Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

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							«NOVITA’ FISCALI 2011»
   Mercoledì 18 maggio 2011
 Villa Benzi (Caerano San Marco)
                      Relatori: Scapinello Mario
                                   Bonora Denis
 Divieto di compensazione in presenza di
               ruoli scaduti
L’art. 31, co. 1, del D.L. 78/2010 ha introdotto, a decorrere dal 1°
gennaio 2011:
1) un divieto di compensazione (orizzontale, nel modello F24, ai
   sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 241/97) dei crediti relativi alle
   imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per
   imposte ed accessori, di ammontare superiore a euro 1.500,
   per i quali è scaduto il termine di pagamento.
2) la possibilità di procedere al pagamento, anche parziale, delle
   somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi
   accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle
   stesse imposte.
     Divieto di compensazione in presenza
                 di ruoli scaduti
Sono tributi erariali (per i quali scatta il divieto):
  imposte dirette (Ires, Irap, Irpef, Iva);
  altre imposte indirette (registro,ipotecarie e catastali, ecc.);
  ritenute alla fonte riferite ai tributi di cui sopra (si tratta, infatti, di
anticipazioni a titolo di acconto o a titolo di imposta).
Crediti liberamente utilizzabili in compensazione:
  i tributi locali (es. ICI);
  i contributi previdenziali ed i premi INAIL;
  contributi ed agevolazioni erogate sotto forma di credito d’imposta;
  possibilità di compensazione verticale (Iva su Iva, Irap su Irap, Irpef
su Irpef, Ires su Ires) sia in dichiarazione sia in F24.
(Detti crediti non possono essere utilizzati per pagare ruoli scaduti)
   Divieto di compensazione in presenza
               di ruoli scaduti
                   - sanzioni ed interessi;
   nozione di
   “accessori      - aggio (9% non compare in cartella);
   relativi al     - interessi di mora (La mora non
tributo iscritto   compare in cartella, a decorrere dal
  a ruolo”, ai     01/10/10 è il 5,7567%);
quali si estende   - altre spese collegata al ruolo, quali
  il divieto di    quelle di notifica, o quelle relative alle
compensazione,     procedure       esecutive       sostenute
   rientrano:      dall’agente della riscossione e, più in
                   generale, tutte le spese rimborsabili
                   all’agente della riscossione.
Divieto di compensazione in presenza
            di ruoli scaduti

Nella C.M. n. 13/E è precisato che la preclusione alla
compensazione di crediti per tributi erariali non opera nei
seguenti casi:
  debiti per imposte erariali iscritti a ruolo, ma non
ancora scaduti: pagare entro 60 giorni dalla notifica;
  ruoli per i quali sia stata concessa la sospensione;
Qualora sia stata concessa la rateazione:
UNA RATA OMESSA soltanto la rata scaduta sarà
   computata ai fini del calcolo del limite di 1.500 euro;
DUE RATE OMESSE la preclusione riguarda l’intero
   importo del debito residuo non pagato
     Divieto di compensazione in presenza
                 di ruoli scaduti
              - NON è consentito effettuare alcuna compensazione se
              non si assolve, preventivamente, l’intero debito iscritto a
              ruolo e relativi accessori, di importo complessivo superiore
              a 1.500 euro, per il quale è scaduto il termine di pagamento;
 Il limite    - ai fini del calcolo del suddetto limite, è necessario fare
              riferimento agli importi scaduti in essere al momento del
di 1.500 €    versamento;
è un limite   - nel caso di più cartelle, con importi e scadenze diverse,
              occorre verificare il complessivo debito scaduto ancora in
 assoluto:
              essere al momento dell’effettuazione del versamento;
              - in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a
              quella in cui si intende procedere alla compensazione,
              occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo
              nel giorno di presentazione del modello F24.
Divieto di compensazione in presenza
            di ruoli scaduti
  Se il pagamento del         Ciò consente di pagare
 ruolo non è integrale il         prima le imposte
   contribuente deve        erariali presenti nel ruolo
  comunicare all’agente           e di trascurare le
cosa intende pagare del      imposte non erariali che
           ruolo                  non comportano
                                  alcun blocco.
Divieto di compensazione in presenza
            di ruoli scaduti
       Divieto di compensazione in presenza
                   di ruoli scaduti
Il contribuente presenta la seguente situazione:
    debito per somme iscritte a ruolo (IRPEF, sanzioni, interessi) non
    pagato pari a € 8.000 relative ad una cartella di pagamento notificata
    nel mese di novembre 2010;
    credito IRPEF 2009 pari a € 12.000;
    debito IVA del mese di febbraio, in scadenza il 16.03.2011, pari a €
    3.500.
Poiché il debito tributario iscritto a ruolo è superiore a € 1.500 ed è
scaduto, il contribuente, per poter utilizzare in compensazione il credito
IRPEF per il pagamento del saldo IVA periodico, deve provvedere
all’estinzione del debito scaduto. A seguito di tale pagamento, che può
essere effettuato anche mediante utilizzo del credito IRPEF 2009, è
possibile utilizzare liberamente il residuo credito pari a € 4.000 (12.000 –
8.000) in compensazione del debito IVA.
Divieto di compensazione in presenza
            di ruoli scaduti
     Obbligo di comunicazione delle operazioni
       di importo almeno pari a euro 3.000
L’art. 21 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicazione
all’Amministrazione Finanziaria delle operazioni rilevanti ai fini
Iva di importo superiore a euro 3.000, l’obiettivo è duplice:
1. contrastare il fenomeno delle frodi Iva, (che si realizzano
    soprattutto nelle operazioni tra soggetti passivi d’imposta)
2. intercettare elementi e notizie rilevanti ai fini nell’applicazione
    del redditometro (con particolare riguardo alle operazioni
    effettuate nei confronti di persone fisiche, visto che lo strumento di
    accertamento si riferisce alla determinazione del reddito delle
    persone fisiche stesse).
Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i
soggetti passivi d’imposta ai fini Iva che effettuano o ricevono
operazioni rilevanti ai fini del citato tributo (cessioni di beni e
prestazioni di servizi).
   Obbligo di comunicazione delle operazioni
     di importo almeno pari a euro 3.000
                   la soglia di riferimento per l’inclusione
                    dell’operazione nella comunicazione è di euro
 Relativamente      25.000, al netto dell’Iva;
alle operazioni    per l’anno 2011, è necessario distinguere tra
   effettuate         operazioni per le quali sussiste l’obbligo di
                        fatturazione: il conseguente obbligo di
nell’anno 2010,         comunicazione decorre sin dalle operazioni
  è necessario          effettuate dal 1° gennaio 2011;
   tener conto        operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di
                        fatturazione: l’obbligo di comunicazione decorre
  dei seguenti          dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2011.
     aspetti:      Decreto Sviluppo: abolizione dell’invio per
                    operazioni superiori a 3.000,00 Euro in caso di
                    pagamento con carte di credito, prepagate e
                    bancomat.
Obbligo di comunicazione delle operazioni
  di importo almeno pari a euro 3.000
                     • pari o superiore a euro 3.000, al netto
    Rientrano          dell’Iva, in presenza dell’obbligo di
 nell’obbligo di       fatturazione (rientrano in tale ambito,
 comunicazione         come chiarito nel corso di Telefisco 2011,
      tutte le         anche quelle effettuate nei confronti di
                       privati da parte di soggetti diversi dai
    operazioni
                       commercianti al minuto);
 rilevanti ai fini
                     • pari o superiore a euro 3.600, Iva
 Iva (cessioni di      compresa, per le operazioni per le quali
beni e prestazioni     non sussiste l’obbligo di fatturazione
  di servizi), di      (documentate da scontrino o ricevuta
     importo:          fiscale). Per le quali dovrà essere indicato
                       il codice fiscale dell’acquirente.
   Obbligo di comunicazione delle operazioni
     di importo almeno pari a euro 3.000
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:
  importazioni;
  esportazioni;
  le operazioni “fuori campo”;
  Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute
  da controparti con sede o dimicilio in un paese black list
  operazioni comunicate all'Anagrafe tributaria ex art. 7 del
  DPR 605/1973 (energia elettrica, gas, acqua). Gli
  amministratori di condominio negli edifici devono
  comunicare        annualmente          all'anagrafe  tributaria
  l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i
  dati identificativi dei relativi fornitori;
  sono escluse le cessioni di beni immobili;
  Contributi a fondo perduto di terzi, versamenti dei soci, etc
Obbligo di comunicazione delle operazioni
  di importo almeno pari a euro 3.000
Rientrano invece nell’obbligo di comunicazione:
  le cessioni di autoveicoli, in quanto tali operazioni non
  costituiscono oggetto di monitoraggio da parte
  dell’Anagrafe tributaria;
  le operazioni intracomunitarie, già indicate negli
  elenchi Intrastat, in quanto, precisa l’Agenzia, “le
  informazioni acquisibili dall’Amministrazione finanziaria
  con i modelli Intra non contengono gli elementi richiesti
  (es. la singola operazione) dalla disposizione contenuta nel
  citato art. 21 del D.L. n. 78/2010”.
  operazioni imponibili,
  operazioni non imponibili
  operazioni esenti
    Obbligo di comunicazione delle operazioni
      di importo almeno pari a euro 3.000
Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del
calcolo del limite, si considera l’ammontare complessivo dei
corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti (esempio:
ristrutturazione immobile con fatture a Sal, locazione di beni
mobili o immobili, contratti di leasing, ecc…)



        Rileva la registrazione del documento Iva
   quindi il riferimento è alle fatture registrate nell’anno
    Obbligo di comunicazione delle operazioni
      di importo almeno pari a euro 3.000
La comunicazione deve essere:
  inviata esclusivamente in via telematica, direttamente dal
contribuente o mediante intermediari abilitati;
  entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
  è possibile inviare una comunicazione in sostituzione di
un’altra precedentemente inviata;
L’art. 21 del DL 78/2010 stabilisce il regime sanzionatorio applicabile
nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche, ovvero
della loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri. In tali casi
è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art.
11 del DLgs. 18.12.97 n. 471 (da 258,00 a 2.065,00 euro).
          Federalismo municipale e cedolare
                       secca
FEDERALISMO MINICIPALE le disposizioni insistono specificamente su:
 cedolare secca sugli affitti (tassazione opzionale rispetto all’Irpef dal
  2011);
 compartecipazione dei Comuni al gettito dell’IVA, (dal 2011);
 imposta di soggiorno, in vigore dal 2011;
 imposta di scopo per finanziare specifiche opere pubbliche (dal 2011);
 sblocco dell’addizionale Irpef, in vigore già dal 2011;
 innalzamento al 50% della quota riconosciuta ai Comuni sui tributi
  statali recuperati al fine di incentivare la partecipazione degli enti locali
  alla lotta all’evasione, in vigore già dal 2011;
 imposta municipale propria (IMU) sugli immobili diversi dall’abitazione
  principale, che sostituirà, per la componente immobiliare, l’IRPEF, le
  relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari attinenti ai beni
  non locati e l’ICI, (dal 2014);
 imposta municipale secondaria che sostituirà la tassa e il canone per
  l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità
  e le affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, in vigore
  dal 2014;
        Federalismo municipale e cedolare
                     secca
La cedolare secca sugli affitti, da esercitarsi tramite opzione
già a partire dal 2011, è un’imposta sostitutiva:
1) dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
    relative addizionali;
2) nonché delle imposte di registro e di bollo sia sulle
    risoluzioni che sulle proroghe del contratto di locazione.
Dal 2011, pertanto, i contribuenti “persone fisiche”
proprietari      di    immobili    concessi      in   locazione
esclusivamente ad uso abitativo potranno scegliere se
applicare la nuova cedolare secca, ovvero se continuare a
seguire le regole di tassazione attuali Irpef.
ABOLIZIONE COMUNICAZIONI P.S.: a decorrere dal
7/4/2011 per i contratti registrati non è più necessario
presentare la comunicazione «antiterrorismo».
        Federalismo municipale e cedolare
                     secca
La cedolare trova applicazione esclusivamente per i contratti di
locazione abitativa, e per le relative pertinenze se locate
congiuntamente all’abitazione, e solo se il locatore è una persona
fisica.
Sono escluse tutte le locazioni ad “uso diverso”, quali uffici, negozi,
spazi commerciali o simili - anche nel caso in cui il proprietario sia una
persona fisica - e tutte quelle effettuate in esercizio d'impresa, arti,
professioni o da enti non commerciali - anche se abitative.
Tale imposta sostitutiva potrà essere applicata anche sui contratti per i
quali non sussiste l’obbligo di registrazione, per cui anche per i
contratti di durata non superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno.
A pena di inefficacia dell’opzione il locatore deve comunicare
preventivamente con raccomandata all’inquilino la rinuncia per il
periodo di durata dell’opzione.
      Federalismo municipale e cedolare
                   secca
                                    19% per i contratti di
      sono previste due             locazione a canone concordato
      diverse misure per            o relativi a immobili ubicati nel
     l’applicazione della           Comuni ad alta tensione
       cedolare secca a             abitativa individuati dal CIPE.
    decorrere dal 2011 in
                                     21% per i contratti a canone
      misura fissa pari al:
                                    libero mercato;

E’ stabilito che il versamento in acconto della cedolare secca
dovuta è pari:
  all’85%per l’anno 2011;
  al 95%per cento dal 2012.
Il reddito tassato con la cedolare secca non può essere inferiore alla
rendita catastale dell’abitazione.
      Federalismo municipale e cedolare
                   secca
MODALITA’ DI OPZIONE:
 Contratti conclusi, prorogati e risolti al 7 aprile 2011:
   opzione sarà riportata nel 730/2012 o in Unico 2012;
 Contratti conclusi e prorogati, da registrare dal 7 aprile:
   modalità ordinarie (modello Siria o modello 69) con
   proroga al 6/6/2011;
 Contratti risolti o da registrare dal 7 aprile 2011:
   opzione entro 30 giorni con modello 69;
Modello Siria: locatori inferiori a 3, tutti optano per la
cedolare, conduttori inferiore a 3, una sola unità abitativa
con massimo 3 pertinenze, tutti immobili con rendita,
contratto contiene solo locazione e non altre pattuizioni.
      Federalismo municipale e cedolare
                   secca
L’opzione vincola il locatore per la durata del contratto,
salva la facoltà di revoca in ciascuna annualità
contrattuale successiva a quella a quella in cui è stata
esercitata
La revoca è effettuata entro il termine previsto per il
pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità
di riferimento.
La revoca non esclude comunque la possibilità di optare
nuovamente per la cedolare secca con riferimento alle
annualità successive.
     Federalismo municipale e cedolare
                  secca
Beneficio      per      gli   non     potrà   essere
inquilini, nel caso in cui    modificato il canone
il   locatore     eserciti    di locazione;
l’opzione della cedolare      né il medesimo potrà
secca,    per     l’intero    essere     aggiornato
periodo per il quale          compresa            la
avrà validità detta           variazione    “Istat”,
opzione:                      pur se prevista nel
                              contratto.
             Tassa di soggiorno e di scopo
Il decreto stabilisce che i capoluoghi di provincia, i comuni
   turistici e le città d'arte potranno applicare la tassa di
   soggiorno nella misura di 5 Euro per notte a seguito di
   deliberazione del Consiglio; tuttavia, i comuni dovranno aspettare
   l'emanazione di un regolamento, da adottare entro 60 giorni; in
   caso di mancata emanazione potranno comunque procedere.
Il decreto istituisce anche la tassa di scopo che servirà per
   finanziare specifiche opere pubbliche, che dovrà essere istituita
   tramite un apposito decreto del presidente del consiglio da
   adottare comunque entro il 31 ottobre 2011.
       Partecipazione dei comuni alla lotta
                   all’evasione
   Ulteriori e specifiche disposizioni, sicuramente più incentivanti per
gli enti locali, riguardano la partecipazione dei Comuni all’attività
di accertamento tributario. In particolare, viene previsto che:
   è assicurato al Comune interessato il maggior gettito derivante
dall’accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;
   è elevata al 50% la quota riconosciuta delle somme derivanti da
accertamento anche in relazione alle somme riscosse a titolo non
definitivo.
   Un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate stabilirà le modalità per l’eventuale recupero delle somme
riscosse dai Comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a
qualunque titolo.
                            IMU dal 2014
A decorrere dal 2014 entrerà in          L’imposta            municipale
vigore l’imposta municipale                secondaria, in vigore sempre
(Imu). In particolare, entrerà in          dal 2014 con delibera del
vigore l’imposta municipale                consiglio comunale, sostituirà,
propria sul possesso degli                 invece:
immobili,         ad       esclusione      la tassa per l’occupazione di
dell’abitazione principale, che            spazi ed aree pubbliche;
sostituirà l’Ici e l’Irpef sui redditi     il canone di occupazione di
fondiari.                                  spazi ed aree pubbliche;
L’aliquota di detta imposta                l’imposta comunale sulla
sarà pari al 7,6‰; si pagherà              pubblicità e i diritti sulle
solo sulle seconde case e sugli            pubbliche affissioni;
immobili commerciali. E come
l'Ici, saranno esentati gli immobili       il canone per l’autorizzazione
della chiesa, anche scuole, hotel e        all’installazione dei mezzi
cliniche.                                  pubblicitari
    Le novità sui leasing immobiliari

Dal 1.1.2011:
  al momento dell'acquisto da parte della società di leasing
  dell’immobile ultimato, in corso di costruzione/ristrutturazione
  ovvero del terreno su cui realizzare l’immobile, da concedere in
  leasing le ipocatastali sono applicate in misura ordinaria
  (proporzionali o fisse a seconda dello status del soggetto
  venditore o del regime applicabile alla cessione);
  al momento del riscatto da parte dell'utilizzatore le
  ipocatastali e l’imposta di registro sono applicate in misura
  fissa;
  è soppresso l’obbligo di registrare, salvo il caso d’uso, i
  contratti di leasing immobiliare e di assolvere l’imposta di
  registro proporzionale (1% o 2% a seconda della natura
  dell’immobile).
Le novità sui leasing immobiliari

In sostanza, con le nuove regole, le imposte di
registro e le ipocatastali dovute in caso di
acquisizione in leasing immobiliare saranno
esattamente pari a quelle dovute in caso di
acquisto diretto; è presumile, pertanto, attendersi
una ripresa di quei settori (abitativo e costruendo),
sino ad oggi penalizzati rispetto all’acquisto
diretto.
     Le novità sui leasing immobiliari
Per i contratti di leasing immobiliare già stipulati e “rogitati” al
  1° gennaio 2011:
  a fronte del venir meno dell’imposta di registro sui canoni e delle
  ipocatastali al riscatto - è previsto il pagamento esclusivamente
  telematico, entro il 31.03.2011, in unica soluzione, di
  un'imposta sostitutiva;
  tale importo si determina quale differenza tra le imposte
  ipocatastali dovute al riscatto (2 per cento sul costo
  dell’immobile se strumentale e 3 per cento per i beni immobili
  abitativi) e l’imposta di registro versata fino al 31.12.2010 (1 o
  2 per cento sui canoni a seconda della natura dell’immobile);
  su tale importo – che rappresenta in sostanza quanto si sarebbe
  pagato in caso di riscatto dell’immobile al 01.01.2011 - è
  applicata una riduzione pari al 4 per cento per ciascun anno
  di durata residua del contratto, riduzione che attenua
  sensibilmente gli effetti retroattivi della nuova disciplina.
        Le novità sui leasing immobiliari
Contratto di locazione finanziaria di durata complessiva pari a 15 anni (data
riscatto prevista 1/6/2016) avente ad oggetto un bene immobile strumentale il
cui costo finanziato è pari a 100.000 euro.
            Le novità sui leasing immobiliari
      CONFRONTO DISCIPLINA DELLE IMPOSTE
        D’ATTO NEL LEASING IMMOBILIARE
                                Regole dall’1-   Regole dall’1-   Regole al 31-12-   Regole al 31-12-
                                12011 acquisto   12011 riscatto    2010 acquisto      2010 riscatto
Fabbricato    Venditore         Imposte reg.-    Imposte reg.-     Imposte reg.-      Imposte reg.-
                                 ipotec.-cat.     ipotec.-cat.      ipotec.-cat.       ipotec.-cat.
Strumentale   Costruttore       168-3%-1%           168x3         168-1,5%-0,5%      168-1,5%-0,5%
              entro 5 anni
Abitativo     Costruttore          168x3            168x3             168x3           7%-2%-1%
              entro 5 anni
Abitativo     altri soggetti    7%-2%-1%            168x3          7%-2%-1%           7%-2%-1%

Abitativo     Privato           7%-2%-1%            168x3          7%-2%-1%           7%-2%-1%

Area          Privato (dopo 5   8%-2%-1%            168x3          8%-2%-1%           7%-2%-1%
Edificabile   anni
              ultimazione)
Area          Impresa (dopo        168x3            168x3             168x3           7%-2%-1%
Edificabile   5 anni
              ultimazione)
        Le novità sui leasing immobiliari
Con le nuove disposizioni l’assolvimento delle imposte d’atto da parte di
  uno dei contraenti comporta l’estinzione dell’obbligo tributario verso
  l’erario, lasciando all’autonomia contrattuale delle parti (società di
  leasing e utilizzatore) individuare le modalità di esecuzione della
  rivalsa, con ciò intendendo, secondo l’Agenzia delle entrate, che le
  imposte d’atto se assolte:
  dalla società di leasing,          oneri accessori;
  direttamente dall’utilizzatore,             imposte;
  dalla società di leasing:
      a fronte di un mandato conferitole dall’utilizzatore costituiscono
      un’anticipazione in nome e per conto dell’utilizzatore e il
      riaddebito non è assoggettato ad IVA;
      in assenza del predetto mandato, la somma riaddebitata
      concorre a formare la base imponibile rilevante ai fini IVA.
Le novità sui leasing immobiliari
    Le novità sui leasing immobiliari
Come ricordato dall’Agenzia delle entrate, l’imposta
  sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale
  non può essere compensata con altre imposte o
  tributi in quanto l’articolo 17 del D. LGS 9 luglio
  1997, n. 241, stabilisce alla lettera c) la possibilità di
  compensare solo le imposte sostitutive delle imposte
  sui redditi e sul valore aggiunto.
La compensazione non può, quindi, trovare
  applicazione per l’imposta di cui trattasi che è
  appunto sostituiva delle imposte ipotecaria e
  catastale.
     Tracciabilità dei movimenti finanziari nei
                 contratti pubblici
I soggetti: Alla luce del dettato normativo e delle determinazioni
   dell’autorità di vigilanza si può definire l’ambito soggettivo ed
   oggettivo di applicazione della disciplina oggetto di esame. Sotto
   un primo profilo soggettivo, gli artt.3 e 6 della L. n.136/10
   richiamano tra i soggetti “privati” all’obbligo di tracciamento
   rispettivamente:
   gli appaltatori;
   i subappaltatori, laddove con il termine “contratti di subappalto”
   si intendono i subappalti soggetti ad autorizzazione, ivi compresi i
   subcontratti assimilati ai subappalti (es. forniture con posa in
   opera e noli a caldo di importo superiore al 2% del contratto
   principale e con incidenza del costo della manodopera superiore al
   50%);
   i subcontraenti della filiera delle imprese;
   i concessionari di finanziamenti pubblici.
  Tracciabilità dei movimenti finanziari nei
              contratti pubblici
L’oggetto: Del pari, sotto un profilo oggettivo dall’ampia
  dizione impiegata dall’arti.3 discende che la tracciabilità dei
  flussi finanziari trova applicazione rispettivamente:
  ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli
  esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del
  codice dei contratti pubblici;
  alle concessioni di lavori pubblici e alle concessioni di servizi,
  ex art.30 del Codice dei contratti pubblici;
  ai contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i
  contratti di locazione finanziaria;
  ai relativi contratti di subappalto e subfornitura;
  ai contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.
    Tracciabilità dei movimenti finanziari nei
                contratti pubblici
Sempre l’Autorità ha ulteriormente sostenuto, sotto un profilo
  esemplificativo, che per gli appalti di lavori pubblici possono
  essere ricompresi negli obblighi fissati dalla disciplina
  rispettivamente:
  noli a caldo;
  noli a freddo;
  forniture di ferro;
  forniture di calcestruzzo/cemento;
  forniture di inerti;
  trasporti, scavo e movimento terra;
  smaltimento terra e rifiuti;
  espropri, guardiani, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di
  cantiere.
    Tracciabilità dei movimenti finanziari nei
                contratti pubblici
Gli adempimenti a carico dei soggetti onerati:
1. Inserimento clausola inerente gli obblighi di tracciabilità deve
    inserire a pena di nullità un’apposita clausola con la quale questi
    si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
2. Utilizzo di conti correnti: accesi presso banche o presso la
    società Poste Italiane Spa e dedicati, anche in via non esclusiva
    alle commesse pubbliche
3. Tracciamento delle movimentazioni finanziarie
   1.   I movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, oltre a transitare
        sui conti
   2.   correnti dedicati, devono essere effettuati esclusivamente con lo
        strumento del bonifico
   3.   bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
        consentire la piena
   4.   tracciabilità delle operazioni.
    Tracciabilità dei movimenti finanziari nei
                contratti pubblici
I pagamenti possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal
   bonifico bancario o postale (fermo restando l’obbligo di
   documentazione della spesa) in favore di:
   Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di
   pubblici servizi, tributi,
   spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a €1500;
   uno o più dipendenti (eventuale fondo cassa cui attingere per le
   spese giornaliere).
Ove sia necessario, per procedere al pagamento di spese estranee ai
   lavori, l’utilizzo di somme provenienti dai conti correnti dedicati,
   questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante
   bonifico bancario o altri strumenti idonei a consentire la piena
   tracciabilità delle operazioni.
     Tracciabilità dei movimenti finanziari nei
                 contratti pubblici
Indicazione CIG/CUP: Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,
   gli strumenti di pagamento (strumenti tracciabili) devono riportare,
   in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla filiera delle
   imprese, nonché dai concessionari di finanziamenti pubblici:
   il codice identificativo di gara (CIG);
   il codice unico di progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi
   dell’art. 11 della L. n. 3/03.
Il codice identificativo di gara (CIG) è attribuito dall’Autorità di
   vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture o su
   richiesta della stazione appaltante.
Specularmente, l’art.11 della L. n.3/03 ha disposto che, a decorrere
   dall’1° gennaio 2003, ogni “progetto d’investimento pubblico”
   nuovo o in corso di attuazione sia dotato di un codice unico di
   progetto (CUP), secondo le modalità e le procedure stabilite dal
   CIPE con la delibera n.143/02.
      Tracciabilità dei movimenti finanziari nei
                  contratti pubblici
Comunicazioni stazione appaltante (o amministrazione concedente)




 All’obbligo di comunicazione sono tenuti, oltre i contraenti
 principali, anche i subappaltatori ovvero i subcontraenti, i quali
 devono rendere le informazioni direttamente alla stazione
 appaltante e non per il tramite dell’appaltatore.
 Tracciabilità dei movimenti finanziari nei
             contratti pubblici
Comunicazioni delle infrazioni: Qualora
 l’appaltatore, il subappaltatore e/o il
 subcontraente        abbiano        notizia
 dell’inadempimento della controparte agli
 obblighi di tracciabilità finanziaria, ne
 devono dare immediata comunicazione alla
 stazione appaltante e alla Prefettura-UTG
 della provincia in cui ha sede la stazione
 appaltante
    L’avviso di accertamento “titolo esecutivo”
          per imposte sui redditi ed Iva


     Esecutività               Esecuzione forzata              Periodi interessati
     Post 60 gg                    Post 90 gg


Avviso esecutivo decorso il     Esperibile dall'agente della    Accertamenti emanati dal:
  termine per effettuare               riscossione                     1° luglio 2011
         ricorso.                                                        e riferiti a:
                                                                - anno 2007 (anno solare);
                                                                  - periodo in corso al 31
     Deve tenersi conto                                        dicembre 2007 (periodo c.d.
dell'istanza di accertamento   decorsi 30 giorni dal termine             a cavallo);
        con adesione e         di presentazione del ricorso.        - periodi successivi.
  dell'interruzione estiva.
                            Cosa cambia dal 01/07/2011
                     Avviso accertamento Redditi e Iva (e Irap)
   L’avviso di accertamento “titolo esecutivo”
         per imposte sui redditi ed Iva
Dal primo luglio 2011:
   l'avviso di accertamento non sarà più seguito dalla
  cartella di pagamento;
   non ci sarà più l'iscrizione a ruolo;
   l’avviso di accertamento conterrà invece l'intimazione
  al pagamento delle maggiori imposte accertate, degli
  interessi e delle relative sanzioni entro 60 giorni dalla
  notifica dell'accertamento;
   l’avviso di accertamento costituirà quindi titolo
  immediatamente esecutivo;
   L’avviso di accertamento “titolo esecutivo” per
              imposte sui redditi ed Iva
«l’intimazione ad adempiere»:
  gli importi contenuti nell’avviso di accertamento in
esso indicati entro il termine per la proposizione del
ricorso ovvero entro sessanta giorni dalla
notificazione;
  termine suscettibile di sospensione:
   per un periodo di novanta giorni, per effetto della
 presentazione dell’istanza di accertamento con adesione
  per un periodo di quarantasei giorni, per effetto della
 sospensione feriale
 La decorrenza del termine per la proposizione del ricorso
 comporta la maggiorazione delle somme richieste, dovendo
 aggiungersi gli interessi di mora calcolati dal giorno
 successivo alla notifica dell’avviso di accertamento e
 connesso provvedimento sanzionatorio, oltre all’aggio
   L’avviso di accertamento “titolo esecutivo”
         per imposte sui redditi ed Iva
Riscossione frazionata: In caso di proposizione del
  ricorso alla CTP contro avvisi di accertamento
  relativi ad IVA e imposte sui redditi, se non è
  concessa la sospensione cautelare in sede
  amministrativa o giurisdizionale, deve essere
  versata a titolo provvisorio la metà del tributo
  dovuto e dei relativi interessi; dopo la
  pubblicazione della sentenza di primo grado sono
  riscosse sanzioni, tributi ed interessi negli
  importi calcolati ex art. 68 del D.Lgs. n.
  546/1992. Il fondato pericolo per la riscossione
  legittima la richiesta al contribuente delle somme
  dovute      nel    loro     ammontare     integrale,
L’avviso di accertamento “titolo esecutivo”
      per imposte sui redditi ed Iva

Termine        perentorio      per      il
 pignoramento: Colmando una lacuna
 esistente nella disciplina previgente,
 il D.L. n. 78/2010 ha espressamente
 previsto un termine decadenziale per
 l’inizio dell’espropriazione forzata, da
 avviarsi entro il 31 dicembre del
 secondo anno successivo a quello in
 cui     l’accertamento     è   divenuto
 definitivo.
   L’avviso di accertamento “titolo esecutivo”
         per imposte sui redditi ed Iva
L’ambito oggettivo di         violazione formale, non
applicazione è limitato       essendo     la    sanzione
agli       «avvisi       di   collegata al tributo e
accertamento       emessi     dovendosi          attivare,
                              quindi, il procedimento
dall’Agenzia          delle   ordinario
entrate ai fini delle
                              un atto di contestazione,
imposte sui redditi e         ove il contribuente abbia
dell’imposta sul valore       optato per l’impugnazione
aggiunto»,      ed       al   giudiziale   dell’atto    di
«connesso                     irrogazione in luogo della
provvedimento            di   definizione      agevolata
irrogazione           delle   delle sanzioni o della
sanzioni»,      l’efficacia   presentazione             di
                              memorie difensive.

						
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