it LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI DA E VERSO LA BULGARIA E LA ROMANIA – COME FUNZIONERÀ NELLA PRATICA? 1. Introduzione La libera circolazione delle persone è una delle libertà fondamentali garantite dalla legislazione comunitaria e comprende il diritto di vivere e lavorare in un altro Stato membro. Il diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità non riguarda solo i lavoratori, ma anche altre categorie di cittadini, quali gli studenti, i pensionati e i cittadini dell'UE in generale. Si tratta forse del diritto individuale più importante riconosciuto dalla legislazione comunitaria e di un aspetto essenziale del mercato interno e della cittadinanza europea. Trasferirsi in un altro paese rappresenta una decisione importante ed è giusto che i cittadini dispongano di informazioni precise sui loro diritti. Questa guida spiega come si applicherà il principio della libera circolazione del lavoratore ai cittadini della Bulgaria e della Romania dopo l'adesione di questi due paesi all'Unione europea nel 2007, sulla base delle disposizioni transitorie contenute nel trattato di adesione. Viene fornito inoltre un elenco di fonti di informazione sulla libera circolazione dei lavoratori e i diritti dei cittadini. È importante notare che le disposizioni transitorie si applicano esclusivamente all'accesso al mercato del lavoro da parte dei lavoratori. 2. Disposizioni transitorie a) Sarà possibile lavorare in un altro Stato membro dell'UE a decorrere dal 1° gennaio 2007? Nei primi due anni successivi all'adesione della Bulgaria e della Romania, l'accesso dei cittadini di questi paesi ai mercati del lavoro degli Stati membri dell'UE-251 dipenderà dalle disposizioni di legge nazionali e dalle politiche dei vari Stati, nonché da eventuali accordi bilaterali stipulati con la Bulgaria e la Romania. Alcuni Stati membri hanno dichiarato di essere intenzionati ad aprire completamente i rispettivi mercati del lavoro ai lavoratori provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania. Altri Stati membri dell'UE-25 intendono adottare misure più restrittive il che significa, in termini pratici, che probabilmente occorrerà ottenere un permesso di lavoro per il periodo in cui gli Stati membri dell'UE-25 applicheranno misure nazionali. b) Che cosa accadrà nel 2008? Al termine dei primi due anni successivi all'adesione la Commissione elaborerà una relazione sulla base della quale il Consiglio verificherà il funzionamento delle disposizioni transitorie. Inoltre, ciascuno degli Stati membri dell'UE-25 dovrà comunicare formalmente alla Commissione se intende continuare ad applicare le misure legislative nazionali per un periodo massimo di altri tre anni (nel qual caso sarà ancora necessario il permesso di lavoro) o se intende applicare il regime comunitario della libera circolazione dei lavoratori (nel qual caso sarà possibile trasferirsi e lavorare liberamente nel paese). c) Quando sarà possibile trasferirsi liberamente negli Stati membri dell'UE-25? In linea di massima, le disposizioni transitorie dovrebbero decadere cinque anni dopo l'adesione. Tuttavia gli Stati membri dell'UE-25 avranno la possibilità di chiedere alla Commissione
Per UE-25 si intende tutti gli Stati membri fancenti parte dell'UE prima del 1°gennaio 2007: Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito
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it l'autorizzazione di continuare ad applicare le misure nazionali per altri due anni, ma questo soltanto nel caso in cui il mercato nazionale del lavoro risulti gravemente perturbato (ovvero vi sia un rischio che questo avvenga). Le disposizioni transitorie non possono protrarsi oltre un periodo massimo di sette anni. d) Dopo l'introduzione della libera circolazione, occorrerà il permesso di lavoro? Con la sospensione delle restrizioni basate sulle disposizioni nazionali e l'introduzione della libera circolazione per i lavoratori, gli Stati membri dell'UE-25 non possono richiedere il permesso di lavoro come condizione per l'accesso al mercato del lavoro. Tuttavia, essi hanno ancora la facoltà di rilasciare permessi di lavoro ai cittadini della Bulgaria e della Romania, purché sia esclusivamente a scopo statistico o di monitoraggio. e) Gli Stati membri dell'UE-25 possono reintrodurre delle restrizioni ("clausola di salvaguardia")? Dopo la sospensione dell'applicazione di misure nazionali e la piena applicazione della libera circolazione dei lavoratori conformemente alla legislazione comunitaria, uno Stato membro dell'UE-25 può chiedere di essere autorizzato a reintrodurre delle restrizioni qualora incontri gravi difficoltà nel mercato del lavoro nazionale o sussistano dei rischi in tal senso. La Commissione decide che tipo di restrizioni si possono imporre e per quanto tempo. Successivamente qualsiasi Stato membro può chiedere al Consiglio di annullare o modificare le decisione della Commissione e questo a maggioranza qualificata. Le "clausole di salvaguardia", sebbene presenti in tutti i trattati di adesione, non sono mai state invocate. f) Sono possibili discriminazioni nel mercato del lavoro? La discriminazione per motivi di nazionalità è vietata. In termini di accesso all'occupazione, gli Stati membri devono dare priorità ai lavoratori originari della Bulgaria e della Romania rispetto a quelli provenienti da Paesi terzi. Alcuni impieghi nel settore pubblico possono essere riservati ai cittadini dello Stato membro ospitante. g) Anche chi non è un lavoratore è soggetto a restrizioni? È importante osservare che queste disposizioni transitorie si applicano esclusivamente ai lavoratori – e non si applicano alla libera prestazione di servizi o alla libertà di stabilimento, agli studenti, ai pensionati, ai turisti etc. (con qualche eccezioni per i fornitori di servizi, come chiarito in un secondo tempo). 3. Cosa si prevede per chi lavora già in uno degli Stati membri dell'UE-25? Chi lavora legalmente in uno degli Stati membri dell'UE-25 alla data dell'adesione ed è munito di un permesso di lavoro o di un'autorizzazione della durata di almeno 12 mesi, godrà dell'accesso diretto al mercato del lavoro dello Stato membro interessato, ma non automaticamente al mercato del lavoro degli altri Stati membri dell'UE-25 che applicano misure nazionali conformemente alle disposizioni transitorie. Chi si reca in uno degli Stati membri dell'UE-25 dopo la data di adesione e ottiene un permesso di lavoro della durata di almeno 12 mesi, godrà degli stessi diritti. Tuttavia, chi esce volontariamente dal mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, perde il diritto di accesso al mercato del lavoro dello Stato in questione fino alla decadenza delle disposizioni transitorie. 4. Cosa è previsto per i familiari?
it I familiari di un lavoratore proveniente dalla Bulgaria o dalla Romania, che alla data dell'adesione era regolarmente ammesso al mercato del lavoro di uno degli Stati membri dell'UE25 per un periodo di almeno 12 mesi, avranno accesso immediato al mercato del lavoro dello Stato membro in questione. I familiari che si ricongiungono al lavoratore dopo la data di adesione avranno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro ospitante dopo un periodo di residenza di 18 mesi o a partire dal terzo anno successivo all'adesione, se precedente. In questo caso per "familiari" si intendono il coniuge del lavoratore e i figli di età inferiore a 21 anni o a carico. 5. Che cos'è la "clausola di standstill"? Con questa clausola si intende che gli Stati membri dell'UE-25 non possono rendere l'accesso ai rispettivi mercati del lavoro da parte dei lavoratori della Bulgaria e della Romania più restrittivo rispetto alla situazione vigente alla data della firma del trattato di adesione, il 25 aprile 2005. Pertanto, se uno degli Stati membri dell'UE-25 ha stabilito di accogliere una determinata quota di lavoratori provenienti dalla Bulgaria o dalla Romania, conformemente ad un accordo bilaterale stipulato nel 2005 o precedentemente, deve attenersi a tale quota. 6. Sarà possibile trasferirsi e lavorare in Bulgaria o in Romania? Per i cittadini di uno degli Stati membri dell'UE-25 non si applicano restrizioni automatiche per quanto riguarda la possibilità di trasferirsi e lavorare in Bulgaria o in Romania. Tuttavia, nel caso in cui uno Stato membro imponga restrizioni ai cittadini della Bulgaria o della Romania, questi Stati possono imporre restrizioni equivalenti ai lavoratori provenienti dallo Stato membro in questione. Se uno degli Stati membri dell'UE-25 continua ad applicare misure nazionali invece di consentire la libera circolazione ai sensi della normativa comunitaria, la Bulgaria può ricorrere alla "clausola di salvaguardia" per imporre restrizioni ai lavoratori provenienti dalla Romania e la Romania può ricorre alla "clausola di salvaguardia" per imporre restrizioni ai lavoratori provenienti dalla Bulgaria nel caso in cui risultino perturbati i loro mercati del lavoro (vedasi paragrafo 2, lettera e) precedente).
7. Cosa è previsto per chi lavora per una società che fornisce servizi in Austria o in Germania? Per quanto riguarda l'Austria e la Germania, esiste una speciale "clausola di salvaguardia" che consente a tali paesi di limitare la possibilità di fornire servizi che comportino il trasferimento temporaneo di lavoratori per le società con sede in Bulgaria e in Romania. Tuttavia la clausola si applica esclusivamente a un numero limitato di settori, quali l'edilizia e le pulizie industriali e può essere invocata solo in caso di grave perturbazione del settore in questione e soltanto nel periodo in cui Austria e Germania applicano misure nazionali conformemente alle disposizioni transitorie. La procedura è la stessa di quella prevista per la clausola di salvaguardia principale di cui al paragrafo 2, lettera e) precedente. 8. Quali diritti si avranno in materia di sicurezza sociale? A decorrere dalla data di adesione si applica il sistema comunitario di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale applicabili alle persone che si spostano all'interno della Comunità (contenuto nei regolamenti 1408/71 e 574/72). Pertanto i contributi versati non saranno perduti e si mantiene la copertura del sistema di sicurezza sociale dello Stato membro in cui si svolge l'attività lavorativa.
it 9. Conclusione Le disposizioni transitorie contenute nel trattato di adesione sono complesse, principalmente perché la loro applicazione può essere flessibile. Di conseguenza è difficile fornire informazioni esatte, dal momento che ciascuno degli Stati membri dell'UE-25 deve prendere una decisione in merito all'accesso al proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini della Bulgaria e della Romania. Il sito web del sistema EURES della Commissione, che fornisce informazioni sui posti di lavoro disponibili negli Stati membri, è un buon punto di partenza.
10. Fonti di informazione • http://ec.europa.eu/eures (ricerca di un posto di lavoro) • http://ec.europa.eu/youreurope (informazioni sul trasferimento in un altro Stato membro) • http://ec.europa.eu/employment_social/social_security_schemes/index_en.htm (coordinamento dei regimi di sicurezza sociale) • http://ec.europa.eu/enlargement/index.htm (informazioni generali sull'allargamento) • http://ec.europa.eu/europedirect/index_en.htm (domande di natura generale sull'UE) • http://ec.europa.eu/employment_social/legis_en.html (legislazione comunitaria) • http://ec.europa.eu/enlargement/countries/acceding_en.htm (testo del trattato di adesione) • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2002/com2002_0694en01.pdf (comunicazione della Commissione sulla libera circolazione, 2002)