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Il Libro unico del lavoro: prime considerazioni
Francesco Natalini Consulente del lavoro in Vercelli
Con una disposizione contenuta nell’art. 39 del Dl 25 giugno 2008, n. 112, rubricato: adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavo ro, in un solo colpo vengono cancellati dalla sce na, dopo oltre 40 anni di vigenza nel nostro ordi namento giuslavoristico, il libro matricola ed il libro paga, sostituiti dal cd. Libro unico del lavoro (che, per semplicità, verrà anche abbreviato con il termine di Ludl). Si tratta indubbiamente di un cambio di rotta epocale che, forse non a caso, si associa, sul piano della semplificazione, alla pre annunciata fine del registro infortuni (anche se in questo caso la semplificazione appare meno ecla tante), il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lett. r), del Dlgs n. 81/2008 (cd. Testo unico in materia di sicurezza), a regime(1), sarà abrogato, sostituito da una comunicazione da rendersi all’Inail o all’Ipsema(2). Tornando però ai libri matricola e paga, va detto che trattasi di un addio senza rimpianti. Anzi! Di certo non sentiremo la mancanza dell’assurda quanto inutile sanzione amministrativa prevista dal comma 1178 della legge n. 296/2006 (anch’esso abrogato dal 25 giugno 2008), cioè la «sproposita ta» maxi sanzione da 4.000 a 12.000 euro, per omessa istituzione ovvero per omessa esibizione dei libri in questione, che appariva tanto abnorme quanto priva di significato, non foss’altro perché concernente un adempimento ormai ridondante, in quanto assorbito e reso superfluo dalla comunica zione preventiva al Centro per l’impiego, oltre che essere discriminante in quanto in alcune situazioni andava a punire, paradossalmente, proprio chi non faceva uso di lavoro irregolare. Il Ministero del lavoro, attraverso la propria Dire zione generale delle attività ispettive, è uscito con un primo commento delle disposizioni contenuto nel decreto n. 112 attraverso la nota n. 9009 del 2luglio 2008.. Proviamo quindi ad analizzare i contenuti della novella, anche alla luce del richiamato intervento ministeriale, che non mancherà di avere un forte impatto, soprattutto dal punto di vista operativo, nella gestione del personale. Soggetti obbligati al Ludl Ai sensi di quanto disciplinato dal citato art. 39 del decreto legge è unicamente il datore di lavoro privato che deve istituire e tenere il Libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori, siano essi subordinati e parasubordinati (collabo ratori coordinati e continuativi, anche nella moda lità a progetto), oltre ai lavoratori in somministra zione e agli associati in partecipazione «con ap porto lavorativo» (quindi anche con apporto mi sto: capitale/lavoro). È evidente che la definizione di datore di lavoro è estensiva, cioè da intendersi in senso lato, atteso che comprende anche i committenti di lavoro non subordinato e gli associanti. In tal senso c’è una sorta di (parziale) parallelismo con la definizione di datore di lavoro contemplata nell’art. 2 del già richiamato Dlgs n. 81/2008, nel quale lo si considera come quel «soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizza zione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stes sa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa». Sull’obbligo esteso anche ai lavoratori in sommini strazione, non si comprende se a tenere il Libro unico debba essere il somministratore o l’utilizzatore. Nel primo caso sarebbe un richiamo pleonastico in quanto il lavoratore somministrato è pur sem pre un dipendente dell’agenzia di somministrazio ne. Qualora invece ci si riferisse all’obbligo in capo all’utilizzatore, il Libro sarebbe verosimil mente incompleto, in quanto detto soggetto, al
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Cioè fino a 6 mesi dall’entrata in vigore del Dm che avvierà il Sinp, il quale dovrebbe essere emanato entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore del Tu (cioè dal 15.5.2008). Allo stato, nel testo licenziato dal Governo e pubblicato sulla G.U. non sono previsti termini per l’inoltro della comunicazio ne, mentre nondimeno risultano esservi sanzioni amministrative che, stante l’assenza di un termine di riferimento per l’adempimento, possono certamente considerarsi svuotate di significato e non considerarsi concretamente applicabili.
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limite, potrebbe indicare le sole ore/giornate di presenza, ma non è nelle condizioni di conoscere con esattezza gli altri dati occupazionali da indica re e men che mai quelli retributivi (si veda infra) che sono invece di competenza della società di somministrazione. In tema di lavoro parasubordinato non è chiaro se debbano essere interessati dal Libro unico del lavoro anche i collaboratori occasionali cd. mini co.co.co. di cui all’art. 61, comma 2, del Dlgs n. 276/2003, che la prassi amministrativa(3) ha rite nuto debbano essere trattati in tutto e per tutto alla stregua delle collaborazioni coordinate conti nuative o a progetto(4), trattandosi di rapporti che hanno, di fatto, le peculiarità di tale tipologia con trattuale, pur non avendo l’obbligo, per la loro esigua durata (massimo 30 giorni), di ragguagliar si ad un progetto specifico, ad un programma di lavoro o ad una fase di esso(5). Eccezioni La normativa sul Libro unico del lavoro non si applica nei confronti del datore di lavoro domesti co, che già non era destinatario delle disposizioni in materia di libri paga e matricola. Parimenti non si applica nei confronti dei datori di lavoro pubblici, anche se sotto questo profilo non si può escludere che in futuro non si arrivi ad una armonizzazione con il settore privato, con una unificazione delle procedure. Dati da indicare In base al testo del decreto, per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codi ce fiscale e, ove ricorrano, la qualifica(6) e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, non ché le relative posizioni assicurative. In merito invece all’informazione sull’anzianità di servizio, si ritiene si voglia intendere la data di assunzione o comunque la data di instaurazione del rapporto per i lavoratori non subordinati(7). Deve essere altresì effettuata «ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro». In ordine a tale
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inciso, mentre appare chiaro il riferimento alle somme corrisposte, lo è meno il concetto di somme gestite (ma non erogate) dal datore di lavoro. Vanno inoltre evidenziate le somme a titolo di rimborso spese (cioè i rimborsi a pié di lista, i rimborsi chilometrici e la stessa diaria/indennità di trasferta che può considerarsi una sorta di rim borso spese forfettario). Inoltre, vanno evidenziate: le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da Enti e Istituti previden ziali (e si ritiene anche quelle assicurative: ad esempio Inail). Prosegue poi la norma disponendo che le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate speci ficatamente. In questo caso, quantomeno per gli straordinari, la specificazione si rende necessaria anche ai fini della possibilità di detassazione offer ta recentemente dall’articolo 2 del decreto legge n. 93 del 2008. Stessa situazione per i premi (perlomeno quelli incentivanti) ove potrebbe anche applicarsi la de contribuzione. Ma se in fondo i dati fin qui descritti, richiesti dalla norma, ricalcano sostanzialmente quelli già presenti nei prospetti/cedolini paga, forse la vera novità con siste nell’obbligo di aggiungervi anche un «calenda rio delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavorato re subordinato, nonché l’indicazione delle ore di straor dinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi». Mentre, nell’ipotesi in cui al lavoratore venga corri sposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori «è annotata solo la giornata di pre senza al lavoro». Questa previsione, che ricalca la modalità compila tiva del cd. libro presenze, non dovrebbe essere presa in considerazione per i lavoratori non subor dinati, ancorché vi possano (legittimamente) essere delle prestazioni ragguagliate e remunerate in base
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Fra tutte circ. Min. lavoro n. 1/2004 e circ. Inps n. 9/2004. L’assimilazione vale sia a livello previdenziale che fiscale, oltre che ad esempio per quanto attiene agli obblighi in materia di collocamento. Chi scrive non è mai stato d’accordo su questa tesi volta a considerare due tipologie di prestazione occasionale: una riconducibile all’art. 61, comma 2, del Dlgs n. 276/2003 classificata come una sorta di «co.co.co. minore» ed il lavoro occasionale ex art. 2222 c.c. («vero e proprio» secondo la definizione estrapolata dalla circolare ministeriale n. 1/2004). Il riferimento alla «qualifica» e non anche alla «categoria» ex art. 2094 c.c. sembra mutuare il linguaggio tipico della contrattazione collettiva, ove spesso i due termini vengono ribaltati. Se si dovesse seguire la definizione legale, il dirigente ovvero il quadro che sono (civilisticamente) categorie e non qualifiche non andrebbe a e non qualifica non andrebbe Ciò potrebbe testualmente. In caso di lavoratore proveniente da altro datore di lavoro per effetto di una procedura traslativa ex art. 2112 c.c., dovrebbe essere indicata la prima data di costituzione del rapporto, cioè quella in capo al cedente.
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ad un parametro temporale, anche di tipo orario. Anche in ordine all’esposizione dell’orario prestato non si tratta di una novità assoluta, atteso che già da tempo alcune sotfware house adottavano programmi informatici il cui cedolino paga già comprendeva e riportava anche la sezione delle presenze. In conclusione, paradossalmente, si potrebbe dire che si tratta di un «ritorno all’antico», cioè di un ritorno alla «storica» definizione dell’art. 20 del Dpr n. 1124/1965 che individuava come «libro paga» quel documento unico composto da una sezione dedicata alle presenze ed un’altra rivolta alla parte retributiva. Tempi per la compilazione Anche in ordine ai tempi di registrazione/compi lazione del Libro unico del lavoro si assiste ad un sostanziale alleggerimento, nel senso che l’obbligo di annotare le presenze che fino a ieri l’articolo 25 del Dpr n. 1124/1965 fissava entro il giorno successivo(8), oggi si protrae al 16° del mese suc cessivo (armonizzandosi di fatto con la data di scadenza dell’obbligo contributivo). La consegna del prospetto paga Nel comma 5 del più volte citato art. 39 si dispo ne poi che con la consegna al lavoratore di una copia delle scritturazioni effettuate nel Libro uni co del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4, cioè quella che prevede per l’appunto la consegna del prospetto paga. Tale precisazione, pur doverosa, appare scontata visto che i dati richiesti e contenuti nel Libro unico sono più numerosi e completi di quelli del prospet to di paga. A tal riguardo, fermo restando che ad esempio la categoria dei dirigenti non è destinataria delle nor me di cui alla citata disposizione del 1953, se ne dovrebbe desumere che ai lavoratori sarà sempre possibile consegnare la consueta busta paga senza la completezza dei dati del Libro unico, anche se appare poco verosimile che tale procedura venga adottata, privilegiando l’unicità del nuovo prospet to, con i dati estrapolati dal Ludl. Modalità operative. Rinvio Sul piano strettamente operativo, se è vero com’è vero che le ore/giornate di presenza dovranno essere trascritte nel Libro unico, più di un proble ma ci potrebbe essere riguardo alla trasmissione e
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soprattutto all’esposizione dei dati. È noto infatti che vi sono datori di lavoro meno attrezzati sul piano informatico (ad esempio microimprese con pochi dipendenti) che fino ad oggi annotavano a mano le suddette presenze nell’apposito libro e poi trasmettevano lo stralcio al soggetto incaricato di elaborare le paghe. Per evitare una laboriosa e dispendiosa opera di trascrizione (leggasi ricopia tura) delle presenze (ma anche delle ore/giornate di assenza, ferie, malattia, ecc.) da parte di que st’ultimo sul Libro unico del lavoro, sarà da una parte certamente necessario sensibilizzare i pre detti datori di lavoro ad informatizzare la trasmis sione dei predetti dati, ma dall’altra quanto me no transitoriamente appare indispensabile anche permettere agli stessi di poter continuare ad utiliz zare perlomeno la sola sezione presenze del libro paga (cioè la cd. «giornaliera»), ammettendo una sorta di «Libro unico/sdoppiabile», quanto meno per la parte relativa all’annotazione dell’orario svolto. Altrimenti l’auspicata semplificazione po trebbe produrre l’effetto diametralmente opposto, cioè generare un aggravio di incombenze e di inutili duplicazioni. In ogni caso è prevista l’emanazione entro il 25 luglio 2008 di un successivo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali che dovrà individuare le modalità tecniche e gli adem pimenti necessari per la realizzazione del Libro unico del lavoro, nonché i tempi per la sua tenuta e conservazione, disciplinando altresì il regime transitorio (comma 4). In ordine alla tenuta e conservazione appare però ragionevole pensare che il decreto ministeriale in argomento non possa ignorare il contenuto del suc cessivo articolo 40 del decreto legge, rubricato: «semplificazione della tenuta dei documenti di lavo ro» che, all’articolo 1, intervenendo sull’articolo 5 della legge n. 12 del 1979, attribuisce ai consulenti del lavoro o agli altri soggetti di cui all’articolo 1 della medesima legge (commercialisti, avvocati) la facoltà di tenere presso il proprio studio i documenti quindi parrebbe senza riserve, vincoli e limitazio ni dei datori di lavoro. Per tali ragioni si ritiene che, in ordine ai soggetti titolati, in alternativa al datore di lavoro, alla «tenuta e detenzione», il de creto ministeriale di cui al comma 4 non possa discostarsi più di tanto dal contenuto del richiama to art. 40(9). Peraltro va segnalato che da parte sua il consulen te del lavoro e gli altri professionisti autorizzati
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Che diventavano 3 giorni per quelle attività svolte lontano dalla sede aziendale. Peraltro al comma 2 del citato art. 40 si dispone che i datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generali tà del professionista al quale è stato affidato l’incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti.
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alla tenuta dei documenti di lavoro che, senza giustificato motivo (situazione che si ritiene al quanto improbabile), non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro(10). Va ricordato che (anticipando il contenuto del successivo comma 6 dell’articolo 39), se a non ottemperare alla richiesta sono i servizi ed i Centri di assistenza fiscale istituiti dalle Associazioni di categoria degli artigiani e delle piccole imprese (anche cooperative) di cui all’art. 1, comma 4, legge n. 12/1979, è invece prevista la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. La recidiva viene invece disciplinata (stranamen te) in modo diverso in quanto, nel caso dei predet ti Caf si dispone un mero aumento della sanzione che si colloca tra 500 e 3.000 (euro), mentre nel caso di inadempienza recidiva a carico dei consu lenti del lavoro e degli altri liberi professionisti si è adottato un approccio differente e per la verità molto criticabile, laddove si dispone l’informazio ne tempestiva al Consiglio provinciale dell’Ordine professionale di appartenenza del trasgressore af finché «provveda ad applicare la pena disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non inferiore ai sei mesi e non superiore ai due anni»(11). Ad avviso di chi scrive l’inciso, qualora lo si voles se interpretare in modo testuale ma ci si augura che lo si faccia in un modo più ragionevole e normativamente orientato rappresenterebbe una grave violazione delle norme che regolamentano le professioni ordinistiche, configurando una inammissibile ingerenza nelle attribuzioni del Consiglio provinciale, nel senso che non appare possibile imporre ex lege la sospensione dall’eser cizio dell’attività, potendosi limitare il Legislatore ad una mera denuncia all’Ordine che poi prende rà i provvedimenti che riterrà più opportuni nei confronti del professionista iscritto. In questo sen so, fortunatamente, sembra porsi la nota ministe riale del 2 luglio 2008 che stemperare già il contenuto rigoroso della legge parlando di “infor mazione al Consiglio provinciale dell’Ordine Pro fessionale di appartenenza per l’adozione di even tuali provvedimenti disciplinari”. Tornando per un attimo alle sanzioni pecuniarie sopra esposte, non essendo sancito alcun veto (co me invece già stabilito nell’abrogato comma 1178 della legge n. 296/2006) e trattandosi di adempi menti «recuperabili», si ritiene sia applicabile l’isti tuto della diffida ex art. 13 Dlgs n. 124/2004.
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Regime sanzionatorio Permane la differente sanzionabilità in caso di omessa istituzione del Ludl rispetto all’omessa esi bizione, in linea con quanto già delineato nel più volte richiamato (ed abrogato) comma 1178 del legge n. 296/2006. Infatti, nel comma 6 dell’art. 39 si dispone che la violazione dell’obbligo di isti tuzione e tenuta del Libro unico del lavoro è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro( e non da 250 a 2.500 euro, come invece riportato nella nota del Ministero) , mentre l’omes sa esibizione agli organi di vigilanza del Libro uni co del lavoro è punita con la sanzione amministrati va da 200 a 2.000 euro. Per l’ipotesi della omessa esibizione si potrebbe riproporre il problema delle attività «itineranti» laddove il Ministero del lavoro aveva ritenuto, con la nota del 29 gennaio 2008, che si potesse far uso di documenti «alternativi» al libro matricola e paga. Ora, fermo restando che per sua natura il Libro unico del lavoro dovrebbe essere facilmente trasportabile (se si ammetterà la modalità del Li bro unico del lavoro a fogli mobili) e che i tempi per la compilazione sono piuttosto «elastici» (en tro il 16° giorno del mese successivo all’instaura zione del rapporto), si ritiene nondimeno che pos sa continuare a valere la posizione «tollerante» già espressa dal Ministero per cui, se ad esempio il lavoratore sia in possesso della comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego ovvero abbia con sé la lettera di assunzione o il contratto di lavoro (per i non subordinati), possa essere non applicabile la «nuova» sanzione amministrativa sopra descritta. Peraltro, va detto che, ad avviso di chi scrive, c’è un’anomalia nel decreto legge n. 112/2008 che potrebbe ingenerare dubbi sulla sanzionabilità tout court della fattispecie della omessa esibizione. Infat ti, come si è detto, nella norma è evidenziato il termine (15 gg.) entro il quale devono adempiere i soggetti terzi (i professionisti ed altri organismi con templati nella legge n. 12/1979), alla richiesta del l’organo di vigilanza, ma non è detto esplicitamente entro quale termine debbano invece adempiervi i datori di lavoro quando detengono direttamente il Libro unico del lavoro. Si potrebbe sostenere che possa valere lo stesso termine di 15 giorni, ma in tal modo si configurerebbe l’applicazione di un crite rio analogico, che in materia di illeciti amministrati vi non è ammissibile e potrebbe determinare la non sanzionabilità del datore di lavoro, per la man canza di una esplicita normaprecetto. Infine si prevede che, salvo i casi di errore mera
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Già nel testo previgente l’art. 5, comma 4, della legge n. 12/1979 prevedeva la sanzione da 25,82 a 103,29 euro. Nel testo previgente la recidiva era invece punita con la mera sanzione amministrativa da 51,65 a 206,58 euro.
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mente materiale (che quindi non sono sanzionabi li), l’omessa o infedele registrazione dei dati ri chiesti dal Lidl, che determina differenti tratta menti retributivi, previdenziali o fiscali, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1.500 euro, mentre se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione viene fissata tra 500 e 3.000 euro. La violazione dell’obbligo di registrazione entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’avvia mento al lavoro è punita invece con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Anche in questo caso, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, la sanzione aumenta e si colloca tra 150 e 1.500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dall’emanando decreto ministeriale sarà punita con la sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. Anche per tutte le inadempienze contemplate nel comma 6 si ritiene si possa accedere all’istituto della diffida obbligatoria ex art. 13 Dlgs n. 124/2004. Le sanzioni, come già avveniva in materia di libri matricola e paga, potranno essere contestate sia dagli ispettori del lavoro che da quelli previden ziali (Inps, Inail, Enpals, ecc.), mentre viene ribadi to che l’unica autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’art. 17 della legge 24 no vembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, la quale è anche quella titolata a gestire il contenzioso am ministrativo (memorie difensive ex art. 18, legge n. 689/1981, con eventuale richiesta di audizio ne, ordinanzaingiunzione, ecc.). Altri adempimenti correlati Abrogazioni Considerando che vi sono tipologie di rapporto che non sono oggetto di comunicazione preventi va al Centro per l’impiego, si interviene sull’artico lo 23 del Dpr n. 1124/1965 disponendo che «Se ai lavori sono addette le persone indicate dall’artico lo 4, numeri 6 e 7,(12) (vale a dire: coniuge, figli, soci di ogni tipo di società, ecc. n.d.r.) il datore di lavoro, anche artigiano, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all’Istituto assicuratore nominativa mente, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, indi cando altresì il trattamento retributivo ove previsto». In questo caso la sanzione applicabile, in ipotesi di
inadempienza, dovrebbe essere quella «residuale» prevista dall’art. 195 del citato Tu Inail che preve de una penalità quintuplicata a seguito dell’en trata in vigore del comma 1177 della legge n. 296/2006 compresa tra 125 e 770 euro, peral tro sicuramente diffidabile ex art. 13 del Dlgs n. 124/2004. Lavoranti a domicilio Per tale tipologia di lavoratori è stata prevista l’abrogazione dell’obbligo (e quindi della relativa sanzione) riguardante l’iscrizione nel registro dei committenti lavoro a domicilio (art. 3, comma 1, legge n. 877/1973), adempimento quanto mai anacronistico e di scarsa utilità, mentre il registro ex art. 3, comma 5, ed il libretto di controllo ex art. 10 della medesima legge, che contengono tra l’altro i dati relativi al tipo e quantità del lavoro, alla retribuzione, alla data e ora di consegna e riconsegna del lavoro, ecc., vengono fatti confluire nel Libro unico del lavoro. Lavoratori mobili Viene prevista l’abrogazione del criticato registro delle presenze, introdotto dall’art. 8 del Dlgs n. 234/2007 (che di fatto si sovrapponeva al libro paga sezione presenze «ordinario») e la sua con fluenza nel Libro unico del lavoro (Ludl). In ogni caso va però rimarcata l’apprezzabile l’opera com piuta nei mesi scorsi dal Ministero del lavoro nel ridimensionare la portata della norma, permetten do alle imprese del settore autotrasporto già di tenere con modalità «assorbente» il solo libro pa ga sezione presenze, purché con la doppia vidi mazione: una ad opera dell’Inail e l’altra della Dpl (cfr. nota n. 1625 del 30.1.2008 e lettera circola re n. 4103 del 19.3.2008) Disposizioni abrogate Dal 25 giugno 2008 sono soppresse una serie di norme in qualche modo legate al libro matricola e paga, tra le quali: l’articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sull’obbligo generale di detenere un libro paga e matricola;; l’articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (libro matricola e paga per i giornalisti); gli articoli 39 e 41, Dpr 30 maggio 1955, n. 797
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L’art. 4 del Dpr n. 1124/1965 ai numeri 6) e 7) prevede, rispettivamente, i seguenti soggetti da assicurare all’Inail, qualora svolgano attività «a rischio», soggette all’obbligo assicurativo: «6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2); 7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);».
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(indicazione sul libro matricola delle persone a carico per le quali si percepisce l’assegno familiare ed indicazione del medesimo sul libro paga); gli articoli 20, 21, 25 e 26, Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, che disciplinava i «vecchi» libri matricola e paga; l’articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (tempi di conservazione decennali dei libri matri cola e paga) l’articolo 9quater del decretolegge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, sul registro di impresa agricolo; il comma 1178 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, come già detto, disponeva la cd. maxi sanzione per omessa istitu zione o omessa esibizione del libro matricola e paga; il decreto ministeriale 30 ottobre 2002 (modali tà applicative per la tenuta dei libri matricola e paga). Osservazioni finali Considerato che il comma 10 dell’articolo 39, nell’elencare le soppressioni di cui sopra, utilizza l’inciso «fermo restando quanto previsto dal de creto di cui al comma 4» (cioè il decreto che stabilirà modalità e tempi di conservazione del Libro unico) non si comprende (anche se appare alquanto improbabile) se ciò voglia significare che nel frattempo le norme previgenti continuino ad avere una residuale ultrattività. In tal senso si esprime la nota ministeriale, la quale dispone “che fino alla data di entrata in vigore del libro unico, prevista nel decreto mini steriale da adottarsi entro trenta giorni, continua a trovare applicazione la attuale disciplina in mate ria di libri paga e matricola”. In realtà (pur condividendo nella sostanza la scel ta ministeriale, improntata a rendere meno trau matico il passaggio tra vecchie e nuove norme),
sul piano più strettamente giuridico, a parere di chi scrive, è più verosimile pensare che se un’azienda avvia personale dipendente, parasu bordinato o associato, dal 25 giugno 2008, ma prima dell’entrata in vigore del richiamato decreto di cui al comma 4, non abbia alcun obbligo se non quello ormai diventato fondamentale della comunicazione preventiva al Centro per l’impiego. A maggior ragione, se l’assunzione fosse avvenuta tra il 25 giugno ed il 30 giugno 2008, l’obbligo di registrazione cadrebbe, come termine finale, al 16 luglio 2008, data entro la quale potrebbe non essere ancora pronto il decreto ministeriale sopra richiamato. Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, se ne dovrebbe dedurre che, in sede ispettiva, nessu na contestazione potrà essere più addebitata, ad esmpio in materia di omessa istituzione o irregola re tenuta dei libri paga e matricola, per violazioni commesse post 24 giugno 2008. Ovviamente, re stano sanzionabili le violazioni riconducibili al pe riodo previgente l’entrata in vigore del decreto legge. n. 112/2008, per il noto principio del tem pus regit actum che governa la materia degli illeciti e delle sanzioni amministrative. Ad avviso di chi scrive ciò potrebbe determinare la non censurabilità del datore di lavoro, il quale, in attesa di conoscere (a mezzo di decreto ministe riale) le modalità operative di tenuta del Libro unico del lavoro, dal 25 giugno 2008, abbia con tinuato ad utilizzare i vecchi libri, (soprattutto il libro paga – sezione presenze, per registrare le ore di lavoro), per mera comodità, ma senza sottostare a particolari modalità di tenuta e compilazione dei medesimi, ivi compresa la vidimazione preventi va. Nondimeno, anche in ragione dei tempi stretti per l’approvazione del richiamato decreto ministe riale è prudenzialmente consigliabile seguire la linea ministeriale mantenendo in toto la disciplina previgente in materia di libri paga e matricola.
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Comunicato stampa giugno 2008
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Regione Emilia Romagna: apprendistato, la scelta della qualifica professionale
On line un percorso guidato per supportare le imprese, le associazioni di categoria e i consulenti del lavoro nell’individuazione della qualifica da assumere nel momento in cui si apprestano a perfezionare un contratto di apprendistato ex Dlgs n. 276/2003 e a redigere il Piano Formativo Individuale. Come previsto dalla legge regionale n. 17/2005, alla conclusione del percorso si potrà scegliere una qualifica tratta dal Sistema regionale delle qualifiche. Info: www.form-azione.it/apprendistato (Red.)
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