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Redditi di lavoro dipendente: le nuove modifiche al Tuir
Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi
La legge finanziaria 2008, in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati, modifica ancora il Tuir per quanto concerne le detrazioni d’impo sta, la definizione di reddito complessivo e la tas sazione del Tfr di E 1.200 (vale a dire un importo aggiuntivo rispetto alla maggiorazione di E 200 per ogni figlio, spettante ai nuclei familiari con almeno 4 figli, introdotto dalla precedente legge finanziaria). Detta detrazione deve essere ripartita nella misu ra del 50% tra i genitori non legalmente ed effet tivamente separati. In caso di separazione o di annullamento, sciogli mento o cessazione degli effetti civili del matrimo nio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazio ne spetta a quest’ultimo nella misura del 100%. Per il riconoscimento della predetta detrazione aggiuntiva vale l’ordinaria condizione che preve de che i figli non devono possedere un reddito complessivo superiore a E 2.840,51. Si ritiene, invece, che la detrazione debba essere assegnata per intero a prescindere dal momento in cui si è verificato l’evento che dà diritto alla maggiorazio ne (per esempio nascita del 4° figlio). Il provvedimento stabilisce altresì che qualora la detrazione aggiuntiva in commento sia di ammonta re superiore all’imposta lorda, diminuita delle detra zioni per carichi di famiglia ordinarie e delle altre detrazioni (artt. 13, 15 e 16 del Tuir), al lavoratore interessato viene riconosciuto un credito di ammon tare pari alla detrazione non utilizzata. L’utilizzo del predetto credito verrà regolamentato con apposito decreto del Ministero dell’economia. Il reddito complessivo utile per il calcolo dell’esat to ammontare delle detrazioni deve essere assun to al netto del reddito dell’unità immobiliare adi bita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze). Anche tale disposizione risulta appli cabile a partire dal 2007. q Altre detrazioni: viene modificata la detrazio ne spettante ai redditi derivanti da assegni perio dici corrisposti al coniuge (art. 10, comma 1, lette ra c) del Tuir), considerati assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera i), del Tuir). Se alla formazione del reddito comples sivo concorrono anche detti redditi deve essere riconosciuta una detrazione d’imposta, non cumu labile con le altre detrazioni legate ai redditi di lavoro subordinato e autonomo, in misura pari a
La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanzia ria 2008) interviene di nuovo, e non marginal mente, sulle disposizioni che regolano l’imposta sui redditi e, in particolare, per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensio ne. Analizziamo gli interventi modificativi conte nuti nel predetto provvedimento. Restituzione del maggior gettito fiscale (art. 1, comma 4) Il provvedimento stabilisce che le eventuali maggio ri entrate tributarie che dovessero realizzarsi nel 2008, rispetto alle previsioni, verranno destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, salvo non si renda neces sario destinare detto maggior gettito a interventi urgenti e imprevisti (esempio calamità naturali). La riduzione della pressione fiscale verrà attivata, con apposito provvedimento, mediante l’incre mento delle detrazioni d’imposta, previste dall’art. 13 del Tuir, vale a dire per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione. Per le fasce di reddito più basse l’incremento non potrà essere inferiore al 20%. Nuove detrazioni d’imposta (art. 1, commi 1116 e 221) La legge in commento interviene anche sulla de terminazione delle detrazioni d’imposta così come regolamentate dagli articoli 12 e 13 del Tuir, in particolare: q Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir): viene stabilito, già dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007 (vale a dire che i sostituti d’imposta ne dovranno tenere conto nelle opera zioni di conguaglio di fine 2007, che si ricorda possono essere effettuate entro il 28.2.2008), che in presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione nella misura
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quelle spettanti ai redditi da pensione (pensionati con meno di 75 anni), da non rapportare ad alcun periodo dell’anno.
I valori sono i seguenti: a) E 1.725 se il reddito complessivo non supera E 7.500 (in ogni caso non può essere inferiore a E 690); b) E 1.255 più E 470 x (15.000 – reddito complessivo compreso tra E 7.500 e 15.000): E 7.500; c) E 1.255 x (E 55.000 – reddito complessivo compreso tra E 15.000 e E 55.000): E 40.000. Nota - Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell’effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali.
Riguardo invece alla determinazione del reddito complessivo (art. 8 del Tuir), viene precisato (dispo sizione applicabile dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2008) che dai redditi che lo compongono devono essere sottratte le perdite dell’esercizio di imprese commerciali (art. 66 del Tuir) e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Viene altresì precisato (mediante l’inserimento dei commi 2 e 3 all’art. 8 del Tuir) come devono essere utiliz zate le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e in associazioni professionali. Soggetti passivi d’imposta (art. 1, comma 83) La nuova legge finanziaria precisa altresì che si considerano residenti fiscalmente in Italia, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasfe riti in Stati o territori diversi da quelli che verran no individuati con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Oneri deducibili (art. 1, commi 83 e 88) Potranno essere dedotti dal reddito, entro il limite di E 5164, 57, anche i contributi versati a Fondi di previdenza complementare iscritti (oltre che negli Stati dell’Ue) negli Stati aderenti allo spazio economico europeo (See) che saranno inclusi nel decreto ministeriale da emanare a norma dell’art. 168bis del Tuir inserito dalla legge finanziaria in commento. La disposizione sarà operativa a de correre dal periodo d’imposta che inizia successi vamente alla data di pubblicazione del predetto decreto. Fino al periodo d’imposta precedente si continueranno ad applicare le disposizioni vigenti al 31.12.2007. Dichiarazione del sostituto d’imposta ai fini fiscali e contributivi (art. 1, commi 121123 e 217) A decorrere dalle retribuzione del gennaio 2009, i sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certifica zione Cud, comunicheranno, mensilmente e in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessa rie per i calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’imple mentazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni (attuale flusso EMens trasmesso all’Inps). Secondo il legislatore si tratterà di una semplificazione amministrativa. La dichiarazione mensile dovrà essere presentata en tro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Si tratterà quindi di trasmettere men silmente una sorta di modello 770 mensile (un EMens fiscale/contributivo). Le modalità attuati ve, comprese le modalità di condivisione dei dati
Il reddito complessivo, utile per il calcolo dell’esatto ammontare delle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato, per lavoro autonomo, per i redditi di pensione e alcuni redditi diversi (art. 13 del Tuir) deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (com prese le relative pertinenze). Anche tale disposizio ne risulta applicabile a partire dal 2007. Le predette disposizioni si applicano già a partire dal 2007. q Modalità di richiesta delle detrazioni: il com ma 221 modifica l’art. 23 del Dpr n. 600/1973 per quanto riguarda le modalità di richiesta (dal 2008) delle detrazioni da parte del lavoratore al proprio datore di lavoro sostituto d’imposta, in particolare: le detrazioni sono riconosciute se il lavoratore dichiara di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza e impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni; la dichiarazione deve essere resa annualmente; la dichiarazione deve contenere anche il codice fiscale dei soggetti per i quali viene richiesta la detrazione. Si ricorda che la bozza del modello 770/2008 semplificato richiede già di fornire dette informa zioni per le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia (in ogni caso per il coniuge anche se non a carico) concesse sui redditi 2007 nonché per il bonus incapienti riferito ai familiari a carico 2006, di cui al Dl n. 159/2007 (legge n. 222/2007) e al Dm 8.11.2007. Determinazione del reddito e reddito complessivo (art. 1, commi 13 e 29) Il provvedimento in esame stabilisce, con decor renza periodo d’imposta in corso al 31.12.2007, che se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’art. 25 del Tuir, di importo complessivo non superiore a E 500, l’imposta non è dovuta.
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tra Inps, Inpdap e Agenzia delle Entrate, verranno definite con apposito decreto interministeriale (EconomiaLavoro). Il medesimo decreto dovrà provvedere anche alla semplificazione e all’armo nizzazione degli adempimenti del sostituto d’impo sta, nel rispetto dei seguenti criteri: trasmissione mensile dei flussi telematici unificati; previsione di un unico canale telematico; possibilità di amplia mento delle nuove modalità di comunicazione an che ad altri Enti previdenziali. Il comma 217 dell’art. 1 in commento provvede altresì a fissare nel 31 luglio di ciascun anno il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono trasmettere (telematicamente) il modello 770/or dinario. Ritenute fiscali sui Tfr (art. 2, comma 514) La nuova legge finanziaria stanzia 135 milioni di euro per il 2008 e 180 milioni di euro a partire dal 2009 per coprire la riduzione della tassazione dei Tfr, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (trattamenti il cui diritto alla percezione sorgerà a partire dall’1.4.2008). I cri teri di riduzione della pressione fiscale saranno definiti con un regolamento del Ministero del l’economia e delle finanze da emanarsi entro il 31.3.2008. La ritenuta che il sostituto d’imposta opererà sulle predette somme prima dell’emana zione del predetto decreto si considererà effettua
ta a titolo di acconto. Rimane sempre attiva la clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 9, della legge n. 296/2006 (vale a dire applicazione della tassazione con le regole ante l’1.1.2007, se più favorevoli). È prevista altresì l’istituzione (con decreto del Ministero dell’economia) di una Com missione di studio per la revisione definitiva della tassazione delle somme di fine lavoro. Conferimento Tfr maturato al 31.12.2006 ai fondi pensione (art. 2, comma 515) Il provvedimento precisa (inserimento del comma 7bis nell’art. 23 del Dlgs n. 252/2005 (riforma della previdenza complementare) che qualora il dipendente conferisca a un Fondo di previdenza complementare quote di Tfr maturate entro il 31.12.2006, resta ferma, in occasione dell’eroga zione delle prestazioni, l’applicazione del comma 5 del citato art. 23 (vale a dire che continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente l’1.1.2007. L’Agenzia delle Entrate (circ. n. 70/ 2007) ha precisato che il conferimento ai Fondi pensione di Tfr maturato antecedentemente l’1.1.2007 non costituisce «anticipazione del Tfr». Le predette quote di Tfr versate al Fondo pensione concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei perio di di formazione del Tfr conferito. I criteri per lo scambio di informazioni fra datore di lavoro e Fondo pensione, verranno definiti con provvedi mento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Detrazioni d’imposta dopo la legge finanziaria 2008 1. Detrazioni familiari a carico 1.1 Coniuge non legalmente ed effettivamente separato Scaglioni di reddito Detrazione annua (1) Reddito complessivo fino a € 15.000 Reddito complessivo oltre € 15.000 e fino a € 40.000 Reddito complessivo oltre € 40.000 e fino a € 80.000 Reddito complessivo oltre € 80.000 € 800 – [110 x (RC(2) / 15.000)(3) € 690(4) € 690 x [(80.000 – RC(2)) / 40.000(5)] -
(1) Spetta al primo figlio (da intendersi quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico), se più favorevole, in caso di mancanza del coniuge, ovvero l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. (2) RC = reddito complessivo. (3) Se il rapporto è uguale a 1 la detrazione spetta nella misura di € 690, se è uguale a zero la detrazione non spetta, negli altri casi si utilizzano le prime 4 cifre decimali. (4) La detrazione è aumentata di: € 10 per RC superiore a € 29.000 ma non a € 29.200 € 20 per RC superiore a € 29.200 ma non a € 34.700 € 30 per RC superiore a € 34.700 ma non a € 35.000 € 20 per RC superiore a € 35.000 ma non a € 35.100 € 10 per RC superiore a € 35.100 ma non a € 35.200 Detti importi aggiuntivi devono essere assunti nell’intero ammontare indicato senza essere rapportati al periodo in cui il coniuge è stato a carico. (5) Se il rapporto è uguale a zero la detrazione non compete, se compreso tra zero e 1 si utilizzano le prime 4 cifre decimali. N.B. a) Il coniuge si considera a carico se non possiede redditi superiori a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. b) Il reddito complessivo utile per determinare l’esatto ammontare della detrazione va considerato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze).
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1.2 Figli o altri familiari a carico(1) Maggiorazione per ogni figlio (cumulabili) Figli, compresi i naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati Figli(2): 1 2 3 4 Per ogni figlio ulteriore Altri familiari a carico di cui all’art. 433 c.c.(4), che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti dall’autorità giudiziaria(3) € 800 € 1.600 € 2.400 € 3.200 € 800 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 220 € 220 € 220 € 220 € 220 € 800 € 200 € 1.200 Detrazione annua Minore di 3 anni Portatore di handicap (L. 104/1992, art. 33(3)) Nucleo con almeno 4 figli Maggiorazione per ciascun figlio(5) Maggiorazione per il nucleo(6)
€ 750
(1) Il familiare si considera a carico se non possiede redditi superiori a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. (2) L’ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del coefficiente che scaturisce dalla seguente formula: [(€ 95.000+15.000 per n. figli successivi al primo) – reddito complessivo] : (€ 95.000 + € 15.000 per n. figli successivi al primo) = coefficiente (se minore di zero o uguale a zero o uguale a 1 la detrazione non spetta; se compreso tra zero e 1 la detrazione spetta nella misura che scaturisce applicando il coefficiente – 4 cifre decimali – al valore nominale della detrazione stessa). (3) L’ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del coefficiente che scaturisce dalla seguente formula: (€ 80.000 – reddito complessivo) : € 80.000= coefficiente (se minore di zero o pari a zero o pari a 1, la detrazione non spetta; se tra zero e 1 la detrazione spetta nella misura che scaturisce applicando il coefficiente – quattro decimali – a € 750). (4) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. (5) La maggiorazione si applica per l’intero anno, a prescindere dal momento in cui si è verificato l’evento che dà diritto alla maggiorazione stessa. Vale a dire che se il 4° figlio nasce nel corso dell’anno, la maggiorazione compete per l’anno interessato in modo pieno per i figli a carico tutto l’anno, in proporzione per i figli non a carico tutto l’anno. (6) La maggiorazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo nella misura del 100%. Qualora la detrazione aggiuntiva sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia ordinarie e delle altre detrazioni (artt. 13, 15 e 16 del Tuir), al lavoratore richiedente viene riconosciuto un credito di ammontare pari alla detrazione non utilizzata. L’utilizzo del predetto credito verrà regolamentato con apposito decreto del Ministero dell’economia. N.B. a) La detrazione per i figli è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati (100% al richiedente se il coniuge è a carico), ovvero previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. La detrazione spetta, in mancanza di accordo (tale accordo è finalizzato a ripartire la detrazione nella misura del 50% ovvero ad attribuire l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato), all’affidatario in caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo (tale accordo può avere il contenuto di attribuire l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato), nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore (tale condizione non opera automaticamente). Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. b) La detrazione per le altre persone a carico è ripartita in pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione (la locuzione «pro quota» va intesa nel senso che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra gli aventi diritto). c) Il reddito complessivo utile per determinare l’esatto ammontare della detrazione va considerato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze).
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2. Altre detrazioni 2.1 Detrazioni per reddito di lavoro dipendente (art. 49 Tuir) e assimilato (art. 50 Tuir lettere a, b, c, c-bis, d, h-bis, l) a) € 1.840 se il reddito complessivo non supera € 8.000 (in ogni caso non può essere inferiore a € 690). Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380. Le detrazioni minime devono essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno, se il lavoratore non dichiara di non possedere altri redditi b) € 1.338 più € 502 x (€ 15.000 – reddito complessivo compreso tra € 8.000 e € 15.000): € 7.000; c) € 1.338 x (€ 55.000 – reddito complessivo compreso tra € 15.000 e € 55.000): € 40.000 d) € 0 se il reddito è superiore a € 55.000
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Note 1. Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell’effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali; 2. La detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno (per la corretta applicazione di tale disposizione si ritiene possa essere ancora valida la circolare del Min. finanze n. 3/1998); 3. La detrazione nella situazione c), è aumentata di - € 10 per reddito complessivo superiore a € 23.000 ma non a € 24.000 - € 20 per reddito complessivo superiore a € 24.000 ma non a € 25.000 - € 30 per reddito complessivo superiore a € 25.000 ma non a € 26.000 - € 40 per reddito complessivo superiore a € 26.000 ma non a € 27.700 - € 25 per reddito complessivo superiore a € 27.700 ma non a € 28.000 Dette maggiorazioni, da assumere nell’intero loro ammontare (senza effettuare il ragguaglio al periodo di lavoro) devono essere aggiunte alla detrazione effettivamente spettante. 2.2 Detrazione per redditi di pensione Pensionati meno di 75 anni a) € 1.725 se il reddito complessivo non supera € 7.500 (in ogni caso non può essere inferiore a € 690); b) € 1.255 più € 470 x (15.000 – reddito complessivo compreso tra € 7.500 e 15.000): € 7.500; c) € 1.255 x (€ 55.000 – reddito complessivo compreso tra € 15.000 e € 55.000): € 40.000 Pensionati con 75 e più anni a) € 1.783 se il reddito complessivo non supera € 7.750 (in ogni caso non può essere inferiore a € 713) b) € 1.297 + 486 x (€ 15.000 – reddito complessivo compreso tra € 7.750 e € 15.000): € 7.250 c) € 1.297 x (€ 55.000 – reddito complessivo compreso tra € 15.000 e € 55.000): € 40.000 Note 2.2.1.1 Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell’effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali; 2.2.1.2 La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell’anno. 2.3 Detrazione per redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50, comma 1, Tuir, lettere e, f, g, h, i, con esclusione degli assegni periodici al coniuge), per i redditi di lavoro autonomo (art. 53 Tuir), redditi imprese minori (art. 66 Tuir) e redditi diversi (art. 67 Tuir lettere i, l) a) € 1.104 se il reddito complessivo non supera € 4.800; b) € 1.104 x (€ 55.000 – reddito complessivo compreso tra € 4.800 e € 55.000): € 50.200 Nota Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell’effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali. 2.4 Detrazione per assegni periodici al coniuge di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), del Tuir Spetta la medesima detrazione riconosciuta ai redditi di pensione (soggetti con meno di 75 anni) da non rapportare ad alcun periodo dell’anno. I valori sono i seguenti: a) € 1.725 se il reddito complessivo non supera € 7.500 (in ogni caso non può essere inferiore a € 690); b) € 1.255 più € 470 x (€ 15.000 – reddito complessivo compreso tra € 7.500 e € 15.000): € 7.500; c) € 1.255 x (€ 55.000 – reddito complessivo compreso tra € 15.000 e € 55.000): € 40.000.
Detrazioni d’imposta (artt. 12 e 13, Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni)
Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del Dpr 29.9.1973, n. 600 e successive modificazioni Il/la sottoscritto/a ............................................. nato/a il ...................... a ...................... prov. ............. Nazionalità .............................. Residente/domiciliato in ................................................ prov. ........... Via ........................................................ n. ......... Codice fiscale........................................................... (barrare le caselle che interessano) Stato civile: q celibe/nubile q coniugato/a q divorziato/a q separato/a legalmente ed effettivamente q vedovo/a........................................................................................................................................ in qualità di q dipendente q collaboratore di codesta azienda Dichiara sotto la propria responsabilità di q essere q non essere fiscalmente residente in Italia e che, a decorrere dal .................................................................. , ha diritto alle seguenti detrazioni d’imposta
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A) Per carichi di famiglia (art. 12 del Dpr n. 917/1986)
Coniuge C.F. ………………………………. (da comunicare anche se non a carico) Figli a carico n. ...... figli 1. data di nascita 2. data di nascita 3. data di nascita 4. data di nascita 5. data di nascita 6. data di nascita Non legalmente ed effettivamente separato A carico ê Portatore handicap Misura della detrazione per i figli Non a carico ê Misura della detrazione per i figli Per legge (*) Altre situazioni ê Misura della detrazione per i figli (**)
........ ........ ........ ........ ........ ........
C.F: C.F: C.F: C.F: C.F: C.F:
................... ................... ................... ................... ................... ...................
100%
50%
100%
……….%
(*) La detrazione al 100% spetta al dichiarante quando possiede il reddito più elevato del coniuge non a carico, previo accordo con quest’ultimo. In tal caso far sottoscrivere la dichiarazione che segue dal coniuge non a carico.
Dichiarazione Il/la sottoscritto/a ............................................................................, dichiara, in accordo con l’altro genitore, che sussistono le condizioni previste dall’art. 12 del Tuir per l’applicazione della detrazione al 100%. In fede ..................................................
(**) La detrazione spetta, in mancanza di accordo, all’affidatario in caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
n. ..................................... altre persone a carico (art. 433 c.c.): q al 100% - q al 50% - q al ……% C.F.: ........................................... C.F.: ........................................... C.F.: ........................................... B) Altre detrazioni (art. 13 del Dpr n. 917/1986) q Per lavoro dipendente e assimilato Dichiara, altresì, che il proprio reddito complessivo per l’anno ................................ sarà, presumibilmente il seguente: q euro ........... da aggiungere al redditi di lavoro dipendente, di cui per abitazione principale ........... q Considerare il reddito di lavoro dipendente Altre comunicazioni .............................................................................................................................. ........................................................................ Allegati ........................................................................ Si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra illustrata Data In fede .............................................................................. ...............................................................................
ATTENZIONE: prima di compilare il presente modulo leggere attentamente le avvertenze allegate
(allegato alla dichiarazione delle detrazioni d’imposta)
N. 2 - 11 gennaio 2008
AVVERTENZE 1) Coniuge a carico La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo superiore a euro 2.840,51/annui, al lordo degli oneri deducibili (*) 2) Figli a carico Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili (*): i figli, compresi i figli naturali i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (indipendentemente dall’età).
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Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri figli si applicano le detrazioni ordinariamente previste per questi ultimi. La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato: a) quando l’altro genitore è deceduto; b) quando l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali; c) quando da certificazione dell’autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge. 3) Altre persone a carico (l’ammontare della detrazione va ripartito in pro quota tra coloro che ne hanno diritto). Si considerano altre persone a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui (limite in vigore dal 1998), al lordo degli oneri deducibili (*), indicati all’art. 433 c.c. e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti 1) e 2), che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (per i figli indipendentemente dall’età): genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti. 4) Validità Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate. In ogni caso la dichiarazione dovrà essere rinnovata annualmente. 5) Reddito complessivo La somma dei redditi posseduti dal contribuente in periodo d’imposta. I redditi sono calcolati distintamente per ciascuna categoria d’appartenenza (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Per le persone non residenti il reddito complessivo è costituito soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, Concorrono alla determinazione del reddito complessivo, con segno negativo, anche eventuali perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali o dall’attività di lavoro autonomo. Non si computa il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze). 6) Lavoratori extracomunitari Per i cittadini extracomunitari (residenti o non residenti fiscalmente) che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia, deve essere allegata, alternativamente: a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine. Se i figli degli extracomunitari sono residenti in Italia, per ottenere le detrazioni è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dal comune dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione. 7) Lavoratori fiscalmente non residenti Per i cittadini non fiscalmente residenti che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia (possibile solo per gli anni 2007, 2008 e 2009), deve essere allegata, alternativamente: - appartenenti all’Unione Europea e alla Norvegia: attestazione contenente il grado di parentela del familiare a carico e il mese nel quale si sono verificate e/o sono cessate le condizioni richieste per il diritto alla detrazione; che il familiare possiede un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti fuori dall’Italia) non superiore a € 2.840,51 (riferito al periodo d’imposta interessato alla richiesta delle detrazioni); che il richiedente non goda di analogo beneficio nel Paese estero di residenza; - altri Paesi: a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine. Nota
(*) Ai fini del raggiungimento del limite si devono considerare le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni nonché dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della chiesa cattolica.
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