IL DANNO BIOLOGICO
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IL DANNO BIOLOGICO
a cura della Redazione di Lex24
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Aggiornamento: ottobre 2006
Sommario
Legge
Codice delle assicurazioni private, artt. 138, 139 pag. 3
Decreto legislativo 23.02.2000 n. 38, art. 13 pag. 4
Prassi
Delibera INAIL 28.02.2006, n. 87 pag. 6
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13 comma 3. Proposta
di adeguamento della "Tabella Indennizzo danno biologico" approvata con
Decreto ministeriale 12 luglio 2000.
Giurisprudenza
Corte di Cassazione sez. III, civ., 18.09.2006, n. 20102 pag. 15
Corte di Cassazione sez. L, civ., 12.05.2006, n. 11039 pag. 19
Rassegna pag. 29
Commenti
Guida al Diritto monografia n. 8, 01.09.2006 pg. 4 pag. 38
In attesa della tabella unica nazionale record di adesioni per il criterio milanese
Guida al Diritto monografia n. 8, 01.09.2006 pg. 15 pag. 41
Maggiore personalizzazione del danno
Guida al Diritto monografia n. 8, 01.09.2006 pg. 18 pag. 43
Banditi da tempo i criteri automatici
Guida al Diritto monografia n. 8, 01.09.2006 pg. 22 pag. 46
Lesioni alla vittima primaria senza novità
Ventiquattrore Avvocato n. 1, 13.01.2006 pg. 28 pag. 48
Risarcimento del danno biologico e morale per morte immediata o breve
sopravvivenza del danneggiato
Rassegna pag. 57
Quesiti
L'Esperto Risponde n. 78, 10.08.2005 pag. 58
L'Inail copre l'incidente nel percorso casa-lavoro
L'Esperto Risponde n. 74, 19.09.2005 pag. 59
Le aziende che devono arretrati sull'addizionale
Rassegna pag. 60
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LEGGE
Codice delle assicurazioni private
Decreto legislativo 07.09.2005, n. 209 (S.O. n. 163 G.U. 13.10.2005, n. 239)
Articolo 138 - Danno biologico per lesioni di non lieve entità
TITOLO X Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti - Capo III Risarcimento del danno
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica
su tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di
variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di
invalidità;
c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della
menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che
proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di
mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla
percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali
personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato
dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro
delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
Articolo 139 - Danno biologico per lesioni di lieve entità
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per
cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di
invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del
relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il
crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire
dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola
settantotto;
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b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per
ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione
avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza
negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in
misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella
delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività
produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1
si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica
un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 2,3.
Decreto legislativo 23.02.2000, n. 38 (G.U. 01.03.2000, n. 50)
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma
dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Capo II - Disposizioni in materia di prestazioni
Articolo 13 - Danno biologico
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del
relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione
obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione
all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro
del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacita' di produzione del reddito del
danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonchè a malattie
professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma
3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti
disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a
specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle
menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal
16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
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Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.
Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota
di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla
retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono
indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle
conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attivita' lavorativa di appartenenza dell'assicurato e
alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione,
determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla
"tabella dei coefficienti e per il grado percentuale di menomazione (1)
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le
condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non
raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero
aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere
l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la
liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la
revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo
dell'eventuale indennizzo in capitale gia' corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per
aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, puo' avvenire una sola volta. Per le
malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di
aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, puo' essere presentata anche oltre i limiti temporali di
cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti
disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla
liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della
menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è
decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale,
quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da
infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità
psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da
una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la
differenza tra questa ed il grado d'integrita' psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale.
Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della
data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia
stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio
o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso,
l'assicurato continuera' a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie
professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del
testo unico. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del
minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel
limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'eta'
dell'assicurato al momento della soppressione della rendita.
8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrita'
psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto
assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione
all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione
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dell'inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e
non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l'indennizzo
definitivo non puo' essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.
9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in
capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la
morte.
10. Per l'applicazione dell'articolo 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di
cui al comma 2, lettera b).
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto
compatibile.
12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa
fronte con un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalita' stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3.
-----
(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000, n. 388 (G.U.
29.12.2000, n. 302).
(2) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 19.04.2001, n. 202, e si applica ai danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonche' a malattie professionali denunciate a decorrere dal 25
luglio 2000. Si riporta di seguito il testo previgente:
"b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota
di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla
retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono
indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle
conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attivita' lavorativa di appartenenza dell'assicurato e
alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico,
viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita,
rapportata al grado di menomazione, e' liquidata con le modalita' e i criteri di cui all'articolo 74 del testo
unico ."
***
Riferimenti di legge disponibili in banca dati
Art. 5 L. 57/2000; artt. 2043, 2059 c.c.; art. 32 Cost.
PRASSI
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Delibera 28.02.2006, n. 87
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13 comma 3. Proposta di adeguamento della "Tabella
Indennizzo danno biologico" approvata con Decreto ministeriale 12 luglio 2000.
Il Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 28 febbraio 2006
- Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;
- Visto il Testo Unico concernente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche;
- Visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144";
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- Vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 28 dell'8 novembre 2005, con particolare
riferimento a quanto previsto in materia di avvio dell'ottimizzazione della disciplina del danno biologico e di
predisposizione delle proposte per il miglioramento di tutte le prestazioni;
- Viste le proposte legislative di modifica e integrazione dell' art. 13 del Decreto Legislativo n. 38/2000, per il
miglioramento del livello delle prestazioni economiche, in attesa di una organica e complessive riforma del
Testo Unico;
- Considerato che dette proposte attengono in particolare all'abbassamento del grado di invalidità da
indennizzare in capitale e del grado di invalidità da indennizzare in rendita, alla rielaborazione della tabella
dei coefficienti, alla rivalutazione periodica degli importi indicati nella Tabella degli indennizzi del danno
biologico, all'estensione dei parametri di valutazione del danno biologico a tutti gli istituti giuridici riguardanti
gli invalidi del lavoro, al miglioramento delle prestazioni sanitarie e dell'istituto dell'assegno per assistenza
personale continuativa;
- Considerato, altresì, che nell'immediato si può procedere, ai sensi del comma 3, dell' art. 13 del Decreto
Legislativo n. 38/2000, ad un adeguamento della "Tabella indennizzo danno biologico" (D.M. 12 luglio 2000),
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su delibera del Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto;
- Preso atto che gli importi degli indennizzi danno biologico sono rimasti immutati dal 12 luglio 2000, mentre
le prestazioni economiche che indennizzano il danno patrimoniale sono state rivalutate sulla base delle
disposizioni contenute nell' articolo 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- Considerato che detto adeguamento consente un recupero, con effetti da luglio 2000 a dicembre 2005,
degli indennizzi danno biologico sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati;
- Vista la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo nel periodo luglio 2000 - dicembre 2005 che
determina un coefficiente di rivalutazione pari a 1,1247;
- Vista la nuova "Tabella Indennizzo danno biologico" elaborata applicando alla precedente il suddetto indice
di rivalutazione;
- Vista la relazione del Direttore Generale in data 27 febbraio 2006;
- Con il parere consultivo favorevole del Direttore Generale,
Delibera
di approvare la nuova "Tabella Indennizzo danno biologico" che, allega, costituisce parte integrante della
presente delibera.
La presente delibera sarà inoltrata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'adozione del
conseguente provvedimento.
Inoltre, condividendo le proposte di miglioramento dei livelli delle prestazioni economiche, di cui alle allegate
schede tecniche, il Consiglio di Amministrazione rappresenta l'opportunità ed auspica che esse trovino
accoglimento in sede legislativa.
Allegato I: (Tabelle disponibili in banca dati)
Allegato II Proposte di miglioramento del livello delle prestazioni economiche dell'Istituto
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2000, N. 38
("danno biologico").
1 - Abbassamento del grado di invalidità da indennizzare in capitale dall'attuale 6% al 4%.
Attualmente, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 38/2000, il grado minimo di menomazione
indennizzabile (in capitale) è pari al 6%.
Il legislatore del 2000 aveva stabilito una franchigia fino al 5% di invalidità ritenendo, verosimilmente, che
menomazioni inferiori al 6%, per la loro lieve entità, fossero non rilevanti in un sistema di tutela sociale.
La concreta esperienza, tuttavia, sta dimostrando che, proprio per effetto della suddetta franchigia, restano
escluse dalla tutela patologie di una certa rilevanza sotto il profilo menomativo, come ad esempio:
amputazione dell'anulare, disturbi del ritmo cardiaco, frattura ossa nasali, cicatrici cutanee non interessanti il
volto ed il collo, perdita delle ultime due falangi del mignolo, ernia inguinale, ecc.
La proposta di cui si tratta, quindi, ha lo scopo di ricomprendere nella tutela indennitaria anche queste
patologie, e altre similari.
Nel contempo, risulterebbe altresì ampliata l'area dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile.
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Quanto agli oneri finanziari, si stima che:
- i casi con grado di menomazione pari al 5% saranno circa 3500, con un importo medio di indennizzo pari a
3700 euro e, quindi, con un costo complessivo annuo di circa 13 milioni di euro;
- i casi con grado di menomazione pari al 4% saranno circa 13.000, con un importo medio di indennizzo pari
a 3000 euro e, quindi, con un costo complessivo annuo di circa 39 milioni di euro.
L'onere annuo relativo alla proposta, dunque, può presumersi pari a 52 milioni di euro circa in totale.
2 - Abbassamento all'11% del grado di invalidità da indennizzare in rendita, comprendendo nella rendita sia
una quota per il ristoro del danno biologico sia una quota per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali
della menomazione.
Attualmente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, tale rendita viene erogata solo per danni pari o
superiori al 16%, mentre per i gradi dal 6% al 15% si provvede con la liquidazione di un indennizzo in
capitale del solo danno biologico.
La proposta nasce dalla esigenza, di indubbia valenza sociale, di erogare le prestazioni economiche per
danno permanente mediante pagamento dell'indennizzo in rendita mensile, anziché mediante liquidazione di
una somma in capitale una tantum nonché di ristorare le conseguenze patrimoniali della menomazione
anche per gradi inferiori al 16%.
In questo modo si garantisce al reddituario un sostegno economico per tutta la vita e si agevola il
consolidamento del rapporto tra INAIL e infortunato, rapporto che costituisce il presupposto indispensabile
per la continuità di assistenza attraverso la fornitura di tutte le prestazioni non economiche (sanitarie,
assistenziali, protesiche, ecc.) che concretizzano la tutela globale.
In questa prospettiva, inoltre, si ritiene che anche le rendite per gradi di menomazione compresi tra l'11%
ed il 16% debbano essere erogate per tutta la vita, e cioè senza prevedere la liquidazione in capitale al
termine del periodo revisionale come, invece, previsto dall'art. 75 T.U.
Oneri finanziari.
La riforma riguarderebbe circa 4500 casi l'anno (e cioè quelli aventi un grado di menomazione tra l'11 ed il
15%).
Attualmente l'indennizzo in capitale una tantum di questi 4500 casi comporta una spesa complessiva di circa
60 milioni di euro all'anno.
La trasformazione in rendita della liquidazione in capitale determinerebbe una uscita di ratei annui di rendita
stimabile in circa 6,5 milioni di euro nel primo anno, di 13 milioni di euro nel secondo, e così via.
Pertanto, in termini di flusso di cassa, la riforma produrrebbe, nell'immediato, una contrazione degli oneri
annui.
In termini di valore capitale delle prestazioni, si avrebbe un onere complessivo stimabile in circa 130 milioni
di euro annui, con un incremento, quindi, di 70 milioni di euro rispetto al predetto onere attuale di 60
milioni.
3 - Rivalutazione periodica degli importi indicati nelle "Tabelle indennizzo danno biologico" in capitale e in
rendita.
La proposta - colmando una lacuna presente nell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 - mira ad estendere agli
indennizzi del danno biologico il principio, da sempre presente nel Testo Unico, di conservare inalterato nel
tempo il valore economico delle prestazioni INAIL, rispondendo all'esigenza di garantire costantemente i
"mezzi adeguati alle esigenze di vita" di cui all'art. 38 Costituzione.
Si tratta, cioè, di armonizzare i meccanismi di rivalutazione degli indennizzi del danno biologico con quelli già
previsti per il danno patrimoniale.
Si sono assunti, perciò, criteri e cadenze della rivalutazione periodica dettati dall'art. 11 del D.Lgs. n.
38/2000, che hanno trovato conferma nell'art. 5, comma 6, della legge n. 57/2001 riguardante
l'aggiornamento degli importi dovuti per il risarcimento del danno alla persona derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Entrambe le norme fanno riferimento ad aggiornamenti, con cadenza annuale, degli importi in misura
corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati accertata dall'ISTAT.
Oneri finanziari.
Poiché le attuali "Tabelle" sono ferme al luglio 2000 (data della loro pubblicazione), una prima rivalutazione
ancorata alle variazioni dell'indice ISTAT intervenute nel periodo luglio 2000 - dicembre 2005 comporterebbe
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una spesa stimabile in circa 21 milioni di euro per il secondo semestre 2006 e in circa 44,5 milioni di euro
per l'anno 2007.
4 - Estensione dei parametri di valutazione del danno biologico a tutti gli istituti giuridici, interni ed esterni al
Testo Unico, riguardanti gli invalidi del lavoro, con conseguente rideterminazione dei gradi di invalidità
stabiliti dalle vigenti disposizioni per accedere alle relative provvidenze (ad es. prestazioni accessorie per i
Grandi Invalidi, accesso alle liste di collocamento mirato, esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, ecc.)
La proposta - colmando una lacuna presente nell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 - mira ad estendere la
nozione di menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) a tutti gli istituti giuridici riguardanti gli
invalidi del lavoro che sono attualmente disciplinati con riferimento alla nozione di attitudine al lavoro.
Si tratta, perciò, di un intervento di razionalizzazione e semplificazione del sistema.
Attualmente, infatti, è necessario effettuare una doppia valutazione dei postumi, una per le prestazioni
economiche in capitale o in rendita con i criteri del "danno biologico" previsti dal citato art 13, e l'altra per le
prestazioni accessorie con i criteri della "attitudine al lavoro" previsti dal Testo Unico.
Data la complessità della questione, si allega una specifica Nota esplicativa
Oneri finanziari
Nessuno, in quanto non si modificano né il contenuto delle prestazioni né la platea dei beneficiari.
TESTO DI LEGGE
All'articolo 13, comma 2, lettera a, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole "di grado pari o
superiore al 6 per cento" sono sostituite dalle seguenti "di grado pari o superiore al 4 per cento" e la
seconda frase è sostituita dalla seguente:"l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per
cento ed inferiore all'11 per cento è erogato in capitale, dall'11 per cento è erogato in rendita, nella misura
indicata nell'apposita "Tabella indennizzo danno biologico".
All'articolo 13, comma 2, lettera b, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nella prima frase, le
parole "pari o superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore all'11 per cento"
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono emanate le nuove "Tabella dei
coefficienti" e "Tabella indennizzo danno biologico" di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, pubblicato
sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000 - Serie Generale.
La nuova "Tabella indennizzo danno biologico" deve contenere l'aggiornamento degli importi in misura
corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati accertata dall'ISTAT a far data dal 25 luglio 2000.
I successivi adeguamenti, da effettuare con cadenza annuale a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, sono
approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su delibera del consiglio di
amministrazione dell'INAIL, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
La nuova "Tabella dei coefficienti" dovrà essere emanata tenendo anche conto della necessità di valorizzare
le conseguenze patrimoniali delle menomazioni che impediscono, o rendono particolarmente difficoltoso, lo
svolgimento di una qualunque attività lavorativa.
All'articolo 13, comma 7, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo l'ultima frase è aggiunta la
seguente: "Non si applica l'art. 75 del testo unico approvato con D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124".
Le disposizioni che precedono si applicano ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi e a malattie
professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione dei Decreti ministeriali di approvazione delle
nuove "Tabella indennizzo danno biologico" e "Tabella dei coefficienti". Si applicano, altresì, ad aggravamenti
di danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi e a malattie professionali denunciate a decorrere dal
25 luglio 2000, intervenuti dopo la data di pubblicazione dei Decreti ministeriali di approvazione delle nuove
tabelle. Si applicano anche nei casi in cui, a seguito di infortuni verificatisi e di malattie professionali
denunciate a decorre dalla predetta data del 25 luglio 2000 sia residuata una menomazione dell'integrità
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psicofisica inferiore al 4 per cento, e in seguito a nuovo infortunio sul lavoro verificatosi e a malattia
professionale denunciata a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto ministeriale di approvazione
delle nuove tabelle risulti una menomazione dell'integrità psicofisica che complessivamente sia pari o
superiore a detta percentuale. Si applicano, inoltre, nei casi in cui, a seguito di infortuni verificatisi e di
malattie professionali denunciate a decorre dalla predetta data del 25 luglio 2000 sia residuata una
menomazione dell'integrità psicofisica inferiore all'11 per cento, e in seguito a nuovo infortunio sul lavoro
verificatosi e a malattia professionale denunciata a decorrere dalla data di pubblicazione dei Decreti
ministeriali di approvazione delle nuove tabelle risulti una menomazione dell'integrità psicofisica che
complessivamente sia pari o superiore a detta percentuale.
All'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, dopo il comma 10, è inserito il seguente:
Comma 10-bis
1. All'articolo 178 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, alla fine del comma 2, sono inserite le seguenti
parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, abbiano subito o subiscano una menomazione dell'integrità
psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento".
2. All'articolo 150, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole "purché non superiore
all'ottanta per cento" sono inserite le seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere dall'entrata in
vigore della presente legge, con menomazione dell'integrità psicofisica di qualunque grado, purché non
superiore al 60 per cento".
3. All'articolo 220 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole "di grado non inferiore al 50 per cento"
sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali
denunciate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai titolari di rendita per menomazione
dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento".
4. All'articolo 76, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole "invalidità permanente
assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3 " sono inserite le seguenti: "e, per
gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella
tabella allegato n. 3 ".
5. All'articolo 218, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole "invalidità permanente
assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per
gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella
tabella allegato n. 3".
6. Alla fine dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è inserito il seguente comma: "Ferme
restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali
denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo speciale assegno continuativo
mensile di cui al comma 1 spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla
malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell'integrità psicofisica di grado non inferiore
al 48 per cento".
7. All'articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, alla fine del punto 1) sono inserite le
seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a
decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, menomazione dell'integrità psicofisica di grado
superiore al 20 per cento"
8. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole "con un grado di
invalidità superiore al 33 per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi
nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con una menomazione dell'integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento"
9. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole "se hanno subito una riduzione
della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro
verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della
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presente legge, se hanno subito una menomazione dell'integrità psicofisica di grado inferiore al 40 per
cento".
10. All'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole "abbia una riduzione
della capacità lavorativa superiore al 79 per cento", sono inserite le seguenti: "e, se si tratta di disabile del
lavoro per infortunio sul lavoro verificatisi nonché per malattia professionale denunciata a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, abbia una menomazione dell'integrità psicofisica di grado
superiore al 59 per cento"
11. All'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole "abbia una riduzione
della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento", sono inserite le seguenti: "e, se si
tratta di disabile del lavoro per infortunio sul lavoro verificatisi nonché per malattia professionale denunciata
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia una menomazione dell'integrità
psicofisica di grado compreso tra il 50 per cento e il 59 per cento"
12. All'articolo 6, comma 1, del Decreto del Ministro della Sanità dell'1 febbraio 1991, alla fine del punto b)
sono inserite le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali
denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una menomazione
dell'integrità psicofisica di grado pari o superiore al 50 per cento".
13. All'articolo 6, comma 2, del Decreto del Ministro della Sanità dell'1 febbraio 1991, alla fine del punto b)
sono inserite le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali
denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una menomazione
dell'integrità psicofisica di grado inferiore al 50 per cento".
Nota esplicativa della proposta di estendere i parametri di valutazione del danno biologico a tutti gli istituti
giuridici riguardanti gli invalidi del lavoro
L'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 ("danno biologico") ha introdotto, per gli infortuni sul lavoro verificatisi,
nonché le malattie professionali denunciate, a decorrere dal 25 luglio 2000, un nuovo sistema di indennizzo
del danno permanente, sostituendo la nozione di attitudine al lavoro - e relative tabelle valutative allegate al
testo unico - con la nozione di menomazione dell'integrità psicofisica - e relative tabelle valutative emanate
con D.M. 12.7.2000 - limitatamente alla liquidazione delle prestazioni, in capitale o in rendita, erogate in
luogo della precedente rendita per inabilità permanente.
Ne consegue che per gli altri istituti giuridici che riguardano gli invalidi del lavoro - quali ad es. assegno di
incollocabilità, riconoscimento di "Grandi invalido del lavoro", rendita di passaggio per silicosi/asbestosi,
attestazione di disabile del lavoro ai fini del collocamento mirato, ecc. - continua a restare in vigore la
nozione di attitudine al lavoro, come stabilito dalla norma di raccordo di cui al comma 11 dello stesso art. 13
("per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico in quanto
compatibile").
Da ciò la necessità di una doppia valutazione del danno permanente ogni volta che si tratti di riconoscere,
oltre all'indennizzo in capitale o in rendita, anche una delle altre prestazione o provvidenza accessorie
previste per legge a favore degli invalidi del lavoro.
Il fatto che l'art. 13 non abbia, all'epoca, esteso la nozione di menomazione dell'integrità psicofisica - e
relative Tabelle - all'intero sistema di garanzie dell'invalidità lavorativa si spiega verosimilmente con la scelta
del legislatore delegato di consentire un congruo periodo di sperimentazione prima di dare completa
attuazione alla norma delega (L. 144/1999, art. 55, comma 1, lettera s), secondo la quale - si ricorda - il
danno biologico va valutato e ristorato nell'ambito di tutto "il sistema di indennizzo e di sostegno sociale" e,
quindi, anche con riguardo alle prestazioni e provvidenze accessorie.
Il periodo di sperimentazione era necessario in quanto la sostituzione del concetto di attitudine al lavoro con
quello di menomazione dell'integrità psicofisica non si concretizza unicamente nell'attribuzione di differenti
punteggi, ma comporta due ben distinti approcci valutativi stante la diversità dei criteri e dell'oggetto stesso
della valutazione (si pensi, ad es., alle voci di nuova tabellazione irrilevanti per l'attitudine al lavoro).
La concreta esperienza maturata fornisce, oggi, adeguati elementi di valutazione per avanzare una proposta
di sistematico riordino e armonizzazione della materia, fondata sui seguenti criteri:
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- sostituire, in tutto il sistema di tutela della invalidità da lavoro, la nozione di attitudine al lavoro - e relative
Tabelle e criteri valutativi -con la nozione di menomazione dell'integrità psicofisica e relativi Tabella e criteri
valutativi;
- rideterminare le soglie di invalidità stabilite dalle norme vigenti per l'accesso alle varie prestazioni e
provvidenze accessorie, convertendo i gradi di riduzione o perdita della attitudine al lavoro di cui alle Tabelle
allegate al testo unico nei corrispondenti gradi di menomazione della integrità psicofisica di cui alla Tabella
approvata con D.M. 12.7.2000.
Per rideterminare le soglie di invalidità sono state effettuate le seguenti operazioni.
1. Esame delle voci delle Tabelle dell'Industria e dell'Agricoltura allegati 1 e 2 al testo unico e loro
comparazione con la Tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12.7.2000.
2. Determinazione dei valori medi tra le voci delle Tabelle allegate 1 e 2 al testo unico e loro comparazione
con la Tabella delle menomazioni.
3. Evidenza delle differenze valutative tra le voci considerate e la frequenza di riscontro dei vari danni (con
particolare riguardo ad arto superiore, mano).
4. Simulazione di valutazioni su casi di danni plurimi e composti, con riferimento ai valori tabellari sia del
testo unico sia del danno biologico.
5. Incidenza statistica dei danni non contemplati nella normativa del testo unico rispetto a quella introdotta
con il decreto legislativo 38/2000 (danno estetico, danno anatomico, danno all'efficienza sessuale).
6. Determinazione dei valori di riferimento nella nuova normativa per le fattispecie considerate.
Ciò premesso, si riportano le nuove soglie di invalidità proposte per l'accesso a ciascuna delle prestazioni e
provvidenze accessorie stabilite dalle norme vigenti a favore degli invalidi del lavoro, preliminarmente
chiarendo che esse:
- sono inferiori alle precedenti unicamente in quanto la nuova Tabella delle menomazioni dell'integrità
psicofisica prevede valutazioni più contenute rispetto alle precedenti Tabelle della riduzione o perdita della
attitudine al lavoro;
- non comportano oneri finanziari in quanto non modificano né il contenuto delle prestazioni né la platea dei
beneficiari, stante la sostanziale corrispondenza tra i nuovi gradi di menomazione dell'integrità psicofisica e i
precedenti gradi di riduzione o perdita dell'attitudine al lavoro;
- non incidono sulle altre condizioni normativamente previste per il riconoscimento delle prestazioni o
provvidenze di cui si tratta, condizioni che restano invariate.
1 - Riconoscimento di "Grande invalido del lavoro" (e dei relativi benefici onorifici ed economici).
L'articolo 178, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, prevede un'inabilità permanente che riduca
l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti, e cioè una riduzione dell'attitudine al lavoro pari o superiore
all'80%.
Nuova soglia proposta: grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari o superiore al 60%.
2 - Rendita di passaggio per assicurati affetti da silicosi o asbestosi.
L'articolo 150, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, prevede una inabilità permanente di
qualunque grado purché non superiore all'80%.
Nuova soglia proposta: grado di menomazione dell'integrità psicofisica non superiore al 60%.
3 - Riscatto in capitale della rendita nel settore agricolo
L'articolo 220 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, prevede una inabilità permanente di grado non inferiore al
50%.
Nuova soglia proposta: grado di menomazione dell'integrità psicofisica non inferiore al 35%.
4 - Speciale assegno continuativo mensile ai superstiti.
L'articolo 1, comma 1, della legge 5 maggio 1976, n. 248, come modificato dall'articolo 11, comma 3, della
legge 10 maggio 1982, n. 251, prevede che il lavoratore deceduto per cause non lavorative fosse titolare in
vita di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore al 65%.
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Nuova soglia proposta: grado di menomazione dell'integrità psicofisica non inferiore al 48%.
5 - Assegno di incollocabilità
L'articolo 10, comma 3, punto 1) della legge 5 maggio 1976, n. 248, prevede una riduzione della capacità
lavorativa non inferiore al 34%.
Lo stesso requisito è previsto Regolamento approvato con decreto ministeriale 27 gennaio 1987, n. 137,
articolo 1, punto 1).
Nuova soglia proposta: grado di menomazione dell'integrità psicofisica superiore al 20%.
6 - Attestazione di disabile del lavoro ai fini del collocamento mirato.
L'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede un grado di invalidità superiore
al 33%.
Nuova soglia proposta: grado di menomazione dell'integrità psicofisica superiore al 20%.
7 - Attestazione di persona diventata disabile del lavoro durante l'attività lavorativa.
L'articolo. 4, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede, per la conservazione del posto di lavoro,
una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60%.
Nuova soglia proposta: grado di menomazione dell'integrità psicofisica inferiore al 40%.
8 - Agevolazioni per le assunzioni di disabili.
L'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede fiscalizzazioni totale
(lettera a) o parziale (lettera b) dei contributi previdenziali ed assistenziali per l'assunzione di disabili che
abbiano, rispettivamente, una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% ovvero una riduzione della
capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%.
Nuova soglia proposta limitatamente ai disabili del lavoro: grado di menomazione dell'integrità psicofisica
superiore al 59% ovvero grado di menomazione dell'integrità psicofisica compresa tra il 50% ed il 59%.
9 - Esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (per assistenza farmaceutica,
accertamenti diagnostici in regime di ricovero diurno, assistenza specialistica ambulatoriale, assistenza
termale, assistenza riabilitativa extraospedaliera).
L'articolo 6, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b) del Decreto del Ministro della Sanità dell'1 febbraio
1991, confermato dal D.Lgs. n. 124/1998, art. 5, comma 6, prevede l'esenzione totale per invalidi del lavoro
con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi, e l'esenzione limitata alle prestazioni correlate
alla patologia invalidante per riduzione inferiore ai due terzi.
Nuove soglie proposte: grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari o superiore al 50% per
l'esenzione totale e inferiore al 50% per l'esenzione limitata alle prestazioni per la patologia invalidante.
10 - Assegno per assistenza personale continuativa.
Gli articoli 76, comma 1, e 218, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, prevedono l'invalidità
permanente assoluta, e cioè la perdita del 100% dell'attitudine al lavoro.
Agli effetti della corresponsione dell'assegno, inoltre, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, prevede con la
tabella allegato n. 3, un elenco tassativo di menomazioni la cui sussistenza è rilevante ed ineludibile per
l'attivazione dell'istituto giuridico in parola.
Pertanto, sempre negli intendimenti di semplificazione amministrativa e di chiarezza nei rapporti con gli
utenti, stante anche l'estrema eterogeneità delle menomazioni comprese nell'allegato di cui sopra, non
risulta indicato procedere alla riparametrazione della soglia d'invalidità prevista dal T.U. Per queste ragioni si
propone di abrogare l'indicazione ad una percentuale di invalidità permanente e correlare la corresponsione
dell'assegno alla sola sussistenza di una o più delle condizioni menomative di cui all'allegato n. 3 al T.U.
PRESTAZIONI SANITARIE
La proposta mira a garantire piena continuità di tutela per il lavoratore infortunato e confermare la
responsabilità assicurativa dell'INAIL per quanto il SSN non è tenuto ad erogare, realizzando, in questo
modo, la tutela globale degli infortunati sul lavoro con parità di trattamento su tutto il territorio nazionale.
La proposta:
- ribadisce il principio della tutela sanitaria privilegiata per gli infortunati e gli invalidi del lavoro, già
contenuto nelle disposizioni del Testo Unico (articoli 86 e 89), riaffermato dall'art. 57 della legge di riforma
sanitaria e, da ultimo, confermato dall'art. 95 della legge 388/2000;
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- ne costituisce concreta attuazione, formalizzando la funzione integrativa, in questo campo, dell'INAIL, che
si fa carico delle prestazioni che il Servizio Sanitario non è tenuto ad erogare per effetto della recente
normativa di riordino dei livelli di assistenza (LEA).
Oneri finanziari.
Sulla base della esperienza finora maturata, risulta che le prestazioni escluse dai LEA (oppure incluse nei LEA
con partecipazione alla spesa sanitaria) per le quali gli assicurati richiedono all'INAIL il rimborso delle spese
sostenute sono:
1. cicli di fisioterapia in fase acuta;
2. particolari tipi di presidi terapeutici (ad es. creme o speciali garze per gli ustionati, farmaci di fascia c,
ecc.);
3. viaggi per accedere a strutture ospedaliere o riabilitative, talvolta in autoambulanza.
4. ticket per farmaci o per cure idrofangotermali.
Si tenga presente, però, che la situazione varia nelle diverse realtà regionali in relazione alle risorse
finanziarie utilizzate per integrare i LEA ed è, perciò, impossibile fare stime attendibili sulle spese che l'INAIL
dovrebbe assumere a proprio carico.
In linea puramente orientativa e di larga massima, si può prevedere che:
- l'Istituto, per l'attivazione di gabinetti fisioterapici nei propri ambulatori "prime cure", dovrebbe sostenere
una spesa di circa 20 milioni di euro annui;
- per quanto riguarda i punti 2, 3 e 4, l'onere finanziario a carico dell'INAIL dovrebbe essere largamente
contenuto entro il milione di euro all'anno.
TESTO DI LEGGE
Per la piena realizzazione del diritto degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici ai fruire gratuitamente di
tutte le cure utili per il compiuto e tempestivo recupero dell'integrità psicofisica e della capacità lavorativa
con parità di trattamento su tutto il territorio nazionale, sono poste a carico dell'INAIL le prestazioni che non
sono garantite dai Servizi Sanitari Regionali. Alla erogazione delle predette prestazioni l'INAIL provvede
direttamente con le proprie strutture ovvero tramite l'utilizzo di servizi forniti da strutture pubbliche o private
ovvero tramite rimborso delle spese sostenute dall'assicurato.
MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA PREVISTA DAGLI ARTICOLI 76 E 218 T.U. ASSEGNO
PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA
Attualmente l'assegno mensile INAIL per assistenza personale continuativa (euro 406,99) è inferiore a quelli,
aventi analoga finalità, per invalidi civili totali (euro 443, 83) e per ciechi civili assoluti (euro 669,21).
Inoltre, tale assegno è uguale per tutte le menomazioni previste nella apposita Tabella (all. 3 al Testo
Unico).
La proposta mira ad allineare l'importo dell'assegno INAIL a quello corrisposto agli invalidi civili totali, nonché
a prevedere una sua maggiorazione per le menomazioni di maggiore gravità, e cioè "quelle che non
consentono lo svolgimento degli atti quotidiani della vita". Per queste ultime si propone di stabilire un
importo pari a quello previsto per i ciechi civili assoluti.
La proposta, inoltre, per ragioni di semplificazione, correla la corresponsione dell'assegno alla sola
sussistenza di una delle menomazioni previste nella predetta Tabella all. n. 3 al Testo Unico, eliminando ogni
riferimento alla percentuale di invalidità.
Oneri finanziari.
Attualmente l'INAIL corrisponde circa 4800 assegni per una spesa annua di circa 23 milioni di euro.
La parificazione dell'importo dell'assegno INAIL a quello corrisposto agli invalidi civili totali comporterà una
spesa stimabile in circa 2, 2 milioni di euro.
L'ulteriore aumento dell'importo per i casi più gravi (circa il 20% del totale), così da parificarlo a quello
corrisposto ai ciechi civili assoluti comporterebbe un aumento di spesa aggiuntivo di circa 2,6 milioni di euro.
Complessivamente, quindi, l'onere finanziario è prevedibile in euro 4,8 milioni circa all'anno.
TESTO DI LEGGE
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Agli articoli 76 e 218 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la prima frase è
sostituita dalle seguenti due frasi: "Nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella tabella
allegato n. 3, nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un
assegno mensile di euro 443,83 per tutta la durata di detta assistenza. Se l'invalidità non consente lo
svolgimento degli atti quotidiani della vita, l'assegno mensile è pari ad euro 669,21"
***
Riferimenti di prassi disponibili in banca dati
Circ. INAIL 7/2006; Delibera INAIL 388/2005; Delibera INAIL 261/2005; Delibera INAIL 260/2005; Nota
INAIL 29.09.2004; Nota INAIL 18.06.2004; Delibera INAIL 6/2004; Delibera INAIL 1/2003; Delibera INAIL
790/2003; Delibera INAIL 919/2003; Delibera INAIL 676/2001; Delibera INAIL 297/2000.
GIURISPRUDENZA
Corte di Cassazione sez. III, civ., 18.09.2006, n. 20102
Medici - Responsabilità professionale - Danni da intervento routinario - Giudice del rinvio - Miglior valutazione
del danno biologico in appello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE SUPREMA DI CASSZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati:
Dott. Roberto Preden- Presidente -
Dott, Michele Varrone - Consigliere -
Dott. Giovan Battista Petti - Rel. Consigliere
Dott. Camillo Filadoro - Consigliere -
Dott. Giulio Levi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Au.Au.Ro., elettivamente domiciliata in Ro. viale Ti. (...), presso lo studio dell'avvocato Pa.Ri., difesa
dall'avvocato c. Mo., giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
To.Ma., USL/51 An. In Gestione Liquidatoria, Direttore sanitarioOspedaleGen, ZONA Sc.;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 22646/03 proposto da:
To.Ma., elettivamente domiciliato in Ro. via Ri.Gr.La. (...), presso lo studio dell'avvocato St.Ia., difeso dagli
avvocati Er.Pr., Ra.To., giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro Au.Au.Ro., elettivamente domiciliata in Ro. Vl.Ti. (...), presso lo studio dell'avvocato Pa.Ri.,
difesa dall'avvocato c. Mo., giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 3° ricorso n° 23400/03 proposto da:
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15
Gestione Liquidatoria USL/51, in persona del Commissario Liquidatore Direttore Generale ASL SA/1 dott.
Ra.Fe., elettivamente domiciliato in Ro. (...), presso lo studio dell'avvocato Sv. Be., difeso dall'avvocato
Vi.Ce., giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Au.Au.Ro. elettivamente domiciliata in Ro. (...), presso lo studio dell'avvocato Pa., difesa dall'avvocato c.,
giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
To.Ma., Direttore sanitarioOsp. Generale ZONA SC.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1280/03 della Corte d'Appello di Napoli, I sezione civile emessa il 6/03/2003,
depositata il 15/04/03; RG. 3068/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/06 dal Consigliere Dott.Giovan Battista
Petti
udito l'Avvocato Er.Pr. (per delega Avv. Vi.Ce.;
udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Edoardo Vittorio Scardaccione che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di entrambi i ricorsi incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Au.Au.Ro., nella veste di danneggiata in seguito ad intervento chirurgico urgente, eseguito il 30 luglio 1981
presso l'Ospedale di Sc., con citazione del 4/20 maggio 1985 convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Salerno, il dottor Ma. nella veste di chirurgo, la USL51di An., il Direttore sanitario dell'Ospedale generale di
zona di Sc. ed il Coordinatore sanitario della USL di An., e ne chiese la condanna in solido al risarcimento dei
danni, biologico, patrimoniale e morale derivati dalla cattiva
esecuzione dello intervento (intervento di isterectomia radicale in relazione a carcinoma epidermide della
portio). Ad eccezione del direttore sanitario si costituivano le altre parti convenute contestando la esistenza
di una responsabilità professionale.
Il Tribunale, istruita la lite, con sentenza del 30 gennaio 1991, condividendo le conclusioni della consulenza
medico legale in ordine alla esistenza di responsabilità per colpa a carico del chirurgo, esclusa la
responsabilità del coordinatore sanitario, accoglieva le domande risarcitorie nei confronti dei convenuti,
condannati in solido alla rifusione di 143 milioni di lire, ai valori attuali ed al pagamento degli interessi legali
ed al rimborso delle spese di lite.
La decisione era appellata, con atti separati, dal chirurgo To., e dalla USL 51; l'Au. resisteva all'appello e nel
corso del giudizio, ma prima della precisazione delle conclusioni, chiedeva il risarcimento di ulteriori danni
per lo aggravamento dello stato di salute.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13 giugno 1994 accoglieva l'appello del To. e della USL
rigettando la domanda dell'Au. e compensando tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Contro la decisione propose ricorso l'Au., affidato a tre motivi; al ricorso resistettero la USL 51 ed il To.,
mentre rimase contumace il direttore sanitario.
Questa Corte con la sentenza n. 1127 del 4 febbraio 1998, accolse il secondo motivo del ricorso sulla
migliore valutazione del danno biologico in relazione alla natura dell'intervento, se routinaria o di particolare
difficoltà tecnica, e rinviò la causa dinanzi alla Corte di appello per la nuova valutazione.
L'Au. riassumeva il giudizio nel contraddittorio delle parti, resistendo il solo To., La Corte di appello
disponeva una nuova consulenza medico legale basata su due quesiti: il primo per accertare se l'intervento
(reinserimento della uretra in vescica) fosse o meno di difficile esecuzione ai sensi dell'art. 2236 del codice
civile; il secondo diretto ad accertare se le risultasse un aggravamento della malattia verificatosi
successivamente alla sentenza di primo grado.
La Corte di appello di Na. con sentenza del 15 aprile 2003 rigettava l'appello principale di Torello Mario,
dichiarava contumace la USL 51 di Angri, gestione liquidatoria, in persona del commissario liquidatore pro
tempore, e del direttore sanitario dell'Ospedaledi An., accoglieva l'appello incidentale della Au., ed in parziale
riforma della sentenza impugnata dichiarava il danno da invalidità permanente subito pari al 45% di
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invalidità, liquidando il medesimo e quello biologico complessivamente in euro 99.700,00, importo sul quale
sono dovuti gli interessi legali dal 28 ottobre 1981 (data del reimpianto uretrale in vescica presso l'Ospedale
di Sc.); condannava il To. e gli appellati comtumaci in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate
per tutti i gradi del giudizio (v:amplius in dispositivo).
Contro la decisione hanno proposto ricorso:
- in via principale (Rgn 18192/03) la Au., affidato a tre motivi; a tale ricorso resiste il dr. To. con
controricorso e ricorso incidentale (Rgn 22640/03) affidato a tre motivi; a tale ricorso incidentale replica la
Au. con ulteriore controricorso;
- sempre in via incidentale ricorre la gestione liquidatoria della USL 51, in persona del Commissario
liquidatoredirettore generale della ASL Sa. rag. Fe. con due motivi di ricorso (Rgn 23400/03); a tale ricorso
resiste la Au. con controricorso.
Il To. e la Au. hanno prodotto memorie. I ricorsi principali e incidentali sono stati previamente riuniti.
Motivi della decisione
Il ricorso principale della Au. merita accoglimento per i primi due motivi, assorbito il terzo, merita
accoglimento anche il terzo motivo del ricorso incidentale di To., rigettati gli altri, deve essere invece
rigettato il ricorso incidentale della USL per le seguenti considerazioni.
Secondo l'ordine logico deve essere esaminato per primo il primo motivo del ricorso incidentale della USL 51,
che attiene alla regolare costituzione del contraddittorio nel giudizio di rinvio, allorché venne dichiarata la
sua contumacia.
La tesi è che la Gestione liquidatoria della USL 51 non ha partecipato al giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di
appello di Na., perché mai citata a comparire nelle forme e nei termini di legge; ne consegue la invalidità
della pronuncia di contumacia e la venerazione del contraddittorio.
In senso contrario si osserva che l'atto introduttivo in riassunzione venne notificato in Sc., presso la sede
della soppressa USL 51, che nessuna legge statale o regionale o provvedimento amministrativo aveva mai
trasferito presso la sede della ASL Sa. in No.In.. L'atto introduttivo risulta validamente notificato alla
Gestione liquidatoria della USL 51 in persona del Commissario liquidatore, presso la sede della soppressa
USL ed è stato ricevuto dal personale addetto alla ricezione, senza che fosse annotata alcuna eccezione.
Pertanto la decisione di restare contumace in tale fase del giudizio è imputabile unicamente a tale gestione,
peraltro presente in lite anche nelle fasi precedenti e prima della emanazione del decreto legislativo n. 502
del 1992 che prevede il riordino del Servizio sanitario.
Sgombrato il campo dall'eccezione in rito, si procede, sempre seguendo l'ordine logico delle questioni,
all'esame congiunto del primo motivo del ricorso incidentale del dr. To. e del secondo motivo del ricorso
della USL 51, che attengono allo accertamento della responsabilità professionale ed al nesso di causalità.
Deduce il dr. To. nel primo motivo del ricorso incidentale l'error in iudicando (per violazione delle norme di
cui agli artt. 2043, 2236, 2697 cc) ed il vizio della motivazione su punto decisivo, in relazione alla prova della
natura routinaria dello intervento ed alla prevedibilità delle complicanze, sostenendosi la lacunosità della
nuova consulenza disposta in relazione alle conoscenze dell'arte chirurgica alla data dell'effettuazione dello
intervento.
Deduce a sua volta la USL 51, l'error in iudicando in relazione alle norme di cui agli art. 2236 e 2697. del
codice civile, sul rilievo che l'accertamento compiuto dalla seconda consulenza in ordine alla natura routinaria
dell'intervento (reimpianto dello uretere in vescica) non precisa le conoscenze e la pratica tecnica esistente
nel 1981, ma piuttosto si riferisce a tecniche evolute successivamente.
In senso contrario si osserva che la censura della USL 51 è inammissibile per la sua genericità; mentre la
censura del chirurgo è infondata, poiché l'accertamento della responsabilità professionale è stato effettuato
conformemente ai quesiti suggeriti da questa Corte, con riferimento allo stato dell'arte al tempo della
operazione, ed in relazione a tale stato il giudice del rinvio, con un prudente apprezzamento, ha considerato
le informazioni di natura scientifica compiute dai consulenti tecnici di ufficio circa la natura routinaria e non
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difficile della prestazione chirurgica e quindi la responsabilità del chirurgo anche in ordine agli ulteriori
aggravamenti delle condizioni di salute (cfr. ff 9 e 10 della motivazione).
Risolte le questioni preliminari sul contraddittorio e pregiudiziali in ordine alla imputabilità
soggettivadell'evento di danno ingiusto e della responsabilità professionale a titolo di difetto di diligenza o di
colpa da negligenza, possono ora considerarsi le censure svolte dalla parte lesa nel primo e nel secondo
motivo, in cui si lamenta la mancata liquidazione dello aggravamento del danno, e del secondo e terzo
motivo del ricorso incidentale del To., sulla liquidazione del danno patrimoniale emergente (spese mediche
per il ricovero a Lione) e sul punto relativo al decorso degli interessi legali sull'importo rivalutato alla
attualità.
Esaminiamo separatamente le varie censure.
A. CENSURE SULLA ESATTA DETERMINAZIONE DEL DANNO SUBITO DALLA PARTE LESA.
Nel primo motivo del ricorso principale il ricorrente lamenta l'error procedendo consistente nella omessa
pronuncia sulla domanda di risarcimento dei maggiori danni sofferti dopo la sentenza di primo grado, sul
rilievo che la richiesta dei maggiori danni o dello aggravamento del danno in appello, non costituisce una
nuova domanda o materia di appello incidentale ed il termine di proposizione deve ritenersi consentito sino
alla precisazione delle conclusioni. Si assume inoltre che il contraddittorio sul punto risulta accettato posto
che il giudice del rinvio nel rinnovare la CTU e nel richiamare il consulente a chiarimenti, ha posto la
questione dell'aggravamento come conseguenza dell'intervento chirurgico tecnicamente errato.
Nel secondo motivo si sostiene l'error in procedendo della Corte di appello la quale (ff 17 della motivazione)
sostiene che il riconoscimento dello aggravamento resta precluso dal disposto dello art, 345 c.p. c, poiché
tale domanda non è stata formulata con la comparsa di risposta formulata in appello.
Entrambi i motivi risultano fondati: quanto al primo motivo si osserva che la pretesa risarcitoria è
originariamente diretta al risarcimento totale del danno reale, il quale, per la sua natura di danno biologico
permanente è suscettibile di aggravamento anche in corso di lite. Non può ritenersi preclusa, in relazione al
petitum ed alla causa petendi, la considerazione dello aggravamento dedotta in appello in relazione al
principio ispiratore del risarcimento integrale della lesione della salute, senza che sia necessario un appello
incidentale. Deve inoltre rilevarsi che il giudice del rinvio nello attenersi ai quesiti suggeriti da questa Corte,
ha provveduto al rinnovo della Ctu medico legale che si è svolta nel contraddittorio tra le parti. Nessuna
preclusione pertanto operava sul punto e lo aggravamento, se verificato, doveva essere liquidato, come
correttamente sostenuto nel secondo motivo.
La decisione deve essere pertanto nuovamente cassata ed il giudice del rinvio dovrà attenersi, nella
liquidazione del maggior danno, alle risultanze evidenziate con la prova scientifica, considerando l'entità
totale del danno biologico reale verificato, secondo l'eziologia medicalmente evidenziata, anche
successivamente al primo intervento chirurgico.
Resta assorbita. la terza censura relativa alla congruità della liquidazione delle spese, poiché il giudice del
rinvio vi provvedere dopo aver provveduto alla corretta liquidazione del danno.
B. ESAME DELLA CENSURA DEL RESPONSABILE CIVILE IN PUNTO DI LIQUIDAZIONE DI DANNI
PATRIMONIALI EMERGENTI E DI LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI.
Nel secondo motivo si deduce l'error in iudicando in relazione alla liquidazione, quale danno emergente, delle
spese di ricovero a Lione, sostenendosi che le cure del caso ben potevano essere fatte in Italia, In senso
contrario si osserva che la contestazione poteva essere rivolta alla non necessità delle cure, e non già al
diritto del danneggiato ad avvalersi di una struttura sanitaria più efficiente di quella italiana per curare la
propria salute.
Tale diritto è intrinseco allo esercizio della tutela riparatoria della salute, e dunque non può essere negato a
chi ha subito la ingiusta lesione da colpa professionale.
Nel terzo motivo si contesta invece il criterio della liquidazione degli interessi legali (indicato a ff 17 della
sentenza) calcolati dal 28 ottobre 1981 (dal dì dello evento) sul capitale rivalutato all'attualità.
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Il motivo è fondato, e sussiste l'interesse del responsabile alla corretta applicazione del computo degli
interessi legali semplici, liquidati come accessori sul danno reale capitalizzato, anno per anno, ovvero in base
ad un indice di valutazione medio (Conf.Cass. 10 marzo 2000 n. 2796, Cass. 3 dicembre 1999 n. 13463),
evitando invece il criterio cumulativo prospettato dal giudice di rinvio a ff 17 della motivazione.
In conclusione e riassumendo la complicata disamina di motivi secondo l'ordine dei ricorsi esperiti:
- devono essere accolti i primi due motivi del ricorso Au., assorbito il terzo, ed in ordine a tale accoglimento il
giudice del rinvio terrà conto della liquidazione del danno reale biologico accertato nella fase del merito;
- devono essere rigettati i primi due motivi del ricorso To., accogliendosi il terzo nei sensi come sopra
esposti;
- devono rigettarsi i due motivi del ricorso incidentale della USL 51
La USL 51 dev'essere condannata alla rifusione delle spese del grado in favore della Au., che vengono
liquidate come in dispositivo.
In relazione alla restante materia del contendere, il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle
spese, anche di questa fase del giudizio, tra le parti costituite in lite, tenendosi conto della statuizione
relativa al ricorso incidentale della USL 51 proposto nei confronti dell'Au. per il nesso di causalità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso dell'Au. per i primi due motivi assorbito il terzo, rigetta il ricorso
incidentale del To. per i primi due motivi accogliendo il terzo, rigetta il ricorso incidentale della USL 51; cassa
in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione ad altra sezione della
Corte di appello di Na.; condanna la USL 51 alla rifusione delle spese di lite in favore della Au. che liquida in
euro 6100,00 di cui euro 6000,00 per onorari, oltre accessori e spese generali come per legge.
Corte di Cassazione sez. L, civ., 12.05.2006, n. 11039
Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danno biologico e danno morale -
Rispettive definizioni - Differenza - Rilevanza ai fini della relativa liquidazione
Il danno biologico - inteso come lesione dell'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale,
della persona - consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera
sofferenza psichica, della suddetta lesione per l'intera durata della vita residua del soggetto leso, nel caso di
invalidità permanente, oppure, nell'ipotesi di invalidità temporanea, finché la malattia perduri. Il danno
morale costituisce, invece, autonoma ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile al verificarsi di determinati
presupposti, collegato intimamente all'entità ed intensità della sofferenza e dotato di piena autonomia
ontologica rispetto al danno biologico, con la conseguenza che, nella determinazione della misura del suo
risarcimento, il giudice non può limitarsi ad attribuire al danneggiato una quota parte del danno biologico,
ma deve procedere a liquidare autonomamente il risarcimento atto a riparare la lesione dell'integrità morale,
adeguando i parametri del risarcimento alla predetta entità della sofferenza e del dolore, oltre che alla
lesione della dignità della persona.
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Danni non patrimoniali - Liquidazione - Criterio
equitativo - Esclusivitià - Quantificazione del danno biologico - Ricorso al metodo equitativo sotto forma di
tabelle predeterminate in rapporto all'entità del danno - Ammissibilità - Liquidazione del danno morale -
Utilizzabilità mirata delle tabelle relative alla liquidazione del danno biologico - Ammissibilità
Unica possibile forma di liquidazione - per ogni danno che sia privo, come il danno biologico ed il danno
morale, delle caratteristiche della patrimonialità - è quella equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale
criterio è insita nella natura stessa di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la
dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma
compensativa di un pregiudizio non economico, con la conseguenza che non si può fare carico al giudice di
non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare -
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costituente, in linea generale, la condizione per il ricorso alla valutazione equitativa (art. 1226 cod. civ.) -
giacché intanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi
fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo
preciso ammontare, fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da
lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel
determinato risultato. In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice,
con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati,
quali le cosiddette "tabelle" (elaborate da alcuni uffici giudiziari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto
di comune esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale
del giudice. La liquidazione equitativa del danno morale, poi, può essere legittimamente effettuata dal
giudice sulla base delle stesse "tabelle" utilizzate per la liquidazione del danno biologico, portando, in questo
caso, alla quantificazione del danno morale - in misura pari ad una frazione di quanto dovuto dal
danneggiante a titolo di danno biologico - purché il risultato, in tal modo raggiunto, venga poi
"personalizzato", tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, con la
conseguenza che non può giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Vincenzo MILEO - Presidente
Michele DE LUCA - Rel. Consigliere
Luciano VIGOLO - Consigliere
Fernando LUPI - Consigliere
Vincenzo DI NUBILA - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ed. Mi., elettivamente domiciliato in Ro. Via Ot. 18, presso lo studio dell'avvocato Pi. Lu. Pa., che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati Pi. Al., Gi. Ca. Si., giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ma. Le., elettivamente domiciliato in Ro. V.le Ma. 11, presso lo studio dell'avvocato Al. Me. Fr. (ST Ca.),
rappresentato e difeso dall'avvocato Gi. Gi., giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 158/02 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 08/01/03 - R.G.N. 4471/1993;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/06 dal Consigliere Dott. Michele DE
LUCA;
Udito l'Avvocato Pi. Al.;
udito l'Avvocato Gi. Gi.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Bologna confermava la sentenza definitiva del Pretore della
stessa sede in data 11 febbraio 1993, che -pronunciando sulla domanda, diretta ad ottenere il risarcimento
del danno differenziale subito in dipendenza dell'infortunio sul lavoro (occorsogli il 24 giugno 1994), proposta
da Ma. Le. contro il datore di lavoro, Ed. Mi., nonché contro altri che ne condividevano, asseritamente, la
responsabilità (Lu. Ri., il datore di lavoro di Lu. Ri., Ferrovie dello stato, e la Società Ar. segnaletica stradale
S.r.l., alla quale le ferrovie dello stato avevano appaltato i lavori subappaltati a Ed. Mi.) -mentre dichiarava,
con sentenza non definitiva dell'11 novembre 1991, la propria incompetenza per materia- a conoscere delle
domande proposte contro tutti gli altri, in quanto non relative ai rapporti di cui all'articolo 409 c.p.c.-
accoglieva, invece, la domanda proposta contro il datore di lavoro (Ed. Mi.) -con la successiva sentenza
definitiva (dell'11 febbraio 1993, appunto) - essenzialmente in base ai rilievi seguenti:
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- La responsabilità solidale di Ed. Mi. e Lu. Ri., per i danni subiti da Ma. Le. in dipendenza del dedotto
infortunio sul lavoro, risulta accertata -con autorità di giudicato- in sede penale (con sentenza del Pretore di
Piacenza in data 21 novembre 1988 -di accertamento della loro responsabilità penale per il reato di lesioni
colpose, con ogni conseguenza penale e civile- confermata dal Tribunale della stessa sede, con sentenza del
30 giugno, e -limitatamente alle "statuizioni civili contenute nella sentenza del Pretore", appunto- dalla Corte
di cassazione, con sentenza n. 1356 del 24 maggio 1991, che ha dichiarato, contestualmente, la estinzione
del reato per prescrizione);
- la estromissione da questo processo dei corresponsabili dell'infortunio (Lu. Ri., il suo datore di lavoro,
Ferrovie dello stato, e Società Ar. segnaletica stradale S.r.l.) risulta giustificata dalla incompetenza per
materia del Pretore del lavoro, a conoscere delle domande proposte contro di loro, mentre la mancata
chiamata in causa della Un. S.p.a., parimenti, non merita censure, esulando qualsiasi ipotesi di litisconsorzio
necessario;
- peraltro non merita censure la liquidazione del danno, da mancato guadagno, tenendo conto della gravità
delle lesioni personali derivanti dall'infortunio (perdita di uno degli arti inferiori con possibilità di muoversi
mediante sedia a rotelle, perdite della capacità di procreare e perdita totale della capacità di guadagno),
nonché del potenziale "raggiungimento di una adeguata posizione professionale con un presumibile
guadagno di almeno cinquanta milioni di lire annui", quale risulta da elementi indiziari, che riposano, da un
lato sulla età dell'infortunato e sul suo titolo di studio (22 anni e, rispettivamente, diploma di perito
aeronautico) e, dall'altro, delle "caratteristiche del nucleo familiare" (sorella insegnante e padre libero
professionista);
- parimenti non merita censure la liquidazione del danno biologico -mediante "l'utilizzo (...) di criteri di equità
ad integrazione degli ordinari criteri delle tabelle per il risarcimento dei danni alle vittime della circolazione"-
e del danno non patrimoniale -commisurato alla "somma del danno da mancato guadagno e del danno
biologico"- "in considerazione della estrema gravità del danno morale e del danno alla vita di relazione";
- "occorre, poi, osservare che, sulla base delle tabelle applicate dal Tribunale di Milano per l'anno 1996, il
solo danno biologico (...) ammontava a lire 979.000.000 ed il danno morale a lire 500.000, per un totale di
1.479.000.000 (...), cui erano da aggiungere il danno patrimoniale e gli accessori di legge".
Avverso la sentenza d'appello, Ed. Mi. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L'intimato Ma. Le. resiste con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso -denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 4, c.p.c.) nullità della sentenza
per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 102 c.p.c.) - Ed. Mi. censura la sentenza
impugnata -per avere negato il litisconsorzio necessario e, di conseguenza, il simultaneus processus nei
confronti di tutti i soggetti, solidalmente, responsabili del danno, subito in dipendenza del dedotto infortunio
sul lavoro, ed obbligati al risarcimento- sebbene inducesse ad opposta decisione la circostanza che, nella
specie, "la responsabilità di uno dei condebitori dipend(e) da quella di altro condebitore danneggiante", in
quanto "la contestata irregolarità del "ponteggio" (addebitata a Ed. Mi.) ha acquistato efficienza causale
lesiva sul presupposto del comportamento omissivo illegittimo addebitato al dipendente delle Ferrovie dello
stato, signor Lu. Ri., dal momento che, sicuramente, se questi avesse tolto la corrente dalla linea, non vi
sarebbe comunque stata la folgorazione di Ma. Le. e la sua caduta dal ponteggio".
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
1.2. lnvero l'obbligazione risarcitoria -derivante da un fatto dannoso unico, imputabile a più persone- è
solidale, non cumulativa, e, perciò, non dà luogo a litisconsorzio necessario passivo e non impone, di
conseguenza, il simultaneus processus -secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le
sentenze n. 3028/2005, 4602, 347/2000, 5877/99, 5944/97, 2154/90, 2942/80) - incontrando la regola
prospettata una deroga, in via eccezionale, soltanto nel caso in cui la responsabilità, in capo ad uno dei
danneggianti, sia "in rapporto di dipendenza" -con la responsabilità di altri codanneggianti- ovvero quando
"le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale
subordinazione, anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la
responsabilità dell'altro" (vedi, per tutte, Cass. n. 3928/2005, 5944/97, cit.), nonché nella ipotesi in cui sia la
stessa legge (vedi, ad esempio, l'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), che -supponendo,
appunto, e derogando detta regola- imponga esplicitamente, parimenti in via eccezionale, il litisconsorzio
necessario tra coobbligati solidali (vedi, per tutte, Cass. n. 2888, 1285/2003).
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1.3. Alla luce del principio di diritto enunciato, la sentenza impugnata non merita le censure -che le vengono
mosse con il primo motivo di ricorso- laddove ritiene che la estromissione da questo processo dei
corresponsabili dell'infortunio (Lu. Ri., il suo datore di lavoro, Ferrovie dello stato, e Società Ar. segnaletica
stradale S.r.l.) risulta giustificata dalia incompetenza per materia del Pretore del lavoro, a conoscere delle
domande proposte contro di loro.
Infatti ricorre, nella specie, l'obbligazione risarcitoria -derivante, appunto, da un fatto dannoso unico,
imputabile a più persone- che è solidale e non già cumulativa -per quanto si è detto- ed esulano, peraltro, le
prospettate ipotesi di rapporto di dipendenza ovvero di obiettiva interrelazione tra le posizioni dei diversi
codanneggianti.
Tanto basta per rigettare lo stesso motivo, perché infondato.
Fondati -per quanto di ragione- risultano, invece, gli altri motivi di ricorso.
2.1. Con il secondo motivo -denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di
norme di diritto (art. 2043 c.c., 10 DPR 30 giugno 1965, n. 1124) - il ricorrente censura la sentenza
impugnata -per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato- avendo omesso di
pronunciare sui fatti impeditivi ed estintivi allegati e comprovati -nonché sulla domanda assolutoria proposta-
dall'attuale ricorrente e fondata sulla ordinanza (ex art. 186 quater c.p.c.) del Tribunale ordinario nei
confronti degli altri condebitori solidali (allegata a propria memoria autorizzata) -che aveva acquistato
efficacia di sentenza (ai sensi del comma 3°, dell'art. 186 quater c.p.c.), in dipendenza dell'estinzione del
processo per la mancata riassunzione in termini dopo la interruzione a seguito della morte del procuratore
alle liti, ed autorità di giudicato- sebbene ne risultasse l'accertamento di un danno patrimoniale -
integralmente "assorbito dalla capitalizzazione della rendita INAIL"- nonché di un danno biologico e morale -
"quantificato in misura più ridotta", rispetto a quello liquidato dalla sentenza ora investita dal ricorso per
cassazione- e, peraltro, la sentenza stessa fosse stata "integralmente soddisfatta ed eseguita dalle Ferrovie
dello stato", con la conseguenza che l'attuale ricorrente era liberato da ogni obbligo (ai sensi dell'art. 1292
c.c.) nei confronti di Ed. Mi. e questi era divenuto carente di interesse ad agire (ai sensi dell'art. 100).
Come è stato anticipato, il secondo motivo risulta fondato -per quanto di ragione- nei limiti di seguito
precisati.
2.2. Invero, anche nel rito del lavoro, trova applicazione il principio di corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato (imposto dall'art. 112 c.p.c.) -cui fa riscontro, nel giudizio d'appello, il principio del tantum
devolutum quantum appellatum (art. 434, 437 c.p.c.) - e, pertanto -mentre il giudice di primo grado non può
pronunciare ultra petita- il giudizio d'appello ha per oggetto la medesima controversia, decisa dalla sentenza
di primo grado, entro i limiti, tuttavia, della devoluzione, quali risultano fissati dai motivi specifici che
l'appellante ha l'onere di proporre con l'atto d'appello (ai sensi dell'art. 434 c.p.c.), con la conseguenza che -
secondo la giurisprudenza di questa Corte (in tal senso, vedine, per tutte, le sentenze n. 21856/2004, 9167,
13291/2003, 16898, 7088, 191/2002, 7088, 6/2001, 2215/95) - la sentenza di secondo grado non può
trattare e decidere una questione, già decisa in primo grado, se -in difetto di specifico motivo d'appello- la
questione stessa non risulti, comunque, devoluta al giudice d'appello oppure la decisione relativa risulti,
addirittura, coperta dal giudicato sostanziale interno (art. 2909 c.c.), che è rilevabile -anche d'ufficio- in sede
di legittimità.
Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) -come il principio del tantum
devolutum quantum appellatum (art. 434, 437 c.p.c.) - non osta, tuttavia, a che il giudice renda la pronuncia
richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti, autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in
base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed, in genere, all'applicazione di una norma giuridica,
diversa da quella invocata dall'istante, ma implica tuttavia -secondo la giurisprudenza di questa Corte
(vedine, per tutte, le sentenze n. 13291/2003, 8702/2000, 11455/99, 6300/88, 6506/85, 6752/82) - il divieto
per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita -diverso da quello richiesto (petitum mediato) -
oppure di emettere una qualsiasi pronuncia -su domanda nuova, quanto a causa pretendi- che non si fondi,
cioè, sui fatti ritualmente dedotti o, comunque, acquisiti al processo -anche se ricostruiti o giuridicamente
qualificati dal giudice in modo diverso rispetto alle prospettazioni di parte- ma su elementi di fatto, che non
siano, invece, ritualmente acquisiti come oggetto del contraddittorio.
Coerentemente, il principio -secondo cui l'interpretazione di qualsiasi domanda, eccezione o deduzione di
parte dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n.
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12259/2002, 2574/99, 10337, 272/98) - non trova applicazione -secondo la giurisprudenza di questa Corte
(in tal senso, vedine, per tutte, le sentenze n. 11275/2004, 9167, 12022/2003, 10314, 6526/2002, 7049,
6066, 3016/2001, 11199/2000) - quando si assuma che l'accertamento del giudice di merito appunto, abbia
determinato un vizio -che sia riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato (art. 112 c.p.c.) oppure del principio del tantum devolutum quantum appellatum (art. 434, 437
c.p.c.) - trattandosi, in tale caso, della denuncia di un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di
cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed
all'interpretazione degli atti processuali.
2.3. La sentenza impugnata si discosta dai principi di diritto enunciati -della corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato, appunto, e del tantum devolutum quantum appellatum - in quanto omette di pronunciare-
come risulta, all'esito dell'esame diretto degli atti processuali, che tuttavia conferma, sostanzialmente, le
deduzioni del ricorrente -sui fatti (impeditivi ed estintivi) allegati- nonché sulla domanda assolutoria proposta
-dallo stesso ricorrente, con propria memoria autorizzata (depositata il 30 settembre 2002), che risulta
fondata sulla ordinanza in data 27 marzo 1997 (depositata unitamente alla memoria) -.
Eppure tale ordinanza era stata adottata dal Giudice istruttore (ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c.), nel corso
del processo -proseguito dal medesimo lavoratore infortunato (ed attuale resistente), dinanzi al Tribunale
ordinario di Bologna- nei confronti degli altri condebitori solidali.
L'estinzione, poi, dello stesso processo -in dipendenza della mancata riassunzione, dopo la interruzione a
seguito della morte del procuratore alle liti di una delle parti (dichiarata all'udienza dell'11 gennaio 2001) -
aveva fatto acquistare a detta ordinanza efficacia di sentenza impugnabile (ai sensi del terzo comma dello
stesso art. 186 quater c.p.c., cit.) ed -in difetto di impugnazione- l'autorità di giudicato (vedi infra).
La stessa ordinanza, poi, recava l'accertamento di un danno patrimoniale -integralmente "assorbito dalla
capitalizzazione della rendita INAIL"- nonché di un danno biologico e morale -liquidato in misura minore,
rispetto alla sentenza ora impugnata con ricorso per cassazione- ed, inoltre, era stata integralmente eseguita
dalle Ferrovie dello stato, in data 4 luglio 1997, mediante la corresponsione di lire 1.785.969.000.
Né può essere fondatamente negata la rilevanza giuridica -in questo giudizio- dei fatti prospettati, come la
tempestività e ritualità della produzione documentale (ordinanza del 27 marzo 1997, appunto), nonché della
proposizione di domande ed eccezioni che su di essa riposano (vedi infra).
Tuttavia, i fatti medesimi risultano affatto ignorati -dalla sentenza impugnata- in palese violazione dei
principi processuali della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, appunto, e del tantum devolutum
quantum appellatum.
2.4. Invero l'ordinanza (di cui all'articolo 186 quater c.p.c.) acquista efficacia di sentenza impugnabile -a
seguito della sopravvenuta estinzione del processo, nel corso del quale sia stata pronunciata (ai sensi del
terzo comma dello stesso articolo 186 quater c.p.c.) - ed il termine annuale di impugnazione (di cui
all'articolo 327 c.p.c., sul quale, vedi, per tutte, Cass. n. 1692, 13113/2004) decorre -come può desumersi
dalla giurisprudenza questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 20750/2004, 2079/2002), che si è
formata, tuttavia, con specifico riferimento alla rinuncia alla sentenza- dal perfezionamento della fattispecie
estintiva del processo.
E' ben vero infatti, che l'estinzione del processo -pur operando di diritto- può essere, tuttavia, dichiarata dal
giudice, solo se sia stata eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa (ai sensi dell'art. 307,
comma 4, c.p.c. così come novellato dalla I. 11 luglio 1950 n. 581), con la conseguenza che -secondo la
giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte, Cass. n. 11361/99; in senso contrario, tuttavia, pare Cass. n.
868/94) - l'estinzione non può essere dichiarata, d'ufficio, in difetto di eccezione tempestiva.
Tuttavia la declaratoria di estinzione del processo -che suppone, appunto, l'eccezione di parte- pare
necessaria ai soli fini meramente endoprocessuali -di arrestare la prosecuzione dello stesso processo, senza
peraltro precluderne la proseguibilità (vedi Cass. n. 11361/99, cit.) - mentre non sembra incidere sulla
efficacia extraprocessuale di sentenza impugnabile -che l'ordinanza (di cui all'articolo 186 quater c.p.c.)
acquista, per quanto si è detto, a seguito della sopravvenuta estinzione del processo, appunto- né sulla
formazione e sulla autorità di giudicato della sentenza medesima.
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Per quel che qui interessa, tuttavia, l'estinzione del processo può essere, comunque, incidentalmente
accertata -d'ufficio- in un processo diverso -come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedine
la sentenza n. 17121/2004) - non solo al fine di pronunciare su una eccezione di litispendenza (come nel
caso, di cui al precedente ora citato), ma anche in funzione di qualsiasi altro effetto extraprocessuale della
estinzione del processo.
Diversamente opinando, infatti, sarebbe precluso -a soggetti estranei al processo che, all'evidenza, non
potrebbero eccepirne l'estinzione- di avvalersi (ai sensi dell'art. 1306 c.c., ad esempio) del giudicato, che si
formi a seguito della efficacia di sentenza impugnabile -acquisita dall'ordinanza (di cui all'articolo 186 quater
c.p.c.), in dipendenza, appunto, della sopravvenuta estinzione del processo- con evidente sacrificio del loro
diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa (articolo 24 Cos.).
Alla luce dei principi di diritto enunciati, l'ordinanza del 27 marzo 1997 -adottata dal Giudice istruttore (ai
sensi dell'art. 186 quater c.p.c.), nel corso del processo, proseguito dal lavoratore infortunato (ed attuale
resistente), dinanzi al Tribunale ordinario di Bologna, nei confronti degli altri condebitori solidali- ha
acquistato efficacia di sentenza impugnabile (ai sensi del terzo comma dello stesso art. 186 quater c.p.c.), in
dipendenza della estinzione del processo -per la mancata riassunzione, entro il termine perentorio di sei mesi
(art. 305 c.p.c.) - dalla interruzione dello stesso processo, a seguito della morte del procuratore alle liti di
una delle parti (dichiarata all'udienza dell'11 gennaio 2001).
La sentenza impugnabile, poi, è passata in giudicato, non essendo stata impugnata -entro il termine annuale
(di cui all'art. 327 c.p.c.) - dalla data (11 luglio 2001) di perfezionamento -per decorrenza del termine
perentorio di riassunzione (di cui all'art. 305 c.p.c., cit.) - della fattispecie estintiva del processo.
2.5. Ora la prospettata data di formazione del giudicato (alla scadenza del termine annuale d'impugnazione,
dal perfezionamento della fattispecie estintiva del processo, in data 11 luglio 2001) comporta, all'evidenza, la
tempestività e ritualità della produzione dell'ordinanza del 27 marzo 1997 -unitamente alla memoria
autorizzata, depositata in data 30 settembre 2002- nonché della proposizione di allegazioni e domande, che
si fondano sull'ordinanza medesima.
Invero la produzione di documenti, nel corso del giudizio d'appello del processo del lavoro, non è preclusa (ai
sensi dell'art. 437 c.p.c.) -neanche secondo la più restrittiva giurisprudenza recente di questa Corte (vedine,
per tutte, la sentenza n. 8202/2005 delle sezioni unite e la conforme giurisprudenza successiva della sezione
lavoro) - ove sia, giustificata, come nella specie, dal tempo della loro formazione.
Coerentemente, nel corso del giudizio d'appello del processo del lavoro, non è preclusa (ai sensi dello stesso
art. 437 c.p.c.) la proposizione non solo di allegazioni e difese -ma anche di domande ed eccezioni- delle
parti (vedi, per tutte, Cass., sez. un., n. 89/97), ove queste si fondino, come nella specie, su documenti
parimenti prodotti -ritualmente e tempestivamente-nel corso dello stesso giudizio d'appello.
Né può essere fondatamente negata la rilevanza giuridica -in questo giudizio- del giudicato -che si è formato,
per quanto si è detto, sulla ordinanza del 27 marzo 1997- nonché delle deduzioni dell'attuale ricorrente, che
riposano sul giudicato medesimo.
2.6. E' ben vero, infatti, che lo stesso giudicato non "fa stato" (ai sensi dell'articolo 2909 c.c.) -nel presente
giudizio- in quanto si è formato nel processo (dinanzi al Tribunale ordinario di Bologna) tra altre parti -quali il
medesimo lavoratore infortunato (ed attuale resistente), appunto, ed i danneggiarti diversi convenuti in quel
processo- sia pure entro i medesimi limiti oggettivi, come segnati -secondo la giurisprudenza di questa Corte
(vedine, per tutte, le sentenze n. 21069, 11493, 5925/2004, 14414/02, 14477/99) - dagli elementi
costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione, dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si forma.
Si tratta, infatti, del titolo dell'azione (causa petendi) -costituito, nella specie, dal medesimo fatto dannoso (il
dedotto infortunio sul lavoro, appunto) - nonché del bene della vita, che forma oggetto dell'azione (petitum
mediato) -costituito, nella specie, dal risarcimento dei danni che ne sono conseguiti- a prescindere, tuttavia,
dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato), in quanto l'accertamento -che è coperto dalla autorità del
giudicato (ai sensi dell'art. 2909 c.c., cit.) - è comune alle sentenze (non solo di accertamento, appunto, ma
anche) costitutive e di condanna (vedi, per tutte, Cass. n. 21069, 11493, 5925/2004, 14414/02, 14477/99,
cit.).
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2.7. Parimenti sembra esulare, nella specie, anche la cosiddetta efficacia riflessa del giudicato (di cui all'art.
1306 c.c.).
E' ben vero, infatti, che ciascun obbligato in solido può avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da altro
coobbligato (ai sensi dell'art. 1306 c.c., cit.).
Ma tale principio trova applicazione -secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le
sentenze n. 6694/2004, 12401/2003, 5262/2001) - soltanto nel caso in cui il giudicato si sia formato in un
processo diverso da quello nel quale venga invocato.
A seguito della translatio iudicii (ai sensi dell'art. 50 c.p.c.), tuttavia, è lo stesso processo originario che -
secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 18170/2004, 2375/96) -
prosegue dinanzi al giudice dichiarato competente.
Coerentemente, il giudicato -che si formi, come nella specie, nel processo proseguito dinanzi al giudice
dichiarato competente (ai sensi dell'art. 50 c.p.c.) - non può essere invocato nello stesso processo, che -per
quanto si è detto- continua a svolgersi, sia pure in parte, dinanzi al giudice originariamente adito.
2.8. Tuttavia il giudicato ottenuto, come nella specie, da uno dei coobbligati solidali (quali, tra gli altri, le
Ferrovie dello stato) -che si fondi sul medesimo titolo (causa petendi), per quanto si è detto, ed abbia il
medesimo oggetto (petitum mediato) - non può, all'evidenza, risultare improduttivo di effetti nei confronti di
un altro coobbligato (quale l'attuale ricorrente).
Infatti la responsabilità solidale -per il medesimo fatto dannoso, imputabile a più persone- non incide
sull'entità complessiva del risarcimento conseguibile -che, anche in ipotesi di più responsabili, è limitato al
danno effettivamente subito- con la conseguenza che il pagamento, da parte di uno dei coobbligati,
determina l'estinzione ipso iure dell'obbligazione, entro i limiti del pagamento effettuato, nei confronti di tutti
gli altri coobbligati (ai sensi dell'art. 1292 c.c.) -ancorché questi non si siano avvalsi (ai sensi dell'art. 1306
c.c.) del giudicato, nei confronti del coobbligato che abbia eseguito il pagamento- e tale effetto estintivo è
rilevabile, a prescindere dall'eccezione di parte (vedi, per tutte, Cass., sez. un., n. 599/88, nonché la
giurisprudenza conforme successiva), nel giudizio di cognizione, perfino in sede di legittimità -come questa
Corte ha già avuto occasione di ritenere (vedine le sentenza n. 12174/2004, nonché n. 1681/2000) - mentre
l'opponibilità del pagamento di altro condebitore -come il giudicato di condanna nei suoi confronti- non può
ritenersi limitata -alla contestazione dell'azione esecutiva (in tal senso, pare, tuttavia, Cass. n. 1818/81,
motivatamente confutata da Cass. n. 12174/2004, cit.) - senza che ne risulti la preclusione del giudicato -
quantomeno implicito- ove quel pagamento o quel giudicato fosse deducibile, come nella specie, nel giudizio
di cognizione (vedi, per tutte, Cass. n. 21069, 11493, 5925/2004, 14414/02, 10279/94, 5748/88, 2034/86).
2.9. Resta fermo, tuttavia, che il giudicato nei confronti di altro condebitore (quale, nella specie, l'esaminata
ordinanza del 27 marzo 1997) -in quanto non spiega, nel presente giudizio di cognizione, neanche efficacia
riflessa (ai sensi dell'art. 1306 c.c., cit.) - non può, all'evidenza, paralizzare l'azione esercitata nello stesso
giudizio (vedi Cass. n. 12174/2004, cit., anche in motivazione) -essenzialmente, per la liquidazione dei danni
subiti dal lavoratore infortunato (ed attuale resistente), sia pure in dipendenza del medesimo fatto- ma può
incidere, esclusivamente, sulla determinazione dell'importo che -a seguito dell'esecuzione dello stesso
giudicato- risulti ancora dovuto.
Tanto basta per accogliere -sia pure per quanto di ragione- il secondo motivo di ricorso.
Coerentemente, non ne risultano assorbiti il terzo ed il quarto motivo -che investono, appunto, la prospettata
liquidazione dei danni- per i quali parimenti si impone -come pure è stato anticipato- l'accoglimento per
quanto di ragione.
3.1. Con il terzo motivo -denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1223, 1226 e
2056 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente censura, in subordine, la
sentenza impugnata -per avere confermato la liquidazione del danno patrimoniale- sulla base di una asserita
"incapacità totale di Ma. Le." -sebbene l'attuale ricorrente avesse chiesto di provare il contrario- nonché di
una "presunta inadeguatezza della rendita INAIL" -contrariamente all'avviso espresso, per quanto si è detto,
dal Tribunale ordinario di Bologna- e di "un'arbitraria previsione di un reddito futuro di Ma. Le., più che triplo
rispetto a quello effettivamente percepito al momento dell'infortunio" -non fondata su "un giudizio di
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probabilità rigoroso"- e, peraltro, senza neanche dedurre "l'importo documentato di lire 216.000.000
corrisposto da Ed. Mi. a Ma. Le.".
Con il quarto motivo -denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1223, 1226 e 2056
c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente censura, in subordine, la sentenza
impugnata -per avere confermato la liquidazione del danno biologico e morale- senza indicare "alcun criterio
di quantificazione" del danno biologico e liquidando, immotivatamente il danno morale "in misura quasi tripla
del danno biologico" anziché -come di regola- in "una frazione (un terzo o un mezzo) del danno biologico".
All'esito dell'esame congiunto -suggerito dalla reciproca connessione logico-giuridica- anche il terzo e quarto
motivo -come è stato anticipato- risultano fondati -per quanto di ragione- nei limiti di seguito precisati.
3.2. La liquidazione dei danni -che la sentenza impugnata propone- merita, infatti, alcune delle censure -che
le vengono mosse con il terzo ed il quarto motivo di ricorso- sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360,
n. 5, c.p.c.).
Invero la denuncia di un vizio di motivazione in fatto, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione
(ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.) -vizio nel quale si traduce anche la mancata ammissione di un mezzo
istruttorio (vedi, per tutte, Cass. n. 13730, 9290/2004), nonché l'omessa od erronea valutazione di alcune
risultanze probatorie (vedi, per tutte, Cass. n. 3004/2004, 3284/2003) - non conferisce al giudice di
legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al
suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza
logico-formale, le argomentazioni -svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva
l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio
convincimento- con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere -secondo l'orientamento (ora)
consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13045/97 delle sezioni
unite e n. 8153, 7936, 7745, 4017, 3452, 3333, 236/2005, 24219, 23411, 22838, 22751, 21826, 21377,
20272, 19306/2004, 16213, 16063, 11936, 11918, 7635, 6753, 5595/2003, 3161/2002, 4667/2001, 14858,
9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito,
quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia
rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia,
prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni
complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a
base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso
giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano
attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti, né, comunque, una diversa valutazione dei medesimi fatti.
In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto -consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5
c.p.c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il
giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si
risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito,
e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.
Pertanto, al giudice di legittimità non compete il potere di adottare una propria motivazione in fatto (arg. ex
art. 384, 2° comma, c.p.c.) né, quindi, di scegliere la motivazione più convincente -tra quelle astrattamente
configurabili e, segnatamente, tra la motivazione della sentenza impugnata e quella prospettata dal
ricorrente- ma deve limitarsi a verificare se -nella motivazione in fatto della sentenza impugnata, appunto-
siano stati dal ricorrente denunciati specificamente -ed esistano effettivamente- vizi che, per quanto si è
detto, siano deducibili in sede di legittimità.
3.3.Tuttavia la motivazione in fatto della sentenza d'appello -che confermi, come nella specie, la sentenza di
primo grado- può risultare -secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.
7182/97, 132/96, 12035/95) - dalla integrazione della parte motiva delle due sentenze.
Coerentemente, deve essere denunciato e verificato -in relazione alla prospettata integrazione della parte
motiva delle sentenze di primo e di secondo grado- il vizio di motivazione in fatto (art. 360, n. 5, c.p.c).
3.4. Alla luce dei principi di diritto enunciati, la liquidazione del danno patrimoniale -che la sentenza
impugnata propone- non pare, tuttavia, inficiato da vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c).
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Infatti non pare carente -né logicamente contraddittoria- la motivazione a sostegno della liquidazione
prospettata, che -come è stato ricordato in narrativa- riposa, essenzialmente, sul rilievo che la liquidazione
del danno, da mancato guadagno, era stata correttamente eseguita -dal giudice di primo grado- tenendo
conto della gravità delle lesioni personali derivanti dall'infortunio (perdita di uno degli arti inferiori con
possibilità di muoversi mediante sedia a rotelle, perdite della capacità di procreare e perdita totale della
capacità di guadagno), nonché del potenziale "raggiungimento di una adeguata posizione professionale con
un presumibile guadagno di almeno cinquanta milioni di lire annui", quale risulta da elementi indiziari, che
riposano, da un lato sulla età dell'infortunato e sul suo titolo di studio (22 anni e, rispettivamente, diploma di
perito aeronautico) e, dall'altro, sulle "caratteristiche del nucleo familiare" (sorella insegnante e padre libero
professionista).
Tuttavia la sentenza stessa risulta censurabile -sotto lo stesso profilo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5,
c.p.c.) - laddove omette di dedurre -dall'ammontare del danno differenziale, che ne risulta dovuto- "l'importo
documentato di lire 216.000.000 corrisposto da Ed. Mi. a Ma. Le.
Tanto basta per accogliere -per quanto di ragione, appunto- il terzo motivo di ricorso.
3.5. Quanto alla liquidazione, poi, del danno biologico e del danno morale -investita, appunto, dal quarto
motivo di ricorso- la sentenza impugnata, infatti, parimenti merita censure, sotto il profilo del vizio di
motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).
Invero -in attesa della definizione legale, di carattere generale, di danno biologico e dei criteri per la
liquidazione del risarcimento relativo- la definizione come "lesione dell'integrità psicofisica, suscettibile di
valutazione medico legale, della persona" -che ne viene data in via sperimentale (dall'articolo 13 comma 1,
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1989, n. 144;
nonché, in sostanziale conformità, dall'articolo 5 comma 3, legge 5 marzo 2001, n. 57, Disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati, in tema di assicurazione contro la responsabilità civile da
circolazione di veicoli - RCA) - conferma che il danno stesso consiste nelle ripercussioni negative -di carattere
non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica- della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto
leso, per l'intera durata della sua vita residua, nel caso di invalidità permanente, oppure, nel caso di
invalidità temporanea, finché la malattia risulti ancora in atto (in tal senso vedi, per tutte, Cass. n. 3414,
6291, 2775, 484/2003, 2589, 3434, 15289/2002, 8599/2001).
Il danno morale, poi, costituisce autonoma ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile, al verificarsi di
determinati presupposti, dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, con la
conseguenza che, nella misura del suo risarcimento, il giudice non potrà limitarsi -secondo la giurisprudenza
di questa Corte (in tal senso, vedine, per tutte, le sentenze n. 10995, 9626/2003) - ad attribuire al
danneggiato una quota parte del danno biologico, ma dovrà procedere a liquidare autonomamente il
risarcimento atto a riparare la lesione dell'integrità morale, adeguando i parametri del risarcimento alla entità
della sofferenza e del dolore, oltre che alla lesione della dignità della persona.
3.6. Unica possibile forma di liquidazione -per ogni danno che sia privo, come il danno biologico ed il danno
morale, delle caratteristiche della patrimonialità- è quella equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale
criterio -come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedine, per tutte, la sentenza n.
8827/2003) - è insita nella natura stessa di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante
la dazione di una somma di denaro -che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma
compensativa di un pregiudizio non economico- con la conseguenza che non si può fare carico al giudice di
non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare -
costituente, in linea generale, la condizione per il ricorso alla valutazione equitativa (ai sensi dell'art. 1226
c.c.) - giacché in tanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri
normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato
nel suo preciso ammontare, fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di
fatto da lui considerate, nel compimento della valutazione equitativa e dell'iter logico che lo ha condotto a
quel determinato risultato.
In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo
equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette
"tabelle" (elaborate da alcuni uffici giudiziari), ancorché non rientrino -secondo la giurisprudenza di questa
Corte (in tal senso, vedine, per tutte, le sentenze n. 8169/2003, 11376, 5012/2002, 14440, 10725, 6616,
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6873/2000) - nelle nozioni di fatto di comune esperienza (di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c.), né risultano
recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice.
La liquidazione equitativa del danno morale, poi, può essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base
delle stesse tabelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico -secondo la giurisprudenza di questa
Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 9626, 8827, 8169, 7379, 7632, 6985/2003) - portando, in questo
caso, alla quantificazione del danno morale -in misura pari ad una frazione di quanto dovuto dal
danneggiante a titolo di danno biologico- purché il risultato, in tal modo raggiunto, venga poi
"personalizzato", tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, con la
conseguenza che non può giungersi a quantificazioni puramente simboliche o irrisorie.
Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata merita censure -sotto il profilo del vizio di
motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), nel senso che ne è stato prospettato (vedi retro) - limitatamente alla
liquidazione, che ne risulta proposta, del danno morale.
3.7. Infatti non pare carente -né logicamente contraddittoria- la motivazione a sostegno della liquidazione
del danno biologico, che -come è stato ricordato in narrativa- riposa, essenzialmente, sul rilievo che era stata
correttamente eseguita -dal giudice di primo grado- mediante "l'utilizzo (...) di criteri di equità ad
integrazione degli ordinari criteri delle tabelle per il risarcimento dei danni alle vittime della circolazione".
Carente e, comunque, logicamente incoerente risulta, invece, la motivazione a sostegno della liquidazione
del danno non patrimoniale (o morale) -quale risulta dalla integrazione della parte motiva delle due sentenze
(di primo e di secondo grado) - che riposa, essenzialmente, sul rilievo che -"in considerazione della estrema
gravità del danno morale e del danno alla vita di relazione"- lo stesso danno va commisurato -alla "somma
del danno da mancato guadagno e del danno biologico"- discostandosi così, senza alcuna motivazione, dalla
consueta commisurazione del danno morale ad una frazione del danno biologico (vedi retro).
Tanto basta per accogliere -per quanto di ragione, appunto- anche il quarto motivo di ricorso.
4. Pertanto -mentre deve essere rigettato il primo motivo- devono essere, invece, accolti -per quanto di
ragione- gli altri motivi di ricorso.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata -in relazione ai motivi accolti- con rinvio ad altro giudice
d'appello -designato in dispositivo- perché proceda al riesame della controversia e provveda,
contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, 3° comma, c.p.c).
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo ed accoglie -per quanto di ragione- gli altri motivi di ricorso; Cassa la
sentenza impugnata -in relazione ai motivi accolti- con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, anche per il
regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
Da consultare integrali disponibili in banca dati
Trib. Genova 2295/2005; Cass. 8827/2003; Cass. 8828/2003; CoCost. 233/2003; Cass.6291/2003;
Cass.3997/2003; Cass.3285/2003; Cass.14645/2003; Cass.3980/2003; Cass.4242/2003; Cass.1205/2003;
Cass. 19057/2003; Cass. 15289/2002; Cass.7470/2002; Cass.11376/2002; Cass. 15641/2002;
Cass.6758/2002; Cass.3434/2002; Cass.15499/2001; Cass.15034/2001; Cass. 8599/2001; Cass.6396/2001;
Cass.6023/2001; Cass. 6502/2001; Cass. 15859/2000; Cass.748/2000; Cass.5881/2000; Cass.12022/2000;
Cass.10725/2000; Cass.14440/2000; Cass. 4231/1999; Cass.5134/1998; Cass.11532/1998; Cass.
6736/1998; Cass.9835/1996; Cass.5005/1996; Cass.4236/1997; Cass.5271/1995; CoCost. 184/1986.
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Rassegna di giurisprudenza
Corte di Cassazione sez. U., civ., 21.03.2006, n. 6218
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Azione di risarcimento danni alla salute
derivanti da emissioni elettromagnetiche generate da elettrodotto - Giurisdizione del giudice ordinario -
Sussistenza - Fondamento
La domanda proposta dal privato nei confronti della P.A. o di suoi concessionari per ottenere il risarcimento
del danno alla salute derivante dalle emissioni elettromagnetiche generate da un elettrodotto è devoluta al
giudice ordinario, atteso che la P.A. è priva di qualunque potere di affievolimento del diritto alla salute
garantito dall'art. 32 Cost. e, d'altra parte, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo non
potrebbe essere affermata sulla base dell'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che fa riferimento a "tutte le
controversie in materia di pubblici servizi", rientrando, invece, detta controversia tra quelle "meramente
risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cosa", che il medesimo articolo esclude dall'ambito della
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; o sulla base dell'art. 34 d.lgs. cit., come modificato dall'art.
7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 204 del
2004, perchè la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia, prevista
da detta norma, ha come presupposto oggettivo il nesso - nella specie insussistente - tra atti e
provvedimenti della P.A., e dei soggetti ad essa equiparati, ed uso del territorio; o sulla base dell'art. 35 del
medesimo d.lgs., poiché è nelle controversie devolute alla sua giurisdizione che il giudice amministrativo può
conoscere delle questioni relative al risarcimento del danno. (Integrale disponibile in banca dati)
Tribunale di Roma sez. XII, civ., 25.10.2005, n. 22988
Danno biologico - Lesioni alla mano subite da uno scultore - Principio della personalizzazione del danno -
Applicabilità
In ipotesi di lesioni subite in seguito a sinistro stradale, qualora il danneggiato svolga l'attività di scultore ed
il trauma abbia riguardato principalmente la funzionalità della mano, la liquidazione del danno biologico va
determinata in base al principio della personalizzazione del danno, in forza del quale il risarcimento, calcolato
in base al criterio tabellare del punto di invalidità secondo le tabelle in uso presso i principali tribunali, deve
essere maggiorato in considerazione delle particolari esigenze del caso concreto. (Integrale disponibile in
banca dati)
Tribunale di Verbania 22.10.2005, n. 50
Risarcimento del danno - Danno biologico - Commisurazione - Effettiva durata della vita del danneggiato -
Necessità - Obbligo
Il danno biologico va commisurato all'effettiva durata della vita del danneggiato. Non può infatti essere
risarcito il diritto alla vita, anche perché non può considerarsi un diritto che maturi dopo o con l'estinzione
del titolare dello stesso. Nel caso in cui venga riconosciuto un danno per lesione di un diritto inviolabile di
natura non patrimoniale, il danno (diverso da quello alla salute in sé) non patrimoniale si incentra non tanto
sul turbamento transeunte o patema d'animo, quanto sulla perdita di chances nella realizzazione della
personalità nell'ambiente sociale. (Integrale disponibile in banca dati)
Tribunale di Catania sez. V, civ., 13.06.2005, n. 1807
Danno - Risarcimento - Lesioni personali subite da uno straniero - Verifica della condizione di reciprocità -
Necessità - Esclusione
Con riferimento ai casi di lesioni personali da sinistro stradale, andranno risarciti anche al danneggiato
straniero e senza necessità di alcuna verifica della condizione di reciprocità i danni conseguenti alla lesione
della sua integrità personale -fra i quali rientrano certamente, oltre al cosiddetto danno biologico, i danni
morali e non patrimoniali in genere e quelli patrimoniali- e quelli alla sua proprietà (danni in ipotesi patiti da
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un autoveicolo di proprietà dello straniero, che, ovviamente, non vanno risarciti nell'ipotesi di cui all'art. 19
lettera "a" della legge 990/1969). Conseguentemente, non può pretendersi la verifica della condizione di
reciprocità quale presupposto necessario del risarcimento di danni rientranti nel novero di quelli sopra
elencati. (Integrale disponibile in banca dati)
Tribunale di Roma sez. XII, civ., 11.05.2005, n. 10625
Danno biologico - Partita di calcio amatoriale - Fallo intenzionale a gioco fermo - Scriminante del consenso
dell’avente diritto - Inapplicabilità - Responsabilità civile - Sussistenza
In tema di attività sportive, nella fattispecie partita di calcio amatoriale tra dipendenti di una stessa azienda,
il fallo intenzionale a gioco fermo, a cui sia seguita l'espulsione e la successiva squalifica del giocatore, non
consente l'applicazione della scriminante di cui all'art. 50 c.p., secondo cui non è punibile chi lede o pone in
pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne. Pertanto, qualora dal fallo di
gioco sia derivato un danno fisico, il soggetto leso ha pienamente diritto al risarcimento del danno subito. Un
tale episodio, infatti, deve ritenersi di rilevante gravità, sia perché la condotta illecita è stata volontaria, sia
perché trattasi di torneo amatoriale, in cui non può assolutamente trovare alcuna giustificazione la
componente agonistica di una partita di calcio tra professionisti. (Integrale disponibile in banca dati)
Corte di Cassazione sez. III, civ., 06.08.2004, n. 15187
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Lesione della capacità lavorativa
generica - Risarcibilità come danno patrimoniale - Esclusione - Risarcibilità all'interno del danno biologico -
Ammissibilità
All'interno del risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica,
costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto, non attiene alla produzione del
reddito, ma si sostanzia in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico.
(Integrale disponibile in banca dati)
Tribunale di Roma sez. XIII, civ., 28.04.2004, n. 13889
Danno estetico - Emendabilità con intervento chirurgico - Entità del risarcimento - Liquidazione - Criteri
Nel caso in cui il danno estetico patito a seguito di sinistro stradale sia emendabile con apposito intervento
chirurgico, il danno biologico risarcibile è costituito dal grado di invalidità permanente che in via presuntiva
residuerà dopo l'intervento chirurgico, mentre il costo di quest'ultimo va liquidato a titolo di danno
patrimoniale.
Corte di Cassazione sez. III., civ., 21.05.2001, n. 6895
Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale - Danno alla vita di relazione - Postumi di carattere
estetico - Conseguenze - Risarcimento autonomo del danno - Ammissibilità
I postumi di carattere estetico, conseguenti ad un fatto lesivo della persona (nella specie, alterazione della
armonica fisionomia del viso), in quanto incidenti in modo negativo sulla vita di relazione, possono ricevere
un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale , allorché, pur determinando
una così detta "micropermanente" sul piano strettamente biologico, eventualmente provochi negative
ripercussioni non soltanto su un'attività lavorativa già svolta, ma anche su un'attività futura, precludendola o
rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile
circostanza particolare, sì da non identificarsi con il danno biologico. (Integrale disponibile in banca dati)
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Liquidazione
Corte di Cassazione sez. III, civ., 31.01.2006, n. 2126
Danno biologico - Liquidazione - Decesso del danneggiato per causa diversa
In tema di danno biologico, qualora al momento della liquidazione, pretesa iure succesionis dagli eredi, la
persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione patita in conseguenza
dell'illecito, la valutazione probabilistica, rapportata alla durata presumibile della vita futura, va sostituita con
quella del danno in concreto patito e misurabile con riferimento all'effettiva durata della vita del
danneggiato. (Integrale disponibile in banca dati)
Corte di Cassazione sez. III, civ., 16.12.2005, n. 27723
Liquidazione del danno biologico e morale - Rilevanza delle tabelle elaborate dagli uffici giudiziari - In sede di
legittimità - Limiti
In tema di danno biologico e morale la liquidazione per punto d'invalidità effettuata sulla scorta delle
cosiddette tabelle, elaborate nei diversi uffici giudiziari sulla media dei precedenti giudiziari, si fonda sul
potere del giudice di fare ricorso al potere equitativo previsto dall'articolo 1226 del Cc. Poiché dette tabelle
non consistono in norme di diritto né rientrano nelle nozioni di fatto di comune esperienza, di cui all'articolo
115 del Cpc, la parte che in sede di legittimità lamenti il vizio di motivazione della sentenza, consistente
nell'incongrua applicazione delle tabelle, non può limitarsi a una generica denuncia del vizio relativamente al
valore del punto preso in considerazione, ma deve dare conto delle tabelle invocate, indicando in quale atto
sono state prodotte e in che senso sono state disapplicate o incongruamente applicate dal giudice di merito.
(Integrale disponibile in banca dati)
Corte di Cassazione sez. III, civ., 18.11.2005, n. 24451
Danno biologico - Nozione - Estremi - Legge n. 57 del 2001 - Valore innovativo - Esclusione
L'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che (al comma 3), in linea sintetica, definisce il danno biologico
in termini di lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale e
prevede altresì (al comma 4) il criterio della personalizzazione del danno, in relazione alle condizioni
soggettive del danneggiato e gli articoli 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni che, in via analitica,
definiscono le quattro dimensioni essenziali del danno biologico, aggiungendo alle prime due (dimensione
psichica e fisica a prova scientifica) l'incidenza negativa sulle attività quotidiane (come danno biologico per la
perdita delle qualità della vita, in concreto subito) e la perdita degli aspetti dinamico relazionali della vita del
danneggiato (che invece attendono alla vita esterna non solo a rilevanza sociale, ma anche culturale e
politica, inclusa la perdita dalla capacità lavorativa generica), sono privi di efficacia innovativa, essendosi il
legislatore limitato ad accogliere la ricostruzione pluridimensionale del danno biologico, nelle sue varie
componenti, cioè a recepire una tradizione giurisprudenziale consolidata, che ha in certo senso tipizzato la
tutela del danno biologico da illecito, adottando parametri territorialmente uniformi per il calcolo attuariale
del punto di base economico. (Integrale disponibile in banca dati)
Corte di Cassazione sez. III, civ., 19.07.2005, n. 15223
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Liquidazione del danno biologico
- Liquidazione separata del danno da invalidità permanente e temporanea - Ammissibilità - Condizioni
In tema di liquidazione del danno biologico, è consentito al giudice del merito di valutare separatamente
l'invalidità temporanea da quella permanente, purché il complessivo ammontare del risarcimento sia
commisurato alla reale entità del danno. (Integrale disponibile in banca dati)
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Corte di Cassazione sez. III, civ., 23.02.2005, n. 3766
Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Liquidazione del danno biologico -
Criteri equitativi puri - Adozione - Legittimità - Criterio del valore medio del punto di invalidità - Adozione -
legittimità - Condizioni e limiti
In tema di liquidazione del danno biologico, il giudice di merito può adottare tanto il criterio equitativo puro,
quanto criteri predeterminati e standardizzati, previa definizione, in quest'ultimo caso, di una regola
ponderale commisurata al caso specifico. Valido criterio di liquidazione equitativa del danno alla salute sarà,
pertanto, quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei
precedenti giudiziari, onde la decisione di adottare un criterio consimile non è di per sé censurabile in sede di
legittimità, purché sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto
alla peculiarità del caso concreto, condizioni di corretta applicazione del criterio medesimo essendo quelle del
suo collegamento al danno specifico e della sua personalizzazione.
Responsabilità civile - Circolazione stradale - Danno biologico terminale - Individuazione - Criteri -
Liquidazione - Adeguamento al caso concreto - Triplo della pensione sociale - Sufficienza - Esclusione
La quantificazione del cosiddetto danno biologico terminale, che si configura in caso di decorso di un
apprezzabile spazio di tempo fra l'illecito e la morte del danneggiato, esige l'adeguamento al caso concreto,
e non può essere utilizzato, a ogni modo, il criterio del triplo della pensione sociale.
Responsabilità civile - Circolazione stradale - Danno biologico - Accertamento - Consulenza medico-legale -
Necessità - Danno morale - Accertamento - Prudente valutazione del giudice di merito - Criteri
Il risarcimento del danno biologico necessita della prova di un pregiudizio accertabile mediante la consulenza
medico-legale, che non può essere sostituita da mera prova testimoniale circa il cambiamento di umore e
stile di vita, né da certificazione del medico di base. Il danno morale, la cui finalità è essenzialmente
satisfattoria, e il cui accertamento è rimesso alla prudente valutazione del giudice del merito, è privo della
funzione punitiva del danneggiante, e nel suo calcolo devono essere tenuti in considerazione fattori come
l'età della vittima, il vincolo familiare, la gravità del fatto illecito, le modalità del sinistro, l'entità del patema
d'animo, l'eventuale esistenza di altri figli che possano lenire il dolore dei genitori. (Integrale disponibile in
banca dati)
Lavoro
Consiglio di Stato sez. VI, 15.06.2006, n. 3524
Danno biologico - Mancata fruizione riposo settimanale - Configurabilità
Il danno biologico va inteso come danno di natura psico fisica, per il quale opera una presunzione assoluta di
esistenza (senza necessità di fornire la relativa prova) laddove sia prodotto dalla mancata fruizione del riposo
settimanale da parte del lavoratore e ciò indipendentemente dall'adesione spontanea prestata dal lavoratore
stesso; pertanto, va ritenuto sussistente il diritto dei lavoratori giusta la presunzione assoluta di danno fisico
che ha accompagnato la mancata fruizione del riposo compensativo, dovendosi tuttavia rammentare che va
distinto il danno da “usura psico fisica”, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni
consecutivi di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza in una vera e
propria “infermità”; con l'ovvia conseguenza che solo nella prima ipotesi deve ritenersi presunto il danno
conseguente alla mancata fruizione del riposo settimanale dopo sei giorni consecutivi di lavoro. (Integrale
disponibile in banca dati)
Corte di Cassazione sez. U., civ., 24.03.2006, n. 6572
Lavoro - Rapporto di lavoro - Danno da demansionamento e dequalificazione - Allegazione - Necessità -
Danno professionale, biologico ed esistenziale - Configurabilità - Limiti - Dimostrazione - Onere del lavoratore
- Presunzioni - Ammissibilità
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In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento
del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo
automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica
allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo;
mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato alla esistenza di una lesione dell'integrità psicofisica
medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non
meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto,
che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto
all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i
mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla
complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno e
all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative
di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore di lavoro
comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del
soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa,
attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno,
facendo ricorso, ex articolo 115 del Cpc, a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si
serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. (Integrale disponibile in banca dati)
Tribunale di Roma civ. 22.02.2006, n. 4062
Lavoro subordinato - Infortunio sul lavoro nello svolgimento di mansioni diverse - Responsabilità del datore
di lavoro - Natura - Risarcimento del danno biologico - Ammissibilità - Onere della prova
L'infortunio causato al dipendente anche nel corso dello svolgimento delle mansioni diverse dalle proprie, ha
natura di infortunio sul lavoro e determina la conseguente responsabilità del datore di lavoro che deve
essere accertata secondo le ordinarie regole di accertamento degli inadempimenti contrattuali. E' possibile
risarcire il danno biologico causato al dipendente in occasione dell'infortunio occorso (anche nella vigenza del
Dpr n. 1164/1965) ma l'onere della prova della sussistenza degli elementi della responsabilità incombe sul
dipendente che invoca il risarcimento.
Tribunale di Monza sez. IV, civ., 16.06.2005, n. 1828
Danno - Biologico - Rendita INAIL e risarcimento del danno - Diversità strutturale e funzionale - Danno
differenziale - Ammissibilità - Risarcimento - Spettanza
La palese e marcata differenza che sussiste tra l'indennizzo erogato dall'Inail ed il risarcimento del danno,
sotto il profilo della struttura e degli effetti, esclude l'utilizzabilità dei parametri di cui all'art. 13 del D.Lgs n.
32/2000 quali riferimenti vincolanti ai fini della liquidazione del risarcimento del danno biologico secondo
criteri equitativi. Ne consegue che le somme versate dall'INAIL a tale titolo non possano considerarsi
integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'infortunato, laddove
l'applicazione delle usuali tabelle di liquidazione portino a ritenere sussistente un danno "differenziale"
ulteriore rispetto all'ammontare liquidato dall'Istituto.
Infortunio sul lavoro - Danno biologico – Liquidazione
L'entrata in vigore del Dlgs 38/2000 ha integralmente modificato il quadro di riferimento giurisprudenziale
attinente la liquidazione del danno biologico nell'ipotesi di infortunio sul lavoro. Tale norma riconduce, infatti,
il danno biologico alla copertura assicurativa obbligatoria, prevedendo un'articolata serie di criteri di computo
per la sua determinazione e liquidazione. Al riguardo, le somme erogate dall'Inail, in applicazione dei criteri
di calcolo di cui al citato articolo 13, non sono da considerarsi esaustive del diritto al risarcimento del danno
biologico sofferto dal danneggiato/assicurato, residuando in capo al datore di lavoro (ovvero al terzo
danneggiante) l'obbligo di risarcire l'eventuale danno differenziale, inteso quale maggior pregiudizio sofferto
in concreto. Invero, se pur è vero che la liquidazione alla stregua dei parametri di cui al citato articolo 13
avviene in misura indipendente dalla capacità di produrre reddito del danneggiato, nondimeno tale norma
prevede la definizione del danno biologico solo in via sperimentale e ai soli «fini della tutela dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali». Per di più, la norma previdenziale in
esame si pone espressamente quale anticipazione «della definizione di carattere generale di danno biologico
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e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento» ancora oggi attesa e correlata a nuove
produzioni legislative. Questi dati letterali dimostrano che la prospettiva applicativa, esplicitata dallo stesso
articolo 13 del Dlgs 38/2000, non è quella di definire in via generale e onnicomprensiva tutti gli aspetti
risarcitori del danno biologico, ma solo quella di determinarli agli specifici e limitati fini dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Ciò appare ancor più vero se si tiene conto che le
erogazioni di somme effettuate dall'Inail sono qualificabili alla stregua di un mero indennizzo, cioè di un
istituto che, a differenza del risarcimento, non appare necessariamente riconducibile a un fatto illecito
(contrattuale o aquiliano) e che può, pertanto, prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la
condotta dannosa e persino dall'individuazione di un responsabile diverso dallo stesso danneggiato.
(Integrale disponibile in banca dati)
Corte di Cassazione sez. L., civ., 23.03.2005, n. 6326
Massima redazionale
Classificazione del personale - Mansioni - Svolgimento di mansioni inferiori - Lavoro - Mobbing - Risarcimento
del danno biologico e psicologico - Consulenza tecnica d'ufficio
Il giudice può ordinare una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il danno biologico e psicologico
sofferto dal prestatore di lavoro sottoposto ad episodi di mobbing, se quest'ultimo abbia fornito un adeguato
principio di prova della patologia ricavatane.
Controversie - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Originaria domanda di danno cosiddetto
biologico in relazione al demansionamento e al globale comportamento antigiuridico del datore di lavoro -
Successiva qualificazione come "mobbing" - Nuova domanda - Configurabilità - Esclusione
Qualora il lavoratore, agendo in giudizio per il danno derivante da demansionamento, chieda anche la
componente di danno alla vita di relazione o cosiddetto danno biologico deducendo sin dall'atto introduttivo
la lesione della propria integrità psico-fisica in relazione, non solo al demansionamento, ma anche al globale
comportamento antigiuridico del datore di lavoro, la successiva qualificazione come "mobbing" del suddetto
comportamento, non comporta domanda nuova ma solo diversa qualificazione dello stesso fatto giuridico, in
considerazione della mancanza di una specifica disciplina del "mobbing" e della sua riconduzione (anche
secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 359 del 2003) alla violazione dei doveri del datore di lavoro,
tenuto, ai sensi dell'articolo 2087 del Cc, alla salvaguardia sul luogo di lavoro della dignità e dei diritti
fondamentali del lavoratore. (Integrale disponibile in banca dati)
Consiglio di Stato sez. VI, 21.02.2005, n. 611
Risarcimento del danno - Danno biologico per mancata fruizione del riposo settimanale - Onere di provare il
danno e il nesso causale
Il danno biologico per mancata fruizione del riposo settimanale concreta una infermità che non può essere
ritenuta presuntivamente sussistente, ma deve essere dimostrata sia nella sua effettiva sussistenza, sia nel
suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito
contrattuale.
Risarcimento del danno - Danno da usura psico-fisica per mancata fruizione del riposo settimanale - Non
coincide con il danno biologico
Il danno da usura psico-fisica per mancato recupero del riposo settimanale non coincide con il danno alla
salute, o danno biologico, poiché quest'ultimo si concretizza in un'infermità da lavoro usurante. (Integrale
disponibile in banca dati)
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Corte d'Appello di Genova sez. L., civ., 21.01.2005, n. 231
Massima redazionale
Lavoratore marittimo - Erronea dichiarazione di idoneità alla navigazione - Aggravamento dello stato di
salute - Incidenza del mancato giudizio di inidoneità e della conseguente eliminazione dei fattori di rischio -
Responsabilità dei sanitari - Danno biologico e morale - Sussistenza
I medici del servizio di assistenza sanitaria dei naviganti i quali, per negligenza ed imperizia, in occasione
della visita medica di imbarco del lavoratore marittimo non tengono conto di una precisa sintomatologia,
manifestata da quest'ultimo, indice di una positività ai markers dell'epatite, e gli oppongono al contrario un
giudizio di idoneità alla navigazione, sono responsabili del peggioramento del suo stato di salute, dovuto
dall'essere questi sottoposto ad attività lavorativa faticosa e stressante. Il lavoratore ha pertanto diritto al
risarcimento del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo tanto se inteso come conseguenza delle
lesioni colpose connesse all'accertato aggravamento (c.d. danno morale soggettivo), quanto se inteso come
“danno non patrimoniale esistenziale”, nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta
dalla Cassazione.
Corte d'Appello Torino sez. L., civ., 29.11.2004, n. 1639
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Risarcimento del danno - Indennizzabilità del danno biologico e
morale - Configurabilità - Presupposti e limiti - Individuazione - Nesso di causalità tra le patologie e le
mansioni svolte dal lavoratore - Accertamento del giudice di merito - Criteri - Risarcibilità del cd. "danno
biologico differenziale" - Art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000 e 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Portata ed effetti -
Individuazione
L'indennizzo erogato dall'Inail ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 non ripara integralmente il danno alla
salute subito dal lavoratore a causa della malattia professionale; va conseguentemente riconosciuta la
risarcibilità del danno biologico differenziale. (Integrale disponibile in banca dati)
Tribunale di Roma sez. XII, civ., 25.10.2004, n. 30500
Danno biologico - Invalidità permanente - Incidenza sull’attività lavorativa - Maggiore usura - danno da
cenestesi lavorativa - Liquidazione - Criterio
Il cosiddetto danno da cenestesi lavorativa consiste nella maggiore usura psicofisica e nelle difficoltà per
l'attività lavorativa svolta dal danneggiato, che questi non avrebbe patito se non fosse incorso nell'evento
lesivo. In tale ipotesi, quindi, siamo in presenza di un pregiudizio che non incide sul patrimonio della
persona, ma in una lesione che dà luogo ad una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e, in
quanto tale, va liquidata in uno con il danno alla salute, ovvero deve essere ricompresa insieme a questo nel
computo del danno biologico. (Integrale disponibile in banca dati)
Corte di Cassazione sez. L., civ., 20.08.2004, n. 16398
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - sostitutiva dei riposi settimanali - Lavoro prestato oltre il sesto
giorno consecutivo - Maggiore gravosità - Diritto ad una maggiore retribuzione - Prova del danno - Necessità
- Esclusione - Richiesta di un ulteriore erogazione per risarcire il danno biologico - Prova specifica - Necessità
In relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, va tenuto distinto il danno da "usura psico-
fisica", conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute
o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività
lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi
settimanali. Nella prima ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto e il risarcimento può essere
determinato spontaneamente, in via transattiva, dal datore di lavoro con il consenso del lavoratore,
mediante ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale per altre voci
retributive; nella seconda ipotesi, invece, il danno alla salute o biologico, concretizzandosi in una infermità
del lavoratore, non può essere ritenuto presuntivamente sussistente ma deve essere dimostrato sia nella sua
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sussistenza e sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità
nascente dall'illecito contrattuale. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., interpretando la
domanda dei lavoratori - che avevano ammesso di avere ricevuto il risarcimento del danno da usura
mediante maggiorazioni retributive previste per istituti contrattuali affini - come richiesta dell'ulteriore danno
alla salute, l'aveva rigettata per mancanza di prova in ordine alla sussistenza di tale danno aggiuntivo).
(Integrale disponibile in banca dati)
Da consultare integrali disponibili in banca dati
Trib. Torino 12625/2004; Trib. Napoli 12516/2004; Trib. Vicenza 82/2004; Trib. Roma 17300/2004
Pubblica amministrazione
Tribunale di Genova 09.05.2005, n. 2295
Responsabilità della P.A. - Vertice del «G8» - Ingiustificata aggressione da parte di agenti delle forze
dell’ordine nei confronti di partecipanti ad un corteo pacifico - Sussistenza - danno biologico - Sussistenza -
Risarcimento del danno - danno esistenziale e danno morale soggettivo - Sussistenza - Liquidazione in via
equitativa
Ai fini civilistici è da considerarsi cosciente, volontario e doloso il comportamento di alcuni agenti delle forze
dell'ordine impegnati (durante la riunione dei Capi di Stato denominata "G8", svoltasi a Genova nel 2001), in
una operazione di ordine pubblico, i quali, senza procedere a controlli identificativi e senza alcuna verifica del
comportamento dei partecipanti ad un corteo pacifico di protesta contro il «G8», abbiano messo in atto nei
confronti di due di essi, ivi presenti in qualità di osservatori legali, una aggressione violenta e gratuita,
caratterizzata da privazione della libertà personale, insulti, minacce e percosse.
La responsabilità, addebitabile nel caso di specie alla Pubblica Amministrazione (Ministero degli Interni),
comporta l'obbligo di risarcire i danni occorsi ai malcapitati, qualificabili tanto come danni biologici (per le
lesioni patite), tanto come danni non patrimoniali, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata
dell'art. 2059 c.c. fornita dai Giudici di legittimità con le Sentenze nn. 8827 e 8828/03 e confermata dalla
Corte Costituzionale con Sentenza n. 233/03. Più precisamente, la violazione di diritti fondamentali
costituzionalmente garantiti (il pregiudizio e la limitazione dei diritti fondamentali dell'incolumità psico-fisica,
della libertà di spostamento e morale, dell'onore) comporta un danno c.d. esistenziale meritevole di
risarcimento, al pari del danno per le sofferenze psicologiche transeunti (c.d. danno morale soggettivo),
liquidati entrambi in via equitativa. (Integrale disponibile in banca dati)
TAR Campania – Napoli, sez. II 06.05.2004, n. 8235
Risarcimento del danno - Danno biologico - Atto illegittimo emesso dalla pubblica amministrazione -
Temporanea impossibilità o diminuzione delle normali occasioni di vita - Lesione delle funzioni personali e
vitali dell'individuo - Sussistenza
Costituisce danno biologico quello provocato dalla pubblica amministrazione attraverso l'emanazione di un
atto ingiusto che ha avuto riflessi sulle funzioni personali e vitali dell'individuo, determinando un
peggioramento dell'assetto e della sfera dei suoi interessi soggettivi e inviolabili. (Integrale disponibile in
banca dati)
Da consultare integrali disponibili in banca dati
Tar Campania 06.05.2004 n. 8235; Tar Lazio 15.10.2004 n.11124.
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Risarcimento danno biologico iure haereditario
Tribunale di Roma sez. XII, civ., 09.07.2005, n. 67476
Danno biologico - Trasmissibilità agli eredi della vittima di sinistro stradale - Decesso intervenuto a poche ore
dall’incidente - Riconoscimento - Esclusione
Ai parenti della persona deceduta in seguito ad un sinistro stradale, non può essere riconosciuto il
risarcimento del danno biologico della vittima qualora la morte sia intervenuta a poche ore di distanza
dall'incidente. Infatti, soltanto qualora intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la
morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla
menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del
danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi iure hereditatis. Del resto,
mentre il danno biologico è definibile come «danno alla vita che continua», la morte esclude la
configurabilità di un periodo di vita, effettivo o presumibile, affrontato o da affrontarsi con potenzialità vitali
ridotte in conseguenza del sinistro. (Integrale disponibile in banca dati)
Tribunale di Lodi civ., 20.01.2005, n. 67
Massima redazionale
Danno biologico - Morte del congiunto - Diritto al risarcimento del danno
In tema di risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale, ai congiunti della vittima spettano iure
hereditatis il danno biologico inteso come danno per la perdita del bene vita e quello morale, inteso come
pretium doloris sofferto dal danneggiato al momento del sinistro, anche nel caso di morte pressoché
immediata. (Integrale disponibile in banca dati)
Da consultare integrali disponibili in banca dati
Cass.2117/1996; Cass.1704/1997; Cass.6104/1998; Cass.6404/1998; Cass.10629/1998; Cass.12083/1998;
Cass. 4783/2001;Cass. 1131/1999; Cass. 13336/1999; Cass.1633/2000; Cass.4783/2001; Cass.3728/2002;
Cass. 24/2002; Cass.2775/2003; Cass.8204/2003. contra: Cass.1031/2003; Cass.7362/2003; trib. Milano
12703/2004
Risarcimento danno biologico iure proprio
Cass.3592/1997; Cass.2134/2000; Cass.881/2002; Cass.2082/2002; Cass.1442/2002; Cass. pen. 1031/2003
Risarcimento danno biologico riflesso
Cass.60/1991; Cass.8305/1996; Cass.1421/1998; Cass8828/2003; Cass.8827/2003; Cass.16716/2003.
Risarcimento danno biologico – lesioni micropermanenti
Cass. 535/1997; Cass. 15027/2000; Cass.6758/2001; Trib. Massa 23.03.2002 n. 254; Cass. 12675/2003.
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COMMENTI
Guida al Diritto monografia n. 8, 01.09.2006 pg. 4 - Corrado Anna
In attesa della tabella unica nazionale record di adesioni per il criterio
milanese
Una marcia lenta, ma inesorabile, che ormai segna quota ventisette. Con l'ingresso del tribunale di Livorno
nella schiera degli uffici che adottano i criteri di liquidazione del danno biologico elaborati dalla sede
meneghina, le tabelle milanesi sulle menomazioni dal 10 al 100 per cento di invalidità si affermano sempre di
più nelle “sezioni” della Penisola. L'indagine, che «Guida al Diritto» ha svolto anche quest'anno presso i 56
tribunali del Paese, conferma il ruolo guida dei magistrati milanesi nell'elaborazione e nell'aggiornamento dei
criteri di risarcimento.
I risultati del sondaggio - Dunque, per le cause introdotte a Livorno dopo il 1° giugno 2006 si applicheranno i
“prospetti” predisposti a Milano; per quelle invece pendenti alla stessa data, si utilizzeranno le tabelle
elaborate dal Cnr di Pisa. Due le ragioni della scelta: la prima è da ricercare nella rilevanza nazionale assunta
dai criteri milanesi; la seconda, invece, è più strettamente locale, cioè assicurare un'uniformità di giudizio
nella regione. A tal proposito, la decisione dei giudici livornesi è legata al fatto che anche la Corte di appello
di Firenze adotta i parametri meneghini.
Dalla lettura dei risultati dell'indagine - su un campione di 56 uffici giudiziari - risulta che 27 sedi hanno fatto
proprie le tabelle di Milano. Seguono, poi, i metodi elaborati a Roma, nel Triveneto, rispettivamente con
quattro tribunali a testa. Il metodo pisano, infine, continua a essere usato a Bari, Livorno e Reggio Calabria.
Generalmente, comunque, i tribunali che adottano i prospetti milanesi lo fanno sia per il danno biologico, sia
per quello morale; mentre laddove queste strutture giudiziarie riconoscano anche il danno esistenziale, la
liquidazione è effettuata in via equitativa seguendo i criteri fissati in sede locale.
Tra le sedi incluse nel campione che hanno elaborato propri valori per il calcolo del risarcimento del danno
alla persona, solo Milano, Roma e Torino provvedono ad aggiornarle annualmente, mentre per gli altri uffici
l'adeguamento avviene con cadenza biennale. A tal proposito, su questo fascicolo, vengono anche pubblicati
i nuovi importi di Venezia, del Triveneto, di Bologna (del 2005), Palermo e della Corte di appello di Lecce.
I criteri più in uso nell'ambito dei 56 tribunali considerati si confermano quelli del cosiddetto calcolo a punto
o metodo pisano e quello del cosiddetto punto tabellare o metodo milanese.
Per quanto riguarda le tabelle milanesi, queste, oltre a offrire il vantaggio di un aggiornamento tempestivo in
termini monetari, si presentano anche in linea con i nuovi orientamenti giurisprudenziali del giudice di
legittimità considerando come voci di danno risarcibile nell'ambito del danno non patrimoniale il danno
biologico e il cosiddetto danno non patrimoniale diverso dal biologico.
Dai risultati dell'indagine, inoltre, se emerge da un lato l'aumento della diffusione delle tabelle milanesi,
dall'altro si conferma la caratterizzazione più “regionale” della diffusione degli importi elaborati dal tribunale
di Roma, che vengono adottati anche a Rieti, Viterbo e Frosinone. Nel Lazio, a Latina, invece, si è fatta una
scelta diversa: si seguono i “parametri” di Milano. Le tabelle romane, fuori regione, conquistano la sede di
Catanzaro.
Connotazione regionale anche per i tribunali pugliesi: a Lecce, Brindisi e Taranto si usano le tabelle elaborate
dalla Corte di appello di Lecce, mentre presso il tribunale di Bari i magistrati liquidano le somme seguendo in
prevalenza le cifre del gruppo del Cnr di Pisa, rivalutate o devalutate in base alla data del sinistro. Questi
ultimi prospetti sono anche applicati a Reggio Calabria e a Livorno. I valori del Triveneto invece, vengono
utilizzati a Padova, Vicenza, Verona, e Treviso. Ravenna, infine, applica gli importi di Bologna, le cui cifre
sono ferme al 2005 (in ogni caso, per il quadro completo della distribuzione geografica dei criteri seguiti
dagli uffici giudiziari, si veda il prospetto a pagina 112).
Nell'attesa della tabella unica nazionale - È rimasto deluso chi si aspettava nel 2005 l'arrivo della tabella
unica nazionale, la cosiddetta Tin.
L'unificazione dei criteri, prevista prima dall'articolo 23 della legge 273/2002 in tema di «Misure per favorire
l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza» e poi dall'articolo 138 del codice delle assicurazioni private
(decreto legislativo 209/2005 il cui articolo 354 ha anche abrogato la precedente disposizione), è ancora in
fase di elaborazione da parte dei competenti ministeri. Con il codice delle assicurazioni, il Legislatore ha
limitato l'attenzione solo all'elaborazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico conseguente a
lesioni di lieve entità (menomazioni dall'1 al 9 per cento) e di non lieve entità (menomazioni dal 10 al 100
per cento di invalidità). Il danno morale e il danno esistenziale, invece, ove riconosciuti, restano fuori dal
tentativo di creare una tabella nazionale e, per questo, saranno liquidati dai tribunali secondo i criteri dagli
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stessi fissati. Permane, quindi, il disinteresse del Legislatore nei riguardi dei criteri di liquidazione del danno
non patrimoniale conseguente alla lesione di altri valori di rango costituzionale della persona.
Il nuovo sistema dell'indennizzo diretto - Nell'ambito, inoltre, del sistema di risarcimento del danno derivante
da circolazione stradale non si può non fare un accenno alla novità introdotta nell'ordinamento giuridico in
materia di lesioni micropermanenti e cioè la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del Dpr 18 luglio 2006 n.
254 sull'indennizzo diretto (si veda «Guida al Diritto» n. 36/2006, pagina 16 e seguenti). Il regolamento
riguarda la disciplina del sistema di risarcimento diretto emanato in attuazione dell'articolo 150 del codice
delle assicurazioni. Tale provvedimento, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2007, si applicherà ai sinistri che
si verificheranno a partire dal 1° febbraio 2007.
L'indennizzo diretto potrà essere richiesto al proprio assicuratore da parte del danneggiato solo in caso di
lesioni di lieve entità, cioè per le menomazioni fino a nove punti di invalidità, mentre non lo si potrà
richiedere in caso di lesioni più gravi per le quali saranno necessari un accertamento e una valutazione
diverse che mal si concilierebbero con l'obiettivo di rapidità e di snellezza della nuova forma di risarcimento
delineata dal codice.
L'adozione del regolamento in materia di risarcimento diretto reca con sé certamente un effetto deflattivo,
con la possibilità che, insieme alla consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696 bis del codice di
procedura civile, produca un forte impatto in termini di riduzione del contenzioso.
Il ruolo della giurisprudenza - In attesa delle novità, quindi, resta l'impegno della magistratura per assicurare
una maggiore uniformità dei risarcimenti
Come è noto la liquidazione in via equitativa del danno biologico è attualmente affidata a tabelle messe a
punto dai vari tribunali, ben potendo il giudice in tale attività ricorrere a criteri predeterminati e
standardizzati. Poiché l'adozione delle cosiddette tabelle costituisce di per sé espressione del potere
equitativo del giudice, questi non è vincolato all'adozione di quelle adottate presso il proprio ufficio
giudiziario, ben potendo utilizzare le “tabelle” in uso presso altri uffici (Cassazione, sentenza 20 ottobre 2005
n. 20323).
È necessario, comunque, che non si faccia un uso pedissequo dei “prospetti”. La valutazione del danno non
può prescindere da un adattamento al caso concreto. Non a caso per il danno biologico permanente, i criteri
milanesi prevedono la possibilità che la liquidazione dello stesso possa essere aumentata fino al 30% rispetto
alla misura del risarcimento che risulterebbe dalla semplice applicazione della tabella.
Tutti gli operatori del diritto, comunque, sono da tempo d'accordo nel considerare le tabelle per la
liquidazione delle varie voci di danno non patrimoniale un valido strumento di lavoro, in quanto forniscono
un criterio di liquidazione egualitario e uniforme, idoneo a evitare disparità di trattamento e inoltre elastico e
flessibile, per adeguare la liquidazione del danno alle peculiarità della fattispecie concreta.
IL PRIMATO “MENEGHINO”
Criteri più diffusi negli Uffici giudiziari in materia di liquidazione di lesioni macropermanenti
Tabelle più Totale
Applicazione nei tribunali
seguite sedi
Alghero, Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, Avezzano, Bari, Benevento, Brescia,
Catania, Catanzaro, Foggia, Genova, La Spezia, Latina, Livorno, Mantova, Matera,
Milano 27
Modena, Napoli, Oristano, Perugia, Pesaro, Potenza, Reggio Emilia, Santa Maria
Capua Vetere, Sassari, Trento
Roma Catanzaro, Frosinone, Rieti, Viterbo 4
Triveneto Padova, Treviso, Verona, Vicenza 4
Cnr-Pisa Bari, Livorno, Reggio Calabria 3
Lecce Brindisi, Taranto 2
Bologna Ravenna 1
Domodossola Verbania 1
Fonte: Elaborazione di «Guida al Diritto» su dati dei tribunali
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LA GEOGRAFIA DEI METODI
Distribuzione regionale dei criteri utilizzati per la liquidazione del danno da macropermanenti nei tribunali
oggetto dell'indagine
Regioni Tribunali Tabelle utilizzate
Abruzzo Avezzano Milano
Matera Milano
Basilicata
Potenza Milano
Cosenza Cosenza
Calabria Catanzaro Milano e Roma
Reggio Calabria Cnr di Pisa
Benevento Milano
Napoli Milano
Campania Nola Nola
Salerno Salerno
Santa Maria Capua Vetere Milano
Bologna Bologna
Modena Milano
Emilia Romagna
Ravenna Bologna
Reggio Emilia Milano
Frosinone Roma
Latina Milano
Lazio Rieti Roma
Roma Roma
Viterbo Roma
Genova Milano
Liguria La Spezia Milano
Savona Savona
Brescia Milano
Lombardia Mantova Milano
Milano Milano
Ancona Milano
Marche Ascoli Piceno Milano
Pesaro Milano
Molise Campobasso Campobasso
Domodossola Domodossola
Piemonte Torino Torino
Verbania Domodossola
Bari Cnr di Pisa
Brindisi Corte d'Appello di Lecce
Puglia Foggia (sezione di Cerignola) Milano
Lecce Corte d'Appello di Lecce
Taranto Corte d'Appello di Lecce
Firenze Firenze
Livorno Cnr di Pisa e di Milano
Toscana
Lucca Lucca
Pisa Pisa
Alghero Milano
Cagliari Cagliari
Sardegna
Oristano Milano
Sassari Milano
Catania Milano
Sicilia
Palermo Palermo
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40
Trentino-Alto Adige Trento Milano
Umbria Perugia Milano
Valle d'Aosta Aosta Milano
Padova Triveneto
Treviso Triveneto
Veneto Venezia Venezia
Verona Triveneto
Vicenza Triveneto
Fonte: elaborazione di «Guida al Diritto» su dati dei tribunali
Guida al Diritto monografia n. 8, 01.09.2006 pg. 15 - Rodolfi Marco
Maggiore personalizzazione del danno
La vera novità in tema di danno alla persona registratasi nel corso del 2005 è stata l'introduzione di una
nuova definizione legislativa del danno biologico (seppure in un settore particolare come quello della Rc
auto).
Gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni (vedi Dlgs 209/2005 entrato in vigore il 1° gennaio 2006,
su «Guida al Diritto», dossier mensile, n. 10 e n. 11 del 2005) forniscono la seguente definizione: «per
danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona
suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla
sua capacità di produrre reddito» (articolo 138, comma 2, lettera a) e articolo 139, comma 2).
Attualmente, peraltro, rimane in vigore anche un'altra definizione di tale voce di danno. L'articolo 13 del Dlgs
38/2000, in materia di infortunistica sul lavoro, afferma difatti che: «in attesa della definizione di carattere
generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento... lesione dell'integrità
psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona».
Non ci soffermiamo, non essendo questa la sede adatta, sui problemi interpretativi che pone la normativa
introdotta dal codice delle assicurazioni.
Ci limitiamo peraltro a sottolineare come, per l'ennesima volta, il Legislatore abbia deciso di non dare corso a
una riforma organica del sistema del risarcimento del danno in genere (che implicherebbe dover tener conto
anche delle disposizioni del codice civile), di cui in realtà il «risarcimento del danno da sinistro stradale» è
solo una componente.
Si è invece sempre preferito, pressati da motivazioni politiche, economiche e sociali, regolamentare il
peculiare settore della Rc auto, trattandolo come se fosse un settore a sé stante, con un'ottica francamente
miope e senza avere alcuna visione dell'intero sistema, così come creato dalla dottrina e dalla giurisprudenza
nel corso degli anni.
Il codice, in particolare, sembra ignorare che il sistema del risarcimento del danno alla persona non è e non
può essere costituito unicamente dal «danno patrimoniale» e dal «danno biologico».
I chiarimenti principali - La giurisprudenza, non solo della Suprema corte (vedi sentenze nn. 8827 e 8828 del
2003), ma anche della Corte costituzionale (233/2003), ha infatti chiarito ormai che nel quadro di un sistema
risarcitorio del danno alla persona «bipolare» (e non più «tripolare») - contraddistinto dal danno
patrimoniale e dal danno non patrimoniale - l'articolo 2059 del codice civile, ricomprende nell'astratta
previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla
persona, e dunque:
- sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima;
- sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito,
all'integrità psicofisica della persona, conseguente a un accertamento medico;
- sia infine il danno derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (tra
cui il cosiddetto danno esistenziale).
Il danno biologico, in altri termini, è solo una delle tre componenti del danno non patrimoniale (voce di
danno inesistente per il codice).
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L'intenzione (o la speranza) del Legislatore, neppur tanto segreta, sembrerebbe essere, peraltro, quella di
rendere applicabile anche agli altri settori della responsabilità civile, il sistema delineato in tema di Rc auto,
nonché quella di far rientrare all'interno della nozione «ampia» di danno biologico anche il cosiddetto danno
esistenziale - o danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (si
vedano sul punto gli interventi di Bona, in «Responsabilità Civile e Previdenza», 2005, 1171 e Ziviz, ibidem,
2006, 641).
In realtà, a nostro sommesso avviso (sul punto si apriranno discussioni che solo la giurisprudenza in sede
interpretativa potrà risolvere), la normativa oggi delineata dal codice delle assicurazioni non può considerarsi
in alcun modo vincolante per gli altri settori della responsabilità civile, essendo chiarissimo, dal testo letterale
delle norme dettate in materia che si sta parlando di risarcimento del danno (e in particolare del danno
biologico), nel contesto dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli e i natanti.
Aggiungiamo che, come abbiamo visto prima, continua a esistere un'altra definizione legislativa di danno
biologico (che non coincide con quella oggi proposta dal codice) in tema di assicurazione contro gli infortuni
(Dlgsl 38/2000).
Manca, pertanto, una definizione di “carattere generale” di tale voce di danno (che, lo ripetiamo, è una delle
componenti del danno non patrimoniale).
Questo comporta, tra l'altro, profili di palese incostituzionalità di un tale sistema (ai sensi degli articoli 3 e 32
della Costituzione), non solo perché vi sono dei limiti fissi prederminati per legge (20% nel caso di lesioni
personali di lieve entità e 30% nel caso di lesioni personali di non lieve entità) alla necessaria
personalizzazione del danno biologico, ma anche perché è incomprensibile e ingiustificabile che chi ha subito
un danno in conseguenza di un sinistro stradale venga valutato (sotto il profilo medico-legale) e liquidato (in
moneta) in modo diverso (e inferiore) rispetto a chi è caduto in una buca, è stato morso da un cane, ha
subito un danno da un medico ecc. Se la salute è un bene dell'individuo e se tutti gli individui sono uguali
non pare equo prevedere risarcimenti diversi a seconda della natura del fattore traumatico che abbia inferto
il danno (la macchina e la buca o la mano del chirurgo).
L'intervento sugli ultimi sviluppi normativi - In ogni caso, in una recente pronuncia la Suprema corte di
Cassazione sembra essere già intervenuta sugli ultimi sviluppi legislativi.
In primo luogo, è stata ricostruita storicamente la nascita e il contenuto del danno biologico: «punto di
partenza, per la conformazione del sistema della responsabilità civile e dell'illecito civile determinante danno
ingiusto, è la storica sentenza della Corte costituzionale 14 giugno 1986 n. 184, che collegando la clausola
generale del neminem laedere, contenuta nell'articolo 2043 del codice civile, al precetto dello articolo 32
della Costituzione, ha configurato la disciplina della tutela del diritto della salute, in relazione ai danni
ingiusti, primari e consequenziali, che derivavano dal fatto lesivo, nella struttura tipica dell'illecito civile, con
le sue componenti di imputabilità soggettiva (per colpa in senso lato, inclusiva del dolo) oggettiva (per il
nesso causale tra condotta ed evento) e in relazione alla dicotomia del danno ingiusto nelle due categorie
generali di danno patrimoniale e non patrimoniale.
A partire da questa decisione interpretativa e sistematica, che tuttavia non prendeva una chiara posizione
sulla natura non patrimoniale del danno, mentre più chiara era la distinzione tra il danno primario (poi
indicato come danno biologico o lesione della salute, dove il termine lesione indica l'evento lesivo di danno)
e gli altri danni consequenziali (patrimoniali e non), il diritto vivente ha elaborato una nozione complessa di
danno biologico, che include la componente della menomazione fisica e psichica (componente a prova
scientifica, che esige una valutazione medico legale conforme ai principi dell'eziologia della scienza medica e
biologica) e una componente che attiene alla sfera della persona, e che è stata scomposta in sottovoci
“storiche” quali il danno alla vita di relazione, la perdita delle qualità della vita personale in relazione al
concreto vivere della persona attiva, la perdita delle qualità relazionali, sociali e lavorative. In breve chi legga
il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, considera il danno biologico da illecito (incluso l'illecito
per fatto della circolazione) come un ostacolo allo sviluppo della persona umana e del lavoratore, che ne
impedisce l'effettiva partecipazione alla vita politica, economica, culturale e sociale, della comunità
(fondamento costituzionale del danno biologico interrelazionale) ».
Dopo tale excursus storico: «punto di arrivo è la definizione unitaria del danno biologico per fatto illecito da
circolazione, sintetica nella definizione legislativa contenuta nello articolo 5 terzo comma della novella 5
marzo 2001 n. 57 (successiva ai fatti di causa, del 1995), che definisce il danno biologico in termini di
lesione della integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, mantenendo nel
comma successivo il criterio della personalizzazione in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato,
ed analitica negli articoli 138 e 139 dell'emanando codice delle assicurazioni, che finalmente definisce le
quattro dimensioni essenziali del danno biologico, aggiungendo alle prime due (dimensione psichica e fisica a
prova scientifica) la incidenza negativa sulle attività quotidiane (come danno biologico per la perdita delle
qualità della vita, in concreto subito, che subito gli esistenzialisti considereranno tale) e la perdita degli
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aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato (che invece attengono alla vita esterna, non solo a
rilevanza sociale, ma anche culturale e politica, inclusa la perdita della capacità lavorativa generica) ».
Lo stesso Legislatore, sempre secondo la Suprema corte, pertanto, avrebbe accolto: «la ricostruzione
pluridimensionale del danno biologico, nelle sue varie componenti, ponendo le basi per una valutazione
analitica e personalizzante, anche in presenza di tabelle medico legali nazionali orientative (come si evince
dalla lettura dei criteri applicativi della tabella medico legale delle micropermanenti, redatta da una
Commissione interministeriale composta in prevalenza da medici ministeriali e da cattedratici della medicina
legale, che reca in premessa una proposta di definizione analitica, negli stessi termini poi recepiti dal
legislatore codificante), e di tabelle attuariali nazionali, tale ricostruzione logico sistematica non ha carattere
innovativo, ma ricettizio di una tradizione giurisprudenziale consolidata, che ha in certo senso tipicizzato la
tutela del danno biologico da illecito, adottando parametri territorialmente uniformi per il calcolo attuariale
del punto di base economico» (Cassazione 18 novembre 2005 n. 24451).
La Corte, a nostro avviso, ha forse sottovalutato il fatto che sia le tabelle di valutazione medico-legale che
quelle di liquidazione monetaria previste dal codice delle assicurazioni sono obbligatorie e non meramente
orientative. Facciamo infatti presente che, nel caso di specie, la stessa Corte ha cassato la sentenza della
Corte di appello di Roma, proprio perché si era limitata «ad una applicazione automatica e non
personalizzata del danno», quando invece l'applicazione tabellare non deve essere mai automatica, ma
congiunta a un apprezzamento delle condizioni oggettive personalizzanti, che poi il legislatore del 2001 ha
ricondotto a condizioni soggettive, ma oggetto di deduzione e di prova, utilizzando un termine solo
apparentemente ambiguo, come se fosse riferito a esigenze e preferenze rimesse al solo libero arbitrio della
persona e non all'apprezzamento prudente del giudice (per il non automatismo e le condizioni
personalizzanti, Cassazione 10 agosto 2002 n. 15418 e 23 dicembre 2003 n. 19766).
Solo la giurisprudenza, peraltro, potrà indicarci nel prossimo futuro il reale ambito di applicazione
dell'intervento legislativo.
Guida al Diritto monografia n. 8, 01.09.2006 pg. 18 - Rodolfi Marco
Banditi da tempo i criteri automatici
Gli orientamenti della giurisprudenza in tema di liquidazione delle tre sottovoci di danno non patrimoniale
(danno biologico, danno morale soggettivo e danno derivante dalla lesione di interessi di rilievo
costituzionale) sono rimasti abbastanza immutati rispetto all'anno precedente, se non per quanto concerne la
sussistenza o meno del cosiddetto danno esistenziale.
Il danno biologico - Partendo peraltro dal danno biologico, i criteri in uso sino a ora (sia quello del cosiddetto
calcolo a punto, o metodo Pisano, che quello, utilizzato in misura prevalente, del cosiddetto punto tabellare,
o metodo milanese) devono essere considerati assolutamente validi: «ai fini del risarcimento del danno
biologico, anche a seguito del nuovo inquadramento della tutela del diritto all'integrità psicofisica della
persona nell'ambito del combinato disposto degli articoli 2059 cod. civ. e 32 Cost., i criteri di liquidazione del
danno non mutano, ed in particolare rimane ferma la necessità di far riferimento al criterio equitativo, che va
esercitato tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e specificamente, quali elemento di
riferimento pertinenti, della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell'età, dell'attività
espletata, delle condizioni familiari e sociali del danneggiato. In quest'ambito può essere adottato, come
parametro di riferimento, il valore medio del punto di invalidità, purché esso sia adeguato alle peculiarità del
caso concreto» (Cassazione 12 dicembre 2003 n. 19057, in «Responsabilità Civile e Previdenza», 2004, 106;
in senso conforme Cassazione 4 novembre 2003 n. 16525, 26 ottobre 2004 n. 20472 e 20 ottobre 2005 n.
20320).
I criteri tabellari, come è noto, non debbono peraltro essere mai essere applicati automaticamente, ma
essere adeguati al caso concreto: «in tema di liquidazione equitativa del danno biologico (come del danno
morale) ed in ipotesi di ricorso ai criteri standardizzati e predefiniti delle cosiddette tabelle, il giudice del
merito deve procedere necessariamente ad un'opera di adeguamento delle stesse al caso concreto. Ne
consegue che egli, nell'ambito di questa attività di “personalizzazione” dei criteri tabellari, ove la prognosi di
speranza di vita per il danneggiato sia accertata sulla base di conoscenze scientifiche (ad esempio, tramite
consulenza tecnica), deve liquidare il danno biologico non con riferimento alla speranza di vita media
nazionale, ma alla prognosi di durata della vita dello specifico soggetto danneggiato, ed al contempo deve
tenere conto della gravità particolare della lesione, che abbia inciso anche sulla capacità recuperatoria o
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stabilizzatrice della salute, procedendo ad una adeguata e prudente maggiorazione» (Cassazione 4
novembre 2003 n. 16525).
Si tenga inoltre conto che nel procedere alla liquidazione del danno biologico «il giudice può ricorrere anche
a criteri predeterminati e standardizzati, come quello che assume a parametro il valore medio del punto di
invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari (cosiddette “tabelle”), purché ciò attui in modo
flessibile, definendo una regola ponderale su misura per il caso specifico e motivando congruamente in
ordine all'adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso e ciò anche quando adotti una
“tabella” costruita con riferimento ai parametri dell'età e del grado di invalidità del soggetto leso. Poiché
l'adozione delle cosiddette “tabelle” costituisce di per sé espressione del potere equitativo del giudice, questi
non è vincolato all'adozione della tabella adottata presso il proprio ufficio giudiziario e ben può adottare
“tabelle” in uso presso altri uffici. Peraltro, poiché il fondamento della “tabella” è la media dei precedenti
giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno, il
giudice deve congruamente motivare le ragioni della sua scelta» (Cassazione 20 ottobre 2005 n. 20323).
Non solo le cosiddette nuove tabelle adottate dal tribunale di Milano nel dicembre 2004 (vedi «Guida al
Diritto» n. 49/2004), ma, come si è visto in precedenza, anche il legislatore con il codice delle assicurazioni,
hanno pertanto previsto la possibilità di «una valutazione personalizzata del danno biologico», con aumento
del valore tabellare fino al 30%, in presenza di «ulteriori condizioni soggettive del danneggiato diverse da
quelle medie» che, peraltro, dovranno essere adeguatamente «allegate e provate».
Le tipologie - Non si può dimenticare, del resto, come nella nozione di danno biologico rientrino tutta quella
serie di “danni” che erano stati creati a suo tempo dalla giurisprudenza per consentire il risarcimento di
determinate fattispecie.
Stiamo parlando del:
- del “danno alla vita di relazione”. «Il danno alla vita di relazione costituisce un aspetto del danno biologico
e, quindi, deve essere liquidato nell'ambito di tale voce» (Cassazione, sentenze 5 marzo 2003 n. 3266; in
senso conforme, sentenze 24 aprile 2001 n.6023; 27 novembre 2001 n. 15034 e 23 marzo 2005 n. 6326);
- del “danno estetico”. «Qualora la lesione dell'integrità fisica e psichica si manifesti in forme suscettibili di
alterare o deturpare l'aspetto esteriore della persona, pregiudicandola nei rapporti interpersonali, il giudice
deve tenere conto di tale danno estetico in sede di liquidazione del danno biologico, del quale costituisce una
componente, mediante una personalizzazione qualitativa e quantitativa dei parametri adottati a tal fine».
Nella specie, la Suprema corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale
principio, liquidando il danno per il grave pregiudizio estetico derivante dalle vistose cicatrici conseguenti a
un incidente stradale non autonomamente rispetto al danno biologico ma come componente di esso,
utilizzando però parametri superiori rispetto al criterio base del valore medio del punto di invalidità e correlati
alla necessità di personalizzazione del danno (sentenza 6383/04; in senso conforme 6895/01 e 15859/00);
- del “danno sessuale” (tribunale di Roma, sezione XIII, 7 marzo 2002, in «Giurisprudenza romana», 2002,
4, 160 e Cassazione 11 febbraio 1998 n. 1421);
- nonché del danno alla “capacità lavorativa generica”. «In caso di illecito lesivo dell'integrità psicofisica della
persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da
parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, né è in procinto presumibilmente di
svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che
incidono sul bene della salute in sé considerato» (Cassazione 14 dicembre 2004 n. 23291; in senso conforme
sentenze 24 maggio 2001 n. 7084; 22 febbraio 2002 n. 2589 e 1° dicembre 2004 n. 22593).
Non si registrano novità, inoltre, neppure in tema di danno biologico da morte che, secondo una
giurisprudenza ormai del tutto consolidata, viene riconosciuto, iure hereditario, solamente se è intercorso un
«apprezzabile lasso di tempo» tra la lesione e il decesso del soggetto leso, e iure proprio, quando si verifichi
un vero e proprio danno psichico (da dimostrare) a carico dei famigliari dell'ucciso.
In materia di danno biologico da morte iure hereditario è stato ribadito che: «la lesione dell'integrità psico-
fisica con esito letale intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non è configurabile
come danno biologico, giacché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute,
ma incide sul diverso bene giuridico della vita. Il pregiudizio della salute nell'intervallo di tempo intercorso tra
le lesioni e la morte in tanto può far sorgere il diritto al risarcimento (trasmissibile agli eredi) in quanto il
soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, che consenta di configurare un'effettiva ripercussione
delle lesioni sulla complessiva qualità della vita» (Cassazione Lavoro 13 gennaio 2006 n. 517; in senso
conforme sentenze 2 aprile 2001 n. 4783; 3 gennaio 2002 n. 24; 14 marzo 2002 n. 3728; 16 giugno 2003 n.
9620; 9 marzo 2004 n. 4754 e 10 agosto 2004 n. 14508).
La morte del soggetto offeso, comunque: «anche se avvenuta dopo un apprezzabile intervallo di tempo dalle
lesioni subite, non consente di ritenere maturato a suo favore un diritto di credito da danno biologico
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“consolidato” (da liquidarsi “come se” fosse sopravvissuto alle lesioni per il tempo corrispondente alla sua
ordinaria speranza di vita), sicché il credito trasmissibile agli eredi è esclusivamente quello da danno
biologico subito per l'effettiva durata della sopravvivenza» (Cassazione, sentenza 24 febbraio 2003 n. 2775;
contra, tuttavia, segnaliamo Cassazione lavoro 23 maggio 2003 n. 8204, secondo la quale: «la valutazione
dell'entità del danno, in siffatta ipotesi, viene correttamente commisurata alla speranza di vita futura, e
quindi alla durata della vita media, restando priva di rilievo la durata effettiva della vita, in quanto il rilievo
accordato a tale ultima circostanza si porrebbe in contrasto, sotto il profilo logico-giuridico col carattere non
patrimoniale del danno di cui trattasi, consistente nel quantum di menomazione dell'integrità psico-fisica,
giacché è solo la perdita patrimoniale che va calcolata in relazione alla incidenza sulla capacità di produrre
reddito in futuro»).
La liquidazione del danno biologico - A proposito della liquidazione del cosiddetto danno biologico terminale,
ricordiamo come la Suprema corte abbia in pratica bandito qualsivoglia criterio liquidativo automatico: «il
danno biologico terminale, ovvero il danno subito dal de cuius nell'intervallo di tempo tra la lesione del bene
salute e il sopraggiungere della morte conseguente a tale lesione rientra nel danno da inabilità temporanea,
la cui quantificazione equitativa va operata però tenendo conto delle caratteristiche peculiari di questo
pregiudizio, consistenti nel fatto che si tratta di un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo
nella sua entità ed intensità, sia che si applichi il criterio di liquidazione equitativa “puro” sia che si applichi il
criterio di liquidazione tabellare a punto, in quanto entrambi questi criteri di liquidazione sono legittimamente
utilizzabili, purché vengano dal giudice adeguatamente “personalizzati”, ovvero adeguati al caso concreto.
Limitare la liquidazione del danno biologico terminale alla mera applicazione di valori liquidatori tabellari a
punti per ogni giorno di invalidità comporta la violazione del principio di necessaria personalizzazione di detti
criteri rispetto alla peculiarità del caso concreto; nella fattispecie la peculiarità consiste nel fatto che la
lesione alla salute non solo è stata massima, ma anche così intensa da dar luogo alla morte» (Cassazione 16
maggio 2003 n. 7632: nella fattispecie per un ragazzo di 17 anni morto dopo 10 giorni di agonia il tribunale
di Vicenza diede 630mila lire - 63mila al giorno -, C. App. Venezia modificò e riconobbe 62.500.000 lire -
6.250.000 lire circa al giorno - più 30 milioni di lire per il danno morale. La Suprema corte ha confermato la
decisione di secondo grado).
E ancora, «il danno biologico e morale che la vittima di un sinistro subisce nell'apprezzabile lasso di tempo
tra la lesione e la conseguente morte (cosiddetto danno terminale) è un danno nel quale, stante la tendenza
ad un aggravamento progressivo, i fattori della personalizzazione debbono valere in grado assai elevato;
esso, pertanto, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle
che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico
o delle invalidità temporanee o permanenti di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso» (Cassazione 14
luglio 2003 n. 11003: nella fattispecie una persona muore 29 giorni dopo l'incidente il Tribunale di Grosseto
liquida 50 milioni di lire per il danno biologico e per quello morale; la Corte di appello di Firenze riduce la
liquidazione a 10 milioni di lire per il danno biologico e quello morale. La sentenza di secondo grado è stata
cassata perché ha applicato automaticamente il criterio tabellare per i giorni di sopravvivenza).
Di recente: «nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte
causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla
menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del
danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi iure hereditatis; in questo caso,
l'ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia la
sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto,
del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione
alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte» (Cassazione 23
febbraio 2004 n. 3549: nella fattispecie è stata cassata una sentenza della Corte di appello di Milano perché,
in un'ipotesi di sopravvivenza di 29 giorni dall'illecito, non era stato riconosciuto il danno biologico da morte.
Sempre in tema di danno biologico “terminale”, e sulla necessità di adeguamento al caso concreto, vedi
anche Cassazione 23 febbraio 2005 n. 3766, in «Responsabilità e Risarcimento», n. 3/2005, pag. 48).
In materia di danno biologico da morte iure proprio, invece: «è configurabile un danno biologico risarcibile
per gli stretti congiunti della persona deceduta per effetto di illecita condotta altrui, allorché le sofferenze
causate a costoro da detta perdita abbiano determinato una lesione dell'integrità psicofisica degli stessi»
(Cassazione 13 febbraio 2002 n. 2082; in senso conforme sentenze 25 febbraio 2000 n. 2134; 25 gennaio
2002 n. 881; 4 febbraio 2002 n. 1442; e Cassazione penale 14 gennaio 2003 n. 1031).
Nell'ipotesi in cui la persona rimasta danneggiata muoia prima della liquidazione del risarcimento, «per causa
non ricollegabile alla menomazione risentita in occasione dell'illecito», la determinazione del danno biologico
che gli eredi del defunto richiedano iure successionis e non iure proprio, va effettuata, come è noto, non con
riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva: «ove la persona
danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di
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cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto
richiedano iure successionis va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del
soggetto, ma alla sua durata effettiva» (Cassazione 9 agosto 2001 n. 10980; in senso conforme Cassazione
7 aprile 1998 n. 3561; 20 gennaio 1999 n. 489 e 3 ottobre 2003 n. 14767, ove, in una ipotesi di
responsabilità civile medica in cui un bimbo è sopravvissuto 11 anni con postumi permanenti del 100% di
danno biologico, morendo per l'appunto nel corso del giudizio per cause sopravvenute indipendenti
dall'illecito, la Corte d'appello di Napoli ha liquidato, oltre al danno morale riflesso dei genitori, 700 milioni di
lire per il danno biologico e morale del bambino.
Detta sentenza è stata confermata, quantomeno su tale punto, dalla Cassazione).
Anche di recente, infatti, è stato ribadito che: «se la morte non è stata causata dalle lesioni, ma sopravviene
per altra causa, quando le lesioni erano già guarite con postumi, la liquidazione del danno biologico da
invalidità permanente segue regole particolari, in quanto la durata della vita, in questo caso, non costituisce
più un dato presunto, ma un dato reale: è possibile così sapere per quanto tempo il danneggiato ha dovuto
convivere con la sua menomazione, con la conseguenza che il giudice deve tener conto non della vita media
futura presumibile della vittima, ma della vita effettivamente vissuta. Per liquidare tale danno può scegliere il
criterio più opportuno, purché ne dia adeguata motivazione» (Cassazione 4 aprile 2003 n. 5332).
In tema di liquidazione del danno morale, in ipotesi di morte sopravvenuta per cause indipendenti dal fatto
illecito, invece, bisogna ricordare che, secondo la Suprema corte: «ai fini del risarcimento del danno da fatto
illecito, il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso, deve
considerarsi verificato nel momento stesso in cui l'evento dannoso si realizza (o, nel caso di diffamazione, nel
momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza), pur dovendosi tener conto della natura istantanea o
permanente dell'illecito, o della sua reiterazione. Ne consegue che la liquidazione del danno deve effettuarsi
con riferimento al momento dell'evento dannoso ed alle caratteristiche indicate, mentre non incidono su di
essa fatti ed avvenimenti successivi, quale la morte del soggetto leso» (Cassazione 9 agosto 2001 n. 10980;
in senso conforme Cassazione 1° marzo 1993 n. 2491 e 30 marzo 2001 n. 4733).
Guida al Diritto monografia n. 8, 01.09.2006 pg. 22 - Rodolfi Marco
Lesioni alla vittima primaria senza novità
Anche per quanto concerne la liquidazione del danno morale della vittima primaria, a prima vista, nulla
sembra essere cambiato, dato che la recente decisione della Suprema citata nel commento precedente, ha
confermato anche la legittimità del criterio di liquidazione del danno morale sino a ora adottato: «ne
consegue che, anche a seguito del nuovo inquadramento della tutela del diritto all'integrità psico-fisica della
persona umana nell'ambito del combinato disposto degli articoli 2059 c.c. e 32 Cost., rimangono validi i
principi elaborati da questa Corte per il risarcimento del danno biologico (nonché - ovviamente - di quello
morale) sopra esposti» (Cassazione 12 dicembre 2003 n. 19057; in senso conforme sentenza 4 novembre
2003 n. 16525).
Il criterio adottato dai giudici di merito - Deve quindi essere considerato legittimo, purché si tenga conto
delle circostanze del caso concreto, il criterio adottato dalla giurisprudenza di merito (in modo praticamente
uniforme in tutti i fori italiani), di parametrare il danno morale soggettivo a quanto viene liquidato a titolo di
danno biologico «nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, deve
tenersi conto della gravità dell'illecito penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da
rendere il risarcimento adeguato al caso specifico. Ne consegue che il ricorso da parte del giudice di merito
al criterio della determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione
dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, non è di per sé illegittimo, a condizione che
si tenga conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria personalizzazione del criterio alla
specifica situazione, ed apportando, se del caso, i necessari correttivi, senza che la liquidazione del danno sia
rimessa ad un puro automatismo» (Cassazione 25 maggio 2004 n. 10035; in senso conforme sentenze 24
marzo 2003 n. 4242; 14 maggio 2003 n. 7379 e 14 luglio 2003 n. 10996).
Non si può poi non ricordare una decisione particolare della Suprema corte, ove viene affermato che il danno
morale può essere legittimamente “adeguato” alle condizioni socio-economiche del danneggiato: «nella
determinazione equitativa del danno morale può tenersi conto anche della realtà socio economica in cui vive
il danneggiato al fine di adeguare a tale realtà l'importo che si ritiene dovuto ai fini riparatori del danno. Ciò
però presuppone la definizione di una somma di denaro assunta come equa per la riparazione del danno in
base al potere di acquisto medio e la successiva operazione di valutazione di corrispondenza di tale importo
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al particolare potere di acquisto del denaro nella zona in cui esso è presumibilmente destinato a essere
speso. Consegue che il giudice di merito il quale nella valutazione equitativa del danno morale abbia fatto
riferimento al contesto socio-economico dell'area territoriale in cui vive il danneggiato come fattore
giustificativo della determinazione del danno è tenuto a dare puntuale conto dell'incidenza del potere di
acquisto nella zona indicata sulla base di parametri numericamente accertabili, quali gli indici del costo della
vita nelle varie aree del territorio nazionale» (Cassazione 14 febbraio 2000 n. 1637: nella fattispecie la Corte
di appello dell'Aquila ha fatto riferimento, nel procedere alla liquidazione di tale voce di danno, al contesto
socio-economico della provincia di Chieti).
Per quanto attiene, invece, ai criteri di liquidazione del danno morale sofferto dalle vittime secondarie per la
morte del congiunto, la giurisprudenza di merito è ancora ben lungi dall'adottare i medesimi valori
economici.
La situazione si è vieppiù complicata, come vedremo, con l'ammissibilità al risarcimento del danno derivante
dalla lesione del cosiddetto rapporto parentale.
In ogni caso, in linea di principio, tutte le decisioni di merito concordano con la Suprema corte nell'affermare
che il danno morale da morte va liquidato tenendo conto dell'età del defunto, di quella dei congiunti e della
presumibile intensità del dolore da questi sofferto.
Secondo la Suprema corte, infatti, nel liquidare il danno morale da morte di un congiunto il giudice di merito
deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di
tutti gli elementi della fattispecie concreta, tra i quali assume rilevanza primaria il patema d'animo, ovvero
l'entità “oggettiva” della sofferenza morale, e deve rispettare l'esigenza di una razionale correlazione tra
l'entità oggettiva del danno e l'equivalente pecuniario di esso, in modo da rendere il risarcimento adeguato al
caso concreto, evitando che la liquidazione del danno morale si riduca a una somma meramente simbolica
(nel caso di specie la Suprema corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di
tale principio di diritto, essendosi solo limitato ad affermare - a fronte di una liquidazione del danno morale
per quaranta milioni - che la scomparsa di una persona avanti negli anni è meno traumatica della scomparsa
di un congiunto giovane, e che il trauma psichico è inferiore per la scomparsa di un congiunto con il quale
non si convive più: Cassazione 14 luglio 2003 n. 11007; sempre in tema di danno morale dei congiunti del
macroleso vedi Cassazione 14 dicembre 2004 n. 23298).
Per quanto concerne il danno morale (o non patrimoniale in senso lato) dei congiunti del macroleso, è
evidente il ricorso al criterio equitativo.
A tale proposito segnaliamo una recente decisione della Suprema corte: «il riconoscimento dei “diritti della
famiglia” (articolo 29, primo comma, Cost.) va inteso non restrittivamente, cioè come tutela delle
estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente
interno, bensì nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei
valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a
gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati. Allorché il fatto lesivo abbia profondamente alterato quel
complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri e una determinante
riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non
patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del coniuge in relazione all'esigenza di
provvedere agli straordinari bisogni dell'altro coniuge, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, deve
trovare ristoro nell'ambito della tutela apprestata dall'articolo 2059 cod. civ. in caso di lesione di un interesse
della persona costituzionalmente protetto. Tale danno, siccome privo della caratteristica della patrimonialità,
non può essere liquidato che in via equitativa, fermo restando il dovere del giudice di dar conto delle
circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e dell'iter logico che lo ha
condotto a quel determinato risultato» (sentenza 20 ottobre 2005 n. 20324).
Sempre di recente, tra l'altro, la Cassazione, con sentenza 9 febbraio 2004 n. 2426 ha stabilito che: «ai
prossimi congiunti della persona che, a causa di un fatto illecito costituente reato, abbia subito lesioni
personali, spetta il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione a una particolare
situazione affettiva con la vittima (nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente fosse stato
attribuito un danno morale di 100 milioni di lire in favore della madre del soggetto leso e di 40 milioni di lire
in favore di ciascuno dei suoi fratelli, in considerazione della gravità delle lesioni e della loro corrispondente
incidenza sullo svolgimento dei rapporti affettivi e di convivenza, a ristoro delle loro sofferenze, riflesso di
quelle patite dalla vittima) ».
Misure “disancorate” - Le nuove tabelle del tribunale di Milano, d'altro canto, hanno disancorato la misura del
danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria dal danno biologico.
Proprio per la difficoltà di tipizzare le possibili variazioni dei casi concreti inoltre non è stata creata una vera e
propria tabella per tale voce risarcitoria, ma è stato individuato solo un «possibile tetto massimo nella
liquidazione».
Per completezza, segnaliamo una massima di tema di legittimità dei conviventi a chiedere il risarcimento del
danno non patrimoniale in ipotesi di macrolesioni subite dalla persone con cui si convive, soltanto nel caso in
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cui: «venga dimostrata l'esistenza e la portata dell'equilibrio affettivo-patrimoniale instaurato con il
convivente e perciò deve essere dimostrata l'esistenza e la durata di una comunanza di vita e di affetti, con
vicendevole assistenza materiale e morale, non essendo sufficiente a tal fine la prova di una relazione
amorosa, per quanto possa essere caratterizzata da serietà di impegno e regolarità di frequentazione nel
tempo, perché soltanto la prova dell'assimilabilità della convivenza di fatto a quella stabilita dal legislatore
per i coniugi può legittimare la richiesta di analoga tutela giuridica di fronte ai terzi» (Cassazione, sentenza
29 aprile 2005 n. 8976).
Ventiquattrore Avvocato n. 1, 13.01.2006 pg. 28 – Cattaneo Daniele
Risarcimento del danno biologico e morale per morte immediata o breve
sopravvivenza del danneggiato
La risarcibilità del danno biologico e morale in caso di morte immediata o di sopravvivenza del danneggiato
per breve periodo dopo l'evento dannoso. La determinazione dell'entità del risarcimento del danno. La
posizione della giurisprudenza di merito e di legittimità.
LA QUESTIONE
I successori mortis causa di una persona deceduta a causa di altrui responsabilità colposa o dolosa hanno
diritto a richiedere il risarcimento del danno biologico e/o morale iure hereditario, che sarebbe sorto e
maturato nel patrimonio del deceduto, in conseguenza del fatto illecito doloso o colposo, al momento e per
la morte stessa, avvenuta istantaneamente?
Cosa succede se il danneggiato non muore istantaneamente, ma sopravvive per un certo lasso di tempo?
Quale può essere il lasso di tempo rilevante, per poter ritenere essere sorto un diritto risarcitorio, con
riguardo alla durata della sopravvivenza ed alle condizioni in cui il danneggiato ha vissuto in detto pur breve
periodo?
INTRODUZIONE
Il problema sorge da una domanda. Posto il bene salute come diritto costituzionalmente garantito, posta
l'individuazione della categoria del danno biologico e la sua ritenuta risarcibilità in caso di lesione del bene
salute, si è dibattuto sul fatto se la morte pregiudichi anche, totalmente, il bene salute o non sia, invece, un
evento affatto diverso, che non vi incide, proprio perché azzera la vita stessa e la salute in modo definitivo.
Il dibattito trae origine dalla concezione secondo la quale, se è certamente risarcibile il danno biologico a chi
subisce un'invalidità permanente al 100%, rimanendo in vita, tanto più dovrebbe esserlo a colui che subisce
la perdita della vita stessa.
Nella valutazione del massimo male, la morte sarebbe quello peggiore. Di qui, il diritto risarcitorio integrale,
che maturerebbe in capo e nel patrimonio del deceduto, al momento dell'evento che provoca la morte,
anche se istantanea. Secondo detto orientamento, entrerebbe a far parte del patrimonio del deceduto il
diritto di credito risarcitorio, al momento stesso della morte, ovvero, più esattamente, nell'ultimo istante
della vita, e, di qui, si trasferirebbe, per intero, nel patrimonio ereditario e agli eredi.
Poiché detta concezione, dopo l'iniziale dibattito e qualche presa di posizione dottrinaria favorevole, non ha
trovato riscontro in giurisprudenza, ci si è posti due ulteriori ordini di problemi: come affrontare la fattispecie
in cui il decesso non sia immediato e sia preceduto da ore, giorni o mesi di sopravvivenza e, in subordine,
come affrontare detta fattispecie rispetto alle condizioni di sofferenza del danneggiato, che abbia
consapevolezza della stessa e del proprio stato, che conduce a morte certa.
LA FATTISPECIE
Diritto risarcitorio diretto
Nell'ambito dei fatti illeciti, la giurisprudenza consolidata distingue tra vittime primarie e secondarie
dell'evento dannoso, liquidando il danno diretto al danneggiato, sotto forma di danno patrimoniale e non
patrimoniale, voce ampia a cui, di recente, sono stati ricondotti tanto il danno biologico, che il danno morale,
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e tutte quelle altre voci di danno non patrimoniale, di volta in volta, denominate esistenziale, edonistico,
morale soggettivo o da lesione di un diritto costituzionalmente garantito.
Parimenti, si ritengono titolari di un diritto risarcitorio diretto, iure proprio, non solo i congiunti della vittima
deceduta, ma anche quelli della vittima sopravvissuta in condizioni fisiche precarie e gravemente
pregiudicate.
Diritto risarcitorio iure hereditario
Il problema riguarda, invece, il cosiddetto danno biologico e morale iure hereditario. Come detto, è stato
sostenuto che, con la morte, nel patrimonio del deceduto sarebbe entrato in toto il diritto al risarcimento del
danno per la perdita del bene della vita.
La soluzione adottata dalla Suprema Corte è tanto chiara quanto di segno opposto. In ordine al danno
biologico e morale iure hereditario, la giurisprudenza ha affermato che, in caso di morte immediata o quasi,
gli eredi non acquistano alcun diritto al risarcimento del danno biologico sofferto dal proprio dante causa,
perché la morte determina l'assoluta incapacità da parte del defunto di disporre di ogni diritto e perché la
liquidazione del danno biologico, essendo correlata al pregiudizio della salute, ha per presupposto che
sussista, comunque, una salute residua, cioè che il danneggiato permanga in vita (così Cass., Sez. III, 25
febbraio 2000, n. 2134).
La ratio è evidente. Si considera l'antitesi logica vita-non vita. Si ritiene, pertanto, che, per risarcire il bene
salute, costituzionalmente garantito, vi debba essere la permanenza in vita. La salute non può prescindere
dalla vita, ancorché quasi totalmente compromessa. Ove non ci sia più vita, non può e non deve essere più
tutelato il bene salute.
Nulla a tale titolo può essersi determinato, come diritto risarcitorio, in capo al deceduto. E ciò vale anche per
il danno morale, poiché anch'esso presuppone la permanenza in vita del danneggiato. Chi muore
istantaneamente non matura alcun diritto risarcitorio nel proprio patrimonio, al momento dello evento che
determina la sua morte istantanea. Nulla, allora, può trasmettersi agli eredi. Il problema fu posto, per la
prima volta negli anni '90, dal Tribunale di Firenze, che sollevò questione di legittimità costituzionale in
riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., rispetto all'art. 2043 c.c. e, in subordine, dell'art. 2059 c.c. «nella parte
in cui non consentono il risarcimento del danno per violazione del diritto alla vita».
La soluzione della Consulta
La Corte Costituzionale ha risolto il problema con sentenza n. 372 del 27 ottobre 1994. La Corte ha
inquadrato la problematica nei seguenti chiari termini: «la questione è proposta sotto entrambi i profili di
risarcibilità del danno prospettati in questa ipotesi dalla giurisprudenza: ai congiunti della vittima una parte
(minoritaria) dei giudici accorda, iure hereditario, un risarcimento riferito alla lesione patita da colui che in
conseguenza del fatto illecito ha perduto la vita, mentre la maggioranza non riconosce se non la risarcibilità
iure proprio del danno alla salute eventualmente derivato ai familiari a causa della morte dell'offeso.
Sebbene connesse, la seconda essendo una qualità della prima, vita e salute sono beni giuridici diversi,
oggetto di diritti distinti, sicché la lesione dell'integrità fisica con esito letale non può considerarsi una
semplice sottoipotesi di lesione alla salute in senso proprio, la quale implica la permanenza in vita del leso
con menomazioni invalidanti». Pertanto, la Corte Costituzionale ha affermato che: «il fraintendimento ha
indotto il giudice rimettente a ritenersi dispensato dall'esaminare - prima di interrogarsi sulla risarcibilità del
danno iure successionis - se un diritto di risarcimento sia effettivamente entrato nel patrimonio del defunto».
Inoltre, il trasferimento dell'impianto teorico della sentenza n. 184 - costruito sull'ipotesi di «menomazione
dell'integrità psico-fisica dell'offeso, che trasforma in patologia la stessa fisiologica integrità» - alla diversa
ipotesi di lesione dell'integrità fisica immediatamente letale (senza il tramite di una fase intermedia di
malattia), sul riflesso che la morte è la massima lesione possibile della salute, ha portato a una conclusione
paradossale. Nella seconda ipotesi, l'evento morte viene escluso dagli elementi costitutivi del fatto illecito e
annoverato tra i danni, conseguenza, irrilevanti secondo la detta costruzione dogmatica: «se la lesione alla
salute è l'intrinseca antigiuridicità dell'evento dannoso, del tutto distinto dalle conseguenze, appare evidente
che l'evento morte, per quanto ravvicinato sia all'evento lesione, non può che porsi ontologicamente, prima
che temporalmente, tra le conseguenze del fatto: è, cioè, una conseguenza della violazione; ma la lesione
del bene salute, e con essa il danno evento, si è già verificata». Ma con ciò - una volta corretto l'errore che
rapporta il danno risarcibile alla lesione per se stessa, indipendentemente dalle conseguenza pregiudizievoli -
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si finisce col dar ragione alla giurisprudenza contraria ad ammettere pretese risarcitorie iure hereditario:
giurisprudenza fondata sull'argomento, risalente a una non recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione (n. 3475 del 1925), secondo cui un diritto di risarcimento può sorgere in capo alla persona
deceduta limitatamente ai danni verificatisi dal momento della lesione a quello della morte, e quindi non
sorge in caso di morte immediata, la quale impedisce che la lesione si rifletta in una perdita a carico della
persona offesa, ormai non più in vita.
L'ostacolo a riconoscere ai congiunti un diritto di risarcimento in qualità di eredi non proviene, dunque, come
pensa il giudice a quo, dal carattere patrimoniale dei danni risarcibili ai sensi dell'art. 2043 c.c., bensì da un
limite strutturale della responsabilità civile: limite afferente sia all'oggetto del risarcimento, che non può
consistere se non in una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, sia alla
liquidazione del danno, che non può riferirsi se non a perdite. A questo limite soggiace anche la tutela
risarcitoria del diritto alla salute, con la peculiarità che essa deve essere ammessa, per precetto
costituzionale, indipendentemente dalla dimostrazione di perdite patrimoniali, oggetto del risarcimento
essendo la diminuzione o la privazione di valori della persona inerenti al bene protetto. Pertanto, sotto il mio
profilo, la prospettata illegittimità costituzionale delle norme denunziate per contrarietà agli artt. 2 e 32 Cost.
non sussiste».
Da allora, per quanto concerne la morte istantanea, la giurisprudenza di legittimità e quella di merito sono
ferme sulle posizioni tracciate dal pensiero della Corte Costituzionale.
LA GIURISPRUDENZA
Caso di morte non istantanea
Ritenuta pacificamente, in giurisprudenza, la non risarcibilità del danno biologico e morale iure hereditario in
caso di morte istantanea, è stato posto, come conseguenza logica delle stesse ragioni per cui non si ritiene
risarcibile detto danno, il problema di quale posizione si debba assumere quando la morte non sia
istantanea, ma sopraggiunga dopo un certo tempo, poiché, in detta ipotesi, il bene salute viene
effettivamente compromesso con riguardo a chi è e rimane ancora in vita, pur per poco tempo.
La giurisprudenza ha, pertanto, elaborato il concetto, ripetutamente, evidenziato dalla Suprema Corte e dai
Giudici di merito, di «apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalla stessa»
(Cass., Sez. III, 9 marzo 2004, n. 4754, in Gius, n. 14/2004, 2877). L'orientamento seguito dalle Corti di
merito e dalla stessa Suprema Corte è che il concetto di apprezzabile lasso di tempo si debba, però,
ricondurre ad alcuni giorni e non ad alcune ore e che debba essere accompagnato dalla conservazione delle
capacità percettive e cognitive da parte del danneggiato. La giurisprudenza ritiene che, nell'ambito di detto
periodo, la «percezione della vittima di un danno catastrofico e cioè la percezione di una morte imminente e
inesorabile» (Tribunale penale di Milano 24 ottobre 2003, G.U P. Salvini, in danno e Responsabilità , 1/2005,
73) possa costituire un danno psichico trasmissibile ai familiari, iure hereditario.
Si è a lungo dibattuto e ancora si dibatte sulla connotazione effettiva di detto apprezzabile lasso di tempo.
Tendenzialmente, la risarcibilità del danno agli eredi viene esclusa ove la morte sopravvenga nel corso del
trasporto all'ospedale o nelle ore immediatamente successive, ovvero anche nei giorni successivi, ove non vi
sia una sostanziale ripresa di coscienza da parte del danneggiato. In tale ottica, la Suprema Corte (Cass. civ.,
Sez. III, 23 marzo 2004, n. 3549) ha ritenuto teoricamente apprezzabile anche un lasso di tempo di qualche
giorno, rimettendo, però, al Giudice di merito la valutazione del caso concreto.
In tale ottica, la giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma 21 novembre 2001, G.U. Rossetti) ha ritenuto
che una sopravvivenza meramente vegetativa, anche per alcuni giorni, senza consapevolezza della propria
situazione, non determini l'ingresso nel patrimonio della vittima di un diritto risarcitorio.
«Deve trattarsi, tuttavia, pur sempre di un intervallo lucido», ci dice la Suprema Corte (Cass. Sez. III, 20
dicembre 2001, n. 16074), ad evidenziare che, se il tempo deve essere apprezzabile, la scriminante per
determinare la risarcibilità del danno va colta nella coscienza e volontà della condizione sopraggiunta, in
capo alla vittima, che si acuisce in caso di gravi sofferenze e di consapevolezza della morte prossima e
inevitabile.
La scelta logico giuridica è, dunque, sempre nel segno delle indicazioni offerte nel 1994 dalla Corte
Costituzionale.
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La coscienza della lesione del bene salute, la sua effettiva lesione, gravissima, pur per tempo breve (giorni,
mesi), la percezione del venir meno definitivo di detto bene, nell'approssimarsi di una morte ingiusta,
costituiscono gli elementi che possono e devono fondare il diritto risarcitorio, anche iure hereditario.
Si conoscono, peraltro, anche voci contrarie o soluzioni prospettate in modo parzialmente diverso, ovvero
soluzioni tradizionali che auspicano, però, nuove prospettive legislative risolutive del problema. Così, con
sentenza 1° dicembre 2003, n. 18305, la Suprema Corte ha ritenuto risarcibile il danno, definito terminale,
anche in capo alla vittima in stato di incoscienza, affermando, in netto contrasto con l'orientamento
prevalente, che ciò che conta «è l'esistenza della lesione biopsichica, che è un fatto oggettivo».
Parimenti, la Suprema Corte, con sentenza n. 4783 del 2 aprile 2001, auspicava «una riforma che superi la
discrasia che si crea tra la morte immediata e lesioni mortali, con conseguente disparità di trattamento per i
superstiti». Sentenza, allo stato, rimasta isolata e inascoltata.
Determinazione dell'entità del risarcimento del danno
Ove si ritenga sussistente il citato «apprezzabile lasso di tempo», tanto più se vissuto con sofferenza
percepita coscientemente, fisica, psichica e morale, ci si pone il problema delle modalità di risarcimento di
detto danno.
L'orientamento prevalente, in tema di danno biologico, esclude che si possa parlare di un danno biologico
consolidato, tale da consentire di fare riferimento ad una invalidità permanente, dovendosi prudenzialmente
avere riguardo «ai criteri che si seguono in caso di invalidità temporanea assoluta» (Cass., Sez. III, 9 marzo
2005, n. 5162), «e per il tempo di permanenza in vita» (Cass., Sez. III, 16 maggio 2003, n. 7632).
La Corte di Cassazione indica, tuttavia, la necessità di adeguare detti criteri «alla particolare situazione della
persona lesa che si avvia a morire, perchè massima è in tali casi la sofferenza, fisica e morale» (Cass., Sez.
III, 9 marzo 2005, n. 5162).
La Suprema Corte (Cass. , Sez. III, 16 maggio 2003, n. 7632) chiede, allora, ai Giudici di merito uno sforzo
di adeguata personalizzazione, rispetto al caso concreto.
Il progressivo aggravamento, afferma la Suprema Corte, impone che «i fattori della personalizzazione
debbano valere in grado assai elevato» (Cass., Sez. III, 14 luglio 2003, n. 11003), tanto per il danno
biologico, che per il danno morale. Tanto più, dunque, la vittima, nel pur breve intervallo di tempo di
sopravvivenza, percepisca la prossima catastrofe, ovvero la morte imminente e inesorabile, tanto più il
danno biologico e morale terminale, iure here-ditario, richiederà una attenta valutazione.
Altra, e diversa, infine, ontologicamente, è la problematica del cosiddetto danno da agonia che concerne una
lunga fase di mesi, talvolta di anni, che precede, nelle sofferenze consapevoli, la morte, che sia originata da
un fatto illecito o da un inadempimento contrattuale, frutto, ad esempio, di responsabilità medica.
L'argomento pone altri interrogativi e si diversifica in modo netto da quello affrontato in questa sede. La sua
trattazione viene, perciò, rimandata ad altra occasione.
CASO DI MORTE ISTANTANEA O QUASI
Tribunale di Milano 23 settembre 2005, n. 10314, G.U. Cassano Cicuto
Relativamente alla domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditario è da ritenersi infondata la
prospettazione secondo la quale, nell'arco delle poche ore di sopravvivenza al sinistro la vittima avrebbe
acquistato e quindi trasmesso agli eredi il diritto al risarcimento del danno biologico.
Per aversi configurabilità del danno biologico in capo alla vittima occorre che la morte sopraggiunga ad una
distanza di tempo apprezzabile, vale a dire che la vittima sia in grado di percepire ed avvertire la lesione
biologica patita e quindi di subire un vero e proprio danno biologico, trasmissibile e quindi risarcibile iure
hereditario.
Nel caso di morte non istantanea la Suprema Corte si è consolidata nel ritenere che perché possa parlarsi in
tal caso di danno biologico trasmissibile iure hereditario, occorre che tra l'illecito e il decesso il soggetto si sia
trovato in condizione di menomata integrità psicofisica tali da non consentirgli la piena esplicazione delle
attività realizzatrici della persona umana; la configurabilità del danno stesso e la trasmissibilità agli eredi del
relativo diritto di credito risarcitorio vanno esclusi quando il decesso segue l'evento lesivo a distanza di
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tempo talmente ravvicinata da rendere inapprezzabile l'incisione del bene salute. (Giustizia a Milano, 9,
2005, 59)
Tribunale di Milano, Sez. X, 18 dicembre 2004, n. 14378, G.U. Catalano
La lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo
dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la
massima lesione possibile del diritto alla salute ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita,
per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vita di
un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di
tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la
funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento
del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso
alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato
di esistere. (Cass. civ., 491/1999). (Giustizia a Milano, 2/2005, 12)
Corte d'Appello di Milano, Sez. IV, 12 novembre 2004, n. 2933, Pres. Miccinelli est. Barcella
Sul danno biologico iure successionis, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la nascita di un diritto
patrimoniale presuppone l'esistenza in vita del titolare del diritto, ciò che non è nel caso di morte istantanea.
(Giustizia a Milano, 12/2004, 83)
Tribunale di Milano, Sez. XII, 27 luglio 2002, n. 7521, G.U. Turiano
La giurisprudenza ha avuto modo, in tema di risarcimento dei danni alla persona, di riconoscere solo la
risarcibilità, ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ., del danno alla salute o danno biologico, inteso come
menomazione arrecata all'integrità psichica della persona, incidente sul valore umano in ogni sua concreta
dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle
funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo
economica, ma anche spirituale, sociale, culturale ed estetica. Medesima giurisprudenza, ha dichiarato che
solo nel caso in cui sia ravvisabile un apprezzabile intervallo temporale tra lesione e decesso, dalla lesione al
diritto alla salute scaturisce, in capo alla vittima, un diritto di credito avente ad oggetto il risarcimento del
danno biologico che, in quanto compreso nel patrimonio del soggetto leso, può essere trasferito ai suoi
eredi.
Sempre secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio, il danno biologico - inteso come menomazione
arrecata alla integrità fisico-psichica - presuppone la lesione del diritto alla salute. La morte, invece,
impedendo che la lesione si rifletta in una perdita a carico della persona offesa, non comporta il sorgere di
alcun diritto al risarcimento del danno. (Giustizia a Milano, 11/2001, 91 s.).
Cassazione civ., Sez. III, 29 gennaio 2002, n. 1071
La lesione dell'integrità fisica con effetto letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza di tempo
dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la
massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita
non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al
risarcimento, trasferibile agli eredi. (Guida al Diritto, n. 17, 5/2002, 65)
Cassazione civ., Sez. III, 9 aprile 2001, n. 5255
Il pregiudizio alla salute nell'intervallo di tempo intercorso tra lesioni e la morte in tanto può dare luogo a
risarcimento del danno trasmissibile agli eredi, in quanto il soggetto sia rimasto in vita per un tempo
apprezzabile che consenta di configurare una effettiva ripercussione delle lesioni sulla sua complessiva
qualità della vita. (Guida al Diritto, Dossier, 10/2001, 48)
Cassazione civ., Sez. III, 2 aprile 2001, n. 4783
La morte di un soggetto, causata in modo immediato dall'altrui atto illecito, non fa acquistare al defunto - e
quindi non fa trasmettere agli eredi - né il diritto al risarcimento del danno biologico, né quello al
risarcimento del danno per perdita della vita. Nel caso, invece, che tra il fatto illecito e la morte sussista uno
spatium vivendi, indipendentemente dalla durata dello stesso, il giudice deve motivare sulla rilevanza e
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l'incidenza del fatto durata in ordine alla valutazione dell'esistenza (an) e della consistenza (quantum) del
danno e se detta valutazione è positiva deve riconoscersi la trasmissibilità del danno biologico jure
hereditatis. (Resp. civ. e prev., 2001, 555, nota ZIVIZ).
Tribunale di Milano, Sez. VII, 20 settembre 1999, G.U. Orsenigo
In caso di decesso di un prossimo congiunto, il danno biologico iure successionis non può essere risarcito
ove il decesso sia avvenuto nell'immediatezza del fatto illecito, mentre la risarcibilità del danno biologico iure
proprio dipende dalla prova della degenerazione della sofferenza per il lutto in una vera e propria patologia
psichica. (Gius, 3/2000, 319)
Tribunale di Milano, Sez. IV, ordinanza 27 novembre 1998, G.U. Vigorelli
Non compete il danno biologico iure hereditario posto che l'infortunato risulta deceduto a brevissima
distanza di tempo dall'incidente, durante il trasporto dal luogo dell'evento all'ospedale; è da ritenersi infatti
trasmissibile iure successionis il solo danno biologico concretamente sofferto dalla vittima per un periodo di
tempo apprezzabile e pertanto entrato a far parte del suo patrimonio; dovendosi per contro escludere la
trasmissibilità agli eredi del relativo diritto di credito risarcitorio quando la morte segua l'evento lesivo a
distanza di tempo così ravvicinata da non rendere apprezzabile un danno alla salute in relazione ad un
periodo di sopravvivenza apprezzabile, come nella fattispecie. (Giustizia a Milano, 1/1999, 6)
MORTE DOPO APPREZZABILE LASSO DI TEMPO
Tribunale di Torre Annunziata, Sez. dist. Castellamare di Stabbia, 27 aprile 2005, n. 114, G.U. Donnarumma
Laddove la vittima di un sinistro deceda in conseguenza delle lesioni riportate a causa dello stesso, agli eredi
potrà essere risarcito, iure successionis, il danno biologico patito dal de cuius solo in presenza di due
condizioni: 1) che la vittima sia sopravvissuta al fatto dannoso, per un apprezzabile lasso di tempo; 2) che la
stessa, durante tale periodo di sopravvivenza, abbia conservato le capacità percettive e cognitive, tanto da
consentirgli di rendersi conto della definitiva lesione del proprio patrimonio psicofisico. (Guida al Diritto,
10/2005, 58)
Cassazione civ., Sez. III, 21 luglio 2004, n. 13585
La risarcibilità del danno biologico, in capo al danneggiato postula la sopravvivenza dello stesso all'evento
lesivo per un apprezzabile lasso di tempo: correttamente pertanto, il giudice del merito esclude la risarcibilità
di tale danno nell'eventualità il danneggiato sia deceduto dopo mezz'ora dall'evento. (Guida al Diritto,
Dossier, 2/2005, 41)
Cassazione civ., Sez. III, 9 marzo 2004, n. 4754
I prossimi congiunti di persona deceduta a causa di un fatto illecito sono titolari iure hereditatis del diritto di
agire quali eredi e nei limiti della relativa quota, per ottenere il risarcimento del danno biologico e di quello
patrimoniale sofferto in vita dal defunto ed entrato a far parte del patrimonio di questi prima della sua
morte, a condizione che sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte
causata dalle stesse, né alla proponibilità di tale domanda da parte degli eredi osta la presentazione di altra
domanda, volta a conseguire iure proprio nella qualità di prossimi congiunti del defunto, il risarcimento del
danno morale, e dell'eventuale danno biologico o patrimoniale, subito direttamente a causa della morte del
congiunto. (Gius, 14/2004, 2877)
Cassazione civ., Sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3549
La trasmissibilità agli eredi del diritto di credito risarcitorio per danno biologico va escluso quando la morte
segua l'evento lesivo a distanza di tempo talmente ravvicinata da rendere inapprezzabile l'incisione del bene
salute. Ne consegue che se il danno biologico della vittima si protrae anche solo per qualche giorno, salvo la
peculiarità del caso concreto rimesso alla valutazione del giudice di merito, esso deve ritenersi apprezzabile.
(Guida al Diritto, 19/2004, 57)
Cassazione civ., Sez. III, 1° dicembre 2003, n. 18305
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Il danno biologico è risarcibile anche in capo alla vittima in stato di incoscienza, poiché la lesione
dell'integrità fisica è presente ugualmente sia che la vittima abbia coscienza della lesione sia che non l'abbia.
Infatti, ciò che conta è l'esistenza della lesione biopsichica, che è un fatto oggettivo, non la conoscenza o la
percezione di essa che la vittima possa aver avuto. (danno e responsabilità, 2/2004, 143)
Tribunale di Milano, Sez. X, 22 ottobre 2002, n. 14887, G.U. Torti
È da escludersi il risarcimento per il danno biologico qualora la morte avvenuta nell'immediato rispetto al
sinistro - durante il trasporto in ospedale - non consenta di far decorrere del tempo che quantifichi quella
menomazione da rendersi apprezzabile in termini economici. (Giustizia a Milano, 12/2002, 83)
Tribunale di Milano, Sez. X, 4 giugno 2002, G.U. Apostoliti
In caso di morte di un soggetto cagionata dal fatto illecito altrui, i congiunti del defunto acquistano jure
hereditatis il diritto al risarcimento del danno biologico e morale sofferto dal proprio dante causa
limitatamente ai soli danni verificatisi tra il momento dell'illecito e quello del decesso, qualora i due momenti
siano separati da un apprezzabile lasso di tempo, posto che il brevissimo arco di tempo intercorso tra le
lesioni e la morte determina l'impossibilità di una distinzione ontologica tra lesione menomazione (quale
periodo temporale di vita in una situazione di salute compromessa) e decesso. Non risulta, infatti,
giuridicamente configurabile un danno se non in relazione ad un soggetto esistente che, in vita, acquista il
diritto alla relativa riparazione. (Giurisprudenza milanese, 4/2003, 177)
Cassazione civ., Sez. III, 20 dicembre 2001, n. 16074
In tema di danno psichico del soggetto che attenda la morte, non è solo il fattore durata della sofferenza a
determinarne la patologia, ma occorre considerare anche l'intensità della sofferenza medesima e della
disperazione del soggetto stesso, che vanno apprezzate e valutate, pur con riferimento a un breve intervallo
di tempo delle residue speranze di vita. Deve trattarsi tuttavia, pur sempre di un intervallo lucido, nel quale il
soggetto che sia in grado di esprimere la sua sofferenza esistenziale e di avvertire la presenza di un danno a
carico della sua psiche, definito catastrofico per l'intensità quando la vittima avverta il pericolo estremo che
minaccia la sua vita. Non sussiste, pertanto, un danno biologico, patito dalla vittima del fatto illecito e da
questo trasmesso ai suoi eredi nell'ipotesi in cui il decesso sia avvenuto nell'immediatezza del fatto stesso.
(Guida al Diritto, 6/2002, 59)
Tribunale di Roma 21 novembre 2001, G.U. Rossetti
Gli eredi della vittima deceduta in seguito ad un sinistro non possono pretendere il risarcimento iure
hereditario del danno biologico nonostante il decesso sia intervenuto a distanza di giorni dall'evento lesivo
qualora le facoltà intellettive dell'infortunato siano state soppresse dalle lesioni seguite al sinistro cosicché
quest'ultima non è stata in grado di percepire se stessa e la propria esistenza irrimediabilmente vulnerate e
compromesse. (Gius, 8/2002, 875)
Cassazione civ., Sez. III, 2 aprile 2001, n. 4783
Nel caso in cui sia intercorso tra l'evento lesivo e la morte un breve lasso di tempo di poche ore, si deve
comunque considerare l'eventuale sussistenza del danno psichico da sofferenza esistenziale patito dal
soggetto che abbia atteso lucidamente l'estinzione della propria vita. L'accertamento positivo dell'intensità e
della durata, anche limitata a poche ore, di siffatto pregiudizio, determina il risarcimento dello stesso in capo
agli eredi. (danno e responsabilità, 8-9/2001, 820)
Corte d'Appello di Milano 15 febbraio 2001, Pres. Priolo, est. D'Agostino
In caso di sinistro stradale, qualora la persona investita sia deceduta dopo pochi giorni per effetto delle
lesioni subite, la stessa non può invocare il risarcimento del danno biologico, inteso quale consolidato e
irreversibile depauperamento dell'integrità psico-fisica, residuato anche a guarigione avvenuta, mentre può
ottenere il risarcimento del danno morale conseguente alle sofferenze patite nel tempo della sopravvivenza
all'incidente. (Gius, 15/2001, 1887)
Tribunale di Trani 13 dicembre 2000
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In ipotesi di morte di uno stretto congiunto (nella specie, la madre della parte attrice), il danno biologico da
morte iure hereditatis può essere risarcito solo quando tra l'illecito ed il decesso intercorra un apprezzabile
lasso temporale, di modo da portare a ritenere maturato il diritto della vittima e, in seguito alla morte, tale
diritto trasmesso agli eredi (nella specie, è stato ritenuto insufficiente un lasso temporale pari a sette giorni).
(Gius, 18/2001, 2144)
CRITERI DI RISARCIMENTO IN CASO DI MORTE DOPO APPREZZABILE LASSO DI TEMPO
Cassazione civ., Sez. III, 9 marzo 2005, n. 5162 In caso di apprezzabile durata della vita dopo l'infortunio, il
risarcimento del danno biologico patito dalla vittima è dovuto iure successionis, ai suoi prossimi congiunti. Lo
stesso va liquidato con i criteri che si seguono in caso di invalidità temporanea assoluta, i quali vanno
adeguati alla particolare situazione della persona lesa che si avvia a morire, perché massima e in tali casi la
sofferenza, fisica e morale.
(In applicazione del riferito principio la Cassazione ha ritenuto che correttamente tale voce di danni fosse
stata liquidata in una fattispecie in cui l'infortunato era vissuto altri 25 giorni dopo il fatto e il danno per
l'invalidità temporanea assoluta era stato aumentato in modo considerevole, atteso che l'offeso si era trovato
a doversi confrontare con il dolore di gravi lesioni e nella prospettiva della morte). (Guida al Diritto, n. 4,
5/2005, 49)
Tribunale civ. di Roma, Sez. XIII, 27 gennaio 2004, n. 2612
In tema di danno biologico terminale, qualora la vittima di un sinistro stradale sia deceduta dopo un
apprezzabile lasso di tempo dall'incidente a causa delle gravi lesioni riportate, quest'ultima acquista e
trasmette ai propri eredi il diritto al risarcimento del solo danno biologico da invalidità temporanea per tutto
il tempo della sopravvivenza, dovendosi escludere nel caso di specie la risarcibilità del danno da invalidità
permanente. Infatti, sotto il profilo medico-legale, la nozione di invalidità permanente presuppone che la
salute dell'individuo abbia recuperato un proprio equilibrio, sia pure alterato ma stabile. (Banca Dati Lex 24)
Tribunale pen. di Milano 24 ottobre 2003, G.U.P. Salvini
Il danno psichico, a differenza di quello biologico, è trasmissibile ai familiari iure hereditario anche se tra le
lesioni e la morte sia intercorso solo un brevissimo intervallo di tempo, purché sia accertata una sofferenza
di tale entità da configurare nella percezione della vittima un danno catastrofico e cioè la percezione di una
morte imminente e inesorabile. (danno e responsabilità, n. 1/2005, 73)
Cassazione civ., Sez. III, 14 luglio 2003 n. 11003
Il danno biologico e morale che la vittima di un sinistro subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione
e la conseguente morte (c.d. danno terminale) è un danno nel quale, stante la tendenza ad un
aggravamento progressivo, i fattori della personalizzazione debbono valere in grado assai elevato; esso,
pertanto, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per
quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle
invalidità temporanee o permanenti di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso. (Banca Dati Lex 24)
Cassazione civ. 16 maggio 2003, n. 7632
Il danno biologico terminale, ovvero il danno subito dal de cuius nell'intervallo di tempo tra la lesione del
bene salute e il sopraggiungere della morte conseguente a tale lesione rientra nel danno da inabilità
temporanea, la cui quantificazione equitativa va operata però tenendo conto delle caratteristiche peculiari di
questo pregiudizio, consistenti nel fatto che si tratta di un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è
massimo nella sua entità ed intensità, sia che si applichi il criterio di liquidazione equitativa puro sia che si
applichi il criterio di liquidazione tabellare, in quanto entrambi questi criteri di liquidazione sono
legittimamente utilizzabili, purché vengano dal giudice adeguatamente personalizzati, ovvero adeguati al
caso concreto. (Foro it., 2003, 2681)
Cassazione civ., Sez. III, 24 febbraio 2003, n. 2775
La morte del soggetto offeso, anche se avvenuta dopo un apprezzabile intervallo di tempo dalle lesioni
provocategli, non consente di ritenere che a suo favore sia maturato un diritto di credito da danno biologico
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consolidato, da liquidarsi come se fosse sopravvissuto alle lesioni per il tempo corrispondente alla sua
ordinaria speranza di vita, con la conseguenza che il credito trasmissibile agli eredi è esclusivamente quello
da danno biologico subito per l'effettiva durata della sopravvivenza. (danno e responsabilità, 11/2003, 1081)
Cassazione civ., Sez. III, 3 gennaio 2002, n. 24
Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse
è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della
integrità psicofisica patita dal soggetto leso per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a
conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del
danneggiante jure hereditatis. (Giurisprudenza italiana, 2002, 1361)
LA DOTTRINA
Si segnalano, nell'acceso dibattito dottrinale, tra le altre, le voci di seguito riportate.
Per ulteriori approfondimenti dottrinali
-BONA, «Stati di incoscienza e risarcimento dei danni non patrimoniali: sofferenze, spirito o quantum?», in
danno e responsabilità, 2004, 143;
-CENDON-BILOTTA, «I dolori inutili del malato terminale e il risarcimento del danno esistenziale», tratto dal
sito Diritto&Diritti, luglio 2003;
-DI GREGORIO, commento sentenza Cass. civ., Sez. III, 2 aprile 2001, n. 478, in danno e responsabilità , n.
2/2002, 147, a 3;
-FACCI, nota «La Cassazione e il risarcimento del c.detto danno biologico terminale», in Responsabilità civile,
e previdenza, 2003, 1049;
-NEGRO, «L'effettiva durata della vita del leso e l'incidenza sulla liquidazione del danno biologico e morale»,
in Nuova giurisprudenza civile e commerciale, 2004, I, 408;
-NOCCO, «La liquidazione segue il caso concreto e abbandona i criteri legati al reddito», in Responsabilità e
risarcimento, 3/2005, 54;
-RODOLFI, «Liquidazioni personalizzate per le vittime terminali», in Responsabilità e risarcimento, 6/2004,
19.
LE CONCLUSIONI
Il danno biologico e morale iure hereditario, per costante giurisprudenza, non è ritenuto risarcibile agli eredi
nel caso di morte istantanea o di morte che intervenga dopo un non apprezzabile lasso di tempo. Detto
periodo non può essere di ore o di pochissimi giorni, salvo casi eccezionali di lucida percezione della morte
imminente, dovendo essere accompagnato dalla coscienza e dalla percezione della prossima morte e delle
sofferenze stesse, fisiche, psichiche e morali, che si protraggono almeno per alcuni giorni. La giurisprudenza,
per la liquidazione di detto danno, ove ritenuto tale, suggerisce di ricorrere, in linea di massima, ai criteri di
liquidazione del danno da invalidità temporanea, personalizzandolo ed adeguandolo alla sofferenza specifica,
data dalla consapevolezza della gravità della situazione.
In tale prospettiva potrebbero aprirsi a breve inattesi spazi per una globale riconsiderazione della
problematica.
LA PRATICA
IL CASO CONCRETO
B e DC, genitori di un giovane deceduto a seguito di un grave incidente stradale, agiscono in giudizio per
ottenere, tra gli altri, il risarcimento del danno biologico e morale iure hereditario, avuto riguardo a quello
ritenuto maturato dal proprio figlio nel lasso di tempo intercorso tra l'evento e la sua morte, avvenuta la sera
stessa dell'incidente, dopo il trasporto in ospedale, dodici ore dopo l'evento, senza che lo stesso riprendesse
conoscenza. In corso di causa, vengono acquisiti i referti medici da cui si evince che il trauma subito ha
immediatamente determinato effetti esiziali, al momento dell'incidente, che la vittima ha subito perso
conoscenza e che non ha mai reagito alle sollecitazioni terapeutiche, versando in coma e decedendo senza
mai riprendere conoscenza. Il Giudice Civile rigetta, pertanto, la domanda specifica, non ritenendo essere
trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra sinistro e morte del danneggiato, rimasto sempre incosciente,
non essendosi, perciò, maturato, nel suo patrimonio, alcun diritto al risarcimento del danno biologico e
morale.
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Rassegna
Guida al Diritto monografia n. 8, 01.09.2006 pg. 7 - Martini Filippo
Le riforme rubano la scena ai giudici
Guida al Diritto monografia n. 8, 01.09.2006 pg. 12 – Domenico Spera
Per la legge 102 letture di salvataggio
Guida al Diritto monografia n. 8, 01.09.2006 pg. 24 – Marco Rodolfi
L’alta Corte consacra la ferita esistenziale
Guida al Diritto n. 25, 24.06.2006 pg. 3 – Martini Filippo
Per lesioni di lieve entità alla persona pronto l’adeguamento annuale all’Istat
Guida al Diritto n. 15, 15.04.2006 pg. 3 - Spera D.
Nessuna modifica sui criteri di risarcimento
Guida al Diritto n. 15, 15.04.2006 pg. 5
La liquidazione del «non patrimoniale»
Guida al Diritto n. 11, 01.12.2005 pg. 9 - Gagliardi M.
Nell’apprezzamento del danno biologico restano i dubbi formulati dalla
dottrina
Guida al Diritto n. 6, 01.06.2005 pg. 17 - Comandé Giovanni
Macropermanenti: nasce il Sistema informativo
Guida al Diritto n. 6, 01.06.2005 pg. 8 - Martini Filippo
Dopo l’intervento delle Corti superiori cresce il monte-compensi degli
indennizzi
Guida al Diritto n. 6, 01.06.2005 pg. 13 - Spera D.
Otto parametri per allestire un prospetto
Responsabilità e Risarcimento n. 4, 01.05.2005 pg. 46 – Tatarelli Maurizio
La latenza di una situazione morbosa non blocca la concessione del
beneficio
Responsabilità e Risarcimento n. 3, 01.04.2005 pg. 95 – Luttazi Giancarlo
In caso di danno biologico la dimostrazione è necessaria
Responsabilità e Risarcimento , n. 1 01.02.2005 pg. 110 - Martini Filippo
Come, quando e perché scatta l'assicurazione
Ventiquattrore Avvocato n. 12, 30.11.2005 pg. 28 – Recupero Pietro
Il danno biologico differenziale patito dal lavoratore in occasione di infortunio
sul lavoro
Il Merito n. 7-8, 01.07.2004 pg. 100 - Antezza Fabio
Riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico derivante da
illegittima prestazione del servizio di leva
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Guida al Lavoro n. 15, 07.04.2006 pg. 51 - Pirone Olga
Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore e risarcibilità del danno
Guida al Lavoro n. 50, 16.12.2005 pg. 97 - P.G.
Addizionale per danno biologico e incremento delle rendite Inail
Guida al Lavoro n. 21, 20.05.2005 pg. 26 - Greco Lino
Risarcimento per danno biologico psichico: l'intervento del Tribunale di
Alessandria
Guida al Lavoro n. 8, 18.02.2005 pg. 67 - Cacciapaglia Lelio, Mastromartino Massimo
Risarcimento danno biologico. Criteri di tassazione
Guida al Lavoro n. 35 del 03.09.2004 pg. 19 - Moro Giancarlo
Il danno biologico differenziale dopo il Dlgs 38/2000
Guida al Lavoro n. 21 del 23.05.2003 pg. 14 - Pucci Paola
Responsabilità totale del datore di lavoro per il danno biologico
Informatore Pirola n. 20, 15.05.2006 pg. 43 – Picciau Giovanni
Demansionamento: il lavoratore deve provare in concreto ogni forma di
danno
QUESITI de “L’ESPERTO RISPONDE”
L'Esperto Risponde n. 78, 10.08.2005 - Raffaele Pellino
L'inail copre l'incidente nel percorso casa-lavoro
Sono dipendente di una grande azienda privata. Per raggiungere il posto di lavoro, utilizzo il veicolo privato;
la distanza trala mia abitazione e l'ufficio è di circa 15 chilometri. Se, durante il tragitto per il raggiungimento
del posto di lavoro, si è coinvolti in un incidente stradale con il proprio mezzo di trasporto privato, vorrei
sapere come è contemplato questo evento nell'ambito della giurisdizione in vigore. In particolare, l'evento in
esame viene considerato infortunio sul lavoro? Quale procedura va seguita nei riguardi del proprio datore di
lavoro? Si ha diritto al risarcimento? Quali sono le modalità da espletare? Se si richiede il risarcimento
all'assicurazione, la richiesta non va presentata anche al datore di lavoro?
-----
Il lettore chiede innanzitutto quale sia la disciplina dell'infortunio occorso al dipendente a seguito di incidente
stradale nel tragitto percorso per raggiungere il posto di lavoro mediante utilizzo di veicolo privato. Questo
evento è contemplato dall'articolo 2 comma 3 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124 ai sensi del quale, salvo il
caso di interruzione o deviazione non necessitate dal percorso abituale più breve, l'assicurazione Inail
comprende gli infortuni occorsi al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
abitazione a quello di lavoro e, qualora non sia presente un servizio mensa all'interno dell'azienda, anche
quello relativo all'andata e ritorno dal luogo di consumazione abituale dei pasti. L'assicurazione, che copre i
percorsi effettuati mediante mezzi pubblici, opera anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato,
purché necessitato. Va precisato che la prova della necessità dell'uso del mezzo privato è a carico del
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lavoratore. Il lettore chiede inoltre se sia previsto il risarcimento del danno, quali siano le voci di danno
risarcibili e quali siano, infine le formalità da espletare. da precisare che l'evento tipico che qui rileva, per il
quale è prevista la copertura assicurativa dell'Inail, è l'infortunio alla persona, non l'incidente stradale dal
quale esso può derivare. Esula, quindi, totalmente dalla materia giuslavoristica l'eventuale risarcimento di
danni riportati dal veicolo del lavoratore nell'incidente in itinere, in reazione ai quali vige il normale regime di
assicurazione civile obbligatoria. Sono invece coperti dall'assicurazione sociale gli eventuali danni alla
persona del lavoratore, sia quelli di natura temporanea, derivanti cioè dalla transitoria impossibilità o dalla
ridotta capacità del lavoratore di rendere la prestazione lavorativa, sia quelli permanenti, che comportino,
cioè, una diminuzione definitiva della capacità lavorativa del lavoratore. A seguito della riforma introdotta dal
Dlgs 23 febbraio 2000, n. 38 è coperto dall'assicurazione sociale anche l'eventuale danno biologico ovvero il
danno derivante da una lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore in misura uguale o superiore al 6%
(articolo 13 Dlgs 38/2000). L'eventuale danno biologico accertato in misura inferiore al 6% rimane escluso
dalla copertura assicurativa dell'Inail, e il relativo risarcimento potrà essere richiesto al datore di lavoro.
Quanto alla documentazione richiesta, il lavoratore è tenuto a inviare idonea certificazione medica relativa
tanto all'evento infortunio quanto alla malattia che ne dovesse derivare, sia all'Inail ai fini del conseguimento
della prestazione assicurativa, sia al datore di lavoro per la giustificazione dell'assenza. Qualora il sinistro sia
da attribuire a responsabilità di altri, il lettore potrà agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal
veicolo e dei danni alla persona esclusi dalla copertura assicurativa dell'Inail. La richiesta di risarcimento
dovrà essere indirizzata alla compagnia di assicurazione del responsabile, con le modalità previste dalla
legislazione sull'assicurazione obbligatoria Rc auto: invio a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento corredata dal modulo di constatazione amichevole di incidente debitamente compilato e
sottoscritto e con l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per
l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.
L'Esperto Risponde n. 74, 19.09.2005 - Luca Vannoni
Le aziende che devono arretrati sull'addizionale
L'addizionale Inail per la copertura del danno biologico introdotta per gli anni 2000, 2001 e 2002 è dovuta
anche dai coltivatori che, nel frattempo, hanno cessato l'attività? Nel caso specifico, l'attività è cessata nel
2002.
-----
L'addizionale aggiuntiva per la copertura del danno biologico, fissata dal decreto ministeriale 27 aprile 2004
per il periodo 2000-2002, deve essere versata anche dalle aziende agricole che allo stato attuale hanno
cessato l'attività, ma che nel periodo sopra indicato erano operative. Si tratta infatti di recupero di contributi
dovuti già dal 2000, il cui ammontare è stato fissato a posteriori dal citato decreto ministeriale. Questa
addizionale è stata infatti istituita dall'articolo 13, comma 12 del Dlgs 23 febbraio 2000, n. 38, in modo tale
da finanziare la copertura assicurativa del danno biologico. L'addizionale da applicare sui contributi
assicurativi agricoli per gli anni 2000, 2001 e 2002 è pari all'1,42% del contributo assicurativo dovuto per gli
stessi anni (decreto ministeriale 27 aprile 2004). Ricordiamo come la procedura per l'applicazione
dell'addizionale per danno biologico in agricoltura sia gestita interamente dall'Inps. A questo istituto
compete, infatti, la riscossione unificata dei premi e dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti
per i lavoratori subordinati e autonomi del settore agricolo, nonché il conseguente versamento all'Inail della
quota parte relativa all'assicurazione antinfortunistica. L'Inps, con il messaggio 4 maggio 2005, n. 17599,
nella sua qualità di ente preposto alla riscossione dei contributi per l'Inail, ha dettato le istruzioni per il
relativo recupero, senza applicazione di somme aggiuntive, in occasione dell'imposizione contributiva
riguardante la competenza del quarto trimestre 2004.Il versamento, mediante modello 24, dei contributi per
gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato relativi al quarto trimestre 2004 era previsto con
scadenza 16 giugno 2005.
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Rassegna
L'Esperto Risponde n. 26, 29.03.2004 pg. 594 - Paola Pucci (Studio Toffoletto e Associati)
Come si indennizza il danno biologico
L'Esperto Risponde n. 59 del 08.08.2004 pg. 454 - Antonio Traficante
Le responsabilità del terzo e l'azione risarcitoria
L'Esperto Risponde n. 62 del 22.08.2004 pg. 493 - Daniele Ciuti
Il danno biologico causato dagli acidi
L'Esperto Risponde n. 82 del 02.11.2003 pg. 885 - Antonio Traficante
L'azione surrogatoria e il risarcimento da terzi
L'Esperto Risponde n. 75 del 06.10.2003 pg. 710 - Raffaele Pellino
Il calcolo dei punti per il risarcimento
L'Esperto Risponde n. 67 del 07.09.2003 pg.498 - Paola Pucci (Studio Toffoletto e
Associati)
Così il trattamento dell'infortunio sul lavoro
L'Esperto Risponde n. 96 del 09.12.2001 pg. 216 - Cacace Salvatore
Il diritto al risarcimento del danno biologico
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