Workshop BioBenessere Linee guida per il consolidamento del prodotto

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							              Workshop BioBenessere
        Linee guida per il consolidamento
del prodotto biologico nella ristorazione collettiva


      SUGGERIMENTI PER LA STESURA DEI CAPITOLATI


                Massimo Artorige Giubilesi
Presidente Ordine Tecnologi Alimentari Lombardia - Liguria

                 Napoli, 01 giugno 2006
                                                                            M. A. Giubilesi


COMPETENZE DEL TECNOLOGO ALIMENTARE
Nuova figura professionale sancita dalla Legge 59/94 e regolamentata dal DPR
283/89 che garantisce “esperienze e competenze per la sicurezza alimentare” a
tutela della salute del singolo e della collettività (art. 2 Legge 59/94):
•   Analisi e controllo quali-quantitiativo dei prodotti e dei capitolati, operazioni
    di marketing, distribuzione e approvvigionamento dei prodotti, additivi e
    impianti alimentari
•   Studio, progettazione, direzione, sorveglianza, conduzione e collaudo dei
    processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi
    compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei
    sottoprodotti
•   Studio,     progettazione,    costruzione,    sorveglianza    e   collaudo,    in
    collaborazione con altri professionisti, di impianti di produzione di alimenti
•   La ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare
•   Studio, progettazione, direzione, sorveglianza, stima, contabilità e collaudo
    di lavori inerenti la pianificazione della produzione alimentare sotto il profilo
    territoriale
•   Studio, progettazione, direzione, sorveglianza, gestione, contabilità e
    collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori che attengono
    alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche, mense
    ospedaliere e qualsivoglia tipo di servizio di mensa e ristorazione

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Reg. CEE n° 2092 del 24/06/1991 e succ. mod.


•   Definizione di prodotto “ottenuto con metodi di agricoltura
    biologica”
     – L’attenzione è posta al sistema di produzione e non alle
       caratteristiche del prodotto
•   Un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di
    produzione biologico quando:
     – Nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti
       commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le
       materie prime per mangimi sono descritti con termini
       che suggeriscono all’acquirente che il prodotto, i suoi
       ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati
       ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui
       all’articolo 6.


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Reg. CEE n° 2092 del 24/06/1991 - Art 6


Devono essere osservate le disposizioni dell’allegato I
(NORME PER LA PRODUZIONE BIOLOGICA A LIVELLO AZIENDALE)

Possono essere impiegati solo prodotti fitosanitari, ammendanti,
concimi, materie prime per mangimi e mangimi, prodotti per la
pulizia e disinfezione indicati negli allegati I e II ed in specifiche
disposizioni legislative.

Possono essere impiegate sementi derivanti da piante ottenute
con metodi di agricoltura biologica (tempo di conversione).
Non possono essere impiegati Organismi Geneticamente
Modificati.



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DUE CONCETTI DIFFERENTI

                PRODOTTO
              OTTENUTO CON
                METODI DI
              AGRICOLTURA
               BIOLOGICA


    • Sicurezza alimentare
    • Valore nutrizionale
    • Buona presentazione / valore merceologico

            Reg. CEE 2092/91 art 10 – punto 2


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IL PRODOTTO BIOLOGICO

•   Ha una forte valenza culturale

•   E’ rispettoso dell’ambiente e dei cicli della natura

•   E’ un prodotto certificato

       –   Certificazione di sistema

       –   Organismi di controllo




                                 www.politicheagricole.it

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SEZIONE SPECIALE DEL CAPITOLATO D’APPALTO

                  Campo di applicazione
                            Scopo
                          Definizioni
                     Condizioni generali
                    Condizioni particolari
                           Controlli
                           Sanzioni
                        Inadempienze


        Sia garantito il principio della Rintracciabilità

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CAMPO DI APPLICAZIONE E SCOPO

• Relativa alla fornitura, preparazione e somministrazione di
  alimenti provenienti da metodi di agricoltura biologica

• Tutti i casi in cui il Capitolato prevede la fornitura di prodotti
  ottenuti con metodo di agricoltura biologica

• Definire condizioni e caratteristiche degli alimenti ottenuti con
  metodo di agricoltura biologica
    • Prodotto/servizio rispondente alle richieste formulate
      Prodotti rispondenti ai requisiti richiesti dalla legislazione
    • Integralità del sistema
      Tracciabilità / rintracciabilità dei prodotti BIO
    • Correttezza della comunicazione agli utenti
      Elemento accessorio, ma da non sottovalutare

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                                       M. A. Giubilesi


DEFINIZIONI DA LEGGI E NORME

•   Alimento
•   Impresa alimentare
•   Alimento biologico
•   Commercio al dettaglio
•   Etichettatura
•   Rintracciabilità
•   Igiene degli Alimenti




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CONDIZIONI GENERALI

PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURE SPECIFICHE

• Fornire illustrazione dei sistemi, delle azioni e        delle
  documentazioni adottati nella preparazione di            pasti
  contenenti alimenti BIO

• Fornire aggiornamenti in caso di modifiche

• Ribadire la necessità che sia l’impresa alimentare
  aggiudicataria ad esplicitare la propria capacità tecnica ed
  organizzativa.

• Non rinunciare, da parte dell’Amministrazione appaltante,
  ad una propria azione di verifica e di controllo


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CONDIZIONI PARTICOLARI


 Inserimento prodotti BIO

 •   NELLA TOTALITÀ DEI PASTI

 •   INSERIMENTO PARZIALE: presenza di prodotti BIO di
     almeno 80% in peso sul totale derrate crude

     –   Giornate con alimenti/portate (n°da precisare)
     –   Settimane con alimenti/portate (n°da precisare)
     –   Intero menu con alimenti/portate per giornate da
         precisare




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CRITERI PER UNA SCELTA SOSTENIBILE

• Rapporto costo/beneficio

• Organizzazione del servizio

• Ispezioni sui processi

• Rintracciabilità di filiera

   La qualità del prodotto e del servizio è legata al concetto di
   misurazione.
   Gli addetti al servizio devono essere formati        a saper
   riconoscere e valorizzare il prodotto biologico da quello
   convenzionale


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INDICAZIONI SPECIFICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO SU DDT “DA AGRICOLTURA BIOLOGICA”
• Tipo di prodotto/preparazione gastronomica
• Ente Certificatore (per prodotti non trasformati)
• Tipologia di controlli effettuati sul prodotto

SISTEMI DI PRODUZIONE E CONSERVAZIONE
• Parte di magazzino e scaffali delle celle dedicati e identificati
• Attrezzature e Contenitori dedicati e identificati (codice colore)
• Schede tecniche di lavorazione (quantitativi prodotti BIO utilizzati)
• Tipologia di controlli effettuati sul prodotto

INFORMAZIONE AGLI UTENTI
• Segnalazione materie prime/piatti sul menu
• Ricettario dedicato


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AUTOCONTROLLO E CONTROLLI
L’Impresa alimentare aggiudicataria deve comunicare alla PA
l’esito dei controlli effettuati da Enti di certificazione a livello di
fornitori, derrate, prodotti finiti (menu).
La PA deve eseguire, mediante personale interno o esterno
formato, controlli incrociati e significativi in laboratori certificati a
livello di fornitori, derrate, prodotti finiti (menu) con spese a carico
dell’Impresa alimentare aggiudicataria.
Con il Reg. CE 392/04 anche gli operatori che solamente
commercializzano sono tenuti, dal 1° luglio 2005, ad assoggettare
a controllo e certificazione le loro attività.
Le verifiche ispettive (audit interni) insieme ai controlli analitici e
la valutazione dell’efficacia della formazione e delle procedure
applicate, garantiscono ragionevolmente la qualità globale del
prodotto/servizio.

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INADEMPIENZE E SANZIONI

MANCATA FORNITURA
 • Fornire immediata comunicazione
 • Indicazione delle cause dell’inadempienza suffragata da
   adeguate comunicazioni scritte di Enti terzi e/o Organismi di
   controllo
 • Tolleranza consentita sul prodotto max 40 % (lotta integrata,
   filiera controllata)

DIFFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI E DI CAPITOLATO
La preparazione, conservazione, fornitura o somministrazione di
alimenti biologici, in assenza di appropriate e comprovate
giustificazioni, comporteranno l’applicazione di una penale di
Euro …………..


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INFORMAZIONE AGLI UTENTI


•   Evidenziare l’appartenenza del prodotto (materia prima,
    semi-lavorato, piatto pronto, condimento ecc.) al sistema
    di produzione biologico
•   Diverse modalità di comunicazione
•   Utilizzo della dicitura ufficiale e logo ufficiale


       – Singolarmente o in combinazione tra loro, ricorrendo
         anche a richiami, asterischi ed altri segni grafici




                                                                          16/23
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RESPONSABILITÀ PER PRODOTTI DIFETTOSI
Le norme di tutela del consumatore si fermano alle soglie
dell’alimento difettoso (già D.P.R. 224 del 1988, ora artt. 114 - 127
del Codice del Consumo, D. Lgs. n. 206 del 2005), per quello che
attiene alla possibilità di responsabilizzare il produttore dei danni
realizzati.
Tenere presenti le nuove disposizioni che hanno introdotto la
possibilità di azioni collettive (già legge n. 281 del 1998, ora artt.
1 - 4 e 136 - 141 del Codice del Consumo) a tutela dei diritti:
                              e,
 • alla salute (art. 2, co.2 e lett.a)
 • alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi (art. 2,
          e,
    co.2 e lett.b);
 • all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità
    ed efficienza (art. 2, co.2 e lett g);
                                 e,
                                               e,
 • all’educazione al consumo (art. 2, co.2 e lett. d).

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                                                              M. A. Giubilesi


TUTELA DELLA SALUTE DEL CONSUMATORE
La dimensione collettiva consente di apprezzare diversamente
la nozione stessa di “prodotto difettoso”, inteso come quello
che “non offre la sicurezza che ci si può legittimamente
                            e,
attendere” (art. 117, co. 1 e del Codice del Consumo)?
In particolare, se l’azione individuale pretende comunque
l’avvenuta lesione, a livello collettivo potranno risultare
censurabili comportamenti         imprenditoriali  non ancora
effettivamente lesivi, ma pericolosi in quanto “non sicuri”?
Quando, poi, l’oggetto della valutazione si ricolleghi alle
prestazioni rese nell’ambito di un servizio di mensa scolastica,
risulterà necessario, inoltre, tener conto della particolare tutela
offerta dall’ordinamento ai destinatari del servizio stesso, in
quanto soggetti particolarmente “deboli”.



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                                                                      M. A. Giubilesi


TUTELA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO

La legge n. 488 del 23/12/1999, all’art. 59 (finanziaria 2000) stabilisce che,
al fine di garantire la promozione della produzione agricola biologica e
di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed
ospedaliere:
 • prevedano nelle diete giornaliere l’utilizzazione di prodotti biologici,
    tipici e tradizionali, nonché di quelli a denominazione protetta,
    tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni
    dell’Istituto nazionale di nutrizione;
 • aggiudichino gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione
    esclusivamente in base al criterio che privilegia l’offerta
    economicamente più vantaggiosa in base ad elementi diversi e
                                                                     e,
    variabili in relazione al contratto da stipulare (art. 23, co.1 e lett. b
    della legge n. 157 del 1995), a scapito di quello che ha riguardo al
                                        e,
    prezzo più basso (art. 23, co. 1 e lett. a della legge n. 157 del 1995),
    attribuendo valore preminente all’elemento relativo alla qualità dei
    prodotti agricoli offerti.


                                                                               19/23
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                                                           M. A. Giubilesi


DECISIONI IN ORDINE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA
Importanza della dimensione locale nell’assunzione delle
decisioni e nella concreta gestione del servizio di ristorazione
scolastica, data la particolare importanza che il medesimo
assume nella formazione culturale della persona – bambino
anche ed in primo luogo quale membro del contesto locale di
riferimento.
La materia era attribuita, nel quadro dell’assistenza scolastica
alla competenza esclusiva delle Regioni dall’art. 117 della
Costituzione.




                                                                    20/23
                                                   Napoli, 01 giugno 2006
                                                       M. A. Giubilesi


VANTAGGI PER LA PA

 •   AUTOCONTROLLO SOSTENIBILE SU TUTTA LA FILIERA

 •   ORIENTAMENTO SALUTISTICO DEL SERVIZIO

 •   COERENZA CON LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 •   MAGGIORI GARANZIE DOVUTE ALLA CERTIFICAZIONE DI
     PARTE TERZA (FILIERA)

 •   INTEGRAZIONE DELLE NORME COGENTI CON LE LEGGI
     VIGENTI (HACCP E PACCHETTO IGIENE 2006)

 •   MAGGIORE TRASPARENZA DEL SERVIZIO OFFERTO




                                                                21/23
                                               Napoli, 01 giugno 2006
                                                       M. A. Giubilesi


VANTAGGI PER LE SOCIETÀ DI RISTORAZIONE

 •   VELOCITÀ DI INTERVENTO SUL RICHIAMO DEI PRODOTTI

 •   MAGGIORE SICUREZZA COLLEGATA AL SISTEMA HACCP

 •   PROGRAMMAZIONE DEL MENU IN RELAZIONE AL SISTEMA
     STAGIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO

 •   MAGGIORE EFFICIENZA DEL CONTROLLO SUI PUNTI DI
     PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE

 •   COMPETIZIONE LEALE E TRASPARENTE

 •   IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ
     FONDATO SUL SISTEMA DI PRODUZIONE BIOLOGICO

 •   MAGGIORE TRASPARENZA DEL SERVIZIO OFFERTO

                                                                22/23
                                               Napoli, 01 giugno 2006
                                                         M. A. Giubilesi


VANTAGGI PER GLI UTENTI


 •   CONSUMO     DI   UN    PRODOTTO       EFFETTIVAMENTE
     BIOLOGICO

 •   MAGGIORE COERENZA CON LA             REPERIBILITÀ    DEL
     PRODOTTO BIOLOGICO SUL MERCATO

 •   MAGGIORI    GARANZIE   QUALITATIVE    DEL   PRODOTTO
     OFFERTO

 •   MAGGIORE TRASPARENZA DEL SERVIZIO OFFERTO




                                                                  23/23
                                                 Napoli, 01 giugno 2006

						
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