Contratto di somministrazione a tempo indeterminato per servizi di call-center
Agenzia di somministrazione Ragione sociale ........................................... Sede legale ............................................... Sede amministrativa ................................... Codice fiscale/Partita IVA ............................ Autorizzazione alla somministrazione n. ……. rilasciata in data ............................................. iscrizione al n. ……… nella Sezione I o II dell’Albo delle agenzie per il lavoro ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 e del D.M. 23 dicembre 2003. Impresa utilizzatrice Ragione sociale ............................................................................................................ P. IVA ………………….........................… Cod. fisc. ............................................................... Tel. ……………………….. Fax ……………….. Sede legale in .......................................................... Cap ………. Provincia ……… Indirizzo ................................................................................. Leg. rapp./Amm. unico/ Pres. ........................................................................................ Respons. prevenz. e sicurezza ........................................................................................ Medico competente ....................................................................................................... n. dipendenti occupati ……… inquadramento Inps .............................................................. Unità produttiva luogo di lavoro dei lavoratori somministrati Via ............................................................................................................ n. ….......... Città ........................................................................ provincia ….....….....… cap ….......…… Tel ......................................................... Fax .............................................…………..…….. Condizioni della somministrazione a tempo indeterminato n. lavoratori richiesti ................................ Motivi del ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato L’impresa utilizzatrice fa ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, co. 3, lett. g) del D.Lgs. n. 276/2003, in ragione della necessità di svolgimento di attività di gestione di call-center aziendali.
Orario di lavoro lun. - ven. sabato part-time Turni: dalle .................. alle .............. pomeriggio dalle . ........... alle .................... dalle ..................alle ............... pomeriggio dalle ........... alle .................... dalle .................. alle .................. 1° turno………................… 2° turno ………................… 3° turno .....................
Caratteristiche dell’incarico cui saranno assegnati i lavoratori somministrati Mansione ………………..…….. Qualifica …………….. Livello/Categoria .......................................... Ccnl di riferimento ........................................................................................................ ASL territorialmente competente .................................................................................... P.A.T. Inail …………… Voce di tariffa ……… Classe di rischio ……. Tasso applicato ..................... Sede territoriale Inail competente ................................................................................... Rischio asbestosi: Rischio silicosi: Libretto sanitario: Visita medica preassuntiva: SI [ SI [ SI [ SI [ ] ] ] ] NO [ NO [ NO [ NO [ ] ] ] ]
Misure di sicurezza in relazione al tipo di attività .............................................................. Elementi della retribuzione Ore settimanali ……….................……. n. mensilità contrattuali ............................................ Divisore orario mensile .................................................................................................. Paga base …………………………….. contingenza ...................................................................... E.D.R. …………………………........... superminimo individuale ................................................... Mensilità differite …………………..… premi di produzione ........................................................ Ferie ……………… ROL ……………. ex festività ………… S. Patrono .............................................. Maggiorazioni retributive Per turni ...................................................................................................................... Per lavoro straordinario ................................................................................................. Mensa: Ticket pasto: SI [ SI [ ] ] NO [ NO [ ] ] Importo giornaliero euro .....................di cui a carico del lavoratore euro ........................... Importo giornaliero euro ..........................
Fatturazione della somministrazione di lavoro Tariffa ordinaria di fatturazione ……….....………… Condizioni di pagamento ........................... La tariffa di fatturazione non include le maggiorazioni per straordinari, indennità, turni ed eventuali somme spettanti al lavoratore in ragione dello svolgimento del rapporto di lavoro che non siano dichiarate dall’impresa utilizzatrice. Saranno, pertanto, fatturate a parte indennità varie, festività infrasettimanali, buoni pasto ecc. Condizioni generali e caratteristiche della somministrazione di lavoro 1. L’impresa utilizzatrice, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 20, co. 5, del D.Lgs. n. 276/2003, dichiara sotto la propria responsabilità che:
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i lavoratori somministrati non sono utilizzati per la sostituzione di lavoratori che i lavoratori somministrati non sono utilizzati presso unità produttive nelle quali si sia
esercitano il diritto di sciopero;
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proceduto, entro i sei mesi precedenti alla stipula del presente contratto, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il presente contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
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l’impresa utilizzatrice ha provveduto nei termini di legge ad effettuare la valutazione
dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni
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che tutti i dati forniti ai fini della redazione e della stipula del presente contratto di
somministrazione corrispondono al vero. 2. Il somministratore si obbliga personalmente e direttamente al pagamento diretto, ai lavoratori somministrati in forza del presente contratto di somministrazione, del trattamento economico, nonché del versamento dei relativi contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti, a norma dell’art. 21, co. 1 del D.Lgs. n. 276/2003. 3. L’impresa utilizzatrice si obbliga a rimborsare al somministratore tutti gli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi da questi effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro somministrati, a norma dell’art. 21, co. 1 del D.Lgs. n. 276/2003. 4. L’impresa utilizzatrice si obbliga a comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili, a norma dell’art. 21, co. 1 del D.Lgs. n. 276/2003, stante il diritto dei lavoratori somministrati a percepire un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte, a norma dell’art. 23, co. 1 del D.Lgs. n. 276/2003. 5. L’impresa utilizzatrice si obbliga, in caso di inadempimento del somministratore, al pagamento diretto, ai lavoratori somministrati in forza del presente contratto di somministrazione di lavoro, dei trattamenti economici dovuti, nonché al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi connessi, fatto comunque salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore, a norma dell’art. 21, co. 1 e dell’art. 23, co. 3 del D.Lgs. n. 276/2003.
6. Le parti concordemente dichiarano che nella redazione del presente contratto di somministrazione sono state recepite le indicazioni contenute nei contratti collettivi applicabili, a norma dell’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003. 7. Le parti si danno reciprocamente atto che in forza del presente contratto di somministrazione, i lavoratori somministrati non sono computati nell’organico dell’impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro, a norma dell’art. 22, co. 5 del D.Lgs. n. 276/2003. 8. La determinazione e la corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti, nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa utilizzatrice, sono effettuate secondo le modalità e i criteri stabiliti dai contratti collettivi applicati dall’impresa utilizzatrice. 9. L’impresa utilizzatrice si impegna a riconoscere ai lavoratori dipendenti del somministratore assegnati in forza del presente contratto di somministrazione il diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’impresa utilizzatrice stessa, che sono addetti alla medesima unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento è condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. 10. Il somministratore (oppure: l’utilizzatore) informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono somministrati in forza del presente contratto di somministrazione, in conformità alle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni. 11. Nel caso in cui le mansioni cui sono adibiti i lavoratori somministrati in forza del presente contratto richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’impresa utilizzatrice ne informa direttamente i lavoratori conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni. 12. L’impresa utilizzatrice osserva altresì, nei confronti dei lavoratori somministrati in forza del presente contratto, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. 13. Qualora, durante lo svolgimento della somministrazione di lavoro di cui al presente contratto, l’impresa utilizzatrice si trovi ad adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia ai lavoratori interessati, in mancanza di tale comunicazione l’impresa utilizzatrice risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori. 14. Disciplina e osservanza dei regolamenti: ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l’impresa utilizzatrice, a norma dell’art. 23, co. 7, comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori). 15. L’impresa utilizzatrice si impegna a riconoscere ai lavoratori dipendenti del somministratore assegnati in forza del presente contratto di somministrazione il diritto ad esercitare presso di essa, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del proprio personale dipendente.
16. A norma dell’art. 26 del D.Lgs. n. 276/2003 l’impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dai lavoratori somministrati, in forza del presente contratto di somministrazione, nell’esercizio delle mansioni loro assegnate. 17. L’impresa utilizzatrice si impegna a fornire all’agenzia di somministrazione tutti gli elementi, comunicandoli in forma scritta, utili e necessari per l’elaborazione del conteggio della retribuzione, con le eventuali maggiorazioni e variazioni maturate nel corso di ciascuna mensilità, nonché ogni variazione sopravvenuta con riferimento al trattamento normativo complessivo spettante ai propri dipendenti. Le informazioni fornite dall’utilizzatore, in relazione agli aspetti retributivi, normativi e contributivi devono essere corrette e veritiere: l’impresa utilizzatrice risponde nei confronti del somministratore per tutti i danni eventualmente derivanti dalle informazioni e dalle dichiarazioni rese, sollevandolo da ogni responsabilità. 18. In caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto al somministratore in forza del presente contratto, l’impresa utilizzatrice sarà passibile di un interesse di mora, il cui ammontare sarà determinato sulla base dell’interesse legale vigente, maggiorato di …. Punti. 19. La somma che l’impresa utilizzatrice corrisponderà al somministratore, debitamente fatturata, è comprensiva di: rimborso degli oneri retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali effettivamente sostenuti a favore dei lavoratori somministrati in forza del presente contratto di somministrazione; del contributo del 4% sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori somministrati di cui all’art. 12, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 276/2003; dell’onorario più IVA come per legge. L’importo fatturato è comunque relativo al normale svolgimento dell’attività lavorativa e pertanto potrà subire variazioni in funzione di eventi che possano incidere concretamente sull’effettiva prestazione di lavoro (lavoro straordinario, assenze non retribuite ecc.). 20. Le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie saranno effettuate dai lavoratori somministrati in forza del presente contratto nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’impresa utilizzatrice, che dovrà darne tempestiva comunicazione all’agenzia di somministrazione. 21. Nel caso in cui i lavoratori assegnati in forza del presente contratto di somministrazione interrompano la prestazione lavorativa presso l’impresa utilizzatrice di loro spontanea volontà, l’agenzia di somministrazione provvederà a sostituirli ove possibile, in mancanza di sostituzione il presente contratto si intenderà risolto alla data della fine della prestazione lavorativa, senza ulteriore responsabilità a carico del somministratore. 22. In caso di infortunio sul lavoro, fatte salve le disposizioni di legge in materia, l’impresa utilizzatrice comunicherà e consegnerà immediatamente all’agenzia di somministrazione tutti gli eventuali atti e documenti in suo possesso per consentirle di presentare nei termini di cui al DPR n. 1124/1965 le denunce all’Autorità di PS e alla sede INAIL competente per territorio. 23. Per quanto concerne il regime delle assenze, per malattia o per altri motivi, l’agenzia di somministrazione si impegna ad evidenziare nella lettera di assunzione dei lavoratori somministrati in forza del presente contratto che “il lavoratore deve avvisare della propria assenza dal lavoro e dei motivi della stessa l’impresa utilizzatrice nei termini e nei modi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato da quest’ultima”. 24. Con riferimento ai lavoratori stranieri e/o extracomunitari somministrati in forza del presente contratto, l’agenzia di somministrazione è tenuta a consegnare all’impresa utilizzatrice la dichiarazione di ciascun lavoratore assegnato in cui lo stesso attesta la corretta conoscenza della lingua italiana che lo pone in condizione di comprendere gli ordini, le direttive e le istruzioni impartite.
25. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente contratto di somministrazione, si rimanda al disposto di cui agli artt. 20-28 del D.Lgs. n. 276/2003 e al contratto collettivo nazionale di lavoro delle agenzie di somministrazione. 26. In ogni caso di controversia relativa al rapporto intercorrente fra l’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice in forza del presente contratto sarà competente il Foro del luogo in cui ha sede l’agenzia di somministrazione ovvero di una delle sue sedi territoriali. Luogo e data .............................................................. Timbro e firma somministratore ............................................................. Timbro e firma utilizzatore .............................................................
Fonte: Ipsoa Editore www.ipsoa.it