Egregio Presidente, Comitato direttivo e soci tutti,

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7/16/2012
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							Egregio Presidente, Comitato direttivo e soci tutti,
accetto con entusiasmo l’invito da Voi rivolto durante la tavola rotonda del 30 settembre 2005, di
conferire eventuali riflessioni scritte sul tema dell’interpretazione della norma tributaria.
La mia considerazione, che forse parrà scontata e banale a molti di Voi, prende spunto dalla
pregevole relazione fatta dall’Avv. Piazza del Foro di Venezia in merito all’interpretazione ed alle
problematiche correlate all’elusione fiscale.
Ebbene, leggendo attentamente l’art. 37-bis del d.P.R 600/1973, rubricato “Disposizioni
antielusive”, mi è venuta in mente una riflessione o, rectius, una domanda da rivolgere a tutti Voi.
Il legislatore scrive espressamente che “sono inopponibili all’Amministrazione finanziaria gli atti, i
fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare
obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi,
altrimenti indebiti”.
Dopo avere riletto molte volte questa disposizione, mi sono posto una domanda a cui ho tentato di
rispondere, e vorrei sapere il Vostro autorevole parere in merito.
Il mio dubbio muove da quel “diretti a” che il legislatore ha scelto come perno attorno al quale
muovere la struttura della disposizione antielusiva: ebbene, a prima vista mi sembra che il
legislatore abbia voluto costruire questa norma per punire una sorte di “tentativo” di aggirare le
disposizioni tributarie.
Infatti l’elemento della “direzione” mi ha subito evocato l’art. 56 c.p, nel quale chi compie atti
idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato.
Successivamente, rendendomi conto che questa comparazione era un po’ troppo forzata, ho pensato
che forse l’art. 37-bis era costruito come una sorta di reato di pericolo.
Infine, mi sono convinto che il legislatore ha costruito la disposizione in questo modo proprio per
creare un discrimen tra elusione ed evasione: infatti, se avesse reso inopponibili
all’Amministrazione finanziaria quegli atti “che aggirano” obblighi o divieti tributari, e con i quali
“si ottengono” riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti, il legislatore avrebbe codificato
l’evasione…e si sarebbe in questo modo precluso la possibilità di un intervento impositivo nei
confronti di quegli atti che, pur non concretizzandosi ancora in una evasione fiscale, sono “diretti a”
realizzarla.
Tuttavia, proprio perché dotata di questi poteri quasi “inquisitori”, l’Amministrazione finanziaria ha
poi previsto nel comma 4 dell’art. 37-bis la richiesta obbligatoria di chiaramenti al contribuente
prima di emettere avviso di accertamento.
Questo obbligo al contraddittorio, a mio sommesso avviso, forse sta a significare un temperamento
al potere impositivo conferito dal legislatore all’Amministrazione finanziaria in materia di
disposizioni antielusive.
Sempre in merito a questo discorso, mi viene in mente l’art. 110 T.U.I.R, commi 10 e 11, nei quali
accanto ad una presunzione di indeducibilità delle spese e delle componenti negative derivanti da
operazioni intercorse tra imprese residenti ed altre domiciliate fiscalmente in territori a fiscalità
privilegiata (c.d Black List)…l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di notificare
all’interessato un avviso col quale gli viene concessa la possibilità, nel termine di 90 giorni, di
fornire le prove che gli consentiranno di dedurre le spese e i costi relativi alle operazioni con
imprese domiciliate nei Paesi Black List (ovvero che tali imprese svolgono prevalentemente
un’attività commerciale, che questa attività deve essere effettiva, che le operazioni intercorse tra i
due soggetti corrispondono ad un effettivo interesse economico, e che queste hanno avuto concreta
esecuzione): tutto questo, subordinato sempre e comunque alla separata indicazione nella
dichiarazione dei redditi dei costi che si intendono dedurre.
In conclusione, mi sembra di poter dire che con queste disposizioni il legislatore consente
all’Amministrazione finanziaria interpretazioni della norma di natura prevalentemente impositiva,
concedendo al contempo al contribuente accertato la possibilità di dimostrare che gli effetti elusivi
prospettati dal Fisco non si sono concretamente realizzati.
Spero di essere stato il più chiaro possibile, e colgo l’occasione per complimentarmi della attività
preziosa che il Centro di diritto penale tributario svolge: sempre fonte di spunti interessanti ed
occasione di approfondimenti utili soprattutto per chi, come me, essendo ancora studente, cerca di
migliorare una conoscenza che sarà di sicura utilità per il futuro.
RingraziandoVi anticipatamente per l’attenzione, porgo i miei più cordiali saluti.
A presto,
Giovanni Maria Soldi

						
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