INTEGRAZIONE DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE
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- 5/28/2012
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE
SCUOLE DEL 299° CIRCOLO DIDATTICO
L’integrazione degli alunni diversamente abili è tutelata dall’art. 3 della Costituzione Italiana
riguardante il principio di uguaglianza “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana”.
Tale dovere non grava solamente sugli operatori scolastici, per la realizzazione del diritto allo
studio (art. 34 ), ma si connette col diritto alla salute (art.32), il diritto all’educazione (artt. 30 e 38),
il diritto all’assistenza e all’avviamento professionale (art. 38) che estendono agli operatori sanitari,
alla famiglia ed ai Servizi sociali una pari responsabilità nei confronti dell’alunno diversamente
abile, senza dimenticare che la famiglia stessa, al contempo (art. 31) va supportata dalle medesime
Istituzioni.
LA LEGGE 104 E L’HANDICAP
La legge 104 all’art 3 definisce “persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione”.
Affinché l’alunno che presenta tali difficoltà di autonomia e di relazione possa usufruire delle
garanzie previste dalla normativa, è necessaria una specifica certificazione con dpCM n. 185/06 è
stato emanato il “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come
soggetto portatore di handicap”
Ora l’accertamento è divenuto collegiale e può aver luogo solo su richiesta della famiglia. In tal
modo anche la certificazione ai fini dell’integrazione scolastica viene ricondotta alle competenze
delle Commissioni mediche dell’ASL.
Sulla base di tale certificazione il bambino, sin dalla scuola dell’infanzia, ha diritto di fruire delle
prestazioni aggiuntive di personale scolastico.
Per l’alunno diversamente abile deve essere garantita l’elaborazione di una documentazione
specifica finalizzata ad un intervento individualizzato: l’Atto di Indirizzo e Coordinamento (dPR
24/2/1994), previsto dall’art. 12 della legge 104 che impone la redazione di tre documenti essenziali:
1. Diagnosi Funzionale
2. Profilo Dinamico Funzionale
3. Piano Educativo Individualizzato
L’Ordinamento Scolastico prevede l’elaborazione di una Programmazione Didattica ed Educativa
Individualizzata.
Non appena avvenuta la certificazione di handicap l’Unità Multidisciplinare prevista dall’art. 3 del
citato Atto di Indirizzo (composta dallo specialista della patologia invalidante, dal neuropsichiatria
infantile, dal terapista della riabilitazione e dagli operatori sociali in servizio presso l’ASL) deve
redigere la DIAGNOSI FUNZIONALE;
si tratta della “Descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico
dell’alunno handicappato”, che deve contenere “Anamnesi familiare, gli aspetti clinici (anamnesi
fisiologica e patologica, diagnosi clinica), gli aspetti psicosociali (area cognitiva, affettivo-
relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica, autonomia)”.
Il nuovo Regolamento ex dpCM n. 185/06 ha stabilito che: spetti alla Famiglia inviarla alla scuola
unitamente all’atto di accertamento.
Sulla base della DF, “dopo un primo periodo di inserimento scolastico”, si redige il PDF; esso è “la
descrizione delle difficoltà e dello sviluppo potenziale dell’alunno nei tempi brevi (6 mesi) e medi
(2 anni).
Al PDF provvede un gruppo di lavoro misto composto dall’Unità Multidisciplinare dell’ASL, dai
Docenti curricolari, dal Docente di sostegno e dai genitori dell’alunno.
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Differenze tra PDF e DF
La DF costituisce una sorta di fotografia dello stato dell’handicap, mentre il PDF rappresenta una
proiezione evolutiva della situazione.
Il PDF è soggetto a verifiche in media ogni biennio, esso costituisce la premessa per la redazione
del PEI o PEP: esso è “il documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena
realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione all’integrazione scolastica”.
Al PEI provvede il Gruppo di Lavoro dedicato al singolo alunno GLHO, costituito dagli Insegnanti
Curricolari, dal Docente di Sostegno, dai Genitori dell’alunno dagli Operatori impegnati nel caso
dell’ASL e del Comune ed ogni altro professionista coinvolto direttamente. Il PEI è redatto
all’inizio di ogni anno scolastico e deve coordinare i Progetti didattico- Educativi , riabilitativi e di
socializzazione Individualizzati, ed integrare le attività scolastiche ed extrascolastiche.
Esso realizza l’integrazione, espressa in forma più sintetica, di tutti gli specifici concreti piani
d’intervento di cui sono responsabili gli operatori che compongono il GLH operativo.
Con particolare riferimento alla Scuola, il PEI allo stesso tempo condiziona e contiene la
Programmazione Educativa e Didattica Individualizzata (ora Piano di Studio Individualizzato), di
competenza di tutti i Docenti di classe e di quello di Sostegno, che va necessariamente integrata con
i Piani d’intervento di carattere sanitario, sociale e familiare.
E’ di competenza del Collegio dei Docenti programmare nel POF e prevedere le eventuali iniziative
di recupero e di sostegno.
Il PEI e le iniziative di sostegno sono soggette a verifiche ordinariamente quadrimestrali da parte
del GLHO.
Oltre agli Insegnanti curricolari e all’insegnante Specializzato possono essere coinvolti, per un
effettivo diritto all’integrazione gli Assistenti Educativi di Supporto all’Autonomia e all’Educazione.
LA CORRESPONSABILITA’ DEGLI INSEGNANTI
Ai Docenti di classe compete una responsabilità diretta nei confronti dell’alunno diversamente abile
per garantire la cura del percorso didattico individualizzato e l’effettiva integrazione dell’alunno
nella classe;
Essi devono realizzare una concreta integrazione con l’insegnante di Sostegno, che a sua volta,
assumendo la contitolarità della classe e’ corresponsabile delle azioni predisposte per la generalità
degli allievi e partecipa a pieno titolo alle attività di programmazione e di valutazione per tutti gli
alunni della classe.
DALL’INTEGRAZIONE ALL’INCLUSIONE
A differenza dell’integrazione scolastica, che presuppone che la persona con disabilità sia inserita
nella scuola, che si limita ad “Accoglierla” ed “Inglobarla” nel sistema esistente, l’inclusione
scolastica presuppone un cambiamento nella struttura scolastica al fine di mettere tutti gli
studenti in condizioni di pari opportunità, con adeguati e personalizzati supporti e sostegni.
In questo nuovo contesto non ci si limita a riconoscere il diritto della persona ad esistere ed a
partecipare adattandosi a regole già poste in essere, ma si mira alla valorizzazione di ogni singolo
individuo come risorsa per la collettività, formulando le regole di PARTECIPAZIONE CON LE
PERSONE CON DISABILITA’.
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PROCEDURE DI ACCOGLIENZA
Per garantire l’effettiva attuazione di tutte le migliori strategie di Accoglienza e Inclusione, dopo
varie esperienze, si consigliano le seguenti procedure:
1. Nel mese di giugno:
Analisi delle effettive iscrizioni di alunni con segnalazioni
Formazione delle classi che rispetti un adeguato numero di situazioni a rischio
Incontro con tutte le Figure che hanno lavorato o lavoreranno con il bambino in
difficoltà, per accompagnare la famiglia dell’alunno in questa fase delicata, e per mettere
l’insegnante accogliente nella condizione di sapere con quale tipo di situazione si dovrà
relazionare
2. Nel mese di settembre successivo (prima dell’inizio delle lezioni):
Incontro con le Insegnanti che accoglieranno effettivamente l’alunno e gli operatori, per
la definizione di un’adeguata programmazione di inclusione (tale incontro potrebbe non
avvenire necessariamente a scuola per consentire agli operatori il regolare svolgimento
delle loro attività)
Contatto con le Agenzie specializzate che possano migliorare la permanenza a scuola
degli alunni diversamente abili e, al contempo creare un ponte con la famiglia d’origine
(Istituto per ciechi, sordomuti, ecc.)
Nel caso di specifiche patologie contatto con le Associazioni onlus, al fine di partecipare
alle iniziative o agli eventi
Valutazione degli alunni disabili
Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede normalmente a
valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione,
adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo
Individualizzato (PEI).
Qualora il PEI abbia individuato per l'alunno disabile obiettivi formativi non riconducibili ai
programmi ministeriali e ai Piani di studio previsti per i diversi tipi di scuola, il Consiglio di classe
valuta comunque i risultati dell'apprendimento con l'attribuzione di giudizi o di voti relativi
esclusivamente allo svolgimento del PEI. Tali giudizi o voti hanno valore legale al fine della
prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla scheda di valutazione o alla
pagella (art. 15 Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90).
Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di qualifica professionale e
di licenza di maestro d'arte.
Per le prove di esame (art. 318 del Testo Unico - d.lvo 297/1994) sono predisposte, per il 1° ciclo,
apposite prove, mentre, per il 2° ciclo, sono predisposte prove equipollenti e tempi lunghi per
l'effettuazione delle prove scritte.
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Le Figure Strumentali per le Politiche Inclusive
Annamaria Andreini
Roberta Profili
Laura Saba
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