ferie ex art
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ferie ex art.2109, capoverso, c.c
C. Determinazione del periodo feriale
1. Il potere discrezionale del datore di lavoro di fissare l'epoca delle ferie non è del
tutto arbitrario e privo di vincoli ma deve tener conto anche degli interessi del
prestatore di lavoro. Tra l'altro il datore di lavoro deve preventivamente comunicare
al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie (art. 2109, 3° comma,
c.c.) e rispettare il principio per cui le ferie debbono essere godute entro l'anno di
lavoro e non successivamente (ex art. 2109, 2° comma, c.c. e Corte Cost, 19/12/90,
n. 543). Pertanto una volta trascorso l'anno di competenza, il datore di lavoro non
può più imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie e tanto meno può
stabilire il periodo nel quale goderle, ma è tenuto al risarcimento del danno,
mediante corresponsione della cosiddetta indennità sostitutiva (Cass. 24/10/00, n.
13980, pres. Trezza, est. Giannantonio, in Lavoro e prev. oggi 2000, pag. 2278; in
Lavoro giur. 2001, pag. 144, con nota di Sgarbi, Il punto in tema di ferie lavorate,
sia presso il datore abituale che presso altri; in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 504, con
nota di Calafa, Ferie forzate e crisi d'azienda)
2. Spetta all'imprenditore, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli
interessi del lavoratore, la scelta del tempo in cui le ferie debbono essere fruite, ma
tale potere non può essere esercitato in modo da vanificare il principio della
effettività del riposo in questione e la finalità cui è preordinato l'istituto, attesa la sua
funzione reintegratrice delle energie lavorative e partecipativa alle vicende della
società civile. Ne consegue la non monetizzabilità, dal momento che l'art. 36,
comma 3, Cost., che pone il principio della irrinunciabilità delle ferie, si traduce
nell'obbligo di effettiva fruizione delle stesse, anche nell'interesse del datore di
lavoro, affinché avvenga la effettiva ripresa ed il rafforzamento delle energie
lavorative del dipendente (Cass. 21/2/01, n. 2569, pres. Santojanni, in Lavoro giur.
2001, pag. 549, con nota di Sgarbi, Fruizione tradiva delle ferie o indennizzo:
sceglie il lavoratore)
3. L'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione
comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore quale
estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa; al
lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale
intende fruire del riposo annuale, anche nell'ipotesi in cui un accordo sindacale o
una prassi aziendale stabilisca - al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi
feriali - i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una
determinata azienda. Peraltro, allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo
stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell'anno non
può desumersi alcuna rinuncia - che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con
norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.) - e quindi il datore di lavoro è
tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute (Cass.
12/6/2001, n. 7951, pres. De Musis, est. Putaturo Donati, in Lavoro giur. 2002, pag.
56, con nota di Ferrau', In tema di determinazione del periodo feriale)
4. E'onere del datore di lavoro fornire la dimostrazione di avere scelto il tempo delle
ferie contemperando tra loro le esigenze dell'impresa e quelle del lavoratore. (Nella
specie la lavoratrice, dopo essere stata assente per una malattia protrattasi per 180
giorni e dopo aver usufruito di un periodo di aspettativa di ulteriori 120 giorni,
avendo subito un infortunio nel giorno di ripresa della propria attività lavorativa,
aveva chiesto, il giorno successivo alla denuncia dell'infortunio, due giorni di ferie
ed era stata successivamente licenziata sul presupposto che, non essendole stati
accordati detti giorni di ferie, avesse così superato il periodo di comporto). (Cass.
19/7/2002, n. 10622, Pres. Ciciretti, Rel. Mercurio, in Giur. italiana 2003, 670)
5. Affinché la determinazione del periodo feriale da parte del datore di lavoro sia
legittima, l'epoca delle ferie deve essere comunicata con quel preavviso che,
secondo correttezza e buona fede, consenta al lavoratore di organizzare in modo
conveniente il riposo concesso (Trib. Milano 24/2/96, pres. ed est. Mannacio, in
D&L 1996, 684)
6. È illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da
parte del datore di lavoro allorché non venga salvaguardata la funzione
fondamentale dell’istituto di consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie
psicofisiche (nella fattispecie, il Pretore ha ritenuto in contrasto con la funzione
dell’istituto la fruizione di un solo giorno di ferie per disposizione del datore di
lavoro) (Pret. Milano 16/11/96, est. Cincotti, in D&L 1997, 344)
7. E’ illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da
parte del datore di lavoro allorché non venga tenuto conto anche degli interessi dei
lavoratori e non vi siano comprovate esigenze organizzative aziendali (Pret. Milano
20/1/99, est. Cecconi, in D&L 1999, 359)
8. Non sussiste un diritto incondizionato del lavoratore alla determinazione del proprio
periodo di ferie; è pertanto giustificato e conforme a correttezza e buona fede il
comportamento del datore di lavoro che, nel rispetto delle previsioni del Ccnl ed in
presenza di effettive esigenze di servizio, accolga solo parzialmente le richieste del
dipendente in merito al periodo di fruizione del riposo feriale. (Trib. Milano
13/12/2001, ord., Est. Cincotti, in D&L 2002, 402)
D. Malattia e interruzione delle ferie
1. Sussiste l'effetto interruttivo delle ferie a causa della malattia insorta durante le
stesse in applicazione dell'attuale testo dell'art. 2109 c.c., qualora la malattia non
consenta la salvaguardia dell'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie
psicofisiche e ricreazione propria delle ferie (Trib. Milano 16/12/95, pres. Mannacio,
est. Gargiulo, in D&L 1996, 456)
2. Sussiste l'effetto interruttivo delle ferie, a causa della malattia insorta durante le
stesse – in applicazione dell'art. 2109 c.c., siccome modificato dalla sentenza
30/12/87 n. 616 della Corte Costituzionale – qualora il lavoratore abbia richiesto e
ottenuto regolare certificazione dello stato morboso, inviata sia al datore di lavoro
sia all'Inps, che imponga la reperibilità al domicilio nelle fase orarie previste dal DM
15/7/86; tale reperibilità è infatti incompatibile con il reale conseguimento delle
finalità proprie delle ferie, sottoponendo il lavoratore a restrizioni della libertà di
movimento e della libertà di partecipare ad attività ricreative di svago, nonché ad
incontri sociali (Trib. Pordenone 10/4/95, pres. Fontana, est. Bolzoni, in D&L 1995,
984)
3. L'effetto sospensivo delle ferie da parte della malattia, ai sensi dell'art. 2109 c.c.
come integrato dalla sentenza della Corte cost. n. 616/87, si verifica – quando la
malattia comprometta apprezzabilmente la funzione assolta dalle ferie nel
ritemprare le energie psicofisiche del lavoratore – sia se si tratti di ferie individuali
sia se si tratti di ferie godute collettivamente dai dipendenti in concomitanza con la
chiusura dello stabilimento (Trib. Milano 16/12/94, pres. Siniscalchi, est. Accardo, in
D&L 1995, 652. In senso conforme, v. Trib. Milano 21/5/97, pres. Ruiz, est. De
Angelis, in D&L 1998, 126)
4. Ai sensi dell'art. 2109 c.c. – come rivisto dalla sentenza della Corte cost. n. 616/87,
secondo le precisazioni di cui alla successiva sentenza n. 297/90 della medesima
Corte – la malattia sospende le ferie, salvo il caso in cui non sia tale da
pregiudicarne la funzione, che è quella di consentire il recupero delle energie psico
– fisiche attraverso il riposo e la ricreazione; conseguentemente la clausola
contrattuale che consente la sospensione delle ferie solo in caso di ricovero
ospedaliero, ponendo una limitazione non consentita, è nulla per contrasto con
norma imperativa (Cass. 22/3/96 n. 2515, pres. Micali, est. Sciarelli, in D&L 1997,
115)
5. La comunicazione della malattia insorta durante il periodo feriale può considerarsi
tempestiva, ai fini dell'effetto sospensivo delle ferie, anche se non sia stato
rispettato il dovere di celerità previsto per la giustificazione dell'assenza del lavoro;
nella fattispecie la comunicazione della malattia risulta effettuata quando il
lavoratore sarebbe dovuto rientrare al lavoro alla fine del periodo feriale (Trib.
Milano 12 novembre 1999, pres. Ruiz, est. Accardo, in D&L 2000, 194)
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