ferie ex art

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							 ferie ex art.2109, capoverso, c.c




C. Determinazione del periodo feriale

   1. Il potere discrezionale del datore di lavoro di fissare l'epoca delle ferie non è del
      tutto arbitrario e privo di vincoli ma deve tener conto anche degli interessi del
      prestatore di lavoro. Tra l'altro il datore di lavoro deve preventivamente comunicare
      al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie (art. 2109, 3° comma,
      c.c.) e rispettare il principio per cui le ferie debbono essere godute entro l'anno di
      lavoro e non successivamente (ex art. 2109, 2° comma, c.c. e Corte Cost, 19/12/90,
      n. 543). Pertanto una volta trascorso l'anno di competenza, il datore di lavoro non
      può più imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie e tanto meno può
      stabilire il periodo nel quale goderle, ma è tenuto al risarcimento del danno,
      mediante corresponsione della cosiddetta indennità sostitutiva (Cass. 24/10/00, n.
      13980, pres. Trezza, est. Giannantonio, in Lavoro e prev. oggi 2000, pag. 2278; in
      Lavoro giur. 2001, pag. 144, con nota di Sgarbi, Il punto in tema di ferie lavorate,
      sia presso il datore abituale che presso altri; in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 504, con
      nota di Calafa, Ferie forzate e crisi d'azienda)
   2. Spetta all'imprenditore, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli
      interessi del lavoratore, la scelta del tempo in cui le ferie debbono essere fruite, ma
      tale potere non può essere esercitato in modo da vanificare il principio della
      effettività del riposo in questione e la finalità cui è preordinato l'istituto, attesa la sua
      funzione reintegratrice delle energie lavorative e partecipativa alle vicende della
      società civile. Ne consegue la non monetizzabilità, dal momento che l'art. 36,
      comma 3, Cost., che pone il principio della irrinunciabilità delle ferie, si traduce
      nell'obbligo di effettiva fruizione delle stesse, anche nell'interesse del datore di
      lavoro, affinché avvenga la effettiva ripresa ed il rafforzamento delle energie
      lavorative del dipendente (Cass. 21/2/01, n. 2569, pres. Santojanni, in Lavoro giur.
      2001, pag. 549, con nota di Sgarbi, Fruizione tradiva delle ferie o indennizzo:
      sceglie il lavoratore)
   3. L'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione
      comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore quale
      estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa; al
      lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale
      intende fruire del riposo annuale, anche nell'ipotesi in cui un accordo sindacale o
      una prassi aziendale stabilisca - al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi
      feriali - i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una
      determinata azienda. Peraltro, allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo
      stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell'anno non
      può desumersi alcuna rinuncia - che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con
      norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.) - e quindi il datore di lavoro è
      tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute (Cass.
      12/6/2001, n. 7951, pres. De Musis, est. Putaturo Donati, in Lavoro giur. 2002, pag.
      56, con nota di Ferrau', In tema di determinazione del periodo feriale)
   4. E'onere del datore di lavoro fornire la dimostrazione di avere scelto il tempo delle
      ferie contemperando tra loro le esigenze dell'impresa e quelle del lavoratore. (Nella
      specie la lavoratrice, dopo essere stata assente per una malattia protrattasi per 180
        giorni e dopo aver usufruito di un periodo di aspettativa di ulteriori 120 giorni,
        avendo subito un infortunio nel giorno di ripresa della propria attività lavorativa,
        aveva chiesto, il giorno successivo alla denuncia dell'infortunio, due giorni di ferie
        ed era stata successivamente licenziata sul presupposto che, non essendole stati
        accordati detti giorni di ferie, avesse così superato il periodo di comporto). (Cass.
        19/7/2002, n. 10622, Pres. Ciciretti, Rel. Mercurio, in Giur. italiana 2003, 670)
   5.   Affinché la determinazione del periodo feriale da parte del datore di lavoro sia
        legittima, l'epoca delle ferie deve essere comunicata con quel preavviso che,
        secondo correttezza e buona fede, consenta al lavoratore di organizzare in modo
        conveniente il riposo concesso (Trib. Milano 24/2/96, pres. ed est. Mannacio, in
        D&L 1996, 684)
   6.   È illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da
        parte del datore di lavoro allorché non venga salvaguardata la funzione
        fondamentale dell’istituto di consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie
        psicofisiche (nella fattispecie, il Pretore ha ritenuto in contrasto con la funzione
        dell’istituto la fruizione di un solo giorno di ferie per disposizione del datore di
        lavoro) (Pret. Milano 16/11/96, est. Cincotti, in D&L 1997, 344)
   7.   E’ illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da
        parte del datore di lavoro allorché non venga tenuto conto anche degli interessi dei
        lavoratori e non vi siano comprovate esigenze organizzative aziendali (Pret. Milano
        20/1/99, est. Cecconi, in D&L 1999, 359)
   8.   Non sussiste un diritto incondizionato del lavoratore alla determinazione del proprio
        periodo di ferie; è pertanto giustificato e conforme a correttezza e buona fede il
        comportamento del datore di lavoro che, nel rispetto delle previsioni del Ccnl ed in
        presenza di effettive esigenze di servizio, accolga solo parzialmente le richieste del
        dipendente in merito al periodo di fruizione del riposo feriale. (Trib. Milano
        13/12/2001, ord., Est. Cincotti, in D&L 2002, 402)

D. Malattia e interruzione delle ferie

   1. Sussiste l'effetto interruttivo delle ferie a causa della malattia insorta durante le
      stesse in applicazione dell'attuale testo dell'art. 2109 c.c., qualora la malattia non
      consenta la salvaguardia dell'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie
      psicofisiche e ricreazione propria delle ferie (Trib. Milano 16/12/95, pres. Mannacio,
      est. Gargiulo, in D&L 1996, 456)
   2. Sussiste l'effetto interruttivo delle ferie, a causa della malattia insorta durante le
      stesse – in applicazione dell'art. 2109 c.c., siccome modificato dalla sentenza
      30/12/87 n. 616 della Corte Costituzionale – qualora il lavoratore abbia richiesto e
      ottenuto regolare certificazione dello stato morboso, inviata sia al datore di lavoro
      sia all'Inps, che imponga la reperibilità al domicilio nelle fase orarie previste dal DM
      15/7/86; tale reperibilità è infatti incompatibile con il reale conseguimento delle
      finalità proprie delle ferie, sottoponendo il lavoratore a restrizioni della libertà di
      movimento e della libertà di partecipare ad attività ricreative di svago, nonché ad
      incontri sociali (Trib. Pordenone 10/4/95, pres. Fontana, est. Bolzoni, in D&L 1995,
      984)
   3. L'effetto sospensivo delle ferie da parte della malattia, ai sensi dell'art. 2109 c.c.
      come integrato dalla sentenza della Corte cost. n. 616/87, si verifica – quando la
      malattia comprometta apprezzabilmente la funzione assolta dalle ferie nel
      ritemprare le energie psicofisiche del lavoratore – sia se si tratti di ferie individuali
      sia se si tratti di ferie godute collettivamente dai dipendenti in concomitanza con la
      chiusura dello stabilimento (Trib. Milano 16/12/94, pres. Siniscalchi, est. Accardo, in
   D&L 1995, 652. In senso conforme, v. Trib. Milano 21/5/97, pres. Ruiz, est. De
   Angelis, in D&L 1998, 126)
4. Ai sensi dell'art. 2109 c.c. – come rivisto dalla sentenza della Corte cost. n. 616/87,
   secondo le precisazioni di cui alla successiva sentenza n. 297/90 della medesima
   Corte – la malattia sospende le ferie, salvo il caso in cui non sia tale da
   pregiudicarne la funzione, che è quella di consentire il recupero delle energie psico
   – fisiche attraverso il riposo e la ricreazione; conseguentemente la clausola
   contrattuale che consente la sospensione delle ferie solo in caso di ricovero
   ospedaliero, ponendo una limitazione non consentita, è nulla per contrasto con
   norma imperativa (Cass. 22/3/96 n. 2515, pres. Micali, est. Sciarelli, in D&L 1997,
   115)
5. La comunicazione della malattia insorta durante il periodo feriale può considerarsi
   tempestiva, ai fini dell'effetto sospensivo delle ferie, anche se non sia stato
   rispettato il dovere di celerità previsto per la giustificazione dell'assenza del lavoro;
   nella fattispecie la comunicazione della malattia risulta effettuata quando il
   lavoratore sarebbe dovuto rientrare al lavoro alla fine del periodo feriale (Trib.
   Milano 12 novembre 1999, pres. Ruiz, est. Accardo, in D&L 2000, 194)

						
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