GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI
1 CHI SONO I DISABILI AMMESSI ALLE AGEVOLAZIONE PREVISTE PER IL
SETTORE AUTO
L’area del disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il settore auto è stata
notevolmente ampliata .In particolare,sono ora ammessi alle agevolazioni le
seguenti categorie:
1 I non vedenti e sordomuti
2 I disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompa-
gnamento.
3 I disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazione.
4 I disabili con ridotte o impedite capacità motorie .Salvo che per i disabili con
ridotte o impedite capacità motorie ,il diritto alle agevolazioni spetta, per
espressa disposizione di legge ,senza necessità che l’auto sia adattata .
I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un
residuo visivo non superiore ad un decimo ed entrambi agli occhi con eventuale
correzione : in tale categoria devono comprendersi i disabili indicati agli articoli 2, 3
e 4 della legge 3 aprile 2001, n°138. I citati articoli individuano esattamente le varie
categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali ,di ciechi parziali e di
ipovedenti gravi .
Per quanto riguarda i sordomuti, l’articolo 1 della legge n.68 del 1999 definisce tali
coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della
lingua parlata .
I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in situazione di handicap
grave
Prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n.104 del 1992 104/92 che si ha
quando la minorazione fisica ,psichica o sensoriale –stabilizzata o progressiva ,che
è causa di difficoltà di apprendimento ,di relazione o di integrazione lavorativa e
tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione –abbia
ridotto l’autonomia personale , correlata all’età,in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente,continuativo e globale nella sfera individuale o
in quella di relazione .La condizione di handicap grave deve essere certificata con
verbale dalla commissione per l’accertamento dell’ handicap (di cui all’art.4 della
citata legge n. 104/1992) presso la ASL..
In particolare i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di
handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che
comportano una limitazione permanente della deambulazione.Pertanto nell’ambito
di questa categoria rientrano anche i disabili con impedite o ridotte capacità motorie
che risultino però affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione come
sopra precisato. Viceversa ,per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie che
non risultino ,contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di
deambulazione “,il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato
all’adattamento del veicolo .
Nel seguito di questo capitolo esporremo dapprima le agevolazioni che si riferiscono
alla generalità dei disabili ,e successivamente daremo le indicazioni riguardanti i
disabili ,affetti da ridotte capacità motorie ,per i quali continua a valere il requisito
dell’adattamento .
2. PER QUALI VEICOLI
Le agevolazioni previste per il settore auto ,possono essere riferite a seconda dei
casi (vedi la tabella riportata a fine capitolo )oltre agli autoveicoli anche ai seguenti
veicoli .
Motocarrozzette
Autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo ,o per trasporto specifico del
disabile
Autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%)
1 LA DETRAIBILITA’ AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER MEZZI DI LOCOMOZIONE
Spese di acquisto
Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozioni dei disabili danno diritto a una
detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare .Per mezzi di locomozione
s’intendono le autovetture ,senza limiti di cilindrata ,e gli altri veicoli sopra elencati
usati o nuovi .La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo )nel corso
di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto ) e nei limiti di un importo di 35
milioni (euro 18075,99).E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il
quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal
Pra .In caso di furto,la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il
quadriennio spetta,sempre entro il limite di 35 milioni ,al netto dell’eventuale rimborso
assicurativo .per i disabili per i quali ,ai fini della detrazione ,non è necessario
l’adattamento del veicolo ,la soglia dei 35 milioni di lire vale solo per le spese di
acquisto del veicolo ,restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento
necessari a consentirne l’utilizzo da parte del disabile (tipo pedana sollevatrice
,eccetera);spese che a loro volta possono fruire della detrazione del 19%,in base al
successivo paragrafo 2 del capitolo III.
Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno ,ovvero si può optare,
alternativamente ,per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.
Spese per riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto ,la detrazione spetta anche per le riparazioni,
escluse quelle di ordinaria manutenzione .Sono esclusi anche i costi di esercizio
quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Anche in questo caso la
detrazione ai fini Irpef spetta una sola volta nel corso del quadriennio.
INTESTAZIONI DEL DOCUMENTO COMPROVANTE LA SPESA
Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a lire 5.500.000
(€2840,51)il documento di spesa deve essere a lui intestato .Se ,invece , il disabile è
fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere
indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta
a carico.
4 .LE AGEVOLAZIONI IVA
E’ Applicabile l’iva al 4% , anziché al 20%,all’acquisto di autovetture ,aventi cilindrata
fino a 2000 centimetri cubici ,se con motore a benzina ,e fino a 2800 centimetri cubici
,se con motore ,nuovi o usati .L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti
effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico
(o per prestazioni effettuate nei loro confronti ).Restano per tanto esclusi da questa
agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili
)intestati ad altre persone , a società commerciali ,cooperative ,enti pubblici o privati
.L’iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica ,senza limiti di valore , per una sola
volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto ),salvo riottenere il
beneficio per acquisti entro il quadriennio ,qualora il primo veicolo beneficiato sia
stato cancellato dal Pra.
E’ applicabile l’iva al 4%,anziché al 20%,all’acquisto di autovetture ,aventi cilindrata
fino a 2000 centimetri cubici ,se con motore diesel ,nuovi o usati .
Gli obblighi dell’impresa
L’impresa che vende veicoli con applicazioni dell’aliquota agevolata deve :
emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente )con l’annotazione
che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97,
ovvero della legge 388/2000.
Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta
doganale;
comunicare all’ufficio iva (ovvero all’ufficio delle entrate ,ove istituito )la data
dell’operazione ,la targa del veicolo ,i dati anagrafici e la residenza del
cessionario .
La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il
termine di trenta giorni dalla data della vendita o della importazione.Essa va
effettuata nei confronti dell’ufficio territorialmente competente in regione della
residenza dell’acquirente .
5. L’ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO
L’esenzione del pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo
2,con i l’imiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota iva agevolata (2000
centimetri cubici per le auto e 2800 centimetri cubici per quelle diesel )e spetta sia
quando l’auto è intestata allo stesso disabile ,sia quando risulta intestata a un
familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
L’ufficio competente
L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto
cui il disabile dovrà rivolgersi è l’ufficio tributi dell’ente Regione .
Nelle Province di Trento e Bolzano la competenza è dell’ente Provincia .Tuttavia
,nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati costituiti il disabile può rivolgersi
all’Ufficio delle Entrate o,dove questo non è ancora istituito , alla Sezione staccata
della Direzione regionale delle Entrate .Se il disabile possiede più veicoli ,l’esenzione
spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile .
L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal
bollo auto cui il disabile dovrà rivolgersi è l’ufficio tributi dell’ente Regione .
Nelle Province di Trento e Bolzano la competenza è dell’Ente Provincia
.Tuttavia ,nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati costituiti il disabile può
rivolgersi all’ufficio delle Entrate o,dove questo non è ancora Istituito ,alla
sezione staccata della direzione Regionale delle Entrate .
La targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio ,al momento
della documentazione .Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri
soggetti ,pubblici o privati (come Enti locali ,cooperative ,società di trasporto ,taxi
polifunzionali ,eccetera ).
Quello che deve fare il disabile per ottenere l’esenzione dal bollo auto
Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve ,per il primo anno ,presentare o spedire
per raccomandata AR all’ufficio competente (della regione o dell’Agenzia delle
Entrate ) la documentazione indicata più avanti ,nell’apposito paragrafo .La
documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il
pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella
presentazione dei documenti non comporta ,tuttavia, la decadenza dall’agevolazione
).Pertanto ,se è pronta oltre il termine di 90gg. indicato dall’Amministrazione
finanziaria ha validità anche per i periodi precedenti in presenza delle condizioni
soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento (precisazione fornita
dall’Agenzia delle Entrate con circolare n.46/E del 11 maggio 2001).
Gli uffici che ricevono le istanze sono tenuti a trasmettere al sistema informativo
dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data ,
codice fiscale del richiedente ,targa e tipo veicolo ,eventuale codice fiscale del
proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico ).Gli uffici sono tenuti a
dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi
all’esenzione ,sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza di esenzione
.L’esenzione dal pagamento del bollo auto ,una volta riconosciuta per il primo anno
,prosegue anche per gli anni successivi ,senza che il disabile sia t5enuto a rifare
l’istanza e ad inviare nuovamente la documentazione .
Dal momento in cui vengono meno,però,le condizioni per avere diritto al beneficio (ad
esempio ,perché l’auto viene venduta o perché viene ulteriormente trasformata per
ridiventare un’auto “normale”),l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio
a cui era stata richiesta l’esenzione .
n.b. non è necessario esporre sul parabrezza dell’auto alcun avviso circa il
diritto alla esenzione dal bollo .
6. L’ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI
PROPRIETA’
Parallelamente all’esenzione dal bollo auto ,i veicoli destinati al trasporto o alla guida
di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione ,però,di non
vedenti e sordomuti )sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione
al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.Il beneficio compete
sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un’ auto nuova ,sia nella trascrizione
di un “passaggio “ riguardante un’auto usata .
L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il
disabile sia fiscalmente a carico .La richiesta di esenzione deve essere rivolta
esclusivamente al Pra territorialmente competente.
L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il
disabile sia fiscalmente a carico.
7.DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI
Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè,ai fini Irpef ,iva e bollo auto )anche
un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile ,a condizione che questo sia
da considerare a suo carico ai fini fiscali .per essere ritenuto “a carico “del familiare il disabile
deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia dei 5,5 milioni di lire (€2840,51).
Superando questo tetto è necessario ,per poter beneficiare delle agevolazioni ,che i documenti
di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare ).Tuttavia ,ai fini del limite dei 5,5
milioni ,non si tiene conto dei redditi esenti ,come a esempio le pensioni sociali ,le indennità
(comprese quelle di accompagnamento ),gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili ,ai
sordomuti e agli invalidi civili.
8. LA DOCUMENTAZIONE
Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità
di adattamento,la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto
alle agevolazioni è la seguente:
Certificazione attestante la condizione di disabilità ,in particolare
-per non vedenti e sordomuti :certificato di invalidità che attesti la loro
condizione ,rilasciato da una commissione medica pubblica
-per disabili psichici :verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla
commissione medica presso la ASL di cui all’art.4 della legge n.104 del
1992,dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai
sensi del comma 3,dell’art. 3 della legge n.104 del 1992) derivate da disabilità
psichica e certificazione che attesti il diritto a fruire dell’indennità di
accompagnamento (di cui alle leggi n.18 del 1980 e n.508 del 1988) emessa
dalla commissione a ciò preposta ( commissione per l’accertamento
dell’invalidità civile di cui alla legge n.295del 1990)
-per disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione ,o
pluriamputati ,verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione
medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992 , dal quale
risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del
comma 3,dell.art. 3 della legge n. 104 del 1992 )derivante da patologie (ivi
comprese le pluriamputazioni )che comportano una limitazione permanente
della deambulazione ;
ai soli fini dell’agevolazione IVA ,la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato
acquistato un analogo veicolo agevolato .Nell’ipotesi di acquisto entro il
quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal
pubblico registro automobilistico ;
fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a
carico dell’intestatario dell’auto , ovvero autocertificazioni in tal senso .
9. REGOLE PARTICOLARI PER I DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE
CAPACITA’ MOTORIE MA NON AFFETTI DA GRAVE LIMITAZIONE ALLA
CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE
Come illustrato più sopra ,alle persone pluriamputate o la cui disabilità motoria
comporti una grave limitazione nella capacità di deambulazione è consentito di
accedere alle agevolazioni sui veicoli a prescindere dall’adattamento del veicolo se
versano nella condizione di “particolare gravità “. prevista dal comma 3 dell’articolo 3
della legge 104/92. Nel caso ,invece ,che queste condizioni personali non si
configurino ,ma sussiste comunque la disabilità motoria ,gli interessati sono ammessi
alle agevolazioni auto descritte nei paragrafi precedenti a condizione di utilizzare
veicoli adattati .
Va detto che non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di
accompagnamento .Ai sensi dell’articolo 3 ,della legge 104/92 , per disabile secondo
la definizione generale ,contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 3 ,deve
intendersi “colui che presenta una minorazione fisica ,psichica o sensoriale
,stabilizzata o progressiva ,che è causa di difficoltàdi apprendimento ,di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione “.La specifica richiesta ,in questi casi ,ai fini dell’agevolazione fiscale
è dunque solo nel carattere “motorio”che deve avere l’handicap .Per cui vi potrà
essere diritto alle agevolazioni anche senza che sia accertata la necessità
dell’intervento assistenziale “permanente “, previsto ,invece,per situazione di
particolare gravità .La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente
annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la Asl
o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del
riconoscimento dell’invalidità.
PER QUALI VEICOLI
Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli le agevolazioni sono
solo ai fini della detrazione Irpef ),i disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti
da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione ,possono godere delle
agevolazioni anche sui seguenti veicoli :
Motocarrozzette
Autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo ,o per trasporto specifico per
disabile .
Le categorie dei veicoli agevolabili sono riportati in dettaglio nella tabella alla fine del
capitolo .
L’ADATTAMENTO DEL VEICOLO
Come già detto ,per questa categoria di disabili ,l’adattamento del veicolo è una
condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva ,Irpef ,bollo e imposta di
trascrizione al Pra ).Per i disabili titolari di patente speciale,si considera ad ogni
effetto “adattata “anche l’auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica
)di serie ,purché questo sia prescritto dalla Commissione medica locale competente
per l’accertamento dell’idoneità alla guida .
Gli adattamenti ,che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione , possono
riguardare sia le modifiche ai comandi di guida ,sia solo la carrozzeria o la
sistemazione interna del veicolo ,per mettere il disabile in condizione di accedervi .
Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti
,avvertendo che si tratta di indicazioni esemplificativa :
pedana sollevatrice ad azione meccanica /elettrica /idraulica ;
scivolo a scomparsa ad azione meccanica /elettrica /idraulica ;
braccio sollevatore ad azione meccanica /elettrica /idraulica;
paranco ad azionamento meccanico /elettrico /idraulico ;
sedile scorrevole –girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile
nell’abitacolo ;
sistema di ancoraggio delle carrozzette con annesso sistema di ritenuta del
disabile (cinture di sicurezza );
sportello scorrevole ;
altri adattamenti non elencati ,purchè gli allestimenti siano caratterizzati da
un collegamento permanente al veicolo ,e tali da comportare un adattamento
effettivo nel veicolo .Pertanto non dà luogo ad “adattamento” l’allestimento
di semplici accessori con funzione di “optional “, ovvero l’applicazione di
dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo ,montabili in
alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente .
L’IVA AGEVOLATA PER GLI ACQUISTI
Per i disabili con ridotte capacità motorie che però non risultino affetti da gravi
limitazioni della capacità di deambulazione ,si applicano le seguenti regole particoli :
1 L’acquisto può riguardare –oltre agli autoveicoli –anche motocarrozzette
autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;
2 I veicoli devono essere adattati prima dell’acquisto (o perché così prodotti in serie
o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore
)alla ridotta capacità motoria del disabile .sono ammesse anche le auto con
cambio automatico ,anche di serie per coloro che sono muniti di patente B
speciale o del foglio rosa a seguito della prescrizione da parte della Commissione
medica locale ai sensi dell’art .119 del codice della strada .
3 Il diritto dell’iva agevolata al 4% riguarda anche:
a) le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli ,anche non nuovi
di fabbrica ;
b) gli acquisti di accessori e strumenti relativi alle prestazioni indicate nel
precedente punto a)
GLI OBBLIGHI DELL’IMPRESA
L’impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati ,ovvero che
effettua prestazioni di servizio con applicazione dell’aliquota agevolata ,deve
emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si
tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97 (nella vendita di
accessori o nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente menzionare la legge
449/97),ovvero della legge 342/2000.Nel caso di importazione gli estremi della legge
97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale .
LA DOCUMENTAZIONE
I disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione
alla
capacità di deambulazione ,in aggiunta ai documenti indicati al paragrafo 8 dovranno
presentare :
1. fotocopia della patente di guida speciale .Per i disabili che non sono in grado di
guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente il
conseguimento),non è necessario il possesso della patente di guida speciale .Ai fini
della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da
parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico ;
2. ai soli fini dell’agevolazione Iva ,in caso di prestazioni di servizi o nell’acquisto di
accessori, autodichiarazione ,dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante
ridotte capacità motorie permanenti .Nella stessa dichiarazione si dovrà
eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del
committente (ove ricorra questa ipotesi );
3. fotocopia della carta di circolazione ,da cui risulta che il veicolo dispone dei
dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di disabili
titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della
minorazione fisico- motoria;
4. copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciato da una Commissione
pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni , in cui sia esplicitamente
indicata la natura motoria della disabilità;
TABELLA 1 -CATEGORIA DI VEICOLI AGEVOLABILI
Veicoli destinati al trasporto di persone ,aventi al massimo 9 posti
Autovetture *
,compreso quello del conducente
Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore
Autovetture per
a 3.5 tonnellate ,(o a 4.5 tonnellate ,se a trazione elettrica o a
trasporto
batteria ),destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di
promiscuo*
contenere al massimo nove posti ,compreso quello del conducente .
Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per
Autoveicoli
trasporti in particolari condizioni ,caratterizzati dall’essere muniti
specifici*
permanentemente di speciali attrezzature relativi al tale scopo .
Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
Autocaravan *(1) permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7
persone al massimo ,compreso il conducente .
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone ,capaci di
Motocarrozzette contenere al massimo quattro posti ,compreso quello del
conducente ,ed equipaggiati di idonea carrozzeria .
Motoveicoli per Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose ,capaci di
trasporto contenere al massimo quattro posti ,compreso quello del
promiscuo conducente .
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di
Motoveicoli per
persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti
trasporti specifici
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo .
(*)Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo quelli con l’asterisco.
(1)Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%
LE ALTRE AGEVOLAZIONI
1. MAGGIORE DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO PORTATORI DI
HANDICAP
Dal 2002 è stata introdotta una particolare detrazione in caso di figli portatori di
handicap .La nuova detrazione ,di 774,69 euro (lire 1.500.000) spetta per ogni figlio
portatore di handicap (riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992 ), a
prescindere dall’ammontare del reddito complessivo ,in sostituzione a quella (di
importo minore )che spetterebbe in riferimento allo stesso figlio ,in assenza dell’
handicap .
2 . AGEVOLAZIONI IRPEF PER ALCUNE SPESE SANITARIE E I MEZZI
D’AUSILIO
Le spese mediche generiche (es.:infermieri professionali o personale autorizzato ad
effettuare prestazioni sanitarie specialistiche come prelievi ai fini di analisi e
applicazioni con apparecchiature elettromedicali) sostenute dai disabili ,sono
interamente deducibili dal reddito complessivo .Tali spese sanitarie , inoltre ,sono
deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili
che non risultano fiscalmente a carico .Le spese sanitarie specialistiche ,(es.:analisi
,prestazioni chirurgiche e specialistiche ),invece,danno diritto ad una detrazione
IRPEF del 19% sulla parte che accede lire 250.000 (€ 129,11);la detrazione è fruibile
anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico (quando il reddito
complessivo ,al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione
principale ,non è superiore a lire 5.500.000 pari a € 2.840,51.Oltre alle spese viste in
precedenza sono ammesse alla detrazione del 19% per l’intero ammontare (senza
togliere le 250 mila lire ),le spese sostenute per :
trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (1);
acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il
contenimento di fratture ,ernie e per la correzione dei difetti della colonna
vertebrale;
acquisto di arti artificiali per la deambulazione ;
costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed
interne alle abitazione (2);
(1) In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il
trasporto ,costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che
accede la somma di lire 250.000 (€129.11).
(2) Non si può fruire contemporaneamente della detrazione del 19 e di quella del 36 %.La detrazione
del 19%su tali spese ,pertanto ,spetta solo sulla parte in più rispetto alla quota di spesa già
assoggettata alla detrazione del 36% in base all’articolo 1 della legge 449 del 1997 e successive
modifiche .
Trasformazione dell’ascensore per adattaelo al contenimento della
carrozzella ;
Sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità
di integrazione dei portatori di Handicap riconosciuti tali ai sensi dell’articolo
3 della legge n. 104/92 .
Sono tali ad esempio , i costi di abbonamento al servizio che consente l’invio di una
richiesta rapida di soccorso attraverso il telefono ,le spese sostenute per l’acquisto
di fax ,modem ,computer ,telefono a viva voce ,schermo a tocco ,tastiera espansa.
Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese
riguardanti i mezzi necessari:
all’accompagnamento ;
alla deambulazione ;
al sollevamento ,dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n.
104/92,indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di
accompagnamento .Dal 2002 è possibile fruire della detrazione del
19%anche per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della
legge 26 maggio 1970 ,n.381) per i servizi di interpretariato .Al fine di poter
fruire della detrazione,i soggetti interessati devono essere in possesso delle
certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Tali
certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite
agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta in tal senso .La
detrazione del 19%sull’intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta
anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico .
SPESE SANITARIE PER PARTICOLARI PATOLOGIE SOSTENUTE DAL
FAMILIARE
A partire dal 2000,inoltre ,il contribuente che,nell’interesse di un familiare che abbia
redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico ,sostenga spese
sanitarie per le quali la detrazione del 19% spetta dopo aver tolto la franchigia di
250.000 lire (€129.11),relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa
sanitaria pubblica ,può considerare onere detraibile dall’IRPEF la parte di spesa
che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare stesso .In questo caso
,l’ammontare massimo delle spese sanitarie ,sulle quali il familiare può fruire della
detrazione del 19%,è complessivamente pari a 12milioni di lire .
LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE
Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili non solo i
soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai
sensi dell’articolo 4 della legge n.104/92,ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti
invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del
riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro ,di guerra di cui all’articolo 14 del T.U.
n.915 del 1978,e i soggetti ad essi equiparati ,sono considerati portatori di handicap
e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della commissione
medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92.In tal caso è sufficiente
la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento
della concessione dei benefici pensionistici .I soggetti riconosciuti portatori di
handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92 possono attestare la
sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazioni
effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto
notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore ).Sia per gli oneri per i quali è
riconosciuta la detrazione d’imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito
complessivo (v. righi 6 e 7 del Quadro riassuntivo delle agevolazioni )occorre
conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture
,ricevute o quietanze )per poi poterla esibire o trasmettere ,a richiesta degli uffici
finanziari .
In particolare :
per le protesi ,oltre alle relative fatture ,ricevute o quietanze ,occorre acquistare
e conservare anche la prescrizione del medico curante ,salvo che si tratti di
attività svolte ,in base alla specifica disciplina ,da esercenti arti ausiliare della
professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente .in
questo caso ,se la fattura ,ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente
dall’esercente l’arte ausiliaria ,il medesimo dovrà attestare sul documento di
spesa di aver eseguito la prestazione .Anche in questa ipotesi ,in alternativa alla
prescrizione medica ,il contribuente può rendere ,a richiesta degli ufficio
un’autocertificazione ,la cui sottoscrizione può non essere autenticata se
accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore
(da conservare unitamente alle predette fatture ,ricevute e quietanze e da
esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari),per attestare la necessità
della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale
è stata acquistata ;
per i sussidi tecnici e informatici ,oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze
,occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti
che quel sussidio è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di
integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’articolo
3 della legge n. 104 del 1992 .
3 . L’ ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI
3 A – L’aliquota agevolata per i mezzi di ausilio
Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% per i mezzi necessari alla deambulazione e
al sollevamento dei disabili .Per l’individuazione dei beni soggetti ad aliquota del
4%si veda la nota (8)del Quadro riassuntivo delle agevolazioni .
3 B – L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici
Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4%ai sussidi tecnici e informatici rivolti a
facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui
l’articolo 3 della legge n.104 del 1992.
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie
meccaniche, elettroniche o informatiche :sia di comune reperibilità ,sia
appositamente fabbricati .Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di
soggetti limitati (o anche impediti )da menomazioni permanenti di natura motoria
,visiva ,uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità :
a) Facilitare
la comunicazione interpersonale
l’elaborazione scritta o grafica
il controllo dell’ambiente
l’accesso all’informazione e alla cultura
b) Assistere la riabilitazione .
3 C – La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici
Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore ,prima
dell’acquisto la seguente documentazione :
1. Specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL
di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il
sussidio tecnico e informatico ;
2. certificato ,rilasciato dalla competente ASL ,attestante l’esistenza di una
invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio
,visivo ,uditivo o del linguaggio )e il carattere permanente della stessa .
Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% per i mezzi necessari alla
deambulazione e al sollevamento dei disabile
4 . ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI
In favore dei non vedenti sono state da ultimo introdotte le seguenti agevolazioni :
La detrazione dall’irpef del 19%delle spese sostenute per l’acquisto del cane
guida .La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni salvo i casi di
perdita dell’animale .
Ai fini del costo di acquisto del cane guida si considera l’intero ammontare del costo
sostenuto .La detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata su un
importo massimo di lire 35 milioni (€18.075,99).Tale limite comprende anche le
spese per l’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente .La
detrazione è fruibile anche dal familiare cui il non vedente risulta fiscalmente a carico
;
detrazione forfettaria di un milione di lire (€ 516.46)delle spese sostenute per
il mantenimento del cane guida .Al familiare del non vedente non è invece consentita
la detrazione forfettaria di un milione anche se il non vedente è da considerare a
carico del familiare stesso .
L’aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di particolari prodotti editoriali
destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti ,anche se non acquistati
direttamente da loro:
giornali e notiziari quotidiani ,libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici
pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria ,realizzati in
scrittura braille e quelli realizzati su supporti audio –magnetici per non vedenti ed
ipovedenti .
5. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
A partire delle spese sostenute dal 1° Gennaio 2001 è stata ampliata a favore dei
disabili la tipologia di opere che dà diritto alla detrazione del 36% ,prorogata per tutto
il 2002 ,per ristrutturazione ,relativamente alla quota di spesa sostenuta ed
effettivamente rimasta a carico del contribuente.Sono ammesse ai benifici del 36%
,pertanto ,non solo le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche
riguardanti ascensori e montacarichi già in precedenza agevolata ,ma anche quelle
effettuate per la realizzazione di strumenti che,attraverso la comunicazione ,la
robotica e ogni altro mezzo tecnologico ,siano adatti a favorire la mobilità interna ed
esterna delle persone portatrici di handicap qualora questo sia stato riconosciuto
grave ,ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n. 104 . La
detrazione del 36% per l’eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile
contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista dal punto c)dell’articolo 13-bis
del Testo unico delle imposte sui redditi ,a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi
necessari al sollevamento del disabile . La detrazione del 19% su tali spese
,pertanto,spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già
assoggettata alla detrazione del 36%,ai sensi dell’articolo 1 della legge 449 del 1997
e successive modifiche.
La detrazione del 36%,inoltre ,è applicabile alle spese sostenute per realizzare
interventi previsti unicamente sugli immobili ,per favorire la mobilità interna ed
esterna del disabile .Non si applica ,invece,alle spese sostenute per il semplice
acquisto di strumenti o beni mobili ,sia pure ugualmente diretti a favorire la
comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile :non rientrano ,pertanto
,in questa tipologia di agevolazione ,ad esempio ,l’acquisto di telefoni a viva voce
,schermi a tocco ,computer o tastiere espanse .Tali beni ,infatti,sono inquadrabili
nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è gia previsto l’altro
beneficio consistente nella detrazione del 19%.La sostituzione di gradini con rampe
,sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari ,può essere considerato intervento
che determina il diritto alla detrazione del 36% ogni qualvolta risulti conforme alle
prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere
architettoniche (fermo restando ,tuttavia ,il diritto alla detrazione secondo le regole
vigenti ,qualora gli stessi interventi possano ugualmente configurarsi quali interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria ).Nell’ipotesi ,infine ,della realizzazione di
un elevatore esterno all’abitazione ,ai fini dell’abbattimento delle barriere
architettoniche ,si deve ritenere che tale intervento rientri tra le tipologie che danno
diritto alla detrazione del 36%.In tal caso relativamente alle prestazioni di servizi
dipendenti dall’appalto relativo ai lavori in questione ,è applicabile l’aliquota Iva
agevolata del 4%,anziché quella ordinaria del 20%
(n. 41 – ter della Tabella A- parte II,allegata al DPR n. 633 del 1972 ).
La detrazione del 36%per l’eliminazione delle barriere architettoniche non è
fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista dal punto C
dell’articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi .
6. DONAZIONE A FAVORE DI DISABILE GRAVE
La legge n.383 del 2001 oltre ad avere soppresso l’imposta di successione ha
previsto che per le donazioni non esenti (cioè quelle tra estranei ),il beneficiario deve
corrispondere ,sul valore dei beni donati eccedente 350 milioni di lire
(€180759,91),l’imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni
dalla tariffa parte prima del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro .L’importo della franchigia è elevato a Euro 516456,8990 (Un miliardo di lire
)per i beneficiari con handicap riconosciuto grave ai sensi dell’articolo 3,comma legge
n.104 del 1992.
Per le donazioni per le quali non sono dovute le imposte sui trasferimenti
ordinariamente applicabili ,l’imposta di registro non è dovuta nemmeno in misura
fissa .
IV. ANCHE A DOMICILIO I SERVIZI DELL’AGENZIA
A seguito di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ,in ogni
Direzione regionale devono essere attivati ,in almeno due uffici ,servizi di assistenza
domiciliare in favore dei disabili e di altri contribuenti appartenenti alle fasce più
deboli .Il servizio è espressamente rivolto ad anziani soli ,ricoverati in ospedale ,ospiti
delle case di riposo e portatori di handicap ,cioè a quei cittadini che sovente non
hanno la possibilità di beneficiare dei più tradizionali mezzi di assistenza ,tramite rete
o telefono ,messi a disposizione della generalità degli utenti .due i vantaggi immediati
per il contribuente di questa iniziativa,la possibilità di evitare code agli sportelli e,allo
stesso tempo ,l’opportunità di ricevere direttamente a domicilio assistenza fiscale da
parte di funzionari qualificati .I disabili possono contattare la Direzione Regionale e gli
uffici che organizzano il servizio tramite le Associazioni dell’Handicap e i Patronati
.Ulteriori e aggiornate informazioni sul servizio di assistenza domiciliare –avviato in
via sperimentale con la prospettiva di estenderlo gradatamente sull’intero territorio –
si possono conoscere consultando il sito internet www.agenziaentrate.it.
Resta ferma comunque la possibilità di ottenere informazioni e chiarimenti
rivolgendosi ai CENTRI di Assistenza telefonica ,che rispondono al numero
848.800.444 dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 17,il Sabato dalle 9 alle 13,ovvero
direttamente agli sportelli degli Uffici locali dell’Agenzia .
Due i vantaggi immediati per il disabile :la possibilità di evitare code agli sportelli
e,allo stesso tempo ,l’opportunità di ricevere direttamente a domicilio assistenza
fiscale da parte di funzionari qualificati .
TABELLA 2 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI
DETRAZIONE IRPEF
TIPO DI
IVA DETRAZIONE DEL 19% (PER DEDUZIONE DAL
HANDICAP
4% IRPEF DEL L’IMPORTO CHE REDDITO
(VEDI NOTE
19% ACCEDE LIRE 250 COMPLESSIVO
1 e 2)
MILA ,PARI A €129.11)
1. Acquisto di auto o motoveicolo
,nuovo o usato (per l’esenzione dal SI =
bollo auto si veda nota 3) BeC Si (5) =
(4)
2 . Prestazioni di servizio rese da
officine per l’adattamento dei veicoli
,anche usati ,alla minorazione del
Si (5) =
disabile e acquisto di accessori e C Si (4) =
strumenti per le relative prestazioni
di adattamento
3 . Spese per le riparazioni
eccedenti l’ordinaria manutenzione
BeC No Si = =
4 . Spese per i mezzi necessari per A Si Si = =
l’accompagnamento ,la
deambulazione ,il sollevamento
(quali ad esempio , trasporto in
ambulanza del portatore di
handicap ,acquisto di poltrone per
inabili e minorati non deambulati e
apparecchi per il contenimento di
fratture ,ernie e per la correzione dei
difetti della colonna vertebrale ,
acquisto di arti artificiali per la
deambulazione ,costruzione di
rampe per l’eliminazione di barriere
architettoniche dell’ascensore
adattato al contenimento della
carrozzella )
5. Acquisto di sussidi tecnici e
A Si Si = =
informatici (ad esempio :computer , (6)
fax ,modem o altro sussidio (7)
telematic ,abbonamento al servizio
che consente l’invio di una richiesta
rapida di soccorso)
6 . Spese mediche generiche e di
assistenza specifica necessarie nei
casi di grave e permanente
invalidità o menomazione .si
considerano di “assistenza specifica
“le spese relative all’assistenza
infermieristica e riabilitativa ;al
personale in possesso della
qualifica professionale di addetto
all’assistenza di base o di operatore
tecnico assistenziale
esclusivamente dedicato A = = = =
all’assistenza diretta della
persona;al personale di
coordinamento delle attività
assistenziali di nucleo ;al personale
con la qualifica di educatore
professionale ; al personale con la
qualifica di educatore professionale
;al personale qualificato addetto ad
attività di animazione e/o di terapia
occupazionale .
7 . Spese mediche generiche e
paramediche di assistenza
specifica sostenute in caso di
ricovero di un disabile in un
istituto di assistenza e ricovero .In
caso di retta pagata all’istituto ,la
deduzione spetta solo per le dette
spese mediche e paramediche A = = = SI
che debbono essere
separatamente indicate nella
documentazione rilasciata
dall’istituto .
8 . Spese mediche a seguito di
ricovero di persona anziana (se
disabile ,si applica la precedente
riga 7) in istituti di assistenza e
ricovero (in caso di retta pagata
all’istituto ,la detrazione non
spetta per le spese relativa alla
retta di ricovero ,ma solo per le
spese mediche e di assistenza
specifica ,le quali debbono essere D = = SI =
separatamente indicate nella
documentazione rilasciata
dall’istituto )
9. Acquisto o affitto di protesi
sanitarie (ad esempio:protesi
dentarie e apparecchi ortodontici,
comprese le dentiere e le
capsule;occhiali da vista ,lenti a
contatto e relativo liquido ;
apparecchi auditivi ,compresi
modelli tascabili a filo e auricolare
a occhiali ;apparecchi ortopedici, D
comprese le cinture medico – (8) = SI =
chirurgiche , le scarpe e i tacchi
ortopedici ,fatti su misura ; arti
artificiali ,stampelle ,bastoni
canadesi e simili ;apparecchi da
inserire nell’organismo ,come
stimolatori e protasi cardiache e
simili ),ovvero di attrezzature
sanitarie (ad esempio
:apparecchio per aerosol o per la
misurazione della pressione
sanguigna )
10 . Prestazione chirurgiche;
analisi ,indagini radioscopiche ,
ricerche e applicazioni
;prestazioni rese da un medico
generico;acquisto di medicinali
;degenze o ricoveri collegati a
operazioni chirurgiche ,trapianto
di organi .Se le spese di riga 9 e
10 sono state sostenute
nell’ambito del servizio sanitario
D = = SI =
nazionale è detraibile l’importo del
ticket pagato .
11 . Spese sostenute per i servizi
di interpretariato dai soggetti
riconosciuti sordomuti ,ai sensi
della legge 26 maggio 1970 ,n. = SI
381.
12 . Giornali e notiziari quotidiani,
dispacci delle agenzie di stampa
,libri periodici ,anche in scrittura
braille o su supporti audio
magnetici per non vedenti e SI = =
ipovedenti .
13 .Contributi obbligatori
previdenziali versati per gli addetti
ai servizi domestici e
all’assistenza anziani (fino a 3 D = = = SI
milioni di lire ,pari a €1.549,37)
NOTE AL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI
1 Tipo di handicap :
A = Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile in senso
generale ,definito dalla legge come “colui che presenta una minorazione fisica
,psichica o sensoriale ,stabilizzata o progressiva ,che è causa di difficoltà di
apprendimento ,di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un
processo di svantaggio sociale o di emarginazione “(indipendentemente dalla
circostanza che fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento ).
B =Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente ,il
sordomuto ,i portatori di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver
determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento )e i disabili con
grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni
)riconosciuti affetti da handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge
n.104 del 1992.
C =Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile con impedite o
ridotte capacità motorie ma non affetto da handicap grave ,indipendentemente dalla
circostanza che fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento .Per questi
disabili il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria
),ovvero dotato di cambio automatico (prescritto dalla commissione ASL).
D =Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi
contribuente ,a prescindere dalla condizioni di disabile .
2.Familiare del disabile :Le agevolazioni (Iva ,Irpef,bollo auto e imposta sui
passaggi di proprietà)sono sempre fruibili anche da parte di un familiare del
disabile (cioè:coniuge fratelli ,sorelle ,suoceri,nuore e generi,adottati ,nonché figli e
genitori ,in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più prossimi
),quando il disabile stesso sia da considerare a carico in quanto il proprio reddito
personale complessivo ,al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per
l’abitazione principale e pertinenze ,è non superiore a lire 5.500.000 (€
2.840,51).Fanno parzialmente accezione a questa regola le spese di riga 6 e 7 ,le
quali sono deducibili dal reddito complessivo se sostenute per familiari rientranti
nell’elencazione precedente anche quando questi non sono fiscalmente a carico
.Per quando riguarda l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata ,nei casi in cui il
beneficio è subordinato al fatto che la cessione o prestazione sia effettuata
personalmente nei confronti dei disabili (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2 )è
stabilito ,limitatamente alle agevolazioni auto ,che il beneficiario dell’operazione
può anche essere un familiare del disabile rispetto al quale il disabile stesso sia da
considerare fiscalmente a carico .
3.Esenzione bollo auto e trascrizione al Pra : Per poter fruire della esenzione
permanente del pagamento del bollo auto l’auto deve essere adottata se il disabile
è affetto da minorazione di tipo fisico - motorio . Per i disabili affetti dal tipo di
handicap indicato alla lettera B della nota n.1 l’agevolazione spetta anche senza
che il veicolo risulti adattato .L’agevolazione spetta senza limiti di valore
dell’autoveicolo . I limiti di cilindrata sono quelli previsti per le agevolazioni Iva
(2000 cm 3,se a benzina ,o 2800 cm3 se diesel ).Nel caso in cui il disabile
possieda più auto ,l’esenzione spetta per una sola di esse ,a scelta dell’interessato
,che dovrà indicare nella comunicazione all’ufficio finanziario la sola targa del
veicolo prescelto .L’esenzione delle imposte di trascrizione per la registrazione al
pubblico registro automobilistico spetta per l’acquisto di auto sia nuove che usate
,ma non compete a sordomuti e non vedenti .
4.Agevolazione Iva 4% Auto : L’aliquota agevolata spetta per i veicoli nuovi o usati ,
purché per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da”
handicap grave “
si tratti di veicoli adattati prima dell’acquisto (o perché così prodotti in serie o per
effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore ),alla
particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile .In questi casi si
richiede il possesso della patente speciale (che potrà essere conseguita anche entro
un anno dell’acquisto ),salvo che il disabile non sia in condizioni di conseguirla
(perché minore ,o perché impedito dall’ handicap stesso). Non ci sono ai fini Iva limiti
di valore ,ma limiti di cilindrata (fino a 2000 cc,se a benzina ,ovvero fino a 2800cc,se
con motore diesel). L’agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro
anni .E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio ,
qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato al Pra .
5 . Detrazione Irpef auto : A differenza di quanto stabilito per l’Iva ,non sono previsti
limiti di cilindrata .La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e
nei limiti di un importo di 35 milioni (€ 18.075,99) . Si prescinde dal possesso di
qualsiasi patente di guida .Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno
,ovvero si può optare,alternativamente ,per la ripartizione della stessa in quattro
quote annuali di pari importo . E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati
entro il quadriennio , qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente
cancellato al Pra .In caso di furto ,la detrazione per il nuovo veicolo che venga
riacquistato entro il quadriennio spetta , sempre entro il limite di 35 milioni ,al netto
dell’eventuale rimborso assicurativo .
6. Cumulo agevolazioni Iva –Irpef : In linea di principio ,la detraibilità integrale della
spesa ai fini Irpef su questa riga coincide quasi sempre con l’applicabilità
dell’aliquota agevolata del 4%. Per maggiore precisione ,tuttavia ,si veda ai fini Iva la
nota (8) comprendente l’elenco dei beni assoggettati ad iva del 4%.
7. Sussidi tecnici e informatici: Ai soli fini Iva ,devono sussistere le seguenti
condizioni :per sussidi tecnici e informatici s’intendono quelli costituiti di
apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche ,elettroniche o
informatiche (sia di comune reperibilità ,sia appositamente fabbricati ),da utilizzare a
beneficio di soggetti impediti (o anche limitati )da menomazioni PERMANENTI di
natura motoria ,visiva ,uditiva o del linguaggio .I sussidi debbono avere la finalità di
assistere la riabilitazione ,ovvero di facilitare la comunicazione interpersonale,
l’elaborazione scritta o grafica ,il controllo dell’ambiente ,l’accesso all’informazione e
alla cultura.
8. Iva agevolata :Al di fuori dell’Iva agevolata sui veicoli e sui sussidi tecnici e
informatici (già indicata nel quadro riassuntivo delle agevolazioni )si elencano di
seguito gli altri beni soggetti ad Iva agevolata del 4 per cento :
*protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale PERMANENTI (compresi
pannoloni per incontinenti ,traverse ,letti e materassi ortopedici antidecubito e
terapeutici ,materassi ad aria collegati a compressore alternativo ,cuscini serico e
cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo ,cateteri ,eccetera
,ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione
probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione);
*apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico – chirurgiche ),oggetti ed
apparecchi per fratture (docce ,stecche e simili ),oggetti ed apparecchi di protesi
dentaria ,oculistica ed altre ;apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri
apparecchi da tenere in mano ,da portare sulla persona o da inserire nell’organismo
,per compensare una deficienza o una infermità ;
*poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di
propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di
barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità Motorie ;
segue
*prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la
realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione
delle barriere architettoniche .
V. PER SAPERNE DI PIU’
Legge 27 dicembre 1997 ,n. 449 ,articolo 8 (S. O. 255 alla G. U. del 30 Dicembre
1997, n.302 )
___________________________________________________________________
D. P. R. 22 Dicembre 1986, n. 917,(T.U.I.R.) articoli 10, comma lettera b) e 13 bis
lettera c) (S.O. alla G.U. del 31 dicembre 1986 ,n 302).
D.P.R. 24 ottobre 1998,n . 403,(G.U.n.275 del 24 novembre 1998) riguardante le
norme di semplificazioni della documentazione amministrativa ,come
modificato dal testo unico sull’autocertificazione approvato con D.P.R.28
dicembre 2000, n.445 (S.O. alla G.U.20 febbraio 2001,n.42)
Legge 28 febbraio 1997 ,n.30,conversione in legge ,con modificazione del
decreto –legge 31 dicembre 1996, n.669,recante disposizione urgenti in materia
tributaria ,finanziaria pubblica per l’anno 1997 (comma 1 , art.1 e comma 9 ,
art.21)
Decreto Ministeriale –Ministero delle Finanze –14 Marzo 1998 (determinazione
delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione
dell’aliquota Iva ridotta al 4% ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare
l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap )
____________________________________________________________________
Legge 23 dicembre 1998 ,n. 448 , articolo 39 riguardante la facoltà di
autocertificazione da parte del disabile ,delle proprie condizioni personali (S.O.
n. 210/L alla G. U. n. 302 del 29 dicembre 1998)
Legge 23 dicembre 1999, n. 488,art. 6 comma1,lettere e) e g) (S. O. n.227/2
alla G. U. 27-12-1999 n.302).
Legge 21 novembre 2000, n. 342, articolo 50 (S.O. alla G.U. del 25 novembre
2000,n.276)
Legge 23 dicembre 2000, n.388,articoli 30 ,comma 7 , 31 comma 1, 81 comma 3
(S. O. alla G. U. del 29 dicembre 2000, n. 302 )
Legge 28 dicembre 2001, n.448, articolo 2, commi 1 e 3 (S. O. alla G. U. del 29
dicembre 2001, n. 301)
Istruzioni per la dichiarazioni dei redditi (per l’applicazione delle disposizioni
agevolativi in materia Irpef )
Circolari n. 186 /E del 15 luglio 1998 , n.197/E del 31 luglio 1998, n. 74/E del 12
aprile 2000,n.207/E del 16 novembre 2000, n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 6/E
del 26 gennaio 2001, n.13/E del 13 febbraio 2001, n.46 dell’11 maggio 2001, n.
55/E del 14 giugno 2001 n.72/E del 30 luglio 2001;risoluzione n. 113/E del 9
aprile 2002.