Embed
Email

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER ID ISABILI

Document Sample
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER ID ISABILI
Shared by: HC120212002927
Categories
Tags
Stats
views:
2
posted:
2/11/2012
language:
pages:
21
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI

1 CHI SONO I DISABILI AMMESSI ALLE AGEVOLAZIONE PREVISTE PER IL

SETTORE AUTO



L’area del disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il settore auto è stata

notevolmente ampliata .In particolare,sono ora ammessi alle agevolazioni le

seguenti categorie:

1 I non vedenti e sordomuti

2 I disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompa-

gnamento.

3 I disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da

pluriamputazione.

4 I disabili con ridotte o impedite capacità motorie .Salvo che per i disabili con

ridotte o impedite capacità motorie ,il diritto alle agevolazioni spetta, per

espressa disposizione di legge ,senza necessità che l’auto sia adattata .





I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un

residuo visivo non superiore ad un decimo ed entrambi agli occhi con eventuale

correzione : in tale categoria devono comprendersi i disabili indicati agli articoli 2, 3

e 4 della legge 3 aprile 2001, n°138. I citati articoli individuano esattamente le varie

categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali ,di ciechi parziali e di

ipovedenti gravi .



Per quanto riguarda i sordomuti, l’articolo 1 della legge n.68 del 1999 definisce tali

coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della

lingua parlata .





I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in situazione di handicap

grave

Prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n.104 del 1992 104/92 che si ha

quando la minorazione fisica ,psichica o sensoriale –stabilizzata o progressiva ,che

è causa di difficoltà di apprendimento ,di relazione o di integrazione lavorativa e

tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione –abbia

ridotto l’autonomia personale , correlata all’età,in modo da rendere necessario un

intervento assistenziale permanente,continuativo e globale nella sfera individuale o

in quella di relazione .La condizione di handicap grave deve essere certificata con

verbale dalla commissione per l’accertamento dell’ handicap (di cui all’art.4 della

citata legge n. 104/1992) presso la ASL..

In particolare i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di

handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che

comportano una limitazione permanente della deambulazione.Pertanto nell’ambito

di questa categoria rientrano anche i disabili con impedite o ridotte capacità motorie

che risultino però affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione come

sopra precisato. Viceversa ,per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie che

non risultino ,contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di

deambulazione “,il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato

all’adattamento del veicolo .

Nel seguito di questo capitolo esporremo dapprima le agevolazioni che si riferiscono

alla generalità dei disabili ,e successivamente daremo le indicazioni riguardanti i

disabili ,affetti da ridotte capacità motorie ,per i quali continua a valere il requisito

dell’adattamento .





2. PER QUALI VEICOLI



Le agevolazioni previste per il settore auto ,possono essere riferite a seconda dei

casi (vedi la tabella riportata a fine capitolo )oltre agli autoveicoli anche ai seguenti

veicoli .

 Motocarrozzette

 Autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo ,o per trasporto specifico del

disabile

 Autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%)





1 LA DETRAIBILITA’ AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER MEZZI DI LOCOMOZIONE



Spese di acquisto

Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozioni dei disabili danno diritto a una

detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare .Per mezzi di locomozione

s’intendono le autovetture ,senza limiti di cilindrata ,e gli altri veicoli sopra elencati

usati o nuovi .La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo )nel corso

di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto ) e nei limiti di un importo di 35

milioni (euro 18075,99).E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il

quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal

Pra .In caso di furto,la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il

quadriennio spetta,sempre entro il limite di 35 milioni ,al netto dell’eventuale rimborso

assicurativo .per i disabili per i quali ,ai fini della detrazione ,non è necessario

l’adattamento del veicolo ,la soglia dei 35 milioni di lire vale solo per le spese di

acquisto del veicolo ,restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento

necessari a consentirne l’utilizzo da parte del disabile (tipo pedana sollevatrice

,eccetera);spese che a loro volta possono fruire della detrazione del 19%,in base al

successivo paragrafo 2 del capitolo III.

Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno ,ovvero si può optare,

alternativamente ,per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.





Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto ,la detrazione spetta anche per le riparazioni,

escluse quelle di ordinaria manutenzione .Sono esclusi anche i costi di esercizio

quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Anche in questo caso la

detrazione ai fini Irpef spetta una sola volta nel corso del quadriennio.





INTESTAZIONI DEL DOCUMENTO COMPROVANTE LA SPESA

Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a lire 5.500.000

(€2840,51)il documento di spesa deve essere a lui intestato .Se ,invece , il disabile è

fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere

indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulta

a carico.





4 .LE AGEVOLAZIONI IVA



E’ Applicabile l’iva al 4% , anziché al 20%,all’acquisto di autovetture ,aventi cilindrata

fino a 2000 centimetri cubici ,se con motore a benzina ,e fino a 2800 centimetri cubici

,se con motore ,nuovi o usati .L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti

effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico

(o per prestazioni effettuate nei loro confronti ).Restano per tanto esclusi da questa

agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili

)intestati ad altre persone , a società commerciali ,cooperative ,enti pubblici o privati

.L’iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica ,senza limiti di valore , per una sola

volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto ),salvo riottenere il

beneficio per acquisti entro il quadriennio ,qualora il primo veicolo beneficiato sia

stato cancellato dal Pra.

E’ applicabile l’iva al 4%,anziché al 20%,all’acquisto di autovetture ,aventi cilindrata

fino a 2000 centimetri cubici ,se con motore diesel ,nuovi o usati .



Gli obblighi dell’impresa

L’impresa che vende veicoli con applicazioni dell’aliquota agevolata deve :

 emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente )con l’annotazione

che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97,

ovvero della legge 388/2000.

Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta

doganale;

 comunicare all’ufficio iva (ovvero all’ufficio delle entrate ,ove istituito )la data

dell’operazione ,la targa del veicolo ,i dati anagrafici e la residenza del

cessionario .

La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il

termine di trenta giorni dalla data della vendita o della importazione.Essa va

effettuata nei confronti dell’ufficio territorialmente competente in regione della

residenza dell’acquirente .







5. L’ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO



L’esenzione del pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo

2,con i l’imiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota iva agevolata (2000

centimetri cubici per le auto e 2800 centimetri cubici per quelle diesel )e spetta sia

quando l’auto è intestata allo stesso disabile ,sia quando risulta intestata a un

familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.



L’ufficio competente

L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto

cui il disabile dovrà rivolgersi è l’ufficio tributi dell’ente Regione .

Nelle Province di Trento e Bolzano la competenza è dell’ente Provincia .Tuttavia

,nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati costituiti il disabile può rivolgersi

all’Ufficio delle Entrate o,dove questo non è ancora istituito , alla Sezione staccata

della Direzione regionale delle Entrate .Se il disabile possiede più veicoli ,l’esenzione

spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile .





L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal

bollo auto cui il disabile dovrà rivolgersi è l’ufficio tributi dell’ente Regione .

Nelle Province di Trento e Bolzano la competenza è dell’Ente Provincia

.Tuttavia ,nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati costituiti il disabile può

rivolgersi all’ufficio delle Entrate o,dove questo non è ancora Istituito ,alla

sezione staccata della direzione Regionale delle Entrate .

La targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio ,al momento

della documentazione .Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri

soggetti ,pubblici o privati (come Enti locali ,cooperative ,società di trasporto ,taxi

polifunzionali ,eccetera ).





Quello che deve fare il disabile per ottenere l’esenzione dal bollo auto

Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve ,per il primo anno ,presentare o spedire

per raccomandata AR all’ufficio competente (della regione o dell’Agenzia delle

Entrate ) la documentazione indicata più avanti ,nell’apposito paragrafo .La

documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il

pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella

presentazione dei documenti non comporta ,tuttavia, la decadenza dall’agevolazione

).Pertanto ,se è pronta oltre il termine di 90gg. indicato dall’Amministrazione

finanziaria ha validità anche per i periodi precedenti in presenza delle condizioni

soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento (precisazione fornita

dall’Agenzia delle Entrate con circolare n.46/E del 11 maggio 2001).

Gli uffici che ricevono le istanze sono tenuti a trasmettere al sistema informativo

dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data ,

codice fiscale del richiedente ,targa e tipo veicolo ,eventuale codice fiscale del

proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico ).Gli uffici sono tenuti a

dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi

all’esenzione ,sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza di esenzione

.L’esenzione dal pagamento del bollo auto ,una volta riconosciuta per il primo anno

,prosegue anche per gli anni successivi ,senza che il disabile sia t5enuto a rifare

l’istanza e ad inviare nuovamente la documentazione .

Dal momento in cui vengono meno,però,le condizioni per avere diritto al beneficio (ad

esempio ,perché l’auto viene venduta o perché viene ulteriormente trasformata per

ridiventare un’auto “normale”),l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio

a cui era stata richiesta l’esenzione .





n.b. non è necessario esporre sul parabrezza dell’auto alcun avviso circa il

diritto alla esenzione dal bollo .





6. L’ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI

PROPRIETA’

Parallelamente all’esenzione dal bollo auto ,i veicoli destinati al trasporto o alla guida

di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione ,però,di non

vedenti e sordomuti )sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione

al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.Il beneficio compete

sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un’ auto nuova ,sia nella trascrizione

di un “passaggio “ riguardante un’auto usata .

L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il

disabile sia fiscalmente a carico .La richiesta di esenzione deve essere rivolta

esclusivamente al Pra territorialmente competente.

L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il

disabile sia fiscalmente a carico.





7.DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI



Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (cioè,ai fini Irpef ,iva e bollo auto )anche

un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile ,a condizione che questo sia

da considerare a suo carico ai fini fiscali .per essere ritenuto “a carico “del familiare il disabile

deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia dei 5,5 milioni di lire (€2840,51).

Superando questo tetto è necessario ,per poter beneficiare delle agevolazioni ,che i documenti

di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare ).Tuttavia ,ai fini del limite dei 5,5

milioni ,non si tiene conto dei redditi esenti ,come a esempio le pensioni sociali ,le indennità

(comprese quelle di accompagnamento ),gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili ,ai

sordomuti e agli invalidi civili.



8. LA DOCUMENTAZIONE



Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità

di adattamento,la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto

alle agevolazioni è la seguente:

 Certificazione attestante la condizione di disabilità ,in particolare

-per non vedenti e sordomuti :certificato di invalidità che attesti la loro

condizione ,rilasciato da una commissione medica pubblica

-per disabili psichici :verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla

commissione medica presso la ASL di cui all’art.4 della legge n.104 del

1992,dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai

sensi del comma 3,dell’art. 3 della legge n.104 del 1992) derivate da disabilità

psichica e certificazione che attesti il diritto a fruire dell’indennità di

accompagnamento (di cui alle leggi n.18 del 1980 e n.508 del 1988) emessa

dalla commissione a ciò preposta ( commissione per l’accertamento

dell’invalidità civile di cui alla legge n.295del 1990)

-per disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione ,o

pluriamputati ,verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione

medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992 , dal quale

risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del

comma 3,dell.art. 3 della legge n. 104 del 1992 )derivante da patologie (ivi

comprese le pluriamputazioni )che comportano una limitazione permanente

della deambulazione ;

 ai soli fini dell’agevolazione IVA ,la dichiarazione sostitutiva di atto notorio

attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato

acquistato un analogo veicolo agevolato .Nell’ipotesi di acquisto entro il

quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal

pubblico registro automobilistico ;

 fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a

carico dell’intestatario dell’auto , ovvero autocertificazioni in tal senso .





9. REGOLE PARTICOLARI PER I DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE

CAPACITA’ MOTORIE MA NON AFFETTI DA GRAVE LIMITAZIONE ALLA

CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE



Come illustrato più sopra ,alle persone pluriamputate o la cui disabilità motoria

comporti una grave limitazione nella capacità di deambulazione è consentito di

accedere alle agevolazioni sui veicoli a prescindere dall’adattamento del veicolo se

versano nella condizione di “particolare gravità “. prevista dal comma 3 dell’articolo 3

della legge 104/92. Nel caso ,invece ,che queste condizioni personali non si

configurino ,ma sussiste comunque la disabilità motoria ,gli interessati sono ammessi

alle agevolazioni auto descritte nei paragrafi precedenti a condizione di utilizzare

veicoli adattati .

Va detto che non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di

accompagnamento .Ai sensi dell’articolo 3 ,della legge 104/92 , per disabile secondo

la definizione generale ,contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 3 ,deve

intendersi “colui che presenta una minorazione fisica ,psichica o sensoriale

,stabilizzata o progressiva ,che è causa di difficoltàdi apprendimento ,di relazione o di

integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di

emarginazione “.La specifica richiesta ,in questi casi ,ai fini dell’agevolazione fiscale

è dunque solo nel carattere “motorio”che deve avere l’handicap .Per cui vi potrà

essere diritto alle agevolazioni anche senza che sia accertata la necessità

dell’intervento assistenziale “permanente “, previsto ,invece,per situazione di

particolare gravità .La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente

annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la Asl

o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del

riconoscimento dell’invalidità.



PER QUALI VEICOLI

Oltre che per le auto e gli autocaravan (per questi ultimi veicoli le agevolazioni sono

solo ai fini della detrazione Irpef ),i disabili con ridotte capacità motorie ma non affetti

da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione ,possono godere delle

agevolazioni anche sui seguenti veicoli :

 Motocarrozzette

 Autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo ,o per trasporto specifico per

disabile .

Le categorie dei veicoli agevolabili sono riportati in dettaglio nella tabella alla fine del

capitolo .



L’ADATTAMENTO DEL VEICOLO

Come già detto ,per questa categoria di disabili ,l’adattamento del veicolo è una

condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva ,Irpef ,bollo e imposta di

trascrizione al Pra ).Per i disabili titolari di patente speciale,si considera ad ogni

effetto “adattata “anche l’auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica

)di serie ,purché questo sia prescritto dalla Commissione medica locale competente

per l’accertamento dell’idoneità alla guida .

Gli adattamenti ,che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione , possono

riguardare sia le modifiche ai comandi di guida ,sia solo la carrozzeria o la

sistemazione interna del veicolo ,per mettere il disabile in condizione di accedervi .

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti

,avvertendo che si tratta di indicazioni esemplificativa :

 pedana sollevatrice ad azione meccanica /elettrica /idraulica ;

 scivolo a scomparsa ad azione meccanica /elettrica /idraulica ;

 braccio sollevatore ad azione meccanica /elettrica /idraulica;

 paranco ad azionamento meccanico /elettrico /idraulico ;

 sedile scorrevole –girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile

nell’abitacolo ;

 sistema di ancoraggio delle carrozzette con annesso sistema di ritenuta del

disabile (cinture di sicurezza );

 sportello scorrevole ;

 altri adattamenti non elencati ,purchè gli allestimenti siano caratterizzati da

un collegamento permanente al veicolo ,e tali da comportare un adattamento

effettivo nel veicolo .Pertanto non dà luogo ad “adattamento” l’allestimento

di semplici accessori con funzione di “optional “, ovvero l’applicazione di

dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo ,montabili in

alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente .



L’IVA AGEVOLATA PER GLI ACQUISTI

Per i disabili con ridotte capacità motorie che però non risultino affetti da gravi

limitazioni della capacità di deambulazione ,si applicano le seguenti regole particoli :



1 L’acquisto può riguardare –oltre agli autoveicoli –anche motocarrozzette

autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;





2 I veicoli devono essere adattati prima dell’acquisto (o perché così prodotti in serie

o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore

)alla ridotta capacità motoria del disabile .sono ammesse anche le auto con

cambio automatico ,anche di serie per coloro che sono muniti di patente B

speciale o del foglio rosa a seguito della prescrizione da parte della Commissione

medica locale ai sensi dell’art .119 del codice della strada .

3 Il diritto dell’iva agevolata al 4% riguarda anche:

a) le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli ,anche non nuovi

di fabbrica ;

b) gli acquisti di accessori e strumenti relativi alle prestazioni indicate nel

precedente punto a)





GLI OBBLIGHI DELL’IMPRESA



L’impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati ,ovvero che

effettua prestazioni di servizio con applicazione dell’aliquota agevolata ,deve

emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l’annotazione che si

tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97 (nella vendita di

accessori o nelle prestazioni da parte di officine è sufficiente menzionare la legge

449/97),ovvero della legge 342/2000.Nel caso di importazione gli estremi della legge

97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale .

LA DOCUMENTAZIONE



I disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione

alla

capacità di deambulazione ,in aggiunta ai documenti indicati al paragrafo 8 dovranno

presentare :

1. fotocopia della patente di guida speciale .Per i disabili che non sono in grado di

guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente il

conseguimento),non è necessario il possesso della patente di guida speciale .Ai fini

della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da

parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico ;

2. ai soli fini dell’agevolazione Iva ,in caso di prestazioni di servizi o nell’acquisto di

accessori, autodichiarazione ,dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante

ridotte capacità motorie permanenti .Nella stessa dichiarazione si dovrà

eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del

committente (ove ricorra questa ipotesi );

3. fotocopia della carta di circolazione ,da cui risulta che il veicolo dispone dei

dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di disabili

titolari di patente speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della

minorazione fisico- motoria;

4. copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciato da una Commissione

pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni , in cui sia esplicitamente

indicata la natura motoria della disabilità;



TABELLA 1 -CATEGORIA DI VEICOLI AGEVOLABILI

Veicoli destinati al trasporto di persone ,aventi al massimo 9 posti

Autovetture *

,compreso quello del conducente

Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore

Autovetture per

a 3.5 tonnellate ,(o a 4.5 tonnellate ,se a trazione elettrica o a

trasporto

batteria ),destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di

promiscuo*

contenere al massimo nove posti ,compreso quello del conducente .

Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per

Autoveicoli

trasporti in particolari condizioni ,caratterizzati dall’essere muniti

specifici*

permanentemente di speciali attrezzature relativi al tale scopo .

Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati

Autocaravan *(1) permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7

persone al massimo ,compreso il conducente .

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone ,capaci di

Motocarrozzette contenere al massimo quattro posti ,compreso quello del

conducente ,ed equipaggiati di idonea carrozzeria .

Motoveicoli per Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose ,capaci di

trasporto contenere al massimo quattro posti ,compreso quello del

promiscuo conducente .

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di

Motoveicoli per

persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti

trasporti specifici

permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo .



(*)Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo quelli con l’asterisco.



(1)Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%

LE ALTRE AGEVOLAZIONI







1. MAGGIORE DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO PORTATORI DI

HANDICAP

Dal 2002 è stata introdotta una particolare detrazione in caso di figli portatori di

handicap .La nuova detrazione ,di 774,69 euro (lire 1.500.000) spetta per ogni figlio

portatore di handicap (riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992 ), a

prescindere dall’ammontare del reddito complessivo ,in sostituzione a quella (di

importo minore )che spetterebbe in riferimento allo stesso figlio ,in assenza dell’

handicap .







2 . AGEVOLAZIONI IRPEF PER ALCUNE SPESE SANITARIE E I MEZZI

D’AUSILIO

Le spese mediche generiche (es.:infermieri professionali o personale autorizzato ad

effettuare prestazioni sanitarie specialistiche come prelievi ai fini di analisi e

applicazioni con apparecchiature elettromedicali) sostenute dai disabili ,sono

interamente deducibili dal reddito complessivo .Tali spese sanitarie , inoltre ,sono

deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili

che non risultano fiscalmente a carico .Le spese sanitarie specialistiche ,(es.:analisi

,prestazioni chirurgiche e specialistiche ),invece,danno diritto ad una detrazione

IRPEF del 19% sulla parte che accede lire 250.000 (€ 129,11);la detrazione è fruibile

anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico (quando il reddito

complessivo ,al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione

principale ,non è superiore a lire 5.500.000 pari a € 2.840,51.Oltre alle spese viste in

precedenza sono ammesse alla detrazione del 19% per l’intero ammontare (senza

togliere le 250 mila lire ),le spese sostenute per :

 trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (1);

 acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il

contenimento di fratture ,ernie e per la correzione dei difetti della colonna

vertebrale;

 acquisto di arti artificiali per la deambulazione ;

 costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed

interne alle abitazione (2);





(1) In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il

trasporto ,costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che

accede la somma di lire 250.000 (€129.11).

(2) Non si può fruire contemporaneamente della detrazione del 19 e di quella del 36 %.La detrazione

del 19%su tali spese ,pertanto ,spetta solo sulla parte in più rispetto alla quota di spesa già

assoggettata alla detrazione del 36% in base all’articolo 1 della legge 449 del 1997 e successive

modifiche .

 Trasformazione dell’ascensore per adattaelo al contenimento della

carrozzella ;

 Sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità

di integrazione dei portatori di Handicap riconosciuti tali ai sensi dell’articolo

3 della legge n. 104/92 .

Sono tali ad esempio , i costi di abbonamento al servizio che consente l’invio di una

richiesta rapida di soccorso attraverso il telefono ,le spese sostenute per l’acquisto

di fax ,modem ,computer ,telefono a viva voce ,schermo a tocco ,tastiera espansa.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese

riguardanti i mezzi necessari:

 all’accompagnamento ;

 alla deambulazione ;

 al sollevamento ,dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n.

104/92,indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di

accompagnamento .Dal 2002 è possibile fruire della detrazione del

19%anche per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della

legge 26 maggio 1970 ,n.381) per i servizi di interpretariato .Al fine di poter

fruire della detrazione,i soggetti interessati devono essere in possesso delle

certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Tali

certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite

agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta in tal senso .La

detrazione del 19%sull’intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta

anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico .





SPESE SANITARIE PER PARTICOLARI PATOLOGIE SOSTENUTE DAL

FAMILIARE

A partire dal 2000,inoltre ,il contribuente che,nell’interesse di un familiare che abbia

redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico ,sostenga spese

sanitarie per le quali la detrazione del 19% spetta dopo aver tolto la franchigia di

250.000 lire (€129.11),relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa

sanitaria pubblica ,può considerare onere detraibile dall’IRPEF la parte di spesa

che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare stesso .In questo caso

,l’ammontare massimo delle spese sanitarie ,sulle quali il familiare può fruire della

detrazione del 19%,è complessivamente pari a 12milioni di lire .





LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili non solo i

soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai

sensi dell’articolo 4 della legge n.104/92,ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti

invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del

riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro ,di guerra di cui all’articolo 14 del T.U.

n.915 del 1978,e i soggetti ad essi equiparati ,sono considerati portatori di handicap

e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della commissione

medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92.In tal caso è sufficiente

la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento

della concessione dei benefici pensionistici .I soggetti riconosciuti portatori di

handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92 possono attestare la

sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazioni

effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto

notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia

fotostatica del documento di identità del sottoscrittore ).Sia per gli oneri per i quali è

riconosciuta la detrazione d’imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito

complessivo (v. righi 6 e 7 del Quadro riassuntivo delle agevolazioni )occorre

conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture

,ricevute o quietanze )per poi poterla esibire o trasmettere ,a richiesta degli uffici

finanziari .

In particolare :

 per le protesi ,oltre alle relative fatture ,ricevute o quietanze ,occorre acquistare

e conservare anche la prescrizione del medico curante ,salvo che si tratti di

attività svolte ,in base alla specifica disciplina ,da esercenti arti ausiliare della

professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente .in

questo caso ,se la fattura ,ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente

dall’esercente l’arte ausiliaria ,il medesimo dovrà attestare sul documento di

spesa di aver eseguito la prestazione .Anche in questa ipotesi ,in alternativa alla

prescrizione medica ,il contribuente può rendere ,a richiesta degli ufficio

un’autocertificazione ,la cui sottoscrizione può non essere autenticata se

accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

(da conservare unitamente alle predette fatture ,ricevute e quietanze e da

esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari),per attestare la necessità

della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale

è stata acquistata ;

 per i sussidi tecnici e informatici ,oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze

,occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti

che quel sussidio è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di

integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’articolo

3 della legge n. 104 del 1992 .







3 . L’ ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI



3 A – L’aliquota agevolata per i mezzi di ausilio



Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% per i mezzi necessari alla deambulazione e

al sollevamento dei disabili .Per l’individuazione dei beni soggetti ad aliquota del

4%si veda la nota (8)del Quadro riassuntivo delle agevolazioni .



3 B – L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici



Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4%ai sussidi tecnici e informatici rivolti a

facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui

l’articolo 3 della legge n.104 del 1992.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie

meccaniche, elettroniche o informatiche :sia di comune reperibilità ,sia

appositamente fabbricati .Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di

soggetti limitati (o anche impediti )da menomazioni permanenti di natura motoria

,visiva ,uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità :

a) Facilitare

 la comunicazione interpersonale

 l’elaborazione scritta o grafica

 il controllo dell’ambiente

 l’accesso all’informazione e alla cultura

b) Assistere la riabilitazione .





3 C – La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici



Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore ,prima

dell’acquisto la seguente documentazione :

1. Specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL

di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il

sussidio tecnico e informatico ;

2. certificato ,rilasciato dalla competente ASL ,attestante l’esistenza di una

invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio

,visivo ,uditivo o del linguaggio )e il carattere permanente della stessa .





Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% per i mezzi necessari alla

deambulazione e al sollevamento dei disabile







4 . ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

In favore dei non vedenti sono state da ultimo introdotte le seguenti agevolazioni :

 La detrazione dall’irpef del 19%delle spese sostenute per l’acquisto del cane

guida .La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni salvo i casi di

perdita dell’animale .

Ai fini del costo di acquisto del cane guida si considera l’intero ammontare del costo

sostenuto .La detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata su un

importo massimo di lire 35 milioni (€18.075,99).Tale limite comprende anche le

spese per l’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente .La

detrazione è fruibile anche dal familiare cui il non vedente risulta fiscalmente a carico

;

 detrazione forfettaria di un milione di lire (€ 516.46)delle spese sostenute per

il mantenimento del cane guida .Al familiare del non vedente non è invece consentita

la detrazione forfettaria di un milione anche se il non vedente è da considerare a

carico del familiare stesso .

 L’aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di particolari prodotti editoriali

destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti ,anche se non acquistati

direttamente da loro:

giornali e notiziari quotidiani ,libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici

pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria ,realizzati in

scrittura braille e quelli realizzati su supporti audio –magnetici per non vedenti ed

ipovedenti .

5. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE





A partire delle spese sostenute dal 1° Gennaio 2001 è stata ampliata a favore dei

disabili la tipologia di opere che dà diritto alla detrazione del 36% ,prorogata per tutto

il 2002 ,per ristrutturazione ,relativamente alla quota di spesa sostenuta ed

effettivamente rimasta a carico del contribuente.Sono ammesse ai benifici del 36%

,pertanto ,non solo le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche

riguardanti ascensori e montacarichi già in precedenza agevolata ,ma anche quelle

effettuate per la realizzazione di strumenti che,attraverso la comunicazione ,la

robotica e ogni altro mezzo tecnologico ,siano adatti a favorire la mobilità interna ed

esterna delle persone portatrici di handicap qualora questo sia stato riconosciuto

grave ,ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n. 104 . La

detrazione del 36% per l’eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile

contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista dal punto c)dell’articolo 13-bis

del Testo unico delle imposte sui redditi ,a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi

necessari al sollevamento del disabile . La detrazione del 19% su tali spese

,pertanto,spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già

assoggettata alla detrazione del 36%,ai sensi dell’articolo 1 della legge 449 del 1997

e successive modifiche.

La detrazione del 36%,inoltre ,è applicabile alle spese sostenute per realizzare

interventi previsti unicamente sugli immobili ,per favorire la mobilità interna ed

esterna del disabile .Non si applica ,invece,alle spese sostenute per il semplice

acquisto di strumenti o beni mobili ,sia pure ugualmente diretti a favorire la

comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile :non rientrano ,pertanto

,in questa tipologia di agevolazione ,ad esempio ,l’acquisto di telefoni a viva voce

,schermi a tocco ,computer o tastiere espanse .Tali beni ,infatti,sono inquadrabili

nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è gia previsto l’altro

beneficio consistente nella detrazione del 19%.La sostituzione di gradini con rampe

,sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari ,può essere considerato intervento

che determina il diritto alla detrazione del 36% ogni qualvolta risulti conforme alle

prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere

architettoniche (fermo restando ,tuttavia ,il diritto alla detrazione secondo le regole

vigenti ,qualora gli stessi interventi possano ugualmente configurarsi quali interventi

di manutenzione ordinaria o straordinaria ).Nell’ipotesi ,infine ,della realizzazione di

un elevatore esterno all’abitazione ,ai fini dell’abbattimento delle barriere

architettoniche ,si deve ritenere che tale intervento rientri tra le tipologie che danno

diritto alla detrazione del 36%.In tal caso relativamente alle prestazioni di servizi

dipendenti dall’appalto relativo ai lavori in questione ,è applicabile l’aliquota Iva

agevolata del 4%,anziché quella ordinaria del 20%

(n. 41 – ter della Tabella A- parte II,allegata al DPR n. 633 del 1972 ).

La detrazione del 36%per l’eliminazione delle barriere architettoniche non è

fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista dal punto C

dell’articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi .

6. DONAZIONE A FAVORE DI DISABILE GRAVE





La legge n.383 del 2001 oltre ad avere soppresso l’imposta di successione ha

previsto che per le donazioni non esenti (cioè quelle tra estranei ),il beneficiario deve

corrispondere ,sul valore dei beni donati eccedente 350 milioni di lire

(€180759,91),l’imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni

dalla tariffa parte prima del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di

registro .L’importo della franchigia è elevato a Euro 516456,8990 (Un miliardo di lire

)per i beneficiari con handicap riconosciuto grave ai sensi dell’articolo 3,comma legge

n.104 del 1992.

Per le donazioni per le quali non sono dovute le imposte sui trasferimenti

ordinariamente applicabili ,l’imposta di registro non è dovuta nemmeno in misura

fissa .





IV. ANCHE A DOMICILIO I SERVIZI DELL’AGENZIA





A seguito di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ,in ogni

Direzione regionale devono essere attivati ,in almeno due uffici ,servizi di assistenza

domiciliare in favore dei disabili e di altri contribuenti appartenenti alle fasce più

deboli .Il servizio è espressamente rivolto ad anziani soli ,ricoverati in ospedale ,ospiti

delle case di riposo e portatori di handicap ,cioè a quei cittadini che sovente non

hanno la possibilità di beneficiare dei più tradizionali mezzi di assistenza ,tramite rete

o telefono ,messi a disposizione della generalità degli utenti .due i vantaggi immediati

per il contribuente di questa iniziativa,la possibilità di evitare code agli sportelli e,allo

stesso tempo ,l’opportunità di ricevere direttamente a domicilio assistenza fiscale da

parte di funzionari qualificati .I disabili possono contattare la Direzione Regionale e gli

uffici che organizzano il servizio tramite le Associazioni dell’Handicap e i Patronati

.Ulteriori e aggiornate informazioni sul servizio di assistenza domiciliare –avviato in

via sperimentale con la prospettiva di estenderlo gradatamente sull’intero territorio –

si possono conoscere consultando il sito internet www.agenziaentrate.it.

Resta ferma comunque la possibilità di ottenere informazioni e chiarimenti

rivolgendosi ai CENTRI di Assistenza telefonica ,che rispondono al numero

848.800.444 dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 17,il Sabato dalle 9 alle 13,ovvero

direttamente agli sportelli degli Uffici locali dell’Agenzia .



Due i vantaggi immediati per il disabile :la possibilità di evitare code agli sportelli

e,allo stesso tempo ,l’opportunità di ricevere direttamente a domicilio assistenza

fiscale da parte di funzionari qualificati .

TABELLA 2 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI

DETRAZIONE IRPEF

TIPO DI

IVA DETRAZIONE DEL 19% (PER DEDUZIONE DAL

HANDICAP

4% IRPEF DEL L’IMPORTO CHE REDDITO

(VEDI NOTE

19% ACCEDE LIRE 250 COMPLESSIVO

1 e 2)

MILA ,PARI A €129.11)



1. Acquisto di auto o motoveicolo

,nuovo o usato (per l’esenzione dal SI =

bollo auto si veda nota 3) BeC Si (5) =

(4)



2 . Prestazioni di servizio rese da

officine per l’adattamento dei veicoli

,anche usati ,alla minorazione del

Si (5) =

disabile e acquisto di accessori e C Si (4) =

strumenti per le relative prestazioni

di adattamento





3 . Spese per le riparazioni

eccedenti l’ordinaria manutenzione

BeC No Si = =





4 . Spese per i mezzi necessari per A Si Si = =

l’accompagnamento ,la

deambulazione ,il sollevamento

(quali ad esempio , trasporto in

ambulanza del portatore di

handicap ,acquisto di poltrone per

inabili e minorati non deambulati e

apparecchi per il contenimento di

fratture ,ernie e per la correzione dei

difetti della colonna vertebrale ,

acquisto di arti artificiali per la

deambulazione ,costruzione di

rampe per l’eliminazione di barriere

architettoniche dell’ascensore

adattato al contenimento della

carrozzella )







5. Acquisto di sussidi tecnici e

A Si Si = =

informatici (ad esempio :computer , (6)

fax ,modem o altro sussidio (7)

telematic ,abbonamento al servizio

che consente l’invio di una richiesta

rapida di soccorso)

6 . Spese mediche generiche e di

assistenza specifica necessarie nei

casi di grave e permanente

invalidità o menomazione .si

considerano di “assistenza specifica

“le spese relative all’assistenza

infermieristica e riabilitativa ;al

personale in possesso della

qualifica professionale di addetto

all’assistenza di base o di operatore

tecnico assistenziale

esclusivamente dedicato A = = = =

all’assistenza diretta della

persona;al personale di

coordinamento delle attività

assistenziali di nucleo ;al personale

con la qualifica di educatore

professionale ; al personale con la

qualifica di educatore professionale

;al personale qualificato addetto ad

attività di animazione e/o di terapia

occupazionale .







7 . Spese mediche generiche e

paramediche di assistenza

specifica sostenute in caso di

ricovero di un disabile in un

istituto di assistenza e ricovero .In

caso di retta pagata all’istituto ,la

deduzione spetta solo per le dette

spese mediche e paramediche A = = = SI

che debbono essere

separatamente indicate nella

documentazione rilasciata

dall’istituto .

8 . Spese mediche a seguito di

ricovero di persona anziana (se

disabile ,si applica la precedente

riga 7) in istituti di assistenza e

ricovero (in caso di retta pagata

all’istituto ,la detrazione non

spetta per le spese relativa alla

retta di ricovero ,ma solo per le

spese mediche e di assistenza

specifica ,le quali debbono essere D = = SI =

separatamente indicate nella

documentazione rilasciata

dall’istituto )

9. Acquisto o affitto di protesi

sanitarie (ad esempio:protesi

dentarie e apparecchi ortodontici,

comprese le dentiere e le

capsule;occhiali da vista ,lenti a

contatto e relativo liquido ;

apparecchi auditivi ,compresi

modelli tascabili a filo e auricolare

a occhiali ;apparecchi ortopedici, D

comprese le cinture medico – (8) = SI =

chirurgiche , le scarpe e i tacchi

ortopedici ,fatti su misura ; arti

artificiali ,stampelle ,bastoni

canadesi e simili ;apparecchi da

inserire nell’organismo ,come

stimolatori e protasi cardiache e

simili ),ovvero di attrezzature

sanitarie (ad esempio

:apparecchio per aerosol o per la

misurazione della pressione

sanguigna )

10 . Prestazione chirurgiche;

analisi ,indagini radioscopiche ,

ricerche e applicazioni

;prestazioni rese da un medico

generico;acquisto di medicinali

;degenze o ricoveri collegati a

operazioni chirurgiche ,trapianto

di organi .Se le spese di riga 9 e

10 sono state sostenute

nell’ambito del servizio sanitario

D = = SI =

nazionale è detraibile l’importo del

ticket pagato .

11 . Spese sostenute per i servizi

di interpretariato dai soggetti

riconosciuti sordomuti ,ai sensi

della legge 26 maggio 1970 ,n. = SI

381.

12 . Giornali e notiziari quotidiani,

dispacci delle agenzie di stampa

,libri periodici ,anche in scrittura

braille o su supporti audio

magnetici per non vedenti e SI = =

ipovedenti .



13 .Contributi obbligatori

previdenziali versati per gli addetti

ai servizi domestici e

all’assistenza anziani (fino a 3 D = = = SI

milioni di lire ,pari a €1.549,37)









NOTE AL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI



1 Tipo di handicap :



A = Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile in senso

generale ,definito dalla legge come “colui che presenta una minorazione fisica

,psichica o sensoriale ,stabilizzata o progressiva ,che è causa di difficoltà di

apprendimento ,di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un

processo di svantaggio sociale o di emarginazione “(indipendentemente dalla

circostanza che fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento ).

B =Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente ,il

sordomuto ,i portatori di handicap psichico o mentale (di gravità tale da aver

determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento )e i disabili con

grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni

)riconosciuti affetti da handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge

n.104 del 1992.

C =Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile con impedite o

ridotte capacità motorie ma non affetto da handicap grave ,indipendentemente dalla

circostanza che fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento .Per questi

disabili il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria

),ovvero dotato di cambio automatico (prescritto dalla commissione ASL).

D =Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi

contribuente ,a prescindere dalla condizioni di disabile .





2.Familiare del disabile :Le agevolazioni (Iva ,Irpef,bollo auto e imposta sui

passaggi di proprietà)sono sempre fruibili anche da parte di un familiare del

disabile (cioè:coniuge fratelli ,sorelle ,suoceri,nuore e generi,adottati ,nonché figli e

genitori ,in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più prossimi

),quando il disabile stesso sia da considerare a carico in quanto il proprio reddito

personale complessivo ,al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per

l’abitazione principale e pertinenze ,è non superiore a lire 5.500.000 (€

2.840,51).Fanno parzialmente accezione a questa regola le spese di riga 6 e 7 ,le

quali sono deducibili dal reddito complessivo se sostenute per familiari rientranti

nell’elencazione precedente anche quando questi non sono fiscalmente a carico

.Per quando riguarda l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata ,nei casi in cui il

beneficio è subordinato al fatto che la cessione o prestazione sia effettuata

personalmente nei confronti dei disabili (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2 )è

stabilito ,limitatamente alle agevolazioni auto ,che il beneficiario dell’operazione

può anche essere un familiare del disabile rispetto al quale il disabile stesso sia da

considerare fiscalmente a carico .



3.Esenzione bollo auto e trascrizione al Pra : Per poter fruire della esenzione

permanente del pagamento del bollo auto l’auto deve essere adottata se il disabile

è affetto da minorazione di tipo fisico - motorio . Per i disabili affetti dal tipo di

handicap indicato alla lettera B della nota n.1 l’agevolazione spetta anche senza

che il veicolo risulti adattato .L’agevolazione spetta senza limiti di valore

dell’autoveicolo . I limiti di cilindrata sono quelli previsti per le agevolazioni Iva

(2000 cm 3,se a benzina ,o 2800 cm3 se diesel ).Nel caso in cui il disabile

possieda più auto ,l’esenzione spetta per una sola di esse ,a scelta dell’interessato

,che dovrà indicare nella comunicazione all’ufficio finanziario la sola targa del

veicolo prescelto .L’esenzione delle imposte di trascrizione per la registrazione al

pubblico registro automobilistico spetta per l’acquisto di auto sia nuove che usate

,ma non compete a sordomuti e non vedenti .



4.Agevolazione Iva 4% Auto : L’aliquota agevolata spetta per i veicoli nuovi o usati ,

purché per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da”

handicap grave “

si tratti di veicoli adattati prima dell’acquisto (o perché così prodotti in serie o per

effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore ),alla

particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile .In questi casi si

richiede il possesso della patente speciale (che potrà essere conseguita anche entro

un anno dell’acquisto ),salvo che il disabile non sia in condizioni di conseguirla

(perché minore ,o perché impedito dall’ handicap stesso). Non ci sono ai fini Iva limiti

di valore ,ma limiti di cilindrata (fino a 2000 cc,se a benzina ,ovvero fino a 2800cc,se

con motore diesel). L’agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro

anni .E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio ,

qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato al Pra .



5 . Detrazione Irpef auto : A differenza di quanto stabilito per l’Iva ,non sono previsti

limiti di cilindrata .La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e

nei limiti di un importo di 35 milioni (€ 18.075,99) . Si prescinde dal possesso di

qualsiasi patente di guida .Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno

,ovvero si può optare,alternativamente ,per la ripartizione della stessa in quattro

quote annuali di pari importo . E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati

entro il quadriennio , qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente

cancellato al Pra .In caso di furto ,la detrazione per il nuovo veicolo che venga

riacquistato entro il quadriennio spetta , sempre entro il limite di 35 milioni ,al netto

dell’eventuale rimborso assicurativo .





6. Cumulo agevolazioni Iva –Irpef : In linea di principio ,la detraibilità integrale della

spesa ai fini Irpef su questa riga coincide quasi sempre con l’applicabilità

dell’aliquota agevolata del 4%. Per maggiore precisione ,tuttavia ,si veda ai fini Iva la

nota (8) comprendente l’elenco dei beni assoggettati ad iva del 4%.



7. Sussidi tecnici e informatici: Ai soli fini Iva ,devono sussistere le seguenti

condizioni :per sussidi tecnici e informatici s’intendono quelli costituiti di

apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche ,elettroniche o

informatiche (sia di comune reperibilità ,sia appositamente fabbricati ),da utilizzare a

beneficio di soggetti impediti (o anche limitati )da menomazioni PERMANENTI di

natura motoria ,visiva ,uditiva o del linguaggio .I sussidi debbono avere la finalità di

assistere la riabilitazione ,ovvero di facilitare la comunicazione interpersonale,

l’elaborazione scritta o grafica ,il controllo dell’ambiente ,l’accesso all’informazione e

alla cultura.



8. Iva agevolata :Al di fuori dell’Iva agevolata sui veicoli e sui sussidi tecnici e

informatici (già indicata nel quadro riassuntivo delle agevolazioni )si elencano di

seguito gli altri beni soggetti ad Iva agevolata del 4 per cento :

*protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale PERMANENTI (compresi

pannoloni per incontinenti ,traverse ,letti e materassi ortopedici antidecubito e

terapeutici ,materassi ad aria collegati a compressore alternativo ,cuscini serico e

cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo ,cateteri ,eccetera

,ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione

probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione);

*apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico – chirurgiche ),oggetti ed

apparecchi per fratture (docce ,stecche e simili ),oggetti ed apparecchi di protesi

dentaria ,oculistica ed altre ;apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri

apparecchi da tenere in mano ,da portare sulla persona o da inserire nell’organismo

,per compensare una deficienza o una infermità ;

*poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di

propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di

barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità Motorie ;

segue

*prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la

realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione

delle barriere architettoniche .









V. PER SAPERNE DI PIU’



Legge 27 dicembre 1997 ,n. 449 ,articolo 8 (S. O. 255 alla G. U. del 30 Dicembre

1997, n.302 )

___________________________________________________________________





D. P. R. 22 Dicembre 1986, n. 917,(T.U.I.R.) articoli 10, comma lettera b) e 13 bis

lettera c) (S.O. alla G.U. del 31 dicembre 1986 ,n 302).







D.P.R. 24 ottobre 1998,n . 403,(G.U.n.275 del 24 novembre 1998) riguardante le

norme di semplificazioni della documentazione amministrativa ,come

modificato dal testo unico sull’autocertificazione approvato con D.P.R.28

dicembre 2000, n.445 (S.O. alla G.U.20 febbraio 2001,n.42)







Legge 28 febbraio 1997 ,n.30,conversione in legge ,con modificazione del

decreto –legge 31 dicembre 1996, n.669,recante disposizione urgenti in materia

tributaria ,finanziaria pubblica per l’anno 1997 (comma 1 , art.1 e comma 9 ,

art.21)





Decreto Ministeriale –Ministero delle Finanze –14 Marzo 1998 (determinazione

delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione

dell’aliquota Iva ridotta al 4% ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare

l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap )

____________________________________________________________________





Legge 23 dicembre 1998 ,n. 448 , articolo 39 riguardante la facoltà di

autocertificazione da parte del disabile ,delle proprie condizioni personali (S.O.

n. 210/L alla G. U. n. 302 del 29 dicembre 1998)







Legge 23 dicembre 1999, n. 488,art. 6 comma1,lettere e) e g) (S. O. n.227/2

alla G. U. 27-12-1999 n.302).

Legge 21 novembre 2000, n. 342, articolo 50 (S.O. alla G.U. del 25 novembre

2000,n.276)







Legge 23 dicembre 2000, n.388,articoli 30 ,comma 7 , 31 comma 1, 81 comma 3

(S. O. alla G. U. del 29 dicembre 2000, n. 302 )







Legge 28 dicembre 2001, n.448, articolo 2, commi 1 e 3 (S. O. alla G. U. del 29

dicembre 2001, n. 301)







Istruzioni per la dichiarazioni dei redditi (per l’applicazione delle disposizioni

agevolativi in materia Irpef )





Circolari n. 186 /E del 15 luglio 1998 , n.197/E del 31 luglio 1998, n. 74/E del 12

aprile 2000,n.207/E del 16 novembre 2000, n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 6/E

del 26 gennaio 2001, n.13/E del 13 febbraio 2001, n.46 dell’11 maggio 2001, n.

55/E del 14 giugno 2001 n.72/E del 30 luglio 2001;risoluzione n. 113/E del 9

aprile 2002.


Related docs
Other docs by HC120212002927
USVH Workshop
Views: 0  |  Downloads: 0
Scheda iscrizione gara
Views: 0  |  Downloads: 0
LEAD 7500 Fall2008
Views: 0  |  Downloads: 0
Presentaci�n de PowerPoint
Views: 0  |  Downloads: 0
nuovo naviglio
Views: 0  |  Downloads: 0
anexos tsjdf lpn 007 09a3
Views: 0  |  Downloads: 0
PowerPoint Presentation
Views: 1  |  Downloads: 0
20060329111101 HRS attach1C 04 04 06 trans
Views: 1  |  Downloads: 0
By registering with docstoc.com you agree to our
privacy policy

You are almost ready to download!

You are almost ready to download!