Paesi con rischio BSE Paesi con rischio BSE Paesi con rischio BSE
trascurabile controllato ( BR, CA, indeterminato
(AR, AU, NZ, SG, CL, IS, NO, CH, TW,
UY) US)
a)il paese o regione è classificato a) il paese o regione è a) ai bovini, ovini e caprini da
Prodotti bovini ed come avente un rischio di BSE classificato come avente un cui derivano i rispettivi prodotti
ovicaprini HC trascurabile in conformità rischio di BSE controllato in di origine animale non sono stati
- carni fresche, dell’articolo 5, paragrafo 2, del conformità dell’articolo 5, somministrati farine di carne e
-carni macinate e preparazioni di regolamento (CE) n. 999/2001; paragrafo 2, del regolamento ossa o ciccioli derivati da
carni, (CE) n. 999/2001; ruminanti e hanno superato le
-prodotti a base di b) i bovini, gli ovini e i caprini ispezioni ante e post mortem;
carne,(comprese vesciche, da cui derivano i rispettivi b) i bovini, gli ovini e i caprini
budella) prodotti di origine animale sono da cui derivano i rispettivi b) i bovini, ovini e caprini da cui
- grassi animali fusi, nati, sono stati allevati prodotti di origine animale hanno derivano i rispettivi prodotti di
-ciccioli, continuativamente e sono stati superato le ispezioni ante e post origine animale non sono stati
- gelatina. macellati nel paese avente un mortem; macellati tramite iniezione di gas
rischio di BSE trascurabile e nella cavità cranica, previo
hanno superato le ispezioni ante c) i bovini, gli ovini e i caprini da stordimento, o abbattuti con lo
e post mortem; cui derivano i rispettivi prodotti stesso metodo o macellati, previo
di origine animale destinati stordimento dell’animale,
c) se nel paese o regione ci sono all’esportazione non sono stati mediante lacerazione del tessuto
stati casi indigeni di BSE: macellati tramite iniezione di gas nervoso centrale per mezzo di
i) gli animali sono nati dopo la nella cavità cranica, previo uno stilo inserito nella cavità
data in cui ha cominciato a stordimento, o abbattuti con lo cranica;
essere applicato il divieto di stesso metodo o macellati, previo c) i prodotti ottenuti da bovini,
somministrazione ai stordimento dell’animale, ovini e caprini non sono derivati
ruminanti di farine di carne e mediante lacerazione del tessuto da:
ossa e ciccioli derivati da nervoso centrale per mezzo di i) materiale specifico a rischio di
ruminanti; oppure uno stilo inserito nella cavità cui all’allegato V;
ii) i prodotti di origine animale cranica; ii) tessuti nervosi e linfatici
derivati da bovini, ovini e caprini esposti durante il processo di
non contengono né sono derivati d) i prodotti di origine animale rimozione delle ossa;
dal materiale specifico a rischio derivati da bovini, ovini e caprini iii) carni separate
di cui all’allegato V del non contengono né sono derivati meccanicamente ottenute da ossa
regolamento (CE) n. 999/2001, dal materiale specifico a rischio di bovini, ovini o caprini.
né contengono o sono derivati da di cui all’allegato V del
carni separate meccanicamente regolamento (CE) n. 999/2001, 2. In deroga al punto 1, lettera c),
ottenute da ossa di bovini, ovini né contengono o sono derivati da le carcasse, le semicarcasse o le
o caprini. carni separate meccanicamente semicarcasse tagliate in non più
ottenute da ossa di bovini, ovini di tre parti e i quarti non
o caprini. contenenti materiale specifico a
rischio diverso dalla colonna
2. In deroga al punto 1, lettera d), vertebrale, compresi i gangli
le carcasse, le semicarcasse o le spinali,possono essere importati.
semicarcasse tagliate in non più
di tre parti e i quarti non 3. Qualora non sia richiesta la
contenenti materiale specifico a rimozione della colonna
rischio diverso dalla colonna vertebrale, le carcasse o le parti
vertebrale, compresi i gangli di carcasse dei bovini
spinali, possono essere importati. contenenti la colonna vertebrale
sono identificate sull’etichetta di
3. Qualora non sia richiesta la cui al regolamento (CE) n.
rimozione della colonna 1760/2000 mediante
vertebrale, le carcasse o le parti una striscia blu chiaramente
di carcasse dei bovini visibile.
contenenti la colonna vertebrale
sono identificate sull’etichetta di 4. Per quanto riguarda le
cui al regolamento (CE) n. importazioni, al documento di
1760/2000 mediante cui all’articolo 2, paragrafo 1, del
una striscia blu. regolamento (CE) n. 136/2004
sono aggiunte informazioni
4. Per quanto riguarda le specifiche sul numero di carcasse
importazioni, al documento di o parti di carcasse bovine per le
cui all’articolo 2, paragrafo 1, del quali è richiesta la rimozione
regolamento (CE) n.136/2004 è della colonna vertebrale e per le
aggiunto il numero di carcasse o quali non è richiesta la rimozione
parti di carcasse bovine per le della colonna vertebrale.
quali è richiesta la rimozione
dellacolonna vertebrale e per le
quali non è richiesta la rimozione
della colonna vertebrale.