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rassegna stampa 29.12.2011

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ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA







Ufficio stampa









Rassegna

stampa

29 dicembre 2011









Responsabile: Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – email:claudio.rao@oua.it)

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Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431

www.oua.it – claudio.rao@oua.it

ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA









SOMMARIO



Pag. 4 GIUSTIZIA CIVILE: Il decreto legge all’esame del Parlamento per la conversione viola il

diritto di difesa - comunicato stampa OUA

Pag. 5 MEDIACONCILIAZIONE: L’OUA mette a disposizione degli avvocati atti e documenti da

esibire in tutte le procedure di mediaconciliazione e nei giudizi che riguardano le materie per

le quali è fissata la obbligatorietà

Pag. 6 MEDIACONCILIAZIONE: Pugno di ferro verso chi snobba la mediazione (italia oggi)

Pag 7 MEDIACONCILIAZIONE: Il mediatore, l'unico professionista condannato al tirocinio a

vita di Giuseppe Naim - Avvocato (italia oggi)

Pag 9 GIUDICI DI PACE: Tutti pazzi per il giudice di pace (italia oggi)

Pag 11 AVVOCATI: Cassazione: laurea in Spagna, legale può esercitare in Italia (justice tv)

Pag.12 PROCESSO CIVILE: Processo civile più veloce per aiutare l’economia (il messaggero)

Pag.13 MANOVRA: Monti accelera sulla riforma del lavoro nella fase 2: liberalizzazioni, tagli,

grandi opere (la repubblica)

Pag.15 MANOVRA: Crescita e lavoro. Il governo prepara le prossime mosse (il corriere della sera)

Pag.16 MANOVRA: Nuove norme sulla concorrenza. Si chiameranno «legge Monti» (il corriere della sera)

Pag.18 MANOVRA: Spinta agli investimenti e più concorrenza (il sole 24 ore)

Pag.19 MANOVRA: Le misure (il sole 24 ore)

Pag.21 MANOVRA: Pronti i tre pilastri: lavoro, infrastrutture e liberalizzazioni (la stampa)

Pag.22 PROFESSIONI: Gli ordini? Una risorsa in un Paese disordinato

di Marina Calderone - Presidente del Comitato unitario delle professioni (il sole 24 ore)

Pag.23 PROFESSIONI: Fare sistema, la sfida per il 2012

di Gaetano Stella - Presidente di Confprofessioni (italia oggi)

Pag.25 PROFESSIONI: Sì alla Carta professionale (italia oggi)

Pag.26 PROFESSIONI: L'intervento/ Liberalizzazioni e Riforma degli Ordini professionali

di Giovanni Campo -Coordinatore degli Ordini e collegio professionali Fialp (italia oggi)

Pag.27 L’INTERVISTA: Patroni Griffi: “Mappa dei rischi e incompatibilità, così il governo

combatterà la corruzione (la repubblica)

Pag.29 L’INTERVENTO: Napolitano: leader in affanno nella crisi europea. Ora serve più

Riformismo – di Giorgio Napolitano – Presidente della Repubblica (la repubblica)

Pag.32 FISCO: Le rendite ripartono da quota 20% (il sole 24 ore)

Pag.34 FISCO: Il sindaco vigila sulla crisi (il sole 24 ore)

Pag.35 FISCO: Nessun ultimatum dai sindaci (italia oggi)

Pag.38 MAGISTRATI: Perché servono i magistrati specializzati – di Vladimiro Zagrebelsky

(la stampa)

Pag.40 TRIBUNALI: Paragonare può costare caro (italia oggi)

Pag.42 ANTIRICICLAGGIO: Riciclaggio, un tesoro da 4,5 miliardi (il sole 24 ore)

Pag.44 CASSAZIONE: I nonni senza diritto di visita (italia oggi)

Pag.45 CASSAZIONE: Furti in cassetta di sicurezza: la banca è responsabile (il sole 24 ore)

Pag.46 CASSAZIONE: Bacchettati i fannulloni (italia oggi)

Pag.47 CASSAZIONE: Spese in solido nel litisconsorzio (italia oggi)

Pag.48 ESTERI: Grecia: si dimettono due Procuratori della Repubblica (ansa)

Pag 49 MEDIACONCILIAZIONE: Sette fondate questioni di incostituzionalità del

D.Lgs.n.28/2010



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Pag 50 MEDIACONCILIAZIONE: Disegno di legge sen. Benedetti Valentini

Pag 59 MEDIACONCILIAZIONE: Disegno di legge sen. Della Monica ed altri

Pag 60 MEDIACONCILIAZIONE: Procedimento suggerito per ridurre i riflessi negativi della

mediaconciliazione obbligatoria

Pag 62 MEDIACONCILIAZIONE: Disapplicazione dell’obbligatorietà della mediaconciliazione









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COMUNICATO STAMPA



GIUSTIZIA CIVILE, IL DECRETO LEGGE ALL’ESAME DEL PARLAMENTO PER LA

CONVERSIONE VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA



OUA: NEI PROCESSI FINO A 1000 EURO, DINANZI AL GIUDICE DI PACE, SENZA

AVVOCATO E SENZA GIUSTO RISARCIMENTO E RIMBORSO DELLE SPESE PER

CHI VINCE LA CAUSA. INCOSTITUZIONALE LA SANZIONE PER CHI NON

PARTECIPA ALLA MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA. L’AVVOCATO NON

PUÒ SOTTOSCRIVERE L’ISTANZA PER EVITARE L’ESTINZIONE DEL PROCESSO.

UNA SERIE DI ABUSI LEGISLATIVI CHE NON HANNO PRECEDENTI.



“Con il pretesto di legiferare per accelerare i processi si piccona e demolisce la Costituzione e il

diritto di difesa. Palesemente incostituzionale è la norma (art. 12) del decreto legge che prevede il

pagamento di una sanzione per la parte che non partecipa alla mediaconciliazione obbligatoria. Fino

ad oggi sono sei le ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale e alla Corte Europea di

Giustizia.

E’ precluso all’avvocato di sottoscrivere la istanza per la trattazione delle cause pendenti da oltre tre

anni davanti alle Corti di appello e alla Corte di Cassazione. La domanda, necessaria per impedire

l’estinzione del giudizio, deve essere sottoscritta personalmente dalla parte. Anche qui continuano

le disposizioni di legge che alimentano sospetti verso gli avvocati e mandano in frantumi il rapporto

fiduciario, che imporrebbe la sottoscrizione dell’istanza da parte del solo avvocato.

Ma vi è di più. Con l’art. 12 del decreto legge, che modifica l’ultimo comma dell’articolo 91 del

codice di procedura civile, si violano gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Ora per le cause fino a

mille euro dinanzi al giudice di pace, non solo non si prevede la presenza di un legale, ma si limita

anche il rimborso delle spese di causa per la parte che vince il giudizio al valore della domanda

giudiziaria. Lo scopo è evidente: rottamare la giustizia civile e comprimere il diritto di difesa del

cittadino”. Questo il duro commento di Maurizio de Tilla, presidente dell’Organismo Unitario

dell’Avvocatura (Oua) sull’articolo 13 del decreto legge n. 212/2011.



“I processi sono lenti, il contenzioso in crescita esponenziale – continua - eppure il legislatore,

ancora una volta, procede nella direzione dell’eliminazione dei diritti, invece che dal miglioramento

del servizio giustizia. Le risposte ai problemi sono da ricercare nella riorganizzazione della

macchina giudiziaria, puntando sull’aumento delle risorse, la managerializzazione, le prassi

virtuose, la modernità e l’innovazione tecnologica, non sulla riduzione dei diritti dei cittadini e sugli

ostacoli all’esercizio del diritto di difesa”.



“Il 4 gennaio – conclude de Tilla - l’Oua in audizione in Commissione Giustizia sui decreto legge

sulla giustizia civile non mancherà di avanzare le critiche a questo provvedimento e rinnoverà tutte

le proposte per un giusto processo civile”.





Roma, 29 dicembre 2011







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LA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA È INCOSTITUZIONALE E CONTRASTA CON

L’ART. 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

L’OUA mette a disposizione degli avvocati atti e documenti da esibire in tutte le procedure di

mediaconciliazione e nei giudizi che riguardano le materie per le quali è fissata la

obbligatorietà:

1. Ordinanza TAR Lazio del 12 aprile 2011 che ha trasmesso gli atti alla Corte

Costituzionale sollevando questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 16 del

d.lgs. n. 28/2010, in relazione agli artt. 24 e 27 della Costituzione;

2. Documento OUA che solleva sette questioni di incostituzionalità del d.l. 28/2010;

3. Parere rilasciato all’OUA dal prof. avv. Aldo Angelo Dolmetta che estende le questioni di

incostituzionalità agli artt. 3, comma 1, 25 e 102, comma 1, Cost;

4. Documento-delibera OUA che, facendo propria la delibera adottata dal Consiglio

dell’Ordine di Firenze, denuncia il contrasto della obbligatorietà della mediaconciliazione

con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;

5. Ordinanza del Giudice di pace di Parma che ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale

in relazione alla normativa sulla mediaconciliazione;

6. Ordinanza del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, del 16 agosto 2011, che

ha trasmesso gli atti del processo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in relazione

alla normativa sulla mediaconciliazione;

7. Ordinanza del giudice di pace di Mercato San Severino che ha trasmesso gli atti del

processo alla Corte di Giustizia Europea;

8. Ordinanza del giudice di pace di Catanzaro che ha trasmesso gli atti del processo alla Corte

Costituzionale;

9. Ordinanza del Tribunale di Genova che ha trasmesso gli atti del processo alla Corte

Costituzionale.

(I nove documenti sono scaricabili dal sito www.oua.it)

Messaggio a tutti gli avvocati

Sollevate questioni di incostituzionalità in tutte le cause che riguardano le materie

obbligatorie della mediaconciliazione e, nel contempo, proponete davanti al giudice istanza di

disapplicazione dell’art. 5, comma secondo, del decreto legislativo 28/2010.

Nel procedimento di convalida di licenza o sfratto vogliate produrre nella prima udienza tutta

la predetta documentazione.

Nel caso di opposizione e di prosieguo del giudizio il Tribunale potrà così valutare se sollevare

questioni di incostituzionalità della obbligatorietà della mediaconciliazione.

Il Segretario Il Presidente

(avv. Fiorella Ceriotti) (avv. Maurizio de Tilla)









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ITALIA OGGI









Pugno di ferro verso chi snobba la mediazione





Pugno di ferro contro chi cerca di bypassare la mediazione e avvocati fuori dalle aule del giudice di

pace. Con queste novità il decreto 212/2011 incide sull'attività delle toghe: il loro ruolo rischia di

essere marginalizzato nelle cause di piccolo valore economico e la scelta del legislatore è di favorire

la mediazione e non il contenzioso.

Mediazione. Il decreto 212 modifica il 5° comma dell'articolo 8 del dlgs n. 28/2010 dispone che con

ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti il

giudice condanna la parte costituita che, nei casi di mediazione obbligatoria, non ha partecipato al

procedimento senza giustificato motivo, al versamento allo stato di una somma di importo

corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. L'ordinanza è dichiarata non

impugnabile e non è nemmeno modificabile e revocabile.

Per le ipotesi di mediazione obbligatoria non si potrá snobbare la seduta dal mediatore. Chi lo fa

non solo indebolisce la propria posizione nel successivo processo, ma va incontro a una

conseguenza economica. Da subito, senza nemmeno aspettare la sentenza definitiva del grado di

giudizio.

Gdp senza avvocati. Il decreto 212/2011 amplia (per le cause fino a 1.000 euro) le ipotesi di esonero

dall'onere di difesa tecnica di fronte al giudice di pace Inoltre per queste liti è stato modificato

l'articolo 91 del codice di procedura civile in relazione alla condanna alla spese, che non può

superare il valore della lite. Due le possibili conseguenze. Da un lato i cittadini saranno incentivati a

ricorrere al giudice di pace senza difesa tecnica e, quindi, senza rivolgersi a un legale di fiducia;

nella peggiore delle ipotesi il cittadino non si rivolgerá nemmeno alla giustizia e non farà valere i

suoi diritti.

Molto critico il Cnf. Le novità sono il segno di una logica volta esclusivamente alla riduzione dei

costi e delle pendenze in spregio del valore costituzionale del diritto di azione. Sempre secondo il

Cnf, la norma non serve a limitare le ingiuste pretese di avvocati esosi, visto che i giudici giá oggi

riducono le note spese dei legali a volte in modo drastico.









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ITALIA OGGI







L'intervento

Il mediatore, l'unico professionista condannato al tirocinio a vita





di Giuseppe Naim - Avvocato





La circolare ministeriale del direttore generale della giustizia civile, emanata il 20 dicembre 2011,

che «chiarisce ed interpreta» il dm 145 2011, ci comunica ufficialmente che la figura del mediatore

è l'unica professione in Italia, (e forse nel mondo) nella quale professionisti già abilitati all'esercizio

della loro attività, sono obbligati per tutta la carriera a prestare lunghi periodi, gratuiti, di tirocinio.

Evidentemente il mediatore è tenuto in grande considerazione da parte del ministero della giustizia,

e la sua professionalità ritenuta molto più importante di quella di notai, avvocati, commercialisti,

docenti universitari, medici, ingegneri e degli stessi magistrati, che notoriamente accedono alla

professione dopo un più o meno lungo periodo di praticantato, ma che pur richiedendo alcuni

requisiti in materia di aggiornamento e formazione permanente, non vengono certo sottoposti ad un

imbarazzante «tirocinio assistito» presso i loro colleghi e pari grado, con cadenze pressoché mensili

e lungo tutta la carriera.

Il pastrocchio nasce dal decreto interministeriale 6 luglio 2011 n. 145, pubblicato nella G.U. n. 197

del 25 agosto 2011, regolamento di modifica al decreto 18 ottobre 2010 n. 180, ora «chiarito ed

interpretato» dalla circolare del 20 dicembre. Il suddetto decreto oltre ad intervenire su altri aspetti,

modifica i requisiti per i mediatori, previsti dall'art. 4 comma 3 del dm 18 ottobre 2010 n. 180.

L'art. 2 del dm 145/2011 così recita: «All'articolo 4, comma 3, del decreto del ministro della

giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica

formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di

formazione in base all'articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di

aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso

organismi iscritti;»

Vediamo come la circolare illustra la novità. L'art.2, comma 1, del d.i. 145/2011 ha introdotto una

modifica all'art.4, comma 3, del d.i. 180/2011 in tema di formazione dei mediatori. In particolare, la

precedente versione della previsione normativa in esame richiedeva che i mediatori, una volta

iscritti, avevano comunque l'obbligo di compiere uno specifico aggiornamento, almeno biennale da

acquisire presso enti di formazione accreditati secondo quanto previsto nell'art.18 del medesimo

regolamento. Il suddetto art.18 prevede, per chiarezza, che il percorso di aggiornamento formativo

deve avere una durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolate in corsi teorici e pratici

avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni

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di mediazione. La circolare si preoccupa quindi di illustrare la ratio di tale aggiunta, che sarebbe

finalizzata «al perseguimento dell'obiettivo di assicurare nel tempo una sempre maggiore

competenza tecnica di ciascun mediatore, nell'ambito del percorso di aggiornamento biennale,

anche una attività formativa pratica, imponendo un tirocinio obbligatorio assistito presso altri

mediatori».

Ciò in quanto nella fase di prima applicazione dell'istituto della mediazione si è visto come «i mesi

successivi all'entrata in vigore del regolamento 180/2010 avevano evidenziato un profilo

particolarmente rilevante sul piano della effettiva esperienza pratica del mediatore iscritto presso un

organismo di mediazione». La logica espressa appare discutibile già nelle premesse, e ancor più

nella pretesa applicazione. Poiché i mediatori ammessi in base alla legge ad esercitare questa

attività, nuova per definizione, appaiono privi di esperienza pratica, allora, pur lasciando inalterati i

requisiti necessari e sufficienti per l'accesso alla professione, con piena titolarità dei poteri e libera

spendibilità nel mercato degli organismi di mediazione, li si costringe non a qualificarsi prima di

ottenere l'iscrizione al registro, bensì a effettuare dopo «la pratica», assistendo, muti e gratuiti

testimoni, altri colleghi pari grado in almeno 20 procedure, in un biennio. Il tutto contestualmente

all'esercizio della professione per la quale si è abilitati e, fatto più unico che raro, esercitando

alternativamente il ruolo di «dominus» e di «praticante»! Questo dovrebbe rassicurare il cittadino

utente e gli organismi di mediazione che investono nel settore, che ne ricaverebbero maggiori

garanzie in termini qualitativi.

Riteniamo invece che tutto ciò si traduca in una controproducente perdita di tempo e in uno spreco

di risorse sia per gli organismi di mediazione , che dovranno organizzarsi per assicurare una platea

di «tirocinanti» durante le sedute di mediazione, sia per i professionisti mediatori, costretti ad una

umiliante quanto improduttiva e burocratica trafila di alternanza tra procedure «vere» e procedure

«tirocinanti gratuite» dalla dubbia utilità, con ovvie conseguenze sotto il profilo economico e della

produttività, con buona pace della ricerca di una maggiore competitività del sistema Italia e del

sistema giustizia, con immediate conseguenze proprio sulla qualità di quei professionisti che

dovrebbero avvicinarsi a questa nuova attività.

Sarebbe auspicabile un pronto revirement che riconduca il tutto in un alveo più naturale, che

valorizzi l'istituto della mediazione e i suoi attori, senza inutili bizantinismi, con una verifica

puntuale dei requisiti all'accesso, con eventualmente l'espletamento di un periodo di tirocinio prima

dell'iscrizione nel registro.

Una volta iscritto e abilitato a mediare, al professionista mediatore deve però essere riconosciuto il

diritto di esercitare con dignità e nella pienezza della funzione, salvo l'aggiornamento, già previsto

dall'art. 18, anche con sessioni pratiche. Esattamente al contrario dell'interpretazione fornita dalla

circolare che alla domanda «la norma ha valenza per i mediatori da iscrivere ovvero per i mediatori

già iscritti?», risponde che «il suddetto nuovo requisito (il tirocinio biennale, ndr) non possa che

riguardare solamente i mediatori già iscritti, essendo impensabile che si sia fatto riferimento ad un

biennio di aggiornamento per chi non ha ancora ottenuto l'iscrizione». A dire il vero sembra

impensabile che sia richiesto un tirocinio dopo l'abilitazione e lo si qualifichi impropriamente come

aggiornamento, quando invece è tutt'altra cosa.









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ITALIA OGGI





Report di Bankitalia sulla litigiosità civile. Boom di ricorsi contro le multe stradali

Tutti pazzi per il giudice di pace

Dal 2001 al 2008 le cause sono aumentate del 50%





Giudice di pace superstar. Nel 2008 i procedimenti civili presso gli uffici del giudice di pace

rappresentavano il 40% del totale dei procedimenti di primo grado. D'altra parte il legislatore non

perde occasione per ampliare progressivamente le competenze con l'obiettivo di ridurre il carico di

lavoro dei giudici togati. Esaminando il periodo 2001-2008, le cause svolte davanti al giudice

onorario sono aumentate del 50%. L'incremento è in gran parte dovuto al numero crescente dei

ricorsi contro le multe del codice della strada e le sanzioni amministrative in genere. Anche se il

trend ha giá invertito la tendenza, con un decremento medio del 52% (in alcune sedi la riduzione è

ancora piú drastica) e ancora di piú potrá frenare, visto che anche su questi ricorsi è stato imposto il

balzello del contributo unificato. Queste le conclusioni della ricerca di banca d'Italia dedicata a «La

litigiosità presso giudici di pace: fisiologia e casi anomali», diffusa ieri. L'analisi mette in evidenza,

tuttavia, che la litigiosità civile è rimasta sostanzialmente e che l'incremento dei ricorsi in

opposizione alle sanzioni amministrative sia una reazione all'aumento dell'ammontare di multe

comminate. Per citare le specificità territoriali e situazioni anomale la ricerca rileva che nel 2008,

nelle province di Caserta e Napoli il numero di ricorsi contro le sanzioni amministrative era pari

rispettivamente a 94 e 42 per mille residenti; nel 90% delle province italiane tale tasso era inferiore

a 23 (ricorsi per mille residenti).

Peraltro l'avvenuta introduzione del contributo di 30 euro sembrerebbe avere limitato il fenomeno

comportando una generalizzata riduzione dei ricorsi, più accentuata in alcune delle sedi a più

elevata litigiosità.

La ricerca misura la diminuzione delle opposizioni confrontando i ricorsi del primo semestre del

2010 con quelli dello stesso periodo dell'anno precedente si assiste infatti a una riduzione

generalizzata, in media del 52%; drastiche diminuzioni si registrano proprio nelle sedi dove la

situazione presentava maggiori criticità: per esempio, in tre sedi della provincia di Caserta, il

capoluogo, Capua e Teano, il numero dei ricorsi è passato rispettivamente da 11.658 a 1.680, da

12.474 a 647, e da 8.458 a 286.

Passando alla illustrazione delle patologie la ricerca calcola che i ricorsi per risarcimento del danno

prodotto da circolazione si caratterizzano per le forti differenze territoriali e per la presenza di

situazioni patologiche come nel caso delle province di Napoli e Caserta. In sostanza la ricerca

constata che alcuni luoghi comuni hanno un loro fondamento: la frequenza delle cause di

risarcimento è correlata negativamente con il numero di incidenti e con il grado di sviluppo

economico; positivamente con il tasso di criminalità e il numero di avvocati.

Peraltro con riferimento alla numerosità degli avvocati, la ricerca considera anche che non è

possibile attribuire un nesso causale univoco tra questa variabile e la litigiosità: in effetti

l'associazione tra le due variabili può discendere sia dal fatto che gli avvocati sono più numerosi

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laddove è maggiore la domanda per i propri servizi, sia dal fatto che la numerosità degli avvocati

può determinare incentivi a stimolare la domanda inducendo i clienti a ricorrere al sistema

giudiziario anche quando non è nel loro interesse. Nelle conclusioni la ricerca così si esprime:

sembra essere confermata «l'evidenza aneddotica secondo cui in questo tipo di litigiosità trovano

spazio comportamenti di tipo opportunistico». Lo stesso vale per le cosiddette cause seriali: per

questo tipi di liti si registrano, in alcune sedi, variazioni annuali anche di molto superiori al 100%.

Si tratta in particolare delle liti contro le imprese operanti nei settori delle public utilities esperite

parte della clientela per presunte violazioni di clausole contrattuali. Seguendo un'analisi territoriale

nel 2008 le regioni con i tassi più elevati erano quelle della Campania e della Calabria, Il confronto

con il 2001 evidenzia una crescita del numero di ricorsi rispettivamente di 27 e 33 per mille

residenti, che risulta più elevata rispetto a quella osservata nelle restanti regioni. A livello

provinciale nel 2008 Caserta e Napoli occupavano le prime due posizioni nella classifica delle

province più litigiose con valori dei tassi pari rispettivamente a 5 e 3 volte quello medio (129 e 87

ricorsi per mille residenti).

Tra le province del Nord, Trieste con 41 ricorsi ogni mille residenti era la provincia più litigiosa;

mentre Belluno, Lecco e Trento erano le province con i tassi di litigiosità meno elevati. Seppur in

ordine inverso, anche nel 2001 Trieste, Napoli e Caserta (rispettivamente 109, 73 e 42 ricorsi per

mille residenti) presentavano i tassi più elevati. La maggiore concentrazione della litigiosità nelle

regioni del meridione riguarda soprattutto le cause per risarcimento dei danni prodotti da

circolazione. Antonio Ciccia









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JUSTICE TV







Cassazione: laurea in Spagna, legale può esercitare in Italia





L'Ordine degli Avvocati ed il Cnf non possono negare , a chi si laurea in Legge nell'Unione

Europea, il diritto di esercitare liberamente la professione senza sostenere necessariamente un

tirocinio integrativo e l'Esame di Stato.

Lo stabilisce la sentenza n. 28340 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione e depositata il 22

dicembre scorso. I giudici del Palazzaccio escludono ogni possibile deroga sia da parte dell'ordine

che del consiglio, da quanto previsto dalle leggi comunitarie che regolano l'esercizio delle

professioni nell'ambito dell'Unione Europea. Si tratta della direttive 98/5/Ce e 5/36/Ce sull'esercizio

della professione di avvocato in ambito comunitario. Nella fattispecie, il ricorrente aveva fatto

domanda presso il proprio ordine di competenza di iscrizione nella sezione speciale del proprio

Albo dedicata agli avvocati comunitari stabiliti, dichiarando di essere domiciliato presso lo studio di

un altro legale, in accordo con le leggi comunitarie ma, sia l'ordine prima che il Cnf dopo, avevano

opposto resistenza dichiarando che le direttive invocate dal ricorrente erano applicabili solo e

soltanto ai cittadini comunitari di nazionalità diversa da quella dello stato membro al quale si

chiedeva l’abilitazione. Parallelamente, il Consiglio nazionale forense subordinava l’iscrizione al

suddetto Albo solo dopo un tirocinio teorico pratico presso un legale abilitato e al superamento

dell’esame di Stato. Ma, secondo i giudici della Cassazione, questi "ostacoli", rappresentano una

falsa discrezionalità, che infatti non è affatto prevista dalle norme comunitarie. Non solo, i giudici

ricordano anche quelli che sono i passi essenziali per attuare quanto richiesto dal ricorrente: chi

desidera il riconoscimento immediato del titolo, infatti, può avvalersi della normativa sul

riconoscimento delle qualifiche professionali, indicata dalla direttiva 5/36/Ce attuata poi dal Dlgs

115/1992. La richiesta di iscrizione immediata deve essere fatta pervenire al ministero della

Giustizia che, su parere della Conferenza di servizi, individuase sussiste la necessità di sostenere

ulteriori prove per compensare eventuali diversità di formazione. Oppure, c'è un'altra strada

altrernativa da percorrere in questo senso, dicono sempre i togati della Cassazione, l'applicazione

della direttiva 98/5/Ce, attuata con il Dlgs 96/2001 che stabilisce che l’iscrizione alla sezione

speciale degli avvocati comunitari stabiliti è subordinata, soltanto alla prova dell’iscrizione presso

la corrispondente autorità di un altro Stato membro, è poi necessario solo agire d’intesa con un

avvocato iscritto all’albo italiano. Basta dimostrare di avere prestato attività stabile e regolare in

Italia per tre anni. Si tratta insomma di una sorta di "parcheggio" che però, mette al riparo

dall'esame. E se il giudice comunitario considera l’interesse pubblico sufficientemente garantito sia

dalla prova attitudinale sia dal triennio di esercizio con il titolo del paese d’origine, chiosano i

giudici di ultimo grado, questo non può essere opinato nè dall'ordine, nè dal Cnf.









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IL MESSAGGERO





In vigore da pochi giorni il decreto legge che incentiva il ricorso alla conciliazione



Processo civile più veloce per aiutare l’economia



ROMA - Che l'Italia fosse un paese che viaggia a velocità diverse, almeno nell'amministrazione

della Giustizia, il Guardasigilli Paola Severino lo sapeva da decenni. Ed essendo un tecnico del

diritto capiva benissimo che un tribunale che non funziona lascia sgomento un cittadino ma anche,

o soprattutto, spaventa un'azienda che vuole assumerne cento. Da anni l'Ufficio studi di

Confindustria confezionava un rapporto con la classifica dei distretti giudiziari più rapidi nella

definizione delle controversie di lavoro. E da altrettanti anni, moltissimi manager consultavano quel

rapporto per decidere se aprire una filiale a Mestre piuttosto che a Trapani o a Campobasso. In una

parola, tutti coloro che masticavano il diritto erano consapevoli da tempo che la giustizia, in Italia,

arriva a corrente alternata. A volte è tempestiva ma quasi sempre è in ritardo. Quindi non è uguale

per tutti.

E' anche di concetti come questo che ieri pomeriggio ha parlato Paola Severino in Consiglio dei

ministri, per illustrare le linee guida della riforma giudiziaria che potrebbe far parte del pacchetto di

norme della cosiddetta Fase Due del governo Monti, finalizzata a favorire la ripresa economica.

In realtà il Guardasigilli si è portata già un bel pezzo avanti, visto che dal 22 dicembre è in vigore il

decreto legge intitolato «Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da

sovraindebitamento e disciplina del processo civile», che già lascia intendere quale sarà la filosofia

del suo mandato. In quel decreto Paola Severino stabilisce norme per aiutare le famiglie (e anche le

imprese) in crisi a «ricomporre» i debiti, introduce correttivi e incentivi all'istituto della

conciliazione e assicura ancora per molti mesi l'apporto fondamentale della magistratura onoraria ai

tribunali italiani.

Il prossimo passaggio riguarderà inevitabilmente lo snellimento del processo civile, per abbreviare

tempi e, soprattutto, attese. L'informatizzazione delle cancellerie servirà ad evitare le anacronistiche

consegne a mano delle notifiche e anche le estenuanti lungaggini per lo scambio delle memorie

tra avvocati. E saranno introdotti probabilmente alcuni deterrenti per i «professionisti» della causa

temeraria, instaurata tanto per spillare una parcella in più anche al cliente che non ha alcuna

speranza di vincerla. E poi, tra le altre cose, ci sarà una rivisitazione della geografia giudiziaria: dei

167 distretti giudiziari, almeno una quarantina potrebbero essere accorpati, Il Guardasigilli ne ha già

parlato con i vertici dell'Amn, Luca Palamara e Giuseppe Cascini, riscontrando un certo consenso

sul tema. E anche da questo accorpamento, secondo i tecnici del ministro di via Arenula, si potrebbe

ottenere maggior efficienza e soprattutto un risparmio stimato di 28 milioni di euro l'anno. Massimo

Martinelli









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LA REPUBBLICA





Monti accelera sulla riforma del lavoro

nella fase 2: liberalizzazioni, tagli, grandi opere

Al consiglio dei Ministri il premier ha tracciato la rotta, uno dei capitoli della nuova manovra

dedicato alla giustizia civile. Si punta sulla revisione degli ammortizzatori sociali. Passera vuole

coinvolgere i privati nella realizzazione delle opere pubbliche







ROMA - Un nuovo consiglio dei ministri nei primi giorni dell'anno (il 3 o 4), passaggio con i sindacati

probabilmente il 9 per avviare il tavolo sulla riforma del lavoro, tutto pronto entro il 30 gennaio quando ci

sarà il Consiglio europeo specificamente dedicato alla crescita. Tre i pacchetti sui quali lavora il governo e

dei quali si parla da molto: uno dedicato alle liberalizzazioni, uno dedicato alle infrastrutture e uno dedicato

al tema giustizia-economia. Il piano illustrato ieri da Monti durante le tre ore di consiglio dei ministri,

prevede di dispiegare completamente la strategia della crescita dell'Italia in tempo per il 30 marzo quando

sarà presentato il Piano nazionale di riforme in Europa.

Nelle priorità del governo anche la riforma del mercato del lavoro, soprattutto sotto forma di revisione degli

ammortizzatori. Sullo sfondo la possibile modifica dell'articolo 18 che trova l'opposizione di sindacati e Pd,

mentre per i tagli alla spesa e la cosiddetta spending review sarà necessario tutto il primo semestre del 2012:

sarà pronta in vista delle legge di Stabilità 2013.



Sul piano delle misure, bocche cucite. Quello che è certo che saranno a costo assai ridotto o addirittura zero:

come il taglio Irap per le assunzioni e l'Ace (defiscalizzazione per le imprese che investono). Le risorse sono

praticamente inesistenti e non è possibile (dopo 76 miliardi nel 2011) mettere in atto nuove manovre per

recuperare fondi. Per questo continua il pressing dall'esterno sul governo per la costituzione di un mega-

fondo con attività mobiliari e immobiliari da far sottoscrivere a banche e imprese, ma che membri autorevoli

dell'esecutivo giudicano un "prestito forzoso". Tuttavia qualcosa filtra: obiettivo del ministro per lo Sviluppo

economico Corrado Passera è quello di coinvolgere i privati nella realizzazione delle opere pubbliche

attraverso il cosiddetto "project financing". Mentre prende corpo l'idea di una abolizione totale, con un unico

provvedimento, delle tariffe minime di tutte le professioni esercitando la delega della legge di Stabilità.

Roberto Petrini



Liberalizzazioni. Pronta l’offensiva sulle professioni e i servizi locali

Forse è la carta che il governo intende giocare con maggiore determinazione, sfidando le ire di avvocati,

notai, architetti, e di tutte le altre professioni. Si chiama abolizione delle tariffe professionali minime: la

norma è già in mano al governo in base alla manovra d'estate e alla recente legge di stabilità. L'esecutivo

potrà agire con un semplice regolamento di delegificazione abolendo tariffe e altre norme per ciascuna

professione. Non è escluso che il governo, invece di trattare con ciascuna professione, vari un regolamento

unico e un decreto in cui si abolisce l'articolo 2233 del codice civile in base al quale le tariffe devono essere

calibrate "all'importanza dell'opera e al decoro della professione". Il pacchetto liberalizzazioni dovrebbe

recuperare anche gli interventi su taxi, farmacie e farmaci di fascia C. Fin qui ciò che è probabile e che

risulta da dichiarazioni di membri del governo o da indiscrezioni. I nodi del dossier liberalizzazioni sono

molto più ampi: nelle poste, ad esempio, la liberalizzazione non è ancora decollata per la mancanza di una

authority specifica. Ma soprattutto l'apertura totale ai privati dei servizi pubblici locali gestiti dai Comuni, dai

trasporti, all'informatica, all'energia. Gli enti locali possiedono 675 società, di cui 72 nell'energia, 52

aeroporti e interporti, 87 nel settore dell'acqua (la cui vendita tuttavia è bloccata dal referendum). Tra queste

società si sono veri e propri giganti.

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Crescita e tagli. Per scuola e ricerca incroci con le aziende ma servono risparmi. Accelerare sui brevetti

e coinvolgere le aziende: scuola e ricerca sono i punti forti esposti da Francesco Profumo, rettore del

Politecnico di Torino, presidente del Cnr e ministro per l'Università. Obiettivo: produrre più brevetti, riuscire

a far sbocciare dal rapporto tra università e centri di ricerca nuove iniziative imprenditoriali. L'idea è quella

di aprire il Cnr e le Facoltà a parteniariati con Fondazioni bancarie e imprese. Quanto di questo si tradurrà in

norma non è ancora noto, tuttavia queste sono le intenzioni del ministro. L'altro punto sul quale si conta, i

cosiddetti "semi" per lo sviluppo, è costituito dal già varato taglio dell'Irap per chi assume giovani e donne e

dall'introduzione dell'Ace (defiscalizzazione degli investimenti delle imprese). Niente per ora c'è sul fronte

dello stimolo dei consumi: la filosofia del governo è che al massimo si possono dare aiuti al reddito e alle

famiglie disagiate. L'unica possibilità di recuperare denaro sta nel taglio delle agevolazioni fiscali

(alternativo all'aumento dell'Iva da ottobre) e dalla spending review ma sarà un lavoro lungo e difficile. Il

governo pensa di poterlo portare a termine entro giugno: si dovranno consolidare i tagli lineari dove sono

stati efficaci e sostituirli con azioni mirate dove hanno prodotto vere e proprie strozzature nelle

amministrazioni dello Stato. L'obiettivo è comunque quello di aggredire i 480 miliardi di spesa dello Stato e

delle amministrazioni periferiche.



Infrastrutture. Meno burocrazia e capitali privati per i grandi lavori. Un piano grandi opere anche con

capitali privati. E' questo l'altro nodo sul tavolo del governo Monti. L'obiettivo è quello di rilanciare le

infrastrutture: su questo tema dovrebbe esserci un ulteriore sblocco di fondi e nuove disposizioni per

facilitare il project financing e semplificare le procedure. Secondo quanto annunciato dagli stessi ministri

Passera (Sviluppo economico) e Barca (Coesione Territoriale) si punterebbe a otto-nove grandi opere per il

Sud, a misure per attrarre capitali privati sulle infrastrutture e a favorire la deburocratizzazione. Il ministro

Corrado Passera è al lavoro su questi temi da tempo e nei giorni scorsi il Consiglio dei ministri ha fatto un

primo passo: un provvedimento impone ad ogni ministero, dalla Sanità alla Difesa, di approntare un

documento pluriennale di pianificazione dei programmi di investimento per opere pubbliche. Lo stato di

avanzamento delle opere sarà oggetto di un monitoraggio assai stretto: si terranno sotto controllo, con un

sistema informatizzato, i lavori e l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti. In prima linea anche i Fondi

strutturali. Già 3,1 miliardi saranno concentrati su quattro settori: ferrovie, scuola, agenda digitale e

occupazione dei lavoratori svantaggiati. Infine una nomina: su proposta del ministro per le Infrastrutture

Corrado Passera, il consiglio dei ministri ieri ha nominato Pasquale De Lise direttore generale dell'Agenzia

per le infrastrutture stradali e autostradali.



Mercato del lavoro. E' uno dei nodi più importanti sul tavolo del governo: la riforma del mercato del lavoro.

E l'articolo 18, che tutela i lavoratori licenziati senza giusta causa, è il tema più "caldo" sul quale il segretario

del Pd Bersani e i sindacati hanno fatto muro. Nel suo discorso di insediamento in Parlamento Monti ha

assicurato che "non verranno modificati i rapporti di lavoro stabili in essere" e ha fatto riferimento ad un

nuovo ordinamento. In che direzione? Lo spostamento del baricentro della contrattazione collettiva verso i

luoghi di lavoro, il sostegno alle persone senza impiego volto a facilitarne il reinserimento nel mercato del

lavoro, costruito sul modello della flexsecurity danese e l'intenzione di colmare il fossato che si è creato tra

garantiti e non garantiti. Dopo lo sciopero di tre ore post manovra e i presidi dei tre segretari di Cgil-Cisl e

Uil di fronte a Montecitorio i rapporti sembravano ai ferri corti tuttavia l'annuncio del ministro Fornero

(Lavoro e Welfare) di un convocazione per il 9 gennaio sembrerebbe riaprire la partita. Certamente il

pacchetto di richieste dei sindacati, che ha in prima linea modifiche alla riforma delle pensioni e interventi

sul potere d'acquisto, non coinciderà con le proposte del governo sul mercato del lavoro. Ma una prima carta

che potrà giocare la Fornero è quella dei nuovi ammortizzatori sociali e del contratto unico di inserimento.









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IL CORRIERE DELLA SERA



Crescita e lavoro. Il governo prepara le prossime mosse

In agenda liberalizzazioni e semplificazione. Il premier soddisfatto per l’asta dei Bot



ROMA - Poco più di tre ore, tanto è durato il Consiglio dei ministri riunito ieri dopo la pausa festiva per

affrontare la cosiddetta fase 2, quella dello sviluppo. Definizione, la fase 2, che però non piace al premier

Mario Monti che continua a fare notare che «già nel decreto salva Italia erano contenute misure in favore

della crescita», e dunque è del tutto inappropriato descrivere in questo modo i provvedimenti che l'esecutivo

si accinge a varare a partire dalle prossime sedute del Consiglio, la prima delle quali si terrà il 10 gennaio.

La riunione si apre con una relazione di Monti «sui punti salienti del programma di lavoro» e sui tempi di

realizzazione. Agenda che è stata «unanimamente condivisa dal Consiglio». La seduta ha luogo al termine

dell'asta sui titoli di stato italiani per un valore di 9 miliardi di euro, tutti collocati sul mercato.

E su questo il presidente del Consiglio e i ministri si sono soffermati. L'asta è stata segnata dal successo

perché, come ricorda il premier, «sono ricomparsi gli investitori istituzionali», che negli ultimi tempi invece

disertavano questi appuntamenti.

Una nota positiva, quindi, da sottolineare, anche perché accompagnata da un altro fenomeno giudicato in

maniera favorevole da Monti: il calo dei rendimenti, quasi dimezzati rispetto all'asta di novembre. Il capo del

governo guarda con soddisfazione a questo fenomeno perché starebbe a significare che si è tornati a una

situazione di «normalità». Si sarebbe, a giudizio del presidente del Consiglio, superata la «fase patologica

caratterizzata da tassi assai simili tra titoli a breve e titoli a lungo termine». .

Ieri, al contrario, i rendimenti di quelli a breve sono risultati assai meno remunerativi degli altri. E questo è

appunto un indicatore di grande interesse, segna un'inversione di clima e proprio per questa ragione deve

essere valutato. Nonostante ciò, lo spread tra obbligazioni pubbliche italiane e bund tedeschi continua a

restare sopra la so-glia dei 500 punti (ieri si è fermato a 510). Ebbene, secondo quanto avrebbe osservato

al riguardo il premier, il motivo è che la Bce non compra più titoli italiani, cosa che invece faceva in passato.

Ma anche a questo fatto va data una lettura non certo negativa perché la strada intrapresa viene ritenuta quella

giusta. E proprio a proposito delle misure adottate di recente e della loro durezza, oggetto di polemiche non

soltanto parte delle organizzazioni sindacali ma anche da settori politici che sostengono l'esecutivo, Monti

ricorda che «noi con i nostri interventi rispondiamo agli impegni assunti dal passato governo con la lettera

del 26 ottobre scorso, sono impegni onerosi e noi intendiamo rispettarli».

Monti, durante la sua lunga esposizione, invita tutti i ministri, dall’Istruzione ai Beni culturali sino all'

Agricoltura «a lavorare anche durante le vacanze per predisporre un'agenda precisa». E i compiti a casa dei

responsabili di dicasteri economici riguardano in particolare due temi: le misure di «semplificazione» da

adottare per snellire le procedure e le «liberalizzazioni».

Se sul primo argomento la decisione è stata di dare una forte accelerazione, sul secondo è prevalso

l'orientamento ad andare avanti ma con cautela, senza strappi. E il perché è evidente. I punti di vista delle

forze politiche su quali settori debbano essere oggetto delle «aperture al mercato» causano polemiche, come

del resto si è visto sulle farmacie e sui tassisti. Le conseguenze potrebbero scuotere gli equilibri della

maggioranza (Pd - Terzo polo - Pdl) che sostiene il governo. Meglio, insomma, procedere con circospezione.

Anche il tema del lavoro, argomento di estrema delicatezza, verrà affrontato. a tempo debito. Elsa Fornero si

sarebbe detta pronta a portare avanti la riforma nel confronto con le parti sociali.

Ufficialmente, però, nessuno dei partecipanti al Consiglio dei ministri vuole parlare. Anche perché

l'intenzione è quella di lasciare oggi completamente la scena al capo del governo che incontrerà

questa mattina i rappresentanti di 43 testate giornalistiche italiane e straniere. A Monti spetterà il compito di

fare "un primo bilancio delle cose fatte e di illustrare quelle ancora da fare. «Direi solo spezzoni - si

schermisce il ministro della Cooperazione Andrea Riccardi - aspettiamo di sentire il presidente del

Consiglio». Lorenzo Fuccaro



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IL CORRIERE DELLA SERA





TRA LE SCELTE PIÙ IMPORTANTI ANCHE L'ACCELERAZIONE SULLA RIFORMA DELLA

GIUSTIZIA CIVILE



Nuove norme sulla concorrenza

Si chiameranno «legge Monti»

A gennaio il varo: serve maggiore apertura dei mercati

Centrale il pacchetto di misure su cui lavora Passera



ROMA - Si ripartirà dalla legge sulla concorrenza. Quella che dovrebbe essere presentata ogni

anno e che nel 2011 è saltata per i dissidi interni e la scarsa convinzione del governo Berlusconi.

Adesso, invece, con l'ex commissario europeo per la concorrenza, Mario Monti, a Palazzo Chigi e

l'ex presidente dell'Antitrust, Antonio Catricalà, sottosegretario alla presidenza del Consiglio non

sorprende che la legge sulla concorrenza diventi una priorità. Dovrebbe essere varata entro gennaio.

Recepirà le richieste di maggiore apertura dei mercati che vengono dalle diverse Authority di

settore: antitrust, energia, assicurazioni, lavori pubblici. Le liberalizzazioni toccheranno anche i

trasporti, dove potrebbe essere messo in discussione il contratto unico di settore, la distribuzione dei

carburanti, per impedire ogni cartello sui prezzi, le professioni, col definitivo superamento di ogni

forma di tariffa minima e una decisa apertura alla concorrenza, i servizi postali. E potrebbe essere

questa stessa legge Monti ad affrontare nuovamente il tema della liberalizzazione dei taxi e della

vendita dei farmaci di fascia c nelle parafarmacie. Punti, come i precedenti, sui quali resta

fortissima l'opposizione delle categorie interessate.





Non ci sono risorse, riforme a costo zero



Ma il presidente del Consiglio sembra deciso a dare su questo fronte un segnale serio, che sarebbe

poi quello più forte per spingere la crescita, non potendo contare l'esecutivo su risorse fresche da

stanziare. La crisi resta grave sui mercati finanziari e nell'economia reale, come testimoniano le

previsioni di secca recessione del prodotto interno lordo nel 2012. Nel consiglio dei ministri di ieri

di tutto questo si è parlato, si è preso atto della scarsa disponibilità di liquidità per rilanciare

l'economia e si è quindi deciso di puntare tutto o quasi su liberalizzazioni, semplificazioni e altre

riforme a costo zero che però dovrebbero avere un grande impatto sull'economia, come per esempio

la riforma della giustizia civile che il ministro, Paola Severino, dovrebbe mettere a punto allo scopo

di ridurre drasticamente i tempi dei processi civili. Una giustizia più veloce toglierebbe infatti di

mezzo uno degli argomenti che le imprese straniere spesso utilizzano per spiegare perché non

investono in Italia, lamentando appunto la lentezza e l'inefficienza del contenzioso civile.



Infrastrutture, Mezzogiorno e «banda larga»



Per dare una spinta all'economia reale sarà centrale il pacchetto di misure al quale lavora il

superministro dello Sviluppo delle Infrastrutture e dei Trasporti, Corrado Passera. A gennaio si

riunirà il Cipe, Comitato interministeriale per la politica economica, con all'ordine del giorno le

opere strategiche da riavviare. Si tratta di evitare che, secondo le norme attuali, vadano persi i

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finanziamenti per circa 7-8 miliardi di quelle infrastrutture che hanno avuto un primo stanziamento

nel 2008 ma che non sono mai partite. Tra queste ci sono la galleria ferroviaria del Brennero, la

linea M4 della metropolitana di Milano, il metrò di Bologna, parte della linea 4 di Torino, la linea 6

di Napoli e alcune bretelle autostradali. Passera e il ministro della Coesione Fabrizio Barca stanno

lavorando anche al rilancio della «banda larga», cioè delle infrastrutture per la connessione veloce a

internet, partendo dal Sud dove queste sono più carenti.



Il macigno del debito



Monti non si è nascosto che, nonostante gli sforzi, lo spread, cioè il maggior rendimento che si deve

garantire sui titoli del debito pubblico italiano rispetto a quelli tedeschi rimane molto alto, intorno a

500 punti, ma si è detto ottimista. Non c'è solo il fatto che ieri i Bot sono stati collocati con un

rendimento dimezzato rispetto all'ultima asta, ma prosegue l'azione per indurre gli italiani, a partire

dai piccoli risparmiatori, a comprare i titoli di Stato, per tenere il debito in casa ed essere meno

esposti alla speculazione internazionale. Verrà infatti emesso un nuovo titolo sul mercato

telematico, a commissioni molto basse e dal taglio minimo di mille euro, rivolto ai risparmiatori

singoli. Il ministro Passera, inoltre, non rinuncia all'idea di pagare i fornitori della pubblica

amministrazione, che vantano crediti per circa 70 miliardi, anche attraverso titoli di Stato. Ma

bisogna trovare modalità opportune, che evitino di gonfiare lo stesso debito pubblico. A tal fine è in

corso un confronto con Bruxelles. Centrale sarà anche la revisione di tutti i capitoli della spesa

pubblica.



Pensioni e mercato del lavoro



In consiglio dei ministri è emersa l'esigenza di risolvere alcuni problemi nati dopo l'approvazione

della riforma delle pensioni. In particolare ci sono decine di migliaia di lavoratori che si sono

dimessi o sono stati licenziati fuori da accordi sindacali, che erano vicini alla pensione prima della

riforma Fornero e che ora invece dovrebbero aspettare diversi anni senza stipendio e senza

pensione. Su questo batte ogni giorno il Pd. Il governo ha anche confermato che aprirà la trattativa

con le parti sociali sul mercato del lavoro. Si partirà dagli ammortizzatori sociali. Monti e Fornero

ne hanno parlato in consiglio dei ministri e al premier che le chiedeva se fosse pronta ad affrontare

anche questa partita la titolare del Lavoro ha risposto di sì. Enrico Marro









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IL SOLE 24 ORE





MERCATI E MANOVRA

L'agenda per la crescita



Spinta agli investimenti e più concorrenza

Subito misure per garantire maggiore certezza di diritto nei rapporti commerciali e piano sulla green

economy





ROMA. Un pacchetto-Severino per alzare il livello di efficienza della giustizia civile e garantire

maggiore certezza del diritto nei rapporti commerciali. E un piano Clini-Passera per sviluppare la

green economy e favorire gli acquisti verdi e l'efficienza energetica della pubblica amministrazione.

Non ci sono solo liberalizzazioni, infrastrutture, Sud e mercato del lavoro nell'agenda dei primi

interventi della fase due, messa a punto dal premier Mario Monti insieme ai suoi ministri per

rilanciare la crescita. Gli obiettivi sono chiari: dare più spinta agli investimenti e cominciare ad

abbattere le barriere che impediscono l'accesso ai giovani alle professioni e ai servizi. Il tutto

facendo leva su provvedimenti da varare in progressione e non su un unico mega-pacchetto.

Con tutta probabilità si partirà da liberalizzazioni e infrastrutture. Intorno alla metà di gennaio

potrebbero essere varate le misure su trasporti pubblici, servizi postali, taxi e farmacie. Il 12 o 13

gennaio, poi, il Cipe "libererà" opere per circa 5 miliardi rimaste in naftalina. Contemporaneamente

arriverà il decreto Passera per accelerare le opere in corso e attrarre capitali privati verso le

infrastrutture. A breve dovrebbero essere varati anche la prima tranche del piano Sud e il pacchetto

sulla giustizia civile con cui il governo conta di recuperare posizioni nella tabelle Ocse sulla

competitività. Anche la prima delle tre tranche del piano Clini-Passera sull'ambiente arriverà entro

gennaio. Tempi più lunghi per la riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori, anche se il

tavolo con le parti sociali partirà subito.









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IL SOLE 24 ORE



Le misure

Legenda

L'efficacia alta indica interventi considerati in grado di dare una spinta concreta alla crescita. La

fattibilità è legata ai reali margini per attuare la misura.





LIBERALIZZAZIONI E ORDINI PROFESSIONALI

Una norma «quadro» anti-corporazioni. Il piano del governo per ridare smalto alle liberalizzazioni

dopo il passo falso della manovra potrebbe non esaurirsi in un unico intervento. Di certo si partirà

da una norma "quadro", una misura che negli obiettivi del premier Mario Monti dovrà garantire un

accesso più aperto a settori economici e professioni. La misura allo studio servirà ad aggirare i veti

delle corporazioni e abbattere le barriere d'entrata per favorire l'accesso dei giovani al mercato del

lavoro. Al dossier liberalizzazioni lavorano in prima persona il premier e Antonio Catricalà,

sottosegretario a Palazzo Chigi ed ex presidente dell'Antitrust. Particolarmente attesa, tra l'altro, è la

nuova segnalazione che proprio l'Antitrust dovrà inviare a metà gennaio a Parlamento e Governo

sui settori nei quali permangono barriere all'ingresso. La segnalazione potrebbe essere un "assist" al

governo per completare il pacchetto liberalizzazioni con interventi mirati a singoli settori. Farmaci,

taxi, poste, autostrade, aeroporti, trasporti pubblici locali, distribuzione del gas: l'elenco è ancora

lungo. C.Fo.





RIFORMA GIUSTIZIA CIVILE

Obiettivo maggiori garanzie agli investitori. Iniezioni di efficienza nel circuito della giustizia civile

con un occhio rivolto alla certezza del diritto nei rapporti economici. La fase 2 del governo Monti

non dimentica una delle piaghe che attanagliano l'economia. In arrivo, infatti, misure per dare una

maggiore certezza del diritto nei rapporti civili e commerciali, per dare fiato al mondo delle

imprese. E magari per consentire all'Italia di risalire classifiche come quella della Banca mondiale

che ci vede al 157° posto (su 181 Paesi) come grado di competitività, una collocazione che risente

della inefficacia della tutela giurisdizionale e che allontana gli investitori internazionali. In effetti

anche le misure appena varate dal ministro Severino vanno in questa direzione, ad esempio quelle

sulle crisi da sovraindebitamento. Non solo. Per il civile bisogna considerare anche il circolo

virtuoso che potrebbe attivarsi da marzo con la seconda fase della mediazione obbligatoria per liti

condominiali e Rc auto e con i progetti di razionalizzazione della geografia giudiziaria. Operazione,

quest'ultima, che potrebbe far risparmiare denaro pubblico e risorse da impiegare diversamente

nella macchina-giustizia. A.M.Ca.





AMBIENTE E SVILUPPO

Più efficienza energetica nella Pa. Una spinta all'industria sostenibile. L'obiettivo comune di

ministero dello Sviluppo economico e ministero dell'Ambiente si declinerà in tre tappe (gennaio,

febbraio e aprile). Il dicastero di Passera pensa a favorire chimica verde, industria del riciclo,

combustibili alternativi nell'automotive. Nel lungo termine si pensa anche alla fiscalità ambientale

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per tassare i prodotti più inquinanti e liberare risorse per la crescita. Spunta poi un piano per il green

procurement per favorire gli acquisti "verdi" e l'efficienza energetica della Pubblica

amministrazione.

Una priorità avvertita come non più eludibile dal ministero dell'Ambiente resta infine la messa a

punto di un piano per far fronte al dissesto idrogeologico del Paese, ma in questo caso i tempi

potrebbero non essere proprio immediati. Passaggi obbligati, attesi invece a breve, sono un decreto

attuativo per le energie rinnovabili (non fotovoltaico) e il recepimento di una direttiva europea

sull'efficienza energetica. La garanzia di un sicuro e veloce arrivo in porto arriva, più di tutto, dalla

piena sintonia fra i due Corrado (Clini e Passera) su questo fronte di azione del Governo. Ni.Ba.



INFRASTRUTTURE E PIANO PER IL SUD

Si riparte dal Cipe per chiudere l'era Tremonti. Il 12 o 13 gennaio il Cipe proverà a chiudere l'era

Tremonti con una soluzione alla "partita revoche" che ridia certezza al piano infrastrutture. Si tratta

di 50 opere da 4,8 miliardi per cui Passera intende riconfermare i fondi messi a rischio da una

norma voluta dall'ex ministro dell'Economia. Confermate le risorse, le opere potrebbero accelerare.

A rischio ci sono 8 miliardi di fondi non ancora impegnati. Passera aveva portato l'elenco delle

opere da salvare al primo Cipe, ma era stato invitato dall'Economia a un'analisi più dettagliata.

In cantiere anche il decreto legge che completerà il quadro normativo per accelerare opere in corso

e attrarre capitali privati. Il piano sud, gradito al Quirinale, decollerà con una prima tranche di fondi

su poche priorità, come la ferrovia Napoli-Bari. Ultimo versante da avviare, la regolazione nei

trasporti: l'Agenzia per le strade (unico settore escluso dalla nuova Autorità) è rinviata al 31 marzo:

Pasquale De Lise, nominato ieri direttore generale dell'Agenzia, avrà così il tempo di completare il

mandato da presidente del Consiglio di Stato. G.Sa.





RIFORMA MERCATO DEL LAVORO

Si punta a nuovi ammortizzatori e la flexsecurity. Il confronto tra Governo e parti sociali sul

mercato del lavoro partirà a gennaio ma per la realizzazione della riforma i tempi saranno

sicuramente lunghi. Con tutta probabilità questo intervento verrà messo nero su bianco alla fine del

ciclo dei vari provvedimenti della "fase due" per rilanciare la crescita. Anche perché l'Esecutivo,

archiviate le polemiche sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, vuole evitare nuove tensioni con

i sindacati. Due i temi principali su cui si svilupperà il confronto. Anzitutto l'adeguamento

dell'assetto degli ammortizzatori sociali anche alla luce dei nuovi requisiti di pensionamento

previsti dalla manovra di Natale. L'intenzione è di allargare il più possibile l'attuale sistema di

protezione mantenendone la base mutualistica. Il secondo punto del confronto riguarda il mercato

del lavoro e le sue regole. Tutti concordano sulla necessità di procedere a una razionalizzazione

delle centinaia di norme cumulatesi negli ultimi anni, mentre i distinguo si aprono sulle forme di

flessibilità in uscita. Il Governo guarda al caso Danimarca, con il superamento del reintegro

giudiziario sui licenziamenti individuali legati a crisi economica. M.Rog.









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LA STAMPA



Pronti i tre pilastri: lavoro, infrastrutture e liberalizzazioni



Nel nuovo programma del governo fino a ieri si conosceva solo il tema: la Fase 2, ovvero come aiutare la

crescita del Paese. Da quel che ha detto all'apertura del Consiglio dei ministri, il premier insisterà sui

prossimi cento giorni come cruciali per battere la recessione. Tre i pilastri individuati di quella che qualcuno

ha già ribattezzato «manovra riparti-Italia»: liberalizzazioni, infrastrutture e lavoro. Monti sa che qui si gioca

la faccia. E' però imperativo - ha più volte rimarcato il premier ai ministri come anche nel colloquio con il

Governatore dell'Abruzzo, Gianni Chiodi, che chiedeva fondi per la ricostruzione dell' Aquila - non allentare

l'attenzione sulla tenuta dei· conti. Le spese dello Stato devono assolutamente diminuire.

Sulle liberalizzazioni il governo intende intervenire con misure di ordine generale piuttosto che colpendo le

singole categorie. Ci sarà un disegno di legge organico sulla concorrenza. A questo scopo gli ordini

professionali saranno spinti ad autoriformarsi e l'esecutivo indicherà alcune linee guida. Escluso però che si

arrivi a provvedimenti omnibus come le famose «lenzuolate» di Bersani. Ciò non toglie che Monti e Passera

possano tornare ad intervenire su singoli settori: in forse un nuovo e più stringente provvedimento sulle

farmacie per l'opposizione del Pdl; più probabile un intervento sui taxi. Vicenda che il presidente del

Consiglio vive come una sorta di smacco personale. Le critiche che gli sono piovute addosso nelle settimane

scorse lo hanno colpito sul vivo. Ma mentre prima delle Feste si poteva temere il clamore di certe azioni di

protesta, che in una città come Roma avrebbe anche potuto rendere impossibile lo shopping natalizio, ora il

governo potrebbe procedere con minore timore. Anche l'opposizione del sindaco Gianni Alemanno, vero

portavoce politico della categoria, potrebbe essere più morbida. Sulle infrastrutture i piani del ministro

Passera, dopo il via libera al piano d'azione per il Sud, che prima di Natale ha sbloccato oltre tre miliardi di

euro, prevedono l'accelerazione di tutta una serie di investimenti già programmati. A breve sarà dunque

convocata una riunione del Cipe. Si punterà molto sul «project financing», sul Piano per il Sud e anche sulla

riforma degli ammortizzatori sociali. E comunque ìl ministro Passera ha fatto presente ai colleghi che nel

Salva-Italia, ormai legge dello Stato, ci sono già alcuni provvedimenti pesanti, un po' oscurati a suo tempo

perché travolti dalle novità in campo fiscale e pensionistico. E dunque viene ricordato che il governo ha

stanziato 6 miliardi di euro per l'abbattimento dell'Irap a carico delle aziende. Oppure che sono stati immessi

nel sistema ben 20 miliardi per l'aiuto al credito per piccole e medie imprese. E ancora i 15 miliardi di euro

per le infrastrutture. Infine la rinascita dell'Ice -istituto per il commercio con l'estero, già abolito qualche

tempo fa con il marchio di inutile macchinetta mangia-soldi. La terza leva sarà il dossier lavoro. Archiviata

la pratica articolo-l8, impraticabile sul piano politico oltre che sociale, il governo. punta ad aprire in tempi

brevi una trattativa vera con i sindacati per discutere di contratti. L'obiettivo è quello di arrivare in tempi

relativamente rapidi - sindacati permettendo - alla definizione non tanto di un contratto unico, sullo stile del

progetto promosso da Pietro Ichino, ma di un «contratto prevalente» che estenderebbe di fatto il periodo di

messa in prova dai tre mesi di adesso sino a tre anni. Lavoratori interinali e apprendisti verrebbero inglobati

nel nuovo contratto, mentre verrebbero scoraggiate cocopro e altre forme di inquadramento precario.

Rimane una priorità anche l'accelerazione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione. E non solo. TI

disboscamento delle agevolazioni fiscali e assistenziali censite dalla commissione Ceriani dovrà arrivare

entro metà anno: si riuscirebbe così a scongiurare l'ulteriore crescita delle aliquote Iva. Infine si annunciano

misure sulla scuola e sulla giustizia, per velocizzare i processi civili, riorganizzando i tribunali più piccoli

(solo la revisione delle sedi dei giudici di pace dovrebbe portare all'accorpamento di 3000 uffici, facendo

risparmiare 70 milioni di euro in spese vive. il contrasto al fenomeno della corruzione impegnerà più

ministeri.









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IL SOLE 24 ORE







Gli ordini? Una risorsa in un Paese disordinato





di Marina Calderone - Presidente del Comitato unitario delle professioni





È ipotizzabile un'Italia senza Ordini professionali? Sono ormai molti mesi che si parla della necessità di

modifica delle norme regolatrici degli ordini professionali, nonostante la legge 148/2011 sia già intervenuta

modificando l'assetto di alcuni istituti come il praticantato, l'esame di stato, l'obbligo di assicurazione, la

pubblicità. Questi temi sono oggetto di confronti nei salotti televisivi e sui giornali, affrontati spesso in

chiave critica e certamente mai considerando quello che oggi gli oltre due milioni di iscritti agli ordini

garantiscono in termini di efficienza e di tutela dei diritti dei cittadini. Siamo ormai abituati, ma non

assuefatti e rassegnati, ad una informazione parziale e spesso capziosa che mira, esclusivamente, a creare

scorciatoie per chi non ha i requisiti culturali per esercitare la professione. Ecco allora comparire sempre il

tema delle tariffe inderogabili da abolire, senza mai leggere che dal 2006 non esistono più. Oppure,

incentrare i dibattiti sulle presunte difficoltà che hanno i giovani ad accedere alle professioni, senza poi mai

andare a coniugare le affermazioni di principio con i numeri reali. Un settore che negli ultimi 10 anni ha

raddoppiato il numero degli iscritti con la metà di essi che hanno meno di 45 anni, può essere definito un

sistema con problemi di accesso? Gli ordini professionali non possono essere responsabili di problemi

ascrivibili ad una riforma dei percorsi universitari, che nulla ha in comune con le professionalità richieste dal

mondo del lavoro. Le professioni non hanno il numero chiuso ma le facoltà universitarie sì. Eppure, alle

visioni ideologiche e strumentali, gli Ordini hanno sempre opposto la volontà di dialogare e di confrontarsi

con i temi reali dello sviluppo del Paese, accettando di discutere di riforma nel rispetto però di un settore

vitale per l'economia italiana. Il Governo Monti ha varato interventi che cambieranno radicalmente le

abitudini di vita e di spesa degli italiani. I provvedimenti toccheranno le pensioni, lo sviluppo, le tasse . Chi

dovrà poi essere di aiuto allo Stato nell'attuazione di tutte queste misure? Prima di tutto i professionisti senza

il cui operato oggi non è possibile presidiare nessuna delle funzioni di tutela dei diritti costituzionali dei

cittadini. E nel fiorente dibattito nessuno parla della qualità della prestazione professionale o del controllo

deontologico, che garantisce i cittadini. Un'Italia senza Ordini equivarrebbe ad un Paese senza ordine, senza

regole, votato alla concorrenza selvaggia. E allora chi penserebbe alla tutela della salute dei cittadini non

abbienti, alla somministrazione dei farmaci agli anziani , alle ristrutturazioni aziendali con la gestione degli

esuberi di lavoratori? Chi garantirebbe il diritto alla difesa? Chi gestirerebbe il rispetto delle norme

urbanistiche o l'adozione di tutte le misure in materia di sicurezza sul lavoro? Saranno forse le società di

capitali mascherate da società professionali, in cui il socio di capitale può avere anche la maggioranza delle

quote? Non possiamo credere che si voglia salvare l'Italia rottamando le sue eccellenze professionali in

favore di chi predica il primato della logica mercantile. Crediamo invece che sia giunta l'ora di fare sul serio

sul fronte della concertazione applicata alla riforma delle professioni. Nel corso dell'incontro con il

Presidente Monti , abbiamo ribadito la necessità di agire tempestivamente e coinvolgendo le professioni

applicando i principi riformatori già approvati dal precedente Governo e confermati da quello in carica.

Crediamo sia giusto che ognuno dei soggetti chiamati in causa eserciti responsabilmente il proprio ruolo.

Anche perché, gli Ordini la loro parte l'hanno già fatta depositando da tempo al ministero della Giustizia le

riflessioni sulla riforma dei singoli ordinamenti. E siamo pronti a dare seguito immediatamente, pur consci

che l'iniziativa legislativa non dipende da noi. Ma basterà questo per non dover più leggere o sentire

strumentali dichiarazioni ideologiche sulla necessità di liberalizzazione degli Ordini?



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ITALIA OGGI





Dopo la firma del contratto, scatta la fase due di Confprofessioni per governare i cambiamenti

Fare sistema, la sfida per il 2012

Professionisti compatti per affrontare i processi di riforma





di Gaetano Stella - Presidente di Confprofessioni





Di fronte a un anno che si annuncia carico di incognite e di attese, i professionisti sono chiamati a

serrare le fila per fare sistema, perché solo attraverso la presa di coscienza collettiva dei profondi

cambiamenti in atto nel Paese, accelerati dalla crisi economica, si potranno governare le spinte

evolutive che stanno modificando il Dna delle libere professioni in Italia, come in Europa.

È ancora presto per capire quali effetti avranno le varie manovre, che a partire dal luglio scorso

hanno imposto una cura da cavallo ai cittadini, sulla stabilità dei conti pubblici. Tuttavia, la strada è

segnata. L'avvento del governo Monti ha impresso un netto cambio di marcia alla politica,

individuando nelle liberalizzazioni uno stimolo per la crescita economica del Paese. Su questo

fronte, le misure un primo tempo annunciate nel cosiddetto decreto Salva-Italia, verosimilmente,

verranno riproposte nel corso del nuovo anno, forse già a gennaio nell'atteso decreto sulla

concorrenza. In cima alla lista del sottosegretario, Antonio Catricalà, ci sono i trasporti, le ferrovie,

le autostrade, il settore del gas, la distribuzione di carburante e i servizi pubblici locali; ma il clou

dovrebbe culminare con il varo della riforma delle professioni in calendario il prossimo 13 agosto.

Secondo i calcoli del governo la liberalizzazione dei servizi professionali dovrebbe determinare un

incremento dell'1,5% del pil, pari a circa 18 miliardi di euro, in pochi anni e aumentare la redditività

dei servizi aperti alla concorrenza. Probabilmente, le stime governative peccano di eccessivo

ottimismo e non tengono in considerazione il quadro congiunturale in cui operano oggi i liberi

professionisti. Se l'obiettivo delle liberalizzazioni è quello di guadagnare un punto e mezzo di pil

non si può immaginare, in termini economici, di «svuotare» un comparto, quello delle professioni,

che vale il 12,5% della ricchezza nazionale.

Tuttavia, il problema è assai più complesso. Non si tratta, infatti, di salvare gli ordini professionali

da presunti tentativi di abolizioni, né tantomeno di ostracizzare la liberalizzazione tout court, ma di

capire il modello professionale che scaturirà dalla riforma prossima ventura. Da questo punto di

vista l'introduzione di soci di capitale puro nella governance delle società tra professionisti non

rappresenta certo un buon viatico, perché sottopone l'esercizio dell'attività intellettuale a logiche

mercantili, che aprono inquietanti scenari. Recentemente, l'Ocse ha osservato che dietro la

liberalizzazione dei servizi professionali esistono rischi di concentrazioni a svantaggio delle realtà

più piccole, con un livellamento verso il basso della qualità e dell'offerta. È un'ipotesi reale e

inaccettabile che mette a rischio di estinzione non gli ordini professionali, ma un settore economico

autonomo caratterizzato da una miriade di studi di piccole dimensioni (in media, ogni studio occupa

2,5 addetti).



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Una distorta applicazione della deregolamentazione degli ordini e, a cascata, delle attività

professionali potrebbe determinare, infatti, il travaso degli studi professionali verso comparti

dell'industria, del terziario e del commercio che, attraverso precise modifiche statutarie, sono già

pronti a fagocitare i professionisti, mandando all'aria l'intero sistema su cui si basano oggi gli studi

professionali. È una delle incognite più insidiose che si affacciano sul 2012 e solo il pieno recupero

dell'identità del libero professionista può scongiurarla. Ma i professionisti, purtroppo, sono abituati

a ragionare per categorie, arroccati sulle prerogative tipiche della loro singola attività.

Difficilmente, si tende verso una visione di insieme delle problematiche comuni all'universo del

lavoro intellettuale: dai medici agli ingegneri, dai periti industriali agli avvocati, dai commercialisti

ai veterinari, dai geologi ai notai, dai formatori agli archeologi. Spesso, si ignora addirittura l'unico

link che tiene insieme l'area vasta delle professioni, ovvero il Ccnl degli studi professionali.

Se nel 2011 il sistema delle professioni è riuscito a reggere l'urto della crisi e a sventare i maldestri

tentativi di azzerare gli ordini e gli esami di Stato, il 2012 impone una fase due, quella della ripresa

economica e della dignità professionale. Da questa angolazione, il nuovo contratto, siglato lo scorso

29 novembre tra Confprofessioni e le organizzazioni sindacali, è una sfida lanciata ai professionisti;

un invito a recuperare la propria identità; un monito a ricompattare il sistema professionale. Il

nuovo Ccnl rappresenta, infatti, la strada più evoluta per governare i processi di cambiamento in

atto nel mercato del lavoro e dell'organizzazione degli studi professionali. Ma è anche il risultato di

un lungo lavoro, compiuto da veri professionisti che conoscono i problemi dei professionisti, tarato

sulle esigenze degli studi, intesi come vere e proprie organizzazioni economiche che stanno sul

mercato, e non su quelle di una fabbrica metalmeccanica o di un supermercato. Un contratto

innovativo e competitivo, che si apre agli strumenti della flessibilità, ai nuovi profili, ai nuovi

modelli societari per ricomprendere l'intero sistema delle professioni intellettuali. Il nuovo anno dei

professionisti parte da qui.









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ITALIA OGGI









Sì alla Carta professionale





Una tessera professionale europea per accelerare «le procedure di riconoscimento per i

professionisti che desiderano cambiare Paese». Michel Barnier, commissario Ue al mercato interno,

ha presentato in Commissione la sua proposta legislativa di revisione della Direttiva qualifiche

(2005/36/Ce), che mira a favorire la libertà di movimento dei professionisti nel mercato unico

europeo e a sfruttare il potenziale di crescita derivante dalla mobilità dei lavoratori/professionisti.

Con la proposta della Commissione del Mercato interno, lanciata lo scorso 19 dicembre, la

revisione della direttiva qualifiche arriva al rush finale, dopo un lungo processo di revisione,

avviato nel gennaio scorso tra consultazioni e la pubblicazione di un libro verde per la

modernizzazione delle procedure di riconoscimento e per l'agevolazione della mobilità nel mercato

unico. Confprofessioni ha partecipato al processo di revisione, sia in maniera individuale che di

concerto con il Ceplis (il Consiglio europeo delle professioni liberali), dove ha svolto un ruolo da

protagonista all'interno del Task Group istituito appositamente per seguire da vicino la fase delle

consultazioni.

Obiettivo principale della proposta, che dovrebbe essere votata dal Parlamento e Consiglio entro la

fine del 2012 e quindi entrare in vigore nel 2014, è la semplificazione delle regole per la mobilità

dei professionisti introducendo appunto una carta professionale europea sotto forma di certificato

elettronico. «Siamo favorevoli alla carta professionale quale strumento per la mobilità dei

professionisti, di natura volontaria nel quale siano indicati l'organo professionale di appartenenza e

gli skills professionali ed etici condivisi», ha commentato il presidente di Confprofessioni, Gaetano

Stella. «La carta professionale europea dovrebbe essere collegata, o addirittura inserita, al sistema

informativo Imi (il sistema telematico informativo del mercato interno) che va implementato per

facilitare la cooperazione tra lo Stato di emissione e lo Stato ricevente. Lo Stato di appartenenza del

professionista è il più accreditato per l'emissione», ha aggiunto Stella, «in quanto in possesso di

tutte le informazioni e i documenti giustificativi delle notizie rilevanti per il controllo delle

competenze professionali. Problemi possono nascere per quelle professioni che non siano

regolamentate in ordini o collegi, e in alcuni stati membri per le quali si rende necessario

individuare il ministero competente».









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ITALIA OGGI



L'intervento/ Liberalizzazioni e Riforma degli Ordini professionali



di Giovanni Campo -Coordinatore degli Ordini e collegio professionali Fialp





Da qualche mese i 4 mila dipendenti degli Ordini professionali vivono con preoccupazione i

provvedimenti emanati dal governo in tema di liberalizzazione delle professioni e riforma dei

relativi ordinamenti. Quando si parla di liberalizzare le professioni qualcuno sostiene la necessità di

sopprimere gli Ordini professionali. Al contrario quando si parla di liberalizzare le attività

economiche nessuno sente la necessità di sopprimere le Camere di commercio, che tengono il

registro delle imprese con funzione di anagrafe, ai fini del governo e della trasparenza nello

svolgimento delle attività economiche. Così come gli Ordini professionali tengono l'Albo degli

esercenti delle singole professioni con funzione di anagrafe dei professionisti, di governo della

professione, di trasparenza e di garanzia per il cittadino.

Ora i detrattori degli Ordini professionali non vogliono accettare di svolgere tale funzione pubblica

senza alcun onere per le casse dello stato e focalizzano la loro attenzione solamente sull'aspetto

corporativo. Per esempio da tempo la Federazione degli Ordini dei medici denuncia, nell'arco dei

prossimi 10 anni, una carenza di medici stimata in 35 mila unità, dovuta soprattutto al sistema del

numero chiuso per l'accesso alla facoltà di medicina e chirurgia. La restrizione operata dalle

Università porterà a reperire alcune figure professionali nell'ambito sanitario, attingendo a

lavoratori comunitari o extra comunitari a fronte di un'alta disoccupazione giovanile. Ma se la

restrizione all'accesso sta a monte dell'ingresso all'Università, che senso ha sopprimere l'Ordine

professionale? Sembra davvero un provvedimento inutile, incapace di risolvere il problema, a meno

che per liberalizzazione non si intenda che la professione medica possa venire svolta anche dai

cartomanti, maghi e indovini.

Altro discorso attiene l'accesso alle professioni giuridiche. In questi casi fra il conseguimento del

titolo di studio e l'esame di abilitazione si interpone un tirocinio variabile da due a tre anni che da

molti viene visto come una indebita restrizione. Nel caso delle professioni giuridiche può essere

opportuno modificare le regole di accesso alla professione, ma che senso ha sopprimere l'Ordine

professionale? Chi verificherebbe la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso alle

suddette professioni? In merito alle professioni tecniche, fra la laurea e l'abilitazione non è previsto

alcun tirocinio e quindi non si capisce dove stia l'indebita restrizione all'accesso, a meno che non si

voglia far svolgere tali professioni anche ai manovali di cantiere. La scadenza del 13 agosto 2012,

incombe nella riforma degli ordinamenti professionali e, in pochi mesi, si dovrebbe fare quello che

per almeno 20 anni non è stato fatto.

Di fatto prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale diversi dai Consigli direttivi per

l'istruttoria e le decisioni in materia disciplinare serve a rafforzare la funzione pubblica degli Ordini

rispetto alla difesa corporativa. Così come prevedere elementi esterni alla professione negli organi

di disciplina sarebbe un ulteriore passo in questa direzione, nel nome della trasparenza, a maggiore

garanzia dei cittadini.





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LA REPUBBLICA



Il ministro Patroni Griffi: è un ostacolo serio allo sviluppo e alla competitività del sistema

Patroni Griffi: “Mappa dei rischi e incompatibilità, così il governo combatterà

la corruzione”



ROMA - "Crisi e lotta alla corruzione non sono due fatti separati. Tutt'altro". Ha lasciato palazzo

Chigi da pochi minuti. Alle spalle l'ultimo consiglio dei ministri del 2011. Il titolare della Funzione

pubblica Filippo Patroni Griffi, di mestiere magistrato del Consiglio di Stato e autore di saggi sulla

semplificazione normativa, annuncia un impegno a nome di tutto l'esecutivo: "E una priorità della

nostra agenda proprio perché siamo in un periodo di crisi ed è noto che la corruzione è un serio

ostacolo allo sviluppo e alla competitività del sistema". Prosegue deciso: "Per questo servono

prevenzione e repressione". Al Guardasigilli Severino lascia la seconda, a sé riserva la prima. A

Repubblica spiega come.

Lei ha proposto una commissione di studio, subito contestata dalla Lega. Non l'ha presa

troppo alla lontana? "Il suo compito è duplice. Subito, non oltre gennaio, elaborerà misure per

rendere più incisivo il ddl anti corruzione. Per maggio-giugno appronterà un vero e proprio

rapporto su cause ed effetti economici della corruzione e sulle misure di contrasto".

Non è un modo per prendere tempo? "Assolutamente no. Avrò subito in mano le necessarie

proposte per rinforzare il ddl sulla corruzione e renderlo uno strumento efficace".

Ha dato input specifici o la commissione è libera? "L'idea fondante è irrobustire la mappa tura

dei possibili rischi di corruzione. Per intenderei: le procedure d'appalto vanno segmentate per

rendere ogni passaggio del tutto trasparente e vanno fissati tempi rigidi. Il modello da adottare

è quella della Z31 agendo dove il rischio corruttivo è più elevato. Ancora: rotazione degli incarichi

dirigenziali, controllo sui ritardi, un rigido regime delle incompatibilità. Regime identico per

aziende e società partecipate".

Pensa di farcela a "liberare" il privato dalle angherie del pubblico? "Stiamo lavorando su un

pacchetto di semplificazioni delle procedure e dei rapporti tra amministrazione e imprese, in modo

che il cittadino non debba contrattare nulla col singolo funzionario. Nel ddl chiederò che venga

introdotta una regola per garantire una maggiore trasparenza dei redditi dei titolari di cariche

dirigenziali, con controlli incrociati tra codici fiscali dei dipendenti pubblici e partite [va per far

emergere casi di doppio lavoro".

Berlusconi non è più premier. Che ne dice di abolire le sue legge su falso in bilancio e

prescrizione? "Certamente ne parlerò con il Ministro Severino che sta studiando come rivedere i

reati contro la pubblica amministrazione. Sicuramente c'è un collegamento tra queste leggi e il

fenomeno corruttivo. Il tema va approfondito, anche perché l'Europa ci sollecita una risposta sulla

prescrizione".

Eleggibilità. Come da anni chiede Di Pietro, si batterà per non far entrare in Parlamento chi

ha macchie giudiziarie? "Sarà un grande risultato se il governo riuscirà ad esercitare subito la

delega, visto che nel testo del ddl è prevista l'ineleggibilità per chi ha condanne definitive per reati

oltre i due anni. Quanto ad altri inasprimenti, il governo dev'essere cauto su articoli già votati da

Senato e Camera".

Condivide la proposta Severino sulla corruzione privata? "Partendo dalle norme sui reati

societari, l'ambito su cui riflettere è quello applicativo. Le regole del 2635 valgono solo per le

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società, bisogna verificare se estenderle alle imprese e poi intervenire sulla procedibilità, oggi

limitata alla sola querela di parte. È ragionevole che si preveda quella d'ufficio, salvo vedere se in

alcuni o in tutti i casi. Ma ciò dovrà essere oggetto di un approfondimento e di una riflessione

collettiva" .

É tempo di accelerare la ratifica delle convenzioni Onu? "Delle sei attinenti la corruzione, la più

importante, quella di Merida, è già stata ratificata. Sono in attesale due di Strasburgo del '99 in

materia penale e civile, e quella penale richiede l'estensione dei reato di corruzione anche al settore

privato e prevede il traffico di influenze illecite, una specie di millantato credito rafforzato. Vanno

ratificate al più presto".

Non le piacerebbe legare il suo nome a una svolta nella lotta alla corruzione? "Non è

importante il nome, ma da magistrato e da ministro voglio dare il mio contributo, anche se una

simile lotta richiede l’ impegno comune non solo normativo e repressivo, ma anche etico, culturale

e di prevenzione" Liana Milella









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LA REPUBBLICA





Napolitano: leader in affanno nella crisi europea

Ora serve più riformismo

Una riflessione del presidente della Repubblica partendo dalla lezione di Luigi Einaudi. "Conciliare

competizione e giustizia sociale"





di GIORGIO NAPOLITANO





Il testo di Giorgio Napolitano che anticipiamo è una lettera al direttore della rivista "Reset" 1, Giancarlo

Bosetti, che lo aveva sollecitato - in una conversazione avvenuta in settembre - a una riflessione sulla

politica italiana a 50 anni dalla morte di Luigi Einaudi.



Caro Direttore,



ci confrontiamo ormai quotidianamente con la crisi di quel progetto europeo che ha rappresentato la più

grande invenzione politica della seconda metà del Novecento, sprigionando dinamismo e potenzialità in tale

misura da imporsi come punto di riferimento, se non come modello, ben oltre i confini dell'Europa. E quella

che ha finito per emergere è in effetti la crisi delle leadership politiche cui spettava dare, dall'inizio del nuovo

secolo, sviluppo coerente al processo di integrazione europea. Siamo dinanzi a un'insufficienza storica, che ci

rimanda, per contrasto, a quel che fu, in epoche precedenti, "una classe nettamente superiore di statisti",

ispiratori e guide delle democrazie occidentali. E citando in proposito il giudizio di Tony Judt (che in quella

cerchia collocava anche Luigi Einaudi), tu hai accennato alla questione sempre aperta se furono le

circostanze o la cultura dell'epoca a determinare l'ingresso nell'arena politica e l'affermazione di quelle

personalità.

Ora, se guardiamo all'Europa e anche all'Italia quali uscirono dalla tragedia del nazifascismo e dalla Seconda

guerra mondiale, possiamo vedere chiaramente quali prove ineludibili e vitali sollecitarono allora - in

condizioni di ritrovata libertà e di rinascente democrazia - forze politiche vecchie e nuove, e forti

individualità moralmente e socialmente sensibili, ad assumersi le loro responsabilità, rendendo possibile uno

straordinario balzo in avanti dei propri paesi e dell'Europa occidentale. Decisiva era stata non solo la spinta

delle circostanze storiche, ma anche la maturazione culturale degli anni seguenti la grande crisi e precedenti

il secondo conflitto mondiale.



Riscoprire Luigi Einaudi

Se così nacque il progetto europeo e prese avvio il processo di integrazione comunitaria, questo processo -

dopo essere avanzato tra alti e bassi e non pochi momenti critici - giunse a un punto di svolta all'indomani

del grande mutamento del 1989. Anche allora operò in modo possente la leva delle "circostanze" e necessità

storiche, ma è un fatto che si trovò pronta a raccoglierne la sfida una classe politica europea formatasi

nell'esperienza comunitaria in modo da trarne capacità di visione e padronanza istituzionale. Ne scaturirono

il Trattato di Maastricht e la scelta della moneta unica.

Siamo ora giunti, in special modo in Europa, a un terzo appuntamento con la storia: quello del calare -

approfondendolo come non mai - il nostro processo di integrazione nel contesto di una fase critica della

globalizzazione. Ed è vero che questa volta le leadership europee appaiono invece in grande affanno a

raccogliere la sfida, innanzitutto nei suoi termini di crisi incalzante dell'euro; appaiono palesemente

inadeguate anche a causa di un generale arretramento culturale e di un impoverimento della vita politica

democratica, che hanno congiurato nel provocare fatali ripiegamenti su meschini e anacronistici orizzonti e

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pregiudizi nazionali.

Per reagire ai rischi che ciò comporta, è importante recuperare apporti di cultura politica che costituiscono

preziosi giacimenti ancora insufficientemente esplorati: e farlo innanzitutto paese per paese, a cominciare da

noi in Italia. Di qui anche la riflessione di "Reset", che vivamente apprezzo, sull'eredità, sugli insegnamenti

di Luigi Einaudi (vedi "Reset" 127 ndr). Ne abbiamo anche discusso, caro Direttore, in una conversazione tra

me e te. Permettimi di limitarmi ora a poche, scarne considerazioni.

Particolarmente acuta è oggi per le forze riformiste l'esigenza di perseguire nuovi equilibri, sul piano delle

politiche economiche e sociali, tra i condizionamenti ineludibili della competizione in un mondo

radicalmente cambiato e valori di giustizia e di benessere popolare, divenuti concrete conquiste in termini di

diritti e garanzie attraverso la costruzione di sistemi di Welfare State in Italia e in Europa. Ebbene, per

comprendere e affrontare le sfide di un'economia di mercato globalizzata, rimuovendo incrostazioni

corporative e assistenzialistiche rimaste ancora pesanti nel nostro paese, la lezione di Luigi Einaudi può

suggerire riflessioni e stimoli fecondi. Ci si può, naturalmente, chiedere innanzitutto come e perché quel

filone di pensiero liberale abbia incontrato sordità e suscitato contrapposizioni nell'area del riformismo e, più

concretamente, nella sinistra legata al mondo del lavoro, quando prese corpo, tra la fine degli anni Quaranta

e gli anni Cinquanta, una nuova dialettica politica democratica nell'Italia repubblicana. In effetti, i termini di

quella dialettica furono drasticamente segnati da una conflittualità ideologica che discendeva in larga misura

dal contesto internazionale presto precipitato nella guerra fredda.



Bobbio e il Pci

Dogmatismi e schematismi ebbero il sopravvento su ispirazioni di cultura liberale pure presenti nello stesso

Pci; e diventò difficile distinguere le verità del "liberismo" einaudiano e più in generale dell'approccio ideale

e politico liberale, nella varietà delle sue voci. Ho rievocato quell'atmosfera e quelle incomprensioni,

ricordando nel 2009 Norberto Bobbio e il suo dialogo-duello col Pci, sul tema della libertà, negli anni

Cinquanta.

Varrebbe certamente la pena di ricostruire più attentamente di quanto non si sia ancora fatto, il dibattito in

Assemblea Costituente e i contributi di Einaudi, che peraltro abbracciarono campi importanti di interesse

generale al di là dei "rapporti economici" (titolo III della prima parte della Carta) e del pur cruciale articolo

81. Interessante, e suggestiva, è l'interpretazione che in Cinquant'anni di vita italiana ci ha lasciato Guido

Carli: secondo il quale "la parte economica della Costituzione risultò sbilanciata a favore delle due culture

dominanti, cattolica e marxista", ma nello stesso tempo, tra il 1946 e il 1947, "De Gasperi ed Einaudi

avevano costruito in pochi mesi una sorta di "Costituzione economica" che avevano posto però al sicuro, al

di fuori della discussione in sede di Assemblea Costituente". Si trattò di una strategia "nata e gestita tra la

Banca d'Italia e il governo", mirata alla stabilizzazione, ancorata a una visione di "Stato minimo", e aperta

alle regole e alle istituzioni monetarie internazionali.

In effetti, benché, per usare le espressioni di Carli, quel che accomunava in Assemblea Costituente la

concezione cattolica e la concezione marxista fosse "il disconoscimento del mercato", l'azione di governo fu

già nei primi anni della Repubblica segnata da scelte di demolizione dell'autarchia, di liberalizzazione degli

scambi e infine di collocazione dell'Italia nel processo di integrazione europea.

E con i Trattati di Roma del 1957 e la nascita del Mercato Comune, furono riconosciuti e assunti dall'Italia i

fondamenti dell'economia di mercato, i principi della libera circolazione (merci, persone, servizi e capitali),

le regole della concorrenza; quelle che ancor oggi vengono denunciate come omissioni o come chiusure

schematiche proprie della trattazione dei "Rapporti economici" nella Costituzione repubblicana, vennero

superate nel crogiuolo della costruzione comunitaria e del diritto comunitario. Nell'accoglimento e nello

sviluppo di quella costruzione, si riconobbe via via anche la sinistra, prima quella socialista e poi quella

comunista.

La distanza maggiore che tuttavia rimase tra le posizioni liberali, e specificamente einaudiane, da una parte, e

quelle della sinistra di derivazione marxista (e anche quelle prevalenti nella pratica di governo della

Democrazia Cristiana), dall'altra parte, è quella relativa al ruolo e ai limiti dell'intervento dello Stato

nell'economia. Nella discussione in Assemblea sul testo che sarebbe diventato l'articolo 41 della



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Costituzione, Einaudi prese le distanze con pungente ironia dall'evocazione di "piani" e "programmi" e dal

ricorso a espressioni di dubbio significato come "l'utilità sociale"; fu nello stesso tempo eloquente e

fermissimo nel sollevare il problema dei monopoli, della necessità di scongiurarne la formazione e,

comunque, di sottoporli a controlli. Ma al di là di quel dibattito in Assemblea Costituente, e più in generale,

egli indicò come propria dei "liberisti" non solo una linea antiprotezionistica, ma la netta convinzione (si

veda in proposito l'analisi di Paolo Silvestri, nel capitolo che il suo libro su Einaudi dedica a "Liberalismo e

liberismo") che lo Stato dovesse fare "passi assai prudenti nella via dell'intervenire nelle faccende

economiche", anche paventando che tali interventi generassero corruzione nella società. Fino ad affermare:

"il liberismo non è una dottrina economica, ma una tesi morale".

E invece è indubbio che in Italia, già a partire dagli anni Cinquanta, lo Stato intervenne con sempre minore

"prudenza" e senso del limite, nella vita economica: dapprima, e per un non breve periodo, si trattò di un

intervento diretto nell'attività produttiva, anche da Stato proprietario (sia pure nella più flessibile forma del

sistema delle partecipazioni statali); si trattò poi di un ricorso crescente alla spesa pubblica, e sempre di più

alla spesa pubblica corrente, in funzione di domande e interessi di carattere politico-elettorale e con la

conseguenza dell'accumularsi di uno spaventoso stock di debito pubblico.

Ora che a minare la sostenibilità di quella grande e irrinunciabile conquista che è stata la creazione dell'euro

concorre fortemente la crisi dei debiti sovrani di diversi Stati tra i quali l'Italia, è diventata ineludibile una

profonda, accurata operazione di riduzione e selezione della spesa pubblica, anche in funzione di un processo

di sburocratizzazione e risanamento degli apparati istituzionali e del loro modus operandi. Tale discorso non

può non investire le degenerazioni parassitarie del "Welfare all'italiana", rifondando motivazioni, obiettivi e

limiti delle politiche sociali, ovvero rimodellandole in coerenza con l'epoca della competizione globale e con

le sfide che essa pone all'Italia.

Da un lato, quindi, occorre fare più che mai i conti con la realtà del mercato e quindi del ruolo, già d'altronde

ampiamente riconosciuto, che spetta all'iniziativa e all'impresa privata, con le sue esigenze di libertà, di

affrancamento da vincoli che ne comprimono la competitività, e dall'altro lato c'è da valorizzare altre

essenziali componenti di una visione liberale come fu quella di Luigi Einaudi. Una visione - lo ha ben messo

in evidenza Francesco Forte nel convegno promosso il 13 maggio 2008 dalla Banca d'Italia - che accanto al

valore del libero mercato postulava quello della "riduzione delle disuguaglianze nei punti di partenza o

d'arrivo", e considerava possibile la convergenza tra l'uno e l'altro. E Forte ha anche ben definito in quale

senso, assai moderno, emergesse in Einaudi "un principio di libertà come responsabilità".

Il recupero di simili approcci e contributi di pensiero ai fini di una revisione, di un adeguamento al nuovo

contesto generale, della piattaforma programmatica e di governo delle forze riformiste, non può apparire né

improprio né arduo: se è vero che, come è stato osservato, la fecondità della ricerca del liberale Einaudi resta

testimoniata dalla varia collocazione di uomini usciti dalla sua scuola, tra i quali eminenti liberalsocialisti e

socialisti liberali.

Il "recupero" di cui parlo dovrebbe essere parte di quel rinnovato sforzo di qualificazione culturale e morale

della politica italiana ed europea, la cui necessità ho richiamato - caro Direttore - come punto di partenza di

questa mia lettera. Non possiamo ormai che riflettere sull'Italia guardando all'Europa: anche così tornando a

incontrare Einaudi, come grande anticipatore e assertore di quella prospettiva di unione federale dell'Europa

che oggi siamo chiamati a rilanciare mirando con coraggio einaudiano al più coerente superamento del

dogma e del limite delle sovranità nazionali.









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IL SOLE 24 ORE

Fisco e risparmio. Dal 1° gennaio in vigore le disposizioni con le regole sul prelievo per interessi,

dividendi e capital gain



Le rendite ripartono da quota 20%

Possibile la scelta di affrancare separatamente i dossier detenuti in una banca

IL DL MILLEPROROGHE

Per i rendimenti dei contratti di pronti contro termine già in essere prorogata l'applicazione della

tassazione al 12,5%

Il 1° gennaio entreranno in vigore le nuove disposizioni con le regole fiscali sul prelievo per le

rendite finanziarie. In pratica, le nuove disposizioni prevedono che l'aliquota base delle ritenute e

delle imposte sostitutive sarà del 20 per cento. Resteranno, come principi cardine, la preferenza per

la tassazione a titolo definitivo mediante ritenute alla fonte o di imposte sostitutive prelevate dagli

intermediari; la tassazione del reddito "percepito" mentre quella del "maturato" è ormai circoscritta

al regime opzionale del "risparmio gestito"; la non compensabilità dei "redditi di capitale" con le

minusvalenze e i differenziali negativi qualificati come "redditi diversi". Al di là di quanto previsto

dal decreto legge 138, una serie di indicazioni sono arrivate dal Dl milleproroghe: viene chiarito che

l'applicazione della ritenuta del 20% trova applicazione ai soli interessi che derivano dai conti

correnti, depositi bancari e postali, compresi i certificati di deposito maturati dal 1° gennaio 2012.

La tassazione resterà così più elevata al 27% per tutti gli interessi maturati fino al 31 dicembre

2011, indipendentemente dal momento in cui gli stessi diventano esigibili. La stessa norma

formulata dal Tesoro proroga l'applicazione del l'aliquota del 12,50% per i rendimenti dei contratti

di pronti contro termine già in essere che hanno come sottostante titoli di grandi rendimenti e di

durata non superiore all'anno.

Gran parte delle conseguenze della riforma del regime fiscale dei redditi di natura finanziaria, che

entrerà in vigore fra pochi giorni, sarà gestita dagli intermediari finanziari, da mesi all'opera per

poter adeguare le proprie procedure informatiche.

Il primo atto della riforma sarà il passaggio di aliquota sugli interessi dei titoli obbligazionari e

similari soggetti al regime disciplinato dal decreto legislativo 239/1996 (si tratta di titoli pubblici

italiani, titoli a essi equiparati, titoli emessi da banche e società quotate italiane e da altri emittenti

esteri; per un quadro completo relativo alle persone fisiche si veda la tabella riportata sotto).

In pratica gli intermediari saranno tenuti a simulare una "cessione con riacquisto" dei titoli al 31

dicembre 2011, addebitando al cliente l'imposta sostitutiva con la "vecchia" aliquota sul rateo

cedola e scarto di emissione maturato fino al 31 dicembre (come se avesse ceduto sul mercato i

titoli "dotati" del rateo) e contestualmente riaccreditando l'imposta con le nuove aliquote sullo

stesso importo (come se avesse subito acquistato altrettanti titoli).

L'operazione comporterà che i clienti si vedranno, a secondo dei casi accreditare o addebitare, in

conto corrente i differenziali d'imposta.

Inoltre, ai contribuenti è consentito di affrancare, pagando le imposte con le aliquote vigenti fino al

31 dicembre 2012:

- i redditi diversi di natura finanziaria maturati al 31 dicembre 2011 su strumenti finanziari diversi

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dalle partecipazioni qualificate;

- i redditi di capitale impliciti (il cosiddetto "delta Nav") nel valore delle quote dei fondi comuni

d'investimento nazionali, comunitari e di emittenti situati in Stati See white list e in quello delle

polizze vita a contenuto finanziario o di capitalizzazione.

L'opzione per l'affrancamento dei valori al 31 dicembre 2011 richiede, quindi, una manifestazione

di volontà del cliente, da esercitare – per coloro che hanno optato per il regime del risparmio

amministrato – entro il prossimo 31 marzo (si veda, per esempio, Il Sole 24 Ore del 16 dicembre).

A questo fine, il cliente deve tener conto del fatto che:

- l'opzione può essere esercitata per ciascun rapporto presso il medesimo intermediario a scelta del

cliente; quindi se una persona fisica detiene più dossier presso la medesima banca può decidere di

affrancare i valori delle attività contenute in uno o più di tali dossier senza affrancare gli altri;

- tuttavia, esercitata l'opzione, tutti i titoli contenuti nel dossier che si è deciso di affrancare devono

essere rivalutati; non solo quelli che evidenziano plusvalenze, ma anche quelli che evidenziano

minusvalenze;

- l'opzione riguarda solo i titoli esistenti sia al 31 dicembre 2011, sia alla data di esercizio

dell'opzione. Il metodo per l'individuazione dei titoli che rispondono alla duplice condizione è

semplificato. Se, per esempio, il cliente deteneva al 31 dicembre 100 azioni della società X, il cui

costo totale era 500 euro e alla data di esercizio dell'opzione (ad esempio, il 12 febbraio 2012) ne

deteneva 80, supponendo che al 31 dicembre 2011 le azioni della società X quotino 6 euro, il

plafond affrancabile sarà (100 x 6 - 500) : 100 x 80 il che vale a dire 80 x (6-5). L'affrancamento di

dossier complessivamente "minusvalenti" può essere utile al fine di "concretizzare"

immediatamente perdite su titoli in default o fondi side pocket, utilizzabili in compensazione (nella

misura del 62,5%) dal 2012 anziché al termine della procedura di liquidazione dell'emittente.

Giovanni Barbagelata Marco Piazza

Il glossario

01|ESIGIBILITÀ. I proventi sono esigibili quando sorge il diritto del beneficiario a ottenerne la

liquidazione, a prescindere dal fatto che siano stati materialmente corrisposti: ad esempio, nel

momento in cui scade la cedola o il titolo diviene rimborsabile. Una cedola che matura fra il 1°

settembre 2011 e il 31 marzo 2012 è esigibile il 31 marzo 2012

02|MATURAZIONE. La maturazione degli interessi avviene giorno per giorno, anche se non sono

esigibili fino alla scadenza prevista dal contratto

03|PERCEZIONE. La percezione dei proventi può avvenire in un momento diverso da quello in cui

sono maturati o sono divenuti esigibili. Un dividendo messo in pagamento il 31 marzo e incassato il

15 aprile, si intende percepito il 15 aprile

04|REALIZZO. La data del realizzo è quella in cui il titolo viene ceduto o rimborsato

05| ALIQUOTA. Con il 1° gennaio 2012 l'aliquota del 20% diventa l'aliquota base per interessi e

ritenute

Archivia

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IL SOLE 24 ORE

Le regole per i collegi. I commercialisti hanno aggiornato le linee guida per gli organi di controllo



Il sindaco vigila sulla crisi

Il Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili ha rielaborato le Norme di

comportamento del collegio sindacale che, nella nuova versione, sostituiscono quelle emanate a

dicembre 2010 e marzo del 2011. Le nuove norme, che entrano in vigore il primo gennaio 2012, si

applicano all'organo di controllo interno sia collegiale che monocratico (sindaco unico), in quanto

compatibili. Si tratta di «norme di deontologia professionale» rivolte ai professionisti iscritti

nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in attuazione del vigente Codice

deontologico. La nuova versione porta affinamenti rispetto alle precedenti, senza stravolgerne

l'impianto. Particolare attenzione, vista anche l'attuale situazione economica, va alle Norme di 9, 10

e 11, già diffuse per la pubblica consultazione. La Norma 9, attività del collegio sindacale in caso di

omissione degli amministratori, precisa che i sindaci sono chiamati a svolgere funzioni vicarie del

l'organo amministrativo nei casi espressamente previsti dalla legge. Pertanto, in caso di inerzia o

omissione da parte degli amministratori, devono convocare l'assemblea dei soci, eseguire le

pubblicazioni previste dalla legge e presentare al tribunale le istanze relative allo scioglimento e alla

liquidazione della società. Inoltre, nel caso in cui venga meno l'organo amministrativo, il collegio

provvede, all'ordinaria amministrazione della società. Deve eseguire l'iscrizione nel registro delle

imprese della cessazione degli amministratori, provvedere a convocare l'assemblea per la nomina

del nuovo organo e compiere gli atti di ordinaria gestione. La Norma 10, attività del collegio

sindacale nelle operazioni sociali straordinarie e in quelle rilevanti, illustra le ipotesi di aumento e

riduzione del capitale, trasformazione, fusione e scissione, conferimento di azienda, prestiti

obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi, finanziamenti dei soci, recesso del socio,

scioglimento e liquidazione. Per esempio, in caso di aumento di capitale a titolo gratuito, il collegio

sindacale, oltre ad accertare che il capitale sottoscritto sia interamente liberato, verifica che le

riserve e i «fondi speciali» da imputare ad aumento di capitale sociale, siano «disponibili» (articolo

2442, comma 1, per le società per azioni e articolo 2481-ter, comma 1, del codice civile per le

società a responsabilità limitata). In generale, nell'ambito di tali operazioni, al collegio sindacale è

attribuito un potere sostitutivo, che deve essere esercitato in caso di omissioni di atti e adempimenti

che la legge o lo statuto pongono a carico dell'organo amministrativo. Importante è la richiesta, al

soggetto incaricato della revisione legale, di informazioni riguardanti l'attività svolta su tali

operazioni, di informazioni preventive sul contenuto delle relazioni e dei pareri che lo stesso

intende emettere, nonché di copia delle relazioni redatte e dei pareri emessi. Invece, la verifica delle

rilevazioni contabili di tali operazioni spetta al revisore legale. La Norma 11, prevenzione ed

emersione della crisi, precisa che se il collegio sindacale rileva la sussistenza di fatti idonei a

pregiudicare la continuità aziendale, sollecita gli amministratori a porvi rimedio. In sostanza, se il

collegio rileva elementi che possono compromettere la continuità aziendale, ne dà comunicazione

agli amministratori e può richiedere agli stessi l'adozione di opportune misure la cui realizzazione

va monitorata al fine di verificarne l'efficacia. Nel caso in cui tali misure non siano adottate, il

collegio sollecita l'organo di amministrazione affinché intervenga tempestivamente, ricorrendo se

del caso anche a uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa previsti nella

legge fallimentare. Franco Roscini Vitali





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ITALIA OGGI





Cndcec: ecco le principali novità sulle norme di comportamento dei collegi sindacali

Nessun ultimatum dai sindaci

Solo un sollecito agli amministratori in caso di crisi d'impresa





Nel caso di crisi d'impresa il collegio sindacale dovrà sollecitare gli amministratori ad intervenire

tempestivamente senza, tuttavia, fornire un termine specifico entro cui adempiere o ricorrere ad uno

degli istituti della composizione negoziale della crisi. La vigilanza sul sistema di controllo interno

va esercitata dai sindaci anche qualora manchi uno specifico soggetto istituito allo svolgimento

della funzione. Sono alcune delle novità apportate alle norme di comportamento del collegio

sindacale che, anche con riferimento al sindaco unico, troveranno applicazione dal 1° gennaio 2012.

Il Cndcec, oltre che migliorare le norme 9 (attività del collegio sindacale in caso di omissione degli

amministratori), 10 (attività del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e nelle altre

operazioni rilevanti) ed 11 (attività del collegio sindacale nella crisi d'impresa), fino ad oggi poste

in pubblica consultazione, ha applicato un leggero «lifting» alle norme da 1 ad 8 (già approvate in

via definitiva lo scorso anno).

Le modifiche alle norme da 1 ad 8. In merito alla prima parte delle norme, gli emendamenti più

consistenti riguardano le previsioni in tema di srl per tener conto delle rilevanti modifiche

recentemente subite dall'art. 2477 cc a seguito della legge 12/11/2011 n. 183, recentemente

modificata dal dl 22/12/2011 n. 212. Circa il cumulo degli incarichi, viene chiarito che non rilevano

quelli in società dichiarate fallite o sottoposte a concordato fallimentare. In merito all'indipendenza

viene meglio spiegato che quando un candidato sindaco appartiene ad una struttura qualificabile

come «rete» la valutazione dell'indipendenza deve tener conto di detta partecipazione e che non

rientrano nella definizione di rete i casi in cui sussista una mera ripartizione dei costi e «non vi sia

cooperazione nello svolgimento dell'attività professionale».

In relazione al funzionamento del collegio sindacale, invece, si evidenzia come il presidente abbia

di norma funzione di impulso dell'organizzazione dell'attività del collegio, pur non avendo compiti

diversi ed attribuzioni prevalenti rispetto agli altri componenti del collegio. Le comunicazioni

rivolte al collegio vanno indirizzate di norma al presidente (si pensi alle risposte relative alla attività

di circolarizzazione) ma il collegio può decidere diversamente. Anche in armonizzazione alle linee

guida per il collegio sindacale delegato alla revisione legale (che saranno presto approvate in via

definitiva) viene previsto che ad un singolo componente possano esser attribuite attività specifiche

successivamente assoggettate ad esame collegiale. In merito ai controlli sulla relazione sulla

gestione, viene richiesto di evidenziare che la stessa, nel caso in cui tali informazioni fossero

rilevanti, fornisca adeguate informazioni sulla situazione economico-finanziaria della società oltre

che sui principali rischi e sugli indicatori pertinenti all'attività specifica della società, comprese le

informazioni ambientali e sul personale. Da ultimo, in relazione all'eventuale dissenso di un sindaco

rispetto alla maggioranza del collegio, il dissenziente potrà optare per due strade alternative: la

prima è quella di far iscrivere nel verbale di assemblea il proprio dissenso riferendo eventualmente

alla stessa i motivi del dissenso; la seconda è esprimere il proprio dissenso nella relazione del

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collegio sindacale con le relative motivazioni relazione che lo stesso può sottoscrivere (se ad

esempio ritiene condivisibili le proprie ragioni del dissenso esposte in relazione) o meno.

Aumento del capitale. In caso di aumento in denaro del capitale in modo parziale (cd scindibile)

viene richiesto ai sindaci di verificare se la scindibilità dell'aumento sia o meno prevista nella

delibera di aumento. In caso di aumenti di capitale in denaro ed in natura viene inoltre richiesto ai

sindaci di verificare che gli amministratori abbiano provveduto alla presentazione al registro delle

imprese della prevista attestazione di sottoscrizione, mentre nel caso nel caso di conferimento di

beni in natura o crediti la verifica dovrà essere estesa altresì alla «dichiarazione informativa» di cui

all'art. 2343-quater c.c., a cui gli amministratori sono tenuti, dopo aver provveduto ai relativi

controlli.

Perdite. Nel caso di perdite durevoli e di conseguente riduzione del capitale sociale di oltre un terzo,

il collegio sarà chiamato a verificare la tempestiva convocazione assembleare da parte dell'organo

amministrativo. Meticolose ed incisive devono risultare, a riguardo, le «osservazioni» richieste al

collegio sindacale alla relazione che gli amministratori sono tenuti a formulare all'assemblea. Nella

versione finale della norma 10.2, al collegio viene richiesto: 1) di valutare le ragioni che hanno

determinato le perdite, se le stesse sono state correttamente individuate ed illustrate all'organo

amministrativo; 2) di esaminare i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle prospettive di

continuità aziendale; 3) di dare atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della

relazione e dell'evoluzione della gestione sociale. In merito all'obbligo di attivazione degli

amministratori, da un lato viene confermato che lo stesso sussiste solo nel caso in cui la riduzione

del capitale assuma i caratteri della durevolezza e, dall'altro, viene precisato (in linea con la

posizione della giurisprudenza di legittimità (si veda a riguardo Cass. 17711/2005 n. 23269), che

nel caso di riduzione di capitale essa deve avvenire nella esatta misura delle perdite accertate non

essendo ammessa una riduzione parziale delle stesse.

Perdite nelle srl. Una interessante posizione viene assunta dalla norma 10.2, in tema di perdite nelle

srl. In proposito si evidenzia come l'art. 2482-bis c.c. preveda che le “..osservazioni nei casi previsti

dall'art. 2477 debbano essere emesse dal collegio sindacale o dal revisore”. Le norme definitive

ritengono che, nel caso in cui nella società sia nominato un revisore esterno le osservazioni in

commento spettino a quest'ultimo, mentre spetteranno al collegio nel caso in cui lo stesso sia

delegato anche alla revisione legale dei conti. Resta ferma in ogni caso la possibilità per i sindaci di

proporre proprie osservazioni.

Liquidazione. Viene meglio specificato che, oltre in merito al bilancio finale di liquidazione, la

relazione dei sindaci debba essere redatta anche per il bilancio iniziale ed ai bilanci intermedi. Il

collegio dovrà poi partecipare alle adunanze degli organi sociali (ivi comprese le riunioni di un

eventuale organo di liquidazione pluripersonale), effettuare atti di ispezione e controllo e convocare

se del caso l'assemblea.

Crisi d'impresa. Nel caso in cui, nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza, i sindaci

rilevino la sussistenza di fatti idonei a compromettere la continuità aziendale, essi ne dovranno dare

notizia agli amministratori per l'adozione di idonee misure finalizzate alla soluzione della crisi. Non

sarà però tenuto (come prevedevano le precedenti bozze) a fornire agli amministratori un termine

ultimativo di intervento, ma solo a segnalare e sollecitare l'organo amministrativo alla adozione di

idonee misure, anche relative alla cd composizione negoziale della crisi. Nel caso in cui l'organo

amministrativo non provveda, i sindaci, previa comunicazione al cda, potranno convocare

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l'assemblea per informarla sia dello stato di crisi che dell'inerzia degli amministratori. L'assemblea

potrà deliberare la ricapitalizzazione, la trasformazione o la liquidazione della società nonché la

revoca degli amministratori. Qualora la condotta del cda integri, poi, i presupposti di gravi

irregolarità, il collegio potrà rivolgersi al Tribunale ex art. 2409 cc.

Piani di risanamento. Riguardo ad eventuali piani di risanamento (ex art. 67, comma terzo, lett. d),

lf) viene meglio specificato che il collegio è tenuto a prendere conoscenza del piano, pur non

essendo tenuto a valutazioni in merito allo stesso. A riguardo, oltre alla professionalità

dell'attestatore, il collegio dovrà raccomandare le linee guida per il finanziamento delle imprese

approvate dal Cndcec, nonché il rispetto del piano e delle scadenze in esso previste.

Accordi di ristrutturazione. In merito, infine, agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-

bis l.f., il collegio sindacale dovrà attestare la professionalità del soggetto incaricato di attestare

l'attuabilità dell'accordo. Sul tema va ricordato che, a seguito delle novità apportate dalla legge

122/2010, sono state estese le situazioni in base alle quali, nel caso di accordi di ristrutturazione, per

i creditori è esclusa la possibilità di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive anche nella

fase di trattative funzionali alla conclusione dell'accordo stesso. Perché questo avvenga tuttavia è

necessario, oltre che una dichiarazione della società che attesti la presenza di trattative con i

creditori (che devono rappresentare almeno il 60% dei crediti), anche una dichiarazione di un

professionista qualificato sulla presenza delle condizioni per assicurare il pagamento dei creditori

che non partecipano alla trattativa o che comunque hanno negato la propria disponibilità a trattare.

Luciano De Angelis









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LA STAMPA







Perché servono i magistrati specializzati





di Vladimiro Zagrebelsky





Il prossimo raggiungimento del termine stabilito per la rotazione dei magistrati nelle varie

articolazioni degli uffici giudiziari e in particolare nei gruppi di lavoro istituiti nelle Procure

della Repubblica, porta alla luce temi di fondo riguardanti la magistratura. Si tratta in sintesi

dell'applicazione delle leggi e delle delibere del Consiglio superiore della magistratura che

hanno definito in dieci anni il limite massimo di permanenza dei magistrati nella stessa

area di attività, nell'una o nell'altra materia. Nel dare applicazione alla legge, il Csm ha

stabilito nel 2008 che i dirigenti degli uffici giudiziari provvedessero, nel triennio che ora si

conclude, a progressivamente modificare la composizione dei gruppi di lavoro, in modo da

limitare i costi operativi derivanti dal contemporaneo trasferimento ad altri compiti dei

numerosi magistrati che raggiungono ora il limite decennale. La maggior parte degli uffici

giudiziari si sono adeguati, mentre in pochi casi la transizione al nuovo regime non ha avuto

luogo.

Ed ora la questione viene a scadenza. Il Csm ha recentemente ribadito che le disposizioni in

materia vanno applicate. Qualche precauzione organizzativa potrà essere adottata dai

dirigenti degli uffici, come quella di lasciare in capo al magistrato che ne è titolare le più

complesse procedure già in corso. Ma nell'immediato l'operazione non sarà senza costi per

l'efficienza degli uffici. Così stando le cose, interessa allora ai cittadini comprendere il senso

del problema e prim'ancora la ragione di disposizioni come quelle di cui trattiamo. La

temporaneità degli incarichi collide con il valore positivo della specializzazione. I magistrati

trattano materie molto diverse. Mi riferisco alle conoscenze, non solo giuridiche, necessarie

per ben condurre una causa di separazione tra coniugi, oppure una causa riguardante i

brevetti o la gestione di un fallimento, per le Procure della Repubblica, a quelle richieste da

indagini in tema di criminalità organizzata, terrorismo, reati finanziari e fallimentari o contro

l'ambiente e la sicurezza sul lavoro. Si tratta di conoscenze ed esperienze non solo

radicalmente diverse tra loro, ma anche spesso strettamente specialistiche, di faticosa e

difficile acquisizione. Perché allora disperderle? E perché mettere a rischio il buon esito di

certe indagini o di certi processi, con magistrati non forti delle loro conoscenze e invece

deboli di fronte a organi di polizia, consulenti tecnici ed avvocati che sempre più sono

specializzati? La specializzazione anche in magistratura è indispensabile. L'idea del

magistrato tuttofare è sempre meno credibile. Tra le altre ragioni, la necessità di consentire

almeno un minimo di specializzazione dovrebbe spingere ad eliminare i piccoli Tribunali o

almeno a concentrare nei Tribunali capoluogo le materie che maggiormente richiedono

specializzazione.

Ma la lunga permanenza nelle stesse funzioni e nello stesso luogo comporta necessariamente

la creazione di una rete di rapporti con persone ed ambienti legati alla specifica materia.

Possono essere gli avvocati che curano quel tipo di affari, oppure l'uno o l'altro ufficio di

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polizia o i consulenti tecnici, ecc. Possono crearsi allora rapporti che interferiscono con il

corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie. La" temporaneità degli incarichi in

magistratura, ora disciplinata dalla legge, è stata introdotta fin dagli Anni Ottanta dal Csm,

sull'onda di problemi, talora gravissimi, che emergevano nelle sezioni fallimentari dei

Tribunali: grandi poteri discrezionali, grandi interessi 'economici, ristretto ambiente di

professionisti operanti nel settore. Via via la temporaneità è stata estesa a tutta l'attività

giudiziaria.

La soluzione adottata dal legislatore e prim'ancora dal Csm tende a contrastare gli effetti

negativi che possono aversi per la lunga permanenza dei magistrati nella stessa area di

competenza. Ci si può allora domandare se la secca perdita delle professionalità maturate nel

tempo sia per l'amministrazione della giustizia proporzionata al vantaggio e se vi siano

alternative meno pesanti. Se inquinamenti o legami impropri si sono creati attorno ad un

magistrato, è quel magistrato che andrebbe rimosso, non tutti gli altri insieme. Sarebbe

saggio, nell'interesse del servizio pubblico giudiziario procedere in questo modo. Si tratta

però di una soluzione difficilmente praticabile, quando si vada oltre i casi rari in cui esiste la

prova di comportamenti gravi. La diffusa debolezza della vigilanza dei dirigenti degli uffici,

l'evanescenza di certe situazioni inopportune ed anche qualche garantismo di troppo del Csm,

hanno spinto all'adozione di un sistema che ricorda i «tagli lineari» per tutelare il bilancio

dello Stato, oppure la pratica di richiamare all'ordine tutti gli allievi, buoni e cattivi, per non

sapere o volere identificare e sanzionare i pochi che lo meritano.

Il costo di un simile sistema è elevato ma va imputato solo in parte al sistema stesso, poiché

esso deriva innanzitutto dalla necessità di reagire a fenomeni di malcostume. Ne pagano il

prezzo come spesso accade coloro cui nulla si può rimproverare e soprattutto lo paga il

servizio pubblico, che disperde i valori professionali che si sono costruiti nel tempo. Ma

superata la fase transitoria, si può credere che i dirigenti degli uffici e il Csm sapranno senza

troppa difficoltà assicurare per tempo una rotazione che consenta di preparare ed inserire

validamente nei gruppi i nuovi giunti e così garantire l'efficienza duratura delle strutture

specializzate.









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Tribunale Torino quantifica il lucro cessante nel 50% dell'aumento di fatturato della concorrente

Paragonare può costare caro

Risarcibile il danno all'immagine da pubblicità comparativa





Ammontano a circa 350 mila euro i danni che la nona sezione del Tribunale di Torino (specializzata

in proprietà industriale) ha riconosciuto e liquidato a L'Oréal Italia per la pubblicità denigratoria e

comparativa diffusa nel 2008 da Johnson & Johnson. Una decisione che per la prima volta entra nei

conti e quantifica direttamente l'effetto dannoso che una comunicazione pubblicitaria scorretta ha

prodotto in capo ad un concorrente.

La sentenza, che chiude un procedimento apertosi nel 2008 con un ricorso d'urgenza accolto e

confermato dal Tribunale di Torino, è stata depositata il 9 dicembre 2011, e porta la firma del

presidente Umberto Scotti e del relatore Silvia Vitrò.

Nella campagna pubblicitaria contestata veniva affermato che un prodotto antirughe contraddistinto

da uno dei marchi J&J fosse «sino a tre volte più efficace» di tre creme viso, una delle quali

contraddistinta da un celebre marchio di L'Oréal.

Il Tribunale, accogliendo totalmente le domande di l'Oreal Italia spa, che, nel 2008, aveva già

ottenuto una decisione favorevole del Giurì della pubblicità e del Tribunale di Torino in sede

cautelare (poi confermata in sede di reclamo), ha accertato e dichiarato l'ingannevolezza della

campagna di J&J sia perché i prodotti comparati non erano omogenei, sia perché i test a sostegno

dell'efficacia rivendicata non erano stati eseguiti in maniera adeguata.

La sentenza ha altresì accertato la portata denigratoria della campagna che si traduceva nello

svilimento di un marchio famoso di un concorrente e l'uso illegittimo del marchio altrui nel contesto

oggetto di causa (cioè nell'ambito di una pubblicità comparativa ingannevole).

«L'importanza della decisione, la prima relativa ad una azione di risarcimento danni connessi ad una

pubblicità comparativa diretta, risiede nel fatto che sia stato liquidato a favore di L'Oréal un importo

significativo a titolo di risarcimento danno conseguente ad un atto di concorrenza attuato attraverso

la diffusione di una campagna pubblicitaria ingannevole e denigratoria quantificando con criteri

nuovi sia il lucro cessante che il danno all'immagine», spiega Elena Carpani, partner dello Studio

Mercanti Dorio ed associati, difensore L'Oreal.

In particolare J&J è stata condannata a pagare a L'Oréal un importo, a titolo di lucro cessante, pari

al 50% dell'incremento di fatturato relativo alle vendite del prodotto J&J dei due mesi successivi a

quelli in cui era stata diffusa la campagna pubblicitaria ingannevole e denigratoria.

Ciò indipendentemente che fosse emerso che il fatturato relativo al prodotto non fosse diminuito a

seguito della campagna censurata. Inoltre J&J dovrà rimborsare a L'Oréal una serie di spese

sostenute per la difesa del proprio prodotto e del proprio marchio (spese per il procedimento davanti

al Giurì, per l'invio di una lettera alla forza vendita diretta a comunicare l'esito positivo dell'azione

cautelare, costi del personale impegnato ad istruire le cause promosse contro J&J) oltre a pagare a

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L'Oréal la somma di 200.000,00 euro a titolo di danno all'immagine. «Questa è una significativa

novità, in quanto si è ritenuto sussistere un danno all'immagine dell'azienda a causa di una

comunicazione scorretta attuata da un concorrente» spiega l'avvocato Carpani.

In relazione al lucro cessante, il Tribunale ha applicato uno dei criteri liquidatori stabiliti

dall'articolo 125 del Codice della proprietà industriale.

«Si tratta di una decisione molto importante perché ha sancito il diritto delle aziende che subiscono

campagne ingannevoli di propri concorrenti, ad ottenere, oltre all'inibitoria della prosecuzione del

compimento di atti di concorrenza sleale, anche un diritto risarcitorio. Si è affermato il diritto ad

ottenere un risarcimento danni soddisfacente in un caso in cui il criterio continua ad essere quello

equitativo: ciò a condizione che venga fornito al giudice un adeguato supporto probatorio»,

conclude l'avvocato Carpani. Federico Unnia









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IL SOLE 24 ORE







Riciclaggio, un tesoro da 4,5 miliardi

Due anni di operazioni della Guardia di Finanza: in testa le frodi fiscali per 2,7 miliardi

LA TRACCIABILITÀ. Le violazioni riscontrate alle limitazioni nell'utilizzo del contante sono state

quasi 3mila nell'ultimo biennio





Dalla lotta all'evasione al contrasto del riciclaggio il passo è sempre più breve. Ammonta a 4,5

miliardi di euro l'importo complessivo delle operazioni di riciclaggio e reinvestimento del denaro

sporco ricostruite dalla Guardia di Finanza dal 2010 al 30 novembre 2011. Dal dossier messo a

punto dal Comando generale emerge che si tratta di proventi che derivano per 2,7 miliardi da frodi

fiscali, per 1,1 miliardi da truffa e appropriazione indebita e altri 44,2 milioni da usura e traffici di

sostanze stupefacenti nonché da reati a sfondo patrimoniale. Le indagini di polizia giudiziaria

condotte dalle Fiamme Gialle, sia d'iniziativa sia su delega dell'autorità giudiziaria, hanno portato

anche alla scoperta e alla denuncia di 2.077 persone di cui 253 sono state arrestate. A questi dati si

aggiungono sequestri patrimoniali per circa 500 milioni di euro.

È questo il frutto di un lavoro che poggia su uno screening preinvestigativo delle 43.718

segnalazioni sospette dell'Uif condotto dal Nucleo speciale di polizia valutaria. Di queste più del

50% ha richiesto approfondimenti di indagine: 8.365 hanno dato esito positivo confluendo nella

maggior parte dei casi in procedimenti penali già in atto presso le Procure.

Oltre a operazioni di frodi, truffa e usura il contrasto al riciclaggio passa per la lotta alla

circolazione del denaro. Il "contante" continua a girare soprattutto in prossimità dei confini italiani

dove il fenomeno degli spalloni che attraversano la Dogana con la valigia piena di contanti è

tutt'altro che un ricordo del passato. Il dossier messo a punto dalla Gdf sulle violazioni accertate

negli ultimi 24 mesi rivela come il contante sia ancora il mezzo preferito per nascondere la

ricchezza al fisco e, allo stesso tempo, far proliferare attività criminali.

Le Fiamme gialle viaggiano al ritmo di 4 violazioni rilevate al giorno rispetto ai limiti di utilizzo del

contante: nel complesso sono quasi 3mila le infrazioni riscontrate da gennaio 2010 a fine novembre

2011. Un numero che è destinato ulteriormente ad aumentare ora che il decreto salva-Italia ha

messo fuori gioco i pagamenti in banconota da mille euro in su. «Il contante rimane, infatti, il

veicolo principale - si legge nel dossier - attraverso cui realizzare investimenti e progettualità

illecite». Un vero e proprio circolo vizioso: il contante alimenta, ad esempio, l'usura e il traffico di

stupefacenti e il ricavato va poi a finanziarie ulteriormente altre attività illecite. Non a caso il 40-

45% delle segnalazioni sospette ai fini antiriciclaggio approfondite dalle Fiamme gialle è

riconducibile a una movimentazione di denaro contante ritenuta sospetta o a versamenti e prelievi

bancari non giustificati.

A livello territoriale, il maggior numero di trasferimenti irregolari di contante sono stati ravvisati

dalle Fiamme gialle in Lombardia (533), Veneto (403), Toscana (312) e Lazio (269). Questa

fotografia geografica si lega a doppio filo anche ai tentativi di trasferire denaro all'estero in

violazioni di legge. Nelle aree ritenute maggiormente sensibili la Guardia di finanza sta

ulteriormente elevando il livello di attenzione. Sempre dal 2010 a fine novembre 2011, solo il

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reparto di Como ha accertato al confine con la Svizzera 813 infrazioni (sono quasi 4mila quelle

complessivamente riscontrate) per la fuoriscita di 145 milioni di euro di denaro contante o titoli al

seguito (in questo caso l'asticella massima consentita è di 10mila euro), vale a dire più o meno il

60% della ricchezza trasferita irregolarmente all'estero da tutte le altre zone d'Italia. Un dato che

testimonia chiaramente come, complici anche l'incertezza del quadro economico-finanziario, stia di

nuovo prendendo piede la tendenza a trasferire patrimoni oltreconfine.

Ma non è l'unico fronte di approfondimento aperto. Nei due anni presi in considerazione, le Fiamme

Gialle hanno concluso 911 ispezioni sul rispetto delle norme antiriciclaggio. Ispezioni che hanno

portato a riscontrare quasi 400 violazioni penalmente rilevanti (omessa o incompleta identificazione

dei clienti o dei beneficiari effettivi di un'operazione finanziaria, o fenomeni di abusivismo

finanziario) e 301 infrazioni amministrative. La maggioranza schiacciante dei soggetti controllati è

rappresentata dagli operatori finanziari: l'82,5% delle ispezioni ha interessato agenti, intermediari,

mediatori, confidi e società fiduciarie. Ispezioni che hanno portato a oltre 1.600 tra denunce e

persone verbalizzate. L'attenzione si sta spostando, però, anche verso altri soggetti, come ad

esempio gli studi professionali (è il caso soprattutto delle professioni giuridico-economiche). Nelle

92 verifiche concluse (il 10% del totale) la Gdf ha rilevato 91 violazioni e segnalato quasi 100

soggetti. Marco Mobili Giovanni Parente









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Separazioni



I nonni senza diritto di visita







I nonni non possono agire nel giudizio di separazione per regolare il loro diritto di visita con i

nipoti. Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 28902 del 27 dicembre 2011, ha

spiegato come la legge sull'affido condiviso tuteli solo di fatto i rapporti fra nonni e nipoti, non

prevedendo un'azione diretta degli ascendenti e degli altri familiari per regolare le visite con i

bambini. Insomma gli anziani «non sono titolari di una posizione soggettiva direttamente

tutelabile». Ciò perché, spiega la prima sezione civile, le norme classe 2006, «nel prevedere il

diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i

parenti di ciascun ramo genitoriale, affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di

valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento,

nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto a una crescita serena ed equilibrata, ma non

incide sulla natura e sull'oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio e sulle posizioni e i diritti

delle parti in essi coinvolti, e non consente per tanto di ravvisare diritti relativi all'oggetto o

dipendenti dal titolo dedotto nel processo che possano legittimare un intervento dei nonni o di altri

familiari, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., ovvero un interesse degli stessi a sostenere le ragioni

di una delle parti, idoneo a fondare un intervento “ad adiuvandum”, ai sensi dell'art. 105, comma

secondo, cod. proc. civ». In altri termini la nuova legge non contiene alcun riferimento alla

«posizione soggettiva degli ascendenti e degli altri parenti». Il loro interesse «indiretto», di natura

morale o affettiva, affinché sia realizzato il diritto dei minori a conservare quei rapporti di natura

familiare certamente indispensabili sul piano psicologico «non ottiene, quindi, una valorizzazione

tale da farlo assurgere a posizione soggettiva direttamente tutelabile, e quindi in alcun modo è

ipotizzabile un intervento principale o litisconsortile». Debora Alberici









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IL SOLE 24 ORE





Cassazione. Se non sono state predisposte tutele sufficienti



Furti in cassetta di sicurezza: la banca è responsabile



MILANO. Se le cassette di sicurezza della banca vengono svuotate nottetempo, spetta all'istituto

dimostrare che le misure di sicurezza erano adeguate e tecnologicamente al passo con i tempi, e non

invece ai clienti provare la colpa del "custode" contrattuale.

Con l'affermazione di questo principio la Prima sezione civile della Corte di cassazione (sentenza

28835/11, depositata il 27 dicembre) ha rispedito alla Corte d'appello di Roma una vicenda

giudiziaria che si trascina ormai da 22 anni.

In quattro notti consecutive di quella lontana estate ignoti ladri, e relativi basisti, erano riusciti a

trafugare, tra l'altro, il contenuto di due dozzine di cassette di sicurezza di un'agenzia romana del

Banco di Sicilia.

Trascinato in giudizio, l'istituto fu condannato in primo grado (nel 2002) al risarcimento integrale

dei danni, ma l'appello (2005) applicò la clausola limitativa di responsabilità pattuita (un milione di

lire per cassetta) ritenendo che i clienti non erano riusciti a dimostrare il concorso di «colpa grave»

della banca.

Proprio da questa argomentazione è partito il giudizio di legittimità, disattendendo l'applicazione

«erronea» dell'articolo 1218 del Codice civile sul l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali:

«È il debitore – scrivono i giudici – che, per liberarsi dalla responsabilità, ha l'onere di provare, in

caso di inadempimento o ritardo, che l'impossibilità della prestazione è dovuta a causa a lui non

imputabile, non essendo sufficiente a dimostrare l'assenza di colpa la prova generica della sua

diligenza».

E quindi, «secondo la corretta ripartizione dell'onere di cui all'articolo 2697 del codice civile («Chi

vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento», ndr)

spetta dunque alla banca di chiarire le ragioni per le quali il furto è stato possibile nonostante le

misure di sicurezza previste e di provare che si tratta di ragioni escludenti una sua condotta

gravemente colposa».

Tra le quali potrebbe non rientrare, probabilmente, il cavo a vista e "pendente" delle telecamere

collegate alla centrale operativa della questura. Alessandro Galimberti

MASSIMA. In sostanza, in un'ottica volta a verificare il superamento della presunzione posta a

carico dell'istituto di credito dall'articolo 1389 del codice civile, l'indagine del giudice del merito

deve essere diretta ad accertare se lo stesso abbia fornito dimostrazione positiva di aver adempiuto

all'obbligo di garantire la sicurezza dei locali e delle cassette secondo la diligenza professionale

richiestagli dall'articolo 1176 comma 2 c.c., che gli impone di tenersi aggiornato sull'evoluzione

delle specifiche soluzioni studiate allo scopo e di adottarle tempestivamente.

Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 28835/11

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Sentenza della Cassazione sui dipendenti della pubblica amministrazione

Bacchettati i fannulloni

Mobbing, nessun danno per chi non è produttivo





La Cassazione ammonisce i «fannulloni» all'interno della pubblica amministrazione. Non ha infatti

diritto al risarcimento per il danno da mobbing il dipendente pubblico che viene sanzionato e

sostituito perché l'ufficio è poco produttivo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la

sentenza n. 28962 del 27 dicembre 2011, ha respinto il ricorso di un funzionario pubblico

sanzionato e poi sostituito per la scarsa produttività del suo ufficio che, dopo alcuni mesi, si era

dimesso.

In questi casi, ha spiegato la sezione lavoro, il capo non pone in essere una condotta persecutoria

finalizzata alle dimissioni del lavoratore ma aumenta l'efficienza degli uffici.

In particolare gli Ermellini hanno ricordato che per mobbing si intende una condotta del datore di

lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del

lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che

finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può

conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo

equilibrio fisio-psichico e del complesso della sua personalità.

In altri termini, «ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono,

pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche

leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e

prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della

personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore

gerarchico e il pregiudizio all'integrità psicofisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento

soggettivo, cioè dell'intento persecutorio». Dunque, la domanda di risarcimento del danno proposta

dal lavoratore per il mobbing subito è soggetta a specifica allegazione e prova in ordine agli

specifici fatti asseriti come lesivi e l'illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore

consistente nell'osservanza di una condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della

persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente (cosiddetto mobbing, che rappresenta una

violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cc) si può

realizzare con comportamenti materiali o provvedimentali dello stesso datore di lavoro

indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del

rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue

conseguenze deve essere verificata, procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti

in giudizio come lesivi, considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro.

Anche la procura generale del Palazzaccio aveva sollecitato di negare il risarcimento al funzionario

dell'Agenzia delle entrate. Debora Alberici





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Per la Cassazione, in caso di più eredi, non conta l'entità delle quote possedute da ciascuno

Spese in solido nel litisconsorzio

Sempre ammissibile la condanna a pagare i costi processuali



Litisconsorzio necessario, sempre ammissibile la condanna in solido alle spese di lite.

In caso di litisconsorzio necessario degli eredi, subentrati nel giudizio a seguito del decesso del de

cuius, è sempre ammissibile la condanna solidale alle spese degli eredi soccombenti. A nulla

rilevando le differenti quote dei medesimi nella titolarità del bene patrimoniale oggetto di lite.

Lo ha stabilito la III sezione della Corte di cassazione, con la sentenza 27562 del 20.12.2011.

La controversia oggetto del giudizio riguardava un canone di locazione di cui il conduttore aveva

chiesto ed ottenuto in parte la restituzione in sede di merito.

Si trattava infatti di un immobile ad uso abitativo sul quale la locatrice aveva illegittimamente

preteso ulteriori canoni, assumendo che non si trattasse di un alloggio ad uso abitativo ma di una

foresteria. Nel corso del giudizio, però, il conduttore aveva fornito la prova che non si trattava della

locazione di una foresteria, atteso che effettivamente il medesimo utilizzava l'immobile come

abitazione. Di qui la condanna della parte convenuta alla restituzione dei canoni ulteriori

indebitamente percepiti e al pagamento delle spese di lite.

Senonché, in pendenza di giudizio, la proprietaria dell'immobile era deceduta ed erano subentrate le

eredi della medesima, sulle quali era ricaduta anche la condanna, sia per quanto riguarda la

restituzione dei canoni che per le spese di lite. Per queste ultime, peraltro, il giudice non aveva

disposto la suddivisione parziaria ma la condanna in solido.

Di qui il ricorso per cassazione delle eredi soccombenti basato sul vizio di motivazione della

sentenza di appello, lamentando che il giudice avesse erroneamente ritenuto sussistente il negozio

simulato, ritenendo assolto l'onere probatorio da parte del conduttore. E in più che il giudice

dell'appello le avesse erroneamente condannate al pagamento delle spese del giudizio in solido e

non già in relazione alle rispettive quote ereditarie. Ma la Suprema corte ha rigettato il ricorso ed ha

confermato in toto la sentenza impugnata. La sezione ha spiegato, infatti, che quando vi è identità

tra conduttore e utilizzatore dell'immobile non si può parlare di foresteria. Specie se, come nel caso

in discussione, il conduttore fornisca anche le dovute prove testimoniali. E per quanto riguarda la

questione delle spese, il collegio ha chiarito che quando l'oggetto del contendere è costituito da un

interesse comune, il litisconsorzio è necessario. E dunque, in caso di soccombenza, la condanna in

solido alle spese di lite è legittima.

In particolare, la Suprema corte ha stabilito che: «Al fine della condanna in solido di più

soccombenti alle spese del giudizio», si legge nella sentenza, «il requisito dell'interesse comune non

postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche

discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi, rispetto alle questioni dibattute in

causa, ovvero da identità di interesse personale con riguardo al provvedimento richiesto al giudice».

Antimo Di Geronimo

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ANSA







Grecia: si dimettono due Procuratori della Repubblica

DENUNCIANDO INTERFERENZE POLITICHE NELLE LORO INDAGINI







(ANSA) - ATENE, 29 DIC - I due Procuratori della Repubblica di Grecia, Grigoris Peponis e

Spiros Mouzakitis, incaricati della lotta contro il crimine economico, hanno chiesto di essere

sollevati dal loro incarico denunciando interferenze "provenienti dall'alto" nelle loro indagini.

"Non accettiamo di essere Procuratori sotto condizioni", hanno scritto i due alti magistrati nella loro

lettera di dimissioni parlando di "interessi economici" che non permettono loro di assolvere il loro

compito. Le dimissioni dei due Procuratori sollevano "una grave questione politica e morale",

secondo il responsabile del settore Giustizia del partito di centro-destra Nea Dimocratia.

"Le dimensioni del problema - si legge in un comunicato diffuso dal partito - sono ancora maggiori

se si considera l'attacco sferrato contro di loro dai ministri dell'Economia e della Giustizia. Dal testo

delle dimissioni dei due procuratori risulta chiaramente che sono stati costretti a dimettersi perche'

qualcuno, che si trova molto in alto, si preoccupava dell'imparzialita' e dell'obiettivita' con le quali i

due magistrati svolgevano il loro lavoro".

Il presidente dell'Associazione dei Procuratori della Repubblica di Grecia, Panajotis

Mprakoumatsos, ha definito "serie" le accuse mosse dai due magistrati ed ha espresso la

convinzione che la questione sara' esaminata dal Procuratore Generale della Repubblica, mentre il

ministro delle Finanze, Evangelos Venizelos, e quello della Giustizia, Miltiadis Papaioannou, in una

loro dichiarazione congiunta hanno parlato di "un'affrettata reazione pubblica" da parte dei due

magistrati, ammettendo pero' che "in effetti era allo studio un progetto di decreto legge per la loro

sostituzione con un magistrato di grado superiore per la migliore e piu' efficace funzione

dell'istituzione a livello nazionale". (ANSA).





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A SETTE FONDATE QUESTIONI DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL D.LG. 28/10 SULLA

MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA





1. Violazione degli artt. 76 e 77 Cost.

La obbligatorietà della mediaconciliazione viola la Costituzione, tanto più perché collegata alla mancata

previsione di necessità dell’assistenza dell’avvocato.

Anzitutto va chiarito che il legislatore delegante – in conformità alla prescrizione impartita dalla Direttiva

Europea – aveva stabilito che dovesse essere introdotto un meccanismo di conciliazione, ma non ne aveva

affatto previsto la obbligatorietà, né aveva consentito che essa potesse essere considerata condizione dì

procedibilità della domanda giudiziaria.

Il d.lgs. 28/10 è, quindi, viziato per eccesso di delega, in quanto appare evidente che una condizione di

procedibilità di una domanda giudiziaria, ex art. 24 Cost., può essere introdotta esclusivamente dal legislatore, e

quindi il Governo avrebbe potuto farlo soltanto se ne fosse stato autorizzato dalla legge di delega.

Si ha così la palese violazione degli artt. 76 e 77 Cost. per contrasto tra la legge delega e il decreto legislativo.

Va, in proposito, osservato che l’art. 60 della legge 69/09 (legge delega) al terzo comma lett. a) prescrive che

nell’esercizio della delega il Governo si attenga, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo “ ... a)

prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti

disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia”.

Orbene, in aperto contrasto con la prescrizione della legge delega, l’art. 5 del d.lgs. 28/10 configura il

procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di fatto precludendo

l’immediato accesso alla giustizia.

Il d.lgs. 28/10, concependo il procedimento di mediazione quale propedeutico alla domanda giudiziale, rischia di

compromettere l’effettività della stessa tutela giudiziale.

Non può argomentarsi, in senso contrario, che la mediazione di cui all’art. 5 del d.lgs. 28/10 non preclude

l’accesso alla giustizia, poiché attivato il procedimento di mediazione e trascorsi i quattro mesi di cui all’art. 6,

l’accesso alla giustizia è possibile, e la condizione di procedibilità della domanda è assolta.

Ed infatti, che dopo il procedimento di mediazione la parte possa adire il giudice è circostanza del tutto evidente,

e certamente non v’era bisogno che la legge ricordasse una ovvietà del genere, poiché nel nostro sistema è

impensabile che, dopo una condizione di procedibilità, non si possa procedere, ovvero non si dia alla parte il

diritto della tutela giurisdizionale.

Pertanto, se l’art. 60 della l. 69/09 aveva stabilito che la mediazione doveva darsi “senza precludere l’accesso alla

giustizia”, essa, evidentemente, non faceva riferimento alla possibilità della parte di adire il giudice dopo la

mediazione, cosa scontata e ovvia, ma faceva riferimento alla necessità che la mediazione non

condizionasse il diritto di azione, e quindi non fosse costruita come condizione di procedibilità.

Né può argomentarsi che il problema non sussiste per la brevità del termine di quattro mesi, cosicché la

condizione di procedibilità dell’art. 5 sarebbe compensata dal termine breve fissato nell’art. 6.

Ciò, infatti, non può sostenersi perché il termine breve di quattro mesi era già stato fissato dalla legge delega, e

precisamente nella lettera q) dell’art. 60, la quale, al tempo stesso, però, voleva che il procedimento di mediazione

si desse comunque senza “precludere l’accesso alla giustizia”.

Dunque, la legge delega voleva sia che il procedimento di mediazione non durasse più di quattro mesi,

sia che il procedimento di mediazione non precludesse l’accesso alla giustizia.

L’argomento della brevità del termine non può quindi essere utilizzato per escludere l’eccesso di delega, poiché,

al contrario, il d.lgs. 28/10, mantenendo il termine già fissato nella lettera q) dell’art. 60 della l. 69/09, non ha

però rispettato la medesima disposizione di legge nella parte in cui escludeva che il procedimento potesse

costituire condizione di procedibilità della domanda, ovvero fosse in grado di precludere, per tutta la sua durata,

l’accesso al giudice.

Nel rispetto dell’art. 60 della legge delega 69/09, l’obbligatorietà del procedimento di mediazione in tutte le

ipotesi dell’art. 5 del d.lgs. 28/10 non poteva dunque darsi.

L’art. 5 del d.lgs. 28/10, in contrasto con l’art. 60 della l. 69/09, è pertanto incostituzionale per

violazione degli artt. 76 e 77 Cost.



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2. Violazione degli artt. 24, 76 e 77 Cost.

Il d.lgs. 28/10, all’art. 16 e nell’intero capo terzo intitolato “organismi di mediazione”, disattende palesemente la

previsione della delega.

Non vi è, infatti, traccia, di qualsivoglia criterio o parametro volto a selezionare gli organismi deputati alla

mediazione in base a criteri di professionalità ed indipendenza.

L’art. 16, infatti, si limita a stabilire che qualunque ente pubblico o privato che dia garanzie di serietà ed efficienza

sia abilitato a costituire un organismo di mediazione.

Con ciò disattendendo la previsione della delega ove circoscrive lo svolgimento dell’attività di mediazione

esclusivamente in capo ad organismi professionali ed indipendenti e dunque attuando, al di là delle previsioni

della stessa legge delega, una sorta di liberalizzazione nella costituzione e abilitazione degli organismi di

mediazione.

Entrambe le previsioni del d.lgs. 28/10, tanto l’art. 5 quanto l’art. 16, si pongono, pertanto, in aperto contrasto

con le previsioni della legge delega.

Quando invece, alla stregua dell’univoco orientamento della giurisprudenza costituzionale, “il potere di

riempimento dai legislatore delegato, per quanto ampio possa essere, non può mai assurgere a principio o a

criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su

delega” (Corte Costituzionale 12 ottobre 2007 n. 340).

Nel caso della mediaconciliazione, utilizzando i parametri di controllo della conformità della norma delegata alla

norma delegante univocamente indicati dalla stessa giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 44/2008, 71/08,

98/08, 230/10) emerge, infatti, l’incoerenza delle previsioni degli artt. 5 e 16 del d.lgs. 28/10 con la previsione

dell’art. 60 l. 69/09.

Ad avviso della giurisprudenza costituzionale il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del

complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega ed i relativi principi e criteri direttivi,

nonché delle finalità che la ispirano, che costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche

strumenti per l’interpretazione della loro portata.

Orbene la previsione di cui all’art. 60 della l. 69/09, in aderenza agli impulsi dell’ordinamento comunitario ed in

particolare alle previsioni della direttive 2008/52/CE, era orientata a garantire l’introduzione di sistemi alternativi

e celeri di tutela delle posizioni giuridiche integranti “diritti disponibili” nonché la “qualità della mediazione”

attraverso l’individuazione di organismi professionali ed indipendenti.

Tutto ciò è ben lungi dall’essere realizzato ove si consideri la portata ed il tenore di previsioni, qual è quella

dell’art. 5 del d.lgs. 28/10 volta ad appesantire il procedimento di tutela delle posizioni dei singoli, attraverso

l’introduzione obbligatoria di un procedimento non alternativo e facoltativo, ma obbligatorio e propedeutico

all’accesso alla giustizia; nonché quella dell’art. 16 del medesimo decreto volta ad escludere dai criteri di selezione

degli organismi di mediazione qualsivoglia parametro di “professionalità” ed “indipendenza”, quali parametri

invero indicati dalla legge delega.

L’effetto di entrambe le previsioni è la violazione della delega e lo snaturamento della funzione che il legislatore

delegante aveva attribuito al procedimento di mediazione ed agli organismi professionali ed indipendenti deputati

alla mediazione.

Tutto ciò in palese violazione dei principi costituzionali che sorreggono la disciplina della legislazione delegata ed

ancor più, sul piano sostanziale, la violazione degli artt. 76 e 77

e del principio del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione.



3. Violazione dell’art. 24 Cost.

Si deve prendere atto che la mediazione di cui al d.lgs. 28/10 ha un costo, e lo ha anche nelle ipotesi di

mediazione obbligatoria, visto che lo stesso art. 16, 40 comma del d.m. 10 ottobre 2010 n. 180 espressamente

prevede che detto costo “deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs.”.

Si eccepisce, al riguardo, che la mediazione può essere obbligatoria, oppure onerosa, ma non le due

cose insieme, poiché se la mediazione, come nel nostro caso, è tanto obbligatoria quanto onerosa,

allora è incostituzionale.

Sembra evidente, infatti, che il legislatore possa prevedere la mediazione come scelta libera e cosciente della

parte, e in questi casi, quindi, anche prevedere che, chi la scelga, debba pagare il servizio; oppure il legislatore può

subordinare l’esercizio della funzione giurisdizionale ad un previo adempimento, se questo è razionale e

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funzionale ad un miglioramento del servizio giustizia, ed in questo senso, come è avvenuto con l’art. 410 c.p.c.,

può anche prevedere un tentativo obbligatorio di conciliazione, ma senza costi.

Se viceversa il tentativo obbligatorio di conciliazione ha un costo, e questo costo non è meramente simbolico,

come avviene con l’art. 16 d.m. 180/10, allora, nella sostanza, il sistema subordina l’esercizio della funzione

giurisdizionale al pagamento di una somma di denaro.

Il Governo, quindi, non si è limitato ad imporre una condizione di procedibilità che non era stata consentita, ma

ha anche stabilito che i relativi costi dovessero cedere (quanto meno in via di anticipazione) a carico del

cittadino, il quale vedrà così gravemente ostacolato quell’accesso alla Giustizia che la Costituzione garantisce a

tutti. Chi di noi, al cospetto di una vertenza di entità economica modesta, non sarà costretto a rinunziarvi, per

evitare di dover anticipare, nell’ordine: la indennità dovuta al conciliatore; il compenso all’ausiliare tecnico di

quest’ultimo, se necessario; il contributo unificato.

E poiché il nostro sistema non può subordinare l’accesso al giudice al pagamento di una somma di denaro, la

media-conciliazione è in contrasto con i nostri valori costituzionali, e in violazione dell’ art. 24 Cost.

Ciò è affermato anche alla luce degli orientamenti che la Corte costituzionale ha già avuto su questi temi.

Sostanzialmente, il legislatore può pretendere versamenti per la funzione giurisdizionale civile solo se questi sono

riconducibili a tributi giudiziari o a cauzioni volti a garantire l’adempimento dell’obbligazione dedotta in giudizio.

In tutti gli altri casi, e fin da Corte costituzionale 29 novembre 1960 n. 67, lo Stato non può pretendere

versamento di somme per adempiere al suo primo e fondamentale dovere di rendere giustizia.

E l’imposizione del pagamento di una somma di denaro per l’esercizio di un diritto in sede giurisdizionale, quale

oggi si realizza con la media-conciliazione in forza del combinato disposto dell’art. 5 d.lgs. 28/10 e art. 16 d.m.

180/10, si pone pertanto in contrasto con tutti i parametri di costituzionalità per come già definitivi in precedenti

decisioni dalla Corte costituzionale, in quanto:

a) si tratta di un esborso che non può essere ricondotto né al tributo giudiziario, né alla cauzione;

b) si tratta di un esborso che non può considerarsi di modestissima, e nemmeno di modesta, entità;

e) si tratta di un esborso che non va allo Stato, bensì ad un organismo, che potrebbe addirittura avere natura

privata;

d) e si tratta infine di un esborso che nemmeno può considerarsi “razionalmente collegato alla pretesa dedotta in

giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione”, poiché questi

esborsi, di nuovo, sono da rinvenire solo nelle cauzioni e nei tributi giudiziari, non in altre cause di pagamento, e

perché un esborso che non va allo Stato ma ad un organismo, anche di natura privata, non può mai avere queste

caratteristiche.



4. Violazione art. 24 Cost. (Segue)

Il legislatore delegante nulla aveva detto circa la necessità di una difesa tecnica nel corso del procedimento di

mediazione; tuttavia, aveva avuto cura di evitare che il suo svolgimento potesse avere ripercussioni di sorta sulla

decisione di merito del processo: nella legge di delega, il rifiuto della proposta formulata dal mediatore, e poi

ritenuta equa dal Giudice, poteva influire sul governo delle spese, ma non mai sull’esito della lite.

Nel fare uso del potere delegatogli, invece, il Governo, all’art. 8 del decreto legislativo 28/20 10, ha introdotto la

previsione secondo cui dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di

mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell’art. 116

secondo comma del codice di procedura civile.

In buona sostanza, una scelta che la parte potrà fare senza l’ausilio di un difensore – partecipare oppure no al

procedimento di conciliazione – potrà condizionare in misura determinante l’esito del successivo processo; è

noto, infatti, che il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può costituire, ai sensi dell’art. 116

c.p.c., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente prova idonea a

sorreggere la decisione del giudice di merito (così, tra le tante, Cass. 20 giugno 2007 n. 14748).

Ne risulta evidente la violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione, diritto che, come è noto,

è la potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale in qualsiasi fase del processo e quindi anche in quelle

fasi prodromiche dal cui svolgimento è possibile desumere argomenti di prova, nonché l’eccesso di delega ex art.

76 Cost. avendo il legislatore delegato introdotto una possibilità di acquisire elementi di prova pur in assenza di

difesa tecnica che il Delegante non aveva permesso mai.

La mancata previsione della obbligatorietà della presenza dei difensori rileva anche sotto un diverso – e forse

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addirittura più pregnante – profilo.

Quell’assistenza tecnica, quale che sia il valore della controversia, non è obbligatoria, ma non è neppure vietata: è

facoltativa.

Il che sta a significare che, chi è in grado di pagarseli, potrà farsi rappresentare da fior di avvocati, consulenti di

parte esperti, professionisti di grido, e chi è povero no: dovrà arrangiarsi da solo, perché, non essendo

obbligatoria la presenza di un avvocato, non sarà possibile ricorrere al patrocinio a spese dello Stato.

Una anziana pensionata ultraottantenne, e munita del diploma di licenza elementare, se non sarà in grado di

anticipare (oltre a quelli per il mediatore) i compensi per un avvocato, potrà trovarsi di fronte un battaglione di

agguerriti specialisti, ma dovrà discutere da sola una proposta di conciliazione in una controversia avente ad

oggetto (citiamo a mò di esempio) i tango-bond, o un altro sofisticato prodotto finanziario.



5. Violazione degli artt. 24, 76 e 77 Cost.

Un forte contrasto del d.lgs. 28/10 con la legge delega si ha per ciò che riguarda i riflessi del diniego

all’accoglimento della proposta del mediatore, sull’iter del successivo giudizio e segnatamente sulla disciplina delle

spese di lite. Il fatto che alla parte vincitrice del giudizio che non abbia accettato una proposta conciliativa che sia

venuta a coincidere con il contenuto della decisione giudiziaria, debbano essere accollate le spese di lite proprie e

della controparte, oltre al pagamento di un importo pari al contributo unificato e alle spese di mediazione,

costituisce infatti un evidente deterrente “forzato” dal ricorrere alla tutela giudiziaria ed accettare l’esito della

mediazione. Ciò in quanto di fronte alla proposta del mediatore, la parte quasi sicuramente preferirà non

rischiare, finendo per accettare ob torto collo la soluzione stragiudiziale segnalatagli, anche se non ne è convinta

appieno ed anche se può ritenerla ingiusta, piuttosto che ricorrere alla tutela giudiziaria che avrebbe potuto

offrirgli un risultato anche migliore.

È questo il punto su cui si giocano ulteriori dubbi di costituzionalità per eccesso di delega con riferimento alla già

riferita lett. a) dell’art. 60 della l. n. 69 del 2009, che aveva posto come preciso criterio direttivo quello per cui

l’attuazione della mediazione non dovesse in alcun caso precludere il ricorso alla tutela giudiziaria. Preclusione

che invece può aversi nel caso della proposta conciliativa, che sfacciatamente dissuada psicologicamente la parte

dal ricorso al giudizio al quale ha diritto e che potrebbe garantirgli anche un migliore risultato.

Si noti che la parte potrà trovarsi di fronte anche a proposte che a causa di una possibile impreparazione tecnica

del mediatore potranno rivelarsi erronee o squilibrate, anche inconsapevolmente, a favore di uno dei soggetti

della lite. Eppure, pur nella probabile infondatezza di tali proposte, la parte di fronte allo spettro delle pesanti

conseguenze sulle spese, può precludersi il ricorso a quella che è l’unica strada naturale e garantistica per la

composizione delle liti, data appunto dalla tutela giurisdizionale.



6. Violazione dell’art. 3 Cost.

La media-conciliazione rompe altresì il trattamento paritario nel processo tra attore e convenuto.

Ciò già avviene con il d.lgs. 28/10, che prevede la condizione di procedibilità ex art. 5 per la domanda principale

e non per la domanda riconvenzionale, ma oggi, più gravemente, avviene con l’art. 16 d.m. 180/10, concernente i

criteri di determinazione delle indennità.

Tale disposizione, infatti, divide le indennità del procedimento di mediazione tra “spese di avvio del

procedimento” e “spese di mediazione”.

Le “spese di avvio del procedimento” sono dovute da “ciascuna parte” ma sono versate “dall’istante al momento

del deposito della domanda” (2° comma).

Parimenti “le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al

procedimento”.

Dunque, il decreto ministeriale espressamente prevede che la parte convenuta possa non aderire al

procedimento.

Cosicché, ai sensi dell’art. 3 Cost.: a) o si ritiene che anche l’attore possa non aderire al procedimento, e quindi

possa versare la sola spesa di avvio del procedimento ai fui dell’art. 5 del d.lgs. 28/10 con contestuale

dichiarazione di non voler avvalersi del servizio; b) oppure il sistema è in violazione del principio d’eguaglianza,

consentendo solo alla parte convenuta di non aderire al procedimento, ma non alla parte attrice, che si vedrebbe

ob torto collo obbligata al procedimento di mediazione per poter far valere in giudizio un suo diritto.

L’istituto della media-conciliazione di cui all’art. 5 del d.lgs. 28/10, in combinato disposto con l’art. 16 d.m.

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180/10, in questi termini, non viola così solo l’art. 24 Cost. (per essere, al tempo stesso, obbligatoria e onerosa),

ma viola anche l’art. 3 Cost., perché pone su piani diversi, e tratta diversamente, la parte attrice rispetto a quella

convenuta.

Né, contro questo argomento, si può sostenere che la diversità di trattamento dipende dalla diversità delle

pretese, perché è l’attore che vuoi adire il giudice, non il convenuto.

Un rilievo del genere può esser fatto solo da chi veda nell’attore un rompiscatole da arginare e non la parte che

ha subito un torto e chiede giustizia.

Adire il giudice è un diritto costituzionale, e chi intende farlo non deve subire pregiudizi rispetto alle altre parti

processuali, che possono essere proprio quelle che hanno causato l’insorgere della lite per una violazione di legge.

Altrimenti il sistema, oltre ad infrangere il trattamento paritario delle parti in giudizio, rischia altresì di

compromettere seriamente l’elementare dovere del rispetto delle obbligazioni, con gravi ripercussioni non solo

sul diritto, ma anche sull’economia.



7. Violazione degli artt. 24, 76 e 77 Cost.

Un settimo aspetto di incostituzionalità attiene all’organizzazione interna degli organismi di conciliazione, anche

per come definiti con l’art. 4 del d.m. 180/10.

Ed infatti, nel momento in cui la procedura di mediazione è resa obbligatoria alfine di far valere in giudizio un

diritto, e nel momento in cui le attività del mediatore interferiscono con l’esercizio della funzione giurisdizionale,

in quanto i verbali di conciliazioni costituiscono titolo esecutivo (art. 12, d.lgs. 28/10), le proposte di

conciliazione hanno conseguenze sulla liquidazione delle spese del giudizio (art. 13, d.lgs. 28/10), nonché la

mancata partecipazione al procedimento di mediazione può rilevare ex art. 116, 2° comma c.p.c. (art. 8, d.lgs.

28/10), va da sé che il procedimento ha funzione pubblica, e deve pertanto rispondere ai requisiti di buon

andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., soprattutto quando l’organismo è ente pubblico.

Ora, niente di questo si trova nell’art. 4 del d.m. 180/10, che usa talune espressione elastiche, e fissa blandi criteri

di professionalità dei mediatori, ma niente più, senza prescrivere come doverose le condizioni minime di

trasparenza, eguaglianza e imparzialità dovute all’esercizio di una funzione pubblica.

In particolare il decreto ministeriale doveva prevedere criteri oggettivi circa l’assegnazione delle pratiche fra i vari

mediatori dell’organismo, nonché criteri oggettivi circa il reclutamento degli aspiranti mediatori presso gli

organismi costituiti da enti pubblici.

Soprattutto, sotto il primo aspetto, l’assegnazione della pratica al singolo mediatore all’interno dell’organismo

andava fissata con criteri oggettivi, analoghi, seppur in forma semplificata, a quelli che sussistono nei tribunali

con il sistema c.d. tabellare, visto che, come detto, l’attività del mediatore interferisce con la giurisdizione.

Il dm. 180/10 è rimasto viceversa silente sul punto, lasciando così la questione alla discrezionalità dell’organismo,

che la regolerà in base al proprio statuto.

In questo modo si potranno avere statuti che prevedranno l’assegnazione delle pratiche su designazione

discrezionale del presidente, oppure di un garante, singolo o collegiale, o di altro soggetto, all’uopo istituito.

L’art. 5 d.lgs. 28/10, in combinato disposto con l’art. 4 del d.m. 180/10, si pone pertanto in contrasto con l’art.

97 Cost., visto che l’assenza di un meccanismo oggettivo e predeterminato per l’assegnazione delle pratiche

rischia di compromettere l’indipendenza e la terzietà del mediatore, attribuendo un potere gestionale

inammissibile all’organismo.

È la violazione dell’art. 97 Cost. si evidenzia come fondata ove solo si considera che l’attività del mediatore

interferisce come detto con quella giurisdizionale, e quindi ha la necessità di essere esercitata alla luce di detti

criteri di trasparenza, indipendenza e imparzialità.









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DISEGNO DI LEGGE n. 2329

d’iniziativa del senatore BENEDETTI VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 2010



Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,

in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie

civili e commerciali



IL DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.



1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di seguito

denominato «decreto legislativo n. 28 del 2010», e` sostituita dalla seguente:

«a) mediazione: l’attivita`, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad

assistere due o piu` soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una

controversia, sia nella eventuale formulazione, su richiesta delle parti, di una proposta non vincolante

per la risoluzione della stessa».



Art. 2.



1. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` sostituito dal seguente:

«2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie

civili e commerciali, ne´ le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi, purche´ siano in ogni

caso rispettati i princı`pi dell’indipendenza dell’organismo di conciliazione e della riservatezza».



Art. 3.



1. Il comma 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` sostituito dal seguente:

«4. La mediazione puo` svolgersi secondo modalita` telematiche previste dal regolamento

dell’organismo, a condizione che sia garantita la riservatezza, secondo criteri de terminati con

regolamento del Ministro della giustizia sentita l’Autorita` garante per la protezione dei dati personali, e

che sia vietata la conservazione dei documenti telematici una volta cessata la procedura, fatta eccezione

per l’accordo di conciliazione, per la proposta del mediatore e per il verbale di fallita conciliazione».



Art. 4.



1. L’articolo 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` sostituito dal seguente: «Art. 4. - (Accesso alla

mediazione). – 1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 e` presentata

mediante deposito di un’istanza presso un organismo. In caso di piu` domande relative alla medesima

controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale e` stata presentata la prima

domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di presentazione della

domanda medesima. L’organismo successivamente adito, verificata la pendenza di precedente

procedura di mediazione, dichiara di non poter procedere.

2. L’istanza di cui al comma 1 e` presentata ad un organismo avente sede nella circoscrizione

dell’ufficio giudiziario competente a conoscere della controversia secondo i princıpi generali del giudice

naturale senza clausole derogatorie, ovvero, in mancanza di esso, ad organismo avente sede nella

circoscrizione finitima di un ufficio giudiziario di pari competenza ovvero nello stesso distretto.

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Con patto sottoscritto in momento successivo all’insorgere della controversia, le parti possono

convenire di avvalersi di un qualsiasi diverso organismo di mediazione operante nel territorio nazionale.

3. L’istanza di cui al comma 1 deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.

Essa deve essere sottoscritta dalla parte e dall’avvocato che la assi ste. L’assistenza dell’avvocato e`

obbligatoria per tutto il corso della procedura di mediazione.

4. Prima di adire la via giudiziaria, l’avvocato e` tenuto a informare l’assistito della possibilita` di

avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di

cui agli articoli 17 e 20. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. La mancata

informazione per iscritto costituisce illecito ai sensi del codice deontologico forense. Il documento

che contiene l’informazione e` sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo di

ciascuna parte dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento

informa la parte della facolta` di chiedere la mediazione».



Art. 5.

1. L’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Rapporti con il processo). –

1. Il giudice, ove rilevi che la mediazione e` gia` iniziata ma non si e` conclusa, fissa la successiva

udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.

2. Il giudice, scaduti i termini per le memorie di cui all’articolo 183, sesto comma, del codice di

procedura civile e prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o, ove essa non sia prevista,

prima della discussione della causa ed anche in grado di appello, valutata la natura della causa, lo stato

dell’istruzione e il comportamento delle parti, puo` invitare le stesse a procedere alla mediazione. Se le

parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui

all’articolo 6 e, quando la mediazione non e` gia` stata avviata, assegna contestualmente alle parti il

termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Ove al meno una delle

parti non provveda nel suddetto termine a presentare la domanda di mediazione, il giudice, su istanza di

una delle parti, fissa l’udienza per la prosecuzione della causa.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti

e cautelari, ne´ la trascrizione della domanda giudiziale.

4. Se un contratto, uno statuto, ovvero un atto costitutivo di un ente coinvolto da una controversia

prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o

l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici

giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza

del termine di cui all’articolo 6, comma 1. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva

udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. In tali casi

l’esperimento della procedura di mediazione costituisce condizione di procedibilita`.

5. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla

prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce

altresı` la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere

proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo

11 presso la segreteria dell’organismo».



Art. 6.



1. L’articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (Durata). – 1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a

quattro mesi, salvo proroga nel caso di richiesta congiunta delle parti.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione,



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ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e non e` in alcun caso

soggetto a sospensione feriale».



Art. 7.



1. L’articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` sostituito dal seguente: «Art. 7. - (Effetti sulla

ragionevole durata del processo). – 1. Il periodo di cui all’articolo 6 non si computa ai fini di cui

all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89».



Art. 8.

1. L’articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Procedimento). – 1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile

dell’organismo designa un mediatore, salvo che non lo abbiano gia` congiuntamente indicato le parti, e

fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda

e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la

ricezione, anche a cura

della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo,

sull’accordo delle parti, puo` nominare uno o piu` mediatori ausiliari.

2. La ingiustificata mancata comparizione di una delle parti ad un incontro fissato dal mediatore

comporta automaticamente la cessazione della procedura di mediazione.

3. Il procedimento si svolge senza formalita` presso la sede dell’organismo di mediazione.

4. Il mediatore si adopera affinche´ le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione

della controversia.

5. Sull’accordo delle parti il mediatore puo` avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i

tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalita` di calcolo e

liquidazione dei compensi spettanti agli esperti».



Art. 9.



1. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 28 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «informazioni acquisite» sono inserite le seguenti: «e ai documenti

esibiti»;

b) al comma 2, dopo le parole: «e alle informazioni» sono inserite le seguenti: «e documentazioni».



Art. 10.



1. L’articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Inutilizzabilita` e segreto professionale).

– 1. Salva l’espressa volonta` della parte, le dichiarazioni rese, le informazioni acquisite, i documenti

esibiti e le proposte dalla stessa formulate nel corso del procedimento di mediazione non possono essere

utilizzati nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo

l’insuccesso della mediazione. Sul contenuto degli stessi documenti, dichiarazioni e informazioni non e`

ammessa prova testimoniale e per interpello e non puo` essere deferito giuramento decisorio.

2. Al mediatore, ai soggetti previsti dall’articolo 9, comma 1, ed ai difensori delle parti e` fatto assoluto

divieto di deporre sulle dichiarazioni, sulle informazioni, sulla documentazione e sulle proposte

conosciute nel procedimento di mediazione, ne´ davanti all’autorita` giudiziaria ne´ davanti ad altra

autorita`. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale

e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di



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procedura penale in quanto applicabili».



Art. 11.



1. L’articolo 11 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Conciliazione). – 1. Se e` raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo

verbale al quale e` allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non e` raggiunto, il

mediatore, su concorde richiesta delle parti, proponibile in qualunque momento del procedimento,

formula una proposta di conciliazione.

2. La proposta di conciliazione e` comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire

al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di

risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo espresso consenso di ciascuna parte,

l’eventuale proposta non puo` contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese, alle informazioni

acquisite o ai documenti esibiti nel corso del procedimento.

3. Se e` raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono

alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal

mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita` di

sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti

dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del

processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio` autorizzato.

L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, puo` prevedere il pagamento di una somma di

denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro

adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta

da lui formulata su richiesta congiunta delle parti o di quella eventualmente formulata da ciascuna parte;

il verbale e` sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione

delle parti o la loro impossibilita` di sottoscrivere. Nel caso di mancata partecipazione di una parte al

procedimento di mediazione, la segreteria dell’organismo ne da` atto in apposito verbale.

5. Il processo verbale e` depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso e` rilasciata copia alle

parti che lo richiedono. Le proposte eventualmente formulate dalle parti e quella formulata dal

mediatore su loro richiesta hanno rilevanza solo ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo

91, primo comma, del codice di procedura civile».



Art. 12.

1. L’articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` abrogato.



Art. 13.

1. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 28 del 2010, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il colpevole mancato rispetto degli obblighi stabiliti nei commi 1, 2 e 3 comporta la

cancellazione del mediatore dall’elenco dei mediatori di qualsiasi organismo per un tempo non inferiore

ad anni cinque.

3-ter. L’organismo di conciliazione e` responsabile in solido con il mediatore, dei danni derivanti dal

mancato rispetto degli obblighi medesimi».



Art. 14.

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` aggiunto il seguente:

«6-bis. A garanzia della loro imparzialita`, gli organismi di conciliazione non debbono

avere connessioni di interesse ai sensi dell’articolo137, comma 3, del codice del consumo di cui al citato



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decreto legislativo n. 206 del 2005 e non possono, comunque, essere direttamente o indirettamente

costituiti o collegati con associazioni di categoria o imprese. I loro rappresentanti legali debbono

non aver riportato condanne passate in giudicato per reati dolosi, ne´ rivestire la qualita` di imprenditore,

legale rappresentante, amministratore di impresa commerciale».



Art. 15.



1. All’articolo 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e` sostituito dal seguente:

«1. Alle parti che corrispondono l’indennita` ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di

mediazione presso gli organismi e` riconosciuto un credito d’imposta corrispondente all’indennita`

stessa, fino a concorrenza di euro 500, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3»;

b) al comma 4, dopo le parole: «nella dichiarazione dei redditi» sono inserite le seguenti: «relativa

all’anno in cui esso e` maturato».



Art. 16.



1. Il comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` sostituito dal seguente:

«2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e

mediazione, comunque denominati, ai quali peraltro si applicano i princı`pi previsti nel presente decreto

in tema di riservatezza, efficacia esecutiva, imparzialita`, regime fiscale e credito d’imposta».



Art. 17.



1. Le disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2010, come modificate dalla presente legge,

acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e si applicano

ai processi successivamente iniziati.









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DISEGNO DI LEGGE n. 2534





d’iniziativa dei senatori DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI e CHIURAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2011



Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia

di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili

e commerciali







Art. 1.



1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) il comma 1 e` sostituito dal seguente: «1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di

cui all’articolo 2 e` presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del

giudice territorialmente competente per la controversia.

In caso di piu` domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti

all’organismo territorialmente competente presso il quale e` stata presentata la prima domanda. Per

determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza»;

2) al comma 3, i periodi secondo, quarto, quinto e sesto sono soppressi;

b) l’articolo 5 e` abrogato;

c) il comma 5 dell’articolo 8 e` abrogato;

d) il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 10 e` soppresso;

e) all’articolo 11:

1) il comma 1 e` sostituito dal seguente:

«1. Il mediatore formula una proposta di

conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento»;

2) il comma 4 e` sostituito dal seguente:

«4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale che sotto scrive unitamente

alle parti anche per la certificazione della firma delle parti stesse»;

f) gli articoli 13 e 15 sono abrogati.









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PROCEDIMENTO SUGGERITO PER RIDURRE I RIFLESSI NEGATIVI DELLA

MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA









PER L’ATTORE







Trattandosi di condizione di procedibilità per l’azione civile è necessario che chi

intende promuovere un giudizio faccia una richiesta di mediazione presso un

Organismo abilitato con il versamento di € 40,00, obbligatorio ex art. 16 del D.M.

18.10.2010, n. 180.



E’ opportuno tuttavia scegliere un organismo, preferibilmente istituito da un

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che preveda nel regolamento il divieto del

mediatore di formulare una proposta in caso di mancata adesione o partecipazione

anche di una sola parte ed inoltre che preveda che il procedimento di conciliazione

può ritenersi concluso nel caso di partecipazione di una sola o nessuna parte.



A questo punto il proponente che non intende aderire o partecipare al procedimento

di mediazione, potrà allegare alla domanda di mediazione un’apposita dichiarazione

con la quale comunica che, ai sensi dell’art. 16 del D.M. n. 180/2010, non intende

aderire al procedimento pur avendo presentato la domanda solo perché prevista come

condizione di procedibilità; se vuole potrà anche dedurre l’incostituzionalità dell’art.

5 del D.Lgs. 28/2010 laddove prevede che “l’esperimento del procedimento di

mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”; o più

semplicemente potrà allegare il documento OUA sull’incostituzionalità della

normativa sulla media conciliazione obbligatoria.



Il procedimento quindi potrà ritenersi concluso e si potrà dare inizio all’azione

giudiziaria dopo il rilascio del verbale di conclusione per mancato accordo,

osservando i termini dell’art. 163 bis c.p.c., oppure anche subito dopo la

presentazione della domanda di conciliazione, con la fissazione della prima

udienza a quattro mesi e quindici giorni dalla data di presentazione (v.

combinato disposto degli artt. 5 e 6 dlgs. N. 28/2010).

Sul punto la Suprema Corte, Sez. Lav., si è pronunciata con sentenza del 21.01.2004,

n. 967, statuendo che: “Premesso che le disposizioni che prevedono condizioni di

procedibilità, costituendo deroga all’esercizio del diritto di agire in giudizio,

garantito dall’art. 24 cost., non possono essere interpretate in senso estensivo, deve

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ritenersi che, ai fini dell’espletamento del tentativo di conciliazione, il quale ai

sensi dell’art. 412 c.p.c. costituisce condizione di procedibilità della domanda, sia

sufficiente, in base a quanto disposto dall’art. 410 bis c.p.c., la presentazione della

richiesta all’organo istituito presso le Direzioni provinciali del lavoro,

considerandosi comunque espletato il tentativo di conciliazione decorsi sessanta

giorni dalla presentazione, a prescindere dall’avvenuta comunicazione della

richiesta stessa alla controparte”.



Seguendo questo iter, in assenza di una proposta da parte del mediatore che può

provocare effetti negativi sulla decisione in ordine alle spese, l’unico (eventuale)

riverbero negativo sul processo sarà quello previsto dal quinto comma dell’art. 8 del

D.Lgs 28/2010: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al

procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel

successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.”.



PER IL CONVENUTO



Il convenuto che non intenda aderire al procedimento di mediazione non dovrà fare

altro che non presentarsi o dichiarare espressamente tale volontà, deducendo anche le

questioni di illegittimità costituzionale della normativa e – ove ne ricorra l’ipotesi – la

mancanza di regole per individuare la competenza territoriale.



Per il convenuto che non si presenta sussiste solo il rischio della proposta del

mediatore, se nel regolamento dell’Organismo scelto dell’attore è previsto che la

proposta di conciliazione possa essere formulata anche in assenza di una delle parti.

*** *** ***

Sia che si difenda l’attore, sia che si difenda il convenuto, è opportuno che il

difensore faccia sottoscrivere al proprio cliente una dichiarazione in cui lo stesso,

dopo aver dichiarato di essere edotto dell’obbligatorietà della formulazione della

domanda di mediazione e delle conseguenze, comprese quelle previste dall’art. 116

c.p.c., per il caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione, dichiari

espressamente di non voler conciliare la controversia innanzi all’Organismo di

conciliazione.









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DISAPPLICAZIONE DELL’OBBLIGATORIETÀ DELLA MEDIA CONCILIAZIONE PER

CONTRASTO DELLA CORTE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE

EUROPEA





L’OUA fa propria la delibera del Consiglio dell’Ordine di Firenze.





Alle innumerevoli questioni di incostituzionalità da sollevare davanti ai giudici (avvalorate dalla mirabile

ordinanza del TAR del Lazio di rimessione alla Corte Costituzionale) si aggiunge la istanza di

disapplicazione dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, proposta dal Consiglio dell’Ordine

di Firenze (prof. avv. Gaetano Viciconte) e fatta propria dall’OUA.

La disciplina che introduce l’obbligatorietà della mediazione merita, infatti, di essere disapplicata per

contrasto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la cui portata, ai sensi

dell’art. 52, terzo comma, della Carta, corrisponde a quella dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti

dell’uomo.

Le norme introdotte dal D.Lgs. n. 28/2010, riguardante sia le liti transfrontaliere che quelle interne, pongono

seri problemi di compatibilità con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Per

alcuni aspetti normativi e per le difficoltà di attuazione pratica che il predetto decreto legislativo

probabilmente incontrerà, il “diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice” viene limitato in modo grave

e sproporzionato rispetto allo scopo fatto valere di ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari.

Va osservato che la Corte di giustizia UE fin dalla sentenza Johnston,C-22/84 del 15 maggio 1986 ha tratto

dalla tradizione costituzionale comune e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti

dell’uomo, il principio generale del diritto al controllo giurisdizionale.

La nozione di “ricorso effettivo dinanzi a un giudice ” riconosciuto dall’articolo 47 della Carta dei diritti

fondamentali, corrisponde (articolo 52/3 della stessa Carta) a quella elaborata dalla Corte europea dei diritti

dell’uomo. Con giurisprudenza costante dopo la sentenza Golder c. Regno Unito del 21 febbraio 1975, la

CEDU ritiene che il diritto di effettivo accesso al giudice, pur non espressamente menzionato all’art. 6 della

Convenzione, sia un diritto presupposto rispetto a quelli ivi elencati e costitutivi del processo equo. In

numerose sentenze tale diritto è stato ritenuto particolarmente importante nel sistema della Convenzione,

poiché si tratta di una condizione essenziale dello stato di diritto e della “preminenza del diritto” menzionata

nel Preambolo della Convenzione. E si tratta di un diritto che deve essere “concreto ed effettivo”.

A tale diritto possono legittimamente essere poste limitazioni, a condizione che però esse rispondano a uno

scopo legittimo, siano proporzionate rispetto allo scopo e non colpiscano il diritto di accesso al giudice nella

sua essenza.

La Corte di Giustizia ha esaminato una fattispecie simile alla obbligatorietà della mediaconciliazione stabilita

in Italia nella sentenza R.A. del 18 marzo 2010, C-317, 318, 319, 320/08 concernente la normativa italiana

(art. 84 D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259) che prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale

davanti al Co.re.com, come condizione di procedibilità dei ricorsi giurisdizionali in talune controversie civili.

La Corte ha affermato che tale normativa non è tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente

difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai singoli dalla direttiva “servizio universale” (direttiva del Parlamento

europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE), in quanto:

- il risultato della procedura di conciliazione non è vincolante nei confronti delle parti interessate e non

incide sul loro diritto ad un ricorso giurisdizionale;

- la procedura di conciliazione non comporta, di regola, un ritardo sostanziale nella proposizione di un

ricorso giurisdizionale. Infatti, il termine per chiudere la procedura di conciliazione è di trenta giorni a

decorrere dalla presentazione della domanda e, alla scadenza di tale termine, le parti possono proporre un

ricorso giurisdizionale, anche ove la procedura non sia stata conclusa;

- la prescrizione dei diritti è sospesa per il periodo della procedura di conciliazione;

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- i costi derivanti dalla procedura di conciliazione dinanzi al Co.re.com sono inesistenti.

Alla luce delle indicate prescrizioni non si può ritenere che vi sia compatibilità del D.Lgs. n. 28/2010 con il

“diritto al giudice” riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea e dalla

Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il D.Lgs. n. 28/2010 all’art. 5 comma 1, introduce l’obbligo, a pena di improcedibilità della domanda, di

esperire il procedimento di mediazione prima di esercitare in giudizio un’azione relativa ad un vastissimo

ambito di materie. Non si tratta di una qualunque procedura amministrativa prodromica alla introduzione

della causa avanti al giudice, ma di procedura obbligatoria che riguarda controversie già in atto e precede

immediatamente l ’azione giudiziale cui una parte (normalmente già assistita da un avvocato, articolo 4

comma 3) ha ormai deliberato di far ricorso. La procedura di mediazione, se ha successo, si conclude con un

accordo il cui verbale costituisce titolo esecutivo (articolo 12 comma 2), assimilabile quanto agli effetti alla

sentenza del giudice (a differenza del caso esaminato e ritenuto compatibile con il diritto di accesso al

giudice dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza sopra ricordata).

Sussiste, dunque, una analogia ed equivalenza evidente tra la procedura di mediazione e quella giudiziaria.

La prima, tuttavia, non prevede che la parte sia assistita da avvocato, pur trattandosi di una procedura

“alternativa ” (ADR – Alternative Dispute Resolution), che, se la mediazione ha successo, conduce allo

stesso risultato di una decisione giudiziaria, vincolante per le parti. E perfino la dichiarata irrilevanza nel

successivo giudizio di ciò che è avvenuto nella procedura di mediazione infruttuosa, è solo parzialmente

vera, così come si ricava dalla disciplina delle spese di giudizio delineata all’articolo 13.

Le considerazioni che precedono, inducono ad assimilare la procedura di mediazione obbligatoria a quella

giudiziaria,di cui rappresenta un’alternativa (quanto a risultato) e una fase antecedente obbligatoria (quanto a

procedura).

Ma se così è, è necessario che le essenziali garanzie procedurali siano assicurate anche nel

procedimento di mediazione, idoneo a definire la controversia. In particolare, occorre che alle parti sia

assicurato l’esercizio della “facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare ” (articolo 47 comma 2

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione). In caso diverso il diritto di accesso al giudice dovrebbe

essere reso possibile prevedendo una fase ulteriore giudiziaria (Corte europea dei diritti dell’uomo, a partire

dalla sentenza Le Compte,Van Leuven e De Meyere c. Belgio,del 23 giugno 1981, §§ 44,51). Ma questa

ulteriore possibilità è esclusa, mentre la procedura di omologa da parte del presidente del Tribunale (articolo

12 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010) non assicura l’accesso al giudice, perché non corrisponde ai requisiti

propri del processo equo di cui agli articoli 47 della Carta dei diritti fondamentali e 6 della Convenzione

europea dei diritti dell’uomo e perché, in ogni caso, i limiti del controllo effettuato escludono che si tratti

della decisione di un giudice di piena giurisdizione.

Né si può sostenere che la natura delle controversie assoggettate all’obbligo di esperire il procedimento di

mediazione non richieda particolari garanzie procedurali, in particolare quella derivante dalla difesa tecnica.

Le materie che il legislatore ha indicato per definire il campo dell’obbligo di esperire la procedura di

mediazione, talora implicano complesse valutazioni e concernono rilevanti interessi.

Della complessità delle necessarie valutazioni (per le parti e per il mediatore) è consapevole lo stesso

legislatore, che, infatti, prevede la possibilità che il mediatore ricorra ad esperti ed anche la possibilità della

nomina di mediatori ausiliari quando si tratti di controversie che “richiedono specifiche competenze tecniche

” (articolo 8).

Nel corso della procedura di mediazione, le parti non assistite da avvocato non sono certo in grado di

consapevolmente determinarsi nei casi complessi e specialmente in quelli in cui il mediatore ritiene

necessario il contributo dell’esperto (un significativo esempio può essere quello delle cause in materia di

responsabilità professionale medica, in cui almeno una delle parti non è esperta della specifica materia).

Merita di essere segnalato che, a differenza di ciò che è stabilito per la procedura di mediazione di cui al

D.Lgs. n. 28/2010, nella normale procedura civile avanti il Conciliatore, la legge comprensibilmente

stabilisce stretti limiti di valore della causa (euro 516,46), perché la parte possa agire personalmente (art. 82

Codice di procedura civile). Ed anche a livello comunitario l’assenza della difesa tecnica è ammessa

restrittivamente. Il Reg.CE 11 luglio 2007 n. 861/2007, all’articolo 10 ammette infatti che la



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rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non sia obbligatoria,

secondo il Procedimento europeo per le controversie di modesta entità (valore non eccedente euro 2.000),

con esclusione comunque di una serie di materie, tra le quali si ritrovano alcune di quelle invece indicate

all’art. 5 comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010 (come quelle relative alle successioni, locazioni, diffamazione). E

proprio in tema di “diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità ” è interessante ricordare che la

Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Steel e Morris c. Regno Unito del 15 febbraio 2005) ha ritenuto

che la natura della controversia civile instaurata richiedesse, ai fini dell’equità del processo, la difesa tecnica

dei convenuti e che essa fosse loro assicurata mediante l’ammissione al gratuito patrocinio. Nella procedura

di mediazione di cui si tratta, invece, la difesa tecnica non trova alcuna menzione.

Gli interessi in gioco in gran parte delle procedure di mediazione che il D.Lgs. n. 28/2010 rende obbligatorie

e nel corso delle quali la parte dispone del proprio diritto, sono certo molto più gravi e sensibili di molti di

quelli che la legge ritiene richiedano l’assistenza dell’avvocato nella procedura davanti al giudice. Senza

contare che il giudice offre alle parti una garanzia maggiore rispetto al mediatore, il quale è imparziale

rispetto agli interessi delle parti, ma non rispetto all’esito della mediazione (nell’ipotesi di successo della

mediazione le indennità previste sono aumentate. (articolo 17, comma 4, lett. c).

Ma anche altri aspetti della disciplina della procedura di mediazione,che il D.Lgs. n. 28 rende

obbligatoria,vanno segnalati perché tali da rendere inaccettabilmente dispendioso e defatigante il percorso da

compiere prima di poter accedere al giudice.

La procedura non è gratuita (a differenza di quella considerata dalla Corte di giustizia UE nella sentenza

sopra riportata). I costi della procedura sono rilevanti e si incrementano quando il mediatore si avvalga di

esperti (articolo 8 comma 2). La possibilità di accedere al gratuito patrocinio (articolo 17) non esclude il

rilievo del costo della procedura ai fini della valutazione della sua compatibilità con il diritto di accesso al

giudice.

Il termine stabilito per lo svolgimento del procedimento di mediazione è di 4 mesi, più lungo quindi di quello

considerato accettabile nella sentenza sopra menzionata della Corte di giustizia UE.

A differenza di quanto avviene nella procedura di cui all’articolo 410 Codice di procedura civile, l’effetto

interruttivo della prescrizione e della decadenza non è legato al deposito della istanza di mediazione, ma alla

comunicazione alle altre parti dell’avvenuto deposito. L’effetto, quindi, è condizionato dalla attività del

personale addetto alla segreteria dell’organismo di mediazione e dalle prevedibili disfunzioni del servizio.

Vero è che la comunicazione a controparte può essere effettuata anche a cura della parte istante (articolo 8

comma 1), ma solo dopo che il responsabile dell’organismo di mediazione abbia designato il mediatore e

fissato la data del primo incontro tra le parti. L’introduzione della domanda di mediazione, quindi, non

comporta di per sé stessa la sospensione del decorso dei termini di prescrizione e di decadenza. Si tratta di un

profilo particolarmente grave perché l’enorme campo di applicazione della nuova condizione di procedibilità

dell’azione – improvvisamente definito dal legislatore senza alcuna considerazione dei costi e tempi per la

messa in opera di strutture operative adeguate- rende facile prevedere che i tempi di azione degli organismi

di mediazione non potranno essere brevi.

In proposito, per il significato che assume rispetto al tema qui affrontato, va ricordato che la Corte europea

dei diritti dell’uomo, con riferimento al diritto di accesso al giudice ha ritenuto la violazione dell’articolo 6

della Convenzione in casi nei quali la irricevibilità dell’azione dichiarata dal giudice derivava da un vizio

dipendente non dal ricorrente, ma dal personale dell’amministrazione pubblica (Platakou c. Grecia dell’11

gennaio 2001; Boulougouras c. Grecia del 27 maggio 2004) ed anche nel caso in cui la procedura

amministrativa da seguire obbligatoriamente si sia rivelata inefficace per mancata risposta della

amministrazione nei termini di legge (Faimblat c. Romania del 13 gennaio 2009; Maria Atanasiu c. Romania

del 12 ottobre 2010, non definitiva).

Per effetto delle esposte considerazioni emerge evidente la sproporzione tra la soluzione adottata e lo scopo

perseguito e, di nuovo, quindi, l’incompatibilità con i citati articoli della Convenzione europea dei diritti

dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.

Per le ragioni indicate, l’obbligatorietà della mediazione, introdotta dagli artt. 5 e ss. del D.Lgs. n. 28/2010,

rappresenta un’interferenza non ragionevole e non proporzionata rispetto allo scopo perseguito, tale da



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rendere eccessivamente difficile ed oneroso l’esercizio del diritto di accesso al giudice in contrasto con il

diritto fondamentale assicurato dagli artt. 24 Cost., 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 47

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Di qui ne deriva che il giudice può dichiarare la disapplicazione della norma nazionale per contrasto con un

principio generale fondamentale dell’ordinamento europeo.

La Corte di Giustizia, nella sentenza della Grande Sezione del 19 gennaio 2010, nel procedimento C-555/07,

Kucukdeveci contro Sweedex GmbH & Co. KG, ha statuito che dopo l’entrata in vigore del Trattato di

Lisbona la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ha lo stesso valore giuridico dei trattati,

nel senso che al singolo giudice nazionale è concesso il potere di disapplicazione della legge interna di fronte

alla violazione dei principi di derivazione comunitaria, e, in particolare, non soltanto nei rapporti tra i singoli

e lo Stato (efficacia diretta verticale), ma anche nei rapporti tra privati, consentendo a un singolo di invocare

una norma comunitaria nei confronti di un altro (efficacia diretta orizzontale). Ciò senza alcuna necessità di

sollevare né una questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, né una questione pregiudiziale

dinanzi alla Corte di Giustizia UE.

La sentenza richiamata, pertanto, attribuisce direttamente al giudice nazionale il potere di sindacare

la norma legislativa interna in contrasto con un diritto fondamentale europeo.

Tale principio era già stato affermato in precedenza dalla giurisprudenza europea. In particolare, nella

sentenza della Grande sezione della Corte di Giustizia, del 22 novembre 2005, C-144/2004 Mangold, è stato

affermato che è compito del giudice nazionale, investito di una controversia che metta in discussione un

principio generale di derivazione comunitaria, assicurare, nell’ambito di sua competenza, la tutela giuridica

che il diritto comunitario attribuisce ai soggetti dell’ordinamento, garantendone la piena efficacia e

disapplicando ogni contraria disposizione di legge nazionale.

In tal senso, si è pronunciato anche il Tar Lazio, II Sezione, con la sentenza del 18 maggio 2010, n. 11984,

secondo cui:” In seguito all'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

disposta dall'art. 6 del trattato Ue, come novellato dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore l'1 dicembre

2009, le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli

stati membri dell'Unione, e quindi vengono ora ad operare nell'ordinamento italiano, in forza del diritto

comunitario, ai sensi dell'art. 11 cost., con il conseguente obbligo per il giudice nazionale di interpretare le

norme interne in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro

disapplicazione, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario, senza più dover transitare per il filtro

dell'accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno.”

Pertanto, il rispetto del principio dell’accesso alla giustizia, dopo il Trattato di Lisbona obbliga il giudice

nazionale a riconoscere a tale principio efficacia immediata nel processo e per il principio di primazia del

diritto comunitario, a disapplicare la norma interna difforme.

Conseguentemente, è fondata la tesi che sostiene che, su richiesta di una delle parti, il Giudice dichiari la

procedibilità della domanda, disapplicando l’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010, perché in contrasto con il

diritto di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche, qualora fosse ritenuto

necessario, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE.









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