LE NUOVE INDAGINI FINANZIARIE � PARTE PRIMA
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LE NUOVE INDAGINI FINANZIARIE – PARTE SECONDA
Proseguiamo la pubblicazione della chiave di lettura, in forma tabellare, della circolare di quasi 150
pagine sulle indagini finanziarie. La prima parte è stata pubblicata nel fascicolo precedente.
Punto della Argomento Commento
Circolare
4.1 Soggetti a cui vengono Si tratta, nell’ordine, delle seguenti categorie:
richieste le informazioni 1) Organi procedenti preventivamente
autorizzati;
2) Intermediari;
3) Clienti-contribuenti, effettivi destinatari del
controllo fiscale.
4.1 Destinatario ultimo dei Oggetto dei controlli è, in ultima analisi, il
controlli contribuente. Questo vocabolo viene interpretato
in senso estensivo, perché comporta
l’individuazione di una molteplicità di soggetti
anche privi di un rapporto diretto con il
presupposto fiscale. Non si tratta solo di
contribuenti nazionali, ma anche di soggetti
residenti esteri; questi, infatti, oltre che potenziali
destinatari di accertamento, sono passivi di
indagini finanziarie e creditizie anche quando nei
loro confronti manchi un immediato interesse
nazionale.
4.1 Lo scudo fiscale resiste Le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione
alle indagini finanziarie delle attività detenute all’estero, sia l’utilizzo di
alcune attività definitorie, comportano la
preclusione sia degli accertamenti tributari e
contributivi, sia delle attività investigative con
riguardo anche alle indagini bancarie. Per questo
motivo, i soggetti intermediari, sono esonerati
dall’obbligo di fornire agli organi inquirenti
indicazioni relative a conti segretati, oppure
relative a somme e valori rimpatriati in
conseguenza dello scudo fiscale.
4.2 Concetto di disponibilità Oggetto delle indagini sono non solo i conti
intestati, ma anche quelli di cui il contribuente ha
la disponibilità. Con tale concetto si intendono
tutti i conti per i quali l’interessato abbia la
possibilità di disporre in virtù di mandato da
parte dell’intestatario del conto medesimo; ad
esempio si tratta di conti sui quali il titolare abbia
rilasciato deleghe, o conti intestati a società per i
quali gli amministratori abbiano ricevuto poteri
di disposizione.
4.2 Autorizzazione ed Per l’indagine finanziaria l’autorizzazione è atto
impugnativa preparatorio allo svolgimento dell’istruttoria, e
quindi non assume rilevanza esterna, e dunque
non è immediatamente impugnabile, in quanto, a
parere dell’Agenzia delle Entrate, non rileva
immediatamente sotto il profilo tributario.
4.2 Diritto di accesso ai L’autorizzazione all’avvio dell’indagine
documenti amministrativi finanziaria è documento temporaneamente
escluso dall’accessibilità del procedimento
amministrativo.
4.2.1 Allegazione Nell’effettuare la richiesta di dati e notizie, non è
dell’autorizzazione: non obbligatorio allegare l’autorizzazione per l’avvio
sussiste l’obbligo (anzi, è di detta attività inquirente. Questo a fine di
meglio evitare) tutelare il rapporto tra la banca e lo stesso cliente,
per evitare che l’autorizzazione, specie se
motivata con notizie che potrebbero rivelarsi
screditanti sotto il profilo economico tributario,
possa trasformarsi in un atto lesivo dei rapporti
fiduciari tra il contribuente e l’intermediario. La
conoscenza delle specifiche motivazioni
contenute nell’autorizzazione potrà avvenire
dopo la notifica dell’atto di accertamento.
4.3 L’intermediario informa Il destinatario della richiesta, una volta ricevuta
il suo cliente la domanda di dati e notizie da parte dell’organo
procedente, né dà immediata notizia al soggetto
interessato. L’eventuale inadempimento di tale
obbligo non rappresenta ne comporta un vizio di
legittimità autonomamente impugnabile.
4.4 Invito a comparire L’ufficio procedente può invitare i contribuenti,
indicandone il motivo, a comparire allo scopo di
fornire in contraddittorio dati e notizie e
chiarimenti ai fini dell’accertamento nei loro
confronti relativamente ai rapporti e alle
operazioni acquisiti al seguito delle indagini.
4.4 Ampliamento L’ambito oggettivo d’indagine è ora riferito più
dell’indagine genericamente “ai rapporti e alle operazioni”
anziché, com’era nella normativa precedente, alle
sole “operazioni annotate nei conti”.
4.4 Contraddittorio non La fase del contraddittorio, come sopra
obbligatorio accennata, è un passaggio opportuno per
provocare la partecipazione del contribuente; è
finalizzata a consentire un esercizio anticipato
del suo diritto di difesa, potendo lo stesso fornire
già in sede precontenziosa la prova contraria, al
fine di evitare l’emissione di avvisi di
accertamento che potrebbero risultare
immediatamente infondati. Questo invito, ad
avviso dell’Agenzia delle Entrate, costituisce una
facoltà e non un obbligo. Pertanto il mancato
invito dell’ufficio non può essere
autonomamente impugnabile.
4.4 Valore probatorio Il valore probatorio degli elementi raccolti, anche
in esito al contraddittorio esperito, configurano
una presunzione juris tantum, quindi da
considerare alla stregua delle presunzioni “gravi,
precise, concordanti”. Per questo motivo, si
applica l’inversione dell’onere probatorio che
viene trasferito, in senso negativo, a carico del
contribuente.
4.4 Mancata o incompleta Se il contribuente non accoglie l’invito
adesione all’invito a dell’ufficio, conseguentemente rinuncia alla
comparire possibilità di fornire la prova contraria già in fase
di controllo istruttorio. Tale prova potrà essere
fornita qualora il contribuente dimostri in
giudizio di non aver potuto adempiere alle
richieste degli uffici per cause a lui non
imputabili. In caso di mancata adesione all’invito
a comparire o di non risposta alla richiesta di
chiarimenti, valgono le previsioni normative in
tema di presunzioni.
4.4 Contraddittorio esperito Il contraddittorio è interpretato come fase
da un organo diverso “dialettica” e, se svolta con l’intervento di altro
organo competente, come ad esempio la Guardia
di Finanza, se ritenuto appagante per l’analisi
d’ufficio esonera quest’ultimo dalla successiva
ripetizione dell’esperimento. In sostanza, anche
l’intervento di un altro organo non è
autonomamente impugnabile.
4.5 Ricorso al Tar L’Articolo 7, comma 4, dello statuto del
contribuente, prescrive che la “natura tributaria
dell’atto non preclude il ricorso agli organi di
giustizia amministrativa, quando ne ricorrono i
presupposti” (ma vedi anche infra, in materia di
impugnabilità)
4.5 Copia della È gia prassi delle banche (estensibile anche agli
documentazione altri intermediari finanziari) rilasciare copia del
consegnata al Fisco carteggio fornito agli organi inquirenti.
4.5 Impugnabilità A parere dell’Agenzia delle Entrate nella fase
dell’attività istruttoria istruttoria è da ritenersi esclusa la sussistenza
della tutela non solo dinanzi al giudice
amministrativo, ma anche quella davanti alla
commissione tributaria. Infatti, l’attività
istruttoria, sarà sindacabile solo al momento della
notifica dell’atto conclusivo del procedimento di
accertamento.
4.6 Misure minime di Per il rispetto della privacy, i soggetti interessati
sicurezza alle indagini devono impartire le opportune
disposizioni per l’utilizzo riservato e corretto dei
dati e delle notizie raccolti. Occorre, inoltre, un
articolato sistema di misure minime di sicurezza.
5.0 Motivi di innesco di L’innesco dell’indagine finanziaria non può
indagine avvenire a discrezione degli organi procedenti,
persistendo la necessità della sussistenza di
motivi che, seppur non più tassativamente
indicati dalla legge, sono tuttavia rivedibili in
apposite disposizioni tributarie.
5.1 Esito delle indagini Se, dai dati e dalle notizie raccolte, non è
immediatamente possibile concludere
l’accertamento, l’ufficio procedente può azionare
opportunamente l’istituto dell’interpello
preventivo.
5.1 Rilevanza delle Nel nuovo contesto normativo non solo i
operazioni “fuori conto” versamenti risultanti dai conti bancari, ma anche
quelli rilevati da conti finanziari o da operazioni
“fuori conto” si presumono come ricavi,
compensi ovvero componenti positivi di reddito.
I versamenti non giustificati potranno essere
contestati come operazioni imponibili, cessioni o
prestazioni non contabilizzate, mentre i
prelevamenti potranno essere valorizzati come
acquisti in nero.
5.2 Intestazione fittizia dei Già la giurisprudenza ha legittimato
conti l’apprensione di quei conti di cui il contribuente
sottoposto a controllo ha avuto la concreta ed
effettiva disponibilità, indipendentemente dalla
formale intestazione. In particolare, si tratta della
possibilità di acquisire legittimamente i dati
relativi ai conti correnti del coniuge; analoga
considerazione è stata svolta anche per i conti
intestati a soggetti terzi rispetto a una società
sottoposta a controllo, allorché gli stessi soggetti
risultino legati alla medesima da particolari
rapporti. Non è previsto l’obbligo di interpellare
preventivamente il soggetto che ha la titolarità
formale dei conti oggetto di indagine (ad
esempio i prestanome); ciò non impedisce agli
uffici di rivolgere anche a quest’ultimo eventuale
richiesta di dati o notizie.
5.3 Accertamento nei Il comma 402, lettera A, della finanziaria del
confronti dei 2006, ha esteso ai lavoratori autonomi la
professionisti presunzione di compensi ai prelevamenti e agli
importi riscossi per i quali non siano stati indicati
i beneficiari; ciò si applica anche alle singole
operazioni fuori conto, che possono dare
indicazioni di maggiori capacità di spesa.
5.4 Deducibilità dei costi non In caso di accertamento di maggiori ricavi, è di
contabilizzati agevole constatazione la necessità del
sostenimento di alcune spese per l’acquisto di
beni o di servizi per rendere prestazioni, anche di
natura complessa di tipo professionale.
5.4 Super - retroattività A giudizio dell’Agenzia delle Entrate, le
disposizioni sulle indagini finanziarie hanno
natura procedimentale e quindi sono applicabili
anche per l’accertamento di annualità pregresse
rispetto alla sua entrata in vigore. Per questo
motivo, è possibile che venga domandata al
contribuente la documentazione giustificativa dei
movimenti bancari che possono risalire anche a
nove anni fa (infatti, nel 2005, il 1997 era ancora
accertabile per chi non aveva effettuato il
condono). Un gesto di clemenza è portato dal
passo finale del paragrafo 5.4, laddove di
riferisce che i contribuenti interessati possono
ritenersi sollevati dall’onere di fornire
dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto
riguardo all’importo e alle esigenze normali
personali o familiari, possono essere
ragionevolmente ricondotte nella gestione
extraprofessionale.
5.4.1 Conto obbligatorio per i L’articolo 35, comma 12, del decreto legge
professionisti 223/2006 ha previsto l’obbligo della tenuta di
uno o più conti correnti bancari o postali sui
quali affluiscono obbligatoriamente le somme
riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali
sono effettuati i prelevamenti per il pagamento
delle spese.
5.5 Deducibilità dei costi In caso di rettifica del reddito mediante
occulti accertamento induttivo, l’ufficio deve tener
conto, soprattutto in assenza di documentazione
certa, di un’incidenza percentuale di costi
presunti a fronte di maggiori ricavi accertati.
Questa regola, però, non si applica in caso di
accertamento fondato sia sul metodo analitico
che sul metodo analitico induttivo, perché nessun
margine è lasciato all’ufficio per un possibile
riconoscimento di componenti negative di cui
non è stata fornita da parte del contribuente prova
certa. In caso di dichiarazione omessa, l’ufficio
può procedere induttivamente non solo nei modi
ordinari, ma addirittura su fatti ed elementi,
anche isolati, dai quali sia possibile ricavare
ragionevolmente la sussistenza e l’entità dei
redditi d’impresa anche in difformità da eventuali
scritture contabili possedute.
6.0 Sanzioni nei confronti La riforma del sistema sanzionatorio, ed in
degli operatori finanziari particolare l’Articolo 10 del Dlgs 471, ha
ampliato la fattispecie sanzionabile. È prevista
un'unica sanzione amministrativa da € 2.065,00 a
€ 20.658,00, ridotta alla metà se il ritardo
nell’adempimento non supera i 15 giorni. La
notifica dell’atto di contestazione dell’autore
della violazione va individuato, in via presuntiva,
della persona che ha sottoscritto la risposta e, in
mancanza nel legale rappresentante della banca,
delle poste o degli altri enti.
7.1 Aspetti caratterizzanti La nuova disciplina dell’indagine finanziaria si
della riforma riassume, come già anticipato, nell’ampliamento
soggettivo e oggettivo, associato alla valenza
presuntiva di una mole di dati ed elementi che
nel sistema precedente o non risultavano in alcun
modo intercettabili oppure non avevano
autonomo valore probatorio.
7.1 Esempio di elementi Possono essere intercettati fenomeni come la
sospetti mobilizzazione esasperata del reddito, le opzioni
decisionali di investimento e di consumo, gli
impieghi alternativi, le pianificazioni finanziarie,
eccetera.
7.2 Ambito soggettivo Nell’ampia e illimitata categoria degli enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e
pagamenti per conto di terzi rientrano
sicuramente, tra gli altri, i soggetti che svolgono
attività di recupero crediti, la Siae, l’Aci e il Pra.
Dall’esercizio dei potere d’indagine sono
esplicitamente esclusi, come per il passato,
l’Istituto centrale di Statistica e gli Ispettorati del
lavoro.
7.3 Ambito oggettivo L’ambito oggettivo dei dati e delle notizie
richieste è enorme, e riguarda ad esempio quei
dati e quelle informazioni che risultano
compiutamente dalle esigenze di contabilità. Ad
esempio, nell’ipotesi in cui un pagamento è
disposto dall’autorità giudiziaria a favore del
legale distrattario, oppure un pagamento
effettuato spontaneamente dalla compagnia
assicuratrice in maniera diretta e autonoma al
legale del sinistrato. In effetti, il soggetto
richiesto non può dimostrare l’indisponibilità dei
dati, quando questi risultano dai propri registri
contabili oppure dei quali risulta una
corrispondenza intercorsa, ad esempio tra il
legale del sinistrato e la compagnia assicurativa.
7.3 Nessuna privacy nelle Nelle indagini finanziarie sono esclusi i vincoli
indagini finanziarie relativi alla tutela della riservatezza del
trattamento dei dati personali, in quanto si è in
presenza di una gestione di elementi compiuti in
funzione degli interessi dell’amministrazione
fiscale, in considerazione del rilevante interesse
pubblico.
7.3 Definizione di notizie Sono notizie gli elementi informativi che, pur
essendo privi di riscontri documentali, e dunque
privi di autonomo valore probatorio, hanno
comunque un concreto e oggettivo fondamento ai
fini dell’indagine e sono rimesse a libero
apprezzamento dell’organo procedente.
7.3 Ricerche troppo onerose: L’Agenzia delle Entrate precisa che sono da
no escludere tipologie di richieste che
presuppongono elaborazioni complesse,
comportanti per i soggetti richiesti particolari e
specifici oneri organizzativi. Eccessiva onerosità
non può essere eccepita qualora si tratti di
richieste di dati e notizie rientranti nella
normalità.
7.4 Procedure di acquisizione Nei confronti degli intermediari, può essere
delle informazioni notificata una richiesta di informazioni ovvero, in
casi particolari, può essere disposto un accesso
presso gli stessi intermediari. Non è consentito
invitare il soggetto terzo a comparire di persona o
tramite il proprio legale rappresentante. Il
termine fissato per l’adempimento è, come
minimo, non inferiore a 15 giorni. L’accesso può
essere disposto in casi di effettiva esigenza
d’indagine e di controllo sul luogo, oppure
allorquando una precedente richiesta non sia stata
adempiuta dal destinatario ovvero, quando
sussistono fondati sospetti che pongono in
dubbio la completezza e l’esattezza dei dati e
delle notizie completati.
8.0 Soggetti delegati I soggetti diversi dal titolare dell’operazione che
si presentano “allo sportello” e si qualifichino
nella veste di mandatario (cioè agiscono per
conto del cliente sostanziale) devono essere
identificati come tali, anche attraverso
l’identificazione del rispettivo Codice Fiscale.
Questa disposizione non vale per operazioni di
importo inferiore ai 1.500,00 €, effettuate con
bollettini postali.
8.0 Ambito temporale Gli uffici, indipendentemente dall’entrata in
funzione della nuova anagrafe dei rapporti e del
suo contenuto, potranno formulare richieste
aventi per oggetto:
1) qualsiasi rapporto anche cessato prima dell’1
gennaio 2005;
2) qualsiasi operazione contenuta in un conto;
3) qualsiasi operazione extraconto effettuata
prima del 31 dicembre 2005, il cui ammontare
sia superiore all’ammontare di 12.500,00 €;
4) qualsiasi operazione extraconto di qualsiasi
ammontare effettuata dal 01 gennaio 2006.
Brescia, martedì 31 ottobre 2006
Giovanni Peli
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