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Normativa sul diritto al lavoro dei disabili:

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Normativa sul diritto al lavoro dei disabili:
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1/4/2012
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Guida per il diritto al lavoro dei disabili

Collocamento mirato: il disabile diventa protagonista

2

Indice dei contenuti





Informazioni sull'opera .................................................................. 6

Destinatari ..................................................................................................... 6

Nota sulla normativa ...................................................................................... 6

Autori ............................................................................................................. 6

Indirizzi dei Centri per l’Impiego (CPI) nella Provincia di Padova ................ 7

Ringraziamenti ............................................................................................... 8





Introduzione .................................................................................. 9



Chi siamo e dove andiamo: il nuovo percorso della legge

68/1999 ....................................................................................... 12

Chi siamo ...................................................................................................... 12

Quali le novità? ............................................................................................ 15

Le persone interessate al nuovo sistema di collocamento .......................... 18

Cosa serve per l’avviamento al lavoro delle persone disabili ...................... 18

Oltre la legge 68/99. Quali sviluppi? ........................................................... 19





La nuova legge sul diritto al lavoro dei disabili: le capacità

nell’inserimento lavorativo .......................................................... 20

Premessa. ..................................................................................................... 20

Il significato e il valore del lavoro. .............................................................. 21

Evoluzione del significato di "capacità lavorativa". ..................................... 22

La nuova legge sul diritto al lavoro dei disabili. .......................................... 23





Composizione e compiti del Comitato Tecnico ............................ 30



Procedure per l'accesso al collocamento mirato ......................... 37

Procedure per l'iscrizione nell'elenco dei disabili ........................................ 37





Assunzione nominativa negli Enti pubblici .................................. 40

Procedure amministrative per l'assunzione nominativa negli Enti pubblici

di persone disabili ........................................................................................ 40





Modulistica di accertamento sanitario......................................... 41

Commissione medica ................................................................................... 41

Scheda assistito ........................................................................................... 41







3

Moduli per le convenzioni ............................................................ 42

Convenzione d'inserimento lavorativo ex art. 12, L. 68/99 ......................... 42

Convenzione d'integrazione lavorativa e di programma ex art. 11, comma

4, Legge 68/99 ............................................................................................. 42





Domande e risposte frequenti ..................................................... 43



Siti correlati.................................................................................. 48



Indice legislativo per tipo di norma ............................................. 49

Leggi nazionali ............................................................................................. 49

Leggi della Regione Veneto .......................................................................... 49

Decreti legge, DPR, DPCM ............................................................................ 50

Decreti ministeriali ....................................................................................... 50

Delibere della Giunta Regionale Veneto ...................................................... 51

Delibere della Giunta Provinciale di Padova ................................................ 52

Disegni di Legge ........................................................................................... 52

Circolari ........................................................................................................ 52

Note informative .......................................................................................... 53





Argomenti affrontati nella normativa .......................................... 54

Accesso al collocamento mirato ................................................................... 54

Assunzioni e rapporto di lavoro .................................................................... 56

Collocamento mirato .................................................................................... 57

Modulistica ................................................................................................... 58

Realizzazione del collocamento mirato ........................................................ 59

Riserva obbligatoria ..................................................................................... 60

Strumenti di facilitazione e di supporto per l'inserimento dei disabili ........ 62





Indice analitico degli argomenti .................................................. 64



Appendice A: i benefici economici previsti per i disabili ............. 67



Appendice B: schemi sintetici dei benefici economici,

assistenziali e sociali .................................................................... 74

1. Invalidità civile e categorie assimilate (ciechi e sordomuti) (sistema

non contributivo - assistenza) ..................................................................... 74

2. Invalidità pensionabile in ambito INPS (sistema contributivo –

previdenza) .................................................................................................. 74

3. Invalidità da lavoro in ambito INAIL (sistema contributivo –

previdenza) .................................................................................................. 74





4

1. Invalidità civile e categorie assimilate (ciechi e sordomuti) ................... 75

2 Invalidità pensionabile in ambito INPS .................................................... 76

3 Invalidità da lavoro in ambito INAIL ........................................................ 77

1. Invalidità civile e categorie assimilate (ciechi e sordomuti) ................... 78

2. Invalidità pensionabile in ambito INPS ................................................... 87

3. Invalidità da lavoro in ambito INAIL ....................................................... 89





Appendice C: la legge 104/92...................................................... 90

1. Le conseguenze dell’handicap ................................................................. 90

2. Certificazione del handicap ...................................................................... 91

3. Benefici ed interventi previsti dalla legge 104/92 .................................. 92





Appendice D: modulistica ............................................................ 93









5

Informazioni sull'opera



Destinatari

I cambiamenti introdotti dalla nuova normativa sul collocamento mirato sono

molteplici e di non sempre facile applicazione. Questo testo vuole essere di aiuto per

gli operatori che lavorano nell'ambito dell'inserimento mirato e che nella quotidianità

si ritrovano a stretto contatto con le aziende, i disabili e i loro famigliari, ai quali va

data, per quanto possibile un‟informazione utile e completa. È stato pensato inoltre

per soddisfare le esigenze del datore di lavoro, il quale desideri avere in un unico

supporto tutta la normativa nazionale, regionale e provinciale che regolamenta

l'inserimento mirato. E, soprattutto, si rivolge ai disabili che vogliano inserirsi nel

mondo del lavoro e chiedano un riferimento normativo aggiornato e strutturato.





Nota sulla normativa

I testi della normativa sono stati reperiti da varie fonti (G.U., B.U.R., sito del Ministero

del Welfare, altri siti internet, ...) ed in vari formati (pagine web, forma cartacea,

ecc.). Non si assumono responsabilità per errori od omissioni. Benché quest'opera

presenti i testi della legislazione vigente alla data di pubblicazione, essa non si può

dire completa e non riveste carattere di ufficialità, per cui si rimanda alla consultazione

delle apposite pubblicazioni, quali la Gazzetta Ufficiale, il Bollettino ufficiale della

regione, ecc.





Autori



Prof. Carlo Scorretti

Medico legale, Professore associato presso la facoltà di Medicina dell'Università degli

Studi di Parma e Presidente del Comitato Tecnico della Provincia di Padova. È autore

di numerose pubblicazioni nell'ambito della medicina sociale.



Dott.ssa Divina Carpenedo

Pedagogista, ha collaborato con il Settore Lavoro-Formazione della Provincia di

Padova ed attualmente lavora con soggetti affetti da plurihandicap per la Provincia di

Venezia.









6

Indirizzi dei Centri per l’Impiego (CPI) nella Provincia di

Padova



Ufficio Categorie Protette Provinciale

Sottopassaggio Saggin, 5

35129 - Padova

Tel. 049 8069233 - Fax 049 8069248

Email: catprotette@provincia.padova.it



Centro per l'Impiego di Padova

Sottopassaggio Saggin, 5

35129 - Padova

Tel. 049 8069211 - Segreteria 049 8069221 - Fax 049 8074119

Email: cpi.padova@provincia.padova.it



Centro per l'Impiego di Abano Terme

Viale delle Terme, 17

35031 – Abano Terme

Tel. 049 8601384 - Fax 049 8610338

Email: cpi.abanoterme@provincia.padova.it



Centro per l'Impiego di Camposampiero

Piazza Castello, 21

35013 - Camposampiero

Tel. 049 5790086 - Fax 049 9306007

Email: cpi.camposampiero@provincia.padova.it



Centro per l'Impiego di Cittadella

Via Galilei, 1 Ang.Borgo Bassano

35013 – Cittadella

Tel. 049 5970225 - Fax 049 5975790

Email: cpi.cittadella@provincia.padova.it



Centro per l'Impiego di Este

Piazzale Ca‟ Pesaro, 1

35042 - Este

Tel. 0429 2322 - Fax 0429 651525

Email: cpi.este@provincia.padova.it



Centro per l'Impiego di Montagnana

Via S.Benedetto, 15

35044 - Montagnana

Tel. 0429 81303 - Fax 0429 804558

Email: cpi.montagnana@provincia.padova.it



Centro per l'Impiego di Piove di Sacco

Vicolo Enzo Ferrari, 1

35028 – Piove di Sacco

Tel. 049 9702750 - Fax 049 9711798

Email: cpi.piove@provincia.padova.it









7

Centro per l'Impiego di Monselice

Via S.Filippo Neri, 20

35043 - Monselice

Tel. 0429 72171 - Fax 0429 710553

Email: cpi.monselice@provincia.padova.it



Centro per l'Impiego di Conselve

Via XX Settembre, 9

35026 - Conselve

Tel. 049 5384117 - Fax 049 9513869

Email: cpi.conselve@provincia.padova.it





Ringraziamenti

Si ringrazia l'Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, sezione di Padova e

tutto il personale tecnico ed amministrativo dell'Ufficio Categorie Protette per il

sostegno dato alla realizzazione di quest'opera.









8

Introduzione



Dopo circa trent'anni, la legge 482/68 "Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private", è stata

sostituita dalla nuova legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che

presenta dei radicali cambiamenti. Le nuove strategie delineate nella normativa

mirano essenzialmente a:



 creare uno stock di posti di lavoro espressamente riservati alle persone

disabili;



 facilitare l'adattamento dei posti di lavoro, previa analisi degli stessi;



 incentivare la disponibilità all'integrazione lavorativa delle aziende, sia

attraverso forme di sostegno economico, sia promuovendo azioni positive per

i problemi annessi agli ambienti, agli strumenti ed alle relazioni interpersonali

sui luoghi quotidiani.



Il cardine della nuova legge è il "collocamento mirato", che consiste nel collocare il Collocamento

disabile nel posto di lavoro a lui più idoneo. Tutto ciò è possibile solo partendo da “mirato”

un'adeguata valorizzazione della persona e dei posti di lavoro da assegnare. Si

valuterà, da un lato il disabile sotto ogni aspetto (minorazione, capacità professionale,

esperienze ecc..) con lo scopo di inserirlo nel posto adatto, dall'altro le aziende

saranno messe in grado di ricoprire un ruolo attivo nella ricerca del disabile idoneo alle

proprie esigenze; non solo con la possibilità di attingere nominalmente dalle liste, ma

anche mediante significativi interventi liberalizzatori e di incentivazione all‟inserimento

lavorativo delle persone disabili, quali sgravi contributivi, rimborsi spese,

sperimentazioni con riqualificazioni, tirocini e la valorizzazione delle convenzioni.



Il passaggio fondamentale che la legge 68/99 delinea è da una concezione

dell‟intervento di tutela nei confronti della persona disabile ancora di tipo

assistenzialistico e risarcitorio, ad una visione che mira invece a creare le occasioni, le

opportunità, l'interesse e i vantaggi sia per i datori di lavoro che per il disoccupato

disabile.



I beneficiari del collocamento obbligatorio (art. 1 L. 68/99) sono persone in età lavorativa, tali da rientrare

nelle seguenti categorie:

disabili invalidi persone invalidi

 fisici,  del lavoro  non vedenti  di guerra,

 psichici (cecità assoluta o residuo  invalidi civili di

visivo non superiore ad 1/10

 sensoriali guerra,

ad entrambi gli occhi )

 portatori di  sordomute  di servizio

handicap (sorde alla nascita o prima di

intellettivo apprendere la lingua parlata)



con riduzione della con grado di invalidità con minorazioni ascritte

capacità lavorativa superiore al 33% dalla I° all’ VIII° ctg (vedi

superiore al 45% tab. annesse al T.U. del

1978 in materia di pensioni

di guerra)

L. 27 maggio 1970 n. 382 e

accertata dalle successive modifiche con accertamento in base al

Commissioni Mediche T.U. del 1978 in materia di

per il riconoscimento L. 26 maggio 1970 n. 381 e pensioni di guerra e

dell’Invalidità Civile accertata dall'INAIL; successive modifiche.

successive modifiche







9

La nuova legge tuttavia apparirebbe alquanto astratta se non la si collocasse

Ruolo delle Regioni all‟interno di un processo di cambiamento e di trasformazione che ormai da qualche

e delle Provincie. anno investe in modo rilevante tutta la Pubblica Amministrazione. Già in virtù del

Decreto legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469 è stato possibile far convergere a

Il Comitato Tecnico livello regionale la vasta gamma di attività destinate a favorire l'inserimento di tutti nel

mercato del lavoro. In questa prospettiva la legge 68/99 stabilisce che siano

individuati, dalle regioni e dalle provincie, degli organismi, denominati "uffici

competenti"(art. 6, comma 1) che provvedono, in raccordo con i servizi sociali,

sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro

attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a

favorire l'inserimento dei soggetti e il loro avviamento lavorativo. Si è stabilito sempre

in base a tale articolo la costituzione di un Comitato Tecnico composto da operatori ed

esperti del settore sociale e medico-legale che svolge compiti relativi alla valutazione

delle capacità lavorative residue, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni

atte all'inserimento ed alla predisposizione di controlli periodici sulla permanenza delle

condizioni di disabilità.



Quando si parla di inserimento lavorativo di un certo tipo di soggetti quali i disabili di

I Servizi per

tipo psichico è opportuno soffermarsi sul ruolo attribuito dalla legge ai SIL. I SIL sono

l’Inserimento costituiti da operatori operanti all'interno delle aziende ULSS che stabiliscono rapporti

Lavorativo (SIL) diretti con le aziende e fanno da supporto con progetti mirati all'inserimento di quei

disabili per i quali il semplice avviamento mediante prescrizione obbligatoria

risulterebbe inefficace. Grazie alla collaborazione tra i SIL e le direzioni provinciali del

lavoro si sono potute stipulare delle convenzioni che permettono l'inserimento di tali

categorie di disabili.



Aliquota



di persone disabili da assumere, variabile a seconda della dimensione della ditta



7% dei dipendenti due lavoratori un lavoratore



se la Ditta o l'Ente occupa più se l'organico è tra le 36 e le se l'organico è tra i 15 e i 35

di 50 dipendenti 50 unità dipendenti (art. 3 comma 1).



tale aliquota è coperta vi è facoltà di scelta al 50% assumibile nominalmente

nominalmente al 60% e tra assunzione nominale o

numericamente al 40%) numerica



Uno degli elementi che contraddistingue la L.68 per l'inserimento lavorativo dei disabili

Assunzione

è la possibilità di stipulare delle “convenzioni” con il datore di lavoro. Attraverso di

mediante esse viene determinato il programma per il conseguimento degli obiettivi e vengono

CONVENZIONI stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad

effettuare. Per mezzo della Convenzione, i Servizi per l'impiego (titolari del servizio

pubblico) e le Aziende (soggette all'obbligo) concordano un programma che rispetti,

da un lato la situazione psicofisica del lavoratore da inserire, valorizzandone le abilità

residue e non anteponendo quelle mancanti, e dall'altra, la gradualità e la

preparazione all'inserimento.









10

CONVENZIONI



(artt. 11 e 12 l.68/99 e linee programmatiche per la stipula delle convenzioni del 2.3.2001).



convenzioni ordinarie, che convenzioni di integrazione convenzioni con

prevedono la determinazione lavorativa per l'avviamento di cooperative sociali o liberi

di un programma per favorire lavoratori disabili che presentino professionisti disabili, che

un efficace inserimento particolari caratteristiche e permettono di identificare un

lavorativo senza accedere difficoltà di inserimento nel ciclo percorso formativo

alle agevolazioni previste lavorativo ordinario, che personalizzato per lavoratori

dalla legge (art. 11 comma 1 permettono di accedere alle non in grado di accedere

e 2) agevolazioni previste dalla legge direttamente al mercato del

(art. 11 comma 4) lavoro aperto.







In questa logica anche l'impresa si deve "adattare", arrivando, se è necessario, alla

riorganizzazione di alcuni settori e all'introduzione di alcuni strumenti di lavoro utili per

l'inserimento della persona disabile.



L‟applicazione della nuova normativa pone le istituzioni, gli operatori ed i disabili

stessi, di fronte ad una notevole complessità, ma offre anche nuove ed interessanti

prospettive. Muoversi fra tante leggi e disposizioni, spesso eterogenee e non del tutto

coordinate, può apparire un‟impresa ardua e defatigante. Il risultato, quando si Necessità degli

ottiene, compensa tuttavia largamente questi sforzi. strumenti

informatici nel

Proprio per affrontare al meglio questa complessità (culturale, normativa ed anche

collocamento

istituzionale) ci è parso che l‟utilizzo dello strumento informatico potesse essere una

delle strategie più efficaci. mirato









11

Chi siamo e dove andiamo:

il nuovo percorso della legge 68/1999







Chi siamo

Il ruolo sociale

legato al lavoro

spetta anche alle L‟esigenza di un ruolo sociale e di un lavoro ( 1) che con chiarezza lo concretizzi è

persone disabili un‟esigenza individuale irrinunciabile, un "bisogno", reso a volte drammatico da tutte



1

Lavoro e ruolo sociale

Il termine lavoro (dal latino labor, "fatica") in senso generico, corrisponde a qualsiasi esplicazione di energia

(umana, meccanica, animale) volta ad un fine determinato.

In senso più specifico, lavoro è l‟applicazione delle potenzialità psico – fisiche dell‟uomo diretta alla

produzione di un bene o di un servizio o, comunque ad acquisire un risultato tangibile di utilità individuale o

collettiva.

Schematicamente si può dire che un‟attività costituisce un lavoro, quando in esso è ravvisabile la nozione di

sforzo – fatica (ovviamente oggi prevale sempre più la fatica psichica, intellettiva, rispetto a quella fisica,

meccanica), una finalizzazione (il lavoro deve servire ad ottenere un qualsiasi risultato) e

conseguentemente a questi aspetti, insito nel "lavoro" stesso vi è in genere un vissuto di coercizione, di

condizionamento dall‟esterno.

Il lavoro costituisce in tal modo uno dei più potenti fattori di condizionamento sociale. Basti considerare che

i compiti del lavoro si svolgono in genere (anche se oggi l‟ambito lavorativo e quello extralavorativo non

sono più così ben individuabili come in passato, prevalendo la componente intellettuale del lavoro, sempre

più svincolata dagli strumenti materiali necessari alla produzione) in un contesto determinato (ad esempio

un ufficio, o un posto di lavoro) il che implica che il lavoro includa anche costrizioni di orari, di contenuto

operativo, di qualità ecc.; tutte le costrizioni sono legate a loro volta alle richieste del mercato, alle strutture

organizzative, in generale ai sistemi sociali, da cui ne deriva che il lavoro implica, oltre che un‟attività, anche

un ruolo sociale.

Attualmente il problema della cosìdetta "centralità del lavoro" e della sua capacità di soddisfare i bisogni

fondamentali e i valori importanti della persona umana si sta ridefinendo su dei termini diversi rispetto ai

secoli scorsi („800-„900), e ciò per almeno tre ragioni: da una parte, il valore economico del lavoro

regredisce, (il lavoro nei paesi più industrializzati non è più una necessità assoluta per sopravvivere) poiché

il corrispettivo economico è sempre meno correlato al lavoro effettivamente svolto e sempre più

determinato invece da fattori sociali; poi, perché il legame tra lavoro umano e prodotto in senso stretto



12

quelle situazioni che lo ostacolano, a volte temporanee, transitorie, esterne alle

persone, a volte invece ad esse intimamente connesse, come ad esempio le condizioni

di salute (2) diverse, modificate, al punto da far definire una persona come soggetto

con abilità compromesse o ridotte e quindi disabile (3), invalido (4).



La legge n.68 del 12 marzo 1999 introduce nell' ordinamento italiano la nuova Dopo 31 anni: dalla

regolamentazione per il diritto al lavoro delle persone disabili riformando la precedente legge 482 del 1968

legge n. 482 del 1968. La nuova legge si inserisce in un piano di riforma, iniziato con il alla legge 12 marzo

decreto legislativo n. 469 del 1997 e al quale sono seguite molte normative nazionali 1999

(5) e regionali (fra le quali spiccano quelle ( 6) della Regione Veneto), che ha

completamente cambiato il sistema di intervento per lo sviluppo delle politiche attive

del lavoro (7). Il decreto attribuisce alle Regioni e alle Province molte funzioni prima di



diventa sempre meno evidente: l‟introduzione delle macchine e dei robot meccanici da decenni ha

consentito di abolire le attività umane più faticose e ripetitive, mentre in tempi più recenti all‟uomo vengono

sottratti compiti sempre più complessi, non solo i più faticosi, ma anche quelli nei quali prevale una

componente intellettiva. Si vedano ad esempio l‟effettuazione delle sintesi chimiche, il fatto che in molti

ambiti i robot non solo producono ma ispezionano, scelgono e decidono, ed infine, con l‟avvento

dell‟informatica, i computer ormai controllano e pianificano.

2

Condizioni di salute

La definizione attuale non è più quella tradizionale di assenza di malattia o infermità, ma altresì di uno stato

di benessere completo, fisico, mentale e sociale.

3

Disabile

Nel linguaggio corrente il termine disabile ricorre solo in tempi recenti ad indicare la persona la cui abilità,

intesa come il possesso dei requisiti necessari per esercitare una determinata attività od adempiere ad una

propria funzione, sia compromessa - ma non perduta - di modo che si trovi ad essere privata della capacità

o della possibilità di adempiere alla propria funzione.

La compromissione della capacità è sempre riconducibile ad una menomazione funzionale della complessiva

integrità psico-fisica.

Il termine viene usato ormai in sostituzione del termine handicappato, vocabolo che ha assunto altresì un

chiaro significato dispregiativo, più propriamente impiegato per indicare chi è soggetto alle conseguenze di

condizioni che lo pongono in situazione di svantaggio rispetto alla comunità. Con il termine inabile si

intende indicare chi sia incapace di svolgere una qualsiasi attività (riferendosi in genere ad una attività

retribuita) per mancanza dei requisiti specifici o per la mancanza dei requisiti fisici o delle attitudini

necessarie.

Si tratta di una condizione della persona sulla quale esercita una rilevante influenza il fattore età, in ragione

della diversa capacità di apprendimento ed adattamento sociale che caratterizza le diverse età della vita,

perciò è possibile che, ad analoghe situazioni menomative, corrispondano nei soggetti che ne sono

portatori, diversi livelli di disabilità.

Va anche considerato, nell‟affrontare il problema della definizione della persona disabile, il progressivo

allontanamento da modelli puramente sanitari verso rappresentazioni della disabilità più legate alle

implicazioni sociali della stessa.

4

Invalido

Fino a metà dell‟ottocento il suo significato in italiano era ristretto a quello di ex soldato divenuto invalido a

causa del servizio prestato. Oggi il termine viene impiegato per la maggior parte dei benefici economici che

per loro natura sono anche i più visibili e quindi appetibili, sulla mera corrispondenza invalidità =

menomazione (spesso descritta con denominazioni alquanto obsolete, legate prevalentemente alla

riduzione della capacità lavorativa) = percentuale (uguale per tutti).

5

Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n.68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57).

DPCM del 13 gennaio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei

disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68"

DPR 333 del 10.10.2000 "Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68

recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"

6

Leggi regionali del Veneto: Legge Regionale n. 72 del 9.12.1977 "Attuazione della legge 19 maggio

1976, n. 335"

Legge Regionale n. 46 del 8.05.1980 "Interventi per l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei

soggetti portatori di handicap"

Legge Regionale n. 10 del 30.01.1990 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e

organizzazione delle politiche regionali del lavoro"

Legge Regionale n. 1 del 10.01.1997 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione"

Legge Regionale n. 27 del 22.07.1997 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di

competenza regionale e disciplina della durata degli organi"

Legge Regionale n. 18 del 16.04.1998 "Proroga di termini e integrazioni alla legge 23 dicembre 1994, n.74

in tema di contributi alle amministrazioni pubbliche che impiegano lavoratori in progetti di lavori socialmente

utili"

Legge Regionale n. 31 del 16.12.1998 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi

all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469"

Legge Regionale n. 5 del 28.01.2000 "Legge finanziaria 2000"

Legge Regionale n. 5 del 09.02.2001 "Legge finanziaria 2001"

Legge Regionale n. 16 del 3.08.2001 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della

legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".

7

Politiche attive del lavoro

Le politiche attive del lavoro possono essere distinte in misure passive e attive. Le misure passive sono

essenzialmente rappresentate dal sistema della quota invalidi (quotha system) in base al quale le aziende

devono assumere un determinato numero di persone con disabilità. Un altra misura passiva è la protezione

contro l'ingiusto licenziamento. Le misure attive sono distinguibili in misure attive per l'impresa e per chi

cerca lavoro. Le misure attive per l'impresa sono rappresentate e sono costituite nella stragrande

maggioranza dei casi da incentivi per il datore di lavoro che ospita corsi di formazione e apprendistato o che

riadatta i posti di lavoro oppure di sgravi fiscali per chi assume il lavoratore disabile. Le misure attive per chi



13

competenza dello Stato, coerentemente con il processo di decentramento della

Pubblica Amministrazione, avviato in questi ultimi anni nel nostro paese.



È cambiato quindi il nome, non più legge sul collocamento obbligatorio (si veda in tal

L’inserimento mirato

senso la precedente normativa, legge 482/1968), imposto e sostanzialmente subito

all’interno di un dai datori di lavoro, ma inserimento mirato. Ovviamente l‟obbligo all‟assunzione di

rapporto più persone disabili permane per i datori di lavoro, ma all‟interno di un rapporto più

equilibrato tra disabile equilibrato tra le parti, in una situazione non più imposta dall‟alto, rigidamente

e datore di lavoro determinata, ma dialettica, contrattuale, in cui le parti devono costruire insieme un

percorso di inserimento lavorativo il più possibile personalizzato, mettendo in evidenza

da parte del datore di lavoro quali siano i requisiti necessari per l‟espletamento

efficace e concorrenziale dell‟attività produttiva, e, da parte del disabile, le sue

personali, particolari capacità, che, se opportunamente valorizzate in un lavoro adatto,

gli permettano di esprimere al meglio la sua personalità individuale e sociale,

trasformando così l‟emarginazione, il rifiuto, il disvalore, in partecipazione,

accoglienza, ricchezza.



Per l‟azienda che si assume l‟onere di partecipare alle iniziative più rischiose,

Facilitazioni per le

assumendo invalidi particolarmente svantaggiati, perché affetti da importanti

aziende che assumono menomazioni (8) e soprattutto quelli con menomazioni antitetiche alla tradizionale

disabili con difficoltà organizzazione del lavoro, di natura psichica o intellettiva (9), la nuova normativa

maggiori prevede significative facilitazioni di natura economica (L. 68/1999 articoli 11 , 13 e

14).



Vengono attivamente coinvolte le istituzioni e le parti sociali che partecipano al difficile

compito di individuare dei posti di lavoro adeguati per le persone disabili.



Ruolo delle Regioni Innanzitutto le Regioni, cui spettano funzioni di programmazione, indirizzo,

coordinamento e verifica riguardo il sistema regionale per l'impiego, ed inoltre

chiamate a fornire direttamente o tramite convenzione un‟adeguata formazione e

riqualificazione professionale.



Ruolo delle Le Province sono chiamate a gestire tutto il processo di inserimento lavorativo

Province attraverso i Centri per l‟ Impiego e la Provincia di Padova, in particolare, tramite

protocolli d‟intesa con Associazioni datoriali e professionali e con Agenzie di

formazione, ha inteso favorire ancor più l‟incontro tra la domanda e l‟offerta di lavoro.



Ruolo dei SIL I SIL, Servizi di Integrazione Lavorativa delle Aziende sanitarie (L. 68/1999 art. 6 e LR

16/2001 articoli 6 , 11 e 12 ), di concerto con la Provincia, provvedono alla

valutazione delle potenzialità e dei bisogni individuali delle persone disabili e delle





cerca lavoro spaziano da quelle cliniche a quelle socio-professionali, con programmi di formazione,

riqualificazione e inserimento professionale.

8

Importanti menomazioni

L'art.13 della legge 68 (Agevolazioni per le assunzioni), prevede la fiscalizzazione totale, per la durata

massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile assunto,

purché abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla

prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di

guerra. E' prevista anche la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque

anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile assunto che abbia una

riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla

quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di

guerra. Infine l'articolo 13 prevede il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione

del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità

lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la

rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

Sostanzialmente per i disabili rimane in vigore un sistema di accertamento (basato sulle tabelle valutative

impiegate in ambito di invalidità civile o sulle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di

pensioni di guerra) che, anche se inserito in una normativa basata sulle nuove istanze di integrazione e di

rimozione delle difficoltà, si basa ancora essenzialmente sulla mera corrispondenza

invalidità = menomazione (spesso descritta e quantificata con prevalente riferimento alla tradizionale

riduzione della capacità lavorativa) = percentuale (uguale per tutti).

9

La medesima fiscalizzazione prevista dall'articolo 13 viene concessa per i lavoratori disabili assunti con

handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità. Sino alla nota

sentenza della Corte Costituzionale del 1990 i disabili psichici erano esclusi per legge dall'inserimento

lavorativo. Potevano essere inserite solamente, mediante il collocamento obbligatorio previsto dalla legge

482 del 1968, le persone affette da menomazioni di "natura fisica".



14

aziende, al monitoraggio e verifica delle esperienze ed alla programmazione e

gestione di percorsi individualizzati per particolari forme di disabilità utilizzando

apposite convenzioni (L.68/1999 articoli 11 e 12 ).



Le Aziende attraverso la stipula di convenzioni (L.68/1999 articoli dal 9 al 13 e DPR

333/2000 articoli 10 , 13 e 14 ) con i Servizi per l‟impiego facilitano da un lato

l‟approccio tra il disabile e il mondo del lavoro, dall‟altro escono finalmente dalla

condizione di soggetti obbligati, diventando così partner a tutti gli effetti nella partita

dell‟inserimento mirato.





Quali le novità?

1. un nuovo concetto di inserimento lavorativo non più legato al concetto Novità contenute

dell'inabilità ma sull'utilizzo delle potenzialità così dette "residue" ( 10), che se nella legge

ben valorizzate, possono essere altamente produttive



2. l'estensione dell'obbligo di inserimento di un lavoratore disabile per le aziende

che occupano da 15 a 35 dipendenti in caso di nuove assunzioni ( 11)



3. la costituzione di servizi per l'inserimento lavorativo ( 12) nell'ambito dei nuovi

servizi per l'impiego



4. l'introduzione di nuovi criteri (13) per le assunzioni obbligatorie, con la

possibilità della chiamata nominativa ( 14) o tramite convenzione (15)



10

Capacità residue

Riferimenti normativi:

Legge n.68 del 12 marzo 1999 art.6

DPCM 13.01.2000 art. 4, 5, 6, 7

Legge n.104 del 5.2.1992 art. 12

- La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e il Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento

obbligatorio dei disabili) si concentrano non tanto sulle limitazioni derivanti dalla disabilità, quanto piuttosto

sulle capacità che la persona può ancora mettere in gioco e su quelle che, seppur compromesse, possono

essere adeguatamente recuperate e valorizzate, spostando così l'attenzione anche sulla qualità e quantità di

assistenza che può essere necessaria per i singoli individui con disabilità. L'esigenza di valutare la capacità

"residua" viene già indicata nella legge 104/92. Tale "capacità", espressione positiva di ciò che la persona è

effettivamente in grado di estrinsecare, è globale, complessiva, e quindi tale da non poter essere ricondotta

solo alla sfera lavorativa della persona considerata. Tanto meno ha un valore residuale, negativo, come

apparentemente il termine "capacità residua" indurrebbe a considerare, quanto piuttosto assume il

significato di una capacità umana diversa da quelle ritenute normali, da individuare e da valorizzare.

Si tratta di introdurre e rendere operativi metodiche e strumenti che si discostano sensibilmente rispetto a

quelli tradizionali. La valutazione, secondo la legge 104/92, non consiste più nel correlare una percentuale

di invalidità con una diagnosi, ma di valutare la persona nel suo insieme, soprattutto in termini di capacità

positive. Tutto ciò ben si colloca all'interno di una prospettiva culturale e politica, ormai chiaramente

delineata negli ultimi decenni, attraverso la quale la persona umana si definisce in quanto un essere libero e

dignitoso, che riesce ad essere artefice della propria vita in cooperazione e reciprocità con gli altri, invece di

essere guidato o comunque essere eterodiretto. A ben vedere si tratta di considerare ogni essere umano

come persona in sé stessa, di ridare dignità e valore alla libertà del singolo contro gli schematici e pervasivi

criteri di giudizio correnti nel campo della disabilità, istituzionali ed anche extra istituzionali.

Oggi appare essere ormai percezione diffusa che per arrivare ad una soglia minima di rispetto della dignità

umana, per poter considerare l'altro un essere "veramente umano" e degno di essere tale, è necessario

rivolgere l'attenzione a ciò che può fare piuttosto che a ciò che non riesce a fare, al fine di raggiungere il

più completo dispiegamento delle funzioni e delle possibilità proprie di ogni persona.

Sia pure in nuce, tali principi erano già abbozzati nel tanto negletto secondo comma dell'articolo 3 della

Costituzione Repubblicana, in particolar modo laddove si accennava ad "ostacoli" da rimuovere da parte

della Repubblica, visti sotto due prospettive negative: in quanto ostacoli che limitano di fatto la libertà e

l'uguaglianza dei cittadini, ed in quanto fattori che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Un passaggio quindi dalla minorità alla maturità, dalla incapacità sociale del disabile, dalla sua dipendenza

formale e sostanziale da altri che in passato è stata anche declinata in un assistenzialismo deteriore, alla

promozione della sua autonomia e del suo effettivo ruolo sociale attraverso l‟individuazione, lo sviluppo e la

promozione delle sue effettive capacità.

11

Nuove assunzioni

Legge n.68 del 12 marzo 1999 art. 3

DPR n.333 del 10 ottobre 2000 art. 2

12

Servizi per l'inserimento lavorativo

Legge n.68 del 12 marzo 1999 art. 6

DPCM del 13 gennaio 2000 art. 7

Legge Regionale n. 16 del 3.08.2001 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della

legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS"

13

Nuovi criteri per le assunzioni obbligatorie e convenzioni

Legge n.68 del 12 marzo 1999, art. 7, 11, 12, 13



15

5. l'avvio del sistema delle convenzioni di integrazione lavorativa ( 16) per favorire

l'inserimento mirato (art. 11 L.68/99)



6. assunzione nominativa anche da parte di Enti Pubblici mediante stipula di

Convenzioni di programma



7. possibilità per il datore di lavoro di programmare le assunzioni mediante

Convenzioni di programma di cui all‟art. 11, comma 1 legge 68; nel Veneto

per non più di tre anni (eccezionalmente 5 anni con parere obbligatorio da

parte delle competenti Commissioni Provinciali)



8. la possibilità per le cooperative sociali (17) di stipulare apposite convenzioni

per l'inserimento temporaneo dei disabili



DPR n.333 del 10 ottobre 2000 art. 10 e 13

14

Chiamata nominativa: si tratta di una delle novità più significative introdotte dalla legge 68/99. Alla

base della richiesta di una specifica persona (legata al nome, “nominativa”) per l‟inserimento lavorativo

mirato ci deve essere preliminarmente la valutazione delle disabilità ai sensi della legge 68/99 e quindi

l‟apprezzamento delle sue capacità c.d. “residue”. Non si applica sull‟intera quota di persone da assumere,

ma varia a seconda del numero di lavoratori occupati ed anche in base alla natura della parte datoriale

destinataria dell‟obbligo. La chiamata numerica (in base alla graduatoria) diviene così residuale e ad essa si

farà ricorso una volta esaurita la percentuale di persone da assumere in base a chiamata nominativa.



Datori di lavoro destinatari dell‟obbligo % della quota di disabili da

assumere che può essere collocata

mediante chiamata nominativa

Con numero di dipendenti superiore a 50 50%

Con numero di dipendenti compreso tra 36 e 50 60%

Partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali, (con la normativa 100%

precedente tali soggetti erano esclusi dall‟obbligo del collocamento delle

persone disabili) enti no-profit (lettera a, I° comma art 7 legge 68/99,

circolare n. 4 del 17 gennaio 2000 del Ministero del Lavoro)

15

artt. 11 e 12 l.68/99 e linee programmatiche per la stipula delle convenzioni del 2.3.2001

16

Convenzioni di integrazione lavorativa

Legge n.68 del 12 marzo 1999, art. 11

(Vedi anche la modulistica relativa alle convenzioni)

17

Agevolazioni per le cooperative sociali

Legge n.68 del 12 marzo 1999, art. 12

DPR n. 333 del 10 ottobre 2000, art. 10

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e

mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (Cooperative sociali e inserimento

lavorativo dei lavoratori svantaggiati ), art. 14:

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui

all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3,

del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo

1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza

e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e

con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono

essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23

dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di

commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;

b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione

dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna

impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;

d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di

cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di

categoria applicati dalle cooperative sociali;

e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;

f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura

tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;

g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della

convenzione.

3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i

lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo

ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo

1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della

stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa e' dato

dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2,

lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali

limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La

congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione

provinciale del lavoro. 4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e' subordinata all'adempimento

degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro

carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. ------- In tal modo si prevede la

possibilità che, "al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili",



16

9. la previsione di un sistema di agevolazioni contributive ( 18) ed il rimborso delle

spese per adeguare il posto di lavoro alle esigenze delle persone disabili per i

datori di lavoro



10. l'istituzione di un Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (19) destinato a

finanziare programmi di inserimento lavorativo ed i relativi servizi (20)



11. un nuovo sistema di sanzioni (21) per i datori di lavoro che non rispettano le

norme del collocamento obbligatorio



12. la riaffermazione del diritto ai disabili di partecipare a concorsi pubblici ( 22)

con speciali modalità di svolgimento della prova che permetta alle persone

disabili di concorrere in effettive condizioni di parità



13. l'introduzione dell'obbligo (23) per le imprese che partecipano a bandi pubblici

di dichiarazioni che attestino di essere in regola con le norme che regolano il

diritto al lavoro dei disabili.









i servizi per l'impiego stipulino con i datori di lavoro, i sindacati e con le cooperative sociali delle

convenzioni quadro attraverso le quali i datori di lavoro conferiscono delle commesse di lavoro (appalti) alle

cooperative sociali. Se in cooperativa sociale sono inseriti lavoratori disabili che vivono particolari difficoltà

di inserimento lavorativo (nelle aziende ordinarie) il datore di lavoro - su cui grava l'obbligo di assumere

persone disabili - può alleggerire il suo obbligo, computando i disabili presenti in cooperativa sociale come

se facessero parte del suo organico. Naturalmente, però, senza che vi sia o possa sorgere alcun rapporto di

lavoro tra quel datore di lavoro e quella particolare persona disabile. Il numero delle persone disabili

computabili per ciascuna datore di lavoro è determinato sulla base dell'ammontare annuo delle commesse

conferite alle cooperative sociali.

Questa norma, secondo molti commentatori (Cocanari, Nocera ed altri, vedi anche nel sito Superabile)

modifica, pur senza citarlo mai, l'articolo 12 della legge per il diritto al lavoro delle persone disabili. Tale

articolo della legge 68 prevede le stesse cose previste dalla nuova norma, ma in maniera decisamente più

vincolante per i datori di lavoro. Il datore di lavoro, infatti può affidare commesse alla cooperativa sociale,

ma solo in funzione di un inserimento temporaneo (ai fini di un percorso formativo personalizzato) presso la

cooperativa di lavoratori disabili preliminarmente assunti dai datori di lavoro. Al termine del periodo di

"tirocinio" il lavoratore disabile rientra nella "sua azienda". Nell‟articolo 14 della legge Biagi è stato eliminato

il vincolo dell'assunzione preliminare e non è stato introdotto alcun vincolo di garanzia di assunzione

successiva di lavoratori disabili.Il problema non consiste nell'esistenza di diverse realtà di inserimento e di

diverse opportunità di formazione, di lavoro e - prima ancora - di orientamento e di formazione. Il problema

sorge se le due polarità che in tal modo si possono individuare, tra lavoro "protetto” per i disabili (sul

modello consolidato in molti paesi del Nord Europa) e lavoro “aperto", non comunicano efficacemente tra di

loro e soprattutto se non sono reciprocamente permeabili.(Cocanari). Si tratta di un‟eventualità evitabile

solamente attraverso un‟attenta applicazione di questo articolo della legge Biagi, tale da mantenere

inalterato l‟obbiettivo, costituzionalmente sancito, di non marginalizzare le persone disabili, insito nella legge

68/99.

18

Agevolazioni contributive

Legge n.68 del 12 marzo 1999, art. 13

Decreto Ministeriale n.91 del 13 gennaio 2000, art. 2 e 3

19

Fondo regionale per l'occupazione dei disabili

Legge n.68 del 12 marzo 1999, art. 14

Decreto Ministeriale n.91 del 13 gennaio 2000, art. 4, 5 e 6

20

Legge Regionale n. 16 del 3.08.2001 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione

della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS", art

8.

21

Sanzioni

Legge n.68 del 12 marzo 1999, art. 9 e 15

DPR 333 del 10 ottobre 2000, art. 8

22

Concorsi pubblici

Legge n.68 del 12 marzo 1999, art. 3, 7 e 16

DPR 333 del 10 ottobre 2000, art. 7

Circolare Ministeriale n.4 del 17 gennaio 2000 (§ Datori di lavoro pubblici)

23

Obbligo di certificazione

Legge n.68 del 12 marzo 1999, art. 17

Circolare Ministeriale n.4 del 17 gennaio 2000 (§ Obbligo di certificazione)

Circolare Ministeriale n.79 del 9 novembre 2000 (§ Certificazioni di ottemperanza)

Circolare Ministeriale n.41del 26 giugno 2000 (§ Certificazione di ottemperanza)



17

Le persone interessate al nuovo sistema di collocamento

 le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o

Persone interessate sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo con una riduzione della

capacità lavorativa superiore al 45% accertata da un'apposita commissione

(24);



 le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;



 le persone non vedenti o sordomute;



 le persone invalide di guerra, e per servizio









Cosa serve per l’avviamento al lavoro delle persone disabili

 Nel caso in cui la persona disabile sia invalida civile o cieca civile o sordomuta

Cosa serve per è necessaria una fotocopia del certificato di invalidità civile, o della

essere avviati? certificazione prevista dalla legge 68, in base al DPCM 13 febbraio 2002

esibito in visione il documento in originale, ricevuto a casa dall‟interessato

rilasciato dalla ULSS di residenza



 Nel primo caso il certificato di invalidità civile deve essere stato rilasciato dalla

ULSS di residenza e va comunque esibito in visione il documento in originale,

ricevuto a casa dall‟interessato, (vi deve essere indicata una valutazione

corrispondente ad un minimo del 46% di invalidità). L‟iscrizione avviene con

riserva di riesame della certificazione da parte del Comitato Tecnico e

comunque l‟interessato viene anche inviato a visita presso le commissioni per

l‟accertamento previsto dal DPCM 13 febbraio 2002.



 Nel caso di persone invalide del lavoro è necessaria la certificazione rilasciata

dall‟INAIL attestante un grado di invalidità superiore al 33%



 Nel caso di persone invalide di guerra, e per servizio è necessaria la

certificazione rilasciata dalle Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO).



Le richieste vengono poi vagliate da un apposito Comitato tecnico composto da esperti

nel settore sociale, medico legale e di medicina del lavoro per la valutazione delle

residue capacità lavorative.



Il comitato tecnico per ogni persona compila una scheda in cui vengono annotate le

capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, la natura ed il grado di

disabilità e provvederà a mettere in contatto la domanda con le offerte del mercato

lavorativo.



Il Comitato tecnico compila la scheda professionale del disabile secondo i criteri

stabiliti dalle Regioni (nel Veneto dalla DGR n. 1982 del 30/06/2000)









24

Commissione di accertamento

Legge n.295 del 15 ottobre 1990, art. 1

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, art. 4

Legge n.68 del 12 marzo 1999, art. 1 comma 4

DPCM del 13 gennaio 2000, artt. 1, 2

Delibera Giunta Regionale Veneto n.1982 del 30 giugno 2000, art. 3



18

Oltre la legge 68/99. Quali sviluppi?

Nelle nuove normative sul collocamento mirato appare tuttavia evidente una scarsa o

assente considerazione, talora inevitabile, su alcuni aspetti che invece oggi La normativa

condizionano in modo significativo il mercato del lavoro ed inevitabilmente anche il vigente ed i

collocamento lavorativo delle persone appartenenti a cosiddette fasce deboli: cambiamenti nel

mercato del lavoro

a. il cambiamento dei metodi tradizionali di produzione di stampo fordista-

tayloristico e la crescita vistosa dell' occupazione del terziario e nei servizi, con

sensibile riduzione delle forme di lavoro basate su di un posto di lavoro

definito e costante nel tempo;



b. i problemi connessi all‟invecchiamento della popolazione, che spesso si

traducono anche in un significativo ritardo nell‟ingresso nel mercato del lavoro

e addirittura in una ricerca di nuova occupazione da parte di anziani ancora

attivi e capaci, cosa che spesso non è affatto in sintonia con le richieste dei

datori di lavoro, tradizionalmente abituati ad una mano d‟opera "giovane";



c. la globalizzazione ed internazionalizzazione del mercati che alimenta la

competizione tra imprese appartenenti a diversi sistemi e con modelli

differenti di tutela del lavoro, con preoccupanti fenomeni di dumping sociale e

di erosione delle tutele del lavoro, a cui fa seguito un corrispondente

mutamento nelle tecniche di gestione del personale e di organizzazione del

lavoro;



d. i processi di scorporo, decentramento e frammentazione della

grande/grandissima impresa, che alimentano forme di disattenzione o

addirittura di deresponsabilizzazione da parte datoriale nei confronti del

collocamento mirato.



Inoltre non può passare inosservato il fatto che la serie di cambiamenti così

significativi quali sono quelli introdotti nel nostro ordinamento con il "collocamento

mirato" per le persone disabili si inserisce in un più vasto processo di ridefinizione

delle modalità di lavoro, in atto nel nostro Paese da qualche anno, che in modo

alquanto paradossale vede i primi tentativi di attuazione dei nuovi principi di flessibilità

e di adattabilità applicate alle categorie così dette "deboli", mentre molto più difficile

(si veda in tal senso la laboriosa entrata in vigore della “legge Biagi”) appare

qualunque modifica delle modalità del lavoro per le categorie tradizionali dei

lavoratori, meglio organizzate nella difesa dei loro interessi, quando questi contrastano

con le richieste di flessibilità e di adattabilità imposte prevalentemente, per esigenze

ovvie di concorrenza e di mercato, dalla parte datoriale.



Nell'immediato va anche riproposta con forza l‟esigenza di un sostanziale e rapido

processo di semplificazione, mediante l'utilizzo della comunicazione in rete, delle

procedure burocratiche ed amministrative che riguardano le persone disabili. Una tappa

L'inserimento lavorativo mirato, in particolare, ha necessità, per una sua effettiva necessaria: la

realizzazione, di non doversi confrontare con le tradizionali lungaggini amministrative, semplificazione

stante la delicatezza estrema della componente decisionale che porta ad instaurare un della burocrazia

rapporto lavorativo riguardante il disabile e chi lo assume. Va anche sensibilmente

migliorata l'interazione dei servizi che assistono i disabili, in particolar modo quelli che,

per la natura delle loro infermità (soprattutto i disabili psichici ed intellettivi, a cui la

nuova normativa dedica un'attenzione speciale), necessitano di essere seguiti con un

impegno particolare nel loro percorso d'inserimento lavorativo.









19

La nuova legge sul diritto al lavoro dei disabili: le

capacità nell’inserimento lavorativo



Premessa.

La nuova legge sul diritto al lavoro delle persone disabili, pur esprimendosi in termini

tali da consentire una certa continuità rispetto alla norma precedente, non manca di

introdurre concetti e proposizioni fortemente innovative. Ciò appare evidente

espressione della presa d‟atto del legislatore delle profonde modifiche intervenute

nella società in generale, ed in particolare del mondo del lavoro, ed altresì anche

manifestazione della consapevolezza dei cambiamenti avvenuti anche in quello della

valutazione e dell‟apprezzamento delle condizioni psicofisiche, tali da rendere una

persona meno "abile" rispetto ad un‟altra.



Infatti quando si considera il problema del collocamento obbligatorio dei disabili non si

può prescindere dal sistema della moderna organizzazione del lavoro e dei complessi

rapporti sociali che si articolano attorno al rapporto di lavoro. Al di là di ogni aspetto

giuridico o comunque tecnico, si tratta essenzialmente di riuscire a cogliere gli

elementi fondamentali per capire come oggi le persone lavorano, come si organizzano

per lavorare, come, in definitiva, vivono insieme.



La stessa normativa sul collocamento mirato di cui parliamo non è una fredda

astrazione tecnico-giuridica, ma un sofferto punto d‟arrivo, peraltro ancora denso di

asprezze e sbavature d‟ogni genere, di una difficile mediazione tra le parti sociali in

causa, principalmente tra Stato, Organizzazioni dei disabili, Organizzazioni degli

imprenditori, Organizzazioni sindacali, Enti previdenziali ed anche, ultimi, ma non

meno vivaci protagonisti di questi anni in ogni ambito del sociale, Operatori del

volontariato.



Essa rappresenta altresì una proposta innovativa volta al raggiungimento di una

difficile sintesi tra due tipi di approcci normativi, storicamente presenti nell‟ambito

dell‟inserimento lavorativo dei disabili, quello "vincolistico" e quello "non vincolistico".



Il primo è tipicamente rappresentato, ad esempio, dalla norma che sino a ieri

disciplinava l‟inserimento lavorativo per i disabili. Al secondo tipo invece appartengono

l‟insieme di disposizioni che in questi anni si sono particolarmente sviluppate a livello

regionale e locale, allo scopo di promuovere la creazione dei "servizi" per l‟inserimento

lavorativo dei disabili, valorizzandone le capacità lavorative, aumentandone la

produttività e riducendo i costi per il datore di lavoro, in proporzione all‟eventuale

minor profitto che ne ricava.



Mentre gli strumenti per il collocamento definiti come vincolistici, hanno una valenza

nei confronti di tutti i cittadini nell‟ambito nazionale e non possono quindi che basarsi

su di un ordine di assunzione definito burocraticamente come "avviamento numerico",

imposto per legge al datore di lavoro, i servizi per l‟inserimento lavorativo,

concretamente ancorati alla realtà territoriale, privilegiano la contrattazione e l‟accordo

tra le parti e non possono che fondarsi, in ultima analisi sulle assunzioni nominative e

sul collocamento mirato.



Poco si può comprendere, o perlomeno si rischia di cogliere solo delle parti di un così

complesso mosaico, rimanendo chiusi in un‟ottica decisamente limitata e rapidamente

superata dagli eventi, se non ci si pone quindi in una prospettiva multidisciplinare e

multidimensionale.







20

Il significato e il valore del lavoro.

Oggi appare decisamente in crisi il significato stesso del termine "lavoro", o perlomeno

questo termine non corrisponde più al significato di senso comune che aveva ancora

20 o 30 anni fa, in particolar modo prima dell'avvento della rivoluzione telematica.



Il termine lavoro, di così frequente impiego in diversi contesti disciplinari e nel

linguaggio quotidiano, non è di univoca definizione e rinvia a molteplici significati.



E‟ necessario distinguere, preliminarmente, il lavoro dal mestiere, dall‟impiego e dalla

qualifica, pur essendo questi accomunati da tre concetti che sembrano rappresentare

le caratteristiche essenziali perché un‟attività costituisca un lavoro, ovvero la nozione

di sforzo, la destinazione ad un obbiettivo e conseguentemente a questi, il carattere

costrittivo insito nel lavoro stesso.



Essendo le attività di lavoro caratterizzate da un insieme di limiti abbastanza imprecisi

- basti l‟esempio delle differenze tra occupazioni for/no profit, per differenziare il

lavoro da altre attività umane - alle nozioni di sforzo e obbiettivo si deve aggiungere

quella di costrizione: il carattere costrittivo può essere visto sotto più aspetti, ognuno

dei quali solleva problemi di natura psicologica e sociale.



La prima forma di costrizione è, in qualche modo interna al lavoro stesso e dipende

dal fatto che tutti i compiti si svolgono in un contesto sociale determinato, ciò implica

che il lavoro includa costrizioni di orari, di contenuto operativo, di qualità ecc.; tutte le

costrizioni sono legate a loro volta alle richieste del mercato, alle strutture

organizzative, in generale ai sistemi sociali, da cui ne deriva che il lavoro implica, oltre

che un‟attività, anche un ruolo sociale.



Un altro aspetto del carattere costrittivo del lavoro dipende dall‟obbligo di lavorare.

Questa necessità (lavorare per sopravvivere), se pur più evidente nelle economie

rurali che nei paesi industrializzati, si contraddistingue per connotazioni affettive ed

etiche. Per quanto riguarda le prime, anche se il salario e la soddisfazione dei bisogni

primari rappresentano la motivazione essenziale, non bastano, tuttavia, a giustificare il

lavoro nella maggioranza delle persone. Per quanto attiene le connotazioni etiche

implicate nel lavoro, queste, sono legate ad ideologie correnti il cui fondamento può

essere politico o religioso, tali da distinguerlo quale "valore" largamente accettato (lo

stesso valore che gli conferisce un carattere di obbligo e costrizione).



In particolare i valori attribuiti al lavoro si polarizzano attorno a due bisogni

fondamentali: il primo oppone la ricerca del successo alla volontà di sicurezza; il

secondo l‟individualismo all‟affiliazione.



L‟esperienza del lavoro contribuisce inoltre allo sviluppo della personalità individuale,

perché offre una grande quantità di occasioni da cui raccogliere e integrare le

informazioni su se stessi provenienti da diverse fonti, le quali, offrono la possibilità di

costruire o di precisare l‟immagine di sé, delle proprie competenze e del proprio

potenziale.



Un altra caratteristica riconducibile alle connotazioni del lavoro, consiste nel processo

di acquisizione dei valori e della loro importanza relativa, tanto da evidenziare che

l‟esperienza stessa incida nel sistema dei valori: l‟entrata in un determinato gruppo

professionale può portare, per esempio, ad una socializzazione dei valori, implicando

talvolta un cambiamento di status sociale, in rapporto alle origini familiari,

cambiamento non senza effetti; così come l‟importanza attribuita, per esempio, al

controllo del proprio destino.



Ma bisogna rilevare che il problema della centralità del lavoro e della sua capacità di

soddisfare i bisogni fondamentali e i valori importanti della persona umana si sta

ridefinendo su dei termini nuovi, e ciò sia il valore economico del lavoro regredisce, (il



21

lavoro non ha più una necessità assoluta per sopravvivere) poiché il salario, o ciò che

ne fa le veci, è sempre meno tributario al lavoro fatto, e sempre più determinato da

fattori sociali; sia, perché il legame tra lavoro umano e prodotto in senso stretto

diventa sempre meno evidente: la bio–engineering fa delle sintesi chimiche, i robot

non solo producono ma ispezionano, scelgono e decidono, i computer controllano e

pianificano.





Evoluzione del significato di "capacità lavorativa".

Il concetto di capacità lavorativa ha subito un‟evoluzione parallela allo strutturarsi

delle diverse esperienze lavorative presenti nelle varie epoche e nei vari contesti

culturali.



Si è passati da una situazione lavorativa contraddistinta dalla presenza della grande

industria, mossa dal motore a vapore, vedi la Rivoluzione Industriale Tra Sette ed

Ottocento, fino alle radicali modificazioni apportate dalla Rivoluzione Industriale

americana, nella quale si diffusero sempre più energia elettrica e motoria, combustibili

derivati dal petrolio, sino al modello attuale, che iniziato dopo l‟ultimo conflitto

mondiale si caratterizza per l‟introduzione delle macchine "pensanti": i computer.



L‟evoluzione tecnico-scientifica ha prodotto un inevitabile ridimensionamento di tutte

le attività a prevalente estrinsecazione motoria, facilmente sostituibili da strutture

meccaniche, nonché una moltiplicazione di attività diversificate "specializzate", nelle

quali tende a prevalere sempre più la componente intellettuale.



La fabbrica e l‟ufficio non tendono ad essere più i luoghi principali di produzione

lavorativa: oggi si parla con maggior frequenza di "tele - lavoro", cioè di attività che

possono svolgersi in qualunque luogo, purché raggiungibile telefonicamente. Nella

stessa direzione si colloca la tendenza che ha già portato ad una attenuazione,

arrivata quasi al punto di perdersi del tutto in molte attività, della rigida demarcazione

tra momento lavorativo dell‟esistenza, connesso alla produttività economica, e tempo

della vita, collegato alla crescita ed alla promozione umana e sociale dell‟individuo.

Mentre in passato tale distinzione si era mantenuta sempre in modo netto ed

indiscutibile, trattandosi evidentemente di un "cornerstone", di una pietra angolare,

dei rapporti tra singolo individuo e società, oggi il confine non è più delimitato.

Rimangono le vestigia di una tradizione e di una cultura, rimane ad esempio il

"cartellino segnatempo" (sostituito dal prosaico "badge" informatizzato), che rimanda

alla classica impostazione del rapporto di lavoro sostanziato nella vendita del tempo di

lavoro, di libertà, in cambio del salario.



Oggi evidentemente non basta più: anche aspetti apparentemente asettici, tecnico -

gestionali, quali ad esempio la necessità di una stretta aderenza agli standard ISO

(International Organization for Standardization) o, ad ulteriore esempio, l‟introduzione

dei principi e dei metodi della c.d. Qualità Totale (QT), tendono ad individuare nel

miglioramento costante del processo produttivo una sorta di risorsa primaria, il che

non può prescindere dall‟ottenimento, da parte del prestatore d‟opera, di una totale

adesione alle finalità della ditta per la quale vende il proprio tempo in cambio di

salario.



Si viene a determinare così un continuum temporale che praticamente non ha

interruzioni, nel quale la persona vive e nello stesso tempo lavora con tanto maggiore

profitto quanto più elevata è la sua capacità di adattamento e soprattutto di costante

aggiornamento.



Qualche autore rileva, addirittura la fine della forza lavoro globale e l‟avvento di un‟era

cosiddetta Post-mercato, ben rappresentata nella costante ed apparentemente

inarrestabile "emorragia" nelle unità lavorative produttive tradizionali nelle società

industriali avanzate, sostituite con ben maggior efficacia economica di altri mezzi di



22

produzione di ricchezza, di tipo prettamente finanziario. Oggi appare decisamente in

crisi il significato stesso del termine lavoro, o per lo meno questo termine non

corrisponde più al significato di senso comune che aveva ancora venti o trenta anni fa.



I radicali cambiamenti intervenuti nelle caratteristiche dell‟attività lavorativa attuali

sono tali per cui nelle società avanzate le realtà lavorative più concorrenziali, e quindi

con maggior successo economico, sono quelle che consentono di impiegare al meglio

le capacità cognitive ed in genere psichiche piuttosto che fisiche del lavoratore.





La nuova legge sul diritto al lavoro dei disabili.

La nuova disciplina giuridica relativa il diritto al lavoro dei disabili si basa su varie

proposte di legge volte a riformare organicamente la vigente normativa in materia,

rispettivamente dettata dalla L. 2 aprile 1968, n.482 e dalla L. 5 febbraio 1992, n.104,

introducendo una disciplina ispirata al concetto di "collocamento mirato", cioè

individualizzato, in rapporto alla concreta capacità e abilità lavorativa del singolo

soggetto disabile. Questa nuova norma è suddivisa rispettivamente in cinque titoli:



 diritto al lavoro dei disabili (artt.1-5);



 servizi del collocamento obbligatorio (art.6);



 avviamento al lavoro (artt. 7-10)



 convenzioni ed incentivi (artt.11-14);



 disposizioni finali e transitorie (artt.15-23).



Le finalità e i principi ispiratori della legge riguardano la promozione, l‟inserimento e

l‟integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi

territoriali di sostegno e di collocamento "mirato". La norma presenta una specifica

attenzione nei confronti delle persone con disabilità, scindendo definitivamente, come

ben si evince anche dall‟articolo 22 (abrogazioni) ogni commistione, presente invece

nella precedente normativa, con forme di inserimento lavorativo preferenziale rivolte

nei confronti di categorie pur svantaggiate socialmente, ma per cause diverse da

quelle derivanti da modifiche peggiorative dello stato di salute (quali profughi, orfani e

vedove, etc.) .



Necessariamente la norma prevede un momento di passaggio dal vecchio al nuovo, e

questa transizione già la si coglie nei punti a), b), c) e d) del comma 1 dell‟art. 1 della

legge, laddove si indicano i soggetti su cui si applica.



Nella lettera a) si legge infatti che i soggetti considerati sono " persone in età

lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali " e "portatori di

handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore

al 45%, accettata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell‟invalidità

civile in conformità della Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per

minorazioni e malattie invalidanti approvata ai sensi dell‟art.2 del decreto legislativo 23

novembre 1988, n.509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione

internazionale delle menomazioni elaborata dall‟organizzazione mondiale della sanità ".



Scompaiono i limiti di età, per cui ora ci si riferisce solamente all‟età lavorativa e non

più all‟intervallo compreso tra 18 e 55 anni.



Un‟attenzione particolare – peraltro fortemente auspicata dalle categorie interessate -

emerge invece attraverso l‟introduzione di una nuova tipologia di soggetti aventi

diritto al collocamento mirato, quella dei "portatori di handicap intellettivo", che

appaiono quindi distinti per legge, almeno sul piano dell‟inserimento lavorativo mirato,





23

dai disabili in quanto affetti da minorazioni di natura psichica. Non v‟è dubbio, che

come tutti i distinguo che riguardano le manifestazioni psicopatologiche della persona

umana, anche questa si presti a facili critiche. La più immediata è che spesso la

separazione tra menomazione psichica ed intellettiva è del tutto arbitraria. E‟ altresì

improprio l‟uso del termine "handicap intellettivo", almeno secondo la terminologia

tecnica basata su convenzioni internazionali tuttora vigenti che prevede, com‟è noto,

l‟handicap nell‟indipendenza fisica (H1), l‟handicap nell‟orientamento (H2), l‟handicap

nella mobilità(H3), l‟handicap nell‟integrazione lavorativa (H4), l‟handicap

nell‟integrazione sociale (H5), l‟handicap nell‟indipendenza economica (H6), e non

l„handicap intellettivo, mentre invece la formulazione della nuova legge appare invece

più corrispondente al senso acquisito dal termine handicap nella lingua volgare, di

generico svantaggio causato da un deficit intellettivo.



Le persone di cui al comma 1, punto a) per avere diritto al collocamento mirato,

devono comunque ottenere, in conformità con quanto già avviene per gli invalidi civili,

il riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accettata

dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell‟invalidità civile in conformità

della Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie

invalidanti approvata ai sensi dell‟art.2 del decreto legislativo 23 novembre 1988,

n.509.



L‟innovazione più significativa consiste nel nuovo accesso al sistema per l‟inserimento

lavorativo dei disabili, che viene ad essere subordinato, stando al quarto comma

dell‟art.1, "all‟accertamento delle condizioni di disabilità" da parte della Commissione

prevista dall‟art.4 della legge quadro sull‟Handicap L.n.104/92, secondo i criteri indicati

nell'Atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei

ministri.



La logica innovativa nella fase di accertamento si evince anche al capo II della

L.68/99, articolo 6, comma 1, dove si interviene sul Decreto legislativo 23 dicembre

1997, n. 469, aggiungendo, alla fine dell‟articolo 6, comma 3, del predetto Decreto (in

cui si parla della Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio) il seguente

inciso:



"Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari

ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni

ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia

delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative,

alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla

predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità".



L'indicazione in questo punto della legge è esplicita: non vanno più considerate le

capacità perdute, quanto piuttosto le "residue capacità lavorative", allo scopo di

impiegarle al meglio, anche mediante appositi "strumenti" e "prestazioni" atti

all‟inserimento. L‟indicazione all‟impiego di modalità di "matching", di correlazione tra

capacità del disabile ed esigenze dell‟azienda, quali modalità strumentali per il

conseguimento di un inserimento effettivamente mirato e non apoditticamente

imposto al datore di lavoro, appare evidente, così come appare evidente il ricorso a

competenze tecniche di esperti del sociale e di esperti in medicina legale.



Ciò emerge anche dalle disposizioni sulla tenuta degli elenchi e delle graduatorie dei

disabili aspiranti all‟occupazione, dettate all‟art.8, nel quale viene sancito che per ogni

persona avente diritto al collocamento, vengano annotate, da parte della Commissione

provinciale per il collocamento obbligatorio, in un‟apposita scheda, le capacità

lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della

minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili,

"favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro".







24

Si tratta di espliciti riferimenti a modalità valutative delle capacità lavorative (capacità

relative a più ambiti, evidentemente non ad un‟unica, convenzionale capacità

lavorativa complessiva), delle abilità (esplicita l‟indicazione che devono essere le

capacità residue, concretamente utilizzabili in un contesto lavorativo), delle

competenze e le inclinazioni.



La nuova legge prescrive, all‟art.10, l‟applicazione del trattamento economico e

normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi per le persone disabili collocate,

vietando altresì al datore di lavoro di richiedere al disabile una prestazione non

compatibile con le loro minorazioni. Ciò esplicitamente ripropone una valutazione di

"compatibitità" che non può, nuovamente, prescindere da una accertamento

personalizzato.



Nello stesso articolo si precisa, al comma 3, che in caso di aggravamento delle

condizioni di salute o di significative variazioni nell‟organizzazione del lavoro, il disabile

può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il

proprio stato di salute. Anche il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate

le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni,

possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda, sempre qualora si verifichi un

aggravamento delle condizioni di salute o delle significative variazioni

nell‟organizzazione del lavoro .



Gli accertamenti sulla compatibilità delle mansioni affidate al disabile con il proprio

stato di salute sono effettuati dalla commissione integrata di cui all'articolo 4 della

legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento

di cui all'articolo 1, comma 4, che valuta la compatibilità sentita anche la Commissione

provinciale per il collocamento obbligatorio. Tale struttura ha altresì l‟ultima parola per

quanto attiene una eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, qualora venga

accertata la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.



Secondo la nuova legge l‟accesso al sistema per l‟inserimento lavorativo dei disabili

viene ad essere subordinato, stando al quarto comma dell‟art.1, "all‟accertamento

delle condizioni di disabilità" da parte della Commissione prevista dall‟art.4 della legge

quadro sull‟Handicap n.104/92, secondo i criteri indicati nell'Atto di indirizzo e

coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi

giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



L‟atto di indirizzo e coordinamento (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 13

gennaio 2000, in GU n. 43 del 22 febbraio 2000) si apre con il richiamo alla legge 12

marzo 1999, n. 68, che ne prevede l‟emanazione, ed in particolare all‟art. 1 della

stessa legge dove si precisa che il compito della commissione è quello di accertare le

condizioni di disabilità e di effettuare le viste di controllo della permanenza dello stato

invalidante. Altra norma di rilievo richiamata è, ovviamente, la legge 5 febbraio 1992,

n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate.



Vi sono poi espliciti riferimenti a tutte quelle disposizioni che in questi ultimi anni

hanno caratterizzato il passaggio di competenze dallo Stato alle Regioni ed agli enti

locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro ed assistenza

sociosanitaria.



I compiti della commissione vengono precisati nell‟articolo 2: si tratta di tre momenti

accertativi specifici chiaramente orientati ad un inserimento lavorativo mirato per la

persona presa in esame.



Essi consistono in



a) un profilo socio-lavorativo della persona disabile; si tratta della raccolta di

informazioni meglio precisate nel successivo articolo 4, relative alle notizie ed



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informazioni utili per individuare la posizione della persona disabile nel suo

ambiente, alla sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro, seguendo le

indicazioni di una apposita scheda del profilo socio-lavorativo, di cui

all'allegato n. 1, che fa parte integrante del decreto che promulgherà l‟atto di

indirizzo e coordinamento. Nell‟articolo 4 questo compito viene demandato

alla componente non medica della commissione, che, secondo l‟articolo 3 è

composta dall'operatore sociale e dall'esperto nel settore dell'inserimento

lavorativo. Importante per i contenuti, ma anche per il metodo, è il

riferimento all‟acquisizione di eventuale documentazione redatta per la

persona disabile nel periodo scolare, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto

del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, atto di indirizzo e

coordinamento alle regioni e province autonome sui compiti delle unità

sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.



b) una diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad individuarne la

capacità globale; è l‟aspetto più innovativo, perché fa riferimento ad una

descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e

sensoriale della persona disabile, al momento in cui accede alla struttura

sanitaria per usufruire degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, della

legge 12 marzo 1999, n. 68. Si tratta di un accertamento di cui è

esplicitamente incaricata la componente medica della Commissione (il

presidente, medico legale, lo specialista nella patologia segnalata, ed un altro

sanitario che l‟atto di indirizzo non precisa, lasciando aperta la scelta anche a

seconda di più specifiche esigenze valutative).



La diagnosi funzionale prevede una fase anamnestica, nella quale si procede ad una

integrazione dei dati del profilo socio lavorativo, già raccolto, con gli elementi

anamnestici più specificamente sanitari ed una fase accertativa eseguita secondo le

modalità specificate nell'allegato n.1, utilizzando le definizioni medico-scientifiche, di

cui al Glossario riportato nell'allegato n. 2, che fanno parte integrante del decreto.



Si tratta di due allegati ritenuti indispensabili per far si che le modalità

dell‟accertamento mirato all‟inserimento lavorativo venissero espresse secondo una

terminologia univoca, fossero omogenee in tutto il territorio nazionale e soprattutto

non si discostassero dalla indicazione normativa dell‟articolo 2 della legge 68, dove si

prevede in modo esplicito che per collocamento mirato dei disabili si intende quella

serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le

persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto,

attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei

problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi

quotidiani di lavoro e di relazione.



Pertanto, per valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità

lavorative bisognava necessariamente, stante il plurale impiegato dal legislatore, fare

riferimento a più capacità della persona presa in esame, e non più ad una unica

capacità espressa da un numero percentuale, come vuole invece la tradizionale finalità

risarcitoria ed indennizzatoria della prevalente attività valutativa dell‟invalidità.



L‟individuazione di capacità tecnico-professionali pone problemi più complessi di quelli

legati ad una accertamento tradizionale, trattandosi di definire aspetti che talvolta non

rientrano nelle abituali competenze di un sanitario, ma investono altresì altri elementi,

talora di difficile lettura da parte di un medico, quali, ad esempio, l‟addestramento,

l‟esperienza della persona, le sua qualità psichiche e morali, etc.



Vi è tuttavia una parte importante nella definizione delle capacità tecniche, che può

comunque essere ben definita e documentata da una medico ed in particolar modo da

un medico-legale, ed è quella relativa alla analisi delle semplici azioni di base del

vivere quotidiano - quelle che servono quotidianamente a fare tutto, a vivere, a

lavorare ed a divertirsi. Si tratta di azioni semplici, relative alla intera persona, ben



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note a chi si interessa anche di riabilitazione con l‟acronimo di ADL (Activities of Daily

Living).



Si tratta, tra l‟altro, di concetti che da tempo vengono impiegati, come si è visto,

anche nella definizione quantitativa con numero unico dell‟impairment (riduzione della

"capacità lavorativa") in ambito di invalidità civile, attraverso l‟individuazione del livello

di gravità di compromissione di un determinato apparato funzionale.



Sono capacità di base che ogni medico è in grado di riconoscere ed apprezzare nelle

loro sussistenza. In altri termini ogni medico dovrebbe essere in grado di dire se tali

funzioni di base della persona sono presenti, in modo completo o in parte o assenti.



La ricognizione e la descrizione delle capacità di base riveste quindi una particolare

rilevanza al fine dell‟inserimento lavorativo delle persone disabili.



Lo schema di accertamento adottato nell‟allegato dell‟atto di indirizzo e coordinamento

è stato ripreso in modo pressoché integrale dal "Carter" del Consiglio d‟Europa nel

1995, elaborato attraverso i lavori di una apposita Commissione per l‟Inserimento ed il

Reinserimento lavorativo dei disabili. Si tratta di un analisi delle capacità lavorative

presenti nei soggetti disabili e nello stesso tempo di una griglia per la definizione dei

requisiti previsti nella estrinsecazione di una determinata attività lavorativa.



L‟attività della Commissione del Consiglio d‟Europa iniziò a Strasburgo, nel dicembre

del 1991. Nei mesi successivi vi furono numerosi incontri intermedi fra le delegazioni

tedesche e francese, che già disponevano, nei rispettivi stati, di strumenti collaudati

da anni per l‟analisi della capacità residue ai fini dell‟inserimento lavorativo.



Gli incontri plenari, con la partecipazione delle delegazioni di altri Stati del Consiglio

(continuativamente di Belgio, Olanda, Italia, Spagna, Svezia e Svizzera) permisero di

giungere alla definizione di un obbiettivo comune: proporre un sistema comune

europeo per la valutazione delle capacità utili all‟inserimento lavorativo.



Tale sistema doveva basarsi su due liste (catalogs): la prima relativa alle capacità utili

per l‟effettuazione della maggior parte delle attività lavorative, che doveva essere

comunque conforme alla classificazione dell‟ICIDH, e la seconda che doveva elencare i

vari requisiti previsti per lo svolgimento della maggior parte delle attività lavorative.



Il sistema francese, adottato soprattutto nella regione alsaziana ed in Lorena si

chiama ELHAN; quello tedesco si chiama MERKMALKATALOG e presenta un elevato

grado di complessità: si basa su nove categorie principali: postura, locomozione,

movimenti delle varie parti del corpo, informazione, attività fisiche complesse, attività

dipendenti da interazione con l‟esterno, attività connesse con la sicurezza di lavoro,

attività connesse con l‟organizzazione di lavoro, attività mentali.



Il sistema svizzero, di derivazione tedesca, ben più diffuso e conosciuto, anche in altri

Stati europei, si chiama EAM o ERTOMIS. Anche in Olanda si usa da anni uno

strumento simile, nel quale si confrontano le capacità della persona disabile con i

requisiti del posto di lavoro disponibile (FJS).



Dopo una serie di incontri ed anche di verifiche sperimentali dei vari modelli durante la

riunione di Parigi del 1994 si giunse alla stesura di una base preliminare per la

costituzione del catalogo delle capacità e del catalogo dei requisiti.



Il Carter contiene le seguenti categorie di attività della persona:



 Postura: stare seduti; stare in piedi; inginocchiarsi; accovacciarsi; stare

distesi; cambiamento di postura; piegarsi;



 Locomozione: camminare/salire; salire/arrampicarsi; trasporto;





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 Movimento delle estremità /funzione degli arti: capacità di muovere e usare

gambe e braccia; maneggiare /sollevare pesi; destrezza manuale; controllo

dei piedi;



 Informazione: ricezione di informazioni; emissione di informazioni;



 Attività complesse: attività fisica associata a resistenza; equilibrio;



 Fattori Ambientali: clima; suoni / rumori; vibrazioni; illuminazione;



 Situazioni lavorative: turni di lavoro; ritmo lavorativo; spostamento

abitazione/posto di lavoro e accessibilità del posto di lavoro; distanza dal

posto di lavoro all'abitazione ed accesso al posto di lavoro;



 Attività mentali: capacità cognitiva, stile di vita e di lavoro: personalità e modo

di agire del soggetto nelle diverse situazioni; stress da lavoro; lavoro di

squadra o individuale.



Vi è coincidenza tra la lista dei requisiti e la lista delle capacità, ma soprattutto le

attività considerate, a differenza dei vari sistemi nazionali ai quali si ispira, sono

considerate come attività svolte dall‟intera persona e non da una sua parte o

apparato, aderendo così in pieno alla definizione di disabilità contenuta nell‟ICIDH del

1980.



L‟originale impostazione dell‟atto di indirizzo e coordinamento, elaborato da una

apposita Commissione Tecnica istituita presso il Ministero della funzione pubblica

nell‟estate del 1999 ed approvato dal Consiglio dei ministri il 19 novembre 1999,

prevedeva da parte della commissione una individuazione di sbocchi operativi più

definiti, che invece, successivamente, attraverso i lavori della Conferenza Stato

regioni, sono stati semplificati nel seguenti termini "La commissione di accertamento

formula suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici

necessari per l‟inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile".



Indubbiamente questa formulazione consente alle regioni di adattare meglio le

strutture già esistenti nei rispettivi territori, con le loro ormai consolidate specificità,

alle formulazioni valutative delle commissioni.



Ciò non potrà avvenire che attraverso specifici strumenti normativi regionali.



Sempre nell‟atto di indirizzo e coordinamento si precisano i rapporti con il comitato

tecnico di cui all‟articolo 6, comma 2, lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Questa struttura svolge dei compiti specificamente legati alla "valutazione delle

residue capacità lavorative", alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti

all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle

condizioni di inabilità.



E‟ chiaro che anche qui non si fa riferimento alla capacità lavorativa comunemente

espressa dalle nostre leggi, ma a residue capacità lavorative, intendendo ovviamente

più di una capacità che possono ancora essere impiegate e valorizzate al meglio (non

può essere che questa l‟interpretazione del termine "residue", che al di là della sua

evidente connotazione negativa, esprime chiaramente l‟esigenza di individuare ciò che

rimane per poterlo impiegare al meglio).



Ovviamente in molti casi siamo tutti consapevoli dell‟esile, spesso inesistente

consistenza di questa residualità, ma a volte casi disperati presentano – li abbiamo

visti personalmente, in molte occasioni - una capacità di recupero e di inserimento, in

particolare nell‟ambito lavorativo del tutto imprevedibili, rievocando quasi

quell'impossibile, inatteso recupero di cui scrive nella Bibbia il profeta Amos, "come un

pastore salva dalla gola del leone due zampe o un brandello d‟orecchia, così saranno

salvati i figli d‟Israele"



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Chiaramente la sintesi valutativa rappresenta anche l‟individuazione di un percorso di

riabilitazione al lavoro e non può che scaturire dalla sintesi delle competenze di tutti i

componenti della Commissione, non solamente del presidente.



Si tratta di competenze frammentate, suddivise in più ambiti disciplinari che

richiedono e richiederanno ancora di più nel futuro un costante ed attento processo di

sviluppo delle competenze accertative e soprattutto di aggiornamento culturale di tutti

gli operatori coinvolti.



Come molte normative che investono interessi sociali diffusi e spesso mutevoli, anche

le recenti disposizioni sull‟inserimento mirato appaiono in molte loro parti ancora

incompiute, in attesa di precisazioni e definizioni rimandate a disposizioni successive.



Viene mantenuta – per ora - la distinzione tra i vari disabili in base all‟etiopatogenesi

categoriale, vale a dire la distinzione dell‟invalidità – ed un trattamento diversificato

conseguente – in base alla causa che ha determinato la condizione di svantaggio.



Ciò evidentemente allo scopo di mantenere dei vantaggi acquisiti di alcuni nei

confronti di altri, probabilmente per mantenere una maggior attenzione dello Stato nei

confronti di chi ha perduto parte della sua efficienza psicofisica per una finalità

(lavoro, servizio prestato, etc.) degna di una particolare attenzione.



Se da un lato è auspicabile, con l‟evolvere delle tecniche sanitarie di riabilitazione, che

si entri nell‟ottica di non limitarsi più ad un unico, definitivo accertamento delle

condizioni invalidanti anche nell‟ambito degli interventi di tutela sociale, ma che si

instauri un percorso di recupero alla socialità ed all‟inserimento lavorativo, con

molteplici momenti di verifica (secondo una modalità che esiste da tempo anche in

altri ambiti, come, ad esempio, nell‟istituto delle revisioni previsto in ambito

previdenziale), dall‟altro appare altresì evidente il rischio insito in di accertamenti

diversi, effettuati da commissioni diverse, secondo modalità accertative non

omogenee, a volte con effetti estremamente diversi, presenti anche se entrambi gli

organi valutativi seguono la stessa normativa, ma con differenti procedure (ad

esempio, se una commissione valuta solo su atti tenderà più facilmente ad esprimere

un parere diverso dalla Commissione che valuta lo stesso caso attraverso la visita

diretta dell‟interessato).









29

Composizione e compiti del Comitato Tecnico



Il Comitato Tecnico consiste in una struttura della Commissione Provinciale per il

lavoro, composta da esperti del settore sociale con precise competenze nel campo

dell‟inserimento lavorativo delle persone disabili e da specialisti (medici) nel campo

delle conseguenze (la condizione di inabilità) dovute a modifiche dello stato di salute:

vi è infatti un medico-legale (con funzioni di presidente) ed un medico del lavoro.



Composizione del Comitato tecnico della Provincia di Padova



Medico legale designato dalla Provincia, con funzioni di Presidente;

Operatore dei servizi di inserimento lavorativo (SIL) attivati presso le

Aziende ULSS della Provincia, prescelto dalla Provincia per ambito territoriali o dal

suo supplente ;

Responsabile della struttura provinciale preposta alle procedure di

collocamento obbligatorio o suo supplente;

Medico del lavoro designato dalla Provincia o suo supplente.

Qualora necessario, il Comitato Tecnico può essere integrato nella composizione da

un:

Esperto in relazione al/i caso/i trattato/i, designato/i dalla Provincia.



La condizione che da diritto al collocamento mirato, la disabilità, si presenta in ogni

persona sotto molteplici aspetti, che non sono certamente riassumibili in un valore

percentuale (nel sistema dell‟inserimento mirato infatti la percentuale ha rilievo

unicamente come soglia di accesso), ma che certamente si ripercuotono invece in

quelle che in termini generici possono essere definite come “condizioni di salute”.

L‟inserimento lavorativo non può quindi essere “mirato”, se la condizione “salute” di

una persona definita come “disabile” non è considerata in modo globale, in ogni suo

aspetto, fisico e psichico.

In precedenza la valutazione sanitaria si arrestava nel momento dell‟accertamento

della menomazione, nella fase di valutazione dell‟invalidità “collocabile”. Dopo di che la

rigidità della procedura prevista con il collocamento obbligatorio dalla 482/68 non

lasciava spazio ad altre valutazioni di carattere medico ed in particolare a quelle

relative alla congruenza tra ciò che la persona poteva effettivamente fare – tenendo

correttamente conto dei limiti posti dalle sue condizioni - ed il tipo di lavoro a

disposizione.

Il modello era quello dell‟inserimento lavorativo quasi imposto alla parte datoriale,

visto nell‟ottica di un obbligo di compensazione della società nei confronti di alcune

particolari categorie di disabili (di guerra, del lavoro, di servizio). Tra l‟altro il loro

numero tendeva nel tempo a ridursi, sia per la distanza cronologica da eventi bellici,

sia per il sensibile miglioramento delle misure di prevenzione delle patologie acute e

croniche causate dal lavoro.

Con l‟inserimento dei disabili da qualunque causa (così detti invalidi civili) tra i

soggetti collocabili, il problema si fece via via più acuto, con un incremento notevole

del contenzioso, che tuttavia poteva aver luogo solamente in presenza di situazioni

limite (se vi era condizione di pericolo per gli impianti ed per i compagni di lavoro).

La creazione di una struttura tecnica, contenuta nelle nuove disposizioni sul

collocamento mirato, risponde pertanto ad una indubbia esigenza di maggior

attenzione agli aspetti sanitari e sociali necessari per l‟inserimento lavorativo delle

persone disabili.

Il Comitato tecnico afferisce alla Commissione Provinciale per le politiche del lavoro 25,

organo tripartito di concertazione e di consultazione delle parti sociali, che sostituisce



25

Le province, secondo l'art. 6 del D. Lgs. n. 469/1997, dovevano istituire entro 6 mesi successivi dalla en-

trata in vigore della legge regionale relativa al decentramento del collocamento, una Commissione per le

politiche del lavoro, tale da garantire la pariteticità delle posizioni delle parti sociali.



30

la Commissione Provinciale per il collocamento obbligatorio, prevista dalla non più

vigente legge 482/68.

La legge 68/99 definisce in termini alquanto generici i compiti principali di questa

struttura, definendoli (art.6 della legge 68/99) come relativi alla valutazione delle

residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle

prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici

sulla permanenza delle condizioni di inabilità (per quest‟ultimo punto

applicando le procedure attuative del D.P.C.M del 13/01/2000).

Tuttavia, altri delicati compiti emergono da una attenta disanima della normativa.

Infatti il comitato tecnico, per "specifici progetti di inserimento mirato", "può

proporre - a seguito di richiesta - l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata

dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato da inserire nelle

convenzioni.

Inoltre, nel caso di convenzioni (art. 12) con i datori di lavoro privati soggetti

all'obbligo di assunzione e con le cooperative sociali, attivate in presenza di una

accertata difficoltà ad inserire il lavoratore disabile direttamente in azienda, dietro

parere motivato del comitato tecnico del collocamento mirato, si identifica un

percorso formativo propedeutico al lavoro che viene svolto in una cooperativa sociale

(o presso disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale) che sia

in condizione di realizzare questo percorso formativo. La valutazione in questi casi

attiene chiaramente a problematiche tecnico-scientifiche prevalentemente di tipo

socio-sanitario, connesse con il tipo di disabilità, tale da non consentire al disabile di

svolgere autonomamente attività necessarie ed indispensabili all'autonomia personale

(mancanza di abilità nell'igiene personale, nell'orientamento, etc.) e/o all'assegnazione

di una mansione (difficoltà agli apprendimenti in situazione, difficoltà di

concentrazione, orientamento delle abilità manuali, etc.)

Altri compiti si sono delineati nel tempo:

 informa la commissione di accertamento sul percorso di inserimento al lavoro

della persona disabile, per la quale siano state formulate le linee progettuali

per l‟integrazione lavorativa. (Art. 7 D.P.C.M. del 13/01/2000);

 trasmette, al 31 dicembre di ogni anno, una relazione di aggiornamento sul

percorso di inserimento lavorativo della persona disabile per la quale sono

stati formulati dei progetti (Delibera n.1982 del 30/06/2000);

 richiede alla commissione di accertamento l‟effettuazione di visite sanitarie di

controllo per la rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per

finalità la verifica della permanenza dello stato invalidante e della misura delle

capacità già accertate nonché la validità dei servizi di sostegno e di

collocamento mirato;

 con il supporto di segreteria amministrativa assicurato dagli uffici

dell‟Amministrazione provinciale formula, utilizzando la relazione conclusiva



La Commissione, secondo la normativa, è presieduta dal Presidente dell' amministrazione provinciale

ed è altresì previsto nel suo contesto l'inserimento del Consigliere di parità, al fine garantire una maggior

efficacia alle politiche volte al riequilibrio del rapporto uomo-donna nel mondo del lavoro.

In base a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 469/1997 la Commissione viene ad vere

una struttura tripartita per la presenza di rappresentanti designati dalle categorie delle persone disabili

(enti, associazioni a carattere nazionale, opere, fondazioni ecc.) di rappresentanti dei lavoratori e dei datori

di lavoro. Il ruolo tra le tre componenti, secondo lo spirito della normativa, è del tutto paritetico. la

Commissione diviene così organo di concertazione e di consultazione delle parti sociali e dei rappresentati

dei disabili.

Alla Commissione Provinciale spetta innanzitutto l' approvazione della graduatoria e dell' elenco unito degli

aventi diritto all' inserimento lavorativo ai sensi della legge n. 68/1999;

inoltre, con la collaborazione della sua struttura tecnica (il Comitato tecnico) approva gli strumenti

amministrativi per l‟inserimento mirato, quali le specifiche schede per ciascun disabile previsti dalla

normativa, ove annotare le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché il grado e

la natura della minorazione;

infine esprime un parere vincolante, d‟intesa con i Centri per l‟ impiego e sentito il Comitato tecnico, sulle

richieste di esonero parziale degli obblighi occupazionali e sulle domande di autorizzazione alla

compensazione territoriale.









31

trasmessa dall‟Azienda USL alla Commissione Provinciale per il lavoro, una

proposta sintetica di inserimento lavorativo con indicazione dei settori e dei

processi di lavorazione per i quali è da escludere l‟avviamento ovvero della

presenza di particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo

lavorativo ordinario;

 richiede, su propria autonoma valutazione o su indicazione del soggetto

presso il quale il disabile è stato inserito, visite sanitarie di controllo alla

Commissione di accertamento per la rispondenza agli obiettivi del

collocamento mirato, aventi per finalità la verifica della permanenza dello

stato invalidante e della misura delle capacità già accertate nonchè la validità

dei servizi di sostegno e di collocamento mirato. (Art. 8 D.P.C.M. del

13/01/2000);

 trasmette ogni informazione utile ad illustrare il profilo lavorativo del disabile,

con proprie osservazioni, alla Commissione di accertamento delle condizioni di

disabilità di cui all‟art. 4 legge 104/1992;

Per quanto attiene la nostra provincia sin dai primi mesi di attività si è individuata

l‟esigenza dell‟articolazione del Comitato tecnico in sottocomitati (uno per ogni

U.L.S.S. della provincia).

La conoscenza compiuta della realtà locale, ed in particolare delle opportunità

lavorative specifiche di ogni territorio, appare essere infatti un elemento determinate

per la riuscita dell‟inserimento delle persone disabili in un ambiente lavorativo

adeguato.

Tale articolazione è stata indicata nella procedura per il funzionamento del Comitato

tecnico, approvata recentemente da parte della Commissione Provinciale del Lavoro:









PROCEDURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO

PROVINCIALE



Art. 1

Finalità

Il Comitato Tecnico Provinciale è organo di supporto alla Commissione Provinciale per

il Lavoro per l‟espletamento delle funzioni di proposta e di indirizzo nelle

problematiche dell‟inserimento lavorativo delle fasce deboli.



Art. 2

Composizione

Il Comitato Tecnico Provinciale è costituito da:

a) un medico legale designato dalla Provincia, con funzioni di Presidente;

b) un operatore dei servizi di inserimento lavorativo attivati presso le Aziende ULSS

della provincia, prescelto dalla Provincia per ambito territoriali o dal suo

supplente ;

c) il Responsabile della struttura provinciale preposta alle procedure di collocamento

obbligatorio o suo supplente;

d) un medico del lavoro designato dalla Provincia o suo supplente.

Qualora necessario, il Comitato Tecnico può essere integrato nella composizione da un

esperto in relazione al/i caso/i trattato/i, designato/i dalla Provincia.





32

Art. 3

Durata

Il Comitato Tecnico Provinciale cessa con la Commissione provinciale per il lavoro

all‟interno della quale è costituito.



Art. 4

Funzioni

Le funzioni del Comitato Tecnico Provinciale sono definite dalla normativa nazionale

(L. 68/99, DPCM 13 gennaio 2000) e da disposizioni regionali (DGR 1982/2000) e

possono essere raggruppate sulla base dei diversi ambiti entro cui si articolano:

 Valutazione delle capacità delle persone disabili:

Valutazione delle residue capacità lavorative dei disabili (L. 68/99, art. 6)

Trasmissione, con proprie osservazioni, alla Commissione di accertamento di ogni

informazione, comunque acquisita dalla Commissione provinciale per il lavoro, utile ad

illustrare il profilo lavorativo del disabile (DGR 1982/2000)

Per ogni persona (iscritta nell‟elenco disabili) annotazione in una apposita scheda delle

capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché della natura e

del grado della minorazione (L. 68/99, art. 8)

 Strumenti e percorsi di inserimento lavorativo:

Definizione degli strumenti e prestazioni atte all‟inserimento (L. 68 art. 6)

Formulazione, sulla base della relazione conclusiva, di una proposta sintetica di

inserimento lavorativo con indicazione dei settori e dei processi di lavorazione per i

quali è da escludere l‟avviamento ovvero della presenza di particolari caratteristiche o

difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (DGR 1982/00)

Analisi delle caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili (L. 68 art. 8)

Azioni per favorire l‟incontro domanda-offerta, agevolando il superamento delle

possibili difficoltà che ostacolano l‟incontro domanda offerta.

 Collegamento con la Commissione di accertamento:

Informazioni alla Commissione di accertamento sul percorso di inserimento al lavoro

della persona disabile, per la quale siano state formulate le linee progettuali per

l‟integrazione lavorativa, anche ai fini delle visite sanitarie di cui all‟art. 8 (DPCM 13

gennaio 2000, art. 7.3)

Predisposizione, con comunicazione alla Commissione di accertamento della data di

avvio dell‟inserimento lavorativo della persona disabile, di visite sanitarie di controllo

per la rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per finalità:

- verifica della permanenza dello stato invalidante e della misura delle capacità già

accertate

- verifica della validità dei servizi di sostegno e collocamento mirato indicati nella

relazione conclusiva del primo accertamento.

(DPCM 13 gennaio 2000, art. 8.1)

Trasmissione, al 31 dicembre di ogni anno, alla Commissione di accertamento di una

relazione di aggiornamento sul percorso di inserimento lavorativo della persona

disabile per la quale sono state formulate linee progettuali (DGR 1982/2000).



Art. 5

Compiti e modalità di attuazione

Per la realizzazione delle funzioni indicate all‟art. 3 il Comitato Tecnico Provinciale

svolge i compiti ed attua le modalità di seguito specificate:

a) Formula indirizzi alle Commissioni di accertamento attraverso:

 modalità di raccordo tra Commissioni e CT

 modello di relazione conclusiva

 modello scheda socio-lavorativa

 elaborazione di altri strumenti di valutazione

b) Definisce la scheda socio lavorativa da inviare alla commissione di

accertamento.

c) Garantisce l‟omogeneità, a livello provinciale, degli strumenti e delle

prestazioni





33

d) Definisce le schede sulle mansioni, con le caratteristiche dei posti di lavoro, e

delle modalità di compilazione da parte delle aziende (autonoma, con

supporto dei Servizi, ecc.)

e) Promuove lo sviluppo di una cultura favorevole all‟integrazione e la

costruzione di un sistema di rete tra tutti i soggetti che operano per

l‟integrazione lavorativa e sociale delle persone disabili

f) Supporta le iniziative locali volte a favorire l‟inserimento dei disabili nel mondo

del lavoro

g) Chiede l‟accertamento alla Commissione, in relazione all‟inserimento lavorativo

avviato

h) Informa annualmente la Commissione di accertamento sull‟andamento dei

percorsi avviati.

i) Informa la Commissione Provinciale con relazioni trimestrali sull‟attività

svolta, con indicazione altresì dei casi trattati, dei soggetti particolari presi in

esame e di altri dati significativi circa l‟inserimento mirato dei disabili nel

trimestre considerato, con particolare riferimento ai compiti previsti dal

successivo art. 9

j) Trasmette, inoltre, le suddette informazioni, aggregate in forma statistica,

all‟Osservatorio Regionale dell‟Handicap e ad altri organismi regionali

interessati alla tematica qualora richieste.



Art. 6

Sottocomitati

Al fine di garantire una efficace programmazione e realizzazione degli interventi, in

stretto collegamento con le realtà territoriali, con i servizi e con le risorse esistenti in

ciascuna zona, il Comitato Tecnico Provinciale, per l‟attuazione dei propri compiti e

funzioni come individuate agli articoli precedenti, si articola in sottocomitati operanti a

livello territoriale.

Art. 7

Composizione dei sottocomitati

I sottocomitati territoriali sono costituiti , inizialmente, in ordine alla competenza

territoriale di ciascuna U.L.S.S. , ma potranno essere potenziati per territorio di

competenza dei Centri per l‟Impiego.

Saranno composti ciascuno da:

 Medico legale

 Medico del lavoro

 Operatore S.I.L.

 Referente della Provincia.

Tutti i componenti devono risultare titolari o supplenti del comitato tecnico

I referenti della Provincia per i sottocomitati sono individuati dal Dirigente del Settore

Lavoro-Formazione



Art. 8

Compiti e funzioni dei sottocomitati

I sottocomitati realizzano i compiti del Comitato Tecnico Provinciale relativamente alla

valutazione delle capacità delle persone disabili e alla progettazione e verifica dei

percorsi di inserimento lavorativo.

In particolare ciascun sottocomitato svolge le seguenti attività:

 integra le informazioni della relazione conclusiva e della scheda socio-lavorativa e

dà indicazioni operative generali per l‟inserimento lavorativo (settore, tipo di attività,

orario, ecc.)

 formula incontri periodici in cui si completa la scheda tecnica, integrando, in

merito alle relazioni conclusive pervenute, i diversi dati e fornendo indicazioni generali

al Gruppo di Lavoro Ufficio Categorie Protette provinciale/SIL.

 Analizza le schede sulle mansioni e dà indicazioni generali per l‟inserimento dei

lavoratori disabili







34

 Supporta il Gruppo di Lavoro Ufficio Categorie protette provinciale/SIL, nella

realizzazione dei percorsi e valuta l‟efficacia degli stessi

 Valuta l‟opportunità di disporre l‟accertamento, in relazione all‟inserimento

lavorativo avviato o per persona da rivalutare.



Art. 9

Compiti di indirizzo e di controllo

Il Comitato Tecnico Provinciale svolge, altresì, i seguenti compiti di indirizzo e di

controllo:

 Controllo sulla omogeneità dell‟integrazione delle attività volte all‟inserimento

(coordinamento effettivo all‟interno dei gruppi di lavoro che svolgono attività di

inserimento) – congruità e interscambiabilità degli strumenti e delle procedure

adottate in ambito della giurisdizione amministrativa provinciale.

 Monitoraggio sull‟attività di inserimento effettuata attraverso le procedure di

accertamento sanitario e sociale (Commissioni integrate), mediante interviste

effettuate nelle varie fasi di accertamento e di incontro, loro raggruppamento ed

archiviazione in sede accessibile agli operatori responsabili della procedura in un‟unica

documentazione unitaria per ogni soggetto da inserire, supporta gli organi responsabili

circa l‟attuazione degli obblighi di comunicazione relativa alla sensibilità dei dati al

garante della privacy,

 Fornisce supporto tecnico al Settore Lavoro-Formazione sulla progettazione di

corsi per il personale provinciale che si occupa dell‟inserimento dei disabili e su

eventuali percorsi formativi attuati da organismi preposti all‟ inserimento lavorativo

convenzionati con la Provincia,

 Fornisce supporto statistico all‟attività di inserimento in ambito provinciale con

appositi strumenti di rilevazione;

Il Comitato Tecnico provinciale si pone altresì come strumento tecnico per:

a) La programmazione ed attuazione di incontri con Associazioni datoriali e dei

disabili su tematiche attinenti l‟attuazione della legge 68/99;

b) la programmazione e realizzazione di ogni altra iniziativa necessaria per

favorire l‟attuazione della normativa, inclusi incontri diretti con le parti coinvolte e con

le strutture istituzionali interessate al processo di inserimento lavorativo in ambito

provinciale;

c) la definizione e l‟ attuazione delle politiche di inserimento lavorativo

provinciale delle fasce deboli.



Art. 10

Sedute del Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico Provinciale si riunisce periodicamente per le funzioni di indirizzo e

di valutazione dell‟attività complessiva, restando comunque responsabile

dell‟operatività delle sue articolazioni territoriali; in particolare, in tali occasioni, opera

per:

 elaborare strumenti di valutazione e individuare modalità di raccordo con le

Commissioni di accertamento

 favorire il collegamento con i referenti esterni (Commissione di accertamento,

associazioni datoriali e sindacali, ecc.)

 sensibilizzare i diversi soggetti coinvolti nella problematica dell‟inserimento

lavorativo dei disabili, promuovendo una cultura dell‟integrazione.



Art. 11

Sede delle riunioni

Il Comitato Tecnico Provinciale si intendono convocate, salvo diversa esplicita

indicazione contenuta nell‟avviso di convocazione, presso la sede dell‟Ufficio

Provinciale Categorie Protette, attualmente presso il C.p.I. di Padova. Qualora la sede

dell‟ufficio Categorie Protette dovesse cambiare, si intende la convocazione in ogni

caso presso quest‟ultimo. Le riunioni dei sottocomitati tecnici si svolgono presso le

sedi dei Centri per l‟impiego interessati.





35

Art. 12

Convocazione

1. La convocazione, sia avviene, di norma, tramite avviso scritto inviato ai

componenti effettivi almeno dieci giorni prima della riunione all‟indirizzo indicato dai

componenti stessi.

2. L‟avviso di convocazione può essere trasmesso anche via fax e posta

elettronica.

3. In caso di urgenza, l‟avviso va notificato con telegramma o fax o posta

elettronica, almeno 24 ore prima della riunione.

4. Sarà cura dei componenti effettivi, in caso di prevista o sopravvenuta

impossibilità di partecipare alla riunione, informare i rispettivi supplenti allo scopo di

assicurare la validità delle riunioni del Comitato Tecnico Provinciale e dei sottocomitati.

5. L‟avviso di convocazione contiene l‟indicazione del giorno e dell‟ora fissati per la

riunione e l‟elenco degli argomenti posti all‟ordine del giorno.

6. Le eventuali relazioni e documentazioni concernenti gli argomenti da trattare debbono

essere distribuite all‟inizio della seduta.



Art. 13

Validità e verbale delle riunioni

1. Ai fini della validità delle riunioni del Comitato Tecnico Provinciale e dei

sottocomitati, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Delle sedute, anche di quelle andate deserte, viene steso verbale nel quale

sono indicati i nominativi dei componenti presenti e assenti. Delle riunioni valide viene,

altresì, redatto verbale delle decisioni adottate.

3. I verbali di riunione sono gestiti dalla segreteria del Comitato tecnico,

compresi i verbali dei sottocomitati la cui redazione sarà curata dal referente della

Provincia.



Art. 14

Corresponsione indennità e rimborso spese

Ai componenti del Comitato Tecnico Provinciale e agli altri componenti dei

sottocomitati è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio per partecipazione a

sedute che si effettuano al di fuori del Comune di residenza dei componenti, previa

presentazione di specifica documentazione qualora non rimborsati

dall‟amministrazione di provenienza.









36

Procedure per l'accesso al collocamento mirato

(in uso presso la Provincia di Padova dal 2003)









Procedure per l'iscrizione nell'elenco dei disabili

Si possono iscrivere nell'elenco dei disabili istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 68/99

ed essere inseriti nella graduatoria unica esclusivamente i soggetti in età lavorativa,

domiciliati in provincia di Padova, che risultino disoccupati (ai sensi della disciplina in

vigore) e che aspirino ad una occupazione adeguata e confacente alla propria

disabilità e che presentino l'apposita domanda al Centro per l'Impiego dove sono

domiciliati o all'Ufficio Categorie protette Provinciale (competente anche per il

territorio del Centro per l'Impiego di Padova)



La domanda, in caso di impedimento (certificato o auto dichiarato), potrà

essere eccezionalmente trasmessa tramite posta o tramite un incaricato,

allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento (ai sensi del DPR

445/2000).



Gli iscritti immediatamente disponibili al lavoro saranno chiamati nel più breve termine

possibile a presentarsi personalmente al successivo colloquio informativo e di

orientamento con gli operatori del SIL e del CPI, in data che dovrà essere concordata.

In sede di colloquio dovrà essere redatta la scheda informativa necessaria per

predisporre i primi strumenti per l'inserimento mirato ; inoltre la stessa scheda dovrà

essere rilasciata in copia all'interessato per allegarla alla richiesta di accertamento ai

sensi dell'art.1, comma 4 della legge 68/99.



La documentazione necessaria per l'iscrizione è la seguente:







1. Invalidi civili, Non vedenti, Sordomuti:



A. verbale rilasciato dalla Commissione ULSS di prima istanza che attesti

almeno il 46%, ovvero lo stato di non vedente totale o parziale,

ovvero lo stato di Sordomutismo;



B. oppure la relazione conclusiva di accertamento della Commissione

integrata ai sensi della legge 104/92.;



C. oppure una sentenza del tribunale, con allegata perizia medico legale,

che attesti la percentuale minima del 46%



I ciechi che chiedono l'inserimento anche nella graduatoria dei

centralinisti telefonici non vendenti ai sensi della legge n. 113/85 o in

quella dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti ai sensi

della legge n. 686/61, dovranno presentare copia del certificato di

iscrizione ai rispettivi Albi professionali riservati ai disabili privi della

vista che hanno ottenuto l'idoneità prevista dalle rispettive norme

(mediante apposito corso di formazione o a seguito precedente

lavorativo di almeno sei mesi con la qualifica di centralinista). Tutti i

datori pubblici e privati con un centralino dotato di almeno un posto



37

operatore e, quelli privati, di cinque linee esterne devono procedere

all'assunzione obbligatoria di un centralinista telefonico privo della

vista iscritto all'albo professionale (art. 3 legge n 113/85), anche nel

caso in cui abbiano già coperto la quota d'obbligo prevista dall'art. 3

della legge 68/99. Gli iscritti all'albo dei centralinisti telefonici privi

della vista possono chiedere l'iscrizione contemporaneamente in più

Province.



Se il disabile invalido civile esibisce o allega il solo certificato della

Commissione di prima istanza viene iscritto con riserva, dovrà quindi

perfezionare la procedura d'iscrizione con la richiesta di accertamento

prevista per l'inserimento mirato dall'art.1, comma 4, legge 68/99

(solo se disponibile immediatamente al lavoro). Per tutti gli

invalidi civili precedentemente iscritti ai sensi della legge 482/68

transitati automaticamente nel nuovo elenco, se immediatamente

disponibili al lavoro, l'accertamento è già stato richiesto dall'Ufficio

Categorie Protette Provinciale.







2. Invalidi del Lavoro: certificato di invalidità rilasciato dall'INAIL con

percentuale minima del 34%.







3. Invalidi per servizio:



A. Modello 69/ter rilasciato dal Ministero del Tesoro



B. in alternativa, una dichiarazione dell'Ente presso il quale il disabile era

occupato con i dati relativi al decreto di concessione dell'invalidità

(dalla prima alla ottava categoria).







4. Invalidi di guerra: il modello 69/ter rilasciato dal Ministero del Tesoro che

attesti la categoria assegnata (dalla "prima" all'"ottava").







Per l'inserimento nell'elenco dei disabili, nel Veneto, non è più necessaria la preventiva

iscrizione nelle liste del collocamento ordinario essendo state abolite le liste dei

disoccupati dal primo gennaio dell'anno 2002. Al contrario l'iscrizione nell'elenco dei

disabili comporta l'automatico inserimento anche nell'elenco anagrafico, istituito,

sempre dal primo gennaio 2002, nel Veneto con la Delibera n. 3721 del 21/12/01, ai

sensi del DPR n. 442/2000. Non è altresì indispensabile il possesso del Libretto di

Lavoro, che diventa, solo per i disabili con precedenti lavorativi, uno strumento di

conoscenza utile alla ricostruzione delle competenze possedute.



Attualmente l'età lavorativa che consente l'iscrizione inizia ai 15 anni (più

l'assolvimento dell'obbligo scolastico, 9 anni ) e termina a 60 per le donne e a 65 per

gli uomini (nota Ministero del Lavoro n.2056/m-8 del 30/11/2001). Entro tali limiti di

età, anche eventuali disabili già in pensione e che intendono rientrare nel mondo del

lavoro, essendo attualmente classificati come disoccupati (ai sensi dell'allegato alla

delibera della Giunta Regionale n. 3721 del 21/12/2001) nel Veneto possono chiedere

l'iscrizione.



Per i minori si ricorda che normalmente la Commissione di prima istanza non assegna

la percentuale di invalidità, pertanto i minorenni che intendono iscriversi dovranno

richiedere esplicitamente, in occasione dell'accertamento, che venga espressamente



38

indicata anche la percentuale d'invalidità (vedi scheda per la richiesta di accertamento

di soggetto minorenne). All'atto dell'Iscrizione si dovrà contattare immediatamente il

Servizio per l'obbligo formativo per coordinare le attività nei confronti del giovane

disabile.



Allegati:

1. Domanda di iscrizione nell'elenco dei disabili (pagina 94)



2. Domanda di iscrizione categorie protette (Art. 18, comma 2) (pagina 96)



3. Scheda per il colloquio con i disabili (pagina 99)



4. Richiesta di accertamento alle aziende sanitarie (disabile maggiorenne)

(pagina 103)



5. Richiesta di accertamento alle aziende sanitarie di minorenne o interdetto

(pagina 106)









39

Assunzione nominativa negli Enti pubblici



Procedure amministrative per l'assunzione nominativa negli

Enti pubblici di persone disabili

Per l'assunzione nominativa negli Enti pubblici di dipendenti disabili ai sensi della

Legge 68/99, considerato quanto previsto dalla delibera della Giunta Provinciale n. 48

del 15.2.2001, le procedure amministrative da attivare possono essere le seguenti:



 Sottoscrizione preventiva di una convenzione di programma



 Bando pubblico contenete tutte le informazioni previste dalla delibera della

Giunta Provinciale n. 48 del 15.2.2001, (il bando dev'essere esposto all'albo

dell'Ente, e, a cura del Servizio categorie protette, in tutti i Centri per

l'Impiego, nel sito della Provincia, nei Giornali locali)



 Raccolta delle adesioni degli interessati presentate personalmente presso il

Servizio categorie protette, anche per tramite dei Centri per l'Impiego



 Prima selezione sulla base dei requisiti richiesti da parte del Servizio categorie

protette con pubblicazione dell'elenco e trasmissione all'ente interessato



 Pubblica selezione da parte dell'Ente sui nominativi trasmessi dal servizio

categorie protette



 Individuazione del nominativo



 Richiesta nominativa di avviamento



 Comunicazione all'Ufficio Categorie protette della data di assunzione



Oppure:



 Bando pubblico contenete tutte le informazioni previste dalla delibera della

Giunta Provinciale n. 48 del 15.2.2001 (il bando dev'essere esposto all'albo

dell'Ente, e, a cura del Servizio categorie protette, in tutti i Centri per

l'Impiego, nel sito della Provincia, nei Giornali locali)



 Raccolta delle adesioni degli interessati presentate personalmente presso il

Servizio categorie protette, anche per il tramite dei Centri per l'Impiego



 Prima selezione sulla base dei requisiti richiesti dal bando da parte del Servizio

categorie protette con pubblicazione dell'elenco e trasmissione all'ente

interessato



 Pubblica selezione da parte dell'Ente sui nominativi trasmessi dal servizio

categorie protette



 Individuazione del nominativo



Stipula di una convenzione d'integrazione lavorativa finalizzata all'assunzione

nominativa. Questa seconda ipotesi è comunque necessaria se l'Ente intende far

precedere l'assunzione da un tirocinio o da attività formative ovvero se l'Ente non è

soggetto agli obblighi previsti dalla l.68/99.









40

Modulistica di accertamento sanitario



Commissione medica

Scheda di accertamento sanitario:



 Relazione conclusiva (pagina 109)



 Scheda per la definizione delle capacità (allegato 1 DPCM 13/01/2000)

(pagina 113)





Scheda assistito

 Scheda informativa anagrafica e sociale (autocertificazione) (pagina 99)









41

Moduli per le convenzioni



Convenzione d'inserimento lavorativo ex art. 12, L. 68/99

 Schema tipo di convenzione d'inserimento (pagina 116)





Convenzione d'integrazione lavorativa e di programma ex art.

11, comma 4, Legge 68/99

 Convenzione d'integrazione lavorativa (pagina 122)



 Schema semplificato di convenzione d'integrazione lavorativa (pagina 128)



 Convenzione di programma (pagina 131)









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Domande e risposte frequenti

A cura dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro della provincia di Padova





1) D: La trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro per

assunzioni con contratto di apprendistato, contratto di formazione e lavoro e

contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 9 mesi, deve essere computata

come una nuova assunzione?



R: Se l'assunzione è avvenuta prima dell'entrata in vigore della norma non fa scattare

l'obbligo nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, vale solo ai fini dei limiti numerici per il

superamento della fascia di appartenenza. Se l'assunzione è avvenuta dopo l'entrata

in vigore della legge la trasformazione vale sia ai fini della 'nuova assunzione' che dei

'limiti numerici'.



2) D: Quali dipendenti devono essere considerati ai fini del calcolo della

quota di riserva di personale disabile?



R: L'individuazione dell'organico dell'azienda (fascia 15/35 - 36/50 - oltre 50) sul quale

calcolare la quota di riserva (base di computo) si ottiene considerando l'intero insieme

dei lavoratori dipendenti dell'azienda, ad esclusione di:



 Disabili occupati ai sensi della legge 68/99 e della normativa precedente,

nonché i soggetti divenuti inabili nel corso del rapporto di lavoro con

percentuale pari o superiore al 60% (34% se invalidi del lavoro) a meno che

l'inabilità non sia stata determinata da inosservanza da parte del datore di

lavoro delle norme di sicurezza;



 tempi determinati di durata non superiore a 9 mesi;



 soci di cooperative di produzione e lavoro;



 dirigenti;



 apprendisti;



 CFL;



 contratti di reinserimento;



 lavoratori occupati con contratto di lavoro temporaneo;



 lavoratori a domicilio;



 lavoratori occupati all'estero, per la durata di tale attività;



 lavoratori di cui all'art. 18 c. 2 L. 68/99, più precisamente orfani, coniugi

superstiti e soggetti a loro equiparati di deceduti per causa di lavoro, di guerra

o di servizio, o in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali

cause, nonché i coniugi ed i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per

causa di guerra, di servizio e di lavoro, dei profughi italiani rimpatriati

riconosciuti ai sensi della L. 763 del 26/12/1981 e coloro che rientrano nella

disciplina speciale della L. 407 del 1998, diretta a tutelare le famiglie delle

vittime del terrorismo, nei limiti della percentuale dell'1%.



3) D: Come dev'essere computato il personale con contratto part-time?









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R: I lavoratori part-time si contano con il seguente criterio:

somma delle ore settimanali ridotte per ogni lavoratore part-time, il risultato di tale

somma si divide per l'orario settimanale in vigore per i lavoratori a tempo pieno, i

decimali vengono arrotondati all''unità qualora superino lo 0,5 (esempio: 3 Part-time.

con orario settimanale di 30 ore, 24 ore e 16 ore, procedura: 30 + 24 + 16 = 70 : 40

= 1,75 = 2 unità).



4) D: Il disabile part-time vale per un'unità o per una frazione di unità?



R: Vale per una unità se supera il 50% dell'orario contrattuale. Nelle aziende dai 15 ai

35 dipendenti vale come unità indipendentemente dall'orario di lavoro se ha una

percentuale di invalidità superiore al 50%

Vale in proporzione all'orario svolto se non supera il 50% dell'orario di lavoro

contrattuale.



5) D: Quando una "nuova assunzione" viene considerata tale ai fini

dell'obbligo della riserva dei disabili per le aziende appartenenti alla fascia

da 15 a 35 dipendenti?



R: Vengono considerate nuove assunzioni tutte quelle che non riguardano:



 disabili occupati in base all'obbligo previsto dalla legge 68/99, cioè coloro che

iscritti negli elenchi dei disabili gestiti dalla Provincia sono stati avviati al

lavoro dall'ufficio categorie protette;



 tempi determinati di durata non superiore a 9 mesi. In

caso di lavoro stagionale si conteggia l'effettivo periodo lavorato

nell'anno, eventuali rapporti a tempo determinato svolti nello stesso

anno dallo stesso lavoratore quindi si sommano (art. 3 comma 6, DPR

333/2000);



 soci di cooperative di produzione e lavoro;



 dirigenti;



 apprendisti;



 CFL;



 contratti di reinserimento;



 lavoratori che, in corso di rapporto, divengono inabili allo svolgimento delle

loro mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, se hanno subito una

riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, a meno che

l'inabilità non sia stata determinata dall'inosservanza da parte del datore di

lavoro, pubblico o privato, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in

materia di sicurezza ed igiene del lavoro;



 lavoratori occupati con contratto di lavoro temporaneo;



 lavoratori a domicilio;



 lavoratori occupati all'estero, per la durata di tale attività;



 lavoratori di cui all'art. 18 c. 2 L. 68/99, più precisamente orfani, coniugi

superstiti e soggetti a loro equiparati di deceduti per causa di lavoro, di guerra

o di servizio, o in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali

cause, nonché i coniugi ed i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per

causa di guerra, di servizio e di lavoro, dei profughi italiani rimpatriati

riconosciuti ai sensi della L. 763 del 26/12/1981 e coloro che rientrano nella



44

disciplina speciale della L. 407 del 1998, diretta a tutelare le famiglie delle

vittime del terrorismo, nei limiti della percentuale dell'1%. Fino al 31.12.03

sono computate come disabili tutte le

categorie protette in forza;



 i lavoratori che sostituiscono dipendenti che sono cessati da non più di 60

giorni;



 lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti che hanno diritto alla

conservazione del posto.



6) D: Quali sono gli obblighi che interessano le aziende in merito

all'assunzione di disabili e alla presentazione del "prospetto informativo"?



R: Si hanno i casi di seguito illustrati.



 L'azienda che occupa fino a 14 dipendenti



o assume il 15° dipendente = non è soggetta all'obbligo



o assume il 16° dipendente = entro 12 mesi da tale assunzione

presenta il prospetto informativo ed assume il disabile



o se prima della scadenza dei 12 mesi assume un 2° nuovo dipendente

(il 17°) = anticipa la presentazione del prospetto informativo entro i

60 giorni successivi dalla data della seconda nuova assunzione ed

entro lo stesso termine assume il disabile



o entro il 31/01 di ogni anno successivo presenterà il prospetto

informativo anche dopo aver assolto all'obbligo di assunzione;



 L'azienda che si trova nella fascia tra 15 e 35 dipendenti alla data di

entrata in vigore della legge (18/01/2000)



o e non effettua nuove assunzioni = non è soggetta all'obbligo



o effettua una nuova assunzione = entro 12 mesi da tale assunzione

presenta il prospetto informativo ed assume il disabile



o se prima della scadenza dei 12 mesi assume un 2° nuovo dipendente

= anticipa la presentazione del prospetto informativo entro i 60 giorni

successivi alla data della seconda nuova assunzione e assume il

disabile



o entro il 31/01 di ogni anno successivo presenterà il prospetto

informativo anche dopo aver assolto all'obbligo di assunzione;



 L'azienda che si trova nella fascia da 36 a 50 dipendenti



o presenta il prospetto informativo al 31/01 di ogni anno (situazione

aziendale al 31/12 dell'anno precedente)



o deve sempre provvedere affinché il disabile per i quali è prevista la

richiesta nominativa venga assunto entro i 60 gg da quanto scatta

l'obbligo;



 Aziende oltre 50 dipendenti



o presenta il prospetto informativo al 31/01 di ogni anno (situazione

aziendale al 31/12 dell'anno precedente)





45

o deve sempre provvedere affinché il n° dei disabili per i quali è

prevista la richiesta nominativa sia coperto;



o sono soggette anche all'obbligo di assunzione dell'1% di cui all'art. 18

c. 2 L. 68/99, categorie protette. Si precisa che l'obbliga riguarda 1

categoria protetta sino a 150 dipendenti utili al calcolo della riserva.



7) D: Come si ottempera all'obbligo dell'assunzione nominativa o a quello

della numerica?



R: All'obbligo dell'assunzione nominativa si ottempera solo ad assunzione avvenuta del

disabile oppure con la richiesta di 'esonero parziale' oppure con la "convenzione"

finalizzata a programmare l'assunzione del disabile. Per quanto riguarda l'assunzione

numerica, l'obbligo è ottemperato formalmente con la compilazione del terzo foglio del

prospetto informativo.



8) D: Come avviene la presentazione del "prospetto informativo" nel caso di

azienda con più sedi operative nella stessa provincia?



R: Verrà presentato, all'Ufficio Categorie Protette provinciale, un unico prospetto

riepilogativo di tutti i dipendenti occupati nella provincia. La sede da indicare sarà

quella legale.



9) D: Come avviene la presentazione del "prospetto informativo" nel caso di

azienda con sedi operative in più provincie?



R: Verrà presentato ad ogni Provincia il 'prospetto informativo' contenente la

situazione occupazionale della provincia stessa, mentre nella provincia dove l'azienda

ha la sede legale, ne verrà allegato anche uno riepilogativo con la situazione di tutte le

province interessate.



10) D: Cosa si intende per 'compensazione territoriale'?



R: I datori di lavoro privati e pubblici economici, dietro loro motivata richiesta,

possono essere autorizzati ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori

aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le

eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre provincie.



11) D: Come si ottiene l'autorizzazione alla 'compensazione territoriale'?



R: Si hanno i seguenti due casi.



Unità produttive situate nella stessa Regione: i datori di lavoro privati devono

presentare la domanda, diretta ad ottenere l'autorizzazione di compensazione

territoriale, all'ufficio categorie protette dove si trova la sede legale dell'azienda.

Unità produttive situate in diverse Regioni: i datori di lavoro privati devono

presentare la domanda, corredata dall'ultimo prospetto informativo, al Ministero del

lavoro - Direzione generale per l'impiego - Div. III. La domanda, redatta nel rispetto

delle vigenti norme sul bollo (€ 10,33 - L. 20.000 - ogni quattro facciate), deve

contenere i seguenti elementi:

- l'esatta denominazione sociale e la sede legale della società con l'indicazione del

codice fiscale;

- l'attività ed i motivi che giustificano l'autorizzazione, con la precisazione, quindi, delle

caratteristiche tecniche ed organizzative delle unità interessate che richiedono un

maggiore assorbimento di categorie protette in un ambito territoriale anziché in un

altro;

- le sedi provinciali dove la società intende assumere più lavoratori e quelle dove

intende assumerne di meno, con l'indicazione specifica del numero di dipendenti

validi, la relativa base di computo ed il numero dei dipendenti disabili.



46

Il numero complessivo dei dipendenti deve essere calcolato scomputando

preventivamente i rapporti di lavoro che sono esclusi, per definizione legislativa e

amministrativa, dalla base imponibile (vedi ML nota 1° gennaio 2001).

Il provvedimento amministrativo che decide sulla compensazione viene emanato entro

150 giorni dalla data di ricevimento della domanda ovvero, qualora essa sia

incompleta e richieda la comunicazione di elementi ulteriori a sua integrazione, dalla

data di ricevimento di questi ultimi. Il provvedimento di autorizzazione alla

compensazione territoriale, giustificandosi in funzione dell'assetto organizzativo

aziendale, non è sottoposto a termine; in ogni caso, il datore di lavoro può richiedere

in ogni momento all'organo che ha concesso l'autorizzazione la modifica del contenuto

del provvedimento in relazione ai mutati assetti organizzativi (ML circ. n. 36/2000). Le

aziende con meno di 50 dipendenti sono esonerate dalla presentazione dell' istanza di

'compensazione territoriale' in quanto possono assumere nelle provincie a loro scelta

con comunicazione agli uffici interessati (circ. Minlav. 36/2000)

12) D: Le aziende fino a 35 dipendenti possono ottenere l'autorizzazione

all'esonero parziale?



R: Nella Provincia di Padova, e in tutto il Veneto, l'autorizzazione viene rilasciata se ci

sono i presupposti previsti dalla normativa.



13) D: Nella 'convenzione di programma' è indicata una qualifica di

assunzione per la quale non si sono trovate disponibilità di lavoratori negli

elenchi forniti dagli uffici della Provincia. In che situazione viene a trovarsi

l'azienda? Può legittimamente considerarsi ottemperante rispetto

all'obbligo di avere posto in essere tutti gli strumenti idonei all'assunzione

di un "obbligato" oppure è inadempiente dalla data successiva alla

scadenza della convenzione?



R: L'azienda in effetti è inadempiente in quanto deve, comunque, attivare tutti i canali

possibili per arrivare al reperimento del personale disabile da assumere ed

eventualmente concordare con l'ufficio competente una modifica della figura

professionale indicata nella 'convenzione di programma'.



14) D: La 'convenzione di programma' copre la percentuale di assunzioni

nominative o la percentuale nel suo complesso (nominativa e numerica)?



R: La 'convenzione di programma' nel Veneto deve interessare sia la quota numerica

che la nominativa.



15) D: Rispetto al totale complessivo di "obbligati" da assumere, l'ufficio,

una volta accertato che l'azienda ha ottemperato all'obbligo di assunzioni

nominative, provvede direttamente ad avviare gli " obbligati" corrispondenti

alle assunzioni numeriche?



R: Si, a meno che non sia stata stipulata una 'convenzione di programma' o si possano

attivare 'protocolli d'intesa' particolari (vedi Associazione Nazionale Consulenti del

Lavoro di Padova).









47

Siti correlati



Per accedere ai seguenti siti è necessario avere accesso a Internet



 Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Welfare -

http://www.welfare.gov.it



 Sistema Informativo Lavoro - http://sil.welfare.gov.it/plavoro/default_new.asp



 Portale SIVA sulle tecnologie per la disabilità e l'autonomia -

http://siva.welfare.gov.it/ITA/



 Provincia di Padova, Settore Lavoro - http://www.provincia.padova.it/lavoro



 Veneto lavoro - http://www.venetolavoro.it



 Handylex - http://www.handylex.org



 Handicap in cifre - http://www.handicapincifre.it



 Superabile - http://www.superabile.it



 INPS - http://www.inps.it



 Consiglio di Europa - http://www.coe.int/it/portal/



 European Disability Forum (Forum Europeo sulla disabilità) - http://www.edf-

feph.org/en/welcome.htm



 World Health Organisation (Organizzazione mondiale della sanità) -

http://www.who.int/en/









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Indice legislativo per tipo di norma



Leggi nazionali

 Legge n.482 del 2 aprile 1968 "Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private"



 Legge n. 295 del 15 ottobre 1990 "Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del

D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio

1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle

categorie delle minorazioni e malattie invalidanti"



 Legge n.104 del 5.2.1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione

sociale e i diritti delle persone handicappate"



 Legge n. 68 del 12.03.1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"



 Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di

pubblica amministrazione"









Leggi della Regione Veneto

 Legge Regionale n. 72 del 9.12.1977 "Attuazione della legge 19 maggio 1976,

n. 335"



 Legge Regionale n. 46 del 8.05.1980 "Interventi per l'inserimento sociale,

scolastico e lavorativo dei soggetti portatori di handicap"



 Legge Regionale n. 10 del 30.01.1990 "Ordinamento del sistema di

formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro"



 Legge Regionale n. 1 del 10.01.1997 "Ordinamento delle funzioni e delle

strutture della regione"



 Legge Regionale n. 27 del 22.07.1997 "Procedure per la nomina e

designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della

durata degli organi"



 Legge Regionale n. 18 del 16.04.1998 "Proroga di termini e integrazioni alla

legge 23 dicembre 1994, n.74 in tema di contributi alle amministrazioni

pubbliche che impiegano lavoratori in progetti di lavori socialmente utili"



 Legge Regionale n. 31 del 16.12.1998 "Norme in materia di politiche attive del

lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23

dicembre 1997, n. 469"



 Legge Regionale n. 5 del 28.01.2000 "Legge finanziaria 2000"



 Legge Regionale n. 5 del 09.02.2001 "Legge finanziaria 2001"



 Legge Regionale n. 16 del 3.08.2001 "Norme per il diritto al lavoro delle

persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione

servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS"







49

Decreti legge, DPR, DPCM

 Decreto Legislativo n. 469 del 23.12.1997 "Conferimento alle regioni e agli

enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma

dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59"



 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.01.2000 "Atto di

indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili,

a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68."



 Decreto Legislativo n.181 del 21.04.2000 "Disposizioni per agevolare l'incontro

fra domanda ed offerta di lavoro in attuazione dell'art.45, comma 1, lettera a

della legge 17 maggio 1999 n.144"



 Decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 10.10.2000 "Regolamento

di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme

per il diritto al lavoro dei disabili"



 Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000 "Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa"



 Decreto Legislativo n.297 del 19.12.2002 "Disposizioni modificative e

correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per

agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo

45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144"









Decreti ministeriali

 Decreto Ministeriale del 22.11.1999 "Disciplina della trasmissione dei prospetti

informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di

assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68"



 Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 91 del

13.01.2000 "Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo

nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4,

della legge 12 marzo 1999, n. 68"



 Decreto del Dirigente Unità Progetto Lavoro n. 2 del 08.03.2000 "Modello di

prospetto informativo per comunicazioni di cui all'art. 9 comma 6 legge 12

marzo 1999 n. 68"



 Decreto Ministro del Lavoro 15.05.2000 "Autorizzazione alla gradualita' degli

adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi dell'art. 4, comma

11-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236."



 Decreto Ministro del Lavoro n. 357 del 7.7.2000 Regolamento recante:

"Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi

occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68"



 Decreto Ministeriale del 26.09.2000 "Ripartizione tra le regioni delle risorse

finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13,

comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68"



 Decreto Ministeriale n.269 del 12 luglio 2001 "Ripartizione tra le regioni per

l'anno 2001 del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili"







50

Delibere della Giunta Regionale Veneto

 Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 40 del 1.02.2000 "Indirizzi di

prima applicazione della Legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al

lavoro dei disabili"



 Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1002 del 21.03.2000 "Criteri di

concessione degli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e di pagamento

riscossione e versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili dei

contributi esonerativi e delle sanzioni (art. 5 legge 12.3.1999 n. 68)"



 Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1982 del 30.06.2000 "Ulteriori

indirizzi applicativi legge 12.3.1999 n. 68 (3° provvedimento)"



 Deliberazione n. 13 del 3.09.2000 della Commissione Regionale per la

Concertazione tra le Parti Sociali ex art. 19, L. 16.12.98, n. 31 "Parere sulla

proposta di delibera di Giunta relativa ai criteri di uniforme applicazione della

legge 68/99 in tema di convenzioni ai sensi art. 11, comma primo

(convenzione di programma), ai sensi art. 11, comma quarto (convenzione di

integrazione lavorativa) e ai sensi art. 12 (convenzione di inserimento

lavorativo)"



 Deliberazione della Giunta Regionale n. 3742 del 24.11.2000 "Legge 12 marzo

1999 n. 68 'Norme per il diritto al lavoro dei disabili'. Indirizzi applicativi in

tema di convenzioni. Compensazioni interprovinciali. Attribuzione alle Province

delle risorse del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo dei disabili"



 Deliberazione della Giunta Regionale n. 3014 del 09.11.2001 "Assegnazione

alle Province del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art. 4 L.R.

03.08.2001 n. 16)"



 Deliberazione della Giunta Regionale n. 3015 del 09.11.2001 "Attribuzione alle

Province del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo dei disabili anno

2001 e criteri stipula convenzione con INPS e INAIL (art. 13 L. 12.3.1999 n.

68)"



 Deliberazione della Giunta Regionale n. 3721 del 21.12.2001 "Riordino

collocamento introdotto dal Decreto legislativo 21.4.2000 n. 181 e dal DPR

7.7.2000 n. 442: indirizzi applicativi."









51

Delibere della Giunta Provinciale di Padova

 Delibera della Giunta Provinciale n. 416 del 27.07.2001: protocollo d'intesa tra

la Provincia, l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro-Unione Provinciale

di Padova.



 Delibera della Giunta Provinciale n. 417 del 27.07.2001: approvazione schema

di Protocollo d'intesa con il Centro Efesto



 Delibera della Giunta Provinciale n. 442 del 06.08.2001: approvazione accordo

di programma con le Aziende U.L.S.S del territorio provinciale



 Delibera della Giunta Provinciale n.48/2001 in tema di convenzioni









Disegni di Legge

 Disegno di Legge, Regione del Veneto "Norme per l'inserimento lavorativo dei

soggetti disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 e istituzione

Servizio Integrazione Lavorativa presso le Aziende ULSS"







Circolari

 Circolare Ministeriale n. 76 del 1999 "Assunzioni obbligatorie. Prima

definizione delle competenze degli uffici centrali e periferici a seguito del

trasferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro dallo Stato

alle Regioni e alle Province"



 Circolare Ministeriale n. 77 del 1999 "Legge 12 marzo 1999, n.68, recante:

"Norme per il diritto al lavoro dei disabili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n.68, - supplemento ordinario n.57/L -. Modifiche alla disciplina della legge 2

aprile 1968, n.482"



 Circolare Ministeriale n. 4 del 17 gennaio 2000 "Iniziali indicazioni per

l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n.68, recante: 'Norme per il diritto al

lavoro dei disabili"



 Circolare Ministeriale del 16 febbraio 2000 "Trasmissione prospetti informativi

da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni

obbligatorie di cui alla legge n.68/99".



 Circolare Ministeriale n. 17 del 24 marzo 2000 "Assunzioni obbligatorie. Legge

12 marzo 1999, n.68. Regime sanzionatorio"



 Circolare Ministeriale n. 36 del 6 giugno 2000 "Collocamento Obbligatorio L.

68 del 12.3.99. Richiesta Avviamento e Compensazione Territoriale"



 Circolare Ministero Lavoro n. 41/2000 "Assunzioni obbligatorie. Ulteriori

indicazioni per l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n.68. Integrazione

delle circolari n.4/2000 e 36/2000"



 Circolare Ministeriale del 27 ottobre 2000 "Ripartizione del Fondo nazionale

per il diritto al lavoro dei disabili".







52

 Circolare Ministeriale n. 79 del 2000 "Disciplina generale del collocamento

obbligatorio"



 Circolare della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n.23

del 16 febbraio 2001 " Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12

marzo 1999,n.68) e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 10

ottobre 2000 n.333): aspetti sanzionatori. Chiarimenti operativi".



 Circolare Ministeriale del 22 febbraio 2001 "Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Polizia Municipale. Computo della quota di riserva"



 Circolare del 23 febbraio 2001 "Legge 12 marzo 1999, n. 68. Accordo tra il

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane, per la

definizione di linee programmatiche per la stipula delle convenzioni"



 Circolare Ministeriale n. 150 del 7 maggio 2001 "Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 recante: 'Atto di indirizzo e

coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma

dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68".



 Circolare Ministeriale del 28 maggio 2001 "L.113/85 - Collocamento

obbligatorio dei centralinisti telefonici non vedenti"



 Circolare Ministeriale n. 66 del 10 luglio 2001 "Assunzioni obbligatorie.

Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di

incollocabilità"



 Circolare Ministeriale n.77 del 6 agosto 2001 "Assunzioni obbligatorie. Imprese

esercenti servizi di pulizia e servizi integrati."



 Circolare Ministeriale n.10/2003 "Norme di semplificazione"









Note informative

 Nota Informativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 7

gennaio 2000 "Assunzioni obbligatorie. Decentramento istituzionale in materia

di mercato del lavoro. Gestione del contenzioso in esito al trasferimento delle

funzioni dallo Stato alle regioni e alle province".



 Nota informativa della Direzione Generale per l'Impiego per i datori di lavoro

privati "Assunzioni obbligatorie - Legge 12.3.99, n.68, art. 5 compensazione

territoriale - Regolamento di esecuzione D.P.R. 10 ottobre 2000, n.333 - Nota

informativa per i datori di lavoro privati interessati al rilascio

dell'autorizzazione alla compensazione territoriale per unita' produttive situate

in diverse regioni









53

Argomenti affrontati nella normativa



Accesso al collocamento mirato



 Accertamento condizione di disabilità:

Vedi anche la modulistica di accertamento



o L.68/99 art.1 comma 4 (§ Collocamento dei disabili);



o L.104/92 art.4 (§ Accertamento dell'handicap);



o Circolare 150/01 (Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di

collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4,

della legge 12 marzo 1999, n. 68);



o D.P.C.M. del 13/01/00 art.1 (§ Commissione di accertamento) art.2 (§

Attività della commissione) art.3 (§ Criteri di accertamento delle

condizioni di disabilità e modalità per l'effettuazione delle visite

sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante) art.4 (§

Profilo socio-lavorativo della persona disabile) art.5 (§ Diagnosi

funzionale della persona disabile) art.6 (§ Relazione conclusiva)

Scheda per la definizione delle capacità: (D.P.C.M 13/01/00 -allegato

con glossario-);



o Circolare 66/01 (Indicazioni operative in materia di accertamenti

sanitari e assegno di incollocabilità).



 Beneficiari (Disabili e soggetti iscritti alle Categorie protette):

Vedi anche le procedure di iscrizione dei disabili presso i Centri per l'impiego



o L.68/99: art.1 commi 1 e 2 (§ Collocamento dei disabili);



o L.104/92 ("Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i

diritti delle persone handicappate.") art.3 (§ Soggetti aventi diritto);



o D.P.R. 333 del 10/10/00 art.1 (Regolamento di esecuzione per

l'attuazione L. 68/99 § Soggetti iscritti negli elenchi);



o Delibera Giunta Regionale n. 40 del 01/02/00 (Indirizzi di prima

applicazione della L.68 in materia di diritto al lavoro dei disabili §

Destinatari);



o Circolare Ministeriale n. 4/00 (§ Platea dei destinatari);



o Circolare Ministeriale n. 77/99 (§ Soggetti destinatari).



 Cancellazione dalle liste di collocamento:

o L.68/99, art.10 comma 6.



 Certificazione requisiti (Accertamento di disabilità):

o L. 68 art. 1 comma 4;



o L. 104/92 art. 4 (§ Accertamento dell'handicap).



54

o Circolare Ministeriale 150/01 ("Atto d'indirizzo e coordinamento in

materia di collocamento obbligatorio dei disabili, art.1 c. 4")



 Documenti regionali:

o Delibera Giunta Regionale n. 40 del 01/02/00 ( Indirizzi di prima

applicazione della L.68 in materia di diritto al lavoro dei disabili §

Destinatari);



o Circolare n.4/00 (§ Platea dei destinatari);



o Circolare n.77/99 (§ Soggetti destinatari);



 Graduatoria dei lavoratori disabili:

o L.68/99, art.8 (§ Elenchi e graduatorie);



o D.P.R. 333 del 10/10/00 art.9;



o Delibera della Giunta Regionale n.40 del 01/02/00 ( § Iscrizione

graduatoria e avviamento disabili - § Iscrizione graduatoria e

avviamento per destinatari non disabili);



o Circolare 4/00 (§ Graduatoria e avviamento).



o Delibera della Giunta Regionale del 30/06/00 n. 1982 art.2 (§

Graduatoria provinciale unica degli aventi diritto al collocamento

presso datori pubblici e privati)



 Indirizzi regionali di attuazione della legge 68/99:

o L.R. n.16 del 03/08/01 art.1 (§ finalità e principi), art.3 (Azioni e

strumenti), art.4 (Programmazione regionale degli interventi), art.5

(Programmazione provinciale);



o Circolare n.76/99 (Assunzioni obbligatorie; prima definizione degli

uffici centrali periferici a seguito del trasferimento di funzioni e

compiti in materia di mercato del lavoro dallo stato alle provincie. §

Elenchi, graduatorie e procedure di iscrizione e di avviamento);



o Circolare n.77/99 (Modifiche alla legge n.482 del 02/04/68; § Entrata

in vigore).



 Invalidi civili e portatori di handicap intellettivi :

o L.68/99 art.1 comma 1 lettera "a".



 Invalidi del lavoro e categorie protette:

o L. 68/99 art.1 comma 1 lettera "b"; art.1 commi 5, 7; art.4 comma 4;

art.18 comma 3 (§ Disposizioni transitorie e finali);



o D.P.R. 333 del 10/10/00 art.12 (§ Invalidi del lavoro e invalidi per il

servizio);



o Circolare 4/00 (§ Invalidi del lavoro e invalidi per il servizio).



 Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio:







55

o L.68/99 art.1 comma 1 lettera "d"; art.1 comma 6; art.18 comma 2 (

§ Disposizioni transitorie e finali);



o D.P.R. 333 del 10/10/00 art.12 (§ Invalidi del lavoro e invalidi per il

servizio);



o Circolare 4/00 (§ Invalidi del lavoro e invalidi per il servizio);



 Non vedenti e sordomuti:

o L. 68/99 art.1 comma 1 lettera "c"; art.1 commi 2, 3;



o Circolare del 28/05/01 (Collocamento obbligatorio dei centralinisti non

vedenti).









Assunzioni e rapporto di lavoro



 Accertamento stato di salute:

o L.68/99 art.10 (§ Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente

assunti);



o Circolare 41/00 (§ Invalidità contratta durante il rapporto di lavoro).



 Assunzioni obbligatorie presso imprese esercenti servizi di pulizia e

servizi integrati:

o Circolare 77/01 (Assunzioni obbligatorie. Imprese esercenti servizi di

pulizia e servizi integrati).



 Avviamento al lavoro:

o L. 68/99 art.7 (§ Modalità di assunzione);



o D.P.R. 333 del 10/10/00 art.6 (§ Modalità di assunzione obbligatoria);



o Circolare 4/00 (§ Chiamata numerica e nominativa);



o Circolare 36/00 (Collocamento obbligatorio. Richiesta di avviamento e

compensazione territoriale);



o Delibera della Giunta Regionale del 30/06/00 n. 1982 art.6 (

Assunzioni nominative in ambito regionale).



 Avviamento e assunzione presso enti pubblici e cooperative sociali:

o Circolare 4/00 (§ Datori di lavoro pubblici);



o Circolare 41/00 (§ Cooperative sociali).



 Avviamento presso polizia municipale:

o L. 68/99 art. 3 comma 4;



o Circolare del 22/02/01 (Polizia municipale, computo quota di riserva);







56

 Concorsi pubblici:

o L.68/99 art. 16 (§ Concorsi presso le pubbliche amministrazioni); art.

7 comma 2 (§ Modalità delle assunzioni obbligatorie);



o Circolare 77/99 (§ Concorsi pubblici);



o D.P.R. 333 del 10/10/00 art. 7 commi 2, 4 (§ Avviamento).



 Insorgenza dell'obbligo:

o L.68/99 art.3 (§ Assunzioni obbligatorie.Quota di riserva);



o Decreto Ministero del Lavoro del 15/05/00 artt.1.2.3 (§ Autorizzazione

alla gradualità degli adempimenti in materia di assunzioni

obbligatorie);



o D.P.R. 333 del 10/10/00 art.2 (§ Obbligo di riserva);



o Delibera della Giunta Regionale n. 40 del 01/02/00 (§ Determinazione

dell'obbligo, assolvimento, § Datori di lavoro che occupano da 15 a 35

dipendenti, § Datori di lavoro che occupano più di 35 dipendenti.);



o Circolare 76/99 (§ Attività di autorizzazione, § Ricorsi);



o Circolare 4/00 (§ Datori di lavoro che occupano da 15 a 35

dipendenti);



o Circolare 41/00 ( Integrazione circolari 4/00 e 36/00; § Datori di

lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti).



 Richiesta di avviamento:

o L. 68/99 art.9 (§ Richiesta di avviamento);



o D.P.R. 333 del 10/10/00 art.7 (§ Avviamento presso datori di lavoro

pubblici, commi 2,3,4,5,6,7).









Collocamento mirato



 Attività Comitato Tecnico:

o D.P.C.M. del 13/01/00 artt. 7,8. (§ Attività dell'azienda ULSS e del

Comitato tecnico. § Visite sanitarie di controllo sulla permanenza dello

stato invalidante);



o Delibera della Giunta Regionale n.1982 del 30/06/00 art. 1 (§

Compiti), art. 3 (Criteri di prima acquisizione da parte del servizio

preposto delle Province delle certificazioni delle Commissioni di

accertamento art. 4 Legge 104/92), art. 4 (Criteri transitori per

redazione scheda professionale ed avviamento).



 Comitato tecnico:

o Decreto Legislativo 469 del 23/12/97 art.6.







57

o L. 68/99 art. 6 comma 2 (§ Modifica al Decreto.Legisl. del 23/12/97

art.6 comma 3);



o Delibera della Giunta Regionale n.1982 del 30/06/00, allegato A, punti

1.1 (§ Composizione) e 1.2 (§ Procedura di costituzione).



 Servizi per l'inserimento al lavoro dei disabili:

o L.68/99 art.6 (§ Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili).



o L.R. n.16/01 art.6 (§ Servizio d'inserimento lavorativo), artt.11,12 (§

Istituzione del servizio di integrazione lavorativa presso le aziende

ULSS del veneto);









Modulistica

 Convenzioni



o Convenzione d'integrazione lavorativa ex art. 11, comma 4, Legge

68/99 (pagina 122)



o Schema semplificato di convenzione d'integrazione lavorativa (pagina

128)



o Convenzione di programma ex art. 11, comma 4, Legge 68/99

(pagina 131)



o Schema tipo di convenzione d'inserimento lavorativo ex art. 12, L.

68/99 (pagina 116)



 Domande:



o Domanda d‟inserimento negli elenchi dei disabili ai sensi della legge

12 marzo 1999, n° 68 - (pagina 94);



o Domanda d‟inserimento categorie protette, ai sensi della legge 12

marzo 1999, n° 68 - (pagina 96);



 Richiesta di accertamento :



o Richiesta di accertamento alle aziende sanitarie (disabile

maggiorenne) (pagina 103)



o Richiesta di accertamento alle aziende sanitarie di minorenne o

interdetto (pagina 106)



 Schede:



o Scheda per la ricerca di personale disabile inserito negli elenchi

previsti dalla L.68/99 (finalizzata all‟assunzione nominativa) (pagina

136).



o Scheda informativa anagrafica e sociale (autocertificazione) (pagina

99)



 Schede sulla mansione richesta:





58

o Informazioni fornite dall‟azienda sulla mansione richiesta (prima

formulazione) (pagina 140);



o Scheda informazioni fornite dall‟azienda sulla mansione richiesta

(seconda formulazione) (pagina 142);



 Scheda di accertamento sanitario:



o Relazione conclusiva (pagina 109)



o Scheda per la definizione delle capacità (allegato 1 DPCM

13/01/2000) (Pagina 113)









Realizzazione del collocamento mirato



 Convenzioni:

o L.68/99 art.11 (§ Convenzioni e convenzioni di integrazione

lavorativa), art.12 (§ Cooperative sociali);



o D.P.R. 333 del 10/10/00 art.10 (§ Convenzioni tra datori di lavoro

privati, cooperative sociali o disabili liberi professionisti e servizio

competente) art.13 (§ Disposizioni transitorie relative alla validità

delle convenzioni e delle autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi),

art.14 (§ Disposizioni finali);



o Deliberazione della Commissione Regionale per la Concertazione tra le

Parti Sociali n.13 del 03/09/00 (Parere sulla proposta di delibera di

Giunta relativa ai criteri di uniforme applicazione della legge 68/99 in

tema di convenzioni ai sensi art. 11, comma primo (convenzione di

programma), ai sensi art. 11, comma quarto (convenzione di

integrazione lavorativa) e ai sensi art. 12 (convenzione di inserimento

lavorativo));



o Delibera della Giunta Regionale n. 3742 del 24/11/00 (Legge 12

marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Indirizzi

applicativi in tema di convenzioni. Compensazioni interprovinciali.

Attribuzione alle Province delle risorse del Fondo nazionale per

l'inserimento lavorativo dei disabili);



o Circolare 76/99 (§ Convenzioni);



o Circolare 77/99 (§ Convenzioni ed incentivi);



o Circolare 4/00 (§ Convenzioni ed accesso agli incentivi, § Convenzioni

con cooperative sociali e disabili liberi professionisti, § Disposizioni

transitorie relative alla validità di convenzioni e autorizzazioni);



o Circolare del 23/02/01 (Accordo tra il Ministro del Lavoro e Regioni e

Provincie Autonome per la definizione delle linee programmatiche per

la stipula delle convenzioni).



 Protocolli d'intesa tra la Provincia di Padova e le varie associazioni









59

o Delibera della Giunta Provinciale n. 416 del 27.07.2001 (Protocollo

d'intesa tra la Provincia, l'Associazione Nazionale Consulenti del

Lavoro-Unione Provinciale di Padova);



o Delibera della Giunta Provinciale n. 417 del 27.07.2001 (Approvazione

schema di Protocollo d'intesa con il Centro Efesto);



o Delibera della Giunta Provinciale n. 442 del 06.08.2001 (Approvazione

accordo di programma con le Aziende U.L.S.S del territorio

provinciale);



o Delibera della Giunta Provinciale n.48/2001 in tema di convenzioni.









Riserva obbligatoria



 Calcolo scopertura:

o L.68/99 art.3 comma 7, art.4 commi 2,3,4, art.18 comma 1;



 Certificazione degli enti pubblici e privati per assolvimento

dell'obbligo:

o L. 68/99 art. 17 (§ Obbligo di certificazione);



o Circolare 4/00 (§ Obbligo di certificazione);



o Circolare 41/00 (§ Certificazione di ottemperanza);



o Circolare 79/00 (§ Certificazioni di ottemperanza).



 Compensazione territoriale:

o D.P.R. 333 del 10/10/00 art. 5 (§ Compensazione territoriale);



o Circolare 4/00 (§ Compensazioni territoriali).



 Computo della quota di riserva:

o L.68/99 art.3 (§ Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva), art.4 ( §

Criteri di computo della quota di riserva);



o D.P.R. 333 del 10/10/00 art.2 (§ Obbligo di riserva), art.3 (§ Modalità

di computo della quota di riserva. Esclusioni);



o Circolare 77/99 (§ Quota di riserva e modalità di computo);



o Circolare 4/00 (§ Base di computo e quota di riserva);



o Circolare 41/00 (§ Contratto a tempo parziale).



o Delibera della Giunta Regionale del 30/06/00 n. 1982 art.5 ( Criteri

transitori per il riconoscimento nella quota di riserva dei lavoratori

assunti in via ordinaria ed aventi i requisiti per l'assunzione L.68/99)



 Esonero parziale:





60

o L.68/1999 art.5 (§ Esclusioni, esoneri parziali, e contributi

esonerativi);



o Decreto Ministeriale n.357/00, art.1 (§ Ambito di applicazione), art. 2

(§ Disciplina del procedimento), art. 3 (§ Criteri e modalità di

concessione), art. 4 (§ Modalità della domanda), art. 5 (§

Adempimenti degli uffici);



o Delibera Giunta Regionale n.40 del 01/02/00 (§ Esoneri,

compensazioni, sospensioni);



o Delibera Giunta Regionale n.1002/00 (Criteri di concessione degli

esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e di pagamento

riscossione e versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei

disabili dei contributi esonerativi e delle sanzioni ( § Art. 5 legge

12.3.1999 n. 68));



o Circolare 4/00 (§ Esoneri parziali);



o Circolare 41/00 (§ Autorizzazione all'esonero parziale).



 Prospetto informativo:

o Decreto Ministeriale del 22/11/99, art.2 (§ Periodicità dell'invio dei

prospetti), art.3 (§ Informazioni da inserire nei prospetti);



o Decreto Dirigente Unità Progetto Lavoro n.2 del 8/03/00 (Modello di

prospetto informativo per comunicazioni di cui all'art. 9 comma 6

legge 12 marzo 1999 n. 68);



o Circolare del 16/02/00 (Trasmissione dei prospetti informativi da parte

dei datori di lavoro).



 Sanzioni relative al mancato rispetto dell'obbligo:

o L.68/99 art.15 (§ Sanzioni);



o D.P.R. 333 del 10/10/00 art. 8 (§ Sistema sanzionatorio);



o Circolare 17/00 (Assunzioni obbligatorie. Legge 12 marzo 1999, n.68.

Regime sanzionatorio);



o Circolare Ministeriale 23/01 (§ Art. 15 L.68/99. Sanzioni; § Entrata in

vigore degli obblighi di assunzione e comunicazione; § Quantificazione

della sanzione).



 Sospensione obbligo:

o L.68/99 art.3 comma 5;



o D.P.R. 333 del 10/10/00 art. 4 (§ Sospensione degli obblighi), art. 11

(§ Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva);



o Circolare 77/99 (§ Norme di esclusione);



o Circolare 4/00 (§ Sospensione temporanea degli obblighi).









61

Strumenti di facilitazione e di supporto per l'inserimento dei

disabili



 Adattamento posto di lavoro:

o L.68/99 art.13 comma 1 lettera "c".



 Agevolazioni:

o L. 68/99 art.13 comma 1 (§ Agevolazioni per le assunzioni);



o L.R. n.16 del 03/08/2001 artt. 3, 4 (§ Azione e strumenti. §

Programmazione regionale degli interventi);



o Decreto Ministeriale n. 91 del 13/01/00 art.3 (§ Soggetti destinatari

delle agevolazioni), art. 6 (§ Ammissione agli incentivi)



 Agevolazioni fiscali e contributive:

o L. 68/99 art. 13 comma 1 ( lettera "a": fiscalizzazione totale; lettera

"b": fiscalizzazione del 50%; lettera "c": rimborso per adattamento

del posto di lavoro)



o Decreto Ministeriale n. 91 del 13/01/00 art.3 (§ Soggetti destinatari

delle agevolazioni), art. 6 (§ Ammissione agli incentivi); art. 7 (§

Procedimento per la concessione); art. 8 (§ Modalità di versamento

della somma ripartita)



 Fondo nazionale:

o L. 68/99 art.13 (§ Agevolazioni per le assunzioni);



o Decreto Ministeriale n. 91 del 13/01/00 art.1 (§ Finalità), art.2 (§

Interventi ammissibili), art.4 (§ Modalità di ripartizione delle risorse);



o Decreto Ministeriale del 26/09/00 (Ripartizione tra le regioni delle

risorse finanziarie del Fondo);



o Decreto Ministeriale n.269 del 12/07/01 art.1;



o Circolare 41/00 (§ Fondo nazionale disabili, anno 2000);



o Circolare 27/10/00 (Ripartizione fondo nazionale disabili).



 Fondo regionale:

o L. 68/99 art.14 (§ Fondo regionale per l'occupazione dei disabili);



o L.R. n.16/01 art. 8 (§ Fondo regionale per l'occupazione dei disabili);



o Decreto Ministeriale n.91 del 13/01/00 art.5 (§ Criteri per la

ripartizione), art.6 (§ Ammissione agli incentivi), art.7 (§

Procedimento per la concessione), art.8 (§ Modalità di versamento

della somma ripartita).



 Inserimento lavorativo di non vedenti e sordomuti:

o Circolare del 28/05/01 (Collocamento obbligatorio dei centralinisti non

vedenti).





62

 Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo:

o Decreto Ministeriale del 26/09/00 (Ripartizione tra le regioni delle

risorse finaziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito

dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68);



o Delibera della Giunta Regionale n.3014 del 09/11/01 (Assegnazione

alle Province del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art. 4

L.R. 03.08.2001 n. 16) );



o Delibera della Giunta Regionale n. 3015 del 09/04/01 (Attribuzione

alle Province del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo dei

disabili anno 2001 e criteri stipula convenzioni con INPS e INAIL (art.

13 legge 12.3.1999 n. 68) ).



 Servizi di consulenza:

o Legge n.104 del 05/02/92 art.18 (§ Integrazione lavorativa);



o L. 68/99 art.11 comma 7.



 Tirocini:

o L.68/99 art.9 comma 2, art.10 comma 3, art.11 comma 2, art.13

comma 3.









63

Indice analitico degli argomenti



A



 Accesso al collocamento mirato



 Accertamento condizione di disabilità



 Accertamento di disabilità (Certificazione dei requisiti - § Accesso al collocamento

mirato)



 Accertamento stato di salute



 Adattamento posto di lavoro



 Agevolazioni



 Agevolazioni fiscali e contributive



 Assunzioni e rapporto di lavoro



 Assunzioni obbligatorie presso imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati



 Attività Comitato Tecnico



 Avviamento al lavoro



 Avviamento e assunzione presso enti pubblici e cooperative sociali



 Avviamento presso polizia municipale



B



 Beneficiari



C



 Calcolo scopertura



 Cancellazione dalle liste di collocamento



 Categorie protette (Beneficiari - § Accesso al collocamento mirato)



 Certificazione degli enti pubblici e privati per assolvimento dell'obbligo



 Certificazione requisiti



 Collocamento mirato



 Comitato tecnico



 Compensazione territoriale



 Computo della quota di riserva



 Concorsi pubblici



 Convenzioni (§ Modulistica)





64

 Convenzioni (§ Realizzazione del collocamento mirato)







D



 Disabili (Beneficiari - § Accesso al collocamento mirato)



 Documenti regionali



 Domande



E



 Esonero parziale



F



 Fondo nazionale



 Fondo regionale



G



 Graduatoria dei lavoratori disabili



I



 Indirizzi regionali di attuazione della legge 68/99



 Inserimento lavorativo di non vedenti e sordomuti



 Insorgenza dell'obbligo



 Invalidi civili e portatori di handicap intellettivi



 Invalidi del lavoro e categorie protette



 Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio



M



 Modulistica







N



 Non vedenti e sordomuti



P



 Procedure di iscrizione (§ Accesso al collocamento mirato)



 Prospetto informativo



 Protocolli d'intesa tra la Provincia di Padova e le varie associazioni



R



 Realizzazione del collocamento mirato



 Richiesta di accertamento



65

 Richiesta di avviamento



 Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo



 Riserva obbligatoria



S



 Sanzioni relative al mancato rispetto dell'obbligo



 Schede



 Schede di accertamento sanitario



 Schede sulla mansione richesta



 Servizi di consulenza



 Servizi per l'inserimento al lavoro dei disabili



 Sospensione obbligo



 Strumenti di facilitazione e di supporto per l'inserimento dei disabili



T



 Tirocini









66

Appendice A:

i benefici economici previsti per i disabili

Definizioni



I disabili. Identificazione della persona disabile.

Nel linguaggio corrente il termine disabile ricorre solo da tempi recenti, ad indicare la

persona la cui abilità, intesa come il possesso dei requisiti necessari per esercitare

una determinata attività od adempiere ad una propria funzione, sia compromessa,

ma non perduta, di modo che si trovi ad essere privata della capacità o della

possibilità di adempiere alla propria funzione. La compromissione della capacità in

oggetto è sempre riconducibile ad una menomazione funzionale della complessiva

integrità psico-fisica.



Il termine viene usato in sostituzione del termine handicappato, termine più

propriamente usato ad indicare chi è soggetto alle conseguenze socio-ambientali di

particolari condizioni di salute che lo pongono in situazione di svantaggio rispetto alla

comunità. Con il termine inabile si intende indicare chi sia incapace di svolgere invece

un‟attività di lavoro, per mancanza dei requisiti specifici o per la mancanza dei requisiti

fisici o delle attitudini necessarie.



Come l‟abilità è un requisito personale che si acquisisce attraverso l‟esercizio,

l‟esperienza e l‟apprendimento, così la disabilità costituisce una condizione personale

in cui eventi menomativi della integrità psico-fisica possono depauperare i requisiti

personali necessari allo svolgimento di determinate attività.



Si tratta di una condizione personale sulla quale esercita una rilevante influenza il

fattore età, in ragione della diversa capacità di apprendimento ed adattamento sociale

che caratterizza le diverse età della vita, sicché è possibile che ad analoghe situazioni

menomative corrispondano nei soggetti che ne sono portatori diversi livelli di

disabilità.



Il rilievo è importante perché può consentire di modulare in maniera articolata e

personalizzata le procedure per indurre attenuazioni della disabilità o recuperi

dell‟abilità.



Va anche considerato, nell‟affrontare il problema della definizione della persona

disabile, anche il progressivo allontanamento da modelli puramente sanitari verso

rappresentazioni della disabilità più legate alle implicazioni sociali della stessa.



Ciò comporta prevedibilmente dei forti contrasti negli tra le definizioni non restrittive

della disabilità, utilizzate nella legislazione antidiscriminatoria a favore dei disabili in

Italia ed in Europa, e le definizioni restrittive, utilizzate invece in altri ambiti per

controllare l'accesso e il rapporto con le prestazioni economiche ed i benefici connessi

alle disabilità.



La contraddizione più evidente si registra nei requisiti di ammissibilità per i benefici

economici (che presuppongono per alcune categorie di persone l‟impossibilità di

procurarsi un reddito nel normale mercato del lavoro) e i criteri invece più flessibili

utilizzati nelle misure di sostegno all‟inserimento sociale ed all'occupazione, che si

concentrano non tanto sulle limitazioni derivanti dalla disabilità, quanto sulle capacità

che la persona può ancora mettere in gioco e su quelle che, seppur compromesse,

possono essere adeguatamente recuperate e valorizzate, spostando così l‟attenzione

anche sulla qualità e quantità di assistenza che può essere necessaria per i singoli

individui con disabilità.





67

Sul piano concettuale queste difficoltà appaiono evidenti soprattutto osservando

l'evoluzione della terminologia, che tende da un verso ad evitare rigide etichettature e

dall‟altro a rimanere assoggettata alle evidenti esigenze amministrative di definizioni

chiare e precise.



È per molti versi la difficoltà di individuare un parametro o un concetto giuridico che

soddisfi compiutamente entrambe le esigenze, e si comprende, quindi, come mai in

ambito legislativo il percorso definitorio di nuovi criteri di accertamento delle

condizioni di “eleggibilità” sia molto accidentato e soprattutto si trascini nel tempo.



Così per i disabili rimane in vigore un sistema di accertamento che, pur nominalmente

riferito alle nuove istanze di integrazione e di rimozione delle difficoltà, si basa ancora

essenzialmente, per la maggior parte dei benefici economici che per loro natura sono

anche i più visibili e quindi appetibili, sulla mera corrispondenza invalidità =

menomazione (spesso descritta con denominazioni obsolete, legate prevalentemente

alla riduzione della capacità lavorativa) = percentuale (uguale per tutti).



Si tratta, a ben vedere, di un‟impostazione riecheggiante per molti versi i fasti antichi

del positivismo di fine ottocento, una componente strutturale ancora significativa nella

impalcatura giuridica delle norme vigenti in ambito assistenziale e previdenziale, ma

sempre più disancorata da un presente, in cui il prevalere dell‟individualità e della

soggettività – anche del disabile - è ogni giorno più forte.



Forme di definizione del diritto alla tutela e ambiti di riferimento

Il modello sanitario della disabilità (al lavoro) rimane allo stato attuale quello che

consente ancora di individuare un comune denominatore nella definizione della

disabilità.



In questa esposizione, pur consapevoli dei suoi limiti, riteniamo utile una suddivisione

dei disabili in rapporto alle cause sanitarie della disabilità al lavoro.



Infatti è consolidata nell‟attuale esercizio della tutela la suddivisione tra disabilità per

cause sanitarie di rilevanza sociale specifiche per le quali lo Stato ha da sempre

manifestato un‟attenzione ed una sensibilità maggiore (disabilità da infortunio del

lavoro, da malattia professionale, da causa di servizio, da causa di guerra, ecc.), per le

quali si attua una tutela di tipo previdenziale, e le disabilità al lavoro per cause

sanitarie sociali generiche, per le quali l‟impegno e l‟attenzione dello stato è più

recente (invalidità civile), e per le quali è prevista una tutela di tipo assistenziale.



La tutela delle persone con handicap e delle persone con handicap in situazione di

gravità è di tipo assistenziale, ma prescinde dal riferimento alla capacità lavorativa,

quanto piuttosto all‟esistenza di una concreta condizione di svantaggio sociale o di

emarginazione determinata dalla disabilità.



Tutela previdenziale (per i lavoratori) dell’incapacità lavorativa da patologia

professionale (ambito INAIL).

Nella attuale normativa le conseguenze degli infortuni del lavoro e delle malattie

professionali (di competenza dell‟INAIL) sono tutelate in quanto causa di una

compromissione della capacità lavorativa, temporanea assoluta o permanente.



L‟inabilità temporanea assoluta è quella che impedisce totalmente e di fatto di

attendere al lavoro e dà diritto ad una indennità giornaliera, è invece permanente

quella che tolga completamente e per tutta la vita (inabilità assoluta) l‟attitudine al

lavoro o che diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l‟attitudine al

lavoro (inabilità parziale).









68

Importanti sentenze della Corte Costituzionale hanno ha qualche anno esteso il diritto

alla tutela della conseguenze della patologia professionale, al danno alla salute

(cosiddetto danno biologico, ormai di consolidato impiego in ambito di risarcimento

civilistico).



Nell‟assicurazione dei danni da attività lavorative l‟evento protetto è rappresentato

dalla riduzione della capacità lavorativa, non altrimenti qualificata e per questo

riconducibile alla sola efficienza psico-fisica.



Lo strumento di valutazione consiste nelle tabelle di valutazione del grado percentuale

di inabilità permanente allegate al D.P.R 1124/65, essenziali per il calcolo

dell‟ammontare economico della rendita, erogata quando viene superato il limite di

franchigia del 10% di riduzione della capacità lavorativa.



In ambito INAIL è anche previsto un assegno mensile per l‟assistenza personale

continuativa, nei casi di assoluta invalidità permanente derivante da menomazioni

elencate in una apposita tabella.



La normativa prevede una gestione speciale per il ricovero, la cura, la rieducazione, la

qualificazione e riqualificazione, l‟addestramento e perfezionamento professionale,

oltre all‟assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro (sono tali coloro i

quali abbiano una riduzione dell‟attitudine al lavoro superiore ai quattro quinti del

totale).



Corsi di addestramento, qualificazione, perfezionamento o rieducazione professionale

sono previsti per gli invalidi con riduzione della attitudine lavorativa inferiore ai quattro

quinti.



È in fase di avanzata attuazione normativa – ma non ancora definitivo - il passaggio

dal riferimento alla capacità lavorativa al danno biologico, mediante una nuova tabella

comprensiva di più di 400 condizioni menomanti. Attualmente, con il D.Lgs.

11.02.2000 (G.U. 01.03.2000, n. 50), il Governo ha dato attuazione alla delega di cui

all‟art. 55, comma 1, della L. 144/99, che prevedeva, tra l‟altro un‟idonea copertura e

valutazione indennitaria del danno biologico, nell‟ambito del sistema di indennizzo e

sostegno sociale propri dell‟assicurazione.



Tutela previdenziale (per i lavoratori) della incapacità lavorativa da

patologia non attribuibile al lavoro (ambito INPS).

Con la L. 222/84 la copertura assicurativa della cosiddetta invalidità pensionabile

veniva trasferita dalla riduzione della capacità di guadagno alla riduzione della

capacità lavorativa in attività confacenti alle attitudini dell‟assicurato. La valutazione di

tale riduzione, a differenza dell‟INAIL, prescinde da riferimenti tabellari e si basa

invece su di una accurata valutazione medica delle attitudini personali del lavoratore,

correlata alla sua storia professionale individuale.



È prevista l‟erogazione dell‟assegno per invalidità e della pensione ordinaria di

inabilità.



La concessione di un assegno mensile per l‟assistenza personale continuativa è

prevista, in caso di inabilità ordinaria, per chi sia nell‟impossibilità di deambulare senza

aiuto permanente di un accompagnatore o non sia in grado di compiere gli atti

quotidiani della vita.



Tutela previdenziale dell’inabilità nel settore del pubblico impiego.

Per i dipendenti che abbiano riportato una compromissione della integrità psico-fisica

causalmente dipendente dal servizio prestato e dalla quale sia derivata una inabilità

permanente al servizio, totale o parziale, è riconosciuto il diritto o ad un equo



69

indennizzo od alla pensione privilegiata, sempre che l‟inabilità derivi dal servizio

prestato come dipendente presso una qualsiasi pubblica amministrazione.



Nell‟ambito delle pensioni privilegiate, siano esse quelle ordinarie o quelle di guerra

(queste ultime sono necessariamente connesse con il servizio prestato in zona di

guerra) la valutazione della misura del beneficio economico è effettuata facendo

riferimento alle tabelle di cui al D.P.R. 834/81, contenenti l‟elencazione delle infermità

che danno diritto alla pensione vitalizia od all‟assegno rinnovabile.



Si tratta di una valutazione che fa esclusivo riferimento alla infermità, causa di

riduzione della capacità lavorativa generica, che resta dunque l‟unico parametro da

valutare a prescindere da ogni personale caratteristica del dipendente.



Non è sostanzialmente diversa la valutazione dell‟equo indennizzo, rapportato alla

natura ed entità delle menomazioni.



Tutela assistenziale (rivolta a tutti) dell’incapacità lavorativa da patologia

comune. (Invalidità civile).

Questo settore della tutela comprende tutte le condizioni di inabilità derivanti da

eventi di qualsivoglia natura, esclusi quelli già compresi dell‟ambito della tutela

previdenziale prevista per chi svolge una attività lavorativa, e da cui derivi una

riduzione della capacità lavorativa se la persona ha più di 18 anni e meno di 65 o, per

i minori degli anni 18 e per le persone con più di 65 anni, condizioni invalidanti tali da

determinare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e funzioni proprie della loro età.



I diritti che derivano dal possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della

appartenenza alla categoria degli invalidi civili riguardano primariamente o

l‟assunzione obbligatoria al lavoro o la destinazione lavorativa (in caso di riduzione

permanente della capacità lavorativa superiore al 45%), la concessione di un assegno

mensile (in caso di riduzione della capacità lavorativa di grado superiore al 74% per i

soggetti incollocati al lavoro) o di una pensione d‟inabilità in caso di totale incapacità

al lavoro.



È anche prevista, indipendentemente dall‟età, la concessione di un‟indennità di

accompagnamento per chi sia nell‟impossibilità di deambulare senza aiuto permanente

di un accompagnatore o non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.



Handicap

Il riferimento a nuove definizioni dell‟invalidità introdotte con la legge 104/92 sancisce

anche una ulteriore cambiamento, nella forma e nella sostanza, delle modalità

dell‟intervento assistenziale e previdenziale in Italia.



Emerge con evidenza il fatto che la distinzione classica fra ciò che concerne la

previdenza (interventi di natura prevalentemente economica, derivanti dalla

partecipazione alla spesa da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro - vedi la teoria

del salario differito) e quanto attiene all‟assistenza (risposta ai bisogni di ogni

cittadino, basata sulla partecipazione solidale di tutti alla spesa pubblica) viene a

perdersi o per lo meno a subire una ulteriore attenuazione, dato che si introduce per

ogni ambito riferito all‟invalidità un criterio unico, imperniato sulla rimozione ed il

superamento delle difficoltà concrete che incontra la persona disabile nella sua

specifica realtà sociale.



In tal modo non è più la compensazione economica tout court che prevale come linea

di tendenza, quanto la qualità dell‟intervento di inserimento e reinserimento sociale.



Si tratta di un orientamento del tutto innovativo nella nostra normativa assistenziale e

previdenziale, sino ad oggi orientata più all‟elargizione di prestazioni economiche



70

scarsamente differenziate piuttosto che ad interventi volti all‟inserimento ed al

recupero sociale della persona disabile.



In altri paesi europei l‟approccio indicato nella legge 104/92 era invece già acquisito

da anni, seguendo il principio: “riabilitare” (nel senso di reinserire nel proprio contesto

sociale e produttivo) “prima e pensionare” (ricorrere alla compensazione economica)“

poi” (evidentemente come estrema ratio).



Ciò comporta inevitabilmente che l‟analisi valutativa, per la concessione di determinati

benefici previsti per legge, non possa e non debba ridursi ad un mero adempimento

formale, dovendo invece assumere anche la dignità di innesco, di attivazione, di un

processo di rimozione o di sostanziale riduzione della diversità del soggetto menomato

rispetto ai cosiddetti normali.



Non si tratta di un processo di analisi privo di rigorose coordinate metodologiche,

come una frettolosa lettura della legge quadro potrebbe forse far pensare, ma di una

precisa scansione valutativa che deve procedere, in accordo con il dettato del secondo

comma dell‟art. 3 della legge 104/92 attraverso l‟individuazione della:



 natura e consistenza della minorazione;



 capacità complessiva individuale residua;



 efficacia delle terapie riabilitative;



Per quanto concerne la valutazione dell‟efficacia delle terapie riabilitative (in senso

lato, ovviamente, non solo clinico-riabilitativo) si può formulare in prima istanza

solamente una ipotesi previsionale che necessariamente andrà controllata in una o più

fasi successive (follow up). Gli strumenti valutativi per l‟individuazione della natura ed

entità (consistenza) delle minorazioni non richiedono, almeno in questa sede,

particolari approfondimenti, stante la loro ormai consolidata elaborazione giuridica e

dottrinale. Ciò che invece ci sembra necessario è un approfondimento circa strumenti

ed metodi valutativi della capacità complessiva individuale residua, indicata nella legge

104/92.



Tale “capacità”, espressione positiva di ciò che la persona è effettivamente in grado di

estrinsecare, è globale, complessiva, e quindi tale da non poter essere ricondotta solo

alla sfera lavorativa della persona considerata.



Si tratta di introdurre e rendere operativi metodiche e strumenti che si discostano

sensibilmente rispetto a quelli tradizionali. La valutazione, secondo la legge quadro,

non consiste più nel correlare una percentuale di invalidità con una diagnosi, ma di

valutare la persona nel suo insieme, soprattutto in termini di capacità positive.



Tale nuova impostazione ha tra i suoi scopi anche quello di porre un argine all‟abuso

delle cosiddette “false” invalidità, trattandosi senza dubbio di un approccio molto più

restrittivo di quello tradizionale, tale da non consentire più nessuna eccessiva

dilatazione valutativa basata su diagnosi - a volte scarsamente o poco influenti sulle

effettive capacità della persona - e conseguentemente tale da determinare una

sensibile riduzione della spesa pubblica.



La definizione, di cui all‟art. 3 della legge, consente di individuare il portatore di

handicap come la persona in cui menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali

siano causa di difficoltà tali da determinare uno svantaggio sociale o uno

stato di emarginazione.



L‟obiettivo della legge, che identifica i diritti delle persone portatrici di handicap, è

rappresentato essenzialmente dalla prevenzione, per evitare sia lo svantaggio e

l‟isolamento sociale che il di inserimento lavorativo e l‟emarginazione. La realizzazione

di questi obiettivi è attuata con il ricorso a strumenti operativi diversi, differenziati in



71

rapporto alle caratteristiche personali (sesso, età, istruzione, ambiente sociale,

esperienza lavorativa, ecc.) ed alle menomazioni responsabili dell‟handicap, indicate

nella legge come natura e consistenza della menomazione e capacità complessiva

individuale residua.



La connotazione di gravità viene assunta dall‟handicap quando sia tale da

determinare una riduzione dell’autonomia personale, al punto da rendere

necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale,

sia nella sfera individuale che in quella di relazione.



Seguendo il principio secondo cui nell'ambito della tutela assistenziale per gli invalidi

civili nessuna condizione di invalidità viene ad essere esclusa (salvo quelle per le quali

esistono altre definite forme di tutela assistenziale), risulta comprensibile come nella

normativa, sia passata che recente, non si sia mai fatto riferimento a precisi quadri

nosologici quali cause dell'invalidità e si sia fatto invece ricorso ad espressioni

generiche che consentivano di comprendere nel novero delle cause qualsiasi

condizione patologica fisica o psichica, congenita o acquisita (minorazioni,

insufficienze, irregolarità, infermità) da cui potesse derivare una riduzione della

capacità lavorativa.



La conclusione dunque che l'invalidità civile non è legata ad etiologie specifiche trova

conforto nella letterale interpretazione delle norme vigenti. Il motivo sostanziale di tale

orientamento risiede nella consapevolezza che qualsiasi condizione di menomazione

psicofisica è capace di determinare lo stato di invalidità attraverso meccanismi

agevolmente identificabili.



La malattia che compromette una funzione, fisica o psichica, della persona

(menomazione a livello di organo o apparato) si ripercuote necessariamente sulla sua

efficienza psicofisica in determinate abilità, il che si estrinseca in una riduzione delle

sue possibilità di trovare una collocazione lavorativa ed un inserimento sociale

adeguato, con l'insorgenza di tutta una serie di svantaggi esistenziali (handicap)

risolvibili soltanto attraverso l'intervento assistenziale, come previsto dal dettato

costituzionale (art. 3, comma 2; art. 4, comma 1; art 38, comma 1 e comma 3).



Deriva da quanto esposto che il riconoscimento dell'invalidità civile non scaturisce da

un pacchetto di infermità, adeguatamente determinate e selezionate con un criterio

etiologico (I.C.D.), quanto piuttosto dalla esistenza del requisito della permanenza del

danno funzionale (impairment), come dettato dall' art.1 del Decreto Legislativo

509/88.



Si ricollega con questa particolare natura della invalidità il richiamo che il Decreto

Legislativo 509/88 da alla Classificazione degli impairment, disability e handicap

dell'OMS (I.C.I.D.H.), richiamo che trova una forte giustificazione nel fatto che

l'invalidità è fonte di svantaggi esistenziali (handicap) diversi, variamente incidenti

negli individui - non sempre indipendentemente dalle loro cause - ma di cui è

necessario operare una valutazione qualitativa e quantitativa, esprimentesi in un

giudizio parametrico che offra la misura dello svantaggio globale.



La definizione della legge-quadro del 1992 è riconducibile, in via generale, a quella

contenuta nell'ICIDH, formulata dall'OMS nel 1980.



I 3 concetti elaborati nell'ICIDH possono essere, com‟è noto, riassunti nel seguente

schema:









72

Menomazione Disabilità Handicap



Riguarda un Si manifesta Si manifesta

organo o un a livello di a seguito

apparato persona dell’interazione

funzionale con l’ambiente









Ogni limitazione della persona E’ uno svantaggio che limita

Ogni perdita o anomalia o impedisce il raggiungimento

nello svolgimento di una attività

strutturale o funzionale, di una condizione sociale normale

secondo i parametri considerati (in relazione alla età, al sesso

fisica o psichica

normali per un essere umano e ai fattori sociali e culturali)









Quanto alla definizione della legge n° 104/92, essa più precisamente si articola lungo

la sequenza:





Minorazione Svantaggio sociale

Difficoltà

fisica Emarginazione









Integrazione

Apprendimento Relazione

lavorativa



In definitiva, la legge prende atto della circostanza che la persona, la quale versi in

uno stato di menomazione, non va ritenuta per questo automaticamente affetta da

handicap: l'handicap (eventualmente) deriverà dalle difficoltà di vario genere che il

soggetto è destinato, via via, ad incontrare nel corso della sua esistenza.



Vengono così rafforzate le caratteristiche di promozione, piuttosto che quelle di mero

indennizzo, di indirizzo ex ante delle scelte degli individui disabili, piuttosto che di

compensazione ex post. Inoltre la normativa, diversamente dalle precedenti,

finalizzate prevalentemente sugli interventi di tipo economico (pensioni), impone

all‟attenzione degli operatori sanitari implicati nella valutazione, l‟importanza del

contesto, l‟analisi del tipo di relazione del disabile con l‟ambiente.









73

Appendice B:

schemi sintetici dei benefici economici,

assistenziali e sociali



1. Invalidità civile e categorie assimilate (ciechi e sordomuti)

(sistema non contributivo - assistenza)





2. Invalidità pensionabile in ambito INPS (sistema contributivo

– previdenza)





3. Invalidità da lavoro in ambito INAIL (sistema contributivo –

previdenza)









74

1. Invalidità civile e categorie assimilate (ciechi e sordomuti)



(sistema non contributivo - assistenza)





Intestatari del Definizione del beneficio: Ente o struttura che

diritto certifica la condizione



Assegno ASL (Commissioni di

Pensione Prima Istanza,

Invalidi civili composta da 4 medici)

Indennità di frequenza

Indennità di accompagnamento -1 medico specialista in

medicina legale (presidente)

-due medici dipendenti o

Pensione convenzionati con la ASL,

preferibilmente uno specialista

Ciechi civili Indennità speciale per in medicina del lavoro e un

ventesimisti medico specialista in discipline

Indennità di accompagnamento neurologiche, psichiatriche

-un medico rappresentante la

categoria di appartenenza

Pensione dell’invalido

Sordomuti

Indennità di comunicazione



Ente che eroga la prestazione economica:

INPS



Ente che verifica e controlla (anche mediante controlli straordinari):

Ministero del Tesoro









75

2 Invalidità pensionabile in ambito INPS



(sistema contributivo – previdenza)



Intestatari del diritto Definizione del beneficio: Ente o struttura che

certifica la condizione

Assegno

Pensione INPS

Invalidi INPS (medico singolo)

Assegno mensile per

l’assistenza personale e

continuativa









76

3 Invalidità da lavoro in ambito INAIL



(sistema contributivo – previdenza)





Intestatari del diritto Definizione del beneficio: Ente o struttura che

certifica la condizione

Indennità giornaliera per

l’inabilità temporanea

Invalidi INAIL Rendita mensile ( per invalidità INAIL

permanente parziale o totale) (medico singolo)

Assegno mensile per l’Assistenza

Personale Continuativa (APC)









77

1. Invalidità civile e categorie assimilate (ciechi e sordomuti)



1.1 Assegno mensile di invalidità (18-65 anni)





Riferimento legislativo Art. 13 della legge n. 118/1971.



Requisito medico – legale Riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 74% (art. 9 del D.Lgs n. 509/1988).





Limiti di reddito per il 2003 (D.M.

€ 3.846,05 annui

Interno 28.03.2003)





Altri trattamenti economici erogati dall‟INPS, nonché altre prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di

Incompatibilità

invalidità contratte per guerra, lavoro o servizio. Sono fatti salvi i diritti acquisiti al 1/1/1992.





Quota mensile per il 2003 (D.M.

€ 223,90

Interno 28.03.2003)



N° mensilità 13.

Il beneficio è previsto solo per i soggetti “incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste”.









78

1.2 Pensione di inabilità (18-65 anni)





Riferimento legislativo Art. 12 della legge n. 118/1971.



Requisito medico – legale Totale e permanente inabilità lavorativa.



Limiti di reddito per il 2003 (D.M.

€ 1.3103,20 annui

Interno 28.03.2003)



Incompatibilità Non vi è incompatibilità con altri trattamenti pensionistici.



Quota mensile per il 2003 (D.M.

€ 223,90

Interno 28.03.2003)



N° mensilità 13.



Al compimento del 65° anno, l‟assegno e la pensione di inabilità sono sostituite dalla pensione sociale dell‟INPS, con la possibilità di scegliere il trattamento

economico più favorevole.









79

1.3 Indennità di accompagnamento





Riferimento legislativo Art.1 della legge n.508/1988.



Impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; oppure, incapacità

Requisito medico – legale

di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.



Limiti di reddito Non sussistono: è corrisposta al solo titolo della minorazione.



Ricoveri gratuiti a tempo pieno, oppure analoghe indennità per causa di lavoro, servizio, o di guerra. Non è

Incompatibilità

incompatibile con una attività lavorativa. Non vi sono limiti di età26.



Quota mensile per il 2003 (D.M.

€ 431,19

Interno 28.03.2003)



N° mensilità 12.









26

Il comma 3 dell'art.1 della legge 21 novembre 1988, n.508 prevede che “Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge,

l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati

nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento

del sessantacinquesimo anno di età “; l'art.1 della legge 11 febbraio 1980, n.18, dispone che “la medesima indennità è concessa agli

invalidi civili minori di diciotto anni che si trovino nelle condizioni sopra indicate.

80

1.4 Indennità mensile di frequenza (per i minori)





Riferimento legislativo Art. 1 della legge n. 289/1990.



Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché, per i minori ipoacusici,

Requisito medico – legale presenza di una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore alle frequenze di 500, 1.000 e

2.000 hertz.



Limiti di reddito per il 2003

€ 3.846,05

(D.M. Interno 28.03.2003)



E‟ incompatibile con l‟indennità di accompagnamento e con le indennità previste per i ciechi ed i sordomuti, e con

Incompatibilità

qualsiasi forma di ricovero.



Quota mensile per il 2003 (D.M.

€ 223,90

Interno 28.03.2003)





N° mensilità Fino al mese successivo alla cessazione della frequenza di corsi o trattamenti.



La concessione dell‟indennità è subordinata:



alla frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in

regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap (comma 2,

art. 1, legge n.289/1990); oppure



alla frequenza continua o periodica di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, centri di formazione o di addestramento

professionale, finalizzati al reinserimento sociale (comma 3, art.1, legge n.289/1990).









81

1.5 Invalidità civile e categorie assimilate (ciechi)

1.5a) Pensione





Riferimento legislativo Legge n. 382/1970



a) ciechi assoluti dopo il compimento del 18° anno di età, compresi gli ultra65enni (percezione dei movimenti

della mano o di luci / ombre); oppure

Requisito medico – legale

b) ciechi parziali anche minori degli anni 18 e ultra65enni (acuità visiva non superiore a 1/20 in entrambi gli

occhi).



Limiti di reddito per il 2003

€ 13.103,20 annui

(D.M. Interno 28.03.2003)



Incompatibilità Non previste.



Ciechi assoluti: € 242,13

Quota mensile per il 2003 (D.M.

Interno 28.03.2003) Ciechi parziali: € 223,90



N° mensilità 13.



L‟art. 4 del D.M. Interno 28.03.2003 stabilisce una maggiorazione dell‟importo della pensione per i ciechi civili di età pari o superiore a 65 anni fino a €

56,63 mensili, calcolata in base al secondo comma dell‟art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448









82

1.5b) Indennità speciale per ciechi ventesimisti





Riferimento legislativo Art. 3 della legge n. 508/1988



Requisito medico – legale Ciechi parziali (acuità visiva non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi).



Incompatibilità Non previste.



Quota mensile per il 2003 (D.M.

€ 113,91

Interno 28.03.2003)



N° mensilità 12.



Per i ciechi c.d. “decimisti”, con acuità visiva non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, il Decreto del Ministero dell‟Interno del 28 marzo 2003 ha stabilito il

nuovo importo dell‟assegno a vita previsto a partire dal 1.1.2003, ammontante a € 166,14. Il limite di reddito per l‟anno 2003 stabilito dal medesimo decreto è

stato modificato in € 6.299,62 annui.









83

1.5c) Indennità di accompagnamento





Riferimento legislativo Art. 1 della legge n. 508/1988



Requisito medico – legale Ciechi assoluti (percezione dei movimenti della mano o di luci / ombre).



Limiti di reddito (dall‟1.1.2000) Non previsti.



Incompatibilità Analoghe prestazioni concesse per invalidità per guerra, lavoro o servizio.



Quota mensile per il 2003 (D.M. Interno

€ 633,68

28.03.2003)



N° mensilità 12.



Con la legge n. 429/1991 è stata prevista una indennità cumulativa per soggetti affetti da più minorazioni (inabilità, cecità, sordomutismo), ciascuna

della quali darebbe adito all‟indennità di accompagnamento, oppure all‟indennità di comunicazione; l‟importo è pari alla somma delle indennità attribuite per le

singole minorazioni.



Inoltre per i ciechi l‟indennità di accompagnamento può essere concessa anche con una cecità parziale, ma con una totale inabilità per altre menomazioni,

non di pertinenza della funzione visiva (sentenza della Corte Costituzionale del 22 giugno 1989, n.346).



Questi benefici per i ciechi, così come per i sordomuti, sono compatibili con lo svolgimento di una attività lavorativa.









84

1.6 Invalidità civile e categorie assimilate (sordomuti)

1.6a) Pensione





Riferimento legislativo Legge n. 381/1970.



Fascia di età Dopo il compimento del 18° anno e fino ai 65 anni.



Requisito medico – legale Sordomutismo (ipoacusia  75 decibel).



Limiti di reddito per il 2003 (D.M.

€ 13.103,20 annui

Interno 28.03.2003)



Quota mensile per il 2003 (D.M.

€ 223,90

Interno 28.03.2003)



N° mensilità 13.









85

1.6b) Indennità di comunicazione







Riferimento legislativo Art. 4 della legge n. 508/1988.



Fascia di età Tutte le età.



Sordità congenita, o acquisita durante l‟età evolutiva, che abbia impedito il normale apprendimento del

linguaggio parlato.



L‟ipoacusia deve essere:

Requisito medico – legale

a) pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze di 500, 1000 e 2000 hertz nell‟orecchio migliore,

qualora il richiedente non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età;



b) pari o superiore a 75 decibel, qualora il richiedente abbia compiuto il 12° anno di età, purché sia dimostrabile

l‟insorgenza dell‟ipoacusia prima del compimento del 12° anno.



Limiti di reddito Non previsti.



Quota mensile per il 2003 (D.M.

€ 217,66

Interno 28.03.2003)



N° mensilità 12.









86

2. Invalidità pensionabile in ambito INPS



2.1 Assegno di invalidità





Riferimento legislativo Art. 1 della legge n. 222/1984.



Requisito medico – legale Ne ha diritto l‟assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a

meno di un terzo. Si tratta di una condizione legata a caratteristiche specifiche della persona, non riconducibile

a tabelle.



N° mensilità 13.



Il beneficio è previsto per tre anni ed è confermabile, a domanda del titolare e se permane lo stato di invalidità per tre volte consecutive, dopo di che

l‟assegno è confermato automaticamente. L‟assegno può altresì essere revocato ogni qual volta l‟INPS lo ritenga opportuno, per modificazione delle condizioni

economiche o di quelle sanitarie.



Al compimento dell‟età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia, l‟assegno è sostituito – se vi sono le condizioni contributive- in pensione di vecchiaia

dell‟INPS.



2.2 Pensione di inabilità (18-65 anni)







Riferimento legislativo Art. 2 della legge n. 222/84.



Requisito medico – legale assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.



Incompatibilità La pensione in ambito INPS è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.



N° mensilità 13.



La pensione può essere revocata ogni qual volta l‟INPS lo ritenga opportuno, per modificazione delle condizioni economiche o di quelle sanitarie.









87

2.3 Assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa





Riferimento legislativo Art.1 della legge n.508/1988.



Impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; oppure, incapacità di

Requisito medico – legale

compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.



Incompatibilità l'indennità di accompagnamento in ambito INPS è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.



N° mensilità 12.









88

3. Invalidità da lavoro in ambito INAIL



3.1 Indennità giornaliera per l’inabilità temporanea



Riferimento legislativo Testo Unico DPR 1124/65



Requisito medico – legale Ne ha diritto l‟assicurato la cui capacità di lavoro specifica è temporaneamente abolita a causa di infortunio o

malattia professionale







3.2 Rendita per l’inabilità permanente



Riferimento legislativo Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n.38



Requisito medico – legale Ne ha diritto l‟assicurato che abbia riportato un danno biologico, valutato secondo tabella allegata al Decreto

Legislativo, inteso come menomazione dell‟integrità psicofisica, indipendentemente dalla capacità di produzione di

reddito del danneggiato. L‟indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiore al 16% è

erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita.



N° mensilità Rendita erogata mensilmente









3.3 Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa





Riferimento legislativo Art. 76 TU DPR 1124/65 sostituito dall‟art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251.



Requisito medico – legale Tassativa corrispondenza con un apposito elenco di infermità









89

Appendice C: la legge 104/92



1. Le conseguenze dell’handicap



ogni perdita o anomalia ogni limitazione della È uno svantaggio che limita o impedisce il

strutturale o funzionale, persona nello raggiungimento di una condizione sociale normale

fisica o psichica. svolgimento di una (in relazione all'età, al sesso e ai fattori sociali e

attività secondo i culturali)

parametri considerati

normali per un essere

umano

MENOMAZIONE INCAPACITÀ HANDICAP

(riguarda un organo o (si manifesta a livello di (si manifesta a seguito dell’interazione con l’ambiente)

apparato funzionale) persona)



CONSEGUENZE DELL’HANDICAP



  

  

per il singolo individuo per il nucleo familiare in cui vive per l’ambito sociale con cui interagisce

limitazioni  bisogno di assistenza esteso al  più tasse a causa del maggior onere economico

 nell’autonomia nucleo familiare dell’assistenza

 nella mobilità,  diritto all'assistenza (onere  fenomeni di emarginazione

 nell’orientamento economico che ne deriva)  rapporti sociali perturbati

 nelle attività reddituali  ripercussioni negative sugli  etc.

 nell’attività di svago altri membri della famiglia

 nell’integrazione sociale  rapporti familiari disturbati

 etc.  etc.







90

2. Certificazione del handicap

La certificazione dell’handicap è prevista nell‟articolo 4 della legge non solo

per stabilire con certezza chi ha titolo per accedere alle azioni di sostegno

previste dalla L. 104/92, ma anche per definire, oggettivamente e

soggettivamente, l‟insieme, differenziato e personalizzato, delle risposte

adeguate e far raggiungere al disabile la piena autonomia possibile ed il pieno

inserimento nella vita sociale e di relazione.







Esistono anche delle motivazioni specifiche per la certificazione dell‟handicap.

Due vanno considerate in modo particolare:



 L‟accesso alle iniziative previste dalla legge 104, per cui la certificazione

dello stato di handicap e di handicap grave è fondamentale perché da

questa dipendono provvidenze economiche, possibilità di

organizzazione flessibile del tempo di lavoro, delle relazioni

familiari, sociali ecc. ecc. ;



 La valutazione qualitativa della gravità dell’handicap perché è

proprio lo stato di gravità certificato che stabilisce elementi di

procedura e di priorità alle risorse, di per sè limitate, ma tuttavia

necessarie per approntare le risposte che una condizione di svantaggio

sociale evoca e richiede.



Intorno alla modalità valutativa dell‟handicap si intrecciano quindi scopi, finalità

e motivazioni generali della L. 104/92 poiché nel momento in cui l‟handicap è

oggetto di valutazione non si procede solo (o non si dovrebbe procedere solo)

ad una certificazione indirizzata all‟accesso delle provvidenze legislative, ma ad

una valutazione complessiva della persona interessata, inserita, a sua volta, in

un ben determinato contesto ambientale.



A tal fine nelle Commissioni Mediche integrate viene prevista, per la valutazione

dell‟handicap, la figura dell‟esperto ma anche di quella dell‟operatore sociale.









91

3. Benefici ed interventi previsti dalla legge 104/92

Intestatari del diritto Definizione dell’intervento: Ente che certifica Enti che intervengono

Persone con handicap e art.6 Prevenzione e diagnosi precoce;

persone con handicap in art. 7 Cura e riabilitazione

situazione di gravità Art. 8 Inserimento ed integrazione sociale

Art. 3 della legge 104/92: Art. 9 Servizio di aiuto personale

E' persona handicappata colui Art. 10 Interventi a favore di persone con

che presenta una handicap in situazione di gravità

minorazione fisica, psichica o Art. 11 Soggiorno all'estero per cure

sensoriale, stabilizzata o Art. 12 Diritto all'educazione e

progressiva, che è causa di all'istruzione (vedi anche Decreto del

difficoltà di apprendi mento, Presidente della Repubblica 24 febbraio

di relazione o di integrazione 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento

lavorativa e tale da relativo ai compiti delle unità sanitarie

determinare un pro cesso di locali in materia di alunni portatori di

svantaggio socia le o di handicap)

emarginazione. Art. 13 e successivi relativi Commissione

La persona handicappata ha all’integrazione scolastica INTEGRATA

diritto alle prestazioni Art. 17 Formazione professionale composta da:

stabilite in suo favore in Art. 18 Integrazione lavorativa un medico

relazione al la natura e alla Art. 19 Inserimento lavorativo (vedi specialista in Si tratta di

consistenza della anche legge 68/99 e relativo Atto di medicina legale molteplici enti o

minorazione, alla capacità indirizzo e coordinamento) (presidente) e due strutture tra loro

complessiva individuale Art. 20 Prove d’esame medici dipendenti o integrate

residua e alla efficacia del le Art.21 Precedenza nell’assegnazione di convenzionati con la

terapie riabilitative. sede ASL, integrate da un

Qualora la minorazione Art. 22 Abrogazione degli accertamenti di operatore sociale e

singola o plurima, abbia sana e robusta costituzione fisica da un esperto nei

ridotto l'autonomia Art.23 Rimozioni di ostacoli per l’esercizio casi da esaminare,

personale, correlata all'età, in di attività sportive, turistiche o ricreative in servizio presso

modo da rendere necessario Art24 Eliminazione o superamento delle l’ASL)

un intervento assistenziale barriere architettoniche

permanente continuativo e Art25 Accesso alla informazione ed alla

globale nella sfera individuale comunicazione

o in quella di relazione la Art26 Mobilità e trasporti collettivi

situazione assume Art27 Trasporti individuali

connotazione di gravità. Le Art28 Facilitazioni per i veicoli delle

situazioni riconosciute di persone handicappate

gravità determinano priorità Art29 Esercizio del diritto di voto

nei programmi e negli Art30 Partecipazione ai programmi di

interventi dei servizi pubblici. promozione e tutela dei diritti

Art31 Riserva di alloggi

Art32 Agevolazioni fiscali

Art 33 Agevolazione per lo svolgimento

dell’attività lavorativa; facilitazioni di

orario e permessi, trasferimenti, scelta

della sede di lavoro più vicina al domicilio,

per i genitori di minori con handicap in

situazione di gravità o per adulti in

situazioni di gravità

Art.34 Protesi ed ausili tecnici

Art.35 Ricovero del minore handicappato

Art36 Aggravamento delle sanzioni penali

Art37 Procedimento penale in cui sia

interessata una persona handicappata





Per ulteriori precisazioni ed approfondimenti sui benefici economici si veda la

normativa indicata ed in particolare il Decreto del Ministero dell‟Interno del 28

marzo 2003.



Per aggiornamenti fare riferimento ai seguenti indirizzi: http://www.inps.it e

http://www.finanze.it.









92

Appendice D:

modulistica



Nelle pagine che seguono è stata riportata la modulistica riguardante

l‟inserimento mirato.



Relativamete alle procedure per l‟accesso al collocamento mirato (pagina Error!

Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.) sono

presenti i seguenti moduli:



1. Domanda di iscrizione nell'elenco dei disabili (pagina 94)



2. Domanda di iscrizione categorie protette (Art. 18, comma 2) (pagina

96)



3. Scheda per il colloquio con i disabili (pagina 99)



4. Richiesta di accertamento alle aziende sanitarie (disabile maggiorenne)

(pagina 103)



5. Richiesta di accertamento alle aziende sanitarie di minorenne o

interdetto (pagina 106)



A questi segue la modulistica di accertamento sanitario:



6. Relazione conclusiva (pagina 109)



7. Scheda per la definizione delle capacità (allegato 1 DPCM 13/01/2000)

(pagina 113)



8. Scheda informativa anagrafica e sociale (autocertificazione) (pagina 99)



Sono riportati, quindi, i moduli per le convenzioni:



9. Schema tipo di convenzione d'inserimento (pagina 116)



10. Convenzione d'integrazione lavorativa (pagina 122)



11. Schema semplificato di convenzione d'integrazione lavorativa (pagina

128)



12. Convenzione di programma (pagina 131)



Le schede dedicate alle aziende in cerca di personale sono riportate nelle

pagine successive:



13. Scheda per la ricerca di personale disabile (pagina 136)



14. Scheda informazioni mansione prima formulazione (pagina 140)



15. Scheda informazioni fornite dall‟azienda sulla mansione richiesta

(seconda formulazione) (pagina 142);









93

Alla Provincia di Padova-Settore Lavoro e

Provincia di Padova Formazione-Ufficio Categorie protette Provinciale

Domanda d’inserimento nell’elenco dei disabili e ai sensi della legge n° 68/99

Operatore _______________________________ CPI_______________________N. Cartella__________



Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Cittadinanza___________



Cognome Nome Sesso M F



Nato il Nel Comune di



Residenza/ Città Indirizzo



Domicilio/ Città Indirizzo



Telefono______________ Fax_________________ E-mail_________________

Cellulare _____________

ULSS di residenza |____| Seguito da servizi specialistici dell’ULSS (quali______________)

Certificato del_________ Percentuale

Diagnosi ____________________________________ / Cat. di

Accertamento legge 68/99 ___________________________________________ invalidità

Si |_| del______________ No|_| lo chiederò immediatamente (sono informato che

l’accertamento è necessario ai fini del collocamento mirato )



Disabilità:  Civile  Lavoro  Servizio  Altro_______________



 Immediatamente disponibile a svolgere attività lavorativa

 Indisponibilità temporanea al lavoro dal ______ al _____ motivo: ____________________

Qualifica Titolo di studio Patente



Anzianità iscrizione (data)_______________ Reddito lordo anno ______ Euro _________



Nucleo monoparentale  Si  No Figli minori + fam. con invalidità maggiore 2/3 a

carico____________________________________



Altri familiari a carico ( indicare i nominativi e grado di parentela) ______________________

____________________________________________________________________________



Autonomia negli spostamenti  Si  No Autonomia nell’utilizzo di mezzi pubblici



Diritto all’accompagnamento  Si  No  Si  No



Utilizzo di ausilii (tripode, stampelle,carrozzina, altro)

 No  Si, quale ____________________________________________________________

Consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76, DPR 445/2000 in caso di false attestazioni, dichiaro

che quanto sopra comunicato corrisponde a verità, dichiaro inoltre di essere disoccupato e di non

svolgere attività lavorativa né dipendente né autonoma né come socio di cooperativa che assicuri un

reddito annuale superiore al minimo escluso da imposizione . Chiedo l’inserimento negli elenchi dei

disabili ai sensi della legge n°68 del 12.03.1999 e autorizzo il trattamento dei miei dati. In caso di

variazioni m’impegno a comunicarle tempestivamente (in particolare le variazioni di reddito le dovrò

dichiarare al 31 dicembre di ogni anno). Prendo atto che ai fini dell’inserimento lavorativo mirato





94

dovrò chiedere all’ULSS di essere sottoposto agli accertamenti delle condizioni di disabilità previsti

dall’art.1, comma 4, della legge n.68/99. Autorizzo ai sensi della Legge 675/96 la divulgazione dei miei

dati alle imprese che li chiedono ai fini dell’inserimento lavorativo con richiesta nominativa



 Si  No



Data ____/____/____ Firma del dichiarante _____________________









95

Domanda d’inserimento negli elenchi delle

categorie protette, ai sensi della legge 12 marzo

Provincia di Padova

Settore Lavoro e Formazione 1999, n° 68

Ufficio Categorie protette Scheda per l'inserimento lavorativo

Provinciale



Per il tramite dell'operatore _________________________c/o l'ufficio: __________________________



1. dati anagrafici.

Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Sesso

Cognome Nome

M F

Data di nascita Luogo di nascita



Residenza: Città Indirizzo



Domicilio



Telefono Fax E-mail



ULSS di residenza



Categoria protetta  Descrizione_______________________



 immediatamente disponibile all'impiego



 Indisponibilità temporanea dal ______ al ______ motivo: ___________________________



2a. Curriculum scolastico: titoli di studio.

Principale titolo di studio



Anno di conseguimento



Altro/i titolo/i di studio



Anno di conseguimento



2b. Curriculum Scolastico: ulteriore formazione

Ente Anno



Titolo Durata





Altre abilitazioni o patentini



Stage formativi svolti: (Ente e professionalità)_____________________ Durata

______________

__________________________________________________________







96

3. Lingue conosciute

Lingua Modalità di apprendimento



Lingua Modalità di apprendimento



4. Uso del Computer

Videoscrittura (es. Word)  Si  No Modalità di apprendimento



Foglio elettronico (es. Excel)  Si  No Modalità di apprendimento



Altro (specificare)





5a. Ultima esperienza acquisita

Iniziata il Terminata il



Il profilo in sintesi: (definizione

aziendale di quella posizione,

finalità assegnate a quel ruolo

dall’azienda, che cosa faceva

concretamente, macchine

utilizzate …etc)



Motivo della cessazione





5b. ulteriore significativa esperienza acquisita (lavorativa o di volontariato ecc...)

Iniziata il Terminata il



Il profilo in sintesi: (definizione

aziendale di quella posizione,

finalità assegnate a quel ruolo

dall’azienda, che cosa faceva

concretamente, macchine

utilizzate lavoro in gruppo…etc)



Motivo della cessazione



Altre informazioni sulla professionalità acquisita _____________________________________

_____________________________________________________________________________





6.Aspirazioni lavorative

Aspirazioni (qualifiche/professioni e settori) ________________________________________



____________________________________________________________________________



Orario preferito:  Tempo pieno  Part time ore giornaliere ___ Mattutine  Pomeridiane



 Disponibilità a tirocini/stage  Disponibilità a corsi



Area di interesse ______________________ Area di interesse _______________________







97

Lavori non graditi _____________________________________________________________



____________________________________________________________________________





8.Elementi per la determinazione del punteggio (obbligatorio)

Data iscrizione Reddito lordo conseguito nell' anno _____ Euro _______



Nucleo monoparentale  Si  No Figli minori + invalidità maggiore 2/3 a carico ______



Altri familiari a carico



Dichiaro che quanto sopra comunicato corrisponde a verità e chiedo l’inserimento

nell’elenco delle categorie protette ai sensi della legge n°68/99, art. 18,comma 2.

Autorizzo il trattamento miei dati ai sensi della legge n. 675/96.

Dichiaro di essere a conoscenza delle conseguenze previste dal DPR 445/2000 in caso di

dichiarazioni false.

Dichiaro inoltre di essere DISOCCUPATO e di non svolgere alcuna attività lavorativa.

In caso di variazioni m'impegno a comunicarle tempestivamente, in particolare in

reddito conseguito che dovrò comunicare al 31 dicembre di ogni anno, ai fini

dell’inserimento in graduatoria.

Autorizzo ai sensi della Legge 675/96 la divulgazione dei miei dati alle imprese che li

chiedono ai fini dell'inserimento lavorativo  Si  No (non autorizzando la diffusione dei

dati sono a conoscenza che non potrò essere segnalato ai datori di lavoro ai fini

dell’inserimento nominativo)

Autorizzo ai sensi della Legge 675/96 la divulgazione dei miei dati agli enti formativi

 Si  No



Allegati______________________________________________________________________



Data: ______ / _______ / ________ Firma del dichiarante _____________________________









(A CURA DELL’UFFICIO) NOTE sul percorso per l’inserimento lavorativo del

candidato:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Data___________________ Firma dell’operatore _______________________









98

Alla PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE LAVORO E FORMAZIONE – UFF. CAT. PROTETTE PROVINCIALE

All’ AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA

COMMISSIONE MEDICA INTEGRATA di cui art. 1 L.68/99



SCHEDA INFORMATIVA

(Autocertificazione da allegare alla domanda di inserimento negli elenchi dei disabili e per

l’accertamento della condizione di disabilità ai fini dell’inserimento lavorativo ai sensi della

Legge 12 marzo 1999 n° 68 )



SCHEDA ANAGRAFICA

Cognome ________________________________ Nome _______________________________



Data di nascita ___________________________ Sesso _______



Luogo di nascita ________________________________ Prov. _______ Stato _____________



Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ Stato civile: _________________





RESIDENZA

Indirizzo ____________________________ cap______ Comune ________________ Provincia. ____

Telefono ________________ fax _______________ e-mail ___________________ altro __________





DOMICILIO (se diverso dalla residenza)__________________________________________

__________________________________________________________________________________



Convivenza: □

solo/a □

con famiglia di origine □ in famiglia propria □ Altro

_________________________________________ (con parenti, in struttura comunitaria)





AUTONOMIE (autovalutazione) SI NO IN PARTE

autonomie personali: □ □ □

DISABILITA’ Civile Lavoro Servizio Altro (__________________________________) □

cura della propria persona e delle attività domestiche (pasti, pulizia della casa ecc.)

TIPO DI PATOLOGIA

autonomia di spostamento:

Certificazione del ________ rilasciata da pubblici ecc

accesso al posto di lavoro, uso dei mezzi _______________________________________grado ____

PATOLOGIA

abilità mentali e cognitive:

__________________________________________________________________________________

leggere, scrivere, memoria, calcolo

__________________________________________________________________________________

abilità relazionali:

comunicazione verbale, relazioni interpersonali, rapporti con familiari,amicizie

________________________________

fattori ambientali favorevoli: dislocazione abitazione.rispetto a servizi e sedi

attività, assenza di barriere architettoniche, servizi di trasporto adeguati ecc.

abilità occupazionali:

motorie, manuali, attività fisica o sforzi



esecuzione di mansioni complesse, concentrazione



attività associate a resistenza, orari, ritmi

Principali disabilità rilevate (sintesi)

__________________________________________________________________________________

Descrizione delle abilità residue

__________________________________________________________________________________









99

ULSS di residenza _____________ Seguito da servizi specialistici dell’Ulss □

se la risposta è SI specificare quali: _____________________________________________________

(NPI, Psichiatria, SIL, ecc.)



Utilizza o ha utilizzato servizi riabilitativi o strutture □ quali _________________________________

(CEOD, CO, CLG Centri di riabilitazione, ecc.)





CURRICULUM SCOLASTICO-FORMATIVO

Principale titolo di studio _________________________________ anno di conseguimento _________

Altro titolo di studio _____________________________________ anno di conseguimento _________

Corsi frequentati (ulteriore formazione) __________________________________________________

Corso ____________________ anno ____ attivato da __________________ durata ____ esito ______

Corso ____________________ anno ____ attivato da __________________ durata ____ esito ______

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE

Lingua ____________________________ modalità di apprendimento _________________________

Lingua ____________________________ modalità di apprendimento _________________________



CONOSCENZA DEL COMPUTER □

Programma __________________________ modalità di apprendimento _______________________

Programma __________________________ modalità di apprendimento _______________________

Ulteriori esperienze formative ritenute utili (anche esperienze in laboratori protetti o cooperative

sociali o volontariato…) e informazioni sulle professionalità acquisite

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________

CONDIZIONE PROFESSIONALE

□ Iscritto alle liste collocamento obbligatorio dal mese di ……………anno….

□ In attesa di prima occupazione □ Disoccupato dal mese di ……………anno ….

□ Occupato a part time con reddito annuo inferiore al minimo imponibile dal mese di

……….….anno….

□ Occupato a tempo determinato con reddito annuo inferiore al minimo imponibile dal mese di

…………….anno….

□ Occupato lavori occasionali con reddito annuo inferiore al minimo imponibile dal mese di

…………….anno.. ..

□ Occupato in attività autonome con reddito annuo inferiore al minimo imponibile dal mese di

……………..anno…

□ Occupato (chiedo l’accertamento ai sensi dell’art.10, legge 68/99) dal……………… con le

seguenti mansioni………………………………………………………………………………………









100

ESPERIENZE LAVORATIVE

Ultima esperienza acquisita: iniziata ______________ terminata _____________ ancora in corso □

Il profilo in sintesi: (settore attività, qualifica, mansione svolta finalità assegnate a quel ruolo, che

cosa faceva concretamente, macchine utilizzate, lavoro in gruppo, ecc):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Motivo dell’eventuale cessazione _____________________________________________________



Ulteriore significativa esperienza acquisita: iniziata ________ terminata ______ Tuttora in corso □

Il profilo in sintesi: (settore attività, qualifica, mansione svolta finalità assegnate a quel ruolo, che

cosa faceva concretamente, macchine utilizzate, lavoro in gruppo, ecc):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________





ASPIRAZIONI LAVORATIVE



Immediatamente disponibile □

Indisponibilità temporanea dal _______ al ______ Motivo _______________________________



Aspirazioni lavorative (settori, professioni, qualifiche ecc. - Es. agricoltura/ambiente naturale, artigianato,

commercio, amministrazione/contabilità/finanza, edilizia, industria, informatica, settore educativo e pedagogico, sanità e

servizi sociali, trasporti, turismo e servizi per il tempo libero,…)



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



Preferenze: settore pubblico □ a max Km _______ e/o settore privato □ a max Km ___________

Orario preferito: tempo pieno □ part time □ ore giornaliere _________ mattino □ pomeriggio □

Disponibilità a turni □ anche notturni □

Disponibilità a tirocini/stages □ area/settori di interesse _________________________________

Disponibilità a corsi □ area di interesse ______________________________________________

Lavori non graditi (settore, mansione) ________________________________________________





DESCRIZIONE DELLE AUTONOMIE DI SPOSTAMENTO

Bicicletta □ □ auto (patente tipo ___) □ Disponibilità di mezzo proprio □

motoveicolo

Utilizzo dei mezzi pubblici si□ no□ Principali località accessibili _______________________

________________________________________________________________________________

Utilizzo di ausili (tripode, carrozzina ecc.) □ indicare quale________________________________

Accompagnamento □

Sostegni e/o adattamenti indispensabili per l’inserimento lavorativo __________________________

Assiduità di assenze per cure e/o controlli ______________________________________________

Necessità di interruzioni nell’arco della giornata _________________________________________









101

Consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del Dpr. n. 445/2000 in caso di false

attestazioni, dichiaro che quanto sopra comunicato corrisponde a verità e prendo atto inoltre che

ai fini dell’inserimento lavorativo mirato dovrò chiedere di essere sottoposto agli accertamenti

della condizione di disabilità previsti dall’art.1, comma 4 della legge n.68/99.



Autorizzo il trattamento dei miei dati e in caso di variazioni mi impegno a darne tempestiva

comunicazione.



Autorizzo ai sensi della legge 675/96 la divulgazione dei miei dati agli enti formativi □





Allegati _________________________________________________________________________



Data …………………………………….. Firma del dichiarante……………………………………….









102

Modello A - Istante maggiorenne

All’Azienda U.L.S.S. n.

Commissione Medica di 1° Istanza per l’accertamento delle

Invalidità Civili

Via -





...l... sottoscritt.. ......................................…..................... nat… a ...............………….................. provincia

di .............…..... il .........…….... residente in ...............……..........................….......... provincia di .. .....

via/piazza .............……............. ..................... n. ........ c.a.p. ..….…...... stato civile (celibe, nubile, coniugato,

separato, divorziato, vedovo)..................................… professione .....................……......…….. tel. .....…...........



cod. fisc. (obbligatorio) ?? ?? ?? ?? ??

? ?? ?? ?? ?? ??

?? ?? ?? ?? ?? ?

CHIEDE



di essere sottoposto ad accertamento sanitario ai sensi dell’art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e

del relativo regolamento, per il riconoscimento/aggravamento dell’invalidità, o dell’handicap, quale





□ INVALIDO CIVILE - ai sensi della legge 30 marzo 1991, n. 118, e successive

modificazioni ed integrazioni - indicate ai soli fini dell’art. 1,

comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, se minorato

psichico SI □ NO □

□ CIECO CIVILE - ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive

modificazioni ed integrazioni



□ SORDOMUTO - ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive

modificazioni ed integrazioni





□ PERSONA CON HANDICAP - ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104

□ PERSONA DISABILE AI FINI DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO – ai sensi dell’art. 1,

legge 12 marzo 1999 n. 68 e del DPCM 13 gennaio 2000



(Avvertenze: barrare con una “X” la casella corrispondente al riconoscimento richiesto)

allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile o

alla disabilità che sarà riconosciuta da codesta Commissione.



Sin d’ora chiede con la presente istanza alla competente prefettura che gli/le siano concessi i

benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione

riconosciute.

Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà incorrere in caso di

dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

giusto il disposto dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e D.P.R. 403/98



D I C H I A R A (Autocertificazione)



a) di essere nat.... a .............................................................. prov. di ..................... il ...........................;

b) di essere cittadin..... italian.....;

c) di essere cittadin... ……………………con il permesso/carta di soggiorno dal ………… al…….…;

d) di essere residente in ........................................................................................…...............................;

e) che le infermità per le quali richiede il riconoscimento dell’invalidità civile non dipendono da

causa di guerra, di servizio o di lavoro.

f) Di non aver alcun ricorso gerarchico o giurisdizionale pendente





103

g) Vista l’informativa di cui all’art. 10 delle legge 675/96 (vedi retro), di dare il proprio consenso al

trattamento dei propri dati personali e sensibili di cui alla predetta legge.

Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni tipo di variazione agli organi competenti (es.

variazione di residenza, permesso o carta di soggiorno scaduta ...)



ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:

- Certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciata in data

................................. da........................................................

- Altra documentazione integrativa: ...........................................................................................................

- Fotocopia di un documento di identità valido del soggetto che firma, se inviata per posta o

presentata già sottoscritta;

- Scheda informativa socio –lavorativa solo per domanda “PERSONA DISABILE ai fini

dell’inserimento lavorativo”



Data ………………… Firma (NB. Leggere le avvertenze sul retro) …….………………………….



AVVERTENZE





RISERVATO AL PUBBLICO UFFICIALE



DA COMPILARE SOLO PER LA DOMANDA PRESENTATA PERSONALMENTE ALL’UFFICIO INCARICATO

(ULSS, …)



DALL’INTERESSATO O DA ALTRA PERSONA:





N. 1 SE NON ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ



IL/LA DICHIARANTE SIG/A …………………………………………………. È STATA DA ME IDENTIFICATA

MEDIANTE DOCUMENTO D’IDENTITÀ: ………………………………. N. ……………………………. Rilasciato il

………………………Da ……………………………...………





Pubblico Ufficiale incaricato (timbro e firma): …………………………………………………







N. 2 PER CHI NON SA O NON PUÒ FIRMARE (art. 4 DPR 403/98)





ATTESTO CHE LA DICHIARAZIONE È STATA RESA DINANZI A ME PREVIA AMMONIZIONE SULLE SANZIONI

CIVILI E PENALI CUI POTRÀ ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI (legge 15/68 e DPR

403/98)





DAL DICHIARANTE SIG/A ……………………………………. IDENTIFICATO MEDIANTE DOCUMENTO D’IDENTITÀ:

……………………………….. N. …………………. Rilasciato il ………………………….. da ……………….……………..

il quale DICHIARA DI NON POTER FIRMARE (causa dell’impedimento) ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………





Pubblico Ufficiale incaricato (timbro e firma): ………………………………………………….







NOTA BENE

- Il CERTIFICATO MEDICO (di data non anteriore ai sei mesi) da allegare necessariamente alla

domanda, deve esprimere la diagnosi con chiarezza e precisione e deve contenere:

- Per la valutazione dell’AGGRAVAMENTO dell’invalidità e delle condizioni visive, di cui

all’art. 11 del D. L.vo 23.11.1988, n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno originato le

modificazioni del quadro clinico preesistente;







104

- per il riconoscimento della CECITÀ CIVILE è richiesto un certificato di un medico oculista

attestante la cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con

eventuale correzione. Tale domanda dovrà essere inviata alla Ulss 16 - Commissione Ciechi

Civili – 35100 Padova, via Ospedale, 22

Si ricorda che, ove il certificato medico non contenga le suddette indicazioni, la domanda intesa ad

ottenere le provvidenze previste dalla Legge è presa in esame ed ha effetto dal momento in cui tale

certificato sia stato completato con le indicazioni richieste.







INFORMATIVA (art. 10 legge 675/1996)

L’Azienda Ulss 17 informa che il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti

è diretto esclusivamente all’assolvimento da parte dell’Azienda medesima delle finalità che competono

istituzionalmente all’Ente Titolare del trattamento dei dati, ed è l’Azienda Ulss 17 di Conselve

Monselice Este e Montagnana – Sede legale via Salute, 14 - 35042 Este.









105

Modello B - Istante minore anni 18 o interdetto

All’Azienda U.L.S.S. n

Commissione Medica di accertamento legge 68/99

(indirizzo







...l... sottoscritt... ......................................…..................... nat….. a .............……….................. provincia

di ................. il ........…….... residente in ...............……..………………………………...............…..........

provincia di ………....... via/piazza ......................…….........……...………........ n. .…... c.a.p. …..….….

tel. .....………….…............. nella sua qualità di (legale rappr./tutore) ……………………………………

del minore di anni 18 o interdetto ………………………………………………. nat…

a……………………………………. il………………………………… residente

in………………………………………………….. via/piazza …………………………………………….

N°…… c.a.p. ………. Cod. Fisc.



(Obbligatorio)



CHIEDE

Che il predetto venga sottoposto ad accertamento sanitario ai sensi dell’art. 11 della legge 24 dicembre

1993, n. 537, e del relativo regolamento, per il riconoscimento/aggravamento dell’invalidità o

dell’handicap, quale





INVALIDO CIVILE - ai sensi della legge 30 marzo 1991, n. 118, e successive

modificazioni ed integrazioni - indicate ai soli fini dell’art. 1,

comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, se minorato

psichico SI NO





CIECO CIVILE - ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive

modificazioni ed integrazioni





SORDOMUTO - ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive

modificazioni ed integrazioni





PERSONA CON HANDICAP - ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104





PERSONA DISABILE AI FINI DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO – ai sensi dell’art. 1,

legge 12 marzo 1999 n. 68 e del DPCM 13 gennaio 2000



(Avvertenze: barrare con una “X” la casella corrispondente al riconoscimento richiesto)

allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile o

alla disabilità che sarà riconosciuta da codesta Commissione.



Sin d’ora chiede con la presente istanza alla competente prefettura che gli/le siano concessi i

benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione

riconosciute.



Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà incorrere in caso di

dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

giusto il disposto dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e D.P.R. 403/98









106

D I C H I A R A (Autocertificazione)



Che il summenzionato minorato:



a) è nat... a .........................................…………..................... prov. di ........................ il ..........................;

b) è cittadin..... italian.....;

c) è cittadin... ………………con il permesso/carta di soggiorno dal …………..… al…………………..

d) è residente in .....................................................................................................…....... ........................;

e) che le infermità per le quali richiede il riconoscimento dell’invalidità civile non dipendono da causa di

guerra, di servizio o di lavoro;

f) di non aver alcun ricorso gerarchico o giurisdizionale pendente;

g) vista l’informativa di cui all’art. 10 delle legge 675/96 (vedi retro), di dare il proprio consenso al

trattamento dei dati personali e sensibili di cui alla predetta legge;

h) di essere (legale rappresentante o tutore) …….………………………… del summenzionato minorato.

Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni tipo di variazione agli organi competenti (es.

variazione di residenza, permesso o carta di soggiorno scaduta ...).







ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:

- Certificazione medica (in originale) attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciata in data

................................. da........................................................

- Altra documentazione integrativa: ...........................................................................................................

- Fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante, se inviata per posta o presentata

già sottoscritta;

- Scheda informativa socio –lavorativa solo per domanda “PERSONA DISABILE ai fini

dell’inserimento lavorativo”

Data ………………… Firma (NB. Leggere le avvertenze) …….……………………………….

AVVERTENZE





RISERVATO AL PUBBLICO UFFICIALE



DA COMPILARE SOLO PER LA DOMANDA PRESENTATA PERSONALMENTE ALL’UFFICIO INCARICATO (ULSS, …)



DAL DICHIARANTE:



N. 1 SE NON ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ



IL/LA DICHIARANTE SIG/A …………………………………………………. È STATA DA ME IDENTIFICATA

MEDIANTE DOCUMENTO D’IDENTITÀ: ………………………………. N. ……………………………. Rilasciato il

………………………Da ……………………………...………





Pubblico Ufficiale incaricato (timbro e firma): …………………………………………………





N. 2 PER CHI NON PUÒ FIRMARE (art. 4 DPR 403/98)





ATTESTO CHE LA DICHIARAZIONE è STATA RESA DINANZI A ME PREVIA AMMONIZIONE SULLE SANZIONI

CIVILI E PENALI CUI POTRÀ ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI (legge 15/68 e DPR

403/98)





DAL DICHIARANTE SIG/A …………………………………………………. IDENTIFICATO MEDIANTE DOCUMENTO

D’IDENTITÀ: ……………………………….. N. …………………………. Rilasciato il ………….. da ……………….………...

il quale DICHIARA DI NON POTER FIRMARE (causa dell’impedimento) ………………………………………………………







Pubblico Ufficiale incaricato (timbro e firma): ………………………………………………….





107

NOTA BENE

- Il CERTIFICATO MEDICO (di data non anteriore ai sei mesi) da allegare necessariamente alla

domanda, deve esprimere la diagnosi con chiarezza e precisione e deve contenere:

- Per la valutazione dell’AGGRAVAMENTO dell’invalidità e delle condizioni visive, di cui

all’art. 11 del D. L.vo 23.11.1988, n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno originato le

modificazioni del quadro clinico preesistente;

- per il riconoscimento della CECITÀ CIVILE è richiesto un certificato di un medico oculista

attestante la cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con

eventuale correzione. Tale domanda dovrà essere inviata alla Ulss 16 - Commissione Ciechi Civili

– 35100 Padova, via Ospedale, 22

Si ricorda che, ove il certificato medico non contenga le suddette indicazioni, la domanda intesa ad

ottenere le provvidenze previste dalla Legge è presa in esame ed ha effetto dal momento in cui tale

certificato sia stato completato con le indicazioni richieste.





INFORMATIVA (art. 10 legge 675/1996)



L’Azienda Ulss 17 informa che il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è

diretto esclusivamente all’assolvimento da parte dell’Azienda medesima delle finalità che competono

istituzionalmente all’Ente Titolare del trattamento dei dati, ed è l’Azienda Ulss 17 di Conselve Monselice

Este e Montagnana – Sede legale via Salute, n° 14 - 35042 Este.









108

COMMISSIONE MEDICA INTEGRATA PER L’ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI

DISABILITÀ

PER L’INSERIMENTO E L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA

(Legge 15.10.1990, 295 -Legge 5.2.1992, n.104 – Legge 12.3.1999, n.68 – D.P.C.M. 13.1.2000)



RELAZIONE CONCLUSIVA

Seduta del-____/____/ '____ n ______ SEDE __________________________

DATA DEFINIZIONE DATA DOMANDA N. PRATICA









□ □

COGNOME E NOME

SESSO M F





LUOGO DI NASCITA DATA NASCITA







RESIDENZA









LA COMMISSIONE



VISTA l'istanza presentata dal Signor ________________________________________ tendente ad ottenere

l'accertamento ai sensi dell’applicazione della Legge L. 68/99;



RILEVATO che il soggetto è già stato riconosciuto invalido civile nella seduta del _____________ con percentuale

di invalidità______% con la seguente diagnosi



_____________________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________________



di natura intellettiva □ psichica □ fisica □ sensoriale □

Cieco Civile assoluto/a ventesimista decimista



Sordomuto / a



ESAMINATA in data odierna la documentazione sanitaria acquisita a fascicolo in occasione del presente

accertarnento;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO



È PERSONA DISABILE SI NO □ □

PERMANE LO STATO INVALIDANTE (art. 8, comma 1, DPCM 13 gennaio 2000)

Si □ con % ………. No □ con % …………. (Se >45% dà diritto al collocamento obbligatorio)

□ Possiede capacità lavorative che possono essere utilizzate attraverso il collocamento mirato (vedi art.2, Legge

68/99)nel ciclo lavorativo ordinario anche senza interventi di sostegno A.

□ Possiede capacità lavorative che possono essere utilizzate attraverso il collocamento mirato(vedi nota A), CON

/ SENZA l’utilizzazione di strumenti tecnici ma che presenta difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario

da cui deriva la necessità di interventi di sostegno B.

(proposte per il percorso di inserimento) ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________









109

□ Non possiede attualmente capacità lavorative (se possibile indicare proposte per altri tipi di intervento)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________



DIAGNOSI DELLA MINORAZIONE E DIAGNOSI FUNZIONALE (descrizione analitica della compromissione

funzionale):









A La persona disabile può iscriversi all’Ufficio denominato attualmente Ufficio provinciale Categorie protette, direttamente o anche

tramite il Centro per l’Impiego più facilmente accessibile ed essere avviata al lavoro.

B Per interventi di sostegno si intendono i percorsi di graduale inserimento lavorativo e/o formazione assistita previsti dalla Legge



68/99, finalizzati al superamento delle difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. La persona non può essere

momentaneamente avviata col collocamento numerico.







In riferimento al DPCM del 13.01.2000, nell'individuazione delle mansioni e dell'ambiente di inserimento si

dovranno osservare le seguenti indicazioni:



Possiede capacità di adattamento rispetto alle variazioni delle condizioni e situazioni lavorative

buona □ sufficiente □ assente □

(note)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

si no

Raggiungimento del posto di lavoro autonomo nell'accedere a qualsiasi posto di lavoro □ □

autonomo in presenza di condizioni facilitanti □ □

non autonomo □ □

(note) _________________________________________________



In quale ambiente può lavorare

ufficio □ □

laboratorio □ □

all’esterno in ambiente aperto □ □

uso di videoterminali e personal computer □ □

acutezza visiva □ □

esposizioni a rumori □ □

esposizione a polveri □ □



Tempi di lavoro può sostenere un tempo pieno si □ no □ (note) _______________________



può sostenere turni, anche notturni si □ no □ (note) _______________________

altro (specificare): _______________________________________________________

Impegno fisico (fatica) può sollevare carichi pesanti? □ □

può effettuare operazioni faticose o che comunque impegnano

gli arti superiori □ □

gli arti inferiori □ □

entrambi □ □

può essere esposto a clima sfavorevole

(caldo/freddo eccessivi o variazioni ripetute della temperatura) □ □









110

Posture: si no

può stare in piedi per la maggior parte del turno □ □

può stare seduto per la maggior parte del turno □ □

(note) _______________________________________________________________________________

Movimenti e coordinazione degli arti

può usare le mani e le braccia per operazioni che richiedono precisione □ □

può usare un comando a pedale coordinato con i movimenti delle mani □ □

Situazioni di pericolo

può usare scale a pioli o avere accesso in quota □ □

può guidare veicoli □ □

uso di macchine semoventi (veicoli agricoli, carrelli elevatori e altro) □ □

possiede una buona capacità visiva per la percezione degli oggetti nello spazio □ □

può usare macchine e/o attrezzi di lavoro potenzialmente pericolosi □ □

Autonomia, adattamento e comunicazione

può svolgere un lavoro di gruppo con sincronia □ □

può effettuare un lavoro con ritmo imposto dalla macchina o dalla catena □ □

può effettuare un lavoro a contatto con pubblico/clienti esterni □ □

può effettuare un lavoro che richiede autonomia decisionale □ □

Altro

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



Sintesi



Capacità migliori – Descrizione ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________



Potenzialità relative a capacità



Migliorabili _______________________________________________________________________________



Mediante _________________________________________________________________________________



Tempo prevedibile in mesi ___________________________________________________________________



DA RIVEDERE FRA _______________________________________







COGNOME E NOME FIRMA



IL PRESIDENTE ________________________ ________________________________



MEDICO U.L.S.S. ________________________ ________________________________



IL MEDICO DEL LAVORO ________________________ ________________________________









111

IL MEDICO DI CATEGORIA ________________________ ________________________________



L’ESPERTO ________________________ ________________________________



L’OPERATORE SOCIALE ________________________ ________________________________



IL SEGRETARIO ________________________ ________________________________









112

COMMISSIONE MEDICA INTEGRATA PER L’ACCERTAMENTO DELLE

CONDIZIONI DI DISABILITÀ

PER L’INSERIMENTO E L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA

(Legge 15.10.1990, n. 295 - Legge 5.2.1992, n.104 – Legge 12.3.1999, n.68 – D.P.C.M. 13.1.2000)



Seduta del-____/____/ '____ n _________ SEDE __________________________



Visita di accertamento del sig. ____________________________________________________________

nato il ______/______/_______ a ________________________________________________________

e residente in _________________________________________________________________________



SCHEDA PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITA' (allegato 1 DPCM 13/01/2000)



(1) Attività mentali e relazionali assente minima media elevata potenziale



(1.1) capacità di acquisire cognizioni e di impiegarle

adeguatamente rispetto alle situazioni che si     

presentano



(1.2) capacità di mantenere un comportamento positivo

e collaborativo nelle diverse situazioni relazionali (sul     

lavoro, in famiglia …)



(1.3) capacità di affrontare una situazione di disagio

causata dal ritmo lavorativo, dall'ambiente, dall'attività     

svolta ecc.



(1.4) capacità di svolgere un lavoro di squadra     

(1.5) capacità di svolgere un lavoro autonomamente     

(1.6) capacità di svolgere un'attività, ma con

supervisione     

(1.7) capacità di presentarsi bene e di curare

adeguatamente la propria persona     



(2) Informazione assente minima media elevata potenziale



(2.1) capacità di comprendere e memorizzare

informazioni     

(2.2) capacità di trasmettere informazioni coerenti e

comprensibili a terzi mediante parola e/o scrittura     

(2.3) capacità di esprimersi con altre modalità     



(3) Postura assente minima media elevata potenziale



(3.1) capacità di mantenere la posizione seduta     

(3.2) capacità di rimanere in piedi     

(3.3) capacità di piegare le ginocchia e rimanere sulle

ginocchia in tale posizione     

(3.4) capacità di piegare completamente le ginocchia e

di mantenersi in equilibrio sui talloni     

(3.5) capacità di distendersi su una superficie piana

orizzontale e di mantenere tale posizione     

(3.6) capacità di passare da una posizione del corpo ad

un'altra (es. da seduti a distesi e viceversa, da seduti a     

in piedi, da in piedi a distesi, ecc.)

(3.7) capacità di piegare in avanti e/o in basso la

schiena ed il corpo     









113

(4) Locomozione assente minima media elevata potenziale



(4.1) capacità di spostarsi su un piano orizzontale o

inclinato servendosi delle proprie gambe     

(4.2) capacità di spostarsi su un piano inclinato o su

una superficie non piana (es. una scala)     

(4.3) Capacità di spostare qualcosa/qualcuno da un

posto ad un altro per mezzo di un veicolo     

    

(5) Movimento delle estremità/funzione degli arti assente minima media elevata potenziale





(5.1) capacità di muovere e usare gambe e braccia; di

afferrare/spostare oggetti pesanti con le mani     

(5.2) capacità di servirsi delle mani per svariate

operazioni che richiedono precisione     

(5.3) capacità di muovere o tenere fermi i piedi

coscientemente (es. capacità di usare una pedaliera)     



(6) Attività complesse, attività fisica associata a assente Minima media elevata potenziale

resistenza

(6.1) Capacità di compiere lavori che richiedano sforzi

fisici e capacità di sopportare lo sforzo per periodi più o     

meno lunghi



(6.2) capacità di mantenere la posizione in cui ci si

trova, determinata dall'interazione ed efficienza di altre

capacità (es. capacità di ricevere informazioni esterne     

ed interne alla propria struttura corporea, capacità di

posizionarsi nello spazio in modo adeguato)





(7) Fattori ambientali assente Minima media elevata potenziale



(7.1) Capacità di sopportare condizioni atmosferiche

tipiche di una data regione     

(7.2) capacità di sopportare la presenza di suoni o

rumori costanti nell'ambiente di vita o di lavoro     

(eventuale inquinamento acustico)

(7.3) capacità di sopportare la presenza di vibrazioni     

(7.4) capacità di sopportare la presenza di

illuminazione naturale o artificiale adeguata     



(8) Situazioni lavorative (organizzazione del lavoro, assente Minima media elevata potenziale

esempio turni di lavoro)



(8.1) Capacità di sopportare la alternanza durante la

giornata lavorativa (eventualmente anche di notte)     



(8.2) capacità di sopportare il ritmo di lavoro ovvero di

mantenere la velocità con cui l'attività procede     

(8.3) capacità di accedere autonomamente al posto di

lavoro     

(8.4) Capacità di superare la distanza, di effettuare il

tragitto con mezzi di trasporto dal posto di lavoro     

all'abitazione e di raggiungere il posto di lavoro



(9) SINTESI:

Capacità migliori - indicazione sintetica del tipo di attività lavorativa più confacente alle caratteristiche della

patologia evidenziata e alle capacità, anche professionali e culturali, possedute:



____________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________







114

(10) NOTE:

____________________________________________________________________________________



(11) Potenzialità relative e capacità:

Migliorabili:___________________________________________________________________________

mediante _____________________________________________________________________________

tempo prevedibile ______________________________________________________________________

Migliorabili:___________________________________________________________________________

mediante _____________________________________________________________________________

tempo prevedibile ______________________________________________________________________









115

Allegato D)



SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI

INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L.

68/99



Il giorno |___|___|______|



I Servizi per l‟Impiego della Provincia di ……………… rappresentati da ……………………………………





Il Datore di lavoro ……………………………………… rappresentato da …………………………………………



La Cooperativa Sociale/il disabile libero professionista ….....………….… rappresentata/o da ……………......



Premesso





che il Sig. …………………….., iscritto negli elenchi di cui all‟art. 8 della L. 68/99, presso la

Provincia di ……………….. viene avviato al lavoro presso la Ditta …………………… e dalla

medesima assunto, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, come da

allegato atto di assunzione;



che il Sig. ……….………………. e il datore di lavoro ……………………….. intendono avvalersi della

facoltà di effettuare un inserimento temporaneo presso la Cooperativa Sociale / il disabile libero

professionista …………..………………. che accetta con la stipula della presente convenzione;



che il datore di lavoro non ha già in atto altre convenzioni ai sensi dell‟art. 12, L. 68/99, ovvero

ha già in atto altre convenzioni ai sensi dell‟art. 12, L. 68/99 per |__|__| lavoratori pari al

|__|__|% dei lavoratori disabili che è tenuto ad assumere, e che, pertanto, con l‟inserimento

temporaneo del Sig. ……………… presso la Cooperativa Sociale / il disabile libero professionista

………….., rispetta i limiti di utilizzo della suddetta misura di inserimento temporaneo;



che il datore di lavoro non ha stipulato con i Servizi per l‟Impiego della Provincia una

convenzione di programma ex art. 11, L. 68/99, ovvero ha stipulato con i Servizi per l‟Impiego

della provincia in data |___|___|______| una convenzione di programma ex art. 11, L. 68/99,

in cui è prevista la possibilità di utilizzare lo strumento dell‟inserimento temporaneo di lavoratori

presso una Cooperativa Sociale / disabile libero professionista;



che l‟ammontare delle commesse necessario alla cooperativa sociale / al disabile libero

professionista per poter garantire al lavoratore un trattamento conforme alla parte normativa e

retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, compresi gli oneri previdenziali e

assistenziali, e per poter svolgere le funzioni di supporto e di formazione del lavoratore è

concordemente valutato dalle parti in L. ……………………, come da allegato contratto di fornitura;



che la cooperativa sociale è iscritto all‟albo regionale di cui all‟articolo 9, comma 1, della

L.381/91 da almeno un anno, e ha in corso di svolgimento altre attività oltre quelle oggetto

della commessa;









116

Si conviene che:

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione e devono qui

intendersi ritrascritte.



2. Durata

La presente convenzione ha la durata di |__|__| mesi, prorogabili dai Servizi all‟Impiego della

Provincia, per un massimo di altri 12 mesi.





3. Percorso formativo personalizzato

La Cooperativa Sociale/il disabile libero professionista realizzeranno un percorso formativo

personalizzato a favore del Sig. ……………………………………………, secondo le modalità

specificate nell‟allegato atto di impiego presso la Cooperativa Sociale/il disabile libero

professionista (all. 2).





4. Impiego del lavoratore in cooperativa/disabile libero professionista

La Cooperativa sociale / il disabile libero professionista …………………………... impiega il Sig.

………..…………. alle condizioni convenute nell'atto d'impiego allegato, per un periodo

corrispondente alla durata della presente convenzione. In conformità all‟art. 12, co. 2 lett. c), L.

68/99 e delle successive disposizioni attuative, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro

da parte del datore di lavoro privato che assume il disabile, la cooperativa sociale/il disabile

libero professionista ed il lavoratore disabile impiegato con la convenzione assumono

reciprocamente tutti i diritti e gli obblighi, ivi compresi quelli di assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dal rapporto di lavoro in base alla disciplina

normativa e al contratto collettivo. A tal fine le parti convengono che troverà applicazione il

CCNL ……………………………………….. secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero del

Lavoro e della Previdenza Sociale n. 41/2000 ed eventuali norme successive. Fatte salve le

diverse disposizioni attuative che saranno stabilite dall'Istituto Nazionale della Previdenza

Sociale, al fine di assicurare certezza e semplicità nell'assolvimento degli obblighi retributivi,

previdenziali e assistenziali a carico della cooperativa sociale/disabile libero proffessionista, in

via temporanea, in analogia a quanto previsto per altre simili fattispecie di rapporto, il disabile

sarà iscritto anche nei libri paga e matricola della cooperativa sociale/disabile libero

professionista.





5. Affidamento di commesse alla cooperativa/disabile libero professionista

Il datore di lavoro ………………….. si impegna ad affidare alla Cooperativa sociale ……………

commesse per un importo di L. …………….. annue, come da contratto di fornitura allegato.





6. Rientro in azienda

Alla scadenza della convenzione o delle eventuali proroghe/riproposizioni dell‟esperienza, il

lavoratore prenderà servizio presso il datore di lavoro ……………………., secondo le condizioni

stabilite dal C.c.n.l. per il settore di appartenenza del Datore di lavoro.





7. Recesso

In caso di recesso da parte di uno dei soggetti contraenti prima della scadenza naturale della

convenzione, il datore di lavoro, contestualmente, acquisisce la piena responsabilità del

rapporto di lavoro nei confronti del lavoratore disabile e provvede alla sua immissione in

servizio.









117

8. Agevolazioni

Relativamente al periodo di impiego temporaneo presso la cooperativa sociale/disabile libero

professionista potranno essere concesse alla/al medesima/o le agevolazioni di cui allo stesso

art. 13, co. 1 e 3, della L. 68/99.

In particolare si prevede di poter concedere le seguenti agevolazioni:

 fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura massima del

|__|__|__| % per |__|__| anni; l'importo annuale previsto, sulla base della normativa e del

contratto di lavoro vigente, è di L. ………….………….

 contributo forfettario per adeguare il posto di lavoro alle possibilità operative del disabile

nella misura del |__|__|__| % su un costo presunto di L. …………………….

 contributo forfettario per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, nella misura del

|__|__|__| % su un costo presunto di L. …………………….

 contributo forfettario per la rimozione delle barriere architettoniche, nella misura del

|__|__|__| % su un costo presunto di L. …………………….

L'effettiva erogazione delle agevolazioni è vincolata alla presentazione da parte della

cooperativa sociale/disabile libero professionista del programma diretto ad ottenere le misure

agevolative, così come previsto dal Decreto ministeriale n. 91 del 13 gennaio 2000.

L'ammissione alle agevolazioni sarà effettuata dai Servizi per l'impiego della Provincia nei limiti

di disponibilità delle risorse ad essi assegnate a valere sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro

dei disabili.



9. Verifiche

I Servizi per l‟Impiego della Provincia effettueranno con cadenza …………… verifiche periodiche

circa la corretta applicazione di quanto qui convenuto.





10. Riproposizione dell'esperienza

Fermo restando quanto previsto dalla L. 68/99 e dalle successive disposizioni attuative, qualora

al termine della durata della presente convenzione o della sua proroga vi sia una valutazione

concorde delle parti circa l‟opportunità di riproporre l‟esperienza di inserimento temporaneo

nella Cooperativa sociale/disabile libero professionista, potrà essere stipulata fra le parti, previo

parere positivo del Comitato Tecnico, una nuova convenzione avente ad oggetto un percorso

formativo adeguato alle ulteriori esigenze formative del lavoratore.



11. Qualora una delle parti non adempia agli obblighi assunti, l‟altra potrà diffidarla ad

adempiere entro 60 giorni, decorsi i quali la convenzione si intende risolta di diritto,

fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell‟allegato A) della delibera della Giunta

Regionale contenente i “Criteri di uniforme applicazione della L. 12.03.1999 n. 68 in

tema di convenzioni”;



12. Il mancato adempimento del programma per cause non imputabili al datore di

lavoro, non comporta la decadenza della presente convenzione;



13. I termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente,

su richiesta di una delle parti contraenti, qualora si modifichino oggettivamente le

condizioni che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare

modifiche migliorative al presente programma occupazionale. La presente convenzione

potrà inoltre essere modificata qualora intervengano cambiamenti nelle disposizioni

normative che regolano la materia oggetto della stessa;



14. Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si fa

riferimento alle norme e disposizioni vigenti.



Il datore di lavoro o Rappresentante Legale

Il Responsabile Servizi per l‟ Impiego della Provincia





118

Il Presidente della Cooperativa/Il libero professionista

Per presa visione ed accettazione, il lavoratore

Il lavoratore con la presente sottoscrizione manifesta il proprio assenso alla clausola relativa al

CCNL applicabile.









119

(ALLEGATO 1)









ATTO DI ASSUNZIONE (ai sensi art.12 Legge 68/99)





Addì ………………..





 Il datore di lavoro ……………………………….…





 Il Sig. ……………………………………



Premesso:



che il Sig. ……………………………. iscritto negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge 68/99 della

Provincia di ……………….. è stato avviato ……………………….. ;



che in data odierna viene sottoscritta la convenzione di inserimento lavorativo ai sensi dell’art. 12 della L.

68/99, di cui il presente atto costituisce parte integrante, tra i Servizi per l’Impiego della Provincia, il

datore di lavoro ….…………………. , e la Cooperativa sociale/il disabile libero professionista

………………….…;

si conviene che



il sig. …………………. in data |___|___|______| viene assunto dal datore di lavoro in attuazione

dell‟istituto dell‟inserimento temporaneo presso la cooperativa sociale/disabile libero

professionista previsto all‟art. 12 della L. 68/99 per le seguenti mansioni …………………………. con

conseguente inquadramento nella categoria/livello ….. del CCNL ………………………..;



il sig. ……………………….. viene temporaneamente impiegato presso la cooperativa sociale/ il

disabile libero professionista ………………………. per la

durata e secondo le modalità definite nella convenzione ex art.

12, L. 68/99 di cui in premessa;





alla scadenza della convenzione o delle eventuali proroghe/riproposizioni dell‟esperienza, il

datore di lavoro ………….. procederà a dar seguito agli istituti normativi propri del rapporto di

lavoro dipendente nei confronti del sig. ………………., secondo le condizioni stabilite dal CCNL per

il settore di appartenenza del Datore di lavoro.









Il Datore di Lavoro



Il lavoratore









120

(ALLEGATO 2)

ATTO D'IMPIEGO IN COOPERATIVA/LIBERO PROFESSIONISTA



Il giorno ……………….



La Cooperativa sociale…………………………



Il Sig. …………………………………………..



in applicazione di quanto convenuto con la convenzione di inserimento lavorativo, di cui il

presente atto di impiego costituisce parte integrante, sottoscritta in data |___|___|______|

ai sensi dell‟art. 12 della L. 68/99, convengono quanto segue:



La Cooperativa sociale/disabile libero professionista impiegherà a partire dal |___|___|______|

il Sig. ………………………… per mesi |__|__| nelle seguenti mansioni …………………………. e

conseguente inquadramento nella …… categoria/livello, con oneri retributivi, previdenziali e

assistenziali previsti dalla legge e dal CCNL …………….. (come dal punto 4 della convenzione)

a proprio carico.



L'orario di lavoro sarà il seguente: ………………………………………………………..



Il trattamento economico sarà il seguente: ………………………………………….



L‟inserimento temporaneo in Cooperativa e finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi

formativi:



………………...……………………………………………..………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………….………………………………………



che verranno perseguiti attraverso:



………………...……………………………………………..………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………….………………………………………



Per la valutazione dell‟efficacia del raggiungimento degli obiettivi programmati verranno

utilizzati i seguenti criteri:



………………...……………………………………………..………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………….………………………………………



Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto si applicano le norme del contratto

collettivo nazionale di lavoro del settore ………………..







Il lavoratore



Il Presidente della Cooperativa









121

Provincia di Padova

SETTORE DEL LAVORO

Servizio Categorie protette



CONVENZIONE D'INTEGRAZIONE LAVORATIVA



ex art. 11, comma 4, legge 68/99

Il giorno |___|___|______|



I Servizi per l'Impiego della Provincia di Padova rappresentati dal dirigente pro tempore del settore

Lavoro – Formazione professionale, Dr Claudio Sarcona e



Il Datore di lavoro ………………………………………………………………………………………..…

CODICE FICALE……………………………………………………rappresentato da …………nato il

…………….……… a…...................



Premesso che

Il datore di lavoro è / non è soggetto ad obblighi occupazionali;



(Il datore di lavoro ha stipulato in data |___|___|______| una convenzione di programma ex art. 11,

comma 1, della legge 68/99 con i Servizi per l'Impiego della Provincia, e che la presente convenzione si

colloca all'interno della realizzazione di tale programma;



La suddetta convenzione di programma prevede l'adozione di misure specifiche in merito a:



 Tirocinio aziendale



 Svolgimento di un periodo di prova più ampio



 Deroghe ai limiti d'età e di durata previsti per i contratti di apprendistato



 Deroghe ai limiti d'età e di durata previsti per i contratti di formazione lavoro



 Possibilità di assunzione a tempo determinato



 Contratto ad orario ridotto/part-time



 Riqualificazione professionale



 Attività di consulenza, sostegno, tutoraggio)



I Servizi per l'Impiego della Provincia, sulla base della scheda individuale del lavoratore ritengono

opportuno attivare per il sig. ………………….………………….… uno specifico percorso d'integrazione

lavorativa;



Il/la sig./sig.ra ………………………….. ha aderito alla proposta di partecipare ad un percorso

d'integrazione lavorativa finalizzato all'assunzione presso il datore di lavoro;



Le mansioni disponibili presso l'azienda sono



…………………………………………………………………………………………………………



Vi è / NON vi è la necessità di adeguare il posto di lavoro relativamente



…………………………………………………………………………………………………………







122

Il lavoratore non dispone al momento delle necessarie competenze professionali per svolgere le mansioni



…………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………….…………..



I Servizi per l'Impiego per l'attività di tutoraggio e supporto all'inserimento lavorativo si

avvalgono della collaborazione di

…..…………………………………………………………………………….



Con il presente atto si conviene

1. Di attivare, a partire dal |___|___|______| , un percorso d'integrazione lavorativa a

favore del sig. …………………… …………………………..secondo le modalità di

seguito definite:

1.1 Avviamento

Il sig. ………………………...….. sarà avviato presso la ditta ……………………………………….



1.2 Mansioni attribuite al lavoratore

Il lavoratore sarà impiegato nelle seguenti mansioni:



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

le quali saranno svolte secondo le seguenti modalità:



_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________



1.3 Svolgimento di un periodo di tirocinio secondo le seguenti modalità:

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 68/99, a partire dal |___|___|______| verrà attivato un periodo

di tirocinio, finalizzato all'assunzione della durata di mesi |__|__|, eventualmente rinnovabile una sola

volta; il tirocinio sarà realizzato secondo le seguenti modalità:



Il datore di lavoro, su proposta dei Servizi per l’Impiego della Provincia, accoglierà presso le sue strutture

il sig. ……………………………………………….. in tirocinio di formazione ed orientamento ai sensi

dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art.18 della legge 196/97;



Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d), della legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro;



Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un

tutore, designato dai Servizi per l'Impiego della Provincia, in veste di responsabile didattico-organizzativo

e da un tutore aziendale, indicato dal datore di lavoro.



In base alla presente Convenzione viene predisposto, in allegato, un progetto formativo e di orientamento

contenente:



 Il nominativo del tirocinante;



 I nominativi del tutore e del responsabile aziendale;



 Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in

azienda;



 Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;





123

 Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.



Il datore di lavoro si impegna a:



 garantire, attraverso l’impegno del responsabile aziendale, lo svolgimento del tirocinio

rispettando i contenuti del progetto di orientamento e formazione, nonché favorendo

l'integrazione del tirocinante nell'ambiente di lavoro



 garantire al tirocinante l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con

l'INAIL, nonché l'assicurazione per la responsabilità civile avvalendosi di istituti assicurativi

operanti nel settore;



 in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l’evento, entro i tempi

previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi;



 informare il tirocinante sulle norme e sulle misure di sicurezza, anche sulla base di quanto

disposto in attuazione del Decreto Legislativo 626/94;



 fornire in uso, per la durata del tirocinio, indumenti di lavoro e mezzi di protezione individuale

ove richiesti dal tipo di attività;



 rilasciare un attestato sui risultati del tirocinio;



 garantire al tirocinante il rimborso spese in caso di missione;



 garantire la copertura assicurativa prevista, qualora nel corso dello stage il tirocinante si recasse

in missione all’estero.



Il tirocinante, pena la risoluzione della presente convenzione, si impegna a:



o svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;



o rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui

luoghi di lavoro;



o seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo

organizzativo od altre evenienze;



o rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti od altre

notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo

svolgimento del tirocinio.



I Servizi per l'Impiego della Provincia faranno pervenire alle strutture provinciali del Ministero del

Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle

rappresentanze sindacali aziendali o, in loro mancanza, alle organizzazioni provinciali di categoria, copia

della Convenzione e del progetto formativo e di orientamento.



Gli oneri economici per le assicurazioni, previsti in Lire ………………………………….., per la durata

del tirocinio come sopra specificata, saranno a carico del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, a

norma dell'art. 13, comma 3 e 4;



I Servizi per l'Impiego della Provincia riconoscono che per tutta la durata del tirocinio il datore di lavoro

assolve all'obbligo di assunzione;



Al termine del periodo di tirocinio si procederà ad una verifica comune tra le parti, ai sensi dell’art. 11,

comma 7, lett. c), della legge 68/99.



1.4 Assunzione

L’assunzione, fatto salvo l’esito positivo della verifica in caso di tirocinio, avverrà previa richiesta del

datore di lavoro ai sensi dell'art. 9 della legge 68/99. Il lavoratore verrà assunto con un contratto









124

……………………………………………………………….………., e troveranno applicazione le

seguenti modalità:



Svolgimento di un periodo di prova più ampio

Al momento dell'assunzione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 68/99, secondo le indicazioni della

Commissione provinciale per il lavoro, in conformità a quanto previsto al punto 2.3 della convenzione di

programma di cui in premessa, il periodo di prova verrà ampliato rispetto a quanto previsto dalla

Contrattazione collettiva fino ad una durata complessiva di mesi |__|__|;



Deroga ai limiti di età

Il lavoratore sarà assunto con contratto di apprendistato/formazione-lavoro applicando, ai sensi dell'art.

11, comma 2, della legge 68/99, secondo le indicazioni della Commissione provinciale per il lavoro e

della convenzione di programma di cui in premessa, una deroga ai limiti d'età previsti dalla normativa e

dalla contrattazione collettiva.



Deroga ai limiti di durata

La durata del contratto di apprendistato/formazione-lavoro è fissata in n. …….. mesi complessivi,

applicando, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 68/99, secondo le indicazioni della Commissione

provinciale per il lavoro e della convenzione di programma di cui in premessa, una deroga alla durata

prevista dalla normativa e dalla contrattazione collettiva in merito.



Svolgimento di un'attività di qualificazione professionale

Il lavoratore parteciperà ad un'attività di qualificazione professionale della durata di ore |__|__|__| che

sarà realizzata a cura di ……………………. , si svolgerà presso ………………….., nell'arco temporale

……………………..,



con i seguenti obiettivi e contenuti formativi:



 Contenuti:

……………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………



 Obiettivi:

……………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………



Gli oneri sono quantificati in Lire ……………… coperti con un finanziamento da parte …………………



Consulenza, sostegno e tutoraggio

Per la migliore riuscita del percorso d'integrazione lavorativa si prevedono le seguenti forme di

consulenza, sostegno e tutoraggio:



Descrizione azione Organismo erogatore del Risorse necessarie Modalità di finanziamento

servizio









2. Agevolazioni

Relativamente al presente percorso di integrazione lavorativa, i servizi per l'impiego della provincia,

potranno concedere al datore di lavoro le agevolazioni di cui all'art. 13, comma 1 e 3, della legge 68/99.







125

Tali agevolazioni potranno riguardare:



 la fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura massima del |__|__|__|

% per |__|__| anni; l'importo annuale previsto, sulla base della normativa e del contratto di lavoro

vigente, è di Lire ………….………….



 un contributo forfettario per adeguare il posto di lavoro alle possibilità operative del disabile

nella misura del |__|__|__| % su un costo presunto di Lire …………………….



 un contributo forfettario per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, nella misura del

|__|__|__| % su un costo presunto di Lire …………………….



 un contributo forfettario per la rimozione delle barriere architettoniche, nella misura del

|__|__|__| % su un costo presunto di Lire …………………….



L'effettiva erogazione delle agevolazioni è vincolata alla presentazione da parte del datore di lavoro del

programma diretto ad ottenere le misure agevolative, così come previsto dal Decreto ministeriale n. 91 del

13 gennaio 2000. L'ammissione alle agevolazioni sarà effettuata dai Servizi per l'impiego della Provincia

nei limiti delle disponibilità delle risorse ad essi assegnate a valere sul Fondo nazionale per il diritto al

lavoro dei disabili.



3. L’andamento del percorso di integrazione lavorativa sarà monitorato dai Servizi per

l’Impiego della Provincia e verranno realizzate verifiche comuni tra le parti con cadenza

……………….. .

4. Qualora una delle parti non adempia agli obblighi assunti, l’altra potrà diffidarla ad

adempiere entro 60 giorni, decorsi i quali la convenzione si intende risolta di diritto,

fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell’allegato A) della delibera della Giunta

regionale contenente i "Criteri di uniforme applicazione della legge 12.03.1999, n. 68 in

materia di convenzioni".

5. Il mancato adempimento del programma per cause non imputabili al datore di lavoro,

non comporta la decadenza della presente convenzione.

6. I termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su

richiesta di una delle parti contraenti, qualora si modifichino oggettivamente le

condizioni che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare

modifiche migliorative al presente programma occupazionale. La presente convenzione

potrà inoltre essere modificata qualora intervengano cambiamenti nelle disposizioni

normative che regolano la materia oggetto della stessa.

7. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme e disposizioni

vigenti.

Il Datore di lavoro o Rappresentante legale____________________________________



Il Responsabile Servizi per l’Impiego della Provincia_____________________________



Per presa visione e accettazione, il lavoratore_________________________________________









126

ALLEGATO 1 - PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO



(Rif. Convenzione stipulata in data ...............……….)



Nominativo del tirocinante:…………………………………………………………………………



nato/a a : ………………………………………………..…………………..… il |___|___|_______|



residente a : …………………….……………………………………………………….……….



cod. fisc. …………………………………………



Attuale condizione (barrare la casella)



 disabiledisoccupato



 disabile inoccupato



Azienda Ospitante: …………………………..………………………………………………………



Sede del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio): …………………………..………………………...



Periodo di tirocinio: …………………………..……………………………………………………



Tutore (indicato dal soggetto promotore): ..…………..…………………………………..…………



Tutore aziendale: …………………………..……………………………………………………..



Polizze assicurative:



Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. …………………………..…………………………………



Responsabilità Civile posizione n. …………………………..………………………………………



Compagnia Assicurativa: …………………………..…………………………………………………



Polizza assicurativa per l’estero: .........................................…………………………………………



Obiettivi e modalità del tirocinio: (descrizione delle attività del tirocinante):



…………………………..……………………………………………………………………………



.………………………………………………………………………………..………………………



Facilitazioni previste per il tirocinante: (buoni mensa, rimborsi spese casa-lavoro, bonus per attività

formative,etc.)



…………………………..……………………………………………………………………………



..………………………………………………………………………………..………………………



Previsione di trasferta all’estero per il tirocinante: SI  NO 



Data: ..................………......

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

……………………………………………………….

Firma del soggetto promotore

……………………………….

Firma del soggetto ospitante

………………………………







127

Provincia di Padova

SETTORE LAVORO

Servizio Categorie protette



(SCHEMA TIPO SEMPLIFICATO)



CONVENZIONE D'INTEGRAZIONE LAVORATIVA



ex art. 11, comma 4, della legge 68/99

Convenzione n._______________/________

Il giorno |___|___|______|

I Servizi per l'Impiego della Provincia di Padova, rappresentati dal dirigente pro

tempore del settore Lavoro e Formazione professionale dr. Claudio Sarcona

Il Datore di lavoro ………………………… ………………………………………..….

codice fiscale……..…………………………..rappresentato da ……………………….



Premesso che

Il datore di lavoro è/non è soggetto ad obblighi occupazionali;

I Servizi per l'Impiego della Provincia ritengono opportuno attivare per il sig.

………………….… uno specifico percorso d'integrazione lavorativa;

Il/la sig./sig.ra ………………………….. ha aderito alla proposta di partecipare ad un

percorso d'integrazione lavorativa finalizzato all'assunzione presso il datore di lavoro;

Le mansioni disponibili presso l'azienda sono

……………………………………………………………………………………………

Vi è la necessità di adeguare il posto di lavoro relativamente

………………………………………………………………..………………………….

Il lavoratore ha già svolto un percorso di formazione in situazione lavorativa attraverso

n. …tirocini per una durata complessiva di mesi ………………………..



Con il presente atto si conviene

1. Di attivare, a partire dal |___|___|______| , un percorso d'integrazione lavorativa a

favore del sig. …………………… secondo le modalità di seguito definite:

1.1 Avviamento

Il sig. ………………………………….. viene avviato presso la ditta …………………

1.2 Mansioni attribuite al lavoratore

Il lavoratore viene impiegato nelle seguenti mansioni:

______________________________________________________________________





128

______________________________________________________________________

le quali saranno svolte secondo le seguenti modalità:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

1.3 Assunzione

Il lavoratore viene assunto con un contratto …………………………………….……….,

2. Agevolazioni

Relativamente al presente percorso di integrazione lavorativa, i servizi per l'impiego

della Provincia, potranno concedere al datore di lavoro le agevolazioni di cui all'art. 13,

comma 1 e 3, della legge 68/99.

Tali agevolazioni potranno riguardare:

 la fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura

massima del |__|__|__| % per |__|__| anni; l'importo annuale previsto, sulla base

della normativa e del contratto di lavoro vigente, è di Lire ………….………….

 un contributo forfetario per adeguare il posto di lavoro alle possibilità operative del disabile nella

misura del |__|__|__| % su un costo presunto di Lire …………………….



 un contributo forfetario per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, nella misura del

|__|__|__| % su un costo presunto di Lire …………………….



 un contributo forfetario per la rimozione delle barriere architettoniche, nella misura del |__|__|__|

% su un costo presunto di Lire …………………….



L'effettiva erogazione delle agevolazioni è vincolata alla presentazione da parte del

datore di lavoro del programma diretto ad ottenere le misure agevolative, così come

previsto dal Decreto ministeriale n. 91 del 13 gennaio 2000. L'ammissione alle

agevolazioni sarà effettuata dai Servizi per l'impiego della Provincia nei limiti delle

disponibilità delle risorse ad essi assegnate a valere sul Fondo nazionale per il diritto al

lavoro dei disabili.

3. L’andamento del percorso di integrazione lavorativa sarà monitorato dai Servizi per

l’Impiego della Provincia e verranno realizzate verifiche comuni tra le parti con cadenza

……………….. .

4. Qualora una delle parti non adempia agli obblighi assunti, l’altra potrà diffidarla ad

adempiere entro 60 giorni, decorsi i quali la convenzione si intende risolta di diritto,

fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell’allegato A) della delibera della Giunta

Regionale contenente i "Criteri di uniforme applicazione della legge 12.03.1999 n. 68 in

materia di convenzioni".

5. Il mancato adempimento del programma per cause non imputabili al datore di lavoro,

non comporta la decadenza della presente convenzione.

6. I termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su

richiesta di una delle parti contraenti, qualora si modifichino oggettivamente le

condizioni che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare





129

modifiche migliorative al presente programma occupazionale. La presente convenzione

potrà inoltre essere modificata qualora intervengano cambiamenti nelle disposizioni

normative che regolano la materia oggetto della stessa.

7. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme e disposizioni

vigenti.

Il Datore di lavoro o Rappresentante legale

_________________________

Il Responsabile Servizi per l’Impiego della Provincia

_________________________

Per presa visione e accettazione, il lavoratore

_________________________









130

Provincia di Padova



Settore Lavoro - Servizio Categorie Protette



Convenzione di programma ex art. 11, comma 1, L. 68/99

Il giorno |___|___|______|

I Servizi per l'impiego della Provincia di Padova, rappresentati dal dr. Claudio Sarcona

Dirigente del Settore Lavoro

Il Datore di lavoro ………..............………… Cod. Fiscale………………………………

rappresentato da ...………………………………………………………………………...



Premesso che

il datore di lavoro ha/non ha stipulato precedenti convenzioni con il Servizio per

l’impiego, in base alla Legge 68/99;

il datore di lavoro ha/non ha stipulato precedenti convenzioni con la Direzione

Provinciale del Lavoro nel quadro della precedente Legge 482/68;

il datore di lavoro, in quanto soggetto alle disposizioni della Legge 68, dichiara di avere

ottemperato all'obbligo di invio del prospetto riepilogativo previsto dall'art.9, comma 6,

della L. 68/99, che costituisce parte integrante del presente documento in quanto

allegato, oppure in quanto già in possesso del Servizio di collocamento;

il datore di lavoro non è soggetto ad obblighi occupazionali;

in base al prospetto riepilogativo presentato, risulta che il datore di lavoro ha alle

proprie dipendenze |__|__|__| lavoratori disabili pari al |__|__|__| della quota d'obbligo

prevista dalla legge 68/99 e che il numero di lavoratori disabili di cui all'art. 1, comma

1, L. 68/99 per i quali risulta obbligato all'assunzione è di |__|__| unità;

le mansioni che possono essere affidate ai lavoratori disabili all'interno del luogo di

lavoro risultano essere le seguenti:



Mansioni Unità lavorative









L'analisi delle condizioni e dinamiche occupazionali dei lavoratori disabili iscritti

nell'apposito elenco provinciale, in questa prima fase di applicazione, non ha ancora

evidenziato l’esistenza e la necessità di affrontare aree problematiche particolari





Si conviene







131

1. Di attuare un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali

della legge 68/99, così come di seguito determinato:

1.1 Lavoratori coinvolti nel programma (deve interessare tutta la quota prevista per

l’assolvimento dell’obbligo- delibera Commissione Provinciale per il Lavoro del

18.12.2000)

Il programma è finalizzato all'assunzione, ovvero, qualora sia stata stipulata apposita

convenzione individuale, all'attivazione di un percorso d'integrazione lavorativa

finalizzato all'assunzione di un numero di lavoratori disabili pari a |__|__| unità. Al

termine di ciascun anno, qualora sulla base del prospetto informativo risulti una

variazione nella quota di riserva cui è obbligato il datore di lavoro, le parti si riservano

la possibilità di adeguare alla nuova situazione il numero di lavoratori cui è destinato il

programma.

1.2 Durata

Gli obiettivi occupazionali del programma, fermi restando i criteri stabiliti dalla

Regione in materia di gradualità delle assunzioni, saranno realizzati entro un termine

massimo di anni 3 (tre), estensibile ad anni 5 (cinque) con specifico parere della

Commissione provinciale del lavoro. L'eventuale interruzione, per cause non dipendenti

dall'impresa, dei percorsi d'integrazione lavorativa non costituirà motivo

d'inadempimento da parte del datore di lavoro, che tuttavia provvederà, in sostituzione

al percorso sospeso, ad assumere un nuovo lavoratore o ad avviare un percorso

d'integrazione lavorativa.

1.3 Articolazione temporale dei percorsi d’inserimento

L'avvio dei percorsi individuali d'inserimento lavorativo seguirà il seguente schema

temporale:



data: entro il Numero assunzioni/percorsi da

avviare









1.4 Modalità di individuazione e avviamento dei lavoratori

Fatta salva la possibilità di assunzione nominativa generalizzata, l'individuazione e

l'avviamento dei lavoratori che entreranno a far parte del presente programma

d'inserimento al lavoro saranno effettuati secondo le seguenti modalità:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________









132

2. Che, per la realizzazione del suddetto programma, potranno essere utilizzati i

seguenti strumenti ed azioni:

2.1 Utilizzo del tirocinio aziendale

I percorsi d'integrazione lavorativa potranno comprendere un periodo iniziale di

tirocinio presso un'unità produttiva del datore di lavoro; la durata del tirocinio non dovrà

superare quanto stabilito dalla normativa in materia e sarà fissata per ciascun lavoratore

nell'ambito di un'apposita convenzione d'integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11,

comma 4, della legge 68/99.

2.2 Iniziative di riqualificazione professionale

Qualora vi sia la necessità di riqualificare professionalmente i lavoratori, i Servizi per

l'Impiego della Provincia si impegnano, in collaborazione con il datore di lavoro e/o con

il supporto di agenzie qualificate, a predisporre un programma formativo mirato e ad

individuare ed attivare le risorse necessarie; le modalità e i contenuti di tale programma

formativo saranno specificati nell'ambito di un'apposita convenzione d'integrazione

lavorativa ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 68/99 o mediante un'integrazione

alla presente Convenzione.

2.3 Ampliamento del periodo di prova

Nel caso in cui i lavoratori non abbiano effettuato un periodo di tirocinio presso un'unità

produttiva del datore di lavoro, quando vi sia il consenso del lavoratore e del datore di

lavoro, il periodo di prova potrà essere ampliato fino ad una durata massima di sei mesi,

sentito il parere della Commissione provinciale per il lavoro.

2.4 Deroghe ai limiti d’età e di durata per l’apprendistato e il contratto di formazione

lavoro

Qualora il lavoratore risulti inoccupato, o abbia avuto in passato solo esperienze

lavorative saltuarie, o con mansioni significativamente diverse da quelle riconducibili

alla presente convenzione, sentito il parere delle Commissioni provinciali per il lavoro,

potranno essere attuate deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-

lavoro e di apprendistato. Tali deroghe non potranno comunque superare di due anni il

limite d'età e di un anno quello di durata previsti dalle norme e dai CCNL in materia.

2.5 Contratti di lavoro a termine

Qualora si riscontri l'adesione del lavoratore, e nell'ambito delle quote previste dalle

norme e dalla contrattazione collettiva in materia, potranno essere effettuate assunzioni

con contratto di lavoro a termine.

2.6 Contratto a tempo parziale

Con accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dal disabile è possibile la costituzione del

rapporto ad orario ridotto part-time, ferma restando la computabilità ai fini

dell'assolvimento dell'obbligo di quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari.





2.7 Servizi di consulenza, sostegno, tutoraggio







133

I Servizi per l'impiego della Provincia si impegnano, in caso di attivazione di percorsi di

collocamento mirato, ad attivare adeguate forme di sostegno, consulenza e tutoraggio a

favore del lavoratore e del datore di lavoro. Le modalità con cui saranno realizzati tali

interventi verranno specificate nell'ambito di apposite convenzioni d'integrazione

lavorativa ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 68/99.

2.8 Inserimento temporaneo presso cooperative sociali o disabili professionisti

Per una quota di lavoratori non superiore a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, della

L. 68/99, il datore di lavoro potrà attivare apposite convenzioni finalizzate

all'inserimento temporaneo dei lavoratori presso cooperative sociali e/o disabili libero

professionisti.

2.9 Agevolazioni

Per i lavoratori che saranno assunti o che svolgeranno periodi di tirocinio presso il

datore di lavoro osservando le condizioni di cui all'art. 13, comma 1, della L. 68/99,

potranno essere concessi le agevolazioni di cui allo stesso art. 13, comma 1. L'effettiva

erogazione delle agevolazioni è vincolata alla presentazione da parte del datore di

lavoro del programma diretto ad ottenere le misure agevolative, così come previsto dal

Decreto ministeriale n. 91, del 13 gennaio 2000. L'ammissione alle agevolazioni sarà

effettuata dai Servizi per l'impiego della Provincia nei limiti di disponibilità delle risorse

ad essi assegnate a valere sui Fondi nazionale e regionale, per il diritto al lavoro dei

disabili.

3. Che lo stato di realizzazione del presente programma sarà monitorato dai Servizi per

l’Impiego della Provincia e verranno realizzate verifiche comuni tra le parti con

cadenza;

4. Che con l’adozione del presente programma, per la quota di lavoratori coinvolti e per

la durata dello stesso, il datore di lavoro assolve l’obbligo di assunzione di lavoratori

disabili di cui alla L. 68/99;

5. Che la stipula della convenzione è, comunque, da ritenersi compatibile con eventuali

richieste di "compensazione territoriale" ex art. 5, comma 8, Legge 68/99, nonché di

"esonero parziale" ex art. 5, comma 3, della legge medesima;

6. Che qualora durante l'attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto

della convenzione, intervengano eventi che, per previsione legislativa o amministrativa,

configurino ipotesi di sospensione degli obblighi di assunzione di soggetti appartenenti

alle categorie protette, anche l'attuazione della convenzione deve intendersi sospesa;

7. Che, qualora una delle parti non adempia agli obblighi assunti, l’altra potrà diffidarla

ad adempiere entro 60 giorni, decorsi i quali la convenzione si intende risolta di diritto,

fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell’allegato A) della delibera della Giunta

Regionale contenente i "Criteri di uniforme applicazione della L. 12.03.1999 n. 68 in

tema di convenzioni";

8. Che il mancato adempimento del programma per cause non imputabili al datore di

lavoro, non comporta la decadenza della presente convenzione;

9. Che i termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente,

su richiesta di una delle parti contraenti, qualora mutino oggettivamente le condizioni





134

che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare modifiche

migliorative al presente programma occupazionale. La presente convenzione potrà

inoltre essere modificata qualora intervengano cambiamenti nelle disposizioni

normative che regolano la materia oggetto della stessa.

10. Che, per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme e alle

disposizioni vigenti.





Il Datore di Lavoro o Rappresentate legale

Il Responsabile Servizi per l'Impiego della Provincia









135

Scheda per la ricerca di personale disabile/categorie protette inserito

negli elenchi previsti dalla l.68/99 (finalizzata all’assunzione nominativa)

La ricerca è rivolta ai: lavoratori disabili |__| alle "categorie protette"(art. 18, c.2)

|__|



Datore di lavoro:



Settore di attività:



Numero dipendenti in forza.:



Referente:



Tel.:



Fax:



E-Mail:



Consulente del Lavoro incaricato:



Sede legale:



Sede di lavoro:



L’azienda dispone di mensa? Si  No 



Quali altri servizi aggiuntivi dispone?



Ulteriori elementi informativi



Con quali mezzi si può raggiungere l'azienda?(barrare le caselle sottostanti) Si No



Soltanto con automezzo o con altro mezzo proprio  



Con mezzo navetta messo a disposizione dall'azienda per tutti i  

lavoratori



Con mezzo di trasporto pubblico  



In quale ambiente è necessario lavorare? (barrare le caselle sottostanti) Si No



Ufficio  







136

Magazzino  



Laboratorio  



Impianto industriale  



Impianto commerciale  



Altro (specificare):



Specifiche professionali



N° lavoratori richiesti: |___| figura professionale cercata:



Mansioni:



Reparto al quale saranno adibiti:



N° lavoratori occupati nel reparto: |___| prevalentemente di sesso maschile 

femminile 



Orario di lavoro proposto: part time di ore sett.li |___| antimeridiane |_|

pomeridiane |_| tempo pieno|_|



Da quale bacino comunale o circoscrizionale è preferibile provengano i lavoratori

da segnalare____________________________________________________________

_______________________________________________________________________



Fascia d’età:



Titolo di studio:



Patenti:



Conoscenze

informatiche:___________________________________________________________

Lingue:________________________________________________________________

Rispettivo grado di

conoscenza:____________________________________________________________



Necessariamente con esperienza  preferibilmente con esperienza 

anche senza esperienza 





137

Data Firma__________________________

Nb\ Se la ricerca riguarda le "categorie protette" non è necessario compilare la

segg. pagina



Il lavoro proposto richiede un impegno fisico (fatica) particolare? Si No



E' necessario sollevare carichi pesanti?  



E' necessario effettuare operazioni faticose o che comunque impegnano:



gli arti superiori  



gli arti inferiori  



Entrambi  



C'è un'esposizione a temperature/clima sfavorevoli (caldo/freddo  

eccessivi o variazioni ripetute della temperatura)?





Il lavoro richiede movimenti precisi e coordinati con le mani?  



Molto precisi (es. microsaldature, decorazioni con pennello)  



Di media precisione (es. assemblaggio parti)  



Di scarsa precisione ( es. imballaggio, riempimento di scaffali)  



E' necessario l'uso di macchine con doppio comando manuale  

sincronizzato?



E' necessario l'uso di comandi a pedale coordinato con i movimenti delle  

mani?



Posizione richiesta per svolgere il lavoro:



Obbligatoriamente in piedi per la maggior parte del turno  



Obbligatoriamente seduto per la maggior parte del turno  



Indifferente, con possibilità di autogestire la posizione di lavoro  



Frequentemente in posizione scomoda o in ambiente ristretto  









138

Il lavoro richiede: autonomia,  



adattamento  



comunicazione  



rapporti con il pubblico  



lavoro in gruppo  







Note: indicare quanto non evidenziato dal questionario ma utile per meglio

comprendere il processo lavorativo, la mansione e le caratteristiche della figura da

segnalare.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Data_______________ Firma_______________________________________









139

INFORMAZIONI FORNITE DALL'AZIENDA SULLA MANSIONE (L. 68/99)



Dati identificativi aziendali _______________________________________________________________



Medico competente aziendale (se prevista la sorveglianza sanitaria per le attività aziendali) dott. ________

_________________________________ telefono ____________________________________________



Denominazione della mansione: __________________________________________________________



Descrizione sintetica dei compiti che il lavoratore deve eseguire: _________________________________



____________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________



Con quali mezzi si può raggiungere l'azienda?

Soltanto con automezzo proprio 

Con mezzo navetta messo a disposizione dall'azienda per tutti i lavoratori 

Con mezzo di trasporto pubblico 





Quale orario di lavoro è richiesto?

Giornaliero 

In semiturno (solo orario diurno) 

In turno, anche notturno 

Possibile part time in orario diurno (max 4 ore/die) 

Necessario tempo pieno 



In quale ambiente è necessario lavorare?

Ufficio 

Laboratorio 

Magazzino 

Cantiere esterno 

Ambiente aperto non riscaldato 

Impianto industriale 



L'azienda opera in locali resi accessibili a portatori di handicap come previsto dalla legge 13/89

per il superamento delle barriere architettoniche? si 

no, ma li adatterà se necessario 



Posizione richiesta per svolgere il lavoro:

Obbligatoriamente in piedi per la maggior parte del turno 

Obbligatoriamente seduto per la maggior parte del turno 

Indifferente, con possibilità di autogestire la posizione di lavoro 

Frequentemente in posizione scomoda o in ambiente ristretto 



Il lavoro richiede movimenti precisi con le mani?

Molto precisi (es.: microsaldature, decorazioni con pennello) 

Di media precisione (es.: assemblaggio parti) 

Di scarsa precisione (es.: manovalanza pesante) 



Caratteristiche dei macchinari impiegati:

E' necessario l'uso di macchine con doppio comando manuale sincronizzato 

E' necessario l'uso di comandi a pedale coordinato con i movimenti delle mani 



Caratteristiche della mansione

E' necessario lavoro coordinato di gruppo 

E' necessaria capacità di adattamento alle situazioni 

E' necessario scambiare comunicazioni con altri 

E' necessario acquisire e impiegare cognizioni nuove 

E' necessaria concentrazione e attenzione 

E' a contatto con il pubblico o con clienti esterni o con fornitori 

Comporta l'uso di scale a pioli o l'accesso in quota 

Comporta esposizione a rumore 

(livello equivalente in dBA ex DLgs 277/91 = a _______dBA

Rischio biologico 

Esposizione a cancerogeni 







140

Esposizione a variazioni di temperatura  specificare _________________

Conduzione di veicoli 

Movimentazione manuale di carichi  specificare _________________

Uso di videoterminale 

Autonomia decisionale 

Esposizione a polveri e sostanze volatili (es. solventi)  specificare _________________



Prodotti chimici  specificare _________________



Fatica fisica (es. facchinaggio, scavo con badile)  specificare _________________



Capacità critica nei confronti dei pericoli o tempi di reazione rapidi  specificare ________________



____________________________



Esposizione a vibrazioni  specificare _________________



Richieste buone capacità visive 



E' necessario muoversi in ambienti ristretti o in presenza di materiali,

di impianti e di macchine 



E' necessario avere la percezione della posizione degli oggetti

nello spazio (es. gruista) 



Tipo di preparazione professionale necessaria Generica 

Specializzata 

Scuola professionale 

Diploma tecnico 

Laurea 



ALTRO DA SPECIFICARE ______________________________________________________________





____________________________________________________________________________________





____________________________________________________________________________________



firma datore di lavoro





NOTA BENE: se l'azienda ha nominato il medico competente in base alle disposizioni del DLgs 626/94, è

opportuno che questa scheda sia compilata in collaborazione con il medico che potrà formulare le sue

osservazioni nello spazio sottostante:





____________________________________________________________________________________





____________________________________________________________________________________





____________________________________________________________________________________





firma del medico competente









141

Provincia di Padova



SETTORE LAVORO



UFFICIO CATEGORIE PROTETTE



Tel. 049/8069234 – Telefax 049/8074119



E mail. catprotette@provincia.padova.it







INFORMAZIONI FORNITE DALL’AZIENDA SULLA MANSIONE

(L.68/1999)

(n.b.: UNA Copia per ogni figura professionale richiesta !)





DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA

_______________________________________________________________

____________________________________________________tel._________

Responsabile aziendale dell’inserimento lavorativo della persona disabile:

________________________________________ Tel:____________________

Fax: ____________________ E.mail:_________________________________





Indirizzo (sede del posto di lavoro a cui si fa riferimento nella scheda)

_______________________________________________________________





Denominazione della mansione:

_______________________________________________________________





Reparto in cui si prevede di occupare la persona disabile: _________________

Numero addetti del reparto____  prevalentemente maschi  prevalentemente

femmine

 Attività svolta prevalentemente da solo

 Prevalentemente in squadra con altri, ma non in un ciclo di produzione rigido





142

 Esclusivamente in squadra con altri, in un ciclo di produzione rigidamente

predeterminato (ad es.: catena di montaggio)

Descrizione sintetica dei compiti che il lavoratore deve eseguire





Medico competente della ditta (se prevista la sorveglianza sanitaria per le

attività aziendali):

Dr.:____________________________________________________________

tel_____________Fax:____________E.mail__________

Indirizzo:________________________________________________________









Livello culturale di base necessario per svolgere l’attività prevista dalla

mansione:

minimo  medio  alto 





Esperienza specifica nel settore (vedi anche la voce "capacità

potenziale"):

 è indispensabile, richiede comunque tempi molto lunghi

 necessaria, ma può essere acquisita in un tempo accettabile (al massimo

entro tre mesi)

 non indispensabile (può iniziare l’attività richiesta dopo pochi giorni di

adattamento)

Patente di guida:

 Indispensabile (non può assolutamente lavorare senza)

 Non necessaria per il lavoro, ma essenziale (non ci sono mezzi pubblici) per

accedere al posto

 Non necessaria per il lavoro, né per accedere al posto









143

SCHEDA PER LA DEFINIZIONE DI CAPACITÀ UTILI PER LO

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE

(circoscrivere o barrare la definizione più rispondente alle capacità che voi ritenete più significative nel posto di lavoro messo a disposizione

per una persona disabile)





Per le finalità della legge 68/1999 – preposta ad un inserimento lavorativo mirato, a far

coincidere, quanto più è possibile, le capacità della persona disabile con i requisiti del

posto di lavoro disponibile - è necessario indicare, in modo analitico, seguendo le

indicazioni allegate quali sono, le capacità utili allo svolgimento di tale mansione.

Tali informazioni sono quelle possibili per quanto vi è dato di conoscere di tutti gli

aspetti più specifici di ogni singolo posto di lavoro. Sono indicazioni relative a capacità

psicofisiche che a vostro parere sono indispensabili e specifiche per il posto di lavoro

individuato.

Tali precisazioni non possono essere ovviamente che delle indicazioni, per favorire il

miglior utilizzo delle capacità residue della persona disabile. Non hanno comunque un

valore tassativo o contrattuale.

Nella compilazione vanno considerati dei termini di riferimento qualitativi, secondo la

seguente leggenda:









Leggenda

Assente: significa che il tipo di attività che si propone per una persona disabile non

richiede attualmente – nell’ambito di una normale lavorazione – tale capacità.

Minima: si intende o una minima entità di tale capacità oppure la necessità che

saltuariamente – ad esempio non in tutti i turni di lavoro - essa venga esercitata.

Media: si fa riferimento ad una capacità normale, indispensabile per il tipo di attività

proposta, in ogni turno di lavoro.

Elevata: il tipo di lavoro proposto richiede sempre, in modo costante e sostenuto, che

tale capacità venga applicata.

Potenziale: la voce, corrispondente a quella della scheda di accertamento sanitario, va

intesa come possibilità concreta da parte della ditta di corrispondere alle necessità

eventuali di adattamento del disabile al posto di lavoro, in un tempo non superiore ad un

anno, per il conseguimento della capacità necessaria nel posto indicato (va comunque

segnalata, nella stessa riga, qual’è la capacità attesa a regime).









144

Capacità connesse ad attività mentali e relazionali:



capacità di acquisire cognizioni e di assente minima media elevata potenziale

impiegarle adeguatamente rispetto alle

situazioni che si presentano



capacità di mantenere un assente minima media elevata potenziale

comportamento positivo e collaborativo

nelle diverse situazioni relazionali (in

particolare sul lavoro)



capacità di affrontare una situazione di assente minima media elevata potenziale

disagio causata dal ritmo lavorativo,

dall’ambiente, dall’attività svolta ecc.



capacità di svolgere un lavoro di assente minima media elevata potenziale

squadra



capacità di svolgere un lavoro assente minima media elevata potenziale

autonomamente



capacità di svolgere un’attività, ma con assente minima media elevata potenziale

supervisione



capacità di presentarsi bene e di curare assente minima media elevata potenziale

adeguatamente la propria persona







Capacità finalizzate ad un adeguato scambio di informazioni:



capacità di comprendere e memorizzare assente minima media elevata potenziale

informazioni



capacità di trasmettere informazioni assente minima media elevata potenziale

coerenti e comprensibili a terzi

mediante parola e/o scrittura



capacità di esprimersi con altre modalità assente minima media elevata potenziale









145

Postura:



capacità di mantenere la posizione assente minima media elevata potenziale

seduta



capacità di rimanere in piedi assente minima media elevata potenziale



capacità di piegare le ginocchia e assente minima media elevata potenziale

rimanere sulle ginocchia in tale

posizione



capacità di piegare completamente le assente minima media elevata potenziale

ginocchia e di mantenersi in equilibrio

sui talloni



capacità di distendersi su una superficie assente minima media elevata potenziale

piana orizzontale e di mantenere tale

posizione



capacità di passare da una posizione del assente minima media elevata potenziale

corpo ad un’altra es. da seduti a distesi e

viceversa, da seduti a in piedi, da in

piedi a distesi ecc.



capacità di piegare in avanti e/o in basso assente minima media elevata potenziale

la schiena ed il corpo







Locomozione:



capacità di spostarsi su un piano assente minima media elevata potenziale

orizzontale o inclinato servendosi delle

proprie gambe



capacità di spostarsi su un piano assente minima media elevata potenziale

inclinato o su una superficie non piana

(es. una scala)



capacità di spostare qualcosa/qualcuno assente minima media elevata potenziale

da un posto ad un altro per mezzo di un

veicolo









146

Movimento delle estremità/funzione degli arti:



capacità di muovere e usare gambe e assente minima media elevata potenziale

braccia; capacità di afferrare/spostare

oggetti pesanti con le mani



capacità di servirsi delle mani per assente minima media elevata potenziale

svariate operazioni che richiedano

precisione



capacità di muovere o tenere fermi i assente minima media elevata potenziale

piedi coscientemente (ad esempio: la

capacità di usare una pedaliera)







Attività complesse attività fisica associata a resistenza:



capacità di compiere lavori che assente minima media elevata potenziale

richiedono sforzi fisici e capacità di

sopportare lo sforzo per periodi più o

meno lunghi



capacità di mantenere la posizione in assente minima media elevata potenziale

cui ci si trova, determinata

dall’interazione ed efficienza di altre

capacità (ad es. cap. di ricevere

informazioni esterne ed interne alla

propria struttura corporea, capacità di

posizionarsi nello spazio in modo

adeguato ecc)







Fattori ambientali:



capacità di sopportare condizioni assente minima media elevata potenziale

atmosferiche tipiche di una data regione



capacità di sopportare la presenza di assente minima media elevata potenziale

suoni o rumori costanti nell’ambiente di

vita o di lavoro (eventuale

inquinamento acustico)



capacità di sopportare la presenza di assente minima media elevata potenziale

vibrazioni







147

capacità di sopportare la presenza di assente minima media elevata potenziale

illuminazione naturale o artificiale

adeguata







Situazioni lavorative (organizzazione del lavoro, ad es. in turni di lavoro) :



capacità di sopportare la alternanza assente minima media elevata potenziale

durante la giornata lavorativa

(eventualmente anche di notte)



capacità di sopportare il ritmo assente minima media elevata potenziale

lavorativo ovvero di mantenere la

velocità con cui l’attività lavorativa

procede



capacità di accedere autonomamente, assente minima media elevata potenziale

con mezzi propri, al posto di lavoro



capacità di superare la distanza, di assente minima media elevata potenziale

effettuare il tragitto con mezzi di

trasporto dal posto di lavoro

all’abitazione e di raggiungere il posto

di lavoro







Situazioni di pericolo si no



È richiesto l’uso di scale a pioli o l’accesso in quota?  



E’ necessario guidare dei veicoli?  



Possono essere impiegate macchine e/o attrezzi di lavoro potenzialmente  

pericolosi?



Altre situazioni di pericolo degne di menzione:







L'azienda opera in locali resi accessibili a portatori di handicap come previsto

dalla legge 13/89 per il superamento delle barriere architettoniche?



Si 



No, ma li adatterà se necessario 





148

Persona a cui rivolgersi per chiarimenti:





Persona che ha compilato la scheda o comunque in grado di fornire, se necessario, ulteriori precisazioni sul tipo di attività cui la

scheda si riferisce _________________________________________________________________



_________________Tel___________Fax:___________E.mail________________________________________









Firma del datore di lavoro









149


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