Guida per il diritto al lavoro dei disabili
Collocamento mirato: il disabile diventa protagonista
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Indice dei contenuti
Informazioni sull'opera .................................................................. 6
Destinatari ..................................................................................................... 6
Nota sulla normativa ...................................................................................... 6
Autori ............................................................................................................. 6
Indirizzi dei Centri per l’Impiego (CPI) nella Provincia di Padova ................ 7
Ringraziamenti ............................................................................................... 8
Introduzione .................................................................................. 9
Chi siamo e dove andiamo: il nuovo percorso della legge
68/1999 ....................................................................................... 12
Chi siamo ...................................................................................................... 12
Quali le novità? ............................................................................................ 15
Le persone interessate al nuovo sistema di collocamento .......................... 18
Cosa serve per l’avviamento al lavoro delle persone disabili ...................... 18
Oltre la legge 68/99. Quali sviluppi? ........................................................... 19
La nuova legge sul diritto al lavoro dei disabili: le capacità
nell’inserimento lavorativo .......................................................... 20
Premessa. ..................................................................................................... 20
Il significato e il valore del lavoro. .............................................................. 21
Evoluzione del significato di "capacità lavorativa". ..................................... 22
La nuova legge sul diritto al lavoro dei disabili. .......................................... 23
Composizione e compiti del Comitato Tecnico ............................ 30
Procedure per l'accesso al collocamento mirato ......................... 37
Procedure per l'iscrizione nell'elenco dei disabili ........................................ 37
Assunzione nominativa negli Enti pubblici .................................. 40
Procedure amministrative per l'assunzione nominativa negli Enti pubblici
di persone disabili ........................................................................................ 40
Modulistica di accertamento sanitario......................................... 41
Commissione medica ................................................................................... 41
Scheda assistito ........................................................................................... 41
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Moduli per le convenzioni ............................................................ 42
Convenzione d'inserimento lavorativo ex art. 12, L. 68/99 ......................... 42
Convenzione d'integrazione lavorativa e di programma ex art. 11, comma
4, Legge 68/99 ............................................................................................. 42
Domande e risposte frequenti ..................................................... 43
Siti correlati.................................................................................. 48
Indice legislativo per tipo di norma ............................................. 49
Leggi nazionali ............................................................................................. 49
Leggi della Regione Veneto .......................................................................... 49
Decreti legge, DPR, DPCM ............................................................................ 50
Decreti ministeriali ....................................................................................... 50
Delibere della Giunta Regionale Veneto ...................................................... 51
Delibere della Giunta Provinciale di Padova ................................................ 52
Disegni di Legge ........................................................................................... 52
Circolari ........................................................................................................ 52
Note informative .......................................................................................... 53
Argomenti affrontati nella normativa .......................................... 54
Accesso al collocamento mirato ................................................................... 54
Assunzioni e rapporto di lavoro .................................................................... 56
Collocamento mirato .................................................................................... 57
Modulistica ................................................................................................... 58
Realizzazione del collocamento mirato ........................................................ 59
Riserva obbligatoria ..................................................................................... 60
Strumenti di facilitazione e di supporto per l'inserimento dei disabili ........ 62
Indice analitico degli argomenti .................................................. 64
Appendice A: i benefici economici previsti per i disabili ............. 67
Appendice B: schemi sintetici dei benefici economici,
assistenziali e sociali .................................................................... 74
1. Invalidità civile e categorie assimilate (ciechi e sordomuti) (sistema
non contributivo - assistenza) ..................................................................... 74
2. Invalidità pensionabile in ambito INPS (sistema contributivo –
previdenza) .................................................................................................. 74
3. Invalidità da lavoro in ambito INAIL (sistema contributivo –
previdenza) .................................................................................................. 74
4
1. Invalidità civile e categorie assimilate (ciechi e sordomuti) ................... 75
2 Invalidità pensionabile in ambito INPS .................................................... 76
3 Invalidità da lavoro in ambito INAIL ........................................................ 77
1. Invalidità civile e categorie assimilate (ciechi e sordomuti) ................... 78
2. Invalidità pensionabile in ambito INPS ................................................... 87
3. Invalidità da lavoro in ambito INAIL ....................................................... 89
Appendice C: la legge 104/92...................................................... 90
1. Le conseguenze dell’handicap ................................................................. 90
2. Certificazione del handicap ...................................................................... 91
3. Benefici ed interventi previsti dalla legge 104/92 .................................. 92
Appendice D: modulistica ............................................................ 93
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Informazioni sull'opera
Destinatari
I cambiamenti introdotti dalla nuova normativa sul collocamento mirato sono
molteplici e di non sempre facile applicazione. Questo testo vuole essere di aiuto per
gli operatori che lavorano nell'ambito dell'inserimento mirato e che nella quotidianità
si ritrovano a stretto contatto con le aziende, i disabili e i loro famigliari, ai quali va
data, per quanto possibile un‟informazione utile e completa. È stato pensato inoltre
per soddisfare le esigenze del datore di lavoro, il quale desideri avere in un unico
supporto tutta la normativa nazionale, regionale e provinciale che regolamenta
l'inserimento mirato. E, soprattutto, si rivolge ai disabili che vogliano inserirsi nel
mondo del lavoro e chiedano un riferimento normativo aggiornato e strutturato.
Nota sulla normativa
I testi della normativa sono stati reperiti da varie fonti (G.U., B.U.R., sito del Ministero
del Welfare, altri siti internet, ...) ed in vari formati (pagine web, forma cartacea,
ecc.). Non si assumono responsabilità per errori od omissioni. Benché quest'opera
presenti i testi della legislazione vigente alla data di pubblicazione, essa non si può
dire completa e non riveste carattere di ufficialità, per cui si rimanda alla consultazione
delle apposite pubblicazioni, quali la Gazzetta Ufficiale, il Bollettino ufficiale della
regione, ecc.
Autori
Prof. Carlo Scorretti
Medico legale, Professore associato presso la facoltà di Medicina dell'Università degli
Studi di Parma e Presidente del Comitato Tecnico della Provincia di Padova. È autore
di numerose pubblicazioni nell'ambito della medicina sociale.
Dott.ssa Divina Carpenedo
Pedagogista, ha collaborato con il Settore Lavoro-Formazione della Provincia di
Padova ed attualmente lavora con soggetti affetti da plurihandicap per la Provincia di
Venezia.
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Indirizzi dei Centri per l’Impiego (CPI) nella Provincia di
Padova
Ufficio Categorie Protette Provinciale
Sottopassaggio Saggin, 5
35129 - Padova
Tel. 049 8069233 - Fax 049 8069248
Email: catprotette@provincia.padova.it
Centro per l'Impiego di Padova
Sottopassaggio Saggin, 5
35129 - Padova
Tel. 049 8069211 - Segreteria 049 8069221 - Fax 049 8074119
Email: cpi.padova@provincia.padova.it
Centro per l'Impiego di Abano Terme
Viale delle Terme, 17
35031 – Abano Terme
Tel. 049 8601384 - Fax 049 8610338
Email: cpi.abanoterme@provincia.padova.it
Centro per l'Impiego di Camposampiero
Piazza Castello, 21
35013 - Camposampiero
Tel. 049 5790086 - Fax 049 9306007
Email: cpi.camposampiero@provincia.padova.it
Centro per l'Impiego di Cittadella
Via Galilei, 1 Ang.Borgo Bassano
35013 – Cittadella
Tel. 049 5970225 - Fax 049 5975790
Email: cpi.cittadella@provincia.padova.it
Centro per l'Impiego di Este
Piazzale Ca‟ Pesaro, 1
35042 - Este
Tel. 0429 2322 - Fax 0429 651525
Email: cpi.este@provincia.padova.it
Centro per l'Impiego di Montagnana
Via S.Benedetto, 15
35044 - Montagnana
Tel. 0429 81303 - Fax 0429 804558
Email: cpi.montagnana@provincia.padova.it
Centro per l'Impiego di Piove di Sacco
Vicolo Enzo Ferrari, 1
35028 – Piove di Sacco
Tel. 049 9702750 - Fax 049 9711798
Email: cpi.piove@provincia.padova.it
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Centro per l'Impiego di Monselice
Via S.Filippo Neri, 20
35043 - Monselice
Tel. 0429 72171 - Fax 0429 710553
Email: cpi.monselice@provincia.padova.it
Centro per l'Impiego di Conselve
Via XX Settembre, 9
35026 - Conselve
Tel. 049 5384117 - Fax 049 9513869
Email: cpi.conselve@provincia.padova.it
Ringraziamenti
Si ringrazia l'Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, sezione di Padova e
tutto il personale tecnico ed amministrativo dell'Ufficio Categorie Protette per il
sostegno dato alla realizzazione di quest'opera.
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Introduzione
Dopo circa trent'anni, la legge 482/68 "Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private", è stata
sostituita dalla nuova legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che
presenta dei radicali cambiamenti. Le nuove strategie delineate nella normativa
mirano essenzialmente a:
creare uno stock di posti di lavoro espressamente riservati alle persone
disabili;
facilitare l'adattamento dei posti di lavoro, previa analisi degli stessi;
incentivare la disponibilità all'integrazione lavorativa delle aziende, sia
attraverso forme di sostegno economico, sia promuovendo azioni positive per
i problemi annessi agli ambienti, agli strumenti ed alle relazioni interpersonali
sui luoghi quotidiani.
Il cardine della nuova legge è il "collocamento mirato", che consiste nel collocare il Collocamento
disabile nel posto di lavoro a lui più idoneo. Tutto ciò è possibile solo partendo da “mirato”
un'adeguata valorizzazione della persona e dei posti di lavoro da assegnare. Si
valuterà, da un lato il disabile sotto ogni aspetto (minorazione, capacità professionale,
esperienze ecc..) con lo scopo di inserirlo nel posto adatto, dall'altro le aziende
saranno messe in grado di ricoprire un ruolo attivo nella ricerca del disabile idoneo alle
proprie esigenze; non solo con la possibilità di attingere nominalmente dalle liste, ma
anche mediante significativi interventi liberalizzatori e di incentivazione all‟inserimento
lavorativo delle persone disabili, quali sgravi contributivi, rimborsi spese,
sperimentazioni con riqualificazioni, tirocini e la valorizzazione delle convenzioni.
Il passaggio fondamentale che la legge 68/99 delinea è da una concezione
dell‟intervento di tutela nei confronti della persona disabile ancora di tipo
assistenzialistico e risarcitorio, ad una visione che mira invece a creare le occasioni, le
opportunità, l'interesse e i vantaggi sia per i datori di lavoro che per il disoccupato
disabile.
I beneficiari del collocamento obbligatorio (art. 1 L. 68/99) sono persone in età lavorativa, tali da rientrare
nelle seguenti categorie:
disabili invalidi persone invalidi
fisici, del lavoro non vedenti di guerra,
psichici (cecità assoluta o residuo invalidi civili di
visivo non superiore ad 1/10
sensoriali guerra,
ad entrambi gli occhi )
portatori di sordomute di servizio
handicap (sorde alla nascita o prima di
intellettivo apprendere la lingua parlata)
con riduzione della con grado di invalidità con minorazioni ascritte
capacità lavorativa superiore al 33% dalla I° all’ VIII° ctg (vedi
superiore al 45% tab. annesse al T.U. del
1978 in materia di pensioni
di guerra)
L. 27 maggio 1970 n. 382 e
accertata dalle successive modifiche con accertamento in base al
Commissioni Mediche T.U. del 1978 in materia di
per il riconoscimento L. 26 maggio 1970 n. 381 e pensioni di guerra e
dell’Invalidità Civile accertata dall'INAIL; successive modifiche.
successive modifiche
9
La nuova legge tuttavia apparirebbe alquanto astratta se non la si collocasse
Ruolo delle Regioni all‟interno di un processo di cambiamento e di trasformazione che ormai da qualche
e delle Provincie. anno investe in modo rilevante tutta la Pubblica Amministrazione. Già in virtù del
Decreto legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469 è stato possibile far convergere a
Il Comitato Tecnico livello regionale la vasta gamma di attività destinate a favorire l'inserimento di tutti nel
mercato del lavoro. In questa prospettiva la legge 68/99 stabilisce che siano
individuati, dalle regioni e dalle provincie, degli organismi, denominati "uffici
competenti"(art. 6, comma 1) che provvedono, in raccordo con i servizi sociali,
sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro
attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a
favorire l'inserimento dei soggetti e il loro avviamento lavorativo. Si è stabilito sempre
in base a tale articolo la costituzione di un Comitato Tecnico composto da operatori ed
esperti del settore sociale e medico-legale che svolge compiti relativi alla valutazione
delle capacità lavorative residue, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni
atte all'inserimento ed alla predisposizione di controlli periodici sulla permanenza delle
condizioni di disabilità.
Quando si parla di inserimento lavorativo di un certo tipo di soggetti quali i disabili di
I Servizi per
tipo psichico è opportuno soffermarsi sul ruolo attribuito dalla legge ai SIL. I SIL sono
l’Inserimento costituiti da operatori operanti all'interno delle aziende ULSS che stabiliscono rapporti
Lavorativo (SIL) diretti con le aziende e fanno da supporto con progetti mirati all'inserimento di quei
disabili per i quali il semplice avviamento mediante prescrizione obbligatoria
risulterebbe inefficace. Grazie alla collaborazione tra i SIL e le direzioni provinciali del
lavoro si sono potute stipulare delle convenzioni che permettono l'inserimento di tali
categorie di disabili.
Aliquota
di persone disabili da assumere, variabile a seconda della dimensione della ditta
7% dei dipendenti due lavoratori un lavoratore
se la Ditta o l'Ente occupa più se l'organico è tra le 36 e le se l'organico è tra i 15 e i 35
di 50 dipendenti 50 unità dipendenti (art. 3 comma 1).
tale aliquota è coperta vi è facoltà di scelta al 50% assumibile nominalmente
nominalmente al 60% e tra assunzione nominale o
numericamente al 40%) numerica
Uno degli elementi che contraddistingue la L.68 per l'inserimento lavorativo dei disabili
Assunzione
è la possibilità di stipulare delle “convenzioni” con il datore di lavoro. Attraverso di
mediante esse viene determinato il programma per il conseguimento degli obiettivi e vengono
CONVENZIONI stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad
effettuare. Per mezzo della Convenzione, i Servizi per l'impiego (titolari del servizio
pubblico) e le Aziende (soggette all'obbligo) concordano un programma che rispetti,
da un lato la situazione psicofisica del lavoratore da inserire, valorizzandone le abilità
residue e non anteponendo quelle mancanti, e dall'altra, la gradualità e la
preparazione all'inserimento.
10
CONVENZIONI
(artt. 11 e 12 l.68/99 e linee programmatiche per la stipula delle convenzioni del 2.3.2001).
convenzioni ordinarie, che convenzioni di integrazione convenzioni con
prevedono la determinazione lavorativa per l'avviamento di cooperative sociali o liberi
di un programma per favorire lavoratori disabili che presentino professionisti disabili, che
un efficace inserimento particolari caratteristiche e permettono di identificare un
lavorativo senza accedere difficoltà di inserimento nel ciclo percorso formativo
alle agevolazioni previste lavorativo ordinario, che personalizzato per lavoratori
dalla legge (art. 11 comma 1 permettono di accedere alle non in grado di accedere
e 2) agevolazioni previste dalla legge direttamente al mercato del
(art. 11 comma 4) lavoro aperto.
In questa logica anche l'impresa si deve "adattare", arrivando, se è necessario, alla
riorganizzazione di alcuni settori e all'introduzione di alcuni strumenti di lavoro utili per
l'inserimento della persona disabile.
L‟applicazione della nuova normativa pone le istituzioni, gli operatori ed i disabili
stessi, di fronte ad una notevole complessità, ma offre anche nuove ed interessanti
prospettive. Muoversi fra tante leggi e disposizioni, spesso eterogenee e non del tutto
coordinate, può apparire un‟impresa ardua e defatigante. Il risultato, quando si Necessità degli
ottiene, compensa tuttavia largamente questi sforzi. strumenti
informatici nel
Proprio per affrontare al meglio questa complessità (culturale, normativa ed anche
collocamento
istituzionale) ci è parso che l‟utilizzo dello strumento informatico potesse essere una
delle strategie più efficaci. mirato
11
Chi siamo e dove andiamo:
il nuovo percorso della legge 68/1999
Chi siamo
Il ruolo sociale
legato al lavoro
spetta anche alle L‟esigenza di un ruolo sociale e di un lavoro ( 1) che con chiarezza lo concretizzi è
persone disabili un‟esigenza individuale irrinunciabile, un "bisogno", reso a volte drammatico da tutte
1
Lavoro e ruolo sociale
Il termine lavoro (dal latino labor, "fatica") in senso generico, corrisponde a qualsiasi esplicazione di energia
(umana, meccanica, animale) volta ad un fine determinato.
In senso più specifico, lavoro è l‟applicazione delle potenzialità psico – fisiche dell‟uomo diretta alla
produzione di un bene o di un servizio o, comunque ad acquisire un risultato tangibile di utilità individuale o
collettiva.
Schematicamente si può dire che un‟attività costituisce un lavoro, quando in esso è ravvisabile la nozione di
sforzo – fatica (ovviamente oggi prevale sempre più la fatica psichica, intellettiva, rispetto a quella fisica,
meccanica), una finalizzazione (il lavoro deve servire ad ottenere un qualsiasi risultato) e
conseguentemente a questi aspetti, insito nel "lavoro" stesso vi è in genere un vissuto di coercizione, di
condizionamento dall‟esterno.
Il lavoro costituisce in tal modo uno dei più potenti fattori di condizionamento sociale. Basti considerare che
i compiti del lavoro si svolgono in genere (anche se oggi l‟ambito lavorativo e quello extralavorativo non
sono più così ben individuabili come in passato, prevalendo la componente intellettuale del lavoro, sempre
più svincolata dagli strumenti materiali necessari alla produzione) in un contesto determinato (ad esempio
un ufficio, o un posto di lavoro) il che implica che il lavoro includa anche costrizioni di orari, di contenuto
operativo, di qualità ecc.; tutte le costrizioni sono legate a loro volta alle richieste del mercato, alle strutture
organizzative, in generale ai sistemi sociali, da cui ne deriva che il lavoro implica, oltre che un‟attività, anche
un ruolo sociale.
Attualmente il problema della cosìdetta "centralità del lavoro" e della sua capacità di soddisfare i bisogni
fondamentali e i valori importanti della persona umana si sta ridefinendo su dei termini diversi rispetto ai
secoli scorsi („800-„900), e ciò per almeno tre ragioni: da una parte, il valore economico del lavoro
regredisce, (il lavoro nei paesi più industrializzati non è più una necessità assoluta per sopravvivere) poiché
il corrispettivo economico è sempre meno correlato al lavoro effettivamente svolto e sempre più
determinato invece da fattori sociali; poi, perché il legame tra lavoro umano e prodotto in senso stretto
12
quelle situazioni che lo ostacolano, a volte temporanee, transitorie, esterne alle
persone, a volte invece ad esse intimamente connesse, come ad esempio le condizioni
di salute (2) diverse, modificate, al punto da far definire una persona come soggetto
con abilità compromesse o ridotte e quindi disabile (3), invalido (4).
La legge n.68 del 12 marzo 1999 introduce nell' ordinamento italiano la nuova Dopo 31 anni: dalla
regolamentazione per il diritto al lavoro delle persone disabili riformando la precedente legge 482 del 1968
legge n. 482 del 1968. La nuova legge si inserisce in un piano di riforma, iniziato con il alla legge 12 marzo
decreto legislativo n. 469 del 1997 e al quale sono seguite molte normative nazionali 1999
(5) e regionali (fra le quali spiccano quelle ( 6) della Regione Veneto), che ha
completamente cambiato il sistema di intervento per lo sviluppo delle politiche attive
del lavoro (7). Il decreto attribuisce alle Regioni e alle Province molte funzioni prima di
diventa sempre meno evidente: l‟introduzione delle macchine e dei robot meccanici da decenni ha
consentito di abolire le attività umane più faticose e ripetitive, mentre in tempi più recenti all‟uomo vengono
sottratti compiti sempre più complessi, non solo i più faticosi, ma anche quelli nei quali prevale una
componente intellettiva. Si vedano ad esempio l‟effettuazione delle sintesi chimiche, il fatto che in molti
ambiti i robot non solo producono ma ispezionano, scelgono e decidono, ed infine, con l‟avvento
dell‟informatica, i computer ormai controllano e pianificano.
2
Condizioni di salute
La definizione attuale non è più quella tradizionale di assenza di malattia o infermità, ma altresì di uno stato
di benessere completo, fisico, mentale e sociale.
3
Disabile
Nel linguaggio corrente il termine disabile ricorre solo in tempi recenti ad indicare la persona la cui abilità,
intesa come il possesso dei requisiti necessari per esercitare una determinata attività od adempiere ad una
propria funzione, sia compromessa - ma non perduta - di modo che si trovi ad essere privata della capacità
o della possibilità di adempiere alla propria funzione.
La compromissione della capacità è sempre riconducibile ad una menomazione funzionale della complessiva
integrità psico-fisica.
Il termine viene usato ormai in sostituzione del termine handicappato, vocabolo che ha assunto altresì un
chiaro significato dispregiativo, più propriamente impiegato per indicare chi è soggetto alle conseguenze di
condizioni che lo pongono in situazione di svantaggio rispetto alla comunità. Con il termine inabile si
intende indicare chi sia incapace di svolgere una qualsiasi attività (riferendosi in genere ad una attività
retribuita) per mancanza dei requisiti specifici o per la mancanza dei requisiti fisici o delle attitudini
necessarie.
Si tratta di una condizione della persona sulla quale esercita una rilevante influenza il fattore età, in ragione
della diversa capacità di apprendimento ed adattamento sociale che caratterizza le diverse età della vita,
perciò è possibile che, ad analoghe situazioni menomative, corrispondano nei soggetti che ne sono
portatori, diversi livelli di disabilità.
Va anche considerato, nell‟affrontare il problema della definizione della persona disabile, il progressivo
allontanamento da modelli puramente sanitari verso rappresentazioni della disabilità più legate alle
implicazioni sociali della stessa.
4
Invalido
Fino a metà dell‟ottocento il suo significato in italiano era ristretto a quello di ex soldato divenuto invalido a
causa del servizio prestato. Oggi il termine viene impiegato per la maggior parte dei benefici economici che
per loro natura sono anche i più visibili e quindi appetibili, sulla mera corrispondenza invalidità =
menomazione (spesso descritta con denominazioni alquanto obsolete, legate prevalentemente alla
riduzione della capacità lavorativa) = percentuale (uguale per tutti).
5
Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57).
DPCM del 13 gennaio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei
disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68"
DPR 333 del 10.10.2000 "Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"
6
Leggi regionali del Veneto: Legge Regionale n. 72 del 9.12.1977 "Attuazione della legge 19 maggio
1976, n. 335"
Legge Regionale n. 46 del 8.05.1980 "Interventi per l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei
soggetti portatori di handicap"
Legge Regionale n. 10 del 30.01.1990 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e
organizzazione delle politiche regionali del lavoro"
Legge Regionale n. 1 del 10.01.1997 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione"
Legge Regionale n. 27 del 22.07.1997 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi"
Legge Regionale n. 18 del 16.04.1998 "Proroga di termini e integrazioni alla legge 23 dicembre 1994, n.74
in tema di contributi alle amministrazioni pubbliche che impiegano lavoratori in progetti di lavori socialmente
utili"
Legge Regionale n. 31 del 16.12.1998 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi
all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469"
Legge Regionale n. 5 del 28.01.2000 "Legge finanziaria 2000"
Legge Regionale n. 5 del 09.02.2001 "Legge finanziaria 2001"
Legge Regionale n. 16 del 3.08.2001 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della
legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".
7
Politiche attive del lavoro
Le politiche attive del lavoro possono essere distinte in misure passive e attive. Le misure passive sono
essenzialmente rappresentate dal sistema della quota invalidi (quotha system) in base al quale le aziende
devono assumere un determinato numero di persone con disabilità. Un altra misura passiva è la protezione
contro l'ingiusto licenziamento. Le misure attive sono distinguibili in misure attive per l'impresa e per chi
cerca lavoro. Le misure attive per l'impresa sono rappresentate e sono costituite nella stragrande
maggioranza dei casi da incentivi per il datore di lavoro che ospita corsi di formazione e apprendistato o che
riadatta i posti di lavoro oppure di sgravi fiscali per chi assume il lavoratore disabile. Le misure attive per chi
13
competenza dello Stato, coerentemente con il processo di decentramento della
Pubblica Amministrazione, avviato in questi ultimi anni nel nostro paese.
È cambiato quindi il nome, non più legge sul collocamento obbligatorio (si veda in tal
L’inserimento mirato
senso la precedente normativa, legge 482/1968), imposto e sostanzialmente subito
all’interno di un dai datori di lavoro, ma inserimento mirato. Ovviamente l‟obbligo all‟assunzione di
rapporto più persone disabili permane per i datori di lavoro, ma all‟interno di un rapporto più
equilibrato tra disabile equilibrato tra le parti, in una situazione non più imposta dall‟alto, rigidamente
e datore di lavoro determinata, ma dialettica, contrattuale, in cui le parti devono costruire insieme un
percorso di inserimento lavorativo il più possibile personalizzato, mettendo in evidenza
da parte del datore di lavoro quali siano i requisiti necessari per l‟espletamento
efficace e concorrenziale dell‟attività produttiva, e, da parte del disabile, le sue
personali, particolari capacità, che, se opportunamente valorizzate in un lavoro adatto,
gli permettano di esprimere al meglio la sua personalità individuale e sociale,
trasformando così l‟emarginazione, il rifiuto, il disvalore, in partecipazione,
accoglienza, ricchezza.
Per l‟azienda che si assume l‟onere di partecipare alle iniziative più rischiose,
Facilitazioni per le
assumendo invalidi particolarmente svantaggiati, perché affetti da importanti
aziende che assumono menomazioni (8) e soprattutto quelli con menomazioni antitetiche alla tradizionale
disabili con difficoltà organizzazione del lavoro, di natura psichica o intellettiva (9), la nuova normativa
maggiori prevede significative facilitazioni di natura economica (L. 68/1999 articoli 11 , 13 e
14).
Vengono attivamente coinvolte le istituzioni e le parti sociali che partecipano al difficile
compito di individuare dei posti di lavoro adeguati per le persone disabili.
Ruolo delle Regioni Innanzitutto le Regioni, cui spettano funzioni di programmazione, indirizzo,
coordinamento e verifica riguardo il sistema regionale per l'impiego, ed inoltre
chiamate a fornire direttamente o tramite convenzione un‟adeguata formazione e
riqualificazione professionale.
Ruolo delle Le Province sono chiamate a gestire tutto il processo di inserimento lavorativo
Province attraverso i Centri per l‟ Impiego e la Provincia di Padova, in particolare, tramite
protocolli d‟intesa con Associazioni datoriali e professionali e con Agenzie di
formazione, ha inteso favorire ancor più l‟incontro tra la domanda e l‟offerta di lavoro.
Ruolo dei SIL I SIL, Servizi di Integrazione Lavorativa delle Aziende sanitarie (L. 68/1999 art. 6 e LR
16/2001 articoli 6 , 11 e 12 ), di concerto con la Provincia, provvedono alla
valutazione delle potenzialità e dei bisogni individuali delle persone disabili e delle
cerca lavoro spaziano da quelle cliniche a quelle socio-professionali, con programmi di formazione,
riqualificazione e inserimento professionale.
8
Importanti menomazioni
L'art.13 della legge 68 (Agevolazioni per le assunzioni), prevede la fiscalizzazione totale, per la durata
massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile assunto,
purché abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla
prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra. E' prevista anche la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque
anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile assunto che abbia una
riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla
quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra. Infine l'articolo 13 prevede il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione
del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità
lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la
rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
Sostanzialmente per i disabili rimane in vigore un sistema di accertamento (basato sulle tabelle valutative
impiegate in ambito di invalidità civile o sulle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra) che, anche se inserito in una normativa basata sulle nuove istanze di integrazione e di
rimozione delle difficoltà, si basa ancora essenzialmente sulla mera corrispondenza
invalidità = menomazione (spesso descritta e quantificata con prevalente riferimento alla tradizionale
riduzione della capacità lavorativa) = percentuale (uguale per tutti).
9
La medesima fiscalizzazione prevista dall'articolo 13 viene concessa per i lavoratori disabili assunti con
handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità. Sino alla nota
sentenza della Corte Costituzionale del 1990 i disabili psichici erano esclusi per legge dall'inserimento
lavorativo. Potevano essere inserite solamente, mediante il collocamento obbligatorio previsto dalla legge
482 del 1968, le persone affette da menomazioni di "natura fisica".
14
aziende, al monitoraggio e verifica delle esperienze ed alla programmazione e
gestione di percorsi individualizzati per particolari forme di disabilità utilizzando
apposite convenzioni (L.68/1999 articoli 11 e 12 ).
Le Aziende attraverso la stipula di convenzioni (L.68/1999 articoli dal 9 al 13 e DPR
333/2000 articoli 10 , 13 e 14 ) con i Servizi per l‟impiego facilitano da un lato
l‟approccio tra il disabile e il mondo del lavoro, dall‟altro escono finalmente dalla
condizione di soggetti obbligati, diventando così partner a tutti gli effetti nella partita
dell‟inserimento mirato.
Quali le novità?
1. un nuovo concetto di inserimento lavorativo non più legato al concetto Novità contenute
dell'inabilità ma sull'utilizzo delle potenzialità così dette "residue" ( 10), che se nella legge
ben valorizzate, possono essere altamente produttive
2. l'estensione dell'obbligo di inserimento di un lavoratore disabile per le aziende
che occupano da 15 a 35 dipendenti in caso di nuove assunzioni ( 11)
3. la costituzione di servizi per l'inserimento lavorativo ( 12) nell'ambito dei nuovi
servizi per l'impiego
4. l'introduzione di nuovi criteri (13) per le assunzioni obbligatorie, con la
possibilità della chiamata nominativa ( 14) o tramite convenzione (15)
10
Capacità residue
Riferimenti normativi:
Legge n.68 del 12 marzo 1999 art.6
DPCM 13.01.2000 art. 4, 5, 6, 7
Legge n.104 del 5.2.1992 art. 12
- La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento
obbligatorio dei disabili) si concentrano non tanto sulle limitazioni derivanti dalla disabilità, quanto piuttosto
sulle capacità che la persona può ancora mettere in gioco e su quelle che, seppur compromesse, possono
essere adeguatamente recuperate e valorizzate, spostando così l'attenzione anche sulla qualità e quantità di
assistenza che può essere necessaria per i singoli individui con disabilità. L'esigenza di valutare la capacità
"residua" viene già indicata nella legge 104/92. Tale "capacità", espressione positiva di ciò che la persona è
effettivamente in grado di estrinsecare, è globale, complessiva, e quindi tale da non poter essere ricondotta
solo alla sfera lavorativa della persona considerata. Tanto meno ha un valore residuale, negativo, come
apparentemente il termine "capacità residua" indurrebbe a considerare, quanto piuttosto assume il
significato di una capacità umana diversa da quelle ritenute normali, da individuare e da valorizzare.
Si tratta di introdurre e rendere operativi metodiche e strumenti che si discostano sensibilmente rispetto a
quelli tradizionali. La valutazione, secondo la legge 104/92, non consiste più nel correlare una percentuale
di invalidità con una diagnosi, ma di valutare la persona nel suo insieme, soprattutto in termini di capacità
positive. Tutto ciò ben si colloca all'interno di una prospettiva culturale e politica, ormai chiaramente
delineata negli ultimi decenni, attraverso la quale la persona umana si definisce in quanto un essere libero e
dignitoso, che riesce ad essere artefice della propria vita in cooperazione e reciprocità con gli altri, invece di
essere guidato o comunque essere eterodiretto. A ben vedere si tratta di considerare ogni essere umano
come persona in sé stessa, di ridare dignità e valore alla libertà del singolo contro gli schematici e pervasivi
criteri di giudizio correnti nel campo della disabilità, istituzionali ed anche extra istituzionali.
Oggi appare essere ormai percezione diffusa che per arrivare ad una soglia minima di rispetto della dignità
umana, per poter considerare l'altro un essere "veramente umano" e degno di essere tale, è necessario
rivolgere l'attenzione a ciò che può fare piuttosto che a ciò che non riesce a fare, al fine di raggiungere il
più completo dispiegamento delle funzioni e delle possibilità proprie di ogni persona.
Sia pure in nuce, tali principi erano già abbozzati nel tanto negletto secondo comma dell'articolo 3 della
Costituzione Repubblicana, in particolar modo laddove si accennava ad "ostacoli" da rimuovere da parte
della Repubblica, visti sotto due prospettive negative: in quanto ostacoli che limitano di fatto la libertà e
l'uguaglianza dei cittadini, ed in quanto fattori che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Un passaggio quindi dalla minorità alla maturità, dalla incapacità sociale del disabile, dalla sua dipendenza
formale e sostanziale da altri che in passato è stata anche declinata in un assistenzialismo deteriore, alla
promozione della sua autonomia e del suo effettivo ruolo sociale attraverso l‟individuazione, lo sviluppo e la
promozione delle sue effettive capacità.
11
Nuove assunzioni
Legge n.68 del 12 marzo 1999 art. 3
DPR n.333 del 10 ottobre 2000 art. 2
12
Servizi per l'inserimento lavorativo
Legge n.68 del 12 marzo 1999 art. 6
DPCM del 13 gennaio 2000 art. 7
Legge Regionale n. 16 del 3.08.2001 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della
legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS"
13
Nuovi criteri per le assunzioni obbligatorie e convenzioni
Legge n.68 del 12 marzo 1999, art. 7, 11, 12, 13
15
5. l'avvio del sistema delle convenzioni di integrazione lavorativa ( 16) per favorire
l'inserimento mirato (art. 11 L.68/99)
6. assunzione nominativa anche da parte di Enti Pubblici mediante stipula di
Convenzioni di programma
7. possibilità per il datore di lavoro di programmare le assunzioni mediante
Convenzioni di programma di cui all‟art. 11, comma 1 legge 68; nel Veneto
per non più di tre anni (eccezionalmente 5 anni con parere obbligatorio da
parte delle competenti Commissioni Provinciali)
8. la possibilità per le cooperative sociali (17) di stipulare apposite convenzioni
per l'inserimento temporaneo dei disabili
DPR n.333 del 10 ottobre 2000 art. 10 e 13
14
Chiamata nominativa: si tratta di una delle novità più significative introdotte dalla legge 68/99. Alla
base della richiesta di una specifica persona (legata al nome, “nominativa”) per l‟inserimento lavorativo
mirato ci deve essere preliminarmente la valutazione delle disabilità ai sensi della legge 68/99 e quindi
l‟apprezzamento delle sue capacità c.d. “residue”. Non si applica sull‟intera quota di persone da assumere,
ma varia a seconda del numero di lavoratori occupati ed anche in base alla natura della parte datoriale
destinataria dell‟obbligo. La chiamata numerica (in base alla graduatoria) diviene così residuale e ad essa si
farà ricorso una volta esaurita la percentuale di persone da assumere in base a chiamata nominativa.
Datori di lavoro destinatari dell‟obbligo % della quota di disabili da
assumere che può essere collocata
mediante chiamata nominativa
Con numero di dipendenti superiore a 50 50%
Con numero di dipendenti compreso tra 36 e 50 60%
Partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali, (con la normativa 100%
precedente tali soggetti erano esclusi dall‟obbligo del collocamento delle
persone disabili) enti no-profit (lettera a, I° comma art 7 legge 68/99,
circolare n. 4 del 17 gennaio 2000 del Ministero del Lavoro)
15
artt. 11 e 12 l.68/99 e linee programmatiche per la stipula delle convenzioni del 2.3.2001
16
Convenzioni di integrazione lavorativa
Legge n.68 del 12 marzo 1999, art. 11
(Vedi anche la modulistica relativa alle convenzioni)
17
Agevolazioni per le cooperative sociali
Legge n.68 del 12 marzo 1999, art. 12
DPR n. 333 del 10 ottobre 2000, art. 10
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (Cooperative sociali e inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati ), art. 14:
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo
1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza
e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono
essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di
commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione
dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna
impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di
cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di
categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura
tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della
convenzione.
3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i
lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo
1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della
stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa e' dato
dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2,
lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali
limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La
congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione
provinciale del lavoro. 4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e' subordinata all'adempimento
degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro
carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. ------- In tal modo si prevede la
possibilità che, "al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili",
16
9. la previsione di un sistema di agevolazioni contributive ( 18) ed il rimborso delle
spese per adeguare il posto di lavoro alle esigenze delle persone disabili per i
datori di lavoro
10. l'istituzione di un Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (19) destinato a
finanziare programmi di inserimento lavorativo ed i relativi servizi (20)
11. un nuovo sistema di sanzioni (21) per i datori di lavoro che non rispettano le
norme del collocamento obbligatorio
12. la riaffermazione del diritto ai disabili di partecipare a concorsi pubblici ( 22)
con speciali modalità di svolgimento della prova che permetta alle persone
disabili di concorrere in effettive condizioni di parità
13. l'introduzione dell'obbligo (23) per le imprese che partecipano a bandi pubblici
di dichiarazioni che attestino di essere in regola con le norme che regolano il
diritto al lavoro dei disabili.
i servizi per l'impiego stipulino con i datori di lavoro, i sindacati e con le cooperative sociali delle
convenzioni quadro attraverso le quali i datori di lavoro conferiscono delle commesse di lavoro (appalti) alle
cooperative sociali. Se in cooperativa sociale sono inseriti lavoratori disabili che vivono particolari difficoltà
di inserimento lavorativo (nelle aziende ordinarie) il datore di lavoro - su cui grava l'obbligo di assumere
persone disabili - può alleggerire il suo obbligo, computando i disabili presenti in cooperativa sociale come
se facessero parte del suo organico. Naturalmente, però, senza che vi sia o possa sorgere alcun rapporto di
lavoro tra quel datore di lavoro e quella particolare persona disabile. Il numero delle persone disabili
computabili per ciascuna datore di lavoro è determinato sulla base dell'ammontare annuo delle commesse
conferite alle cooperative sociali.
Questa norma, secondo molti commentatori (Cocanari, Nocera ed altri, vedi anche nel sito Superabile)
modifica, pur senza citarlo mai, l'articolo 12 della legge per il diritto al lavoro delle persone disabili. Tale
articolo della legge 68 prevede le stesse cose previste dalla nuova norma, ma in maniera decisamente più
vincolante per i datori di lavoro. Il datore di lavoro, infatti può affidare commesse alla cooperativa sociale,
ma solo in funzione di un inserimento temporaneo (ai fini di un percorso formativo personalizzato) presso la
cooperativa di lavoratori disabili preliminarmente assunti dai datori di lavoro. Al termine del periodo di
"tirocinio" il lavoratore disabile rientra nella "sua azienda". Nell‟articolo 14 della legge Biagi è stato eliminato
il vincolo dell'assunzione preliminare e non è stato introdotto alcun vincolo di garanzia di assunzione
successiva di lavoratori disabili.Il problema non consiste nell'esistenza di diverse realtà di inserimento e di
diverse opportunità di formazione, di lavoro e - prima ancora - di orientamento e di formazione. Il problema
sorge se le due polarità che in tal modo si possono individuare, tra lavoro "protetto” per i disabili (sul
modello consolidato in molti paesi del Nord Europa) e lavoro “aperto", non comunicano efficacemente tra di
loro e soprattutto se non sono reciprocamente permeabili.(Cocanari). Si tratta di un‟eventualità evitabile
solamente attraverso un‟attenta applicazione di questo articolo della legge Biagi, tale da mantenere
inalterato l‟obbiettivo, costituzionalmente sancito, di non marginalizzare le persone disabili, insito nella legge
68/99.
18
Agevolazioni contributive
Legge n.68 del 12 marzo 1999, art. 13
Decreto Ministeriale n.91 del 13 gennaio 2000, art. 2 e 3
19
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
Legge n.68 del 12 marzo 1999, art. 14
Decreto Ministeriale n.91 del 13 gennaio 2000, art. 4, 5 e 6
20
Legge Regionale n. 16 del 3.08.2001 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione
della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS", art
8.
21
Sanzioni
Legge n.68 del 12 marzo 1999, art. 9 e 15
DPR 333 del 10 ottobre 2000, art. 8
22
Concorsi pubblici
Legge n.68 del 12 marzo 1999, art. 3, 7 e 16
DPR 333 del 10 ottobre 2000, art. 7
Circolare Ministeriale n.4 del 17 gennaio 2000 (§ Datori di lavoro pubblici)
23
Obbligo di certificazione
Legge n.68 del 12 marzo 1999, art. 17
Circolare Ministeriale n.4 del 17 gennaio 2000 (§ Obbligo di certificazione)
Circolare Ministeriale n.79 del 9 novembre 2000 (§ Certificazioni di ottemperanza)
Circolare Ministeriale n.41del 26 giugno 2000 (§ Certificazione di ottemperanza)
17
Le persone interessate al nuovo sistema di collocamento
le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o
Persone interessate sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo con una riduzione della
capacità lavorativa superiore al 45% accertata da un'apposita commissione
(24);
le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
le persone non vedenti o sordomute;
le persone invalide di guerra, e per servizio
Cosa serve per l’avviamento al lavoro delle persone disabili
Nel caso in cui la persona disabile sia invalida civile o cieca civile o sordomuta
Cosa serve per è necessaria una fotocopia del certificato di invalidità civile, o della
essere avviati? certificazione prevista dalla legge 68, in base al DPCM 13 febbraio 2002
esibito in visione il documento in originale, ricevuto a casa dall‟interessato
rilasciato dalla ULSS di residenza
Nel primo caso il certificato di invalidità civile deve essere stato rilasciato dalla
ULSS di residenza e va comunque esibito in visione il documento in originale,
ricevuto a casa dall‟interessato, (vi deve essere indicata una valutazione
corrispondente ad un minimo del 46% di invalidità). L‟iscrizione avviene con
riserva di riesame della certificazione da parte del Comitato Tecnico e
comunque l‟interessato viene anche inviato a visita presso le commissioni per
l‟accertamento previsto dal DPCM 13 febbraio 2002.
Nel caso di persone invalide del lavoro è necessaria la certificazione rilasciata
dall‟INAIL attestante un grado di invalidità superiore al 33%
Nel caso di persone invalide di guerra, e per servizio è necessaria la
certificazione rilasciata dalle Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO).
Le richieste vengono poi vagliate da un apposito Comitato tecnico composto da esperti
nel settore sociale, medico legale e di medicina del lavoro per la valutazione delle
residue capacità lavorative.
Il comitato tecnico per ogni persona compila una scheda in cui vengono annotate le
capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, la natura ed il grado di
disabilità e provvederà a mettere in contatto la domanda con le offerte del mercato
lavorativo.
Il Comitato tecnico compila la scheda professionale del disabile secondo i criteri
stabiliti dalle Regioni (nel Veneto dalla DGR n. 1982 del 30/06/2000)
24
Commissione di accertamento
Legge n.295 del 15 ottobre 1990, art. 1
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, art. 4
Legge n.68 del 12 marzo 1999, art. 1 comma 4
DPCM del 13 gennaio 2000, artt. 1, 2
Delibera Giunta Regionale Veneto n.1982 del 30 giugno 2000, art. 3
18
Oltre la legge 68/99. Quali sviluppi?
Nelle nuove normative sul collocamento mirato appare tuttavia evidente una scarsa o
assente considerazione, talora inevitabile, su alcuni aspetti che invece oggi La normativa
condizionano in modo significativo il mercato del lavoro ed inevitabilmente anche il vigente ed i
collocamento lavorativo delle persone appartenenti a cosiddette fasce deboli: cambiamenti nel
mercato del lavoro
a. il cambiamento dei metodi tradizionali di produzione di stampo fordista-
tayloristico e la crescita vistosa dell' occupazione del terziario e nei servizi, con
sensibile riduzione delle forme di lavoro basate su di un posto di lavoro
definito e costante nel tempo;
b. i problemi connessi all‟invecchiamento della popolazione, che spesso si
traducono anche in un significativo ritardo nell‟ingresso nel mercato del lavoro
e addirittura in una ricerca di nuova occupazione da parte di anziani ancora
attivi e capaci, cosa che spesso non è affatto in sintonia con le richieste dei
datori di lavoro, tradizionalmente abituati ad una mano d‟opera "giovane";
c. la globalizzazione ed internazionalizzazione del mercati che alimenta la
competizione tra imprese appartenenti a diversi sistemi e con modelli
differenti di tutela del lavoro, con preoccupanti fenomeni di dumping sociale e
di erosione delle tutele del lavoro, a cui fa seguito un corrispondente
mutamento nelle tecniche di gestione del personale e di organizzazione del
lavoro;
d. i processi di scorporo, decentramento e frammentazione della
grande/grandissima impresa, che alimentano forme di disattenzione o
addirittura di deresponsabilizzazione da parte datoriale nei confronti del
collocamento mirato.
Inoltre non può passare inosservato il fatto che la serie di cambiamenti così
significativi quali sono quelli introdotti nel nostro ordinamento con il "collocamento
mirato" per le persone disabili si inserisce in un più vasto processo di ridefinizione
delle modalità di lavoro, in atto nel nostro Paese da qualche anno, che in modo
alquanto paradossale vede i primi tentativi di attuazione dei nuovi principi di flessibilità
e di adattabilità applicate alle categorie così dette "deboli", mentre molto più difficile
(si veda in tal senso la laboriosa entrata in vigore della “legge Biagi”) appare
qualunque modifica delle modalità del lavoro per le categorie tradizionali dei
lavoratori, meglio organizzate nella difesa dei loro interessi, quando questi contrastano
con le richieste di flessibilità e di adattabilità imposte prevalentemente, per esigenze
ovvie di concorrenza e di mercato, dalla parte datoriale.
Nell'immediato va anche riproposta con forza l‟esigenza di un sostanziale e rapido
processo di semplificazione, mediante l'utilizzo della comunicazione in rete, delle
procedure burocratiche ed amministrative che riguardano le persone disabili. Una tappa
L'inserimento lavorativo mirato, in particolare, ha necessità, per una sua effettiva necessaria: la
realizzazione, di non doversi confrontare con le tradizionali lungaggini amministrative, semplificazione
stante la delicatezza estrema della componente decisionale che porta ad instaurare un della burocrazia
rapporto lavorativo riguardante il disabile e chi lo assume. Va anche sensibilmente
migliorata l'interazione dei servizi che assistono i disabili, in particolar modo quelli che,
per la natura delle loro infermità (soprattutto i disabili psichici ed intellettivi, a cui la
nuova normativa dedica un'attenzione speciale), necessitano di essere seguiti con un
impegno particolare nel loro percorso d'inserimento lavorativo.
19
La nuova legge sul diritto al lavoro dei disabili: le
capacità nell’inserimento lavorativo
Premessa.
La nuova legge sul diritto al lavoro delle persone disabili, pur esprimendosi in termini
tali da consentire una certa continuità rispetto alla norma precedente, non manca di
introdurre concetti e proposizioni fortemente innovative. Ciò appare evidente
espressione della presa d‟atto del legislatore delle profonde modifiche intervenute
nella società in generale, ed in particolare del mondo del lavoro, ed altresì anche
manifestazione della consapevolezza dei cambiamenti avvenuti anche in quello della
valutazione e dell‟apprezzamento delle condizioni psicofisiche, tali da rendere una
persona meno "abile" rispetto ad un‟altra.
Infatti quando si considera il problema del collocamento obbligatorio dei disabili non si
può prescindere dal sistema della moderna organizzazione del lavoro e dei complessi
rapporti sociali che si articolano attorno al rapporto di lavoro. Al di là di ogni aspetto
giuridico o comunque tecnico, si tratta essenzialmente di riuscire a cogliere gli
elementi fondamentali per capire come oggi le persone lavorano, come si organizzano
per lavorare, come, in definitiva, vivono insieme.
La stessa normativa sul collocamento mirato di cui parliamo non è una fredda
astrazione tecnico-giuridica, ma un sofferto punto d‟arrivo, peraltro ancora denso di
asprezze e sbavature d‟ogni genere, di una difficile mediazione tra le parti sociali in
causa, principalmente tra Stato, Organizzazioni dei disabili, Organizzazioni degli
imprenditori, Organizzazioni sindacali, Enti previdenziali ed anche, ultimi, ma non
meno vivaci protagonisti di questi anni in ogni ambito del sociale, Operatori del
volontariato.
Essa rappresenta altresì una proposta innovativa volta al raggiungimento di una
difficile sintesi tra due tipi di approcci normativi, storicamente presenti nell‟ambito
dell‟inserimento lavorativo dei disabili, quello "vincolistico" e quello "non vincolistico".
Il primo è tipicamente rappresentato, ad esempio, dalla norma che sino a ieri
disciplinava l‟inserimento lavorativo per i disabili. Al secondo tipo invece appartengono
l‟insieme di disposizioni che in questi anni si sono particolarmente sviluppate a livello
regionale e locale, allo scopo di promuovere la creazione dei "servizi" per l‟inserimento
lavorativo dei disabili, valorizzandone le capacità lavorative, aumentandone la
produttività e riducendo i costi per il datore di lavoro, in proporzione all‟eventuale
minor profitto che ne ricava.
Mentre gli strumenti per il collocamento definiti come vincolistici, hanno una valenza
nei confronti di tutti i cittadini nell‟ambito nazionale e non possono quindi che basarsi
su di un ordine di assunzione definito burocraticamente come "avviamento numerico",
imposto per legge al datore di lavoro, i servizi per l‟inserimento lavorativo,
concretamente ancorati alla realtà territoriale, privilegiano la contrattazione e l‟accordo
tra le parti e non possono che fondarsi, in ultima analisi sulle assunzioni nominative e
sul collocamento mirato.
Poco si può comprendere, o perlomeno si rischia di cogliere solo delle parti di un così
complesso mosaico, rimanendo chiusi in un‟ottica decisamente limitata e rapidamente
superata dagli eventi, se non ci si pone quindi in una prospettiva multidisciplinare e
multidimensionale.
20
Il significato e il valore del lavoro.
Oggi appare decisamente in crisi il significato stesso del termine "lavoro", o perlomeno
questo termine non corrisponde più al significato di senso comune che aveva ancora
20 o 30 anni fa, in particolar modo prima dell'avvento della rivoluzione telematica.
Il termine lavoro, di così frequente impiego in diversi contesti disciplinari e nel
linguaggio quotidiano, non è di univoca definizione e rinvia a molteplici significati.
E‟ necessario distinguere, preliminarmente, il lavoro dal mestiere, dall‟impiego e dalla
qualifica, pur essendo questi accomunati da tre concetti che sembrano rappresentare
le caratteristiche essenziali perché un‟attività costituisca un lavoro, ovvero la nozione
di sforzo, la destinazione ad un obbiettivo e conseguentemente a questi, il carattere
costrittivo insito nel lavoro stesso.
Essendo le attività di lavoro caratterizzate da un insieme di limiti abbastanza imprecisi
- basti l‟esempio delle differenze tra occupazioni for/no profit, per differenziare il
lavoro da altre attività umane - alle nozioni di sforzo e obbiettivo si deve aggiungere
quella di costrizione: il carattere costrittivo può essere visto sotto più aspetti, ognuno
dei quali solleva problemi di natura psicologica e sociale.
La prima forma di costrizione è, in qualche modo interna al lavoro stesso e dipende
dal fatto che tutti i compiti si svolgono in un contesto sociale determinato, ciò implica
che il lavoro includa costrizioni di orari, di contenuto operativo, di qualità ecc.; tutte le
costrizioni sono legate a loro volta alle richieste del mercato, alle strutture
organizzative, in generale ai sistemi sociali, da cui ne deriva che il lavoro implica, oltre
che un‟attività, anche un ruolo sociale.
Un altro aspetto del carattere costrittivo del lavoro dipende dall‟obbligo di lavorare.
Questa necessità (lavorare per sopravvivere), se pur più evidente nelle economie
rurali che nei paesi industrializzati, si contraddistingue per connotazioni affettive ed
etiche. Per quanto riguarda le prime, anche se il salario e la soddisfazione dei bisogni
primari rappresentano la motivazione essenziale, non bastano, tuttavia, a giustificare il
lavoro nella maggioranza delle persone. Per quanto attiene le connotazioni etiche
implicate nel lavoro, queste, sono legate ad ideologie correnti il cui fondamento può
essere politico o religioso, tali da distinguerlo quale "valore" largamente accettato (lo
stesso valore che gli conferisce un carattere di obbligo e costrizione).
In particolare i valori attribuiti al lavoro si polarizzano attorno a due bisogni
fondamentali: il primo oppone la ricerca del successo alla volontà di sicurezza; il
secondo l‟individualismo all‟affiliazione.
L‟esperienza del lavoro contribuisce inoltre allo sviluppo della personalità individuale,
perché offre una grande quantità di occasioni da cui raccogliere e integrare le
informazioni su se stessi provenienti da diverse fonti, le quali, offrono la possibilità di
costruire o di precisare l‟immagine di sé, delle proprie competenze e del proprio
potenziale.
Un altra caratteristica riconducibile alle connotazioni del lavoro, consiste nel processo
di acquisizione dei valori e della loro importanza relativa, tanto da evidenziare che
l‟esperienza stessa incida nel sistema dei valori: l‟entrata in un determinato gruppo
professionale può portare, per esempio, ad una socializzazione dei valori, implicando
talvolta un cambiamento di status sociale, in rapporto alle origini familiari,
cambiamento non senza effetti; così come l‟importanza attribuita, per esempio, al
controllo del proprio destino.
Ma bisogna rilevare che il problema della centralità del lavoro e della sua capacità di
soddisfare i bisogni fondamentali e i valori importanti della persona umana si sta
ridefinendo su dei termini nuovi, e ciò sia il valore economico del lavoro regredisce, (il
21
lavoro non ha più una necessità assoluta per sopravvivere) poiché il salario, o ciò che
ne fa le veci, è sempre meno tributario al lavoro fatto, e sempre più determinato da
fattori sociali; sia, perché il legame tra lavoro umano e prodotto in senso stretto
diventa sempre meno evidente: la bio–engineering fa delle sintesi chimiche, i robot
non solo producono ma ispezionano, scelgono e decidono, i computer controllano e
pianificano.
Evoluzione del significato di "capacità lavorativa".
Il concetto di capacità lavorativa ha subito un‟evoluzione parallela allo strutturarsi
delle diverse esperienze lavorative presenti nelle varie epoche e nei vari contesti
culturali.
Si è passati da una situazione lavorativa contraddistinta dalla presenza della grande
industria, mossa dal motore a vapore, vedi la Rivoluzione Industriale Tra Sette ed
Ottocento, fino alle radicali modificazioni apportate dalla Rivoluzione Industriale
americana, nella quale si diffusero sempre più energia elettrica e motoria, combustibili
derivati dal petrolio, sino al modello attuale, che iniziato dopo l‟ultimo conflitto
mondiale si caratterizza per l‟introduzione delle macchine "pensanti": i computer.
L‟evoluzione tecnico-scientifica ha prodotto un inevitabile ridimensionamento di tutte
le attività a prevalente estrinsecazione motoria, facilmente sostituibili da strutture
meccaniche, nonché una moltiplicazione di attività diversificate "specializzate", nelle
quali tende a prevalere sempre più la componente intellettuale.
La fabbrica e l‟ufficio non tendono ad essere più i luoghi principali di produzione
lavorativa: oggi si parla con maggior frequenza di "tele - lavoro", cioè di attività che
possono svolgersi in qualunque luogo, purché raggiungibile telefonicamente. Nella
stessa direzione si colloca la tendenza che ha già portato ad una attenuazione,
arrivata quasi al punto di perdersi del tutto in molte attività, della rigida demarcazione
tra momento lavorativo dell‟esistenza, connesso alla produttività economica, e tempo
della vita, collegato alla crescita ed alla promozione umana e sociale dell‟individuo.
Mentre in passato tale distinzione si era mantenuta sempre in modo netto ed
indiscutibile, trattandosi evidentemente di un "cornerstone", di una pietra angolare,
dei rapporti tra singolo individuo e società, oggi il confine non è più delimitato.
Rimangono le vestigia di una tradizione e di una cultura, rimane ad esempio il
"cartellino segnatempo" (sostituito dal prosaico "badge" informatizzato), che rimanda
alla classica impostazione del rapporto di lavoro sostanziato nella vendita del tempo di
lavoro, di libertà, in cambio del salario.
Oggi evidentemente non basta più: anche aspetti apparentemente asettici, tecnico -
gestionali, quali ad esempio la necessità di una stretta aderenza agli standard ISO
(International Organization for Standardization) o, ad ulteriore esempio, l‟introduzione
dei principi e dei metodi della c.d. Qualità Totale (QT), tendono ad individuare nel
miglioramento costante del processo produttivo una sorta di risorsa primaria, il che
non può prescindere dall‟ottenimento, da parte del prestatore d‟opera, di una totale
adesione alle finalità della ditta per la quale vende il proprio tempo in cambio di
salario.
Si viene a determinare così un continuum temporale che praticamente non ha
interruzioni, nel quale la persona vive e nello stesso tempo lavora con tanto maggiore
profitto quanto più elevata è la sua capacità di adattamento e soprattutto di costante
aggiornamento.
Qualche autore rileva, addirittura la fine della forza lavoro globale e l‟avvento di un‟era
cosiddetta Post-mercato, ben rappresentata nella costante ed apparentemente
inarrestabile "emorragia" nelle unità lavorative produttive tradizionali nelle società
industriali avanzate, sostituite con ben maggior efficacia economica di altri mezzi di
22
produzione di ricchezza, di tipo prettamente finanziario. Oggi appare decisamente in
crisi il significato stesso del termine lavoro, o per lo meno questo termine non
corrisponde più al significato di senso comune che aveva ancora venti o trenta anni fa.
I radicali cambiamenti intervenuti nelle caratteristiche dell‟attività lavorativa attuali
sono tali per cui nelle società avanzate le realtà lavorative più concorrenziali, e quindi
con maggior successo economico, sono quelle che consentono di impiegare al meglio
le capacità cognitive ed in genere psichiche piuttosto che fisiche del lavoratore.
La nuova legge sul diritto al lavoro dei disabili.
La nuova disciplina giuridica relativa il diritto al lavoro dei disabili si basa su varie
proposte di legge volte a riformare organicamente la vigente normativa in materia,
rispettivamente dettata dalla L. 2 aprile 1968, n.482 e dalla L. 5 febbraio 1992, n.104,
introducendo una disciplina ispirata al concetto di "collocamento mirato", cioè
individualizzato, in rapporto alla concreta capacità e abilità lavorativa del singolo
soggetto disabile. Questa nuova norma è suddivisa rispettivamente in cinque titoli:
diritto al lavoro dei disabili (artt.1-5);
servizi del collocamento obbligatorio (art.6);
avviamento al lavoro (artt. 7-10)
convenzioni ed incentivi (artt.11-14);
disposizioni finali e transitorie (artt.15-23).
Le finalità e i principi ispiratori della legge riguardano la promozione, l‟inserimento e
l‟integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi
territoriali di sostegno e di collocamento "mirato". La norma presenta una specifica
attenzione nei confronti delle persone con disabilità, scindendo definitivamente, come
ben si evince anche dall‟articolo 22 (abrogazioni) ogni commistione, presente invece
nella precedente normativa, con forme di inserimento lavorativo preferenziale rivolte
nei confronti di categorie pur svantaggiate socialmente, ma per cause diverse da
quelle derivanti da modifiche peggiorative dello stato di salute (quali profughi, orfani e
vedove, etc.) .
Necessariamente la norma prevede un momento di passaggio dal vecchio al nuovo, e
questa transizione già la si coglie nei punti a), b), c) e d) del comma 1 dell‟art. 1 della
legge, laddove si indicano i soggetti su cui si applica.
Nella lettera a) si legge infatti che i soggetti considerati sono " persone in età
lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali " e "portatori di
handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore
al 45%, accettata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell‟invalidità
civile in conformità della Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per
minorazioni e malattie invalidanti approvata ai sensi dell‟art.2 del decreto legislativo 23
novembre 1988, n.509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione
internazionale delle menomazioni elaborata dall‟organizzazione mondiale della sanità ".
Scompaiono i limiti di età, per cui ora ci si riferisce solamente all‟età lavorativa e non
più all‟intervallo compreso tra 18 e 55 anni.
Un‟attenzione particolare – peraltro fortemente auspicata dalle categorie interessate -
emerge invece attraverso l‟introduzione di una nuova tipologia di soggetti aventi
diritto al collocamento mirato, quella dei "portatori di handicap intellettivo", che
appaiono quindi distinti per legge, almeno sul piano dell‟inserimento lavorativo mirato,
23
dai disabili in quanto affetti da minorazioni di natura psichica. Non v‟è dubbio, che
come tutti i distinguo che riguardano le manifestazioni psicopatologiche della persona
umana, anche questa si presti a facili critiche. La più immediata è che spesso la
separazione tra menomazione psichica ed intellettiva è del tutto arbitraria. E‟ altresì
improprio l‟uso del termine "handicap intellettivo", almeno secondo la terminologia
tecnica basata su convenzioni internazionali tuttora vigenti che prevede, com‟è noto,
l‟handicap nell‟indipendenza fisica (H1), l‟handicap nell‟orientamento (H2), l‟handicap
nella mobilità(H3), l‟handicap nell‟integrazione lavorativa (H4), l‟handicap
nell‟integrazione sociale (H5), l‟handicap nell‟indipendenza economica (H6), e non
l„handicap intellettivo, mentre invece la formulazione della nuova legge appare invece
più corrispondente al senso acquisito dal termine handicap nella lingua volgare, di
generico svantaggio causato da un deficit intellettivo.
Le persone di cui al comma 1, punto a) per avere diritto al collocamento mirato,
devono comunque ottenere, in conformità con quanto già avviene per gli invalidi civili,
il riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accettata
dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell‟invalidità civile in conformità
della Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie
invalidanti approvata ai sensi dell‟art.2 del decreto legislativo 23 novembre 1988,
n.509.
L‟innovazione più significativa consiste nel nuovo accesso al sistema per l‟inserimento
lavorativo dei disabili, che viene ad essere subordinato, stando al quarto comma
dell‟art.1, "all‟accertamento delle condizioni di disabilità" da parte della Commissione
prevista dall‟art.4 della legge quadro sull‟Handicap L.n.104/92, secondo i criteri indicati
nell'Atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
La logica innovativa nella fase di accertamento si evince anche al capo II della
L.68/99, articolo 6, comma 1, dove si interviene sul Decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, aggiungendo, alla fine dell‟articolo 6, comma 3, del predetto Decreto (in
cui si parla della Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio) il seguente
inciso:
"Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari
ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni
ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia
delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative,
alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla
predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità".
L'indicazione in questo punto della legge è esplicita: non vanno più considerate le
capacità perdute, quanto piuttosto le "residue capacità lavorative", allo scopo di
impiegarle al meglio, anche mediante appositi "strumenti" e "prestazioni" atti
all‟inserimento. L‟indicazione all‟impiego di modalità di "matching", di correlazione tra
capacità del disabile ed esigenze dell‟azienda, quali modalità strumentali per il
conseguimento di un inserimento effettivamente mirato e non apoditticamente
imposto al datore di lavoro, appare evidente, così come appare evidente il ricorso a
competenze tecniche di esperti del sociale e di esperti in medicina legale.
Ciò emerge anche dalle disposizioni sulla tenuta degli elenchi e delle graduatorie dei
disabili aspiranti all‟occupazione, dettate all‟art.8, nel quale viene sancito che per ogni
persona avente diritto al collocamento, vengano annotate, da parte della Commissione
provinciale per il collocamento obbligatorio, in un‟apposita scheda, le capacità
lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della
minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili,
"favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro".
24
Si tratta di espliciti riferimenti a modalità valutative delle capacità lavorative (capacità
relative a più ambiti, evidentemente non ad un‟unica, convenzionale capacità
lavorativa complessiva), delle abilità (esplicita l‟indicazione che devono essere le
capacità residue, concretamente utilizzabili in un contesto lavorativo), delle
competenze e le inclinazioni.
La nuova legge prescrive, all‟art.10, l‟applicazione del trattamento economico e
normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi per le persone disabili collocate,
vietando altresì al datore di lavoro di richiedere al disabile una prestazione non
compatibile con le loro minorazioni. Ciò esplicitamente ripropone una valutazione di
"compatibitità" che non può, nuovamente, prescindere da una accertamento
personalizzato.
Nello stesso articolo si precisa, al comma 3, che in caso di aggravamento delle
condizioni di salute o di significative variazioni nell‟organizzazione del lavoro, il disabile
può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il
proprio stato di salute. Anche il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate
le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni,
possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda, sempre qualora si verifichi un
aggravamento delle condizioni di salute o delle significative variazioni
nell‟organizzazione del lavoro .
Gli accertamenti sulla compatibilità delle mansioni affidate al disabile con il proprio
stato di salute sono effettuati dalla commissione integrata di cui all'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento
di cui all'articolo 1, comma 4, che valuta la compatibilità sentita anche la Commissione
provinciale per il collocamento obbligatorio. Tale struttura ha altresì l‟ultima parola per
quanto attiene una eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, qualora venga
accertata la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.
Secondo la nuova legge l‟accesso al sistema per l‟inserimento lavorativo dei disabili
viene ad essere subordinato, stando al quarto comma dell‟art.1, "all‟accertamento
delle condizioni di disabilità" da parte della Commissione prevista dall‟art.4 della legge
quadro sull‟Handicap n.104/92, secondo i criteri indicati nell'Atto di indirizzo e
coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi
giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L‟atto di indirizzo e coordinamento (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 13
gennaio 2000, in GU n. 43 del 22 febbraio 2000) si apre con il richiamo alla legge 12
marzo 1999, n. 68, che ne prevede l‟emanazione, ed in particolare all‟art. 1 della
stessa legge dove si precisa che il compito della commissione è quello di accertare le
condizioni di disabilità e di effettuare le viste di controllo della permanenza dello stato
invalidante. Altra norma di rilievo richiamata è, ovviamente, la legge 5 febbraio 1992,
n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate.
Vi sono poi espliciti riferimenti a tutte quelle disposizioni che in questi ultimi anni
hanno caratterizzato il passaggio di competenze dallo Stato alle Regioni ed agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro ed assistenza
sociosanitaria.
I compiti della commissione vengono precisati nell‟articolo 2: si tratta di tre momenti
accertativi specifici chiaramente orientati ad un inserimento lavorativo mirato per la
persona presa in esame.
Essi consistono in
a) un profilo socio-lavorativo della persona disabile; si tratta della raccolta di
informazioni meglio precisate nel successivo articolo 4, relative alle notizie ed
25
informazioni utili per individuare la posizione della persona disabile nel suo
ambiente, alla sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro, seguendo le
indicazioni di una apposita scheda del profilo socio-lavorativo, di cui
all'allegato n. 1, che fa parte integrante del decreto che promulgherà l‟atto di
indirizzo e coordinamento. Nell‟articolo 4 questo compito viene demandato
alla componente non medica della commissione, che, secondo l‟articolo 3 è
composta dall'operatore sociale e dall'esperto nel settore dell'inserimento
lavorativo. Importante per i contenuti, ma anche per il metodo, è il
riferimento all‟acquisizione di eventuale documentazione redatta per la
persona disabile nel periodo scolare, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni e province autonome sui compiti delle unità
sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.
b) una diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad individuarne la
capacità globale; è l‟aspetto più innovativo, perché fa riferimento ad una
descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e
sensoriale della persona disabile, al momento in cui accede alla struttura
sanitaria per usufruire degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, della
legge 12 marzo 1999, n. 68. Si tratta di un accertamento di cui è
esplicitamente incaricata la componente medica della Commissione (il
presidente, medico legale, lo specialista nella patologia segnalata, ed un altro
sanitario che l‟atto di indirizzo non precisa, lasciando aperta la scelta anche a
seconda di più specifiche esigenze valutative).
La diagnosi funzionale prevede una fase anamnestica, nella quale si procede ad una
integrazione dei dati del profilo socio lavorativo, già raccolto, con gli elementi
anamnestici più specificamente sanitari ed una fase accertativa eseguita secondo le
modalità specificate nell'allegato n.1, utilizzando le definizioni medico-scientifiche, di
cui al Glossario riportato nell'allegato n. 2, che fanno parte integrante del decreto.
Si tratta di due allegati ritenuti indispensabili per far si che le modalità
dell‟accertamento mirato all‟inserimento lavorativo venissero espresse secondo una
terminologia univoca, fossero omogenee in tutto il territorio nazionale e soprattutto
non si discostassero dalla indicazione normativa dell‟articolo 2 della legge 68, dove si
prevede in modo esplicito che per collocamento mirato dei disabili si intende quella
serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le
persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto,
attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei
problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi
quotidiani di lavoro e di relazione.
Pertanto, per valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità
lavorative bisognava necessariamente, stante il plurale impiegato dal legislatore, fare
riferimento a più capacità della persona presa in esame, e non più ad una unica
capacità espressa da un numero percentuale, come vuole invece la tradizionale finalità
risarcitoria ed indennizzatoria della prevalente attività valutativa dell‟invalidità.
L‟individuazione di capacità tecnico-professionali pone problemi più complessi di quelli
legati ad una accertamento tradizionale, trattandosi di definire aspetti che talvolta non
rientrano nelle abituali competenze di un sanitario, ma investono altresì altri elementi,
talora di difficile lettura da parte di un medico, quali, ad esempio, l‟addestramento,
l‟esperienza della persona, le sua qualità psichiche e morali, etc.
Vi è tuttavia una parte importante nella definizione delle capacità tecniche, che può
comunque essere ben definita e documentata da una medico ed in particolar modo da
un medico-legale, ed è quella relativa alla analisi delle semplici azioni di base del
vivere quotidiano - quelle che servono quotidianamente a fare tutto, a vivere, a
lavorare ed a divertirsi. Si tratta di azioni semplici, relative alla intera persona, ben
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note a chi si interessa anche di riabilitazione con l‟acronimo di ADL (Activities of Daily
Living).
Si tratta, tra l‟altro, di concetti che da tempo vengono impiegati, come si è visto,
anche nella definizione quantitativa con numero unico dell‟impairment (riduzione della
"capacità lavorativa") in ambito di invalidità civile, attraverso l‟individuazione del livello
di gravità di compromissione di un determinato apparato funzionale.
Sono capacità di base che ogni medico è in grado di riconoscere ed apprezzare nelle
loro sussistenza. In altri termini ogni medico dovrebbe essere in grado di dire se tali
funzioni di base della persona sono presenti, in modo completo o in parte o assenti.
La ricognizione e la descrizione delle capacità di base riveste quindi una particolare
rilevanza al fine dell‟inserimento lavorativo delle persone disabili.
Lo schema di accertamento adottato nell‟allegato dell‟atto di indirizzo e coordinamento
è stato ripreso in modo pressoché integrale dal "Carter" del Consiglio d‟Europa nel
1995, elaborato attraverso i lavori di una apposita Commissione per l‟Inserimento ed il
Reinserimento lavorativo dei disabili. Si tratta di un analisi delle capacità lavorative
presenti nei soggetti disabili e nello stesso tempo di una griglia per la definizione dei
requisiti previsti nella estrinsecazione di una determinata attività lavorativa.
L‟attività della Commissione del Consiglio d‟Europa iniziò a Strasburgo, nel dicembre
del 1991. Nei mesi successivi vi furono numerosi incontri intermedi fra le delegazioni
tedesche e francese, che già disponevano, nei rispettivi stati, di strumenti collaudati
da anni per l‟analisi della capacità residue ai fini dell‟inserimento lavorativo.
Gli incontri plenari, con la partecipazione delle delegazioni di altri Stati del Consiglio
(continuativamente di Belgio, Olanda, Italia, Spagna, Svezia e Svizzera) permisero di
giungere alla definizione di un obbiettivo comune: proporre un sistema comune
europeo per la valutazione delle capacità utili all‟inserimento lavorativo.
Tale sistema doveva basarsi su due liste (catalogs): la prima relativa alle capacità utili
per l‟effettuazione della maggior parte delle attività lavorative, che doveva essere
comunque conforme alla classificazione dell‟ICIDH, e la seconda che doveva elencare i
vari requisiti previsti per lo svolgimento della maggior parte delle attività lavorative.
Il sistema francese, adottato soprattutto nella regione alsaziana ed in Lorena si
chiama ELHAN; quello tedesco si chiama MERKMALKATALOG e presenta un elevato
grado di complessità: si basa su nove categorie principali: postura, locomozione,
movimenti delle varie parti del corpo, informazione, attività fisiche complesse, attività
dipendenti da interazione con l‟esterno, attività connesse con la sicurezza di lavoro,
attività connesse con l‟organizzazione di lavoro, attività mentali.
Il sistema svizzero, di derivazione tedesca, ben più diffuso e conosciuto, anche in altri
Stati europei, si chiama EAM o ERTOMIS. Anche in Olanda si usa da anni uno
strumento simile, nel quale si confrontano le capacità della persona disabile con i
requisiti del posto di lavoro disponibile (FJS).
Dopo una serie di incontri ed anche di verifiche sperimentali dei vari modelli durante la
riunione di Parigi del 1994 si giunse alla stesura di una base preliminare per la
costituzione del catalogo delle capacità e del catalogo dei requisiti.
Il Carter contiene le seguenti categorie di attività della persona:
Postura: stare seduti; stare in piedi; inginocchiarsi; accovacciarsi; stare
distesi; cambiamento di postura; piegarsi;
Locomozione: camminare/salire; salire/arrampicarsi; trasporto;
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Movimento delle estremità /funzione degli arti: capacità di muovere e usare
gambe e braccia; maneggiare /sollevare pesi; destrezza manuale; controllo
dei piedi;
Informazione: ricezione di informazioni; emissione di informazioni;
Attività complesse: attività fisica associata a resistenza; equilibrio;
Fattori Ambientali: clima; suoni / rumori; vibrazioni; illuminazione;
Situazioni lavorative: turni di lavoro; ritmo lavorativo; spostamento
abitazione/posto di lavoro e accessibilità del posto di lavoro; distanza dal
posto di lavoro all'abitazione ed accesso al posto di lavoro;
Attività mentali: capacità cognitiva, stile di vita e di lavoro: personalità e modo
di agire del soggetto nelle diverse situazioni; stress da lavoro; lavoro di
squadra o individuale.
Vi è coincidenza tra la lista dei requisiti e la lista delle capacità, ma soprattutto le
attività considerate, a differenza dei vari sistemi nazionali ai quali si ispira, sono
considerate come attività svolte dall‟intera persona e non da una sua parte o
apparato, aderendo così in pieno alla definizione di disabilità contenuta nell‟ICIDH del
1980.
L‟originale impostazione dell‟atto di indirizzo e coordinamento, elaborato da una
apposita Commissione Tecnica istituita presso il Ministero della funzione pubblica
nell‟estate del 1999 ed approvato dal Consiglio dei ministri il 19 novembre 1999,
prevedeva da parte della commissione una individuazione di sbocchi operativi più
definiti, che invece, successivamente, attraverso i lavori della Conferenza Stato
regioni, sono stati semplificati nel seguenti termini "La commissione di accertamento
formula suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici
necessari per l‟inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile".
Indubbiamente questa formulazione consente alle regioni di adattare meglio le
strutture già esistenti nei rispettivi territori, con le loro ormai consolidate specificità,
alle formulazioni valutative delle commissioni.
Ciò non potrà avvenire che attraverso specifici strumenti normativi regionali.
Sempre nell‟atto di indirizzo e coordinamento si precisano i rapporti con il comitato
tecnico di cui all‟articolo 6, comma 2, lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Questa struttura svolge dei compiti specificamente legati alla "valutazione delle
residue capacità lavorative", alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti
all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle
condizioni di inabilità.
E‟ chiaro che anche qui non si fa riferimento alla capacità lavorativa comunemente
espressa dalle nostre leggi, ma a residue capacità lavorative, intendendo ovviamente
più di una capacità che possono ancora essere impiegate e valorizzate al meglio (non
può essere che questa l‟interpretazione del termine "residue", che al di là della sua
evidente connotazione negativa, esprime chiaramente l‟esigenza di individuare ciò che
rimane per poterlo impiegare al meglio).
Ovviamente in molti casi siamo tutti consapevoli dell‟esile, spesso inesistente
consistenza di questa residualità, ma a volte casi disperati presentano – li abbiamo
visti personalmente, in molte occasioni - una capacità di recupero e di inserimento, in
particolare nell‟ambito lavorativo del tutto imprevedibili, rievocando quasi
quell'impossibile, inatteso recupero di cui scrive nella Bibbia il profeta Amos, "come un
pastore salva dalla gola del leone due zampe o un brandello d‟orecchia, così saranno
salvati i figli d‟Israele"
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Chiaramente la sintesi valutativa rappresenta anche l‟individuazione di un percorso di
riabilitazione al lavoro e non può che scaturire dalla sintesi delle competenze di tutti i
componenti della Commissione, non solamente del presidente.
Si tratta di competenze frammentate, suddivise in più ambiti disciplinari che
richiedono e richiederanno ancora di più nel futuro un costante ed attento processo di
sviluppo delle competenze accertative e soprattutto di aggiornamento culturale di tutti
gli operatori coinvolti.
Come molte normative che investono interessi sociali diffusi e spesso mutevoli, anche
le recenti disposizioni sull‟inserimento mirato appaiono in molte loro parti ancora
incompiute, in attesa di precisazioni e definizioni rimandate a disposizioni successive.
Viene mantenuta – per ora - la distinzione tra i vari disabili in base all‟etiopatogenesi
categoriale, vale a dire la distinzione dell‟invalidità – ed un trattamento diversificato
conseguente – in base alla causa che ha determinato la condizione di svantaggio.
Ciò evidentemente allo scopo di mantenere dei vantaggi acquisiti di alcuni nei
confronti di altri, probabilmente per mantenere una maggior attenzione dello Stato nei
confronti di chi ha perduto parte della sua efficienza psicofisica per una finalità
(lavoro, servizio prestato, etc.) degna di una particolare attenzione.
Se da un lato è auspicabile, con l‟evolvere delle tecniche sanitarie di riabilitazione, che
si entri nell‟ottica di non limitarsi più ad un unico, definitivo accertamento delle
condizioni invalidanti anche nell‟ambito degli interventi di tutela sociale, ma che si
instauri un percorso di recupero alla socialità ed all‟inserimento lavorativo, con
molteplici momenti di verifica (secondo una modalità che esiste da tempo anche in
altri ambiti, come, ad esempio, nell‟istituto delle revisioni previsto in ambito
previdenziale), dall‟altro appare altresì evidente il rischio insito in di accertamenti
diversi, effettuati da commissioni diverse, secondo modalità accertative non
omogenee, a volte con effetti estremamente diversi, presenti anche se entrambi gli
organi valutativi seguono la stessa normativa, ma con differenti procedure (ad
esempio, se una commissione valuta solo su atti tenderà più facilmente ad esprimere
un parere diverso dalla Commissione che valuta lo stesso caso attraverso la visita
diretta dell‟interessato).
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Composizione e compiti del Comitato Tecnico
Il Comitato Tecnico consiste in una struttura della Commissione Provinciale per il
lavoro, composta da esperti del settore sociale con precise competenze nel campo
dell‟inserimento lavorativo delle persone disabili e da specialisti (medici) nel campo
delle conseguenze (la condizione di inabilità) dovute a modifiche dello stato di salute:
vi è infatti un medico-legale (con funzioni di presidente) ed un medico del lavoro.
Composizione del Comitato tecnico della Provincia di Padova
Medico legale designato dalla Provincia, con funzioni di Presidente;
Operatore dei servizi di inserimento lavorativo (SIL) attivati presso le
Aziende ULSS della Provincia, prescelto dalla Provincia per ambito territoriali o dal
suo supplente ;
Responsabile della struttura provinciale preposta alle procedure di
collocamento obbligatorio o suo supplente;
Medico del lavoro designato dalla Provincia o suo supplente.
Qualora necessario, il Comitato Tecnico può essere integrato nella composizione da
un:
Esperto in relazione al/i caso/i trattato/i, designato/i dalla Provincia.
La condizione che da diritto al collocamento mirato, la disabilità, si presenta in ogni
persona sotto molteplici aspetti, che non sono certamente riassumibili in un valore
percentuale (nel sistema dell‟inserimento mirato infatti la percentuale ha rilievo
unicamente come soglia di accesso), ma che certamente si ripercuotono invece in
quelle che in termini generici possono essere definite come “condizioni di salute”.
L‟inserimento lavorativo non può quindi essere “mirato”, se la condizione “salute” di
una persona definita come “disabile” non è considerata in modo globale, in ogni suo
aspetto, fisico e psichico.
In precedenza la valutazione sanitaria si arrestava nel momento dell‟accertamento
della menomazione, nella fase di valutazione dell‟invalidità “collocabile”. Dopo di che la
rigidità della procedura prevista con il collocamento obbligatorio dalla 482/68 non
lasciava spazio ad altre valutazioni di carattere medico ed in particolare a quelle
relative alla congruenza tra ciò che la persona poteva effettivamente fare – tenendo
correttamente conto dei limiti posti dalle sue condizioni - ed il tipo di lavoro a
disposizione.
Il modello era quello dell‟inserimento lavorativo quasi imposto alla parte datoriale,
visto nell‟ottica di un obbligo di compensazione della società nei confronti di alcune
particolari categorie di disabili (di guerra, del lavoro, di servizio). Tra l‟altro il loro
numero tendeva nel tempo a ridursi, sia per la distanza cronologica da eventi bellici,
sia per il sensibile miglioramento delle misure di prevenzione delle patologie acute e
croniche causate dal lavoro.
Con l‟inserimento dei disabili da qualunque causa (così detti invalidi civili) tra i
soggetti collocabili, il problema si fece via via più acuto, con un incremento notevole
del contenzioso, che tuttavia poteva aver luogo solamente in presenza di situazioni
limite (se vi era condizione di pericolo per gli impianti ed per i compagni di lavoro).
La creazione di una struttura tecnica, contenuta nelle nuove disposizioni sul
collocamento mirato, risponde pertanto ad una indubbia esigenza di maggior
attenzione agli aspetti sanitari e sociali necessari per l‟inserimento lavorativo delle
persone disabili.
Il Comitato tecnico afferisce alla Commissione Provinciale per le politiche del lavoro 25,
organo tripartito di concertazione e di consultazione delle parti sociali, che sostituisce
25
Le province, secondo l'art. 6 del D. Lgs. n. 469/1997, dovevano istituire entro 6 mesi successivi dalla en-
trata in vigore della legge regionale relativa al decentramento del collocamento, una Commissione per le
politiche del lavoro, tale da garantire la pariteticità delle posizioni delle parti sociali.
30
la Commissione Provinciale per il collocamento obbligatorio, prevista dalla non più
vigente legge 482/68.
La legge 68/99 definisce in termini alquanto generici i compiti principali di questa
struttura, definendoli (art.6 della legge 68/99) come relativi alla valutazione delle
residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle
prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici
sulla permanenza delle condizioni di inabilità (per quest‟ultimo punto
applicando le procedure attuative del D.P.C.M del 13/01/2000).
Tuttavia, altri delicati compiti emergono da una attenta disanima della normativa.
Infatti il comitato tecnico, per "specifici progetti di inserimento mirato", "può
proporre - a seguito di richiesta - l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata
dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato da inserire nelle
convenzioni.
Inoltre, nel caso di convenzioni (art. 12) con i datori di lavoro privati soggetti
all'obbligo di assunzione e con le cooperative sociali, attivate in presenza di una
accertata difficoltà ad inserire il lavoratore disabile direttamente in azienda, dietro
parere motivato del comitato tecnico del collocamento mirato, si identifica un
percorso formativo propedeutico al lavoro che viene svolto in una cooperativa sociale
(o presso disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale) che sia
in condizione di realizzare questo percorso formativo. La valutazione in questi casi
attiene chiaramente a problematiche tecnico-scientifiche prevalentemente di tipo
socio-sanitario, connesse con il tipo di disabilità, tale da non consentire al disabile di
svolgere autonomamente attività necessarie ed indispensabili all'autonomia personale
(mancanza di abilità nell'igiene personale, nell'orientamento, etc.) e/o all'assegnazione
di una mansione (difficoltà agli apprendimenti in situazione, difficoltà di
concentrazione, orientamento delle abilità manuali, etc.)
Altri compiti si sono delineati nel tempo:
informa la commissione di accertamento sul percorso di inserimento al lavoro
della persona disabile, per la quale siano state formulate le linee progettuali
per l‟integrazione lavorativa. (Art. 7 D.P.C.M. del 13/01/2000);
trasmette, al 31 dicembre di ogni anno, una relazione di aggiornamento sul
percorso di inserimento lavorativo della persona disabile per la quale sono
stati formulati dei progetti (Delibera n.1982 del 30/06/2000);
richiede alla commissione di accertamento l‟effettuazione di visite sanitarie di
controllo per la rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per
finalità la verifica della permanenza dello stato invalidante e della misura delle
capacità già accertate nonché la validità dei servizi di sostegno e di
collocamento mirato;
con il supporto di segreteria amministrativa assicurato dagli uffici
dell‟Amministrazione provinciale formula, utilizzando la relazione conclusiva
La Commissione, secondo la normativa, è presieduta dal Presidente dell' amministrazione provinciale
ed è altresì previsto nel suo contesto l'inserimento del Consigliere di parità, al fine garantire una maggior
efficacia alle politiche volte al riequilibrio del rapporto uomo-donna nel mondo del lavoro.
In base a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 469/1997 la Commissione viene ad vere
una struttura tripartita per la presenza di rappresentanti designati dalle categorie delle persone disabili
(enti, associazioni a carattere nazionale, opere, fondazioni ecc.) di rappresentanti dei lavoratori e dei datori
di lavoro. Il ruolo tra le tre componenti, secondo lo spirito della normativa, è del tutto paritetico. la
Commissione diviene così organo di concertazione e di consultazione delle parti sociali e dei rappresentati
dei disabili.
Alla Commissione Provinciale spetta innanzitutto l' approvazione della graduatoria e dell' elenco unito degli
aventi diritto all' inserimento lavorativo ai sensi della legge n. 68/1999;
inoltre, con la collaborazione della sua struttura tecnica (il Comitato tecnico) approva gli strumenti
amministrativi per l‟inserimento mirato, quali le specifiche schede per ciascun disabile previsti dalla
normativa, ove annotare le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché il grado e
la natura della minorazione;
infine esprime un parere vincolante, d‟intesa con i Centri per l‟ impiego e sentito il Comitato tecnico, sulle
richieste di esonero parziale degli obblighi occupazionali e sulle domande di autorizzazione alla
compensazione territoriale.
31
trasmessa dall‟Azienda USL alla Commissione Provinciale per il lavoro, una
proposta sintetica di inserimento lavorativo con indicazione dei settori e dei
processi di lavorazione per i quali è da escludere l‟avviamento ovvero della
presenza di particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario;
richiede, su propria autonoma valutazione o su indicazione del soggetto
presso il quale il disabile è stato inserito, visite sanitarie di controllo alla
Commissione di accertamento per la rispondenza agli obiettivi del
collocamento mirato, aventi per finalità la verifica della permanenza dello
stato invalidante e della misura delle capacità già accertate nonchè la validità
dei servizi di sostegno e di collocamento mirato. (Art. 8 D.P.C.M. del
13/01/2000);
trasmette ogni informazione utile ad illustrare il profilo lavorativo del disabile,
con proprie osservazioni, alla Commissione di accertamento delle condizioni di
disabilità di cui all‟art. 4 legge 104/1992;
Per quanto attiene la nostra provincia sin dai primi mesi di attività si è individuata
l‟esigenza dell‟articolazione del Comitato tecnico in sottocomitati (uno per ogni
U.L.S.S. della provincia).
La conoscenza compiuta della realtà locale, ed in particolare delle opportunità
lavorative specifiche di ogni territorio, appare essere infatti un elemento determinate
per la riuscita dell‟inserimento delle persone disabili in un ambiente lavorativo
adeguato.
Tale articolazione è stata indicata nella procedura per il funzionamento del Comitato
tecnico, approvata recentemente da parte della Commissione Provinciale del Lavoro:
PROCEDURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO
PROVINCIALE
Art. 1
Finalità
Il Comitato Tecnico Provinciale è organo di supporto alla Commissione Provinciale per
il Lavoro per l‟espletamento delle funzioni di proposta e di indirizzo nelle
problematiche dell‟inserimento lavorativo delle fasce deboli.
Art. 2
Composizione
Il Comitato Tecnico Provinciale è costituito da:
a) un medico legale designato dalla Provincia, con funzioni di Presidente;
b) un operatore dei servizi di inserimento lavorativo attivati presso le Aziende ULSS
della provincia, prescelto dalla Provincia per ambito territoriali o dal suo
supplente ;
c) il Responsabile della struttura provinciale preposta alle procedure di collocamento
obbligatorio o suo supplente;
d) un medico del lavoro designato dalla Provincia o suo supplente.
Qualora necessario, il Comitato Tecnico può essere integrato nella composizione da un
esperto in relazione al/i caso/i trattato/i, designato/i dalla Provincia.
32
Art. 3
Durata
Il Comitato Tecnico Provinciale cessa con la Commissione provinciale per il lavoro
all‟interno della quale è costituito.
Art. 4
Funzioni
Le funzioni del Comitato Tecnico Provinciale sono definite dalla normativa nazionale
(L. 68/99, DPCM 13 gennaio 2000) e da disposizioni regionali (DGR 1982/2000) e
possono essere raggruppate sulla base dei diversi ambiti entro cui si articolano:
Valutazione delle capacità delle persone disabili:
Valutazione delle residue capacità lavorative dei disabili (L. 68/99, art. 6)
Trasmissione, con proprie osservazioni, alla Commissione di accertamento di ogni
informazione, comunque acquisita dalla Commissione provinciale per il lavoro, utile ad
illustrare il profilo lavorativo del disabile (DGR 1982/2000)
Per ogni persona (iscritta nell‟elenco disabili) annotazione in una apposita scheda delle
capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché della natura e
del grado della minorazione (L. 68/99, art. 8)
Strumenti e percorsi di inserimento lavorativo:
Definizione degli strumenti e prestazioni atte all‟inserimento (L. 68 art. 6)
Formulazione, sulla base della relazione conclusiva, di una proposta sintetica di
inserimento lavorativo con indicazione dei settori e dei processi di lavorazione per i
quali è da escludere l‟avviamento ovvero della presenza di particolari caratteristiche o
difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (DGR 1982/00)
Analisi delle caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili (L. 68 art. 8)
Azioni per favorire l‟incontro domanda-offerta, agevolando il superamento delle
possibili difficoltà che ostacolano l‟incontro domanda offerta.
Collegamento con la Commissione di accertamento:
Informazioni alla Commissione di accertamento sul percorso di inserimento al lavoro
della persona disabile, per la quale siano state formulate le linee progettuali per
l‟integrazione lavorativa, anche ai fini delle visite sanitarie di cui all‟art. 8 (DPCM 13
gennaio 2000, art. 7.3)
Predisposizione, con comunicazione alla Commissione di accertamento della data di
avvio dell‟inserimento lavorativo della persona disabile, di visite sanitarie di controllo
per la rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per finalità:
- verifica della permanenza dello stato invalidante e della misura delle capacità già
accertate
- verifica della validità dei servizi di sostegno e collocamento mirato indicati nella
relazione conclusiva del primo accertamento.
(DPCM 13 gennaio 2000, art. 8.1)
Trasmissione, al 31 dicembre di ogni anno, alla Commissione di accertamento di una
relazione di aggiornamento sul percorso di inserimento lavorativo della persona
disabile per la quale sono state formulate linee progettuali (DGR 1982/2000).
Art. 5
Compiti e modalità di attuazione
Per la realizzazione delle funzioni indicate all‟art. 3 il Comitato Tecnico Provinciale
svolge i compiti ed attua le modalità di seguito specificate:
a) Formula indirizzi alle Commissioni di accertamento attraverso:
modalità di raccordo tra Commissioni e CT
modello di relazione conclusiva
modello scheda socio-lavorativa
elaborazione di altri strumenti di valutazione
b) Definisce la scheda socio lavorativa da inviare alla commissione di
accertamento.
c) Garantisce l‟omogeneità, a livello provinciale, degli strumenti e delle
prestazioni
33
d) Definisce le schede sulle mansioni, con le caratteristiche dei posti di lavoro, e
delle modalità di compilazione da parte delle aziende (autonoma, con
supporto dei Servizi, ecc.)
e) Promuove lo sviluppo di una cultura favorevole all‟integrazione e la
costruzione di un sistema di rete tra tutti i soggetti che operano per
l‟integrazione lavorativa e sociale delle persone disabili
f) Supporta le iniziative locali volte a favorire l‟inserimento dei disabili nel mondo
del lavoro
g) Chiede l‟accertamento alla Commissione, in relazione all‟inserimento lavorativo
avviato
h) Informa annualmente la Commissione di accertamento sull‟andamento dei
percorsi avviati.
i) Informa la Commissione Provinciale con relazioni trimestrali sull‟attività
svolta, con indicazione altresì dei casi trattati, dei soggetti particolari presi in
esame e di altri dati significativi circa l‟inserimento mirato dei disabili nel
trimestre considerato, con particolare riferimento ai compiti previsti dal
successivo art. 9
j) Trasmette, inoltre, le suddette informazioni, aggregate in forma statistica,
all‟Osservatorio Regionale dell‟Handicap e ad altri organismi regionali
interessati alla tematica qualora richieste.
Art. 6
Sottocomitati
Al fine di garantire una efficace programmazione e realizzazione degli interventi, in
stretto collegamento con le realtà territoriali, con i servizi e con le risorse esistenti in
ciascuna zona, il Comitato Tecnico Provinciale, per l‟attuazione dei propri compiti e
funzioni come individuate agli articoli precedenti, si articola in sottocomitati operanti a
livello territoriale.
Art. 7
Composizione dei sottocomitati
I sottocomitati territoriali sono costituiti , inizialmente, in ordine alla competenza
territoriale di ciascuna U.L.S.S. , ma potranno essere potenziati per territorio di
competenza dei Centri per l‟Impiego.
Saranno composti ciascuno da:
Medico legale
Medico del lavoro
Operatore S.I.L.
Referente della Provincia.
Tutti i componenti devono risultare titolari o supplenti del comitato tecnico
I referenti della Provincia per i sottocomitati sono individuati dal Dirigente del Settore
Lavoro-Formazione
Art. 8
Compiti e funzioni dei sottocomitati
I sottocomitati realizzano i compiti del Comitato Tecnico Provinciale relativamente alla
valutazione delle capacità delle persone disabili e alla progettazione e verifica dei
percorsi di inserimento lavorativo.
In particolare ciascun sottocomitato svolge le seguenti attività:
integra le informazioni della relazione conclusiva e della scheda socio-lavorativa e
dà indicazioni operative generali per l‟inserimento lavorativo (settore, tipo di attività,
orario, ecc.)
formula incontri periodici in cui si completa la scheda tecnica, integrando, in
merito alle relazioni conclusive pervenute, i diversi dati e fornendo indicazioni generali
al Gruppo di Lavoro Ufficio Categorie Protette provinciale/SIL.
Analizza le schede sulle mansioni e dà indicazioni generali per l‟inserimento dei
lavoratori disabili
34
Supporta il Gruppo di Lavoro Ufficio Categorie protette provinciale/SIL, nella
realizzazione dei percorsi e valuta l‟efficacia degli stessi
Valuta l‟opportunità di disporre l‟accertamento, in relazione all‟inserimento
lavorativo avviato o per persona da rivalutare.
Art. 9
Compiti di indirizzo e di controllo
Il Comitato Tecnico Provinciale svolge, altresì, i seguenti compiti di indirizzo e di
controllo:
Controllo sulla omogeneità dell‟integrazione delle attività volte all‟inserimento
(coordinamento effettivo all‟interno dei gruppi di lavoro che svolgono attività di
inserimento) – congruità e interscambiabilità degli strumenti e delle procedure
adottate in ambito della giurisdizione amministrativa provinciale.
Monitoraggio sull‟attività di inserimento effettuata attraverso le procedure di
accertamento sanitario e sociale (Commissioni integrate), mediante interviste
effettuate nelle varie fasi di accertamento e di incontro, loro raggruppamento ed
archiviazione in sede accessibile agli operatori responsabili della procedura in un‟unica
documentazione unitaria per ogni soggetto da inserire, supporta gli organi responsabili
circa l‟attuazione degli obblighi di comunicazione relativa alla sensibilità dei dati al
garante della privacy,
Fornisce supporto tecnico al Settore Lavoro-Formazione sulla progettazione di
corsi per il personale provinciale che si occupa dell‟inserimento dei disabili e su
eventuali percorsi formativi attuati da organismi preposti all‟ inserimento lavorativo
convenzionati con la Provincia,
Fornisce supporto statistico all‟attività di inserimento in ambito provinciale con
appositi strumenti di rilevazione;
Il Comitato Tecnico provinciale si pone altresì come strumento tecnico per:
a) La programmazione ed attuazione di incontri con Associazioni datoriali e dei
disabili su tematiche attinenti l‟attuazione della legge 68/99;
b) la programmazione e realizzazione di ogni altra iniziativa necessaria per
favorire l‟attuazione della normativa, inclusi incontri diretti con le parti coinvolte e con
le strutture istituzionali interessate al processo di inserimento lavorativo in ambito
provinciale;
c) la definizione e l‟ attuazione delle politiche di inserimento lavorativo
provinciale delle fasce deboli.
Art. 10
Sedute del Comitato Tecnico
Il Comitato Tecnico Provinciale si riunisce periodicamente per le funzioni di indirizzo e
di valutazione dell‟attività complessiva, restando comunque responsabile
dell‟operatività delle sue articolazioni territoriali; in particolare, in tali occasioni, opera
per:
elaborare strumenti di valutazione e individuare modalità di raccordo con le
Commissioni di accertamento
favorire il collegamento con i referenti esterni (Commissione di accertamento,
associazioni datoriali e sindacali, ecc.)
sensibilizzare i diversi soggetti coinvolti nella problematica dell‟inserimento
lavorativo dei disabili, promuovendo una cultura dell‟integrazione.
Art. 11
Sede delle riunioni
Il Comitato Tecnico Provinciale si intendono convocate, salvo diversa esplicita
indicazione contenuta nell‟avviso di convocazione, presso la sede dell‟Ufficio
Provinciale Categorie Protette, attualmente presso il C.p.I. di Padova. Qualora la sede
dell‟ufficio Categorie Protette dovesse cambiare, si intende la convocazione in ogni
caso presso quest‟ultimo. Le riunioni dei sottocomitati tecnici si svolgono presso le
sedi dei Centri per l‟impiego interessati.
35
Art. 12
Convocazione
1. La convocazione, sia avviene, di norma, tramite avviso scritto inviato ai
componenti effettivi almeno dieci giorni prima della riunione all‟indirizzo indicato dai
componenti stessi.
2. L‟avviso di convocazione può essere trasmesso anche via fax e posta
elettronica.
3. In caso di urgenza, l‟avviso va notificato con telegramma o fax o posta
elettronica, almeno 24 ore prima della riunione.
4. Sarà cura dei componenti effettivi, in caso di prevista o sopravvenuta
impossibilità di partecipare alla riunione, informare i rispettivi supplenti allo scopo di
assicurare la validità delle riunioni del Comitato Tecnico Provinciale e dei sottocomitati.
5. L‟avviso di convocazione contiene l‟indicazione del giorno e dell‟ora fissati per la
riunione e l‟elenco degli argomenti posti all‟ordine del giorno.
6. Le eventuali relazioni e documentazioni concernenti gli argomenti da trattare debbono
essere distribuite all‟inizio della seduta.
Art. 13
Validità e verbale delle riunioni
1. Ai fini della validità delle riunioni del Comitato Tecnico Provinciale e dei
sottocomitati, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Delle sedute, anche di quelle andate deserte, viene steso verbale nel quale
sono indicati i nominativi dei componenti presenti e assenti. Delle riunioni valide viene,
altresì, redatto verbale delle decisioni adottate.
3. I verbali di riunione sono gestiti dalla segreteria del Comitato tecnico,
compresi i verbali dei sottocomitati la cui redazione sarà curata dal referente della
Provincia.
Art. 14
Corresponsione indennità e rimborso spese
Ai componenti del Comitato Tecnico Provinciale e agli altri componenti dei
sottocomitati è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio per partecipazione a
sedute che si effettuano al di fuori del Comune di residenza dei componenti, previa
presentazione di specifica documentazione qualora non rimborsati
dall‟amministrazione di provenienza.
36
Procedure per l'accesso al collocamento mirato
(in uso presso la Provincia di Padova dal 2003)
Procedure per l'iscrizione nell'elenco dei disabili
Si possono iscrivere nell'elenco dei disabili istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 68/99
ed essere inseriti nella graduatoria unica esclusivamente i soggetti in età lavorativa,
domiciliati in provincia di Padova, che risultino disoccupati (ai sensi della disciplina in
vigore) e che aspirino ad una occupazione adeguata e confacente alla propria
disabilità e che presentino l'apposita domanda al Centro per l'Impiego dove sono
domiciliati o all'Ufficio Categorie protette Provinciale (competente anche per il
territorio del Centro per l'Impiego di Padova)
La domanda, in caso di impedimento (certificato o auto dichiarato), potrà
essere eccezionalmente trasmessa tramite posta o tramite un incaricato,
allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento (ai sensi del DPR
445/2000).
Gli iscritti immediatamente disponibili al lavoro saranno chiamati nel più breve termine
possibile a presentarsi personalmente al successivo colloquio informativo e di
orientamento con gli operatori del SIL e del CPI, in data che dovrà essere concordata.
In sede di colloquio dovrà essere redatta la scheda informativa necessaria per
predisporre i primi strumenti per l'inserimento mirato ; inoltre la stessa scheda dovrà
essere rilasciata in copia all'interessato per allegarla alla richiesta di accertamento ai
sensi dell'art.1, comma 4 della legge 68/99.
La documentazione necessaria per l'iscrizione è la seguente:
1. Invalidi civili, Non vedenti, Sordomuti:
A. verbale rilasciato dalla Commissione ULSS di prima istanza che attesti
almeno il 46%, ovvero lo stato di non vedente totale o parziale,
ovvero lo stato di Sordomutismo;
B. oppure la relazione conclusiva di accertamento della Commissione
integrata ai sensi della legge 104/92.;
C. oppure una sentenza del tribunale, con allegata perizia medico legale,
che attesti la percentuale minima del 46%
I ciechi che chiedono l'inserimento anche nella graduatoria dei
centralinisti telefonici non vendenti ai sensi della legge n. 113/85 o in
quella dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti ai sensi
della legge n. 686/61, dovranno presentare copia del certificato di
iscrizione ai rispettivi Albi professionali riservati ai disabili privi della
vista che hanno ottenuto l'idoneità prevista dalle rispettive norme
(mediante apposito corso di formazione o a seguito precedente
lavorativo di almeno sei mesi con la qualifica di centralinista). Tutti i
datori pubblici e privati con un centralino dotato di almeno un posto
37
operatore e, quelli privati, di cinque linee esterne devono procedere
all'assunzione obbligatoria di un centralinista telefonico privo della
vista iscritto all'albo professionale (art. 3 legge n 113/85), anche nel
caso in cui abbiano già coperto la quota d'obbligo prevista dall'art. 3
della legge 68/99. Gli iscritti all'albo dei centralinisti telefonici privi
della vista possono chiedere l'iscrizione contemporaneamente in più
Province.
Se il disabile invalido civile esibisce o allega il solo certificato della
Commissione di prima istanza viene iscritto con riserva, dovrà quindi
perfezionare la procedura d'iscrizione con la richiesta di accertamento
prevista per l'inserimento mirato dall'art.1, comma 4, legge 68/99
(solo se disponibile immediatamente al lavoro). Per tutti gli
invalidi civili precedentemente iscritti ai sensi della legge 482/68
transitati automaticamente nel nuovo elenco, se immediatamente
disponibili al lavoro, l'accertamento è già stato richiesto dall'Ufficio
Categorie Protette Provinciale.
2. Invalidi del Lavoro: certificato di invalidità rilasciato dall'INAIL con
percentuale minima del 34%.
3. Invalidi per servizio:
A. Modello 69/ter rilasciato dal Ministero del Tesoro
B. in alternativa, una dichiarazione dell'Ente presso il quale il disabile era
occupato con i dati relativi al decreto di concessione dell'invalidità
(dalla prima alla ottava categoria).
4. Invalidi di guerra: il modello 69/ter rilasciato dal Ministero del Tesoro che
attesti la categoria assegnata (dalla "prima" all'"ottava").
Per l'inserimento nell'elenco dei disabili, nel Veneto, non è più necessaria la preventiva
iscrizione nelle liste del collocamento ordinario essendo state abolite le liste dei
disoccupati dal primo gennaio dell'anno 2002. Al contrario l'iscrizione nell'elenco dei
disabili comporta l'automatico inserimento anche nell'elenco anagrafico, istituito,
sempre dal primo gennaio 2002, nel Veneto con la Delibera n. 3721 del 21/12/01, ai
sensi del DPR n. 442/2000. Non è altresì indispensabile il possesso del Libretto di
Lavoro, che diventa, solo per i disabili con precedenti lavorativi, uno strumento di
conoscenza utile alla ricostruzione delle competenze possedute.
Attualmente l'età lavorativa che consente l'iscrizione inizia ai 15 anni (più
l'assolvimento dell'obbligo scolastico, 9 anni ) e termina a 60 per le donne e a 65 per
gli uomini (nota Ministero del Lavoro n.2056/m-8 del 30/11/2001). Entro tali limiti di
età, anche eventuali disabili già in pensione e che intendono rientrare nel mondo del
lavoro, essendo attualmente classificati come disoccupati (ai sensi dell'allegato alla
delibera della Giunta Regionale n. 3721 del 21/12/2001) nel Veneto possono chiedere
l'iscrizione.
Per i minori si ricorda che normalmente la Commissione di prima istanza non assegna
la percentuale di invalidità, pertanto i minorenni che intendono iscriversi dovranno
richiedere esplicitamente, in occasione dell'accertamento, che venga espressamente
38
indicata anche la percentuale d'invalidità (vedi scheda per la richiesta di accertamento
di soggetto minorenne). All'atto dell'Iscrizione si dovrà contattare immediatamente il
Servizio per l'obbligo formativo per coordinare le attività nei confronti del giovane
disabile.
Allegati:
1. Domanda di iscrizione nell'elenco dei disabili (pagina 94)
2. Domanda di iscrizione categorie protette (Art. 18, comma 2) (pagina 96)
3. Scheda per il colloquio con i disabili (pagina 99)
4. Richiesta di accertamento alle aziende sanitarie (disabile maggiorenne)
(pagina 103)
5. Richiesta di accertamento alle aziende sanitarie di minorenne o interdetto
(pagina 106)
39
Assunzione nominativa negli Enti pubblici
Procedure amministrative per l'assunzione nominativa negli
Enti pubblici di persone disabili
Per l'assunzione nominativa negli Enti pubblici di dipendenti disabili ai sensi della
Legge 68/99, considerato quanto previsto dalla delibera della Giunta Provinciale n. 48
del 15.2.2001, le procedure amministrative da attivare possono essere le seguenti:
Sottoscrizione preventiva di una convenzione di programma
Bando pubblico contenete tutte le informazioni previste dalla delibera della
Giunta Provinciale n. 48 del 15.2.2001, (il bando dev'essere esposto all'albo
dell'Ente, e, a cura del Servizio categorie protette, in tutti i Centri per
l'Impiego, nel sito della Provincia, nei Giornali locali)
Raccolta delle adesioni degli interessati presentate personalmente presso il
Servizio categorie protette, anche per tramite dei Centri per l'Impiego
Prima selezione sulla base dei requisiti richiesti da parte del Servizio categorie
protette con pubblicazione dell'elenco e trasmissione all'ente interessato
Pubblica selezione da parte dell'Ente sui nominativi trasmessi dal servizio
categorie protette
Individuazione del nominativo
Richiesta nominativa di avviamento
Comunicazione all'Ufficio Categorie protette della data di assunzione
Oppure:
Bando pubblico contenete tutte le informazioni previste dalla delibera della
Giunta Provinciale n. 48 del 15.2.2001 (il bando dev'essere esposto all'albo
dell'Ente, e, a cura del Servizio categorie protette, in tutti i Centri per
l'Impiego, nel sito della Provincia, nei Giornali locali)
Raccolta delle adesioni degli interessati presentate personalmente presso il
Servizio categorie protette, anche per il tramite dei Centri per l'Impiego
Prima selezione sulla base dei requisiti richiesti dal bando da parte del Servizio
categorie protette con pubblicazione dell'elenco e trasmissione all'ente
interessato
Pubblica selezione da parte dell'Ente sui nominativi trasmessi dal servizio
categorie protette
Individuazione del nominativo
Stipula di una convenzione d'integrazione lavorativa finalizzata all'assunzione
nominativa. Questa seconda ipotesi è comunque necessaria se l'Ente intende far
precedere l'assunzione da un tirocinio o da attività formative ovvero se l'Ente non è
soggetto agli obblighi previsti dalla l.68/99.
40
Modulistica di accertamento sanitario
Commissione medica
Scheda di accertamento sanitario:
Relazione conclusiva (pagina 109)
Scheda per la definizione delle capacità (allegato 1 DPCM 13/01/2000)
(pagina 113)
Scheda assistito
Scheda informativa anagrafica e sociale (autocertificazione) (pagina 99)
41
Moduli per le convenzioni
Convenzione d'inserimento lavorativo ex art. 12, L. 68/99
Schema tipo di convenzione d'inserimento (pagina 116)
Convenzione d'integrazione lavorativa e di programma ex art.
11, comma 4, Legge 68/99
Convenzione d'integrazione lavorativa (pagina 122)
Schema semplificato di convenzione d'integrazione lavorativa (pagina 128)
Convenzione di programma (pagina 131)
42
Domande e risposte frequenti
A cura dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro della provincia di Padova
1) D: La trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro per
assunzioni con contratto di apprendistato, contratto di formazione e lavoro e
contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 9 mesi, deve essere computata
come una nuova assunzione?
R: Se l'assunzione è avvenuta prima dell'entrata in vigore della norma non fa scattare
l'obbligo nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, vale solo ai fini dei limiti numerici per il
superamento della fascia di appartenenza. Se l'assunzione è avvenuta dopo l'entrata
in vigore della legge la trasformazione vale sia ai fini della 'nuova assunzione' che dei
'limiti numerici'.
2) D: Quali dipendenti devono essere considerati ai fini del calcolo della
quota di riserva di personale disabile?
R: L'individuazione dell'organico dell'azienda (fascia 15/35 - 36/50 - oltre 50) sul quale
calcolare la quota di riserva (base di computo) si ottiene considerando l'intero insieme
dei lavoratori dipendenti dell'azienda, ad esclusione di:
Disabili occupati ai sensi della legge 68/99 e della normativa precedente,
nonché i soggetti divenuti inabili nel corso del rapporto di lavoro con
percentuale pari o superiore al 60% (34% se invalidi del lavoro) a meno che
l'inabilità non sia stata determinata da inosservanza da parte del datore di
lavoro delle norme di sicurezza;
tempi determinati di durata non superiore a 9 mesi;
soci di cooperative di produzione e lavoro;
dirigenti;
apprendisti;
CFL;
contratti di reinserimento;
lavoratori occupati con contratto di lavoro temporaneo;
lavoratori a domicilio;
lavoratori occupati all'estero, per la durata di tale attività;
lavoratori di cui all'art. 18 c. 2 L. 68/99, più precisamente orfani, coniugi
superstiti e soggetti a loro equiparati di deceduti per causa di lavoro, di guerra
o di servizio, o in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali
cause, nonché i coniugi ed i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per
causa di guerra, di servizio e di lavoro, dei profughi italiani rimpatriati
riconosciuti ai sensi della L. 763 del 26/12/1981 e coloro che rientrano nella
disciplina speciale della L. 407 del 1998, diretta a tutelare le famiglie delle
vittime del terrorismo, nei limiti della percentuale dell'1%.
3) D: Come dev'essere computato il personale con contratto part-time?
43
R: I lavoratori part-time si contano con il seguente criterio:
somma delle ore settimanali ridotte per ogni lavoratore part-time, il risultato di tale
somma si divide per l'orario settimanale in vigore per i lavoratori a tempo pieno, i
decimali vengono arrotondati all''unità qualora superino lo 0,5 (esempio: 3 Part-time.
con orario settimanale di 30 ore, 24 ore e 16 ore, procedura: 30 + 24 + 16 = 70 : 40
= 1,75 = 2 unità).
4) D: Il disabile part-time vale per un'unità o per una frazione di unità?
R: Vale per una unità se supera il 50% dell'orario contrattuale. Nelle aziende dai 15 ai
35 dipendenti vale come unità indipendentemente dall'orario di lavoro se ha una
percentuale di invalidità superiore al 50%
Vale in proporzione all'orario svolto se non supera il 50% dell'orario di lavoro
contrattuale.
5) D: Quando una "nuova assunzione" viene considerata tale ai fini
dell'obbligo della riserva dei disabili per le aziende appartenenti alla fascia
da 15 a 35 dipendenti?
R: Vengono considerate nuove assunzioni tutte quelle che non riguardano:
disabili occupati in base all'obbligo previsto dalla legge 68/99, cioè coloro che
iscritti negli elenchi dei disabili gestiti dalla Provincia sono stati avviati al
lavoro dall'ufficio categorie protette;
tempi determinati di durata non superiore a 9 mesi. In
caso di lavoro stagionale si conteggia l'effettivo periodo lavorato
nell'anno, eventuali rapporti a tempo determinato svolti nello stesso
anno dallo stesso lavoratore quindi si sommano (art. 3 comma 6, DPR
333/2000);
soci di cooperative di produzione e lavoro;
dirigenti;
apprendisti;
CFL;
contratti di reinserimento;
lavoratori che, in corso di rapporto, divengono inabili allo svolgimento delle
loro mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, se hanno subito una
riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, a meno che
l'inabilità non sia stata determinata dall'inosservanza da parte del datore di
lavoro, pubblico o privato, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
lavoratori occupati con contratto di lavoro temporaneo;
lavoratori a domicilio;
lavoratori occupati all'estero, per la durata di tale attività;
lavoratori di cui all'art. 18 c. 2 L. 68/99, più precisamente orfani, coniugi
superstiti e soggetti a loro equiparati di deceduti per causa di lavoro, di guerra
o di servizio, o in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali
cause, nonché i coniugi ed i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per
causa di guerra, di servizio e di lavoro, dei profughi italiani rimpatriati
riconosciuti ai sensi della L. 763 del 26/12/1981 e coloro che rientrano nella
44
disciplina speciale della L. 407 del 1998, diretta a tutelare le famiglie delle
vittime del terrorismo, nei limiti della percentuale dell'1%. Fino al 31.12.03
sono computate come disabili tutte le
categorie protette in forza;
i lavoratori che sostituiscono dipendenti che sono cessati da non più di 60
giorni;
lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti che hanno diritto alla
conservazione del posto.
6) D: Quali sono gli obblighi che interessano le aziende in merito
all'assunzione di disabili e alla presentazione del "prospetto informativo"?
R: Si hanno i casi di seguito illustrati.
L'azienda che occupa fino a 14 dipendenti
o assume il 15° dipendente = non è soggetta all'obbligo
o assume il 16° dipendente = entro 12 mesi da tale assunzione
presenta il prospetto informativo ed assume il disabile
o se prima della scadenza dei 12 mesi assume un 2° nuovo dipendente
(il 17°) = anticipa la presentazione del prospetto informativo entro i
60 giorni successivi dalla data della seconda nuova assunzione ed
entro lo stesso termine assume il disabile
o entro il 31/01 di ogni anno successivo presenterà il prospetto
informativo anche dopo aver assolto all'obbligo di assunzione;
L'azienda che si trova nella fascia tra 15 e 35 dipendenti alla data di
entrata in vigore della legge (18/01/2000)
o e non effettua nuove assunzioni = non è soggetta all'obbligo
o effettua una nuova assunzione = entro 12 mesi da tale assunzione
presenta il prospetto informativo ed assume il disabile
o se prima della scadenza dei 12 mesi assume un 2° nuovo dipendente
= anticipa la presentazione del prospetto informativo entro i 60 giorni
successivi alla data della seconda nuova assunzione e assume il
disabile
o entro il 31/01 di ogni anno successivo presenterà il prospetto
informativo anche dopo aver assolto all'obbligo di assunzione;
L'azienda che si trova nella fascia da 36 a 50 dipendenti
o presenta il prospetto informativo al 31/01 di ogni anno (situazione
aziendale al 31/12 dell'anno precedente)
o deve sempre provvedere affinché il disabile per i quali è prevista la
richiesta nominativa venga assunto entro i 60 gg da quanto scatta
l'obbligo;
Aziende oltre 50 dipendenti
o presenta il prospetto informativo al 31/01 di ogni anno (situazione
aziendale al 31/12 dell'anno precedente)
45
o deve sempre provvedere affinché il n° dei disabili per i quali è
prevista la richiesta nominativa sia coperto;
o sono soggette anche all'obbligo di assunzione dell'1% di cui all'art. 18
c. 2 L. 68/99, categorie protette. Si precisa che l'obbliga riguarda 1
categoria protetta sino a 150 dipendenti utili al calcolo della riserva.
7) D: Come si ottempera all'obbligo dell'assunzione nominativa o a quello
della numerica?
R: All'obbligo dell'assunzione nominativa si ottempera solo ad assunzione avvenuta del
disabile oppure con la richiesta di 'esonero parziale' oppure con la "convenzione"
finalizzata a programmare l'assunzione del disabile. Per quanto riguarda l'assunzione
numerica, l'obbligo è ottemperato formalmente con la compilazione del terzo foglio del
prospetto informativo.
8) D: Come avviene la presentazione del "prospetto informativo" nel caso di
azienda con più sedi operative nella stessa provincia?
R: Verrà presentato, all'Ufficio Categorie Protette provinciale, un unico prospetto
riepilogativo di tutti i dipendenti occupati nella provincia. La sede da indicare sarà
quella legale.
9) D: Come avviene la presentazione del "prospetto informativo" nel caso di
azienda con sedi operative in più provincie?
R: Verrà presentato ad ogni Provincia il 'prospetto informativo' contenente la
situazione occupazionale della provincia stessa, mentre nella provincia dove l'azienda
ha la sede legale, ne verrà allegato anche uno riepilogativo con la situazione di tutte le
province interessate.
10) D: Cosa si intende per 'compensazione territoriale'?
R: I datori di lavoro privati e pubblici economici, dietro loro motivata richiesta,
possono essere autorizzati ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori
aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le
eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre provincie.
11) D: Come si ottiene l'autorizzazione alla 'compensazione territoriale'?
R: Si hanno i seguenti due casi.
Unità produttive situate nella stessa Regione: i datori di lavoro privati devono
presentare la domanda, diretta ad ottenere l'autorizzazione di compensazione
territoriale, all'ufficio categorie protette dove si trova la sede legale dell'azienda.
Unità produttive situate in diverse Regioni: i datori di lavoro privati devono
presentare la domanda, corredata dall'ultimo prospetto informativo, al Ministero del
lavoro - Direzione generale per l'impiego - Div. III. La domanda, redatta nel rispetto
delle vigenti norme sul bollo (€ 10,33 - L. 20.000 - ogni quattro facciate), deve
contenere i seguenti elementi:
- l'esatta denominazione sociale e la sede legale della società con l'indicazione del
codice fiscale;
- l'attività ed i motivi che giustificano l'autorizzazione, con la precisazione, quindi, delle
caratteristiche tecniche ed organizzative delle unità interessate che richiedono un
maggiore assorbimento di categorie protette in un ambito territoriale anziché in un
altro;
- le sedi provinciali dove la società intende assumere più lavoratori e quelle dove
intende assumerne di meno, con l'indicazione specifica del numero di dipendenti
validi, la relativa base di computo ed il numero dei dipendenti disabili.
46
Il numero complessivo dei dipendenti deve essere calcolato scomputando
preventivamente i rapporti di lavoro che sono esclusi, per definizione legislativa e
amministrativa, dalla base imponibile (vedi ML nota 1° gennaio 2001).
Il provvedimento amministrativo che decide sulla compensazione viene emanato entro
150 giorni dalla data di ricevimento della domanda ovvero, qualora essa sia
incompleta e richieda la comunicazione di elementi ulteriori a sua integrazione, dalla
data di ricevimento di questi ultimi. Il provvedimento di autorizzazione alla
compensazione territoriale, giustificandosi in funzione dell'assetto organizzativo
aziendale, non è sottoposto a termine; in ogni caso, il datore di lavoro può richiedere
in ogni momento all'organo che ha concesso l'autorizzazione la modifica del contenuto
del provvedimento in relazione ai mutati assetti organizzativi (ML circ. n. 36/2000). Le
aziende con meno di 50 dipendenti sono esonerate dalla presentazione dell' istanza di
'compensazione territoriale' in quanto possono assumere nelle provincie a loro scelta
con comunicazione agli uffici interessati (circ. Minlav. 36/2000)
12) D: Le aziende fino a 35 dipendenti possono ottenere l'autorizzazione
all'esonero parziale?
R: Nella Provincia di Padova, e in tutto il Veneto, l'autorizzazione viene rilasciata se ci
sono i presupposti previsti dalla normativa.
13) D: Nella 'convenzione di programma' è indicata una qualifica di
assunzione per la quale non si sono trovate disponibilità di lavoratori negli
elenchi forniti dagli uffici della Provincia. In che situazione viene a trovarsi
l'azienda? Può legittimamente considerarsi ottemperante rispetto
all'obbligo di avere posto in essere tutti gli strumenti idonei all'assunzione
di un "obbligato" oppure è inadempiente dalla data successiva alla
scadenza della convenzione?
R: L'azienda in effetti è inadempiente in quanto deve, comunque, attivare tutti i canali
possibili per arrivare al reperimento del personale disabile da assumere ed
eventualmente concordare con l'ufficio competente una modifica della figura
professionale indicata nella 'convenzione di programma'.
14) D: La 'convenzione di programma' copre la percentuale di assunzioni
nominative o la percentuale nel suo complesso (nominativa e numerica)?
R: La 'convenzione di programma' nel Veneto deve interessare sia la quota numerica
che la nominativa.
15) D: Rispetto al totale complessivo di "obbligati" da assumere, l'ufficio,
una volta accertato che l'azienda ha ottemperato all'obbligo di assunzioni
nominative, provvede direttamente ad avviare gli " obbligati" corrispondenti
alle assunzioni numeriche?
R: Si, a meno che non sia stata stipulata una 'convenzione di programma' o si possano
attivare 'protocolli d'intesa' particolari (vedi Associazione Nazionale Consulenti del
Lavoro di Padova).
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Siti correlati
Per accedere ai seguenti siti è necessario avere accesso a Internet
Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Welfare -
http://www.welfare.gov.it
Sistema Informativo Lavoro - http://sil.welfare.gov.it/plavoro/default_new.asp
Portale SIVA sulle tecnologie per la disabilità e l'autonomia -
http://siva.welfare.gov.it/ITA/
Provincia di Padova, Settore Lavoro - http://www.provincia.padova.it/lavoro
Veneto lavoro - http://www.venetolavoro.it
Handylex - http://www.handylex.org
Handicap in cifre - http://www.handicapincifre.it
Superabile - http://www.superabile.it
INPS - http://www.inps.it
Consiglio di Europa - http://www.coe.int/it/portal/
European Disability Forum (Forum Europeo sulla disabilità) - http://www.edf-
feph.org/en/welcome.htm
World Health Organisation (Organizzazione mondiale della sanità) -
http://www.who.int/en/
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Indice legislativo per tipo di norma
Leggi nazionali
Legge n.482 del 2 aprile 1968 "Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private"
Legge n. 295 del 15 ottobre 1990 "Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del
D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio
1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle
categorie delle minorazioni e malattie invalidanti"
Legge n.104 del 5.2.1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate"
Legge n. 68 del 12.03.1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione"
Leggi della Regione Veneto
Legge Regionale n. 72 del 9.12.1977 "Attuazione della legge 19 maggio 1976,
n. 335"
Legge Regionale n. 46 del 8.05.1980 "Interventi per l'inserimento sociale,
scolastico e lavorativo dei soggetti portatori di handicap"
Legge Regionale n. 10 del 30.01.1990 "Ordinamento del sistema di
formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro"
Legge Regionale n. 1 del 10.01.1997 "Ordinamento delle funzioni e delle
strutture della regione"
Legge Regionale n. 27 del 22.07.1997 "Procedure per la nomina e
designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della
durata degli organi"
Legge Regionale n. 18 del 16.04.1998 "Proroga di termini e integrazioni alla
legge 23 dicembre 1994, n.74 in tema di contributi alle amministrazioni
pubbliche che impiegano lavoratori in progetti di lavori socialmente utili"
Legge Regionale n. 31 del 16.12.1998 "Norme in materia di politiche attive del
lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469"
Legge Regionale n. 5 del 28.01.2000 "Legge finanziaria 2000"
Legge Regionale n. 5 del 09.02.2001 "Legge finanziaria 2001"
Legge Regionale n. 16 del 3.08.2001 "Norme per il diritto al lavoro delle
persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione
servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS"
49
Decreti legge, DPR, DPCM
Decreto Legislativo n. 469 del 23.12.1997 "Conferimento alle regioni e agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma
dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59"
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.01.2000 "Atto di
indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili,
a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68."
Decreto Legislativo n.181 del 21.04.2000 "Disposizioni per agevolare l'incontro
fra domanda ed offerta di lavoro in attuazione dell'art.45, comma 1, lettera a
della legge 17 maggio 1999 n.144"
Decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 10.10.2000 "Regolamento
di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili"
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000 "Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa"
Decreto Legislativo n.297 del 19.12.2002 "Disposizioni modificative e
correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per
agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo
45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144"
Decreti ministeriali
Decreto Ministeriale del 22.11.1999 "Disciplina della trasmissione dei prospetti
informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68"
Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 91 del
13.01.2000 "Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo
nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4,
della legge 12 marzo 1999, n. 68"
Decreto del Dirigente Unità Progetto Lavoro n. 2 del 08.03.2000 "Modello di
prospetto informativo per comunicazioni di cui all'art. 9 comma 6 legge 12
marzo 1999 n. 68"
Decreto Ministro del Lavoro 15.05.2000 "Autorizzazione alla gradualita' degli
adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi dell'art. 4, comma
11-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236."
Decreto Ministro del Lavoro n. 357 del 7.7.2000 Regolamento recante:
"Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi
occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68"
Decreto Ministeriale del 26.09.2000 "Ripartizione tra le regioni delle risorse
finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13,
comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68"
Decreto Ministeriale n.269 del 12 luglio 2001 "Ripartizione tra le regioni per
l'anno 2001 del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili"
50
Delibere della Giunta Regionale Veneto
Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 40 del 1.02.2000 "Indirizzi di
prima applicazione della Legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al
lavoro dei disabili"
Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1002 del 21.03.2000 "Criteri di
concessione degli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e di pagamento
riscossione e versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili dei
contributi esonerativi e delle sanzioni (art. 5 legge 12.3.1999 n. 68)"
Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1982 del 30.06.2000 "Ulteriori
indirizzi applicativi legge 12.3.1999 n. 68 (3° provvedimento)"
Deliberazione n. 13 del 3.09.2000 della Commissione Regionale per la
Concertazione tra le Parti Sociali ex art. 19, L. 16.12.98, n. 31 "Parere sulla
proposta di delibera di Giunta relativa ai criteri di uniforme applicazione della
legge 68/99 in tema di convenzioni ai sensi art. 11, comma primo
(convenzione di programma), ai sensi art. 11, comma quarto (convenzione di
integrazione lavorativa) e ai sensi art. 12 (convenzione di inserimento
lavorativo)"
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3742 del 24.11.2000 "Legge 12 marzo
1999 n. 68 'Norme per il diritto al lavoro dei disabili'. Indirizzi applicativi in
tema di convenzioni. Compensazioni interprovinciali. Attribuzione alle Province
delle risorse del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo dei disabili"
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3014 del 09.11.2001 "Assegnazione
alle Province del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art. 4 L.R.
03.08.2001 n. 16)"
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3015 del 09.11.2001 "Attribuzione alle
Province del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo dei disabili anno
2001 e criteri stipula convenzione con INPS e INAIL (art. 13 L. 12.3.1999 n.
68)"
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3721 del 21.12.2001 "Riordino
collocamento introdotto dal Decreto legislativo 21.4.2000 n. 181 e dal DPR
7.7.2000 n. 442: indirizzi applicativi."
51
Delibere della Giunta Provinciale di Padova
Delibera della Giunta Provinciale n. 416 del 27.07.2001: protocollo d'intesa tra
la Provincia, l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro-Unione Provinciale
di Padova.
Delibera della Giunta Provinciale n. 417 del 27.07.2001: approvazione schema
di Protocollo d'intesa con il Centro Efesto
Delibera della Giunta Provinciale n. 442 del 06.08.2001: approvazione accordo
di programma con le Aziende U.L.S.S del territorio provinciale
Delibera della Giunta Provinciale n.48/2001 in tema di convenzioni
Disegni di Legge
Disegno di Legge, Regione del Veneto "Norme per l'inserimento lavorativo dei
soggetti disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 e istituzione
Servizio Integrazione Lavorativa presso le Aziende ULSS"
Circolari
Circolare Ministeriale n. 76 del 1999 "Assunzioni obbligatorie. Prima
definizione delle competenze degli uffici centrali e periferici a seguito del
trasferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro dallo Stato
alle Regioni e alle Province"
Circolare Ministeriale n. 77 del 1999 "Legge 12 marzo 1999, n.68, recante:
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.68, - supplemento ordinario n.57/L -. Modifiche alla disciplina della legge 2
aprile 1968, n.482"
Circolare Ministeriale n. 4 del 17 gennaio 2000 "Iniziali indicazioni per
l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n.68, recante: 'Norme per il diritto al
lavoro dei disabili"
Circolare Ministeriale del 16 febbraio 2000 "Trasmissione prospetti informativi
da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge n.68/99".
Circolare Ministeriale n. 17 del 24 marzo 2000 "Assunzioni obbligatorie. Legge
12 marzo 1999, n.68. Regime sanzionatorio"
Circolare Ministeriale n. 36 del 6 giugno 2000 "Collocamento Obbligatorio L.
68 del 12.3.99. Richiesta Avviamento e Compensazione Territoriale"
Circolare Ministero Lavoro n. 41/2000 "Assunzioni obbligatorie. Ulteriori
indicazioni per l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n.68. Integrazione
delle circolari n.4/2000 e 36/2000"
Circolare Ministeriale del 27 ottobre 2000 "Ripartizione del Fondo nazionale
per il diritto al lavoro dei disabili".
52
Circolare Ministeriale n. 79 del 2000 "Disciplina generale del collocamento
obbligatorio"
Circolare della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n.23
del 16 febbraio 2001 " Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12
marzo 1999,n.68) e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 10
ottobre 2000 n.333): aspetti sanzionatori. Chiarimenti operativi".
Circolare Ministeriale del 22 febbraio 2001 "Legge 12 marzo 1999, n. 68.
Polizia Municipale. Computo della quota di riserva"
Circolare del 23 febbraio 2001 "Legge 12 marzo 1999, n. 68. Accordo tra il
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane, per la
definizione di linee programmatiche per la stipula delle convenzioni"
Circolare Ministeriale n. 150 del 7 maggio 2001 "Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 recante: 'Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma
dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68".
Circolare Ministeriale del 28 maggio 2001 "L.113/85 - Collocamento
obbligatorio dei centralinisti telefonici non vedenti"
Circolare Ministeriale n. 66 del 10 luglio 2001 "Assunzioni obbligatorie.
Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di
incollocabilità"
Circolare Ministeriale n.77 del 6 agosto 2001 "Assunzioni obbligatorie. Imprese
esercenti servizi di pulizia e servizi integrati."
Circolare Ministeriale n.10/2003 "Norme di semplificazione"
Note informative
Nota Informativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 7
gennaio 2000 "Assunzioni obbligatorie. Decentramento istituzionale in materia
di mercato del lavoro. Gestione del contenzioso in esito al trasferimento delle
funzioni dallo Stato alle regioni e alle province".
Nota informativa della Direzione Generale per l'Impiego per i datori di lavoro
privati "Assunzioni obbligatorie - Legge 12.3.99, n.68, art. 5 compensazione
territoriale - Regolamento di esecuzione D.P.R. 10 ottobre 2000, n.333 - Nota
informativa per i datori di lavoro privati interessati al rilascio
dell'autorizzazione alla compensazione territoriale per unita' produttive situate
in diverse regioni
53
Argomenti affrontati nella normativa
Accesso al collocamento mirato
Accertamento condizione di disabilità:
Vedi anche la modulistica di accertamento
o L.68/99 art.1 comma 4 (§ Collocamento dei disabili);
o L.104/92 art.4 (§ Accertamento dell'handicap);
o Circolare 150/01 (Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di
collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4,
della legge 12 marzo 1999, n. 68);
o D.P.C.M. del 13/01/00 art.1 (§ Commissione di accertamento) art.2 (§
Attività della commissione) art.3 (§ Criteri di accertamento delle
condizioni di disabilità e modalità per l'effettuazione delle visite
sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante) art.4 (§
Profilo socio-lavorativo della persona disabile) art.5 (§ Diagnosi
funzionale della persona disabile) art.6 (§ Relazione conclusiva)
Scheda per la definizione delle capacità: (D.P.C.M 13/01/00 -allegato
con glossario-);
o Circolare 66/01 (Indicazioni operative in materia di accertamenti
sanitari e assegno di incollocabilità).
Beneficiari (Disabili e soggetti iscritti alle Categorie protette):
Vedi anche le procedure di iscrizione dei disabili presso i Centri per l'impiego
o L.68/99: art.1 commi 1 e 2 (§ Collocamento dei disabili);
o L.104/92 ("Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate.") art.3 (§ Soggetti aventi diritto);
o D.P.R. 333 del 10/10/00 art.1 (Regolamento di esecuzione per
l'attuazione L. 68/99 § Soggetti iscritti negli elenchi);
o Delibera Giunta Regionale n. 40 del 01/02/00 (Indirizzi di prima
applicazione della L.68 in materia di diritto al lavoro dei disabili §
Destinatari);
o Circolare Ministeriale n. 4/00 (§ Platea dei destinatari);
o Circolare Ministeriale n. 77/99 (§ Soggetti destinatari).
Cancellazione dalle liste di collocamento:
o L.68/99, art.10 comma 6.
Certificazione requisiti (Accertamento di disabilità):
o L. 68 art. 1 comma 4;
o L. 104/92 art. 4 (§ Accertamento dell'handicap).
54
o Circolare Ministeriale 150/01 ("Atto d'indirizzo e coordinamento in
materia di collocamento obbligatorio dei disabili, art.1 c. 4")
Documenti regionali:
o Delibera Giunta Regionale n. 40 del 01/02/00 ( Indirizzi di prima
applicazione della L.68 in materia di diritto al lavoro dei disabili §
Destinatari);
o Circolare n.4/00 (§ Platea dei destinatari);
o Circolare n.77/99 (§ Soggetti destinatari);
Graduatoria dei lavoratori disabili:
o L.68/99, art.8 (§ Elenchi e graduatorie);
o D.P.R. 333 del 10/10/00 art.9;
o Delibera della Giunta Regionale n.40 del 01/02/00 ( § Iscrizione
graduatoria e avviamento disabili - § Iscrizione graduatoria e
avviamento per destinatari non disabili);
o Circolare 4/00 (§ Graduatoria e avviamento).
o Delibera della Giunta Regionale del 30/06/00 n. 1982 art.2 (§
Graduatoria provinciale unica degli aventi diritto al collocamento
presso datori pubblici e privati)
Indirizzi regionali di attuazione della legge 68/99:
o L.R. n.16 del 03/08/01 art.1 (§ finalità e principi), art.3 (Azioni e
strumenti), art.4 (Programmazione regionale degli interventi), art.5
(Programmazione provinciale);
o Circolare n.76/99 (Assunzioni obbligatorie; prima definizione degli
uffici centrali periferici a seguito del trasferimento di funzioni e
compiti in materia di mercato del lavoro dallo stato alle provincie. §
Elenchi, graduatorie e procedure di iscrizione e di avviamento);
o Circolare n.77/99 (Modifiche alla legge n.482 del 02/04/68; § Entrata
in vigore).
Invalidi civili e portatori di handicap intellettivi :
o L.68/99 art.1 comma 1 lettera "a".
Invalidi del lavoro e categorie protette:
o L. 68/99 art.1 comma 1 lettera "b"; art.1 commi 5, 7; art.4 comma 4;
art.18 comma 3 (§ Disposizioni transitorie e finali);
o D.P.R. 333 del 10/10/00 art.12 (§ Invalidi del lavoro e invalidi per il
servizio);
o Circolare 4/00 (§ Invalidi del lavoro e invalidi per il servizio).
Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio:
55
o L.68/99 art.1 comma 1 lettera "d"; art.1 comma 6; art.18 comma 2 (
§ Disposizioni transitorie e finali);
o D.P.R. 333 del 10/10/00 art.12 (§ Invalidi del lavoro e invalidi per il
servizio);
o Circolare 4/00 (§ Invalidi del lavoro e invalidi per il servizio);
Non vedenti e sordomuti:
o L. 68/99 art.1 comma 1 lettera "c"; art.1 commi 2, 3;
o Circolare del 28/05/01 (Collocamento obbligatorio dei centralinisti non
vedenti).
Assunzioni e rapporto di lavoro
Accertamento stato di salute:
o L.68/99 art.10 (§ Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente
assunti);
o Circolare 41/00 (§ Invalidità contratta durante il rapporto di lavoro).
Assunzioni obbligatorie presso imprese esercenti servizi di pulizia e
servizi integrati:
o Circolare 77/01 (Assunzioni obbligatorie. Imprese esercenti servizi di
pulizia e servizi integrati).
Avviamento al lavoro:
o L. 68/99 art.7 (§ Modalità di assunzione);
o D.P.R. 333 del 10/10/00 art.6 (§ Modalità di assunzione obbligatoria);
o Circolare 4/00 (§ Chiamata numerica e nominativa);
o Circolare 36/00 (Collocamento obbligatorio. Richiesta di avviamento e
compensazione territoriale);
o Delibera della Giunta Regionale del 30/06/00 n. 1982 art.6 (
Assunzioni nominative in ambito regionale).
Avviamento e assunzione presso enti pubblici e cooperative sociali:
o Circolare 4/00 (§ Datori di lavoro pubblici);
o Circolare 41/00 (§ Cooperative sociali).
Avviamento presso polizia municipale:
o L. 68/99 art. 3 comma 4;
o Circolare del 22/02/01 (Polizia municipale, computo quota di riserva);
56
Concorsi pubblici:
o L.68/99 art. 16 (§ Concorsi presso le pubbliche amministrazioni); art.
7 comma 2 (§ Modalità delle assunzioni obbligatorie);
o Circolare 77/99 (§ Concorsi pubblici);
o D.P.R. 333 del 10/10/00 art. 7 commi 2, 4 (§ Avviamento).
Insorgenza dell'obbligo:
o L.68/99 art.3 (§ Assunzioni obbligatorie.Quota di riserva);
o Decreto Ministero del Lavoro del 15/05/00 artt.1.2.3 (§ Autorizzazione
alla gradualità degli adempimenti in materia di assunzioni
obbligatorie);
o D.P.R. 333 del 10/10/00 art.2 (§ Obbligo di riserva);
o Delibera della Giunta Regionale n. 40 del 01/02/00 (§ Determinazione
dell'obbligo, assolvimento, § Datori di lavoro che occupano da 15 a 35
dipendenti, § Datori di lavoro che occupano più di 35 dipendenti.);
o Circolare 76/99 (§ Attività di autorizzazione, § Ricorsi);
o Circolare 4/00 (§ Datori di lavoro che occupano da 15 a 35
dipendenti);
o Circolare 41/00 ( Integrazione circolari 4/00 e 36/00; § Datori di
lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti).
Richiesta di avviamento:
o L. 68/99 art.9 (§ Richiesta di avviamento);
o D.P.R. 333 del 10/10/00 art.7 (§ Avviamento presso datori di lavoro
pubblici, commi 2,3,4,5,6,7).
Collocamento mirato
Attività Comitato Tecnico:
o D.P.C.M. del 13/01/00 artt. 7,8. (§ Attività dell'azienda ULSS e del
Comitato tecnico. § Visite sanitarie di controllo sulla permanenza dello
stato invalidante);
o Delibera della Giunta Regionale n.1982 del 30/06/00 art. 1 (§
Compiti), art. 3 (Criteri di prima acquisizione da parte del servizio
preposto delle Province delle certificazioni delle Commissioni di
accertamento art. 4 Legge 104/92), art. 4 (Criteri transitori per
redazione scheda professionale ed avviamento).
Comitato tecnico:
o Decreto Legislativo 469 del 23/12/97 art.6.
57
o L. 68/99 art. 6 comma 2 (§ Modifica al Decreto.Legisl. del 23/12/97
art.6 comma 3);
o Delibera della Giunta Regionale n.1982 del 30/06/00, allegato A, punti
1.1 (§ Composizione) e 1.2 (§ Procedura di costituzione).
Servizi per l'inserimento al lavoro dei disabili:
o L.68/99 art.6 (§ Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili).
o L.R. n.16/01 art.6 (§ Servizio d'inserimento lavorativo), artt.11,12 (§
Istituzione del servizio di integrazione lavorativa presso le aziende
ULSS del veneto);
Modulistica
Convenzioni
o Convenzione d'integrazione lavorativa ex art. 11, comma 4, Legge
68/99 (pagina 122)
o Schema semplificato di convenzione d'integrazione lavorativa (pagina
128)
o Convenzione di programma ex art. 11, comma 4, Legge 68/99
(pagina 131)
o Schema tipo di convenzione d'inserimento lavorativo ex art. 12, L.
68/99 (pagina 116)
Domande:
o Domanda d‟inserimento negli elenchi dei disabili ai sensi della legge
12 marzo 1999, n° 68 - (pagina 94);
o Domanda d‟inserimento categorie protette, ai sensi della legge 12
marzo 1999, n° 68 - (pagina 96);
Richiesta di accertamento :
o Richiesta di accertamento alle aziende sanitarie (disabile
maggiorenne) (pagina 103)
o Richiesta di accertamento alle aziende sanitarie di minorenne o
interdetto (pagina 106)
Schede:
o Scheda per la ricerca di personale disabile inserito negli elenchi
previsti dalla L.68/99 (finalizzata all‟assunzione nominativa) (pagina
136).
o Scheda informativa anagrafica e sociale (autocertificazione) (pagina
99)
Schede sulla mansione richesta:
58
o Informazioni fornite dall‟azienda sulla mansione richiesta (prima
formulazione) (pagina 140);
o Scheda informazioni fornite dall‟azienda sulla mansione richiesta
(seconda formulazione) (pagina 142);
Scheda di accertamento sanitario:
o Relazione conclusiva (pagina 109)
o Scheda per la definizione delle capacità (allegato 1 DPCM
13/01/2000) (Pagina 113)
Realizzazione del collocamento mirato
Convenzioni:
o L.68/99 art.11 (§ Convenzioni e convenzioni di integrazione
lavorativa), art.12 (§ Cooperative sociali);
o D.P.R. 333 del 10/10/00 art.10 (§ Convenzioni tra datori di lavoro
privati, cooperative sociali o disabili liberi professionisti e servizio
competente) art.13 (§ Disposizioni transitorie relative alla validità
delle convenzioni e delle autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi),
art.14 (§ Disposizioni finali);
o Deliberazione della Commissione Regionale per la Concertazione tra le
Parti Sociali n.13 del 03/09/00 (Parere sulla proposta di delibera di
Giunta relativa ai criteri di uniforme applicazione della legge 68/99 in
tema di convenzioni ai sensi art. 11, comma primo (convenzione di
programma), ai sensi art. 11, comma quarto (convenzione di
integrazione lavorativa) e ai sensi art. 12 (convenzione di inserimento
lavorativo));
o Delibera della Giunta Regionale n. 3742 del 24/11/00 (Legge 12
marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Indirizzi
applicativi in tema di convenzioni. Compensazioni interprovinciali.
Attribuzione alle Province delle risorse del Fondo nazionale per
l'inserimento lavorativo dei disabili);
o Circolare 76/99 (§ Convenzioni);
o Circolare 77/99 (§ Convenzioni ed incentivi);
o Circolare 4/00 (§ Convenzioni ed accesso agli incentivi, § Convenzioni
con cooperative sociali e disabili liberi professionisti, § Disposizioni
transitorie relative alla validità di convenzioni e autorizzazioni);
o Circolare del 23/02/01 (Accordo tra il Ministro del Lavoro e Regioni e
Provincie Autonome per la definizione delle linee programmatiche per
la stipula delle convenzioni).
Protocolli d'intesa tra la Provincia di Padova e le varie associazioni
59
o Delibera della Giunta Provinciale n. 416 del 27.07.2001 (Protocollo
d'intesa tra la Provincia, l'Associazione Nazionale Consulenti del
Lavoro-Unione Provinciale di Padova);
o Delibera della Giunta Provinciale n. 417 del 27.07.2001 (Approvazione
schema di Protocollo d'intesa con il Centro Efesto);
o Delibera della Giunta Provinciale n. 442 del 06.08.2001 (Approvazione
accordo di programma con le Aziende U.L.S.S del territorio
provinciale);
o Delibera della Giunta Provinciale n.48/2001 in tema di convenzioni.
Riserva obbligatoria
Calcolo scopertura:
o L.68/99 art.3 comma 7, art.4 commi 2,3,4, art.18 comma 1;
Certificazione degli enti pubblici e privati per assolvimento
dell'obbligo:
o L. 68/99 art. 17 (§ Obbligo di certificazione);
o Circolare 4/00 (§ Obbligo di certificazione);
o Circolare 41/00 (§ Certificazione di ottemperanza);
o Circolare 79/00 (§ Certificazioni di ottemperanza).
Compensazione territoriale:
o D.P.R. 333 del 10/10/00 art. 5 (§ Compensazione territoriale);
o Circolare 4/00 (§ Compensazioni territoriali).
Computo della quota di riserva:
o L.68/99 art.3 (§ Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva), art.4 ( §
Criteri di computo della quota di riserva);
o D.P.R. 333 del 10/10/00 art.2 (§ Obbligo di riserva), art.3 (§ Modalità
di computo della quota di riserva. Esclusioni);
o Circolare 77/99 (§ Quota di riserva e modalità di computo);
o Circolare 4/00 (§ Base di computo e quota di riserva);
o Circolare 41/00 (§ Contratto a tempo parziale).
o Delibera della Giunta Regionale del 30/06/00 n. 1982 art.5 ( Criteri
transitori per il riconoscimento nella quota di riserva dei lavoratori
assunti in via ordinaria ed aventi i requisiti per l'assunzione L.68/99)
Esonero parziale:
60
o L.68/1999 art.5 (§ Esclusioni, esoneri parziali, e contributi
esonerativi);
o Decreto Ministeriale n.357/00, art.1 (§ Ambito di applicazione), art. 2
(§ Disciplina del procedimento), art. 3 (§ Criteri e modalità di
concessione), art. 4 (§ Modalità della domanda), art. 5 (§
Adempimenti degli uffici);
o Delibera Giunta Regionale n.40 del 01/02/00 (§ Esoneri,
compensazioni, sospensioni);
o Delibera Giunta Regionale n.1002/00 (Criteri di concessione degli
esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e di pagamento
riscossione e versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili dei contributi esonerativi e delle sanzioni ( § Art. 5 legge
12.3.1999 n. 68));
o Circolare 4/00 (§ Esoneri parziali);
o Circolare 41/00 (§ Autorizzazione all'esonero parziale).
Prospetto informativo:
o Decreto Ministeriale del 22/11/99, art.2 (§ Periodicità dell'invio dei
prospetti), art.3 (§ Informazioni da inserire nei prospetti);
o Decreto Dirigente Unità Progetto Lavoro n.2 del 8/03/00 (Modello di
prospetto informativo per comunicazioni di cui all'art. 9 comma 6
legge 12 marzo 1999 n. 68);
o Circolare del 16/02/00 (Trasmissione dei prospetti informativi da parte
dei datori di lavoro).
Sanzioni relative al mancato rispetto dell'obbligo:
o L.68/99 art.15 (§ Sanzioni);
o D.P.R. 333 del 10/10/00 art. 8 (§ Sistema sanzionatorio);
o Circolare 17/00 (Assunzioni obbligatorie. Legge 12 marzo 1999, n.68.
Regime sanzionatorio);
o Circolare Ministeriale 23/01 (§ Art. 15 L.68/99. Sanzioni; § Entrata in
vigore degli obblighi di assunzione e comunicazione; § Quantificazione
della sanzione).
Sospensione obbligo:
o L.68/99 art.3 comma 5;
o D.P.R. 333 del 10/10/00 art. 4 (§ Sospensione degli obblighi), art. 11
(§ Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva);
o Circolare 77/99 (§ Norme di esclusione);
o Circolare 4/00 (§ Sospensione temporanea degli obblighi).
61
Strumenti di facilitazione e di supporto per l'inserimento dei
disabili
Adattamento posto di lavoro:
o L.68/99 art.13 comma 1 lettera "c".
Agevolazioni:
o L. 68/99 art.13 comma 1 (§ Agevolazioni per le assunzioni);
o L.R. n.16 del 03/08/2001 artt. 3, 4 (§ Azione e strumenti. §
Programmazione regionale degli interventi);
o Decreto Ministeriale n. 91 del 13/01/00 art.3 (§ Soggetti destinatari
delle agevolazioni), art. 6 (§ Ammissione agli incentivi)
Agevolazioni fiscali e contributive:
o L. 68/99 art. 13 comma 1 ( lettera "a": fiscalizzazione totale; lettera
"b": fiscalizzazione del 50%; lettera "c": rimborso per adattamento
del posto di lavoro)
o Decreto Ministeriale n. 91 del 13/01/00 art.3 (§ Soggetti destinatari
delle agevolazioni), art. 6 (§ Ammissione agli incentivi); art. 7 (§
Procedimento per la concessione); art. 8 (§ Modalità di versamento
della somma ripartita)
Fondo nazionale:
o L. 68/99 art.13 (§ Agevolazioni per le assunzioni);
o Decreto Ministeriale n. 91 del 13/01/00 art.1 (§ Finalità), art.2 (§
Interventi ammissibili), art.4 (§ Modalità di ripartizione delle risorse);
o Decreto Ministeriale del 26/09/00 (Ripartizione tra le regioni delle
risorse finanziarie del Fondo);
o Decreto Ministeriale n.269 del 12/07/01 art.1;
o Circolare 41/00 (§ Fondo nazionale disabili, anno 2000);
o Circolare 27/10/00 (Ripartizione fondo nazionale disabili).
Fondo regionale:
o L. 68/99 art.14 (§ Fondo regionale per l'occupazione dei disabili);
o L.R. n.16/01 art. 8 (§ Fondo regionale per l'occupazione dei disabili);
o Decreto Ministeriale n.91 del 13/01/00 art.5 (§ Criteri per la
ripartizione), art.6 (§ Ammissione agli incentivi), art.7 (§
Procedimento per la concessione), art.8 (§ Modalità di versamento
della somma ripartita).
Inserimento lavorativo di non vedenti e sordomuti:
o Circolare del 28/05/01 (Collocamento obbligatorio dei centralinisti non
vedenti).
62
Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo:
o Decreto Ministeriale del 26/09/00 (Ripartizione tra le regioni delle
risorse finaziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito
dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68);
o Delibera della Giunta Regionale n.3014 del 09/11/01 (Assegnazione
alle Province del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art. 4
L.R. 03.08.2001 n. 16) );
o Delibera della Giunta Regionale n. 3015 del 09/04/01 (Attribuzione
alle Province del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo dei
disabili anno 2001 e criteri stipula convenzioni con INPS e INAIL (art.
13 legge 12.3.1999 n. 68) ).
Servizi di consulenza:
o Legge n.104 del 05/02/92 art.18 (§ Integrazione lavorativa);
o L. 68/99 art.11 comma 7.
Tirocini:
o L.68/99 art.9 comma 2, art.10 comma 3, art.11 comma 2, art.13
comma 3.
63
Indice analitico degli argomenti
A
Accesso al collocamento mirato
Accertamento condizione di disabilità
Accertamento di disabilità (Certificazione dei requisiti - § Accesso al collocamento
mirato)
Accertamento stato di salute
Adattamento posto di lavoro
Agevolazioni
Agevolazioni fiscali e contributive
Assunzioni e rapporto di lavoro
Assunzioni obbligatorie presso imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati
Attività Comitato Tecnico
Avviamento al lavoro
Avviamento e assunzione presso enti pubblici e cooperative sociali
Avviamento presso polizia municipale
B
Beneficiari
C
Calcolo scopertura
Cancellazione dalle liste di collocamento
Categorie protette (Beneficiari - § Accesso al collocamento mirato)
Certificazione degli enti pubblici e privati per assolvimento dell'obbligo
Certificazione requisiti
Collocamento mirato
Comitato tecnico
Compensazione territoriale
Computo della quota di riserva
Concorsi pubblici
Convenzioni (§ Modulistica)
64
Convenzioni (§ Realizzazione del collocamento mirato)
D
Disabili (Beneficiari - § Accesso al collocamento mirato)
Documenti regionali
Domande
E
Esonero parziale
F
Fondo nazionale
Fondo regionale
G
Graduatoria dei lavoratori disabili
I
Indirizzi regionali di attuazione della legge 68/99
Inserimento lavorativo di non vedenti e sordomuti
Insorgenza dell'obbligo
Invalidi civili e portatori di handicap intellettivi
Invalidi del lavoro e categorie protette
Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio
M
Modulistica
N
Non vedenti e sordomuti
P
Procedure di iscrizione (§ Accesso al collocamento mirato)
Prospetto informativo
Protocolli d'intesa tra la Provincia di Padova e le varie associazioni
R
Realizzazione del collocamento mirato
Richiesta di accertamento
65
Richiesta di avviamento
Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo
Riserva obbligatoria
S
Sanzioni relative al mancato rispetto dell'obbligo
Schede
Schede di accertamento sanitario
Schede sulla mansione richesta
Servizi di consulenza
Servizi per l'inserimento al lavoro dei disabili
Sospensione obbligo
Strumenti di facilitazione e di supporto per l'inserimento dei disabili
T
Tirocini
66
Appendice A:
i benefici economici previsti per i disabili
Definizioni
I disabili. Identificazione della persona disabile.
Nel linguaggio corrente il termine disabile ricorre solo da tempi recenti, ad indicare la
persona la cui abilità, intesa come il possesso dei requisiti necessari per esercitare
una determinata attività od adempiere ad una propria funzione, sia compromessa,
ma non perduta, di modo che si trovi ad essere privata della capacità o della
possibilità di adempiere alla propria funzione. La compromissione della capacità in
oggetto è sempre riconducibile ad una menomazione funzionale della complessiva
integrità psico-fisica.
Il termine viene usato in sostituzione del termine handicappato, termine più
propriamente usato ad indicare chi è soggetto alle conseguenze socio-ambientali di
particolari condizioni di salute che lo pongono in situazione di svantaggio rispetto alla
comunità. Con il termine inabile si intende indicare chi sia incapace di svolgere invece
un‟attività di lavoro, per mancanza dei requisiti specifici o per la mancanza dei requisiti
fisici o delle attitudini necessarie.
Come l‟abilità è un requisito personale che si acquisisce attraverso l‟esercizio,
l‟esperienza e l‟apprendimento, così la disabilità costituisce una condizione personale
in cui eventi menomativi della integrità psico-fisica possono depauperare i requisiti
personali necessari allo svolgimento di determinate attività.
Si tratta di una condizione personale sulla quale esercita una rilevante influenza il
fattore età, in ragione della diversa capacità di apprendimento ed adattamento sociale
che caratterizza le diverse età della vita, sicché è possibile che ad analoghe situazioni
menomative corrispondano nei soggetti che ne sono portatori diversi livelli di
disabilità.
Il rilievo è importante perché può consentire di modulare in maniera articolata e
personalizzata le procedure per indurre attenuazioni della disabilità o recuperi
dell‟abilità.
Va anche considerato, nell‟affrontare il problema della definizione della persona
disabile, anche il progressivo allontanamento da modelli puramente sanitari verso
rappresentazioni della disabilità più legate alle implicazioni sociali della stessa.
Ciò comporta prevedibilmente dei forti contrasti negli tra le definizioni non restrittive
della disabilità, utilizzate nella legislazione antidiscriminatoria a favore dei disabili in
Italia ed in Europa, e le definizioni restrittive, utilizzate invece in altri ambiti per
controllare l'accesso e il rapporto con le prestazioni economiche ed i benefici connessi
alle disabilità.
La contraddizione più evidente si registra nei requisiti di ammissibilità per i benefici
economici (che presuppongono per alcune categorie di persone l‟impossibilità di
procurarsi un reddito nel normale mercato del lavoro) e i criteri invece più flessibili
utilizzati nelle misure di sostegno all‟inserimento sociale ed all'occupazione, che si
concentrano non tanto sulle limitazioni derivanti dalla disabilità, quanto sulle capacità
che la persona può ancora mettere in gioco e su quelle che, seppur compromesse,
possono essere adeguatamente recuperate e valorizzate, spostando così l‟attenzione
anche sulla qualità e quantità di assistenza che può essere necessaria per i singoli
individui con disabilità.
67
Sul piano concettuale queste difficoltà appaiono evidenti soprattutto osservando
l'evoluzione della terminologia, che tende da un verso ad evitare rigide etichettature e
dall‟altro a rimanere assoggettata alle evidenti esigenze amministrative di definizioni
chiare e precise.
È per molti versi la difficoltà di individuare un parametro o un concetto giuridico che
soddisfi compiutamente entrambe le esigenze, e si comprende, quindi, come mai in
ambito legislativo il percorso definitorio di nuovi criteri di accertamento delle
condizioni di “eleggibilità” sia molto accidentato e soprattutto si trascini nel tempo.
Così per i disabili rimane in vigore un sistema di accertamento che, pur nominalmente
riferito alle nuove istanze di integrazione e di rimozione delle difficoltà, si basa ancora
essenzialmente, per la maggior parte dei benefici economici che per loro natura sono
anche i più visibili e quindi appetibili, sulla mera corrispondenza invalidità =
menomazione (spesso descritta con denominazioni obsolete, legate prevalentemente
alla riduzione della capacità lavorativa) = percentuale (uguale per tutti).
Si tratta, a ben vedere, di un‟impostazione riecheggiante per molti versi i fasti antichi
del positivismo di fine ottocento, una componente strutturale ancora significativa nella
impalcatura giuridica delle norme vigenti in ambito assistenziale e previdenziale, ma
sempre più disancorata da un presente, in cui il prevalere dell‟individualità e della
soggettività – anche del disabile - è ogni giorno più forte.
Forme di definizione del diritto alla tutela e ambiti di riferimento
Il modello sanitario della disabilità (al lavoro) rimane allo stato attuale quello che
consente ancora di individuare un comune denominatore nella definizione della
disabilità.
In questa esposizione, pur consapevoli dei suoi limiti, riteniamo utile una suddivisione
dei disabili in rapporto alle cause sanitarie della disabilità al lavoro.
Infatti è consolidata nell‟attuale esercizio della tutela la suddivisione tra disabilità per
cause sanitarie di rilevanza sociale specifiche per le quali lo Stato ha da sempre
manifestato un‟attenzione ed una sensibilità maggiore (disabilità da infortunio del
lavoro, da malattia professionale, da causa di servizio, da causa di guerra, ecc.), per le
quali si attua una tutela di tipo previdenziale, e le disabilità al lavoro per cause
sanitarie sociali generiche, per le quali l‟impegno e l‟attenzione dello stato è più
recente (invalidità civile), e per le quali è prevista una tutela di tipo assistenziale.
La tutela delle persone con handicap e delle persone con handicap in situazione di
gravità è di tipo assistenziale, ma prescinde dal riferimento alla capacità lavorativa,
quanto piuttosto all‟esistenza di una concreta condizione di svantaggio sociale o di
emarginazione determinata dalla disabilità.
Tutela previdenziale (per i lavoratori) dell’incapacità lavorativa da patologia
professionale (ambito INAIL).
Nella attuale normativa le conseguenze degli infortuni del lavoro e delle malattie
professionali (di competenza dell‟INAIL) sono tutelate in quanto causa di una
compromissione della capacità lavorativa, temporanea assoluta o permanente.
L‟inabilità temporanea assoluta è quella che impedisce totalmente e di fatto di
attendere al lavoro e dà diritto ad una indennità giornaliera, è invece permanente
quella che tolga completamente e per tutta la vita (inabilità assoluta) l‟attitudine al
lavoro o che diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l‟attitudine al
lavoro (inabilità parziale).
68
Importanti sentenze della Corte Costituzionale hanno ha qualche anno esteso il diritto
alla tutela della conseguenze della patologia professionale, al danno alla salute
(cosiddetto danno biologico, ormai di consolidato impiego in ambito di risarcimento
civilistico).
Nell‟assicurazione dei danni da attività lavorative l‟evento protetto è rappresentato
dalla riduzione della capacità lavorativa, non altrimenti qualificata e per questo
riconducibile alla sola efficienza psico-fisica.
Lo strumento di valutazione consiste nelle tabelle di valutazione del grado percentuale
di inabilità permanente allegate al D.P.R 1124/65, essenziali per il calcolo
dell‟ammontare economico della rendita, erogata quando viene superato il limite di
franchigia del 10% di riduzione della capacità lavorativa.
In ambito INAIL è anche previsto un assegno mensile per l‟assistenza personale
continuativa, nei casi di assoluta invalidità permanente derivante da menomazioni
elencate in una apposita tabella.
La normativa prevede una gestione speciale per il ricovero, la cura, la rieducazione, la
qualificazione e riqualificazione, l‟addestramento e perfezionamento professionale,
oltre all‟assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro (sono tali coloro i
quali abbiano una riduzione dell‟attitudine al lavoro superiore ai quattro quinti del
totale).
Corsi di addestramento, qualificazione, perfezionamento o rieducazione professionale
sono previsti per gli invalidi con riduzione della attitudine lavorativa inferiore ai quattro
quinti.
È in fase di avanzata attuazione normativa – ma non ancora definitivo - il passaggio
dal riferimento alla capacità lavorativa al danno biologico, mediante una nuova tabella
comprensiva di più di 400 condizioni menomanti. Attualmente, con il D.Lgs.
11.02.2000 (G.U. 01.03.2000, n. 50), il Governo ha dato attuazione alla delega di cui
all‟art. 55, comma 1, della L. 144/99, che prevedeva, tra l‟altro un‟idonea copertura e
valutazione indennitaria del danno biologico, nell‟ambito del sistema di indennizzo e
sostegno sociale propri dell‟assicurazione.
Tutela previdenziale (per i lavoratori) della incapacità lavorativa da
patologia non attribuibile al lavoro (ambito INPS).
Con la L. 222/84 la copertura assicurativa della cosiddetta invalidità pensionabile
veniva trasferita dalla riduzione della capacità di guadagno alla riduzione della
capacità lavorativa in attività confacenti alle attitudini dell‟assicurato. La valutazione di
tale riduzione, a differenza dell‟INAIL, prescinde da riferimenti tabellari e si basa
invece su di una accurata valutazione medica delle attitudini personali del lavoratore,
correlata alla sua storia professionale individuale.
È prevista l‟erogazione dell‟assegno per invalidità e della pensione ordinaria di
inabilità.
La concessione di un assegno mensile per l‟assistenza personale continuativa è
prevista, in caso di inabilità ordinaria, per chi sia nell‟impossibilità di deambulare senza
aiuto permanente di un accompagnatore o non sia in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita.
Tutela previdenziale dell’inabilità nel settore del pubblico impiego.
Per i dipendenti che abbiano riportato una compromissione della integrità psico-fisica
causalmente dipendente dal servizio prestato e dalla quale sia derivata una inabilità
permanente al servizio, totale o parziale, è riconosciuto il diritto o ad un equo
69
indennizzo od alla pensione privilegiata, sempre che l‟inabilità derivi dal servizio
prestato come dipendente presso una qualsiasi pubblica amministrazione.
Nell‟ambito delle pensioni privilegiate, siano esse quelle ordinarie o quelle di guerra
(queste ultime sono necessariamente connesse con il servizio prestato in zona di
guerra) la valutazione della misura del beneficio economico è effettuata facendo
riferimento alle tabelle di cui al D.P.R. 834/81, contenenti l‟elencazione delle infermità
che danno diritto alla pensione vitalizia od all‟assegno rinnovabile.
Si tratta di una valutazione che fa esclusivo riferimento alla infermità, causa di
riduzione della capacità lavorativa generica, che resta dunque l‟unico parametro da
valutare a prescindere da ogni personale caratteristica del dipendente.
Non è sostanzialmente diversa la valutazione dell‟equo indennizzo, rapportato alla
natura ed entità delle menomazioni.
Tutela assistenziale (rivolta a tutti) dell’incapacità lavorativa da patologia
comune. (Invalidità civile).
Questo settore della tutela comprende tutte le condizioni di inabilità derivanti da
eventi di qualsivoglia natura, esclusi quelli già compresi dell‟ambito della tutela
previdenziale prevista per chi svolge una attività lavorativa, e da cui derivi una
riduzione della capacità lavorativa se la persona ha più di 18 anni e meno di 65 o, per
i minori degli anni 18 e per le persone con più di 65 anni, condizioni invalidanti tali da
determinare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e funzioni proprie della loro età.
I diritti che derivano dal possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della
appartenenza alla categoria degli invalidi civili riguardano primariamente o
l‟assunzione obbligatoria al lavoro o la destinazione lavorativa (in caso di riduzione
permanente della capacità lavorativa superiore al 45%), la concessione di un assegno
mensile (in caso di riduzione della capacità lavorativa di grado superiore al 74% per i
soggetti incollocati al lavoro) o di una pensione d‟inabilità in caso di totale incapacità
al lavoro.
È anche prevista, indipendentemente dall‟età, la concessione di un‟indennità di
accompagnamento per chi sia nell‟impossibilità di deambulare senza aiuto permanente
di un accompagnatore o non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Handicap
Il riferimento a nuove definizioni dell‟invalidità introdotte con la legge 104/92 sancisce
anche una ulteriore cambiamento, nella forma e nella sostanza, delle modalità
dell‟intervento assistenziale e previdenziale in Italia.
Emerge con evidenza il fatto che la distinzione classica fra ciò che concerne la
previdenza (interventi di natura prevalentemente economica, derivanti dalla
partecipazione alla spesa da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro - vedi la teoria
del salario differito) e quanto attiene all‟assistenza (risposta ai bisogni di ogni
cittadino, basata sulla partecipazione solidale di tutti alla spesa pubblica) viene a
perdersi o per lo meno a subire una ulteriore attenuazione, dato che si introduce per
ogni ambito riferito all‟invalidità un criterio unico, imperniato sulla rimozione ed il
superamento delle difficoltà concrete che incontra la persona disabile nella sua
specifica realtà sociale.
In tal modo non è più la compensazione economica tout court che prevale come linea
di tendenza, quanto la qualità dell‟intervento di inserimento e reinserimento sociale.
Si tratta di un orientamento del tutto innovativo nella nostra normativa assistenziale e
previdenziale, sino ad oggi orientata più all‟elargizione di prestazioni economiche
70
scarsamente differenziate piuttosto che ad interventi volti all‟inserimento ed al
recupero sociale della persona disabile.
In altri paesi europei l‟approccio indicato nella legge 104/92 era invece già acquisito
da anni, seguendo il principio: “riabilitare” (nel senso di reinserire nel proprio contesto
sociale e produttivo) “prima e pensionare” (ricorrere alla compensazione economica)“
poi” (evidentemente come estrema ratio).
Ciò comporta inevitabilmente che l‟analisi valutativa, per la concessione di determinati
benefici previsti per legge, non possa e non debba ridursi ad un mero adempimento
formale, dovendo invece assumere anche la dignità di innesco, di attivazione, di un
processo di rimozione o di sostanziale riduzione della diversità del soggetto menomato
rispetto ai cosiddetti normali.
Non si tratta di un processo di analisi privo di rigorose coordinate metodologiche,
come una frettolosa lettura della legge quadro potrebbe forse far pensare, ma di una
precisa scansione valutativa che deve procedere, in accordo con il dettato del secondo
comma dell‟art. 3 della legge 104/92 attraverso l‟individuazione della:
natura e consistenza della minorazione;
capacità complessiva individuale residua;
efficacia delle terapie riabilitative;
Per quanto concerne la valutazione dell‟efficacia delle terapie riabilitative (in senso
lato, ovviamente, non solo clinico-riabilitativo) si può formulare in prima istanza
solamente una ipotesi previsionale che necessariamente andrà controllata in una o più
fasi successive (follow up). Gli strumenti valutativi per l‟individuazione della natura ed
entità (consistenza) delle minorazioni non richiedono, almeno in questa sede,
particolari approfondimenti, stante la loro ormai consolidata elaborazione giuridica e
dottrinale. Ciò che invece ci sembra necessario è un approfondimento circa strumenti
ed metodi valutativi della capacità complessiva individuale residua, indicata nella legge
104/92.
Tale “capacità”, espressione positiva di ciò che la persona è effettivamente in grado di
estrinsecare, è globale, complessiva, e quindi tale da non poter essere ricondotta solo
alla sfera lavorativa della persona considerata.
Si tratta di introdurre e rendere operativi metodiche e strumenti che si discostano
sensibilmente rispetto a quelli tradizionali. La valutazione, secondo la legge quadro,
non consiste più nel correlare una percentuale di invalidità con una diagnosi, ma di
valutare la persona nel suo insieme, soprattutto in termini di capacità positive.
Tale nuova impostazione ha tra i suoi scopi anche quello di porre un argine all‟abuso
delle cosiddette “false” invalidità, trattandosi senza dubbio di un approccio molto più
restrittivo di quello tradizionale, tale da non consentire più nessuna eccessiva
dilatazione valutativa basata su diagnosi - a volte scarsamente o poco influenti sulle
effettive capacità della persona - e conseguentemente tale da determinare una
sensibile riduzione della spesa pubblica.
La definizione, di cui all‟art. 3 della legge, consente di individuare il portatore di
handicap come la persona in cui menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali
siano causa di difficoltà tali da determinare uno svantaggio sociale o uno
stato di emarginazione.
L‟obiettivo della legge, che identifica i diritti delle persone portatrici di handicap, è
rappresentato essenzialmente dalla prevenzione, per evitare sia lo svantaggio e
l‟isolamento sociale che il di inserimento lavorativo e l‟emarginazione. La realizzazione
di questi obiettivi è attuata con il ricorso a strumenti operativi diversi, differenziati in
71
rapporto alle caratteristiche personali (sesso, età, istruzione, ambiente sociale,
esperienza lavorativa, ecc.) ed alle menomazioni responsabili dell‟handicap, indicate
nella legge come natura e consistenza della menomazione e capacità complessiva
individuale residua.
La connotazione di gravità viene assunta dall‟handicap quando sia tale da
determinare una riduzione dell’autonomia personale, al punto da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale,
sia nella sfera individuale che in quella di relazione.
Seguendo il principio secondo cui nell'ambito della tutela assistenziale per gli invalidi
civili nessuna condizione di invalidità viene ad essere esclusa (salvo quelle per le quali
esistono altre definite forme di tutela assistenziale), risulta comprensibile come nella
normativa, sia passata che recente, non si sia mai fatto riferimento a precisi quadri
nosologici quali cause dell'invalidità e si sia fatto invece ricorso ad espressioni
generiche che consentivano di comprendere nel novero delle cause qualsiasi
condizione patologica fisica o psichica, congenita o acquisita (minorazioni,
insufficienze, irregolarità, infermità) da cui potesse derivare una riduzione della
capacità lavorativa.
La conclusione dunque che l'invalidità civile non è legata ad etiologie specifiche trova
conforto nella letterale interpretazione delle norme vigenti. Il motivo sostanziale di tale
orientamento risiede nella consapevolezza che qualsiasi condizione di menomazione
psicofisica è capace di determinare lo stato di invalidità attraverso meccanismi
agevolmente identificabili.
La malattia che compromette una funzione, fisica o psichica, della persona
(menomazione a livello di organo o apparato) si ripercuote necessariamente sulla sua
efficienza psicofisica in determinate abilità, il che si estrinseca in una riduzione delle
sue possibilità di trovare una collocazione lavorativa ed un inserimento sociale
adeguato, con l'insorgenza di tutta una serie di svantaggi esistenziali (handicap)
risolvibili soltanto attraverso l'intervento assistenziale, come previsto dal dettato
costituzionale (art. 3, comma 2; art. 4, comma 1; art 38, comma 1 e comma 3).
Deriva da quanto esposto che il riconoscimento dell'invalidità civile non scaturisce da
un pacchetto di infermità, adeguatamente determinate e selezionate con un criterio
etiologico (I.C.D.), quanto piuttosto dalla esistenza del requisito della permanenza del
danno funzionale (impairment), come dettato dall' art.1 del Decreto Legislativo
509/88.
Si ricollega con questa particolare natura della invalidità il richiamo che il Decreto
Legislativo 509/88 da alla Classificazione degli impairment, disability e handicap
dell'OMS (I.C.I.D.H.), richiamo che trova una forte giustificazione nel fatto che
l'invalidità è fonte di svantaggi esistenziali (handicap) diversi, variamente incidenti
negli individui - non sempre indipendentemente dalle loro cause - ma di cui è
necessario operare una valutazione qualitativa e quantitativa, esprimentesi in un
giudizio parametrico che offra la misura dello svantaggio globale.
La definizione della legge-quadro del 1992 è riconducibile, in via generale, a quella
contenuta nell'ICIDH, formulata dall'OMS nel 1980.
I 3 concetti elaborati nell'ICIDH possono essere, com‟è noto, riassunti nel seguente
schema:
72
Menomazione Disabilità Handicap
Riguarda un Si manifesta Si manifesta
organo o un a livello di a seguito
apparato persona dell’interazione
funzionale con l’ambiente
Ogni limitazione della persona E’ uno svantaggio che limita
Ogni perdita o anomalia o impedisce il raggiungimento
nello svolgimento di una attività
strutturale o funzionale, di una condizione sociale normale
secondo i parametri considerati (in relazione alla età, al sesso
fisica o psichica
normali per un essere umano e ai fattori sociali e culturali)
Quanto alla definizione della legge n° 104/92, essa più precisamente si articola lungo
la sequenza:
Minorazione Svantaggio sociale
Difficoltà
fisica Emarginazione
Integrazione
Apprendimento Relazione
lavorativa
In definitiva, la legge prende atto della circostanza che la persona, la quale versi in
uno stato di menomazione, non va ritenuta per questo automaticamente affetta da
handicap: l'handicap (eventualmente) deriverà dalle difficoltà di vario genere che il
soggetto è destinato, via via, ad incontrare nel corso della sua esistenza.
Vengono così rafforzate le caratteristiche di promozione, piuttosto che quelle di mero
indennizzo, di indirizzo ex ante delle scelte degli individui disabili, piuttosto che di
compensazione ex post. Inoltre la normativa, diversamente dalle precedenti,
finalizzate prevalentemente sugli interventi di tipo economico (pensioni), impone
all‟attenzione degli operatori sanitari implicati nella valutazione, l‟importanza del
contesto, l‟analisi del tipo di relazione del disabile con l‟ambiente.
73
Appendice B:
schemi sintetici dei benefici economici,
assistenziali e sociali
1. Invalidità civile e categorie assimilate (ciechi e sordomuti)
(sistema non contributivo - assistenza)
2. Invalidità pensionabile in ambito INPS (sistema contributivo
– previdenza)
3. Invalidità da lavoro in ambito INAIL (sistema contributivo –
previdenza)
74
1. Invalidità civile e categorie assimilate (ciechi e sordomuti)
(sistema non contributivo - assistenza)
Intestatari del Definizione del beneficio: Ente o struttura che
diritto certifica la condizione
Assegno ASL (Commissioni di
Pensione Prima Istanza,
Invalidi civili composta da 4 medici)
Indennità di frequenza
Indennità di accompagnamento -1 medico specialista in
medicina legale (presidente)
-due medici dipendenti o
Pensione convenzionati con la ASL,
preferibilmente uno specialista
Ciechi civili Indennità speciale per in medicina del lavoro e un
ventesimisti medico specialista in discipline
Indennità di accompagnamento neurologiche, psichiatriche
-un medico rappresentante la
categoria di appartenenza
Pensione dell’invalido
Sordomuti
Indennità di comunicazione
Ente che eroga la prestazione economica:
INPS
Ente che verifica e controlla (anche mediante controlli straordinari):
Ministero del Tesoro
75
2 Invalidità pensionabile in ambito INPS
(sistema contributivo – previdenza)
Intestatari del diritto Definizione del beneficio: Ente o struttura che
certifica la condizione
Assegno
Pensione INPS
Invalidi INPS (medico singolo)
Assegno mensile per
l’assistenza personale e
continuativa
76
3 Invalidità da lavoro in ambito INAIL
(sistema contributivo – previdenza)
Intestatari del diritto Definizione del beneficio: Ente o struttura che
certifica la condizione
Indennità giornaliera per
l’inabilità temporanea
Invalidi INAIL Rendita mensile ( per invalidità INAIL
permanente parziale o totale) (medico singolo)
Assegno mensile per l’Assistenza
Personale Continuativa (APC)
77
1. Invalidità civile e categorie assimilate (ciechi e sordomuti)
1.1 Assegno mensile di invalidità (18-65 anni)
Riferimento legislativo Art. 13 della legge n. 118/1971.
Requisito medico – legale Riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 74% (art. 9 del D.Lgs n. 509/1988).
Limiti di reddito per il 2003 (D.M.
€ 3.846,05 annui
Interno 28.03.2003)
Altri trattamenti economici erogati dall‟INPS, nonché altre prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di
Incompatibilità
invalidità contratte per guerra, lavoro o servizio. Sono fatti salvi i diritti acquisiti al 1/1/1992.
Quota mensile per il 2003 (D.M.
€ 223,90
Interno 28.03.2003)
N° mensilità 13.
Il beneficio è previsto solo per i soggetti “incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste”.
78
1.2 Pensione di inabilità (18-65 anni)
Riferimento legislativo Art. 12 della legge n. 118/1971.
Requisito medico – legale Totale e permanente inabilità lavorativa.
Limiti di reddito per il 2003 (D.M.
€ 1.3103,20 annui
Interno 28.03.2003)
Incompatibilità Non vi è incompatibilità con altri trattamenti pensionistici.
Quota mensile per il 2003 (D.M.
€ 223,90
Interno 28.03.2003)
N° mensilità 13.
Al compimento del 65° anno, l‟assegno e la pensione di inabilità sono sostituite dalla pensione sociale dell‟INPS, con la possibilità di scegliere il trattamento
economico più favorevole.
79
1.3 Indennità di accompagnamento
Riferimento legislativo Art.1 della legge n.508/1988.
Impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; oppure, incapacità
Requisito medico – legale
di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Limiti di reddito Non sussistono: è corrisposta al solo titolo della minorazione.
Ricoveri gratuiti a tempo pieno, oppure analoghe indennità per causa di lavoro, servizio, o di guerra. Non è
Incompatibilità
incompatibile con una attività lavorativa. Non vi sono limiti di età26.
Quota mensile per il 2003 (D.M.
€ 431,19
Interno 28.03.2003)
N° mensilità 12.
26
Il comma 3 dell'art.1 della legge 21 novembre 1988, n.508 prevede che “Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge,
l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati
nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento
del sessantacinquesimo anno di età “; l'art.1 della legge 11 febbraio 1980, n.18, dispone che “la medesima indennità è concessa agli
invalidi civili minori di diciotto anni che si trovino nelle condizioni sopra indicate.
80
1.4 Indennità mensile di frequenza (per i minori)
Riferimento legislativo Art. 1 della legge n. 289/1990.
Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché, per i minori ipoacusici,
Requisito medico – legale presenza di una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore alle frequenze di 500, 1.000 e
2.000 hertz.
Limiti di reddito per il 2003
€ 3.846,05
(D.M. Interno 28.03.2003)
E‟ incompatibile con l‟indennità di accompagnamento e con le indennità previste per i ciechi ed i sordomuti, e con
Incompatibilità
qualsiasi forma di ricovero.
Quota mensile per il 2003 (D.M.
€ 223,90
Interno 28.03.2003)
N° mensilità Fino al mese successivo alla cessazione della frequenza di corsi o trattamenti.
La concessione dell‟indennità è subordinata:
alla frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in
regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap (comma 2,
art. 1, legge n.289/1990); oppure
alla frequenza continua o periodica di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, centri di formazione o di addestramento
professionale, finalizzati al reinserimento sociale (comma 3, art.1, legge n.289/1990).
81
1.5 Invalidità civile e categorie assimilate (ciechi)
1.5a) Pensione
Riferimento legislativo Legge n. 382/1970
a) ciechi assoluti dopo il compimento del 18° anno di età, compresi gli ultra65enni (percezione dei movimenti
della mano o di luci / ombre); oppure
Requisito medico – legale
b) ciechi parziali anche minori degli anni 18 e ultra65enni (acuità visiva non superiore a 1/20 in entrambi gli
occhi).
Limiti di reddito per il 2003
€ 13.103,20 annui
(D.M. Interno 28.03.2003)
Incompatibilità Non previste.
Ciechi assoluti: € 242,13
Quota mensile per il 2003 (D.M.
Interno 28.03.2003) Ciechi parziali: € 223,90
N° mensilità 13.
L‟art. 4 del D.M. Interno 28.03.2003 stabilisce una maggiorazione dell‟importo della pensione per i ciechi civili di età pari o superiore a 65 anni fino a €
56,63 mensili, calcolata in base al secondo comma dell‟art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
82
1.5b) Indennità speciale per ciechi ventesimisti
Riferimento legislativo Art. 3 della legge n. 508/1988
Requisito medico – legale Ciechi parziali (acuità visiva non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi).
Incompatibilità Non previste.
Quota mensile per il 2003 (D.M.
€ 113,91
Interno 28.03.2003)
N° mensilità 12.
Per i ciechi c.d. “decimisti”, con acuità visiva non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, il Decreto del Ministero dell‟Interno del 28 marzo 2003 ha stabilito il
nuovo importo dell‟assegno a vita previsto a partire dal 1.1.2003, ammontante a € 166,14. Il limite di reddito per l‟anno 2003 stabilito dal medesimo decreto è
stato modificato in € 6.299,62 annui.
83
1.5c) Indennità di accompagnamento
Riferimento legislativo Art. 1 della legge n. 508/1988
Requisito medico – legale Ciechi assoluti (percezione dei movimenti della mano o di luci / ombre).
Limiti di reddito (dall‟1.1.2000) Non previsti.
Incompatibilità Analoghe prestazioni concesse per invalidità per guerra, lavoro o servizio.
Quota mensile per il 2003 (D.M. Interno
€ 633,68
28.03.2003)
N° mensilità 12.
Con la legge n. 429/1991 è stata prevista una indennità cumulativa per soggetti affetti da più minorazioni (inabilità, cecità, sordomutismo), ciascuna
della quali darebbe adito all‟indennità di accompagnamento, oppure all‟indennità di comunicazione; l‟importo è pari alla somma delle indennità attribuite per le
singole minorazioni.
Inoltre per i ciechi l‟indennità di accompagnamento può essere concessa anche con una cecità parziale, ma con una totale inabilità per altre menomazioni,
non di pertinenza della funzione visiva (sentenza della Corte Costituzionale del 22 giugno 1989, n.346).
Questi benefici per i ciechi, così come per i sordomuti, sono compatibili con lo svolgimento di una attività lavorativa.
84
1.6 Invalidità civile e categorie assimilate (sordomuti)
1.6a) Pensione
Riferimento legislativo Legge n. 381/1970.
Fascia di età Dopo il compimento del 18° anno e fino ai 65 anni.
Requisito medico – legale Sordomutismo (ipoacusia 75 decibel).
Limiti di reddito per il 2003 (D.M.
€ 13.103,20 annui
Interno 28.03.2003)
Quota mensile per il 2003 (D.M.
€ 223,90
Interno 28.03.2003)
N° mensilità 13.
85
1.6b) Indennità di comunicazione
Riferimento legislativo Art. 4 della legge n. 508/1988.
Fascia di età Tutte le età.
Sordità congenita, o acquisita durante l‟età evolutiva, che abbia impedito il normale apprendimento del
linguaggio parlato.
L‟ipoacusia deve essere:
Requisito medico – legale
a) pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze di 500, 1000 e 2000 hertz nell‟orecchio migliore,
qualora il richiedente non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età;
b) pari o superiore a 75 decibel, qualora il richiedente abbia compiuto il 12° anno di età, purché sia dimostrabile
l‟insorgenza dell‟ipoacusia prima del compimento del 12° anno.
Limiti di reddito Non previsti.
Quota mensile per il 2003 (D.M.
€ 217,66
Interno 28.03.2003)
N° mensilità 12.
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2. Invalidità pensionabile in ambito INPS
2.1 Assegno di invalidità
Riferimento legislativo Art. 1 della legge n. 222/1984.
Requisito medico – legale Ne ha diritto l‟assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a
meno di un terzo. Si tratta di una condizione legata a caratteristiche specifiche della persona, non riconducibile
a tabelle.
N° mensilità 13.
Il beneficio è previsto per tre anni ed è confermabile, a domanda del titolare e se permane lo stato di invalidità per tre volte consecutive, dopo di che
l‟assegno è confermato automaticamente. L‟assegno può altresì essere revocato ogni qual volta l‟INPS lo ritenga opportuno, per modificazione delle condizioni
economiche o di quelle sanitarie.
Al compimento dell‟età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia, l‟assegno è sostituito – se vi sono le condizioni contributive- in pensione di vecchiaia
dell‟INPS.
2.2 Pensione di inabilità (18-65 anni)
Riferimento legislativo Art. 2 della legge n. 222/84.
Requisito medico – legale assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Incompatibilità La pensione in ambito INPS è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
N° mensilità 13.
La pensione può essere revocata ogni qual volta l‟INPS lo ritenga opportuno, per modificazione delle condizioni economiche o di quelle sanitarie.
87
2.3 Assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa
Riferimento legislativo Art.1 della legge n.508/1988.
Impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; oppure, incapacità di
Requisito medico – legale
compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Incompatibilità l'indennità di accompagnamento in ambito INPS è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
N° mensilità 12.
88
3. Invalidità da lavoro in ambito INAIL
3.1 Indennità giornaliera per l’inabilità temporanea
Riferimento legislativo Testo Unico DPR 1124/65
Requisito medico – legale Ne ha diritto l‟assicurato la cui capacità di lavoro specifica è temporaneamente abolita a causa di infortunio o
malattia professionale
3.2 Rendita per l’inabilità permanente
Riferimento legislativo Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n.38
Requisito medico – legale Ne ha diritto l‟assicurato che abbia riportato un danno biologico, valutato secondo tabella allegata al Decreto
Legislativo, inteso come menomazione dell‟integrità psicofisica, indipendentemente dalla capacità di produzione di
reddito del danneggiato. L‟indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiore al 16% è
erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita.
N° mensilità Rendita erogata mensilmente
3.3 Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa
Riferimento legislativo Art. 76 TU DPR 1124/65 sostituito dall‟art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251.
Requisito medico – legale Tassativa corrispondenza con un apposito elenco di infermità
89
Appendice C: la legge 104/92
1. Le conseguenze dell’handicap
ogni perdita o anomalia ogni limitazione della È uno svantaggio che limita o impedisce il
strutturale o funzionale, persona nello raggiungimento di una condizione sociale normale
fisica o psichica. svolgimento di una (in relazione all'età, al sesso e ai fattori sociali e
attività secondo i culturali)
parametri considerati
normali per un essere
umano
MENOMAZIONE INCAPACITÀ HANDICAP
(riguarda un organo o (si manifesta a livello di (si manifesta a seguito dell’interazione con l’ambiente)
apparato funzionale) persona)
CONSEGUENZE DELL’HANDICAP
per il singolo individuo per il nucleo familiare in cui vive per l’ambito sociale con cui interagisce
limitazioni bisogno di assistenza esteso al più tasse a causa del maggior onere economico
nell’autonomia nucleo familiare dell’assistenza
nella mobilità, diritto all'assistenza (onere fenomeni di emarginazione
nell’orientamento economico che ne deriva) rapporti sociali perturbati
nelle attività reddituali ripercussioni negative sugli etc.
nell’attività di svago altri membri della famiglia
nell’integrazione sociale rapporti familiari disturbati
etc. etc.
90
2. Certificazione del handicap
La certificazione dell’handicap è prevista nell‟articolo 4 della legge non solo
per stabilire con certezza chi ha titolo per accedere alle azioni di sostegno
previste dalla L. 104/92, ma anche per definire, oggettivamente e
soggettivamente, l‟insieme, differenziato e personalizzato, delle risposte
adeguate e far raggiungere al disabile la piena autonomia possibile ed il pieno
inserimento nella vita sociale e di relazione.
Esistono anche delle motivazioni specifiche per la certificazione dell‟handicap.
Due vanno considerate in modo particolare:
L‟accesso alle iniziative previste dalla legge 104, per cui la certificazione
dello stato di handicap e di handicap grave è fondamentale perché da
questa dipendono provvidenze economiche, possibilità di
organizzazione flessibile del tempo di lavoro, delle relazioni
familiari, sociali ecc. ecc. ;
La valutazione qualitativa della gravità dell’handicap perché è
proprio lo stato di gravità certificato che stabilisce elementi di
procedura e di priorità alle risorse, di per sè limitate, ma tuttavia
necessarie per approntare le risposte che una condizione di svantaggio
sociale evoca e richiede.
Intorno alla modalità valutativa dell‟handicap si intrecciano quindi scopi, finalità
e motivazioni generali della L. 104/92 poiché nel momento in cui l‟handicap è
oggetto di valutazione non si procede solo (o non si dovrebbe procedere solo)
ad una certificazione indirizzata all‟accesso delle provvidenze legislative, ma ad
una valutazione complessiva della persona interessata, inserita, a sua volta, in
un ben determinato contesto ambientale.
A tal fine nelle Commissioni Mediche integrate viene prevista, per la valutazione
dell‟handicap, la figura dell‟esperto ma anche di quella dell‟operatore sociale.
91
3. Benefici ed interventi previsti dalla legge 104/92
Intestatari del diritto Definizione dell’intervento: Ente che certifica Enti che intervengono
Persone con handicap e art.6 Prevenzione e diagnosi precoce;
persone con handicap in art. 7 Cura e riabilitazione
situazione di gravità Art. 8 Inserimento ed integrazione sociale
Art. 3 della legge 104/92: Art. 9 Servizio di aiuto personale
E' persona handicappata colui Art. 10 Interventi a favore di persone con
che presenta una handicap in situazione di gravità
minorazione fisica, psichica o Art. 11 Soggiorno all'estero per cure
sensoriale, stabilizzata o Art. 12 Diritto all'educazione e
progressiva, che è causa di all'istruzione (vedi anche Decreto del
difficoltà di apprendi mento, Presidente della Repubblica 24 febbraio
di relazione o di integrazione 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento
lavorativa e tale da relativo ai compiti delle unità sanitarie
determinare un pro cesso di locali in materia di alunni portatori di
svantaggio socia le o di handicap)
emarginazione. Art. 13 e successivi relativi Commissione
La persona handicappata ha all’integrazione scolastica INTEGRATA
diritto alle prestazioni Art. 17 Formazione professionale composta da:
stabilite in suo favore in Art. 18 Integrazione lavorativa un medico
relazione al la natura e alla Art. 19 Inserimento lavorativo (vedi specialista in Si tratta di
consistenza della anche legge 68/99 e relativo Atto di medicina legale molteplici enti o
minorazione, alla capacità indirizzo e coordinamento) (presidente) e due strutture tra loro
complessiva individuale Art. 20 Prove d’esame medici dipendenti o integrate
residua e alla efficacia del le Art.21 Precedenza nell’assegnazione di convenzionati con la
terapie riabilitative. sede ASL, integrate da un
Qualora la minorazione Art. 22 Abrogazione degli accertamenti di operatore sociale e
singola o plurima, abbia sana e robusta costituzione fisica da un esperto nei
ridotto l'autonomia Art.23 Rimozioni di ostacoli per l’esercizio casi da esaminare,
personale, correlata all'età, in di attività sportive, turistiche o ricreative in servizio presso
modo da rendere necessario Art24 Eliminazione o superamento delle l’ASL)
un intervento assistenziale barriere architettoniche
permanente continuativo e Art25 Accesso alla informazione ed alla
globale nella sfera individuale comunicazione
o in quella di relazione la Art26 Mobilità e trasporti collettivi
situazione assume Art27 Trasporti individuali
connotazione di gravità. Le Art28 Facilitazioni per i veicoli delle
situazioni riconosciute di persone handicappate
gravità determinano priorità Art29 Esercizio del diritto di voto
nei programmi e negli Art30 Partecipazione ai programmi di
interventi dei servizi pubblici. promozione e tutela dei diritti
Art31 Riserva di alloggi
Art32 Agevolazioni fiscali
Art 33 Agevolazione per lo svolgimento
dell’attività lavorativa; facilitazioni di
orario e permessi, trasferimenti, scelta
della sede di lavoro più vicina al domicilio,
per i genitori di minori con handicap in
situazione di gravità o per adulti in
situazioni di gravità
Art.34 Protesi ed ausili tecnici
Art.35 Ricovero del minore handicappato
Art36 Aggravamento delle sanzioni penali
Art37 Procedimento penale in cui sia
interessata una persona handicappata
Per ulteriori precisazioni ed approfondimenti sui benefici economici si veda la
normativa indicata ed in particolare il Decreto del Ministero dell‟Interno del 28
marzo 2003.
Per aggiornamenti fare riferimento ai seguenti indirizzi: http://www.inps.it e
http://www.finanze.it.
92
Appendice D:
modulistica
Nelle pagine che seguono è stata riportata la modulistica riguardante
l‟inserimento mirato.
Relativamete alle procedure per l‟accesso al collocamento mirato (pagina Error!
Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.) sono
presenti i seguenti moduli:
1. Domanda di iscrizione nell'elenco dei disabili (pagina 94)
2. Domanda di iscrizione categorie protette (Art. 18, comma 2) (pagina
96)
3. Scheda per il colloquio con i disabili (pagina 99)
4. Richiesta di accertamento alle aziende sanitarie (disabile maggiorenne)
(pagina 103)
5. Richiesta di accertamento alle aziende sanitarie di minorenne o
interdetto (pagina 106)
A questi segue la modulistica di accertamento sanitario:
6. Relazione conclusiva (pagina 109)
7. Scheda per la definizione delle capacità (allegato 1 DPCM 13/01/2000)
(pagina 113)
8. Scheda informativa anagrafica e sociale (autocertificazione) (pagina 99)
Sono riportati, quindi, i moduli per le convenzioni:
9. Schema tipo di convenzione d'inserimento (pagina 116)
10. Convenzione d'integrazione lavorativa (pagina 122)
11. Schema semplificato di convenzione d'integrazione lavorativa (pagina
128)
12. Convenzione di programma (pagina 131)
Le schede dedicate alle aziende in cerca di personale sono riportate nelle
pagine successive:
13. Scheda per la ricerca di personale disabile (pagina 136)
14. Scheda informazioni mansione prima formulazione (pagina 140)
15. Scheda informazioni fornite dall‟azienda sulla mansione richiesta
(seconda formulazione) (pagina 142);
93
Alla Provincia di Padova-Settore Lavoro e
Provincia di Padova Formazione-Ufficio Categorie protette Provinciale
Domanda d’inserimento nell’elenco dei disabili e ai sensi della legge n° 68/99
Operatore _______________________________ CPI_______________________N. Cartella__________
Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Cittadinanza___________
Cognome Nome Sesso M F
Nato il Nel Comune di
Residenza/ Città Indirizzo
Domicilio/ Città Indirizzo
Telefono______________ Fax_________________ E-mail_________________
Cellulare _____________
ULSS di residenza |____| Seguito da servizi specialistici dell’ULSS (quali______________)
Certificato del_________ Percentuale
Diagnosi ____________________________________ / Cat. di
Accertamento legge 68/99 ___________________________________________ invalidità
Si |_| del______________ No|_| lo chiederò immediatamente (sono informato che
l’accertamento è necessario ai fini del collocamento mirato )
Disabilità: Civile Lavoro Servizio Altro_______________
Immediatamente disponibile a svolgere attività lavorativa
Indisponibilità temporanea al lavoro dal ______ al _____ motivo: ____________________
Qualifica Titolo di studio Patente
Anzianità iscrizione (data)_______________ Reddito lordo anno ______ Euro _________
Nucleo monoparentale Si No Figli minori + fam. con invalidità maggiore 2/3 a
carico____________________________________
Altri familiari a carico ( indicare i nominativi e grado di parentela) ______________________
____________________________________________________________________________
Autonomia negli spostamenti Si No Autonomia nell’utilizzo di mezzi pubblici
Diritto all’accompagnamento Si No Si No
Utilizzo di ausilii (tripode, stampelle,carrozzina, altro)
No Si, quale ____________________________________________________________
Consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76, DPR 445/2000 in caso di false attestazioni, dichiaro
che quanto sopra comunicato corrisponde a verità, dichiaro inoltre di essere disoccupato e di non
svolgere attività lavorativa né dipendente né autonoma né come socio di cooperativa che assicuri un
reddito annuale superiore al minimo escluso da imposizione . Chiedo l’inserimento negli elenchi dei
disabili ai sensi della legge n°68 del 12.03.1999 e autorizzo il trattamento dei miei dati. In caso di
variazioni m’impegno a comunicarle tempestivamente (in particolare le variazioni di reddito le dovrò
dichiarare al 31 dicembre di ogni anno). Prendo atto che ai fini dell’inserimento lavorativo mirato
94
dovrò chiedere all’ULSS di essere sottoposto agli accertamenti delle condizioni di disabilità previsti
dall’art.1, comma 4, della legge n.68/99. Autorizzo ai sensi della Legge 675/96 la divulgazione dei miei
dati alle imprese che li chiedono ai fini dell’inserimento lavorativo con richiesta nominativa
Si No
Data ____/____/____ Firma del dichiarante _____________________
95
Domanda d’inserimento negli elenchi delle
categorie protette, ai sensi della legge 12 marzo
Provincia di Padova
Settore Lavoro e Formazione 1999, n° 68
Ufficio Categorie protette Scheda per l'inserimento lavorativo
Provinciale
Per il tramite dell'operatore _________________________c/o l'ufficio: __________________________
1. dati anagrafici.
Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Sesso
Cognome Nome
M F
Data di nascita Luogo di nascita
Residenza: Città Indirizzo
Domicilio
Telefono Fax E-mail
ULSS di residenza
Categoria protetta Descrizione_______________________
immediatamente disponibile all'impiego
Indisponibilità temporanea dal ______ al ______ motivo: ___________________________
2a. Curriculum scolastico: titoli di studio.
Principale titolo di studio
Anno di conseguimento
Altro/i titolo/i di studio
Anno di conseguimento
2b. Curriculum Scolastico: ulteriore formazione
Ente Anno
Titolo Durata
Altre abilitazioni o patentini
Stage formativi svolti: (Ente e professionalità)_____________________ Durata
______________
__________________________________________________________
96
3. Lingue conosciute
Lingua Modalità di apprendimento
Lingua Modalità di apprendimento
4. Uso del Computer
Videoscrittura (es. Word) Si No Modalità di apprendimento
Foglio elettronico (es. Excel) Si No Modalità di apprendimento
Altro (specificare)
5a. Ultima esperienza acquisita
Iniziata il Terminata il
Il profilo in sintesi: (definizione
aziendale di quella posizione,
finalità assegnate a quel ruolo
dall’azienda, che cosa faceva
concretamente, macchine
utilizzate …etc)
Motivo della cessazione
5b. ulteriore significativa esperienza acquisita (lavorativa o di volontariato ecc...)
Iniziata il Terminata il
Il profilo in sintesi: (definizione
aziendale di quella posizione,
finalità assegnate a quel ruolo
dall’azienda, che cosa faceva
concretamente, macchine
utilizzate lavoro in gruppo…etc)
Motivo della cessazione
Altre informazioni sulla professionalità acquisita _____________________________________
_____________________________________________________________________________
6.Aspirazioni lavorative
Aspirazioni (qualifiche/professioni e settori) ________________________________________
____________________________________________________________________________
Orario preferito: Tempo pieno Part time ore giornaliere ___ Mattutine Pomeridiane
Disponibilità a tirocini/stage Disponibilità a corsi
Area di interesse ______________________ Area di interesse _______________________
97
Lavori non graditi _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8.Elementi per la determinazione del punteggio (obbligatorio)
Data iscrizione Reddito lordo conseguito nell' anno _____ Euro _______
Nucleo monoparentale Si No Figli minori + invalidità maggiore 2/3 a carico ______
Altri familiari a carico
Dichiaro che quanto sopra comunicato corrisponde a verità e chiedo l’inserimento
nell’elenco delle categorie protette ai sensi della legge n°68/99, art. 18,comma 2.
Autorizzo il trattamento miei dati ai sensi della legge n. 675/96.
Dichiaro di essere a conoscenza delle conseguenze previste dal DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni false.
Dichiaro inoltre di essere DISOCCUPATO e di non svolgere alcuna attività lavorativa.
In caso di variazioni m'impegno a comunicarle tempestivamente, in particolare in
reddito conseguito che dovrò comunicare al 31 dicembre di ogni anno, ai fini
dell’inserimento in graduatoria.
Autorizzo ai sensi della Legge 675/96 la divulgazione dei miei dati alle imprese che li
chiedono ai fini dell'inserimento lavorativo Si No (non autorizzando la diffusione dei
dati sono a conoscenza che non potrò essere segnalato ai datori di lavoro ai fini
dell’inserimento nominativo)
Autorizzo ai sensi della Legge 675/96 la divulgazione dei miei dati agli enti formativi
Si No
Allegati______________________________________________________________________
Data: ______ / _______ / ________ Firma del dichiarante _____________________________
(A CURA DELL’UFFICIO) NOTE sul percorso per l’inserimento lavorativo del
candidato:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Data___________________ Firma dell’operatore _______________________
98
Alla PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE LAVORO E FORMAZIONE – UFF. CAT. PROTETTE PROVINCIALE
All’ AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA
COMMISSIONE MEDICA INTEGRATA di cui art. 1 L.68/99
SCHEDA INFORMATIVA
(Autocertificazione da allegare alla domanda di inserimento negli elenchi dei disabili e per
l’accertamento della condizione di disabilità ai fini dell’inserimento lavorativo ai sensi della
Legge 12 marzo 1999 n° 68 )
SCHEDA ANAGRAFICA
Cognome ________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita ___________________________ Sesso _______
Luogo di nascita ________________________________ Prov. _______ Stato _____________
Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ Stato civile: _________________
RESIDENZA
Indirizzo ____________________________ cap______ Comune ________________ Provincia. ____
Telefono ________________ fax _______________ e-mail ___________________ altro __________
DOMICILIO (se diverso dalla residenza)__________________________________________
__________________________________________________________________________________
Convivenza: □
solo/a □
con famiglia di origine □ in famiglia propria □ Altro
_________________________________________ (con parenti, in struttura comunitaria)
AUTONOMIE (autovalutazione) SI NO IN PARTE
autonomie personali: □ □ □
DISABILITA’ Civile Lavoro Servizio Altro (__________________________________) □
cura della propria persona e delle attività domestiche (pasti, pulizia della casa ecc.)
TIPO DI PATOLOGIA
autonomia di spostamento:
Certificazione del ________ rilasciata da pubblici ecc
accesso al posto di lavoro, uso dei mezzi _______________________________________grado ____
PATOLOGIA
abilità mentali e cognitive:
__________________________________________________________________________________
leggere, scrivere, memoria, calcolo
__________________________________________________________________________________
abilità relazionali:
comunicazione verbale, relazioni interpersonali, rapporti con familiari,amicizie
________________________________
fattori ambientali favorevoli: dislocazione abitazione.rispetto a servizi e sedi
attività, assenza di barriere architettoniche, servizi di trasporto adeguati ecc.
abilità occupazionali:
motorie, manuali, attività fisica o sforzi
esecuzione di mansioni complesse, concentrazione
attività associate a resistenza, orari, ritmi
Principali disabilità rilevate (sintesi)
__________________________________________________________________________________
Descrizione delle abilità residue
__________________________________________________________________________________
99
ULSS di residenza _____________ Seguito da servizi specialistici dell’Ulss □
se la risposta è SI specificare quali: _____________________________________________________
(NPI, Psichiatria, SIL, ecc.)
Utilizza o ha utilizzato servizi riabilitativi o strutture □ quali _________________________________
(CEOD, CO, CLG Centri di riabilitazione, ecc.)
CURRICULUM SCOLASTICO-FORMATIVO
Principale titolo di studio _________________________________ anno di conseguimento _________
Altro titolo di studio _____________________________________ anno di conseguimento _________
Corsi frequentati (ulteriore formazione) __________________________________________________
Corso ____________________ anno ____ attivato da __________________ durata ____ esito ______
Corso ____________________ anno ____ attivato da __________________ durata ____ esito ______
LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
Lingua ____________________________ modalità di apprendimento _________________________
Lingua ____________________________ modalità di apprendimento _________________________
CONOSCENZA DEL COMPUTER □
Programma __________________________ modalità di apprendimento _______________________
Programma __________________________ modalità di apprendimento _______________________
Ulteriori esperienze formative ritenute utili (anche esperienze in laboratori protetti o cooperative
sociali o volontariato…) e informazioni sulle professionalità acquisite
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________
CONDIZIONE PROFESSIONALE
□ Iscritto alle liste collocamento obbligatorio dal mese di ……………anno….
□ In attesa di prima occupazione □ Disoccupato dal mese di ……………anno ….
□ Occupato a part time con reddito annuo inferiore al minimo imponibile dal mese di
……….….anno….
□ Occupato a tempo determinato con reddito annuo inferiore al minimo imponibile dal mese di
…………….anno….
□ Occupato lavori occasionali con reddito annuo inferiore al minimo imponibile dal mese di
…………….anno.. ..
□ Occupato in attività autonome con reddito annuo inferiore al minimo imponibile dal mese di
……………..anno…
□ Occupato (chiedo l’accertamento ai sensi dell’art.10, legge 68/99) dal……………… con le
seguenti mansioni………………………………………………………………………………………
100
ESPERIENZE LAVORATIVE
Ultima esperienza acquisita: iniziata ______________ terminata _____________ ancora in corso □
Il profilo in sintesi: (settore attività, qualifica, mansione svolta finalità assegnate a quel ruolo, che
cosa faceva concretamente, macchine utilizzate, lavoro in gruppo, ecc):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Motivo dell’eventuale cessazione _____________________________________________________
Ulteriore significativa esperienza acquisita: iniziata ________ terminata ______ Tuttora in corso □
Il profilo in sintesi: (settore attività, qualifica, mansione svolta finalità assegnate a quel ruolo, che
cosa faceva concretamente, macchine utilizzate, lavoro in gruppo, ecc):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ASPIRAZIONI LAVORATIVE
Immediatamente disponibile □
Indisponibilità temporanea dal _______ al ______ Motivo _______________________________
Aspirazioni lavorative (settori, professioni, qualifiche ecc. - Es. agricoltura/ambiente naturale, artigianato,
commercio, amministrazione/contabilità/finanza, edilizia, industria, informatica, settore educativo e pedagogico, sanità e
servizi sociali, trasporti, turismo e servizi per il tempo libero,…)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Preferenze: settore pubblico □ a max Km _______ e/o settore privato □ a max Km ___________
Orario preferito: tempo pieno □ part time □ ore giornaliere _________ mattino □ pomeriggio □
Disponibilità a turni □ anche notturni □
Disponibilità a tirocini/stages □ area/settori di interesse _________________________________
Disponibilità a corsi □ area di interesse ______________________________________________
Lavori non graditi (settore, mansione) ________________________________________________
DESCRIZIONE DELLE AUTONOMIE DI SPOSTAMENTO
Bicicletta □ □ auto (patente tipo ___) □ Disponibilità di mezzo proprio □
motoveicolo
Utilizzo dei mezzi pubblici si□ no□ Principali località accessibili _______________________
________________________________________________________________________________
Utilizzo di ausili (tripode, carrozzina ecc.) □ indicare quale________________________________
Accompagnamento □
Sostegni e/o adattamenti indispensabili per l’inserimento lavorativo __________________________
Assiduità di assenze per cure e/o controlli ______________________________________________
Necessità di interruzioni nell’arco della giornata _________________________________________
101
Consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del Dpr. n. 445/2000 in caso di false
attestazioni, dichiaro che quanto sopra comunicato corrisponde a verità e prendo atto inoltre che
ai fini dell’inserimento lavorativo mirato dovrò chiedere di essere sottoposto agli accertamenti
della condizione di disabilità previsti dall’art.1, comma 4 della legge n.68/99.
Autorizzo il trattamento dei miei dati e in caso di variazioni mi impegno a darne tempestiva
comunicazione.
Autorizzo ai sensi della legge 675/96 la divulgazione dei miei dati agli enti formativi □
Allegati _________________________________________________________________________
Data …………………………………….. Firma del dichiarante……………………………………….
102
Modello A - Istante maggiorenne
All’Azienda U.L.S.S. n.
Commissione Medica di 1° Istanza per l’accertamento delle
Invalidità Civili
Via -
...l... sottoscritt.. ......................................…..................... nat… a ...............………….................. provincia
di .............…..... il .........…….... residente in ...............……..........................….......... provincia di .. .....
via/piazza .............……............. ..................... n. ........ c.a.p. ..….…...... stato civile (celibe, nubile, coniugato,
separato, divorziato, vedovo)..................................… professione .....................……......…….. tel. .....…...........
cod. fisc. (obbligatorio) ?? ?? ?? ?? ??
? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?
CHIEDE
di essere sottoposto ad accertamento sanitario ai sensi dell’art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
del relativo regolamento, per il riconoscimento/aggravamento dell’invalidità, o dell’handicap, quale
□ INVALIDO CIVILE - ai sensi della legge 30 marzo 1991, n. 118, e successive
modificazioni ed integrazioni - indicate ai soli fini dell’art. 1,
comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, se minorato
psichico SI □ NO □
□ CIECO CIVILE - ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive
modificazioni ed integrazioni
□ SORDOMUTO - ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive
modificazioni ed integrazioni
□ PERSONA CON HANDICAP - ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104
□ PERSONA DISABILE AI FINI DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO – ai sensi dell’art. 1,
legge 12 marzo 1999 n. 68 e del DPCM 13 gennaio 2000
(Avvertenze: barrare con una “X” la casella corrispondente al riconoscimento richiesto)
allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile o
alla disabilità che sarà riconosciuta da codesta Commissione.
Sin d’ora chiede con la presente istanza alla competente prefettura che gli/le siano concessi i
benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione
riconosciute.
Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà incorrere in caso di
dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
giusto il disposto dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e D.P.R. 403/98
D I C H I A R A (Autocertificazione)
a) di essere nat.... a .............................................................. prov. di ..................... il ...........................;
b) di essere cittadin..... italian.....;
c) di essere cittadin... ……………………con il permesso/carta di soggiorno dal ………… al…….…;
d) di essere residente in ........................................................................................…...............................;
e) che le infermità per le quali richiede il riconoscimento dell’invalidità civile non dipendono da
causa di guerra, di servizio o di lavoro.
f) Di non aver alcun ricorso gerarchico o giurisdizionale pendente
103
g) Vista l’informativa di cui all’art. 10 delle legge 675/96 (vedi retro), di dare il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali e sensibili di cui alla predetta legge.
Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni tipo di variazione agli organi competenti (es.
variazione di residenza, permesso o carta di soggiorno scaduta ...)
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:
- Certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciata in data
................................. da........................................................
- Altra documentazione integrativa: ...........................................................................................................
- Fotocopia di un documento di identità valido del soggetto che firma, se inviata per posta o
presentata già sottoscritta;
- Scheda informativa socio –lavorativa solo per domanda “PERSONA DISABILE ai fini
dell’inserimento lavorativo”
Data ………………… Firma (NB. Leggere le avvertenze sul retro) …….………………………….
AVVERTENZE
RISERVATO AL PUBBLICO UFFICIALE
DA COMPILARE SOLO PER LA DOMANDA PRESENTATA PERSONALMENTE ALL’UFFICIO INCARICATO
(ULSS, …)
DALL’INTERESSATO O DA ALTRA PERSONA:
N. 1 SE NON ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ
IL/LA DICHIARANTE SIG/A …………………………………………………. È STATA DA ME IDENTIFICATA
MEDIANTE DOCUMENTO D’IDENTITÀ: ………………………………. N. ……………………………. Rilasciato il
………………………Da ……………………………...………
Pubblico Ufficiale incaricato (timbro e firma): …………………………………………………
N. 2 PER CHI NON SA O NON PUÒ FIRMARE (art. 4 DPR 403/98)
ATTESTO CHE LA DICHIARAZIONE È STATA RESA DINANZI A ME PREVIA AMMONIZIONE SULLE SANZIONI
CIVILI E PENALI CUI POTRÀ ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI (legge 15/68 e DPR
403/98)
DAL DICHIARANTE SIG/A ……………………………………. IDENTIFICATO MEDIANTE DOCUMENTO D’IDENTITÀ:
……………………………….. N. …………………. Rilasciato il ………………………….. da ……………….……………..
il quale DICHIARA DI NON POTER FIRMARE (causa dell’impedimento) ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pubblico Ufficiale incaricato (timbro e firma): ………………………………………………….
NOTA BENE
- Il CERTIFICATO MEDICO (di data non anteriore ai sei mesi) da allegare necessariamente alla
domanda, deve esprimere la diagnosi con chiarezza e precisione e deve contenere:
- Per la valutazione dell’AGGRAVAMENTO dell’invalidità e delle condizioni visive, di cui
all’art. 11 del D. L.vo 23.11.1988, n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno originato le
modificazioni del quadro clinico preesistente;
104
- per il riconoscimento della CECITÀ CIVILE è richiesto un certificato di un medico oculista
attestante la cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con
eventuale correzione. Tale domanda dovrà essere inviata alla Ulss 16 - Commissione Ciechi
Civili – 35100 Padova, via Ospedale, 22
Si ricorda che, ove il certificato medico non contenga le suddette indicazioni, la domanda intesa ad
ottenere le provvidenze previste dalla Legge è presa in esame ed ha effetto dal momento in cui tale
certificato sia stato completato con le indicazioni richieste.
INFORMATIVA (art. 10 legge 675/1996)
L’Azienda Ulss 17 informa che il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti
è diretto esclusivamente all’assolvimento da parte dell’Azienda medesima delle finalità che competono
istituzionalmente all’Ente Titolare del trattamento dei dati, ed è l’Azienda Ulss 17 di Conselve
Monselice Este e Montagnana – Sede legale via Salute, 14 - 35042 Este.
105
Modello B - Istante minore anni 18 o interdetto
All’Azienda U.L.S.S. n
Commissione Medica di accertamento legge 68/99
(indirizzo
...l... sottoscritt... ......................................…..................... nat….. a .............……….................. provincia
di ................. il ........…….... residente in ...............……..………………………………...............…..........
provincia di ………....... via/piazza ......................…….........……...………........ n. .…... c.a.p. …..….….
tel. .....………….…............. nella sua qualità di (legale rappr./tutore) ……………………………………
del minore di anni 18 o interdetto ………………………………………………. nat…
a……………………………………. il………………………………… residente
in………………………………………………….. via/piazza …………………………………………….
N°…… c.a.p. ………. Cod. Fisc.
(Obbligatorio)
CHIEDE
Che il predetto venga sottoposto ad accertamento sanitario ai sensi dell’art. 11 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e del relativo regolamento, per il riconoscimento/aggravamento dell’invalidità o
dell’handicap, quale
INVALIDO CIVILE - ai sensi della legge 30 marzo 1991, n. 118, e successive
modificazioni ed integrazioni - indicate ai soli fini dell’art. 1,
comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, se minorato
psichico SI NO
CIECO CIVILE - ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive
modificazioni ed integrazioni
SORDOMUTO - ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive
modificazioni ed integrazioni
PERSONA CON HANDICAP - ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104
PERSONA DISABILE AI FINI DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO – ai sensi dell’art. 1,
legge 12 marzo 1999 n. 68 e del DPCM 13 gennaio 2000
(Avvertenze: barrare con una “X” la casella corrispondente al riconoscimento richiesto)
allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile o
alla disabilità che sarà riconosciuta da codesta Commissione.
Sin d’ora chiede con la presente istanza alla competente prefettura che gli/le siano concessi i
benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione
riconosciute.
Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà incorrere in caso di
dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
giusto il disposto dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e D.P.R. 403/98
106
D I C H I A R A (Autocertificazione)
Che il summenzionato minorato:
a) è nat... a .........................................…………..................... prov. di ........................ il ..........................;
b) è cittadin..... italian.....;
c) è cittadin... ………………con il permesso/carta di soggiorno dal …………..… al…………………..
d) è residente in .....................................................................................................…....... ........................;
e) che le infermità per le quali richiede il riconoscimento dell’invalidità civile non dipendono da causa di
guerra, di servizio o di lavoro;
f) di non aver alcun ricorso gerarchico o giurisdizionale pendente;
g) vista l’informativa di cui all’art. 10 delle legge 675/96 (vedi retro), di dare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali e sensibili di cui alla predetta legge;
h) di essere (legale rappresentante o tutore) …….………………………… del summenzionato minorato.
Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni tipo di variazione agli organi competenti (es.
variazione di residenza, permesso o carta di soggiorno scaduta ...).
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:
- Certificazione medica (in originale) attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciata in data
................................. da........................................................
- Altra documentazione integrativa: ...........................................................................................................
- Fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante, se inviata per posta o presentata
già sottoscritta;
- Scheda informativa socio –lavorativa solo per domanda “PERSONA DISABILE ai fini
dell’inserimento lavorativo”
Data ………………… Firma (NB. Leggere le avvertenze) …….……………………………….
AVVERTENZE
RISERVATO AL PUBBLICO UFFICIALE
DA COMPILARE SOLO PER LA DOMANDA PRESENTATA PERSONALMENTE ALL’UFFICIO INCARICATO (ULSS, …)
DAL DICHIARANTE:
N. 1 SE NON ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ
IL/LA DICHIARANTE SIG/A …………………………………………………. È STATA DA ME IDENTIFICATA
MEDIANTE DOCUMENTO D’IDENTITÀ: ………………………………. N. ……………………………. Rilasciato il
………………………Da ……………………………...………
Pubblico Ufficiale incaricato (timbro e firma): …………………………………………………
N. 2 PER CHI NON PUÒ FIRMARE (art. 4 DPR 403/98)
ATTESTO CHE LA DICHIARAZIONE è STATA RESA DINANZI A ME PREVIA AMMONIZIONE SULLE SANZIONI
CIVILI E PENALI CUI POTRÀ ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI (legge 15/68 e DPR
403/98)
DAL DICHIARANTE SIG/A …………………………………………………. IDENTIFICATO MEDIANTE DOCUMENTO
D’IDENTITÀ: ……………………………….. N. …………………………. Rilasciato il ………….. da ……………….………...
il quale DICHIARA DI NON POTER FIRMARE (causa dell’impedimento) ………………………………………………………
Pubblico Ufficiale incaricato (timbro e firma): ………………………………………………….
107
NOTA BENE
- Il CERTIFICATO MEDICO (di data non anteriore ai sei mesi) da allegare necessariamente alla
domanda, deve esprimere la diagnosi con chiarezza e precisione e deve contenere:
- Per la valutazione dell’AGGRAVAMENTO dell’invalidità e delle condizioni visive, di cui
all’art. 11 del D. L.vo 23.11.1988, n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno originato le
modificazioni del quadro clinico preesistente;
- per il riconoscimento della CECITÀ CIVILE è richiesto un certificato di un medico oculista
attestante la cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con
eventuale correzione. Tale domanda dovrà essere inviata alla Ulss 16 - Commissione Ciechi Civili
– 35100 Padova, via Ospedale, 22
Si ricorda che, ove il certificato medico non contenga le suddette indicazioni, la domanda intesa ad
ottenere le provvidenze previste dalla Legge è presa in esame ed ha effetto dal momento in cui tale
certificato sia stato completato con le indicazioni richieste.
INFORMATIVA (art. 10 legge 675/1996)
L’Azienda Ulss 17 informa che il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è
diretto esclusivamente all’assolvimento da parte dell’Azienda medesima delle finalità che competono
istituzionalmente all’Ente Titolare del trattamento dei dati, ed è l’Azienda Ulss 17 di Conselve Monselice
Este e Montagnana – Sede legale via Salute, n° 14 - 35042 Este.
108
COMMISSIONE MEDICA INTEGRATA PER L’ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
DISABILITÀ
PER L’INSERIMENTO E L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA
(Legge 15.10.1990, 295 -Legge 5.2.1992, n.104 – Legge 12.3.1999, n.68 – D.P.C.M. 13.1.2000)
RELAZIONE CONCLUSIVA
Seduta del-____/____/ '____ n ______ SEDE __________________________
DATA DEFINIZIONE DATA DOMANDA N. PRATICA
□ □
COGNOME E NOME
SESSO M F
LUOGO DI NASCITA DATA NASCITA
RESIDENZA
LA COMMISSIONE
VISTA l'istanza presentata dal Signor ________________________________________ tendente ad ottenere
l'accertamento ai sensi dell’applicazione della Legge L. 68/99;
RILEVATO che il soggetto è già stato riconosciuto invalido civile nella seduta del _____________ con percentuale
di invalidità______% con la seguente diagnosi
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
di natura intellettiva □ psichica □ fisica □ sensoriale □
Cieco Civile assoluto/a ventesimista decimista
Sordomuto / a
ESAMINATA in data odierna la documentazione sanitaria acquisita a fascicolo in occasione del presente
accertarnento;
ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO
È PERSONA DISABILE SI NO □ □
PERMANE LO STATO INVALIDANTE (art. 8, comma 1, DPCM 13 gennaio 2000)
Si □ con % ………. No □ con % …………. (Se >45% dà diritto al collocamento obbligatorio)
□ Possiede capacità lavorative che possono essere utilizzate attraverso il collocamento mirato (vedi art.2, Legge
68/99)nel ciclo lavorativo ordinario anche senza interventi di sostegno A.
□ Possiede capacità lavorative che possono essere utilizzate attraverso il collocamento mirato(vedi nota A), CON
/ SENZA l’utilizzazione di strumenti tecnici ma che presenta difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario
da cui deriva la necessità di interventi di sostegno B.
(proposte per il percorso di inserimento) ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
109
□ Non possiede attualmente capacità lavorative (se possibile indicare proposte per altri tipi di intervento)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
DIAGNOSI DELLA MINORAZIONE E DIAGNOSI FUNZIONALE (descrizione analitica della compromissione
funzionale):
A La persona disabile può iscriversi all’Ufficio denominato attualmente Ufficio provinciale Categorie protette, direttamente o anche
tramite il Centro per l’Impiego più facilmente accessibile ed essere avviata al lavoro.
B Per interventi di sostegno si intendono i percorsi di graduale inserimento lavorativo e/o formazione assistita previsti dalla Legge
68/99, finalizzati al superamento delle difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. La persona non può essere
momentaneamente avviata col collocamento numerico.
In riferimento al DPCM del 13.01.2000, nell'individuazione delle mansioni e dell'ambiente di inserimento si
dovranno osservare le seguenti indicazioni:
Possiede capacità di adattamento rispetto alle variazioni delle condizioni e situazioni lavorative
buona □ sufficiente □ assente □
(note)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
si no
Raggiungimento del posto di lavoro autonomo nell'accedere a qualsiasi posto di lavoro □ □
autonomo in presenza di condizioni facilitanti □ □
non autonomo □ □
(note) _________________________________________________
In quale ambiente può lavorare
ufficio □ □
laboratorio □ □
all’esterno in ambiente aperto □ □
uso di videoterminali e personal computer □ □
acutezza visiva □ □
esposizioni a rumori □ □
esposizione a polveri □ □
Tempi di lavoro può sostenere un tempo pieno si □ no □ (note) _______________________
può sostenere turni, anche notturni si □ no □ (note) _______________________
altro (specificare): _______________________________________________________
Impegno fisico (fatica) può sollevare carichi pesanti? □ □
può effettuare operazioni faticose o che comunque impegnano
gli arti superiori □ □
gli arti inferiori □ □
entrambi □ □
può essere esposto a clima sfavorevole
(caldo/freddo eccessivi o variazioni ripetute della temperatura) □ □
110
Posture: si no
può stare in piedi per la maggior parte del turno □ □
può stare seduto per la maggior parte del turno □ □
(note) _______________________________________________________________________________
Movimenti e coordinazione degli arti
può usare le mani e le braccia per operazioni che richiedono precisione □ □
può usare un comando a pedale coordinato con i movimenti delle mani □ □
Situazioni di pericolo
può usare scale a pioli o avere accesso in quota □ □
può guidare veicoli □ □
uso di macchine semoventi (veicoli agricoli, carrelli elevatori e altro) □ □
possiede una buona capacità visiva per la percezione degli oggetti nello spazio □ □
può usare macchine e/o attrezzi di lavoro potenzialmente pericolosi □ □
Autonomia, adattamento e comunicazione
può svolgere un lavoro di gruppo con sincronia □ □
può effettuare un lavoro con ritmo imposto dalla macchina o dalla catena □ □
può effettuare un lavoro a contatto con pubblico/clienti esterni □ □
può effettuare un lavoro che richiede autonomia decisionale □ □
Altro
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Sintesi
Capacità migliori – Descrizione ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Potenzialità relative a capacità
Migliorabili _______________________________________________________________________________
Mediante _________________________________________________________________________________
Tempo prevedibile in mesi ___________________________________________________________________
DA RIVEDERE FRA _______________________________________
COGNOME E NOME FIRMA
IL PRESIDENTE ________________________ ________________________________
MEDICO U.L.S.S. ________________________ ________________________________
IL MEDICO DEL LAVORO ________________________ ________________________________
111
IL MEDICO DI CATEGORIA ________________________ ________________________________
L’ESPERTO ________________________ ________________________________
L’OPERATORE SOCIALE ________________________ ________________________________
IL SEGRETARIO ________________________ ________________________________
112
COMMISSIONE MEDICA INTEGRATA PER L’ACCERTAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI DISABILITÀ
PER L’INSERIMENTO E L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA
(Legge 15.10.1990, n. 295 - Legge 5.2.1992, n.104 – Legge 12.3.1999, n.68 – D.P.C.M. 13.1.2000)
Seduta del-____/____/ '____ n _________ SEDE __________________________
Visita di accertamento del sig. ____________________________________________________________
nato il ______/______/_______ a ________________________________________________________
e residente in _________________________________________________________________________
SCHEDA PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITA' (allegato 1 DPCM 13/01/2000)
(1) Attività mentali e relazionali assente minima media elevata potenziale
(1.1) capacità di acquisire cognizioni e di impiegarle
adeguatamente rispetto alle situazioni che si
presentano
(1.2) capacità di mantenere un comportamento positivo
e collaborativo nelle diverse situazioni relazionali (sul
lavoro, in famiglia …)
(1.3) capacità di affrontare una situazione di disagio
causata dal ritmo lavorativo, dall'ambiente, dall'attività
svolta ecc.
(1.4) capacità di svolgere un lavoro di squadra
(1.5) capacità di svolgere un lavoro autonomamente
(1.6) capacità di svolgere un'attività, ma con
supervisione
(1.7) capacità di presentarsi bene e di curare
adeguatamente la propria persona
(2) Informazione assente minima media elevata potenziale
(2.1) capacità di comprendere e memorizzare
informazioni
(2.2) capacità di trasmettere informazioni coerenti e
comprensibili a terzi mediante parola e/o scrittura
(2.3) capacità di esprimersi con altre modalità
(3) Postura assente minima media elevata potenziale
(3.1) capacità di mantenere la posizione seduta
(3.2) capacità di rimanere in piedi
(3.3) capacità di piegare le ginocchia e rimanere sulle
ginocchia in tale posizione
(3.4) capacità di piegare completamente le ginocchia e
di mantenersi in equilibrio sui talloni
(3.5) capacità di distendersi su una superficie piana
orizzontale e di mantenere tale posizione
(3.6) capacità di passare da una posizione del corpo ad
un'altra (es. da seduti a distesi e viceversa, da seduti a
in piedi, da in piedi a distesi, ecc.)
(3.7) capacità di piegare in avanti e/o in basso la
schiena ed il corpo
113
(4) Locomozione assente minima media elevata potenziale
(4.1) capacità di spostarsi su un piano orizzontale o
inclinato servendosi delle proprie gambe
(4.2) capacità di spostarsi su un piano inclinato o su
una superficie non piana (es. una scala)
(4.3) Capacità di spostare qualcosa/qualcuno da un
posto ad un altro per mezzo di un veicolo
(5) Movimento delle estremità/funzione degli arti assente minima media elevata potenziale
(5.1) capacità di muovere e usare gambe e braccia; di
afferrare/spostare oggetti pesanti con le mani
(5.2) capacità di servirsi delle mani per svariate
operazioni che richiedono precisione
(5.3) capacità di muovere o tenere fermi i piedi
coscientemente (es. capacità di usare una pedaliera)
(6) Attività complesse, attività fisica associata a assente Minima media elevata potenziale
resistenza
(6.1) Capacità di compiere lavori che richiedano sforzi
fisici e capacità di sopportare lo sforzo per periodi più o
meno lunghi
(6.2) capacità di mantenere la posizione in cui ci si
trova, determinata dall'interazione ed efficienza di altre
capacità (es. capacità di ricevere informazioni esterne
ed interne alla propria struttura corporea, capacità di
posizionarsi nello spazio in modo adeguato)
(7) Fattori ambientali assente Minima media elevata potenziale
(7.1) Capacità di sopportare condizioni atmosferiche
tipiche di una data regione
(7.2) capacità di sopportare la presenza di suoni o
rumori costanti nell'ambiente di vita o di lavoro
(eventuale inquinamento acustico)
(7.3) capacità di sopportare la presenza di vibrazioni
(7.4) capacità di sopportare la presenza di
illuminazione naturale o artificiale adeguata
(8) Situazioni lavorative (organizzazione del lavoro, assente Minima media elevata potenziale
esempio turni di lavoro)
(8.1) Capacità di sopportare la alternanza durante la
giornata lavorativa (eventualmente anche di notte)
(8.2) capacità di sopportare il ritmo di lavoro ovvero di
mantenere la velocità con cui l'attività procede
(8.3) capacità di accedere autonomamente al posto di
lavoro
(8.4) Capacità di superare la distanza, di effettuare il
tragitto con mezzi di trasporto dal posto di lavoro
all'abitazione e di raggiungere il posto di lavoro
(9) SINTESI:
Capacità migliori - indicazione sintetica del tipo di attività lavorativa più confacente alle caratteristiche della
patologia evidenziata e alle capacità, anche professionali e culturali, possedute:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
114
(10) NOTE:
____________________________________________________________________________________
(11) Potenzialità relative e capacità:
Migliorabili:___________________________________________________________________________
mediante _____________________________________________________________________________
tempo prevedibile ______________________________________________________________________
Migliorabili:___________________________________________________________________________
mediante _____________________________________________________________________________
tempo prevedibile ______________________________________________________________________
115
Allegato D)
SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI
INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L.
68/99
Il giorno |___|___|______|
I Servizi per l‟Impiego della Provincia di ……………… rappresentati da ……………………………………
Il Datore di lavoro ……………………………………… rappresentato da …………………………………………
La Cooperativa Sociale/il disabile libero professionista ….....………….… rappresentata/o da ……………......
Premesso
che il Sig. …………………….., iscritto negli elenchi di cui all‟art. 8 della L. 68/99, presso la
Provincia di ……………….. viene avviato al lavoro presso la Ditta …………………… e dalla
medesima assunto, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, come da
allegato atto di assunzione;
che il Sig. ……….………………. e il datore di lavoro ……………………….. intendono avvalersi della
facoltà di effettuare un inserimento temporaneo presso la Cooperativa Sociale / il disabile libero
professionista …………..………………. che accetta con la stipula della presente convenzione;
che il datore di lavoro non ha già in atto altre convenzioni ai sensi dell‟art. 12, L. 68/99, ovvero
ha già in atto altre convenzioni ai sensi dell‟art. 12, L. 68/99 per |__|__| lavoratori pari al
|__|__|% dei lavoratori disabili che è tenuto ad assumere, e che, pertanto, con l‟inserimento
temporaneo del Sig. ……………… presso la Cooperativa Sociale / il disabile libero professionista
………….., rispetta i limiti di utilizzo della suddetta misura di inserimento temporaneo;
che il datore di lavoro non ha stipulato con i Servizi per l‟Impiego della Provincia una
convenzione di programma ex art. 11, L. 68/99, ovvero ha stipulato con i Servizi per l‟Impiego
della provincia in data |___|___|______| una convenzione di programma ex art. 11, L. 68/99,
in cui è prevista la possibilità di utilizzare lo strumento dell‟inserimento temporaneo di lavoratori
presso una Cooperativa Sociale / disabile libero professionista;
che l‟ammontare delle commesse necessario alla cooperativa sociale / al disabile libero
professionista per poter garantire al lavoratore un trattamento conforme alla parte normativa e
retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, compresi gli oneri previdenziali e
assistenziali, e per poter svolgere le funzioni di supporto e di formazione del lavoratore è
concordemente valutato dalle parti in L. ……………………, come da allegato contratto di fornitura;
che la cooperativa sociale è iscritto all‟albo regionale di cui all‟articolo 9, comma 1, della
L.381/91 da almeno un anno, e ha in corso di svolgimento altre attività oltre quelle oggetto
della commessa;
116
Si conviene che:
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione e devono qui
intendersi ritrascritte.
2. Durata
La presente convenzione ha la durata di |__|__| mesi, prorogabili dai Servizi all‟Impiego della
Provincia, per un massimo di altri 12 mesi.
3. Percorso formativo personalizzato
La Cooperativa Sociale/il disabile libero professionista realizzeranno un percorso formativo
personalizzato a favore del Sig. ……………………………………………, secondo le modalità
specificate nell‟allegato atto di impiego presso la Cooperativa Sociale/il disabile libero
professionista (all. 2).
4. Impiego del lavoratore in cooperativa/disabile libero professionista
La Cooperativa sociale / il disabile libero professionista …………………………... impiega il Sig.
………..…………. alle condizioni convenute nell'atto d'impiego allegato, per un periodo
corrispondente alla durata della presente convenzione. In conformità all‟art. 12, co. 2 lett. c), L.
68/99 e delle successive disposizioni attuative, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro
da parte del datore di lavoro privato che assume il disabile, la cooperativa sociale/il disabile
libero professionista ed il lavoratore disabile impiegato con la convenzione assumono
reciprocamente tutti i diritti e gli obblighi, ivi compresi quelli di assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dal rapporto di lavoro in base alla disciplina
normativa e al contratto collettivo. A tal fine le parti convengono che troverà applicazione il
CCNL ……………………………………….. secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale n. 41/2000 ed eventuali norme successive. Fatte salve le
diverse disposizioni attuative che saranno stabilite dall'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, al fine di assicurare certezza e semplicità nell'assolvimento degli obblighi retributivi,
previdenziali e assistenziali a carico della cooperativa sociale/disabile libero proffessionista, in
via temporanea, in analogia a quanto previsto per altre simili fattispecie di rapporto, il disabile
sarà iscritto anche nei libri paga e matricola della cooperativa sociale/disabile libero
professionista.
5. Affidamento di commesse alla cooperativa/disabile libero professionista
Il datore di lavoro ………………….. si impegna ad affidare alla Cooperativa sociale ……………
commesse per un importo di L. …………….. annue, come da contratto di fornitura allegato.
6. Rientro in azienda
Alla scadenza della convenzione o delle eventuali proroghe/riproposizioni dell‟esperienza, il
lavoratore prenderà servizio presso il datore di lavoro ……………………., secondo le condizioni
stabilite dal C.c.n.l. per il settore di appartenenza del Datore di lavoro.
7. Recesso
In caso di recesso da parte di uno dei soggetti contraenti prima della scadenza naturale della
convenzione, il datore di lavoro, contestualmente, acquisisce la piena responsabilità del
rapporto di lavoro nei confronti del lavoratore disabile e provvede alla sua immissione in
servizio.
117
8. Agevolazioni
Relativamente al periodo di impiego temporaneo presso la cooperativa sociale/disabile libero
professionista potranno essere concesse alla/al medesima/o le agevolazioni di cui allo stesso
art. 13, co. 1 e 3, della L. 68/99.
In particolare si prevede di poter concedere le seguenti agevolazioni:
fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura massima del
|__|__|__| % per |__|__| anni; l'importo annuale previsto, sulla base della normativa e del
contratto di lavoro vigente, è di L. ………….………….
contributo forfettario per adeguare il posto di lavoro alle possibilità operative del disabile
nella misura del |__|__|__| % su un costo presunto di L. …………………….
contributo forfettario per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, nella misura del
|__|__|__| % su un costo presunto di L. …………………….
contributo forfettario per la rimozione delle barriere architettoniche, nella misura del
|__|__|__| % su un costo presunto di L. …………………….
L'effettiva erogazione delle agevolazioni è vincolata alla presentazione da parte della
cooperativa sociale/disabile libero professionista del programma diretto ad ottenere le misure
agevolative, così come previsto dal Decreto ministeriale n. 91 del 13 gennaio 2000.
L'ammissione alle agevolazioni sarà effettuata dai Servizi per l'impiego della Provincia nei limiti
di disponibilità delle risorse ad essi assegnate a valere sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro
dei disabili.
9. Verifiche
I Servizi per l‟Impiego della Provincia effettueranno con cadenza …………… verifiche periodiche
circa la corretta applicazione di quanto qui convenuto.
10. Riproposizione dell'esperienza
Fermo restando quanto previsto dalla L. 68/99 e dalle successive disposizioni attuative, qualora
al termine della durata della presente convenzione o della sua proroga vi sia una valutazione
concorde delle parti circa l‟opportunità di riproporre l‟esperienza di inserimento temporaneo
nella Cooperativa sociale/disabile libero professionista, potrà essere stipulata fra le parti, previo
parere positivo del Comitato Tecnico, una nuova convenzione avente ad oggetto un percorso
formativo adeguato alle ulteriori esigenze formative del lavoratore.
11. Qualora una delle parti non adempia agli obblighi assunti, l‟altra potrà diffidarla ad
adempiere entro 60 giorni, decorsi i quali la convenzione si intende risolta di diritto,
fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell‟allegato A) della delibera della Giunta
Regionale contenente i “Criteri di uniforme applicazione della L. 12.03.1999 n. 68 in
tema di convenzioni”;
12. Il mancato adempimento del programma per cause non imputabili al datore di
lavoro, non comporta la decadenza della presente convenzione;
13. I termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente,
su richiesta di una delle parti contraenti, qualora si modifichino oggettivamente le
condizioni che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare
modifiche migliorative al presente programma occupazionale. La presente convenzione
potrà inoltre essere modificata qualora intervengano cambiamenti nelle disposizioni
normative che regolano la materia oggetto della stessa;
14. Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si fa
riferimento alle norme e disposizioni vigenti.
Il datore di lavoro o Rappresentante Legale
Il Responsabile Servizi per l‟ Impiego della Provincia
118
Il Presidente della Cooperativa/Il libero professionista
Per presa visione ed accettazione, il lavoratore
Il lavoratore con la presente sottoscrizione manifesta il proprio assenso alla clausola relativa al
CCNL applicabile.
119
(ALLEGATO 1)
ATTO DI ASSUNZIONE (ai sensi art.12 Legge 68/99)
Addì ………………..
Il datore di lavoro ……………………………….…
Il Sig. ……………………………………
Premesso:
che il Sig. ……………………………. iscritto negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge 68/99 della
Provincia di ……………….. è stato avviato ……………………….. ;
che in data odierna viene sottoscritta la convenzione di inserimento lavorativo ai sensi dell’art. 12 della L.
68/99, di cui il presente atto costituisce parte integrante, tra i Servizi per l’Impiego della Provincia, il
datore di lavoro ….…………………. , e la Cooperativa sociale/il disabile libero professionista
………………….…;
si conviene che
il sig. …………………. in data |___|___|______| viene assunto dal datore di lavoro in attuazione
dell‟istituto dell‟inserimento temporaneo presso la cooperativa sociale/disabile libero
professionista previsto all‟art. 12 della L. 68/99 per le seguenti mansioni …………………………. con
conseguente inquadramento nella categoria/livello ….. del CCNL ………………………..;
il sig. ……………………….. viene temporaneamente impiegato presso la cooperativa sociale/ il
disabile libero professionista ………………………. per la
durata e secondo le modalità definite nella convenzione ex art.
12, L. 68/99 di cui in premessa;
alla scadenza della convenzione o delle eventuali proroghe/riproposizioni dell‟esperienza, il
datore di lavoro ………….. procederà a dar seguito agli istituti normativi propri del rapporto di
lavoro dipendente nei confronti del sig. ………………., secondo le condizioni stabilite dal CCNL per
il settore di appartenenza del Datore di lavoro.
Il Datore di Lavoro
Il lavoratore
120
(ALLEGATO 2)
ATTO D'IMPIEGO IN COOPERATIVA/LIBERO PROFESSIONISTA
Il giorno ……………….
La Cooperativa sociale…………………………
Il Sig. …………………………………………..
in applicazione di quanto convenuto con la convenzione di inserimento lavorativo, di cui il
presente atto di impiego costituisce parte integrante, sottoscritta in data |___|___|______|
ai sensi dell‟art. 12 della L. 68/99, convengono quanto segue:
La Cooperativa sociale/disabile libero professionista impiegherà a partire dal |___|___|______|
il Sig. ………………………… per mesi |__|__| nelle seguenti mansioni …………………………. e
conseguente inquadramento nella …… categoria/livello, con oneri retributivi, previdenziali e
assistenziali previsti dalla legge e dal CCNL …………….. (come dal punto 4 della convenzione)
a proprio carico.
L'orario di lavoro sarà il seguente: ………………………………………………………..
Il trattamento economico sarà il seguente: ………………………………………….
L‟inserimento temporaneo in Cooperativa e finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi
formativi:
………………...……………………………………………..………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………….………………………………………
che verranno perseguiti attraverso:
………………...……………………………………………..………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………….………………………………………
Per la valutazione dell‟efficacia del raggiungimento degli obiettivi programmati verranno
utilizzati i seguenti criteri:
………………...……………………………………………..………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………….………………………………………
Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto si applicano le norme del contratto
collettivo nazionale di lavoro del settore ………………..
Il lavoratore
Il Presidente della Cooperativa
121
Provincia di Padova
SETTORE DEL LAVORO
Servizio Categorie protette
CONVENZIONE D'INTEGRAZIONE LAVORATIVA
ex art. 11, comma 4, legge 68/99
Il giorno |___|___|______|
I Servizi per l'Impiego della Provincia di Padova rappresentati dal dirigente pro tempore del settore
Lavoro – Formazione professionale, Dr Claudio Sarcona e
Il Datore di lavoro ………………………………………………………………………………………..…
CODICE FICALE……………………………………………………rappresentato da …………nato il
…………….……… a…...................
Premesso che
Il datore di lavoro è / non è soggetto ad obblighi occupazionali;
(Il datore di lavoro ha stipulato in data |___|___|______| una convenzione di programma ex art. 11,
comma 1, della legge 68/99 con i Servizi per l'Impiego della Provincia, e che la presente convenzione si
colloca all'interno della realizzazione di tale programma;
La suddetta convenzione di programma prevede l'adozione di misure specifiche in merito a:
Tirocinio aziendale
Svolgimento di un periodo di prova più ampio
Deroghe ai limiti d'età e di durata previsti per i contratti di apprendistato
Deroghe ai limiti d'età e di durata previsti per i contratti di formazione lavoro
Possibilità di assunzione a tempo determinato
Contratto ad orario ridotto/part-time
Riqualificazione professionale
Attività di consulenza, sostegno, tutoraggio)
I Servizi per l'Impiego della Provincia, sulla base della scheda individuale del lavoratore ritengono
opportuno attivare per il sig. ………………….………………….… uno specifico percorso d'integrazione
lavorativa;
Il/la sig./sig.ra ………………………….. ha aderito alla proposta di partecipare ad un percorso
d'integrazione lavorativa finalizzato all'assunzione presso il datore di lavoro;
Le mansioni disponibili presso l'azienda sono
…………………………………………………………………………………………………………
Vi è / NON vi è la necessità di adeguare il posto di lavoro relativamente
…………………………………………………………………………………………………………
122
Il lavoratore non dispone al momento delle necessarie competenze professionali per svolgere le mansioni
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………..
I Servizi per l'Impiego per l'attività di tutoraggio e supporto all'inserimento lavorativo si
avvalgono della collaborazione di
…..…………………………………………………………………………….
Con il presente atto si conviene
1. Di attivare, a partire dal |___|___|______| , un percorso d'integrazione lavorativa a
favore del sig. …………………… …………………………..secondo le modalità di
seguito definite:
1.1 Avviamento
Il sig. ………………………...….. sarà avviato presso la ditta ……………………………………….
1.2 Mansioni attribuite al lavoratore
Il lavoratore sarà impiegato nelle seguenti mansioni:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
le quali saranno svolte secondo le seguenti modalità:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.3 Svolgimento di un periodo di tirocinio secondo le seguenti modalità:
Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 68/99, a partire dal |___|___|______| verrà attivato un periodo
di tirocinio, finalizzato all'assunzione della durata di mesi |__|__|, eventualmente rinnovabile una sola
volta; il tirocinio sarà realizzato secondo le seguenti modalità:
Il datore di lavoro, su proposta dei Servizi per l’Impiego della Provincia, accoglierà presso le sue strutture
il sig. ……………………………………………….. in tirocinio di formazione ed orientamento ai sensi
dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art.18 della legge 196/97;
Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d), della legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro;
Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un
tutore, designato dai Servizi per l'Impiego della Provincia, in veste di responsabile didattico-organizzativo
e da un tutore aziendale, indicato dal datore di lavoro.
In base alla presente Convenzione viene predisposto, in allegato, un progetto formativo e di orientamento
contenente:
Il nominativo del tirocinante;
I nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in
azienda;
Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
123
Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
Il datore di lavoro si impegna a:
garantire, attraverso l’impegno del responsabile aziendale, lo svolgimento del tirocinio
rispettando i contenuti del progetto di orientamento e formazione, nonché favorendo
l'integrazione del tirocinante nell'ambiente di lavoro
garantire al tirocinante l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con
l'INAIL, nonché l'assicurazione per la responsabilità civile avvalendosi di istituti assicurativi
operanti nel settore;
in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l’evento, entro i tempi
previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi;
informare il tirocinante sulle norme e sulle misure di sicurezza, anche sulla base di quanto
disposto in attuazione del Decreto Legislativo 626/94;
fornire in uso, per la durata del tirocinio, indumenti di lavoro e mezzi di protezione individuale
ove richiesti dal tipo di attività;
rilasciare un attestato sui risultati del tirocinio;
garantire al tirocinante il rimborso spese in caso di missione;
garantire la copertura assicurativa prevista, qualora nel corso dello stage il tirocinante si recasse
in missione all’estero.
Il tirocinante, pena la risoluzione della presente convenzione, si impegna a:
o svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
o rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro;
o seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo od altre evenienze;
o rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti od altre
notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo
svolgimento del tirocinio.
I Servizi per l'Impiego della Provincia faranno pervenire alle strutture provinciali del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle
rappresentanze sindacali aziendali o, in loro mancanza, alle organizzazioni provinciali di categoria, copia
della Convenzione e del progetto formativo e di orientamento.
Gli oneri economici per le assicurazioni, previsti in Lire ………………………………….., per la durata
del tirocinio come sopra specificata, saranno a carico del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, a
norma dell'art. 13, comma 3 e 4;
I Servizi per l'Impiego della Provincia riconoscono che per tutta la durata del tirocinio il datore di lavoro
assolve all'obbligo di assunzione;
Al termine del periodo di tirocinio si procederà ad una verifica comune tra le parti, ai sensi dell’art. 11,
comma 7, lett. c), della legge 68/99.
1.4 Assunzione
L’assunzione, fatto salvo l’esito positivo della verifica in caso di tirocinio, avverrà previa richiesta del
datore di lavoro ai sensi dell'art. 9 della legge 68/99. Il lavoratore verrà assunto con un contratto
124
……………………………………………………………….………., e troveranno applicazione le
seguenti modalità:
Svolgimento di un periodo di prova più ampio
Al momento dell'assunzione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 68/99, secondo le indicazioni della
Commissione provinciale per il lavoro, in conformità a quanto previsto al punto 2.3 della convenzione di
programma di cui in premessa, il periodo di prova verrà ampliato rispetto a quanto previsto dalla
Contrattazione collettiva fino ad una durata complessiva di mesi |__|__|;
Deroga ai limiti di età
Il lavoratore sarà assunto con contratto di apprendistato/formazione-lavoro applicando, ai sensi dell'art.
11, comma 2, della legge 68/99, secondo le indicazioni della Commissione provinciale per il lavoro e
della convenzione di programma di cui in premessa, una deroga ai limiti d'età previsti dalla normativa e
dalla contrattazione collettiva.
Deroga ai limiti di durata
La durata del contratto di apprendistato/formazione-lavoro è fissata in n. …….. mesi complessivi,
applicando, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 68/99, secondo le indicazioni della Commissione
provinciale per il lavoro e della convenzione di programma di cui in premessa, una deroga alla durata
prevista dalla normativa e dalla contrattazione collettiva in merito.
Svolgimento di un'attività di qualificazione professionale
Il lavoratore parteciperà ad un'attività di qualificazione professionale della durata di ore |__|__|__| che
sarà realizzata a cura di ……………………. , si svolgerà presso ………………….., nell'arco temporale
……………………..,
con i seguenti obiettivi e contenuti formativi:
Contenuti:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Obiettivi:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Gli oneri sono quantificati in Lire ……………… coperti con un finanziamento da parte …………………
Consulenza, sostegno e tutoraggio
Per la migliore riuscita del percorso d'integrazione lavorativa si prevedono le seguenti forme di
consulenza, sostegno e tutoraggio:
Descrizione azione Organismo erogatore del Risorse necessarie Modalità di finanziamento
servizio
2. Agevolazioni
Relativamente al presente percorso di integrazione lavorativa, i servizi per l'impiego della provincia,
potranno concedere al datore di lavoro le agevolazioni di cui all'art. 13, comma 1 e 3, della legge 68/99.
125
Tali agevolazioni potranno riguardare:
la fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura massima del |__|__|__|
% per |__|__| anni; l'importo annuale previsto, sulla base della normativa e del contratto di lavoro
vigente, è di Lire ………….………….
un contributo forfettario per adeguare il posto di lavoro alle possibilità operative del disabile
nella misura del |__|__|__| % su un costo presunto di Lire …………………….
un contributo forfettario per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, nella misura del
|__|__|__| % su un costo presunto di Lire …………………….
un contributo forfettario per la rimozione delle barriere architettoniche, nella misura del
|__|__|__| % su un costo presunto di Lire …………………….
L'effettiva erogazione delle agevolazioni è vincolata alla presentazione da parte del datore di lavoro del
programma diretto ad ottenere le misure agevolative, così come previsto dal Decreto ministeriale n. 91 del
13 gennaio 2000. L'ammissione alle agevolazioni sarà effettuata dai Servizi per l'impiego della Provincia
nei limiti delle disponibilità delle risorse ad essi assegnate a valere sul Fondo nazionale per il diritto al
lavoro dei disabili.
3. L’andamento del percorso di integrazione lavorativa sarà monitorato dai Servizi per
l’Impiego della Provincia e verranno realizzate verifiche comuni tra le parti con cadenza
……………….. .
4. Qualora una delle parti non adempia agli obblighi assunti, l’altra potrà diffidarla ad
adempiere entro 60 giorni, decorsi i quali la convenzione si intende risolta di diritto,
fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell’allegato A) della delibera della Giunta
regionale contenente i "Criteri di uniforme applicazione della legge 12.03.1999, n. 68 in
materia di convenzioni".
5. Il mancato adempimento del programma per cause non imputabili al datore di lavoro,
non comporta la decadenza della presente convenzione.
6. I termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su
richiesta di una delle parti contraenti, qualora si modifichino oggettivamente le
condizioni che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare
modifiche migliorative al presente programma occupazionale. La presente convenzione
potrà inoltre essere modificata qualora intervengano cambiamenti nelle disposizioni
normative che regolano la materia oggetto della stessa.
7. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme e disposizioni
vigenti.
Il Datore di lavoro o Rappresentante legale____________________________________
Il Responsabile Servizi per l’Impiego della Provincia_____________________________
Per presa visione e accettazione, il lavoratore_________________________________________
126
ALLEGATO 1 - PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(Rif. Convenzione stipulata in data ...............……….)
Nominativo del tirocinante:…………………………………………………………………………
nato/a a : ………………………………………………..…………………..… il |___|___|_______|
residente a : …………………….……………………………………………………….……….
cod. fisc. …………………………………………
Attuale condizione (barrare la casella)
disabiledisoccupato
disabile inoccupato
Azienda Ospitante: …………………………..………………………………………………………
Sede del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio): …………………………..………………………...
Periodo di tirocinio: …………………………..……………………………………………………
Tutore (indicato dal soggetto promotore): ..…………..…………………………………..…………
Tutore aziendale: …………………………..……………………………………………………..
Polizze assicurative:
Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. …………………………..…………………………………
Responsabilità Civile posizione n. …………………………..………………………………………
Compagnia Assicurativa: …………………………..…………………………………………………
Polizza assicurativa per l’estero: .........................................…………………………………………
Obiettivi e modalità del tirocinio: (descrizione delle attività del tirocinante):
…………………………..……………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………..………………………
Facilitazioni previste per il tirocinante: (buoni mensa, rimborsi spese casa-lavoro, bonus per attività
formative,etc.)
…………………………..……………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………..………………………
Previsione di trasferta all’estero per il tirocinante: SI NO
Data: ..................………......
Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante
……………………………………………………….
Firma del soggetto promotore
……………………………….
Firma del soggetto ospitante
………………………………
127
Provincia di Padova
SETTORE LAVORO
Servizio Categorie protette
(SCHEMA TIPO SEMPLIFICATO)
CONVENZIONE D'INTEGRAZIONE LAVORATIVA
ex art. 11, comma 4, della legge 68/99
Convenzione n._______________/________
Il giorno |___|___|______|
I Servizi per l'Impiego della Provincia di Padova, rappresentati dal dirigente pro
tempore del settore Lavoro e Formazione professionale dr. Claudio Sarcona
Il Datore di lavoro ………………………… ………………………………………..….
codice fiscale……..…………………………..rappresentato da ……………………….
Premesso che
Il datore di lavoro è/non è soggetto ad obblighi occupazionali;
I Servizi per l'Impiego della Provincia ritengono opportuno attivare per il sig.
………………….… uno specifico percorso d'integrazione lavorativa;
Il/la sig./sig.ra ………………………….. ha aderito alla proposta di partecipare ad un
percorso d'integrazione lavorativa finalizzato all'assunzione presso il datore di lavoro;
Le mansioni disponibili presso l'azienda sono
……………………………………………………………………………………………
Vi è la necessità di adeguare il posto di lavoro relativamente
………………………………………………………………..………………………….
Il lavoratore ha già svolto un percorso di formazione in situazione lavorativa attraverso
n. …tirocini per una durata complessiva di mesi ………………………..
Con il presente atto si conviene
1. Di attivare, a partire dal |___|___|______| , un percorso d'integrazione lavorativa a
favore del sig. …………………… secondo le modalità di seguito definite:
1.1 Avviamento
Il sig. ………………………………….. viene avviato presso la ditta …………………
1.2 Mansioni attribuite al lavoratore
Il lavoratore viene impiegato nelle seguenti mansioni:
______________________________________________________________________
128
______________________________________________________________________
le quali saranno svolte secondo le seguenti modalità:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1.3 Assunzione
Il lavoratore viene assunto con un contratto …………………………………….……….,
2. Agevolazioni
Relativamente al presente percorso di integrazione lavorativa, i servizi per l'impiego
della Provincia, potranno concedere al datore di lavoro le agevolazioni di cui all'art. 13,
comma 1 e 3, della legge 68/99.
Tali agevolazioni potranno riguardare:
la fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura
massima del |__|__|__| % per |__|__| anni; l'importo annuale previsto, sulla base
della normativa e del contratto di lavoro vigente, è di Lire ………….………….
un contributo forfetario per adeguare il posto di lavoro alle possibilità operative del disabile nella
misura del |__|__|__| % su un costo presunto di Lire …………………….
un contributo forfetario per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, nella misura del
|__|__|__| % su un costo presunto di Lire …………………….
un contributo forfetario per la rimozione delle barriere architettoniche, nella misura del |__|__|__|
% su un costo presunto di Lire …………………….
L'effettiva erogazione delle agevolazioni è vincolata alla presentazione da parte del
datore di lavoro del programma diretto ad ottenere le misure agevolative, così come
previsto dal Decreto ministeriale n. 91 del 13 gennaio 2000. L'ammissione alle
agevolazioni sarà effettuata dai Servizi per l'impiego della Provincia nei limiti delle
disponibilità delle risorse ad essi assegnate a valere sul Fondo nazionale per il diritto al
lavoro dei disabili.
3. L’andamento del percorso di integrazione lavorativa sarà monitorato dai Servizi per
l’Impiego della Provincia e verranno realizzate verifiche comuni tra le parti con cadenza
……………….. .
4. Qualora una delle parti non adempia agli obblighi assunti, l’altra potrà diffidarla ad
adempiere entro 60 giorni, decorsi i quali la convenzione si intende risolta di diritto,
fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell’allegato A) della delibera della Giunta
Regionale contenente i "Criteri di uniforme applicazione della legge 12.03.1999 n. 68 in
materia di convenzioni".
5. Il mancato adempimento del programma per cause non imputabili al datore di lavoro,
non comporta la decadenza della presente convenzione.
6. I termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su
richiesta di una delle parti contraenti, qualora si modifichino oggettivamente le
condizioni che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare
129
modifiche migliorative al presente programma occupazionale. La presente convenzione
potrà inoltre essere modificata qualora intervengano cambiamenti nelle disposizioni
normative che regolano la materia oggetto della stessa.
7. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme e disposizioni
vigenti.
Il Datore di lavoro o Rappresentante legale
_________________________
Il Responsabile Servizi per l’Impiego della Provincia
_________________________
Per presa visione e accettazione, il lavoratore
_________________________
130
Provincia di Padova
Settore Lavoro - Servizio Categorie Protette
Convenzione di programma ex art. 11, comma 1, L. 68/99
Il giorno |___|___|______|
I Servizi per l'impiego della Provincia di Padova, rappresentati dal dr. Claudio Sarcona
Dirigente del Settore Lavoro
Il Datore di lavoro ………..............………… Cod. Fiscale………………………………
rappresentato da ...………………………………………………………………………...
Premesso che
il datore di lavoro ha/non ha stipulato precedenti convenzioni con il Servizio per
l’impiego, in base alla Legge 68/99;
il datore di lavoro ha/non ha stipulato precedenti convenzioni con la Direzione
Provinciale del Lavoro nel quadro della precedente Legge 482/68;
il datore di lavoro, in quanto soggetto alle disposizioni della Legge 68, dichiara di avere
ottemperato all'obbligo di invio del prospetto riepilogativo previsto dall'art.9, comma 6,
della L. 68/99, che costituisce parte integrante del presente documento in quanto
allegato, oppure in quanto già in possesso del Servizio di collocamento;
il datore di lavoro non è soggetto ad obblighi occupazionali;
in base al prospetto riepilogativo presentato, risulta che il datore di lavoro ha alle
proprie dipendenze |__|__|__| lavoratori disabili pari al |__|__|__| della quota d'obbligo
prevista dalla legge 68/99 e che il numero di lavoratori disabili di cui all'art. 1, comma
1, L. 68/99 per i quali risulta obbligato all'assunzione è di |__|__| unità;
le mansioni che possono essere affidate ai lavoratori disabili all'interno del luogo di
lavoro risultano essere le seguenti:
Mansioni Unità lavorative
L'analisi delle condizioni e dinamiche occupazionali dei lavoratori disabili iscritti
nell'apposito elenco provinciale, in questa prima fase di applicazione, non ha ancora
evidenziato l’esistenza e la necessità di affrontare aree problematiche particolari
Si conviene
131
1. Di attuare un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali
della legge 68/99, così come di seguito determinato:
1.1 Lavoratori coinvolti nel programma (deve interessare tutta la quota prevista per
l’assolvimento dell’obbligo- delibera Commissione Provinciale per il Lavoro del
18.12.2000)
Il programma è finalizzato all'assunzione, ovvero, qualora sia stata stipulata apposita
convenzione individuale, all'attivazione di un percorso d'integrazione lavorativa
finalizzato all'assunzione di un numero di lavoratori disabili pari a |__|__| unità. Al
termine di ciascun anno, qualora sulla base del prospetto informativo risulti una
variazione nella quota di riserva cui è obbligato il datore di lavoro, le parti si riservano
la possibilità di adeguare alla nuova situazione il numero di lavoratori cui è destinato il
programma.
1.2 Durata
Gli obiettivi occupazionali del programma, fermi restando i criteri stabiliti dalla
Regione in materia di gradualità delle assunzioni, saranno realizzati entro un termine
massimo di anni 3 (tre), estensibile ad anni 5 (cinque) con specifico parere della
Commissione provinciale del lavoro. L'eventuale interruzione, per cause non dipendenti
dall'impresa, dei percorsi d'integrazione lavorativa non costituirà motivo
d'inadempimento da parte del datore di lavoro, che tuttavia provvederà, in sostituzione
al percorso sospeso, ad assumere un nuovo lavoratore o ad avviare un percorso
d'integrazione lavorativa.
1.3 Articolazione temporale dei percorsi d’inserimento
L'avvio dei percorsi individuali d'inserimento lavorativo seguirà il seguente schema
temporale:
data: entro il Numero assunzioni/percorsi da
avviare
1.4 Modalità di individuazione e avviamento dei lavoratori
Fatta salva la possibilità di assunzione nominativa generalizzata, l'individuazione e
l'avviamento dei lavoratori che entreranno a far parte del presente programma
d'inserimento al lavoro saranno effettuati secondo le seguenti modalità:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
132
2. Che, per la realizzazione del suddetto programma, potranno essere utilizzati i
seguenti strumenti ed azioni:
2.1 Utilizzo del tirocinio aziendale
I percorsi d'integrazione lavorativa potranno comprendere un periodo iniziale di
tirocinio presso un'unità produttiva del datore di lavoro; la durata del tirocinio non dovrà
superare quanto stabilito dalla normativa in materia e sarà fissata per ciascun lavoratore
nell'ambito di un'apposita convenzione d'integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11,
comma 4, della legge 68/99.
2.2 Iniziative di riqualificazione professionale
Qualora vi sia la necessità di riqualificare professionalmente i lavoratori, i Servizi per
l'Impiego della Provincia si impegnano, in collaborazione con il datore di lavoro e/o con
il supporto di agenzie qualificate, a predisporre un programma formativo mirato e ad
individuare ed attivare le risorse necessarie; le modalità e i contenuti di tale programma
formativo saranno specificati nell'ambito di un'apposita convenzione d'integrazione
lavorativa ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 68/99 o mediante un'integrazione
alla presente Convenzione.
2.3 Ampliamento del periodo di prova
Nel caso in cui i lavoratori non abbiano effettuato un periodo di tirocinio presso un'unità
produttiva del datore di lavoro, quando vi sia il consenso del lavoratore e del datore di
lavoro, il periodo di prova potrà essere ampliato fino ad una durata massima di sei mesi,
sentito il parere della Commissione provinciale per il lavoro.
2.4 Deroghe ai limiti d’età e di durata per l’apprendistato e il contratto di formazione
lavoro
Qualora il lavoratore risulti inoccupato, o abbia avuto in passato solo esperienze
lavorative saltuarie, o con mansioni significativamente diverse da quelle riconducibili
alla presente convenzione, sentito il parere delle Commissioni provinciali per il lavoro,
potranno essere attuate deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-
lavoro e di apprendistato. Tali deroghe non potranno comunque superare di due anni il
limite d'età e di un anno quello di durata previsti dalle norme e dai CCNL in materia.
2.5 Contratti di lavoro a termine
Qualora si riscontri l'adesione del lavoratore, e nell'ambito delle quote previste dalle
norme e dalla contrattazione collettiva in materia, potranno essere effettuate assunzioni
con contratto di lavoro a termine.
2.6 Contratto a tempo parziale
Con accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dal disabile è possibile la costituzione del
rapporto ad orario ridotto part-time, ferma restando la computabilità ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari.
2.7 Servizi di consulenza, sostegno, tutoraggio
133
I Servizi per l'impiego della Provincia si impegnano, in caso di attivazione di percorsi di
collocamento mirato, ad attivare adeguate forme di sostegno, consulenza e tutoraggio a
favore del lavoratore e del datore di lavoro. Le modalità con cui saranno realizzati tali
interventi verranno specificate nell'ambito di apposite convenzioni d'integrazione
lavorativa ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 68/99.
2.8 Inserimento temporaneo presso cooperative sociali o disabili professionisti
Per una quota di lavoratori non superiore a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, della
L. 68/99, il datore di lavoro potrà attivare apposite convenzioni finalizzate
all'inserimento temporaneo dei lavoratori presso cooperative sociali e/o disabili libero
professionisti.
2.9 Agevolazioni
Per i lavoratori che saranno assunti o che svolgeranno periodi di tirocinio presso il
datore di lavoro osservando le condizioni di cui all'art. 13, comma 1, della L. 68/99,
potranno essere concessi le agevolazioni di cui allo stesso art. 13, comma 1. L'effettiva
erogazione delle agevolazioni è vincolata alla presentazione da parte del datore di
lavoro del programma diretto ad ottenere le misure agevolative, così come previsto dal
Decreto ministeriale n. 91, del 13 gennaio 2000. L'ammissione alle agevolazioni sarà
effettuata dai Servizi per l'impiego della Provincia nei limiti di disponibilità delle risorse
ad essi assegnate a valere sui Fondi nazionale e regionale, per il diritto al lavoro dei
disabili.
3. Che lo stato di realizzazione del presente programma sarà monitorato dai Servizi per
l’Impiego della Provincia e verranno realizzate verifiche comuni tra le parti con
cadenza;
4. Che con l’adozione del presente programma, per la quota di lavoratori coinvolti e per
la durata dello stesso, il datore di lavoro assolve l’obbligo di assunzione di lavoratori
disabili di cui alla L. 68/99;
5. Che la stipula della convenzione è, comunque, da ritenersi compatibile con eventuali
richieste di "compensazione territoriale" ex art. 5, comma 8, Legge 68/99, nonché di
"esonero parziale" ex art. 5, comma 3, della legge medesima;
6. Che qualora durante l'attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto
della convenzione, intervengano eventi che, per previsione legislativa o amministrativa,
configurino ipotesi di sospensione degli obblighi di assunzione di soggetti appartenenti
alle categorie protette, anche l'attuazione della convenzione deve intendersi sospesa;
7. Che, qualora una delle parti non adempia agli obblighi assunti, l’altra potrà diffidarla
ad adempiere entro 60 giorni, decorsi i quali la convenzione si intende risolta di diritto,
fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell’allegato A) della delibera della Giunta
Regionale contenente i "Criteri di uniforme applicazione della L. 12.03.1999 n. 68 in
tema di convenzioni";
8. Che il mancato adempimento del programma per cause non imputabili al datore di
lavoro, non comporta la decadenza della presente convenzione;
9. Che i termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente,
su richiesta di una delle parti contraenti, qualora mutino oggettivamente le condizioni
134
che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare modifiche
migliorative al presente programma occupazionale. La presente convenzione potrà
inoltre essere modificata qualora intervengano cambiamenti nelle disposizioni
normative che regolano la materia oggetto della stessa.
10. Che, per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme e alle
disposizioni vigenti.
Il Datore di Lavoro o Rappresentate legale
Il Responsabile Servizi per l'Impiego della Provincia
135
Scheda per la ricerca di personale disabile/categorie protette inserito
negli elenchi previsti dalla l.68/99 (finalizzata all’assunzione nominativa)
La ricerca è rivolta ai: lavoratori disabili |__| alle "categorie protette"(art. 18, c.2)
|__|
Datore di lavoro:
Settore di attività:
Numero dipendenti in forza.:
Referente:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Consulente del Lavoro incaricato:
Sede legale:
Sede di lavoro:
L’azienda dispone di mensa? Si No
Quali altri servizi aggiuntivi dispone?
Ulteriori elementi informativi
Con quali mezzi si può raggiungere l'azienda?(barrare le caselle sottostanti) Si No
Soltanto con automezzo o con altro mezzo proprio
Con mezzo navetta messo a disposizione dall'azienda per tutti i
lavoratori
Con mezzo di trasporto pubblico
In quale ambiente è necessario lavorare? (barrare le caselle sottostanti) Si No
Ufficio
136
Magazzino
Laboratorio
Impianto industriale
Impianto commerciale
Altro (specificare):
Specifiche professionali
N° lavoratori richiesti: |___| figura professionale cercata:
Mansioni:
Reparto al quale saranno adibiti:
N° lavoratori occupati nel reparto: |___| prevalentemente di sesso maschile
femminile
Orario di lavoro proposto: part time di ore sett.li |___| antimeridiane |_|
pomeridiane |_| tempo pieno|_|
Da quale bacino comunale o circoscrizionale è preferibile provengano i lavoratori
da segnalare____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Fascia d’età:
Titolo di studio:
Patenti:
Conoscenze
informatiche:___________________________________________________________
Lingue:________________________________________________________________
Rispettivo grado di
conoscenza:____________________________________________________________
Necessariamente con esperienza preferibilmente con esperienza
anche senza esperienza
137
Data Firma__________________________
Nb\ Se la ricerca riguarda le "categorie protette" non è necessario compilare la
segg. pagina
Il lavoro proposto richiede un impegno fisico (fatica) particolare? Si No
E' necessario sollevare carichi pesanti?
E' necessario effettuare operazioni faticose o che comunque impegnano:
gli arti superiori
gli arti inferiori
Entrambi
C'è un'esposizione a temperature/clima sfavorevoli (caldo/freddo
eccessivi o variazioni ripetute della temperatura)?
Il lavoro richiede movimenti precisi e coordinati con le mani?
Molto precisi (es. microsaldature, decorazioni con pennello)
Di media precisione (es. assemblaggio parti)
Di scarsa precisione ( es. imballaggio, riempimento di scaffali)
E' necessario l'uso di macchine con doppio comando manuale
sincronizzato?
E' necessario l'uso di comandi a pedale coordinato con i movimenti delle
mani?
Posizione richiesta per svolgere il lavoro:
Obbligatoriamente in piedi per la maggior parte del turno
Obbligatoriamente seduto per la maggior parte del turno
Indifferente, con possibilità di autogestire la posizione di lavoro
Frequentemente in posizione scomoda o in ambiente ristretto
138
Il lavoro richiede: autonomia,
adattamento
comunicazione
rapporti con il pubblico
lavoro in gruppo
Note: indicare quanto non evidenziato dal questionario ma utile per meglio
comprendere il processo lavorativo, la mansione e le caratteristiche della figura da
segnalare.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Data_______________ Firma_______________________________________
139
INFORMAZIONI FORNITE DALL'AZIENDA SULLA MANSIONE (L. 68/99)
Dati identificativi aziendali _______________________________________________________________
Medico competente aziendale (se prevista la sorveglianza sanitaria per le attività aziendali) dott. ________
_________________________________ telefono ____________________________________________
Denominazione della mansione: __________________________________________________________
Descrizione sintetica dei compiti che il lavoratore deve eseguire: _________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Con quali mezzi si può raggiungere l'azienda?
Soltanto con automezzo proprio
Con mezzo navetta messo a disposizione dall'azienda per tutti i lavoratori
Con mezzo di trasporto pubblico
Quale orario di lavoro è richiesto?
Giornaliero
In semiturno (solo orario diurno)
In turno, anche notturno
Possibile part time in orario diurno (max 4 ore/die)
Necessario tempo pieno
In quale ambiente è necessario lavorare?
Ufficio
Laboratorio
Magazzino
Cantiere esterno
Ambiente aperto non riscaldato
Impianto industriale
L'azienda opera in locali resi accessibili a portatori di handicap come previsto dalla legge 13/89
per il superamento delle barriere architettoniche? si
no, ma li adatterà se necessario
Posizione richiesta per svolgere il lavoro:
Obbligatoriamente in piedi per la maggior parte del turno
Obbligatoriamente seduto per la maggior parte del turno
Indifferente, con possibilità di autogestire la posizione di lavoro
Frequentemente in posizione scomoda o in ambiente ristretto
Il lavoro richiede movimenti precisi con le mani?
Molto precisi (es.: microsaldature, decorazioni con pennello)
Di media precisione (es.: assemblaggio parti)
Di scarsa precisione (es.: manovalanza pesante)
Caratteristiche dei macchinari impiegati:
E' necessario l'uso di macchine con doppio comando manuale sincronizzato
E' necessario l'uso di comandi a pedale coordinato con i movimenti delle mani
Caratteristiche della mansione
E' necessario lavoro coordinato di gruppo
E' necessaria capacità di adattamento alle situazioni
E' necessario scambiare comunicazioni con altri
E' necessario acquisire e impiegare cognizioni nuove
E' necessaria concentrazione e attenzione
E' a contatto con il pubblico o con clienti esterni o con fornitori
Comporta l'uso di scale a pioli o l'accesso in quota
Comporta esposizione a rumore
(livello equivalente in dBA ex DLgs 277/91 = a _______dBA
Rischio biologico
Esposizione a cancerogeni
140
Esposizione a variazioni di temperatura specificare _________________
Conduzione di veicoli
Movimentazione manuale di carichi specificare _________________
Uso di videoterminale
Autonomia decisionale
Esposizione a polveri e sostanze volatili (es. solventi) specificare _________________
Prodotti chimici specificare _________________
Fatica fisica (es. facchinaggio, scavo con badile) specificare _________________
Capacità critica nei confronti dei pericoli o tempi di reazione rapidi specificare ________________
____________________________
Esposizione a vibrazioni specificare _________________
Richieste buone capacità visive
E' necessario muoversi in ambienti ristretti o in presenza di materiali,
di impianti e di macchine
E' necessario avere la percezione della posizione degli oggetti
nello spazio (es. gruista)
Tipo di preparazione professionale necessaria Generica
Specializzata
Scuola professionale
Diploma tecnico
Laurea
ALTRO DA SPECIFICARE ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
firma datore di lavoro
NOTA BENE: se l'azienda ha nominato il medico competente in base alle disposizioni del DLgs 626/94, è
opportuno che questa scheda sia compilata in collaborazione con il medico che potrà formulare le sue
osservazioni nello spazio sottostante:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
firma del medico competente
141
Provincia di Padova
SETTORE LAVORO
UFFICIO CATEGORIE PROTETTE
Tel. 049/8069234 – Telefax 049/8074119
E mail. catprotette@provincia.padova.it
INFORMAZIONI FORNITE DALL’AZIENDA SULLA MANSIONE
(L.68/1999)
(n.b.: UNA Copia per ogni figura professionale richiesta !)
DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA
_______________________________________________________________
____________________________________________________tel._________
Responsabile aziendale dell’inserimento lavorativo della persona disabile:
________________________________________ Tel:____________________
Fax: ____________________ E.mail:_________________________________
Indirizzo (sede del posto di lavoro a cui si fa riferimento nella scheda)
_______________________________________________________________
Denominazione della mansione:
_______________________________________________________________
Reparto in cui si prevede di occupare la persona disabile: _________________
Numero addetti del reparto____ prevalentemente maschi prevalentemente
femmine
Attività svolta prevalentemente da solo
Prevalentemente in squadra con altri, ma non in un ciclo di produzione rigido
142
Esclusivamente in squadra con altri, in un ciclo di produzione rigidamente
predeterminato (ad es.: catena di montaggio)
Descrizione sintetica dei compiti che il lavoratore deve eseguire
Medico competente della ditta (se prevista la sorveglianza sanitaria per le
attività aziendali):
Dr.:____________________________________________________________
tel_____________Fax:____________E.mail__________
Indirizzo:________________________________________________________
Livello culturale di base necessario per svolgere l’attività prevista dalla
mansione:
minimo medio alto
Esperienza specifica nel settore (vedi anche la voce "capacità
potenziale"):
è indispensabile, richiede comunque tempi molto lunghi
necessaria, ma può essere acquisita in un tempo accettabile (al massimo
entro tre mesi)
non indispensabile (può iniziare l’attività richiesta dopo pochi giorni di
adattamento)
Patente di guida:
Indispensabile (non può assolutamente lavorare senza)
Non necessaria per il lavoro, ma essenziale (non ci sono mezzi pubblici) per
accedere al posto
Non necessaria per il lavoro, né per accedere al posto
143
SCHEDA PER LA DEFINIZIONE DI CAPACITÀ UTILI PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE
(circoscrivere o barrare la definizione più rispondente alle capacità che voi ritenete più significative nel posto di lavoro messo a disposizione
per una persona disabile)
Per le finalità della legge 68/1999 – preposta ad un inserimento lavorativo mirato, a far
coincidere, quanto più è possibile, le capacità della persona disabile con i requisiti del
posto di lavoro disponibile - è necessario indicare, in modo analitico, seguendo le
indicazioni allegate quali sono, le capacità utili allo svolgimento di tale mansione.
Tali informazioni sono quelle possibili per quanto vi è dato di conoscere di tutti gli
aspetti più specifici di ogni singolo posto di lavoro. Sono indicazioni relative a capacità
psicofisiche che a vostro parere sono indispensabili e specifiche per il posto di lavoro
individuato.
Tali precisazioni non possono essere ovviamente che delle indicazioni, per favorire il
miglior utilizzo delle capacità residue della persona disabile. Non hanno comunque un
valore tassativo o contrattuale.
Nella compilazione vanno considerati dei termini di riferimento qualitativi, secondo la
seguente leggenda:
Leggenda
Assente: significa che il tipo di attività che si propone per una persona disabile non
richiede attualmente – nell’ambito di una normale lavorazione – tale capacità.
Minima: si intende o una minima entità di tale capacità oppure la necessità che
saltuariamente – ad esempio non in tutti i turni di lavoro - essa venga esercitata.
Media: si fa riferimento ad una capacità normale, indispensabile per il tipo di attività
proposta, in ogni turno di lavoro.
Elevata: il tipo di lavoro proposto richiede sempre, in modo costante e sostenuto, che
tale capacità venga applicata.
Potenziale: la voce, corrispondente a quella della scheda di accertamento sanitario, va
intesa come possibilità concreta da parte della ditta di corrispondere alle necessità
eventuali di adattamento del disabile al posto di lavoro, in un tempo non superiore ad un
anno, per il conseguimento della capacità necessaria nel posto indicato (va comunque
segnalata, nella stessa riga, qual’è la capacità attesa a regime).
144
Capacità connesse ad attività mentali e relazionali:
capacità di acquisire cognizioni e di assente minima media elevata potenziale
impiegarle adeguatamente rispetto alle
situazioni che si presentano
capacità di mantenere un assente minima media elevata potenziale
comportamento positivo e collaborativo
nelle diverse situazioni relazionali (in
particolare sul lavoro)
capacità di affrontare una situazione di assente minima media elevata potenziale
disagio causata dal ritmo lavorativo,
dall’ambiente, dall’attività svolta ecc.
capacità di svolgere un lavoro di assente minima media elevata potenziale
squadra
capacità di svolgere un lavoro assente minima media elevata potenziale
autonomamente
capacità di svolgere un’attività, ma con assente minima media elevata potenziale
supervisione
capacità di presentarsi bene e di curare assente minima media elevata potenziale
adeguatamente la propria persona
Capacità finalizzate ad un adeguato scambio di informazioni:
capacità di comprendere e memorizzare assente minima media elevata potenziale
informazioni
capacità di trasmettere informazioni assente minima media elevata potenziale
coerenti e comprensibili a terzi
mediante parola e/o scrittura
capacità di esprimersi con altre modalità assente minima media elevata potenziale
145
Postura:
capacità di mantenere la posizione assente minima media elevata potenziale
seduta
capacità di rimanere in piedi assente minima media elevata potenziale
capacità di piegare le ginocchia e assente minima media elevata potenziale
rimanere sulle ginocchia in tale
posizione
capacità di piegare completamente le assente minima media elevata potenziale
ginocchia e di mantenersi in equilibrio
sui talloni
capacità di distendersi su una superficie assente minima media elevata potenziale
piana orizzontale e di mantenere tale
posizione
capacità di passare da una posizione del assente minima media elevata potenziale
corpo ad un’altra es. da seduti a distesi e
viceversa, da seduti a in piedi, da in
piedi a distesi ecc.
capacità di piegare in avanti e/o in basso assente minima media elevata potenziale
la schiena ed il corpo
Locomozione:
capacità di spostarsi su un piano assente minima media elevata potenziale
orizzontale o inclinato servendosi delle
proprie gambe
capacità di spostarsi su un piano assente minima media elevata potenziale
inclinato o su una superficie non piana
(es. una scala)
capacità di spostare qualcosa/qualcuno assente minima media elevata potenziale
da un posto ad un altro per mezzo di un
veicolo
146
Movimento delle estremità/funzione degli arti:
capacità di muovere e usare gambe e assente minima media elevata potenziale
braccia; capacità di afferrare/spostare
oggetti pesanti con le mani
capacità di servirsi delle mani per assente minima media elevata potenziale
svariate operazioni che richiedano
precisione
capacità di muovere o tenere fermi i assente minima media elevata potenziale
piedi coscientemente (ad esempio: la
capacità di usare una pedaliera)
Attività complesse attività fisica associata a resistenza:
capacità di compiere lavori che assente minima media elevata potenziale
richiedono sforzi fisici e capacità di
sopportare lo sforzo per periodi più o
meno lunghi
capacità di mantenere la posizione in assente minima media elevata potenziale
cui ci si trova, determinata
dall’interazione ed efficienza di altre
capacità (ad es. cap. di ricevere
informazioni esterne ed interne alla
propria struttura corporea, capacità di
posizionarsi nello spazio in modo
adeguato ecc)
Fattori ambientali:
capacità di sopportare condizioni assente minima media elevata potenziale
atmosferiche tipiche di una data regione
capacità di sopportare la presenza di assente minima media elevata potenziale
suoni o rumori costanti nell’ambiente di
vita o di lavoro (eventuale
inquinamento acustico)
capacità di sopportare la presenza di assente minima media elevata potenziale
vibrazioni
147
capacità di sopportare la presenza di assente minima media elevata potenziale
illuminazione naturale o artificiale
adeguata
Situazioni lavorative (organizzazione del lavoro, ad es. in turni di lavoro) :
capacità di sopportare la alternanza assente minima media elevata potenziale
durante la giornata lavorativa
(eventualmente anche di notte)
capacità di sopportare il ritmo assente minima media elevata potenziale
lavorativo ovvero di mantenere la
velocità con cui l’attività lavorativa
procede
capacità di accedere autonomamente, assente minima media elevata potenziale
con mezzi propri, al posto di lavoro
capacità di superare la distanza, di assente minima media elevata potenziale
effettuare il tragitto con mezzi di
trasporto dal posto di lavoro
all’abitazione e di raggiungere il posto
di lavoro
Situazioni di pericolo si no
È richiesto l’uso di scale a pioli o l’accesso in quota?
E’ necessario guidare dei veicoli?
Possono essere impiegate macchine e/o attrezzi di lavoro potenzialmente
pericolosi?
Altre situazioni di pericolo degne di menzione:
L'azienda opera in locali resi accessibili a portatori di handicap come previsto
dalla legge 13/89 per il superamento delle barriere architettoniche?
Si
No, ma li adatterà se necessario
148
Persona a cui rivolgersi per chiarimenti:
Persona che ha compilato la scheda o comunque in grado di fornire, se necessario, ulteriori precisazioni sul tipo di attività cui la
scheda si riferisce _________________________________________________________________
_________________Tel___________Fax:___________E.mail________________________________________
Firma del datore di lavoro
149