L’europeizzazione dei rapporti
collettivi
Dialogo sociale e
contrattazione collettiva
L’eterogeneità dei sistemi di relazioni industriali
e di contrattazione collettiva nei Paesi membri
(le differenze sono ancora più accentuate se si
considerano le relazioni industriali dei nuovi
Paesi membri) – differente organizzazione del
sindacalismo e dei sistemi (strutture) di
contrattazione collettiva
L’idea – diffusa anche nei singoli ambiti nazionali
– che i fenomeni collettivi debbano essere
lasciati all’autonomia delle parti sociali
La naturale “resistenza” delle relazioni sindacali alla
intromissione del diritto comunitario
Perché?
Resistenza sindacale
I sindacati europei si sono, semmai,
manifestati favorevoli ad interventi
comunitari di tipo promozionale sui
sistemi di coinvolgimento dei lavoratori
nelle imprese (diritti di informazione,
consultazione, partecipazione)
Il Trattato istitutivo (1957)
L’originario silenzio del Trattato istitutivo: nessun cenno alla
contrattazione collettiva né al diritto di azioni collettive
ora riconosciuto dall’
art. 28 della Carta di Nizza:
Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni,
hanno, conformemente al diritto comunitario
e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di
concludere contratti collettivi, ai
livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad
azioni collettive per la difesa dei loro
interessi, compreso lo sciopero.
L’art. 137.6 TCE
dopo Maastricht (APS) ed Amsterdam
Esclusione dalle competenze comunitarie (oltre
che delle retribuzioni) del diritto di associazione,
del diritto di sciopero e del diritto di serrata
Si è dubitato che l’esclusione riguardi anche la
contrattazione collettiva che, anzi, potrebbe
rientrare nell’espressione «rappresentanza e
difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e
dei datori di lavoro» (art. 137.3 TCE)
Il sindacalismo europeo
• Le origini – le iniziali divisioni ideologiche
(sindacati comunisti e non comunisti)
• La nascita della CISL europea
(confederazione dei sindacati liberi)
• La costituzione della CES (1973) ad opera
dei sindacati membri della CISL (ingresso
nella CES della maggiori confederazioni sindacali
europee, comprese quelle a maggioranza comunista. La
CGIL italiana entra a farne parte nel 1989e, a seguire, le
Comisiones Obreras spagnole e la CGT francese )
La CES
Confederazioni Federazioni di
riunisce
sindacali settore (o
nazionali comitati
industriali
europei)
L’UNICE (Business Europe) e la
CEEP
Federazioni
Confederazioni nazionali
nazionali delle riunisce (anche di Stati
imprese non
(per l’Italia, la comunitari) Centro europeo
Confindustria) delle imprese
pubbliche
Le prime attività collettive europee
(anni ’60 e ’70)
orientamenti e intese comuni
a volte trilaterali e spesso
assunte nell’ambito dei
L’attività comitati paritetici settoriali
contrattuale
SETTORIALE
istituiti nell’ambito della
Commissione (in tutti i
principali settori: siderurgia e
miniere; trasporti stradali;
agricoltura; ferrovie etc.)
non hanno carattere di contratto collettivo vincolante; importanti intese comuni sono
state raggiunte, all’inizio, nei settori dell’agricoltura e della zootecnia
La prosecuzione dell’esperienza del
dialogo sociale europeo di livello
settoriale
Decisione della Commissione 98/500/EC del 20
maggio 1998, che “riordina” i Comitati istituendo
Comitati di settore per il dialogo sociale (Csds)
Ruolo e funzioni:
Come organismi consultivi sugli sviluppi economici
e sociali nei vari settori delle politiche
comunitarie assumono, di fatto, funzioni di tutela
degli interessi settoriali presso le istituzioni
comunitarie (ruolo di lobby)
Il successo del dialogo sociale di
settore
Il numero di accordi conclusi dai
Csds supera i 225
Il dialogo sociale europeo
gli incontri tripartiti avviati nel 1985 a Val Duchesse
anche in questo caso:
• confronto e scambio di opinioni fra le parti sociali;
posizioni convergenti o “pareri comuni” (non proprio
contratti collettivi)
• differenza dalle precedenti esperienze: non si
svolgono a livello settoriale ma, piuttosto, a livello
delle organizzazioni sindacali di vertice europee (CES,
UNICE, CEEP)
• 4 serie di incontri e 4 pareri comuni (tra il 1985 e il
1990) su: (1) la strategia della cooperazione per la
crescita e l’occupazione; (2) formazione e motivazione
nel lavoro; informazione e consultazione; (3)
formazione di base e professionale; (4) mobilità
professionale e geografica
Il dialogo sociale europeo
Atto Unico europeo del 1987: l’art. 118B affida
alla Commissione il compito di promuovere
il dialogo sociale (art 118B Trattato di
Maastricht, ora art. 139 TCE)
si riconosce il rilievo istituzionale delle riunioni tra
parti sociali e Commissione e si affida a
quest’ultima un ruolo di propulsione e di stimolo
del dialogo sociale
Il dialogo sociale europeo:
sviluppi recenti
Il comitato del dialogo sociale
(Ces; Unice e Ceep)
Il dialogo sociale come strumento di
governance europea: la Comunicazione
della Commissione del giugno 2002
La contrattazione collettiva
comunitaria (o istituzionale o tipica)
• Artt. 138 e 139 TCE (3 e 4 dell’APS) la
partecipazione delle parti sociali all’azione
comunitaria
(v. schema)
• Il coinvolgimento sindacale: principio di
sussidiarietà orizzontale (opera come criterio di
riparto tra sfera d’intervento istituzionale e sfera
d’intervento delle parti sociali)
La contrattazione collettiva
comunitaria (o istituzionale o tipica)
Il coinvolgimento sindacale:
• valore CONSULTIVO (l’art. 138 prevede un
doppio canale consultivo, il primo indirizzato a
verificare l’opportunità dell’azione comunitaria; il
secondo a verificarne il merito)
• valore NORMATIVO (la contrattazione
collettiva istituzionale come “risorsa regolativa”
dell’ordinamento comunitario)
La contrattazione collettiva
comunitaria (o istituzionale o tipica)
Il coinvolgimento sindacale:
quali sono i soggetti – i.e. le parti sociali – da coinvolgere?
La COM (93) 600: deve trattarsi di organizzazioni confederali di
settore o di categoria organizzate a livello europeo composte
da organizzazioni riconosciute come parti sociali negli Stati
membri, che dispongano di strutture adeguate per partecipare
in modo efficace al processo di consultazione (che abbiano la
capacità di negoziare accordi) – l’elenco delle organizzazioni
dotate di queste caratteristiche (CES UNICE CEEP ma anche
CEC – confederazione europea dei dirigenti; l’ Euroquadri;
l’UEAPME – l’Unione europea dell’artigianato e delle piccole e
medie imprese) e la formula della rappresentatività
cumulativa sufficiente [adottata dal Tribunale di prima istanza
(TPI 17.6.1998, T-135/96)] da valutare ad opera della
Commissione e del Consiglio
La contrattazione collettiva “europea”
(volontaria ed autonoma) a livello di impresa –
i cdd. joint texts
contrattazione collettiva transnazionale
svolta a livello di imprese multinazionali
da parte aziendale l’attore negoziale è sempre la
direzione del gruppo; da parte sindacale, l’attore
varia:
federazioni sindacali europee di settore; CAE
da chi è svolta?
La contrattazione collettiva “europea”
(volontaria ed autonoma) a livello di impresa –
i cdd. joint texts
• I numerosi rapporti sull’attività negoziale dei CAE
• il Rapporto sulla contrattazione collettiva
transnazionale del 2006
(TRANSNATIONAL COLLECTIVE BARGAINING: PAST,
PRESENT AND FUTURE - Final Report by E. Ales, S.
Engblom, T. Jaspers, S. Laulom, S. Sciarra, A.
Sobczak, F. Valdés Dal-Ré, 2006):
la sottoscrizione degli accordi è spesso duplice e, in
alcuni casi, persino triplice: alla sottoscrizione dei
CAE si accompagnano, spesso, quelle delle
federazioni di settore europee e delle federazioni
nazionali
La contrattazione collettiva “europea”
(volontaria ed autonoma)
Esiste un nesso tra la crisi della
contrattazione collettiva “comunitaria”
e la progressiva espansione della
contrattazione collettiva “europea”
autonoma?
(Lo Faro, La contrattazione collettiva transnazionale. Prove di
ripresa del dialogo sociale in Europa?, Giorn. dir., lav. rel. ind.
2006)
Una iniziativa legislativa sulla
contrattazione collettiva
transnazionale?
• Una direttiva?
• Su quali basi giuridiche?
• L’art. 94 TCE (ex art.100)