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12/18/2011
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L’europeizzazione dei rapporti

collettivi

Dialogo sociale e

contrattazione collettiva

L’eterogeneità dei sistemi di relazioni industriali

e di contrattazione collettiva nei Paesi membri

(le differenze sono ancora più accentuate se si

considerano le relazioni industriali dei nuovi

Paesi membri) – differente organizzazione del

sindacalismo e dei sistemi (strutture) di

contrattazione collettiva

L’idea – diffusa anche nei singoli ambiti nazionali

– che i fenomeni collettivi debbano essere

lasciati all’autonomia delle parti sociali







La naturale “resistenza” delle relazioni sindacali alla

intromissione del diritto comunitario

Perché?

Resistenza sindacale



I sindacati europei si sono, semmai,

manifestati favorevoli ad interventi

comunitari di tipo promozionale sui

sistemi di coinvolgimento dei lavoratori

nelle imprese (diritti di informazione,

consultazione, partecipazione)

Il Trattato istitutivo (1957)

L’originario silenzio del Trattato istitutivo: nessun cenno alla

contrattazione collettiva né al diritto di azioni collettive



ora riconosciuto dall’



art. 28 della Carta di Nizza:

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni,

hanno, conformemente al diritto comunitario

e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di

concludere contratti collettivi, ai

livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad

azioni collettive per la difesa dei loro

interessi, compreso lo sciopero.

L’art. 137.6 TCE

dopo Maastricht (APS) ed Amsterdam



Esclusione dalle competenze comunitarie (oltre

che delle retribuzioni) del diritto di associazione,

del diritto di sciopero e del diritto di serrata

Si è dubitato che l’esclusione riguardi anche la

contrattazione collettiva che, anzi, potrebbe

rientrare nell’espressione «rappresentanza e

difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e

dei datori di lavoro» (art. 137.3 TCE)

Il sindacalismo europeo

• Le origini – le iniziali divisioni ideologiche

(sindacati comunisti e non comunisti)

• La nascita della CISL europea

(confederazione dei sindacati liberi)

• La costituzione della CES (1973) ad opera

dei sindacati membri della CISL (ingresso

nella CES della maggiori confederazioni sindacali

europee, comprese quelle a maggioranza comunista. La

CGIL italiana entra a farne parte nel 1989e, a seguire, le

Comisiones Obreras spagnole e la CGT francese )

La CES



Confederazioni Federazioni di

riunisce

sindacali settore (o

nazionali comitati

industriali

europei)

L’UNICE (Business Europe) e la

CEEP

Federazioni

Confederazioni nazionali

nazionali delle riunisce (anche di Stati

imprese non

(per l’Italia, la comunitari) Centro europeo

Confindustria) delle imprese

pubbliche

Le prime attività collettive europee

(anni ’60 e ’70)

orientamenti e intese comuni

a volte trilaterali e spesso

assunte nell’ambito dei

L’attività comitati paritetici settoriali

contrattuale

SETTORIALE

istituiti nell’ambito della

Commissione (in tutti i

principali settori: siderurgia e

miniere; trasporti stradali;

agricoltura; ferrovie etc.)



non hanno carattere di contratto collettivo vincolante; importanti intese comuni sono

state raggiunte, all’inizio, nei settori dell’agricoltura e della zootecnia

La prosecuzione dell’esperienza del

dialogo sociale europeo di livello

settoriale

Decisione della Commissione 98/500/EC del 20

maggio 1998, che “riordina” i Comitati istituendo

Comitati di settore per il dialogo sociale (Csds)

Ruolo e funzioni:

Come organismi consultivi sugli sviluppi economici

e sociali nei vari settori delle politiche

comunitarie assumono, di fatto, funzioni di tutela

degli interessi settoriali presso le istituzioni

comunitarie (ruolo di lobby)

Il successo del dialogo sociale di

settore







Il numero di accordi conclusi dai

Csds supera i 225

Il dialogo sociale europeo

gli incontri tripartiti avviati nel 1985 a Val Duchesse

anche in questo caso:

• confronto e scambio di opinioni fra le parti sociali;

posizioni convergenti o “pareri comuni” (non proprio

contratti collettivi)

• differenza dalle precedenti esperienze: non si

svolgono a livello settoriale ma, piuttosto, a livello

delle organizzazioni sindacali di vertice europee (CES,

UNICE, CEEP)

• 4 serie di incontri e 4 pareri comuni (tra il 1985 e il

1990) su: (1) la strategia della cooperazione per la

crescita e l’occupazione; (2) formazione e motivazione

nel lavoro; informazione e consultazione; (3)

formazione di base e professionale; (4) mobilità

professionale e geografica

Il dialogo sociale europeo



Atto Unico europeo del 1987: l’art. 118B affida

alla Commissione il compito di promuovere

il dialogo sociale (art 118B Trattato di

Maastricht, ora art. 139 TCE)

si riconosce il rilievo istituzionale delle riunioni tra

parti sociali e Commissione e si affida a

quest’ultima un ruolo di propulsione e di stimolo

del dialogo sociale

Il dialogo sociale europeo:

sviluppi recenti



Il comitato del dialogo sociale

(Ces; Unice e Ceep)



Il dialogo sociale come strumento di

governance europea: la Comunicazione

della Commissione del giugno 2002

La contrattazione collettiva

comunitaria (o istituzionale o tipica)



• Artt. 138 e 139 TCE (3 e 4 dell’APS) la

partecipazione delle parti sociali all’azione

comunitaria

(v. schema)

• Il coinvolgimento sindacale: principio di

sussidiarietà orizzontale (opera come criterio di

riparto tra sfera d’intervento istituzionale e sfera

d’intervento delle parti sociali)

La contrattazione collettiva

comunitaria (o istituzionale o tipica)



Il coinvolgimento sindacale:



• valore CONSULTIVO (l’art. 138 prevede un

doppio canale consultivo, il primo indirizzato a

verificare l’opportunità dell’azione comunitaria; il

secondo a verificarne il merito)

• valore NORMATIVO (la contrattazione

collettiva istituzionale come “risorsa regolativa”

dell’ordinamento comunitario)

La contrattazione collettiva

comunitaria (o istituzionale o tipica)

Il coinvolgimento sindacale:

quali sono i soggetti – i.e. le parti sociali – da coinvolgere?

La COM (93) 600: deve trattarsi di organizzazioni confederali di

settore o di categoria organizzate a livello europeo composte

da organizzazioni riconosciute come parti sociali negli Stati

membri, che dispongano di strutture adeguate per partecipare

in modo efficace al processo di consultazione (che abbiano la

capacità di negoziare accordi) – l’elenco delle organizzazioni

dotate di queste caratteristiche (CES UNICE CEEP ma anche

CEC – confederazione europea dei dirigenti; l’ Euroquadri;

l’UEAPME – l’Unione europea dell’artigianato e delle piccole e

medie imprese) e la formula della rappresentatività

cumulativa sufficiente [adottata dal Tribunale di prima istanza

(TPI 17.6.1998, T-135/96)] da valutare ad opera della

Commissione e del Consiglio

La contrattazione collettiva “europea”

(volontaria ed autonoma) a livello di impresa –

i cdd. joint texts





contrattazione collettiva transnazionale

svolta a livello di imprese multinazionali



da parte aziendale l’attore negoziale è sempre la

direzione del gruppo; da parte sindacale, l’attore

varia:

federazioni sindacali europee di settore; CAE





da chi è svolta?

La contrattazione collettiva “europea”

(volontaria ed autonoma) a livello di impresa –

i cdd. joint texts

• I numerosi rapporti sull’attività negoziale dei CAE

• il Rapporto sulla contrattazione collettiva

transnazionale del 2006

(TRANSNATIONAL COLLECTIVE BARGAINING: PAST,

PRESENT AND FUTURE - Final Report by E. Ales, S.

Engblom, T. Jaspers, S. Laulom, S. Sciarra, A.

Sobczak, F. Valdés Dal-Ré, 2006):

la sottoscrizione degli accordi è spesso duplice e, in

alcuni casi, persino triplice: alla sottoscrizione dei

CAE si accompagnano, spesso, quelle delle

federazioni di settore europee e delle federazioni

nazionali

La contrattazione collettiva “europea”

(volontaria ed autonoma)



Esiste un nesso tra la crisi della

contrattazione collettiva “comunitaria”

e la progressiva espansione della

contrattazione collettiva “europea”

autonoma?

(Lo Faro, La contrattazione collettiva transnazionale. Prove di

ripresa del dialogo sociale in Europa?, Giorn. dir., lav. rel. ind.

2006)

Una iniziativa legislativa sulla

contrattazione collettiva

transnazionale?

• Una direttiva?

• Su quali basi giuridiche?

• L’art. 94 TCE (ex art.100)



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