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IL PROGETTO DI LEGGE APREA

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IL PROGETTO DI LEGGE APREA
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CESP

Centro studi per la scuola

pubblica









IL PROGETTO DI LEGGE

APREA

scuole come fondazioni e nuovo

status giuridico degli insegnanti

LEGGE n. 953

PROPOSTA DI LEGGE

d‟iniziativa del deputato APREA



Norme per l’autogoverno delle istituzioni

scolastiche e la libertà di scelta educativa

delle famiglie, nonché per la riforma dello

stato giuridico dei docenti





Presentata il 12 maggio 2008

22 ARTICOLI

CAPO I

Governo delle Istituzioni scolastiche (art. 1-10)



CAPO II

Autonomia finanziaria delle Istituzioni scolastiche

e libertà di scelta delle famiglie (art. 11)



CAPO III

Stato giuridico, modalità di formazione iniziale e

reclutamento dei docenti (art. 12 – 22)

+ 7 PAGINE INTRODUTTIVE

Delle quali:



 ½ pagina all‟Autonomia e alla libertà di scelta

delle famiglie



 1 e ½ pagine al governo delle Istituzioni

scolastiche



 5 pagine al nuovo stato giuridico dei docenti

CAPO I





Governo delle Istituzioni

scolastiche

IL SALTO DI QUALITÀ





PAROLA CHIAVE:



PRIVATIZZAZIONE

In principio era l‟autonomia…



 «La presente iniziativa legislativa

rappresenta una legge generale di princıpi

che rispetta, approfondisce e valorizza le

norme sull‟autonomia organizzativa […] di

cui realizza veramente la lettera e lo

spirito». (Introduzione, pag. 1)

ART. 2

Trasformazione delle istituzioni

scolastiche in fondazioni



 1. Ogni istituzione scolastica può […] costituirsi in

fondazione, con la possibilità di avere partner che ne

sostengano l‟attività, che partecipino ai suoi organi di

governo e che contribuiscano a raggiungere gli obiettivi

strategici indicati nel piano dell‟offerta formativa e a

innalzare gli standard di competenza dei singoli studenti

e di qualità complessiva dell‟istituzione scolastica.

 2. I partner previsti dal comma 1 possono essere enti

pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori

o di cittadini, organizzazioni non profit.

Cosa sono le fondazioni

 un ente privato senza finalità di lucro, che

ha a disposizione un patrimonio da

destinare a determinati scopi.



 può e deve ricavare degli utili dal proprio

patrimonio e dalle attività ad esso

connesse, ma deve spendere il ricavato

nella realizzazione dei propri scopi.

Legge 6 agosto 2008, n. 133

Art. 16



Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università



 c.2 Al fondo di dotazione delle fondazioni

universitarie e' trasferita la proprietà dei

beni immobili già in uso alle Università

 c.3 Gli atti di trasformazione e di

trasferimento degli immobili e tutte le

operazioni ad essi connesse sono esenti

da imposte e tasse.

Introduzione

pag. 3



«Attraverso la trasformazione in

fondazioni si vuole anche favorire una

maggiore libertà di educazione che

poggia sulla natura sociale

dell‟educazione: un‟opera da svolgere

entro quella società civile e quegli enti

pubblici e privati più vicini ai cittadini,

che devono essere riconosciuti a pieno

diritto come espressione dell‟azione

pubblica».

ART. 3

Organi delle istituzioni scolastiche



1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:



 a) il dirigente scolastico;

 b) il consiglio di amministrazione

 c) il collegio dei docenti

 d) gli organi di valutazione collegiale degli alunni

 e) il nucleo di valutazione

ART. 5

Il Consiglio di Amministrazione

Ha compiti di indirizzo generale dell‟attività di istruzione

scolastica. Esso, su proposta del dirigente scolastico:

 a) delibera il regolamento relativo al proprio

funzionamento, comprese le modalità di elezione,

sostituzione e designazione dei suoi membri;

 b) approva il piano dell‟offerta formativa;

 c) approva il programma annuale delle attività;

 d) delibera il regolamento di istituto, che definisce i

criteri per l‟organizzazione e il funzionamento

dell‟istituzione scolastica […]

 e) nomina i docenti esperti e i membri esterni del nucleo

di valutazione

ART. 6

Composizione del CdA

E‟ composto da un numero non superiore a 11 membri, di

cui:

 Il dirigente (di diritto)

 Il DSGA (senza diritto di voto)

 Almeno un genitore

 Almeno un docente

 Uno studente (per secondarie di secondo grado)

 Rappresentanti degli enti locali

 Esperti esterni scelti in ambito educativo, tecnico o

gestionale

Tirando le somme…

Chi deciderà nelle nostre scuole?

Rispetto all‟attuale Consiglio di Istituto:



 Sparisce completamente la rappresentanza ATA

 Si ridimensiona fortemente la rappresentanza di docenti e genitori

 Su 11 membri, solo 3 (un docente, un genitore e il Dirigente)

provengono da chi realmente vive la scuola

 Ben 8 membri provengono dall‟esterno: politici, imprese,

organizzazioni no profit, ecc.



FINE DELLA GESTIONE COLLEGIALE DELLA

SCUOLA

LE SCUOLE SONO SOTTRATTE AI DOCENTI E AI GENITORI E

CONSEGNATE AL MONDO DELLA POLITICA E DEGLI AFFARI,

CIOE‟ ALLE LOBBY

ART. 7

Il collegio docenti



 Elabora il POF



 è articolato in dipartimenti disciplinari,

presieduti da un docente coordinatore, ovvero

in ulteriori forme organizzative, definite dal

collegio stesso.



 si riunisce seduta obbligatoria all‟inizio

dell‟anno scolastico per approvare la propria

organizzazione interna e l‟elaborazione del

piano dell‟offerta formativa.

ART. 10

Nuclei di valutazione

Sono composti da:

 Docenti esperti nominati dal Cda

 Non più di due membri esterni nominati

dal Cda



Valutano l‟efficienza, l‟efficacia e la qualità

complessive del servizio scolastico

RIASSUMENDO IL CAPO I

 La legge si pone sul solco tracciato

dall‟Autonomia

 Scuole occupate da interessi privati

 Fine dell‟idea di gestione democratica della

scuola

 Eliminazione della componente ATA negli organi

collegiali

 Collegio docenti limitato a elaborazione POF e

smembrato in commissioni

 Si crea un organo per la valutazione

CAPO II







Autonomia finanziaria delle

Istituzioni scolastiche e

libertà di scelta delle famiglie

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA





PAROLA CHIAVE:



INDIVIDUALISMO

Introduzione pag. 3







«riallocare le risorse finanziarie destinate

all‟istruzione partendo dalla libertà di

scelta delle famiglie, secondo il principio

che le risorse governative seguono

l‟alunno […]. Principio affermato già

dall‟articolo 26 della Dichiarazione

universale dei diritti umani».

Introduzione pag. 3



«Il fatto che lo Stato abbia fino ad oggi

interpretato il diritto all‟istruzione dei

cittadini come una funzione propria e

coincidente con un servizio esclusivamente

statale ha certamente prodotto effetti

positivi come la scolarizzazione di massa,

ma…

... Ma è anche vero che questo impianto

appare sempre più come una «gabbia»

che limita le opportunità da offrire ai nostri

giovani e la libertà di scelta in campo

educativo. La sussidiarietà diventa la stella

polare di questo cambiamento. E‟ questo il

senso del comma 2 dell‟articolo 11 della

presente proposta di legge, che prevede

un‟autonomia finanziaria delle istituzioni

scolastiche collegata alla liberta di scelta

delle famiglie, che spostano i

finanziamenti in base alle loro scelte».

ART. 11

Decentralizzazione

 c. 1 Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

[…] sono individuati modalità e tempi per il trasferimento

dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali

[…] alle regioni e agli enti locali



 c. 2 All‟atto del trasferimento disposto ai sensi del

comma 1, ogni singola regione attribuisce le risorse

finanziarie pubbliche disponibili alle istituzioni scolastiche

accreditate, sulla base del criterio principale della «quota

capitaria», individuata in base al numero effettivo degli

alunni iscritti a ogni istituzione scolastica, tenendo conto

del costo medio per alunno, […] alle caratteristiche

qualitative delle proposte formative, […] nonché a criteri

di equità e di eccellenza.

RIASSUMENDO IL CAPO II

 Regionalizzazione del sistema di istruzione con conseguente

frammentazione territoriale della scuola



 Le famiglie, trasformate compiutamente in clienti, decideranno dove

spendere la quota di stato sociale assegnata ai loro figli



 Diversificazione delle scuole in base a confessioni religiose, capacità

e autonomia di scelta delle famiglie, ecc.



 Accentuazione della diversificazione dell‟offerta formativa nelle

singole scuole e dunque dell‟operazione di marketing



 Finanziamenti alle scuole cattoliche



 Abolizione di fatto del dettato costituzionale

CAPO III





Stato giuridico, modalità di

formazione iniziale e reclutamento

dei docenti

COSA DEVONO DIVENTARE

I DOCENTI ITALIANI





PAROLA CHIAVE:

VALUTAZIONE

PERCHÉ MODIFICARE I DOCENTI



«L‟insegnante è considerato essenzialmente

come dipendente pubblico, alla stregua di tutti

gli altri impiegati dello Stato. […] Ad esso sono

state assicurate – come agli altri impiegati

pubblici – la contrattazione e tutte le libertà

sindacali, accentuando la sua dipendenza

piuttosto che la sua autonomia e responsabilità

professionali. […] La contrattualizzazione del

rapporto di lavoro ha „forzato‟ i confini del

campo riservato alla legge e ai princıpi generali

della professione». (Introduzione, p. 4)

Art. 19 e Art. 22

 Viene istituito l‟Associazionismo professionale; le

associazioni sono consultate sulla didattica e

valorizzate nelle loro funzioni propositive

 è soppressa la rappresentanza sindacale unitaria

dell‟istituzione scolastica.

 E‟ istituita la rappresentanza regionale sindacale

unitaria d‟area, composta esclusivamente da

rappresentanti sindacali dell‟area dei docenti.

 Le materie riservate alla contrattazione sono

individuate secondo criteri di essenzialità:

orario, retribuzione, mobilità

La privatizzazione ha bisogno di un

nuovo tipo di insegnanti





«Non può esistere una vera autonomia

delle scuole senza un insegnante

professionista, capace di vera

responsabilità per i risultati».

Stato giuridico dei docenti

Introduzione, pag. 5



«Il concetto di stato giuridico include:



 l‟identificazione (in che cosa consiste) e la configurazione (identica o

differenziata) della funzione docente

 i contenuti e i limiti della libertà di insegnamento;

 le procedure di reclutamento e la «carriera»;

 le cause e le modalità di cessazione del rapporto di lavoro;

 le relazioni con l‟istituto scolastico, con gli organi collegiali, con il

dirigente scolastico, con gli organi ministeriali e degli altri enti

pubblici;

 gli organismi rappresentativi della funzione docente;

 le modalità e le procedure per la valutazione e il controllo

dell‟attività dei docenti».

Come si diventa docenti

 Corsi di laurea magistrale, comprendenti anche attività

didattiche di tirocinio al termine del quale sarà espresso

un giudizio

 Dopo un esame di Stato abilitante, l‟aspirante docente

viene iscritto ad un albo regionale

 Un anno di formazione con relativo contratto di

inserimento al lavoro che prevede l‟assunzione di

responsabilità di insegnamento e attività di formazione

 L‟anno di formazione si conclude con una discussione

davanti alla commissione di valutazione; all‟aspirante

docente viene assegnato un punteggio

 Si può ora partecipare ai concorsi d‟istituto banditi

almeno ogni tre anni su posti disponibili

LA CARRIERA

Art. 17, c. 1

 Docente iniziale

 Docente ordinario

 Docente esperto



«Cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed

economico della professionalità maturata»



«All‟interno di ciascun livello […] aumenti a cadenza

biennale, da quantificare in sede di contrattazione

collettiva».

COSA FA IL DOCENTE ESPERTO

Art. 17, c. 2

Attività di:

 formazione

 coordinamento di dipartimenti o gruppi di

progetto

 valutazione interna ed esterna

 Collaborazione con il dirigente

dell‟istituzione scolastica.

DOCENTI ORDINARI E INIZIALI

Art. 17, c. 4

Sono soggetti a una valutazione periodica in ordine a:

 l‟efficacia dell‟azione didattica e formativa;

 l‟impegno professionale nella progettazione e

nell‟attuazione del piano dell‟offerta formativa;

 il contributo fornito all‟attività complessiva

dell‟istituzione scolastica formativa;

 i titoli professionali acquisiti in servizio

 i docenti iniziali non possono svolgere “attività

complesse” finanziate con il fondo d‟istituto



«Le valutazioni periodiche costituiscono credito

professionale documentato utilizzabile ai fini della

progressione di carriera e sono riportate nel portfolio

personale del docente».

La commissione di valutazione

Art. 17, c. 6





 E‟ presieduta dal dirigente

 Tre docenti esperti

 Un rappresentante designato a livello

regionale dall‟organismo tecnico

rappresentativo di cui all‟articolo 20.

ART. 20

Organismi tecnici rappresentativi

 c. 1 Sono istituiti organismi tecnici

rappresentativi della funzione docente, articolati

in un organismo nazionale e in organismi

regionali.

 La loro composizione è poco comprensibile: al c.

2 si dice: «sono composti in modo da assicurare

una adeguata rappresentanza elettiva dei

docenti interessati. Una parte minoritaria dei

loro componenti è designata dalle associazioni

professionali e dalle università

ART. 21

Funzioni degli organismi tecnici

rappresentativi

 formula proposte sui criteri da seguire per la formazione

iniziale, per l‟abilitazione nonché per l‟individuazione

degli standard professionali dei docenti;

 redige e aggiorna il codice deontologico;

 esercita potestà disciplinari sugli iscritti negli albi

regionali

 formula proposte e pareri obbligatori in merito alla

determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e

dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del

sistema nazionale di istruzione e di formazione, nonché

alle tecniche e alle procedure di reclutamento dei

docenti.

I PASSAGGI DI LIVELLO

Art. 17, c. 7 - 9

Ogni anno il Ministero determina i contingenti per docenti

ordinari e esperti



 Docente iniziale → docente ordinario

per soli titoli tenendo conto del portfolio



 Docente ordinario → docente esperto

mediante formazione e concorso

Introduzione

pag. 5





«La carriera docente deve essere fondata

essenzialmente su standard, valutazione,

sviluppo, professionalità, specializzazione

e responsabilità per i risultati».

RIASSUMENDO IL CAPO III

 I docenti diventano giuridicamente “professionisti”

 Spariscono le RSU di Istituto e moltissime materie ora sottoposte a contrattazione,

saranno stabilite per legge

 I docenti vengono distinti in 3 fasce stipendiali in base al merito certificabile tramite

prove standard oggettive

 Si creeranno interessi corporativi all‟interno del corpo docente con lo spezzettamento

in caste: sostituzione della collegialità con la competizione tra docenti

 Viene istituito il portfolio del docente

 Enorme potere nelle mani dei dirigenti

 Si chiede ai docenti italiani, in cambio di aumenti, di piegare la didattica alla logica

della valutazione

 Si entra nel cuore stesso della scuola: nel processo di trasmissione ed acquisizione

dei saperi

 Su modello inglese e americano (fallimentari) si propone una cultura valutabile e

certificabile

 Tutto questo senza dimenticare che le scuole saranno a disposizione di interessi

privati

Uno strumento decisivo per la

trasformazione dei docenti italiani





INVALSI

Istituto Nazionale per la Valutazione

di Sistema

Proposta preparata per l‟INVALSI

4 dicembre 2008

 «Il sistema di valutazione inglese ha

mostrato come una quota significativa

delle scuole che ottengono la valutazione

più alta in un dato anno avevano ricevuto

valutazioni basse in qualche anno

precedente».

Proposta preparata per l‟INVALSI

4 dicembre 2008

«Nella predisposizione dei quesiti, qualora si scelga la

soluzione basata su domande a risposta multipla, sarà

necessario superare la tipica opposizione italiana a

questo tipo di prova. […] Prove standardizzate come

quelle qui proposte sono state criticate in quanto

inducono gli insegnanti a dedicare troppo tempo

all‟addestramento degli studenti in vista della prova: nel

mondo anglosassone ci si riferisce a questo problema

con il termine “teaching to the test”. Va però osservato

che il problema esiste anche nel nostro attuale sistema

di valutazione (pensiamo ad esempio a quanto tempo gli

studenti dei licei dedicano a fare versioni di scarso

interesse intrinseco)».

Son cose che si dicono…





La Direttiva n. 74

Del 15 settembre 2008

Il Ministero chiede all‟INVALSI di

 formulare proposte al Ministro in merito alla

definizione del sistema di valutazione dei

dirigenti scolastici,

 avviare un piano di ricognizione delle metodiche

adottate a livello internazionale per la

valutazione degli insegnanti con particolare

riferimento all‟uso di detta valutazione a fini

premiali di carriera e retribuzione;

 Avviare analoga ricognizione per il personale

amministrativo, tecnico, ausiliario.

E ancora…



 Promuovere la cultura della valutazione con

particolare riferimento alle azioni di formazione

del personale dirigente e docente, per favorire la

piena attuazione dell‟autonomia didattica e

organizzativa

 Supportare la formazione in ogni scuola di una

figura di riferimento per la valutazione nazionale

e internazionale

Direttiva n. 74 15 settembre 2008

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI



 seconda e quinta classe scuola primaria (anno 2008-2009)

 prima e terza classe scuola secondaria di primo grado (anno 2009-

2010)

 seconda e quinta classe scuola secondaria di secondo grado (anno

2010-2011)



Aree disciplinari oggetto di valutazione: italiano, matematica e, in

seconda istanza, scienze. Sarà opportuno verificare anche la

possibilità di predisporre strumenti di valutazione dell‟apprendimento

della lingua inglese



 La somministrazione delle prove dovrà essere effettuata

mediante rilevatori esterni

La resistenza individuale

«Le prove standardizzate aggiuntive dovranno essere

somministrate agli studenti da personale esterno, diverso

dagli insegnanti di ciascuna scuola. È naturale, infatti,

che gli insegnanti locali abbiano un incentivo ad aiutare i

loro studenti o a lasciare che si aiutino gli uni con gli altri

copiando, e questo evidentemente falserebbe i risultati

della valutazione. L‟analisi dei risultati della prova

nazionale del 2008, nell‟esame di Stato al termine del

primo ciclo, ha purtroppo messo in luce che questo

rischio è reale e va tenuto presente».

(INVALSI - 4 dicembre 2008)

La resistenza collettiva



«Da ben tre legislature il Parlamento pone

all‟ordine del giorno questa riforma senza

riuscire a portarla a termine, nonostante

i numerosi progetti di legge presentati da

tutte le forze politiche».

(Introduzione alla legge 953 pag 1)

INVALSI

4 dicembre 2008

«Questi obiettivi dovrebbero essere patrimonio comune

sia della “destra” che della “sinistra” nel nostro Paese,

così come accade negli altri paesi con cui ci

confrontiamo. Il Quaderno Bianco sulla Scuola pubblicato

nel settembre 2007 d‟intesa fra i Ministeri dell‟Istruzione

e dell‟Economia, l‟introduzione di una prova nazionale

standardizzata all‟interno dell‟Esame di Stato alla fine del

primo ciclo introdotta dal Ministro Fioroni, la direttiva

triennale appena varata dal Ministro Gelmini, che

prosegue nella direzione tracciata dai precedenti ministri

Berlinguer, Fioroni e Moratti con la costituzione

dell‟INVALSI, sono tutti passi che vanno in questa

direzione, pur provenendo da governi di ispirazione assai

diversa».

CONCLUDENDO…



La matrice ideologica della

legge Aprea

La legge Aprea è una legge

neoliberista

Neoliberismo = - stato, + privato



 E‟ un modello economico (risparmi attraverso la distruzione dello

stato sociale)



 E‟ un modello idelogico: centralità dell‟individualismo, del libero

mercato e della meritocrarzia







Docente = portatore di una

Scuola = portatrice Famiglia = responsabilità individuale

di interessi privati portatrice di

interessi individuali


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