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IL FILO

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IL FILO

Mensile on-line della Sede Inail di Grosseto www.inail.it/TOSCANA/

a cura di Franco Cavallaro

Aprile 2003 Via Mameli 13 tel.0564/473111 grosseto@inail.it N. 19





L’ARABA FENICE RICOMINCIA A VOLARE

Esattamente un anno fa prendeva il via il progetto “Araba Fenice”, finanziato dall’Inail

e di cui è stato ispiratore Juri Galgani, un invalido di Grosseto. L’iniziativa è finalizzata

alla riqualificazione professionale ed al reinserimento nel mondo del lavoro di un

gruppo di 15 invalidi, tutti interessati ad un uso professionale del computer e

all’apprendimento dei programmi necessari al rilascio della “Patente Europea” nota

con la sigla ECDL (European Computer Driving Licence). Si tratta di un documento

attestante la capacità nell’uso del computer ed avente valore legale in tutti gli stati

membri dell’Unione Europea.

E’ ora il momento, in prossimità del traguardo, di fare con Daniele Magnapane,

portavoce del gruppo, un primo bilancio su quel che si è fatto e sulle aspettative dei

partecipanti che, con qualche remora all’inizio ma con entusiasmo poi, stanno

affrontando e completando il percorso formativo previsto dal progetto.

“Lo scottante problema del reinserimento nel mondo del lavoro” ci dice Daniele

Magnapane, ”per tutti gli invalidi rappresentano un vero e proprio scoglio, a volte

anche insormontabile. L’Inail, offrendoci la possibilità di partecipare come destinatari

di un’attività di formazione professionale e di riqualificazione, ci ha aiutato a superare

le nostre iniziali remore. Oggi, in prossimità del traguardo, tutti noi allievi siamo

ansiosi di mettere in atto quanto appreso e di confrontarci, a parità di condizioni, col

mondo del lavoro”.

“Il progetto ha mosso i primi passi a marzo 2002 con il fine di creare figure

professionali specializzate nell’uso del PC, oramai inseparabile compagno nel mondo

del lavoro ed ottimo mezzo per allontanare molti invalidi dall’idea di non essere più

utile alla società. Tutti i partecipanti, giunti ormai quasi al termine di un corso di 600

ore, hanno affrontato, per mezzo del pacchetto “office” della Microsoft, argomenti

come l’elaborazione e la gestione del testo, la creazione dei fogli elettronici, la

creazione e la gestione dei database, le presentazioni dei documenti e dei progetti,

l’utilizzo di internet e della posta elettronica, formandosi così sotto il profilo dell’office

automation. Non meno importante è stato il lavoro svolto nel campo della grafica,

dove i ragazzi hanno potuto acquisire nozioni avanzate sul fotoritocco grazie all’utilizzo

del software “Photoshop”. Lo stesso programma è stato utilizzato per preparare le

immagini da pubblicare su internet; infatti, l’impaginazione per il web attraverso

“Dreamweaver” e le animazioni create con “Flash” concludono il percorso formativo”.

“La nostra è stata un’esperienza utile sotto ogni profilo. Ci ha formato facendoci

acquisire nozioni avanzate per fronteggiare diverse esigenze del mondo del lavoro.

Oggi siamo in grado di svolgere sia mansioni di segretariato sia mansioni decisamente

più tecniche come quelle di affiancamento di “web master” e di “impaginatori grafici”.

Ci ha anche aiutato a conoscerci meglio, a ritrovare la voglia di rimetterci in gioco, a

sconfiggere la paura di non avere più le stesse capacità che avevamo prima

dell’infortunio. L’affiatamento che si è creato tra noi è stato l’elemento di traino, così



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chi si era avvicinato al corso con scetticismo è finito con l’appassionarsi alle materie

trattate al punto da voler mettere in pratica le nozioni apprese anche nella propria vita

domestica, catalogando dalla collezione di monete, fino alla collezione di Cd musicali,

senza poi parlare della fantasia, che ha trovato libero sfogo intorno alle nostre foto,

dove ognuno ha potuto sbizzarrirsi, magari trasformando in ippopotamo proprio

l’inseparabile compagno di banco”.









“Il mondo del lavoro”, conclude Magnapane, “da oggi sa di poter contare anche su

questi giovani che, professionalmente preparati ed altamente motivati, rappresentano

una risorsa sicuramente affidabile”.

Queste sono le sensazioni vissute dai partecipanti al progetto Araba Fenice che, una

volta completato il percorso formativo, ci racconteranno la loro esperienza in modo più

dettagliato.







CONFERMA DI RENDITA A SUPERSTITI

E DI QUOTE INTEGRATIVE

Scade il 5 maggio prossimo il termine per la presentazione alle Sedi Inail della

certificazione necessaria per mantenere la rendita a superstite, o le quote integrative,

per i figli che frequentino la scuola media superiore e non abbiano compiuto i 21 anni

di età. La documentazione, che può essere autocertificata, deve essere presentata dai

titolari di quote integrative della rendita o dai figli titolari di rendita a superstite, e

deve attestare la volontà di proseguire regolarmente il corso di studi per l'anno

scolastico 2003/2004.

In caso di mancata comunicazione all'Inail, le quote o la rendita saranno sospese con

decorrenza 1 luglio 2003, con possibilità di ripristino appena perverrà la necessaria

documentazione presso gli uffici dell'Istituto









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PRESTO I NUOVI CONTRATTI FLESSIBILI

Presto il mercato del lavoro, che ha iniziato a subire le prime trasformazioni a seguito

dell’introduzione del lavoro interinale e delle collaborazioni coordinate continuative,

godrà di un’ulteriore maggiore flessibilità. Si prevede, infatti, che nell’arco di 3-4 mesi,

non appena emanato lo specifico decreto legislativo, saranno offerte sia alle imprese

sia ai lavoratori varie opportunità fra le quali ognuno potrà scegliere quella più

rispondente alle proprie esigenze. E’ questo l’effetto della legge Biagi (legge delega

n.30 del 14 febbraio 2003) che ha introdotto nel nostro ordinamento nuove forme di

flessibilità, delegando il governo ad emanare, entro un anno dalla data della sua

entrata in vigore uno o più decreti legislativi per la disciplina delle nuove forme

contrattuali in arrivo (lavoro a chiamata, lavoro a prestazioni ripartite, lavoro a

progetto, lavoro occasionale, staff leasing).

Il lavoro a chiamata (job on call) è un tipo di contratto di prestazioni discontinue e non









programmabili col quale l’azienda tutte le volte che ne avrà bisogno, entro il termine

previsto dal contratto, potrà chiamare il lavoratore che, oltre alla retribuzione,

percepirà una specifica indennità per la sua disponibilità a svolgere prestazioni

discontinue. Nuovo è anche il contratto di lavoro a prestazioni ripartite (job sharing)

col quale due o più lavoratori condividono un contratto di lavoro a tempo pieno

occupando un solo posto di lavoro e garantendo alternativamente la propria presenza

in eguale misura, salvo diverso accordo. Trova applicazione per certi lavori (portieri,

baristi, centralinisti, edicolanti, ecc.) in cui per l’espletamento della funzione si

richiede una presenza continuativa per più di otto ore giornaliere e 48 settimanali.

Ciascun patner ha diritto a ricevere dal datore di lavoro la sua parte di retribuzione e,

a sua volta, in caso di inadempimento contrattuale, sarà individualmente responsabile

sul piano disciplinare ed eventualmente in solido con l’altro patner su quello

risarcitorio. Rimangono ancora da chiarire alcuni aspetti legati al venir meno della

collaborazione da parte di uno dei due patner. Si avrà la risoluzione integrale del

contratto? Il contratto si trasformerà a tempo totale con l’altro patner? Per la risposta

non resta che attendere il decreto di attuazione della legge delega. Il job sharing,

molto diffuso negli Stati Uniti, era stato previsto nel 1998 da una circolare del nostro

ministero del lavoro ma non era stato mai regolamentato. Altra nuova forma

contrattuale è il lavoro a progetto con quale si assume un lavoratore “a tempo per un



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obiettivo” vale a dire per la realizzazione – con lavoro prevalentemente proprio e

senza vincolo di subordinazione - di uno o più progetti o fasi di un programma di

lavoro. Finito il progetto finisce anche il rapporto di lavoro. A differenza dell’attuale

rapporto di collaborazione coordinata continuativa, in cui invece la natura stessa della

continuità non presuppone l’esecuzione di un’opera determinata, è prevista la forma

scritta e viene fissata una durata determinata o, comunque, determinabile, ponendo

così fine alle collaborazioni simulate dietro cui in realtà si nascondono lavoratori

dipendenti a quasi tutti gli effetti. Quasi, in quanto la tutela e i compensi sono diversi

e inferiori. La durata complessiva del lavoro a progetto, a differenza del contratto di

co.co.co. deve essere superiore a 30 giorni con lo stesso committente nel corso di un

anno ed il compenso complessivo superiore a 5 mila euro. Al disotto di questi

parametri si resta nel campo della collaborazione occasionale. Si prevede che una

volta a regime il lavoro a progetto finisca con lo scalzare i vecchi co.co.co.. Lo staff

leasing, infine, è una nuova forma di contratto, anch’esso di provenienza americana,

mediante la quale le aziende – in presenza di particolari ragioni tecnico-organizzative

previste dalla legge - affittano manodopera, come avviene per il contratto interinale,

ma a tempo indeterminato presso agenzie specializzate.







IL CONDONO SLITTA AL 16 MAGGIO

La Finanziaria 2003 prevede la possibilità di integrare le dichiarazioni fiscali (compresa

quella del sostituto d’imposta) mediante la denuncia dei redditi non dichiarati per i

quali i termini di presentazione siano scaduti entro il 31 ottobre 2002, con contestuale

versamento, entro il 16 maggio 2003, delle maggiori imposte dovute. La

regolarizzazione – relativamente ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori - dei

periodi pregressi nei confronti dell’Erario ha riflessi anche ai fini dei premi assicurativi.

La sanatoria fiscale proposta per la sistemazione della posizione individuale del

lavoratore autonomo è invece da considerarsi ininfluente ai fini assicurativi, in quanto,

per quest’ultimo, il premio Inail si determina su retribuzioni convenzionali o di

ragguaglio. Ai fini Inail la sanatoria esplica i suoi effetti limitatamente agli eventuali

minori premi versati per lavoratori dipendenti e collaboratori nel periodo dal 1998 al

2001 (stante l’attuale prescrizione quinquennale per la riscossione di premi) in

conseguenza dei minori redditi da lavoro dipendente dichiarati dal sostituto d’imposta

e cioè dal datore di lavoro per i propri dipendenti ovvero dal committente per le

collaborazioni coordinate e continuative. La dichiarazione integrativa ai fini fiscali

costituisce presupposto indispensabile per la regolarizzazione dei premi assicurativi.

Per la sua compilazione l’Agenzia delle Entrate ha elaborato un apposito modello,

disponibile su www.agenziaentrate.it , che non contiene una specifica sezione Inail. Di

conseguenza occorrerà seguire per l’Inail una procedura particolare che prevede l’invio

di una separata “denuncia di rettifica delle retribuzioni” con tutti gli altri elementi utili

al calcolo della differenza di premio dovuta per gli anni pregressi.

In particolare entro il 16 maggio 2003 gli interessati, per denunciare le retribuzioni,

dovranno effettuare una specifica comunicazione nella quale indicare il codice fiscale

della ditta, il numero del cliente con il relativo contro-codice, la PAT e, ove possibile, la

voce di tariffa cui si riferiscono le retribuzioni da denunciare per singoli periodi

assicurativi, l’importo delle retribuzioni e gli anni di riferimento, un’espressa

dichiarazione dell’avvenuta trasmissione del modello di dichiarazione integrativa

all’Agenzia delle Entrate. Dovranno inoltre calcolare il premio e versare il dovuto in

unica soluzione (senza sanzioni e interessi) mediante modello F24 compilato nella

sezione Inail con i seguenti dati: codice Sede, codice cliente, contro-codice, numero di

riferimento 999500, causale P, importo a debito versato. Non va compilato il campo



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“importi a credito compensati” né può essere effettuata alcuna compensazione con

eventuali crediti verso altre Amministrazioni.







OBIETTIVO “ZERO INFORTUNI”

Dopo la Nuova Solmine spa, anche un’altra azienda della provincia di Grosseto, la

Huntsman Tioxide, unico produttore in Italia di “biossido di titanio”, comunica di aver

raggiunto nel 2001 e 2002 l’obiettivo “Zero infortuni” per i propri dipendenti e per le

imprese che operano nello stabilimento. Per ottenere questi risultati l’azienda investe

per la prevenzione notevoli risorse nella formazione del personale. Solo cosi, infatti, è

possibile sviluppare specifici processi di apprendimento attraverso i quali i soggetti

coinvolti acquisiscono particolari abilità, solitamente connessi all’esercizio di una

specifica mansione, migliorando le proprie prestazioni lavorative sotto ogni aspetto,

compreso quello relativo alla sicurezza. Dal 1996 ogni dipendente, per almeno 10

giorni l’anno, è coinvolto in corsi di formazione organizzati all’interno e all’esterno

dello stabilimento. E’ inoltre prevista una formazione integrata con il personale di altre

aziende, enti locali, facoltà universitarie ed enti di ricerca.









“CORTOSICURO” SCADE IL 15 MAGGIO

“Cortosicuro”, il 1° Concorso Nazionale promosso da ANMIL ed INAIL per la

realizzazione di un cortometraggio sulla sicurezza del lavoro, scadrà il 15 maggio

(anziché il 15 aprile come inizialmente fissato). Oltre a premi in danaro che saranno

assegnati ai primi tre classificati, sono previsti per il vincitore alcuni premi speciali tra

cui una targa d’argento offerta dal Presidente della Repubblica. Per informazioni sul

concorso e sul documenti da presentare è possibile telefonare al Settore

Comunicazione e R.E. ANMIL 06/54196205/08/01/36.

Lo stesso concorso è organizzato anche a livello provinciale. Per i tre migliori

cortometraggi sono previsti premi in danaro. La sezione provinciale dell’ANMIL





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(0564/23408 – fax 0564/415172 – anmilgr@infinito.it) è a disposizione per fornire

aiuto tecnico per la realizzazione dei cortometraggi.







PRESTAZIONI INAIL E MINISTERO

DELL’INTERNO INCOMPATIBILI

Le prestazioni economiche erogate dal Ministero dell’Interno a favore degli invalidi

civili parziali sono incompatibili con le prestazioni per invalidità da lavoro erogate

dall’Inail. L’interessato dovrà quindi scegliere il trattamento economico più favorevole.

La facoltà di opzione non riguarda il diritto alle prestazioni - per sua natura

indisponibile e intrasferibile - ma esclusivamente i trattamenti economici da esse

derivanti. L’opzione, una volta esercitata, può essere modificata nel tempo in base alla

propria convenienza, in sintonia con lo spirito della norma che appare quella di

garantire comunque all’interessato il trattamento più favorevole. Ne deriva che

nell’ipotesi in cui l’assicurato, informato del proprio diritto ad ottenere la liquidazione

in capitale della prestazione indennitaria corrisposta dall’Inail (sia ai sensi dell’art.75

T.U., sia in particolare dell’art.13 D.Legs. n.38/2000) opti per quest’ultima, si dovrà

dare notizia alla Prefettura dell’avvenuta opzione (ovvero della modifica della

precedente) ai sensi del p.6 della circolare del Ministero dell’Interno n.3/1993.

Qualora, invece, l’interessato opti per l’assegno mensile da parte del Ministero

dell’Interno sarà la Prefettura a decidere in ordine alla richiesta.







EDILIZIA, SI ALLE AGEVOLAZIONI 2002

Confermata anche per il 2002 l’agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro

che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale, comprese le

cooperative di produzione e lavoro. Si tratta della riduzione dell’11,50% sul premio

infortuni e silicosi dovuti per l’anno 2002 per gli operai con un orario di lavoro di 40

ore settimanali, nonché ai soci di cooperative di produzione e lavoro, sempre che

svolgano lavorazioni edili. La riduzione non si applica, invece, sul premio speciale

unitario artigiani. Sono irrilevanti, per la determinazione delle 40 ore, le assenze per

malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale, i periodi di frequenza di corsi di

formazione non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli enti scuola edili, i

periodi di cassa integrazione (CIG) in pendenza del relativo provvedimento di

autorizzazione. Per richiedere l’applicazione dell’agevolazione occorre, nel più breve

tempo possibile, farne richiesta all’Inail mediante l’unito modulo (disponibile anche in

internet) col quale le aziende interessate potranno autocertificare il possesso dei

benefici richiesti.

Il datore di lavoro che per il 2002 ha versato il premio in un’unica soluzione potrà

beneficiare dello sconto compensando il credito con eventuali debiti verso l’Istituto o

nei confronti di altri soggetti (mod.F24). In alternativa potrà chiedere alla Sede il

rimborso dell’eccedenza. Qualora, invece, stia versando il premio in forma rateale

potrà recuperare lo sconto, recuperando così il maggiore importo pagato, con la

seconda rata in scadenza al 16 maggio ovvero con quelle successive.









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SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

CO.CO.CO. AMMINISTRATIVI SENZA INAIL

Con la Finanziaria 2000 i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive

dilettantistiche erano stati esclusi, a decorrere dal 1°gennaio 2000, dalla categoria dei

redditi di collaborazione coordinata continuativa e dal conseguente obbligo

assicurativo nella forma prevista per i lavoratori parasubordinati. Per i soggetti

interessati (atleti, dirigenti e tecnici tesserati) la copertura assicurativa in caso di

infortunio è garantita dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche mediante

accensione di polizza assicurativa presso una qualsiasi assicurazione privata.

L’esclusione non era invece operante per i redditi percepiti dai collaboratori coordinati

continuativi impegnati in attività amministrativa gestionale di natura non professionale

(quale ad esempio le attività di raccolta delle iscrizioni, di segreteria, di tenuta cassa e

di contabilità, svolte con l’ausilio di personal computer) estranea alla promozione

sportiva dilettantistica perseguita dall’associazione. La Finanziaria 2003 (legge

289/2002) ha esteso adesso l’esclusione anche ai redditi percepiti da questa categoria

di lavoratori. Pertanto, dal 1° gennaio 2003 i collaboratori coordinati continuativi che

ricevono indennità per attività amministrativo-gestionale esercitate per conto di

associazioni o di società sportive dilettantistiche non sono più da assicurare all’Inail

contro gli infortuni sul lavoro. Di conseguenza, da tale data l’Inail cessa i rapporti

assicurativi posti in essere per questi co.co.co.. Si considerano, invece, validamente

acquisite le prestazioni erogate per eventi infortunistici verificatisi in precedenza.

La legge 289/2002, infine, all’art.90 dispone che gli insegnanti di educazione fisica

presso scuole pubbliche possono prestare la propria attività, quali istruttori o

allenatori, nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori

dall’orario di lavoro. La prestazione, previa comunicazione all’amministrazione di

appartenenza e fatti salvi gli obblighi di servizio, deve essere a titolo gratuito. E’

possibile il solo rimborso dell’indennità di trasferta e delle spese, quest’ultime in via

forfetaria, come previsto dall’art.81, comma 1, lettera m) del testo unico delle imposte

sui redditi (TUIR).







REGOLE PIU’ SEMPLICI PER LA TENUTA

DEI LIBRI PAGA E MATRICOLA

Regole più semplici per la tenuta dei libri paga e matricola sono state fissate dal

Ministero del lavoro col decreto del 30 ottobre 2002, in vigore dal 1° novembre 2002,

che ha attuato l’art.119, comma 4, della legge n.388/2000 (Finanziaria 2001). La

Direzione centrale rischi dell’Inail con nota del 7 marzo 2003 fornisce le prime

istruzioni operative in attesa dell’emanazione di apposita circolare ministeriale. Una

delle principali novità è rappresentata dall’estensione ai libri paga e matricola della

modalità di tenuta tramite fogli mobili senza che sia più necessario richiedere

preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro la preventiva autorizzazione

all’uso dei fogli mobili. L’uso dei fogli mobili sostitutivi dei libri matricola e paga rilegati

non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di vidimarli preventivamente, salve le

eccezioni previste per coloro che tengono i libri tramite supporti informatici o

utilizzano la stampa laser. Per la tenuta dei libri tramite strumenti informatici il nuovo

sistema prevede che ogni singola registrazione effettuata nelle procedure di gestione

dei libri abbia valore di documento informatico e quindi comporti l’obbligo di

individuare il certificatore di riferimento del datore di lavoro e l’obbligo della marca



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temporale e della firma digitale da parte dell’operatore. Le previste verifiche da parte

dell’Inail avverranno per via telematica previa acquisizione, da parte dell’Istituto, delle

necessarie dotazioni tecniche. Fino a quel momento gli interessati sono esonerati

dalle operazioni di vidimazione ed avranno l’onere di trasferire mensilmente ed

annualmente i dati su supporti cartacei conformi ai modelli riepilogativi in uso per gli

assolvimento degli obblighi contributivi, così come prevede la circolare n.17 del 23

marzo 1995. Per gli adempimenti per la vidimazione e numerazione unica dei fogli da

parte dei consulenti e degli altri soggetti abilitati, è abolito l’invio mensile del tabulato

di riepilogo, che dovrà essere trasmesso a cadenza annuale entro il 31 marzo

dell’anno successivo a quello di riferimento. Inail e Direzione provinciale del lavoro

possono chiedere in qualsiasi momento l’esibizione del tabulato stesso. In fase di

prima applicazione, i consulenti e gli altri soggetti sono esentati dall’invio del riepilogo

relativo al 2002, mentre dovranno inviare – entro il 31 marzo 2004 – quelli relativi al

2003. Per la stampa laser dei dati retributivi, i datori di lavoro, i consulenti e gli altri

soggetti abilitati, per essere esentati dalla preventiva vidimazione e numerazione dei

soli fogli paga, è necessario che chiedano preventivamente all’Inail l’autorizzazione a

vidimarli in fase di stampa dei fogli mobili utilizzati il cui tracciato, una volta

autorizzato dall’Istituto, sarà l’unico che potrà essere prodotto dalla stampante laser. I

fogli da utilizzare per la registrazione dei dati matricolari dovranno invece essere

preventivamente vidimati dall’Inail con i sistemi tradizionali (bollatura manuale, con

l’apposizione di timbri a secco o a inchiostro). L’autorizzazione alla vidimazione in fase

di stampa laser dei fogli di presenza potrà essere concessa solo se l’azienda adotta

sistemi di rilevazione a mezzo di tessere magnetiche (badge) o di cartellini orologio.

Se invece la presenza è rilevata mediante apposizione di firma, i soggetti interessati

potranno avvalersi della stampa laser dei figli di presenza da utilizzare, previa la loro

numerazione e vidimazione da parte dell’Inail con i sistemi tradizionali. A partire dal

2003 chi si avvale della stampa laser è esonerato dall’invio del riepilogo mensile (che

comunque dovrà essere sempre stampato e conservato coi libri regolamentari per

essere esibito in caso di controlli):sarà sufficiente inviare all’Inail il riepilogo annuale

entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Infine, per i

collaboratori coordinati continuativi è ribadito che le registrazioni devono comunque

contenere i dati anagrafici e fiscali del collaboratore, la data del contratto ed il

compenso pattuito. Limitatamente al solo libro paga dovrà essere indicato il totale dei

compensi erogati, gli oneri contributivi e fiscali addebitati al lavoratore, nonché le

detrazioni fiscali applicate. Nel caso di tenuta unificata dei libri di matricola e paga per

tutti i lavoratori (subordinati e parasubordinati) dovrà essere possibile, a richiesta

degli organi di vigilanza ispettivi, riepilogare, distintamente ed in ordine cronologico,

le assunzioni dei lavoratori subordinati e gli incarichi di collaborazione coordinata e

continuativa.







MENO INFORTUNI IN AGRICOLTURA

di Teresa Filoni



Sul fronte degli infortuni agricoli arrivano buone notizie. Nonostante l’occupazione nel

settore continui a crescere gli infortuni agricoli registrano una netta flessione. Già dal

1° semestre 2002 la diminuzione in Agricoltura è del –11% rispetto a quella degli

infortuni in generale (–5%). Questo andamento positivo si è mantenuto per tutto il

2002 registrando rispetto al 2001 una diminuzione dell’8% degli infortuni sul lavoro.

L’area territoriale in cui si registra una maggiore diminuzione di infortuni agricoli è il

Nord-Est ed in particolare il Veneto.





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L’indice di frequenza, pur in continuo calo, è comunque sugli stessi livelli dei settori a

maggior rischio come quello delle Costruzioni e ben al di sopra della media generale

nell’industria che è del 4,5%. Le statistiche Eurostat presentate dall’Unione Europea

evidenziano che il settore agricolo presenta un elevato tasso di mortalità superato solo

da quello delle Costruzioni.









La principale causa degli infortuni in agricoltura è legata all’uso delle “macchine”:

trattori, pressatrici, motozappe, motocoltivatrici, motofalciatrici ecc.. non dotati dei

necessari sistemi di sicurezza, all’uso troppo scarso di idonei indumenti e di mezzi

personali di protezione, alla distribuzione di sostanze chimiche dannose per la salute e

per l’ambiente. Il trattore resta comunque la causa principale degli infortuni anzi le

statistiche evidenziano che a questa macchina sono imputati circa un decimo degli

infortuni agricoli ed un terzo degli infortuni mortali del settore. Anche se con il tempo

il trattore ha ridotto la sua pericolosità, ciò non toglie che continui ad essere

l’elemento materiale agricolo più pericoloso.

E’ stata rilevata una diversa incidenza degli infortuni causati da macchinari fra i

lavoratori autonomi e dipendenti, per questi ultimi la percentuale di infortuni da

trattore è stata nel 2001 del 12% rispetto ad una percentuale del 4% per i lavoratori

dipendenti. Anche i contoterzisti, che fanno un ampio uso del trattore, hanno una

percentuale di infortuni causati dall’uso del trattore inferiore a quelle dei lavoratori

autonomi. Per loro la motivazione risiede nell’uso di macchine più recenti e in ottimo

stato. Quanto su tale andamento

positivo in Agricoltura abbia

contribuito la normativa sulla

prevenzione sui luoghi di lavoro,

d.lgs 624/94 e D.P.R. 459/96 non

è facile da stabilire, certamente

però ha contribuito a

sensibilizzare gli imprenditori, i

lavoratori e la collettività sui

problemi della sicurezza sui luoghi

di lavoro.

Il 26 marzo 2003 si è svolto

presso la Sala Conferenza

dell’Istituto Tecnico Agrario di

Stato “G. Garibaldi” di Roma un



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Convegno nazionale organizzato dallo stesso Istituto con il patrocinio dell’Inail sul

tema “Istruzione agraria e sicurezza in agricoltura” al quale ha partecipato anche il

Ministro delle Politiche Agricole, Giovanni Alemanno. Segnale questo di una forte

sensibilizzazione verso il mondo agricolo che si trova ad affrontare una importante

sfida contro un mondo in cui il processo di globalizzazione in atto privilegia la

competitività e la flessibilità.

Iniziative interessanti da segnalare sono state attivate dalla regione Piemonte che ha

realizzato alcuni opuscoli riguardanti il settore agricolo e in particolare i principali

rischi connessi allo svolgimento delle varie attività agricole. Gli ultimi opuscoli

disponibili gratuitamente on line sono la risicoltura , coltura del riso e la foraggiatura,

la coltivazione di qualsiasi foraggio destinato all’alimentazione animale, sia allo stato

verde (erba), sia conservato (fieno, insilato). In ogni opuscolo sono descritte le varie

fasi della lavorazione e per ogni fase sono individuate le operazioni da svolgere, la

macchina e/o gli attrezzi usati, i rischi possibili, le procedure e gli accorgimenti da

adottare per evitare infortuni.

Riportiamo un esempio di scheda tipo: nel quaderno dedicato alla risicoltura quando

si descrive la fase di sistemazione del terreno è citato l’uso dell’escavatore posteriore.

Vengono quindi evidenziati i principali rischi legati all’utilizzazione di tale macchinario

agricolo e cioè: a) contatto con l’albero cardanico ; b) impianto idraulico; c) contatto

con braccio e benna; d) perdita di stabilità; e) circolazione stradale. Per ogni possibile

rischio vengono suggeriti gli accorgimenti per evitare infortuni. Così, ad esempio, per

quanto riguarda l’albero cardanico protetto sarà opportuno non utilizzare capi di

vestiario che possono restare impigliati; non utilizzare i tubi come appiglio e in caso di

lesione per contatto con il fluido contattare sempre un medico; non far avvicinare

persone durante il lavoro nel raggio d’azione della macchina; apporre la prevista

segnaletica e attenersi al Codice della strada.







L’INAIL TUTELA INSEGNANTI ED ALUNNI

L’Inail in caso d’infortunio tutela alunni, studenti ed insegnanti delle scuole e degli

istituti di istruzione statale di ogni ordine e grado. L’assicurazione, nella particolare

forma di assicurazione “per conto” dello Stato, è obbligatoria e copre gli eventi lesivi

collegati direttamente all’uso di macchine elettriche (videoterminali, computer,

fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori, ecc..) ovvero al rischio

ambientale cui sono esposti tutti coloro che per lo svolgimento della propria attività

frequentano un ambiente organizzato ove queste macchine sono presenti. Nel campo

di applicazione della tutela rientrano anche le esperienze tecnico-scientifiche, le

esercitazioni pratiche (intese come applicazione sistematica, costante e cioè non

occasionale diretta all’apprendimento), le esercitazioni di lavoro (intese come il

risvolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico

precedentemente impartito) e l’attività di sostegno, che si configura come teorico-

pratica di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi

momenti della giornata. Del resto, l’attività dell’insegnante di sostegno comporta un

rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell’insegnamento, ma anche alle

condizioni psico-fisiche dell’alunno affidato alle cure dell’insegnante di sostegno. Alle

esercitazioni pratiche sono assimilate l’attività di educazione fisica svolta nelle scuole

medie superiori ed inferiori e quella ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e

materne. Alle esercitazioni di lavoro sono, invece, assimilabili i viaggi di istruzione

(cioè tutti quelli che rientrano nei programmi di insegnamento curriculari ed

obbligatori della scuola) e i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo (che

sono quelli essenzialmente finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico



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scientifiche). Per quanto riguarda questa seconda tipologia si tratta, più

specificatamente, dei viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e

professionale e dagli istituti d’arte, ecc., che si prefiggono le visite in aziende, unità di

produzione, mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti

possono entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi

indirizzi di studio. Per effetto di un provvedimento legislativo del 1999 (DPR n.156/99,

art.2), in vigore dal 18 giugno 1999, la tutela assicurativa Inail si è ulteriormente

estesa a seguito dell’ampliamento del

concetto di attività scolastiche. Infatti

“tutte le attività organizzate dalle

istituzioni scolastiche sulla base di

progetti educativi, …, sono proprie della

scuola (anche se estranee allo specifico

programma di studi); in particolare sono

da considerare attività scolastiche a tutti

gli effetti, ivi compresi quelli

dell’ordinaria copertura assicurativa

INAIL per conto dello Stato…, tirocini,

corsi postdiploma, attività extra

curriculari culturali, di sport per tutti,

agonistiche e preagonistiche…”. In questi

casi, ai fini della tutela assicurativa,

occorrerà quindi, di volta in volta,

verificare che l’attività (curriculare ed extra curriculare) nel corso della quale si è

verificato l’infortunio sia espressamente prevista da un progetto educativo (Piano

Offerta Formativa) offerto dalla Scuola agli studenti. Si precisa inoltre che requisito

imprescindibile, in ogni caso, ai fini dell’operatività della tutela, è che tutte le

sopraelencate attività protette siano svolte dal soggetto in via non occasionale, ossia

in modo abituale e sistematico, anche se non in via continuativa, come più volte

ribadito dalla Corte di Cassazione.

Differente è l’oggetto della tutela a seconda che si tratti di insegnanti o di alunni e

studenti. Per gli insegnanti, infatti, una volta entrati “nel campo di applicazione della

tutela” (es. uso di macchine elettriche, esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni di

ginnastica, ecc..), la tutela si estende a tutti i rischi collegati alle finalità e condizioni

lavorative (incluso quindi il rischio di infortunio in itinere), col solo limite del rischio

elettivo, che è quello determinato volontariamente dal soggetto. Per gli alunni e

studenti, invece, riguarda esclusivamente i rischi connessi alle esperienze tecnico-

scientifiche o alle esercitazioni pratiche o di lavoro che svolgono o all’attività di

educazione fisica.

Alla stessa normativa occorre far riferimento anche in caso di infortuni a studenti

universitari laureandi o laureati da non più di 18 mesi, impegnati in tirocini formativi

presso sedi diplomatiche o consolari o istituti culturali italiani, come pure presso altre

istituzioni o organismi (anche internazionali) presenti in Paesi extra comunitari, sulla

base di apposite convenzioni stipulate fra la CRUI (Conferenza Rettori Università

Italiane) e il Ministero degli Affari Esteri. Per gli studenti di Università statali italiane,

impegnati in tirocini presso altri stati membri dell’Unione Europea, la tutela

assicurativa infortunistica integra un sistema speciale che presenta analogie con la

soluzione adottata per i lavoratori “distaccati” (il distacco non deve superare i 12 mesi

e l’interessato non deve essere inviato in sostituzione di chi ha già concluso il periodo

di distacco).

Nel caso, infine, di organizzazioni scolastiche di natura privata, dovranno istituirsi

presso l’Inail regolari posizioni assicurative e dovrà corrispondersi il premio previsto

per insegnanti, alunni e studenti. Analoghe modalità devono essere seguite per le



12

scuole ed istituti di ogni ordine e grado gestiti dagli altri Enti pubblici diversi dallo

Stato (Regioni, Province, Comuni, ecc..).







RINNOVATA LA BANCA DATI NORMATIVA

E’ disponibile in internet la nuova versione della Banca Dati Normativa. Nell’ottica di

un’effettiva rispondenza del prodotto alle esigenze dell’utente sono state ampliate e

potenziate le modalità di ricerca, sono stati inseriti nuovi documenti riguardanti la

normativa di interesse per l’attività dell’Istituto. E’ stata inoltre rinnovata la veste

grafica, ponendo particolare attenzione al modello di navigazione allo scopo di rendere

facilmente comprensibili i contenuti. Cliccando su www.inail.it/Normativa e Atti

ufficiali/Banca dati normativa Sarà cosi possibile, da ora in poi, accedere in modo

semplice e rapido alla normativa Inail (circolari, lettere circolari, delibere), ai

provvedimenti di altre amministrazioni (circolari del Ministero delle Finanze, del

Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro), alle circolari interamministrative, alla

direttive comunitarie, alle sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di

Cassazione.







Domanda & Risposta

f.cavallaro@inail.it



Una società in accomandita semplice, che opera nel campo delle assicurazioni

private, è composta da due soci: il socio accomandatario e la sottoscritta

socio accomandante che non esercita attività lavorativa. La società è tenuta

ad assicurare all’Inail il socio accomandatario in qualità di socio lavoratore

considerando che utilizza l’autovettura e le macchine d’ufficio per l’esercizio

dell’attività? (M.C. di Roma).



La società in accomandita semplice è una particolare forma di società di persone in cui

sono presenti due tipologie di soci: gli accomandatari, che amministrano e rispondono

solidalmente ed illimitatamente con i propri beni, e gli accomandanti che invece

conferiscono il capitale, rispondono nei limiti delle proprie quote sociali e, sotto la

direzione degli amministratori, possono anche prestare la loro opera, ma non possono

essere amministratori (altrimenti diventerebbero accomandatari). Nel caso

prospettato, il socio accomandatario che in via abituale presta nella società attività

lavorativa con uso di autovettura e macchine d’ufficio, è soggetto all’obbligo

dell’assicurazione Inail. Sono, infatti, presenti i requisiti (soggettivi e oggettivi)

previsti dalla legge infortuni (art.4, p.7 del DPR 1124/65 e art.1 dello stesso DPR).



Vorrei sapere se un extracomunitario che perde il lavoro prima che sia

intervenuta la sanatoria, possa essere ricollocato sul mercato. (Un datore di

lavoro di Grosseto)



Sull’argomento, ad oggi, non c’è molta chiarezza. Con circolare n.2 dello scorso 3

aprile il Ministero dell’Interno forniva “chiarimenti” sul da farsi in caso di

extracomunitari che perdono il lavoro prima dell’accoglimento della domanda di

regolarizzazione. In particolare, prevedeva per l’extracomunitario la possibilità di

essere assunto regolarmente da un altro datore di lavoro in attesa della verifica dei

requisiti necessari per la concessione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.



13

L’unica condizione posta era la presentazione in Prefettura della domanda da parte del

nuovo datore di lavoro. Il Ministero del Lavoro, invece, con circolare 8 aprile n.13

precisa che il lavoratore immigrato passato da un impiego ad un altro può essere

messo in regola solo dopo la regolarizzazione della sua posizione presso gli appositi

sportelli delle Prefetture. Fino a che la procedura di regolarizzazione non si è conclusa,

il rapporto di lavoro col nuovo datore di lavoro non potrà quindi avere corso,

potendosi instaurare solo all’atto della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

Appare evidente che l’attuale incertezza, se dovesse perdurare, potrebbe determinare

un clima di sfiducia tra le aziende che vorrebbero assumere lavoratori extracomunitari

in modo non irregolare.







Questioni procedurali

Ratei di rendita rivalutati con gli arretrati



Col rateo in pagamento dal 1° aprile 2003 le rendite verranno corrisposte nella nuova

misura determinatasi per effetto della rivalutazione. Con la stessa decorrenza saranno

pagati anche gli arretrati a decorrere dal 1° luglio 2002. A causa di un’anomalia

tecnica circa 800 casi saranno messi in pagamento dall’Inps con una settimana di

ritardo.









Hanno collaborato a questo numero

Teresa Filoni

Stefano Ingrossi

Daniele Magnapane









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