IL FILO
MENSILE ON LINE DELL’INAIL DI GROSSETO
www.inail.it/TOSCANA/
Novembre 2003 N.23
Primo piano
In calo gli infortuni sul lavoro nel primo semestre 2003 pag.2
Confermato nei primi sei mesi dell’anno l’andamento favorevole registrato nello stesso periodo del
2002. Il mancato rispetto della normativa sulla prevenzione rappresenta quasi sempre la causa
dell’infortunio.
Legge Biagi, dal 24 ottobre in vigore il decreto di attuazione pag.2
La legge di riforma del mercato del lavoro è da poco entrata in vigore, ma necessita ancora di ulteriori
interventi attuativi e di circolari interpretative preannunciate dal Ministero del lavoro.
L’amianto continua a far parlare di sé pag.4
Il recente decreto legge 269/2003 modifica in senso restrittivo la precedente normativa sui benefici
previdenziali riconosciuti ai lavoratori esposti all’amianto. Sono in corso iniziative perché, in sede di
conversione, siano salvaguardati i diritti acquisiti alla data del 2 ottobre 2003.
Azienda Inail
Celebrata la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro pag.5
Sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e le forze politiche alle tematiche sulle misure di
prevenzione nei luoghi di lavoro. Sensibilizzare le Istituzioni e i cittadini sui temi legati alla non
discriminazione e all’integrazione, alla diffusione di un’immagine positiva delle persone con disabilità.
Questi gli obiettivi della “giornata”.
Cadono anche le “barriere virtuali” pag.7
Approvato dalla Camera il disegno di legge per favorire l’accesso dei disabili agli strumenti informatici.
Una sola banca dati per gli infortuni stradali e gli incidenti sul lavoro pag.8
Sottoscritti protocolli di intesa fra ANIA, INAIL e CCI. Dal 1° ottobre i sinistri stradali e gli infortuni sul
lavoro confluiranno in un’unica banca dati. L’obiettivo è di impedire le frodi legati ai doppi indennizzi.
Guida on line per la sicurezza nelle piccole e medie imprese pag.8
Le piccole e medie imprese, a causa delle minori risorse rispetto alle grandi aziende, sono quelle in cui
si registra un tasso di infortuni e di malattie professionali superiore. Dalla rete un aiuto on line per la
conoscenza dei rischi.
Più tempo per denunciare l’inizio e la variazione dell’attività pag.9
La novità decorre dal 9 ottobre 2003 ed è, secondo una logica di semplificazione, finalizzata ad
unificare i termini di taluni adempimenti.
Alunni, studenti e insegnanti tutelati anche nelle scuole private pag.9
L’assicurazione opera alle stesse condizioni previste per le scuole statali. Previsto un premio
assicurativo per alunni e per insegnanti.
Rubriche
Notizie flash pag.10
Domanda & Risposta pag.11
Gli argomenti: attività “connesse” in agricoltura e artigiano “di fatto”.
Questioni di procedura pag.12
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In calo gli infortuni sul lavoro
nel primo semestre 2003
Nei primi sei mesi di quest’anno gli infortuni sul lavoro sono diminuiti dello 0,4%
rispetto allo stesso periodo del 2002. E’ quanto si rileva dai dati diffusi dall’Inail
secondo cui sono stati denunciato 484.000 infortuni, di cui 450.000 nell’industria e
servizi e 34.000 in agricoltura. Le loro cause vanno ricercate soprattutto nella
mancanza di prevenzione e nel poco rispetto della normativa sulla sicurezza. Le
regioni che registrano una diminuzione del fenomeno infortunistico sono quelle del
Centro-Sud, mentre nel Centro-Nord e nelle Isole il fenomeno è in leggero
aumento. Per i settori industria e servizi la riduzione più accentuata si rileva nel
Lazio, Puglia e Basilicata, mentre per l’agricoltura in tutte le regioni del Centro Sud.
Anche gli infortuni mortali, ad eccezione del Nord-Est e del Centro, sono in leggero
calo nelle altre regioni, specie in Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Piemonte. La
riduzione degli infortuni, secondo l’Istituto, “assume una valenza maggiore se
valutata in relazione all’andamento dell’occupazione, che in base all’ultima
rilevazione Istat delle forze lavoro (aggiornata a luglio 2003) è cresciuta dell’1%
(231.000 nuovi occupati), a sintesi di un incremento dell’1,3% nell’industria e
servizi e di una perdita del 3% in agricoltura”.
“I dati del 1° semestre – ha commentato il Commissario Straordinario dell’Inail
Vincenzo Mungari- ci confortano sulla possibilità di centrare il nostro duplice
obiettivo: quello di realizzare una progressiva diminuzione degli infortuni in Italia e
quello di assicurare una tutela globale del lavoratore, la vera mission dell’Istituto.”
Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ogni anno si
verificano nel mondo 270 milioni di infortuni e 160 di malattie professionali. Per
lavoro ogni anno muoiono due milioni di persone, di cui 12 mila sono bambini.
Responsabile del 32% di decessi è il cancro. In Europa, in base a stime Eurostat
del 2000, l’incidenza più elevata di infortuni rispetto al numero degli occupati si
riscontra in Spagna (7%), Portogallo (5,1%), Francia (5%), Lussemburgo (4,8%),
Germania (4,7%), Belgio (4,2%), Olanda e Italia (4%). In Italia, a causa degli
infortuni, si perdono quindici milioni di giornate lavorative l’anno, un livello pari al
lavoro annuo di circa 40.000 lavoratori a tempo pieno. In termini economici il costo
complessivo di questi infortuni è molto elevato: a quelli sostenuti dall’Inail devono
aggiungersi anche quelli che gravano sull’azienda e sulla collettività a causa, ad
esempio, dell’assenza dell’infortunato in azienda, dell’aumento delle spese di
assicurazione, dei costi delle degenze ospedaliere.
“Tutto ciò –come sottolinea il periodico Dati Inail- avvalora la tesi di chi sostiene,
con piena ragione, che l’entità dei costi antinfortunistici sono tali da rendere la
prevenzione oltre che un obbligo morale e di legge anche un affare economico. Per
le aziende e per la collettività”.
Legge Biagi, dal 24 ottobre
in vigore il decreto di attuazione
La legge Biagi comincia ad essere operante. Il 24 ottobre, infatti, è entrato in vigore
il decreto legislativo 276/2003 di attuazione della legge 30/2003 per la cui piena
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operatività si rendono però necessari ulteriori interventi attuativi. Così, le
nuove agenzie di lavoro potranno iniziare ad operare solo dopo l’iscrizione all’Albo,
che dovrà
IL DECRETO LEGISLATIVO N.276/2003 DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE BIAGI
Agenzie per il lavoro (art.4) – Si tratta di strutture private che, analogamente ai Centri
per l’impiego, hanno come finalità la mediazione fra domanda ed offerta di lavoro. Per
facilitare l’incontro di domanda ed offerta di lavoro è prevista la borsa nazionale del lavoro,
che è una banca on line di annunci consultabile da lavoratori e imprese.
Contratto di somministrazione di lavoro (o staff leasing o leasing di manodopera)
(art.20) – Consiste nella somministrazione di lavoro ad un’azienda da parte di un’agenzia. Il
lavoratore, pur essendo dipendente dell’agenzia di fornitura, svolgerà la sua attività
nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. L’attività riguarda
essenzialmente la sfera dei servizi (facchinaggio, pulizia, ristorazione). Agenzia e
committente sono obbligati in solido sullo stipendio. Il contratto può essere a tempo
indeterminato (nei 15 casi previsti dall’art.20) o a tempo determinato per motivi di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o di sostituzione.
Lavoro a chiamata (o intermittente) (art.33) – E’ un contratto (che può essere anche a
tempo determinato) con cui il lavoratore si mette a disposizione di un’azienda e ne aspetta la
chiamata. E’ retribuito per le ore lavorate, mentre per il periodo di attesa percepisce
un’indennità. Ha per oggetto di prestazioni discontinue o intermittenti secondo le esigenze
che verranno individuate dalla contrattazione collettiva. Si adatta al commercio, ai negozi di
grande distribuzione che intendono potenziare la forza lavoro in alcuni giorni della settimana
o periodi dell’anno.
Lavoro ripartito (o a coppia o condiviso o job sharing) (art.41) – Con questo contratto due
lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa.
I due titolari del posto possono liberamente concordare la ripartizione di incarichi e fasce di
lavoro. Ognuno dei due lavoratori è direttamente e personalmente responsabile
dell’adempimento dell’intera obbligazione.
Lavoro a tempo parziale (art.46) – Diventa più flessibile in quanto entra certi limiti il
datore di lavoro, in base alle esigenze dell’azienda, potrà chiedere al lavoratore una
variazione dell’orario di lavoro oppure ore aggiuntive di lavoro.
Contratto di reinserimento (art.54) – Sostituisce il CFL ed è previsto per soggetti da 18 a
29 anni, disoccupati di lunga durata fino a 39 anni, lavoratori con più di cinquanta anni di età
privi di un posto di lavoro, donne residenti in aree svantaggiate, lavoratori disoccupati da
almeno 2 anni, persone affette da handicap.
Tirocini estivi di orientamento (art.60) – Hanno fini orientativi e di addestramento
pratico. Sono destinati a studenti, si svolgono durante le vacanze estive ed hanno una durata
non superiore a 3 mesi.
Contratto di lavoro a progetto (art.61) – Le nuove collaborazioni non occasionali devono
essere riconducibili a uno o più soggetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso
determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del
risultato. Rimangono in vita, invece, le vecchie co.co.co. per le prestazioni occasionali, le
professioni intellettuali, le collaborazioni dei sindaci e degli amministratori di società, le
collaborazioni di titolari di pensione di vecchiaia. Il contratto di lavoro a progetto si stipula
per iscritto e deve contenere la durata, il corrispettivo e i criteri per la sua individuazione,
tempi e modo di pagamento e la disciplina del rimborso spese. Senza uno specifico progetto
o programma di lavoro si è in presenza di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Lavoro occasionale (art.70) – Si deve trattare di prestazioni di durata complessiva non
superiore a 30 giorni nel corso dell’anno e il cui compenso non superi 5 mila euro. Il
corrispettivo è pagato mediante ticket prepagati acquistabili a 7,5 euro per ogni ora di
lavoro. 3
essere istituito da un decreto ministeriale. Per i nuovi contratti di apprendistato
dovranno essere varati dalle Regioni i relativi regolamenti anche se, nelle more,
continuerà ad applicarsi la vecchia normativa. Per i contratti di inserimento e per
altri nuovi lavori atipici la gestione della fase transitoria è rimessa alla
contrattazione collettiva con le parti sociali, con le Regioni e con gli enti locali.
Questi istituti dovranno poi essere concretamente disciplinati nei contratti collettivi
di lavoro. Numerose circolari esplicative sono state preannunciate dal
Ministero del lavoro. Molto attesa è quella sui contratti di inserimento, sui
collaboratori e sulle prestazioni occasionali.
Entrano, invece, in vigore immediatamente il contratto a progetto per i nuovi
collaboratori (per i co.co.co. già esistenti alla data del 23 ottobre 2003 tutto rimane
invariato ancora per un anno, dopo il rapporto dovrà essere inquadrato nel
contratto a progetto oppure nel lavoro subordinato), i tirocini estivi, il contratto a
chiamata, il lavoro ripartito e le nuove regole per rendere più flessibile il part-time.
L’amianto
continua a far parlare di sé
L’amianto continua a far parlare di sé, anche se da anni in Italia ne sono vietati
l’uso e la commercializzazione. Ciò non toglie che l’amianto, ancora oggi presente in
edifici e in impianti risalenti ad alcuni anni fa, possa al momento della sua
rimozione causare dispersione di fibre e polveri nell’aria e, quindi, esporre i
lavoratori a rischio di neoplasie e malattie polmonari che, com’è noto, possono
manifestarsi anche a distanza di diversi anni. Proprio per questo sono stati varati
nel 1992 benefici pensionistici (v.art.13 della L.257/1992) a favore di quei
lavoratori che dimostrano di essere stati esposti all’amianto per un periodo
superiore a dieci anni o che hanno contratto malattie professionali a causa di questa
esposizione. L’accertamento dell’esposizione all’amianto e la certificazione della sua
durata sono attributi all’Inail.
A tale normativa recentemente (v.decreto legge 30 settembre 2003, n.269)
sono stati apportati dei correttivi che sostanzialmente ridimensionano i benefici e
determinano le proteste dei lavoratori e delle loro associazioni sindacali. Dal 1°
ottobre, infatti, secondo l’art.47 di questo maxi-decreto che accompagna la
finanziaria 2004, il coefficiente moltiplicatore, predisposto per aumentare le
prestazioni e accelerare l’accesso alla pensione, passa dall’1,50 all’1,25. In tal
modo, mentre fino al 30 settembre 10 anni di effettivo lavoro a rischio equivalevano
ai fini del pensionamento a 15 anni, adesso gli stessi 10 anni valgono soltanto 12
anni e mezzo. Altra novità è costituita dal fatto che il coefficiente moltiplicatore
(1,25) è utile solo ai fini della determinazione della misura della pensione e
non anche per la maturazione del diritto a pensione. Così, ad esempio, il
lavoratore che volesse andare in pensione di anzianità deve prima aver maturato 35
anni di attività; solo dopo potrà utilizzare la maggiorazione (due anni e mezzo)
esclusivamente ai fini del calcolo dell’ammontare della pensione. Sempre dal 1°
ottobre i benefici previsti dalla L.257/1992 sono riconosciuti esclusivamente ai
lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro e a condizione che siano
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stati esposti all’amianto per un periodo non inferiore a dieci anni in
concentrazione media non inferiore a 100 fibre per litro come valore medio
su otto ore di lavoro al giorno. La limitazione, che non riguarda i lavoratori per i
quali dall’Inail sia stata accertata una malattia professionale a causa
dell’esposizione all’amianto, esclude dal beneficio una gran parte di lavoratori che in
passato non erano coperti da assicurazione Inail. Si tratta dei lavoratori delle
ferrovie, delle poste e delle varie amministrazioni dello Stato. Occorre precisare che
questa esclusione era prevista anche dalla legge del 1992 ed aveva dato luogo a
numerosi ricorsi agli organi giurisdizionali che l’avevano giudicata illegittima.
Per le modalità di attuazione della nuova disciplina si attende l’emanazione di un
apposito decreto interministeriale (c.6, art.47 del nuovo decreto legge).
La nuova normativa, infine, prevede che i lavoratori che intendano ottenere il
riconoscimento dei benefici- compresi coloro a cui è stata rilasciata certificazione
dall’Inail prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede Inail di
residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto
interministeriale.
Un emendamento governativo all’art.47 ha escluso, proprio in questi giorni,
l’applicazione delle nuove disposizioni ai lavoratori che al 2 ottobre 2003 abbiano
già maturato il diritto alla pensione o che abbiano usufruito di anticipazioni di
pensionamento o di aumento di anzianità contributiva. L’emendamento, inoltre,
reintegra i ferrovieri, i portuali e i marittimi nella platea dei beneficiari delle
agevolazioni legate alle lavorazioni che espongono all’amianto. Il decreto legge, così
emendato, è attualmente all’esame della Camera.
Celebrata la giornata per le
vittime degli incidenti sul lavoro
di Massimo Mazzi, direttore Inail Grosseto
Si è celebrata domenica 12 ottobre la
cinquantatreesima “Giornata nazionale per le vittime
degli incidenti sul lavoro” promossa dall’Associazione
Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro.
L’obiettivo della manifestazione, come di consueto, è
quello di sensibilizzare l’opinione pubblica, le
Istituzioni e le forze politiche alle tematiche
riguardanti le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro,
e di garantire la giusta tutela alle vittime del lavoro e
alle loro famiglie. Altro importante obiettivo è quello di
sensibilizzare le Istituzioni e i cittadini sui temi legati
alla non discriminazione e all’integrazione, a
diffondere un’immagine positiva delle persone con
disabilità, a sostenere azioni concrete per favorire le
pari opportunità. Si tratta degli stessi fatti propri dal Consiglio dell’Unione europea
che ha proclamato il 2003 “Anno europeo delle persone con disabilità”. Il
momento in cui viviamo con orrori di guerra, egoismi di ogni genere, diseguaglianze
ed ingiustizie, ci deve spingere ad affermare, come valore supremo, la salvaguardia
5
della centralità della Persona riguardata come difesa della sua integrità psicofisica,
produttiva e morale. E' compito dello Stato quindi rendere sempre più consapevole
la persona del disabile della forza delle proprie potenzialità per poter partecipare
attivamente alla organizzazione della società.
L'INAIL si sta muovendo da anni nella prospettiva di valorizzare, con iniziative
concrete, la diversa abilità delle persone con disabilità. L'anno passato e
ancora quest'anno abbiamo attivato percorsi formativi e di riqualificazione
professionale (ricordo il progetto art.lab.INAIL e il progetto araba fenix), che
partono dalle abilità possedute per collocarle nella organizzazione produttiva e nella
vita sociale. Per rendere più agevole l'accesso al mondo del lavoro è stata prevista
la figura del tutor, che rappresenta il trait d'union tra la rigidità
dell'organizzazione aziendale e la specificità dei bisogni della persona
disabile. Sono iniziative nuove, che si stanno sviluppando gradatamente e che
stanno cambiando radicalmente la “mission” dell'Ente. Assistiamo quindi ad un
superamento della funzione originaria della garanzia di una prestazione risarcitoria
(indennizzo o rendita vitalizia) per accedere ad una tutela globale dell'assicurato
attraverso un procedimento che dalla prestazione pecuniaria si estende alla
riabilitazione ed al reinserimento nel contesto socio-lavorativo di appartenenza. Il
punto terminale di un simile approdo dell'assicurazione sociale assolta dall'INAIL è
costituito dal Centro di Vigorso di Budrio, ormai rinomato in tutto il mondo come
struttura di eccellenza operante al servizio di tutti gli invalidi e non soltanto di quelli
del lavoro.
Tutto questo, occorre ricordarlo, è il frutto della portata innovativa del Decreto
Legislativo n.38 del 2000, che veramente ha prodotto una svolta culturale ed
operativa delle finalità dell'INAIL. In coerenza con questo nuovo ruolo, l'Istituto ha
anche realizzato un vero e proprio "sistema" mirato a superare la barriera
della conoscenza, che costituisce un grave ostacolo alle possibilità di socializzazione
delle persone con disabilità. Il sistema chiamato Superabile costituisce una
importante modalità di attuazione di "presa in carico", con tecnologie diversificate
(il telefono ed il web) ed ha l'obiettivo di fornire risposte a specifici bisogni
individuali ed accrescere il livello di informazione e conoscenza su diritti ed
opportunità; è destinato non solo alle persone disabili ma anche agli operatori del
settore. Il call center SuperAbile INAIL (numero verde 800810810) ed il
portale SuperAbile (www.superabile.it), cui si è aggiunto recentemente
l'originale servizio di "portale vocale" (numero verde 800810811)
rappresentano, nel loro complesso, un moderno esempio di "contact center",
ossia di servizio pensato e realizzato intorno alla persona. L'Ente, con questo
sistema si propone non solo di valorizzare la propria missione (mirata al
reinserimento pieno degli infortunati e alla prevenzione degli infortuni) ma anche di
fornire ad un pubblico più vasto di utenti e di cittadini, informazioni aggiornate sui
temi fondamentali della qualità della vita e dell'esigibilità dei diritti.
E' doveroso sottolineare, in questo anno particolarmente dedicato dall'Unione
europea alle persone con disabilità, la cultura "inclusiva" che ha guidato, in ogni
momento, il progetto "SuperAbile", con una attenzione doverosa a tutte le diverse
forme di disabilità e quindi di possibile fruizione dei servizi. Attraverso questo
sistema si offre un servizio pubblico innovativo e coerente con il nuovo welfare
attivo proiettato verso il ripensamento dei servizi al cittadino.
Concludo con un esempio, che mi piace rammentare in questa sede. Chi è
appassionato come me di corse automobilistiche ricorderà il pilota di formula uno
Alex Zanardi, il quale perse tutte e due le gambe in uno spaventoso incidente in
pista. Ebbene questo pilota, grazie ad una continua e tenace riabilitazione, con
l'ausilio di protesi fornite dal Centro di Budrio ha potuto rialzarsi in piedi ed
annunciare in televisione il ritorno alle competizioni. I riflettori si sono spenti, ma
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l'attività dell'Istituto continua per aiutare quotidianamente anche, ed in maggior
misura, i tanti sig. Rossi, sconosciuti alle cronache, a vincere la gara più
importante, quella del reinserimento nell'attività lavorativa e del ritorno a
pieno titolo ad una vita sociale e di relazione.
Cadono anche le “barriere
virtuali”
di Teresa Filoni
Le nuove tecnologie hanno sensibilmente semplificato la vita consentendo di
abbattere le barriere del tempo e dello spazio. Oggi è possibile acquistare o vendere
senza spostarsi da casa, prenotare ed acquistare biglietti per un viaggio, o per il
teatro, consultare il proprio conto in banca, effettuare pagamenti on-line ecc….
Non tutti però possono utilizzare le nuove tecnologie informatiche, le persone
disabili incontrano, infatti, delle difficoltà e per loro questi nuovi strumenti
diventano vere e proprie “barriere virtuali” e nuova fonte di emarginazione.
Recentemente è stato approvato dalla Camera il disegno di legge contenente le
“Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici”. Scopo del disegno di legge è di abbattere le cosiddette “barriere
virtuali” che limitano l’accesso dei disabili alla Società delle Informazioni, li
escludono dal mondo del lavoro e da una migliore qualità della vita.
L’accesso alle risorse informatiche ed ai servizi telematici costituisce per tutti
un’opportunità di conoscenza, istruzione, lavoro informazione ed intrattenimento,
per questo motivo, nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza, va
garantito anche ai cittadini disabili. Un sito è accessibile quando può essere
facilmente utilizzato da tutti anche da coloro che hanno una disabilità fisica da
rendere necessario l’uso di tecnologie assistite e da coloro che hanno difficoltà ad
accedere al web a causa di limitazioni tecniche, dovute al possesso di un computer
meno recente o di una connessione lenta ecc…. oppure scarsa dimestichezza con
Internet.
Spesso quando si parla di disabili siamo portati a pensare solo a chi è in
carrozzina, in realtà la disabilità, più o meno invalidante, riguarda molte più
persone comprese le persone anziane, oggi sempre più numerose. Sono
soprattutto loro i beneficiari della proposta di legge del ministro per le Innovazioni e
le Tecnologie.
Il disegno di legge si rivolge principalmente alla P.A., alle aziende private
concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di
assistenza pubblici e alle aziende di trasporto (art.3), alle quali è fatto obbligo di
adeguare i propri siti Internet ai nuovi criteri di accessibilità al fine di favorire
l’utilizzazione dei servizi pubblici on line a tutti i cittadini e in particolare garantire il
diritto di accesso ai disabili. Per questo motivo sono state fissate delle regole
precise che vincolano la P.A. a stipulare contratti per la realizzazione o la modifica
di siti Internet che rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto. Tutto
avverrà in modo “soft”, nel senso che l’obbligo scatterà solo nel momento in cui
dovranno essere modificati o creati nuovi siti.
Il disegno di legge prevede anche la concessione di contributi pubblici a favore di
soggetti privati per l’acquisto di beni e servizi informatici destinati ai lavoratori
disabili, anche nel caso di postazioni di telelavoro.
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Anche agli studenti disabili sarà data la possibilità di accedere agli strumenti
didattici e formativi attraverso l’uso dell’informatica.
Un’indagine sull’accessibilità dei siti della P.A. promossa dal Global E-Government
2002 e realizzata su un campione di 200 paesi e 1200 siti, ha mostrato che il nostro
Paese è l’ultimo in Europa, con l’8% dei siti accessibili.
E’ in questo scenario europeo che si inserisce la nuova proposta di legge che
potrebbe fare dell’Italia il primo paese europeo ad aver approvato una legge
sull’accessibilità dei disabili alle tecnologie informatiche. La garanzia che tutto
questo si realizzi e non rimanga solo un buon proposito è nella novità del decreto e
cioè che saranno le associazioni dei disabili ad indicare le regole per rendere i siti
pubblici accessibili e a partecipare ad iniziative e a progetti di ricerca per favorire
l’accessibilità alle opere multimediali.
Una sola banca dati per gli
incidenti stradali e gli infortuni sul
lavoro
Sarà più difficile da ora in poi che uno stesso infortunio, avvenuto per cause
lavorative o extraprofessionali ovvero a seguito di incidente stradale, venga
risarcito da più enti o compagnie assicurative. Per evitare le frodi legate ai
doppi indennizzi per gli infortuni derivanti da incidenti stradali l’ANIA, l’INAIL e il
Casellario Centrale Infortuni (CCI) hanno sottoscritto due protocolli d’intesa, in base
a cui dal 1° ottobre le compagnie assicurative che hanno aderito all’iniziativa
dovranno comunicare al CCI i dati di tutti i
sinistri stradali con danni alle persone. Il
Casellario Centrale Infortuni con risorse messe a
disposizione dall’Inail svolge, sotto la vigilanza del
Ministero del lavoro, compiti di raccolta delle
informazioni su infortuni e malattie, professionali
e non, da cui sia derivata un’invalidità
permanente o la morte. Le informazioni,
attualmente provenienti da banche dati gestite da
Inail e da assicurazioni private, saranno d’ora in
poi implementate da quelle relative agli incidenti
stradali. Si avrà così un’unica banca dati grazie
alla quale l’Inail e le compagnie assicurative
private, prima di liquidare i danni, avranno la
possibilità di conoscere se le stesse lesioni sono già state indennizzate ed evitare un
doppio indennizzo. In base al protocollo d’intesa le compagnie assicuratrici faranno
pervenire all’ANIA, entro la fine del mese successivo alla data di accertamento
dell’invalidità, i dati relativi agli infortuni causati da incidenti stradali coperti dalla
garanzia RC auto. Sarà l’Ania a trasmettere nei cinque giorni lavorativi successivi i
dati al CCI con un unico flusso informativo. A sua volta il CCI potrà con un file
segnalare all’Ania le eventuali anomalie per le dovute rettifiche.
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Guida on-line per la sicurezza
nelle piccole e medie imprese
Si è conclusa il 7 ottobre la Settimana europea per la cultura della prevenzione e
della sicurezza nei luoghi di lavoro celebrata, su iniziativa dell’Agenzia Europea per
la salute e sicurezza sul lavoro, in contemporanea nei 15 Stati membri dell’U.E. e
nei paesi candidati. In Italia il convegno principale “Salute e sicurezza sul lavoro
nelle Piccole e Medie Imprese”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, si è svolto a Roma dal 1° al 3° ottobre. Al centro del dibattito il tema della
prevenzione contro il rischio di infortuni e le sostanze pericolose e il tema della
responsabilità sociale delle imprese nella promozione della salute nei luoghi di
lavoro. Nelle Piccole e medie Imprese (PMI), in cui vi è un tasso di infortuni e
di malattie superiore a quello delle grandi aziende, si riscontra a causa delle minori
risorse rispetto a quest’ultime, una maggiore difficoltà di adempiere ai propri
obblighi in materia di sicurezza e salute. Per venire incontro a questa carenza e
per mettere a disposizione della aziende ogni informazione utile sia per predisporre
un piano di valutazione dei rischi sia per informare e formare i lavoratori sui
comportamenti più idonei da seguire, l’Agenzia Europea ha realizzato il sito che
contiene una guida on line alle informazioni pratiche sui principali rischi di
infortunio, dall’uso di sostanze pericolose allo stress legato al lavoro e su settori
specifici di attività di aziende di piccole dimensioni, come l’edilizia e la pesca. Un cd-
rom, inoltre, contiene tutte le indicazioni su 50 progetti innovativi per la
prevenzione degli infortuni, finanziati dall’Agenzia.
Più tempo per denunciare l’inizio
e la variazione dell’attività
Il datore di lavoro ha più tempo per presentare all’Inail e denunce di inizio attività,
di variazione e di cessazione. Dal 9 ottobre 2003 la denuncia di inizio attività
(in cui sono indicati la natura dei lavori e gli elementi necessari per la valutazione
del rischio e la determinazione del premio assicurativo) potrà essere presentata
contestualmente all’inizio di lavori (non più cinque giorni prima). La denuncia
di variazione (dei dati anagrafici o della natura ed estensione del rischio) e quella
di cessazione potranno essere presentate entro trenta giorni dalla variazione o
dalla cessazione (non più entro otto giorni). I nuovi termini non si applicano agli
eventi (inizio attività-variazioni-cessazioni) anteriori al 9 ottobre, anche se la
denuncia viene presentata successivamente a tale data. Pur in presenza dei nuovi
termini è fatta sempre salva la possibilità per il datore di lavoro, che a causa della
natura dei lavori o della loro urgenza, non può provvedere alla denuncia
contestuale, di denunciare i lavori entro i cinque giorni successivi al loro
inizio.
Lo precisa la Direzione Centrale Rischi dell’Inail nella circolare n.59/2003 con cui
illustra le novità introdotte dal decreto ministeriale del 19 settembre 2003,
pubblicato sulla G.U. n.235 del 9 ottobre 2003. La modifica era stata deliberata lo
scorso anno dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto nell’intento di semplificare
e snellire gli aspetti procedurali dell’assicurazione infortuni ed è ora diventata
operativa a seguito del decreto di approvazione del Ministero del lavoro.
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Alunni, studenti e insegnanti
tutelati anche nelle scuole private
L’Inail tutela alunni, studenti ed insegnanti, anche di sostegno, delle scuole e degli
istituti di istruzione di ogni ordine e grado, addetti ad esperienze tecnico-
scientifiche, ad esercitazioni pratiche o di lavoro, esercitazioni di ginnastica.
Quest’ultime se svolte in scuole medie inferiori e superiori comportano l’obbligo
assicurativo per insegnanti, studenti e alunni, mentre se svolte sotto forma di
attività ludico-motoria in scuole materne ed elementari, comportano l’obbligo
assicurativo per i soli insegnanti (v. IL FILO n.19 “L’Inail tutela insegnanti ed
alunni”).
La copertura assicurativa per gli insegnanti, titolari di un normale rapporto di
lavoro, si estende a tutta l’attività lavorativa e comprende anche gli eventi accaduti
nel percorso casa-luogo di lavoro e viceversa. Per gli studenti e gli alunni la
copertura assicurativa è invece circoscritta ai soli rischi connessi alle esperienze
tecnico-scientifiche, alle esercitazioni pratiche o di lavoro e alle esercitazioni di
ginnastica.
L’assicurazione nelle scuole private o gestite da enti pubblici diversi dallo Stato
(Regioni, Province e Comuni) presenta per la determinazione del premio
assicurativo caratteristiche diverse rispetto alle altre assicurazioni gestite
dall’Istituto. Si tratta, infatti, di un premio che per ogni anno scolastico viene fissato
distintamente per alunni, studenti ed insegnanti. Per gli alunni e gli studenti è
dovuto un premio speciale unitario che consiste in un importo fisso pro-capite,
stabilito per ogni anno scolastico in misura proporzionale all’indice di rivalutazione
delle rendite per inabilità permanente (v.art.1 D.M. del 15.7.87). Per gli
insegnanti, invece, si paga un premio speciale che varia in relazione al tipo di
insegnamento (scolare o prescolare) e all’eventuale esercizio di funzioni direttive (v.
art.2 D.M. del 15.7.87) ed è rapportato alla retribuzione annua
effettivamente percepita, che non può essere inferiore ad un minimale annuo
(dato dal minimale giornaliero previsto per la generalità dei lavoratori, rapportato
ad anno). Qualora, nel caso di insegnamento scolare, la retribuzione effettiva annua
dell’insegnante superi il minimale annuo, il premio verrà proporzionalmente
aumentato con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino.
Per questo tipo di assicurazione il periodo assicurativo viene determinato con
riferimento non all’anno solare (1°gennaio/31 dicembre) bensì all’anno scolastico
(1°novembre/31 ottobre). Ne deriva che il premio dovuto si dovrà calcolare per
2/12 sul minimale e sul premio speciale di un anno e per 10/12 sul minimale e sul
premio speciale dell’anno successivo.
I premi speciali per alunni e studenti si pagano in anticipo e con scadenza 16
novembre di ogni anno col modello F24. In quanto gestione speciale, non si
applicano le norme sull’autoliquidazione, né gli sconti né le agevolazioni
contributive.
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Notizie flash
L’INAIL AL SALONE INTERNAZIONALE DELLA
INDUSTRIALIZZAZIONE EDILIZIA – Nel corso della rassegna, organizzata a
Bologna dal 15 al 19 ottobre, l’Inail illustrerà a datori di lavoro, consulenti,
commercialisti, le nuove procedure on line relative a: invio telematico delle
dichiarazioni salari, simulazione per il calcolo del premio assicurativo, denuncia di
esercizio, variazione e cessazione, consultazione dello stato della pratica e, in via
sperimentale, la consultazione via SMS dell’archivio assicurati da parte di lavoratori,
aziende e ispettori. Saranno, inoltre, proiettati alcuni filmati sulla sicurezza nei
cantieri. Una specifica sezione sarà dedicata all’attività di riabilitazione e protesi.
NIENTE CUMULO FRA RENDITA INAIL ED EQUO INDENNIZZO - Per i
dipendenti pubblici non è possibile cumulare l’equo indennizzo con la rendita Inail.
Lo ribadisce il Consiglio di Stato con sentenza n.5442 del 24 settembre 2003.
L’iscrizione obbligatoria all’Inail esclude la possibilità che lo stesso soggetto possa
beneficiare anche dell’equo indennizzo. Diversamente, infatti, si realizzerebbe
un’ingiustificata duplicazione di benefici e di oneri a carico della finanza pubblica.
SPESE GIUDIZIALI A CARICO DEL SOCCOMBENTE – Il decreto legge 30
settembre 2003 n.269 prevede all’art.42, c.11, che nei giudizi promossi per
ottenere prestazioni previdenziali e assistenziali la parte soccombente può essere
condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari. E’ fatto salvo il caso
in cui il soccombente risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia,
di un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a euro 9.296,22 (v.gli articoli
76, commi 1-2-3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n.113).
NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI A ENTI PUBBLICI - Gli atti introduttivi del
giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento devono
essere notificati, a pena di nullità, presso la struttura territoriale dell’ente pubblico
nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati. Tali atti devono
contenere i dati anagrafici dell’interessato, il codice fiscale e il domicilio. La novità è
prevista dall’art.44, comma 3, del decreto legislativo 30 settembre 2003 n.269.
DANNO BIOLOGICO, PROPOSTA L’ADDIZIONALE DEL 2,75% SUI
CONTRIBUTI AGRICOLI – Per gli anni dal 2000 al 2005 le aziende agricole
dovranno versare un’addizionale del 2,75% dei contributi agricoli dovuti per gli anni
medesimi. La novità è prevista in una recente delibera del commissario
straordinario dell’Inail, ora all’esame del ministero del lavoro per l’emanazione del
previsto decreto di attuazione.
PROROGATO IL CONDONO TOMBALE - Slitta dal 16 ottobre 2003 al 16
marzo 2004 la data di scadenza del condono tombale. Lo stabilisce un decreto legge
col quale vengono rese immediatamente operative alcune delle misure portanti
della manovra finanziaria per il 2004.
NUOVA ALIQUOTA INPS PER I CO. CO. CO. – Dal 1° gennaio 2004
l’aliquota Inps per i lavoratori co.co.co., che con la riforma del mercato del lavoro
sono divenuti lavoratori a progetto, sarà fissata al 19%. Lo stabilisce la Finanziaria
2004.
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Domanda & Risposta
f.cavallaro@inail.it
Sono un coltivatore diretto e per questa attività sono iscritto all’INPS.
Vorrei sapere se posso svolgere, nel tempo libero, attività agricole per
conto terzi analoghe a quelle che svolgo sul mio fondo (ad esempio,
l’estirpazione delle erbacce in un terreno vicino al mio, ecc..) e se, in caso
affermativo, devo assicurarmi all’INAIL (Il titolare di un’azienda agricola di
Grosseto).
Nel caso prospettato l’attività per conto terzi può essere svolta senza che sia
necessario aprire un’apposita posizione assicurativa presso l’Inail. In base al
decreto legislativo n.228/2001, che ha riformulato l’at.2135 del codice civile ed ha
dato una visione dinamica dell’impresa agricola proiettata verso il mercato, le
attività secondarie (non occasionali né eccezionali) dirette alla fornitura di beni e
servizi sono considerate connesse a quella agricola principale. E’ richiesta come
unica condizione che siano compiute dallo stesso imprenditore agricolo mediante
l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività
agricola. Qualora, invece, l’attività secondaria consista nell’esercizio di fatto di una
diversa attività professionale esposta ad autonomo rischio ed avente i requisiti
previsti dagli articoli 2,3 e 4 della legge n.443/1985, l’attività si configura come
vera e propria attività artigiana soggetta all’assicurazione Inail.
Il titolare di un negozio di vendita al dettaglio di articoli per animali
vorrebbe svolgere, in via secondaria, l’attività di taglio del bosco. Può
assicurasi all’Inail visto che è titolare di ditta individuale inquadrata
all’Inps nel settore commercio? (Un commercialista di Grosseto).
E’ possibile in questo caso avere un doppio inquadramento: quello dell’Inps per
l’attività principale (commercio) e quello dell’Inail per l’attività secondaria
(artigianato). Perché l’attività secondaria sia inquadrabile come artigiana sono
richiesti, oltre ai requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 1 e 4 del DPR
1124/65, anche quelli previsti dalla legge sull’artigianato (L.443/1985, articoli 2,3
e4). In presenza di queste condizioni occorrerà iscriversi all’Inail e pagare il premio
speciale artigiano.
Questioni di procedura
Il premio speciale artigiano è dovuto per l’intero anno
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Il premio speciale per gli artigiani e per i loro familiari collaboratori è dovuto per
l’intero anno solare e si paga anticipatamente. Il frazionamento (a mese) è
ammesso soltanto all’inizio dell’attività o all’atto della sua cessazione, purché essa
sia avvenuta entro la data dell’autoliquidazione (16 febbraio). Negli altri casi il
pagamento dovrà effettuarsi per l’intero anno. In occasione della successiva
autoliquidazione l’Inail rimborserà, per i mesi dell’anno non lavorati, il premio
pagato anticipatamente.
Componenti del nucleo artigiano
In occasione della segnalazione dell’esclusione o sostituzione di uno dei
componenti del nucleo artigiano si invitano le aziende a comunicare anche la data
(giorno, mese, anno) in cui era avvenuto l’inserimento nel nucleo. Per il
subentrante occorre che indichino sempre nome e cognome, data di nascita,
residenza e codice fiscale.
Dati del consulente sempre completi e leggibili
Per una più rapida acquisizione nei nostri archivi informatici degli aggiornamenti
fatti pervenire a mezzo consulente del lavoro, ragioniere, dottore commercialista, è
opportuno che il delegato apponga sempre sul modulo il proprio timbro dal quale
sia possibile rilevare in modo chiaro il proprio nome e numero telefonico. Questi
elementi serviranno a contattarlo qualora, in presenza di dati incompleti, sia
necessario integrare il modulo.
Compilare correttamente la modulistica Inail
Al fine di evitare che siano acquisite in procedura informazioni incomplete,
nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, si invitano i consulenti e le associazioni
a compilare correttamente la modulistica da inviare all’Inail. In particolare, nei
moduli per la denuncia di esercizio è importante –soprattutto in caso di attività
stagionale- segnalare sistematicamente l’indirizzo in cui si desidera venga
inviata la corrispondenza.
Comunicazioni dei consulenti
Nei moduli con cui si comunicano variazioni e su qualunque altra comunicazione da
parte di consulenti, associazioni e ditte è necessario indicare sempre il codice
fiscale della ditta o il codice cliente.
Regolarità contributiva
Le richieste di regolarità contributiva provenienti dalle pubbliche amministrazioni
con riferimento alle imprese del cui operato si sono avvalse, devono riportare
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sempre il codice fiscale dell’impresa stessa. L’architettura informatica della
procedura premi (GRA) prevede che ad ogni codice fiscale corrisponda un codice
ditta che consente di identificare un dato cliente.
IL FILO, mensile
on line dell’INAIL
di Grosseto
a cura di Franco Cavallaro,
è su www.inail.it/TOSCANA/
Hanno collaborato a questo
numero
Teresa Filoni
Stefano Ingrossi
Massimo Mazzi
grosseto@inail.it
0564/473111
via Mameli 13
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