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Schema di contratto - Ferrovie del Gargano

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Schema di contratto - Ferrovie del Gargano
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ALLEGATO 4





PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LINEA DI CONTATTO SULLA

TRATTA FERROVIARIA SAN SEVERO-PESCHICI TRA LA STAZIONE DI

SAN SEVERO E LA PROGRESSIVA KM 25+150



SCHEMA DI CONTRATTO



TRA





- la Società FERROVIE DEL GARGANO s.r.l. (Partita IVA n. 04383720721, Codice Fiscale n. 001340107019),

in seguito per brevità indicata come Ferrovia, con sede a Bari in via Zuppetta 7/d, rappresentata dal Dott.

Vincenzo Scarcia, nato a Bari il 28.02.1928 e domiciliato per la carica presso la sede della Ferrovia, nella sua

qualità di Presidente avente la facoltà di sottoscrivere il presente atto,

e

l'Impresa………………….che, in seguito, per brevità, sarà indicata come Appaltatore,





PREMESSO CHE:

 la Ferrovia ha la necessità di realizzare opere atte a ripristinare le condizioni di funzionalità e sicurezza della

linea elettrica di alimentazione della tratta compresa fra il km 0,000 ed il km 25,150 della linea ferroviaria

San Severo – Peschici Calenella.

 con nota prot. n.D/2350 del 22/05/09 la Ferrovia ha chiesto alla Regione Puglia – Ass. Trasporti –

l’autorizzazione all’esecuzione di detti lavori, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 753/80 e al Ministero dei Trasporti

– USTIF Bari il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza.

 il Ministero dei Trasporti – Ustif Bari, con nota prot. n. 1922/1984 del 03/06/09, esaminati gli elaborati

progettuali (progetto esecutivo), ha rilasciato il proprio nulla osta tecnico e, di conseguenza, l’Ass. ai

Trasporti, con D.D. n. 265 del 19/06/09 ha approvato gli elaborati progettuali ed autorizzato la Ferrovia ad

eseguire i lavori;

 la Ferrovia ha pertanto indetto, secondo le vigenti disposizioni di legge, una procedura aperta per

l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della linea di contatto fra il km 0+000 ed il km 25+150

della linea ferroviaria San Severo – Peschici Calenella, come specificato nella Relazione Tecnica e nel

Capitolato d’Oneri allegati al presente contratto e del quale risultano parte integrante;

 in esito alle procedure concorsuali, espletate ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., è risultata

aggiudicataria dei lavori l’Impresa ………………………………………………..;

 si rende necessario regolare in apposito atto il rapporto contrattuale per l’esecuzione dei lavori di

manutenzione straordinaria della linea di contatto.





Tutto ciò premesso:





Art.1 VALIDITA’ DELLA PREMESSA

Quanto citato in premessa, anche se non espressamente richiamato nel seguito, forma parte integrante e

sostanziale del presente contratto.





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ALLEGATO 4









Art.2 DOCUMENTI COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i documenti elencati nel comma successivo

nell’ordine che ne determina la prevalenza, anche qualora non siano allegati al presente atto in quanto

l’Appaltatore, già in fase di formulazione dell’offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza,

disponendo anche di copia di ciascuno di essi.

2. Elenco dei documenti facenti parte integrante ed essenziale del contratto:

2.1. Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera delle Società del

Gruppo FS che in seguito per brevità, saranno chiamate " C.G.C.", approvate dal Consiglio di

Amministrazione nella seduta del 01 marzo 2007;

2.2. Elaborati grafici e relazioni progettuali approvati con Determina Dirigenziale Regione Puglia – Ass.to

Trasporti n. 265 del 19/06/09;

2.3. Capitolato speciale per i lavori in presenza dell’esercizio ferroviario, per lavori all’armamento e per lavori

agli impianti elettrici e tecnologici. Ed. FS;

2.4. Capitolato speciale per la sicurezza nei cantieri e la tutela dell’ambiente. Ed. FS;

2.5. Norme tecniche – Elenco 14 LC – Linea di contatto;

2.6. Tariffe delle Ferrovie dello Stato (RFI);

2.7. Disposizioni legislative, Capitolati, Prescrizioni tecniche, regolamenti, istruzioni. Ed. FS;

2.8. Piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

2.9. Programma dei Lavori Contrattuale (Cronoprogramma) ;

2.10. Dichiarazione dell’Appaltatore annessa al presente Contratto, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli

articoli 1341 e 1342 del C.C.

2.11 Documentazione amministrativa presentata in sede di gara dall’Appaltatore, comprendente l’offerta

economica e l’offerta tecnica.





Art.3 DIRETTORE DEI LAVORI E RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE

1. Il Direttore dei Lavori è nominato da parte della Ferrovia ai sensi dell’art.13 delle C.G.C.

2. L’Appaltatore, nomina un proprio Direttore Tecnico ai sensi dell’art.14 delle citate C.G.C.

3. Il Direttore dei Lavori può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i di Cantiere e in

generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al contratto

d’appalto, ivi compresi i tecnici redattori di cui al successivo articolo 17.4., a ovvero esigerne la sostituzione,

senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.





Art.4 OGGETTO DEL CONTRATTO.

La Ferrovia concede all’Appaltatore come sopra indicato, che dichiara di accettare, i lavori per la realizzazione

delle opere atte a ripristinare le condizioni di funzionalità e sicurezza della linea elettrica di alimentazione della

tratta compresa dal km 0,000 al km 25,150 della linea ferroviaria San Severo – Peschici Catenella.

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- costruzione dei basamenti in “Stazione” per pali, portali e tiranti di ormeggio;

- costruzione dei basamenti “in linea” per pali, portali e tiranti di ormeggio;

- effettuazione delle prove, verifiche e collaudi previsti sia negli elaborati di progetto sia dalla



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ALLEGATO 4

legislazione in vigore per le opere civili;

- rimozione dell’impianto TE esistente;

- fornitura e posa in opera dei pali di tipo LS, dei pali tipo M e dei portali tipo PT 10-29 e PT 23-24;

- fornitura in opera dei materiali per la realizzazione dell’attrezzaggio elettromeccanico dei sostegni (pali

e portali) quali mensole, tiranti, isolatori, sospensioni e morsetteria;

- posa in opera della corda portante (esistente) da un trefolo di rame a 19 fili son sezione complessiva

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di 59,66 mm e del filo sagomato (a carico della stazione appaltante)da 100 mm per la realizzazione

in opera della linee di contatto tesata secondo le tabelle di riferimento;

- fornitura in opera di tutti i materiali necessari per la realizzazione dei posti di regolazione automatica

(R.A.) e dei punti fissi (PF) (intermedi nelle campate di RA);

- fornitura in opera di tutti i materiali necessari per la realizzazione dei tiranti di ormeggio (TT);

- fornitura in opera dei dispersori di terra per ogni palo e gamba di portale;

- realizzazione, con fornitura di tutti i materiali, dei punti di sezionamento ai portali di stazione come

individuato in progetto, dei collegamenti tra i sezionatori e linea di contatto, dei collegamenti dei circuiti

di terra ai binari e realizzazione delle terre profonde;

- esecuzione delle prove, verifiche, tarature e collaudi sulle apparecchiature e sugli impianti previste

dalla vigente normativa, compreso le procedure per l’apertura al pubblico esercizio degli interventi di

progetto.





Art.5 CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

1. I lavori oggetto del contratto sono affidati all’Appaltatore sotto l’esatta osservanza di tutte le condizioni e

norme stabilite nel presente Contratto, nei relativi allegati e nei documenti elencati nel precedente art. 2, che

pur non essendo allegati al contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, in quanto l’Appaltatore

dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

2. Le tariffe indicate o richiamate nell’art. 2 hanno valore contrattuale solo per le parti descrittive e prescrittive,

mentre i prezzi in esse riportati rilevano solo ai fini della contabilizzazione, per la valorizzazione di eventuali

varianti, per l’applicazione dell’art. 36 delle C.G.C. e per la valutazione economica dei lavori eseguiti in caso

di estinzione del rapporto contrattuale prima dell’ultimazione dei lavori.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati, nonché dalle

disposizioni emanate dalle competenti autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i

lavori, sono compresi e compensati dall’importo stabilito con il presente atto.

4. L’Appaltatore non può eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati; inoltre, per quanto non espressamente regolato

dal presente Contratto e dai succitati documenti contrattuali, si applicano, nel seguente ordine, le

disposizioni contenute nelle norme di cui al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e nelle norme del Codice Civile, in

quanto applicabili.

5. L’Appaltatore è tenuta all’osservanza delle leggi e regolamenti sulla tutela sociale, protezione, assicurazione

ed assistenza ai lavoratori, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni, in particolare all’applicazione dei

principi etici previsti dal Sistema di Responsabilità Sociale SA8000, nonché di consenso per l’accesso ad

eventuali verifiche da parte della Ferrovia.

6. L’Appaltatore si assume fin d’ora la responsabilità di eventuali violazioni, esonerando le Ferrovie a qualsiasi

titolo. In ogni caso è a carico della Appaltatore l’adempimento degli obblighi per cure mediche, medicinali ed

indennizzi in dipendenza di incidenti avvenuti nell’esecuzione del presente contratto. A tale riguardo

l’Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spesa, alle attrezzature e simili, in maniera rispondente alle



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ALLEGATO 4

norme sopraindicate ed in relazione alle concrete esigenze del proprio personale.

7. La Ferrovia si riserva la facoltà di effettuare tutti gli eventuali accertamenti che riterrà opportuni, per

assicurarsi che da parte della Appaltatore siano attuati nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle

prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti

dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si

svolgono gli interventi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da

ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

8. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni all’interno di uno stesso documento o più documenti di cui

al precedente comma 1, si applicano le disposizioni più favorevoli per la Ferrovia.





Art.6 IMPORTO DELL’APPALTO

1. L’importo dell’appalto a corpo, pertanto fisso e invariabile, al netto del ribasso del …% (………… per cento)

praticato nell’offerta, è pari a € ……… (euro ………………) di cui:

- € ………….(euro ………….) per le lavorazioni compensate a corpo, al netto degli oneri relativi ai piani

della sicurezza;

- € 24.720,00 (euro ventiquattromila settecentoventi/00) per oneri della sicurezza inclusi non soggetti a

ribasso;

- € 20.451,42 ( euro ventimila quattrocentocinquantuno/42) per oneri della sicurezza aggiuntivi non

soggetti a ribasso.

2. L’importo dell’appalto non è comprensivo dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).





Art.7 CORRISPETTIVI

1. Le prestazioni del presente appalto saranno compensate con i prezzi indicati nel precedente art. 6 per i

lavori da contabilizzare unicamente a corpo, come di seguito indicato:

- Voce a corpo n°1: lavori e prestazioni oggetto del presente contratto, con esclusione degli oneri interni

per la sicurezza;

- Voce a corpo n°2: oneri della sicurezza interni, non soggetti a ribasso;

- Voce a corpo n°3: oneri della sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso.

2. Negli importi complessivi delle prestazioni devono intendersi compresi e compensati ogni genere di mano

d’opera diurna e notturna, feriale e festiva, di mezzi d’opera di qualsiasi natura e specie, di materiali che non

siano quelli facenti carico alla Ferrovia, di trasporti, e in generale degli oneri per l’attuazione dei piani di

sicurezza e di tutto quanto necessario ed indispensabile a dare le opere compiute secondo le migliori regole

d’arte.

3. Alla formazione dell’importo complessivo delle prestazioni, che con il presente Contratto l’Appaltatore

intende accettato, in base a calcoli di sua propria convenienza, invariabili ed indipendenti da qualsiasi

eventualità e pertanto a tutto suo rischio, concorrono i prezzi unitari riportati nelle Tariffe dei Prezzi: Tariffa

EC – “ Costruzione e rinnovo di condutture di contatto 2 (Ed. 1992 – 1° e 2° volume) depositata presso

l’Ufficio del Registro Atti Privati di Roma ai numeri C/4759 e C/4753 in data 22.01.1993; Tariffa dei prezzi per

forniture e lavori di manutenzione agli impianti tecnologici” (Ed. 1991 – 1°,2°,3°,4° e 5° volume) depositata

presso l’Ufficio del Registro Atti Privati di Roma ai numeri C/23792, C/23789, C/23791, C/23793 e C/23790

in data 15.05.1991; Appendice 2001 alla tariffa EC ed 92 “AP 01 EC” depositata presso l’Ufficio Entrate di

Roma al numero 11132 serie 3 in data 11.12.2001; Tariffa dei materiali e delle apparecchiature per

condutture di contatto “MF.TE.1997”



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ALLEGATO 4









Art.8 PAGAMENTI

1. L’Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull’importo del contratto in misura dell’avanzamento dei

lavori.

2. L’importo di ciascun acconto è determinato sulla base dei lavori eseguiti e delle forniture effettivamente

poste in opera ogni bimestre dall’Appaltatore.

3. Entro 30 giorni dalla scadenza del bimestre di cui al precedente punto 2, viene compilato un apposito stato

di avanzamento lavori in contraddittorio con l’Appaltatore ed emesso il Certificato di Pagamento, copia del

quale è rilasciata all’Appaltatore, il quale può così emettere fattura per il relativo importo. L’effettivo

pagamento della fattura sarà disposto dalla Ferrovia entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo

rispetto a quello di emissione della fattura.

4. Il prezzo a corpo della Voce 2 di cui al precedente articolo 7, riferito al costo della sicurezza, verrà

contabilizzato ogni bimestre, fino al raggiungimento dell’importo stesso, incrementando l’importo di ogni

situazione avanzamento lavori di una percentuale ottenuta dividendo l’importo della Voce 2 per l’importo

dell’Appalto di cui all’art.6, al netto degli oneri per la sicurezza.

5. Il prezzo a corpo della Voce 3 di cui al precedente articolo 7, riferito al costo della sicurezza, verrà

contabilizzato ogni bimestre, fino al raggiungimento dell’importo stesso, incrementando l’importo di ogni

situazione avanzamento lavori di una percentuale ottenuta dividendo l’importo della Voce 3 per l’importo

dell’Appalto di cui all’art.6, al netto degli oneri per la sicurezza.

6. Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori, si procederà al conguaglio fra l’importo

corrisposto all’Appaltatore, per oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto

effettivamente spettante all’Appaltatore stesso, per la sicurezza, anche in considerazione di eventuali

varianti.

7. Qualora durante lo svolgimento dei lavori, per motivi non dipendenti dall’Appaltatore, risulti la temporanea

impossibilità di completare le opere o parte di opere da contabilizzare a corpo, la Ferrovia potrà riconoscere

a richiesta dell’Appaltatore la suddivisione della voce a corpo interessata sulla base delle quantità che

verranno realmente eseguite.

8. Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori e nel pagamento delle somme dovute

in acconto è disciplinato dall’art. 44 delle C.G.C.

9. Il pagamento della rata di saldo, è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo.

10. Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato, spettano all’Appaltatore gli interessi nella misura e nei

termini stabiliti dall’art. 55 delle C.G.C. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi

dell’art.1224 cod. civ.

11. Le fatture dovranno essere intestate a FERROVIE DEL GARGANO s.r.l. - BARI e trasmesse all’indirizzo che

sarà all’uopo comunicato.

12. I pagamenti verranno effettuati con la modalità in uso presso la Ferrovia.

13. L’Appaltatore si impegna da parte sua a notificare alla Ferrovia le eventuali modifiche che si verificassero sia

per il pagamento di cui è cenno sopra, sia per la modalità di pagamento originariamente prescelta.





Art.9 CESSIONE CREDITI

1. I crediti ed i debiti derivanti dall'esecuzione del presente Contratto non possono formare oggetto di cessione

o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta da parte della Ferrovia,

autorizzazione che potrà essere rifiutata solo per giustificati motivi.





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ALLEGATO 4

2. La cessione senza previa autorizzazione dà diritto alla Ferrovia di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti

dell'art.1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Ferrovia al risarcimento dei danni.

3. Resta inteso che la Ferrovia intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e

riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi

credito maturato o maturando a favore della Ferrovia.







Art.10 CAUZIONE DEFINITIVA

La garanzia fideiussoria di Euro ............................. (euro .......................................... .............…), ai sensi

dell’articolo 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'articolo 10, commi da 1 a 7 delle C.G.C., è stata dall’Appaltatore

costituita mediante...... .........................................................................................................................................

La suddetta garanzia sarà svincolata alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o, comunque,

decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.





Art.11 POLIZZE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore si impegna a stipulare le polizze descritte nei seguenti commi.

2. Le polizze saranno soggette alle previsioni e modalità di cui all'articolo 10, commi 8 e 14, delle C.G.C.

nonché alle seguenti ulteriori previsioni:

a) le garanzie opereranno senza necessità di consensi ed autorizzazioni di qualsiasi genere, anche in

pendenza dell'accertamento di responsabilità;

b) l'omesso o ritardato pagamento del premio non comporterà l'inefficacia delle garanzie;

d) la mancata stipula di dette polizze determinerà l'escussione delle garanzie in atto e legittimerà la Ferrovia

a risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore;

e) ai fini della responsabilità civile, in dette garanzie, con la “Clausola di responsabilità civile incrociata”,

saranno parificati a Terzi le Ferrovie del Gargano s.r.l. e le Società controllate e collegate ai sensi

dell'art.2359 del c.c. nonché i subappaltatori e fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei lavori e le

persone che siano in rapporto di dipendenza, anche solo funzionale, con uno degli stessi assicurati;

f) restano comunque a carico dell'appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato;

g) le Compagnie assicuratrici rinunceranno al diritto di surrogazione nei confronti dei coassicurati indicati in

polizza.

3. Polizza a copertura dei rischi di esecuzione (CAR).

L'appaltatore dovrà stipulare e trasmettere alla Ferrovia, almeno 10 gg. prima della data prevista per la

consegna dei lavori, copia della polizza, con un massimale di Euro 600.000,00 per i rischi di cui all'art. 10.8

C.G.C., ivi inclusi quelli per difformità, vizi e difetti dell'opera manifestatisi in corso dei lavori, e con un

massimale di € 500.000 per il rischio di cui all'art.10.9 delle predette Condizioni Generali, per il periodo di

copertura e con le altre modalità previste dalle dette clausole delle Condizioni Generali.

4. Polizza assicurativa indennitaria biennale (maintenance period)

L’Appaltatore dovrà inoltre stipulare, prima dello svincolo della cauzione definitiva, una garanzia biennale, a

copertura de rischi per vizi, difetti e difformità dell’opera, con decorrenza dalla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio dell’opera stessa. Il massimale della polizza sarà di importo pari al 6% (sei

percento) del prezzo globale del contratto di cui al precedente art. 6, aumentato di eventuali maggiorazioni

intervenute nel corso dei lavori. In essa si dovrà garantire che, nei casi previsti dagli artt. 1667 e 1668 c.c.,

qualora, a seguito di denuncia della Ferrovia, l’Appaltatore non eseguisse i lavori necessari per eliminare i

vizi e/o difetti e/o difformità, o qualora il committente, a suo insindacabile giudizio, intendesse procedere

autonomamente all’esecuzione di detti lavori, dandone avviso all’Appaltatore nella denuncia dei vizi, la



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ALLEGATO 4

compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne la Ferrovia da tutti gli oneri sopportati a detto titolo. Resta

altresì inteso che per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o riparati dall’Appaltatore in

applicazione di quanto precede, decorrerà, a partire dalla data di sostituzione o riparazione, un periodo di

garanzia che si estenderà per almeno 12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il raggiungimento

dell’originario termine di garanzia offerto in sede di gara, pari a mesi …………. .





Art.12 SUBAPPALTO

1. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia.

2. L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente alla Ferrovia, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori,

dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

3. La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata alla Ferrovia e dovrà essere corredata dal

contratto di subappalto e dai documenti previsti dalle vigenti normative.

4. E' a carico dell'Appaltatore o, se consentito dalla legge, del subappaltatore, la richiesta alla competente

Prefettura delle comunicazioni o delle informazioni antimafia previste, rispettivamente, dagli articoli 3 e 10

del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252, nonché da eventuali nuove disposizioni in materia. L'Appaltatore dovrà

allegare all'istanza di cui al precedente comma la nota di richiesta delle predette comunicazioni o

informazioni, delle comunicazioni prefettizie relative o, eventualmente, del certificato camerale con dicitura

antimafia, ove sufficiente in relazione all'importo del subappalto.

5. Il termine di trenta giorni di cui all'art.18 comma 9 della legge 19 marzo 1990 n.55 decorre dalla data di

ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata. Qualora sia necessaria l'acquisizione delle

informazioni di cui al precedente comma, i predetti trenta giorni decorrono dallo scadere del termine di cui

all'art.11 comma 2 D.P.R. 3 giugno 1998 n.252 o, se anteriore, dalla data di ricezione delle informazioni

antimafia da parte della stazione appaltante.





Art.13 VIGILANZA E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE

L’attività dell’Appaltatore, per quanto attiene all’espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si

svolgerà sotto il diretto controllo delle Ferrovie e/o per il tramite del Direttore dei Lavori dalla stessa nominato.

In ogni caso tale attività di vigilanza non comporta alcuna responsabilità in capo alle Ferrovie per qualsiasi

violazione di norme o regolamento in cui l’esecutore possa incorrere.





Art.14 ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA E DI

ANTIFORTUNISTICA – SICUREZZA - AMBIENTE

1. Tutte le opere saranno eseguite secondo le migliori regole d’arte e secondo tutte le prescrizioni che saranno

impartite dal Direttore dei Lavori in merito alle modalità esecutive ed alle caratteristiche delle opere. Le

stesse dovranno essere perfettamente corrispondenti al cronoprogramma lavori presentato in sede i gara

dall’Appaltatore unitamente all’offerta tecnica.

2. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle C.G.C., dal Capitolato Speciale

Sicurezza Cantieri, dal D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii., dal DPR 3/7/2003 n. 222, nonchè da tutte le norme vigenti

in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali, ed a prevedere, nel Contratto

di subappalto, e nel Contratto di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i , del/i fornitore/i in

opera, di osservare dette disposizioni. Inoltre, l’Appaltatore, il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera, sono

tenuti ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile nell’ambito della provincia di esecuzione dei lavori,

nonché a comunicare al Direttore dei Lavori trimestralmente, a partire dall’inizio dei lavori e per tutta la





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ALLEGATO 4

durata degli stessi, le percentuali di incidenza della mano d’opera rispetto al valore complessivo dell’appalto,

dei subappalti nonché delle forniture in opera.

3. L’Appaltatore e, per suo tramite, il/i subappaltatore/i e il /i fornitore/i in opera, sono tenuti a trasmettere al

Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti

previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la cassa edile) ed in seguito, periodicamente, copia

dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia

del proprio registro infortuni e di quello del/i subappaltatore/i e del/i fornitore/i in opera; l’Appaltatore e il/i

subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., a fornire al

Responsabile dei Lavori, tramite il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, l’indicazione dei contratti

collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

4. L’Appaltatore, fermo restando l’obbligo dell’immediata comunicazione al Direttore dei Lavori e al CEL di ogni

infortunio e o incidente, è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al Direttore Lavori/Coordinatore per

l’esecuzione lavori, la statistica degli infortuni (indice di frequenza e di gravità) occorsi nel mese precedente

ai propri dipendenti e a quelli dei subappaltatori e fornitori in opera. L’Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare,

a propria cura e spese, a quanto richiesto dagli Enti preposti in ordine al monitoraggio sugli infortuni.

5. L’inosservanza delle misure prescritte nei Piani di sicurezza e Coordinamento, nei POS, nelle I.P.C. e

comunque l’inosservanza delle disposizioni impartite dal D.L./CEL/G.I. (non conformità accertate e notificate

all’Appaltatore e dallo stesso non tempestivamente eliminate) comporta il non inserimento, nella Situazione

bimestrale di Avanzamento dei Lavori (SAL), della quota delle voci a corpo n. 2 e n. 3 “Costi della Sicurezza”

di cui all’art.8 “Pagamenti”; tale quota sarà inserita, senza interessi e previa risoluzione delle non conformità,

nella successiva Situazione di Avanzamento Lavori.

6. L’Appaltatore, per le attività di conduzione e manutenzione degli impianti e, in generale, per tutte le attività a

suo carico previste nel periodo di garanzia contrattualmente dovuto, è tenuto a rispettare tutti gli

adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente.

7. L’Appaltatore, ai fini della tutela ambientale nella fase di costruzione delle opere, predisporrà un “Piano di

monitoraggio ambientale” nel quale saranno dettagliatamente descritte l’organizzazione, i mezzi, i controlli e

le modalità di interfaccia con la Direzione dei Lavori che l’Appaltatore stesso porrà in essere al fine di

garantire, per tutta la durata dei lavori, il pieno e puntuale rispetto della normativa vigente anche locale e

della buona pratica di lavoro, nonché di quanto prescritto dall’Osservatorio Ambientale. Gli argomenti che, in

via esemplificativa e non esaustiva devono essere trattati sono: acque, terre, fumi, polveri, rumore, vibrazioni

e la gestione dei rifiuti prodotti dal cantiere e dalle attività lavorative. Quanto sopra dovrà essere esteso

anche le attività affidate ai subappaltatori e ai fornitori in opera. Il Piano di monitoraggio ambientale dovrà

essere trasmesso alla Direzione dei Lavori entro la data di consegna dei lavori, per la sua approvazione nei

successivi 30 giorni. In caso di commenti da parte della Direzione dei lavori l’Appaltatore dovrà modificare il

Piano e restituirlo aggiornato entro 15 giorni. Per ogni giorno di ritardo nella consegna del Piano originale e o

aggiornato sarà applicata la penale stabilita all’art. 22 del presente Contratto, da trattenersi con il primo Stato

di Avanzamento Lavori (SAL) utile. La mancata approvazione del Piano conseguente al mancato

recepimento delle prescrizioni della Direzione dei Lavori, comporterà l’applicazione della medesima penale.





Art.15 VARIANTI IN CORSO D’OPERA

1. Le varianti in corso d’opera potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorra una delle ipotesi

stabilite dall’art.132 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., in conformità alla procedura stabilita dagli artt. 35, 36 e 37

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ALLEGATO 4

delle C.G.C.

2. Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con

perizia differenziale limitata ai soli lavori effettivamente interessati dalla variante stessa.

3. Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da

eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i prezzi di cui alle tariffe RFI, o i nuovi prezzi

determinati nel rispetto dell’art. 136 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 36 delle C.G.C.

4. Dopo l'approvazione da parte delle Ferrovie di ciascuna variante si darà atto, con verbale tra le Parti,

dell'adozione della variante stessa, delle modificazioni apportate ai progetti, al cronorogramma dei lavori,

anche agli effetti degli stati di avanzamento lavori di cui al precedente articolo 8. Alla redazione del verbale

stesso resterà subordinato l'inizio dei lavori in variante.

5. Se l’ammontare delle varianti, valutate come sopra, sommate algebricamente, determina una riduzione o

aumento dell’importo contrattuale di cui al precedente art. 6, detta riduzione o aumento sarà applicata

all’importo corrisposto all’Appaltatore.





Art.16 DIMINUZIONE DEI LAVORI

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’art. 37 delle C.G.C., la Ferrovia durante l’esecuzione dei lavori può

sempre ordinare l’esecuzione di lavori in misura inferiore, rispetto a quella contrattuale prevista, sino alla

concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, da determinarsi ai sensi dell’art. 37.7 delle C.G.C., senza che

nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.





Art.17 ELABORATI DI DETTAGLIO E MODIFICHE TECNICHE E ALTRI OBBLIGHI A CARICO

DELL'APPALTATORE

17.1. Accettazione degli elaborati di progetto esecutivo allegati al contratto.

L'appaltatore accetta, con la firma del presente contratto, tutti gli elaborati del progetto esecutivo della Ferrovie

allegati al contratto stesso e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di

averli singolarmente verificati. Dichiara pertanto di riconoscere il progetto esecutivo cui si riferiscono gli allegati

al presente contratto perfettamente realizzabile e di assumere piena e completa responsabilità della sua

esecuzione.

17.2. - Elaborati di dettaglio e connessi obblighi dell'appaltatore.

a) L'appaltatore è comunque tenuto, prima di dare inizio ai lavori, ad eseguire una puntuale verifica degli

elaborati grafici del progetto di cui al punto 17.1 ed a predisporre gli elaborati di dettaglio eventualmente

necessari senza che ciò gli conferisca titolo di progettista. Tali elaborati verranno corredati dalle modalità

operative e dai particolari cantieristici e di officina, occorrenti per la costruzione di tutte le opere oggetto

dell'appalto, tenendo conto degli adeguamenti alle eventualmente mutate situazioni plano-altimetriche dei

luoghi.

b) All'uopo l'Appaltatore sottoporrà all'esame della Ferrovia gli elaborati di cui al precedente comma, raggruppati

per parti funzionali dell'opera, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di loro esecuzione risultante dal

programma operativo, mettendo in evidenza quali siano gli elaborati eventualmente modificativi rispetto alle

previsioni progettuali e quelli inalterati. Resta inteso che gli elaborati modificativi per il perfetto adeguamento

allo stato dei luoghi dovranno essere rigorosamente conformi al progetto esecutivo di Ferrovie.

c) L'Appaltatore effettuerà tutti gli ulteriori ed integrativi rilievi, indagini, accertamenti, sperimentazioni e studi di

carattere topografico e geotecnico, che si rendessero eventualmente necessari, non solo per redigere gli

elaborati di dettaglio di cui al precedente comma a), ma anche per individuare preliminarmente eventuali



9

ALLEGATO 4

difficoltà o situazioni sfavorevoli ed assicurare, nel corso dei lavori, le migliori condizioni di insediamento delle

opere, l'agevole e puntuale esecuzione, la perfetta riuscita e la stabilità nel tempo delle stesse, il rispetto degli

specifici coefficienti di sicurezza adottati per i materiali previsti nel progetto esecutivo allegato al presente

Contratto.

d) L'Appaltatore sarà assoggettato alla penale di cui all'art. 22, oltre agli eventuali maggiori oneri, diretti o

riflessi, che derivassero dall'intempestiva redazione di tali elaborati rispetto allo sviluppo dei lavori.

e) Gli elaborati e relazioni dovranno essere forniti dall'Appaltatore in 4 copie di cui una riproducibile e in files

idonei per la riproduzione secondo le prescrizioni e i supporti informatici indicati dalla Ferrovia.

f) Il Direttore dei Lavori comunicherà il benestare per l'esecuzione degli elaborati in discorso o ne chiederà le

modifiche entro 7 giorni dal ricevimento; entro 5 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione

l'appaltatore provvederà ad aggiornare gli elaborati secondo le osservazioni ricevute. Entro ulteriori 5 giorni il

direttore dei lavori comunicherà la propria approvazione degli elaborati aggiornati o modificati.

g) L'Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle opere se non riceverà in restituzione gli elaborati

approvati dal direttore dei lavori con riportato il timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE" anche sugli elaborati

non rieditati.

h) In cantiere dovrà essere disponibile il progetto con il timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE" nell'ultima

versione approvata dalla direzione lavori e non potranno essere eseguite opere difformi da tale progetto.

i) L'approvazione da parte della Ferrovia degli elaborati redatti dall'appaltatore non esime quest'ultimo dalle

proprie responsabilità in ordine alla realizzazione di opere e impianti nel rispetto del progetto di cui al punto

17.1, ed in ordine alla rispondenza delle stesse alle condizioni di efficienza, sicurezza e conformità alle

normative vigenti.

17.3. – Altri obblighi dell’Appaltatore

a) Ferma restando l'autonoma ed esclusiva responsabilità della Ferrovia per le procedure autorizzatorie,

competono all'appaltatore tutti gli adempimenti per ottenere eventuali permessi per l'attuazione della fase

esecutiva e per l'espletamento delle singole attività interne ed esterne ai cantieri necessarie a termini di leggi,

regolamenti e usi. L'appaltatore pertanto è responsabile di tali adempimenti e non potrà avanzare nei confronti

di Ferrovie alcuna azione di rivalsa per ritardi od omissioni comunque verificatisi.

b) Restano del pari di competenza dell'appaltatore gli accordi operativi con gli enti pubblici o privati titolari di

pubblici servizi e con terzi in genere, per coordinare i tempi e le modalità esecutive necessarie per gli

spostamenti provvisori e/o definitivi dei sottoservizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto ed il

conseguente eventuale adeguamento degli elaborati del progetto di cui al punto 17.1; l'appaltatore,

nell'espletamento di tutte le pratiche relative, dovrà tenere preventivamente e costantemente informato il DL e

attenersi alle direttive che al riguardo saranno impartite.

c) Resta inteso che l'appaltatore, su segnalazione del DL, è tenuto ad effettuare, sebbene non previsti nei

progetti, i necessari interventi per adeguare le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza in

qualsiasi momento fino al collaudo di cui agli articoli 47 e seguenti delle C.G.C. nel caso siano riscontrate

difformità delle opere, rispetto a quanto prescritto dagli elaborati muniti del timbro VALIDO PER LA

COSTRUZIONE, dagli ordini di servizio o dai capitolati.

17.4 - Modalità di redazione degli elaborati di dettaglio.

a) L'Appaltatore redigerà gli elaborati di dettaglio di cui al punto 17.2.a, con un proprio tecnico che firmerà come

"redattore", utilizzando il cartiglio e la codifica della Ferrovia con la dizione "elaborati di dettaglio del progetto

esecutivo". Il “redattore” dovrà essere un tecnico laureato in ingegneria, iscritto all’Albo professionale e dotato di

specifica e comprovata esperienza maturata per lavori similari o analoghi a quelli di cui al presente contratto.



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ALLEGATO 4

b) Qualora nella redazione degli elaborati di dettaglio di cui al punto 17.2.a dovessero essere inserite delle

modifiche tecniche di cui al successivo punto 17.5, previo formale benestare del Direttore dei Lavori, la Ferrovia

fornirà i files degli elaborati del progetto esecutivo da modificare e l'appaltatore avrà l'onere di redigere le nuove

revisioni degli elaborati del progetto esecutivo con un proprio tecnico che firmerà come "redattore”. Detti

elaborati saranno sottoposti all'autorizzazione del progettista della Ferrovia, utilizzando il cartiglio e la codifica

della Ferrovia con la dizione "Progetto Esecutivo". Gli elaborati così modificati saranno riemessi con indice di

revisione successivo.

c) L'Appaltatore è tenuto ad apportare tutte le modifiche disposte dal Direttore dei Lavori anche

successivamente al benestare agli elaborati di cui sopra da esso redatti.

17.5 - Modifiche tecniche.

a) Si intendono per Modifiche Tecniche unicamente gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere

aspetti di dettaglio, di importo contenuto entro il 10% delle singole Categorie di Lavoro dell’appalto, che non

comportino un aumento dell’importo del contratto.

b) Ai soli fini delle valutazioni ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., saranno individuate due

distinte categorie, Forniture e Lavori, intese come raggruppamenti omogenei, i cui importi saranno determinati

sulla base dell’offerta economica dell’aggiudicatario. Detti importi sono da intendersi validi ai soli fini di quanto

sopra e saranno assoggettati convenzionalmente al ribasso d’asta di cui all’art. 6.

c) L’importo complessivo delle Modifiche Tecniche riguardanti le diverse categorie non dovrà comportare un

conguaglio positivo. La somma delle variazioni, conseguenti alle Modifiche Tecniche, non potrà essere positiva.

Eventuali conguagli negativi sui prezzi a corpo comporteranno conseguenti detrazioni in sede di liquidazione

finale, fermo restando il rispetto del limite di un quinto dell’importo dell’appalto di cui all’articolo 37 delle C.G.C.

d) L'Appaltatore dovrà corredare le modifiche tecniche oltre che con i relativi elaborati modificati, con:

- un rapporto di modifica tecnica in cui siano descritte le modifiche apportate, corredato dalle integrazioni di

indagini, rilievi, autorizzazioni e quant'altro necessario con riferimento alle disposizioni della Direzione Lavori

della Ferrovia;

- perizie differenziali, relative alle sole parti modificate, da redigere applicando alle quantità i prezzi unitari offerti

dall'appaltatore o gli eventuali nuovi prezzi determinati con i criteri di cui all'art.36 delle C.G.C. recanti anche

l'indicazione delle variazioni delle singole categorie come sopra definite.

17.6 - Disegni "as built" ("come costruito").

a) Gli elaborati del progetto di cui al punto 17.1 devono essere rigorosamente rispettati nell'aggiornamento del

progetto in fase costruttiva e devono consentire alla Ferrovia l'immediato controllo sulle modalità esecutive

dell'opera e di ogni sua singola parte.

b) L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire alla Ferrovia, prima dell'ultimazione dei lavori, tutti gli elaborati aggiornati

del progetto esecutivo realizzato, vale a dire sia quelli di cui al punto 17.2 , sia quelli conseguenti alle eventuali

varianti e modifiche tecniche, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità realizzative

dell'opera.

c) Detta documentazione deve essere costituita da:

- disegni su lucido in originale;

- n.3 (tre) copie eliografiche, di cui 1 (una) su fondo bianco non piegata;

- n.1 (una)copia su supporto ottico CD-ROM dei predetti documenti in file formato origine WP (Word processor),

XLS e/o DIF, DWG e/o DXF o di tipo indicato dalla DL;

17.7 - Oneri a carico dell'appaltatore.

Si intendono compresi e compensati, nell'importo contrattuale di cui all'art. 6, tutte le spese occorrenti per gli



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ALLEGATO 4

elaborati di dettaglio, i disegni di cantiere, i rilievi e le indagini integrative, le relazioni, le prove, le

sperimentazioni ed ogni altro adempimento previsto nel presente articolo, ivi compresi quelli per gli

adeguamenti allo stato dei luoghi nonché per una migliore lettura del progetto esecutivo.

Sono compresi e compensati nell'importo contrattuale di cui all'art. 6, tutti gli oneri per l’esecuzione di

lavorazioni in presenza di esercizio ferroviario, in interruzione programmata diurna e/o notturna.

17.8 - Valore delle elaborazioni grafiche e progettuali dell’appaltatore

a) La redazione, a cura ed onere dell’Appaltatore e/o di tecnici da esso incaricati, di qualsiasi elaborato grafico e

progettuale modificativo e/o semplicemente attuativo del progetto di contratto avrà valore meramente

propositivo, indipendentemente dal fatto che essa sia o meno prevista nel presente articolo e nel contratto.

b) Gli elaborati di cui al precedente comma diventeranno parte integrante del progetto posto a base del

presente contratto solo allorché il direttore dei lavori o, nei casi stabiliti dalla Ferrovia, il progettista li avranno

sottoscritti per approvazione, facendoli in tal modo propri.





Art.18 RISERVE DELL’APPALTATORE

1. A specificazione di quanto previsto nell’art. 34 comma 1 delle C.G.C. ove la fonte genetica della riserva sia

da ravvisare in fatti continuativi, la riserva deve essere formulata a pena di decadenza entro 15 giorni

successivi alla prima manifestazione dei fatti continuativi stessi.

2. Salva l'applicazione dell'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., come anche di ogni altra disposizione al

riguardo prevista nell’ordinamento regionale per l’esecuzione di lavori pubblici, le riserve dell’Appaltatore si

intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il

Direttore dei Lavori non abbia con apposito Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti

contabili ed in particolare sul registro di contabilità – comunicato l’accoglimento totale o parziale delle

richieste oggetto delle riserve.

3. In ogni caso il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine di Servizio - i cui estremi

saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – le ragioni di reiezione di

ciascuna riserva.





Art.19 PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI

1. L’Appaltatore è tenuto entro 30 (trenta) giorni n.c. dalla richiesta del Direttore dei Lavori e comunque entro

30 giorni n.c. dalla data di consegna dei lavori, a presentare alla Ferrovia il Programma Operativo a livello di

“parte di opera” redatto nel rispetto del Programma dei Lavori Contrattuale (Cronoprogramma) allegato al

presente Contratto secondo quanto di seguito indicato.

2. Il programma operativo dovrà essere articolato in funzione dei termini utili di cui all’articolo 21 del presente

Contratto, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto

previsto dal Progetto Esecutivo, dal Cronoprogramma dei lavori contrattuale e da quanto stabilito con il

presente Contratto e dall’art.18 delle C.G.C.

3. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma Operativo verrà applicata la penale

stabilita dall’articolo 22 del presente Contratto, da effettuarsi con il primo Stato di Avanzamento Lavori utile.

4. La Ferrovia entro 15 giorni n.c. dalla presentazione del Programma operativo effettuerà le proprie verifiche,

ivi inclusa la razionale distribuzione delle risorse prevista dall’Appaltatore e ne comunicherà l’esito

all’Appaltatore stesso che provvederà, entro 10 giorni n.c. dal ricevimento della relativa comunicazione, ad

apportare le eventuali modifiche richieste.



12

ALLEGATO 4

5. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale di cui all'articolo 22 del presente

Contratto.

6. Una volta emesso nella sua versione finale ed approvato dal Direttore dei Lavori, il suddetto Programma

Operativo costituirà il riferimento da seguire per tutta la durata dell'appalto, salvo eventuali riprogrammazioni

che si rendessero necessarie, purché preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori.

7. Le riprogrammazioni, una volta approvate, costituiranno il nuovo riferimento per il controllo dell'Appalto.





Art.20 ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA

La Ferrovia si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna l’opera anteriormente alle

operazioni di collaudo, ai sensi dell’art.47.6 delle C.G.C.







Art.21 TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PROROGHE

1. Il termine massimo di completamento delle opere su descritte è stabilito in ……… giorni naturali e

consecutivi dalla consegna dei lavori nel rispetto della tempistica parziale illustrata nel cronoprogramma

allegato all’offerta tecnica.

2. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti hanno considerato anche il normale

andamento stagionale sfavorevole.

3. Non sono ammesse proroghe al termine di tempo utile generale indicato nel precedente comma 1, salvo

quanto stabilito all'art. 25, comma 4, delle C.G.C.

4. La domanda dell'Appaltatore di accertamento dell’ultimazione dei lavori dovrà pervenire al Direttore dei

Lavori prima della scadenza del termine fissato per l’ultimazione dei lavori stessi.





Art.22 PENALITA’

1. Scaduti infruttuosamente il termine di ultimazione salva la facoltà della Ferrovia di risolvere il contratto, ai

sensi e per gli effetti degli articoli 25 del presente contratto e 59 e 60 delle C.G.C. e di richiedere il

risarcimento del maggior danno subito, l'Appaltatore incorrerà nelle penalità di Euro 500,00 (euro

cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione.

2. L'Appaltatore inoltre, nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali ulteriori ove è prevista

l'irrogazione di penali incorrerà nelle sanzioni appresso stabilite, per ogni giorno di ritardo rispetto alla

scadenza contrattualmente indicata:

- per ogni giorno di ritardo nella presentazione del “Programma Operativo”, di cui all’art.19, Euro 200,00

(euro duecento/00);

- per ogni giorno di ritardo nella presentazione delle eventuali modifiche al “Programma Operativo”

richieste dalla Ferrovia, come previsto all’articolo 19, Euro 200,00 (euro duecento/00);

- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini mensili previsti per l'invio del “Programma Operativo”

aggiornato, come previsto al precedente articolo 19, Euro 200,00 (euro duecento/00).

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni del PSC/POS, per ogni infrazione rilevata sarà applicata una

penale pari ad € 200,00 (euro duecento/00).

4. Tutte le penali previste nel contratto per ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore

sono distinte e cumulabili fino ad una concorrenza massima pari al 10% dell’importo dell’appalto di cui all'art.6.

In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà della Ferrovia di agire per ottenere in via





13

ALLEGATO 4

giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato della Ferrovia, che, comunque, non può

esorbitare l’importo del Contratto.





Art.23 CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI – PROVE E VERIFICHE –

VERBALI DI ULTIMAZIONE

1. L'Appaltatore, con congruo anticipo, darà comunicazione scritta alla Ferrovia delle date in cui saranno

completati i lavori e le prestazioni i cui termini di tempo utili generali e parziali sono elencati all’articolo 21

comma 1. Alla data di ultimazione del termine di tempo utile generale dovranno essere stati eseguiti i

collaudi statici, provati gli impianti, effettuate le constatazioni.

2. L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione del Direttore dei Lavori e dei suoi assistenti il personale ed i

mezzi necessari per effettuare tutte le prove e verifiche. Gli oneri relativi all’esecuzione di dette prove e

verifiche, compresi quelli per il personale e gli strumenti, sono a completo carico dell’Appaltatore.

3. In caso di riscontrate deficienze, il Direttore dei Lavori ne darà comunicazione con Ordine di Servizio

all'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ad eliminarle nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere e a

darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione dei ripristini.

4. Il Direttore dei Lavori, eseguite tutte le prove e le verifiche necessarie e constatata l’esecuzione di tutte le

prestazioni, redigerà apposito verbale di ultimazione dei lavori, che dovrà essere sottoscritto, previo apposito

invito, dall’Appaltatore, il quale avrà diritto ed onere di iscrivere riserve in merito ai fatti ivi rappresentati.

5. Dalla data indicata sul verbale di ultimazione avrà inizio il periodo di manutenzione di cui all’articolo 26 delle

C.G.C., che avrà durata sino alla data di approvazione del certificato di collaudo da parte di Ferrovie.

6. Nel verbale di ultimazione dei lavori dovranno essere indicati i giorni impiegati dall'Appaltatore per il

compimento di tutte le prestazioni, considerando che il tempo impiegato per il compimento di tutte le opere è

costituito da quello intercorrente tra la data stabilita nel verbale di consegna e la data del verbale di

ultimazione.





Art.24 COLLAUDO

1. Le operazioni di collaudo sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 delle C.G.C.

2. La Commissione di Collaudo nominata dalla stazione appaltante ha facoltà di procedere, anche in corso

d’opera, alle previste verifiche.





Art.25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 59 delle C.G.C., costituisce motivo di risoluzione del

contratto ai sensi dell'art.1456 codice civile anche il ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori tale da

compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida ai sensi dell'articolo 30 delle C.G.C. e sempre

che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni della Ferrovia entro un termine non inferiore ai quindici

giorni.

2. La Ferrovia ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell'appaltatore

concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei

lavori, previa diffida ai sensi dell'articolo 32 delle C.G.C. e sempre che l'appaltatore non abbia fornito nel

termine assegnatogli idonee giustificazioni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui la

Ferrovia abbia dichiarato all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della





14

ALLEGATO 4

clausola risolutiva.





Art.26 DOMICILIO

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in ......................, con l'intesa

che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso............................., salva

l'applicazione dell'art 4.3 delle C.G.C. L’Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in …………..

che gli è stato attribuito il Codice Fiscale n°....................e Partita I.V.A. n° ...................................

2. La Ferrovia - la cui denominazione anagrafica tributaria è “Ferrovie del Gargano s.r.l.” - dichiara il proprio

domicilio fiscale in Bari – Via Zuppetta 7/d (c.a.p. 70121); la Partita I.V.A. n° 04383720721 e il Codice

Fiscale n° 00134010719.





Art.27 TRASPARENZA DEI PREZZI – AUDITING

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente :

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso

Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque

volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno

onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti ne a

compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma

precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del

presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456

Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni

derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.

3. L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente Contratto, ordinata

in conformità agli schemi che gli verranno trasmessi dalla Ferrovia e documentata ai sensi di legge ed a

consentire in ogni momento idonee verifiche da parte della Ferrovia stessa e/o da soggetto terzo da questa

incaricato, presso i propri uffici, impianti o cantieri. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione della

Ferrovie e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture

contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

4. A semplice richiesta della Ferrovia, l'Appaltatore si impegna altresì a fornire tutte le notizie relative alle

subcommesse aperte o da aprire a carico del contratto con l'indicazione del soggetto responsabile

designato.



Art.28 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere sulla fornitura sarà competente il Foro di Bari.







Luogo di sottoscrizione, data e firma









15

ALLEGATO 4









Sommario

ART.1 VALIDITA’ DELLA PREMESSA......................................................................................................................... 1

ART.2 DOCUMENTI COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO .................................................. 2

ART.3 DIRETTORE DEI LAVORI E RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE ............................................... 2

ART.4 OGGETTO DEL CONTRATTO. .......................................................................................................................... 2

ART.5 CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO ............................................................................................... 3

ART.6 IMPORTO DELL’APPALTO ................................................................................................................................ 4

ART.7 CORRISPETTIVI ................................................................................................................................................... 4

ART.8 PAGAMENTI .......................................................................................................................................................... 5

ART.9 CESSIONE CREDITI ............................................................................................................................................ 5

ART.10 CAUZIONE DEFINITIVA .................................................................................................................................. 6

ART.11 POLIZZE ASSICURATIVE .............................................................................................................................. 6

ART.12 SUBAPPALTO .................................................................................................................................................. 7

ART.13 VIGILANZA E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE .......................................... 7

ART.14 ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA E DI

ANTIFORTUNISTICA – SICUREZZA - AMBIENTE ....................................................................................................... 7

ART.15 VARIANTI IN CORSO D’OPERA ................................................................................................................... 8

ART.16 DIMINUZIONE DEI LAVORI ............................................................................................................................ 9

ART.17 ELABORATI DI DETTAGLIO E MODIFICHE TECNICHE E ALTRI OBBLIGHI A CARICO

DELL'APPALTATORE ......................................................................................................................................................... 9

ART.18 RISERVE DELL’APPALTATORE ................................................................................................................ 12

ART.19 PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI .............................. 12

ART.20 ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA ............................................................................. 13

ART.21 TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PROROGHE ...................................................... 13

ART.22 PENALITA’ ....................................................................................................................................................... 13

ART.23 CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI – PROVE E VERIFICHE – VERBALI DI

ULTIMAZIONE..................................................................................................................................................................... 14

ART.24 COLLAUDO ..................................................................................................................................................... 14

ART.25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ ................... 14

ART.26 DOMICILIO ....................................................................................................................................................... 15

ART.27 TRASPARENZA DEI PREZZI – AUDITING ............................................................................................... 15

ART.28 FORO COMPETENTE.................................................................................................................................... 15









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