Con la presente scrittura privata, avente ogni valore sotto il profilo giuridico, tra le
sottoscritte parti:
societa' 247Video Inc, con sede in RG1 4QA Reading UK - 105, London Str, nella
persona di Matthew Blunt, da una parte;
sig. , il , residente a , via , c.f. , in arte , dall'altra
parte;
premesso
a) che il cedente ha realizzato registrazioni di (qui di seguito
per brevita' dette registrazioni), eseguita dall'artista/interprete , che per le
interpretazioni/esecuzioni delle suddette registrazioni ha utilizzato lo
pseudonimo artistico di (qui di seguito per brevita' detto artista): -
b) che il cedente garantisce che le registrazioni sopra specificate sono originali ed
inedite, c dichiara di esserne l'unico autore/compositore;
c) che il cedente ha partecipato alla realizzazione delle registrazioni anche in
qualita' di artista c di esecutore principale e che, pertanto, e titolare, per tutti i
Paesi del mondo, a titolo assoluto, esclusivo e trasferibile, di tutti ed ognuno,
indistintamente, i diritti riconosciuti all'artista interprete/esecutore delle
registrazioni;
d) che il cedente e l'unico, assoluto, esclusivo proprietario delle registrazioni ed e,
altresi, titolare, a titolo assoluto, esclusivo e trasferibile, per lutti i Paesi del
mondo, di tutti ed ognuno, indistintamente, i diritti di utilizzazione economica
spettanti al produttore delle registrazioni;
e) che al cedente e gia' stata riconosciuta, con i piu' ampi poteri in merito. l'espressa
facoltà' di cedere tali diritti a terzi, senza alcuna limitazione o sindacabilita' da parte
dell'artista e di eventuali altri interpreti, registi, musicisti, fonici e/o di chiunque altro
abbia partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione delle registrazioni; -f
f) che il cedente ha precedentemente acquisito il diritto di utilizzare pubblicamente
il nome, d'arte e/o di famiglia, le fotografie, le immagini, le videoriprese, i dati
biografici ed il facsimile della firma autografa dell'artista ai fini della vendita dei
fonogrammi contenenti le registrazioni; _
g) che il cedente intende vendere, cedere e trasferire definitivamente fin d'ora al
cessionario la proprieta' delle registrazioni, nonche' tutti ed ognuno,
indistintamente, i diritti di utilizzazione economica delle medesime;
h) che il cessionario intende acquistare, a titolo esclusivo ed assoluto, la proprieta'
delle registrazioni, nonche' tutti cd ognuno, indistintamente, i diritti di
utilizzazione economica delle medesime;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. I) Premesse
Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura,
Art. 2) Oggetto del contratto
a) Il cedente, titolare dei diritti di sfruttamento cinematografico e televisivo dell'opera
(d'ora innanzi denominata l'“Opera"), cede all'acquirente i diritti esclusivi di
adattamento, riduzione e utilizzazione cinematografica e televisiva dell'opera, per tutte le
lingue e per tutti i Paesi del mondo. '
A titolo esemplificativo, i diritti ceduti comprendono la facolta' di riprodurre l'opera
rnediante
adattamento cinematografico e/o televisivo, di realizzare un film e/o un telefilm e/o
un'elaborazione sceneggiata per una o piu' diffusioni televisive e/o proiezioni
cinematografiche in tutto il mondo, di procedere alla realizzazione cinematografica
e/o televisiva anche in coproduzione con terzi, italiani e stranieri. Essi comprendono
inoltre il diritto di sfruttare il film in tutto il mondo con ogni mezzo meccanico
audiovisivo e su videocassette, su supporto digitale qual'e', ad esempio, il DVD,
nonche' la trasmissione e la comunicazione al pubblico, via etere, via Satellite, via
cavo, via internet.
a) II cedente cede al cessionario, che accetta, la proprieta' delle registrazioni
oggetto del presente contratto, nonche' tutti, indistintamente, i diritti di
utilizzazione spettanti al produttore, regista, interpreti e le relative matrici e/o
nastri, Cd ecc., qui di seguito denominati "master", che resteranno di libera,
esclusiva ed assoluta proprieta' del cessionario;
b) il cedente cede in esclusiva al cessionario, che accetta, per tutti i Paesi del
mondo, tutti i diritti di sfruttamento economico in ogni forma e modo, originale o
derivato, in tutto o in parte, senza alcuna limitazione di tempo, modalita' e spazio,
nonche' mediante cessioni o licenze totali o parziali a terzi in qualsiasi Paese del
mondo;
c) il cedente pertanto cede al cessionario, che accetta, in esclusiva, per tutti i Paesi del
mondo, anche il diritto di riversare e/o far riversare, integralmente o
parzialmcnte, le registrazioni su
fonogrammi il diritto di riprodurre e/o far riprodurre. diffondere e/o far diffondere,
trasmettere o far trasmettere, comunicare c/o far comunicare, distribuire e/o far
distribuire, integralmente c/o parzialmente le registrazioni a mezzo di cinema,
televisioni, canali Web, Internet, telefonia, diffusioni digitali, e/o elettroniche, "off-
line" e/o "on-line", per il tramite di trasmissioni televisive, a mezzo etere, cavo,
satellite, nonche' a mezzo di servizi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
radio digitali/multifrequenza, Music Choise Europe, DMX, Electronic Data Bases,
audio e/o video a richiesta, ecc. nonche' a mezzo di reti di telecomunicazione
("Networks") quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Internet, Compu
Service, Fido, Minitel, www, ecc. ed in tutti i circuiti pubblici e/o privati, gratuiti e/o
a pagamento, in forma codificata e/o non codificata, analogica e/o digitale, e/o
con qualsiasi altro mezzo o strumento, analogico, digitale, elettronico, ottico,
interattivo, multimediale, di riproduzione, diffusione, trasmissione, comunicazione,
distribuzione a distanza delle registrazioni, oggi esistente o in futuro inventabile;
il cedente cede e trasferisce al cessionario, che accetta, in via esclusiva per tutti i
Paesi del.mondo, tutti i diritti dell'artista interprete e/o esecutore delle registrazioni;
?
d) il cedente cede i restanti diritti di utilizzazione secondaria di cui all'art. 73 della legge
n. 633/1941 e della legge n. 93/1992, incluso quello di utilizzare le registrazioni in spot
radiofonici e/o televisivi, nei pubblici esercizi e/o nelle pubbliche feste danzanti;
e) il cedente cede e trasferisce al cessionario, che accetto, il diritto di utilizzare
pubblicamenteil nome, d'arte e/o di famiglia, le fotografie, le immagini, le
videoriprese, i dati biografici edil facsimile della firma autografa dell'artista, ai fini
esclusivi della promozione e dellavendita dei fonogrammi contenenti le
registrazioni.
Ari. 3) Garanzie dei cedente
a) Il cedente presta ogni più ampia garanzia per quanto riguarda il pacifico
godimento dei diritti ceduti o riconosciuti al cessionario con il presente contratto,
sollevandolo da qualsivoglia pretesa contraria di terzi;
b) in particolare il cedente dichiara e garantisce che le registrazioni sono state
realizzate con il consenso di tutti gli aventi diritto e che l'utilizzazione delle
medesime da parte del cessionario, oltre ai compensi dovuti al cedente stabiliti
negli articoli 6) e 7) può liberamente avere luogo col solo pagamento dei diritti
fonomeccanici, che si intende a carico del cessionario e dei suoi aventi causa;
c) il cedente dichiara di essere responsabile dei compensi dovuti all'artista per l'attività prestata ed
a tutti gli aventi titolo anche in conseguenza della utilizzazione delle registrazioni da parte del
cessionario e dei propri aventi causa in forza del presente atto; di ciò se ne è tenuto conto specifico
nella determinazione dei compensi successivamente indicati;
d) il cedente dichiara che l'artista non è vincolato ad alcun impegno, di qualsiasi genere, tale da
ostacolare, recare pregiudizio o limitare anche minimamente, in qualsivoglia modo o forma, gli
obblighi assunti dal cedente in virtù dei presente accordo anche nei confronti di terzi;
e) il cedente attesta che gli eventuali campionamenti presenti nelle registrazioni sono già stati
tutti autorizzati da chi di competenza. Pertanto, il cessionario è esonerato da qualsiasi
responsabilità al riguardo, rimanendo ad esclusivo carico del cedente la responsabilità verso
terzi.
Art. 4) Cessioni a terzi
Tutti i diritti acquisiti dal cessionario in virtù del presente contratto possono essere ceduti a
terziin tutto o in parte, definitivamente o temporaneamente, per tutto il mondo o limitatamente
aduno o più Paesi. E' altresì riservato al cessionario ed ai suoi aventi causa il diritto di scegliere
lasuccessione e/o l'accoppiamento delle registrazioni, su fonogrammi prodotti dal cessionario
c/oda terzi.
Art. 5) Sfruttamento commerciale delle registrazioni
Spetterà esclusivamente al cessionario e ai suoi aventi causa stabilire, indistintamente, le modalità
di sfruttamento commerciale delle registrazioni, diffondere le registrazioni in ogni circuito, nonché di
determinare qualsiasi modalità inerente la produzione, la promozione, la pubblicità, la diffusione e la
vendita dei fonogrammi contenenti le registrazioni.
Il cedente riconosce al cessionario e ai suoi aventi causa il diritto di stabilire e/o variare, in ogni
momento, il prezzo di vendita delle registrazioni, le etichette, la grafica e/o le immagini ed il tipo e/o
la qualità delle confezioni e/o dei contenitori, nonché di decidere l'eventuale ritiro dal commercio, sia
temporaneo che definitivo, dei medesimi, autorizzandone la distruzione e/o la vendita a prezzo di
stock, qualora essi siano rimasti invenduti e siano da considerarsi invendibilia giudizio insindacabile
del cessionario.
Art. 6) Compensi dovuti al cedente
A titolo di corrispettivo totale e definitivo per la cessione definitiva del master contenente le
registrazioni oggetto della presente scrittura e di tutte le altre condizioni pattuite, dei diritti ceduti,
delle obbligazioni assunte e delle garanzie prestate, il cessionario corrisponderà al cedente
l'importo
di:..................................................(...................................................................................................
...........................)
Art. 8) Domicilio delle parti
Le parti eleggono il proprio domicilio, ai fini della presente scrittura, nel luogo indicato in
epigrafe, ove potrà essere inviata ogni liquidazione o comunicazione ed anche essere notificati
atti giudiziari o stragiudiziali.
Eventuali variazioni del domicilio come sopra eletto dovranno essere comunicale
mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 9) Forma dei patti aggiunti
Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il contenuto della presente scrittura dovrà avere, a pena di
nullità, la forma scritta.
Art. 10) Inadempienza o violazione dei patti contrattuali
In caso di inadempienza o di violazione anche parziale da parte del cedente dei patti
contrattuali e, in particolare, di qualcuna delle condizioni pattuite specificate negli articoli
1), 2), 3). 4), il cedente perderà il diritto ali compensi qui stabiliti, anche quelle maturate
e non ancora pagate, che il cessionario incamererà a titolo di penale (fatto salvo il
risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti), essendo qui convenuto che il
cedente inadempiente decade da ogni diritto per quanto riguarda crediti maturati e
maturandi.
Art. 11) Competenza giudiziaria
Per qualsiasi controversia potesse insorgere tra le parti per l'interpretazione e/o
l'esecuzione del
presente contratto, sarà esclusivamente competente il foro di …......... con l'applicazione
della legge
italiana.
Letto, confermato e sottoscritto in duplice copia a , il
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 ce, si accettano e si approvano specificatamente le
seguenti
clausole contrattuali:
art. 2) Oggetto del contratto;
art. 3) Garanzie del cedente;
art 4) Cessioni a terzi;
art. 5) Sfruttamento commerciale delle registrazioni;
art. 8) Forma dei patti aggiunti;
art 9) Forma particolare delle parti;
art. 10) Inadempienza o violazione dei palli contrattuali;
art 11) Competenza giudiziaria.
Letto, confermato e sottoscritto in duplice copia a , il