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Diritto del lavoro Appunti

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Diritto del lavoro Appunti
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12/10/2011
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Diritto del lavoro

Appunti

a cura di Franco Liso









Capitolo I

Dalle origini al fascismo

A - La prima fase

la creazione del mercato del lavoro



Dall’economia feudale





alla rivoluzione industriale

Le trasformazioni del sistema economico:

le macchine e la rivoluzione industriale





Carbone coke dal carbon fossile

La macchina a vapore di Watt

(1769)

I filatoi meccanici

Hargreaves (1764)

Arkwright (1769)









La nascita della fabbrica

La forma di lavoro prevalente nella società feudale

l’artigianato





la CORPORAZIONE



l’artigiano







l’apprendista Mercato locale dei beni







Il lavoro a domicilio

I limiti alle possibilità di svolgimento della attività produttiva

controllata dalla corporazione

dall’artigianato



alla manifattura, alla fabbrica









Nei confronti dell’artigiano il capitalista

nella prima fase appare nella veste di mercante che

gli compra i beni da lui prodotti (cliente di un lavoratore che

svolge la propria attività presso il proprio domicilio ...)

nella fase successiva appare nella veste di produttore

che gli compra le energie lavorative (datore di lavoro,

interessato a che il lavoratore presti la sua attività presso la

propria manifattura ….)

il capitalista

autonomo

lavoro



lavoro dipendente









dall’autonomia (o dalla schiavitù ) alla subordinazione.









Il contratto di lavoro come schema giuridico che assicura

al capitalista la disponibilità di un fattore della produzione

La funzione del diritto

smantellamento della società feudale e creazione del

mercato del lavoro

Il proletariato

La libertà di intrapresa dell’attività economica (“libertà di

commercio e d’industria”) e l’abbattimento delle

corporazioni

Il riconoscimento della “liberté du travail, du commerce et

de l’industrie”

L’ideologia dell’eguaglianza degli individui e del laissez faire

- i cittadini dispongono liberamente dei propri interessi

mediante il contratto

- lo Stato cura ordine pubblico, finanze e politica estera; al

resto provvede lo spontaneo funzionamento del mercato nel

quale devono liberamente competere gli individui

- nulla tra lo Stato ed il cittadino

Il divieto penale delle coalizioni: la legge Le Chapelier

1791

Vieta ai mastri come agli operai di mettersi

d’accordo, di organizzarsi e di

“emettere ordinanze o prendere decisioni

… sui loro pretesi interessi comuni … Tutti

i gruppi composti da artigiani, operai … o

istigati da essi saranno considerati

assembramenti sediziosi”

Art. 1: “Il n’y a plus de corporations dans

l’Etat; il n’y a plus que l’interét particulier

de chaque individu et l’interét général”.

• il contratto di lavoro come forma giuridica della mobilità

di uno dei fattori della produzione: la mercificazione del

lavoro e il calcolo razionale del capitale

• l’eguaglianza dei contraenti: il “libero contratto di

lavoro”

• il diritto di proprietà dei mezzi di produzione substrato del

potere nei confronti dei lavoratori





La subordinazione al capitalista





La locazione delle opere (locatio operarum)

il codice civile del 1865

Titolo IX Del contratto di locazione

Art. 1568. Il contratto di locazione ha per oggetto le cose

o le opere.

Art. 1570. La locazione delle opere è un contratto per cui

una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa

mediante la pattuita mercede.

Capo III Della locazione delle opere

Art. 1627. Vi sono tre principali specie di locazione di

opere e d’industria:

1. Quelle per cui le persone obbligano la propria

opera all’altrui servizio;

2. Quella dei vetturini sì per terra come per acqua,

che si incaricano del trasporto delle persone o delle cose;

3. Quella degli imprenditori di opere ad appalto o

cottimo.

Art. 1628

Nessuno può obbligare la propria opera all’altrui

servizio che a tempo o per una determinata impresa.

lavoratore









datore di lavoro







La “maschera” del libero contratto di lavoro

Una eguaglianza giuridica che nasconde una diseguaglianza sociale

Lo sfruttamento delle “mezze forze”







La questione sociale



I movimenti socialisti e la nascita del sindacato

1892 > partito socialista

1906 > CGdL

La disciplina delle coalizioni

> dalla repressione penale alla tolleranza



Inghilterra 1871

Francia 1864 e 1884

Germania 1869

Italia 1889 (nuovo codice penale, Zanardelli)

la legislazione sociale



la tendenza al controllo delle conseguenze negative derivanti

dallo squilibrio dei rapporti di forza sul mercato del lavoro

lavoratore









datore di lavoro

lavoratore





datore di lavoro

lavoratore



datore di lavoro

lavoratore

datore di lavoro

lavoratore

datore di lavoro

datore di lavoro lavoratore









la tendenza al riequilibrio

Un lungo cammino verso la demercificazione….

(ma anche, soprattutto se pensiamo agli inizi della legislazione

sociale, finalità di garanzia della riproduzione sociale)



La protezione del contraente debole e la limitazione

dei poteri del datore di lavoro, negoziali e di gestione

• in via diretta (disciplina del rapporto di lavoro)

• in via mediata (attraverso il riconoscimento del

ruolo dell’autonomia collettiva: lo sviluppo del

sistema di relazioni industriali).



La protezione del lavoratore contro i rischi. Il

trasferimento del loro costo in capo alla produzione.

Lo sviluppo del welfare.

I primi concordati di tariffa







La prima legislazione sociale

- donne e fanciulli (1886, 1902, 1907)

- i collegi probivirali (1893) (preavviso nel licenziamento,

sciopero e sospensione del rapporto)

- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (1898)

- previdenza volontaria per invalidità e vecchiaia (1898,

1907)

- lavoro nelle risaie (1907)

- riposo settimanale e festivo (1907)

- sussidio di maternità alle operaie (1910)

- ispettori del lavoro (1912)

- previdenza obbligatoria per invalidità e vecchiaia (1919)

- assicurazione contro la disoccupazione involontaria

(1919)

fine

La manifattura

implica la divisione del lavoro

tutto ciò che prima faceva l’artigiano, a mano, lo fanno in più,

dividendosi i vari compiti

la produzione rimane prevalentemente affidata all’abilità

manuale del lavoratore



La fabbrica

si crea con l’introduzione delle macchine utensili nel processo

produttivo

il lavoro si separa dai mezzi di produzione

le operazioni eseguite dall’operaio passano alla macchina, della

quale il lavoratore diviene appendice

Lo smantellamento della società feudale e la creazione del

mercato del lavoro



L’artigiano: dalla autonomia alla subordinazione, da

produttore (venditore di beni) a lavoratore dipendente

(venditore della propria attività, del proprio “servizio”)



Le parti del contratto, considerate su di un piede di uguaglianza

in quanto entrambe titolari di un potere di regolazione dei propri

interessi, danno luogo ad una relazione di autorità. Il capitalista,

acquista per via del contratto di lavoro una posizione di potere

giuridico nei confronti del lavoratore (potere direttivo, potere

disciplinare, potere di licenziamento). Al maggior potere

detenuto sul piano sociale si accompagna, in questo modo, una

posizione di potere giuridico.

Leggendo Barassi

(1901, p. 71) “… crediamo che una attenuazione si possa concedere, attenuazione

accettata dalla dottrina e invalsa nella pratica. Si ammette, cioè, che il creditore delle

operae possa limitare fin da principio (non mai escludere) il diritto proprio di far

valere il divieto di cui all’art. 1628. In tal modo resta libero all’altra parte di continuare

o no nel rapporto locativo, poiché esso non può mai limitare il diritto proprio. Rimane

dunque nulla qualunque rinuncia fatta dall’operaio di far valere il divieto dell’art.

1628: mentre si riconosce il diritto nell’altra parte di limitare la propria facoltà di

opporre questo articolo….. (p. 73) …quando il locatore di opere si vincola per un

periodo eccessivamente lungo, si ha violazione di un divieto che può essere fatta

valere sia dal locatore stesso, sia dal conduttore di opere. Non vi è che un caso in cui a

quest’ultimo tale diritto può essere negato; ed è quando egli vi abbia parzialmente

rinunciato. Il che accade quando si sia obbligato per propria parte a non opporsi se non

in determinate circostanze (giusti motivi) a che il locatore abbia a continuare le sue

prestazioni per un tempo lunghissimo, anche indefinitamente e cioè per tutta la vita del

locatore. …(p. 74) L’effetto del divieto è .. che se le parti danno esecuzione al

contratto si intende che ognuna delle parti possa interrompere quando voglia il vincolo

locativo col debito preavviso

La macchina può fare a meno dell’operaio qualificato



consente l’utilizzo di donne e bambini



la resistenza operaia all’introduzione delle macchine

Solfatara siciliana

1898 Disordini a Milano, barricate a porta Garibaldi. La repressione

per opera del generale Bava-Beccaris … 80 morti …

Francia 1910

Congresso fondativo della CGdL

1900

1901

1904

Wedderburn, I diritti del lavoro, p. 95

“In Inghilterra il processo iniziò nel 1825, sebbene i Masters and

Servants Acts, che sancivano l’illiceità penale

dell’inadempimento del contratto di lavoro, non furono

definitivamente abrogati fino al 1875”

Il parlamento inglese introdusse dal 1871 al 1906 e modernizzò

nel 1974 un esonero dalla responsabilità civile per l’effettuazione

dello sciopero…

il codice penale sardo puniva

“tutte le intese di datori di lavoro allo scopo di indurre

ingiustamente ed abusivamente gli operai ad una diminuizione

del salario” art. 385

“tutte le intese degli operai allo scopo di sospendere, ostacolare o

far rincarare il lavoro senza ragionevole causa” art. 386



il codice Zanardelli puniva solo i fatti di violenza e

minaccia eventualmente commessi in occasione dei conflitti di

lavoro (artt. 165-166)

Tartufari, Del contratto di lavoro nell’odierno movimento

sociale e legislativo, Macerata 1893

Barassi, Sui limiti di una codificazione del contratto di

lavoro, in Il Filangieri, XXIV, 1899

Vivante, I difetti sociali del Codice di commercio, in Riforma

sociale, 1899

Vivante, La penetrazione del socialismo nel diritto privato, in

Critica sociale, XII, 1902

Lessona, La giurisdizione dei probiviri rispetto al contratto

collettivo di lavoro, Riv. Dir. Comm. 1903

Ascoli, Sul contratto collettivo di lavoro (a proposito di

recenti sentenze) , Riv. Dir. Comm. 1903

Ascoli, La riforma della legge sui probiviri , Riv. Dir. Comm.

1903

Renner

Sinzheimer

Khan-Freund

Veneziani e Vardaro, La rivista di diritto commerciale e la

dottrina giuslavorista delle origini, in Quaderni Fiorentini

n. 16, 1987

Cazzetta, Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della

scienza giuslavoristica, in Quaderni Fiorentini n. 17, 1988

Simitis, Diritto privato e disuguaglianza sociale: il caso

del rapporto di lavoro, in DLRI, n. 69,2001, 47 ss.

Donne e fanciulli

L. 11.2.1886, n. 3657

L. 29.6.1902, n.247

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

L. 17.3.1898, n. 3657

Legge sul riposo settimanale e festivo

L. 7.7.1907, n.489

Orario di lavoro

R.D. 15.3.1923, n. 692


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