IL FILO
MENSILE ON LINE DELL’INAIL DI GROSSETO
www.inail.it/TOSCANA/
Gennaio 2004 N.24
Primo piano
L’Inail presenta il suo primo bilancio sociale pag.2
Rappresenta lo strumento per dare all’esterno l’immagine esatta dell’identità dell’azienda e della sua
funzione in relazione non solo ai risultati economico-finanziari ma anche soprattutto per le sue
potenzialità e la presenza sul mercato.
Disabili, siti pubblici più accessibili con la “legge Stanca” pag.3
Più facile da ora in poi accedere ai portali e ai siti che offrono informazione e consulenza ai disabili.
Un’unica certificazione attesterà la regolarità contributiva pag.4
Una convenzione sottoscritta da Inail e Inps prevede l’emissione di un’unica certificazione di regolarità
contributiva. Le aziende interessate potranno richiederla anche via internet o presso qualunque
sportello di uno dei due Istituti.
Azienda Inail
Quest’anno l’autoliquidazione dei premi si potrà fare interamente tramite internet
pag.5
Attraverso un apposito software “guidato” ogni azienda, navigando sempre in internet, potrà calcolarsi
l’autoliquidazione e trasmetterne il risultato direttamente all’Inail centrale.
Casalinghe, scade il 31 gennaio il termine per pagare il premio pag.6
Il premio annuo di 12,91 euro assicura contro gli infortuni in ambito domestico tutti coloro che, in età
compresa fra i 18 e i 65 anni, svolgono abitualmente lavoro finalizzato alla cura della propria famiglia e
dell’ambiente in cui dimora. Assicurabili anche pensionati al di sotto di 65 anni e studenti con dimora in
luogo diverso da quello di residenza.
Sconto sui premi Inail alle aziende che hanno investito in iniziative per la sicurezza
pag.7
Possono usufruirne i datori di lavoro che realizzano in materia di sicurezza interventi migliorativi
rispetto alle condizioni minime obbligatorie già prescritte dalla legge. La domanda, su appositi moduli,
va presentata all’Inail entro il 31 dicembre e, se accolta,dà diritto alla riduzione del tasso applicabile
del premio nella misura fissa del 5 o 10% a seconda delle dimensioni dell’azienda. Prerequisiti.
Interventi pluriennali.
Dal 1° luglio 2003 scatta l’aumento dell’assegno di incollocabilità pag.8
Il nuovo importo è di 250,30 euro e sarà corrisposto col rateo di febbraio insieme ai conguagli spettanti
dallo scorso 1° luglio.
Rubriche
Notizie flash pag.9
Domanda & Risposta pag.10
Gli argomenti:
Questioni di procedura pag.10
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L’Inail presenta
il suo primo bilancio sociale
Primo fra gli enti previdenziali, l’Inail ha presentato, lo scorso
18 dicembre, il proprio bilancio sociale 2002 ponendosi in tal
modo come parte attiva nella diffusione della cultura della
Responsabilità sociale delle imprese (CSR), il cui principale
obiettivo è lo sviluppo del grado di consapevolezza e di
responsabilità delle aziende sulle tematiche sociali, ambientali e
della sostenibilità. La stretta interdipendenza, infatti, fra fattori
economici e sociali conseguenti alle scelte fatte richiede che per
ogni azienda, grazie a questo nuovo strumento che è il
bilancio sociale, sia possibile valutare l’azione
amministrativa dell’Istituto con un’ottica complessiva, non limitata ai soli
risultati economico-finanziari, ma con riferimento anche alle iniziative di
carattere sociale, di pubblica utilità, in grado di arrecare benessere alla
società. Attraverso, quindi, il bilancio sociale ogni azienda fornisce l’immagine
esatta della propria identità e della sua funzione ai gruppi di riferimento della
collettività. Questi gruppi, i cosiddetti stakholders, per l’Inail si identificano con i
clienti/utenti, i fornitori, i dipendenti, le altre pubbliche amministrazioni, l’ambiente
socio economico, nei cui confronti l’azienda produce un effetto economico, vale a
dire il “valore aggiunto”.
Strategie e contenuti del Bilancio sociale sono stati presentati e illustrati ai
giornalisti dai massimi organi dell’Istituto durante la conferenza stampa tenutasi a
Roma presso il “Parlamentino” della sede di Via IV Novembre. Si è appreso così che
su un “valore aggiunto “ di poco più di 9 miliardi di euro prodotto nel 2002, il
32,64% è stato distribuito all’interno dell’ente e il 67,36% all’esterno (datori di
lavoro e lavoratori). Di quest’ultimo, il 61% (pari a 5 miliardi e 500 milioni di euro,
cioè il 4,03% in più rispetto al 2001) è andato agli infortunati e alle loro famiglie
per le spese sostenute per indennità di temporanea e per le rendite dirette e a
superstiti. La quota (32,64%) di valore aggiunto distribuita all’interno dell’Inail è
stata destinata per il 25,86% agli ammortamenti e svalutazioni e all’avanzo
economico, e per il 6,78% alle spese per le risorse umane.
Nel solo 2002 sono state costituite 11.586 rendite dirette, di cui 1100 in Toscana
(così come anche in Lombardia ed in Emilia Romagna) e sono stati definiti 27.192
casi di infortunio con postumi fra il 6 e il 15%, con una spesa per l’indennizzo del
danno biologico di oltre 140 milioni di euro. Inoltre, il numero complessivo di tutte
le rendite gestite dall’Inail al 31 dicembre 2002 è stato di 1.033.319, di cui 190.261
con grado di inabilità dall’11 al 15%, 821.084 dal 16 al 79%, 22.039 dall’80% al
100%. La spesa per le quote integrative a favore dei familiari a carico è stata di 156
milioni di euro e ne hanno beneficiato 807.000 coniugi di lavoratori, 191.000 figli
minorenni, 12.600 figli studenti universitari, 7.500 figli inabili. Inoltre 22 milioni di
euro sono stati erogati sotto forma di assegni per assistenza personale continuativa
a 4,789 reddituari con grado di inabilità superiore al 100%. Nel corso del 2002
l’Inail ha fornito cicli di riabilitazione nei propri Centri di Budrio, Roma e Volterra a
1.957 infortunati, di cui 1.322 assistiti dall’Istituto. In tema di riabilitazione ha
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erogato prestazioni presso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e della sua filiale di
Roma a 2.052 assistiti dal SSN e a 219 privati cittadini. Finanziamenti per 300
milioni di euro sono state erogate alle piccole e medie imprese, alle imprese
artigiane ed alle imprese agricole che hanno adeguato la loro struttura ed
organizzazione alla L.626/94 o che hanno realizzato corsi di formazione e
informazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso del 2002 sono
stati implementati i portali istituzionali (www.inail.it e www.superabile.it) ed è stato
elaborato un progetto per il miglioramento, attraverso due iniziative, del rapporto di
lavoro del dipendente disabile all’interno dell’Ente. Delle due iniziative la prima si
concretizza in un corso di formazione destinato a fare acquisire al disabile la
competenza minima necessaria per utilizzare la posta elettronica e internet. La
seconda iniziativa, invece, prevede la creazione della “voice-mail” che consente di
acquisire le informazioni su quanto avviene all’interno dell’Inail “ascoltando” da un
telefono tutti i messaggi ricevuti nella casella di posta elettronica aziendale, senza
quindi necessità di “dover leggere” documenti cartacei. Infine, attraverso
l’erogazione di oltre 21.000 euro come contributo alla realizzazione di eventi
sportivi, l’Inail ha contribuito allo svolgimento di iniziative sportive (tornei di
tennis, di basket, di bici in carrozzina ed altre) organizzate da associazioni di
disabili.
Disabili, siti pubblici più
accessibili con la “legge Stanca”.
Con il 2003 si è concluso l’anno dedicato dall’Unione Europea alle persone disabili. Il
10% della popolazione europea, cioè circa 38 milioni di persone è disabile (in Italia
oltre 2,5 milioni). Il 75% è costituito da anziani e le donne risultano più numerose
degli uomini.
I problemi dell’integrazione nella vita sociale e lavorativa, dell’accessibilità
dei servizi, della disponibilità di nuove tecnologie che contribuiscano a ridurre
l’emarginazione e l’isolamento in cui vive spesso il disabile sono stati
frequentemente oggetto di attenzione e studio da parte dei rappresentanti della
categoria, delle parti sociali, del Parlamento. Le nuove tecnologie, infatti, spesso
possono essere di aiuto per la soluzione del problema. Su internet, ad esempio,
sono presenti alcuni importanti portali contenenti informazioni su barriere
architettoniche, accessibilità, leggi, tempo libero, ma finora la stragrande
maggioranza dei portali e dei siti esistenti risultano non sufficientemente accessibili
ai disabili.
E’ proprio di questi giorni l’approvazione della cosiddetta “legge Stanca” per
l’accessibilità alle nuove tecnologie da parte dei disabili e delle categorie
svantaggiate e garantire così a tutti migliori opportunità di conoscenza, istruzione,
lavoro e partecipazione. La legge indica le regole per l’accessibilità dei siti internet
delle Pubbliche Amministrazioni, dei contenuti informativi e dei servizi on-line. Si
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tratta di norme vincolanti sia per i fornitori che, da ora in poi, nella realizzazione o
modifica di siti internet della PA dovranno garantire i requisiti previsti di
accessibilità, pena la nullità del contratto, sia per l’Amministrazione che dovrà
prevedere la formazione per l’alfabetizzazione informatica dei dipendenti pubblici.
Datori di lavoro pubblici e privati, inoltre, dovranno fornire al dipendente disabile la
strumentazione hardware e software necessaria e adeguata alla specifica disabilità.
L’obiettivo finale è quello di fare acquisire al disabile competenze rispondenti
alla domanda del mercato al fine di facilitane il reinserimento nella vita sociale e
lavorativa.
Un’unica certificazione attesterà
la regolarità contributiva
INPS e INAIL hanno firmato la convenzione sul DURC, il Documento Unico di
Regolarità Contributiva. Si tratta di una certificazione che attesta la regolarità
contributiva INPS e INAIL e rappresenta un valido strumento di trasparenza e di
semplificazione nella lotta all’evasione contributiva. Da gennaio 2004 (si attende
intanto la circolare unica con le modalità applicative) le aziende, grazie ad
un’apposita procedura informatica, potranno collegarsi direttamente agli archivi dei
due Istituti e richiedere direttamente la certificazione di regolarità contributiva,
requisito essenziale per la partecipazione agli appalti pubblici. La
convenzione prevede anche il modulo per la richiesta di certificazione nonché i fac-
simili di certificazione di regolarità (o irregolarità) contributiva. Il DURC potrà
essere richiesto all’Inps o all’Inail dalle imprese direttamente o mediante i
consulenti del lavoro e le associazioni di categoria munite di apposita delega. Potrà
essere richiesto anche dalle pubbliche amministrazioni appaltanti, dagli enti privati
a rilevanza pubblica, dalle Soa. La richiesta potrà farsi via internet oppure
presso ogni sportello di uno dei due istituti, che dovranno operare in sinergia
per il rilascio del documento. L’ente che riceve la richiesta dovrà acquisire anche
presso l’altro ente tutte le informazioni utili e dovrà rilasciare il DURC nei 30 giorni
successivi alla richiesta il DURC al richiedente.
L’accertamento della regolarità (o irregolarità) deve essere fatto, allo stato degli
atti, con esclusivo riferimento alla data indicata dalla stazione appaltante e
coincidente con l’autocertificazione, senza tener conto di eventuali regolarizzazioni
successive. La stazione appaltante ha, infatti, necessità di “fotografare” la
situazione dell’azienda nella sua globalità (con riferimento a tutte le PAT facenti
capo all’impresa) alla data in cui la ditta ha dichiarato la propria regolarità, allo
scopo di esaminare il possesso dei requisiti nella fase di ammissione alla gara e di
non alterare il regime di regolare concorrenza.
Responsabile del procedimento di rilascio del DURC sarà il funzionario responsabile
dell’unità ricevente la richiesta, mentre responsabile della correttezza del contenuto
della certificazione saranno i singoli funzionari dei due enti.
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La convenzione, che attua il mandato conferito agli istituti previdenziali dall’art.2,
comma 2 della legge 266/02 di conversione del DL 210/02, sarà
successivamente estesa anche alle Casse Edili, che in tal modo saranno
abilitate al rilascio della certificazione.
Quest’anno l’autoliquidazione
dei premi si potrà fare
interamente tramite internet
I servizi on-line della pubblica
amministrazione elettronica, cioè l’e-
government, entrano ormai sempre più
nelle abitudini degli cittadini. Nel 2003,
come si rileva dal report annuale di Taylor
Nelson Sofres/Abacus, un quarto dell’intera
popolazione italiana ha utilizzato i servizi in
rete forniti dagli uffici pubblici, centrali e
periferici, con notevoli vantaggi sia per il
cittadino-utente con meno code agli
sportelli e accesso più agevole e in tempo
reale da casa o dal posto di lavoro sia per la stessa pubblica amministrazione grazie
alla riduzione dei costi e del tempi burocratici.
In linea con l’evoluzione tecnologica che coinvolge strati sempre più ampi di
popolazione va letto il recente provvedimento legislativo (D.L. n.269/2003,
convertito nella legge n.326/2003) che, a partire dal 2004, fa obbligo alle aziende
di inviare all’Inps il modello DM10 per via telematica e non più sul modulo cartaceo.
La legge, però, non ha esteso tale obbligo anche all’autoliquidazione dei premi Inail.
Tuttavia, considerato che si va verso un sistema di offerta di servizi e di scambio di
informazioni sempre più in rete, è prevedibile che in un prossimo futuro il
legislatore preveda analogo obbligo anche per l’invio all’Inail dei risultati
dell’autoliquidazione dei premi. Per questo l’Inail, nell’intento di agevolare i propri
Clienti, ha inserito nel sito www.inail.it (Punto Cliente) un apposito software
“guidato” che consentirà sin da quest’anno di determinare, esclusivamente
tramite Internet, gli importi da versare entro il 16 febbraio 2004 e di
compilare e trasmettere i risultati dell’autoliquidazione sempre via
Internet entro il 16 di marzo 2004. Si richiama, in proposito, il recente
Protocollo di intesa tra l’Inail e il Consiglio Nazionale dell’ordine dei consulenti del
lavoro nella parte in cui (art.7) afferma che “Le parti riconoscono nell’utilizzo
sempre maggiore delle procedure automatizzate, …, uno strumento essenziale per
la razionalizzazione delle procedure gestionali del rapporto assicurativo. Ad esse sia
l’Inail che i Consulenti del lavoro puntano per la massima efficienza delle rispettive
operatività e funzioni…. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro si
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impegna a promuovere tra i propri iscritti l’utilizzo esclusivo dei canali
telematici per gli adempimenti connessi all’autoliquidazione…”.
L’elaborazione on-line dell’autoliquidazione dei premi Inail costituisce la principale
novità contenuta nella “Guida all’autoliquidazione dei premi 2003/2004”, disponibile
nel sito Inail e presso le varie Sedi dell’Istituto. Nel corso del 2003, infatti, non sono
intervenute modifiche normative in materia assicurativa né, di conseguenza,
modifiche procedurale per il calcolo e il versamento dei premi né modifiche nella
struttura del modello di dichiarazione dei salari che, analogamente allo scorso anno,
sarà composto dal modello base (1031) e da quello supplementare (1131) da
utilizzare nell’eventualità che il modello base non sia sufficiente a contenere tutte le
informazioni.
In alternativa alla dichiarazione delle retribuzioni on-line rimane comunque la
possibilità di elaborare le dichiarazioni salari con ALPI 2004 (quest’anno solo in
versione Java) o mediante altre procedure similari purché compatibili con i sistemi
informatici dell’Inail. Per ultima si segnala anche la possibilità di elaborare tali
dichiarazione su moduli cartacei che, a differenza degli anni passati, saranno
acquisiti da Inail manualmente e non più mediante lettura ottica.
Casalinghe, scade il 31 gennaio
il termine per pagare il premio
Scade il 31 gennaio il termine per il versamento del premio di 12,91 euro per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico. Il bollettino
di pagamento (intestato ad Inail Assicurazione Infortuni Domestici, Piazzale
Pastore, 6 – 00144 Roma) può essere ritirato presso gli uffici postali, la sede Inail,
le associazioni di categoria (Federcasalinghe e Moica) ed i Patronati. L’importo di
12,91 euro non è frazionabile su base mensile e si può pagare presso gli uffici
postali o anche il Banco Posta on-line per i correntisti postali. Il bollettino dovrà
contenere esattamente i dati e il codice fiscale della persona da assicurare. Coloro
che risultano già iscritti dall’anno precedente riceveranno dall’Inail, entro il
mese di dicembre di ogni anno, una lettera con il bollettino precompilato
contenente anche i dati dell’assicurato e l’importo da
versare. La lettera conterrà anche le istruzioni per
l’eventuale rettifica dei dati dell’assicurato. Coloro
che invece si iscrivono per la prima volta (nuovi
clienti) dovranno compilare un apposito bollettino sul
quale si dovrà indicare l’anno di assicurazione ed
effettuare il pagamento dopo il 1° gennaio.
Sono tenuti a pagare il premio coloro che, in età
compresa fra i 18 e i 65 anni, senza retribuzione e
senza vincoli di subordinazione, svolgono a tempo
pieno un’attività rivolta alla cura dei componenti
della famiglia e della casa. Sono previste
esenzione per le famiglie a basso reddito, per
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cui il premio sarà a carico dello Stato se l’assicurato ha un reddito non superiore a
4.648,11 euro o se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non
supera 9.296,22 euro. Per ottenere l’esonero in fase di prima iscrizione,
l’interessato dovrà rilasciare un’autodichiarazione su apposito modulo reperibile sul
sito Inail di internet oppure presso le associazioni delle casalinghe, i patronati, e la
sede Inail. Una volta compilato potrà essere consegnato agli stessi. Per gli anni
successivi alla prima iscrizione, l’autodichiarazione si intende tacitamente
confermata ed il premio rimane a carico dello Stato se il reddito si mantiene nei
limiti sopra indicati. Qualora venga meno uno dei requisiti per l’iscrizione si dovrà
chiedere la cancellazione utilizzando l’apposito modulo, reperibile con le stesse
modalità del modulo per l’autodichiarazione. Per qualsiasi altra informazione è
possibile telefonare al numero verde 803888, accedere al sito www.inail.it,
rivolgersi alla sede Inail, alle associazioni di categoria, ai patronati.
Infine, per quanto riguarda le iniziative finalizzate al miglioramento della
copertura assicurativa, cambiamenti potrebbero esserci nel 2005 per quanto
concerne la fascia di età delle persone che dovranno assicurarsi contro gli infortuni
domestici, sia per quanto riguarda il grado di inabilità permanente derivante
dall’infortunio oltre il quale è corrisposta la rendita vitalizia. Il neo presidente
dell’Inail, Vincenzo Mungari, alla sua prima uscita pubblica per presentare il bilancio
sociale dell’Istituto ha annunciato che sostanzialmente sono tre gli interventi
necessari del Parlamento per migliorare le norme sull’assicurazione contro gli
infortuni domestici: abbassamento del grado di inabilità dall’attuale 33 al 26%,
innalzamento dei limiti di età dagli attuali 65 a 70 anni, estensione della copertura
assicurativa anche all’evento morte.
Sconto sui premi Inail alle
aziende che hanno investito in
iniziative per la sicurezza
Le aziende che nel corso del 2003 hanno investito in sicurezza sul lavoro possono
chiedere all’Inail la riduzione nella misura fissa del 10 o del 5% (a seconda della
dimensione dell’azienda) del tasso applicabile per il 2004. L’agevolazione può
essere chiesta dalle ditte che hanno iniziato l’attività da almeno un biennio ed è
collegata all’esecuzione nell’anno precedente a quello per il quale si chiede il
beneficio, di interventi di ulteriore miglioramento delle misure di sicurezza
e igiene del lavoro rispetto alle condizioni minime obbligatorie già
prescritte dalla legge. Per ottenere l’oscillazione per prevenzione sono richiesti
due prerequisiti, di cui uno riguarda la regolarità sugli adempimenti assicurativi e
contributivi, l’altro l’osservanza di quelle condizioni minime obbligatorie richieste
dalla legge in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro. La
domanda dovrà essere presentata alla Sede INAIL, a pena di inammissibilità,
entro il 31 gennaio 2004 (quest’anno il termine slitta al 2 febbraio)
utilizzando gli appositi moduli e contrassegnando le caselle di almeno tre sezioni
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tra le quali non può mancare la sezione “Informazione e Formazione”. I moduli da
utilizzare sono il mod. OT/24/01 (per le aziende fino a 10 dipendenti), il mod.
OT/24/02 (per aziende con più di 10 dipendenti), il mod. OT/24/03 (per i cantieri
temporanei o mobili) ed il mod. OT/24/04 (per gli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante). In caso di accoglimento la riduzione sarà applicata in sede di regolazione
del premio per l’anno 2004 in occasione dell’autoliquidazione 2005.
Trattandosi di agevolazione introdotta dal 2000, le aziende interessate, a fronte di
interventi pluriennali (cioè ripetuti e analoghi nel corso di anni consecutivi),
potranno contrassegnare le medesime caselle del questionario (ad es. interventi
formativi specifici su maestranze afferenti reparti diversi; miglioramento di
macchinari diversi). In questi casi l’istanza sarà considerata ammissibile in linea di
principio, fermo restando l’eventuale riscontro in sede tecnica.
Può anche ricorrere la possibilità che un’azienda effettui interventi innovativi e
migliorativi per la sicurezza ed igiene sul lavoro di carattere straordinario e di
notevole portata nel corso di un anno e che l’impegno sia stato tale da non potere
essere ripetuto annualmente e da non poter essere contrassegnata alla stessa
casella dell’anno precedente. In questi casi per evitare che una troppa restrittiva
valutazione delle modalità di compilazione della modulistica finisca, alla fine, per
penalizzare aziende che hanno compiuto un grande sforzo economico di
miglioramento i cui effetti produrranno benefici anche negli anni successivi, la
Direzione Centrale Rischi indica gli interventi per i quali il datore di lavoro potrà
contrassegnare la stessa casella per un numero di anni superiore a uno:
1. interventi di sostituzione globale di tutti gli impianti, macchine o
attrezzature di un’unità operativa aziendale o di un reparto produttivo
fisicamente distinto e ben caratterizzabile sotto il profilo del rischio;
2. interventi di miglioramento ai fini della sicurezza e dell’igiene ( ad es. in
sonorizzazione, abbattimento polveri, fumi, gas e vapori, ecc.) di tutti gli
impianti, macchine o attrezzature di un’unità operativa aziendale o di un
reparto produttivo fisicamente distinto e ben caratterizzato sotto il profilo del
rischio;
3. interventi di miglioramento, ai fini della sicurezza e dell’igiene, di tutti gli
ambienti di lavoro di un’unità operativa aziendale o di un reparto produttivo
fisicamente distinto e ben caratterizzabile sotto il profilo del rischio (es.
microclima, illuminazione, ecc.);
4. interventi per il mantenimento del sistema di gestione della sicurezza
o di gestione ambientale di cui l’azienda si è dotata negli anni precedenti.
In caso di non accoglimento della domanda il datore di lavoro, entro 30 giorni da
quando ne ha avuto piena conoscenza, può ricorrere –tramite la Direzione
Regionale per la Toscana- al Consiglio di Amministrazione dell’INAIL che dovrà
decidere nei successivi 180 giorni.
Dal 1° luglio 2003 scatta
l’aumento dell’assegno di
incollocabilità
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Dal 1° luglio 2003 sale a 250,30 euro l’importo mensile dell’assegno di
incollocabilità erogato dall’Inail. Lo comunica l’Istituto con la circolare n.68/2003.
L’aumento, disposto a seguito della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo che, dal 2001 al 2002, è stato del 2,4%, sarà corrisposto col rateo di
febbraio insieme ai conguagli spettanti dallo scorso 1°luglio. L’assegno di
incollocabilità, che non è soggetto a tassazione Irpef, spetta a coloro che non hanno
compiuto i 65 anni ed hanno un’inabilità al lavoro da infortunio o malattia
professionale, di grado non inferiore al 34%.
Attualmente la procedura per ottenere la dichiarazione di inabilità, e quindi
l’assegno, è abbastanza complicata. Occorre infatti consegnare alla ASL il certificato
di inabilità al lavoro rilasciato dall’Inail, contenente l’indicazione delle specifiche
lesioni che hanno determinato l’invalidità. L’ASL , a sua volta, rilascia
un’attestazione di inabilità al lavoro, che l’interessato dovrà consegnare – insieme
al certificato di nascita e al certificato rilasciato dall’Inail - al Centro per l’impiego
per ottenere la dichiarazione di incollocabilità.
Tale dichiarazione, unitamente al certificato rilasciato dall’ASL, dovrà essere
allegato alla domanda con cui si chiede all’Istituto il pagamento dello specifico
assegno. L’assegno decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della
domanda ed é corrisposto fino al 65° anno di età, se non si sono verificate
variazioni nello stato di incollocabilità.
Notizie flash
IMPRESE EDILI E RIDUZIONE CONTRIBUTIVA – Lo sconto dell’11,50%
sui contributi e premi assicurativi a favore degli operai del settore è stato
confermato, per il periodo 2002/2006, dall’art.2, comma 3 della legge 144/99.
L’operatività del beneficio rimane tuttavia subordinata all’emanazione, per ciascun
anno, di un apposito decreto interministeriale Lavoro-Economia che, per l’anno in
corso è stato firmato dal ministro del lavoro ed è stato inviato al ministro
dell’economia. L’emanazione del decreto è prevista nel corso dei primi mesi
del 2004.
L’ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO AVRA’ EFFETTO ANCHE
AI FINI INAIL E INPS – Da gennaio le iscrizioni delle imprese artigiane e
commerciali alla Camera di Commercio hanno effetto anche ai fini dell’iscrizione a
INPS e INAIL. La norma che lo prevede (art.44, c.8 del DL 30 novembre 2003
n.269, convertito nella Legge 24 novembre 2003 n.326) presenta, tuttavia, alcune
difficoltà di ordine interpretativo alla cui soluzione collaborano Unioncamere,
INAIL, INPS, Infocamere, Ministero delle Attività produttive. Di conseguenza, per il
momento, le procedure di iscrizione non saranno modificate. Le Camere di
Commercio, tramite Infocamere, continueranno a fornire ai due enti previdenziali i
dati relativi alle iscrizioni delle imprese artigiane e commerciali nel Registro delle
imprese, senza acquisire alcuna ulteriore informazione utile ai fini previdenziali. Le
imprese continueranno a presentare all’INAIL le denunce di esercizio, di
variazione e di cessazione entro i termini previsti dall’art.12 T.U. (così come
modificato dal decreto ministeriale 19 settembre 2003).
PROROGATO IL CONDONO TOMBALE – Con l’approvazione dei tre
emendamenti in cui è stata divisa la Finanziaria 2004, tutte le sanatorie previste
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dalla precedente Finanziaria, compreso quindi il condono tombale, sono estese
anche ai redditi 2002 e, di conseguenza, la data di scadenza del condono slitta dal
16 ottobre 2003 al 16 marzo 2004. Del beneficio potranno usufruire anche coloro
che si sono già avvalsi di una delle precedenti sanatorie.
LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI, AUMENTA L’ASSICURAZIONE
INFORTUNI – E’ di 689,03 euro il contributo dovuto per il 2003 dai lavoratori
agricoli autonomi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che l’Inps dal 1°
luglio 1995, a seguito della soppressione dello SCAU, riscuote con la procedura
unificata. Lo prevede il decreto 17 ottobre 2003 del ministero del lavoro (G.U.
n.300 del 29 dicembre 2003) che ha approvato la delibera con cui il commissario
straordinario dell’Inail ha fissato all’8,33% l’ulteriore incremento previsto per il
2003 (in precedenza l’aumento era stato del 12,50 per ciascuno degli anni 2001 e
2002). Ciò è in linea con il decreto legislativo 38/2000 che, al fine del riequilibrio
finanziario della gestione agricola, aveva previsto per il quinquennio 2001/2005
l’aumento del contributo nella misura del 50%.
Domanda & Risposta
f.cavallaro@inail.it
Sono una ragazza di Grosseto, proprietaria di un bar e vorrei sapere se,
come titolare dell’esercizio commerciale, in caso di infortunio devo
presentare il certificato medico all’ufficio Inail oppure solo alla mia
compagnia di assicurazione? (e-mail firmato Sara).
Se Lei è titolare di ditta commerciale individuale e non è in società con altri non è
tenuta ad assicurasi presso l’Inail né a denunciare all’Istituto gli eventuali infortuni
in cui dovesse incorrere durante la sua attività lavorativa. Se, invece, pur essendo
titolare di ditta individuale si avvale della collaborazione di personale dipendente o
di familiari collaboratori o di associati in partecipazione, dovrà denunciare all’Inail
l’attività svolta con impiego di collaboratori nonché gli eventuali infortuni che a loro
carico dovessero verificarsi.
Questioni di procedura
Possibile ridurre il presunto 2004
Se la ditta, per una o più delle lavorazioni svolte, vuole ridurre le retribuzioni
presunte su cui calcolare il premio anticipato 2004, dovrà darne alla Sede apposita
comunicazione motivata entro il 16 febbraio indicando, per ciascuna
lavorazione interessata, il nuovo importo del presunto 2004.
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Errori nei campi prestampati della dichiarazione retributiva
Qualora i campi soggetti a prestampa (dall’1 al 13 ed eventualmente dal 47 al 53)
non risultassero prestampati o i dati presenti fossero errati, la ditta deve darne
notizia alla Sede astenendosi dal compilare i campi non prestampati o dal
modificare quelli errati.
Per ogni lavorazione assicurata
una dichiarazione delle retribuzioni
Il modulo 1031 per la dichiarazione retributiva contiene due colonne. Per ogni
cliente occorre compilare una colonna per ogni lavorazione assicurata
(voce di tariffa) in ciascuna PAT. Se due colonne non sono sufficienti
perché le voci di tariffa sono più di due è necessario aggiungere altri
moduli 11 31.
Il codice fiscale da indicare è sempre quello della ditta
Il codice fiscale della ditta, numerico o alfanumerico, deve essere sempre
trascritto nell’apposito campo della dichiarazione retributiva.
Qualora il codice fiscale indicato nelle basi di calcolo non sia più attuale si
invita a segnalare tempestivamente alla Sede il nuovo codice fiscale per
l’aggiornamento degli archivi.
Ad ogni codice fiscale corrisponde un codice cliente
L’architettura informatica della procedura premi (GRA) prevede che ad ogni codice
fiscale corrisponda un codice ditta che identifica un dato cliente. Il cambio del
codice fiscale presente in archivio può avvenire soltanto nel caso in cui risulti
erroneo (a causa, ad esempio, di errato inserimento o di migrazione non corretta) e
nel caso di variazioni apportate dall’ufficio finanziario competente, per precedente
errore dell’ufficio stesso in sede di attribuzione o per motivi sopravvenuti
(istituzione di un nuovo Comune con conseguente modifica del relativo codice
nell’ambito del codice alfanumerico). Al di fuori di queste ipotesi, il codice fiscale
non può essere cambiato in quanto configura una vera e propria variazione del
cliente, da trattare secondo le modalità previste in caso di fusione, scissione o
cessione di azienda.
Mancanza di dipendenti nel 2003
Qualora, per mancanza di dipendenti nel 2003, non vi sono retribuzioni da
denunciare, occorrerà dichiarare sempre 0 (zero) e solo se la ditta ha versato il
premio anticipato per i dipendenti.
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Riclassificazione in corso d’anno
In questi casi occorre indicare le retribuzioni 2003 per singolo periodo e per singola
voce di tariffa.
In caso di nuova attività iniziata nel 2003 le retribuzioni presunte da prendere a
base per il 2004 sono quelle evidenziate nelle basi di calcolo (presunto protetto).
Posizioni nuove emesse
In caso di attività iniziata nel corso dell’anno 2003, il premio anticipato dovuto
per l’anno 2004, deve essere determinato sulla base delle retribuzioni presunte
(presunto protetto) riportate nella sezione “rata” della comunicazione relativa alle
basi di calcolo dei premi.
Rateazione in 4 rate
Se si vuole usufruire del pagamento dell’autoliquidazione in 4 rate è necessario
sbarrare “SI” nell’apposita casella (in basso a sinistra) del mod. 1031. La prima
rata (pari al 25% del dovuto, comprensiva dell’1% ANMIL e del contributo
associativo) scade il 16 febbraio. Le altre 3 scadono rispettivamente il 16 maggio, il
16 agosto e 16 novembre. Ad ognuna di esse devono aggiungersi gli interessi
(provvisoriamente nella misura di quelli legali che nel 2003 sono stati del 3%). La
ditta, non appena sarà pubblicato il decreto del Ministro del Tesoro, dovrà
rideterminare gli interessi e versare la differenza (il che di solito avviene al
momento del pagamento dell’ultima rata).
Compensazione fra regolazione passiva e rata
In caso di compensazione fra regolazione passiva 2003 e rata anticipata
2004 nel campo “Importo a debito versato” del mod.F24 si dovrà indicare il
risultato netto (somma algebrica) della compensazione.
La compensazione fra regolazione 2003 e rata 2004 si può effettuare anche se la
rata 2003 non è stata interamente pagata.
Compensazione con crediti pregressi
Se si vuole compensare l’importo dovuto per autoliquidazione con crediti
pregressi, occorrerà chiedere la preventiva autorizzazione alla Sede che verificherà
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l’esatta sussistenza dei tali crediti. Anche in questo caso nel campo “Importo a
debito versato del mod. F24 va indicato il risultato netto della compensazione.
PAT cessata nel corso del 2003
In caso di cessazione della PAT nel corso dell’anno 2003 l’importo per regolazione
2003 sarà di segno negativo, mentre quello della rata 2004 mancherà.
Omissioni salariali 2003 da inserire nella dichiarazione
salari
Le omissioni salariali 2003, accertate e contestate nel corso del 2003 da ispettori
Inail (e/o di altri Enti), dovranno essere inserite nella massa salariale da dichiarare
all’Istituto in occasione dell’autoliquidazione 2003/2004, in scadenza il 16
febbraio 2004.
Lavoratori regolarizzati a seguito di emersione
I datori di lavoro che lo scorso novembre, su richiesta dell’Istituto, hanno fatto
pervenire la dichiarazione delle retribuzioni erogate fino al 2003 ai lavoratori
(italiani o extracomunitari) regolarizzati, non dovranno inserire il loro importo nella
massa salariale da dichiarare nel 2004.
Pagamento con F24
I pagamenti dell’autoliquidazione (premi e contributi associativi) vanno effettuati
col modello F24, reperibile presso qualsiasi sportello bancario o postale. In esso va
riportato sempre il codice fiscale della ditta (non quello del consulente!).
Nella sezione da usare per i pagamenti all’Inail il codice cliente va indicato nello
spazio destinato alla PAT (che, di conseguenza, non va riportata).
Nel campo “N. Riferimento” occorre indicare 902004 per il premio, mentre per il
contributo associativo occorrerà indicare il numero rilevabile alla colonna “Codice
per F24” del foglio delle basi di calcolo (sezione contributi associativi).
Nella “causale” va indicata la lettera “P”.
Nel campo “importi a debito versati” va indicato il premio dovuto al netto
della compensazione tra regolazione 2003 e rata 2004 (i contributi associativi
vanno indicati a sé stanti in altro rigo).
Nel campo “importi a credito compensati” va indicato – nella ipotesi di saldo
finale dell’autoliquidazione a credito della ditta - il credito che il datore di lavoro
vuole usare per compensare, in tutto o in parte, eventuali scoperture Inail e, se
rimane un residuo credito, per il saldo di quanto dovuto ad altre amministrazioni.
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L’importo in euro va indicato con i centesimi, arrotondando l’importo al
centesimo superiore (se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5) o al
centesimo inferiore (se la terza cifra decimale è inferiore a 5). E’ possibile
arrotondare l’importo finale all’unità di euro (così 10,49 euro diventano 10 euro,
mentre 10,50 euro diventano 11 euro).
IL FILO,
mensile
on line dell’INAIL
di Grosseto
a cura di Franco Cavallaro,
è su www.inail.it/TOSCANA/
Hanno collaborato a questo numero
Teresa Filoni
Stefano Ingrossi
grosseto@inail.it
0564/473111
via Mameli 13
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