R organizzazione uffici e servizi

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							         REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E MODALITA’ DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI

                                                                TITOLO I


                                                 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI



                                                  SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI



ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

    1.   Il presente regolamento, in attuazione dello Statuto, dei criteri generali approvati dal Consiglio e nel rispetto dei principi
         stabiliti dalla legge, disciplina i servizi e gli uffici del Comune, al fine di accrescere l’efficienza ed assicurare l’efficace
         soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, secondo criteri di trasparenza, economicità e flessibilità.
    2.   Esso costituisce lo strumento attraverso il quale sono determinati i contenuti e le modalità del rapporto di lavoro
         subordinato con l'Amministrazione, la struttura organizzativa dell’ente, le modalità di gestione e le forme di controllo della
         stessa, nonché la disciplina delle dotazioni organiche, le modalità concorsuali e di assunzione agli impieghi, i requisiti di
         accesso e la progressione interna, secondo le disposizioni contenute nello Statuto comunale e nei contratti collettivi
         nazionali di lavoro (CCNL) di comparto.
    3.   Sono fonti regolatrici dei rapporti di lavoro subordinato le normative di cui al comma 1, i contratti individuali di lavoro e le
         disposizioni applicative degli istituti normativi e contrattuali emanate dagli organi o dal Direttore Generale dell'ente ai sensi
         di legge o di regolamento, nonché, per le materie e nei limiti stabiliti dai CCNL, i contratti collettivi integrativi sottoscritti in
         sede decentrata.




ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE


    1.   Il Regolamento si applica, specificandone contenuti e modalità, ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed
         a tempo determinato regolati dai CCNL di comparto.
    2.   I rapporti di lavoro autonomo prestato da cittadini in favore dell'Amministrazione comunale sono regolati dalle norme del
         codice civile e dalle autonome determinazioni contrattuali delle parti.
    3.   Resta in ogni caso escluso l'inserimento, nei contratti di prestazione professionale, di clausole che comportino, per il
         prestatore professionale, il rispetto dell'orario di lavoro in essere per il personale comunale, la subordinazione gerarchica
         agli apparati del Comune, l'inserimento nell'organizzazione burocratica pubblica, il tacito rinnovo del contratto, una
         indeterminata durata dello stesso. Le suddette clausole contrattuali, se inserite, sono comunque nulle di diritto.




ART. 3 – ORGANIZZAZIONE


    1.   L'organizzazione degli uffici e servizi comunali è fondata sui principi contenuti nello Statuto.
    2.   Lo schema organizzativo, approvato dalla Giunta Comunale in base a criteri di efficienza, funzionalità ed economicità
         definisce, per ogni unità organizzativa di massima dimensione, il contenuto delle funzioni affidate.
    3.   E' compito degli incaricati di posizioni organizzative la definizione dell'organizzazione interna e l'articolazione di funzioni e
         responsabilità che ne derivano.



ART. 4 – DISTINZIONE DELLE COMPETENZE




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    1.   Il Comune esercita le proprie funzioni in rapporto di collaborazione e interdipendenza tra organi politici ed uffici, nel
         rispetto del principio di distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall’altro.
    2.   Compete agli organi di governo l’attività di programmazione, indirizzo, direttiva, controllo e verifica dei risultati della
         gestione.
    3.   Spetta agli uffici la realizzazione dei programmi e dei progetti mediante l’esercizio della gestione finanziaria, tecnica ed
         amministrativa, con assunzione della responsabilità dei procedimenti e dei risultati amministrativi;




ART. 5 – COMPITI DEGLI ORGANI DI GOVERNO


    1.   Gli organi di governo esercitano le proprie attribuzioni mediante:
         a) atti di pianificazione annuali e pluriennali (attività di programmazione);
         b) atti recanti le linee entro cui deve essere esercitata l’attività gestionale (attività di indirizzo);
         c) atti finalizzati ad assicurare la corrispondenza tra la gestione amministrativa e gli interessi pubblici (potere di
               direttiva);
         d) atti finalizzati alla tutela dell’interesse pubblico nel caso in cui l’attività gestionale si realizzi in difformità o in contrasto
               con i programmi dell’organo politico (attività di controllo);.
         e) atti di accertamento del risultato gestionale, in relazione alla realizzazione dei programmi e dei progetti (potere di
               verifica).




                     SEZIONE II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE




ART. 6 - STRUTTURA DELLE RELAZIONI SINDACALI


    1.   Le parti individuano quale oggetto di confronto da svolgere col metodo della concertazione oltre a quanto già definito dal
         C.C.N.L. 1998/2001 i seguenti punti:
         a) gli indirizzi per le politiche di bilancio e degli investimenti;
         b) i regolamenti aventi ricaduta sulla condizione dei lavoratori;
         c) i processi di dismissione, esternalizzazione o modifica delle forme gestionali dei servizi;
         d) gli incarichi interni ed esterni affidati al personale di ruolo.
    2.   Le parti convengono che per rendere reali il confronto ed il ruolo propositivo dei soggetti sindacali l’informazione e la
         documentazione debbano essere fornite preventivamente, vale a dire una volta che la Giunta Comunale abbia individuato
         gli orientamenti politici essenziali e prima che sulla materia sia stata assunta una posizione conclusiva dello stesso
         organo esecutivo.
    3.   Su richiesta dei soggetti sindacali l’informazione viene fornita in forma scritta
    4.   E’ diritto dei soggetti sindacali presentare osservazioni e proposte diverse da quelle illustrate dall’ente. In tale eventualità
         le proposte delle parti vengono valutate a pari titolo.
    5.   La procedura di confronto deve concludersi in tempi da stabilirsi di volta in volta a seconda della complessità dei problemi
         da affrontare. Per tutta la durata del confronto le parti si astengono dall’assumere qualunque autonoma iniziativa relativa
         ai temi oggetto del medesimo.
    6.   L’eventuale intesa, redatta sempre in forma scritta, impegna la Giunta Comunale a darne esecuzione se di sua esclusiva
         competenza o a sostenerne i contenuti nelle sedi deliberanti.
    7.   Il mancato accordo dà luogo alla stesura di un verbale nel quale vengono descritte le posizioni conclusive delle parti. Il
         verbale, trasmesso a tutti i componenti gli organi deliberanti, verrà allegato al relativo atto decisionale finale.

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE




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      1.    La struttura organizzativa si articola in servizi ed uffici:
            a) i servizi, raggruppati per area d’intervento, sono le unità organizzative di massimo livello e corrispondono alle aree
                  di interesse dell'ente; hanno funzioni di organizzazione e coordinamento dei servizi nell'ambito delle competenze
                  attribuite dal presente ordinamento e nel rispetto del programma gestionale di attuazione definito dal
                  Segretario/Direttore Generale f.f.;
            b) gli uffici sono unità cooperative semplici costituite nell'ambito dei servizi sulla base dell'omogeneità dei processi
                  gestiti o delle competenze richieste e possono avere natura di unità finale o di supporto; hanno funzioni di
                  attuazione di progetti, servizi e provvedimenti specifici nel rispetto del programma di lavoro definito dal servizio di
                  appartenenza;
      2.    Gli uffici possono avere natura di strutture permanenti, se attengono a funzioni ed attività a carattere continuativo;
            strutture temporanee o di progetto, quando sono connesse alla realizzazione di specifici progetti.




ART. 8 - ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E DOTAZIONE ORGANICA


    1.     La struttura è articolata, secondo quanto previsto dal precedente articolo 7, come da allegato 3 , al presente regolamento.
           Tale struttura, soggetta a revisione annuale, è tenuta aggiornata dal servizio personale e trasmessa, a cura dello stesso,
           a tutti gli incaricati di posizioni organizzative, ad ogni sua variazione.




ART. 9 - ISTITUZIONE DI UFFICI SPECIALI TEMPORANEI


     1.    Il Sindaco e la Giunta possono istituire, con deliberazione, uffici speciali temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed
           iniziative di particolare valenza e con orizzonte temporale limitato.
     2.    La deliberazione istitutiva indica:
           a) le ragioni che giustificano l’istituzione dell'ufficio temporale;
           b) gli obiettivi da perseguire;
           c) i termini entro i quali gli obiettivi devono essere perseguiti;
           d) il responsabile dell'ufficio;
           e) il personale da assegnare all'ufficio;
           f)    le risorse finanziarie attribuite all'ufficio, commisurate agli obiettivi da raggiungere ed al tempo previsto per il loro
                 raggiungimento.




ART. 10 – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE



      1.    Il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie denominate A, B, C, D come previste e
            disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Regioni – Autonomie locali “.




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ART. 11 – ACCESSO


    1.   L’accesso al rapporto di lavoro subordinato è regolato dalle fonti di cui all’Art. 1, comma 2, e dal Titolo II del presente
         regolamento.
    2.   E’ di competenza del Direttore Generale ogni atto e disposizione relativa all’accesso non di competenza della Giunta
         Comunale, ivi compresa la sottoscrizione dei contratti di lavoro del personale a tempo indeterminato, la conferma del
         rapporto di lavoro ovvero il recesso dell’ente per non superamento del periodo di prova.




ART. 12 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO


    1.   La sospensione disciplinare o consensuale e la cessazione del rapporto di lavoro in essere con l'ente avviene nei casi e
         nei modi previsti dalla legge, dal CCNL e dalle disposizioni applicative rese con proprio atto dal Direttore Generale.
    2.   Gli atti relativi alla cessazione del rapporto di lavoro sono di competenza del Direttore Generale.




ART. 13 – RIASSUNZIONE


    1.   Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni può, su domanda documentata, essere riassunto, con motivato
         provvedimento della Giunta Comunale, su proposta del Direttore Generale.
    2.   Il dipendente riassunto deve essere collocato nel profilo professionale cui apparteneva al momento della cessazione dal
         servizio, con decorrenza di anzianità nella categoria dalla data di esecutività del provvedimento di riassunzione.
    3.   La riassunzione è comunque subordinata al possesso dei requisiti generali per l'assunzione, escluso quello dell'età, alla
         vacanza del posto e ad effettive esigenze di servizio. Non può aver luogo qualora il dipendente, sottoposto a visita
         medica, non sia risultato o non risulti idoneo alle mansioni della qualifica.
    4.   Non può inoltre aver luogo qualora siano trascorsi cinque anni dalla data delle dimissioni.




ART. 14 - ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI


    1.   Per obiettive esigenze di servizio il dipendente può essere adibito, con provvedimento del Segretario/Direttore Generale a
         mansioni superiori, intendendo come tali l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale,
         di compiti propri della categoria immediatamente superiore.
    2.   Le mansioni superiori sono attribuibili esclusivamente nei casi di:
         a) vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure
                per la copertura dei posti. In tal caso, immediatamente e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data di
                assegnazione delle mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
         b) sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie,
                per la durata dell'assenza.
    3.   In tali casi, il lavoratore ha diritto, per il periodo di effettiva prestazione, al trattamento previsto per la categoria superiore.
    4.   Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, l’assegnazione alle mansioni superiori è nulla, ma al lavoratore é corrisposta la differenza
         di trattamento economico con la categoria superiore, fermo restando che il Segretario/Direttore Generale risponde
         personalmente del maggior onere conseguente, se ha disposto l’assegnazione con dolo o colpa grave.




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ART. 15 - AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE


    1.   Ai sensi della disciplina contenuta nel C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali possono essere assegnate
         posizioni organizzative ai dipendenti di categoria D, con assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato.
    2.   Nel caso in cui l’Ente sia privo dei posizioni della categoria D, le posizioni organizzative possono essere assegnate ai
         dipendenti di categoria C o B.
    3.   Le posizioni di lavoro di cui al comma 1 sono identificate e valutate con atto del Direttore Generale in base a criteri
         generali definiti dalla Giunta Comunale, sulla base del contratto collettivo integrativo decentrato, previa concertazione con
         le OO.SS. Il conferimento dell'incarico relativo all'area delle posizioni organizzative è di competenza del Sindaco.
    4.   Ai dipendenti di cui al comma 1 è attribuito un trattamento economico accessorio composto dalla retribuzione di posizione
         e di risultato, negli importi minimi e massimi contrattualmente previsti, assorbente le competenze accessorie previste dal
         CCNL, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario. Ai fini della determinazione del loro ammontare si applica la
         disciplina contenuta nel C.C.N.L. e nel contratto integrativo decentrato, ai quali si fa rinvio.
    5.   L'orario di lavoro dei dipendenti di cui al comma 1 non può essere inferiore a 36 ore settimanali da calcolarsi su base
         annua e, pertanto, essi sono esclusi dalla concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-
         time. Ai medesimi dipendenti si applicano tutte le categorie di permessi in essere e le forme di riduzione dell'orario
         previste per Legge o per CCNL ad esclusione del part-time e del recupero dell'orario straordinario.
    6.   I dipendenti di cui al presente articolo sono a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario di obbligo, per le esigenze
         connesse alla funzione affidatagli. Agli stessi è pertanto assegnata, dal Direttore Generale, tipologia di orario flessibile
         che preveda la definizione, su base annuale, di un monte orario d'obbligo all'interno del quale, in accordo col Direttore, il
         singolo dipendente gestisce la propria presenza in servizio in relazione alla funzione esercitata ed ai risultati da ottenersi.
         Nel monte ore annuale confluisce l'orario lavorativo effettuato dal dipendente sia all'interno che all'esterno della tipologia
         oraria assegnata.




ART. 16 - VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE


    1.   Il Direttore Generale definisce, in accordo con il dipendente di cui all'Art.15, il programma delle attività di competenza
         dell’area, ivi compresi i tempi e le modalità di esecuzione nonché la quantificazione delle risorse affidategli.
    2.   La valutazione dei risultati ottenuti è di competenza del Direttore Generale. La valutazione delle attività ai fini della
         retribuzione di risultato è comunicata al dipendente, il quale ha diritto ad un eventuale confronto con il Direttore Generale
         sui risultati conseguiti.
    3.   Nel caso di valutazione non positiva del risultato delle attività, il Direttore Generale è tenuto, prima della formalizzazione
         della valutazione, a precisare al dipendente con una specifica nota motivata ed analitica gli aspetti critici della funzione
         esercitata e gli scostamenti dai risultati come definiti ai sensi del comma 1. Sulla base di tale precisazione vengono
         acquisite in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito da terzi.
    4.   In caso di accertamento di risultati annuali negativi il dipendente può, previa esecuzione della procedura in contraddittorio
         di cui al comma 3, essere sollevato dalla funzione tramite revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza emanata
         dal Direttore Generale. Analogamente, nel rispetto della medesima procedura, può disporsi revoca anticipata dell'incarico
         nel caso di rinvio a giudizio del dipendente per fatti attinenti la funzione esercitata, o nel caso di accadimenti che
         evidenzino il rischio grave di un risultato negativo.
    5.   L'incarico può inoltre cessare per rinuncia del dipendente interessato.




ART. 17 - SISTEMA DI VALUTAZIONE


    1.   L'Amministrazione adotta delle metodologie permanenti di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale
         dipendente, coerentemente con le politiche di sviluppo delle risorse umane, così come indicate e concertate con le
         Organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata.
    2.   L'Amministrazione potrà avvalersi dei risultati delle valutazioni anche nell'ambito della progressione verticale fra categorie.




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ART. 18 – CONFERENZA OPERATIVA


    1.   Per raccordare le funzioni dei Servizi è istituita la conferenza operativa a cadenza periodica quindicinale a cui partecipano
         di diritto/dovere il Segretario Comunale/Direttore Generale ed i dipendenti assegnati nell’area delle posizioni
         organizzative.
    2.   I componenti di cui sopra, che pure in servizio, sono impossibilitati a partecipare alla riunione quindicinale, devono
         ottenere l’esonero dal Segretario/Direttore Generale.
    3.   Il Segretario Comunale gestisce i poteri di convocazione della conferenza, chiamandone a far parte anche gli eventuali
         responsabili di procedimento che ritenga necessari, definisce l'ordine del giorno delle riunioni, le presiede, riferisce al
         Sindaco dell'operato della conferenza.




ART. 19 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE.


    1.   In caso di assenza o di impedimento di un dipendente con posizioni organizzative, le relative funzioni sono affidate, con
         provvedimento sindacale, al Segretario/Direttore Generale o ad altro personale dell’area delle posizioni organizzative
         dotato di professionalità adeguata all’incarico. Con il medesimo provvedimento il Sindaco stabilisce la misura
         dell’indennità corrispondente alla funzione temporaneamente attribuita.
    2.   Per assenze di breve durata, non superiori a trenta giorni consecutivi, le funzioni sostitutive sono automaticamente
         conferite ad altro dipendente del Servizio, nominato quale supplente dall’incaricato della posizione organizzativa stesso o,
         in assenza di questo dal Direttore Generale, senza attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi.




ART. 20 - RESPONSABILITÀ E COMPETENZE DEI DIPENDENTI CON POSIZIONI ORGANIZZATIVE


    1.   I dipendenti con posizioni organizzative rispondono al Segretario/Direttore Generale riguardo a:
         a) il raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano delle risorse;
         b) l’attivazione, nell’ambito dei Servizi all’interno dell’area, dei progetti innovativi per il miglioramento della efficienza ed
               efficacia della organizzazione e della gestione;
         c) trasparenza, semplicità e correttezza dei procedimenti.
    2.   Per l’espletamento dei propri compiti agli incaricati delle posizioni organizzative sono attribuite, con autonomia gestionale,
         le seguenti competenze:
         a) proposta annuale al Segretario/Direttore Generale del budget, del programma di lavoro dei servizi e delle eventuali
               variazioni;
         b) coordinamento di progetti e programmi nell’ambito del budget assegnato e l’adozione dei relativi atti e procedimenti
               richiesti;
         c) l’adozione degli atti di assunzione e gestione del personale;
         d) l’adozione di atti riguardanti la regolamentazione delle strutture loro assegnate e la nomina dei Responsabili degli
               uffici sottoposti;
         e) la regolamentazione degli orari di lavoro nell’ambito di propria competenza.



ART. 21 - IL NUCLEO DI VALUTAZIONE


    1.   Per la valutazione dell'efficienza e dell’efficacia della gestione dell'ente e dei risultati conseguiti, è istituito il nucleo di
         valutazione, il quale opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco e alla Giunta.




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    2.   Il nucleo di valutazione è composto dal Segretario Comunale, che lo presiede e da due professionisti esterni esperti nelle
         materie del controllo di gestione e delle tecniche di valutazione, da nominarsi con atto della GC per un periodo triennale
         rinnovabile.
    3.   Il nucleo ha accesso a documenti amministrativi e può richiedere, nella forma orale o scritta, informazioni agli uffici.
    4.   Il nucleo valuta i risultati dell’attività dei Responsabili dei Servizi sulla scorta di criteri che informano i sistemi di
         valutazione, determinati in via preventiva, entro il 31 gennaio di ogni anno, sentita la conferenza operativa e previa
         informazione sindacale.
    5.   La valutazione - sulla base di una relazione redatta dall’incaricato di posizioni organizzative entro il 15 gennaio dell’anno
         successivo - ha per oggetto l’attività svolta dalla struttura nell’anno di riferimento mediante valutazioni comparative dei
         costi e dei rendimenti, realizzazione degli obiettivi, corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, imparzialità e
         buon andamento dell’azione amministrativa.
    6.   L’esito della valutazione è comunicato dal Segretario Comunale all’interessato, il quale può presentare propria memoria
         nel termine di 15 gg. dalla comunicazione. Il risultato negativo può determinare, previe controdeduzioni, la revoca della
         funzione di responsabilità o la perdita della retribuzione accessoria, ferme restando le disposizioni in materia di
         responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare previste per i dipendenti pubblici.
    7.   L’esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale ed è tenuto in conto in sede di affidamento degli
         incarichi.


                                           SEZIONE III - IL SEGRETARIO COMUNALE




ART. 22 – STATUS


    1.   Il Comune ha un Segretario comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98 del
         D.Lgs.18 agosto 2000 n.267. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
    2.   Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina
         del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento
         del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
    3.   Il rapporto di lavoro del Segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs 3 febbraio 1993, n.29.




ART. 23 - REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE


    1.   Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per
         violazione dei doveri d'ufficio.
    2.   La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione.
    3.   Al Segretario comunale è consentito di controdedurre in un congruo termine, passato infruttuosamente il quale, si intende
         revocato. In caso di controdeduzioni, occorrerà procedere, prima del provvedimento sindacale, ad una deliberazione di
         esame delle deduzioni.
    4.   Viene fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo contrattuale collettivo, in ordine alla
         nomina ed alla revoca del Segretario comunale.




ART. 24 – COMPITI E ATTRIBUZIONI


    1.   Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli
         organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
    2.   Il Segretario inoltre:




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         a)    partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la
               verbalizzazione;
         b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse
               dell'ente;
         c) dirige l’ufficio per i provvedimenti disciplinari;
         d) presiede le commissioni di gara, cioè le procedure volte a selezionare una pluralità di offerte per l’esecuzione di
               opere o la gestione di servizi;
         e) presiede il nucleo di valutazione;
         f)    presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti o per le selezioni finalizzate all’attivazione di rapporti a
               tempo determinato per posti nell’area delle posizioni organizzative o equipollenti.;
         g) propone i componenti delle commissioni di concorso;
         h) definisce gli eventuali conflitti di competenza tra i servizi ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o
               dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
    3.   Al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale con provvedimento sindacale, ai sensi
         dell'articolo 108 ultimo comma del D.Lgs.267/2000:
    4.   Se il Comune non provvede alla nomina del Direttore Generale , compete al segretario comunale la sovraintendenza e il
         coordinamento dell'attività dei responsabili di servizio e degli incaricati di posizioni organizzative e le altre funzioni di
         competenza del Direttore Generale stesso di cui alla Sezione IV.
    5.   Nel caso in cui vi sia il cumulo delle funzioni di Segretario Comunale e di Direttore Generale, le stesse si considerano
         autonome ed indipendenti e a tale principio si deve conformare il provvedimento di revoca, da parte del Sindaco, della
         funzione di Direttore Generale, mentre la stessa decade automaticamente in caso di nomina di nuovo Segretario
         Comunale.




ART. 25 – VICE SEGRETARIO


    1.   Il Sindaco con proprio provvedimento, sentito il Segretario Comunale/Direttore generale, procede alla nomina di un Vice
         Segretario che in caso di assenza, o impedimento del titolare lo sostituisce in ogni compito e mansione. Resta inteso che
         il dipendente dovrà essere individuato fra quelli in categoria D del nuovo CCNL e che percepirà un’indennità per i periodi
         in cui procederà alla sostituzione del titolare. L’indennità è quella prevista dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo
         dei segretari comunali e provinciali della Toscana.




                                            SEZIONE IV - DIRETTORE GENERALE F.F.




ART. 26 - CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AL SEGRETARIO


    1.   Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite al Segretario Comunale, con provvedimento del Sindaco,
         previa attribuzione di una «indennità ad personam», la cui misura è determinata in sede di attribuzione dell’incarico con
         provvedimento della Giunta Municipale.
    2.   Nel caso di cui al comma precedente, l’attribuzione delle funzioni cessa, ove non confermata, dopo un mese
         dall’insediamento del nuovo Sindaco.




ART. 27 – QUALIFICAZIONE


    1.   Il Segretario/Direttore Generale è organo di vertice della struttura organizzativa, ha competenza generale, con funzioni di




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         direzione, pianificazione e controllo, è alla diretta dipendenza del Sindaco.
    2.   Il Segretario/Direttore Generale cura la pianificazione e l'introduzione di misure operative idonee a migliorare l'efficienza,
         l'efficacia e l'economicità dei servizi e dell'attività amministrativa. Assicura altresì l'unitarietà e la coerenza dell'azione dei
         Responsabili di Servizio nell'attuazione degli obiettivi programmatici nel rispetto degli indirizzi dettati dagli organi di
         governo.




ART. 28 - RESPONSABILITÀ E COMPITI DEL SEGRETARIO/ DIRETTORE GENERALE


    1.   Il Segretario/Direttore Generale risponde al Sindaco ed alla Giunta riguardo a:
         a) la coerenza e funzionalità del piano delle risorse alle finalità dell’Ente;
         b) il raggiungimento degli obiettivi programmatici definiti dal Sindaco e dalla Giunta.
    2.   Il Segretario/Direttore Generale svolge le seguenti funzioni:
         a) attua gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, avvalendosi degli incaricati di posizioni organizzative,
              Responsabili dei servizi e degli uffici;
         b) sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficienza, di efficacia e di economicità;
         c) predispone la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all’art.169 del D.Lgs 267/2000, da sottoporre
              all’approvazione della Giunta, previo assenso del Sindaco;
         d) predispone la proposta di assegnazione delle risorse di cui all'art. 165, comma 9, del Dlgs. 267/2000
         e) predispone, ai fini del controllo di gestione, il piano degli obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 197
              del Dlgs.267/2000;
         f)   sovrintende alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale;
         g) coordinamento e sovrintendenza dei dipendenti a cui sono assegnate le posizioni organizzative;
         h) adotta gli atti di competenza dei responsabili dei servizi inadempienti, previa diffida;
         i)   presiede la conferenza di servizio;
         j)   stipula i contratti individuali con i Responsabili di posizioni organizzative;
         k) adotta misure volte a favorire l’interconnessione sia tra uffici dell’amministrazione che con altre amministrazioni nel
              rispetto dell’art. 11, comma 1, D.Lgs. 29/93;
         l)   adotta i provvedimenti di sospensione cautelare nei casi previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di
              lavoro;
         m) adotta i provvedimenti di dispensa dal servizio nei casi previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di
              lavoro;
         n) adotta i provvedimenti di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
         o) adotta i provvedimenti di mobilità interna ed esterna e comando;
         p) definisce l’articolazione dell’orario di servizio, nonché dell’orario di apertura al pubblico, sulla base delle direttive del
              Sindaco;
         q) gestisce i poteri sostitutivi degli incaricati di posizioni organizzative e dei responsabili di servizio.
    3.   La Giunta può assegnare, su proposta del Sindaco, in relazione ad esigenze di intersettorialità e/o particolare
         complessità, la gestione di uno o più servizi direttamente al Segretario/Direttore Generale.
    4.   Annualmente, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, il Direttore Generale valuta l'adeguatezza della struttura
         organizzativa ai programmi dell'amministrazione e alle risorse umane, economiche e strumentali disponibili e propone alla
         Giunta, in sede di programmazione delle assunzioni, l’adozione dei provvedimenti correlati, anche con riferimento alla
         gestione diretta ed indiretta dei servizi.




ART. 29 - RAPPORTI CON GLI ORGANI E CON GLI UFFICI


    1.   Il Segretario/Direttore Generale dipende funzionalmente dal Sindaco e collabora con gli altri organi dell'ente per il
         conseguimento del risultato amministrativo.




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    2.   Al Segretario/Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni assegnate, i Responsabili delle strutture in
         rapporto funzionale e gerarchico, teso a garantire livelli ottimali di efficacia, efficienza e economicità dell'azione
         amministrativa.




                                            SEZIONE V – DISCIPLINA DEGLI INCARICHI




ART. 30 – INCARICHI ESTERNI ENTRO LA DOTAZIONE ORGANICA


    1.   Gli incarichi di posizioni organizzative o di responsabili di servizio, in assenza di professionalità idonee reperibili
         all’interno, possono essere conferiti a soggetti esterni al comune, dotati di professionalità ed esperienza, con contratto a
         tempo determinato.
    2.   La durata di tali contratti non può eccedere i novanta giorni successivi alla scadenza del mandato del Sindaco in carica al
         momento del conferimento.
    3.   Entro novanta giorni dall’inizio del mandato elettivo del Sindaco, tali incarichi possono essere confermati o revocati.
    4.   A tali rapporti di lavoro si applica il trattamento economico e normativo previsto per le stesse posizioni di lavoro di ruolo
         dai contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, e può essere integrato, con provvedimento
         motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale,
         anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
         professionali.
    5.   Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam non sono imputati al costo contrattuale del personale e,
         pertanto, i relativi oneri restano esclusi dal fondo della retribuzione di posizione e di risultato e dal computo delle spese, ai
         fini dei parametri del dissesto.




ART. 31 - INCARICHI ESTERNI PER OBIETTIVO


    1.   La Giunta Comunale può disporre l’affidamento a professionisti esterni di incarichi professionali o di consulenza per il
         perseguimento di obiettivi o lo svolgimento di compiti specifici, coerenti con gli obiettivi prefissati ed ai quali non si può far
         fronte con il personale in servizio.
    2.   La deliberazione è adottata, sentiti l’Assessore competente e il Segretario/Direttore Generale.




ART. 32 - CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA UFFICIO


    1.   L’amministrazione può conferire ai propri dipendenti, o ad altri dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, incarichi, non
         compresi nei compiti e doveri di ufficio, solo se espressamente previsti o disciplinati da legge o altra fonte normativa, e
         solo se espressamente autorizzati.
    2.   In ogni caso, il conferimento è disposto in funzione della specifica professionalità, sì da escludere incompatibilità, di diritto
         e di fatto, nell'interesse del buon andamento dell’Amministrazione.
    3.   L’incarico è conferito dalla Giunta Comunale, su proposta dell’incaricato di posizioni organizzative o Responsabile del
         Servizio competente, nonché, in caso di incompatibilità dello stesso, su proposta del Direttore Generale, nel rispetto dei
         seguenti criteri:
         a) inesistenza di analoga funzione interna;
         b) economicità rispetto ai costi dell’incarico esterno;
         c) espletamento al di fuori dell’orario di lavoro;
         d) occasionalità e temporaneità della prestazione;




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         e) connessione alla specifica preparazione del dipendente.
    4.   L’espletamento delle attività professionali, per le quali è richiesta l’iscrizione ai rispettivi albi di appartenenza, svolte
         nell’ambito delle attività d’ufficio dai professionisti dipendenti del comune è riconosciuto sia sotto l’aspetto normativo che
         economico nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.




ART. 33 - AUTORIZZAZIONI AGLI INCARICHI CONFERITI DA TERZI


    1.   Al di fuori della trasformazione del rapporto a tempo parziale, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività
         di lavoro subordinato o autonomo senza la preventiva autorizzazione. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove
         entro trenta giorni dalla richiesta non venga motivatamente respinta.
    2.   L’autorizzazione è rilasciata dal Segretario nel rispetto dei seguenti criteri:
         a) svolgimento della prestazione fuori dell’orario di lavoro;
         b) revocabilità in caso di pregiudizio alle esigenze di buon andamento dell’Amministrazione e al rendimento del
               dipendente;
         c) divieto di svolgimento all’interno del comune e con utilizzazione di strutture, attrezzature o personale del comune.
         d) connessione alla specifica preparazione professionale del dipendente.
    3.   L’autorizzazione è sospesa o revocata nel caso di violazione dei presupposti indicati al comma precedente.
    4.   L’esercizio di incarichi esterni privi di autorizzazione costituisce giusta causa di recesso per i rapporti disciplinati dai
         contratti collettivi nazionali di lavoro e causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni
         per le attività di lavoro subordinato o autonomo, svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di
         appartenenza, non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-
         assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono
         svolgersi in contraddittorio fra le parti.
    5.   Si osserva la disciplina vigente in ordine agli obblighi dei soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al
         dipendente, di comunicazione al comune, con indicazione, in ragione d'anno, degli emolumenti conferiti e corrisposti e
         degli aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.
    6.   Nei casi previsti dalla normativa vigente l’Ente è tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
         Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le notizie relative agli incarichi, sia direttamente conferiti che autorizzati.




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           SEZIONE VI - PROCEDURE PER L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI




ART. 34 - DETERMINAZIONI


    1.   I Responsabili dei servizi esercitano le proprie competenze attraverso l’adozione di provvedimenti monocratici che
         assumono il nome di determinazioni.
    2.   Le determinazioni che comportano impegni di spesa, devono ottenere, ai fini dell’esecutività, il visto di regolarità contabile
         attestante la copertura finanziaria. Il visto deve essere reso dal Responsabile del servizio Finanziario entro e non oltre tre
         giorni dalla trasmissione dell'atto. Il visto non è richiesto per le determinazioni meramente esecutive di atti precedenti già
         contenenti preciso impegno di spesa, espressamente richiamati.
    3.   Le determinazioni devono essere motivate e contenere il richiamo alle disposizioni di legge e di regolamento che ne
         costituiscono il presupposto.
    4.   Le determinazioni sono pubblicate all’Albo Pretorio prima della loro esecuzione e sono comunicate, a cura del soggetto
         firmatario, all’Ufficio del Sindaco e della Giunta, al Segretario/Direttore Generale, all’unità organizzativa preposta
         all’esecuzione ed ai terzi interessati.
    5.   Le determinazioni, raccolte in apposito elenco, sono rese disponibili per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi della
         legge 7 agosto 1990, n. 241.




ART. 35 - DELIBERAZIONI


    1.   Le proposte di deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio Comunale sono predisposte dal responsabile del
         procedimento e, previa acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, sono tempestivamente trasmesse al
         Segretario/Direttore Generale.
    2.   I Responsabili, tenuti all’espressione del parere nell’atto, devono provvedervi entro e non oltre tre giorni dalla ricezione
         della proposta.



                                               SEZIONE VII - DISPOSIZIONI VARIE




ART. 36 - POTERE SOSTITUTIVO


    1.   In caso di inadempimento del competente Responsabile di Servizio, il Segretario/Direttore Generale lo diffida
         assegnandogli un termine, in relazione all’urgenza dell’atto. Ove non provveda, il Segretario/Direttore Generale può
         sostituirsi. Il potere sostitutivo è esercitato anche per motivi di necessità ed urgenza specificati nel provvedimento di
         avocazione.
    2.   L’atto rimane assoggettato al regime ordinariamente previsto dallo stesso.
    3.   Il potere sostitutivo non è delegabile.
    4.   Il Sindaco può esercitare detto potere nei confronti del Segretario/Direttore Generale.




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ART. 37 – DELEGA


    1.   Il Sindaco può delegare al Segretario/Direttore Generale propri compiti di rappresentanza dell'ente e ogni altra
         attribuzione non politica, a rilevanza interna ed esterna, prevista dallo statuto e dai regolamenti in capo al Sindaco.




                                               SEZIONE VIII – CONTROLLO DI GESTIONE




ART. 38 – DEFINIZIONE


    1.   Il controllo di gestione è l’attività diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi
         delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità
         dell’organizzazione dell’ente, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
    2.   Il controllo di gestione fa capo al Direttore Generale o al Segretario comunale se gliene siano state assegnate le funzioni
         e si realizza con l’apporto del responsabile dei servizi finanziari e degli altri responsabili dei servizi.




ART. 39 – OBIETTIVI E CONTROLLO


    1.   Il controllo di gestione è rivolto:

         a)   alla rilevazione quantitativa e qualitativa dei servizi erogati, dei costi diretti ed indiretti e dei proventi ad essi
              imputabili;

         b)   alla rilevazione degli scostamenti tra obiettivi programmati ed obiettivi raggiunti;

         c)   al monitoraggio del grado di soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative dei cittadini/utenti in relazione alle attività
              svolte ed ai servizi erogati;

         d)   alla verifica del grado di realizzazione degli investimenti programmati.




ART. 40 – VALUTAZIONE DEI RISULTATI


    1.   Ai fini della valutazione degli elementi raccolti, sono utilizzati parametri ed indicatori predeterminati in relazione agli
         obiettivi del controllo, alla natura dei singoli servizi sottoposti al controllo e, ove possibile e significativo, al confronto con
         parametri gestionali standard determinati a livello nazionale o locale.
    2.   Il livello di qualità dei servizi ed il grado di soddisfacimento da parte dei cittadini/utenti sono rilevati attraverso sondaggi,
         interviste, referendum, assemblee pubbliche, informazioni raccolte dall’ufficio che cura le relazioni con il pubblico ed altri
         strumenti idonei.
    3.   I referti del controllo di gestione sono forniti dal Segretario agli organi esecutivi dell’ente ed ai responsabili dei servizi con
         periodicità infrannuale e, comunque, al termine dell’esercizio finanziario.




ART. 41 – RAPPORTI TRA ASSETTO ORGANIZZATIVO, STRUTTURA DI BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE




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1.   Con riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari sull’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e, in
     particolare, a quelle relative al PEG, il responsabile del servizio, per motivi pratici e di controllo gestionale, si identifica con
     il responsabile di ufficio nel cui ambito di competenze gestionali sia svolto il servizio.

2.   Agli stessi fini, nel caso in cui all’espletamento di un “servizio” concorrano più uffici, la responsabilità del servizio stesso è
     ripartita, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, tra i responsabili dei medesimi uffici.




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                                                             TITOLO II



CAPO I - ACCESSO AGLI IMPIEGHI


                                               SEZIONE I – CRITERI E MODALITA’



ART. 42 - MODALITÀ DI ACCESSO

    1.   L'accesso alle varie categorie avviene nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica, con le seguenti forme:
         a) mediante procedure selettive, aperte a tutti, quali concorso pubblico, corso-concorso pubblico e concorso unico, per
               esami, per titoli, per titoli ed esami, attuate mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della
               professionalità richiesta dal profilo professionale;
         b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le categorie e per i profili professionali per i quali è
               richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche
               professionalità;
         c) mediante chiamata numerica degli iscritti alle apposite liste costituite dagli appartenenti alle "categorie protette", o
               mediante stipulazione di convenzione ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
         d) mediante assunzione a tempo determinato per le tipologie di professionalità e con le modalità indicate all’art.50.
    2.   Le procedure selettive sopraindicate debbono conformarsi ai principi indicati nell'art.36 del D.Lgs. 29/93 e successive
         modifiche ed integrazioni ed, in particolare, svolgersi con modalità che garantiscano:
         a) l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati
               diretti anche a realizzare forme di preselezione;
         b) l'utilizzo di strumenti oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali
               richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
         c) il rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
    3.   Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 1 e, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 del presente
         articolo, è reclutato il personale assunto a tempo parziale (part-time).


ART. 43 - REQUISITI GENERALI

    1.   Requisiti generali relativi a:
         a) cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le
             eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174;
         b) idoneità fisica all'impiego: l'Amministrazione potrà sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in
             base alla normativa vigente, e secondo le procedure previste dalla normativa per il diritto al lavoro dei disabili;
         c) il godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all'impiego coloro che non godono dei diritti civili e
             politici;
         d) dispensa, destituzione dal servizio e licenziamento: non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
             destituiti, o dispensati dall'impiego, presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati licenziati per persistente
             insufficiente rendimento, o a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di
             documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
         e) condanne penali: salvo i casi, stabiliti dalla legge, per alcune tipologie di reati che escludono l'ammissibilità
             all'impiego, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'ammissibilità
             all'impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo del reato, dell'attualità, o
             meno, del comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a concorso;
         f)  titolo di studio: il titolo di studio è requisito sostanziale per l'ammissione alle selezioni; la tipologia è variabile a
             seconda della categoria e posizione economica cui afferisce il concorso nonché della specificità delle funzioni da
             svolgere;
         g) età: è previsto in quarantuno anni il limite di età per la partecipazione alle selezioni di Assistente di Polizia
             Municipale. Negli altri casi sarà individuata specificatamente, in sede di adozione della procedura selettiva,




                                                                                                                                    15
                l’opportunità o meno di apporre limiti di età quale requisito di partecipazione; si prescinde comunque dal limite di età
                per i candidati già dipendenti civili di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito,
                della Marina o dell'Aeronautica, cessati d'autorità o a domanda, per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati,
                carabinieri finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza nonché
                delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di Polizia. Si prescinde parimenti dal limite di età per i dipendenti
                collocati a riposo;
         h) i titoli di studio richiesti, a seconda della categoria di inquadramento, sono quelli indicati nell'allegato 4 al presente
                regolamento.
    2.   Per l'ammissione a particolari profili professionali di categoria il bando può prescrivere ulteriori requisiti, in aggiunta a
         quelli indicati nel citato allegato 4.
    3.   La determinazione degli specifici titoli d'accesso attiene alla competenza della commissione giudicatrice, così come
         indicato                                    nel                                successivo                                       art.44
         il difetto dei requisiti prescritti dal bando comporta da parte dell'Amministrazione il diniego alla sottoscrizione del contratto
         individuale di lavoro con il vincitore della selezione.




ART. 44 - REQUISITI PARTICOLARI


    1.   Per particolari profili professionali il bando, sulla base del provvedimento di definizione della dotazione organica che
         individua tali profili, può prevedere particolari requisiti legati:
         a) all’età;
         b)   all’iscrizione in albi o ordini;
         c)   a particolari abilitazioni;
         d)   alla frequenza con profitto a specifici corsi;
         e)   al possesso di particolari requisiti fisici (capacità auditive, visive) strettamente indispensabili per lo svolgimento delle
              specifiche mansioni alle quali il selezionato verrà adibito.


                           SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI




ART. 45 - IL CONCORSO PUBBLICO


    1.   Il concorso pubblico può essere:
         a)         per esami;
         b)         per titoli;
         c)         per titoli ed esami.
    2.   I concorsi per esami consistono in una o più prove scritte, anche a contenuto pratico, o teorico-pratico, e/o in una prova
         orale.
    3.   I concorsi per titoli consistono nella sola valutazione delle tipologie di titoli indicate nel bando di concorso.
    4.   I concorsi per titoli ed esami consistono in una o più prove scritte anche a contenuto pratico, o teorico-pratico, e/o in una
         prova orale, oltreché nella valutazione delle tipologie di titoli indicate nel bando di concorso.
    5.   Nei concorsi pubblici per titoli e per titoli ed esami, i titoli vengono valutati nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati
         nell'Allegato 5 al regolamento. Solo nel caso dei concorsi di cui al successivo art.46, i criteri di valutazione dei titoli
         vengono definiti dalla Commissione giudicatrice.
    6.   Nei concorsi pubblici possono operare, mediante la precedenza del riservatario rispetto al soggetto graduato nel merito, le
         riserve previste:
         a) dalla normativa a favore delle categorie protette;
         b) dalla normativa a favore dei militari in ferma di leva prolungata triennale o quinquennale;




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         c) dall'art. 60 lett. n) a favore dei dipendenti di questa Amministrazione.
    7.   Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e/o parità di titoli sono indicate
         nell'Allegato 7 al presente regolamento.




ART. 46 - IL CONCORSO UNICO

    1.   Il concorso unico è una modalità di reclutamento del personale che prevede l'unicità della selezione per profili
         professionali omogenei di medesima categoria, di Amministrazioni ed Enti diversi.
    2.   Il procedimento relativo al concorso unico è preceduto, in aggiunta alle fasi indicate nel successivo art. 53, dalla
         seguente:
         a)         approvazione da parte degli Enti aderenti di una convenzione generale ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 267/2000,
         o di un accordo, ai sensi dell'art.15 della L.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
    3.   La convenzione, o l'accordo, prevede la facoltà di indire, sulla base dei programmi occupazionali approvati dai singoli enti,
         uno o più concorsi comuni, con delega ad un unico ente per quanto attiene alla gestione di tutte le fasi della procedura
         concorsuale.
    4.   La convenzione, o l'accordo, disciplina, fra gli Enti aderenti, la metodologia di lavoro, le forme di consultazione, la
         gestione amministrativa delle procedure concorsuali, i contenuti del bando, le modalità di utilizzo della graduatoria e del
         personale, nonché le modalità di ripartizione degli oneri e la validità della convenzione medesima.
    5.   Nei concorsi unici possono operare le riserve previste dall'art. 45, comma 6, del regolamento.
    6.   Le categorie di cittadini che nei concorsi unici hanno preferenza a parità di merito e/o parità di titoli sono indicate
         all'Allegato 7.




ART. 47 - IL CORSO-CONCORSO

    1.  Il corso-concorso è costituito da un corso di formazione professionale e da un concorso che può essere per titoli, per
        esami, per titoli ed esami.
    2. Il bando del corso-concorso dovrà specificare, oltre agli elementi costitutivi del bando indicati nell'art.60:
        a) i requisiti, le modalità e i criteri di ammissione al corso;
        b) la durata del corso;
        c) la frequenza minima necessaria per ottenere l'ammissione al concorso.
    3. Sui candidati che presentano domanda di ammissione al corso-concorso l'amministrazione dovrà verificare il possesso
        dei requisiti necessari per l'ammissione al corso e procedere, con atto del Segretario Comunale o suo delegato,
        all'ammissione dei candidati alla selezione propedeutica al corso.
    4. La selezione dovrà concludersi con la formazione di una graduatoria da cui attingere gli idonei da ammettere al corso.
    5. Dopo l'espletamento del corso, l'amministrazione dovrà procedere, sempre con atto del Segretario Comunale o suo
        delegato, all'ammissione al concorso dei candidati che hanno partecipato all'attività corsuale, realizzando almeno la
        frequenza minima necessaria prevista dal bando.
    6. Al termine del corso, un'apposita commissione, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà
        all'espletamento delle prove concorsuali previste dal bando.
    7. Dopo l'espletamento del concorso, si procederà all'approvazione della graduatoria e all'assunzione dei vincitori, mediante
        stipulazione di contratto individuale di lavoro.
    8. Nei corsi-concorso i titoli vengono valutati nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati nell'Allegato 5.
    9. Nei corsi-concorso possono operare le riserve previste dall'art. 45, comma 6, del regolamento.
    10. Le categorie di cittadini che nei corsi-concorso hanno preferenza a parità di merito e/o parità di titoli sono indicate
        nell'Allegato 7.




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ART. 48 - LA SELEZIONE PUBBLICA


    1.   Per i profili professionali di categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi gli eventuali
         ulteriori requisiti per specifiche professionalità, l'assunzione agli impieghi avviene mediante avviamento degli iscritti nelle
         liste di collocamento tenute dagli Uffici competenti.
    2.   Il Responsabile della selezione inoltra direttamente agli Uffici competenti la richiesta numerica di avviamento a selezione
         di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. Gli Uffici competenti provvedono all'avvio dei lavoratori
         secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
    3.   La richiesta di avviamento a selezione deve contenere:
         a)          la denominazione dell'Ente richiedente;
         b)          l'eventuale limite massimo di età richiesto al lavoratore, se previsto dall'ordinamento dell'Ente richiedente, ed
         indicato nel bando di offerta di lavoro;
         c)          il titolo di studio richiesto;
         d)          il livello retributivo, il profilo professionale e la categoria di inquadramento del lavoratore con la relativa
         corrispondenza alla qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento;
         e)          l'eventuale professionalità specifica richiesta in relazione alla posizione di lavoro;
         f)          il numero dei posti da ricoprire;
         g)          la sede della prestazione lavorativa.
    4.   La richiesta numerica dei lavoratori deve avvenire nel rispetto delle riserve stabilite dalle leggi vigenti.
    5.   Il Responsabile della selezione, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento, deve convocare i
         candidati per sottoporli alle prove di idoneità, seguendo scrupolosamente, per la chiamata, l'ordine di avvio da parte
         dell'Ufficio competente, precisando nella convocazione il giorno e il luogo di svolgimento della selezione.
    6.   La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali, ovvero in sperimentazioni lavorative miranti ad
         accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni. La selezione non comporta valutazione
         comparativa: infatti la commissione esaminatrice esprime esclusivamente un giudizio di idoneità/non idoneità.
    7.   L'esito della selezione deve essere tempestivamente comunicato all'Ufficio competente: nel caso in cui l'avvio a selezione
         non fosse stato sufficiente per la copertura dei posti banditi, si provvederà alla copertura dei posti anzidetti con ulteriori
         avviamenti a selezione.
    8.   Le prove selettive sono pubbliche e devono essere precedute da adeguata pubblicità, mediante affissione di apposito
         avviso all'Albo Pretorio dell'Ente.




                                                                                                                                             18
ART. 49 - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE


    1.   Le assunzioni obbligatorie di categorie protette, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento
         sulla base delle graduatorie stabilite dall'Ufficio competente.
    2.   L'Amministrazione inoltra direttamente all'Ufficio competente, la richiesta numerica di avvio a selezione di un numero di
         lavoratori pari al numero di posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, del livello retributivo, del profilo
         professionale e delle altre informazioni previste dalla normativa vigente.
    3.   L'ufficio      provvede          all'avvio     secondo       le      modalità      previste    dalla        normativa     vigente.
         Le prove selettive devono essere espletate entro 45 giorni dalla data di avviamento e l'esito va comunicato all'Ufficio
         competente entro i cinque giorni successivi alla conclusione della prova.
    4.   Le modalità di espletamento e di valutazione della prova sono le medesime previste dall'articolo 48 del presente
         regolamento.
    5.   La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante avviene secondo le procedure previste dalla vigente
         normativa.
    6.   Inoltre, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, questa Amministrazione può stipulare ai sensi della normativa
         vigente convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento di obiettivi
         occupazionali.
    7.   Possono essere, altresì stipulate convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento dei disabili che presentino
         particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
    8.   Tra le modalità che possono essere convenute vi sono la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento dei tirocini con
         finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più
         ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da
         cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
    9.   Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alla normativa vigente in materia.




ART. 50 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO


    1.   Le assunzioni a tempo determinato si effettuano con le modalità previste dalla vigente normativa:
              a) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per i profili professionali di categoria per i quali è
                  richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche
                  professionalità. Le assunzioni a tempo determinato di tali lavoratori avvengono per chiamata numerica degli
                  iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli Uffici competenti con le modalità previste per le assunzioni a
                  tempo indeterminato di cui all'art. 48 Il riscontro dell'idoneità viene eseguito dalla Commissione Giudicatrice.
                  Nei casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici, o
                  di pubblica utilità, l'ente può procedere all'assunzione diretta di lavoratori iscritti presso l'Ufficio competente.
                  Dell'assunzione è data contestuale motivata comunicazione, con l'indicazione della durata presumibile, al
                  predetto Ufficio competente che, qualora tale durata, ovvero il rapporto di lavoro instaurato superino i dieci
                  giorni, avvia a selezione, in sostituzione, lavoratori di pari categoria aventi titolo di precedenza in base
                  all'apposita graduatoria. L'accertamento dell'idoneità del personale assunto in virtù del presente comma è
                  eseguito dal Segretario Comunale o suo delegato, fermo restando l'ordine di avviamento. Si può prescindere
                  dall'effettuazione della selezione nei confronti del lavoratore che abbia già svolto le mansioni di una determinata
                  qualifica, categoria, o profilo professionale, ovvero che sia stato ritenuto a ciò idoneo in precedente prova
                  selettiva, nello stesso, o in un altro Ente, salvo che il precedente rapporto di lavoro sia cessato prima della
                  scadenza prevista, ovvero sia terminato con un giudizio negativo;
              b) utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici, corso-concorso pubblici, concorsi unici in corso di validità, per
                  l'assunzione a tempo determinato di personale della stessa categoria e profilo professionale. Eccezionalmente,
                  per far fronte a sopravvenute ed indilazionabili necessità potranno essere utilizzate le graduatorie della
                  medesima categoria e profilo professionale in vigore presso altri Enti locali limitrofi;




                                                                                                                                       19
                c)       formulazione di graduatorie predisposte sulla base di selezione per prova e/o per titoli per assunzioni nelle
                         categorie B, C e D.
           In tali casi:
                    o        i requisiti per gli aspiranti sono quelli previsti per la copertura del posto mediante utilizzo di una delle
                    procedure selettive di cui all'art. 42, lettera a);
                    o        l'avviso di reclutamento viene redatto tenendo conto di quanto stabilito al comma precedente e deve
                    riportare le norme, in quanto compatibili, previste per il bando di cui all'art.60;
                    o        l'avviso è pubblicato all'albo pretorio del Comune e trasmesso in copia agli Uffici competenti, alle
                    organizzazioni sindacali aziendali e territoriali di categoria;
                    o        la commissione preposta procede alla formazione della graduatoria sulla base delle disposizioni valide per i
                    concorsi pubblici, in quanto applicabili, anche nel rispetto degli allegati 6 e 7 per quanto attiene a precedenze e
                    preferenze.
     2.    I titoli vengono valutati con le modalità e i criteri indicati nell'allegato 5.
     3.    L'eventuale prova di selezione verrà effettuata utilizzando una delle tipologie di prova previste dal Capo IV del presente
           regolamento.
           a) reclutamento dei soggetti assunti per la realizzazione di progetti-obiettivo, ai sensi della vigente normativa;
           b) mediante assunzione con contratto a tempo determinato di collaboratori del Sindaco/Assessori ai sensi dell'articolo
                   90 del TUEL;
           c) con le modalità di cui ai punti a) e c) del presente articolo, in caso di contratto di formazione-lavoro.



ART. 51 - LE FORME FLESSIBILI DI ASSUNZIONE E DI IMPIEGO


      1.       L'Amministrazione, nel rispetto dei principi generali in materia di reclutamento del personale e della disciplina
          contrattuale, potrà avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle
          leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, quali:
          a)          il contratto di formazione e lavoro;
          b)          il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;
          c)          i tirocini formativi e di orientamento.
      2. A tali forme flessibili di assunzione e di impiego si applicheranno, in quanto compatibili, e con particolare riferimento alle
      modalità di reclutamento del personale da assumere con contratto di formazione e lavoro, le disposizioni di cui al presente
      regolamento previste per il personale da assumere a tempo determinato.




                                                                                                                                     20
                                         SEZIONE III - PROCEDIMENTO DI SELEZIONE




ART. 52 - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

1. La programmazione triennale del fabbisogno di personale è lo strumento attraverso il quale questa Amministrazione intende
assicurare le proprie esigenze di funzionalità ed ottimizzare le risorse umane per il migliore funzionamento dei servizi,
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.
2. Con tale programmazione si quantificano e si individuano per categoria le risorse umane necessarie e funzionali al
raggiungimento degli obiettivi definiti nel documento contenente gli indirizzi generali di governo per il mandato amministrativo.
3. La programmazione triennale è approvata dalla Giunta Comunale ed è suscettibile di modificazioni in relazione alle variazioni
degli obiettivi dell'Amministrazione.
4. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Amministrazione definisce annualmente il Piano delle assunzioni coerentemente
con il budget finanziario e i programmi di attività approvati dalla Giunta Comunale.
5. In coerenza con la programmazione triennale l'Amministrazione provvederà a adeguare la dotazione organica già determinata.

ART. 53 – FASI


1.        Il procedimento di selezione del personale è costituito dalle seguenti fasi:
          a) indizione della procedura selettiva (concorso pubblico, corso-concorso pubblico, concorso unico, progressione
                verticale e concorso interno);
          b) nomina della commissione esaminatrice ed adempimenti connessi;
          c) approvazione del Bando e pubblicazione;
          d) presentazione delle domande di ammissione;
          e) ammissione dei candidati alla selezione;
          f)    preparazione ed espletamento delle prove;
          g) correzione delle prove;
          h) approvazione della graduatoria e proclamazione dei vincitori.




ART. 54 – INDIZIONE


     1.   L'indizione è l'atto iniziale del procedimento di selezione. Esso manifesta la volontà dell'Ente di attivare una determinata
          procedura concorsuale al fine di ricoprire una o più posizioni di lavoro nel rispetto della programmazione triennale di
          assunzione.
     2.   Nell'atto di indizione, di competenza della Giunta Comunale, deve essere indicato il numero di posti che si intendono
          coprire con la selezione, il profilo professionale e la categoria di inquadramento.
     3.   L'Amministrazione può procedere, in corso di svolgimento del concorso e fino all'approvazione della graduatoria,
          all'aumento dei posti da conferire.
     4.   Se l'ampliamento deriva da un potenziamento d'organico dovrà essere preceduto da una modificazione del piano
          triennale di assunzione.




ART. 55 - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI TRAMITE SOGGETTO ESTERNO


     1.   Al fine di operare nel rispetto dei principi di economicità, celerità e trasparenza nello svolgimento delle procedure di
          concorso, l’Ente valuta l’opportunità di far ricorso ad imprese specializzate nell’applicazione di procedure automatizzate
          per la gestione di concorsi pubblici, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.




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    2.    L’impresa si pone in un rapporto di collaborazione con la commissione, adempiendo alle direttive da questa indicate per lo
          svolgimento delle procedure, costituendo un ausilio tecnico-operativo all’attività di quest’ultima.
    3.    L’Ente può affidare all’impresa lo svolgimento operativo di una o più fasi ovvero dell’intera procedura concorsuale, ivi
          compresa la fornitura dei modelli delle domande ai fini di una gestione automatizzata del riscontro di regolarità, fino alla
          fase concorsuale vera e propria ed alla formazione della graduatoria finale.




ART. 56 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

    1.    Le Commissioni giudicatrici di tutte le procedure selettive quali il concorso pubblico, il corso-concorso, il concorso unico,
          la progressione verticale e il concorso interno sono composte dal Segretario Comunale, il quale assume le funzioni di
          Presidente, e da due tecnici esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, uno dei quali deve essere esterno
          all'Amministrazione. Uno dei membri della Commissione può essere scelto anche tra esperti di selezione e reclutamento
          del personale.
    2.    Le Commissioni vengono nominate con deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Segretario Comunale.
    3.    Gli esperti interni devono essere inquadrati in categoria almeno pari rispetto a quella propria dei posti messi a concorso.
    4.    Gli esperti esterni sono individuati in persone estranee all'Amministrazione, che devono essere scelte fra dipendenti di
          altre amministrazioni pubbliche o di aziende pubbliche e/o private, docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi o
          associazioni professionali ove esistenti.
    5.    Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.
    6.    Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da
          un membro della Commissione ovvero da un'impiegato dell'Amministrazione di categoria non inferiore alla C, e costituita
          da due impiegati di categoria non inferiore alla C e da un segretario scelto tra gli impiegati di categorie C o D.
    7.    Per quanto concerne la prova pubblica selettiva per l'avviamento al lavoro degli iscritti nelle liste di collocamento in
          attuazione della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, le relative Commissioni sono
          composte in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
    8.    Le funzioni di segreteria vengono espletate da un dipendente nominato con disposizione del Segretario comunale , scelto
          di norma tra gli appartenenti al Settore Personale e Affari Generali.
    9.    Possono essere nominati anche membri supplenti con il compito di surrogare gli effettivi, in caso di dimissioni o di altro
          sopravvenuto impedimento, per il proseguimento e fino all'esaurimento delle operazioni concorsuali.
    10.   Qualora non si sia provveduto alla nomina dei membri supplenti, nel caso in cui un membro della Commissione
          giudicatrice sia impedito dal partecipare ai lavori oppure per giustificati motivi non possa più assicurare la propria
          presenza, il Segretario Comunale o suo delegato ne dispone la sostituzione con proprio atto, individuando altra persona
          appartenente alla categoria del membro indicato e procedendo secondo le modalità descritte nei precedenti commi.
    11.   Nel caso di sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice conservano validità tutte le operazioni concorsuali
          precedentemente espletate.
    12.   Non possono far parte della stessa Commissione parenti od affini fino al quarto grado civile o soggetti legati da vincolo di
          coniugio nonché coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di alcuno dei concorrenti o legati da vincolo di
          coniugio ad alcuno dei medesimi.
    13.   La verifica dell'esistenza di eventuali cause di incompatibilità è effettuata all'atto dell'insediamento della Commissione
          prima dell'inizio dei lavori ed è ripetuta una volta che siano state lette tutte le domande dei candidati ammessi.
    14.   I commissari devono, a tal fine, rendere apposita dichiarazione di non ricoprire cariche politiche, di non essere
          rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni o organizzazioni sindacali o da associazioni professionali. I
          dipendenti pubblici collocati in pensione devono inoltre dichiarare che il rapporto di servizio non si è risolto per motivi
          disciplinari, o per decadenza all’impiego.
    15.   Per le selezioni dall’interno, la commissione può essere formata anche soltanto da funzionari della stessa
          amministrazione che ha indetto la selezione.
    16.   I verbali della Commissione debbono contenere esplicita attestazione dell'effettuazione della verifica di cui al comma 14.
    17.   L'esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo a decadenza del Commissario interessato.
    18.   Analogamente si procede allorché la causa di incompatibilità non sia originaria ma sopravvenuta.
    19.   I componenti delle Commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori
          della Commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dall'Amministrazione.




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20. I compensi ai membri delle commissioni esaminatrici sono determinati con deliberazione di Giunta Comunale.




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ART. 57 – INSEDIAMENTO


     1.   La commissione giudicatrice si insedia alla data fissata dal Presidente, previa convocazione scritta:
     2.   Una volta insediatasi, presa conoscenza della documentazione di rito, la commissione stabilisce:
          a)          le materie oggetto della/e prova/e d'esame e gli specifici titoli d'accesso;
          b)          i criteri di valutazione dei titoli nel rispetto di quanto indicato all'allegato 5, in caso di procedure aperte al
          pubblico, quali concorso pubblico, corso-concorso pubblico e concorso unico per titoli o per titoli ed esami;
          c)          le date delle prove d'esame;
          d)          la definizione della tipologia della/e prova/e d'esame e l'individuazione di criteri di valutazione della/e prova/e
          medesima/e;
          e)          in caso di preselezione, oltre che i contenuti della stessa anche il numero massimo di concorrenti da ammettere
          alle prove d'esame;
     3.   Sulla base della proposta redatta dalla Commissione giudicatrice,il Segretario Comunale, con propria determinazione,
          emanerà il bando relativo alla procedura di selezione indetta.
     4.   La successiva convocazione della commissione avverrà dopo l'ammissione dei candidati alla selezione.
     5.   Le procedure di selezione devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione della prima prova d'esame o, se
          trattasi di procedure selettive per soli titoli, dalla data della prima convocazione della commissione.
     6.   L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla commissione con motivata relazione al
          Direttore Generale o suo delegato.




ART. 58 - ULTERIORE ORDINE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE


1. Nella prima seduta successiva a quella di insediamento il segretario della commissione comunica al Presidente della
commissione medesima i nominativi dei candidati ammessi, unitamente alle altre notizie di rito per il prosieguo del procedimento di
selezione.
2. La commissione prende atto della regolare pubblicazione del bando e verifica l'insussistenza di incompatibilità tra i propri
componenti ed i candidati ammessi, ai sensi degli artt.51 e 52 del Codice di Procedura Civile.
3. Si dà luogo all'espletamento della preselezione, delle prove scritte e/o pratiche e/o orali.
4. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante procedura selettiva per titoli ed esami, la valutazione dei
titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Nel caso in cui la prova d'esame consista esclusivamente in una prova orale, la valutazione dei titoli dovrà effettuarsi prima di
procedere all'esperimento della prova stessa.
5. Valutate le prove scritte e/o pratiche con l'attribuzione della votazione a ciascun singolo elaborato, si espleta la prova orale ove
prevista.



ART. 59 - MODALITÀ DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI


1. La commissione esaminatrice espleta i suoi lavori alla presenza di tutti i suoi componenti.
2. Il segretario redige processo verbale di ogni seduta della commissione dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del
concorso. Fanno parte integrante del verbale, qualora non riportati nel suo contesto:
          a)         l’elenco dei concorrenti ammessi a sostenere le prove;
          b)         i testi delle prove scritte;
          c)         eventuali dichiarazioni sottoscritte che i commissari intendano rendere;
          d)         eventuali osservazioni dei candidati relative allo svolgimento del concorso, formulate con esposto sottoscritto.
3. Il verbale è sottoscritto su ogni foglio da ciascun componente la commissione e dal segretario.
4. La commissione delibera a maggioranza di voti e le votazioni avvengono in forma palese e contemporanea. Non è ammessa
l'astensione.
5. Formatasi la maggioranza, il commissario dissenziente ha diritto di richiedere la verbalizzazione dei motivi del dissenso.
6. I componenti la commissione possono assentarsi alternativamente, solo durante lo svolgimento delle prove scritte, purché sia
assicurata la costante presenza di almeno uno di essi.




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ART. 60 - IL BANDO


    1.   Il bando, in quanto "lex specialis" delle procedure selettive disciplinate dal presente regolamento quali concorso pubblico,
         concorso interno, corso-concorso pubblico ed interno, concorso unico e progressione verticale è l'atto contenente la
         normativa applicabile al procedimento di specie.
    2.   Esso deve contenere:
         a) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
         b) l'avviso circa la determinazione della sede e del diario della/e prova/e: nel caso in cui questi elementi non siano
               ancora stati decisi, occorrerà indicare nel bando le modalità di comunicazione dei citati elementi;
         c) le modalità di ammissione, anche con riserva, dei candidati alla procedura di selezione indetta;
         d) le materie che costituiranno oggetto della/e varie tipologie di prova/e previste;
         e) l'indicazione della votazione minima richiesta per ottenere il superamento della /e prova/e scritta/e e della prova
               orale;
         f)    se il concorso è per titoli ed esami l'indicazione dei criteri stabiliti per la valutazione dei titoli;
         g) i requisiti soggettivi che il candidato deve possedere per ottenere l'ammissione alla selezione e, successivamente,
               all'impiego, ivi compresi gli specifici titoli d'accesso;
         h)     eventuali titoli che danno luogo a precedenza, ovvero la percentuale di posti riservati a particolari categorie di
               cittadini:
                      1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie protette secondo le disposizioni di legge
                      vigenti in materia;
                      2) riserva di posti ai sensi della vigente normativa a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari
                      specializzati delle tre forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma
                      contrattuale;
         i)    il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti alla
               data di approvazione del bando;
         j)    le modalità di dichiarazione dei requisiti prescritti dal bando e degli eventuali titoli di cui il candidato risulti in
               possesso e, se necessario, le eventuali modalità di produzione dei documenti;
         k) l'ammontare ed il modo di versamento della tassa di concorso;
         l)    le modalità di utilizzazione della graduatoria ai sensi della vigente normativa tranne che per la progressione verticale;
         m) il riferimento alla Legge 10 aprile 1991, n.125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
               lavoro, come anche previsto dall'art. 61 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
         n) l’eventuale percentuale di posti riservati al personale interno dipendente dall'Amministrazione che ha indetto la
               procedura selettiva. Alla riserva dei posti possono accedere i dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nella
               categoria immediatamente inferiore a quella per la quale è indetta la selezione per la copertura del posto,
               indipendentemente dalla posizione economica ricoperta dal lavoratore, ed in possesso di un'anzianità minima di due
               anni maturata all'interno della categoria;
         o) in caso di concorso interno e progressione verticale, l'anzianità minima necessaria nella categoria di appartenenza;
         p) il bando deve contenere l'indicazione circa la categoria di inquadramento;
         q) il bando deve, altresì, contenere l’indicazione di un apposito recapito anche telefonico, riferito ad un soggetto
               determinato individuato dal segretario comunale, per coloro che richiedono copia del bando o notizie relative allo
               stesso; è inoltre riportato il sito Web dell’ente dal quale potrà essere estratta la domanda di partecipazione e sul
               quale sarà possibile seguire l’andamento del concorso nel rispetto della legge n. 675 del 1996.
    3.   Il bando è emanato da parte del Segretario Comunale, con propria determinazione.
    4.   Il bando deve, a cura della Segreteria Generale, essere affisso all'Albo Pretorio del Comune.
    5.   Ad ogni bando, ad eccezione di quelli concernenti prove pubbliche selettive da ufficio di collocamento, la progressione
         verticale, il concorso interno e il corso-concorso interno , deve essere data pubblicazione mediante avviso su almeno 1
         quotidiano, e/o nella Gazzetta Ufficiale - 4/A serie speciale - Concorsi ed Esami.
    6.   In relazione alla natura della procedura selettiva indetta, il Segretario Comunale o suo delegato individuerà, di volta in
         volta, le forme di pubblicità del bando più adeguate, fra quelle sopra indicate.
    7.   Copia del bando di concorso pubblico, corso-concorso pubblico e concorso unico viene inviato alla Regione, all'Ufficio
         competente territorialmente competente, ai Comuni capoluoghi di Provincia, ai Comuni della Provincia.




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    8.   Il bando di progressione verticale, di concorso interno e di corso-concorso interno deve essere comunicato alle
         organizzazioni sindacali aziendali.




ART. 61 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


    1.   L’Ente assicura la massima riservatezza su tutte le notizie comunicate dal candidato nella domanda.
    2.   Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
         dall’ufficio personale dell’ente e trattati per le finalità connesse al concorso, per l’eventuale instaurazione del rapporto di
         lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    3.   Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
         concorso; pertanto nella domanda di partecipazione deve essere espressamente fornito il consenso al trattamento dei dati
         forniti per le finalità del concorso.
    4.   L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
         nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei ,
         incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, e il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
         diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’ente.
    5.   Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso il concorrente autorizza il trattamento dei dati
         comunicati.



ART. 62 - RIAPERTURA DEI TERMINI


    1.   E' in facoltà dell’Amministrazione procedere alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle
         domande allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate, ovvero per
         altre motivate esigenze di pubblico interesse.
    2.   L'atto di riapertura dei termini, di competenza del Segretario Comunale o suo delegato, è pubblicato con le stesse
         modalità adottate per il bando e deve essere comunicato a tutti i concorrenti che hanno presentato domanda di
         partecipazione entro il termine originariamente previsto dal bando.
    3.   Per i nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti prima della scadenza dei nuovi termini fissati dall'atto
         di riapertura.
    4.   Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla
         integrazione della documentazione.




ART. 63 - PROROGA DEI TERMINI


    1.   E' in facoltà dell'Amministrazione prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande.
    2.   L’atto, di competenza del Segretario Comunale o suo delegato, è pubblicato nei modi più opportuni ed efficaci.




ART. 64 - REVOCA DEL BANDO


    1.   E' in facoltà dell'Amministrazione procedere, con atto del Segretario Comunale o suo delegato, alla revoca del bando in
         qualsiasi momento del procedimento di selezione.
    2.   L'atto deve essere comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse.


ART. 65 - MODIFICA DEL BANDO




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    1.   E' in facoltà dell'Amministrazione procedere, con atto del Segretario Comunale o suo delegato, alla modifica del bando in
         qualsiasi momento del procedimento di selezione.
    2.   L'atto deve essere comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse.




ART. 66 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

    1.  Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate
        direttamente, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Sindaco del
        Comune di Stazzema, presso il Protocollo Generale entro il termine fissato nel bando.
    2. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
    3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando, riportando tutte le indicazioni che,
        secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
    4. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 gennaio 1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta in relazione al
        proprio handicap riguardo all’ausilio necessario, ed all’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
        prove d’esame. La richiesta va corredata di apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria al fine di
        individuare le concrete modalità attraverso cui consentire la partecipazione.
    5. I concorrenti interni dichiarano il loro stato e l’intenzione di avvalersi della riserva, qualora prevista.
    6. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi
        dell'art.26 della legge 15/1968, e successive modificazioni ed integrazioni, decade dai benefici eventualmente
        conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    7. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. Nel caso di
        presentazione diretta della domanda farà fede il timbro a data apposto a cura del Protocollo Generale.
    8. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande, o di comunicazione, dipendenti da
        inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali
        disguidi postali, o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
    9. La domanda, a pena di nullità, deve essere sottoscritta dal candidato.
    10. In caso di dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4 della Legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, il candidato
        dovrà rendere la sottoscrizione in presenza del dipendente addetto o con firma sul documento accompagnata da copia di
        un documento d'identità del candidato medesimo.



ART. 67 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI


    1.   L'ammissione alla selezione è preceduta dall'istruttoria delle domande che consiste nella verifica del possesso dei
         requisiti sostanziali e formali previsti dal bando per la partecipazione ad una determinata selezione.
    2.   Il mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando preclude la possibilità di partecipazione alla selezione medesima;
         l'Amministrazione con provvedimento del Segretario Comunale o suo delegato, deve comunicare ai candidati non
         ammessi l'avvenuta esclusione, a mezzo telegramma, o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'indicazione
         delle motivazioni che hanno portato all'esclusione dalla selezione medesima.
    3.   Dal ricevimento della comunicazione di esclusione il candidato ha sessanta giorni per esperire ricorso al Tribunale
         Amministrativo Regionale e centoventi per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento
         di esclusione dalla selezione.
    4.   L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, la esclusione dalla selezione per difetto
         dei requisiti prescritti.
    5.   In caso di obiettivi dubbi sui requisiti di ammissione, sia nell'interesse del candidato, sia nell'interesse generale al corretto
         svolgimento delle prove, l'Amministrazione, con provvedimento del Segretario Comunale o suo delegato, potrà disporre
         l'ammissione con riserva.
    6.   Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.
    7.   L'Amministrazione potrà, altresì, disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda,
         senza verificare le dichiarazioni in essa contenute.




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    8.  In tali casi, la verifica delle dichiarazioni rese, nonché il possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati, verrà effettuata prima
        di procedere all'assunzione dei vincitori della selezione e di coloro che, a procedura selettiva espletata, risultando
        utilmente collocati nella graduatoria, verranno assunti.
    9. Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione alla
        selezione darà luogo alla non stipulazione del contratto individuale di lavoro e produrrà la modificazione della graduatoria
        già approvata.
    10. Di volta in volta, il bando disciplinerà le modalità di ammissione dei candidati alla selezione.




ART. 68 - SVOLGIMENTO PROVE D’ESAME - DISPOSIZIONI COMUNI


    1.   Le prove del concorso non possono svolgersi nei giorni festivi ed in quelli di festività religiose.
    2.   L’ente non è responsabile per i casi di mancata ricezione degli avvisi spediti per tutte le comunicazioni relative al
         concorso.
    3.   Il concorrente che non si presenta alle prove il giorno stabilito si considera rinunciatario e viene escluso dal concorso; il
         concorrente che arriva in ritardo può essere ammesso nei locali ove si svolge il concorso, fino al momento precedente
         quello dell’apertura della busta contenente gli argomenti sorteggiati.
    4.   Qualora le prove orali siano state programmate in più giornate, il concorrente che sia impedito da gravi e comprovati
         motivi ad intervenire alla prova nel giorno prestabilito, può far pervenire al presidente della commissione non oltre l’ora
         fissata per l’inizio della seduta istanza documentata per il differimento dell’esame ad altra data rientrante comunque nel
         calendario delle prove. La commissione decide a suo insindacabile giudizio dando avviso telegrafico al concorrente con
         l’eventuale indicazione della nuova data.




ART. 69 - PREPARAZIONE ED ESPLETAMENTO DELLE PROVE

    1.   La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una sola sede, ed una sola
         traccia, quando gli esami hanno luogo in più sedi. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.
    2.   Le tracce, appena formulate, sono chiuse in plichi sigillati privi di contrassegni.
    3.   All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, se la selezione ha luogo in più sedi, il
         Presidente della commissione esaminatrice fa procedere all'identificazione dei concorrenti e, previo accertamento della
         loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della
         chiusura dei tre plichi, o del plico, contenenti/e le prove d'esame; nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati la
         prova da svolgere.
    4.   Durante la/e prova/e scritta/e non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di
         mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza, o con i membri della commissione esaminatrice.
    5.   I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono
         consultare soltanto i testi di legge non commentati autorizzati dalla commissione ed i dizionari.
    6.   Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o comunque abbia copiato tutto, o in parte, la
         prova (l'elaborato), è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno, o più, candidati abbia/abbiano copiato, tutto o
         in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
    7.   La commissione esaminatrice, o il comitato di vigilanza, cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di
         adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno uno dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.
         La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove
         medesime.
    8.   Nel caso di una sola prova scritta al candidato sono consegnate nel giorno d'esame due buste: una grande e una piccola
         contenente un cartoncino bianco.
    9.   Nel caso di due prove scritte al candidato sono consegnate nel/nei giorno/i di esame due buste; una grande munita di
         linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.




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    10. Il candidato, dopo avere svolto il tema, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la
        data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande
        che richiude e consegna al Presidente della commissione, o del comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci. Il presidente
        della commissione, o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi
        resti compreso, il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma.
    11. Se le prove scritte sono due, al termine di ogni giorno d'esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun
        concorrente lo stesso numero, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti
        allo stesso candidato.
    12. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero
        in un unica busta. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice, o dal comitato di vigilanza, con
        l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data
        comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in
        numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.
    13. I plichi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame dei lavori
        relativi a ciascuna prova di esame.
    14. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.
    15. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi
        verbali sono custoditi dal segretario della commissione e da questi trasmessi al termine delle prove scritte.
    16. La prova orale dovrà tenersi in luogo aperto al pubblico e di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.




ART. 70 - CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA PRESELEZIONE E DELLE PROVE

    1.   Nella correzione delle prove preselettive e della/e prova/e scritta/e la commissione potrà avvalersi di strumenti informatici
         o comunque atti ad accelerare le procedure di correzione, comprese quelle di preselezione.
    2.   In caso di preselezione conseguono l'ammissione alla/e prova/e scritta/e il numero massimo di candidati definito dalla
         commissione .
    3.   Prima di procedere alla correzione delle prove d'esame (scritta, pratica e orale), la commissione dovrà individuare e
         recepire in apposito verbale i criteri con i quali procederà alla valutazione delle prove dei candidati al fine di assegnare le
         votazioni che saranno espresse in forma aritmetica.
    4.   Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella/e prova/e scritta/e e/o pratica e/o teorico-
         pratica una votazione di almeno 21/30; se le prove scritte sono due, conseguono l'ammissione i candidati che abbiano
         riportato in ciascuna prova una votazione di almeno 21/30.
    5.   Prima di procedere all'espletamento della prova orale, la commissione dovrà definire in apposito verbale i criteri di
         valutazione e le modalità di espletamento del colloquio.
    6.   Il colloquio s'intende superato con l'ottenimento di una votazione minima di 21/30.




ART. 71 - LA COMUNICAZIONE DELLA PRESELEZIONE E DELLE PROVE


    1.   Il bando di procedura selettiva, di volta in volta, disciplinerà i termini di avviso per la convocazione alle prove d'esame,
         nonché le modalità di comunicazione dell'esito delle prove stesse e dell'eventuale preselezione, che potrà avvenire in una
         delle forme sotto elencate:
         a) comunicazione della sede e del diario della preselezione, della/e prova/e scritta/e e/o pratica e/o orale ai singoli
              candidati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno venti giorni prima della/e data/e in cui
              devono sostenerla/e, o pubblicazione della sede e del diario delle prove nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale -
              concorsi ed esami, o nel bando di concorso;
         b) comunicazione dell'esito delle prove d'esame ai singoli candidati o, in alternativa, pubblicazione delle stesse all'Albo
              Pretorio del Comune.




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ART. 72 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA


    1.   Le decisioni assunte dalla commissione esaminatrice, comprese le operazioni inerenti alle prove d'esame, sono contenute
         in appositi atti chiamati verbali e sottoscritti, per ogni seduta, da tutti i membri della commissione e dal Segretario.
    2.   La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
         ciascun candidato, per cui:
              a) nelle procedure selettive pubbliche quali concorso pubblico, corso concorso pubblico e concorso unico per titoli,
                    è costituita dal punteggio ottenuto dalla somma delle valutazioni dei titoli;
              b) nelle procedure selettive pubbliche quali concorso pubblico, corso-concorso pubblico e concorso unico per
                    esami, il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte (se sono più di
                    una) e dalla votazione conseguita nel colloquio;
              c) nelle procedure selettive quali concorso pubblico, corso-concorso pubblico e concorso unico per titoli ed esami,
                    invece, la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto
                    complessivo riportato nella/e prova/e d'esame, ottenuto come indicato al punto b).
              d) nella progressione verticale, nel concorso interno e nel corso-concorso interno per esami, o per titoli ed esami,
                    il punteggio complessivo è determinato secondo i criteri di cui ai punti b) e c).
    3.   Nel formulare la graduatoria di merito dei candidati, così come previsto dal precedente comma, nel caso di parità di
         punteggio si applicheranno le preferenze previste all'allegato 7 al presente regolamento.
    4.   La graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la/e prova/e d'esame costituisce l'atto conclusivo della
         procedura di selezione: viene approvata dalla Giunta Comunale e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.Con
         l'approvazione della graduatoria vengono proclamati i vincitori: sono tali coloro che, nel limite dei posti messi a selezione,
         sono utilmente collocati nella graduatoria di merito; nella redazione della graduatoria si deve, altresì, tenere conto delle
         riserve di legge a favore di determinate categorie di cittadini.
    5.   La graduatoria, una volta approvata, tranne che nel caso di selezione per progressione verticale, rimane efficace per il
         periodo previsto dalla normativa vigente, per l'eventuale copertura di posti che dovessero rendersi vacanti e disponibili
         successivamente all'approvazione della graduatoria medesima, fatta eccezione per i posti istituiti, o trasformati,
         successivamente all'indizione della procedura di selezione medesima.
    6.   Qualora per intervenute e/o mutate esigenze l'Amministrazione abbia necessità di procedere ad un potenziamento
         dell'organico può disporre, prima dell'approvazione della graduatoria concorsuale, l'aumento dei posti inizialmente messi
         a concorso.
    7.   Nel caso di vigenza di due graduatorie per la copertura dei posti dello stesso profilo professionale, per l'eventuale utilizzo,
         l'Amministrazione attingerà dalla graduatoria prima approvata.




ART. 73 – NOMINA DEI VINCITORI


    1.   Dopo l’approvazione degli atti del concorso e della relativa graduatoria il responsabile del servizio procede alla nomina dei
         vincitori dando notizia a ciascuno di essi dell’esito del concorso a mezzo di raccomandata R.R.
    2.   La stipula del contratto di lavoro è subordinata alla acquisizione d’ufficio dei seguenti documenti:
         a) certificato di cittadinanza ovvero il titolo che dà diritto all’equiparazione dello straniero al cittadino;
         b)   certificato di godimento dei diritti civili e politici;
         c)   stato di famiglia;
         d)   copia del foglio matricolare o altro documento dal quale risulta la posizione in relazione agli obblighi di leva;
         e)   la dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
              incompatibilità richiamate dall’art. 58 del D.Lgs. n. 29/1993. In caso contrario deve essere espressamente dichiarata
              l’opzione per la nuova amministrazione;
         f)   certificato del casellario giudiziale;
         g)   tutti i documenti relativi agli altri stati, fatti e qualità personali richiesti.
    3.   Il concorrente inoltre rende la dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in
         nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 58 del decreto legislativo 29/1993; in caso contrario deve
         essere espressamente dichiarata l’opzione per la nuova amministrazione, e la dichiarazione di accettazione della nomina




                                                                                                                                     30
e di tutti gli obblighi derivanti. Per accelerare il procedimento l’interessato può trasmettere copie dei certificati di cui è già
in possesso.




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ART. 74 - DECADENZA


    1.   Costituiscono cause di decadenza del concorrente vincitore:
         a) l’insussistenza dei requisiti indicati nel bando di concorso;
         b) la mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine previsto dal provvedimento di
              nomina. Il predetto termine può essere prorogato, su richiesta dell’interessato, per comprovata ragione dal
              responsabile dell’ufficio competente.
    2.   La nomina è sospesa quando il candidato nominato vincitore risulti rinviato a giudizio o condannato anche in via non
         definitiva per uno dei reati ostativi all’assunzione al pubblico impiego.
    3.   L’Ente ha facoltà di accertare in qualunque momento l’autenticità e veridicità dei documenti presentati.




ART. 75 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO


    1.   L’instaurazione del rapporto di lavoro con il vincitore è effettuata mediante la stipula del contratto individuale avente
         decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio.
    2.   Il contratto di lavoro dovrà contenere tutti gli elementi indicati nel D.Lgs. n. 152 del 26 maggio 1997 (art. 1), e dovrà
         esservi allegato il codice di comportamento di cui al D.M. 31 marzo 1994.




ART. 76 - L'ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE SELETTIVE


    1.   E'     consentito      l'accesso      a    tutti   gli    atti   a     rilevanza   esterna        delle      procedure  selettive.
         I verbali della commissione esaminatrice possono costituire oggetto di richiesta di accesso da parte di coloro che vi hanno
         interesse per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.
    2.   La tutela della riservatezza dell'autore non può giustificare il diniego di accesso agli elaborati dello stesso, poiché tali
         elaborati sono redatti proprio per essere sottoposti al giudizio altrui nella competizione concorsuale.
    3.   I candidati che hanno partecipato a procedure selettive e che hanno diritto di accesso ai documenti possono non solo
         prendere visione, ma anche ottenere copia degli elaborati degli altri candidati, a proprie spese.
    4.   I portatori di interessi diffusi non sono legittimati a chiedere visione e copia degli elaborati di procedure selettive, poiché il
         procedimento concorsuale coinvolge immediatamente le situazioni soggettive di coloro che partecipano alla selezione e
         non anche interessi superindividuali di associazioni o comitati, la cui tutela rientri nei loro fini istituzionali.




                                             SEZIONE IV - TIPOLOGIA DELLE PROVE




ART. 77 – PRESELEZIONE


    1.   Le prove d'esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in
         selezione del personale.
    2.   I contenuti di ciascuna prova di preselezione sono stabiliti dalla commissione, la quale può disporre che le prove stesse
         siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione. La preselezione può consistere in un
         test a risposta multipla su domande di cultura specifica (sulle materie indicate nel bando) e/o di natura attitudinale.




                                                                                                                                       32
    3.   La Commissione redige o fa predisporre dalla ditta incaricata il test prescelto che viene somministrato ai candidati. Anche
         per la somministrazione e/o correzione dei test l'Amministrazione può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni,
         aziende specializzate in selezione del personale e consulenti professionali.




ART. 78 - PROVA SCRITTA


    1.   La prova scritta può essere costituita dalla redazione di un tema, di una relazione, di uno o più pareri, di uno o più quesiti
         a risposta sintetica, dalla redazione di schemi di atti amministrativi o tecnici, da più quesiti a risposta multipla.
    2.   La prova scritta, a contenuto teorico pratico, può essere costituita da studi di fattibilità relativi a programmi e progetti, o
         interventi e scelte organizzative, redazioni di progetti ed elaborazioni grafiche, individuazione di iter procedurali o percorsi
         operativi, soluzione di casi, elaborazione di schemi di atti, simulazione di interventi, accompagnati in termini significativi da
         enunciazioni teoriche, o inquadrate in un contesto teorico.
    3.   L'Amministrazione, per lo svolgimento delle prove scritte mediante questionari o mediante test psico-attitudinali, può
         avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, aziende specializzate in selezione del personale o consulenti
         professionali ai fini della redazione e/o somministrazione e/o correzione degli stessi.




ART. 79 - PROVA PRATICA


    1.   La prova pratica può consistere in elaborazioni grafiche, dattiloscrittura, utilizzo di computer, macchine calcolatrici, fax,
         attrezzi, macchine operatrici e strumentazioni tecnologiche inerenti le mansioni, simulazione di interventi in situazioni
         definite.




ART. 80 - PROVA ORALE


    1.   La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie indicate nel bando.
    2.   Il colloquio individuale può essere integrato da un colloquio di gruppo per la copertura di quelle figure professionali per le
         quali si ritiene rilevante la valutazione della capacità del soggetto di interrelazione, di coordinare risorse, di risoluzione di
         problemi, l'orientamento al risultato, la leadership e l'intelligenza sociale.
    3.   Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione
         del voto riportato da ciascuno di essi, da affiggere immediatamente all’Albo Pretorio.




ART. 81 - INDIVIDUAZIONE DELLE PROVE PER CATEGORIA E QUALIFICA


    1.   Nelle procedure concorsuali pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato le prove d'esame consistono:
         a) per i profili professionali di categoria A e B, in prove selettive, se l'assunzione avviene con le modalità di cui alla
              legge 56/87; in una prova pratico/manuale e/o in test attitudinali e/o in una prova scritta e/o in una prova orale, se
              l'accesso è per concorso pubblico, corso-concorso, concorso unico;
         b) per i profili professionali di categoria C, in una o più prove scritte e/o pratiche e in una prova orale. La commissione
              dovrà definire il numero di prove scritte e/o pratiche, o a contenuto teorico pratico, nonché la tipologia e i contenuti
              delle prove medesime e della prova orale;
         c) per i profili professionali di categoria D, in una o più prove scritte e/o pratiche e in una prova orale. La commissione
              dovrà definire il numero di prove scritte, anche a contenuto teorico pratico, nonché la tipologia e i contenuti delle
              prove medesime e della prova orale.
    2.   La proposta formulata dalla Commissione deve essere recepita nel bando di concorso.




                                                                                                                                      33
                                SEZIONE V - LA PROGRESSIONE INTERNA DEL PERSONALE




ART. 82 - PROGRESSIONE VERTICALE


    1.   La progressione verticale è disciplinata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL sul sistema di classificazione
         professionale del personale del Comparto Regioni Autonomie locali e dal contratto collettivo integrativo decentrato. Essa
         consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti dell'Amministrazione, che prevede il passaggio
         da una categoria alla categoria immediatamente superiore e si attua attraverso procedure di selezione interna.
    2.   Costituiscono presupposto per l'esperimento della progressione verticale:
         a) la vacanza del posto in organico. Nel caso di sostituzione del posto con altro di categoria inferiore, quest’ultimo deve
                essere soppresso dalla pianta organica;
         b) l'esigenza dell'Amministrazione di ricoprire la posizione;
         c) la disponibilità economica.
    3.   Possono essere oggetto di progressione verticale tutti i profili professionali dell'ente, ad eccezione di quelli ricopribili con
         concorso interno, nel limite della percentuale di posti riservata.
    4.   All'istituto della progressione verticale si applicano i principi generali richiamati all'art. 42 del presente regolamento.
    5.   La progressione verticale può essere:
         a) per esame/i: in tal caso, la selezione per la progressione verticale potrà consistere in una o più prove d'esame, da
                scegliersi, a cura della commissione, tra la tipologia di prove previste dal Capo IV;
         b) per titoli ed esame/i: in tal caso, la selezione per la progressione verticale potrà consistere in una o più prove
                d'esame, da scegliersi, a cura della commissione, tra la tipologia di prove previste dal Capo IV e nella valutazione
                delle tipologie di titoli indicati nel bando;
         c) per titoli: in tal caso, la selezione per la progressione consisterà nella sola valutazione delle tipologie di titoli indicate
                nel bando.
    6.   La progressione verticale può, altresì, essere preceduta da un corso di formazione professionale; in tal caso, le modalità
         di espletamento della progressione verticale sono le stesse previste per il corso-concorso pubblico. Sono ammessi a
         partecipare alla progressione verticale i dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nella categoria immediatamente
         inferiore a quella per la quale è indetta la selezione per la copertura del posto, indipendentemente dalla posizione
         economica ricoperta dal lavoratore, ed in possesso di un'anzianità minima di due anni, maturata all'interno della categoria.
    7.   Il bando di progressione verticale deve essere affisso all'Albo Pretorio. Il termine della scadenza del bando deve essere
         tale da consentire pubblicazioni di durata non inferiore a dieci giorni.
    8.   La graduatoria viene utilizzata esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.




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ART. 83 - CONCORSI INTERNI


     1.   Il concorso interno è disciplinato nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 91 del D-Lgs.267/2000.
     2.   I concorsi interni possono essere:
          a) per esame/i: in tal caso, il concorso potrà consistere in una o più prove d'esame, da scegliersi, a cura della
                commissione, tra le tipologie di prove previste dalla sezione IV;
          b) per titoli ed esame/i: in tal caso, il concorso potrà consistere in una o più prove d'esame, da scegliersi, a cura della
                commissione, tra le tipologie di prove previste dalla sezione IV e nella valutazione delle tipologie di titoli indicati nel
                bando;
          c) per titoli: in tal caso, il concorso consisterà nella sola valutazione delle tipologie di titoli indicate nel bando di
                concorso.
     3.   Il concorso interno può, altresì, svolgersi nella forma del corso-concorso.
     4.   Sono ammessi a partecipare al concorso interno o al corso-concorso interno i dipendenti del Comune di Stazzema
          inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto il concorso interno o il corso-concorso
          interno ed in uno dei profili professionali richiamati nel citato allegato 3, in possesso di una anzianità minima di due anni.
     5.   La modalità di espletamento del concorso interno e del corso-concorso interno è la stessa prevista rispettivamente per il
          concorso pubblico e il corso-concorso pubblico..
     6.   Il bando di concorso interno o di corso-concorso interno deve essere affisso all'Albo Pretorio. Il termine della scadenza
          del concorso deve essere tale da consentire pubblicazioni di durata non inferiore a dieci giorni.




ART. 84 – PROGRESSIONE ORIZZONTALE. RINVIO


     1.   Per lo svolgimento della progressione orizzontale si fa rinvio alle disposizioni in materia contenute nel contratto collettivo
          nazionale – comparto Enti locali e nel contratto collettivo integrativo decentrato.




                                            SEZIONE VI - MOBILITÀ DEI LAVORATORI




ART. 85 - PRINCIPI

     1.   Fermo restando che i criteri generali per l’attuazione della mobilità sono concertati tra le parti, si individuano i seguenti
          principi:
          a)   la mobilità è disposta a domanda dei lavoratori o per esigenze di servizio da individuare nell’ambito dei criteri di cui
               sopra;
          b)   la mobilità esterna tra enti dello stesso comparto si perfeziona con il consenso dell’amministrazione di appartenenza
               che tiene conto delle motivazioni del lavoratore e del parere del Direttore Generale;
          c)   la mobilità tra enti di comparto diverso è soggetta ad accordi tra le amministrazioni interessate da realizzare anche
               con conferenze di servizi per verificare la corrispondenza dei profili, i criteri e le modalità per effettuare il
               trasferimento, e per l’espressione del parere finale;
          d)   la mobilità interna è attuata sulla base delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. e nel contratto collettivo integrativo
               decentrato. Può avvenire nell’ambito dello stesso profilo o comportare un cambiamento di profilo; in quest’ultimo
               caso al lavoratore potrà essere chiesto di seguire un corso di riqualificazione a cura del Direttore Generale, con un
               colloquio finale tendente ad accertare l’idoneità allo svolgimento delle nuove funzioni. In entrambi i casi il
               trasferimento non deve comportare alcun cambiamento della posizione economica.




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ART. 86 - MOBILITÀ ORIZZONTALE


    1.   La mobilità orizzontale, all'interno della medesima categoria, è consentita a condizione che il dipendente da inquadrare
         nella nuova figura professionale sia in possesso dei titoli professionali che specificamente la definiscono.
    2.   In relazione a particolari profili è prevista la possibilità di procedere alla copertura dei posti vacanti tramite bando di
         mobilità orizzontale interna tra il personale della medesima qualifica funzionale cui è affidato il profilo da ricoprire in
         possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
    3.   Il bando identifica i profili da ricoprire e le modalità di selezione tra candidati.




ART. 87 - MOBILITÀ PER INIDONEITÀ PSICO-FISICHE


    1.   Il personale riconosciuto inidoneo temporaneamente o permanentemente alle mansioni affidategli ma che conservi
         comunque una residua capacità lavorativa è soggetto, di norma, a mobilità interna d'ufficio, anche temporanea, e, qualora
         ritenuto opportuno, anche alla mobilità orizzontale di cui all'articolo 13.




                                                                                                                                36
                                                          TITOLO III
                                                      DISPOSIZIONI FINALI


                                                     CAPO I - NORME FINALI




ART. 88 - RINVII

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento sono direttamente applicabili al rapporto di lavoro le disposizioni di cui
alle fonti previste dagli artt.1, comma 2 e 2, comma 2.



ART. 89 - ABROGAZIONI

  1. E' abrogato il Regolamento Generale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale
      n.134                                                    del                                                      23.12.1999.
      Sono     fatti   salvi  gli  effetti    prodottisi  in    vigenza      del    Regolamento      di    cui    al   comma     1.



ART. 90 - REGOLAMENTI SPECIALI

1. Il personale contemplato dal Regolamento è sottoposto anche alle particolari normative sancite dai Regolamenti speciali di
     servizio .



ART. 91 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'entrata in vigore di norma di rango superiore capace di esplicare i suoi effetti sui contenuti del Regolamento è direttamente
    applicabile all'oggetto normato indipendentemente dalla sua formale ricezione nell'articolato.
2. L'interpretazione di singole norme o disposizioni del Regolamento è disposta con atto del Direttore Generale o suo delegato, o in
    mancanza del Responsabile del Servizio Personale.




                                                                                                                                37
                                                                                     Funzionigramma distinto per aree e servizi – Anno 2005


                                                              AREA VIGILANZA

SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
      Svolgimento di tutte le attività riconducibili alle varie funzioni di polizia, inerenti l’esercizio della vigilanza, dell’ispezione, del
       controllo del territorio e delle attività ivi svolte, la pubblica sicurezza, anche in riferimento alle funzioni di protezione civile.
      Esecuzione delle funzioni autorizzatorie in materia di caccia, pesca e raccolta funghi.
      Gestione adempimenti fiscali e assicurativi relativi agli automezzi comunali.
      Gestione dei rapporti inerenti l’anagrafe canina.
      Gestione delle occupazioni temporanee e permanenti del suolo pubblico.
      Attività di pianificazione del traffico, anche attraverso proposte di nuovi assetti regolamentari.



AREA CULTURA E GESTIONE PARCO NAZIONALE DELLA PACE



SERVIZIO CULTURA
  Proposta e programmazione iniziative in campo culturale.
  Gestione diretta delle attività culturali.
  Gestione rapporti con enti e soggetti terzi per il sostegno, la promozione, la partecipazione, l’attivazione e l’organizzazione di
manifestazioni, convegni e iniziative nel settore.
  Gestione sistema archivistico storico e bibliotecario.



SERVIZIO PARCO NAZIONALE DELLA PACE DI SANT’ANNA DI STAZZEMA
   Segreteria degli organi del Comitato per le Onoranze ai Martiri di S. Anna di Stazzema.
   Gestione ed organizzazione diretta ed indiretta di convegni, manifestazioni, iniziative ed eventi connessi alle finalità della L. n.
381/2000 ed alla L.R. n. 38/2002.
   Gestione gare e appalti di servizi connessi alla manutenzione del Parco nazionale della pace di S. Anna di Stazzema.


                                                           AREA LAVORI PUBBLICI



SERVIZIO PROGETTAZIONE
   Proposta sull’attività di programmazione e realizzazione delle opere pubbliche.
   Verifica e controllo sull’esecuzione degli strumenti di programmazione in materia di opere pubbliche.
   Gestione attività di progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere pubbliche e delle infrastrutture, effettuata sia
direttamente che mediante il ricorso a prestazioni di servizi.

    SERVIZIO GARE
   Gestione di tutte le procedure, attività ed adempimenti propedeutici, connessi e consequenziali la realizzazione delle opere
pubbliche mediante contratti di appalto d’opera o di appalto di servizi.

    SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO
     Gestione degli interventi manutentivi, ordinari o straordinari, del patrimonio edilizio comunale e del demanio comunale.

    SERVIZIO RETI ED IMPIANTI
   Controllo e verifica degli interventi e della funzionalità degli impianti e delle reti relativi ai seguenti servizi pubblici: gas; acqua;
fognatura; pubblica illuminazione.

    SERVIZIO CIMITERIALE
    Gestione attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei cimiteri comunali e dei servizi ed attività ad essi connessi
(illuminazione, pulizia, tumulazione, estumulazione, ecc).

    SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO
     Attività di controllo e proposta finalizzata al rispetto ed attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.




                                                                                                                                           38
    SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
     Attività di proposta ed esecuzione della programmazione e pianificazione degli interventi di protezione civile.
     Coordinamento con altri enti nelle materie e per gli adempimenti connessi al settore della protezione civile.


                                                               AREA TERRITORIO

    SERVIZIO URBANISTICA
   Proposta sull’attività di pianificazione e programmazione urbanistica generale e particolare
   Gestione operativa, comprensiva di tutti gli adempimenti normativamente previsti, degli strumenti urbanistici generali e
particolari e loro varianti.
   Studio e verifica sulla consistenza e sulla situazione edilizia territoriale, anche in relazione ai dati demografici, economici e
sociali.
   Gestione archivio urbanistico e cartografico.
   Gestione beni demaniali e patrimoniali, comprensiva degli adempimenti relativi ad espropri, acquisti ed alienazioni e connessa
attività peritale.
   Gestione patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

    SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
   Attività propedeutiche, conseguenti e connesse le funzioni dichiarative, certificative, autorizzative e concessorie in materia di
attività edilizia di privati e terzi in genere.
   Attività connessa all’abusivismo, comprensiva dell’adozione di atti e provvedimenti sanzionatori.
   Gestione sportello unico attività edilizie.

    SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
     Adempimenti propedeutici, connessi e consequenziali l’applicazione della L.R. n. 78/1998.

    SERVIZIO AMBIENTE
   Attività di proposta, prevenzione e intervento in materia qualificazione e riqualificazione ambientale e di inquinamento.
   Controllo e verifica degli interventi e della funzionalità delle attività svolte nei seguenti servizi: smaltimento rifiuti; depurazione.
   Proposta e programmazione degli interventi in materia di difesa del suolo, protezione idrogeologica, salvaguardia del
    patrimonio boschivo ed esercizio delle funzioni connesse.


                                                            AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO
      Gestione complessiva dell’insieme dei rapporti, processi ed adempimenti connessi allo svolgimento sul territorio di attività
       commerciali, turistiche, recettive, agricole ed artigiane, comprensiva del rilascio o del diniego di provvedimenti autorizzativi,
       sanzionatori, licenze, nulla osta, ecc.

SERVIZIO SPORT E TURISMO
      Gestione complessiva dell’insieme dei rapporti, processi ed adempimenti connessi allo svolgimento sul territorio di attività
       sportive, inclusa la gestione degli impianti sportivi comunali.
      Gestione delle iniziative ed attività, sia istituzionali che dei terzi, nel campo turistico.


SERVIZIO ASSISTENZA
      Gestione complessiva dell’insieme dei rapporti, processi ed adempimenti connessi agli interventi socio assistenziali erogati sia
       direttamente che attraverso soggetti terzi, delegati o incaricati.

SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICO
      Gestione complessiva dell’insieme dei rapporti, processi ed adempimenti connessi alle attestazioni, dichiarazioni, certificazioni,
       comunicazioni, ecc. come risultanti dagli albi e registri di anagrafe, di stato civile, di leva militare, elettorale, dei giudici popolari,
       ivi inclusa la tenuta ed aggiornamento di detti albi e registri.
      Gestione del servizio di statistica, anche mediante la periodica indagine ed elaborazione dei dati indicativi delle caratteristiche
       socio – economiche del territorio.
      Gestione istanze di cremazione.

SERVIZIO AFFARI GENERALI
      Svolgimento delle funzioni connesse all’ufficio di segreteria degli organi istituzionali dell’ente, incluso l’ordinamento e raccolta
       degli atti e provvedimenti di detti organi.
      Adempimenti ed attività connessi alla gestione operativa di contratti e convenzioni, del servizio protocollo ed archivio generale,
       della portineria e centralino comunale, dell’Albo Pretorio, dell’ufficio notificazioni, dell’ufficio relazioni con il pubblico.
      Rapporti intercorrenti con il gestore del servizio di trasporto pubblico locale.




                                                                                                                                              39
                                                             AREA FINANZE

SERVIZIO CONTABILITÀ E RAGIONERIA
   Gestione strategica ed operativa del bilancio comunale nelle impostazioni finanziarie, economiche e contabili, in fase di
    previsione, di amministrazione e consuntiva.
   Svolgimento dei compiti in materia fiscale, anche in qualità di sostituto d’imposta.
   Svolgimento delle funzioni di economo comunale.

SERVIZIO TRIBUTI
   Complessiva gestione e disciplina dei tributi locali, da svilupparsi sia in chiave operativa, sia in chiave propositiva di nuovi
    assetti organizzativi, funzionali e normativi da relativi al servizio, finalizzati alla definizione della politica tributaria dell’ente.
SERVIZIO PAGHE E CONTRIBUTI
   Gestione archivio personale, comprensiva degli adempimenti connessi all’amministrazione del personale degli enti pubblici.
   Trattamento retributivo e contributivo del personale.
   Rilevazione presenze.


                                                         SERVIZI EXTRA AREE

SERVIZIO PERSONALE
   Svolgimento dei compiti ed attività connessi alla gestione del personale, ad esclusione di quanto riguardante l’attività
    strettamente tecnico-amministrativa (ferie, presenze, ecc.) e retributiva (paghe e contributi).
   Relazioni sindacali

SERVIZIO RAPPORTI CON ENTI PARTECIPATI
   Gestione complessiva dell’insieme dei rapporti, processi ed adempimenti connessi alla partecipazione del Comune a consorzi,
    società, enti, ecc.

SERVIZIO CONTROLLO E VALUTAZIONE
   Gestione del servizio di controllo di gestione
   Adempimenti connessi al Nucleo di valutazione

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
   Gestione complessiva dell’insieme dei rapporti, processi ed adempimenti connessi all’erogazione del servizio di mensa
    scolastica, del trasporto scolastico e delle attività connesse al diritto allo studio.
   Proposta dei piani di intervento sulle strutture scolastiche.

SERVIZIO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
   Coordinamento comunicazione interna, ai fini della predisposizione di un flusso informativo costante all’interno dell’ente.
   Attuazione L. n. 241/1990 (art. 7) finalizzata a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, favorendo l’accesso ai
    servizi da parte dei cittadini.




                                                                                                                                        40
                                                                                               Controllo e valutazione
                                                               Sindaco
                                                               Giunta
                                                              Comunale
                                                                                               Servizio Rapporti    Enti
                                                                                               Partecipati

                                                                                               Servizio Personale
Polizia                                                    Segreteria
                         Area
municipale,                                                Comunale                            Istruzione
                         Vigilanza
amministr.,
giudiziaria                                                                                    URP



                                     Area   Lavori       Area            Area                  Area
Area       Cultura      e            Pubblici            Territorio      Amministrativa        Finanze
Gestione             Parco

nazionale pace                       Progettazione       Urbanistica     Attività produttive   Ragioneria
                                                                         Commercio             e contabilità
Cultura                              Gare                Edilizia
                                                         Privata         Sport e Turismo
                                                                                               Tributi
Parco della                          Serv. Manutenz.
pace                                 Patrimonio          Attività        Affari generali
                                                         Estrattive
                                                                                               Paghe      e
                                     Reti e impianti                                           contributi
                                                                         Assistenza
                                                         Ambiente

                                     Serv. Cimiteriale
                                                                         Demografia e
                                     Sicurezza lavoro    Piano           Statistica
                                                         Strutturale

                                     Protezione civile




                                                                                                                     41

						
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