R organizzazione uffici e servizi
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REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E MODALITA’ DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI
TITOLO I
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, in attuazione dello Statuto, dei criteri generali approvati dal Consiglio e nel rispetto dei principi
stabiliti dalla legge, disciplina i servizi e gli uffici del Comune, al fine di accrescere l’efficienza ed assicurare l’efficace
soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, secondo criteri di trasparenza, economicità e flessibilità.
2. Esso costituisce lo strumento attraverso il quale sono determinati i contenuti e le modalità del rapporto di lavoro
subordinato con l'Amministrazione, la struttura organizzativa dell’ente, le modalità di gestione e le forme di controllo della
stessa, nonché la disciplina delle dotazioni organiche, le modalità concorsuali e di assunzione agli impieghi, i requisiti di
accesso e la progressione interna, secondo le disposizioni contenute nello Statuto comunale e nei contratti collettivi
nazionali di lavoro (CCNL) di comparto.
3. Sono fonti regolatrici dei rapporti di lavoro subordinato le normative di cui al comma 1, i contratti individuali di lavoro e le
disposizioni applicative degli istituti normativi e contrattuali emanate dagli organi o dal Direttore Generale dell'ente ai sensi
di legge o di regolamento, nonché, per le materie e nei limiti stabiliti dai CCNL, i contratti collettivi integrativi sottoscritti in
sede decentrata.
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il Regolamento si applica, specificandone contenuti e modalità, ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed
a tempo determinato regolati dai CCNL di comparto.
2. I rapporti di lavoro autonomo prestato da cittadini in favore dell'Amministrazione comunale sono regolati dalle norme del
codice civile e dalle autonome determinazioni contrattuali delle parti.
3. Resta in ogni caso escluso l'inserimento, nei contratti di prestazione professionale, di clausole che comportino, per il
prestatore professionale, il rispetto dell'orario di lavoro in essere per il personale comunale, la subordinazione gerarchica
agli apparati del Comune, l'inserimento nell'organizzazione burocratica pubblica, il tacito rinnovo del contratto, una
indeterminata durata dello stesso. Le suddette clausole contrattuali, se inserite, sono comunque nulle di diritto.
ART. 3 – ORGANIZZAZIONE
1. L'organizzazione degli uffici e servizi comunali è fondata sui principi contenuti nello Statuto.
2. Lo schema organizzativo, approvato dalla Giunta Comunale in base a criteri di efficienza, funzionalità ed economicità
definisce, per ogni unità organizzativa di massima dimensione, il contenuto delle funzioni affidate.
3. E' compito degli incaricati di posizioni organizzative la definizione dell'organizzazione interna e l'articolazione di funzioni e
responsabilità che ne derivano.
ART. 4 – DISTINZIONE DELLE COMPETENZE
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1. Il Comune esercita le proprie funzioni in rapporto di collaborazione e interdipendenza tra organi politici ed uffici, nel
rispetto del principio di distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall’altro.
2. Compete agli organi di governo l’attività di programmazione, indirizzo, direttiva, controllo e verifica dei risultati della
gestione.
3. Spetta agli uffici la realizzazione dei programmi e dei progetti mediante l’esercizio della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, con assunzione della responsabilità dei procedimenti e dei risultati amministrativi;
ART. 5 – COMPITI DEGLI ORGANI DI GOVERNO
1. Gli organi di governo esercitano le proprie attribuzioni mediante:
a) atti di pianificazione annuali e pluriennali (attività di programmazione);
b) atti recanti le linee entro cui deve essere esercitata l’attività gestionale (attività di indirizzo);
c) atti finalizzati ad assicurare la corrispondenza tra la gestione amministrativa e gli interessi pubblici (potere di
direttiva);
d) atti finalizzati alla tutela dell’interesse pubblico nel caso in cui l’attività gestionale si realizzi in difformità o in contrasto
con i programmi dell’organo politico (attività di controllo);.
e) atti di accertamento del risultato gestionale, in relazione alla realizzazione dei programmi e dei progetti (potere di
verifica).
SEZIONE II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
ART. 6 - STRUTTURA DELLE RELAZIONI SINDACALI
1. Le parti individuano quale oggetto di confronto da svolgere col metodo della concertazione oltre a quanto già definito dal
C.C.N.L. 1998/2001 i seguenti punti:
a) gli indirizzi per le politiche di bilancio e degli investimenti;
b) i regolamenti aventi ricaduta sulla condizione dei lavoratori;
c) i processi di dismissione, esternalizzazione o modifica delle forme gestionali dei servizi;
d) gli incarichi interni ed esterni affidati al personale di ruolo.
2. Le parti convengono che per rendere reali il confronto ed il ruolo propositivo dei soggetti sindacali l’informazione e la
documentazione debbano essere fornite preventivamente, vale a dire una volta che la Giunta Comunale abbia individuato
gli orientamenti politici essenziali e prima che sulla materia sia stata assunta una posizione conclusiva dello stesso
organo esecutivo.
3. Su richiesta dei soggetti sindacali l’informazione viene fornita in forma scritta
4. E’ diritto dei soggetti sindacali presentare osservazioni e proposte diverse da quelle illustrate dall’ente. In tale eventualità
le proposte delle parti vengono valutate a pari titolo.
5. La procedura di confronto deve concludersi in tempi da stabilirsi di volta in volta a seconda della complessità dei problemi
da affrontare. Per tutta la durata del confronto le parti si astengono dall’assumere qualunque autonoma iniziativa relativa
ai temi oggetto del medesimo.
6. L’eventuale intesa, redatta sempre in forma scritta, impegna la Giunta Comunale a darne esecuzione se di sua esclusiva
competenza o a sostenerne i contenuti nelle sedi deliberanti.
7. Il mancato accordo dà luogo alla stesura di un verbale nel quale vengono descritte le posizioni conclusive delle parti. Il
verbale, trasmesso a tutti i componenti gli organi deliberanti, verrà allegato al relativo atto decisionale finale.
ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE
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1. La struttura organizzativa si articola in servizi ed uffici:
a) i servizi, raggruppati per area d’intervento, sono le unità organizzative di massimo livello e corrispondono alle aree
di interesse dell'ente; hanno funzioni di organizzazione e coordinamento dei servizi nell'ambito delle competenze
attribuite dal presente ordinamento e nel rispetto del programma gestionale di attuazione definito dal
Segretario/Direttore Generale f.f.;
b) gli uffici sono unità cooperative semplici costituite nell'ambito dei servizi sulla base dell'omogeneità dei processi
gestiti o delle competenze richieste e possono avere natura di unità finale o di supporto; hanno funzioni di
attuazione di progetti, servizi e provvedimenti specifici nel rispetto del programma di lavoro definito dal servizio di
appartenenza;
2. Gli uffici possono avere natura di strutture permanenti, se attengono a funzioni ed attività a carattere continuativo;
strutture temporanee o di progetto, quando sono connesse alla realizzazione di specifici progetti.
ART. 8 - ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E DOTAZIONE ORGANICA
1. La struttura è articolata, secondo quanto previsto dal precedente articolo 7, come da allegato 3 , al presente regolamento.
Tale struttura, soggetta a revisione annuale, è tenuta aggiornata dal servizio personale e trasmessa, a cura dello stesso,
a tutti gli incaricati di posizioni organizzative, ad ogni sua variazione.
ART. 9 - ISTITUZIONE DI UFFICI SPECIALI TEMPORANEI
1. Il Sindaco e la Giunta possono istituire, con deliberazione, uffici speciali temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed
iniziative di particolare valenza e con orizzonte temporale limitato.
2. La deliberazione istitutiva indica:
a) le ragioni che giustificano l’istituzione dell'ufficio temporale;
b) gli obiettivi da perseguire;
c) i termini entro i quali gli obiettivi devono essere perseguiti;
d) il responsabile dell'ufficio;
e) il personale da assegnare all'ufficio;
f) le risorse finanziarie attribuite all'ufficio, commisurate agli obiettivi da raggiungere ed al tempo previsto per il loro
raggiungimento.
ART. 10 – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
1. Il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie denominate A, B, C, D come previste e
disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Regioni – Autonomie locali “.
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ART. 11 – ACCESSO
1. L’accesso al rapporto di lavoro subordinato è regolato dalle fonti di cui all’Art. 1, comma 2, e dal Titolo II del presente
regolamento.
2. E’ di competenza del Direttore Generale ogni atto e disposizione relativa all’accesso non di competenza della Giunta
Comunale, ivi compresa la sottoscrizione dei contratti di lavoro del personale a tempo indeterminato, la conferma del
rapporto di lavoro ovvero il recesso dell’ente per non superamento del periodo di prova.
ART. 12 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. La sospensione disciplinare o consensuale e la cessazione del rapporto di lavoro in essere con l'ente avviene nei casi e
nei modi previsti dalla legge, dal CCNL e dalle disposizioni applicative rese con proprio atto dal Direttore Generale.
2. Gli atti relativi alla cessazione del rapporto di lavoro sono di competenza del Direttore Generale.
ART. 13 – RIASSUNZIONE
1. Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni può, su domanda documentata, essere riassunto, con motivato
provvedimento della Giunta Comunale, su proposta del Direttore Generale.
2. Il dipendente riassunto deve essere collocato nel profilo professionale cui apparteneva al momento della cessazione dal
servizio, con decorrenza di anzianità nella categoria dalla data di esecutività del provvedimento di riassunzione.
3. La riassunzione è comunque subordinata al possesso dei requisiti generali per l'assunzione, escluso quello dell'età, alla
vacanza del posto e ad effettive esigenze di servizio. Non può aver luogo qualora il dipendente, sottoposto a visita
medica, non sia risultato o non risulti idoneo alle mansioni della qualifica.
4. Non può inoltre aver luogo qualora siano trascorsi cinque anni dalla data delle dimissioni.
ART. 14 - ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI
1. Per obiettive esigenze di servizio il dipendente può essere adibito, con provvedimento del Segretario/Direttore Generale a
mansioni superiori, intendendo come tali l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale,
di compiti propri della categoria immediatamente superiore.
2. Le mansioni superiori sono attribuibili esclusivamente nei casi di:
a) vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure
per la copertura dei posti. In tal caso, immediatamente e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data di
assegnazione delle mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
b) sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie,
per la durata dell'assenza.
3. In tali casi, il lavoratore ha diritto, per il periodo di effettiva prestazione, al trattamento previsto per la categoria superiore.
4. Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, l’assegnazione alle mansioni superiori è nulla, ma al lavoratore é corrisposta la differenza
di trattamento economico con la categoria superiore, fermo restando che il Segretario/Direttore Generale risponde
personalmente del maggior onere conseguente, se ha disposto l’assegnazione con dolo o colpa grave.
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ART. 15 - AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. Ai sensi della disciplina contenuta nel C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali possono essere assegnate
posizioni organizzative ai dipendenti di categoria D, con assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato.
2. Nel caso in cui l’Ente sia privo dei posizioni della categoria D, le posizioni organizzative possono essere assegnate ai
dipendenti di categoria C o B.
3. Le posizioni di lavoro di cui al comma 1 sono identificate e valutate con atto del Direttore Generale in base a criteri
generali definiti dalla Giunta Comunale, sulla base del contratto collettivo integrativo decentrato, previa concertazione con
le OO.SS. Il conferimento dell'incarico relativo all'area delle posizioni organizzative è di competenza del Sindaco.
4. Ai dipendenti di cui al comma 1 è attribuito un trattamento economico accessorio composto dalla retribuzione di posizione
e di risultato, negli importi minimi e massimi contrattualmente previsti, assorbente le competenze accessorie previste dal
CCNL, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario. Ai fini della determinazione del loro ammontare si applica la
disciplina contenuta nel C.C.N.L. e nel contratto integrativo decentrato, ai quali si fa rinvio.
5. L'orario di lavoro dei dipendenti di cui al comma 1 non può essere inferiore a 36 ore settimanali da calcolarsi su base
annua e, pertanto, essi sono esclusi dalla concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-
time. Ai medesimi dipendenti si applicano tutte le categorie di permessi in essere e le forme di riduzione dell'orario
previste per Legge o per CCNL ad esclusione del part-time e del recupero dell'orario straordinario.
6. I dipendenti di cui al presente articolo sono a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario di obbligo, per le esigenze
connesse alla funzione affidatagli. Agli stessi è pertanto assegnata, dal Direttore Generale, tipologia di orario flessibile
che preveda la definizione, su base annuale, di un monte orario d'obbligo all'interno del quale, in accordo col Direttore, il
singolo dipendente gestisce la propria presenza in servizio in relazione alla funzione esercitata ed ai risultati da ottenersi.
Nel monte ore annuale confluisce l'orario lavorativo effettuato dal dipendente sia all'interno che all'esterno della tipologia
oraria assegnata.
ART. 16 - VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. Il Direttore Generale definisce, in accordo con il dipendente di cui all'Art.15, il programma delle attività di competenza
dell’area, ivi compresi i tempi e le modalità di esecuzione nonché la quantificazione delle risorse affidategli.
2. La valutazione dei risultati ottenuti è di competenza del Direttore Generale. La valutazione delle attività ai fini della
retribuzione di risultato è comunicata al dipendente, il quale ha diritto ad un eventuale confronto con il Direttore Generale
sui risultati conseguiti.
3. Nel caso di valutazione non positiva del risultato delle attività, il Direttore Generale è tenuto, prima della formalizzazione
della valutazione, a precisare al dipendente con una specifica nota motivata ed analitica gli aspetti critici della funzione
esercitata e gli scostamenti dai risultati come definiti ai sensi del comma 1. Sulla base di tale precisazione vengono
acquisite in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito da terzi.
4. In caso di accertamento di risultati annuali negativi il dipendente può, previa esecuzione della procedura in contraddittorio
di cui al comma 3, essere sollevato dalla funzione tramite revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza emanata
dal Direttore Generale. Analogamente, nel rispetto della medesima procedura, può disporsi revoca anticipata dell'incarico
nel caso di rinvio a giudizio del dipendente per fatti attinenti la funzione esercitata, o nel caso di accadimenti che
evidenzino il rischio grave di un risultato negativo.
5. L'incarico può inoltre cessare per rinuncia del dipendente interessato.
ART. 17 - SISTEMA DI VALUTAZIONE
1. L'Amministrazione adotta delle metodologie permanenti di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale
dipendente, coerentemente con le politiche di sviluppo delle risorse umane, così come indicate e concertate con le
Organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata.
2. L'Amministrazione potrà avvalersi dei risultati delle valutazioni anche nell'ambito della progressione verticale fra categorie.
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ART. 18 – CONFERENZA OPERATIVA
1. Per raccordare le funzioni dei Servizi è istituita la conferenza operativa a cadenza periodica quindicinale a cui partecipano
di diritto/dovere il Segretario Comunale/Direttore Generale ed i dipendenti assegnati nell’area delle posizioni
organizzative.
2. I componenti di cui sopra, che pure in servizio, sono impossibilitati a partecipare alla riunione quindicinale, devono
ottenere l’esonero dal Segretario/Direttore Generale.
3. Il Segretario Comunale gestisce i poteri di convocazione della conferenza, chiamandone a far parte anche gli eventuali
responsabili di procedimento che ritenga necessari, definisce l'ordine del giorno delle riunioni, le presiede, riferisce al
Sindaco dell'operato della conferenza.
ART. 19 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE.
1. In caso di assenza o di impedimento di un dipendente con posizioni organizzative, le relative funzioni sono affidate, con
provvedimento sindacale, al Segretario/Direttore Generale o ad altro personale dell’area delle posizioni organizzative
dotato di professionalità adeguata all’incarico. Con il medesimo provvedimento il Sindaco stabilisce la misura
dell’indennità corrispondente alla funzione temporaneamente attribuita.
2. Per assenze di breve durata, non superiori a trenta giorni consecutivi, le funzioni sostitutive sono automaticamente
conferite ad altro dipendente del Servizio, nominato quale supplente dall’incaricato della posizione organizzativa stesso o,
in assenza di questo dal Direttore Generale, senza attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi.
ART. 20 - RESPONSABILITÀ E COMPETENZE DEI DIPENDENTI CON POSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. I dipendenti con posizioni organizzative rispondono al Segretario/Direttore Generale riguardo a:
a) il raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano delle risorse;
b) l’attivazione, nell’ambito dei Servizi all’interno dell’area, dei progetti innovativi per il miglioramento della efficienza ed
efficacia della organizzazione e della gestione;
c) trasparenza, semplicità e correttezza dei procedimenti.
2. Per l’espletamento dei propri compiti agli incaricati delle posizioni organizzative sono attribuite, con autonomia gestionale,
le seguenti competenze:
a) proposta annuale al Segretario/Direttore Generale del budget, del programma di lavoro dei servizi e delle eventuali
variazioni;
b) coordinamento di progetti e programmi nell’ambito del budget assegnato e l’adozione dei relativi atti e procedimenti
richiesti;
c) l’adozione degli atti di assunzione e gestione del personale;
d) l’adozione di atti riguardanti la regolamentazione delle strutture loro assegnate e la nomina dei Responsabili degli
uffici sottoposti;
e) la regolamentazione degli orari di lavoro nell’ambito di propria competenza.
ART. 21 - IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
1. Per la valutazione dell'efficienza e dell’efficacia della gestione dell'ente e dei risultati conseguiti, è istituito il nucleo di
valutazione, il quale opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco e alla Giunta.
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2. Il nucleo di valutazione è composto dal Segretario Comunale, che lo presiede e da due professionisti esterni esperti nelle
materie del controllo di gestione e delle tecniche di valutazione, da nominarsi con atto della GC per un periodo triennale
rinnovabile.
3. Il nucleo ha accesso a documenti amministrativi e può richiedere, nella forma orale o scritta, informazioni agli uffici.
4. Il nucleo valuta i risultati dell’attività dei Responsabili dei Servizi sulla scorta di criteri che informano i sistemi di
valutazione, determinati in via preventiva, entro il 31 gennaio di ogni anno, sentita la conferenza operativa e previa
informazione sindacale.
5. La valutazione - sulla base di una relazione redatta dall’incaricato di posizioni organizzative entro il 15 gennaio dell’anno
successivo - ha per oggetto l’attività svolta dalla struttura nell’anno di riferimento mediante valutazioni comparative dei
costi e dei rendimenti, realizzazione degli obiettivi, corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, imparzialità e
buon andamento dell’azione amministrativa.
6. L’esito della valutazione è comunicato dal Segretario Comunale all’interessato, il quale può presentare propria memoria
nel termine di 15 gg. dalla comunicazione. Il risultato negativo può determinare, previe controdeduzioni, la revoca della
funzione di responsabilità o la perdita della retribuzione accessoria, ferme restando le disposizioni in materia di
responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare previste per i dipendenti pubblici.
7. L’esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale ed è tenuto in conto in sede di affidamento degli
incarichi.
SEZIONE III - IL SEGRETARIO COMUNALE
ART. 22 – STATUS
1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98 del
D.Lgs.18 agosto 2000 n.267. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
2. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina
del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento
del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
3. Il rapporto di lavoro del Segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs 3 febbraio 1993, n.29.
ART. 23 - REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per
violazione dei doveri d'ufficio.
2. La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione.
3. Al Segretario comunale è consentito di controdedurre in un congruo termine, passato infruttuosamente il quale, si intende
revocato. In caso di controdeduzioni, occorrerà procedere, prima del provvedimento sindacale, ad una deliberazione di
esame delle deduzioni.
4. Viene fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo contrattuale collettivo, in ordine alla
nomina ed alla revoca del Segretario comunale.
ART. 24 – COMPITI E ATTRIBUZIONI
1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli
organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
2. Il Segretario inoltre:
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a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la
verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse
dell'ente;
c) dirige l’ufficio per i provvedimenti disciplinari;
d) presiede le commissioni di gara, cioè le procedure volte a selezionare una pluralità di offerte per l’esecuzione di
opere o la gestione di servizi;
e) presiede il nucleo di valutazione;
f) presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti o per le selezioni finalizzate all’attivazione di rapporti a
tempo determinato per posti nell’area delle posizioni organizzative o equipollenti.;
g) propone i componenti delle commissioni di concorso;
h) definisce gli eventuali conflitti di competenza tra i servizi ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o
dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
3. Al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale con provvedimento sindacale, ai sensi
dell'articolo 108 ultimo comma del D.Lgs.267/2000:
4. Se il Comune non provvede alla nomina del Direttore Generale , compete al segretario comunale la sovraintendenza e il
coordinamento dell'attività dei responsabili di servizio e degli incaricati di posizioni organizzative e le altre funzioni di
competenza del Direttore Generale stesso di cui alla Sezione IV.
5. Nel caso in cui vi sia il cumulo delle funzioni di Segretario Comunale e di Direttore Generale, le stesse si considerano
autonome ed indipendenti e a tale principio si deve conformare il provvedimento di revoca, da parte del Sindaco, della
funzione di Direttore Generale, mentre la stessa decade automaticamente in caso di nomina di nuovo Segretario
Comunale.
ART. 25 – VICE SEGRETARIO
1. Il Sindaco con proprio provvedimento, sentito il Segretario Comunale/Direttore generale, procede alla nomina di un Vice
Segretario che in caso di assenza, o impedimento del titolare lo sostituisce in ogni compito e mansione. Resta inteso che
il dipendente dovrà essere individuato fra quelli in categoria D del nuovo CCNL e che percepirà un’indennità per i periodi
in cui procederà alla sostituzione del titolare. L’indennità è quella prevista dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo
dei segretari comunali e provinciali della Toscana.
SEZIONE IV - DIRETTORE GENERALE F.F.
ART. 26 - CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AL SEGRETARIO
1. Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite al Segretario Comunale, con provvedimento del Sindaco,
previa attribuzione di una «indennità ad personam», la cui misura è determinata in sede di attribuzione dell’incarico con
provvedimento della Giunta Municipale.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l’attribuzione delle funzioni cessa, ove non confermata, dopo un mese
dall’insediamento del nuovo Sindaco.
ART. 27 – QUALIFICAZIONE
1. Il Segretario/Direttore Generale è organo di vertice della struttura organizzativa, ha competenza generale, con funzioni di
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direzione, pianificazione e controllo, è alla diretta dipendenza del Sindaco.
2. Il Segretario/Direttore Generale cura la pianificazione e l'introduzione di misure operative idonee a migliorare l'efficienza,
l'efficacia e l'economicità dei servizi e dell'attività amministrativa. Assicura altresì l'unitarietà e la coerenza dell'azione dei
Responsabili di Servizio nell'attuazione degli obiettivi programmatici nel rispetto degli indirizzi dettati dagli organi di
governo.
ART. 28 - RESPONSABILITÀ E COMPITI DEL SEGRETARIO/ DIRETTORE GENERALE
1. Il Segretario/Direttore Generale risponde al Sindaco ed alla Giunta riguardo a:
a) la coerenza e funzionalità del piano delle risorse alle finalità dell’Ente;
b) il raggiungimento degli obiettivi programmatici definiti dal Sindaco e dalla Giunta.
2. Il Segretario/Direttore Generale svolge le seguenti funzioni:
a) attua gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, avvalendosi degli incaricati di posizioni organizzative,
Responsabili dei servizi e degli uffici;
b) sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficienza, di efficacia e di economicità;
c) predispone la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all’art.169 del D.Lgs 267/2000, da sottoporre
all’approvazione della Giunta, previo assenso del Sindaco;
d) predispone la proposta di assegnazione delle risorse di cui all'art. 165, comma 9, del Dlgs. 267/2000
e) predispone, ai fini del controllo di gestione, il piano degli obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 197
del Dlgs.267/2000;
f) sovrintende alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale;
g) coordinamento e sovrintendenza dei dipendenti a cui sono assegnate le posizioni organizzative;
h) adotta gli atti di competenza dei responsabili dei servizi inadempienti, previa diffida;
i) presiede la conferenza di servizio;
j) stipula i contratti individuali con i Responsabili di posizioni organizzative;
k) adotta misure volte a favorire l’interconnessione sia tra uffici dell’amministrazione che con altre amministrazioni nel
rispetto dell’art. 11, comma 1, D.Lgs. 29/93;
l) adotta i provvedimenti di sospensione cautelare nei casi previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di
lavoro;
m) adotta i provvedimenti di dispensa dal servizio nei casi previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di
lavoro;
n) adotta i provvedimenti di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
o) adotta i provvedimenti di mobilità interna ed esterna e comando;
p) definisce l’articolazione dell’orario di servizio, nonché dell’orario di apertura al pubblico, sulla base delle direttive del
Sindaco;
q) gestisce i poteri sostitutivi degli incaricati di posizioni organizzative e dei responsabili di servizio.
3. La Giunta può assegnare, su proposta del Sindaco, in relazione ad esigenze di intersettorialità e/o particolare
complessità, la gestione di uno o più servizi direttamente al Segretario/Direttore Generale.
4. Annualmente, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, il Direttore Generale valuta l'adeguatezza della struttura
organizzativa ai programmi dell'amministrazione e alle risorse umane, economiche e strumentali disponibili e propone alla
Giunta, in sede di programmazione delle assunzioni, l’adozione dei provvedimenti correlati, anche con riferimento alla
gestione diretta ed indiretta dei servizi.
ART. 29 - RAPPORTI CON GLI ORGANI E CON GLI UFFICI
1. Il Segretario/Direttore Generale dipende funzionalmente dal Sindaco e collabora con gli altri organi dell'ente per il
conseguimento del risultato amministrativo.
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2. Al Segretario/Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni assegnate, i Responsabili delle strutture in
rapporto funzionale e gerarchico, teso a garantire livelli ottimali di efficacia, efficienza e economicità dell'azione
amministrativa.
SEZIONE V – DISCIPLINA DEGLI INCARICHI
ART. 30 – INCARICHI ESTERNI ENTRO LA DOTAZIONE ORGANICA
1. Gli incarichi di posizioni organizzative o di responsabili di servizio, in assenza di professionalità idonee reperibili
all’interno, possono essere conferiti a soggetti esterni al comune, dotati di professionalità ed esperienza, con contratto a
tempo determinato.
2. La durata di tali contratti non può eccedere i novanta giorni successivi alla scadenza del mandato del Sindaco in carica al
momento del conferimento.
3. Entro novanta giorni dall’inizio del mandato elettivo del Sindaco, tali incarichi possono essere confermati o revocati.
4. A tali rapporti di lavoro si applica il trattamento economico e normativo previsto per le stesse posizioni di lavoro di ruolo
dai contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, e può essere integrato, con provvedimento
motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale,
anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali.
5. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam non sono imputati al costo contrattuale del personale e,
pertanto, i relativi oneri restano esclusi dal fondo della retribuzione di posizione e di risultato e dal computo delle spese, ai
fini dei parametri del dissesto.
ART. 31 - INCARICHI ESTERNI PER OBIETTIVO
1. La Giunta Comunale può disporre l’affidamento a professionisti esterni di incarichi professionali o di consulenza per il
perseguimento di obiettivi o lo svolgimento di compiti specifici, coerenti con gli obiettivi prefissati ed ai quali non si può far
fronte con il personale in servizio.
2. La deliberazione è adottata, sentiti l’Assessore competente e il Segretario/Direttore Generale.
ART. 32 - CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA UFFICIO
1. L’amministrazione può conferire ai propri dipendenti, o ad altri dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, incarichi, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, solo se espressamente previsti o disciplinati da legge o altra fonte normativa, e
solo se espressamente autorizzati.
2. In ogni caso, il conferimento è disposto in funzione della specifica professionalità, sì da escludere incompatibilità, di diritto
e di fatto, nell'interesse del buon andamento dell’Amministrazione.
3. L’incarico è conferito dalla Giunta Comunale, su proposta dell’incaricato di posizioni organizzative o Responsabile del
Servizio competente, nonché, in caso di incompatibilità dello stesso, su proposta del Direttore Generale, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) inesistenza di analoga funzione interna;
b) economicità rispetto ai costi dell’incarico esterno;
c) espletamento al di fuori dell’orario di lavoro;
d) occasionalità e temporaneità della prestazione;
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e) connessione alla specifica preparazione del dipendente.
4. L’espletamento delle attività professionali, per le quali è richiesta l’iscrizione ai rispettivi albi di appartenenza, svolte
nell’ambito delle attività d’ufficio dai professionisti dipendenti del comune è riconosciuto sia sotto l’aspetto normativo che
economico nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
ART. 33 - AUTORIZZAZIONI AGLI INCARICHI CONFERITI DA TERZI
1. Al di fuori della trasformazione del rapporto a tempo parziale, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività
di lavoro subordinato o autonomo senza la preventiva autorizzazione. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove
entro trenta giorni dalla richiesta non venga motivatamente respinta.
2. L’autorizzazione è rilasciata dal Segretario nel rispetto dei seguenti criteri:
a) svolgimento della prestazione fuori dell’orario di lavoro;
b) revocabilità in caso di pregiudizio alle esigenze di buon andamento dell’Amministrazione e al rendimento del
dipendente;
c) divieto di svolgimento all’interno del comune e con utilizzazione di strutture, attrezzature o personale del comune.
d) connessione alla specifica preparazione professionale del dipendente.
3. L’autorizzazione è sospesa o revocata nel caso di violazione dei presupposti indicati al comma precedente.
4. L’esercizio di incarichi esterni privi di autorizzazione costituisce giusta causa di recesso per i rapporti disciplinati dai
contratti collettivi nazionali di lavoro e causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni
per le attività di lavoro subordinato o autonomo, svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di
appartenenza, non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-
assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono
svolgersi in contraddittorio fra le parti.
5. Si osserva la disciplina vigente in ordine agli obblighi dei soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al
dipendente, di comunicazione al comune, con indicazione, in ragione d'anno, degli emolumenti conferiti e corrisposti e
degli aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.
6. Nei casi previsti dalla normativa vigente l’Ente è tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le notizie relative agli incarichi, sia direttamente conferiti che autorizzati.
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SEZIONE VI - PROCEDURE PER L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI
ART. 34 - DETERMINAZIONI
1. I Responsabili dei servizi esercitano le proprie competenze attraverso l’adozione di provvedimenti monocratici che
assumono il nome di determinazioni.
2. Le determinazioni che comportano impegni di spesa, devono ottenere, ai fini dell’esecutività, il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria. Il visto deve essere reso dal Responsabile del servizio Finanziario entro e non oltre tre
giorni dalla trasmissione dell'atto. Il visto non è richiesto per le determinazioni meramente esecutive di atti precedenti già
contenenti preciso impegno di spesa, espressamente richiamati.
3. Le determinazioni devono essere motivate e contenere il richiamo alle disposizioni di legge e di regolamento che ne
costituiscono il presupposto.
4. Le determinazioni sono pubblicate all’Albo Pretorio prima della loro esecuzione e sono comunicate, a cura del soggetto
firmatario, all’Ufficio del Sindaco e della Giunta, al Segretario/Direttore Generale, all’unità organizzativa preposta
all’esecuzione ed ai terzi interessati.
5. Le determinazioni, raccolte in apposito elenco, sono rese disponibili per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
ART. 35 - DELIBERAZIONI
1. Le proposte di deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio Comunale sono predisposte dal responsabile del
procedimento e, previa acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, sono tempestivamente trasmesse al
Segretario/Direttore Generale.
2. I Responsabili, tenuti all’espressione del parere nell’atto, devono provvedervi entro e non oltre tre giorni dalla ricezione
della proposta.
SEZIONE VII - DISPOSIZIONI VARIE
ART. 36 - POTERE SOSTITUTIVO
1. In caso di inadempimento del competente Responsabile di Servizio, il Segretario/Direttore Generale lo diffida
assegnandogli un termine, in relazione all’urgenza dell’atto. Ove non provveda, il Segretario/Direttore Generale può
sostituirsi. Il potere sostitutivo è esercitato anche per motivi di necessità ed urgenza specificati nel provvedimento di
avocazione.
2. L’atto rimane assoggettato al regime ordinariamente previsto dallo stesso.
3. Il potere sostitutivo non è delegabile.
4. Il Sindaco può esercitare detto potere nei confronti del Segretario/Direttore Generale.
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ART. 37 – DELEGA
1. Il Sindaco può delegare al Segretario/Direttore Generale propri compiti di rappresentanza dell'ente e ogni altra
attribuzione non politica, a rilevanza interna ed esterna, prevista dallo statuto e dai regolamenti in capo al Sindaco.
SEZIONE VIII – CONTROLLO DI GESTIONE
ART. 38 – DEFINIZIONE
1. Il controllo di gestione è l’attività diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi
delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità
dell’organizzazione dell’ente, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
2. Il controllo di gestione fa capo al Direttore Generale o al Segretario comunale se gliene siano state assegnate le funzioni
e si realizza con l’apporto del responsabile dei servizi finanziari e degli altri responsabili dei servizi.
ART. 39 – OBIETTIVI E CONTROLLO
1. Il controllo di gestione è rivolto:
a) alla rilevazione quantitativa e qualitativa dei servizi erogati, dei costi diretti ed indiretti e dei proventi ad essi
imputabili;
b) alla rilevazione degli scostamenti tra obiettivi programmati ed obiettivi raggiunti;
c) al monitoraggio del grado di soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative dei cittadini/utenti in relazione alle attività
svolte ed ai servizi erogati;
d) alla verifica del grado di realizzazione degli investimenti programmati.
ART. 40 – VALUTAZIONE DEI RISULTATI
1. Ai fini della valutazione degli elementi raccolti, sono utilizzati parametri ed indicatori predeterminati in relazione agli
obiettivi del controllo, alla natura dei singoli servizi sottoposti al controllo e, ove possibile e significativo, al confronto con
parametri gestionali standard determinati a livello nazionale o locale.
2. Il livello di qualità dei servizi ed il grado di soddisfacimento da parte dei cittadini/utenti sono rilevati attraverso sondaggi,
interviste, referendum, assemblee pubbliche, informazioni raccolte dall’ufficio che cura le relazioni con il pubblico ed altri
strumenti idonei.
3. I referti del controllo di gestione sono forniti dal Segretario agli organi esecutivi dell’ente ed ai responsabili dei servizi con
periodicità infrannuale e, comunque, al termine dell’esercizio finanziario.
ART. 41 – RAPPORTI TRA ASSETTO ORGANIZZATIVO, STRUTTURA DI BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
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1. Con riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari sull’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e, in
particolare, a quelle relative al PEG, il responsabile del servizio, per motivi pratici e di controllo gestionale, si identifica con
il responsabile di ufficio nel cui ambito di competenze gestionali sia svolto il servizio.
2. Agli stessi fini, nel caso in cui all’espletamento di un “servizio” concorrano più uffici, la responsabilità del servizio stesso è
ripartita, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, tra i responsabili dei medesimi uffici.
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TITOLO II
CAPO I - ACCESSO AGLI IMPIEGHI
SEZIONE I – CRITERI E MODALITA’
ART. 42 - MODALITÀ DI ACCESSO
1. L'accesso alle varie categorie avviene nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica, con le seguenti forme:
a) mediante procedure selettive, aperte a tutti, quali concorso pubblico, corso-concorso pubblico e concorso unico, per
esami, per titoli, per titoli ed esami, attuate mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della
professionalità richiesta dal profilo professionale;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le categorie e per i profili professionali per i quali è
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalità;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti alle apposite liste costituite dagli appartenenti alle "categorie protette", o
mediante stipulazione di convenzione ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
d) mediante assunzione a tempo determinato per le tipologie di professionalità e con le modalità indicate all’art.50.
2. Le procedure selettive sopraindicate debbono conformarsi ai principi indicati nell'art.36 del D.Lgs. 29/93 e successive
modifiche ed integrazioni ed, in particolare, svolgersi con modalità che garantiscano:
a) l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati
diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) l'utilizzo di strumenti oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) il rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
3. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 1 e, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 del presente
articolo, è reclutato il personale assunto a tempo parziale (part-time).
ART. 43 - REQUISITI GENERALI
1. Requisiti generali relativi a:
a) cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le
eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174;
b) idoneità fisica all'impiego: l'Amministrazione potrà sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in
base alla normativa vigente, e secondo le procedure previste dalla normativa per il diritto al lavoro dei disabili;
c) il godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all'impiego coloro che non godono dei diritti civili e
politici;
d) dispensa, destituzione dal servizio e licenziamento: non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
destituiti, o dispensati dall'impiego, presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati licenziati per persistente
insufficiente rendimento, o a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
e) condanne penali: salvo i casi, stabiliti dalla legge, per alcune tipologie di reati che escludono l'ammissibilità
all'impiego, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'ammissibilità
all'impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo del reato, dell'attualità, o
meno, del comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a concorso;
f) titolo di studio: il titolo di studio è requisito sostanziale per l'ammissione alle selezioni; la tipologia è variabile a
seconda della categoria e posizione economica cui afferisce il concorso nonché della specificità delle funzioni da
svolgere;
g) età: è previsto in quarantuno anni il limite di età per la partecipazione alle selezioni di Assistente di Polizia
Municipale. Negli altri casi sarà individuata specificatamente, in sede di adozione della procedura selettiva,
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l’opportunità o meno di apporre limiti di età quale requisito di partecipazione; si prescinde comunque dal limite di età
per i candidati già dipendenti civili di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito,
della Marina o dell'Aeronautica, cessati d'autorità o a domanda, per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati,
carabinieri finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza nonché
delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di Polizia. Si prescinde parimenti dal limite di età per i dipendenti
collocati a riposo;
h) i titoli di studio richiesti, a seconda della categoria di inquadramento, sono quelli indicati nell'allegato 4 al presente
regolamento.
2. Per l'ammissione a particolari profili professionali di categoria il bando può prescrivere ulteriori requisiti, in aggiunta a
quelli indicati nel citato allegato 4.
3. La determinazione degli specifici titoli d'accesso attiene alla competenza della commissione giudicatrice, così come
indicato nel successivo art.44
il difetto dei requisiti prescritti dal bando comporta da parte dell'Amministrazione il diniego alla sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro con il vincitore della selezione.
ART. 44 - REQUISITI PARTICOLARI
1. Per particolari profili professionali il bando, sulla base del provvedimento di definizione della dotazione organica che
individua tali profili, può prevedere particolari requisiti legati:
a) all’età;
b) all’iscrizione in albi o ordini;
c) a particolari abilitazioni;
d) alla frequenza con profitto a specifici corsi;
e) al possesso di particolari requisiti fisici (capacità auditive, visive) strettamente indispensabili per lo svolgimento delle
specifiche mansioni alle quali il selezionato verrà adibito.
SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI
ART. 45 - IL CONCORSO PUBBLICO
1. Il concorso pubblico può essere:
a) per esami;
b) per titoli;
c) per titoli ed esami.
2. I concorsi per esami consistono in una o più prove scritte, anche a contenuto pratico, o teorico-pratico, e/o in una prova
orale.
3. I concorsi per titoli consistono nella sola valutazione delle tipologie di titoli indicate nel bando di concorso.
4. I concorsi per titoli ed esami consistono in una o più prove scritte anche a contenuto pratico, o teorico-pratico, e/o in una
prova orale, oltreché nella valutazione delle tipologie di titoli indicate nel bando di concorso.
5. Nei concorsi pubblici per titoli e per titoli ed esami, i titoli vengono valutati nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati
nell'Allegato 5 al regolamento. Solo nel caso dei concorsi di cui al successivo art.46, i criteri di valutazione dei titoli
vengono definiti dalla Commissione giudicatrice.
6. Nei concorsi pubblici possono operare, mediante la precedenza del riservatario rispetto al soggetto graduato nel merito, le
riserve previste:
a) dalla normativa a favore delle categorie protette;
b) dalla normativa a favore dei militari in ferma di leva prolungata triennale o quinquennale;
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c) dall'art. 60 lett. n) a favore dei dipendenti di questa Amministrazione.
7. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e/o parità di titoli sono indicate
nell'Allegato 7 al presente regolamento.
ART. 46 - IL CONCORSO UNICO
1. Il concorso unico è una modalità di reclutamento del personale che prevede l'unicità della selezione per profili
professionali omogenei di medesima categoria, di Amministrazioni ed Enti diversi.
2. Il procedimento relativo al concorso unico è preceduto, in aggiunta alle fasi indicate nel successivo art. 53, dalla
seguente:
a) approvazione da parte degli Enti aderenti di una convenzione generale ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 267/2000,
o di un accordo, ai sensi dell'art.15 della L.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La convenzione, o l'accordo, prevede la facoltà di indire, sulla base dei programmi occupazionali approvati dai singoli enti,
uno o più concorsi comuni, con delega ad un unico ente per quanto attiene alla gestione di tutte le fasi della procedura
concorsuale.
4. La convenzione, o l'accordo, disciplina, fra gli Enti aderenti, la metodologia di lavoro, le forme di consultazione, la
gestione amministrativa delle procedure concorsuali, i contenuti del bando, le modalità di utilizzo della graduatoria e del
personale, nonché le modalità di ripartizione degli oneri e la validità della convenzione medesima.
5. Nei concorsi unici possono operare le riserve previste dall'art. 45, comma 6, del regolamento.
6. Le categorie di cittadini che nei concorsi unici hanno preferenza a parità di merito e/o parità di titoli sono indicate
all'Allegato 7.
ART. 47 - IL CORSO-CONCORSO
1. Il corso-concorso è costituito da un corso di formazione professionale e da un concorso che può essere per titoli, per
esami, per titoli ed esami.
2. Il bando del corso-concorso dovrà specificare, oltre agli elementi costitutivi del bando indicati nell'art.60:
a) i requisiti, le modalità e i criteri di ammissione al corso;
b) la durata del corso;
c) la frequenza minima necessaria per ottenere l'ammissione al concorso.
3. Sui candidati che presentano domanda di ammissione al corso-concorso l'amministrazione dovrà verificare il possesso
dei requisiti necessari per l'ammissione al corso e procedere, con atto del Segretario Comunale o suo delegato,
all'ammissione dei candidati alla selezione propedeutica al corso.
4. La selezione dovrà concludersi con la formazione di una graduatoria da cui attingere gli idonei da ammettere al corso.
5. Dopo l'espletamento del corso, l'amministrazione dovrà procedere, sempre con atto del Segretario Comunale o suo
delegato, all'ammissione al concorso dei candidati che hanno partecipato all'attività corsuale, realizzando almeno la
frequenza minima necessaria prevista dal bando.
6. Al termine del corso, un'apposita commissione, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà
all'espletamento delle prove concorsuali previste dal bando.
7. Dopo l'espletamento del concorso, si procederà all'approvazione della graduatoria e all'assunzione dei vincitori, mediante
stipulazione di contratto individuale di lavoro.
8. Nei corsi-concorso i titoli vengono valutati nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati nell'Allegato 5.
9. Nei corsi-concorso possono operare le riserve previste dall'art. 45, comma 6, del regolamento.
10. Le categorie di cittadini che nei corsi-concorso hanno preferenza a parità di merito e/o parità di titoli sono indicate
nell'Allegato 7.
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ART. 48 - LA SELEZIONE PUBBLICA
1. Per i profili professionali di categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi gli eventuali
ulteriori requisiti per specifiche professionalità, l'assunzione agli impieghi avviene mediante avviamento degli iscritti nelle
liste di collocamento tenute dagli Uffici competenti.
2. Il Responsabile della selezione inoltra direttamente agli Uffici competenti la richiesta numerica di avviamento a selezione
di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. Gli Uffici competenti provvedono all'avvio dei lavoratori
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. La richiesta di avviamento a selezione deve contenere:
a) la denominazione dell'Ente richiedente;
b) l'eventuale limite massimo di età richiesto al lavoratore, se previsto dall'ordinamento dell'Ente richiedente, ed
indicato nel bando di offerta di lavoro;
c) il titolo di studio richiesto;
d) il livello retributivo, il profilo professionale e la categoria di inquadramento del lavoratore con la relativa
corrispondenza alla qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento;
e) l'eventuale professionalità specifica richiesta in relazione alla posizione di lavoro;
f) il numero dei posti da ricoprire;
g) la sede della prestazione lavorativa.
4. La richiesta numerica dei lavoratori deve avvenire nel rispetto delle riserve stabilite dalle leggi vigenti.
5. Il Responsabile della selezione, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento, deve convocare i
candidati per sottoporli alle prove di idoneità, seguendo scrupolosamente, per la chiamata, l'ordine di avvio da parte
dell'Ufficio competente, precisando nella convocazione il giorno e il luogo di svolgimento della selezione.
6. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali, ovvero in sperimentazioni lavorative miranti ad
accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni. La selezione non comporta valutazione
comparativa: infatti la commissione esaminatrice esprime esclusivamente un giudizio di idoneità/non idoneità.
7. L'esito della selezione deve essere tempestivamente comunicato all'Ufficio competente: nel caso in cui l'avvio a selezione
non fosse stato sufficiente per la copertura dei posti banditi, si provvederà alla copertura dei posti anzidetti con ulteriori
avviamenti a selezione.
8. Le prove selettive sono pubbliche e devono essere precedute da adeguata pubblicità, mediante affissione di apposito
avviso all'Albo Pretorio dell'Ente.
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ART. 49 - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE
1. Le assunzioni obbligatorie di categorie protette, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento
sulla base delle graduatorie stabilite dall'Ufficio competente.
2. L'Amministrazione inoltra direttamente all'Ufficio competente, la richiesta numerica di avvio a selezione di un numero di
lavoratori pari al numero di posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, del livello retributivo, del profilo
professionale e delle altre informazioni previste dalla normativa vigente.
3. L'ufficio provvede all'avvio secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Le prove selettive devono essere espletate entro 45 giorni dalla data di avviamento e l'esito va comunicato all'Ufficio
competente entro i cinque giorni successivi alla conclusione della prova.
4. Le modalità di espletamento e di valutazione della prova sono le medesime previste dall'articolo 48 del presente
regolamento.
5. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante avviene secondo le procedure previste dalla vigente
normativa.
6. Inoltre, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, questa Amministrazione può stipulare ai sensi della normativa
vigente convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento di obiettivi
occupazionali.
7. Possono essere, altresì stipulate convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento dei disabili che presentino
particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
8. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento dei tirocini con
finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più
ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da
cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
9. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alla normativa vigente in materia.
ART. 50 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
1. Le assunzioni a tempo determinato si effettuano con le modalità previste dalla vigente normativa:
a) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per i profili professionali di categoria per i quali è
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalità. Le assunzioni a tempo determinato di tali lavoratori avvengono per chiamata numerica degli
iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli Uffici competenti con le modalità previste per le assunzioni a
tempo indeterminato di cui all'art. 48 Il riscontro dell'idoneità viene eseguito dalla Commissione Giudicatrice.
Nei casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici, o
di pubblica utilità, l'ente può procedere all'assunzione diretta di lavoratori iscritti presso l'Ufficio competente.
Dell'assunzione è data contestuale motivata comunicazione, con l'indicazione della durata presumibile, al
predetto Ufficio competente che, qualora tale durata, ovvero il rapporto di lavoro instaurato superino i dieci
giorni, avvia a selezione, in sostituzione, lavoratori di pari categoria aventi titolo di precedenza in base
all'apposita graduatoria. L'accertamento dell'idoneità del personale assunto in virtù del presente comma è
eseguito dal Segretario Comunale o suo delegato, fermo restando l'ordine di avviamento. Si può prescindere
dall'effettuazione della selezione nei confronti del lavoratore che abbia già svolto le mansioni di una determinata
qualifica, categoria, o profilo professionale, ovvero che sia stato ritenuto a ciò idoneo in precedente prova
selettiva, nello stesso, o in un altro Ente, salvo che il precedente rapporto di lavoro sia cessato prima della
scadenza prevista, ovvero sia terminato con un giudizio negativo;
b) utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici, corso-concorso pubblici, concorsi unici in corso di validità, per
l'assunzione a tempo determinato di personale della stessa categoria e profilo professionale. Eccezionalmente,
per far fronte a sopravvenute ed indilazionabili necessità potranno essere utilizzate le graduatorie della
medesima categoria e profilo professionale in vigore presso altri Enti locali limitrofi;
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c) formulazione di graduatorie predisposte sulla base di selezione per prova e/o per titoli per assunzioni nelle
categorie B, C e D.
In tali casi:
o i requisiti per gli aspiranti sono quelli previsti per la copertura del posto mediante utilizzo di una delle
procedure selettive di cui all'art. 42, lettera a);
o l'avviso di reclutamento viene redatto tenendo conto di quanto stabilito al comma precedente e deve
riportare le norme, in quanto compatibili, previste per il bando di cui all'art.60;
o l'avviso è pubblicato all'albo pretorio del Comune e trasmesso in copia agli Uffici competenti, alle
organizzazioni sindacali aziendali e territoriali di categoria;
o la commissione preposta procede alla formazione della graduatoria sulla base delle disposizioni valide per i
concorsi pubblici, in quanto applicabili, anche nel rispetto degli allegati 6 e 7 per quanto attiene a precedenze e
preferenze.
2. I titoli vengono valutati con le modalità e i criteri indicati nell'allegato 5.
3. L'eventuale prova di selezione verrà effettuata utilizzando una delle tipologie di prova previste dal Capo IV del presente
regolamento.
a) reclutamento dei soggetti assunti per la realizzazione di progetti-obiettivo, ai sensi della vigente normativa;
b) mediante assunzione con contratto a tempo determinato di collaboratori del Sindaco/Assessori ai sensi dell'articolo
90 del TUEL;
c) con le modalità di cui ai punti a) e c) del presente articolo, in caso di contratto di formazione-lavoro.
ART. 51 - LE FORME FLESSIBILI DI ASSUNZIONE E DI IMPIEGO
1. L'Amministrazione, nel rispetto dei principi generali in materia di reclutamento del personale e della disciplina
contrattuale, potrà avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, quali:
a) il contratto di formazione e lavoro;
b) il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;
c) i tirocini formativi e di orientamento.
2. A tali forme flessibili di assunzione e di impiego si applicheranno, in quanto compatibili, e con particolare riferimento alle
modalità di reclutamento del personale da assumere con contratto di formazione e lavoro, le disposizioni di cui al presente
regolamento previste per il personale da assumere a tempo determinato.
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SEZIONE III - PROCEDIMENTO DI SELEZIONE
ART. 52 - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
1. La programmazione triennale del fabbisogno di personale è lo strumento attraverso il quale questa Amministrazione intende
assicurare le proprie esigenze di funzionalità ed ottimizzare le risorse umane per il migliore funzionamento dei servizi,
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.
2. Con tale programmazione si quantificano e si individuano per categoria le risorse umane necessarie e funzionali al
raggiungimento degli obiettivi definiti nel documento contenente gli indirizzi generali di governo per il mandato amministrativo.
3. La programmazione triennale è approvata dalla Giunta Comunale ed è suscettibile di modificazioni in relazione alle variazioni
degli obiettivi dell'Amministrazione.
4. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Amministrazione definisce annualmente il Piano delle assunzioni coerentemente
con il budget finanziario e i programmi di attività approvati dalla Giunta Comunale.
5. In coerenza con la programmazione triennale l'Amministrazione provvederà a adeguare la dotazione organica già determinata.
ART. 53 – FASI
1. Il procedimento di selezione del personale è costituito dalle seguenti fasi:
a) indizione della procedura selettiva (concorso pubblico, corso-concorso pubblico, concorso unico, progressione
verticale e concorso interno);
b) nomina della commissione esaminatrice ed adempimenti connessi;
c) approvazione del Bando e pubblicazione;
d) presentazione delle domande di ammissione;
e) ammissione dei candidati alla selezione;
f) preparazione ed espletamento delle prove;
g) correzione delle prove;
h) approvazione della graduatoria e proclamazione dei vincitori.
ART. 54 – INDIZIONE
1. L'indizione è l'atto iniziale del procedimento di selezione. Esso manifesta la volontà dell'Ente di attivare una determinata
procedura concorsuale al fine di ricoprire una o più posizioni di lavoro nel rispetto della programmazione triennale di
assunzione.
2. Nell'atto di indizione, di competenza della Giunta Comunale, deve essere indicato il numero di posti che si intendono
coprire con la selezione, il profilo professionale e la categoria di inquadramento.
3. L'Amministrazione può procedere, in corso di svolgimento del concorso e fino all'approvazione della graduatoria,
all'aumento dei posti da conferire.
4. Se l'ampliamento deriva da un potenziamento d'organico dovrà essere preceduto da una modificazione del piano
triennale di assunzione.
ART. 55 - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI TRAMITE SOGGETTO ESTERNO
1. Al fine di operare nel rispetto dei principi di economicità, celerità e trasparenza nello svolgimento delle procedure di
concorso, l’Ente valuta l’opportunità di far ricorso ad imprese specializzate nell’applicazione di procedure automatizzate
per la gestione di concorsi pubblici, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.
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2. L’impresa si pone in un rapporto di collaborazione con la commissione, adempiendo alle direttive da questa indicate per lo
svolgimento delle procedure, costituendo un ausilio tecnico-operativo all’attività di quest’ultima.
3. L’Ente può affidare all’impresa lo svolgimento operativo di una o più fasi ovvero dell’intera procedura concorsuale, ivi
compresa la fornitura dei modelli delle domande ai fini di una gestione automatizzata del riscontro di regolarità, fino alla
fase concorsuale vera e propria ed alla formazione della graduatoria finale.
ART. 56 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
1. Le Commissioni giudicatrici di tutte le procedure selettive quali il concorso pubblico, il corso-concorso, il concorso unico,
la progressione verticale e il concorso interno sono composte dal Segretario Comunale, il quale assume le funzioni di
Presidente, e da due tecnici esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, uno dei quali deve essere esterno
all'Amministrazione. Uno dei membri della Commissione può essere scelto anche tra esperti di selezione e reclutamento
del personale.
2. Le Commissioni vengono nominate con deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Segretario Comunale.
3. Gli esperti interni devono essere inquadrati in categoria almeno pari rispetto a quella propria dei posti messi a concorso.
4. Gli esperti esterni sono individuati in persone estranee all'Amministrazione, che devono essere scelte fra dipendenti di
altre amministrazioni pubbliche o di aziende pubbliche e/o private, docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi o
associazioni professionali ove esistenti.
5. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.
6. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da
un membro della Commissione ovvero da un'impiegato dell'Amministrazione di categoria non inferiore alla C, e costituita
da due impiegati di categoria non inferiore alla C e da un segretario scelto tra gli impiegati di categorie C o D.
7. Per quanto concerne la prova pubblica selettiva per l'avviamento al lavoro degli iscritti nelle liste di collocamento in
attuazione della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, le relative Commissioni sono
composte in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
8. Le funzioni di segreteria vengono espletate da un dipendente nominato con disposizione del Segretario comunale , scelto
di norma tra gli appartenenti al Settore Personale e Affari Generali.
9. Possono essere nominati anche membri supplenti con il compito di surrogare gli effettivi, in caso di dimissioni o di altro
sopravvenuto impedimento, per il proseguimento e fino all'esaurimento delle operazioni concorsuali.
10. Qualora non si sia provveduto alla nomina dei membri supplenti, nel caso in cui un membro della Commissione
giudicatrice sia impedito dal partecipare ai lavori oppure per giustificati motivi non possa più assicurare la propria
presenza, il Segretario Comunale o suo delegato ne dispone la sostituzione con proprio atto, individuando altra persona
appartenente alla categoria del membro indicato e procedendo secondo le modalità descritte nei precedenti commi.
11. Nel caso di sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice conservano validità tutte le operazioni concorsuali
precedentemente espletate.
12. Non possono far parte della stessa Commissione parenti od affini fino al quarto grado civile o soggetti legati da vincolo di
coniugio nonché coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di alcuno dei concorrenti o legati da vincolo di
coniugio ad alcuno dei medesimi.
13. La verifica dell'esistenza di eventuali cause di incompatibilità è effettuata all'atto dell'insediamento della Commissione
prima dell'inizio dei lavori ed è ripetuta una volta che siano state lette tutte le domande dei candidati ammessi.
14. I commissari devono, a tal fine, rendere apposita dichiarazione di non ricoprire cariche politiche, di non essere
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni o organizzazioni sindacali o da associazioni professionali. I
dipendenti pubblici collocati in pensione devono inoltre dichiarare che il rapporto di servizio non si è risolto per motivi
disciplinari, o per decadenza all’impiego.
15. Per le selezioni dall’interno, la commissione può essere formata anche soltanto da funzionari della stessa
amministrazione che ha indetto la selezione.
16. I verbali della Commissione debbono contenere esplicita attestazione dell'effettuazione della verifica di cui al comma 14.
17. L'esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo a decadenza del Commissario interessato.
18. Analogamente si procede allorché la causa di incompatibilità non sia originaria ma sopravvenuta.
19. I componenti delle Commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori
della Commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dall'Amministrazione.
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20. I compensi ai membri delle commissioni esaminatrici sono determinati con deliberazione di Giunta Comunale.
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ART. 57 – INSEDIAMENTO
1. La commissione giudicatrice si insedia alla data fissata dal Presidente, previa convocazione scritta:
2. Una volta insediatasi, presa conoscenza della documentazione di rito, la commissione stabilisce:
a) le materie oggetto della/e prova/e d'esame e gli specifici titoli d'accesso;
b) i criteri di valutazione dei titoli nel rispetto di quanto indicato all'allegato 5, in caso di procedure aperte al
pubblico, quali concorso pubblico, corso-concorso pubblico e concorso unico per titoli o per titoli ed esami;
c) le date delle prove d'esame;
d) la definizione della tipologia della/e prova/e d'esame e l'individuazione di criteri di valutazione della/e prova/e
medesima/e;
e) in caso di preselezione, oltre che i contenuti della stessa anche il numero massimo di concorrenti da ammettere
alle prove d'esame;
3. Sulla base della proposta redatta dalla Commissione giudicatrice,il Segretario Comunale, con propria determinazione,
emanerà il bando relativo alla procedura di selezione indetta.
4. La successiva convocazione della commissione avverrà dopo l'ammissione dei candidati alla selezione.
5. Le procedure di selezione devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione della prima prova d'esame o, se
trattasi di procedure selettive per soli titoli, dalla data della prima convocazione della commissione.
6. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla commissione con motivata relazione al
Direttore Generale o suo delegato.
ART. 58 - ULTERIORE ORDINE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
1. Nella prima seduta successiva a quella di insediamento il segretario della commissione comunica al Presidente della
commissione medesima i nominativi dei candidati ammessi, unitamente alle altre notizie di rito per il prosieguo del procedimento di
selezione.
2. La commissione prende atto della regolare pubblicazione del bando e verifica l'insussistenza di incompatibilità tra i propri
componenti ed i candidati ammessi, ai sensi degli artt.51 e 52 del Codice di Procedura Civile.
3. Si dà luogo all'espletamento della preselezione, delle prove scritte e/o pratiche e/o orali.
4. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante procedura selettiva per titoli ed esami, la valutazione dei
titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Nel caso in cui la prova d'esame consista esclusivamente in una prova orale, la valutazione dei titoli dovrà effettuarsi prima di
procedere all'esperimento della prova stessa.
5. Valutate le prove scritte e/o pratiche con l'attribuzione della votazione a ciascun singolo elaborato, si espleta la prova orale ove
prevista.
ART. 59 - MODALITÀ DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI
1. La commissione esaminatrice espleta i suoi lavori alla presenza di tutti i suoi componenti.
2. Il segretario redige processo verbale di ogni seduta della commissione dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del
concorso. Fanno parte integrante del verbale, qualora non riportati nel suo contesto:
a) l’elenco dei concorrenti ammessi a sostenere le prove;
b) i testi delle prove scritte;
c) eventuali dichiarazioni sottoscritte che i commissari intendano rendere;
d) eventuali osservazioni dei candidati relative allo svolgimento del concorso, formulate con esposto sottoscritto.
3. Il verbale è sottoscritto su ogni foglio da ciascun componente la commissione e dal segretario.
4. La commissione delibera a maggioranza di voti e le votazioni avvengono in forma palese e contemporanea. Non è ammessa
l'astensione.
5. Formatasi la maggioranza, il commissario dissenziente ha diritto di richiedere la verbalizzazione dei motivi del dissenso.
6. I componenti la commissione possono assentarsi alternativamente, solo durante lo svolgimento delle prove scritte, purché sia
assicurata la costante presenza di almeno uno di essi.
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ART. 60 - IL BANDO
1. Il bando, in quanto "lex specialis" delle procedure selettive disciplinate dal presente regolamento quali concorso pubblico,
concorso interno, corso-concorso pubblico ed interno, concorso unico e progressione verticale è l'atto contenente la
normativa applicabile al procedimento di specie.
2. Esso deve contenere:
a) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
b) l'avviso circa la determinazione della sede e del diario della/e prova/e: nel caso in cui questi elementi non siano
ancora stati decisi, occorrerà indicare nel bando le modalità di comunicazione dei citati elementi;
c) le modalità di ammissione, anche con riserva, dei candidati alla procedura di selezione indetta;
d) le materie che costituiranno oggetto della/e varie tipologie di prova/e previste;
e) l'indicazione della votazione minima richiesta per ottenere il superamento della /e prova/e scritta/e e della prova
orale;
f) se il concorso è per titoli ed esami l'indicazione dei criteri stabiliti per la valutazione dei titoli;
g) i requisiti soggettivi che il candidato deve possedere per ottenere l'ammissione alla selezione e, successivamente,
all'impiego, ivi compresi gli specifici titoli d'accesso;
h) eventuali titoli che danno luogo a precedenza, ovvero la percentuale di posti riservati a particolari categorie di
cittadini:
1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie protette secondo le disposizioni di legge
vigenti in materia;
2) riserva di posti ai sensi della vigente normativa a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari
specializzati delle tre forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma
contrattuale;
i) il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti alla
data di approvazione del bando;
j) le modalità di dichiarazione dei requisiti prescritti dal bando e degli eventuali titoli di cui il candidato risulti in
possesso e, se necessario, le eventuali modalità di produzione dei documenti;
k) l'ammontare ed il modo di versamento della tassa di concorso;
l) le modalità di utilizzazione della graduatoria ai sensi della vigente normativa tranne che per la progressione verticale;
m) il riferimento alla Legge 10 aprile 1991, n.125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro, come anche previsto dall'art. 61 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
n) l’eventuale percentuale di posti riservati al personale interno dipendente dall'Amministrazione che ha indetto la
procedura selettiva. Alla riserva dei posti possono accedere i dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nella
categoria immediatamente inferiore a quella per la quale è indetta la selezione per la copertura del posto,
indipendentemente dalla posizione economica ricoperta dal lavoratore, ed in possesso di un'anzianità minima di due
anni maturata all'interno della categoria;
o) in caso di concorso interno e progressione verticale, l'anzianità minima necessaria nella categoria di appartenenza;
p) il bando deve contenere l'indicazione circa la categoria di inquadramento;
q) il bando deve, altresì, contenere l’indicazione di un apposito recapito anche telefonico, riferito ad un soggetto
determinato individuato dal segretario comunale, per coloro che richiedono copia del bando o notizie relative allo
stesso; è inoltre riportato il sito Web dell’ente dal quale potrà essere estratta la domanda di partecipazione e sul
quale sarà possibile seguire l’andamento del concorso nel rispetto della legge n. 675 del 1996.
3. Il bando è emanato da parte del Segretario Comunale, con propria determinazione.
4. Il bando deve, a cura della Segreteria Generale, essere affisso all'Albo Pretorio del Comune.
5. Ad ogni bando, ad eccezione di quelli concernenti prove pubbliche selettive da ufficio di collocamento, la progressione
verticale, il concorso interno e il corso-concorso interno , deve essere data pubblicazione mediante avviso su almeno 1
quotidiano, e/o nella Gazzetta Ufficiale - 4/A serie speciale - Concorsi ed Esami.
6. In relazione alla natura della procedura selettiva indetta, il Segretario Comunale o suo delegato individuerà, di volta in
volta, le forme di pubblicità del bando più adeguate, fra quelle sopra indicate.
7. Copia del bando di concorso pubblico, corso-concorso pubblico e concorso unico viene inviato alla Regione, all'Ufficio
competente territorialmente competente, ai Comuni capoluoghi di Provincia, ai Comuni della Provincia.
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8. Il bando di progressione verticale, di concorso interno e di corso-concorso interno deve essere comunicato alle
organizzazioni sindacali aziendali.
ART. 61 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’Ente assicura la massima riservatezza su tutte le notizie comunicate dal candidato nella domanda.
2. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
dall’ufficio personale dell’ente e trattati per le finalità connesse al concorso, per l’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
3. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
concorso; pertanto nella domanda di partecipazione deve essere espressamente fornito il consenso al trattamento dei dati
forniti per le finalità del concorso.
4. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei ,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, e il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’ente.
5. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso il concorrente autorizza il trattamento dei dati
comunicati.
ART. 62 - RIAPERTURA DEI TERMINI
1. E' in facoltà dell’Amministrazione procedere alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle
domande allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate, ovvero per
altre motivate esigenze di pubblico interesse.
2. L'atto di riapertura dei termini, di competenza del Segretario Comunale o suo delegato, è pubblicato con le stesse
modalità adottate per il bando e deve essere comunicato a tutti i concorrenti che hanno presentato domanda di
partecipazione entro il termine originariamente previsto dal bando.
3. Per i nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti prima della scadenza dei nuovi termini fissati dall'atto
di riapertura.
4. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla
integrazione della documentazione.
ART. 63 - PROROGA DEI TERMINI
1. E' in facoltà dell'Amministrazione prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande.
2. L’atto, di competenza del Segretario Comunale o suo delegato, è pubblicato nei modi più opportuni ed efficaci.
ART. 64 - REVOCA DEL BANDO
1. E' in facoltà dell'Amministrazione procedere, con atto del Segretario Comunale o suo delegato, alla revoca del bando in
qualsiasi momento del procedimento di selezione.
2. L'atto deve essere comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse.
ART. 65 - MODIFICA DEL BANDO
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1. E' in facoltà dell'Amministrazione procedere, con atto del Segretario Comunale o suo delegato, alla modifica del bando in
qualsiasi momento del procedimento di selezione.
2. L'atto deve essere comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse.
ART. 66 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
1. Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate
direttamente, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Sindaco del
Comune di Stazzema, presso il Protocollo Generale entro il termine fissato nel bando.
2. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando, riportando tutte le indicazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
4. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 gennaio 1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta in relazione al
proprio handicap riguardo all’ausilio necessario, ed all’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove d’esame. La richiesta va corredata di apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria al fine di
individuare le concrete modalità attraverso cui consentire la partecipazione.
5. I concorrenti interni dichiarano il loro stato e l’intenzione di avvalersi della riserva, qualora prevista.
6. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi
dell'art.26 della legge 15/1968, e successive modificazioni ed integrazioni, decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
7. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. Nel caso di
presentazione diretta della domanda farà fede il timbro a data apposto a cura del Protocollo Generale.
8. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande, o di comunicazione, dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali
disguidi postali, o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
9. La domanda, a pena di nullità, deve essere sottoscritta dal candidato.
10. In caso di dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4 della Legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, il candidato
dovrà rendere la sottoscrizione in presenza del dipendente addetto o con firma sul documento accompagnata da copia di
un documento d'identità del candidato medesimo.
ART. 67 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
1. L'ammissione alla selezione è preceduta dall'istruttoria delle domande che consiste nella verifica del possesso dei
requisiti sostanziali e formali previsti dal bando per la partecipazione ad una determinata selezione.
2. Il mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando preclude la possibilità di partecipazione alla selezione medesima;
l'Amministrazione con provvedimento del Segretario Comunale o suo delegato, deve comunicare ai candidati non
ammessi l'avvenuta esclusione, a mezzo telegramma, o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'indicazione
delle motivazioni che hanno portato all'esclusione dalla selezione medesima.
3. Dal ricevimento della comunicazione di esclusione il candidato ha sessanta giorni per esperire ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale e centoventi per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento
di esclusione dalla selezione.
4. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, la esclusione dalla selezione per difetto
dei requisiti prescritti.
5. In caso di obiettivi dubbi sui requisiti di ammissione, sia nell'interesse del candidato, sia nell'interesse generale al corretto
svolgimento delle prove, l'Amministrazione, con provvedimento del Segretario Comunale o suo delegato, potrà disporre
l'ammissione con riserva.
6. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.
7. L'Amministrazione potrà, altresì, disporre l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda,
senza verificare le dichiarazioni in essa contenute.
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8. In tali casi, la verifica delle dichiarazioni rese, nonché il possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati, verrà effettuata prima
di procedere all'assunzione dei vincitori della selezione e di coloro che, a procedura selettiva espletata, risultando
utilmente collocati nella graduatoria, verranno assunti.
9. Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione alla
selezione darà luogo alla non stipulazione del contratto individuale di lavoro e produrrà la modificazione della graduatoria
già approvata.
10. Di volta in volta, il bando disciplinerà le modalità di ammissione dei candidati alla selezione.
ART. 68 - SVOLGIMENTO PROVE D’ESAME - DISPOSIZIONI COMUNI
1. Le prove del concorso non possono svolgersi nei giorni festivi ed in quelli di festività religiose.
2. L’ente non è responsabile per i casi di mancata ricezione degli avvisi spediti per tutte le comunicazioni relative al
concorso.
3. Il concorrente che non si presenta alle prove il giorno stabilito si considera rinunciatario e viene escluso dal concorso; il
concorrente che arriva in ritardo può essere ammesso nei locali ove si svolge il concorso, fino al momento precedente
quello dell’apertura della busta contenente gli argomenti sorteggiati.
4. Qualora le prove orali siano state programmate in più giornate, il concorrente che sia impedito da gravi e comprovati
motivi ad intervenire alla prova nel giorno prestabilito, può far pervenire al presidente della commissione non oltre l’ora
fissata per l’inizio della seduta istanza documentata per il differimento dell’esame ad altra data rientrante comunque nel
calendario delle prove. La commissione decide a suo insindacabile giudizio dando avviso telegrafico al concorrente con
l’eventuale indicazione della nuova data.
ART. 69 - PREPARAZIONE ED ESPLETAMENTO DELLE PROVE
1. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una sola sede, ed una sola
traccia, quando gli esami hanno luogo in più sedi. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.
2. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in plichi sigillati privi di contrassegni.
3. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, se la selezione ha luogo in più sedi, il
Presidente della commissione esaminatrice fa procedere all'identificazione dei concorrenti e, previo accertamento della
loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della
chiusura dei tre plichi, o del plico, contenenti/e le prove d'esame; nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati la
prova da svolgere.
4. Durante la/e prova/e scritta/e non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza, o con i membri della commissione esaminatrice.
5. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono
consultare soltanto i testi di legge non commentati autorizzati dalla commissione ed i dizionari.
6. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o comunque abbia copiato tutto, o in parte, la
prova (l'elaborato), è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno, o più, candidati abbia/abbiano copiato, tutto o
in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
7. La commissione esaminatrice, o il comitato di vigilanza, cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di
adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno uno dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.
La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove
medesime.
8. Nel caso di una sola prova scritta al candidato sono consegnate nel giorno d'esame due buste: una grande e una piccola
contenente un cartoncino bianco.
9. Nel caso di due prove scritte al candidato sono consegnate nel/nei giorno/i di esame due buste; una grande munita di
linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
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10. Il candidato, dopo avere svolto il tema, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la
data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande
che richiude e consegna al Presidente della commissione, o del comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci. Il presidente
della commissione, o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi
resti compreso, il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma.
11. Se le prove scritte sono due, al termine di ogni giorno d'esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun
concorrente lo stesso numero, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti
allo stesso candidato.
12. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero
in un unica busta. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice, o dal comitato di vigilanza, con
l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data
comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in
numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.
13. I plichi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame dei lavori
relativi a ciascuna prova di esame.
14. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.
15. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi
verbali sono custoditi dal segretario della commissione e da questi trasmessi al termine delle prove scritte.
16. La prova orale dovrà tenersi in luogo aperto al pubblico e di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
ART. 70 - CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA PRESELEZIONE E DELLE PROVE
1. Nella correzione delle prove preselettive e della/e prova/e scritta/e la commissione potrà avvalersi di strumenti informatici
o comunque atti ad accelerare le procedure di correzione, comprese quelle di preselezione.
2. In caso di preselezione conseguono l'ammissione alla/e prova/e scritta/e il numero massimo di candidati definito dalla
commissione .
3. Prima di procedere alla correzione delle prove d'esame (scritta, pratica e orale), la commissione dovrà individuare e
recepire in apposito verbale i criteri con i quali procederà alla valutazione delle prove dei candidati al fine di assegnare le
votazioni che saranno espresse in forma aritmetica.
4. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella/e prova/e scritta/e e/o pratica e/o teorico-
pratica una votazione di almeno 21/30; se le prove scritte sono due, conseguono l'ammissione i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova una votazione di almeno 21/30.
5. Prima di procedere all'espletamento della prova orale, la commissione dovrà definire in apposito verbale i criteri di
valutazione e le modalità di espletamento del colloquio.
6. Il colloquio s'intende superato con l'ottenimento di una votazione minima di 21/30.
ART. 71 - LA COMUNICAZIONE DELLA PRESELEZIONE E DELLE PROVE
1. Il bando di procedura selettiva, di volta in volta, disciplinerà i termini di avviso per la convocazione alle prove d'esame,
nonché le modalità di comunicazione dell'esito delle prove stesse e dell'eventuale preselezione, che potrà avvenire in una
delle forme sotto elencate:
a) comunicazione della sede e del diario della preselezione, della/e prova/e scritta/e e/o pratica e/o orale ai singoli
candidati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno venti giorni prima della/e data/e in cui
devono sostenerla/e, o pubblicazione della sede e del diario delle prove nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale -
concorsi ed esami, o nel bando di concorso;
b) comunicazione dell'esito delle prove d'esame ai singoli candidati o, in alternativa, pubblicazione delle stesse all'Albo
Pretorio del Comune.
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ART. 72 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. Le decisioni assunte dalla commissione esaminatrice, comprese le operazioni inerenti alle prove d'esame, sono contenute
in appositi atti chiamati verbali e sottoscritti, per ogni seduta, da tutti i membri della commissione e dal Segretario.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, per cui:
a) nelle procedure selettive pubbliche quali concorso pubblico, corso concorso pubblico e concorso unico per titoli,
è costituita dal punteggio ottenuto dalla somma delle valutazioni dei titoli;
b) nelle procedure selettive pubbliche quali concorso pubblico, corso-concorso pubblico e concorso unico per
esami, il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte (se sono più di
una) e dalla votazione conseguita nel colloquio;
c) nelle procedure selettive quali concorso pubblico, corso-concorso pubblico e concorso unico per titoli ed esami,
invece, la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto
complessivo riportato nella/e prova/e d'esame, ottenuto come indicato al punto b).
d) nella progressione verticale, nel concorso interno e nel corso-concorso interno per esami, o per titoli ed esami,
il punteggio complessivo è determinato secondo i criteri di cui ai punti b) e c).
3. Nel formulare la graduatoria di merito dei candidati, così come previsto dal precedente comma, nel caso di parità di
punteggio si applicheranno le preferenze previste all'allegato 7 al presente regolamento.
4. La graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la/e prova/e d'esame costituisce l'atto conclusivo della
procedura di selezione: viene approvata dalla Giunta Comunale e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.Con
l'approvazione della graduatoria vengono proclamati i vincitori: sono tali coloro che, nel limite dei posti messi a selezione,
sono utilmente collocati nella graduatoria di merito; nella redazione della graduatoria si deve, altresì, tenere conto delle
riserve di legge a favore di determinate categorie di cittadini.
5. La graduatoria, una volta approvata, tranne che nel caso di selezione per progressione verticale, rimane efficace per il
periodo previsto dalla normativa vigente, per l'eventuale copertura di posti che dovessero rendersi vacanti e disponibili
successivamente all'approvazione della graduatoria medesima, fatta eccezione per i posti istituiti, o trasformati,
successivamente all'indizione della procedura di selezione medesima.
6. Qualora per intervenute e/o mutate esigenze l'Amministrazione abbia necessità di procedere ad un potenziamento
dell'organico può disporre, prima dell'approvazione della graduatoria concorsuale, l'aumento dei posti inizialmente messi
a concorso.
7. Nel caso di vigenza di due graduatorie per la copertura dei posti dello stesso profilo professionale, per l'eventuale utilizzo,
l'Amministrazione attingerà dalla graduatoria prima approvata.
ART. 73 – NOMINA DEI VINCITORI
1. Dopo l’approvazione degli atti del concorso e della relativa graduatoria il responsabile del servizio procede alla nomina dei
vincitori dando notizia a ciascuno di essi dell’esito del concorso a mezzo di raccomandata R.R.
2. La stipula del contratto di lavoro è subordinata alla acquisizione d’ufficio dei seguenti documenti:
a) certificato di cittadinanza ovvero il titolo che dà diritto all’equiparazione dello straniero al cittadino;
b) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
c) stato di famiglia;
d) copia del foglio matricolare o altro documento dal quale risulta la posizione in relazione agli obblighi di leva;
e) la dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 58 del D.Lgs. n. 29/1993. In caso contrario deve essere espressamente dichiarata
l’opzione per la nuova amministrazione;
f) certificato del casellario giudiziale;
g) tutti i documenti relativi agli altri stati, fatti e qualità personali richiesti.
3. Il concorrente inoltre rende la dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 58 del decreto legislativo 29/1993; in caso contrario deve
essere espressamente dichiarata l’opzione per la nuova amministrazione, e la dichiarazione di accettazione della nomina
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e di tutti gli obblighi derivanti. Per accelerare il procedimento l’interessato può trasmettere copie dei certificati di cui è già
in possesso.
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ART. 74 - DECADENZA
1. Costituiscono cause di decadenza del concorrente vincitore:
a) l’insussistenza dei requisiti indicati nel bando di concorso;
b) la mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine previsto dal provvedimento di
nomina. Il predetto termine può essere prorogato, su richiesta dell’interessato, per comprovata ragione dal
responsabile dell’ufficio competente.
2. La nomina è sospesa quando il candidato nominato vincitore risulti rinviato a giudizio o condannato anche in via non
definitiva per uno dei reati ostativi all’assunzione al pubblico impiego.
3. L’Ente ha facoltà di accertare in qualunque momento l’autenticità e veridicità dei documenti presentati.
ART. 75 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
1. L’instaurazione del rapporto di lavoro con il vincitore è effettuata mediante la stipula del contratto individuale avente
decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio.
2. Il contratto di lavoro dovrà contenere tutti gli elementi indicati nel D.Lgs. n. 152 del 26 maggio 1997 (art. 1), e dovrà
esservi allegato il codice di comportamento di cui al D.M. 31 marzo 1994.
ART. 76 - L'ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE SELETTIVE
1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti a rilevanza esterna delle procedure selettive.
I verbali della commissione esaminatrice possono costituire oggetto di richiesta di accesso da parte di coloro che vi hanno
interesse per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.
2. La tutela della riservatezza dell'autore non può giustificare il diniego di accesso agli elaborati dello stesso, poiché tali
elaborati sono redatti proprio per essere sottoposti al giudizio altrui nella competizione concorsuale.
3. I candidati che hanno partecipato a procedure selettive e che hanno diritto di accesso ai documenti possono non solo
prendere visione, ma anche ottenere copia degli elaborati degli altri candidati, a proprie spese.
4. I portatori di interessi diffusi non sono legittimati a chiedere visione e copia degli elaborati di procedure selettive, poiché il
procedimento concorsuale coinvolge immediatamente le situazioni soggettive di coloro che partecipano alla selezione e
non anche interessi superindividuali di associazioni o comitati, la cui tutela rientri nei loro fini istituzionali.
SEZIONE IV - TIPOLOGIA DELLE PROVE
ART. 77 – PRESELEZIONE
1. Le prove d'esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in
selezione del personale.
2. I contenuti di ciascuna prova di preselezione sono stabiliti dalla commissione, la quale può disporre che le prove stesse
siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione. La preselezione può consistere in un
test a risposta multipla su domande di cultura specifica (sulle materie indicate nel bando) e/o di natura attitudinale.
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3. La Commissione redige o fa predisporre dalla ditta incaricata il test prescelto che viene somministrato ai candidati. Anche
per la somministrazione e/o correzione dei test l'Amministrazione può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni,
aziende specializzate in selezione del personale e consulenti professionali.
ART. 78 - PROVA SCRITTA
1. La prova scritta può essere costituita dalla redazione di un tema, di una relazione, di uno o più pareri, di uno o più quesiti
a risposta sintetica, dalla redazione di schemi di atti amministrativi o tecnici, da più quesiti a risposta multipla.
2. La prova scritta, a contenuto teorico pratico, può essere costituita da studi di fattibilità relativi a programmi e progetti, o
interventi e scelte organizzative, redazioni di progetti ed elaborazioni grafiche, individuazione di iter procedurali o percorsi
operativi, soluzione di casi, elaborazione di schemi di atti, simulazione di interventi, accompagnati in termini significativi da
enunciazioni teoriche, o inquadrate in un contesto teorico.
3. L'Amministrazione, per lo svolgimento delle prove scritte mediante questionari o mediante test psico-attitudinali, può
avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, aziende specializzate in selezione del personale o consulenti
professionali ai fini della redazione e/o somministrazione e/o correzione degli stessi.
ART. 79 - PROVA PRATICA
1. La prova pratica può consistere in elaborazioni grafiche, dattiloscrittura, utilizzo di computer, macchine calcolatrici, fax,
attrezzi, macchine operatrici e strumentazioni tecnologiche inerenti le mansioni, simulazione di interventi in situazioni
definite.
ART. 80 - PROVA ORALE
1. La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie indicate nel bando.
2. Il colloquio individuale può essere integrato da un colloquio di gruppo per la copertura di quelle figure professionali per le
quali si ritiene rilevante la valutazione della capacità del soggetto di interrelazione, di coordinare risorse, di risoluzione di
problemi, l'orientamento al risultato, la leadership e l'intelligenza sociale.
3. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione
del voto riportato da ciascuno di essi, da affiggere immediatamente all’Albo Pretorio.
ART. 81 - INDIVIDUAZIONE DELLE PROVE PER CATEGORIA E QUALIFICA
1. Nelle procedure concorsuali pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato le prove d'esame consistono:
a) per i profili professionali di categoria A e B, in prove selettive, se l'assunzione avviene con le modalità di cui alla
legge 56/87; in una prova pratico/manuale e/o in test attitudinali e/o in una prova scritta e/o in una prova orale, se
l'accesso è per concorso pubblico, corso-concorso, concorso unico;
b) per i profili professionali di categoria C, in una o più prove scritte e/o pratiche e in una prova orale. La commissione
dovrà definire il numero di prove scritte e/o pratiche, o a contenuto teorico pratico, nonché la tipologia e i contenuti
delle prove medesime e della prova orale;
c) per i profili professionali di categoria D, in una o più prove scritte e/o pratiche e in una prova orale. La commissione
dovrà definire il numero di prove scritte, anche a contenuto teorico pratico, nonché la tipologia e i contenuti delle
prove medesime e della prova orale.
2. La proposta formulata dalla Commissione deve essere recepita nel bando di concorso.
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SEZIONE V - LA PROGRESSIONE INTERNA DEL PERSONALE
ART. 82 - PROGRESSIONE VERTICALE
1. La progressione verticale è disciplinata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL sul sistema di classificazione
professionale del personale del Comparto Regioni Autonomie locali e dal contratto collettivo integrativo decentrato. Essa
consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti dell'Amministrazione, che prevede il passaggio
da una categoria alla categoria immediatamente superiore e si attua attraverso procedure di selezione interna.
2. Costituiscono presupposto per l'esperimento della progressione verticale:
a) la vacanza del posto in organico. Nel caso di sostituzione del posto con altro di categoria inferiore, quest’ultimo deve
essere soppresso dalla pianta organica;
b) l'esigenza dell'Amministrazione di ricoprire la posizione;
c) la disponibilità economica.
3. Possono essere oggetto di progressione verticale tutti i profili professionali dell'ente, ad eccezione di quelli ricopribili con
concorso interno, nel limite della percentuale di posti riservata.
4. All'istituto della progressione verticale si applicano i principi generali richiamati all'art. 42 del presente regolamento.
5. La progressione verticale può essere:
a) per esame/i: in tal caso, la selezione per la progressione verticale potrà consistere in una o più prove d'esame, da
scegliersi, a cura della commissione, tra la tipologia di prove previste dal Capo IV;
b) per titoli ed esame/i: in tal caso, la selezione per la progressione verticale potrà consistere in una o più prove
d'esame, da scegliersi, a cura della commissione, tra la tipologia di prove previste dal Capo IV e nella valutazione
delle tipologie di titoli indicati nel bando;
c) per titoli: in tal caso, la selezione per la progressione consisterà nella sola valutazione delle tipologie di titoli indicate
nel bando.
6. La progressione verticale può, altresì, essere preceduta da un corso di formazione professionale; in tal caso, le modalità
di espletamento della progressione verticale sono le stesse previste per il corso-concorso pubblico. Sono ammessi a
partecipare alla progressione verticale i dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nella categoria immediatamente
inferiore a quella per la quale è indetta la selezione per la copertura del posto, indipendentemente dalla posizione
economica ricoperta dal lavoratore, ed in possesso di un'anzianità minima di due anni, maturata all'interno della categoria.
7. Il bando di progressione verticale deve essere affisso all'Albo Pretorio. Il termine della scadenza del bando deve essere
tale da consentire pubblicazioni di durata non inferiore a dieci giorni.
8. La graduatoria viene utilizzata esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.
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ART. 83 - CONCORSI INTERNI
1. Il concorso interno è disciplinato nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 91 del D-Lgs.267/2000.
2. I concorsi interni possono essere:
a) per esame/i: in tal caso, il concorso potrà consistere in una o più prove d'esame, da scegliersi, a cura della
commissione, tra le tipologie di prove previste dalla sezione IV;
b) per titoli ed esame/i: in tal caso, il concorso potrà consistere in una o più prove d'esame, da scegliersi, a cura della
commissione, tra le tipologie di prove previste dalla sezione IV e nella valutazione delle tipologie di titoli indicati nel
bando;
c) per titoli: in tal caso, il concorso consisterà nella sola valutazione delle tipologie di titoli indicate nel bando di
concorso.
3. Il concorso interno può, altresì, svolgersi nella forma del corso-concorso.
4. Sono ammessi a partecipare al concorso interno o al corso-concorso interno i dipendenti del Comune di Stazzema
inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto il concorso interno o il corso-concorso
interno ed in uno dei profili professionali richiamati nel citato allegato 3, in possesso di una anzianità minima di due anni.
5. La modalità di espletamento del concorso interno e del corso-concorso interno è la stessa prevista rispettivamente per il
concorso pubblico e il corso-concorso pubblico..
6. Il bando di concorso interno o di corso-concorso interno deve essere affisso all'Albo Pretorio. Il termine della scadenza
del concorso deve essere tale da consentire pubblicazioni di durata non inferiore a dieci giorni.
ART. 84 – PROGRESSIONE ORIZZONTALE. RINVIO
1. Per lo svolgimento della progressione orizzontale si fa rinvio alle disposizioni in materia contenute nel contratto collettivo
nazionale – comparto Enti locali e nel contratto collettivo integrativo decentrato.
SEZIONE VI - MOBILITÀ DEI LAVORATORI
ART. 85 - PRINCIPI
1. Fermo restando che i criteri generali per l’attuazione della mobilità sono concertati tra le parti, si individuano i seguenti
principi:
a) la mobilità è disposta a domanda dei lavoratori o per esigenze di servizio da individuare nell’ambito dei criteri di cui
sopra;
b) la mobilità esterna tra enti dello stesso comparto si perfeziona con il consenso dell’amministrazione di appartenenza
che tiene conto delle motivazioni del lavoratore e del parere del Direttore Generale;
c) la mobilità tra enti di comparto diverso è soggetta ad accordi tra le amministrazioni interessate da realizzare anche
con conferenze di servizi per verificare la corrispondenza dei profili, i criteri e le modalità per effettuare il
trasferimento, e per l’espressione del parere finale;
d) la mobilità interna è attuata sulla base delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. e nel contratto collettivo integrativo
decentrato. Può avvenire nell’ambito dello stesso profilo o comportare un cambiamento di profilo; in quest’ultimo
caso al lavoratore potrà essere chiesto di seguire un corso di riqualificazione a cura del Direttore Generale, con un
colloquio finale tendente ad accertare l’idoneità allo svolgimento delle nuove funzioni. In entrambi i casi il
trasferimento non deve comportare alcun cambiamento della posizione economica.
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ART. 86 - MOBILITÀ ORIZZONTALE
1. La mobilità orizzontale, all'interno della medesima categoria, è consentita a condizione che il dipendente da inquadrare
nella nuova figura professionale sia in possesso dei titoli professionali che specificamente la definiscono.
2. In relazione a particolari profili è prevista la possibilità di procedere alla copertura dei posti vacanti tramite bando di
mobilità orizzontale interna tra il personale della medesima qualifica funzionale cui è affidato il profilo da ricoprire in
possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
3. Il bando identifica i profili da ricoprire e le modalità di selezione tra candidati.
ART. 87 - MOBILITÀ PER INIDONEITÀ PSICO-FISICHE
1. Il personale riconosciuto inidoneo temporaneamente o permanentemente alle mansioni affidategli ma che conservi
comunque una residua capacità lavorativa è soggetto, di norma, a mobilità interna d'ufficio, anche temporanea, e, qualora
ritenuto opportuno, anche alla mobilità orizzontale di cui all'articolo 13.
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TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I - NORME FINALI
ART. 88 - RINVII
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento sono direttamente applicabili al rapporto di lavoro le disposizioni di cui
alle fonti previste dagli artt.1, comma 2 e 2, comma 2.
ART. 89 - ABROGAZIONI
1. E' abrogato il Regolamento Generale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n.134 del 23.12.1999.
Sono fatti salvi gli effetti prodottisi in vigenza del Regolamento di cui al comma 1.
ART. 90 - REGOLAMENTI SPECIALI
1. Il personale contemplato dal Regolamento è sottoposto anche alle particolari normative sancite dai Regolamenti speciali di
servizio .
ART. 91 - DISPOSIZIONI FINALI
1. L'entrata in vigore di norma di rango superiore capace di esplicare i suoi effetti sui contenuti del Regolamento è direttamente
applicabile all'oggetto normato indipendentemente dalla sua formale ricezione nell'articolato.
2. L'interpretazione di singole norme o disposizioni del Regolamento è disposta con atto del Direttore Generale o suo delegato, o in
mancanza del Responsabile del Servizio Personale.
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Funzionigramma distinto per aree e servizi – Anno 2005
AREA VIGILANZA
SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
Svolgimento di tutte le attività riconducibili alle varie funzioni di polizia, inerenti l’esercizio della vigilanza, dell’ispezione, del
controllo del territorio e delle attività ivi svolte, la pubblica sicurezza, anche in riferimento alle funzioni di protezione civile.
Esecuzione delle funzioni autorizzatorie in materia di caccia, pesca e raccolta funghi.
Gestione adempimenti fiscali e assicurativi relativi agli automezzi comunali.
Gestione dei rapporti inerenti l’anagrafe canina.
Gestione delle occupazioni temporanee e permanenti del suolo pubblico.
Attività di pianificazione del traffico, anche attraverso proposte di nuovi assetti regolamentari.
AREA CULTURA E GESTIONE PARCO NAZIONALE DELLA PACE
SERVIZIO CULTURA
Proposta e programmazione iniziative in campo culturale.
Gestione diretta delle attività culturali.
Gestione rapporti con enti e soggetti terzi per il sostegno, la promozione, la partecipazione, l’attivazione e l’organizzazione di
manifestazioni, convegni e iniziative nel settore.
Gestione sistema archivistico storico e bibliotecario.
SERVIZIO PARCO NAZIONALE DELLA PACE DI SANT’ANNA DI STAZZEMA
Segreteria degli organi del Comitato per le Onoranze ai Martiri di S. Anna di Stazzema.
Gestione ed organizzazione diretta ed indiretta di convegni, manifestazioni, iniziative ed eventi connessi alle finalità della L. n.
381/2000 ed alla L.R. n. 38/2002.
Gestione gare e appalti di servizi connessi alla manutenzione del Parco nazionale della pace di S. Anna di Stazzema.
AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PROGETTAZIONE
Proposta sull’attività di programmazione e realizzazione delle opere pubbliche.
Verifica e controllo sull’esecuzione degli strumenti di programmazione in materia di opere pubbliche.
Gestione attività di progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere pubbliche e delle infrastrutture, effettuata sia
direttamente che mediante il ricorso a prestazioni di servizi.
SERVIZIO GARE
Gestione di tutte le procedure, attività ed adempimenti propedeutici, connessi e consequenziali la realizzazione delle opere
pubbliche mediante contratti di appalto d’opera o di appalto di servizi.
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO
Gestione degli interventi manutentivi, ordinari o straordinari, del patrimonio edilizio comunale e del demanio comunale.
SERVIZIO RETI ED IMPIANTI
Controllo e verifica degli interventi e della funzionalità degli impianti e delle reti relativi ai seguenti servizi pubblici: gas; acqua;
fognatura; pubblica illuminazione.
SERVIZIO CIMITERIALE
Gestione attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei cimiteri comunali e dei servizi ed attività ad essi connessi
(illuminazione, pulizia, tumulazione, estumulazione, ecc).
SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO
Attività di controllo e proposta finalizzata al rispetto ed attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
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SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Attività di proposta ed esecuzione della programmazione e pianificazione degli interventi di protezione civile.
Coordinamento con altri enti nelle materie e per gli adempimenti connessi al settore della protezione civile.
AREA TERRITORIO
SERVIZIO URBANISTICA
Proposta sull’attività di pianificazione e programmazione urbanistica generale e particolare
Gestione operativa, comprensiva di tutti gli adempimenti normativamente previsti, degli strumenti urbanistici generali e
particolari e loro varianti.
Studio e verifica sulla consistenza e sulla situazione edilizia territoriale, anche in relazione ai dati demografici, economici e
sociali.
Gestione archivio urbanistico e cartografico.
Gestione beni demaniali e patrimoniali, comprensiva degli adempimenti relativi ad espropri, acquisti ed alienazioni e connessa
attività peritale.
Gestione patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Attività propedeutiche, conseguenti e connesse le funzioni dichiarative, certificative, autorizzative e concessorie in materia di
attività edilizia di privati e terzi in genere.
Attività connessa all’abusivismo, comprensiva dell’adozione di atti e provvedimenti sanzionatori.
Gestione sportello unico attività edilizie.
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Adempimenti propedeutici, connessi e consequenziali l’applicazione della L.R. n. 78/1998.
SERVIZIO AMBIENTE
Attività di proposta, prevenzione e intervento in materia qualificazione e riqualificazione ambientale e di inquinamento.
Controllo e verifica degli interventi e della funzionalità delle attività svolte nei seguenti servizi: smaltimento rifiuti; depurazione.
Proposta e programmazione degli interventi in materia di difesa del suolo, protezione idrogeologica, salvaguardia del
patrimonio boschivo ed esercizio delle funzioni connesse.
AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO
Gestione complessiva dell’insieme dei rapporti, processi ed adempimenti connessi allo svolgimento sul territorio di attività
commerciali, turistiche, recettive, agricole ed artigiane, comprensiva del rilascio o del diniego di provvedimenti autorizzativi,
sanzionatori, licenze, nulla osta, ecc.
SERVIZIO SPORT E TURISMO
Gestione complessiva dell’insieme dei rapporti, processi ed adempimenti connessi allo svolgimento sul territorio di attività
sportive, inclusa la gestione degli impianti sportivi comunali.
Gestione delle iniziative ed attività, sia istituzionali che dei terzi, nel campo turistico.
SERVIZIO ASSISTENZA
Gestione complessiva dell’insieme dei rapporti, processi ed adempimenti connessi agli interventi socio assistenziali erogati sia
direttamente che attraverso soggetti terzi, delegati o incaricati.
SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICO
Gestione complessiva dell’insieme dei rapporti, processi ed adempimenti connessi alle attestazioni, dichiarazioni, certificazioni,
comunicazioni, ecc. come risultanti dagli albi e registri di anagrafe, di stato civile, di leva militare, elettorale, dei giudici popolari,
ivi inclusa la tenuta ed aggiornamento di detti albi e registri.
Gestione del servizio di statistica, anche mediante la periodica indagine ed elaborazione dei dati indicativi delle caratteristiche
socio – economiche del territorio.
Gestione istanze di cremazione.
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Svolgimento delle funzioni connesse all’ufficio di segreteria degli organi istituzionali dell’ente, incluso l’ordinamento e raccolta
degli atti e provvedimenti di detti organi.
Adempimenti ed attività connessi alla gestione operativa di contratti e convenzioni, del servizio protocollo ed archivio generale,
della portineria e centralino comunale, dell’Albo Pretorio, dell’ufficio notificazioni, dell’ufficio relazioni con il pubblico.
Rapporti intercorrenti con il gestore del servizio di trasporto pubblico locale.
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AREA FINANZE
SERVIZIO CONTABILITÀ E RAGIONERIA
Gestione strategica ed operativa del bilancio comunale nelle impostazioni finanziarie, economiche e contabili, in fase di
previsione, di amministrazione e consuntiva.
Svolgimento dei compiti in materia fiscale, anche in qualità di sostituto d’imposta.
Svolgimento delle funzioni di economo comunale.
SERVIZIO TRIBUTI
Complessiva gestione e disciplina dei tributi locali, da svilupparsi sia in chiave operativa, sia in chiave propositiva di nuovi
assetti organizzativi, funzionali e normativi da relativi al servizio, finalizzati alla definizione della politica tributaria dell’ente.
SERVIZIO PAGHE E CONTRIBUTI
Gestione archivio personale, comprensiva degli adempimenti connessi all’amministrazione del personale degli enti pubblici.
Trattamento retributivo e contributivo del personale.
Rilevazione presenze.
SERVIZI EXTRA AREE
SERVIZIO PERSONALE
Svolgimento dei compiti ed attività connessi alla gestione del personale, ad esclusione di quanto riguardante l’attività
strettamente tecnico-amministrativa (ferie, presenze, ecc.) e retributiva (paghe e contributi).
Relazioni sindacali
SERVIZIO RAPPORTI CON ENTI PARTECIPATI
Gestione complessiva dell’insieme dei rapporti, processi ed adempimenti connessi alla partecipazione del Comune a consorzi,
società, enti, ecc.
SERVIZIO CONTROLLO E VALUTAZIONE
Gestione del servizio di controllo di gestione
Adempimenti connessi al Nucleo di valutazione
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Gestione complessiva dell’insieme dei rapporti, processi ed adempimenti connessi all’erogazione del servizio di mensa
scolastica, del trasporto scolastico e delle attività connesse al diritto allo studio.
Proposta dei piani di intervento sulle strutture scolastiche.
SERVIZIO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Coordinamento comunicazione interna, ai fini della predisposizione di un flusso informativo costante all’interno dell’ente.
Attuazione L. n. 241/1990 (art. 7) finalizzata a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, favorendo l’accesso ai
servizi da parte dei cittadini.
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Controllo e valutazione
Sindaco
Giunta
Comunale
Servizio Rapporti Enti
Partecipati
Servizio Personale
Polizia Segreteria
Area
municipale, Comunale Istruzione
Vigilanza
amministr.,
giudiziaria URP
Area Lavori Area Area Area
Area Cultura e Pubblici Territorio Amministrativa Finanze
Gestione Parco
nazionale pace Progettazione Urbanistica Attività produttive Ragioneria
Commercio e contabilità
Cultura Gare Edilizia
Privata Sport e Turismo
Tributi
Parco della Serv. Manutenz.
pace Patrimonio Attività Affari generali
Estrattive
Paghe e
Reti e impianti contributi
Assistenza
Ambiente
Serv. Cimiteriale
Demografia e
Sicurezza lavoro Piano Statistica
Strutturale
Protezione civile
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