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IL LIBRO UNICO DEL LAVORO

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IL LIBRO UNICO DEL LAVORO
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IL LIBRO UNICO DEL LAVORO

Pierluigi Rausei



Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata

Centro Studi Attività Ispettiva

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali

Docente di Diritto sanzionatorio del lavoro

Università di Modena e Reggio Emilia

Riferimenti normativi

• Con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 9

luglio 2008 (in Gazzetta Ufficiale, 18 agosto 2008, n.

192), è divenuto pienamente operativo il libro

unico del lavoro introdotto dall’articolo 39 del

decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in Gazzetta

Ufficiale, 25 giugno 2008, n. 147, suppl. ord. n.

152/L), convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale, 21 agosto

2008, n. 195, suppl. ord. n. 196).

Riferimenti della prassi ML

• Il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare 21

agosto 2008, n. 20 (in Gazzetta Ufficiale, 27

agosto 2008, n. 200), che illustra i contenuti del

decreto ministeriale attuativo dell’articolo 39,

comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, e la

successiva nota n. 15109 del 30 ottobre 2008

che chiarisce i profili sanzionatori nel periodo

transitorio dal 25 giugno al 18 agosto 2008.

Riferimenti della prassi Inail

L’Inail ha fornito molteplici chiarimenti con le note del:



• 4 luglio 2008 (prime indicazioni)‫‏‬

• 25 agosto 2008 (entrata in vigore libro unico)‫‏‬

• 4 settembre 2008 (obbligo di vidimazione)‫‏‬

• 8 settembre 2008 (allegato sanzioni)‫‏‬

• 10 settembre 2008 (vidimazione e procedure)‫‏‬

• 19 settembre 2008 (periodo transitorio)‫‏‬

Semplificazione

• Il libro unico del lavoro riduce gli oneri

amministrativi e gli adempimenti formali nella

gestione dei rapporti di lavoro.

• Il “Pacchetto Sacconi” contiene in materia di libri e

documenti obbligatori una riforma di portata storica

che semplifica, in appena due articoli di legge,

quarant’anni di lacci regolatori.

• Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche

Sociali, si è mosso nell’ottica, diffusamente

condivisa, di “liberare il lavoro” dalle inutili e

oppressive imposizioni del peso della regolazione.

Semplificazione

Funzioni del libro unico

• Il libro unico del lavoro assolve alla duplice funzione di:



• documentare a ciascun lavoratore interessato «lo stato

effettivo del proprio rapporto di lavoro»,



• documentare agli organi di vigilanza lo stato

occupazionale e la regolarità dei rapporti di lavoro

nell’impresa.

I soggetti obbligati

• Tutti i datori di lavoro privati – di qualsiasi settore,

compresi gli agricoli (sotto 270 gg senza calendario

presenze), quelli dello spettacolo, quelli dell’autotrasporto

e i marittimi (al di fuori dell'art. 7 DPR n. 1124/1965), con

la sola eccezione del datore di lavoro domestico devono

istituire, tenere e compilare il libro unico del lavoro.

• Il libro unico del lavoro è “unico” anche in presenza di più

posizioni assicurative in ambito aziendale o di più sedi di

lavoro distaccate, anche se stabili ed organizzate.

• In GRA codice cliente e non PAT

L’insorgenza dell’obbligo

L’obbligo di istituzione sorge quando si occupano:

• lavoratori subordinati, anche se utilizzati in forza di un

contratto di somministrazione o a seguito di distacco;

• collaboratori coordinati e continuativi;

• associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche

se misto, capitale e lavoro).

L'istituzione avviene materialmente entro il giorno 16 del

mese successivo a quello di inizio del rapporto di

lavoro.

Non scatta alcun obbligo di istituzione per le prestazioni

lavorative rese da:

 collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari;

 coadiuvanti delle imprese commerciali;

 soci lavoratori di attività commerciale e di società

Le modalità di tenuta

Il libro unico del lavoro può essere utilmente collocato e

tenuto, alternativamente con uno dei seguenti sistemi:



• a) a elaborazione e stampa meccanografica su fogli

mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina

e vidimazione prima della messa in uso presso l’Inail o,

in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata,

dai soggetti appositamente autorizzati dall’Inail, in sede

di stampa del modulo continuo;



• b) a stampa laser, con autorizzazione preventiva, da

parte dell’Inail, alla stampa e generazione della

numerazione automatica;

Le modalità di tenuta

• c) su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura

costituisca documento informatico e sia collegata alle

registrazioni in precedenza effettuate, o ad elaborazione

automatica dei dati, garantendo oltre la consultabilità, in

ogni momento, anche la inalterabilità e la integrità dei

dati, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni

eseguite.



Scompare la versione meramente cartacea del libro

obbligatorio di lavoro che si configura, nella generalità dei

casi, come raccolta di fogli mobili mensili riferiti a ciascun

lavoratore.

Il luogo di conservazione

Il libro unico del lavoro può essere utilmente collocato e

tenuto, alternativamente:

 presso la sede legale dell’impresa;

 presso lo studio del consulente del lavoro o di altro

professionista abilitato (art. 5, comma 1, della legge n.

12/1979);

 presso i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di

categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole

imprese, anche in forma cooperativa (art. 1, comma 4,

della legge n. 12/1979 e art. 39, comma 6, del D.L. n.

112/2008);

 presso la società capogruppo nei gruppi di impresa (art. 31

del D.Lgs. n. 276/2003).

Le registrazioni obbligatorie - 1

Sono tre le serie di dati a registrazione obbligatoria nel

nuovo libro unico del lavoro.



a) La prima serie riguarda il lavoratore e l’identificazione

della prestazione lavorativa:

 il nome e cognome,

 il codice fiscale

 la qualifica e il livello di inquadramento contrattuale

(nei casi in cui ricorrono);

 la retribuzione base,

 l’anzianità di servizio,

 le relative posizioni assicurative e previdenziali.

Le registrazioni obbligatorie - 2

b) La seconda serie interessa le dazioni in danaro o in

natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro:

 le somme a titolo di rimborso spese,

 le trattenute a qualsiasi titolo effettuate,

 le detrazioni fiscali,

 i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare,

 le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali,

 somme erogate a titolo di premio,

 somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario.

Le registrazioni obbligatorie - 3

c) La terza serie di dati riguarda il calendario delle

presenze per i lavoratori dipendenti:

 il numero delle ore di lavoro effettuate

 l’indicazione delle ore di straordinario,

 le eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite,

 le ferie,

 i riposi.



• Le annotazioni sono effettuate con causali inequivoche,

risultanti da apposita legenda messa a disposizione

degli organi di vigilanza. Per i lavoratori retribuiti in

misura fissa o a giornata intera o per periodi superiori

va annotata solo la giornata di presenza.

Il tempo della registrazione

Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro

devono avvenire per ciascun mese, entro il giorno 16

del mese successivo.



Scompare l’obbligo di registrazione giornaliera delle

presenze e quello della registrazione preventiva sul

libro matricola, muta anche l’attività di vigilanza che

indaga sulle scritturazioni del libro unico nel prosieguo

dell’ispezione.

L’obbligo di esibizione

L’obbligo di esibizione incombe materialmente sul

soggetto che detiene il libro unico del lavoro:

• il libro deve essere tempestivamente esibito dal datore

di lavoro agli organi di vigilanza nel luogo in cui si

esegue il lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica,

quando si tratta di sede stabile di lavoro, cioè di una

articolazione autonoma dell’impresa, stabilmente

organizzata, idonea ad espletare, anche in parte, l’attività

aziendale e perciò dotata di uffici amministrativi;

• se l’ispezione riguarda attività mobili o itineranti -

svolgimento del lavoro presso più sedi nell’ambito della

stessa giornata o con mobilità dei lavoratori sul territorio -

gli ispettori devono formulare espressa richiesta di

esibizione del libro unico al datore con apposito verbale.

L’obbligo di esibizione

 i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati,

ai quali il datore di lavoro affida la tenuta dei documenti di

lavoro, previa comunicazione alla Direzione provinciale del

lavoro competente per territorio, devono esibire il libro

unico entro 15 giorni dalla richiesta dell’organo di

vigilanza;



 i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di

categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole

imprese, anche in forma cooperativa, devono esibire il

libro unico, analogamente ai consulenti, entro 15 giorni

dalla richiesta degli ispettori.

Gli elenchi riepilogativi mensili

Gli organi di vigilanza, durante l’accesso ispettivo,

possono richiedere al datore di lavoro che occupa

più di dieci lavoratori o che opera in più sedi stabili

l’esibizione di elenchi riepilogativi mensili del

personale con riguardo ai dati relativi alle presenze,

alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati

all’ultimo periodo di registrazione, anche suddivisi

per le singole sedi.



Gli ispettori hanno facoltà di chiedere gli elenchi per i

cinque anni che precedono l’inizio dell’accertamento,

verificando la concreta possibilità di realizzazione e di

esibizione di essi da parte dell’ispezionato.

L’obbligo di conservazione



• Il libro unico del lavoro deve essere

conservato per 5 anni dalla data dell’ultima

registrazione.



• Il tempo di conservazione si dimezza (erano

10 anni) anche per gli ultimi libri matricola e

paga utilizzati.

Il regime transitorio



Fino al periodo di paga riferito al mese di dicembre

2008 (quindi fino al 16 gennaio 2009), i datori di

lavoro adempiono agli obblighi di istituzione e

tenuta del libro unico del lavoro mediante la

regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni

paga e presenze.



Sono scomparsi immediatamente, dal 17 agosto

2008, con l’entrata in vigore del decreto

ministeriale, il libro matricola e il registro

d’impresa.

Sanzioni

MANCATA ISTITUZIONE Art. 39 c. 6 D.L. n. 112/2008,

convertito dalla legge n. 133/2008

Art. 39 c. 1 D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge

n. 133/2008 Sanzione amministrativa da euro

500 a euro 2500

Per‫‏‬aver‫‏‬violato‫‏‬l’obbligo‫‏‬di‫‏‬istituzione‫‏‬del‫‏‬libro‫‏‬unico‫‏‬

del lavoro il datore di lavoro privato che occupa Diffida: è applicabile, sanzione

lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e pari a euro 500

continuativi e associati in partecipazione con Sanzione ridotta: è pari a 833,33

apporto lavorativo. euro

Codice tributo: 741 T









IRREGOLARE TENUTA Art. 39 c. 6 D.L. n. 112/2008,

convertito dalla legge n. 133/2008

Art. 39 c. 1 D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge

n. 133/2008 Sanzione amministrativa da euro

500 a euro 2500

Per aver tenuto il libro unico del lavoro senza

Diffida: è applicabile, sanzione

rispettare‫‏‬una‫‏‬delle‫‏‬modalità‫‏‬di‫‏‬cui‫‏‬all’art.‫‏1‏‬del‫‏‬DM‫9‏‬

pari a euro 500

luglio 2008. Sanzione ridotta: è pari a 833,33

euro


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