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Istituzioni di diritto romano
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Indice cronologico Diritti reali e possesso Obbligazioni
Diritto e fonti Diritti reali Prestazione Garanzie delle obbligazioni
Dati generali I diritti reali minori Tipologie di obbligazioni
Partizione temporale I beni Inadempimento
Forme processuali Classificazione romana cose Responsabilità contrattuale
Passaggio della proprietà Res mancipi – Res nec mancipi Mora
Caratteristiche Distinzione delle cose Fonti delle obbligazioni
Fonti di cognizione PROPRIETÀ CONTRATTO
LE ISTITUZIONI DI GAIO Tipi di proprietà Contratti reali Deposito Comodato
Fonti di produzione Dominium Mutuo Pegno Fiducia
Evoluzione fonti produzione POSSESSO D. reali di garanzia: Ipoteca Pegno
Giurisprudenza PROPRIETÀ BONITARIA Contratti letterali
Ius respondendi e compres. Giurispr. Trasferimento della proprietà tra vivi Contratti verbali
Partizioni Giustiniane Modi di acquisto della proprietà Contratti consensuali
Il sistema pretorio Acquisto della proprietà - Originario EMPTIO VENDITIO
Tipologie di editto Invenzione Accessione Specificazione Patti aggiunti alla compravendita
Vari tipi di Actio Usucapione Praescriptio longi temporis LOCAZIONE CONDUZIONE
Il periodo postclassico Servitù prediali Usufrutto Mandato
I codici Persone e famiglia Società
Giustiniano Schiavitù Contratti innominati
CORPUS IURIS CIVILIS Manumissio Patti
Istituzioni di Giustiniano Status libertatis I quasi contratti
DIGESTO Status familiae Seminari
Legislazione novellare Matrimonio Fatti, atti giuridici
Varie finali Adoptio NEGOZIO GIURIDICO
Von Bluhme Riconoscimento figli naturali Elementi del negozio giuridico
Parafrasi di Teofilo Tutela Legittimazione
Teoria dei pre-Digesti Cura RAPPRESENTANZA
Procuratore
APPUNTI TRATTI DALLE LEZIONI E DAI MANUALI, REPERIBILI SUL SITO
WWW.APPUNTIUNIRA.NET
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 07/12/2011 12.17, NR. 7
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INDICE CRONOLOGICO
754-753 fondazione di Roma
754-509 età monarchica
510 instaurazione della Repubblica PERIODO ARCAICO
449 legge delle XII Tavole Monarchia - Repubblica
367 leggi Licinie Sestie (creano il praetor urbanus)
==========================================================================
286 legge Ortensia e Aquilia PERIODO PRECLASSICO
242 Praetor peregrinus
67 introduzione dell’azione Publiciana crisi Repubblica
==========================================================================
27 Principato di Augusto (ius respondendi) a.C.→ d.C.
117-138 Imperatore Adriano (130 Consilium Principis)
130 redazione finale dell’editto perpetuo PERIODO CLASSICO
212 Constitutio Antoniniana Principato
193-235 dinastia dei Severi
235-284 anarchia militare
==========================================================================
284-305 Imperatore Diocleziano
292 Codice Gregoriano
293-294 Codice Ermogeniano PERIODO POSTCLASSICO
307-337 Imperatore Costantino Dominato
313 editto di Milano (ammissione del culto cristiano)
380 editto di Teodosio (elevazione del culto cristiano a religione di stato)
395 divisione dell’impero (Oriente e Occidente)
408-450 Imperatore Teodosio II (Oriente)
425-455 Imperatore Valentinano III (Occidente)
426 Legge delle citazioni di Valentinano III
527-565 Imperatore Giustiniano
533 Digesto
568 discesa dei Longobardi in Italia
1453 fine dell’Impero Romano d’Oriente
1806 fine del Sacro Romano Impero
1816 scoperta delle Istituzioni di Gaio
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DIRITTO E FONTI
DATI GENERALI SUL DIRITTO ROMANO
Quando si parla di diritto romano si deve pensare ad una esperienza plurisecolare (13 secoli che partono
dalla fondazione di Roma ottavo sec. a.c. (753-754), fino alla morte di Giustiniano 565 d.c.) che giunge
ad uno stadio definitivo nel Corpus Iuris Civilis (così chiamato da Gotofredo), che è completamente
diverso da come era iniziato.
Due grandi opere del diritto romano:
1. Corpus Iuris Civilis, di Giustiniano
2. Istitutiones di Gaio, opera a carattere didattico
Quando si pensa al diritto bisogna pensare ad una linea in quanto esso è in continua evoluzione per
rispondere alla mutate esigenze della società (es. l’avvento di internet) e per risolvere pacificamente le
controversie fra le persone. La parte del diritto classico è quella più interessante.
In Oriente il diritto romano nella forma romano – bizantina sopravvive in Grecia sino al 1941 ed in
occidente le norme giustinianeo, mai perdute interamente, rifioriscono a Bologna con Irnerio e i
Glossatori che offrono all’Europa una comune base giuridica
Dal lavorio delle fonti romanistiche scaturiscono il Code Napolèon fino al codice italiano del 1942 e le
norme romano sono state vigenti in Germania sino al 1900 (per riprendere la metafora di Feuerbach, il
diritto romano è il seme che imputridisce e rinasce)
PARTIZIONE TEMPORALE
1. diritto arcaico, dall’inizio sino alle leggi Licinie Sestie del 367 a.c. (da monarchia a repubblica) qui
il diritto si fonda sulle usanze (mores) garantite dalla interpretazione della classe sacerdotale (mores)
2. diritto preclassico, 367 a.c. sino ad Augusto, 27 a.c. (dalla repubblica al principato),
l’interpretazione del diritto si laicizza
3. diritto classico, da Augusto (e la sua silente rivoluzione che porta all’affermarsi del princeps,
ovvero primo, da cui principato, ed il potere normativo del Senato) fino alla fine delle dinastia dei
Severi, terzo secolo d.c. (parte molto importante). Si chiama così perché vi hanno vissuto alcuni dei
più importanti giuristi romani che noi studiamo, e sono i cd. giuristi severiani (sono coloro che
ricoprono la carica di prefetto del pretorio: Papiniano, Paolo e Ulpiano), veramente raffinati che
usavano il … cervello e che trovavano soluzioni eleganti (epitome = sinossi = riassunto, è una
caratteristica del tardo antico). In questo periodo c’è creatività, originalità, i giuristi miravano
all’eccellenza. E’ in questo periodo che vive Gaio l’autore delle Istitutiones. Alla fine di quel
periodo Caracalla concede la Costitutio Antoniniana dando la cittadinanza a tutti gli abitanti
dell’impero
4. diritto postclassico, inizia la decadenza e si ha una volgarizzazione del diritto. L’imperatore da
princeps diviene dominus. Si isola tuttavia il diritto giustinianeo (527-565) che è migliore. In
oriente infatti si continua a studiare il diritto (Costantinopoli) sino a giungere al Corpus Iuris Civilis,
che comprende il cd. Digesto 533 (o, alla greca, Pandette), opera legislativa di Giustiniano. Il diritto
rinasce con la scuola bolognese con i glossatori intorno all’anno 1.000, Irnerio, Accursio, che hanno
interpretato il Digesto e da lì è nato il diritto comune: il codice civile italiano del 1865 ed è durato in
Germania sino al 1900 (B.G.B.) (a San Marino vige ancora il diritto romano)
IL SENATO
In epoca repubblicana è formato da ex magistrati che hanno svariate funzioni, un insieme indefinito di
interventi senza una funzione specifica. I senatori sono a vita salvo rimozione per cattivi costumi (a
differenza dei magistrati romani).
Con il principato si afferma il potere normativo del Senato con il senatoconsulto che passa da parere
preventivo dato al magistrato ad atto di normazione diretto
Questo potere perde autonomia con la oratio princips in senatu habita
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IL DIRITTO SECONDO I ROMANI
Secondo l’elegante definizione di Celso il diritto è “ars boni et aequi”, tecne in greco: tecnica del
buono e del giusto, non essendo legato a religione o economia particolare, è esportabile. I giuristi romani
tendono a non dare definizioni. I diritto romano è elastico, tende cioè ad adattarsi secondo equità.
Secondo Ulpiano i precetti del diritto sono:
vivere onestamente
non recare danno agli altri
dare a ciascuno il suo
Diritto corrisponde al termine ius (il vocabolo italiano deriva dal medievale “directum”): ha vari
significati
1. ius, indica sia
il diritto oggettivo, ovvero l’insieme delle norme vigenti,
il diritto soggettivo, ovvero la facoltà accordata da una norma del diritto oggettivo di esigere
una condotta da altri
2. iura, sono gli scritti dei giuristi (che da Costatino in avanti danno un apporto mediato e
subordinato e si contrappongono a leges, le costituzioni imperiali che esprimono la volontà
legislativa del potere supremo)
3. in iure cessio, il tribunale
4. ulteriore partizione del ius, quella prospettata da Ulpiano, fra
diritto pubblico, modo d’essere dello Stato (cerimonie, sacerdozi, magistrature), norme
indisponibili
diritto privato, riguarda l’interesse dei singoli, norme disponibili
FORME PROCESSUALI
1. processo per legis actiones, dalla fondazione di Roma (753-4) sino al 17 a.C.. Le azioni di legge
sono inaccessibili ai peregrini
2. processo per formulas, si affianca al legis actiones a partire dal II secolo a.C. e dal 17 a.C. diviene
l’unico a partire da Augusto. Il processo, inizialmente previsto per i peregrini, viene poi esteso ai
romani e viene abrogato nel 342. Qui il pretore:
in iure (davanti al magistrato) si svolge la litis contestatio:
1. sente le richieste delle parti,
2. fissa i termini della controversia in uno schema verbale (la formula) e chiude la
fase
apud iudicem (davanti al giudice):
1. un giudice privato scelto dalle parti, che sulla base delle prove addotte emette
una sententia (condanna o assoluzione)
Parti della formula:
1. demonstratio, esposizione del fatto
2. intentio, parte della formula in cui è espressa la pretesa dell’attore
3. adiudicatio, aggiudicazione
4. condemnatio, condanna
3. processo cognitio extra ordinem, il processo si svolge innanzi al giudice che lo guida dall’inizio
alla fine, caratteristiche:
prevalere dello scritto
il giudice è parte di un ordine burocratico di cui è vertice l’imperatore
appellabilità della sentenza, principio nuovo, attuato più che per esigenze di giustizia per
una logica gerarchica
Legis actio sacramento, è la più antica e importante tra le azioni di legge dichiarative
Sacramentum, fu l’antico giuramento che chiamava gli dei a testimoni. In epoca avanza è la
scommessa di pagare una somma di denaro all’erario in caso di soccombenza
Actio (azione) è lo strumento a disposizione del singolo per mettere in moto il processo. Definizione di
azione di Celso (Digesto): nient’altro che il diritto di ottenere in giudizio ciò che ci è dovuto. Tipi:
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Actio in rem, dette vindicationes, l’intentio fa riferimento all’affermazione del diritto di
proprietà o di altro diritto reale (o la sua negazione)
Actio in personam, dette condictiones, l’intentio fa riferimento ad un obbligo del convenuto di
dare, fare o prestare
Altra distinzione di actiones:
Rei persecutorie, azioni tese alla reintegrazione patrimoniale (reali se per l’ottenimento di una
cosa; personali, se tendono ad una prestazione)
Penali, correlate all’atto illecito (delictum)
Miste, nell’impostazione Gaiana sono quelle azioni che tendono alla rei persecutio ed alla pena
insieme in quanto il convenuto che nega temerariamente, viene condannato nel doppio
Actio in ius concepta, azione di diritto civile
Actio in factum, azione di diritto pretorio
Giudice, può essere un privato cittadino o un collegio giudicante per le questioni di maggiore interesse
Magistrato, è il pretore
Denegare actionem, il pretore può negare la concessione dell’azione configurando un giudizio di
ammissione (es.: per manifesta iniquità)
Indefensus, convenuto in giudizio che rifiuta di recarsi in tribunale. Il pretore utilizza contro di lui la
missio in possessionem o in bona
Litis contestatio, è l’accordo delle parti sui termini della controversia (per cui il convenuto accetta la
formula proposta dall’attore e formulata dal magistrato)
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PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ
Il diritto romano nega che la semplice volontà delle parti possa determinarne il trasferimento e richiede
appositi atti formali: (a titolo derivativo)
Mancipatio, atto traslativo per il passaggio della proprietà di alcuni beni, i res mancipi (es.:
schiavo) e si svolge davanti a 5 testimoni (cittadini che hanno raggiunto la pubertà) alla
presenza di un pesatore (libripens) che regge una bilancia di bronzo. L’acquirente (mancipio
accipiens) pronuncia una formula solenne e percossa la bilancia col rame, lo dà alla
controparte (mancipio dans, che deve prestare l’auctoritas e nel caso nel quale un terzo
rivendichi con successo la cosa, il dans dovrà pagare il doppio (in duplum) del valore della
cosa, l’azione si chiama actio autoritatis,) (es. la traditio non consentiva il passaggio della
proprietà dei res mancipi). Essa serve anche a costituire servitù, a garantire e sciogliere
obbligazioni, a disporre testamento, ecc. e viene affermata con la Legge delle XII Tavole.
Nasce come compravendita a contanti con effetti reali, successivamente diventa una finzione
sulla base di varie cause negoziali. Essendo un modo di acquisto del diritto civile è praticabile
dai cittadini e dagli stranieri muniti di commercium (concesso a determinati stranieri)
È un negozio astratto, ovvero formalmente si prescinde dalla causa, si tratta di una
riproduzione fittizia (immaginaria) di quello che fu lo scambio reale (in cui il rame assolveva
la funzione di moneta) ed è atto legittimo, (ovvero non si possono inserire modifiche se non
attraverso un particolare rituale)
Viene eliminata da Giustiniano. E’ un istituto del diritto quiritario
Traditio, atto traslativo per il passaggio della proprietà dei res nec mancipi e si svolge con la
mera consegna (traditio), è praticabile anche dagli stranieri, ovvero è istituto del diritto delle
genti o naturale.
Ha un comportamento polivalente,
Negozio causale, a causa variabile (secondo Cannata)
Paolo: La consegna di per sé non può mai trasferire la proprietà: lo può unicamente ove sia
preceduta da una vendita o da altra giusta causa, in virtù della quale essa venga effettuata
Nasce come modo di trasferimento del possesso
Con il tempo i romani hanno concepito traditio “spiritualizzata”:
Traditio in incertam personam, consegna a persona incerta, es. lancio di missilia
alla folla
Traditio longa manu, è una consegna indicando un bene da lontano
Traditio brevi manu, tizio, detentore di un bene diventa proprietario di tale bene
Costituto possessorio, proprietario possessore che incomincia a detenere, ad esempio
a titolo di comodato
Traditio simbolica, es. consegna delle chiavi del magazzino ove sono conservate le
merci
In iure cessio, cessione in tribunale, ripropone fittiziamente un processo in cui l’alienante
soccombe volontariamente al fine di consentire l’acquisto della proprietà della cosa al
cessionario. E’ una finta lite processuale. Serve anche a costituire l’usufrutto, a liberare gli
schiavi, a permettere l’adozione
Posteriore alla mancipatio ma già prevista dalla legge della XII tavole. Idonea a trasferire sia le
res mancipi quanto le res nec mancipi (anche le cose incorporali)
E’ un negozio astratto ed è un atto legittimo. Serve per acquistare la patria potestà nelle
adozioni, per trasferire la tutela delle donne (molirum, la donna è caratterizzata dalla
debolezza)
Scompare con Costantino. E’ un istituto del diritto quiritario
Sponsio, stipulazione, è un negozio astratto, un contratto verbale, fondato sul domanda e
risposta: prometti?, prometto. E’ un generico schema di contratto
Il mondo romano era dominato dall’oralità e lo scritto veniva guardato con sospetto. Il prevalere della
scrittura sull’oralità, segnerà una successiva dimensione del formalismo che utilizza la forma scritta per
gli atti di maggior rilevanza
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CARATTERISTICHE DEL DIRITTO ROMANO
1. isolamento (ma si parla anche di autonomia in quanto non si fa influenzare dall’esterno; es.
nell’aborto il diritto lo consente ma l’etica), non risente di una particolare concezione religiosa
2. statualità, ovvero che può essere generato solo dallo Stato
3. coercibilità (la certezza che ad una infrazione del precetto consegue la sanzione)
4. giurisprudenza (il nostro sistema è chiuso ovvero il giurista contribuisce solo in via mediata al
progredire del diritto) in quello romano quando si parla di giurisprudenza (che significa studio
del diritto), alludiamo ai giuristi (la nostra dottrina) ed ai loro scritti. Esso è aperto ove la
giurisprudenza contribuisce direttamente all’ordinamento del diritto (astrattamente ogni parere di
un giurista costituisce norma giuridica che può essere applicato da un magistrato)
FONTI DI PRODUZIONE
Si intendono quei meccanismi che pongono in essere la norma. All’inizio delle Istituzioni Gaio (II d.C.)
enuncia le fonti che l’ordinamento giuridico romano è il prodotto di tutto quanto è stato prima e si fonda
sulla storia, esso deriva da:
Leggi (lex) i due nomi (es. Fufia Caninia) indicano come la lex sia presentata dai due consoli
mentre il nome singolo (Aquilia) segnala un plebiscito su proposta di un tribuno
Plebisciti
Editti
Responsa prudentium, ovvero i pareri dei giuristi, i quali scrivono anche libri, testi istituzionali
(istiture, ovvero manuali elementari, elementi fondamentali, manuali per la didattica)
Senatoconsulti, deliberazioni del Senato, successivamente sostituiti dalla oratio principis in
senatu habita, ovvero il potere normativo dei senatori viene limitato e compresso venendo
sostituito dalla volontà dell’imperatore e riguardano per lo più diritto criminale e diritto privato
Costituzioni imperiali, constitutiones, che diventeranno Lex attraverso la Constitutio principis
e diventerà l’unica vera fonte del diritto. Esse forniscono i materiali per i problemi inerenti la
normazione e i rapporti tra i poteri. E’ con Augusto che si realizza il passaggio dalla repubblica
al principato e prenderà corpo il potere normativo del senato, peraltro sotto il controllo
dell’imperatore mediante le constitutiones che realizzano la sua volontà normativa. Nella fase
del dominato la volontà del sovrano non va ricondotta alla legge ma è la stessa legge. Sono di
vario tipo:
Edictum principis, editto dell’imperatore, è una norma generale ed astratta rivolta ai
consociati, che non ha una durata, vale anche per i successori fino a fatti abrogativi
Rescriptum, rescritto, si tratta di una risposta data dall’imperatore ad una questione
giuridica a lui sottoposta da un cittadino mediante libelli, preces, supplicationes, sono
norma a valenza particolare, valgono per quel caso specifico e sono redatti da giuristi.
Rescritto perché sono scritti in calce alla domanda, sotto. Erano passibili di
interpretazione analogica cioè utilizzabili per casi simili
Sono state fatte due raccolte di rescritti:
Codice Gregoriano, 292 d.C.
Codice Ermogeniano, 293/4 d.C.
Epistulae, lettere, analoghe ai rescriptum ma il richiedente è un funzionario non un
cittadino e non viene data in calce, servono per risolvere una questione di diritto
Mandata, mandati, sono disposizioni a carattere particolari inviate a funzionari della
provincia (governatori)
Decreta, decreti, sono le sentenze dell’imperatore che opera in veste di giudice in primo e
unico grado o, più spesso, in sede di appello, non più modificabili. Il suo intervento si
lega all’appellabilità delle sentenze, sconosciuta al processo formulare. La sua decisione
condizione gli altri giudici che eviteranno di discostarsi dalle decisioni imperiali
Oraziones
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EVOLUZIONE DELLE FONTI DI PRODUZIONE
1. Mores, le usanze degli antichi, con essi nasce il diritto in forma orale sino alla legge delle XII
tavole emanata da un decemvirato nel 449 a.c. ed è la prima vera e propria codificazione (ci è
giunto solo il contenuto e rappresenta la cesura con la forma orale, anche nel diritto giustinianeo
vengono citate ad un millennio di distanza). La lex, ovvero la legge, non è la forma più utilizzata
e con questa parola si intende ciò che è approvato nell’ambito delle assemblee del popolo (non
sono tanto numerose). Successivamente si intenderà, in età postclassica, la norma imperiale
2. Lex, è la statuizione approvata dal popolo riunito nei comizi su proposta di un magistrato avente
facoltà di convocare l’assemblea. L’affermazione di Kirchmann “tre parole di rettifica del
legislatore ed intere biblioteche diventano carta straccia” non si adatta al mondo romano, lo
scritto non rappresenta l’esperienza primaria. La legge si pone tuttavia come strumento
dell’adeguamento determinato dal bisogno di parità della plebe
3. Legge delle XII tavole (verosimilmente di legno poi distrutte in un incendio), (Lex XII
Tabularum) che segna l’inserimento della legge scritta nell’ordinamento ed è un corpus
legislativo ad opera di un decemvirato ed emanate nel 449 a.c. il cui testo non ci è mai pervenuto
(il passaggio del diritto da pratica a scienza si definisce con la scrittura). Cicerone afferma che
vale più di intere biblioteche di filosofi. Sono il primo punto fermo del diritto romano, scritte in
un latino aspro e insolito, realizzano la raccolta e la modifica delle mores e affermano la
mancipazione (alcune parti vengono riportate nell’introduzione ad un corso romanistico)
4. Plebiscito, (Aquilia) sono deliberazioni della plebe convocata in assemblea su proposta del
tribuno, a partire dalla Lex Hortensia (286 a.c.) vincolano tutto il popolo
GIURISPRUDENZA
Oggi la giurisprudenza è l’insieme delle decisioni degli organi giusdicenti ed è contrapposta alla
dottrina, ovvero all’opinione degli studiosi. Un momento importante sta nel passaggio dalla esperienza
pontificale alla conoscenza laica, avviene con Gneo Flavio che sottrae i formulari processuali e il
calendario dei giorni fasti e nefasti dai penetrali dei pontefici. Quella del giurista è una professione
aristocratica, non retribuita e formalmente motivata dall’interesse della civitas
Per i romani giurisprudenza (iurisprudentia) indica la categoria degli esperti di diritto e la loro opera di
elaborazione scientifica (iuris prudentes) e di consulenza e rappresenta il tessuto connettivo
dell’esperienza giuridica romana
L’attività del giurista secondo Cicerone dal passo del De oratore
1. respondère, il pronunciarsi su una questione giuridica, ovvero dare soluzioni a casi pratici, ma
anche in forma didattica, inizialmente in forma orale ma anche scritta, la soluzione del giurista
può essere utilizzata dal giudice perciò si chiama sistema aperto
2. àgere, actio, indica l’attività di consulenza tecnico – giuridica nel corso dei processi, di fronte al
magistrato che non è sempre un tecnico e solo temporaneamente ricopre quella carica
3. cavère, significa fare attenzione a.., cautelarsi, si allude alla predisposizione di quegli schemi
negoziali predisposti ad hoc dal giurista secondo il metodo casistico (di cui era specialista
Papiniano) e l’elaborazione di regulae (es. di cautela: la fideiusso indemnitatis ovvero
fideiussione condizionale che garantiva come il garante si cautelava).
IUS RESPONDENDI E COMPRESSIONE DELLA GIURISPRUDENZA - 25
1. Ius (publice) respondendi: come fonte di produzione la giurisprudenza tenderà ad essere limitata
e essa con il tempo verrà sostituta la Lex dell’imperatore. Augusto concede ai giuristi la ius
respondendi (poi perfezionato sotto Adriano, trova nella legge delle citazioni il suo compimento),
ovvero la facoltà del giurista di emanare responsa ex auctoritate principis, tali giuristi sono in una
posizioni privilegiata poiché il magistrato difficilmente si discosterà dai loro giudizi. In tal modo si
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creano giuristi di diverso livello (giuristi che sono nella sfera dell’imperatore, tenendoli però così
sotto controllo – non necessariamente i migliori).
Nel II secolo nascono due scuole che caratterizzano la giurisprudenza del tempo con interpretazioni
diverse (es. pubertà del maschio mediante ispezione, Sabiniani; al compimento del 14 anno i
Proculiani):
Sabiniani, che ha preso il nome di Massurio Sabino
Proculiani, che ha preso il nome di Proculo
2. Consilium principis (giuristi): Adriano 130 d.C., comprime ulteriormente la giurisprudenza,
affermando che il magistrato deve necessariamente attenersi al parere dei giuristi dotati di ius
respondendi se questi sono concordi. Da questo momento in poi possiamo parlare di fonte di
produzione del diritto. Con Adriano viene creato il consilium giuristi e sono i migliori giuristi, quelli
di cui si fida. Hanno unito grande unicità a sistematicità.
3. Legge delle citazioni, emanata in Occidente sotto Valentinano III nel 426 d.C., stabilisce che nei
processi si potevano citare soltanto le opere di cinque giuristi:
Gaio (II sec. d.C.),
Papiniano (è stato un giurista di casistica, ovvero il metodo dei giuristi romani (case law inglese,
caso concreto al quale il giurista da una soluzione, ovvero responsa),
Paolo
Ulpiano (entrambi hanno scritto opere commentari)
Modestino (chiamato il grecista e scrive in greco) (tutti e 4 II/III sec. d.C. giuristi tardo-classici).
Principi di scelta in caso di contrasto:
1. la maggioranza
2. l’opinione di Papiniano, se vi è parità
3. il giudice, fuori di questi casi segue l’opinione che vuole
FONTI DI COGNIZIONE
Indicano in mezzi che permettono di venirne a conoscenza. Fra le XII Tavole e la successiva raccolta
“ufficiale” di testi normativi passano circa 900 anni durante i quali i romani non avvertono l’esigenza di
raccolte organiche
1. Istitutiones di Gaio, di cui conosciamo solo il nome, praenomen, che non risulta abbia avuto lo ius
respondendi (che aveva il dono della chiarezza e che si pensa fosse un giurista che vivesse nelle
province e che diceva che l’allievo è destinato alla desistenza se la materia non viene spiegata in
modo semplice), è l’unica opera che giunge sino a noi senza il filtro operato dai giustinianei
direttamente, senza intermediazioni (è diritto classico puro) e sono state ritrovate nella biblioteca
capitolare di Verona, scopritore e un tedesco: Niebuhr. Gaio, isolato e sprovvisto di ius
respondendi, esemplifica la figura di giurista accademico, dedito all’attività didattica, di contro al
giurista rivolto alla pratica del responso
Scipione Maffei …1632 più carte lacere e sciolte d’antico maiusono, una delle quali par fosse d’un
codice delle Pandette, ed altra opera d’antico giureconsulto…Historia theologica
Egli pensa sia un documento molto importante (si tratta delle istituzioni di Gaio)
Christian Gottlieb Haubold, 1816, mentre lavora ad un frammento (lo stesso di Scipione) si
accorge che è importante
Karl Witte, 1800, a 16 anni aveva due lauree, studia a casa di Haubold e gli chiede di leggere
l’Historia Teologica. Poi si reca a Verona, copia delle righe dal palinsesto (di Gaio) e le manda a
Savigny (uomo di cultura profondissima), il quale una volta ricevuti tali materiali capisce subito che
non si tratta di Ulpiano ma di Gaio, ma rimane piccato dal comportamento di Witte e ordina a
Haubold di mandargli subito l’Historia Teologica.
In definitiva il vero scopritore non è Niebhur ma la trafila è quella citata. Viene decifrato dal
Hollweg e Ghoenschen (…)
Istituzioni di Gaio
125 fogli
250 pagine
2 pagine di Haubold
totale 252 pagine in onciale
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Si tratta di un palinsesto riscritto 3 volte (in 29 fogli c’è un terscriptum, ovvero scritto tre volte)
riscritto nell’8vo secolo con le lettere di San Girolamo
Un sacco di fogli non si riescono a leggere (manca il 12% dell’opera che è illeggibile)
La scopre intravedendo fra le lettere di San Girolamo (si trattava di un palinsesto (codex rescriptus)
di pergamena. Palinsesto, ovvero scritto di nuovo). Quell’opera era in gran parte sconosciuta ma la
sua esistenza era ben nota e presente in 14 frammenti del Digesto. Karl Victe, un enfant prodige,
aveva intuito vi fosse un testo, successivamente diventò un esperto di Dante. Savigny capì
immediatamente l’importanza del documento. I paleografi dell’epoca utilizzavano reagenti chimici
che servivano per sciogliere l’inchiostro. Un altro tedesco Bluhme ha creato dei danni rendendo in
gran parte illeggibili. Utilizzando i raggi infrarossi (il prof. (…) stanno ricominciando a leggere tali
Istitutiones.
Ne sono giunte a noi gli 11/12 perciò si parla di integrità. Il testo ha una funzione didattica ed una
natura “civilistica” che tuttavia ha lasciato fuori istituti di creazione pretoria quali il pegno, l’ipoteca,
il deposito, la trattazione della dote
L’opera è divisa in quattro commentari (libri) a loro volta tripartiti, dal punto di vista
contenutistico:
1. persone, diritto delle persone
2. cose, ha a che fare con diritte reali, di obbligazione e successione. E’ la parte più
complessa
3. azioni, riguarda la parte processuale
Gaio ha scritto anche res cottidianae (nozioni di ogni giorno, ovvero cose quotidiane o aurea)
2. Corpus iuris civilis, vedi sotto
PARTIZIONI DEL DIRITTO DI GIUSTINIANO
Tripartizione voluta da Giustiniano:
1. Ius civile, diritto civile, diritto proprio dei cittadini romani, precluso agli stranieri. E’ Paolo che
distingue tra diritto civile, visto in funzione utilitaristica, e il diritto naturale che si conforma ad un
ideale di giustizia
2. Ius gentium, diritto delle genti, ha due significati
diritto di tutti i popoli, sono quei principi giuridici comuni a tutti i popoli
quando è associato al diritto civile, significa quella parte del diritto civile che è applicabile
nelle controversie fra romani e stranieri e fra stranieri
3. Ius naturale, diritto naturale, conforme alla natura, Ulpiano dice che è quello che accomuna tutti gli
esseri viventi, deriva da Dio (peraltro criticata per la comunanza di diritto fra uomini e bestie,
Arangio Ruiz), è considerato sempre buono e giusto, ha una valenza metafisica e lo rende superiore
ad ogni altro tipo di diritto
IL SISTEMA PRETORIO
Ius praetorium, diritto pretorio ovvero diritto onorario, deriva dall’attività del magistrato. Il pretore ha
un potere fondamentale che è quello di poter paralizzare gli effetti di diritto civile (dicotomia diritto
civile – diritto pretorio) quando questi effetti siano contrari all’equità e viene fatto emanando un editto
perpetuo (dal 130 d.C. che ridimensiona il ruolo del Pretore, riconducendo ogni attività normativa al
princeps
nel quale il pretore emana quei principi, regole processuali, alle quali egli stesso si atterrà nella
amministrazione della giustizia. Egli perciò può disattendere la norma, riuscendo così a rendere il diritto
sempre al passo con i tempi e a risolvere situazione contrarie alla equità, esso non crea diritto, ma come
dice Papiniano, ha la facoltà di fare azioni o eccezioni al diritto civile.
TIPOLOGIE DI EDITTI DEI PRETORI
Edictum perpetum, all’inizio dell’anno il Pretore emana l’Edictum perpetum (editto perpetuo) che
resta in vigore per tutto l’anno. Nell’editto il Pretore espone i principi e le regole alla quali egli si atterrà
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nella amministrazione della giustizia ed a partire dalla Lex Cornelia de edictis (legge Cornelia). Salvo
Giuliano riceve l’incarico da Adriano di cristallizzare l’editto
Edicto repentino, emanato durante l’anno di carica del Pretore
Decreta, apporta modifiche agli editti
Edictum tralaticium, editto che veniva tramandato da Pretore in Pretore
Da sapere assolutamente
Fatto giuridico
Atto giuridico, nel diritto romano ci si occupa in particolare delle dichiarazioni di volontà
Diritto soggettivo:
1. assoluto, diritti reali ovvero actio in rem
2. relativo, diritti di obbligazione ovvero actio in personam, contro soggetto
determinato o determinabile
Diritto oggettivo
Rapporto giuridico
VARI TIPI DI ACTIO
I romani concepiscono i diritto secondo il sistema delle azioni ovvero partono sempre dalla prospettiva
del diritto processuale. Un diritto senza azione è impensabile e l’azione (actio) è il diritto di ottenere in
giudizio quanto dovuto. L’azione si esperisce presso l’organo giurisdizionale per eccellenza: il Pretore.
Vi sono:
Actio in rem, verso una cosa (diritti assoluti)
Actio in personam, verso una persona, actio empti (diritti relativi)
Actio publiciana, e consente di recuperare il possesso e si basa su una fictio, ovvero un finzione che
si usucapisca (lo dice Gaio) ovvero che sia decorso il tempo utile all’usucapione (la finzione non
verte però sugli altri punti che sono necessari)
Azioni fittizie, sono azioni nelle quali si finge che sussista una condizione non esistente nel diritto
civile
Actiones in factum, sono azioni nella quali il Pretore indica al giudice privato di condannare o
assolvere a seconda che una determinata situazione di fatto sia vera o falsa, azione utile
Denegare actionem, il Pretore non cede l’azione,
Actio utilis, il Pretore utilizza per analogia un’azione che è concessa per una fattispecie simile ma
non del tutto sovrapponibile
Distinzioni:
1. Diritto privato: obbligazioni, delitti privati (furto, rapina, danno ingiusto, ingiuria) e illeciti
pretori. Per i responsabili la sanzione è:
Pena privata: pagamento di una somma di denaro
Pena pubblica: sanzione criminale
2. Diritto pubblico: in via principale estraneo ai conflitti fra privati
PERIODO POSTCLASSICO
(in Occidente)
Lex romano visigotorum, di scarsa levatura
Editto di Teodorico
PERIODO POSTCLASSICO
(in oriente)
Decadenza dei giuristi e volgarizzazione del diritto, nascono tante opere:
Pauli Sententiae, è stata prodotta sul materiale di Paolo ed è un’opera piccola e stringata
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Epitome Gai, è un riassunto dei primi 3 commentari di Gaio, pervenutaci tramite la lex Romana
Wisigothorum
Tituli ex corpore Ulpiani, si nota la tendenza alla elementarità ed alla chiarezza
I Codici, vedi sotto
I CODICI
L’idea di una codificazione nasce già con Cesare (mai realizzata). Il Codex è dapprima il tronco
d’albero, indi l’insieme delle tavolette lignee e infine l’insieme di fogli di pergamena cuciti a libro.
L’esigenza sorge a causa della confusione legislativa esistente e della necessità di ordine tramite la
sicurezza delle leggi
Codice Gregoriano, codice privato al quale manca il sigillo dell’ufficialità, che raccolse
costituzioni, in prevalenza rescritti, di Adriano e Diocleziano
Codice Ermogeniano, codice privato al quale manca il sigillo dell’ufficialità, che comprendeva
rescritti diocleziani
Teodosio II intraprende un disegno innovatore che prevede un corpo normativo in cui leges e iura
ricomposti rivivano. Due codici (anno 429) che però non vanno in porto anche a causa della scarsa
cultura dei commissari e alla difficoltà del lavoro:
il primo da Costantino in poi riguardava leges in generale con intento storico comprensivo di
costituzioni non più in vigore
il secondo trae dal primo soltanto quelle ancora in vigore, più i rescritti e gli iura (scritti della
giurisprudenza)
Codice Teodosiano, (anno 438) contiene norme generali ed edittali consentendo però ai giuristi
di intervenire sul testo. Avrà grande fortuna, nato in Oriente ma colà tolto di mezzo dalla
compilazione giustinianea, prenderà il sopravvento in Occidente, successivamente alla calata dei
Longobardi (568) e verrà utilizzato dai barbari vincitori
1. Per i rescritti si rendono ufficiali i due codici Gregoriano e Ermogeniano (dandogli
ufficialità)
2. Per gli iura si risolve inserendo la legge delle citazioni (si citano i 5 giuristi e le opere
da questi giuristi citate in giudizio). Questa soluzione rende però irrisolta il problema
degli iura e incompleta la raccolta
IMPERATORE GIUSTINIANO
Giustiniano, dominio 527 – 565. Si ha una rinascita del diritto romano. Nasce nel 482 in un piccolo
villaggio Tauresium (Skopie, Macedonia), è di origini umili ma ebbe uno zio, Giustino, militare di
carriera nell’esercito bizantino poi divenuto imperatore, che volle far studiare Giustiniano
Moglie di Giustiniano: Teodora, donna di spettacolo (secondo Procopio di Cesarea nei suoi Anecdota la
indica come una prostituta), importantissima e influente su Giustiniano che merita di essere ricordata
come la prima donna che ha influenzato il diritto (che per gli antichi è cosa da uomini) e per sposarla si
dovette abrogare la norma di Augusto che vietava il matrimonio tra attrici e senatori. La sua opinione è
stata determinante per matrimonio, adulterio e divorzio.
Attorno a Giustiniano vi sono anche altre importanti personalità, Cappadocia, Belisario e Narsete
(generali), e Triboninano (ministro della giustizia)
GLI INTERVENTI DI GIUSTINIANO
1. Interventi religiosi, che deve raggiungere l’unità religiosa nonostante la tesi di Ario (natura solo
umana di Cristo) e nomofisite (natura solo divina di Cristo), entrambe respinte dal concilio di Nicea
del 325 (affermata la natura sia umana che divina come l’ortodossia intendeva)
2. Intervento politico mediante il riassetto dello stato e le imprese militari (es. nel 538 (nel 554 nel
manuale) riconquista l’Italia)
3. Intervento legislativo, (“noi” dobbiamo gratitudine a Giustiniano), comprende la necessità di un
corpus esaustivo di norme di provenienza ufficiale anche per superare l’utilizzazione degli iura e
utilizzare il latino (la lingua dei dotti, non la lingua corrente). Perciò viene collocato da Dante nel
paradiso come sovrano che ha realizzato la sua missione divina
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CORPUS IURIS CIVILIS
L’espressione indica l’intera opera realizzata su impulso di Giustiniano al fine di raccogliere in un
complesso organico, gli iura e le leges al fine di operare un armonico raccordo tra tutte le fonti di
produzione vigenti e il relativo materiale legislativo esistente. Essa comprende:
1. Novus Iustinianus Codex (529), con la costituzione Haec quae necessario (528) nomina una
commissione presieduta da Giovanni di Cappadocia.
I materiali:
I codici privati Gregoriano ed Ermogeniano
Raccolta ufficiale del Teodosiano
Le costituzioni emanate posteriormente comprese quelle dello stesso Giustiniano
Tuttavia la sua vita fu breve e a cinque anni di distanza venne sostituito dal Novus Codex e con la
Costitutio Cordi nobis del 534 (che introdusse il Novus Codex), si vietò ogni riferimento al Novus
Iustinianus Codex
2. Istitutiones di Giustiniano (533), ovvero Elementa, pubblicato con la costituzione Imperatoriam, è
un trattato elementare di diritto utilizzato in sostituzione delle Istituzioni di Gaio per uso scolastico,
pubblicate prima del Digesto con la costituzione imperatorum, sono uno strumento didattico per la
gioventù desiderosa di imparare il diritto (cupida legum) ed ha valore di legge. Trovano il loro
modello nel manuale di Gaio (chiamato dai giuristi Gaius noster) del quale riprendono l’ordine degli
argomenti (persone e cose). (nota: la mancipatio decade e viene sostituita dalla traditio). Secondo
Alessandro Verri è l’unico ordinato codice di leggi romane
3. DIGESTO (530-533): è una raccolta di iura che viene utilizzato dal giudice per il suo
convincimento. (Digesto, da digerere, ovvero ordinare; Pandette, ovvero pan decomai, comprendo
tutto). Con la costituzione Deo Auctore (che fa cadere le gerarchie della legge delle citazioni
mettendo tutti i giuristi sullo stesso piano e che dice che il digesto è legge ed ha la stessa forza
normativa delle costituzioni imperiali) viene programmata la più complessa ed ambiziosa delle
opere. Si istituisce una commissione presieduta da Triboniano (ministro della giustizia) più 16
collaboratori fra professori e avvocati. I commissari dalle opere dei giuristi aventi il ius respondendi
deve estrapolare dalla sapienza antica i materiali utili al presente ed esaminano ben 2000 libri
(sebbene solo 1625 hanno fornito materiali) estendendo il loro esame anche alle opere dei giuristi
che non ebbero lo ius respondendi (Gaio e i giuristi repubblicani). Gli interventi dei commissari sui
testi per adattarli alle dei tempi, si chiamano “interpolazioni”. Prevalentemente di Paolo e Ulpiano,
un passo del Digesto si indica attualmente con la lettera D. E’ legge ed ha la stessa forza normativa
delle costituzioni imperiali e sarà la base del diritto privato
I commissari dimostrano così mancanza di pregiudizio e attenzione scientifica. 38/39 giuristi e i 5
della legge delle citazioni contribuiscono per più di due terzi
Viene pubblicato con la costituzione bilingue Tanta Dédoken nel 533
È composto da:
9142 brani, ognuno con la inscriptio che indica l’autore, l’opera ed il libro da cui è stato
ricavato
50 libri
7 parti, è uno dei testi studiati all’università
4. Novus Codex (534), codex repetìta praelectiònis contiene le costituzioni imperiali da Adriano in poi
(c’è giunto un indice parziale, tramite un papiro di ossirinco, delle costituzioni tra le quali vi è anche
la legge delle citazioni), è in latino ed è suddiviso in 12 libri
Durante la redazione del Codice e la redazione del Digesto vi sono importanti pronunce imperiali:
Quinquaginta decisiones, soluzioni date da Giustiniano a questioni sorte nell’ambito della
giurisprudenza classica (50) e l’idea di una raccolta di iura, attuata poi nel Digesto, forse può
collegarsi ad esse
Costitutiones ad comodum, in vista della realizzazione del Digesto e per risolvere i problemi che si
sono presentati durante la sua redazione
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LEGISLAZIONE NOVELLARE
Fuori testo da sapere: le novelle non sono 3 bensì 8
Novelle Costitutiones, sono costituzioni imperiali prodotte dopo il 2° codice (Novus Codex). Le
novelle di Giustiniano sono tantissime divise in praefatio (che illustra le ragioni che hanno motivato il
provvedimento) e epilogus (dispositivo)
1. Collectio graeca, collezione greca o marciana (168 novelle in greco), è la più diffusa
2. Epitome Iuliani, 124 novelle in latino (due uguali) di un professore di Costantinopoli: Giuliano
3. Authenticum, raccolta di 134 novelle, cata poda (traduzione parola per parola) greco / latina, fatta
da un giurista, coeva a Giustiniano infatti (il libro indica erroneamente +- 1000) una lettera del Papa
del 603 contiene la 123° novella
4. Editto di Rotari, contiene novelle dell’anno 1000 (dubbio se privata/ufficiale)
5. Epitome di Teodoro, novelle in greco
6. Epitome di Attanasio, novelle suddivise in titoli
7. Epitome di Filosseno e Simbatio
8. Riassunto delle Epitome delle novelle Costitutiones di Giustiniano (edita recentemente)
VARIE FINALI
La parafrasi di Teofilo (membro della commissione del Digesto e coautore delle Istituzioni) è una
spiegazione delle Istituzioni di Giustiniano in lingua greca ascritta al diritto Bizantino. Nel diritto
bizantino della Parafrasi di Teofilo il possesso è definito come: tenere con l’intenzione (animo) di
esercitare la proprietà
Von Bluhme, grande studioso, nel 1820 si accorge che in ogni titolo si susseguono gruppi di opere (le
“masse”) al quale si deve la teoria delle masse di Bluhme:
1. massa sabiniana (giurista), diritto civile
2. massa edittale, di commento all’editto
3. massa papinianea, opere di casistica, ai quali vengono affidata anche l’appendice
Egli ritiene che i compilatori si siano divisi in tre sottocommissioni, ognuna delle quali avrebbe
escerpito una massa
TEORIA DEI PRE-DIGESTI
Hoffman criticò ferocemente la tesi di Bluhme e afferma vi fosse un pre – Digesto. Seppur criticata, la
tesi, ha trovato anche molti consensi
Mezzo di difesa del convenuto è l’eccezione, quindi:
Attore Convenuto
Azione (Aulo agerio) Eccezione (Numerio negidio)
FINE PARTE STORICA DA NON PORTARE ALL’ORALE
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SEMINARI
FATTI, ATTI GIURIDICI
Il c.d. ius, ha matrici che risalgono al diritto sacro il cui riflusso è collegato a un tecnicismo che si
allontana dal sacro (..)
Contractus, lavoro di Muzio Scevola. La riflessione giuridica si sviluppa lentamente dagli albori della
società romana per raggiungere il suo acme tra il primo ed il secondo secolo per essere poi compilato da
Giustiniano
Fatto storico appartiene all’essere e diventa fatto giuridico soltanto quanto la norma gli attribuisce un
rilevanza giuridica. Il fatto storico è il substrato del fatto giuridico
Fatto giuridico, appartiene al dover essere, è un fatto rilevante per il diritto, (la norma è l’embrione del
diritto e coglie il fluire della vita socio – economico della società e lo sussume a fatto giuridico)
Si dice che factum fieri infectum nequit (il fatto non può essere disfatto) ovvero ciò che storicamente è
accaduto non può storicamente considerarsi non accaduto (se è A allora deve essere B)
Inserire specchio di Cristiano
Tipi di fattispecie:
concreta = fatto storico
astratta = è la descrizione tipizzata del fatto storico cui il legislatore attribuisce un effetto
giuridico. Tipi:
1. complessa o a formazione complessiva, costituita da più fatti giuridici (es.
compravendita che ha più effetti giuridici)
2. unitaria, un unico effetto giuridico definitivo
ISTITUTI
Istituto generale della proprietà, istituti dei diversi tipi di proprietà, istituti orizzontali (la condizione per
es., che investe più istituti diversi)
Atto giuridico, fatto giuridico compiuto con coscienza e volontà (degli effetti). Distinzione degli atti
giuridici:
1. atti leciti
2. atti illeciti, il cui effetto giuridico sarà:
Sanzione diretta, che l’agente ottiene mediante l’azione rei persecutorio (che mirano alla
reintegrazione del diritto)
Sanzione indiretta, che mira soltanto a sanzionare l’autore del fatto illecito senza reintegrazione
del diritto
NEGOZIO GIURIDICO
è l’atto giuridico lecito i cui effetti non sono predeterminati dalla legge che sono liberamente
determinabili dalle parti in conformità allo scopo pratico voluto dalle parti (qui lo scopo è
rilevantissimo). La solutio (il pagamento nell’adempimento dell’obbligazione) per i romani è un negozio
giuridico
Dichiarazione di scienza, un confessione produce effetti giuridici anche contro la volontà del
dichiarante, sono atti giuridici in senso stretto ed c’è la coscienza del soggetto. Hanno scarsa
rilevanza nel diritto romano
Dichiarazione di volontà, gli effetti giuridici si producono soltanto quando conformi alla
volontà del dichiarante (non tutte le dichiarazioni di volontà sono negozio giuridico, la messa in
mora è un atto giuridico. L’assetto pratico degli interessi della messa in mora è già valutato
dall’ordinamento pertanto non vi sono particolari problemi di tutela da parte dell’ordinamento
che gli attribuisce effetti giuridici indipendentemente dalla volontà del creditore)
Talamanca, grande romanista
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FATTO, ATTO E NEGOZIO GIURIDICO
FATTO STORICO (fattispecie concreta)
FATTO GIURIDICO (fattispecie astratta unitaria) fatto rilevante per
il diritto ossia produttivo di effetti giuridici Più fattispecie astratte unitarie (quindi più fatti
giuridici) formano una fattispecie astratta complessa
ATTO GIURIDICO (fatto giuridico compiuto
dall'uomo con coscienza e volontà)
Gli atti sono leciti o illeciti a seconda dell'apprezzamento
dell'ordinamento
ATTO LECITO
NEGOZIO
FATTO GIURIDICO (atto
FATTO giuridico che
GIURIDICO IN
STORICO produce effetti
SENSO ATTO
CHE NON ATTO GIURIDICO IN giuridici solo in
STRETTO ILLECITO
PRODUCE SENSO STRETTO quanto sia voluto lo
(fatto giuridico (passibili di
EFFETTI scopo pratico cui il
non umano ma sanzione: a)
GIURIDICI legislatore
anche diretta o
comportamento satisfattiva; b) attribuisce quegli
umano che il effetti giuridici)
indiretta non
legislatore non satisfattiva)
qualifica come Azioni
atto giuridico) corrispondenti: DICHIARAZIONI
a) DI SCIENZA (è
reipersecutoria; coinvolta solo la DICHIARAZIONI DI
b) penale (PS: coscienza) VOLONTA' (producono
corrispondenza Producono effetti giuridici solo in quanto
non assoluta) effetti giuridici a conformi alla volontà del
prescindere dichiarante) Possono quindi
dalla funzione e essere negoziali o non
dallo scopo negoziali
pratico attribuito
dal dichiarante
Schema originario curato dal dott. Cristiano Zannoni
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ANALISI DELLA FISIOLOGIA DEL NEGOZIO GIURIDICO
Esso è lo strumento per eccellenza previsto dall’ordinamento per regolare la sfera degli interessi dei
privati
Il negozio giuridico è oggetto di numerose controversie, i giuristi romani elaborarono la problematica.
Ragionamento: abbiamo un materiale complesso dal quale partiamo per definire la natura del negozio
giuridico, in quanto il giurista doveva lavorare per definizioni e differenze specifiche (trovare un genere
e identificare i diversi al suo interno). Due elementi:
Volontà, soggettive, in caso di contrasto tra la volontà effettiva delle parti e la dichiarazione,
doveva prevalere la volontà delle parti
Dichiarazione, oggettiva, nel contrasto tra volontà e dichiarazione, doveva prevalere la
dichiarazione, ciò per tutelare i terzi
Autoregolamento di interessi, il Betti dice che deve prevalere lo scopo pratico perseguito dalle
parti per la funzione economico – sociale del negozio giuridico
La dottrina pandettistica dava maggior rilievo alla volontà del soggetto
Tuttavia la dottrina attuale a ritenute unilaterali tutte le tre definizioni del negozio giuridico, dicendo che
esso è dichiarazione di volontà (sotto il profilo strutturato) che però persegue uno scopo pratico ed è
regolamento di interessi (sotto il profilo funzionale)
Nel diritto attuale tutto ciò scompare per il dettato del legislatore che decide ogni volta se dare
importanza alla dichiarazione o alla volontà, tuttavia comprendere il negozio serve nel caso vi siano
dubbi ed il legislatore abbia lasciato margini di dubbio nella definizione di un caso concreto
Essendo il negozio giuridico il riconoscimento di una autonomia contrattuale, perciò la volontà deve
essere la regola (es. nel testamento si segue la volontà del testatore), e deve essere invece l’eccezione
che basti una autoregolamento di interessi (es. nel contratto, le esigenze di tutelare le controparti e i
terzi comportano la necessità di seguire la dichiarazione)
ELEMENTI DEL NEGOZIO GIURIDICO
La teoria generale del negozio giuridico, quando si allude agli elementi ci si riferisce alla struttura del
negozio giuridico, dei suoi REQUISITI:
Soggetti, deve avere capacità di agire e legittimazione ad agire
Manifestazione della volontà (Forma)
1. Errore ostativo, è una palese divergenza tra la manifestazione della volontà ed il
contenuto delle volontà medesima. È causa dell’invalidità del contratto. E’ un errore
che si manifesta sulla:
Persona, es. io sbaglio sull’identità del soggetto
Contenuto del negozio, errore in corpore
Causa del negozio, error in negotio
2. Errore vizio, che non attiene alla manifestazione della volontà, il primo a darvi
importanza fu il giurista Giuliano in discussione con Marcello, in relazione all’unica
bottiglia di vino che invece conteneva aceto. Per Giuliano bisognava considerare i motivi
che avevano indotto il negozio giuridico (in tal caso il vino), ovvero aveva rilevanza che
vi fosse il vino invece dell’aceto. Ulpiano invece diede ragione a Marcello dicendo che in
questo caso bisognava distinguere tra aceto derivante da vino e da aceto non derivante da
vino, poiché in tale caso non vi era errore sulle qualità essenziale delle cose (D. 18.1.9.2)
3. Errore motivo
Contenuto, ovvero l’assetto degli interessi riversati nel negozio giuridico, ovvero lo scopo in
termini empirici. Un limite sono le norme imperative (vedi sotto). Esso deve essere:
1. possibile
2. lecito
3. determinato o determinabile
Causa è l’aspetto funzionale (anche aspetto dinamico del negozio) del contenuto, la funzione
economico sociale del negozio. Distinzione:
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1. motivi, sono le ragioni per cui le parti stipulano il negozio, irrilevante
2. causa, essa è l’ultimo dei motivi, lo scambio di cosa con prezzo nella compravendita,
rilevante
La mancanza di requisiti del negozio lo rende invalido (non annulla il negozio, ma i romani dicono che
il negozio non c’è). In proposito c’è stata una diatriba che ha però profila come si tratta di un assetto di
interessi che non produce effetti giuridici perché viziato. Il negozio nullo non è un negozio inesistente
(al limite possiamo dire che è nullo sotto il profilo giuridico). I romani per dire che il negozio non
produce effetti usano terminologie bislacche, irritum, ecc., in quanto è privo di un elemento costitutivo.
Violenza fisica, coactus, l’intervento del pretore consente una restituzione in integrum, il pretore può
utilizzare sempre un’azione o un’eccezione actio quod metus causa (azione in relazione ad negozio
concluso sotto intimidazione, otteneva il quadruplo) evitabile dal convenuto se rimetteva le cose a posto
Dolo negoziale (connota le macchinazioni ed i raggiri), come sopra, tuttavia gli strumenti pretoria sono
l’actio doli e l’exceptio doli che si biforca in due figure:
specialis, fa valere il dolo utilizzato dalla controparte
generalis, tutti i comportamenti iniqui successivi
Con l’exceptio doli il pretore modella l’ordinamento
Quanto il negozio è valido per il diritto civile ma invalido per il diritto pretorio, lo stesso paralizza
l’azione con eccezione, e ciò porta all’annullabilità
IPSO IURE = AUTOMATICAMENTE, PER DIRITTO
Negozi astratti, la causa e il contenuto degli interessi, ha un rilievo minimo, talvolta non ha rilievo.
Talvolta i negozi astratti venivano utilizzati abusando del fatto che non era necessaria una causa.
In tale caso non si avranno simulazioni
Negozi formali, l’interpretazione è oggettiva sui certa e solemnia verba
Negozi a forma non vincolata, ambiguitas contra stipulatorem (è uno di questi contratti) ovvero se non
si capisce il contenuto della stipulazione, si interpreta in favore della parte più debole
Negozio simulato,
Relativa: le parti simulano un negozio e si accordano per porre in essere una altro (simulazione
relativa, fingo di porre in essere una compravendita mentre invece stipulo per una donazione).
Assoluta: nella simulazione assoluta (non ci sono altre stipulazione), in tale caso non ci sono
effetti
Negozio immaginario, la mancipatio per Gaio era un negozio immaginario (MA NON UN NEGOZIO
SIMULATO)
TIPI DI NEGOZI:
1. essentialia negotii, essenziali, sono quelli senza i quali un negozio giuridico non può essere,
fondamentali. Sono quegli effetti che derivano dall’abolizione degli elementi essenziali
2. accidentalia negotii, accidentali, aggiunti dalla parti, ve ne sono di tipici che sono diversi a
seconda dei diversi negozi giuridici, essi sono: (si producono ad esempio nei patti aggiunti, che
producono effetti)
Conditio, condizione (si legge “condicio”),
1. condizione in relazione ad un evento futuro ed incerto
2. condizione impropria
3. patto sottoposto a condizione sospensiva (… verificare)
Dies, il termine
Modus od onere
3. naturalia negotii, naturali, sono gli effetti che normalmente il negozio produce salvo le parti le
abbiano rifiutati (si producono quando le parti abbiano voluto le parti essenziali senza eccezioni
e in più quegli elementi che avrebbero potuto eliminare, ad es. la garanzia che può essere esclusa
con un patto apposito: pactum de non praestanda evizione) domanda da esame di Molinari
INCAPACITÀ DI AGIRE:
Età, maschio 14, femmina 12 (incapacità legale, ovvero è tale a prescindere a causa dell’età)
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Sesso (come sopra). Infanti fino a 7 anni; impuberi dai 7 ai 12 o 14 (a seconda del sesso) essi
sono entrambi pupilli. I pubertati proximi (prossimi alla pubertà) vengono valutati di volta in
volta se sono capaci di agire. Gli infantia maiores, da poco puberi, vengono valutati di volta in
volta
Infermità mentale, furioso, di volta in volta si verifica la capacità di agire (incapacità naturale
di intendere e volere. I c.d. lucidi intervalli: intermissio, anche il furioso può essere
momentaneamente lucido). Per esso non c’è una interdizione legale e si valuta sempre la
capacità, di volta in volta
Aspetti caratteriali, prodigo (incapacità legale di intendere e volere, sempre)
LEGITTIMAZIONE
Legittimazione, è l’idoneità a porre in essere un rapporto giuridico in relazione al rapporto sussistente
tra il soggetto e il contenuto dell’assetto di interesse predisposto, quando questo nesso non vi sia si parla
di difetto di legittimazione, affine al concetto di capacità giuridica speciale
REQUISITI:
Legittimato attivo, attore, (es. sono legittimati anche il creditore pignoratizio ed il
rappresentante). N.b.:
1) Il creditore pignoratizio può, nonostante non sia dominus può vendere la cosa
2) Il comproprietario di schiavo che lo manometta, accresce la quota degli altri non libera
lo schiavo
Legittimato passivo, convenuto
Parte è un centro di imputazione degli interessi
Soggetto, si intende invece la persona fisica
Negozi, tipi:
Unilaterali, testamento, rimane unilaterale anche quando dipenda dall’accettazione in quanto il
testamento è visto come un atto autoritativo e quindi non come incontro di volontà
Bilaterali, contratti, negozi traslativi della proprietà, mancipatio, in iure cessione
Plurilaterale
Dichiarazione recettizie, sono quei negozi che per essere efficaci devono essere conosciute
dall’interessato (es. la messa in mora)
DICHIARAZIONE DELLA VOLONTÀ
Dichiarazioni, sia scritte che verbali
Comportamenti concludenti, riguarda tutte le altre forme di manifestazioni della volontà e rileva
per il diritto solo quando sia riconosciuto dai “canoni sociali”. Comportamento concludente
significa che la volontà è riconoscibile dai consociati
Jehring, economia dei mezzi giuridici:
volontà espressa soltanto in determinati modi
mezzi scritti
nessuna forma
I contratti consensuali derivano alla ius gentium
Formalismo, significa negozio non causale, che prescinde dalla volontà delle parti
Mancipatio
serviva a costituire le servitù rurale
a garantire le obbligazioni
a creare una potestà sulla moglie
a estinguere una obbligazione
In iure cessio
è una manumissio
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trasferire la proprietà
trasmettere lo status di erede e tutore
costituire le servitù
Stipulatio, negozio non causale
consente di riversarvi qualunque assetto di interessi
Presunzioni: è il meccanismo giuridico che consente di desumere un fatto ignoto da un fatto certo
Il problema dell’incontro della manifestazioni di volontà per i romani non sussisteva in quanto le parti
dovevano essere presenti (soprattutto nella prima parte arcaico)
Norme imperative, non derogabili dalle parti, è un limite all’autonomia delle parti
Norme dispositive, derogabili dalle parti
Merx, ossia la cosa compravenduta, può essere di varia natura, purché in commercio
Tipi di merx:
compera di bene incorporale (eredità, servitù da costituirsi)
compera di cosa sperata
compera di cosa futura:
1. emptio rei sperate (non sorge l’obbligazione), compera di cosa sperata, es. il parto della
schiava, il venire ad esistenza, non è una condizione bensì la merx
2. emptio spei, compera di una speranza, il frutto della battuta di pesca (si definisce negozio
aleatorio)
TIPOLOGIE DI NEGOZI
Negozio a titolo gratuito, una parte sopporta un sacrificio senza che vi sia un corrispondente
vantaggio mentre l’altra parte fruisce di un vantaggio senza sacrifici
Negozio a titolo oneroso implicano un vicendevole rapporto fra sacrifici e vantaggi (compravendita)
Negozi a titolo aleatorio, alea = sorte, negozi nei quali non è certo il vantaggio ma solo il sacrificio
INVALIDITÀ E INEFFICACIA DEL NEGOZIO GIURIDICO
L’invalidità è una sottospecie dell’inefficacia (significa negozio che non produce effetti).
1. Nullità, mancanza degli elementi essenziali del negozio giuridico tali da inibire il verificarsi degli
effetti (categoria dominante a Roma)
2. Annullabilità, negozio inficiato da vizio genetico
3. Rescindibilità, dipendente da un vizio genetico del negozio (due: stato di necessità e stato di
bisogno), che ha prodotto degli effetti ma che possono essere rescissi. Conosciuta solo nel periodo
postclassico
4. Risolubilità, dipendente da un vizio funzionale, inefficacia del negozio per impossibilità
sopravvenuta, per eccessiva onerosità della prestazione, per inadempimento della prestazione (si dice
che il contratto è risolubile).
Inefficacia, è una situazione nella quale il negozio è disciplinato come il negozio nullo ma in casi
particolari
In senso ampio, nullità è quella situazione del negozio giuridico caratterizzata dalla mancanza
di elementi che impediscono il sorgere degli effetti giuridici (è la categoria dominante)
In senso stretto, annullabilità, la parte può agire per rimuovere gli impedimenti, vizio genetico
FINE PARTE DEL NEGOZIO GIURIDICO DA NON PORTARE ALL’ORALE
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PERSONE E FAMIGLIA - 47
PERSONA
Persona è l’uomo, non il soggetto di diritto (es. lo schiavo, che è persona, è oggetto di diritto, cosa)
Requisiti dell’esistenza della persona:
nascita, l’essere umano comincia ad esistere dalla nascita
vita, l’essere separato deve essere vivo (i nati morti non sono considerati né nati né procreati)
forma umana, il nato deve avere forma umana, ovvero il nato non deve essere un monstrum, un
prodigium, un ostentium, un portentum, vocaboli che indicato creature mostruose. Questi esseri
non solo sono giuridicamente inesistenti ma il diritto antico (legge delle XII tavole) ne impone
l’eliminazione, in quanto segnale di sventura per la comunità
Capacità di agire è l’idoneità del soggetto a porre in essere validamente un’attività
rilevante per il diritto (capax non viene utilizzato come capacità)
Capacità giuridica è l’idoneità ad essere titolari di diritti e doveri e ha tre requisiti (è necessario averli
tutti e tre per avere la capacità giuridica:
Status libertatis, libero, cittadino romano e soggetto sui iuris (giuridicamente autonomo)
Status civitatis, essere cittadino
Status familiare, non sottoposto ad alcuno nell’ambito familiare
Capitis deminutio, indica i cambiamenti di status che avvengono per:
Capitis deminutio maxima, da libero a schiavo, comprende anche la media e minima
Capitis deminutio media, che fa perdere la cittadinanza, comporta anche la minima
Capitis deminutio minima, che comporta un cambiamento della posizione nell’ambito
familiare. Es. un pater familas si sottopone una arrogatio (sottoponendosi alla potestà altrui)
SCHIAVITÙ
In Roma esiste una summa divisio personarum
Liberi
1. ingenui
2. liberti, schiavi affrancati dalla servitù
Schiavi, il fenomeno dell’istituto della schiavitù è visto come un elemento portante della cultura
romana ed una necessità economica. Aristotele afferma: taluni sono nati per comandare, altri
per servire, al contrario Seneca, i sofisti e gli stoici portano ad avere un atteggiamento diverso,
più mite nei confronti degli schiavi, tendente al favor libertatis (ovvero quando possibile le
soluzioni giuridiche devono essere dirette a favorire la libertà o migliore la condizione degli
schiavi) che è uno dei criteri ispiratori del diritto delle persone. Inizialmente gli schiavi sono
pochi e vivono in famiglia ma con l’espansione territoriale romana aumentano di numero e la
loro condizione peggiora rapidamente sino a giungere al Senatoconsulto Silaniano, vengono
puniti tutti gli schiavi che vivevano sotto lo stesso tetto del dominus morto (si temeva fossero
stati gli schiavi e era uno strumento per tutelare il dominus). Essi hanno una limitata capacità di
agire, ma non hanno capacità giuridica e ciò che essi acquistano viene acquistato direttamente
dal dominus
Contubernium, (convivenza), gli schiavi non possono contrarre matrimonio ma solo convivere.
Essi sono sottoposti al potere (di vita e di morte: ius vitae et necis) della dominica potestas
(per distinguerla dal potere esercitato sui discendenti: patria potestas) del dominus
In Roma c’è parità fra uguali (a Sparta venivano chiamati “uguali” solo i cittadini)
Ostis = nemico, Xenos = indica tanto l’ospite quanto il nemico
Come si diventa schiavo:
1. figlio della schiava
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2. captivitas, colui il quale viene fatto prigioniero in guerra viene portato in Roma come
schiavo
3. fictio legis cornelie, se il cittadino romano veniva fatto schiavo, questi veniva considerato
morto al momento della cattura, in modo da consentirli di avere eredi
4. condanne criminali, servitus poenae (in tal caso lo schiavo è senza padrone e viene
condannato ad metalla, a lavorare nelle miniere)
5. debitore insolvente, può essere venduto trans tiberim (oltre il Tevere)
6. donna (libera) che andava con lo schiavo d’altri contro la sua volontà dopo tre volte
diventava schiava a sua volta
Come si diventa liberi:
MANUMISSIO¸ è l’affrancazione della schiavitù del dominus che libera lo schiavo e lo fa
diventare un libertino. Tipi:
1. giuste e legittime, acquisto di libertà e cittadinanza romana
manumissio per testamento
manumissio per vindicta, per verghetta, consiste in un finto processo
manumissio per censu, per censimento, consiste nell’iscrivere lo schiavo nelle
liste dei cittadini
2. non giuste legittime, che non danno la libertà per il diritto civile (libertà di fatto) ma
sono tutelate dal pretore fino alla Lex Iunia Norbana, attraverso la quale i manomessi
mediante manomissioni non giuste e legittime ottenessero una condizione di latininatà
detti latini iuniani
manumissio per epistula, per lettera
manumissio inter amicos, fra amici
manumissio per mensam, in banchetto
manumissio in Ecclesia, dichiarazione davanti all’autorità ecclesiastica
Leggi che limitano le manumissioni, di età augustea, eliminate da Giustiniano
Lex Fufia Caninia, stabilisce che nel caso di manomissione per testamento si deve
rispettare un criterio che aumentava proporzionalmente (un limite massimo di schiavi che
dovevano essere indicati per nome seguendo un ordine) e che dovevano essere indicati in
cerchio
Lex Elia Senzia
1. vietate le affrancazioni per rendersi insolventi
2. gli schiavi già puniti per gravi delitti, se affrancati, divenivano peregrini dediticii e
non potevano risiedere entro 100 miglia da Roma
varie
1. sanzione, nei confronti del dominus (il dominus che prostituisce la schiava che si era
impegnato a non prostituire)
2. premio, nei confronti dello schiavo (es. lo schiavo che denuncia un disertore)
3. il dominus minore di 20 non può manomettere lo schiavo (Giustiniano poi abbassa
l’età a 17 anni, già Caio e Teofilo criticavano tale norma che impediva al minore di
anni 20 di liberare schiavi mentre poteva disporre anche di grandi patrimoni)
Cambiamenti tendenti al favor libertatis
1. l’uccisione dello schiavo non può avvenire senza una causa approvata dall’ordinamento
giuridico (può comunque avvenire se c’è la causa)
2. lo schiavo che fugga verso un luogo sacro (statue degli imperatori) può essere venduto ad
altro dominus, a prezzo di mercato
3. il parto della schiava, il figlio è libero se la madre era libera al momento del parto, poi al
momento del concepimento, poi in un qualunque momento della gravidanza
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STATUS LIBERTATIS
Doveri del libertino:
ossequio nei confronti del patrono (ex dominus)
non può agire nei suoi confronti
deve prestare dei servizi nei suoi confronti
non si può mostrare ingrato (pena ridiventare nuovamente schiavo)
spesso i libertini diventavano procuratori
Diritti del libertino:
gli viene riconosciuto il diritto degli anelli d’oro
restitutio natalium, equiparazione con gli ingenui
c’è un avvicinamento fra i diritti degli ingenui e quelli del libertino con Giustiniano sebbene
vengano sempre fatti salvi i diritti del patrono
STATUS CIVITATIS
Solo i cittadini romani accedono al diritto civile
Gli altri sono peregrini (peregrinus) e si intende chi sia straniero e abbia un buon rapporto con
Roma. Successivamente il termine indica chi si sottomette spontaneamente a Roma, pur
mantenendo un loro autonomia
Peregrini dediticii, sono gli stranieri che si sono sottomessi …… la cui condizione assomiglia a
quella degli schiavi
Peregrini che hanno combattuto contro Roma, vengono fatti schiavi
Peregrini che hanno il commercium accedono ad alcuni istituti del diritto civile come la
mancipatio
Peregrini che hanno il connubium accedono al matrimonio
La cittadinanza viene concessa progressivamente (es.: detto “romano de Roma”):
1. nel 212 con l’editto di Caracalla, la Constitutio Antoniniana (che fa anche cadere in
disuso la distinzione fra ius gentium e ius civile) viene concessa la cittadinanza a tutti i
residenti nel territorio romano
2. per nascita, si guarda il padre (se romano, anche il figlio è romano, se straniero, il figlio è
straniero) se c’è connubium, la madre se è convivenza. La lex Minicia dice che quando
non c’è connubium il bambino è sempre straniero (se almeno uno dei due è straniero)
3. per manumissione
STATUS FAMILIAE
Sui iuris, giuridicamente autonomi, non sottoposti a potestà
Alieni iuris, sottoposti a potestà, sia essa dominica (schiavi) o patria (discendenti)
Ve ne sono di tre tipi:
1. in potestà, i discendenti sia maschi che femmine compresi i figli adottivi
2. in mano, le donne che vengono assoggettate in forza di un atto giuridico alla famiglia
3. in mancipio, le persone cedute da un pater familias a un altro venendosi a trovare in una
situazione ibrida, fra il figlio ed il servo
Pater familas (istituto della patria potestà) è sui iuris e non è sottoposto a potestà e solitamente ha dei
discendenti nati da giuste nozze (stretta correlazione fra le due cose, soltanto essi sono sottoposti alla
potestà del padre). Egli si pone al vertice della famiglia romana (con il termine famiglia si intendo
patrimonio, ma anche coloro che sono sottoposti la pater familas)
La parentela secondo il diritto civile passa attraverso la linea maschile e si dice agnazione (adgnatio). Il
vincolo di sangue (cognatio) non è necessario per stabilire un rapporto agnatizio
Familiae proprio iure, composta coloro che sono sottoposti al pater familias
Familiae comuni iure, composta da tutti quanti sarebbe sottoposti al pater familias se fosse ancora vivo
Ha poteri sconfinati:
Patrimonio, è l’unico che ne può disporre
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Ius vitae ac necis, potere di vita e di morte sui figli che viene limitato e compresso con
Costantino sebbene permanga lo ius corrigendi (uccisione per punizione). N.b. il parricidio è
sia nei confronti del padre che del figlio
Ius exponendi, la facoltà di abbandonare il bambino
Ius vendendi, la facoltà di vendere il figlio, molto frequente (al punto che dopo tre vendite il
pater perde la potestà sul figlio (legge XII tavole) soprattutto nelle campagne laddove i figli
erano forza lavoro
Emancipatio, il padre può emancipare (liberare dalla potestà) il figlio (sebbene normalmente il
figlio rimanesse praticamente sempre sotto la potestà del padre). Il meccanismo utilizzato è
proprio quello delle 3 vendite e liberà il figlio dalla potestà del padre
Datio a nossa, quando questi contraeva una obbligazione, il padre poteva liberarsi lasciando il
figlio. Senatoconsulto Macedoniano: divieto di dare denaro ai figli (da tal Macedone che aveva
ricevuto denaro e che aveva ucciso il padre per divenire sui iuris)
Peculium castrense (da castrum, accampamento militare), deriva dal soldo del figlio militare,
questa è l’eccezione al potere del padre infatti è nella disponibilità del figlio (non del padre)
San Paolo, non mette assolutamente in discussione la schiavitù (in effetti farlo significa mettere in
discussione la stessa economia romana)
Azioni aggiuntive, viene introdotta una responsabilità del dominus per una attività commerciale dello
schiavo, sono azioni che vengono concesse dal pretore nei confronti del terzo in fattispecie per cui lo
spontaneo adempimento dello schiavo non sono tutela sufficiente (lo schiavo infatti aveva un piccolo
patrimonio, del quale peraltro era titolare il dominus)
actio quod iussu, per debito
actio institoria, lo schiavo è stato preposto ad una attività commerciale
actio de peculio
actio de in rem verso, nei limiti dell’arricchimento del dominus stesso
Fedecommesso di restituzione
Soggetti in mancipio, sono i figli venduti a un terzo, sono considerato alla stregua di schiavi ma
potevano sposarsi, fare testamento, perciò sono una figura ibrida, marginale
MATRIMONIO
è una situazione di fatto (al punto da essere assimilato al possesso) che si basa sulla volontà del marito e
della moglie di essere sposati (maritalis affectio, dell’uomo, maritalis). Il matrimonio ha una precisa
funzione creatrice di discendenza ed è definito da Cicerone seminarium (semenzaio) dello Stato.
All’epoca di Marziale e Giovenale “apparivano” barbuti individui in abito da sposa in cerimonie nuziali,
ma nel periodo cristiano la repressione cancella il problema
Manus, è un istituto strettamente connesso al connubium, ma distinto, mediante il quale la donna
entrava nella famiglia del marito (conventium in mano) spezzando il vincolo agnatizio e uscendo così
dalla famiglia di origine
La donna entra nella famiglia (loco filiae) per:
Usus, è il più praticato, la donna entra come una figlia dopo una stabile convivenza di un anno, si
spezzava dopo tre assenze notturne
Farreo, con un rito che si attuava spezzando pane di farro. Elementi della cerimonia, denominata
confarreatio (vesti nuziali e darsi la mano destra) verranno recepiti dal cerimoniale cristiano
Coemptio, compera fittizia attraverso una mancipatio come se fosse una res, dal pater familas.
Non più necessaria a partire da Adriano
Deductium in domini mariti
Ad un certo punto il maritalis affectio non deve esserci sempre
Quando si parla di matrimonio romano, si deve sempre considerare la finalità che è la nascita dei figli
che siano sottoposti alla potestà. I romani non ammettono un matrimonio omosessuale, tuttavia vi è
un’eccezione con gli ermafroditi i quali vengono ammessi al matrimonio una volta stabilito il sesso
prevalente
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Le iustae nuptiae si fondano sulla volontà dei coniugi di stare insieme e il desiderio di procreare.
Ulpiano: “il matrimonio si costruisce in base al consenso, non alla consumazione”
A partire dal III-II sec. a.C. si afferma l’idea di un matrimonio senza la manus
I presupposti del matrimonio:
liberi
cittadini romani
maschi: puberi, 14 anni con una inspectio corporis
femmine: sessualmente capaci, viripotens, ovvero a 12 anni
connubium, è un lasciapassare che scompare in età giustinianea
consenso dei nubendi
assenso dei ascendenti (no se demens = demente o furiosus = pazzo con lucidi intervalli)
Impedimenti del matrimonio:
parentela in linea retta e collaterale
affinità (è impedimento patrimonium)
servilis cognatio
matrimonio fra il tutore e la pupilla
matrimonio fra il governatore delle provincia e donne della provincia stessa
divieto per i militari in particolari luoghi e circostanze
Conseguenze del matrimonio contra legem
in presenza di impedimenti non è valido il matrimonio
chi lo pone in essere commette un reato (es. quello di incesto)
In età augustea ci fu un calo delle nascite e con la lex Iulia et Papia si stabiliscono delle sanzioni
(di natura successoria) se uomini fra i 25 e i 60 e donne fra i 20 e 50 per chi non si sposa o si
sposa senza avere figli
Senatoconsulto Persiciano: se si fosse ottemperato alla lex Iulia::::
Matrimonio e figli di donna ultra quinquagenaria erano legittimi
Divorzio
è permesso quando viene a mancare la maritalis affectio
il cristianesimo porta ad una restrizione delle separazioni, richiede una giusta causa
con Giustiniano è ammesso tuttavia:
1. con colpa, sfavore nei confronti del divorzio che porta a sanzioni
2. senza colpa, impedisce anche il divorzio consensuale, tranne il caso di sofrusunes
epistomia (desiderio castitatis)
dopo Giustiniano, con Giustino II torna la libertà di divorzio consensuale
ADOPTIO
Un figlio lo si può acquisire mediante l’istituto della adoptio che crea un vincolo potestativo, tale
termine viene utilizzato sia in:
senso stretto, si allude il caso in cui si acquista la potestà di un soggetto che è alieni iuris. Non
un atto così rilevante per i diritto romano. È fatta dal magistrato: imperio magistratus, che
aggiudica il figlio all’adottante (addicèbat). Il meccanismo è diverso e meno rilevante, consta di
due passaggi
1. triplice vendita del figlio, dopo la terza vendita si estingue il rapporto potestativo. Dopo
tali tre vendite il figlio era in mancipio. Quesiti di Gaio: può una donna adottare un
figlio?(NO); può l’adottante essere più giovane dell’adottato? (NON RISPONDE, con
Giustiniano NO); possono gli spadones (impotenti) adottare? (SÌ, con Giustiniano gli
impotenti per cause naturali: SÌ, i castrati e evirati: NO)
Soluzioni di Giustiniano ai c.d. quesiti gaiani: l’adozione, con Giustiniano, risponde al
requisito del criterio naturalistico, ovvero imitare la natura. Principio del adoptio natur
imitatio. Nella Parafrasi di Teofilo: “l’adozione è l’atto che imita la natura, escogitato per
il conforto dei figli”
2. adoptio
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plenissima, il padre adottivo acquista la potestà sul figlio adottivo
minus plena, il padre adottivo non acquista la potestà sul figlio adottivo
senso lato, adrogatio è l’atto di maggiore importanza e comporta la fusione di due famiglie, un
soggetto sui iuris si sottopone ad una altra potestà di un altro pater familias, con una
conseguente capitis deminutio, diventando alieni iuris, e con esso tutti i suoi discendenti
compresi gli schiavi, un’intera famiglia passava sotto la potestà di un’altra famiglia (compresi
chiaramente il patrimonio). E’ un meccanismo assai frequente ma sottoposto a rigidi controlli da
parte dei comizi curiati della civitas. Il popolo veniva rogato (ovvero interrogato) per verificare
se l’adrogatio fosse opportuna (Populi auctoritate).
RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI
Sono i figli dei concubini (cum e cubare “andare a letto insieme). La legittimazione permette di
ricondurre i figli naturali sotto la potestà del padre in un momento successivo alla nascita.
Strumenti per la legittimazione
matrimonio, strumento principale, si compie elevando a moglie la concubina
offerta alla curia, crea un rapporto unicamente tra padre e figlio, a partire da Teodosio II, se
forniti di un patrimonio sufficiente alla carica di decurione (membri del consiglio cittadino
(curia) onerati da responsabilità di carattere fiscale)
rescritto imperiale, novità del diritto giustinianeo
Infine per nuncupationem (dichiarazione solenne), quando il figlio è nominato come tale in idoneo
documento. Tuttavia non è una nuova forma di legittimazione bensì una prova documentale
dell’esistenza di un matrimonio che ha determinato sin dall’inizio lo stato di legittimità del figlio
TUTELA
È un istituto creato per tutelare chi non può difendersi. Definizione: Forza e potestà (vis ac potestas)
concesse per proteggere chi non può difendersi a causa dell’età, al sesso, alle condizioni fisio-psichiche
(quest’ultima per cura)
Prevale ancora la concezione potestativa.
La finalità protettiva è ancora in secondo piano
Nelle Istituzione di Giustiniano il termine vis viene affiancato dal meno forte ius
Destinatari
Impuberi, chi non ha raggiunto l’età matura deve essere guidato dagli altri
Donne, per l’inferiorità di sesso
Tipi di tutele:
1. tutela testamentaria
2. tutela legittima
3. tutela Atiliana, emerge più tardi
Tutela testamentaria
è rivolta:
al discendente che alla morte del testatore divenga sui iuris
al postumo (colui il quale sarebbe stato in potestà del testatore se questi fosse vissuto)
Caratteristiche:
già prevista dalla legge delle XII Tavole
disposta nel testamento in forma imperativo “do Tizio come tutore a mio figlio”
può essere sottoposta a condizione
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TUTELA LEGITTIMA
Si ricorre alla tutela legittima nell’impossibilità di designare un tutore testamentario (assenza di
testamento, mancata nomina, premorienza del tutore)
Caratteristiche e fine della tutela legittima
Natura di diritto potestativo di tale tutela (l’agnato gerisce la tutela dell’impubere anche nel
proprio interesse perché sarà erede nel caso in cui il pupillo muoia prima di raggiungere la
pubertà)
All’impubere dovevano essere tutori gli agnati (parenti in linea maschile) più vicini in grado
Deriva dalla legge delle XII Tavole
In età giustinianea si elimina la distinzione fra agnati e cognati. E’ chiamato alla tutela il parente
più vicino secondo il grado e l’ordine di successione
TUTELA ATILIANA (O DATIVA)
È una sorta di spartiacque e si differenzia dalla altre due:
Era in favore del pupillo
Veniva data da parte dei magistrati (in base alla lex Atilia 186 a.C.) nel caso in cui l’esercizio
della tutela non fosse possibile nei casi di assenza, rimozione o conflitto di interesse del tutore
legittimo o testamentario
La tutela dativa.) prevedeva che a Roma la nomina di un tutore fosse compiuta dai magistrati
In base alla legge Iulia e Titia tale potere fu attribuito in provincia al preside
Caratteristiche e fine delle tutela Atiliano
La tutela Atiliana si fonda sul dovere di protezione dell’impubere in vista di un interesse
pubblico
Il tutore Atiliano è generalmente un estraneo investito di un onere
Tale ufficio deriva dal potere pubblico e non dalla titolarità di una vis ac potestas
È sottoposto a regole, controlli, e rendiconti
Diventa un onere (onus tutelarum)
Si introducono motivi di esenzioni (excusationes)
Compiti del tutore
Oltre alla protezione e all’assistenza all’impubere di cui il tutore ha la rappresentanza
processuale
Amministrazione del patrimonio del pupillo (fino ai sette anni
Presta l’auctoritas (autorizzazione) con cui autorizza e perfezione la manifestazione di volontà
del pupillo (che non sia infante, deve avere un’età superiore ai sette anni)
È negotiorum gestio del pupillo infante (minore di sette anni) in questo caso gli effetti dell’atto si
producono prima in capo al tutore, stante l’inammissibilità della rappresentanza diretta
Mancanza di autorizzazione:
Gli atti compiuti dal pupillo che sia in grado di manifestare una volontà si hanno diverse conseguenze a
seconda che l’atto sia a lui:
Vantaggioso. Gli si dà e gli si promette validamente
Svantaggioso. Non vale la sua alienazione l’assunzione di obblighi contrattuali, l’accettazione di
una eredità. Nei contratti a prestazioni corrispettive si obbliga solo la controparte
Estinzione della tutela:
Il raggiungimento della pubertà (il caso normale)
La rinuncia del tutore testamentario (abdicatio)
La cessione in tribunale da parte del tutore legittimo
Il verificarsi della condizione do la scadenza del termine (nella tutela testamentaria)
Morte del tutore
Capitisi deminutio (massima o mediaI del tutore
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Capitis deminutio (minima) del pupillo e del tutore nella tutela legittima
Responsabilità del tutore
Cessata la tutela il tutore deve rendere conto del suo operato
Rimedi contro il tutore
1.Actio rationibus distrahendis, azione per la distrazione dei conti. Azione penale nel
doppio delle diminuzioni patrimoniali contro il tutore legittimo
2.Accusatio suspecti tutoris, accusa al tutore di cattiva gestione, esperibile da chiunque
contro il tutore testamentario disonesto
In età giustinianea tali azioni sono esperibili contro ogni tutore
Cauzioni:
Il tutore doveva compiere una promessa forma rafforzata da garanti (satisdatio rem pupillo
salvam fore) di amministrare bene la tutela
Introdotta per i tutori legittimi
Estera quelli nominati dai magistrati municipali
Non devono prestarla i tutori testamentari e quelli dati da magistrato previa indagine
Tutela sulle donne
Le donne di qualunque età erano sottoposte a tutela
Istituto già in crisi in età classica, scompare nel periodo successivo
Ragioni presunta debolezza femminile (imbecillitas, infirmitas sexus, levitas animi)
Funzionamento
1. L’autorizzazione è prescritta per
Agire in giudizio
Alienare res mancipi
Assumere obbligazioni
Accettare un’eredità
2. L’autorizzazione non è prescritta per:
alienare res nec mancipi
se dall’atto scaturisce un vantaggio patrimoniali per la donna
Ridimensionamento a partire dell’età classica nel 44 d.C.
La donna ingenua che procrea tre figli è esonerata dalla tutela
La libertina ne doveva procreare quattro
Scomparsa definitiva di tutta la tutela con Diocleziano e Costantino (III e IV d.C.)
CURA
Sorge dalla necessità di proteggere:
una persona già pubere ma ancora inesperta in affari (cura dei minori). La cura diviene la
continuazione della tutela (prima della pubertà: tutela, dopo e sino ai 25 anni, cura). Venia
aetatis (indulgenza verso l’età), istituto concesso da Costantino che consentiva ai maschi
ventenni e alla femmina diciottenne di amministrarsi se si dimostravano onesti e svegli
furiosi, prodighi, sordi e muti (cura dei minorati)
Lex Laetoria, colpì la circumscriptio di puberi minori di 25 anni con una sanzione pecuniaria
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RAPPRESENTANZA - 199
Concetto: Si parla di rappresentanza per indicare quel fenomeno in base al quale un soggetto autonomi,
giuridicamente capace (detto rappresentante) conclude un negozio (esprimendo una propria volontà),
in nome e per conto di un altro soggetto (detto rappresentato), con effetti che si producono
immediatamente e direttamente in capo al rappresentato
Art. 1388 c.c.
Contratto concluso dal rappresentate
Il contratto concluso dal rappresentato in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà
conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato
L’acquisto per mezzo d’altri in diritto romano. L’esperienza romana ammette tendenzialmente
la sola rappresentanza indiretta
Gaio: introduce il tema degli acquisti per mezzo d’altri, occupandosi in primo luogo delle diverse
categorie di persone attraverso le quali tali acquisti posano essere compiuti
Esso dice:
…acquistiamo anche per mezzo dei nostri sottoposti (discendenti, schiavi, infatti essi non potevano
avere nulla di proprio, si tratta di un rapporto potestativo)
Acquisto del diritto del pater familas mediante (natura potestativa):
dei servi
dei filii in potestate, privi di capacità patrimoniale
Lo schiavo non aveva alcuna capacità giuridica, ma aveva come ogni altra persona in potestà altrui, la
capacità di agire e poteva porre in essere negozi che avessero effetti vantaggiosi per il patrimonio del
dominus
Acquisto del possesso per mezzo dei sottoposti a potestà (natura potestativa):
Alla stregua dell’acquisto dei diritti, anche l’acquisto del possesso attraverso i potestati subiecti è
accolto da Gaio:
Per mezzo di coloro che abbiano in potestà acquistiamo non solo la proprietà ma anche il possesso
Si può acquistare per mezzo di un estraneo (importante)?
Risulta da ciò che per mezzo di uomini liberi, né soggetti al nostro potere ne posseduti in buona fede e
così per mezzo dei servi altrui sui quali non abbiamo né usufrutto né giusto possesso:
in nessun caso noi possiamo acquistare per mezzo di un estraneo
Solo del possesso si discute: se per mezzo di un procuratore a noi si acquista
PROCURATORE
E’ lo stabile amministratore del patrimonio di un soggetto (a Roma spesso vi erano più procuratore che
si occupavano, in modo stabile, dei beni di una persona, es. latifondisti; il servus actor che veniva
utilizzato nell’amministrazione del patrimonio). Egli è rappresentante indiretto
RAPPRESENTANZA INDIRETTA
I romani seguono questa regola (ovvero l’esperienza romana ammette tendenzialmente solo la
rappresentanza indiretta): chi partecipa all’atto giuridico è destinatario anche degli effetti del rapporto
giuridico, quindi non riescono ad ammettere che un terzo acquisti per noi (perciò gli effetti si producono
in capo al rappresentante secondo il meccanismo indiretto). Es: mandato
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Inscindibilità del rapporto giuridico dall’atto giuridico che lo ha generato
Figure che non rientrano nella rappresentanza:
1. la responsabilità adiettizia
2. il nuntius
3. casi in cui a concludere il negozio sia un soggetto non giuridicamente autonomo, casi di
c.d. rappresentanza organica
Interposizione gestoria:
si parla di rappresentanza indiretta o meglio di interposizione gestoria quanto taluno conclude un
negozio giuridico per conto di un terzo ma in nome proprio e quindi con effetti verso sé stesso, salvo
poi:
1. da una parte, il dovere di trasferire al terzo i diritti acquistati;
2. dall’altra, il dovere del terzo di addossarsi gli obblighi che sono venuti a gravare sull’autore del
negozio
In diritto romano si ha rappresentanza indiretta a proposito di mandato e di gestione d’affari
RAPPRESENTANZA DIRETTA
In linea di massima non c’è rappresentanza diretta nel diritto romano, tuttavia c’è un caso
Il rappresentante agisce sulla base di un mandato speciale (es. a porre in essere una determinata
vendita) in nome e per conto (nomine domini, spendita del nome), in tal caso il procuratore fa
acquistare al dominus il diritto di proprietà ma si tratta di un’eccezione (perché attraverso quel
mandato speciale che viene conferito dal dominus al procuratore, il dominus ha anticipatamente
manifestato la propria volontà in ordine all’acquisto del diritto (30) nel diritto romano il
rappresentante conclude il contratto, ovvero si tratta di un congegno a struttura possessoria in base al
quale il procuratore acquista il possesso per il dominus, tale possesso però è visto dai giuristi romani
come un possesso munito della iusta causa (mandato speciale) si hanno perciò meccanismi diversi
(attuale – romano) per giungere al medesimo risultato
Requisiti:
1. possesso
2. iusta causa (mandato speciale)
31
DIRITTI REALI E POSSESSO - 217
DIRITTI REALI
I diritti reali sono quei diritti soggettivi assoluti che hanno una diretta incidenza sulle cose tutelate dalla
actio in rem. I diritti reali postulano una immediata possibilità d’intervento sulla cosa
Diritto reale, ius in re = diritto sulla cosa (res = cosa), il diritto di proprietà
Diritti reali su cosa altrui, minori o parziari, Iura (diritti) in re (su cosa) aliena (altrui), sono
tipizzati ovvero a numero chiuso
BIPARTIZIONE DEI DIRITTI REALI MINORI
1. Diritti reali di godimento
servitù prediali
usufrutto
uso
abitazione
opere dei servi e degli animali
superficie
enfiteusi, che trova origine nel ius in agro vectigàli (l’ager vectigàlis era in terreno
appartenente alla Repubblica, concesso ai privati dietro pagamento di un vectìgal
(canone). Il privato era considerato come possessore e gli competeva la tutela interdittale:
2. Diritti reali di garanzia
pegno
ipoteca
I BENI
Dicotomia fondamentale:
Res màncipi, il cui maggior rilievo e legato non tanto al valore economico, quanto alla stretta
connessione all’economia agricola. Lo sono i servi, i bovini e gli equini, Proprietà trasferibile
mediante:
1. mancipatio
2. in iure cessio
Res nec màncipi, che sono individuabili in negativo. Lo sono gli animali da carne, il cane, i
metalli preziosi. Proprietà trasferibile mediante:
1. traditio
Art. 810 c.c., sono beni, per il codice civile, le cose che possono formare oggetto di diritti (non
lo sono le res comunes omnium) considerata sotto il punto di vista economico e caratterizzata da un
certo grado di rarità
Marciano (giurista del II/III sec. d.C.), res comunes omnio, beni sufficiente per tutti, ovvero
prende in considerazioni anche cose disponibili in quantità enormemente superiore al fabbisogno
umano, vietando a tutti di frapporsi fra l’uomo e la loro destinazione alle più naturali necessità della vita
fisica
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CLASSIFICAZIONE ROMANA DELLE COSE (IMPOSTAZIONE GAIANA)
Res in (nostro) patrimonio
Res extra (nostrum) patrimonium
1. Res in commercium
Res corporales, cose concrete, che si possono toccare, un fondo, un uomo, una veste, ma anche
il diritto di proprietà che veniva identificato con il suo oggetto e si confondeva con questo
Res incorporales, quelle che non possono essere toccate, che attribuiscono un diritto diverso dal
dominium, una servitù, un’eredità, l’usufrutto, l’obligatio. Non ammettono né mancipatio né
traditio ma solo in iure cessio tranne l’obligatio però, eccezione, che nemmeno in tal modo può
trasferirsi
2. Res extra commercium (insuscettibili di atti di trasferimento da parte dei privati), Summa divisio
gaiana:
Res divini iuris, cose di diritto divino che sono extra patrimonium e extra commercium. Lo sono
il sepolcro, le mura e le porta della Città (Pomponio motiva l’uccisione del fratello compiuta da
Romolo perché aveva saltato le mura della città), i templi
Res humani iuris, cose di diritto umano
RES MANCIPI
Fondi italici
Servitù rustiche di passaggio e di acquedotto
Gli schiavi
Gli animali da tiro e da soma
Si trasferiscono mediante Mancipatio e in iure cessio
Tale distinzione sparisce in età postclassica ed è abolita formalmente da Giustiniano
RES NEC MANCIPI
Per esclusione tutto il resto, compresi i fondi provinciali (salva concessione del ius Italicum =
Fonti italici)
DISTINZIONE DELLE COSE
COSE IMMOBILI E MOBILI - 223
Immobili, si tratta di una distinzione di epoca tardoromana, sono i beni immobili il suolo e ciò
che vi è incorporato stabilmente
Mobili, sono beni mobili quelli che possono trasportarsi da un luogo all’altro, compresi servi e
animali, qualificati come cose semoventi
COSE FUNGIBILI E INFUNGIBILI
Cose fungibili
1. Rilevano per la loro appartenenza ad un genere, genus (es. vino, olio, denaro)
2. Entro il genus sono interscambiabili
3. Rilevano solo in ragione del numero, del peso o della misura
4. Si restituiscono i tantundem iusdem generis et qualitate (altrettanto dello stesso genere e
qualità)
Cose infungibili
1. Rilevano nella loro individualità (es. un fondo, un servo, un cavallo)
2. Rilevate sulla base di una species
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COSE CONSUMABILI E IN CONSUMABILI
Consumabili, sono idonee a essere utilizzate una sola volta l’uso unitario ne determina la perdita
Inconsumabili, ammettono un uso ripetuto
COSE DIVISIBILI E INDIVISIBILI
Divisibili, se divise conservano nella loro parti una funzione economica-sociale proporzionale
rispetto all’intero
Indivisibili, non ammettono un frazionamento senza perire o senza perdere valore in modo
rilevante
ULTERIORI DISTINZIONI
Pertinenze, sono le cose destinate in modo durevole a sevizio o ornamento di un’altra cosa
Frutti, sono il reddito della cosa
1. naturali, cerali, ortaggi, feti, latte, pelo, sabbia, argilla
2. civili, canoni, fitti, interessi
Cose semplici, entità unitaria
Cose composte, unione tecnica di cose semplici, hanno una sorte giuridica unitaria
Cose complesse, conglomerati di res fisicamente disgiunte
LA PROPRIETA’
Il diritto di proprietà è il più importante diritto soggettivo ma non abbiamo una definizione che derivi
dal diritto romano (Bonfanti: la ricerca della definizione è un feticismo esegetico d’altri tempi) ed ha una
caratteristica e gode di autosufficienza, poiché il proprietario per godere del proprio diritto non necessita
della cooperazione degli altri consociati dai quali si attende un atteggiamento non ostativo (imp.)
DEFINIZIONI DELLA PROPRIETÀ ATTRAVERSO IL TEMPO
1. Bartolo da Sassoferrato (14° secolo), ha coniato una definizione che tutti i codici moderni hanno
copiato: che cosa è dunque la proprietà?
E’ il diritto di disporre interamente di una cosa corporale ove la legge non lo vieti
2. Codice civile francese, (1804; vigente) art. 436 del codice civile italiano del 1865, dice:
La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne
faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti
3. Codice civile italiano, 832 c.c. testo vigente:
il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e
con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico
4. Codice civile dei Paesi Bassi:
La proprietà è il diritto più esteso che una persona possa avere su di una cosa
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TIPI DI PROPRIETA’
Dominium ex iure quiritium, ovvero il diritto individuale di proprietà (secondo il diritto dei
cittadini romani, ovvero civile e dominus il tuo titolare. E’ un diritto soggettivo e nessuno può
trasmettere ad altri un diritto maggiore di quello che non ha lui stesso. Giustiniano la trasforma
in solo Dominium (semplifica).
Tutelata da rei vindicatio (azione di rivendica del dominus che ha lo scopo di fargli conseguire
il possesso del bene, ovvero, nel processo formulare, un equivalente in denaro sostitutivo di
quello e che si svolgeva secondo il rito della legis actio sacramento in rem). Falsi possessori
nella rei vindicatio, ovvero possessori non effettivi:
1. coloro che si presentano in tale fittizia veste per vanificare l’azione del rivendicante
dando così agio al vero possessore di usucapire
2. colui che ha dolosamente dimesso la possessio della cosa prima della litis
contestatio al fine di evitare la condanna
Limiti ai fondi: limes, spazio di 5 piedi da lasciar libero attorno agli appezzamenti; àmbitus,
spazio di 5 piedi da lasciar libero attorno agli edifici. Atti emulativi, (comportamenti privi di
scopo se non quello di recar fastidio agli altri, oggi vietati ai sensi dell’art. 833 c.c.) nel diritto
romano non esiste un principio generale che li inibisca
In bonis habére, proprietà pretoria, bonitaria, è un possesso di buona fede ottenuto a titolo
derivativo sulla base di un negozio astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà o sulla
base di sentenza giudiziaria. E’ un possesso qualificato perché tutelato da actiones (azioni)
esperibili erga omnes modellata sulla rei vindicatio che si chiama actio publiciana e consente
di recuperare il possesso e si basa su una fictio, ovvero un finzione che si usucapisca (lo dice
Gaio) ovvero che sia decorso il tempo utile all’usucapione (la finzione non verte però sugli altri
punti che sono necessari e non sono usucapibili le res furtive)
Proprietà sui fondi provinciali, relativa a terre conquistate al di fuori della penisola italica
(distinte in province senatorie e imperiali) che non potevano essere oggetto di dominium ex
i.q., di proprietà dello stato ma assegnate in godimento ai privati dietro pagamento di un tributo
(a differenza della proprietà piena che gode della natura franca), è perciò una pseudo proprietà
con tutela reale pretoria esperibile erga omnes, simile al possesso
DISPORRE
Riassume tre significati
1. uti, usare senza modificare
2. frui, fruire e far propri i frutti ma anche modificare o persino distruggere
3. disponere, disporre sotto il profilo giuridico (donare, vendere, locare, costituire un diritto
reale minore)
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IL DOMINIUM (EX IURE QUIRITIUM)
Ha 5 caratteri:
1. elasticità (è relativa al riespandersi della proprietà quando si sgrava di un diritto reale minore)
2. perpetuità, il proprietario è tale a tempo indeterminato
3. valenza assorbente, tutto ciò che instaura in modo stabile sul fondo diventa di proprietà del
proprietario del fondo
4. illimitatezza interna (la fondiaria, estesa “fino alle stelle, fino agli inferi” ovvero “usque ad
coelum et usque ad inferos”)
5. natura franca (o gratuità), sul proprietario non grava alcun tributo
AZIONI DEL DOMINUS
1. Rei vindicatio, azione di rivendica, ha lo scopo di far conseguire al dominus il possesso del bene o
un equivalente in denaro, tutela il dominium ed ha la c.d. clausola arbitraria, si hanno due ipotesi,
dopo la dimostrazione della proprietà, in seguito all’ordine del giudice:
restituzione del bene, c.d. ius sum
litis aestimatio, si tiene il bene ma deve pagare una somma di denaro rimessa alla
valutazione dell’attore (condemnatio = pagamento di una somma di denaro)
L’attore ha l’onere della prova del suo titolo di acquisto ed il convenuto che voglia conservare il
possesso, defendere rem, deve accettare il giudizio negando la pretesa attrice. Se l’attore prova il suo
diritto il convenuto deve restituire la cosa o subire una condanna pecuniaria
2. Actio negatoria, azione negatoria contro chi vanta diritti reali minori sulla proprietà, il proprietario
ha l’onere di dimostrare la proprietà, in seguito all’ordine del giudice
cessare le turbative dopo la dimostrazione della proprietà
litis aestimatio, si costituirà un diritto reale minore ma deve pagare una somma denaro.
(condemnatio = pagamento di una somma di denaro)
TUTELA DELL’INTEGRITÀ DEL BENE
1. Actio aquae pluviae arcendae, azione concessa al proprietario del fondo minacciato da una
precipitosa discesa d’acqua per il riflusso causato da un ostacolo. Mira alla riduzione in pristino
2. Operis novi nuntiatio, (denuncia di nuova opera) mezzo stragiudiziale volto a impedire opere
pericolose
3. Cautio damni infecti, (garanzia per danno eventuale) è una stipulazione pretoria volta a fornire
garanzia contro il pericolo temuto a causa di una situazione naturale o modificata dall’uomo, del
fondo vicino. Due ipotesi:
Se il pericolo si trasforma in danno, il promittente è tenuto a corrispondere la somma
stabilita
Se, non ottemperando all’ordine del magistrato, il dominus del fondo da cui si teme
pericolo non presta la cautio, la controparte viene immessa nel possesso del fondo stesso
(missio in possessionem ex primo decreto). Dopo un anno, se persiste il rifiuto a prestare
la garanzia, il magistrato trasforma il possessio in possessio ad usucapionem che in due
anni conduce all’acquisto della proprietà
4. Interdictum quod vi aut clam, (quel che con violenza o in modo clandestino), volto alla
restituzione in pristino dei luoghi a carico di chi ha costruito sulla proprietà altrui, contro il divieto
di chi era legittimato ad opporsi o in modo clandestino
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PROPRIETÀ BONITARIA
In bonis habére, in bonis, ovvero tra i beni. Vedi sopra
Decorso il tempo utile per l’usucapione il proprietario passa da bonitario a quiritario. Casi:
1. traditio di res mancipi consegnata (o, meglio, vendita di res mancipi e consegna, con titolo non
idoneo, ovvero non mancipatio o in iure cessio):
exceptio rei venditae et traditae, eccezione di cosa venduta e consegnata, paralizza
l’azione di rivendica del proprietario
exceptio doli, se il titolo di trasmissione è diverso dalla traditio (pg. 236) oppure in caso
di dolo (proprietario che volutamente vende una res mancipi con traditio per invalidare
la vendita)
azione publiciana, per riacquisire il possesso perduto non di propria volontà (introdotta
nel 67 a.C.)
2. acquisto a non domino, acquisto da non proprietario. Per il diritto civile non sarebbe un acquisto
valido perché il venditore non è proprietario e non può trasferire un diritto che non ha. E’ tutelato
nei confronti di tutti tranne il dominus:
exceptio rei venditae et traditae, eccezione di cosa venduta e consegnata, paralizza
l’azione di rivendica, ma non vale nei confronti del dominus che ha la replica di
legittimo dominio
exceptio doli, se il titolo di trasmissione è diverso dalla traditio (pg. 236) oppure in caso
di dolo (proprietario che volutamente vende una res mancipi con traditio per invalidare
la vendita), ma non vale nei confronti del dominus che ha la replica di legittimo
dominio
azione publiciana, per riacquisire il possesso perduto non di propria volontà, ma non
vale nei confronti del dominus che ha l’eccezione di legittimo dominio (opponibile
all’azione publiciana)
POSSESSO - 293
Art. 1140
Possesso, una situazione di fatto che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di
proprietà
Possesso, è una situazione di fatto, una res facti, un potere sul bene che si manifesta in un
comportamento corrispondente all’esercizio della proprietà. Tuttavia il possesso romano non
ricomprende anche i diritti reali minori (come nel diritto attuale)
Possiedo:
1. possideo = prendere possesso
2. sedeo = sedere
Elementi del possesso:
Il corpus possessionis, ovvero la materiale disponibilità del bene
L’animus possidendi, l’intenzione, la volontà di tenere la cosa come propria (se manca è
detenzione, materialis possessio)
Tesi sul possesso:
1. Jhering (Il diritto del possesso), il possesso è l’avamposto della proprietà, è l’aspetto esteriore
della proprietà. Se si dovesse dimostrare di essere proprietari, il diritto di proprietà sarebbe
sempre messo in discussione, perciò va tutelato il possesso, il diritto non lo possiamo “vedere”
esternamente
2. Von Savigny (La giustificazione della tutela del possesso) la tutela del possesso è posta a
salvaguardia dell’ordine sociale; quando si viola un diritto soggettivo c’è un’azione a tutela del
titolare del diritto soggettivo, diverso è il caso della situazione di fatto. Tuttavia se non si
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tutelasse il possesso ciò arrecherebbe nocumento alla persona stessa alla stregua di quando viene
violato un diritto soggettivo. Ergo è necessario approntare una tutela
Le tesi si sono mixate fra loro e in realtà non sono in contrasto
AZIONI DEL POSSESSORE
Soltanto i diritti soggettivi sono tutelati dalla azione, quindi non il possesso, che è tutelato da:
Interdetto, interdictum, la situazione possessoria viene tutelata impedendo a chiunque di violare
il possesso con l’interdetto pretorio in base al quale si ordina che sia ripristinata la situazione di
origine
ACQUISTO DEL POSSESSO
Pauli sententiae, acquistiamo il possesso insieme animo et corpore l’animus deve esser nostro in ogni
caso, il corpus può essere nostro o altrui. Ma se vi è solamente l’animus non possiamo acquistare il
possesso, mentre possiamo conservarlo solamente animus come avviene nei pascoli estivi
CONSERVAZIONE DEL POSSESSO
Il possesso può conservarsi anche solo animo es. animale selvatico che va e torna, pascoli invernali ed
estivi servo in luoghi lontani e anche fuggitivo
Nella detenzione la conservazione del possesso avviene..
PERDITA DEL POSSESSO
Perdita:
Animo et corpore, traditio
Solo corpore, cosa rubata
Solo animo, si ha la cosa sotto mano, ma desiste dalla volontà di possederla
Possesso anomalo, i sottonotati possessori non possono adire all’usucapione e sono privi di animus, i
casi sono 3:
1. Precarista, colui il quale riceve in graziosa e gratuita concessione un terreno con l’obbligo di
restituirlo a richiesta
2. Creditore pignoratizio
3. Creditore sequestratario
Divieto di interversione del possesso
Il detentore non può passare dall’essere il detentore a possessore per un proprio autonomo
mutamento interiore. Ciò gli viene impedito dal titolo in base al quale detiene la cosa di cui ha il
possesso
Quasi possesso:
Ipotesi in cui il detentore può valersi della difesa interdittale
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ FRA VIVI
Ecco i tre modelli che vigono in Europa:
1. Trasferimento causale, è necessario un atto, la traditio (per la generalità dei beni mobili)
l’iscrizione nei pubblici registri (per i beni immobili e i mobili assoggettati allo stesso regime). Sono
necessari consegna e giusta causa (iusta causa) (ABGB è il codice austriaco)
Questo modello deriva dal diritto comune, doveva rappresentare una deduzione dalle fonti
romane. In base a tale modello l’acquisto avveniva in base a due elementi:
il modus (la traditio, l’atto esteriore)
il titulus (iusta causa)
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2. Trasferimento astratto, produce i suoi effetti indipendentemente dall’esistenza di un iusta causa
(BGB codice tedesco)
Questo modello deriva dalla dottrina pandettistica (von Savigny)
Secondo tale modello la traditio non opera l’effetto traslativo sulla base di un iusta causa, ma
sulla base di un accordo delle parti sul trasferimento della proprietà
Consegna della cose e accordo delle parti costituiscono un contratto particolare
3. Principio consensualistico, effetto reale del contratto (l’accordo causale è sufficiente a produrre
l’effetto traslativo)
Introdotto dal Codice francese del 1804 e adottato da quello italiano nel 1865 e 1942
Questo modello, rappresenta una novità introdotta con la codificazione moderna ( dal Code civil)
Per i romani la iusta causa ovvero il titulus (iusta, ovvero conforme al diritto): è un accordo delle
parti in ordine a una causa negoziale (ovvero individuano nell’accordo delle parti la causa stessa)
Soluzione di Savigny: deve esservi una iusta causa o la iusta causa deve essere putativa (ovvero le parti
devono credere che la iusta causa sussista)
MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ - 247
I modi di acquisto della proprietà sono i fatti giuridici, naturali o umani, a cui l’ordinamento ricollega il
sorgere della titolarità del diritto in capo a un soggetto
Distinzione:
Titolo originario, l’acquisto non discende da una precedente titolarità del diritto. Essi sono:
1. occupazione
2. invenzione
3. accessione
4. specificazione
5. confusione e commistione
6. acquisto dei frutti (l’acquisto avviene dopo la separazione)
7. usucapione (si cita anche la longi tèmporis praescriptio che non fa acquisire il dominium
ma permette la difesa del possesso mentre la longissimi tèmporis fa acquisire il
dominium )
Titolo derivativo, l’acquisto viene trasmesso dal precedente dominus, in modo volontario o
legale, con tutti i pesi di cui era gravato. Essi sono:
1. mancipatio
2. in iure cessio
3. traditio
4. adiudicatio, aggiudicazione, in seguito ad una pronuncia del giudice
5. adsignatio, assegnazione in proprietà privata dell’ager publicus
6. litis aestimatio, assegnazione a seguito di sentenza
7. successioni civili
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MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ A TITOLO ORIGINARIO
1. Occupazione consiste nella presa di possesso di una cosa che non sia di nessuno (ha radici
ancestrali nella caccia, pesca e guerra):
perché non ha mai avuto proprietario – res nullius
perché è stata da questi intenzionalmente abbandonata – res derelicta
Res nullius, caccia, pesca, due tesi:
1. ferimento e inseguimento portano all’occupazione, se un terzo li cattura commette furto
2. effettiva cattura, prevalse la tesi di Gaio che sostiene: “molti eventi possono capitare sì
che non lo di prenda”
Res derelicta, :
1. Res nec Mancipi
Sono occupabili al momento del loro abbandono
2. Res Mancipi
controversia Sabiniani – Proculiani
Per i Sabiniani sono occupabili sin dal loro abbandono
Per i Proculiani di per sé non ne causa la perdita. Chi la trova e se ne
impossessa ne acquista la proprietà solo decorso il tempo utile
all’usucapione come se si trattasse di una traditio in incertam
personam (prevale la tesi dei Sabiniani poichè in età giustinianea cade
la distinzione fra res mancipi e res nec mancipi)
Nemico sconfitto
In età risalente il nemico sconfitto in guerra è occupabile diventando così schiavo del vincitore
come le cose che gli appartengono. Successivamente prigionieri e bottino andranno allo Stato
2. Invenzione (scoperta) del tesoro
Tesoro è qualsiasi cosa mobile di pregio, nascosta ovunque da tempo immemorabile, sì che non se
ne possa più identificare il proprietario
Intervento di Adriano
1. Acquisto del proprietario del luogo del ritrovamento
Se il ritrovamento avviene sul fondo proprio, da parte del proprietario del luogo, egli ne
acquista la proprietà
Allo stesso modo se il ritrovatore è stato incaricato dal proprietario, o di nascosto o
contro il suo divieto
Si divide in parti eguali il tesoro se il ritrovamento è avvenuto in luogo altrui, ma
fortuitamente
3. Accessione
Consiste nell’unione indissolubile di una cosa ritenuta accessoria, ad un’altra ritenuta principale con
l’effetto che il proprietario della cosa principale diventa proprietario anche della cosa accessoria
accessione da immobile a immobile
accessione da mobile a immobile
accessione da mobile a mobile
Accessione di bene mobile a bene immobile
Semina (satio)
Piantagione (implantatio)
Edificazione (inaedificatio)
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Edificazione (inaedificatio)
Si tratta di una costruzione realizzata con materiali di proprietà di un soggetto diverso dal proprietario di
un soggetto diverso dal proprietario del suolo
Caso A, Costruzione realizzata dal proprietario del terreno con materiali altrui
Regola generale è la seguente: cosa principale è il suolo, cosa accessoria i materiali
Ne consegue
L’edificio nel suo complesso appartiene al proprietario del suolo
Il proprietario dei materiali non ne perde il diritto che resta però quiescente (imp.)
Finché l’edificio è in piedi la proprietà dei materiali è quiescente
Se l’edificio dovesse crollare, la proprietà “si risveglia” e può compiere l’azione di rivendica dei
materiali
Ragioni della decisione (dogma superficies solo cedit, protezione struttura abitativa)
Tignum iunctum (trave inserita nell’altrui edificio o palo posto a sostegno della vita
Divieto di scorporo previsto dalla legge delle XII tavole
Come è possibile che coesistano due proprietari sullo stesso edificio? Si tratta di una cosa
composta, e la proprietà del tutto non coincide con la proprietà delle cose singole
Caso B
Costruzione su suolo altrui con materiali propri
In buona fede, si ricade nel caso precedente
In mala fede, il proprietario del suolo acquista sia edificio che i materiali
Da bene mobile a bene mobile. Es.:
tessitura, accede
scriptura, accede
pittura, viceversa è la tela ad accedere alla pittura (un pittore era Apelle)
4. Specificazione tizio realizza una novas species (una nuova specie) tesi contrapposte: Sabiniani vs
Proculiani (i Proculiani dicevano che diventava proprietario lo specificatore e i Sabiniani l’opposto)
prevalse una tesi intermedia in base alla quale se dalla nuova species si poteva tornare indietro il
proprietario era il proprietario della materia, in caso contrario era lo specificatore, questa tesi viene
recepita dai giustinianei con una modifica i quali dicevano che se lo specificatore aveva messo
anche parte della materia questi diveniva proprietario
5. Confusione, è la mescolanza di liquidi, ivi compresi metalli in fusione, di diversi proprietari.
Commistione è la mescolanza di sostanza solide in polvere o grani che si comportano come liquidi
6. Acquisto dei frutti, non sono suscettibili di appropriazione autonoma se non al momento della
separazione dalla cosa madre
7. USUCAPIONE
Per spezzare il meccanismo della prova diabolica e dare certezza ai rapporti giuridici è stato introdotto
l’usucapione (usus = uso, càpere = acquistare). Requisiti:
Tempus, possesso ad usucapionem, distinto per tipologia di beni:
1. beni mobili, sono usucapibili in un anno
2. beni immobili, sono usucapibili in due anni
Res habilis, il bene deve essere idoneo all’usucapione (extra commercium, res furtive (tranne il
reversio protestate), non usucapibili. In antico è possibile l’usucapio di servitù ma la Lex
Scribonia nel pone il divieto, ravvisandovi il carattere di cose incorporali)
Titulus, è necessario possedere sulla base di un valido titolo (es.: compravendita)
Bona fides, è l’elemento di carattere soggettivo che attribuisce all’acquisto del possesso la
coloritura dell’onestà
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Usucapione in mala fede
1. usucapio pro herede: eredità giacente (i beni sono ritenuti senza padrone) ovvero priva di
attuale titolare o nelle more tra apertura della successone e accettazione della medesima, in
tale caso anche in mala fede un soggetto possessore usucapiva in un anno anche fondi e
case. Inizialmente ammessa per sollecitare l’adizione all’eredità, poi osteggiata e concessa
una hereditatis petitio (che revocava l’usucapione) ed infine proibita e considerata un crimen
2. usurecezione, soggetti che hanno ceduto o perduto la proprietà di un bene, possedendolo,
ancorché in malafede, lo riacquistano (1 anno fiducia, 2 anni praediatura)
Praescriptio longi témporis, in relazione agli immobili situati nelle terre provinciali (fuori dal suolo
italico), muove dal comportamento inattivo del titolare il quale perde la possibilità di agire per rientrare
in possesso del bene. 10 anni tra presenti e 20 anni tra assenti
Chi possedeva il bene qualora non fosse stato il legittimo possessore, non ne diventava proprietario
tuttavia poteva prorogare senza disturbo il suo rapporto con il bene
Praescriptio longissimi témporis, nel periodo postclassico, produceva l’acquisto del dominium di ogni
res (tranne extracommercium) in presenza di bona fides iniziale (e non anche di iusta causa) e di un
possesso di 30 anni (40 per i beni dello Stato e della Chiesa)
MODIFICHE CON GIUSTINIANO
beni mobili
da uno a 3 anni
beni immobili
inter presentes in 10 anni
inter absentes in 20 anni
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DIRITTI REALI MINORI – IURA IN RE ALIENA ELENCO
LE SERVITÙ PREDIALI
art. 1027
È il peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (in
continuità con l’esperienza romana)
sono diritti reali di godimento su cosa altrui. Si parla di duplice inerenze reale, ovvero una
coppia di fondi che appartengono a proprietari diversi ma le servitù seguono le sorti del fondo. È una
qualitas fundi qualità del fondo nel senso che segue le qualità del fondo virtualmente senza limiti di
tempo
Tipicità delle servitù: impossibilità di dar vita a servitù che non siano prevista dall’ordinamento
giuridico. Caratteristica: indivisibilità
I romani operano una distinzione fra
servitù rustiche, di origini antiche e riguardano i fondi
1. di passaggio
iter, diritto di passaggio a piedi o con un cavallo
actus, ricomprende anche l’iter
via, ricomprende anche l’actus, implica sempre una strada lastricata
2. di acque
di acquedotto
di attingimento di acqua
altre servitù rustiche:
1. di pascolo
2. di cuocere la calce
3. di cavare la sabbia
servitù urbane, sono collegate agli edifici (siano essi in campagna o urbani)
di stillicidio
1. di stillicidio
2. di spurgo
di pareti
3. di appoggio
4. di immissione
di luci
5. di non sopraelevazione
6. di non costruire per non togliere la luce al vicino
TIPI DI SERVITU’
Servitù affermative, comportano un pati (tollerare)
Servitù negative, implicano un non facere (non fare), eccezione: servitus oneris ferendi =
servitù di manutenzione, il titolare del fondo servente è obbligato a mantenere l’idoneità del
sostegno, operando i restauri che si rendano necessari). Si estinguono per usucapio libertatis
PRINCIPI IN TEMA DI SERVITU’
Necessaria dualità di proprietari (nulli res sua servit)
Reale vantaggio per lo sfruttamento economico del fondo
Durata illimitata (perpetua causa servitutis)
Inammissibilità di servitù comportanti un fare (servitus in faciendo consistere nequit)
Indivisibilità
43
Non può esservi una servitù sopra una servitù (servitus servitutis esse non potest, Paolo D.
33.2.1.), tradotto: non si può costituire un diritto di usufrutto avente ad oggetto una
servitù), ovvero esiste una bipartizione delle servitù creata da Marciano III sec. d.C. il quale ha
operato una distinzione fra servitutes rerum (delle cose) e servitus personarum (delle persone e
qui rientra anche l’usufrutto).
MODI DI COSTITUZIONE
1. Di diritto civile
Servitù rustiche
Esse sono res mancipi incorporalis per ciò si trasferiscono mediante
mancipatio
in iure cessio
legato per vindicationem
Servitù urbane
in iure cessio
legato per vindicationem
2. Di diritto onorario
patti e stipulazioni
su base contrattuale
3. Altri modi di costituzione
adiudicatio
pagamento della litis aestimatio
per destinazione del padre di famiglia (quando tra i due fondi esisteva un nesso di dipendenza
funzionale, ovvero il proprietario del fondo b passava attraverso al fondo a, alla morte di b si
costituisce la servitù
MODI DI ESTINZIONE
mutamento naturale dei luoghi (essiccazione della fonte)
non uso (servitù affermative) protratto per due anni
usucapio libertatis (servitù negative), ovvero possesso durante il biennio dell’atto contrario al
contenuto della servitù compiuto dal dominus del fondo servente
confusione, quando la proprietà dei fondi si concentra in capo ad uno stesso titolare
rinuncia, da operarsi in iure cessio
USUFRUTTO - 280
E’ il diritto di usare e fruire il bene, fatta salva (salva rerum substantia, definizione di Paolo) l’integrità
per la destinazione economica e sociale della cosa, è un diritto di godimento e implica che un terzo sia
proprietario della cosa, il quale ne rimane nudo proprietario
Incresce alla persona (personae cohaeret), morte e capitis diminutio incidono sul suo regime
Oggetto: deve essere un bene inconsumabile
L’istituto nasce per facilitare la vedova, per il suo sostentamento tramite un legato
Facoltà dell’usufruttuario:
1. servirsi della cosa
2. fare propri i frutti
3. è un mero detentore (a differenza del diritto civile attuale nel quale è possessore)
Limiti dell’usufruttuario:
1. dovere di salvaguardare la destinazione economica del bene. Eccezione può migliorarlo per
rendere migliore la posizione del dominus
44
Cautio fructuaria, che è una satisdatio (garanzia) ovvero una stipulazione pretoria imposta dal
magistrato per il legato di usufrutto, assistita da garanti che contiene delle clausole:
1. usufruttuario si impegnava a usare e fruire in conformità con le indicazioni di un arbiter
nominato dal pretore
2. si impegnava a restituire la cosa terminato l’usufrutto
3. dovere generale di astensione da condotta di malafede
Facoltà del nudo proprietario:
1. conserva il possesso
2. gli spetta il parto della schiava (nel caso di usufrutto di servi) in quanto non si può considerare
frutto il figlio della schiava che ha partorito
3. fa propri gli acquisti del servo in usufrutto realizzate non con mezzi dell’usufruttuario
4. caso di usufrutto di gregge i capi deceduti andavano dall’usufruttuario reintegrati
Modi di costituzione:
1. di diritto civile
legato per vindicationem, si costituiva l’usufrutto per la donna
in iure cessio, in caso di azione nel quale il proprietario non si difende (costituendo così
l’usufrutto
deductio ovvero la vendita di una cosa operando però la deductio del fondo, costituendo
così l’usufrutto
adiudicatio (in un iudicium legitimum), in seguito ad un giudizio divisorio
pagamento della litis aestimatio, i
2. di diritto pretorio
pactiones et stipulationes
traditio vel patientia
adiudicatio
Partus ancillae, pur giudicato giuridicamente una res, Giunio Bruto lo esclude dall’area dei frutti e
spetta al titolare del dominus sulla donna. L’usufruttuario in buona fede può giovarsi dell’usucapio ma
richiede tempo e ciò avvantaggia il dominus rivendicante
REGIME GIUSTINIANEO
pactiones et stipulationes
traditio
praescriptio longi temporis
Modi di estinzione
Morte e capitis deminutio
Per le persone giuridiche massimo un secolo
Consolidazione
Perimento dell’oggetto
In iure cessione a favore del proprietario
Non uso
Quasi usufrutto
Ha ad oggetto beni consumabili
Tali cose si ricevono in proprietà
Obbligo mediante cautio a restituire altrettanto denaro
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OBBLIGAZIONI - 301
Diritti assoluti (reali) titolare della situazione giuridica soggettiva non ha bisogno delle
cooperazione altrui, ma è sufficiente che si astengano da ingerenze pregiudizievoli, tutelati da
actio in rem
Diritti relativi, di obbligazione, richiedono un preciso comportamento del debitore, tutelati da
actio in personam
Obligatio (da obligare, ovvero legare, vincolare), obbligazione, secondo Paolo (D. 44.7.3.)
“Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutes nostram
faciat, sed ut alium nobis obstrìngat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum”:
“L’essenza delle obbligazioni non consiste nel fare nostro un bene corporale o nostra una servitù ma nel
costringere un altro nei nostri confronti (alium nobis obstrìngat) a dare, fare, prestare qualcosa”
ovvero la titolarità di un credito fornisce soltanto una garanzia strumentale
Progenitrici della obligatio:
Vades e praedes, ostaggi garanti processuali
Nexum, un atto per rame e bilancia, come la mancipatio, in cui un soggetto, il nexus, si poneva
in una condizione paraservile (vincolo fisico) nei confronti di un altro soggetto che gli aveva
prestato denaro
Sponsio, è la prima figura di obligatio a evoluzione compiuta “prometti siano dati” (non “tu
darai”). Lo sponsor, è il promettente in garanzia ed ha l’actio depensi
PRESTAZIONE – 307
Contenuto, può consistere in un:
dare, la trasmissione della proprietà o la costituzione di un diritto reale
facere, che comprende anche il non facere
praestare, stare responsabili di… rispondere di…
Requisiti della prestazione
possibilitภse la prestazione è oggettivamente inattuabile, l’obbligazione non sorge. Può essere:
1. natura fisica (es. l’ippocentauro)
2. natura giuridica (es. la dazione di una cosa extra commercium)
liceità, è invalida la l’obbligazione la cui prestazione sia vietata o contraria ai boni mores ovvero
al comune sentimento morale. Può essere illecito:
1. oggetto, contratto di uccidere
2. causa, contratto di non uccidere
determinatezza o determinabilità
patrimonialità, suscettibile di valutazione in denaro
GARANZIE DELLE OBBLIGAZIONI - 406
L’invalidità della obbligazione principale coinvolge anche quella di garanzia
Sponsio (e fidepromissio), “prometti siano dati” (non “tu darai”). Ci deve essere la
contemporanea presenza di entrambi.
E’ la più antica ed è praticabile solo dai cittadini romani
Fideiusso “presti fideiussione che si diano gli stessi cento che darò (o diedi) a mutuo a Tizio?”.
Ovvero il negozio viene concluso in un momento anteriore o successivo, in tal caso il
riferimento all’obbligazione principale dovrà essere più circostanziata (il riferimento al mutuo)
46
E’ più recente (fine periodo classico), ha un campo operativo più esteso potendo garantire tutte
le obbligazioni comprese quelle naturali, ed è quella che più espone chi la presta (debito
trasmissibile agli eredi, non così per la sponsio)
Lo sponsor ha l’actio depensi
Giustiniano introduce il c.d. beneficium excussionis che impone al creditore di rivolgersi a debitore
principale e solo dopo contro il garante
TIPOLOGIE DI OBBLIGAZIONI
Con riferimento all’oggetto della prestazione
La Solidarietà cumulativa (passiva) si ha quando ciascun debitore può essere convenuto dal creditore
per l'intero con azioni che si sommano.
CON RIFERIMENTO AL OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Obbligazioni alternative:
è l’obbligazione che ammette più di una possibile prestazione ed perciò una scelta demandata ad una
delle parti. Il debitore si libera potendo eseguire, in alternativa fra loro, una di due prestazioni. Due casi:
Scelta del debitore, esso si libererà qualunque delle scelte farà
Scelta del creditore, impossibilità sopravvenuta della prestazione:
se non è imputabile al debitore (es.: fulmine), esso potrà liberarsi eseguendo la
seconda prestazione
se è imputabile al debitore, in tal caso, non potendo eseguire la prestazione, esso sarà
tenuto al risarcimento
Obbligazioni generiche:
il debitore si libera anche fornendo un bene di qualità pessima, poi modificato dal diritto giustinianeo ed
il debitore è sempre tenuto ad offrire una qualità media ed il creditore è tenuto ad accontentarsi
Obbligazioni di specie: consistono nel dare una cosa determinata nella sua identità (es. quel fondo,
quello schiavo)
CON RIFERIMENTO AI SOGGETTI DEL RAPPORTO
Obbligazioni solidali
Quando una pluralità di debitori (ciascuno è tenuto per l’intero debito, solidarietà passiva) o creditori
(ciascun creditore può pretendere di ottenere l’intero credito, solidarietà attiva) sono tenuti a
dare/ricevere la medesima prestazione
Solidarietà elettiva, (da eligere, electio = scegliere), si deve operare una scelta, che comporta
una estinzione del debito negli altri debitori e si estingue anche se il debito non viene
effettivamente pagato (diritto classico romano)
Solidarietà cumulativa, il creditore quando ha più debitori, può pretendere l’intero da ciascuno
di essi
Obbligazioni parziarie, quanto una pluralità di debitori, ciascuno tenuto per una quota (non in solido)
Attenzione, la parziarietà è presunta nel diritto romano (nel diritto attuale è presunta la solidarietà, art.
1294 c.c.)
CON RIFERIMENTO ALL’OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
ED AI SOGGETTI DEL RAPPORTO
Obbligazioni indivisibile, ovvero non può essere scomposta in più prestazioni che mantengano un
valore proporzionale rispetto all’intero. Non è suscettibile in scomposizione in obbligazioni parziali
CON RIFERIMENTO AGLI EFFETTI
Obbligazione naturale
È sprovvista di azione per l’adempimento, ovvero non si ha una azione per ottenere quanto ci è
dovuto
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Qualora si sia ottenuto l’adempimento non si ha un’azione per ottenere indietro quanto pagato
(come nel diritto attuale)
Schiavo/dominus
Filius/Pater familias
Beneficio di escussione: in presenza di un garante questi può essere escusso solo dopo il debitore
principale
Quando l’obbligazione parziaria si trasforma in indivisibile essa diventa solidale
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE - 316
Il debitore viene considerato inadempiente in caso di inadempimento o inesatto adempimento e ciò si
verifica in presenza di:
1. dolo: volontà in ordine ad un evento
2. colpa è volontà in ordine ad una condotta inidonea evitare l’evento (esempio del barbiere che fa la
barba in mezzo ai passanti e per un colpo di un passante ferisce il cliente: è responsabile per colpa)
culpa levissima, che emerge per la prima volta nella Lex Aquilia de damno, è una minima
negligenza o imprudenza
culpa levis, diligenza uomo medio: bonus pater familias
culpa in concreto, (diligentia quam in suis) è modellata sulla diligenza che si è soliti avere nei
propri affari, che può essere anche inferiore alla culpa levis, perciò può essere una soglia più
bassa. Sorge con il socio d’opera
culpa lata, colpa di colui il quale non capisce quello che tutti capiscono (il cretino…), accostata
al dolo
3. custodia tecnica (è la responsabilità oggettiva del diritto attuale) ed è sempre responsabile per
inadempimento tranne due casi:
a. caso fortuito, la caduta di un fulmine
b. forza maggiore, l’incursione di predoni
MORA
Mora del debitore, è il ritardo nell’esecuzione della prestazione e sono necessari due presupposti:
1. che la prestazione sia ancora possibile
2. che il creditore abbia ancora interesse ricevere al prestazione
Interpellatio (intimazione a pagare), è l’atto formale attraverso il quale il creditore costituisce in mora
il debitore, sebbene non è necessaria (dies interpellat pro homine = il termine in luogo della
interpellatio del creditore)
tuttavia si è sempre in mora in caso di un non fare
debitore irreperibile
da delitto
Sorge con la mora del debitore (mora debendi) la perpetuatio obbligationis, ovvero anche qualora la
prestazione diventi impossibile per cause non imputabili al debitore, egli continuerà a essere
responsabile e questi sarà obbligato al risarcimento del danno. Tuttavia se il debitore riesce a dimostrare
che la cosa sarebbe ugualmente perita anche nelle mani del creditore, egli è liberato
Mora del creditore (mora accipiendi) non estingue l’obbligazione, tuttavia il debitore:
risponde del perimento della cosa solo per dolo del debitore
ha diritto al rimborso delle spese
non deve gli interessi
48
FONTI DELLE OBBLIGAZIONI
Art. 1173
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo e produrle in
conformità dell’ordinamento giuridico
Obbligazioni da contratto Obbligazioni da fatto illecito
Ogni altro o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico
Nel diritto romano vi sono tre stadi fondamentali
(1) Istituzioni di Gaio: operano una bipartizione
Ogni obbligazione prende vita o da contratto o da delitto, non vi sono altre possibili fonti (si pone
tuttavia il problema di dove collocare il legato per damnationem (per imposizione)
Obbligazioni da contratto Obbligazioni da delitto
(obligationes ex contractu) (obligationes ex delictu)
Ogni atto lecito produttivo di un vincolo
obbligatorio
Figure esterne (per Gaio che vede la bipartizione non esaustiva):
Legato per damnationem, tutelato da una actio in personam
Solutio in debiti, (pagamento dell’indebito)
(2) Le Res cottidianae di Gaio: operano perciò una tripartizione (di fondamentale importanza
perché tuttora indicata nel codice civile)
Modestino aggiunge fra le varie fonti delle obbligazioni anche la legge
Obbligazioni da contratto Obbligazioni da delitto
(obligationes ex contractu (obligationes ex delictu)
Obbligazioni da vari tipi di fonti
(obligationes ex variis causarum figuriis)
(3) Le Istituzioni di Giustiniano operano una quadripartizione
Obbligazioni da contratto Obbligazioni da delitto
(obligationes ex contractu (obligationes ex delictu)
Obbligazioni quasi da contratto Obbligazioni quasi da delitto
(obligationes quasi ex contractu (obligationes quasi ex delictu)
E’ Teofilo nella Parafrasi a sostantivare in da quasi da contratti a quasi contratti e da quasi da delitti a
quasi delitti (prima era variae causarum figurae come al punto due)
Il codice civile italiano del 1865 seguiva la quadripartizione giustinianea
Il codice civile italiano attuale segna una chiaro ritorno alla tripartizione delle Res cottidianae
49
CONTRATTO
Antistio Labeone (I sec. d.C., caposcuola proculiano), ha elaborato una nozione di contratto
marcatamente consensualistica, è un negozio bilaterale o plurilaterale produttivo di situazioni
corrispettive in conformità del volere espresso dalle parti (sinallagma). Egli infatti non inserisce il
mandato (contratto bilaterale imperfetto che produce obbligazione solo in capo ad una parte), ovvero si
riferisce a tre soli contratti: compravendita, locazione-conduzione e società (contratti bilaterali perfetti)
Punti di vista sul consenso del contratto:
In Gaio il consenso viene visto come momento perfezionativo del contratto
In Labeone (I sec. d.C.) il consenso viene visto come vero dato fondante del contratto
In Sesto Pedio (I sec. d.C.) il consenso viene visto come base del contratto
Le parti non possono trovare una tutela se il rapporto non è stato riconosciuto nell’ambito dello ius
civile, ovvero nei contratti già individuato sulla base della:
causa
denominazione tecnica
forma (stipulatio)
Sia Sesto Pedio che Ulpiano, concordano che la stipulazione senza consenso è nulla
Tipicità debole, (categoria aperta) si può andare al di là dei contratti previsti per legge (1322
c.c.)
Tipicità forte (categoria chiusa)
Superamento della tipicità contrattuale:
Stipulatio, è un contratto verbale (prometti? Prometto), è un negozio formale e solenne
caratterizzato dal pronunciare parola solenni nel quale si poteva riversare qualunque assetto di
interesse. Perciò supera la rigidità. Lo schema è domanda e risposta: interrogatio e responsa.
Unitas actus: unicità dell’atto, ovvero le parole solenni vengono pronunciate contestualmente
Contatti innominati, superano il dogma della tipicità romana
Patti, (tesi di Gallo, tuttora versata quaestio) tutelati da actiones
Esistono 4 tipi di contratto in relazione al modo di perfezionamento del contratto, secondo le Istituzioni
di Giustiniano, come derivato dalle Istituzioni di Gaio e dalle Res cottidianae:
1. reali, consegna della cosa
2. verbali, pronuncia verbale
3. letterali, con scritto
4. consensuali, sufficiente il consenso
Il contratto romano non è idoneo alla costituzione o al trasferimento di diritti reali, essendo solo
generatore di obbligazioni tra le parti. A tali scopi sono deputati mancipatio, in iure cessio e traditio,
che non sono annoverati tra i contratti
1. unilaterali, sorge una obbligazione in capo ad una sola parte
2. bilaterali, contratto a prestazioni corrispettive (sinallagmatico)
3. bilaterali imperfetti, sorge sicuramente una obligatio in capo ad una parte mentre in capo all’altra è
meramente eventuale
Distinzione:
Negozio bilaterale: si fa riferimento al numero delle parti, perciò il contratto è sempre bilaterale
Contratto bilaterale: si fa riferimento agli effetti
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CONTRATTI REALI
Contratti reali, si perfezionano (ovvero l’obbligazione sorge) con la consegna della cosa
MUTUO COMODATO DEPOSITO PEGNO
Ha ad oggetto Cose fungibili Cosa inconsumabile Cosa mobile
Effetti: è un Unilaterale Bilaterale imperfetto Bilaterale imperfetto Bilaterale
contratto imperfetto
Gratuito Gratuito Gratuito
ATTENZIONE
gli interessi possono essere
A titolo promessi dal mutuatario al
mutuante con una
stipulazione (contratto
verbale) ma mai con una
clausola inserita nel mutuo
Passaggio di proprietà Detenzione Detenzione Un
ATTENZIONE possesso
La consegna
anomalo
implica
con difesa
interdittale
Conditio certae Actio comodati directa Actio depositi Actio
pecuniae Actio comodati pigneraticia
(quanto oggetto sia una contraria ATTENZIONE directa e
somma di denaro o certe ATTENZIONE Originaria tutela pretoria contraria
Difesa rei (azione di stretto diritto originaria tutela pretoria attraverso actio in factum, (si tratta di
civile mediante actio in factum a a cui in seguito si affiancò una tutela
cui in seguito si affiancò un’actio in ius concepta di pretoria in
un’actio in ius concepta di buona fede factum)
buona fede
Il mutuatario è tenuto Custodia Dolo Le fonti
in ogni caso (=responsabilità (cui in seguito fu parlano sia
A nulla rileva che, per oggettiva) equiparata la culpa lata) di colpa
qualunque ragioni perda la Il comodatario è sempre che di
res, perché perde il suo, né tenuto a, parte il caso
Responsabilità può invocare
custodia
fortuito e la forza maggiore
l’impossibilità oggettiva di
restituire, perché si tratta di
cose fungibili per cui vale
il principio genus nunquam
perit
Fenus nauticum Comodato avente ad - Deposito necessario
oggetto cose - Sequestro
consumabili (ad (è possessore anomalo con
pompam vel difesa interdittale)
Figure ostentationem) - Deposito irregolare
particolari (ha ad oggetto una somma
di denaro) si differenzia dal
mutuo perché è possibile la
aggiunta di un semplice
patto per la corresponsione
di interessi
MUTUO
È un contratto reale unilaterale, gratuito, con il quale una parte (mutuante) trasferisce all’altra
(mutuatario) la proprietà di un determinato quantitativo di cose fungibili, con l’obbligo per chi le
riceve di restituirne (sempre in proprietà) altrettante del medesimo genere e qualità (tantùm eiùsdem
gèneris)
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Chi dà a mutuo, per compiere una valida traditio deve essere proprietario o da questo delegato; se la
traditio è invalida l’obbligazione non sorge
Gli interessi possono essere promessi dal mutuatario al mutuante con una stipulazione (contratto
verbale) ma mai con una clausola (usurae) inserita nel mutuo
Fenus nauticum, (prestito marittimo) è un contratto di natura aleatoria nel quale un finanziere dà in
prestito una somma di denaro a un esercente il commercio marittimo affinché questi lo impieghi in affari
oltremare. Il rischio grava sul mutuante ma gli interessi corrisposti, in caso di buon esito del viaggio
sono assai più elevati
Azioni a difesa: Conditio certae pecuniae (se oggetto è una somma di denaro) o certe rei (diritto
civile)
DEPOSITO
È un contratto reale bilaterale imperfetto, gratuito, in base al quale una parte (deponente) consegna
all’altra (depositario, che ne ha la detenzione) una cosa mobile perché gliela custodisca, con l’obbligo
di rendergliela alla scadenza o, se un termine non è previsto, a richiesta, è possibile percepire interessi
ma solo sulla base di un patto concluso in continenti
Responsabilità del depositario, dolo, e in seguito, anche culpa lata
Tipi:
deposito necessario (o miserabile), il deponente si affida ad un depositario di fortuna nel quadro
di una calamità. L’actio in factum è commisurata nel doppio del valore delle cose
sequestro (è possessore anomalo con difesa interdittale)
deposito irregolare (ha ad oggetto una somma di denaro non chiuso in un recipiente in quanto
c’è trasferimento di proprietà) si differenzia dal mutuo perché è possibile la aggiunta di un
semplice patto per la corresponsione di interessi
Azioni a difesa: actio depositi. Originaria tutela pretoria attraverso actio in factum, a cui in seguito si
affiancò un’actio in ius concepta di buona fede
COMODATO
è un contratto reale, bilaterale imperfetto con il quale, una parte, il comodante, consegna a titolo
gratuito (se vi fosse corresponsione di un prezzo sarebbe locazione, se venisse usato per altri scopi il
comodatario commette furto d’uso) all’altra, il comodatario (che ne ha la detenzione), una determinata
cosa inconsumabile perché se ne serva per un uso determinato, con l’obbligazione di restituirla alla
scadenza o a richiesta.
Il comodato può essere per cosa consumabile ma solo per vanto o sfoggio (ad pompam o ad
ostentationem)
il comodatario ha la custodia tecnica (è la responsabilità oggettiva del diritto attuale) ed è
sempre responsabile per inadempimento tranne due casi:
1. caso fortuito
2. forza maggiore
Azioni a difesa: actio comodati directa (esperibile dal comodante) e actio comodati contraria.
Originaria tutela pretoria attraverso actio in factum, a cui in seguito si affiancò un’actio in ius concepta
di buona fede
PEGNO
È un contratto reale bilaterale imperfetto, nel quale un soggetto (oppignorante) consegna ad un altro
(pignoratario, o creditore pignoratizio che è possessore anomalo con difesa interdittale ma non può
servirsi della cosa altrimenti commette furto) una cosa a garanzia di un rapporto obbligatorio cui
quest’ultimo figura come soggetto attivo, con l’obbligo per il ricevente di restituire il bene una volta
che il credito sia estinto. In caso contrario ha facoltà di vendere la cosa e trattenere la somma
corrispondente all’ammontare del credito
Azioni a difesa: actio pigneraticia directa (esperibile dall’oppignorante per la restituzione della cosa) e
actio pigneraticia contraria (esperibile dal pignoratario per la rifusione delle spese e risarcimento
danni). Si tratta di una tutela pretoria in factum
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DIRITTI REALI MINORI DI GARANZIA
Sono diritti reali minori o parziari costituiti per soddisfare un credito. Possono anche estinguersi per
ragioni non sattisfattive (es. rimessione del credito). Essi sono:
Pignus conventium, ipoteca Può essere sia su cose mobili che immobili (infatti la prima forma
di ipoteca si ebbe sui beni mobili: strumenti e animali da lavoro, c.d. invecta et illata). Non c’è
consegna della cosa. L’ipoteca si costituiva con una conventio pignoris, senza consegna della
cosa
Pignus datum, pegno, non è sempre stato un diritto reale minore nell’esperienza giuridica
romana che prevede lo ius sequelae, il diritto di seguito. La conventio sottende al ius vendendi,
il diritto di vendere la cosa e la lex commissoria (elemento accidentale). Può essere sia su cose
mobili che immobili. C’è consegna della cosa. Quanto di parla di ius vendendi, si parla di un
diritto di vendere di un soggetto che non è proprietario ed in questo caso c’è la possibilità di
disporre di un soggetto che non è proprietario. Datio pignoris, consegna del bene effettuata
anticamente, anticamente non era un diritto reale di garanzia ma solo una disponibilità della cosa
(al punto che se veniva ripresa si perdeva il diritto). Viene tutelato con l’intedictum salvianum
che tutela il possesso del pegno.
ACTIO SERVIANA: è un’azione nata per l’ipoteca, viene estesa anche al creditore pignoratizio
per consentire la tutela del possesso erga omnes, divenendo così un diritto reale (tutela
petitoria). Essa nacque a tutela di colui che affittava un fondo nei confronti dell’affittuario.
Patto anticretico (anticresi), gli interessi sul pegno vengono soddisfatti con i frutti della cosa
Pegno gordiano, facoltà del creditore di trattenere la cosa, anche a debito pagato qualora vanti altri
crediti sul debitore
Requisiti:
Ius sequelae, diritto di seguito
Ius praelationes, diritto di prelazione, il titolare è avvantaggiato nei confronti di altri creditori
Criteri per la soddisfazione dei crediti nei diritti reali di garanzia:
1. Prior tempore potior iure
2. Miglio rest condicio possidendi, inizialmente avvantaggiato chi aveva il possesso
3. Par conditio creditorum, parità di diritti dei creditori
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FIDUCIA
È un negozio giuridico ed una sorta di precedente storico del contratto di deposito e pegno. Dà luogo
a una situazione giuridica meramente obbligatoria. Attuato con mancipatio o in iure cessio. Sono
tutelati da actiones in personam, che mirano ad ottenere il soddisfacimento di un credito. Due forme:
Cum amico, corrisponde al successivo deposito, si trasferiva la proprietà attraverso il pactum
fiducie (se io non adempio al mio obbligo tu restituirai la cosa) e l’obbligo a ritrasferire la
proprietà
Cum creditore, corrisponde al successivo pegno, trasferiva la proprietà attraverso il pactum
fiducie (se io non adempio al mio obbligo tu restituirai la cosa)
CONTRATTI LETTERALI
Sono quelli in cui il momento genetico dell’obligatio è determinato dalla redazione di uno scritto
CONTRATTI VERBALI
Si perfezionano con la pronuncia di parole solenni (certa et solennia verba), domanda e risposta che
debbono essere contestuali (si parla perciò di unità dell’atto (unitas actus), le parti devono essere
presenti e la risposta deve essere congrua. Non era ammesso chi non era in grado di parlare o ascoltare
Reus stipulandi, futuro creditore
Reus promittenti, futuro debitore
Stipulatio (già presente nella forma della sponsio in epoca quiritaria) si basa su uno schema tipico,
dialogico e rigoroso: domanda risposta (interrogatio - responsio), E’ un contratto verbale unilaterale
(ovvero sorge solo in capo ad una parte), formale e astratto (ovvero non emerge la causa /astrattezza,
perciò è possibile riversarvi qualunque assetto di interessi).
Nasce come contratto per il soli cittadini romani ma successivamente vengono introdotti altre forme di
stipulatio (fidepromitteo, fideiubeo, ma anche verbi in greco e perciò anche gli stranieri vengono
ammessi alla stipulatio) e deve emergere la conventio, ovvero l’elemento dell’accordo delle parti,
facendola così ricadere nell’alveo dei contratti consensuali (secondo Sesto Pedio)
Stipulatio uno eloquente, solo uno parla.
1. Dotis dictio, è uno dei modi di costituzione della dote
2. Promissio iurata liberti, è la promessa fatta attraverso un giuramento da un liberto nei
confronti del patrono
Stipulazione penale, è quella in base alla quale si prevede il pagamento di una determinata
somma di denaro come pena. Veniva utilizzata per aggirare il divieto di effettuare una stipulatio
nei confronti di terzi. Es.: “se non darai 100 euro a tizio, prometti che darai 100 euro a me?”
Alla stipulazione si aggiungeva un documento scritto (che aveva finalità probatoria, non costitutiva
perciò la stipulatio rimane comunque un contratto verbale) che riportava come le parti avevano stipulato
correttamente
Nel 472 d.C. l’imperatore Leone con una costituzione di capitale importanza: la stipulazione poteva
essere compiuta quibus cunque verbis (la manifestazione di volontà può essere espressa in qualunque
modo, ovvero con qualunque parola). Si ha perciò la deformalizzazione della stipulatio
Quando si arriva all’età giustinianea la stipulatio è cambiata tuttavia il requisito della presenza delle
parti non viene mai meno
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CONTRATTI CONSENSUALI - 346
EMPTIO VENDITIO - 346
È quel contratto in buona fede, consensuale, bilaterale, in base al quale un soggetto, il venditore
(venditor) si obbliga a trasferire il pacifico possesso (habère licère) del bene (merx) ad un altro
soggetto, compratore (emptor) il quale si obbliga a trasferire la proprietà del pretium
Il venditore si obbliga a star garante per il caso evizione (ovvero quando un terzo rivendica con
successo la cosa, in tale caso, consente l’actio auctoritatis duplae (se associato ad una mancipatio),
ovvero in caso di evizione il venditore dovrà il doppio al compratore) e di vizi occulti della cosa. In
seguito diviene uso frequente assicurarsi contro l’evizione mediante la stipulazione di stipulatio duplae
con cui il venditore prometteva di corrispondere il doppio in caso l’emptor venisse evitto
Trova la sua origine nella mancipatio che nasce come una vera e propria vendita con effetti reali, ovvero
uno scambio di cosa contro metallo pesato e viene definita in età classica immaginario venditio.
L’emptio venditio invece ha effetti meramente obbligatori perciò crea obbligazioni ma non trasferisce
diritti reali
Postula una attribuzione definitiva
Elementi della compravendita:
conventio, accordo delle parti
merx, merce
pretium, prezzo
Merx, ossia la cosa compravenduta, può essere di varia natura, purché in commercio
Tipi di merx:
compera di un bene corporale
compera di bene incorporale (eredità, servitù da costituirsi)
compera di cosa futura:
3. emptio rei speratae (non sorge l’obbligazione), compera di cosa sperata, es. il parto della
schiava, il venire ad esistenza, non è una condizione bensì la merx
4. emptio spei, compera di una speranza, il frutto della battuta di pesca (si definisce negozio
aleatorio)
Pretium, prezzo, somma di denaro, i Sabiniani (seguaci di Capitone) ammettevano lo scambio di cosa
con cosa, ovvero la permuta integrasse una tipologia di compravendita (res venalis, ovvero la cosa posta
chiaramente in vendita, la prima cosa messa in vendita è perciò la merx e la seconda il pretium) mentre i
Proculiani (seguaci di Labeone) LA CUI TESI PREVALE, consideravano lo scambio di cosa con cosa
solo una permuta (che è un contratto innominato) e perciò il pretium doveva essere esclusivamente una
somma di denaro, che deve essere certa
non necessariamente il prezzo deve essere equo ed al di fuori del dolo si può vendere ad un prezzo
anche molto alto. Tuttavia c’è la rescissione per laesio enormis nell’acquisto degli immobili se il
prezzo e inferiore alla metà del valore (ciò non introduce tuttavia il principio del giusto prezzo in
quanto relativo ai soli immobili e al venditore)
Il venditore deve stare garante anche per i vizi occulti (nascosti), soluzioni introdotte dagli edili curuli
1. actio redhibitoria, da intentarsi entro sei mesi dall’accertamento del vizio e tesa alla risoluzione
del contratto – quindi la merx torna al venditore, il pretium al compratore come se operasse
una restitutio in integrum
2. actio quanti minoris, esperibile entro un anno, la quale faceva conseguire all’emptor che
preferisse tenersi la merx, la somma corrispondente al minor valore di stima. Il giudice può
disporre, ad es. in caso di schiavo inutilizzabile perché pazzo, gli stessi effetti dell’actio
redhibitoria
Successivamente entrambe le azioni confluiscono nell’actio empti ad opera dei compilatori
giustinianei
Difesa del venditore: actio vènditi
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PATTI AGGIUNTI ALLA COMPRAVENDITA
1. lex commissoria, se il compratore non paga al momento stabilito il pretium, il venditore può
risolvere il contratto (patto di risoluzione sottoposto a condizione sospensiva negativa), abolita
da Giustiniano
2. vendita a prova, l’efficacia della compravendita è sottoposta a condizione sospensiva di
gradimento, il compratore ha facoltà di verificare il gradimento della merx
3. in diem addictio, se entro un certo termine il venditore riceva un’offerta migliore di quella del
compratore, può risolvere il contratto
4. patto di prelazione, è quel patto in base al quale il compratore qualora intenda vendere il bene
acquistato deve offrilo prima al venditore
ARRAE, due tipi:
probatoria, il compratore consegna al venditore una somma di denaro o una cosa come
prova dell’avvenuta compravendita, se la compravendita andrà a buon fine verrà restituita
o detratta
penale, per il recesso, il compratore che versa la caparra al venditore, in caso di mancata
compravendita ha diritto al doppio della caparra
LOCAZIONE CONDUZIONE
È un contratto consensuale con effetti obbligatori, che postula una attribuzione temporanea del beni
I giuristi romani parlano di locare rem (una cosa o una risorsa) su questa espressione che si gioca il
significato della tripartizione (tricotomia) della locazione:
1. locatio conductio rei, di una cosa, locat rem. Il locatore si obbliga a porre nella disponibilità del
conduttore una cosa affinché la usi nella direzione e per il tempo stabiliti. Il conduttore (che ne
ha la detenzione) paga una somma di denaro (mercede, solo eccezionalmente in natura) e deve
restituire la cosa al termine. Sorge in capo al conduttore l’obbligo della custodia della cosa. Deve
trattarsi di un bene inconsumabile. Se il bene viene evitto il conduttore può agire con l’actio
conducti (mentre il locatore agisce con l’actio locati).
Papiniano, nell’affitto di fondo rustico, se il raccolto è mancato per eventi straordinari può
ottenere che la mercede gli sia rimessa (quasi che il locatore gli avesse consegnato una res
inidonea), tuttavia, per ragioni di equità, se l’annata seguente è generosa, il conduttore deve
corrispondere anche il canone precedentemente abbuonatogli
Se il conduttore abbandona l’immobile senza giusto motivo deve pagare il canone integralmente
(in età intermedia si è teorizzata la possibilità di risolvere il contratto in casa infestata da spiriti)
Si estingue con il termine e per recesso (non alla morte del locatore ed è trasmissibile agli eredi)
2. locatio conductio operis, dell’opera, locat rem, una cosa affinché il conduttore svolga un’attività
su tale cosa. La differenza con la rei sta nell’attività che il conduttore deve porre in essere. La
mercede viene pagata dal locatore (importante).
Sul nauta (trasportatore marittimo) sfugge alla responsabilità solo per caso fortuito e forza
maggiore. L’opera dell’orefice, è emptio venditio se usa oro proprio, locatio conductio se fornito
dal committente
Sorge in capo al conduttore l’obbligo della custodia tecnica della cosa, qualora gli venga
sottratta ha l’actio furti contro il ladro
Si estingue con la morte del locatore
3. locatio conductio operarum, di opere, il locatore mette a disposizione un’attività fisica
(prestatore di lavoro fisico, non attività di ingegno, non può essere uno schiavo poiché altrimenti
si tratterebbe di locatio condutio rei (lo schiavo è una cosa)
Si estingue con la morte del locatore
Fra locatio conductio e empio venditio c’è parentela (Gaio disquisisce sulla “zona grigia”), in quanto
sono entrambi contratti consensuali, a prestazioni corrispettive e negozi di ius gentium, tuttavia c’è una
differenza in quanto la:
empio venditio, postula una attribuzione onerosa definitiva
locatio conductio, postula una attribuzione onerosa temporanea
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MANDATO
Mandatum, è un contratto consensuale, gratuito, bilaterale imperfetto,(in quanto l’obbligazione del
mandante pur essendo meramente eventuale c’è, es. eventuali oneri che il mandante e tenuto a pagare) in
base al quale il mandante incarica il mandatario (su cui sorge l’obbligazione) un determinato affare. Il
mandato opera con rappresentanza indiretta o interposizione gestoria
L’interesse non può essere esclusivamente del mandatario, ma secondo il seguente schema:
Mandatum mea gratia, del mandante
Mandatum mea et aliena gratia, del mandante e di un terzo
Mandatum mea et tua gratia, del mandante e del mandatario
Mandatum tua et aliena gratia, del mandatario e di un terzo
Mandatum tua gratia, nell’esclusivo interesse del mandatario, è un mero consiglio che non
genera obbligazioni
Mandato di credito (non è considerato un mandatum tua gratia che è un mero consiglio che non genera
obbligazioni), il mandante (che funge da garante) da incarico al mandatario (il quale può rivalersi nei
confronti di entrambi) di fare credito ad un terzo. Il rapporto che intercorre fra il mandatario (mutuante)
e il terzo (mutuatario) è un rapporto di mutuo
Fra mandante e terzo è un rapporto di solidarietà
Estinzione del mandato, fra mandante e mandatario esiste un vincolo di fiducia (fides) e il mandato ad
azione non ancora intrapresa viene estinto per:
Revoca del mandante
Rinuncia del mandatario
Morte di uno dei contraenti
Capitis deminutiones (le due maggiori)
SOCIETÀ
Societas, è’ un contratto consensuale bilaterale o plurilaterale in base al quale più soggetti in vista di
una realizzazione di un vantaggio patrimoniale comune si obbligano a conferire beni o energie,
obbligandosi altresì a ripartire tra loro utili e perdite
Si individua l’origine della società nel consortium (società) ercto (proprietà) non cito (non divisa)
Societas omnium bonorum trova origine nel consortium ercto non cito
Tipi di società:
società di tutti i beni, societas omini bonorum, qui i soci si obbligano a conferire tutti i loro beni
presenti e futuri
società di un solo affare, qui si ha il conferimento di quote dei propri beni
società di tutto il guadagno
Varie:
Transitus legalis, ovvero i soci diventano comproprietari delle quote sulla base del mero
consenso, fondato sul costituto possessorio.
Assenza di personalità giuridica, ovvero le obbligazioni fanno capo ai soci stessi (il socio del
mio socio non è il mio socio)
Socio d’opera, il quale può essere esentato dalla perdite, qui c’è l’emersione della culpa in
concreto
Societas leonina, è vietata, è quella in base alla quale un soggetto partecipa alle perdite ma non
agli utili
Estinzione:
termine
conseguimento del fine o acclarata impossibilità di raggiungerlo
recesso unilaterale, morte, capitis deminutiones maggiori
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CONTRATTI INNOMINATI
Sono definiti anónyma synallágmata in cui l’aggettivo “anonimi” indica l’estraneità al novero dei
contratti tipici e sono convenzioni sinallagmatiche che richiedono due presupposti:
prestazioni corrispettive che trovano una giustificazione causale l’una nell’altra
una delle due prestazioni sia stata correttamente posta in essere.
Azioni
1. Azioni che mirano a ottenere la ripetizione (non l’adempimento):
Condictio ob rem dati non secuta, in caso di dare, ossia l’azione per ripetere quanto
corrisposto in base a una causa poi non realizzatasi
Actio doli, se si trattava di un facere, tendeva al risarcimento del danno
2. Azione per l’adempimento:
Actio praescriptis verbis, azione con premessa di parole,
I giuristi Aristòne e Mauriciano, riconoscono i contratti innominati come veri contratti
Ulpiano riferisce il caso della consegna degli schiavi ed è d’accordo con Mauriciano
Tipi di contratti innominati:
Permuta, scambio di cosa con cosa
Aestimatio (contratto estimatorio), è un contratto in forza del quale un soggetto consegna a un
altro una cosa stimata per un certo valore perché quest’ultimo gli corrisponda analoga somma di
denaro o se non riesce a venderla gli restituisca la cosa stessa
Transactio (transazione), in età giustinianea, si configura come contratto a forma scritta in cui le
parti, facendosi concessioni reciproche, pongono termine a una controversia o eliminano la
possibilità che la stessa sorga
PATTI
n.b.: i singoli patti non verranno richiesti in esame
Sono accordi permeati dal requisito della bona fides (buona fede). E’ il pretore che tutela i patti con
l’Edictum de pactis, Filippo Galli, giurista contemporaneo ha ipotizzato che alcuni patti sono stati
promossi a patti tipici mentre i rimanenti sono rimasti solo patti.
I patti sono inidonei a produrre autonomamente un’azione (tranne un caso) e sono fonti di eccezione, da
soli non producono una obbligazione, tuttavia, in determinati casi possono incidere sul contratto
Bisogna distinguere tra:
1. Contratti di buona fede:
Patto concluso in continenti, posti in essere alla conclusione del contratto. Esso incide e
plasma il contratto. Tutelato dalla medesima azione del contratto stesso oltre che da
eccezione
Patto concluso ex intervallo, aggiunto dopo un intervallo di tempo, in tal caso il patto è
produttivo soltanto di eccezione
2. Contratti di diritto civile:
Patto concluso in continenti, soltanto di eccezione
Patto concluso ex intervallo, soltanto di eccezione
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I QUASI CONTRATTI
Sono atti giuridici idonei a generare obbligazioni che, per l’assenza dell’accordo delle parti, non
possono considerarsi contratti. Essi sono:
1. Negotiorum gestio (la gestione di affari altrui) un soggetto (gerente) pone in essere
spontaneamente (sua sponte) una azione a vantaggio di un altro soggetto (gerito). Se a vantaggio
del gerito c’è l’utiliter coeptum (ovvero l’operato “appare” (non necessariamente deve essere)
vantaggioso per il gerito), il gerito deve assumersi l’onere delle obbligazioni assunte dal gerente.
Ratihabitio, ratifica, mediante la quale il gerito riconosce l’operato del gerente in mancanza
dell’utiliter coeptum (se vi fosse, non sarebbe necessaria la ratifica)
2. Indebiti solutio, pagamento dell’indebito (ovvero arricchimento senza giusta causa), nella quale
chi, erroneamente ritenuto creditore, riceve dal presunto debitore una somma di denaro, è tenuto
a restituirla
Azioni di ripetizione:
Conditio ob rem dati re non secuta, per prestazione non eseguita
Conditio sine causa, quanto la datio risulta irrealizzabile (manumissione di uno schiavo
già affrancato)
Conditio ob turpem causa, quando la datio persegua un comportamento che appare
immorale compensare (mancata commissione di un delitto)
3. Promesse unilaterali
Pollicitatio, promessa ad una città dall’aspirante ad una carica
Votum, promessa a un divinità
fine