Spettacoli e trattenimenti
Autorizzazioni in materia di pubblico spettacolo
Per gli spettacoli e intrattenimenti effettuati in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, è necessaria la licenza
di cui all'art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.. La licenza è necessaria anche per aprire circoli, sale di ballo e sale pubbliche
di audizione.
L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere tale licenza prima di aver fatto verificare da una commissione
tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite adatte a sgomberarlo prontamente.
art. 80 T.U.L.P.S. (DICHIARAZIONE DI AGIBILITA')
La licenza per spettacoli e trattenimenti è un'autorizzazione di polizia di cui è prevista la rappresentanza. La
domanda deve contenere l’indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento ed il periodo delle
rappresentazioni. Tale domanda deve contenere il consenso scritto dell’eventuale rappresentante.
Si devono osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità ritenga di imporre nella salvaguardia del pubblico
interesse - art. 9 T.U.L.P.S.
Attività soggette ad autorizzazione
Spettacoli (escluse rappresentazioni teatrali e Mostre di persone
cinematografiche)
Accademie Mostre di animali
Corse di cavalli Gabinetti ottici
Trattenimenti pubblici (commedianti, burattinai, giostrai ecc.) Oggetti di curiosità
Esposizioni di rarità Audizioni all’aperto
Inoltre senza tale autorizzazione non si possono aprire o esercitare circoli, sale da ballo e sale pubbliche di audizione
Attività non soggette ad autorizzazione
Gli spettacoli ed i trattenimenti che si tengono in luoghi privati, anche se esposti o aperti al pubblico non
necessitano di autorizzazione purché gestiti in attività NON imprenditoriale (sent. C.Cost. 15/4/1970 n. 56).
Luoghi privati anche se esposti al pubblico: sono luoghi privati nei quali la rappresentazione è visibile da
qualsiasi luogo, anche dalla strada o piazza.
Luoghi aperti al pubblico: sono luoghi ove il pubblico può accedere con l'acquisto di un biglietto d'ingresso, di
una tessera o l'offerta di una somma, alla condizione che l'attività di spettacolo o intrattenimento non si inserisca in
una attività di tipo imprenditoriale ovvero non abbia per fine il guadagno. Non deve essere effettuata nemmeno la
somministrazione di bevande dietro pagamento di una somma a qualsiasi motivazione.
Sono considerati:
Luogo pubblico: le piazze, le strade, giardini pubblici.
Luogo aperto al pubblico: teatri, cinema, caffè e pubblici esercizi in genere
Luogo esposto al pubblico: ogni qualvolta la rappresentazione è visibile da chiunque (le auto in sosta,
fondi privati non chiusi, capanne prive di porte).
In questi casi è sufficiente la sola comunicazione al Sindaco (almeno tre giorni prima)
SANZIONI:
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 507/99, l’art. 666 del C.P. che sanzionava la violazione ai sensi degli
art. 68 e 69 è stato depenalizzato, chi effettua spettacoli, intrattenimenti o manifestazioni senza l’autorizzazione
prevista dai suddetti articoli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a €
1549,00 ed è sempre disposta la cessazione dell’attività svolta senza aut. Se invece tale violazione avviene in un
esercizio munito di titolo abilitativo per altra attività (es. somministrazione di alimenti e bevande) se vi è
reiterazione (recidiva) della violazione è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette
giorni.
La legge 2 ottobre 2007 n. 160 all’art 6 comma 2 ha introdotto il divieto per i titolari ed i gestori dei locali ove si
svolgono con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario spettacoli o altre forme di intrattenimento, di somministrare
bevande alcoliche dopo le ore 02,00 e contestuale obbligo, da parte degli stessi, di assicurarsi che all’uscita del
locale sia possibile effettuare in maniera volontaria da parte dei clienti una rilevazione del tasso alcolemico.
La sanzione prevista per gli inadempienti è la chiusura del locale per un periodo da sette fino a trenta giorni a
giudizio dell’autorità competente.
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Attività iniziali
Per poter esercitare una di queste nuove attività, gli esercenti devono fare richiesta di autorizzazione all’ufficio
preposto. Ricadono nella disciplina del Silenzio - Assenso (gg.60).
Devono inoltre essere in possesso della documentazione prevista in relazione all’agibilità dei locali
( art. 80 TULPS), del necessario nulla-osta sanitario, dell’eventuale certificato prevenzione incendio e quant’altro
necessita
ITER per il rilascio dell'autorizzazione
1) Richiesta al Sindaco (per rilascio aut. amministrativa ex art. 68 TULPS)
2) Richiesta alla C.C.V. (per parere agibilità struttura ex art. 80 TULPS)
3) Richiesta ai VV. FF: ( per rilascio C.P.I. per struttura superiore a 100 posti)
Documentazione da allegare alla richiesta:
a) Scheda informatica generale, contenente informazioni generali sull’attività, nonché indicazioni sul tipo di
intervento in progetto
b) Relazione tecnica generale, attestante la rispondenza dell’attività alle specifiche disposizioni tecniche di
prevenzione incendi, indicando in particolare, il tipo di spettacolo e/o intrattenimento, il numero degli addetti
previsti, l’affollamento massimo previsto e il calcolo di quello consentito, i materiali di arredo e rivestimento
utilizzati con l’indicazione della classe di reazione al fuoco, i dati sulle caratteristiche delle vie d’esodo, le
caratteristiche dell’areazione (naturale o meccanica)
c) Relazione tecnica impianti tecnologici, indicante con chiarezza l’osservanza delle disposizioni vigenti di
sicurezza, in merito agli impianti tecnologici a servizio dell’attività, corredata da elaborati grafici
d) Relazione tecnica presidi antincendio, con particolare riferimento all’impianto idrico-anticendio e le sue
principali caratteristiche, impianti automatici di rilevazione e segnalazione incendio e automatici di
spegnimento
e) Relazione tecnica caratteristiche costruttive, del fabbricato e delle compartimentazioni, in relazione alla
resistenza al fuoco, ovvero con il calcolo del carico d’incendio per strutture in acciaio, o per strutture in legno,
la determinazione della classe dell’edificio e la verifica della resistenza al fuoco
f) Planimetria generale, in scala opportuna, indicante l’area di pertinenza dell’attività con un raggio di almeno
m.100 con tutte le indicazioni ritenute utili per una descrizione complessiva dell’attività ai fini antincendio
g) Piante in scala opportuna, da 1:50 a 1:200 relative a ciascun piano, con l’indicazione degli elementi
caratterizzanti il rischio d’incendio e le misure di sicurezza di cui alla relazione tecnica, cioè la destinazione
d’uso di ogni locale, i compartimenti antincendio, l’indicazione delle uscite con il verso d’apertura delle porte, i
corridoi, vani scala, ascensori, la disposizione degli arredi, i presidi antincendio, l’illuminazione di sicurezza
h) Sezioni ed eventuali progetti, in scala adeguata
i) Tavole, relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio
j) Progetto di massima impianti elettrici composto da : relazione tecnica relativa all’impianto distribuzione di
energia elettrica (emergenza e sicurezza) con classificazione degli ambienti e tipo di impianto, le specifiche dei
componenti, le protezioni contro contatti e indiretti e contro sovraccarichi e corto circuiti, l’alimentazione dei
servizi di sicurezza e di riserva – schema elettrico generale unifilare, preferibilmente a blocchi, dimensionato in
ogni componente – schemi e piani di installazione, tabelle, dotazioni impiantistiche, disegni planimetrici
k) Relazione tecnica impianti di messa a terra
l) Relazione tecnica impianti protezione scariche atmosferiche
m) Relazione tecnica strutture, contenete le caratteristiche strutturali dell’edificio
n) Dichiarazione di idoneità statica, dalla quale possa evincersi la resistenza di elementi strutturali sottoposti a
particolari stati di sollecitazione
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Al momento della visita in luogo della C.C.V. per il rilascio del parere, la documentazione di cui sopra dovrà essere
diventata documentazione definitiva che deve descrivere la realizzazione di quanto richiesto.
Spettacoli e/o intrattenimenti all’aperto (circhi, attrazioni viaggianti, feste di piazza,
sagre di paese ecc.)
Per tali attività la documentazione da allegare alla richiesta è la seguente:
a) Relazione tecnica generale, descrittiva dello svolgimento della manifestazione (ora d’inizio, durata, tipo di
spettacolo ecc.) e attestante la rispondenza ai requisiti di sicurezza dell’avvenimento, con l’indicazione sulla
consistenza e sulle caratteristiche dei mezzi antincendio in dotazione, l’elenco nominativo dei componenti
dell’eventuale squadra antincendio, ivi compreso, se previsto, il responsabile della gestione della sicurezza.
b) Relazione tecnica, inerente l’eventuale centrale termica (potenzialità, tipo di combustibile, ecc.)
c) Planimetria generale, inerente l’area interessata in scala non inferiore a 1:1000 indicante l’ubicazione delle
strutture, la loro distanza dai fabbricati circostanti, la viabilità esistente, le distanze di sicurezza previste dalla
vigente normativa e la rete idrica esistente con le relative caratteristiche
d) Planimetria dell’impianto, in scala non inferiore a 1:200 indicante la disposizione ed il numero dei posti o
l’allestimento in genere, l’accesso principale, i corridoi di passaggio, di smistamento e servizio, le uscite di
sicurezza, l’ubicazione della centrale termica e della centrale elettrica, il posizionamento dei punti luce di
sicurezza e delle attrezzature antincendio, nonché di eventuali cucine con il relativo sistema di alimentazione.
e) Documentazione di conformità dei materiali impiegati
f) Documentazione impianti elettrici
g) Relazione tecnica sulle strutture, con grafici relativi allo schema di montaggio, nonché schema statico e verbali
di prova di carico di eventuali gradinate, a firma di tecnico abilitato
h) Dichiarazione a firma del titolare legale dell’attività, di conformità e rispondenza delle strutture da installare a
quelle previste nel progetto
i) Dichiarazione sul buono stato di conservazione e manutenzione delle parti strutturali installate che, pertanto
garantiscano le stesse caratteristiche di resistenza originarie
j) Dichiarazione a firma del titolare legale dell’attività o della ditta installatrice, attestante la buona esecuzione
del montaggio e la conformità dello stesso al progetto originario, in caso di struttura complessa, tale
documentazione sarà rilasciata da tecnico abilitato (tale documento è da presentarsi all’atto del sopralluo
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Subingresso
Oltre al rispetto delle norme previste per le attività commerciali, il subentrante deve rispettare anche le
disposizioni indicate dal T.U.L.P.S. e dal relativo Regolamento. Essendo ammessa la rappresentanza, in
luogo vi deve essere necessariamente o il titolare dell’autorizzazione o il rappresentante segnato sulla
medesima.
Prescrizioni nelle discoteche
1. vietare l’accesso ai minori di anni 16 che non siano accompagnati dai familiari, nonché alle persone in
stato di manifesta ubriachezza
2. non si deve fare uso di strumenti a fiato né di altoparlanti il cui suono possa essere percepito all’esterno e
di non arrecare disturbo o molestia al riposo delle persone;
3. qualsiasi tipo di musica, compresa l’eventuale filodiffusione, dovrà essere tenuta a basso volume e
comunque in modo da non arrecare disturbo o molestia al riposo e alle occupazioni delle persone
4. mantenere sempre efficiente il sistema di insonorizzazione
5. adoperarsi affinché gli avventori, al termine dei trattenimenti, non arrechino disturbo alla pubblica quiete
mediante schiamazzi, suoni acustici ed altro.
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
Questa commissione, di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S. e dall'art. 142 del regolamento, ha il compito di dare il
parere per il rilascio della dichiarazione di agibilità dei locali di pubblico spettacolo. Dura in carica tre anni,
se non viene istituita nel Comune, nei suoi compiti subentra la Commissione Provinciale di Vigilanza.Tale
parere, che deve essere dato per iscritto, è obbligatorio e vincolante per il Comune ai fini del rilascio della
licenza di agibilità e della licenza di esercizio ed è insindacabile in sede di legittimità e si concretizza in tre
momenti diversi:
nell’espressione di un parere preventivo di fattibilità per la realizzazione o la modifica di un loca
spettacolo e/o trattenimento
nella verifica delle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene del locale e nell’indicazione di misure e
cautele inerenti la prevenzione
nel controllo dei meccanismi di sicurezza e dell’applicazione delle norme e cautele imposte
L'omissione della richiesta del parere alla C.C.V. comporta l'invalidità del provvedimento autorizzatorio
eventualmente rilasciato. Le visite della C.C.V. devono essere richieste al Comune anche per le attività ed i
locali aventi carattere di provvisorietà o saltuarietà e si applica tanto ai locali in cui il pubblico è ammesso a
pagamento, quanto a quelli in cui è ammesso ad invito.
La prevenzione incendi
I locali (sia pubblici che privati) destinati alle rappresentazioni o trattenimenti devono sempre essere in
possesso dei requisiti di prevenzione incendi se di capienza superiore ai 100 posti.
Con D.M. 16 aprile 1982 si è stabilito l'elenco delle attività sottoposte all'obbligo dei controlli e alla visite
per la prevenzione incendi. Tra le altre vi sono inseriti:
Locali di spettacolo e trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti
Alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili con oltre 25 posti letto
Scuole di ogni ordine e grado e tipo, collegi, accademie e simili con oltre 100 persone presenti
Queste attività hanno l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al Comando Provinciale dei
V.V.F.F., che certifichi la rispondenza dei locali alla prevenzione incendi. In caso di omissione di questa
fornitura chi accerta dovrà segnalarlo con Rapporto di Servizio al suddetto Comando dei V.V.F.F..
Per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento, la periodicità delle visite è prevista in anni 6. I titolari
delle attività citate devono presentare istanza presso l'organo competente per ottenere il C.P.I
L'obbligo del Certificato Prevenzioni Incendi (C.P.I) vale per spettacoli e trattenimenti in luoghi pubblici,
o aperti al pubblico, o luoghi privati anche se esposti al pubblico con la presenza di oltre 100 persone
Il Certificato Prevenzioni Incendi (C.P.I) è un certificato rilasciato dal Comando Provinciale dei vigili del
fuoco a tutte le attività il cui esercizio è ritenuto soggetto alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi.
Per la documentazione tecnica e le modalità di presentazione delle domande bisogna fare riferimento a
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quanto previsto dal D.M. 4/5/1998.
La vigilanza antincendio costituisce un servizio di interesse pubblico che si inserisce negli obbiettivi di
sicurezza ed incolumità delle persone, (D.M. 22/2/1996) pertanto è reso a pagamento ed è disposto con
deliberazione della C.C.P. L’entità di tale servizio è regolata secondo la tabella allegata a tale decreto che
suddivide i vari locali di spettacolo in base alla tipologia ed alla capienza, come capienza si intende
l’affollamento massimo consentito e stabilito dalla C.C.P. nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene
vigenti.
Locali di pubblico spettacolo (tipologia e disciplina specifica)
DEFINIZIONE
Sono l’insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i disimpegni
ad esso annessi
Teatro
Si definiscono teatri, quegli edifici destinati a pubblici spettacoli, comprendenti essenzialmente: atrio, platea,
gallerie, palcoscenico e ambienti complementari. Come tutti i locali di pubblico spettacolo e trattenimento, se
la capienza supera i 100 posti deva essere rilasciato il C.P.I.
Teatro Tenda
S'intende una struttura di tessuto o materiale plastico, sostenuta da una armatura smontabile in modo da
formare un locale per accogliere gli spettatori e l'intero complesso teatrale con relative attrezzature.
Cinema
E’ l'insieme degli ambienti, luoghi, servizi e disimpegni destinati alle proiezioni cinematografiche.
Multisala
E’ l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso
immobile, in cui ciascuna delle sale è soggetta ad autorizzazione singola, è consentito che ci sia un atrio
unico d'ingresso.
Arena Cinematografica
E' il cosiddetto cinema all'aperto, funziona solo nel periodo estivo, costruito su un area appositamente
attrezzata per le proiezioni cinematografiche.
Cinema Drive-In
S'intende il cinema all'aperto costruito su un area delimitata ed adibita a parcheggio di autovetture, dalle
quali è possibile assistere a proiezioni cinematografiche rimanendo a bordo del veicolo.
Tutte queste categorie di locali sono sottoposti alle norme del T.U.L.P.S.
Per consentire in una sala di proiezioni cinematografiche anche l'esecuzione di musica, riviste, spettacoli di
varietà, occorre, . la licenza di cui all'art. 68 T.U.L.P.S. riferita all’attività, la licenza di cui all'art.80 per
l'agibilità della sala.
Spettacoli viaggianti
Sono comprese, tutte le attività di spettacolo strutturate in modo da poter essere spostate, Circhi, Parchi di
divertimento e i piccoli trattenimenti che si svolgono all'aperto (burattinai, giostrai ecc.)
Circhi
Sono quei locali appositamente costruiti o attrezzati occasionalmente destinati a manifestazioni di abilità,
forza e coraggio senza o con l'intervento di animali feroci o domestici.
Parchi di Divertimento:
Sono costituiti da un numero variabile di attrazioni o trattenimenti grandi e piccole. Dal numero complessivo
di tali attrazioni sono classificati nelle seguenti categorie
PRIMA se costituiti da un minimo di trenta attrazioni o trattenimenti di cui almeno sei grandi attrazioni
SECONDA se costituiti da quindici a ventinove attrazioni o trattenimenti di cui almeno quattro grandi
attrazioni
TERZA se costituiti da sei a quattordici attrazioni o trattenimenti di cui almeno due grandi attrazioni
Per l'esercizio di complessi attrazionistici costituiti da non più di cinque attrazioni, nonché di quelli allestiti
in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali, non è richiesta l'autorizzazione come parco di divertimento.
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Queste attività oltre ad essere autorizzate in relazione all'art.69 T.U.L.P.S. ogni volta, devono avere la
licenza di agibilità dei locali (circhi) e l'autorizzazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento dello Spettacolo, tale autorizzazione è provata tramite apposizione di contrassegno apposto in
modo permanente e visibile all'esterno dell'impianto.
Non sono rilasciate autorizzazioni ministeriali a coloro che risultino titolari di licenza per l'esercizio di altre
attività sia pure complementari, ovvero svolgano professionalmente altre attività.
Luoghi all’aperto: Luoghi ubicati in determinati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente
destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.
Nei locali di pubblico spettacolo sono ammessi soltanto gli ambienti necessari alla gestione ed
amministrazione, l'abitazione del custode ed esercizi di bar, caffè, ecc. destinati esclusivamente al servizio
del locale stesso.
Qualora tali esercizi non fossero destinati esclusivamente al servizio del locale, dovranno avere uscita diretta
sulla pubblica via o piazza (da non computarsi con quelle destinate allo sgombero degli spettatori).
Nei locali di semplice trattenimento di capienza inferiore a 150 persone, possono esservi due sole uscite
comunicanti con l'esterno: l'ingresso e l'uscita di sicurezza, di cui almeno una direttamente in area pubblica.
In tutti i locali di pubblico spettacolo devono essere installati estintori ed altri mezzi portatili di spegnimento
delle fiamme del tipo approvato e alle quantità stabilite della C.P.V.
Pubblico spettacolo in esercizi di somministrazione
E’ ormai consuetudine diffusa predisporre all’interno di esercizi di somministrazione, soprattutto durante le
ore serali e notturne, spettacoli d’attrazione o intrattenimenti musicali, sia dal vivo (ovvero con la
partecipazione di cantanti e musicisti), sia con strumenti meccanici ( videoregistratori, impianti HI-FI ecc.).
Queste situazioni sono previste dalle norme di P.S. e quindi necessitano di autorizzazioni o nulla osta.
Non sempre è facile catalogare da quale disciplina siano regolamentate simili situazioni che si evolvono in
continuazione. Alla luce delle disposizioni esistenti ed al fine di avere un comportamento omogeneo, si
ritiene di classificare come SPETTACOLI, e quindi sottoposti all’autorizzazione prevista dall’art. 68
T.U.L.P.S. tutte quelle manifestazioni in cui vi sia la partecipazione fisica dell’artista. In tale situazione viene
compreso anche il PIANO-BAR.
Per questo tipo di manifestazioni (musica dal vivo - concertini - piccoli numeri di arte varia) nell’ambito dei
pubblici esercizi muniti di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande organizzate allo
scopo di attirare la clientela, secondo una nota del Ministero degli Interni del 24/10/1995 alla Prefettura di
Avellino e con una medesima del 20/6/1996 alla Prefettura di Pesaro, il rilascio dell’autorizzazione a’ sensi
dell’art. 68 del T.U.L.P.S., non è più subordinata alla licenza di agibilità di cui all’art. 80 del
T.U.L.P.S., a condizione che non avvenga in tali esercizi, alcun aumento delle consumazioni e senza che nel
locale vi sia l’apprestamento di elementi e strutture tali da configurare una trasformazione. Pertanto è
necessario che vi siano le seguenti condizioni:
Ingresso libero e gratuito, l’avventore deve poter accedere all’esercizio liberamente, che ci sia o no una
qualsiasi attività di intrattenimento da parte di artisti
Nel locale l’attività principale è quella di somministrazione, quindi l’attività di intrattenimento non può
funzionare da sola, ma solo contemporaneamente a quella principale
Nel locale non vi devono essere spazi appositamente allestiti per l’attività di intrattenimento (piste da
ballo, sedie disposte a platea o in circolo, sale destinate esclusivamente allo spettacolo.
Spettacoli attraverso apparecchi televisivi
Negli esercizi di somministrazione che previa installazione di apparecchi televisivi offrono ai loro clienti la
visione di avvenimenti, in genere sportivi attraverso tali apparecchi, se vi sono le situazioni descritte sopra,
per tale visione, non necessitano di autorizzazione ai sensi dell’art. 68, mentre se vi sono sale destinate
esclusivamente alla visione o vi è un aumento del prezzo delle consumazioni o si paga un biglietto a parte,
allora necessita tale autorizzazione
Quando l’intrattenimento viene effettuato con l’uso di mezzi meccanici, occorre l’autorizzazione solo se per
la visione o l’ascolto necessita il pagamento di un biglietto d’ingresso, o vi è un aumento del prezzo della
consumazione.Salvo esplicita autorizzazione scritta che consenta di prolungare lo spettacolo od
intrattenimento, questo deve cessare entro le ore 01. (Art. 9 T.U.L.P.S. per le attività sottoposte
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ad autorizzazione, rapporto al Sindaco per quelle esenti)
Inoltre, quando viene accertato che la manifestazione è fonte di rumori molesti per la quiete pubblica, si
procede al contesto dell’art. 659 C.P.
Spettacoli e trattenimenti nei circoli privati
Quando vengono organizzati spettacoli ( di cabaret, spogliarelli, ecc.) o intrattenimenti musicali nei circoli
privati, occorre valutare se allo spettacolo o trattenimento partecipano esclusivamente soci del circolo, in tal
caso si configura come privato e quindi è esente da ogni tipo di autorizzazione, se invece a tale spettacolo o
trattenimento partecipano anche non soci, oppure è necessario pagare un biglietto specifico per lo spettacolo
allora si applica quanto previsto dell’art. 118 del Regolamento del T.U.L.P.S. in relazione all’art. 68 del
T.U.L.P.S. (norma che impone la licenza per i pubblici spettacoli in genere).
art. 118 Regolamento del T.U.L.P.S.: “La licenza di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S. deve richiedersi anche
per i circoli privati a cui si accede da non soci con biglietto d’invito, quando il numero delle persone
invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del
trattenimento”.
In tal caso occorre far rispettare anche altri articoli del citato Regolamento, quali:
art. 145 Regolamento del T.U.L.P.S.: “Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono
essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte , oppure chiuse in modo che
ognuno possa aprirne agevolmente le porte. Le porte devono essere costruite in modo da poter
essere aperte verso l’esterno o, in ambo i sensi”.
art. 153 Regolamento del T.U.L.P.S.: “La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni
d’igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate”.
La citata licenza è un’Autorizzazione di Polizia, il titolare è tenuto al rispetto delle prescrizioni inserite.
art. 9 T.U.L.P.S.: “Oltre alle condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un’Autorizzazione di Polizia
deve osservare le prescrizioni che l’Autorità di P.S. ritenga di imporgli nel pubblico interesse”.
Dalla lettura della art. 6 comma 2 della legge 160/07, in cui vengono genericamente citati “locali ove si
svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento” è plausibile ritenere che siano compresi anche i circoli
privati ove ci siano queste forme di intrattenimento e pertanto il divieto di somministrare bevande alcoliche
dopo le ore 02,00 ed il contestuale obbligo, di assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare in
maniera volontaria da parte dei soci una rilevazione del tasso alcolemico debba essere esteso anche a questi
locali.
Le sale giochi
Il gioco d’azzardo
Il Codice Penale (dall’art. 718 all’art. 723) vieta il gioco d’azzardo. che, secondo l’art. 721, è quello nel
quale ricorrono due requisiti essenziali:
il fine di lucro della persona che gioca allo scopo di trarne vantaggi economicamente valutabili in
denaro o altra utilità;
quando la vincita o la perdita del tutto aleatoria e non dipendono dall’abilità del giocatore, ma, per la
maggior parte, è frutto del caso.
Non è vietato quando è lo Stato che organizza il gioco d’azzardo attraverso le lotterie nazionali, le tombole o
il gioco del “gratta e vinci” e, previa licenza dell’autorità di pubblica sicurezza, sono consentiti i giochi dei
totalizzatori, degli allibratori e di altri tenitori di scommesse nelle corse di animali, nelle regate, nei giochi di
pallone e simili gare.
Il soggetto e il luogo
La legge punisce sia chi “tiene” o “agevola” il gioco d’azzardo (art. 718), sia chi vi “prende parte” (art.
720)..
Tale condotta, per essere reato, deve essere tenuta “in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli
privati di qualunque specie”.
I giochi leciti
L’art. 194 del Regolamento del T.U.L.P.S. vieta che all’interno dei pubblici esercizi possano svolgersi
giochi di qualsiasi genere, anche se leciti, se non è stata rilasciata l’autorizzazione.
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L’art. 86 del T.U.L.P.S. recita: “Non possono esercitarsi senza la licenza del questore sale pubbliche o per
biliardi o per altri giochi leciti ”.
L’art. 88 del T.U.L.P.S. recita: “Non può essere concessa licenza per l’esercizio di scommesse, fatta
eccezione per le scommesse nelle corse ” (sanzione: reclusione da 6 mesi a 3 anni).
Secondo il parere del Ministero dell’Interno (n° 1804/95), le ricevitorie delle scommesse sulle corse dei
cavalli denominate “TRIS” (e non quelle del TOTIP) devono essere in possesso della licenza prevista dal
presente articolo. Questa licenza rientra nell’istituto della “denuncia di inizio attività” previsto dall’art. 19
legge 241/90 e successive modifiche.
L’art. 161 del Regolamento del T.U.L.P.S. prevede l’esposizione al pubblico delle “norme che regolano
l’esercizio delle scommesse” (sanzione: arresto sino a 2 mesi o ammenda sino a € 103.00).
Giochi leciti ma vietati
Tutti i giochi che non risultano avere le caratteristiche per essere definiti d’azzardo, sono leciti. Tuttavia il
Sindaco, in talune circostanze e per pubblico interesse, può proibire alcuni particolari giochi leciti che
devono essere indicati in una tabella di cui al comma 1° dell’art. 110 del T.U.L.P.S.
Questa tabella deve essere obbligatoriamente esposta in tutte le sale da gioco o da biliardo e negli altri
esercizi autorizzate a’ sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S.. “Nella tabella deve essere fatta espressamente
menzione del divieto delle scommesse”.
Secondo l’art. 195 del Regolamento al T.U.L.P.S. la tabella deve essere tenuta esposta in un luogo ben
visibile, mentre nelle sale da biliardo deve essere tenuta anche costantemente a disposizione dei giocatori la
relativa tariffa.
I videogiochi.
L’art. 110 del T.U.L.P.S., in vigore prevede che gli apparecchi di cui al 6° comma considerati da
trattenimento e da gioco di abilità il cui costo della partita singola non può superare 1 euro, la partita non
può essere inferiore a 4 secondi, non può riprodurre anche parzialmente le regole del poker, può distribuire
vincite in denaro o in natura, ciascuna di valore non superiore a € 100,00 il denaro erogato dalla macchina
subito dopo la conclusione della partita deve essere solo in moneta metallica.
L’utilizzo degli apparecchi di cui al comma 6° sono vietati ai minori di anni 18 e non possono riprodurre in
toto od in parte il gioco e le regole fondamentali del poker.
Sono leciti i giochi elettromeccanici la cui vincita consista in prodotti di piccola oggettistica di modesto
valore economico con annesso gioco di abilità (gru magnetiche o elettriche) il cui costo della partita non
deve essere superiore a € 1,00. ed il valore del premio non deve esserne superiore a venti volte. (7° comma
lettera a)
I giochi leciti basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi per i quali la
durata della partita è in relazione all’abilità del giocatore, il costo della stessa non può essere superiore a € 0,
50. (formula 1, partita di calcio, incontro di box o tiro a segno ecc.)
Tutte le tipologie dei giochi sopra indicati, sono attivabili unicamente con l’introduzione di monete
metalliche e dove è prevista la vincita in denaro ( 6° comma) la stessa deve essere esclusivamente ed
immediatamente erogate dalla macchina, in monete metalliche.
Per ogni modello di apparecchio, i produttori o gli importatori predispongono, sia in forma cartacea che
elettronica (CD o DVD) la scheda esplicativa.
Per ciascun apparecchio deve essere predisposto e conservato il registro delle manutenzioni, unitamente alla
scheda esplicativa in forma cartacea.
Per tali giochi [previsti dall’art. 110 comma 7° lettere a) e c) ] esternamente a ciascun apparecchio
devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana:
il costo della partita;
le regole del gioco;
l’età minima del giocatore, consigliata per l’utilizzo del gioco.
Per gli apparecchi già in funzione si devono adeguare entro 6 mesi dall’adozione del Decreto (25.11.2005) e
in pari data decadono i relativi nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio.
Ciascun apparecchio automatico da gioco installato in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve essere
munito di copia del nulla osta rilasciato dall’Amministrazione delle Finanze (agenzia autonoma dei
monopoli) che ne attesti la conformità alla legge e deve essere identificato con un numero progressivo e
accompagnato da un’apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria,
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delle modalità di funzionamento, distribuzione dei premi e dei dispositivi di sicurezza. Tale documento e la
scheda devono essere in possesso dei gestori degli apparecchi (titolari degli esercizi autorizzati a, sensi degli
artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.).
Con D.M. 27/10/03 ( emanato ai sensi dell’art. 22/6 della legge n. 289/02)si è determinato il numero
massimo consentito di apparecchi e congegni di cui all’art.110 commi 6 e 7 del TULPS che possono essere
installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, pertanto:
Nei bar è installabile uno di tali congegni ogni mq.15 di superficie di somministrazione, non possono essere
più di 2 fino a mq.50 di superficie di somministrazione, elevabile di una unità per ogni ulteriori mq.50 fino
ad un limite massimo pari a 4.
Nei ristoranti e simili è installabile uno di tali congegni ogni mq.30 di superficie di somministrazione, non
possono essere più di 2 fino a mq.100 di superficie di somministrazione, elevabile di una unità per ogni
ulteriori mq.100 fino ad un limite massimo pari a 4.
Negli stabilimenti balneari è installabile uno di tali congegni ogni mq.1000 di superficie di concessione
demaniale, non possono essere più di 2 fino a mq.2500 di superficie di concessione demaniale , elevabile di
una unità per ogni ulteriori mq.2500 fino ad un limite massimo pari a 4.
Negli alberghi e simili è installabile uno di tali congegni ogni 20 camere, non possono essere più di 4 fino a
100 camere, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 camere fino ad un limite massimo pari a 6.
Nelle sale giochi è installabile uno di tali congegni ogni mq.10 di superficie del locale.
Nelle agenzie di raccolta delle scommesse è installabile uno di tali congegni ogni mq.15 di superficie del
locale, non possono essere più di 6 fino a mq.100 di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori
mq.100 fino ad un limite massimo pari a 8.
Negli esercizi di raccolta scommesse su incarico dei concessionari di giochi autorizzati ai sensi dell’art. 88
TULPS, è installabile uno di tali congegni ogni mq.15 di superficie del locale, non possono essere più di 2
fino a mq.50 di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori mq.50 fino ad un limite massimo pari a 4.
Nei circoli privati ed associazioni assimilabili si osservano le disposizioni prescritte per bar e/o ristoranti con
esclusivo riferimento all’area destinata alla somministrazione.
Nei bar, ristoranti, stabilimenti balneari, esercizi di raccolta scommesse, circoli privati, non possono essere
installati esclusivamente tali congegni, e tali congegni non possono essere contigui ai congegni di altre
tipologie. Nelle sale giochi il numero di questi apparecchi non può comunque essere superiore al numero
complessivo delle altre tipologie di congegni presenti nell’esercizio stesso e in questi esercizi e negli alberghi
e simili, questi congegni devono essere collocati in aree specificamente dedicate.
In nessun caso è consentita l’installazione di questi congegni all’esterno dei locali od aree destinate
all’attività degli esercizi. Tali apparecchi non possono essere installati negli esercizi pubblici che si trovano
all’interno di ospedali, case di cura, scuole od istituti scolastici e all’interno delle pertinenze dei luoghi
di culto.
Negli esercizi menzionati, il titolare degli stessi è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo di tali
congegni ai minori di anni 18.
Le autorizzazioni
Il rilascio di questo tipo di autorizzazione rientra nella fattispecie del silenzio-assenso previsto dall’art. 20
della legge 241/90 e successive modifiche. Chi intende aprire una sala giochi o di biliardo deve far richiesta
al Comune. Trascorsi 60 giorni senza l’emissione da parte dell’autorità di alcun provvedimento di diniego, la
domanda è considerata accolta. Se nella sala giochi sono presenti anche video-giochi, per ottenere
l’autorizzazione è necessario munirsi preventivamente del nulla-osta dell’Amministrazione Finanziaria.-
Agenzia autonoma dei monopoli come previsto dall’art. 22 della legge n.289/02(ciò vale anche per i circoli
privati che hanno al loro interno video-giochi).
Per ottenere questo nulla-osta è necessario presentare una documentazione in cui si attesta la conformità
degli apparecchi alle norme vigenti, l’installazione su ciascun esemplare di un dispositivo di sicurezza
idoneo a garantire l’immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento nonché della
distribuzione dei premi. Per gli apparecchi già in uso (che dovranno essere riconvertiti o rimossi entro il
1.1.2004) i titolari o gestori dei medesimi dovranno presentare denuncia con modello approvato con decreto
dirigenziale del Ministero dell’Economia, ai sensi dell’art. 14 bis del D.P.R. n° 640/72, corrispondendo le
relative imposte, indirizzandola all’Agenzia autonoma dei monopoli. L’istanza deve essere prodotta in
relazione a ciascuna tipologia degli apparecchi in questione. Per tali apparecchi già in esercizio e istallati
prima del 1 gennaio 2003, la denuncia deve essere presentata entro il 15/02/03 a cui seguirà il rilascio di
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apposito nulla-osta. In caso di inadempimento l’amministrazione su indicata potrà procedere alla confisca e
nel caso delle attività autorizzate a’ norma dell’art. 88, prevedere il ritiro del titolo autorizzativi,. E’
necessario inoltre ottenere preventivamente il nulla-osta sanitario per la destinazione dell’ambiente all’uso di
sala giochi. Se poi la capienza supera le 100 persone, occorre ottenere il Certificato di prevenzione incendi
rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (art. 83 del D.M. 16/2/1982).
La Prefettura di Milano, con Nota n. 018/13/5785 del 5/2/93, riprendendo una circolare del Ministero
dell’Interno (n. 22110/4109 del 14/12/92) ha rimarcato che le sale giochi sono considerate a tutti gli effetti
“esercizi pubblici” e di conseguenza assoggettati alla disciplina oraria in vigore. A Milano per le sale giochi
e le sale da biliardo il limite massimo giornaliero è di 14 ore; dalle ore 10 alle ore 24. I titolari devono
comunque esporre al pubblico il cartello orario .
I giochi nell’attività di somministrazione
L’installazione o l’effettuazione di giochi leciti, in pubblici esercizi già autorizzati per l’attività di
somministrazione, ai sensi della legge n. 287/91, non necessitano di ulteriore autorizzazione (art. 14 Legge
Regionale n. 30/03)
La Regione Lombardia Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati ha precisato che l’autorizzazione di
cui sopra è riferita unicamente ai giochi leciti previsti dall’art. 86 del T.U.L.P.S. quali biliardo, calcetto
freccette e simili.
Quindi per l’installazione di video-giochi in attività di somministrazione è necessario presentare la D.I.A.
mentre per il Comune di Milano, tale obbligo è venuto a mancare in relazione alla modifica dell’art. 86/3 del
TULPS
I minori
Nell’elenco delle circostanze aggravanti del gioco d’azzardo, di cui all’art. 719 del Codice Penale, la pena a
carico dei tenutari è aumentata quando viene consentita la partecipazione al gioco ai minori degli anni 18.
I minori di tale età non possono comunque utilizzare i giochi leciti previsti dal comma 6° dell’art. 110
T.U.L.P.S..
Sulle licenze viene sempre posta la prescrizione che vieta l’ingresso nelle sale giochi ai minori di anni 18 o
16 o 14, a seconda del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione e dei giochi ai quali si riferisce.
Le sanzioni
L’esercizio del gioco d’azzardo è punito dal Codice Penale.
Quando il gioco d’azzardo viene realizzato mediante l’uso (o la semplice installazione) degli
apparecchi vietati dall’art. 110 del T.U.L.P.S., oltre alla denuncia penale, si deve provvedere al
sequestro dei congegni (arnesi ed oggetti destinati al gioco) e del denaro esposto per il gioco (della
posta) in quanto è sempre ordinata la confisca (art. 722 C.P.).
Se il contravventore che ha agevolato il gioco d’azzardo è titolare di licenza di pubblico esercizio (di
somministrazione, di sala giochi, di albergo, ecc.), la licenza è sospesa da uno a sei mesi e, in caso di
recidiva, è revocata dal Sindaco competente. Occorre pertanto fare specifica segnalazione al Comune
per l’adozione delle sanzioni amministrative accessorie.
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 110-9° comma del T.U.L.P.S., così come
rinovellato, per chi produce od importa apparecchi o congegni non conformi alle caratteristiche
previste, è da € 1000 a 6000 per ciascun apparecchio oltre alla confisca degli stessi;.
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 110-9° comma del T.U.L.P.S., così come
rinovellato, per chi produce od importa apparecchi o congegni sprovvisti dei titoli autorizzatori
(nulla osta) , è da € 500 a 3000 per ciascun apparecchio oltre alla confisca degli stessi;.
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 110-9° comma del T.U.L.P.S., così come
rinovellato, nei casi in cui i titoli autorizzatori (nulla osta) non siano apposti su ogni apparecchio, è
da € 500 a 3000 per ciascun apparecchio;.
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 110-9° comma del T.U.L.P.S., così come
rinovellato, per chi distribuisce, installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al
pubblico od in circoli o associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non conformi alle
caratteristiche previste, è da € 500 a 3000 per ciascun apparecchio oltre alla confisca degli stessi;.
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 110-9° comma del T.U.L.P.S., così come
rinovellato, per chi consentendo l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico od in circoli o
associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni conformi alle caratteristiche previste,
corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi è da €
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500 a 3000 per ciascun apparecchio;.
Se gli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza di cui all’art. 86 oppure di autorizzazione ovvero
di pubblico esercizio le relative autorizzazioni sono sospese dal sindaco per un periodo da 1 a 30
giorni e sono da Lui revocate in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’art. 8 bis della
Legge n° 689/81;
Gli stessi provvedimenti sono disposti dal Questore in nei confronti dei titolari di autorizzazioni ai
sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S.
Oltre a quanto previsto dall’art. 100 del T.U.L.P.S., il Questore quando sono riscontrate violazioni di
rilevante gravità, sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore di 15 gg.
La sanzione per chi attiva una sala giochi o da biliardo senza l’autorizzazione prevista dall’art. 86 del
T.U.L.P.S., è quella disposta dall’art. 17/bis dello stesso Testo Unico, introdotto dal D. Lgs. 480/94:
La mancata osservanza di una prescrizione indicata in licenza (minori, orario, esposizione licenza,
ecc.) viene sanzionata dall’art. 9 del T.U.L.P.S.;
La mancata esposizione della “Tabella dei giochi leciti” prevista dall’art. 110 del T.U.L.P.S. è
sanzionata dallo stesso articolo (Ammenda da euro 516.00 a euro 5164.00- elezione di domicilio -
notizia di reato - segnalazione al Comune se trattasi di titolare di licenza).
L’esposizione in luogo non visibile da parte dei giocatori della suddetta Tabella e la mancata
esposizione della tariffa nelle sale da biliardo (art. 195 del Regolamento) è sanzionata dall’art. 221
del T.U.L.P.S. (arresto sino a due mesi o ammenda sino a euro 103,00- elezione di domicilio -
notizia di reato)
Quando si riscontri la violazione ai disposti dell’art. 110-6° e 7° comma del T.U.L.P.S. deve essere
sanzionato anche il gestore degli apparecchi da intrattenimento (vedi art. 1-499° comma della Legge n°
311/2004).
Sale da gioco in Circoli privati
Lo svolgimento di giochi leciti o l’allestimento di sale da biliardo nei Circoli privati non prevede il rilascio di
alcuna licenza. Se però nella sala giochi sono presenti anche video-giochi è necessario munirsi
preventivamente del nulla-osta dell’Amministrazione Finanziaria. Resta il divieto di effettuare il gioco
d’azzardo, mentre possono svolgersi tutti i giochi leciti, elencati nella tabella prevista dall’art. 110
T.U.L.P.S. Va precisato infine che ogni qualvolta uno di questi Circoli si rivela per un’attività
imprenditoriale a tutti gli effetti trasformando di fatto il circolo in un pubblico esercizio, a carico del titolare
dovranno essere contestate tutte le violazioni previste per colui che apre una sala giochi aperta al pubblico
non autorizzata.
Art. 16 R.D. 18/06/1931 n. 773
Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività
soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o
dall’autorità.
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