IL FILO
MENSILE ON LINE DELL’INAIL DI GROSSETO
www.inail.it/TOSCANA/
Giugno 2005 N. 37
Primo piano
Amianto, scade il 15 giugno il termine per la domanda di certificazione Inail
pag.2
Pochi giorni ancora a disposizione dei lavoratori che, esposti all’amianto per un periodo di
almeno 10 anni, non hanno presentato domanda all’INAIL per ottenere la certificazione di
esposizione al rischio. Il termine scade il 15 giugno. Regole diverse a seconda che i
lavoratori siano soggetti all’assicurazione infortuni o no. Il 2 ottobre 2003 è la data ultima di
esposizione all’amianto utile per le agevolazioni previdenziali. Disponibili sul sito dell’Istituto
i moduli con gli schemi di domanda e curriculum. Possibilità di presentare il curriculum anche
dopo il 15 giugno.
Istituita la commissione per la certificazione dei contratti di lavoro pag.6
E’ stata costituita presso la Direzione provinciale del Lavoro di Grosseto. Avrà il compito di
attestare nei contratti di lavoro, che le parti sottoscrivono e ad essa volontariamente
sottopongono, l’esistenza dei requisiti di forma e di contenuto propri del contratto di lavoro
posto in essere. Contro la classificazione è possibile l’impugnativa dinanzi al giudice del
lavoro. Scaricabile dal sito del Ministero del lavoro il modulo di domanda.
Con la posta elettronica certificata (Pec) presto l’e-mail acquisirà valore
legale pag.8
Con la pubblicazione sulla G.U. del DPR 68 dell’11 febbraio 2003 contenente le regole
generali, i messaggi di posta elettronica, scambiati con determinati accorgimenti tra pubblica
amministrazione e privati, avranno lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di
ritorno. Costeranno solo 2 euro rispetto ai 20 stimati per il costo di una lettera inviata col
sistema tradizionale. Garante della spedizione del messaggio sarà il gestore di Pec che
fornirà al mittente due ricevute elettroniche attestanti l’avvenuta spedizione del messaggio e
l’avvenuta o mancata consegna al destinatario. Le ricevute avranno valore legale.
Azienda Inail
La pappa reale rigenera non solo chi ne fa uso ma anche…chi la produce
pag.4
L’agricoltura sociale, un’opportunità per facilitare la riqualificazione professionale e il
reinserimento degli invalidi del lavoro nel mondo produttivo. Il progetto “Aristotele” a
Grosseto ne è un esempio.
Rubriche
Notizie flash pag. 9
Domanda & Risposta pag. 10
1
Amianto, scade il 15 giugno il termine
per la domanda di certificazione Inail
Sono circa 270.000 le domande che, al 30 aprile, sono state presentate all’INAIL per il
riconoscimento dell’esposizione al rischio amianto e poco più della metà quelle accolte.
La maggior parte proviene dalla Puglia dove, a fronte di 40.542 richieste presentate,
ne sono state accolte 33.807. Seguono la Liguria, la Campania e il Piemonte. Subito
dopo si colloca la Toscana con 21.004 richieste, di cui 8.657 accolte.
SEDI INAIL DOMANDE DOMANDE
(Situazione al 30 aprile PRESENTATE RICONOSCIUTE
2005)
CARRARA 1842 935
AREZZO 1006 474
PRATO 15 3
PISTOIA 1850 1013
SIENA 510 0
PISA 1777 308
PIOMBINO 3930 2235
LIVORNO 5911 3041
FIRENZE 2392 337
LUCCA 859 281
GROSSETO 912 30
Il numero complessivo delle domande è però destinato ad aumentare con l’avvicinarsi
del 15 giugno 2005 che rappresenta la data ultima, fissata a pena di decadenza, entro
cui i lavoratori, che ai fini pensionistici intendono avvalersi dei benefici previdenziali
previsti per l’esposizione all’amianto per periodi lavorativi non inferiori a 10 anni,
devono presentare apposita domanda alla Sede INAIL di residenza. La competenza ad
accertare l’esposizione al rischio amianto e la sua durata spetta, infatti, all’INAIL. Per
data di presentazione della domanda si intende quella di arrivo alla sede INAIL o, in
caso di invio tramite posta, quella del timbro postale di arrivo.
La materia del “bonus” amianto è regolamentata dal decreto interministeriale del 27
ottobre 2004, che delinea il quadro generale di riferimento normativo in materia di
benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, soggetti e non
all’assicurazione INAIL. Sull’argomento vedasi anche la circolare INAIL n.90 del 2004.
Lavoratori soggetti all’assicurazione INAIL – Per i lavoratori soggetti
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro che al 2 ottobre 2003
hanno maturato il diritto ai benefici previdenziali di cui all’art.13, comma otto, della
legge 257/92 e sue successive modifiche, è prevista la rivalutazione pari a 1,5 del
servizio prestato con esposizione all’amianto per più di 10 anni. La rivalutazione sarà
utile ai fini sia dell’acquisizione del diritto al pensionamento anticipato sia
dell’ammontare della pensione. La domanda per l’accertamento della sussistenza e
della durata dell’esposizione all’amianto (v. schema di cui all’allegato n.1 del decreto)
dovrà essere presentata col curriculum entro il 15 giugno 2005, salvo che non vi si sia
già provveduto. I lavoratori le cui domande di certificazione sono state già esaminate
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e definite dall’INAIL per periodi antecedenti alla data del 31.12.1992, potranno
integrare la precedente domanda ed avanzare così richiesta di riconoscimento anche
per periodi successivi alla predetta data fino al 2 ottobre 2003; in queste ipotesi
l’Istituto, una volta espletati gli accertamenti tecnici, sarà tenuto a certificare
l’eventuale esposizione all’amianto fino al 2 ottobre 2003. Nei casi in cui, invece, ne
ricorrano le condizioni, si limiterà ad attestare l’avvenuto pagamento del premio
supplementare per asbestosi da parte delle aziende fino alla data suddetta.
Lavoratori non soggetti all’assicurazione INAIL - Per i lavoratori non soggetti
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (art.2, commi 1 e 2 del
decreto interministeriale) è, invece prevista la rivalutazione del periodo di servizio
sulla base del coefficiente ridotto dell’1,25, valido solo per la determinazione
dell’importo della prestazione pensionistica e non anche per la maturazione del diritto
di accesso alla medesima. Il presupposto è che i lavoratori siano stati occupati, alla
data del 2 ottobre 2003, per un periodo non inferiore a 10 anni in lavori
specificatamente previsti, comportanti esposizione all’amianto in concentrazione
media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio di otto ore al giorno, e
comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai CCNL. Rientrano in questa
categoria di “lavoratori non soggetti all’assicurazione INAIL” i vigili del fuoco, il
personale di volo della navigazione aerea, i lavoratori autonomi diversi dagli artigiani o
dai coltivatori diretti, i marittimi e i dipendenti, civili e militari, dello Stato, ecc…
Lavoratori in parte soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione INAIL –
Per i lavoratori che hanno svolto attività lavorativa “mista” (lavoratori delle ferrovie
assicurati all’INAIL dal 1°.1.96, lavoratori delle Poste assicurati all’INAIL dal 1°.1.99, i
marittimi, i dipendenti civili e militari dello Stato che in altri periodi hanno lavorato
nell’industria) la pratica sarà sdoppiata e ciascuna delle due nuove pratiche che ne
scaturirà sarà istruita separatamente secondo le modalità dettate per ciascuna
tipologia di lavoratori.
La domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto, nel caso di assicurati INAIL,
dovrà essere presentata alla sede INAIL di residenza entro il 15 giugno 2003 salvo che
non vi si era già provveduto alla data di emanazione del decreto. La Sede, in caso di
domanda carente delle necessarie informazioni, chiederà al lavoratore le notizie
mancanti. Per i lavoratori non soggetti all’assicurazione INAIL, invece, dovrà
ripresentarsi una nuova domanda in quanto le domande eventualmente inoltrate
prima del 2 ottobre 2003 non si ritengono valide. In caso di domanda carente di
informazioni la sede ne chiederà l’integrazione, senza cui la pratica non potrà essere
istruita. Lo schema di domanda e di curriculum lavorativo da compilarsi a cura
del datore di lavoro sono disponibili sul sito www.inail.it/assicurazione/modulistica. La
normativa non prevede un termine ultimo per la presentazione del curriculum che,
pertanto, può avvenire anche dopo il 15 giugno 2005. In questo caso l’avvio del
procedimento di accertamento da parte dell’INAIL è subordinato alla presentazione del
curriculum stesso da parte del lavoratore interessato.
L’INAIL effettuerà successivamente gli accertamenti tecnici di esposizione ad amianto
e, entro un anno dalla conclusione, rilascerà la certificazione della sussistenza e della
durata dell’esposizione all’amianto. Per i lavoratori non soggetti all’assicurazione INAIL
la mancata presentazione di curriculum conforme allo schema di cui all’allegato 2 del
decreto comporta la reiezione della domanda senza ulteriore istruttoria. Le
controversie inerenti il rilascio e il contenuto del curriculum sono di esclusiva
competenza della Direzione provinciale del lavoro, senza alcun coinvolgimento
dell’Istituto. Nel caso di aziende cessate o fallite con datore di lavoro irreperibile, la
richiesta di rilascio del curriculum deve essere rivolta esclusivamente alle Direzioni
provinciali del lavoro.
La ricostruzione del curriculum di lavoro dettagliato incontra non poche difficoltà per i
lavoratori marittimi a causa della diversità del luogo (di imbarco e di sbarco) e del
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rapporto di lavoro nel corso degli anni ed anche a causa della residenza diversa dal
compartimento marittimo in cui è iscritta la società armatoriale. Per questo motivo era
stata avanzata la proposta di sostituire il curriculum con l’estratto matricolare
rilasciato dalle Capitanerie di porto ma il Ministero del Lavoro, interpellato dall’INAIL,
ha confermato la necessità che gli armatori, al pari di qualsiasi datore di lavoro,
compilino il curriculum di cui all’all. 2 del decreto interministeriale del 27.10.2004,
fermo restando che in caso di imprese armatrici cessate o irreperibili spetterà alla
Direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini, rilasciare il curriculum
lavorativo del richiedente. I marittimi possono presentare la loro domanda presso
qualunque sede dell’INAIL. La Sede ricevente provvederà ai vari adempimenti
(acquisizione della data di presentazione della domanda, inserimento dati anagrafici,
inserimento storia lavorativa, ecc.) ed attenderà che sia presentato il curriculum
lavorativo. Una volta pervenuto, la Sede ricevente trasmetterà la documentazione alla
Sede competente alla trattazione della pratica da individuarsi con riferimento alla
località in cui hanno sede gli armatori presso cui il marittimo ha prestato la propria
attività
Lavoratori affetti da malattia professionale da amianto riconosciuta da INAIL
- Per questa categoria di lavoratori il decreto interministeriale non prevede alcun
termine per la presentazione della domanda di riconoscimento dei periodi di
esposizione all’amianto. L’Istituto certificherà anche i periodi lavorativi di rischio non
soggetti all’assicurazione INAIL se quei periodi sono stati considerati rilevanti ai fini
del riconoscimento della MP da amianto.
Divieto di cumulo – Il beneficio previdenziale per l’esposizione all’amianto non può
essere cumulato con altri benefici di natura previdenziale (quale, ad esempio, il
benefici per le attività usuranti) che comportino l’anticipazione dell’accesso alla
pensione o un aumento dell’anzianità contributiva. Sono invece cumulabili i benefici
derivanti da un particolare status individuale del lavoratore (invalido, non vedente,
sordomuto).
La pappa reale rigenera non solo chi
ne fa uso ma anche… chi la produce
di Milena Tulipano
La pappa reale fa bene al corpo, ma soprattutto allo spirito. Parola di “Aristotele”, il
primo progetto pilota in Italia per la riqualificazione e l’inserimento delle
persone disabili in apicoltura, finanziato da INAIL. Il progetto che ha preso il via
a Grosseto nel marzo dello scorso anno da un’iniziativa dell’ANMIL di concerto con
COPAIT, l’associazione dei produttori di pappa reale, ha permesso ad otto disabili, per
lo più giovanissimi con diversi lesioni fisiche (paraplegia, amputazione arti superiori o
inferiori), di riciclarsi con successo e passione in produttori di miele. L’iniziativa si
inquadra nella c.d. “agricoltura sociale” intesa come insieme di esperienze, programmi
e interventi riguardanti le attività di coltivazione, di allevamento o di trasformazione di
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prodotti agroalimentari, nelle quali sono coinvolte attivamente persone appartenenti a
fasce deboli della popolazioni.
Prendersi cura di organismi vegetali o animali, infatti, accresce il senso di
responsabilità dell’individuo; i ritmi dei processi produttivi agricoli non sono incalzanti
tali da generare situazioni di stress, al contrario aiutano le persone che hanno
difficoltà a confrontarsi con la realtà a ricostruire un rapporto con il tempo,
osservando e partecipando alle continue trasformazioni degli organismi biologici.
Sicuramente il fatto che a differenza dell’essere umano gli animali e le piante non
discriminano nessuno, conferisce alle attività agricole la caratteristica di rendere “agri-
abili” individui con difficoltà gravi: il prodotto che si ottiene, sia esso un ortaggio o un
vasetto di miele, un uovo o una bottiglia di olio, non porta alcuna traccia delle
disabilità della persona che ha contribuito alla sua produzione.
Ciascun destinatario del progetto “Aristotele” è ormai in grado di gestire
autonomamente un proprio alveare ma le sue aspirazioni oggi vanno ben oltre
questo risultato e si proiettano verso un aspetto tipicamente “imprenditoriale” che,
previa una fase più avanzata di formazione e di perfezionamento in materia di
apicoltura, abbia come punto di arrivo la costituzione fra i partecipanti di una
cooperativa sociale agricola di tipo B denominata “Aristotele” finalizzata al
coinvolgimento di altri soggetti, disabili e non, alla produzione di miele e pappa reale,
alla commercializzazione dei prodotti e alla
formazione nelle scuole. La cooperativa
sociale di tipo B è un’impresa privata che
persegue l’interesse della comunità e
l’integrazione sociale dei cittadini mediante
lo svolgimento di attività produttive che
contribuiscano all’inserimento lavorativo
dei soggetti socialmente svantaggiati.
Spesso l’infortunio e la conseguente
invalidità comportano l’allontanamento dal
posto di lavoro per sopraggiunta inidoneità
a svolgere le mansioni consuete. Molte
persone infortunate, oltre a perdere parti
del proprio corpo e della sua funzionalità,
si ritrovano così a dover vivere una situazione di inoccupazione forzata, a causa della
perdita del lavoro. Altri, “più fortunati”, riescono ad essere ricollocati in altre mansioni,
che non sempre corrispondono alle loro attese.
Ma l’infortunato sul lavoro non ha bisogno di un lavoro “qualsiasi” o di una
ricollocazione professionale forzata. Sempre di più oggi si concretizza e prende
forma l’idea che il disabile possa senz’altro, al pari di tutti gli altri lavoratori,
pensare ed elaborare nuove strategie di vita che gli permettano di realizzare
un percorso lavorativo soddisfacente, perché più rispettoso delle sue
attitudini e della sua professionalità. Quindi un passaggio sostanziale dal concetto
di invalidità a quello di validità residua, ove per validità residua s’intendono le
potenzialità ancora applicabili in concreto in una attività lavorativa del soggetto affetto
da minorazioni e comunque il concetto di invalidità della persona non può prescindere
dalla dignità di quest’ultima, si tratta di considerare ogni essere umano un fine in sé e
rivolgere l’attenzione a ciò che egli può fare.
Per questa serie di motivi l’INAIL di Grosseto, che già in occasione della prima
iniziativa “Aristotele 1” ha sostenuto anche finanziariamente l’opportunità di dare una
risposta concreta a questi problemi, nel condividerne le finalità ritiene indilazionabile
l’avvio della seconda fase del progetto (denominata “Aristotele 2”) che
consentirà ai partecipanti, attraverso un iter formativo più avanzato ed un
ulteriore perfezionamento in materia di apicoltura, di costituire una
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cooperativa sociale agricola di tipo B finalizzata non solo alla produzione di
miele e pappa reale e alla loro commercializzazione, ma anche alla creazione
di nuove opportunità di lavoro a favore di altri soggetti (disabili e non)
mediante la formazione nelle scuole.
Ci sono quindi ingredienti sufficienti per affermare che in questa circostanza la pappa
reale rigenera non solo chi ne fa uso ma anche… chi la produce.
Istituita la commissione per la
certificazione dei contratti di lavoro
di Teresa Filoni
Presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Grosseto si è costituita la Commissione di
certificazione dei contratti di lavoro come previsto dall’art. 76, comma 1, lett. b) del
decreto legislativo n. 76 del 10 settembre 2003.
La Commissione è composta dal Dirigente provinciale del lavoro che la presiede, da
due funzionari del servizio Politiche del lavoro, da un rappresentante dell’INPS e da un
rappresentante dell’INAIL.
La Commissione si avvarrà della consulenza dei rappresentanti di ciascuna delle
agenzie delle Entrate e da un rappresentante per ciascuno degli ordini professionali di
appartenenza dei soggetti di cui all’art. 1 della legge n.12/79.
Il compito della Commissione è di certificare i contratti di lavoro che le parti
volontariamente intenderanno presentare alla Commissione.
La certificazione è una speciale procedura di qualificazione del rapporto di
lavoro che ha lo scopo di attestare che il rapporto negoziale sottoscritto dalle
parti presenta i requisiti di forma e di contenuto propri del contratto di lavoro
posto in essere: intermittente, a tempo parziale , a progetto, di associato in
partecipazione o di appalto.
La certificazione ha efficacia anche verso i terzi e conferisce pertanto
certezza al rapporto di lavoro stipulato.
E’ bene ricordare che la certificazione dei contratti di lavoro è un istituto di carattere
volontario, sono infatti le parti che per libera scelta devono presentare
congiuntamente e per iscritto alla Commissione l’istanza di certificazione.
Su internet nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
www.welfare.gov.it è possibile scaricare la circolare 48 del 15/12/2004 che illustra il
procedimento previsto per ottenere la certificazione.
Dal sito è possibile scaricare anche il modulo di domanda che dovrà essere
usato per l’istanza di certificazione.
Il procedimento di certificazione dei contratti di lavoro deve concludersi entro il
termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, dovrà contenere la
motivazione, il termine, l’autorità cui è possibile fare ricorso per impugnare l’atto e gli
effetti civili, previdenziali o fiscali, in base ai quali le parti hanno chiesto la
classificazione.
Contro la classificazione è ammessa impugnativa davanti al giudice del lavoro per i
seguenti motivi: a)erronea qualificazione del contratto; b)difformità tra il programma
certificato e quello attuato; c)per vizi di consenso.
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E’ possibile ricorrere in sede amministrativa: a)per violazione del procedimento;
b)eccesso di potere.
Anche gli enti previdenziali sono tenuti a prendere atto della certificazione i cui effetti
permangono fino a che, in seguito ad impugnativa, non è accertata dal giudice
l’invalidità della certificazione.
Istanza di certificazione
Alla Commissione di certificazione
dei contratti di lavoro
Direzione Provinciale del Lavoro di ___________
Servizio Politiche del Lavoro
marca da bollo
Oggetto: istanza di certificazione ai sensi e per gli effetti degli articoli. 75 e segg. D.Lgs. 276/2003
e successive modifiche e art. 3 D.M. 21.7.2004.
Noi sottoscritti:
1. _____________________________________ in qualità di (1)____________________________
2. _____________________________________ in qualità di (2)___________________________,
avendo stipulato in data _____________ contratto di (3) __________________________________,
di cui si allega originale sottoscritto, per la prestazione lavorativa che si svolge/si svolgerà presso la
sede (cantiere, unità operativa) sita in _________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
chiediamo
a codesta Commissione di certificazione, previo esame ed eventuale modifica e/o integrazione della
documentazione che si allega (o che verrà successivamente depositata su richiesta dell’Organo
collegiale), nonché previa audizione di entrambe le parti istanti, di voler
certificare
il contratto di (3) __________________________________________________________________
Ai fini degli effetti civili amministrativi previdenziali fiscali
Dichiariamo, inoltre, ai sensi dell’art. 12 del D.M. 21.7.2004, che fra i sottoscrittori della presente
istanza non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti e che:
non sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza
sono stati emessi i seguenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza (4): ____________
________________________________________________________________________________
_________________________
Luogo e data
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___________________________________ _________________________________
firma del committente/datore di lavoro (5) firma del lavoratore (5)
________________________________________________________________________________
(1) datore di lavoro, committente, associante ecc.
(2) lavoratore, collaboratore, associato ecc.
(3) indicare la tipologia (lavoro a tempo parziale, lavoro intermittente, lavoro ripartito, apprendistato, contratto di inserimento, lavoro
somministrato , collaborazione coordinata e continuativa a progetto, associazione in partecipazione, appalto di opere e servizi ecc.).
(4) nel caso di precedenti provvedimenti di diniego si deve allegare all’istanza copia del provvedimento già emanato.
(5) allegare copia documento di identità.
Con la posta elettronica certificata
l’e-mail presto acquisirà valore legale
L’e-mail (acronimo di Electronic Mail) rappresenta oggi lo
strumento più utilizzato per inviare con immediatezza
messaggi scritti contenenti testo, immagini, audio, video o
qualsiasi tipo di file. In Italia attualmente ne circolano circa
400 milioni al giorno. La posta elettronica, il cui principale
vantaggio è l’immediatezza della comunicazione, non ha però
di norma valore legale tranne in qualche caso in cui viene
riconosciuto dalla giurisprudenza. Recentemente il Tribunale
di Cuneo 15 dicembre 2003, con riferimento ad una specifica
controversia, ha infatti stabilito che l’e-mail è una prova
scritta e quindi il riconoscimento di debito e la promessa di
pagamento entro un certo termine comunicati dal debitore al creditore tramite e-mail
possono legittimare, in caso di inadempimento, la richiesta di ingiunzione di
pagamento. Nel caso specifico i giudici del Tribunale di Cuneo hanno ritenuto che l’e-
mail inviata dalla ditta debitrice costituisce in realtà una promessa unilaterale di
pagamento sotto forma di scrittura privata. In altra circostanza, invece, la
giurisprudenza (TAR Calabria, sentenza 98, depositata il 9 febbraio 2005) è stata di
parere contrario.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento contenente le
modalità di utilizzo della posta elettronica certificata (DPR 11 febbraio 2005,
n.68), in vigore dal 13 maggio, si compie ora il passaggio dalla e-mail alla posta
elettronica “certificata” (c.d. PEC) che avrà il valore di una normale raccomandata con
avviso di ricevimento.
La posta elettronica certificata è un sistema di posta nel quale sono fornite al mittente
la documentazione elettronica (ricevuta), avente valore legale, attestante
l’avvenuta spedizione del messaggio e, una volta pervenuta al destinatario, anche la
ricevuta di avvenuta o mancata consegna con l’indicazione del giorno e dell’ora. Nel
caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni
8
svolte verrà conservata per un certo tempo ed avrà lo stesso valore giuridico delle
ricevute. Inoltre, abbinata alla firma digitale, la Pec è destinata in breve tempo a
rivoluzionare le attività dei professionisti, delle imprese e dei cittadini per l’estrema
semplicità e per i notevoli vantaggi in termini non solo di velocità ed efficienza, ma
anche di risparmio di spesa. Con pochi euro - il costo infatti di una lettera inviata dalla
PA con i sistemi tradizionali è stimato in circa 20 euro, contro i circa 2 euro di una e-
mail- sarà possibile tramite internet non solo inviare e-mail, ma anche notificare
documenti informatici validati con l’utilizzo della firma digitale, che consente di
sottoscrivere un documento informatico attribuendogli valore legale.
La normativa (DPR 68/2005), che disciplina le modalità di utilizzo della posta
elettronica certificata (PEC) non solo nei rapporti con la PA, ma anche tra privati
cittadini, introduce la figura del gestore di posta certificata, soggetto pubblico o
privato con determinati requisiti, iscritto in un apposito elenco on line tenuto dal
CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione). Il
gestore, collocato tra il mittente e il destinatario, rappresenta il garante della
spedizione del messaggio, che dovrà essere sottoscritto con la firma elettronica
avanzata, basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata (cosi il
mittente tramite la chiave privata e il destinatario tramite quella pubblica potranno
verificare la provenienza e l’integrità del contenuto della e-mail). Il gestore, una volta
preso in carico il messaggio, invierà al mittente una ricevuta sottoscritta con firma
digitale e, una volta inoltrato il messaggio al destinatario, rilascerà al mittente una
ricevuta di avvenuta consegna, anch’essa sottoscritta con firma elettronica. Cosi come
avviene per la raccomandata, anche per la PEC il recapito si considererà avvenuto nel
momento in cui la e-mail è disponibile sul PC del destinatario e non quando
quest’ultimo l’ha effettivamente letta. Il gestore è tenuto a conservare in un
apposito registro informatico, per un periodo di 30 mesi, traccia informatica delle
operazioni di ricevimento e di trasmissione dei messaggi elettronici,
fornendone all’occorrenza copia al destinatario che per un qualsiasi motivo non abbia
potuto leggere la e-mail. I gestori sono tenuti a verificare l’eventuale presenza di virus
nelle e-mail ed informare in caso positivo il mittente, bloccandone la trasmissione.
Il “processo” per il passaggio dall’e-mail alla PEC di cui si sono esaminate le principali
norme di carattere generale, si è così messo in moto ma non è ancora pienamente
operativo: occorre, infatti, che il Ministro per le innovazione e le tecnologie definisca
prima le “regole tecniche” per la formazione, la trasmissione e la validazione della
posta elettronica certificata.
Notizie flash
FORUM P.A.2005 – “Qualità della Pubblica Amministrazione, qualità
della vita” è stato il tema del Forum della Pubblica Amministrazione che
si è svolto a Roma dal 9 al 13 maggio. Alla rassegna espositiva erano
presenti gli Enti previdenziali che oltre a presentare materiale
informativo sulle proprie attività, hanno offerto direttamente al
pubblico intervenuto i servizi richiesti attraverso postazioni
informatiche. L’INAIL era presente con un proprio stand in cui sono
stati presentati i servizi on line: denuncia di esercizio, denuncia di variazione,
denuncia di cessazione, consultazione stato pratica, denuncia nominativa assicurati,
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servizi al cittadino e alle imprese. E’ stato inoltre organizzato un workshop sulla
responsabilità sociale delle aziende, sulle statistiche relative alla prevenzione (banche
prevenzione, statistiche storiche), sui servizi on line di interesse per i datori di lavoro,
le associazioni di categoria, i patronati e i consulenti del lavoro.
INTESA OPERATIVA MINISTERO LAVORO, INPS, INAIL –
Siglato il 7 aprile un protocollo d’intesa tra Ministero del Lavoro, INPS e
INAIL finalizzato a promuovere iniziative congiunte in materia di
razionalizzazione delle funzioni ispettive (Decreto legislativo
124/2004). L’intesa, nell’ottica di migliorare i risultati qualitativi
dell’attività di vigilanza, prevede nuove strumenti e procedure per lo
scambio di tutte le informazioni necessarie alla pianificazione
dell’attività di vigilanza in materia previdenziale. Prevede, inoltre la costituzione di
gruppi di lavoro incaricati di predisporre un modello unificato di verbale ispettivo e un
codice di comportamento ad uso comune del personale di vigilanza del Ministero del
Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL.
SI PAGA ALL’INPS L’ADDIZIONALE PER DANNO
BIOLOGICO IN AGRICOLTURA – Al via l’addizionale per la
copertura del danno biologico anche nel settore agricoltura. Si applica
ai contributi assicurativi agricoli INAIL dovuti per gli anni 2000, 2001 e
2002 ed è pari all’1,42% del contributo medesimo dovuto per quegli
anni. Lo prevede il decreto 27 aprile 2004 del Ministero del Lavoro
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.156 del 6 luglio 2004. L’indennizzo
del danno biologico, inteso come la “lesione all’integrità psico-fisica della persona,
suscettibile di valutazione medico legale”, è stato introdotto dall’art.13 del decreto
legislativo n.38/2000 con decorrenza dal 25 luglio 2000 (data di pubblicazione di uno
specifico decreto ministeriale).
La procedura per l’applicazione dell’addizionale (v.circolare INAIL n.64/04) è
interamente gestita dall’INPS in quanto istituto competente alla riscossione unificata
dei premi e dei contributi dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore
agricolo. L’INPS provvederà successivamente a versare all’INAIL la quota parte
relativa all’assicurazione infortunistica.
Domanda & Risposta
f.cavallaro@inail.it
Sono un marittimo e sto raccogliendo la documentazione da presentare all’INAIL ai
fini del rilascio della certificazione di esposizione al rischio di amianto. Vorrei sapere
se è possibile inviare intanto la domanda e, non appena disponibile, presentare
l’estratto matricola. Vorrei, inoltre, sapere se è possibile inviare tramite e-mail la
domanda compilata, firmata e scannerizzata. (Un ex marittimo residente in provincia di
Milano).
Il termine per la presentazione all’INAIL della domanda di certificazione dell’esposizione
all’amianto scade, a pena di decadenza, il 15 giugno 2005. Alla domanda dovrà essere allegato
il curriculum lavorativo che non può essere sostituito dall’estratto matricola. Infatti per i
lavoratori marittimi (nonostante la difficoltà di ricostruzione del curriculum sia a causa della
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diversità del luogo di imbarco e di sbarco sia a causa della residenza diversa dal
compartimento marittimo in cui è iscritta la società armatoriale) il Ministero del lavoro ha
ribadito la necessità della compilazione del curriculum da parte degli armatori, al pari di
qualsiasi datore di lavoro. Il curriculum potrà essere presentato anche in data successiva al 15
giugno. In questo caso il procedimento di accertamento da parte dell’INAIL è subordinato al
pervenimento del curriculum.
La domanda ed il curriculum dovranno essere compilati secondo la modulistica di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto interministeriale del 27 ottobre 2004.
Infine, per quanto riguarda la possibilità di inviare il tutto via e-mail, la risposta non può che
essere negativa. Per il momento, infatti, non sono state ancora emanate -da parte del
Ministero per le innovazioni e le tecnologie- le “regole tecniche” per la formazione, la
trasmissione e la validazione della posta elettronica certificata, destinata in un futuro ormai
prossimo a semplificare notevolmente i rapporti fra Pubblica amministrazione e cittadini.
Ho avuto un infortunio al ginocchio e sono stato assente dal lavoro per 40 giorni. Mi
sono stati riconosciuti postumi del 3%. Vorrei sapere quanto tempo ho per
presentare un ricorso contro questa decisione e a chi rivolgermi per fare tutto ciò.
(Un lavoratore infortunato di Grosseto).
L’infortunato, che non ritenga fondate le motivazioni addotte nei provvedimenti emessi
dall’Istituto, può - entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione- presentare
opposizione secondo le procedure previste dall’art.104 del Testo Unico sugli infortuni. In
particolare dovrà comunicare all’INAIL, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con
lettera della quale abbia ritirato ricevuta, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il
provvedimento dell’Istituto. A tal fine dovrà allegare alla domanda un certificato medico dal
quale emergano gli elementi giustificativi della domanda stessa e il grado di inabilità di cui
chiede il riconoscimento. Il contenzioso di norma si conclude con la collegiale medica che si
svolge tra i sanitari dell’INAIL e quelli di fiducia dell’assicurato (generalmente quelli dell’ente di
patrocinio che l’assiste) con lo scopo di effettuare una valutazione congiunta sull’entità dei
postumi permanenti derivati dall’infortunio.
Il termine di 60 giorni non ha carattere perentorio. Di conseguenza l’opposizione potrà essere
presentata in ogni momento purché nel termine triennale di prescrizione.
IL FILO,
mensile
on line dell’INAIL,
di Grosseto
a cura di Franco Cavallaro,
è su www.inail.it/TOSCANA/
Hanno collaborato a questo numero
Teresa Filoni
Milena Tulipano
grosseto@inail.it
0564/473111
via Mameli 13
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