Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo
ORDINANZA BALNEARE n° 23 /2005
Il Sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Cosimo NICASTRO
Capo del Circondario Marittimo di Sanremo:
RITENUTO necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell’attività balneare
nonchè la navigazione da diporto e da traffico locale (passeggeri), lo sci nautico e la
pesca lungo il litorale del Circondario Marittimo di Sanremo, che comprende il territorio
dei Comuni di Arma di Taggia, Sanremo, Ospedaletti, Bordighera, Vallecrosia,
Camporosso e Ventimiglia;
VISTI gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli
articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione, l’art. 39 della legge
11.02.1971 n. 50 e successive modifiche nonché la legge 14 luglio 1965 n. 963 e
successive modifiche;
VISTE le leggi 28.12.1993, n. 561 “Trasformazione di reati minori in illeciti
amministrativi” e D. Leg. 30.12.1999, n. 507 recante la “depenalizzazione di reati minori
e riforma del sistema sanzionatorio”;
VISTO il D.M. 05.10.1999 n. 478, recante l’approvazione del “regolamento di sicurezza
della navigazione delle unità da diporto;
VISTE le Circolari prot. n° 5171242 - A. 2.50 in data 7 maggio 1994, n° 5171080 – A.
2.50 datata 10 aprile 1995 e n° 5171328.a.2.50 in data 20 maggio 1994 del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto “La disciplina dell’uso delle spiagge e
delle zone di mare destinate alla balneazione”; il Dp. n° 5171661/A.2.50 in data
23.4.1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla “Possibilità di
impiego di unità cinofile di salvataggio”, nonché il Dp. 022468 in data 03.4.2002 della
Direzione Generale per le Infrastrutture della
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Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto
attinente la “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla
balneazione” ;
VISTA la Legge 23.12.1996, n° 647, di conversione del D.L. 21.10.1996, n. 535 recante :
in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 ottobre 1996, n°535, recante
“Disposizioni per l’esercizio di attività di locazione/noleggio di unità da diporto” nonché
la propria Ordinanza n° 33/2001 in data 14.5.2001 che disciplina il servizio di locazione e
noleggio dei natanti da diporto nei porti e lungo il litorale del Circondario Marittimo di
Sanremo;
VISTA la Legge Regionale 28 aprile 1999 n° 13 così come modificata dalla Legge
Regionale n. 01/2002 in data 03.01.2002;
VISTO l’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come
modificato dall’articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n° 88;
VISTI i Dispacci n° 821334651I in data 26/05/2003 e n° 82/57388 in data
31/0/2001 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con cui si
delineano le linee guida rispettivamente per l'attività subacquea ludico - diportistica, le
boe di segnalazione subacquei e la distanza minima di navigazione in prossimità di
apprestamenti di segnalazione di subacquei in immersione;
RITENUTO necessario disciplinare l'attività- subacquea e le modalità di segnalazione dei
subacquei in immersione e dei nuotatori liberi nelle acque del Circondario Marittimo di
Sanremo, nonché l'esercizio della navigazione e le misure di sicurezza da adottarsi in
prossimità di apprestamenti di segnalazione di subacquei immersi, al fine di garantire la
sicurezza della navigazione e salvaguardare la vita umana in mare, l'integrità fisica e la
pubblica incolumità;
VISTA la Legge 08.07.2003 n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della
nautica da diporto e del turismo nautico;
VISTA l’Ordinanza di Polizia Marittima n.31/03 della Capitaneria di Porto di Imperia
VISTA l’Ordinanza Balneare n. 43 /2005 della Capitaneria di Porto di Imperia
SENTITE le locali Associazioni di categoria delle imprese balneari
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RENDE NOTO
Che la presente ordinanza disciplina unicamente gli aspetti relativi alla sicurezza e tutela
della pubblica incolumità delle attività balneari e ludico – diportistiche, ad esclusione
delle modalità di gestione ed uso delle spiagge e del demanio marittimo(la cui disciplina
è di competenza della Regione Liguria e delle Amministrazioni Comunali, che vi
provvedono con distinti provvedimenti)
ORDINA
ART.1 DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Nel periodo di funzionamento delle strutture destinate alle attività balneari, la cui
data è stabilita dagli Enti Locali, e limitatamente all’orario di fruizione, compreso tra le
ore 09.00 e le ore 19.00, devono essere operativi, per garantire la sicura balneazione, i
servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono.
1.2 Ove una struttura sia legittimata ed intenda operare esclusivamente per fini
elioterapici prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla
sua conclusione, oppure nei periodi compresi tra il 1° maggio ed il 31 maggio e tra il 16
settembre ed il 30 settembre, dovrà:
a) issare una bandiera rossa;
b) esporre un’apposita cartellonistica, all’ingresso ed all’interno della stessa struttura
stessa, ed anche nelle parti laterali al limite della relativa concessione (in modo da
garantirne la visione anche da parte di coloro che la attraversano lungo la prevista fascia
di transito) ben visibile agli utenti (redatto in più lingue) riportante la seguente dicitura:
“ATTENZIONE – PER LA SPECIFICA DESTINAZIONE ELIOTERAPICA IL
COMPLESSO NON DISPONE DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO” dandone formale
comunicazione a questo Ufficio Circondariale Marittimo ed assicurando la piena
operatività della struttura stessa.
1.3 I titolari di complessi balneari che intendono utilizzare la struttura nei periodi sopra
considerati, per i soli fini elioterapici o per attività non balneari, dovranno evitare di
offrire servizi specifici (ad. es. noleggio e locazione pedalò, pattini etc.) che possano
indurre gli utenti alla balneazione.
1.4 Le altre strutture che, durante la stagione balneare non operino ai soli fini
elioterapici dovranno assicurare il servizio di salvataggio; qualora poi una struttura
balneare sia legittimata dagli atti concessori ovvero da specifiche autorizzazioni ad
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operare al di fuori delle stagioni balneari per fini non elioterapici, essa dovrà parimenti
assicurare il servizio di salvataggio.
1.5 In tema di spiagge libere, i Comuni, qualora non provvedano a garantire il servizio di
salvataggio, devono darne immediata e formale comunicazione all’Ufficio Circondariale
Marittimo di Sanremo e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative
spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) riportante la
seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA
DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
1.6 E’ fatto carico agli stessi Comuni procedere a frequenti e costanti ricognizioni tese a
verificare l’esistenza in sito dei cartelli installati all’inizio della stagione estiva,
provvedendo al loro ripristino nel caso in cui gli stessi fossero stati, per qualunque
motivo, divelti o rimossi.
ART. 2. ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI.
2.1 Durante la stagione balneare, la zona di mare per una profondità di 200 metri
dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco è prioritariamente destinata alla
balneazione.
2.2 Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari
durante il periodo di esercizio delle stesse, con il posizionamento di gavitelli di colore
rosso, riportanti il nome dello stabilimento, allineati e saldamente ancorati al fondo e
posti a distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa, in
corrispondenza dell’estremità del fronte a mare della concessione e comunque con un
numero minimo di due gavitelli.
E’ vietato l’ormeggio di qualsiasi unità ai predetti gavitelli. I concessionari
dovranno altresì tenere sotto controllo eventuali spostamenti e/o rimozioni dei predetti
gavitelli provvedendo, in tal caso, al loro tempestivo riposizionamento. Ove la
configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento a detta distanza, i
gavitelli dovranno essere posizionati ad idonea minore distanza da concordarsi con l’
Autorità Marittima.
2.3 Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei
antistanti le spiagge libere. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di
segnalazione, devono porre sulle relative spiagge un’adeguata segnaletica, ben visibile
dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura:
“ATTENZIONE LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (METRI 200
DALLA COSTA) NON SEGNALATO”.
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2.4 I concessionari per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale
possono effettuare la balneazione i non esperti del nuoto. Il limite di tali acque sicure
(metri 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l’apposizione di galleggianti di
colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità
sono ancorate al fondo. Nel caso la profondità suddetta sia già superata entro 10 metri
dalla costa, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più
lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (Mt. 1,60)
NON SEGNALATO” potrà essere apposta dai concessionari in alternativa ai
galleggianti.
Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione devono apporre sulle
spiagge libere adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più
lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (Mt. 1,60)
NON SEGNALATO”.
E’ fatto carico agli stessi Comuni procedere a frequenti e costanti ricognizioni tese a
verificare l’esistenza in sito dei cartelli installati all’inizio della stagione estiva,
provvedendo al loro ripristino nel caso in cui gli stessi fossero stati, per qualunque
motivo, divelti o rimossi.
2.5 Nelle predette zone di mare, riservate ai bagnanti, nelle ore comprese tra le 08.30 e
le 19.30
E’ VIETATO:
2.5.1 il transito di qualsiasi unità navale, compresi surf, windsurf e Kite-surf, ad
eccezione dei natanti da diporto prive di motore quali jole, canoe, pattini, mosconi, lance
nonché pedalò e simili. Le unità navali a motore e a vela – se non condotte a remi e/o
con vela abbassata – dovranno raggiungere o allontanarsi dalla riva utilizzando
esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.
Da tale obbligo sono esentati i mezzi nautici dei Corpi dello Stato e quelli che
effettuano i campionamenti delle acque per la balneazione ai sensi del D.P.R. n°470/82 e
successive modifiche, che dovranno essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura
chiaramente leggibile,”A.R.P.A.L. – servizio campionamento”. In ogni caso si dovrà
adottare ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa, mentre i bagnanti
dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di
campionamento.
2.5.2 l’ormeggio o l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi
regolarmente autorizzati;
E’ sempre vietata l’evoluzione di surf, windsurf e Kite-surf (che dovranno attenersi a
quanto previsto dal punto 2.5.1) nei tratti di costa riservati ai bagnanti bagnanti. E’
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vietato altresì l’atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso), dei windsurf
(tavole con vela) e dei kite surf (tavole con vela paracadute) nei tratti di arenile in
concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari appositamente autorizzati
(o i Comuni per le spiagge libere) devono avere cura di separare tali aree da quelle
destinate ai bagnanti.
ART. 3 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
L’applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della
stagione balneare né ad una zona di mare particolare, ma si estende all’intero anno ed
anche al di fuori dello specchio acqueo riservato alla balneazione.
3.1 Ogni subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi in superficie, secondo le
modalità indicate dalla normativa vigente nonché secondo quelle di seguito specificate:
il segnale di superficie è di giorno quello previsto dall’art. 130 del DPR. 1639/68
in premessa citato (galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale
bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri).
di notte il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile in superficie
a giro di orizzonte e ad una distanza non inferiore a 300 metri.
Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale, qualora tutti i
subacquei operino entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale di superficie.
Il bagnante che effettui attività di nuoto al di fuori del limite delle acque riservate alla
balneazione durante la stagione balneare (oltre la fascia di mare dei 200 metri dalle
spiagge o 100 metri dalle coste a picco) o al di fuori della stagione balneare, ovunque si
trovi, ha facoltà di utilizzare i medesimi segnali ( con sagola lunga non più di 3 metri).
ART. 4 IMMERSIONE CON MEZZO NAUTICO DI APPOGGIO
Quando l'attività di immersione viene svolta con l'ausilio di un mezzo nautico di
appoggio il segnale (diurno e/o notturno) indicato nell'art. 3 deve essere innalzato sul
mezzo nautico.
I subacquei, in presenza del mezzo di appoggio, devono operare entro un raggio di 50
metri dalla verticale del segnale.
Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale, qualora tutti i
subacquei operino entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale di superficie.
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ART. 5 NAVIGAZIONE IN PROSSIMITA' DI SEGNALAMENTI SUBACQUEI
Tutte le unità in navigazione nelle acque del Circondario Marittimo di Sanremo sono
tenute a prestare la massima attenzione alla eventuale presenza in mare di alcuno dei
segnali diurni o notturni indicati nei precedenti articoli della presente Ordinanza e
indicanti la presenza di subacquei in immersione e/o di bagnanti intenti nell'attività di
nuoto.
In caso di avvistamento di tali segnali è fatto obbligo di mantenersi ad una distanza
minima di 100 metri dalla verticale di segnalazione o del mezzo nautico di appoggio.
ART. 6 LIMITAZIONI ALL’ ESERCIZIO DELLA PESCA SUBACQUEA
6.1 L'esercizio dell'attività di pesca subacquea ludico - diportistica è vietata:
a) nelle zone di mare riservate alla balneazione
b) in presenza di bagnanti, sino ad una distanza di 500 metri dalla costa
c)dal tramonto al sorgere del sole
6.2 E’ vietato:
praticare la pesca subacquea sportiva ai minori di 16 anni
attraversare le zone riservate alla balneazione con arma subacquea carica
tenere in emersione l’ arma subacquea in posizione di caricamento
ART. 7 RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disposto con la presente Ordinanza si rinvia alle
vigenti disposizioni in materia nonché, per la pesca subacquea, agli articoli 128, 129,
130 e 131 del Regolamento della pesca marittima, approvato con D.P.R. 02.10.1968, n.
1639 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè all’Ordinanza dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Sanremo n.55/2003 in data 6 agosto 2003.
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ART. 8 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE
1. E’ VIETATA la balneazione:
nei porti, all’interno degli approdi e in prossimità di punti di ormeggio
nel raggio di metri 200 dalle imboccature e dalle strutture portuali.
all’interno dei corridoi di lancio/atterraggio delle unità da diporto segnalati come
prescritto al successivo art.13;
nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze;
in zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti autorità
Restano esclusi dalle prescrizioni citate, quegli specchi acquei circoscritti, già esistenti
ed espressamente autorizzati.
ART. 9 DISCIPLINA PARTICOLARE DELLE STRUTTURE BALNEARI.
9.1. Durante l’orario di balneazione i concessionari singoli o associati devono
organizzare e garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno un
assistente abilitato al salvataggio della Società Nazionale di salvamento o dalla
Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 (ottanta) metri di fronte a mare o frazione.
Qualora particolari conformazioni dell’arenile o della costa (es. scogliere parallele alla
battigia, pennelli, imbonitori, ecc….) impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo
antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio
deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale
che tutto lo specchio acqueo sia costantemente vigilato. In tal caso l’eventuale
consociazione dovrà essere preventivamente comunicata all’Ufficio Circondariale
Marittimo di Sanremo
9.2 Dovrà prevedersi inoltre n. 1 assistente bagnanti abilitato al salvataggio ai sensi del
precedente art. 9.1 per ogni piscina insistente su aree demaniali marittime, in aggiunta al
personale previsto per la sorveglianza degli stabilimenti balneari.
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9.3 L’assistente ai bagnanti, ai sensi dell’art. 359 comma 2 del Codice Penale,
nell’esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica
necessità e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli
obblighi della presente ordinanza. In particolare l’assistente bagnante deve:
a) essere munito di brevetto di abilitazione in corso di validità rilasciato dalla F.I.N o
Società Nazionale di Salvamento
b) indossare una maglietta con la scritta “SALVATAGGIO”;
c) essere dotato di fischietto
d) non essere impiegato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i
casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato
e) stazionare presso la postazione di cui al successivo punto 9.4 oppure in mare
sull’imbarcazione di salvataggio.
9.4 Presso ogni postazione di salvataggio, necessaria per ogni assistente bagnante
previsto nella struttura – da ubicarsi in posizione idonea a garantire una totale visibilità
degli antistanti specchi acquei (ove ritenuto necessario ed opportuno dall’Autorità
Marittima, anche a mezzo di piattaforma/postazione sopraelevata) – devono essere
permanentemente disponibili:
9.5.1 un binocolo
9.5.2 un megafono inerente al servizio di assistenza bagnanti
9.5.3. un paio di pinne
9.5.4 un’unità a remi idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta
“SALVATAGGIO”, nonché la denominazione e la località dello stabilimento su
entrambi i lati, dotata di un salvagente anulare conforme al modello approvato per la
nautica da diporto munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un
mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere in alcun caso destinata ad
altri usi. Tale imbarcazione potrà, su richiesta dei concessionari e qualora le condizioni
morfologiche della costa lo richiedano, essere posizionata anziché accanto ad ogni
postazione in un luogo che, a giudizio dell’Autorità marittima, sia idoneo ad un suo
migliore e più tempestivo utilizzo.
9.5.5 Presso la battigia, in prossimità degli estremi della concessione, devono essere
posizionati almeno due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri
(conformi al modello approvato per la nautica da diporto).
9.5.6 Dovrà, inoltre, prevedersi la presenza di n.1 rullo, con metri 200 di cavo
galleggiante, munito d’idonei sistemi per imbracatura (ad esempio cintura o bretelle) da
posizionare al centro del fronte mare dell’arenile in concessione;
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9.6 Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistano situazioni di pericolo o
rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata a cura dei
concessionari, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve
intendersi, come avviso di bagno a rischio o pericoloso.
L’ avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.
9.7 Ogni impianto balneare deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
tre bombolette individuali di ossigeno, da un litro senza riduttore di pressione
una cannula di respirazione bocca a bocca
un pallone “AMBU” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle
competenti autorità sanitarie
una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente
prodotti sanitari in corso di validità prescritti dalla normativa vigente.
Il detto materiale deve essere custodito, per l’immediato utilizzo, in idoneo locale,
non necessariamente ubicato nel corpo centrale, riportante la croce rossa e
l’indicazione di “locale di primo soccorso”.
9.8 Oltre a quanto previsto nel presente articolo ogni stabilimento balneare deve
essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in
materia.
9.9 I concessionari dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di
ordigni, di ostacoli subacquei e di quanto altro possa costituire pericolo per le persone o
le imbarcazioni all’Autorità Marittima apponendo, nel contempo, appositi cartelli
indicanti lo stato di pericolo.
9.10 I concessionari/gestori devono altresì, indicare, con idonei segnali, pericoli noti e
rischi a carattere permanente.
9.11 Il servizio di salvataggio può essere assicurato, ferme restando le dotazioni di cui al
precedente comma 5, anche in forma associata, attraverso consorzio o impresa dotata dei
previsti requisiti, appositamente incaricati dai concessionari interessati, previa
elaborazione di un piano, da comunicare all’Autorità Marittima, che preveda un adeguato
numero di postazioni e di idonee unità di salvataggio.
9.12. Detto piano dovrà contenere:
a) l’accordo, debitamente siglato dai soggetti interessati, relativo
all’organizzazione del servizio, indicante l’estensione del fronte mare di
ciascuna singola concessione, come risultante dai rispettivi titoli;
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b) l’elenco delle strutture balneari presso le quali saranno ubicate le singole
postazioni di salvataggio, i nominativi del personale addetto e le caratteristiche
delle unità a remi e/o a motore (solo ad idrogetto) impiegate;
9.13. Quanto sopra, in ogni caso, non esime comunque i concessionari dall’obbligo di
vigilare, in forza di quanto previsto dai rispettivi titoli concessori, sull’efficienza ed il
corretto funzionamento del servizio di salvataggio.
9.14 Due o più strutture balneari di limitate dimensioni, contigue e prive di ostacoli
tra di loro (pontili, scogliere, moli, etc.) possono consorziarsi fino al raggiungimento
di un fronte a mare della lunghezza massima di ottanta metri lineari oppure
centosessanta metri lineari oppure duecentoquaranta metri lineari secondo il seguente
schema:
una postazione fino ad ottanta metri di fronte mare, se composta da unità a
remi ed un’assistente bagnanti;
una postazione fino a centosessanta metri di fronte mare, se composta da
un’unità a remi e due assistenti bagnanti;
una postazione fino a duecentoquaranta metri di fronte mare, se composta da
due assistenti bagnanti, unita a remi ed una moto d’acqua con le caratteristiche
di cui al successivo punto 9.18.
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9.15 E’ facoltà dell’Ufficio Circondariale marittimo di Sanremo procedere per casi
particolari a determinazioni diverse dalle precedenti in ordine allo svolgimento del
servizio di salvataggio dietro motivata istanza dei soggetti interessati.
9.16 Ai fini dell’attivazione del servizio consorziato di assistenza bagnanti,
l’eventuale presenza di un tratto di arenile libero tra strutture balneari non ne
interrompe la contiguità, a condizione che il tratto di arenile libero, espresso in metri
lineari, venga sorvegliato in quanto compreso nel totale dei tratti degli arenili in
concessione che intendono consorziarsi.
9.17 Le postazioni di salvataggio devono essere ubicate possibilmente in posizione
centrale rispetto alla struttura balneare o al tratto di fronte mare oggetto di
consociazione tra più soggetti.
9.18 E’ consentito, a titolo sperimentale ed ai fini di una più adeguata assistenza ai
bagnanti, con funzione d’ausilio alla predetta unità a remi, l’utilizzo di una moto
d’acqua, dotata di elica interna al sistema di propulsione ad idrogetto, recante la
scritta “SALVATAGGIO”, munita di apposita barella conforme ai requisiti di
sicurezza per il trasporto dei bagnanti soccorsi. Per la condotta del mezzo è richiesto
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il compimento del 18° anno d’età ed il possesso della patente nautica da diporto nei
casi previsti dal D.P.R.431/97.
9.19 L’impiego dell’unità di cui al precedente comma può avvenire:
a) in via prioritaria, nei casi di comprovata emergenza o pericolo per la vita
umana in mare;
b) per prove a motore, secondo le modalità contenute nella presente Ordinanza
e nelle ulteriori vigenti norme di polizia marittima riguardanti tutte le unità
da diporto;
c) in via residuale e al di fuori degli orari di balneazione fissati dagli enti
locali, per brevi attività di pulizia degli specchi acquei adiacenti le aree
demaniali in concessione e le spiagge libere, prestando comunque la
massima attenzione nel corso di tale attività, che deve essere condotta in
tempi ragionevoli, tali da non vanificare la prevalente destinazione
dell’unità emergenza e pericolo per la vita umana in mare.
9.20 In caso di accertata non conformità del piano di salvataggio alle presenti
norme, ciascun stabilimento balneare sarà tenuto ad uniformarsi alle
disposizioni previste per lo svolgimento del servizio in forma singola.
9.21 Al verificarsi di qualsiasi situazione che rechi pericolo per la sicurezza e
tutela della pubblica incolumità deve essere data immediata segnalazione alla
più vicina Autorità marittima mediante chiamata telefonica al numero blu 1530
( numero gratuito valido su tutto il territorio nazionale, riservato
esclusivamente alle emergenze ed al soccorso in mare), oppure alla sala
operativa dell’Ufficio Circondariale marittimo di Sanremo via radio (canale
16 VHF) o via telefono( 0184-505531)
ART. 10 DISCIPLINA DELLA PESCA
10.1 L’esercizio di qualsiasi tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea regolamentata
dal punto 6 e 7, è vietato nelle fasce di mare di metri 200 dalle spiagge e di metri 100
dalle coste a picco, nel periodo compreso tra le ore 08:30 e le 19:30.
E’ consentita la pesca con canna da moli e scogliere (naturali o artificiali) in zone non
frequentate da bagnanti.
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ART. 11 DISCIPLINA SCI NAUTICO E PARACADUTISMO ASCENSIONALE.
La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960, come
modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile,
che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale al kitesurf e
ai natanti che comunque trainano oggetti diversi da unità navali.
ART. 12 NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO
1. Il noleggio di natanti da diporto è disciplinato dall’Ordinanza n° 33/2001 in data
14.5.2001 del Capo del Circondario Marittimo di Sanremo.
ART. 13 CORRIDOI DI LANCIO E DI ATTERRAGGIO
13.1 Aree in concessione per l’esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti
13.2 I concessionari di strutture titolate all’esercizio di attività nautiche ludico-
diportistiche devono delimitare, previa autorizzazione/concessione demaniale del
Comune, lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare “corridoi di
lancio” per l’atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, surf (wind-
surf, surf, kite-surf) e moto d’acqua.
13.3 I predetti corridoi, opportunamente segnalati con cartelli ben visibili indicanti il
divieto di balneazione, di sosta ed ancoraggio delle unità da diporto all’interno degli
stessi, devono avere le seguenti caratteristiche:
- larghezza non inferiore a metri 10; tale misura potrà essere ridotta qualora il
fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20,
ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a
coincidere con il fronte a mare della concessione. Ove previsto dal titolo
concessorio, sono consentiti, in relazione alla tipologia di unità in transito,
corridoi di minori dimensioni;
- profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
- delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con
sagola tarozzata e distanziati a intervalli di 50 metri ;
- individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di
bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
- posizionamento dei corridoi in una delle estremità laterali della concessione
affinché non intralci l’attività di balneazione.
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13.4 Norme di comportamento
13.4.1 Le unità a vela, ivi compresi i wind-surf, devono percorrere i corridoi con la
massima prudenza ed alla minima velocità di governo.
13.4.2 Le unità a motore, ivi compresi gli acqua-scooter, devono percorrere i corridoi
a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a nodi 3 (tre). In ogni caso
procederanno in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i
bagnanti.
13.4.3 Le unità navali a motore e a vela – se non condotte a remi e/o con la vela
abbassata – dovranno raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi
corridoi di lancio.
13.4.4 E’ fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all’interno dei corridoi di
lancio.
ART. 14 LIMITI DI NAVIGAZIONE DALLA COSTA
14.1 I limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa, che per facilità di
consultazione sono richiamate al successivo punto14.1.2, sono disciplinate
dall’Ordinanza di polizia marittima n.31/2003 del Capo del Compartimento Marittimo di
Imperia.
14.2 ”… nel corso della stagione estiva, che comprende il periodo che va dal 1° maggio
al 30 settembre, la navigazione delle unità da diporto, come definite dall’art. 1, comma 3,
della legge 50/71, propulse a motore, deve avvenire con velocità non superiore a 10 nodi
e con gli scafi in dislocamento, quando le stesse si trovano all’interno della fascia
costiera di 1.000 metri dalle spiagge e di 500 metri dalle scogliere.
In prossimità di zone con costa rocciosa a picco ove non vi siano significative
attività di balneazione è consentito l’avvicinamento e l’ancoraggio di unità da diporto,
purché sia osservata ogni precauzione per evitare danni a terzi.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria della Capitaneria di Porto – Guardia
Costiera sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza in tema di sicurezza
della navigazione, unitamente a le altre Istituzioni che esercitano in mare poteri di Polizia
quando operano con azione sinergica e d’intesa con l’Autorità Marittima.”
14.3 I limiti di navigazione degli scooter acquatici e di natanti similari rispetto alla costa,
che per facilità di consultazione sono richiamate al successivo punto14.3.1., sono
disciplinate dall’Ordinanza Balneare della Capitaneria di Porto di Imperia.
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14.4 La navigazione degli scooter acquatici e di natanti similari è consentita durante la
stagione balneare:
- ad una distanza minima dalla costa di metri 400 e massima di 1 miglio
durante la stagione invernale
- ad una distanza minima dalla costa di metri 300 e massima di 1 miglio
14.5 Gli scooter acquatici e natanti similari possono circolare:
a) durante la stagione balneare estiva di ciascun anno – dal 1° maggio al 30
settembre – nelle seguenti zone di mare alle seguenti condizioni:
il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo dei natanti di cui trattasi è consentito dai porti
ed approdi aperti al traffico marittimo da diporto che sono:
Porto di Sanremo, Portosole Sanremo, darsena di Arma di Taggia, Porto di Bordighera,
Marina di Capo Pino, o da corridoi appositamente e specificamente concessi per la
partenza e l’ arrivo dei Jet sky;
- l’entrata e l’uscita dagli stessi deve avvenire con velocità massima di 3 (tre ) nodi
b) al di fuori della stagione balneare – nelle seguenti zone di mare ed alle seguenti
condizioni:
il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo dei natanti di cui trattasi è consentito da
qualsiasi punto della costa;
è consentita la velocità massima di 3 (tre) nodi per raggiungere la predetta zona di
navigazione.
14.6 Essi devono navigare esclusivamente in ore diurne.
Per la condotta degli scooter acquatici è necessaria un’età minima di 18 anni e, qualora
previsto dalle normative vigenti, la patente nautica.
Durante la navigazione dovrà obbligatoriamente essere indossata una cintura di
salvataggio o idonea muta galleggiante. E’ vietato il deposito degli scooter acquatici su
spiagge o aree demaniali marittime in genere destinate alla balneazione che non siano
espressamente autorizzate a tale scopo.
L’inosservanza può comportare oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 15 anche
la previsione di sequestro cautelare e di conseguente confisca amministrativa ai sensi
della legge 24.11.1981, n. 689 del mezzo.
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I noleggiatori di scooter acquatici e natanti similari devono dotare i natanti stessi di
apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzarsi in caso di condotta non
regolamentare dei mezzi.
14.7 Qualora il segnalamento del corridoio di transito abbia lunghezza inferiore a metri
400 (quattrocento), il mezzo nautico dovrà, comunque, proseguire con rotta costante fino
a raggiungere il limite indicato.
14.8 Qualora non esistano corridoi di lancio, al di fuori dei porti ed approdi sopra
indicati, l’attraversamento dello specchio acqueo interdetto potrà avvenire
esclusivamente senza l’uso del motore.
ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI
1. La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, e per le spiagge
libere a cura dei Comuni rivieraschi, in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della
stagione balneare.
2. Gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della
presente ordinanza, che contestualmente all’entrata in vigore sostituisce ed abroga quella
n° 26 /2004 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 28.05.2004.
3. I trasgressori alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un
diverso e/o più grave reato e salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito
comportamento, saranno perseguiti, a seconda dell’infrazione, ai sensi degli articoli 1161,
1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, dell’articolo 39 della legge 11.02.1971,
n° 50 e successive modifiche e dall’articolo 26 della legge 14 luglio 1965 n. 963 e
successive modifiche, del 650 del Codice Penale.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza che sarà pubblicata
all’albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo ed agli albi dei Comuni
rivieraschi e la cui diffusione sarà assicurata mediante
trasmissione ai Comuni interessati
divulgazione a cura dei mezzi di informazione
inserimento nel sito web www.guardiacostiera@sanremo.it
E’da ritenersi abrogata l’Ordinanza n° 26 /2004 in data 28.05.2004.-
Sanremo, 31.05.2005
F.to IL COMANDANTE
TV(CP)Cosimo NICASTRO
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UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA SANREMO
NUMERO TELEFONICO
EMERGENZA IN MARE
NUMERO BLU
(CHIAMATA GRATUITA)
1530
Per informazioni
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
SANREMO
Tel. 0184/505531
Sito internet d’interesse: www.guardiacostiera.it
Indirizzo di posta elettronica di Circomare Sanremo:
sanremo@guardiacostiera.it
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