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IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL CIRCONDARIO ...

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11/30/2011
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo





ORDINANZA BALNEARE n° 23 /2005





Il Sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Cosimo NICASTRO

Capo del Circondario Marittimo di Sanremo:

RITENUTO necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell’attività balneare

nonchè la navigazione da diporto e da traffico locale (passeggeri), lo sci nautico e la

pesca lungo il litorale del Circondario Marittimo di Sanremo, che comprende il territorio

dei Comuni di Arma di Taggia, Sanremo, Ospedaletti, Bordighera, Vallecrosia,

Camporosso e Ventimiglia;



VISTI gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli

articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione, l’art. 39 della legge

11.02.1971 n. 50 e successive modifiche nonché la legge 14 luglio 1965 n. 963 e

successive modifiche;



VISTE le leggi 28.12.1993, n. 561 “Trasformazione di reati minori in illeciti

amministrativi” e D. Leg. 30.12.1999, n. 507 recante la “depenalizzazione di reati minori

e riforma del sistema sanzionatorio”;



VISTO il D.M. 05.10.1999 n. 478, recante l’approvazione del “regolamento di sicurezza

della navigazione delle unità da diporto;



VISTE le Circolari prot. n° 5171242 - A. 2.50 in data 7 maggio 1994, n° 5171080 – A.

2.50 datata 10 aprile 1995 e n° 5171328.a.2.50 in data 20 maggio 1994 del Ministero dei

Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto “La disciplina dell’uso delle spiagge e

delle zone di mare destinate alla balneazione”; il Dp. n° 5171661/A.2.50 in data

23.4.1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla “Possibilità di

impiego di unità cinofile di salvataggio”, nonché il Dp. 022468 in data 03.4.2002 della

Direzione Generale per le Infrastrutture della



1

Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto

attinente la “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla

balneazione” ;



VISTA la Legge 23.12.1996, n° 647, di conversione del D.L. 21.10.1996, n. 535 recante :

in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 ottobre 1996, n°535, recante

“Disposizioni per l’esercizio di attività di locazione/noleggio di unità da diporto” nonché

la propria Ordinanza n° 33/2001 in data 14.5.2001 che disciplina il servizio di locazione e

noleggio dei natanti da diporto nei porti e lungo il litorale del Circondario Marittimo di

Sanremo;



VISTA la Legge Regionale 28 aprile 1999 n° 13 così come modificata dalla Legge

Regionale n. 01/2002 in data 03.01.2002;



VISTO l’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come

modificato dall’articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n° 88;



VISTI i Dispacci n° 821334651I in data 26/05/2003 e n° 82/57388 in data

31/0/2001 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con cui si

delineano le linee guida rispettivamente per l'attività subacquea ludico - diportistica, le

boe di segnalazione subacquei e la distanza minima di navigazione in prossimità di

apprestamenti di segnalazione di subacquei in immersione;



RITENUTO necessario disciplinare l'attività- subacquea e le modalità di segnalazione dei

subacquei in immersione e dei nuotatori liberi nelle acque del Circondario Marittimo di

Sanremo, nonché l'esercizio della navigazione e le misure di sicurezza da adottarsi in

prossimità di apprestamenti di segnalazione di subacquei immersi, al fine di garantire la

sicurezza della navigazione e salvaguardare la vita umana in mare, l'integrità fisica e la

pubblica incolumità;



VISTA la Legge 08.07.2003 n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della

nautica da diporto e del turismo nautico;



VISTA l’Ordinanza di Polizia Marittima n.31/03 della Capitaneria di Porto di Imperia



VISTA l’Ordinanza Balneare n. 43 /2005 della Capitaneria di Porto di Imperia



SENTITE le locali Associazioni di categoria delle imprese balneari









2

RENDE NOTO



Che la presente ordinanza disciplina unicamente gli aspetti relativi alla sicurezza e tutela

della pubblica incolumità delle attività balneari e ludico – diportistiche, ad esclusione

delle modalità di gestione ed uso delle spiagge e del demanio marittimo(la cui disciplina

è di competenza della Regione Liguria e delle Amministrazioni Comunali, che vi

provvedono con distinti provvedimenti)



ORDINA



ART.1 DISPOSIZIONI GENERALI



1.1 Nel periodo di funzionamento delle strutture destinate alle attività balneari, la cui

data è stabilita dagli Enti Locali, e limitatamente all’orario di fruizione, compreso tra le

ore 09.00 e le ore 19.00, devono essere operativi, per garantire la sicura balneazione, i

servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono.



1.2 Ove una struttura sia legittimata ed intenda operare esclusivamente per fini

elioterapici prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla

sua conclusione, oppure nei periodi compresi tra il 1° maggio ed il 31 maggio e tra il 16

settembre ed il 30 settembre, dovrà:



a) issare una bandiera rossa;



b) esporre un’apposita cartellonistica, all’ingresso ed all’interno della stessa struttura

stessa, ed anche nelle parti laterali al limite della relativa concessione (in modo da

garantirne la visione anche da parte di coloro che la attraversano lungo la prevista fascia

di transito) ben visibile agli utenti (redatto in più lingue) riportante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – PER LA SPECIFICA DESTINAZIONE ELIOTERAPICA IL

COMPLESSO NON DISPONE DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO” dandone formale

comunicazione a questo Ufficio Circondariale Marittimo ed assicurando la piena

operatività della struttura stessa.



1.3 I titolari di complessi balneari che intendono utilizzare la struttura nei periodi sopra

considerati, per i soli fini elioterapici o per attività non balneari, dovranno evitare di

offrire servizi specifici (ad. es. noleggio e locazione pedalò, pattini etc.) che possano

indurre gli utenti alla balneazione.



1.4 Le altre strutture che, durante la stagione balneare non operino ai soli fini

elioterapici dovranno assicurare il servizio di salvataggio; qualora poi una struttura

balneare sia legittimata dagli atti concessori ovvero da specifiche autorizzazioni ad



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operare al di fuori delle stagioni balneari per fini non elioterapici, essa dovrà parimenti

assicurare il servizio di salvataggio.



1.5 In tema di spiagge libere, i Comuni, qualora non provvedano a garantire il servizio di

salvataggio, devono darne immediata e formale comunicazione all’Ufficio Circondariale

Marittimo di Sanremo e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative

spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) riportante la

seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA

DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.



1.6 E’ fatto carico agli stessi Comuni procedere a frequenti e costanti ricognizioni tese a

verificare l’esistenza in sito dei cartelli installati all’inizio della stagione estiva,

provvedendo al loro ripristino nel caso in cui gli stessi fossero stati, per qualunque

motivo, divelti o rimossi.



ART. 2. ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI.



2.1 Durante la stagione balneare, la zona di mare per una profondità di 200 metri

dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco è prioritariamente destinata alla

balneazione.



2.2 Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari

durante il periodo di esercizio delle stesse, con il posizionamento di gavitelli di colore

rosso, riportanti il nome dello stabilimento, allineati e saldamente ancorati al fondo e

posti a distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa, in

corrispondenza dell’estremità del fronte a mare della concessione e comunque con un

numero minimo di due gavitelli.

E’ vietato l’ormeggio di qualsiasi unità ai predetti gavitelli. I concessionari

dovranno altresì tenere sotto controllo eventuali spostamenti e/o rimozioni dei predetti

gavitelli provvedendo, in tal caso, al loro tempestivo riposizionamento. Ove la

configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento a detta distanza, i

gavitelli dovranno essere posizionati ad idonea minore distanza da concordarsi con l’

Autorità Marittima.



2.3 Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei

antistanti le spiagge libere. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di

segnalazione, devono porre sulle relative spiagge un’adeguata segnaletica, ben visibile

dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura:

“ATTENZIONE LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (METRI 200

DALLA COSTA) NON SEGNALATO”.



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2.4 I concessionari per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale

possono effettuare la balneazione i non esperti del nuoto. Il limite di tali acque sicure

(metri 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l’apposizione di galleggianti di

colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità

sono ancorate al fondo. Nel caso la profondità suddetta sia già superata entro 10 metri

dalla costa, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più

lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (Mt. 1,60)

NON SEGNALATO” potrà essere apposta dai concessionari in alternativa ai

galleggianti.

Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione devono apporre sulle

spiagge libere adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più

lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (Mt. 1,60)

NON SEGNALATO”.

E’ fatto carico agli stessi Comuni procedere a frequenti e costanti ricognizioni tese a

verificare l’esistenza in sito dei cartelli installati all’inizio della stagione estiva,

provvedendo al loro ripristino nel caso in cui gli stessi fossero stati, per qualunque

motivo, divelti o rimossi.



2.5 Nelle predette zone di mare, riservate ai bagnanti, nelle ore comprese tra le 08.30 e

le 19.30

E’ VIETATO:

2.5.1 il transito di qualsiasi unità navale, compresi surf, windsurf e Kite-surf, ad

eccezione dei natanti da diporto prive di motore quali jole, canoe, pattini, mosconi, lance

nonché pedalò e simili. Le unità navali a motore e a vela – se non condotte a remi e/o

con vela abbassata – dovranno raggiungere o allontanarsi dalla riva utilizzando

esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.

Da tale obbligo sono esentati i mezzi nautici dei Corpi dello Stato e quelli che

effettuano i campionamenti delle acque per la balneazione ai sensi del D.P.R. n°470/82 e

successive modifiche, che dovranno essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura

chiaramente leggibile,”A.R.P.A.L. – servizio campionamento”. In ogni caso si dovrà

adottare ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa, mentre i bagnanti

dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di

campionamento.



2.5.2 l’ormeggio o l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi

regolarmente autorizzati;



E’ sempre vietata l’evoluzione di surf, windsurf e Kite-surf (che dovranno attenersi a

quanto previsto dal punto 2.5.1) nei tratti di costa riservati ai bagnanti bagnanti. E’

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vietato altresì l’atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso), dei windsurf

(tavole con vela) e dei kite surf (tavole con vela paracadute) nei tratti di arenile in

concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari appositamente autorizzati

(o i Comuni per le spiagge libere) devono avere cura di separare tali aree da quelle

destinate ai bagnanti.



ART. 3 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE



L’applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della

stagione balneare né ad una zona di mare particolare, ma si estende all’intero anno ed

anche al di fuori dello specchio acqueo riservato alla balneazione.

3.1 Ogni subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi in superficie, secondo le

modalità indicate dalla normativa vigente nonché secondo quelle di seguito specificate:

 il segnale di superficie è di giorno quello previsto dall’art. 130 del DPR. 1639/68

in premessa citato (galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale

bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri).

 di notte il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile in superficie

a giro di orizzonte e ad una distanza non inferiore a 300 metri.

Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale, qualora tutti i

subacquei operino entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale di superficie.

Il bagnante che effettui attività di nuoto al di fuori del limite delle acque riservate alla

balneazione durante la stagione balneare (oltre la fascia di mare dei 200 metri dalle

spiagge o 100 metri dalle coste a picco) o al di fuori della stagione balneare, ovunque si

trovi, ha facoltà di utilizzare i medesimi segnali ( con sagola lunga non più di 3 metri).





ART. 4 IMMERSIONE CON MEZZO NAUTICO DI APPOGGIO



Quando l'attività di immersione viene svolta con l'ausilio di un mezzo nautico di

appoggio il segnale (diurno e/o notturno) indicato nell'art. 3 deve essere innalzato sul

mezzo nautico.



I subacquei, in presenza del mezzo di appoggio, devono operare entro un raggio di 50

metri dalla verticale del segnale.



Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale, qualora tutti i

subacquei operino entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale di superficie.









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ART. 5 NAVIGAZIONE IN PROSSIMITA' DI SEGNALAMENTI SUBACQUEI



Tutte le unità in navigazione nelle acque del Circondario Marittimo di Sanremo sono

tenute a prestare la massima attenzione alla eventuale presenza in mare di alcuno dei

segnali diurni o notturni indicati nei precedenti articoli della presente Ordinanza e

indicanti la presenza di subacquei in immersione e/o di bagnanti intenti nell'attività di

nuoto.

In caso di avvistamento di tali segnali è fatto obbligo di mantenersi ad una distanza

minima di 100 metri dalla verticale di segnalazione o del mezzo nautico di appoggio.





ART. 6 LIMITAZIONI ALL’ ESERCIZIO DELLA PESCA SUBACQUEA



6.1 L'esercizio dell'attività di pesca subacquea ludico - diportistica è vietata:

a) nelle zone di mare riservate alla balneazione

b) in presenza di bagnanti, sino ad una distanza di 500 metri dalla costa

c)dal tramonto al sorgere del sole

6.2 E’ vietato:

praticare la pesca subacquea sportiva ai minori di 16 anni

attraversare le zone riservate alla balneazione con arma subacquea carica

tenere in emersione l’ arma subacquea in posizione di caricamento





ART. 7 RINVIO



Per tutto quanto non espressamente disposto con la presente Ordinanza si rinvia alle

vigenti disposizioni in materia nonché, per la pesca subacquea, agli articoli 128, 129,

130 e 131 del Regolamento della pesca marittima, approvato con D.P.R. 02.10.1968, n.

1639 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè all’Ordinanza dell’Ufficio

Circondariale Marittimo di Sanremo n.55/2003 in data 6 agosto 2003.









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ART. 8 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE



1. E’ VIETATA la balneazione:

nei porti, all’interno degli approdi e in prossimità di punti di ormeggio

nel raggio di metri 200 dalle imboccature e dalle strutture portuali.

all’interno dei corridoi di lancio/atterraggio delle unità da diporto segnalati come

prescritto al successivo art.13;

nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze;

in zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti autorità



Restano esclusi dalle prescrizioni citate, quegli specchi acquei circoscritti, già esistenti

ed espressamente autorizzati.





ART. 9 DISCIPLINA PARTICOLARE DELLE STRUTTURE BALNEARI.



9.1. Durante l’orario di balneazione i concessionari singoli o associati devono

organizzare e garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno un

assistente abilitato al salvataggio della Società Nazionale di salvamento o dalla

Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 (ottanta) metri di fronte a mare o frazione.

Qualora particolari conformazioni dell’arenile o della costa (es. scogliere parallele alla

battigia, pennelli, imbonitori, ecc….) impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo

antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio

deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale

che tutto lo specchio acqueo sia costantemente vigilato. In tal caso l’eventuale

consociazione dovrà essere preventivamente comunicata all’Ufficio Circondariale

Marittimo di Sanremo



9.2 Dovrà prevedersi inoltre n. 1 assistente bagnanti abilitato al salvataggio ai sensi del

precedente art. 9.1 per ogni piscina insistente su aree demaniali marittime, in aggiunta al

personale previsto per la sorveglianza degli stabilimenti balneari.









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9.3 L’assistente ai bagnanti, ai sensi dell’art. 359 comma 2 del Codice Penale,

nell’esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica

necessità e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli

obblighi della presente ordinanza. In particolare l’assistente bagnante deve:



a) essere munito di brevetto di abilitazione in corso di validità rilasciato dalla F.I.N o

Società Nazionale di Salvamento

b) indossare una maglietta con la scritta “SALVATAGGIO”;

c) essere dotato di fischietto

d) non essere impiegato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i

casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato

e) stazionare presso la postazione di cui al successivo punto 9.4 oppure in mare

sull’imbarcazione di salvataggio.

9.4 Presso ogni postazione di salvataggio, necessaria per ogni assistente bagnante

previsto nella struttura – da ubicarsi in posizione idonea a garantire una totale visibilità

degli antistanti specchi acquei (ove ritenuto necessario ed opportuno dall’Autorità

Marittima, anche a mezzo di piattaforma/postazione sopraelevata) – devono essere

permanentemente disponibili:



9.5.1 un binocolo

9.5.2 un megafono inerente al servizio di assistenza bagnanti

9.5.3. un paio di pinne

9.5.4 un’unità a remi idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta

“SALVATAGGIO”, nonché la denominazione e la località dello stabilimento su

entrambi i lati, dotata di un salvagente anulare conforme al modello approvato per la

nautica da diporto munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un

mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere in alcun caso destinata ad

altri usi. Tale imbarcazione potrà, su richiesta dei concessionari e qualora le condizioni

morfologiche della costa lo richiedano, essere posizionata anziché accanto ad ogni

postazione in un luogo che, a giudizio dell’Autorità marittima, sia idoneo ad un suo

migliore e più tempestivo utilizzo.

9.5.5 Presso la battigia, in prossimità degli estremi della concessione, devono essere

posizionati almeno due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri

(conformi al modello approvato per la nautica da diporto).

9.5.6 Dovrà, inoltre, prevedersi la presenza di n.1 rullo, con metri 200 di cavo

galleggiante, munito d’idonei sistemi per imbracatura (ad esempio cintura o bretelle) da

posizionare al centro del fronte mare dell’arenile in concessione;









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9.6 Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistano situazioni di pericolo o

rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata a cura dei

concessionari, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve

intendersi, come avviso di bagno a rischio o pericoloso.

L’ avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.



9.7 Ogni impianto balneare deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:



 tre bombolette individuali di ossigeno, da un litro senza riduttore di pressione

 una cannula di respirazione bocca a bocca

 un pallone “AMBU” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle

competenti autorità sanitarie

 una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente

prodotti sanitari in corso di validità prescritti dalla normativa vigente.



Il detto materiale deve essere custodito, per l’immediato utilizzo, in idoneo locale,

non necessariamente ubicato nel corpo centrale, riportante la croce rossa e

l’indicazione di “locale di primo soccorso”.



9.8 Oltre a quanto previsto nel presente articolo ogni stabilimento balneare deve

essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in

materia.



9.9 I concessionari dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di

ordigni, di ostacoli subacquei e di quanto altro possa costituire pericolo per le persone o

le imbarcazioni all’Autorità Marittima apponendo, nel contempo, appositi cartelli

indicanti lo stato di pericolo.



9.10 I concessionari/gestori devono altresì, indicare, con idonei segnali, pericoli noti e

rischi a carattere permanente.



9.11 Il servizio di salvataggio può essere assicurato, ferme restando le dotazioni di cui al

precedente comma 5, anche in forma associata, attraverso consorzio o impresa dotata dei

previsti requisiti, appositamente incaricati dai concessionari interessati, previa

elaborazione di un piano, da comunicare all’Autorità Marittima, che preveda un adeguato

numero di postazioni e di idonee unità di salvataggio.



9.12. Detto piano dovrà contenere:

a) l’accordo, debitamente siglato dai soggetti interessati, relativo

all’organizzazione del servizio, indicante l’estensione del fronte mare di

ciascuna singola concessione, come risultante dai rispettivi titoli;



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b) l’elenco delle strutture balneari presso le quali saranno ubicate le singole

postazioni di salvataggio, i nominativi del personale addetto e le caratteristiche

delle unità a remi e/o a motore (solo ad idrogetto) impiegate;

9.13. Quanto sopra, in ogni caso, non esime comunque i concessionari dall’obbligo di

vigilare, in forza di quanto previsto dai rispettivi titoli concessori, sull’efficienza ed il

corretto funzionamento del servizio di salvataggio.



9.14 Due o più strutture balneari di limitate dimensioni, contigue e prive di ostacoli

tra di loro (pontili, scogliere, moli, etc.) possono consorziarsi fino al raggiungimento

di un fronte a mare della lunghezza massima di ottanta metri lineari oppure

centosessanta metri lineari oppure duecentoquaranta metri lineari secondo il seguente

schema:

 una postazione fino ad ottanta metri di fronte mare, se composta da unità a

remi ed un’assistente bagnanti;

 una postazione fino a centosessanta metri di fronte mare, se composta da

un’unità a remi e due assistenti bagnanti;

 una postazione fino a duecentoquaranta metri di fronte mare, se composta da

due assistenti bagnanti, unita a remi ed una moto d’acqua con le caratteristiche

di cui al successivo punto 9.18.

.

9.15 E’ facoltà dell’Ufficio Circondariale marittimo di Sanremo procedere per casi

particolari a determinazioni diverse dalle precedenti in ordine allo svolgimento del

servizio di salvataggio dietro motivata istanza dei soggetti interessati.



9.16 Ai fini dell’attivazione del servizio consorziato di assistenza bagnanti,

l’eventuale presenza di un tratto di arenile libero tra strutture balneari non ne

interrompe la contiguità, a condizione che il tratto di arenile libero, espresso in metri

lineari, venga sorvegliato in quanto compreso nel totale dei tratti degli arenili in

concessione che intendono consorziarsi.



9.17 Le postazioni di salvataggio devono essere ubicate possibilmente in posizione

centrale rispetto alla struttura balneare o al tratto di fronte mare oggetto di

consociazione tra più soggetti.



9.18 E’ consentito, a titolo sperimentale ed ai fini di una più adeguata assistenza ai

bagnanti, con funzione d’ausilio alla predetta unità a remi, l’utilizzo di una moto

d’acqua, dotata di elica interna al sistema di propulsione ad idrogetto, recante la

scritta “SALVATAGGIO”, munita di apposita barella conforme ai requisiti di

sicurezza per il trasporto dei bagnanti soccorsi. Per la condotta del mezzo è richiesto





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il compimento del 18° anno d’età ed il possesso della patente nautica da diporto nei

casi previsti dal D.P.R.431/97.



9.19 L’impiego dell’unità di cui al precedente comma può avvenire:

a) in via prioritaria, nei casi di comprovata emergenza o pericolo per la vita

umana in mare;

b) per prove a motore, secondo le modalità contenute nella presente Ordinanza

e nelle ulteriori vigenti norme di polizia marittima riguardanti tutte le unità

da diporto;

c) in via residuale e al di fuori degli orari di balneazione fissati dagli enti

locali, per brevi attività di pulizia degli specchi acquei adiacenti le aree

demaniali in concessione e le spiagge libere, prestando comunque la

massima attenzione nel corso di tale attività, che deve essere condotta in

tempi ragionevoli, tali da non vanificare la prevalente destinazione

dell’unità emergenza e pericolo per la vita umana in mare.

9.20 In caso di accertata non conformità del piano di salvataggio alle presenti

norme, ciascun stabilimento balneare sarà tenuto ad uniformarsi alle

disposizioni previste per lo svolgimento del servizio in forma singola.

9.21 Al verificarsi di qualsiasi situazione che rechi pericolo per la sicurezza e

tutela della pubblica incolumità deve essere data immediata segnalazione alla

più vicina Autorità marittima mediante chiamata telefonica al numero blu 1530

( numero gratuito valido su tutto il territorio nazionale, riservato

esclusivamente alle emergenze ed al soccorso in mare), oppure alla sala

operativa dell’Ufficio Circondariale marittimo di Sanremo via radio (canale

16 VHF) o via telefono( 0184-505531)





ART. 10 DISCIPLINA DELLA PESCA



10.1 L’esercizio di qualsiasi tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea regolamentata

dal punto 6 e 7, è vietato nelle fasce di mare di metri 200 dalle spiagge e di metri 100

dalle coste a picco, nel periodo compreso tra le ore 08:30 e le 19:30.

E’ consentita la pesca con canna da moli e scogliere (naturali o artificiali) in zone non

frequentate da bagnanti.









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ART. 11 DISCIPLINA SCI NAUTICO E PARACADUTISMO ASCENSIONALE.



La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960, come

modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile,

che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale al kitesurf e

ai natanti che comunque trainano oggetti diversi da unità navali.



ART. 12 NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO



1. Il noleggio di natanti da diporto è disciplinato dall’Ordinanza n° 33/2001 in data

14.5.2001 del Capo del Circondario Marittimo di Sanremo.



ART. 13 CORRIDOI DI LANCIO E DI ATTERRAGGIO



13.1 Aree in concessione per l’esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti



13.2 I concessionari di strutture titolate all’esercizio di attività nautiche ludico-

diportistiche devono delimitare, previa autorizzazione/concessione demaniale del

Comune, lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare “corridoi di

lancio” per l’atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, surf (wind-

surf, surf, kite-surf) e moto d’acqua.



13.3 I predetti corridoi, opportunamente segnalati con cartelli ben visibili indicanti il

divieto di balneazione, di sosta ed ancoraggio delle unità da diporto all’interno degli

stessi, devono avere le seguenti caratteristiche:



- larghezza non inferiore a metri 10; tale misura potrà essere ridotta qualora il

fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20,

ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a

coincidere con il fronte a mare della concessione. Ove previsto dal titolo

concessorio, sono consentiti, in relazione alla tipologia di unità in transito,

corridoi di minori dimensioni;



- profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;



- delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con

sagola tarozzata e distanziati a intervalli di 50 metri ;



- individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di

bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;



- posizionamento dei corridoi in una delle estremità laterali della concessione

affinché non intralci l’attività di balneazione.

13

13.4 Norme di comportamento



13.4.1 Le unità a vela, ivi compresi i wind-surf, devono percorrere i corridoi con la

massima prudenza ed alla minima velocità di governo.



13.4.2 Le unità a motore, ivi compresi gli acqua-scooter, devono percorrere i corridoi

a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a nodi 3 (tre). In ogni caso

procederanno in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i

bagnanti.



13.4.3 Le unità navali a motore e a vela – se non condotte a remi e/o con la vela

abbassata – dovranno raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi

corridoi di lancio.



13.4.4 E’ fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all’interno dei corridoi di

lancio.



ART. 14 LIMITI DI NAVIGAZIONE DALLA COSTA



14.1 I limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa, che per facilità di

consultazione sono richiamate al successivo punto14.1.2, sono disciplinate

dall’Ordinanza di polizia marittima n.31/2003 del Capo del Compartimento Marittimo di

Imperia.





14.2 ”… nel corso della stagione estiva, che comprende il periodo che va dal 1° maggio

al 30 settembre, la navigazione delle unità da diporto, come definite dall’art. 1, comma 3,

della legge 50/71, propulse a motore, deve avvenire con velocità non superiore a 10 nodi

e con gli scafi in dislocamento, quando le stesse si trovano all’interno della fascia

costiera di 1.000 metri dalle spiagge e di 500 metri dalle scogliere.

In prossimità di zone con costa rocciosa a picco ove non vi siano significative

attività di balneazione è consentito l’avvicinamento e l’ancoraggio di unità da diporto,

purché sia osservata ogni precauzione per evitare danni a terzi.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria della Capitaneria di Porto – Guardia

Costiera sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza in tema di sicurezza

della navigazione, unitamente a le altre Istituzioni che esercitano in mare poteri di Polizia

quando operano con azione sinergica e d’intesa con l’Autorità Marittima.”



14.3 I limiti di navigazione degli scooter acquatici e di natanti similari rispetto alla costa,

che per facilità di consultazione sono richiamate al successivo punto14.3.1., sono

disciplinate dall’Ordinanza Balneare della Capitaneria di Porto di Imperia.

14

14.4 La navigazione degli scooter acquatici e di natanti similari è consentita durante la

stagione balneare:

- ad una distanza minima dalla costa di metri 400 e massima di 1 miglio



durante la stagione invernale

- ad una distanza minima dalla costa di metri 300 e massima di 1 miglio



14.5 Gli scooter acquatici e natanti similari possono circolare:



a) durante la stagione balneare estiva di ciascun anno – dal 1° maggio al 30

settembre – nelle seguenti zone di mare alle seguenti condizioni:



il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo dei natanti di cui trattasi è consentito dai porti

ed approdi aperti al traffico marittimo da diporto che sono:

Porto di Sanremo, Portosole Sanremo, darsena di Arma di Taggia, Porto di Bordighera,

Marina di Capo Pino, o da corridoi appositamente e specificamente concessi per la

partenza e l’ arrivo dei Jet sky;



- l’entrata e l’uscita dagli stessi deve avvenire con velocità massima di 3 (tre ) nodi



b) al di fuori della stagione balneare – nelle seguenti zone di mare ed alle seguenti

condizioni:



il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo dei natanti di cui trattasi è consentito da

qualsiasi punto della costa;



è consentita la velocità massima di 3 (tre) nodi per raggiungere la predetta zona di

navigazione.



14.6 Essi devono navigare esclusivamente in ore diurne.

Per la condotta degli scooter acquatici è necessaria un’età minima di 18 anni e, qualora

previsto dalle normative vigenti, la patente nautica.

Durante la navigazione dovrà obbligatoriamente essere indossata una cintura di

salvataggio o idonea muta galleggiante. E’ vietato il deposito degli scooter acquatici su

spiagge o aree demaniali marittime in genere destinate alla balneazione che non siano

espressamente autorizzate a tale scopo.

L’inosservanza può comportare oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 15 anche

la previsione di sequestro cautelare e di conseguente confisca amministrativa ai sensi

della legge 24.11.1981, n. 689 del mezzo.







15

I noleggiatori di scooter acquatici e natanti similari devono dotare i natanti stessi di

apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzarsi in caso di condotta non

regolamentare dei mezzi.



14.7 Qualora il segnalamento del corridoio di transito abbia lunghezza inferiore a metri

400 (quattrocento), il mezzo nautico dovrà, comunque, proseguire con rotta costante fino

a raggiungere il limite indicato.



14.8 Qualora non esistano corridoi di lancio, al di fuori dei porti ed approdi sopra

indicati, l’attraversamento dello specchio acqueo interdetto potrà avvenire

esclusivamente senza l’uso del motore.



ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI



1. La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, e per le spiagge

libere a cura dei Comuni rivieraschi, in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della

stagione balneare.



2. Gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della

presente ordinanza, che contestualmente all’entrata in vigore sostituisce ed abroga quella

n° 26 /2004 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 28.05.2004.



3. I trasgressori alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un

diverso e/o più grave reato e salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito

comportamento, saranno perseguiti, a seconda dell’infrazione, ai sensi degli articoli 1161,

1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, dell’articolo 39 della legge 11.02.1971,

n° 50 e successive modifiche e dall’articolo 26 della legge 14 luglio 1965 n. 963 e

successive modifiche, del 650 del Codice Penale.



E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza che sarà pubblicata

all’albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo ed agli albi dei Comuni

rivieraschi e la cui diffusione sarà assicurata mediante

 trasmissione ai Comuni interessati

 divulgazione a cura dei mezzi di informazione

 inserimento nel sito web www.guardiacostiera@sanremo.it



E’da ritenersi abrogata l’Ordinanza n° 26 /2004 in data 28.05.2004.-



Sanremo, 31.05.2005

F.to IL COMANDANTE

TV(CP)Cosimo NICASTRO



16

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

GUARDIA COSTIERA SANREMO



NUMERO TELEFONICO

EMERGENZA IN MARE



NUMERO BLU

(CHIAMATA GRATUITA)

1530



Per informazioni

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

SANREMO

Tel. 0184/505531



Sito internet d’interesse: www.guardiacostiera.it

Indirizzo di posta elettronica di Circomare Sanremo:

sanremo@guardiacostiera.it









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