STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Il rischio radiologico
Studio sull‟esposizione del personale della
Croce Verde Verona, alle radiazioni
ionizzanti.
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
COLOMBO ALESSANDRO, RLS Croce Verde Verona
Via Valpantena n116 f
37034 VERONA
Tel. 3389797026 Fax 02700526695
CROCE VERDE VERONA
LUNGADIGE PANVINIO
VERONA
C.a. Responsabile Amministrativo
Sig.ra Daniela Malesani
e p.c. R.S.P.P.
Sig. Roberto Dalvecchio
MEDICO COMPETENTE
Dott. Plinio Menegalli
RSU SINDACALI
CGIL, CISL, UIL
Loro sedi
VERONA LI
Oggetto: RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL RISCHIO RADIOLOGICO.
In seguito alle numerose segnalazioni da me protocollate presso questa
Amministrazione, in riferimento al pericolo derivante dalle radiazioni emesse da
isotopi ionizzanti e dal loro irradiamento, al quale il personale di Croce Verde è
esposto quotidianamente nello svolgere i sevizi di Geriatrico, Marzana, e navetta,
con il trasporto di pazienti irradiati, da vari tipi di isotopi ionizzanti ma anche dal
potenziale rischio, dovuto alla continua frequentazione di zone controllate come la
medicina nucleare (dove si effettuano varie tipologie di scintigrafie ecc.), i reparti
di radioterapia, di oncologia, bunker, e tutti i reparti di diagnostica come TAC,
RX, Emodinamica, Angiografie, ma anche altri reparti diagnostici meno
pericolosi come RMN, Ecografie, ecc;, il sottoscritto in qualità di RLS, intende
con questo documento, dimostrare come tale rischio sia pericolosamente effettivo.
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RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
PREMESSA.
Dopo avere preso visione attentamente della documentazione di seguito allegata,
mi dispiace dovere iniziare con il smentire le affermazioni fatte da due illustri
professionisti quali il Dr. Chierego (responsabile della fisica sanitaria
dell‟Ospedale Civile Maggiore di Verona) e il Dr. Giorgetti (primario del reparto
di Medicina Nucleare dell‟Ospedale Civile Maggiore di Verona), in occasione
delle due serate informative (avvenute dopo più solleciti da parte mia) presso la
sede della Croce Verde di B.go Venezia con la maggior parte di colleghi, ma in
assenza di CO.CO.CO., e dei VOLONTARI, nei quali incontri, è stato ribadito più
volte (con molte contraddizioni tra loro) che NON SUSSISTE nessun pericolo ne
rischio per noi.
Alla luce dei fatti invece, si può dimostrare che vi sono equipaggi della Croce
Verde quotidianamente impegnati presso le strutture sopraccitate, e “prendono a
bordo” dei propri mezzi (partecipando alle operazioni di scarico e carico dei
pazienti dalle barelle, all‟interno di zone calde o protette) pazienti irradiati con
isotopi ionizzanti, senza che siano passati i tempi di decadimento per il
dimezzamento degli isotopi.
Quindi oltre il pericolo nel frequentare i reparti “protetti” vi è anche il pericolo
derivante dal contatto con i pazienti, il tempo di permanenza sui mezzi a distanza
ravvicinata, e non per ultimo la possibilità (frequente) di venire a contatto di
materiale organico come urine, sangue, vomito dove e scientificamente dimostrata
la alta concentrazione di isotopi radioattivi.
LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO.
59/221/CEEA : Direttive del Consiglio CEEA del 2 febbraio 1959 che fissano
le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
D.P.R. del 13 febbraio 1964, n. 185 "Sicurezza degli impianti e protezione
sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti derivanti dall’impiego dell’energia nucleare."
D.Lgs. 26.5.2000, n. 241
Decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 96/29/Euratom che
stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti (CdM 26.5.2000)
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D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle direttive Euratom 80/836,
84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti."
D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.", modificato dal D.Lgs 242/96.
Norme UNI, CEI.
art.58, IV comma, del D.P.R. n. 270 del 1987
Articolo 1 della legge n. 460/1988 e l'articolo 36 del DPR n. 130/1969
Sentenza 18, 8 Febbraio 1995 - TAR di Trento
Consiglio di Stato - V Sezione, Ordinanza 494 del 1 Maggio 1999
Sentenza n.1285 del 30 ottobre 2003 – TAR Regione Marche
Sentenza n.720;T.A.R. Puglia, sez.I, 23 marzo 2001,
Sentenza n.391;TAR Piemonte, sez.II, 24 febbraio 2001,
DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 645, Recepimento della
direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della
salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento ( G. U. dd. 21/12/96, n. 299).
Si tiene a precisare che la Legislatura riguardante l‟argomento di “radioprotezione
e indennità di rischio radiologico” è ampia e di chiara interpretazione, e le
sentenze successive su contenziosi legali di riferimento, sono molto numerose
creando un precedente legale inconfutabile.
VALUTAZIONE STATISTICA.
Per potere avere delle indicazioni precise di pericolosità, diventa indispensabile
riuscire ad avere dei dati statistici sulla periodicità di esposizione al pericolo
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stesso, ed il tempo di permanenza all‟esposizione, oltre a tenere conto, come recita
il D.Lgs 626/94, delle situazioni di pericolo “intrinseche”.
La periodicità è data dalla rotazione del personale su i tre turni “a rischio” quali;
geriatrico, marzana, navetta.(documentabili dallo storico in possesso dell‟ Ente
presso il capo servizio dell‟area operativa)
Dividendo il periodo lavorativo in 44 settimane annue, e guardando la turnazione
media si determina che 2,5 settimane al mese (mediamente sono di turnazioni a
rischio come descritto) .
2,5 settimane x 11 mensilità = 27,5 settimane per anno lavorativo che determinano
165 turni, dove minimo 2 volte al giorno( o turno) abbiamo a che fare con reparti
a rischio e i loro pazienti irradiati con isotopi ionizzanti di varie intensità e
caratteristiche, e corrispondono per un totale annuo (su 11 mesi) di 330 “occasioni
di contatto o irradiazione”! (si intende che questi dati sono riferiti ad ogni singolo
operatore di Croce Verde)
Viste le diverse destinazioni dei pazienti sottoposti a diagnosi o terapie con isotopi
ionizzanti,( e tenendo sempre conto del tempo di permanenza del personale di
Croce Verde, nelle “zone calde” dei reparti a rischio, per la movimentazione del
paziente) bisogna distinguere due medie diverse di percorrenza dei mezzi
(ambulanza) con il paziente a bordo una” breve” di 10 minuti circa,(trasporti
interni) e una” lunga”(trasporti esterni) di 30 minuti circa.
Dai dati tratti dal foglio di movimentazione giornaliera dei mezzi presso il
centralino del geriatrico, ne deriva che:
sulla media annua di 330 occasioni di contatto,
80% è di breve percorrenza 10 minuti = 264x10 = 44 ore
20% è di lunga percorrenza 30 minuti = 66x30 = 33 ore
Totale 77 ore l’anno(11 mesi) di esposizione a isotopi ionizzanti
Per essere precisi, vi è d‟aggiungere che vi sono due colleghi( un maschio ed una
femmina) che fanno esclusivamente sevizio interno al geriatrico, aumentando il
tempo “a rischio del 20% almeno ( 92,4 ore anno). Oltre ad altri quattro colleghi,
che partecipano al progetto obbiettivo alla manutenzione dei mezzi, che non
essendo mai inviati alla sede di B.go Venezia, aumentano il tempo “a rischio” del
6% almeno (81,6 ore anno).
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Come “variabili” esistono due valori da stimare;
Il primo è la distanza dalla sorgente ionizzante, nel nostro caso il paziente
sottoposto a terapia o diagnosi, che a sua volta varia dal momento del
contatto, nell‟atto della movimentazione del paziente non autosufficiente, al
momento del trasporto, dove le distanze vanno dal metro per chi guida, ai
pochi centimetri per chi fa assistenza al barellato.
Il secondo ce lo diranno gli esperti di radioprotezione e i responsabili dei
reparti, nel senso che sono l‟intensità ionizzante del tipo di isotopo, e il
tempo di dimezzamento del decadimento.( che come ho più volte segnalato,
qualunque essi siano, non viene mai rispettato!)
Al termine, ai fini della statistica, si tenga conto che questi dati sono relativi agli
ultimi due anni,(circa) mentre anni fa la turnazione aveva una frequenza maggiore
perché vi era meno personale, e una parte di esso era fisso all‟interno del
geriatrico, oltre ad una mole di lavoro molto più ampia presso il reparto di
medicina nucleare.
In conclusione, non esagero quando affermo che almeno il 6 / 7% dell’orario di
lavoro(pari a 80 ore circa annue) del personale di Croce Verde è svolto
mentre si trova esposto alle conseguenze di radiazioni emesse da isotopi
ionizzanti!
Soluzioni.
La prima soluzione, anche la più logica, e vorrei aggiungere anche la più giusta
sotto il profilo etico morale di chi deve preservare e tutelare la salute del
lavoratore, è il riconoscimento del rischio radiologico, applicando tutte le
direttive di Legge previste in termini di prevenzione, tutela, riconoscimento
economico, informazione, e formazione.
La seconda, meno logica, ma più sbrigativa e di facile realizzazione per l‟Ente
Croce Verde Verona, è vietare l’accesso ai reparti in questione, e stilare un
protocollo inequivocabilmente di facile applicazione, avente nel contenuto
alcuni punti come segue:
Intese scritte con i reparti sopraccitati “a Rischio” dove vietare l‟accesso al
personale di Croce Verde.
Pretendere l‟assoluto rispetto dei tempi di dimezzamento per il decadimento
degli isotopi ionizzanti, su i pazienti in uscita.
Esigere che il personale di reparto, avvii all‟ esterno solo i pazienti
completamente ripuliti da eventuale materiale organico dei pazienti stessi, e
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da qualsiasi altro materiale radioattivo che possa in qualsiasi forma(lieve /
moderata o forte) contaminare il personale di Croce Verde.
Rendere noto che in violazione anche di uno solo dei tre punti precedenti il
paziente non sarà trasportato.
Informazione precisa, al momento del passaggio delle consegne e alla presa
in consegna del paziente, su; tipo di esame svolto, tipo di isotopi usati e loro
tempo di decadimento, ed eventuali problemi insorti durante la terapia o la
diagnosi.( per avere la certezza dei tempi sarebbe utile che sulla busta o
sulla cartella del paziente venissero scritte queste informazioni, quantomeno
l‟ora di inizio esame/terapia e l‟ora di fine).
Informazione e formazione, nonché addestramento di TUTTO il personale
di Croce Verde (dipendenti, co.co.co. e volontari) su argomenti come;
procedure operative (da redare), segnaletica di pericolo, nozioni e procedure
in caso di contaminazione personale esterna o interna, o dei mezzi e
attrezzature della Croce Verde.
Varie……….
CONCLUSIONE.
Per rendermi più “attendibile” da profano come sono dell‟ argomento in questione,
cito alcune risposte inviatemi da alcuni illustri professori competenti in materia, o
tratte da pubblicazioni on-line;
Prof. Alberto Fenzi; …….. venire a contatto o rimanere vicino a
pazienti cui sono stati somministrati delle sostanze radioattive gamma
emittenti può comportare dei rischi che devono essere valutati con
attenzione…….
Testo tratto dal libro di prevenzione e protezione e valutazione dei
rischi dell’azienda ospedaliera di Verona; ………Vi è però una
sostanziale differenza nella possibilità del danno: ad alte dosi, sopra ad
una determinata dose, il danno sarà certo: si parlerà di pericolo da
radiazioni e si può affermare che a maggiore dose corrisponde
maggiore danno. Questo tipo di danno viene definito deterministico
(ovvero graduato, a partire da una certa soglia minima). A basse dosi,
invece, il danno è di tipo probabilistico (o stocastico): esso non è mai
certo ma solo possibile e quindi si parlerà di rischio. Ad esso non
corrisponde una soglia minima precisa e può manifestarsi anche dopo
diversi anni dal momento dell'esposizione alle radiazioni, in maniera
casuale, secondo regole di tipo statistico: le stesse che governano i
risultati del lancio di dadi, ma con probabilità molto basse di effetti
negativi sulla salute. La frequenza con la quale si verificano i danni
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probabilistici (o stocastici) è direttamente proporzionale alla dose
mediamente ricevuta.
59/221/CEEA : Direttive del Consiglio CEEA del 2 febbraio 1959
che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle
radiazioni ionizzanti; ……………. E‟ importante tenere presente che
fra le radiazioni assorbite ed il rischio di danno per le cellule viventi non
vi è, fino ad ora, prova dell‟esistenza di una dose-soglia al di sotto della
quale il rischio di danno possa considerarsi nullo; per questo è stata fatta
l‟ipotesi che anche le dosi più modeste comportino un rischio minimo,
tenendo conto che le dosi assorbite agiscono in maniera cumulativa.
Decreto Legislativo n. 241 del 2000 ; ………..L'esposizione a dosi più
o meno elevate di radiazioni ionizzanti può avere effetti a lungo termine
che possono provocare cancro o leucemia. Tali effetti si manifestano in
modo aleatorio, che non si può predire in modo certo per ciascuna
persona sottoposta alle radiazioni. In questi casi, si parla di probabilità di
accadimento, che cresce o diminuisce a seconda dell'entità più o meno
rilevante della dose assorbita. La stima di tale probabilità è ricavata dai
dati sperimentali (epidemiologia) ottenuti osservando le conseguenze
dell'esposizione alle radiazioni su persone o gruppi di persone (ad
esempio: i giapponesi sopravvissuti alle esplosioni nucleari di Hiroshima
e Nagasaki; i lavoratori e le popolazioni limitrofe esposti alle
conseguenze di incidenti in installazioni nucleari).Si è potuto così
stabilire che la probabilità di insorgenza di cancro o leucemia è elevata
per alte dosi, mentre è assai limitata(ma non esclusa) per basse dosi.
Università di Pavia; testo tratto dal libro per la “radioprotezione”
dove anche il PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE è soggetto
alle norme;……….. Il personale addetto alle pulizie dei laboratori ove
sussiste il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti deve essere in
numero minimo indispensabile e può eseguire le pulizie solo
successivamente alla autorizzazione del Direttore sentito il Preposto, alla
classificazione da parte dell‟Esperto Qualificato ed eventualmente alla
idoneità rilasciata dal Medico Autorizzato/Competente espressamente
incaricati dalla Ditta esterna ove non diversamente convenuto. Per tali
motivi il personale addetto alle pulizie non deve essere sostituito dalla
ditta incaricata senza preavviso.
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Consiglio di Stato - V Sezione Ordinanza 494 del 1 Maggio 1999;
Il Consiglio di Stato ribadisce con questa ordinanza il giudizio sulla
materia già espresso in altre sentenze. In particolare i giudici confermano
che anche altre categorie e professionisti del comparto sanitario hanno
diritto al congedo aggiuntivo di quindici giorni annuali e all'indennita'
relativa al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti. La V sezione del
Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello di trentotto tra
anestesisti e ortopedici della Usl di Padova, rimarcando la ingiustificata
disparita' di trattamento che si verrebbe a creare con la non concessione
dei benefici a operatori sanitari, per i quali risultasse accertata, come nel
caso dei dipendenti della Usl padovana, l'effettiva esposizione a un
rischio da radiazioni non inferiore a quello in cui si trovava normalmente
esposto il personale di radiologia stesso.
Fondamentalmente tutti i testi di Legge ma anche Universitari
convergono affermando che; ……… ed è qui un punto molto
importante perché sta alla base della impostazione filosofica della
radioprotezione, ci si pone in una prospettiva di cautela e si introduce
l'ipotesi che quel rapporto di linearità, che è stato riscontrato alle dosi
medio-alte tra incidenza neoplastica e dose, possa esser estrapolato
anche alle piccole dosi fino a dose zero, senza quindi una soglia al di
sotto della quale considerare assenti gli effetti neoplastici. Una
prospettiva, questa, di cautela, in quanto è ben evidente, come del resto
già evidenziato più sopra, che l'organismo ha delle risorse reattive alla
noxa con le quali cerca di opporsi al danno o di ripristinare le condizioni
"quo ante"; risorse rappresentate da vari meccanismi di protezione, di
riparazione e di eliminazione degli effetti elementari prodotti dalla
radiazione. Analogamente, a dosi elevate le radiazioni ionizzanti
possono produrre danni ereditari. Infatti, come accennato, i dati
sperimentali su piante ed animali, notevolmente numerosi, ottenuti in
condizioni di irradiazione perfettamente definite (dose e rateo di dose),
indicano che tali danni possono di fatto insorgere
…………………………..
E cosi via, potrei elencare centinaia di scritti pronti a sostenere che il solo fatto
di essere vicini a pazienti irradiati, o frequentare i reparti che vi ho elencato
comporta quantomeno dei rischi !
Rischi ma non solo, in base al D.Lgs 626/94 anche pericolo, visto che il
personale di Croce Verde frequenta abitudinariamente i luoghi a rischio, e in
quelle porzioni di tempo corre esattamente gli stesi rischi del personale di
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reparto, oltre all‟esposizione durante il periodo di trasporto che vi ho
dimostrato.
A questo punto visto il protrarsi della situazione, e non avendo alcuna
precisazione scritta certa e competente mi vedo costretto, per preservare la mia
salute e quella dei miei colleghi e per chiedere spiegazioni certe e ufficiali, a
consegnare questo esposto anche alle Autorità che Vi elenco;
Procura della Repubblica di Verona
SPISAL ULS 20
C.C. del servizio N.A.S.
Organizzazioni Sindacali
A.R.P.A.V.
Ministero della Salute
Certo di un Vostro sollecito interessamento, rimango comunque a Vostra
Disposizione per qualsiasi chiarimento, fornendo assieme a questo
avviso/esposto un‟ampia documentazione ( pari a 149 pagine totali).
Distinti saluti
R.L.S.
Colombo Alessandro
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RADIOPROTEZIONE; RIEPILOGO DI TESTI, LEGGI,
RIFERIMENTI, E FONTI; a cura di Alessandro Colombo.
Dott. Claudio Soave
Tel. 045 8027630
Responsabile
E-mail: claudio.soave@univr.it
Istituti Biologici II - Blocco B Piano Rialzato - Presente Ascensore Strada Le
Localizzazione
Grazie, n. 8 - Verona
Equipe medica
Personale Dott. Vittoria Cervi, Dott. Stefano Zancarli, Dott.ssa Chiara Giuliari, Dott.ssa
Francesca Pasquetto
Servizi Aggregati
Segreteria
Sig.ra Lorella Falzi
Sig.ra Patrizia Veronese
Informazioni utili Sig.ra Martina Perazzoli
Telefono 045 8027630
Orari di apertura: Dal lunedì al Venerdì dalle ore 7.00 alle ore 17.00 Non è
aperto al pubblico
Presentazione
Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede all'individuazione dei fattori
di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la
sicurezza e la salute degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
Attività elabora per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi
di controllo di tali misure. Propone i programmi di formazione ed
informazione dei lavoratori in merito alla competenza stessa del Servizio e
partecipa alle consultazioni in materia di tutela e sicurezza della salute - vedi
Capo II D.Lgs. 626/94
FISICA SANITARIA
Ambulatorio Divisionale - Qualità e sicurezza apparecchiature radiologiche- Rilevazioni dosimetriche
Sede Ove presente sorgente di radiazioni
Orario 9.00-17.00
Referente
Telefono 045 8072353
8 Fisici sanitari
Addetti
3 TSRM
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Struttura di servizio
Servizio di Radioprotezione
Responsabile Alberto Fenzi
Telefono +39 045 802 7137
Fax +39 045 802 7639
E-mail alberto.fenzi@univr.it
Pagina Web http://www.sfismed.univr.it/
Orario di apertura al pubblico 09:00 -13:00 dal Lunedì al Venerdì
Ufficio Istituti Biologici Blocco B Ala NUOVA,
piano 1, stanza 1.31
Componenti della struttura
Mirko Bortolazzi Alberto Fenzi
Francesco Ceccato Rosaanna Racioppi
Competenza
Il Servizio di Fisica Medica cura gli aspetti radioprotezionistici dei vari Istituti che praticano attività
con rischio da radiazioni ionizzanti.
Tramite L'Esperto Qualificato vengono valutati, periodicamente, gli aspetti fisici del rischio da
radiazioni ionizzanti in relazione alle sorgenti utilizzate, agli ambienti e alle modalità di lavoro, ai
limiti e alle cautele previste dalla normativa. Il Servizio controlla l'esposizione ambientale, valuta la
dose individule assorbita dai lavoratori, controlla periodicamente i dipositivi tecnici di protezione.
Inoltre gestisce l'archivio dosimetrico e tiene aggiornati i documenti di radioprotezione(registri di
carico-scarico, registri di contaminazione superficiale, modulistica sulle modalità di lavoro,
modalità di accesso alle zone con rischio, etc.), gestisce l'utilizzo della strumentazione
radioprotezionistica in dotazione, fornisce consulenze su strumentazione, tecniche di lavoro, iter
autorizzativi, modalità di smaltimento, svolge un programma di formazione-informazione per il
personale universitario sui rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, effettua i controlli di qualità
sulle macchine radiogene dell' Università.
TECNICHE RADIOLOGICHE:
Radiodiagnostica tradizionale : Permette di evidenziare e documentare organi ed apparati,
fornendo informazioni essenziali in un vasto campo diagnostico. E' indispensabile per la
determinazione di un grande numero di patologie. l'interazione dei raggi X con le parti del corpo
easminate, consente di riprodurre su una pellicola fotosensibile (radiografia) l'immagine dell'organo
indagato.
Le diagnosi più comuni riguardano molte patologie polmonari, delle ossa e delle articolazioni, delle
vie biliari ed urinarie e dell'apparato digerente.
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RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Il Tecnico di Radiologia autonomamente ed in collaborazione con il medico Radiologo esegue
l'esame richiesto. Posiziona e determina la proiezione corretta, imposta i dati necessari, sviluppa il
materiale radiografico.
Angiografia digitale : E' una tecnica di indagine radiologica, che permette di evidenziare e
documentare arterie, vene e cavità cardiache, mediante l'iniezione, con un catetere, di mezzo di
contrasto a base di iodio. l'interazione dei raggi X con il mezzo di contrasto in circolo nel sangue e
l'elaborazione computerizzata delle immagini ottenute, forniscono in tempo reale i dati necessari
alla diagnosi ed alla terapia.
Le diagnosi più comuni riguardano stenosi, aneurismi, traumi, trombosi, ischemie, insufficienze
cardiache, insufficienze valvolari e patologie tumorali benigne e maligne. Le terapie più comuni
riguardano il controllo di emorragie, la dilatazione di stenosi vasali, l'embolizzazione, l'infusione di
farmaci nella cura di trombosi e di alcuni tumori.
Il Tecnico di Radiologia collabora direttamente con il medico Radiologo in tutte le fasi dell'esame.
Posiziona il paziente e prepara l'iniettore che spingerà il mezzo di contrasto nei vasi. Programma il
computer per la ripresa delle immagini. Acquisisce, elabora e stampa i dati definitivi dell'esame.
Tomografia computerizzata - TAC : E' una tecnica di indagine radiologica, che permette di
evidenziare e documentare sezioni trasversali del corpo molto sottili, dell'ordine di millimetri, in
profondità e larghezza. L'interazione dei raggi X con le parti del corpo esaminate e l'elaborazione
computerizzata dei dati ottenuti, forniscono in tempo reale le immagini necessarie per la diagnosi.
Le diagnosi più comuni riguardano molte patologie del sistema nervoso centrale, della testa, del
collo, del tronco e degli arti. Come la patologia traumatica, le malattie vascolari, i tumori cerebrali.
La patologia toracica e polmonare, del rachide e dell'addome. Il Tecnico di Radiologia collabora
direttamente con il medico Radiologo in tutte le fasi dell'esame. Posiziona il paziente e imposta i
dati per le scansioni. Programma il computer per la ripresa delle immagini. Acquisisce, elabora i
dati definitivi dell'esame.
In pratica, il tubo radiogeno gira attorno al corpo della persona mentre un sistema sofisticato di
detettori rileva l'assorbimento dei raggi X mentre attraverso le strutture dell'organismo.
Si sta sempre più evolvendo la tecnica cosiddetta a spirale (in cui il tubo radiogeno gira
continuamente durante gli spostamenti del lettino con il paziente) e le elaborazioni consentono di
ottenere immagini in 3 dimensioni o addirittura viaggi virtuali all'interno di strutture anatomiche
come vasi sanguigni...
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RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Radioterapia : E' la branca della radiologia che usa le radiazioni ionizzanti a scopo terapeutico.
L'interazione dei raggi Gamma ed Elettroni con i tessuti del corpo da irradiare, ha lo scopo di
danneggiare le cellule neoplastiche e nel contempo risparmiare quanto più possibile i tessuti sani. Si
può intervenire con fasci esterni attraverso la cute ( irradiazione transcutanea), dall'interno di cavità
naturali (irradiazione endocavitaria) o con infissione diretta di materiale radioattivo (interstiziale).
La Radioterapia trova indicazione quasi esclusivamente per il trattamento di tumori maligni e
benigni, patologie infiammatorie o degenerative. Il Tecnico di Radiologia esegue il trattamento sui
pazienti in base alle prescrizioni del medico Radioterapista. Si occupa delle operazioni di centraggio
delle lesioni da trattare e della realizzazione delle schermature in lega per l'esecuzione dei campi di
radioterapia sagomati e personalizzati.
Risonanza Magnetica : E' una tecnica di indagine che non impiega i raggi X, che permette di
evidenziare e documentare sezioni molto sottili del corpo, sia trasversali che longitudinali ed
oblique. Le immagini di RM sono ottenute con l'inserimento del corpo all'interno di un Magnete ad
alta intensità. Questa condizione provoca particolari effetti sui nucleidi alcuni atomi del corpo
umano, che agiscono come sorgenti di energia, emettendo dei segnali. L'elaborazione
computerizzata dei dati ottenuti, permette la ricostruzione delle immagini necessarie per la diagnosi.
Le diagnosi più comuni riguardano molte patologie del sistema nervoso centrale, dove la Risonanza
magnetica è il metodo di indagine migliore, della testa, del collo, del torace, del cuore e del sistema
muscolare e schelettrico.
Il Tecnico di Radiologia collabora direttamente con il medico Radiologo in tutte le fasi dell'esame.
Posiziona il paziente e imposta le sequenze di acquisizione dei dati. Programma il computer per la
ripresa delle immagini. Elabora e stampa i dati definitivi dell'esame.
Medicina Nucleare : E' la specialità medica che usa a scopo diagnostico, le radiazioni ionizzanti
emesse da radionuclidi marcati, genericamente detti radiofarmaci, somministrati al paziente. Le
radiazioni Beta e Gamma diffuse dai radiofarmaci introdotti nei tessuti, vengono rilevate all'esterno
del corpo da uno strumento (Scintigrafo, Gamma Camera, PET), elaborate da un computer e
trasformate in immagini dell'organo di provenienza. La proprietà del radiofarmaco di localizzarsi in
un organo, di legarsi ad alcune molecole, di seguire il flusso sanguigno, permette di raccogliere i
dati necessari alla diagnosi.
Le diagnosi più comuni riguardano patologie del sistema nervoso centrale, dei polmoni,
dell'apparato cardiocircolatorio, del fegato, dei reni, della tiroide e delle ossa.
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RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Il Tecnico di Radiologia collabora direttamente con il medico Nucleare in tutte le fasi dell'esame.
Posiziona il paziente e predispone lo strumento di rilevazione. Prepara, verifica e custodisce il
materiale radioattivo.
Fisica Sanitaria : E' la branca preposta alla sorveglianza per la protezione contro le radiaziaoni
ionizzanti, nell'impiego di isotopi radioattivi, sorgenti per la radioterapia, per la diagnostica e la
ricerca. La radioprotezione si occupa del personale professionalmente esposto, della popolazione
nel suo insieme e dei pazienti sottoposti a procedure diagnostiche e terapeutiche che implicano l'uso
di radiazioni ionizzanti.
Il Tecnico di Radiologia collabora con i responsabili del servizio, per la soluzione dei problemi di
fisica nell'impiego di sorgenti radioattive e con l'Esperto Qualificato nell'esame e la verifica delle
attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione.
Il Ruolo del Tecnico di Radiologia Medica :
Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica collabora con i Medici specialisti in tutte le fasi
degli esami o dei trattamenti. Posiziona il paziente, predispone le attrezzature, verifica gli
strumenti di protezione, elabora a computer le immagini acquisite, sviluppa il materiale
radiografico. Le moderne tecniche di trasmissione delle immagini anche a distanza e i sistemi
di archiviazione su supporti informatici o ottici (dischi laser) consentono di gestire in maniera
ottimale le acquisizioni radiologiche e di elaborarne i contenuti anche a distanza.
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TESTO TRATTO DAL LIBRO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL‟
AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Responsabile: Dott. C. Soave
INFORMAZIONI PER I LAVORATORI DELLA SANITA‟.
DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 19.09.1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE
DEI LAVORATORI SUL LUOGO DEL LAVORO
ELABORATO PRODOTTO IN COLLABORAZIONE CON
I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
DELL‟AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA
CON LA COLLABORAZIONE DI
Vittoria Cervi, Lorella Falzi, Chiara Giuliari, Francesca Pasquetto, M.Martina Perazzoli, Patrizia
Veronese, Stefano Zancarli
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RI FATTORI DI RISCHIO
SCHIO
Radiazioni ionizzanti Radiologia, radioterapia, laboratorio ria,
Medicina nucleare, endoscopia
Fototerapia, sala operatoria
F
Radiazioni non ionizzanti Marconiterapia, risonanza magnetica,
I Sterilizzazione, fotocopiatura
Attività chirurgiche
S
Rumore Attività di officina e manutenzione
impianti termici, lavanderie, cucine
I giardinieri, centro stampa ( maternità)
Terapie intensive
C Vibrazioni Manutenzione automezzi (uso martello
pneumatico)
O
Microclima e qualita‟ dell‟aria Lavanderia, cucina, centrale termica, officina
Elettricità Apparecchi elettrificati 17
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ALLEGATO
Le radiazioni ionizzanti
A cura di T.S.R.M. Enzo Salgaro con la collaborazione di Roberto Meneghini Esperto Qualificato,
Salvatore Fazio Tirrozzo Medico Autorizzato.
Il decreto legislativo 230 del 17 marzo 1995, (e le sue modifiche successive 241/2000 e 257/2001
che in seguito non verranno più citate), individua, tra i doveri del datore di lavoro, l'obbligo di
informazione e formazione dei lavoratori addetti all'utilizzo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.
Queste pagine vogliono contribuire a far conoscere in modo adeguato i rischi specifici e le modalità
operative atte a ridurre il rischio di esposizioni indebite alle radiazioni ionizzanti ed essere uno
strumento di ausilio per i datori di lavoro ed i lavoratori nel quotidiano compito di garantire la
propria e l'altrui sicurezza.
Introduzione: le radiazioni.
Il tipo particolare di radiazioni verso cui si rivolge la nostra attenzione è definito, in fisica, con il
nome di radiazione ionizzante.
Le radiazioni ionizzanti differiscono dalla luce per molte caratteristiche, che possono essere
ricondotte all‟energia associata alla loro natura: tale energia è responsabile della specificità di
queste radiazioni.
In base alla energia trasportata ed alla loro tipologia, le radiazioni ionizzanti possono essere in
grado di attraversare in modo variabile i materiali esistenti in natura (metalli, minerali, legno o lo
stesso corpo umano).
Grazie a questa loro particolare proprietà, da più di cento anni le radiazioni X sono utilizzate per
osservare l'interno del corpo umano.
Difatti, poiché le radiazioni attraversano la materia in maniera più o meno efficace, secondo la
differente densità dei materiali stessi, ponendo una pellicola fotografica a valle dell'oggetto
attraversato dalle radiazioni, questa verrà impressionata in modo tale da consentire di ricostruire
un'immagine della struttura interna dell'oggetto medesimo.
Una particolarità delle radiazioni è di non poter essere avvertite dai nostri sensi e ciò, come
vedremo nel seguito, può costituire un rischio.
Da dove vengono le radiazioni ionizzanti?
Tutte le sostanze sono costituite da particelle chiamate atomi, elettricamente neutri; a loro volta, gli
atomi sono fatti di particelle ancora più piccole: i protoni, gli elettroni ed i neutroni.
Mentre protoni e neutroni si trovano nel cuore dell'atomo, chiamato nucleo, gli elettroni vi girano
intorno come in una sorta di microscopico sistema solare.
Quanto un elettrone è allontanato dall'atomo quest‟ultimo rimane carico positivamente,
trasformandosi così in uno ione: il fenomeno è definito ionizzazione.
Con il termine di radiazioni ionizzanti vengono dunque indicate tutte quelle radiazioni capaci di
produrre ionizzazione negli atomi di un mezzo materiale.
Tale capacità può essere posseduta da due tipi di radiazioni: le onde elettromagnetiche di
frequenza elevata (raggi X e raggi gamma), e radiazioni corpuscolari, particelle emesse da nuclei
instabili di radioisotopi (particelle o “raggi” alfa e beta).
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Generalmente si tende a credere che le radiazioni ionizzanti siano quelle generate dall'uomo che le
utilizza a scopi medici, e industriali, di ricerca scientifica e militari. Invece le fonti di esposizione
alle radiazioni ionizzanti non sono soltanto queste anzi esse sono in massima parte di origine
naturale ed accompagnano da sempre l'uomo nella sua storia. Ne sono un esempio le radiazioni
cosmiche che provengono dallo spazio e le radiazioni di origine terrestre emesse dai materiali
presenti sulla terra, a volte anche sotto forma di gas naturale (es. radon).
D'ora in avanti, per semplicità, quando parleremo di radiazioni riferendoci solo alle radiazioni
ionizzanti.
Riepilogando.
Le sostanze sono costituite da atomi, che in condizioni normali sono elettricamente
neutri.
Le radiazioni ionizzanti possono allontanare un elettrone dall'atomo, modificando la
carica elettrica complessiva (ionizzazione).
Le radiazioni ionizzanti possono essere sia di tipo ondulatorio (raggi X, raggi gamma)
che di tipo corpuscolare (raggi alfa, raggi beta).
La radioattività e le sostanze radioattive.
La materia, cioè tutto l'universo che ci circonda e quindi anche il nostro stesso corpo, è costituita
da atomi di oltre 90 elementi diversi.
Ogni elemento ha caratteristiche fisiche e chimiche che sono tipiche dell'elemento stesso. Queste
diverse proprietà derivano dalle caratteristiche degli atomi da cui gli elementi sono formati. In
particolare gli elementi sono classificati a seconda del numero di protoni presenti nel loro nucleo; a
parità di protoni poi, l‟eventuale variazione del numero di neutroni determina “isotopi” di
quell‟elemento.
La maggior parte degli elementi costituenti la materia e quindi gli atomi di cui sono composti, sono
stabili, cioè mantengono sempre le proprie caratteristiche senza subire alcuna trasformazione.
Esistono tuttavia alcuni elementi che sono di natura instabile: questi emettono radiazioni secondo
leggi fisiche conosciute. Questi elementi instabili sono chiamati elementi o isotopi radioattivi.
Ad esempio lo Iodio (I) è un elemento; I-123, I-125 e I-131 sono tre isotopi (in questo caso
radioattivi) dello Iodio.
Gli elementi radioattivi ricavano l'energia che emettono sotto forma di radiazione da un processo di
disgregazione del nucleo dei propri atomi: l‟energia di legame delle particelle nucleari
precedentemente posseduta non va persa, ma viene emessa sotto forma di radiazioni.
Per questo motivo si parla di energia atomica o di energia nucleare.
Mediante complessi procedimenti chimici ed industriali da materiali naturalmente radioattivi
possono venire isolati singoli elementi radioattivi utilizzabili per scopi particolari, come anche
possono essere prodotti elementi radioattivi artificiali, cioè nuovi isotopi o elementi radioattivi non
presenti in natura.
La radioattività è dunque la proprietà che hanno taluni isotopi di emettere radiazioni corpuscolari
(particelle Alfa e Beta) e/o elettromagnetiche (raggi Gamma).
L‟emissione radioattiva avviene quindi quando il nucleo di un isotopo radioattivo si trasforma nel
nucleo di un isotopo di quell‟elemento o di altri elementi; questo, a sua volta, può essere radioattivo
e subire un decadimento fino a quando giunge ad essere un elemento stabile, ovvero non
radioattivo.
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Il tempo necessario perché metà degli atomi radioattivi di una determinata sostanza si trasformi è
definito periodo o tempo di dimezzamento. Secondo il tipo di sostanza, questo tempo può andare
da frazioni infinitesime di secondo fino a diversi milioni di anni.
Un determinato isotopo radioattivo può dar luogo a contaminazione se viene utilizzato allo stato
libero: in questo casi la sorgente si chiama non sigillata; solo precise cautele protezionistiche
possono limitare o evitare la dispersione di tali sostanze radioattive nell'ambiente ed il conseguente
rischio di contaminazione.
Un esempio di sorgenti non sigillate è quello delle sorgenti utilizzate in medicina nucleare per
diversi tipi di indagini diagnostiche. In tal caso, la sostanza radioattiva allo stato libero o dopo
essere stata legata (marcatura) chimicamente a determinati farmaci (dando luogo ai cosiddetti
radiofarmaci), viene somministrata al paziente per via endovenosa oppure orale, e va a fissarsi in
particolari zone del corpo seguendo vie metaboliche prefissate. In questi casi la sicurezza passa
attraverso un'accurata opera di prevenzione, mirata ad evitare la dispersione incontrollata dei
radioisotopi nell'ambiente e dunque, in definitiva, a limitare o evitare la contaminazione dell'uomo.
Nel caso invece la sostanza radioattiva sia solidamente incorporate in materie solide ed inattive,
oppure utilizzata come sigillata in contenitori ermetici e resistenti agli agenti esterni, viene evitata
qualsiasi possibilità di contaminazione, e la sorgente si definisce sigillata.
Un esempio di tali sorgenti è costituito dalle cosiddette "bombe al cobalto", utilizzate nella terapia
di alcune forme di tumore (radioterapia) e cosi denominate nel gergo per la pericolosità dovuta non
al rischio di contaminazione, ma alla notevole quantità di radioattività presente. Sorgenti sigillate
sono anche le sorgenti di taratura della strumentazione impiegata per misurare le radiazioni
ionizzanti.
Riepilogando.
La maggior parte degli elementi presentati in natura è stabile.
Alcuni elementi hanno isotopi instabili, ovvero il cui nucleo si trasforma, emettendo
energia sotto forma di radiazioni ionizzanti: queste sostanza sono chiamate radioattive.
Raggi e particelle.
Tutte le radiazioni sono capaci di penetrare la materia e il loro potere di penetrazione dipende, per le
radiazioni corpuscolari, dalla massa e dalla velocità delle particelle, mentre per le reazioni di natura
ondulatoria la penetrazione è correlata all'energia trasportata.
Raggi X.
I raggi X sono radiazioni elettromagnetiche, e come tali sono particolarmente penetranti e
localmente poco ionizzanti, ma penetrando in profondità nei tessuti hanno ilo tempo di cedere
parecchia energia.
Essi sono prodotti nei tubi radiogeni accelerando degli elettroni e facendoli incidere violentemente
contro un bersaglio (anodo). La materia dell‟anodo, sottoposta al violento impatto con gli elettroni,
riceve della energia che riemette sotto forma di radiazione elettromagnetica dagli orbitali atomici,
che si disperde nello spazio circostante.
Raggi gamma.
Sono radiazioni elettromagnetiche fisicamente uguali ai raggi X; ne differiscono in quanto
provengono dal nucleo dell‟atomo e non dagli orbitali atomici, e sono di energia mediamente più
elevata
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Particelle Alfa e beta.
I raggi alfa sono sostanzialmente una piccola parte del nucleo (2 p e 2 n) che viene espulsa dal
nucleo come particella durante il decadimento dal nucleo di 1 elemento instabile. Tale particelle,
attualmente utilizzate raramente in medicina, sono poco penetranti per la loro grande massa, ma per
lo stesso motivo molto ionizzanti.
Le radiazioni beta sono invece elettroni, espulsi dall'atomo instabile.
La massa della particella beta è di gran lunga più piccola di quella delle particelle Alfa, ma la sua
velocità è molto più elevata. In tal modo, la capacità di interagire con la materia sarà inferiore ma la
radiazione risulterà più penetrante. I raggi beta sono infatti capaci di penetrare la cute per qualche
cm di profondità.
.
Riepilogando.
Le radiazioni possono essere il tipo corpuscolare (raggi alfa e raggi beta) o di tipo
ondulatorio (raggi X e raggi gamma).
Il potere di penetrazione delle radiazioni è differente e dipende dalla massa e dalla
velocità (per raggi alfa e raggi beta) o dalla loro frequenza ed energia (per raggi X e
raggi gamma).
Interazione delle radiazioni con la materia vivente.
L'interazione fra le radiazioni e la materia avviene sostanzialmente attraverso la cessione di
energia. Di conseguenza, nel caso in cui la materia attraversata sia costituita da tessuto biologico,
esso può essere danneggiato da tale energia.
Quando le radiazioni colpiscono una cellula infatti possono produrre dei danni la cui entità risulta
tanto maggiore quanto più rilevante è la quantità di energia rilasciata alla cellula. Se la quantità di
energia assorbita è molto piccola, la cellula può rimanere indenne o, dopo aver subito un leggero
danno ripararsi. Se la quantità di radiazione assorbita invece è rilevante, la cellula può andare
incontro anche a processi degenerativi irreversibili che possono condurre alla sua morte.
Quindi, se veniamo colpiti da radiazioni, potremmo subire un danno più o meno grave, a seconda
della quantità di energia assorbita e a seconda del numero e della tipologia delle cellule irradiate.
Complessivamente irradiando il corpo intero od una sua parte, la possibilità di un danno biologico
aumenta all‟aumentare della dose assorbita (che corrisponde in buona sostanza alla quantità
complessiva di energia trasferita al corpo intero o a quella sua parte).
Vi è però una sostanziale differenza nella possibilità del danno:
ad alte dosi, sopra ad una determinata dose, il danno sarà certo: si parlerà di pericolo da radiazioni
e si può affermare che a maggiore dose corrisponde maggiore danno. Questo tipo di danno viene
definito deterministico (ovvero graduato, a partire da una certa soglia minima).
A basse dosi, invece, il danno è di tipo probabilistico (o stocastico): esso non è mai certo ma solo
possibile e quindi si parlerà di rischio. Ad esso non corrisponde una soglia minima precisa e può
manifestarsi anche dopo diversi anni dal momento dell'esposizione alle radiazioni, in maniera
casuale, secondo regole di tipo statistico: le stesse che governano i risultati del lancio di dadi, ma
con probabilità molto basse di effetti negativi sulla salute.
La frequenza con la quale si verificano i danni probabilistici (o stocastici) è direttamente
proporzionale alla dose mediamente ricevuta.
Le norme e le cautele di radioprotezione mirano ad una tutela dei lavoratori e della popolazione
basate su di un rigido contenimento anche delle basse dosi ricevute e quindi la sicurezza dai pericoli
di esposizione alle alte dosi è a maggior ragione garantita: con tale impostazione si mira infatti a
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RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
ridurre la possibilità di comparsa di effetti stocastici o probabilistici a valori trascurabili.
Indicativamente si tenta di ridurre le dosi alla popolazione al minimo, e comunque ad un valore
massimo pari a 1/3 della dose mediamente già ricevuta dal fondo naturale.
Va ricordata, infine, la possibilità, legata a complessi meccanismi biologici e fisiologici, che
l'organismo ha di riparare, almeno in parte, i danni provocati a livello cellulare dalle radiazioni
ionizzanti. Quando le radiazioni colpiscono le cellule del corpo di una persona, essa potrebbe subire
dei danni che si manifesteranno nel corso della sua vita. Questo tipo di danno generalmente indicato
come danno somatico.
Se invece le reazioni danneggiano cellule direttamente coinvolte nel processo di generazione dei
figli si parla di danno genetico. In questo caso, i figli stessi , o addirittura i loro discendenti,
potrebbero portare le conseguenze del danno genetico verificatosi in una cellula.
Il danno genetico da radiazioni ionizzanti ha le caratteristiche del danno stocastico o probabilistico:
se le dosi di radiazioni sono contenute entro livelli ridotti, la probabilità di questo effetto è
praticamente trascurabile rispetto al rischio di “mutazioni spontanee” .
Riepilogando.
Le radiazioni danneggiano la materia attraversata cedendole la loro energia e nello
stesso modo possono quindi danneggiare le cellule viventi.
La dose assorbita è connessa alla quantità di energia ceduta.
Il danno subito dall'organismo alle alte dosi è graduato, aumentando con l'aumentare
della dose assorbita, mentre alle basse dosi è casuale, manifestandosi in maniera
probabilistica, con rischio proporzionale alla dose.
Il danno subito può essere somatico se a carico della vita dell’individuo oppure
genetico quando danneggia le sue cellule germinali e quindi, in definitiva, a carico della
sua progenie.
Gli effetti delle radiazioni sulla materia e sui tessuti viventi dipendono dalla cessione di
energia.
Le dosi che coinvolgono i lavoratori sono basse dosi e danno luogo ad un rischio
probabilistico; i limiti di dose fissati per i lavoratori esposti mirano a contenere il
rischio a livelli contenuti e paragonabili ai rischi ritenuti accettabili per ogni attività
lavorativa.
La misura delle radiazioni.
Le radiazioni ionizzanti sono rilevate in genere attraverso strumenti e metodi che si basano sulla
capacità di ionizzare il materiale che viene attraversato dalla radiazione stessa.
La strumentazione atta alla rivelazione ed alla misurazione delle radiazioni ionizzanti può essere
distinta in due categorie:
Misuratori di intensità di esposizione alle radiazioni, capaci di misurare la quantità di
radiazione nell'unità di tempo, utili a dimensionare il grado di esposizione potenziale alle
radiazioni in un determinato punto ovvero quantificare il campo di radiazione presente.
Misuratori integrali di dose assorbita, in grado di memorizzare gli effetti delle radiazioni
(ovvero la "dose") per un determinato periodo di tempo più o meno lungo, ed impiegati
quindi per quantificare la dose ricevuta da una determinata persona o in un determinato
punto durante quel periodo di tempo
La dosimetria ambientale consente di controllare che negli ambienti di lavoro la dose da radiazioni
ionizzanti non sia tale da comportare rischi per lavoratori e per l'insieme della popolazione (misure
eseguite per lo più in “intensità di esposizione”).
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La dosimetria personale permette invece di verificare che le dosi assorbite dai singoli operatori
rimangono al di sotto di valori preventivamente stabiliti e consente di accertare , per via indiretta,
che permangono le condizioni di sicurezza esaminate in fase di verifica ambientale (misure eseguite
per lo più in “dose assorbita”).
Riepilogando.
Le radiazioni sono misurate con strumenti capaci di rilevare gli effetti della
ionizzazione da esse generata.
I dosimetri servono a misurare la dose assorbita per un certo tempo.
La radioprotezione.
La radioprotezione è una scienza che ha come obiettivo la sicurezza e la protezione sanitaria dalle
radiazioni ionizzanti dei lavoratori, dei pazienti , della popolazione e dell'ambiente nel suo
complesso. Per ottenere ciò, essa si impone di ridurre, a livelli accettabili, i rischi sanitari derivati
dall'utilizzo delle radiazioni ionizzanti. I principi fondamentali sui quali si fonda la filosofia della
radioprotezione sono:
Il principio di giustificazione secondo il quale "nessuna attività umana deve essere accolta
a meno che la sua introduzione produca un beneficio netto e dimostrabile".
Il principio di ottimizzazione, per il quale" ogni esposizione alle radiazioni deve essere
tenuta tanto bassa quanto è ragionevolmente ottenibile, facendo luogo a considerazioni
economiche e sociali".
Il principio di limitazione delle dosi, il quale afferma che "la dose ai singoli individui non
deve superare i limiti raccomandati per le varie circostanze".
Scopo della radioprotezione è, dunque , la prevenzione degli effetti dannosi che hanno una soglia
di dose e la limitazione, a livelli considerati accettabili, delle probabilità di accadimento degli
effetti stocastici.
Riepilogando.
La radioprotezione si occupa di proteggere la collettività e l'ambiente dai rischi
derivanti dall'uso delle radiazioni.
La radioprotezione si fonda sia sui principi di giustificazione e di ottimizzazione delle
esposizioni, e di limitazione delle dosi.
Tempo, distanza, schermatura.
Vi sono due differenti tipologie di rischio: il rischio di irraggiamento dall‟esterno dell‟individuo, e
quello di irraggiamento interno legato alla sua contaminazione interna da isotopi radioattivi.
In generale, i fattori più importanti sui quali si può agire per la riduzione del rischio di irradiazione
esterna sono la distanza dalla sorgente, l‟interposizione di determinate schermature, ed il tempo di
esposizione:
Distanza. L'intensità della radiazione diminuisce con il quadrato della distanza dalla sorgente. Ad
esempio, a distanza doppia l'intensità si riduce ad un quarto.
Schermature. Le schermature attenuano, per assorbimento, le radiazioni emesse dalle sorgente
radiogene. La natura del materiale assorbente e lo spessore necessario sono legati al tipo ed
all'energia della radiazione incidente.
Tempo. Quando le schermature e la distanza non sono sufficienti a ridurre una esposizione, sarà
necessario limitare il tempo di lavoro individuale o il carico di lavoro complessivo.
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In particolare, per una corretta progettazione delle schermature dalle radiazioni, compito specifico
dell'Esperto Qualificato, dovranno essere a lui comunicati, oltre alle caratteristiche della sorgente, i
seguenti parametri:
Il carico di lavoro, ovvero la quantità complessiva di radiazioni ionizzanti erogata dalla sorgente
radiogena in un certo tempo di riferimento (settimana, mese, anno);
Il fattore di occupazione, che tiene conto del tempo di permanenza delle persone dietro le
schermature da calcolare;
Il fattore d'uso, ovvero la frazione del carico di lavoro durante la quale la barriera è esposta alla
radiazione.
L‟impiego dei tre fattori precedenti da una indicazione quantitativa dello spessore di materiale
necessario per attenuare le radiazioni incidenti agli obbiettivi di progetto.
Per quanto riguarda invece la sicurezza nei confronti dei pericoli della contaminazione interna, la
principale metodica si fonda invece sul contenimento, ovvero sulla necessità di isolare la sorgente
radioadottiva, al fine di impedire ogni dispersione ed, in ultima analisi, la possibilità di
contaminazione degli operatori e della popolazione, alla stregua delle cautele di sicurezza
comunemente adottate in presenza di rischi di natura biologica e chimica.
Riepilogando.
La radioprotezione operativa cambia a seconda si tratti di evitare la irradiazione
esterna o la contaminazione interna.
I parametri fondamentali sui cui agire per diminuire l’irraggiamento esterno sono il
tempo, la distanza e le schermature.
Nel caso di pericolo di contaminazione, bisogna assicurare il contenimento delle
sorgenti, ovvero ridurre al minimo la possibilità di contaminazione della cute, di
ingestione e di inalazione, di materiale radioattivo.
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I).
Determinate categorie di lavoratori devono operare, per motivi insiti nelle operazioni da svolgere,
nei pressi delle sorgente di radiazione, senza la possibilità di fruire di schermature fisse. E' il caso,
ad esempio, del personale che utilizza le sorgenti di radiazioni nelle sale operatorie, in terapia
intensiva o nelle sale di degenza, per esempio.
In questi casi, a prescindere dalla necessità di minimizzare I tempi di esposizione, è necessario fare
ricorso a dispositivi di protezione individuale, ovvero indumenti schermati che consentono una
attenuazione delle radiazioni incidenti. Dispositivi di questo tipo sono, ad esempio, i grembiuli
realizzati in materiale antix, le lenti schermate, i guanti in gomma piombifera.
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In complesso, nel caso di una esposizione ai raggi X durante indagini radiologiche in sala
operatoria, i mezzi di protezione che possono essere impiegati sono quelli indicati in figura:
1) Occhiali anti-X e collare per la tiroide.
2) Grembiule piombato individuale.
3) Paratia pensile in cristallo anti-X.
4) Grembiule piombato solidale all'impianto.
5) Blocco del diaframma.
6) Distanza.
7) Paratia fissa anti-X.
8) Durata dell'esposizione.
Naturalmente, ciascun lavoratore dovrà utilizzare correttamente i dispositivi di protezione
individuale messi a disposizione dal datore di lavoro, secondo le indicazione dell'esperto
qualificato, in funzione delle esigenze dettate dal tipo di lavoro svolto e dalle modalità operative.
Riepilogando.
Una determinata esposizione deve essere preventivamente giustificata ed ottimizzata
nelle schermature fisse e nelle modalità operative (carichi di lavoro, tempi e distanze di
esposizione);
Quando necessita una ulteriore protezione del personale per limitare le dosi possono
risultare utili i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
Il lavoratore dovrà utilizzare correttamente i D.P.I. forniti dal datore di lavoro.
Segnaletica di radioprotezione.
In radioprotezione, una corretta segnaletica è considerata come presidio primario di sicurezza e
dovrà contenere una puntuale indicazione dei rischi derivanti dalla presenza di sorgenti radiogene.
Anche per quanto concerne la segnaletica la radioprotezione ci si preoccupa primariamente di
distinguere i rischi di irradiazione esterna da quelli di contaminazione interna.
La segnaletica è utilizzata per delimitare aree di lavoro, per regolamentarne l'accesso e per
evidenziare la singola sorgente, come ad esempio nel caso del trasporto di sorgente radioattive o di
apparecchi radiologici portatili utilizzati per gli esami a letto.
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Obblighi del datore di lavoro.
Al fine di garantire la protezione dai rischi delle radiazioni ionizzanti la legge prevede l'obbligo per
i datori di lavoro, autorizzati ad utilizzare sorgenti di radiazioni ionizzanti, di avvalersi della
collaborazione di un esperto qualificato ed, ove è necessario, di un medico autorizzato al fine di
svolgere adeguate azioni di sorveglianza.
Sulla base della relazione dell'esperto qualificato, il datore di lavoro, a norma dell'art. 61 del D.Lgs.
230/ 95 e successive modifiche integrazioni e rettifiche, dovrà assicurare i seguenti obblighi:
a) provvedere affinché gli ambienti di lavoro (...) vengano (...), individuati, delimitati, segnalati,
classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato;
b) provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati (...);
c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare
che copia di dette norme sia consultabile, in particolare nelle zone controllate;
d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione(...);
e) rendere edotti lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla
radioprotezione, in relazione alle mansioni (...), dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme
di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni
mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c);
f) provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne (...), usino i mezzi di cui alla
lettera d) ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro di cui alla lettera e);
g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle
sorgenti ed i tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni
ionizzanti, fatta eccezione per quelle in corso di manipolazione;
h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto
qualificato, che lo riguardino direttamente, nonché assicurare l'accesso alla documentazione di
sorveglianza fisica (...).
L'Esperto Qualificato.
L‟Esperto Qualificato è una qualifica, riconosciuta dallo stato ad una persona che possiede le
cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misure, verifiche di carattere fisico, tecnico
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
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o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia
infine, per formulare provvedimenti a garantire la sicurezza dalle radiazioni ionizzanti mediante un
processo noto con il nome di sorveglianza fisica della radioprotezione.
Rientrano tra le competenze autonome dell'esperto qualificato una serie di fondamentali azioni
organizzative generali, le principali delle quale riguardano:
- la classificazione delle aree con rischio da radiazioni ionizzanti;
- la classificazione del personale ai fini della radioprotezione;
- il supporto per la stesura delle norme interne di radioprotezione;
- la segnalazione mediante contrassegni delle sorgenti di radiazione ;
- il supporto per la predisposizione del programma di informazione e formazione del personale,
finalizzato alla radioprotezione;
Nell'ambito dell'esercizio dei propri compiti, l'esperto qualificato deve poi:
- esaminare i progetti degli impianti, rilasciando il relativo benestare.
- provvedere ad effettuare il collaudo e la prima verifica degli impianti;
- verificare periodicamente l'efficacia dei dispositivi ovvero delle tecniche di radioprotezione;
- effettuare il controllo periodico del buon funzionamento della strumentazione di
radioprotezione;
- effettuare la sorveglianza ambientale;
- valutare le dosi ricevute dai lavoratori e le introduzioni dei radionuclidi;
- procedere alla valutazione sia in fase di progetto che di esercizio delle dosi ricevute o impegnate
dai gruppi di riferimento della popolazione, in condizioni normali di lavoro e nel caso di incidenti;
Medico Autorizzato e Medico Competente.
La sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati come esposti alle radiazioni ionizzanti è affidata,
secondo il D.lgs. 230, al "Medico Autorizzato" , un medico in genere specialista in medicina del
lavoro, che ha superato un specifico esame di abilitazione nazionale allo svolgimento di tali
funzioni e / o al "Medico Competente" di regola solo specialista in medicina del lavoro.
La sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori di categoria A è affidata esclusivamente al
medico autorizzato, mentre i controlli sanitari sui lavoratori di categoria B possono essere eseguiti
sia dal medico autorizzato che dal medico competente.
La sorveglianza sanitaria prevede i seguenti momenti di controllo, finalizzati all'accertamento
dell'idoneità all'esposizione professionale alle radiazioni ionizzanti:
1) visita " preventiva " (prima dell'effettivo inizio dell'esposizione per attività comportanti la
classificazione in categoria A o B );
2) visita " periodica " (semestrale per la categoria A ed annuale per la categoria B ).
In base al D.lgs. 230, norme contrattuali di lavoro possono prevedere scadenze più
ravvicinate. In ogni caso, il medico autorizzato e il medico competente, su motivazioni
sanitarie possono fare controlli sanitari con periodicità inferiori a quelle previste dalle leggi.
Sono previsti ulteriori controlli sanitari in caso di cambiamento della tipologia o dell'entità del
rischio ed in caso di cessazione dell'esposizione per cessazione del rapporto di lavoro o per
trasferimento ad attività che non comporta esposizione a radiazioni ionizzanti.
Le visite preventive e periodiche sono mirate all'accentramento dell'idoneità specifica: viene
valutata la compatibilità tra lo stato di salute del lavoratore e le mansioni cui viene assegnato.
Le visite a termine del rapporto di lavoro o dell'esposizione si fanno allo scopo di verificare lo stato
di salute in relazione alle dosi di radiazioni ricevute.
L'idoneità può essere accompagnata da precisazioni/condizioni.
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Il lavoratore può opporsi al giudizio di idoneità mediante il ricorso all'Ispettorato Medico Centrale
del Lavoro entro 30 giorni.
La sorveglianza sanitaria viene registrata su un Documento Sanitario Personale intestato al
lavoratore. Tale documento deve essere consegnato in copia al lavoratore al termine del rapporto di
lavoro.
Obblighi dei lavoratori.
L'art. 68 del citato decreto, stabilisce anche gli obblighi per i lavoratori.
1. I lavoratori devono:
a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della
protezione individuale e collettiva e della sicurezza;
b) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di
sorveglianza e dosimetri predisposti;
c) segnalare immediatamente al datore lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché
le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
d) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuta l'autorizzazione dall'esperto
qualificato, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di
misurazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro
competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza "di chiunque";
f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto.
2. I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività che li espongano al rischio di
radiazioni ionizzanti, devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attività svolte
presso gli altri, ai fini di quanto previsto al precedente articolo 66. Analoga
dichiarazione deve essere resa per eventuali attività pregresse. I lavoratori esterni sono
tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione all'esercente le zone controllate
prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.
L'art. 69 dispone che:
1) Ferma restando l'applicazione delle norme speciali concernenti la tutela delle lavoratrici
madri, le donne gestanti non possono svolgere attività in zone classificate o,
comunque, ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1
millisievert durante il periodo della gravidanza.
2) E' fatto obbligo alla lavoratrice di notificare al datore di lavoro il proprio stato di
gestazione, non appena accertato.
3) E' altresì vietato adibire le donne che allattano "al seno" ad attività comportanti un rischio di
contaminazione.
Norme Interne di Radioprotezione
Le norme interne di protezione e sicurezza dalle radiazioni sono affisse in tutte le zone classificate,
nonché sugli apparecchi portatili, come previsto dalla normativa vigente.
Tali norme devono essere osservate da tutti i lavoratori, dagli studenti, dai frequentatori e
dai borsisti e quindi tutti ne devono prendere visione.
Preposti.
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Nella nostra realtà ospedaliera, in genere, il preposto è il responsabile della struttura nella quale si
svolge una attività con esposizione alle radiazioni. A lui spetta di provvedere alla corretta
informazione a tutto il personale addetto, nonché agli studenti, ai frequentatori, ai borsisti circa i
rischi specifici ai quali sono esposti e le norme operative di radioprotezione e sicurezza.
Ha il compito inoltre di vigilare sul rispetto delle norme, dell'uso dei mezzi di protezione e dei
dosimetri, ove prescritti, sulle corrette modalità operative da impiegare nella esecuzione dei lavori.
Formazione.
Al datore di lavoro, con la collaborazione dell'esperto qualificato, compete la formazione degli
operatori sui rischi specifici e sulle precauzioni da adottare.
La formazione degli operatori deve essere effettuata prima che questi siano esposti al rischio di
radiazione ionizzanti e, oltre a quella relativa a rischi presenti, deve prevedere adeguate istruzioni in
merito a:
generalità sulle radiazioni ionizzanti;
effetti delle radiazioni ionizzanti sull'uomo-sorveglianza medica-di limiti di dose;
principi fondamentali della radioprotezione e sorveglianza fisica-dosimetria;
dispositivi di sicurezza, segnaletica e mezzi di protezione;
norme interne di radioprotezione, norme specifiche di impianto e corrette procedure e
modalità di esecuzione del lavoro;
rischi collegati con l'utilizzo delle apparecchiature e delle sorgenti radiogene con
particolare riferimento a quelle presenti presso la struttura;
procedure di decontaminazione;
norme di comportamento in caso di emergenza o pronto soccorso.
La formazione deve essere aggiornata periodicamente e comunque ogni qualvolta si
verifichino cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado del rischio. L'avvenuta
formazione deve essere formalizzata.
Classificazione delle aree di lavoro.
Secondo il D.Lgs. 230/ 95 devono essere definite delle zone classificate per gli ambienti di lavoro
sottoposte a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti, quando si
supera un determinato rischio. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone
sorvegliate.
È classificata zona controllata ogni area di lavoro ove sussiste per i lavoratori ivi operanti il rischio
di superamento di uno qualsiasi dei seguenti valori:
6 mSv/ anno per la dose efficace;
45 mSv/ anno per la dose equivalente al cristallino;
150 mSv/ anno per la dose equivalente a pelle, mani, avambracci, piedi, caviglie.
È classificata zona sorvegliata ogni area di lavoro che non debba essere classificata zona
controllata, ove sussiste, per i lavoratori ivi operanti, il rischio di superamento di uno qualsiasi dei
seguenti valori:
1 mSv/ anno per la dose efficace;
15 mSv/ anno per la dose equivalente al cristallino;
50 mSv/ anno per la dose equivalente alla pelle.
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Nell'accertamento delle condizioni di cui sopra, l'esperto qualificato deve tener conto anche delle
esposizioni potenziali conseguenti a eventi anomali e a malfunzionamenti che siano suscettibili di
aumentare le dosi derivanti dalla normale attività lavorativa programmata.
L'individuazione e la classificazione delle aree ove sussiste rischio da radiazioni deve essere
indicata per mezzo di relazione scritta al datore di lavoro ai sensi dell'art.80, lett. a).
Le zone controllate e sorvegliate sono segnalate mediante idonei cartelli di segnalazione posti in
corrispondenza degli accessi.
Classificazione dei lavoratori.
Allegati III, IV, D.Lgs. 230/ 95
Secondo il D.Lgs. 230/95 anche i lavoratori devono essere classificati a seconda della possibilità
che hanno di raggiungere determinati valori-soglia di dose annua assorbita al corpo intero o a
singoli organi.
La classificazione del lavoratore è quindi un'operazione preliminare, indispensabile per una corretta
identificazione dell'entità del rischio, e come tale deve essere effettuata prima che egli sia adibito
alle attività con rischio da radiazioni. La classificazione può variare nel tempo in relazione alle
attività svolte dal lavoratore.
Viene fatta dall'esperto qualificato tenendo presente tutte le attività svolte dal lavoratore in base alle
informazione avute dal datore di lavoro.
Secondo le indicazioni del D.Lgs., i lavoratori vengono distinti in lavoratori esposti e lavoratori
non esposti.
Sono classificati lavoratori esposti gli operatori che, in ragione dell'attività svolta per conto del
datore del lavoro, sono suscettibili di una esposizione a dosi di radiazioni superiori ad uno dei
seguenti valori:
1 mSv /anno per la dose efficace;
15 mSv/ anno per la dose equivalente al cristallino;
50 mSv/anno per la dose equivalente a pelle, mani, avambracci, caviglie, piedi.
Sono considerati lavoratori non esposti gli operatori sottoposti, in ragione dell'attività svolta per il
datore lavoro, ad una dose di esposizione non superiore ai limiti fissati per le persone del pubblico.
I lavoratori esposti vengono ulteriormente suddivisi in due categorie, A e B.
Appartengono alla categoria A i lavoratori suscettibili di un'esposizione superiore a uno dei
seguenti valori:
6 mSv /anno per la dose efficace;
45 mSv/ anno per la dose equivalente al cristallino;
150 mSv/anno per la dose equivalente a pelle, mani, avambracci, caviglie, piedi.
I lavoratori esposti non classificati in categoria A sono classificati in categoria B.
Nell'accertamento delle condizioni di appartenenza all'una o all'altra delle due categorie, l'esperto
qualificato deve tener conto anche delle esposizioni potenziali conseguenti a eventi anomali e a
malfunzionamenti che siano suscettibili di aumentare le dosi derivanti dalla normale attività
programmata.
Il D.Lgs. 230/95 ha poi introdotto la categoria degli apprendisti e studenti esposti al rischio da
radiazioni ionizzanti, che devono essere suddivisi in relazione all'età e al tipo di attività lavorativa o
di studio nei seguenti gruppi:
a) apprendisti e studenti, di età non inferiore a 18 anni, che si avviano a una professione della quale
saranno esposti alle radiazioni ionizzanti, o i cui studi implichino necessariamente l'impiego di
sorgenti di radiazioni ionizzanti;
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
b) apprendisti e studenti, di età compresa tra 16 e 18 anni, che si trovino nelle condizioni cui al
precedente lettera a)
c) apprendisti e studenti, di età non inferiore a 16 anni, che non si trovino nelle condizioni di cui
alla precedente lettera a)
d) apprendisti e studenti, di età inferiore a 16 anni.
Agli apprendisti e studenti di cui al precedente punto a) si applicano le stesse modalità di
classificazione stabilite per i lavoratori esposti.
Dosimetria individuale.
Nel caso dell'irradiazione esterna, la valutazione della dose individuale ricevuta dai lavoratori viene
di norma effettuata mediante dosimetri individuali.
A proposito dell'uso pratico di questi strumenti conviene ricordare che:
I lavoratore classificati in categoria A ed in genere anche quelli classificati in categoria B
sono tenuti ad operare nelle zone controllate e talvolta nelle zone sorvegliate, muniti dei
dosimetri personali prescritti dall'esperto qualificato.
Il dosimetro è personale e non può essere né ceduto o prestato ad altre persone né o
utilizzato al di fuori dei luoghi per i quali è stato prescritto.
Portare il dosimetro personale, salvo diversa indicazione da parte dell'esperto qualificato:
- all'altezza del petto, sul risvolto del colletto o sul taschino del camice;
- alla mano o al polso, se rispettivamente dosimetro ad anello o a bracciale;
- i dosimetri devono essere indossati sotto o sopra l'eventuale indumento schermante
secondo le indicazioni dell'esperto qualificato;
Non esporlo intenzionalmente a sorgenti di radiazioni ionizzanti ne utilizzarlo durante
esposizioni mediche personali; il reato commesso è di tipo penale;
Conservare accuratamente il dosimetro: in particolare lo stesso non deve mai né venire a
contatto di liquidi, né essere posto vicino a fonti di calore, né essere aperto o manomesso;
Consegnare, secondo la periodicità stabilita, il dosimetro alla persona incaricata di
effettuarne regolarmente la sostituzione;
Segnalare tempestivamente l'eventuale deterioramento o smarrimento del dosimetro,
nell'attesa della quale il lavoratore non può frequentare la zona controllata e sorvegliata,
salvo diversa disposizione dell'esperto qualificato;
Conviene infine osservare che portare un dosimetro di per sé non serve a prevenire
l'esposizione alle radiazioni. Tuttavia la conoscenza del dato dosimetrico consente di
verificare la correttezza delle valutazioni protezionistiche preventive e di programmare
opportunamente le successive esposizioni, in modo da assicurare che la dose ricevuta da
ciascun lavoratore sia la più bassa possibile e comunque al di sotto dei limiti stabiliti dalle
vigenti leggi.
D. Lgs 626/94
TITOLO VII
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
CAPO I Disposizioni generali
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Art. 60
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono
essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal:
a) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962;
b) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
c) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, cap. III
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato
che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 221 del 02/02/1959
59/221/CEEA : Direttive del Consiglio CEEA del 2 febbraio 1959 che fissano le norme
fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli
derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
pubblicato/a su : Gazz. Uff. Comun. Europea n° L 011 del 20/02/1959
La Direttiva è stata recepita :
con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio1964 "Sicurezza degli
impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare" ;
con il Decreto Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704: "Modifiche ed integrazioni
alla Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare" (G. U. 9 maggio
1966, n. 112).
il consiglio della comunita' europea dell'energia atomica,
viste le disposizioni del Trattato, in specie quelle degli articoli 30 e 31;
visto il parere del gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti
scientifici degli Stati membri;
visto il parere del Comitato economico e sociale;
vista la proposta della Commissione;
previa consultazione dell'Assemblea;
considerando che, al fine di porre ogni stato membro in condizione, conformemente all'articolo 33
del trattato, di stabilire le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative atte ad
assicurarne il rispetto, e adottare le misure necessarie per quanto riguarda l'insegnamento
l'educazione e la formazione professionale e di fissare tali disposizioni in armonia con le
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
disposizioni applicabili a tal riguardo negli altri stati membri, devono essere fissate delle norme
fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli
derivanti dalle radiazioni ionizzanti come definite dal trattato;
considerando che la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione esige che qualsiasi
attività implicante un pericolo derivante da radiazioni ionizzanti si sottoposta a regolamentazione;
considerando che le norme fondamentali devono essere adattate alle condizioni di impiego
dell'energia nucleare e che esse variano a seconda che si tratti della sicurezza individuale delle
persone esposte per ragioni professionali e delle persone appartenenti a gruppi particolari di
popolazione o della protezione della popolazione considerata nel suo insieme;
considerando che la protezione sanitaria della popolazione richiede un sistema di sorveglianza,
d'ispezione e d'intervento in caso di incidente;
considerando che la pratica attuazione della protezione sanitaria dei lavoratori esige sia un controllo
medico sia un controllo fisico di protezione contro le radiazioni;
ha adottato le presenti direttive:
TITOLO I - definizioni.
Art. 1.
Per l'applicazione delle presenti direttive, i termini qui appresso indicati vanno intesi nel modo
seguente: 1 - Termini fisici e radiologici
"Concentrazione massima ammissibile di un nuclide radioattivo": concentrazione del nuclide in
questione nell'aria inalata e nell'acqua potabile, espressa in unita di attività per unita di volume, tale
da dare la dose massima ammissibile nel caso di esposizione continua.
"Contaminazione": contaminazione radioattiva, ossia l'inquinamento di un materiale o di un
ambiente qualsiasi prodotto da sostanze radioattive. Nel caso particolare dei lavoratori, questa
contaminazione include tanto la contaminazione cutanea esterna quanto la contaminazione interna
da qualsiasi via essa provenga (respiratoria, digestiva, percutanea, ecc.).
"Disintegrazione": processo di rottura spontanea di un nucleo di un atomo che provoca l'emissione
sia di una particella, sia di un fotone, sia di entrambi.
"Fondo naturale di radiazioni": l'insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali
terrestri e cosmiche.
"Incorporazione": contaminazione interna nella quale sostanze radioattive partecipano al
metabolismo dell'organismo.
"Irradiazione": qualsiasi esposizione ad una radiazione ionizzante; si distinguono le irradiazioni
esterne nelle quali la sorgente di irradiazione e situata all'esterno dell'organismo e le irradiazioni
interne dovute all'incorporazione di sostanze radioattive.
"Irradiazione eccezionale concordata": è una esposizione totale alle radiazioni ionizzanti di una
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
persona esposta per ragioni professionali, esposizione preventivamente presa in esame e accettata
come rischio.
"Nuclide": l'atomo definito dal suo numero di massa, dal suo numero atomico e dal suo stato
energetico.
"Radiazioni ionizzanti": radiazioni elettromagnetiche ( fotoni o quanti di raggi x o gamma ), o
radiazioni corpuscolari ( particelle alfa, beta, elettroni, positroni, protoni, neutroni e particelle
pesanti ) aventi la capacita di determinare la formazione di ioni.
"Radioattività": fenomeno di disintegrazione spontanea di un nuclide, con emissione di una
particella o di un fotone che comporti la formazione di un nuovo nuclide.
"Radiotossicità": tossicità dovuta alle radiazioni ionizzanti emesse dall'elemento radioattivo
incorporato; tale tossicità non e connessa soltanto alle caratteristiche radioattive, ma dipende anche
dal metabolismo dell'elemento nello organismo o nell'organo, e dal suo stato chimico e fisico.
"Sorgente": apparecchio o sostanza avente la capacita di emettere radiazioni ionizzanti.
"Sorgente sigillata": sorgente formata da sostanze radioattive solidamente incorporate in materie
solide e, o sigillata in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in
condizioni normali d'impiego, ogni dispersione di sostanze radioattive e ogni possibilità di
contaminazione.
"Sorgente non sigillata": sorgente formata da sostanze radioattive che si presenta in modo tale da
non consentire di prevenire ogni dispersione di sostanze radioattive ed ogni rischio di
contaminazione. "Sostanza radioattiva": ogni sostanza che presenti il fenomeno della radioattività.
2 - Alti termini.
"Incidente": avvenimento fortuito avente la possibilità di provocare un'irradiazione che superi le
dosi massime ammissibili.
"Controllo medico": complesso degli esami medici e delle disposizioni adottate dal medico
autorizzato al fine di realizzare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti
e di garantire l'osservanza delle norme fondamentali.
"Controllo fisico della protezione": complesso delle misure e delle determinazioni effettuate al fine
di realizzare la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti
e di garantire l'osservanza delle norme fondamentali.
"Esperto qualificato": persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari per misurare
le radiazioni ionizzanti e per dare tutti i consigli necessari per assicurare una efficace protezione
degli individui ed un giusto funzionamento dei dispositivi di protezione; e la cui qualifica e
riconosciuta dalla competente autorità.
"Gruppi particolari della popolazione": fanno parte di questi gruppi:
a) le persone che, per motivi di lavoro, si trovano occasionalmente nella zona controllata ma che
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
non sono considerate "persone esposte per ragioni professionali";
b) le persone che manipolano apparecchi emettenti radiazioni ionizzanti o contenenti sostanze
radioattive in quantità tali che le radiazioni emesse non superino la dose massima ammissibile per
questa categoria di persone;
c) le persone che si trovano abitualmente nelle vicinanze della zona controllata e che, per tale
ragione, possono venire sottoposte a una irradiazione superiore a quella fissata per la popolazione
nel suo insieme.
"Medico autorizzato": medico responsabile del controllo medico, la cui specializzazione e autorità
sono riconosciute e garantite autorità competente.
"Persone esposte per ragioni professionali": persone le quali, in una zona controllata, effettuano
abitualmente un lavoro che le espone al pericolo derivante dalle radiazioni ionizzati.
"Zona controllata": luogo determinato dello spazio in cui esiste una sorgente di radiazioni ionizzanti
e in cui persone esposte per ragioni professionali possono ricevere una dose di radiazione superiore
a 1,5 rem per anno; in tale zona vengono esercitati un controllo fisico della protezione contro le
radiazioni e un controllo medico.
"Zona sorvegliata": ogni luogo dello spazio alla periferia di una zona controllata in cui sussiste un
pericolo permanente di superamento della dose massima ammissibile per l'insieme della
popolazione e nel quale occorre esercitare un controllo fisico della protezione contro le radiazioni.
3 - Unità e simboli.
"Curie": quantità di nuclide radioattivo nella quale il numero di disintegrazioni per secondo e di 3,7
per 10 10; esso rappresenta l'unita di radioattività. Come multiplo si utilizza il "chilocurie" uguale a
10 3 curie e come sottomultipli il "millicurie", mc, uguale a 10-3 curie ed il "microcurie" uguale a
10-6 curie.
"Rad": unità di dose assorbita: 1 rad = 100 erg per grammo di sostanza irradiata nel punto preso in
esame.
"Rem": dose di radiazioni ionizzanti che, assorbite dal corpo umano, producono un effetto biologico
identico a quello prodotto nello stesso tessuto dall'assorbimento di un rad di raggi x.
I raggi x, usati come riferimento, sono quelli che producono una ionizzazione specifica media
uguale a 100 coppie di ioni per micron di percorso in acqua. Ciò corrisponde a raggi x di circa 250
kv.
"Roentgen": unità di dose di esposizione di radiazioni x o gamma, tale che l'emissione corpuscolare
ad essa associata, in 0,001293 grammi d'aria, produca in aria ioni portanti una quantità di elettricità
positiva o negativa pari ad una unita elettrostatica.
4 - Attività e dosi.
"Attività": numero di disintegrazioni nella unita di tempo. attività si esprime in "curie".
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
"Dose assorbita": quantità d'energia ceduta dalle particelle ionizzanti all'unita di massa della
sostanza irradiata nel punto reso in esame, quale che sia la natura della radiazione ionizzante
utilizzata. l'unita di dose assorbita e il "rad".
"Dose d'esposizione": ai raggi x o gamma in un determinato punto e la misura della radiazione in
funzione della sua capacita di produrre ionizzazione. unita di dose di esposizione ai raggi x o
gamma e il "roentgen"( r ).
"Dose individuale": dose di radiazioni ionizzanti ricevuta da ogni individuo durante un determinato
periodo di tempo.
"Dose integrale assorbita": quantità totale d'energia ceduta alla materia dalle particelle ionizzanti in
tutta la regione presa in esame. l'unita di dose integrale assorbita e il "grammo-rad".
"Efficacia biologica relativa": (EBR) corrisponde al rapporto tra una dose di raggi x presa come
riferimento e la dose della radiazione ionizzante considerata, che produce lo stesso effetto
biologico. i valori adottati per l'Ebr dei vari tipi di radiazione sono indicati nella seguente tabella:
Vedi G.U.
"Dosi massime ammissibili con sufficiente margine di sicurezza": dosi di radiazioni ionizzanti che,
allo stato attuale delle cognizioni, non sono suscettibili di causare alterazioni notevoli ne
all'individuo nel corso della sua vita, ne alla popolazione. tali dosi sono valutate tenendo conto delle
irradiazioni ricevute dagli individui o dalla popolazione, escluse quelle provenienti dal fondo
naturale di radiazioni e quelle provenienti da esami e cure mediche.
"Dose accumulata": rappresenta, integrata nel tempo, la somma di tutte le dosi, qualunque ne sia la
sorgente, ricevute da un individuo, escluse quelle provenienti dal fondo naturale di radiazioni e da
esami e cure mediche.
"Dose alla popolazione": dose di radiazioni ionizzanti ricevuta da una popolazione durante un
determinato periodo di tempo e ponderata in funzione dei dati demografici.
TITOLO II - Campo d'applicazione.
Art. 2.
Le presenti direttive si applicano alla produzione, al trattamento, alla manipolazione, alla
utilizzazione, alla detenzione, all'immagazzinamento, al trasporto ed all'eliminazione delle sostanze
radioattive naturali ed artificiali ed a qualsiasi altra attività che comporti un pericolo risultante dalle
radiazioni ionizzanti.
Art. 3.
Ogni stato membro sottopone a denuncia l'esercizio delle attività indicate dal precedente articolo 2
e, nei casi determinati dallo stesso stato membro in ragione della gravita del pericolo che risulta da
tali attività, d un regime di autorizzazione preventiva.
Art. 4.
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RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Il regime di denuncia e d'autorizzazione preventiva può non essere applicato:
a) per le sostanze radioattive la cui attività totale a inferiore a 0,1 microcurie. detto valore e stabilito
per i nuclidi radioattivi più tossici; gli altri valori sono stabiliti, caso per caso, in funzione della
radio tossicità relativa e delle indicazioni che figurano nelle tabelle dell'allegato 1 delle presenti
direttive;
b) per le sostanze radioattive la cui concentrazione e inferiore a 0,002 microcurie per grammo e, per
quanto riguarda le sostanze radioattive solide naturali, a quelle la cui concentrazione e inferiore a
0,01 microcurie per grammo;
c) per gli apparecchi che emettono radiazioni ionizzanti, apparecchi di tipo approvato dalle autorità
competenti, a condizione che i materiali radioattivi siano efficacemente protetti da ogni contatto e
da ogni perdita e che la intensità di dose, in qualsiasi momento e in qualsiasi punto esterno ad una
distanza di metri 0,1 dalla superficie dell'apparecchio, non risulti superiore di 0,1 millirem/ora.
Art. 5.
Oltre ai casi di divieto previsti dalle legislazioni nazionali, un regime di autorizzazione preventiva
deve essere applicato:
a) per l'utilizzazione di sostanze radioattive a scopi medici;
b) per l'aggiunta di sostanze radioattive nella fabbricazione di derrate alimentari, di medicinali, di
prodotti cosmetici e di prodotti di uso domestico e per la manipolazione di dette derrate, medicinali
e prodotti; c ) per l'utilizzazione di sostanze radioattive nella fabbricazione di giocattoli.
TITOLO III - Dosi massime ammissibili con sufficiente margine di sicurezza.
Art. 6.
1 - L'esposizione delle persone e il numero di persone esposte alle radiazioni ionizzanti devono
essere ridotti al minimo possibile.
2 - Nessuna persona di età inferiore ai 18 anni compiuti può esercitare attività che l'esponga, per
ragioni professionali, al rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti.
3 - Le donne incinte o in periodo di allattamento non sono ammesse a lavori che comportano un
rischio di irradiazione elevata.
Capo I -Dosi massime ammissibili per le persone esposte per ragioni professionali
Art. 7.
1 - La dose massima ammissibile per una persona esposta per ragioni professionali viene espressa in
rem, ed e computata in funzione della età e di una dose media di 5 rem in un anno.
La dose massima ammissibile per una persone di una determinata età, esposta per ragioni
professionali, e fissata dalla seguente formula fondamentale: d = 5 ( n - 18 ) nella quale d = la dose
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espressa in rem n = età espressa in anni.
La dose d e quella effettivamente ricevuta al livello degli organi ematopoietici, delle gonadi e dei
cristallini.
2 - I dispositivi di protezione sono basati su una dose media settimanale di 0,1 rem.
3 - La dose massima accumulata durante un periodo comprendente 13 settimane consecutive non
può essere superiore a 3 rem. Il computo della dose si effettua tenendo conto delle disposizioni
seguenti:
a) le persone che iniziano un'attività professionale dopo età di 18 anni possono ricevere una dose
accumulata di 3 rem, (distribuita in 13 settimane consecutive) a condizione che sia garantita
l'osservanza della formula fondamentale e che la dose accumulata nel corso di un anno non superi
mai i 12 rem.
La somministrazione, in una volta sola, di una dose di 3 rem non può essere tollerata che in casi
eccezionali.
b) Quando la dose precedentemente accumulata e nota con certezza ed e inferiore alla dose fissata
dalla formula fondamentale, può essere tollerata un'accumulazione di dosi al ritmo di 3 rem in 13
settimane sino a quando non sia stata raggiunta la dose massima ammissibile computata in base alla
formula fondamentale.
c) Quando la dose precedentemente accumulata non e nota con certezza, si presuppone che essa sia
uguale alla dose massima ammissibile computata in base alla formula fondamentale.
d) Quando la dose precedentemente accumulata e nota con certezza e corrisponde alle norme di
un'epoca in cui le dosi massime ammissibili raccomandate erano superiori a quelle risultanti dalla
formula fondamentale, il computo si effettua come previsto al comma precedente.
Art. 8.
Irradiazione eccezionale concordata.
Nel caso di una irradiazione eccezionale concordata può essere ammessa, per le persone esposte per
ragioni professionali, una dose di 12,5 rem. tale dose può essere ricevuta una sola volta nel corso
della vita; essa si integra nella dose massima ammissibile totale computata in base alla formula
fondamentale. non viene tenuto conto dell'eventuale superamento della predetta dose massima
ammissibile totale.
Le donne non possono subire una irradiazione eccezionale concordata prima della fine del periodo
riproduttivo.
Art. 9.
Irradiazione totale accidentale.
Nel caso di un'irradiazione accidentale di persona esposta per ragioni professionali, una dose
compresa fra 3 e 25 rem, condizione che sia ricevuta una sola volta nel corso della vita, si integra
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nella dose massima ammissibile accumulata corrispondente all'età del soggetto e computata in base
alla formula fondamentale. non viene tenuto conto dell'eventuale superamento della predetta dose
massima totale ammissibile.
Art. 10.
Irradiazione parziale.
Nel caso di un'irradiazione parziale dell'organismo, nel corso della quale le dosi ricevute
dall'insieme degli organi ematopoietici, delle gonadi e dei cristallini non superino i limiti fissati
dalla formula fondamentale, la dose massima ammissibile e stabilita come segue:
a) per le irradiazioni esterne delle estremità ( mani, avambracci, piedi e caviglie ), 15 rem in 13
settimane e 60 rem in un anno;
b) per le irradiazioni esterne della pelle nel suo insieme, 8 rem in 13 settimane e 30 rem in un anno;
c) per le irradiazioni degli organi interni, esclusi gli organi ematopoietici, le gonadi e i cristallini, 4
rem in 13 settimane et 15 rem in un anno.
Capo II. - Dosi massime ammissibili per i gruppi particolari della popolazione.
Art. 11.
a) Per le persone che appartengono ai gruppi particolari della popolazione indicata allo articolo 1,
paragrafo 2, comma 5, lettere a ) e b ), la dose massima ammissibile e fissata in 1,5 rem in un anno;
si tratta della dose effettivamente ricevuta al livello degli organi ematopoietici, delle gonadi e dei
cristallini.
b) Per le persone che appartengono al gruppo particolare di popolazione indicato all'articolo 1,
paragrafo 2, comma 5 lettera c ), la dose massima ammissibile e fissata in 0,5 rem in un anno; si
tratta della dose effettivamente ricevuta al livello degli organi ematopoietici, delle gonadi e dei
cristallini.
Capo III.- Dose massima ammissibile per la popolazione nel suo insieme.
Art. 12.
Per la popolazione nel suo insieme, la dose massima ammissibile e di 5 rem pro-capite, accumulata
sino all'età di 30 anni. in tale dose si deve tener conto, per ponderazione, delle dosi ricevute dalle
persone esposte per ragioni professionali e dai gruppi particolari di popolazione. essa non tiene
conto delle irradiazioni dovute al fondo naturale di radiazioni ed agli esami e cure mediche.
TITOLO IV - Esposizioni e contaminazioni massime ammissibili.
Art. 13.
1 - Per "esposizioni massime ammissibili", si intendono le irradiazioni esterne che, allo stato attuale
delle cognizioni, ripartite nel tempo e distribuite nell'organismo, danno agli individui o alle
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popolazioni la dose massima ammissibile.
2 - Le esposizioni vengono espresse, a seconda dei casi, in dosi d'esposizione, in dosi misurate
nell'aria e in flussi di particelle.
3 - La tabella dell'allegato 2 delle presenti direttive, fornisce i valori del flusso di neutroni
corrispondenti alla dose massima ammissibile per le persone esposte per ragioni professionali.
Art. 14.
1 - Per "contaminazioni massime ammissibili", s'intendono le contaminazioni tali che le quantità di
nuclidi radioattivi presenti aria inalata o nell'acqua potabile corrispondano alle concentrazioni
massime ammissibili fissate nella tabella dell'allegato 3, delle presenti direttive.
2 - Le concentrazioni vengono espresse in attività per unita di volume.
3 - La tabella dell'allegato 3 fornisce le concentrazioni corrispondenti alla dose massima
ammissibile per le persone esposte per ragioni professionali.
4 - Nel caso di contaminazione derivante da una miscela di nuclidi radioattivi di natura nota, che
danno incorporazione negli stessi organi, si deve tener conto dell'azione cumulativa delle
irradiazioni da essi provocate.
5 - nel caso che venga contaminato un solo organo da una miscela di nuclidi radioattivi di natura
nota, nel calcolare le concentrazioni massime ammissibili occorre tener conto della somma delle
irradiazioni provenienti dai diversi nuclidi.
6 - Il caso di contaminazione di organi diversi, causata dall'incorporazione di una miscela di nuclidi
radioattivi, deve essere considerato come un'irradiazione totale.
7 - Nel caso di contaminazione causata da una miscela di nuclidi radioattivi di composizione ignota,
vengono utilizzati i valori indicati nella tabella dell'allegato 3 riguardanti una qualsiasi miscela di
emettitori beta, gamma, ed una qualsiasi miscela di emettitori alfa.
Art. 15.
Qualora l'esposizione delle persone esposte par ragioni professionali sia limitata a 40 ore per
settimana, le concentrazioni indicate per l'aria inalata nella tabella dell'allegato 3 possono venir
moltiplicate per un fattore 3. in caso di permanenza limitata nel tempo in atmosfera contaminata da
una sostanza radioattiva, il fattore di correzione può, a seconda del tempo d'esposizione, essere
superiore a 3; tuttavia non può essere superiore a 10.
Art. 16.
I valori delle esposizioni e contaminazioni massimi ammissibili, relativi a condizioni diverse da
quelle dell'irradiazione totale delle persone esposte per ragioni professionali, si deducono dalle dosi
massime ammissibili, quali sono fissate nel titolo III, all'esterno delle zone controllate, le
concentrazioni massime ammissibili che corrispondono alle contaminazioni massime ammissibili
sono fissate in un decimo dei valori indicati nella tabella dell'allegato 3.
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Art. 17.
Al fine di assicurare la protezione sanitaria della popolazione in funzione delle dosi massime
ammissibili fissate dagli articoli 11 e 12, e delle esposizioni e contaminazioni massime ammissibili,
di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16, ogni stato membro adotta misure di sorveglianza, d'ispezione e
d'intervento in caso d'incidente.
1 - La sorveglianza e l'insieme delle disposizioni e dei controlli atti a individuare ed eliminare i
fattori che, nella produzione e nell'utilizzazione delle radiazioni ionizzanti o nel corso di una
qualsiasi operazione che esponga alla loro azione, possono creare un rischio d'irradiazione per la
popolazione, l'entità dei mezzi impiegati e funzione dell'importanza dei rischi d'irradiazione, in
particolare di quella accidentale, e della densità della popolazione.
2 - La sorveglianza viene esercitata:
a) nelle "zone sorvegliate", ossia nei luoghi in cui la protezione e basata sull'osservanza della dose
massima ammissibile di 0,5 rem per anno fissata dall'articolo 11, lettera b ), per le persone
appartenenti al gruppo particolare di popolazione che si trova abitualmente nelle vicinanze della
zona controllata;
b) sull'insieme del territorio, per il quale la dose massima ammissibile e quella fissata per la
popolazione considerata nel suo insieme.
3 - La sorveglianza deve comprendere l'esame e il controllo dei dispositivi di protezione e le
determinazioni delle dosi da eseguire per la protezione della popolazione.
a) L'esame e il controllo dei dispositivi di protezione richiedono tra l'altro:
1. l'esame e l'approvazione preventiva dei progetti di impianti che comportano un pericolo
d'irradiazione e dei progetti di ubicazione nel territorio degli impianti stessi;
2. il collaudo dei nuovi impianti per quanto riguarda la protezione contro qualsiasi irradiazione o
contaminazione che possano oltrepassare la cinta dello stabilimento, tenuto conto delle condizioni
demografiche, meteorologiche, geologiche e idrologiche;
3. il controllo dell'efficacia dei dispositivi tecnici di protezione;
4. il collaudo dal punto di vista di controllo fisico, delle apparecchiature di misura dell'irradiazione
e della contaminazione;
5. il controllo delle buone condizioni di funzionamento degli apparecchi di misura e del loro
impiego corretto.
b) Le determinazioni delle dosi da eseguire per la protezione della popolazione comprendono tra
l'altro:
1. la valutazione delle irradiazioni esterne, mediante l'indicazione della qualità delle radiazioni in
causa, la determinazione, secondo i casi, della dose di esposizione, della dose misurata in aria o del
flusso;
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2. la valutazione delle contaminazioni radioattive mediante l'indicazione della natura e dello stato
fisico e chimico delle sostanze radioattive contaminanti, e la determinazione dell'attività delle
sostanze radioattive e della loro concentrazione ( per unita di volume nell'atmosfera e nelle acque,
per unita di superficie sul terreno, per unita di peso nei campioni biologici ed alimentari );
3. la valutazione della dose alla popolazione, eseguita tenendo conto delle modalità d'irradiazione e
ponderata in funzione dei dati demografici. in particolare deve essere eseguita, nei limiti del
possibile, la somma delle irradiazioni dovute alle varie sorgenti d'irradiazione.
c) Il ritmo delle valutazioni e fissato in modo da garantire in ogni caso l'osservanza delle norme
fondamentali.
d) I documenti relativi alle misure d'irradiazione esterna o di contaminazione radioattiva e i risultati
della valutazione della dose ricevuta dalla popolazione devono essere conservati in archivi.
4 - Ogni stato membro deve creare un sistema d'ispezione allo scopo di esercitare la supervisione
della protezione sanitaria della popolazione e di promuovere ogni misura di sorveglianza e
d'intervento in tutti i casi in cui essi si dimostrino necessari.
5 - a ) Per il caso in cui si verifichi un incidente gli stati membri:
1. predispongono i provvedimenti che devono essere presi da parte delle autorità competenti;
2. stabiliscono e approntano i dispositivi d'intervento - personale e materiale - necessari a
salvaguardare e mantenere la salute della popolazione.
b) Gli stati membri devono comunicare alla commissione i provvedimenti adottati in applicazione
della lettera a ) 1 e 2.
c) Ogni incidente che abbia per conseguenza un'irradiazione della popolazione deve essere
immediatamente segnalato, qualora le circostanze lo richiedano, agli stati membri vicini e alla
commissione dell'EURATOM.
TITOLO V - Principi fondamentali della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Art. 18.
1 - La sorveglianza sanitaria dei lavoratori comprende, nelle zone controllate, un controllo fisico
della protezione contro le radiazioni ed un controllo medico dei lavoratori.
2 - Ogni stato membro crea uno o più sistemi d'ispezione, al fine di esercitare la supervisione dei
controlli e di promuovere le misure di sorveglianza e d'intervento in tutti i casi in cui esse si
rendano necessarie.
Capo I - Controllo fisico della protezione contro le radiazioni
Art. 19.
Il controllo fisico della protezione è assicurato da esperti qualificati la cui qualificazione e
riconosciuta autorità competente. l'entità dei mezzi impiegati deve essere funzione dell'importanza
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degli impianti e la loro varietà e qualità devono essere funzioni dei rischi connessi ai lavori che
espongono alle radiazioni ionizzanti.
Art. 20.
Il controllo fisico della protezione comporta:
1 - La delimitazione e l'applicazione di contrassegni alle zone controllate, ossia ai luoghi nei quali e
possibile superare la dose massima ammissibile di 1,5 rem in un anno, fissata dall'articolo 11,
lettera a ), per i gruppi particolari della popolazione per i quali luoghi la protezione e basata
sull'osservanza delle dosi massime ammissibili stabilite al Capo I del Titolo III per le persone
esposte per ragioni professionali.
2 - l'esame ed il controllo dei dispositivi di protezione; essi comprendono:
a) l'esame e l'approvazione preventiva dei progetti di impianti che comportano pericoli
d'irradiazione e della loro ubicazione nello stabilimento ;
b) il collaudo di nuovi impianti dal punto di vista del controllo fisico della protezione;
c) il controllo dell'efficacia dei dispositivi tecnici di protezione;
d) il controllo delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misura e del loro impiego
corretto.
3 - Le seguenti determinazioni:
a) la valutazione delle esposizioni nei luoghi interessati, mediante l'indicazione della natura e della
qualità delle radiazioni in causa, qualora risulti necessaria per poter tener conto dell'efficacia
biologica relativa delle radiazioni ionizzanti ( Ebr ) e la determinazione, secondo i casi, della dose
di esposizione, della dose misurata, in aria o del flusso;
b) la valutazione delle contaminazioni radioattive mediante l'indicazione della natura e dello stato
fisico e chimico delle sostanze radioattive contaminanti, e la determinazione della loro attività e
della loro concentrazione volumetrica e superficiale;
c) la valutazione della dose individuale effettuata su tutto l'organismo secondo le modalità
d'irradiazione. la valutazione della dose individuale accumulata delle persone esposte ad
irradiazioni esterne deve essere eseguita mediante uno o più apparecchi di misura individuali da
portarsi in permanenza; la valutazione della dose individuale delle persone che possono essere
esposte ad irradiazioni interne deve essere eseguita mediante ogni metodo fisico e medico atto a
valutare l'incorporazione.
Art. 21.
Il ritmo delle valutazione e fissato in modo da garantire in ogni caso l'osservanza delle norme
fondamentali.
Art. 22.
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1 - I protocolli contenenti le valutazioni delle dosi individuali sono conservati per tutta la durata
della vita dell'interessato e comunque per almeno 30 anni dopo la cessazione del lavoro
comportante un'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
2 - I risultati delle valutazioni delle esposizioni e delle contaminazioni radioattive, e i verbali dei
provvedimenti d'intervento adottati, vengono conservati in archivi.
Capo II - Controllo medico.
Art. 23.
Il controllo medico dei lavoratori e assicurato da medici autorizzati.
Art. 24.
1 - Nessun lavoratore può venir destinato ne mantenuto ad un posto di lavoro che lo esponga alle
radiazioni ionizzanti qualora i risultati degli esami medici vi si oppongano.
2 - Gli stati membri stabiliscono le modalità di ricorso avverso le conclusioni di cui sopra.
Art. 25.
Il controllo medico dei lavoratori comporta:
1 - La visita medica d'assunzione
a) questa visita comprende un'anamnesi completa, dalla quale devono risultare tutte le eventuali
irradiazioni precedenti, ed un esame clinico generale, completato da tutte le indagini necessarie per
valutare lo stato degli organi o delle funzioni che possono essere maggiormente danneggiati dalle
radiazioni.
b) Il medico che esamina il soggetto deve conoscere la destinazione lavorativa iniziale e qualsiasi
mutamento di essa, nonché le irradiazioni connesse a tale destinazione.
c) Gli stati membri elaborano, ad uso dei medici autorizzati, un elenco indicativo dei criteri di non
idoneità.
2 - Le visite mediche periodiche o straordinarie, allo scopo di controllare lo stato degli organi o
delle funzioni maggiormente radio sensibili.
a) Il ritmo di tali visite dipende dalle condizioni di lavoro e dallo stato di salute del lavoratore.
l'intervallo tra due visite successive, che non può essere superiore ad 1 anno, viene ridotto in tutti i
casi in cui le condizioni d'irradiazione o lo stato di salute del lavoratore lo esigano.
b) Il medico autorizzato continua la sorveglianza medica dopo la cessazione del lavoro, per tutto il
tempo che ritiene opportuno per salvaguardare la salute dell'interessato.
c) Per i lavori che comportano un rischio di esposizione alle radiazioni, viene adottata la seguente
classificazione medica:
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1. lavoratori non idonei al lavoro, che devono essere allontanati dal rischio;
2. lavoratori in osservazione, per i quali occorre provare idoneità a sopportare il rischio;
3. lavoratori idonei, in grado di continuare a sopportare il rischio derivante dalle loro attività;
4. lavoratori sottoposti a sorveglianza medica, dopo la cessazione del lavoro che li ha esposti alle
radiazioni ionizzanti.
3 - La sorveglianza occasionale.
a) Questa sorveglianza viene esercitata nel caso di grave irradiazione esterna e in caso di
contaminazione del lavoratore.
b) Le visite mediche abituali sono integrate da tutti gli esami, da tutte le misure di
decontaminazione e da tutte le terapie di urgenza che il medico ritiene necessarie.
c) Il medico decide il mantenimento al posto di lavoro, l'allontanamento, l'isolamento del lavoratore
e il trattamento medico d'urgenza.
d) Ogni lavoratore che abbia subito un'irradiazione esterna accidentale superiore a 25 rem, oppure
una contaminazione interna accidentale, deve essere sottoposto a controllo medico.
Art. 26.
1 - Per ogni lavoratore viene compilata una scheda sanitaria da tenere aggiornata e che sarà
conservata in archivi per tutta la durata della vita dell'interessato e comunque per 30 anni dopo la
cessazione del lavoro comportante un'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
2 - Nella scheda sanitaria devono figurare: le informazioni relative alle destinazioni del lavoratore;
le dosi individuabili ricevute dal lavoratore e i risultati delle visite mediche.
3 - Gli stati membri stabiliscono le modalità pratiche che consentono di tenere regolarmente
aggiornate le schede sanitarie di ogni lavoratore .
Essi hanno inoltre cura di assicurare la libera circolazione all'interno della comunità di ogni
informazione utile riguardante le assegnazioni lavorative e le irradiazioni ricevute dal lavoratore.
Art. 27.
Ogni lavoratore suscettibile di essere esposto a un pericolo d'irradiazione deve essere informato dei
rischi che il lavoro presenta per la sua salute, delle tecniche di lavoro, delle precauzioni da prendere
e dell'importanza di attenersi alle prescrizioni mediche.
Art. 28.
Le presenti direttive sono rivolte a tutti gli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1959.
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Per il Consiglio
Il Presidente
Couve De Murville
ALLEGATO I.
Vedi G.U.
ALLEGATO II.
Vedi G.U.
ALLEGATO III.
Vedi G.U.
D. Lgs 187 del 26.5.2000
Decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 97/43/Euratom riguardante la protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni
mediche. (CdM 26.5.2000)
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n.25;
Vista la direttiva 97/43/Euratom del Consiglio, del 30 giugno 1997,riguardante la protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e
che abroga la direttiva 84/466/Euratom;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 febbraio
2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 maggio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e della sanità di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
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dell‟ambiente, dell‟industria, del commercio, dell‟artigianato e del commercio con l‟estero, del
lavoro e della previdenza sociale, dell‟università e della ricerca scientifica e degli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
(Campo d‟applicazione)
1. Il presente decreto legislativo definisce i principi generali della radioprotezione delle persone per
quanto riguarda le esposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Il presente decreto legislativo si applica alle seguenti esposizioni mediche:
a)esposizione di pazienti nell‟ambito della rispettiva diagnosi o trattamento medico;
b)esposizione di persone nell‟ambito della sorveglianza sanitaria professionale;
c)esposizione di persone nell‟ambito di programmi di screening sanitario;
d)esposizione di persone sane o di pazienti che partecipano volontariamente a programmi di ricerca
medica o biomedica, in campo diagnostico o terapeutico;
e)esposizione di persone nell‟ambito di procedure medico-legali .
3. Il presente decreto legislativo si applica inoltre alle esposizioni di persone che coscientemente e
volontariamente, al di fuori della loro occupazione, assistono e confortano persone sottoposte a
esposizioni mediche.
Articolo 2
(Definizioni)
1.Ai fini del presente decreto si intende per:
a)aspetti pratici: le azioni connesse ad una qualsiasi delle esposizioni di cui all‟articolo 1, comma 2,
quale la manovra e l‟impiego di attrezzature radiologiche, e la valutazione di parametri tecnici e
fisici, comprese le dosi di radiazione, la calibrazione e la manutenzione dell‟attrezzatura, la
preparazione e la somministrazione di radiofarmaci e lo sviluppo di pellicole.
b)attività radiodiagnostiche complementari: attività di ausilio diretto al medico chirurgo specialista o
all‟odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della
disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all‟espletamento della procedura
specialistica;
c)autorità competente: l‟autorità indicata nei singoli articoli;
d)controllo della qualità: rientra nella garanzia della qualità. Una serie di operazioni
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(programmazione, coordinamento, attuazione) intese a mantenere o a migliorare la qualità. Esso
comprende il monitoraggio, la valutazione e il mantenimento ai livelli richiesti di tutte le
caratteristiche operative delle attrezzature che possono essere definite, misurate e controllate;
e)detrimento individuale per la salute: gli effetti negativi clinicamente osservabili che si manifestano
nelle persone o nei loro discendenti e la cui comparsa è immediata o tardiva e, in quest‟ultimo caso,
probabile ma non certa;
f)dose al paziente: la dose somministrata ai pazienti o ad altra persona sottoposta ad esposizioni
mediche;
g)dosimetria dei pazienti: la dosimetria relativa ai pazienti o ad altre persone sottoposte ad
esposizioni mediche;
h)esercente: il soggetto che, secondo il tipo e l‟organizzazione dell‟impresa, ha la responsabilità
dell‟impresa stessa ovvero dell‟unità produttiva, intesa come stabilimento o struttura finalizzata alla
produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale;
i)esperto in fisica medica: una persona esperta nella fisica o nella tecnologia delle radiazioni
applicata alle esposizioni che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto legislativo,
con una formazione ai sensi dell‟articolo 7, comma 5, e che, se del caso, agisce o consiglia sulla
dosimetria dei pazienti, sullo sviluppo e l'impiego di tecniche e attrezzature complesse,
sull'ottimizzazione, sulla garanzia di qualità, compreso il controllo della qualità, e su altri problemi
riguardanti la radioprotezione relativa alle esposizioni che rientrano nel campo di applicazione della
presente direttiva;.
l)esposizione: l‟essere esposti a radiazioni ionizzanti;
m)garanzia della qualità: le azioni programmate e sistematiche intese ad accertare con adeguata
affidabilità che un impianto, un sistema, un componente o un procedimento funzionerà in maniera
soddisfacente conformemente agli standard stabiliti;
n)impianto radiologico: impianto contenente attrezzature radiologiche;
o)ispezione: l‟ispezione è il controllo da parte di un‟autorità competente per verificare la conformità
con le disposizioni vigenti sulla protezione radiologica per procedure medico radiologiche,
attrezzature utilizzate o impianti radiologici;
p)livelli diagnostici di riferimento: livelli di dose nelle pratiche radiodiagnostiche mediche o, nel caso
della medicina nucleare diagnostica, livelli di attività, per esami tipici per gruppi di pazienti di
corporatura standard o fantocci standard per tipi di attrezzatura ampiamente definiti. Tali livelli non
dovrebbero essere superati per procedimenti standard, in condizioni di applicazione corrette e
normali riguardo all‟intervento diagnostico e tecnico;
q)pratica: un‟attività umana che può aumentare l‟esposizione degli individui alle radiazioni
ionizzanti;
r)prescrivente: il medico chirurgo o l'odontoiatra, iscritti nei rispettivi albi ;
procedure medico - legali: procedimenti effettuati a fini assicurativi o legali, anche senza indicazione
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clinica;
procedura medico-radiologica: qualunque procedimento concernente le esposizioni mediche;
radiazioni ionizzanti o radiazioni: radiazioni costituite da particelle aventi capacità di determinare
direttamente o indirettamente la formazione di ioni o da onde elettromagnetiche aventi una lunghezza
d‟onda pari o inferiore a 100 nanometri;
radiologico: attinente alla radiodiagnostica e ai procedimenti radioterapeutici nonché alla radiologia
interventiva o ad altre procedure che implichino l‟uso di radiazioni ionizzanti;
radiodiagnostico: attinente alla radiologia diagnostica medica, alla radiologia odontoiatrica e alla
medicina nucleare diagnostica in vivo.
2. Ai fini del presente decreto, inoltre, si intende per:
a) radioterapeutico: attinente alla radioterapia, compresa la medicina nucleare a scopi terapeutici;
b) responsabile di impianto radiologico: il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o
medicina nucleare individuato dall'esercente. Il responsabile di impianto radiologico può essere lo
stesso esercente qualora questo sia abilitato a svolgere direttamente l‟indagine clinica ;
c) responsabilità clinica: la responsabilità riguardo a esposizioni mediche individuali attribuita ad uno
specialista. In particolare: giustificazione; ottimizzazione; valutazione clinica del risultato;
cooperazione con altri specialisti e con il personale eventualmente delegato per aspetti pratici;
reperimento di informazioni, se del caso, su esami precedenti; trasmissione, su richiesta, di
informazioni radiologiche esistenti o di documenti ad altri medici specialisti o prescriventi;
informazione dei pazienti e delle altre persone interessate, se del caso, circa i rischi delle radiazioni
ionizzanti;
d) screening sanitario: il procedimento che impiega radiazioni ionizzanti per la diagnosi precoce nei
gruppi di popolazione a rischio;
e) sorveglianza sanitaria professionale: sorveglianza medica destinata ai lavoratori secondo la vigente
normativa;
f) specialista: il medico chirurgo o l‟odontoiatra che ha titolo per assumere la responsabilità clinica
per le esposizioni mediche individuali ai sensi dell‟articolo 7, commi 3 e 4;
g) verifica clinica: l‟esame sistematico o il riesame di procedure medico- radiologiche finalizzate al
miglioramento della qualità e del risultato delle cure somministrate al paziente mediante un controllo
strutturato, per cui le pratiche radiologiche, i procedimenti e i risultati sono esaminati in base ai
protocolli convenuti per procedure medico-radiologiche di buon livello, modificando tali pratiche se
del caso, e applicando nuovi protocolli se necessario;
h) vincolo di dose: una restrizione per le dosi individuali prevedibili che possono derivare da una
determinata sorgente, cui attenersi nella fase di pianificazione della radioprotezione tenuto conto del
criterio di ottimizzazione.
3. Ai fini del presente decreto valgono, in quanto non previste ai commi 1 e 2, le definizioni di cui al
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
Articolo 3
(Principio di giustificazione)
E‟ vietata l‟esposizione non giustificata.
Le esposizioni mediche di cui all‟articolo 1, comma 2, devono mostrare di essere sufficientemente
efficaci mediante la valutazione dei potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici complessivi da esse
prodotti, inclusi i benefici diretti per la salute della persona e della collettività, rispetto al danno alla
persona che l‟esposizione potrebbe causare, tenendo conto dell‟efficacia, dei vantaggi e dei rischi di
tecniche alternative disponibili, che si propongono lo stesso obiettivo, ma che non comportano
un‟esposizione, ovvero comportano una minore esposizione alle radiazioni ionizzanti. In particolare:
tutti i nuovi tipi di pratiche che comportano esposizioni mediche devono essere giustificate
preliminarmente prima di essere generalmente adottate;
i tipi di pratiche esistenti che comportano esposizioni mediche possono essere riveduti ogniqualvolta
vengano acquisite prove nuove e rilevanti circa la loro efficacia o le loro conseguenze;
il processo di giustificazione preliminare e di revisione delle pratiche deve svolgersi nell‟ambito
dell‟attività professionale specialistica tenendo conto dei risultati della ricerca scientifica.
2.bis. Il Ministero della sanità può vietare, sentito il Consiglio superiore di sanità, tipi di esposizioni
mediche non giustificati.
3. Tutte le esposizioni mediche individuali devono essere giustificate preliminarmente, tenendo conto
degli obiettivi specifici dell‟esposizione e delle caratteristiche della persona interessata. Se un tipo di
pratica che comporta un‟esposizione medica non è giustificata in generale, può essere giustificata
invece per il singolo individuo in circostanze da valutare caso per caso.
4. Il prescrivente e lo specialista, per evitare esposizioni non necessarie, si avvalgono delle
informazioni acquisite o si assicurano di non essere in grado di procurarsi precedenti informazioni
diagnostiche o documentazione medica pertinenti alla prevista esposizione.
5. Le esposizioni mediche per la ricerca clinica e biomedica sono valutate dal comitato etico istituito
ai sensi della norme vigenti.
6. Le esposizioni di cui all‟articolo 1, comma 2, lettera e), che non presentano un beneficio diretto per
la salute delle persone esposte, devono essere giustificate in modo particolare e devono essere
effettuate secondo le indicazioni di cui all‟articolo 4, comma 6.
7. Le esposizioni di cui all‟articolo 1, comma 3, devono mostrare di essere sufficientemente efficaci
per la salute del paziente, tenendo conto dei vantaggi diretti, dei vantaggi per le persone di cui
all‟articolo 1, comma 3, nonché del danno che l‟esposizione potrebbe causare; le relative
giustificazioni e i relativi vincoli di dose sono quelli indicati nell‟allegato I, parte I.
8. Le esposizioni di cui all‟articolo 1, comma 3, sono vietate nei confronti dei minori di 18 anni e
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
delle donne con gravidanza in atto.
Articolo 4
(Principio di ottimizzazione)
1. Tutte le dosi dovute a esposizioni mediche per scopi radiologici di cui all'articolo 1, comma 2, ad
eccezione delle procedure radioterapeutiche, devono essere mantenute al livello più basso
ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell‟informazione diagnostica
richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali; il principio di ottimizzazione riguarda la scelta
delle attrezzature, la produzione adeguata di un‟informazione diagnostica appropriata o del risultato
terapeutico, la delega degli aspetti pratici, nonchè i programmi per la garanzia di qualità, inclusi il
controllo della qualità, l‟esame e la valutazione delle dosi o delle attività somministrate al paziente.
2. Per tutte le esposizioni mediche a scopo terapeutico di cui all‟articolo 1, comma 2, lettera a), lo
specialista deve programmare individualmente l‟esposizione dei volumi bersaglio tenendo conto che
le dosi a volumi e tessuti non bersaglio devono essere le più basse ragionevolmente ottenibili e
compatibili con il fine radioterapeutico perseguito con l‟esposizione.
3. Ai fini dell‟ottimizzazione dell‟esecuzione degli esami radiodiagnostici si deve tenere conto dei
livelli diagnostici di riferimento (LDR) secondo le linee guida indicate nell‟allegato II.
4. Le procedure di giustificazione e di ottimizzazione della ricerca scientifica comportante
esposizioni a radiazioni ionizzanti di cui all‟articolo 1, comma 2, lettera d), si conformano a quanto
previsto nell‟allegato III.. Nei casi in cui i programmi di ricerca non siano suscettibili di produrre
benefici diretti sulla persona esposta, si applicano comunque le disposizioni di cui all‟articolo 99 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230.
5. In deroga a quanto stabilito al comma 4, nel caso di pazienti che accettano volontariamente di
sottoporsi a trattamento sperimentale terapeutico o diagnostico e che si aspettano di ricevere un
beneficio terapeutico o diagnostico da tale trattamento, lo specialista programma su base individuale i
livelli massimi delle dosi.
6. Particolare attenzione deve essere posta a che la dose derivante da esposizione medico-legale di
cui all‟articolo 1 comma 2, lettera e), sia mantenuta al livello più basso ragionevolmente ottenibile.
7. Le procedure di ottimizzazione e i vincoli di dose per le esposizioni di cui all‟articolo 1, comma 3,
di soggetti che coscientemente e volontariamente collaborano, al di fuori della loro occupazione,
all‟assistenza ed al conforto di pazienti sottoposti a diagnosi o, se del caso, a terapia, sono quelli
indicati nell‟allegato I, parte II.
8. Nel caso di un paziente sottoposto ad un trattamento o ad una diagnosi con radionuclidi, se del
caso, il medico nucleare o il radioterapista fornisce al paziente stesso o al suo tutore legale istruzioni
scritte volte a ridurre, per quanto ragionevolmente conseguibile, le dosi per le persone in diretto
contatto con il paziente, nonché le informazioni sui rischi delle radiazioni ionizzanti. Tali istruzioni
sono impartite prima di lasciare la struttura sanitaria.
9. Per quanto riguarda l‟attività dei radionuclidi presenti nel paziente all‟atto dell‟eventuale
dimissione da strutture protette, si applica, in attesa dell‟emanazione del decreto previsto dall‟articolo
105, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, quanto previsto nell‟allegato I, parte
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II.
Articolo 5
(Responsabilità)
1. Fermo restando quanto previsto all‟articolo 3, comma 5, le esposizioni mediche sono effettuate
dallo specialista su richiesta motivata del prescrivente. La scelta delle metodologie e tecniche idonee
ad ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale e la valutazione sulla
possibilità di utilizzare tecniche sostitutive non basate su radiazioni ionizzanti compete allo
specialista.
2. Ogni esposizione medica di cui all‟articolo 1, comma 2, è effettuata sotto la responsabilità dello
specialista.
3.Gli aspetti pratici per l‟esecuzione della procedura o di parte di essa possono essere delegati dallo
specialista al tecnico sanitario di radiologia medica o all‟infermiere o all‟infermiere pediatrico,
ciascuno nell‟ambito delle rispettive competenze professionali.
4. Le procedure da seguire nel caso di esami medico-legali sono quelle previste nell‟ambito della
disciplina vigente in materia.
5. L‟esercente ha l‟obbligo di identificare il responsabile dell‟impianto radiologico.
6. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica possono essere effettuate soltanto
con il consenso scritto delle persone medesime, previa informazione sui rischi connessi con
l‟esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Articolo 6
(Procedure)
1. Il Ministero della sanità adotta linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche
clinicamente sperimentate nonché raccomandazioni ai prescriventi relative ai criteri di riferimento,
ivi comprese le dosi, per le esposizioni mediche che consentono di caratterizzare la prestazione
sanitaria connessa con la pratica; tali linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il responsabile dell‟impianto radiologico provvede a che, per ciascun tipo di pratica radiologica
standardizzata ai sensi del comma 1, siano adottati protocolli scritti di riferimento per ciascuna
attrezzatura.
3. L‟esercente e il responsabile dell‟impianto radiologico, nell‟ambito delle rispettive competenze,
garantiscono che nelle procedure inerenti la radioterapia lo specialista si avvalga di un esperto in
fisica medica e che nelle attività di medicina nucleare in vivo sia disponibile un esperto in fisica
medica. Nelle linee guida di cui al comma 1 sono eventualmente stabilite le altre pratiche
radiologiche in cui debba essere previsto l‟intervento di un esperto in fisica medica per consulenza
sull‟ottimizzazione, ivi compresa la dosimetria dei pazienti e la garanzia di qualità, compreso il
controllo di qualità, nonché per consulenza su problemi connessi con la radioprotezione relativa alle
esposizioni mediche, se richiesto.
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4. Il Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e tenendo conto dell‟evoluzione
scientifica, nonché degli orientamenti dell‟Unione Europea ed internazionali, adotta, con
provvedimenti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, raccomandazioni concernenti le verifiche
cliniche che debbono essere effettuate nell‟ambito dell‟esercizio professionale specialistico.
5. Il responsabile dell‟impianto radiologico verifica ogni due anni i livelli diagnostici di riferimento
utilizzati nelle procedure di cui all‟allegato II. In caso di superamento costante dei livelli diagnostici
lo segnala all‟esercente che adotta gli interventi correttivi necessari per conformarsi alle linee guida
di cui all‟allegato II. I risultati della verifica e gli interventi correttivi eventualmente effettuati sono
annotati su apposito registro.
Articolo 7
(Formazione)
1. Negli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di medicina e chirurgia e di odontoiatria, dei diplomi
di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, fisica sanitaria, e delle altre
specializzazioni mediche che possono comportare attività radiodiagnostiche complementari
all‟esercizio clinico, nonché dei corsi di diploma universitario delle facoltà di medicina e chirurgia di
cui all‟articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modifiche, è inserita
l‟attività didattica in materia di radioprotezione nell'esposizione medica secondo i contenuti di cui
all‟allegato IV.
2. I dirigenti dell'area sanitaria che operano nei settori pubblici e privati comportanti esposizioni
mediche, nonché i professionisti sanitari dell‟area tecnica, infermieristica e della riabilitazione
individuati ai sensi dell‟articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
modifiche, che operano nei medesimi ambienti, dovranno acquisire, ove non previste
dall‟ordinamento dei rispettivi corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, le adeguate
conoscenze circa le procedure e le norme di radioprotezione per gli specifici compiti professionali.
3. L'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina
nucleare è consentito ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all‟esercizio professionale ed iscritti
all'albo, in possesso dello specifico diploma di specializzazione o di un diploma di specializzazione
in una delle discipline equipollenti ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1998, n.37, e successive
modificazioni. .
4. Le attività radiodiagnostiche complementari all‟esercizio clinico possono essere svolte dal medico
chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l‟intervento stesso o
dall‟odontoiatra nell‟ambito della propria attività professionale specifica.
5. Le attività dell'esperto in fisica medica sono quelle dirette prevalentemente alla valutazione
preventiva, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, nonché ai
controlli di qualità degli impianti radiologici. L‟esercizio di tali attività è consentito ai laureati in
fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica sanitaria o ad esso equipollente ai sensi del
citato decreto 30 gennaio 1998. L‟esercizio è consentito, altresì, ai laureati in fisica, chimica ed
ingegneria, privi di specializzazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano
svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio
nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti così come definiti nel citato decreto
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RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
30 gennaio 1998.
6. Il controllo di qualità di cui all‟articolo 8, comma 2, lettera a), può essere svolto dal tecnico
sanitario di radiologia medica.
7. I responsabili dei programmi di formazione assicurano che la partecipazione agli aspetti pratici di
coloro che seguono tali programmi avvenga sotto la loro responsabilità, gradualmente secondo le
cognizioni acquisite.
8. Il personale che opera in ambiti professionali direttamente connessi con l‟esposizione medica deve
seguire corsi di formazione con periodicità quinquennale; nell‟ambito della formazione continua di
cui all‟articolo 16-bis del citato decreto legislativo n.502 del 1992 è previsto un programma in
materia di radioprotezione
9. Alla formazione continua di cui al citato decreto n.502 del 1992 possono essere ammessi anche
professionisti che operano al di fuori delle aziende e delle istituzioni di cui allo stesso decreto, con
oneri a carico dell‟interessato.
10 L‟organizzazione della formazione continua di cui al comma 8 può essere affidata dalle autorità
regionali alle associazioni e alle società scientifiche accreditate che comprendono tra le finalità, oltre
alla radioprotezione, uno dei seguenti settori: radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare o
fisica sanitaria, relativamente all‟esperto in fisica medica, e che siano maggiormente rappresentative
di coloro che operano professionalmente nelle specifiche specialità; esse si avvalgono delle società
scientifiche accreditate che comunque abbiano la radioprotezione del paziente tra le proprie finalità.
La certificazione sull‟esito dell‟accertamento del possesso delle conoscenze delle misure di
radioprotezione è rilasciata dal presidente dell‟associazione o società scientifica.
11. L‟esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina
nucleare è, altresì, consentito al personale medico chirurgo, privo di specializzazione, che abbia
svolto cinque anni di servizio nella corrispondente disciplina alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
12. Le attività radiodiagnostiche complementari all‟esercizio clinico possono essere svolte, altresì,
dal medico chirurgo, privo di specializzazione, che abbia svolto cinque anni di servizio nella
disciplina stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Colui che, al momento della pubblicazione del presente decreto, è in possesso di una delle
abilitazioni prescritte dall‟articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, e iscritto
nell‟elenco di cui allo stesso articolo può continuare ad esercitare l‟attività di controllo di qualità
delle apparecchiature radiologiche ed è soggetto a quanto prescritto dai commi 8 e 9.
Articolo 8
(Attrezzature)
1. Le regioni nell‟ambito del sistema previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modifiche, per evitare l‟inutile proliferazione di attrezzature radiologiche, provvedono
affinché:
a) tutte le attrezzature radiologiche in uso siano tenute sotto stretta sorveglianza per quanto riguarda
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RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
la radioprotezione e solo strutture autorizzate intraprendano pratiche mediche comportanti
esposizioni;
b) l‟esercente tenga un inventario aggiornato delle attrezzature radiologiche;
c) le autorizzazioni vengano concesse sulla base dei criteri di pianificazione sanitaria regionale,
tenuto conto degli aspetti economici e sociali e della necessità di evitare la inutile proliferazione di
attrezzature radiologiche.
2. Il responsabile dell‟impianto radiologico, avvalendosi dell‟esperto in fisica medica, provvede:
a che siano intrapresi adeguati programmi di garanzia della qualità, compreso il controllo di qualità,
nonchè di valutazione della dose o dell‟attività somministrata ai pazienti;
a che siano effettuate prove di accettazione prima dell‟entrata in uso delle attrezzature radiologiche e
quindi prove di funzionamento sia a intervalli regolari che dopo ogni intervento rilevante di
manutenzione. In base ai risultati delle prove il responsabile dell‟impianto esprime il giudizio di
idoneità all‟uso clinico delle attrezzature.
3. Il responsabile dell‟impianto radiologico, avvalendosi dell‟incaricato dell‟esecuzione dei controlli
di qualità, predispone il protocollo di esecuzione delle prove necessarie ad esprimere il proprio
giudizio di idoneità.
4. Il Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e tenendo conto dell‟evoluzione
tecnico – scientifica, nonché degli orientamenti dell‟Unione europea e internazionali, elabora e
diffonde linee guida concernenti i criteri specifici di accettabilità dell‟attrezzatura, al fine di indicare
quando è necessario un adeguato intervento correttivo, che includa eventualmente l‟ipotesi di mettere
l‟attrezzatura fuori servizio. In sede di prima applicazione si applica quanto previsto dall‟allegato V.
5. Il responsabile dell‟impianto radiologico, quando accerta il verificarsi delle ipotesi indicate nei
criteri di cui al comma 4, segnala all‟esercente la necessità di adottare gli opportuni interventi
correttivi ovvero quelli opportuni per ovviare agli inconvenienti, compreso quello di mettere fuori
servizio le attrezzature.
6. Per quanto riguarda la fluoroscopia, gli esami senza intensificazione dell‟immagine o tecniche
analoghe non sono giustificati e sono pertanto vietati.
7. Gli esami fluoroscopici senza dispositivo per controllare il rateo di dose sono limitati a casi
giustificati da esigenze diagnostiche o terapeutiche.
8. In caso di utilizzazione di un‟attrezzatura radiodiagnostica di nuova installazione, questa
attrezzatura deve essere munita, se fattibile, di un dispositivo che informi lo specialista circa la
quantità di radiazioni ionizzanti prodotte dall‟attrezzatura nel corso della procedura radiologica.
9. I dati relativi ai programmi, ai controlli e alle prove di cui al comma 2 sono registrati e conservati
per almeno cinque anni, a cura del responsabile dell‟impianto radiologico, anche su supporto
informatico; in tale caso, deve essere garantita la permanenza delle registrazioni, anche mediante la
duplicazione del supporto.
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Articolo 9
(Pratiche speciali)
1. L'esercente e il responsabile dell‟impianto radiologico, nell‟ambito delle rispettive competenze e
tenuto conto dei principi di giustificazione e ottimizzazione e assicurandosi, in modo particolare, che
siano state rispettate le disposizioni di cui all‟articolo 8, comma 1, lettera a), comma 2, e comma 4,
utilizzano attrezzature radiologiche e tecniche e adeguate attrezzature ausiliarie per le esposizioni
mediche che riguardano:
a) bambini;
b) programmi di screening;
procedure comportanti alte dosi per il paziente, quali la radiologia interventistica, la tomografia
computerizzata o la radioterapia.
2. Nell‟ambito dei programmi di formazione di cui all‟articolo 7, comma 9, devono essere fornite
informazioni specifiche sulle modalità di attuazione delle esposizioni di cui al comma 1.
3. Per le esposizioni di cui al comma 1, ad eccezione della radioterapia il responsabile dell‟impianto
radiologico provvede affinchè un esperto in fisica medica esegua periodiche valutazioni
dosimetriche. L‟esercente ed il responsabile dell‟impianto radiologico, per quanto di rispettiva
competenza, tengono conto di tali valutazioni dosimetriche per adottare misure correttive
eventualmente necessarie e compatibili con le finalità diagnostiche.
4. Nelle attività di radioterapia il responsabile dell‟impianto radiologico avvalendosi dell‟esperto di
fisica medica predispone le procedure per la valutazione delle dosi somministrate ai pazienti durante i
trattamenti di radioterapia e ne verifica la corretta applicazione.
5. Nelle esposizioni di cui al comma 1, il giudizio sulla qualità tecnica della prestazione e della
procedura diagnostica o terapeutica e il giudizio di accettabilità sono espressi dal responsabile
dell‟impianto radiologico.
6. L‟esercente e il responsabile dell‟impianto radiologico tengono conto delle raccomandazioni e
delle indicazioni comunitarie ed internazionali riguardanti i programmi di assicurazione della qualità
e i criteri di accettabilità delle attrezzature da dedicare alle esposizioni di cui al comma 1.
Articolo 10
(Protezione particolare durante la gravidanza e l‟allattamento)
1. Il prescrivente e, al momento dell‟indagine diagnostica o del trattamento, lo specialista devono
effettuare un‟accurata anamnesi allo scopo di sapere se la donna è in stato di gravidanza, e si
informano, nel caso di somministrazione di radiofarmaci, se allatta al seno.
2. Lo specialista considera la dose che deriverà all‟utero a seguito della prestazione diagnostica o
terapeutica nei casi in cui la gravidanza non possa essere esclusa. Se la dose è superiore a 1 mSv sulla
base della valutazione dosimetrica pone particolare attenzione alla giustificazione, alla necessità o
all‟urgenza, considerando la possibilità di procrastinare l‟indagine o il trattamento. Nel caso in cui
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
l‟indagine diagnostica o la terapia non possano essere procrastinate informa la donna o chi per essa
dei rischi derivanti all‟eventuale nascituro. Nel caso in cui si debba procedere comunque
all‟esposizione lo specialista deve porre particolare attenzione al processo di ottimizzazione
riguardante sia la madre che il nascituro.
3. Nei casi di somministrazione di radiofarmaci a donne che allattano al seno particolare attenzione è
rivolta alla giustificazione, tenendo conto della necessita‟ o dell‟urgenza, e all‟ottimizzazione, che
deve essere tale sia per la madre che per il figlio; le prescrizioni dello specialista, in questi casi,
possono comportare anche la sospensione temporanea o definitiva dell‟allattamento.
4. Le raccomandazioni per le esposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono quelle riportate nell‟allegato VI.
5. Fermo restando quanto disposto ai commi 1, 2 e 3, l‟esercente delle strutture dove si svolgono
indagini o trattamenti con radiazioni ionizzanti deve assicurarsi che vengano esposti avvisi atti a
segnalare il potenziale pericolo per l‟embrione, il feto o per il lattante, nel caso di somministrazione
di radiofarmaci; tali avvisi devono esplicitamente invitare il paziente a comunicare allo specialista lo
stato di gravidanza, certa o presunta, o l‟eventuale situazione di allattamento.
Articolo 11
(Esposizioni potenziali)
1. Il responsabile dell‟impianto radiologico adotta tutte le misure ragionevolmente attuabili, tenendo
conto dei fattori economici e sociali, per ridurre la probabilità e l‟entità di dosi, accidentali o non
intenzionali, ai pazienti nel corso di pratiche radiologiche.
2. Le istruzioni per il funzionamento e i protocolli scritti di cui all‟articolo 6, comma 1, nonché
quanto previsto dai programmi di garanzia della qualità di cui all‟articolo 8, comma 2, ed i criteri di
cui all‟articolo 8, comma 4, dovranno essere redatti, ai fini della prevenzione degli incidenti, tenendo
conto dei rischi potenziali sulla base degli incidenti avvenuti in pratiche mediche aventi
caratteristiche analoghe, nonchè delle raccomandazioni e delle esperienze internazionali in materia.
Articolo 12
(Valutazione delle dosi alla popolazione)
1. L‟esercente ed il responsabile dell‟impianto radiologico, per quanto di rispettiva competenza,
provvedono affinché le indagini ed i trattamenti con radiazioni ionizzanti vengano registrati
singolarmente, anche in forma sintetica.
2. Le regioni provvedono a valutare le esposizioni a scopo medico con riguardo alla popolazione
regionale e a gruppi di riferimento della stessa, tenendo conto sia dei dati complessivi dell‟attività
sanitaria in loro possesso sia predisponendo indagini campionarie sui dati registrati di cui al comma 1
3. Le valutazioni di cui al comma 2, vengono comunicate al Ministero della sanità entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente con frequenza quinquennale.
4. La registrazione dei dati di cui al comma 1 può avvenire anche su supporto informatico.
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Articolo 13
(Ispezione)
La vigilanza sull‟applicazione del presente decreto spetta in via esclusiva agli organi del Servizio
sanitario nazionale competenti per territorio.
Articolo 14
(Apparato sanzionatorio)
La violazione degli obblighi di cui all‟articolo 3, in tema di giustificazione, ed all‟articolo 4, in tema
di ottimizzazione, è punita con l‟arresto sino a tre mesi o con l‟ammenda da lire cinque milioni a lire
venti milioni.
L‟esposizione di persone a scopo di ricerca scientifica clinica, senza il loro consenso, in violazione
dell‟obbligo di cui all‟articolo 5, comma 6, è punita con l‟arresto da due a sei mesi o con l‟ammenda
da lire venti milioni a lire ottanta milioni. Ogni altra violazione delle disposizioni di cui al medesimo
articolo 5 è punita con l‟arresto fino a quindici giorni o con l‟ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni.
La violazione degli obblighi di cui agli articoli 6, comma 3, 8, commi 2, 6 e 7, 9, 10, 11 e 12, comma
1, è punita con l‟arresto fino a quindici giorni o con l‟ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni.
Articolo 15
(Abrogazione)
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 109 a 114 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.230.
Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1 gennaio dell‟anno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, provvede a dare
attuazione alle disposizioni che saranno emanate dalla Comunità europea per le parti in cui
modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico degli allegati. Tale decreto è
emanato di concerto con il ministro dell‟ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e
dell‟industria, del commercio e dell‟artigianato, ogni qualvolta tali disposizioni prevedano, per
l‟attuazione di tali punti, poteri discrezionali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E‟ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
ALLEGATO I
Procedure di giustificazione e relativi vincoli di dosi ed ottimizzazione per coloro che assistono e
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
confortano persone sottoposte ad esposizioni mediche.
Parte I
Giustificazione (articolo 3, comma 7)
L‟esposizione delle persone di cui all‟articolo 1, comma 3, è giustificata se:
a)collaborano a posizionare o a sorreggere pazienti, nel caso di esami radiodiagnostici;
accolgono, assistono e confortano pazienti portatori di radioattività in seguito a prestazioni
diagnostiche
accolgono, visitano, assistono e confortano pazienti portatori di radioattività a seguito di trattamento
radioterapeutico. Particolare attenzione deve essere posta nell‟esposizione di donne in età fertile che
alla richiesta dello specialista dichiarino di non poter escludere una incipiente gravidanza.
I lavoratori operanti nella struttura ove viene effettuata la prestazione, ancorchè prestino assistenza e
conforto ai pazienti, non rientrano nelle categorie sopra indicate.
I vincoli di dose efficaci per ogni prestazione diagnostica o nell‟arco di un ciclo terapeudico sono i
seguenti:
per gli adulti di età inferiore ai 60 anni: 3mSv;
per persone d‟età uguale o superiore ai 60 anni: 10mSv.
Parte II
Ottimizzazione (articolo 4, comma 7)
L‟esposizione di persone di cui all‟articolo 1, comma 3, deve limitarsi a casi di stretta necessità e
debbono essere scoraggiate esposizioni ripetute o abituali.
Nel caso di indagini radiologiche il tecnico sanitario di radiologia medica che esegue l‟esame
fornisce presidi radioprotezionistici (camici piombati, guanti, ecc.) idonei a proteggere chi presta
assistenza.
Nel caso di pazienti degenti per trattamenti di brachiterapia o di terapia radiometabolica lo specialista
valuta l‟opportunità di visite ai pazienti stessi.
Nel caso di indagini diagnostiche con radionuclidi misure specifiche intese alla limitazione della dose
assorbita dalle persone di cui all‟articolo 4 e dal pubblico sono fornite al paziente medico nucleare
che effettua l‟indagine, qualora lo stesso lo ritenga necessario.
Nei trattamenti terapeutici di terapia radiometabolica, o di brachiterapia con impianti permanenti, lo
specialista responsabile del reparto di degenza dimette il paziente previa valutazione del rispetto delle
prescrizioni formulate ai fini di assicurare la sorveglianza fisica della radio protezione.
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Non è necessario un ricovero protetto ai seguenti casi:
terapia per ipertiroidismo con 131I per attività somministrata fino a 600 MBq;
terapia per disordini mieloproliferativi con 32P per attività somministrata fino a 260 MBq.
trattamento delle metastasi scheletriche con 32P per attività fino a 110 MBq, con 89Sr per attività
fino a 150 MBq, con 186Re per attività fino a 1.3 GBq, e con 153 Sm fino a 3 GBq;
terapia endoarticolaredi affezioni non neoplastiche con 90Y per attività fino a 200 MBq, con 186 Re
fino a 200 MBq e con 169 Er fino a 40 MBq.
Ogni altra terapia radiometabolica, incluse le pratiche sperimentali, deve venir effettuata in
ricovero protetto, con raccolta delle deiezioni dei pazienti.
In tutti i casi devono essere fornite al paziente e rese note ai suoi familiari informazioni sui rischi
dell‟esposizione a radiazioni ionizzanti, istruzioni e norme di comportamento atte ad evitare che
vengano superati i vincoli di dose indicati al numero 3, per le persone di cui all‟articolo 1, comma 3,
nonché i limiti di dose per le persone del pubblico.
ALLEGATO II
Livelli diagnostici di riferimento: linea guida
1. Definizione e scopo
Scopo di queste Linee Guida è la definizione di livelli diagnostici da usare come riferimento (LDR)
nei programmi di assicurazione di qualità in radiodiagnostica e in medicina nucleare.
I LDR vanno intesi come strumenti di lavoro per ottimizzare le prestazioni. Sono grandezze (tempi,
ctdi, attività ecc.) facilmente misurabili e tipiche per ogni procedura diagnostica. I LDR , avendo
valore di standard, non si riferiscono a misure di dose assorbita dal singolo paziente e non devono
essere utilizzati al di fuori di programmi di miglioramento della qualità in radiodiagnostica.
2 Compiti delle strutture di radiodiagnostica e di diagnostica medico-nucleare.
Il responsabile dell‟impianto radiologico è tenuto, per le prestazioni per le quali sono stati definiti i
LDR e per ogni apparecchiatura e procedura definita, a promuovere, con periodicità biennale la
verifica dei livelli diagnostici nelle varie procedure utilizzate e ad annotarne il risultato.
Le verifiche, devono essere effettuate, su richiesta del responsabile delle apparecchiature, dal fisico
specialista seguendo le modalità indicate dai documenti della Commissione Europea EUR 16260,
EUR 16261, EUR 16262 ed EUR 16263 e successive modifiche e integrazioni.
Le annotazioni concernenti la determinazione delle verifiche di cui al comma precedente devono
essere rese disponibili, su richiesta, alle autorità sanitarie competenti per territorio.
Qualora il responsabile dell‟impianto radiologico constati che i valori di tali verifiche superano,
senza motivo clinico, i LDR indicati egli è tenuto a promuovere le necessarie azioni correttive e a
60
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
verificarne il risultato.
L‟esercente è tenuto, su segnalazione del responsabile delle apparecchiature, a provvedere alle azioni
correttive che non possano esser effettuate dal responsabile stesso.
Tabella A
RADIODIAGNOSTICA: LDR
ESAMI:
* DOSE D’INGRESSO (mGy)
Addome 10
Urografia (per 10
ripresa)
Cranio AP 5
PA 5
Lat 3
Torace PA 0.4
Lat 1.5
Rachide lombare AP 10
Lat 30
Rachide Lombo- 40
Sacrale
Pelvi AP 10
Mammografia CC 10 mGy (dose di ingresso con griglia)
RADIOLOGIA PEDIATRICA
ESAMI: DOSE D’INGRESSO (m Gy)
Addome 1000 (5 anni) **
Torace PA/AP 100 (5 anni)
Lat 200 (5 anni)
AP 80 (neonati)
Cranio PA/AP 1500 (5 anni)
Lat 1000 (5 anni)
Pelvi AP 200 (neonati)
AP 900 (5 anni)
61
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA
ESAMI: °CTDIw (mGy) °°DLP (mGy cm)
Testa 60 1050
Torace 30 650
Addome 35 800
Pelvi 35 600
* Riferita alla superficie del paziente (Rif. 1,2,4)
** Viene indicata l‟età dei pazienti di riferimento per la determinazione della dose
° CTDIw: Indice di dose tomografica pesata (Rif. 3)
°° DLP: Prodotto dose-lunghezza (Rif. 3)
Tabella B
DIAGNOSTICA IN VIVO MEDICO-NUCLEARE: LDR
ESAME RADIOFARMACO LDR (MBq)
123
Captazione tiroidea I-ioduro 2
131
" I-ioduro 0.37
123
Scintigrafia tiroidea I-ioduro 20
99m
" Tc-pertecnetato 150
201
Scintigrafia delle Tl-cloruro 110
paratiroidi
99m
" Tc-MIBI 740
99m
" Tc-pertecnetato 110
75
Scintigrafia surrenalica Se- 12
corticale selenometilcolesterolo
131
" I-norcolesterolo 37
(NP59)
99m
Scintigrafia renale Tc-DMSA 160
99m
Scintigrafia sequenziale Tc-DTPA 200
renale
99m
" Tc-MAG3 160
123
" I-hippuran 74
62
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
99m
Scintigrafia epatica Tc-colloidi 110 SPET:
200
99m
Scintigrafia sequenziale Tc-IDA 185
epato-biliare
Transito esofago gastro- 99mTc-ingesti solidi e 80
duodenale liquidi
111
" In-ingesti solidi e 12
liquidi
99m
Valutazione della mucosa Tc-pertecnetato 185
gastrica eterotopica
Scintigrafia miocardica di 99mTc-MIBI (o 370+1100
perfusione tetrofosmina) (riposo e test
ergometrico:
1 giorno)
" " 740+740
(test
ergometrico
e riposo: 2
giorni)
" " 1100 (Gated
SPET)
201
" Tl-cloruro 110 (se
reiniezione:
+37)
Segue Tabella B
ESAME RADIOFARMACO LDR (MBq)
99m
Angicardioscintigrafia di Tc-DTPA 740
primo passaggio
99m
Angiocardioscintigrafia Tc-emazie 925
all‟equilibrio (ed altri studi
di blood pool)
99m
Scintigrafia cerebrale Tc-DTPA 740
99m
Tomoscintigrafia cerebrale Tc-HMPAO 740
(SPET)
99m
" Tc-ECD 740
99m
Scintigrafia polmonare Tc-MAA 160
perfusionale (SPET:200)
63
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
133
Scintigrafia polmonare Xe 550
ventilatoria
99m
" Tc-aerosol 1100 nel
nebulizzatore;
5‟ max.
nebulizzazione
99m
Scintigrafia ossea o Tc-difosfonati 600 50 anni
99m
Tomoscintigrafia ossea o Tc-difosfonati 900
scintigrafia polifasica
99m
Scintigrafia del midollo Tc-colloidi 400
osseo
99m
Scintigrafia con traccianti Tc-MoAb 900
immunologici
111
" In-MoAb 185
131
" I-MoAb 110
201
Studio scintig. di neoplasie Tl-cloruro 185
99m
" Tc-MIBI (o 740
tetrafosmina)
67
" Ga-citrato 185
131
" I-MIBG 55
123
" I-MIBG 185
131
" I-ioduro (total body) 200
111
" In-octreotide 185
99m
" Tc-DMSA (V) 400
111
Studio scint. di processi In-leucociti 20
flogistici
99m
" Tc-leucociti 370
67
" Ga-citrato 110
99m
Scintigrafia linfatica e Tc-colloidi 74 (fratti in più
linfoghiandolare iniezioni)
ADDENDUM ALLA TABELLA B
64
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
1) I LDR si riferiscono a persona adulta, con massa corporea non inferiore ai 60 Kg, presumibilmente
esente da alterazioni rilevanti del metabolismo e/o eliminazione dei radiofarmaci.
2) Si raccomanda, qualora sia possibile senza compromettere la qualità dell‟informazione
diagnostica, di contenere la attività somministrata al di sotto dei LDR.
3) I LDR indicati si riferiscono a prestazioni e radiofarmaci di frequente utilizzazione. Per prestazioni
non riportate od altri radiofarmaci si raccomanda di seguire le indicazioni delle Associazioni
Scientifiche di Medicina Nucleare (AIMN e Associazioni internazionali)
4) In caso di massa corporea minore di 60 Kg e in particolare nei bambini si raccomanda di ridurre
l‟attività somministrata secondo il seguente schema (EANM):
Massa % Massa % Massa %
corporea dell‟attività corporea dell‟attività corporea dell‟attività
somministrata somministrata somministrata
Kg all‟adulto kg all‟adulto kg all‟adulto
3 10 22 50 42 78
4 14 24 53 44 80
6 19 26 56 46 82
8 23 28 58 48 85
10 27 30 62 50 88
12 32 32 65 52-54 90
14 36 34 68 56-58 95
16 40 36 71 60-70 100
18 44 38 73
20 48 40 76
5) Per i seguenti radiofarmaci è comunque necessario per non pregiudicare l‟informazione
diagnostica che, anche nei bambini, le quantità radioattive somministrate non vengano ridotte al di
sotto dei livelli minimi qui indicati in MBq: 67Ga: 10; 123I-ioduro (tiroideo): 3; 123I-hippuran: 10; 123I-
MIBG: 35; 99mTc-colloidi (fegato): 15; 99mTc-colloidi (midollo osseo): 20; 99mTc-DTPA (rene): 20;
99m
Tc-DMSA: 15; 99mTc-difosfonati:40; 99mTc-IDA: 20; 99mTc-HMPAO: 100; 99mTc-leucociti: 40;
99m
Tc-MAA: 10; 99mTc-pertecnetato (divert. di Meckel): 20; 99mTc-pertecnetato (tiroide): 10; 99mTc-
emazie (blood pool): 80.
ORGANI INTERESSATI DALL’ACCUMULO DI RADIONUCLIDI
ORGANI RADIONUCLIDI TEMPI DI
DIMEZZAMENTO
65
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
TIROIDE IODIO – 131 8 giorni
MILZA POLONIO – 210 138 giorni
RENI RUTENIO – 106 1 anno
OVAIE IODIO – 131 8 giorni
COBALTO – 60 5 anni
CRIPTO – 85 10 anni
RUTENIO – 106 1 anno
ZINCO – 65 245 giorni
BARIO – 140 13 giorni
POTASSIO – 42 12 ore
CESIO – 137 30 anni
PLUTONIO – 239 24000 anni
MUSCOLI POTASSIO – 42 12 ore
CESIO – 137 30 anni
POLMONI RADON - 222 3,82 giorni
D.M.A. DOSE MASSIMA ASSORBIBILE
La DMA è una grandezza fisica che rappresenta l‟energia che le radiazioni ionizzanti cedono quando
attraversano la materia ed è relativa al tempo di esposizione tenendo conto anche della radioattività
naturale di fondo.
La radioattività naturale media , senza conteggiare quella artificiale, alla quale è esposta la
popolazione è di circa 2 milliSv/anno, corrispondenti a 200 millirem:
RAGGI COSMICI variano al variare della quota 0,25 milliSv/anno
RAGGI GAMMA provenienti dalle rocce radioattive 0,30 milliSv/anno
IRRAGGIAMENTO INTERNO dovuto ai 0,30 milliSv/anno
radionuclidi
1,2 milliSv/anno
GAS RADON 222 emesso dalla catena dell’ U-238
La radioattività che possiamo assorbire in un anno senza conseguenze è di circa 500 millirem.
Ciò significa che possiamo assorbire per un certo tempo anche dosi maggiori. Ad esempio,
durante una radiografia si assorbono, per una frazione di secondo, dai 50 ai 120 millirem;
cinque radiografie sono in grado quindi di farci superare la DMA annuale.
66
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
E’ importante tenere presente che fra le radiazioni assorbite ed il rischio di danno
per le cellule viventi non vi è, fino ad ora, prova dell’esistenza di una dose-soglia
al di sotto della quale il rischio di danno possa considerarsi nullo; per questo è
stata fatta l’ipotesi che anche le dosi più modeste comportino un rischio minimo,
tenendo conto che le dosi assorbite agiscono in maniera cumulativa.
La Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni, attraverso Raccomandazioni che
sono periodicamente aggiornate, ha indicato sin dal 1959 i valori di DMA da non superare per
persone esposte a radiazioni ionizzanti. Dette normative sono state assimilate da quasi tutti gli Stati.
Vengono qui riportati alcuni fattori di rischio per i vari organi: gonadi 10milliSv; midollo osseo
2 milliSv; polmone 2 milliSv; tiroide 0,5 milliSv; mammella 2,5 milliSv; altri tessuti 5 milliSv.
Si ritiene a questo punto importante rilevare la possibilità di inserire nella normativa di
radioprotezione anche dei provvedimenti per limitare l‟esposizione della popolazione in presenza di
significative concentrazioni di radon in ambienti chiusi.
Nel 1993 la Commissione UE (Unione Europea) ha emanato una Raccomandazione "…sulla tutela
della popolazione contro l’esposizione a radon in ambienti chiusi", che, modificando la
precedente, abbandona le differenze fra edifici esistenti e nuovi ed invita le autorità preposte a fissare
un livello compreso tra 3 e 10 mSv/anno di dose-soglia.
Con i fattori di conversione convenzionali, discussi nella stessa Raccomandazione, questi valori di
dose-soglia vengono fatti corrispondere a 200 e 600 Bq/mc di gas radon.
Nonostante ciò, la UE considera ancora valida la proposta precedente di 200 e 400 Bq/mc,
rispettivamente per gli edifici nuovi e per quelli esistenti, come livelli di riferimento raccomandati.
N.B.: Negli U.S.A. viene considerata soglia di attenzione, per quanto concerne il Radon, la quantità
di 148 Bq/mc.
ALLEGATO III
Procedure di giustificazione e di ottimizzazione della ricerca scientifica comportante esposizioni a
radiazioni ionizzanti
1. Definizioni
Ricerca medica e biomedica con radiazioni:
Ogni indagine sistematica nel campo della salute volta a sviluppare ed o contribuire la conoscenza e
la pratica medica che comporta esposizione a radiazioni ionizzati di volontari.
Beneficio diretto:
67
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Ogni beneficio, concernente la conservazione della salute o il suo ripristino, che il volontario esposto
per motivi di ricerca possa conseguire a seguito della sua partecipazione: può riguardare vari aspetti
tra i quali: la prevenzione (prevenzione di reazioni avverse; individuazione di fattori di rischio, ecc.),
la diagnosi, la prognosi, l‟impostazione e la condotta della terapia, la palliazione della sofferenza, il
miglioramento della qualità di vita, l‟aumento della sopravvivenza.
Pratica medica sperimentale:
Ogni procedura diagnostica o terapeutica innovativo e/o sperimentale effettuata da un medico
specialista sotto la sua diretta e personale responsabilità e alla quale il malato liberamente consente
nell‟attesa di un beneficio non altrimenti conseguibile
Sperimentatore .
Persona responsabile, per quel che sono le sue competenze, della conduzione della ricerca presso un
centro di sperimentazione.
Sperimentatore coordinatore:
Medico specialista che, avendo adeguata e riconosciuta competenza nella materia trattata e nella
radioprotezione delle persone esposte, assume la responsabilità della programmazione della ricerca,
della sua condotta e delle sue conseguenze, del coordinamento degli sperimentatori e della
divulgazione dei risultati.
Nel caso la ricerca sia condotta da una sola persona, questa assume la responsabilità dello
sperimentatore coordinatore.
Centro di sperimentazione:
Struttura sanitaria come definita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
integrazioni e modifiche presso la quale si svolge la ricerca.
Nel caso di ricerca pluricentrica, struttura nella quale opera lo sperimentatore coordinatore .
Ogni altra struttura oltre quelle citate che venga esplicitamente riconosciuta idonea dal Ministero
della sanità alla sperimentazione con radiazioni ionizzanti su persone.
2.Principi generali e Consenso
La ricerca medica e biomedica con radiazioni ionizzanti deve essere eseguita nel rispetto dei principi
generali espressi nelle norme vigenti in materia di ricerca biomedica ; essa deve altresì essere
conforme ai principi della pubblicazione 62 dell‟ICRP (International Commission on Radiological
Protection).Resta, in ogni caso fermo quanto disposto nell‟articolo 108 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n.230.
L‟esposizione a radiazioni ionizzanti di volontari che partecipano a programmi di ricerca medica e
biomedica è possibile solo a seguito di consenso liberamente espresso.
3. Autorizzazione
68
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Prima di avviare un programma di ricerca medica o biomedica deve essere acquisito il parere
vincolante del Comitato Etico secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 18 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.122 del 28 maggio 1998.
Le pratiche sperimentali diagnostico-terapeutiche non richiedono preventiva autorizzazione, ma
devono venir notificate al Comitato Etico dell‟azienda sanitaria od ospedaliera di riferimento,
unitamente agli elementi che le giustificano e al consenso dei pazienti. Il Comitato Etico ha facoltà di
sospenderne in ogni momento l‟effettuazione, dandone motivazione e inviandone comunicazione al
responsabile legale della struttura in cui viene effettuata la pratica sperimentale.
4. Giustificazione
La ricerca con radiazioni ionizzanti su persone deve venir giustificata sulla base del beneficio diretto
che può derivarne per le persone esposte o, allorché questo non sia ipotizzabile, sulla base dell‟utilità
sociale dei risultati conseguibili.
Non è ipotizzabile beneficio diretto nel caso di ricerche utilizzanti volontari sani. Ad essi sono
equiparati i pazienti con patologia non coerente con l‟oggetto della ricerca.
Allorché non è ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione deve essere particolarmente accurata e
tenere conto dell‟utilità sociale attesa. Oltre al rischio da radiazioni va considerato anche ogni altro
rischio associato od aggiuntivo che la ricerca possa comportare. In tali casi si applicano, comunque, i
limiti di dose stabiliti per le persone del pubblico.
Le pratiche sperimentali diagnostico-terapeutiche sono giustificate in base a dati, reperibili nella
letteratura scientifica internazionale, che permettano di ipotizzarne l‟utilità.
In questi casi il medico sperimentatore può, sotto la sua diretta responsabilità impiegare procedure
apparecchiature o radiofarmaci per una indicazione o una via di somministrazione diversa da quella
autorizzata per l‟immissione in commercio.
5 Ottimizzazione
Le procedure e le caratteristiche delle apparecchiatura utilizzate vanno dichiarate nel programma di
ricerca. La permanenza dei requisiti di qualità nel corso della ricerca deve essere verificata con la
periodicità dichiarata nel programma stesso.La dose efficace ai volontari partecipanti deve essere
contenuta nel livello minimo compatibile con l‟ottenimento del fine della ricerca ed essere essere
dichiarata nel programma di ricerca .
Lo sperimentatore coordinatore assume la responsabilità che le esposizioni vengano effettuate
secondo norme di buona tecnica.
6 Divieti e limiti
Le donne con gravidanza accertata o sospetta sono escluse dalla partecipazione a ricerche con
radiazioni ionizzanti.
Le donne che allattano al seno sono escluse da ricerche che comportino somministrazione di
radionuclidi o radiofarmaci.
69
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Soggetti in età infantile possono venire utilizzati solo per ricerche su patologia propria dell‟età
infantile di cui siano affetti e nell‟ipotesi di un beneficio diretto. E‟ d‟obbligo il consenso scritto del
responsabile legale dell‟infante..
I soggetti sani di età minore e comunque gli incapaci di consapevole e libero consenso non possono
partecipare a ricerche con radiazioni, salvo quando strettamente indispensabili allo studio di
specifiche patologie, ed in tal caso con il consenso scritto del tutore.
E‟ vietata l‟esposizione per ricerca di persone che abbiano già ricevuto esposizioni a radiazioni
ionizzanti in precedenti programmi di ricerca e per le quali non siano prospettabili benefici diretti.
7 Vincoli di dose e particolari prescrizioni
I vincoli di dose per i volontari sani per i quali non sia ipotizzabile un beneficio diretto, sono basati
sulle indicazioni della Commissione Europea "Radiation Protection 99 – Guidance on medical
exposure in medical and biomedical reaserch". Resta, in ogni caso fermo quanto disposto
nell‟articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230.
Quando siano prospettabili benefici diretti il medico specialista responsabile delle esposizioni
programma individualmente, sottoponendoli alla decisione del Comitato Etico, vincoli di dose che
tengano conto di quanto riportato nella letteratura scientifica internazionale. Le inerenti indicazioni
devono esser riportate nel programma di ricerca.
Non sono sottoposti alla disciplina del decreto ministeriale 28 luglio 1977 pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n.216 del 25 agosto 1977 i radiofarmaci utilizzati per ricerca per i quali siano disponibili
sufficienti dati sulla qualità e sulla sicurezza di impiego nell‟uomo in rapporto alla indicazione
proposta per la ricerca. In tal caso lo sperimentatore coordinatore dichiara, e il Comitato Etico
accerta, che siano rispettate le condizioni di affidabilità, con le inerenti specifiche , di cui all‟Allegato
1 del citato decreto.
ALLEGATO IV
Contenuti della formazione in radioprotezione
Fondamenti fisici della radiazione
Proprietà delle radiazioni ionizzanti
Interazioni delle radiazioni direttamente ionizzanti
Interazioni delle radiazioni indirettamente ionizzanti
Rischi da radiazione e dosimetria
Effetti biologici delle radiazioni
Analisi Rischi/Benefici
Ottimizzazione della dose
70
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Dose assorbita, equivalente di dose, dose efficace e loro unità di misura
RADIOPROTEZIONE
Normativa di radioprotezione
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Esposizioni potenziali
Incidenti che implicano sovra esposizioni alle radiazioni ionizzanti.
PRATICHE RADIOLOGICHE CHE RICHIEDONO SPECIALE ATTENZIONE
Gravidanza potenziale e gravidanza in atto
Neonati e infanzia
Ricerca medica e biomedica
Attività di screening
Tecniche che implicano l‟impiego di altre dosi
GESTIONE DEL PAZIENTE E SUA RADIOPROTEZIONE
Giustificazione ed esposizione individuale.
Consenso informato
Utilizzo appropriato di precedenti informazioni cliniche e tecniche e procedure alternative
Definizione ed utilizzo dei livelli diagnostici di riferimento.
RADIODIAGNOSTICA
Elementi di tecnica radiologica
Raggi X (natura e produzione)
Scelte ed uso di apparecchiatureper radiodiagnostica
Fattori che influenzano la dose di radiazioni
Dosimetria
Assicurazione e controllo di qualità.
Fluoroscopia
71
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Fluoroscopia digitale
T.C.
Procedure interventistiche
Imaging vascolare
Qualità dell‟immagine in rapporto alla dose
Corretto utilizzo dei mezzi di contrasto
RADIOTERAPIA
Produzione di radiazioni ionizzanti.
Radiobiologia
Indicazioni della radioterapia
Procedure e apparecchiature di radioterapia :
Dosimetria
Radiosensibilizzazione
Volumi bersaglio
Radioprotezione e normative specifiche per la Radioterapia
Effetti collaterali precoci e tardivi
MEDICINA NUCLEARE
Struttura atomica e radioattività
Decadimento radioattivo
Indicazioni delle indagini medico nucleari
Procedure, strumentazion e apparecchiature per la Medicina Nucleare
Assicurazione di qualità e controlli di qualità
Radiofarmaci
Preparazione di dosi individuali
Calibrazione delle dosi
72
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Radioprotezione e normativa specifica in medicina nucleare
Protezione di organi a rischio
Gravidanza e allattamento
Disposizioni particolari per i pazienti portatori di radioattività
Procedure per i rifiuti radioattivi.
ALLEGATO V
I criteri di accettabilità della apparecchiature radiologiche (comprese quelle di radioterapia) e di
medicina nucleare sono quelle fissate nel documento:
Radioprotezione 91 edito dalla Commissione europea numero di catalogo CR-06-97-755-IT-c ISBN
92-828-1142-5
ALLEGATO VI
Disposizioni specifiche per le esposizioni durante la gravidanza e l‟allattamento
-Nei casi in cui la gravidanza è certa non e‟ consentito l‟impiego di procedure che comporti
l‟irraggiamento dell‟embrione o del feto, tranne nei casi di necessità accertata o di urgenza.
Laddove non sia possibile rinviare l‟indagine od il trattamento il medico specialista deve:
-informare la donna dei possibili rischi , associati all‟esposizione, per l‟embrione o il feto;
-nelle indagini diagnostiche con raggi X programmare l‟ottenimento dell‟informazione desiderata,
con il minor numero possibile di proiezioni, riducendo al minimo la durata della scopia o il numero
di scansioni nel caso di esami tomografici con tecnica convenzionale, procedendo ad un‟accurata
collimazione ed escludendo dal fascio diretto schermando, ove possibile, il prodotto del
concepimento;
-nelle indagini di medicina nucleare programmare l‟ottenimento dell‟informazione desiderata
ponendo particolare attenzione alla scelta del tracciante, riducendo al minimo l‟attività somministrata
ed accelerando ove possibile l‟eliminazione del radiofarmaco.
-Se esiste incertezza sullo stato di gravidanza e non è possibile rinviare l‟indagine o il trattamento
questo deve essere effettuato seguendo le raccomandazioni indicate al punto precedente.
Nel caso di somministrazione di radiofarmaci a donne che allattano al seno il medico prescrivente e,
al momento dell‟indagine o del trattamento, il medico specialista deve informare la donna degli
effetti che lo specifico radiofarmaco somministrato può avere sul lattante, e deve valutare
l‟opportunità di sospendere l‟allattamento in via definitiva o temporanea in relazione allo specifico
radiofarmaco utilizzato.
Nei trattamenti di medicina nucleare, in cui può permanere nei pazienti una elevata attività residua, il
medico specialista può suggerire di interporre un intervallo temporale tra irradiazione e
73
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
concepimento.
Valutazione della dose all‟utero.
Ai fini delle valutazioni di cui all‟Articolo 10 comma 2 dovranno essere adottati i seguenti citeri di
valutazione.
Fatta salva la necessità di avvalersi di un esperto di fisica medica secondo quanto stabilito
dall‟Articolo 6 comma 3, per gli esami radiodiagnostici di cui è nota la tecnica impiegata (kV- mAs)
potranno essere utilizzate le seguenti tabelle:
Diagnostica convenzionale:
per indagini eseguite ad una distanza fuoco-rivelatore di circa 1 m proiezione AP/PA per indagini in
cui l‟utero è nel fascio primario.
Tensione Prodotto Dose assorbita dall'utero
(mSv)
(kV) Corrente-tempo
(mAs)
70 1 0,04
90 1 0,1
110 1 0,2
La dose assorbita aumenta proporzionalmente al prodotto corrente-tempo.
Ct
Tensione Prodotto Dose assorbita
all'utero (mSv)
(kV) Corrente-tempo
(mAs)
12-130 1 0,1
La dose assorbita aumenta proporzionalmente al prodotto corrente-tempo.
Valutazione della dose nell'attività di Radiodiagnostica
Nella tabella seguente sono riportati valori tipici delle dosi assorbite da determinati tessuti in alcuni
esami radiologici (1)
Esame RX Equivalente Equivalente di
di dose al dose al feto
feto (mSv)
(mSv)
Valore
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medio Valore massimo
Rx convenzionale 1 Sievert
per le radiazioni alfa: 1 Gray => 20 Sievert
per i fasci di neutroni: 1 Gray => 3 - 11 Sievert (a seconda dell'energia dei neutroni)
Di uso più comune é il sottomultiplo millisievert (mSv), pari a un millesimo di Sv.
Ad esempio, come riportato nella seguente tabella, una radiografia al torace comporta
l'assorbimento di una dose di circa 0,14 millisievert (mSv).
Alcuni dati dosimetrici relativi ad esami medici con raggi X:
Radiografia del torace 0,14 mSv Radiografia dell'addome 1,1 mSv Radiografia del tubo
digerente4,1÷7,2mSv,Colecistografia1,5mSvUrografia3,1mSv , Mammografia 1,0 mSv
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C) L'esposizione dell'uomo alle radiazioni
L'uomo può essere esposto alla radioattività in due modi:
• per esposizione esterna, che avviene quando l'individuo si trova sulla traiettoria delle radiazioni
emesse da una sorgente radioattiva situata all'esterno dell'organismo; si parla, in questo caso, di
irradiazione
• per esposizione interna, che si verifica quando la sorgente radioattiva si trova all'interno
dell'organismo, a causa di inalazione per respirazione, e/o ingestione, ovvero per introduzione
attraverso una ferita; si parla, in questo caso, di contaminazione interna
L'esposizione esterna cessa quando l'individuo si allontana dalla sorgente ovvero vengono interposti
opportuni schermi tra sorgente e individuo. Le radiazioni alfa, beta e gamma da esposizione esterna
non fanno diventare radioattiva la materia che le assorbe.
L'esposizione interna cessa quando i radioisotopi respirati o ingeriti o introdotti attraverso ferite
sono completamente rimossi dall'organismo (ad esempio: con l'urina, le feci, ecc.).
L'esposizione alle radiazioni naturali
Per poter considerare nella giusta luce gli effetti della radioattività sull'uomo, é necessario anzitutto
prendere in considerazione l'esposizione alle radiazioni naturali. A tale "bagno di radioattività", in
cui l'uomo é immerso fin dalla sua origine, gli organismi viventi si sono da tempo adattati.
La dose annualmente assorbita da ogni individuo della popolazione per effetto della radioattività
naturale é mediamente di 2,4 mSv/anno
(2,4 millisievert/anno)
Esposizione Esposizione
Sorgente Totale(mSv/anno)
esterna(mSv/anno) interna(mSv/anno)
Raggi cosmici 0,36 0,36
Potassio-40 0,15 0,18 0,33
Uranio-238 e
radioisotopi associati 0,10 1,24 1,34
Torio-232 e
radioisotopi associati 0,16 0,18 0,34
Alla radioattività naturale contribuiscono una componente terrestre e una componente extraterrestre.
La componente terrestre é dovuta ai radionuclidi presenti nei materiali della crosta terrestre (rocce,
minerali), come: il potassio-40, l'uranio naturale, il torio e i radionuclidi ad essi associati. Tra questi
ultimi, particolare importanza riveste il radon, prodotto gassoso che offre il maggiore contributo alla
radioattività naturale.
La componente extraterrestre é costituita dai raggi cosmici, i cui effetti sono tanto più rilevanti
quanto più ci si allontana dalla superficie terrestre, e quindi dalla protezione dell'atmosfera. Ad
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esempio, in un volo in aereo, l'effetto dei raggi cosmici é circa 100 volte maggiore di una zona al
livello del mare.
E) Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti
Da quando l'uomo ha scoperto la radioattività, le proprietà di vari radioisotopi sono state sfruttate
per impieghi pacifici e purtroppo, talvolta anche a scopi bellici.
Ciò ha determinato, da una parte, lo studio degli effetti sull'uomo di dosi di radiazioni anche
elevate, e dall'altra, lo sviluppo di principi e strumenti per una efficace protezione dalle radiazioni
ionizzanti (radioprotezione).
In termini molto generali, gli effetti delle radiazioni ionizzanti sull'uomo possono distinguersi in
effetti immediati (detti anche deterministici) ed effetti a lungo termine (detti anche stocastici).
Gli effetti immediati sono quelli che, al di sopra di un certo valore di dose, si manifestano
indistintamente a tutti coloro che sono stati irradiati, entro un tempo di solito assai breve (non più di
qualche giorno o qualche settimana), e per cui la gravità dei danni aumenta con l'aumentare della
dose.
Nella tabella qui sotto riportata è indicata la stima nell'individuo adulto della soglia di dose per
effetti deterministici:
Soglia di dose
Equivalente di dose
totale Equivalente di dose totale
Tessuto ed effetto ricevuto in una ricevuto per esposizioni
singola fortemente frazionate o
breve protratte (Sv)
esposizione(Sv)
Testicoli
Sterilità
temporanea
Sterilità 0,15 NA ¹
permanente 3,5 NA
Ovaie
Sterilità 2,5 ÷ 6,0 6,0
Cristallino
Opacità osservabili
² 0,5 ÷ 2,0 5,0
Deficit visivo 5,0 > 8,0
Midollo osseo
Depressione
dell'emopoiesi 0,5 NA
Aplasia mortale 1,5 NA
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¹ NA indica "Non Applicabile", in quanto la soglia dipende dall'intensità di dose più che dalla dose
totale
² Opacità lenticolari appena osservabili
Ad esempio: una esposizione superiore a 1 Gray comporta, come conseguenze, vomito e netta
modificazione della formula del sangue; una esposizione superiore a 5 Gray può provocare il
decesso per danno al tessuto emopoietico se il soggetto non è sottoposto a cure adeguate.
I suddetti valori si riferiscono a una esposizione omogenea a tutto il corpo. Nel caso della
radioterapia dei tumori, si arriva a somministrare dosi molto più elevate, anche oltre 40 Gray, ma
concentrate limitatamente ed esclusivamente al tumore da distruggere.
L'esposizione a dosi più o meno elevate di radiazioni ionizzanti può avere effetti a lungo
termine che possono provocare cancro o leucemia. Tali effetti si manifestano in modo
aleatorio, che non si può predire in modo certo per ciascuna persona sottoposta alle
radiazioni.
In questi casi, si parla di probabilità di accadimento, che cresce o diminuisce a seconda
dell'entità più o meno rilevante della dose assorbita. La stima di tale probabilità è ricavata dai
dati sperimentali (epidemiologia) ottenuti osservando le conseguenze dell'esposizione alle
radiazioni su persone o gruppi di persone (ad esempio: i giapponesi sopravvissuti alle
esplosioni nucleari di Hiroshima e Nagasaki; i lavoratori e le popolazioni limitrofe esposti alle
conseguenze di incidenti in installazioni nucleari).Si è potuto così stabilire che la probabilità
di insorgenza di cancro o leucemia è elevata per alte dosi, mentre è assai limitata(ma non
esclusa) per basse dosi.
Il limite massimo di dose stabilito dalla legge italiana per le persone del pubblico è 1 millisievert
(1mSv) / anno al di sopra della dose naturale di radiazioni. Secondo gli studi sugli effetti a lungo
termine, questa dose corrisponde ad una probabilità di sviluppo di un cancro o leucemia mortale
pari a 1 / 100.000 .
F) La radioprotezione
Una volta conosciute le conseguenze dannose che l'esposizione alle radiazioni ionizzanti può
provocare, è stato necessario provvedere alla predisposizione di adeguate misure di protezione.
E' nata così la radioprotezione, ossia un insieme di misure destinate a garantire la protezione dalle
radiazioni ionizzanti dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.
Le regole più elementari della radioprotezione sono le seguenti:
- allontanarsi dalla sorgente di radiazioni, in quanto l'intensità delle radiazioni diminuisce con la
distanza (ad esempio: le installazioni nucleari sono circondate da una "zona di rispetto" che
impedisce l'insediamento di attività umane nelle immediate vicinanze);
- - interporre uno o più dispositivi di schermatura tra la sorgente e le persone (ad esempio, nelle
installazioni nucleari, la protezione dei lavoratori e dell'ambiente circostante è assicurata da una
serie di schermi costituti da spessori o muri di piombo, di acciaio, di cemento, di materiali
speciali);
- ridurre al minimo la durata di esposizione alle radiazioni.
- Queste regole sono peraltro simili a quelle da prendere a riferimento per proteggersi dai raggi
solari (ad esempio: l'utilizzazione di creme speciali che fungono da schermo e limitano
l'esposizione).
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Oltre che da norme elementari di buona pratica, la radioprotezione è regolata da una severa
normativa di legge. Negli Stati dell' Unione Europea, ciascuno Stato Membro è obbligato a
inserire nella propria legislazione le specifiche Direttive Euratom, periodicamente aggiornate
secondo i più rigorosi standards internazionali.
- In Italia, la legislazione fondamentale sulla radioprotezione è contenuta nel Decreto Legislativo
n. 230 del 1995, recentemente aggiornato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 241 del 2000.
I principi ispiratori di tale legge, come di tutte le analoghe leggi dei Paesi dell'Unione Europea,
sono i seguenti:
- Principio della Giustificazione dell'attività (Le attività che comportano rischi di esposizione
alle radiazioni ionizzanti devono essere preventivamente giustificate e periodicamente
riconsiderate alla luce dei benefici che da esse derivano)
- Principio dell'Ottimizzazione della protezione (Le esposizioni alle radiazioni ionizzanti
debbono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei
fattori economici e sociali)
- Principio della Limitazione delle dosi (La somma delle dosi ricevute non deve superare i limiti
prescritti)
In relazione a quest'ultimo enunciato, la legge italiana prescrive che non si debbano superare i
seguenti limiti:
- Per i "lavoratori esposti" (lavoratori impegnati in attività che prevedono l'uso o la
manipolazione di radioisotopi) al massimo 20 millisievert/anno in più rispetto alla radiazione
naturale(pari, come abbiamo visto, a 2,4 millisievert/anno).
- per tutti gli altri individui della popolazione:
- al massimo 1 millisievert/anno in più rispetto alla radiazione naturale (pari, come abbiamo
visto, a 2,4 millisievert/anno).
-
I criteri di radioprotezione che devono essere rispettati oggi per la costruzione di una nuova
installazione nucleare impongono che la dose che tale nuovo insediamento determina per la
popolazione circostante debba essere contenuta entro una piccola frazione rispetto al limite di
legge (pari, come già visto, a 1 millisievert/anno in più rispetto alla radiazione naturale).
Si dice che una radiazione è ionizzante quando è in grado di produrre, in modo diretto o
indiretto, la ionizzazione degli atomi e delle molecole del mezzo attraversato (la
ionizzazione è un processo mediante il quale gli atomi acquistano, o perdono, elettroni,
diventando quindi elettricamente carichi). Si considerano ionizzanti le radiazioni con lunghezza
d'onda maggiore di 400 10-9m; la radiazione ultravioletta (10÷400 10-9m) non è quindi da
considerarsi ionizzante.
- Per quanto precedentemente descritto si può dedurre che il processo di ionizzazione porta
necessariamente ad alterazioni degli atomi, almeno in via transitoria, e può in tal modo
produrre modificazioni nella struttura delle molecole che li contengono. Se le molecole alterate
sono situate in una cellula vivente, essa stessa può risultare danneggiata.
Esiste la possibilità che la dose assorbita durante un'irradiazione (cioè l'energia assorbita per unità
di massa) abbia degli effetti sul corpo umano; gli effetti sul singolo individuo esposto alle radiazioni
si manifestano se si supera una certa quantità di dose (effetti a soglia), che nel caso, per esempio di
un esame radiologico, non viene di norma nemmeno lontanamente raggiunta, neanche con esami
ripetuti moltissime volte. Esistono poi gli effetti casuali, che sono indipendenti dalla dose, e che
potrebbero manifestarsi su chiunque venga esposto alle radiazioni ionizzanti.
Al fine di renderci conto dell'effettivo rischio a seguito di un'esposizione a radiazioni ionizzanti
soffermiamoci sull'esame radiografico. Questa è una procedura molto comune. In Italia, il numero
di esami radiologici in un anno è stato stimato essere dell'ordine di 100 milioni, questo equivale ad
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affermare che in media ciascun italiano si sottopone a due esami radiologici all'anno. Per rendersi
conto delle minime probabilità di subire un danno a seguito di una o più radiografie è sufficiente
evidenziare quanto sia più rischioso compiere le proprie attività quotidiane; ad esempio fare circa
200 radiografie al torace all'anno accorcia la vita:
-
- 100 volte di meno di essere alcolista,
- 63 volte di meno di essere fumatore,
- 25 volte di meno di fare lavori pesanti,
- 8 volte di meno di guidare l'automobile,
- 5 volte di meno di bere alcolici ogni tanto,
- 3 volte di meno di respirare aria inquinata.
Una mammografia corrisponde invece al rischio di:
- percorrere in macchina 100 km in autostrada,
oppure
- fumare 3 sigarette in tutta la vita.
Nel caso di donne in stato di gravidanza si preferisce, per quel periodo, evitare esami radiologici
alla zona del torace e del bacino. Infatti, la probabilità di danni casuali sul feto è maggiore che
sull'adulto, in quanto i tessuti e gli organi in formazione sono più sensibili alle radiazioni degli
organi già formati. Inoltre le prime settimane di gestazione sono le più a rischio per eventuali
malformazioni. Ciò non significa assolutamente che i danni si manifestino per forza, ma se è
possibile evitare di sottoporsi a un esame radiologico all'addome o al torace proprio in quel periodo
è meglio. Se si tratta invece di una frattura a una mano o a una gamba è possibile sottoporsi
all'esame; è compito del personale fornire i necessari sistemi per proteggere l'addome dalle
radiazioni. Il miglior modo di proteggersi dai raggi X è evitare radiografie inutili, ma un sospetto di
malattia giustifica sempre un'indagine approfondita, anche radiologica.
È necessario notare tuttavia che l'uomo, fin dal suo apparire sulla Terra, è stato
costantemente esposto alle radiazioni ionizzanti di origine naturale, che sono state l'unica fonte
d'irradiazione fino a poco meno di un secolo fa. Ancora oggi, nonostante l'ampio impiego a scopo
medico, e non solo, delle radiazioni, la radioattività naturale continua a essere il maggior contributo
alla dose ricevuta dalla popolazione ed è assai probabile che questo si verifichi anche in futuro.
In natura esistono infatti nuclei radioattivi (radionuclidi) di elementi chimici che, essendo instabili,
si trasformano (decadono) in uno o più nuclei, generalmente più stabili, emettendo radiazione
elettromagnetica oppure particelle cariche di diversa energia a seconda del tipo di nucleo.
La radioattività naturale si divide in una componente di origine terrestre e in una di origine
extraterrestre. La prima è dovuta ai radionuclidi presenti nei materiali inorganici della crosta
terrestre (rocce e minerali). La concentrazione di materiale radioattivo dipende dalla
conformazione geologica delle diverse aree; inoltre numerosi materiali da costruzione emettono
quantità relativamente modeste di radiazioni. Anche le acque contengono nuclei radioattivi, a causa
sia delle piogge, che trasportano le sostanze radioattive dell'aria, sia delle acque di drenaggio che
convogliano nei bacini idrici le sostanze presenti nelle rocce e nel suolo.
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
La componente extraterrestre alla radioattività naturale è dovuta essenzialmente ai raggi cosmici,
particelle cariche che provengono dalla spazio interstellare e interagiscono con l'atmosfera
originando altre particelle secondarie, anche se per la maggior parte i raggi cosmici primari
vengono assorbiti nello strato più alto dell'atmosfera. Inoltre alle alte quote il loro flusso è
comunque maggiore che sul livello del mare. [1]
Lo studio epidemiologico è lo strumento valutativo dello stato di salute di una popolazione,
studio che può limitarsi alla semplice descrizione numerica, temporale e geografica (epidemiologia
descrittiva) o anche alla valutazione sistematica del sospetto di correlazione dello stato di salute con
la presenza di un agente responsabile (epidemiologia analitica). Quest' ultima è pertanto la
disciplina medica che studia la distribuzione delle malattie non solo infettive, come un tempo,
ma, oggi soprattutto, anche croniche e degenerative. Forse in nessuna altra branca della
salute umana sono stati condotti tanti studi di epidemiologia analitica come nel caso degli
esposti a radiazioni ionizzanti il cui risultato rappresenta l'elemento più importante per la
impostazione dottrinaria della radioprotezione.
Seguendo allora l'indirizzo epidemiologico analitico, sono stati condotti studi tipo coorte e tipo
caso-controllo per cercare di ottenere delle correlazioni non solo causali, ma anche quantitative tra
esposizione a radiazioni e incidenza o mortalità oncogena. Le più importanti serie epidemiologiche
studiate sono:
- sopravvissuti giapponesi alle esplosioni nucleari,
- pazienti irradiati per fluoroscopia,
- pazienti irradiati per spondilite,
- pazienti irradiati per tinea capitis,
- pazienti trattati con radio per TBC,
- minatori esposti ad alte concentrazioni di radon,
- pittori di quadranti di orologio, etc.
Tra queste, quella più significativa, rappresentativa ed attendibile dal punto di vista statistico è
tuttavia quella dei sopravvissuti alle esplosioni nucleari della seconda guerra mondiale. E' a
questa coorte pertanto che, in prima istanza, fanno riferimento tutti quegli organismi che eseguono
valutazioni sul legame quantitativo tra rischio oncogeno ed esposizione, come l'UNSCEAR (il
Comitato scientifico delle Nazioni Unite sugli effetti delle radiazioni atomiche), il NIH (l'Istituto
nazionale di sanità degli Stati Uniti), il BEIR (la Commissione scientifica per le radiazioni
dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti), l'ICRP (la Commissione internazionale
per le protezioni radiologiche). A corredo e a conferma scientifica del legame causale tra
radiazioni e tumore vi sono anche i numerosi studi in vitro e tutta la sperimentazione
radiobiologica. Dall'insieme dei vari studi è stato possibile dedurre delle valutazioni quantitative di
mortalità oncogena in funzione di dosi medio-alte (maggiori di alcune decine di milliSievert).
Diversa è invece la situazione per quanto riguarda esposizioni a dosi basse in corrispondenza alle
quali, non solo non è possibile inferire delle correlazioni quantitative, ma neanche correlazioni
causali. Infatti, per mancanza di effetti chiaramente ed univocamente correlabili alle dosi, le
indagini e gli studi effettuati non sono riusciti a fornirci indicazioni statisticamente significative di
un aumento del rischio oncogeno tra gli esposti. Al riguardo, vale la pena citare il documento
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UNSCEAR 2000 secondo il quale "Il numero dei tumori solidi associati con l'esposizione alle
radiazioni non è sufficiente per permettere una analisi dettagliata della risposta in dose per molti siti
o tipi specifici di tumori. Per tutti i tumori solidi raggruppati la relazione della curva dose-risposta è
lineare fino a circa 3 Sv, mentre la curva dose-risposta per la leucemia viene meglio descritta da una
funzione lineare-quadratica. Rischi statisticamente significativi per il cancro nel "Life Span Study"
(l'Organismo nippo-americano oggi denominato Radiation Effects Research Foundation (RERF),
che studia gli effetti delle esplosioni nucleari giapponesi) vengono rilevati per dosi all'organo
superiori a circa 100 mSv". Ciò risulterebbe ancora più vero per la leucemia per la quale i risultati
dello stesso Life Span Study indicano un rischio relativo inferiore a 1 al di sotto di 20 mSv. Questo
risultato di assenza di evidenze di aumento del rischio oncogeno alle basse dosi viene confermato
dal raffronto delle statistiche oncogene tra popolazioni soggette a fondi ben diversi di radiazioni.
Mentre nel caso degli effetti stocastici somatici si è potuto far riferimento anche alla epidemiologia
analitica, nel caso degli effetti genetici si può far ricorso solo alla radiobiologia sperimentale
animale. Müller lavorò per 10 anni prima di poter dimostrare nel 1927 che i raggi X producono
realmente mutazioni nella Drosophila melanogaster. Sull'azione mutagena delle radiazioni
evidenziata sul moscerino della frutta, organismo caratterizzato da solo 4 cromosomi, da intensa
capacità riproduttiva e da una veloce successione generazionale, si è impostata una imponente
ricerca che ancora oggi conduce ad importanti risultati scientifici. In particolare è stato rilevato che
vi è un aumento delle mutazioni trasmesse ai discendenti, che questo aumento è collegato in modo
lineare alla dose assorbita dai genitori (siamo sempre a dosi elevate), che l'intensità di radiazione ed
il frazionamento della dose sono ininfluenti nella determinazione dell'effetto e che il danno genetico
presente nei figli non può essere riparato. Gli stessi esperimenti radiobiologici condotti su altre
specie animali hanno confermato l'effetto mutageno sulle cellule germinali e la conseguente
trasmissione di tali mutazioni ai discendenti. Come già detto, non è stato possibile sinora rilevare
con metodi epidemiologici un eccesso di malattie ereditarie nella progenie umana di soggetti esposti
alle radiazioni ionizzanti rispetto alla progenie di soggetti non esposti. Lo studio
radioepidemiologico più importante è stato quello sui discendenti dei sopravvissuti di Hiroshima e
Nagasaki, nel corso del quale è stato effettuato un confronto tra 30.000 bambini di cui almeno uno
dei genitori era stato irradiato e 40.000 bambini i cui genitori non erano stati irradiati. Nessuna
differenza statisticamente significativa è apparsa tra i due gruppi per quanto concerne lo sviluppo
psicofisico, le malformazioni di origine genetica ed alcuni indicatori di natura citogenetica e
biochimica. I risultati dell'indagine epidemiologica pubblicati nel 1981 sono stati confermati nel
1988. Altre indagini condotte su popolazioni umane, per quanto di minore rilevanza, non hanno
analogamente evidenziato alcun aumento di effetti genetici.
Ne consegue che:
N.B.
Allora, ed è qui un punto molto importante perché sta alla base della impostazione filosofica
della radioprotezione, ci si pone in una prospettiva di cautela e si introduce l'ipotesi che quel
rapporto di linearità, che è stato riscontrato alle dosi medio-alte tra incidenza neoplastica e
dose, possa esser estrapolato anche alle piccole dosi fino a dose zero, senza quindi una soglia al
di sotto della quale considerare assenti gli effetti neoplastici. Una prospettiva, questa, di
cautela, in quanto è ben evidente, come del resto già evidenziato più sopra, che l'organismo ha
delle risorse reattive alla noxa con le quali cerca di opporsi al danno o di ripristinare le
condizioni "quo ante"; risorse rappresentate da vari meccanismi di protezione, di riparazione
e di eliminazione degli effetti elementari prodotti dalla radiazione. Analogamente, a dosi
elevate le radiazioni ionizzanti possono produrre danni ereditari. Infatti, come accennato,
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
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i dati sperimentali su piante ed animali, notevolmente numerosi, ottenuti in
condizioni di irradiazione perfettamente definite (dose e rateo di dose), indicano
che tali danni possono di fatto insorgere.
Per quanto analoghi effetti non siano stati dimostrati a tutt'oggi nella specie umana, tuttavia,
sempre per i fini della radioprotezione e nello spirito del principio di cautela, in analogia a quanto si
registra nella sperimentazione animale, si assume che anche nell'uomo si possano avere effetti
genetici e, anche in questo caso, si suppone che l'incidenza di effetti, calcolata per estrapolazione
dalle sperimentazioni sugli animali, sia correlata linearmente con la dose e sia estrapolabile fino a
dose zero. [2]
D.Lgs. 26.5.2000, n. 241
Decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 96/29/Euratom che stabilisce le norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori
contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (CdM 26.5.2000)
vedi anche:
Circolare n. 5/2001 del 08/01/01 del Ministero del lavoro (file di Word)
relativa all'applicazione del D. Lgs. 241/00 in materia di protezione sanitaria dei lavoratori
e della popolazione dalle radiazioni ionizzanti
Avviso di rettifica del 22 Marzo 2001
Avviso relativo al decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante: "Attuazione della
direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti".
Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n.257
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante
attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Circolare I.S.P.E.S.L. - 2002
Nuove modalità di trasmissione della Documentazione relativa ai lavoratori esposti a
radiazioni ionizzanti ai sensi del D. Lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni
(D.Lgs 241/2000 e D.Lgs 257/2001).
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n.25, e, in particolare, l’articolo 19;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230;
Vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro
i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 11
febbraio 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
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RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 maggio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei Ministri dell‟ambiente, della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale, dell‟industria, del commercio dell‟artigianato e dell‟interno, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, è sostituito dal seguente:
"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in
materia di radiazioni ionizzanti.".
Articolo 2
1. All‟articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una
sorgente artificiale o da una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano
stati trattati per le loro proprietà radioattive fissili o fertili e cioè :
1) alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione,
esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie
radioattive;
2) al funzionamento di macchine radiogene;
alle lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina di cui al capo IV;".
b) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"c) alle attività lavorative diverse dalle pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di
sorgenti naturali di radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III bis;
d) agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata
dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica o di un'attività lavorativa non più in atto,
secondo la specifica disciplina di cui al capo X.";
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Il presente decreto non si applica all‟esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo naturale
di radiazione, ossia non si applica né ai radionuclidi contenuti nell‟organismo umano, né alla
radiazione cosmica presente al livello del suolo, né all‟esposizione in superficie ai radionuclidi
presenti nella crosta terrestre non perturbata. Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni
di aratura, di scavo o di riempimento effettuate nel corso di attività agricole o di costruzione, fuori
dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell‟ambito di interventi per il recupero di suoli
contaminati con materie radioattive.";
d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. In attesa dell‟emanazione dei decreti di cui al comma 2 le condizioni di applicazione sono
quelle fissate negli allegati I e I bis.
2 ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i termini di
applicazione dell‟articolo 10 ter, commi 1 e 3, secondo la procedura di cui al comma 2, i valori dei
livelli di azione di cui all‟allegato 1 bis, paragrafo 4, sono aggiornati in base alle indicazioni
dell‟Unione europea e agli sviluppi della tecnica.".
Articolo 3
L‟articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente:
"Articolo 2”
Principi concernenti le pratiche
1. Nuovi tipi o nuove categorie di pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti
debbono essere giustificati, anteriormente alla loro prima adozione o approvazione, dai loro
vantaggi economici, sociali o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario che ne può derivare.
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
2. I tipi o le categorie di pratiche esistenti sono sottoposti a verifica per quanto concerne gli aspetti
di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove ed importanti prove della loro efficacia e delle
loro conseguenze.
3. Qualsiasi pratica deve essere svolta in modo da mantenere l‟esposizione al livello più basso
ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.
4. La somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare i limiti di dose stabiliti per i
lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione.
5. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle seguenti esposizioni:
esposizione di pazienti nell‟ambito di un esame diagnostico o di una terapia che li concerne;
b) esposizione di persone che coscientemente e volontariamente collaborano a titolo non
professionale al sostegno e all‟assistenza di pazienti sottoposti a terapia o a diagnosi medica;
c) esposizione di volontari che prendono parte a programmi di ricerca medica o biomedica, essendo
tale esposizione disciplinata da altro provvedimento legislativo;
esposizioni disciplinate in modo particolare dal presente decreto e dai relativi provvedimenti
applicativi.
6. In applicazione dei principi generali di cui ai commi 3 e 4, con i decreti di cui all‟articolo 1,
comma 2, sono esentate dalle disposizioni del presente decreto, senza ulteriori motivazioni, le
pratiche che soddisfino congiuntamente il principio di cui al comma 1, ed i seguenti criteri di base:
i rischi radiologici causati agli individui dalla pratica devono essere sufficientemente ridotti da
risultare trascurabili ai fini della regolamentazione;
l‟incidenza radiologica collettiva della pratica deve essere sufficientemente ridotta da risultare
trascurabile ai fini della regolamentazione nella maggior parte delle circostanze;
la pratica deve essere intrinsecamente senza rilevanza radiologica, senza probabilità apprezzabili
che si verifichino situazioni che possono condurre all‟inosservanza dei criteri definiti nelle lettere a)
e b).
Articolo 4
Gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono sostituiti dal seguente:
"Articolo4
Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle e che emette radiazioni
ionizzanti con energia superiore a un mega electron volt (1 MeV);
b) apprendista: persona che riceve in un‟impresa un‟istruzione e una formazione allo scopo di
esercitare un mestiere specifico;
attivazione: processo per effetto del quale un nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito
di irradiazione con particelle o con raggi gamma ad alta energia del materiale in cui è contenuto;
c) attività (A): quoziente di dN diviso per dt, in cui dN è il numero atteso di transizioni nucleari
spontanee di una determinata quantità di un radionuclide da uno stato particolare di energia in un
momento determinato, nell'intervallo di tempo dt;
autorità competente: quella indicata nelle specifiche disposizioni;
d) becquerel (Bq): nome speciale dell'unità di attività (A); un becquerel equivale ad una transizione
per secondo.
1 Bq = 1 s -¹
I fattori di conversione da utilizzare quando l'attività è espressa in curie (Ci) sono i seguenti:
1 Ci = 3,7 x 10¹º Bq (esattamente)
1 Bq= 2,7027x 10 -¹¹ Ci
e) combustibile nucleare: le materie fissili impiegate o destinate ad essere impiegate in un impianto
nucleare; sono inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso
l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra
materia fissile che sarà qualificata come combustibile con decisione del Comitato direttivo
dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
economico (OCSE);
f) contaminazione radioattiva: contaminazione di una matrice, di una superficie, di un ambiente di
vita o di lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze radioattive. Nel caso particolare del corpo
umano, la contaminazione radioattiva include tanto la contaminazione esterna quanto la
contaminazione interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta;
g) datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che, mediante lavoratori di categoria A, effettua
prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere,
gestiti da terzi; non rientrano nella presente definizione i soggetti la cui attività sia la sola a
determinare la costituzione di una o più zone controllate presso le installazioni dei terzi, ai quali
soggetti si applicano le disposizioni generali del presente decreto;
h) detrimento sanitario: stima del rischio di riduzione della durata e della qualità della vita che si
verifica in una popolazione a seguito dell'esposizione a radiazioni ionizzanti. Essa include la
riduzione derivante da effetti somatici, cancro e gravi disfunzioni genetiche;
i) dose: grandezza radioprotezionistica ottenuta moltiplicando la dose assorbita (D) per fattori di
modifica determinati a norma dell'articolo 96, al fine di qualificare il significato della dose assorbita
stessa per gli scopi della radioprotezione;
l) dose assorbita (D): energia assorbita per unità di massa e cioè il quoziente di dE diviso per dm, in
cui dE è l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzantì alla materia in un elemento volumetrico e
dm la massa di materia contenuta in tale elemento volumetrico; ai fini del presente decreto, la dose
assorbita indica la dose media in un tessuto o in organo. L‟unità di dose assorbita è il gray;
m) dose efficace (E): somma delle dosi equivalenti nei diversi organi o tessuti, ponderate nel modo
indicato nei provvedimenti di applicazione, l‟unità di dose efficace è il sievert;
n) dose efficace impegnata(E(t)): somma delle dosi equivalenti impegnate nei diversi organi o
tessuti HT(t) risultanti dall‟introduzione di uno o più radionuclidi, ciascuna moltiplicata per il
fattore di ponderazione del tessuto wT ; la dose efficace impegnata E(t) è definita da :
E(t) = TwTHT(t)
Dove t indica il numero di anni per i quali è effettuata l‟integrazione; l‟unità di dose efficace
impegnata è il sievert;
o)dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto, in un determinato periodo di tempo,
in seguito all'introduzione di uno o più radionuclidi;
p)dose equivalente(HT): dose assorbita media in un tessuto o organo T, ponderata in base al tipo e
alla qualità della radiazione nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione; l‟unità di dose
equivalente è il sievert;
q)dose equivalente impegnata: integrale rispetto al tempo dell‟intensità di dose equivalente in un
tessuto o organo T che sarà ricevuta da un individuo, in quel tessuto o organo T, a seguito
dell‟introduzione di uno o più radionuclidi; la dose equivalente impegnata è definita da:
HT(t) = t0+t HT ( )d
t0
per una singola introduzione di attività al tempo t 0 dove t0
è l‟intensità di dose equivalente nell‟organo o nel tessuto T al tempo t , t è il periodo di tempo,
espresso in anni, su cui avviene l‟integrazione; qualora t non sia indicato, si intende un periodo di
50 anni per gli adulti e un periodo fino all‟età di 70 anni per i bambini; l‟unità di dose equivalente
impegnata è il sievert;
r) emergenza: una situazione che richiede azioni urgenti per proteggere lavoratori, individui della
popolazione ovvero l‟intera popolazione o parte di essa;
s) esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per
effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o
radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per
fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica
della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le
procedure stabilite nel presente decreto;
89
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
t) esposizione: qualsiasi esposizione di persone a radiazioni ionizzanti. Si distinguono:
l'esposizione esterna: esposizione prodotta da sorgenti situate all'esterno dell'organismo;
l'esposizione interna: esposizione prodotta da sorgenti introdotte nell'organismo;
3) l'esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;
u) esposizione accidentale: esposizione di singole persone a carattere fortuito e involontario;
2. Inoltre si intende per:
a) esposizione d'emergenza: esposizione giustificata in condizioni particolari per soccorrere
individui in pericolo, prevenire l'esposizione di un gran numero di persone o salvare un'installazione
di valore e che può provocare il superamento di uno dei limiti di dose fissati per i lavoratori esposti;
b) esposizione parziale: esposizione che colpisce soprattutto una parte dell'organismo o uno o più
organi o tessuti, oppure esposizione del corpo intero considerata non omogenea;
c) esposizione potenziale: esposizione che, pur non essendo certa, ha una probabilità di verificarsi
prevedibile in anticipo;
d) esposizione soggetta ad autorizzazione speciale: esposizione che comporta il superamento di uno
dei limiti di dose annuale fissati per i lavoratori esposti, ammessa in via eccezionale solo nei casi
indicati nel decreto di cui all'articolo 82;
e) fondo naturale di radiazioni: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali,
sia terrestri che cosmiche, semprechè l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo
significativo da attività umane;
f) gestione dei rifiuti: insieme delle attività concernenti i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e
condizionamento, deposito, trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente;
g) gray (Gy): nome speciale dell'unità di dose assorbita
1 Gy =1 J Kg-¹
I fattori di conversione da utilizzare quando la dose assorbita è espressa in rad sono i seguenti:
1 rad = 10-² Gy
1 Gy = 100 rad
h) gruppi di riferimento (gruppi critici) della popolazione: gruppi che comprendono persone la cui
esposizione è ragionevolmente omogenea e rappresentativa di quella degli individui della
popolazione maggiormente esposti, in relazione ad una determinata fonte di esposizione;
i) incidente: evento imprevisto che provoca danni ad un'installazione o ne perturba il buon
funzionamento e può comportare, per una o più persone, dosi superiori ai limiti;
l) intervento: attività umana intesa a prevenire o diminuire l'esposizione degli individui alle
radiazioni dalle sorgenti che non fanno parte di una pratica o che sono fuori controllo per effetto di
un incidente, mediante azioni sulle sorgenti, sulle vie di esposizione e sugli individui stessi;
m) introduzione: attività dei radionuclidi che penetrano nell‟organismo provenienti dall'ambiente
esterno;
n) lavoratore esterno: lavoratore di categoria A che effettua prestazioni in una o più zone controllate
di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere gestiti da terzi in qualità sia di
dipendente, anche con contratto a termine, di una impresa esterna, sia di lavoratore autonomo, sia di
apprendista o studente;
o) lavoratori esposti: persone sottoposte, per l'attività che svolgono, a un'esposizione che può
comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico. Sono lavoratori
esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un
anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui all'articolo
82; gli altri lavoratori esposti sono classificati in categoria B;
p) limiti di dose: limiti massimi fissati per le dosi derivanti dall'esposizione dei lavoratori, degli
apprendisti, degli studenti e delle persone del pubblico alle radiazioni ionizzanti causate dalle
attività disciplinate dal presente decreto. I limiti di dose si applicano alla somma delle dosi ricevute
per esposizione esterna nel periodo considerato e delle dosi impegnate derivanti dall'introduzione di
radionuclidi nello stesso periodo;
q) livelli di allontanamento: valori, espressi in termini di concentrazioni di attività o di attività
90
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
totale, in relazione ai quali possono essere esentati dalle prescrizioni di cui al presente decreto le
sostanze radioattive o i materiali contenenti sostanze radioattive derivanti da pratiche soggette agli
obblighi previsti dal decreto;
r) livello di intervento: valore di dose oppure valore derivato, fissato al fine di predisporre interventi
di radioprotezione;
s) materia radioattiva: sostanza o insieme di sostanze radioattive contemporaneamente presenti
Sono fatte salve le particolari definizioni per le materie fissili speciali, le materie grezze, i minerali
quali definiti dall'articolo 197 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e
cioè le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali nonché i combustibili nucleari;
t) materie fissili speciali: il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233;
qualsiasi prodotto contenente uno o più degli isotopi suddetti e le materie fissili che saranno definite
dal Consiglio delle Comunità europee; il termine "materie fissili speciali" non si applica alle materie
grezze;
u) materie grezze: l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui
il tenore di uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma
di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o
più delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio delle Comunità
europee;
v) matrice: qualsiasi sostanza o materiale che può essere contaminato da materie radioattive; sono
ricompresi in tale definizione le matrici ambientali e gli alimenti;
z) matrice ambientale: qualsiasi componente dell'ambiente, ivi compresi aria, acqua e suolo.
3. Inoltre, si intende per:
a) medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui
qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel
presente decreto;
b) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definita dal Consiglio
delle Comunità europee, sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici
appropriati le materie grezze;
c) persone del pubblico: individui della popolazione, esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli
studenti esposti in ragione della loro attività e gli individui durante l‟esposizione di cui all‟articolo
3, comma 5;
d) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione, ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli
studenti e le persone del pubblico;
e) pratica: attività umana che è suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni
provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente naturale di radiazioni, nel caso in cui
radionuclidi naturali siano trattati per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili, o da quelle
sorgenti naturali di radiazioni che divengono soggette a disposizioni del presente decreto ai sensi
del capo III bis. Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di emergenza;
f) radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento di energia in forma di particelle o onde
elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o con frequenza non minore di
3·1015 Hz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente.
g) riciclo: la cessione deliberata di materiali a soggetti al di fuori dell‟esercizio di pratiche di cui ai
capi IV, VI e VII, al fine del reimpiego dei materiali stessi attraverso lavorazioni;
h) riutilizzazione: la cessione deliberata di materiali ai soggetti di cui alla lettera g) al fine del loro
reimpiego diretto, senza lavorazioni;
i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o
dispositivi in genere, di cui non è previsto il riciclo o la riutilizzazione;
l) servizio riconosciuto di dosimetria individuale: struttura riconosciuta idonea alle rilevazioni delle
letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla misurazione della radioattività
nel corpo umano o nei campioni biologici. L'idoneità a svolgere tali funzioni è riconosciuta secondo
le procedure stabilite nel presente decreto;
91
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
m) sievert (Sv): nome speciale dell'unità di dose equivalente o di dose efficace. Se il prodotto dei
fattori di modifica è uguale a 1:
1 Sv = 1 J kg -1
Quando la dose equivalente o la dose efficace sono espresse in rem valgono le seguenti relazioni:
1 rem = 10 –2 Sv
1 Sv = 100 rem
n) smaltimento: collocazione dei rifiuti, secondo modalità idonee, in un deposito, o in un
determinato sito, senza intenzione di recuperarli;
o) smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata di rifiuti radioattivi nell'ambiente in
condizioni controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto;
p) sorgente artificiale: sorgente di radiazioni diversa dalla sorgente naturale di radiazioni;
q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o
materia radioattiva, ancorchè contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini
della radioprotezione, non si può trascurare l'attività, o la concentrazione di radionuclidi o
l'emissione di radiazioni;
r) sorgente naturale di radiazioni: sorgente di radiazioni ionizzanti di origine naturale, sia terrestre
che cosmica;
s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti
della sorgente sigillata;
t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie
solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente
per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori
stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili;
u) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami
effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto qualificato al fine di
garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione;
v) sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio,
dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei
lavoratori esposti;
z)sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della
radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la concentrazione.
4. Inoltre, si intende per:
a) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia
questi due isotopi, in quantità tali che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238
sia superiore al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale;
b) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica, fissato per particolari condizioni ai sensi del
presente decreto, ai fini dell'applicazione del principio di ottimizzazione;
c) zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione
contro le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone
sorvegliate. E' zona controllata un ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per motivi di
protezione dalle radiazioni ionizzanti, in cui si verifichino le condizioni stabilite con il decreto di
cui all'articolo 82 ed in cui l'accesso è segnalato e regolamentato. E' zona sorvegliata un ambiente di
lavoro in cui può essere superato in un anno solare uno dei pertinenti limiti fissati per le persone del
pubblico e che non è zona controllata.".
Articolo 5.
1. Dopo il capo III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è inserito il seguente:
"Capo III bis
ESPOSIZIONI DA ATTIVITA‟ LAVORATIVE CON PARTICOLARI SORGENTI NATURALI
DI RADIAZIONI
Articolo 10 bis
Campo di applicazione
92
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di
sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell‟esposizione dei lavoratori o
di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Tali
attività comprendono:
attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a
prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in
particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di
lavoro sotterranei;
attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a
prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in
luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche
determinate;
attività lavorative implicanti l‟uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati
radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo
dell‟esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico;
attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi,
ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell‟esposizione di
persone del pubblico e, eventualmente, dei lavoratori;
attività lavorative in stabilimenti termali o attività estrattive non disciplinate dal capo IV;
attività lavorative su aerei per quanto riguarda il personale navigante.
2.Le attività lavorative di cui al comma 1 sono quelle cui siano addetti i lavoratori di cui al capo
VIII.
Articolo 10 ter
Obblighi dell’esercente
Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all‟articolo 10 bis, comma 1,
lettera a), l‟esercente, entro ventiquattro mesi dall‟inizio dell‟attività, procede alle misurazioni di
cui all'allegato I bis, secondo le linee guida emanate dalla Commissione di cui all‟articolo 10
septies.
Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all‟articolo 10 bis, comma 1,
lettera b), in zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate individuati dalle regioni e
province autonome, ai sensi dell‟articolo 10 sexies, ad elevata probabilità di alte concentrazioni di
attività di radon, l‟esercente procede, entro ventiquattro mesi dall'individuazione o dall‟inizio della
attività, se posteriore, alle misurazioni di cui all'allegato I bis secondo le linee guida emanate dalla
Commissione di cui all‟articolo 10 septies e a partire dai locali seminterrati o al piano terreno.
Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all‟articolo 10 bis, comma 1,
lettere c), d), limitatamente a quelle indicate nell'allegato I bis, ed e), l‟esercente, entro ventiquattro
mesi dall'inizio della attività, effettua una valutazione preliminare sulla base di misurazioni
effettuate secondo le indicazioni e le linee guida emanate dalla Commissione di cui all‟articolo 10
septies. Nel caso in cui le esposizioni valutate non superino il livello di azione di cui all‟allegato I
bis, l‟esercente non è tenuto a nessun altro obbligo eccettuata la ripetizione delle valutazioni con
cadenza triennale o nel caso di variazioni significative del ciclo produttivo. Nel caso in cui risulti
superato il livello di azione, l‟esercente è tenuto ad effettuare l‟analisi dei processi lavorativi
impiegati, ai fini della valutazione dell‟esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori, ed
eventualmente di gruppi di riferimento della popolazione, sulla base della normativa vigente, delle
norme di buona tecnica e, in particolare, degli orientamenti tecnici emanati in sede comunitaria. Nel
caso in cui risulti superato l‟80% del livello di azione in un qualsiasi ambiente cui le valutazioni si
riferiscano, l‟esercente è tenuto a ripetere con cadenza annuale le valutazioni secondo le indicazioni
e le linee guida emanate dalla Commissione di cui all‟articolo 10 septies.
Per le misurazioni previste dai commi 1 e 2, l‟esercente si avvale di organismi riconosciuti ai sensi
dell‟articolo 107, comma 3, o, nelle more dei riconoscimenti, di organismi idoneamente attrezzati,
che rilasciano una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione.
93
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Per gli adempimenti previsti dal comma 3, l‟esercente si avvale dell'esperto qualificato. L'esperto
qualificato comunica, con relazione scritta, all‟esercente: il risultato delle valutazioni effettuate, i
livelli di esposizione dei lavoratori, ed eventualmente dei gruppi di riferimento della popolazione,
dovuti alla attività, le misure da adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni e le eventuali
azioni correttive volte al controllo e, ove del caso, alla riduzione delle esposizioni medesime.
Articolo 10 quater
Comunicazioni e relazioni tecniche
In caso di superamento dei livelli di azione di cui all‟articolo 10 quinquies, gli esercenti che
esercitano le attività di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) inviano una
comunicazione in cui viene indicato il tipo di attività lavorativa e la relazione di cui all'articolo 10
ter, commi 4 e 5, alle Agenzie regionali e delle province autonome competenti per territorio, agli
organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio e alla Direzione provinciale del
lavoro.
La Direzione provinciale del lavoro trasmette i dati di cui al comma 1 al Ministero del lavoro ai fini
del loro inserimento in un archivio nazionale che il Ministero stesso organizza avvalendosi delle
strutture esistenti e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio; detto Ministero a richiesta, fornisce
tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri interessati.
Le comunicazioni e le relazioni di cui al comma 1 sono inviate entro un mese dal rilascio della
relazione.
Articolo 10 quinquies
Livelli di azione
Per i luoghi di lavoro di cui all‟articolo 10bis, comma 1, lettere a) e b), le grandezze misurate non
devono superare il livello di azione fissato in allegato I bis.
Nel caso in cui le grandezze di cui al comma 1 non superino il livello di azione ma siano superiori
all‟80 per cento del livello di azione, l‟esercente assicura nuove misurazioni nel corso dell'anno
successivo.
Nel caso di superamento del livello di azione di cui all'allegato I bis, l‟esercente, avvalendosi
dell‟esperto qualificato, pone in essere azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al di
sotto del predetto livello, tenendo conto del principio di ottimizzazione, e procede nuovamente alla
misurazione al fine di verificare l'efficacia delle suddette azioni. Le operazioni sono completate
entro tre anni dal rilascio della relazione di cui all'articolo 10 ter, comma 4, e sono effettuate con
urgenza correlata al superamento del livello di azione. Ove, nonostante l‟adozione di azioni di
rimedio, le grandezze misurate risultino ancora superiori al livello prescritto, l‟esercente adotta i
provvedimenti previsti dal capo VIII, ad esclusione dell'articolo 61, comma 2 e comma 3, lettera g),
dell‟articolo 69 e dell‟articolo 79, commi 2 e 3, fintanto che ulteriori azioni di rimedio non riducano
le grandezze misurate al di sotto del predetto livello di azione, tenendo conto del principio di
ottimizzazione.
Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 3 e le relative valutazioni di dose sono effettuate
con le modalità indicate nell‟allegato I bis o nell'allegato IV, ove applicabile. Nel caso in cui il
lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 1, comma 1,
le dosi dovute ai due diversi tipi di sorgenti sono registrate separatamente, fermi restando gli
obblighi di cui agli articoli 72, 73 e 96.
L‟esercente non è tenuto alle azioni di rimedio di cui al comma 3 se dimostra, avvalendosi
dell‟esperto qualificato, che nessun lavoratore è esposto ad una dose superiore a quella indicata
nell'allegato I bis; questa disposizione non si applica agli esercenti di asili - nido, di scuola materna
o di scuola dell‟obbligo.
Per i luoghi di lavoro di cui all‟articolo 10 bis, comma 1, lettere c), d) ed e), fermo restando
l‟applicazione dell‟articolo 23, se dall‟analisi di cui all‟articolo 10 ter risulta che la dose ricevuta dai
lavoratori o dai gruppi di riferimento della popolazione supera i rispettivi livelli di azione di cui
all'allegato I bis, l‟esercente adotta, entro tre anni, misure volte a ridurre le dosi al di sotto di detti
valori e, qualora, nonostante l‟applicazione di tali misure, l‟esposizione risulti ancora superiore ai
94
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
livelli di azione, adotta le misure previste dal capo VIII e dal capo IX, sulla base dei presupposti
previsti negli stessi capi.
Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 6 e le relative valutazioni di dose sono effettuate
con le modalità indicate nell'allegato I bis e nell‟allegato IV, ove applicabile.
Nel caso in cui risulta che l‟esposizione dei lavoratori o dei gruppi di riferimento della popolazione
non supera i livelli di azione di cui all‟allegato I bis, l‟esercente esegue un controllo radiometrico,
qualora variazioni del processo lavorativo o le condizioni in cui esso si svolge possano far
presumere una variazione significativa del quadro radiologico.
Articolo 10 sexies
Individuazione delle aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon
Sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla Commissione di cui all‟articolo 10 septies, le
regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche
determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon, di cui all‟articolo 10
ter, comma 2; a tal fine:
qualora siano già disponibili dati e valutazioni tecnico-scientifiche, le regioni e le province
autonome sottopongono alla Commissione i metodi ed i criteri utilizzati per un parere sulla
congruenza rispetto a quelli definiti a livello nazionale;
in alternativa, le regioni e le province autonome effettuano apposite campagne di indagine nei
rispettivi territori.
La individuazione di cui al comma 1 è aggiornata ogni volta che il risultato di nuove indagini lo
renda necessario.
L‟elenco delle zone individuate ai sensi dei commi 1 e 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 10 septies
Sezione speciale della Commissione tecnica per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni
Nell‟ambito della Commissione tecnica di cui all‟articolo 9 è istituita una sezione speciale per le
esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni con i seguenti compiti:
elaborare linee-guida sulle metodologie e tecniche di misura più appropriate per le misurazioni di
radon e toron in aria e sulle valutazioni delle relative esposizioni;
elaborare criteri per l‟individuazione di zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad
elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon;
elaborare criteri per l‟individuazione, nelle attività lavorative di cui alle lettere c), d) ed e)
dell‟articolo 10 bis, delle situazioni in cui le esposizioni dei lavoratori, o di gruppi di riferimento
della popolazione, siano presumibilmente più elevate e per le quali sia necessario effettuare le
misurazioni per la valutazione preliminare di cui all‟articolo 10 ter, comma 3, nonché linee guida
sulle metodologie e tecniche di misura appropriate per effettuare le opportune valutazioni;
formulare proposte di adeguamento della normativa vigente in materia;
formulare proposte ai fini della adozione omogenea di misure correttive e di provvedimenti e volte
ad assicurare un livello ottimale di radioprotezione nelle attività disciplinate dal presente capo;
fornire indicazioni sui programmi dei corsi di istruzione e di aggiornamento per la misura del radon
e del toron e per l'applicazione di azioni di rimedio;
formulare indicazioni per la sorveglianza e per gli interventi di radioprotezione ai fini dell'adozione
di eventuali provvedimenti per il personale navigante.
Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la Commissione ha accesso e si avvale anche dei
dati di cui all'articolo 10 quater, comma 1, nonché delle comunicazioni e delle relazioni di cui
all'articolo 10 octies, comma 2, lettera c). La Commissione, entro un anno dal proprio insediamento,
emana le linee guida ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b) e, entro due anni, i criteri e le linee
guida di cui al medesimo comma, lettera c). I criteri e le linee guida saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale.
La Commissione di cui al comma 1 è composta da ventuno esperti in materia, di cui:
uno designato dal Ministero della sanità;
uno designato dal Ministero dell‟ambiente;
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
uno designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell‟artigianato;
uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
uno designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione;
uno designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
cinque designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
due designati dall‟ANPA;
due designati dall‟ISPESL;
due designati dall‟Istituto superiore di sanità;
uno designato dall'ENAC;
uno designato dall‟ENEA in quanto Istituto della metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti;
uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la protezione civile;
uno designato dal Ministero dell‟interno – Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Le spese relative al funzionamento della Sezione speciale di cui al comma 1 sono poste a carico
dell‟ANPA, ai sensi dell‟articolo 1 bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili.
Articolo 10 octies
Attività di volo
Le attività lavorative di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera f), che possono comportare per il
personale navigante significative esposizioni alle radiazioni ionizzanti sono individuate nell'allegato
I bis.
Nelle attività individuate ai sensi del comma 1, il datore di lavoro provvede a:
a) programmare opportunamente i turni di lavoro, e ridurre l'esposizione dei lavoratori
maggiormente esposti;
b) fornire al personale pilota istruzioni sulle modalità di comportamento in caso di aumentata
attività solare, al fine di ridurre, per quanto ragionevolmente ottenibile, la dose ai lavoratori; dette
istruzioni sono informate agli orientamenti internazionali in materia;
c) trasmettere al Ministero della sanità le comunicazioni in cui è indicato il tipo di attività lavorativa
e la relazione di cui all'articolo 10 ter, il Ministero, a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di
vigilanza e ai ministeri interessati.
Alle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del capo VIII, ad eccezione di quelle di
cui all'articolo 61, comma 3, lettere a) e g), all'articolo 62, all'articolo 63, all'articolo 79, comma 1,
lettera b), numeri 1) e 2), e lettera c), e commi 2, 3, 4 e 7, all'articolo 80, comma 1, lettera a), e
lettere d) ed e), limitatamente alla sorveglianza fisica della popolazione, nonché all'articolo 81,
comma 1, lettera a). La sorveglianza medica dei lavoratori di cui al comma 1, che non siano
suscettibili di superare i 6 mSv/anno di dose efficace, è assicurata, con periodicità almeno annuale,
con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 settembre 1995, pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 1995, ed alla legge 30
maggio 1995, n. 204, con oneri a carico del datore di lavoro.
Nei casi di cui al comma 1, la valutazione delle dosi viene effettuata secondo le modalità indicate
nell'allegato I bis.".
Articolo 6
Dopo l‟articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è aggiunto il seguente:
"Articolo 18 bis
Beni di consumo
1.L‟aggiunta intenzionale, sia direttamente che mediante attivazione, di materie radioattive nella
produzione e manifattura di beni di consumo nonché l'importazione o l'esportazione di tali beni, è
soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d‟intesa
con i Ministeri della sanità, dell‟ambiente, dell‟interno, del lavoro e della previdenza sociale, sentita
l'ANPA.
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Con il decreto di cui all‟articolo 18, comma 5, sono determinate le disposizioni procedurali per il
rilascio, la modifica e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.
Copia dei provvedimenti relativi al rilascio, alla modifica ed alla revoca ell‟autorizzazione è inviata
dall‟Amministrazione che emette il provvedimento alle altre amministrazioni, agli organismi tecnici
consultati nel procedimento e all‟ANPA.
Il provvedimento di autorizzazione può esonerare, in tutto o in parte, il consumatore finale dagli
obblighi previsti dal presente decreto.".
Articolo 7
All‟articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti
modifiche:
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono
indicate le modalità di registrazione nonché le modalità ed i termini per l'invio del riepilogo,
particolari disposizioni possono essere formulate per le materie di cui all'articolo 23.";
b)il comma 5 è soppresso.
Articolo 8
All‟articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.I soggetti che effettuano il trasporto di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA un
riepilogo dei trasporti effettuati con l'indicazione delle materie trasportate. Con decreto del Ministro
dell‟industria, del commercio e dell‟artigianato, sentita l‟ANPA, sono stabiliti i criteri applicativi di
tale disposizione, le modalità, i termini di compilazione e di invio del riepilogo suddetto, nonchè gli
eventuali esoneri.".
Articolo 9
L‟articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente:
"Articolo 22
Comunicazione preventiva di pratiche
1. Ferme restando le disposizioni di cui all‟articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e
successive modificazioni e fuori dei casi per i quali la predetta legge o il presente decreto prevedono
specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante
detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima
dell‟inizio della detenzione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio
sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all‟Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante
di porto e all‟Ufficio di sanità marittima, nonché alle agenzie regionali e delle province autonome di
cui all‟articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.496, convertito con modificazioni nella
legge 21 gennaio 1994,n.61, indicando i mezzi di protezione posti in atto. L‟ANPA può accedere ai
dati concernenti la comunicazione preventiva di pratiche, inviati alle agenzie predette.
2. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 le pratiche in cui le sorgenti di
radiazioni soddisfino una delle condizioni di cui alle lettere seguenti:
a)le quantità di materie radioattive non superino in totale le soglie di esenzione determinate ai sensi
del comma 5;
b)la concentrazione di attività di materie radioattive per unità di massa non superi le soglie
determinate ai sensi del comma 5;
c)gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle quantità o delle
concentrazioni di cui alle lettere a) o b), purché soddisfino tutte le seguenti condizioni:
1)siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26;
2)siano costruiti in forma di sorgenti sigillate;
3)in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi
punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 µSv h-1;
4)le condizioni di eventuale smaltimento siano state specificate nel provvedimento di
riconoscimento di cui all'articolo 26;
d)gli apparecchi elettrici, diversi da quelli di cui alla lettera e), che soddisfino tutte le seguenti
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
condizioni:
1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26;
2) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un
qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 µSv
h-1;
e)l‟impiego di qualunque tipo di tubo catodico destinato a fornire immagini visive, o di altri
apparecchi elettrici che funzionano con una differenza di potenziale non superiore a 30 kV, purchè
ciò, in condizioni di funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi
punto della superficie accessibile dell‟apparecchio, un‟intensità di dose superiore a 1 µSv h-1;
f) materiali contaminati da materie radioattive risultanti da smaltimenti autorizzati che siano stati
dichiarati non soggetti a ulteriori controlli dalle autorità competenti ad autorizzare lo smaltimento.
3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche di cui al comma 1 e di quelli per cui la legge 31
dicembre 1962, n.1860, o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi
devono provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni della presa in carico
e dello scarico delle stesse.
Con uno o più decreti del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno,
sentita l'ANPA, sono stabiliti i modi, le condizioni e le quantità ai fini della registrazione delle
materie radioattive, i modi e le caratteristiche ai fini della registrazione delle macchine radiogene.
Con il decreto di cui all‟articolo 18, comma 5, sono determinate le quantità e le concentrazioni di
attività di materie radioattive di cui al comma 2, lettere a) e b), e le modalità di notifica delle
pratiche di cui al comma 1.".
Articolo 10
All'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in
più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la
pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di
sicurezza delle sorgenti ed alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti
applicativi.";
al comma 2 dopo le parole "per il rilascio" sono inserite le seguenti:
", la modifica e la revoca";
c)dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 è, in particolare, richiesto per:
l‟aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione di materie radioattive nella
produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo;
l‟impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per radiografia industriale,
per trattamento di prodotti, per ricerca
la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o
veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali;
l‟impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di persone a
fini di terapia medica.";
d)il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle pratiche disciplinate al capo IV ed al
capo VII ed alle attività lavorative comportanti l‟esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di
cui al capo III bis, con esclusione dei casi in cui l‟assoggettamento a dette disposizioni sia
espressamente stabilito ai sensi del capo III bis e relativi provvedimenti di attuazione.";
e) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche di cui all‟articolo 33 ed
all‟impiego di microscopi elettronici.
6. Il nulla osta all‟impiego di categoria A tiene luogo del nullaosta all‟impiego di categoria B.
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
7. Nel nulla osta di cui al comma 1 sono stabilite particolari prescrizioni per quanto attiene ai valori
massimi dell‟esposizione dei gruppi di riferimento della popolazione interessati alla pratica e,
qualora necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonchè
per l'eventuale disattivazione delle installazioni.".
Articolo 11
1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole "sentita
l‟ANPA" sono sostituite dalle seguenti: "sentite l‟ANPA e le regioni territorialmente competenti".
Articolo 12
1. All‟articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti
modifiche:
la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Particolari disposizioni per l’allontanamento dei rifiuti";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L‟allontanamento di materiali destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni,
ambienti o, comunque, nell'ambito di attività a cui non si applichino le norme del presente decreto,
se non è disciplinato dai rispettivi provvedimenti autorizzativi, è comunque soggetto ad
autorizzazione quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con tempi di dimezzamento
fisico maggiore o uguale a settantacinque giorni o in concentrazione superiore ai valori determinati
ai sensi dell'articolo 1. I livelli di allontanamento stabiliti negli atti autorizzatori debbono soddisfare
ai criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, che terrà conto anche degli
orientamenti tecnici forniti in sede comunitaria.";
c) al comma 2, dopo la parola "autonome" sono soppresse le seguenti: "entro centottanta giorni
dall‟entrata in vigore del decreto di cui al comma 1".
Articolo 13
1 .All‟articolo 61 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, sono apportate le seguenti
modifiche:
al comma 3, le lettere g) ed h) sono sostituite dalle seguenti:
"g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle
sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di
radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato ,
che lo riguardino direttamente, nonché assicurare l‟accesso alla documentazione di sorveglianza
fisica di cui all‟articolo 81 concernente il lavoratore stesso.";
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente all‟esperto qualificato e al medico
addetto alla sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.".
Articolo 14
L‟articolo 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, è sostituito dal seguente:
"Articolo 64
Protezione dei lavoratori autonomi
1.I lavoratori autonomi che svolgono attività che comportano la classificazione come lavoratori
esposti sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti dal presente
decreto. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 63 e 67 gli esercenti di installazioni presso
cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela
che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta.".
Articolo 15
Dopo l‟articolo 68 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, è aggiunto il seguente:
"Articolo 68 bis
Scambio di informazioni
"1. Su motivata richiesta di autorità competenti anche di altri paesi appartenenti all'Unione Europea
o di soggetti, anche di detti paesi, che siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o medica della
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
radioprotezione del lavoratore, il lavoratore trasmette alle autorità o ai soggetti predetti le
informazioni relative alle dosi ricevute. La richiesta delle autorità o dei soggetti di cui sopra deve
essere motivata dalla necessità di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione oppure di
esprimere giudizi in ordine all'idoneità a svolgere mansioni che comportino la classificazione del
lavoratore in categoria A oppure, comunque, di tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione del
lavoratore.".
Articolo 16
1. All'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, il periodo dalle parole "che le
espongono" alla fine è sostituito dal seguente: "in zone classificate o, comunque, ad attività che
potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della
gravidanza.".
Articolo 17
1. All'articolo 74 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani di cui al capo X devono essere
preventivamente resi edotti, oltre che dei rischi connessi all‟esposizione, anche del fatto che,
durante l‟intervento possano essere sottoposti ad esposizione di emergenza e, conseguentemente,
dotati di adeguati mezzi di protezione in relazione alle circostanze in cui avviene l'intervento
medesimo.";
b) nel comma 3 le parole "le modalità e i livelli di esposizione di emergenza dei soccorritori di
protezione civile e dei volontari." sono sostituite dalle seguenti: " le modalità e i livelli di
esposizione dei lavoratori e del personale di intervento.".
Articolo 18
All'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole "e comma 7;";
al comma 1, lettera b), sono soppresse le parole "e comma 5,";
al comma 1, lettera d), dopo le parole "di emergenza" sono inserite le seguenti: ", da esposizioni
soggette ad autorizzazione speciale";
al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
"f) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la
valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.";
e) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", con le modalità stabilite nel
provvedimento di cui al comma 6";
f) al comma 3, lettera c), e al comma 4, le parole "la documentazione di cui al comma 1, lettere d)
ed e)" sono sostituite dalle seguenti parole "la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed
f)".
Articolo 19
All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, dopo le parole: " Gli
organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2 dell'articolo 59" sono aggiunte le seguenti: " e i
medici addetti alla sorveglianza medica".
Articolo 20
All‟articolo 89, comma 1, lettera b), e all‟articolo 90, comma 4, ), del decreto legislativo 17 marzo
1995, n.230, le parole "Ispettorato medico centrale del lavoro" sono sostituite dalla seguente:
"ISPESL".
2. All'articolo 90, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, dopo la parola
"emergenza" sono aggiunte le seguenti: "ovvero soggette ad autorizzazione speciale".
Articolo 21
1. Al comma 6 dell‟articolo 96 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, le parole da "nonché"
alla fine sono soppresse.
Articolo 22
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
1. Al comma 2 dell'articolo 99 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: " nonchè a realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione
dell'ambiente.".
Articolo 23
1. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, dopo le parole
"dandone annualmente comunicazione al Ministero della sanità" sono aggiunte le seguenti: ", anche
ai fini delle indicazioni da adottare affinché il contributo delle pratiche all'esposizione dell'intera
popolazione sia mantenuto entro il valore più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei
fattori economici e sociali.".
Articolo 24
1. All'articolo 107 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, sono apportate le seguenti
modifiche:
nella rubrica, le parole "Apparecchi di misura individuali" sono sostituite dalle seguenti "Servizi
riconosciuti di dosimetria individuale";
b) al comma 2 sono aggiunte le seguenti lettere:
"f) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di cui al comma 3, a lettura diretta assegnati per la
rilevazione di dosi;
g) rilevamenti con apparecchi impiegati per la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali
metallici di risulta, di cui all'articolo 157.";
c) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli organismi che svolgono attività di
servizio di dosimetria individuale e quelli di cui all‟articolo 10 ter, comma 4, devono essere
riconosciuti idonei nell‟ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel
procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche
impiegate.".
Articolo 25
Dopo l‟articolo 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, l‟intitolazione del capo X
"STATO DI EMERGENZA NUCLEARE" è sostituita dalla seguente: "INTERVENTI".
Articolo 26
L‟articolo 115 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, è sostituto dal seguente:
"Articolo 115
Campo di applicazione
Livelli di intervento – Livelli di intervento derivati
1.Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle situazioni determinate da eventi
incidentali negli impianti nucleari di cui agli articoli 36 e 37, negli altri impianti di cui al capo VII,
nelle installazioni di cui all‟articolo 115 ter, comma1, nonchè da eventi incidentali che diano luogo
o possano dar luogo ad una immissione di radioattività nell'ambiente, tale da comportare dosi per il
gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al
comma 2 e che avvengano:
in impianti al di fuori del territorio nazionale;
b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
c) nel corso di trasporto di materie radioattive;
d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale.
2.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di
concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile,
sentiti l'ANPA, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro e il
Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono stabiliti, in relazione agli orientamenti comunitari ed
internazionali in materia, livelli di intervento per la pianificazione degli interventi in condizioni di
emergenza e per l‟inserimento nei piani di intervento di cui all‟articolo 115 quater, comma 1.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno, sentita
l'ANPA, l‟ISPESL e l‟ISS, sono stabiliti per l'aria, le acque ed il suolo, i livelli di riferimento
derivati corrispondenti ai livelli di riferimento in termini di dose stabiliti con il decreto di cui al
101
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
comma 2; i corrispondenti livelli derivati sono stabiliti per le sostanze alimentari e le bevande, sia
ad uso umano che animale, e per altre matrici con decreto del Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA, l‟ISPESL e l‟ISS.
Con i decreti di cui al comma 3 vengono anche stabiliti i valori di rilevanti contaminazioni per le
matrici di cui allo stesso comma per i quali si applicano le disposizioni di cui all‟articolo 115
quinquies.".
Articolo 27
Dopo l‟articolo 115 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230,sono aggiunti i seguenti:
"Articolo 115 bis
Principi generali per gli interventi
1. Ai fini delle decisioni in ordine all'eventuale attuazione ed all'entità di interventi in caso di
emergenza radiologica, oppure in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza
radiologica o di una pratica che non sia più in atto devono essere rispettati i seguenti principi
generali:
a) un intervento è attuato solo se la diminuzione del detrimento sanitario dovuto alle esposizioni a
radiazioni ionizzanti è tale da giustificare i danni e i costi, inclusi quelli sociali, dell'intervento;
b) il tipo, l'ampiezza e la durata dell'intervento sono ottimizzati in modo che sia massimo il
vantaggio della riduzione del detrimento sanitario, dopo aver dedotto il danno connesso con
l'intervento;
c) alle operazioni svolte in caso di intervento non si applicano i limiti di dose di cui all'articolo 96,
commi 1, lettera a), e 3, salvo quanto previsto nell'articolo 126 bis, in caso di esposizione
prolungata;
d) i livelli di intervento in termini di dose, stabiliti ai sensi dell'articolo 115, comma 2, sono
utilizzati ai fini della programmazione e dell'eventuale attuazione degli interventi; detti livelli non
costituiscono limiti di dose.
Articolo 115 ter
Esposizioni potenziali
1. Nelle pratiche con materie radioattive che siano soggette a provvedimenti autorizzativi previsti
nei capi IV, VI, ad eccezione di quelli previsti dall‟articolo 31, e nell'articolo 52 del capo VII ,
nonché nell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, fatto salvo quanto previsto nei
commi successivi, i soggetti richiedenti l‟emanazione di detti provvedimenti provvedono ad
eseguire, avvalendosi anche dell'esperto qualificato, le valutazioni preventive della distribuzione
spaziale e temporale delle materie radioattive disperse o rilasciate nonché delle esposizioni
potenziali relative ai lavoratori e ai gruppi di riferimento della popolazione nei possibili casi di
emergenza radiologica.
2. Le valutazioni di cui al comma 1 sono eseguite facendo riferimento alle raccomandazioni in
materia dei competenti organismi comunitari ed internazionali.
3. Le valutazioni di cui al comma 1 sono oggetto della registrazione di cui all'articolo 81, comma 1,
lettera e). Dette valutazioni sono altresì unite alla documentazione prodotta ai fini dell‟emanazione
dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui lavoratori o individui dei gruppi di riferimento della popolazione possano
ricevere, a seguito di esposizioni potenziali in installazioni di cui all‟articolo 29, dosi superiori ai
livelli determinati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, le amministrazioni competenti al rilascio del
nulla osta di cui all‟articolo 29 stesso, dispongono l'inclusione della pratica nei piani di cui
all'articolo 115 quater, comma 1. Le predette amministrazioni inseriscono, a tale scopo, apposite
prescrizioni nel nulla osta e inviano copia del provvedimento autorizzativo, insieme a tutte le
valutazioni relative alle esposizioni potenziali, alle autorità di cui all‟articolo 115 quater, ai fini
della predisposizione dei piani di intervento.
5. Ferma restando la disposizione di cui al comma 4, le installazioni soggette agli altri
provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1 sono sempre incluse nei piani di intervento.
L‟amministrazione che rilascia il provvedimento di cui al comma 1 ne invia copia alle autorità di
102
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
cui all'articolo 115 quater, ai fini della predisposizione dei piani stessi.
6. L‟attività delle nuove installazioni per cui è necessaria la predisposizione di piani di intervento
non può iniziare prima che le autorità di cui all‟articolo 115 quater abbiano approvato i piani stessi.
Articolo 115 quater
Approvazione dei piani di intervento
Preparazione degli interventi
I piani di intervento relativi alle installazioni di cui all‟articolo 115 ter sono approvati secondo le
disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n.225.
I piani di intervento di cui al comma 1, sono elaborati, anche con riferimento all'interno degli
impianti, alla luce dei principi generali di cui all'articolo 115 bis, tenendo presenti i livelli di
intervento stabiliti ai sensi dell'articolo 115, comma 2. Detti piani sono oggetto di esercitazioni
periodiche la cui frequenza è stabilita nei piani predetti, in relazione alla tipologia delle installazioni
ed all'entità delle esposizioni potenziali.
I piani di intervento di cui al comma 1 prevedono, ove occorra:
la creazione di squadre speciali di intervento in cui è assicurata la presenza delle competenze
necessarie, di tipo tecnico, medico o sanitario;
b) le modalità per assicurare ai componenti delle squadre di cui alla lettera a) una formazione
adeguata agli interventi che esse sono chiamati a svolgere.
Articolo 115 quinquies
Attuazione degli interventi
Qualora nelle installazioni di cui all‟articolo 115 ter, comma 1, si verifichino eventi che possano
comportare emissioni e dispersioni di radionuclidi all‟esterno dell‟installazione, che determinino
rilevanti contaminazioni dell‟aria, delle acque, del suolo e di altre matrici in zone esterne al
perimetro dell‟installazione, gli esercenti sono tenuti ad informare immediatamente:
il prefetto, il comando provinciale dei vigili del fuoco, gli organi del servizio sanitario nazionale
competenti per territorio, le agenzie regionali per la protezione dell‟ambiente e l‟ANPA nel caso si
tratti delle attività di cui agli articoli 29 e 30;
le amministrazioni di cui alla lettera a) nonché il comandante del compartimento marittimo e
l‟ufficio di sanità marittima quando gli eventi stessi interessino gli ambiti portuali e le altre zone di
demanio marittimo e di mare territoriale, nel caso si tratti delle attività soggette ad altri
provvedimenti autorizzativi previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n.1860.
Gli esercenti le installazioni di cui al comma 1 in cui si verifichino gli eventi di cui allo stesso
comma sono altresì tenuti a prendere tutte le misure atte a ridurre la contaminazione radioattiva
nelle zone esterne al perimetro dell‟installazione in modo da limitare il rischio alla popolazione.
Il prefetto, ricevuta l‟informazione di cui al comma 1, ne dà immediata comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e
al Presidente della Giunta regionale.
Nell‟attuazione dei piani di intervento le decisioni rispettano i principi generali di cui all'articolo
115 bis, tenendo conto delle caratteristiche reali dell'emergenza radiologica in relazione ai livelli
indicativi di intervento di cui all'articolo 115, comma 2, con azioni relative:
alla sorgente, al fine di ridurre o arrestare l'emissione e la dispersione di radionuclidi all'esterno
dell'installazione nonché l'esposizione esterna dovuta ai radionuclidi medesimi;
all‟ambiente, per ridurre il trasferimento di sostanze radioattive agli individui;
agli individui interessati dall'emergenza radiologica, ai fini della riduzione della loro esposizione e
dell'adozione di eventuali provvedimenti sanitari nei loro confronti.
Le autorità responsabili dell‟attuazione dei piani di cui all‟articolo 115 quater curano
l‟organizzazione degli interventi nonché la valutazione e la registrazione dell‟efficacia degli stessi e
delle conseguenze dell‟emergenza radiologica.
Alle installazioni ed agli eventi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della sezione II del
capo X.".
Articolo 28
103
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
1.Dopo l‟articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, sono aggiunti i seguenti:
"Articolo 126 bis
Interventi nelle esposizioni prolungate
1. Nelle situazioni che comportino un'esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza
radiologica oppure di una pratica non più in atto o di una attività lavorativa, di cui al capo III bis,
che non sia più in atto, le autorità competenti per gli interventi ai sensi della legge 25 febbraio 1992,
n.225, adottano i provvedimenti opportuni, tenendo conto dei principi generali di cui all‟articolo
115 bis, delle necessità e del rischio di esposizione, e, in particolare quelli concernenti:
la delimitazione dell‟area interessata;
l‟istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni ;
l‟attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche reali della situazione;
la regolamentazione dell'accesso ai terreni o agli edifici ubicati nell'area delimitata, o della loro
utilizzazione.
2. Per i lavoratori impegnati negli interventi relativi alle esposizioni prolungate di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui al capo VIII.
Articolo 126 ter
Collaborazione con altri Stati
1. Nella predisposizione dei piani di intervento di cui al presente capo si tiene altresì conto delle
eventuali conseguenze di emergenze radiologiche e nucleari sul territorio nazionale che possano
interessare altri Stati, anche non appartenenti all'Unione europea.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione
civile stabilisce opportuni contatti di collaborazione con altri Stati, anche non appartenenti
all'Unione europea, che possano essere interessati da eventuali emergenze verificatesi nel territorio
nazionale, al fine di agevolare la predisposizione e l'attuazione di misure di radioprotezione di detti
Stati.
Articolo 126 quater
Particolari disposizioni per le attività di protezione civile e di polizia giudiziaria
1. In casi di necessità e di urgenza nel corso delle attività di protezione civile svolte sotto la
direzione dell'autorità responsabile dell'attuazione dei piani di intervento nonché nel corso delle
attività di polizia giudiziaria non si applicano gli obblighi di denuncia, di comunicazione, di
autorizzazione o di nulla osta previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n.
1860, per le sorgenti di radiazioni ionizzanti.".
Articolo 29
1.All'articolo 146 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, dopo il comma 3 sono aggiunti i
seguenti:
"3 bis. I titolari di nulla osta o di autorizzazioni rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n.185, o della legge 31 dicembre 1962, n.1860, i quali esercitino
pratiche esenti da nulla osta o da autorizzazione ai sensi delle disposizioni del presente decreto o
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono tenuti, entro un anno dall‟entrata in vigore delle
disposizioni stesse, a comunicare alle Amministrazioni che li avevano rilasciati il venir meno delle
condizioni di assoggettamento a tali provvedimenti. Le Amministrazioni provvedono alla revoca dei
provvedimenti autorizzativi, accertata la sussistenza dei presupposti per la revoca stessa.
3 ter. Le Amministrazioni competenti, ai sensi del comma 2, ad emettere i provvedimenti di
conversione o convalida inviano copia di detti provvedimenti alle amministrazioni che avevano
emesso gli atti autorizzatori convertiti o convalidati; queste ultime provvedono alle revoche
necessarie.
3 quater. Coloro che al momento dell‟entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui al
comma 2 dell‟articolo 27 esercitano le pratiche di cui all‟articolo 115 ter devono inviare, entro
centottanta giorni da tale data, alle autorità individuate nei piani di intervento di cui all‟articolo 115
quater le valutazioni di cui all‟articolo 115 ter stesso.
3 quinquies. I provvedimenti di conversione o di convalida di cui al comma 2 contengono anche le
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prescrizioni relative allo smaltimento dei rifiuti eventualmente autorizzato ai sensi del previgente
articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
3 sexies. I titolari esclusivamente di provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi dell‟articolo 105
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185, ove non soggetti ad altri
provvedimenti in materia di nulla osta all‟impiego ai sensi dell‟articolo 27, devono richiedere
l‟autorizzazione allo smaltimento ai sensi dell‟articolo 30.
3 septies. Le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di convalida o di
conversione nonché di revoca relativi all‟impiego di categoria B, inviano all‟ANPA, secondo le
modalità indicate nei provvedimenti applicativi di cui all‟articolo 27, copia di tali provvedimenti.".
Articolo 30
All‟articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
"2. Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi
dell‟articolo 55, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi
dell‟articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n.1860, particolari operazioni e specifici interventi,
ancorchè attinenti alla disattivazione , atti a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei
lavoratori e della popolazione.".
Articolo 31
All‟articolo 149 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, dopo il comma 2 ,è aggiunto il
seguente:
"3. Negli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n.1450,
vengono soppresse le parole "e non superato 45 anni di età.".
Articolo 32
1.All'articolo 150 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Negli elenchi istituiti ai sensi degli articoli 78 e 88 confluiscono con le loro eventuali
limitazioni anche i soggetti di cui al comma 2 nonché quelli che abbiano conseguito l‟abilitazione
entro il 31 dicembre 2000.";
i commi 5 e 6 sono soppressi.
Articolo 33
Dopo l‟articolo 152 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, è aggiunto il seguente articolo:
"Articolo152 bis
Ulteriori allegati tecnici per la fase di prima applicazione
Fino all‟emanazione del decreto di cui al comma 2 dell‟articolo 1 valgono le disposizioni
dell‟allegato I bis.
Fino all‟emanazione del decreto di cui al comma 5 dell‟articolo 18 valgono le disposizioni
dell‟allegato VII.
Fino all‟emanazione del decreto di cui al comma 1 dell‟articolo 26 valgono le disposizioni
dell‟allegato VIII.
Fino all‟emanazione del decreto di cui al comma 2 dell‟articolo 27 valgono le disposizioni
dell‟allegato IX, anche ai fini di cui al comma 2 dell‟articolo 29.
Fino all‟emanazione del decreto di cui al comma 2 dell‟articolo 31 valgono le disposizioni
dell‟allegato X.
Fino all‟emanazione del decreto di cui al comma 2 dell‟articolo 74 valgono le disposizioni
dell‟allegato VI.
Fino all‟emanazione del decreto di cui agli articoli 62, comma 3, 81, comma 6, e 90, comma 5,
valgono le disposizioni dell‟allegato XI.
Fino all‟emanazione del decreto di cui al comma 2 dell‟articolo 115 valgono le disposizioni
dell‟allegato XII.
Fino all‟emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell‟articolo 115 valgono le corrispondenti
105
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
disposizioni emanate ai fini dell‟attuazione dell‟articolo 108 del decreto del presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.".
Articolo 34
All'articolo 154 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento di rifiuti radioattivi
nell'ambiente, né al loro conferimento a terzi ai fini dello smaltimento, né comunque
all'allontanamento di materiali destinati al riciclo o alla riutilizzazione, quando detti rifiuti o
materiali contengano solo radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico inferiore a settantacinque
giorni e in concentrazione non superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo 1, sempre che lo
smaltimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni.
3. I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento di rifiuti a terzi, e ad ogni altro
allontanamento di materiali, effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, che dimostrino
il rispetto delle condizioni ivi stabilite, debbono essere registrati e trasmessi, su richiesta,
all‟Agenzia regionale o della provincia autonoma, di cui all‟articolo 03 della legge 21 gennaio
1994, n. 61, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio ed all'ANPA.";
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente :
"3 bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'allontanamento da installazioni soggette ad autorizzazioni
di cui ai capi IV, VI e VII di materiali contenenti sostanze radioattive, destinati ad essere smaltiti,
riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attività ai quali non si
applichino le norme del presente decreto, è soggetto ad apposite prescrizioni da prevedere nei
provvedimenti autorizzativi di cui ai predetti capi. I livelli di allontanamento da installazioni di cui
ai capi IV, VI e VII di materiali, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni,
ambienti o, comunque, nell'ambito di attività ai quali non si applichino le norme del presente
decreto debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, ed a tal fine
tengono conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione
europea.".
Articolo 35
1. Dopo l'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, è inserito il seguente articolo:
"Articolo142 bis
Contravvenzioni al capo III bis
L‟esercente che viola gli obblighi di cui agli articoli 10 ter, 10 quater e 10 quinquies è punito con
l‟arresto sino a tre mesi o con l‟ammenda da lire cinque milioni a lire venti milioni.
Il datore di lavoro che viola gli obblighi di cui all‟articolo 10 octies, comma 2, è punito con l‟arresto
fino a quindici giorni o con l‟ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.".
All'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, dopo le parole "le
particolari prescrizioni di cui" vanno aggiunte le parole "all‟articolo 18 bis, comma 1, e".
All'articolo 139, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, le parole "61,
commi 2 e 4" sono sostituite dalle seguenti "61, commi 2,4 e 4 bis".
All‟articolo 139, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, dopo le parole
"68" sono aggiunte le parole",68 bis e".
All'articolo 141 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti commi:
"2. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 115 ter e 115 quater è punita con l‟arresto fino a
quindici giorni o con l‟ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
3. L‟esercente che omette di informare le autorità di cui all‟articolo 115 quinquies, comma 1, lettere
a) e b), o di prendere le misure di cui all‟articolo 115 quinquies, comma 2, è punito con l‟arresto da
sei mesi a tre anni e con l‟ammenda da lire venti milioni a lire cento milioni.".
Articolo 36
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
1. Gli allegati I, III, IV e V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, sono rispettivamente
sostituiti dagli allegati I, III, IV e V.
Articolo 37
La Sezione speciale della Commissione prevista dal comma 1 dell‟articolo 10 septies del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.230, e successive modifiche, si insedia entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
La disposizione di cui al comma 1 dell‟articolo 10 ter del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.230, e successive modifiche, si applica diciotto mesi dopo la data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
La disposizione di cui al comma 3 dell‟articolo 10 ter del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.230, e successive modifiche, si applica trentasei mesi dopo la data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Per le attività di cui ai commi 1 e 3 dell‟articolo 10 ter, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.230, e successive modifiche, già esistenti alle date di applicazione degli stessi commi, i termini ivi
previsti decorrono rispettivamente da quelli previsti ai commi 2 e 3.
La prima individuazione delle zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon
di cui all‟articolo 10 sexies, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, e successive
modifiche, avviene comunque entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.".
Articolo 38
1. Coloro che hanno prodotto domanda ai fini dell‟accertamento della capacità tecnica e
professionale per l‟iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 78 e 88 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n.230, hanno diritto a sostenere le relative prove con le modalità vigenti alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 39
Le spese relative alle procedure concernenti le attività da effettuarsi, ai sensi del presente decreto,
da parte delle amministrazioni competenti, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici,
secondo quanto disposto dall‟articolo 5 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sulla base del costo
effettivo del servizio reso.
Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanarsi entro sessanta giorni dall‟entrata in vigore del presente
decreto, sono determinate le tariffe per le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di
versamento.
Le spese derivanti dalle procedure concernenti le attività da effettuarsi ai sensi del presente decreto,
da parte delle regioni e delle province autonome, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici,
sulla base del costo effettivo del servizio reso.
Articolo 40
1. Dall‟attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per il
bilancio dello Stato.
Articolo 41
1. E‟ abrogato l‟articolo 101 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230.
Articolo 42
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1 gennaio dell‟anno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E‟ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Esempio; università di Pavia:
NORME OPERATIVE INTERNE DI RADIOPROTEZIONE
(D.Lgs 230/95 - D.Lgs 626/94)
PREMESSA
1. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E DEI LAVORATORI
2. AUTORIZZAZIONE DEGLI OPERATORI ALL’IMPIEGO DI SORGENTI
RADIOGENE
3. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
4. DISPOSIZIONI GENERALI
4.1 SMARRIMENTO, PERDITA DI MATERIE RADIOATTIVE
4.2 RITROVAMENTO DI MATERIE RADIOATTIVE
5. DETENZIONE ED IMPIEGO DI SORGENTI RADIOGENE
5.1 SORGENTI RADIOATTIVE NON SIGILLATE
5.2 IMPIEGO DI MACCHINE RADIOGENE, DIFRATTOMETRI,
ACCELERATORI DI PARTICELLE ELEMENTARI.
5.3 IMPIEGO DI SORGENTI RADIOGENE SIGILLATE PER ANALISI DI
STRUTTURE ATOMICHE O MOLECOLARI
5.4 IMPIEGO DI SORGENTI SIGILLATE PER CALIBRAZIONE DELLA
STRUMENTAZIONE.
6. USO DEI DOSIMETRI PERSONALI E AMBIENTALI
6.1 DOSIMETRI PERSONALI
6.2 DOSIMETRI AMBIENTALI
7. RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI RADIOATTIVI
8. PROCEDURE DI EMERGENZA
8.1 PRIMO INTERVENTO IN CASO DI CONTAMINAZIONE
RADIOATTIVA PERSONALE.
8.1.1 In caso si verifichi una ferita
8.2 DECONTAMINAZIONE AMBIENTALE
8.3 INTERVENTO IN CASO DI INCENDIO
8.3.1 Azioni da effettuare in caso venga individuato un incendio
8.3.2 Azioni da effettuare per le operazioni di spegnimento
8.3.3 Azioni da effettuare dopo lo spegnimento dell‟incendio
9. TRASPORTO MATERIALE RADIOATTIVO
9.1 TRASPORTO SUL SUOLO PUBBLICO
9.2 TRASPORTO ENTRO L'AREA UNIVERSITARIA
10. PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE
APPENDICE
A. TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI
B. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
C. SEGNALETICA
D. RIFERIMENTI UTILI
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Maggio 1997
PREMESSA
Le presenti norme di radioprotezione sono rivolte a coloro che impiegano, presso l‟Università degli
Studi di Pavia, per scopi didattici, di ricerca o di servizio materiale radioattivo e/o apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti. Esse hanno il duplice scopo di indicare linee comuni di
organizzazione del lavoro in sicurezza e di adempiere ad un preciso obbligo di legge sancito dal
D.Lgs 230/95.
Si ricorda che tale decreto, all‟art. 61, fa obbligo oltre che al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai
preposti di:
a. provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano,
nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all’articolo 82, individuati,
delimitati, segnalati, classificati in zone e che l’accesso ad essi sia adeguatamente
regolamentato;
b. provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione
nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all’articolo 82;
c. predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e
curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in
particolare nelle zone controllate;
d. fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in
relazione ai rischi cui sono esposti;
e. rendere edotti i lavoratori, nell’ambito di un programma di formazione finalizzato alla
radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono
esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata
osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme
interne di cui alla lettera c);
f. provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c),
usino i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro di cui
alla lettera e);
g. provvedere affinché siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni
ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
h. fornire al lavoratore i risultati relativi alla sorveglianza dosimetrica che lo riguardano
direttamente.
L‟art. 68 del citato decreto, stabilisce anche gli obblighi per i lavoratori:
a. osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della
protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali
sono addetti;
b. usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di
sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le
eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
d. non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l’autorizzazione, i dispositivi, e gli altri
mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;
e. non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza
o che possono compromettere la protezione e la sicurezza;
f. sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto.
109
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
L‟art. 69 D.Lgs 230/95 infine dispone che:
è fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione non
appena accertato.
Tutto il personale universitario, ivi compresi gli studenti e gli ospiti che, a qualsiasi titolo,
prestino la propria attività presso l’Università degli Studi di Pavia, è tenuto al rispetto
scrupoloso dei sopracitati obblighi, delle presenti norme operative e di altre eventuali,
disposte in via integrativa e/o eccezionale dal Direttore di ogni singola struttura di concerto
con il Preposto, il Responsabile del laboratorio e l’Esperto Qualificato.
L’inadempiente sarà ritenuto personalmente responsabile di eventuali danni conseguenti alla
inosservanza delle norme e ne risponderà secondo le disposizioni vigenti.
Per la individuazione dei soggetti che sono coinvolti nell‟adempimento degli obblighi vigenti in
tema di sicurezza sul lavoro, si deve far riferimento, per l‟Università di Pavia, all‟Ordine di Servizio
interno sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro (D.R. 04/FSIS del 28/06/96) ed alle definizioni
riportate nel paragrafo 11 "Terminologia e definizioni". Ai Direttori delle strutture spetta, di
concerto con i Docenti ed i Responsabili dei laboratori, la predisposizione e l‟attuazione delle
misure di prevenzione e protezione sentiti, nel caso specifico, l‟Esperto Qualificato e la Divisione
igiene e sicurezza, che nell‟ambito dell‟Università è stata incaricata (D.R. n. 02/FSIS/96, D.R. n.
20/D.A./96) di svolgere parte delle procedure richieste dalle disposizioni di legge per garantire la
protezione sanitaria degli operatori, della popolazione e dell‟ambiente dalle radiazioni ionizzanti.
Per quanto riguarda gli studenti, categoria nella quale vengono convenzionalmente inclusi anche
laureandi, dottorandi, specializzandi, borsisti ecc., si ricorda il ruolo che il Docente responsabile del
corso, della ricerca o della tesi, ha nel definire corrette procedure di lavoro, nello scegliere prodotti
ed attrezzature che rispettino le misure di sicurezza. Al Docente spetta anche di provvedere alla
informazione e formazione degli studenti, dei collaboratori e del personale tecnico eventualmente
presente in laboratorio circa i rischi specifici ai quali sono esposti e le norme operative di
radioprotezione e di sicurezza. Egli ha pure il compito di vigilare che gli studenti rispettino le
norme, usino i mezzi di protezione ed i dosimetri e si attengano alle modalità di esecuzione
impartite.
1. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E DEI LAVORATORI
La individuazione e classificazione delle aree e la classificazione dei lavoratori sono effettuate
esclusivamente dall‟Esperto Qualificato, sulla base delle informazioni (sulle attività che si
intendono svolgere) fornite dai Direttori e dai Preposti e sottoscritte dal lavoratore.
Classificazione delle aree: Uno dei criteri di protezione nell‟uso dei materiali radioattivi e/o delle
sorgenti radiogene prevede il loro confinamento in aree soggette a particolare sorveglianza e ad
accesso regolamentato; per questo il D.Lgs 230/95 definisce zone classificate gli ambienti sottoposti
a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate
possono essere zone controllate o zone sorvegliate:
zona controllata: ogni area di lavoro in cui sussiste per i lavoratori, in essa operanti, il
rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di equivalente di dose indicati in tabella 1.
zona sorvegliata: ogni area di lavoro, non classificata zona controllata, in cui sussiste per i
lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei valori di equivalente di dose
indicati in tabella 1.
Tabella 1- Valori di equivalente di dose per la classificazione delle aree (mSv/anno)
ZONA CONTROLLATA ZONA SORVEGLIATA
Equivalente di dose globale 6 1
Equivalente di dose al cristallino 45 15
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Equivalente di dose pelle/estremità 150 50
Analogamente vengono individuate le modalità e i criteri per la classificazione dei lavoratori esposti
al rischio da radiazioni. Agli studenti di età superiore ai 18 anni si applicano le stesse modalità di
classificazione dei lavoratori.
Classificazione dei lavoratori: il D.Lgs. 230/95 distingue due principali gruppi: Lavoratori Esposti
e Lavoratori non esposti.
I lavoratori esposti sono divisi in due categorie:
A. lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che sono suscettibili di una esposizione
superiore in un anno solare ad uno dei limiti indicati in tabella 2.
B. lavoratori esposti di categoria B i lavoratori non classificati in categoria A.
Sono considerati lavoratori non esposti i lavoratori sottoposti ad una esposizione non superiore ad
uno dei limiti indicati in tabella 2. Tabella 2- Limiti di riferimento di dose (H) per la classificazione
dei lavoratori (mSv/anno)
LAVORATORI ESPOSTI LAVORATORI
Categoria A Categoria B NON ESPOSTI
Equivalente di dose globale 6 6 H
Equivalente di dose al cristallino 150> H 45 H
Equivalente di dose pelle/estremità 500> H 150 H
I limiti di dose di riferimento tengono conto sia della esposizione esterna che di quella interna.
I lavoratori esposti devono essere idonei alla mansione, in particolare per i lavoratori esposti di cat.
A è prevista la sorveglianza medica semestrale effettuata dal Medico Autorizzato; per i lavoratori di
cat. B la frequenza è annuale e può essere effettuata dal Medico Autorizzato o dal Medico
Competente.
Nelle aree classificate come sopra, nel caso presti la propria attività personale esterno all‟Ateneo es:
CNR, INFN, imprese di pulizie, se non diversamente stabilito da apposite convenzioni, i lavoratori
qualora esposti al rischio devono essere classificati e dichiarati idonei alla mansione specifica
rispettivamente dall‟Esperto Qualificato e dal Medico Autorizzato/Competente espressamente
incaricati dalla Ditta/Ente esterno.
2. AUTORIZZAZIONE DEGLI OPERATORI ALL’IMPIEGO DI SORGENTI
RADIOGENE
Premesso che:
a. il numero degli operatori esposti deve essere ridotto al minimo consentito dalle esigenze di
lavoro
b. le esposizioni alle radiazioni ionizzanti debbono essere tenute al livello più basso
ragionevolmente ottenibile
c. può essere esposto al rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti solo il personale
adeguatamente informato e formato, autorizzato dal Direttore sentito il Preposto,
classificato dall’Esperto Qualificato, provvisto dei dosimetri individuali indicati
dall’Esperto Qualificato e, se ricorre il caso, giudicato idoneo alla visita medica di
idoneità;
si fa presente che:
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RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
o Prima di iniziare l‟attività comportante l‟esposizione alle radiazioni deve essere compilata, a
cura dell‟operatore ed in collaborazione con il Preposto ed il Direttore, la "scheda di
destinazione lavorativa e di rischio da radiazioni ionizzanti" (scheda di rischio). Tale scheda
deve essere preventivamente aggiornata ad ogni variazione della attività lavorativa (D.R.
02/FSIS/96 del 31/01/1996).
o La scheda di rischio deve essere compilata in ogni sua parte ed inoltrata alla
Amministrazione universitaria perché l‟Esperto Qualificato possa effettuare la
classificazione di radioprotezione.
o E‟ opportuno che agli studenti non laureati non vengano affidate mansioni che comportino
un rischio di esposizione tale che debbano essere classificati lavoratori esposti di categoria
A. Sarà quindi compito del docente responsabile valutare le mansioni e le attività a cui
possono partecipare e sorvegliarne comunque l‟operato.
o Il personale classificato figura in un elenco aggiornato dalla Divisione igiene e sicurezza
sulla base della scheda di rischio e della classificazione dell‟Esperto Qualificato. Tale elenco
è inviato al Direttore.
o I Direttori possono emettere, sentito l‟Esperto Qualificato e/o il Medico Autorizzato, norme
o disposizioni aggiuntive specifiche per la Struttura. Presso il L.E.N.A. e la Struttura
Moltiplicante Subcritica SM1 sono in vigore anche altre norme specifiche, emanate
rispettivamente dal Direttore del L.E.N.A. e dal Direttore Dipartimento di Chimica
Generale.
Il Direttore, il Preposto, il Responsabile, per quanto di competenza, esigono la osservanza delle
norme, sorvegliano sulla loro applicazione ed attivano la Divisione igiene e sicurezza per le
procedure previste fornendo tutte le indicazioni per una corretta valutazione dei rischi da parte
dell‟Esperto Qualificato e del Medico Autorizzato/Competente.
3. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
Per quanto riguarda l‟informazione e formazione degli operatori (art.61,3°e D.Lgs 230/95) in
Università sono individuate tre categorie di personale: docenti-ricercatori, tecnici-amministrativi,
studenti-ospiti.
Alla informazione degli studenti provvede il Responsabile delle attività di didattica o ricerca nel
quale lo studente è inserito.
Al Responsabile, di concerto con il Direttore della struttura, compete di informare e formare i
collaboratori (docenti, ricercatori, tecnici ed eventuali ospiti) sui rischi specifici e sulle precauzioni
da adottare.
La informazione e formazione degli operatori deve essere effettuata prima che questi siano esposti
al rischio da radiazioni ionizzanti e deve prevedere adeguate istruzioni in merito a:
Generalità sulle radiazioni ionizzanti
Effetti delle radiazioni ionizzanti sull‟uomo - sorveglianza medica
Principi fondamentali della radioprotezione e sorveglianza fisica - dosimetria
Dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione
Norme interne di radioprotezione e norme specifiche di impianto
Rischi collegati con l‟utilizzo delle apparecchiature e delle sorgenti radiogene con
particolare riferimento a quelle presenti presso la struttura
Procedure di decontaminazione
Norme di comportamento in caso di emergenza
L‟informazione e la formazione devono essere ripetute periodicamente e comunque ogni qualvolta
si verifichino cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado del rischio.
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4. DISPOSIZIONI GENERALI
Prima di acquistare un apparecchio radiogeno, acceleratore di particelle elementari, sorgenti
radiogene ivi comprese quelle di calibrazione che possono essere contenute nella
strumentazione o effettuare attività nuove e/o diverse da quelle già autorizzate, il
Responsabile, di concerto con il Preposto ed il Direttore deve richiedere ed attendere il
benestare dell‟Esperto Qualificato.
Il Direttore deve comunicare all‟Esperto Qualificato ogni cessata detenzione definitiva di
sorgenti radiogene ed attenersi alle indicazioni da questo impartite;
I generatori di radiazioni ionizzanti e/o il materiale radioattivo, compresi i rifiuti radioattivi,
devono essere detenuti ed utilizzati solo nei locali segnalati, il cui accesso è regolamentato
ed eventualmente limitato. Dette aree devono essere classificate dall‟Esperto Qualificato;
I Responsabili devono coordinarsi con il Direttore che di concerto con il Preposto, deve
essere informato ed approvare qualsiasi variazione riguardante il personale che accede al
laboratorio e le attività svolte presso il laboratorio stesso, al fine di garantire il rispetto dei
limiti delle attività consentite;
Ciascun laboratorio ha un limite massimo di detenzione di materiale radioattivo, compresi i
rifiuti, che non può essere superato. Il Responsabile deve verificarne il rispetto;
Gli operatori devono:
A. osservare le norme operative di radioprotezione e quelle eventualmente impartite dal
Direttore, dal Preposto e dal Responsabile;
B. osservare le norme e precauzioni per tutti i preparati e materiali pericolosi usati;
C. non lavorare mai da soli in laboratorio specie se la procedura è complessa: assicurarsi che
almeno un collega sia a portata di voce;
D. non lavorare al di fuori dei normali orari di lavoro senza autorizzazione del Direttore;
E. ridurre al minimo il tempo di esposizione alle radiazioni ionizzanti; nel caso di sorgenti
radioattive non sigillate usare la minima attività indispensabile all‟esecuzione
dell‟esperimento;
F. mantenere la massima distanza ragionevolmente consentita dalla sorgente radioattiva;
G. non alterare in alcun modo le condizioni di lavoro e/o la disposizione degli apparecchi senza
l‟autorizzazione del Preposto;
H. utilizzare in modo corretto e con cura gli schermi, i dispositivi di sicurezza, gli indumenti
protettivi ed i dosimetri personali;
I. segnalare immediatamente qualsiasi malfunzionamento o deterioramento di tali mezzi
nonché altre condizioni di pericolo, di cui vengano a conoscenza, al Responsabile o al
Preposto o al Direttore;
J. non lasciare incustodite e non segnalate le sorgenti radioattive;
K. detenere in modo sicuro le sorgenti radioattive sigillate e non sigillate, compresi i rifiuti,
dopo un adeguata etichettattura, in luoghi appositamente destinati (depositi) segnalati da
idonei contrassegni ed inaccessibili alle persone non autorizzate. Nel caso in cui tali depositi
siano sotto chiave, una copia della chiave è in consegna al Preposto o a personale
espressamente designato dal Direttore, l‟altra alla segreteria che potrà impiegarla solo in casi
di provata necessità;
L. non conservare in tali depositi anche se per breve tempo, effetti personali, generi
commestibili e materiale infiammabile;
M. usare correttamente i dosimetri personali, ove richiesto, e sottoporsi ai controlli ed alle visite
mediche preventive, periodiche e di chiusura;
N. non fumare e non assumere cibi e bevande e non applicarsi cosmetici nei laboratori di
ricerca e didattici;
O. non rimuovere o inattivare i dispositivi antincendio.
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RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
4.1 SMARRIMENTO, PERDITA DI MATERIE RADIOATTIVE
Nell‟ipotesi di smarrimento o di perdita, per qualsiasi causa, di materie radioattive, comunque
confezionate, e di apparecchi contenenti dette materie, l‟operatore ha l‟obbligo di avvisare
immediatamente il Responsabile, il Preposto ed il Direttore; quest‟ultimo ha l‟obbligo di informare
immediatamente sia le Autorità competenti per territorio (AUSSL; VV.F.F.; Pubblica Sicurezza),
come da art. 25 D.Lgs. 230/95, nonché l‟Esperto Qualificato e la Divisione Igiene e Sicurezza.
4.2 RITROVAMENTO DI MATERIE RADIOATTIVE
a. Nel caso di ritrovamento di materie o di apparecchi diversi da quelli detenuti, recanti
indicazioni o contrassegni che rendano chiaramente desumibile la presenza di radioattività,
l‟operatore ha l‟obbligo di avvisare il Preposto e il Direttore della struttura in cui è avvenuto
il ritrovamento. Ques‟ultimo ha l‟obbligo di informare del ritrovamento la più vicina
autorità di Pubblica Sicurezza, nonchè l‟Esperto Qualificato e la Divisione Igiene e
Sicurezza.
b. Nel caso in cui la materia radioattiva ritrovata fosse stata oggetto di una precedente
comunicazione di smarrimento (4.1.), il Direttore esecutore della denuncia di smarrimento
ha l‟obbligo di comunicare il ritrovamento alla più vicina autorità di Pubblica Sicurezza,
nonché all‟Esperto Qualificato e alla Divisione Igiene e Sicurezza.
5. DETENZIONE ED IMPIEGO DI SORGENTI RADIOGENE
5.1 SORGENTI RADIOATTIVE NON SIGILLATE
Fermo restando quanto elencato nelle disposizioni generali (par. 4) prima di entrare nel laboratorio
radioisotopi ciascun operatore deve:
a. lasciare gli effetti personali e, ove richiesto, anche gli abiti e le calzature nello spazio
apposito;
b. indossare il camice e le calzature di lavoro (ove richiesto), che verranno riposti al termine
del lavoro, se non contaminati, nell‟apposito armadietto "abiti da lavoro";
c. munirsi di dosimetro personale se assegnato.
Ciascun operatore in laboratorio, deve:
a. prendere visione delle norme di sicurezza e di emergenza;
b. evitare di lavorare con tagli o abrasioni non protette sulle mani ed avambracci;
c. eseguire prima di ogni nuovo procedimento una prova di manipolazione in bianco, ossia
priva di materiale radioattivo;
d. non pipettare mai con la bocca liquidi contenenti sostanze radioattive di qualsiasi tipo o
quantità;
e. utilizzare per la manipolazione di sostanze radioattive non sigillate, guanti di lattice o simili,
mascherine e occhiali;
f. non trasferire i guanti e ogni altra attrezzatura se contaminata, né allo spogliatoio, né ai
servizi né comunque fuori dal laboratorio radioisotopi;
g. fare attenzione alle cariche elettrostatiche depositate sui guanti stessi, quando si devono
manipolare polveri fini;
h. non toccare telefoni, maniglie, rubinetti, strumenti, libri o manuali di consultazione ecc. con
le mani o con i guanti contaminati;
i. svolgere tutte le manipolazioni di sostanze radioattive in aree ben definite, delimitate e
segnalate adottando tutte le precauzioni per contenere al massimo la dispersione di
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
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materiale, liquidi, gas o polveri, (manipolare sotto cappa, sopra vassoi, ricoprire,
limitatamente all‟area in uso, la superficie del banco con carta assorbente, usare materiale
infrangibile e monouso);
j. tenere sempre chiuse tutte le soluzioni o i preparati radioattivi;
k. etichettare tutti i contenitori che contengono materiale radioattivo riportando l‟indicazione di
pericolo di radiazione, il tipo di radionuclide, l‟attività e la data in cui tale attività è presente
ed il nome dell‟utilizzatore;
l. riporre al termine del lavoro giornaliero le sorgenti radioattive, correttamente etichettate,
con eccezione di quelle non sigillate in corso di manipolazione, nei loro contenitori di
schermo e sistemarle nel deposito (cassaforte schermata, frigorifero, etc.);
m. segnalare sempre la presenza di materiale radioattivo;
n. tenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;
o. verificare spesso durante il lavoro e sicuramente al termine di ogni esperimento la eventuale
contaminazione superficiale e personale;
p. segnalare tempestivamente al Preposto e al Responsabile ogni eventuale contaminazione che
permanga dopo decontaminazione;
q. raccogliere i rifiuti sicuramente radioattivi negli appositi contenitori, separatamente da quelli
non radioattivi;
r. dopo qualunque manipolazione lavare le mani, sia pur protette dai guanti durante le
manipolazioni stesse;
s. prima di uscire dai locali interessati alla manipolazione di sostanze radioattive controllare
l'eventuale contaminazione personale;
t. prima di allontanare oggetti dal laboratorio controllare l‟assenza di contaminazione;
u. compilare sempre ed accuratamente i registri di carico e scarico delle sorgenti radioattive;
v. compilare quando si utilizzano sorgenti non sigillate devono compilare il registro di lavoro
indicando tipo ed attività del radionuclide impiegato, tipo e durata dell‟esperimento.
Gli stock di radionuclidi, che sono normalmente detenuti nel deposito, possono essere rimossi da
tale destinazione solo da personale autorizzato dal Direttore o dal Preposto (sono esclusi da tale
autorizzazione gli studenti non laureati) e solo per il tempo minimo necessario alle relative
manipolazioni di prelievo o diluizione; comunque tali materiali non possono essere portati fuori dal
laboratorio, se non per emergenza ed in circostanze tali che possano compromettere l'integrità del
materiale stesso (incendi, ecc.).
5.2 IMPIEGO DI MACCHINE RADIOGENE, DIFRATTOMETRI, ACCELERATORI DI
PARTICELLE ELEMENTARI
Fermo restando quanto indicato nelle disposizioni generali (par. 4) l‟operatore deve:
impiegare le apparecchiature emittenti radiazioni ionizzanti unicamente come indicato dalla
ditta fornitrice al fine di rispettare le condizioni di sicurezza;
non manomettere o rimuovere, per qualsiasi motivo, i dispositivi di sicurezza, i mezzi di
protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti; segnalarne immediatamente le
eventuali deficienze al Responsabile, al Direttore e al Preposto;
indossare, se assegnato, il dosimetro personale;
utilizzare ove predisposto gli schermi ed i dispositivi di sicurezza;
indossare, se indicato, gli indumenti protettivi (occhiali, camice e guanti piombiferi),
durante il lavoro nelle immediate vicinanze degli apparecchi generatori di radiazioni;
evitare di intercettare il fascio di radiazione con gli occhi o le mani, ovvero di mettersi nella
direzione del fascio anche se questo è intercettato da campioni in esame, fermo restando
l'obbligo di indossare gli indumenti protettivi di cui al precedente punto;
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
allineare il fascio solo se espressamente autorizzato; da tale autorizzazione sono esclusi gli
studenti non laureati;
evitare di effettuare interventi di manutenzione che non siano di sua competenza o possano
compromettere la sicurezza;
considerare i rischi collaterali dovuti per esempio a presenza di gas in pressione, sistemi di
raffreddamento ecc. e predisporre le adeguate protezioni;
disattivare gli apparecchi quando non sono in uso in modo da evitare l‟uso non autorizzato;
compilare il registro di lavoro indicando il tempo ed il tipo di utilizzo apponendo la firma a
tali annotazioni;
avvisare tempestivamente, nel caso di avvenuta o ipotizzata sovraesposizione, il
Responsabile, il Preposto ed il Direttore, l'Esperto Qualificato ed il Medico
Autorizzato/Competente, se ritenuto necessario la Divisione igiene e sicurezza.
5.3 IMPIEGO DI SORGENTI RADIOGENE SIGILLATE PER ANALISI DI STRUTTURE
ATOMICHE O MOLECOLARI
Fermo restando quanto indicato nelle disposizioni generali (par. 4) l‟operatore deve:
impiegare le apparecchiature contenenti la sorgente radioattiva come indicato dalla ditta
fornitrice al fine di rispettare le condizioni di sicurezza;
non manomettere il contenitore della sorgente radioattiva o rimuoverne i dispositivi di
sicurezza;
verificare i rischi collaterali dovuti per esempio alla presenza di gas in pressione, alta
temperatura, esalazioni nocive eventualmente prodotte ecc. e predisporre le adeguate
protezioni;
eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione dell‟apparecchiatura seguendo le
indicazioni dei manuali e solo se espressamente autorizzate ponendo attenzione a non
compromettere la integrità della sorgente (non utilizzare detergenti, ecc.);
detenere, al di fuori delle apparecchiature, le sorgenti radioattive sigillate in luoghi
appositamente destinati e segnalati, chiuse in contenitori adeguatamente schermati, i quali
devono portare le apposite etichette con l'indicazione del pericolo da radiazioni, del tipo e
attività del radioisotopo e della data alla quale è presente il 100% della radioattività indicata;
avvisare tempestivamente, qualora si sospetti la compromissione della integrità della
sorgente, il Responsabile, o il Preposto, o il Direttore, o l‟Esperto Qualificato, e se
necessario la Divisione igiene e sicurezza.
5.4 IMPIEGO DI SORGENTI SIGILLATE PER CALIBRAZIONE DELLA
STRUMENTAZIONE
Fermo restando quanto indicato nelle disposizioni generali (par. 4), l‟operatore che impiega sorgenti
radioattive sigillate per la calibrazione della strumentazione deve:
indossare, se assegnato, il dosimetro personale;
utilizzare, se previsti in relazione alla attività e tipo di radiazione emessa, gli schermi di
protezione;
evitare di toccare le sorgenti direttamente con le mani, indossare i guanti ed utilizzare delle
pinze distanziatrici;
evitare di manomettere o rimuovere per qualsiasi motivo le protezioni della sorgente;
durante l‟uso, segnalarne la presenza mediante il segnale di pericolo radioattivo;
riporre, alla fine del lavoro, le sorgenti in contenitori schermati i quali devono portare le
apposite etichette con l'indicazione del pericolo da radiazioni, del tipo e attività del
radioisotopo e della data alla quale è presente il 100% della radioattività indicata;
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
detenere le sorgenti nel locale adibito a deposito il quale deve essere adeguatamente
segnalato.
6. USO DEI DOSIMETRI PERSONALI E AMBIENTALI
6.1 DOSIMETRI PERSONALI
Ciascun operatore è tenuto ad operare con le sorgenti radiogene, nelle Zone Controllate e
Sorvegliate, munito dei dosimetri personali prescritti dall‟Esperto Qualificato;
Il dosimetro deve essere portato per tutto il tempo di permanenza nei locali interessati dalla
esposizione alle radiazioni ionizzanti;
Il dosimetro è personale e non può essere né ceduto o prestato ad altre persone né utilizzato
al di fuori dell‟Università di Pavia.
L‟operatore deve:
a. Portare il dosimetro personale, salvo diversa indicazione da parte dell‟Esperto Qualificato:
all‟altezza del petto sul risvolto del colletto o sul taschino del camice;
se dosimetro ad anello o a bracciale, deve essere portato alla mano o al polso,
rispettivamente.
b. Riporre, al termine del lavoro, il dosimetro in luogo ove non sussista possibilità alcuna di
esposizione alle radiazioni;
c. Evitare di esporlo volontariamente a sorgenti di radiazioni ionizzanti;
d. Conservare accuratamente il dosimetro: in particolare, non deve mai né venire a contatto di
liquidi, né essere posto vicino a fonti di calore, né essere aperto o manomesso in alcun
modo;
e. Consegnare, secondo la periodicità stabilita, il dosimetro al Preposto o alla persona
incaricata di effettuare regolarmente il cambio;
f. Segnalare tempestivamente l'eventuale deterioramento o smarrimento del dosimetro al
Preposto, che provvederà alla sua sostituzione, nell‟attesa della quale l‟operatore non può
frequentare la Zona Controllata e la Zona Sorvegliata.
Il personale dotato di dosimetro individuale nel caso di temporanea (per periodi superiori a 2-3
mesi) o definitiva cessazione delle attività deve segnalare la stessa al Preposto o al Responsabile i
quali, a loro volta, devono notificare l‟informazione alla Divisione igiene e sicurezza, ciò al fine di
permettere la corretta compilazione delle schede dosimetriche personali.
6.2 DOSIMETRI AMBIENTALI
A chiunque è vietato manomettere, in qualsiasi modo, spostare o schermare (ecc.), i
dosimetri ambientali posizionati nei locali o sulle apparecchiature dall‟Esperto Qualificato o
dalla Divisione igiene e sicurezza su indicazione dell‟Esperto Qualificato, i quali
procederanno al loro successivo prelievo.
In tal senso ciascun operatore deve facilitare il posizionamento dei dosimetri nei tempi e
modi richiesti dall‟Esperto Qualificato, al fine di consentire una corretta valutazione delle
dosi assorbite dal personale e dalla popolazione.
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Nei locali, ove sono installati i dosimetri ambientali (permanentemente o saltuariamente)
non si devono alterare in alcun modo le condizioni di lavoro e la disposizione degli
apparecchi, senza preventiva autorizzazione del Preposto.
7. RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI RADIOATTIVI
Il Direttore della struttura organizza e predispone la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi,
procurando anzitutto che siano prodotti in minima quantità possibile, sia di attività che di volume
considerando che:
A. I rifiuti radioattivi devono essere conservati nel "deposito rifiuti radioattivi", che deve essere
segnalato con i dovuti contrassegni. L'accesso al "deposito rifiuti radioattivi" è concesso
unicamente al personale autorizzato dal Direttore o dal Preposto;
B. I rifiuti devono essere consegnati alle ditte autorizzate del loro ritiro, nelle modalità indicate
dalle stesse, fermo restando quanto sotto riportato;
C. I rifiuti radioattivi decaduti sono comunque da considerarsi rifiuti speciali ovvero pericolosi
in relazione alla loro composizione e smaltiti di conseguenza (Regolamento interno
dell‟Ateneo pavese per la produzione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti speciali,
tossici e nocivi, D.R. n. 04/FSIS/95);
D. Deve essere conservato ed aggiornato un registro indicante il movimento dei rifiuti
radioattivi di cui ai precedenti punti; il Direttore ed il Preposto verificheranno il corretto
aggiornamento del registro.
E‟ dovere di ogni operatore:
1. Produrre la minor quantità di rifiuto radioattivo sia in termini di attività che di volume,
compatibilmente con le esigenze di lavoro e di sicurezza;
2. Raccogliere separatamente i rifiuti non radioattivi da quelli radioattivi; deve considerarsi
radioattivo tutto ciò che viene a contatto con sorgenti radioattive sia liquide che solide e che
non sia stato controllato adeguatamente;
3. Non versare negli scarichi comuni o in recipienti per la raccolta dei rifiuti non contaminati
quelli potenzialmente radioattivi;
4. Raccogliere i rifiuti radioattivi suddividendoli in base alle loro caratteristiche (tempo di
dimezzamento, grado di tossicità, stato chimico-fisico ecc.) seguendo quanto indicato dal
Direttore o dal Preposto o secondo le modalità indicate dalla ditta incaricata dello
smaltimento;
5. I rifiuti liquidi devono essere separati dai solidi; riporre questi ultimi in sacchetti di
polietilene e conservarli in contenitori tali da evitare fuoriuscite del contenuto e irradiazione
esterna. I contenitori devono portare la etichettatura di materiale radioattivo e tutte le
indicazione relative al contenuto: radionuclide, attività, data di fine riempimento del
contenitore. Se necessario schermare i contenitori;
6. Detenere in laboratorio i rifiuti radioattivi posti in contenitori adeguatamente schermati solo
per il tempo strettamente necessario.
8. PROCEDURE DI EMERGENZA
Innanzi tutto si ricorda che un intervento di radioprotezione può diventare di secondaria
importanza rispetto ad ogni pratica necessaria a difendere la vita umana da ogni altro rischio a
carattere grave ed immediato o per impedire il propagarsi di un eventuale incendio.
Ciò definito, nel caso di versamento di materiale radioattivo è necessario, nell‟ordine:
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
cercare di mantenere la calma, il panico può aumentare i danni
limitare l‟introduzione nel corpo dei contaminanti radioattivi per inalazione, ingestione o
contatto
limitare l‟estendersi della zona contaminata, circoscrivendola adeguatamente
rimuovere la contaminazione con le dovute cautele.
Mentre in alcune situazioni è necessario privilegiare l‟intervento sulla dispersione di materiale
radioattivo al fine di limitare l‟impatto diretto dell‟incidente (versamento di grande quantità di
liquido a bassa attività senza il coinvolgimento di persone) in altri casi è necessario intervenire in
via prioritaria direttamente sulle persone contaminate (contaminazione diretta con liquido
radioattivo in prossimità di ferite, mucose, ustioni, con possibilità di ingestione o inalazione).
La priorità degli interventi dipende, evidentemente, dalla valutazione effettuata dagli operatori
presenti rispetto alla gravità della contaminazione delle persone e dell‟ambiente; in base a tale
valutazione dovranno immediatamente essere avvisati, oltre al Preposto, il Direttore o il
Responsabile, anche la Divisione igiene e sicurezza, l‟Esperto Qualificato ed il Medico
Autorizzato/Competente.
8.1 PRIMO INTERVENTO IN CASO DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA PERSONALE
Cercare di mantenere la calma, il panico può aumentare i danni.
Lo stesso soggetto contaminato, con l'aiuto dei colleghi, che indosseranno camice, guanti e
mascherina, se necessario, deve provvedere alla prima decontaminazione sul posto cercando di
evitare:
il passaggio della contaminazione dall'esterno all'interno del corpo;
il trasferimento della contaminazione dagli indumenti protettivi o dagli abiti a parti del
corpo non contaminate;
di contaminare i soccorritori.
1. Tamponare con carta assorbente la zona della pelle o gli abiti sui quali è avvenuto il
versamento.
2. Togliere gli indumenti contaminati (si può agire efficacemente tagliandoli) unitamente ai
mezzi protettivi (maschere, guanti ecc); riporre tali oggetti in sacchetti di plastica in modo
da evitare la contaminazione di altri oggetti e dell‟area. Porre attenzione a non contaminare
occhi, bocca e narici.
3. Tagliare la ciocca di capelli eventualmente contaminata; non fare assolutamente lo shampoo.
4. Misurare la contaminazione dell‟area interessata.
5. Lavare solo la parte contaminata con acqua corrente tiepida (non usare acqua calda),
cercando di non estendere la contaminazione e facendo attenzione a non danneggiare la
pelle; è possibile usare una spazzola morbida e sapone neutro.
6. Per tali operazioni utilizzare il lavello dell‟area di decontaminazione ovvero quello del
laboratorio raccogliendo i liquidi di risciacquo che, se contaminati, saranno eliminati come
rifiuto radioattivo.
7. Sciacquare gli occhi e la bocca più volte con acqua o soluzione fisiologica; non ingerire
liquidi o farmaci di qualsiasi natura.
8. Continuare la decontaminazione fino a che il metodo (contaminametro o smear-test) usato
per la verifica indica che la contaminazione è stata rimossa.
9. Sospendere la decontaminazione esterna se compaiono segni di irritazione cutanea.
8.1.1 In caso si verifichi una ferita
a. Misurare la contaminazione della zona in cui si trova la ferita;
119
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RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
b. Lavare le ferite, che possono essere medicate con pratiche di piccolo pronto soccorso, con
abbondante acqua corrente distendendone i bordi e favorendo un leggero sanguinamento;
c. Conservare l‟oggetto che ha prodotto la ferita o il liquido contaminante per permettere
all‟Esperto Qualificato le eventuali valutazioni radiometriche;
d. In caso di ferita grave occorre procedere con tutti gli interventi convenzionali a tutela della
persona; occorrerà avvisare il personale esterno che dovesse intervenire delle peculiarità del
caso.
8.2 DECONTAMINAZIONE AMBIENTALE
In caso di spargimento di materiale radioattivo sul pavimento, su superfici o attrezzature, per
impedire la diffusione di radioattività sia nell‟ambiente che alle persone, l‟operatore deve:
Avvisare verbalmente tutte le persone presenti nelle vicinanze;
Limitare l‟ingresso all‟area contaminata ed i movimenti al suo interno. Il personale non
necessario alle operazioni di decontaminazione deve lasciare il laboratorio solo dopo essersi
sottoposto ai necessari controlli di contaminazione;
Indossare i guanti, la mascherina e se necessario le soprascarpe; questi indumenti con: la
carta assorbente, i sacchetti di polietilene e le opportune soluzioni decontaminanti sono
contenuti entro un armadietto "presidio di radioprotezione" che deve essere rifornito a cura
del Preposto ovvero del Responsabile in base all‟elenco affisso all‟interno dell‟armadietto
stesso;
Chiudere la sorgente da cui è originata la contaminazione e metterla al sicuro;
Arrestare tutti i ventilatori che eventualmente convogliano aria in altre zone dell‟edificio,
azionare le cappe ed i sistemi di aspirazione dotati di filtro;
Applicare sostanze assorbenti, come ad esempio carta assorbente, sopra l'area contaminata;
Circoscrivere o delimitare l'area contaminata con appositi contrassegni e porre ben in vista
un cartello con segnale di pericolo di contaminazione radioattiva;
Evitare di sollevare polvere e di spargere la contaminazione.
L‟operatore di concerto con il Preposto deve inoltre:
Rimuovere immediatamente la contaminazione radioattiva;
Utilizzare pinze, scopa e paletta per rimuovere il materiale assorbente, strofinare la zona
circoscritta con tamponi imbevuti di soluzione detergente. Ripetere l‟operazione sino a che
il controllo della contaminazione (smear-test o contaminametro) mostrerà che la
contaminazione è stata rimossa. Eliminare tutto il materiale raccolto come rifiuto
radioattivo. Durante tali operazioni cambiare spesso i guanti e toglierli insieme alle
soprascarpe, se si lascia il laboratorio;
Decontaminare, se riutilizzabile, il materiale utilizzato per la decontaminazione che
altrimenti sarà da considerarsi rifiuto radioattivo;
Nel caso in cui non si riesca a rimuovere la contaminazione, isolare la zona con un foglio di
polietilene sigillato ai bordi con nastro adesivo, identificandola con il cartello di
contaminazione radioattiva e con la data ed il tipo di radionuclide;
Alla fine delle operazioni, prima di lasciare l‟area, controllare la eventuale contaminazione
personale degli operatori che hanno eseguito la decontaminazione.
8.3 INTERVENTO IN CASO DI INCENDIO
Nel caso che un incendio coinvolga materiale radioattivo, per i soccorritori si potrebbe presentare,
in aggiunta al rischio legato all‟incendio, il rischio di irradiazione esterna, dovuto alle radiazioni
emesse dalla sostanza radioattiva ed il rischio di contaminazione interna dovuto alla eventuale
dispersione nell‟ambiente del materiale radioattivo.
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Il rischio di irradiazione esterna può diventare elevato nel caso in cui l‟incendio distrugga gli
schermi di protezione di una sorgente molto attiva. Il rischio di irradiazione esterna e/o
contaminazione interna può essere provocato dal radionuclide che sottoforma di aerosol, polvere,
vapore ricade contaminando le superfici circostanti. Appare fondamentale, per ridurre tali
eventualità, l‟indicazione di riporre le sorgenti radioattive nei contenitori schermati nei depositi.
8.3.1 Azioni da effettuare in caso venga individuato un incendio
Chiunque individui un incendio che coinvolga materiale radioattivo (compresi i rifiuti) o i locali in
cui esso è custodito dovrà darne immediata comunicazione al personale di grado più elevato
presente nelle vicinanze, al Responsabile, al Preposto o agli eventuali addetti alla lotta antincendio.
Questi provvederanno se necessario ad avvisare i Vigili del Fuoco, l„Esperto Qualificato e la
Divisione igiene e sicurezza.
In attesa degli addetti e dei Vigili del Fuoco i primi soccorritori devono provvedere, nei limiti delle
loro competenze, ad allontanare materiali e sostanze che potrebbero rappresentare pericolo di
propagazione dell‟incendio, a chiudere le alimentazioni di servizio (gas compressi ecc.) ad
eliminare tutte le tensioni di alimentazione elettrica nel locale coinvolto dall‟incendio, quindi
devono intervenire sul principio di incendio con i mezzi di pronto intervento in dotazione.
Seguire quanto indicato sugli eventuali piani di emergenza previsti per le singole Strutture.
8.3.2 Azioni da effettuare per le operazioni di spegnimento
Ricordando che l‟incendio coinvolge materiale radioattivo, chi interviene deve indossare il vestiario
di protezione (tute), maschere antipolvere ed antigas o eventuali autorespiratori. Se le condizioni di
urgenza lo permettono, deve munirsi di apparecchi portatili di rivelazione e/o dei dosimetri.
L‟attacco al fuoco deve essere attuato con estintori a polvere o a CO2, dalla massima distanza
possibile e dal minimo numero di persone necessarie.
Evitare di utilizzare acqua, ove indispensabile utilizzarla polverizzata anche per abbattere eventuali
polveri presenti.
8.3.3 Azioni da effettuare dopo lo spegnimento dell’incendio
Senza preventiva autorizzazione dell‟Esperto Qualificato, dovrà essere vietata qualsiasi attività nei
locali coinvolti nell‟incendio.
La rimozione dei materiali di scarto prodotti dall‟incendio dovrà avvenire secondo le indicazioni
dell‟Esperto Qualificato e sotto il diretto controllo del Preposto o del Direttore.
I locali coinvolti dall‟incendio non potranno essere utilizzati senza il benestare dell‟Esperto
Qualificato.
9. TRASPORTO MATERIALE RADIOATTIVO
Il trasporto di materiale radioattivo con attività superiore ai limiti previsti dal D.Lgs 230/95,
compresi i rifiuti, deve avvenire nel rispetto della legislazione vigente con i mezzi e gli imballaggi
adeguati.
9.1 Trasporto su suolo pubblico
Il trasporto su strada (luogo pubblico) deve essere esclusivamente eseguito da un vettore autorizzato
con decreto del Ministero dell‟Industria Commercio ed Artigianato e con automezzo che possegga i
requisiti necessari al trasporto di materiale radioattivo. Il materiale deve essere trasportato in
imballaggi che oltre ad impedire la irradiazione esterna devono garantire il contenimento del
materiale radioattivo in caso di urti, schiacciamenti, cadute ed in condizioni atmosferiche avverse.
Gli imballaggi devono riportare sulla superficie esterna una etichetta colorata bianca o gialla (fig. 1)
con indicata la categoria del contenuto definita in base alla tabella seguente.
Categoria Indice di trasporto mR/h, a 1 Massima intensità di dose
m. sulla superficie esterna
I - Bianca 0 < 0,005 mSv/h
121
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II - Gialla < 0,5 mSv/h
III - Gialla < 2,0 mSv/h
9.2 Trasporto entro l’area universitaria
Il trasporto di materiale radioattivo entro l‟area universitaria e senza attraversamento di suolo
pubblico (es. da un laboratorio all‟altro della stessa struttura o al deposito rifiuti), può essere
realizzato su autorizzazione del Responsabile o del Preposto. L‟operatore autorizzato al trasporto
deve utilizzare un contenitore che impedisca l‟irradiazione esterna, sia resistente agli urti e alla
caduta ed a tenuta per evitare che il materiale radioattivo contenuto fuoriesca; nel caso di liquidi
dovrà essere presente un doppio contenitore con materiale assorbente. Infine il contenitore deve
riportare l‟etichetta di materiale radioattivo con tutte le indicazioni relative al radioisotopo
trasportato.
Il trasporto di materiale radioattivo non può essere affidato agli studenti non laureati.
Il Direttore della struttura può disporre modalità particolari di trasporto, nel rispetto della
normativa, previo benestare dell‟Esperto Qualificato, come per esempio il trasporto di materiale
radioattivo dal L.E.N.A. al Laboratorio di Radiochimica del Dipartimento di Chimica Generale.
Figura 1: Etichette per colli in trasporto (materie radioattive) (semplificate). I numeri romani sono
in colore rosso e indicano, in crescita, la rilevanza del collo sotto il profilo della sicurezza e
protezione. La metà superiore delle etichette II e III è colorata di giallo.
10. PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE
Il personale addetto alle pulizie dei laboratori ove sussiste il rischio di esposizione a radiazioni
ionizzanti deve essere in numero minimo indispensabile e può eseguire le pulizie solo
successivamente alla autorizzazione del Direttore sentito il Preposto, alla classificazione da parte
dell‟Esperto Qualificato ed eventualmente alla idoneità rilasciata dal Medico
Autorizzato/Competente espressamente incaricati dalla Ditta esterna ove non diversamente
convenuto. Per tali motivi il personale addetto alle pulizie non deve essere sostituito dalla ditta
incaricata senza preavviso.
Il personale addetto alle pulizie deve:
a. essere preventivamente informato ed addestrato dalla Ditta, dal Preposto o dal Responsabile
dei rischi specifici eventualmente presenti, della segnaletica di sicurezza di radioprotezione,
delle modalità con cui eseguire le pulizie, di come smaltire i rifiuti e di tutte le indicazioni
necessarie alla salvaguardia della sicurezza e della salute dell‟operatore e alla protezione
dell‟ambiente;
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
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b. indossare il dosimetro personale, se stabilito dall‟Esperto Qualificato; eseguire le pulizie,
soffermandosi il minor tempo possibile nelle Zone Controllate e Sorvegliate, seguendo le
indicazioni avute ed evitando di eseguire qualsiasi operazione, non stabilita in precedenza;
c. indossare camice e guanti, se richiesto le sovrascarpe;
d. segnalare al Preposto o al proprio Responsabile di squadra eventuali pericoli di cui venga a
conoscenza;
e. in caso di rovesciamento di sostanze o rotture di contenitori o apparecchi, avvertire
immediatamente il proprio Responsabile di squadra, il Preposto o il Direttore; non tentare di
rimediare senza permesso ed adeguate istruzioni;
f. se stabilito, prima di lasciare il laboratorio, sottoporsi ai controlli di contaminazione
personale;
g. rispettare le elementari norme igieniche come lavarsi le mani, alla fine del lavoro, anche se
protette dai guanti, ed osservare il divieto di fumare, bere e mangiare nei laboratori;
h. in caso di contaminazione personale seguire quanto indicato al paragrafo 8;
i. il Responsabile di squadra deve avvisare il Direttore, o il Preposto o la Divisione Igiene e
Sicurezza di eventuali nuove situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza.
APPENDICE
A) TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI
Di seguito vengono riportate alcune definizioni comunemente utilizzate in radioprotezione; parte di
esse sono state tratte dal DLgs 230/95, che ha recepito le Direttive Europee in materia di
radioprotezione. Attività (A): (N) di disintegrazioni dei nuclidi entro una sostanza radioattiva che
avvengono nell‟unità di tempo, dt; l'unità di misura è il Becquerel.
Becquerel (Bq): unità di misura dell'attività nel sistema SI; l'unità utilizzata anteriormente era il
curie.
-1
1 Bq = 1 disintegrazione / secondo = 1
Si ricorda che tra curie (Ci) e becquerel (Bq) esiste la seguente relazione:
10
Bq
Contaminazione (radioattiva): contaminazione di una matrice, di una superficie, di un ambiente di
vita o di lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze radioattive. Nel caso particolare del corpo
umano, la contaminazione radioattiva include tanto la contaminazione esterna quanto la
contaminazione interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta.
Decontaminazione: rimozione di materiale radioattivo dalle superfici o dalla matrice su cui si è
depositato.
Direttore di struttura: Direttore di Dipartimento, Istituto, Centro o Servizio universitario; egli è
incaricato di attuare e verificare l‟applicazione delle norme e procedure vigenti sulla sicurezza
all‟interno della propria struttura. Nel testo denominato Direttore.
Dirigente: vedi Direttore di struttura.
Dose assorbita (D): quantità di energia ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla unità di massa del
materiale (corpo, aria, ecc.). L'unità di misura è il gray, Gy.
Equivalente di dose (H): grandezza usata in radioprotezione per esprimere la dose assorbita
mediamente in un tessuto biologico, attraverso il prodotto fra la dose assorbita, D, e il fattore di
"pericolosità" (fattore di qualità) della radiazione incidente:
H=D·Q
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per le radiazioni X,
equivalente è il sievert, Sv.
Equivalente di dose efficace: l‟equivalente di dose efficace, da utilizzare nel caso di esposizione
non omogenea, è definito come
dove:
HT è l‟equivalente di dose medio all‟organo o tessuto T;
WT è il fattore di ponderazione dell‟equivalente di dose all‟organo o tessuto T.
I valori dei fattori di ponderazione sono i seguenti:
gonadi 0,25
mammelle 0,15
midollo osseo rosso 0,12
polmone 0,12
tiroide 0,03
ossa (superfici ossee) 0,03
rimanenti organi e tessuti 0,30
Per determinare il contributo dei rimanenti organi o tessuti, si valuta l‟equivalente di dose medio per
i 5 organi o tessuti più esposti dei rimanenti organi o tessuti (eccettuati il cristallino, la pelle, gli
avambracci, le mani, i piedi e le caviglie) utilizzando per ognuno un fattore di ponderazione 0,06. Si
trascura in questo caso l‟esposizione di tutti gli altri organi.
Emivita o tempo di dimezzamento: vi sono tre tipi di emivite caratteristiche di ogni radionuclide:
emivita fisica (T1/2): tempo richiesto da una sostanza radioattiva per perdere il 50% della sua
attività per decadimento radioattivo;
emivita biologica (Tb): intervallo di tempo in cui l‟attività del radionuclide incorporato
considerato si riduce alla metà in un certo compartimento per effetto dei processi di rinnovo
e ricambio. Approssimativamente è la stessa per gli isotopi stabili che per quelli radioattivi
di un determinato elemento;
emivita effettiva (Teff): tempo richiesto da un nuclide radioattivo presente nell'organismo per
ridursi del 50%, attraverso l'azione combinata del decadimento radioattivo e della normale
escrezione corporea. E' definita nel seguente modo:
Esperto Qualificato: persona che possiede le cognizioni e l‟addestramento necessari sia per
effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o
radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per
fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica
della protezione dei lavoratori e della popolazione.
Esposizione (X): densità di ionizzazione in aria, dovuta ai raggi X o
coulomb per chilogrammo, C/kg, mentre quella anteriore era il roentgen, R:
1R=2,5·10-4C·Kg-1
Gray (Gy): unità di misura della dose assorbita nel sistema SI; l'unità precedentemente impiegata
era il rad.
1 Gy = 1 joule / kg
Tra rad e gray esiste la seguente relazione:
1 Gy = 100 rad.
1 rad = 0,01 Gy = 10-2 Gy
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Incorporazione (o assunzione):contaminazione interna, a seguito della quale sostanze radioattive
partecipano al metabolismo dell'organismo o a processi organici.
Esposizione o Irradiazione: qualsiasi esposizione di persone a radiazioni ionizzanti. Si distinguono:
l’esposizione esterna: esposizione prodotta da sorgenti situate all‟esterno dell‟organismo;
l’esposizione interna: esposizione prodotta da sorgenti introdotte nell‟organismo;
l’esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna e dell‟esposizione interna.
Esposizione Globale: esposizione, considerata omogenea, del corpo intero. Esposizione Parziale:
esposizione che colpisce soprattutto una parte dell‟organismo o uno o più organi o tessuti, oppure
esposizione del corpo intero considerata non omogenea. Lavoratori:operatori che, per motivi
professionali o di apprendimento (studenti), sono esposti ad un rischio derivante dalle radiazioni
ionizzanti, superiore a quello della popolazione in generale. Ai fini della radioprotezione, in
conseguenza del potenziale rischio cui sono soggetti, i lavoratori, inseriti in appositi elenchi, sono
classificati, dall‟esperto qualificato, in due gruppi principali: lavoratori non esposti e lavoratori
esposti; questi ultimi, a loro volta, sono suddivisi in due categorie: A e B. In relazione alla entità del
rischio cui è esposto, l‟operatore deve utilizzare uno o più dosimetri individuali e sottoporsi a
sorveglianza medica. Per tale motivo, chi non è inserito negli elenchi, non può essere esposto al
rischio radiogeno. Ciascun operatore ha ricevuto una adeguata informazione e formazione circa i
rischi derivanti dalla esposizione a radiazioni ionizzanti e le procedure da adottare ai fini della
sicurezza sul luogo di lavoro. Egli è autorizzato dal Direttore, di concerto con il Preposto e con il
Responsabile.
Limiti di dose: limiti fissati per le dosi riguardanti l‟esposizione dei lavoratori esposti, degli
apprendisti, degli studenti e delle persone del pubblico, per le attività alle quali si applicano le
disposizioni del D.Lgs 230/95. I limiti di dose si applicano alla somma delle dosi ricevute per
esposizione esterna nel periodo considerato e delle dosi impegnate derivanti dall‟introduzione di
radionuclidi nello stesso periodo.
Medico Autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti cat. A e
B, la cui qualifica e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite
nel D.Lgs 230/95.
Medico Competente: medico in possesso della specializzazione in medicina del lavoro o
equipollente (art. 2,1° D.Lgs 626/94) ed incaricato dall‟Università della sorveglianza sanitaria del
personale esposto a rischi specifici classificato lavoratore esposto di categoria B.
Nuclide: specie atomica definita dal numero atomico (Z), che individua le proprietà chimiche, dal
numero di massa (A) e dallo stato energetico del nucleo, che definisce le proprietà radiogene:
Operatore: vedi lavoratore.
Preposto: soggetto incaricato dal Direttore della struttura di sovrintendere alle attività che
comportano l‟uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
Radioattività: fenomeno di disintegrazione spontanea di un nuclide, con emissione di una particella
corpuscolare o di un fotone, o di entrambi e che comporti la formazione di un nuovo nuclide. I
decadimenti radioattivi sono descritti da equazioni esponenziali della forma:
dove A(t) ed A(t°) sono rispettivamente le attività al tempo t e al tempo t°, e è la base dei logaritmi
naturali e T1/2 rappresenta il tempo di dimezzamento (tempo necessario a che l'attività iniziale si
riduca al 50%); ciò significa che l‟attività di un radionuclide si riduce esponenzialmente con il
tempo. Va tenuto presente però, che trascorsi 2, 3, 4, 10 T1/2, l'attività si riduce al 25%, 12,5%, 6,3%
e 0,1% rispettivamente e che essa si annulla, A(t)=0, solo dopo un tempo infinito, cioè t= . Questo
comportamento riveste molta importanza per la eliminazione definitiva dei rifiuti radioattivi.
Radiotossicità: tossicità dovuta alle radiazioni ionizzanti emesse da un radionuclide introdotto e dai
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
suoi prodotti di decadimento; la radiotossicità dipende non soltanto dalle caratteristiche radioattive
di tale radionuclide, ma anche dal suo stato chimico e fisico, nonché dal metabolismo di detto
elemento nell‟organismo o nell‟organo. I radionuclidi sono suddivisi dalla legislazione italiana in 4
gruppi di radiotossicità.
Responsabile di laboratorio ovvero della didattica ovvero ricerca: persona che coordina o dirige le
attività anche didattiche che si svolgono in uno specifico laboratorio ovvero all‟interno di una linea
di ricerca. Nel testo denominato Responsabile.
Rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi
in genere, di cui non è previsto il riutilizzo.
Sievert (Sv): unità di misura dell'equivalente di dose nel sistema SI. L'unità di misura anteriore era il
rem.
1 Sv = 1 joule / kg 1 rem = 0,01 Sv = 10-2 Sv
Sorgente di radiazione: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o
materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini
della radioprotezione, non si può trascurare l‟attività, o la concentrazione di radionuclidi, o
l‟emissione di radiazioni.
sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in
materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una
resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie
radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; esempio:
sorgente radioattiva contenuta in taluni contatori per la loro costante calibrazione.
sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai
requisiti della sorgente sigillata; esempio: kit di 32P manipolato dai ricercatori universitari.
Spessore emivalente (SEV o HVL: Half Value Layer): spessore di un determinato materiale che,
impiegato come schermo, riduce l'intensità della radiazione del 50%. Si ricorda che la legge che
governa l'assorbimento è di tipo esponenziale; 2, 3, 5, 10 SEV pertanto, riducono l'irradiazione al
25%, 12,5%, 3,1% e 0,1%, rispettivamente. Il SEV di ogni materiale è funzione del tipo e
dell'energia della radiazione incidente.
Zona Classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione
contro le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere Zone Controllate o Zone
Sorvegliate. E‟ Zona Controllata un ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per motivi di
protezione dalle radiazioni ionizzanti, in cui si verifichino le condizioni stabilite con decreto dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, ed in cui l‟accesso è segnalato e
regolamentato. E‟ Zona Sorvegliata un ambiente di lavoro in cui può essere superato in un anno
solare uno dei pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico e che non è Zona Controllata
(vedasi anche pag. 4).
B) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. del 13 febbraio 1964, n. 185 "Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei
lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti
dall’impiego dell’energia nucleare."
D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466,
89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti."
D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro.", modificato dal D.Lgs 242/96.
Norme UNI, CEI
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RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Decreto Rettorale 04/FSIS del 14/07/1995 "Approvazione del regolamento interno
dell’Ateneo pavese per la produzione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti speciali,
tossici e nocivi."
Decreto Rettorale 02/FSIS del 31/01/1996 "Approvazione del regolamento di
radioprotezione dell’Università di Pavia ai sensi del D.Lgs 230/95."
Decreto Rettorale 20/DA del 29/05/1996 "Costituzione del Servizio prevenzione e
protezione e nomina del Responsabile."
Decreto Rettorale 04/FSIS del 28/06/1996 "Emanazione dell’ordine di servizio interno
dell’Ateneo pavese per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro."
D.M. del 04 novembre 1996 "Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente
il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto merci
pericolose su strada."
D.M. del 16 dicembre 1996 "Materie radioattive (classe 7 di cui alla classifica contenuta
negli allegati A e B del D.M. 04/09/1996) - Prescrizioni di sicurezza relative al trasporto
nazionale ed internazionale su strada."
NOTA: I citati decreti rettorali sono reperibili sul sito Internet predisposto dalla Divisione Igiene e
sicurezza: http://www.unipv.it alla voce "igiene e sicurezza"
C) SEGNALETICA
La presente segnaletica indica, ai sensi del D.Lgs 493/96, il pericolo derivante dalla esposizione alle
radiazioni ionizzanti.
D) RIFERIMENTI UTILI
In calce, si elencano i riferimenti che possono essere utili ed i nominativi dei soggetti che devono
essere avvisati in caso di avvenuta contaminazione personale e/o ambientale ovvero di emergenza o
qualora il personale venga a conoscenza di malfunzionamenti o deficienze dei dispositivi e dei
mezzi di sicurezza, protezione e sorveglianza dosimetrica, nonché di eventuali condizioni di
pericolo:
il Responsabile della didattica ovvero della ricerca ovvero del Laboratorio ove l‟operatore
presta la sua opera;
il Preposto alla radioprotezione nominato dal Direttore della struttura;
il Direttore del Dipartimento/Istituto da cui il laboratorio dipende;
la Divisione igiene e sicurezza dell'Università, sita in via S. Epifanio n.12 - tel. 0382-
50.4269/.4270 fax 0382- 21020 Pavia
Il Direttore del Dipartimento/Istituto e/o il Preposto/Responsabile alle sorgenti radiogene devono
SEMPRE far riferimento alla Divisione igiene e sicurezza, all‟Esperto Qualificato e al Medico
Autorizzato/Competente incaricati per la struttura.
127
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RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Unicamente in condizioni di emergenza e qualora questi ultimi non siano immediatamente
reperibili, ci si può rivolgere agli altri Esperti Qualificati e Medici Autorizzati/Competenti sotto
citati; fermo restando che, appena possibile, devono essere avvisati il proprio Medico
Autorizzato/Competente e Esperto Qualificato, oltre naturalmente alla Divisione igiene e sicurezza.
Quanto sopra non esime l'interessato dall'avvisare, in caso di pericolo grave ed immediato
(incendio, allagamenti, ecc.) i normali servizi di pronto intervento civili ai quali è tenuto fornire,
ove necessario, tutte le notizie riguardanti la detenzione e l'impiego delle sorgenti radiogene.
Vigili del Fuoco tel. 115
Soccorso pubblico di emergenza tel. 113
Polizia tel. 5121
Divisione Edilizia dell‟Università, sita in P.zza Guicciardi n. 2 - tel. 0382-50.4266/.4267/.4268 - tel.
reperibilità 0338-8642508 -fax 0382-504296 Pavia Centralino Università tel. 5041
Esperti Qualificati incaricati per le strutture dell’Ateneo:
1. Dott. De Bari Antonio c/o Centro di Servizi Interdipartimentale Laboratorio Energia
Nucleare Applicata (L.E.N.A.) via Aselli, 41 tel. 0382-507300 fax 507302
2. Prof. Genova Nicla c/o Dipartimento di Chimica Generale via Taramelli, 12 tel. 0382-
507339
3. Dott. Giroletti Elio c/o Divisione igiene e sicurezza tel. 0382-504269/.4270
4. Prof. Rovera Sergio c/o Fisica Sanitaria - IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia Piazzale
Golgi, 2 tel. 0382-503469/3982
Medico Autorizzato/Competente
1. Prof. Pollini Giorgio c/o Dip. di Medicina Preventiva via Severino Boezio 24 tel. 0382-
592241
2. Dott. Corrente Adriana c/o Serv. prevenzione e controllo medico - Fondazione S. Maugeri
via Severino Boezio 24 tel. 0382-592241
I riferimenti riportati in questo paragrafo potranno essere aggiornati direttamente dal
Responsabile della Divisione igiene e sicurezza a seguito di variazione negli incarichi.
RADIAZIONI IONIZZANTI IN STRUTTURE SANITARIE
E RESPONSABILITA' PENALI
di Carlo M. Grillo (*)
------------------------------------------------------------------------------------------------
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Protezione degli operatori sanitari. - 3. Protezione dei pazienti. - 4.
Destinatari degli obblighi - 5. Reati speciali.
1. Premessa. - L`utilizzazione di radiazioni ionizzanti in campo medico, tanto in ambito diagnostico
che terapeutico, tuttora notevolmente diffusa nonostante l`indubbio persistente rischio per la salute
dei soggetti esposti, induce ad un approfondimento in ordine alle eventuali conseguenze di rilevanza
penale cui va incontro chi, in qualsiasi misura, gestisce e adopera non correttamente tali risorse.
A parte i casi in cui si verifica un evento dannoso (lesioni personali o addirittura decesso) per
effetto dell`esposizione alle radiazioni in questione, che rientrano nel campo dei delitti colposi, e
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RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
quindi della riconducibilità dell`evento alla condotta di un soggetto e della relativa problematica
generale, l`approfondimento che si propone è soprattutto diretto all`esame della specifica normativa
contemplante, in tale materia, reati formali "di pericolo", connessi cioè alla semplice violazione
delle disposizioni che regolano l`utilizzazione di radiazioni ionizzanti.
Com`è noto, da qualche anno è stata finalmente sostituita la vecchia normativa di protezione dei
lavoratori e della popolazione contro i pericoli di dette radiazioni derivanti dall`impiego pacifico
dell`energia nucleare (D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185), che regolava la materia da oltre un
trentennio, in modo peraltro soddisfacente con riferimento ai criteri di tutela della salute ed alle
cognizioni tecnico-scientifiche del tempo.
Il D.L.vo 17 marzo 1995, n. 230, che ha espressamente abrogato il menzionato decreto
presidenziale (art. 163), è stato emanato dal Governo a seguito di tre successive deleghe, conferite
dal Parlamento nel corso di quattro anni (1990-1994), ed aventi ad oggetto l`attuazione di ben sei
direttive Euratom (1).
Accostandosi ai due testi normativi, balza innanzi tutto evidente la maggiore portata del nuovo -
quale delineata dall`art. 1 - che, oltre a comprendere, come l`altro, l`indicazione di specifiche e
tassative attività correlate alle "materie radioattive" (produzione, importazione, esportazione,
manipolazione, trattamento, impiego, ecc.), si estende - con una previsione generica "di chiusura" -
a qualsiasi altra attività o situazione che comporti un rischio significativo derivante dalle radiazioni
ionizzanti, ivi comprese le attività con macchine radiogene, sì da coprire ogni residuo spazio di
possibile rischio specifico.
Anche i principi generali ispiratori della nuova disciplina, esplicitati nell`art. 2, rappresentano una
evoluzione della precedente, in quanto viene ora posto l`accento sull`esigenza della preventiva
"giustificazione" e della periodica "riconsiderazione" - alla luce dei benefici che ne derivano - delle
attività che comportano esposizioni alle radiazioni ionizzanti, nonché sull`obbligo di mantenere
dette esposizioni "al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economico
e sociali".
Dal raffronto tra le due discipline in esame, appare significativo il maggiore risalto, dato dalla
nuova, alla protezione dei pazienti, cui dedica un`autonoma sezione (la II del capo IX "Protezione
sanitaria della popolazione"), mentre il decreto abrogato riservava alla materia due soli articoli (98 e
99).
La protezione sanitaria dei lavoratori trova, invece, pari rilievo nei decreti del 1964 e del 1995,
occupando la parte più consistente di essi.
Limitando l`esame del D.L.vo n. 230/1995 al settore sanitario, pur dando per scontato che il
progresso tecnologico consente oggi di raggiungere i medesimi risultati con esposizioni
notevolmente inferiori rispetto al passato, deve comunque rilevarsi che il fenomeno merita ancora
grande attenzione per le conseguenze che l`utilizzo delle radiazioni in questione possono tuttora
determinare nei confronti dei protagonisti dell`attività medica: operatori sanitari e pazienti.
Alla tutela della loro salute sono finalizzate, distintamente, le disposizioni del nuovo decreto, che
comunque - come espressamente previsto, del resto, dallo stesso (2) - vanno coordinate con la
normativa di carattere generale di cui al D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche
(3).
2. Protezione degli operatori sanitari. - Non v`è dubbio che i c.d. operatori sanitari rientrino nella
categoria dei lavoratori subordinati, come definita dall`art. 60 D.L.vo n. 230/1995 ("ogni persona
che presti il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro"), anche perché l`art. 59,
espressamente ricomprende, tra le attività disciplinate dal decreto, quelle "esercitate... dagli organi
del servizio sanitario nazionale".
Ai lavoratori subordinati devono considerarsi, poi, equiparati - agli effetti dell`applicazione
della normativa in esame - gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica,
universitaria e professionale, nonché coloro che, a qualsiasi titolo, prestino la
propria opera professionale presso la struttura sanitaria.
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RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
L`art. 61 elenca gli obblighi, in materia di utilizzo di radiazioni ionizzanti, gravanti - nell`ambito
delle rispettive attribuzioni - su datori di lavoro, dirigenti e preposti, susseguenti comunque
all`adempimento preliminare, imposto specificamente ai datori di lavoro, di munirsi di una
relazione scritta - redatta da un "esperto qualificato" - contenente le valutazioni e le indicazioni di
radioprotezione inerenti alle attività svolte.
Senza ripetere nel dettaglio l`elencazione contenuta nella menzionata norma, si ricorda soltanto che
i detti obblighi, i cui oneri economici gravano ovviamente sul datore di lavoro, hanno ad oggetto:
- l`individuazione ed il controllo degli ambienti di lavoro "a rischio";
- la classificazione, ai fini della radioprotezione, dei lavoratori interessati;
- la predisposizione e diffusione di norme interne di protezione e sicurezza;
- la fornitura ai lavoratori di dispositivi di controllo e di protezione individuale;
- l`adeguata formazione e informazione dei lavoratori;
- la sorveglianza sull`osservanza da parte degli stessi delle disposizioni di prevenzione.
La norma, inoltre, impone ai menzionati responsabili (datori di lavoro, dirigenti e preposti),
nell`ottemperare ai surricordati obblighi, di avvalersi degli "esperti qualificati" e dei "medici", di cui
rispettivamente agli artt. 77 e 83 del decreto.
Tralasciando l`esame di altri specifici obblighi, posti dagli artt. 62, 63, 64, a carico di soggetti
diversi - quali il datore di lavoro di imprese esterne, l`esercente di zone controllate che si avvale di
lavoratori esterni, i lavoratori autonomi - in quanto figure non frequentemente ricorrenti nell`ambito
delle strutture sanitarie, si deve evidenziare come il decreto legislativo in questione, in linea con
l`orientamento normativo ormai consolidato in materia di igiene e sicurezza del lavoro,
responsabilizzi direttamente anche i lavoratori, ormai sempre più protagonisti della loro sicurezza.
Ad essi viene imposto (art. 68): di osservare puntualmente le disposizioni della dirigenza finalizzata
alla loro protezione e sicurezza; di segnalare immediatamente eventuali disfunzioni dei dispositivi
protettivi o nuove situazioni di rischio, e di non intervenire per ovviare ad esse, se non previa
autorizzazione; di sottoporsi alla prescritta sorveglianza medica. Inoltre, se trattasi di lavoratrici
gestanti, è fatto ad esse obbligo di notificare, non appena accertato, il proprio stato al datore di
lavoro (art. 69).
3. Protezione dei pazienti. - Come si è accennato in premessa, il legislatore delegato del '95 ha
dedicato maggiore attenzione del precedente alla protezione dei pazienti sottoposti a prestazioni
curative o ad indagini diagnostiche implicanti l`uso di radiazioni ionizzanti. Infatti, pur
inquadrandola correttamente nell`ambito della protezione sanitaria della popolazione in genere, le
ha dedicato una autonoma sezione del capo IX, prendendo atto della sempre crescente domanda di
indagini radiodiagnostiche, quindi del notevole incremento della categoria "pazienti".
I Ministri della sanità e dell`università e ricerca scientifica e tecnologica, poi, hanno finora adottato
- quantunque in ritardo rispetto ai limiti temporali posti dall`art. 161 (31 dicembre 1995) - ben dieci
decreti applicativi del D.L.vo n. 230/1995, con specifico riferimento alla radioprotezione dei
pazienti (4).
La disciplina normativa è espressione di due fondamentali principi informatori: il primo, esplicitato
nell`art. 109, che si potrebbe definire di "adeguatezza o congruenza", stabilisce che l`utilizzazione
delle radiazioni ionizzanti in campo medico deve comunque essere giustificato dai vantaggi che
possono derivarne al paziente, fermo restando che le esposizioni devono essere mantenute al livello
più basso ragionevolmente ottenibile compatibilmente con le esigenze diagnostiche e terapeutiche;
il secondo, che si evince dall`art. 111, lo definiremmo di "indispensabilità", in quanto esclude la
possibilità di ricorrere alle radiazioni ionizzanti tutte le volte che siano praticabili tecniche
sostitutive altrettanto efficaci, ma meno pericolose.
Come si vede, quindi, viene in primo luogo ribadito - a proposito della protezione dei pazienti - il
riferimento al "livello più basso ragionevolmente ottenibile" delle esposizioni alle radiazioni,
parametro già indicato dagli artt. 2, 72 e 99 del decreto, anche se questa volta risulta temperato dal
riferimento non ai "fattori economici e sociali" o alle "norme specifiche di buona tecnica", bensì
alle specifiche e peculiari esigenze mediche.
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Questo principio, definito dalla normativa in esame (art. 72) di "ottimizzazione della protezione", e
generalmente noto come "della massima sicurezza tecnologicamente possibile", non è nuovo in
materia antinfortunistica, in quanto già presente - sebbene embrionalmente - nella norma codicistica
(art. 2087 c.c.) (5), successivamente ripreso dall`art. 24 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riguardante
l`igiene del lavoro (6), indi ribadito dall`art. 41 D.L.vo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di rischi
derivanti da esposizione al rumore (7), infine confermato dall`art. 3 del D.L.vo 19 settembre 1994,
n. 626, finalizzato al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
(8).
L`espressione utilizzata dalla norma in esame fa, quindi, riferimento ad un criterio di valutazione
non statico, ma dinamico, tendente ad aggiornare le misure e le cautele prevenzionali in relazione ai
continui progressi tecnico-scientifici in materia radiologica, nonché alle mutevoli esigenze
diagnostiche e terapeutiche.
La tutela dei pazienti viene perseguita, dal decreto legislativo n. 230/1995, attraverso tre direttrici:
- la qualificazione professionale degli "addetti ai lavori" (medici, paramedici e personale in genere);
- il controllo di qualità sulle attrezzature;
- le cautele dirette nell`impiego delle radiazioni ionizzanti con riferimento a ciascun soggetto.
Sotto il primo profilo, l`art. 110 riserva l`esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica,
della radioterapia e della medicina nucleare, tranne limitatissime eccezioni, a medici non solo
muniti di specifico titolo di studio (specializzazione), ma anche appositamente preparati in
radioprotezione.
Una particolare istruzione, adeguata alle mansioni in concreto svolte, si esige
anche dal personale non specialista e non laureato che operi continuativamente
nel settore di cui si discute.
Sotto il secondo profilo, gli artt. 112 e 113, prescrivono, innanzi tutto, l`inventario delle
apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare nonché da rigorosa sorveglianza di quelle
funzionanti e, in secondo luogo, il controllo di qualità delle stesse, da parte del "fisico specialista" o
dell`"esperto qualificato", riservando al "medico specialista" il giudizio sulla qualità tecnica della
prestazione diagnostica o terapeutica.
Sotto l`ultimo profilo, infine, gli artt. 111 e 114 disciplinano la condotta degli operatori in relazione
al concreto impiego delle radiazioni in campo medico, prescrivendo, ad esempio, particolare cautela
nell`attività diagnostica nei confronti di soggetti in età pediatrica ovvero di donne in età fertile o con
gravidanza dichiarata o in periodo di allattamento, e vietando addirittura gli esami radioscopici
diretti per fini medico-legali o assicurativi e di quelli "senza intensificazione di brillanza", nonché le
indagini schermografiche comunque utilizzate. E' espressamente richiesto, poi, per una serie di
indagini radiodiagnostiche il consenso informato, alla cui complessa problematica deve
necessariamente farsi rinvio. Inoltre è imposta la registrazione - sempre a carico del medico
specialista - delle indagini e trattamenti con radiazioni ionizzanti riguardanti ciascun paziente, da
trasmettere periodicamente alla competente A.S.L., nonché l`annotazione di esse sul libretto
radiologico personale di cui deve essere fornito gratuitamente il cittadino.
4. Destinatari degli obblighi. - Passando ora all`esame dei destinatari degli obblighi imposti dal
D.L.vo n. 230/1995, i principali sono - come del resto per tutta la normativa in materia di igiene e
sicurezza del lavoro - il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori.
La loro individuazione deve essere effettuata sulla base dei criteri e delle definizioni fornite dal
D.L.vo n. 626/1994, alle quali si farà di seguito riferimento, come espressamente stabilito - peraltro
- dall`art. 3 del decreto in commento.
Altri destinatari di precetti specifici del decreto n. 230/1995, che in parte rientrano nelle categorie
sopra indicate, sono: il responsabile delle apparecchiature, il medico specialista, il fisico specialista
e l`esperto qualificato.
Datore di lavoro. - Tale figura, di cui per la prima volta il legislatore del '94 ha fornito una
definizione nell`ambito della normativa in tema di sicurezza del lavoro, ha sollevato, come è noto, i
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
maggiori problemi - oltre che per la sua posizione apicale - per l`infelice dettato originario dell`art.
2, comma 1, lett. b), D.L.vo n. 626/1994. La sostituzione della menzionata disposizione, ad opera
dell`art. 2 D.L.vo n. 242/1996, ha fugato però la maggior parte dei dubbi interpretativi, per cui si
ritiene opportuno - senza ritornare sulle vecchie problematiche scaturite dal testo dell`originaria
norma ed ormai superate - partire dalla nuova definizione di datore di lavoro fornita dal decreto del
'96: "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l`organizzazione dell`impresa, ha la responsabilità dell`impresa stessa ovvero
dell`unità produttiva, quale definita ai sensi della lett. i) (stabilimento o struttura finalizzata alla
produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale "n.d.a."), in
quanto titolare di poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all`art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest`ultimo sia preposto ad un
ufficio avente autonomia gestionale".
Come appare evidente da tale definizione del datore di lavoro, questi ha connotati affatto peculiari
"nelle pubbliche amministrazioni", caratterizzate da una frammentazione delle competenze tra
organi di indirizzo politico ed organi di gestione amministrativa, per cui un corretto approccio al
tema specifico della sicurezza nelle strutture ospedaliere, e più in genere nelle unità sanitarie locali
(9), deve prendere necessariamente l`abbrivio dalla collocazione o meno di esse nella categoria
sopra indicata ("pubbliche amministrazioni"), anche dopo il 31 dicembre 1994, data di entrata in
vigore dei cosiddetti decreti di riordino (10), che hanno determinato l`"aziendalizzazione" delle Usl
e degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione.
Ebbene la risposta al quesito che precede è addirittura di livello normativo e l`ha fornita lo stesso
legislatore delegato col D.L.vo n. 29/1993 (11) che, al secondo comma dell`art. 1 - specificamente
richiamato dal decreto correttivo del D.L.vo n. 626/1994 - indica espressamente, nell`elenco di
quelle che devono intendersi per pubbliche amministrazioni, "le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale".
Non v`è, quindi, alcun dubbio che il datore di lavoro in tali aziende ed enti sia il dirigente o il
funzionario, individuati secondo i dettami dell`art. 2 sopra indicato.
Assolutamente opportuna, anzi ritengo indispensabile, è stata quindi la modifica apportata
all`originario art. 2 del decreto n. 626/1994 dal successivo D.L.vo n. 242/1996, altrimenti sarebbe
rimasta la ingiustificata ed insostenibile equiparazione tra le figure di datore di lavoro pubblico e
privato, che invece hanno fisionomia del tutto differente. Viene così meno qualsiasi riferimento alla
titolarità del rapporto di lavoro - utile ancora per l`individuazione dell`eventuale responsabile civile
- concentrandosi la verifica invece, più che mai, sulla titolarità di poteri operativi e gestionali.
La nuova previsione legislativa, peraltro, costituisce un`applicazione puntuale dei principi contenuti
nel menzionato decreto di riforma del pubblico impiego (n. 29/1993) che distingue (art. 3)
nell`ambito delle pubbliche amministrazioni, gli organi di direzione politica (che definiscono gli
obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione
amministrativa alle direttive generali impartite) dai dirigenti (che sono responsabili della gestione e
dei relativi risultati, ed a cui spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo).
Si è voluto quindi privilegiare il requisito della titolarità di autonomi poteri di intervento, gestione
ed amministrazione, tanto che - al di là di ogni investitura di carattere formale - può essere
considerato datore di lavoro anche il funzionario, privo di qualifica dirigenziale, ma concretamente
preposto ad un ufficio dotato di autonomia gestionale e dunque fornito di prerogative di intervento
decisionale e finanziario.
Peraltro, ai sensi dell`art. 30 del citato D.L.vo n. 242/1996, sempre in applicazione della netta
separazione tra organi di direzione politica (o, comunque, di vertice delle amministrazioni
pubbliche) e dirigenti, grava sui primi l`obbligo della tempestiva individuazione del dirigente o
funzionario cui attribuire nello specifico la qualifica di datore di lavoro ai fini della sicurezza,
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
"tenendo conto dell`ubicazione e dell`ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta
l`attività".
Nelle strutture sanitarie pubbliche, è pacifico che datore di lavoro sia il direttore generale
dell`Azienda sanitaria locale e dell`Azienda ospedaliera, che ne è anche il legale rappresentante;
questa figura manageriale, di nuova istituzione, è quindi pure responsabile dell`organizzazione per
l`attuazione della prevenzione, dei cui risultati risponde personalmente.
La graduale evoluzione dell`unità sanitaria locale da semplice struttura operativa del comune o dei
comuni associati ad azienda con personalità giuridica pubblica e con i propri organi di gestione, nel
tempo spesso rimodellati, impone una sintetica premessa.
L`Asl, come anche l`Azienda ospedaliera dotata di personalità giuridica, preposta alla gestione di
un pubblico servizio, la tutela della salute, fondamentale diritto dell`individuo e interesse della
collettività, secondo la definizione costituzionale, è un ente strumentale della regione.
Il direttore generale è nominato dalla regione, da cui non dipende gerarchicamente, ma con la quale
intrattiene un rapporto giuridico regolato da contratto di diritto privato, con assoluta autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica. Ciò non esclude che la regione
debba seguire nella scelta del predetto dirigente norme di diritto pubblico (c.d. di azione) mediante
l`adozione di atti amministrativi soggetti al controllo di legittimità, secondo i principi
dell`ordinamento giuridico vigente.
Così pure, disponendo di un finanziamento pubblico (una quota del Fondo sanitario nazionale), i
risultati della gestione sono assoggettati al giudizio della Corte dei conti.
Sotto il profilo penale, quindi, il primo responsabile della sicurezza sul lavoro e vertice decisionale
delle scelte che riguardano tale settore, è appunto - anche nella specifica materia che ci occupa -
questa figura sui generis di datore di lavoro, per delineare la quale, però, occorre fare un passo
indietro.
Nella prima formulazione il decreto n. 626/1994, dopo aver indicato - all`art. 4 - competenze ed
attribuzioni di datore di lavoro, dirigenti e preposti, sanzionava penalmente la violazione della
maggior parte dei nuovi precetti solo nei confronti del datore di lavoro (art. 89 comma 2), mentre
per altri limitati obblighi prevedeva la punibilità indifferentemente del predetto e del dirigente (art.
89 comma 1) o del preposto (art.90); da ciò alcuni interpreti, anche autorevoli, della normativa in
questione (12) avevano evinto l`impossibilità da parte del datore di lavoro di delegare tutti quegli
obblighi sanzionati esclusivamente a suo carico, sostenendo sostanzialmente che ammettere in detti
casi la delega poteva in concreto comportare l`impunità per i trasgressori, non potendosi estendere
al dirigente o al preposto (quantunque delegati) la responsabilità in ordine a reati "propri" del datore
di lavoro, in ragione del divieto di interpretazione analogica in malam partem della norma penale,
né potendosi perseguire il delegante, a meno di voler recuperare nel nostro ordinamento altre ipotesi
di responsabilità oggettiva.
Tale impostazione, certamente ancorata al dato testuale della norma, è stata da me sempre
osteggiata (13) sia perché "anacronistica", in quanto non tiene conto dell`attuale realtà di strutture
aziendali particolarmente complesse nelle quali è concretamente impossibile ed impensabile che il
datore di lavoro, persona fisica, faccia direttamente fronte a tutti i problemi, anche spiccioli, della
sicurezza, sia soprattutto perché non considera che il decreto 626/1994, quando riconosce delle
specifiche e peculiari attribuzioni e competenze a dirigenti e preposti, si limita a prevedere le
funzioni normali (per così dire "naturali") di costoro, omettendo di indicare quegli ulteriori obblighi
eventualmente ad essi attribuibili attraverso l`esercizio (di regola possibile, anche se con qualche
eccezione) del potere di delega, avente le caratteristiche formali e sostanziali richieste per la validità
liberatoria nei confronti del delegante, e di cui si dirà appresso.
In altri termini occorre considerare che la responsabilità per l`espletamento degli adempimenti in
materia di igiene e sicurezza del lavoro, oltre che a seguito della naturale ripartizione dei compiti e
delle funzioni nell`ambito dell`organizzazione aziendale, può essere attribuita mediante lo
strumento della delega, che consiste nell`esplicito trasferimento di competenze, e relative
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
responsabilità, dal soggetto su cui gravano per legge (datore di lavoro o dirigente) ad altro
specificamente individuato (dirigente o preposto).
Nonostante gli sforzi ermeneutici, però, è innegabile che l`originaria formulazione della legge
creava non trascurabili problemi, ai quali ha posto rimedio il c.d. decreto 626 bis, che ha
completamente modificato l`originaria disciplina sanzionatoria (art. 89), prevedendo ora - tranne
poche e tassative eccezioni - la punibilità del datore di lavoro e del dirigente per tutte le rimanenti
violazioni.
Fatte tali premesse, le attribuzioni non delegabili del datore di lavoro, secondo la disciplina generale
del D.L.vo n. 626/1994 e succ. modif., sono espressamente indicate al comma 4 ter dell`art. 1 e si
riferiscono ad ipotesi contenute solo nell`art. 4, riguardanti obblighi con caratteristiche analoghe,
intimamente collegati, attinenti soprattutto alla valutazione (o rivalutazione) del rischio ed
all`elaborazione del relativo documento.
Il D.L.vo n. 230/1995, coerentemente con detta disciplina generale, sembra limitare (art. 61, comma
2), almeno espressamente, la non delegabilità da parte del datore di lavoro all`obbligo di acquisire
da un esperto qualificato - prima dell`inizio di attività implicanti l`utilizzazione di radiazioni
ionizzanti - una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione
inerenti alle attività stesse.
Tutte le rimanenti attribuzioni parrebbero, quindi, delegabili a dirigenti e preposti, con efficacia
liberatoria sotto il profilo della responsabilità penale, sempre che la delega abbia determinate
caratteristiche, oggettive e soggettive, costantemente richiamate dalla Corte Suprema di Cassazione.
Innanzi tutto, deve essere specifica e con contenuto determinato; la selta del delegato, poi, deve
risultare da atto formale (che nell`ambito della pubblica amministrazione assume la veste del
provvedimento amministrativo), ed avere adeguata pubblicità; deve cadere su soggetto idoneo, e
cioè esperto e competente, che sia fornito - inoltre - della necessaria autonomia (capacità di spesa) e
dei poteri decisionali (adeguata discrezionalità) per la condotta dei relativi affari; deve rispondere
ad effettive esigenze dell`azienda di decentrare compiti e responsabilità, per evitare escamotages del
datore di lavoro finalizzati a scaricarsi della correlata responsabilità penale; deve risultare da precise
ed ineludibili norme interne preventivamente fissate o disposizioni statutarie, sempre a condizione
che il delegante si sia in concreto astenuto da qualsiasi ingerenza nell`esercizio della competenza
delegata e che il delegato non ne abbia richiesto l`intervento.
Quindi, nell`ipotesi in cui il soggetto che ha la gestione dell`ufficio non ha il potere di effettuare
quegli interventi necessari per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, in quanto essi
fanno capo ad altri uffici o amministrazioni, l`obbligo gravante sul delegato è limitato
all`individuazione delle misure da adottare nonché alla segnalazione di esse all`amministrazione o
al soggetto competente ad intervenire, che ovviamente risponderà di eventuali ritardi od omissioni.
Il dirigente-datore di lavoro pubblico (e ciò vale anche per l`eventuale delegato) dovrà, quindi,
essere titolare - al pari di quello privato - di poteri di spesa, concreti ed effettivi, in difetto dei quali
non potrà essere considerato destinatario degli obblighi previsti dalla legge, con conseguente
esonero dalle relative responsabilità. Non basta, pertanto, una semplice designazione formale da
parte dell`organo di direzione politica, ma occorre che al designato sia assegnato un budget,
adeguato a supportare gli interventi per la sicurezza, da lui ritenuti necessari in sede di valutazione
dei rischi e relativa programmazione delle misure prevenzionali, magari anche in contraddittorio
con lo stesso organo politico.
Premesso che il dirigente o il preposto è in genere dotato di una professionalità specialistica e di una
conoscenza dei mezzi e del personale a disposizione senz`altro superiore a quella del datore di
lavoro, che può anche essere soltanto un abile manager, l`esercizio del potere di delega - certamente
ammessa anche nell`ambito del lavoro pubblico - appare addirittura opportuno con riferimento a
determinati obblighi.
Qualche problema interpretativo sulla delegabilità o meno di specifiche attribuzioni del datore di
lavoro può nascere dai decreti applicativi del D.L.vo n. 230/1995, emessi dal Ministro della sanità il
14 febbraio 1997, in quanto letteralmente riconosciuto soltanto alla menzionata figura alcuni poteri-
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
doveri in materia di controllo di qualità delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare
(14). Così quello di "individuare" il responsabile delle apparecchiature, a meno che non assuma in
prima persona tale incombenza; di conferire "specifico incarico scritto" al fisico specialista e/o
all`esperto qualificato della struttura per l`esecuzione del controllo suddetto; di limitare l`utilizzo di
un`apparecchiatura o dichiararla obsoleta, informandone l`autorità sanitaria competente.
Il problema sorge perché in qualche caso, come ad esempio per l`obbligo di custodire il manuale di
qualità delle apparecchiature per un quinquennio, espressamente il decreto ministeriale ammette la
delegabilità, per cui - si sostiene - ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
A mio avviso, però, a parte gli obblighi che per loro stessa natura non possono che gravare sul
datore di lavoro, come quello - previsto dal decreto ministeriale citato - di mettere a disposizione di
ogni responsabilità delle apparecchiature i mezzi atti ad assicurare le condizioni necessarie per
l`espletamento delle loro funzioni, tutti gli altri, che non trovano alcun limite di delegabilità nel
decreto legislativo, devono ritenersi comunque delegabili, ovviamente entro i confini sopra tracciati.
Dirigenti. - Per quanto concerne in genere l`individuazione della figura del dirigente, quale
destinatario dell`obbligo di sicurezza, occorre premettere che, a differenza di quella del datore di
lavoro (ma anche del lavoratore ed altri), essa non è definita dal decreto n. 626/1994, per cui
bisogna far riferimento - nell`ambito del lavoro pubblico - alle figure dirigenziali (dirigente
generale e dirigente) disegnate dal menzionato decreto di riforma del pubblico impiego (D.L.vo n.
29/1993), che ha inteso valorizzare i dirigenti pubblici ed assimilabili il più possibile a quelli
privati, riconoscendo loro maggiori poteri con correlative aumentate responsabilità.
I soggetti appartenenti alle qualifiche dirigenziali, pertanto, saranno tenuti - al pari dei preposti,
come si vedrà in seguito - nell`ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ed a prescindere
dall`esercizio di funzioni delegate dal datore di lavoro di cui si è detto, ad adottare le misure
necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, come si ricava dall`art. 1, comma 4
bis, del decreto n. 626.
Nelle strutture sanitarie pubbliche la figura del dirigente è facilmente identificabile, al livello più
elevato, nei direttori sanitario ed amministrativo dell`azienda, direttamente scelti e nominati dal
direttore generale, col quale costituiscono la c.d. Alta direzione, con funzioni eminentemente
gestionali e strategiche, secondo le previsioni - a mio avviso ancora in parte mutuabili - del D.P.R.
27 marzo 1969, n. 128 ("Ordinamento interno dei servizi ospedalieri") (15).
La differenziazione di base tra le dette direzioni è - giusta la menzionata normativa - che la prima
cura l`organizzazione tecnico-sanitaria ed il buon andamento igienico-sanitario dei servizi
ospedalieri, mentre la seconda provvede alla gestione dell`ente ospedaliero sotto i profili giuridico
ed economico.
Per quanto concerne il dovere di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori, anche
ovviamente in ordine ai rischi derivanti da radiazioni ionizzanti, completa ed articolata è la
responsabilità del direttore sanitario a cui sono demandati alcuni compiti che deve svolgere
direttamente ed altri, soprattutto di coordinamento, per i quali può avvalersi di preposti.
Alla direzione sanitaria, infatti, viene affidato un ruolo centrale nella promozione di tutti gli
interventi inerenti la prevenzione, nonché nella gestione e nel coordinamento di tutti gli
accertamenti sanitari cui deve essere sottoposto il personale.
Comunque in linea generale il dirigente deve collaborare di propria iniziativa col datore di lavoro
nell`organizzazione e direzione degli interventi finalizzati alla sicurezza del lavoro, evidenziando e
segnalando, qualora non possa provvedervi direttamente, eventuali manchevolezze o la necessità di
adeguare l`ambiente di lavoro in considerazione dei progressi tecnici raggiunti in materia.
Preposti. - Più semplice si presenta l`individuazione della figura de preposto, quantunque anch`essa
non sia specificata dal decreto legislativo n. 626/1994.
In ambito privato è tale il dipendente con funzioni di sovrintendenza, e cioè di sorveglianza,
controllo e coordinamento di più lavoratori (capo squadra, capo reparto, capo cantiere, capo
officina). La mansione del preposto, nell`ambito della ripartizione dei compiti relativi alla sicurezza
sul lavoro, riguarda quindi la vigilanza sull`esecuzione del lavoro, sulla base del programma che il
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
dirigente ha determinato. Egli è sempre soggetto al controllo da parte del datore di lavoro o del
dirigente, i quali sono anch`essi responsabili, ad esempio, di un infortunio imputabile a colpa del
preposto, se erano a conoscenza dell`inadempimento di una prescrizione antinfortunistica alla quale
è ricollegabile l`evento.
Lo stesso criterio vale anche nell`amministrazione pubblica, dove il preposto è il dipendente che,
dotato di adeguate cognizioni tecniche (anche dunque in materia di sicurezza sul lavoro e di
radioprotezione) sovrintende ad un settore, divisione o ufficio dell`ente pubblico, con funzioni di
immediata supervisione del lavoro e di diretto controllo sulle modalità esecutive della prestazione,
coordinando conseguentemente più lavoratori.
Nelle strutture sanitarie in trattazione, la figura del preposto è identificabile nel primario, il quale
peraltro sotto certi aspetti esercita anche funzioni di dirigente (ad es., nella formazione e
aggiornamento tecnico-professionale del personale, e nella scelta degli apparecchi e delle
attrezzature di lavoro "d`intesa" con la direzione sanitaria), nel responsabile di una unità operativa,
nel dirigente infermieristico, nel dirigente tecnico e, in taluni casi, nell`operatore professionale
coordinatore.
Al primario, in particolare, compete come propria responsabilità la direzione e la vigilanza
nell`attività lavorativa che gli attribuiscono l`art. 7 del D.P.R. n. 128/1969 e l`art. 63 del D.P.R. n.
761/1979, per il quale egli diviene depositario dell`obbligo di osservanza anche delle norme a tutela
della sicurezza del lavoro.
La responsabilità dei preposti nella materia in questione attiene, in genere, soprattutto alla
sorveglianza della corretta attuazione delle misure di prevenzione disposte dalla Alta direzione.
E' opportuno, infine, ricordare che in materia antinfortunistica la responsabilità del dirigente o del
preposto in genere non esclude quella del datore di lavoro, tranne in determinati casi di delega
liberatoria, essendo stato ribadito il principio di corresponsabilità dal menzionato comma 4 bis
dell`art. 1 D.L.vo n. 626/1994, che pone - a carico del datore di lavoro "sempre" e di dirigenti e
preposti "nell`ambito delle rispettive attribuzioni e competenze" - l`obbligo di osservare le
disposizioni del decreto (16).
Lavoratori. - Altro protagonista della sicurezza è il lavoratore, non più destinatario passivo di
precetti da eseguire, ma soggetto attivo e responsabile della sicurezza propria ed altrui.
L`art. 5, comma 1, del decreto n. 626/1994 afferma il principio generale che "ciascun lavoratore
deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni".
L`art. 68 del decreto n. 230/1995 pone a carico del lavoratore una serie di obblighi specifici, anche
penalmente sanzionati come si vedrà in seguito, ai quali si è fatto cenno precedentemente.
Ovviamente, oltre all`eventuale responsabilità penale, i dipendenti inottemperanti potranno
comunque andare incontro a procedimento disciplinare, con irrogazione di sanzioni di crescente
gravità, fino al licenziamento.
E' evidente che occorre avere in considerazione le precipue capacità di ciascun dipendente e le
funzioni da lui concretamente svolte - a prescindere dalla qualifica rivestita formalmente e dal
teorico profilo professionale conferitogli - per correlarle agli obblighi gravanti sullo stesso in
materia di sicurezza.
Responsabile delle apparecchiature. - Come stabilisce l`art. 2 del D.M. 14 febbraio 1997
(richiamato alla nota 12), il responsabile delle apparecchiature è un medico specialista in radiologia,
radioterapia o medicina nucleare, individuato dal datore di lavoro (sempre che questi non decida di
riservarsi tale compito) ed al quale lo stesso deve garantire ogni mezzo necessario per
l`espletamento delle sue funzioni.
Obbligo precipuo della figura professionale in esame - secondo il disposto dell`art. 113 D.L.vo n.
230/1995 - è quello di effettuare i controlli di qualità sulle apparecchiature a disposizione della
struttura sanitaria a mezzo del fisico specialista o dell`esperto qualificato, dai quali deve far
predisporre il relativi protocolli di riferimento, sottoponendo poi le apparecchiature al giudizio, per
quanto concerne la qualità tecnica della prestazione diagnostica o terapeutica, del medico
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
specialista. Inoltre il predetto responsabile deve approntare, per singole apparecchiature o gruppi
omogenei di esse o per sale, il manuale di qualità, di cui all`art. 7 del D.M. citato, che contiene i
protocolli sopra indicati, i risultati delle prove di collaudo ed i giudizi sulla qualità espressi dal
medico specialista. Infine deve segnalare al datore di lavoro lo stato delle apparecchiature che
richiedano interventi particolari o siano da utilizzare limitatamente o da dichiararsi obsolete, art. 7
del D.M. citato, che contiene i protocolli sopra indicati, i risultati delle prove di collaudo ed i
giudizi sulla qualità espressi dal medico specialista. Infine deve segnalare al datore di lavoro lo stato
delle apparecchiature che richiedano interventi particolari o siano da utilizzare limitatamente o da
dichiararsi obsolete.
Dalle funzioni sopra indicate è evidente che il responsabile delle apparecchiature, se non è lo stesso
datore di lavoro, rientri quanto meno nella figura del preposto.
Medico specialista. - L`impiego delle radiazioni ionizzanti in campo medico è, di regola, consentito
soltanto "a seguito di motivata richiesta medica".
L`art. 110, comma 1, del decreto legislativo in esame riserva l`esercizio professionale della
radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare, a medici particolarmente qualificati
(specializzazione + conoscenza approfondita della radioprotezione) (17). A questa figura
professionale, denominata dal decreto "medico specialista", sono attribuite rilevanti responsabilità
nel settore della protezione del paziente, come stabilisce l`art. 111 del decreto stesso.
Innanzi tutto egli, sempre a seguito della richiesta medica di cui sopra, una volta assicuratosi di non
potersi avvalere di esami diagnostici precedenti, deve valutare la possibilità di praticare tecniche
alternative, altrettanto efficaci ma meno rischiose per la salute del paziente di quelle con radiazioni
ionizzanti, in ossequio a quel "principio di indispensabilità" prima ricordato.
In secondo luogo, in applicazione del "principio di adeguatezza", deve scegliere le metodologie da
utilizzare sulla base del criterio costi (anche in termini di rischio)-benefici, riservando poi
particolari cautele a categorie di pazienti maggiormente "sensibili" (bambini e donne in età fertile,
gravide, in allattamento).
Il medico specialista, poi, assieme al fisico specialista o all`esperto qualificato, è direttamente
coinvolto nel "controllo di qualità" delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare
funzionanti, a lui competendo il giudizio sulla qualità tecnica della prestazione diagnostica o
terapeutica, da fornire al responsabile delle apparecchiature per l`emissione del parere di
accettabilità delle stesse (18).
Altra importante incombenza del medico specialista è quella di provvedere alla dettagliata
registrazione delle informazioni circa indagini e trattamenti con radiazioni ionizzanti relativi a
ciascun paziente, come stabilito dall`art. 114 del decreto, in appositi registri da trasmettersi
annualmente all`autorità sanitaria locale competente per territorio, nonché di annotare sul "libretto
radiologico personale" del paziente ogni prestazione allo stesso effettuata.
Fisico specialista. - Anche a questa figura professionale il decreto in esame riserva importanti
responsabilità nell`ambito della radioprotezione soprattutto, come si è detto, per quanto concerne la
valutazione preventiva, la ottimizzazione e verifica delle dosi impartite ai pazienti, nonché il
controllo di qualità su ogni tipo di apparecchiatura radiologica, attività per la quale può avvalersi di
tecnici sanitari di radiologia medica o di personale con specifica preparazione professionale, come
prevede il D.M. (Sanità) 14 febbraio 1997 (19). L`incarico per l`effettuazione dei controlli di qualità
deve essere conferito dal datore di lavoro, al fisico specialista o all`esperto qualificato della
struttura, per iscritto; quando viene affidato ad entrambi, occorre inoltre l`individuazione specifica
dell`apparecchiatura oggetto dell`incarico.
Il fisico specialista, poi, deve operare in stretta collaborazione col medico specialista, il quale a sua
volta è tenuto ad avvalersi della collaborazione del primo, ai fini della radioprotezione del paziente,
in ogni caso di utilizzazione dei c.d. impianti complessi (20), relativamente alla messa in atto delle
procedure fisiche, dosimetriche ed informatiche, ed entrambi sono responsabili dell`accettazione
delle apparecchiature e delle sorgenti.
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Esperto qualificato. - Le competenze dell`esperto qualificato sono correlate alle attribuzioni del
responsabile delle apparecchiature in relazione alla esecuzione dei controlli di qualità ed alla
predisposizione dei protocolli, specificamente indicati dal Ministero della sanità, in alternativa al
fisico specialista, sempre che non si tratti di impianti complessi.
Per mezzo dell`esperto qualificato, poi - che non può essere né un dirigente né un preposto ed il cui
nominativo con la formale accettazione dell`incarico deve essere comunicato all`Ispettorato
provinciale del lavoro territorialmente competente - il datore di lavoro assicura la sorveglianza
fisica della protezione dei lavoratori, attraverso le attribuzioni e gli obblighi specificamente previsti
dagli artt. 79, 80, 81 del decreto legislativo.
5. Reati speciali. - Il D.L.vo n. 230/1995 dedica il capo XI (artt. 136-143) al sistema sanzionatorio.
La scelta del legislatore, giustificata dai notevoli potenziali rischi derivanti dall`utilizzazione e
gestione di sostanze radioattive, è nel senso di considerare tutti i comportamenti vietati come illeciti
penali, quantunque contravvenzionali, prevedendo generalmente la pena alternativa (arresto o
ammenda) ma, in alcuni casi più gravi, quella cumulativa (arresto e ammenda). Queste ultime
contravvenzioni non riguardano, però, tranne una (art. 140, comma 1), la problematica in esame, e
cioè l`utilizzo di radiazioni ionizzanti nelle strutture ospedaliere (21).
Non figurano più, quindi, nel detto sistema sanzionatorio, contravvenzioni punite con la sola pena
pecuniaria, contemplate invece dal precedente D.P.R. n. 185/1964, con le ovvie conseguenze in
materia di estinzione delle stesse per prescrizione o oblazione.
L`art. 139 D.L.vo n. 230/1995, conservando lo schema del vecchio decreto, sanziona distintamente
le violazioni - in materia di protezione sanitaria dei lavoratori - commesse dai datori di lavoro e
dirigenti (comma 1), dai preposti (comma 2), dai lavoratori stessi (comma 3), dagli esperti
qualificati e dai medici addetti alla sorveglianza medica (comma 4), nonché da chi svolga attività di
servizio di dosimetria (comma 5).
L`art. 140 - nell`ambito della protezione sanitaria della popolazione, e quindi anche dei pazienti -
sanziona invece "chiunque" violi i limiti di esposizione, le norme generali di protezione, nonché le
disposizioni riguardanti la taratura dei mezzi di misura e gli apparecchi di misura individuali, il
controllo di qualità; svolga indagini radiodiagnostiche con fini medico-legali o di assicurazione,
senza porre particolari attenzione al processo di giustificazione; utilizzi - ai detti fini e per gli
screening preventivi - la radioscopia diretta; effettui esami radioscopici diretti, senza
intensificazione di brillanza, o indagini schermografiche comunque utilizzate. La norma in esame,
come si è detto, stabilisce una sanzione più severa (arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da
venti ad ottanta milioni di lire) nei casi di grave o continuato superamento dei limiti di esposizione
di cui all`art. 96.
Come si evince dalla lettura del testo normativo, i reati previsti dagli artt. 139 e 140, commi 2 e 3,
possono essere commessi soltanto da un soggetto determinato, mentre quelli di cui all`art. 140,
commi 1 e 4, da una più ampia categoria di persone, sebbene aventi specifiche mansioni e
responsabilità nell`ambito della struttura sanitaria. Ovviamente, anche in caso di reato c.d.
"proprio", è sempre ipotizzabile il concorso dell`extraneus.
Sotto il profilo intenzionale, trattandosi di contravvenzioni, si risponde anche solo a titolo di colpa,
e cioè quando l`evento, non voluto dall`agente, si verifichi a causa di negligenza, imprudenza,
imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).
Si rileva, inoltre, come la maggior parte delle contravvenzioni in esame abbia natura permanente, il
che è frequente per i reati in materia antinfortunistica, e ciò - influendo sul termine prescrizionale -
amplia notevolmente in concreto la possibilità di perseguire gli autori di essi.
E' pacifico, poi, che i reati suddetti siano ipotizzabili anche nei confronti di coloro che violano i
dettami dei decreti ministeriali, cui il decreto legislativo demanda la propria attuazione. Infatti, in
applicazione di una costante giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione in materia di
rapporti tra norma primaria e decreti di attuazione (22), il principio della riserva di legge, stabilito
dall`art. 25 Cost., si intende rispettato quando la legge dello Stato abbia indicato con sufficiente
chiarezza i presupposti, i caratteri ed il contenuto del precetto penale, ed al decreto ministeriale sia
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
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demandata la mera funzione integrativa di dettagli tecnici che il legislatore non può prevedere in via
generale. Ne consegue, ovviamente, che l`inosservanza di disposizioni contenute nei decreti
attuativi, che non costituiscono il logico e naturale corollario delle precise direttrici fondamentali
poste dalla legge, non possono integrare le contravvenzioni in questione.
Per espressa previsione del decreto de quo (art. 143), alle contravvenzioni in materia di protezione
sanitaria dei lavoratori, "si applica l`istituto della prescrizione di cui agli articoli da 19 a 25 del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758" (23). Detto istituto non si estende, pertanto, alle altre
violazioni, come ad esempio quelle in materia di protezione della popolazione, e quindi dei pazienti.
Come si ricorda, quest`ultimo menzionato decreto (24) - oltre a decriminalizzare molte violazioni,
ad introdurre una diversa competenza in ordine alle violazioni depenalizzate, a sanzionare nuovi
obblighi, ad inasprire le sanzioni delle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro,
già aggravate rispetto alla previgente normativa dal D.L.vo n. 626/1994 - ha innovato
profondamente le procedure di ispezione e di accertamento, per rendere il sistema sanzionatorio più
adeguato ed efficiente, e, sostituendo la vecchia "facoltà di diffida" con l`"obbligo di prescrizione"
(25), ha introdotto una nuova causa di estinzione delle contravvenzioni suddette.
In definitiva e per sommi capi, l`organo di vigilanza con funzioni di P.G., constatata la sussistenza
di una violazione della specifica normativa antinfortunistica (nel nostro caso, di radioprotezione),
impartisce al contravventore una formale "prescrizione", fissandogli un termine per la
regolarizzazione, e riferisce nel contempo la notizia di reato al pubblico ministero, ex art. 347 c.p.p.,
che, iscrittala nell`apposito registro, sospende il procedimento penale, in attesa di ulteriori
comunicazioni dall`organo di vigilanza.
Adempiuta tempestivamente e correttamente la prescrizione, il contravventore viene quindi
ammesso alla c.d. oblazione amministrativa, versata la quale, il reato si estingue. L`azione penale
prosegue, invece, nel caso non venga, per qualsiasi motivo, percorso l`iter procedurale sopra
descritto.
Questa possibilità di estinguere il reato, non è applicabile, come si è detto, alle contravvenzioni in
materia di radioprotezione dei pazienti, per le quali rimane però percorribile la strada codicistica -
prevista dall`art. 162 bis c.p. - della c.d. oblazione "speciale", che è sempre rimessa alla
discrezionalità del giudice e non è consentita "quando permangono conseguenze dannose o
pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore". In altri termini, nel caso di reati
permanenti, tutte le volte che non sia cessata la permanenza.
I reati previsti dal decreto legislativo in esame possono, inoltre, concorrere con i delitti di omicidio
colposo o lesioni colpose (artt. 589 e 590 c.p.), tutte le volte che alla violazione della normativa
radioprotettiva in questione sia collegabile uno di tali eventi dannosi.
Resta, poi, fuori dalla problematica in esame quella, molto ampia, riguardante la c.d. colpa medica
(responsabilità professionale del sanitario), che può concretizzarsi, ovviamente, anche nella
violazione di specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 230/1995.
(1) Con legge 30 luglio 1990, n. 212 (art. 4), è stata concessa delega per l`attuazione delle direttive
80/836, 84/466 e 84/467, in materia di tutela delle radiazioni ionizzanti per i lavoratori, la
popolazione e le persone sottoposte ad esami e interventi medici; con legge 19 febbraio 1992, n.
142 (art. 41), la delega è stata ampliata alla direttiva 89/618, in materia di informazione della
popolazione per i casi di emergenza radiologica; con legge 22 febbraio 1994, n. 146 (art. 6), sono
state incluse nella delega le direttive 90/641 e 92/3, in materia, rispettivamente, di protezione
operativa dei lavoratori esterni dai rischi di radiazioni ionizzanti e di sorveglianza e controllo delle
spedizioni transfrontaliere di residui radioattivi.
(2) L`art. 3 di detto decreto rinvia - per quanto concerne le definizioni utili all`applicazione dello
stesso - anche a "quelle di cui all`art. 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626"; il
successivo art. 59, comma 4, riguardante la protezione sanitaria dei lavoratori, ricorda inoltre: "Il
rispetto delle norme del presente capo non esaurisce gli obblighi cui sono tenuti i datori di lavoro, i
dirigenti, i preposti, i lavoratori e i medici competenti, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
1994, n. 626, per il quale restano altresì ferme le attribuzioni in ordine alle funzioni di vigilanza
stabilite ai sensi dello stesso decreto".
(3) Modifiche apportate con D.L.vo 19 marzo 1996, n. 242.
(4) Quattro di questi decreti ministeriali portano la data del 14 febbraio 1997 e danno attuazione agli
artt. 111, commi 10 e 11, 112, comma 3, e 113, comma 2, D.L.vo n. 230/1995; tre sono del 21
febbraio 1997; due del 29 dicembre 1997, e l`ultimo del 15 luglio 1998.
(5) Art. 2087 c.c.: "L`imprenditore è tenuto ad adottare nell`esercizio dell`impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, l`esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l`integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
(6) "Art. 24 (Rapporti o scuotimenti). Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o
rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per
diminuirne l`intensità".
(7) "Art. 41 (Misure tecniche, organizzative, procedurali). Il datore di lavoro riduce al minimo, in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall`esposizione al
rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili,
privilegiando gli interventi alla fonte".
(8) Detta norma, tra le misure generali di tutela dei lavoratori, al comma 1 lett. b), indica la
"eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove
ciò non è possibile, loro riduzione al minimo".
(9) La complessa problematica è stata recentemente affrontata in termini pressoché analoghi (v.
C.M. GRILLO, Strutture sanitarie pubbliche: sicurezza sul lavoro e responsabilità penali, in Giust.
pen. 1998, II, 602).
(10) D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal D.L.vo 7 dicembre 1993, n. 517.
(11) D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 - Razionalizzazione dell`organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego.
(12) Così R. GUARINIELLO, Commento al D.L.vo n. 626/94.
(13) C.M. GRILLO, Sicurezza ed igiene del lavoro: nuovo apparato sanzionatorio e primi problemi,
in Cass. Pen. 1995, pp. 2720-2731.
(14) Così il D.M. (Sanità) 14 febbraio 1997 "Determinazione del tipo, modalità e periodicità del
controllo di qualità da parte del fisico specialista o dell`esperto qualificato delle apparecchiature
radiologiche e di medicina nucleare, ai sensi dell`art. 113, comma 2, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230".
(15) In effetti tale decreto deve ritenersi ormai superato, a seguito dell`emanazione dei c.d. decreti
di riordino dei servizi sanitari, richiamati alla nota 10.
(16) Interessante in proposito è la sentenza della Corte Suprema (sez. III, 31 luglio 1997, n. 7726,
Medulla ed altri), adottata in un procedimento penale che vedeva imputati l`amministratore
straordinario di una Usl, ed il vice commissario straordinario a lui succeduto, per violazioni dei
D.P.R. nn. 303/1956 e 185/1964. In essa, ribadita la possibilità della delega da parte del "datore di
lavoro", si afferma che la stessa "non estromette in modo illimitato ed incondizionato il delegante
da ogni responsabilità connessa all`esercizio di funzioni o di compiti inscindibili dalla sua posizione
soggettiva". Pertanto la Corte riteneva definitivo il trasferimento al delegato dei compiti e della
connessa responsabilità di natura strettamente gestionale, inerente all`espletamento di attività
tecniche, ma giungeva ad opposte conclusioni con riferimento all`esercizio di poteri generali di
organizzazione implicanti competenze decisionali, "in concreto non esercitabili dal delegato, ovvero
esercitabili in modo condizionato, sulla base cioè di ulteriore intervento del delegante". Nella
specie, tra l`altro, non veniva riconosciuta efficacia liberatoria alla delega al primario di radiologia
dei poteri decisionali in ordine all`approntamento di ambienti idonei per lo sviluppo di lastre
radiografiche, giacché l`iniziativa comportava un impegno di spesa da parte dell`ente, e dunque
spettava al rappresentante legale dello stesso il compito di predisporre le strutture idonee al corretto
espletamento del servizio. Si ricorda, solo per riepilogare alcune importanti tappe giurisprudenziali,
che in passato, dopo molti contrasti, le sezioni unite della Corte di cassazione (14 ottobre 1992, n.
140
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
9874, Giuliani) hanno affermato che "i soggetti penalmente responsabili debbono essere individuati
in relazione sia alle mansioni da ciascuno effettivamente esercitate, sia all`oggettività delle carenze
rilevate, e, quindi, le deficienze strutturali debbono essere addebitate al presidente dell`unità
sanitaria locale, mentre le deficienze occasionali inerenti all`ordinario buon funzionamento delle
strutture vanno riferite ai titolari dei servizi tecnici". Successivamente la Corte Suprema (sez. III, 30
dicembre 1996, Antonacci) ha individuato i compiti del presidente o amministratore e del direttore
sanitario: "al direttore sanitario spetta la vigilanza e l`organizzazione tecnico-sanitaria, mentre al
presidente compete il controllo su tutta l`organizzazione amministrativa e gestionale". Ha poi
puntualizzato (sez. III, 30 giugno 1997, n. 5181) che l`individuazione dei destinatari della
normativa sulla sicurezza del lavoro "nell`ambito di enti ad organizzazione complessa e
differenziata (quale la Usl), deve avere come parametro di riferimento non la qualifica rivestita, ma
la ripartizione interna ed istituzionale delle specifiche competenze".
(17) Vedasi in proposito il D.M. (Sanità e Università e ricerca scientifica e tecnologica) 21 febbraio
1997 "Titoli di studio e qualificazioni professionali richieste per l`esercizio professionale della
radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare nonché per le attività diagnostiche
complementari all`esercizio clinico e per quelle di competenza del fisico specialista".
(18) Così dispone l`art. 113 D.L.vo n. 230/1995; vedasi anche il decreto ministeriale indicato alla
nota 14.
(19) Vedi nota 14.
(20) D.M. (Sanità) 14 febbraio 1997 "Individuazione degli impianti complessi di radioterapia e di
medicina nucleare, ai sensi dell`art. 111, comma 11, del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 230".
(21) E' comminata la pena cumulativa solo per cinque contravvenzioni, previste dagli artt. 137,
comma 4 (raccolta e traffico di rifiuti radioattivi senza autorizzazione ministeriale), 137, comma 5
(installazione di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi senza nulla osta ministeriale
preventivo o non osservando le specifiche prescrizioni dello stesso), 138, comma 1 (esercizio di
impianti nucleari senza licenza), 140, comma 1 sec. per. (superamento grave o continuato dei limiti
di esposizione) e 141 (omissione di adempimenti in caso di attuazione del piano di emergenza
esterna o di trasporto di materie radioattive).
(22) Tra le altre: sez. III, 27 maggio 1993, Porcelli; sez. IV, 18 settembre 1992, n. 10718.
(23) Tale decreto ("Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro") è stato
emanato sulla base della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante delega al Governo per la riforma
dell`apparato sanzionatorio suddetto.
(24) Vedasi in proposito op. cit. sub nota 13, par. 2 e 3.
(25) Per una approfondita disamina dei poteri (d`accesso, di disposizione e di diffida) riconosciuti
dalla vecchia normativa, prima agli ispettori del lavoro e poi agi ispettori delle Usl, vedasi: C.M.
GRILLO, Unità sanitaria locale e tutela della salute nei luoghi di lavoro: i "superpoteri"
dell`ufficiale di polizia giudiziaria, in Giur. mer. 1992, pp. 1029-1042.
(*) Articolo tratto da Rivista Penale 1999, n. 10.
Sentenza 18, 8 Febbraio 1995 - TAR di Trento
Pres. S. Michelotti, est. L. Maroni - A. Degara e altri (avv. F.M. Bonazza) c. U.S.L. delle Giudicarie
(avv.St. G. Denicolò).
Sanitari - Sanitari ospedalieri - Stipendi e assegni - Indennità di rischio radiologico - Congedo
aggiuntivo - Operatori sanitari - Diversi dal personale medico e tecnico di radiologia -
Accertamento effettiva esposizione.
141
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
- L. 27 ottobre 1988, n. 460; art. 1
- DPR 27 marzo 1969, n. 130; art. 36
L'articolo 1 della legge n. 460/1988 e l'articolo 36 del DPR n. 130/1969 non escludono,
rispettivamente la spettanza dell'indennità di rischio radiologico e del congedo aggiuntivo di
quindici giorni per gli operatori sanitari diversi dal personale medico e tecnico di radiologia:
a differenza di questi ultimi, tuttavia, non opera per essi una presunzione normativa di
esposizione a rischio radiologico, ma il rischio andrà accertato di volta in volta dalla
commissione di cui all'articolo 58 del DPR n. 270/1987. Detti benefici spettano comunque a
condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone
controllate" ed il rischio abbia carattere professionale, e cioè che l'attività non possa essere
svolta senza essere soggetti a detto rischio (cfr. C. Cost. 20 luglio 1992, n. 343; CdS, V, 23
novembre 1993, n. 1208; TAR Lombardia, Milano, II, 30 novembre 1993, n. 692; TAR
Toscana, III, 3 novembre 1993, n. 298; TAR Sardegna, 30 gennaio 1993, n. 38; TAR Abruzzo,
L'Aquila, 18 novembre 1993, n. 618, TRGA Trento, 21 settembre 1994, n. 375).
Consiglio di Stato - V Sezione
Ordinanza 494 del 1 Maggio 1999
Il Consiglio di Stato ribadisce con questa ordinanza il giudizio sulla materia già espresso in
altre sentenze. In particolare i giudici confermano che anche altre categorie e professionisti
del comparto sanitario hanno diritto al congedo aggiuntivo di quindici giorni annuali e
all'indennita' relativa al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti. La V sezione del
Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello di trentotto tra anestesisti e ortopedici della
Usl di Padova, rimarcando la ingiustificata disparita' di trattamento che si verrebbe a creare
con la non concessione dei benefici a operatori sanitari, per i quali risultasse accertata, come
nel caso dei dipendenti della Usl padovana, l'effettiva esposizione a un rischio da radiazioni
non inferiore a quello in cui si trovava normalmente esposto il personale di radiologia stesso.
Sentenza n.1285 del 30 ottobre 2003 – TAR Regione Marche
Pubblica udienza del: 15 gennaio 2003
Presidente: Dott. Bruno Amoroso
Relatore: Dott. Giuseppe Daniele
Titoletto:
Pubblico dipendente (contrattualizzato) – Personale dipendente SSN – personale medico e
tecnico di radiologia-indennità di rischio radiologico-estensione ad altro personale-possibilità-
condizione;
Pubblico dipendente (contrattualizzato) – Personale dipendente SSN – personale medico e
142
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
tecnico di radiologia-congedo ordinario aggiuntivo- mancata usufruizione nel periodo di
riferimento –monetizzazione.
Abstract:
- Il trattamento indennitario previsto per il personale medico e tecnico di
radiologia può essere esteso anche ai dipendenti non appartenenti all’area
radiologica, in caso di esposizione continua e permanente al rischio radiologico
accertato dall’apposita Commissione di cui all’art.58, IV comma, del D.P.R. n.
270 del 1987;
A fronte della riscontrata esposizione continua al rischio radiologico, ai soggetti esposti va
riconosciuto anche il diritto ad usufruire del congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni all‟anno
previsto dall‟art.53, IX comma del D.P.R. 28 novembre 1990, n.384, il quale attesa la sua finalità
reintegratrice della capacità fisica e considerata l‟impossibilità di usufruirne successivamente ai
periodi di riferimento, proprio in considerazione della sua natura compensativa dello stress fisico
derivante dall‟esposizioni a radiazioni, deve essere monetizzata per ciascun anno di riferimento.
SENTENZA
sui ricorsi riuniti n.494 del 1996 e n.781 del 1997, proposti da
A) ricorso n.494 del 1996,*** tutti rappresentati e difesi dall‟avv. Claudio Fraticelli, elettivamente
domiciliati in Ancona, presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
l‟AZIENDA SANITARIA U.S.L. n.9 di Macerata, in persona del suo Direttore Generale pro-
tempore, rappresentato e difeso dall‟avv. Bruno Brusciotti, elettivamente domiciliato in Ancona,
alla via San Martino n.23, presso l‟avv. Maurizio Fagiani;
per l‟annullamento del provvedimento n.8708 del 23.2.1996 a firma del Direttore Generale e del
Direttore Amministrativo dell‟Azienda Sanitaria U.S.L. n.9 di Macerata, con cui è stato comunicato
ai ricorrenti l‟impossibilità di erogare a loro favore l‟indennità per rischio radiologico, a titolo di
estensione di giudicato della sentenza del T.A.R. delle Marche n.157 del 5 aprile 1995, che ha
riconosciuto in favore di altri dipendenti la pretesa fatta valere dagli attuali ricorrenti;
nonché per l‟accertamento del diritto dei ricorrenti, dipendenti dell‟Azienda Sanitaria intimata, a
vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione dell‟indennità di leg-ge per la loro riconosciuta
esposizione a rischio radiologico;
B) ricorso n.781 del 1997, *** tutti rappresentati e difesi dall‟avv. Claudio Fraticelli, elettivamente
domiciliati in Ancona, presso la Segreteria del T.A.R.;
contro l‟AZIENDA SANITARIA U.S.L. n.9 di Macerata, in persona del suo Direttore generale, non
costituito in giudizio;per l‟annullamento
- dei provvedimenti datati 19.4.1997 a firma del Dirigente del Servizio Personale dell‟U.S.L. n.9
di Macerata, con cui è stata richiesta ai ri-correnti la restituzione di somme ai medesimi
corrisposte in eccesso a titolo d‟indennità di rischio radiologico;
- della deliberazione n.206 del 27.11.1996 del Commissario straordinario dell‟A.U.S.L. n.9 di
Macerata, con cui sono stati definiti i criteri per la corresponsione delle indennità per rischio
radiologico nei periodi precedenti e successivi all‟1.1.1995;
- nonché per l‟accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell‟indennità per
esposizione a rischio radiologico disconosciuta dall‟Amministrazione con gli atti impugnati.
- Visti i ricorsi con i relativi allegati;
- Visto l‟atto di costituzione in giudizio dell‟A.U.S.L. n.9 di Macerata, nel ricorso n.494/1996;
- Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
- Vista la propria sentenza 29 settembre 2000, n.1312;
- Visti gli atti tutti della causa;
143
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
- Relatore, alla pubblica udienza del 15 gennaio 2003, il Consigliere Giuseppe Daniele;
- Uditi l‟avv. C.Fraticelli per i ricorrenti e l‟avv. A.Galvani, su delega dell‟avv. B.Brusciotti, per
l‟Amministrazione resistente;
- Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
- FATTO
- … omissis …
DIRITTO
In primo luogo va confermata la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, già disposta dal
Tribunale con la succitata sentenza 29 settembre 2000, n. 1312.
- Passando all‟esame del ricorso n. 494 del 1996, il Collegio ritiene fondata, ed assorbente,
l‟eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva in capo all‟intimata Azienda
U.S.L. n. 9 di Macerata.
Con più sentenze (26 settembre 1997, n.9438; 4 luglio 1998, n. 6459; 6 giugno 1998, n.5602 e
6 novembre 1998, n.756) la Corte di Cassazione ha dedotto dall‟art. 6, comma 1 della L. 23
dicembre l994, n.724 (che ha stabilito che, in nessun caso, le Regioni possono far gravare sulle
Aziende U.S.L. di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, direttamente o indirettamente, i
debiti facenti capo alle gestioni pregresse delle U.S.L., dovendosi, a tal fine, predisporre
apposite gestioni stralcio) la necessità di individuare nella Regione il soggetto giuridico
obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti delle U.S.L., mediante apposite
“gestioni stralcio”, rimaste di pertinenza delle Regioni anche quando sono state trasformate
(dall‟art.2, comma 14 L. 28 dicembre 1995, n.549) in “gestioni liquidatorie”.
- Le pronunce citate della Corte di Cassazione hanno, quindi, posto in luce fondamentalmente
l‟impossibilità di ammettere una totale successione in universum ius delle Aziende alle cessate
U.S.L., in quanto la stessa presenza di una procedura di liquidazione affidata ad un‟ap-posita
gestione stralcio sarebbe incompatibile con l‟automatica successione nella complessiva
posizione giuridica del dante causa.
- Quest‟ultima strutturalmente e finalisticamente diversa dall‟Ente subentrante ed individuata
nell‟ufficio responsabile della medesima Unità sanitaria locale usufruisce della soggettività
dell‟Ente soppresso (che verrebbe prolungata durante la fase liquidatoria) ed è rappresentata dal
Direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore (T.A.R.
Marche, 20 gennaio 2003, n.3).
- Le Aziende Sanitarie istituite con D.Lgs. n.502 del 1992 e con L.R. n.22 del 1994 non sono,
quindi, subentrate nei rapporti obbligatori di cui erano titolari le soppresse UU.SS.LL
- Nella fattispecie, si controverte di pretese economiche avanzate dai ricorrenti (dipendenti dalla
disciolta U.S.L. n.15 di Macerata) che riguardano solo ed esclusivamente il periodo antecedente
al 1° gennaio 1995, allorquando l‟Azienda U.S.L. n.9 non era venuta ad esistenza; la sopra
riportata conclusione comporta che deve essere dichiarata l‟inammissibilità del ricorso per non
essere stata chiamata in causa la gestione liquidatoria della preesistente U.S.L. n.15, ma la sola
Azienda U.S.L. n.9, priva di legittimazione passiva
-
Il ricorso n.781 del 1997 merita invece accoglimento, nei limiti appresso precisati.
- A seguito della disposta istruttoria documentale risulta acclarato in atti che gli interessati erano
sottoposti a rischio radiologico in maniera continuativa nel periodo considerato dal ricorso, né
rileva che si tratti di dipendenti non appartenenti all‟area radiologica
- A tale proposito, in punto di diritto, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo
riconosciuto la possibilità di estendere il trattamento indennitario previsto per il
personale medico e tecnico di radiologia anche ai dipendenti non appartenenti all’area
radiologica, in caso di esposizione continua e permanente al rischio radiologico accertato
dall’apposita Commissione di cui all’art.58, IV comma, del D.P.R. n. 270 del 1987
(Cons.St., sez.V, 12 novembre 1999, n.1880; 9 maggio 2000, n.2664; T.A.R. Marche, 29
novembre 1996, n.556; T.A.R. Puglia, sez.I, 23 marzo 2001, n.720; TAR Piemonte, sez.II,
144
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
24 febbraio 2001, n.391).
- Tale possibile equiparazione del restante personale delle UU.SS.LL. ai dipendenti medici e
tecnici di radiologia trova giustificazione in quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella
nota sentenza n.343 del 20 luglio 1992, che ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità
dell‟art.1, commi 2 e 3 della legge 27 ottobre 1988, n.460, in quanto la norma non esclude
l‟equiparabilità al personale medico e tecnico dell‟area radiologica del personale sanitario
professionalmente esposto in modo continuo e permanente allo stesso rischio radiologico, con
la possibilità di vedersi riconosciuti gli stessi trattamenti indennitari e di congedo ordinario
aggiuntivo di 15 giorni da usufruire in unica soluzione.
- Ciò premesso, alla luce di quanto comprovato dagli atti versati dall‟Azienda sanitaria resistente,
il ricorso va accolto e per l‟effetto va riconosciuto il diritto dei ricorrenti a vedersi attribuita la
prevista indennità per rischio radiologico nella misura di L.200.000 mensili per il periodo
oggetto di domanda giudiziale (1.9.1995 – 31.12.1995), previo annullamento dei provvedimenti
che tale diritto hanno negato.
- Relativamente al periodo sopra specificato, a fronte della riscontrata esposizione continua al
relativo rischio, ai ricorrenti va riconosciuto anche il diritto ad usufruire del congedo ordinario
aggiuntivo di 15 giorni all‟anno previsto dall‟art.53, IX comma del D.P.R. 28 novembre 1990,
n.384, il quale attesa la sua finalità reintegratrice della capacità fisica e considerata
l‟impossibilità di usufruirne successivamente ai periodi di riferimento, proprio in
considerazione della sua natura compensativa dello stress fisico derivante dall‟esposizioni a
radiazioni, dovrà essere monetizzata per ciascun anno di riferimento.
- Le somme dovute a titolo di indennità radiologica o a conguaglio della stessa, nonché quelle
spettanti a titolo di monetizzazione del congedo aggiuntivo, attesa la loro natura retributiva,
andranno maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi secondo le
modalità definite dal Decreto n.352 del 1° settembre 1998 del Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica (pubblicato nella G.U., serie generale n.239 del
13.10.1998, pag.9).
- La domanda di accertamento del diritto soggettivo dei ricorrenti all‟ottenimento dell‟indennità
per l‟esposizione alle radiazioni ionizzanti sin dalla data della dichiarazione di
“professionalmente esposti”, in quanto volta a rivendicare la percezione dei relativi emolumenti
per il periodo anteriore all‟1.1.1995, deve essere invece dichiarata inammissibile, in quanto il
ricorso non è stato notificato alla Gestione Liquidatoria della cessata U.S.L. n.15 di Macerata,
unica legittimata passiva.
- Si ravvisano giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese di giudizio.”
DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 645
Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della
salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ( G. U. dd.
21/12/96, n. 299).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBICA
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle
145
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno
informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.
Art. 2
Linee direttrici
2.1. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministero della
sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all‟articolo 26 del decreto legislativo 19
novembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sono recepite le linee direttrici
elaborate dalla Commissione Europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e
biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle
lavoratrici di cui all‟articolo 1 e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica
mentale e fisica e a gli altri disagi fisici e mentali connessi con l‟attività svolta dalle predette
lavoratrici.
2.2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina
contenuta nel decreto di cui al comma 1, in conformità alle modifiche alle linee direttrici adottate
dalla Commissione dell‟Unione europea.
Art. 3
Divieto di esposizione
3.1. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri di cui all‟articolo3, primo comma, della legge 30/12/71,
n. 1204, includono anche tutti quelli che comprendono il rischio di esposizione agli agenti ed alle
condizioni di lavoro che sono indicati nell‟allegato II.
Art. 4
Valutazione e informazione
4.1. Fermo restando quanto stabilito dall‟articolo 3, primo comma, della legge 30/12/1971, n. 1204,
come integrato dall‟articolo 3, e fermo restando quanto stabilito dall‟articolo 5 del D. P. R. 25/11/76,
n. 1026, il datore di lavoro, nell‟ambito ed agli effetti della valutazione di cui all‟articolo 4, comma 1
del decreto legislativo 19/09/94, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, valuta i rischi per
la tutela e la salute delle lavoratrici di cui all‟articolo 1, in particolare i rischi di esposizione ad agenti
fisici, chimici, o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all‟allegato I nel rispetto delle linee
direttrici stabilite con i decreti di cui all‟articolo 2, individuando le misure di prevenzione e
protezione da adottare.
4.2. L‟obbligo di informazione stabilito dall‟articolo 21 del decreto legislativo 19/09/94, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro
rappresentanti per la sicurezza sui risultati di valutazione di cui al comma 1 e sulle conseguenti
misure di protezione e di prevenzione adottate.
Art. 5
Misure di protezione e di prevenzione
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
5.1. Qualora i risultati della valutazione di cui all‟articolo 4, comma 1, rivelino un rischio per la
sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all‟articolo 1, il datore di lavoro adotta le misure
necessarie affinchè l‟esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone
temporaneamente le condizioni o l‟orario di lavoro.
5.2. Ove la modifica delle condizioni o l‟orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o
produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall‟articolo 3, secondo , terzo e quarto comma,
della legge 30/12/71, n. 1204, dandone contestuale informazione scritta all‟Ispettorato provinciale del
lavoro competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito dall‟articolo 5, primo comma, lettera
c), della legge n. 1204 del 1971.
5.3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti
dall‟articolo 3, primo comma, della legge n. 1204 del 1971, come integrato dall‟articolo 3.
5.4. L‟inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all‟articolo
31, primo comma, della legge n. 1204 del 1971.
Art. 6
Lavoro notturno
6.1. In materia di lavoro notturno, per le lavoratrici di cui all‟articolo 1 restano ferme le vigenti
disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.
Art. 7
Esami prenatali
7.1. Le lavoratrici gestanti di cui all‟articolo 1 hanno diritto a permessi retribuiti per l‟effettuazione di
esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso che questi
debbano essere eseguiti durante l‟orario di lavoro.
7.2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1, le lavoratrici presentano al datore di lavoro
apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la
data e l'orario di effettuazione degli esami.
Art. 8
Aggiornamento allegati
8.1. Con la procedura di cui all‟articolo 2, comma 1, possono essere modificati o integrati gli elenchi
di cui agli allegati I e II in conformità alle modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 9
Disposizioni finali
9.1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni recate
dal decreto legislativo 19/09/94, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge
30/12/1971, n. 1204, nonché ogni altra disposizione in materia.
147
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E‟ fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.
Allegato I
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI
ALL‟ARTICOLO 4
A. Agenti
1. Agenti fisici, allorchè vengano considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o
rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a. colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b. movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso -lombari;
c. rumore;
d. radiazioni ionizzanti;
e. radiazioni non ionizzanti;
f. sollecitazioni termiche;
g. movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all‟interno sia all‟esterno dello stabilimento,
fatica mentale e fisica ed altri disagi fisici connessi all‟attività svolta dalle lavoratrici di cui
all‟art. 1.
2. Agenti biologici
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell‟art. 75 del D. L.vo. 19/09/94, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o terapie che essi
rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non
figurino ancora nell‟allegato II.
3. Agenti chimici
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle
gestanti e del nascituro, semprechè non figurino nell‟allegato II
a) sostanze etichettate R 20; R 45; R 45; R 46 e R47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purchè
non figurino ancora nell‟allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell‟allegato VIII del D. L.vo 19/09/94, n. 626 e successive
modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e i sui derivati;
d) medicamenti antimiotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi
I processi industriali che figurano nell‟allegato VIII del D. L.vo 19/09/94, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni.
C. Condizioni di lavoro
Lavori sotterranei di carattere minerario.
148
STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.
ALLEGATO II
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL‟ART. 3
A. Lavoratrici gestanti di cui all‟art. 1.
1. Agenti
a) agenti fisici:
b) lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione,
immersione subaquea;
c) agenti biologici:
d) toxoplasma, virus della rosolia a meno che sussista la prova che la lavoratrice è
sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
e) agenti chimici:
piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti
dall‟organismo umano.
3. Condizioni di lavoro:
4. lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo di allattamento di ci all‟art. 1.
a) agenti chimici:
b) piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti
dall‟organismo umano.
2. Condizioni di lavoro:
lavori sotterranei di carattere minerario.
149