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Il rischio radiologico - MultiMani a

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Il rischio radiologico - MultiMani a
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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE

RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.









Il rischio radiologico

Studio sull‟esposizione del personale della

Croce Verde Verona, alle radiazioni

ionizzanti.





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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE

RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.



COLOMBO ALESSANDRO, RLS Croce Verde Verona

Via Valpantena n116 f

37034 VERONA

Tel. 3389797026 Fax 02700526695







CROCE VERDE VERONA

LUNGADIGE PANVINIO

VERONA



C.a. Responsabile Amministrativo

Sig.ra Daniela Malesani

e p.c. R.S.P.P.

Sig. Roberto Dalvecchio



MEDICO COMPETENTE

Dott. Plinio Menegalli



RSU SINDACALI

CGIL, CISL, UIL



Loro sedi





VERONA LI







Oggetto: RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL RISCHIO RADIOLOGICO.



In seguito alle numerose segnalazioni da me protocollate presso questa

Amministrazione, in riferimento al pericolo derivante dalle radiazioni emesse da

isotopi ionizzanti e dal loro irradiamento, al quale il personale di Croce Verde è

esposto quotidianamente nello svolgere i sevizi di Geriatrico, Marzana, e navetta,

con il trasporto di pazienti irradiati, da vari tipi di isotopi ionizzanti ma anche dal

potenziale rischio, dovuto alla continua frequentazione di zone controllate come la

medicina nucleare (dove si effettuano varie tipologie di scintigrafie ecc.), i reparti

di radioterapia, di oncologia, bunker, e tutti i reparti di diagnostica come TAC,

RX, Emodinamica, Angiografie, ma anche altri reparti diagnostici meno

pericolosi come RMN, Ecografie, ecc;, il sottoscritto in qualità di RLS, intende

con questo documento, dimostrare come tale rischio sia pericolosamente effettivo.









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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE

RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.



PREMESSA.



Dopo avere preso visione attentamente della documentazione di seguito allegata,

mi dispiace dovere iniziare con il smentire le affermazioni fatte da due illustri

professionisti quali il Dr. Chierego (responsabile della fisica sanitaria

dell‟Ospedale Civile Maggiore di Verona) e il Dr. Giorgetti (primario del reparto

di Medicina Nucleare dell‟Ospedale Civile Maggiore di Verona), in occasione

delle due serate informative (avvenute dopo più solleciti da parte mia) presso la

sede della Croce Verde di B.go Venezia con la maggior parte di colleghi, ma in

assenza di CO.CO.CO., e dei VOLONTARI, nei quali incontri, è stato ribadito più

volte (con molte contraddizioni tra loro) che NON SUSSISTE nessun pericolo ne

rischio per noi.



Alla luce dei fatti invece, si può dimostrare che vi sono equipaggi della Croce

Verde quotidianamente impegnati presso le strutture sopraccitate, e “prendono a

bordo” dei propri mezzi (partecipando alle operazioni di scarico e carico dei

pazienti dalle barelle, all‟interno di zone calde o protette) pazienti irradiati con

isotopi ionizzanti, senza che siano passati i tempi di decadimento per il

dimezzamento degli isotopi.



Quindi oltre il pericolo nel frequentare i reparti “protetti” vi è anche il pericolo

derivante dal contatto con i pazienti, il tempo di permanenza sui mezzi a distanza

ravvicinata, e non per ultimo la possibilità (frequente) di venire a contatto di

materiale organico come urine, sangue, vomito dove e scientificamente dimostrata

la alta concentrazione di isotopi radioattivi.







LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO.



59/221/CEEA : Direttive del Consiglio CEEA del 2 febbraio 1959 che fissano

le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei

lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.



D.P.R. del 13 febbraio 1964, n. 185 "Sicurezza degli impianti e protezione

sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni

ionizzanti derivanti dall’impiego dell’energia nucleare."



D.Lgs. 26.5.2000, n. 241



Decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 96/29/Euratom che

stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria

della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni

ionizzanti (CdM 26.5.2000)



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D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle direttive Euratom 80/836,

84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti."



D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE,

89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,

90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della

salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.", modificato dal D.Lgs 242/96.



Norme UNI, CEI.



art.58, IV comma, del D.P.R. n. 270 del 1987





Articolo 1 della legge n. 460/1988 e l'articolo 36 del DPR n. 130/1969



Sentenza 18, 8 Febbraio 1995 - TAR di Trento



Consiglio di Stato - V Sezione, Ordinanza 494 del 1 Maggio 1999



Sentenza n.1285 del 30 ottobre 2003 – TAR Regione Marche



Sentenza n.720;T.A.R. Puglia, sez.I, 23 marzo 2001,



Sentenza n.391;TAR Piemonte, sez.II, 24 febbraio 2001,



DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 645, Recepimento della

direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della

salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di

allattamento ( G. U. dd. 21/12/96, n. 299).



Si tiene a precisare che la Legislatura riguardante l‟argomento di “radioprotezione

e indennità di rischio radiologico” è ampia e di chiara interpretazione, e le

sentenze successive su contenziosi legali di riferimento, sono molto numerose

creando un precedente legale inconfutabile.









VALUTAZIONE STATISTICA.



Per potere avere delle indicazioni precise di pericolosità, diventa indispensabile

riuscire ad avere dei dati statistici sulla periodicità di esposizione al pericolo



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stesso, ed il tempo di permanenza all‟esposizione, oltre a tenere conto, come recita

il D.Lgs 626/94, delle situazioni di pericolo “intrinseche”.



La periodicità è data dalla rotazione del personale su i tre turni “a rischio” quali;

geriatrico, marzana, navetta.(documentabili dallo storico in possesso dell‟ Ente

presso il capo servizio dell‟area operativa)



Dividendo il periodo lavorativo in 44 settimane annue, e guardando la turnazione

media si determina che 2,5 settimane al mese (mediamente sono di turnazioni a

rischio come descritto) .



2,5 settimane x 11 mensilità = 27,5 settimane per anno lavorativo che determinano

165 turni, dove minimo 2 volte al giorno( o turno) abbiamo a che fare con reparti

a rischio e i loro pazienti irradiati con isotopi ionizzanti di varie intensità e

caratteristiche, e corrispondono per un totale annuo (su 11 mesi) di 330 “occasioni

di contatto o irradiazione”! (si intende che questi dati sono riferiti ad ogni singolo

operatore di Croce Verde)



Viste le diverse destinazioni dei pazienti sottoposti a diagnosi o terapie con isotopi

ionizzanti,( e tenendo sempre conto del tempo di permanenza del personale di

Croce Verde, nelle “zone calde” dei reparti a rischio, per la movimentazione del

paziente) bisogna distinguere due medie diverse di percorrenza dei mezzi

(ambulanza) con il paziente a bordo una” breve” di 10 minuti circa,(trasporti

interni) e una” lunga”(trasporti esterni) di 30 minuti circa.



Dai dati tratti dal foglio di movimentazione giornaliera dei mezzi presso il

centralino del geriatrico, ne deriva che:



sulla media annua di 330 occasioni di contatto,



80% è di breve percorrenza 10 minuti = 264x10 = 44 ore



20% è di lunga percorrenza 30 minuti = 66x30 = 33 ore



Totale 77 ore l’anno(11 mesi) di esposizione a isotopi ionizzanti







Per essere precisi, vi è d‟aggiungere che vi sono due colleghi( un maschio ed una

femmina) che fanno esclusivamente sevizio interno al geriatrico, aumentando il

tempo “a rischio del 20% almeno ( 92,4 ore anno). Oltre ad altri quattro colleghi,

che partecipano al progetto obbiettivo alla manutenzione dei mezzi, che non

essendo mai inviati alla sede di B.go Venezia, aumentano il tempo “a rischio” del

6% almeno (81,6 ore anno).





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Come “variabili” esistono due valori da stimare;



 Il primo è la distanza dalla sorgente ionizzante, nel nostro caso il paziente

sottoposto a terapia o diagnosi, che a sua volta varia dal momento del

contatto, nell‟atto della movimentazione del paziente non autosufficiente, al

momento del trasporto, dove le distanze vanno dal metro per chi guida, ai

pochi centimetri per chi fa assistenza al barellato.

 Il secondo ce lo diranno gli esperti di radioprotezione e i responsabili dei

reparti, nel senso che sono l‟intensità ionizzante del tipo di isotopo, e il

tempo di dimezzamento del decadimento.( che come ho più volte segnalato,

qualunque essi siano, non viene mai rispettato!)



Al termine, ai fini della statistica, si tenga conto che questi dati sono relativi agli

ultimi due anni,(circa) mentre anni fa la turnazione aveva una frequenza maggiore

perché vi era meno personale, e una parte di esso era fisso all‟interno del

geriatrico, oltre ad una mole di lavoro molto più ampia presso il reparto di

medicina nucleare.



In conclusione, non esagero quando affermo che almeno il 6 / 7% dell’orario di

lavoro(pari a 80 ore circa annue) del personale di Croce Verde è svolto

mentre si trova esposto alle conseguenze di radiazioni emesse da isotopi

ionizzanti!







Soluzioni.



La prima soluzione, anche la più logica, e vorrei aggiungere anche la più giusta

sotto il profilo etico morale di chi deve preservare e tutelare la salute del

lavoratore, è il riconoscimento del rischio radiologico, applicando tutte le

direttive di Legge previste in termini di prevenzione, tutela, riconoscimento

economico, informazione, e formazione.



La seconda, meno logica, ma più sbrigativa e di facile realizzazione per l‟Ente

Croce Verde Verona, è vietare l’accesso ai reparti in questione, e stilare un

protocollo inequivocabilmente di facile applicazione, avente nel contenuto

alcuni punti come segue:



 Intese scritte con i reparti sopraccitati “a Rischio” dove vietare l‟accesso al

personale di Croce Verde.

 Pretendere l‟assoluto rispetto dei tempi di dimezzamento per il decadimento

degli isotopi ionizzanti, su i pazienti in uscita.

 Esigere che il personale di reparto, avvii all‟ esterno solo i pazienti

completamente ripuliti da eventuale materiale organico dei pazienti stessi, e



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da qualsiasi altro materiale radioattivo che possa in qualsiasi forma(lieve /

moderata o forte) contaminare il personale di Croce Verde.

 Rendere noto che in violazione anche di uno solo dei tre punti precedenti il

paziente non sarà trasportato.

 Informazione precisa, al momento del passaggio delle consegne e alla presa

in consegna del paziente, su; tipo di esame svolto, tipo di isotopi usati e loro

tempo di decadimento, ed eventuali problemi insorti durante la terapia o la

diagnosi.( per avere la certezza dei tempi sarebbe utile che sulla busta o

sulla cartella del paziente venissero scritte queste informazioni, quantomeno

l‟ora di inizio esame/terapia e l‟ora di fine).

 Informazione e formazione, nonché addestramento di TUTTO il personale

di Croce Verde (dipendenti, co.co.co. e volontari) su argomenti come;

procedure operative (da redare), segnaletica di pericolo, nozioni e procedure

in caso di contaminazione personale esterna o interna, o dei mezzi e

attrezzature della Croce Verde.



 Varie……….







CONCLUSIONE.



Per rendermi più “attendibile” da profano come sono dell‟ argomento in questione,

cito alcune risposte inviatemi da alcuni illustri professori competenti in materia, o

tratte da pubblicazioni on-line;



 Prof. Alberto Fenzi; …….. venire a contatto o rimanere vicino a

pazienti cui sono stati somministrati delle sostanze radioattive gamma

emittenti può comportare dei rischi che devono essere valutati con

attenzione…….

 Testo tratto dal libro di prevenzione e protezione e valutazione dei

rischi dell’azienda ospedaliera di Verona; ………Vi è però una

sostanziale differenza nella possibilità del danno: ad alte dosi, sopra ad

una determinata dose, il danno sarà certo: si parlerà di pericolo da

radiazioni e si può affermare che a maggiore dose corrisponde

maggiore danno. Questo tipo di danno viene definito deterministico

(ovvero graduato, a partire da una certa soglia minima). A basse dosi,

invece, il danno è di tipo probabilistico (o stocastico): esso non è mai

certo ma solo possibile e quindi si parlerà di rischio. Ad esso non

corrisponde una soglia minima precisa e può manifestarsi anche dopo

diversi anni dal momento dell'esposizione alle radiazioni, in maniera

casuale, secondo regole di tipo statistico: le stesse che governano i

risultati del lancio di dadi, ma con probabilità molto basse di effetti

negativi sulla salute. La frequenza con la quale si verificano i danni

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probabilistici (o stocastici) è direttamente proporzionale alla dose

mediamente ricevuta.



 59/221/CEEA : Direttive del Consiglio CEEA del 2 febbraio 1959

che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria

della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle

radiazioni ionizzanti; ……………. E‟ importante tenere presente che

fra le radiazioni assorbite ed il rischio di danno per le cellule viventi non

vi è, fino ad ora, prova dell‟esistenza di una dose-soglia al di sotto della

quale il rischio di danno possa considerarsi nullo; per questo è stata fatta

l‟ipotesi che anche le dosi più modeste comportino un rischio minimo,

tenendo conto che le dosi assorbite agiscono in maniera cumulativa.







 Decreto Legislativo n. 241 del 2000 ; ………..L'esposizione a dosi più

o meno elevate di radiazioni ionizzanti può avere effetti a lungo termine

che possono provocare cancro o leucemia. Tali effetti si manifestano in

modo aleatorio, che non si può predire in modo certo per ciascuna

persona sottoposta alle radiazioni. In questi casi, si parla di probabilità di

accadimento, che cresce o diminuisce a seconda dell'entità più o meno

rilevante della dose assorbita. La stima di tale probabilità è ricavata dai

dati sperimentali (epidemiologia) ottenuti osservando le conseguenze

dell'esposizione alle radiazioni su persone o gruppi di persone (ad

esempio: i giapponesi sopravvissuti alle esplosioni nucleari di Hiroshima

e Nagasaki; i lavoratori e le popolazioni limitrofe esposti alle

conseguenze di incidenti in installazioni nucleari).Si è potuto così

stabilire che la probabilità di insorgenza di cancro o leucemia è elevata

per alte dosi, mentre è assai limitata(ma non esclusa) per basse dosi.







 Università di Pavia; testo tratto dal libro per la “radioprotezione”

dove anche il PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE è soggetto

alle norme;……….. Il personale addetto alle pulizie dei laboratori ove

sussiste il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti deve essere in

numero minimo indispensabile e può eseguire le pulizie solo

successivamente alla autorizzazione del Direttore sentito il Preposto, alla

classificazione da parte dell‟Esperto Qualificato ed eventualmente alla

idoneità rilasciata dal Medico Autorizzato/Competente espressamente

incaricati dalla Ditta esterna ove non diversamente convenuto. Per tali

motivi il personale addetto alle pulizie non deve essere sostituito dalla

ditta incaricata senza preavviso.





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 Consiglio di Stato - V Sezione Ordinanza 494 del 1 Maggio 1999;

Il Consiglio di Stato ribadisce con questa ordinanza il giudizio sulla

materia già espresso in altre sentenze. In particolare i giudici confermano

che anche altre categorie e professionisti del comparto sanitario hanno

diritto al congedo aggiuntivo di quindici giorni annuali e all'indennita'

relativa al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti. La V sezione del

Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello di trentotto tra

anestesisti e ortopedici della Usl di Padova, rimarcando la ingiustificata

disparita' di trattamento che si verrebbe a creare con la non concessione

dei benefici a operatori sanitari, per i quali risultasse accertata, come nel

caso dei dipendenti della Usl padovana, l'effettiva esposizione a un

rischio da radiazioni non inferiore a quello in cui si trovava normalmente

esposto il personale di radiologia stesso.

 Fondamentalmente tutti i testi di Legge ma anche Universitari

convergono affermando che; ……… ed è qui un punto molto

importante perché sta alla base della impostazione filosofica della

radioprotezione, ci si pone in una prospettiva di cautela e si introduce

l'ipotesi che quel rapporto di linearità, che è stato riscontrato alle dosi

medio-alte tra incidenza neoplastica e dose, possa esser estrapolato

anche alle piccole dosi fino a dose zero, senza quindi una soglia al di

sotto della quale considerare assenti gli effetti neoplastici. Una

prospettiva, questa, di cautela, in quanto è ben evidente, come del resto

già evidenziato più sopra, che l'organismo ha delle risorse reattive alla

noxa con le quali cerca di opporsi al danno o di ripristinare le condizioni

"quo ante"; risorse rappresentate da vari meccanismi di protezione, di

riparazione e di eliminazione degli effetti elementari prodotti dalla

radiazione. Analogamente, a dosi elevate le radiazioni ionizzanti

possono produrre danni ereditari. Infatti, come accennato, i dati

sperimentali su piante ed animali, notevolmente numerosi, ottenuti in

condizioni di irradiazione perfettamente definite (dose e rateo di dose),

indicano che tali danni possono di fatto insorgere

…………………………..







E cosi via, potrei elencare centinaia di scritti pronti a sostenere che il solo fatto

di essere vicini a pazienti irradiati, o frequentare i reparti che vi ho elencato

comporta quantomeno dei rischi !



Rischi ma non solo, in base al D.Lgs 626/94 anche pericolo, visto che il

personale di Croce Verde frequenta abitudinariamente i luoghi a rischio, e in

quelle porzioni di tempo corre esattamente gli stesi rischi del personale di



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reparto, oltre all‟esposizione durante il periodo di trasporto che vi ho

dimostrato.



A questo punto visto il protrarsi della situazione, e non avendo alcuna

precisazione scritta certa e competente mi vedo costretto, per preservare la mia

salute e quella dei miei colleghi e per chiedere spiegazioni certe e ufficiali, a

consegnare questo esposto anche alle Autorità che Vi elenco;







Procura della Repubblica di Verona



SPISAL ULS 20



C.C. del servizio N.A.S.



Organizzazioni Sindacali



A.R.P.A.V.



Ministero della Salute



Certo di un Vostro sollecito interessamento, rimango comunque a Vostra

Disposizione per qualsiasi chiarimento, fornendo assieme a questo

avviso/esposto un‟ampia documentazione ( pari a 149 pagine totali).







Distinti saluti







R.L.S.



Colombo Alessandro









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RADIOPROTEZIONE; RIEPILOGO DI TESTI, LEGGI,

RIFERIMENTI, E FONTI; a cura di Alessandro Colombo.

Dott. Claudio Soave

Tel. 045 8027630

Responsabile

E-mail: claudio.soave@univr.it



Istituti Biologici II - Blocco B Piano Rialzato - Presente Ascensore Strada Le

Localizzazione

Grazie, n. 8 - Verona

Equipe medica

Personale Dott. Vittoria Cervi, Dott. Stefano Zancarli, Dott.ssa Chiara Giuliari, Dott.ssa

Francesca Pasquetto

Servizi Aggregati

Segreteria

Sig.ra Lorella Falzi

Sig.ra Patrizia Veronese

Informazioni utili Sig.ra Martina Perazzoli

Telefono 045 8027630

Orari di apertura: Dal lunedì al Venerdì dalle ore 7.00 alle ore 17.00 Non è

aperto al pubblico

Presentazione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede all'individuazione dei fattori

di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la

sicurezza e la salute degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa

vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

Attività elabora per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi

di controllo di tali misure. Propone i programmi di formazione ed

informazione dei lavoratori in merito alla competenza stessa del Servizio e

partecipa alle consultazioni in materia di tutela e sicurezza della salute - vedi

Capo II D.Lgs. 626/94





 FISICA SANITARIA

 Ambulatorio Divisionale - Qualità e sicurezza apparecchiature radiologiche- Rilevazioni dosimetriche

Sede Ove presente sorgente di radiazioni

Orario 9.00-17.00

Referente

Telefono 045 8072353

8 Fisici sanitari

Addetti

3 TSRM









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Struttura di servizio

Servizio di Radioprotezione

Responsabile Alberto Fenzi

Telefono +39 045 802 7137

Fax +39 045 802 7639

E-mail alberto.fenzi@univr.it

Pagina Web http://www.sfismed.univr.it/

Orario di apertura al pubblico 09:00 -13:00 dal Lunedì al Venerdì

Ufficio Istituti Biologici Blocco B Ala NUOVA,

piano 1, stanza 1.31





Componenti della struttura

Mirko Bortolazzi Alberto Fenzi

Francesco Ceccato Rosaanna Racioppi





Competenza

Il Servizio di Fisica Medica cura gli aspetti radioprotezionistici dei vari Istituti che praticano attività

con rischio da radiazioni ionizzanti.

Tramite L'Esperto Qualificato vengono valutati, periodicamente, gli aspetti fisici del rischio da

radiazioni ionizzanti in relazione alle sorgenti utilizzate, agli ambienti e alle modalità di lavoro, ai

limiti e alle cautele previste dalla normativa. Il Servizio controlla l'esposizione ambientale, valuta la

dose individule assorbita dai lavoratori, controlla periodicamente i dipositivi tecnici di protezione.

Inoltre gestisce l'archivio dosimetrico e tiene aggiornati i documenti di radioprotezione(registri di

carico-scarico, registri di contaminazione superficiale, modulistica sulle modalità di lavoro,

modalità di accesso alle zone con rischio, etc.), gestisce l'utilizzo della strumentazione

radioprotezionistica in dotazione, fornisce consulenze su strumentazione, tecniche di lavoro, iter

autorizzativi, modalità di smaltimento, svolge un programma di formazione-informazione per il

personale universitario sui rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, effettua i controlli di qualità

sulle macchine radiogene dell' Università.









TECNICHE RADIOLOGICHE:



Radiodiagnostica tradizionale : Permette di evidenziare e documentare organi ed apparati,

fornendo informazioni essenziali in un vasto campo diagnostico. E' indispensabile per la

determinazione di un grande numero di patologie. l'interazione dei raggi X con le parti del corpo

easminate, consente di riprodurre su una pellicola fotosensibile (radiografia) l'immagine dell'organo

indagato.

Le diagnosi più comuni riguardano molte patologie polmonari, delle ossa e delle articolazioni, delle

vie biliari ed urinarie e dell'apparato digerente.







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Il Tecnico di Radiologia autonomamente ed in collaborazione con il medico Radiologo esegue

l'esame richiesto. Posiziona e determina la proiezione corretta, imposta i dati necessari, sviluppa il

materiale radiografico.



Angiografia digitale : E' una tecnica di indagine radiologica, che permette di evidenziare e

documentare arterie, vene e cavità cardiache, mediante l'iniezione, con un catetere, di mezzo di

contrasto a base di iodio. l'interazione dei raggi X con il mezzo di contrasto in circolo nel sangue e

l'elaborazione computerizzata delle immagini ottenute, forniscono in tempo reale i dati necessari

alla diagnosi ed alla terapia.



Le diagnosi più comuni riguardano stenosi, aneurismi, traumi, trombosi, ischemie, insufficienze

cardiache, insufficienze valvolari e patologie tumorali benigne e maligne. Le terapie più comuni

riguardano il controllo di emorragie, la dilatazione di stenosi vasali, l'embolizzazione, l'infusione di

farmaci nella cura di trombosi e di alcuni tumori.



Il Tecnico di Radiologia collabora direttamente con il medico Radiologo in tutte le fasi dell'esame.

Posiziona il paziente e prepara l'iniettore che spingerà il mezzo di contrasto nei vasi. Programma il

computer per la ripresa delle immagini. Acquisisce, elabora e stampa i dati definitivi dell'esame.



Tomografia computerizzata - TAC : E' una tecnica di indagine radiologica, che permette di

evidenziare e documentare sezioni trasversali del corpo molto sottili, dell'ordine di millimetri, in

profondità e larghezza. L'interazione dei raggi X con le parti del corpo esaminate e l'elaborazione

computerizzata dei dati ottenuti, forniscono in tempo reale le immagini necessarie per la diagnosi.

Le diagnosi più comuni riguardano molte patologie del sistema nervoso centrale, della testa, del

collo, del tronco e degli arti. Come la patologia traumatica, le malattie vascolari, i tumori cerebrali.

La patologia toracica e polmonare, del rachide e dell'addome. Il Tecnico di Radiologia collabora

direttamente con il medico Radiologo in tutte le fasi dell'esame. Posiziona il paziente e imposta i

dati per le scansioni. Programma il computer per la ripresa delle immagini. Acquisisce, elabora i

dati definitivi dell'esame.



In pratica, il tubo radiogeno gira attorno al corpo della persona mentre un sistema sofisticato di

detettori rileva l'assorbimento dei raggi X mentre attraverso le strutture dell'organismo.

Si sta sempre più evolvendo la tecnica cosiddetta a spirale (in cui il tubo radiogeno gira

continuamente durante gli spostamenti del lettino con il paziente) e le elaborazioni consentono di

ottenere immagini in 3 dimensioni o addirittura viaggi virtuali all'interno di strutture anatomiche

come vasi sanguigni...



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Radioterapia : E' la branca della radiologia che usa le radiazioni ionizzanti a scopo terapeutico.

L'interazione dei raggi Gamma ed Elettroni con i tessuti del corpo da irradiare, ha lo scopo di

danneggiare le cellule neoplastiche e nel contempo risparmiare quanto più possibile i tessuti sani. Si

può intervenire con fasci esterni attraverso la cute ( irradiazione transcutanea), dall'interno di cavità

naturali (irradiazione endocavitaria) o con infissione diretta di materiale radioattivo (interstiziale).

La Radioterapia trova indicazione quasi esclusivamente per il trattamento di tumori maligni e

benigni, patologie infiammatorie o degenerative. Il Tecnico di Radiologia esegue il trattamento sui

pazienti in base alle prescrizioni del medico Radioterapista. Si occupa delle operazioni di centraggio

delle lesioni da trattare e della realizzazione delle schermature in lega per l'esecuzione dei campi di

radioterapia sagomati e personalizzati.



Risonanza Magnetica : E' una tecnica di indagine che non impiega i raggi X, che permette di

evidenziare e documentare sezioni molto sottili del corpo, sia trasversali che longitudinali ed

oblique. Le immagini di RM sono ottenute con l'inserimento del corpo all'interno di un Magnete ad

alta intensità. Questa condizione provoca particolari effetti sui nucleidi alcuni atomi del corpo

umano, che agiscono come sorgenti di energia, emettendo dei segnali. L'elaborazione

computerizzata dei dati ottenuti, permette la ricostruzione delle immagini necessarie per la diagnosi.

Le diagnosi più comuni riguardano molte patologie del sistema nervoso centrale, dove la Risonanza

magnetica è il metodo di indagine migliore, della testa, del collo, del torace, del cuore e del sistema

muscolare e schelettrico.



Il Tecnico di Radiologia collabora direttamente con il medico Radiologo in tutte le fasi dell'esame.

Posiziona il paziente e imposta le sequenze di acquisizione dei dati. Programma il computer per la

ripresa delle immagini. Elabora e stampa i dati definitivi dell'esame.



Medicina Nucleare : E' la specialità medica che usa a scopo diagnostico, le radiazioni ionizzanti

emesse da radionuclidi marcati, genericamente detti radiofarmaci, somministrati al paziente. Le

radiazioni Beta e Gamma diffuse dai radiofarmaci introdotti nei tessuti, vengono rilevate all'esterno

del corpo da uno strumento (Scintigrafo, Gamma Camera, PET), elaborate da un computer e

trasformate in immagini dell'organo di provenienza. La proprietà del radiofarmaco di localizzarsi in

un organo, di legarsi ad alcune molecole, di seguire il flusso sanguigno, permette di raccogliere i

dati necessari alla diagnosi.



Le diagnosi più comuni riguardano patologie del sistema nervoso centrale, dei polmoni,

dell'apparato cardiocircolatorio, del fegato, dei reni, della tiroide e delle ossa.





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Il Tecnico di Radiologia collabora direttamente con il medico Nucleare in tutte le fasi dell'esame.

Posiziona il paziente e predispone lo strumento di rilevazione. Prepara, verifica e custodisce il

materiale radioattivo.



Fisica Sanitaria : E' la branca preposta alla sorveglianza per la protezione contro le radiaziaoni

ionizzanti, nell'impiego di isotopi radioattivi, sorgenti per la radioterapia, per la diagnostica e la

ricerca. La radioprotezione si occupa del personale professionalmente esposto, della popolazione

nel suo insieme e dei pazienti sottoposti a procedure diagnostiche e terapeutiche che implicano l'uso

di radiazioni ionizzanti.



Il Tecnico di Radiologia collabora con i responsabili del servizio, per la soluzione dei problemi di

fisica nell'impiego di sorgenti radioattive e con l'Esperto Qualificato nell'esame e la verifica delle

attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione.









Il Ruolo del Tecnico di Radiologia Medica :



Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica collabora con i Medici specialisti in tutte le fasi

degli esami o dei trattamenti. Posiziona il paziente, predispone le attrezzature, verifica gli

strumenti di protezione, elabora a computer le immagini acquisite, sviluppa il materiale

radiografico. Le moderne tecniche di trasmissione delle immagini anche a distanza e i sistemi

di archiviazione su supporti informatici o ottici (dischi laser) consentono di gestire in maniera

ottimale le acquisizioni radiologiche e di elaborarne i contenuti anche a distanza.









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TESTO TRATTO DAL LIBRO DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL‟

AZIENDA OSPEDALIERA

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Responsabile: Dott. C. Soave

INFORMAZIONI PER I LAVORATORI DELLA SANITA‟.

DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 19.09.1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE



MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE

DEI LAVORATORI SUL LUOGO DEL LAVORO



ELABORATO PRODOTTO IN COLLABORAZIONE CON

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

DELL‟AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA



CON LA COLLABORAZIONE DI



Vittoria Cervi, Lorella Falzi, Chiara Giuliari, Francesca Pasquetto, M.Martina Perazzoli, Patrizia

Veronese, Stefano Zancarli









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RI FATTORI DI RISCHIO

SCHIO









Radiazioni ionizzanti Radiologia, radioterapia, laboratorio ria,

Medicina nucleare, endoscopia

Fototerapia, sala operatoria

F



Radiazioni non ionizzanti Marconiterapia, risonanza magnetica,

I Sterilizzazione, fotocopiatura

Attività chirurgiche



S

Rumore Attività di officina e manutenzione

impianti termici, lavanderie, cucine

I giardinieri, centro stampa ( maternità)

Terapie intensive



C Vibrazioni Manutenzione automezzi (uso martello

pneumatico)



O



Microclima e qualita‟ dell‟aria Lavanderia, cucina, centrale termica, officina









Elettricità Apparecchi elettrificati 17

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ALLEGATO

Le radiazioni ionizzanti

A cura di T.S.R.M. Enzo Salgaro con la collaborazione di Roberto Meneghini Esperto Qualificato,

Salvatore Fazio Tirrozzo Medico Autorizzato.



Il decreto legislativo 230 del 17 marzo 1995, (e le sue modifiche successive 241/2000 e 257/2001

che in seguito non verranno più citate), individua, tra i doveri del datore di lavoro, l'obbligo di

informazione e formazione dei lavoratori addetti all'utilizzo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Queste pagine vogliono contribuire a far conoscere in modo adeguato i rischi specifici e le modalità

operative atte a ridurre il rischio di esposizioni indebite alle radiazioni ionizzanti ed essere uno

strumento di ausilio per i datori di lavoro ed i lavoratori nel quotidiano compito di garantire la

propria e l'altrui sicurezza.





Introduzione: le radiazioni.

Il tipo particolare di radiazioni verso cui si rivolge la nostra attenzione è definito, in fisica, con il

nome di radiazione ionizzante.

Le radiazioni ionizzanti differiscono dalla luce per molte caratteristiche, che possono essere

ricondotte all‟energia associata alla loro natura: tale energia è responsabile della specificità di

queste radiazioni.

In base alla energia trasportata ed alla loro tipologia, le radiazioni ionizzanti possono essere in

grado di attraversare in modo variabile i materiali esistenti in natura (metalli, minerali, legno o lo

stesso corpo umano).

Grazie a questa loro particolare proprietà, da più di cento anni le radiazioni X sono utilizzate per

osservare l'interno del corpo umano.

Difatti, poiché le radiazioni attraversano la materia in maniera più o meno efficace, secondo la

differente densità dei materiali stessi, ponendo una pellicola fotografica a valle dell'oggetto

attraversato dalle radiazioni, questa verrà impressionata in modo tale da consentire di ricostruire

un'immagine della struttura interna dell'oggetto medesimo.

Una particolarità delle radiazioni è di non poter essere avvertite dai nostri sensi e ciò, come

vedremo nel seguito, può costituire un rischio.





Da dove vengono le radiazioni ionizzanti?

Tutte le sostanze sono costituite da particelle chiamate atomi, elettricamente neutri; a loro volta, gli

atomi sono fatti di particelle ancora più piccole: i protoni, gli elettroni ed i neutroni.

Mentre protoni e neutroni si trovano nel cuore dell'atomo, chiamato nucleo, gli elettroni vi girano

intorno come in una sorta di microscopico sistema solare.

Quanto un elettrone è allontanato dall'atomo quest‟ultimo rimane carico positivamente,

trasformandosi così in uno ione: il fenomeno è definito ionizzazione.



Con il termine di radiazioni ionizzanti vengono dunque indicate tutte quelle radiazioni capaci di

produrre ionizzazione negli atomi di un mezzo materiale.

Tale capacità può essere posseduta da due tipi di radiazioni: le onde elettromagnetiche di

frequenza elevata (raggi X e raggi gamma), e radiazioni corpuscolari, particelle emesse da nuclei

instabili di radioisotopi (particelle o “raggi” alfa e beta).





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Generalmente si tende a credere che le radiazioni ionizzanti siano quelle generate dall'uomo che le

utilizza a scopi medici, e industriali, di ricerca scientifica e militari. Invece le fonti di esposizione

alle radiazioni ionizzanti non sono soltanto queste anzi esse sono in massima parte di origine

naturale ed accompagnano da sempre l'uomo nella sua storia. Ne sono un esempio le radiazioni

cosmiche che provengono dallo spazio e le radiazioni di origine terrestre emesse dai materiali

presenti sulla terra, a volte anche sotto forma di gas naturale (es. radon).



D'ora in avanti, per semplicità, quando parleremo di radiazioni riferendoci solo alle radiazioni

ionizzanti.



Riepilogando.

 Le sostanze sono costituite da atomi, che in condizioni normali sono elettricamente

neutri.

 Le radiazioni ionizzanti possono allontanare un elettrone dall'atomo, modificando la

carica elettrica complessiva (ionizzazione).

 Le radiazioni ionizzanti possono essere sia di tipo ondulatorio (raggi X, raggi gamma)

che di tipo corpuscolare (raggi alfa, raggi beta).





La radioattività e le sostanze radioattive.

La materia, cioè tutto l'universo che ci circonda e quindi anche il nostro stesso corpo, è costituita

da atomi di oltre 90 elementi diversi.

Ogni elemento ha caratteristiche fisiche e chimiche che sono tipiche dell'elemento stesso. Queste

diverse proprietà derivano dalle caratteristiche degli atomi da cui gli elementi sono formati. In

particolare gli elementi sono classificati a seconda del numero di protoni presenti nel loro nucleo; a

parità di protoni poi, l‟eventuale variazione del numero di neutroni determina “isotopi” di

quell‟elemento.

La maggior parte degli elementi costituenti la materia e quindi gli atomi di cui sono composti, sono

stabili, cioè mantengono sempre le proprie caratteristiche senza subire alcuna trasformazione.

Esistono tuttavia alcuni elementi che sono di natura instabile: questi emettono radiazioni secondo

leggi fisiche conosciute. Questi elementi instabili sono chiamati elementi o isotopi radioattivi.

Ad esempio lo Iodio (I) è un elemento; I-123, I-125 e I-131 sono tre isotopi (in questo caso

radioattivi) dello Iodio.



Gli elementi radioattivi ricavano l'energia che emettono sotto forma di radiazione da un processo di

disgregazione del nucleo dei propri atomi: l‟energia di legame delle particelle nucleari

precedentemente posseduta non va persa, ma viene emessa sotto forma di radiazioni.

Per questo motivo si parla di energia atomica o di energia nucleare.



Mediante complessi procedimenti chimici ed industriali da materiali naturalmente radioattivi

possono venire isolati singoli elementi radioattivi utilizzabili per scopi particolari, come anche

possono essere prodotti elementi radioattivi artificiali, cioè nuovi isotopi o elementi radioattivi non

presenti in natura.



La radioattività è dunque la proprietà che hanno taluni isotopi di emettere radiazioni corpuscolari

(particelle Alfa e Beta) e/o elettromagnetiche (raggi Gamma).

L‟emissione radioattiva avviene quindi quando il nucleo di un isotopo radioattivo si trasforma nel

nucleo di un isotopo di quell‟elemento o di altri elementi; questo, a sua volta, può essere radioattivo

e subire un decadimento fino a quando giunge ad essere un elemento stabile, ovvero non

radioattivo.





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Il tempo necessario perché metà degli atomi radioattivi di una determinata sostanza si trasformi è

definito periodo o tempo di dimezzamento. Secondo il tipo di sostanza, questo tempo può andare

da frazioni infinitesime di secondo fino a diversi milioni di anni.

Un determinato isotopo radioattivo può dar luogo a contaminazione se viene utilizzato allo stato

libero: in questo casi la sorgente si chiama non sigillata; solo precise cautele protezionistiche

possono limitare o evitare la dispersione di tali sostanze radioattive nell'ambiente ed il conseguente

rischio di contaminazione.

Un esempio di sorgenti non sigillate è quello delle sorgenti utilizzate in medicina nucleare per

diversi tipi di indagini diagnostiche. In tal caso, la sostanza radioattiva allo stato libero o dopo

essere stata legata (marcatura) chimicamente a determinati farmaci (dando luogo ai cosiddetti

radiofarmaci), viene somministrata al paziente per via endovenosa oppure orale, e va a fissarsi in

particolari zone del corpo seguendo vie metaboliche prefissate. In questi casi la sicurezza passa

attraverso un'accurata opera di prevenzione, mirata ad evitare la dispersione incontrollata dei

radioisotopi nell'ambiente e dunque, in definitiva, a limitare o evitare la contaminazione dell'uomo.

Nel caso invece la sostanza radioattiva sia solidamente incorporate in materie solide ed inattive,

oppure utilizzata come sigillata in contenitori ermetici e resistenti agli agenti esterni, viene evitata

qualsiasi possibilità di contaminazione, e la sorgente si definisce sigillata.

Un esempio di tali sorgenti è costituito dalle cosiddette "bombe al cobalto", utilizzate nella terapia

di alcune forme di tumore (radioterapia) e cosi denominate nel gergo per la pericolosità dovuta non

al rischio di contaminazione, ma alla notevole quantità di radioattività presente. Sorgenti sigillate

sono anche le sorgenti di taratura della strumentazione impiegata per misurare le radiazioni

ionizzanti.





Riepilogando.

 La maggior parte degli elementi presentati in natura è stabile.

 Alcuni elementi hanno isotopi instabili, ovvero il cui nucleo si trasforma, emettendo

energia sotto forma di radiazioni ionizzanti: queste sostanza sono chiamate radioattive.





Raggi e particelle.

Tutte le radiazioni sono capaci di penetrare la materia e il loro potere di penetrazione dipende, per le

radiazioni corpuscolari, dalla massa e dalla velocità delle particelle, mentre per le reazioni di natura

ondulatoria la penetrazione è correlata all'energia trasportata.



Raggi X.

I raggi X sono radiazioni elettromagnetiche, e come tali sono particolarmente penetranti e

localmente poco ionizzanti, ma penetrando in profondità nei tessuti hanno ilo tempo di cedere

parecchia energia.

Essi sono prodotti nei tubi radiogeni accelerando degli elettroni e facendoli incidere violentemente

contro un bersaglio (anodo). La materia dell‟anodo, sottoposta al violento impatto con gli elettroni,

riceve della energia che riemette sotto forma di radiazione elettromagnetica dagli orbitali atomici,

che si disperde nello spazio circostante.





Raggi gamma.

Sono radiazioni elettromagnetiche fisicamente uguali ai raggi X; ne differiscono in quanto

provengono dal nucleo dell‟atomo e non dagli orbitali atomici, e sono di energia mediamente più

elevata







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Particelle Alfa e beta.

I raggi alfa sono sostanzialmente una piccola parte del nucleo (2 p e 2 n) che viene espulsa dal

nucleo come particella durante il decadimento dal nucleo di 1 elemento instabile. Tale particelle,

attualmente utilizzate raramente in medicina, sono poco penetranti per la loro grande massa, ma per

lo stesso motivo molto ionizzanti.

Le radiazioni beta sono invece elettroni, espulsi dall'atomo instabile.

La massa della particella beta è di gran lunga più piccola di quella delle particelle Alfa, ma la sua

velocità è molto più elevata. In tal modo, la capacità di interagire con la materia sarà inferiore ma la

radiazione risulterà più penetrante. I raggi beta sono infatti capaci di penetrare la cute per qualche

cm di profondità.



.



Riepilogando.

 Le radiazioni possono essere il tipo corpuscolare (raggi alfa e raggi beta) o di tipo

ondulatorio (raggi X e raggi gamma).

 Il potere di penetrazione delle radiazioni è differente e dipende dalla massa e dalla

velocità (per raggi alfa e raggi beta) o dalla loro frequenza ed energia (per raggi X e

raggi gamma).





Interazione delle radiazioni con la materia vivente.

L'interazione fra le radiazioni e la materia avviene sostanzialmente attraverso la cessione di

energia. Di conseguenza, nel caso in cui la materia attraversata sia costituita da tessuto biologico,

esso può essere danneggiato da tale energia.

Quando le radiazioni colpiscono una cellula infatti possono produrre dei danni la cui entità risulta

tanto maggiore quanto più rilevante è la quantità di energia rilasciata alla cellula. Se la quantità di

energia assorbita è molto piccola, la cellula può rimanere indenne o, dopo aver subito un leggero

danno ripararsi. Se la quantità di radiazione assorbita invece è rilevante, la cellula può andare

incontro anche a processi degenerativi irreversibili che possono condurre alla sua morte.

Quindi, se veniamo colpiti da radiazioni, potremmo subire un danno più o meno grave, a seconda

della quantità di energia assorbita e a seconda del numero e della tipologia delle cellule irradiate.

Complessivamente irradiando il corpo intero od una sua parte, la possibilità di un danno biologico

aumenta all‟aumentare della dose assorbita (che corrisponde in buona sostanza alla quantità

complessiva di energia trasferita al corpo intero o a quella sua parte).



Vi è però una sostanziale differenza nella possibilità del danno:

ad alte dosi, sopra ad una determinata dose, il danno sarà certo: si parlerà di pericolo da radiazioni

e si può affermare che a maggiore dose corrisponde maggiore danno. Questo tipo di danno viene

definito deterministico (ovvero graduato, a partire da una certa soglia minima).

A basse dosi, invece, il danno è di tipo probabilistico (o stocastico): esso non è mai certo ma solo

possibile e quindi si parlerà di rischio. Ad esso non corrisponde una soglia minima precisa e può

manifestarsi anche dopo diversi anni dal momento dell'esposizione alle radiazioni, in maniera

casuale, secondo regole di tipo statistico: le stesse che governano i risultati del lancio di dadi, ma

con probabilità molto basse di effetti negativi sulla salute.

La frequenza con la quale si verificano i danni probabilistici (o stocastici) è direttamente

proporzionale alla dose mediamente ricevuta.



Le norme e le cautele di radioprotezione mirano ad una tutela dei lavoratori e della popolazione

basate su di un rigido contenimento anche delle basse dosi ricevute e quindi la sicurezza dai pericoli

di esposizione alle alte dosi è a maggior ragione garantita: con tale impostazione si mira infatti a



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ridurre la possibilità di comparsa di effetti stocastici o probabilistici a valori trascurabili.

Indicativamente si tenta di ridurre le dosi alla popolazione al minimo, e comunque ad un valore

massimo pari a 1/3 della dose mediamente già ricevuta dal fondo naturale.



Va ricordata, infine, la possibilità, legata a complessi meccanismi biologici e fisiologici, che

l'organismo ha di riparare, almeno in parte, i danni provocati a livello cellulare dalle radiazioni

ionizzanti. Quando le radiazioni colpiscono le cellule del corpo di una persona, essa potrebbe subire

dei danni che si manifesteranno nel corso della sua vita. Questo tipo di danno generalmente indicato

come danno somatico.

Se invece le reazioni danneggiano cellule direttamente coinvolte nel processo di generazione dei

figli si parla di danno genetico. In questo caso, i figli stessi , o addirittura i loro discendenti,

potrebbero portare le conseguenze del danno genetico verificatosi in una cellula.

Il danno genetico da radiazioni ionizzanti ha le caratteristiche del danno stocastico o probabilistico:

se le dosi di radiazioni sono contenute entro livelli ridotti, la probabilità di questo effetto è

praticamente trascurabile rispetto al rischio di “mutazioni spontanee” .



Riepilogando.

 Le radiazioni danneggiano la materia attraversata cedendole la loro energia e nello

stesso modo possono quindi danneggiare le cellule viventi.

 La dose assorbita è connessa alla quantità di energia ceduta.

 Il danno subito dall'organismo alle alte dosi è graduato, aumentando con l'aumentare

della dose assorbita, mentre alle basse dosi è casuale, manifestandosi in maniera

probabilistica, con rischio proporzionale alla dose.

 Il danno subito può essere somatico se a carico della vita dell’individuo oppure

genetico quando danneggia le sue cellule germinali e quindi, in definitiva, a carico della

sua progenie.

 Gli effetti delle radiazioni sulla materia e sui tessuti viventi dipendono dalla cessione di

energia.

 Le dosi che coinvolgono i lavoratori sono basse dosi e danno luogo ad un rischio

probabilistico; i limiti di dose fissati per i lavoratori esposti mirano a contenere il

rischio a livelli contenuti e paragonabili ai rischi ritenuti accettabili per ogni attività

lavorativa.





La misura delle radiazioni.

Le radiazioni ionizzanti sono rilevate in genere attraverso strumenti e metodi che si basano sulla

capacità di ionizzare il materiale che viene attraversato dalla radiazione stessa.

La strumentazione atta alla rivelazione ed alla misurazione delle radiazioni ionizzanti può essere

distinta in due categorie:

 Misuratori di intensità di esposizione alle radiazioni, capaci di misurare la quantità di

radiazione nell'unità di tempo, utili a dimensionare il grado di esposizione potenziale alle

radiazioni in un determinato punto ovvero quantificare il campo di radiazione presente.

 Misuratori integrali di dose assorbita, in grado di memorizzare gli effetti delle radiazioni

(ovvero la "dose") per un determinato periodo di tempo più o meno lungo, ed impiegati

quindi per quantificare la dose ricevuta da una determinata persona o in un determinato

punto durante quel periodo di tempo



La dosimetria ambientale consente di controllare che negli ambienti di lavoro la dose da radiazioni

ionizzanti non sia tale da comportare rischi per lavoratori e per l'insieme della popolazione (misure

eseguite per lo più in “intensità di esposizione”).



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La dosimetria personale permette invece di verificare che le dosi assorbite dai singoli operatori

rimangono al di sotto di valori preventivamente stabiliti e consente di accertare , per via indiretta,

che permangono le condizioni di sicurezza esaminate in fase di verifica ambientale (misure eseguite

per lo più in “dose assorbita”).



Riepilogando.

 Le radiazioni sono misurate con strumenti capaci di rilevare gli effetti della

ionizzazione da esse generata.

 I dosimetri servono a misurare la dose assorbita per un certo tempo.





La radioprotezione.

La radioprotezione è una scienza che ha come obiettivo la sicurezza e la protezione sanitaria dalle

radiazioni ionizzanti dei lavoratori, dei pazienti , della popolazione e dell'ambiente nel suo

complesso. Per ottenere ciò, essa si impone di ridurre, a livelli accettabili, i rischi sanitari derivati

dall'utilizzo delle radiazioni ionizzanti. I principi fondamentali sui quali si fonda la filosofia della

radioprotezione sono:

 Il principio di giustificazione secondo il quale "nessuna attività umana deve essere accolta

a meno che la sua introduzione produca un beneficio netto e dimostrabile".

 Il principio di ottimizzazione, per il quale" ogni esposizione alle radiazioni deve essere

tenuta tanto bassa quanto è ragionevolmente ottenibile, facendo luogo a considerazioni

economiche e sociali".

 Il principio di limitazione delle dosi, il quale afferma che "la dose ai singoli individui non

deve superare i limiti raccomandati per le varie circostanze".



Scopo della radioprotezione è, dunque , la prevenzione degli effetti dannosi che hanno una soglia

di dose e la limitazione, a livelli considerati accettabili, delle probabilità di accadimento degli

effetti stocastici.



Riepilogando.

 La radioprotezione si occupa di proteggere la collettività e l'ambiente dai rischi

derivanti dall'uso delle radiazioni.

 La radioprotezione si fonda sia sui principi di giustificazione e di ottimizzazione delle

esposizioni, e di limitazione delle dosi.





Tempo, distanza, schermatura.

Vi sono due differenti tipologie di rischio: il rischio di irraggiamento dall‟esterno dell‟individuo, e

quello di irraggiamento interno legato alla sua contaminazione interna da isotopi radioattivi.

In generale, i fattori più importanti sui quali si può agire per la riduzione del rischio di irradiazione

esterna sono la distanza dalla sorgente, l‟interposizione di determinate schermature, ed il tempo di

esposizione:

Distanza. L'intensità della radiazione diminuisce con il quadrato della distanza dalla sorgente. Ad

esempio, a distanza doppia l'intensità si riduce ad un quarto.

Schermature. Le schermature attenuano, per assorbimento, le radiazioni emesse dalle sorgente

radiogene. La natura del materiale assorbente e lo spessore necessario sono legati al tipo ed

all'energia della radiazione incidente.

Tempo. Quando le schermature e la distanza non sono sufficienti a ridurre una esposizione, sarà

necessario limitare il tempo di lavoro individuale o il carico di lavoro complessivo.



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In particolare, per una corretta progettazione delle schermature dalle radiazioni, compito specifico

dell'Esperto Qualificato, dovranno essere a lui comunicati, oltre alle caratteristiche della sorgente, i

seguenti parametri:



Il carico di lavoro, ovvero la quantità complessiva di radiazioni ionizzanti erogata dalla sorgente

radiogena in un certo tempo di riferimento (settimana, mese, anno);



Il fattore di occupazione, che tiene conto del tempo di permanenza delle persone dietro le

schermature da calcolare;



Il fattore d'uso, ovvero la frazione del carico di lavoro durante la quale la barriera è esposta alla

radiazione.



L‟impiego dei tre fattori precedenti da una indicazione quantitativa dello spessore di materiale

necessario per attenuare le radiazioni incidenti agli obbiettivi di progetto.



Per quanto riguarda invece la sicurezza nei confronti dei pericoli della contaminazione interna, la

principale metodica si fonda invece sul contenimento, ovvero sulla necessità di isolare la sorgente

radioadottiva, al fine di impedire ogni dispersione ed, in ultima analisi, la possibilità di

contaminazione degli operatori e della popolazione, alla stregua delle cautele di sicurezza

comunemente adottate in presenza di rischi di natura biologica e chimica.



Riepilogando.

 La radioprotezione operativa cambia a seconda si tratti di evitare la irradiazione

esterna o la contaminazione interna.

 I parametri fondamentali sui cui agire per diminuire l’irraggiamento esterno sono il

tempo, la distanza e le schermature.

 Nel caso di pericolo di contaminazione, bisogna assicurare il contenimento delle

sorgenti, ovvero ridurre al minimo la possibilità di contaminazione della cute, di

ingestione e di inalazione, di materiale radioattivo.





Dispositivi di protezione individuale (D.P.I).

Determinate categorie di lavoratori devono operare, per motivi insiti nelle operazioni da svolgere,

nei pressi delle sorgente di radiazione, senza la possibilità di fruire di schermature fisse. E' il caso,

ad esempio, del personale che utilizza le sorgenti di radiazioni nelle sale operatorie, in terapia

intensiva o nelle sale di degenza, per esempio.

In questi casi, a prescindere dalla necessità di minimizzare I tempi di esposizione, è necessario fare

ricorso a dispositivi di protezione individuale, ovvero indumenti schermati che consentono una

attenuazione delle radiazioni incidenti. Dispositivi di questo tipo sono, ad esempio, i grembiuli

realizzati in materiale antix, le lenti schermate, i guanti in gomma piombifera.









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In complesso, nel caso di una esposizione ai raggi X durante indagini radiologiche in sala

operatoria, i mezzi di protezione che possono essere impiegati sono quelli indicati in figura:

1) Occhiali anti-X e collare per la tiroide.

2) Grembiule piombato individuale.

3) Paratia pensile in cristallo anti-X.

4) Grembiule piombato solidale all'impianto.

5) Blocco del diaframma.

6) Distanza.

7) Paratia fissa anti-X.

8) Durata dell'esposizione.



Naturalmente, ciascun lavoratore dovrà utilizzare correttamente i dispositivi di protezione

individuale messi a disposizione dal datore di lavoro, secondo le indicazione dell'esperto

qualificato, in funzione delle esigenze dettate dal tipo di lavoro svolto e dalle modalità operative.



Riepilogando.



 Una determinata esposizione deve essere preventivamente giustificata ed ottimizzata

nelle schermature fisse e nelle modalità operative (carichi di lavoro, tempi e distanze di

esposizione);

 Quando necessita una ulteriore protezione del personale per limitare le dosi possono

risultare utili i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).

 Il lavoratore dovrà utilizzare correttamente i D.P.I. forniti dal datore di lavoro.





Segnaletica di radioprotezione.

In radioprotezione, una corretta segnaletica è considerata come presidio primario di sicurezza e

dovrà contenere una puntuale indicazione dei rischi derivanti dalla presenza di sorgenti radiogene.

Anche per quanto concerne la segnaletica la radioprotezione ci si preoccupa primariamente di

distinguere i rischi di irradiazione esterna da quelli di contaminazione interna.

La segnaletica è utilizzata per delimitare aree di lavoro, per regolamentarne l'accesso e per

evidenziare la singola sorgente, come ad esempio nel caso del trasporto di sorgente radioattive o di

apparecchi radiologici portatili utilizzati per gli esami a letto.







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Obblighi del datore di lavoro.



Al fine di garantire la protezione dai rischi delle radiazioni ionizzanti la legge prevede l'obbligo per

i datori di lavoro, autorizzati ad utilizzare sorgenti di radiazioni ionizzanti, di avvalersi della

collaborazione di un esperto qualificato ed, ove è necessario, di un medico autorizzato al fine di

svolgere adeguate azioni di sorveglianza.



Sulla base della relazione dell'esperto qualificato, il datore di lavoro, a norma dell'art. 61 del D.Lgs.

230/ 95 e successive modifiche integrazioni e rettifiche, dovrà assicurare i seguenti obblighi:

a) provvedere affinché gli ambienti di lavoro (...) vengano (...), individuati, delimitati, segnalati,

classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato;

b) provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati (...);

c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare

che copia di dette norme sia consultabile, in particolare nelle zone controllate;

d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione(...);

e) rendere edotti lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla

radioprotezione, in relazione alle mansioni (...), dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme

di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni

mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c);

f) provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne (...), usino i mezzi di cui alla

lettera d) ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro di cui alla lettera e);

g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle

sorgenti ed i tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni

ionizzanti, fatta eccezione per quelle in corso di manipolazione;

h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto

qualificato, che lo riguardino direttamente, nonché assicurare l'accesso alla documentazione di

sorveglianza fisica (...).







L'Esperto Qualificato.

L‟Esperto Qualificato è una qualifica, riconosciuta dallo stato ad una persona che possiede le

cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misure, verifiche di carattere fisico, tecnico



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o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia

infine, per formulare provvedimenti a garantire la sicurezza dalle radiazioni ionizzanti mediante un

processo noto con il nome di sorveglianza fisica della radioprotezione.

Rientrano tra le competenze autonome dell'esperto qualificato una serie di fondamentali azioni

organizzative generali, le principali delle quale riguardano:

- la classificazione delle aree con rischio da radiazioni ionizzanti;

- la classificazione del personale ai fini della radioprotezione;

- il supporto per la stesura delle norme interne di radioprotezione;

- la segnalazione mediante contrassegni delle sorgenti di radiazione ;

- il supporto per la predisposizione del programma di informazione e formazione del personale,

finalizzato alla radioprotezione;



Nell'ambito dell'esercizio dei propri compiti, l'esperto qualificato deve poi:

- esaminare i progetti degli impianti, rilasciando il relativo benestare.

- provvedere ad effettuare il collaudo e la prima verifica degli impianti;

- verificare periodicamente l'efficacia dei dispositivi ovvero delle tecniche di radioprotezione;

- effettuare il controllo periodico del buon funzionamento della strumentazione di

radioprotezione;

- effettuare la sorveglianza ambientale;

- valutare le dosi ricevute dai lavoratori e le introduzioni dei radionuclidi;

- procedere alla valutazione sia in fase di progetto che di esercizio delle dosi ricevute o impegnate

dai gruppi di riferimento della popolazione, in condizioni normali di lavoro e nel caso di incidenti;





Medico Autorizzato e Medico Competente.

La sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati come esposti alle radiazioni ionizzanti è affidata,

secondo il D.lgs. 230, al "Medico Autorizzato" , un medico in genere specialista in medicina del

lavoro, che ha superato un specifico esame di abilitazione nazionale allo svolgimento di tali

funzioni e / o al "Medico Competente" di regola solo specialista in medicina del lavoro.

La sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori di categoria A è affidata esclusivamente al

medico autorizzato, mentre i controlli sanitari sui lavoratori di categoria B possono essere eseguiti

sia dal medico autorizzato che dal medico competente.



La sorveglianza sanitaria prevede i seguenti momenti di controllo, finalizzati all'accertamento

dell'idoneità all'esposizione professionale alle radiazioni ionizzanti:

1) visita " preventiva " (prima dell'effettivo inizio dell'esposizione per attività comportanti la

classificazione in categoria A o B );

2) visita " periodica " (semestrale per la categoria A ed annuale per la categoria B ).



In base al D.lgs. 230, norme contrattuali di lavoro possono prevedere scadenze più

ravvicinate. In ogni caso, il medico autorizzato e il medico competente, su motivazioni

sanitarie possono fare controlli sanitari con periodicità inferiori a quelle previste dalle leggi.



Sono previsti ulteriori controlli sanitari in caso di cambiamento della tipologia o dell'entità del

rischio ed in caso di cessazione dell'esposizione per cessazione del rapporto di lavoro o per

trasferimento ad attività che non comporta esposizione a radiazioni ionizzanti.

Le visite preventive e periodiche sono mirate all'accentramento dell'idoneità specifica: viene

valutata la compatibilità tra lo stato di salute del lavoratore e le mansioni cui viene assegnato.

Le visite a termine del rapporto di lavoro o dell'esposizione si fanno allo scopo di verificare lo stato

di salute in relazione alle dosi di radiazioni ricevute.

L'idoneità può essere accompagnata da precisazioni/condizioni.



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Il lavoratore può opporsi al giudizio di idoneità mediante il ricorso all'Ispettorato Medico Centrale

del Lavoro entro 30 giorni.

La sorveglianza sanitaria viene registrata su un Documento Sanitario Personale intestato al

lavoratore. Tale documento deve essere consegnato in copia al lavoratore al termine del rapporto di

lavoro.





Obblighi dei lavoratori.

L'art. 68 del citato decreto, stabilisce anche gli obblighi per i lavoratori.

1. I lavoratori devono:

a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della

protezione individuale e collettiva e della sicurezza;

b) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di

sorveglianza e dosimetri predisposti;

c) segnalare immediatamente al datore lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei

dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché

le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;

d) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuta l'autorizzazione dall'esperto

qualificato, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di

misurazione;

e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro

competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza "di chiunque";

f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto.



2. I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività che li espongano al rischio di

radiazioni ionizzanti, devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attività svolte

presso gli altri, ai fini di quanto previsto al precedente articolo 66. Analoga

dichiarazione deve essere resa per eventuali attività pregresse. I lavoratori esterni sono

tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione all'esercente le zone controllate

prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.



L'art. 69 dispone che:

1) Ferma restando l'applicazione delle norme speciali concernenti la tutela delle lavoratrici

madri, le donne gestanti non possono svolgere attività in zone classificate o,

comunque, ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1

millisievert durante il periodo della gravidanza.

2) E' fatto obbligo alla lavoratrice di notificare al datore di lavoro il proprio stato di

gestazione, non appena accertato.

3) E' altresì vietato adibire le donne che allattano "al seno" ad attività comportanti un rischio di

contaminazione.





Norme Interne di Radioprotezione

Le norme interne di protezione e sicurezza dalle radiazioni sono affisse in tutte le zone classificate,

nonché sugli apparecchi portatili, come previsto dalla normativa vigente.

Tali norme devono essere osservate da tutti i lavoratori, dagli studenti, dai frequentatori e

dai borsisti e quindi tutti ne devono prendere visione.







Preposti.

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Nella nostra realtà ospedaliera, in genere, il preposto è il responsabile della struttura nella quale si

svolge una attività con esposizione alle radiazioni. A lui spetta di provvedere alla corretta

informazione a tutto il personale addetto, nonché agli studenti, ai frequentatori, ai borsisti circa i

rischi specifici ai quali sono esposti e le norme operative di radioprotezione e sicurezza.

Ha il compito inoltre di vigilare sul rispetto delle norme, dell'uso dei mezzi di protezione e dei

dosimetri, ove prescritti, sulle corrette modalità operative da impiegare nella esecuzione dei lavori.





Formazione.

Al datore di lavoro, con la collaborazione dell'esperto qualificato, compete la formazione degli

operatori sui rischi specifici e sulle precauzioni da adottare.

La formazione degli operatori deve essere effettuata prima che questi siano esposti al rischio di

radiazione ionizzanti e, oltre a quella relativa a rischi presenti, deve prevedere adeguate istruzioni in

merito a:

 generalità sulle radiazioni ionizzanti;

 effetti delle radiazioni ionizzanti sull'uomo-sorveglianza medica-di limiti di dose;

 principi fondamentali della radioprotezione e sorveglianza fisica-dosimetria;

 dispositivi di sicurezza, segnaletica e mezzi di protezione;

 norme interne di radioprotezione, norme specifiche di impianto e corrette procedure e

modalità di esecuzione del lavoro;

 rischi collegati con l'utilizzo delle apparecchiature e delle sorgenti radiogene con

particolare riferimento a quelle presenti presso la struttura;

 procedure di decontaminazione;

 norme di comportamento in caso di emergenza o pronto soccorso.



La formazione deve essere aggiornata periodicamente e comunque ogni qualvolta si

verifichino cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado del rischio. L'avvenuta

formazione deve essere formalizzata.





Classificazione delle aree di lavoro.

Secondo il D.Lgs. 230/ 95 devono essere definite delle zone classificate per gli ambienti di lavoro

sottoposte a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti, quando si

supera un determinato rischio. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone

sorvegliate.



È classificata zona controllata ogni area di lavoro ove sussiste per i lavoratori ivi operanti il rischio

di superamento di uno qualsiasi dei seguenti valori:

 6 mSv/ anno per la dose efficace;

 45 mSv/ anno per la dose equivalente al cristallino;

 150 mSv/ anno per la dose equivalente a pelle, mani, avambracci, piedi, caviglie.



È classificata zona sorvegliata ogni area di lavoro che non debba essere classificata zona

controllata, ove sussiste, per i lavoratori ivi operanti, il rischio di superamento di uno qualsiasi dei

seguenti valori:

 1 mSv/ anno per la dose efficace;

 15 mSv/ anno per la dose equivalente al cristallino;

 50 mSv/ anno per la dose equivalente alla pelle.







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Nell'accertamento delle condizioni di cui sopra, l'esperto qualificato deve tener conto anche delle

esposizioni potenziali conseguenti a eventi anomali e a malfunzionamenti che siano suscettibili di

aumentare le dosi derivanti dalla normale attività lavorativa programmata.

L'individuazione e la classificazione delle aree ove sussiste rischio da radiazioni deve essere

indicata per mezzo di relazione scritta al datore di lavoro ai sensi dell'art.80, lett. a).

Le zone controllate e sorvegliate sono segnalate mediante idonei cartelli di segnalazione posti in

corrispondenza degli accessi.





Classificazione dei lavoratori.

Allegati III, IV, D.Lgs. 230/ 95



Secondo il D.Lgs. 230/95 anche i lavoratori devono essere classificati a seconda della possibilità

che hanno di raggiungere determinati valori-soglia di dose annua assorbita al corpo intero o a

singoli organi.

La classificazione del lavoratore è quindi un'operazione preliminare, indispensabile per una corretta

identificazione dell'entità del rischio, e come tale deve essere effettuata prima che egli sia adibito

alle attività con rischio da radiazioni. La classificazione può variare nel tempo in relazione alle

attività svolte dal lavoratore.

Viene fatta dall'esperto qualificato tenendo presente tutte le attività svolte dal lavoratore in base alle

informazione avute dal datore di lavoro.

Secondo le indicazioni del D.Lgs., i lavoratori vengono distinti in lavoratori esposti e lavoratori

non esposti.

Sono classificati lavoratori esposti gli operatori che, in ragione dell'attività svolta per conto del

datore del lavoro, sono suscettibili di una esposizione a dosi di radiazioni superiori ad uno dei

seguenti valori:

 1 mSv /anno per la dose efficace;

 15 mSv/ anno per la dose equivalente al cristallino;

 50 mSv/anno per la dose equivalente a pelle, mani, avambracci, caviglie, piedi.

Sono considerati lavoratori non esposti gli operatori sottoposti, in ragione dell'attività svolta per il

datore lavoro, ad una dose di esposizione non superiore ai limiti fissati per le persone del pubblico.



I lavoratori esposti vengono ulteriormente suddivisi in due categorie, A e B.

Appartengono alla categoria A i lavoratori suscettibili di un'esposizione superiore a uno dei

seguenti valori:

 6 mSv /anno per la dose efficace;

 45 mSv/ anno per la dose equivalente al cristallino;

 150 mSv/anno per la dose equivalente a pelle, mani, avambracci, caviglie, piedi.

I lavoratori esposti non classificati in categoria A sono classificati in categoria B.

Nell'accertamento delle condizioni di appartenenza all'una o all'altra delle due categorie, l'esperto

qualificato deve tener conto anche delle esposizioni potenziali conseguenti a eventi anomali e a

malfunzionamenti che siano suscettibili di aumentare le dosi derivanti dalla normale attività

programmata.



Il D.Lgs. 230/95 ha poi introdotto la categoria degli apprendisti e studenti esposti al rischio da

radiazioni ionizzanti, che devono essere suddivisi in relazione all'età e al tipo di attività lavorativa o

di studio nei seguenti gruppi:

a) apprendisti e studenti, di età non inferiore a 18 anni, che si avviano a una professione della quale

saranno esposti alle radiazioni ionizzanti, o i cui studi implichino necessariamente l'impiego di

sorgenti di radiazioni ionizzanti;



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b) apprendisti e studenti, di età compresa tra 16 e 18 anni, che si trovino nelle condizioni cui al

precedente lettera a)

c) apprendisti e studenti, di età non inferiore a 16 anni, che non si trovino nelle condizioni di cui

alla precedente lettera a)

d) apprendisti e studenti, di età inferiore a 16 anni.

Agli apprendisti e studenti di cui al precedente punto a) si applicano le stesse modalità di

classificazione stabilite per i lavoratori esposti.





Dosimetria individuale.

Nel caso dell'irradiazione esterna, la valutazione della dose individuale ricevuta dai lavoratori viene

di norma effettuata mediante dosimetri individuali.

A proposito dell'uso pratico di questi strumenti conviene ricordare che:

 I lavoratore classificati in categoria A ed in genere anche quelli classificati in categoria B

sono tenuti ad operare nelle zone controllate e talvolta nelle zone sorvegliate, muniti dei

dosimetri personali prescritti dall'esperto qualificato.

 Il dosimetro è personale e non può essere né ceduto o prestato ad altre persone né o

utilizzato al di fuori dei luoghi per i quali è stato prescritto.

 Portare il dosimetro personale, salvo diversa indicazione da parte dell'esperto qualificato:

- all'altezza del petto, sul risvolto del colletto o sul taschino del camice;

- alla mano o al polso, se rispettivamente dosimetro ad anello o a bracciale;

- i dosimetri devono essere indossati sotto o sopra l'eventuale indumento schermante

secondo le indicazioni dell'esperto qualificato;

 Non esporlo intenzionalmente a sorgenti di radiazioni ionizzanti ne utilizzarlo durante

esposizioni mediche personali; il reato commesso è di tipo penale;

 Conservare accuratamente il dosimetro: in particolare lo stesso non deve mai né venire a

contatto di liquidi, né essere posto vicino a fonti di calore, né essere aperto o manomesso;

 Consegnare, secondo la periodicità stabilita, il dosimetro alla persona incaricata di

effettuarne regolarmente la sostituzione;

 Segnalare tempestivamente l'eventuale deterioramento o smarrimento del dosimetro,

nell'attesa della quale il lavoratore non può frequentare la zona controllata e sorvegliata,

salvo diversa disposizione dell'esperto qualificato;



Conviene infine osservare che portare un dosimetro di per sé non serve a prevenire

l'esposizione alle radiazioni. Tuttavia la conoscenza del dato dosimetrico consente di

verificare la correttezza delle valutazioni protezionistiche preventive e di programmare

opportunamente le successive esposizioni, in modo da assicurare che la dose ricevuta da

ciascun lavoratore sia la più bassa possibile e comunque al di sotto dei limiti stabiliti dalle

vigenti leggi.









D. Lgs 626/94



TITOLO VII



PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI



CAPO I  Disposizioni generali



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Art. 60

Campo di applicazione



1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono

essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività lavorativa.

2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal:

a) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962;

b) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;

c) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, cap. III

3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato

che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.









Direttiva CEE/CEEA/CE n° 221 del 02/02/1959



59/221/CEEA : Direttive del Consiglio CEEA del 2 febbraio 1959 che fissano le norme

fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli

derivanti dalle radiazioni ionizzanti.



pubblicato/a su : Gazz. Uff. Comun. Europea n° L 011 del 20/02/1959



La Direttiva è stata recepita :



con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio1964 "Sicurezza degli

impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni

ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare" ;



con il Decreto Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704: "Modifiche ed integrazioni

alla Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare" (G. U. 9 maggio

1966, n. 112).

il consiglio della comunita' europea dell'energia atomica,



viste le disposizioni del Trattato, in specie quelle degli articoli 30 e 31;



visto il parere del gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti

scientifici degli Stati membri;



visto il parere del Comitato economico e sociale;



vista la proposta della Commissione;



previa consultazione dell'Assemblea;



considerando che, al fine di porre ogni stato membro in condizione, conformemente all'articolo 33

del trattato, di stabilire le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative atte ad

assicurarne il rispetto, e adottare le misure necessarie per quanto riguarda l'insegnamento

l'educazione e la formazione professionale e di fissare tali disposizioni in armonia con le



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disposizioni applicabili a tal riguardo negli altri stati membri, devono essere fissate delle norme

fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli

derivanti dalle radiazioni ionizzanti come definite dal trattato;



considerando che la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione esige che qualsiasi

attività implicante un pericolo derivante da radiazioni ionizzanti si sottoposta a regolamentazione;



considerando che le norme fondamentali devono essere adattate alle condizioni di impiego

dell'energia nucleare e che esse variano a seconda che si tratti della sicurezza individuale delle

persone esposte per ragioni professionali e delle persone appartenenti a gruppi particolari di

popolazione o della protezione della popolazione considerata nel suo insieme;



considerando che la protezione sanitaria della popolazione richiede un sistema di sorveglianza,

d'ispezione e d'intervento in caso di incidente;



considerando che la pratica attuazione della protezione sanitaria dei lavoratori esige sia un controllo

medico sia un controllo fisico di protezione contro le radiazioni;



ha adottato le presenti direttive:



TITOLO I - definizioni.



Art. 1.



Per l'applicazione delle presenti direttive, i termini qui appresso indicati vanno intesi nel modo

seguente: 1 - Termini fisici e radiologici



"Concentrazione massima ammissibile di un nuclide radioattivo": concentrazione del nuclide in

questione nell'aria inalata e nell'acqua potabile, espressa in unita di attività per unita di volume, tale

da dare la dose massima ammissibile nel caso di esposizione continua.



"Contaminazione": contaminazione radioattiva, ossia l'inquinamento di un materiale o di un

ambiente qualsiasi prodotto da sostanze radioattive. Nel caso particolare dei lavoratori, questa

contaminazione include tanto la contaminazione cutanea esterna quanto la contaminazione interna

da qualsiasi via essa provenga (respiratoria, digestiva, percutanea, ecc.).



"Disintegrazione": processo di rottura spontanea di un nucleo di un atomo che provoca l'emissione

sia di una particella, sia di un fotone, sia di entrambi.



"Fondo naturale di radiazioni": l'insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali

terrestri e cosmiche.



"Incorporazione": contaminazione interna nella quale sostanze radioattive partecipano al

metabolismo dell'organismo.



"Irradiazione": qualsiasi esposizione ad una radiazione ionizzante; si distinguono le irradiazioni

esterne nelle quali la sorgente di irradiazione e situata all'esterno dell'organismo e le irradiazioni

interne dovute all'incorporazione di sostanze radioattive.



"Irradiazione eccezionale concordata": è una esposizione totale alle radiazioni ionizzanti di una



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persona esposta per ragioni professionali, esposizione preventivamente presa in esame e accettata

come rischio.



"Nuclide": l'atomo definito dal suo numero di massa, dal suo numero atomico e dal suo stato

energetico.



"Radiazioni ionizzanti": radiazioni elettromagnetiche ( fotoni o quanti di raggi x o gamma ), o

radiazioni corpuscolari ( particelle alfa, beta, elettroni, positroni, protoni, neutroni e particelle

pesanti ) aventi la capacita di determinare la formazione di ioni.



"Radioattività": fenomeno di disintegrazione spontanea di un nuclide, con emissione di una

particella o di un fotone che comporti la formazione di un nuovo nuclide.



"Radiotossicità": tossicità dovuta alle radiazioni ionizzanti emesse dall'elemento radioattivo

incorporato; tale tossicità non e connessa soltanto alle caratteristiche radioattive, ma dipende anche

dal metabolismo dell'elemento nello organismo o nell'organo, e dal suo stato chimico e fisico.



"Sorgente": apparecchio o sostanza avente la capacita di emettere radiazioni ionizzanti.



"Sorgente sigillata": sorgente formata da sostanze radioattive solidamente incorporate in materie

solide e, o sigillata in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in

condizioni normali d'impiego, ogni dispersione di sostanze radioattive e ogni possibilità di

contaminazione.



"Sorgente non sigillata": sorgente formata da sostanze radioattive che si presenta in modo tale da

non consentire di prevenire ogni dispersione di sostanze radioattive ed ogni rischio di

contaminazione. "Sostanza radioattiva": ogni sostanza che presenti il fenomeno della radioattività.



2 - Alti termini.



"Incidente": avvenimento fortuito avente la possibilità di provocare un'irradiazione che superi le

dosi massime ammissibili.



"Controllo medico": complesso degli esami medici e delle disposizioni adottate dal medico

autorizzato al fine di realizzare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti

e di garantire l'osservanza delle norme fondamentali.



"Controllo fisico della protezione": complesso delle misure e delle determinazioni effettuate al fine

di realizzare la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti

e di garantire l'osservanza delle norme fondamentali.



"Esperto qualificato": persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari per misurare

le radiazioni ionizzanti e per dare tutti i consigli necessari per assicurare una efficace protezione

degli individui ed un giusto funzionamento dei dispositivi di protezione; e la cui qualifica e

riconosciuta dalla competente autorità.



"Gruppi particolari della popolazione": fanno parte di questi gruppi:



a) le persone che, per motivi di lavoro, si trovano occasionalmente nella zona controllata ma che







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non sono considerate "persone esposte per ragioni professionali";



b) le persone che manipolano apparecchi emettenti radiazioni ionizzanti o contenenti sostanze

radioattive in quantità tali che le radiazioni emesse non superino la dose massima ammissibile per

questa categoria di persone;



c) le persone che si trovano abitualmente nelle vicinanze della zona controllata e che, per tale

ragione, possono venire sottoposte a una irradiazione superiore a quella fissata per la popolazione

nel suo insieme.



"Medico autorizzato": medico responsabile del controllo medico, la cui specializzazione e autorità

sono riconosciute e garantite autorità competente.



"Persone esposte per ragioni professionali": persone le quali, in una zona controllata, effettuano

abitualmente un lavoro che le espone al pericolo derivante dalle radiazioni ionizzati.



"Zona controllata": luogo determinato dello spazio in cui esiste una sorgente di radiazioni ionizzanti

e in cui persone esposte per ragioni professionali possono ricevere una dose di radiazione superiore

a 1,5 rem per anno; in tale zona vengono esercitati un controllo fisico della protezione contro le

radiazioni e un controllo medico.



"Zona sorvegliata": ogni luogo dello spazio alla periferia di una zona controllata in cui sussiste un

pericolo permanente di superamento della dose massima ammissibile per l'insieme della

popolazione e nel quale occorre esercitare un controllo fisico della protezione contro le radiazioni.



3 - Unità e simboli.



"Curie": quantità di nuclide radioattivo nella quale il numero di disintegrazioni per secondo e di 3,7

per 10 10; esso rappresenta l'unita di radioattività. Come multiplo si utilizza il "chilocurie" uguale a

10 3 curie e come sottomultipli il "millicurie", mc, uguale a 10-3 curie ed il "microcurie" uguale a

10-6 curie.



"Rad": unità di dose assorbita: 1 rad = 100 erg per grammo di sostanza irradiata nel punto preso in

esame.



"Rem": dose di radiazioni ionizzanti che, assorbite dal corpo umano, producono un effetto biologico

identico a quello prodotto nello stesso tessuto dall'assorbimento di un rad di raggi x.



I raggi x, usati come riferimento, sono quelli che producono una ionizzazione specifica media

uguale a 100 coppie di ioni per micron di percorso in acqua. Ciò corrisponde a raggi x di circa 250

kv.



"Roentgen": unità di dose di esposizione di radiazioni x o gamma, tale che l'emissione corpuscolare

ad essa associata, in 0,001293 grammi d'aria, produca in aria ioni portanti una quantità di elettricità

positiva o negativa pari ad una unita elettrostatica.



4 - Attività e dosi.



"Attività": numero di disintegrazioni nella unita di tempo. attività si esprime in "curie".







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"Dose assorbita": quantità d'energia ceduta dalle particelle ionizzanti all'unita di massa della

sostanza irradiata nel punto reso in esame, quale che sia la natura della radiazione ionizzante

utilizzata. l'unita di dose assorbita e il "rad".



"Dose d'esposizione": ai raggi x o gamma in un determinato punto e la misura della radiazione in

funzione della sua capacita di produrre ionizzazione. unita di dose di esposizione ai raggi x o

gamma e il "roentgen"( r ).



"Dose individuale": dose di radiazioni ionizzanti ricevuta da ogni individuo durante un determinato

periodo di tempo.



"Dose integrale assorbita": quantità totale d'energia ceduta alla materia dalle particelle ionizzanti in

tutta la regione presa in esame. l'unita di dose integrale assorbita e il "grammo-rad".



"Efficacia biologica relativa": (EBR) corrisponde al rapporto tra una dose di raggi x presa come

riferimento e la dose della radiazione ionizzante considerata, che produce lo stesso effetto

biologico. i valori adottati per l'Ebr dei vari tipi di radiazione sono indicati nella seguente tabella:



Vedi G.U.



"Dosi massime ammissibili con sufficiente margine di sicurezza": dosi di radiazioni ionizzanti che,

allo stato attuale delle cognizioni, non sono suscettibili di causare alterazioni notevoli ne

all'individuo nel corso della sua vita, ne alla popolazione. tali dosi sono valutate tenendo conto delle

irradiazioni ricevute dagli individui o dalla popolazione, escluse quelle provenienti dal fondo

naturale di radiazioni e quelle provenienti da esami e cure mediche.



"Dose accumulata": rappresenta, integrata nel tempo, la somma di tutte le dosi, qualunque ne sia la

sorgente, ricevute da un individuo, escluse quelle provenienti dal fondo naturale di radiazioni e da

esami e cure mediche.



"Dose alla popolazione": dose di radiazioni ionizzanti ricevuta da una popolazione durante un

determinato periodo di tempo e ponderata in funzione dei dati demografici.



TITOLO II - Campo d'applicazione.



Art. 2.



Le presenti direttive si applicano alla produzione, al trattamento, alla manipolazione, alla

utilizzazione, alla detenzione, all'immagazzinamento, al trasporto ed all'eliminazione delle sostanze

radioattive naturali ed artificiali ed a qualsiasi altra attività che comporti un pericolo risultante dalle

radiazioni ionizzanti.



Art. 3.



Ogni stato membro sottopone a denuncia l'esercizio delle attività indicate dal precedente articolo 2

e, nei casi determinati dallo stesso stato membro in ragione della gravita del pericolo che risulta da

tali attività, d un regime di autorizzazione preventiva.



Art. 4.







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Il regime di denuncia e d'autorizzazione preventiva può non essere applicato:



a) per le sostanze radioattive la cui attività totale a inferiore a 0,1 microcurie. detto valore e stabilito

per i nuclidi radioattivi più tossici; gli altri valori sono stabiliti, caso per caso, in funzione della

radio tossicità relativa e delle indicazioni che figurano nelle tabelle dell'allegato 1 delle presenti

direttive;



b) per le sostanze radioattive la cui concentrazione e inferiore a 0,002 microcurie per grammo e, per

quanto riguarda le sostanze radioattive solide naturali, a quelle la cui concentrazione e inferiore a

0,01 microcurie per grammo;



c) per gli apparecchi che emettono radiazioni ionizzanti, apparecchi di tipo approvato dalle autorità

competenti, a condizione che i materiali radioattivi siano efficacemente protetti da ogni contatto e

da ogni perdita e che la intensità di dose, in qualsiasi momento e in qualsiasi punto esterno ad una

distanza di metri 0,1 dalla superficie dell'apparecchio, non risulti superiore di 0,1 millirem/ora.



Art. 5.



Oltre ai casi di divieto previsti dalle legislazioni nazionali, un regime di autorizzazione preventiva

deve essere applicato:



a) per l'utilizzazione di sostanze radioattive a scopi medici;



b) per l'aggiunta di sostanze radioattive nella fabbricazione di derrate alimentari, di medicinali, di

prodotti cosmetici e di prodotti di uso domestico e per la manipolazione di dette derrate, medicinali

e prodotti; c ) per l'utilizzazione di sostanze radioattive nella fabbricazione di giocattoli.



TITOLO III - Dosi massime ammissibili con sufficiente margine di sicurezza.



Art. 6.



1 - L'esposizione delle persone e il numero di persone esposte alle radiazioni ionizzanti devono

essere ridotti al minimo possibile.



2 - Nessuna persona di età inferiore ai 18 anni compiuti può esercitare attività che l'esponga, per

ragioni professionali, al rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti.



3 - Le donne incinte o in periodo di allattamento non sono ammesse a lavori che comportano un

rischio di irradiazione elevata.



Capo I -Dosi massime ammissibili per le persone esposte per ragioni professionali



Art. 7.



1 - La dose massima ammissibile per una persona esposta per ragioni professionali viene espressa in

rem, ed e computata in funzione della età e di una dose media di 5 rem in un anno.



La dose massima ammissibile per una persone di una determinata età, esposta per ragioni

professionali, e fissata dalla seguente formula fondamentale: d = 5 ( n - 18 ) nella quale d = la dose







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espressa in rem n = età espressa in anni.



La dose d e quella effettivamente ricevuta al livello degli organi ematopoietici, delle gonadi e dei

cristallini.



2 - I dispositivi di protezione sono basati su una dose media settimanale di 0,1 rem.



3 - La dose massima accumulata durante un periodo comprendente 13 settimane consecutive non

può essere superiore a 3 rem. Il computo della dose si effettua tenendo conto delle disposizioni

seguenti:



a) le persone che iniziano un'attività professionale dopo età di 18 anni possono ricevere una dose

accumulata di 3 rem, (distribuita in 13 settimane consecutive) a condizione che sia garantita

l'osservanza della formula fondamentale e che la dose accumulata nel corso di un anno non superi

mai i 12 rem.



La somministrazione, in una volta sola, di una dose di 3 rem non può essere tollerata che in casi

eccezionali.



b) Quando la dose precedentemente accumulata e nota con certezza ed e inferiore alla dose fissata

dalla formula fondamentale, può essere tollerata un'accumulazione di dosi al ritmo di 3 rem in 13

settimane sino a quando non sia stata raggiunta la dose massima ammissibile computata in base alla

formula fondamentale.



c) Quando la dose precedentemente accumulata non e nota con certezza, si presuppone che essa sia

uguale alla dose massima ammissibile computata in base alla formula fondamentale.



d) Quando la dose precedentemente accumulata e nota con certezza e corrisponde alle norme di

un'epoca in cui le dosi massime ammissibili raccomandate erano superiori a quelle risultanti dalla

formula fondamentale, il computo si effettua come previsto al comma precedente.



Art. 8.



Irradiazione eccezionale concordata.



Nel caso di una irradiazione eccezionale concordata può essere ammessa, per le persone esposte per

ragioni professionali, una dose di 12,5 rem. tale dose può essere ricevuta una sola volta nel corso

della vita; essa si integra nella dose massima ammissibile totale computata in base alla formula

fondamentale. non viene tenuto conto dell'eventuale superamento della predetta dose massima

ammissibile totale.



Le donne non possono subire una irradiazione eccezionale concordata prima della fine del periodo

riproduttivo.



Art. 9.



Irradiazione totale accidentale.



Nel caso di un'irradiazione accidentale di persona esposta per ragioni professionali, una dose

compresa fra 3 e 25 rem, condizione che sia ricevuta una sola volta nel corso della vita, si integra



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nella dose massima ammissibile accumulata corrispondente all'età del soggetto e computata in base

alla formula fondamentale. non viene tenuto conto dell'eventuale superamento della predetta dose

massima totale ammissibile.



Art. 10.



Irradiazione parziale.



Nel caso di un'irradiazione parziale dell'organismo, nel corso della quale le dosi ricevute

dall'insieme degli organi ematopoietici, delle gonadi e dei cristallini non superino i limiti fissati

dalla formula fondamentale, la dose massima ammissibile e stabilita come segue:



a) per le irradiazioni esterne delle estremità ( mani, avambracci, piedi e caviglie ), 15 rem in 13

settimane e 60 rem in un anno;



b) per le irradiazioni esterne della pelle nel suo insieme, 8 rem in 13 settimane e 30 rem in un anno;



c) per le irradiazioni degli organi interni, esclusi gli organi ematopoietici, le gonadi e i cristallini, 4

rem in 13 settimane et 15 rem in un anno.



Capo II. - Dosi massime ammissibili per i gruppi particolari della popolazione.



Art. 11.



a) Per le persone che appartengono ai gruppi particolari della popolazione indicata allo articolo 1,

paragrafo 2, comma 5, lettere a ) e b ), la dose massima ammissibile e fissata in 1,5 rem in un anno;

si tratta della dose effettivamente ricevuta al livello degli organi ematopoietici, delle gonadi e dei

cristallini.



b) Per le persone che appartengono al gruppo particolare di popolazione indicato all'articolo 1,

paragrafo 2, comma 5 lettera c ), la dose massima ammissibile e fissata in 0,5 rem in un anno; si

tratta della dose effettivamente ricevuta al livello degli organi ematopoietici, delle gonadi e dei

cristallini.



Capo III.- Dose massima ammissibile per la popolazione nel suo insieme.



Art. 12.



Per la popolazione nel suo insieme, la dose massima ammissibile e di 5 rem pro-capite, accumulata

sino all'età di 30 anni. in tale dose si deve tener conto, per ponderazione, delle dosi ricevute dalle

persone esposte per ragioni professionali e dai gruppi particolari di popolazione. essa non tiene

conto delle irradiazioni dovute al fondo naturale di radiazioni ed agli esami e cure mediche.



TITOLO IV - Esposizioni e contaminazioni massime ammissibili.



Art. 13.



1 - Per "esposizioni massime ammissibili", si intendono le irradiazioni esterne che, allo stato attuale

delle cognizioni, ripartite nel tempo e distribuite nell'organismo, danno agli individui o alle







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popolazioni la dose massima ammissibile.



2 - Le esposizioni vengono espresse, a seconda dei casi, in dosi d'esposizione, in dosi misurate

nell'aria e in flussi di particelle.



3 - La tabella dell'allegato 2 delle presenti direttive, fornisce i valori del flusso di neutroni

corrispondenti alla dose massima ammissibile per le persone esposte per ragioni professionali.



Art. 14.



1 - Per "contaminazioni massime ammissibili", s'intendono le contaminazioni tali che le quantità di

nuclidi radioattivi presenti aria inalata o nell'acqua potabile corrispondano alle concentrazioni

massime ammissibili fissate nella tabella dell'allegato 3, delle presenti direttive.



2 - Le concentrazioni vengono espresse in attività per unita di volume.



3 - La tabella dell'allegato 3 fornisce le concentrazioni corrispondenti alla dose massima

ammissibile per le persone esposte per ragioni professionali.



4 - Nel caso di contaminazione derivante da una miscela di nuclidi radioattivi di natura nota, che

danno incorporazione negli stessi organi, si deve tener conto dell'azione cumulativa delle

irradiazioni da essi provocate.



5 - nel caso che venga contaminato un solo organo da una miscela di nuclidi radioattivi di natura

nota, nel calcolare le concentrazioni massime ammissibili occorre tener conto della somma delle

irradiazioni provenienti dai diversi nuclidi.



6 - Il caso di contaminazione di organi diversi, causata dall'incorporazione di una miscela di nuclidi

radioattivi, deve essere considerato come un'irradiazione totale.



7 - Nel caso di contaminazione causata da una miscela di nuclidi radioattivi di composizione ignota,

vengono utilizzati i valori indicati nella tabella dell'allegato 3 riguardanti una qualsiasi miscela di

emettitori beta, gamma, ed una qualsiasi miscela di emettitori alfa.



Art. 15.



Qualora l'esposizione delle persone esposte par ragioni professionali sia limitata a 40 ore per

settimana, le concentrazioni indicate per l'aria inalata nella tabella dell'allegato 3 possono venir

moltiplicate per un fattore 3. in caso di permanenza limitata nel tempo in atmosfera contaminata da

una sostanza radioattiva, il fattore di correzione può, a seconda del tempo d'esposizione, essere

superiore a 3; tuttavia non può essere superiore a 10.



Art. 16.



I valori delle esposizioni e contaminazioni massimi ammissibili, relativi a condizioni diverse da

quelle dell'irradiazione totale delle persone esposte per ragioni professionali, si deducono dalle dosi

massime ammissibili, quali sono fissate nel titolo III, all'esterno delle zone controllate, le

concentrazioni massime ammissibili che corrispondono alle contaminazioni massime ammissibili

sono fissate in un decimo dei valori indicati nella tabella dell'allegato 3.







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Art. 17.



Al fine di assicurare la protezione sanitaria della popolazione in funzione delle dosi massime

ammissibili fissate dagli articoli 11 e 12, e delle esposizioni e contaminazioni massime ammissibili,

di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16, ogni stato membro adotta misure di sorveglianza, d'ispezione e

d'intervento in caso d'incidente.



1 - La sorveglianza e l'insieme delle disposizioni e dei controlli atti a individuare ed eliminare i

fattori che, nella produzione e nell'utilizzazione delle radiazioni ionizzanti o nel corso di una

qualsiasi operazione che esponga alla loro azione, possono creare un rischio d'irradiazione per la

popolazione, l'entità dei mezzi impiegati e funzione dell'importanza dei rischi d'irradiazione, in

particolare di quella accidentale, e della densità della popolazione.



2 - La sorveglianza viene esercitata:



a) nelle "zone sorvegliate", ossia nei luoghi in cui la protezione e basata sull'osservanza della dose

massima ammissibile di 0,5 rem per anno fissata dall'articolo 11, lettera b ), per le persone

appartenenti al gruppo particolare di popolazione che si trova abitualmente nelle vicinanze della

zona controllata;



b) sull'insieme del territorio, per il quale la dose massima ammissibile e quella fissata per la

popolazione considerata nel suo insieme.



3 - La sorveglianza deve comprendere l'esame e il controllo dei dispositivi di protezione e le

determinazioni delle dosi da eseguire per la protezione della popolazione.



a) L'esame e il controllo dei dispositivi di protezione richiedono tra l'altro:



1. l'esame e l'approvazione preventiva dei progetti di impianti che comportano un pericolo

d'irradiazione e dei progetti di ubicazione nel territorio degli impianti stessi;



2. il collaudo dei nuovi impianti per quanto riguarda la protezione contro qualsiasi irradiazione o

contaminazione che possano oltrepassare la cinta dello stabilimento, tenuto conto delle condizioni

demografiche, meteorologiche, geologiche e idrologiche;



3. il controllo dell'efficacia dei dispositivi tecnici di protezione;



4. il collaudo dal punto di vista di controllo fisico, delle apparecchiature di misura dell'irradiazione

e della contaminazione;



5. il controllo delle buone condizioni di funzionamento degli apparecchi di misura e del loro

impiego corretto.



b) Le determinazioni delle dosi da eseguire per la protezione della popolazione comprendono tra

l'altro:



1. la valutazione delle irradiazioni esterne, mediante l'indicazione della qualità delle radiazioni in

causa, la determinazione, secondo i casi, della dose di esposizione, della dose misurata in aria o del

flusso;







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2. la valutazione delle contaminazioni radioattive mediante l'indicazione della natura e dello stato

fisico e chimico delle sostanze radioattive contaminanti, e la determinazione dell'attività delle

sostanze radioattive e della loro concentrazione ( per unita di volume nell'atmosfera e nelle acque,

per unita di superficie sul terreno, per unita di peso nei campioni biologici ed alimentari );



3. la valutazione della dose alla popolazione, eseguita tenendo conto delle modalità d'irradiazione e

ponderata in funzione dei dati demografici. in particolare deve essere eseguita, nei limiti del

possibile, la somma delle irradiazioni dovute alle varie sorgenti d'irradiazione.



c) Il ritmo delle valutazioni e fissato in modo da garantire in ogni caso l'osservanza delle norme

fondamentali.



d) I documenti relativi alle misure d'irradiazione esterna o di contaminazione radioattiva e i risultati

della valutazione della dose ricevuta dalla popolazione devono essere conservati in archivi.



4 - Ogni stato membro deve creare un sistema d'ispezione allo scopo di esercitare la supervisione

della protezione sanitaria della popolazione e di promuovere ogni misura di sorveglianza e

d'intervento in tutti i casi in cui essi si dimostrino necessari.



5 - a ) Per il caso in cui si verifichi un incidente gli stati membri:



1. predispongono i provvedimenti che devono essere presi da parte delle autorità competenti;



2. stabiliscono e approntano i dispositivi d'intervento - personale e materiale - necessari a

salvaguardare e mantenere la salute della popolazione.



b) Gli stati membri devono comunicare alla commissione i provvedimenti adottati in applicazione

della lettera a ) 1 e 2.



c) Ogni incidente che abbia per conseguenza un'irradiazione della popolazione deve essere

immediatamente segnalato, qualora le circostanze lo richiedano, agli stati membri vicini e alla

commissione dell'EURATOM.



TITOLO V - Principi fondamentali della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.



Art. 18.



1 - La sorveglianza sanitaria dei lavoratori comprende, nelle zone controllate, un controllo fisico

della protezione contro le radiazioni ed un controllo medico dei lavoratori.



2 - Ogni stato membro crea uno o più sistemi d'ispezione, al fine di esercitare la supervisione dei

controlli e di promuovere le misure di sorveglianza e d'intervento in tutti i casi in cui esse si

rendano necessarie.



Capo I - Controllo fisico della protezione contro le radiazioni



Art. 19.



Il controllo fisico della protezione è assicurato da esperti qualificati la cui qualificazione e

riconosciuta autorità competente. l'entità dei mezzi impiegati deve essere funzione dell'importanza



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degli impianti e la loro varietà e qualità devono essere funzioni dei rischi connessi ai lavori che

espongono alle radiazioni ionizzanti.



Art. 20.



Il controllo fisico della protezione comporta:



1 - La delimitazione e l'applicazione di contrassegni alle zone controllate, ossia ai luoghi nei quali e

possibile superare la dose massima ammissibile di 1,5 rem in un anno, fissata dall'articolo 11,

lettera a ), per i gruppi particolari della popolazione per i quali luoghi la protezione e basata

sull'osservanza delle dosi massime ammissibili stabilite al Capo I del Titolo III per le persone

esposte per ragioni professionali.



2 - l'esame ed il controllo dei dispositivi di protezione; essi comprendono:



a) l'esame e l'approvazione preventiva dei progetti di impianti che comportano pericoli

d'irradiazione e della loro ubicazione nello stabilimento ;



b) il collaudo di nuovi impianti dal punto di vista del controllo fisico della protezione;



c) il controllo dell'efficacia dei dispositivi tecnici di protezione;



d) il controllo delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misura e del loro impiego

corretto.



3 - Le seguenti determinazioni:



a) la valutazione delle esposizioni nei luoghi interessati, mediante l'indicazione della natura e della

qualità delle radiazioni in causa, qualora risulti necessaria per poter tener conto dell'efficacia

biologica relativa delle radiazioni ionizzanti ( Ebr ) e la determinazione, secondo i casi, della dose

di esposizione, della dose misurata, in aria o del flusso;



b) la valutazione delle contaminazioni radioattive mediante l'indicazione della natura e dello stato

fisico e chimico delle sostanze radioattive contaminanti, e la determinazione della loro attività e

della loro concentrazione volumetrica e superficiale;



c) la valutazione della dose individuale effettuata su tutto l'organismo secondo le modalità

d'irradiazione. la valutazione della dose individuale accumulata delle persone esposte ad

irradiazioni esterne deve essere eseguita mediante uno o più apparecchi di misura individuali da

portarsi in permanenza; la valutazione della dose individuale delle persone che possono essere

esposte ad irradiazioni interne deve essere eseguita mediante ogni metodo fisico e medico atto a

valutare l'incorporazione.



Art. 21.



Il ritmo delle valutazione e fissato in modo da garantire in ogni caso l'osservanza delle norme

fondamentali.



Art. 22.







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1 - I protocolli contenenti le valutazioni delle dosi individuali sono conservati per tutta la durata

della vita dell'interessato e comunque per almeno 30 anni dopo la cessazione del lavoro

comportante un'esposizione alle radiazioni ionizzanti.



2 - I risultati delle valutazioni delle esposizioni e delle contaminazioni radioattive, e i verbali dei

provvedimenti d'intervento adottati, vengono conservati in archivi.



Capo II - Controllo medico.



Art. 23.



Il controllo medico dei lavoratori e assicurato da medici autorizzati.



Art. 24.



1 - Nessun lavoratore può venir destinato ne mantenuto ad un posto di lavoro che lo esponga alle

radiazioni ionizzanti qualora i risultati degli esami medici vi si oppongano.



2 - Gli stati membri stabiliscono le modalità di ricorso avverso le conclusioni di cui sopra.



Art. 25.



Il controllo medico dei lavoratori comporta:



1 - La visita medica d'assunzione



a) questa visita comprende un'anamnesi completa, dalla quale devono risultare tutte le eventuali

irradiazioni precedenti, ed un esame clinico generale, completato da tutte le indagini necessarie per

valutare lo stato degli organi o delle funzioni che possono essere maggiormente danneggiati dalle

radiazioni.



b) Il medico che esamina il soggetto deve conoscere la destinazione lavorativa iniziale e qualsiasi

mutamento di essa, nonché le irradiazioni connesse a tale destinazione.



c) Gli stati membri elaborano, ad uso dei medici autorizzati, un elenco indicativo dei criteri di non

idoneità.



2 - Le visite mediche periodiche o straordinarie, allo scopo di controllare lo stato degli organi o

delle funzioni maggiormente radio sensibili.



a) Il ritmo di tali visite dipende dalle condizioni di lavoro e dallo stato di salute del lavoratore.

l'intervallo tra due visite successive, che non può essere superiore ad 1 anno, viene ridotto in tutti i

casi in cui le condizioni d'irradiazione o lo stato di salute del lavoratore lo esigano.



b) Il medico autorizzato continua la sorveglianza medica dopo la cessazione del lavoro, per tutto il

tempo che ritiene opportuno per salvaguardare la salute dell'interessato.



c) Per i lavori che comportano un rischio di esposizione alle radiazioni, viene adottata la seguente

classificazione medica:







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1. lavoratori non idonei al lavoro, che devono essere allontanati dal rischio;



2. lavoratori in osservazione, per i quali occorre provare idoneità a sopportare il rischio;



3. lavoratori idonei, in grado di continuare a sopportare il rischio derivante dalle loro attività;



4. lavoratori sottoposti a sorveglianza medica, dopo la cessazione del lavoro che li ha esposti alle

radiazioni ionizzanti.



3 - La sorveglianza occasionale.



a) Questa sorveglianza viene esercitata nel caso di grave irradiazione esterna e in caso di

contaminazione del lavoratore.



b) Le visite mediche abituali sono integrate da tutti gli esami, da tutte le misure di

decontaminazione e da tutte le terapie di urgenza che il medico ritiene necessarie.



c) Il medico decide il mantenimento al posto di lavoro, l'allontanamento, l'isolamento del lavoratore

e il trattamento medico d'urgenza.



d) Ogni lavoratore che abbia subito un'irradiazione esterna accidentale superiore a 25 rem, oppure

una contaminazione interna accidentale, deve essere sottoposto a controllo medico.



Art. 26.



1 - Per ogni lavoratore viene compilata una scheda sanitaria da tenere aggiornata e che sarà

conservata in archivi per tutta la durata della vita dell'interessato e comunque per 30 anni dopo la

cessazione del lavoro comportante un'esposizione alle radiazioni ionizzanti.



2 - Nella scheda sanitaria devono figurare: le informazioni relative alle destinazioni del lavoratore;

le dosi individuabili ricevute dal lavoratore e i risultati delle visite mediche.



3 - Gli stati membri stabiliscono le modalità pratiche che consentono di tenere regolarmente

aggiornate le schede sanitarie di ogni lavoratore .



Essi hanno inoltre cura di assicurare la libera circolazione all'interno della comunità di ogni

informazione utile riguardante le assegnazioni lavorative e le irradiazioni ricevute dal lavoratore.



Art. 27.



Ogni lavoratore suscettibile di essere esposto a un pericolo d'irradiazione deve essere informato dei

rischi che il lavoro presenta per la sua salute, delle tecniche di lavoro, delle precauzioni da prendere

e dell'importanza di attenersi alle prescrizioni mediche.



Art. 28.



Le presenti direttive sono rivolte a tutti gli Stati membri.



Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1959.







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Per il Consiglio



Il Presidente



Couve De Murville



ALLEGATO I.



Vedi G.U.



ALLEGATO II.



Vedi G.U.



ALLEGATO III.



Vedi G.U.









D. Lgs 187 del 26.5.2000



Decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 97/43/Euratom riguardante la protezione

sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni

mediche. (CdM 26.5.2000)

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;



Vista la legge 5 febbraio 1999, n.25;



Vista la direttiva 97/43/Euratom del Consiglio, del 30 giugno 1997,riguardante la protezione

sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e

che abroga la direttiva 84/466/Euratom;



Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230;



Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;



Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 febbraio

2000;



Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano;



Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica;



Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 maggio 2000;



Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e della sanità di concerto con i Ministri degli

affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,



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dell‟ambiente, dell‟industria, del commercio, dell‟artigianato e del commercio con l‟estero, del

lavoro e della previdenza sociale, dell‟università e della ricerca scientifica e degli affari regionali;



EMANA



il seguente decreto legislativo:



Articolo 1



(Campo d‟applicazione)



1. Il presente decreto legislativo definisce i principi generali della radioprotezione delle persone per

quanto riguarda le esposizioni di cui ai commi 2 e 3.



2. Il presente decreto legislativo si applica alle seguenti esposizioni mediche:



a)esposizione di pazienti nell‟ambito della rispettiva diagnosi o trattamento medico;



b)esposizione di persone nell‟ambito della sorveglianza sanitaria professionale;



c)esposizione di persone nell‟ambito di programmi di screening sanitario;



d)esposizione di persone sane o di pazienti che partecipano volontariamente a programmi di ricerca

medica o biomedica, in campo diagnostico o terapeutico;



e)esposizione di persone nell‟ambito di procedure medico-legali .



3. Il presente decreto legislativo si applica inoltre alle esposizioni di persone che coscientemente e

volontariamente, al di fuori della loro occupazione, assistono e confortano persone sottoposte a

esposizioni mediche.



Articolo 2



(Definizioni)



1.Ai fini del presente decreto si intende per:



a)aspetti pratici: le azioni connesse ad una qualsiasi delle esposizioni di cui all‟articolo 1, comma 2,

quale la manovra e l‟impiego di attrezzature radiologiche, e la valutazione di parametri tecnici e

fisici, comprese le dosi di radiazione, la calibrazione e la manutenzione dell‟attrezzatura, la

preparazione e la somministrazione di radiofarmaci e lo sviluppo di pellicole.



b)attività radiodiagnostiche complementari: attività di ausilio diretto al medico chirurgo specialista o

all‟odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della

disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all‟espletamento della procedura

specialistica;



c)autorità competente: l‟autorità indicata nei singoli articoli;



d)controllo della qualità: rientra nella garanzia della qualità. Una serie di operazioni



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(programmazione, coordinamento, attuazione) intese a mantenere o a migliorare la qualità. Esso

comprende il monitoraggio, la valutazione e il mantenimento ai livelli richiesti di tutte le

caratteristiche operative delle attrezzature che possono essere definite, misurate e controllate;



e)detrimento individuale per la salute: gli effetti negativi clinicamente osservabili che si manifestano

nelle persone o nei loro discendenti e la cui comparsa è immediata o tardiva e, in quest‟ultimo caso,

probabile ma non certa;



f)dose al paziente: la dose somministrata ai pazienti o ad altra persona sottoposta ad esposizioni

mediche;



g)dosimetria dei pazienti: la dosimetria relativa ai pazienti o ad altre persone sottoposte ad

esposizioni mediche;



h)esercente: il soggetto che, secondo il tipo e l‟organizzazione dell‟impresa, ha la responsabilità

dell‟impresa stessa ovvero dell‟unità produttiva, intesa come stabilimento o struttura finalizzata alla

produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale;



i)esperto in fisica medica: una persona esperta nella fisica o nella tecnologia delle radiazioni

applicata alle esposizioni che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto legislativo,

con una formazione ai sensi dell‟articolo 7, comma 5, e che, se del caso, agisce o consiglia sulla

dosimetria dei pazienti, sullo sviluppo e l'impiego di tecniche e attrezzature complesse,

sull'ottimizzazione, sulla garanzia di qualità, compreso il controllo della qualità, e su altri problemi

riguardanti la radioprotezione relativa alle esposizioni che rientrano nel campo di applicazione della

presente direttiva;.



l)esposizione: l‟essere esposti a radiazioni ionizzanti;



m)garanzia della qualità: le azioni programmate e sistematiche intese ad accertare con adeguata

affidabilità che un impianto, un sistema, un componente o un procedimento funzionerà in maniera

soddisfacente conformemente agli standard stabiliti;



n)impianto radiologico: impianto contenente attrezzature radiologiche;



o)ispezione: l‟ispezione è il controllo da parte di un‟autorità competente per verificare la conformità

con le disposizioni vigenti sulla protezione radiologica per procedure medico radiologiche,

attrezzature utilizzate o impianti radiologici;



p)livelli diagnostici di riferimento: livelli di dose nelle pratiche radiodiagnostiche mediche o, nel caso

della medicina nucleare diagnostica, livelli di attività, per esami tipici per gruppi di pazienti di

corporatura standard o fantocci standard per tipi di attrezzatura ampiamente definiti. Tali livelli non

dovrebbero essere superati per procedimenti standard, in condizioni di applicazione corrette e

normali riguardo all‟intervento diagnostico e tecnico;



q)pratica: un‟attività umana che può aumentare l‟esposizione degli individui alle radiazioni

ionizzanti;



r)prescrivente: il medico chirurgo o l'odontoiatra, iscritti nei rispettivi albi ;



procedure medico - legali: procedimenti effettuati a fini assicurativi o legali, anche senza indicazione



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clinica;



procedura medico-radiologica: qualunque procedimento concernente le esposizioni mediche;



radiazioni ionizzanti o radiazioni: radiazioni costituite da particelle aventi capacità di determinare

direttamente o indirettamente la formazione di ioni o da onde elettromagnetiche aventi una lunghezza

d‟onda pari o inferiore a 100 nanometri;



radiologico: attinente alla radiodiagnostica e ai procedimenti radioterapeutici nonché alla radiologia

interventiva o ad altre procedure che implichino l‟uso di radiazioni ionizzanti;



radiodiagnostico: attinente alla radiologia diagnostica medica, alla radiologia odontoiatrica e alla

medicina nucleare diagnostica in vivo.



2. Ai fini del presente decreto, inoltre, si intende per:



a) radioterapeutico: attinente alla radioterapia, compresa la medicina nucleare a scopi terapeutici;



b) responsabile di impianto radiologico: il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o

medicina nucleare individuato dall'esercente. Il responsabile di impianto radiologico può essere lo

stesso esercente qualora questo sia abilitato a svolgere direttamente l‟indagine clinica ;



c) responsabilità clinica: la responsabilità riguardo a esposizioni mediche individuali attribuita ad uno

specialista. In particolare: giustificazione; ottimizzazione; valutazione clinica del risultato;

cooperazione con altri specialisti e con il personale eventualmente delegato per aspetti pratici;

reperimento di informazioni, se del caso, su esami precedenti; trasmissione, su richiesta, di

informazioni radiologiche esistenti o di documenti ad altri medici specialisti o prescriventi;

informazione dei pazienti e delle altre persone interessate, se del caso, circa i rischi delle radiazioni

ionizzanti;



d) screening sanitario: il procedimento che impiega radiazioni ionizzanti per la diagnosi precoce nei

gruppi di popolazione a rischio;



e) sorveglianza sanitaria professionale: sorveglianza medica destinata ai lavoratori secondo la vigente

normativa;



f) specialista: il medico chirurgo o l‟odontoiatra che ha titolo per assumere la responsabilità clinica

per le esposizioni mediche individuali ai sensi dell‟articolo 7, commi 3 e 4;



g) verifica clinica: l‟esame sistematico o il riesame di procedure medico- radiologiche finalizzate al

miglioramento della qualità e del risultato delle cure somministrate al paziente mediante un controllo

strutturato, per cui le pratiche radiologiche, i procedimenti e i risultati sono esaminati in base ai

protocolli convenuti per procedure medico-radiologiche di buon livello, modificando tali pratiche se

del caso, e applicando nuovi protocolli se necessario;



h) vincolo di dose: una restrizione per le dosi individuali prevedibili che possono derivare da una

determinata sorgente, cui attenersi nella fase di pianificazione della radioprotezione tenuto conto del

criterio di ottimizzazione.



3. Ai fini del presente decreto valgono, in quanto non previste ai commi 1 e 2, le definizioni di cui al



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decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.



Articolo 3



(Principio di giustificazione)



E‟ vietata l‟esposizione non giustificata.



Le esposizioni mediche di cui all‟articolo 1, comma 2, devono mostrare di essere sufficientemente

efficaci mediante la valutazione dei potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici complessivi da esse

prodotti, inclusi i benefici diretti per la salute della persona e della collettività, rispetto al danno alla

persona che l‟esposizione potrebbe causare, tenendo conto dell‟efficacia, dei vantaggi e dei rischi di

tecniche alternative disponibili, che si propongono lo stesso obiettivo, ma che non comportano

un‟esposizione, ovvero comportano una minore esposizione alle radiazioni ionizzanti. In particolare:



tutti i nuovi tipi di pratiche che comportano esposizioni mediche devono essere giustificate

preliminarmente prima di essere generalmente adottate;



i tipi di pratiche esistenti che comportano esposizioni mediche possono essere riveduti ogniqualvolta

vengano acquisite prove nuove e rilevanti circa la loro efficacia o le loro conseguenze;



il processo di giustificazione preliminare e di revisione delle pratiche deve svolgersi nell‟ambito

dell‟attività professionale specialistica tenendo conto dei risultati della ricerca scientifica.



2.bis. Il Ministero della sanità può vietare, sentito il Consiglio superiore di sanità, tipi di esposizioni

mediche non giustificati.



3. Tutte le esposizioni mediche individuali devono essere giustificate preliminarmente, tenendo conto

degli obiettivi specifici dell‟esposizione e delle caratteristiche della persona interessata. Se un tipo di

pratica che comporta un‟esposizione medica non è giustificata in generale, può essere giustificata

invece per il singolo individuo in circostanze da valutare caso per caso.



4. Il prescrivente e lo specialista, per evitare esposizioni non necessarie, si avvalgono delle

informazioni acquisite o si assicurano di non essere in grado di procurarsi precedenti informazioni

diagnostiche o documentazione medica pertinenti alla prevista esposizione.



5. Le esposizioni mediche per la ricerca clinica e biomedica sono valutate dal comitato etico istituito

ai sensi della norme vigenti.



6. Le esposizioni di cui all‟articolo 1, comma 2, lettera e), che non presentano un beneficio diretto per

la salute delle persone esposte, devono essere giustificate in modo particolare e devono essere

effettuate secondo le indicazioni di cui all‟articolo 4, comma 6.



7. Le esposizioni di cui all‟articolo 1, comma 3, devono mostrare di essere sufficientemente efficaci

per la salute del paziente, tenendo conto dei vantaggi diretti, dei vantaggi per le persone di cui

all‟articolo 1, comma 3, nonché del danno che l‟esposizione potrebbe causare; le relative

giustificazioni e i relativi vincoli di dose sono quelli indicati nell‟allegato I, parte I.



8. Le esposizioni di cui all‟articolo 1, comma 3, sono vietate nei confronti dei minori di 18 anni e







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delle donne con gravidanza in atto.



Articolo 4



(Principio di ottimizzazione)



1. Tutte le dosi dovute a esposizioni mediche per scopi radiologici di cui all'articolo 1, comma 2, ad

eccezione delle procedure radioterapeutiche, devono essere mantenute al livello più basso

ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell‟informazione diagnostica

richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali; il principio di ottimizzazione riguarda la scelta

delle attrezzature, la produzione adeguata di un‟informazione diagnostica appropriata o del risultato

terapeutico, la delega degli aspetti pratici, nonchè i programmi per la garanzia di qualità, inclusi il

controllo della qualità, l‟esame e la valutazione delle dosi o delle attività somministrate al paziente.



2. Per tutte le esposizioni mediche a scopo terapeutico di cui all‟articolo 1, comma 2, lettera a), lo

specialista deve programmare individualmente l‟esposizione dei volumi bersaglio tenendo conto che

le dosi a volumi e tessuti non bersaglio devono essere le più basse ragionevolmente ottenibili e

compatibili con il fine radioterapeutico perseguito con l‟esposizione.



3. Ai fini dell‟ottimizzazione dell‟esecuzione degli esami radiodiagnostici si deve tenere conto dei

livelli diagnostici di riferimento (LDR) secondo le linee guida indicate nell‟allegato II.



4. Le procedure di giustificazione e di ottimizzazione della ricerca scientifica comportante

esposizioni a radiazioni ionizzanti di cui all‟articolo 1, comma 2, lettera d), si conformano a quanto

previsto nell‟allegato III.. Nei casi in cui i programmi di ricerca non siano suscettibili di produrre

benefici diretti sulla persona esposta, si applicano comunque le disposizioni di cui all‟articolo 99 del

decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230.



5. In deroga a quanto stabilito al comma 4, nel caso di pazienti che accettano volontariamente di

sottoporsi a trattamento sperimentale terapeutico o diagnostico e che si aspettano di ricevere un

beneficio terapeutico o diagnostico da tale trattamento, lo specialista programma su base individuale i

livelli massimi delle dosi.



6. Particolare attenzione deve essere posta a che la dose derivante da esposizione medico-legale di

cui all‟articolo 1 comma 2, lettera e), sia mantenuta al livello più basso ragionevolmente ottenibile.



7. Le procedure di ottimizzazione e i vincoli di dose per le esposizioni di cui all‟articolo 1, comma 3,

di soggetti che coscientemente e volontariamente collaborano, al di fuori della loro occupazione,

all‟assistenza ed al conforto di pazienti sottoposti a diagnosi o, se del caso, a terapia, sono quelli

indicati nell‟allegato I, parte II.



8. Nel caso di un paziente sottoposto ad un trattamento o ad una diagnosi con radionuclidi, se del

caso, il medico nucleare o il radioterapista fornisce al paziente stesso o al suo tutore legale istruzioni

scritte volte a ridurre, per quanto ragionevolmente conseguibile, le dosi per le persone in diretto

contatto con il paziente, nonché le informazioni sui rischi delle radiazioni ionizzanti. Tali istruzioni

sono impartite prima di lasciare la struttura sanitaria.



9. Per quanto riguarda l‟attività dei radionuclidi presenti nel paziente all‟atto dell‟eventuale

dimissione da strutture protette, si applica, in attesa dell‟emanazione del decreto previsto dall‟articolo

105, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, quanto previsto nell‟allegato I, parte





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II.



Articolo 5



(Responsabilità)



1. Fermo restando quanto previsto all‟articolo 3, comma 5, le esposizioni mediche sono effettuate

dallo specialista su richiesta motivata del prescrivente. La scelta delle metodologie e tecniche idonee

ad ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale e la valutazione sulla

possibilità di utilizzare tecniche sostitutive non basate su radiazioni ionizzanti compete allo

specialista.



2. Ogni esposizione medica di cui all‟articolo 1, comma 2, è effettuata sotto la responsabilità dello

specialista.



3.Gli aspetti pratici per l‟esecuzione della procedura o di parte di essa possono essere delegati dallo

specialista al tecnico sanitario di radiologia medica o all‟infermiere o all‟infermiere pediatrico,

ciascuno nell‟ambito delle rispettive competenze professionali.



4. Le procedure da seguire nel caso di esami medico-legali sono quelle previste nell‟ambito della

disciplina vigente in materia.



5. L‟esercente ha l‟obbligo di identificare il responsabile dell‟impianto radiologico.



6. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica possono essere effettuate soltanto

con il consenso scritto delle persone medesime, previa informazione sui rischi connessi con

l‟esposizione alle radiazioni ionizzanti.



Articolo 6



(Procedure)



1. Il Ministero della sanità adotta linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche

clinicamente sperimentate nonché raccomandazioni ai prescriventi relative ai criteri di riferimento,

ivi comprese le dosi, per le esposizioni mediche che consentono di caratterizzare la prestazione

sanitaria connessa con la pratica; tali linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.



2. Il responsabile dell‟impianto radiologico provvede a che, per ciascun tipo di pratica radiologica

standardizzata ai sensi del comma 1, siano adottati protocolli scritti di riferimento per ciascuna

attrezzatura.



3. L‟esercente e il responsabile dell‟impianto radiologico, nell‟ambito delle rispettive competenze,

garantiscono che nelle procedure inerenti la radioterapia lo specialista si avvalga di un esperto in

fisica medica e che nelle attività di medicina nucleare in vivo sia disponibile un esperto in fisica

medica. Nelle linee guida di cui al comma 1 sono eventualmente stabilite le altre pratiche

radiologiche in cui debba essere previsto l‟intervento di un esperto in fisica medica per consulenza

sull‟ottimizzazione, ivi compresa la dosimetria dei pazienti e la garanzia di qualità, compreso il

controllo di qualità, nonché per consulenza su problemi connessi con la radioprotezione relativa alle

esposizioni mediche, se richiesto.







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4. Il Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e tenendo conto dell‟evoluzione

scientifica, nonché degli orientamenti dell‟Unione Europea ed internazionali, adotta, con

provvedimenti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, raccomandazioni concernenti le verifiche

cliniche che debbono essere effettuate nell‟ambito dell‟esercizio professionale specialistico.



5. Il responsabile dell‟impianto radiologico verifica ogni due anni i livelli diagnostici di riferimento

utilizzati nelle procedure di cui all‟allegato II. In caso di superamento costante dei livelli diagnostici

lo segnala all‟esercente che adotta gli interventi correttivi necessari per conformarsi alle linee guida

di cui all‟allegato II. I risultati della verifica e gli interventi correttivi eventualmente effettuati sono

annotati su apposito registro.



Articolo 7



(Formazione)



1. Negli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di medicina e chirurgia e di odontoiatria, dei diplomi

di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, fisica sanitaria, e delle altre

specializzazioni mediche che possono comportare attività radiodiagnostiche complementari

all‟esercizio clinico, nonché dei corsi di diploma universitario delle facoltà di medicina e chirurgia di

cui all‟articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modifiche, è inserita

l‟attività didattica in materia di radioprotezione nell'esposizione medica secondo i contenuti di cui

all‟allegato IV.



2. I dirigenti dell'area sanitaria che operano nei settori pubblici e privati comportanti esposizioni

mediche, nonché i professionisti sanitari dell‟area tecnica, infermieristica e della riabilitazione

individuati ai sensi dell‟articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive

modifiche, che operano nei medesimi ambienti, dovranno acquisire, ove non previste

dall‟ordinamento dei rispettivi corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, le adeguate

conoscenze circa le procedure e le norme di radioprotezione per gli specifici compiti professionali.



3. L'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina

nucleare è consentito ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all‟esercizio professionale ed iscritti

all'albo, in possesso dello specifico diploma di specializzazione o di un diploma di specializzazione

in una delle discipline equipollenti ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998,

pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1998, n.37, e successive

modificazioni. .



4. Le attività radiodiagnostiche complementari all‟esercizio clinico possono essere svolte dal medico

chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l‟intervento stesso o

dall‟odontoiatra nell‟ambito della propria attività professionale specifica.



5. Le attività dell'esperto in fisica medica sono quelle dirette prevalentemente alla valutazione

preventiva, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, nonché ai

controlli di qualità degli impianti radiologici. L‟esercizio di tali attività è consentito ai laureati in

fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica sanitaria o ad esso equipollente ai sensi del

citato decreto 30 gennaio 1998. L‟esercizio è consentito, altresì, ai laureati in fisica, chimica ed

ingegneria, privi di specializzazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano

svolto, in strutture del servizio sanitario nazionale o in strutture accreditate, cinque anni di servizio

nella disciplina di fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti così come definiti nel citato decreto







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30 gennaio 1998.



6. Il controllo di qualità di cui all‟articolo 8, comma 2, lettera a), può essere svolto dal tecnico

sanitario di radiologia medica.



7. I responsabili dei programmi di formazione assicurano che la partecipazione agli aspetti pratici di

coloro che seguono tali programmi avvenga sotto la loro responsabilità, gradualmente secondo le

cognizioni acquisite.



8. Il personale che opera in ambiti professionali direttamente connessi con l‟esposizione medica deve

seguire corsi di formazione con periodicità quinquennale; nell‟ambito della formazione continua di

cui all‟articolo 16-bis del citato decreto legislativo n.502 del 1992 è previsto un programma in

materia di radioprotezione



9. Alla formazione continua di cui al citato decreto n.502 del 1992 possono essere ammessi anche

professionisti che operano al di fuori delle aziende e delle istituzioni di cui allo stesso decreto, con

oneri a carico dell‟interessato.



10 L‟organizzazione della formazione continua di cui al comma 8 può essere affidata dalle autorità

regionali alle associazioni e alle società scientifiche accreditate che comprendono tra le finalità, oltre

alla radioprotezione, uno dei seguenti settori: radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare o

fisica sanitaria, relativamente all‟esperto in fisica medica, e che siano maggiormente rappresentative

di coloro che operano professionalmente nelle specifiche specialità; esse si avvalgono delle società

scientifiche accreditate che comunque abbiano la radioprotezione del paziente tra le proprie finalità.

La certificazione sull‟esito dell‟accertamento del possesso delle conoscenze delle misure di

radioprotezione è rilasciata dal presidente dell‟associazione o società scientifica.



11. L‟esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina

nucleare è, altresì, consentito al personale medico chirurgo, privo di specializzazione, che abbia

svolto cinque anni di servizio nella corrispondente disciplina alla data di entrata in vigore del

presente decreto.



12. Le attività radiodiagnostiche complementari all‟esercizio clinico possono essere svolte, altresì,

dal medico chirurgo, privo di specializzazione, che abbia svolto cinque anni di servizio nella

disciplina stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.



13. Colui che, al momento della pubblicazione del presente decreto, è in possesso di una delle

abilitazioni prescritte dall‟articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, e iscritto

nell‟elenco di cui allo stesso articolo può continuare ad esercitare l‟attività di controllo di qualità

delle apparecchiature radiologiche ed è soggetto a quanto prescritto dai commi 8 e 9.



Articolo 8



(Attrezzature)



1. Le regioni nell‟ambito del sistema previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e

successive modifiche, per evitare l‟inutile proliferazione di attrezzature radiologiche, provvedono

affinché:



a) tutte le attrezzature radiologiche in uso siano tenute sotto stretta sorveglianza per quanto riguarda



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la radioprotezione e solo strutture autorizzate intraprendano pratiche mediche comportanti

esposizioni;



b) l‟esercente tenga un inventario aggiornato delle attrezzature radiologiche;



c) le autorizzazioni vengano concesse sulla base dei criteri di pianificazione sanitaria regionale,

tenuto conto degli aspetti economici e sociali e della necessità di evitare la inutile proliferazione di

attrezzature radiologiche.



2. Il responsabile dell‟impianto radiologico, avvalendosi dell‟esperto in fisica medica, provvede:



a che siano intrapresi adeguati programmi di garanzia della qualità, compreso il controllo di qualità,

nonchè di valutazione della dose o dell‟attività somministrata ai pazienti;



a che siano effettuate prove di accettazione prima dell‟entrata in uso delle attrezzature radiologiche e

quindi prove di funzionamento sia a intervalli regolari che dopo ogni intervento rilevante di

manutenzione. In base ai risultati delle prove il responsabile dell‟impianto esprime il giudizio di

idoneità all‟uso clinico delle attrezzature.



3. Il responsabile dell‟impianto radiologico, avvalendosi dell‟incaricato dell‟esecuzione dei controlli

di qualità, predispone il protocollo di esecuzione delle prove necessarie ad esprimere il proprio

giudizio di idoneità.



4. Il Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e tenendo conto dell‟evoluzione

tecnico – scientifica, nonché degli orientamenti dell‟Unione europea e internazionali, elabora e

diffonde linee guida concernenti i criteri specifici di accettabilità dell‟attrezzatura, al fine di indicare

quando è necessario un adeguato intervento correttivo, che includa eventualmente l‟ipotesi di mettere

l‟attrezzatura fuori servizio. In sede di prima applicazione si applica quanto previsto dall‟allegato V.



5. Il responsabile dell‟impianto radiologico, quando accerta il verificarsi delle ipotesi indicate nei

criteri di cui al comma 4, segnala all‟esercente la necessità di adottare gli opportuni interventi

correttivi ovvero quelli opportuni per ovviare agli inconvenienti, compreso quello di mettere fuori

servizio le attrezzature.



6. Per quanto riguarda la fluoroscopia, gli esami senza intensificazione dell‟immagine o tecniche

analoghe non sono giustificati e sono pertanto vietati.



7. Gli esami fluoroscopici senza dispositivo per controllare il rateo di dose sono limitati a casi

giustificati da esigenze diagnostiche o terapeutiche.



8. In caso di utilizzazione di un‟attrezzatura radiodiagnostica di nuova installazione, questa

attrezzatura deve essere munita, se fattibile, di un dispositivo che informi lo specialista circa la

quantità di radiazioni ionizzanti prodotte dall‟attrezzatura nel corso della procedura radiologica.



9. I dati relativi ai programmi, ai controlli e alle prove di cui al comma 2 sono registrati e conservati

per almeno cinque anni, a cura del responsabile dell‟impianto radiologico, anche su supporto

informatico; in tale caso, deve essere garantita la permanenza delle registrazioni, anche mediante la

duplicazione del supporto.









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Articolo 9



(Pratiche speciali)



1. L'esercente e il responsabile dell‟impianto radiologico, nell‟ambito delle rispettive competenze e

tenuto conto dei principi di giustificazione e ottimizzazione e assicurandosi, in modo particolare, che

siano state rispettate le disposizioni di cui all‟articolo 8, comma 1, lettera a), comma 2, e comma 4,

utilizzano attrezzature radiologiche e tecniche e adeguate attrezzature ausiliarie per le esposizioni

mediche che riguardano:



a) bambini;



b) programmi di screening;



procedure comportanti alte dosi per il paziente, quali la radiologia interventistica, la tomografia

computerizzata o la radioterapia.



2. Nell‟ambito dei programmi di formazione di cui all‟articolo 7, comma 9, devono essere fornite

informazioni specifiche sulle modalità di attuazione delle esposizioni di cui al comma 1.



3. Per le esposizioni di cui al comma 1, ad eccezione della radioterapia il responsabile dell‟impianto

radiologico provvede affinchè un esperto in fisica medica esegua periodiche valutazioni

dosimetriche. L‟esercente ed il responsabile dell‟impianto radiologico, per quanto di rispettiva

competenza, tengono conto di tali valutazioni dosimetriche per adottare misure correttive

eventualmente necessarie e compatibili con le finalità diagnostiche.



4. Nelle attività di radioterapia il responsabile dell‟impianto radiologico avvalendosi dell‟esperto di

fisica medica predispone le procedure per la valutazione delle dosi somministrate ai pazienti durante i

trattamenti di radioterapia e ne verifica la corretta applicazione.



5. Nelle esposizioni di cui al comma 1, il giudizio sulla qualità tecnica della prestazione e della

procedura diagnostica o terapeutica e il giudizio di accettabilità sono espressi dal responsabile

dell‟impianto radiologico.



6. L‟esercente e il responsabile dell‟impianto radiologico tengono conto delle raccomandazioni e

delle indicazioni comunitarie ed internazionali riguardanti i programmi di assicurazione della qualità

e i criteri di accettabilità delle attrezzature da dedicare alle esposizioni di cui al comma 1.



Articolo 10



(Protezione particolare durante la gravidanza e l‟allattamento)



1. Il prescrivente e, al momento dell‟indagine diagnostica o del trattamento, lo specialista devono

effettuare un‟accurata anamnesi allo scopo di sapere se la donna è in stato di gravidanza, e si

informano, nel caso di somministrazione di radiofarmaci, se allatta al seno.



2. Lo specialista considera la dose che deriverà all‟utero a seguito della prestazione diagnostica o

terapeutica nei casi in cui la gravidanza non possa essere esclusa. Se la dose è superiore a 1 mSv sulla

base della valutazione dosimetrica pone particolare attenzione alla giustificazione, alla necessità o

all‟urgenza, considerando la possibilità di procrastinare l‟indagine o il trattamento. Nel caso in cui



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l‟indagine diagnostica o la terapia non possano essere procrastinate informa la donna o chi per essa

dei rischi derivanti all‟eventuale nascituro. Nel caso in cui si debba procedere comunque

all‟esposizione lo specialista deve porre particolare attenzione al processo di ottimizzazione

riguardante sia la madre che il nascituro.



3. Nei casi di somministrazione di radiofarmaci a donne che allattano al seno particolare attenzione è

rivolta alla giustificazione, tenendo conto della necessita‟ o dell‟urgenza, e all‟ottimizzazione, che

deve essere tale sia per la madre che per il figlio; le prescrizioni dello specialista, in questi casi,

possono comportare anche la sospensione temporanea o definitiva dell‟allattamento.



4. Le raccomandazioni per le esposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono quelle riportate nell‟allegato VI.



5. Fermo restando quanto disposto ai commi 1, 2 e 3, l‟esercente delle strutture dove si svolgono

indagini o trattamenti con radiazioni ionizzanti deve assicurarsi che vengano esposti avvisi atti a

segnalare il potenziale pericolo per l‟embrione, il feto o per il lattante, nel caso di somministrazione

di radiofarmaci; tali avvisi devono esplicitamente invitare il paziente a comunicare allo specialista lo

stato di gravidanza, certa o presunta, o l‟eventuale situazione di allattamento.



Articolo 11



(Esposizioni potenziali)



1. Il responsabile dell‟impianto radiologico adotta tutte le misure ragionevolmente attuabili, tenendo

conto dei fattori economici e sociali, per ridurre la probabilità e l‟entità di dosi, accidentali o non

intenzionali, ai pazienti nel corso di pratiche radiologiche.



2. Le istruzioni per il funzionamento e i protocolli scritti di cui all‟articolo 6, comma 1, nonché

quanto previsto dai programmi di garanzia della qualità di cui all‟articolo 8, comma 2, ed i criteri di

cui all‟articolo 8, comma 4, dovranno essere redatti, ai fini della prevenzione degli incidenti, tenendo

conto dei rischi potenziali sulla base degli incidenti avvenuti in pratiche mediche aventi

caratteristiche analoghe, nonchè delle raccomandazioni e delle esperienze internazionali in materia.



Articolo 12



(Valutazione delle dosi alla popolazione)



1. L‟esercente ed il responsabile dell‟impianto radiologico, per quanto di rispettiva competenza,

provvedono affinché le indagini ed i trattamenti con radiazioni ionizzanti vengano registrati

singolarmente, anche in forma sintetica.



2. Le regioni provvedono a valutare le esposizioni a scopo medico con riguardo alla popolazione

regionale e a gruppi di riferimento della stessa, tenendo conto sia dei dati complessivi dell‟attività

sanitaria in loro possesso sia predisponendo indagini campionarie sui dati registrati di cui al comma 1



3. Le valutazioni di cui al comma 2, vengono comunicate al Ministero della sanità entro un anno

dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente con frequenza quinquennale.



4. La registrazione dei dati di cui al comma 1 può avvenire anche su supporto informatico.









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Articolo 13



(Ispezione)



La vigilanza sull‟applicazione del presente decreto spetta in via esclusiva agli organi del Servizio

sanitario nazionale competenti per territorio.



Articolo 14



(Apparato sanzionatorio)



La violazione degli obblighi di cui all‟articolo 3, in tema di giustificazione, ed all‟articolo 4, in tema

di ottimizzazione, è punita con l‟arresto sino a tre mesi o con l‟ammenda da lire cinque milioni a lire

venti milioni.



L‟esposizione di persone a scopo di ricerca scientifica clinica, senza il loro consenso, in violazione

dell‟obbligo di cui all‟articolo 5, comma 6, è punita con l‟arresto da due a sei mesi o con l‟ammenda

da lire venti milioni a lire ottanta milioni. Ogni altra violazione delle disposizioni di cui al medesimo

articolo 5 è punita con l‟arresto fino a quindici giorni o con l‟ammenda da lire un milione a lire

cinque milioni.



La violazione degli obblighi di cui agli articoli 6, comma 3, 8, commi 2, 6 e 7, 9, 10, 11 e 12, comma

1, è punita con l‟arresto fino a quindici giorni o con l‟ammenda da lire un milione a lire cinque

milioni.



Articolo 15



(Abrogazione)



Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 109 a 114 del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n.230.



Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1 gennaio dell‟anno successivo alla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, provvede a dare

attuazione alle disposizioni che saranno emanate dalla Comunità europea per le parti in cui

modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico degli allegati. Tale decreto è

emanato di concerto con il ministro dell‟ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e

dell‟industria, del commercio e dell‟artigianato, ogni qualvolta tali disposizioni prevedano, per

l‟attuazione di tali punti, poteri discrezionali.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti

normativi della Repubblica italiana. E‟ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.



ALLEGATO I



Procedure di giustificazione e relativi vincoli di dosi ed ottimizzazione per coloro che assistono e







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confortano persone sottoposte ad esposizioni mediche.



Parte I



Giustificazione (articolo 3, comma 7)



L‟esposizione delle persone di cui all‟articolo 1, comma 3, è giustificata se:



a)collaborano a posizionare o a sorreggere pazienti, nel caso di esami radiodiagnostici;



accolgono, assistono e confortano pazienti portatori di radioattività in seguito a prestazioni

diagnostiche



accolgono, visitano, assistono e confortano pazienti portatori di radioattività a seguito di trattamento

radioterapeutico. Particolare attenzione deve essere posta nell‟esposizione di donne in età fertile che

alla richiesta dello specialista dichiarino di non poter escludere una incipiente gravidanza.



I lavoratori operanti nella struttura ove viene effettuata la prestazione, ancorchè prestino assistenza e

conforto ai pazienti, non rientrano nelle categorie sopra indicate.



I vincoli di dose efficaci per ogni prestazione diagnostica o nell‟arco di un ciclo terapeudico sono i

seguenti:



per gli adulti di età inferiore ai 60 anni: 3mSv;



per persone d‟età uguale o superiore ai 60 anni: 10mSv.



Parte II



Ottimizzazione (articolo 4, comma 7)



L‟esposizione di persone di cui all‟articolo 1, comma 3, deve limitarsi a casi di stretta necessità e

debbono essere scoraggiate esposizioni ripetute o abituali.



Nel caso di indagini radiologiche il tecnico sanitario di radiologia medica che esegue l‟esame

fornisce presidi radioprotezionistici (camici piombati, guanti, ecc.) idonei a proteggere chi presta

assistenza.



Nel caso di pazienti degenti per trattamenti di brachiterapia o di terapia radiometabolica lo specialista

valuta l‟opportunità di visite ai pazienti stessi.



Nel caso di indagini diagnostiche con radionuclidi misure specifiche intese alla limitazione della dose

assorbita dalle persone di cui all‟articolo 4 e dal pubblico sono fornite al paziente medico nucleare

che effettua l‟indagine, qualora lo stesso lo ritenga necessario.



Nei trattamenti terapeutici di terapia radiometabolica, o di brachiterapia con impianti permanenti, lo

specialista responsabile del reparto di degenza dimette il paziente previa valutazione del rispetto delle

prescrizioni formulate ai fini di assicurare la sorveglianza fisica della radio protezione.









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Non è necessario un ricovero protetto ai seguenti casi:



terapia per ipertiroidismo con 131I per attività somministrata fino a 600 MBq;



terapia per disordini mieloproliferativi con 32P per attività somministrata fino a 260 MBq.



trattamento delle metastasi scheletriche con 32P per attività fino a 110 MBq, con 89Sr per attività

fino a 150 MBq, con 186Re per attività fino a 1.3 GBq, e con 153 Sm fino a 3 GBq;



terapia endoarticolaredi affezioni non neoplastiche con 90Y per attività fino a 200 MBq, con 186 Re

fino a 200 MBq e con 169 Er fino a 40 MBq.



Ogni altra terapia radiometabolica, incluse le pratiche sperimentali, deve venir effettuata in

ricovero protetto, con raccolta delle deiezioni dei pazienti.



In tutti i casi devono essere fornite al paziente e rese note ai suoi familiari informazioni sui rischi

dell‟esposizione a radiazioni ionizzanti, istruzioni e norme di comportamento atte ad evitare che

vengano superati i vincoli di dose indicati al numero 3, per le persone di cui all‟articolo 1, comma 3,

nonché i limiti di dose per le persone del pubblico.



ALLEGATO II



Livelli diagnostici di riferimento: linea guida



1. Definizione e scopo



Scopo di queste Linee Guida è la definizione di livelli diagnostici da usare come riferimento (LDR)

nei programmi di assicurazione di qualità in radiodiagnostica e in medicina nucleare.



I LDR vanno intesi come strumenti di lavoro per ottimizzare le prestazioni. Sono grandezze (tempi,

ctdi, attività ecc.) facilmente misurabili e tipiche per ogni procedura diagnostica. I LDR , avendo

valore di standard, non si riferiscono a misure di dose assorbita dal singolo paziente e non devono

essere utilizzati al di fuori di programmi di miglioramento della qualità in radiodiagnostica.



2 Compiti delle strutture di radiodiagnostica e di diagnostica medico-nucleare.



Il responsabile dell‟impianto radiologico è tenuto, per le prestazioni per le quali sono stati definiti i

LDR e per ogni apparecchiatura e procedura definita, a promuovere, con periodicità biennale la

verifica dei livelli diagnostici nelle varie procedure utilizzate e ad annotarne il risultato.



Le verifiche, devono essere effettuate, su richiesta del responsabile delle apparecchiature, dal fisico

specialista seguendo le modalità indicate dai documenti della Commissione Europea EUR 16260,

EUR 16261, EUR 16262 ed EUR 16263 e successive modifiche e integrazioni.



Le annotazioni concernenti la determinazione delle verifiche di cui al comma precedente devono

essere rese disponibili, su richiesta, alle autorità sanitarie competenti per territorio.



Qualora il responsabile dell‟impianto radiologico constati che i valori di tali verifiche superano,

senza motivo clinico, i LDR indicati egli è tenuto a promuovere le necessarie azioni correttive e a







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verificarne il risultato.



L‟esercente è tenuto, su segnalazione del responsabile delle apparecchiature, a provvedere alle azioni

correttive che non possano esser effettuate dal responsabile stesso.



Tabella A



RADIODIAGNOSTICA: LDR



ESAMI:



* DOSE D’INGRESSO (mGy)

Addome 10

Urografia (per 10

ripresa)

Cranio AP 5

PA 5

Lat 3

Torace PA 0.4

Lat 1.5

Rachide lombare AP 10

Lat 30

Rachide Lombo- 40

Sacrale

Pelvi AP 10

Mammografia CC 10 mGy (dose di ingresso con griglia)

RADIOLOGIA PEDIATRICA

ESAMI: DOSE D’INGRESSO (m Gy)

Addome 1000 (5 anni) **

Torace PA/AP 100 (5 anni)

Lat 200 (5 anni)

AP 80 (neonati)

Cranio PA/AP 1500 (5 anni)

Lat 1000 (5 anni)

Pelvi AP 200 (neonati)

AP 900 (5 anni)





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TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA

ESAMI: °CTDIw (mGy) °°DLP (mGy cm)

Testa 60 1050

Torace 30 650

Addome 35 800

Pelvi 35 600



* Riferita alla superficie del paziente (Rif. 1,2,4)



** Viene indicata l‟età dei pazienti di riferimento per la determinazione della dose



° CTDIw: Indice di dose tomografica pesata (Rif. 3)



°° DLP: Prodotto dose-lunghezza (Rif. 3)



Tabella B



DIAGNOSTICA IN VIVO MEDICO-NUCLEARE: LDR



ESAME RADIOFARMACO LDR (MBq)

123

Captazione tiroidea I-ioduro 2

131

" I-ioduro 0.37

123

Scintigrafia tiroidea I-ioduro 20

99m

" Tc-pertecnetato 150

201

Scintigrafia delle Tl-cloruro 110

paratiroidi

99m

" Tc-MIBI 740

99m

" Tc-pertecnetato 110

75

Scintigrafia surrenalica Se- 12

corticale selenometilcolesterolo

131

" I-norcolesterolo 37

(NP59)

99m

Scintigrafia renale Tc-DMSA 160

99m

Scintigrafia sequenziale Tc-DTPA 200

renale

99m

" Tc-MAG3 160

123

" I-hippuran 74





62

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99m

Scintigrafia epatica Tc-colloidi 110 SPET:

200

99m

Scintigrafia sequenziale Tc-IDA 185

epato-biliare

Transito esofago gastro- 99mTc-ingesti solidi e 80

duodenale liquidi

111

" In-ingesti solidi e 12

liquidi

99m

Valutazione della mucosa Tc-pertecnetato 185

gastrica eterotopica

Scintigrafia miocardica di 99mTc-MIBI (o 370+1100

perfusione tetrofosmina) (riposo e test

ergometrico:

1 giorno)

" " 740+740

(test

ergometrico

e riposo: 2

giorni)

" " 1100 (Gated

SPET)

201

" Tl-cloruro 110 (se

reiniezione:

+37)



Segue Tabella B



ESAME RADIOFARMACO LDR (MBq)

99m

Angicardioscintigrafia di Tc-DTPA 740

primo passaggio

99m

Angiocardioscintigrafia Tc-emazie 925

all‟equilibrio (ed altri studi

di blood pool)

99m

Scintigrafia cerebrale Tc-DTPA 740

99m

Tomoscintigrafia cerebrale Tc-HMPAO 740

(SPET)

99m

" Tc-ECD 740

99m

Scintigrafia polmonare Tc-MAA 160

perfusionale (SPET:200)





63

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133

Scintigrafia polmonare Xe 550

ventilatoria

99m

" Tc-aerosol 1100 nel

nebulizzatore;

5‟ max.

nebulizzazione

99m

Scintigrafia ossea o Tc-difosfonati 600 50 anni

99m

Tomoscintigrafia ossea o Tc-difosfonati 900

scintigrafia polifasica

99m

Scintigrafia del midollo Tc-colloidi 400

osseo

99m

Scintigrafia con traccianti Tc-MoAb 900

immunologici

111

" In-MoAb 185

131

" I-MoAb 110

201

Studio scintig. di neoplasie Tl-cloruro 185

99m

" Tc-MIBI (o 740

tetrafosmina)

67

" Ga-citrato 185

131

" I-MIBG 55

123

" I-MIBG 185

131

" I-ioduro (total body) 200

111

" In-octreotide 185

99m

" Tc-DMSA (V) 400

111

Studio scint. di processi In-leucociti 20

flogistici

99m

" Tc-leucociti 370

67

" Ga-citrato 110

99m

Scintigrafia linfatica e Tc-colloidi 74 (fratti in più

linfoghiandolare iniezioni)



ADDENDUM ALLA TABELLA B





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1) I LDR si riferiscono a persona adulta, con massa corporea non inferiore ai 60 Kg, presumibilmente

esente da alterazioni rilevanti del metabolismo e/o eliminazione dei radiofarmaci.



2) Si raccomanda, qualora sia possibile senza compromettere la qualità dell‟informazione

diagnostica, di contenere la attività somministrata al di sotto dei LDR.



3) I LDR indicati si riferiscono a prestazioni e radiofarmaci di frequente utilizzazione. Per prestazioni

non riportate od altri radiofarmaci si raccomanda di seguire le indicazioni delle Associazioni

Scientifiche di Medicina Nucleare (AIMN e Associazioni internazionali)



4) In caso di massa corporea minore di 60 Kg e in particolare nei bambini si raccomanda di ridurre

l‟attività somministrata secondo il seguente schema (EANM):



Massa % Massa % Massa %

corporea dell‟attività corporea dell‟attività corporea dell‟attività

somministrata somministrata somministrata

Kg all‟adulto kg all‟adulto kg all‟adulto

3 10 22 50 42 78

4 14 24 53 44 80

6 19 26 56 46 82

8 23 28 58 48 85

10 27 30 62 50 88

12 32 32 65 52-54 90

14 36 34 68 56-58 95

16 40 36 71 60-70 100

18 44 38 73

20 48 40 76







5) Per i seguenti radiofarmaci è comunque necessario per non pregiudicare l‟informazione

diagnostica che, anche nei bambini, le quantità radioattive somministrate non vengano ridotte al di

sotto dei livelli minimi qui indicati in MBq: 67Ga: 10; 123I-ioduro (tiroideo): 3; 123I-hippuran: 10; 123I-

MIBG: 35; 99mTc-colloidi (fegato): 15; 99mTc-colloidi (midollo osseo): 20; 99mTc-DTPA (rene): 20;

99m

Tc-DMSA: 15; 99mTc-difosfonati:40; 99mTc-IDA: 20; 99mTc-HMPAO: 100; 99mTc-leucociti: 40;

99m

Tc-MAA: 10; 99mTc-pertecnetato (divert. di Meckel): 20; 99mTc-pertecnetato (tiroide): 10; 99mTc-

emazie (blood pool): 80.



ORGANI INTERESSATI DALL’ACCUMULO DI RADIONUCLIDI



ORGANI RADIONUCLIDI TEMPI DI

DIMEZZAMENTO





65

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TIROIDE IODIO – 131 8 giorni

MILZA POLONIO – 210 138 giorni

RENI RUTENIO – 106 1 anno

OVAIE IODIO – 131 8 giorni

COBALTO – 60 5 anni

CRIPTO – 85 10 anni

RUTENIO – 106 1 anno

ZINCO – 65 245 giorni

BARIO – 140 13 giorni

POTASSIO – 42 12 ore

CESIO – 137 30 anni

PLUTONIO – 239 24000 anni

MUSCOLI POTASSIO – 42 12 ore

CESIO – 137 30 anni

POLMONI RADON - 222 3,82 giorni





D.M.A. DOSE MASSIMA ASSORBIBILE



La DMA è una grandezza fisica che rappresenta l‟energia che le radiazioni ionizzanti cedono quando

attraversano la materia ed è relativa al tempo di esposizione tenendo conto anche della radioattività

naturale di fondo.



La radioattività naturale media , senza conteggiare quella artificiale, alla quale è esposta la

popolazione è di circa 2 milliSv/anno, corrispondenti a 200 millirem:



RAGGI COSMICI variano al variare della quota 0,25 milliSv/anno



RAGGI GAMMA provenienti dalle rocce radioattive 0,30 milliSv/anno



IRRAGGIAMENTO INTERNO dovuto ai 0,30 milliSv/anno

radionuclidi

1,2 milliSv/anno

GAS RADON 222 emesso dalla catena dell’ U-238









La radioattività che possiamo assorbire in un anno senza conseguenze è di circa 500 millirem.

Ciò significa che possiamo assorbire per un certo tempo anche dosi maggiori. Ad esempio,

durante una radiografia si assorbono, per una frazione di secondo, dai 50 ai 120 millirem;

cinque radiografie sono in grado quindi di farci superare la DMA annuale.



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E’ importante tenere presente che fra le radiazioni assorbite ed il rischio di danno

per le cellule viventi non vi è, fino ad ora, prova dell’esistenza di una dose-soglia

al di sotto della quale il rischio di danno possa considerarsi nullo; per questo è

stata fatta l’ipotesi che anche le dosi più modeste comportino un rischio minimo,

tenendo conto che le dosi assorbite agiscono in maniera cumulativa.



La Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni, attraverso Raccomandazioni che

sono periodicamente aggiornate, ha indicato sin dal 1959 i valori di DMA da non superare per

persone esposte a radiazioni ionizzanti. Dette normative sono state assimilate da quasi tutti gli Stati.



Vengono qui riportati alcuni fattori di rischio per i vari organi: gonadi 10milliSv; midollo osseo

2 milliSv; polmone 2 milliSv; tiroide 0,5 milliSv; mammella 2,5 milliSv; altri tessuti 5 milliSv.



Si ritiene a questo punto importante rilevare la possibilità di inserire nella normativa di

radioprotezione anche dei provvedimenti per limitare l‟esposizione della popolazione in presenza di

significative concentrazioni di radon in ambienti chiusi.



Nel 1993 la Commissione UE (Unione Europea) ha emanato una Raccomandazione "…sulla tutela

della popolazione contro l’esposizione a radon in ambienti chiusi", che, modificando la

precedente, abbandona le differenze fra edifici esistenti e nuovi ed invita le autorità preposte a fissare

un livello compreso tra 3 e 10 mSv/anno di dose-soglia.



Con i fattori di conversione convenzionali, discussi nella stessa Raccomandazione, questi valori di

dose-soglia vengono fatti corrispondere a 200 e 600 Bq/mc di gas radon.



Nonostante ciò, la UE considera ancora valida la proposta precedente di 200 e 400 Bq/mc,

rispettivamente per gli edifici nuovi e per quelli esistenti, come livelli di riferimento raccomandati.



N.B.: Negli U.S.A. viene considerata soglia di attenzione, per quanto concerne il Radon, la quantità

di 148 Bq/mc.









ALLEGATO III



Procedure di giustificazione e di ottimizzazione della ricerca scientifica comportante esposizioni a

radiazioni ionizzanti



1. Definizioni



Ricerca medica e biomedica con radiazioni:



Ogni indagine sistematica nel campo della salute volta a sviluppare ed o contribuire la conoscenza e

la pratica medica che comporta esposizione a radiazioni ionizzati di volontari.



Beneficio diretto:

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Ogni beneficio, concernente la conservazione della salute o il suo ripristino, che il volontario esposto

per motivi di ricerca possa conseguire a seguito della sua partecipazione: può riguardare vari aspetti

tra i quali: la prevenzione (prevenzione di reazioni avverse; individuazione di fattori di rischio, ecc.),

la diagnosi, la prognosi, l‟impostazione e la condotta della terapia, la palliazione della sofferenza, il

miglioramento della qualità di vita, l‟aumento della sopravvivenza.



Pratica medica sperimentale:



Ogni procedura diagnostica o terapeutica innovativo e/o sperimentale effettuata da un medico

specialista sotto la sua diretta e personale responsabilità e alla quale il malato liberamente consente

nell‟attesa di un beneficio non altrimenti conseguibile



Sperimentatore .



Persona responsabile, per quel che sono le sue competenze, della conduzione della ricerca presso un

centro di sperimentazione.



Sperimentatore coordinatore:



Medico specialista che, avendo adeguata e riconosciuta competenza nella materia trattata e nella

radioprotezione delle persone esposte, assume la responsabilità della programmazione della ricerca,

della sua condotta e delle sue conseguenze, del coordinamento degli sperimentatori e della

divulgazione dei risultati.



Nel caso la ricerca sia condotta da una sola persona, questa assume la responsabilità dello

sperimentatore coordinatore.



Centro di sperimentazione:



Struttura sanitaria come definita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive

integrazioni e modifiche presso la quale si svolge la ricerca.



Nel caso di ricerca pluricentrica, struttura nella quale opera lo sperimentatore coordinatore .



Ogni altra struttura oltre quelle citate che venga esplicitamente riconosciuta idonea dal Ministero

della sanità alla sperimentazione con radiazioni ionizzanti su persone.



2.Principi generali e Consenso



La ricerca medica e biomedica con radiazioni ionizzanti deve essere eseguita nel rispetto dei principi

generali espressi nelle norme vigenti in materia di ricerca biomedica ; essa deve altresì essere

conforme ai principi della pubblicazione 62 dell‟ICRP (International Commission on Radiological

Protection).Resta, in ogni caso fermo quanto disposto nell‟articolo 108 del decreto legislativo 17

marzo 1995, n.230.



L‟esposizione a radiazioni ionizzanti di volontari che partecipano a programmi di ricerca medica e

biomedica è possibile solo a seguito di consenso liberamente espresso.



3. Autorizzazione







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Prima di avviare un programma di ricerca medica o biomedica deve essere acquisito il parere

vincolante del Comitato Etico secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 18 marzo 1998,

pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.122 del 28 maggio 1998.



Le pratiche sperimentali diagnostico-terapeutiche non richiedono preventiva autorizzazione, ma

devono venir notificate al Comitato Etico dell‟azienda sanitaria od ospedaliera di riferimento,

unitamente agli elementi che le giustificano e al consenso dei pazienti. Il Comitato Etico ha facoltà di

sospenderne in ogni momento l‟effettuazione, dandone motivazione e inviandone comunicazione al

responsabile legale della struttura in cui viene effettuata la pratica sperimentale.



4. Giustificazione



La ricerca con radiazioni ionizzanti su persone deve venir giustificata sulla base del beneficio diretto

che può derivarne per le persone esposte o, allorché questo non sia ipotizzabile, sulla base dell‟utilità

sociale dei risultati conseguibili.



Non è ipotizzabile beneficio diretto nel caso di ricerche utilizzanti volontari sani. Ad essi sono

equiparati i pazienti con patologia non coerente con l‟oggetto della ricerca.



Allorché non è ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione deve essere particolarmente accurata e

tenere conto dell‟utilità sociale attesa. Oltre al rischio da radiazioni va considerato anche ogni altro

rischio associato od aggiuntivo che la ricerca possa comportare. In tali casi si applicano, comunque, i

limiti di dose stabiliti per le persone del pubblico.



Le pratiche sperimentali diagnostico-terapeutiche sono giustificate in base a dati, reperibili nella

letteratura scientifica internazionale, che permettano di ipotizzarne l‟utilità.



In questi casi il medico sperimentatore può, sotto la sua diretta responsabilità impiegare procedure

apparecchiature o radiofarmaci per una indicazione o una via di somministrazione diversa da quella

autorizzata per l‟immissione in commercio.



5 Ottimizzazione



Le procedure e le caratteristiche delle apparecchiatura utilizzate vanno dichiarate nel programma di

ricerca. La permanenza dei requisiti di qualità nel corso della ricerca deve essere verificata con la

periodicità dichiarata nel programma stesso.La dose efficace ai volontari partecipanti deve essere

contenuta nel livello minimo compatibile con l‟ottenimento del fine della ricerca ed essere essere

dichiarata nel programma di ricerca .



Lo sperimentatore coordinatore assume la responsabilità che le esposizioni vengano effettuate

secondo norme di buona tecnica.



6 Divieti e limiti



Le donne con gravidanza accertata o sospetta sono escluse dalla partecipazione a ricerche con

radiazioni ionizzanti.



Le donne che allattano al seno sono escluse da ricerche che comportino somministrazione di

radionuclidi o radiofarmaci.







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Soggetti in età infantile possono venire utilizzati solo per ricerche su patologia propria dell‟età

infantile di cui siano affetti e nell‟ipotesi di un beneficio diretto. E‟ d‟obbligo il consenso scritto del

responsabile legale dell‟infante..



I soggetti sani di età minore e comunque gli incapaci di consapevole e libero consenso non possono

partecipare a ricerche con radiazioni, salvo quando strettamente indispensabili allo studio di

specifiche patologie, ed in tal caso con il consenso scritto del tutore.



E‟ vietata l‟esposizione per ricerca di persone che abbiano già ricevuto esposizioni a radiazioni

ionizzanti in precedenti programmi di ricerca e per le quali non siano prospettabili benefici diretti.



7 Vincoli di dose e particolari prescrizioni



I vincoli di dose per i volontari sani per i quali non sia ipotizzabile un beneficio diretto, sono basati

sulle indicazioni della Commissione Europea "Radiation Protection 99 – Guidance on medical

exposure in medical and biomedical reaserch". Resta, in ogni caso fermo quanto disposto

nell‟articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230.



Quando siano prospettabili benefici diretti il medico specialista responsabile delle esposizioni

programma individualmente, sottoponendoli alla decisione del Comitato Etico, vincoli di dose che

tengano conto di quanto riportato nella letteratura scientifica internazionale. Le inerenti indicazioni

devono esser riportate nel programma di ricerca.



Non sono sottoposti alla disciplina del decreto ministeriale 28 luglio 1977 pubblicato nella Gazzetta

ufficiale n.216 del 25 agosto 1977 i radiofarmaci utilizzati per ricerca per i quali siano disponibili

sufficienti dati sulla qualità e sulla sicurezza di impiego nell‟uomo in rapporto alla indicazione

proposta per la ricerca. In tal caso lo sperimentatore coordinatore dichiara, e il Comitato Etico

accerta, che siano rispettate le condizioni di affidabilità, con le inerenti specifiche , di cui all‟Allegato

1 del citato decreto.



ALLEGATO IV



Contenuti della formazione in radioprotezione



Fondamenti fisici della radiazione



Proprietà delle radiazioni ionizzanti



Interazioni delle radiazioni direttamente ionizzanti



Interazioni delle radiazioni indirettamente ionizzanti



Rischi da radiazione e dosimetria



Effetti biologici delle radiazioni



Analisi Rischi/Benefici



Ottimizzazione della dose







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Dose assorbita, equivalente di dose, dose efficace e loro unità di misura



RADIOPROTEZIONE



Normativa di radioprotezione



Uso dei dispositivi di protezione individuale



Esposizioni potenziali



Incidenti che implicano sovra esposizioni alle radiazioni ionizzanti.



PRATICHE RADIOLOGICHE CHE RICHIEDONO SPECIALE ATTENZIONE



Gravidanza potenziale e gravidanza in atto



Neonati e infanzia



Ricerca medica e biomedica



Attività di screening



Tecniche che implicano l‟impiego di altre dosi



GESTIONE DEL PAZIENTE E SUA RADIOPROTEZIONE



Giustificazione ed esposizione individuale.



Consenso informato



Utilizzo appropriato di precedenti informazioni cliniche e tecniche e procedure alternative



Definizione ed utilizzo dei livelli diagnostici di riferimento.



RADIODIAGNOSTICA



Elementi di tecnica radiologica



Raggi X (natura e produzione)



Scelte ed uso di apparecchiatureper radiodiagnostica



Fattori che influenzano la dose di radiazioni



Dosimetria



Assicurazione e controllo di qualità.



Fluoroscopia





71

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Fluoroscopia digitale



T.C.



Procedure interventistiche



Imaging vascolare



Qualità dell‟immagine in rapporto alla dose



Corretto utilizzo dei mezzi di contrasto



RADIOTERAPIA



Produzione di radiazioni ionizzanti.



Radiobiologia



Indicazioni della radioterapia



Procedure e apparecchiature di radioterapia :



Dosimetria



Radiosensibilizzazione



Volumi bersaglio



Radioprotezione e normative specifiche per la Radioterapia



Effetti collaterali precoci e tardivi



MEDICINA NUCLEARE



Struttura atomica e radioattività



Decadimento radioattivo



Indicazioni delle indagini medico nucleari



Procedure, strumentazion e apparecchiature per la Medicina Nucleare



Assicurazione di qualità e controlli di qualità



Radiofarmaci



Preparazione di dosi individuali



Calibrazione delle dosi





72

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RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.



Radioprotezione e normativa specifica in medicina nucleare



Protezione di organi a rischio



Gravidanza e allattamento



Disposizioni particolari per i pazienti portatori di radioattività



Procedure per i rifiuti radioattivi.



ALLEGATO V



I criteri di accettabilità della apparecchiature radiologiche (comprese quelle di radioterapia) e di

medicina nucleare sono quelle fissate nel documento:



Radioprotezione 91 edito dalla Commissione europea numero di catalogo CR-06-97-755-IT-c ISBN

92-828-1142-5



ALLEGATO VI



Disposizioni specifiche per le esposizioni durante la gravidanza e l‟allattamento



-Nei casi in cui la gravidanza è certa non e‟ consentito l‟impiego di procedure che comporti

l‟irraggiamento dell‟embrione o del feto, tranne nei casi di necessità accertata o di urgenza.



Laddove non sia possibile rinviare l‟indagine od il trattamento il medico specialista deve:



-informare la donna dei possibili rischi , associati all‟esposizione, per l‟embrione o il feto;



-nelle indagini diagnostiche con raggi X programmare l‟ottenimento dell‟informazione desiderata,

con il minor numero possibile di proiezioni, riducendo al minimo la durata della scopia o il numero

di scansioni nel caso di esami tomografici con tecnica convenzionale, procedendo ad un‟accurata

collimazione ed escludendo dal fascio diretto schermando, ove possibile, il prodotto del

concepimento;



-nelle indagini di medicina nucleare programmare l‟ottenimento dell‟informazione desiderata

ponendo particolare attenzione alla scelta del tracciante, riducendo al minimo l‟attività somministrata

ed accelerando ove possibile l‟eliminazione del radiofarmaco.



-Se esiste incertezza sullo stato di gravidanza e non è possibile rinviare l‟indagine o il trattamento

questo deve essere effettuato seguendo le raccomandazioni indicate al punto precedente.



Nel caso di somministrazione di radiofarmaci a donne che allattano al seno il medico prescrivente e,

al momento dell‟indagine o del trattamento, il medico specialista deve informare la donna degli

effetti che lo specifico radiofarmaco somministrato può avere sul lattante, e deve valutare

l‟opportunità di sospendere l‟allattamento in via definitiva o temporanea in relazione allo specifico

radiofarmaco utilizzato.



Nei trattamenti di medicina nucleare, in cui può permanere nei pazienti una elevata attività residua, il

medico specialista può suggerire di interporre un intervallo temporale tra irradiazione e



73

STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE

RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.



concepimento.



Valutazione della dose all‟utero.



Ai fini delle valutazioni di cui all‟Articolo 10 comma 2 dovranno essere adottati i seguenti citeri di

valutazione.



Fatta salva la necessità di avvalersi di un esperto di fisica medica secondo quanto stabilito

dall‟Articolo 6 comma 3, per gli esami radiodiagnostici di cui è nota la tecnica impiegata (kV- mAs)

potranno essere utilizzate le seguenti tabelle:



Diagnostica convenzionale:



per indagini eseguite ad una distanza fuoco-rivelatore di circa 1 m proiezione AP/PA per indagini in

cui l‟utero è nel fascio primario.



Tensione Prodotto Dose assorbita dall'utero

(mSv)

(kV) Corrente-tempo

(mAs)

70 1 0,04

90 1 0,1

110 1 0,2



La dose assorbita aumenta proporzionalmente al prodotto corrente-tempo.



Ct



Tensione Prodotto Dose assorbita

all'utero (mSv)

(kV) Corrente-tempo

(mAs)

12-130 1 0,1



La dose assorbita aumenta proporzionalmente al prodotto corrente-tempo.



Valutazione della dose nell'attività di Radiodiagnostica



Nella tabella seguente sono riportati valori tipici delle dosi assorbite da determinati tessuti in alcuni

esami radiologici (1)



Esame RX Equivalente Equivalente di

di dose al dose al feto

feto (mSv)

(mSv)

Valore



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medio Valore massimo

Rx convenzionale 1 Sievert



per le radiazioni alfa: 1 Gray => 20 Sievert



per i fasci di neutroni: 1 Gray => 3 - 11 Sievert (a seconda dell'energia dei neutroni)



Di uso più comune é il sottomultiplo millisievert (mSv), pari a un millesimo di Sv.

Ad esempio, come riportato nella seguente tabella, una radiografia al torace comporta

l'assorbimento di una dose di circa 0,14 millisievert (mSv).



Alcuni dati dosimetrici relativi ad esami medici con raggi X:





Radiografia del torace 0,14 mSv Radiografia dell'addome 1,1 mSv Radiografia del tubo

digerente4,1÷7,2mSv,Colecistografia1,5mSvUrografia3,1mSv , Mammografia 1,0 mSv





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C) L'esposizione dell'uomo alle radiazioni



L'uomo può essere esposto alla radioattività in due modi:



• per esposizione esterna, che avviene quando l'individuo si trova sulla traiettoria delle radiazioni

emesse da una sorgente radioattiva situata all'esterno dell'organismo; si parla, in questo caso, di

irradiazione

• per esposizione interna, che si verifica quando la sorgente radioattiva si trova all'interno

dell'organismo, a causa di inalazione per respirazione, e/o ingestione, ovvero per introduzione

attraverso una ferita; si parla, in questo caso, di contaminazione interna

L'esposizione esterna cessa quando l'individuo si allontana dalla sorgente ovvero vengono interposti

opportuni schermi tra sorgente e individuo. Le radiazioni alfa, beta e gamma da esposizione esterna

non fanno diventare radioattiva la materia che le assorbe.

L'esposizione interna cessa quando i radioisotopi respirati o ingeriti o introdotti attraverso ferite

sono completamente rimossi dall'organismo (ad esempio: con l'urina, le feci, ecc.).





L'esposizione alle radiazioni naturali



Per poter considerare nella giusta luce gli effetti della radioattività sull'uomo, é necessario anzitutto

prendere in considerazione l'esposizione alle radiazioni naturali. A tale "bagno di radioattività", in

cui l'uomo é immerso fin dalla sua origine, gli organismi viventi si sono da tempo adattati.

La dose annualmente assorbita da ogni individuo della popolazione per effetto della radioattività

naturale é mediamente di 2,4 mSv/anno



(2,4 millisievert/anno)









Esposizione Esposizione

Sorgente Totale(mSv/anno)

esterna(mSv/anno) interna(mSv/anno)

Raggi cosmici 0,36 0,36

Potassio-40 0,15 0,18 0,33

Uranio-238 e

radioisotopi associati 0,10 1,24 1,34

Torio-232 e

radioisotopi associati 0,16 0,18 0,34





Alla radioattività naturale contribuiscono una componente terrestre e una componente extraterrestre.



La componente terrestre é dovuta ai radionuclidi presenti nei materiali della crosta terrestre (rocce,

minerali), come: il potassio-40, l'uranio naturale, il torio e i radionuclidi ad essi associati. Tra questi

ultimi, particolare importanza riveste il radon, prodotto gassoso che offre il maggiore contributo alla

radioattività naturale.



La componente extraterrestre é costituita dai raggi cosmici, i cui effetti sono tanto più rilevanti

quanto più ci si allontana dalla superficie terrestre, e quindi dalla protezione dell'atmosfera. Ad

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esempio, in un volo in aereo, l'effetto dei raggi cosmici é circa 100 volte maggiore di una zona al

livello del mare.



E) Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti



Da quando l'uomo ha scoperto la radioattività, le proprietà di vari radioisotopi sono state sfruttate

per impieghi pacifici e purtroppo, talvolta anche a scopi bellici.





Ciò ha determinato, da una parte, lo studio degli effetti sull'uomo di dosi di radiazioni anche

elevate, e dall'altra, lo sviluppo di principi e strumenti per una efficace protezione dalle radiazioni

ionizzanti (radioprotezione).



In termini molto generali, gli effetti delle radiazioni ionizzanti sull'uomo possono distinguersi in

effetti immediati (detti anche deterministici) ed effetti a lungo termine (detti anche stocastici).



Gli effetti immediati sono quelli che, al di sopra di un certo valore di dose, si manifestano

indistintamente a tutti coloro che sono stati irradiati, entro un tempo di solito assai breve (non più di

qualche giorno o qualche settimana), e per cui la gravità dei danni aumenta con l'aumentare della

dose.

Nella tabella qui sotto riportata è indicata la stima nell'individuo adulto della soglia di dose per

effetti deterministici:



Soglia di dose

Equivalente di dose

totale Equivalente di dose totale

Tessuto ed effetto ricevuto in una ricevuto per esposizioni

singola fortemente frazionate o

breve protratte (Sv)

esposizione(Sv)

Testicoli

Sterilità

temporanea

Sterilità 0,15 NA ¹

permanente 3,5 NA

Ovaie

Sterilità 2,5 ÷ 6,0 6,0

Cristallino

Opacità osservabili

² 0,5 ÷ 2,0 5,0

Deficit visivo 5,0 > 8,0

Midollo osseo

Depressione

dell'emopoiesi 0,5 NA

Aplasia mortale 1,5 NA







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¹ NA indica "Non Applicabile", in quanto la soglia dipende dall'intensità di dose più che dalla dose

totale

² Opacità lenticolari appena osservabili



Ad esempio: una esposizione superiore a 1 Gray comporta, come conseguenze, vomito e netta

modificazione della formula del sangue; una esposizione superiore a 5 Gray può provocare il

decesso per danno al tessuto emopoietico se il soggetto non è sottoposto a cure adeguate.

I suddetti valori si riferiscono a una esposizione omogenea a tutto il corpo. Nel caso della

radioterapia dei tumori, si arriva a somministrare dosi molto più elevate, anche oltre 40 Gray, ma

concentrate limitatamente ed esclusivamente al tumore da distruggere.



L'esposizione a dosi più o meno elevate di radiazioni ionizzanti può avere effetti a lungo

termine che possono provocare cancro o leucemia. Tali effetti si manifestano in modo

aleatorio, che non si può predire in modo certo per ciascuna persona sottoposta alle

radiazioni.

In questi casi, si parla di probabilità di accadimento, che cresce o diminuisce a seconda

dell'entità più o meno rilevante della dose assorbita. La stima di tale probabilità è ricavata dai

dati sperimentali (epidemiologia) ottenuti osservando le conseguenze dell'esposizione alle

radiazioni su persone o gruppi di persone (ad esempio: i giapponesi sopravvissuti alle

esplosioni nucleari di Hiroshima e Nagasaki; i lavoratori e le popolazioni limitrofe esposti alle

conseguenze di incidenti in installazioni nucleari).Si è potuto così stabilire che la probabilità

di insorgenza di cancro o leucemia è elevata per alte dosi, mentre è assai limitata(ma non

esclusa) per basse dosi.



Il limite massimo di dose stabilito dalla legge italiana per le persone del pubblico è 1 millisievert

(1mSv) / anno al di sopra della dose naturale di radiazioni. Secondo gli studi sugli effetti a lungo

termine, questa dose corrisponde ad una probabilità di sviluppo di un cancro o leucemia mortale

pari a 1 / 100.000 .



F) La radioprotezione



Una volta conosciute le conseguenze dannose che l'esposizione alle radiazioni ionizzanti può

provocare, è stato necessario provvedere alla predisposizione di adeguate misure di protezione.

E' nata così la radioprotezione, ossia un insieme di misure destinate a garantire la protezione dalle

radiazioni ionizzanti dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.





Le regole più elementari della radioprotezione sono le seguenti:



- allontanarsi dalla sorgente di radiazioni, in quanto l'intensità delle radiazioni diminuisce con la

distanza (ad esempio: le installazioni nucleari sono circondate da una "zona di rispetto" che

impedisce l'insediamento di attività umane nelle immediate vicinanze);

- - interporre uno o più dispositivi di schermatura tra la sorgente e le persone (ad esempio, nelle

installazioni nucleari, la protezione dei lavoratori e dell'ambiente circostante è assicurata da una

serie di schermi costituti da spessori o muri di piombo, di acciaio, di cemento, di materiali

speciali);

- ridurre al minimo la durata di esposizione alle radiazioni.

- Queste regole sono peraltro simili a quelle da prendere a riferimento per proteggersi dai raggi

solari (ad esempio: l'utilizzazione di creme speciali che fungono da schermo e limitano

l'esposizione).





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RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.



Oltre che da norme elementari di buona pratica, la radioprotezione è regolata da una severa

normativa di legge. Negli Stati dell' Unione Europea, ciascuno Stato Membro è obbligato a

inserire nella propria legislazione le specifiche Direttive Euratom, periodicamente aggiornate

secondo i più rigorosi standards internazionali.

- In Italia, la legislazione fondamentale sulla radioprotezione è contenuta nel Decreto Legislativo

n. 230 del 1995, recentemente aggiornato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 241 del 2000.

I principi ispiratori di tale legge, come di tutte le analoghe leggi dei Paesi dell'Unione Europea,

sono i seguenti:

- Principio della Giustificazione dell'attività (Le attività che comportano rischi di esposizione

alle radiazioni ionizzanti devono essere preventivamente giustificate e periodicamente

riconsiderate alla luce dei benefici che da esse derivano)

- Principio dell'Ottimizzazione della protezione (Le esposizioni alle radiazioni ionizzanti

debbono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei

fattori economici e sociali)

- Principio della Limitazione delle dosi (La somma delle dosi ricevute non deve superare i limiti

prescritti)



In relazione a quest'ultimo enunciato, la legge italiana prescrive che non si debbano superare i

seguenti limiti:

- Per i "lavoratori esposti" (lavoratori impegnati in attività che prevedono l'uso o la

manipolazione di radioisotopi) al massimo 20 millisievert/anno in più rispetto alla radiazione

naturale(pari, come abbiamo visto, a 2,4 millisievert/anno).

- per tutti gli altri individui della popolazione:

- al massimo 1 millisievert/anno in più rispetto alla radiazione naturale (pari, come abbiamo

visto, a 2,4 millisievert/anno).

-



I criteri di radioprotezione che devono essere rispettati oggi per la costruzione di una nuova

installazione nucleare impongono che la dose che tale nuovo insediamento determina per la

popolazione circostante debba essere contenuta entro una piccola frazione rispetto al limite di

legge (pari, come già visto, a 1 millisievert/anno in più rispetto alla radiazione naturale).

Si dice che una radiazione è ionizzante quando è in grado di produrre, in modo diretto o

indiretto, la ionizzazione degli atomi e delle molecole del mezzo attraversato (la

ionizzazione è un processo mediante il quale gli atomi acquistano, o perdono, elettroni,

diventando quindi elettricamente carichi). Si considerano ionizzanti le radiazioni con lunghezza

d'onda maggiore di 400 10-9m; la radiazione ultravioletta (10÷400 10-9m) non è quindi da

considerarsi ionizzante.

- Per quanto precedentemente descritto si può dedurre che il processo di ionizzazione porta

necessariamente ad alterazioni degli atomi, almeno in via transitoria, e può in tal modo

produrre modificazioni nella struttura delle molecole che li contengono. Se le molecole alterate

sono situate in una cellula vivente, essa stessa può risultare danneggiata.

Esiste la possibilità che la dose assorbita durante un'irradiazione (cioè l'energia assorbita per unità

di massa) abbia degli effetti sul corpo umano; gli effetti sul singolo individuo esposto alle radiazioni

si manifestano se si supera una certa quantità di dose (effetti a soglia), che nel caso, per esempio di

un esame radiologico, non viene di norma nemmeno lontanamente raggiunta, neanche con esami

ripetuti moltissime volte. Esistono poi gli effetti casuali, che sono indipendenti dalla dose, e che

potrebbero manifestarsi su chiunque venga esposto alle radiazioni ionizzanti.



Al fine di renderci conto dell'effettivo rischio a seguito di un'esposizione a radiazioni ionizzanti

soffermiamoci sull'esame radiografico. Questa è una procedura molto comune. In Italia, il numero

di esami radiologici in un anno è stato stimato essere dell'ordine di 100 milioni, questo equivale ad



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affermare che in media ciascun italiano si sottopone a due esami radiologici all'anno. Per rendersi

conto delle minime probabilità di subire un danno a seguito di una o più radiografie è sufficiente

evidenziare quanto sia più rischioso compiere le proprie attività quotidiane; ad esempio fare circa

200 radiografie al torace all'anno accorcia la vita:

-



- 100 volte di meno di essere alcolista,

- 63 volte di meno di essere fumatore,

- 25 volte di meno di fare lavori pesanti,

- 8 volte di meno di guidare l'automobile,

- 5 volte di meno di bere alcolici ogni tanto,

- 3 volte di meno di respirare aria inquinata.



Una mammografia corrisponde invece al rischio di:



- percorrere in macchina 100 km in autostrada,



oppure



- fumare 3 sigarette in tutta la vita.





Nel caso di donne in stato di gravidanza si preferisce, per quel periodo, evitare esami radiologici

alla zona del torace e del bacino. Infatti, la probabilità di danni casuali sul feto è maggiore che

sull'adulto, in quanto i tessuti e gli organi in formazione sono più sensibili alle radiazioni degli

organi già formati. Inoltre le prime settimane di gestazione sono le più a rischio per eventuali

malformazioni. Ciò non significa assolutamente che i danni si manifestino per forza, ma se è

possibile evitare di sottoporsi a un esame radiologico all'addome o al torace proprio in quel periodo

è meglio. Se si tratta invece di una frattura a una mano o a una gamba è possibile sottoporsi

all'esame; è compito del personale fornire i necessari sistemi per proteggere l'addome dalle

radiazioni. Il miglior modo di proteggersi dai raggi X è evitare radiografie inutili, ma un sospetto di

malattia giustifica sempre un'indagine approfondita, anche radiologica.



È necessario notare tuttavia che l'uomo, fin dal suo apparire sulla Terra, è stato

costantemente esposto alle radiazioni ionizzanti di origine naturale, che sono state l'unica fonte

d'irradiazione fino a poco meno di un secolo fa. Ancora oggi, nonostante l'ampio impiego a scopo

medico, e non solo, delle radiazioni, la radioattività naturale continua a essere il maggior contributo

alla dose ricevuta dalla popolazione ed è assai probabile che questo si verifichi anche in futuro.



In natura esistono infatti nuclei radioattivi (radionuclidi) di elementi chimici che, essendo instabili,

si trasformano (decadono) in uno o più nuclei, generalmente più stabili, emettendo radiazione

elettromagnetica oppure particelle cariche di diversa energia a seconda del tipo di nucleo.



La radioattività naturale si divide in una componente di origine terrestre e in una di origine

extraterrestre. La prima è dovuta ai radionuclidi presenti nei materiali inorganici della crosta

terrestre (rocce e minerali). La concentrazione di materiale radioattivo dipende dalla

conformazione geologica delle diverse aree; inoltre numerosi materiali da costruzione emettono

quantità relativamente modeste di radiazioni. Anche le acque contengono nuclei radioattivi, a causa

sia delle piogge, che trasportano le sostanze radioattive dell'aria, sia delle acque di drenaggio che

convogliano nei bacini idrici le sostanze presenti nelle rocce e nel suolo.





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La componente extraterrestre alla radioattività naturale è dovuta essenzialmente ai raggi cosmici,

particelle cariche che provengono dalla spazio interstellare e interagiscono con l'atmosfera

originando altre particelle secondarie, anche se per la maggior parte i raggi cosmici primari

vengono assorbiti nello strato più alto dell'atmosfera. Inoltre alle alte quote il loro flusso è

comunque maggiore che sul livello del mare. [1]



Lo studio epidemiologico è lo strumento valutativo dello stato di salute di una popolazione,

studio che può limitarsi alla semplice descrizione numerica, temporale e geografica (epidemiologia

descrittiva) o anche alla valutazione sistematica del sospetto di correlazione dello stato di salute con

la presenza di un agente responsabile (epidemiologia analitica). Quest' ultima è pertanto la

disciplina medica che studia la distribuzione delle malattie non solo infettive, come un tempo,

ma, oggi soprattutto, anche croniche e degenerative. Forse in nessuna altra branca della

salute umana sono stati condotti tanti studi di epidemiologia analitica come nel caso degli

esposti a radiazioni ionizzanti il cui risultato rappresenta l'elemento più importante per la

impostazione dottrinaria della radioprotezione.



Seguendo allora l'indirizzo epidemiologico analitico, sono stati condotti studi tipo coorte e tipo

caso-controllo per cercare di ottenere delle correlazioni non solo causali, ma anche quantitative tra

esposizione a radiazioni e incidenza o mortalità oncogena. Le più importanti serie epidemiologiche

studiate sono:



- sopravvissuti giapponesi alle esplosioni nucleari,



- pazienti irradiati per fluoroscopia,



- pazienti irradiati per spondilite,



- pazienti irradiati per tinea capitis,



- pazienti trattati con radio per TBC,



- minatori esposti ad alte concentrazioni di radon,



- pittori di quadranti di orologio, etc.



Tra queste, quella più significativa, rappresentativa ed attendibile dal punto di vista statistico è

tuttavia quella dei sopravvissuti alle esplosioni nucleari della seconda guerra mondiale. E' a

questa coorte pertanto che, in prima istanza, fanno riferimento tutti quegli organismi che eseguono

valutazioni sul legame quantitativo tra rischio oncogeno ed esposizione, come l'UNSCEAR (il

Comitato scientifico delle Nazioni Unite sugli effetti delle radiazioni atomiche), il NIH (l'Istituto

nazionale di sanità degli Stati Uniti), il BEIR (la Commissione scientifica per le radiazioni

dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti), l'ICRP (la Commissione internazionale

per le protezioni radiologiche). A corredo e a conferma scientifica del legame causale tra

radiazioni e tumore vi sono anche i numerosi studi in vitro e tutta la sperimentazione

radiobiologica. Dall'insieme dei vari studi è stato possibile dedurre delle valutazioni quantitative di

mortalità oncogena in funzione di dosi medio-alte (maggiori di alcune decine di milliSievert).

Diversa è invece la situazione per quanto riguarda esposizioni a dosi basse in corrispondenza alle

quali, non solo non è possibile inferire delle correlazioni quantitative, ma neanche correlazioni

causali. Infatti, per mancanza di effetti chiaramente ed univocamente correlabili alle dosi, le

indagini e gli studi effettuati non sono riusciti a fornirci indicazioni statisticamente significative di

un aumento del rischio oncogeno tra gli esposti. Al riguardo, vale la pena citare il documento



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UNSCEAR 2000 secondo il quale "Il numero dei tumori solidi associati con l'esposizione alle

radiazioni non è sufficiente per permettere una analisi dettagliata della risposta in dose per molti siti

o tipi specifici di tumori. Per tutti i tumori solidi raggruppati la relazione della curva dose-risposta è

lineare fino a circa 3 Sv, mentre la curva dose-risposta per la leucemia viene meglio descritta da una

funzione lineare-quadratica. Rischi statisticamente significativi per il cancro nel "Life Span Study"

(l'Organismo nippo-americano oggi denominato Radiation Effects Research Foundation (RERF),

che studia gli effetti delle esplosioni nucleari giapponesi) vengono rilevati per dosi all'organo

superiori a circa 100 mSv". Ciò risulterebbe ancora più vero per la leucemia per la quale i risultati

dello stesso Life Span Study indicano un rischio relativo inferiore a 1 al di sotto di 20 mSv. Questo

risultato di assenza di evidenze di aumento del rischio oncogeno alle basse dosi viene confermato

dal raffronto delle statistiche oncogene tra popolazioni soggette a fondi ben diversi di radiazioni.

Mentre nel caso degli effetti stocastici somatici si è potuto far riferimento anche alla epidemiologia

analitica, nel caso degli effetti genetici si può far ricorso solo alla radiobiologia sperimentale

animale. Müller lavorò per 10 anni prima di poter dimostrare nel 1927 che i raggi X producono

realmente mutazioni nella Drosophila melanogaster. Sull'azione mutagena delle radiazioni

evidenziata sul moscerino della frutta, organismo caratterizzato da solo 4 cromosomi, da intensa

capacità riproduttiva e da una veloce successione generazionale, si è impostata una imponente

ricerca che ancora oggi conduce ad importanti risultati scientifici. In particolare è stato rilevato che

vi è un aumento delle mutazioni trasmesse ai discendenti, che questo aumento è collegato in modo

lineare alla dose assorbita dai genitori (siamo sempre a dosi elevate), che l'intensità di radiazione ed

il frazionamento della dose sono ininfluenti nella determinazione dell'effetto e che il danno genetico

presente nei figli non può essere riparato. Gli stessi esperimenti radiobiologici condotti su altre

specie animali hanno confermato l'effetto mutageno sulle cellule germinali e la conseguente

trasmissione di tali mutazioni ai discendenti. Come già detto, non è stato possibile sinora rilevare

con metodi epidemiologici un eccesso di malattie ereditarie nella progenie umana di soggetti esposti

alle radiazioni ionizzanti rispetto alla progenie di soggetti non esposti. Lo studio

radioepidemiologico più importante è stato quello sui discendenti dei sopravvissuti di Hiroshima e

Nagasaki, nel corso del quale è stato effettuato un confronto tra 30.000 bambini di cui almeno uno

dei genitori era stato irradiato e 40.000 bambini i cui genitori non erano stati irradiati. Nessuna

differenza statisticamente significativa è apparsa tra i due gruppi per quanto concerne lo sviluppo

psicofisico, le malformazioni di origine genetica ed alcuni indicatori di natura citogenetica e

biochimica. I risultati dell'indagine epidemiologica pubblicati nel 1981 sono stati confermati nel

1988. Altre indagini condotte su popolazioni umane, per quanto di minore rilevanza, non hanno

analogamente evidenziato alcun aumento di effetti genetici.



Ne consegue che:



N.B.



Allora, ed è qui un punto molto importante perché sta alla base della impostazione filosofica

della radioprotezione, ci si pone in una prospettiva di cautela e si introduce l'ipotesi che quel

rapporto di linearità, che è stato riscontrato alle dosi medio-alte tra incidenza neoplastica e

dose, possa esser estrapolato anche alle piccole dosi fino a dose zero, senza quindi una soglia al

di sotto della quale considerare assenti gli effetti neoplastici. Una prospettiva, questa, di

cautela, in quanto è ben evidente, come del resto già evidenziato più sopra, che l'organismo ha

delle risorse reattive alla noxa con le quali cerca di opporsi al danno o di ripristinare le

condizioni "quo ante"; risorse rappresentate da vari meccanismi di protezione, di riparazione

e di eliminazione degli effetti elementari prodotti dalla radiazione. Analogamente, a dosi

elevate le radiazioni ionizzanti possono produrre danni ereditari. Infatti, come accennato,





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i dati sperimentali su piante ed animali, notevolmente numerosi, ottenuti in

condizioni di irradiazione perfettamente definite (dose e rateo di dose), indicano

che tali danni possono di fatto insorgere.



Per quanto analoghi effetti non siano stati dimostrati a tutt'oggi nella specie umana, tuttavia,

sempre per i fini della radioprotezione e nello spirito del principio di cautela, in analogia a quanto si

registra nella sperimentazione animale, si assume che anche nell'uomo si possano avere effetti

genetici e, anche in questo caso, si suppone che l'incidenza di effetti, calcolata per estrapolazione

dalle sperimentazioni sugli animali, sia correlata linearmente con la dose e sia estrapolabile fino a

dose zero. [2]





D.Lgs. 26.5.2000, n. 241



Decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 96/29/Euratom che stabilisce le norme

fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori

contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (CdM 26.5.2000)



vedi anche:



 Circolare n. 5/2001 del 08/01/01 del Ministero del lavoro (file di Word)

 relativa all'applicazione del D. Lgs. 241/00 in materia di protezione sanitaria dei lavoratori

e della popolazione dalle radiazioni ionizzanti

 Avviso di rettifica del 22 Marzo 2001

 Avviso relativo al decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante: "Attuazione della

direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei

lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti".

 Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n.257

 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante

attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della

popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

 Circolare I.S.P.E.S.L. - 2002

 Nuove modalità di trasmissione della Documentazione relativa ai lavoratori esposti a

radiazioni ionizzanti ai sensi del D. Lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni

(D.Lgs 241/2000 e D.Lgs 257/2001).



Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n.25, e, in particolare, l’articolo 19;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230;

Vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme

fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro

i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 11

febbraio 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica;



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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 maggio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei Ministri dell‟ambiente, della sanità,

del lavoro e della previdenza sociale, dell‟industria, del commercio dell‟artigianato e dell‟interno, di

concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, è sostituito dal seguente:

"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in

materia di radiazioni ionizzanti.".

Articolo 2

1. All‟articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una

sorgente artificiale o da una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano

stati trattati per le loro proprietà radioattive fissili o fertili e cioè :

1) alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione,

esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie

radioattive;

2) al funzionamento di macchine radiogene;

alle lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina di cui al capo IV;".

b) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"c) alle attività lavorative diverse dalle pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di

sorgenti naturali di radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III bis;

d) agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata

dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica o di un'attività lavorativa non più in atto,

secondo la specifica disciplina di cui al capo X.";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il presente decreto non si applica all‟esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo naturale

di radiazione, ossia non si applica né ai radionuclidi contenuti nell‟organismo umano, né alla

radiazione cosmica presente al livello del suolo, né all‟esposizione in superficie ai radionuclidi

presenti nella crosta terrestre non perturbata. Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni

di aratura, di scavo o di riempimento effettuate nel corso di attività agricole o di costruzione, fuori

dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell‟ambito di interventi per il recupero di suoli

contaminati con materie radioattive.";

d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. In attesa dell‟emanazione dei decreti di cui al comma 2 le condizioni di applicazione sono

quelle fissate negli allegati I e I bis.

2 ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i termini di

applicazione dell‟articolo 10 ter, commi 1 e 3, secondo la procedura di cui al comma 2, i valori dei

livelli di azione di cui all‟allegato 1 bis, paragrafo 4, sono aggiornati in base alle indicazioni

dell‟Unione europea e agli sviluppi della tecnica.".

Articolo 3

L‟articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente:

"Articolo 2”

Principi concernenti le pratiche

1. Nuovi tipi o nuove categorie di pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti

debbono essere giustificati, anteriormente alla loro prima adozione o approvazione, dai loro

vantaggi economici, sociali o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario che ne può derivare.



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2. I tipi o le categorie di pratiche esistenti sono sottoposti a verifica per quanto concerne gli aspetti

di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove ed importanti prove della loro efficacia e delle

loro conseguenze.

3. Qualsiasi pratica deve essere svolta in modo da mantenere l‟esposizione al livello più basso

ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.

4. La somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare i limiti di dose stabiliti per i

lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione.

5. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle seguenti esposizioni:

esposizione di pazienti nell‟ambito di un esame diagnostico o di una terapia che li concerne;

b) esposizione di persone che coscientemente e volontariamente collaborano a titolo non

professionale al sostegno e all‟assistenza di pazienti sottoposti a terapia o a diagnosi medica;

c) esposizione di volontari che prendono parte a programmi di ricerca medica o biomedica, essendo

tale esposizione disciplinata da altro provvedimento legislativo;

esposizioni disciplinate in modo particolare dal presente decreto e dai relativi provvedimenti

applicativi.

6. In applicazione dei principi generali di cui ai commi 3 e 4, con i decreti di cui all‟articolo 1,

comma 2, sono esentate dalle disposizioni del presente decreto, senza ulteriori motivazioni, le

pratiche che soddisfino congiuntamente il principio di cui al comma 1, ed i seguenti criteri di base:

i rischi radiologici causati agli individui dalla pratica devono essere sufficientemente ridotti da

risultare trascurabili ai fini della regolamentazione;

l‟incidenza radiologica collettiva della pratica deve essere sufficientemente ridotta da risultare

trascurabile ai fini della regolamentazione nella maggior parte delle circostanze;

la pratica deve essere intrinsecamente senza rilevanza radiologica, senza probabilità apprezzabili

che si verifichino situazioni che possono condurre all‟inosservanza dei criteri definiti nelle lettere a)

e b).

Articolo 4

Gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono sostituiti dal seguente:

"Articolo4

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle e che emette radiazioni

ionizzanti con energia superiore a un mega electron volt (1 MeV);

b) apprendista: persona che riceve in un‟impresa un‟istruzione e una formazione allo scopo di

esercitare un mestiere specifico;

attivazione: processo per effetto del quale un nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito

di irradiazione con particelle o con raggi gamma ad alta energia del materiale in cui è contenuto;

c) attività (A): quoziente di dN diviso per dt, in cui dN è il numero atteso di transizioni nucleari

spontanee di una determinata quantità di un radionuclide da uno stato particolare di energia in un

momento determinato, nell'intervallo di tempo dt;

autorità competente: quella indicata nelle specifiche disposizioni;

d) becquerel (Bq): nome speciale dell'unità di attività (A); un becquerel equivale ad una transizione

per secondo.

1 Bq = 1 s -¹

I fattori di conversione da utilizzare quando l'attività è espressa in curie (Ci) sono i seguenti:

1 Ci = 3,7 x 10¹º Bq (esattamente)

1 Bq= 2,7027x 10 -¹¹ Ci

e) combustibile nucleare: le materie fissili impiegate o destinate ad essere impiegate in un impianto

nucleare; sono inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso

l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra

materia fissile che sarà qualificata come combustibile con decisione del Comitato direttivo

dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo



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economico (OCSE);

f) contaminazione radioattiva: contaminazione di una matrice, di una superficie, di un ambiente di

vita o di lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze radioattive. Nel caso particolare del corpo

umano, la contaminazione radioattiva include tanto la contaminazione esterna quanto la

contaminazione interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta;

g) datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che, mediante lavoratori di categoria A, effettua

prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere,

gestiti da terzi; non rientrano nella presente definizione i soggetti la cui attività sia la sola a

determinare la costituzione di una o più zone controllate presso le installazioni dei terzi, ai quali

soggetti si applicano le disposizioni generali del presente decreto;

h) detrimento sanitario: stima del rischio di riduzione della durata e della qualità della vita che si

verifica in una popolazione a seguito dell'esposizione a radiazioni ionizzanti. Essa include la

riduzione derivante da effetti somatici, cancro e gravi disfunzioni genetiche;

i) dose: grandezza radioprotezionistica ottenuta moltiplicando la dose assorbita (D) per fattori di

modifica determinati a norma dell'articolo 96, al fine di qualificare il significato della dose assorbita

stessa per gli scopi della radioprotezione;

l) dose assorbita (D): energia assorbita per unità di massa e cioè il quoziente di dE diviso per dm, in

cui dE è l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzantì alla materia in un elemento volumetrico e

dm la massa di materia contenuta in tale elemento volumetrico; ai fini del presente decreto, la dose

assorbita indica la dose media in un tessuto o in organo. L‟unità di dose assorbita è il gray;

m) dose efficace (E): somma delle dosi equivalenti nei diversi organi o tessuti, ponderate nel modo

indicato nei provvedimenti di applicazione, l‟unità di dose efficace è il sievert;

n) dose efficace impegnata(E(t)): somma delle dosi equivalenti impegnate nei diversi organi o

tessuti HT(t) risultanti dall‟introduzione di uno o più radionuclidi, ciascuna moltiplicata per il

fattore di ponderazione del tessuto wT ; la dose efficace impegnata E(t) è definita da :

E(t) = TwTHT(t)

Dove t indica il numero di anni per i quali è effettuata l‟integrazione; l‟unità di dose efficace

impegnata è il sievert;

o)dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto, in un determinato periodo di tempo,

in seguito all'introduzione di uno o più radionuclidi;

p)dose equivalente(HT): dose assorbita media in un tessuto o organo T, ponderata in base al tipo e

alla qualità della radiazione nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione; l‟unità di dose

equivalente è il sievert;

q)dose equivalente impegnata: integrale rispetto al tempo dell‟intensità di dose equivalente in un

tessuto o organo T che sarà ricevuta da un individuo, in quel tessuto o organo T, a seguito

dell‟introduzione di uno o più radionuclidi; la dose equivalente impegnata è definita da:

HT(t) = t0+t HT ( )d

t0

per una singola introduzione di attività al tempo t 0 dove t0

è l‟intensità di dose equivalente nell‟organo o nel tessuto T al tempo t , t è il periodo di tempo,

espresso in anni, su cui avviene l‟integrazione; qualora t non sia indicato, si intende un periodo di

50 anni per gli adulti e un periodo fino all‟età di 70 anni per i bambini; l‟unità di dose equivalente

impegnata è il sievert;

r) emergenza: una situazione che richiede azioni urgenti per proteggere lavoratori, individui della

popolazione ovvero l‟intera popolazione o parte di essa;

s) esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per

effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o

radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per

fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica

della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le

procedure stabilite nel presente decreto;



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t) esposizione: qualsiasi esposizione di persone a radiazioni ionizzanti. Si distinguono:

l'esposizione esterna: esposizione prodotta da sorgenti situate all'esterno dell'organismo;

l'esposizione interna: esposizione prodotta da sorgenti introdotte nell'organismo;

3) l'esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;

u) esposizione accidentale: esposizione di singole persone a carattere fortuito e involontario;

2. Inoltre si intende per:

a) esposizione d'emergenza: esposizione giustificata in condizioni particolari per soccorrere

individui in pericolo, prevenire l'esposizione di un gran numero di persone o salvare un'installazione

di valore e che può provocare il superamento di uno dei limiti di dose fissati per i lavoratori esposti;

b) esposizione parziale: esposizione che colpisce soprattutto una parte dell'organismo o uno o più

organi o tessuti, oppure esposizione del corpo intero considerata non omogenea;

c) esposizione potenziale: esposizione che, pur non essendo certa, ha una probabilità di verificarsi

prevedibile in anticipo;

d) esposizione soggetta ad autorizzazione speciale: esposizione che comporta il superamento di uno

dei limiti di dose annuale fissati per i lavoratori esposti, ammessa in via eccezionale solo nei casi

indicati nel decreto di cui all'articolo 82;

e) fondo naturale di radiazioni: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali,

sia terrestri che cosmiche, semprechè l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo

significativo da attività umane;

f) gestione dei rifiuti: insieme delle attività concernenti i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e

condizionamento, deposito, trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente;

g) gray (Gy): nome speciale dell'unità di dose assorbita

1 Gy =1 J Kg-¹

I fattori di conversione da utilizzare quando la dose assorbita è espressa in rad sono i seguenti:

1 rad = 10-² Gy

1 Gy = 100 rad

h) gruppi di riferimento (gruppi critici) della popolazione: gruppi che comprendono persone la cui

esposizione è ragionevolmente omogenea e rappresentativa di quella degli individui della

popolazione maggiormente esposti, in relazione ad una determinata fonte di esposizione;

i) incidente: evento imprevisto che provoca danni ad un'installazione o ne perturba il buon

funzionamento e può comportare, per una o più persone, dosi superiori ai limiti;

l) intervento: attività umana intesa a prevenire o diminuire l'esposizione degli individui alle

radiazioni dalle sorgenti che non fanno parte di una pratica o che sono fuori controllo per effetto di

un incidente, mediante azioni sulle sorgenti, sulle vie di esposizione e sugli individui stessi;

m) introduzione: attività dei radionuclidi che penetrano nell‟organismo provenienti dall'ambiente

esterno;

n) lavoratore esterno: lavoratore di categoria A che effettua prestazioni in una o più zone controllate

di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere gestiti da terzi in qualità sia di

dipendente, anche con contratto a termine, di una impresa esterna, sia di lavoratore autonomo, sia di

apprendista o studente;

o) lavoratori esposti: persone sottoposte, per l'attività che svolgono, a un'esposizione che può

comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico. Sono lavoratori

esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un

anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui all'articolo

82; gli altri lavoratori esposti sono classificati in categoria B;

p) limiti di dose: limiti massimi fissati per le dosi derivanti dall'esposizione dei lavoratori, degli

apprendisti, degli studenti e delle persone del pubblico alle radiazioni ionizzanti causate dalle

attività disciplinate dal presente decreto. I limiti di dose si applicano alla somma delle dosi ricevute

per esposizione esterna nel periodo considerato e delle dosi impegnate derivanti dall'introduzione di

radionuclidi nello stesso periodo;

q) livelli di allontanamento: valori, espressi in termini di concentrazioni di attività o di attività



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totale, in relazione ai quali possono essere esentati dalle prescrizioni di cui al presente decreto le

sostanze radioattive o i materiali contenenti sostanze radioattive derivanti da pratiche soggette agli

obblighi previsti dal decreto;

r) livello di intervento: valore di dose oppure valore derivato, fissato al fine di predisporre interventi

di radioprotezione;

s) materia radioattiva: sostanza o insieme di sostanze radioattive contemporaneamente presenti

Sono fatte salve le particolari definizioni per le materie fissili speciali, le materie grezze, i minerali

quali definiti dall'articolo 197 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e

cioè le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali nonché i combustibili nucleari;

t) materie fissili speciali: il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233;

qualsiasi prodotto contenente uno o più degli isotopi suddetti e le materie fissili che saranno definite

dal Consiglio delle Comunità europee; il termine "materie fissili speciali" non si applica alle materie

grezze;

u) materie grezze: l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui

il tenore di uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma

di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o

più delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio delle Comunità

europee;

v) matrice: qualsiasi sostanza o materiale che può essere contaminato da materie radioattive; sono

ricompresi in tale definizione le matrici ambientali e gli alimenti;

z) matrice ambientale: qualsiasi componente dell'ambiente, ivi compresi aria, acqua e suolo.

3. Inoltre, si intende per:

a) medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui

qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel

presente decreto;

b) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definita dal Consiglio

delle Comunità europee, sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici

appropriati le materie grezze;

c) persone del pubblico: individui della popolazione, esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli

studenti esposti in ragione della loro attività e gli individui durante l‟esposizione di cui all‟articolo

3, comma 5;

d) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione, ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli

studenti e le persone del pubblico;

e) pratica: attività umana che è suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni

provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente naturale di radiazioni, nel caso in cui

radionuclidi naturali siano trattati per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili, o da quelle

sorgenti naturali di radiazioni che divengono soggette a disposizioni del presente decreto ai sensi

del capo III bis. Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di emergenza;

f) radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento di energia in forma di particelle o onde

elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o con frequenza non minore di

3·1015 Hz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente.

g) riciclo: la cessione deliberata di materiali a soggetti al di fuori dell‟esercizio di pratiche di cui ai

capi IV, VI e VII, al fine del reimpiego dei materiali stessi attraverso lavorazioni;

h) riutilizzazione: la cessione deliberata di materiali ai soggetti di cui alla lettera g) al fine del loro

reimpiego diretto, senza lavorazioni;

i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o

dispositivi in genere, di cui non è previsto il riciclo o la riutilizzazione;

l) servizio riconosciuto di dosimetria individuale: struttura riconosciuta idonea alle rilevazioni delle

letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla misurazione della radioattività

nel corpo umano o nei campioni biologici. L'idoneità a svolgere tali funzioni è riconosciuta secondo

le procedure stabilite nel presente decreto;



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m) sievert (Sv): nome speciale dell'unità di dose equivalente o di dose efficace. Se il prodotto dei

fattori di modifica è uguale a 1:

1 Sv = 1 J kg -1

Quando la dose equivalente o la dose efficace sono espresse in rem valgono le seguenti relazioni:

1 rem = 10 –2 Sv

1 Sv = 100 rem

n) smaltimento: collocazione dei rifiuti, secondo modalità idonee, in un deposito, o in un

determinato sito, senza intenzione di recuperarli;

o) smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata di rifiuti radioattivi nell'ambiente in

condizioni controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto;

p) sorgente artificiale: sorgente di radiazioni diversa dalla sorgente naturale di radiazioni;

q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o

materia radioattiva, ancorchè contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini

della radioprotezione, non si può trascurare l'attività, o la concentrazione di radionuclidi o

l'emissione di radiazioni;

r) sorgente naturale di radiazioni: sorgente di radiazioni ionizzanti di origine naturale, sia terrestre

che cosmica;

s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti

della sorgente sigillata;

t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie

solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente

per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori

stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili;

u) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami

effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto qualificato al fine di

garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione;

v) sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio,

dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei

lavoratori esposti;

z)sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della

radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la concentrazione.

4. Inoltre, si intende per:

a) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia

questi due isotopi, in quantità tali che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238

sia superiore al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale;

b) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica, fissato per particolari condizioni ai sensi del

presente decreto, ai fini dell'applicazione del principio di ottimizzazione;

c) zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione

contro le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone

sorvegliate. E' zona controllata un ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per motivi di

protezione dalle radiazioni ionizzanti, in cui si verifichino le condizioni stabilite con il decreto di

cui all'articolo 82 ed in cui l'accesso è segnalato e regolamentato. E' zona sorvegliata un ambiente di

lavoro in cui può essere superato in un anno solare uno dei pertinenti limiti fissati per le persone del

pubblico e che non è zona controllata.".

Articolo 5.

1. Dopo il capo III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è inserito il seguente:

"Capo III bis

ESPOSIZIONI DA ATTIVITA‟ LAVORATIVE CON PARTICOLARI SORGENTI NATURALI

DI RADIAZIONI

Articolo 10 bis

Campo di applicazione



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Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di

sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell‟esposizione dei lavoratori o

di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Tali

attività comprendono:

attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a

prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in

particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di

lavoro sotterranei;

attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a

prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in

luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche

determinate;

attività lavorative implicanti l‟uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati

radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo

dell‟esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico;

attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi,

ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell‟esposizione di

persone del pubblico e, eventualmente, dei lavoratori;

attività lavorative in stabilimenti termali o attività estrattive non disciplinate dal capo IV;

attività lavorative su aerei per quanto riguarda il personale navigante.

2.Le attività lavorative di cui al comma 1 sono quelle cui siano addetti i lavoratori di cui al capo

VIII.

Articolo 10 ter

Obblighi dell’esercente

Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all‟articolo 10 bis, comma 1,

lettera a), l‟esercente, entro ventiquattro mesi dall‟inizio dell‟attività, procede alle misurazioni di

cui all'allegato I bis, secondo le linee guida emanate dalla Commissione di cui all‟articolo 10

septies.

Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all‟articolo 10 bis, comma 1,

lettera b), in zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate individuati dalle regioni e

province autonome, ai sensi dell‟articolo 10 sexies, ad elevata probabilità di alte concentrazioni di

attività di radon, l‟esercente procede, entro ventiquattro mesi dall'individuazione o dall‟inizio della

attività, se posteriore, alle misurazioni di cui all'allegato I bis secondo le linee guida emanate dalla

Commissione di cui all‟articolo 10 septies e a partire dai locali seminterrati o al piano terreno.

Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative di cui all‟articolo 10 bis, comma 1,

lettere c), d), limitatamente a quelle indicate nell'allegato I bis, ed e), l‟esercente, entro ventiquattro

mesi dall'inizio della attività, effettua una valutazione preliminare sulla base di misurazioni

effettuate secondo le indicazioni e le linee guida emanate dalla Commissione di cui all‟articolo 10

septies. Nel caso in cui le esposizioni valutate non superino il livello di azione di cui all‟allegato I

bis, l‟esercente non è tenuto a nessun altro obbligo eccettuata la ripetizione delle valutazioni con

cadenza triennale o nel caso di variazioni significative del ciclo produttivo. Nel caso in cui risulti

superato il livello di azione, l‟esercente è tenuto ad effettuare l‟analisi dei processi lavorativi

impiegati, ai fini della valutazione dell‟esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori, ed

eventualmente di gruppi di riferimento della popolazione, sulla base della normativa vigente, delle

norme di buona tecnica e, in particolare, degli orientamenti tecnici emanati in sede comunitaria. Nel

caso in cui risulti superato l‟80% del livello di azione in un qualsiasi ambiente cui le valutazioni si

riferiscano, l‟esercente è tenuto a ripetere con cadenza annuale le valutazioni secondo le indicazioni

e le linee guida emanate dalla Commissione di cui all‟articolo 10 septies.

Per le misurazioni previste dai commi 1 e 2, l‟esercente si avvale di organismi riconosciuti ai sensi

dell‟articolo 107, comma 3, o, nelle more dei riconoscimenti, di organismi idoneamente attrezzati,

che rilasciano una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione.



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Per gli adempimenti previsti dal comma 3, l‟esercente si avvale dell'esperto qualificato. L'esperto

qualificato comunica, con relazione scritta, all‟esercente: il risultato delle valutazioni effettuate, i

livelli di esposizione dei lavoratori, ed eventualmente dei gruppi di riferimento della popolazione,

dovuti alla attività, le misure da adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni e le eventuali

azioni correttive volte al controllo e, ove del caso, alla riduzione delle esposizioni medesime.

Articolo 10 quater

Comunicazioni e relazioni tecniche

In caso di superamento dei livelli di azione di cui all‟articolo 10 quinquies, gli esercenti che

esercitano le attività di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) inviano una

comunicazione in cui viene indicato il tipo di attività lavorativa e la relazione di cui all'articolo 10

ter, commi 4 e 5, alle Agenzie regionali e delle province autonome competenti per territorio, agli

organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio e alla Direzione provinciale del

lavoro.

La Direzione provinciale del lavoro trasmette i dati di cui al comma 1 al Ministero del lavoro ai fini

del loro inserimento in un archivio nazionale che il Ministero stesso organizza avvalendosi delle

strutture esistenti e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio; detto Ministero a richiesta, fornisce

tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri interessati.

Le comunicazioni e le relazioni di cui al comma 1 sono inviate entro un mese dal rilascio della

relazione.

Articolo 10 quinquies

Livelli di azione

Per i luoghi di lavoro di cui all‟articolo 10bis, comma 1, lettere a) e b), le grandezze misurate non

devono superare il livello di azione fissato in allegato I bis.

Nel caso in cui le grandezze di cui al comma 1 non superino il livello di azione ma siano superiori

all‟80 per cento del livello di azione, l‟esercente assicura nuove misurazioni nel corso dell'anno

successivo.

Nel caso di superamento del livello di azione di cui all'allegato I bis, l‟esercente, avvalendosi

dell‟esperto qualificato, pone in essere azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al di

sotto del predetto livello, tenendo conto del principio di ottimizzazione, e procede nuovamente alla

misurazione al fine di verificare l'efficacia delle suddette azioni. Le operazioni sono completate

entro tre anni dal rilascio della relazione di cui all'articolo 10 ter, comma 4, e sono effettuate con

urgenza correlata al superamento del livello di azione. Ove, nonostante l‟adozione di azioni di

rimedio, le grandezze misurate risultino ancora superiori al livello prescritto, l‟esercente adotta i

provvedimenti previsti dal capo VIII, ad esclusione dell'articolo 61, comma 2 e comma 3, lettera g),

dell‟articolo 69 e dell‟articolo 79, commi 2 e 3, fintanto che ulteriori azioni di rimedio non riducano

le grandezze misurate al di sotto del predetto livello di azione, tenendo conto del principio di

ottimizzazione.

Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 3 e le relative valutazioni di dose sono effettuate

con le modalità indicate nell‟allegato I bis o nell'allegato IV, ove applicabile. Nel caso in cui il

lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 1, comma 1,

le dosi dovute ai due diversi tipi di sorgenti sono registrate separatamente, fermi restando gli

obblighi di cui agli articoli 72, 73 e 96.

L‟esercente non è tenuto alle azioni di rimedio di cui al comma 3 se dimostra, avvalendosi

dell‟esperto qualificato, che nessun lavoratore è esposto ad una dose superiore a quella indicata

nell'allegato I bis; questa disposizione non si applica agli esercenti di asili - nido, di scuola materna

o di scuola dell‟obbligo.

Per i luoghi di lavoro di cui all‟articolo 10 bis, comma 1, lettere c), d) ed e), fermo restando

l‟applicazione dell‟articolo 23, se dall‟analisi di cui all‟articolo 10 ter risulta che la dose ricevuta dai

lavoratori o dai gruppi di riferimento della popolazione supera i rispettivi livelli di azione di cui

all'allegato I bis, l‟esercente adotta, entro tre anni, misure volte a ridurre le dosi al di sotto di detti

valori e, qualora, nonostante l‟applicazione di tali misure, l‟esposizione risulti ancora superiore ai



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livelli di azione, adotta le misure previste dal capo VIII e dal capo IX, sulla base dei presupposti

previsti negli stessi capi.

Le registrazioni delle esposizioni di cui al comma 6 e le relative valutazioni di dose sono effettuate

con le modalità indicate nell'allegato I bis e nell‟allegato IV, ove applicabile.

Nel caso in cui risulta che l‟esposizione dei lavoratori o dei gruppi di riferimento della popolazione

non supera i livelli di azione di cui all‟allegato I bis, l‟esercente esegue un controllo radiometrico,

qualora variazioni del processo lavorativo o le condizioni in cui esso si svolge possano far

presumere una variazione significativa del quadro radiologico.

Articolo 10 sexies

Individuazione delle aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon

Sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla Commissione di cui all‟articolo 10 septies, le

regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche

determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon, di cui all‟articolo 10

ter, comma 2; a tal fine:

qualora siano già disponibili dati e valutazioni tecnico-scientifiche, le regioni e le province

autonome sottopongono alla Commissione i metodi ed i criteri utilizzati per un parere sulla

congruenza rispetto a quelli definiti a livello nazionale;

in alternativa, le regioni e le province autonome effettuano apposite campagne di indagine nei

rispettivi territori.

La individuazione di cui al comma 1 è aggiornata ogni volta che il risultato di nuove indagini lo

renda necessario.

L‟elenco delle zone individuate ai sensi dei commi 1 e 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 10 septies

Sezione speciale della Commissione tecnica per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni

Nell‟ambito della Commissione tecnica di cui all‟articolo 9 è istituita una sezione speciale per le

esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni con i seguenti compiti:

elaborare linee-guida sulle metodologie e tecniche di misura più appropriate per le misurazioni di

radon e toron in aria e sulle valutazioni delle relative esposizioni;

elaborare criteri per l‟individuazione di zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad

elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon;

elaborare criteri per l‟individuazione, nelle attività lavorative di cui alle lettere c), d) ed e)

dell‟articolo 10 bis, delle situazioni in cui le esposizioni dei lavoratori, o di gruppi di riferimento

della popolazione, siano presumibilmente più elevate e per le quali sia necessario effettuare le

misurazioni per la valutazione preliminare di cui all‟articolo 10 ter, comma 3, nonché linee guida

sulle metodologie e tecniche di misura appropriate per effettuare le opportune valutazioni;

formulare proposte di adeguamento della normativa vigente in materia;

formulare proposte ai fini della adozione omogenea di misure correttive e di provvedimenti e volte

ad assicurare un livello ottimale di radioprotezione nelle attività disciplinate dal presente capo;

fornire indicazioni sui programmi dei corsi di istruzione e di aggiornamento per la misura del radon

e del toron e per l'applicazione di azioni di rimedio;

formulare indicazioni per la sorveglianza e per gli interventi di radioprotezione ai fini dell'adozione

di eventuali provvedimenti per il personale navigante.

Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la Commissione ha accesso e si avvale anche dei

dati di cui all'articolo 10 quater, comma 1, nonché delle comunicazioni e delle relazioni di cui

all'articolo 10 octies, comma 2, lettera c). La Commissione, entro un anno dal proprio insediamento,

emana le linee guida ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b) e, entro due anni, i criteri e le linee

guida di cui al medesimo comma, lettera c). I criteri e le linee guida saranno pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale.

La Commissione di cui al comma 1 è composta da ventuno esperti in materia, di cui:

uno designato dal Ministero della sanità;

uno designato dal Ministero dell‟ambiente;



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uno designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell‟artigianato;

uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

uno designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione;

uno designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

cinque designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano;

due designati dall‟ANPA;

due designati dall‟ISPESL;

due designati dall‟Istituto superiore di sanità;

uno designato dall'ENAC;

uno designato dall‟ENEA in quanto Istituto della metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti;

uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la protezione civile;

uno designato dal Ministero dell‟interno – Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le spese relative al funzionamento della Sezione speciale di cui al comma 1 sono poste a carico

dell‟ANPA, ai sensi dell‟articolo 1 bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, nei limiti delle

risorse di bilancio disponibili.

Articolo 10 octies

Attività di volo

Le attività lavorative di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera f), che possono comportare per il

personale navigante significative esposizioni alle radiazioni ionizzanti sono individuate nell'allegato

I bis.

Nelle attività individuate ai sensi del comma 1, il datore di lavoro provvede a:

a) programmare opportunamente i turni di lavoro, e ridurre l'esposizione dei lavoratori

maggiormente esposti;

b) fornire al personale pilota istruzioni sulle modalità di comportamento in caso di aumentata

attività solare, al fine di ridurre, per quanto ragionevolmente ottenibile, la dose ai lavoratori; dette

istruzioni sono informate agli orientamenti internazionali in materia;

c) trasmettere al Ministero della sanità le comunicazioni in cui è indicato il tipo di attività lavorativa

e la relazione di cui all'articolo 10 ter, il Ministero, a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di

vigilanza e ai ministeri interessati.

Alle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del capo VIII, ad eccezione di quelle di

cui all'articolo 61, comma 3, lettere a) e g), all'articolo 62, all'articolo 63, all'articolo 79, comma 1,

lettera b), numeri 1) e 2), e lettera c), e commi 2, 3, 4 e 7, all'articolo 80, comma 1, lettera a), e

lettere d) ed e), limitatamente alla sorveglianza fisica della popolazione, nonché all'articolo 81,

comma 1, lettera a). La sorveglianza medica dei lavoratori di cui al comma 1, che non siano

suscettibili di superare i 6 mSv/anno di dose efficace, è assicurata, con periodicità almeno annuale,

con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, al

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 settembre 1995, pubblicato nel

Supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 1995, ed alla legge 30

maggio 1995, n. 204, con oneri a carico del datore di lavoro.

Nei casi di cui al comma 1, la valutazione delle dosi viene effettuata secondo le modalità indicate

nell'allegato I bis.".

Articolo 6

Dopo l‟articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è aggiunto il seguente:

"Articolo 18 bis

Beni di consumo

1.L‟aggiunta intenzionale, sia direttamente che mediante attivazione, di materie radioattive nella

produzione e manifattura di beni di consumo nonché l'importazione o l'esportazione di tali beni, è

soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d‟intesa

con i Ministeri della sanità, dell‟ambiente, dell‟interno, del lavoro e della previdenza sociale, sentita

l'ANPA.



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Con il decreto di cui all‟articolo 18, comma 5, sono determinate le disposizioni procedurali per il

rilascio, la modifica e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.

Copia dei provvedimenti relativi al rilascio, alla modifica ed alla revoca ell‟autorizzazione è inviata

dall‟Amministrazione che emette il provvedimento alle altre amministrazioni, agli organismi tecnici

consultati nel procedimento e all‟ANPA.

Il provvedimento di autorizzazione può esonerare, in tutto o in parte, il consumatore finale dagli

obblighi previsti dal presente decreto.".

Articolo 7

All‟articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti

modifiche:

il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono

indicate le modalità di registrazione nonché le modalità ed i termini per l'invio del riepilogo,

particolari disposizioni possono essere formulate per le materie di cui all'articolo 23.";

b)il comma 5 è soppresso.

Articolo 8

All‟articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3.I soggetti che effettuano il trasporto di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA un

riepilogo dei trasporti effettuati con l'indicazione delle materie trasportate. Con decreto del Ministro

dell‟industria, del commercio e dell‟artigianato, sentita l‟ANPA, sono stabiliti i criteri applicativi di

tale disposizione, le modalità, i termini di compilazione e di invio del riepilogo suddetto, nonchè gli

eventuali esoneri.".

Articolo 9

L‟articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente:

"Articolo 22

Comunicazione preventiva di pratiche

1. Ferme restando le disposizioni di cui all‟articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e

successive modificazioni e fuori dei casi per i quali la predetta legge o il presente decreto prevedono

specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante

detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima

dell‟inizio della detenzione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio

sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all‟Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante

di porto e all‟Ufficio di sanità marittima, nonché alle agenzie regionali e delle province autonome di

cui all‟articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.496, convertito con modificazioni nella

legge 21 gennaio 1994,n.61, indicando i mezzi di protezione posti in atto. L‟ANPA può accedere ai

dati concernenti la comunicazione preventiva di pratiche, inviati alle agenzie predette.

2. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 le pratiche in cui le sorgenti di

radiazioni soddisfino una delle condizioni di cui alle lettere seguenti:

a)le quantità di materie radioattive non superino in totale le soglie di esenzione determinate ai sensi

del comma 5;

b)la concentrazione di attività di materie radioattive per unità di massa non superi le soglie

determinate ai sensi del comma 5;

c)gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle quantità o delle

concentrazioni di cui alle lettere a) o b), purché soddisfino tutte le seguenti condizioni:

1)siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26;

2)siano costruiti in forma di sorgenti sigillate;

3)in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi

punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 µSv h-1;

4)le condizioni di eventuale smaltimento siano state specificate nel provvedimento di

riconoscimento di cui all'articolo 26;

d)gli apparecchi elettrici, diversi da quelli di cui alla lettera e), che soddisfino tutte le seguenti



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condizioni:

1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26;

2) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un

qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose superiore a 1 µSv

h-1;

e)l‟impiego di qualunque tipo di tubo catodico destinato a fornire immagini visive, o di altri

apparecchi elettrici che funzionano con una differenza di potenziale non superiore a 30 kV, purchè

ciò, in condizioni di funzionamento normale, non comporti, ad una distanza di 0,1 m da un qualsiasi

punto della superficie accessibile dell‟apparecchio, un‟intensità di dose superiore a 1 µSv h-1;

f) materiali contaminati da materie radioattive risultanti da smaltimenti autorizzati che siano stati

dichiarati non soggetti a ulteriori controlli dalle autorità competenti ad autorizzare lo smaltimento.

3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche di cui al comma 1 e di quelli per cui la legge 31

dicembre 1962, n.1860, o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi

devono provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni della presa in carico

e dello scarico delle stesse.

Con uno o più decreti del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente,

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno,

sentita l'ANPA, sono stabiliti i modi, le condizioni e le quantità ai fini della registrazione delle

materie radioattive, i modi e le caratteristiche ai fini della registrazione delle macchine radiogene.

Con il decreto di cui all‟articolo 18, comma 5, sono determinate le quantità e le concentrazioni di

attività di materie radioattive di cui al comma 2, lettere a) e b), e le modalità di notifica delle

pratiche di cui al comma 1.".

Articolo 10

All'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in

più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la

pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di

sicurezza delle sorgenti ed alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti

applicativi.";

al comma 2 dopo le parole "per il rilascio" sono inserite le seguenti:

", la modifica e la revoca";

c)dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 è, in particolare, richiesto per:

l‟aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione di materie radioattive nella

produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo;

l‟impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per radiografia industriale,

per trattamento di prodotti, per ricerca

la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o

veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali;

l‟impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di persone a

fini di terapia medica.";

d)il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle pratiche disciplinate al capo IV ed al

capo VII ed alle attività lavorative comportanti l‟esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di

cui al capo III bis, con esclusione dei casi in cui l‟assoggettamento a dette disposizioni sia

espressamente stabilito ai sensi del capo III bis e relativi provvedimenti di attuazione.";

e) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche di cui all‟articolo 33 ed

all‟impiego di microscopi elettronici.

6. Il nulla osta all‟impiego di categoria A tiene luogo del nullaosta all‟impiego di categoria B.



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7. Nel nulla osta di cui al comma 1 sono stabilite particolari prescrizioni per quanto attiene ai valori

massimi dell‟esposizione dei gruppi di riferimento della popolazione interessati alla pratica e,

qualora necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonchè

per l'eventuale disattivazione delle installazioni.".

Articolo 11

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole "sentita

l‟ANPA" sono sostituite dalle seguenti: "sentite l‟ANPA e le regioni territorialmente competenti".

Articolo 12

1. All‟articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti

modifiche:

la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Particolari disposizioni per l’allontanamento dei rifiuti";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L‟allontanamento di materiali destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni,

ambienti o, comunque, nell'ambito di attività a cui non si applichino le norme del presente decreto,

se non è disciplinato dai rispettivi provvedimenti autorizzativi, è comunque soggetto ad

autorizzazione quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con tempi di dimezzamento

fisico maggiore o uguale a settantacinque giorni o in concentrazione superiore ai valori determinati

ai sensi dell'articolo 1. I livelli di allontanamento stabiliti negli atti autorizzatori debbono soddisfare

ai criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, che terrà conto anche degli

orientamenti tecnici forniti in sede comunitaria.";

c) al comma 2, dopo la parola "autonome" sono soppresse le seguenti: "entro centottanta giorni

dall‟entrata in vigore del decreto di cui al comma 1".

Articolo 13

1 .All‟articolo 61 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, sono apportate le seguenti

modifiche:

al comma 3, le lettere g) ed h) sono sostituite dalle seguenti:

"g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle

sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di

radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;

h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato ,

che lo riguardino direttamente, nonché assicurare l‟accesso alla documentazione di sorveglianza

fisica di cui all‟articolo 81 concernente il lavoratore stesso.";

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente all‟esperto qualificato e al medico

addetto alla sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.".

Articolo 14

L‟articolo 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, è sostituito dal seguente:

"Articolo 64

Protezione dei lavoratori autonomi

1.I lavoratori autonomi che svolgono attività che comportano la classificazione come lavoratori

esposti sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti dal presente

decreto. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 63 e 67 gli esercenti di installazioni presso

cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela

che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta.".

Articolo 15

Dopo l‟articolo 68 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, è aggiunto il seguente:

"Articolo 68 bis

Scambio di informazioni

"1. Su motivata richiesta di autorità competenti anche di altri paesi appartenenti all'Unione Europea

o di soggetti, anche di detti paesi, che siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o medica della



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radioprotezione del lavoratore, il lavoratore trasmette alle autorità o ai soggetti predetti le

informazioni relative alle dosi ricevute. La richiesta delle autorità o dei soggetti di cui sopra deve

essere motivata dalla necessità di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione oppure di

esprimere giudizi in ordine all'idoneità a svolgere mansioni che comportino la classificazione del

lavoratore in categoria A oppure, comunque, di tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione del

lavoratore.".

Articolo 16

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, il periodo dalle parole "che le

espongono" alla fine è sostituito dal seguente: "in zone classificate o, comunque, ad attività che

potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della

gravidanza.".

Articolo 17

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani di cui al capo X devono essere

preventivamente resi edotti, oltre che dei rischi connessi all‟esposizione, anche del fatto che,

durante l‟intervento possano essere sottoposti ad esposizione di emergenza e, conseguentemente,

dotati di adeguati mezzi di protezione in relazione alle circostanze in cui avviene l'intervento

medesimo.";

b) nel comma 3 le parole "le modalità e i livelli di esposizione di emergenza dei soccorritori di

protezione civile e dei volontari." sono sostituite dalle seguenti: " le modalità e i livelli di

esposizione dei lavoratori e del personale di intervento.".

Articolo 18

All'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole "e comma 7;";

al comma 1, lettera b), sono soppresse le parole "e comma 5,";

al comma 1, lettera d), dopo le parole "di emergenza" sono inserite le seguenti: ", da esposizioni

soggette ad autorizzazione speciale";

al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"f) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la

valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.";

e) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", con le modalità stabilite nel

provvedimento di cui al comma 6";

f) al comma 3, lettera c), e al comma 4, le parole "la documentazione di cui al comma 1, lettere d)

ed e)" sono sostituite dalle seguenti parole "la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed

f)".

Articolo 19

All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, dopo le parole: " Gli

organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2 dell'articolo 59" sono aggiunte le seguenti: " e i

medici addetti alla sorveglianza medica".

Articolo 20

All‟articolo 89, comma 1, lettera b), e all‟articolo 90, comma 4, ), del decreto legislativo 17 marzo

1995, n.230, le parole "Ispettorato medico centrale del lavoro" sono sostituite dalla seguente:

"ISPESL".

2. All'articolo 90, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, dopo la parola

"emergenza" sono aggiunte le seguenti: "ovvero soggette ad autorizzazione speciale".

Articolo 21

1. Al comma 6 dell‟articolo 96 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, le parole da "nonché"

alla fine sono soppresse.

Articolo 22



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1. Al comma 2 dell'articolo 99 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: " nonchè a realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione

dell'ambiente.".

Articolo 23

1. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, dopo le parole

"dandone annualmente comunicazione al Ministero della sanità" sono aggiunte le seguenti: ", anche

ai fini delle indicazioni da adottare affinché il contributo delle pratiche all'esposizione dell'intera

popolazione sia mantenuto entro il valore più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei

fattori economici e sociali.".

Articolo 24

1. All'articolo 107 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, sono apportate le seguenti

modifiche:

nella rubrica, le parole "Apparecchi di misura individuali" sono sostituite dalle seguenti "Servizi

riconosciuti di dosimetria individuale";

b) al comma 2 sono aggiunte le seguenti lettere:

"f) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di cui al comma 3, a lettura diretta assegnati per la

rilevazione di dosi;

g) rilevamenti con apparecchi impiegati per la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali

metallici di risulta, di cui all'articolo 157.";

c) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli organismi che svolgono attività di

servizio di dosimetria individuale e quelli di cui all‟articolo 10 ter, comma 4, devono essere

riconosciuti idonei nell‟ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel

procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche

impiegate.".

Articolo 25

Dopo l‟articolo 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, l‟intitolazione del capo X

"STATO DI EMERGENZA NUCLEARE" è sostituita dalla seguente: "INTERVENTI".

Articolo 26

L‟articolo 115 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, è sostituto dal seguente:

"Articolo 115

Campo di applicazione

Livelli di intervento – Livelli di intervento derivati

1.Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle situazioni determinate da eventi

incidentali negli impianti nucleari di cui agli articoli 36 e 37, negli altri impianti di cui al capo VII,

nelle installazioni di cui all‟articolo 115 ter, comma1, nonchè da eventi incidentali che diano luogo

o possano dar luogo ad una immissione di radioattività nell'ambiente, tale da comportare dosi per il

gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al

comma 2 e che avvengano:

in impianti al di fuori del territorio nazionale;

b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;

c) nel corso di trasporto di materie radioattive;

d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale.

2.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di

concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile,

sentiti l'ANPA, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro e il

Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono stabiliti, in relazione agli orientamenti comunitari ed

internazionali in materia, livelli di intervento per la pianificazione degli interventi in condizioni di

emergenza e per l‟inserimento nei piani di intervento di cui all‟articolo 115 quater, comma 1.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno, sentita

l'ANPA, l‟ISPESL e l‟ISS, sono stabiliti per l'aria, le acque ed il suolo, i livelli di riferimento

derivati corrispondenti ai livelli di riferimento in termini di dose stabiliti con il decreto di cui al



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comma 2; i corrispondenti livelli derivati sono stabiliti per le sostanze alimentari e le bevande, sia

ad uso umano che animale, e per altre matrici con decreto del Ministro della sanità, di concerto con

il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA, l‟ISPESL e l‟ISS.

Con i decreti di cui al comma 3 vengono anche stabiliti i valori di rilevanti contaminazioni per le

matrici di cui allo stesso comma per i quali si applicano le disposizioni di cui all‟articolo 115

quinquies.".

Articolo 27

Dopo l‟articolo 115 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230,sono aggiunti i seguenti:

"Articolo 115 bis

Principi generali per gli interventi

1. Ai fini delle decisioni in ordine all'eventuale attuazione ed all'entità di interventi in caso di

emergenza radiologica, oppure in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza

radiologica o di una pratica che non sia più in atto devono essere rispettati i seguenti principi

generali:

a) un intervento è attuato solo se la diminuzione del detrimento sanitario dovuto alle esposizioni a

radiazioni ionizzanti è tale da giustificare i danni e i costi, inclusi quelli sociali, dell'intervento;

b) il tipo, l'ampiezza e la durata dell'intervento sono ottimizzati in modo che sia massimo il

vantaggio della riduzione del detrimento sanitario, dopo aver dedotto il danno connesso con

l'intervento;

c) alle operazioni svolte in caso di intervento non si applicano i limiti di dose di cui all'articolo 96,

commi 1, lettera a), e 3, salvo quanto previsto nell'articolo 126 bis, in caso di esposizione

prolungata;

d) i livelli di intervento in termini di dose, stabiliti ai sensi dell'articolo 115, comma 2, sono

utilizzati ai fini della programmazione e dell'eventuale attuazione degli interventi; detti livelli non

costituiscono limiti di dose.

Articolo 115 ter

Esposizioni potenziali

1. Nelle pratiche con materie radioattive che siano soggette a provvedimenti autorizzativi previsti

nei capi IV, VI, ad eccezione di quelli previsti dall‟articolo 31, e nell'articolo 52 del capo VII ,

nonché nell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, fatto salvo quanto previsto nei

commi successivi, i soggetti richiedenti l‟emanazione di detti provvedimenti provvedono ad

eseguire, avvalendosi anche dell'esperto qualificato, le valutazioni preventive della distribuzione

spaziale e temporale delle materie radioattive disperse o rilasciate nonché delle esposizioni

potenziali relative ai lavoratori e ai gruppi di riferimento della popolazione nei possibili casi di

emergenza radiologica.

2. Le valutazioni di cui al comma 1 sono eseguite facendo riferimento alle raccomandazioni in

materia dei competenti organismi comunitari ed internazionali.

3. Le valutazioni di cui al comma 1 sono oggetto della registrazione di cui all'articolo 81, comma 1,

lettera e). Dette valutazioni sono altresì unite alla documentazione prodotta ai fini dell‟emanazione

dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui lavoratori o individui dei gruppi di riferimento della popolazione possano

ricevere, a seguito di esposizioni potenziali in installazioni di cui all‟articolo 29, dosi superiori ai

livelli determinati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, le amministrazioni competenti al rilascio del

nulla osta di cui all‟articolo 29 stesso, dispongono l'inclusione della pratica nei piani di cui

all'articolo 115 quater, comma 1. Le predette amministrazioni inseriscono, a tale scopo, apposite

prescrizioni nel nulla osta e inviano copia del provvedimento autorizzativo, insieme a tutte le

valutazioni relative alle esposizioni potenziali, alle autorità di cui all‟articolo 115 quater, ai fini

della predisposizione dei piani di intervento.

5. Ferma restando la disposizione di cui al comma 4, le installazioni soggette agli altri

provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1 sono sempre incluse nei piani di intervento.

L‟amministrazione che rilascia il provvedimento di cui al comma 1 ne invia copia alle autorità di



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cui all'articolo 115 quater, ai fini della predisposizione dei piani stessi.

6. L‟attività delle nuove installazioni per cui è necessaria la predisposizione di piani di intervento

non può iniziare prima che le autorità di cui all‟articolo 115 quater abbiano approvato i piani stessi.

Articolo 115 quater

Approvazione dei piani di intervento

Preparazione degli interventi

I piani di intervento relativi alle installazioni di cui all‟articolo 115 ter sono approvati secondo le

disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n.225.

I piani di intervento di cui al comma 1, sono elaborati, anche con riferimento all'interno degli

impianti, alla luce dei principi generali di cui all'articolo 115 bis, tenendo presenti i livelli di

intervento stabiliti ai sensi dell'articolo 115, comma 2. Detti piani sono oggetto di esercitazioni

periodiche la cui frequenza è stabilita nei piani predetti, in relazione alla tipologia delle installazioni

ed all'entità delle esposizioni potenziali.

I piani di intervento di cui al comma 1 prevedono, ove occorra:

la creazione di squadre speciali di intervento in cui è assicurata la presenza delle competenze

necessarie, di tipo tecnico, medico o sanitario;

b) le modalità per assicurare ai componenti delle squadre di cui alla lettera a) una formazione

adeguata agli interventi che esse sono chiamati a svolgere.

Articolo 115 quinquies

Attuazione degli interventi

Qualora nelle installazioni di cui all‟articolo 115 ter, comma 1, si verifichino eventi che possano

comportare emissioni e dispersioni di radionuclidi all‟esterno dell‟installazione, che determinino

rilevanti contaminazioni dell‟aria, delle acque, del suolo e di altre matrici in zone esterne al

perimetro dell‟installazione, gli esercenti sono tenuti ad informare immediatamente:

il prefetto, il comando provinciale dei vigili del fuoco, gli organi del servizio sanitario nazionale

competenti per territorio, le agenzie regionali per la protezione dell‟ambiente e l‟ANPA nel caso si

tratti delle attività di cui agli articoli 29 e 30;

le amministrazioni di cui alla lettera a) nonché il comandante del compartimento marittimo e

l‟ufficio di sanità marittima quando gli eventi stessi interessino gli ambiti portuali e le altre zone di

demanio marittimo e di mare territoriale, nel caso si tratti delle attività soggette ad altri

provvedimenti autorizzativi previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n.1860.

Gli esercenti le installazioni di cui al comma 1 in cui si verifichino gli eventi di cui allo stesso

comma sono altresì tenuti a prendere tutte le misure atte a ridurre la contaminazione radioattiva

nelle zone esterne al perimetro dell‟installazione in modo da limitare il rischio alla popolazione.

Il prefetto, ricevuta l‟informazione di cui al comma 1, ne dà immediata comunicazione alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e

al Presidente della Giunta regionale.

Nell‟attuazione dei piani di intervento le decisioni rispettano i principi generali di cui all'articolo

115 bis, tenendo conto delle caratteristiche reali dell'emergenza radiologica in relazione ai livelli

indicativi di intervento di cui all'articolo 115, comma 2, con azioni relative:

alla sorgente, al fine di ridurre o arrestare l'emissione e la dispersione di radionuclidi all'esterno

dell'installazione nonché l'esposizione esterna dovuta ai radionuclidi medesimi;

all‟ambiente, per ridurre il trasferimento di sostanze radioattive agli individui;

agli individui interessati dall'emergenza radiologica, ai fini della riduzione della loro esposizione e

dell'adozione di eventuali provvedimenti sanitari nei loro confronti.

Le autorità responsabili dell‟attuazione dei piani di cui all‟articolo 115 quater curano

l‟organizzazione degli interventi nonché la valutazione e la registrazione dell‟efficacia degli stessi e

delle conseguenze dell‟emergenza radiologica.

Alle installazioni ed agli eventi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della sezione II del

capo X.".

Articolo 28



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1.Dopo l‟articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, sono aggiunti i seguenti:

"Articolo 126 bis

Interventi nelle esposizioni prolungate

1. Nelle situazioni che comportino un'esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza

radiologica oppure di una pratica non più in atto o di una attività lavorativa, di cui al capo III bis,

che non sia più in atto, le autorità competenti per gli interventi ai sensi della legge 25 febbraio 1992,

n.225, adottano i provvedimenti opportuni, tenendo conto dei principi generali di cui all‟articolo

115 bis, delle necessità e del rischio di esposizione, e, in particolare quelli concernenti:

la delimitazione dell‟area interessata;

l‟istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni ;

l‟attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche reali della situazione;

la regolamentazione dell'accesso ai terreni o agli edifici ubicati nell'area delimitata, o della loro

utilizzazione.

2. Per i lavoratori impegnati negli interventi relativi alle esposizioni prolungate di cui al comma 1 si

applicano le disposizioni di cui al capo VIII.

Articolo 126 ter

Collaborazione con altri Stati

1. Nella predisposizione dei piani di intervento di cui al presente capo si tiene altresì conto delle

eventuali conseguenze di emergenze radiologiche e nucleari sul territorio nazionale che possano

interessare altri Stati, anche non appartenenti all'Unione europea.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione

civile stabilisce opportuni contatti di collaborazione con altri Stati, anche non appartenenti

all'Unione europea, che possano essere interessati da eventuali emergenze verificatesi nel territorio

nazionale, al fine di agevolare la predisposizione e l'attuazione di misure di radioprotezione di detti

Stati.

Articolo 126 quater

Particolari disposizioni per le attività di protezione civile e di polizia giudiziaria

1. In casi di necessità e di urgenza nel corso delle attività di protezione civile svolte sotto la

direzione dell'autorità responsabile dell'attuazione dei piani di intervento nonché nel corso delle

attività di polizia giudiziaria non si applicano gli obblighi di denuncia, di comunicazione, di

autorizzazione o di nulla osta previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n.

1860, per le sorgenti di radiazioni ionizzanti.".

Articolo 29

1.All'articolo 146 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, dopo il comma 3 sono aggiunti i

seguenti:

"3 bis. I titolari di nulla osta o di autorizzazioni rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 14 febbraio 1964, n.185, o della legge 31 dicembre 1962, n.1860, i quali esercitino

pratiche esenti da nulla osta o da autorizzazione ai sensi delle disposizioni del presente decreto o

della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono tenuti, entro un anno dall‟entrata in vigore delle

disposizioni stesse, a comunicare alle Amministrazioni che li avevano rilasciati il venir meno delle

condizioni di assoggettamento a tali provvedimenti. Le Amministrazioni provvedono alla revoca dei

provvedimenti autorizzativi, accertata la sussistenza dei presupposti per la revoca stessa.

3 ter. Le Amministrazioni competenti, ai sensi del comma 2, ad emettere i provvedimenti di

conversione o convalida inviano copia di detti provvedimenti alle amministrazioni che avevano

emesso gli atti autorizzatori convertiti o convalidati; queste ultime provvedono alle revoche

necessarie.

3 quater. Coloro che al momento dell‟entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui al

comma 2 dell‟articolo 27 esercitano le pratiche di cui all‟articolo 115 ter devono inviare, entro

centottanta giorni da tale data, alle autorità individuate nei piani di intervento di cui all‟articolo 115

quater le valutazioni di cui all‟articolo 115 ter stesso.

3 quinquies. I provvedimenti di conversione o di convalida di cui al comma 2 contengono anche le



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prescrizioni relative allo smaltimento dei rifiuti eventualmente autorizzato ai sensi del previgente

articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

3 sexies. I titolari esclusivamente di provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi dell‟articolo 105

del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185, ove non soggetti ad altri

provvedimenti in materia di nulla osta all‟impiego ai sensi dell‟articolo 27, devono richiedere

l‟autorizzazione allo smaltimento ai sensi dell‟articolo 30.

3 septies. Le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di convalida o di

conversione nonché di revoca relativi all‟impiego di categoria B, inviano all‟ANPA, secondo le

modalità indicate nei provvedimenti applicativi di cui all‟articolo 27, copia di tali provvedimenti.".

Articolo 30

All‟articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, dopo il comma 1, è aggiunto il

seguente:

"2. Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi

dell‟articolo 55, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi

dell‟articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n.1860, particolari operazioni e specifici interventi,

ancorchè attinenti alla disattivazione , atti a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei

lavoratori e della popolazione.".

Articolo 31

All‟articolo 149 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, dopo il comma 2 ,è aggiunto il

seguente:

"3. Negli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n.1450,

vengono soppresse le parole "e non superato 45 anni di età.".

Articolo 32

1.All'articolo 150 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Negli elenchi istituiti ai sensi degli articoli 78 e 88 confluiscono con le loro eventuali

limitazioni anche i soggetti di cui al comma 2 nonché quelli che abbiano conseguito l‟abilitazione

entro il 31 dicembre 2000.";

i commi 5 e 6 sono soppressi.

Articolo 33

Dopo l‟articolo 152 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo152 bis

Ulteriori allegati tecnici per la fase di prima applicazione

Fino all‟emanazione del decreto di cui al comma 2 dell‟articolo 1 valgono le disposizioni

dell‟allegato I bis.

Fino all‟emanazione del decreto di cui al comma 5 dell‟articolo 18 valgono le disposizioni

dell‟allegato VII.

Fino all‟emanazione del decreto di cui al comma 1 dell‟articolo 26 valgono le disposizioni

dell‟allegato VIII.

Fino all‟emanazione del decreto di cui al comma 2 dell‟articolo 27 valgono le disposizioni

dell‟allegato IX, anche ai fini di cui al comma 2 dell‟articolo 29.

Fino all‟emanazione del decreto di cui al comma 2 dell‟articolo 31 valgono le disposizioni

dell‟allegato X.

Fino all‟emanazione del decreto di cui al comma 2 dell‟articolo 74 valgono le disposizioni

dell‟allegato VI.

Fino all‟emanazione del decreto di cui agli articoli 62, comma 3, 81, comma 6, e 90, comma 5,

valgono le disposizioni dell‟allegato XI.

Fino all‟emanazione del decreto di cui al comma 2 dell‟articolo 115 valgono le disposizioni

dell‟allegato XII.

Fino all‟emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell‟articolo 115 valgono le corrispondenti



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disposizioni emanate ai fini dell‟attuazione dell‟articolo 108 del decreto del presidente della

Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.".

Articolo 34

All'articolo 154 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, sono apportate le seguenti

modifiche:

a)i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento di rifiuti radioattivi

nell'ambiente, né al loro conferimento a terzi ai fini dello smaltimento, né comunque

all'allontanamento di materiali destinati al riciclo o alla riutilizzazione, quando detti rifiuti o

materiali contengano solo radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico inferiore a settantacinque

giorni e in concentrazione non superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo 1, sempre che lo

smaltimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e

successive modificazioni.

3. I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento di rifiuti a terzi, e ad ogni altro

allontanamento di materiali, effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, che dimostrino

il rispetto delle condizioni ivi stabilite, debbono essere registrati e trasmessi, su richiesta,

all‟Agenzia regionale o della provincia autonoma, di cui all‟articolo 03 della legge 21 gennaio

1994, n. 61, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio ed all'ANPA.";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente :

"3 bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'allontanamento da installazioni soggette ad autorizzazioni

di cui ai capi IV, VI e VII di materiali contenenti sostanze radioattive, destinati ad essere smaltiti,

riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attività ai quali non si

applichino le norme del presente decreto, è soggetto ad apposite prescrizioni da prevedere nei

provvedimenti autorizzativi di cui ai predetti capi. I livelli di allontanamento da installazioni di cui

ai capi IV, VI e VII di materiali, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni,

ambienti o, comunque, nell'ambito di attività ai quali non si applichino le norme del presente

decreto debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, ed a tal fine

tengono conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione

europea.".

Articolo 35

1. Dopo l'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, è inserito il seguente articolo:

"Articolo142 bis

Contravvenzioni al capo III bis

L‟esercente che viola gli obblighi di cui agli articoli 10 ter, 10 quater e 10 quinquies è punito con

l‟arresto sino a tre mesi o con l‟ammenda da lire cinque milioni a lire venti milioni.

Il datore di lavoro che viola gli obblighi di cui all‟articolo 10 octies, comma 2, è punito con l‟arresto

fino a quindici giorni o con l‟ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.".

All'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, dopo le parole "le

particolari prescrizioni di cui" vanno aggiunte le parole "all‟articolo 18 bis, comma 1, e".

All'articolo 139, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, le parole "61,

commi 2 e 4" sono sostituite dalle seguenti "61, commi 2,4 e 4 bis".

All‟articolo 139, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, dopo le parole

"68" sono aggiunte le parole",68 bis e".

All'articolo 141 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, dopo il comma 1 sono inseriti i

seguenti commi:

"2. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 115 ter e 115 quater è punita con l‟arresto fino a

quindici giorni o con l‟ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.

3. L‟esercente che omette di informare le autorità di cui all‟articolo 115 quinquies, comma 1, lettere

a) e b), o di prendere le misure di cui all‟articolo 115 quinquies, comma 2, è punito con l‟arresto da

sei mesi a tre anni e con l‟ammenda da lire venti milioni a lire cento milioni.".

Articolo 36



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1. Gli allegati I, III, IV e V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, sono rispettivamente

sostituiti dagli allegati I, III, IV e V.

Articolo 37

La Sezione speciale della Commissione prevista dal comma 1 dell‟articolo 10 septies del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n.230, e successive modifiche, si insedia entro sei mesi dalla data di

pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

La disposizione di cui al comma 1 dell‟articolo 10 ter del decreto legislativo 17 marzo 1995,

n.230, e successive modifiche, si applica diciotto mesi dopo la data di pubblicazione del presente

decreto nella Gazzetta Ufficiale.

La disposizione di cui al comma 3 dell‟articolo 10 ter del decreto legislativo 17 marzo 1995,

n.230, e successive modifiche, si applica trentasei mesi dopo la data di pubblicazione del presente

decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Per le attività di cui ai commi 1 e 3 dell‟articolo 10 ter, del decreto legislativo 17 marzo 1995,

n.230, e successive modifiche, già esistenti alle date di applicazione degli stessi commi, i termini ivi

previsti decorrono rispettivamente da quelli previsti ai commi 2 e 3.

La prima individuazione delle zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon

di cui all‟articolo 10 sexies, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, e successive

modifiche, avviene comunque entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto

nella Gazzetta Ufficiale.".

Articolo 38

1. Coloro che hanno prodotto domanda ai fini dell‟accertamento della capacità tecnica e

professionale per l‟iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 78 e 88 del decreto legislativo 17

marzo 1995, n.230, hanno diritto a sostenere le relative prove con le modalità vigenti alla data di

pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 39

Le spese relative alle procedure concernenti le attività da effettuarsi, ai sensi del presente decreto,

da parte delle amministrazioni competenti, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici,

secondo quanto disposto dall‟articolo 5 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sulla base del costo

effettivo del servizio reso.

Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, da emanarsi entro sessanta giorni dall‟entrata in vigore del presente

decreto, sono determinate le tariffe per le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di

versamento.

Le spese derivanti dalle procedure concernenti le attività da effettuarsi ai sensi del presente decreto,

da parte delle regioni e delle province autonome, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici,

sulla base del costo effettivo del servizio reso.

Articolo 40

1. Dall‟attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per il

bilancio dello Stato.

Articolo 41

1. E‟ abrogato l‟articolo 101 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230.

Articolo 42

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1 gennaio dell‟anno successivo alla

sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti

normativi della Repubblica italiana. E‟ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare









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Esempio; università di Pavia:



NORME OPERATIVE INTERNE DI RADIOPROTEZIONE

(D.Lgs 230/95 - D.Lgs 626/94)





PREMESSA

1. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E DEI LAVORATORI

2. AUTORIZZAZIONE DEGLI OPERATORI ALL’IMPIEGO DI SORGENTI

RADIOGENE

3. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

4. DISPOSIZIONI GENERALI

4.1 SMARRIMENTO, PERDITA DI MATERIE RADIOATTIVE

4.2 RITROVAMENTO DI MATERIE RADIOATTIVE

5. DETENZIONE ED IMPIEGO DI SORGENTI RADIOGENE

5.1 SORGENTI RADIOATTIVE NON SIGILLATE

5.2 IMPIEGO DI MACCHINE RADIOGENE, DIFRATTOMETRI,

ACCELERATORI DI PARTICELLE ELEMENTARI.

5.3 IMPIEGO DI SORGENTI RADIOGENE SIGILLATE PER ANALISI DI

STRUTTURE ATOMICHE O MOLECOLARI

5.4 IMPIEGO DI SORGENTI SIGILLATE PER CALIBRAZIONE DELLA

STRUMENTAZIONE.

6. USO DEI DOSIMETRI PERSONALI E AMBIENTALI

6.1 DOSIMETRI PERSONALI

6.2 DOSIMETRI AMBIENTALI

7. RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI RADIOATTIVI

8. PROCEDURE DI EMERGENZA

8.1 PRIMO INTERVENTO IN CASO DI CONTAMINAZIONE

RADIOATTIVA PERSONALE.

8.1.1 In caso si verifichi una ferita

8.2 DECONTAMINAZIONE AMBIENTALE

8.3 INTERVENTO IN CASO DI INCENDIO

8.3.1 Azioni da effettuare in caso venga individuato un incendio

8.3.2 Azioni da effettuare per le operazioni di spegnimento

8.3.3 Azioni da effettuare dopo lo spegnimento dell‟incendio

9. TRASPORTO MATERIALE RADIOATTIVO

9.1 TRASPORTO SUL SUOLO PUBBLICO

9.2 TRASPORTO ENTRO L'AREA UNIVERSITARIA

10. PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE

APPENDICE



A. TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

B. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

C. SEGNALETICA

D. RIFERIMENTI UTILI



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Maggio 1997



PREMESSA

Le presenti norme di radioprotezione sono rivolte a coloro che impiegano, presso l‟Università degli

Studi di Pavia, per scopi didattici, di ricerca o di servizio materiale radioattivo e/o apparecchi

generatori di radiazioni ionizzanti. Esse hanno il duplice scopo di indicare linee comuni di

organizzazione del lavoro in sicurezza e di adempiere ad un preciso obbligo di legge sancito dal

D.Lgs 230/95.

Si ricorda che tale decreto, all‟art. 61, fa obbligo oltre che al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai

preposti di:



a. provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano,

nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all’articolo 82, individuati,

delimitati, segnalati, classificati in zone e che l’accesso ad essi sia adeguatamente

regolamentato;

b. provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione

nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all’articolo 82;

c. predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e

curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in

particolare nelle zone controllate;

d. fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in

relazione ai rischi cui sono esposti;

e. rendere edotti i lavoratori, nell’ambito di un programma di formazione finalizzato alla

radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono

esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata

osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme

interne di cui alla lettera c);

f. provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c),

usino i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro di cui

alla lettera e);

g. provvedere affinché siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni

ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;

h. fornire al lavoratore i risultati relativi alla sorveglianza dosimetrica che lo riguardano

direttamente.



L‟art. 68 del citato decreto, stabilisce anche gli obblighi per i lavoratori:



a. osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della

protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali

sono addetti;

b. usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di

sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro;

c. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei

dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le

eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;

d. non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l’autorizzazione, i dispositivi, e gli altri

mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;

e. non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza

o che possono compromettere la protezione e la sicurezza;

f. sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto.





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L‟art. 69 D.Lgs 230/95 infine dispone che:

è fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione non

appena accertato.

Tutto il personale universitario, ivi compresi gli studenti e gli ospiti che, a qualsiasi titolo,

prestino la propria attività presso l’Università degli Studi di Pavia, è tenuto al rispetto

scrupoloso dei sopracitati obblighi, delle presenti norme operative e di altre eventuali,

disposte in via integrativa e/o eccezionale dal Direttore di ogni singola struttura di concerto

con il Preposto, il Responsabile del laboratorio e l’Esperto Qualificato.

L’inadempiente sarà ritenuto personalmente responsabile di eventuali danni conseguenti alla

inosservanza delle norme e ne risponderà secondo le disposizioni vigenti.

Per la individuazione dei soggetti che sono coinvolti nell‟adempimento degli obblighi vigenti in

tema di sicurezza sul lavoro, si deve far riferimento, per l‟Università di Pavia, all‟Ordine di Servizio

interno sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro (D.R. 04/FSIS del 28/06/96) ed alle definizioni

riportate nel paragrafo 11 "Terminologia e definizioni". Ai Direttori delle strutture spetta, di

concerto con i Docenti ed i Responsabili dei laboratori, la predisposizione e l‟attuazione delle

misure di prevenzione e protezione sentiti, nel caso specifico, l‟Esperto Qualificato e la Divisione

igiene e sicurezza, che nell‟ambito dell‟Università è stata incaricata (D.R. n. 02/FSIS/96, D.R. n.

20/D.A./96) di svolgere parte delle procedure richieste dalle disposizioni di legge per garantire la

protezione sanitaria degli operatori, della popolazione e dell‟ambiente dalle radiazioni ionizzanti.

Per quanto riguarda gli studenti, categoria nella quale vengono convenzionalmente inclusi anche

laureandi, dottorandi, specializzandi, borsisti ecc., si ricorda il ruolo che il Docente responsabile del

corso, della ricerca o della tesi, ha nel definire corrette procedure di lavoro, nello scegliere prodotti

ed attrezzature che rispettino le misure di sicurezza. Al Docente spetta anche di provvedere alla

informazione e formazione degli studenti, dei collaboratori e del personale tecnico eventualmente

presente in laboratorio circa i rischi specifici ai quali sono esposti e le norme operative di

radioprotezione e di sicurezza. Egli ha pure il compito di vigilare che gli studenti rispettino le

norme, usino i mezzi di protezione ed i dosimetri e si attengano alle modalità di esecuzione

impartite.



1. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E DEI LAVORATORI

La individuazione e classificazione delle aree e la classificazione dei lavoratori sono effettuate

esclusivamente dall‟Esperto Qualificato, sulla base delle informazioni (sulle attività che si

intendono svolgere) fornite dai Direttori e dai Preposti e sottoscritte dal lavoratore.

Classificazione delle aree: Uno dei criteri di protezione nell‟uso dei materiali radioattivi e/o delle

sorgenti radiogene prevede il loro confinamento in aree soggette a particolare sorveglianza e ad

accesso regolamentato; per questo il D.Lgs 230/95 definisce zone classificate gli ambienti sottoposti

a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate

possono essere zone controllate o zone sorvegliate:



 zona controllata: ogni area di lavoro in cui sussiste per i lavoratori, in essa operanti, il

rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di equivalente di dose indicati in tabella 1.

 zona sorvegliata: ogni area di lavoro, non classificata zona controllata, in cui sussiste per i

lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei valori di equivalente di dose

indicati in tabella 1.



Tabella 1- Valori di equivalente di dose per la classificazione delle aree (mSv/anno)

ZONA CONTROLLATA ZONA SORVEGLIATA

Equivalente di dose globale 6 1

Equivalente di dose al cristallino 45 15



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Equivalente di dose pelle/estremità 150 50

Analogamente vengono individuate le modalità e i criteri per la classificazione dei lavoratori esposti

al rischio da radiazioni. Agli studenti di età superiore ai 18 anni si applicano le stesse modalità di

classificazione dei lavoratori.

Classificazione dei lavoratori: il D.Lgs. 230/95 distingue due principali gruppi: Lavoratori Esposti

e Lavoratori non esposti.

I lavoratori esposti sono divisi in due categorie:



A. lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che sono suscettibili di una esposizione

superiore in un anno solare ad uno dei limiti indicati in tabella 2.

B. lavoratori esposti di categoria B i lavoratori non classificati in categoria A.



Sono considerati lavoratori non esposti i lavoratori sottoposti ad una esposizione non superiore ad

uno dei limiti indicati in tabella 2. Tabella 2- Limiti di riferimento di dose (H) per la classificazione

dei lavoratori (mSv/anno)

LAVORATORI ESPOSTI LAVORATORI

Categoria A Categoria B NON ESPOSTI

Equivalente di dose globale 6 6 H

Equivalente di dose al cristallino 150> H 45 H

Equivalente di dose pelle/estremità 500> H 150 H

I limiti di dose di riferimento tengono conto sia della esposizione esterna che di quella interna.

I lavoratori esposti devono essere idonei alla mansione, in particolare per i lavoratori esposti di cat.

A è prevista la sorveglianza medica semestrale effettuata dal Medico Autorizzato; per i lavoratori di

cat. B la frequenza è annuale e può essere effettuata dal Medico Autorizzato o dal Medico

Competente.

Nelle aree classificate come sopra, nel caso presti la propria attività personale esterno all‟Ateneo es:

CNR, INFN, imprese di pulizie, se non diversamente stabilito da apposite convenzioni, i lavoratori

qualora esposti al rischio devono essere classificati e dichiarati idonei alla mansione specifica

rispettivamente dall‟Esperto Qualificato e dal Medico Autorizzato/Competente espressamente

incaricati dalla Ditta/Ente esterno.



2. AUTORIZZAZIONE DEGLI OPERATORI ALL’IMPIEGO DI SORGENTI

RADIOGENE

Premesso che:



a. il numero degli operatori esposti deve essere ridotto al minimo consentito dalle esigenze di

lavoro

b. le esposizioni alle radiazioni ionizzanti debbono essere tenute al livello più basso

ragionevolmente ottenibile

c. può essere esposto al rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti solo il personale

adeguatamente informato e formato, autorizzato dal Direttore sentito il Preposto,

classificato dall’Esperto Qualificato, provvisto dei dosimetri individuali indicati

dall’Esperto Qualificato e, se ricorre il caso, giudicato idoneo alla visita medica di

idoneità;



si fa presente che:





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o Prima di iniziare l‟attività comportante l‟esposizione alle radiazioni deve essere compilata, a

cura dell‟operatore ed in collaborazione con il Preposto ed il Direttore, la "scheda di

destinazione lavorativa e di rischio da radiazioni ionizzanti" (scheda di rischio). Tale scheda

deve essere preventivamente aggiornata ad ogni variazione della attività lavorativa (D.R.

02/FSIS/96 del 31/01/1996).

o La scheda di rischio deve essere compilata in ogni sua parte ed inoltrata alla

Amministrazione universitaria perché l‟Esperto Qualificato possa effettuare la

classificazione di radioprotezione.

o E‟ opportuno che agli studenti non laureati non vengano affidate mansioni che comportino

un rischio di esposizione tale che debbano essere classificati lavoratori esposti di categoria

A. Sarà quindi compito del docente responsabile valutare le mansioni e le attività a cui

possono partecipare e sorvegliarne comunque l‟operato.

o Il personale classificato figura in un elenco aggiornato dalla Divisione igiene e sicurezza

sulla base della scheda di rischio e della classificazione dell‟Esperto Qualificato. Tale elenco

è inviato al Direttore.

o I Direttori possono emettere, sentito l‟Esperto Qualificato e/o il Medico Autorizzato, norme

o disposizioni aggiuntive specifiche per la Struttura. Presso il L.E.N.A. e la Struttura

Moltiplicante Subcritica SM1 sono in vigore anche altre norme specifiche, emanate

rispettivamente dal Direttore del L.E.N.A. e dal Direttore Dipartimento di Chimica

Generale.



Il Direttore, il Preposto, il Responsabile, per quanto di competenza, esigono la osservanza delle

norme, sorvegliano sulla loro applicazione ed attivano la Divisione igiene e sicurezza per le

procedure previste fornendo tutte le indicazioni per una corretta valutazione dei rischi da parte

dell‟Esperto Qualificato e del Medico Autorizzato/Competente.



3. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

Per quanto riguarda l‟informazione e formazione degli operatori (art.61,3°e D.Lgs 230/95) in

Università sono individuate tre categorie di personale: docenti-ricercatori, tecnici-amministrativi,

studenti-ospiti.

Alla informazione degli studenti provvede il Responsabile delle attività di didattica o ricerca nel

quale lo studente è inserito.

Al Responsabile, di concerto con il Direttore della struttura, compete di informare e formare i

collaboratori (docenti, ricercatori, tecnici ed eventuali ospiti) sui rischi specifici e sulle precauzioni

da adottare.

La informazione e formazione degli operatori deve essere effettuata prima che questi siano esposti

al rischio da radiazioni ionizzanti e deve prevedere adeguate istruzioni in merito a:



 Generalità sulle radiazioni ionizzanti

 Effetti delle radiazioni ionizzanti sull‟uomo - sorveglianza medica

 Principi fondamentali della radioprotezione e sorveglianza fisica - dosimetria

 Dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione

 Norme interne di radioprotezione e norme specifiche di impianto

 Rischi collegati con l‟utilizzo delle apparecchiature e delle sorgenti radiogene con

particolare riferimento a quelle presenti presso la struttura

 Procedure di decontaminazione

 Norme di comportamento in caso di emergenza



L‟informazione e la formazione devono essere ripetute periodicamente e comunque ogni qualvolta

si verifichino cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado del rischio.





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4. DISPOSIZIONI GENERALI



 Prima di acquistare un apparecchio radiogeno, acceleratore di particelle elementari, sorgenti

radiogene ivi comprese quelle di calibrazione che possono essere contenute nella

strumentazione o effettuare attività nuove e/o diverse da quelle già autorizzate, il

Responsabile, di concerto con il Preposto ed il Direttore deve richiedere ed attendere il

benestare dell‟Esperto Qualificato.

 Il Direttore deve comunicare all‟Esperto Qualificato ogni cessata detenzione definitiva di

sorgenti radiogene ed attenersi alle indicazioni da questo impartite;

 I generatori di radiazioni ionizzanti e/o il materiale radioattivo, compresi i rifiuti radioattivi,

devono essere detenuti ed utilizzati solo nei locali segnalati, il cui accesso è regolamentato

ed eventualmente limitato. Dette aree devono essere classificate dall‟Esperto Qualificato;

 I Responsabili devono coordinarsi con il Direttore che di concerto con il Preposto, deve

essere informato ed approvare qualsiasi variazione riguardante il personale che accede al

laboratorio e le attività svolte presso il laboratorio stesso, al fine di garantire il rispetto dei

limiti delle attività consentite;

 Ciascun laboratorio ha un limite massimo di detenzione di materiale radioattivo, compresi i

rifiuti, che non può essere superato. Il Responsabile deve verificarne il rispetto;

 Gli operatori devono:



A. osservare le norme operative di radioprotezione e quelle eventualmente impartite dal

Direttore, dal Preposto e dal Responsabile;

B. osservare le norme e precauzioni per tutti i preparati e materiali pericolosi usati;

C. non lavorare mai da soli in laboratorio specie se la procedura è complessa: assicurarsi che

almeno un collega sia a portata di voce;

D. non lavorare al di fuori dei normali orari di lavoro senza autorizzazione del Direttore;

E. ridurre al minimo il tempo di esposizione alle radiazioni ionizzanti; nel caso di sorgenti

radioattive non sigillate usare la minima attività indispensabile all‟esecuzione

dell‟esperimento;

F. mantenere la massima distanza ragionevolmente consentita dalla sorgente radioattiva;

G. non alterare in alcun modo le condizioni di lavoro e/o la disposizione degli apparecchi senza

l‟autorizzazione del Preposto;

H. utilizzare in modo corretto e con cura gli schermi, i dispositivi di sicurezza, gli indumenti

protettivi ed i dosimetri personali;

I. segnalare immediatamente qualsiasi malfunzionamento o deterioramento di tali mezzi

nonché altre condizioni di pericolo, di cui vengano a conoscenza, al Responsabile o al

Preposto o al Direttore;

J. non lasciare incustodite e non segnalate le sorgenti radioattive;

K. detenere in modo sicuro le sorgenti radioattive sigillate e non sigillate, compresi i rifiuti,

dopo un adeguata etichettattura, in luoghi appositamente destinati (depositi) segnalati da

idonei contrassegni ed inaccessibili alle persone non autorizzate. Nel caso in cui tali depositi

siano sotto chiave, una copia della chiave è in consegna al Preposto o a personale

espressamente designato dal Direttore, l‟altra alla segreteria che potrà impiegarla solo in casi

di provata necessità;

L. non conservare in tali depositi anche se per breve tempo, effetti personali, generi

commestibili e materiale infiammabile;

M. usare correttamente i dosimetri personali, ove richiesto, e sottoporsi ai controlli ed alle visite

mediche preventive, periodiche e di chiusura;

N. non fumare e non assumere cibi e bevande e non applicarsi cosmetici nei laboratori di

ricerca e didattici;

O. non rimuovere o inattivare i dispositivi antincendio.



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4.1 SMARRIMENTO, PERDITA DI MATERIE RADIOATTIVE

Nell‟ipotesi di smarrimento o di perdita, per qualsiasi causa, di materie radioattive, comunque

confezionate, e di apparecchi contenenti dette materie, l‟operatore ha l‟obbligo di avvisare

immediatamente il Responsabile, il Preposto ed il Direttore; quest‟ultimo ha l‟obbligo di informare

immediatamente sia le Autorità competenti per territorio (AUSSL; VV.F.F.; Pubblica Sicurezza),

come da art. 25 D.Lgs. 230/95, nonché l‟Esperto Qualificato e la Divisione Igiene e Sicurezza.



4.2 RITROVAMENTO DI MATERIE RADIOATTIVE



a. Nel caso di ritrovamento di materie o di apparecchi diversi da quelli detenuti, recanti

indicazioni o contrassegni che rendano chiaramente desumibile la presenza di radioattività,

l‟operatore ha l‟obbligo di avvisare il Preposto e il Direttore della struttura in cui è avvenuto

il ritrovamento. Ques‟ultimo ha l‟obbligo di informare del ritrovamento la più vicina

autorità di Pubblica Sicurezza, nonchè l‟Esperto Qualificato e la Divisione Igiene e

Sicurezza.

b. Nel caso in cui la materia radioattiva ritrovata fosse stata oggetto di una precedente

comunicazione di smarrimento (4.1.), il Direttore esecutore della denuncia di smarrimento

ha l‟obbligo di comunicare il ritrovamento alla più vicina autorità di Pubblica Sicurezza,

nonché all‟Esperto Qualificato e alla Divisione Igiene e Sicurezza.





5. DETENZIONE ED IMPIEGO DI SORGENTI RADIOGENE



5.1 SORGENTI RADIOATTIVE NON SIGILLATE

Fermo restando quanto elencato nelle disposizioni generali (par. 4) prima di entrare nel laboratorio

radioisotopi ciascun operatore deve:



a. lasciare gli effetti personali e, ove richiesto, anche gli abiti e le calzature nello spazio

apposito;

b. indossare il camice e le calzature di lavoro (ove richiesto), che verranno riposti al termine

del lavoro, se non contaminati, nell‟apposito armadietto "abiti da lavoro";

c. munirsi di dosimetro personale se assegnato.



Ciascun operatore in laboratorio, deve:



a. prendere visione delle norme di sicurezza e di emergenza;

b. evitare di lavorare con tagli o abrasioni non protette sulle mani ed avambracci;

c. eseguire prima di ogni nuovo procedimento una prova di manipolazione in bianco, ossia

priva di materiale radioattivo;

d. non pipettare mai con la bocca liquidi contenenti sostanze radioattive di qualsiasi tipo o

quantità;

e. utilizzare per la manipolazione di sostanze radioattive non sigillate, guanti di lattice o simili,

mascherine e occhiali;

f. non trasferire i guanti e ogni altra attrezzatura se contaminata, né allo spogliatoio, né ai

servizi né comunque fuori dal laboratorio radioisotopi;

g. fare attenzione alle cariche elettrostatiche depositate sui guanti stessi, quando si devono

manipolare polveri fini;

h. non toccare telefoni, maniglie, rubinetti, strumenti, libri o manuali di consultazione ecc. con

le mani o con i guanti contaminati;

i. svolgere tutte le manipolazioni di sostanze radioattive in aree ben definite, delimitate e

segnalate adottando tutte le precauzioni per contenere al massimo la dispersione di



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materiale, liquidi, gas o polveri, (manipolare sotto cappa, sopra vassoi, ricoprire,

limitatamente all‟area in uso, la superficie del banco con carta assorbente, usare materiale

infrangibile e monouso);

j. tenere sempre chiuse tutte le soluzioni o i preparati radioattivi;

k. etichettare tutti i contenitori che contengono materiale radioattivo riportando l‟indicazione di

pericolo di radiazione, il tipo di radionuclide, l‟attività e la data in cui tale attività è presente

ed il nome dell‟utilizzatore;

l. riporre al termine del lavoro giornaliero le sorgenti radioattive, correttamente etichettate,

con eccezione di quelle non sigillate in corso di manipolazione, nei loro contenitori di

schermo e sistemarle nel deposito (cassaforte schermata, frigorifero, etc.);

m. segnalare sempre la presenza di materiale radioattivo;

n. tenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;

o. verificare spesso durante il lavoro e sicuramente al termine di ogni esperimento la eventuale

contaminazione superficiale e personale;

p. segnalare tempestivamente al Preposto e al Responsabile ogni eventuale contaminazione che

permanga dopo decontaminazione;

q. raccogliere i rifiuti sicuramente radioattivi negli appositi contenitori, separatamente da quelli

non radioattivi;

r. dopo qualunque manipolazione lavare le mani, sia pur protette dai guanti durante le

manipolazioni stesse;

s. prima di uscire dai locali interessati alla manipolazione di sostanze radioattive controllare

l'eventuale contaminazione personale;

t. prima di allontanare oggetti dal laboratorio controllare l‟assenza di contaminazione;

u. compilare sempre ed accuratamente i registri di carico e scarico delle sorgenti radioattive;

v. compilare quando si utilizzano sorgenti non sigillate devono compilare il registro di lavoro

indicando tipo ed attività del radionuclide impiegato, tipo e durata dell‟esperimento.



Gli stock di radionuclidi, che sono normalmente detenuti nel deposito, possono essere rimossi da

tale destinazione solo da personale autorizzato dal Direttore o dal Preposto (sono esclusi da tale

autorizzazione gli studenti non laureati) e solo per il tempo minimo necessario alle relative

manipolazioni di prelievo o diluizione; comunque tali materiali non possono essere portati fuori dal

laboratorio, se non per emergenza ed in circostanze tali che possano compromettere l'integrità del

materiale stesso (incendi, ecc.).



5.2 IMPIEGO DI MACCHINE RADIOGENE, DIFRATTOMETRI, ACCELERATORI DI

PARTICELLE ELEMENTARI

Fermo restando quanto indicato nelle disposizioni generali (par. 4) l‟operatore deve:



 impiegare le apparecchiature emittenti radiazioni ionizzanti unicamente come indicato dalla

ditta fornitrice al fine di rispettare le condizioni di sicurezza;

 non manomettere o rimuovere, per qualsiasi motivo, i dispositivi di sicurezza, i mezzi di

protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti; segnalarne immediatamente le

eventuali deficienze al Responsabile, al Direttore e al Preposto;

 indossare, se assegnato, il dosimetro personale;

 utilizzare ove predisposto gli schermi ed i dispositivi di sicurezza;

 indossare, se indicato, gli indumenti protettivi (occhiali, camice e guanti piombiferi),

durante il lavoro nelle immediate vicinanze degli apparecchi generatori di radiazioni;

 evitare di intercettare il fascio di radiazione con gli occhi o le mani, ovvero di mettersi nella

direzione del fascio anche se questo è intercettato da campioni in esame, fermo restando

l'obbligo di indossare gli indumenti protettivi di cui al precedente punto;





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 allineare il fascio solo se espressamente autorizzato; da tale autorizzazione sono esclusi gli

studenti non laureati;

 evitare di effettuare interventi di manutenzione che non siano di sua competenza o possano

compromettere la sicurezza;

 considerare i rischi collaterali dovuti per esempio a presenza di gas in pressione, sistemi di

raffreddamento ecc. e predisporre le adeguate protezioni;

 disattivare gli apparecchi quando non sono in uso in modo da evitare l‟uso non autorizzato;

 compilare il registro di lavoro indicando il tempo ed il tipo di utilizzo apponendo la firma a

tali annotazioni;

 avvisare tempestivamente, nel caso di avvenuta o ipotizzata sovraesposizione, il

Responsabile, il Preposto ed il Direttore, l'Esperto Qualificato ed il Medico

Autorizzato/Competente, se ritenuto necessario la Divisione igiene e sicurezza.



5.3 IMPIEGO DI SORGENTI RADIOGENE SIGILLATE PER ANALISI DI STRUTTURE

ATOMICHE O MOLECOLARI

Fermo restando quanto indicato nelle disposizioni generali (par. 4) l‟operatore deve:



 impiegare le apparecchiature contenenti la sorgente radioattiva come indicato dalla ditta

fornitrice al fine di rispettare le condizioni di sicurezza;

 non manomettere il contenitore della sorgente radioattiva o rimuoverne i dispositivi di

sicurezza;

 verificare i rischi collaterali dovuti per esempio alla presenza di gas in pressione, alta

temperatura, esalazioni nocive eventualmente prodotte ecc. e predisporre le adeguate

protezioni;

 eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione dell‟apparecchiatura seguendo le

indicazioni dei manuali e solo se espressamente autorizzate ponendo attenzione a non

compromettere la integrità della sorgente (non utilizzare detergenti, ecc.);

 detenere, al di fuori delle apparecchiature, le sorgenti radioattive sigillate in luoghi

appositamente destinati e segnalati, chiuse in contenitori adeguatamente schermati, i quali

devono portare le apposite etichette con l'indicazione del pericolo da radiazioni, del tipo e

attività del radioisotopo e della data alla quale è presente il 100% della radioattività indicata;

 avvisare tempestivamente, qualora si sospetti la compromissione della integrità della

sorgente, il Responsabile, o il Preposto, o il Direttore, o l‟Esperto Qualificato, e se

necessario la Divisione igiene e sicurezza.



5.4 IMPIEGO DI SORGENTI SIGILLATE PER CALIBRAZIONE DELLA

STRUMENTAZIONE

Fermo restando quanto indicato nelle disposizioni generali (par. 4), l‟operatore che impiega sorgenti

radioattive sigillate per la calibrazione della strumentazione deve:



 indossare, se assegnato, il dosimetro personale;

 utilizzare, se previsti in relazione alla attività e tipo di radiazione emessa, gli schermi di

protezione;

 evitare di toccare le sorgenti direttamente con le mani, indossare i guanti ed utilizzare delle

pinze distanziatrici;

 evitare di manomettere o rimuovere per qualsiasi motivo le protezioni della sorgente;

 durante l‟uso, segnalarne la presenza mediante il segnale di pericolo radioattivo;

 riporre, alla fine del lavoro, le sorgenti in contenitori schermati i quali devono portare le

apposite etichette con l'indicazione del pericolo da radiazioni, del tipo e attività del

radioisotopo e della data alla quale è presente il 100% della radioattività indicata;





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 detenere le sorgenti nel locale adibito a deposito il quale deve essere adeguatamente

segnalato.





6. USO DEI DOSIMETRI PERSONALI E AMBIENTALI

6.1 DOSIMETRI PERSONALI



 Ciascun operatore è tenuto ad operare con le sorgenti radiogene, nelle Zone Controllate e

Sorvegliate, munito dei dosimetri personali prescritti dall‟Esperto Qualificato;

 Il dosimetro deve essere portato per tutto il tempo di permanenza nei locali interessati dalla

esposizione alle radiazioni ionizzanti;

 Il dosimetro è personale e non può essere né ceduto o prestato ad altre persone né utilizzato

al di fuori dell‟Università di Pavia.



L‟operatore deve:



a. Portare il dosimetro personale, salvo diversa indicazione da parte dell‟Esperto Qualificato:



 all‟altezza del petto sul risvolto del colletto o sul taschino del camice;

 se dosimetro ad anello o a bracciale, deve essere portato alla mano o al polso,

rispettivamente.



b. Riporre, al termine del lavoro, il dosimetro in luogo ove non sussista possibilità alcuna di

esposizione alle radiazioni;

c. Evitare di esporlo volontariamente a sorgenti di radiazioni ionizzanti;

d. Conservare accuratamente il dosimetro: in particolare, non deve mai né venire a contatto di

liquidi, né essere posto vicino a fonti di calore, né essere aperto o manomesso in alcun

modo;

e. Consegnare, secondo la periodicità stabilita, il dosimetro al Preposto o alla persona

incaricata di effettuare regolarmente il cambio;

f. Segnalare tempestivamente l'eventuale deterioramento o smarrimento del dosimetro al

Preposto, che provvederà alla sua sostituzione, nell‟attesa della quale l‟operatore non può

frequentare la Zona Controllata e la Zona Sorvegliata.



Il personale dotato di dosimetro individuale nel caso di temporanea (per periodi superiori a 2-3

mesi) o definitiva cessazione delle attività deve segnalare la stessa al Preposto o al Responsabile i

quali, a loro volta, devono notificare l‟informazione alla Divisione igiene e sicurezza, ciò al fine di

permettere la corretta compilazione delle schede dosimetriche personali.







6.2 DOSIMETRI AMBIENTALI



 A chiunque è vietato manomettere, in qualsiasi modo, spostare o schermare (ecc.), i

dosimetri ambientali posizionati nei locali o sulle apparecchiature dall‟Esperto Qualificato o

dalla Divisione igiene e sicurezza su indicazione dell‟Esperto Qualificato, i quali

procederanno al loro successivo prelievo.

 In tal senso ciascun operatore deve facilitare il posizionamento dei dosimetri nei tempi e

modi richiesti dall‟Esperto Qualificato, al fine di consentire una corretta valutazione delle

dosi assorbite dal personale e dalla popolazione.





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 Nei locali, ove sono installati i dosimetri ambientali (permanentemente o saltuariamente)

non si devono alterare in alcun modo le condizioni di lavoro e la disposizione degli

apparecchi, senza preventiva autorizzazione del Preposto.





7. RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI RADIOATTIVI

Il Direttore della struttura organizza e predispone la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi,

procurando anzitutto che siano prodotti in minima quantità possibile, sia di attività che di volume

considerando che:



A. I rifiuti radioattivi devono essere conservati nel "deposito rifiuti radioattivi", che deve essere

segnalato con i dovuti contrassegni. L'accesso al "deposito rifiuti radioattivi" è concesso

unicamente al personale autorizzato dal Direttore o dal Preposto;

B. I rifiuti devono essere consegnati alle ditte autorizzate del loro ritiro, nelle modalità indicate

dalle stesse, fermo restando quanto sotto riportato;

C. I rifiuti radioattivi decaduti sono comunque da considerarsi rifiuti speciali ovvero pericolosi

in relazione alla loro composizione e smaltiti di conseguenza (Regolamento interno

dell‟Ateneo pavese per la produzione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti speciali,

tossici e nocivi, D.R. n. 04/FSIS/95);

D. Deve essere conservato ed aggiornato un registro indicante il movimento dei rifiuti

radioattivi di cui ai precedenti punti; il Direttore ed il Preposto verificheranno il corretto

aggiornamento del registro.



E‟ dovere di ogni operatore:



1. Produrre la minor quantità di rifiuto radioattivo sia in termini di attività che di volume,

compatibilmente con le esigenze di lavoro e di sicurezza;

2. Raccogliere separatamente i rifiuti non radioattivi da quelli radioattivi; deve considerarsi

radioattivo tutto ciò che viene a contatto con sorgenti radioattive sia liquide che solide e che

non sia stato controllato adeguatamente;

3. Non versare negli scarichi comuni o in recipienti per la raccolta dei rifiuti non contaminati

quelli potenzialmente radioattivi;

4. Raccogliere i rifiuti radioattivi suddividendoli in base alle loro caratteristiche (tempo di

dimezzamento, grado di tossicità, stato chimico-fisico ecc.) seguendo quanto indicato dal

Direttore o dal Preposto o secondo le modalità indicate dalla ditta incaricata dello

smaltimento;

5. I rifiuti liquidi devono essere separati dai solidi; riporre questi ultimi in sacchetti di

polietilene e conservarli in contenitori tali da evitare fuoriuscite del contenuto e irradiazione

esterna. I contenitori devono portare la etichettatura di materiale radioattivo e tutte le

indicazione relative al contenuto: radionuclide, attività, data di fine riempimento del

contenitore. Se necessario schermare i contenitori;

6. Detenere in laboratorio i rifiuti radioattivi posti in contenitori adeguatamente schermati solo

per il tempo strettamente necessario.





8. PROCEDURE DI EMERGENZA

Innanzi tutto si ricorda che un intervento di radioprotezione può diventare di secondaria

importanza rispetto ad ogni pratica necessaria a difendere la vita umana da ogni altro rischio a

carattere grave ed immediato o per impedire il propagarsi di un eventuale incendio.

Ciò definito, nel caso di versamento di materiale radioattivo è necessario, nell‟ordine:





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 cercare di mantenere la calma, il panico può aumentare i danni

 limitare l‟introduzione nel corpo dei contaminanti radioattivi per inalazione, ingestione o

contatto

 limitare l‟estendersi della zona contaminata, circoscrivendola adeguatamente

 rimuovere la contaminazione con le dovute cautele.



Mentre in alcune situazioni è necessario privilegiare l‟intervento sulla dispersione di materiale

radioattivo al fine di limitare l‟impatto diretto dell‟incidente (versamento di grande quantità di

liquido a bassa attività senza il coinvolgimento di persone) in altri casi è necessario intervenire in

via prioritaria direttamente sulle persone contaminate (contaminazione diretta con liquido

radioattivo in prossimità di ferite, mucose, ustioni, con possibilità di ingestione o inalazione).

La priorità degli interventi dipende, evidentemente, dalla valutazione effettuata dagli operatori

presenti rispetto alla gravità della contaminazione delle persone e dell‟ambiente; in base a tale

valutazione dovranno immediatamente essere avvisati, oltre al Preposto, il Direttore o il

Responsabile, anche la Divisione igiene e sicurezza, l‟Esperto Qualificato ed il Medico

Autorizzato/Competente.

8.1 PRIMO INTERVENTO IN CASO DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA PERSONALE

Cercare di mantenere la calma, il panico può aumentare i danni.

Lo stesso soggetto contaminato, con l'aiuto dei colleghi, che indosseranno camice, guanti e

mascherina, se necessario, deve provvedere alla prima decontaminazione sul posto cercando di

evitare:



 il passaggio della contaminazione dall'esterno all'interno del corpo;

 il trasferimento della contaminazione dagli indumenti protettivi o dagli abiti a parti del

corpo non contaminate;

 di contaminare i soccorritori.



1. Tamponare con carta assorbente la zona della pelle o gli abiti sui quali è avvenuto il

versamento.

2. Togliere gli indumenti contaminati (si può agire efficacemente tagliandoli) unitamente ai

mezzi protettivi (maschere, guanti ecc); riporre tali oggetti in sacchetti di plastica in modo

da evitare la contaminazione di altri oggetti e dell‟area. Porre attenzione a non contaminare

occhi, bocca e narici.

3. Tagliare la ciocca di capelli eventualmente contaminata; non fare assolutamente lo shampoo.

4. Misurare la contaminazione dell‟area interessata.

5. Lavare solo la parte contaminata con acqua corrente tiepida (non usare acqua calda),

cercando di non estendere la contaminazione e facendo attenzione a non danneggiare la

pelle; è possibile usare una spazzola morbida e sapone neutro.

6. Per tali operazioni utilizzare il lavello dell‟area di decontaminazione ovvero quello del

laboratorio raccogliendo i liquidi di risciacquo che, se contaminati, saranno eliminati come

rifiuto radioattivo.

7. Sciacquare gli occhi e la bocca più volte con acqua o soluzione fisiologica; non ingerire

liquidi o farmaci di qualsiasi natura.

8. Continuare la decontaminazione fino a che il metodo (contaminametro o smear-test) usato

per la verifica indica che la contaminazione è stata rimossa.

9. Sospendere la decontaminazione esterna se compaiono segni di irritazione cutanea.



8.1.1 In caso si verifichi una ferita



a. Misurare la contaminazione della zona in cui si trova la ferita;





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b. Lavare le ferite, che possono essere medicate con pratiche di piccolo pronto soccorso, con

abbondante acqua corrente distendendone i bordi e favorendo un leggero sanguinamento;

c. Conservare l‟oggetto che ha prodotto la ferita o il liquido contaminante per permettere

all‟Esperto Qualificato le eventuali valutazioni radiometriche;

d. In caso di ferita grave occorre procedere con tutti gli interventi convenzionali a tutela della

persona; occorrerà avvisare il personale esterno che dovesse intervenire delle peculiarità del

caso.



8.2 DECONTAMINAZIONE AMBIENTALE

In caso di spargimento di materiale radioattivo sul pavimento, su superfici o attrezzature, per

impedire la diffusione di radioattività sia nell‟ambiente che alle persone, l‟operatore deve:



 Avvisare verbalmente tutte le persone presenti nelle vicinanze;

 Limitare l‟ingresso all‟area contaminata ed i movimenti al suo interno. Il personale non

necessario alle operazioni di decontaminazione deve lasciare il laboratorio solo dopo essersi

sottoposto ai necessari controlli di contaminazione;

 Indossare i guanti, la mascherina e se necessario le soprascarpe; questi indumenti con: la

carta assorbente, i sacchetti di polietilene e le opportune soluzioni decontaminanti sono

contenuti entro un armadietto "presidio di radioprotezione" che deve essere rifornito a cura

del Preposto ovvero del Responsabile in base all‟elenco affisso all‟interno dell‟armadietto

stesso;

 Chiudere la sorgente da cui è originata la contaminazione e metterla al sicuro;

 Arrestare tutti i ventilatori che eventualmente convogliano aria in altre zone dell‟edificio,

azionare le cappe ed i sistemi di aspirazione dotati di filtro;

 Applicare sostanze assorbenti, come ad esempio carta assorbente, sopra l'area contaminata;

 Circoscrivere o delimitare l'area contaminata con appositi contrassegni e porre ben in vista

un cartello con segnale di pericolo di contaminazione radioattiva;

 Evitare di sollevare polvere e di spargere la contaminazione.



L‟operatore di concerto con il Preposto deve inoltre:



 Rimuovere immediatamente la contaminazione radioattiva;

 Utilizzare pinze, scopa e paletta per rimuovere il materiale assorbente, strofinare la zona

circoscritta con tamponi imbevuti di soluzione detergente. Ripetere l‟operazione sino a che

il controllo della contaminazione (smear-test o contaminametro) mostrerà che la

contaminazione è stata rimossa. Eliminare tutto il materiale raccolto come rifiuto

radioattivo. Durante tali operazioni cambiare spesso i guanti e toglierli insieme alle

soprascarpe, se si lascia il laboratorio;

 Decontaminare, se riutilizzabile, il materiale utilizzato per la decontaminazione che

altrimenti sarà da considerarsi rifiuto radioattivo;

 Nel caso in cui non si riesca a rimuovere la contaminazione, isolare la zona con un foglio di

polietilene sigillato ai bordi con nastro adesivo, identificandola con il cartello di

contaminazione radioattiva e con la data ed il tipo di radionuclide;

 Alla fine delle operazioni, prima di lasciare l‟area, controllare la eventuale contaminazione

personale degli operatori che hanno eseguito la decontaminazione.



8.3 INTERVENTO IN CASO DI INCENDIO

Nel caso che un incendio coinvolga materiale radioattivo, per i soccorritori si potrebbe presentare,

in aggiunta al rischio legato all‟incendio, il rischio di irradiazione esterna, dovuto alle radiazioni

emesse dalla sostanza radioattiva ed il rischio di contaminazione interna dovuto alla eventuale

dispersione nell‟ambiente del materiale radioattivo.



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Il rischio di irradiazione esterna può diventare elevato nel caso in cui l‟incendio distrugga gli

schermi di protezione di una sorgente molto attiva. Il rischio di irradiazione esterna e/o

contaminazione interna può essere provocato dal radionuclide che sottoforma di aerosol, polvere,

vapore ricade contaminando le superfici circostanti. Appare fondamentale, per ridurre tali

eventualità, l‟indicazione di riporre le sorgenti radioattive nei contenitori schermati nei depositi.



8.3.1 Azioni da effettuare in caso venga individuato un incendio

Chiunque individui un incendio che coinvolga materiale radioattivo (compresi i rifiuti) o i locali in

cui esso è custodito dovrà darne immediata comunicazione al personale di grado più elevato

presente nelle vicinanze, al Responsabile, al Preposto o agli eventuali addetti alla lotta antincendio.

Questi provvederanno se necessario ad avvisare i Vigili del Fuoco, l„Esperto Qualificato e la

Divisione igiene e sicurezza.

In attesa degli addetti e dei Vigili del Fuoco i primi soccorritori devono provvedere, nei limiti delle

loro competenze, ad allontanare materiali e sostanze che potrebbero rappresentare pericolo di

propagazione dell‟incendio, a chiudere le alimentazioni di servizio (gas compressi ecc.) ad

eliminare tutte le tensioni di alimentazione elettrica nel locale coinvolto dall‟incendio, quindi

devono intervenire sul principio di incendio con i mezzi di pronto intervento in dotazione.

Seguire quanto indicato sugli eventuali piani di emergenza previsti per le singole Strutture.



8.3.2 Azioni da effettuare per le operazioni di spegnimento

Ricordando che l‟incendio coinvolge materiale radioattivo, chi interviene deve indossare il vestiario

di protezione (tute), maschere antipolvere ed antigas o eventuali autorespiratori. Se le condizioni di

urgenza lo permettono, deve munirsi di apparecchi portatili di rivelazione e/o dei dosimetri.

L‟attacco al fuoco deve essere attuato con estintori a polvere o a CO2, dalla massima distanza

possibile e dal minimo numero di persone necessarie.

Evitare di utilizzare acqua, ove indispensabile utilizzarla polverizzata anche per abbattere eventuali

polveri presenti.

8.3.3 Azioni da effettuare dopo lo spegnimento dell’incendio

Senza preventiva autorizzazione dell‟Esperto Qualificato, dovrà essere vietata qualsiasi attività nei

locali coinvolti nell‟incendio.

La rimozione dei materiali di scarto prodotti dall‟incendio dovrà avvenire secondo le indicazioni

dell‟Esperto Qualificato e sotto il diretto controllo del Preposto o del Direttore.

I locali coinvolti dall‟incendio non potranno essere utilizzati senza il benestare dell‟Esperto

Qualificato.



9. TRASPORTO MATERIALE RADIOATTIVO

Il trasporto di materiale radioattivo con attività superiore ai limiti previsti dal D.Lgs 230/95,

compresi i rifiuti, deve avvenire nel rispetto della legislazione vigente con i mezzi e gli imballaggi

adeguati.

9.1 Trasporto su suolo pubblico

Il trasporto su strada (luogo pubblico) deve essere esclusivamente eseguito da un vettore autorizzato

con decreto del Ministero dell‟Industria Commercio ed Artigianato e con automezzo che possegga i

requisiti necessari al trasporto di materiale radioattivo. Il materiale deve essere trasportato in

imballaggi che oltre ad impedire la irradiazione esterna devono garantire il contenimento del

materiale radioattivo in caso di urti, schiacciamenti, cadute ed in condizioni atmosferiche avverse.

Gli imballaggi devono riportare sulla superficie esterna una etichetta colorata bianca o gialla (fig. 1)

con indicata la categoria del contenuto definita in base alla tabella seguente.

Categoria Indice di trasporto mR/h, a 1 Massima intensità di dose

m. sulla superficie esterna

I - Bianca 0 < 0,005 mSv/h



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II - Gialla < 0,5 mSv/h

III - Gialla < 2,0 mSv/h

9.2 Trasporto entro l’area universitaria

Il trasporto di materiale radioattivo entro l‟area universitaria e senza attraversamento di suolo

pubblico (es. da un laboratorio all‟altro della stessa struttura o al deposito rifiuti), può essere

realizzato su autorizzazione del Responsabile o del Preposto. L‟operatore autorizzato al trasporto

deve utilizzare un contenitore che impedisca l‟irradiazione esterna, sia resistente agli urti e alla

caduta ed a tenuta per evitare che il materiale radioattivo contenuto fuoriesca; nel caso di liquidi

dovrà essere presente un doppio contenitore con materiale assorbente. Infine il contenitore deve

riportare l‟etichetta di materiale radioattivo con tutte le indicazioni relative al radioisotopo

trasportato.

Il trasporto di materiale radioattivo non può essere affidato agli studenti non laureati.

Il Direttore della struttura può disporre modalità particolari di trasporto, nel rispetto della

normativa, previo benestare dell‟Esperto Qualificato, come per esempio il trasporto di materiale

radioattivo dal L.E.N.A. al Laboratorio di Radiochimica del Dipartimento di Chimica Generale.



Figura 1: Etichette per colli in trasporto (materie radioattive) (semplificate). I numeri romani sono

in colore rosso e indicano, in crescita, la rilevanza del collo sotto il profilo della sicurezza e

protezione. La metà superiore delle etichette II e III è colorata di giallo.









10. PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE

Il personale addetto alle pulizie dei laboratori ove sussiste il rischio di esposizione a radiazioni

ionizzanti deve essere in numero minimo indispensabile e può eseguire le pulizie solo

successivamente alla autorizzazione del Direttore sentito il Preposto, alla classificazione da parte

dell‟Esperto Qualificato ed eventualmente alla idoneità rilasciata dal Medico

Autorizzato/Competente espressamente incaricati dalla Ditta esterna ove non diversamente

convenuto. Per tali motivi il personale addetto alle pulizie non deve essere sostituito dalla ditta

incaricata senza preavviso.



 Il personale addetto alle pulizie deve:



a. essere preventivamente informato ed addestrato dalla Ditta, dal Preposto o dal Responsabile

dei rischi specifici eventualmente presenti, della segnaletica di sicurezza di radioprotezione,

delle modalità con cui eseguire le pulizie, di come smaltire i rifiuti e di tutte le indicazioni

necessarie alla salvaguardia della sicurezza e della salute dell‟operatore e alla protezione

dell‟ambiente;





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b. indossare il dosimetro personale, se stabilito dall‟Esperto Qualificato; eseguire le pulizie,

soffermandosi il minor tempo possibile nelle Zone Controllate e Sorvegliate, seguendo le

indicazioni avute ed evitando di eseguire qualsiasi operazione, non stabilita in precedenza;

c. indossare camice e guanti, se richiesto le sovrascarpe;

d. segnalare al Preposto o al proprio Responsabile di squadra eventuali pericoli di cui venga a

conoscenza;

e. in caso di rovesciamento di sostanze o rotture di contenitori o apparecchi, avvertire

immediatamente il proprio Responsabile di squadra, il Preposto o il Direttore; non tentare di

rimediare senza permesso ed adeguate istruzioni;

f. se stabilito, prima di lasciare il laboratorio, sottoporsi ai controlli di contaminazione

personale;

g. rispettare le elementari norme igieniche come lavarsi le mani, alla fine del lavoro, anche se

protette dai guanti, ed osservare il divieto di fumare, bere e mangiare nei laboratori;

h. in caso di contaminazione personale seguire quanto indicato al paragrafo 8;

i. il Responsabile di squadra deve avvisare il Direttore, o il Preposto o la Divisione Igiene e

Sicurezza di eventuali nuove situazioni di pericolo di cui venga a conoscenza.





APPENDICE

A) TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

Di seguito vengono riportate alcune definizioni comunemente utilizzate in radioprotezione; parte di

esse sono state tratte dal DLgs 230/95, che ha recepito le Direttive Europee in materia di

radioprotezione. Attività (A): (N) di disintegrazioni dei nuclidi entro una sostanza radioattiva che

avvengono nell‟unità di tempo, dt; l'unità di misura è il Becquerel.





Becquerel (Bq): unità di misura dell'attività nel sistema SI; l'unità utilizzata anteriormente era il

curie.

-1

1 Bq = 1 disintegrazione / secondo = 1

Si ricorda che tra curie (Ci) e becquerel (Bq) esiste la seguente relazione:

10

Bq



Contaminazione (radioattiva): contaminazione di una matrice, di una superficie, di un ambiente di

vita o di lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze radioattive. Nel caso particolare del corpo

umano, la contaminazione radioattiva include tanto la contaminazione esterna quanto la

contaminazione interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta.

Decontaminazione: rimozione di materiale radioattivo dalle superfici o dalla matrice su cui si è

depositato.

Direttore di struttura: Direttore di Dipartimento, Istituto, Centro o Servizio universitario; egli è

incaricato di attuare e verificare l‟applicazione delle norme e procedure vigenti sulla sicurezza

all‟interno della propria struttura. Nel testo denominato Direttore.



Dirigente: vedi Direttore di struttura.

Dose assorbita (D): quantità di energia ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla unità di massa del

materiale (corpo, aria, ecc.). L'unità di misura è il gray, Gy.





Equivalente di dose (H): grandezza usata in radioprotezione per esprimere la dose assorbita

mediamente in un tessuto biologico, attraverso il prodotto fra la dose assorbita, D, e il fattore di

"pericolosità" (fattore di qualità) della radiazione incidente:

H=D·Q



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per le radiazioni X,

equivalente è il sievert, Sv.

Equivalente di dose efficace: l‟equivalente di dose efficace, da utilizzare nel caso di esposizione

non omogenea, è definito come



dove:

HT è l‟equivalente di dose medio all‟organo o tessuto T;

WT è il fattore di ponderazione dell‟equivalente di dose all‟organo o tessuto T.

I valori dei fattori di ponderazione sono i seguenti:

gonadi 0,25

mammelle 0,15

midollo osseo rosso 0,12

polmone 0,12

tiroide 0,03

ossa (superfici ossee) 0,03

rimanenti organi e tessuti 0,30

Per determinare il contributo dei rimanenti organi o tessuti, si valuta l‟equivalente di dose medio per

i 5 organi o tessuti più esposti dei rimanenti organi o tessuti (eccettuati il cristallino, la pelle, gli

avambracci, le mani, i piedi e le caviglie) utilizzando per ognuno un fattore di ponderazione 0,06. Si

trascura in questo caso l‟esposizione di tutti gli altri organi.

Emivita o tempo di dimezzamento: vi sono tre tipi di emivite caratteristiche di ogni radionuclide:



 emivita fisica (T1/2): tempo richiesto da una sostanza radioattiva per perdere il 50% della sua

attività per decadimento radioattivo;

 emivita biologica (Tb): intervallo di tempo in cui l‟attività del radionuclide incorporato

considerato si riduce alla metà in un certo compartimento per effetto dei processi di rinnovo

e ricambio. Approssimativamente è la stessa per gli isotopi stabili che per quelli radioattivi

di un determinato elemento;

 emivita effettiva (Teff): tempo richiesto da un nuclide radioattivo presente nell'organismo per

ridursi del 50%, attraverso l'azione combinata del decadimento radioattivo e della normale



escrezione corporea. E' definita nel seguente modo:



Esperto Qualificato: persona che possiede le cognizioni e l‟addestramento necessari sia per

effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o

radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per

fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica

della protezione dei lavoratori e della popolazione.

Esposizione (X): densità di ionizzazione in aria, dovuta ai raggi X o

coulomb per chilogrammo, C/kg, mentre quella anteriore era il roentgen, R:

1R=2,5·10-4C·Kg-1

Gray (Gy): unità di misura della dose assorbita nel sistema SI; l'unità precedentemente impiegata

era il rad.

1 Gy = 1 joule / kg

Tra rad e gray esiste la seguente relazione:

1 Gy = 100 rad.

1 rad = 0,01 Gy = 10-2 Gy





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Incorporazione (o assunzione):contaminazione interna, a seguito della quale sostanze radioattive

partecipano al metabolismo dell'organismo o a processi organici.

Esposizione o Irradiazione: qualsiasi esposizione di persone a radiazioni ionizzanti. Si distinguono:



 l’esposizione esterna: esposizione prodotta da sorgenti situate all‟esterno dell‟organismo;

 l’esposizione interna: esposizione prodotta da sorgenti introdotte nell‟organismo;

 l’esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna e dell‟esposizione interna.



Esposizione Globale: esposizione, considerata omogenea, del corpo intero. Esposizione Parziale:

esposizione che colpisce soprattutto una parte dell‟organismo o uno o più organi o tessuti, oppure

esposizione del corpo intero considerata non omogenea. Lavoratori:operatori che, per motivi

professionali o di apprendimento (studenti), sono esposti ad un rischio derivante dalle radiazioni

ionizzanti, superiore a quello della popolazione in generale. Ai fini della radioprotezione, in

conseguenza del potenziale rischio cui sono soggetti, i lavoratori, inseriti in appositi elenchi, sono

classificati, dall‟esperto qualificato, in due gruppi principali: lavoratori non esposti e lavoratori

esposti; questi ultimi, a loro volta, sono suddivisi in due categorie: A e B. In relazione alla entità del

rischio cui è esposto, l‟operatore deve utilizzare uno o più dosimetri individuali e sottoporsi a

sorveglianza medica. Per tale motivo, chi non è inserito negli elenchi, non può essere esposto al

rischio radiogeno. Ciascun operatore ha ricevuto una adeguata informazione e formazione circa i

rischi derivanti dalla esposizione a radiazioni ionizzanti e le procedure da adottare ai fini della

sicurezza sul luogo di lavoro. Egli è autorizzato dal Direttore, di concerto con il Preposto e con il

Responsabile.

Limiti di dose: limiti fissati per le dosi riguardanti l‟esposizione dei lavoratori esposti, degli

apprendisti, degli studenti e delle persone del pubblico, per le attività alle quali si applicano le

disposizioni del D.Lgs 230/95. I limiti di dose si applicano alla somma delle dosi ricevute per

esposizione esterna nel periodo considerato e delle dosi impegnate derivanti dall‟introduzione di

radionuclidi nello stesso periodo.

Medico Autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti cat. A e

B, la cui qualifica e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite

nel D.Lgs 230/95.

Medico Competente: medico in possesso della specializzazione in medicina del lavoro o

equipollente (art. 2,1° D.Lgs 626/94) ed incaricato dall‟Università della sorveglianza sanitaria del

personale esposto a rischi specifici classificato lavoratore esposto di categoria B.

Nuclide: specie atomica definita dal numero atomico (Z), che individua le proprietà chimiche, dal

numero di massa (A) e dallo stato energetico del nucleo, che definisce le proprietà radiogene:



Operatore: vedi lavoratore.

Preposto: soggetto incaricato dal Direttore della struttura di sovrintendere alle attività che

comportano l‟uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Radioattività: fenomeno di disintegrazione spontanea di un nuclide, con emissione di una particella

corpuscolare o di un fotone, o di entrambi e che comporti la formazione di un nuovo nuclide. I

decadimenti radioattivi sono descritti da equazioni esponenziali della forma:





dove A(t) ed A(t°) sono rispettivamente le attività al tempo t e al tempo t°, e è la base dei logaritmi

naturali e T1/2 rappresenta il tempo di dimezzamento (tempo necessario a che l'attività iniziale si

riduca al 50%); ciò significa che l‟attività di un radionuclide si riduce esponenzialmente con il

tempo. Va tenuto presente però, che trascorsi 2, 3, 4, 10 T1/2, l'attività si riduce al 25%, 12,5%, 6,3%

e 0,1% rispettivamente e che essa si annulla, A(t)=0, solo dopo un tempo infinito, cioè t= . Questo

comportamento riveste molta importanza per la eliminazione definitiva dei rifiuti radioattivi.

Radiotossicità: tossicità dovuta alle radiazioni ionizzanti emesse da un radionuclide introdotto e dai



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suoi prodotti di decadimento; la radiotossicità dipende non soltanto dalle caratteristiche radioattive

di tale radionuclide, ma anche dal suo stato chimico e fisico, nonché dal metabolismo di detto

elemento nell‟organismo o nell‟organo. I radionuclidi sono suddivisi dalla legislazione italiana in 4

gruppi di radiotossicità.

Responsabile di laboratorio ovvero della didattica ovvero ricerca: persona che coordina o dirige le

attività anche didattiche che si svolgono in uno specifico laboratorio ovvero all‟interno di una linea

di ricerca. Nel testo denominato Responsabile.

Rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi

in genere, di cui non è previsto il riutilizzo.

Sievert (Sv): unità di misura dell'equivalente di dose nel sistema SI. L'unità di misura anteriore era il

rem.

1 Sv = 1 joule / kg 1 rem = 0,01 Sv = 10-2 Sv

Sorgente di radiazione: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o

materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini

della radioprotezione, non si può trascurare l‟attività, o la concentrazione di radionuclidi, o

l‟emissione di radiazioni.



 sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in

materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una

resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie

radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; esempio:

sorgente radioattiva contenuta in taluni contatori per la loro costante calibrazione.

 sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai

requisiti della sorgente sigillata; esempio: kit di 32P manipolato dai ricercatori universitari.



Spessore emivalente (SEV o HVL: Half Value Layer): spessore di un determinato materiale che,

impiegato come schermo, riduce l'intensità della radiazione del 50%. Si ricorda che la legge che

governa l'assorbimento è di tipo esponenziale; 2, 3, 5, 10 SEV pertanto, riducono l'irradiazione al

25%, 12,5%, 3,1% e 0,1%, rispettivamente. Il SEV di ogni materiale è funzione del tipo e

dell'energia della radiazione incidente.

Zona Classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione

contro le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere Zone Controllate o Zone

Sorvegliate. E‟ Zona Controllata un ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per motivi di

protezione dalle radiazioni ionizzanti, in cui si verifichino le condizioni stabilite con decreto dei

Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, ed in cui l‟accesso è segnalato e

regolamentato. E‟ Zona Sorvegliata un ambiente di lavoro in cui può essere superato in un anno

solare uno dei pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico e che non è Zona Controllata

(vedasi anche pag. 4).



B) NORMATIVA DI RIFERIMENTO



 D.P.R. del 13 febbraio 1964, n. 185 "Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei

lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti

dall’impiego dell’energia nucleare."

 D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466,

89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti."

 D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,

89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE

riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di

lavoro.", modificato dal D.Lgs 242/96.

 Norme UNI, CEI



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 Decreto Rettorale 04/FSIS del 14/07/1995 "Approvazione del regolamento interno

dell’Ateneo pavese per la produzione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti speciali,

tossici e nocivi."

 Decreto Rettorale 02/FSIS del 31/01/1996 "Approvazione del regolamento di

radioprotezione dell’Università di Pavia ai sensi del D.Lgs 230/95."

 Decreto Rettorale 20/DA del 29/05/1996 "Costituzione del Servizio prevenzione e

protezione e nomina del Responsabile."

 Decreto Rettorale 04/FSIS del 28/06/1996 "Emanazione dell’ordine di servizio interno

dell’Ateneo pavese per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro."

 D.M. del 04 novembre 1996 "Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente

il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto merci

pericolose su strada."

 D.M. del 16 dicembre 1996 "Materie radioattive (classe 7 di cui alla classifica contenuta

negli allegati A e B del D.M. 04/09/1996) - Prescrizioni di sicurezza relative al trasporto

nazionale ed internazionale su strada."



NOTA: I citati decreti rettorali sono reperibili sul sito Internet predisposto dalla Divisione Igiene e

sicurezza: http://www.unipv.it alla voce "igiene e sicurezza"



C) SEGNALETICA

La presente segnaletica indica, ai sensi del D.Lgs 493/96, il pericolo derivante dalla esposizione alle

radiazioni ionizzanti.









D) RIFERIMENTI UTILI

In calce, si elencano i riferimenti che possono essere utili ed i nominativi dei soggetti che devono

essere avvisati in caso di avvenuta contaminazione personale e/o ambientale ovvero di emergenza o

qualora il personale venga a conoscenza di malfunzionamenti o deficienze dei dispositivi e dei

mezzi di sicurezza, protezione e sorveglianza dosimetrica, nonché di eventuali condizioni di

pericolo:



 il Responsabile della didattica ovvero della ricerca ovvero del Laboratorio ove l‟operatore

presta la sua opera;

 il Preposto alla radioprotezione nominato dal Direttore della struttura;

 il Direttore del Dipartimento/Istituto da cui il laboratorio dipende;

 la Divisione igiene e sicurezza dell'Università, sita in via S. Epifanio n.12 - tel. 0382-

50.4269/.4270 fax 0382- 21020 Pavia



Il Direttore del Dipartimento/Istituto e/o il Preposto/Responsabile alle sorgenti radiogene devono

SEMPRE far riferimento alla Divisione igiene e sicurezza, all‟Esperto Qualificato e al Medico

Autorizzato/Competente incaricati per la struttura.

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Unicamente in condizioni di emergenza e qualora questi ultimi non siano immediatamente

reperibili, ci si può rivolgere agli altri Esperti Qualificati e Medici Autorizzati/Competenti sotto

citati; fermo restando che, appena possibile, devono essere avvisati il proprio Medico

Autorizzato/Competente e Esperto Qualificato, oltre naturalmente alla Divisione igiene e sicurezza.

Quanto sopra non esime l'interessato dall'avvisare, in caso di pericolo grave ed immediato

(incendio, allagamenti, ecc.) i normali servizi di pronto intervento civili ai quali è tenuto fornire,

ove necessario, tutte le notizie riguardanti la detenzione e l'impiego delle sorgenti radiogene.

Vigili del Fuoco tel. 115

Soccorso pubblico di emergenza tel. 113

Polizia tel. 5121

Divisione Edilizia dell‟Università, sita in P.zza Guicciardi n. 2 - tel. 0382-50.4266/.4267/.4268 - tel.

reperibilità 0338-8642508 -fax 0382-504296 Pavia Centralino Università tel. 5041

Esperti Qualificati incaricati per le strutture dell’Ateneo:



1. Dott. De Bari Antonio c/o Centro di Servizi Interdipartimentale Laboratorio Energia

Nucleare Applicata (L.E.N.A.) via Aselli, 41 tel. 0382-507300 fax 507302

2. Prof. Genova Nicla c/o Dipartimento di Chimica Generale via Taramelli, 12 tel. 0382-

507339

3. Dott. Giroletti Elio c/o Divisione igiene e sicurezza tel. 0382-504269/.4270

4. Prof. Rovera Sergio c/o Fisica Sanitaria - IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia Piazzale

Golgi, 2 tel. 0382-503469/3982



Medico Autorizzato/Competente



1. Prof. Pollini Giorgio c/o Dip. di Medicina Preventiva via Severino Boezio 24 tel. 0382-

592241

2. Dott. Corrente Adriana c/o Serv. prevenzione e controllo medico - Fondazione S. Maugeri

via Severino Boezio 24 tel. 0382-592241



I riferimenti riportati in questo paragrafo potranno essere aggiornati direttamente dal

Responsabile della Divisione igiene e sicurezza a seguito di variazione negli incarichi.









RADIAZIONI IONIZZANTI IN STRUTTURE SANITARIE

E RESPONSABILITA' PENALI

di Carlo M. Grillo (*)

------------------------------------------------------------------------------------------------

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Protezione degli operatori sanitari. - 3. Protezione dei pazienti. - 4.

Destinatari degli obblighi - 5. Reati speciali.



1. Premessa. - L`utilizzazione di radiazioni ionizzanti in campo medico, tanto in ambito diagnostico

che terapeutico, tuttora notevolmente diffusa nonostante l`indubbio persistente rischio per la salute

dei soggetti esposti, induce ad un approfondimento in ordine alle eventuali conseguenze di rilevanza

penale cui va incontro chi, in qualsiasi misura, gestisce e adopera non correttamente tali risorse.

A parte i casi in cui si verifica un evento dannoso (lesioni personali o addirittura decesso) per

effetto dell`esposizione alle radiazioni in questione, che rientrano nel campo dei delitti colposi, e



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quindi della riconducibilità dell`evento alla condotta di un soggetto e della relativa problematica

generale, l`approfondimento che si propone è soprattutto diretto all`esame della specifica normativa

contemplante, in tale materia, reati formali "di pericolo", connessi cioè alla semplice violazione

delle disposizioni che regolano l`utilizzazione di radiazioni ionizzanti.

Com`è noto, da qualche anno è stata finalmente sostituita la vecchia normativa di protezione dei

lavoratori e della popolazione contro i pericoli di dette radiazioni derivanti dall`impiego pacifico

dell`energia nucleare (D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185), che regolava la materia da oltre un

trentennio, in modo peraltro soddisfacente con riferimento ai criteri di tutela della salute ed alle

cognizioni tecnico-scientifiche del tempo.

Il D.L.vo 17 marzo 1995, n. 230, che ha espressamente abrogato il menzionato decreto

presidenziale (art. 163), è stato emanato dal Governo a seguito di tre successive deleghe, conferite

dal Parlamento nel corso di quattro anni (1990-1994), ed aventi ad oggetto l`attuazione di ben sei

direttive Euratom (1).

Accostandosi ai due testi normativi, balza innanzi tutto evidente la maggiore portata del nuovo -

quale delineata dall`art. 1 - che, oltre a comprendere, come l`altro, l`indicazione di specifiche e

tassative attività correlate alle "materie radioattive" (produzione, importazione, esportazione,

manipolazione, trattamento, impiego, ecc.), si estende - con una previsione generica "di chiusura" -

a qualsiasi altra attività o situazione che comporti un rischio significativo derivante dalle radiazioni

ionizzanti, ivi comprese le attività con macchine radiogene, sì da coprire ogni residuo spazio di

possibile rischio specifico.

Anche i principi generali ispiratori della nuova disciplina, esplicitati nell`art. 2, rappresentano una

evoluzione della precedente, in quanto viene ora posto l`accento sull`esigenza della preventiva

"giustificazione" e della periodica "riconsiderazione" - alla luce dei benefici che ne derivano - delle

attività che comportano esposizioni alle radiazioni ionizzanti, nonché sull`obbligo di mantenere

dette esposizioni "al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economico

e sociali".

Dal raffronto tra le due discipline in esame, appare significativo il maggiore risalto, dato dalla

nuova, alla protezione dei pazienti, cui dedica un`autonoma sezione (la II del capo IX "Protezione

sanitaria della popolazione"), mentre il decreto abrogato riservava alla materia due soli articoli (98 e

99).

La protezione sanitaria dei lavoratori trova, invece, pari rilievo nei decreti del 1964 e del 1995,

occupando la parte più consistente di essi.

Limitando l`esame del D.L.vo n. 230/1995 al settore sanitario, pur dando per scontato che il

progresso tecnologico consente oggi di raggiungere i medesimi risultati con esposizioni

notevolmente inferiori rispetto al passato, deve comunque rilevarsi che il fenomeno merita ancora

grande attenzione per le conseguenze che l`utilizzo delle radiazioni in questione possono tuttora

determinare nei confronti dei protagonisti dell`attività medica: operatori sanitari e pazienti.

Alla tutela della loro salute sono finalizzate, distintamente, le disposizioni del nuovo decreto, che

comunque - come espressamente previsto, del resto, dallo stesso (2) - vanno coordinate con la

normativa di carattere generale di cui al D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche

(3).

2. Protezione degli operatori sanitari. - Non v`è dubbio che i c.d. operatori sanitari rientrino nella

categoria dei lavoratori subordinati, come definita dall`art. 60 D.L.vo n. 230/1995 ("ogni persona

che presti il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro"), anche perché l`art. 59,

espressamente ricomprende, tra le attività disciplinate dal decreto, quelle "esercitate... dagli organi

del servizio sanitario nazionale".

Ai lavoratori subordinati devono considerarsi, poi, equiparati - agli effetti dell`applicazione

della normativa in esame - gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica,

universitaria e professionale, nonché coloro che, a qualsiasi titolo, prestino la

propria opera professionale presso la struttura sanitaria.



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L`art. 61 elenca gli obblighi, in materia di utilizzo di radiazioni ionizzanti, gravanti - nell`ambito

delle rispettive attribuzioni - su datori di lavoro, dirigenti e preposti, susseguenti comunque

all`adempimento preliminare, imposto specificamente ai datori di lavoro, di munirsi di una

relazione scritta - redatta da un "esperto qualificato" - contenente le valutazioni e le indicazioni di

radioprotezione inerenti alle attività svolte.

Senza ripetere nel dettaglio l`elencazione contenuta nella menzionata norma, si ricorda soltanto che

i detti obblighi, i cui oneri economici gravano ovviamente sul datore di lavoro, hanno ad oggetto:

- l`individuazione ed il controllo degli ambienti di lavoro "a rischio";

- la classificazione, ai fini della radioprotezione, dei lavoratori interessati;

- la predisposizione e diffusione di norme interne di protezione e sicurezza;

- la fornitura ai lavoratori di dispositivi di controllo e di protezione individuale;

- l`adeguata formazione e informazione dei lavoratori;

- la sorveglianza sull`osservanza da parte degli stessi delle disposizioni di prevenzione.

La norma, inoltre, impone ai menzionati responsabili (datori di lavoro, dirigenti e preposti),

nell`ottemperare ai surricordati obblighi, di avvalersi degli "esperti qualificati" e dei "medici", di cui

rispettivamente agli artt. 77 e 83 del decreto.

Tralasciando l`esame di altri specifici obblighi, posti dagli artt. 62, 63, 64, a carico di soggetti

diversi - quali il datore di lavoro di imprese esterne, l`esercente di zone controllate che si avvale di

lavoratori esterni, i lavoratori autonomi - in quanto figure non frequentemente ricorrenti nell`ambito

delle strutture sanitarie, si deve evidenziare come il decreto legislativo in questione, in linea con

l`orientamento normativo ormai consolidato in materia di igiene e sicurezza del lavoro,

responsabilizzi direttamente anche i lavoratori, ormai sempre più protagonisti della loro sicurezza.

Ad essi viene imposto (art. 68): di osservare puntualmente le disposizioni della dirigenza finalizzata

alla loro protezione e sicurezza; di segnalare immediatamente eventuali disfunzioni dei dispositivi

protettivi o nuove situazioni di rischio, e di non intervenire per ovviare ad esse, se non previa

autorizzazione; di sottoporsi alla prescritta sorveglianza medica. Inoltre, se trattasi di lavoratrici

gestanti, è fatto ad esse obbligo di notificare, non appena accertato, il proprio stato al datore di

lavoro (art. 69).

3. Protezione dei pazienti. - Come si è accennato in premessa, il legislatore delegato del '95 ha

dedicato maggiore attenzione del precedente alla protezione dei pazienti sottoposti a prestazioni

curative o ad indagini diagnostiche implicanti l`uso di radiazioni ionizzanti. Infatti, pur

inquadrandola correttamente nell`ambito della protezione sanitaria della popolazione in genere, le

ha dedicato una autonoma sezione del capo IX, prendendo atto della sempre crescente domanda di

indagini radiodiagnostiche, quindi del notevole incremento della categoria "pazienti".

I Ministri della sanità e dell`università e ricerca scientifica e tecnologica, poi, hanno finora adottato

- quantunque in ritardo rispetto ai limiti temporali posti dall`art. 161 (31 dicembre 1995) - ben dieci

decreti applicativi del D.L.vo n. 230/1995, con specifico riferimento alla radioprotezione dei

pazienti (4).

La disciplina normativa è espressione di due fondamentali principi informatori: il primo, esplicitato

nell`art. 109, che si potrebbe definire di "adeguatezza o congruenza", stabilisce che l`utilizzazione

delle radiazioni ionizzanti in campo medico deve comunque essere giustificato dai vantaggi che

possono derivarne al paziente, fermo restando che le esposizioni devono essere mantenute al livello

più basso ragionevolmente ottenibile compatibilmente con le esigenze diagnostiche e terapeutiche;

il secondo, che si evince dall`art. 111, lo definiremmo di "indispensabilità", in quanto esclude la

possibilità di ricorrere alle radiazioni ionizzanti tutte le volte che siano praticabili tecniche

sostitutive altrettanto efficaci, ma meno pericolose.

Come si vede, quindi, viene in primo luogo ribadito - a proposito della protezione dei pazienti - il

riferimento al "livello più basso ragionevolmente ottenibile" delle esposizioni alle radiazioni,

parametro già indicato dagli artt. 2, 72 e 99 del decreto, anche se questa volta risulta temperato dal

riferimento non ai "fattori economici e sociali" o alle "norme specifiche di buona tecnica", bensì

alle specifiche e peculiari esigenze mediche.



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Questo principio, definito dalla normativa in esame (art. 72) di "ottimizzazione della protezione", e

generalmente noto come "della massima sicurezza tecnologicamente possibile", non è nuovo in

materia antinfortunistica, in quanto già presente - sebbene embrionalmente - nella norma codicistica

(art. 2087 c.c.) (5), successivamente ripreso dall`art. 24 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riguardante

l`igiene del lavoro (6), indi ribadito dall`art. 41 D.L.vo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di rischi

derivanti da esposizione al rumore (7), infine confermato dall`art. 3 del D.L.vo 19 settembre 1994,

n. 626, finalizzato al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

(8).

L`espressione utilizzata dalla norma in esame fa, quindi, riferimento ad un criterio di valutazione

non statico, ma dinamico, tendente ad aggiornare le misure e le cautele prevenzionali in relazione ai

continui progressi tecnico-scientifici in materia radiologica, nonché alle mutevoli esigenze

diagnostiche e terapeutiche.

La tutela dei pazienti viene perseguita, dal decreto legislativo n. 230/1995, attraverso tre direttrici:

- la qualificazione professionale degli "addetti ai lavori" (medici, paramedici e personale in genere);

- il controllo di qualità sulle attrezzature;

- le cautele dirette nell`impiego delle radiazioni ionizzanti con riferimento a ciascun soggetto.

Sotto il primo profilo, l`art. 110 riserva l`esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica,

della radioterapia e della medicina nucleare, tranne limitatissime eccezioni, a medici non solo

muniti di specifico titolo di studio (specializzazione), ma anche appositamente preparati in

radioprotezione.

Una particolare istruzione, adeguata alle mansioni in concreto svolte, si esige

anche dal personale non specialista e non laureato che operi continuativamente

nel settore di cui si discute.

Sotto il secondo profilo, gli artt. 112 e 113, prescrivono, innanzi tutto, l`inventario delle

apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare nonché da rigorosa sorveglianza di quelle

funzionanti e, in secondo luogo, il controllo di qualità delle stesse, da parte del "fisico specialista" o

dell`"esperto qualificato", riservando al "medico specialista" il giudizio sulla qualità tecnica della

prestazione diagnostica o terapeutica.

Sotto l`ultimo profilo, infine, gli artt. 111 e 114 disciplinano la condotta degli operatori in relazione

al concreto impiego delle radiazioni in campo medico, prescrivendo, ad esempio, particolare cautela

nell`attività diagnostica nei confronti di soggetti in età pediatrica ovvero di donne in età fertile o con

gravidanza dichiarata o in periodo di allattamento, e vietando addirittura gli esami radioscopici

diretti per fini medico-legali o assicurativi e di quelli "senza intensificazione di brillanza", nonché le

indagini schermografiche comunque utilizzate. E' espressamente richiesto, poi, per una serie di

indagini radiodiagnostiche il consenso informato, alla cui complessa problematica deve

necessariamente farsi rinvio. Inoltre è imposta la registrazione - sempre a carico del medico

specialista - delle indagini e trattamenti con radiazioni ionizzanti riguardanti ciascun paziente, da

trasmettere periodicamente alla competente A.S.L., nonché l`annotazione di esse sul libretto

radiologico personale di cui deve essere fornito gratuitamente il cittadino.

4. Destinatari degli obblighi. - Passando ora all`esame dei destinatari degli obblighi imposti dal

D.L.vo n. 230/1995, i principali sono - come del resto per tutta la normativa in materia di igiene e

sicurezza del lavoro - il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori.

La loro individuazione deve essere effettuata sulla base dei criteri e delle definizioni fornite dal

D.L.vo n. 626/1994, alle quali si farà di seguito riferimento, come espressamente stabilito - peraltro

- dall`art. 3 del decreto in commento.

Altri destinatari di precetti specifici del decreto n. 230/1995, che in parte rientrano nelle categorie

sopra indicate, sono: il responsabile delle apparecchiature, il medico specialista, il fisico specialista

e l`esperto qualificato.

Datore di lavoro. - Tale figura, di cui per la prima volta il legislatore del '94 ha fornito una

definizione nell`ambito della normativa in tema di sicurezza del lavoro, ha sollevato, come è noto, i



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maggiori problemi - oltre che per la sua posizione apicale - per l`infelice dettato originario dell`art.

2, comma 1, lett. b), D.L.vo n. 626/1994. La sostituzione della menzionata disposizione, ad opera

dell`art. 2 D.L.vo n. 242/1996, ha fugato però la maggior parte dei dubbi interpretativi, per cui si

ritiene opportuno - senza ritornare sulle vecchie problematiche scaturite dal testo dell`originaria

norma ed ormai superate - partire dalla nuova definizione di datore di lavoro fornita dal decreto del

'96: "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,

secondo il tipo e l`organizzazione dell`impresa, ha la responsabilità dell`impresa stessa ovvero

dell`unità produttiva, quale definita ai sensi della lett. i) (stabilimento o struttura finalizzata alla

produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale "n.d.a."), in

quanto titolare di poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all`art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il

funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest`ultimo sia preposto ad un

ufficio avente autonomia gestionale".

Come appare evidente da tale definizione del datore di lavoro, questi ha connotati affatto peculiari

"nelle pubbliche amministrazioni", caratterizzate da una frammentazione delle competenze tra

organi di indirizzo politico ed organi di gestione amministrativa, per cui un corretto approccio al

tema specifico della sicurezza nelle strutture ospedaliere, e più in genere nelle unità sanitarie locali

(9), deve prendere necessariamente l`abbrivio dalla collocazione o meno di esse nella categoria

sopra indicata ("pubbliche amministrazioni"), anche dopo il 31 dicembre 1994, data di entrata in

vigore dei cosiddetti decreti di riordino (10), che hanno determinato l`"aziendalizzazione" delle Usl

e degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione.

Ebbene la risposta al quesito che precede è addirittura di livello normativo e l`ha fornita lo stesso

legislatore delegato col D.L.vo n. 29/1993 (11) che, al secondo comma dell`art. 1 - specificamente

richiamato dal decreto correttivo del D.L.vo n. 626/1994 - indica espressamente, nell`elenco di

quelle che devono intendersi per pubbliche amministrazioni, "le aziende e gli enti del servizio

sanitario nazionale".

Non v`è, quindi, alcun dubbio che il datore di lavoro in tali aziende ed enti sia il dirigente o il

funzionario, individuati secondo i dettami dell`art. 2 sopra indicato.

Assolutamente opportuna, anzi ritengo indispensabile, è stata quindi la modifica apportata

all`originario art. 2 del decreto n. 626/1994 dal successivo D.L.vo n. 242/1996, altrimenti sarebbe

rimasta la ingiustificata ed insostenibile equiparazione tra le figure di datore di lavoro pubblico e

privato, che invece hanno fisionomia del tutto differente. Viene così meno qualsiasi riferimento alla

titolarità del rapporto di lavoro - utile ancora per l`individuazione dell`eventuale responsabile civile

- concentrandosi la verifica invece, più che mai, sulla titolarità di poteri operativi e gestionali.

La nuova previsione legislativa, peraltro, costituisce un`applicazione puntuale dei principi contenuti

nel menzionato decreto di riforma del pubblico impiego (n. 29/1993) che distingue (art. 3)

nell`ambito delle pubbliche amministrazioni, gli organi di direzione politica (che definiscono gli

obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione

amministrativa alle direttive generali impartite) dai dirigenti (che sono responsabili della gestione e

dei relativi risultati, ed a cui spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante

autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo).

Si è voluto quindi privilegiare il requisito della titolarità di autonomi poteri di intervento, gestione

ed amministrazione, tanto che - al di là di ogni investitura di carattere formale - può essere

considerato datore di lavoro anche il funzionario, privo di qualifica dirigenziale, ma concretamente

preposto ad un ufficio dotato di autonomia gestionale e dunque fornito di prerogative di intervento

decisionale e finanziario.

Peraltro, ai sensi dell`art. 30 del citato D.L.vo n. 242/1996, sempre in applicazione della netta

separazione tra organi di direzione politica (o, comunque, di vertice delle amministrazioni

pubbliche) e dirigenti, grava sui primi l`obbligo della tempestiva individuazione del dirigente o

funzionario cui attribuire nello specifico la qualifica di datore di lavoro ai fini della sicurezza,



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"tenendo conto dell`ubicazione e dell`ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta

l`attività".

Nelle strutture sanitarie pubbliche, è pacifico che datore di lavoro sia il direttore generale

dell`Azienda sanitaria locale e dell`Azienda ospedaliera, che ne è anche il legale rappresentante;

questa figura manageriale, di nuova istituzione, è quindi pure responsabile dell`organizzazione per

l`attuazione della prevenzione, dei cui risultati risponde personalmente.

La graduale evoluzione dell`unità sanitaria locale da semplice struttura operativa del comune o dei

comuni associati ad azienda con personalità giuridica pubblica e con i propri organi di gestione, nel

tempo spesso rimodellati, impone una sintetica premessa.

L`Asl, come anche l`Azienda ospedaliera dotata di personalità giuridica, preposta alla gestione di

un pubblico servizio, la tutela della salute, fondamentale diritto dell`individuo e interesse della

collettività, secondo la definizione costituzionale, è un ente strumentale della regione.

Il direttore generale è nominato dalla regione, da cui non dipende gerarchicamente, ma con la quale

intrattiene un rapporto giuridico regolato da contratto di diritto privato, con assoluta autonomia

organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica. Ciò non esclude che la regione

debba seguire nella scelta del predetto dirigente norme di diritto pubblico (c.d. di azione) mediante

l`adozione di atti amministrativi soggetti al controllo di legittimità, secondo i principi

dell`ordinamento giuridico vigente.

Così pure, disponendo di un finanziamento pubblico (una quota del Fondo sanitario nazionale), i

risultati della gestione sono assoggettati al giudizio della Corte dei conti.

Sotto il profilo penale, quindi, il primo responsabile della sicurezza sul lavoro e vertice decisionale

delle scelte che riguardano tale settore, è appunto - anche nella specifica materia che ci occupa -

questa figura sui generis di datore di lavoro, per delineare la quale, però, occorre fare un passo

indietro.

Nella prima formulazione il decreto n. 626/1994, dopo aver indicato - all`art. 4 - competenze ed

attribuzioni di datore di lavoro, dirigenti e preposti, sanzionava penalmente la violazione della

maggior parte dei nuovi precetti solo nei confronti del datore di lavoro (art. 89 comma 2), mentre

per altri limitati obblighi prevedeva la punibilità indifferentemente del predetto e del dirigente (art.

89 comma 1) o del preposto (art.90); da ciò alcuni interpreti, anche autorevoli, della normativa in

questione (12) avevano evinto l`impossibilità da parte del datore di lavoro di delegare tutti quegli

obblighi sanzionati esclusivamente a suo carico, sostenendo sostanzialmente che ammettere in detti

casi la delega poteva in concreto comportare l`impunità per i trasgressori, non potendosi estendere

al dirigente o al preposto (quantunque delegati) la responsabilità in ordine a reati "propri" del datore

di lavoro, in ragione del divieto di interpretazione analogica in malam partem della norma penale,

né potendosi perseguire il delegante, a meno di voler recuperare nel nostro ordinamento altre ipotesi

di responsabilità oggettiva.

Tale impostazione, certamente ancorata al dato testuale della norma, è stata da me sempre

osteggiata (13) sia perché "anacronistica", in quanto non tiene conto dell`attuale realtà di strutture

aziendali particolarmente complesse nelle quali è concretamente impossibile ed impensabile che il

datore di lavoro, persona fisica, faccia direttamente fronte a tutti i problemi, anche spiccioli, della

sicurezza, sia soprattutto perché non considera che il decreto 626/1994, quando riconosce delle

specifiche e peculiari attribuzioni e competenze a dirigenti e preposti, si limita a prevedere le

funzioni normali (per così dire "naturali") di costoro, omettendo di indicare quegli ulteriori obblighi

eventualmente ad essi attribuibili attraverso l`esercizio (di regola possibile, anche se con qualche

eccezione) del potere di delega, avente le caratteristiche formali e sostanziali richieste per la validità

liberatoria nei confronti del delegante, e di cui si dirà appresso.

In altri termini occorre considerare che la responsabilità per l`espletamento degli adempimenti in

materia di igiene e sicurezza del lavoro, oltre che a seguito della naturale ripartizione dei compiti e

delle funzioni nell`ambito dell`organizzazione aziendale, può essere attribuita mediante lo

strumento della delega, che consiste nell`esplicito trasferimento di competenze, e relative





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responsabilità, dal soggetto su cui gravano per legge (datore di lavoro o dirigente) ad altro

specificamente individuato (dirigente o preposto).

Nonostante gli sforzi ermeneutici, però, è innegabile che l`originaria formulazione della legge

creava non trascurabili problemi, ai quali ha posto rimedio il c.d. decreto 626 bis, che ha

completamente modificato l`originaria disciplina sanzionatoria (art. 89), prevedendo ora - tranne

poche e tassative eccezioni - la punibilità del datore di lavoro e del dirigente per tutte le rimanenti

violazioni.

Fatte tali premesse, le attribuzioni non delegabili del datore di lavoro, secondo la disciplina generale

del D.L.vo n. 626/1994 e succ. modif., sono espressamente indicate al comma 4 ter dell`art. 1 e si

riferiscono ad ipotesi contenute solo nell`art. 4, riguardanti obblighi con caratteristiche analoghe,

intimamente collegati, attinenti soprattutto alla valutazione (o rivalutazione) del rischio ed

all`elaborazione del relativo documento.

Il D.L.vo n. 230/1995, coerentemente con detta disciplina generale, sembra limitare (art. 61, comma

2), almeno espressamente, la non delegabilità da parte del datore di lavoro all`obbligo di acquisire

da un esperto qualificato - prima dell`inizio di attività implicanti l`utilizzazione di radiazioni

ionizzanti - una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione

inerenti alle attività stesse.

Tutte le rimanenti attribuzioni parrebbero, quindi, delegabili a dirigenti e preposti, con efficacia

liberatoria sotto il profilo della responsabilità penale, sempre che la delega abbia determinate

caratteristiche, oggettive e soggettive, costantemente richiamate dalla Corte Suprema di Cassazione.

Innanzi tutto, deve essere specifica e con contenuto determinato; la selta del delegato, poi, deve

risultare da atto formale (che nell`ambito della pubblica amministrazione assume la veste del

provvedimento amministrativo), ed avere adeguata pubblicità; deve cadere su soggetto idoneo, e

cioè esperto e competente, che sia fornito - inoltre - della necessaria autonomia (capacità di spesa) e

dei poteri decisionali (adeguata discrezionalità) per la condotta dei relativi affari; deve rispondere

ad effettive esigenze dell`azienda di decentrare compiti e responsabilità, per evitare escamotages del

datore di lavoro finalizzati a scaricarsi della correlata responsabilità penale; deve risultare da precise

ed ineludibili norme interne preventivamente fissate o disposizioni statutarie, sempre a condizione

che il delegante si sia in concreto astenuto da qualsiasi ingerenza nell`esercizio della competenza

delegata e che il delegato non ne abbia richiesto l`intervento.

Quindi, nell`ipotesi in cui il soggetto che ha la gestione dell`ufficio non ha il potere di effettuare

quegli interventi necessari per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, in quanto essi

fanno capo ad altri uffici o amministrazioni, l`obbligo gravante sul delegato è limitato

all`individuazione delle misure da adottare nonché alla segnalazione di esse all`amministrazione o

al soggetto competente ad intervenire, che ovviamente risponderà di eventuali ritardi od omissioni.

Il dirigente-datore di lavoro pubblico (e ciò vale anche per l`eventuale delegato) dovrà, quindi,

essere titolare - al pari di quello privato - di poteri di spesa, concreti ed effettivi, in difetto dei quali

non potrà essere considerato destinatario degli obblighi previsti dalla legge, con conseguente

esonero dalle relative responsabilità. Non basta, pertanto, una semplice designazione formale da

parte dell`organo di direzione politica, ma occorre che al designato sia assegnato un budget,

adeguato a supportare gli interventi per la sicurezza, da lui ritenuti necessari in sede di valutazione

dei rischi e relativa programmazione delle misure prevenzionali, magari anche in contraddittorio

con lo stesso organo politico.

Premesso che il dirigente o il preposto è in genere dotato di una professionalità specialistica e di una

conoscenza dei mezzi e del personale a disposizione senz`altro superiore a quella del datore di

lavoro, che può anche essere soltanto un abile manager, l`esercizio del potere di delega - certamente

ammessa anche nell`ambito del lavoro pubblico - appare addirittura opportuno con riferimento a

determinati obblighi.

Qualche problema interpretativo sulla delegabilità o meno di specifiche attribuzioni del datore di

lavoro può nascere dai decreti applicativi del D.L.vo n. 230/1995, emessi dal Ministro della sanità il

14 febbraio 1997, in quanto letteralmente riconosciuto soltanto alla menzionata figura alcuni poteri-



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doveri in materia di controllo di qualità delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare

(14). Così quello di "individuare" il responsabile delle apparecchiature, a meno che non assuma in

prima persona tale incombenza; di conferire "specifico incarico scritto" al fisico specialista e/o

all`esperto qualificato della struttura per l`esecuzione del controllo suddetto; di limitare l`utilizzo di

un`apparecchiatura o dichiararla obsoleta, informandone l`autorità sanitaria competente.

Il problema sorge perché in qualche caso, come ad esempio per l`obbligo di custodire il manuale di

qualità delle apparecchiature per un quinquennio, espressamente il decreto ministeriale ammette la

delegabilità, per cui - si sostiene - ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.

A mio avviso, però, a parte gli obblighi che per loro stessa natura non possono che gravare sul

datore di lavoro, come quello - previsto dal decreto ministeriale citato - di mettere a disposizione di

ogni responsabilità delle apparecchiature i mezzi atti ad assicurare le condizioni necessarie per

l`espletamento delle loro funzioni, tutti gli altri, che non trovano alcun limite di delegabilità nel

decreto legislativo, devono ritenersi comunque delegabili, ovviamente entro i confini sopra tracciati.

Dirigenti. - Per quanto concerne in genere l`individuazione della figura del dirigente, quale

destinatario dell`obbligo di sicurezza, occorre premettere che, a differenza di quella del datore di

lavoro (ma anche del lavoratore ed altri), essa non è definita dal decreto n. 626/1994, per cui

bisogna far riferimento - nell`ambito del lavoro pubblico - alle figure dirigenziali (dirigente

generale e dirigente) disegnate dal menzionato decreto di riforma del pubblico impiego (D.L.vo n.

29/1993), che ha inteso valorizzare i dirigenti pubblici ed assimilabili il più possibile a quelli

privati, riconoscendo loro maggiori poteri con correlative aumentate responsabilità.

I soggetti appartenenti alle qualifiche dirigenziali, pertanto, saranno tenuti - al pari dei preposti,

come si vedrà in seguito - nell`ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ed a prescindere

dall`esercizio di funzioni delegate dal datore di lavoro di cui si è detto, ad adottare le misure

necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, come si ricava dall`art. 1, comma 4

bis, del decreto n. 626.

Nelle strutture sanitarie pubbliche la figura del dirigente è facilmente identificabile, al livello più

elevato, nei direttori sanitario ed amministrativo dell`azienda, direttamente scelti e nominati dal

direttore generale, col quale costituiscono la c.d. Alta direzione, con funzioni eminentemente

gestionali e strategiche, secondo le previsioni - a mio avviso ancora in parte mutuabili - del D.P.R.

27 marzo 1969, n. 128 ("Ordinamento interno dei servizi ospedalieri") (15).

La differenziazione di base tra le dette direzioni è - giusta la menzionata normativa - che la prima

cura l`organizzazione tecnico-sanitaria ed il buon andamento igienico-sanitario dei servizi

ospedalieri, mentre la seconda provvede alla gestione dell`ente ospedaliero sotto i profili giuridico

ed economico.

Per quanto concerne il dovere di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori, anche

ovviamente in ordine ai rischi derivanti da radiazioni ionizzanti, completa ed articolata è la

responsabilità del direttore sanitario a cui sono demandati alcuni compiti che deve svolgere

direttamente ed altri, soprattutto di coordinamento, per i quali può avvalersi di preposti.

Alla direzione sanitaria, infatti, viene affidato un ruolo centrale nella promozione di tutti gli

interventi inerenti la prevenzione, nonché nella gestione e nel coordinamento di tutti gli

accertamenti sanitari cui deve essere sottoposto il personale.

Comunque in linea generale il dirigente deve collaborare di propria iniziativa col datore di lavoro

nell`organizzazione e direzione degli interventi finalizzati alla sicurezza del lavoro, evidenziando e

segnalando, qualora non possa provvedervi direttamente, eventuali manchevolezze o la necessità di

adeguare l`ambiente di lavoro in considerazione dei progressi tecnici raggiunti in materia.

Preposti. - Più semplice si presenta l`individuazione della figura de preposto, quantunque anch`essa

non sia specificata dal decreto legislativo n. 626/1994.

In ambito privato è tale il dipendente con funzioni di sovrintendenza, e cioè di sorveglianza,

controllo e coordinamento di più lavoratori (capo squadra, capo reparto, capo cantiere, capo

officina). La mansione del preposto, nell`ambito della ripartizione dei compiti relativi alla sicurezza

sul lavoro, riguarda quindi la vigilanza sull`esecuzione del lavoro, sulla base del programma che il



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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE

RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.



dirigente ha determinato. Egli è sempre soggetto al controllo da parte del datore di lavoro o del

dirigente, i quali sono anch`essi responsabili, ad esempio, di un infortunio imputabile a colpa del

preposto, se erano a conoscenza dell`inadempimento di una prescrizione antinfortunistica alla quale

è ricollegabile l`evento.

Lo stesso criterio vale anche nell`amministrazione pubblica, dove il preposto è il dipendente che,

dotato di adeguate cognizioni tecniche (anche dunque in materia di sicurezza sul lavoro e di

radioprotezione) sovrintende ad un settore, divisione o ufficio dell`ente pubblico, con funzioni di

immediata supervisione del lavoro e di diretto controllo sulle modalità esecutive della prestazione,

coordinando conseguentemente più lavoratori.

Nelle strutture sanitarie in trattazione, la figura del preposto è identificabile nel primario, il quale

peraltro sotto certi aspetti esercita anche funzioni di dirigente (ad es., nella formazione e

aggiornamento tecnico-professionale del personale, e nella scelta degli apparecchi e delle

attrezzature di lavoro "d`intesa" con la direzione sanitaria), nel responsabile di una unità operativa,

nel dirigente infermieristico, nel dirigente tecnico e, in taluni casi, nell`operatore professionale

coordinatore.

Al primario, in particolare, compete come propria responsabilità la direzione e la vigilanza

nell`attività lavorativa che gli attribuiscono l`art. 7 del D.P.R. n. 128/1969 e l`art. 63 del D.P.R. n.

761/1979, per il quale egli diviene depositario dell`obbligo di osservanza anche delle norme a tutela

della sicurezza del lavoro.

La responsabilità dei preposti nella materia in questione attiene, in genere, soprattutto alla

sorveglianza della corretta attuazione delle misure di prevenzione disposte dalla Alta direzione.

E' opportuno, infine, ricordare che in materia antinfortunistica la responsabilità del dirigente o del

preposto in genere non esclude quella del datore di lavoro, tranne in determinati casi di delega

liberatoria, essendo stato ribadito il principio di corresponsabilità dal menzionato comma 4 bis

dell`art. 1 D.L.vo n. 626/1994, che pone - a carico del datore di lavoro "sempre" e di dirigenti e

preposti "nell`ambito delle rispettive attribuzioni e competenze" - l`obbligo di osservare le

disposizioni del decreto (16).

Lavoratori. - Altro protagonista della sicurezza è il lavoratore, non più destinatario passivo di

precetti da eseguire, ma soggetto attivo e responsabile della sicurezza propria ed altrui.

L`art. 5, comma 1, del decreto n. 626/1994 afferma il principio generale che "ciascun lavoratore

deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone

presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni".

L`art. 68 del decreto n. 230/1995 pone a carico del lavoratore una serie di obblighi specifici, anche

penalmente sanzionati come si vedrà in seguito, ai quali si è fatto cenno precedentemente.

Ovviamente, oltre all`eventuale responsabilità penale, i dipendenti inottemperanti potranno

comunque andare incontro a procedimento disciplinare, con irrogazione di sanzioni di crescente

gravità, fino al licenziamento.

E' evidente che occorre avere in considerazione le precipue capacità di ciascun dipendente e le

funzioni da lui concretamente svolte - a prescindere dalla qualifica rivestita formalmente e dal

teorico profilo professionale conferitogli - per correlarle agli obblighi gravanti sullo stesso in

materia di sicurezza.

Responsabile delle apparecchiature. - Come stabilisce l`art. 2 del D.M. 14 febbraio 1997

(richiamato alla nota 12), il responsabile delle apparecchiature è un medico specialista in radiologia,

radioterapia o medicina nucleare, individuato dal datore di lavoro (sempre che questi non decida di

riservarsi tale compito) ed al quale lo stesso deve garantire ogni mezzo necessario per

l`espletamento delle sue funzioni.

Obbligo precipuo della figura professionale in esame - secondo il disposto dell`art. 113 D.L.vo n.

230/1995 - è quello di effettuare i controlli di qualità sulle apparecchiature a disposizione della

struttura sanitaria a mezzo del fisico specialista o dell`esperto qualificato, dai quali deve far

predisporre il relativi protocolli di riferimento, sottoponendo poi le apparecchiature al giudizio, per

quanto concerne la qualità tecnica della prestazione diagnostica o terapeutica, del medico



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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE

RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.



specialista. Inoltre il predetto responsabile deve approntare, per singole apparecchiature o gruppi

omogenei di esse o per sale, il manuale di qualità, di cui all`art. 7 del D.M. citato, che contiene i

protocolli sopra indicati, i risultati delle prove di collaudo ed i giudizi sulla qualità espressi dal

medico specialista. Infine deve segnalare al datore di lavoro lo stato delle apparecchiature che

richiedano interventi particolari o siano da utilizzare limitatamente o da dichiararsi obsolete, art. 7

del D.M. citato, che contiene i protocolli sopra indicati, i risultati delle prove di collaudo ed i

giudizi sulla qualità espressi dal medico specialista. Infine deve segnalare al datore di lavoro lo stato

delle apparecchiature che richiedano interventi particolari o siano da utilizzare limitatamente o da

dichiararsi obsolete.

Dalle funzioni sopra indicate è evidente che il responsabile delle apparecchiature, se non è lo stesso

datore di lavoro, rientri quanto meno nella figura del preposto.

Medico specialista. - L`impiego delle radiazioni ionizzanti in campo medico è, di regola, consentito

soltanto "a seguito di motivata richiesta medica".

L`art. 110, comma 1, del decreto legislativo in esame riserva l`esercizio professionale della

radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare, a medici particolarmente qualificati

(specializzazione + conoscenza approfondita della radioprotezione) (17). A questa figura

professionale, denominata dal decreto "medico specialista", sono attribuite rilevanti responsabilità

nel settore della protezione del paziente, come stabilisce l`art. 111 del decreto stesso.

Innanzi tutto egli, sempre a seguito della richiesta medica di cui sopra, una volta assicuratosi di non

potersi avvalere di esami diagnostici precedenti, deve valutare la possibilità di praticare tecniche

alternative, altrettanto efficaci ma meno rischiose per la salute del paziente di quelle con radiazioni

ionizzanti, in ossequio a quel "principio di indispensabilità" prima ricordato.

In secondo luogo, in applicazione del "principio di adeguatezza", deve scegliere le metodologie da

utilizzare sulla base del criterio costi (anche in termini di rischio)-benefici, riservando poi

particolari cautele a categorie di pazienti maggiormente "sensibili" (bambini e donne in età fertile,

gravide, in allattamento).

Il medico specialista, poi, assieme al fisico specialista o all`esperto qualificato, è direttamente

coinvolto nel "controllo di qualità" delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare

funzionanti, a lui competendo il giudizio sulla qualità tecnica della prestazione diagnostica o

terapeutica, da fornire al responsabile delle apparecchiature per l`emissione del parere di

accettabilità delle stesse (18).

Altra importante incombenza del medico specialista è quella di provvedere alla dettagliata

registrazione delle informazioni circa indagini e trattamenti con radiazioni ionizzanti relativi a

ciascun paziente, come stabilito dall`art. 114 del decreto, in appositi registri da trasmettersi

annualmente all`autorità sanitaria locale competente per territorio, nonché di annotare sul "libretto

radiologico personale" del paziente ogni prestazione allo stesso effettuata.

Fisico specialista. - Anche a questa figura professionale il decreto in esame riserva importanti

responsabilità nell`ambito della radioprotezione soprattutto, come si è detto, per quanto concerne la

valutazione preventiva, la ottimizzazione e verifica delle dosi impartite ai pazienti, nonché il

controllo di qualità su ogni tipo di apparecchiatura radiologica, attività per la quale può avvalersi di

tecnici sanitari di radiologia medica o di personale con specifica preparazione professionale, come

prevede il D.M. (Sanità) 14 febbraio 1997 (19). L`incarico per l`effettuazione dei controlli di qualità

deve essere conferito dal datore di lavoro, al fisico specialista o all`esperto qualificato della

struttura, per iscritto; quando viene affidato ad entrambi, occorre inoltre l`individuazione specifica

dell`apparecchiatura oggetto dell`incarico.

Il fisico specialista, poi, deve operare in stretta collaborazione col medico specialista, il quale a sua

volta è tenuto ad avvalersi della collaborazione del primo, ai fini della radioprotezione del paziente,

in ogni caso di utilizzazione dei c.d. impianti complessi (20), relativamente alla messa in atto delle

procedure fisiche, dosimetriche ed informatiche, ed entrambi sono responsabili dell`accettazione

delle apparecchiature e delle sorgenti.





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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE

RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.



Esperto qualificato. - Le competenze dell`esperto qualificato sono correlate alle attribuzioni del

responsabile delle apparecchiature in relazione alla esecuzione dei controlli di qualità ed alla

predisposizione dei protocolli, specificamente indicati dal Ministero della sanità, in alternativa al

fisico specialista, sempre che non si tratti di impianti complessi.

Per mezzo dell`esperto qualificato, poi - che non può essere né un dirigente né un preposto ed il cui

nominativo con la formale accettazione dell`incarico deve essere comunicato all`Ispettorato

provinciale del lavoro territorialmente competente - il datore di lavoro assicura la sorveglianza

fisica della protezione dei lavoratori, attraverso le attribuzioni e gli obblighi specificamente previsti

dagli artt. 79, 80, 81 del decreto legislativo.

5. Reati speciali. - Il D.L.vo n. 230/1995 dedica il capo XI (artt. 136-143) al sistema sanzionatorio.

La scelta del legislatore, giustificata dai notevoli potenziali rischi derivanti dall`utilizzazione e

gestione di sostanze radioattive, è nel senso di considerare tutti i comportamenti vietati come illeciti

penali, quantunque contravvenzionali, prevedendo generalmente la pena alternativa (arresto o

ammenda) ma, in alcuni casi più gravi, quella cumulativa (arresto e ammenda). Queste ultime

contravvenzioni non riguardano, però, tranne una (art. 140, comma 1), la problematica in esame, e

cioè l`utilizzo di radiazioni ionizzanti nelle strutture ospedaliere (21).

Non figurano più, quindi, nel detto sistema sanzionatorio, contravvenzioni punite con la sola pena

pecuniaria, contemplate invece dal precedente D.P.R. n. 185/1964, con le ovvie conseguenze in

materia di estinzione delle stesse per prescrizione o oblazione.

L`art. 139 D.L.vo n. 230/1995, conservando lo schema del vecchio decreto, sanziona distintamente

le violazioni - in materia di protezione sanitaria dei lavoratori - commesse dai datori di lavoro e

dirigenti (comma 1), dai preposti (comma 2), dai lavoratori stessi (comma 3), dagli esperti

qualificati e dai medici addetti alla sorveglianza medica (comma 4), nonché da chi svolga attività di

servizio di dosimetria (comma 5).

L`art. 140 - nell`ambito della protezione sanitaria della popolazione, e quindi anche dei pazienti -

sanziona invece "chiunque" violi i limiti di esposizione, le norme generali di protezione, nonché le

disposizioni riguardanti la taratura dei mezzi di misura e gli apparecchi di misura individuali, il

controllo di qualità; svolga indagini radiodiagnostiche con fini medico-legali o di assicurazione,

senza porre particolari attenzione al processo di giustificazione; utilizzi - ai detti fini e per gli

screening preventivi - la radioscopia diretta; effettui esami radioscopici diretti, senza

intensificazione di brillanza, o indagini schermografiche comunque utilizzate. La norma in esame,

come si è detto, stabilisce una sanzione più severa (arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da

venti ad ottanta milioni di lire) nei casi di grave o continuato superamento dei limiti di esposizione

di cui all`art. 96.

Come si evince dalla lettura del testo normativo, i reati previsti dagli artt. 139 e 140, commi 2 e 3,

possono essere commessi soltanto da un soggetto determinato, mentre quelli di cui all`art. 140,

commi 1 e 4, da una più ampia categoria di persone, sebbene aventi specifiche mansioni e

responsabilità nell`ambito della struttura sanitaria. Ovviamente, anche in caso di reato c.d.

"proprio", è sempre ipotizzabile il concorso dell`extraneus.

Sotto il profilo intenzionale, trattandosi di contravvenzioni, si risponde anche solo a titolo di colpa,

e cioè quando l`evento, non voluto dall`agente, si verifichi a causa di negligenza, imprudenza,

imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Si rileva, inoltre, come la maggior parte delle contravvenzioni in esame abbia natura permanente, il

che è frequente per i reati in materia antinfortunistica, e ciò - influendo sul termine prescrizionale -

amplia notevolmente in concreto la possibilità di perseguire gli autori di essi.

E' pacifico, poi, che i reati suddetti siano ipotizzabili anche nei confronti di coloro che violano i

dettami dei decreti ministeriali, cui il decreto legislativo demanda la propria attuazione. Infatti, in

applicazione di una costante giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione in materia di

rapporti tra norma primaria e decreti di attuazione (22), il principio della riserva di legge, stabilito

dall`art. 25 Cost., si intende rispettato quando la legge dello Stato abbia indicato con sufficiente

chiarezza i presupposti, i caratteri ed il contenuto del precetto penale, ed al decreto ministeriale sia



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STUDIO SULL‟ESPOSIZIONE DEL PERSONALE DI CROCE VERDE VERONA, ALLE

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demandata la mera funzione integrativa di dettagli tecnici che il legislatore non può prevedere in via

generale. Ne consegue, ovviamente, che l`inosservanza di disposizioni contenute nei decreti

attuativi, che non costituiscono il logico e naturale corollario delle precise direttrici fondamentali

poste dalla legge, non possono integrare le contravvenzioni in questione.

Per espressa previsione del decreto de quo (art. 143), alle contravvenzioni in materia di protezione

sanitaria dei lavoratori, "si applica l`istituto della prescrizione di cui agli articoli da 19 a 25 del

decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758" (23). Detto istituto non si estende, pertanto, alle altre

violazioni, come ad esempio quelle in materia di protezione della popolazione, e quindi dei pazienti.

Come si ricorda, quest`ultimo menzionato decreto (24) - oltre a decriminalizzare molte violazioni,

ad introdurre una diversa competenza in ordine alle violazioni depenalizzate, a sanzionare nuovi

obblighi, ad inasprire le sanzioni delle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro,

già aggravate rispetto alla previgente normativa dal D.L.vo n. 626/1994 - ha innovato

profondamente le procedure di ispezione e di accertamento, per rendere il sistema sanzionatorio più

adeguato ed efficiente, e, sostituendo la vecchia "facoltà di diffida" con l`"obbligo di prescrizione"

(25), ha introdotto una nuova causa di estinzione delle contravvenzioni suddette.

In definitiva e per sommi capi, l`organo di vigilanza con funzioni di P.G., constatata la sussistenza

di una violazione della specifica normativa antinfortunistica (nel nostro caso, di radioprotezione),

impartisce al contravventore una formale "prescrizione", fissandogli un termine per la

regolarizzazione, e riferisce nel contempo la notizia di reato al pubblico ministero, ex art. 347 c.p.p.,

che, iscrittala nell`apposito registro, sospende il procedimento penale, in attesa di ulteriori

comunicazioni dall`organo di vigilanza.

Adempiuta tempestivamente e correttamente la prescrizione, il contravventore viene quindi

ammesso alla c.d. oblazione amministrativa, versata la quale, il reato si estingue. L`azione penale

prosegue, invece, nel caso non venga, per qualsiasi motivo, percorso l`iter procedurale sopra

descritto.

Questa possibilità di estinguere il reato, non è applicabile, come si è detto, alle contravvenzioni in

materia di radioprotezione dei pazienti, per le quali rimane però percorribile la strada codicistica -

prevista dall`art. 162 bis c.p. - della c.d. oblazione "speciale", che è sempre rimessa alla

discrezionalità del giudice e non è consentita "quando permangono conseguenze dannose o

pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore". In altri termini, nel caso di reati

permanenti, tutte le volte che non sia cessata la permanenza.

I reati previsti dal decreto legislativo in esame possono, inoltre, concorrere con i delitti di omicidio

colposo o lesioni colpose (artt. 589 e 590 c.p.), tutte le volte che alla violazione della normativa

radioprotettiva in questione sia collegabile uno di tali eventi dannosi.

Resta, poi, fuori dalla problematica in esame quella, molto ampia, riguardante la c.d. colpa medica

(responsabilità professionale del sanitario), che può concretizzarsi, ovviamente, anche nella

violazione di specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 230/1995.



(1) Con legge 30 luglio 1990, n. 212 (art. 4), è stata concessa delega per l`attuazione delle direttive

80/836, 84/466 e 84/467, in materia di tutela delle radiazioni ionizzanti per i lavoratori, la

popolazione e le persone sottoposte ad esami e interventi medici; con legge 19 febbraio 1992, n.

142 (art. 41), la delega è stata ampliata alla direttiva 89/618, in materia di informazione della

popolazione per i casi di emergenza radiologica; con legge 22 febbraio 1994, n. 146 (art. 6), sono

state incluse nella delega le direttive 90/641 e 92/3, in materia, rispettivamente, di protezione

operativa dei lavoratori esterni dai rischi di radiazioni ionizzanti e di sorveglianza e controllo delle

spedizioni transfrontaliere di residui radioattivi.

(2) L`art. 3 di detto decreto rinvia - per quanto concerne le definizioni utili all`applicazione dello

stesso - anche a "quelle di cui all`art. 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626"; il

successivo art. 59, comma 4, riguardante la protezione sanitaria dei lavoratori, ricorda inoltre: "Il

rispetto delle norme del presente capo non esaurisce gli obblighi cui sono tenuti i datori di lavoro, i

dirigenti, i preposti, i lavoratori e i medici competenti, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre



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1994, n. 626, per il quale restano altresì ferme le attribuzioni in ordine alle funzioni di vigilanza

stabilite ai sensi dello stesso decreto".

(3) Modifiche apportate con D.L.vo 19 marzo 1996, n. 242.

(4) Quattro di questi decreti ministeriali portano la data del 14 febbraio 1997 e danno attuazione agli

artt. 111, commi 10 e 11, 112, comma 3, e 113, comma 2, D.L.vo n. 230/1995; tre sono del 21

febbraio 1997; due del 29 dicembre 1997, e l`ultimo del 15 luglio 1998.

(5) Art. 2087 c.c.: "L`imprenditore è tenuto ad adottare nell`esercizio dell`impresa le misure che,

secondo la particolarità del lavoro, l`esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l`integrità

fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

(6) "Art. 24 (Rapporti o scuotimenti). Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o

rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per

diminuirne l`intensità".

(7) "Art. 41 (Misure tecniche, organizzative, procedurali). Il datore di lavoro riduce al minimo, in

relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall`esposizione al

rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili,

privilegiando gli interventi alla fonte".

(8) Detta norma, tra le misure generali di tutela dei lavoratori, al comma 1 lett. b), indica la

"eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove

ciò non è possibile, loro riduzione al minimo".

(9) La complessa problematica è stata recentemente affrontata in termini pressoché analoghi (v.

C.M. GRILLO, Strutture sanitarie pubbliche: sicurezza sul lavoro e responsabilità penali, in Giust.

pen. 1998, II, 602).

(10) D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal D.L.vo 7 dicembre 1993, n. 517.

(11) D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 - Razionalizzazione dell`organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego.

(12) Così R. GUARINIELLO, Commento al D.L.vo n. 626/94.

(13) C.M. GRILLO, Sicurezza ed igiene del lavoro: nuovo apparato sanzionatorio e primi problemi,

in Cass. Pen. 1995, pp. 2720-2731.

(14) Così il D.M. (Sanità) 14 febbraio 1997 "Determinazione del tipo, modalità e periodicità del

controllo di qualità da parte del fisico specialista o dell`esperto qualificato delle apparecchiature

radiologiche e di medicina nucleare, ai sensi dell`art. 113, comma 2, del decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230".

(15) In effetti tale decreto deve ritenersi ormai superato, a seguito dell`emanazione dei c.d. decreti

di riordino dei servizi sanitari, richiamati alla nota 10.

(16) Interessante in proposito è la sentenza della Corte Suprema (sez. III, 31 luglio 1997, n. 7726,

Medulla ed altri), adottata in un procedimento penale che vedeva imputati l`amministratore

straordinario di una Usl, ed il vice commissario straordinario a lui succeduto, per violazioni dei

D.P.R. nn. 303/1956 e 185/1964. In essa, ribadita la possibilità della delega da parte del "datore di

lavoro", si afferma che la stessa "non estromette in modo illimitato ed incondizionato il delegante

da ogni responsabilità connessa all`esercizio di funzioni o di compiti inscindibili dalla sua posizione

soggettiva". Pertanto la Corte riteneva definitivo il trasferimento al delegato dei compiti e della

connessa responsabilità di natura strettamente gestionale, inerente all`espletamento di attività

tecniche, ma giungeva ad opposte conclusioni con riferimento all`esercizio di poteri generali di

organizzazione implicanti competenze decisionali, "in concreto non esercitabili dal delegato, ovvero

esercitabili in modo condizionato, sulla base cioè di ulteriore intervento del delegante". Nella

specie, tra l`altro, non veniva riconosciuta efficacia liberatoria alla delega al primario di radiologia

dei poteri decisionali in ordine all`approntamento di ambienti idonei per lo sviluppo di lastre

radiografiche, giacché l`iniziativa comportava un impegno di spesa da parte dell`ente, e dunque

spettava al rappresentante legale dello stesso il compito di predisporre le strutture idonee al corretto

espletamento del servizio. Si ricorda, solo per riepilogare alcune importanti tappe giurisprudenziali,

che in passato, dopo molti contrasti, le sezioni unite della Corte di cassazione (14 ottobre 1992, n.



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9874, Giuliani) hanno affermato che "i soggetti penalmente responsabili debbono essere individuati

in relazione sia alle mansioni da ciascuno effettivamente esercitate, sia all`oggettività delle carenze

rilevate, e, quindi, le deficienze strutturali debbono essere addebitate al presidente dell`unità

sanitaria locale, mentre le deficienze occasionali inerenti all`ordinario buon funzionamento delle

strutture vanno riferite ai titolari dei servizi tecnici". Successivamente la Corte Suprema (sez. III, 30

dicembre 1996, Antonacci) ha individuato i compiti del presidente o amministratore e del direttore

sanitario: "al direttore sanitario spetta la vigilanza e l`organizzazione tecnico-sanitaria, mentre al

presidente compete il controllo su tutta l`organizzazione amministrativa e gestionale". Ha poi

puntualizzato (sez. III, 30 giugno 1997, n. 5181) che l`individuazione dei destinatari della

normativa sulla sicurezza del lavoro "nell`ambito di enti ad organizzazione complessa e

differenziata (quale la Usl), deve avere come parametro di riferimento non la qualifica rivestita, ma

la ripartizione interna ed istituzionale delle specifiche competenze".

(17) Vedasi in proposito il D.M. (Sanità e Università e ricerca scientifica e tecnologica) 21 febbraio

1997 "Titoli di studio e qualificazioni professionali richieste per l`esercizio professionale della

radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare nonché per le attività diagnostiche

complementari all`esercizio clinico e per quelle di competenza del fisico specialista".

(18) Così dispone l`art. 113 D.L.vo n. 230/1995; vedasi anche il decreto ministeriale indicato alla

nota 14.

(19) Vedi nota 14.

(20) D.M. (Sanità) 14 febbraio 1997 "Individuazione degli impianti complessi di radioterapia e di

medicina nucleare, ai sensi dell`art. 111, comma 11, del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 230".

(21) E' comminata la pena cumulativa solo per cinque contravvenzioni, previste dagli artt. 137,

comma 4 (raccolta e traffico di rifiuti radioattivi senza autorizzazione ministeriale), 137, comma 5

(installazione di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi senza nulla osta ministeriale

preventivo o non osservando le specifiche prescrizioni dello stesso), 138, comma 1 (esercizio di

impianti nucleari senza licenza), 140, comma 1 sec. per. (superamento grave o continuato dei limiti

di esposizione) e 141 (omissione di adempimenti in caso di attuazione del piano di emergenza

esterna o di trasporto di materie radioattive).

(22) Tra le altre: sez. III, 27 maggio 1993, Porcelli; sez. IV, 18 settembre 1992, n. 10718.

(23) Tale decreto ("Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro") è stato

emanato sulla base della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante delega al Governo per la riforma

dell`apparato sanzionatorio suddetto.

(24) Vedasi in proposito op. cit. sub nota 13, par. 2 e 3.

(25) Per una approfondita disamina dei poteri (d`accesso, di disposizione e di diffida) riconosciuti

dalla vecchia normativa, prima agli ispettori del lavoro e poi agi ispettori delle Usl, vedasi: C.M.

GRILLO, Unità sanitaria locale e tutela della salute nei luoghi di lavoro: i "superpoteri"

dell`ufficiale di polizia giudiziaria, in Giur. mer. 1992, pp. 1029-1042.



(*) Articolo tratto da Rivista Penale 1999, n. 10.





Sentenza 18, 8 Febbraio 1995 - TAR di Trento



Pres. S. Michelotti, est. L. Maroni - A. Degara e altri (avv. F.M. Bonazza) c. U.S.L. delle Giudicarie

(avv.St. G. Denicolò).



Sanitari - Sanitari ospedalieri - Stipendi e assegni - Indennità di rischio radiologico - Congedo

aggiuntivo - Operatori sanitari - Diversi dal personale medico e tecnico di radiologia -

Accertamento effettiva esposizione.







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RADIAZIONI IONIZZANTI. DI COLOMBO ALESSANDRO R.L.S.



- L. 27 ottobre 1988, n. 460; art. 1



- DPR 27 marzo 1969, n. 130; art. 36



L'articolo 1 della legge n. 460/1988 e l'articolo 36 del DPR n. 130/1969 non escludono,

rispettivamente la spettanza dell'indennità di rischio radiologico e del congedo aggiuntivo di

quindici giorni per gli operatori sanitari diversi dal personale medico e tecnico di radiologia:

a differenza di questi ultimi, tuttavia, non opera per essi una presunzione normativa di

esposizione a rischio radiologico, ma il rischio andrà accertato di volta in volta dalla

commissione di cui all'articolo 58 del DPR n. 270/1987. Detti benefici spettano comunque a

condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone

controllate" ed il rischio abbia carattere professionale, e cioè che l'attività non possa essere

svolta senza essere soggetti a detto rischio (cfr. C. Cost. 20 luglio 1992, n. 343; CdS, V, 23

novembre 1993, n. 1208; TAR Lombardia, Milano, II, 30 novembre 1993, n. 692; TAR

Toscana, III, 3 novembre 1993, n. 298; TAR Sardegna, 30 gennaio 1993, n. 38; TAR Abruzzo,

L'Aquila, 18 novembre 1993, n. 618, TRGA Trento, 21 settembre 1994, n. 375).









Consiglio di Stato - V Sezione





Ordinanza 494 del 1 Maggio 1999

Il Consiglio di Stato ribadisce con questa ordinanza il giudizio sulla materia già espresso in

altre sentenze. In particolare i giudici confermano che anche altre categorie e professionisti

del comparto sanitario hanno diritto al congedo aggiuntivo di quindici giorni annuali e

all'indennita' relativa al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti. La V sezione del

Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello di trentotto tra anestesisti e ortopedici della

Usl di Padova, rimarcando la ingiustificata disparita' di trattamento che si verrebbe a creare

con la non concessione dei benefici a operatori sanitari, per i quali risultasse accertata, come

nel caso dei dipendenti della Usl padovana, l'effettiva esposizione a un rischio da radiazioni

non inferiore a quello in cui si trovava normalmente esposto il personale di radiologia stesso.









Sentenza n.1285 del 30 ottobre 2003 – TAR Regione Marche



Pubblica udienza del: 15 gennaio 2003

Presidente: Dott. Bruno Amoroso

Relatore: Dott. Giuseppe Daniele

Titoletto:

Pubblico dipendente (contrattualizzato) – Personale dipendente SSN – personale medico e

tecnico di radiologia-indennità di rischio radiologico-estensione ad altro personale-possibilità-

condizione;

Pubblico dipendente (contrattualizzato) – Personale dipendente SSN – personale medico e





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tecnico di radiologia-congedo ordinario aggiuntivo- mancata usufruizione nel periodo di

riferimento –monetizzazione.

Abstract:

- Il trattamento indennitario previsto per il personale medico e tecnico di

radiologia può essere esteso anche ai dipendenti non appartenenti all’area

radiologica, in caso di esposizione continua e permanente al rischio radiologico

accertato dall’apposita Commissione di cui all’art.58, IV comma, del D.P.R. n.

270 del 1987;

A fronte della riscontrata esposizione continua al rischio radiologico, ai soggetti esposti va

riconosciuto anche il diritto ad usufruire del congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni all‟anno

previsto dall‟art.53, IX comma del D.P.R. 28 novembre 1990, n.384, il quale attesa la sua finalità

reintegratrice della capacità fisica e considerata l‟impossibilità di usufruirne successivamente ai

periodi di riferimento, proprio in considerazione della sua natura compensativa dello stress fisico

derivante dall‟esposizioni a radiazioni, deve essere monetizzata per ciascun anno di riferimento.



SENTENZA



sui ricorsi riuniti n.494 del 1996 e n.781 del 1997, proposti da



A) ricorso n.494 del 1996,*** tutti rappresentati e difesi dall‟avv. Claudio Fraticelli, elettivamente

domiciliati in Ancona, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

l‟AZIENDA SANITARIA U.S.L. n.9 di Macerata, in persona del suo Direttore Generale pro-

tempore, rappresentato e difeso dall‟avv. Bruno Brusciotti, elettivamente domiciliato in Ancona,

alla via San Martino n.23, presso l‟avv. Maurizio Fagiani;

per l‟annullamento del provvedimento n.8708 del 23.2.1996 a firma del Direttore Generale e del

Direttore Amministrativo dell‟Azienda Sanitaria U.S.L. n.9 di Macerata, con cui è stato comunicato

ai ricorrenti l‟impossibilità di erogare a loro favore l‟indennità per rischio radiologico, a titolo di

estensione di giudicato della sentenza del T.A.R. delle Marche n.157 del 5 aprile 1995, che ha

riconosciuto in favore di altri dipendenti la pretesa fatta valere dagli attuali ricorrenti;

nonché per l‟accertamento del diritto dei ricorrenti, dipendenti dell‟Azienda Sanitaria intimata, a

vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione dell‟indennità di leg-ge per la loro riconosciuta

esposizione a rischio radiologico;

B) ricorso n.781 del 1997, *** tutti rappresentati e difesi dall‟avv. Claudio Fraticelli, elettivamente

domiciliati in Ancona, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro l‟AZIENDA SANITARIA U.S.L. n.9 di Macerata, in persona del suo Direttore generale, non

costituito in giudizio;per l‟annullamento

- dei provvedimenti datati 19.4.1997 a firma del Dirigente del Servizio Personale dell‟U.S.L. n.9

di Macerata, con cui è stata richiesta ai ri-correnti la restituzione di somme ai medesimi

corrisposte in eccesso a titolo d‟indennità di rischio radiologico;

- della deliberazione n.206 del 27.11.1996 del Commissario straordinario dell‟A.U.S.L. n.9 di

Macerata, con cui sono stati definiti i criteri per la corresponsione delle indennità per rischio

radiologico nei periodi precedenti e successivi all‟1.1.1995;

- nonché per l‟accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell‟indennità per

esposizione a rischio radiologico disconosciuta dall‟Amministrazione con gli atti impugnati.

- Visti i ricorsi con i relativi allegati;

- Visto l‟atto di costituzione in giudizio dell‟A.U.S.L. n.9 di Macerata, nel ricorso n.494/1996;

- Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

- Vista la propria sentenza 29 settembre 2000, n.1312;

- Visti gli atti tutti della causa;



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- Relatore, alla pubblica udienza del 15 gennaio 2003, il Consigliere Giuseppe Daniele;

- Uditi l‟avv. C.Fraticelli per i ricorrenti e l‟avv. A.Galvani, su delega dell‟avv. B.Brusciotti, per

l‟Amministrazione resistente;

- Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

- FATTO

- … omissis …

DIRITTO

In primo luogo va confermata la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, già disposta dal

Tribunale con la succitata sentenza 29 settembre 2000, n. 1312.

- Passando all‟esame del ricorso n. 494 del 1996, il Collegio ritiene fondata, ed assorbente,

l‟eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva in capo all‟intimata Azienda

U.S.L. n. 9 di Macerata.

Con più sentenze (26 settembre 1997, n.9438; 4 luglio 1998, n. 6459; 6 giugno 1998, n.5602 e

6 novembre 1998, n.756) la Corte di Cassazione ha dedotto dall‟art. 6, comma 1 della L. 23

dicembre l994, n.724 (che ha stabilito che, in nessun caso, le Regioni possono far gravare sulle

Aziende U.S.L. di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, direttamente o indirettamente, i

debiti facenti capo alle gestioni pregresse delle U.S.L., dovendosi, a tal fine, predisporre

apposite gestioni stralcio) la necessità di individuare nella Regione il soggetto giuridico

obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti delle U.S.L., mediante apposite

“gestioni stralcio”, rimaste di pertinenza delle Regioni anche quando sono state trasformate

(dall‟art.2, comma 14 L. 28 dicembre 1995, n.549) in “gestioni liquidatorie”.

- Le pronunce citate della Corte di Cassazione hanno, quindi, posto in luce fondamentalmente

l‟impossibilità di ammettere una totale successione in universum ius delle Aziende alle cessate

U.S.L., in quanto la stessa presenza di una procedura di liquidazione affidata ad un‟ap-posita

gestione stralcio sarebbe incompatibile con l‟automatica successione nella complessiva

posizione giuridica del dante causa.

- Quest‟ultima strutturalmente e finalisticamente diversa dall‟Ente subentrante ed individuata

nell‟ufficio responsabile della medesima Unità sanitaria locale usufruisce della soggettività

dell‟Ente soppresso (che verrebbe prolungata durante la fase liquidatoria) ed è rappresentata dal

Direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore (T.A.R.

Marche, 20 gennaio 2003, n.3).

- Le Aziende Sanitarie istituite con D.Lgs. n.502 del 1992 e con L.R. n.22 del 1994 non sono,

quindi, subentrate nei rapporti obbligatori di cui erano titolari le soppresse UU.SS.LL

- Nella fattispecie, si controverte di pretese economiche avanzate dai ricorrenti (dipendenti dalla

disciolta U.S.L. n.15 di Macerata) che riguardano solo ed esclusivamente il periodo antecedente

al 1° gennaio 1995, allorquando l‟Azienda U.S.L. n.9 non era venuta ad esistenza; la sopra

riportata conclusione comporta che deve essere dichiarata l‟inammissibilità del ricorso per non

essere stata chiamata in causa la gestione liquidatoria della preesistente U.S.L. n.15, ma la sola

Azienda U.S.L. n.9, priva di legittimazione passiva

-

Il ricorso n.781 del 1997 merita invece accoglimento, nei limiti appresso precisati.

- A seguito della disposta istruttoria documentale risulta acclarato in atti che gli interessati erano

sottoposti a rischio radiologico in maniera continuativa nel periodo considerato dal ricorso, né

rileva che si tratti di dipendenti non appartenenti all‟area radiologica

- A tale proposito, in punto di diritto, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo

riconosciuto la possibilità di estendere il trattamento indennitario previsto per il

personale medico e tecnico di radiologia anche ai dipendenti non appartenenti all’area

radiologica, in caso di esposizione continua e permanente al rischio radiologico accertato

dall’apposita Commissione di cui all’art.58, IV comma, del D.P.R. n. 270 del 1987

(Cons.St., sez.V, 12 novembre 1999, n.1880; 9 maggio 2000, n.2664; T.A.R. Marche, 29

novembre 1996, n.556; T.A.R. Puglia, sez.I, 23 marzo 2001, n.720; TAR Piemonte, sez.II,



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24 febbraio 2001, n.391).

- Tale possibile equiparazione del restante personale delle UU.SS.LL. ai dipendenti medici e

tecnici di radiologia trova giustificazione in quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella

nota sentenza n.343 del 20 luglio 1992, che ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità

dell‟art.1, commi 2 e 3 della legge 27 ottobre 1988, n.460, in quanto la norma non esclude

l‟equiparabilità al personale medico e tecnico dell‟area radiologica del personale sanitario

professionalmente esposto in modo continuo e permanente allo stesso rischio radiologico, con

la possibilità di vedersi riconosciuti gli stessi trattamenti indennitari e di congedo ordinario

aggiuntivo di 15 giorni da usufruire in unica soluzione.

- Ciò premesso, alla luce di quanto comprovato dagli atti versati dall‟Azienda sanitaria resistente,

il ricorso va accolto e per l‟effetto va riconosciuto il diritto dei ricorrenti a vedersi attribuita la

prevista indennità per rischio radiologico nella misura di L.200.000 mensili per il periodo

oggetto di domanda giudiziale (1.9.1995 – 31.12.1995), previo annullamento dei provvedimenti

che tale diritto hanno negato.

- Relativamente al periodo sopra specificato, a fronte della riscontrata esposizione continua al

relativo rischio, ai ricorrenti va riconosciuto anche il diritto ad usufruire del congedo ordinario

aggiuntivo di 15 giorni all‟anno previsto dall‟art.53, IX comma del D.P.R. 28 novembre 1990,

n.384, il quale attesa la sua finalità reintegratrice della capacità fisica e considerata

l‟impossibilità di usufruirne successivamente ai periodi di riferimento, proprio in

considerazione della sua natura compensativa dello stress fisico derivante dall‟esposizioni a

radiazioni, dovrà essere monetizzata per ciascun anno di riferimento.

- Le somme dovute a titolo di indennità radiologica o a conguaglio della stessa, nonché quelle

spettanti a titolo di monetizzazione del congedo aggiuntivo, attesa la loro natura retributiva,

andranno maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi secondo le

modalità definite dal Decreto n.352 del 1° settembre 1998 del Ministro del Tesoro, del

Bilancio e della Programmazione Economica (pubblicato nella G.U., serie generale n.239 del

13.10.1998, pag.9).

- La domanda di accertamento del diritto soggettivo dei ricorrenti all‟ottenimento dell‟indennità

per l‟esposizione alle radiazioni ionizzanti sin dalla data della dichiarazione di

“professionalmente esposti”, in quanto volta a rivendicare la percezione dei relativi emolumenti

per il periodo anteriore all‟1.1.1995, deve essere invece dichiarata inammissibile, in quanto il

ricorso non è stato notificato alla Gestione Liquidatoria della cessata U.S.L. n.15 di Macerata,

unica legittimata passiva.

- Si ravvisano giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese di giudizio.”



DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 645



Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della

salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ( G. U. dd.

21/12/96, n. 299).



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBICA



Emana il seguente decreto legislativo:



Art. 1



Campo di applicazione



1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle



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lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno

informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.



Art. 2



Linee direttrici



2.1. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministero della

sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all‟articolo 26 del decreto legislativo 19

novembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sono recepite le linee direttrici

elaborate dalla Commissione Europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e

biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle

lavoratrici di cui all‟articolo 1 e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica

mentale e fisica e a gli altri disagi fisici e mentali connessi con l‟attività svolta dalle predette

lavoratrici.



2.2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina

contenuta nel decreto di cui al comma 1, in conformità alle modifiche alle linee direttrici adottate

dalla Commissione dell‟Unione europea.



Art. 3



Divieto di esposizione



3.1. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri di cui all‟articolo3, primo comma, della legge 30/12/71,

n. 1204, includono anche tutti quelli che comprendono il rischio di esposizione agli agenti ed alle

condizioni di lavoro che sono indicati nell‟allegato II.



Art. 4



Valutazione e informazione



4.1. Fermo restando quanto stabilito dall‟articolo 3, primo comma, della legge 30/12/1971, n. 1204,

come integrato dall‟articolo 3, e fermo restando quanto stabilito dall‟articolo 5 del D. P. R. 25/11/76,

n. 1026, il datore di lavoro, nell‟ambito ed agli effetti della valutazione di cui all‟articolo 4, comma 1

del decreto legislativo 19/09/94, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, valuta i rischi per

la tutela e la salute delle lavoratrici di cui all‟articolo 1, in particolare i rischi di esposizione ad agenti

fisici, chimici, o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all‟allegato I nel rispetto delle linee

direttrici stabilite con i decreti di cui all‟articolo 2, individuando le misure di prevenzione e

protezione da adottare.



4.2. L‟obbligo di informazione stabilito dall‟articolo 21 del decreto legislativo 19/09/94, n. 626, e

successive modificazioni ed integrazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro

rappresentanti per la sicurezza sui risultati di valutazione di cui al comma 1 e sulle conseguenti

misure di protezione e di prevenzione adottate.



Art. 5



Misure di protezione e di prevenzione







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5.1. Qualora i risultati della valutazione di cui all‟articolo 4, comma 1, rivelino un rischio per la

sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all‟articolo 1, il datore di lavoro adotta le misure

necessarie affinchè l‟esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone

temporaneamente le condizioni o l‟orario di lavoro.



5.2. Ove la modifica delle condizioni o l‟orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o

produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall‟articolo 3, secondo , terzo e quarto comma,

della legge 30/12/71, n. 1204, dandone contestuale informazione scritta all‟Ispettorato provinciale del

lavoro competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito dall‟articolo 5, primo comma, lettera

c), della legge n. 1204 del 1971.



5.3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti

dall‟articolo 3, primo comma, della legge n. 1204 del 1971, come integrato dall‟articolo 3.



5.4. L‟inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all‟articolo

31, primo comma, della legge n. 1204 del 1971.



Art. 6



Lavoro notturno



6.1. In materia di lavoro notturno, per le lavoratrici di cui all‟articolo 1 restano ferme le vigenti

disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.



Art. 7



Esami prenatali



7.1. Le lavoratrici gestanti di cui all‟articolo 1 hanno diritto a permessi retribuiti per l‟effettuazione di

esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso che questi

debbano essere eseguiti durante l‟orario di lavoro.



7.2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1, le lavoratrici presentano al datore di lavoro

apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la

data e l'orario di effettuazione degli esami.



Art. 8



Aggiornamento allegati



8.1. Con la procedura di cui all‟articolo 2, comma 1, possono essere modificati o integrati gli elenchi

di cui agli allegati I e II in conformità alle modifiche adottate in sede comunitaria.



Art. 9



Disposizioni finali



9.1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni recate

dal decreto legislativo 19/09/94, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge

30/12/1971, n. 1204, nonché ogni altra disposizione in materia.



147

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Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti

normativi della Repubblica italiana. E‟ fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.









Allegato I



ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI

ALL‟ARTICOLO 4







A. Agenti



1. Agenti fisici, allorchè vengano considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o

rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:





a. colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;

b. movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso -lombari;

c. rumore;

d. radiazioni ionizzanti;

e. radiazioni non ionizzanti;

f. sollecitazioni termiche;

g. movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all‟interno sia all‟esterno dello stabilimento,

fatica mentale e fisica ed altri disagi fisici connessi all‟attività svolta dalle lavoratrici di cui

all‟art. 1.



2. Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell‟art. 75 del D. L.vo. 19/09/94, n. 626, e

successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o terapie che essi

rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non

figurino ancora nell‟allegato II.

3. Agenti chimici

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle

gestanti e del nascituro, semprechè non figurino nell‟allegato II

a) sostanze etichettate R 20; R 45; R 45; R 46 e R47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purchè

non figurino ancora nell‟allegato II;

b) agenti chimici che figurano nell‟allegato VIII del D. L.vo 19/09/94, n. 626 e successive

modificazioni ed integrazioni;

c) mercurio e i sui derivati;

d) medicamenti antimiotici;

e) monossido di carbonio;

f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi

I processi industriali che figurano nell‟allegato VIII del D. L.vo 19/09/94, n. 626, e successive

modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro

Lavori sotterranei di carattere minerario.



148

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ALLEGATO II

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL‟ART. 3

A. Lavoratrici gestanti di cui all‟art. 1.

1. Agenti

a) agenti fisici:

b) lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione,

immersione subaquea;

c) agenti biologici:

d) toxoplasma, virus della rosolia a meno che sussista la prova che la lavoratrice è

sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;



e) agenti chimici:

piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti

dall‟organismo umano.

3. Condizioni di lavoro:

4. lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo di allattamento di ci all‟art. 1.

a) agenti chimici:

b) piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti

dall‟organismo umano.

2. Condizioni di lavoro:

lavori sotterranei di carattere minerario.









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