Embed
Email

Esco Italia

Document Sample
Esco Italia
Shared by: HC111123144759
Categories
Tags
Stats
views:
0
posted:
11/23/2011
language:
Italian
pages:
38
Il ciclo integrato della gestione dei rifiuti

(raccolta, riciclo, recupero e smaltimento):

situazione e prospettive



MODULO 1 - INQUADRAMENTO GIURIDICO







giugno-dicembre 2010







1/37

INQUADRAMENTO GIURIDICO



INQUADRAMENTO GENERALE SULLA

NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE







LA NUOVA DIRETTIVA QUADRO IN TEMA

DI RIFIUTI







SOGGETTI, OBBLIGHI E COMPETENZE

INQUADRAMENTO

GENERALE SULLA

NORMATIVA VIGENTE

1991: la gestione integrata dei rifiuti

a livello comunitario



I principi della gestione integrata dei rifiuti urbani, sono introdotti

sulla base di provvedimenti normativi emanati dal 1991

(Direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE)



I principi fondamentali, aggiornati con il VI° Programma

Europeo d’azione Ambientale, possono essere idealmente

articolati in due categorie.







1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 4/37

I PRINCIPI



PRIMA della produzione



PRECAUZIONE. Evitare di produrre rifiuti che possano

causare un danno irreversibile alla salute dei cittadini e

all’ambiente.



PREVENZIONE. I soggetti implicati nella gestione

integrata devono produrre il rifiuto in modo da limitarne

la quantità e la pericolosità.





RIDUZIONE in volume dei rifiuti al fine di agevolarne

le attività di gestione.



1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 5/37

I PRINCIPI

DOPO la produzione

Massima recuperabilità.

Deve essere recuperata, ovvero reintrodotta nei cicli

economici di produzione e di consumo, la massima

quota di rifiuto prodotto.



Minima pericolosità.

La pericolosità del rifiuto deve essere ridotta al

minimo. I rifiuti non devono essere pericolosi al

termine della gestione integrata.



Prossimità.

Il rifiuto deve essere recuperato, al limite smaltito

vicino al luogo in cui è stato prodotto.





1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 6/37

In Italia fino al 1997 la norma destinava i rifiuti

unicamente allo smaltimento





• In Italia, fino al 1997, con il D.P.R. n. 915 del 10 Settembre

1982, il Legislatore consentiva agli Enti locali una forma di

gestione del rifiuto urbano che prevedeva dopo la fase di

“raccolta”, esclusivamente quella di “smaltimento”





• I fattori della produzione non ulteriormente utilizzabili

vengono definiti “rifiuti”







1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 7/37

CON IL RECUPERO

IL RIFIUTO DIVENTA RISORSA



Introduzione della fase di “recupero”: la rivoluzione introdotta

dal Ronchi – Dlgs 22/97 - mutuata dalle direttive comunitarie

(1991-1994).



Se una volta il rifiuto era inteso solamente come “oggetto di

cui disfarsi”, oggi si parla di “risorsa economica", da gestire

a valle del processo; tale attività è resa possibile

dall’introduzione della fase di recupero e dalla correlata

“raccolta differenziata”.



1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 8/37

Cambiano le fasi di gestione dei rifiuti urbani







1. RACCOLTA



2.TRASPORTO



3. RECUPERO



4. SMALTIMENTO





1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 9/37

SCHEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI









1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 10/37

Il Decreto Legislativo 152/2006 del 03/04/2006



Viene riformulata la normativa ambientale di 6 settori:



• gestione dei rifiuti e bonifica siti contaminati;

• acque e suolo;

• aree protette, specie protette di flora e fauna;

• danni ambientali;

• valutazione dell'impatto ambientale e valutazione

ambientale strategica;

• emissioni in atmosfera.







1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 11/37

Il continuo aggiornamento del Decreto 152/2006



Il decreto è stato aggiornato dalle seguenti norme:



a) legge 12 luglio 2006, n. 228

b) legge 24 novembre 2006, n. 286

c) Dlgs 8 novembre 2006, n. 284

d) Legge 27 dicembre 2006, n. 296

e) decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300

f) Dpr 14 maggio 2007, n. 90

g) Dlgs 6 novembre 2007, n. 205

h) legge 19 dicembre 2007, n. 243

i) decreto-legge 31 dicembre 2007 , n. 248

j) Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4





1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 12/37

Art.183: Definizioni di rifiuto, produttore e detentore







• Il rifiuto è una qualsiasi sostanza od oggetto di cui il

detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;



• Il produttore è la persona la cui attività ha creato rifiuti,

cioè il produttore iniziale, oppure colui il quale ha effettuato

operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni

che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;



• Il detentore è il produttore dei rifiuti o il soggetto che li

detiene.







1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 13/37

GLI OBBLIGHI DEI CITTADINI nella gestione

integrata dei rifiuti urbani: RESPONSABILITA’



• I Cittadini possono essere sia produttori che detentori.



• Hanno l'obbligo di non abbandonare o depositare in modo

incontrollato il rifiuto.



• Sono responsabili del ripristino a proprie spese in seguito al

danno cagionato (“chi inquina paga”).



• Il produttore dei rifiuti e i successivi detentori sono

obbligati a gestire i rifiuti sotto il controllo della Pubblica

Amministrazione.





1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 14/37

GLI OBBLIGHI DEI CITTADINI nella gestione

integrata dei rifiuti urbani: CONFERIMENTO



• I Cittadini conferiscono i rifiuti nei punti di raccolta pubblici

cedendone la proprietà al Gestore del servizio che, in base al

diritto di privativa, assume la titolarità del rifiuto e diviene

responsabile della corretta gestione.





• Ulteriore obbligo non scritto è quello di differenziare il rifiuto

secondo quanto previsto dal servizio di raccolta.



L’atto di acquisto si completa con la restituzione

di ciò che resta dopo l’utilizzo/consumo del bene





1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 15/37

Le iniziative della PA per la PREVENZIONE



• Promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di

certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti,

azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori

nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico per la

valutazione dell'impatto ambientale dei prodotti.



• Previsione di clausole nelle gare d'appalto che valorizzino le

competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione

di rifiuti.



• Promozione di accordi e contratti di programma o protocolli

d'intesa finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della

quantità e della pericolosità dei rifiuti.



1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 16/37

Le iniziative della PA

per la RIDUZIONE dei rifiuti avviati a smaltimento





• Il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero.





• L’adozione di misure economiche e la determinazione di

condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali

recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali

medesimi.



• L'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro

mezzo per produrre energia;





1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 17/37

Le iniziative della PA per la RACCOLTA

DIFFERENZIATA finalizzata al RECUPERO

• Organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in

modo da permettere al consumatore di conferire al servizio

pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e

da altri tipi di rifiuti di imballaggio.





• La gestione della raccolta differenziata deve essere

effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza

e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la

gestione di altri rifiuti.



La raccolta differenziata è un mezzo, non un fine.

Lo scopo è il recupero di materia o di energia.

1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 18/37

Le iniziative della PA per l’attività di SMALTIMENTO





 Constatare l'impossibilità tecnica ed economica del recupero.



 Applicare i principi di:



- minima pericolosità, di compattamento del rifiuto avviato allo

smaltimento (riduzione in massa e in volume),



- di prossimità,



- di efficienza - efficacia - economicità nell'attività di gestione

integrata dei rifiuti di propria competenza.





1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 19/37

LA NUOVA DIRETTIVA

QUADRO IN TEMA DI

RIFIUTI: DIRETTIVA

2008/98/CE

RIFERIMENTI COMUNITARI



 Il 22 novembre 2008 è stata pubblicata sulla G.U.C.E. la nuova

direttiva sui rifiuti (2008/98/CE), che sostituisce le 2006/12/CE

(rifiuti), 91/689/CEE (rifiuti pericolosi) e 75/439/CEE (oli usati).



 Gli Stati membri hanno a disposizione 2 anni per conformarsi alla

direttiva.



 La Direttiva sottolinea quale obiettivo principale la riduzione

delle conseguenze negative della produzione e della gestione

dei rifiuti per la salute umana e l’ambiente.



 La politica ambientale in materia di rifiuti deve puntare alla

riduzione dell’uso delle risorse e all’applicazione concreta della

gerarchia dei rifiuti.





2. La nuova direttiva quadro in tema di rifiuti 21/37

La 2008/98 CE: ASPETTI PRINCIPALI





 Non si parla più solo di rifiuto a valle ma si guarda il

prodotto.



 Spazio quindi al concetto di ECO-DESIGN.



 Il principio “CHI INQUINA PAGA” è il principio guida della

politica europea sui rifiuti.



 Concetto della SOCIETA’ DEL RICICLAGGIO.

I prodotti nascono già per essere riciclati/recuperati al

massimo livello.







2. La nuova direttiva quadro in tema di rifiuti 22/37

La 2008/98 CE: OBIETTIVI



 Rafforzare le misure da adottare per la prevenzione dei

rifiuti





 Introdurre l’approccio all’intero ciclo di vita dei prodotti e

dei materiali, e non solo della fase in cui diventano rifiuti





 Ridurre gli impatti ambientali connessi alla produzione e

alla gestione dei rifiuti, e rafforzare, per questa via, il

valore economico dei rifiuti





 Favorire il recupero dei rifiuti e l’utilizzazione dei materiali

di recupero per preservare le risorse naturali.



2. La nuova direttiva quadro in tema di rifiuti 23/37

La 2008/98 CE: I MEZZI



 Migliore definizione delle nozioni di rifiuto, recupero e

smaltimento

 Introduzione di nuove definizioni per meglio precisare

concetti già in uso («prevenzione», «riutilizzo»,

«preparazione per il riutilizzo», «trattamento» e

«riciclaggio»)

 Indicazione di istituire, entro il 2015, la raccolta differenziata

almeno di carta, metalli, plastica e vetro

 Introduzione di obiettivi di riutilizzo e riciclo (50% in peso

entro il 2020).





2. La nuova direttiva quadro in tema di rifiuti 24/37

La 2008/98 CE: PUNTI SALIENTI

- Ribadisce l’importanza della gerarchia dei rifiuti; è

possibile discostarsene, quando è giustificato da motivi

tecnici, economici, ambientali.





- Richiede di rafforzare le disposizioni sulla prevenzione dei

rifiuti e introduce l’obbligo di programmi di prevenzione dei

rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e sul ciclo di

vita dei prodotti e dei materiali.





- Prevede che le parti interessate devono avere la possibilità

di partecipare all’elaborazione di tali programmi.



2. La nuova direttiva quadro in tema di rifiuti 25/37

La 2008/98 CE: GERARCHIA



Articolo 4: ordine di priorità della normativa e della politica

in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:



a) prevenzione;



b) preparazione per il riutilizzo;



c) riciclaggio;



d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;



e) smaltimento.





2. La nuova direttiva quadro in tema di rifiuti 26/37

La 2008/98 CE: “Società del Riciclaggio”



Le aziende producono e distribuiscono prodotti

concepiti e progettati per produrre meno rifiuti a fine

vita e per essere riciclati



I cittadini completano l’atto di acquisto destinando alla

raccolta differenziata ciò che resta dei beni utilizzati



I materiali raccolti in forma differenziata vengono

avviati a riciclo.







2. La nuova direttiva quadro in tema di rifiuti 27/37

Progettazione ecologica dei prodotti

“ECO-DESIGN”



La Commissione UE entro il 2011 dovrà definire un piano

d’azione per la progettazione ecologica:





incoraggiare sviluppo, produzione e commercializzazione di

prodotti che siano adatti all’uso multiplo, tecnicamente durevoli

e che una volta rifiuti, siano adatti ad un recupero adeguato e

sicuro e a uno smaltimento compatibile con l’ambiente.







2. La nuova direttiva quadro in tema di rifiuti 28/37

Responsabilità ESTESA del produttore





Il produttore sia nella progettazione che nella produzione

deve tenere in considerazione :

• l’utilizzo efficiente delle risorse (dall’estrazione all’utilizzo)

• il riutilizzo del bene prodotto comprendendone anche la

possibilità di riparazione. No “all’usa e getta”.

• facilità delle operazioni di riciclo del bene, favorendone la

raccolta in modo differenziato (semplicità nella divisione dei

prodotti da smaltire).





2. La nuova direttiva quadro in tema di rifiuti 29/37

Il produttore è responsabile del bene in tutto il ciclo

di vita: dalla produzione all’utilizzo, dal consumo allo

smaltimento



Gli Stati Membri possono adottare misure volte ad

assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che

professionalmente sviluppi, fabbrichi o venda prodotti sia

soggetto ad una responsabilità estesa del produttore al

fine di aumentare il riutilizzo, la prevenzione, il

riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, che derivano dal

prodotto.



Tali misure possono includere l’accettazione da parte dei

produttori, dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano

dopo l’utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva

gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali

attività. direttiva quadro in tema di rifiuti

2. La nuova 30/37

SOGGETTI, OBBLIGHI E

COMPETENZE

Le competenze in materia di gestione dei rifiuti di

Stato, Regioni, Province e Comuni vengono

introdotte dal decreto “Ronchi”, Decreto

Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.







Sono poi state modificate ed integrate dal

D.Lgs.152/2006





3. Soggetti, obblighi e competenze 32/37

D.Lgs.152/06: le competenze

L’art.195 del D.Lgs.152/06 stabilisce le competenze di indirizzo,

coordinamento e di definizione dei criteri generali e delle

metodologie per la gestione integrata dei rifiuti dello STATO.

L’art.196 del D.Lgs.152/06 stabilisce le competenze di

pianificazione e regolamentazione, nonché di coordinamento degli

Enti locali, delle REGIONI, nelle attività di gestione dei rifiuti, sia

sotto il profilo gestionale sia in termini di esigenze impiantistiche e

di smaltimento.

L’art. 197 del D.Lgs.152/06 stabilisce che alle PROVINCE

spettino funzioni amministrative di controllo.



L’art.198 del D.Lgs.152/06 stabilisce che COMUNI concorrano

nell’ambito delle attività degli ATO alla gestione dei rifiuti urbani e

assimilati.

3. Soggetti, obblighi e competenze 33/37

Le Regioni devono predisporre i Piani Regionali di

gestione dei rifiuti che definiscono



a) Misure di riduzione di quantità, volumi e pericolosità dei

rifiuti.

b) Condizioni e criteri per la localizzazione degli impianti, ad

eccezione delle discariche, nonché la tipologia e il

complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei

rifiuti urbani, all’interno degli ATO.

c) Stima dei costi delle operazioni di recupero e di

smaltimento.

d) Iniziative e misure per favorire il riutilizzo, riciclaggio e

recupero dei rifiuti.



Le Regioni provvedono, in accordo con gli E.L., alla

delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali - ATO

3. Soggetti, obblighi e competenze 34/37

L’organizzazione territoriale e gli ATO

L’ATO (art.200 D.Lgs.152/06) è delineato in virtù dei principi di:

efficacia,

efficienza,

economicità,



Nonché dei criteri di:

• superamento della frammentazione territoriale della

gestione dei rifiuti urbani e assimilati

• valutazione e individuazione della soluzione ottimale in

virtù di parametri fisici, demografici, tecnici ed economici.





Gli E.L. partecipano obbligatoriamente all’ATO cui trasferiscono

le competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.



3. Soggetti, obblighi e competenze 35/37

Le Autorità d’Ambito



L’Autorità d’Ambito (art.201 D.Lgs.152/06) è una struttura

dotata di personalità giuridica.



Ha il compito di:



• organizzare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani



• determinare gli obiettivi da perseguire



• raggiungere l’autosufficienza di smaltimento, entro i

termini stabiliti dalla normativa in vigore.







3. Soggetti, obblighi e competenze 36/37

Il Piano d’Ambito



L’Autorità d’Ambito individua il gestore unico del servizio di

gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e procede

all’aggiudicazione dello stesso tramite gara disciplinata da

principi e diposizioni comunitarie in materia di affidamento dei

servizi pubblici locali.





Il Piano d’Ambito (artt. 201 e 203, comma 3, D.lgs. 152/06)

definisce gli obiettivi che l’affidatario del servizio pubblico deve

realizzare e i necessari mezzi finanziari a copertura degli

oneri.







3. Soggetti, obblighi e competenze 37/37

Il ruolo dei Comuni







I Comuni (art.198 D.Lgs.152/06) concorrono a disciplinare la

materia dei rifiuti urbani e assimilati emanando i regolamenti

comunali contenenti le specifiche disposizioni relative:



• le modalità di erogazione del servizio

• i criteri di assimilazione, per quantità e qualità dei rifiuti

speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

• divieti, obblighi e sanzioni









3. Soggetti, obblighi e competenze 38/37


Related docs
Other docs by HC111123144759
lecture1
Views: 0  |  Downloads: 0
????? 1
Views: 5  |  Downloads: 0
SPANISH 101
Views: 3  |  Downloads: 0
Codice civile
Views: 132  |  Downloads: 0
?????????�
Views: 0  |  Downloads: 0
CONGRESO DER PROCESAL INVITACION
Views: 0  |  Downloads: 0
????1
Views: 34  |  Downloads: 0
PRESSEINFORMATION
Views: 0  |  Downloads: 0
By registering with docstoc.com you agree to our
privacy policy

You are almost ready to download!

You are almost ready to download!