Il ciclo integrato della gestione dei rifiuti
(raccolta, riciclo, recupero e smaltimento):
situazione e prospettive
MODULO 1 - INQUADRAMENTO GIURIDICO
giugno-dicembre 2010
1/37
INQUADRAMENTO GIURIDICO
INQUADRAMENTO GENERALE SULLA
NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE
LA NUOVA DIRETTIVA QUADRO IN TEMA
DI RIFIUTI
SOGGETTI, OBBLIGHI E COMPETENZE
INQUADRAMENTO
GENERALE SULLA
NORMATIVA VIGENTE
1991: la gestione integrata dei rifiuti
a livello comunitario
I principi della gestione integrata dei rifiuti urbani, sono introdotti
sulla base di provvedimenti normativi emanati dal 1991
(Direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE)
I principi fondamentali, aggiornati con il VI° Programma
Europeo d’azione Ambientale, possono essere idealmente
articolati in due categorie.
1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 4/37
I PRINCIPI
PRIMA della produzione
PRECAUZIONE. Evitare di produrre rifiuti che possano
causare un danno irreversibile alla salute dei cittadini e
all’ambiente.
PREVENZIONE. I soggetti implicati nella gestione
integrata devono produrre il rifiuto in modo da limitarne
la quantità e la pericolosità.
RIDUZIONE in volume dei rifiuti al fine di agevolarne
le attività di gestione.
1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 5/37
I PRINCIPI
DOPO la produzione
Massima recuperabilità.
Deve essere recuperata, ovvero reintrodotta nei cicli
economici di produzione e di consumo, la massima
quota di rifiuto prodotto.
Minima pericolosità.
La pericolosità del rifiuto deve essere ridotta al
minimo. I rifiuti non devono essere pericolosi al
termine della gestione integrata.
Prossimità.
Il rifiuto deve essere recuperato, al limite smaltito
vicino al luogo in cui è stato prodotto.
1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 6/37
In Italia fino al 1997 la norma destinava i rifiuti
unicamente allo smaltimento
• In Italia, fino al 1997, con il D.P.R. n. 915 del 10 Settembre
1982, il Legislatore consentiva agli Enti locali una forma di
gestione del rifiuto urbano che prevedeva dopo la fase di
“raccolta”, esclusivamente quella di “smaltimento”
• I fattori della produzione non ulteriormente utilizzabili
vengono definiti “rifiuti”
1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 7/37
CON IL RECUPERO
IL RIFIUTO DIVENTA RISORSA
Introduzione della fase di “recupero”: la rivoluzione introdotta
dal Ronchi – Dlgs 22/97 - mutuata dalle direttive comunitarie
(1991-1994).
Se una volta il rifiuto era inteso solamente come “oggetto di
cui disfarsi”, oggi si parla di “risorsa economica", da gestire
a valle del processo; tale attività è resa possibile
dall’introduzione della fase di recupero e dalla correlata
“raccolta differenziata”.
1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 8/37
Cambiano le fasi di gestione dei rifiuti urbani
1. RACCOLTA
2.TRASPORTO
3. RECUPERO
4. SMALTIMENTO
1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 9/37
SCHEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI
1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 10/37
Il Decreto Legislativo 152/2006 del 03/04/2006
Viene riformulata la normativa ambientale di 6 settori:
• gestione dei rifiuti e bonifica siti contaminati;
• acque e suolo;
• aree protette, specie protette di flora e fauna;
• danni ambientali;
• valutazione dell'impatto ambientale e valutazione
ambientale strategica;
• emissioni in atmosfera.
1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 11/37
Il continuo aggiornamento del Decreto 152/2006
Il decreto è stato aggiornato dalle seguenti norme:
a) legge 12 luglio 2006, n. 228
b) legge 24 novembre 2006, n. 286
c) Dlgs 8 novembre 2006, n. 284
d) Legge 27 dicembre 2006, n. 296
e) decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300
f) Dpr 14 maggio 2007, n. 90
g) Dlgs 6 novembre 2007, n. 205
h) legge 19 dicembre 2007, n. 243
i) decreto-legge 31 dicembre 2007 , n. 248
j) Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4
1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 12/37
Art.183: Definizioni di rifiuto, produttore e detentore
• Il rifiuto è una qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
• Il produttore è la persona la cui attività ha creato rifiuti,
cioè il produttore iniziale, oppure colui il quale ha effettuato
operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni
che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
• Il detentore è il produttore dei rifiuti o il soggetto che li
detiene.
1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 13/37
GLI OBBLIGHI DEI CITTADINI nella gestione
integrata dei rifiuti urbani: RESPONSABILITA’
• I Cittadini possono essere sia produttori che detentori.
• Hanno l'obbligo di non abbandonare o depositare in modo
incontrollato il rifiuto.
• Sono responsabili del ripristino a proprie spese in seguito al
danno cagionato (“chi inquina paga”).
• Il produttore dei rifiuti e i successivi detentori sono
obbligati a gestire i rifiuti sotto il controllo della Pubblica
Amministrazione.
1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 14/37
GLI OBBLIGHI DEI CITTADINI nella gestione
integrata dei rifiuti urbani: CONFERIMENTO
• I Cittadini conferiscono i rifiuti nei punti di raccolta pubblici
cedendone la proprietà al Gestore del servizio che, in base al
diritto di privativa, assume la titolarità del rifiuto e diviene
responsabile della corretta gestione.
• Ulteriore obbligo non scritto è quello di differenziare il rifiuto
secondo quanto previsto dal servizio di raccolta.
L’atto di acquisto si completa con la restituzione
di ciò che resta dopo l’utilizzo/consumo del bene
1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 15/37
Le iniziative della PA per la PREVENZIONE
• Promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di
certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti,
azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori
nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico per la
valutazione dell'impatto ambientale dei prodotti.
• Previsione di clausole nelle gare d'appalto che valorizzino le
competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione
di rifiuti.
• Promozione di accordi e contratti di programma o protocolli
d'intesa finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della
quantità e della pericolosità dei rifiuti.
1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 16/37
Le iniziative della PA
per la RIDUZIONE dei rifiuti avviati a smaltimento
• Il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero.
• L’adozione di misure economiche e la determinazione di
condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali
recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali
medesimi.
• L'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro
mezzo per produrre energia;
1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 17/37
Le iniziative della PA per la RACCOLTA
DIFFERENZIATA finalizzata al RECUPERO
• Organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in
modo da permettere al consumatore di conferire al servizio
pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e
da altri tipi di rifiuti di imballaggio.
• La gestione della raccolta differenziata deve essere
effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza
e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la
gestione di altri rifiuti.
La raccolta differenziata è un mezzo, non un fine.
Lo scopo è il recupero di materia o di energia.
1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 18/37
Le iniziative della PA per l’attività di SMALTIMENTO
Constatare l'impossibilità tecnica ed economica del recupero.
Applicare i principi di:
- minima pericolosità, di compattamento del rifiuto avviato allo
smaltimento (riduzione in massa e in volume),
- di prossimità,
- di efficienza - efficacia - economicità nell'attività di gestione
integrata dei rifiuti di propria competenza.
1. Inquadramento generale sulla normativa nazionale vigente 19/37
LA NUOVA DIRETTIVA
QUADRO IN TEMA DI
RIFIUTI: DIRETTIVA
2008/98/CE
RIFERIMENTI COMUNITARI
Il 22 novembre 2008 è stata pubblicata sulla G.U.C.E. la nuova
direttiva sui rifiuti (2008/98/CE), che sostituisce le 2006/12/CE
(rifiuti), 91/689/CEE (rifiuti pericolosi) e 75/439/CEE (oli usati).
Gli Stati membri hanno a disposizione 2 anni per conformarsi alla
direttiva.
La Direttiva sottolinea quale obiettivo principale la riduzione
delle conseguenze negative della produzione e della gestione
dei rifiuti per la salute umana e l’ambiente.
La politica ambientale in materia di rifiuti deve puntare alla
riduzione dell’uso delle risorse e all’applicazione concreta della
gerarchia dei rifiuti.
2. La nuova direttiva quadro in tema di rifiuti 21/37
La 2008/98 CE: ASPETTI PRINCIPALI
Non si parla più solo di rifiuto a valle ma si guarda il
prodotto.
Spazio quindi al concetto di ECO-DESIGN.
Il principio “CHI INQUINA PAGA” è il principio guida della
politica europea sui rifiuti.
Concetto della SOCIETA’ DEL RICICLAGGIO.
I prodotti nascono già per essere riciclati/recuperati al
massimo livello.
2. La nuova direttiva quadro in tema di rifiuti 22/37
La 2008/98 CE: OBIETTIVI
Rafforzare le misure da adottare per la prevenzione dei
rifiuti
Introdurre l’approccio all’intero ciclo di vita dei prodotti e
dei materiali, e non solo della fase in cui diventano rifiuti
Ridurre gli impatti ambientali connessi alla produzione e
alla gestione dei rifiuti, e rafforzare, per questa via, il
valore economico dei rifiuti
Favorire il recupero dei rifiuti e l’utilizzazione dei materiali
di recupero per preservare le risorse naturali.
2. La nuova direttiva quadro in tema di rifiuti 23/37
La 2008/98 CE: I MEZZI
Migliore definizione delle nozioni di rifiuto, recupero e
smaltimento
Introduzione di nuove definizioni per meglio precisare
concetti già in uso («prevenzione», «riutilizzo»,
«preparazione per il riutilizzo», «trattamento» e
«riciclaggio»)
Indicazione di istituire, entro il 2015, la raccolta differenziata
almeno di carta, metalli, plastica e vetro
Introduzione di obiettivi di riutilizzo e riciclo (50% in peso
entro il 2020).
2. La nuova direttiva quadro in tema di rifiuti 24/37
La 2008/98 CE: PUNTI SALIENTI
- Ribadisce l’importanza della gerarchia dei rifiuti; è
possibile discostarsene, quando è giustificato da motivi
tecnici, economici, ambientali.
- Richiede di rafforzare le disposizioni sulla prevenzione dei
rifiuti e introduce l’obbligo di programmi di prevenzione dei
rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e sul ciclo di
vita dei prodotti e dei materiali.
- Prevede che le parti interessate devono avere la possibilità
di partecipare all’elaborazione di tali programmi.
2. La nuova direttiva quadro in tema di rifiuti 25/37
La 2008/98 CE: GERARCHIA
Articolo 4: ordine di priorità della normativa e della politica
in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
2. La nuova direttiva quadro in tema di rifiuti 26/37
La 2008/98 CE: “Società del Riciclaggio”
Le aziende producono e distribuiscono prodotti
concepiti e progettati per produrre meno rifiuti a fine
vita e per essere riciclati
I cittadini completano l’atto di acquisto destinando alla
raccolta differenziata ciò che resta dei beni utilizzati
I materiali raccolti in forma differenziata vengono
avviati a riciclo.
2. La nuova direttiva quadro in tema di rifiuti 27/37
Progettazione ecologica dei prodotti
“ECO-DESIGN”
La Commissione UE entro il 2011 dovrà definire un piano
d’azione per la progettazione ecologica:
incoraggiare sviluppo, produzione e commercializzazione di
prodotti che siano adatti all’uso multiplo, tecnicamente durevoli
e che una volta rifiuti, siano adatti ad un recupero adeguato e
sicuro e a uno smaltimento compatibile con l’ambiente.
2. La nuova direttiva quadro in tema di rifiuti 28/37
Responsabilità ESTESA del produttore
Il produttore sia nella progettazione che nella produzione
deve tenere in considerazione :
• l’utilizzo efficiente delle risorse (dall’estrazione all’utilizzo)
• il riutilizzo del bene prodotto comprendendone anche la
possibilità di riparazione. No “all’usa e getta”.
• facilità delle operazioni di riciclo del bene, favorendone la
raccolta in modo differenziato (semplicità nella divisione dei
prodotti da smaltire).
2. La nuova direttiva quadro in tema di rifiuti 29/37
Il produttore è responsabile del bene in tutto il ciclo
di vita: dalla produzione all’utilizzo, dal consumo allo
smaltimento
Gli Stati Membri possono adottare misure volte ad
assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che
professionalmente sviluppi, fabbrichi o venda prodotti sia
soggetto ad una responsabilità estesa del produttore al
fine di aumentare il riutilizzo, la prevenzione, il
riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, che derivano dal
prodotto.
Tali misure possono includere l’accettazione da parte dei
produttori, dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano
dopo l’utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva
gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali
attività. direttiva quadro in tema di rifiuti
2. La nuova 30/37
SOGGETTI, OBBLIGHI E
COMPETENZE
Le competenze in materia di gestione dei rifiuti di
Stato, Regioni, Province e Comuni vengono
introdotte dal decreto “Ronchi”, Decreto
Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.
Sono poi state modificate ed integrate dal
D.Lgs.152/2006
3. Soggetti, obblighi e competenze 32/37
D.Lgs.152/06: le competenze
L’art.195 del D.Lgs.152/06 stabilisce le competenze di indirizzo,
coordinamento e di definizione dei criteri generali e delle
metodologie per la gestione integrata dei rifiuti dello STATO.
L’art.196 del D.Lgs.152/06 stabilisce le competenze di
pianificazione e regolamentazione, nonché di coordinamento degli
Enti locali, delle REGIONI, nelle attività di gestione dei rifiuti, sia
sotto il profilo gestionale sia in termini di esigenze impiantistiche e
di smaltimento.
L’art. 197 del D.Lgs.152/06 stabilisce che alle PROVINCE
spettino funzioni amministrative di controllo.
L’art.198 del D.Lgs.152/06 stabilisce che COMUNI concorrano
nell’ambito delle attività degli ATO alla gestione dei rifiuti urbani e
assimilati.
3. Soggetti, obblighi e competenze 33/37
Le Regioni devono predisporre i Piani Regionali di
gestione dei rifiuti che definiscono
a) Misure di riduzione di quantità, volumi e pericolosità dei
rifiuti.
b) Condizioni e criteri per la localizzazione degli impianti, ad
eccezione delle discariche, nonché la tipologia e il
complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti urbani, all’interno degli ATO.
c) Stima dei costi delle operazioni di recupero e di
smaltimento.
d) Iniziative e misure per favorire il riutilizzo, riciclaggio e
recupero dei rifiuti.
Le Regioni provvedono, in accordo con gli E.L., alla
delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali - ATO
3. Soggetti, obblighi e competenze 34/37
L’organizzazione territoriale e gli ATO
L’ATO (art.200 D.Lgs.152/06) è delineato in virtù dei principi di:
efficacia,
efficienza,
economicità,
Nonché dei criteri di:
• superamento della frammentazione territoriale della
gestione dei rifiuti urbani e assimilati
• valutazione e individuazione della soluzione ottimale in
virtù di parametri fisici, demografici, tecnici ed economici.
Gli E.L. partecipano obbligatoriamente all’ATO cui trasferiscono
le competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
3. Soggetti, obblighi e competenze 35/37
Le Autorità d’Ambito
L’Autorità d’Ambito (art.201 D.Lgs.152/06) è una struttura
dotata di personalità giuridica.
Ha il compito di:
• organizzare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
• determinare gli obiettivi da perseguire
• raggiungere l’autosufficienza di smaltimento, entro i
termini stabiliti dalla normativa in vigore.
3. Soggetti, obblighi e competenze 36/37
Il Piano d’Ambito
L’Autorità d’Ambito individua il gestore unico del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e procede
all’aggiudicazione dello stesso tramite gara disciplinata da
principi e diposizioni comunitarie in materia di affidamento dei
servizi pubblici locali.
Il Piano d’Ambito (artt. 201 e 203, comma 3, D.lgs. 152/06)
definisce gli obiettivi che l’affidatario del servizio pubblico deve
realizzare e i necessari mezzi finanziari a copertura degli
oneri.
3. Soggetti, obblighi e competenze 37/37
Il ruolo dei Comuni
I Comuni (art.198 D.Lgs.152/06) concorrono a disciplinare la
materia dei rifiuti urbani e assimilati emanando i regolamenti
comunali contenenti le specifiche disposizioni relative:
• le modalità di erogazione del servizio
• i criteri di assimilazione, per quantità e qualità dei rifiuti
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
• divieti, obblighi e sanzioni
3. Soggetti, obblighi e competenze 38/37