Platone e la critica della democrazia:
…Ebbene, disse, in che modo si amministrano questi uomini? E poi, quale è il carattere di una
simile costituzione? Un tale uomo, è chiaro, si manifesterà un democratico. (…) Ora, in primo
luogo, non sono liberi? E lo stato non diventa libero e non vi regna libertà di parola? E non v’è
licenza di fare ciò che si vuole? (…) Ma dove c’è questa licenza, è chiaro che ciascuno può
organizzarvisi un suo particolare modo di vita, quello che a ciascuno più piace. (…) E’ soprattutto
in questa costituzione, a mio avviso, che si troveranno uomini d’ogni specie. (…) Forse, ripresi, tra
le varie costituzioni questa è la più bella. Come un variopinto mantello ricamato a fiori di ogni
sorta, così anche questa, che è un vero mosaico di caratteri, potrà apparire bellissima. E bellissima,
continuai, saranno forse molti a giudicarla, simili ai bambini e alle donne che contemplano gli
oggetti di vario colore. (…) E poi, benedetto amico, feci io, v’è una certa convenienza a ricercarvi
una costituzione. (…) Perché, per la licenza che le è propria, presenta ogni genere di costituzioni.
Chi, come facevamo or ora noi, vuole organizzare uno stato, forse è costretto a recarsi in uno stato
democratico per sceglierne, come andasse a una fiera di costituzioni, il tipo che gli piace; e quando
l’ha scelto così può fondare il suo stato (Repubblica,VIII, 557 a).
Quando, credo, uno stato democratico, assetato di libertà, è alla mercé di cattivi coppieri e troppo
s’inebria di schietta libertà, allora, a meno che i suoi governanti non siano assai miti e non
concedano grande libertà, li pone in stato d’accusa e li castiga come scellerati e oligarchici, (…) E
coloro (…) che obbediscono ai governanti, li copre d’improperi trattandoli da gente contenta di
essere schiava e buona a nulla, mentre loda e onora privatamente e pubblicamente i governanti che
sono simili ai governati. Non è inevitabile che in uno stato siffatto il principio di libertà si allarghi a
tutto? (…) E così (…) vi nasce l’anarchia e si insinua nelle dimore private e si estende sino alla
bestie. (…) Per esempio, (…) nel senso che il padre si abitua a rendersi simile al figlio e a temere i
figlioli, e il figlio simile al padre e a non sentire né rispetto né timore dei genitori, per poter essere
libero; e che il meteco si parifica al cittadino e il cittadino al meteco, e così dicasi per lo straniero.
(…) A questo si aggiungono (…) altre bagattelle, come queste: in un simile ambiente il maestro
teme e adula gli scolari, e gli scolari s’infischiano dei maestri e così pure dei pedagoghi. In genere i
giovani si pongono alla pari degli anziani e li emulano nei discorsi e nelle opere, mentre i vecchi
accondiscendono ai giovani e si fanno giocosi e faceti, imitandoli, per non passare da spiacevoli e
dispotici. (…) Però (…) l’estremo della libertà cui la massa può giungere in un simile stato si ha
quando uomini e donne comperati sono liberi tanto quanto gli acquirenti. E quasi ci siamo scordati
di dire quanto grandi siano la parificazione giuridica e la libertà nei rapporti reciproci tra uomini e
donne. (…) Ora, (…) non pensi quanto l’anima dei cittadini si lasci impressionare dal sommarsi di
tutte queste circostanze insieme raccolto, al punto che uno, se gli si prospetta anche la minima
schiavitù, si sdegna e non la tollera? E tu sai che finiscono con il trascurare dl tutto le leggi scritte o
non scritte, per essere assolutamente senza padroni. (…) Ecco dunque (…) qual è a mio parere
l’inizio, bello e gagliardo, donde viene la tirannide. (…) In realtà ogni eccesso suole comportare una
grande trasformazione nel senso opposto: così nelle stagioni come nelle piante e nei corpi e anche,
in sommo grado, nelle costituzioni. (…) L’eccessiva libertà, sembra, non può trasformarsi che in
eccessiva schiavitù, per un privato come per uno stato. (…) E’ naturale quindi (…) che la tirannide
non si formi da altra costituzione che la democrazia; cioè, a mio avviso, dalla somma libertà viene
la schiavitù maggiore e più feroce (Repubblica, VIII 562-564).
Ora, credo, la democrazia nasce quando i poveri, dopo aver riportata la vittoria, ammazzano alcuni
avversari, altri ne cacciano in esilio e dividono con i rimanenti, a condizioni di parità, il governo e
le cariche pubbliche, e queste vi sono determinate per lo più col sorteggio (Repubblica,VIII 557 a).
La costituzione degli antichi:
Isocrate:
Solo la politéia è l’anima della città, e ha tanto potere quanto ne ha la mente nel corpo. Proprio il
corpo civico (politéia) delibera intorno a ogni questione e si fa custode di ciò che è buono, mentre
evita i mali. È inevitabile che sia le leggi, che gli oratori, che i privati cittadini si modellino su di
questo e che ciascuno viva bene o male a seconda del tipo di ordinamento costituzionale (politéia)
che ha. (Areopagitico)
Aristotele:
Poiché costituzione significa lo stesso che governo e il governo è l’autorità sovrana dello stato, è
necessario che sovrano sia o uno solo o pochi o i molti. Quando l’uno o i pochi o i molti governano
per il bene comune, queste costituzioni necessariamente sono rette, mentre quelle che badano
all’interesse o di uno solo o dei pochi o della massa sono deviazioni: in realtà o non si devono
chiamare cittadini quelli che [non] prendono parte al governo o devono partecipare dei vantaggi
comuni. Delle forme monarchiche quella che tiene d’occhio l’interesse comune, siamo soliti
chiamarla regno: il governo di pochi, e comunque, di più d’uno, aristocrazia (o perché i migliori
hanno il potere o perché persegue il meglio per lo stato e per i suoi membri); quando poi la massa
regge lo stato badando all’interesse comune, tale forma di governo è detta col nome comune a tutte
le forme di costituzione politia. (…) Deviazioni delle forme ricordate sono, la tirannide del regno,
l’oligarchia dell’aristocrazia, la democrazia della politia. La tirannide è infatti una monarchia che
persegue l’interesse del monarca, l’oligarchia quello dei ricchi, la democrazia poi l’interesse dei
poveri: al vantaggio della comunità non bada nessuna di queste (Politica, 1279 b).
La pluralità delle costituzioni è dovuta al fatto che ogni stato ha un considerevole numero di parti.
In primo luogo vediamo che tutti gli stati sono composti di famiglie, poi che di questa massa di
gente, taluni necessariamente sono ricchi, altri poveri, altri di condizione media, e che dei ricchi e
dei poveri gli uni sono armati, gli altri disarmati. Vediamo pure che il popolo si occupa parte di
agricoltura, parte di commercio, parte di mestieri meccanici. Pure tra quelli di rango elevato si
danno differenze e in rapporto alla ricchezza e alla consistenza della proprietà (…): in più, oltre le
differenze di ricchezza, ci sono quelle dovute alla nascita, al valore, e a ogni altro elemento che è
stato detto parte dello Stato (…). Queste parti talvolta partecipano tutte alla costituzione, talvolta in
numero minore, talvolta in numero maggiore. È chiaro dunque che devono esserci di necessità più
costituzioni, specificamente differenti l’una dall’altra, perché queste parti differiscono
specificamente tra loro. La costituzione infatti è ordinamento di cariche (tàxis tòn archòn) e le
cariche tutti le distribuiscono in rapporto alla forza di chi partecipa della costituzione o ad una
qualità ad essi comune, voglio dire cioè nel primo caso la forza politica dei poveri o dei ricchi, nel
secondo una qualità comune a entrambi. E’ necessario quindi che le costituzioni siano proprio tante
quanti sono i modi di ordinare le magistrature in rapporto alla superiorità e alla differenza delle
varie parti. (Politica, 1290 a)
Il concetto di polis in Aristotele:
La comunità che risulta di più villaggi e lo stato (polis), perfetto, che raggiunge ormai, per così dire,
il limite dell’autosufficienza completa: formato bensì per rendere possibile la vita, in realtà esiste
per rendere possibile una vita felice. Quindi ogni stato esiste per natura, se per natura esistono anche
le prime comunità: infatti esso è il loro fine e la natura è il fine: per esempio quel che ogni cosa è
quando ha compiuto il suo sviluppo, noi lo diciamo la sua natura, sia d’un uomo, d’un cavallo,
d’una casa. Inoltre, ciò per cui una cosa esiste, il fine, è il meglio e la’autosufficienza è il fine e il
meglio. Da queste considerazioni è evidente che lo stato è un prodotto naturale e che l’uomo per
natura è un essere socievole: quindi chi vive fuori della comunità statale per natura e non per
qualche caso o è superiore all’uomo…e di conseguenza è o bestia o dio (Politica, 1252 b-1253 a).
E’ chiaro perciò che lo stato non è comunanza di luogo né esiste per evitare eventuali aggressioni e
in vista di scambi: tutto questo necessariamente c’è, se dev’esserci uno stato, però non basta perché
ci sia uno stato: lo stato è comunanza di famiglie e di stirpi nel viver bene: il suo oggetto è una
esistenza pienamente realizzata e indipendente. Certo non si giungerà a tanto senza abitare lo stesso
luogo e godere il diritto di connubio. Per questo sorsero nelle città rapporti di parentela e fratrie e
sacrifici e passatempi della vita comune. Questo è opera dell’amicizia, perché l’amicizia è scelta
deliberata di vita comune. Dunque, fine dello stato è il vivere bene e tutte queste cose sono in vista
del fine. Lo stato è comunanza di stirpi e di villaggi in una vita pienamente realizzata e
indipendente: è questo, come diciamo, il vivere in modo felice e bello. E proprio in grazia delle
opere belle e non della vita associata si deve ammettere l’esistenza della comunità politica ( Politica,
III, 1281 a).
La teoria delle forme di governo in Aristotele:
…Tre sono le forme di governo e altrettanti i deviamenti, come le corruzioni di esse. E queste
forme sono: il regno, l’aristocrazia, e terza quella che si basa sul censo e che sembra proprio
chiamarla timocrazia, ma i più sono soliti denominarla senz’altro “politia”. (…) Deviamento del
regno è la tirannide. (…) Dalla aristocrazia invece si passa alla oligarchia per cattiveria dei
comandanti (…) Dalla timocrazia poi si passa alla democrazia (Etica nicomachea, 1160 a-b)
E’ evidente che tutte le costituzioni che hanno di mira l’interesse comune sono costituzioni rette in
quanto conformi all’assoluta giustizia, mentre quelle che hanno di mira l’interesse dei governanti
sono errate e costituiscono delle degenerazioni rispetto alle costituzioni rette (Politica, 1279 a).
E’ evidente quali di queste degenerazioni sia peggiore e quale venga subito dopo di essa. Infatti
peggiore è necessariamente la costituzione derivata per degenerazione dalla forma prima e più
divina. Ora, il regno o è tale soltanto di nome, ma non in realtà, o è tale perché chi regna eccelle
straordinariamente sugli altri, sicché la tirannide, che è la degenerazione peggiore, è la più lontana
dalla vera costituzione. In secondo luogo viene l’oligarchia (dalla quale l’aristocrazia è bene
diversa), mentre la democrazia è più moderata (Politica,1289 a-b).
Ciò per cui la democrazia e l’oligarchia differiscono l’una dall’altra sono la povertà e la ricchezza,
sicché dove dominano i ricchi, in molti o pochi che siano, ci sarà necessariamente un’oligarchia, e
dove dominano i poveri una democrazia, sebbene accada, come si è detto, che i ricchi siano pochi
ed i poveri molti, perché pochi sono quelli che si arricchiscono, mentre tutti hanno parte della
libertà (Politica. 1280 a).
Si ha democrazia se i liberi ed i poveri, essendo in numero prevalente, sono signori del potere,
oligarchia se lo sono i ricchi ed i più nobili che costituiscono la minoranza (Politica, 1290 b).
La politia è in generale una mescolanza di oligarchia e di democrazia; ed in genere si sogliono
chiamare politie i governi che inclinano piuttosto alla democrazia e aristocrazie quelli che inclinano
piuttosto alla oligarchia (Politica, 1293 b)
E’ chiaro che la miglior comunità politica è quella che si fonda sulla classe media e che le città che
sono in queste condizioni possono essere ben governate, quelle, dico, in cui la classe media è la più
numerosa e più potente delle due estreme o almeno di una di esse. Infatti, legandosi all’una o
all’altra farà pendere la bilancia dalla sua parte e impedirà che uno degli estremi contrari raggiunga
un potere eccessivo (1295 b)
Il ciclo delle costituzioni in Polibio:
Come infatti la ruggine è il male congenito del ferro, del legno i tarli e le tignole, per cui se anche
riescono a sfuggire tutti i danni esterni, sono consumati dal male che essi generano, allo stesso
modo con ogni costituzione nasce un male naturale da essa inseparabile: con il regno il dispotismo,
con l’aristocrazia l’oligarchia, con la democrazia il governo brutale e violento, e in queste forme,
come ho già detto, è impossibile che non si mutino col tempo tutte le costituzioni (Storie,VI, 10)
Polibio e la costituzione mista:
Guardando in parte al potere dei consoli, lo stato appariva senz’altro monarchico e regio, se invece
si guardava a quello del senato, appariva aristocratico e se al potere della moltitudine sembrava
senza dubbio democratico (Storie, VI, 2)
Poiché in tal modo ciascun organo può ostacolare gli altri o collaborare con essi la loro unione
appare adatta a tutte le circostanze, cosicché non è possibile uno Stato meglio costituito.
Quando (…) uno degli organi costituzionali, ingrossandosi, monti in superbia e prevalga più del
conveniente, è chiaro che non essendo alcuna parte autonoma, come ho già detto, ed ogni disegno
potendo essere deviato o impedito, nessuna delle due parti eccede la sua competenza e oltrepassa la
misura. Tutti dunque rimangono nei limiti prescritti, da un lato perché sono impediti in ogni
impulso aggressivo, dall’altro perché fin da principio temono la sorveglianza degli altri (Storie, VI,
18).
Il concetto di Res publica in Cicerone:
La repubblica è dunque, (…) cosa del popolo, ed il popolo poi non è qualsivoglia agglomerato di
uomini riunito in qualunque modo, ma una riunione di gente associata per accordo nell’osservare la
giustizia e per comunanza d’interessi… (De republica, I, 25, 39)
Cicerone e la costituzione mista:
Giova infatti che vi sia nel governo alcunché di eminente e di regale, e che altri poteri siano
attribuiti e deferiti all’autorità degli ottimati, e che certe questioni siano riservate al giudizio e al
volere della moltitudine.
Tale costituzione presenta in primo luogo una certa eguaglianza, della quale a stento possono fare a
meno per troppo lungo tempo dei liberi cittadini, e secondariamente ha stabilità.
Mentre quelle prime tre forme di governo facilmente si volgono nei difetti opposti, sicché dal re
deriva il tiranno, dagli ottimati le fazioni, dal popolo la turba e il disordine, e queste stesse forme si
mutano in forme nuove, ciò invece generalmente non accade in una forma di governo come questa,
composta e moderatamente mista. (…) Non vi è infatti motivo di mutamento (causa conversionis) là
dove ciascuno sta saldamente collocato al proprio posto e non si mette in condizione di precipitare e
cadere (I, 45).
Magna Carta:
Art. 12: Nessun tributo vassallatico o conferimento (scutagium vel auxilium) sarà imposto nel
nostro regno, se non per comune consenso del nostro regno (nisi per comune consilium regni
nostri), salvo che per riscattare la nostra persona e per mettere in armi il nostro figlio primogenito e
per maritare la nostra figlia primogenita una sola volta; e a tale scopo non vi sarà che un contributo
ragionevole: allo stesso modo sarà fatto per i contributi della città di Londra.
Art. 14: E per avere il comune consenso del regno riguardo alla fissazione di un contributo in casi
diversi dai tre detti sopra o alla fissazione di un tributo vassallatico, noi faremo convocare gli
arcivescovi, vescovi, abati, conti e baroni maggiori con nostre lettere individualmente indirizzate; e
inoltre faremo convocare collettivamente per il tramite dei nostri sceriffi e balivi tutti coloro che
hanno diritti da noi; per un giorno determinato, s’intende con un termine di almeno quaranta giorni,
e per un luogo determinato; ed in tutte le lettere di ale convocazione indicheremo il motivo della
convocazione; e fatta così la convocazione, la questione stabilita per quel giorno procederà secondo
l’opinione di coloro che saranno presenti, anche se non tutti i convocati saranno venuti.
Henry Bracton:
«Voi sapete» che è il re stesso, che ha la giurisdizione ordinaria e la dignità e il potere su tutti quelli
che sono nel reame. Egli ha nelle sue mani tutti i diritti della corona, e il potere secolare e la spada
materiale che pertinet ad regni gubernaculum. Inoltre ha il potere giudiziario e il potere di giudicare
su tutto ciò che rientra nella sua giurisdizione; sicché in virtù di questa, come ministro e vicario di
Dio, egli dà ad ognuno il suo. Il re ha anche quei poteri che riguardano la pace, perché il popolo
affidato a lui possa vivere in tranquillità e riposo, e nessuno possa colpire ferire o maltrattare un
altro, nessuno possa prendere o portar via i beni di un altro, nessuno possa storpiare o uccidere un
altro. Ha il potere coercitivo di costringere e punire gli autori di un’ingiustizia. Parimenti egli ha ciò
in suo potere, nella sua propria persona: di osservare e fare osservare ai suoi sudditi leges,
constitutiones er assisas in regno suo provisas et approbatas et iuratas.
(…) Queste cose che riguardano la giurisdizione e la pace e quelle che sono connesse alla
giurisdizione e alla pace, non appartengono a nessun altro che al re e alla dignità regale, né possono
essere separate dalla corona, poiché sono la corona stessa. L’essenza stessa della regalità è
nell’esercitare giustizia, nel pronunciare giudizi e nel mantenere la pace: senza di ciò la regalità non
può né sussistere, né durare (De legibus et consuetudinibus Angliae, 1259).
Thomas Smith
Il più elevato e assoluto potere del reame d’Inghilterra risiede nel Parlamento. Perché, come in
guerra nel luogo in cui sono lo stesso Re in persona, la nobiltà e il resto dei gentiluomini e degli
uomini d’arme, in quello stesso luogo si trova la forza e la potenza d’Inghilterra; così in pace e nelle
consultazioni [essa si trova] nel luogo in cui il principe dà la vita e il comando ultimo e più alto, ed i
baroni per la nobiltà e per la parte più elevata della comunità, e i cavalieri, gli scudieri, i
gentiluomini e i comuni per la parte più bassa, discutono e manifestano che cosa sia buono e
necessario per la comunità; e consultandosi insieme e su matura deliberazione (poiché ogni bill o
legge è letto e discusso tre volte in ciascuna Camere), prima le altre due parti separatamente e poi lo
stesso principe in presenza di entrambe le parti consente e permette. Ciò è atto del principe e
dell’intero reame: per cui nessuno può legittimamente avanzare lagnanze su di esso, ma deve
acconciarsi a trovarlo giusto e a prestarvi obbedienza. Perché ciò che è fatto con questo consenso è
detto fermo, stabile e sanctum, ed è considerato legge. Il parlamento abroga vecchie leggi, ne fa di
nuove, dà regola alle cose passate ed a quelle a venire, cambia i diritti ed i possessi dei privati,
legittima i bastardi, stabilisce forme di culto, modifica i pesi e le misure, fissa le regole di
successione della Corona, decide su diritti contestati ove non ci sia già una legge, stabilisce sussidi,
taglie, tasse ed imposte, concede i perdoni e le assoluzioni più liberatorie, riabilita nella discendenza
e nel nome in qualità di Corte suprema, condanna o assolve coloro che il principe ha sottoposto a
tale giudizio. E, per essere brevi, tutto ciò che il popolo di Roma poteva fare o nei Comizi centuriati
o nei Comizi tributi, lo stesso può esser fatto dal Parlamento d’Inghilterra, che rappresenta e detiene
il potere dell’intero reame, essendone sia il capo che il corpo. Perché si ritiene che ogni Inglese sia
in esso presente, o di persona o mediante mandato o procura, di qualsiasi eminenza, stato, dignità o
qualità egli sia, dal principe (sia re o regina) alla più modesta persona in Inghilterra. Ed il consenso
del Parlamento è ritenuto essere il consenso di tutti gli uomini. (De Repubblica Anglorum, 1583)
in Inghilterra (…) il re non può spogliare i sudditi senza dare ampia soddisfazione per la stessa cosa.
Egli non può da solo, o tramite i suoi ministri, imporre tasse, sussidi o qualsiasi imposizione, o
qualsiasi altra cosa, sui sudditi; egli non può alterare le leggi, o farne di nuove, senza l’espresso
consenso dell’intero regno nel Parlamento riunito (…) Essi (i sudditi) non sono citati in giudizio se
non davanti ad un giudice ordinario, dove sono trattati con grazia e giustizia, secondo le leggi del
paese. (De Repubblica Anglorum, 1583)
Edward Coke:
Come ogni Corte di Giustizia ha leggi e consuetudini per la sua direzione, alcune in base al diritto
comune (Common Law), alcune in base al diritto civile e canonico, alcune in base a particolari leggi
e costumi, ecc., così l’Alta Corte del Parlamento Suis propriis legibus et consuetudinibus subsistit.
E’ lex et consuetudo Parlamenti, che tutti gli affari importanti posti in qualsiasi Parlamento e
concernenti i Pari del Reame o i Comuni riuniti in Parlamento, debbono essere decisi, giudicati e
discussi secondo le regole del Parlamento, e non secondo il diritto civile, e neppure secondo il
diritto comune di questo Reame usato nelle Corti inferiori; e così si è dichiarato essere secundum
legem et consuetudinem Parlamenti con riguardo ai Pari del Reame, da parte del Re e di tutti i
Lords Spirituali e temporali; e lo stesso vale pari ratione per i Comuni per qualsiasi cosa portata o
fatta nella Camera dei Comuni. E inoltre, in base ad un’altra legge e consuetudine del Parlamento, il
Re non può prender cognizione di qualsiasi cosa detta o fatta nella Camera dei Comuni se non
attraverso la cronaca ufficiale della Camera dei Comuni; ed ogni membro del Parlamento ha la
posizione di un giudice e non può fare da testimone. E questa è la ragione per cui i giudici non
devono dare alcuna valutazione su un affare del Parlamento, peché questo non deve essere deciso
secondo il diritto comune, ma secundum legem et consuetudinem parlamenti. (Institutes of the Law
of England, 1565)