Regione Autonoma della Sardegna
CO.RA.N.
INDICE
PARTE I............................................................................................................................ 6
DISPOSIZIONI GENERALI .......................................................................................... 6
CAPO I ............................................................................................................................... 6
PRINCIPI ..................................................................................................................... 6
Art.1 Finalità ............................................................................................................. 6
Art.2 Campo di applicazione .................................................................................... 6
Art.3 Durata, decorrenza e procedure di applicazione del contratto ......................... 7
Art.4 Vacanza contrattuale ....................................................................................... 7
PARTE II .......................................................................................................................... 8
RELAZIONI SINDACALI.............................................................................................. 8
CAPO I ............................................................................................................................... 8
PRINCIPI GENERALI............................................................................................... 8
Art.5 Obiettivi e strumenti ........................................................................................ 8
Art.6 I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro ........................................................... 8
CAPO II ............................................................................................................................. 8
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E LA CONCERTAZIONE ................ 8
Art.7 Livelli di contrattazione ................................................................................... 8
Art.8 Contrattazione collettiva integrativa quadro .................................................... 9
Art.9 Contrattazione collettiva integrativa ................................................................ 9
Art.10 Tempi e procedure per la contrattazione integrativa ................................... 10
Art.11 Composizione della delegazione della contrattazione integrativa ............... 10
Art.12 Diritti di Informazione ................................................................................. 11
Art.13 Concertazione .............................................................................................. 12
CAPO III .......................................................................................................................... 12
ATTIVITA’ SINDACALE E DIRITTI SINDACALI ............................................ 12
Art.14 Attività sindacale ......................................................................................... 12
Art.15 Diritto di assemblea ..................................................................................... 12
Art.16 Diritto di affissione ...................................................................................... 13
Art.17 Locali ........................................................................................................... 13
CAPO IV .......................................................................................................................... 13
PERMESSI E DISTACCHI SINDACALI .............................................................. 13
Art.18 Dirigenti sindacali ....................................................................................... 13
Art.19 Permessi sindacali retribuiti ........................................................................ 14
Art.20 Permessi sindacali non retribuiti ................................................................. 15
Art.21 Distacchi sindacali ....................................................................................... 15
Art.22 Ripartizione del contingente dei distacchi ................................................... 16
Art.23 Flessibilità in tema di distacchi sindacali .................................................... 16
Art.24 Aspettative sindacali non retribuite ............................................................. 16
Art.25 Rapporti tra organizzazioni sindacali e RSU ............................................... 17
Art.26 Contributi sindacali ..................................................................................... 17
CAPO V ........................................................................................................................... 18
LO SCIOPERO E LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI 18
Art.27 Norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali ..... 18
Art.28 Trattenute per scioperi brevi ........................................................................ 19
Art.29 Interpretazione autentica dei contratti ......................................................... 19
PARTE III ...................................................................................................................... 20
RAPPORTO DI LAVORO ........................................................................................... 20
CAPO I ............................................................................................................................. 20
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO .............................................. 20
Art.30 Contratto individuale di lavoro .................................................................... 20
Art.31 Periodo di prova .......................................................................................... 20
CAPO II ........................................................................................................................... 21
STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO .................................................... 21
Art.32 Libretto dei crediti professionali ................................................................. 21
Art.33 Orario di lavoro ........................................................................................... 21
Art.34 Riduzione dell’orario di lavoro ................................................................... 23
Art.35 Lavoro a turni .............................................................................................. 23
Art.36 Lavoro notturno ........................................................................................... 24
Art.37 Reperibilità .................................................................................................. 24
Art.38 Straordinario ................................................................................................ 25
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Art.39 Riposi compensativi ..................................................................................... 25
Art.40 Pause e Riposi .............................................................................................. 25
Art.41 Ferie ............................................................................................................. 26
Art.42 Permessi retribuiti ........................................................................................ 27
Art.43 Permessi non retribuiti ................................................................................. 27
Art.44 Permessi brevi .............................................................................................. 27
Art.45 Aspettativa ................................................................................................... 28
Art.46 Sospensione del rapporto di lavoro .............................................................. 28
Art.47 Tutela dei lavoratori disabili e in particolari condizioni psico-fisiche ......... 30
Art.48 Assunzioni obbligatorie e provvedimenti per i dipendenti disabili .............. 30
Art.49 Pari opportunità ............................................................................................ 32
Art.50 Incompatibilità ............................................................................................. 32
Art.51 Libere professioni......................................................................................... 33
Art.52 Mobilità interna ed esterna ........................................................................... 33
Art.53 Igiene e sicurezza sul lavoro ........................................................................ 35
CAPO III ........................................................................................................................... 36
FORMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ....................................................... 36
Art.54 Formazione continua .................................................................................... 36
Art.55 Congedi formativi ........................................................................................ 37
Art.56 Tirocini formativi ......................................................................................... 37
Art.57 Diritto allo studio ......................................................................................... 38
CAPO IV........................................................................................................................... 38
CONTRATTI ATIPICI ............................................................................................. 38
Art.58 Lavoro condiviso - telelavoro ...................................................................... 38
Art.59 Contratto a tempo determinato ..................................................................... 39
CAPO V ............................................................................................................................ 40
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ..................................................... 40
Art.60 Risoluzione del rapporto di lavoro ............................................................... 40
Art.61 Norme disciplinari ........................................................................................ 41
PARTE IV ....................................................................................................................... 42
CLASSIFICAZIONE E INQUADRAMENTO ............................................................ 42
CAPO I ............................................................................................................................. 42
CLASSIFICAZIONE ................................................................................................. 42
Art.62 Il sistema di classificazione .......................................................................... 42
Art.63 Disciplina delle mansioni ............................................................................. 42
Art.64 Differenziazione dei livelli retributivi all'interno delle categorie ................. 43
Tabella n° 1 “Livelli retributivi” ............................................................................. 43
Art.65 Progressione economica all'interno della categoria ...................................... 43
Art.66 Valutazione del servizio prestato nei concorsi pubblici ............................... 44
Art.67 Requisiti per l'accesso nelle categorie .......................................................... 44
Art.68 Valutazione dei dipendenti ........................................................................... 46
Art.69 Riesame ........................................................................................................ 47
Art.70 Comitato per il riesame ................................................................................ 48
Art.71 Decisione del Comitato ................................................................................ 48
Art.72 Disciplina transitoria dell’inquadramento .................................................... 48
Tabella n° 2 “Primo inquadramento” ...................................................................... 48
PARTE V ......................................................................................................................... 49
LA RETRIBUZIONE ..................................................................................................... 49
CAPO I ............................................................................................................................. 49
PRINCIPI GENERALI ............................................................................................. 49
Art.73 Principi ......................................................................................................... 49
Art.74 Ripartizione risorse ...................................................................................... 49
Art.75 La struttura della retribuzione ...................................................................... 50
CAPO II ............................................................................................................................ 51
LA RETRIBUZIONE BASE ..................................................................................... 51
Art.76 La retribuzione base ..................................................................................... 51
Tabella n° 3 “Retribuzione fissa” ............................................................................ 52
Art.77 Prospetto della busta paga ............................................................................ 52
Art.78 Aumenti retributivi tabellari per il biennio 1998-1999 ................................ 52
Tabella n° 4 “Aumenti tabellari” ............................................................................. 53
Art.79 Arretrati 1998 ............................................................................................... 53
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Tabella n° 5 “Ripartizione arretrati 1998” .............................................................. 53
Art.80 Misure perequative in materia di mobilità verticale ex L.R. 24/1989 ......... 53
CAPO III .......................................................................................................................... 54
INDENNITA’ E MAGGIORAZIONI ..................................................................... 54
Art.81 Le indennità ................................................................................................. 54
Art.82 Le maggiorazioni retributive ....................................................................... 55
CAPO IV .......................................................................................................................... 55
CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE ................................ 55
Art.83 Disposizioni per il Corpo delle guardie forestali ......................................... 55
Art.84 Inquadramento del CFVA ........................................................................... 55
Tabella n° 6 “Livelli retributivi CFVA” ................................................................. 56
Art.85 Requisiti per l’accesso ai ruoli..................................................................... 57
Art.86 Modalità d’accesso ...................................................................................... 57
Art.87 Riserva di posti ............................................................................................ 57
Art.88 Progressione economica all’interno del ruolo ............................................. 57
Art.89 Mansioni ...................................................................................................... 57
Art.90 Mobilità nel ruolo unico regionale .............................................................. 57
Art.91 Valutazione del servizio .............................................................................. 58
Art.92 Mobilità ....................................................................................................... 58
Art.93 Retribuzione ................................................................................................ 58
Tabella n° 7 “Retribuzioni CFVA” ......................................................................... 58
Art.94 Soppressione indennità del CFVA .............................................................. 59
Art.95 Indennità d’istituto ...................................................................................... 59
Tabella n° 8 “Indennità d’istituto” .......................................................................... 59
Art.96 Norme di primo inquadramento .................................................................. 59
Art.97 Adeguamento delle retribuzioni a nuovi importi tabellari ........................... 59
CAPO V ........................................................................................................................... 60
LA RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO E DI POSIZIONE ............................. 60
Art.98 La retribuzione di rendimento e di posizione .............................................. 60
Art.99 Criteri generali per la determinazione della retribuzione di rendimento ..... 60
Art.100 Disposizioni per l’affidamento di incarichi ............................................... 61
Art.101 Norma transitoria ....................................................................................... 61
Art.102 Costituzione del Fondo unico per la retribuzione di rendimento e di
posizione ................................................................................................................. 61
Art.103 Fondo unico per la retribuzione di rendimento e di posizione................... 61
Art.104 Gestione del Fondo unico .......................................................................... 62
Art.105 Ripartizione del Fondo Unico per gli anni, 2000 e 2001 ........................... 62
Tabella n° 9 “Coefficienti di ripartizione” .............................................................. 63
Tabella n° 10 “Dotazione Fondo Unico per Comparto” ......................................... 63
Art.106 Disposizioni particolari per i dipendenti del .............................................. 63
Centro regionale di programmazione...................................................................... 63
Art.107 Norma transitoria per l'anno 1999 ............................................................. 64
Tabella n° 11 “Ripartizione retribuzione di rendimento anno 1999” ..................... 64
CAPO VI .......................................................................................................................... 64
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ............................................................... 64
Art.107 Rinvio di normativa contrattuale ............................................................... 64
Art.109 Norma finale .............................................................................................. 65
ALLEGATO A ............................................................................................................... 66
DECLARATORIE ......................................................................................................... 66
ALLEGATO B .... Error! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE R.S.U.Error! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro
Art.1 Obiettivi e finalitàError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
PARTE PRIMA .... Error! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
MODALITA’ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLEError! Bookmark not defined.Errore. Il segna
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIEError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2 Ambito ed iniziativa per la costituzioneError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito
Art.3 Costituzione delle RSUError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.4 Numero dei componentiError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.5 Compiti e funzioniError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.6 Diritti, permessi, libertà sindacali e tuteleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è defini
Art.7 Durata e sostituzione nell’incaricoError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
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Art.8 DecisioniError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.9 IncompatibilitàError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.10 Clausola di salvaguardiaError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.11 AdempimentiError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.12 Norma finaleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
PARTE SECONDAError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ELEZIONE DELLA RSUError! Bookmark not defined.Erro
Art.13 Modalità per indire le elezioniError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.14 Quoziente necessario per la validità delle elezioniError! Bookmark not defined.Errore. Il segnali
Art.15 Elettorato attivo e passivoError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.16 Presentazione delle listeError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.17 Commissione ElettoraleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.18 Compiti della Commissione ElettoraleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è d
Art.19 ScrutatoriError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.20 Segretezza del votoError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.21 Schede elettoraliError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.22 PreferenzeError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.23 Modalità della votazioneError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.24 Composizione del seggio elettoraleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è defi
Art.25 Attrezzatura del seggio elettoraleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è defini
Art.26 Riconoscimento degli elettoriError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.27 Certificazione della votazioneError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.28 Operazioni di scrutinioError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.29 Attribuzione dei seggiError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.30 Ricorsi alla Commissione ElettoraleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è def
Art.31 Comitato dei GarantiError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.32 Comunicazione della nomina dei componenti della RSUError! Bookmark not defined.Errore. Il s
ALLEGATO C .... Error! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
ELENCO DELLE SEDI DI COSTITUZIONE DELLE RSUError! Bookmark not defined.Errore. Il segna
ALLEGATO D .... Error! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
ELENCO DELLE SEDI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVAError! Bookmark not defined.Er
ALLEGATO E .... Error! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
ALLEGATO E .... Error! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
CODICE DISCIPLINAREError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.1 Codice di comportamentoError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2 Sanzioni disciplinariError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.3 Procedimento disciplinareError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.4 Proporzionalità delle sanzioniError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.5 Rimprovero verbale o scritto e multaError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è def
Art.6 Sospensione dal servizio e del trattamento economicoError! Bookmark not defined.Errore. Il segn
Art.7 Licenziamento disciplinare con preavvisoError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è
Art.8 Licenziamento disciplinare senza preavvisoError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non
Art.9 Sospensione proceduraError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.10 Sospensione dal servizio per procedimento penaleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnali
Art.11 PubblicitàError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.12 Patteggiamento della sanzione e Collegio ArbitraleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnal
Art.13 Patrocinio legaleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
ALLEGATO F .... Error! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALEError! Bookmark not defined.Err
Art.1 Modalità per indire le elezioniError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.2 Elettorato attivo e passivoError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.3 Presentazione delle candidatureError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.4 Commissione elettoraleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.5 Compiti della commissione elettoraleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è def
Art.6 ScrutatoriError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.7 Segretezza del votoError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.8 Schede elettoraliError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.9 Modalità della votazioneError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.10 Composizione del seggio elettoraleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è defi
Art.11 Attrezzatura del seggio elettoraleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è defini
Art.12 Riconoscimento degli elettoriError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
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Regione Autonoma della Sardegna
CO.RA.N.
Art.13 Certificazione della votazioneError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.14 Operazioni di scrutinioError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.15 Attribuzione dei seggiError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.16 Ricorsi alla commissione elettoraleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.
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Regione Autonoma della Sardegna
CO.RA.N.
PROPOSTA CORAN PROPOSTA CGIL
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
PRINCIPI
Art.1
Finalità
1. Il presente accordo contrattuale si ispira ai principi di
riforma introdotti nel pubblico impiego dalla legge 23
ottobre 1992, n. 421, e recepiti nell’ordinamento regionale
con la legge 13 novembre 1998, n. 31, ed assume il
precetto costituzionale di "buon andamento e di
imparzialità della pubblica amministrazione" come finalità
principale dell'azione amministrativa regionale, da
realizzare in termini di più rigorosa trasparenza e di
maggiore efficacia ed economicità.
2. Il presente contratto assume inoltre, come obiettivo
fondamentale, il miglioramento della qualità dei servizi
offerti all’utenza attraverso l'ottimizzazione dei processi
di erogazione dei servizi.
Art.2
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica:
a) al personale dipendente
dell'Amministrazione regionale con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato ed a tempo determinato, escluso
quello con qualifica dirigenziale,
b) al personale dei seguenti Enti strumentali regionali:
Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in
agricoltura (ERSAT);
Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF);
Ente sardo industrie turistiche (ESIT);
Centro regionale agrario sperimentale (CRAS);
Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC);
Istituto incremento ippico della Sardegna (III);
Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano
(ISOLA);
Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
Stazione sperimentale del sughero (SSS);
Ente autonomo del Flumendosa (EAF);
Enti regionali per il diritto allo studio universitario
(ERSU);
2. Trovano in ogni caso applicazione il comma 3
dell’art.69 della Legge regionale 13 novembre 1998, n. AGGIUNGERE: 4. Sono tuttavia escluse dall'
31. applicazione della presente legge le categorie
3. Il presente contratto si applica inoltre ai Consorzi di personale dipendente dall'Amministrazione
provinciali ed interprovinciali per la frutticoltura, alle e dagli Enti i cui rapporti di lavoro sono già
Aziende Autonome di cura, Soggiorno e Turismo, agli regolati da contratti collettivi alla data
Enti Provinciali per il Turismo. Gli oneri contrattuali dell'entrata in vigore della presente legge
sono a carico dei rispettivi Enti. (art.1 c.3 L.R.31/98).
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Regione Autonoma della Sardegna
CO.RA.N.
Art.3
Durata, decorrenza e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto disciplina, per quanto riguarda la parte
normativa il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001, e
per quanto riguarda la parte economica il periodo 1 gennaio
1998 - 31 dicembre 1999.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla
data di stipulazione del contratto, salvo diversa prescrizione
del contratto stesso. Gli effetti economici decorrono dal 1°
gennaio 1998, fatte salve le diverse decorrenze espressamente
previste nei successivi articoli.
3. Il contratto, alla scadenza, è prorogato tacitamente di anno
in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.
In caso di disdetta le disposizioni contrattuali restano in
vigore fino a quando non siano state sostituite dal successivo
contratto collettivo.
4. Nel caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa stabiliti
dalla legge finanziaria, l’applicazione del presente contratto è
sospesa, per la parte di spesa eccedente. In tal caso le parti si
incontrano al fine di definire le modalità della modifica
contabile al fine di ripristinare la compatibilità finanziaria.
5. In sede di rinnovo biennale per la parte economica la
contrattazione dovrà avvenire, tenendo conto degli indirizzi
previsti dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993,
avendo come riferimento la comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettivamente intervenuta nel
precedente biennio.
Art.4
Vacanza contrattuale
1. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le
piattaforme sono presentate 3 mesi prima della scadenza del
contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
2. In caso di vacanza contrattuale pari a tre mesi
dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva, manterrà provvisoriamente
efficacia la disciplina del presente contratto fino alla stipula
del nuovo ed ai dipendenti del comparto sarà corrisposta
l’indennità di vacanza contrattuale a partire dal mese
successivo ovvero dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva.
3. L’importo dell’indennità di vacanza
contrattuale è pari al 30% del tasso di inflazione
programmata applicato alla retribuzione tabellare.
4. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale l’importo
di cui al precedente comma è pari al 50% dell’inflazione SOSTITUIRE: con "pari al 60%
programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del dell'inflazione programmata".
contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere
erogata.
5. L’indennità di vacanza contrattuale, essendo
una voce eventuale e provvisoria, verrà riassorbita dalla data
di stipulazione del nuovo contratto.
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Sardegna
CO.RA.N.
PARTE II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art.5
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei
distinti ruoli e responsabilità dell’Amministrazione e
delle organizzazioni sindacali, è funzionale
all’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti
al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla
crescita professionale con l’esigenza
dell’Amministrazione di incrementare e mantenere
elevate l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati alla
collettività. Il sistema delle relazioni sindacali è
improntato alla correttezza e trasparenza dei
comportamenti.
2. In coerenza con l’obiettivo descritto il sistema delle
relazioni sindacali si fonda nella garanzia dei diritti di
informazione, concertazione e contrattazione nei casi
previsti dalla legge e dal presente contratto; nella
attivazione di procedure di conciliazione e di
risoluzione delle controversie interpretative in caso di
conflitto; nella autoregolamentazione del diritto di
sciopero.
Art.6
I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
1. I soggetti sindacali destinatari dei diritti definiti nel
presente capo sono:
a) le Organizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione collettiva;
b) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) le cui
modalità di costituzione sono definite in apposito
regolamento allegato al presente contratto (allegato B);
c) le rappresentanze sindacali aziendali che non
sottoscrivono o che non aderiscono al regolamento di
cui alla lettera b);
2. Ai soggetti sindacali che non rientrano tra quelli
indicati al comma precedente sono comunque garantiti
i diritti del Titolo II dello Statuto dei lavoratori e i
diritti specificamente previsti dal presente contratto.
CAPO II
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E LA
CONCERTAZIONE
Art.7
Livelli di contrattazione
1. La contrattazione è articolata su tre livelli:
a) contratto collettivo regionale
b) contratto collettivo integrativo quadro
8
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CO.RA.N.
c) contratto collettivo integrativo
2. Il contratto collettivo regionale viene stipulato a livello
regionale tra le OO.SS. in possesso dei requisiti di
rappresentatività e il CO.RA.N.
Art.8
Contrattazione collettiva integrativa quadro
1. Gli accordi collettivi quadro sono stipulati tra una
rappresentanza dei Direttori generali e le rappresentanze
sindacali aventi diritto, con l’assistenza del CO.RA.N., sulle
seguenti materie:
a) programmi di formazione del personale;
b) adozione di misure in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro, nonché di misure necessarie per facilitare il
lavoro dei dipendenti disabili;
c) processi di gestione del flusso documentale legato alla
semplificazione, validazione, autenticità, conservazione e
accesso alla documentazione;
d) criteri generali volti all’omogeneizzazione della
disciplina relativa al fondo di rendimento;
e) processi di informatizzazione dell’Amministrazione
regionale.
2. Salvo esplicito rinvio del contratto regionale, la
contrattazione integrativa quadro non può stipulare accordi
su materie definite dal contratto regionale.
3. Non possono essere sottoscritti contratti integrativi
quadro che comportino, anche a carico di esercizi
successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità
finanziarie definite nel contratto regionale.
Art.9
Contrattazione collettiva integrativa
1. Il contratto collettivo integrativo è stipulato in ogni Direzione
Generale dai soggetti indicati all’art.6 e sulle materie indicate ai
successivi commi.
2. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le
seguenti materie:
a) criteri di valutazione dei dipendenti; SOSTITUIRE: con "Criteri applicativi di
b) criteri per l'erogazione della retribuzione accessoria e di valutazione dei dipendenti".
rendimento;
c) criteri per l'organizzazione del lavoro in conseguenza di
innovazioni organizzative, tecnologiche e della domanda dei
servizi;
d) criteri per l'individuazione delle strutture organizzative non
dirigenziali;
e) criteri per l’assegnazione dei carichi di lavoro;
f) articolazione dell'orario di lavoro;
g) misure per realizzare le pari opportunità tra uomo e donna
nel comparto;
h) gestione delle eccedenze.
3. Salvo esplicito rinvio del contratto regionale, la
contrattazione integrativa non può stipulare accordi su materie
definite dal contratto regionale.
4. Non possono essere sottoscritti contratti integrativi che
comportino, anche a carico di esercizi successivi, impegni di
spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite nel contratto
regionale.
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Sardegna
CO.RA.N.
Art.10
Tempi e procedure per la contrattazione integrativa
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale,
e le materie ad essi rimesse devono essere trattate in un’unica
sessione negoziale, fatte salve le materie previste dal presente
contratto che per la loro natura richiedano
tempi diversi o verifiche periodiche.
2. La procedura negoziale è avviata, entro 15 giorni dalla
prima elezione delle RSU, dal Direttore Generale o da un suo SOSTITUIRE: entro 30 giorni dalla
delegato, con la convocazione della delegazione sindacale di firma del presente contratto
cui all’art. 11.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi del contratto
collettivo integrativo con i vincoli di bilancio è effettuato
dall’Ufficio del controllo interno di gestione di cui all’art.10
della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. A tal fine la
quantificazione dei costi contrattuali dell’ipotesi di accordo
integrativo è inviata all’Ufficio del controllo interno di
gestione entro 5 giorni dal raggiungimento dell’accordo.
4. L’Ufficio di cui al precedente comma delibera entro 15
giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi
contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende
effettuata positivamente ai fini della sottoscrizione del
contratto. L’Amministrazione garantisce in ogni caso che,
nelle more della costituzione dell’ufficio del controllo interno
di gestione di cui al comma precedente, tale controllo è
affidato ad altro ufficio tecnicamente competente, senza
pregiudizio per gli esiti della contrattazione integrativa, fermo
restando quanto stabilito dal presente comma.
5. Qualora la certificazione non sia effettuata positivamente
la delegazione trattante assume le iniziative per adeguare i
costi contrattuali ai vincoli di bilancio.
6. Il contratto collettivo integrativo deve contenere apposite
clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della
sua attuazione. Esso conserva la sua efficacia fino alla
stipulazione del successivo contratto integrativo.
7. Copia del contratto collettivo integrativo o di altri accordi
collettivi intercorsi nel comparto è trasmesso al CO.RA.N.
entro 15 giorni dalla stipulazione a cura del Dirigente
Generale.
Art.11
Composizione della delegazione della contrattazione
integrativa
1. La delegazione della contrattazione integrativa è composta
per la parte datoriale dal Direttore Generale o da un suo
delegato e per la parte sindacale dalle RSU e dalle
associazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva
regionale.
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CO.RA.N.
Art.12
Diritti di Informazione
1. Ciascuna Direzione generale competente informa i
soggetti sindacali di cui all’art. 6, anche sulle materie non
comprese negli articoli 8 e 9, che abbiano valenza generale,
anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di
lavoro, l'organizzazione degli uffici, e informa sulla qualità
dell’ambiente di lavoro e in merito alla gestione
complessiva delle risorse umane.
2. Su tutte le materie indicate dalle lettere SOSTITUIRE: con "Su tutte le materie
successive, l’informazione deve essere preventiva e deve indicate al comma 1 del presente articolo e
essere fornita tempestivamente ai soggetti sindacali di cui su quelle indicate dalle lettere successive…."
all’art.6:
a) criteri relativi all’organizzazione del lavoro e alla
determinazione dei carichi di lavoro;
b) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;
c) provvedimenti di quantificazione provvisoria delle
dotazioni organiche ai sensi dell’art.39 della legge regionale
13 novembre 1998, n.31;
d) introduzione di nuove tecnologie e processi di
riorganizzazione aventi effetti generali sull’organizzazione
del lavoro;
e) concessione in appalto di attività proprie
dell’Amministrazione nell’ambito della disciplina fissata
dalla legge.
3. L’informazione è successiva sulle materie aventi per
oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei risultati,
nonché su tutte le materie demandate alla contrattazione, è
resa, su richiesta dei soggetti sindacali di cui all’art.6, entro
il 31 dicembre di ogni anno sulle seguenti materie:
a) stato dell’occupazione e politiche degli
organici;
b) parametri e risultati concernenti la qualità e
la produttività dei servizi resi;
c) distribuzione complessiva dei carichi di
lavoro;
d) attuazione dei programmi di formazione del
personale;
e) misure adottate in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) stato di mobilità del personale (interna ed
esterna);
g) qualità del servizio e rapporti con l’utenza.
4. L’informazione deve contenere dati sulla situazione
relativa alle condizioni oggettive in cui si trovano le
lavoratrici, in vista dell’elaborazione in sede di
contrattazione integrativa di azioni positive.
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Art.13
Concertazione
1. I soggetti sindacali di cui all’art. 6 ricevuta
l’informazione di cui all’art.12, comma 2, possono, su
richiesta scritta indirizzata al Dirigente Generale, attivare la
concertazione sugli atti interni di organizzazione aventi
riflessi sul rapporto di lavoro e sulla qualità dell’ambiente
di lavoro.
CAPO III
ATTIVITA’ SINDACALE E DIRITTI SINDACALI
Art.14
Attività sindacale
1. L'Amministrazione regionale riconosce di utilità generale
l'attività sindacale.
2. Ferma restando la disciplina dei Titoli II e III della legge
20 maggio 1970, n. 300 l’attività sindacale è esercitata dalle
organizzazioni sindacali nel rispetto delle norme, del presente
capo.
3. Ai fini del godimento dei diritti definiti nel presente capo,
quando non altrimenti disposto, sono considerate
rappresentative le associazioni sindacali che possiedono i
requisiti di accesso alla contrattazione collettiva regionale.
4. Le Organizzazioni sindacali sono rappresentate da propri
organi direttivi ed esecutivi.
Art.15
Diritto di assemblea
1. I dipendenti hanno diritto di partecipare durante l’orario di
lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali messi a
disposizione dall’Amministrazione, per 10 ore annue pro- SOSTITUIRE: con "12 ore".
capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o
gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o
congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di
interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell’art.
6.
3. La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e
l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono
comunicate, di norma con avviso scritto almeno tre giorni
prima, alla direzione generale interessata, ovvero alla
Direzione generale del personale nel caso di assemblee che
riguardino la generalità dei dipendenti. Eventuali condizioni
eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per
l'amministrazione di uno spostamento della data
dell'assemblea devono essere da questa comunicate per
iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali
promotrici.
4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione
di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili delle
singole unità operative e comunicata alla direzione generale.
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CO.RA.N.
5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni,
l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun
turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici
con servizi continuativi aperti al pubblico.
Art.16
Diritto di affissione
1. I soggetti di cui all'art. 6 hanno diritto di affiggere, in
appositi spazi che ciascuna Direzione Generale ha l'obbligo
di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale
all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del
lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di
informatica.
2. Nel caso di dislocazione territoriale di diverse sedi della
stessa Direzione Generale, ai soggetti di cui all’art.6 è
garantito, previo accordo con la Direzione, l’esercizio del
diritto di affissione.
Art.17
Locali
1. Ciascuna Direzione Generale pone permanentemente e
gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all’art.6,
l’uso continuativo di un idoneo locale comune per
consentire l’esercizio dell’attività sindacale.
2. A ciascuna OO.SS., in possesso dei requisiti necessari
per la partecipazione alla contrattazione collettiva
regionale, è inoltre concesso l’uso di un locale e di
attrezzature adeguate, per l’esercizio dell’attività sindacale,
per la propria segreteria.
CAPO IV
PERMESSI E DISTACCHI SINDACALI
Art.18
Dirigenti sindacali
1. Sono dirigenti sindacali tutti i lavoratori componenti
degli organi direttivi ed esecutivi delle proprie
organizzazioni a livello aziendale, provinciale, regionale e
nazionale. I nominativi dei dirigenti, con relativa carica,
saranno comunicati sia alla Direzione Generale
dell’Assessorato Affari generali che alla Direzione
Generale cui fa capo. Allo scopo di assicurare il libero
funzionamento delle OO.SS., ai dirigenti indicati dalle
stesse saranno concesse, le prerogative riconosciute dalle
leggi e dal presente contratto.
2. Tutti i dirigenti sindacali non sono, in ogni caso, soggetti
alla dipendenza funzionale quando espletano le loro
funzioni, e conservano, durante lo svolgimento dei loro
compiti, tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed
acquisibili per la qualifica rivestita.
3. I dirigenti sindacali che hanno titolo ad usufruire dei
permessi sindacali retribuiti, giornalieri o orari, dei
distacchi e delle aspettative sindacali, secondo le modalità
definite dal presente contratto, sono anche:
a) i componenti delle RSU;
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b) i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle
associazioni sindacali rappresentative che dopo le elezioni
delle RSU siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
c) i dirigenti delle RSA delle associazioni rappresentative
che non abbiano partecipato alla costituzione delle RSU;
Art.19
Permessi sindacali retribuiti
1. I dirigenti sindacali ed i membri delle RSU non collocati in
distacco sindacale, possono fruire di permessi sindacali
retribuiti, giornalieri e orari, a tutti gli effetti equiparati al
servizio prestato nell'amministrazione, per l'espletamento del
loro mandato nonché per la partecipazione a trattative
sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale, per la
partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari
nazionali, regionali, provinciali e territoriali.
2. Nell'ambito dell'Amministrazione regionale e degli Enti è
stabilito un monte orario complessivo per i permessi
sindacali, determinato in ragione di 2 ore per dipendente o SOSTITURE: con "6 ore per dipendente".
dirigente in servizio alla data del 1° gennaio di ogni anno.
3. L'assegnazione del monte ore è effettuata, entro il mese di
gennaio di ciascun anno, ripartendo una quota pari al 10% del
globale in parti uguali, fra tutte le OO.SS. in possesso dei
requisiti necessari per la partecipazione alla contrattazione
collettiva regionale. La parte restante è ripartita in
proporzione al grado di rappresentatività accertato, per
ciascuna Organizzazione Sindacale, in base al numero delle
deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante
alla data del 1° gennaio di ciascun anno. In seguito
all’elezione delle RSU la rappresentatività ai fini della
ripartizione proporzionale dei permessi sarà accertata in base
alla media tra il dato elettorale e il dato associativo.
4. In seguito all’elezione delle RSU il contingente dei
permessi di cui al comma 2 è ripartito in parti uguali tra le
RSU e le OO.SS. Il contingente di permessi di spettanza delle
RSU è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto
massimo attribuito.
5. I dirigenti sindacali che intendano fruire di permessi
sindacali di cui al presente articolo devono darne di norma
comunicazione scritta inderogabilmente almeno ventiquattro
ore prima, al dirigente responsabile della struttura, tramite la
struttura sindacale di appartenenza avente titolo.
L’amministrazione può negare il permesso sindacale solo per
eccezionali e motivate esigenze di servizio.
6. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi
sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella
responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza
dello stesso.
7. In caso di fruizione di permessi sindacali i compensi legati AGGIUNGERE: 8. In coerenza con l'art.14
alla produttività o al rendimento, comunque denominati, comma 1 ("L'Amministrazione riconosce di
spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua utilità generale l'attività sindacale") e con
partecipazione al raggiungimento dei risultati verificati a l'art.19 comma 1 ("i permessi sindacali sono
consuntivo. a tutti gli effetti equiparati al servizio
prestato nell'Amministrazione"), la
valutazione della partecipazione al
raggiungimento dei risultati per chi
usufruisca di permessi sindacali avrà come
fondamentale criterio di riferimento
l'apporto qualitativo e non la semplice
presenza.
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CO.RA.N.
Art.20
Permessi sindacali non retribuiti
1. Le associazioni sindacali rappresentative ove non
intendano utilizzare il monte ore di cui al precedente art. 15
o lo abbiano esaurito, possono beneficiare di ulteriori
permessi non retribuiti per lo svolgimento della normale
attività sindacale e per la partecipazione alle riunioni degli
organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali
e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 14, che
siano componenti degli organismi direttivi delle proprie
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non
collocati in distacco o aspettativa.
2. In applicazione del presente articolo le organizzazioni
sindacali che intendono beneficiare dei permessi non
retribuiti comunicano alla Direzione generale del
personale, con un preavviso tassativo di almeno 24 ore, i
nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo e le riunioni
cui intendono partecipare.
Art.21
Distacchi sindacali
1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti
indicati nell'art. 14, in servizio con rapporto a tempo
indeterminato, che siano componenti degli organismi
direttivi statutari delle proprie confederazioni ed
organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al
distacco sindacale con mantenimento della retribuzione per
tutto il periodo di durata del mandato sindacale nei limiti
indicati negli articoli successivi.
2. I distacchi dei dirigenti sindacali spettanti alle OO.SS.
aventi titolo ai sensi del comma 1, possono essere utilizzati
anche da altre organizzazioni sindacali di categoria o
confederazioni aderenti alle stesse organizzazioni.
3. I periodi di distacco per motivi sindacali sono equiparati
a tutti gli effetti al servizio prestato in Amministrazione
anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie
e per il compimento del periodo di prova, ove previsto, in
caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica. SOSTITURE: con "categoria".
4. Al dirigente sindacale in distacco è garantito il
trattamento economico complessivo nella misura intera con
riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche. Il
trattamento accessorio legato alla produttività o alla
retribuzione di rendimento comunque denominati, è
attribuito in base all’apporto partecipativo del medesimo al
raggiungimento degli obiettivi assegnati. AGGIUNGERE: 7. I lavoratori in distacco
5. Il distacco ha termine con la comunicazione occupano il relativo posto nella dotazione organica
dell’avvenuta cessazione, da parte delle OO.SS.
6. Il personale in distacco ha diritto, al pari di tutti i
dipendenti, alla formazione professionale.
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Art.22
Ripartizione del contingente dei distacchi
1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali, SOSTITUIRE: con "Il contingente complessivo dei
spettanti ai dirigenti sindacali di cui all'art.14 per la distacchi sindacali spettanti ai dirigenti sindacali di
durata del presente contratto, è pari a uno ogni 1000 cui all'art.14, è pari ad uno ogni 250 dipendenti o
dipendenti, o frazione di mille, se superiore a 500, da frazione di 250, da ripartirsi proporzionalmente in
ripartirsi proporzionalmente al numero degli iscritti e relazione al numero degli iscritti tra le
costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili organizzazioni sindacali dell'area contrattuale
nell’Amministrazione. "aventi titolo."
2. Le OO.SS. rappresentative aventi titolo a partecipare alla
contrattazione regionale sono le esclusive intestatarie dei
distacchi sindacali previsti dal presente contratto. Alla
ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le
confederazioni e le organizzazioni sindacali si procede in
rapporto al grado di rappresentatività accertato sulla base della
media tra il dato elettorale delle elezioni delle RSU ed il dato
associativo rilevato dal numero delle deleghe sottoscritte.
Art.23
Flessibilità in tema di distacchi sindacali
1. I distacchi sindacali, di cui all’art. 21, sino al limite
massimo del 50% del contingente, possono essere fruiti dai
dirigenti sindacali, anche frazionatamente per periodi non
inferiori a tre mesi ciascuno.
2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali per i
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono
essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio
ridotta al 50% - previo accordo del dipendente stesso con
l'amministrazione sulla tipologia di orario prescelta tra quelle
sotto indicate:
a) in tutti i giorni lavorativi;
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in modo
da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale
prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in
considerazione.
3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il
numero dei dirigenti distaccato risulterà aumentato in misura
corrispondente, fermo rimanendo l'intero ammontare dei
distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità
superiore.
Art.24
Aspettative sindacali non retribuite
1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli
organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e
organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di
aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro
mandato.
2. L’aspettativa non retribuita può essere utilizzata con le
modalità previste dall'art. 20.
3. I dirigenti che intendano esercitare il diritto all’aspettativa
sindacale non retribuita devono darne comunicazione scritta
all’Assessorato regionale competente in materia di personale
per il tramite della propria associazione sindacale.
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Regione Autonoma della Sardegna
CO.RA.N.
4. Il personale in aspettativa sindacale ha diritto, al pari di
tutti i dipendenti, alla formazione professionale.
5. L’aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi
causa, del mandato sindacale.
Art.25
Rapporti tra organizzazioni sindacali e RSU
1. Per effetto degli articoli precedenti le OO.SS.
rappresentative sono complessivamente titolari dei
seguenti diritti:
a) diritto ai permessi retribuiti nella misura prevista
dall'art. 19;
b) diritto ai permessi-non retribuiti di cui all'art. 20;
c) diritto ai distacchi sindacali di cui all’art.21;
d) diritto all’aspettativa non retribuita di cui all'art. 24;
2. Le RSU sono titolari del diritto ai permessi non
retribuiti e retribuiti nella misura prevista dagli artt. 19 e
20.
3. I rapporti tra OO.SS. rappresentative e le RSU in tema
di diritti e libertà sindacali, con particolare riferimento ai
poteri e competenze contrattuali nei luoghi di lavoro,
sono disciplinati, per tutto quanto non previsto dal
presente contratto, dal regolamento sulle RSU allegato al
presente contratto.
Art.26
Contributi sindacali Comma 3
SOSTITUIRE: con "primo mese successivo alla
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da revoca."
tasse di bollo e registrazione ai sensi della legge 20 maggio ELIMINARE la seguente frase "salvo che il
1970, n.300, a favore dell'Organizzazione sindacale dipendente non abbia accettato espressamente,
prescelta, per la ritenuta del contributo associativo, stabilito al momento della delega della firma, condizioni
dall'Organizzazione sindacale medesima, sulla propria differenti".
retribuzione mensile. A tal proposito v. D. P.C.M. 30.11.1995 di
2. La delega ha validità per un anno solare, ovvero, per autorizzazione all'ARAN per la sottoscrizione
frazione di anno con decorrenza dal primo giorno del mese del contratto quadro per la disciplina delle
successivo a quello di rilascio al 31 dicembre di ogni anno e ritenute sindacali; Contratto collettivo quadro
si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata siglato tra ARAN e CGIL, CISL, UIL,
dall’interessato. CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA,
3. La revoca della delega va inoltrata in forma CONFEDIR, RDB/CUB, USPPI ed Unione
scritta, all’Amministrazione di appartenenza ed Italiana quadri l'8.2.1996 art. 1, comma1, lettera
c) "il dipendente può revocare in qualsiasi
alla Organizzazione Sindacale interessata e momento la delega rilasciata ai sensi del comma
produce i suoi effetti il primo giorno del secondo 1 inoltrando la relativa comunicazione
mese successivo alla revoca. Salvo che il all'amministrazione di appartenenza ed
dipendente non abbia accettato espressamente, all'organizzazione sindacale interessata"; l'art.3
al momento della firma della delega, condizioni specifica addirittura che la disciplina
preesistente in materia di contributi sindacali
differenti. vale fino al rinnovo dei CCNL "salvo per quanto
riguarda modalità ed effetti della revoca della
delega, per i quali si applica quanto previsto
dall'art.1, comma1, lettera c).)
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Regione Autonoma della
Sardegna
CO.RA.N.
4. L'Amministrazione Regionale è tenuta al versamento
mensile delle relative quote, secondo le modalità
determinate dalle Organizzazioni sindacali.
5. L’Amministrazione regionale e gli Enti trasmettono al
CO.RA.N., con cadenza semestrale i dati relativi alle
deleghe di ciascuna Organizzazione sindacale.
CAPO V
LO SCIOPERO E LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE
DEI CONFLITTI
Art.27
Norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici
essenziali
1. Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, i
servizi sottoelencati sono da considerare essenziali nell'ambito
dell'area contrattuale:
a) il servizio di segreteria della Giunta regionale per
fronteggiare esigenze ed eventi straordinari ed eccezionali,
nonché il Servizio della Ragioneria generale, limitatamente
al periodo di tempo strettamente necessario per il
pagamento degli stipendi, tenendo conto dell'organizzazione
dell'area contrattuale;
b) il servizio elettorale, limitatamente al periodo antecedente e
successivo allo svolgimento delle consultazioni elettorali,
stabilito dalle norme vigenti;
c) i servizi di igiene, sanità ed attività assistenziale, con
particolare riferimento ai servizi che garantiscono
l'assistenza ed il vitto agli ospiti delle case di riposo;
d) la protezione civile, la tutela del patrimonio ambientale, nei
casi di stato di emergenza o calamità naturali ed il periodo
stabilito dall'Ordinanza regionale antincendio;
e) l'approvvigionamento e la distribuzione di beni
e servizi di prima necessità, nonché la gestione e la
manutenzione dei relativi impianti, con particolare riferimento
alle forniture idriche ed alla garanzia di prestazioni ridotte
anche con il personale in reperibilità;
f) la tutela e la custodia del patrimonio della
Regione e degli Enti regionali, con riferimento agli edifici,
cantieri, impianti ed arredi;
g) il servizio legislativo ed il relativo settore del
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna,
per la promulgazione di leggi ed atti di contenuto non
procrastinabile;
h) i servizi attinenti alla custodia, al
sostentamento ed all'intervento igienico-sanitario per gli
animali.
2. I servizi essenziali sono garantiti mediante l'individuazione,
per le diverse qualifiche e le professionalità addette ai servizi
stessi, di un contingente sino al 20% dei dipendenti in servizio,
che sarà esonerato dallo sciopero per assicurare, senza ricorso
al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni
indispensabili inerenti ai servizi medesimi. Sarà cura
dell'Amministrazione interessata individuare il suddetto
contingente, rispettando di volta in volta il criterio della
rotazione tra dipendenti di pari qualifica e profilo
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CO.RA.N.
professionale; dell'individuazione è data preventiva notizia
all'Organizzazione sindacale che ha proclamato l'azione di
sciopero.
3. Le Organizzazioni Sindacali sono tenute a comunicare la
proclamazione dello sciopero con un preavviso non inferiore a
giorni 10, durante lo stesso periodo di tempo, le
Amministrazioni interessate all'azione di sciopero, convocano
le parti al fine di esperire ogni utile tentativo di composizione
del conflitto.
4. Non possono essere proclamati scioperi nei 5 giorni che
precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali,
regionali, provinciali, comunali e referendarie.
Art.28
Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le
relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva
durata dell'astensione dal lavoro.
Art.29
Interpretazione autentica dei contratti
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del
Contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si
incontrano, su richiesta scritta, entro 30 giorni per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
2. La parte interessata invia all’altra parte una lettera
raccomandata contenente una sintetica descrizione dei fatti e
degli elementi di diritto su cui si basa la controversia. Tale
descrizione deve quindi fare riferimento a problemi
interpretativi ed applicativi di rilevanza generale. La
procedura d’interpretazione deve concludersi entro 30 giorni
della data del primo incontro.
3. Con analoghe modalità si procede, quando insorgano
controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi
decentrati tra le parti che li hanno sottoscritti.
4. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin
dall’inizio della vigenza del contratto.
19
Regione Autonoma della
Sardegna
CO.RA.N.
PARTE III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
Art.30
Contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è
costituito e regolato da contratti individuali, secondo le
disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del
presente contratto.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la
forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) inquadramento professionale nella categoria e
livello retributivo iniziale;
d) attività corrispondenti alla categoria di
appartenenza;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di destinazione dell'attività lavorativa;
g) termine finale del contratto di lavoro a tempo
determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è
regolato dal contratto collettivo nel tempo vigente anche per le
cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di
preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del
contratto, l'annullamento della procedura di reclutamento che
ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo
pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 1, indica anche l'articolazione
dell'orario di lavoro.
Art.31
Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è
soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come
segue:
a) 6 mesi per il personale inquadrato nelle categorie A e B;
b) 12 mesi per le restanti categorie.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene
conto del servizio effettivamente prestato.
3. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il
rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o
malattia derivante da causa di servizio il dipendente ha diritto
alla conservazione del posto fino alla completa guarigione
clinica.
4. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal
rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Il recesso
opera dal momento del recepimento della comunicazione da parte della
controparte. L’Amministrazione tuttavia, salvo giusta causa, si avvale
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della facoltà di recedere solo al termine del periodo di prova. Il recesso
deve essere motivato.
5. Compiuto il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro
sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio
con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.
6. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino
all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della
tredicesima e quattordicesima mensilità; spetta altresì la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non
godute.
7. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra
amministrazione del comparto contrattuale, durante il periodo di
prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione,
e in caso di mancato superamento dello stesso ha diritto ad
essere reintegrato nella posizione precedentemente ricoperta.
8. Il dipendente vincitore di concorso presso altra
amministrazione o assunto presso altro datore di lavoro ha diritto
alla conservazione del posto senza retribuzione sino al termine
del rispettivo periodo di prova. Tale periodo non potrà tuttavia
superare i 3 mesi.
CAPO II
STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.32
Libretto dei crediti professionali
1. Viene istituito un libretto di crediti professionali che contiene
gli atti, attestati, certificazioni ed ogni altro documento
considerato utile ai fini professionali.
2. Le modalità di gestione del libretto saranno definite con
apposita intesa tra le parti entro sei mesi dalla stipulazione del
presente contratto.
Art.33
Orario di lavoro
1. Premesso che è stato assunto come obiettivo primario quello
di armonizzare gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di
lavoro con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle
amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione europea nonché
con quelli del lavoro privato, il presente contratto disciplina i
principi generali dell’orario di lavoro, mentre spetta alla
contrattazione integrativa stabilire le articolazioni dell’orario e
ogni forma di flessibilità compatibile con le esigenze
organizzative di ogni singola unità lavorativa. L’orario di lavoro
è determinato sulla base dei seguenti criteri:
a) miglioramento delle qualità delle prestazioni;
b) ampliamento della fruibilità dei servizi da parte
dell’utenza;
c) rispetto dei carichi di lavoro.
2. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuite
su 5 giornate lavorative e 2 rientri pomeridiani.
3. L’orario convenzionale è il seguente:
Mattina ingresso uscita
(dal lunedì al venerdì) 8.00 14.00
Pomeriggio ingresso uscita
(2 giornate lavorative) 16.00 19.00
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4. Le parti consentono l’inserimento di una fascia flessibile oraria
che sarà regolamentata dal contratto integrativo e che nelle more
della stipula dello stesso avrà questo regime:
Mattina ingresso uscita Mattina ingresso uscita
(dal lunedì al venerdì) 7.30-8.30 13.30- (dal lunedì al venerdì) 7 - 9 13 - 15
14.30
Pomeriggio ingresso uscita
Pomeriggio ingresso uscita (2 giornate lavorative) 15 - 17 18 - 20
(2 giornate lavorative) 15.30-16.00 18.30-
19.30 Riconferma DPG 116/90
5. I dipendenti devono essere presenti sul luogo di lavoro nella
fascia antimeridiana dalle ore 8.30 alle ore 13.30, e in quella
pomeridiana tra le ore 16.00 e le ore 18.30 (fascia obbligatoria).
Resta in facoltà dell’Amministrazione in casi di motivate esigenze
organizzative avere la disponibilità del personale necessario
nell’orario convenzionale.
6. L’ingresso in servizio e l’uscita sono registrati mediante il
tesserino magnetico individuale. Il tesserino costituisce una
dotazione strettamente personale e deve essere utilizzato
esclusivamente dal titolare.
7. La rilevazione sarà eseguita con i sistemi automatici omogenei
per tutti gli appartenenti alla struttura organizzativa. In caso di
impossibilità del ricorso alla rilevazione automatica la
contrattazione integrativa potrà stabilire modalità alternative. La
mancata o errata registrazione dell’orario di presenza deve essere
prontamente comunicata alla struttura competente per le
rilevazioni.
8. Nel caso che situazioni particolari impediscano il rispetto
dell’orario di ingresso è dovere del dipendente avvisare
telefonicamente il dirigente cui è assegnato o la struttura per le
rilevazioni delle presenze.
9. L’orario di lavoro contrattualmente previsto deve essere SOSTITUIRE: "Il dipendente è
completato nell’ambito di ciascuna settimana. E’ consentita
una carenza di orario su base settimanale nella misura
tenuto a recuperare entro il mese
massima di 30 minuti da recuperare nell’arco della settimana successivo le ore effettuate in
successiva. Carenze di orario eccedenti tale limite che non meno rispetto all'ordinario
siano giustificate costituiscono inadempienze e determinano orario di lavoro.
corrispondente decurtazione dalla retribuzione.
10. Successivamente alla segnalazione di presenza sul lavoro i
collaboratori non possono allontanarsi dall’ufficio senza preventiva
ed espressa autorizzazione del dirigente cui fanno capo. Qualunque
allontanamento autorizzato dalla sede di lavoro e qualunque
sospensione dell’attività lavorativa (assemblea, permesso
sindacale, permesso ordinario, etc.) deve essere segnalato mediante
il tesserino magnetico.
11. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Solo per
particolari servizi ed esigenze legate alla incolumità di persone e/o
cose ed alla pubblica utilità, la prestazione lavorativa è
eccezionalmente consentita oltre tale limite.
12. Il dipendente che, per esigenze dell'Amministrazione, debba
prestare servizio in un giorno festivo, fermo restando l’obbligo di
prestare il normale orario di lavoro settimanale, ha diritto a fruire
del giorno di riposo entro la settimana successiva.
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13. Per servizi aperti al pubblico, per quelli connessi a speciali
esigenze della comunità, per servizi di elaborazione automatica dei
dati e per altri servizi continuativi connessi a specifiche esigenze
funzionali, possono essere istituiti turni obbligatori, anche festivi,
durante i quali il lavoro è distribuito organicamente nelle ore
antimeridiane, pomeridiane e notturne.
14. Particolari orari di servizio possono essere previsti per
l'espletamento di attività esterne di carattere professionale
connesse a compiti istituzionali. 15. PROPOSTA banca delle ore (v:
contratti chimici e metalmeccanici).
Art.34
Riduzione dell’orario di lavoro
SOSTITUIRE: "1. Al personale
1. La riduzione dell’orario di lavoro, con corrispondente adibito a regimi di orario
riduzione della retribuzione, può essere richiesta dal articolato in più turni è applicata,
dipendente per motivi familiari o personali, e può comportare a decorrere dalla data dell'entrata
una diminuzione del monte ore settimanale, mensile, in vigore del presente contratto, la
plurisettimanale e annuale. Tale riduzione può essere riduzione di orario a 35 ore
concordata con le modalità più idonee alla soddisfazione del settimanali".
bisogno del dipendente richiedente, compatibile con le esigenze Per quanto riguarda i permessi per
di servizio, e non può eccedere il 50% dell’orario intero. gravi esigenze personali o familiari
RICONFERMA DPG 193/86 art.
3.13 lettera i).
Art.35
Lavoro a turni
1. Allo scopo di far fronte ad esigenze funzionali che prevedono la
continuità del servizio anche nei giorni festivi e nell’arco delle 24
ore giornaliere, l’orario di lavoro può essere articolato in turni di
lavoro avvicendati antimeridiani, pomeridiani e notturni. I turni di
lavoro medesimi, ordinariamente, sono articolati in:
antimeridiano 06 - 14
pomeridiano 14 - 22
notturno 22 - 06
2. Ai dipendenti inseriti in turni di lavoro avvicendati compete
oltre alla retribuzione delle ore effettivamente prestate una
maggiorazione oraria.
3. Il personale incluso in turni di lavoro avvicendati non può
usufruire dell'orario flessibile.
4. Per servizi aperti al pubblico, per quelli connessi a speciali
esigenze della comunità, per servizi di elaborazione automatica dei
dati e per altri servizi continuativi connessi a specifiche esigenze
funzionali, possono essere istituiti turni obbligatori, anche festivi,
durante i quali il lavoro è distribuito organicamente nelle ore
antimeridiane, pomeridiane e notturne.
5. Il lavoratore deve fruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno
seguente di un intervallo di almeno 11 ore, salvo particolari SOSTITUIRE: "Intervallo di
servizi ed esigenze legate all’incolumità di persone e/o cose ed alla almeno 12 ore "(v. successivo art.40)
pubblica utilità.
6. Non possono essere effettuati più di 5 turni notturni al mese.
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Art.36
Lavoro notturno
1. Il lavoro notturno è disciplinato dal decreto legislativo 26
novembre 1999, n.532 e dalle seguenti disposizioni.
2. E’ vietato adibire le lavoratrici al turno di lavoro notturno
dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento del primo anno di età del bambino.
3. Può fare richiesta di non essere adibito a turni notturni il
lavoratore che abbia la moglie o convivente nella situazione di
cui al comma precedente.
4. Non può essere adibito a lavoro notturno:
a) il genitore che abbia un figlio di età inferiore
ai 3 anni;
b) il genitore unico affidatario di un figlio
convivente di età inferiore agli anni 12;
c) il genitore con figlio disabile ai sensi della
normativa vigente.
4. Sono adibiti al lavoro notturno prioritariamente i dipendenti
che ne facciano richiesta.
5. Il lavoratore adibito a turni di lavoro notturno è soggetto a
visita medica annuale, a carico dell’amministrazione, come
misura preventiva e di accertamento dell’idoneità al lavoro da
svolgere.
Art.37
Reperibilità
1. L’Amministrazione ha facoltà di richiedere la reperibilità
per lo svolgimento di particolari servizi.
2. Non possono effettuarsi più di 6 giorni di reperibilità al
mese, tra i quali non più di due festivi.
3. Il personale inserito in turni di reperibilità, qualora non sia
previsto l’utilizzo di telefoni cellulari aziendali, deve fornire
all'Amministrazione di appartenenza il proprio recapito
telefonico ed assicurare l’intervento entro il termine di 30/40
minuti dalla chiamata, in relazione alla distanza dal luogo di
residenza.
4. Al dipendente in reperibilità che sia chiamato a prestare il
proprio lavoro è corrisposta oltre all’indennità di reperibilità la
maggiorazione dovuta. Il dipendente che sia chiamato in
servizio durante le ore notturne non può prestare attività
lavorativa il giorno successivo.
5. Nelle strutture che prevedono turni settimanali, la
reperibilità non può essere disposta nella giornata di riposo.
6. I turni di reperibilità sono disposti dal dirigente responsabile AGGIUNGERE: "provvedimento da
del servizio con provvedimento che indica le esigenze e le rendere noto ai dipendenti attraverso
modalità del servizio di reperibilità. affissione nella bacheca della Direzione
Generale…"
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Art.38
Straordinario
1. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere
progressivamente limitato. Si conviene la progressiva
riduzione di tale voce per un importo pari al 15%
dell’ammontare annuo con base 1999 sino alla data di
scadenza del presente contratto.
2. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso solo in casi
eccezionali.
3. Ciascun dipendente non può effettuare più di 90 ore annuali
e 30 settimanali; la contrattazione integrativa stabilisce i criteri
per la distribuzione mensile o trimestrale a ciascun dipendente.
E’ facoltà del dipendente optare tra la relativa indennità o la
sua compensazione.
4. Il lavoro straordinario è autorizzato preventivamente dal
dirigente responsabile, con l’indicazione delle motivazioni di
vigenza e di durata, di cui viene fornita comunicazione tramite
affissione. AGGIUNGERE: "nella bacheca della
5. In mancanza di autorizzazione preventiva o di successivo Direzione Generale".
accertamento a seguito di situazioni di emergenza, le
prestazioni eccedenti l’orario di lavoro non danno diritto alla
relativa maggiorazione.
6. Non danno inoltre diritto alla relativa maggiorazione
prestazioni che, benché preventivamente autorizzate, siano
ciascuna inferiore a 30 minuti.
7. L’Amministrazione di norma distribuisce il 60% del monte
ore di straordinario in proporzione alla dotazione organica di
ciascuna Direzione Generale.
Art.39
Riposi compensativi
1. I riposi compensativi dell’orario di straordinario sono un
diritto del dipendente, e le modalità di fruizione devono essere
preventivamente concordate con il dirigente responsabile in
relazione alle esigenze di servizio.
2. I riposi compensativi salvo diversa determinazione della
contrattazione integrativa, devono essere effettuati entro il
mese successivo a quello in cui sono originati
compatibilmente alle esigenze di servizio.
3. La compensazione potrà essere effettuata liberamente dal
dipendente nelle fasce di flessibilità dell’orario di lavoro,
disciplinate dal contratto integrativo.
Art.40
Pause e Riposi
1. Pausa giornaliera
Il personale non può essere adibito al lavoro per più di 7 ore
lavorative continuative. La pausa giornaliera deve essere di
almeno 1 ora tra la fascia lavorativa antimeridiana e il rientro
SOSTITUIRE: 30 minuti
pomeridiano.
2. Riposi giornalieri
L’intervallo minimo tra due giornate lavorative deve essere di
12 ore.
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Art.41
Ferie
1. Nel corso di ogni anno il lavoratore ha diritto ad un periodo
di ferie durante il quale decorre l’intero trattamento
economico. Non è ammessa in alcun modo la rinuncia alle
ferie né il pagamento dell’indennità sostitutiva.
2. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano INSERIRE: "che andranno motivate per
reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, o su iscritto"
richiesta del dipendente per motivate esigenze di carattere
personale e compatibilmente alle esigenze di servizio, le ferie
dovranno essere fruite inderogabilmente entro il primo
semestre dell’anno successivo.
3. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un
periodo di ferie pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi ELIMINARE E RICONFERMARE DPG
delle due giornate previste dall’art. 1 comma 1, lettera a), 116/90
della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Nel caso che presso l’ente o la struttura cui il dipendente
è preposto l’orario di lavoro si articoli su cinque giorni, il
sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie
spettanti ai sensi del precedente comma sono ridotti a 28
giorni, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1
comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
5. Sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla
menzionata legge 23 dicembre 1977, n. 937.
6. Nell’anno di assunzione o di cessazione, la durata delle
ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata come mese intero.
7. D’intesa con la Direzione il lavoratore può usufruire
dell’intero periodo di ferie o di una parte di esso in qualsiasi
periodo dell’anno. Compatibilmente con le esigenze di
servizio il lavoratore può frazionare le ferie in più periodi. I
turni di ferie devono essere fissati tempestivamente dalla
Direzione, confermati e rispettati, solo in casi straordinari si
possono concordemente variare.
8. Solo per particolari esigenze di servizio le ferie possono
essere divise in più turni uno dei quali non può essere inferiore
a 15 giorni nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30
settembre.
9. Qualora le ferie già in corso siano sospese o interrotte per
motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle
spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per
l’eventuale di ritorno nella località in cui si trovava in ferie al
momento del richiamo in servizio. Fermo restando il diritto di
completare le ferie stesse in epoca successiva, spettano,
inoltre, l’indennità di missione per il viaggio di rientro in sede
e il rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non
goduto.
10. Nel caso di assenza dal servizio il periodo di ferie
spettante viene ridotto in tanti dodicesimi quanti sono i mesi
interi di assenza. Il diritto alle ferie non è riducibile per
assenza per malattie e infortuni, anche se tale assenza si sia
protratta per un intero anno. In queste ipotesi è la Direzione
che fissa le ferie in base alle proprie esigenze organizzative.
11. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente
documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o che
abbiano comportato la necessità del ricovero ospedaliero.
Dell’insorgere delle suddette infermità va data immediata
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informazione alla Direzione.
12. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora le
ferie spettanti a tale data non siano state fruite, o non possano
essere fruite nel periodo di preavviso, per esigenze di servizio
si procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Nel caso di
cessazione per decesso del dipendente viene corrisposta agli
eredi aventi diritto la somma corrispondente ai giorni di ferie
maturati e non goduti.
Art.42
Permessi retribuiti
1. A richiesta del dipendente sono concessi permessi retribuiti
per i seguenti documentati motivi:
a) partecipazione a concorsi od esami di
scuole di ogni ordine e grado abilitati al rilascio di titoli legali
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove con un tetto
massimo di sei giorni ad anno, incrementati di ulteriori giorni SOSTITUIRE: "venti giorni ad anno".
di viaggio documentati;
b) in occasione del matrimonio per 15
giorni consecutivi di calendario; INSERIRE norme per i congedi
c) nascita di figli, lutti per il coniuge, i parentali e mantenimento norme di
conviventi e per parenti entro il secondo grado per un periodo maggior favore
di 3 giorni per ogni causale ad anno;
d) il dipendente ha altresì diritto, ove ne
ricorrano le condizioni, agli altri permessi retribuiti previsti
da specifiche disposizione di legge.
2. I permessi di cui al comma 1 possono essere fruiti
cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e
sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. Durante i
predetti utilizzi al dipendente spetta l’intera retribuzione
esclusi i compensi per lavoro straordinario e le indennità per la
prestazione lavorativa svolta dal richiedente.
Art.43
Permessi non retribuiti
1. Per gravi motivi di famiglia e di indole privata possono
essere accordati adeguati permessi, non retribuiti per la durata
massima di 30 gg. nell’anno.
2. Hanno diritto a permessi non retribuiti i lavoratori designati
all’Ufficio di Giudice popolare, componenti delle
Commissioni per l’impiego e i consiglieri di parità.
Art.44
Permessi brevi
1. Al dipendente può essere concesso, a domanda e su
valutazione del Dirigente della struttura cui è assegnato, di
assentarsi dal servizio, anche per parte dell’orario
giornaliero, per la partecipazione a riunioni degli organismi
rappresentativi scolastici, o per esigenze personali
inderogabili quali le prestazioni sanitarie documentate.
2. I permessi complessivamente concessi non possono
eccedere 30 ore nel corso dell'anno; entro quindici giorni, SOSTITUIRE : "36 ore nel corso dell'anno".
secondo modalità individuate dal Dirigente, il dipendente è
tenuto a recuperare integralmente in un'unica o più soluzioni
le ore non lavorate corrispondenti all’ammontare delle ore
utilizzate per i permessi.
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3. In caso di mancato recupero si determina la corrispondente
decurtazione della retribuzione.
Art.45
Aspettativa
1. Il dipendente può essere collocato in aspettativa non retribuita
per servizio militare, per richiamo alle armi, per cariche elettive
sino alla scadenza del servizio o del mandato. Hanno diritto ad
aspettativa per mandato politico i lavoratori eletti membri del
Parlamento, del Consiglio Regionale, membri di consigli e di
giunte di enti territoriali e di altri enti pubblici.
2. L’Amministrazione, compatibilmente con le sue esigenze
organizzative, può riconoscere al lavoratore che ne faccia richiesta
una aspettativa per motivi personali e di famiglia, o per la
partecipazione a programmi di cooperazione internazionale
realizzati da organismi delle Nazioni Unite, Enti pubblici,
Organizzazioni non governative.
3. L’aspettativa non è retribuita e non rileva ai fini della
maturazione dell’anzianità.
4. In ogni caso, al dipendente collocato in aspettativa, è conservato
il posto di lavoro, nella categoria e livello professionale ricoperto.
5. I periodi di aspettativa non si cumulano con le assenze per
malattia previste nel successivo articolo.
6. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai dipendenti
dell’Amministrazione e degli enti cui sia stato conferito da un altro
ente pubblico un incarico di funzione dirigenziale con contratto a
tempo determinato, ovvero cui sia stato conferito da un ente locale
della Sardegna un incarico di direttore generale, di dirigente, di alta
specializzazione o di funzionario dell’area direttiva con contratto a
tempo determinato, che sono collocati in aspettativa senza assegni
per il periodo di durata del contratto, con riconoscimento
dell’anzianità di servizio senza oneri previdenziali a carico
dell’Amministrazione di provenienza.
Art.46
Sospensione del rapporto di lavoro
1. In caso di assenza accertata per malattia, l’Amministrazione
conserva il posto e il trattamento economico al lavoratore che
abbia superato il periodo di prova per un periodo massimo di 18
mesi.
Ai fini del computo si cumulano tutte le assenze per malattia
intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso.
Superati i primi 18 mesi, su richiesta del lavoratore, previo
accertamento che l’inidoneità non sia permanente, può essere
concesso, per casi particolarmente gravi, un periodo di assenza di
ulteriori 18 mesi.
L’eventuale dichiarazione di inidoneità permanente determina la
risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo al dipendente
l’indennità sostitutiva di preavviso.
Nel caso in cui il lavoratore, durante il periodo di assenza per
malattia, sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo
svolgimento delle mansioni della propria categoria,
l’Amministrazione, compatibilmente alle esigenze della sua
struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può
utilizzarlo in mansioni equivalenti oppure, ove ciò non sia
possibile, con l’accordo dell’interessato anche in mansioni di
categoria inferiore.
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2. I periodi di malattia, fino ad un massimo di 18 mesi nel triennio,
non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio.
Al dipendente che si assenti per malattia sono riconosciuti:
a) per i primi nove mesi di assenza l’intera retribuzione base con
esclusione di ogni altro compenso accessorio;
b) per i successivi altri tre mesi il 90% della retribuzione come
sopra determinata;
c) per i successivi altri sei mesi il 50% della retribuzione come
sopra determinata.
Gli eventuali periodi di assenza eccedenti i 18 mesi non sono
retribuiti.
3. L’assenza per malattia deve essere comunicata al Servizio di
appartenenza con tempestività e comunque all’inizio dell’orario di
lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale
prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento.
Il dipendente deve altresì recapitare o trasmettere al Servizio entro
due giorni dall’inizio dell’assenza un certificato rilasciato dal
medico, che attesti la malattia e indichi la prevedibile durata della
stessa.
L’Amministrazione può disporre accertamenti per il controllo della
malattia attraverso le competenti strutture sanitarie.
Il dipendente che durante l’assenza per particolari motivi, dimori in
luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva
comunicazione precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa
autorizzazione del medico curante, è tenuto a farsi trovare nel
domicilio comunicato all’Amministrazione, in ciascun giorno,
anche se domenicale o festivo, nelle fasce orarie stabilite dalle
ASL competenti per territorio. Qualora il dipendente debba
allontanarsi, durante le fasce di reperibilità dall’indirizzo
comunicato, per prestazioni e visite mediche o accertamenti
specialistici o per altri giustificati e documentati motivi, è tenuto a
darne preventiva comunicazione all’Amministrazione.
4. L’assunto a tempo determinato assente per malattia ha diritto
alla conservazione del posto nel limite della durata fissata dal
contratto a tempo determinato. Non può, in ogni caso avere un
periodo di
conservazione del posto superiore al 50% della durata del
contratto, né a 18 mesi. Il rapporto di lavoro cessa comunque allo AGGIUNGERE ART. 46 bis
scadere del termine fissato nel contratto. Tutela dei lavoratori colpiti da gravi
5. Le lavoratrici e i lavoratori che siano stati assenti dal servizio patologie.
per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio,
saranno ammessi al rientro in servizio a forme di aggiornamento "In caso di gravi patologie che
professionale che facilitino il reinserimento nell’attività lavorativa. richiedano terapie temporaneamente
6. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia e/o parzialmente invalidanti sono esclusi
dipendente da causa di servizio, che non comportino la inidoneità dal computo dei giorni di assenza per
permanente al lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione malattia, oltre ai giorni di ricovero
del posto di lavoro fino a completa guarigione con la ospedaliero, di day-hospital anche quelli
conservazione della retribuzione. di assenza dovuti alle terapie,
certificate dalla competente ASL.
Pertanto, per i giorni anzidetti, spetta
l'intera retribuzione."
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Art.47
Tutela dei lavoratori disabili e in particolari condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti
nei confronti dei quali sia stata certificata, da una struttura sanitaria
pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi
vigenti, la condizione di portatore di handicap, di soggetto ad effetti
di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-
fisica che determini una temporanea inidoneità al lavoro, sono
stabilite le seguenti misure di sostegno, a condizione che i dipendenti
si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di
riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, secondo le
modalità di esecuzione del progetto:
a) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite
massimo di due ore per la durata del progetto;
b) riduzione dell'orario di lavoro in caso di breve durata del
progetto o diversamente applicando la disciplina del tempo parziale;
c) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa
categoria e livello professionale diverse da quelle abituali quando
tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come
supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado si trovino nelle
condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato
l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto
ad ottenere la concessione dell'aspettativa non retribuita di cui
all’art.45 per l'intera durata del progetto medesimo.
3. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di disporre
l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al primo
comma qualora i dipendenti medesimi non siano volontariamente
sottoposti alle previste terapie.
Art.48
Assunzioni obbligatorie e provvedimenti per i dipendenti disabili
1. L’Amministrazione, in armonia con quanto disposto dalla legge 12
marzo 1999, n. 68 attua le seguenti misure volte all’inserimento dei
disabili, compatibilmente con il possesso delle loro capacità
lavorative, tra tutte le categorie del ruolo unico regionale.
2. La quota di assunzioni obbligatorie stabilita dalla legislazione
vigente è ripartita, proporzionalmente, in tutte le categorie.
3. I bandi di concorso per l’accesso alle categorie C e D dovranno
prevedere la copertura dei posti disponibili per i candidati iscritti alle
liste di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da individuarsi tra i
candidati disabili risultati idonei anche se non inseriti in posizione
utile della graduatoria. Tra i candidati disabili risultati idonei sono
preferiti, indipendentemente dalla collocazione nella graduatoria le
seguenti categorie:
a) idonei con una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 67%;
b) idonei con una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 50%;
c) altri candidati risultati idonei.
4. Le richieste di avviamento numerico ai competenti Centri
per l’impiego, in conformità con quanto disposto dall’art. 9
della legge 12 marzo 1999, n. 68, dovranno prevedere
prioritariamente l’avviamento degli iscritti aventi una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 67%, in via
subordinata l’avviamento degli iscritti la cui riduzione della
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CO.RA.N.
capacità lavorativa sia superiore al 50%. In relazione a tali
avviamenti l’Amministrazione curerà la stipulazione delle
convenzioni stabilite dalla legge.
5. Presso l’Amministrazione regionale e presso ogni Ente
strumentale, su designazione delle R.S.U. competenti, è
nominato un Responsabile dell’inserimento lavorativo dei
disabili.
6. Il Responsabile dell’inserimento lavorativo dei soggetti
disabili:
a) ha accesso a tutte le informazioni riguardanti il numero dei
soggetti disabili, le mansioni ad essi affidate e la sede di
lavoro;
b) è obbligatoriamente consultato dal Dirigente generale nei
casi di assunzione di nuovi dipendenti disabili, del loro
trasferimento, della modifica delle loro mansioni, o della
proposta di recesso;
c) consulta i lavoratori disabili presenti nel comparto di propria
competenza per valutare le condizioni di lavoro;
d) può inoltrare al Dirigente responsabile proposte riguardanti
lo svolgimento dell’attività lavorativa dei soggetti disabili,
la loro modifica, l’adeguamento delle condizioni di lavoro,
l’abbattimento di barrire architettoniche, l’introduzione di
forme di modalità di orario di lavoro o forme di lavoro,
idonee a consentire il pieno inserimento del lavoratore
disabile;
e) assiste, su richiesta dell’interessato, anche in sovranumero
rispetto a quanto stabilito dalle specifiche disposizioni, il
lavoratore disabile che inoltri domanda di riesame che sia
sottoposto a procedimento disciplinare, che esperisca il
tentativo di conciliazione.
7. I Responsabili dell’inserimento lavorativo di ciascuno dei
comparti indicati dal presente articolo, si riuniscono, una volta
all’anno, in orario di servizio, per elaborare un documento sullo
stato di attuazione dell’inserimento lavorativo dei disabili nel
quale sarà indicato lo stato di attuazione della legge 12 marzo
1999, n. 68, lo stato delle barriere architettoniche e le modifiche
intervenute nell’anno, le condizioni generali di lavoro dei
dipendenti disabili, le proposte di carattere generale da inoltrare
all’Amministrazione e a ciascun dirigente generale. Gli stessi
responsabili eleggono, al loro interno, un Coordinatore che, in
caso di urgenza, può convocare l’assemblea anche in altri
periodi dell’anno.
8. Copia della relazione è trasmessa alle R.S.U, alle Associazioni
sindacali e al CO.RA.N.
9. L’Amministrazione regionale, in occasione dell’acquisto,
della progettazione o della ristrutturazione di edifici nei quali si
svolga l’attività lavorativa, consulta obbligatoriamente il
Coordinatore dei responsabili dell’inserimento lavorativo dei
lavoratori disabili il quale, può proporre modifiche della
progettazione volte a garantire l’abbattimento delle barrire
architettoniche in funzione dei dipendenti disabili in servizio
presso la Regione e degli utenti. L’Amministrazione regionale,
ove non accolga le proposte di modifica, è tenuta ad indicarne la
motivazione dandone comunicazione allo stesso Coordinatore
dei Responsabili dell’inserimento lavorativo del disabile e alle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
10. Per l’espletamento delle loro funzioni, i responsabili
dell’inserimento lavorativo dei lavoratori disabili hanno diritto a
spostarsi durante l’orario di lavoro, nell’ambito
dell’Amministrazione, per lo svolgimento dei loro compiti
31
Regione Autonoma della
Sardegna
CO.RA.N.
istituzionali. Per lo svolgimento di attività esterne hanno diritto
ai necessari permessi.
Art.49
Pari opportunità
1. Al fine di consentire una reale parità tra uomini e donne, saranno
definiti dalla contrattazione integrativa, secondo le modalità
previste dal capo II, parte II del presente contratto, interventi che si
concretizzino in azioni positive a favore delle lavoratrici ai sensi
della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
2. Il comitato per le pari opportunità previsto dall’art. 7 del DPR
13 maggio 1987, n. 268 e dall’art. 28 del DPR 3 agosto 1990, n.
333, è unico per tutta l’Amministrazione regionale. Ciascun ente
costituisce il proprio Comitato.
3. I Comitati per le pari opportunità sono organi paritetici
dell’amministrazione presieduti da un rappresentate della stessa e
composti da 3 membri eletti a suffragio universale femminile e da
un numero pari di funzionari nominati dall’amministrazione.
4. L’elezione si svolge nello stesso giorno fissato per l’elezione
relativa alla partecipazione al collegio arbitrale ai sensi dell’art. 51
della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e non necessita di
nessun quorum per la sua validità.
5. I Comitati svolgono funzioni consultive attraverso l’emissione
di pareri obbligatori su tutte le problematiche concernenti le pari
opportunità e in particolare su:
a) organizzazione del lavoro e utilizzo delle risorse umane;
b) introduzione del part-time e altre forme di flessibilità
dell’orario di lavoro;
c) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione
professionale;
d) promozioni e conferimento incarichi;
e) definizione in sede di contrattazione integrativa degli
interventi che si concretizzino in azioni positive di cui al
comma 1 del presente articolo.
6. Le amministrazioni richiedono il parere al comitato per le
pari opportunità durante la fase istruttoria di ciascun
procedimento relativo. Tale parere deve essere dato entro 15
giorni dalla richiesta, in caso contrario l’Amministrazione può
agire liberamente. I comitati possono comunque e in ogni
momento avanzare proposte all’amministrazione per favorire
effettive pari opportunità. I comitati assicurano la diffusione
delle informazioni necessarie a favorire la pari opportunità.
STANZIARE almeno 150 milioni
7. La contrattazione regionale può stabilire, nell’ambito
(finalizzati).
della sua dotazione complessiva, l’assegnazione di risorse
finanziarie per le attività di cui al presente articolo.
8. Le modalità di attuazione del presente articolo sono oggetto
di informazione preventiva ed eventuale esame con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
secondo le procedure individuate dall’art. 12 del presente
contratto, anche ai fini dell’attuazione delle direttive della
Comunità europea in materia di pari opportunità.
Art.50
Incompatibilità
1. I dipendenti sono soggetti ad un regime di incompatibilità
come disciplinato dall’art 44 della legge regionale 13
novembre 1998, n. 31, con la sola eccezione della deroga per i
32
Regione Autonoma della Sardegna
CO.RA.N.
dipendenti a tempo parziale così come stabilito dall’art.45
della stessa legge.
Art.51
Libere professioni
1. Il riparto degli incentivi di cui all’ultimo comma dell’art. 47
della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, è stabilito dai
regolamenti dell’Amministrazione regionale e dei singoli Enti
che, in ogni caso devono prevedere tra i destinatari tutti i
dipendenti che, a qualunque titolo, ed anche in diversa misura
e qualità, abbiano partecipato alla realizzazione del progetto
nel suo complesso.
2. I regolamenti di cui al comma precedente sono portati a
conoscenza del CO.RA.N che, in sede di contrattazione, può
formulare indirizzi e criteri generali in materia.
Art.52
Mobilità interna ed esterna
1. In linea con l’art. 38 della legge regionale 13 novembre
1998, n.31, la definizione delle dotazioni organiche, sia di
riparto, che complessiva deve corrispondere alla necessità di
adeguare con tempestività l’organico in funzione dei rapidi
mutamenti organizzativi e dei processi di ristrutturazione.
2. Nell’ottica di saper fronteggiare sia situazioni di eccedenze
che di vacanza di organico la definizione delle dotazioni
organiche viene predisposta con cadenza almeno biennale.
3. In tale sede saranno rilevati i carichi e i ritmi di lavoro di
tutte le strutture interessate in proporzione alle quantità di atti
e di operazioni, ai tempi di lavorazione e alla risposta della
domanda dell’utenza esterna e interna.
4. Saranno monitorati il numero dei lavoratori in servizio, la
destinazione numerica dei nuovi assunti, lo stato dei concorsi,
i trasferimenti, il turnover e le altre evoluzioni e i dati
gestionali significativi, con l’obiettivo di un aggiornamento
costante delle esigenze cui deve corrispondere tempo per
tempo la pianificazione degli interventi correttivi e/o
adeguativi.
5. Alla luce delle suddette considerazioni, previa informazione
alle OO.SS che possono presentare osservazioni e proposte,
l’Amministrazione dopo aver proceduto alla revisione delle
dotazioni organiche, attiva i processi di mobilità rendendo noti
per ciascuna direzione generale, distinti per categorie e profili
professionali e per sedi di servizio, le quantità di posti vacanti
e di esuberi.
6. Vengono predisposte in coerenza con le suddette risultanze
le formalità per consentire i trasferimenti a domanda
all’interno della Amministrazione e con altre pubbliche
amministrazioni convenzionatarie ai sensi dell’art. 33 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
In caso di più domande costituirà titolo di preferenza:
a) le situazioni tutelate dalla legge 5 febbraio 1992, n.104;
b) l’avvicinamento alla residenza del nucleo familiare. La
preferenza all’avvicinamento non opera nel caso che un
dipendente proveniente da altro comune possa in ogni
caso ottenere il trasferimento nel comune richiesto;
c) l’anzianità di servizio;
d) l’età anagrafica.
7. Oltre che per i posti vacanti, in qualunque momento il
personale può presentare domanda di trasferimento presso
33
Regione Autonoma della
Sardegna
CO.RA.N.
altre sedi o servizi o uffici, che potranno essere prese in
considerazione in caso di interscambio tra dipendenti di pari
categoria e profilo anche al fine di garantire il miglioramento
dei servizi e di consentire ai dipendenti l'acquisizione di una
professionalità più ampia.
8. Nella mobilità d’ufficio si terrà conto delle medesime
priorità e delle aspirazioni professionali dei dipendenti.
9. La disponibilità del dipendente alla mobilità d’ufficio
costituisce elemento per la valutazione del dipendente ai sensi
dell’art.68.
10. Le stesse modalità vengono applicate nell’ambito
dell’ulteriore quadro di fabbisogni, di esigenze e di eccedenze,
che deriva anche dalla gestione provvisoria delle dotazione
organiche.
11. Completate le operazioni di trasferimento a domanda, e
d’ufficio, nel caso in cui persista la situazione di eccedenza le
parti di cui al comma 13 possono stipulare appositi accordi
entro 90 giorni dalla formalizzazione delle risultanze delle
dotazioni organiche:
a) per disciplinare la mobilità dei dipendenti allo scopo di
prevenire la dichiarazione di eccedenza favorendo la
mobilità volontaria;
b) per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di
messa in disponibilità dopo la dichiarazione di eccedenza.
12. Gli accordi devono contenere le seguenti indicazioni:
a) le strutture e le pubbliche amministrazioni convenzionate
ex art. 33 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e successive
modificazioni riceventi e i posti messi a disposizione dalle
medesime;
b) le strutture e/o le pubbliche amministrazioni cedenti e i
profili professionali del personale eventualmente interessato
alla mobilità;
c) i requisiti professionali e le eventuali discipline di
appartenenza richiesti al personale per l’assegnazione dei
posti nelle Amministrazioni e strutture riceventi;
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le eventuali attività di riqualificazione ed addestramento
professionale occorrenti;
f) le forme di pubblicità da dare all’accordo medesimo, e
relativa comunicazione al CO.RA.N
13. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dalla parte
datoriale e dalle RSU e OO.SS di ciascuna Amministrazione o
struttura interessata.
14. La mobilità è disposta nei confronti dei dipendenti a
seguito di adesione scritta degli stessi da inviare entro 15
giorni dalla data di pubblicazione del bando di mobilità.
In caso di più domande costituirà titolo di preferenza:
a) le situazioni tutelate dalla legge 5 febbraio 1992, n.104;
b) l’avvicinamento alla residenza del nucleo familiare. La
preferenza all’avvicinamento non opera nel caso che un
dipendente proveniente da altro comune possa in ogni
caso ottenere il trasferimento nel comune richiesto;
c) l'anzianità di servizio;
d) l’età anagrafica.
15. In caso di più domande l’Amministrazione di destinazione
opera le proprie scelte sulla base di una comparata valutazione
del curriculum professionale e della anzianità di servizio
presentato dal candidato per il posto da ricoprire.
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Regione Autonoma della Sardegna
CO.RA.N.
16. Il dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno
successivo alla data dell’accordo di mobilità purché in
possesso dei requisiti richiesti.
17. Il rapporto di lavoro continua senza interruzioni con
l’Amministrazione di destinazione e al dipendente sono
garantite la continuità della posizione pensionistica e
previdenziale nonché la posizione retributiva.
18. In caso di mancata copertura del personale in eccedenza o AGGIUNGERE: "con
in caso di mancato accordo, l’Amministrazione procederà apposito verbale nel quale
alle ulteriori e previste incombenze per gli esuberi. Fermo verranno riportate le
restando che ove si tratti di profili dichiarati in esubero ai sensi diverse posizioni delle
delle vigenti disposizioni, la mobilità del dipendente può parti"
riguardare anche posti di profilo professionale diverso da
quello di appartenenza di cui il dipendente possiede i requisiti
previsti con l’accesso mediante concorso ovvero posti di
posizione funzionale inferiore dal momento del nuovo
inquadramento.
19. Al dipendente si applica la disciplina retributiva della
nuova posizione con riassorbimento del trattamento
economico in godimento, ove superiore, a seguito di futuri
miglioramenti.
Art.53
Igiene e sicurezza sul lavoro
1. L'Amministrazione provvede alla manutenzione dei locali
di lavoro in condizioni di salubrità al fine di salvaguardare la
salute di lavoratori.
2. Attraverso i competenti servizi delle Aziende Sanitarie
Locali e degli Ispettorati del Lavoro, garantisce il rispetto
della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti
in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti,
tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la
salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e la
prevenzione delle malattie professionali.
3. L’Amministrazione adotta idonee misure di prevenzione a
tutela dei lavoratori addetti ad impianti tecnologici o a video
terminali. I lavoratori, assegnati a questi settori, che ne
facciano richiesta, sono sottoposti periodicamente e di regola
almeno ogni 5 anni ad accertamenti ed esami clinici specifici
per le finalità di medicina sociale e preventiva. Chi viene
adibito in via continuativa per l'intera giornata lavorativa
all'uso di videoterminali deve essere sottoposto a visite
mediche con cadenza annuale.
4. Saranno individuate con le OO.SS. le attività lavorative
maggiormente a rischio per la salute. Gli addetti a tali attività
sono sottoposti a visite di controllo nei tempi e modalità da
concordare in sede di contrattazione integrativa.
5. Le spese sostenute per gli accertamenti sono a carico
dell'Amministrazione. Entro e non oltre 6 mesi dalla
stipulazione del presente accordo, le parti si impegnano a
definire specifiche intese:
a) in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro ai
sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
b) in materia di individuazione delle categorie di lavoro
usurante presenti nell'area contrattuale, eventualmente
non ricomprese nell’elenco statale, ai fini dell'estensione
ai lavoratori interessati delle disposizioni previste dalla
legge 11 agosto 1993, n. 374.
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Regione Autonoma della
Sardegna
CO.RA.N.
CAPO III
FORMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Art.54
Formazione continua
1. Alla formazione le parti attribuiscono un ruolo
fondamentale nell'ambito dei processi di riforma ed
innovazione dell'Amministrazione regionale. In quanto
significativo strumento di valorizzazione del lavoro e delle
risorse umane nella condivisione degli obiettivi prioritari del
cambiamento.
2. La formazione costituisce un diritto-dovere del personale.
L'accrescimento e l'aggiornamento professionale vanno
assunti come metodo permanente e come attività ordinaria per
assicurare il costante adeguamento delle competenze e
favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale
improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia e la capacità
innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata
responsabilità e per orientare i percorsi di carriera di tutto il
personale a tempo indeterminato, compreso il personale in
distacco o in aspettativa sindacale.
3. Quanto sopra si determina attraverso qualificate iniziative di
prima formazione e di formazione in servizio, di mobilità,
riqualificazione e riconversione professionale nonché di
intereventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.
4. L'attività formativa va assicurata, pertanto, a tutto il
personale, indipendentemente dal ruolo rivestito all'interno
dell'Amministrazione e nel pieno rispetto delle pari
opportunità.
5. Al fine di tutelare l’occupazione per consentire un
adattamento rapido a fronte dei cambiamenti in atto e un
inserimento proficuo in caso di processi di mobilità, nonché per
promuovere la crescita professionale dei dipendenti, i sistemi di
formazione dovranno assicurare una costante riqualificazione
nonché l’acquisizione di nuove conoscenze in tema di metodi,
strumenti e contenuti.
6. Le innovazioni tecnologiche o le rilevanti ristrutturazioni che
comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della
prestazione lavorativa di consistenti gruppi di lavoratori
dovranno essere accompagnate da corsi di riqualificazione.
7. Programmi, modalità, criteri e finalità formeranno oggetto di
concertazione tra le parti. A tal fine si concorda che l'attività
formativa si realizza attraverso il Piano Generale della
Formazione, che ove possibile, dovrà armonizzarsi con le
scadenze contrattuali.
8. Ove siano da realizzare piani attuativi a livello di ogni
Direzione Generale, questi sono definiti secondo le stesse
modalità.
9. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere
obbligatorio e quali facoltativo e in particolare prevedono:
a) percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale AGGIUNGERE: o da una categoria
con esame finale collegati al passaggio dei dipendenti all'altra.
all'interno delle aree del sistema di classificazione da un
livello retributivo ad un altro;
36
Regione Autonoma della Sardegna
CO.RA.N.
b) corsi di aggiornamento finalizzati al conseguimento di
un più alto livello professionale, di un più alto grado di
operatività ed autonomia in relazione alle funzioni
assegnate;
c) la formazione del personale di nuova assunzione con
contratto non a termine da realizzare mediante corsi teorico-
pratici di intensità e durata rapportate alle attività da
svolgere.
10. Le attività di cui al presente comma si concludono con
l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della
professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso
una valutazione finale.
11. In quest’ottica tempi e modalità di effettuazione e
contenuti dei corsi dovranno essere portati a conoscenza del
personale. Il personale che partecipa alle attività formative
organizzate dall'Amministrazione è considerato in servizio a
tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede la
partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il rimborso
delle spese sostenute. Le ore svolte oltre l’orario normale di
lavoro devono essere compensate entro il mese successivo. AGGIUNGERE: "12 bis. In conformità a
12. Le somme destinate alla formazione e non spese quanto previsto dal protocollo d'intesa sul
nell'esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al lavoro pubblico del 12 marzo 1997, nel
riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità. quadriennio 1998-2001 verrà destinata, per le
finalità previste dal presente articolo, una quota
pari almeno all'1% della spesa complessiva del
personale. Tali somme sono aggiuntive rispetto
agli stanziamenti per il rinnovo contrattuale."
Art.55
Congedi formativi
1. I dipendenti hanno la facoltà di richiedere dei periodi di
congedo formativo secondo quanto stabilito dall’art. 10 della
legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36.
2. L’amministrazione si impegna a sostituire con contratto a
tempo determinato il lavoratore in congedo.
Art.56
Tirocini formativi
1. Al fine di promuovere l’alternanza scuola/università – lavoro,
l’Amministrazione può attivare progetti di Tirocinio Formativo e
di Orientamento come disciplinato dall’art. 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196 e dal decreto legislativo 25 marzo 1998, n.
421.
2. La procedura di attivazione del Tirocinio avviene per tramite
dell’Agenzia del Lavoro in qualità di soggetto promotore con il
quale ciascuna direzione generale in qualità di soggetto ospitante
deve stipulare apposita convenzione.
3. La programmazione di inserimento di tirocinanti è demandata
alla contrattazione integrativa, e ove quest’ultima non disponga
nel merito, è data facoltà ai direttori generali di attivare
autonomamente progetti di tirocinio formativo.
4. Ove si ritenga opportuno, e per specialità delle professionalità
richieste ai tirocinanti, è possibile stipulare delle convenzioni
quadro trilaterali tra direzione generale, Agenzia del Lavoro e
Scuola/Università, al fine di garantire annualmente un costante
flusso di giovani tirocinanti all’interno della pubblica
amministrazione.
5. La procedura di selezione dei tirocinanti avviene ad opera
dell’Agenzia del Lavoro che fornirà al soggetto ospitante una
37
Regione Autonoma della
Sardegna
CO.RA.N.
prima selezione di soggetti aventi diritto regolarmente inseriti
nella banca dati dei tirocini formativi e di orientamento istituita
presso la stessa Agenzia.
6. Ogni direzione generale potrà inserire un numero di
tirocinanti non superiore ad uno ogni 20 dipendenti
effettivamente in servizio.
7. La spesa di copertura dell’assicurazione responsabilità civile
verso terzi e dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
INAIL è a carico della Direzione generale competente.
8. L’Agenzia del Lavoro consegnerà al termine di ogni progetto
di tirocinio un attestato che potrà essere inserito nel curriculum
personale ed essere valutato in sede concorsuale.
Art.57
Diritto allo studio
1. L’amministrazione incentiva l’acquisizione da parte del
personale dipendente di titoli di studio che possano permettere la
progressione di carriera.
2. Ai dipendenti sono garantite 150 ore annue individuali di
permessi retribuiti non soggetti a recupero per la frequenza dei
corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi
universitari, post-universitari, compresi i tirocini per il
conseguimento delle abilitazioni professionali nonché per la
frequenza di scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente
riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento
pubblico.
3. Al dipendente verrà riconosciuto un numero di permessi
retribuiti non superiore al 50% della durata di ogni singolo
corso.
4. Il personale interessato ai corsi suddetti ha diritto, salvo
eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro
che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e
non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i
giorni festivi e di riposo settimanale.
5. Il personale interessato alle attività didattiche suddette è
tenuto a presentare alla propria Amministrazione idonea
certificazione in ordine all’iscrizione ed alla frequenza alle
scuole ed ai corsi, con l’indicazione della durata complessiva.
6. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già
utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi
personali.
7. A livello di ogni Direzione Generale è previsto che non più
del 10% dei dipendenti possa fare ricorso contemporaneamente
ad assenze, con relativo permesso retribuito, ai sensi del presente
articolo.
CAPO IV
CONTRATTI ATIPICI
Art.58
Lavoro condiviso - telelavoro
1. L’Amministrazione si impegna, compatibilmente con le
esigenze di servizio, a favorire forme di organizzazione del
lavoro che prevedano sia la condivisione solidale fra due
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Regione Autonoma della Sardegna
CO.RA.N.
dipendenti di una prestazione lavorativa a tempo pieno che il
telelavoro.
2. Tali forme, che vengono disciplinate dalla contrattazione
collettiva regionale, saranno volte a favorire l’accesso al lavoro e
la sua conservazione dei soggetti appartenenti a categorie
svantaggiate.
Art.59
Contratto a tempo determinato
1. L'Amministrazione può stipulare contratti individuali per
l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:
a) in sostituzione di personale assente, quando l'assenza superi
60 giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di
conservazione del posto, compresi i casi di distacco sindacale. Si
prescinde dal suddetto limite per la sostituzione del personale
docente dei centri di formazione professionale nonché in tutti gli
altri casi in cui sussistano particolari motivi d'urgenza;
b) in sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio, sia nell'ipotesi di astensione obbligatoria, sia in quella
di astensione facoltativa prevista dalla normativa vigente.
c) per assunzioni stagionali per particolari punte di attività per
non più di 6 mesi.
d) per assunzioni di particolari figure professionali non presenti
nella pianta organica dell’Amministrazione.
2. Per il reclutamento del personale, l'Amministrazione applica
le disposizioni vigenti in materia.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale è
specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto
al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale o,
prima di tale data, con il rientro in servizio del lavoratore
sostituito avente titolo alla conservazione del posto.
5. Al personale assunto a tempo determinato si applica il
trattamento economico e normativo previsto dal presente
contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con la
precisazione che le ferie sono proporzionali al servizio prestato.
Il trattamento economico non può, comunque, essere erogato
oltre la cessazione del rapporto di lavoro.
6. Il contratto a termine è nullo quando sia stipulato al di fuori
delle ipotesi dei commi precedenti e l’apposizione del termine
non risulti da atto scritto.
7. Il termine del contratto a tempo determinato può essere
eccezionalmente prorogato con il consenso del dipendente non
più di una volta e per una durata non superiore alla durata del
contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze
contingenti e imprevedibili e si riferisca alla stessa attività
lavorativa prevista nel contratto precedentemente stipulato. In
nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
8. Per le attività istituzionali non si può ricorrere a subappalto di
mano d’opera, ovvero a convenzione con cooperative di lavoro.
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Regione Autonoma della
Sardegna
CO.RA.N.
CAPO V
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.60
Risoluzione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di
prova può avvenire:
a) per risoluzione consensuale;
b) per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione o
del lavoratore per aver l’interessato superato il periodo di
conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa,
nonché per invalidità totale e permanente;
c) per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione
al compimento del limite massimo di età del dipendente;
d) per licenziamento con preavviso da parte
dell’Amministrazione;
e) per licenziamento senza preavviso da parte
dell’Amministrazione;
f) per dimissioni;
g) per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per
giusta causa;
h) per morte.
2. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la cessazione
del rapporto di lavoro con preavviso o con la corresponsione
della relativa indennità sostitutiva, i termini sono i seguenti:
a) 2 mesi per i dipendenti con anzianità non superiore a 5 anni
di effettivo servizio;
b) 3 mesi per i dipendenti con anzianità sino a 10 anni di
effettivo servizio;
c) 4 mesi per i dipendenti con anzianità superiore a 10 anni di
effettivo servizio.
3. In caso di mancato rispetto dei termini indicati di cui sopra, la
parte recedente è tenuta a corrispondere all’altra parte l’indennità
di mancato preavviso.
4. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a
tutti gli effetti ai fini dell’anzianità.
5. In caso di risoluzione consensuale ai sensi del comma 1,
lettera a) non trova applicazione l’obbligo del preavviso e
dell’indennità sostitutiva.
6. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera b) esiste
l’obbligo del preavviso da parte dell’Amministrazione, mentre
esiste l’ esonero se tale risoluzione avviene ad iniziativa del
lavoratore.
7. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera c) questa
avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista
ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di
compimento dell’età prevista. L’Amministrazione comunica
all’interessato la risoluzione del rapporto.
8. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera e) non
spetta al lavoratore né il preavviso né la corrispondente
indennità. Il licenziamento senza preavviso ha effetto legale dal
momento della consegna della comunicazione scritta
all’interessato; qualora la consegna non possa effettuarsi, il
licenziamento ha effetto legale dalla data risultante dalla ricevuta
di ritorno della lettera raccomandata portante la comunicazione
diretta al domicilio dichiarato del lavoratore.
9. Se i fatti che hanno dato luogo al licenziamento hanno
provocato danno materiale all’Amministrazione si conviene che
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Regione Autonoma della Sardegna
CO.RA.N.
è ammissibile la compensazione ex art.1252 c.c. tra quanto
dovuto al lavoratore e quanto imputabile al medesimo per
risarcimento. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le
parti, la compensazione può essere effettuata in sede giudiziale
sempre sino alla concorrenza delle somme relative, salvo
restando comunque ogni eventuale maggior diritto
dell’Amministrazione.
10. Le dimissioni del dipendente devono essere presentate
sempre per iscritto rispettando i termini di preavviso di cui al
comma 2 ridotti della metà. Al dimissionario compete il
pagamento dell’intero trattamento economico fino alla scadenza
del preavviso. E’ facoltà dell’Amministrazione far cessare il
servizio nel giorno delle dimissioni o in qualsiasi altro giorno
entro la scadenza del preavviso corrispondendo l’intero
trattamento economico fino alla scadenza stessa.
11. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per
giusta causa spetta l’indennità per mancato preavviso.
12. In caso di morte del dipendente l’Amministrazione
corrisponde agli aventi causa, oltre al trattamento economico
fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato
preavviso e l’importo corrispondente ai giorni di ferie maturati e
non goduti.
13. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente
indennità il rapporto di lavoro è risolto all’atto dell’effettiva
cessazione del servizio.
14. Qualora sorga contestazione circa la somma spettante al
lavoratore o agli aventi causa, l’Amministrazione è tenuta a
liquidare la somma non contestata senza pregiudizio per la parte
dei diritti in contestazione.
15. In caso di cessazione per qualsiasi causa l’Amministrazione
rilascia al lavoratore all’atto della cessazione del rapporto un
certificato contenente l’indicazione della durata del servizio,
delle mansioni disimpegnate e categoria e/o livello ricoperti.
Art.61
Norme disciplinari
1. In caso di infrazione ai propri doveri, al dipendente possono
essere irrogate corrispondenti sanzioni, come regolamentato
dall’allegato codice disciplinare (Allegato E).
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Sardegna
CO.RA.N.
PARTE IV
CLASSIFICAZIONE E INQUADRAMENTO
CAPO I
CLASSIFICAZIONE
Art.62
Il sistema di classificazione
1. Il sistema di classificazione professionale è articolato in
quattro categorie omogenee, denominate rispettivamente A –
B – C – D.
2. Per ciascuna categoria sono indicati nell’allegato A i
requisiti e i contenuti professionali richiesti per lo svolgimento
delle mansioni appartenenti a ciascuna di esse.
3. All'interno di ciascuna categoria, fermo restando
l'equivalenza professionale di tutte le mansioni ascrivibili a
ciascuna di esse, sono mantenute le differenze retributive
secondo quanto indicato dalla tabella 1.
Art.63
Disciplina delle mansioni
1. In linea con quanto disciplinato dagli artt. 35 e 36 della
SOSTITUIRE: con "tutte le mansioni
legge regionale 13 novembre 1998, n.31 le mansioni sono
ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto
uniche per ogni categoria, professionalmente equivalenti,
professionalmente equivalenti, sono
esigibili ed esercitabili a prescindere dalla posizione
esigibili…"
economica nell’ambito delle declaratorie contenute
nell’allegato A, nel rispetto delle specificità professionali di
ciascuna.
2. Le progressioni economiche all’interno della stessa
categoria conseguenti dall’applicazione del presente contratto
collettivo regionale non comportano modifiche della posizione
del lavoratore nell’ordinamento dell’Amministrazione.
3. Il lavoratore può, per obiettive esigenze di servizio, essere
temporaneamente adibito a mansioni proprie della categoria
superiore con diritto al trattamento economico corrispondente,
per il periodo che le ha espletate, nel caso di:
a) sostituzione di dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, quando l’assenza sia superiore a
30 giorni, per periodi non eccedenti i 90 giorni e nel
rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti;
b) vacanza di posto in organico, per un periodo non
superiore a novanta giorni dal verificarsi della vacanza,
salva la possibilità di attribuire le mansioni superiori ad
altro dipendente per non oltre 90 giorni ulteriori della
vacanza.
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CO.RA.N.
4. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del
comma precedente, l’attribuzione in modo prevalente, sotto il
profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri di
tali mansioni.
5. L’adibizione a mansioni proprie della categoria superiore è AGGIUNGERE: 6. Il dipendente non può
disposta con provvedimento del dirigente responsabile. essere adibito allo svolgimento di mansioni
della categoria inferiore ma è tenuto a
svolgere tutte le attività accessorie e
strumentali per lo svolgimento del proprio
lavoro.
Art.64
Differenziazione dei livelli retributivi all'interno delle categorie
1. All'interno di ciascuna categoria, è prevista una progressione
economica che si realizza mediante la previsione, dopo la
retribuzione tabellare iniziale, di successivi incrementi
economici secondo la disciplina del presente contratto. A tale
livello si accede con le modalità di cui al successivo art. 65.
2. Ciascuna categoria è articolata al suo interno in più livelli
economici, ferma restando l’equivalenza delle mansioni e
funzioni di competenza della categoria.
L’accesso avviene per tutte le categorie, nel primo livello
retributivo.
3. I livelli economici successivi a quello d’ingresso costituiscono
lo sviluppo di carriera orizzontale, che ha luogo mediante
procedure selettive e valutazione dell’esperienza e
professionalità acquisite, dei percorsi formativi seguiti, dei titoli
di studio e di servizio, e delle prestazioni rese.
4. La classificazione è pertanto la seguente:
Tabella n° 1 “Livelli retributivi”
Categorie Livelli retributivi
Cat. A A1 A2
Cat. B B1 B2 B3 B4
Cat. C C1 C2 C3
Cat. D D1 D2 D3 D4
Art.65
Progressione economica all'interno della categoria
1. Il passaggio, nell'ambito della stessa categoria, ad un livello
economico superiore a quello di appartenenza, avviene,
nell'ambito dei contingenti stabiliti dalla contrattazione collettiva
regionale, mediante selezione che avviene tenendo conto dei
seguenti criteri di valutazione:
a) prestazioni rese, con più elevato arricchimento
professionale;
b) interventi formativi e di aggiornamento, collegati alle
attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione;
c) impegno e qualità della prestazione individuale;
d) iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni
innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.
e) idoneità conseguita in concorsi pubblici relativi a qualifiche
pertinenti con le professionalità della categoria di
appartenenza.
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Sardegna
CO.RA.N.
2. E’ requisito per la partecipazione alle selezioni di cui al
presente articolo la permanenza all’interno del livello
retributivo per un periodo di tempo non inferiore ai 2 anni.
3. I contingenti dei dipendenti che possono passare ad un livello
retributivo immediatamente superiore a quello di appartenenza
vengono stabiliti, in base alle risorse disponibili, dal contratto
collettivo, ovvero dal rinnovo economico biennale, come
individuato dalla negoziazione fra le parti.
Art.66
Valutazione del servizio prestato nei concorsi pubblici ELIMINARE
1. Per il personale delle categorie B e C che, in possesso del
titolo di studio richiesto, partecipi ai concorsi per
l'assunzione in profili professionali rispettivamente delle
categorie C e D, la valutazione ottenuta ai sensi dell'art. 68,
costituisce titolo valutabile per l'utile collocazione nella
graduatoria finale.
2. Per il personale che abbia titolo e che partecipi alle
selezioni per il ruolo dei dirigenti, la valutazione ottenuta ai
sensi dell'art. 68, costituisce titolo valutabile per l'utile
collocazione nella graduatoria finale.
Art.67
Requisiti per l'accesso nelle categorie
1. L'accesso al nuovo sistema di classificazione, per le categorie
A, B, C, D, avviene nel primo livello retributivo di ciascuna
categoria.
2. Alla categoria A si accede per chiamata numerica dalle liste di
collocamento, previo superamento di una prova selettiva di
idoneità, con il possesso del solo requisito della licenza della
scuola media inferiore.
3. Alla categoria B si accede per chiamata numerica dalle liste di
collocamento, previo superamento della prova selettiva
d'idoneità, con il possesso della licenza della scuola media
inferiore e degli altri eventuali ulteriori requisiti richiesti per
specifiche professionalità. Le procedure per l'accesso AGGIUNGERE: "a qualsiasi titolo"
dall'esterno alla categoria B sono attivate solo dopo aver
espletato le selezioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge
regionale 13 novembre 1998, n.31, e solo nel caso che gli idonei
non siano sufficienti a ricoprire tutti i posti disponibili.
4. Alla categoria C si accede per concorso, con il possesso del
diploma di scuola media superiore di II° grado richiesto per i
diversi profili professionali.
5. Alla categoria D si accede per concorso, con il possesso della
laurea o del diploma di laurea di I° grado richiesto per i diversi
profili professionali.
6. I dipendenti dell’Amministrazione aventi i requisiti
possono accedere alle categorie C e D come regolamentato
dall’art.56 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
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INSERIRE: Art 67 bis
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Progressione verticale nel sistema di classificazione.
1. Il personale di ruolo dell'Amministrazione e degli
Enti nelle categorie B e C, con almeno cinque anni di
servizio nell'Amministrazione e negli Enti e con almeno tre
anni di permanenza nella categoria di appartenenza, che sia
in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno,
può partecipare ai concorsi interni indetti per la copertura
dei posti vacanti nelle categorie superiori. Può partecipare
ai concorsi interni per l'accesso alla categoria
immediatamente superiore anche il personale in possesso
del titolo di studio immediatamente inferiore a quello
richiesto per l'accesso dall'esterno.
La anzianità di servizio maturata nelle ex qualifiche
funzionali di provenienza viene interamente computata
nella nuova categoria di appartenenza.
2. I concorsi interni di cui ai precedenti commi,
dovranno basarsi su:
Verifica della professionalità richiesta dalla declaratoria delle
mansioni della categoria superiore attraverso prova
concorsuale.
Valutazione comparata dei seguenti elementi:
- titoli di studio
- anzianità nella posizione di appartenenza.
3. La fase dei concorsi interni potrà avviarsi solo a
seguito della revisione delle aree e dei profili professionali
attraverso il tavolo tecnico di cui all'art.108 del contratto.
4. Fino alla conclusione di tali lavori non potranno
essere banditi concorsi esterni né potranno essere attivate
altre procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Il 70% dei posti messi a concorso sulla base delle
vacanze di organico, è riservata al personale interno.
6. Per la copertura dei posti vacanti dei profili
caratterizzati da una professionalità acquisibile all'interno
dell'ente si provvede prioritariamente attraverso selezioni
del personale interno.
7. I posti ammessi a selezione interna ai sensi dei
precedenti commi sono coperti mediante accesso
dall'esterno se la selezione ha avuto esito negativo o se
mancano del tutto all'interno le professionalità da
selezionare.
8. La determinazione delle dotazioni organiche, in
quanto distinte per categorie e profili professionali, ai fini
di una esatta rilevazione ai sensi del c.2 dell'art.15 della
L.R.31/98, dovrà essere adeguata nel caso di
individuazione di nuovi profili professionali ovvero di una
diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti
nelle categorie che avvenga sia in relazione alle esigenze
organizzative che ai processi di innovazione tecnologica.
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Art.68 ELIMINARE E SOSTITUIRE: con "Ai fini della
Valutazione dei dipendenti progressione economica dei dipendenti per
l'Amministrazione e per gli Enti sono adottate
1. Le prestazioni e le caratteristiche professionali dei metodologie permanenti di valutazione della
dipendenti sono soggette a valutazione annuale da parte dei prestazione e dei risultati dei dipendenti. Tali
dirigenti dai quali essi dipendono. sistemi di valutazione sono finalizzati allo sviluppo
professionale del personale, in quanto variabile
essenziale per la efficienza ed efficacia
dell'Amministrazione e degli Enti, e devono essere
caratterizzati da obiettività, trasparenza e coerenza
con lo sviluppo organizzativo, nonché di congruità
con le logiche gestionali."
Essi si distinguono in:
- valutazione dell'accrescimento professionale;
- valutazione del potenziale.
A - Valutazione dell'accrescimento professionale: la
valutazione dell'accrescimento professionale,
realizzato all'interno dei processi organizzativi a
seguito degli interventi di formazione periodica del
personale è compito del Dirigente e si realizza
attraverso criteri valutativi che fanno specifico
riferimento all'apporto fornito al gruppo di lavoro,
in termini di integrazione delle conoscenze e delle
capacità di processo. Per quanto concerne tale
valutazione si ricorrerà a prove attitudinali
oggettive e standardizzate secondo modalità
specificate per le procedure di selezione che
saranno oggetto di informativa alle OO.SS.Le
valutazioni si svolgono con cadenza annuale e sono
comunicate direttamente al personale interessato
con una apposita scheda di valutazione che dovrà
essere firmata dal dirigente e dal dipendente.
L'eventuale contestazione sarà rimessa al Comitato
per il riesame.
B - Valutazione del potenziale: la valutazione del
potenziale comprende un insieme integrato di
metodologie e strumenti standardizzati ed oggettivi
finalizzati a verificare il possesso di attitudini e
competenze distintive richieste per l'accesso a
specifiche posizioni ordinamentali, ovvero per il
conferimento di posizioni organizzative. Le diverse
procedure di valutazione del potenziale adottate
devono garantire l'obiettività e la trasparenza dei
criteri valutativi, oltre che la comunicazione del
risultato a ciascun valutato.
2. Le valutazioni dei dipendenti costituiscono base di
riferimento:
a) per l'assegnazione del salario di rendimento;
b) per l'attribuzione di eventuali incarichi;
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c) per l'assegnazione delle mansioni;
d) per l'eventuale attribuzione di livelli di progressione
economica all'interno della categoria;
e) per l'attribuzione di eventuale punteggio in ELIMINARE
occasione di partecipazione ai concorsi pubblici di
categorie superiori a quella di appartenenza.
3. Il direttore generale redige annualmente, entro il 28
febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, una
valutazione delle prestazioni rese da ciascun dipendente,
tenendo conto, disgiuntamente, dei seguenti elementi:
ELIMINARE.
a) grado di coinvolgimento nei processi lavorativi
dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti
SOSTITUIRE con:
organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di
4. In apposita sessione di contrattazione
flessibilità;
collettiva (v. art.108) saranno definiti i
b) rendimento commisurato al contributo effettivo
criteri, le metodologie e gli strumenti di
reso dal dipendente nell'espletamento delle proprie
valutazione.
mansioni ed al conseguimento degli obiettivi;
c) arricchimento professionale conseguente
all’esperienza lavorativa maturata e all'acquisizione
di titoli di studio o alla frequenza di corsi di
aggiornamento.
4. Per ciascuno degli elementi considerati viene
espresso un sintetico giudizio ed attribuito un
punteggio. La somma dei punteggi conseguiti
costituisce la valutazione complessiva del dipendente.
5. La prima valutazione è espressa dal dirigente cui il
dipendente è direttamente assegnato, sulla base di
criteri predisposti dal direttore generale volti ad una
uniformità delle valutazioni.
6. La valutazione del personale distaccato, comandato
o assegnato agli organi di direzione politica, è
effettuata dal Dirigente generale della struttura di
appartenenza sentito il dirigente della struttura di
destinazione.
7. Il direttore generale verifica la prima proposta di
valutazione, esprime il giudizio di sua competenza e lo
porta a conoscenza dell'interessato. SOSTITUIRE con "la contrattazione
8. La contrattazione collettiva integrativa quadro può collettiva stabilisce i criteri per la
stabilire criteri per la valutazione dei dipendenti. Essi valutazione dei dipendenti…."
dovranno tra l’altro stabilire l’articolazione dei punteggi,
l’attribuzione omogenea degli stessi per tutti i dipendenti,
e fissare gli elementi obiettivamente valutabili, quali i
titoli di studio o frequenza di corsi professionali.
Art.69
Riesame
1. Il dipendente che ritenga non adeguata la valutazione
effettuata dal direttore generale può, entro 20 giorni dal
ricevimento della stessa, direttamente o per mezzo
dell'Associazione sindacale cui aderisca o alla quale
conferisca mandato, presentare in forma scritta una
istanza di riesame al Comitato di cui al successivo
articolo.
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Art.70
Comitato per il riesame
1. Il Comitato per il riesame dura in carica due anni. Esso
è presieduto dal Direttore generale dell'Assessorato al SOSTITUIRE con : "Il Comitato per il
personale, o da un suo delegato ed è composto da altri riesame è così costituito:
due dirigenti effettivi e da due supplenti. Il Collegio - un dirigente (diverso da chi ha emesso
opera con la presenza di tre membri, tra i quali non la valutazione)
figura, in ogni caso, il direttore generale della - un rappresentante dei lavoratori eletto,
struttura nella quale presta servizio il richiedente il - un funzionario designato dall'UPLMO
riesame.
Art.71
Decisione del Comitato AGGIUNGERE: art. 71 bis Avvio procedure
di valutazione.
1. Il Comitato si pronuncia entro 30 giorni dal Le procedure di valutazione dei dipendenti
ricevimento della richiesta. potranno avviarsi solo a seguito
dell'attivazione del nuovo sistema di
Art.72 formazione permanente del personale, della
Disciplina transitoria dell’inquadramento costituzione dell'Ufficio di controllo di
gestione , dell'avvio dei corsi di formazione
1. I lavoratori inquadrati nelle qualifiche funzionali alla sui sistemi di valutazione per i dirigenti.
data di entrata in vigore del presente contratto, vengono
automaticamente e correlativamente inseriti nelle predette
categorie professionali e nei relativi livelli retributivi
secondo la tabella n° 2 annessa al presente accordo e con
salvaguardia delle posizioni già acquisite.
2. I lavoratori appartenenti alla I°, II° e III° qualifica
funzionale sono inquadrati nel secondo livello retributivo
della categoria “A”.
3. I lavoratori appartenenti alla IV qualifica funzionale
sono inquadrati nel secondo livello retributivo della
categoria “B”.
4. I lavoratori appartenenti alla V qualifica funzionale
sono inquadrati nel terzo livello retributivo della categoria
“B”.
5. I lavoratori appartenenti alla VI qualifica funzionale
sono inquadrati nel secondo livello retributivo della
categoria “C”.
6. I lavoratori appartenenti alla VII qualifica funzionale
sono inquadrati nel secondo livello retributivo della
categoria “D”.
7. I lavoratori appartenenti alla VIII qualifica funzionale
sono inquadrati nel terzo livello retributivo della categoria
“D”.
Tabella n° 2 “Primo inquadramento”
Ex qualifiche Categorie Livello
funzionali retributivo
I°, II°, III° A A2
IV° B B2
V° B B3
VI° C C2
VII° D D2
VIII° D D3
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PARTE V
LA RETRIBUZIONE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art.73
Principi
1. La retribuzione costituisce il corrispettivo per l'attività
prestata dai dipendenti regionali in favore dell'Ente datore di
lavoro. Con la sola eccezione del salario di anzianità in
godimento, essa è commisurata alla quantità ed alla qualità del
lavoro prestato.
2. La retribuzione è disciplinata esclusivamente dal presente
contratto e dalle fonti cui si fa esplicito rinvio. Qualsiasi
corresponsione, in denaro o in natura, non esplicitamente
prevista dal presente contratto, anche se disposta da leggi,
cessa di produrre effetti a decorrere dalla data di applicazione
del presente contratto.
3. Gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento, anche
corrisposti in forma di assegno ad personam, sono riassorbiti a
valere sugli aumenti stabiliti dal presente e dai successivi
contratti sino a concorrenza dell’importo da riassorbire.
4. Tutti i trattamenti retributivi in atto e non previsti da questo
contratto, in particolare quelli stabiliti:
a) dall’art. 11 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 come
modificato dall’art.7 della legge regionale del 5 giugno 1989,
n. 24;
b) dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno
1995;
c) dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 e successive
modifiche,
cessano a decorrere dalla data di stipulazione di apposite
clausole sostitutive da inserire nel presente contratto collettivo
e, in ogni caso, inderogabilmente entro 3 mesi dalla data di
stipulazione del presente contratto.
Art.74
Ripartizione risorse
1. Tenuto conto che le risorse finanziarie per il rinnovo del
Contratto Collettivo 1998/1999 ammontano a lire 57.288.000.000 e
che la somma di lire 4.250.000.000 è destinata per il rinnovo del
Contratto Collettivo dei dirigenti, si indica come segue la
ripartizione delle sopraindicate risorse.
3. Per l’annualità 1998 le risorse ammontano a lire
27.259.000.000 e sono ripartite tra i dipendenti in servizio dal
01.01.1998 al 31.12.1998 applicando il coefficiente differenziale
esistente tra le vecchie qualifiche funzionali. I dipendenti fruitori
della ripartizione delle risorse per l’annualità 1998 sono quelli
assunti con contratto a tempo indeterminato per n. 6.124
dipendenti, e a tempo determinato per n. 280 dipendenti, in Verificare quali lavoratori sono stati
relazione al periodo di lavoro prestato. ricompresi: parte sono finanziati dalla L.22/96
3. Per l’annualità 1999 le risorse destinate ammontano a lire
25.779.000.000 e sono così ripartite:
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- il 79,6% per incremento della retribuzione fissa delle nuove
Sostituire il 79,6% con l' 83,3%;
categorie e livelli retributivi, per l’ammontare di lire
Sostituire lire 20.504.992.471 con:
20.504.992.471, ripartito in lire 19.514.992.471 per gli
L.21.473.907.000 (eliminare completamente la
incrementi tabellari generali e in lire 990.000.000 per gli
ripartizione).
incrementi delle posizioni tabellari iniziali della
categoria CF del CFVA ;
- il 20,4 % per incremento del salario accessorio e per la
soluzione di alcuni casi specifici come indicato dall’art. 80, Sostituire il 20,4% con il 16,7%;
per l’ammontare di lire 5.274.007.529. Sostituire lire 5.274.007.529 con:
L. 4.305.093.000.
4. L’importo di lire 19.514.492.471 incrementa la
retribuzione fissa dei dipendenti in servizio dal 01.01.1999 Sostituire L. 19.514.492.471 con L. 21.473.907.000
al 31.12.1999 con contratto a tempo determinato per n.
6.352 dipendenti e a tempo indeterminato per n. 280
dipendenti, e unitamente alle retribuzione fisse delle ex Verificare quali lavoratori a tempo determinato
qualifiche funzionali costituisce la nuova retribuzione dei ricomprende.
livelli retributivi delle nuove categorie.
5. La somma di lire 5.274.007.529 di cui al comma 3 è così Sostituire con: L. 4.305.093.000
ripartita:
- lire 300.838.300 per l’inquadramento nella qualifica Verificare cifre.
funzionale immediatamente superiore, e quindi nella
rispettiva categoria di destinazione, di 58 dipendenti come
indicato dall’art.80;
Inserire: L. 1.000.000.000 per gli incrementi
delle posizioni tabellari iniziali della categoria
CF del CFVA
- la somma restante di lire 4.973.169.229 incrementa la
retribuzione di rendimento, così come disciplinato dall’art. Sostituire L. 4.973.169.229 con L.
98 e ss. 3.004.254.700
Art.75
La struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione è composta dalle seguenti
parti:
a) retribuzione base;
b) maggiorazioni;
c) indennità;
d) retribuzione di rendimento e di posizione.
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CAPO II
LA RETRIBUZIONE BASE
Art.76
La retribuzione base
1. La retribuzione base è composta dalle seguenti voci:
a) retribuzione tabellare;
b) contingenza;
c) retribuzione di anzianità;
Essa è corrisposta per 12 mensilità più due mensilità
aggiuntive da corrispondersi entro il 19 giugno ed entro il 19
dicembre di ciascun anno.
2. La retribuzione tabellare è definita per ciascuna categoria e
livello retributivo, secondo la tabella n° 3. Confluiscono nella
retribuzione tabellare l'assegno mensile come determinato
dall’art.7, comma 2 del DPG 21 dicembre 1995, n.385 e la
corresponsione di cui all’art. 78, II° comma della legge
regionale 13 novembre 1998, n. 31 che, conseguentemente,
sono aboliti.
3. La contingenza è costituita dalle indennità comunque
determinate per effetto della scala mobile che, d’ora in avanti
sono definite unitamente con il termine “contingenza”. La
contingenza mensile per i dipendenti della ex V qualifica è
ridotta di lire 10.821, e per l’ex VIII qualifica è ridotta di lire
22.970. E’ disposto un incremento nella medesima misura di
cui al presente articolo per tutti i dipendenti che, per effetto
della presente disposizione, subiscono la riduzione in oggetto.
Tale importo incrementa, per i medesimi, la retribuzione di
anzianità di cui al presente articolo.
4. La retribuzione di anzianità si configura quale assegno ad
personam non riassorbibile ed è costituito dal salario di
anzianità in godimento, ivi compresi gli acconti sui futuri
miglioramenti corrisposti in applicazione del punto 5.5 del
DPG n. 193/86 e dall’art.36 del DPG n. 16/1990, nonché le
maggiorazioni stipendiali corrisposte in applicazione del punto
5.3, lettera c) del DPG n.193/1986, dall'arricchimento
professionale di cui al DPG 21 dicembre 1995, n.385,
dall’assegno personale non riassorbibile e dall’indennità ex
DPR n. 1854/88 che, conseguentemente, sono aboliti. A
ciascun dipendente è attribuita la retribuzione di anzianità,
così rideterminata, nella misura maturata individualmente alla
data di approvazione del presente contratto, e comprende
comunque qualunque altra voce retributiva collegata
all’anzianità del dipendente.
5. La somma della retribuzione tabellare e della contingenza è
convenzionalmente indicata quale “retribuzione fissa”.
6. La somma della retribuzione fissa e della retribuzione di
anzianità è convenzionalmente indicata quale “retribuzione
base”.
51
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(nota alla tab. n.3: le cifre non in grassetto sono state inserite dalla CGIL)
Tabella n° 3 “Retribuzione fissa”
Categorie – livelli retributivi Retribuzione fissa (in lire)
Tabellare Contingenza
A1 1.030.000 994.287
A2 1.130.000 994.287
B1 1.233.000 1.005.108
B2 1.341.000 1.005.108
B3 1.533.000 1.005.108
B4 1.681.000 1.005.108
C1 1.681.000 1.035.874
C2 1.804.000 1.035.874
C3 2.048.000 1.035.874
D1 2.048.000 1.058.844
D2 2.183.000 1.058.844
D3 2.630.000 1.058.844
D4 2.900.000 1.058.844
Art.77
Prospetto della busta paga
1. A decorrere da 60 giorni dall’entrata in vigore del
presente contratto a tutti i dipendenti è rilasciato
mensilmente un prospetto della busta paga corrispondente
ai seguenti requisiti:
a) indicazione separata della retribuzione tabellare così
come rideterminata dall’art. 76, comma 2;
b) indicazione separata della contingenza così come
rideterminata dall’art. 76 tabella n.3;
c) indicazione separata della retribuzione di anzianità, in
un’unica voce che comprenda tutti gli elementi che la
compongono, così come rideterminata dal comma 4,
dell’art. 76.
2. Nel prospetto sono altresì indicate in maniera analitica:
a) l’elenco delle indennità mensili percepite con
l’indicazione del periodo o dell’entità di riferimento.
3. Per i dipendenti beneficiari del trattamento di fine
rapporto è altresì indicato l’ammontare complessivo,
rivalutato alla data del prospetto.
4. In sede di prima applicazione a ciascun dipendente
regionale che beneficia di voci retributive che
confluiscono nella retribuzione di anzianità viene
consegnato un prospetto analitico contenete le voci che
fanno parte della retribuzione di anzianità
Art.78
Aumenti retributivi tabellari per il biennio 1998-1999
1. Per effetto della nuova tabella di trattamento
economico e delle norme di primo inquadramento gli
importi della retribuzione base risultano incrementati, a
partire dall’ 1.1.1999, nella seguente misura:
52
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CO.RA.N.
(nota alla tab.n.4: le cifre sono state inserite dalla CGIL)
Tabella n° 4 “Aumenti tabellari”
Ex qualifiche Livelli retributivi Aumenti
I, II, III A2 138.425
IV B2 154.161
V B3 167.169
VI C2 185.953
VII D2 212.054
VIII D3 243.101
Art.79
Arretrati 1998
1. A tutto il personale in servizio dal 1 gennaio 1998 al 31
dicembre 1998, in proporzione al periodo di lavoro prestato,
viene corrisposto un compenso per miglioramenti
contrattuali nella seguente misura:
(nota alla tab. n.5: le cifre sono state inserite dalla CGIL)
Tabella n° 5 “Ripartizione arretrati 1998”
Ex qualifiche Arretrati
I, II, III 2.656.000
IV 2.822.000
V 3.071.000
VI 3.320.000
VII 3.569.000
VIII 3.901.000
Art.80
Misure perequative in materia di mobilità verticale ex L.R.
24/1989
1. I dipendenti attualmente in servizio, inseriti nelle
graduatorie di cui ai seguenti decreti, sono inquadrati
rispettivamente nella categoria B livelli retributivi B2 e B3,
e nella categoria D livello retributivo D2, dal 1° gennaio
1999.
2. I decreti di cui al comma precedente sono così riportati:
a) Decreto n. 17846/714 dell’Assessore degli Affari
generali, Personale, Riforma della Regione del 22 aprile
1993 “ Procedimenti di mobilità verticale per il transito con
effetto primo gennaio 1998 alla IV qualifica funzionale del
ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale 29
gennaio 1990 n. 4, in attuazione del combinato disposto di
cui all’articolo 1, comma 7, della medesima legge regionale
e dell’art. 3 della legge regionale 5 giugno 1989 n. 24 –
approvazione della graduatoria e dichiarazione dei
vincitori”;
b) Decreto n. 17844/712 dell’Assessore degli Affari
generali, Personale, Riforma della Regione del 22 aprile
53
Regione Autonoma della
Sardegna
CO.RA.N.
1993 “Procedimenti di mobilità verticale per il transito con
effetto primo gennaio 1998 alla V qualifica funzionale del
ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale 29
gennaio 1990 n. 4, in attuazione del combinato disposto di
cui all’articolo 1, comma 7, della medesima legge regionale
e dell’art. 3 della legge regionale 5 giugno 1989 n. 24 –
approvazione della graduatoria e dichiarazione dei
vincitori”;
c) Decreto n. 17840/708 dell’Assessore degli Affari
generali, Personale, Riforma della Regione del 22 aprile
1993 “Procedimenti di mobilità verticale per il transito con
effetto primo gennaio 1998 alla VII qualifica funzionale del
ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale 29
gennaio 1990 n. 4, in attuazione del combinato disposto di
cui all’articolo 1, comma 7, della medesima legge regionale
e dell’art. 3 della legge regionale 5 giugno 1989 n. 24 –
approvazione della graduatoria e dichiarazione dei
vincitori”;
d) Decreto n. 15716/1479 dell’Assessore degli Affari
generali, Personale, Riforma della Regione del 24 aprile
1991 “Procedimenti di mobilità verticale per il transito alla
VIII qualifica funzionale nel ruolo unico
dell’Amministrazione regionale con decorrenza 1 gennaio
1986 – Approvazione della graduatoria e nomina dei
vincitori”.
3. I dipendenti inquadrati nella VII qualifica funzionale
a seguito di concorso pubblico bandito in data anteriore VERIFICARE a quali casi si fa riferimento
al 1 gennaio 1986 per l’accesso alla qualifica apicale
dell’ordinamento allora urgente e non hanno beneficiato
dei procedimenti di mobilità verticale con effetto 1
gennaio 1986, e 1 gennaio 1988, previsti dagli articoli 1 e
3 della legge regionale n. 24 del 1989, sono inquadrati
nella categoria D, livello retributivo D3 dal 1 gennaio
1999.
4. Eventuali altri casi da inserire.
CAPO III
INDENNITA’ E MAGGIORAZIONI
Art.81
Le indennità
1. Le indennità rappresentano la voce retributiva legata alle
particolari condizioni della prestazione lavorativa implicante
un maggior peso, onere, disagio o rischio della prestazione
stessa.
2. Le indennità sono riconosciute esclusivamente per
l'effettivo svolgimento della prestazione ed in connessione
con il presupposto che da luogo alla loro corresponsione.
3. Per la vigenza del presente contratto risultano confermate
tutte le seguenti indennità:
Missione
Turno
Cassa
Reperibilità
Trasferimento
Rischio
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Regione Autonoma della Sardegna
CO.RA.N.
CED
Campagna
Guida
Volo e navigazione
Centralinista non vedente
Video terminale
Chilometrica
4. Per il periodo di vigenza del presente contratto risultano
confermate le indennità di cui al comma precedente così come
disciplinate dai precedenti accordi contrattuali e dalle disposizioni
legislative alle quali occorre far riferimento per la determinazione
dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle
indennità nonché dell’entità economica delle stesse.
5. Le parti procederanno, durante i successivi sei mesi alla stipula
del presente contratto, ad una riesame complessivo delle indennità
al fine di rideterminarne gli importi e le modalità di corresponsione
che entreranno in vigore con il contratto del prossimo biennio
economico.
Art.82
Le maggiorazioni retributive
1. Le maggiorazioni retributive sono costituite dalle seguenti voci:
a) lavoro straordinario;
b) lavoro straordinario festivo o notturno;
c)lavoro straordinario notturno-festivo.
2. Per il periodo di vigenza del presente contratto, risultano
confermate, per quanto attiene al calcolo delle medesime, le
disposizioni contenute nei precedenti accordi contrattuali.
CAPO IV
CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA
AMBIENTALE
Art.83
Disposizioni per il Corpo delle guardie forestali Sostituire con: "Disposizioni per il Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale"
1. Ai sensi dell’art. 58 della legge regionale 13 novembre 1998,
n.31, per il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale è prevista una distinta disciplina nell’ambito del
presente contratto.
2. Il trattamento normativo ed economico dei dipendenti
appartenenti al Corpo Forestale è disciplinato dal presente capo.
3. Nelle materie non esplicitamente disciplinate dal presente
capo si applicano le disposizioni generali del contratto e la legge
regionale n. 26/1985.
Art.84
Inquadramento del CFVA
1. Il personale del CFVA è inquadrato nelle seguenti categorie
riservate agli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale:
a) Categoria CF – Ruolo Agenti (CF1 – CF2);
b) Categoria CF – Ruolo Sottufficiali (CF3 – CF4); Aggiungere: DF3 - DF4
c) Categoria DF – Ruolo Ufficiali (DF1 – DF2 -).
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CO.RA.N.
2. Ciascuna categoria è articolata in livelli retributivi,
corrispondenti al grado, secondo la seguente tabella:
Tabella n° 6 “Livelli retributivi CFVA”
Categoria CF Grado CAT. Livelli retributivi
Agenti Agente CF CF1
Assistente CF CF2
Sottufficiali Ispettore CF CF3
Ispettore superiore CF CF4
Categoria DF Grado CAT. Livelli retributivi
Ufficiali Ufficiale DF DF1
Ufficiale superiore DF DF2
(Proposta di modifiche della CGIL alla tabella n.6)
Ruolo Grado Categoria Livelli retributivi
Guardie Agente/Agente CF CF1 L. 1.681.000
scelto/Assistente
Assistente capo CF CF2 L. 1.804.000
Sottufficiali V.Ispettore/Ispetto CF CF3 L. 1.900.000
re/Ispettore Capo
Ispettore CF CF4 L. 2.048.000
Superiore
Funzionari Ufficiale DF DF1 L. 2.048.000
Ufficiale Capo DF DF2 L. 2.183.000
Ufficiale DF DF3 L. 2.630.000
Principale
Ufficiale DF DF4 L. 2.900.000
Superiore
INSERIRE art. 84 bis "Norma di
coordinamento"
La qualifica di "Ispettore Forestale e di
Vigilanza ambientale" di cui all'art.5 comma1
della L.R.26/85 è soppressa a decorrere
dall'entrata in vigore del presente contratto.
Le disposizioni di cui alla L.R. 26/85 e
successive integrazioni e modificazioni che
hanno per oggetto il ruolo delle guardie
forestali e dei sottufficiali forestali e di
vigilanza ambientale si intendono riferite alle
nuove categorie CF ed ai nuovi profili
professionali di "agente " e "sottufficiale" di
cui alla precedente tabella. Altresì la nuova
categoria DF dei funzionari forestali e di
vigilanza ambientale comprende nel profilo
professionale di "ufficiale" le figure
professionali dell'ex VII e VIII q.f.
rispettivamente di "ispettore istruttore
direttivo" e di " funzionario forestale di
vigilanza ambientale".
56
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CO.RA.N.
Art.85
Requisiti per l’accesso ai ruoli
1. Per l’accesso alla categoria CF è richiesto il possesso del
diploma di scuola media superiore di II° grado.
2. Per l’accesso alla categoria DF è richiesto il possesso della
laurea o del diploma di laurea di I° grado.
Art.86
Modalità d’accesso
1. L’ingresso nelle categorie CF avviene al primo ed al terzo CORREGGERE: ingresso al primo
livello, rispettivamente per i ruoli di agente e di sottufficiale, livello (CF1) per il ruolo di agente
previo superamento di concorso pubblico integrato dal previo superamento di concorso
superamento di apposito corso di formazione professionale. pubblico integrato dal superamento di
2. L’ingresso nella categoria DF avviene al 1° livello, previo apposito corso di formazione
superamento di concorso pubblico integrato dal superamento di professionale ed al terzo livello (CF3)
apposito corso di formazione professionale, per il ruolo di per il ruolo di sottufficiale attraverso
ufficiale. concorso interno
Art.87
Riserva di posti
ELIMINARE: sostituire con la
1. Il 70% dei posti messi a concorso per il 1° livello del ruolo previsione dei concorsi interni.
dei sottufficiali (ispettore) è riservato agli appartenenti al
ruolo degli agenti in servizio da almeno 3 anni.
2. Il 50% dei posti messi a concorso per il ruolo di Ufficiale è
riservato agli appartenenti alla categoria CF in servizio da
almeno 3 anni.
Art.88
Progressione economica all’interno del ruolo
1. Il livello economico corrisponde alla posizione gerarchica di
appartenenza secondo la corrispondenza di cui alla Tabella n° 6.
2. Il passaggio, nell’ambito dello stesso ruolo, ad un livello
economico superiore a quello di appartenenza, avviene mediante
selezione, nell’ambito dei contingenti stabiliti per gli organici di
ciascuna di esse.
Art.89
Mansioni
1. I profili professionali della categoria CF sono polivalenti sino
alla rideterminazione delle funzioni di cui al comma successivo.
2. In particolare i compiti assegnati al ruolo degli agenti
comprendono tutte le mansioni attualmente stabilite per gli ex
profili professionali della IV qualifica professionale. AGGIUNGERE: IV e V qualifica
3. I profili professionali saranno definiti da apposita tabella ai professionale.
sensi delle norme transitorie del presente contratto.
Art.90
Mobilità nel ruolo unico regionale
1. I profili professionali delle categorie CF e DF del Corpo delle
Guardie forestali, in quanto specifici, nonostante l’equivalenza,
non corrispondono agli analoghi profili professionali delle aree
di inquadramento stabilite per il comparto.
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Sardegna
CO.RA.N.
2. La mobilità orizzontale tra le categorie delle Guardie forestali
e quelle generali del comparto è esclusa.
3. Sono fatti salvi i casi di sopravvenuta inidoneità fisica dei
dipendenti del CFVA alle mansioni proprie del Corpo di
appartenenza. In tal caso, previo accertamento da parte di una
struttura pubblica dell’inidoneità allo svolgimento di mansioni
proprie del profilo professionale di appartenenza, può essere
disposta la mobilità verso gli altri profili del Ruolo Unico
regionale rispetto ai quali permanga una residua idoneità
lavorativa.
Art.91
Valutazione del servizio
1. Gli appartenenti al CFVA che, in possesso del titolo di ELIMINARE.
studio richiesto, partecipano a concorsi per l’accesso
dall’esterno a profili professionali del ruolo unico regionale
diversi da quelli del Corpo delle Guardie forestali
beneficiano degli stessi riconoscimenti per il servizio prestato
o per la valutazione del rendimento stabiliti dalle norme
generali del presente contratto.
Art.92
Mobilità
1. La mobilità territoriale del personale del Corpo forestale, che
dovrà in ogni caso essere assicurata secondo le esigenze di
servizio, costituisce oggetto di contrattazione tra il Direttore
generale, la R.S.U. e le Organizzazioni sindacali di categoria che
stabiliscono i criteri e le condizioni per la mobilità dei
dipendenti stessi.
Art.93
Retribuzione
1. La retribuzione fissa delle categorie CF e DF è computata
secondo quanto disposto dalla seguente tabella n° 7. Tale
retribuzione sarà corrisposta ai dipendenti attualmente in
servizio successivamente al loro inquadramento giuridico nella
corrispondente posizione. La differenza tra la retribuzione in
godimento e quella stabilita dalla seguente tabella sarà
corrisposta con le modalità di cui al successivo art. 97.
(nota alla tab.n.7: le cifre in grassetto sono state inserite dalla CGIL come
pure i livelli DF3 e DF4)
Tabella n° 7 “Retribuzioni CFVA”
livelli Profilo Professionale Retribuzione Contingenza Totale
tabellare
CF1 Agente 1.681.000 L. 1.035.874 2.716.874
CF2 Assistente 1.804.000 L. 1.035.874 2.839.874
CF3 Ispettore 1.900.000 L. 1.035.874 2.935.874
CF4 Ispettore superiore 2.048.000 L. 1.035.874 3.083.874
DF1 Ufficiale 2.048.000 L. 1.058.844 3.106.844
DF2 Ufficiale capo 2.183.000 L. 1.058.844 3.241.844
DF3 Ufficiale principale 2.630.000 L. 1.058.844 3.688.844
DF4 Ufficiale superiore 2.900.000 L. 1.058.844 3.958.844
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Art.94
Soppressione indennità del CFVA
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
contratto sono soppresse le seguenti indennità:
campagna,
rischio,
guida,
videoterminale.
2. La retribuzione tabellare è conseguentemente aumentata di
lire 122.574 mensili.
3. Per i profili professionali nei quali per effetto di tale aumento
venisse superato l’importo previsto dalla tabella per ciascun
livello retributivo, la differenza sarà utilizzata ad incremento
dell’indennità d’istituto, come risulta dalla tabella n° 8.
Art.95
Indennità d’istituto
1. Le misure delle indennità d’istituto per il CFVA sono
determinate nei seguenti importi mensili lordi, in relazione ai
sottoelencati ruoli del personale medesimo:
Tabella n° 8 “Indennità d’istituto”
Ruoli Indennità d’istituto MODIFICARE:
CF1 CF2 235.000 CF1 CF2 : L. 235.000 in L. 265.000 (attuale
CF3 CF4 305.000 + XXX importo per le guardie scelte)
DF1 DF2 350.000 + XXX
Art.96
Norme di primo inquadramento
1. I dipendenti attualmente inquadrati nell’ex qualifica
funzionale IV e nella ex qualifica funzionale V, con la qualifica
di guardia e di guardia scelta, sono inquadrati nella categoria CF,
al I° livello con la qualifica di Agente, con decorrenza
dall’01/01/2000.
2. Ai dipendenti attualmente inquadrati nell’ex qualifica
funzionale V con il profilo di guardia scelta è attribuito un
assegno ad personam non riassorbibile, di lire 178.992
3. I dipendenti attualmente inquadrati nell’ex qualifica
funzionale V e VI con il profilo di Brigadiere, Maresciallo
Ordinario, Maresciallo capo, Maresciallo scelto, Maresciallo
maggiore, sono inquadrati nella categoria CF, al III° livello con
la qualifica di Ispettore.
4. Ai dipendenti attualmente inquadrati nell’ex qualifica
funzionale VI con il profilo di Maresciallo capo, Maresciallo
maggiore, Maresciallo scelto, è attribuito un assegno ad
personam non riassorbibile, di lire 252.216.
Art.97
Adeguamento delle retribuzioni a nuovi importi tabellari
1. La retribuzione fissa dei dipendenti inquadrati nella categoria SOSTITUIRE:"incrementata"con"integrata".
CF, per il periodo contrattuale 1998-1999 è quella derivante SOSTITUIRE:"contratto quadriennale" con
dall’applicazione delle disposizioni del presente contratto. Tale "biennio economico 2002-2003".
retribuzione sarà incrementata ad opera del contratto collettivo SOSTITUIRE: "non oltre il prossimo contratto
2000-2001 e nel successivo contratto quadriennale, con quadriennale" con "non oltre il primo biennio
l’obiettivo di conseguire il riallineamento con quanto previsto dalla economico del prossimo contratto
tabella n. 7, non oltre il prossimo contratto quadriennale. quadriennale".
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Regione Autonoma della
Sardegna
CO.RA.N.
CAPO V
LA RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO E DI POSIZIONE
Art.98
La retribuzione di rendimento e di posizione
1. La retribuzione di rendimento è costituita dagli incrementi
retributivi stabiliti dalla contrattazione integrativa secondo i criteri
generali indicati dal presente contratto.
2. Sono considerati elementi valutabili ai fini dell’attribuzione
della retribuzione di rendimento:
a) l’affidamento di incarichi temporanei, anche pluriennali, che
comportino il coordinamento di più unità operative;
b) l’affidamento di incarichi temporanei per specifiche attività
implicanti il possesso di particolari professionalità;
c) il conseguimento degli obiettivi fissati nei Piani di cui al
successivo art. 104 e la conseguente valutazione dei risultati
conseguiti dai gruppi di dipendenti impegnati nella realizzazione di
tali obiettivi;
d) l’elaborazione di procedure e programmi implicanti utilità per
l’Amministrazione e che siano dalla stessa adottati;
e) la valutazione individuale dei risultati dei dipendenti.
Art.99
Criteri generali per la determinazione della retribuzione di
rendimento
1. La contrattazione integrativa quadro può determinare i criteri
generali per l'attribuzione della retribuzione di rendimento e delle
posizioni organizzative, nei limiti di quanto disposto dal presente
contratto.
2. La contrattazione integrativa stabilisce criteri in relazione alla
corresponsione di retribuzione derivante da:
a) affidamento di incarichi temporanei che comportino il
coordinamento di più unità operative;
b) affidamento di incarichi specifici implicanti il possesso di
particolari professionalità;
c) elaborazione di procedure e programmi implicanti utilità per
l’Amministrazione e che siano dalla stessa adottati;
d) la valutazione individuale dei risultati dei dipendenti, con
particolare riferimento agli incarichi comportanti il coordinamento.
3. La contrattazione integrativa potrà inoltre stabilire la quota del
Fondo unico da destinare collettivamente all'intero personale
dell'area contrattuale o a gruppi di esso, in funzione del
conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di cui al
successivo art.104.
4. L’accordo integrativo non potrà prevedere una previsione di
spesa che, ove si verifichino tutte le condizioni per l'attribuzione
dei valori massimi di tutte le ipotesi, sia superiore all'ammontare
del Fondo posto a disposizione di ciascuna area contrattuale dal
successivo art.105.
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Regione Autonoma della Sardegna
CO.RA.N.
Art.100
Disposizioni per l’affidamento di incarichi
1. Nell’ambito dei Servizi, in relazione alle esigenze di servizio,
possono essere istituite articolazioni organizzative che ne
supportino l’attività, sia in funzione del decentramento operativo
e/o territoriale che per l’adeguamento di eventuali livelli di
responsabilità e di una razionale distribuzione dei compiti.
2. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore generale che informa
le R.S.U e le Organizzazioni sindacali. Con il conferimento
dell’incarico sono indicate:
a) la durata, che non può eccedere i 24 mesi ed è
rinnovabile senza alcun limite;
b) i compiti assegnati, gli obiettivi da conseguire e le
funzioni che possono riguardare:
i) attività di coordinamento caratterizzate da un elevato grado di
autonomia gestionale ed organizzativa;
ii) attività con contenuti di alta professionalità o richiedenti
particolari specializzazioni;
iii) altre attività di studio e ricerca.
3. Al personale delle categorie B e C possono essere conferiti
incarichi, non comportanti la titolarità di posizioni organizzative.
4. Per gli incarichi comportanti l’attribuzione di posizioni
organizzative ai più elevati livelli, la retribuzione incentivante
mensile massima a carico del Fondo Unico è stabilita in lire
1.350.000 mensili comprensive dello straordinario. Per gli
incarichi non comportanti l’attribuzione di posizioni
organizzative, affidati al personale delle categorie B e C, la
retribuzione incentivante mensile massima è stabilita in lire
500.000.
5. Gli incarichi possono essere revocati dall’Amministrazione in AGGIUNGERE: "che dovrà essere
qualsiasi momento. In caso di revoca anticipata che non sia adeguatamente motivata".
dovuta all’inosservanza delle direttive contenute nell’atto di
conferimento o all’accertamento di risultati non adeguati, al
dipendente compete l’indennità di cui al presente articolo per
ulteriori due mensilità a partire dalla data di revoca dell’incarico.
Art.101
Norma transitoria
1. Tutti gli incarichi e le attività che rientrano nella previsione
del presente capo, se non confermati ai sensi della vigente
disciplina contrattuale cessano automaticamente 60 giorni dopo
l’entrata in vigore del presente contratto.
Art.102
Costituzione del Fondo unico per la retribuzione di rendimento e
di posizione
1. Il fondo unico per la retribuzione di rendimento e di posizione
Sostituire: con L. 3.004.254.700.
per il 1999 è incrementato dall’importo di lire 5.274.007.529.
2. Tale importo è distribuito per il 1999 secondo quanto disposto
dal successivo articolo.
Art.103
Fondo unico per la retribuzione di rendimento e di posizione
1. Il fondo unico per la retribuzione di rendimento e di
posizione, per gli anni 2000 e 2001 è composto dalle seguenti
voci:
61
Regione Autonoma della
Sardegna
CO.RA.N.
a) ammontare del fondo della produttività stabilito dal
bilancio regionale per gli anni 2000 e 2001 incrementato di
una somma di lire 5.274.007.529; SOSTITUIRE: con L. 3.004.254.700.
b) importo corrispondente all’ammontare delle retribuzioni
corrisposte nell’anno 1998 ai dipendenti regionali, con
esclusione dei dirigenti, per lo svolgimento di incarichi di
coordinatore di servizio o coordinatore di settore;
c) importo derivante dalla dotazione di cui all’art. 14 della
legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.
Art.104
Gestione del Fondo unico
1. Il Dirigente generale di ciascuna area di contrattazione
integrativa, entro il 30 ottobre di ogni anno, predispone un
Piano di utilizzo del Fondo che tenga conto degli eventuali
incarichi da conferire e della loro durata, della realizzazione
di progetti individuali o collettivi e dei criteri per la
valutazione del risultato, della valutazione del rendimento
individuale e collettivo dei dipendenti assegnati e dei criteri
per la loro valutazione, e di ogni altro elemento che
contribuisca a determinare l’assegnazione di quote del
Fondo a singoli dipendenti o a gruppi di essi.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione
integrativa di cui al precedente art.99, il Piano dovrà
indicare l'entità degli incentivi assegnati in relazione alle
differenti caratteristiche qualitative e quantitative degli
incarichi che si intende assegnare, agli obiettivi da
conseguire, agli elementi che contribuiscono a determinare
la valutazione dei dipendenti.
3. Il Piano è comunicato alle R.S.U ed alle organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva che possono
formulare proposte in merito.
4. Il Piano è portato a conoscenza, mediante affissione, a
tutti i dipendenti del comparto interessato.
5. Il Dirigente generale di ciascuna area di contrattazione
integrativa redige, entro il 30 ottobre dell’anno successivo,
contestualmente alla presentazione del Piano, una relazione
provvisoria contenente l’entità delle risorse utilizzate, la
loro ripartizione, e le motivazioni atte a rendere trasparente
la corrispondenza tra i criteri predeterminati e la ripartizione
del Fondo.
6. La relazione di cui al comma precedente è portata a
conoscenza delle R.S.U e delle organizzazioni sindacali
ammesse alle trattative, unitamente al Piano di utilizzo del
Fondo.
7. La relazione finale deve essere redatta entro il 28 febbraio
di ogni anno.
Art.105
Ripartizione del Fondo Unico per gli anni, 2000 e 2001
1. Il Fondo unico per la retribuzione di rendimento e di
posizione di cui al precedente art.104 è distribuito tra i
comparti della contrattazione integrativa in proporzione con
il personale previsto dalla dotazione organica.
2. Per ciascuno degli anni, 2000, 2001, l’ammontare annuo
del Fondo è ripartito tra le diverse Direzioni Generali,
rispettando i seguenti coefficienti:
62
Regione Autonoma della Sardegna
CO.RA.N.
Tabella n° 9 “Coefficienti di ripartizione”
Categoria Coefficiente
Categoria A 1
Categoria B 1,15
Categoria C 1,35
Categoria D 1,47
3. La conseguente dotazione per ciascun comparto della
contrattazione decentrata, per gli anni 2000 e 2001 è la
seguente:
Tabella n° 10 “Dotazione Fondo Unico per Comparto”
Direzioni generali Anno 2000 Anno 2001
Presidenza della Giunta
Legislativo
Ragioneria
Ispettivo
Affari Generali
Personale
Bilancio e programmazione
Centro di programmazione
EE.LL
Ambiente
CFVA
Agricoltura
Turismo
Lavori Pubblici
Industria
Lavoro
Pubblica Istruzione
Sanità
Trasporti
ERSAT
ESAF
ESIT
IZC
I.I.I.
ISOLA
ISRE
SSS
EAF
ERSU CAGLIARI
ERSU SASSARI
EPT
AAST
4. Per il 2001 la distribuzione tra le aree contrattuali sarà
modificata in base alle intervenute variazioni del personale.
Art.106
Disposizioni particolari per i dipendenti del
Centro regionale di programmazione
1. L'ammontare del Fondo unico, per il comparto
contrattuale del Centro regionale di programmazione, è
integrato dalla somma dei compensi speciali spettanti ai
dipendenti in servizio presso il Centro di programmazione ai
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Sardegna
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sensi dell'art. 14 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7
che, a partire dall'1 gennaio 2000, è soppresso.
Art.107
Norma transitoria per l'anno 1999
1. Considerato che per il 1999 non è stato possibile dare
avvio al sistema di attribuzione della retribuzione di
rendimento secondo quanto stabilito dal presente contratto,
è stabilita una erogazione avente carattere straordinario in
favore del personale in servizio, da corrispondersi su base
annua, nella seguente misura:
Tabella n° 11 “Ripartizione retribuzione di rendimento anno 1999”
Ex qualifiche Importi
I, II, III Da quantificare
IV
V
VI
VII
VIII
2. Al personale che abbia cessato o preso servizio durante
l'anno, l'assegno è corrisposto in proporzione al periodo di
servizio prestato.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.107
Rinvio di normativa contrattuale
1. Le parti si impegnano a definire entro sei mesi dalla data
di stipulazione del presente contratto le seguenti materie
che, una volta definite, costituiranno parte integrante del
presente contratto collettivo di lavoro:
riforma del FITQ e adeguamento del Trattamento di
fine rapporto alla disciplina legale;
definizione degli istituti relativi ad erogazioni
retributive di qualsiasi tipo, collegate alla prestazione
lavorativa, e non esplicitamente disciplinati dal presente
contratto che, in mancanza di nuovo accordo entro tale
data, dovranno ritenersi abrogati; SOSTITUIRE: con "confermati".
regolamentazione di forme di sospensione del lavoro
collegate a gravi patologie;
disciplina del telelavoro, del lavoro condiviso e del
lavoro a tempo parziale e suoi eventuali modelli; AGGIUNGERE:
costituzione della Commissione di Conciliazione; Tavolo tecnico per la ridefinizione
aree e profili professionali
modalità di gestione del libretto dei crediti
professionali; Criteri di valutazione del personale
rideterminazione delle indennità e del servizio mensa.
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Art.109
Norma finale
1. Le parti procederanno, entro 6 mesi dalla stipula del presente
contratto, ad una revisione del testo contrattuale, limitatamente alla
forma, alla sua organizzazione, all’indicazione dei riferimenti
legislativi, al fine di facilitarne la consultazione.
2. L’Amministrazione si farà carico della pubblicazione e della
diffusione del testo del presente contratto, nella redazione
aggiornata ai sensi del presente articolo a cura del Comitato per la
rappresentanza negoziale, a tutto il personale del comparto.
3. Entro 1 anno dalla stipula del presente contratto, le parti
procederanno alla disciplina delle materie di cui alla legge 5
novembre 1985, n. 26 e successive modifiche e integrazioni, di
competenza contrattuale. Le restanti materie, fatta salva la riserva
legislativa, saranno disciplinate unilateralmente
dall’Amministrazione regionale nella funzione di datore di lavoro.
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ALLEGATO A
DECLARATORIE
Categoria A
Livelli retributivi A1 – A2
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono
attività semplici e/o ausiliarie e/o riferite ad attività di
supporto che non comportano particolari valutazioni di
merito.
Conoscenze: di tipo operativo generale le cui specifiche
professionali sono rappresentate da capacità manuali
generiche per lo svolgimento di attività semplici, da limitata
complessità dei problemi da affrontare, il cui profilo pratico
è acquisibile mediante esperienza diretta sulla mansione.
Contenuti: di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi
produttivi/amministrativi e di autonomia e responsabilità
riferite al corretto svolgimento dei compiti assegnati.
Criticità operative: di tipo semplice per il cui esercizio è
sufficiente un limitato periodo di pratica operativa e/o
conoscenze di tipo elementare; di ambito supportivo e
strumentale rispetto al processo lavorativo.
Complesso relazionale: di tipo prevalentemente interno.
Accesso: mediante le procedure della legge 28 febbraio
1987, n.56 e dell’art.52, comma 1, lettera b) legge 13
novembre 1998, n. 31.
Requisiti: Diploma di scuola dell’obbligo.
Categoria B
Livelli retributivi B1 - B2 - B3 - B4
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, nel quadro
di indirizzi e procedure definite, in possesso di conoscenze
teoriche e pratiche e di competenze in specifici segmenti
operativi, sono incaricati di svolgere attività caratterizzate Sostituire: con "discrete".
da buone conoscenze specialistiche nei vari campi di
applicazione.
Conoscenze: di tipo specifico e tecnico di base arricchito da
corsi di formazione specialistici (qualificazioni o
specializzazioni), ed il cui profilo pratico è costituito da un Sostituire: con " da un discreto grado di
adeguato periodo formativo di affiancamento e/o di esperienza".
addestramento professionale.
Contenuti: di tipo operativo con l’esplicazione di servizi Sostituire: con " di tipo operativo con
interni e sul territorio rientranti nell’attività responsabilità di risultati parziali rispetto a più
istituzionale o con l’applicazione ai casi concreti sia della ampi processi produttivi e/o amministrativi e con
esperienza specifica acquisita che della l'applicazione ai casi concreti sia della esperienza
valutazione/soluzione indicata nelle istruzioni operative. specifica acquisita, che dalla soluzione indicata
Presuppone un livello di responsabilità ai risultati nelle istruzioni operative."
parziali rispetto a più ampi processi produttivi e/o
amministrativi.
Criticità operative: di discreta complessità accompagnate da
una discreta ampiezza delle possibili soluzioni. Sostituire: con " sia interno di tipo semplice,
Complesso relazionale: tra più soggetti interagenti, sia anche tra più soggetti interagenti, sia esterno (con
esterno che interno ma di tipo indiretto e formale. altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.
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CO.RA.N.
Accesso: mediante le procedure della legge 28 febbraio
1987, n.56 e dell’art.52, comma 1, lettera b) legge 13
novembre 1998, n. 31.
Requisiti: Diploma di scuola dell’obbligo accompagnato da Sostituire: con "corsi di qualificazione
corsi di formazione specializzazione attinenti. o specializzazione attinenti"
Categoria C
Livelli retributivi C1 - C2 - C3
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività
caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici
per il cui svolgimento è necessaria una discreta conoscenza delle
complessità dei processi e delle problematiche da gestire. Sostituire: con "buona".
Le relative decisioni, nell’ambito di una delimitata autonomia
funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori,
prescrizioni, normative modalità e/o procedure definite, ma
possono anche concorrere a supportare i processi decisionali
superiori. e/o direttive sulla base di prescrizioni di massima e/o
secondo metodologie predeterminate.
Cognizioni: di buon livello o di base sul contesto di riferimento
interno ed esterno e delle normative che regolano l’attività
istituzionale dell’ente e la sua organizzazione.
Contenuti: di tipo concettuale con responsabilità di risultati relativi
a specifici processi produttivi e/o amministrativi.
Criticità operative: di media complessità fondata su modelli esterni
predefiniti, accompagnata da una significativa ampiezza delle
possibili soluzioni.
Complesso relazionale: sia interno che esterno, anche di tipo
diretto, nonché intrattenuto direttamente con gli utenti.
Accesso: mediante pubblico concorso.
Requisiti: Diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Categoria D
Livelli retributivi D1 - D2 - D3 - D4
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività
caratterizzate da elevata responsabilità funzionale o preparazione
professionale con facoltà decisionale nell’ambito delle direttive
ricevute o attività specialistiche caratterizzate generalmente dal
possesso di metodologie professionali complesse, da procedure
prevalentemente non standard anche in contesti innovativi.
Sono inoltre inquadrati nella presente categoria i lavoratori
incaricati di svolgere attività comportanti responsabilità nel
coordinamento e/o controllo di altri lavoratori nell’ambito di
articolazioni operative o unità o nuclei di lavoro.
Cognizioni: di tipo pluri-specialistico e presuppone un elevato
livello di qualificazione, conoscenza adeguata del ruolo dell’Ente e
del suo posizionamento, conoscenza approfondita delle normative,
delle regole e dei principi organizzativi nonché dei vincoli esterni
da rispettare.
Contenuti: di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità
di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi e/o
amministrativi.
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Criticità operative: conoscenze ed esperienze idonee ad
assicurare la capacità di gestire e regolare il ruolo ricoperto;
assunzione di responsabilità formali in ordine ala
conduzione di strutture organizzative e alla gestione di
risorse; partecipazione al sistema di valutazione; gestione di
complessità fondate su modelli teorici non immediatamente
impiegabili, accompagnata da una elevata ampiezza delle
possibili soluzioni.
Complesso relazionale: sia interno, di natura negoziale e
complessa, gestito anche tra unità organizzative diverse da
quella di appartenenza, sia esterno di tipo diretto anche con
rappresentanza istituzionale nonché intrattenuto
direttamente con gli utenti, anche di tipologia complessa e
negoziale.
Accesso: mediante pubblico concorso.
Requisiti: Diploma di laurea. Aggiungere: "e laurea breve".
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