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BOZZA CONTRATTO

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BOZZA CONTRATTO
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Regione Autonoma della Sardegna

CO.RA.N.

INDICE

PARTE I............................................................................................................................ 6

DISPOSIZIONI GENERALI .......................................................................................... 6

CAPO I ............................................................................................................................... 6

PRINCIPI ..................................................................................................................... 6

Art.1 Finalità ............................................................................................................. 6

Art.2 Campo di applicazione .................................................................................... 6

Art.3 Durata, decorrenza e procedure di applicazione del contratto ......................... 7

Art.4 Vacanza contrattuale ....................................................................................... 7

PARTE II .......................................................................................................................... 8

RELAZIONI SINDACALI.............................................................................................. 8

CAPO I ............................................................................................................................... 8

PRINCIPI GENERALI............................................................................................... 8

Art.5 Obiettivi e strumenti ........................................................................................ 8

Art.6 I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro ........................................................... 8

CAPO II ............................................................................................................................. 8

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E LA CONCERTAZIONE ................ 8

Art.7 Livelli di contrattazione ................................................................................... 8

Art.8 Contrattazione collettiva integrativa quadro .................................................... 9

Art.9 Contrattazione collettiva integrativa ................................................................ 9

Art.10 Tempi e procedure per la contrattazione integrativa ................................... 10

Art.11 Composizione della delegazione della contrattazione integrativa ............... 10

Art.12 Diritti di Informazione ................................................................................. 11

Art.13 Concertazione .............................................................................................. 12

CAPO III .......................................................................................................................... 12

ATTIVITA’ SINDACALE E DIRITTI SINDACALI ............................................ 12

Art.14 Attività sindacale ......................................................................................... 12

Art.15 Diritto di assemblea ..................................................................................... 12

Art.16 Diritto di affissione ...................................................................................... 13

Art.17 Locali ........................................................................................................... 13

CAPO IV .......................................................................................................................... 13

PERMESSI E DISTACCHI SINDACALI .............................................................. 13

Art.18 Dirigenti sindacali ....................................................................................... 13

Art.19 Permessi sindacali retribuiti ........................................................................ 14

Art.20 Permessi sindacali non retribuiti ................................................................. 15

Art.21 Distacchi sindacali ....................................................................................... 15

Art.22 Ripartizione del contingente dei distacchi ................................................... 16

Art.23 Flessibilità in tema di distacchi sindacali .................................................... 16

Art.24 Aspettative sindacali non retribuite ............................................................. 16

Art.25 Rapporti tra organizzazioni sindacali e RSU ............................................... 17

Art.26 Contributi sindacali ..................................................................................... 17

CAPO V ........................................................................................................................... 18

LO SCIOPERO E LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI 18

Art.27 Norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali ..... 18

Art.28 Trattenute per scioperi brevi ........................................................................ 19

Art.29 Interpretazione autentica dei contratti ......................................................... 19

PARTE III ...................................................................................................................... 20

RAPPORTO DI LAVORO ........................................................................................... 20

CAPO I ............................................................................................................................. 20

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO .............................................. 20

Art.30 Contratto individuale di lavoro .................................................................... 20

Art.31 Periodo di prova .......................................................................................... 20

CAPO II ........................................................................................................................... 21

STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO .................................................... 21

Art.32 Libretto dei crediti professionali ................................................................. 21

Art.33 Orario di lavoro ........................................................................................... 21

Art.34 Riduzione dell’orario di lavoro ................................................................... 23

Art.35 Lavoro a turni .............................................................................................. 23

Art.36 Lavoro notturno ........................................................................................... 24

Art.37 Reperibilità .................................................................................................. 24

Art.38 Straordinario ................................................................................................ 25



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CO.RA.N.

Art.39 Riposi compensativi ..................................................................................... 25

Art.40 Pause e Riposi .............................................................................................. 25

Art.41 Ferie ............................................................................................................. 26

Art.42 Permessi retribuiti ........................................................................................ 27

Art.43 Permessi non retribuiti ................................................................................. 27

Art.44 Permessi brevi .............................................................................................. 27

Art.45 Aspettativa ................................................................................................... 28

Art.46 Sospensione del rapporto di lavoro .............................................................. 28

Art.47 Tutela dei lavoratori disabili e in particolari condizioni psico-fisiche ......... 30

Art.48 Assunzioni obbligatorie e provvedimenti per i dipendenti disabili .............. 30

Art.49 Pari opportunità ............................................................................................ 32

Art.50 Incompatibilità ............................................................................................. 32

Art.51 Libere professioni......................................................................................... 33

Art.52 Mobilità interna ed esterna ........................................................................... 33

Art.53 Igiene e sicurezza sul lavoro ........................................................................ 35

CAPO III ........................................................................................................................... 36

FORMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ....................................................... 36

Art.54 Formazione continua .................................................................................... 36

Art.55 Congedi formativi ........................................................................................ 37

Art.56 Tirocini formativi ......................................................................................... 37

Art.57 Diritto allo studio ......................................................................................... 38

CAPO IV........................................................................................................................... 38

CONTRATTI ATIPICI ............................................................................................. 38

Art.58 Lavoro condiviso - telelavoro ...................................................................... 38

Art.59 Contratto a tempo determinato ..................................................................... 39

CAPO V ............................................................................................................................ 40

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ..................................................... 40

Art.60 Risoluzione del rapporto di lavoro ............................................................... 40

Art.61 Norme disciplinari ........................................................................................ 41

PARTE IV ....................................................................................................................... 42

CLASSIFICAZIONE E INQUADRAMENTO ............................................................ 42

CAPO I ............................................................................................................................. 42

CLASSIFICAZIONE ................................................................................................. 42

Art.62 Il sistema di classificazione .......................................................................... 42

Art.63 Disciplina delle mansioni ............................................................................. 42

Art.64 Differenziazione dei livelli retributivi all'interno delle categorie ................. 43

Tabella n° 1 “Livelli retributivi” ............................................................................. 43

Art.65 Progressione economica all'interno della categoria ...................................... 43

Art.66 Valutazione del servizio prestato nei concorsi pubblici ............................... 44

Art.67 Requisiti per l'accesso nelle categorie .......................................................... 44

Art.68 Valutazione dei dipendenti ........................................................................... 46

Art.69 Riesame ........................................................................................................ 47

Art.70 Comitato per il riesame ................................................................................ 48

Art.71 Decisione del Comitato ................................................................................ 48

Art.72 Disciplina transitoria dell’inquadramento .................................................... 48

Tabella n° 2 “Primo inquadramento” ...................................................................... 48

PARTE V ......................................................................................................................... 49

LA RETRIBUZIONE ..................................................................................................... 49

CAPO I ............................................................................................................................. 49

PRINCIPI GENERALI ............................................................................................. 49

Art.73 Principi ......................................................................................................... 49

Art.74 Ripartizione risorse ...................................................................................... 49

Art.75 La struttura della retribuzione ...................................................................... 50

CAPO II ............................................................................................................................ 51

LA RETRIBUZIONE BASE ..................................................................................... 51

Art.76 La retribuzione base ..................................................................................... 51

Tabella n° 3 “Retribuzione fissa” ............................................................................ 52

Art.77 Prospetto della busta paga ............................................................................ 52

Art.78 Aumenti retributivi tabellari per il biennio 1998-1999 ................................ 52

Tabella n° 4 “Aumenti tabellari” ............................................................................. 53

Art.79 Arretrati 1998 ............................................................................................... 53



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Tabella n° 5 “Ripartizione arretrati 1998” .............................................................. 53

Art.80 Misure perequative in materia di mobilità verticale ex L.R. 24/1989 ......... 53

CAPO III .......................................................................................................................... 54

INDENNITA’ E MAGGIORAZIONI ..................................................................... 54

Art.81 Le indennità ................................................................................................. 54

Art.82 Le maggiorazioni retributive ....................................................................... 55

CAPO IV .......................................................................................................................... 55

CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE ................................ 55

Art.83 Disposizioni per il Corpo delle guardie forestali ......................................... 55

Art.84 Inquadramento del CFVA ........................................................................... 55

Tabella n° 6 “Livelli retributivi CFVA” ................................................................. 56

Art.85 Requisiti per l’accesso ai ruoli..................................................................... 57

Art.86 Modalità d’accesso ...................................................................................... 57

Art.87 Riserva di posti ............................................................................................ 57

Art.88 Progressione economica all’interno del ruolo ............................................. 57

Art.89 Mansioni ...................................................................................................... 57

Art.90 Mobilità nel ruolo unico regionale .............................................................. 57

Art.91 Valutazione del servizio .............................................................................. 58

Art.92 Mobilità ....................................................................................................... 58

Art.93 Retribuzione ................................................................................................ 58

Tabella n° 7 “Retribuzioni CFVA” ......................................................................... 58

Art.94 Soppressione indennità del CFVA .............................................................. 59

Art.95 Indennità d’istituto ...................................................................................... 59

Tabella n° 8 “Indennità d’istituto” .......................................................................... 59

Art.96 Norme di primo inquadramento .................................................................. 59

Art.97 Adeguamento delle retribuzioni a nuovi importi tabellari ........................... 59

CAPO V ........................................................................................................................... 60

LA RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO E DI POSIZIONE ............................. 60

Art.98 La retribuzione di rendimento e di posizione .............................................. 60

Art.99 Criteri generali per la determinazione della retribuzione di rendimento ..... 60

Art.100 Disposizioni per l’affidamento di incarichi ............................................... 61

Art.101 Norma transitoria ....................................................................................... 61

Art.102 Costituzione del Fondo unico per la retribuzione di rendimento e di

posizione ................................................................................................................. 61

Art.103 Fondo unico per la retribuzione di rendimento e di posizione................... 61

Art.104 Gestione del Fondo unico .......................................................................... 62

Art.105 Ripartizione del Fondo Unico per gli anni, 2000 e 2001 ........................... 62

Tabella n° 9 “Coefficienti di ripartizione” .............................................................. 63

Tabella n° 10 “Dotazione Fondo Unico per Comparto” ......................................... 63

Art.106 Disposizioni particolari per i dipendenti del .............................................. 63

Centro regionale di programmazione...................................................................... 63

Art.107 Norma transitoria per l'anno 1999 ............................................................. 64

Tabella n° 11 “Ripartizione retribuzione di rendimento anno 1999” ..................... 64

CAPO VI .......................................................................................................................... 64

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ............................................................... 64

Art.107 Rinvio di normativa contrattuale ............................................................... 64

Art.109 Norma finale .............................................................................................. 65

ALLEGATO A ............................................................................................................... 66

DECLARATORIE ......................................................................................................... 66

ALLEGATO B .... Error! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE R.S.U.Error! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro

Art.1 Obiettivi e finalitàError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

PARTE PRIMA .... Error! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

MODALITA’ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLEError! Bookmark not defined.Errore. Il segna

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIEError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.2 Ambito ed iniziativa per la costituzioneError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito

Art.3 Costituzione delle RSUError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.4 Numero dei componentiError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.5 Compiti e funzioniError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.6 Diritti, permessi, libertà sindacali e tuteleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è defini

Art.7 Durata e sostituzione nell’incaricoError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.



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Regione Autonoma della Sardegna

CO.RA.N.

Art.8 DecisioniError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.9 IncompatibilitàError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.10 Clausola di salvaguardiaError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.11 AdempimentiError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.12 Norma finaleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

PARTE SECONDAError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ELEZIONE DELLA RSUError! Bookmark not defined.Erro

Art.13 Modalità per indire le elezioniError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.14 Quoziente necessario per la validità delle elezioniError! Bookmark not defined.Errore. Il segnali

Art.15 Elettorato attivo e passivoError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.16 Presentazione delle listeError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.17 Commissione ElettoraleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.18 Compiti della Commissione ElettoraleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è d

Art.19 ScrutatoriError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.20 Segretezza del votoError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.21 Schede elettoraliError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.22 PreferenzeError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.23 Modalità della votazioneError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.24 Composizione del seggio elettoraleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è defi

Art.25 Attrezzatura del seggio elettoraleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è defini

Art.26 Riconoscimento degli elettoriError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.27 Certificazione della votazioneError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.28 Operazioni di scrutinioError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.29 Attribuzione dei seggiError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.30 Ricorsi alla Commissione ElettoraleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è def

Art.31 Comitato dei GarantiError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.32 Comunicazione della nomina dei componenti della RSUError! Bookmark not defined.Errore. Il s

ALLEGATO C .... Error! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

ELENCO DELLE SEDI DI COSTITUZIONE DELLE RSUError! Bookmark not defined.Errore. Il segna

ALLEGATO D .... Error! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

ELENCO DELLE SEDI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVAError! Bookmark not defined.Er

ALLEGATO E .... Error! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

ALLEGATO E .... Error! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

CODICE DISCIPLINAREError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.1 Codice di comportamentoError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.2 Sanzioni disciplinariError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.3 Procedimento disciplinareError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.4 Proporzionalità delle sanzioniError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.5 Rimprovero verbale o scritto e multaError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è def

Art.6 Sospensione dal servizio e del trattamento economicoError! Bookmark not defined.Errore. Il segn

Art.7 Licenziamento disciplinare con preavvisoError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è

Art.8 Licenziamento disciplinare senza preavvisoError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non

Art.9 Sospensione proceduraError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.10 Sospensione dal servizio per procedimento penaleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnali

Art.11 PubblicitàError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.12 Patteggiamento della sanzione e Collegio ArbitraleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnal

Art.13 Patrocinio legaleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

ALLEGATO F .... Error! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALEError! Bookmark not defined.Err

Art.1 Modalità per indire le elezioniError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.2 Elettorato attivo e passivoError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.3 Presentazione delle candidatureError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.4 Commissione elettoraleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.5 Compiti della commissione elettoraleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è def

Art.6 ScrutatoriError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.7 Segretezza del votoError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.8 Schede elettoraliError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.9 Modalità della votazioneError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.10 Composizione del seggio elettoraleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è defi

Art.11 Attrezzatura del seggio elettoraleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è defini

Art.12 Riconoscimento degli elettoriError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.



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Regione Autonoma della Sardegna

CO.RA.N.

Art.13 Certificazione della votazioneError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.14 Operazioni di scrutinioError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.15 Attribuzione dei seggiError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.

Art.16 Ricorsi alla commissione elettoraleError! Bookmark not defined.Errore. Il segnalibro non è definito.









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Regione Autonoma della Sardegna

CO.RA.N.





PROPOSTA CORAN PROPOSTA CGIL

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI



CAPO I



PRINCIPI



Art.1

Finalità



1. Il presente accordo contrattuale si ispira ai principi di

riforma introdotti nel pubblico impiego dalla legge 23

ottobre 1992, n. 421, e recepiti nell’ordinamento regionale

con la legge 13 novembre 1998, n. 31, ed assume il

precetto costituzionale di "buon andamento e di

imparzialità della pubblica amministrazione" come finalità

principale dell'azione amministrativa regionale, da

realizzare in termini di più rigorosa trasparenza e di

maggiore efficacia ed economicità.

2. Il presente contratto assume inoltre, come obiettivo

fondamentale, il miglioramento della qualità dei servizi

offerti all’utenza attraverso l'ottimizzazione dei processi

di erogazione dei servizi.



Art.2

Campo di applicazione



1. Il presente contratto si applica:

a) al personale dipendente

dell'Amministrazione regionale con rapporto di lavoro

a tempo indeterminato ed a tempo determinato, escluso

quello con qualifica dirigenziale,

b) al personale dei seguenti Enti strumentali regionali:

 Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in

agricoltura (ERSAT);

 Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF);

 Ente sardo industrie turistiche (ESIT);

 Centro regionale agrario sperimentale (CRAS);

 Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC);

 Istituto incremento ippico della Sardegna (III);

 Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano

(ISOLA);

 Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);

 Stazione sperimentale del sughero (SSS);

 Ente autonomo del Flumendosa (EAF);

 Enti regionali per il diritto allo studio universitario

(ERSU);

2. Trovano in ogni caso applicazione il comma 3

dell’art.69 della Legge regionale 13 novembre 1998, n. AGGIUNGERE: 4. Sono tuttavia escluse dall'

31. applicazione della presente legge le categorie

3. Il presente contratto si applica inoltre ai Consorzi di personale dipendente dall'Amministrazione

provinciali ed interprovinciali per la frutticoltura, alle e dagli Enti i cui rapporti di lavoro sono già

Aziende Autonome di cura, Soggiorno e Turismo, agli regolati da contratti collettivi alla data

Enti Provinciali per il Turismo. Gli oneri contrattuali dell'entrata in vigore della presente legge

sono a carico dei rispettivi Enti. (art.1 c.3 L.R.31/98).







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Regione Autonoma della Sardegna

CO.RA.N.









Art.3

Durata, decorrenza e procedure di applicazione del contratto



1. Il presente contratto disciplina, per quanto riguarda la parte

normativa il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001, e

per quanto riguarda la parte economica il periodo 1 gennaio

1998 - 31 dicembre 1999.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla

data di stipulazione del contratto, salvo diversa prescrizione

del contratto stesso. Gli effetti economici decorrono dal 1°

gennaio 1998, fatte salve le diverse decorrenze espressamente

previste nei successivi articoli.

3. Il contratto, alla scadenza, è prorogato tacitamente di anno

in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con

lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

In caso di disdetta le disposizioni contrattuali restano in

vigore fino a quando non siano state sostituite dal successivo

contratto collettivo.

4. Nel caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa stabiliti

dalla legge finanziaria, l’applicazione del presente contratto è

sospesa, per la parte di spesa eccedente. In tal caso le parti si

incontrano al fine di definire le modalità della modifica

contabile al fine di ripristinare la compatibilità finanziaria.

5. In sede di rinnovo biennale per la parte economica la

contrattazione dovrà avvenire, tenendo conto degli indirizzi

previsti dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993,

avendo come riferimento la comparazione tra l'inflazione

programmata e quella effettivamente intervenuta nel

precedente biennio.



Art.4

Vacanza contrattuale



1. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le

piattaforme sono presentate 3 mesi prima della scadenza del

contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla

scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono

iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

2. In caso di vacanza contrattuale pari a tre mesi

dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle

piattaforme, se successiva, manterrà provvisoriamente

efficacia la disciplina del presente contratto fino alla stipula

del nuovo ed ai dipendenti del comparto sarà corrisposta

l’indennità di vacanza contrattuale a partire dal mese

successivo ovvero dalla data di presentazione delle

piattaforme, se successiva.

3. L’importo dell’indennità di vacanza

contrattuale è pari al 30% del tasso di inflazione

programmata applicato alla retribuzione tabellare.

4. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale l’importo

di cui al precedente comma è pari al 50% dell’inflazione SOSTITUIRE: con "pari al 60%

programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del dell'inflazione programmata".

contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere

erogata.

5. L’indennità di vacanza contrattuale, essendo

una voce eventuale e provvisoria, verrà riassorbita dalla data

di stipulazione del nuovo contratto.





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Regione Autonoma della

Sardegna

CO.RA.N.

PARTE II

RELAZIONI SINDACALI



CAPO I



PRINCIPI GENERALI



Art.5

Obiettivi e strumenti



1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei

distinti ruoli e responsabilità dell’Amministrazione e

delle organizzazioni sindacali, è funzionale

all’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti

al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla

crescita professionale con l’esigenza

dell’Amministrazione di incrementare e mantenere

elevate l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati alla

collettività. Il sistema delle relazioni sindacali è

improntato alla correttezza e trasparenza dei

comportamenti.

2. In coerenza con l’obiettivo descritto il sistema delle

relazioni sindacali si fonda nella garanzia dei diritti di

informazione, concertazione e contrattazione nei casi

previsti dalla legge e dal presente contratto; nella

attivazione di procedure di conciliazione e di

risoluzione delle controversie interpretative in caso di

conflitto; nella autoregolamentazione del diritto di

sciopero.



Art.6

I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro



1. I soggetti sindacali destinatari dei diritti definiti nel

presente capo sono:

a) le Organizzazioni sindacali ammesse alla

contrattazione collettiva;

b) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) le cui

modalità di costituzione sono definite in apposito

regolamento allegato al presente contratto (allegato B);

c) le rappresentanze sindacali aziendali che non

sottoscrivono o che non aderiscono al regolamento di

cui alla lettera b);

2. Ai soggetti sindacali che non rientrano tra quelli

indicati al comma precedente sono comunque garantiti

i diritti del Titolo II dello Statuto dei lavoratori e i

diritti specificamente previsti dal presente contratto.





CAPO II



LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E LA

CONCERTAZIONE



Art.7

Livelli di contrattazione



1. La contrattazione è articolata su tre livelli:

a) contratto collettivo regionale

b) contratto collettivo integrativo quadro



8

Regione Autonoma della Sardegna

CO.RA.N.

c) contratto collettivo integrativo

2. Il contratto collettivo regionale viene stipulato a livello

regionale tra le OO.SS. in possesso dei requisiti di

rappresentatività e il CO.RA.N.



Art.8

Contrattazione collettiva integrativa quadro



1. Gli accordi collettivi quadro sono stipulati tra una

rappresentanza dei Direttori generali e le rappresentanze

sindacali aventi diritto, con l’assistenza del CO.RA.N., sulle

seguenti materie:

a) programmi di formazione del personale;

b) adozione di misure in materia di igiene e sicurezza nei

luoghi di lavoro, nonché di misure necessarie per facilitare il

lavoro dei dipendenti disabili;

c) processi di gestione del flusso documentale legato alla

semplificazione, validazione, autenticità, conservazione e

accesso alla documentazione;

d) criteri generali volti all’omogeneizzazione della

disciplina relativa al fondo di rendimento;

e) processi di informatizzazione dell’Amministrazione

regionale.

2. Salvo esplicito rinvio del contratto regionale, la

contrattazione integrativa quadro non può stipulare accordi

su materie definite dal contratto regionale.

3. Non possono essere sottoscritti contratti integrativi

quadro che comportino, anche a carico di esercizi

successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità

finanziarie definite nel contratto regionale.



Art.9

Contrattazione collettiva integrativa



1. Il contratto collettivo integrativo è stipulato in ogni Direzione

Generale dai soggetti indicati all’art.6 e sulle materie indicate ai

successivi commi.

2. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le

seguenti materie:

a) criteri di valutazione dei dipendenti; SOSTITUIRE: con "Criteri applicativi di

b) criteri per l'erogazione della retribuzione accessoria e di valutazione dei dipendenti".

rendimento;

c) criteri per l'organizzazione del lavoro in conseguenza di

innovazioni organizzative, tecnologiche e della domanda dei

servizi;

d) criteri per l'individuazione delle strutture organizzative non

dirigenziali;

e) criteri per l’assegnazione dei carichi di lavoro;

f) articolazione dell'orario di lavoro;

g) misure per realizzare le pari opportunità tra uomo e donna

nel comparto;

h) gestione delle eccedenze.

3. Salvo esplicito rinvio del contratto regionale, la

contrattazione integrativa non può stipulare accordi su materie

definite dal contratto regionale.

4. Non possono essere sottoscritti contratti integrativi che

comportino, anche a carico di esercizi successivi, impegni di

spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite nel contratto

regionale.







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Sardegna

CO.RA.N.









Art.10

Tempi e procedure per la contrattazione integrativa



1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale,

e le materie ad essi rimesse devono essere trattate in un’unica

sessione negoziale, fatte salve le materie previste dal presente

contratto che per la loro natura richiedano

tempi diversi o verifiche periodiche.

2. La procedura negoziale è avviata, entro 15 giorni dalla

prima elezione delle RSU, dal Direttore Generale o da un suo SOSTITUIRE: entro 30 giorni dalla

delegato, con la convocazione della delegazione sindacale di firma del presente contratto

cui all’art. 11.

3. Il controllo sulla compatibilità dei costi del contratto

collettivo integrativo con i vincoli di bilancio è effettuato

dall’Ufficio del controllo interno di gestione di cui all’art.10

della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. A tal fine la

quantificazione dei costi contrattuali dell’ipotesi di accordo

integrativo è inviata all’Ufficio del controllo interno di

gestione entro 5 giorni dal raggiungimento dell’accordo.

4. L’Ufficio di cui al precedente comma delibera entro 15

giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi

contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende

effettuata positivamente ai fini della sottoscrizione del

contratto. L’Amministrazione garantisce in ogni caso che,

nelle more della costituzione dell’ufficio del controllo interno

di gestione di cui al comma precedente, tale controllo è

affidato ad altro ufficio tecnicamente competente, senza

pregiudizio per gli esiti della contrattazione integrativa, fermo

restando quanto stabilito dal presente comma.

5. Qualora la certificazione non sia effettuata positivamente

la delegazione trattante assume le iniziative per adeguare i

costi contrattuali ai vincoli di bilancio.

6. Il contratto collettivo integrativo deve contenere apposite

clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della

sua attuazione. Esso conserva la sua efficacia fino alla

stipulazione del successivo contratto integrativo.

7. Copia del contratto collettivo integrativo o di altri accordi

collettivi intercorsi nel comparto è trasmesso al CO.RA.N.

entro 15 giorni dalla stipulazione a cura del Dirigente

Generale.



Art.11

Composizione della delegazione della contrattazione

integrativa



1. La delegazione della contrattazione integrativa è composta

per la parte datoriale dal Direttore Generale o da un suo

delegato e per la parte sindacale dalle RSU e dalle

associazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva

regionale.









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CO.RA.N.







Art.12

Diritti di Informazione



1. Ciascuna Direzione generale competente informa i

soggetti sindacali di cui all’art. 6, anche sulle materie non

comprese negli articoli 8 e 9, che abbiano valenza generale,

anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di

lavoro, l'organizzazione degli uffici, e informa sulla qualità

dell’ambiente di lavoro e in merito alla gestione

complessiva delle risorse umane.

2. Su tutte le materie indicate dalle lettere SOSTITUIRE: con "Su tutte le materie

successive, l’informazione deve essere preventiva e deve indicate al comma 1 del presente articolo e

essere fornita tempestivamente ai soggetti sindacali di cui su quelle indicate dalle lettere successive…."

all’art.6:

a) criteri relativi all’organizzazione del lavoro e alla

determinazione dei carichi di lavoro;

b) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;

c) provvedimenti di quantificazione provvisoria delle

dotazioni organiche ai sensi dell’art.39 della legge regionale

13 novembre 1998, n.31;

d) introduzione di nuove tecnologie e processi di

riorganizzazione aventi effetti generali sull’organizzazione

del lavoro;

e) concessione in appalto di attività proprie

dell’Amministrazione nell’ambito della disciplina fissata

dalla legge.

3. L’informazione è successiva sulle materie aventi per

oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei risultati,

nonché su tutte le materie demandate alla contrattazione, è

resa, su richiesta dei soggetti sindacali di cui all’art.6, entro

il 31 dicembre di ogni anno sulle seguenti materie:

a) stato dell’occupazione e politiche degli

organici;

b) parametri e risultati concernenti la qualità e

la produttività dei servizi resi;

c) distribuzione complessiva dei carichi di

lavoro;

d) attuazione dei programmi di formazione del

personale;

e) misure adottate in materia di igiene e

sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) stato di mobilità del personale (interna ed

esterna);

g) qualità del servizio e rapporti con l’utenza.

4. L’informazione deve contenere dati sulla situazione

relativa alle condizioni oggettive in cui si trovano le

lavoratrici, in vista dell’elaborazione in sede di

contrattazione integrativa di azioni positive.









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Art.13

Concertazione



1. I soggetti sindacali di cui all’art. 6 ricevuta

l’informazione di cui all’art.12, comma 2, possono, su

richiesta scritta indirizzata al Dirigente Generale, attivare la

concertazione sugli atti interni di organizzazione aventi

riflessi sul rapporto di lavoro e sulla qualità dell’ambiente

di lavoro.





CAPO III



ATTIVITA’ SINDACALE E DIRITTI SINDACALI



Art.14

Attività sindacale



1. L'Amministrazione regionale riconosce di utilità generale

l'attività sindacale.

2. Ferma restando la disciplina dei Titoli II e III della legge

20 maggio 1970, n. 300 l’attività sindacale è esercitata dalle

organizzazioni sindacali nel rispetto delle norme, del presente

capo.

3. Ai fini del godimento dei diritti definiti nel presente capo,

quando non altrimenti disposto, sono considerate

rappresentative le associazioni sindacali che possiedono i

requisiti di accesso alla contrattazione collettiva regionale.

4. Le Organizzazioni sindacali sono rappresentate da propri

organi direttivi ed esecutivi.



Art.15

Diritto di assemblea



1. I dipendenti hanno diritto di partecipare durante l’orario di

lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali messi a

disposizione dall’Amministrazione, per 10 ore annue pro- SOSTITUIRE: con "12 ore".

capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o

gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o

congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di

interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell’art.

6.

3. La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e

l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono

comunicate, di norma con avviso scritto almeno tre giorni

prima, alla direzione generale interessata, ovvero alla

Direzione generale del personale nel caso di assemblee che

riguardino la generalità dei dipendenti. Eventuali condizioni

eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per

l'amministrazione di uno spostamento della data

dell'assemblea devono essere da questa comunicate per

iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali

promotrici.

4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione

di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili delle

singole unità operative e comunicata alla direzione generale.









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5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni,

l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun

turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici

con servizi continuativi aperti al pubblico.



Art.16

Diritto di affissione



1. I soggetti di cui all'art. 6 hanno diritto di affiggere, in

appositi spazi che ciascuna Direzione Generale ha l'obbligo

di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale

all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e

comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del

lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di

informatica.

2. Nel caso di dislocazione territoriale di diverse sedi della

stessa Direzione Generale, ai soggetti di cui all’art.6 è

garantito, previo accordo con la Direzione, l’esercizio del

diritto di affissione.



Art.17

Locali



1. Ciascuna Direzione Generale pone permanentemente e

gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all’art.6,

l’uso continuativo di un idoneo locale comune per

consentire l’esercizio dell’attività sindacale.

2. A ciascuna OO.SS., in possesso dei requisiti necessari

per la partecipazione alla contrattazione collettiva

regionale, è inoltre concesso l’uso di un locale e di

attrezzature adeguate, per l’esercizio dell’attività sindacale,

per la propria segreteria.





CAPO IV



PERMESSI E DISTACCHI SINDACALI



Art.18

Dirigenti sindacali



1. Sono dirigenti sindacali tutti i lavoratori componenti

degli organi direttivi ed esecutivi delle proprie

organizzazioni a livello aziendale, provinciale, regionale e

nazionale. I nominativi dei dirigenti, con relativa carica,

saranno comunicati sia alla Direzione Generale

dell’Assessorato Affari generali che alla Direzione

Generale cui fa capo. Allo scopo di assicurare il libero

funzionamento delle OO.SS., ai dirigenti indicati dalle

stesse saranno concesse, le prerogative riconosciute dalle

leggi e dal presente contratto.

2. Tutti i dirigenti sindacali non sono, in ogni caso, soggetti

alla dipendenza funzionale quando espletano le loro

funzioni, e conservano, durante lo svolgimento dei loro

compiti, tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed

acquisibili per la qualifica rivestita.

3. I dirigenti sindacali che hanno titolo ad usufruire dei

permessi sindacali retribuiti, giornalieri o orari, dei

distacchi e delle aspettative sindacali, secondo le modalità

definite dal presente contratto, sono anche:

a) i componenti delle RSU;



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Sardegna

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b) i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle

associazioni sindacali rappresentative che dopo le elezioni

delle RSU siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;

c) i dirigenti delle RSA delle associazioni rappresentative

che non abbiano partecipato alla costituzione delle RSU;



Art.19

Permessi sindacali retribuiti



1. I dirigenti sindacali ed i membri delle RSU non collocati in

distacco sindacale, possono fruire di permessi sindacali

retribuiti, giornalieri e orari, a tutti gli effetti equiparati al

servizio prestato nell'amministrazione, per l'espletamento del

loro mandato nonché per la partecipazione a trattative

sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale, per la

partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari

nazionali, regionali, provinciali e territoriali.

2. Nell'ambito dell'Amministrazione regionale e degli Enti è

stabilito un monte orario complessivo per i permessi

sindacali, determinato in ragione di 2 ore per dipendente o SOSTITURE: con "6 ore per dipendente".

dirigente in servizio alla data del 1° gennaio di ogni anno.

3. L'assegnazione del monte ore è effettuata, entro il mese di

gennaio di ciascun anno, ripartendo una quota pari al 10% del

globale in parti uguali, fra tutte le OO.SS. in possesso dei

requisiti necessari per la partecipazione alla contrattazione

collettiva regionale. La parte restante è ripartita in

proporzione al grado di rappresentatività accertato, per

ciascuna Organizzazione Sindacale, in base al numero delle

deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante

alla data del 1° gennaio di ciascun anno. In seguito

all’elezione delle RSU la rappresentatività ai fini della

ripartizione proporzionale dei permessi sarà accertata in base

alla media tra il dato elettorale e il dato associativo.

4. In seguito all’elezione delle RSU il contingente dei

permessi di cui al comma 2 è ripartito in parti uguali tra le

RSU e le OO.SS. Il contingente di permessi di spettanza delle

RSU è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto

massimo attribuito.

5. I dirigenti sindacali che intendano fruire di permessi

sindacali di cui al presente articolo devono darne di norma

comunicazione scritta inderogabilmente almeno ventiquattro

ore prima, al dirigente responsabile della struttura, tramite la

struttura sindacale di appartenenza avente titolo.

L’amministrazione può negare il permesso sindacale solo per

eccezionali e motivate esigenze di servizio.

6. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi

sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella

responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza

dello stesso.

7. In caso di fruizione di permessi sindacali i compensi legati AGGIUNGERE: 8. In coerenza con l'art.14

alla produttività o al rendimento, comunque denominati, comma 1 ("L'Amministrazione riconosce di

spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua utilità generale l'attività sindacale") e con

partecipazione al raggiungimento dei risultati verificati a l'art.19 comma 1 ("i permessi sindacali sono

consuntivo. a tutti gli effetti equiparati al servizio

prestato nell'Amministrazione"), la

valutazione della partecipazione al

raggiungimento dei risultati per chi

usufruisca di permessi sindacali avrà come

fondamentale criterio di riferimento

l'apporto qualitativo e non la semplice

presenza.

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Art.20

Permessi sindacali non retribuiti



1. Le associazioni sindacali rappresentative ove non

intendano utilizzare il monte ore di cui al precedente art. 15

o lo abbiano esaurito, possono beneficiare di ulteriori

permessi non retribuiti per lo svolgimento della normale

attività sindacale e per la partecipazione alle riunioni degli

organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali

e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 14, che

siano componenti degli organismi direttivi delle proprie

confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non

collocati in distacco o aspettativa.

2. In applicazione del presente articolo le organizzazioni

sindacali che intendono beneficiare dei permessi non

retribuiti comunicano alla Direzione generale del

personale, con un preavviso tassativo di almeno 24 ore, i

nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo e le riunioni

cui intendono partecipare.



Art.21

Distacchi sindacali



1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti

indicati nell'art. 14, in servizio con rapporto a tempo

indeterminato, che siano componenti degli organismi

direttivi statutari delle proprie confederazioni ed

organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al

distacco sindacale con mantenimento della retribuzione per

tutto il periodo di durata del mandato sindacale nei limiti

indicati negli articoli successivi.

2. I distacchi dei dirigenti sindacali spettanti alle OO.SS.

aventi titolo ai sensi del comma 1, possono essere utilizzati

anche da altre organizzazioni sindacali di categoria o

confederazioni aderenti alle stesse organizzazioni.

3. I periodi di distacco per motivi sindacali sono equiparati

a tutti gli effetti al servizio prestato in Amministrazione

anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie

e per il compimento del periodo di prova, ove previsto, in

caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica. SOSTITURE: con "categoria".

4. Al dirigente sindacale in distacco è garantito il

trattamento economico complessivo nella misura intera con

riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche. Il

trattamento accessorio legato alla produttività o alla

retribuzione di rendimento comunque denominati, è

attribuito in base all’apporto partecipativo del medesimo al

raggiungimento degli obiettivi assegnati. AGGIUNGERE: 7. I lavoratori in distacco

5. Il distacco ha termine con la comunicazione occupano il relativo posto nella dotazione organica

dell’avvenuta cessazione, da parte delle OO.SS.

6. Il personale in distacco ha diritto, al pari di tutti i

dipendenti, alla formazione professionale.









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Sardegna

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Art.22

Ripartizione del contingente dei distacchi



1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali, SOSTITUIRE: con "Il contingente complessivo dei

spettanti ai dirigenti sindacali di cui all'art.14 per la distacchi sindacali spettanti ai dirigenti sindacali di

durata del presente contratto, è pari a uno ogni 1000 cui all'art.14, è pari ad uno ogni 250 dipendenti o

dipendenti, o frazione di mille, se superiore a 500, da frazione di 250, da ripartirsi proporzionalmente in

ripartirsi proporzionalmente al numero degli iscritti e relazione al numero degli iscritti tra le

costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili organizzazioni sindacali dell'area contrattuale

nell’Amministrazione. "aventi titolo."

2. Le OO.SS. rappresentative aventi titolo a partecipare alla

contrattazione regionale sono le esclusive intestatarie dei

distacchi sindacali previsti dal presente contratto. Alla

ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le

confederazioni e le organizzazioni sindacali si procede in

rapporto al grado di rappresentatività accertato sulla base della

media tra il dato elettorale delle elezioni delle RSU ed il dato

associativo rilevato dal numero delle deleghe sottoscritte.



Art.23

Flessibilità in tema di distacchi sindacali



1. I distacchi sindacali, di cui all’art. 21, sino al limite

massimo del 50% del contingente, possono essere fruiti dai

dirigenti sindacali, anche frazionatamente per periodi non

inferiori a tre mesi ciascuno.

2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali per i

dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono

essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio

ridotta al 50% - previo accordo del dipendente stesso con

l'amministrazione sulla tipologia di orario prescelta tra quelle

sotto indicate:

a) in tutti i giorni lavorativi;

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della

settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in modo

da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale

prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in

considerazione.

3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il

numero dei dirigenti distaccato risulterà aumentato in misura

corrispondente, fermo rimanendo l'intero ammontare dei

distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità

superiore.



Art.24

Aspettative sindacali non retribuite



1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli

organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e

organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di

aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro

mandato.

2. L’aspettativa non retribuita può essere utilizzata con le

modalità previste dall'art. 20.

3. I dirigenti che intendano esercitare il diritto all’aspettativa

sindacale non retribuita devono darne comunicazione scritta

all’Assessorato regionale competente in materia di personale

per il tramite della propria associazione sindacale.







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4. Il personale in aspettativa sindacale ha diritto, al pari di

tutti i dipendenti, alla formazione professionale.

5. L’aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi

causa, del mandato sindacale.



Art.25

Rapporti tra organizzazioni sindacali e RSU



1. Per effetto degli articoli precedenti le OO.SS.

rappresentative sono complessivamente titolari dei

seguenti diritti:

a) diritto ai permessi retribuiti nella misura prevista

dall'art. 19;

b) diritto ai permessi-non retribuiti di cui all'art. 20;

c) diritto ai distacchi sindacali di cui all’art.21;

d) diritto all’aspettativa non retribuita di cui all'art. 24;

2. Le RSU sono titolari del diritto ai permessi non

retribuiti e retribuiti nella misura prevista dagli artt. 19 e

20.

3. I rapporti tra OO.SS. rappresentative e le RSU in tema

di diritti e libertà sindacali, con particolare riferimento ai

poteri e competenze contrattuali nei luoghi di lavoro,

sono disciplinati, per tutto quanto non previsto dal

presente contratto, dal regolamento sulle RSU allegato al

presente contratto.



Art.26

Contributi sindacali Comma 3

SOSTITUIRE: con "primo mese successivo alla

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da revoca."

tasse di bollo e registrazione ai sensi della legge 20 maggio ELIMINARE la seguente frase "salvo che il

1970, n.300, a favore dell'Organizzazione sindacale dipendente non abbia accettato espressamente,

prescelta, per la ritenuta del contributo associativo, stabilito al momento della delega della firma, condizioni

dall'Organizzazione sindacale medesima, sulla propria differenti".

retribuzione mensile. A tal proposito v. D. P.C.M. 30.11.1995 di

2. La delega ha validità per un anno solare, ovvero, per autorizzazione all'ARAN per la sottoscrizione

frazione di anno con decorrenza dal primo giorno del mese del contratto quadro per la disciplina delle

successivo a quello di rilascio al 31 dicembre di ogni anno e ritenute sindacali; Contratto collettivo quadro

si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata siglato tra ARAN e CGIL, CISL, UIL,

dall’interessato. CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA,

3. La revoca della delega va inoltrata in forma CONFEDIR, RDB/CUB, USPPI ed Unione

scritta, all’Amministrazione di appartenenza ed Italiana quadri l'8.2.1996 art. 1, comma1, lettera

c) "il dipendente può revocare in qualsiasi

alla Organizzazione Sindacale interessata e momento la delega rilasciata ai sensi del comma

produce i suoi effetti il primo giorno del secondo 1 inoltrando la relativa comunicazione

mese successivo alla revoca. Salvo che il all'amministrazione di appartenenza ed

dipendente non abbia accettato espressamente, all'organizzazione sindacale interessata"; l'art.3

al momento della firma della delega, condizioni specifica addirittura che la disciplina

preesistente in materia di contributi sindacali

differenti. vale fino al rinnovo dei CCNL "salvo per quanto

riguarda modalità ed effetti della revoca della

delega, per i quali si applica quanto previsto

dall'art.1, comma1, lettera c).)









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Sardegna

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4. L'Amministrazione Regionale è tenuta al versamento

mensile delle relative quote, secondo le modalità

determinate dalle Organizzazioni sindacali.

5. L’Amministrazione regionale e gli Enti trasmettono al

CO.RA.N., con cadenza semestrale i dati relativi alle

deleghe di ciascuna Organizzazione sindacale.





CAPO V



LO SCIOPERO E LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE

DEI CONFLITTI



Art.27

Norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici

essenziali



1. Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, i

servizi sottoelencati sono da considerare essenziali nell'ambito

dell'area contrattuale:

a) il servizio di segreteria della Giunta regionale per

fronteggiare esigenze ed eventi straordinari ed eccezionali,

nonché il Servizio della Ragioneria generale, limitatamente

al periodo di tempo strettamente necessario per il

pagamento degli stipendi, tenendo conto dell'organizzazione

dell'area contrattuale;

b) il servizio elettorale, limitatamente al periodo antecedente e

successivo allo svolgimento delle consultazioni elettorali,

stabilito dalle norme vigenti;

c) i servizi di igiene, sanità ed attività assistenziale, con

particolare riferimento ai servizi che garantiscono

l'assistenza ed il vitto agli ospiti delle case di riposo;

d) la protezione civile, la tutela del patrimonio ambientale, nei

casi di stato di emergenza o calamità naturali ed il periodo

stabilito dall'Ordinanza regionale antincendio;

e) l'approvvigionamento e la distribuzione di beni

e servizi di prima necessità, nonché la gestione e la

manutenzione dei relativi impianti, con particolare riferimento

alle forniture idriche ed alla garanzia di prestazioni ridotte

anche con il personale in reperibilità;

f) la tutela e la custodia del patrimonio della

Regione e degli Enti regionali, con riferimento agli edifici,

cantieri, impianti ed arredi;

g) il servizio legislativo ed il relativo settore del

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna,

per la promulgazione di leggi ed atti di contenuto non

procrastinabile;

h) i servizi attinenti alla custodia, al

sostentamento ed all'intervento igienico-sanitario per gli

animali.

2. I servizi essenziali sono garantiti mediante l'individuazione,

per le diverse qualifiche e le professionalità addette ai servizi

stessi, di un contingente sino al 20% dei dipendenti in servizio,

che sarà esonerato dallo sciopero per assicurare, senza ricorso

al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni

indispensabili inerenti ai servizi medesimi. Sarà cura

dell'Amministrazione interessata individuare il suddetto

contingente, rispettando di volta in volta il criterio della

rotazione tra dipendenti di pari qualifica e profilo



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professionale; dell'individuazione è data preventiva notizia

all'Organizzazione sindacale che ha proclamato l'azione di

sciopero.

3. Le Organizzazioni Sindacali sono tenute a comunicare la

proclamazione dello sciopero con un preavviso non inferiore a

giorni 10, durante lo stesso periodo di tempo, le

Amministrazioni interessate all'azione di sciopero, convocano

le parti al fine di esperire ogni utile tentativo di composizione

del conflitto.

4. Non possono essere proclamati scioperi nei 5 giorni che

precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali,

regionali, provinciali, comunali e referendarie.



Art.28

Trattenute per scioperi brevi



1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le

relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva

durata dell'astensione dal lavoro.



Art.29

Interpretazione autentica dei contratti



1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del

Contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si

incontrano, su richiesta scritta, entro 30 giorni per definire

consensualmente il significato della clausola controversa.

2. La parte interessata invia all’altra parte una lettera

raccomandata contenente una sintetica descrizione dei fatti e

degli elementi di diritto su cui si basa la controversia. Tale

descrizione deve quindi fare riferimento a problemi

interpretativi ed applicativi di rilevanza generale. La

procedura d’interpretazione deve concludersi entro 30 giorni

della data del primo incontro.

3. Con analoghe modalità si procede, quando insorgano

controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi

decentrati tra le parti che li hanno sottoscritti.

4. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin

dall’inizio della vigenza del contratto.









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Sardegna

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PARTE III

RAPPORTO DI LAVORO



CAPO I



COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI

LAVORO



Art.30

Contratto individuale di lavoro



1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è

costituito e regolato da contratti individuali, secondo le

disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del

presente contratto.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la

forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) inquadramento professionale nella categoria e

livello retributivo iniziale;

d) attività corrispondenti alla categoria di

appartenenza;

e) durata del periodo di prova;

f) sede di destinazione dell'attività lavorativa;

g) termine finale del contratto di lavoro a tempo

determinato.

3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è

regolato dal contratto collettivo nel tempo vigente anche per le

cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di

preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del

contratto, l'annullamento della procedura di reclutamento che

ne costituisce il presupposto.

4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo

pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto

individuale di cui al comma 1, indica anche l'articolazione

dell'orario di lavoro.



Art.31

Periodo di prova



1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è

soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come

segue:

a) 6 mesi per il personale inquadrato nelle categorie A e B;

b) 12 mesi per le restanti categorie.

2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene

conto del servizio effettivamente prestato.

3. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione

del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il

rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o

malattia derivante da causa di servizio il dipendente ha diritto

alla conservazione del posto fino alla completa guarigione

clinica.

4. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal

rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Il recesso

opera dal momento del recepimento della comunicazione da parte della

controparte. L’Amministrazione tuttavia, salvo giusta causa, si avvale





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della facoltà di recedere solo al termine del periodo di prova. Il recesso

deve essere motivato.

5. Compiuto il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro

sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio

con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a

tutti gli effetti.

6. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino

all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della

tredicesima e quattordicesima mensilità; spetta altresì la

retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non

godute.

7. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra

amministrazione del comparto contrattuale, durante il periodo di

prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione,

e in caso di mancato superamento dello stesso ha diritto ad

essere reintegrato nella posizione precedentemente ricoperta.

8. Il dipendente vincitore di concorso presso altra

amministrazione o assunto presso altro datore di lavoro ha diritto

alla conservazione del posto senza retribuzione sino al termine

del rispettivo periodo di prova. Tale periodo non potrà tuttavia

superare i 3 mesi.



CAPO II



STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO



Art.32

Libretto dei crediti professionali



1. Viene istituito un libretto di crediti professionali che contiene

gli atti, attestati, certificazioni ed ogni altro documento

considerato utile ai fini professionali.

2. Le modalità di gestione del libretto saranno definite con

apposita intesa tra le parti entro sei mesi dalla stipulazione del

presente contratto.



Art.33

Orario di lavoro



1. Premesso che è stato assunto come obiettivo primario quello

di armonizzare gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di

lavoro con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle

amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione europea nonché

con quelli del lavoro privato, il presente contratto disciplina i

principi generali dell’orario di lavoro, mentre spetta alla

contrattazione integrativa stabilire le articolazioni dell’orario e

ogni forma di flessibilità compatibile con le esigenze

organizzative di ogni singola unità lavorativa. L’orario di lavoro

è determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) miglioramento delle qualità delle prestazioni;

b) ampliamento della fruibilità dei servizi da parte

dell’utenza;

c) rispetto dei carichi di lavoro.

2. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuite

su 5 giornate lavorative e 2 rientri pomeridiani.

3. L’orario convenzionale è il seguente:

Mattina ingresso uscita

(dal lunedì al venerdì) 8.00 14.00

Pomeriggio ingresso uscita

(2 giornate lavorative) 16.00 19.00



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4. Le parti consentono l’inserimento di una fascia flessibile oraria

che sarà regolamentata dal contratto integrativo e che nelle more

della stipula dello stesso avrà questo regime:



Mattina ingresso uscita Mattina ingresso uscita

(dal lunedì al venerdì) 7.30-8.30 13.30- (dal lunedì al venerdì) 7 - 9 13 - 15

14.30

Pomeriggio ingresso uscita

Pomeriggio ingresso uscita (2 giornate lavorative) 15 - 17 18 - 20

(2 giornate lavorative) 15.30-16.00 18.30-

19.30 Riconferma DPG 116/90







5. I dipendenti devono essere presenti sul luogo di lavoro nella

fascia antimeridiana dalle ore 8.30 alle ore 13.30, e in quella

pomeridiana tra le ore 16.00 e le ore 18.30 (fascia obbligatoria).

Resta in facoltà dell’Amministrazione in casi di motivate esigenze

organizzative avere la disponibilità del personale necessario

nell’orario convenzionale.

6. L’ingresso in servizio e l’uscita sono registrati mediante il

tesserino magnetico individuale. Il tesserino costituisce una

dotazione strettamente personale e deve essere utilizzato

esclusivamente dal titolare.

7. La rilevazione sarà eseguita con i sistemi automatici omogenei

per tutti gli appartenenti alla struttura organizzativa. In caso di

impossibilità del ricorso alla rilevazione automatica la

contrattazione integrativa potrà stabilire modalità alternative. La

mancata o errata registrazione dell’orario di presenza deve essere

prontamente comunicata alla struttura competente per le

rilevazioni.

8. Nel caso che situazioni particolari impediscano il rispetto

dell’orario di ingresso è dovere del dipendente avvisare

telefonicamente il dirigente cui è assegnato o la struttura per le

rilevazioni delle presenze.

9. L’orario di lavoro contrattualmente previsto deve essere SOSTITUIRE: "Il dipendente è

completato nell’ambito di ciascuna settimana. E’ consentita

una carenza di orario su base settimanale nella misura

tenuto a recuperare entro il mese

massima di 30 minuti da recuperare nell’arco della settimana successivo le ore effettuate in

successiva. Carenze di orario eccedenti tale limite che non meno rispetto all'ordinario

siano giustificate costituiscono inadempienze e determinano orario di lavoro.

corrispondente decurtazione dalla retribuzione.

10. Successivamente alla segnalazione di presenza sul lavoro i

collaboratori non possono allontanarsi dall’ufficio senza preventiva

ed espressa autorizzazione del dirigente cui fanno capo. Qualunque

allontanamento autorizzato dalla sede di lavoro e qualunque

sospensione dell’attività lavorativa (assemblea, permesso

sindacale, permesso ordinario, etc.) deve essere segnalato mediante

il tesserino magnetico.

11. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Solo per

particolari servizi ed esigenze legate alla incolumità di persone e/o

cose ed alla pubblica utilità, la prestazione lavorativa è

eccezionalmente consentita oltre tale limite.

12. Il dipendente che, per esigenze dell'Amministrazione, debba

prestare servizio in un giorno festivo, fermo restando l’obbligo di

prestare il normale orario di lavoro settimanale, ha diritto a fruire

del giorno di riposo entro la settimana successiva.



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13. Per servizi aperti al pubblico, per quelli connessi a speciali

esigenze della comunità, per servizi di elaborazione automatica dei

dati e per altri servizi continuativi connessi a specifiche esigenze

funzionali, possono essere istituiti turni obbligatori, anche festivi,

durante i quali il lavoro è distribuito organicamente nelle ore

antimeridiane, pomeridiane e notturne.

14. Particolari orari di servizio possono essere previsti per

l'espletamento di attività esterne di carattere professionale

connesse a compiti istituzionali. 15. PROPOSTA banca delle ore (v:

contratti chimici e metalmeccanici).







Art.34

Riduzione dell’orario di lavoro

SOSTITUIRE: "1. Al personale

1. La riduzione dell’orario di lavoro, con corrispondente adibito a regimi di orario

riduzione della retribuzione, può essere richiesta dal articolato in più turni è applicata,

dipendente per motivi familiari o personali, e può comportare a decorrere dalla data dell'entrata

una diminuzione del monte ore settimanale, mensile, in vigore del presente contratto, la

plurisettimanale e annuale. Tale riduzione può essere riduzione di orario a 35 ore

concordata con le modalità più idonee alla soddisfazione del settimanali".

bisogno del dipendente richiedente, compatibile con le esigenze Per quanto riguarda i permessi per

di servizio, e non può eccedere il 50% dell’orario intero. gravi esigenze personali o familiari

RICONFERMA DPG 193/86 art.

3.13 lettera i).





Art.35

Lavoro a turni



1. Allo scopo di far fronte ad esigenze funzionali che prevedono la

continuità del servizio anche nei giorni festivi e nell’arco delle 24

ore giornaliere, l’orario di lavoro può essere articolato in turni di

lavoro avvicendati antimeridiani, pomeridiani e notturni. I turni di

lavoro medesimi, ordinariamente, sono articolati in:

antimeridiano 06 - 14

pomeridiano 14 - 22

notturno 22 - 06

2. Ai dipendenti inseriti in turni di lavoro avvicendati compete

oltre alla retribuzione delle ore effettivamente prestate una

maggiorazione oraria.

3. Il personale incluso in turni di lavoro avvicendati non può

usufruire dell'orario flessibile.

4. Per servizi aperti al pubblico, per quelli connessi a speciali

esigenze della comunità, per servizi di elaborazione automatica dei

dati e per altri servizi continuativi connessi a specifiche esigenze

funzionali, possono essere istituiti turni obbligatori, anche festivi,

durante i quali il lavoro è distribuito organicamente nelle ore

antimeridiane, pomeridiane e notturne.

5. Il lavoratore deve fruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno

seguente di un intervallo di almeno 11 ore, salvo particolari SOSTITUIRE: "Intervallo di

servizi ed esigenze legate all’incolumità di persone e/o cose ed alla almeno 12 ore "(v. successivo art.40)

pubblica utilità.

6. Non possono essere effettuati più di 5 turni notturni al mese.









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Art.36

Lavoro notturno

1. Il lavoro notturno è disciplinato dal decreto legislativo 26

novembre 1999, n.532 e dalle seguenti disposizioni.

2. E’ vietato adibire le lavoratrici al turno di lavoro notturno

dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al

compimento del primo anno di età del bambino.

3. Può fare richiesta di non essere adibito a turni notturni il

lavoratore che abbia la moglie o convivente nella situazione di

cui al comma precedente.

4. Non può essere adibito a lavoro notturno:

a) il genitore che abbia un figlio di età inferiore

ai 3 anni;

b) il genitore unico affidatario di un figlio

convivente di età inferiore agli anni 12;

c) il genitore con figlio disabile ai sensi della

normativa vigente.

4. Sono adibiti al lavoro notturno prioritariamente i dipendenti

che ne facciano richiesta.

5. Il lavoratore adibito a turni di lavoro notturno è soggetto a

visita medica annuale, a carico dell’amministrazione, come

misura preventiva e di accertamento dell’idoneità al lavoro da

svolgere.



Art.37

Reperibilità



1. L’Amministrazione ha facoltà di richiedere la reperibilità

per lo svolgimento di particolari servizi.

2. Non possono effettuarsi più di 6 giorni di reperibilità al

mese, tra i quali non più di due festivi.

3. Il personale inserito in turni di reperibilità, qualora non sia

previsto l’utilizzo di telefoni cellulari aziendali, deve fornire

all'Amministrazione di appartenenza il proprio recapito

telefonico ed assicurare l’intervento entro il termine di 30/40

minuti dalla chiamata, in relazione alla distanza dal luogo di

residenza.

4. Al dipendente in reperibilità che sia chiamato a prestare il

proprio lavoro è corrisposta oltre all’indennità di reperibilità la

maggiorazione dovuta. Il dipendente che sia chiamato in

servizio durante le ore notturne non può prestare attività

lavorativa il giorno successivo.

5. Nelle strutture che prevedono turni settimanali, la

reperibilità non può essere disposta nella giornata di riposo.

6. I turni di reperibilità sono disposti dal dirigente responsabile AGGIUNGERE: "provvedimento da

del servizio con provvedimento che indica le esigenze e le rendere noto ai dipendenti attraverso

modalità del servizio di reperibilità. affissione nella bacheca della Direzione

Generale…"









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Art.38

Straordinario



1. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere

progressivamente limitato. Si conviene la progressiva

riduzione di tale voce per un importo pari al 15%

dell’ammontare annuo con base 1999 sino alla data di

scadenza del presente contratto.

2. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso solo in casi

eccezionali.

3. Ciascun dipendente non può effettuare più di 90 ore annuali

e 30 settimanali; la contrattazione integrativa stabilisce i criteri

per la distribuzione mensile o trimestrale a ciascun dipendente.

E’ facoltà del dipendente optare tra la relativa indennità o la

sua compensazione.

4. Il lavoro straordinario è autorizzato preventivamente dal

dirigente responsabile, con l’indicazione delle motivazioni di

vigenza e di durata, di cui viene fornita comunicazione tramite

affissione. AGGIUNGERE: "nella bacheca della

5. In mancanza di autorizzazione preventiva o di successivo Direzione Generale".

accertamento a seguito di situazioni di emergenza, le

prestazioni eccedenti l’orario di lavoro non danno diritto alla

relativa maggiorazione.

6. Non danno inoltre diritto alla relativa maggiorazione

prestazioni che, benché preventivamente autorizzate, siano

ciascuna inferiore a 30 minuti.

7. L’Amministrazione di norma distribuisce il 60% del monte

ore di straordinario in proporzione alla dotazione organica di

ciascuna Direzione Generale.



Art.39

Riposi compensativi



1. I riposi compensativi dell’orario di straordinario sono un

diritto del dipendente, e le modalità di fruizione devono essere

preventivamente concordate con il dirigente responsabile in

relazione alle esigenze di servizio.

2. I riposi compensativi salvo diversa determinazione della

contrattazione integrativa, devono essere effettuati entro il

mese successivo a quello in cui sono originati

compatibilmente alle esigenze di servizio.

3. La compensazione potrà essere effettuata liberamente dal

dipendente nelle fasce di flessibilità dell’orario di lavoro,

disciplinate dal contratto integrativo.



Art.40

Pause e Riposi



1. Pausa giornaliera

Il personale non può essere adibito al lavoro per più di 7 ore

lavorative continuative. La pausa giornaliera deve essere di

almeno 1 ora tra la fascia lavorativa antimeridiana e il rientro

SOSTITUIRE: 30 minuti

pomeridiano.

2. Riposi giornalieri

L’intervallo minimo tra due giornate lavorative deve essere di

12 ore.









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Art.41

Ferie



1. Nel corso di ogni anno il lavoratore ha diritto ad un periodo

di ferie durante il quale decorre l’intero trattamento

economico. Non è ammessa in alcun modo la rinuncia alle

ferie né il pagamento dell’indennità sostitutiva.

2. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano INSERIRE: "che andranno motivate per

reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, o su iscritto"

richiesta del dipendente per motivate esigenze di carattere

personale e compatibilmente alle esigenze di servizio, le ferie

dovranno essere fruite inderogabilmente entro il primo

semestre dell’anno successivo.

3. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un

periodo di ferie pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi ELIMINARE E RICONFERMARE DPG

delle due giornate previste dall’art. 1 comma 1, lettera a), 116/90

della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

4. Nel caso che presso l’ente o la struttura cui il dipendente

è preposto l’orario di lavoro si articoli su cinque giorni, il

sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie

spettanti ai sensi del precedente comma sono ridotti a 28

giorni, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1

comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.

5. Sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire

nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla

menzionata legge 23 dicembre 1977, n. 937.

6. Nell’anno di assunzione o di cessazione, la durata delle

ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio

prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è

considerata come mese intero.

7. D’intesa con la Direzione il lavoratore può usufruire

dell’intero periodo di ferie o di una parte di esso in qualsiasi

periodo dell’anno. Compatibilmente con le esigenze di

servizio il lavoratore può frazionare le ferie in più periodi. I

turni di ferie devono essere fissati tempestivamente dalla

Direzione, confermati e rispettati, solo in casi straordinari si

possono concordemente variare.

8. Solo per particolari esigenze di servizio le ferie possono

essere divise in più turni uno dei quali non può essere inferiore

a 15 giorni nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30

settembre.

9. Qualora le ferie già in corso siano sospese o interrotte per

motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle

spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per

l’eventuale di ritorno nella località in cui si trovava in ferie al

momento del richiamo in servizio. Fermo restando il diritto di

completare le ferie stesse in epoca successiva, spettano,

inoltre, l’indennità di missione per il viaggio di rientro in sede

e il rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non

goduto.

10. Nel caso di assenza dal servizio il periodo di ferie

spettante viene ridotto in tanti dodicesimi quanti sono i mesi

interi di assenza. Il diritto alle ferie non è riducibile per

assenza per malattie e infortuni, anche se tale assenza si sia

protratta per un intero anno. In queste ipotesi è la Direzione

che fissa le ferie in base alle proprie esigenze organizzative.

11. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente

documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o che

abbiano comportato la necessità del ricovero ospedaliero.

Dell’insorgere delle suddette infermità va data immediata



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informazione alla Direzione.



12. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora le

ferie spettanti a tale data non siano state fruite, o non possano

essere fruite nel periodo di preavviso, per esigenze di servizio

si procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Nel caso di

cessazione per decesso del dipendente viene corrisposta agli

eredi aventi diritto la somma corrispondente ai giorni di ferie

maturati e non goduti.



Art.42

Permessi retribuiti



1. A richiesta del dipendente sono concessi permessi retribuiti

per i seguenti documentati motivi:

a) partecipazione a concorsi od esami di

scuole di ogni ordine e grado abilitati al rilascio di titoli legali

limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove con un tetto

massimo di sei giorni ad anno, incrementati di ulteriori giorni SOSTITUIRE: "venti giorni ad anno".

di viaggio documentati;

b) in occasione del matrimonio per 15

giorni consecutivi di calendario; INSERIRE norme per i congedi

c) nascita di figli, lutti per il coniuge, i parentali e mantenimento norme di

conviventi e per parenti entro il secondo grado per un periodo maggior favore

di 3 giorni per ogni causale ad anno;

d) il dipendente ha altresì diritto, ove ne

ricorrano le condizioni, agli altri permessi retribuiti previsti

da specifiche disposizione di legge.

2. I permessi di cui al comma 1 possono essere fruiti

cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e

sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. Durante i

predetti utilizzi al dipendente spetta l’intera retribuzione

esclusi i compensi per lavoro straordinario e le indennità per la

prestazione lavorativa svolta dal richiedente.



Art.43

Permessi non retribuiti



1. Per gravi motivi di famiglia e di indole privata possono

essere accordati adeguati permessi, non retribuiti per la durata

massima di 30 gg. nell’anno.

2. Hanno diritto a permessi non retribuiti i lavoratori designati

all’Ufficio di Giudice popolare, componenti delle

Commissioni per l’impiego e i consiglieri di parità.





Art.44

Permessi brevi



1. Al dipendente può essere concesso, a domanda e su

valutazione del Dirigente della struttura cui è assegnato, di

assentarsi dal servizio, anche per parte dell’orario

giornaliero, per la partecipazione a riunioni degli organismi

rappresentativi scolastici, o per esigenze personali

inderogabili quali le prestazioni sanitarie documentate.

2. I permessi complessivamente concessi non possono

eccedere 30 ore nel corso dell'anno; entro quindici giorni, SOSTITUIRE : "36 ore nel corso dell'anno".

secondo modalità individuate dal Dirigente, il dipendente è

tenuto a recuperare integralmente in un'unica o più soluzioni

le ore non lavorate corrispondenti all’ammontare delle ore

utilizzate per i permessi.



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3. In caso di mancato recupero si determina la corrispondente

decurtazione della retribuzione.



Art.45

Aspettativa



1. Il dipendente può essere collocato in aspettativa non retribuita

per servizio militare, per richiamo alle armi, per cariche elettive

sino alla scadenza del servizio o del mandato. Hanno diritto ad

aspettativa per mandato politico i lavoratori eletti membri del

Parlamento, del Consiglio Regionale, membri di consigli e di

giunte di enti territoriali e di altri enti pubblici.

2. L’Amministrazione, compatibilmente con le sue esigenze

organizzative, può riconoscere al lavoratore che ne faccia richiesta

una aspettativa per motivi personali e di famiglia, o per la

partecipazione a programmi di cooperazione internazionale

realizzati da organismi delle Nazioni Unite, Enti pubblici,

Organizzazioni non governative.

3. L’aspettativa non è retribuita e non rileva ai fini della

maturazione dell’anzianità.

4. In ogni caso, al dipendente collocato in aspettativa, è conservato

il posto di lavoro, nella categoria e livello professionale ricoperto.

5. I periodi di aspettativa non si cumulano con le assenze per

malattia previste nel successivo articolo.

6. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai dipendenti

dell’Amministrazione e degli enti cui sia stato conferito da un altro

ente pubblico un incarico di funzione dirigenziale con contratto a

tempo determinato, ovvero cui sia stato conferito da un ente locale

della Sardegna un incarico di direttore generale, di dirigente, di alta

specializzazione o di funzionario dell’area direttiva con contratto a

tempo determinato, che sono collocati in aspettativa senza assegni

per il periodo di durata del contratto, con riconoscimento

dell’anzianità di servizio senza oneri previdenziali a carico

dell’Amministrazione di provenienza.





Art.46

Sospensione del rapporto di lavoro



1. In caso di assenza accertata per malattia, l’Amministrazione

conserva il posto e il trattamento economico al lavoratore che

abbia superato il periodo di prova per un periodo massimo di 18

mesi.

Ai fini del computo si cumulano tutte le assenze per malattia

intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso.

Superati i primi 18 mesi, su richiesta del lavoratore, previo

accertamento che l’inidoneità non sia permanente, può essere

concesso, per casi particolarmente gravi, un periodo di assenza di

ulteriori 18 mesi.

L’eventuale dichiarazione di inidoneità permanente determina la

risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo al dipendente

l’indennità sostitutiva di preavviso.

Nel caso in cui il lavoratore, durante il periodo di assenza per

malattia, sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo

svolgimento delle mansioni della propria categoria,

l’Amministrazione, compatibilmente alle esigenze della sua

struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può

utilizzarlo in mansioni equivalenti oppure, ove ciò non sia

possibile, con l’accordo dell’interessato anche in mansioni di

categoria inferiore.



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2. I periodi di malattia, fino ad un massimo di 18 mesi nel triennio,

non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio.

Al dipendente che si assenti per malattia sono riconosciuti:

a) per i primi nove mesi di assenza l’intera retribuzione base con

esclusione di ogni altro compenso accessorio;

b) per i successivi altri tre mesi il 90% della retribuzione come

sopra determinata;

c) per i successivi altri sei mesi il 50% della retribuzione come

sopra determinata.

Gli eventuali periodi di assenza eccedenti i 18 mesi non sono

retribuiti.

3. L’assenza per malattia deve essere comunicata al Servizio di

appartenenza con tempestività e comunque all’inizio dell’orario di

lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale

prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento.

Il dipendente deve altresì recapitare o trasmettere al Servizio entro

due giorni dall’inizio dell’assenza un certificato rilasciato dal

medico, che attesti la malattia e indichi la prevedibile durata della

stessa.

L’Amministrazione può disporre accertamenti per il controllo della

malattia attraverso le competenti strutture sanitarie.

Il dipendente che durante l’assenza per particolari motivi, dimori in

luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva

comunicazione precisando l’indirizzo dove può essere reperito.

Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa

autorizzazione del medico curante, è tenuto a farsi trovare nel

domicilio comunicato all’Amministrazione, in ciascun giorno,

anche se domenicale o festivo, nelle fasce orarie stabilite dalle

ASL competenti per territorio. Qualora il dipendente debba

allontanarsi, durante le fasce di reperibilità dall’indirizzo

comunicato, per prestazioni e visite mediche o accertamenti

specialistici o per altri giustificati e documentati motivi, è tenuto a

darne preventiva comunicazione all’Amministrazione.

4. L’assunto a tempo determinato assente per malattia ha diritto

alla conservazione del posto nel limite della durata fissata dal

contratto a tempo determinato. Non può, in ogni caso avere un

periodo di

conservazione del posto superiore al 50% della durata del

contratto, né a 18 mesi. Il rapporto di lavoro cessa comunque allo AGGIUNGERE ART. 46 bis

scadere del termine fissato nel contratto. Tutela dei lavoratori colpiti da gravi

5. Le lavoratrici e i lavoratori che siano stati assenti dal servizio patologie.

per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio,

saranno ammessi al rientro in servizio a forme di aggiornamento "In caso di gravi patologie che

professionale che facilitino il reinserimento nell’attività lavorativa. richiedano terapie temporaneamente

6. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia e/o parzialmente invalidanti sono esclusi

dipendente da causa di servizio, che non comportino la inidoneità dal computo dei giorni di assenza per

permanente al lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione malattia, oltre ai giorni di ricovero

del posto di lavoro fino a completa guarigione con la ospedaliero, di day-hospital anche quelli

conservazione della retribuzione. di assenza dovuti alle terapie,

certificate dalla competente ASL.

Pertanto, per i giorni anzidetti, spetta

l'intera retribuzione."









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Sardegna

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Art.47

Tutela dei lavoratori disabili e in particolari condizioni psico-fisiche



1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti

nei confronti dei quali sia stata certificata, da una struttura sanitaria

pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi

vigenti, la condizione di portatore di handicap, di soggetto ad effetti

di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-

fisica che determini una temporanea inidoneità al lavoro, sono

stabilite le seguenti misure di sostegno, a condizione che i dipendenti

si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di

riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, secondo le

modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite

massimo di due ore per la durata del progetto;

b) riduzione dell'orario di lavoro in caso di breve durata del

progetto o diversamente applicando la disciplina del tempo parziale;

c) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa

categoria e livello professionale diverse da quelle abituali quando

tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come

supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado si trovino nelle

condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato

l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto

ad ottenere la concessione dell'aspettativa non retribuita di cui

all’art.45 per l'intera durata del progetto medesimo.

3. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di disporre

l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al primo

comma qualora i dipendenti medesimi non siano volontariamente

sottoposti alle previste terapie.





Art.48

Assunzioni obbligatorie e provvedimenti per i dipendenti disabili



1. L’Amministrazione, in armonia con quanto disposto dalla legge 12

marzo 1999, n. 68 attua le seguenti misure volte all’inserimento dei

disabili, compatibilmente con il possesso delle loro capacità

lavorative, tra tutte le categorie del ruolo unico regionale.

2. La quota di assunzioni obbligatorie stabilita dalla legislazione

vigente è ripartita, proporzionalmente, in tutte le categorie.

3. I bandi di concorso per l’accesso alle categorie C e D dovranno

prevedere la copertura dei posti disponibili per i candidati iscritti alle

liste di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da individuarsi tra i

candidati disabili risultati idonei anche se non inseriti in posizione

utile della graduatoria. Tra i candidati disabili risultati idonei sono

preferiti, indipendentemente dalla collocazione nella graduatoria le

seguenti categorie:

a) idonei con una riduzione della capacità

lavorativa superiore al 67%;

b) idonei con una riduzione della capacità

lavorativa superiore al 50%;

c) altri candidati risultati idonei.

4. Le richieste di avviamento numerico ai competenti Centri

per l’impiego, in conformità con quanto disposto dall’art. 9

della legge 12 marzo 1999, n. 68, dovranno prevedere

prioritariamente l’avviamento degli iscritti aventi una

riduzione della capacità lavorativa superiore al 67%, in via

subordinata l’avviamento degli iscritti la cui riduzione della



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Regione Autonoma della Sardegna

CO.RA.N.

capacità lavorativa sia superiore al 50%. In relazione a tali

avviamenti l’Amministrazione curerà la stipulazione delle

convenzioni stabilite dalla legge.

5. Presso l’Amministrazione regionale e presso ogni Ente

strumentale, su designazione delle R.S.U. competenti, è

nominato un Responsabile dell’inserimento lavorativo dei

disabili.

6. Il Responsabile dell’inserimento lavorativo dei soggetti

disabili:

a) ha accesso a tutte le informazioni riguardanti il numero dei

soggetti disabili, le mansioni ad essi affidate e la sede di

lavoro;

b) è obbligatoriamente consultato dal Dirigente generale nei

casi di assunzione di nuovi dipendenti disabili, del loro

trasferimento, della modifica delle loro mansioni, o della

proposta di recesso;

c) consulta i lavoratori disabili presenti nel comparto di propria

competenza per valutare le condizioni di lavoro;

d) può inoltrare al Dirigente responsabile proposte riguardanti

lo svolgimento dell’attività lavorativa dei soggetti disabili,

la loro modifica, l’adeguamento delle condizioni di lavoro,

l’abbattimento di barrire architettoniche, l’introduzione di

forme di modalità di orario di lavoro o forme di lavoro,

idonee a consentire il pieno inserimento del lavoratore

disabile;

e) assiste, su richiesta dell’interessato, anche in sovranumero

rispetto a quanto stabilito dalle specifiche disposizioni, il

lavoratore disabile che inoltri domanda di riesame che sia

sottoposto a procedimento disciplinare, che esperisca il

tentativo di conciliazione.

7. I Responsabili dell’inserimento lavorativo di ciascuno dei

comparti indicati dal presente articolo, si riuniscono, una volta

all’anno, in orario di servizio, per elaborare un documento sullo

stato di attuazione dell’inserimento lavorativo dei disabili nel

quale sarà indicato lo stato di attuazione della legge 12 marzo

1999, n. 68, lo stato delle barriere architettoniche e le modifiche

intervenute nell’anno, le condizioni generali di lavoro dei

dipendenti disabili, le proposte di carattere generale da inoltrare

all’Amministrazione e a ciascun dirigente generale. Gli stessi

responsabili eleggono, al loro interno, un Coordinatore che, in

caso di urgenza, può convocare l’assemblea anche in altri

periodi dell’anno.

8. Copia della relazione è trasmessa alle R.S.U, alle Associazioni

sindacali e al CO.RA.N.

9. L’Amministrazione regionale, in occasione dell’acquisto,

della progettazione o della ristrutturazione di edifici nei quali si

svolga l’attività lavorativa, consulta obbligatoriamente il

Coordinatore dei responsabili dell’inserimento lavorativo dei

lavoratori disabili il quale, può proporre modifiche della

progettazione volte a garantire l’abbattimento delle barrire

architettoniche in funzione dei dipendenti disabili in servizio

presso la Regione e degli utenti. L’Amministrazione regionale,

ove non accolga le proposte di modifica, è tenuta ad indicarne la

motivazione dandone comunicazione allo stesso Coordinatore

dei Responsabili dell’inserimento lavorativo del disabile e alle

Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

10. Per l’espletamento delle loro funzioni, i responsabili

dell’inserimento lavorativo dei lavoratori disabili hanno diritto a

spostarsi durante l’orario di lavoro, nell’ambito

dell’Amministrazione, per lo svolgimento dei loro compiti





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Regione Autonoma della

Sardegna

CO.RA.N.

istituzionali. Per lo svolgimento di attività esterne hanno diritto

ai necessari permessi.



Art.49

Pari opportunità



1. Al fine di consentire una reale parità tra uomini e donne, saranno

definiti dalla contrattazione integrativa, secondo le modalità

previste dal capo II, parte II del presente contratto, interventi che si

concretizzino in azioni positive a favore delle lavoratrici ai sensi

della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.

2. Il comitato per le pari opportunità previsto dall’art. 7 del DPR

13 maggio 1987, n. 268 e dall’art. 28 del DPR 3 agosto 1990, n.

333, è unico per tutta l’Amministrazione regionale. Ciascun ente

costituisce il proprio Comitato.

3. I Comitati per le pari opportunità sono organi paritetici

dell’amministrazione presieduti da un rappresentate della stessa e

composti da 3 membri eletti a suffragio universale femminile e da

un numero pari di funzionari nominati dall’amministrazione.

4. L’elezione si svolge nello stesso giorno fissato per l’elezione

relativa alla partecipazione al collegio arbitrale ai sensi dell’art. 51

della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e non necessita di

nessun quorum per la sua validità.

5. I Comitati svolgono funzioni consultive attraverso l’emissione

di pareri obbligatori su tutte le problematiche concernenti le pari

opportunità e in particolare su:

a) organizzazione del lavoro e utilizzo delle risorse umane;

b) introduzione del part-time e altre forme di flessibilità

dell’orario di lavoro;

c) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione

professionale;

d) promozioni e conferimento incarichi;

e) definizione in sede di contrattazione integrativa degli

interventi che si concretizzino in azioni positive di cui al

comma 1 del presente articolo.

6. Le amministrazioni richiedono il parere al comitato per le

pari opportunità durante la fase istruttoria di ciascun

procedimento relativo. Tale parere deve essere dato entro 15

giorni dalla richiesta, in caso contrario l’Amministrazione può

agire liberamente. I comitati possono comunque e in ogni

momento avanzare proposte all’amministrazione per favorire

effettive pari opportunità. I comitati assicurano la diffusione

delle informazioni necessarie a favorire la pari opportunità.

STANZIARE almeno 150 milioni

7. La contrattazione regionale può stabilire, nell’ambito

(finalizzati).

della sua dotazione complessiva, l’assegnazione di risorse

finanziarie per le attività di cui al presente articolo.

8. Le modalità di attuazione del presente articolo sono oggetto

di informazione preventiva ed eventuale esame con le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

secondo le procedure individuate dall’art. 12 del presente

contratto, anche ai fini dell’attuazione delle direttive della

Comunità europea in materia di pari opportunità.



Art.50

Incompatibilità



1. I dipendenti sono soggetti ad un regime di incompatibilità

come disciplinato dall’art 44 della legge regionale 13

novembre 1998, n. 31, con la sola eccezione della deroga per i







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Regione Autonoma della Sardegna

CO.RA.N.

dipendenti a tempo parziale così come stabilito dall’art.45

della stessa legge.



Art.51

Libere professioni



1. Il riparto degli incentivi di cui all’ultimo comma dell’art. 47

della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, è stabilito dai

regolamenti dell’Amministrazione regionale e dei singoli Enti

che, in ogni caso devono prevedere tra i destinatari tutti i

dipendenti che, a qualunque titolo, ed anche in diversa misura

e qualità, abbiano partecipato alla realizzazione del progetto

nel suo complesso.

2. I regolamenti di cui al comma precedente sono portati a

conoscenza del CO.RA.N che, in sede di contrattazione, può

formulare indirizzi e criteri generali in materia.



Art.52

Mobilità interna ed esterna



1. In linea con l’art. 38 della legge regionale 13 novembre

1998, n.31, la definizione delle dotazioni organiche, sia di

riparto, che complessiva deve corrispondere alla necessità di

adeguare con tempestività l’organico in funzione dei rapidi

mutamenti organizzativi e dei processi di ristrutturazione.

2. Nell’ottica di saper fronteggiare sia situazioni di eccedenze

che di vacanza di organico la definizione delle dotazioni

organiche viene predisposta con cadenza almeno biennale.

3. In tale sede saranno rilevati i carichi e i ritmi di lavoro di

tutte le strutture interessate in proporzione alle quantità di atti

e di operazioni, ai tempi di lavorazione e alla risposta della

domanda dell’utenza esterna e interna.

4. Saranno monitorati il numero dei lavoratori in servizio, la

destinazione numerica dei nuovi assunti, lo stato dei concorsi,

i trasferimenti, il turnover e le altre evoluzioni e i dati

gestionali significativi, con l’obiettivo di un aggiornamento

costante delle esigenze cui deve corrispondere tempo per

tempo la pianificazione degli interventi correttivi e/o

adeguativi.

5. Alla luce delle suddette considerazioni, previa informazione

alle OO.SS che possono presentare osservazioni e proposte,

l’Amministrazione dopo aver proceduto alla revisione delle

dotazioni organiche, attiva i processi di mobilità rendendo noti

per ciascuna direzione generale, distinti per categorie e profili

professionali e per sedi di servizio, le quantità di posti vacanti

e di esuberi.

6. Vengono predisposte in coerenza con le suddette risultanze

le formalità per consentire i trasferimenti a domanda

all’interno della Amministrazione e con altre pubbliche

amministrazioni convenzionatarie ai sensi dell’art. 33 del

D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

In caso di più domande costituirà titolo di preferenza:

a) le situazioni tutelate dalla legge 5 febbraio 1992, n.104;

b) l’avvicinamento alla residenza del nucleo familiare. La

preferenza all’avvicinamento non opera nel caso che un

dipendente proveniente da altro comune possa in ogni

caso ottenere il trasferimento nel comune richiesto;

c) l’anzianità di servizio;

d) l’età anagrafica.

7. Oltre che per i posti vacanti, in qualunque momento il

personale può presentare domanda di trasferimento presso



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Regione Autonoma della

Sardegna

CO.RA.N.

altre sedi o servizi o uffici, che potranno essere prese in

considerazione in caso di interscambio tra dipendenti di pari

categoria e profilo anche al fine di garantire il miglioramento

dei servizi e di consentire ai dipendenti l'acquisizione di una

professionalità più ampia.

8. Nella mobilità d’ufficio si terrà conto delle medesime

priorità e delle aspirazioni professionali dei dipendenti.

9. La disponibilità del dipendente alla mobilità d’ufficio

costituisce elemento per la valutazione del dipendente ai sensi

dell’art.68.

10. Le stesse modalità vengono applicate nell’ambito

dell’ulteriore quadro di fabbisogni, di esigenze e di eccedenze,

che deriva anche dalla gestione provvisoria delle dotazione

organiche.

11. Completate le operazioni di trasferimento a domanda, e

d’ufficio, nel caso in cui persista la situazione di eccedenza le

parti di cui al comma 13 possono stipulare appositi accordi

entro 90 giorni dalla formalizzazione delle risultanze delle

dotazioni organiche:

a) per disciplinare la mobilità dei dipendenti allo scopo di

prevenire la dichiarazione di eccedenza favorendo la

mobilità volontaria;

b) per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di

messa in disponibilità dopo la dichiarazione di eccedenza.

12. Gli accordi devono contenere le seguenti indicazioni:

a) le strutture e le pubbliche amministrazioni convenzionate

ex art. 33 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e successive

modificazioni riceventi e i posti messi a disposizione dalle

medesime;

b) le strutture e/o le pubbliche amministrazioni cedenti e i

profili professionali del personale eventualmente interessato

alla mobilità;

c) i requisiti professionali e le eventuali discipline di

appartenenza richiesti al personale per l’assegnazione dei

posti nelle Amministrazioni e strutture riceventi;

d) il termine di scadenza del bando di mobilità;

e) le eventuali attività di riqualificazione ed addestramento

professionale occorrenti;

f) le forme di pubblicità da dare all’accordo medesimo, e

relativa comunicazione al CO.RA.N

13. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dalla parte

datoriale e dalle RSU e OO.SS di ciascuna Amministrazione o

struttura interessata.

14. La mobilità è disposta nei confronti dei dipendenti a

seguito di adesione scritta degli stessi da inviare entro 15

giorni dalla data di pubblicazione del bando di mobilità.

In caso di più domande costituirà titolo di preferenza:

a) le situazioni tutelate dalla legge 5 febbraio 1992, n.104;

b) l’avvicinamento alla residenza del nucleo familiare. La

preferenza all’avvicinamento non opera nel caso che un

dipendente proveniente da altro comune possa in ogni

caso ottenere il trasferimento nel comune richiesto;

c) l'anzianità di servizio;

d) l’età anagrafica.

15. In caso di più domande l’Amministrazione di destinazione

opera le proprie scelte sulla base di una comparata valutazione

del curriculum professionale e della anzianità di servizio

presentato dal candidato per il posto da ricoprire.









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Regione Autonoma della Sardegna

CO.RA.N.

16. Il dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno

successivo alla data dell’accordo di mobilità purché in

possesso dei requisiti richiesti.

17. Il rapporto di lavoro continua senza interruzioni con

l’Amministrazione di destinazione e al dipendente sono

garantite la continuità della posizione pensionistica e

previdenziale nonché la posizione retributiva.

18. In caso di mancata copertura del personale in eccedenza o AGGIUNGERE: "con

in caso di mancato accordo, l’Amministrazione procederà apposito verbale nel quale

alle ulteriori e previste incombenze per gli esuberi. Fermo verranno riportate le

restando che ove si tratti di profili dichiarati in esubero ai sensi diverse posizioni delle

delle vigenti disposizioni, la mobilità del dipendente può parti"

riguardare anche posti di profilo professionale diverso da

quello di appartenenza di cui il dipendente possiede i requisiti

previsti con l’accesso mediante concorso ovvero posti di

posizione funzionale inferiore dal momento del nuovo

inquadramento.

19. Al dipendente si applica la disciplina retributiva della

nuova posizione con riassorbimento del trattamento

economico in godimento, ove superiore, a seguito di futuri

miglioramenti.



Art.53

Igiene e sicurezza sul lavoro



1. L'Amministrazione provvede alla manutenzione dei locali

di lavoro in condizioni di salubrità al fine di salvaguardare la

salute di lavoratori.

2. Attraverso i competenti servizi delle Aziende Sanitarie

Locali e degli Ispettorati del Lavoro, garantisce il rispetto

della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti

in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti,

tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la

salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e la

prevenzione delle malattie professionali.

3. L’Amministrazione adotta idonee misure di prevenzione a

tutela dei lavoratori addetti ad impianti tecnologici o a video

terminali. I lavoratori, assegnati a questi settori, che ne

facciano richiesta, sono sottoposti periodicamente e di regola

almeno ogni 5 anni ad accertamenti ed esami clinici specifici

per le finalità di medicina sociale e preventiva. Chi viene

adibito in via continuativa per l'intera giornata lavorativa

all'uso di videoterminali deve essere sottoposto a visite

mediche con cadenza annuale.

4. Saranno individuate con le OO.SS. le attività lavorative

maggiormente a rischio per la salute. Gli addetti a tali attività

sono sottoposti a visite di controllo nei tempi e modalità da

concordare in sede di contrattazione integrativa.

5. Le spese sostenute per gli accertamenti sono a carico

dell'Amministrazione. Entro e non oltre 6 mesi dalla

stipulazione del presente accordo, le parti si impegnano a

definire specifiche intese:

a) in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro ai

sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;

b) in materia di individuazione delle categorie di lavoro

usurante presenti nell'area contrattuale, eventualmente

non ricomprese nell’elenco statale, ai fini dell'estensione

ai lavoratori interessati delle disposizioni previste dalla

legge 11 agosto 1993, n. 374.







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Regione Autonoma della

Sardegna

CO.RA.N.

CAPO III



FORMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO



Art.54

Formazione continua



1. Alla formazione le parti attribuiscono un ruolo

fondamentale nell'ambito dei processi di riforma ed

innovazione dell'Amministrazione regionale. In quanto

significativo strumento di valorizzazione del lavoro e delle

risorse umane nella condivisione degli obiettivi prioritari del

cambiamento.

2. La formazione costituisce un diritto-dovere del personale.

L'accrescimento e l'aggiornamento professionale vanno

assunti come metodo permanente e come attività ordinaria per

assicurare il costante adeguamento delle competenze e

favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale

improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia e la capacità

innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata

responsabilità e per orientare i percorsi di carriera di tutto il

personale a tempo indeterminato, compreso il personale in

distacco o in aspettativa sindacale.

3. Quanto sopra si determina attraverso qualificate iniziative di

prima formazione e di formazione in servizio, di mobilità,

riqualificazione e riconversione professionale nonché di

intereventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.

4. L'attività formativa va assicurata, pertanto, a tutto il

personale, indipendentemente dal ruolo rivestito all'interno

dell'Amministrazione e nel pieno rispetto delle pari

opportunità.









5. Al fine di tutelare l’occupazione per consentire un

adattamento rapido a fronte dei cambiamenti in atto e un

inserimento proficuo in caso di processi di mobilità, nonché per

promuovere la crescita professionale dei dipendenti, i sistemi di

formazione dovranno assicurare una costante riqualificazione

nonché l’acquisizione di nuove conoscenze in tema di metodi,

strumenti e contenuti.

6. Le innovazioni tecnologiche o le rilevanti ristrutturazioni che

comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della

prestazione lavorativa di consistenti gruppi di lavoratori

dovranno essere accompagnate da corsi di riqualificazione.

7. Programmi, modalità, criteri e finalità formeranno oggetto di

concertazione tra le parti. A tal fine si concorda che l'attività

formativa si realizza attraverso il Piano Generale della

Formazione, che ove possibile, dovrà armonizzarsi con le

scadenze contrattuali.

8. Ove siano da realizzare piani attuativi a livello di ogni

Direzione Generale, questi sono definiti secondo le stesse

modalità.

9. I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere

obbligatorio e quali facoltativo e in particolare prevedono:

a) percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale AGGIUNGERE: o da una categoria

con esame finale collegati al passaggio dei dipendenti all'altra.

all'interno delle aree del sistema di classificazione da un

livello retributivo ad un altro;



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Regione Autonoma della Sardegna

CO.RA.N.

b) corsi di aggiornamento finalizzati al conseguimento di

un più alto livello professionale, di un più alto grado di

operatività ed autonomia in relazione alle funzioni

assegnate;

c) la formazione del personale di nuova assunzione con

contratto non a termine da realizzare mediante corsi teorico-

pratici di intensità e durata rapportate alle attività da

svolgere.

10. Le attività di cui al presente comma si concludono con

l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della

professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso

una valutazione finale.

11. In quest’ottica tempi e modalità di effettuazione e

contenuti dei corsi dovranno essere portati a conoscenza del

personale. Il personale che partecipa alle attività formative

organizzate dall'Amministrazione è considerato in servizio a

tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede la

partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il rimborso

delle spese sostenute. Le ore svolte oltre l’orario normale di

lavoro devono essere compensate entro il mese successivo. AGGIUNGERE: "12 bis. In conformità a

12. Le somme destinate alla formazione e non spese quanto previsto dal protocollo d'intesa sul

nell'esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al lavoro pubblico del 12 marzo 1997, nel

riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità. quadriennio 1998-2001 verrà destinata, per le

finalità previste dal presente articolo, una quota

pari almeno all'1% della spesa complessiva del

personale. Tali somme sono aggiuntive rispetto

agli stanziamenti per il rinnovo contrattuale."



Art.55

Congedi formativi



1. I dipendenti hanno la facoltà di richiedere dei periodi di

congedo formativo secondo quanto stabilito dall’art. 10 della

legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36.

2. L’amministrazione si impegna a sostituire con contratto a

tempo determinato il lavoratore in congedo.



Art.56

Tirocini formativi



1. Al fine di promuovere l’alternanza scuola/università – lavoro,

l’Amministrazione può attivare progetti di Tirocinio Formativo e

di Orientamento come disciplinato dall’art. 18 della legge 24

giugno 1997, n. 196 e dal decreto legislativo 25 marzo 1998, n.

421.

2. La procedura di attivazione del Tirocinio avviene per tramite

dell’Agenzia del Lavoro in qualità di soggetto promotore con il

quale ciascuna direzione generale in qualità di soggetto ospitante

deve stipulare apposita convenzione.

3. La programmazione di inserimento di tirocinanti è demandata

alla contrattazione integrativa, e ove quest’ultima non disponga

nel merito, è data facoltà ai direttori generali di attivare

autonomamente progetti di tirocinio formativo.

4. Ove si ritenga opportuno, e per specialità delle professionalità

richieste ai tirocinanti, è possibile stipulare delle convenzioni

quadro trilaterali tra direzione generale, Agenzia del Lavoro e

Scuola/Università, al fine di garantire annualmente un costante

flusso di giovani tirocinanti all’interno della pubblica

amministrazione.

5. La procedura di selezione dei tirocinanti avviene ad opera

dell’Agenzia del Lavoro che fornirà al soggetto ospitante una



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Regione Autonoma della

Sardegna

CO.RA.N.

prima selezione di soggetti aventi diritto regolarmente inseriti

nella banca dati dei tirocini formativi e di orientamento istituita

presso la stessa Agenzia.

6. Ogni direzione generale potrà inserire un numero di

tirocinanti non superiore ad uno ogni 20 dipendenti

effettivamente in servizio.

7. La spesa di copertura dell’assicurazione responsabilità civile

verso terzi e dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

INAIL è a carico della Direzione generale competente.

8. L’Agenzia del Lavoro consegnerà al termine di ogni progetto

di tirocinio un attestato che potrà essere inserito nel curriculum

personale ed essere valutato in sede concorsuale.



Art.57

Diritto allo studio



1. L’amministrazione incentiva l’acquisizione da parte del

personale dipendente di titoli di studio che possano permettere la

progressione di carriera.

2. Ai dipendenti sono garantite 150 ore annue individuali di

permessi retribuiti non soggetti a recupero per la frequenza dei

corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi

universitari, post-universitari, compresi i tirocini per il

conseguimento delle abilitazioni professionali nonché per la

frequenza di scuole di istruzione primaria, secondaria e di

qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente

riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio

legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento

pubblico.

3. Al dipendente verrà riconosciuto un numero di permessi

retribuiti non superiore al 50% della durata di ogni singolo

corso.

4. Il personale interessato ai corsi suddetti ha diritto, salvo

eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro

che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e

non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i

giorni festivi e di riposo settimanale.

5. Il personale interessato alle attività didattiche suddette è

tenuto a presentare alla propria Amministrazione idonea

certificazione in ordine all’iscrizione ed alla frequenza alle

scuole ed ai corsi, con l’indicazione della durata complessiva.

6. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già

utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi

personali.

7. A livello di ogni Direzione Generale è previsto che non più

del 10% dei dipendenti possa fare ricorso contemporaneamente

ad assenze, con relativo permesso retribuito, ai sensi del presente

articolo.





CAPO IV



CONTRATTI ATIPICI



Art.58

Lavoro condiviso - telelavoro



1. L’Amministrazione si impegna, compatibilmente con le

esigenze di servizio, a favorire forme di organizzazione del

lavoro che prevedano sia la condivisione solidale fra due



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Regione Autonoma della Sardegna

CO.RA.N.

dipendenti di una prestazione lavorativa a tempo pieno che il

telelavoro.

2. Tali forme, che vengono disciplinate dalla contrattazione

collettiva regionale, saranno volte a favorire l’accesso al lavoro e

la sua conservazione dei soggetti appartenenti a categorie

svantaggiate.



Art.59

Contratto a tempo determinato



1. L'Amministrazione può stipulare contratti individuali per

l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:

a) in sostituzione di personale assente, quando l'assenza superi

60 giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di

conservazione del posto, compresi i casi di distacco sindacale. Si

prescinde dal suddetto limite per la sostituzione del personale

docente dei centri di formazione professionale nonché in tutti gli

altri casi in cui sussistano particolari motivi d'urgenza;

b) in sostituzione di personale assente per gravidanza e

puerperio, sia nell'ipotesi di astensione obbligatoria, sia in quella

di astensione facoltativa prevista dalla normativa vigente.

c) per assunzioni stagionali per particolari punte di attività per

non più di 6 mesi.

d) per assunzioni di particolari figure professionali non presenti

nella pianta organica dell’Amministrazione.

2. Per il reclutamento del personale, l'Amministrazione applica

le disposizioni vigenti in materia.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale è

specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.

4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto

al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale o,

prima di tale data, con il rientro in servizio del lavoratore

sostituito avente titolo alla conservazione del posto.

5. Al personale assunto a tempo determinato si applica il

trattamento economico e normativo previsto dal presente

contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con la

precisazione che le ferie sono proporzionali al servizio prestato.

Il trattamento economico non può, comunque, essere erogato

oltre la cessazione del rapporto di lavoro.

6. Il contratto a termine è nullo quando sia stipulato al di fuori

delle ipotesi dei commi precedenti e l’apposizione del termine

non risulti da atto scritto.

7. Il termine del contratto a tempo determinato può essere

eccezionalmente prorogato con il consenso del dipendente non

più di una volta e per una durata non superiore alla durata del

contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze

contingenti e imprevedibili e si riferisca alla stessa attività

lavorativa prevista nel contratto precedentemente stipulato. In

nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può

trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

8. Per le attività istituzionali non si può ricorrere a subappalto di

mano d’opera, ovvero a convenzione con cooperative di lavoro.









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Sardegna

CO.RA.N.

CAPO V



ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO



Art.60

Risoluzione del rapporto di lavoro



1. La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di

prova può avvenire:

a) per risoluzione consensuale;

b) per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione o

del lavoratore per aver l’interessato superato il periodo di

conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa,

nonché per invalidità totale e permanente;

c) per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione

al compimento del limite massimo di età del dipendente;

d) per licenziamento con preavviso da parte

dell’Amministrazione;

e) per licenziamento senza preavviso da parte

dell’Amministrazione;

f) per dimissioni;

g) per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per

giusta causa;

h) per morte.

2. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la cessazione

del rapporto di lavoro con preavviso o con la corresponsione

della relativa indennità sostitutiva, i termini sono i seguenti:

a) 2 mesi per i dipendenti con anzianità non superiore a 5 anni

di effettivo servizio;

b) 3 mesi per i dipendenti con anzianità sino a 10 anni di

effettivo servizio;

c) 4 mesi per i dipendenti con anzianità superiore a 10 anni di

effettivo servizio.

3. In caso di mancato rispetto dei termini indicati di cui sopra, la

parte recedente è tenuta a corrispondere all’altra parte l’indennità

di mancato preavviso.

4. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a

tutti gli effetti ai fini dell’anzianità.

5. In caso di risoluzione consensuale ai sensi del comma 1,

lettera a) non trova applicazione l’obbligo del preavviso e

dell’indennità sostitutiva.

6. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera b) esiste

l’obbligo del preavviso da parte dell’Amministrazione, mentre

esiste l’ esonero se tale risoluzione avviene ad iniziativa del

lavoratore.

7. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera c) questa

avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista

ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di

compimento dell’età prevista. L’Amministrazione comunica

all’interessato la risoluzione del rapporto.

8. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera e) non

spetta al lavoratore né il preavviso né la corrispondente

indennità. Il licenziamento senza preavviso ha effetto legale dal

momento della consegna della comunicazione scritta

all’interessato; qualora la consegna non possa effettuarsi, il

licenziamento ha effetto legale dalla data risultante dalla ricevuta

di ritorno della lettera raccomandata portante la comunicazione

diretta al domicilio dichiarato del lavoratore.

9. Se i fatti che hanno dato luogo al licenziamento hanno

provocato danno materiale all’Amministrazione si conviene che



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CO.RA.N.

è ammissibile la compensazione ex art.1252 c.c. tra quanto

dovuto al lavoratore e quanto imputabile al medesimo per

risarcimento. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le

parti, la compensazione può essere effettuata in sede giudiziale

sempre sino alla concorrenza delle somme relative, salvo

restando comunque ogni eventuale maggior diritto

dell’Amministrazione.

10. Le dimissioni del dipendente devono essere presentate

sempre per iscritto rispettando i termini di preavviso di cui al

comma 2 ridotti della metà. Al dimissionario compete il

pagamento dell’intero trattamento economico fino alla scadenza

del preavviso. E’ facoltà dell’Amministrazione far cessare il

servizio nel giorno delle dimissioni o in qualsiasi altro giorno

entro la scadenza del preavviso corrispondendo l’intero

trattamento economico fino alla scadenza stessa.

11. In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per

giusta causa spetta l’indennità per mancato preavviso.

12. In caso di morte del dipendente l’Amministrazione

corrisponde agli aventi causa, oltre al trattamento economico

fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato

preavviso e l’importo corrispondente ai giorni di ferie maturati e

non goduti.

13. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente

indennità il rapporto di lavoro è risolto all’atto dell’effettiva

cessazione del servizio.

14. Qualora sorga contestazione circa la somma spettante al

lavoratore o agli aventi causa, l’Amministrazione è tenuta a

liquidare la somma non contestata senza pregiudizio per la parte

dei diritti in contestazione.

15. In caso di cessazione per qualsiasi causa l’Amministrazione

rilascia al lavoratore all’atto della cessazione del rapporto un

certificato contenente l’indicazione della durata del servizio,

delle mansioni disimpegnate e categoria e/o livello ricoperti.



Art.61

Norme disciplinari



1. In caso di infrazione ai propri doveri, al dipendente possono

essere irrogate corrispondenti sanzioni, come regolamentato

dall’allegato codice disciplinare (Allegato E).









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PARTE IV

CLASSIFICAZIONE E INQUADRAMENTO



CAPO I



CLASSIFICAZIONE



Art.62

Il sistema di classificazione



1. Il sistema di classificazione professionale è articolato in

quattro categorie omogenee, denominate rispettivamente A –

B – C – D.

2. Per ciascuna categoria sono indicati nell’allegato A i

requisiti e i contenuti professionali richiesti per lo svolgimento

delle mansioni appartenenti a ciascuna di esse.

3. All'interno di ciascuna categoria, fermo restando

l'equivalenza professionale di tutte le mansioni ascrivibili a

ciascuna di esse, sono mantenute le differenze retributive

secondo quanto indicato dalla tabella 1.



Art.63

Disciplina delle mansioni



1. In linea con quanto disciplinato dagli artt. 35 e 36 della

SOSTITUIRE: con "tutte le mansioni

legge regionale 13 novembre 1998, n.31 le mansioni sono

ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto

uniche per ogni categoria, professionalmente equivalenti,

professionalmente equivalenti, sono

esigibili ed esercitabili a prescindere dalla posizione

esigibili…"

economica nell’ambito delle declaratorie contenute

nell’allegato A, nel rispetto delle specificità professionali di

ciascuna.

2. Le progressioni economiche all’interno della stessa

categoria conseguenti dall’applicazione del presente contratto

collettivo regionale non comportano modifiche della posizione

del lavoratore nell’ordinamento dell’Amministrazione.

3. Il lavoratore può, per obiettive esigenze di servizio, essere

temporaneamente adibito a mansioni proprie della categoria

superiore con diritto al trattamento economico corrispondente,

per il periodo che le ha espletate, nel caso di:

a) sostituzione di dipendente assente con diritto alla

conservazione del posto, quando l’assenza sia superiore a

30 giorni, per periodi non eccedenti i 90 giorni e nel

rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti;

b) vacanza di posto in organico, per un periodo non

superiore a novanta giorni dal verificarsi della vacanza,

salva la possibilità di attribuire le mansioni superiori ad

altro dipendente per non oltre 90 giorni ulteriori della

vacanza.







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4. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del

comma precedente, l’attribuzione in modo prevalente, sotto il

profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri di

tali mansioni.

5. L’adibizione a mansioni proprie della categoria superiore è AGGIUNGERE: 6. Il dipendente non può

disposta con provvedimento del dirigente responsabile. essere adibito allo svolgimento di mansioni

della categoria inferiore ma è tenuto a

svolgere tutte le attività accessorie e

strumentali per lo svolgimento del proprio

lavoro.

Art.64

Differenziazione dei livelli retributivi all'interno delle categorie



1. All'interno di ciascuna categoria, è prevista una progressione

economica che si realizza mediante la previsione, dopo la

retribuzione tabellare iniziale, di successivi incrementi

economici secondo la disciplina del presente contratto. A tale

livello si accede con le modalità di cui al successivo art. 65.

2. Ciascuna categoria è articolata al suo interno in più livelli

economici, ferma restando l’equivalenza delle mansioni e

funzioni di competenza della categoria.

L’accesso avviene per tutte le categorie, nel primo livello

retributivo.

3. I livelli economici successivi a quello d’ingresso costituiscono

lo sviluppo di carriera orizzontale, che ha luogo mediante

procedure selettive e valutazione dell’esperienza e

professionalità acquisite, dei percorsi formativi seguiti, dei titoli

di studio e di servizio, e delle prestazioni rese.

4. La classificazione è pertanto la seguente:



Tabella n° 1 “Livelli retributivi”

Categorie Livelli retributivi

Cat. A A1 A2

Cat. B B1 B2 B3 B4

Cat. C C1 C2 C3

Cat. D D1 D2 D3 D4





Art.65

Progressione economica all'interno della categoria



1. Il passaggio, nell'ambito della stessa categoria, ad un livello

economico superiore a quello di appartenenza, avviene,

nell'ambito dei contingenti stabiliti dalla contrattazione collettiva

regionale, mediante selezione che avviene tenendo conto dei

seguenti criteri di valutazione:

a) prestazioni rese, con più elevato arricchimento

professionale;

b) interventi formativi e di aggiornamento, collegati alle

attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione;

c) impegno e qualità della prestazione individuale;

d) iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni

innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.

e) idoneità conseguita in concorsi pubblici relativi a qualifiche

pertinenti con le professionalità della categoria di

appartenenza.







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2. E’ requisito per la partecipazione alle selezioni di cui al

presente articolo la permanenza all’interno del livello

retributivo per un periodo di tempo non inferiore ai 2 anni.





3. I contingenti dei dipendenti che possono passare ad un livello

retributivo immediatamente superiore a quello di appartenenza

vengono stabiliti, in base alle risorse disponibili, dal contratto

collettivo, ovvero dal rinnovo economico biennale, come

individuato dalla negoziazione fra le parti.



Art.66

Valutazione del servizio prestato nei concorsi pubblici ELIMINARE

1. Per il personale delle categorie B e C che, in possesso del

titolo di studio richiesto, partecipi ai concorsi per

l'assunzione in profili professionali rispettivamente delle

categorie C e D, la valutazione ottenuta ai sensi dell'art. 68,

costituisce titolo valutabile per l'utile collocazione nella

graduatoria finale.

2. Per il personale che abbia titolo e che partecipi alle

selezioni per il ruolo dei dirigenti, la valutazione ottenuta ai

sensi dell'art. 68, costituisce titolo valutabile per l'utile

collocazione nella graduatoria finale.



Art.67

Requisiti per l'accesso nelle categorie



1. L'accesso al nuovo sistema di classificazione, per le categorie

A, B, C, D, avviene nel primo livello retributivo di ciascuna

categoria.

2. Alla categoria A si accede per chiamata numerica dalle liste di

collocamento, previo superamento di una prova selettiva di

idoneità, con il possesso del solo requisito della licenza della

scuola media inferiore.

3. Alla categoria B si accede per chiamata numerica dalle liste di

collocamento, previo superamento della prova selettiva

d'idoneità, con il possesso della licenza della scuola media

inferiore e degli altri eventuali ulteriori requisiti richiesti per

specifiche professionalità. Le procedure per l'accesso AGGIUNGERE: "a qualsiasi titolo"

dall'esterno alla categoria B sono attivate solo dopo aver

espletato le selezioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge

regionale 13 novembre 1998, n.31, e solo nel caso che gli idonei

non siano sufficienti a ricoprire tutti i posti disponibili.

4. Alla categoria C si accede per concorso, con il possesso del

diploma di scuola media superiore di II° grado richiesto per i

diversi profili professionali.

5. Alla categoria D si accede per concorso, con il possesso della

laurea o del diploma di laurea di I° grado richiesto per i diversi

profili professionali.

6. I dipendenti dell’Amministrazione aventi i requisiti

possono accedere alle categorie C e D come regolamentato

dall’art.56 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.









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INSERIRE: Art 67 bis

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Progressione verticale nel sistema di classificazione.



1. Il personale di ruolo dell'Amministrazione e degli

Enti nelle categorie B e C, con almeno cinque anni di

servizio nell'Amministrazione e negli Enti e con almeno tre

anni di permanenza nella categoria di appartenenza, che sia

in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno,

può partecipare ai concorsi interni indetti per la copertura

dei posti vacanti nelle categorie superiori. Può partecipare

ai concorsi interni per l'accesso alla categoria

immediatamente superiore anche il personale in possesso

del titolo di studio immediatamente inferiore a quello

richiesto per l'accesso dall'esterno.

La anzianità di servizio maturata nelle ex qualifiche

funzionali di provenienza viene interamente computata

nella nuova categoria di appartenenza.

2. I concorsi interni di cui ai precedenti commi,

dovranno basarsi su:

 Verifica della professionalità richiesta dalla declaratoria delle

mansioni della categoria superiore attraverso prova

concorsuale.

 Valutazione comparata dei seguenti elementi:

- titoli di studio

- anzianità nella posizione di appartenenza.

3. La fase dei concorsi interni potrà avviarsi solo a

seguito della revisione delle aree e dei profili professionali

attraverso il tavolo tecnico di cui all'art.108 del contratto.

4. Fino alla conclusione di tali lavori non potranno

essere banditi concorsi esterni né potranno essere attivate

altre procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Il 70% dei posti messi a concorso sulla base delle

vacanze di organico, è riservata al personale interno.

6. Per la copertura dei posti vacanti dei profili

caratterizzati da una professionalità acquisibile all'interno

dell'ente si provvede prioritariamente attraverso selezioni

del personale interno.

7. I posti ammessi a selezione interna ai sensi dei

precedenti commi sono coperti mediante accesso

dall'esterno se la selezione ha avuto esito negativo o se

mancano del tutto all'interno le professionalità da

selezionare.

8. La determinazione delle dotazioni organiche, in

quanto distinte per categorie e profili professionali, ai fini

di una esatta rilevazione ai sensi del c.2 dell'art.15 della

L.R.31/98, dovrà essere adeguata nel caso di

individuazione di nuovi profili professionali ovvero di una

diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti

nelle categorie che avvenga sia in relazione alle esigenze

organizzative che ai processi di innovazione tecnologica.









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Art.68 ELIMINARE E SOSTITUIRE: con "Ai fini della

Valutazione dei dipendenti progressione economica dei dipendenti per

l'Amministrazione e per gli Enti sono adottate

1. Le prestazioni e le caratteristiche professionali dei metodologie permanenti di valutazione della

dipendenti sono soggette a valutazione annuale da parte dei prestazione e dei risultati dei dipendenti. Tali

dirigenti dai quali essi dipendono. sistemi di valutazione sono finalizzati allo sviluppo

professionale del personale, in quanto variabile

essenziale per la efficienza ed efficacia

dell'Amministrazione e degli Enti, e devono essere

caratterizzati da obiettività, trasparenza e coerenza

con lo sviluppo organizzativo, nonché di congruità

con le logiche gestionali."





Essi si distinguono in:

- valutazione dell'accrescimento professionale;

- valutazione del potenziale.

A - Valutazione dell'accrescimento professionale: la

valutazione dell'accrescimento professionale,

realizzato all'interno dei processi organizzativi a

seguito degli interventi di formazione periodica del

personale è compito del Dirigente e si realizza

attraverso criteri valutativi che fanno specifico

riferimento all'apporto fornito al gruppo di lavoro,

in termini di integrazione delle conoscenze e delle

capacità di processo. Per quanto concerne tale

valutazione si ricorrerà a prove attitudinali

oggettive e standardizzate secondo modalità

specificate per le procedure di selezione che

saranno oggetto di informativa alle OO.SS.Le

valutazioni si svolgono con cadenza annuale e sono

comunicate direttamente al personale interessato

con una apposita scheda di valutazione che dovrà

essere firmata dal dirigente e dal dipendente.

L'eventuale contestazione sarà rimessa al Comitato

per il riesame.

B - Valutazione del potenziale: la valutazione del

potenziale comprende un insieme integrato di

metodologie e strumenti standardizzati ed oggettivi

finalizzati a verificare il possesso di attitudini e

competenze distintive richieste per l'accesso a

specifiche posizioni ordinamentali, ovvero per il

conferimento di posizioni organizzative. Le diverse

procedure di valutazione del potenziale adottate

devono garantire l'obiettività e la trasparenza dei

criteri valutativi, oltre che la comunicazione del

risultato a ciascun valutato.









2. Le valutazioni dei dipendenti costituiscono base di

riferimento:

a) per l'assegnazione del salario di rendimento;

b) per l'attribuzione di eventuali incarichi;



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c) per l'assegnazione delle mansioni;

d) per l'eventuale attribuzione di livelli di progressione

economica all'interno della categoria;

e) per l'attribuzione di eventuale punteggio in ELIMINARE

occasione di partecipazione ai concorsi pubblici di

categorie superiori a quella di appartenenza.









3. Il direttore generale redige annualmente, entro il 28

febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, una

valutazione delle prestazioni rese da ciascun dipendente,

tenendo conto, disgiuntamente, dei seguenti elementi:

ELIMINARE.

a) grado di coinvolgimento nei processi lavorativi

dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti

SOSTITUIRE con:

organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di

4. In apposita sessione di contrattazione

flessibilità;

collettiva (v. art.108) saranno definiti i

b) rendimento commisurato al contributo effettivo

criteri, le metodologie e gli strumenti di

reso dal dipendente nell'espletamento delle proprie

valutazione.

mansioni ed al conseguimento degli obiettivi;

c) arricchimento professionale conseguente

all’esperienza lavorativa maturata e all'acquisizione

di titoli di studio o alla frequenza di corsi di

aggiornamento.

4. Per ciascuno degli elementi considerati viene

espresso un sintetico giudizio ed attribuito un

punteggio. La somma dei punteggi conseguiti

costituisce la valutazione complessiva del dipendente.

5. La prima valutazione è espressa dal dirigente cui il

dipendente è direttamente assegnato, sulla base di

criteri predisposti dal direttore generale volti ad una

uniformità delle valutazioni.

6. La valutazione del personale distaccato, comandato

o assegnato agli organi di direzione politica, è

effettuata dal Dirigente generale della struttura di

appartenenza sentito il dirigente della struttura di

destinazione.

7. Il direttore generale verifica la prima proposta di

valutazione, esprime il giudizio di sua competenza e lo

porta a conoscenza dell'interessato. SOSTITUIRE con "la contrattazione

8. La contrattazione collettiva integrativa quadro può collettiva stabilisce i criteri per la

stabilire criteri per la valutazione dei dipendenti. Essi valutazione dei dipendenti…."

dovranno tra l’altro stabilire l’articolazione dei punteggi,

l’attribuzione omogenea degli stessi per tutti i dipendenti,

e fissare gli elementi obiettivamente valutabili, quali i

titoli di studio o frequenza di corsi professionali.



Art.69

Riesame



1. Il dipendente che ritenga non adeguata la valutazione

effettuata dal direttore generale può, entro 20 giorni dal

ricevimento della stessa, direttamente o per mezzo

dell'Associazione sindacale cui aderisca o alla quale

conferisca mandato, presentare in forma scritta una

istanza di riesame al Comitato di cui al successivo

articolo.







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Art.70

Comitato per il riesame



1. Il Comitato per il riesame dura in carica due anni. Esso

è presieduto dal Direttore generale dell'Assessorato al SOSTITUIRE con : "Il Comitato per il

personale, o da un suo delegato ed è composto da altri riesame è così costituito:

due dirigenti effettivi e da due supplenti. Il Collegio - un dirigente (diverso da chi ha emesso

opera con la presenza di tre membri, tra i quali non la valutazione)

figura, in ogni caso, il direttore generale della - un rappresentante dei lavoratori eletto,

struttura nella quale presta servizio il richiedente il - un funzionario designato dall'UPLMO

riesame.



Art.71

Decisione del Comitato AGGIUNGERE: art. 71 bis Avvio procedure

di valutazione.

1. Il Comitato si pronuncia entro 30 giorni dal Le procedure di valutazione dei dipendenti

ricevimento della richiesta. potranno avviarsi solo a seguito

dell'attivazione del nuovo sistema di

Art.72 formazione permanente del personale, della

Disciplina transitoria dell’inquadramento costituzione dell'Ufficio di controllo di

gestione , dell'avvio dei corsi di formazione

1. I lavoratori inquadrati nelle qualifiche funzionali alla sui sistemi di valutazione per i dirigenti.

data di entrata in vigore del presente contratto, vengono

automaticamente e correlativamente inseriti nelle predette

categorie professionali e nei relativi livelli retributivi

secondo la tabella n° 2 annessa al presente accordo e con

salvaguardia delle posizioni già acquisite.

2. I lavoratori appartenenti alla I°, II° e III° qualifica

funzionale sono inquadrati nel secondo livello retributivo

della categoria “A”.

3. I lavoratori appartenenti alla IV qualifica funzionale

sono inquadrati nel secondo livello retributivo della

categoria “B”.

4. I lavoratori appartenenti alla V qualifica funzionale

sono inquadrati nel terzo livello retributivo della categoria

“B”.

5. I lavoratori appartenenti alla VI qualifica funzionale

sono inquadrati nel secondo livello retributivo della

categoria “C”.

6. I lavoratori appartenenti alla VII qualifica funzionale

sono inquadrati nel secondo livello retributivo della

categoria “D”.

7. I lavoratori appartenenti alla VIII qualifica funzionale

sono inquadrati nel terzo livello retributivo della categoria

“D”.



Tabella n° 2 “Primo inquadramento”

Ex qualifiche Categorie Livello

funzionali retributivo

I°, II°, III° A A2

IV° B B2

V° B B3

VI° C C2

VII° D D2

VIII° D D3









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PARTE V

LA RETRIBUZIONE



CAPO I



PRINCIPI GENERALI



Art.73

Principi



1. La retribuzione costituisce il corrispettivo per l'attività

prestata dai dipendenti regionali in favore dell'Ente datore di

lavoro. Con la sola eccezione del salario di anzianità in

godimento, essa è commisurata alla quantità ed alla qualità del

lavoro prestato.

2. La retribuzione è disciplinata esclusivamente dal presente

contratto e dalle fonti cui si fa esplicito rinvio. Qualsiasi

corresponsione, in denaro o in natura, non esplicitamente

prevista dal presente contratto, anche se disposta da leggi,

cessa di produrre effetti a decorrere dalla data di applicazione

del presente contratto.

3. Gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento, anche

corrisposti in forma di assegno ad personam, sono riassorbiti a

valere sugli aumenti stabiliti dal presente e dai successivi

contratti sino a concorrenza dell’importo da riassorbire.

4. Tutti i trattamenti retributivi in atto e non previsti da questo

contratto, in particolare quelli stabiliti:

a) dall’art. 11 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 come

modificato dall’art.7 della legge regionale del 5 giugno 1989,

n. 24;

b) dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno

1995;

c) dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 e successive

modifiche,

cessano a decorrere dalla data di stipulazione di apposite

clausole sostitutive da inserire nel presente contratto collettivo

e, in ogni caso, inderogabilmente entro 3 mesi dalla data di

stipulazione del presente contratto.



Art.74

Ripartizione risorse



1. Tenuto conto che le risorse finanziarie per il rinnovo del

Contratto Collettivo 1998/1999 ammontano a lire 57.288.000.000 e

che la somma di lire 4.250.000.000 è destinata per il rinnovo del

Contratto Collettivo dei dirigenti, si indica come segue la

ripartizione delle sopraindicate risorse.

3. Per l’annualità 1998 le risorse ammontano a lire

27.259.000.000 e sono ripartite tra i dipendenti in servizio dal

01.01.1998 al 31.12.1998 applicando il coefficiente differenziale

esistente tra le vecchie qualifiche funzionali. I dipendenti fruitori

della ripartizione delle risorse per l’annualità 1998 sono quelli

assunti con contratto a tempo indeterminato per n. 6.124

dipendenti, e a tempo determinato per n. 280 dipendenti, in Verificare quali lavoratori sono stati

relazione al periodo di lavoro prestato. ricompresi: parte sono finanziati dalla L.22/96









3. Per l’annualità 1999 le risorse destinate ammontano a lire

25.779.000.000 e sono così ripartite:



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- il 79,6% per incremento della retribuzione fissa delle nuove

Sostituire il 79,6% con l' 83,3%;

categorie e livelli retributivi, per l’ammontare di lire

Sostituire lire 20.504.992.471 con:

20.504.992.471, ripartito in lire 19.514.992.471 per gli

L.21.473.907.000 (eliminare completamente la

incrementi tabellari generali e in lire 990.000.000 per gli

ripartizione).

incrementi delle posizioni tabellari iniziali della

categoria CF del CFVA ;





- il 20,4 % per incremento del salario accessorio e per la

soluzione di alcuni casi specifici come indicato dall’art. 80, Sostituire il 20,4% con il 16,7%;

per l’ammontare di lire 5.274.007.529. Sostituire lire 5.274.007.529 con:

L. 4.305.093.000.







4. L’importo di lire 19.514.492.471 incrementa la

retribuzione fissa dei dipendenti in servizio dal 01.01.1999 Sostituire L. 19.514.492.471 con L. 21.473.907.000

al 31.12.1999 con contratto a tempo determinato per n.

6.352 dipendenti e a tempo indeterminato per n. 280

dipendenti, e unitamente alle retribuzione fisse delle ex Verificare quali lavoratori a tempo determinato

qualifiche funzionali costituisce la nuova retribuzione dei ricomprende.

livelli retributivi delle nuove categorie.

5. La somma di lire 5.274.007.529 di cui al comma 3 è così Sostituire con: L. 4.305.093.000

ripartita:





- lire 300.838.300 per l’inquadramento nella qualifica Verificare cifre.

funzionale immediatamente superiore, e quindi nella

rispettiva categoria di destinazione, di 58 dipendenti come

indicato dall’art.80;

Inserire: L. 1.000.000.000 per gli incrementi

delle posizioni tabellari iniziali della categoria

CF del CFVA





- la somma restante di lire 4.973.169.229 incrementa la

retribuzione di rendimento, così come disciplinato dall’art. Sostituire L. 4.973.169.229 con L.

98 e ss. 3.004.254.700





Art.75

La struttura della retribuzione



1. La struttura della retribuzione è composta dalle seguenti

parti:

a) retribuzione base;

b) maggiorazioni;

c) indennità;

d) retribuzione di rendimento e di posizione.









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CAPO II



LA RETRIBUZIONE BASE



Art.76

La retribuzione base



1. La retribuzione base è composta dalle seguenti voci:

a) retribuzione tabellare;

b) contingenza;

c) retribuzione di anzianità;

Essa è corrisposta per 12 mensilità più due mensilità

aggiuntive da corrispondersi entro il 19 giugno ed entro il 19

dicembre di ciascun anno.

2. La retribuzione tabellare è definita per ciascuna categoria e

livello retributivo, secondo la tabella n° 3. Confluiscono nella

retribuzione tabellare l'assegno mensile come determinato

dall’art.7, comma 2 del DPG 21 dicembre 1995, n.385 e la

corresponsione di cui all’art. 78, II° comma della legge

regionale 13 novembre 1998, n. 31 che, conseguentemente,

sono aboliti.

3. La contingenza è costituita dalle indennità comunque

determinate per effetto della scala mobile che, d’ora in avanti

sono definite unitamente con il termine “contingenza”. La

contingenza mensile per i dipendenti della ex V qualifica è

ridotta di lire 10.821, e per l’ex VIII qualifica è ridotta di lire

22.970. E’ disposto un incremento nella medesima misura di

cui al presente articolo per tutti i dipendenti che, per effetto

della presente disposizione, subiscono la riduzione in oggetto.

Tale importo incrementa, per i medesimi, la retribuzione di

anzianità di cui al presente articolo.

4. La retribuzione di anzianità si configura quale assegno ad

personam non riassorbibile ed è costituito dal salario di

anzianità in godimento, ivi compresi gli acconti sui futuri

miglioramenti corrisposti in applicazione del punto 5.5 del

DPG n. 193/86 e dall’art.36 del DPG n. 16/1990, nonché le

maggiorazioni stipendiali corrisposte in applicazione del punto

5.3, lettera c) del DPG n.193/1986, dall'arricchimento

professionale di cui al DPG 21 dicembre 1995, n.385,

dall’assegno personale non riassorbibile e dall’indennità ex

DPR n. 1854/88 che, conseguentemente, sono aboliti. A

ciascun dipendente è attribuita la retribuzione di anzianità,

così rideterminata, nella misura maturata individualmente alla

data di approvazione del presente contratto, e comprende

comunque qualunque altra voce retributiva collegata

all’anzianità del dipendente.

5. La somma della retribuzione tabellare e della contingenza è

convenzionalmente indicata quale “retribuzione fissa”.

6. La somma della retribuzione fissa e della retribuzione di

anzianità è convenzionalmente indicata quale “retribuzione

base”.









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(nota alla tab. n.3: le cifre non in grassetto sono state inserite dalla CGIL)





Tabella n° 3 “Retribuzione fissa”

Categorie – livelli retributivi Retribuzione fissa (in lire)

Tabellare Contingenza

A1 1.030.000 994.287

A2 1.130.000 994.287

B1 1.233.000 1.005.108

B2 1.341.000 1.005.108

B3 1.533.000 1.005.108

B4 1.681.000 1.005.108

C1 1.681.000 1.035.874

C2 1.804.000 1.035.874

C3 2.048.000 1.035.874

D1 2.048.000 1.058.844

D2 2.183.000 1.058.844

D3 2.630.000 1.058.844

D4 2.900.000 1.058.844





Art.77

Prospetto della busta paga



1. A decorrere da 60 giorni dall’entrata in vigore del

presente contratto a tutti i dipendenti è rilasciato

mensilmente un prospetto della busta paga corrispondente

ai seguenti requisiti:

a) indicazione separata della retribuzione tabellare così

come rideterminata dall’art. 76, comma 2;

b) indicazione separata della contingenza così come

rideterminata dall’art. 76 tabella n.3;

c) indicazione separata della retribuzione di anzianità, in

un’unica voce che comprenda tutti gli elementi che la

compongono, così come rideterminata dal comma 4,

dell’art. 76.

2. Nel prospetto sono altresì indicate in maniera analitica:

a) l’elenco delle indennità mensili percepite con

l’indicazione del periodo o dell’entità di riferimento.

3. Per i dipendenti beneficiari del trattamento di fine

rapporto è altresì indicato l’ammontare complessivo,

rivalutato alla data del prospetto.

4. In sede di prima applicazione a ciascun dipendente

regionale che beneficia di voci retributive che

confluiscono nella retribuzione di anzianità viene

consegnato un prospetto analitico contenete le voci che

fanno parte della retribuzione di anzianità



Art.78

Aumenti retributivi tabellari per il biennio 1998-1999



1. Per effetto della nuova tabella di trattamento

economico e delle norme di primo inquadramento gli

importi della retribuzione base risultano incrementati, a

partire dall’ 1.1.1999, nella seguente misura:









52

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CO.RA.N.



(nota alla tab.n.4: le cifre sono state inserite dalla CGIL)



Tabella n° 4 “Aumenti tabellari”

Ex qualifiche Livelli retributivi Aumenti

I, II, III A2 138.425

IV B2 154.161

V B3 167.169

VI C2 185.953

VII D2 212.054

VIII D3 243.101



Art.79

Arretrati 1998



1. A tutto il personale in servizio dal 1 gennaio 1998 al 31

dicembre 1998, in proporzione al periodo di lavoro prestato,

viene corrisposto un compenso per miglioramenti

contrattuali nella seguente misura:





(nota alla tab. n.5: le cifre sono state inserite dalla CGIL)



Tabella n° 5 “Ripartizione arretrati 1998”

Ex qualifiche Arretrati

I, II, III 2.656.000

IV 2.822.000

V 3.071.000

VI 3.320.000

VII 3.569.000

VIII 3.901.000







Art.80

Misure perequative in materia di mobilità verticale ex L.R.

24/1989



1. I dipendenti attualmente in servizio, inseriti nelle

graduatorie di cui ai seguenti decreti, sono inquadrati

rispettivamente nella categoria B livelli retributivi B2 e B3,

e nella categoria D livello retributivo D2, dal 1° gennaio

1999.

2. I decreti di cui al comma precedente sono così riportati:

a) Decreto n. 17846/714 dell’Assessore degli Affari

generali, Personale, Riforma della Regione del 22 aprile

1993 “ Procedimenti di mobilità verticale per il transito con

effetto primo gennaio 1998 alla IV qualifica funzionale del

ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale 29

gennaio 1990 n. 4, in attuazione del combinato disposto di

cui all’articolo 1, comma 7, della medesima legge regionale

e dell’art. 3 della legge regionale 5 giugno 1989 n. 24 –

approvazione della graduatoria e dichiarazione dei

vincitori”;

b) Decreto n. 17844/712 dell’Assessore degli Affari

generali, Personale, Riforma della Regione del 22 aprile



53

Regione Autonoma della

Sardegna

CO.RA.N.

1993 “Procedimenti di mobilità verticale per il transito con

effetto primo gennaio 1998 alla V qualifica funzionale del

ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale 29

gennaio 1990 n. 4, in attuazione del combinato disposto di

cui all’articolo 1, comma 7, della medesima legge regionale

e dell’art. 3 della legge regionale 5 giugno 1989 n. 24 –

approvazione della graduatoria e dichiarazione dei

vincitori”;

c) Decreto n. 17840/708 dell’Assessore degli Affari

generali, Personale, Riforma della Regione del 22 aprile

1993 “Procedimenti di mobilità verticale per il transito con

effetto primo gennaio 1998 alla VII qualifica funzionale del

ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale 29

gennaio 1990 n. 4, in attuazione del combinato disposto di

cui all’articolo 1, comma 7, della medesima legge regionale

e dell’art. 3 della legge regionale 5 giugno 1989 n. 24 –

approvazione della graduatoria e dichiarazione dei

vincitori”;

d) Decreto n. 15716/1479 dell’Assessore degli Affari

generali, Personale, Riforma della Regione del 24 aprile

1991 “Procedimenti di mobilità verticale per il transito alla

VIII qualifica funzionale nel ruolo unico

dell’Amministrazione regionale con decorrenza 1 gennaio

1986 – Approvazione della graduatoria e nomina dei

vincitori”.

3. I dipendenti inquadrati nella VII qualifica funzionale

a seguito di concorso pubblico bandito in data anteriore VERIFICARE a quali casi si fa riferimento

al 1 gennaio 1986 per l’accesso alla qualifica apicale

dell’ordinamento allora urgente e non hanno beneficiato

dei procedimenti di mobilità verticale con effetto 1

gennaio 1986, e 1 gennaio 1988, previsti dagli articoli 1 e

3 della legge regionale n. 24 del 1989, sono inquadrati

nella categoria D, livello retributivo D3 dal 1 gennaio

1999.

4. Eventuali altri casi da inserire.





CAPO III



INDENNITA’ E MAGGIORAZIONI





Art.81

Le indennità



1. Le indennità rappresentano la voce retributiva legata alle

particolari condizioni della prestazione lavorativa implicante

un maggior peso, onere, disagio o rischio della prestazione

stessa.

2. Le indennità sono riconosciute esclusivamente per

l'effettivo svolgimento della prestazione ed in connessione

con il presupposto che da luogo alla loro corresponsione.

3. Per la vigenza del presente contratto risultano confermate

tutte le seguenti indennità:

 Missione

 Turno

 Cassa

 Reperibilità

 Trasferimento

 Rischio



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CO.RA.N.

 CED

 Campagna

 Guida

 Volo e navigazione

 Centralinista non vedente

 Video terminale

 Chilometrica



4. Per il periodo di vigenza del presente contratto risultano

confermate le indennità di cui al comma precedente così come

disciplinate dai precedenti accordi contrattuali e dalle disposizioni

legislative alle quali occorre far riferimento per la determinazione

dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle

indennità nonché dell’entità economica delle stesse.

5. Le parti procederanno, durante i successivi sei mesi alla stipula

del presente contratto, ad una riesame complessivo delle indennità

al fine di rideterminarne gli importi e le modalità di corresponsione

che entreranno in vigore con il contratto del prossimo biennio

economico.



Art.82

Le maggiorazioni retributive



1. Le maggiorazioni retributive sono costituite dalle seguenti voci:

a) lavoro straordinario;

b) lavoro straordinario festivo o notturno;

c)lavoro straordinario notturno-festivo.

2. Per il periodo di vigenza del presente contratto, risultano

confermate, per quanto attiene al calcolo delle medesime, le

disposizioni contenute nei precedenti accordi contrattuali.







CAPO IV



CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA

AMBIENTALE



Art.83

Disposizioni per il Corpo delle guardie forestali Sostituire con: "Disposizioni per il Corpo

Forestale e di Vigilanza Ambientale"

1. Ai sensi dell’art. 58 della legge regionale 13 novembre 1998,

n.31, per il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza

Ambientale è prevista una distinta disciplina nell’ambito del

presente contratto.

2. Il trattamento normativo ed economico dei dipendenti

appartenenti al Corpo Forestale è disciplinato dal presente capo.

3. Nelle materie non esplicitamente disciplinate dal presente

capo si applicano le disposizioni generali del contratto e la legge

regionale n. 26/1985.



Art.84

Inquadramento del CFVA



1. Il personale del CFVA è inquadrato nelle seguenti categorie

riservate agli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza

Ambientale:

a) Categoria CF – Ruolo Agenti (CF1 – CF2);

b) Categoria CF – Ruolo Sottufficiali (CF3 – CF4); Aggiungere: DF3 - DF4

c) Categoria DF – Ruolo Ufficiali (DF1 – DF2 -).



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Sardegna

CO.RA.N.

2. Ciascuna categoria è articolata in livelli retributivi,

corrispondenti al grado, secondo la seguente tabella:



Tabella n° 6 “Livelli retributivi CFVA”

Categoria CF Grado CAT. Livelli retributivi

Agenti Agente CF CF1

Assistente CF CF2

Sottufficiali Ispettore CF CF3

Ispettore superiore CF CF4

Categoria DF Grado CAT. Livelli retributivi

Ufficiali Ufficiale DF DF1

Ufficiale superiore DF DF2







(Proposta di modifiche della CGIL alla tabella n.6)





Ruolo Grado Categoria Livelli retributivi

Guardie Agente/Agente CF CF1 L. 1.681.000

scelto/Assistente

Assistente capo CF CF2 L. 1.804.000

Sottufficiali V.Ispettore/Ispetto CF CF3 L. 1.900.000

re/Ispettore Capo

Ispettore CF CF4 L. 2.048.000

Superiore

Funzionari Ufficiale DF DF1 L. 2.048.000

Ufficiale Capo DF DF2 L. 2.183.000

Ufficiale DF DF3 L. 2.630.000

Principale

Ufficiale DF DF4 L. 2.900.000

Superiore



INSERIRE art. 84 bis "Norma di

coordinamento"

La qualifica di "Ispettore Forestale e di

Vigilanza ambientale" di cui all'art.5 comma1

della L.R.26/85 è soppressa a decorrere

dall'entrata in vigore del presente contratto.

Le disposizioni di cui alla L.R. 26/85 e

successive integrazioni e modificazioni che

hanno per oggetto il ruolo delle guardie

forestali e dei sottufficiali forestali e di

vigilanza ambientale si intendono riferite alle

nuove categorie CF ed ai nuovi profili

professionali di "agente " e "sottufficiale" di

cui alla precedente tabella. Altresì la nuova

categoria DF dei funzionari forestali e di

vigilanza ambientale comprende nel profilo

professionale di "ufficiale" le figure

professionali dell'ex VII e VIII q.f.

rispettivamente di "ispettore istruttore

direttivo" e di " funzionario forestale di

vigilanza ambientale".









56

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CO.RA.N.

Art.85

Requisiti per l’accesso ai ruoli



1. Per l’accesso alla categoria CF è richiesto il possesso del

diploma di scuola media superiore di II° grado.

2. Per l’accesso alla categoria DF è richiesto il possesso della

laurea o del diploma di laurea di I° grado.



Art.86

Modalità d’accesso



1. L’ingresso nelle categorie CF avviene al primo ed al terzo CORREGGERE: ingresso al primo

livello, rispettivamente per i ruoli di agente e di sottufficiale, livello (CF1) per il ruolo di agente

previo superamento di concorso pubblico integrato dal previo superamento di concorso

superamento di apposito corso di formazione professionale. pubblico integrato dal superamento di

2. L’ingresso nella categoria DF avviene al 1° livello, previo apposito corso di formazione

superamento di concorso pubblico integrato dal superamento di professionale ed al terzo livello (CF3)

apposito corso di formazione professionale, per il ruolo di per il ruolo di sottufficiale attraverso

ufficiale. concorso interno







Art.87

Riserva di posti

ELIMINARE: sostituire con la

1. Il 70% dei posti messi a concorso per il 1° livello del ruolo previsione dei concorsi interni.

dei sottufficiali (ispettore) è riservato agli appartenenti al

ruolo degli agenti in servizio da almeno 3 anni.

2. Il 50% dei posti messi a concorso per il ruolo di Ufficiale è

riservato agli appartenenti alla categoria CF in servizio da

almeno 3 anni.



Art.88

Progressione economica all’interno del ruolo



1. Il livello economico corrisponde alla posizione gerarchica di

appartenenza secondo la corrispondenza di cui alla Tabella n° 6.

2. Il passaggio, nell’ambito dello stesso ruolo, ad un livello

economico superiore a quello di appartenenza, avviene mediante

selezione, nell’ambito dei contingenti stabiliti per gli organici di

ciascuna di esse.



Art.89

Mansioni



1. I profili professionali della categoria CF sono polivalenti sino

alla rideterminazione delle funzioni di cui al comma successivo.

2. In particolare i compiti assegnati al ruolo degli agenti

comprendono tutte le mansioni attualmente stabilite per gli ex

profili professionali della IV qualifica professionale. AGGIUNGERE: IV e V qualifica

3. I profili professionali saranno definiti da apposita tabella ai professionale.

sensi delle norme transitorie del presente contratto.



Art.90

Mobilità nel ruolo unico regionale



1. I profili professionali delle categorie CF e DF del Corpo delle

Guardie forestali, in quanto specifici, nonostante l’equivalenza,

non corrispondono agli analoghi profili professionali delle aree

di inquadramento stabilite per il comparto.





57

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Sardegna

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2. La mobilità orizzontale tra le categorie delle Guardie forestali

e quelle generali del comparto è esclusa.

3. Sono fatti salvi i casi di sopravvenuta inidoneità fisica dei

dipendenti del CFVA alle mansioni proprie del Corpo di

appartenenza. In tal caso, previo accertamento da parte di una

struttura pubblica dell’inidoneità allo svolgimento di mansioni

proprie del profilo professionale di appartenenza, può essere

disposta la mobilità verso gli altri profili del Ruolo Unico

regionale rispetto ai quali permanga una residua idoneità

lavorativa.



Art.91

Valutazione del servizio



1. Gli appartenenti al CFVA che, in possesso del titolo di ELIMINARE.

studio richiesto, partecipano a concorsi per l’accesso

dall’esterno a profili professionali del ruolo unico regionale

diversi da quelli del Corpo delle Guardie forestali

beneficiano degli stessi riconoscimenti per il servizio prestato

o per la valutazione del rendimento stabiliti dalle norme

generali del presente contratto.



Art.92

Mobilità



1. La mobilità territoriale del personale del Corpo forestale, che

dovrà in ogni caso essere assicurata secondo le esigenze di

servizio, costituisce oggetto di contrattazione tra il Direttore

generale, la R.S.U. e le Organizzazioni sindacali di categoria che

stabiliscono i criteri e le condizioni per la mobilità dei

dipendenti stessi.



Art.93

Retribuzione



1. La retribuzione fissa delle categorie CF e DF è computata

secondo quanto disposto dalla seguente tabella n° 7. Tale

retribuzione sarà corrisposta ai dipendenti attualmente in

servizio successivamente al loro inquadramento giuridico nella

corrispondente posizione. La differenza tra la retribuzione in

godimento e quella stabilita dalla seguente tabella sarà

corrisposta con le modalità di cui al successivo art. 97.



(nota alla tab.n.7: le cifre in grassetto sono state inserite dalla CGIL come

pure i livelli DF3 e DF4)



Tabella n° 7 “Retribuzioni CFVA”

livelli Profilo Professionale Retribuzione Contingenza Totale

tabellare

CF1 Agente 1.681.000 L. 1.035.874 2.716.874

CF2 Assistente 1.804.000 L. 1.035.874 2.839.874

CF3 Ispettore 1.900.000 L. 1.035.874 2.935.874

CF4 Ispettore superiore 2.048.000 L. 1.035.874 3.083.874

DF1 Ufficiale 2.048.000 L. 1.058.844 3.106.844

DF2 Ufficiale capo 2.183.000 L. 1.058.844 3.241.844

DF3 Ufficiale principale 2.630.000 L. 1.058.844 3.688.844

DF4 Ufficiale superiore 2.900.000 L. 1.058.844 3.958.844







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CO.RA.N.

Art.94

Soppressione indennità del CFVA



1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

contratto sono soppresse le seguenti indennità:

 campagna,

 rischio,

 guida,

 videoterminale.

2. La retribuzione tabellare è conseguentemente aumentata di

lire 122.574 mensili.

3. Per i profili professionali nei quali per effetto di tale aumento

venisse superato l’importo previsto dalla tabella per ciascun

livello retributivo, la differenza sarà utilizzata ad incremento

dell’indennità d’istituto, come risulta dalla tabella n° 8.



Art.95

Indennità d’istituto



1. Le misure delle indennità d’istituto per il CFVA sono

determinate nei seguenti importi mensili lordi, in relazione ai

sottoelencati ruoli del personale medesimo:



Tabella n° 8 “Indennità d’istituto”

Ruoli Indennità d’istituto MODIFICARE:

CF1 CF2 235.000 CF1 CF2 : L. 235.000 in L. 265.000 (attuale

CF3 CF4 305.000 + XXX importo per le guardie scelte)

DF1 DF2 350.000 + XXX



Art.96

Norme di primo inquadramento



1. I dipendenti attualmente inquadrati nell’ex qualifica

funzionale IV e nella ex qualifica funzionale V, con la qualifica

di guardia e di guardia scelta, sono inquadrati nella categoria CF,

al I° livello con la qualifica di Agente, con decorrenza

dall’01/01/2000.

2. Ai dipendenti attualmente inquadrati nell’ex qualifica

funzionale V con il profilo di guardia scelta è attribuito un

assegno ad personam non riassorbibile, di lire 178.992

3. I dipendenti attualmente inquadrati nell’ex qualifica

funzionale V e VI con il profilo di Brigadiere, Maresciallo

Ordinario, Maresciallo capo, Maresciallo scelto, Maresciallo

maggiore, sono inquadrati nella categoria CF, al III° livello con

la qualifica di Ispettore.

4. Ai dipendenti attualmente inquadrati nell’ex qualifica

funzionale VI con il profilo di Maresciallo capo, Maresciallo

maggiore, Maresciallo scelto, è attribuito un assegno ad

personam non riassorbibile, di lire 252.216.



Art.97

Adeguamento delle retribuzioni a nuovi importi tabellari



1. La retribuzione fissa dei dipendenti inquadrati nella categoria SOSTITUIRE:"incrementata"con"integrata".

CF, per il periodo contrattuale 1998-1999 è quella derivante SOSTITUIRE:"contratto quadriennale" con

dall’applicazione delle disposizioni del presente contratto. Tale "biennio economico 2002-2003".

retribuzione sarà incrementata ad opera del contratto collettivo SOSTITUIRE: "non oltre il prossimo contratto

2000-2001 e nel successivo contratto quadriennale, con quadriennale" con "non oltre il primo biennio

l’obiettivo di conseguire il riallineamento con quanto previsto dalla economico del prossimo contratto

tabella n. 7, non oltre il prossimo contratto quadriennale. quadriennale".





59

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Sardegna

CO.RA.N.







CAPO V



LA RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO E DI POSIZIONE



Art.98

La retribuzione di rendimento e di posizione



1. La retribuzione di rendimento è costituita dagli incrementi

retributivi stabiliti dalla contrattazione integrativa secondo i criteri

generali indicati dal presente contratto.

2. Sono considerati elementi valutabili ai fini dell’attribuzione

della retribuzione di rendimento:

a) l’affidamento di incarichi temporanei, anche pluriennali, che

comportino il coordinamento di più unità operative;

b) l’affidamento di incarichi temporanei per specifiche attività

implicanti il possesso di particolari professionalità;

c) il conseguimento degli obiettivi fissati nei Piani di cui al

successivo art. 104 e la conseguente valutazione dei risultati

conseguiti dai gruppi di dipendenti impegnati nella realizzazione di

tali obiettivi;

d) l’elaborazione di procedure e programmi implicanti utilità per

l’Amministrazione e che siano dalla stessa adottati;

e) la valutazione individuale dei risultati dei dipendenti.



Art.99

Criteri generali per la determinazione della retribuzione di

rendimento



1. La contrattazione integrativa quadro può determinare i criteri

generali per l'attribuzione della retribuzione di rendimento e delle

posizioni organizzative, nei limiti di quanto disposto dal presente

contratto.

2. La contrattazione integrativa stabilisce criteri in relazione alla

corresponsione di retribuzione derivante da:

a) affidamento di incarichi temporanei che comportino il

coordinamento di più unità operative;

b) affidamento di incarichi specifici implicanti il possesso di

particolari professionalità;

c) elaborazione di procedure e programmi implicanti utilità per

l’Amministrazione e che siano dalla stessa adottati;

d) la valutazione individuale dei risultati dei dipendenti, con

particolare riferimento agli incarichi comportanti il coordinamento.

3. La contrattazione integrativa potrà inoltre stabilire la quota del

Fondo unico da destinare collettivamente all'intero personale

dell'area contrattuale o a gruppi di esso, in funzione del

conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di cui al

successivo art.104.

4. L’accordo integrativo non potrà prevedere una previsione di

spesa che, ove si verifichino tutte le condizioni per l'attribuzione

dei valori massimi di tutte le ipotesi, sia superiore all'ammontare

del Fondo posto a disposizione di ciascuna area contrattuale dal

successivo art.105.









60

Regione Autonoma della Sardegna

CO.RA.N.

Art.100

Disposizioni per l’affidamento di incarichi



1. Nell’ambito dei Servizi, in relazione alle esigenze di servizio,

possono essere istituite articolazioni organizzative che ne

supportino l’attività, sia in funzione del decentramento operativo

e/o territoriale che per l’adeguamento di eventuali livelli di

responsabilità e di una razionale distribuzione dei compiti.

2. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore generale che informa

le R.S.U e le Organizzazioni sindacali. Con il conferimento

dell’incarico sono indicate:

a) la durata, che non può eccedere i 24 mesi ed è

rinnovabile senza alcun limite;

b) i compiti assegnati, gli obiettivi da conseguire e le

funzioni che possono riguardare:

i) attività di coordinamento caratterizzate da un elevato grado di

autonomia gestionale ed organizzativa;

ii) attività con contenuti di alta professionalità o richiedenti

particolari specializzazioni;

iii) altre attività di studio e ricerca.

3. Al personale delle categorie B e C possono essere conferiti

incarichi, non comportanti la titolarità di posizioni organizzative.

4. Per gli incarichi comportanti l’attribuzione di posizioni

organizzative ai più elevati livelli, la retribuzione incentivante

mensile massima a carico del Fondo Unico è stabilita in lire

1.350.000 mensili comprensive dello straordinario. Per gli

incarichi non comportanti l’attribuzione di posizioni

organizzative, affidati al personale delle categorie B e C, la

retribuzione incentivante mensile massima è stabilita in lire

500.000.

5. Gli incarichi possono essere revocati dall’Amministrazione in AGGIUNGERE: "che dovrà essere

qualsiasi momento. In caso di revoca anticipata che non sia adeguatamente motivata".

dovuta all’inosservanza delle direttive contenute nell’atto di

conferimento o all’accertamento di risultati non adeguati, al

dipendente compete l’indennità di cui al presente articolo per

ulteriori due mensilità a partire dalla data di revoca dell’incarico.



Art.101

Norma transitoria



1. Tutti gli incarichi e le attività che rientrano nella previsione

del presente capo, se non confermati ai sensi della vigente

disciplina contrattuale cessano automaticamente 60 giorni dopo

l’entrata in vigore del presente contratto.



Art.102

Costituzione del Fondo unico per la retribuzione di rendimento e

di posizione



1. Il fondo unico per la retribuzione di rendimento e di posizione

Sostituire: con L. 3.004.254.700.

per il 1999 è incrementato dall’importo di lire 5.274.007.529.

2. Tale importo è distribuito per il 1999 secondo quanto disposto

dal successivo articolo.



Art.103

Fondo unico per la retribuzione di rendimento e di posizione



1. Il fondo unico per la retribuzione di rendimento e di

posizione, per gli anni 2000 e 2001 è composto dalle seguenti

voci:





61

Regione Autonoma della

Sardegna

CO.RA.N.

a) ammontare del fondo della produttività stabilito dal

bilancio regionale per gli anni 2000 e 2001 incrementato di

una somma di lire 5.274.007.529; SOSTITUIRE: con L. 3.004.254.700.

b) importo corrispondente all’ammontare delle retribuzioni

corrisposte nell’anno 1998 ai dipendenti regionali, con

esclusione dei dirigenti, per lo svolgimento di incarichi di

coordinatore di servizio o coordinatore di settore;

c) importo derivante dalla dotazione di cui all’art. 14 della

legge regionale 11 luglio 1962, n. 7.



Art.104

Gestione del Fondo unico



1. Il Dirigente generale di ciascuna area di contrattazione

integrativa, entro il 30 ottobre di ogni anno, predispone un

Piano di utilizzo del Fondo che tenga conto degli eventuali

incarichi da conferire e della loro durata, della realizzazione

di progetti individuali o collettivi e dei criteri per la

valutazione del risultato, della valutazione del rendimento

individuale e collettivo dei dipendenti assegnati e dei criteri

per la loro valutazione, e di ogni altro elemento che

contribuisca a determinare l’assegnazione di quote del

Fondo a singoli dipendenti o a gruppi di essi.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione

integrativa di cui al precedente art.99, il Piano dovrà

indicare l'entità degli incentivi assegnati in relazione alle

differenti caratteristiche qualitative e quantitative degli

incarichi che si intende assegnare, agli obiettivi da

conseguire, agli elementi che contribuiscono a determinare

la valutazione dei dipendenti.

3. Il Piano è comunicato alle R.S.U ed alle organizzazioni

sindacali ammesse alla contrattazione collettiva che possono

formulare proposte in merito.

4. Il Piano è portato a conoscenza, mediante affissione, a

tutti i dipendenti del comparto interessato.

5. Il Dirigente generale di ciascuna area di contrattazione

integrativa redige, entro il 30 ottobre dell’anno successivo,

contestualmente alla presentazione del Piano, una relazione

provvisoria contenente l’entità delle risorse utilizzate, la

loro ripartizione, e le motivazioni atte a rendere trasparente

la corrispondenza tra i criteri predeterminati e la ripartizione

del Fondo.

6. La relazione di cui al comma precedente è portata a

conoscenza delle R.S.U e delle organizzazioni sindacali

ammesse alle trattative, unitamente al Piano di utilizzo del

Fondo.

7. La relazione finale deve essere redatta entro il 28 febbraio

di ogni anno.



Art.105

Ripartizione del Fondo Unico per gli anni, 2000 e 2001



1. Il Fondo unico per la retribuzione di rendimento e di

posizione di cui al precedente art.104 è distribuito tra i

comparti della contrattazione integrativa in proporzione con

il personale previsto dalla dotazione organica.

2. Per ciascuno degli anni, 2000, 2001, l’ammontare annuo

del Fondo è ripartito tra le diverse Direzioni Generali,

rispettando i seguenti coefficienti:







62

Regione Autonoma della Sardegna

CO.RA.N.

Tabella n° 9 “Coefficienti di ripartizione”

Categoria Coefficiente

Categoria A 1

Categoria B 1,15

Categoria C 1,35

Categoria D 1,47



3. La conseguente dotazione per ciascun comparto della

contrattazione decentrata, per gli anni 2000 e 2001 è la

seguente:



Tabella n° 10 “Dotazione Fondo Unico per Comparto”

Direzioni generali Anno 2000 Anno 2001

Presidenza della Giunta

Legislativo

Ragioneria

Ispettivo

Affari Generali

Personale

Bilancio e programmazione

Centro di programmazione

EE.LL

Ambiente

CFVA

Agricoltura

Turismo

Lavori Pubblici

Industria

Lavoro

Pubblica Istruzione

Sanità

Trasporti

ERSAT

ESAF

ESIT

IZC

I.I.I.

ISOLA

ISRE

SSS

EAF

ERSU CAGLIARI

ERSU SASSARI

EPT

AAST





4. Per il 2001 la distribuzione tra le aree contrattuali sarà

modificata in base alle intervenute variazioni del personale.







Art.106

Disposizioni particolari per i dipendenti del

Centro regionale di programmazione



1. L'ammontare del Fondo unico, per il comparto

contrattuale del Centro regionale di programmazione, è

integrato dalla somma dei compensi speciali spettanti ai

dipendenti in servizio presso il Centro di programmazione ai



63

Regione Autonoma della

Sardegna

CO.RA.N.

sensi dell'art. 14 della legge regionale 11 luglio 1962, n. 7

che, a partire dall'1 gennaio 2000, è soppresso.



Art.107

Norma transitoria per l'anno 1999



1. Considerato che per il 1999 non è stato possibile dare

avvio al sistema di attribuzione della retribuzione di

rendimento secondo quanto stabilito dal presente contratto,

è stabilita una erogazione avente carattere straordinario in

favore del personale in servizio, da corrispondersi su base

annua, nella seguente misura:



Tabella n° 11 “Ripartizione retribuzione di rendimento anno 1999”

Ex qualifiche Importi

I, II, III Da quantificare

IV

V

VI

VII

VIII



2. Al personale che abbia cessato o preso servizio durante

l'anno, l'assegno è corrisposto in proporzione al periodo di

servizio prestato.



CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



Art.107

Rinvio di normativa contrattuale



1. Le parti si impegnano a definire entro sei mesi dalla data

di stipulazione del presente contratto le seguenti materie

che, una volta definite, costituiranno parte integrante del

presente contratto collettivo di lavoro:

 riforma del FITQ e adeguamento del Trattamento di

fine rapporto alla disciplina legale;

 definizione degli istituti relativi ad erogazioni

retributive di qualsiasi tipo, collegate alla prestazione

lavorativa, e non esplicitamente disciplinati dal presente

contratto che, in mancanza di nuovo accordo entro tale

data, dovranno ritenersi abrogati; SOSTITUIRE: con "confermati".

 regolamentazione di forme di sospensione del lavoro

collegate a gravi patologie;

 disciplina del telelavoro, del lavoro condiviso e del

lavoro a tempo parziale e suoi eventuali modelli; AGGIUNGERE:

 costituzione della Commissione di Conciliazione;  Tavolo tecnico per la ridefinizione

aree e profili professionali

 modalità di gestione del libretto dei crediti

professionali;  Criteri di valutazione del personale

 rideterminazione delle indennità e del servizio mensa.









64

Regione Autonoma della Sardegna

CO.RA.N.

Art.109

Norma finale



1. Le parti procederanno, entro 6 mesi dalla stipula del presente

contratto, ad una revisione del testo contrattuale, limitatamente alla

forma, alla sua organizzazione, all’indicazione dei riferimenti

legislativi, al fine di facilitarne la consultazione.

2. L’Amministrazione si farà carico della pubblicazione e della

diffusione del testo del presente contratto, nella redazione

aggiornata ai sensi del presente articolo a cura del Comitato per la

rappresentanza negoziale, a tutto il personale del comparto.

3. Entro 1 anno dalla stipula del presente contratto, le parti

procederanno alla disciplina delle materie di cui alla legge 5

novembre 1985, n. 26 e successive modifiche e integrazioni, di

competenza contrattuale. Le restanti materie, fatta salva la riserva

legislativa, saranno disciplinate unilateralmente

dall’Amministrazione regionale nella funzione di datore di lavoro.









65

Regione Autonoma della

Sardegna

CO.RA.N.

ALLEGATO A



DECLARATORIE





Categoria A



Livelli retributivi A1 – A2



Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono

attività semplici e/o ausiliarie e/o riferite ad attività di

supporto che non comportano particolari valutazioni di

merito.



Conoscenze: di tipo operativo generale le cui specifiche

professionali sono rappresentate da capacità manuali

generiche per lo svolgimento di attività semplici, da limitata

complessità dei problemi da affrontare, il cui profilo pratico

è acquisibile mediante esperienza diretta sulla mansione.

Contenuti: di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi

produttivi/amministrativi e di autonomia e responsabilità

riferite al corretto svolgimento dei compiti assegnati.

Criticità operative: di tipo semplice per il cui esercizio è

sufficiente un limitato periodo di pratica operativa e/o

conoscenze di tipo elementare; di ambito supportivo e

strumentale rispetto al processo lavorativo.

Complesso relazionale: di tipo prevalentemente interno.

Accesso: mediante le procedure della legge 28 febbraio

1987, n.56 e dell’art.52, comma 1, lettera b) legge 13

novembre 1998, n. 31.

Requisiti: Diploma di scuola dell’obbligo.



Categoria B



Livelli retributivi B1 - B2 - B3 - B4



Appartengono a questa categoria i lavoratori che, nel quadro

di indirizzi e procedure definite, in possesso di conoscenze

teoriche e pratiche e di competenze in specifici segmenti

operativi, sono incaricati di svolgere attività caratterizzate Sostituire: con "discrete".

da buone conoscenze specialistiche nei vari campi di

applicazione.



Conoscenze: di tipo specifico e tecnico di base arricchito da

corsi di formazione specialistici (qualificazioni o

specializzazioni), ed il cui profilo pratico è costituito da un Sostituire: con " da un discreto grado di

adeguato periodo formativo di affiancamento e/o di esperienza".

addestramento professionale.

Contenuti: di tipo operativo con l’esplicazione di servizi Sostituire: con " di tipo operativo con

interni e sul territorio rientranti nell’attività responsabilità di risultati parziali rispetto a più

istituzionale o con l’applicazione ai casi concreti sia della ampi processi produttivi e/o amministrativi e con

esperienza specifica acquisita che della l'applicazione ai casi concreti sia della esperienza

valutazione/soluzione indicata nelle istruzioni operative. specifica acquisita, che dalla soluzione indicata

Presuppone un livello di responsabilità ai risultati nelle istruzioni operative."

parziali rispetto a più ampi processi produttivi e/o

amministrativi.

Criticità operative: di discreta complessità accompagnate da

una discreta ampiezza delle possibili soluzioni. Sostituire: con " sia interno di tipo semplice,

Complesso relazionale: tra più soggetti interagenti, sia anche tra più soggetti interagenti, sia esterno (con

esterno che interno ma di tipo indiretto e formale. altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.



66

Regione Autonoma della Sardegna

CO.RA.N.

Accesso: mediante le procedure della legge 28 febbraio

1987, n.56 e dell’art.52, comma 1, lettera b) legge 13

novembre 1998, n. 31.

Requisiti: Diploma di scuola dell’obbligo accompagnato da Sostituire: con "corsi di qualificazione

corsi di formazione specializzazione attinenti. o specializzazione attinenti"









Categoria C



Livelli retributivi C1 - C2 - C3



Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività

caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici

per il cui svolgimento è necessaria una discreta conoscenza delle

complessità dei processi e delle problematiche da gestire. Sostituire: con "buona".

Le relative decisioni, nell’ambito di una delimitata autonomia

funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori,

prescrizioni, normative modalità e/o procedure definite, ma

possono anche concorrere a supportare i processi decisionali

superiori. e/o direttive sulla base di prescrizioni di massima e/o

secondo metodologie predeterminate.



Cognizioni: di buon livello o di base sul contesto di riferimento

interno ed esterno e delle normative che regolano l’attività

istituzionale dell’ente e la sua organizzazione.

Contenuti: di tipo concettuale con responsabilità di risultati relativi

a specifici processi produttivi e/o amministrativi.

Criticità operative: di media complessità fondata su modelli esterni

predefiniti, accompagnata da una significativa ampiezza delle

possibili soluzioni.

Complesso relazionale: sia interno che esterno, anche di tipo

diretto, nonché intrattenuto direttamente con gli utenti.

Accesso: mediante pubblico concorso.

Requisiti: Diploma di scuola secondaria di secondo grado.



Categoria D



Livelli retributivi D1 - D2 - D3 - D4



Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività

caratterizzate da elevata responsabilità funzionale o preparazione

professionale con facoltà decisionale nell’ambito delle direttive

ricevute o attività specialistiche caratterizzate generalmente dal

possesso di metodologie professionali complesse, da procedure

prevalentemente non standard anche in contesti innovativi.

Sono inoltre inquadrati nella presente categoria i lavoratori

incaricati di svolgere attività comportanti responsabilità nel

coordinamento e/o controllo di altri lavoratori nell’ambito di

articolazioni operative o unità o nuclei di lavoro.



Cognizioni: di tipo pluri-specialistico e presuppone un elevato

livello di qualificazione, conoscenza adeguata del ruolo dell’Ente e

del suo posizionamento, conoscenza approfondita delle normative,

delle regole e dei principi organizzativi nonché dei vincoli esterni

da rispettare.

Contenuti: di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità

di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi e/o

amministrativi.





67

Regione Autonoma della

Sardegna

CO.RA.N.

Criticità operative: conoscenze ed esperienze idonee ad

assicurare la capacità di gestire e regolare il ruolo ricoperto;

assunzione di responsabilità formali in ordine ala

conduzione di strutture organizzative e alla gestione di

risorse; partecipazione al sistema di valutazione; gestione di

complessità fondate su modelli teorici non immediatamente

impiegabili, accompagnata da una elevata ampiezza delle

possibili soluzioni.

Complesso relazionale: sia interno, di natura negoziale e

complessa, gestito anche tra unità organizzative diverse da

quella di appartenenza, sia esterno di tipo diretto anche con

rappresentanza istituzionale nonché intrattenuto

direttamente con gli utenti, anche di tipologia complessa e

negoziale.

Accesso: mediante pubblico concorso.

Requisiti: Diploma di laurea. Aggiungere: "e laurea breve".









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Regione Autonoma della Sardegna

CO.RA.N.









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