Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER GLI ADDETTI ALLE INDUSTRIE PRODUTTRICI DI: LAMPADE ELETTRICHE, VALVOLE
TERMOJONICHE, CINESCOPI, QUARZI PILOTA, SEMICONDUTTORI, TRAFILERIE E
LAVORAZIONI DI METALLO INERENTI LE LAMPADE E VALVOLE, TUBI FLUORESCENTI E
LUMINESCENTI, TUBI SAGOMATI, APPARECCHI TERMOSTATICI
23 gennaio 2003
Addì 23 gennaio 2003 in Roma
tra
- Associazione Nazionale Fabbricanti lampade elettriche, cinescopi,
valvole termojoniche, tubi luminescenti e apparecchi termostatici,
rappresentata dal Presidente Giorgio Marina e dal Vice Presidente
Celeste Scrocchi, assistiti dal Dirigente Responsabile dei Rapporti
sindacali Paolo Giazzi, con la partecipazione della Delegazione
industriale composta da Francesco Cipriani, Maurizio Colecchia, Sandro
Crestani, Andrea Lo Sasso, Alfredo Maschio, Domenico Moscarelli, Fabio
Nebbia, Renata Olivetti, Roberto Perego, Sergio Rovida, Paola Spagnolo,
Domenico Totaro
e
- Federazione Nazionale UGL Chimici rappresentata dal Segretario nazionale
responsabile Domenico Scopelliti, dai Vice Segretari nazionali Gualtiero
Barletta e Marco Fabrizio, dal Coordinatore nazionale Settore Lampade
Massimo Arilli, dai componenti la Giunta nazionale Gabriele Bonifazi,
Daniela Cantiani, Giovanni Condorelli, Umberto Costa, Luciano
Costantini, Michele Gualtieri, Dario Lanzi, Franco Lauri, Lorenzo
Mancini, Vincenzo Moretto, Maurizio Morgia, Giancarlo Pompei, Elio
Pontecorvo, Ercole Saponaro, Rita Serino, Bruno Stabile, Arturo Tricò,
Luigi Ulgiati, Piero Orlando Zambon
con la partecipazione delle Segreterie provinciali e delle RSU del
Settore;
con l'assistenza del Vice Segretario Generale UGL Responsabile del
Dipartimento Politiche sociali e sindacali Paolo Segarelli e dal
Segretario generale UGL Stefano Cetica
si è stipulato il seguente CCNL per le Aziende e i lavoratori da esse
dipendenti che producono lampade elettriche, valvole termojoniche,
cinescopi, quarzi pilota, e semiconduttori (non regolati da altri CCNL),
trafilerie e lavorazioni di metallo inerenti le lampade e le valvole, tubi
fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati, apparecchi termostatici.
Le Parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del
presente contratto, i Protocolli d'intesa e gli Accordi interconfederali
vigenti, le cui norme, anche se non esplicitamente menzionate, s'intendono
qui richiamate ad ogni effetto utile.
Dichiarazione congiunta.
Ogniqualvolta nel testo del contratto vengono citate le OOSS, per la UGL
Chimici s'intende richiamata la stessa.
INDICE
DISCIPLINA GENERALE .........................................................................................................5
Sezione I ..............................................................................................................................................5
Art. 1 - Relazioni industriali e sistema di osservazione...................................................................5
Art. 2 - Formazione..........................................................................................................................7
Art. 3 - Decentramento produttivo - Appalti - Lavoro a domicilio. ................................................9
Art. 4 - Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento..........................................................10
Sezione II ...........................................................................................................................................11
Art. 5 - Assunzione e visite mediche. ............................................................................................11
Art. 6 - Portatori di handicap. ........................................................................................................11
Art. 7 - Contratto a termine e contratto di fornitura di lavoro .......................................................12
temporaneo. ...................................................................................................................................12
Art. 8 - Apprendistato. ...................................................................................................................13
Art. 9 - Lavoro a tempo parziale (part-time). ................................................................................15
Art. 10 - Telelavoro. ......................................................................................................................15
Art. 11 - Periodo di prova. .............................................................................................................17
Art. 12 - Classificazione del personale. .........................................................................................17
Art. 13 - Passaggio di mansioni. ....................................................................................................32
Art. 14 - Cumulo di mansioni. .......................................................................................................33
Art. 15 - Orario di lavoro. ..............................................................................................................33
Art. 16 -Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni ..............................................................37
- Maggiorazioni. ............................................................................................................................37
Art. 17 - Lavoro in turni. ...............................................................................................................38
Art. 18 -Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti ...........................................38
degli istituti contrattuali. ................................................................................................................38
Art. 19 - Riposo settimanale. .........................................................................................................38
Art. 20 - Festività. ..........................................................................................................................39
Art. 21 - Ferie. ...............................................................................................................................39
Art. 22 - Riposi aggiuntivi. ............................................................................................................42
Art. 23 - Sospensione del lavoro....................................................................................................43
Art. 24 - Elementi della retribuzione. ............................................................................................43
Art. 25 - Minimi contrattuali. ........................................................................................................44
Art. 26 - Aumenti periodici di anzianità. .......................................................................................45
Art. 27 - Premio speciale. ..............................................................................................................45
Art. 28 - Previdenza complementare - FONCHIM. ......................................................................46
Art. 29 - Premio aziendale di partecipazione.................................................................................47
Art. 30 - Mensa. .............................................................................................................................49
Art. 31 - Corresponsione della retribuzione. .................................................................................49
Art. 32 - Tredicesima mensilità. ....................................................................................................50
Art. 33 - Trattenute per risarcimento danni. ..................................................................................50
Art. 34 - Passaggi di qualifica........................................................................................................51
Art. 35 - Trasferimenti. ..................................................................................................................51
Art. 36 - Assenze. ..........................................................................................................................51
Art. 37 - Congedo matrimoniale. ...................................................................................................52
Art. 38 - Aspettativa. .....................................................................................................................52
Art. 39 - Volontariato. ...................................................................................................................52
Art. 40 - Permessi e congedi. .........................................................................................................53
Art. 41 - Servizio militare. .............................................................................................................53
Art. 42 - Trattamento per maternità. ..............................................................................................54
Art. 43 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali. ..................................................................54
Art. 44 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro. ..........................................55
Art. 45 - Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro. ........................................................................58
Art. 46 - Istruzione professionale - facilitazioni per lavoratori studenti ........................................63
Art. 47 - Diritto allo studio. ...........................................................................................................63
Art. 48 - Indumenti di lavoro. ........................................................................................................65
Art. 49 - Norme aziendali. .............................................................................................................65
Art. 50 - Reclami e controversie. ...................................................................................................65
Art. 51 - Relazioni sindacali. .........................................................................................................66
Art. 52 - Visite di inventario e di controllo. ..................................................................................66
Art. 53 - Rapporti in azienda. ........................................................................................................66
Art. 54 - Conservazione degli strumenti e del materiale. ..............................................................67
Art. 55 - Procedura per i provvedimenti disciplinari. ....................................................................68
Art. 56 - Provvedimenti disciplinari. .............................................................................................68
Art. 57 - Licenziamento senza preavviso. .....................................................................................69
Art. 58 - Trattamento di fine rapporto (TFR). ...............................................................................70
Art. 59 - Restituzione documenti di lavoro. ..................................................................................71
Art. 60 - Indennità in caso di morte. ..............................................................................................71
Art. 61 - Cessione, trasformazione, cessazione e fallimento dell'azienda. ....................................71
Art. 62 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). ....................................................................71
Art. 63 - Patronati. .........................................................................................................................73
Art. 64 - Assemblee. ......................................................................................................................74
Art. 65 - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali. ................................................................75
Art. 66 - Permessi per cariche sindacali. .......................................................................................75
Art. 67 - Affissioni. ........................................................................................................................76
Art. 68 - Versamento dei contributi sindacali. ...............................................................................76
Art. 69 - Normalizzazione dei rapporti sindacali. ..........................................................................77
Art. 70 - Condizioni di miglior favore. ..........................................................................................77
Art. 71 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. ................................................................77
Art. 72 - Decorrenza e durata. .......................................................................................................77
Art. 73 - Esclusiva di stampa - Distribuzione del contratto. ..........................................................78
DISCIPLINA SPECIALE .........................................................................................................78
Sezione I ............................................................................................................................................78
Art. 74 - Periodo di prova. .............................................................................................................78
Art. 75 -Personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa ............................................78
o custodia. ......................................................................................................................................78
Art. 76 - Regolamentazione del lavoro a cottimo. .........................................................................79
Art. 77 - Inizio e cessazione del lavoro. ........................................................................................83
Art. 78 - Interruzione del lavoro e sospensioni..............................................................................83
Art. 79 - Riduzione di lavoro e turni..............................................................................................84
Art. 80 - Recuperi. .........................................................................................................................84
Art. 81 - Trattamento economico in caso di festività. ...................................................................84
Art. 82 - Modalità di corresponsione della retribuzione. ...............................................................85
Art. 83 - Retribuzione oraria. .........................................................................................................85
Art. 84 - Trasferte. .........................................................................................................................86
Art. 85 - Preavviso. ........................................................................................................................86
Art. 86 - Norma speciale per i settori produzione tubi fluorescenti. .............................................87
Sezione II ...........................................................................................................................................87
Art. 87 - Criteri di appartenenza. ...................................................................................................87
Art. 88 - Clausole di rinvio. ...........................................................................................................88
Sezione III ..........................................................................................................................................88
Art. 89 - Periodo di prova. .............................................................................................................88
Art. 90 -Disposizioni particolari per quadri e impiegati ................................................................88
con funzioni direttive. ....................................................................................................................88
Art. 91 - Computo della retribuzione. ............................................................................................89
Art. 92 - Trasferta. .........................................................................................................................89
Art. 93 - Alloggio. .........................................................................................................................90
Art. 94 - Indennità maneggio denaro - Cauzione. .........................................................................90
Art. 95 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni. ....................................................................91
DISCIPLINA GENERALE
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Sezione I
Art. 1 - Relazioni industriali e sistema di osservazione.
Premessa.
Nella consapevolezza dell'importanza delle relazioni industriali in un
contesto partecipativo e al fine di individuare scelte capaci di
contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali, le Parti -
tenuto conto delle caratteristiche dei comparti merceologici (lampade,
cinescopi ecc.) e delle peculiarità del settore, convengono di dare
impulso e sviluppo all'Organismo paritetico di Osservazione nazionale
sull'andamento del settore stesso, già costituito con precedente
contratto.
Tale Organismo - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale
e le prerogative proprie degli imprenditori e delle OOSS dei lavoratori -
analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in esame
e comunque normalmente con cadenza annuale, le questioni suscettibili di
avere incidenza sul settore, al fine di individuare le occasioni di
sviluppo e prevenire le situazioni di debolezza.
A) Livello nazionale.
L'Organismo nazionale di cui alla premessa analizza, in particolare, i
seguenti temi:
(a) l'evoluzione del sistema di relazioni industriali;
(b) l'andamento del mercato nazionale e internazionale;
(c) le prospettive produttive del settore, con le sue articolazioni e le
prevedibili conseguenze sui livelli occupazionali;
(d) l'andamento globale dell'occupazione in riferimento all'introduzione
di nuove tecnologie e/o significative ristrutturazioni industriali che
richiedano interventi di formazione e riqualificazione professionale;
la consistenza strutturale del settore, per quanto concerne il numero
degli addetti distinti per sesso e per classi di età;
(e) l'andamento dell'occupazione femminile e giovanile, in relazione agli
accordi interconfederali vigenti sui CFL e con l'attenzione volta al
tema delle pari opportunità, nell'osservanza di quanto previsto dalle
leggi vigenti in materia;
(f) le eventuali problematiche connesse con l'inserimento di lavoratori
portatori di handicap;
(g) la dinamica dei costi, compreso quello del lavoro, rispetto ai
principali Paesi concorrenti, comparando le leggi in materia
contributiva, anche ai fini di una oggettiva valutazione della
competitività internazionale;
(h) le spese complessive di ricerca realizzate o previste, la loro
incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle
principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli
addetti;
(i) le normative legislative nazionali e comunitarie in materia di lavoro
e, in particolare, l'evoluzione legislativa relativa agli orari di
lavoro; le problematiche relative all'orario di lavoro e al conto ore
individuale, anche in rapporto al contesto della competitività; le
eventuali sperimentazioni a livello aziendale e l'attuazione delle
normative contrattuali in argomento;
(l) il mercato del lavoro, i nuovi rapporti di lavoro, la flessibilità e
lo sviluppo dell'occupazione;
(m) i Comitati aziendali europei;
(n) l'andamento della contrattazione di 2° livello, con riferimento alle
normative vigenti;
(o) le tematiche della sicurezza sul lavoro, ambientali e dell'ecologia,
con riferimento all'evoluzione normativa nazionale e comunitaria
sull'ambiente e la sicurezza, anche al fine di individuare eventuali
proposte da sottoporre alle Autorità competenti.
Saranno inoltre oggetto di esame congiunto:
- la definizione delle linee guida per le attività formative orientate
all'approfondimento delle specificità del settore, rivolte ai
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- la predisposizione di una banca dati degli infortuni sul lavoro occorsi
nel settore, nel rispetto della legge n. 675/96;
- l'eventuale elaborazione da parte delle competenti autorità italiane di
nuove specifiche tabelle riguardanti i limiti di concentrazione nelle
lavorazioni di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose.
(p) le problematiche della formazione, della formazione continua e della
riqualificazione dei lavoratori interessati a processi di
ristrutturazione, riconversione e ammodernamento tecnologico, nel
quadro di linee di sostegno legislativo finalizzate ad un maggior
raccordo con le esigenze delle imprese. I temi della formazione
costituiranno oggetto di attenta valutazione allo scopo di favorire
l'aggiornamento professionale dei lavoratori in relazione alle
esigenze dell'evoluzione tecnologica e organizzativa in atto e di
promuovere lo sviluppo della cultura di impresa;
(q) le tematiche inerenti le molestie sessuali;
(r) le tematiche inerenti il mobbing;
(s) la presenza di lavoratori immigrati nel settore, con particolare
riferimento alle eventuali problematiche connesse con l'integrazione
nei luoghi di lavoro.
L'Organismo paritetico di Osservazione nazionale avrà inoltre il compito
di esaminare la possibilità di istituire un Fondo Sanitario Nazionale
Integrativo, su base individuale volontaria, tenuto conto e
compatibilmente con l'evoluzione normativa in materia, e avendo riguardo
alla dinamica complessiva dei costi. L'attività dell'Organismo si svolgerà
nel corso del 2° biennio di validità del CCNL 23.1.03.
B) Livello aziendale.
II momento d'incontro a livello nazionale si coordina e si completa
attraverso un sistema informativo a livello aziendale, che si configura
come segue.
Annualmente i gruppi industriali articolati su più unità produttive e le
imprese caratterizzate da 1 sola unità produttiva con più di 150 unità,
forniranno alle RSU e, tramite le associazioni imprenditoriali, alle OOSS
dei lavoratori, informazioni sui seguenti argomenti:
(a) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per
nuovi insediamenti e/o riconversioni produttive o per potenziamento,
ammodernamento o trasformazione di quelli esistenti;
(b) le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle
relative implicazioni con riferimento, se del caso, alle necessità di
distribuzione dell'orario di lavoro;
(c) l'ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti e
ricerca accordate, ai sensi della vigente legislazione, dallo Stato o
dalle Regioni, specificandone le leggi di riferimento;
(d) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi di età, con
specificazione dei dati relativi alla composizione dell'occupazione
femminile e giovanile;
(e) modifiche tecnologiche qualora le stesse configurino sostanziali
modifiche del sistema produttivo o investano in modo determinante le
tecnologie fino allora adottate o l'organizzazione complessiva del
lavoro, o il tipo di produzione in atto e influiscano complessivamente
sull'occupazione;
(f) nuove tecnologie di processo in presenza di sostanziale modifica di
quelle fino ad allora adottate e che abbiano rilevanti conseguenze
sulla organizzazione del lavoro, sulle condizioni prestative e
sulla occupazione;
(g) elementi conoscitivi sugli interventi effettuati nella formazione e
riqualificazione dei lavoratori;
(h) i principali indici del bilancio di esercizio, con particolare
riferimento al conto economico;
(i) elementi conoscitivi in merito ai congedi di cui al comma 2, art. 40;
(l) il mercato del lavoro, i nuovi rapporti di lavoro, la flessibilità e
lo sviluppo dell'occupazione.
Nel corso degli incontri, le Parti effettueranno un esame congiunto degli
effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi,
localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro
autonome valutazioni.
Per quanto concerne in particolare la problematica dell'occupazione
femminile e le pari opportunità vi sarà la partecipazione di lavoratrici
dipendenti in possesso di adeguate conoscenze della specifica materia.
Eventuali azioni positive che derivassero dall'esame di tali problematiche
potranno essere portate all'attenzione delle Parti stipulanti il CCNL, al
fine di compiere i più opportuni approfondimenti.
In apertura degli incontri, la Direzione dell'unità produttiva comunicherà
di volta in volta agli Organismi interessati se le informazioni che
verranno trasmesse abbiano la caratteristica di segreto industriale
prevista per l'applicazione dell'art. 623 CP.
Per le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con un numero di
dipendenti compreso tra 100 e 150, le Associazioni industriali locali
forniranno annualmente per iscritto ai competenti sindacati dei
lavoratori, e per conoscenza alle RSU, le notizie di cui al precedente
punto d).
Nota a verbale.
Le Parti si danno atto che la cadenza dell'informazione relativa agli
argomenti previsti alla parte B, lett. e) e f), potrà essere diversa da
quella annuale in presenza di fatti specifici che la giustificano.
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Art. 2 - Formazione.
Le Parti, anche in riferimento a quanto previsto dagli accordi
interconfederali in materia di formazione, affermano concordemente
l'importanza e il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini
della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Infatti l'evoluzione della tecnologia, la crescente competitività dei
mercati, i mutamenti del contesto normativo e sociale e i processi di
cambiamento determinano l'esigenza di una continua ridefinizione
organizzativa e dei processi di lavoro e richiedono, di conseguenza,
l'adeguamento delle professionalità e del livello di qualificazione delle
risorse.
I principali obiettivi che la formazione deve avere sono:
- mettere i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle
esigenze poste dalla trasformazione tecnologica e organizzativa in atto
nelle imprese;
- provvedere alle necessità di aggiornamento professionale dei lavoratori,
anche al fine di porre i lavoratori stessi in condizione di rispondere
più efficacemente alle esigenze imposte dalle innovazioni tecnologiche e
organizzative, dagli obiettivi di qualità e dal mercato;
- facilitare il reinserimento dei lavoratori dopo eventuali periodi di
assenza per varie motivazioni;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con
particolare riferimento al personale femminile, nell'intento di
facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di consentire
una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
In relazione a quanto sopra le Parti hanno previsto la formazione tra i
temi oggetto dell'informazione da fornire ai vari livelli alle
rappresentanze dei lavoratori per le opportune valutazioni.
Le Parti affermano l'utilità di procedere al monitoraggio della normativa
vigente in materia di formazione, sia a livello nazionale che comunitario,
nonché all'individuazione delle specifiche esigenze formative del settore.
L'esame di queste problematiche ai livelli previsti consentirà alle
rappresentanze dei lavoratori di esprimere, in occasione del confronto con
l'Azienda, le proprie valutazioni in ordine ai destinatari della
formazione, con particolare riferimento al numero dei lavoratori
interessati, alla durata dei corsi, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-
professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in
Centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a
fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'Azienda,
nonché alle eventuali necessità di adattamento delle modalità della
prestazione, per meglio rispondere alle esigenze formative e allo sviluppo
professionale.
Con particolare riferimento alla formazione continua le Parti esamineranno
le risultanze dell'indagine, prevista dall'Accordo interconfederale
20.1.93 e successive intese, sui fabbisogni formativi per la parte
riguardante il settore e, alla luce di esse, valuteranno l'opportunità di
realizzare con gli Organismi paritetici bilaterali e - in tal caso in
relazione alle realtà locali - con le rispettive Organizzazioni
territoriali, esperienze di collaborazione nel campo della formazione
nonché la possibilità di utilizzare le risorse a tali fini previste dai
Fondi comunitari e dalla legislazione vigente.
Le Parti convengono che i costi della formazione continua di cui sopra
saranno finanziati in misura significativa attraverso l'utilizzazione di
risorse esterne a tal fine previste.
I costi di frequenza per la partecipazione ai corsi di formazione continua
di cui ai commi precedenti saranno ripartiti, previo confronto con la RSU,
sulla base del principio della partecipazione paritetica di imprese e
lavoratori.
Per la frequenza ai corsi di formazione continua i lavoratori
utilizzeranno i permessi e i riposi a vario titolo spettanti, ivi comprese
le ore accumulate nel conto ore individuale di cui all'art. 15.
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Art. 3 - Decentramento produttivo - Appalti - Lavoro a domicilio.
1) Decentramento produttivo.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno
preventivamente in apposito incontro la RSU e, tramite le locali
Associazioni imprenditoriali, il competente Sindacato dei lavoratori, sia
sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori
dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto -
anche mediante la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a
domicilio e di contratti di appalto - che sulle operazioni di
ristrutturazione, qualora tutto ciò comporti modifiche del sistema
produttivo o dell'organizzazione del lavoro che influiscano
sull'occupazione complessiva.
2) Appalti.
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di
legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente
pertinenti le attività di trasformazione propria dell'azienda stessa,
nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa. Saranno invece
appaltate le operazioni di manutenzione ordinaria continuativa che devono
essere necessariamente svolte al di fuori dei normali turni di lavoro, per
le quali sia accertata, previo esame con la RSU, l'impossibilità di
effettuarle con personale in forza in azienda nei particolari turni
all'uopo predisposti.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza,
all'efficienza, alla migliore utilizzazione degli impianti e al
miglioramento delle condizioni ambientali, per la ricerca delle soluzioni
sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di
programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle
attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti
diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione
oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e
luoghi d'intervento opportunamente diversificati secondo specifici
accordi.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti
parte dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda saranno limitati ai
casi imposti da esigenze tecniche organizzative e da economicità
gestionali che, su richiesta della RSU, potranno formare oggetto di
verifica con la Direzione.
Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità ma che
siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda
appaltante.
Le Aziende appaltanti devono esigere dalle Aziende appaltatrici il
rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui
appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme
previdenziali e antinfortunistiche e di protezione dei lavoratori; in
particolare le Aziende appaltanti forniscono dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare
le Aziende appaltatrici e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire
dei servizi aziendali (mense, servizi di pronto soccorso, servizi
igienici) con opportune intese tra Azienda appaltante e Azienda
appaltatrice.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno con
incontri periodici la RSU sulle motivazioni e sulla natura delle attività
conferite in appalto.
3) Lavoro a domicilio.
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18.12.73 n. 877, le
Associazioni territoriali imprenditoriali trasmetteranno ai competenti
Sindacati dei lavoratori un elenco delle aziende associate che si
avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni 6 mesi la
stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà
le eventuali variazioni del suddetto elenco.
L'Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere
previsionale sull'andamento del fenomeno riferito alle aziende associate e
sui prevedibili riflessi sull'occupazione.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno
periodicamente la RSU sui casi di eventuale ricorso al lavoro a domicilio.
Dichiarazione delle parti.
Le parti dichiarano che la qualità dei servizi forniti da terzi concorre
al miglioramento continuo della prestazione dell'azienda.
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Art. 4 - Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno
preventivamente, in apposito incontro, la RSU e, tramite l'Associazione
imprenditoriale di competenza, il Sindacato provinciale di categoria sugli
spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino
significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non
rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche,
organizzative e produttive dell'attività aziendale.
Nota a verbale.
Restano salve, ove si rendessero necessarie, le procedure di cui alle
leggi e agli Accordi Interconfederali vigenti.
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Sezione II
PARTE COMUNE ALLE TRE REGOLAMENTAZIONI
Art. 5 - Assunzione e visite mediche.
Per le assunzioni valgono le norme di legge.
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera
nella quale sarà specificato:
(1) data di assunzione
(2) inquadramento ai sensi del successivo art. 12
(3) trattamento economico relativo
(4) durata dell'eventuale periodo di prova
(5) sede di lavoro
All'atto dell'assunzione il datore di lavoro consegnerà al lavoratore la
documentazione concernente la previdenza complementare: scheda informativa
FONCHIM, modulo di iscrizione e copia dello Statuto.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti
documenti personali:
(a) libretto di lavoro
(b) prescritti documenti INPS
(c) stato di famiglia
(d) carta di identità o documento equipollente
Inoltre il lavoratore dovrà comunicare il proprio domicilio e gli
eventuali successivi mutamenti.
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita
medica preventiva e delle visite periodiche per i lavoratori per i quali
sono prescritte, il personale che s'intende assumere può essere sottoposto
a visita medica.
Qualifiche individuate ai sensi dell'art. 25, legge 23.7.91 n. 223.
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 2, legge
23.7.91 n. 223, i livelli di qualifica individuati dalle parti stipulanti
sono i seguenti: livelli A, B, C, D, E, F, G.
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Art. 6 - Portatori di handicap.
Le Aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con
le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento
ai sensi delle leggi vigenti, dei portatori di handicap riconosciuti
invalidi civili nelle proprie strutture, in funzione della capacità
lavorativa degli stessi.
Per quanto concerne i permessi e i congedi si fa riferimento alle vigenti
norme di legge.
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Art. 7 - Contratto a termine e contratto di fornitura di lavoro
temporaneo.
A) Contratto a termine.
Con riferimento alla nuova normativa di cui al D.lgs. n. 368/01, le parti
concordano d'incontrarsi nell'ambito del sistema di osservazione di cui
all'art. 1, lett. A), per valutare le modalità attuative della legge.
B) Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
In attuazione di quanto previsto dalla legge 24.6.97 n. 196 e successive
modifiche e integrazioni si concorda quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), legge n. 196/97, il contratto di
fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso, oltre che nei casi
previsti dalla legislazione vigente, nelle fattispecie e alle condizioni
di seguito individuate:
(1) sostituzione di lavoratori in aspettativa, ferie e permessi;
(2) esecuzione di un'opera o di un servizio definito o predeterminato nel
tempo;
(3) lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per
specializzazioni da quelle normalmente impiegate;
(4) incremento di attività produttiva in dipendenza di commesse
eccezionali e/o vincolate a termini di consegna urgenti o perentori o
da lancio di nuovi prodotti che, per volumi o termini di consegna, non
sia possibile eseguire in base al normale organico e ai normali
programmi di lavoro;
(5) lavorazioni connesse all'aggiudicazione di pubbliche commesse che
presentino carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività
produttiva;
(6) copertura di posizioni di lavoro stabilizzate ma temporaneamente
scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del
lavoro di personale a tempo indeterminato.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. a), legge n.
196/97, è escluso il livello "L" dell'attuale scala classificatoria del
personale.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato -
alle condizioni previste dall'art. 3, comma 4, legge n. 196/97 - nei casi
in cui perdurino la causale e le necessità aziendali che hanno motivato il
ricorso a tale contratto, per un massimo di 4 volte e per una durata
complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi.
I lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo non potranno
complessivamente superare l'8%, come media trimestrale, dei contratti di
lavoro a tempo indeterminato in atto nell'unità produttiva.
Tale percentuale assorbe fino a concorrenza, fatte salve successive
intese, eventuali percentuali già concordate a livello
aziendale/territoriale, per le medesime tipologie.
Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero inferiore a 8
resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 8 contratti.
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui
sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
Per l'erogazione dei premi aziendali valgono le disposizioni di legge.
C)
La Direzione aziendale comunicherà preventivamente alla RSU le motivazioni
del ricorso ad assunzioni e il numero dei lavoratori con contratto a
termine e con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, di cui al
presente articolo contrattuale, comunicando la mansione, il livello nonché
la durata prevista del contratto.
Nel caso di ricorso al contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ove
ricorrano motivate ragioni di urgenza, le predette comunicazioni potranno
essere effettuate entro i successivi 5 giorni dall'assunzione.
Le parti a livello aziendale, all'inizio di ogni anno, s'incontreranno per
esaminare e valutare le esperienze sviluppate.
I lavoratori assunti con contratto a termine e interinale usufruiranno di
interventi informativi/formativi di cui all'art. 21, D.lgs. n. 626/94,
avendo riferimento all'esperienza lavorativa e alla mansione svolta.
Nota a verbale.
La durata dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati per
sostituire lavoratori assenti potrà comprendere i periodi di affiancamento
necessari per il passaggio di consegne.
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Art. 8 - Apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni
di legge in materia. Per quanto da esse non contemplato, valgono le norme
previste dal presente contratto in quanto applicabili.
L'assunzione dell'apprendista ha luogo con un periodo di prova di due
mesi; detto periodo sarà ridotto a 1 mese quando si tratti di apprendista
che nell'ambito di precedente rapporto abbia frequentato i corsi formativi
inerenti il profilo professionale da conseguire.
Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti della durata
dell'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di servizio.
La durata del periodo di apprendistato nonché l'impegno formativo esterno
sono regolati dalla seguente tabella, sulla base della correlazione tra il
profilo professionale da conseguire e il titolo d'istruzione in possesso
dell'apprendista:
profili titolo formazione
professionali di esterna durata
istruzione ore annue
profili titolo d'istruzione post-obbligo
professionali o attestato di qualifica
previsti professionale idonei rispetto al 60 2 anni
dai livelli profilo professionale da
I, H, G, F conseguire
titoli d'istruzione post-obbligo,
o attestati di qualifica, non
idonei rispetto al profilo 120 3 anni
professionale da conseguire
titolo d'istruzione dell'obbligo 120 4 anni
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori
di lavoro si cumulano, ai fini del computo della durata massima, nel
periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a
1 anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Nel caso di assunzione di apprendista che nell'ambito di precedente
rapporto abbia già seguito moduli di formazione esterna previsti per lo
stesso profilo professionale, l'apprendista sarà esentato dalla frequenza
dei moduli già completati.
La formazione dell'apprendista all'interno dell'impresa sarà seguita da un
tutore - in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente - che
curerà le necessità di raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la
formazione esterna.
Il trattamento retributivo dell'apprendista viene fissato sulla base del
minimo contrattuale e contingenza previsti per il livello d'inquadramento
contrattuale per il quale è stato assunto, secondo le percentuali della
seguente tabella:
durata trattamento retributivo
apprendistato
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno
2 anni 70% 80% - -
3 anni 65% 70% 80% -
4 anni 60% 65% 70% 80%
A far data dall'1.1.03 in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro
al lavoratore apprendista viene assicurato un trattamento economico pari
a:
- 60% della retribuzione prevista per i primi 3 mesi di malattia e
d'infortunio non sul lavoro, computati sommando tutti gli eventi
morbosi, verificatisi nel corso del rapporto di apprendistato;
- 30% della retribuzione prevista per i successivi 5 mesi di malattia e
d'infortunio non sul lavoro, computati sommando tutti gli eventi
morbosi, verificatisi nel corso del rapporto di apprendistato.
L'apprendista non potrà essere sottoposto a lavorazioni retribuite a
cottimo né in genere a quelle ad incentivo.
Il periodo di ferie degli apprendisti è pari a 4 settimane.
Al termine dell'apprendistato l'apprendista sostiene le prove di idoneità
previste dalle norme legislative e, in caso di esito favorevole, consegue
il profilo professionale e l'inquadramento contrattuale per il quale è
stato assunto.
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Art. 9 - Lavoro a tempo parziale (part-time).
Le Parti convengono, con riferimento alla vigente normativa di legge, di
provvedere alla regolamentazione dell'istituto del tempo parziale entro il
30.6.03.
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Art. 10 - Telelavoro.
Le Parti considerano il telelavoro una modalità della prestazione
finalizzata a cogliere esigenze organizzative dell'impresa e,
compatibilmente con le stesse, esigenze dei dipendenti.
Per telelavoro s'intende la prestazione effettuata in via normale con
continuità dal lavoratore dipendente, presso il proprio domicilio o in
luogo idoneo diverso ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di
lavoro aziendale, attraverso il supporto di strumenti telematici. Lo
svolgimento della prestazione in telelavoro non muta la natura giuridica
del rapporto di lavoro.
Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via
telematica o in collegamento remoto da operatori di vendita o addetti
all'assistenza tecnica presso clienti. Sono altresì esclusi dalla presente
disciplina i call-center organizzati in autonome unità produttive.
Le postazioni di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per
l'effettuazione della prestazione, così come le spese per la manutenzione
e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al
mantenimento dei sistemi di sicurezza delle postazioni di lavoro, nonché
alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'impresa, che
ne rimane proprietaria.
In caso di interruzioni al circuito telematico o in caso di eventuali
fermi macchina derivanti da guasti o cause non imputabili al dipendente,
l'impresa s'impegna ad intervenire per una rapida risoluzione del guasto.
Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, il dipendente
sarà tenuto al rientro presso l'impresa stessa, per il tempo necessario al
completo ripristino da parte dell'azienda del sistema.
Ai lavoratori dipendenti telelavoristi si applicano le vigenti normative
legali e contrattuali; le normative speciali riportate nel presente
articolo sostituiscono le normative generali del CCNL.
Ferma restando la durata della prestazione prevista dall'art. 15 del CCNL,
le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi
attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come
collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia
come durata giornaliera della stessa, ferma restando una definita fascia
di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nell'impresa.
Tali modalità saranno definite a livello aziendale con il singolo
dipendente.
Il datore di lavoro garantirà che gli strumenti telematici forniti al
dipendente telelavorista rispondano ai criteri di sicurezza previsti dalle
norme vigenti, ferma restando l'esistenza delle condizioni di sicurezza
previste dalla legge per le abitazioni civili, ovviamente curate dal
dipendente.
Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro
nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli
impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso
il dipendente, ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 626/94, deve prendersi cura
della propria sicurezza, della propria salute e di quelle delle altre
persone in prossimità del suo spazio lavorativo.
L'attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici nelle imprese
per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i
colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per lo svolgimento di
attività non telelavorabili e per altre motivazioni, con modalità definite
a livello aziendale.
Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a
custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nelle banche dati
e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del
lavoro. In nessun caso il dipendente può utilizzare le attrezzature
fornitegli dall'azienda per attività diverse da quelle lavorative o per
conto terzi.
I servizi sociali a disposizione dei dipendenti, potranno essere
utilizzati in forma analoga anche dai lavoratori telelavoristi. Nessuna
indennità sostitutiva potrà essere prevista in caso di mancato utilizzo a
qualsiasi titolo.
Le Parti convengono che le modalità di svolgimento della prestazione del
dipendente, come individuate nel presente articolo, non costituiscono
violazione dell'art. 4, legge n. 300/70, in quanto funzionali allo
svolgimento del rapporto.
Al dipendente sarà riconosciuto il diritto di accesso e di partecipazione
all'attività sindacale che si svolge nell'impresa, eventualmente anche
attraverso apposita connessione informatica.
L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sarà concordata
tra impresa e dipendente fatti salvi i casi in cui la sopra regolamentata
modalità della prestazione:
(a) sia stata prevista all'atto dell'assunzione;
(b) sia l'unica modalità di prestazione prevista nell'impresa per la
specifica mansione.
Nei casi in cui l'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro
sia concordata tra impresa e dipendente è facoltà delle Parti stesse
definire la possibilità e le condizioni per l'eventuale ripristino delle
precedenti modalità della prestazione.
Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali inerenti
il telelavoro, le Parti s'incontreranno per verificare la compatibilità e
coerenza del presente accordo con le stesse ed eventualmente procedere
alle necessarie armonizzazioni.
Le Parti, tenuto conto del carattere innovativo della normativa sul
telelavoro, dell'esigenza di valutarne il reale impatto nelle imprese e di
valutare l'evoluzione legislativa e gli eventuali adattamenti contrattuali
che si rendessero necessari, convengono di realizzare nell'ambito del
Sistema di osservazione nazionale l'opportuno monitoraggio sullo sviluppo
del telelavoro.
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Art. 11 - Periodo di prova.
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non ne è ammessa né la
protrazione né la rinnovazione.
La durata del periodo di prova, riferita all'effettivo lavoro, è
disciplinata nelle Regolamentazioni particolari di questo contratto riguar
danti rispettivamente le qualifiche operaie, speciali, impiegatizie e dei
quadri.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può
aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due Parti
e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso.
Durante il periodo di prova sussistono fra le Parti i diritti e gli
obblighi previsti dal presente contratto, salvo che non sia diversamente
disposto dal contratto stesso.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta,
l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio
decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
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Art. 12 - Classificazione del personale.
L'inquadramento dei lavoratori nei livelli previsti viene effettuato sulla
base delle relative declaratorie e profili professionali, di seguito
riportati.
La declaratoria determina le caratteristiche e i requisiti che, con
riguardo ai criteri di conoscenza, responsabilità e autonomia, sono
indispensabili per inquadrare la mansione nel livello considerato.
I profili professionali determinano il minimo contenuto professionale che
una mansione deve presentare per essere inquadrata nel corrispondente
livello.
Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai
profili minimi verranno inquadrate sulla base della declaratoria
pertinente, e con l'ausilio del riferimento analogico ai relativi profili
professionali.
* * * * * * * * *
Alle RSU è attribuito il compito di:
- verificare l'inquadramento delle mansioni attuato dall'azienda, in sede
di prima applicazione della revisione del sistema di classificazione,
avanzare le eventuali diverse valutazioni ed esaminarle con la Direzione
aziendale ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni del presente
articolo e dalle relative norme transitorie;
- esaminare con la Direzione aziendale gli effetti di nuove forme di
organizzazione del lavoro sul sistema classificatorio;
- segnalare alla Commissione paritetica nazionale, di cui al successivo
comma, le mansioni per il cui inquadramento si è registrato disaccordo
con la Direzione aziendale.
* * * * * * * * *
Viene istituita una Commissione paritetica nazionale composta da 6
rappresentanti di ASSOLAMPADE e da 6 rappresentanti delle OOSS.
La Commissione avrà il compito di:
- esprimere, entro 30 giorni dalla segnalazione, il proprio parere sul
livello di competenza delle mansioni sottoposte al suo esame dalla
Direzione aziendale e/o dalla RSU;
- sottoporre alle parti stipulanti proposte di integrazioni o modifiche da
apportare al sistema classificatorio in occasione del successivo rinnovo
contrattuale.
L'esaurimento delle procedure di cui ai punti precedenti rappresenta
imprescindibile condizione di procedibilità per eventuali iniziative
unilaterali.
* * * * * * * * *
La distinzione tra quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai, viene
mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari,
contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato
e che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti il collegamento fra l'inquadramento e il trattamento
normativo è il seguente:
1) quadri liv. A
2) impiegati livv. B - C - D - E - F - G - H - I
3) qualifiche speciali livv. D - E - F
4) operai livv. E - F - G - H - I - L
Ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui al livello A è attribuita
la qualifica di Quadro.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 2, legge n. 190/85, le parti,
si danno atto che i requisiti indispensabili per l'attribuzione della
qualifica di Quadro sono:
- lo svolgimento con carattere continuativo di funzioni di rilevante
importanza ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi
dell'impresa, in collaborazione con la Direzione da cui dipendono per la
relativa definizione;
- la gestione, il coordinamento e il controllo di importanti unità
organizzative, con discrezionalità di poteri per l'attuazione dei
programmi stabiliti dalla Direzione da cui dipendono, oppure per
l'espletamento di autonome funzioni specialistiche di rilevanza
fondamentale per l'impresa, in relazione all'elevato livello,
all'ampiezza e alla natura dei compiti.
Livello A
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori, con qualifica di Quadro, che:
- sono in possesso di approfondite conoscenze interdisciplinari, acquisite
attraverso un elevato grado di istruzione o equivalente formazione e una
consolidata esperienza direttiva maturata nell'esercizio di funzioni di
rilevante importanza, oppure di un'elevata preparazione specialistica;
- hanno la responsabilità di garantire i risultati complessivi di unità
organizzative importanti e complesse, di fondamentale rilevanza al fine
del conseguimento degli obiettivi dell'impresa, o di equivalenti
attività di elevata specializzazione;
- operano con ampi poteri discrezionali nell'ambito delle direttive
strategiche definite a livello aziendale, contribuendo alla definizione
degli obiettivi dell'impresa.
Livello B
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che:
- sono in possesso di conoscenze generali e diversificate, acquisite
attraverso un elevato grado d'istruzione o equivalente formazione e una
significativa esperienza direttiva maturata con un prolungato esercizio
della funzione;
- hanno la responsabilità di garantire i risultati di unità organizzative
diversificate o di attività di alta specializzazione;
- operano in condizioni di ampia autonomia direttiva con specifici poteri
discrezionali, ricevendo una supervisione dei risultati complessivi.
PROFILI PROFESSIONALI
Capo progetto sistemi informativi (I).
Sulla base delle esigenze aziendali, guida le attività di analisi di
progetti informatici definendone, con il supporto del gruppo di progetto,
le specifiche, gli standard, la configurazione hardware e software e gli
output attesi.
Gestisce le attività di sviluppo dei progetti garantendo, in fase di
realizzazione, la conformità degli output attesi e il rispetto di
tempistiche e costi.
Garantisce la redazione della documentazione di supporto al progetto e
fornisce adeguata assistenza agli utenti.
Key account (I).
Garantisce, in base agli obiettivi di vendita concordati e nel rispetto
delle politiche di vendita, il risultato commerciale dei clienti primari
assegnati in termini di volumi, fatturato, margini lordi, esposizione
commerciale.
Collabora alla definizione dei piani di vendita di breve e medio termine
per i propri clienti e opera per la loro realizzazione. Partecipa
all'ideazione e alla realizzazione delle azioni promozionali. Acquisisce e
valuta informazioni sull'andamento del mercato e sulle azioni della
concorrenza esaminandone le implicazioni commerciali con la funzione
superiore.
Provvede, personalmente o avvalendosi delle funzioni specialistiche,
all'informazione, formazione e alla consulenza tecnica sui prodotti.
Product manager (I).
Per i prodotti/canale di competenza, definisce il piano di marketing in
relazione agli obiettivi di vendita concordati in termini di volumi,
margini, mix e canali distributivi.
Concorda con la forza vendita le campagne promozionali/pubblicitarie, ne
coordina la realizzazione e ne valuta i risultati.
Gestisce il lancio di nuovi prodotti nell'area di competenza, curandone il
posizionamento sul mercato.
Garantisce la realizzazione della documentazione informativa e tecnica
destinata alla diffusione sia interna che esterna.
Responsabile acquisti (I).
Nel rispetto delle politiche e delle procedure aziendali, nell'ambito dei
mandati ricevuti, svolge tutte le attività necessarie alla migliore
negoziazione e all'acquisto dei materiali, prodotti e/o servizi
ottimizzando i fattori di prezzo, qualità e servizio.
Collabora alla definizione del piano degli acquisti, elabora le previsioni
di andamento dei prezzi e compie analisi di scostamento dal piano.
Segue lo sviluppo dell'ordine e verifica il rispetto delle condizioni
pattuite; promuove, se necessario, contestazioni delle merci e/o servizi.
Provvede alla ricerca, qualificazione e valutazione dei fornitori.
Responsabile Area amministrativa (I).
Coordina l'attività di più settori amministrativi, garantendo la corretta
gestione di tutti gli adempimenti, nel rispetto delle norme tributarie,
legali, amministrative.
Garantisce, nel rispetto delle procedure aziendali, la corretta
imputazione dei dati e delle informazioni per la redazione dei documenti
amministrativi e fornisce gli elementi di valutazione dell'andamento
economico finanziario aziendale.
Partecipa alla definizione e realizzazione di progetti di miglioramento
dell'efficienza ed efficacia dei processi contabili e amministrativi.
Responsabile della manutenzione (I).
Garantisce l'efficienza e la funzionalità di impianti, macchinari,
attrezzature e servizi dell'unità produttiva.
Gestisce e controlla gli interventi di manutenzione, garantendo la
razionale utilizzazione delle risorse disponibili.
Coordina la costruzione e/o l'installazione di nuovi impianti.
Promuove, in collaborazione con le altre funzioni aziendali e con gli enti
esterni, la ricerca di soluzioni tecniche per il miglioramento
dell'efficienza degli impianti e dei macchinari.
Responsabile assicurazione qualità (I).
Collabora nella determinazione delle politiche della qualità, definisce le
procedure operative nel rispetto delle norme di riferimento, assicurandone
la corretta applicazione.
Garantisce un sistema di informazione idoneo a valutare e tenere sotto
costante controllo l'andamento tendenziale della qualità.
Elabora e attiva piani di miglioramento della qualità promuovendone la
diffusione in tutta l'organizzazione.
Mantiene i rapporti con gli enti di certificazione e normalizzazione.
Responsabile di produzione (I).
Gestisce più settori produttivi diversificati per caratteristiche
tecnologiche/organizzative, garantendo il raggiungimento dei risultati, in
conformità alle direttive aziendali e promuovendo le opportune azioni di
miglioramento.
Opera, in collaborazione con le altre funzioni aziendali, per la soluzione
delle problematiche tecniche, organizzative e di programmazione relative
ai settori di competenza.
Responsabile logistica - pianificazione (I).
In base alle previsioni di vendita ed alla capacità produttiva, provvede a
definire il piano dei fabbisogni di produzione.
Garantisce l'elaborazione dei relativi programmi e ne verifica la coerenza
e adeguatezza con gli andamenti reali delle vendite, provvedendo
tempestivamente ad eventuali variazioni.
Collabora alla definizione dei livelli di stock e ne controlla gli
andamenti, proponendo eventuali azioni correttive.
Propone e partecipa, in contatto con le funzioni di produzione e vendita,
a progetti di miglioramento del servizio logistico.
Responsabile vendite (I).
Per l'area di competenza garantisce il raggiungimento degli obiettivi di
vendita concordati in termini di: volumi, fatturato, margini lordi,
esposizione commerciale. A tal fine svolge funzioni di pianificazione,
coordinamento e controllo della rete di vendita.
Collabora alla definizione delle previsioni di vendita, opera per la loro
realizzazione, individua le cause di eventuali scostamenti dei risultati
effettivi e promuove le azioni commerciali conseguenti.
Cura la realizzazione e la valutazione delle azioni promozionali.
Responsabile ricerca e sviluppo (I).
Assicura e coordina le attività di sviluppo e industrializzazione dei
prodotti e dei processi produttivi.
Promuove, in collaborazione con le altre funzioni aziendali,
l'applicazione di tecnologie innovative sui prodotti organizzando
l'insieme delle operazioni o modifiche volte al passaggio dal prototipo al
ciclo di produzione.
Cura la conformità dei prodotti con le normative tecniche vigenti e
gestisce la redazione di specifiche e documentazioni necessarie.
Specialista di illuminotecnica (I).
Provvede alla progettazione di impianti di illuminazione civile,
industriale e artistica di significativa rilevanza, curandone lo studio e
le rilevazioni illuminotecniche.
Fornisce consulenza illuminotecnica specialistica sia al personale di
vendita sia al cliente per la definizione della resa ottimale degli impian
ti di illuminazione.
Redige relazioni tecniche e documentazione specialistica destinata sia
all'interno che all'esterno.
Livello C
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che:
- sono in possesso di conoscenze generali e complesse nel proprio settore
di attività, acquisite attraverso un elevato grado di istruzione o
equivalente formazione e una approfondita esperienza tecnico-gestionale;
- hanno la responsabilità di garantire i risultati di unità organizzative
complesse o di attività specialistiche di livello equivalente;
- operano in condizioni di autonomia direttiva entro limiti predefiniti
nell'ambito dell' unità organizzativa di appartenenza, ricevendo una
verifica del risultato complessivo.
Profili professionali.
Compratore (I).
Sulla base dei programmi ricevuti concorre alla definizione del piano
degli acquisti.
Compie ricerche di mercato per individuare i migliori fornitori nel
proprio settore di competenza.
Nell'ambito del mandato ricevuto, conduce trattative di acquisto definendo
complessivamente con il fornitore prezzi, quantità, modalità di pagamento,
termini di consegna e le clausole accessorie.
Effettua analisi sull'efficacia economica delle azioni di acquisto e
partecipa allo studio e messa in atto di eventuali azioni di integrazione
azienda fornitore.
Junior product manager (I).
Per i prodotti/canale di competenza, collabora alla definizione del piano
di marketing, seguendone direttamente particolari aspetti nella fase di
realizzazione.
In base agli indirizzi ricevuti, concorda le azioni promozionali e
pubblicitarie, ne segue l'attuazione e ne analizza i risultati.
Su indicazione del responsabile, provvede alla realizzazione di materiali
informativi e tecnici destinati alla diffusione sia interna che esterna.
Promotore vendite (I).
Predispone e realizza, sia per l'interno che per la clientela, programmi
di informazione e formazione tecnica sulle caratteristiche e l'impiego dei
prodotti.
Sviluppa progetti e relative applicazioni per rispondere a specifiche
esigenze della clientela.
Svolge, in base ai piani concordati e in coerenza con le politiche
commerciali dell'azienda, tutte le azioni di sostegno tecnico e di vendita
finalizzate a promuovere i prodotti dell'azienda presso i clienti attivi e
potenziali dell'area assegnata.
Assicura la trasmissione del flusso degli ordini e/o delle informazioni di
mercato alle funzioni aziendali di servizio al cliente.
Responsabile amministrazione del personale (I).
Garantisce, sulla base delle procedure aziendali di riferimento, il
rispetto di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali riferiti al
rapporto di lavoro.
Promuove, con riferimento alle nuove norme di legge e di contratto,
l'impostazione e l'applicazione delle relative procedure.
Supervisiona il corretto svolgimento delle operazioni relative
all'elaborazione delle retribuzioni e dei successivi adempimenti,
intervenendo in caso di anomalie.
Mantiene i contatti con gli enti esterni relativi al settore di
competenza.
Responsabile CED (I).
Assicura, nel rispetto delle esigenze aziendali, l'elaborazione dei dati
sul sistema informativo, garantendo il corretto utilizzo degli impianti
hardware e delle procedure e fornendo la necessaria assistenza agli
utenti.
Garantisce il rispetto delle procedure aziendali di salvataggio, di
sicurezza e di protezione dei dati.
Provvede alla manutenzione delle procedure del CED e collabora
all'implementazione e allo sviluppo di nuove applicazioni.
Responsabile magazzino (I).
Coordina le attività del magazzino e della distribuzione fisica di
materiali e prodotti garantendo il rispetto degli adempimenti
amministrativi, fiscali e doganali.
Gestisce le attività di ricevimento, stoccaggio e spedizione di materiali
e prodotti, identificando e segnalando anomalie nei livelli di stock.
Garantisce l'efficienza e la sicurezza dei mezzi e attrezzature affidati.
Organizza gli itinerari dei vettori in una logica di efficienza e servizio
al cliente.
Responsabile qualità (I).
Garantisce la gestione e assicura il coordinamento di tutte le attività di
controllo qualità relative ai processi, ai prodotti finiti e alle materie
prime, nel rispetto delle procedure e dei programmi stabiliti.
Effettua analisi sistematiche dei dati di qualità, e collabora con le
altre funzioni aziendali nelle attività finalizzate al miglioramento dei
processi e dei prodotti.
Responsabile reparto produttivo (I).
Gestisce un reparto di produzione complesso che, per contenuto tecnologico
e/o organizzativo, richiede competenze specialistiche approfondite e
contatti interfunzionali.
Garantisce la realizzazione dei programmi di produzione nel rispetto degli
obiettivi di qualità ed efficienza assegnati, disponendo i necessari
interventi atti ad ottimizzare le variabili tecniche, organizzative ed
economiche del reparto.
Responsabile settore amministrativo (I).
Garantisce la gestione delle attività del settore amministrativo di
competenza, assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e
tributari di riferimento, nel rispetto delle procedure aziendali.
Per il corretto svolgimento delle attività di competenza si interfaccia
con le funzioni aziendali e/o con gli enti esterni coinvolti nel processo.
Collabora all'impostazione e realizzazione di azioni di miglioramento
organizzativo e/o di efficacia del servizio fornito.
Responsabile settore manutenzione (I).
Programma e organizza gli interventi di manutenzione nel settore di
competenza, definendone le priorità.
Gestisce e controlla l'attività del personale assegnato, dando
l'assistenza necessaria per gli interventi particolarmente complessi.
Garantisce la corretta esecuzione degli interventi nell'ambito delle
priorità fissate e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Analizza le cause dei guasti per l'eliminazione/risoluzione dei problemi e
per la stesura dei programmi di manutenzione a breve/medio termine.
Responsabile ufficio programmazione (I).
In base al piano dei fabbisogni, definisce il programma di dettaglio delle
singole linee di produzione, pianificandone l'ottimale utilizzo e
accertando la disponibilità dei materiali.
Segue l'andamento dei programmi, intervenendo per modificare gli stessi in
relazione alle esigenze aziendali, garantendo l'adeguatezza degli
interventi, in collaborazione con le altre funzioni aziendali.
Responsabile di progettazione (I).
Provvede alla definizione e allo sviluppo di progetti con il responsabile
di funzione, nel rispetto delle risorse tecniche ed economiche assegnate.
Assicura la realizzazione delle attività interne ed esterne di
progettazione di macchinari, impianti e attrezzature.
Esegue direttamente lo sviluppo di disegni di maggiore complessità, nonché
la stesura dei capitolati tecnici necessari.
Venditore (I).
Svolge, in base ai piani concordati e in coerenza con le politiche
commerciali dell'azienda, tutte le azioni di contatto e di sostegno
tecnico finalizzate al conseguimento del risultato di vendita dei
clienti/canali assegnati, in termini di: quantità, mix prodotti,
condizioni di pagamento, esposizione commerciale.
Assicura la trasmissione del flusso degli ordini alle funzioni aziendali
incaricate della evasione in un'ottica di servizio al cliente.
Dà attuazione alle azioni promozionali decise dall'azienda per
clienti/canali, sia attivi che potenziali.
Assicura una costante attività di rilevazione sull'andamento del mercato e
sulle azioni della concorrenza.
Livello D
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
- sono in possesso di conoscenze specialistiche complesse nel proprio
settore di attività, acquisite attraverso un adeguato grado d'istruzione
o equivalente formazione e qualificata esperienza tecnico-organizzativa,
per lo svolgimento di attività che richiedono particolari capacità e
abilità gestionali;
- hanno la responsabilità di assicurare la gestione di attività
specialistiche di articolata complessità e/o la responsabilità di
assicurare la guida, il coordinamento e il controllo dell'attività di
significativi gruppi di lavoratori, in assenza di livelli di
coordinamento superiore;
- operano in condizioni di autonomia decisionale, nell'ambito di
differenti procedure e di processi implicanti scelte tra differenti
opzioni, ricevendo una verifica dei risultati.
Profili professionali.
Corrispondente commerciale estero (I).
Mantiene rapporti con i clienti esteri utilizzando, per lo svolgimento
della propria attività, più lingue straniere con normale continuità.
Definisce, nell'ambito del mandato ricevuto, le condizioni commerciali e
assicura che l'evasione degli ordini avvenga con modalità e nei tempi
concordati.
Svolge le attività necessarie per assicurare il rispetto delle condizioni
di pagamento.
Programmatore senior (I).
Sulla base dell'analisi funzionale, compie l'analisi informatica di
procedure complesse e ne sviluppa i programmi utilizzando i linguaggi e
gli standard definiti.
Svolge le prove tecniche di funzionamento dei programmi, provvedendo
all'individuazione e alla eliminazione di eventuali errori.
Predispone la documentazione di riferimento del programma e fornisce
adeguata assistenza agli utenti.
Mantiene e aggiorna i programmi esistenti.
Specialista di progettazione (I).
Sviluppa nel dettaglio progetti relativi a macchinari, impianti e
attrezzature, integrando conoscenze inerenti il processo produttivo, la
tecnologia del prodotto e i materiali utilizzati.
Segue con il responsabile del progetto la realizzazione, l'installazione e
l'avviamento di macchinari, impianti e attrezzature, collaborando alla
risoluzione di eventuali anomalie.
Capo turno operativo (QS).
Esercita, in condizioni di autonomia decisionale e operativa, in assenza
di livelli di coordinamento superiore, la guida, il coordinamento e il
controllo di significativi gruppi di lavoratori di produzione e
manutenzione, ottimizzandone l'impiego.
Effettua interventi articolati e complessi al fine di assicurare
l'utilizzo degli impianti e delle macchine, in funzione dei programmi di
produzione e manutenzione ricevuti, e il raggiungimento degli standard
qualitativi/quantitativi prefissati.
Livello E
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
- sono in possesso di conoscenze specialistiche elevate nel proprio
settore di attività, acquisite attraverso un adeguato grado d'istruzione
o equivalente formazione e consolidata esperienza precedente, per lo
svolgimento di attività che richiedono capacità di analisi ed elevate
abilità tecnico-professionali;
- hanno la responsabilità di assicurare la conformità del risultato di
elevate attività specialistiche e/o la responsabilità di assicurare la
guida, il coordinamento e il controllo dell'attività di un significativo
gruppo di lavoratori;
- operano in condizioni di specifica autonomia decisionale, nell'ambito di
procedure e/o di processi implicanti scelte tra opzioni definite,
ricevendo una verifica dei risultati della prestazione.
Profili professionali.
Addetto approvvigionamenti di logistica (I).
Assicura, sulla base dei programmi ricevuti, la determinazione dei
fabbisogni di materiali o prodotti, curando la emissione degli ordini di
acquisto e/o approvvigionamento.
Compie verifiche e solleciti sui fornitori per assicurare il rispetto dei
termini di consegna. Contribuisce alla determinazione della valutazione
dei fornitori.
Addetto evasione ordini (I).
Svolge, secondo le procedure operative di riferimento, tutte le attività
di evasione degli ordini, accertando la conformità delle condizioni di
vendita, la disponibilità del prodotto e i termini di consegna.
Fornisce alla forza di vendita ed al cliente informazioni sullo stato di
avanzamento dell'ordine e sul rispetto dei termini di pagamento.
Fornisce al cliente i dati tecnici per la corretta identificazione del pro
dotto.
Addetto paghe e stipendi (I).
Sulla base delle procedure aziendali di riferimento, svolge più attività
articolate relative all'amministrazione del personale e alla gestione
paghe e stipendi, entrando in contatto con vari enti interni ed esterni
all'Azienda.
Procede alla definizione, elaborazione e controllo di statistiche e
consuntivi riferiti al settore di appartenenza.
Addetto progettazione (I).
Esegue, nell'ambito di progetti relativi a impianti, macchinari e
attrezzature, specifiche attività di calcolo e disegno tecnico,
collaborando alle successive fasi di esecuzione e implementazione.
Contabile (I).
Esegue, sulla base delle procedure operative del sistema di contabilità
aziendale, la rilevazione, la registrazione e la elaborazione dei dati
relativi ai movimenti contabili, assicurando l'attendibilità e la
conformità degli stessi, anche attraverso contatti con enti interni ed
esterni all'azienda.
Operatore CED (I).
Gestisce, secondo le procedure di riferimento e le istruzioni ricevute, il
calendario di elaborazione della sala macchine, assicurando il rispetto
delle scadenze, la conformità delle elaborazioni e il salvataggio dei
dati.
Assicura, intervenendo con regolazioni ed operazioni di ripristino,
l'eliminazione di eventuali anomalie.
Tecnico di laboratorio qualità (I).
Esegue, sulla base di metodi e tecniche di rilevazione prefissati,
l'analisi della difettosità dei prodotti, dei processi e dei materiali,
effettuando la registrazione dei dati e provvedendo all'elaborazione dei
relativi reports; partecipa alle azioni e agli interventi correttivi neces
sari.
Capo squadra di produzione o manutenzione (QS).
Esercita, con potere d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati
di attività tecnologicamente complesse, la guida, il controllo e il
coordinamento di una squadra di lavoratori di produzione o di
manutenzione, ottimizzando l'impiego delle risorse umane.
Effettua gli interventi operativi necessari al fine di realizzare il
programma di produzione e/o manutenzione ricevuto, nel rispetto degli
standard qualitativi/quantitativi assegnati.
Costruttore polivalente di officina (O).
Esegue, attraverso l'interpretazione critica dei disegni con scelta delle
sequenze delle operazioni, delle modalità e dei mezzi di esecuzione,
qualsiasi costruzione di prototipi e/o di piccole serie di elevato grado
di difficoltà, in relazione al ristretto campo di tolleranza, agli
accoppiamenti da realizzare e al grado di finitura.
Effettua interventi di costruzione, su banco e sulle varie macchine
utensili, provvedendo ad attrezzaggi complessi e alla scelta degli
utensili, anche in relazione ai diversi materiali da usare.
Manutentore polivalente (O).
Esegue l'individuazione e la eliminazione di qualsiasi tipo di guasto
meccanico o elettromeccanico/elettronico, attraverso l'interpretazione
critica di disegni e/o schemi funzionali, con scelta della sequenza delle
operazioni, delle modalità e dei mezzi di esecuzione.
Effettua interventi risolutivi perla manutenzione, il montaggio e
l'installazione di macchine e impianti complessi, provvedendo ove
necessario alla revisione e/o costruzione di pezzi, sia su banco che su
macchine utensili, ovvero alla revisione e messa a punto di singoli
componenti, verificandone il corretto funzionamento.
Propone e suggerisce i miglioramenti e le innovazioni finalizzati ad
assicurare una costante efficienza degli impianti.
Operatore polivalente di produzione (O).
Esegue congiuntamente su macchinari, impianti e attrezzature, interventi
complessi di elevata difficoltà per il funzionamento, l'attrezzaggio, il
controllo, la messa a punto e la manutenzione di tutte le linee di
produzione, diversificate sia per macchinari che per tecnologia
produttiva.
Correlando, con diagnosi critica di causa-effetto, la qualità e la
quantità del prodotto ad eventuali anomalie e/o difetti dei macchinari e/o
del ciclo produttivo, procede all'individuazione dei guasti ed effettua
gli interventi e le regolazioni necessari per il ripristino delle
condizioni ottimali di funzionamento di tutte le linee di produzione.
Provvede eventualmente alla formazione del personale di produzione,
sostituendolo, se del caso, a tutti gli effetti, ed assicura l'efficienza,
con apporto di collaborazione critica, di tutto il complesso dei
macchinari, impianti e attrezzature di produzione.
Livello F
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
- sono in possesso di conoscenze specialistiche articolate su più segmenti
del processo tecnologico e/o delle procedure, acquisite attraverso un
adeguato grado d'istruzione o equivalente formazione ed esperienza
precedente, per lo svolgimento di attività che richiedono notevoli
capacità e abilità operative con contributi di valutazione critica;
- hanno la responsabilità di assicurare la conformità del risultato,
attraverso attività articolate riferite a procedure proprie dell'area di
appartenenza e/o interventi articolati su più fasi del processo
tecnologico, e/o la responsabilità della guida, del coordinamento e del
controllo dell'attività di un gruppo di lavoratori;
- operano in condizioni di ampia autonomia operativa, nell'ambito di
procedure e/o di processi standardizzati, ricevendo una supervisione sul
risultato delle attività.
Profili professionali.
Addetto di settore (I).
Esegue, nel rispetto di procedure prestabilite, attività articolate di
natura tecnica, amministrativa o commerciale, relative alla raccolta, alla
registrazione e al trattamento di dati e informazioni, assicurandone la
rispondenza a specifiche esigenze operative del settore di appartenenza.
Capo gruppo (QS).
Esercita, in condizioni di autonomia operativa, in rapporto ai risultati
delle attività assegnate, la guida, il controllo e il coordinamento di
altri lavoratori, assicurando il corretto utilizzo delle risorse umane
assegnate.
Effettua gli interventi operativi necessari per assicurare la conformità
dei risultati delle attività tecnico/organizzative di competenza.
Costruttore di officina (O).
Esegue, con valutazione del ciclo ed interpretazione del disegno, lavori
di costruzione di notevole grado di difficoltà in relazione al campo di
tolleranza prefissato, utilizzando più macchine utensili, con complesse
operazioni di attrezzaggio e sostituzione degli utensili, provvedendo, se
del caso, ad aggiustaggio su banco.
Manutentore (O).
Effettua, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti,
l'individuazione dei guasti, eseguendo, mediante interventi di elevata
precisione e di natura complessa, aggiustaggio, riparazione, montaggio,
costruzione, manutenzione e messa a punto di macchinari, impianti e
attrezzature.
Nel caso di impianti ausiliari complessi, provvede anche alla loro
conduzione, programmando ed effettuando interventi di manutenzione,
assicurandone la piena efficienza.
Operatore linea produzione (O).
Esegue complesse operazioni di notevole difficoltà per il funzionamento,
l'attrezzaggio, il controllo, la messa a punto e l'ordinaria manutenzione
di tutte le macchine componenti le linee di produzione, intervenendo in
tutte le fasi della lavorazione.
Esegue controlli di prodotto/processo per assicurare il rispetto degli
standard qualitativi/quantitativi e di efficienza della linea,
individuando i guasti e le anomalie ed effettuando interventi e/o
regolazioni di elevata precisione, con interpretazione critica di schemi
costruttivi e funzionali.
Livello G
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
- sono in possesso di conoscenze specialistiche limitate ad un segmento
del processo tecnologico e/o delle procedure, acquisite attraverso il
necessario tirocinio, per lo svolgimento di attività che richiedono
particolari capacità e abilità operative;
- hanno la responsabilità di assicurare la conformità del risultato
specifico dell'attività assegnata, accertando la rispondenza qualitativa
e quantitativa agli standard prefissati;
- operano in condizioni di specifica autonomia operativa, nell'ambito di
procedure e/o di processi standardizzati, ricevendo una supervisione
sull'attività e un controllo del risultato.
Profili professionali.
Addetto archivio - centralinista (I).
Esegue, sulla base di istruzioni specifiche, compiti di archiviazione,
reperimento, riproduzione e smistamento di documenti.
Analogamente provvede al presidio del posto operatore del centralino
telefonico e degli altri sistemi di comunicazione, assicurandone il
funzionamento.
Addetto inserimento dati (I).
Esegue, sulla base di istruzioni specifiche, operazioni di inserimento
dati, utilizzando i normali strumenti d'ufficio e verificando
l'accuratezza delle registrazioni effettuate.
Addetto macchine utensili (O).
Esegue con macchine utensili lavori di precisione, rispettando tolleranze
ristrette mediante l'impiego di semplici calcoli d'officina e strumenti di
misura, operando su disegni o schemi predeterminati.
Addetto magazzino (O).
Esegue, oltre ai normali compiti previsti per l'addetto movimentazione,
operazioni di ricevimento, preparazione, distribuzione ed inventario di
materiali e prodotti, verificando la corrispondenza dei tipi e delle
quantità rispetto ai documenti di riferimento, provvedendo alle necessarie
registrazioni e segnalando eventuali discordanze.
Provvede alla manutenzione ordinaria dei mezzi assegnati in uso.
Addetto manutenzione macchine e impianti (O).
Esegue interventi di costruzione e/o manutenzione di macchinari, impianti
e attrezzature, individuando i guasti ed effettuando le necessarie
riparazioni, tramite l'interpretazione di schemi costruttivi e funzionali.
Nel caso di impianti ausiliari, provvede anche alla loro conduzione,
eseguendo i necessari controlli e le prescritte registrazioni.
Addetto preparazioni chimiche (O).
Esegue, in base a metodi di lavoro prestabiliti, la preparazione di tutti
i prodotti chimici utilizzati nel ciclo di produzione, assicurandone, con
adeguati analisi e controlli, la corrispondenza agli standard
qualitativi/quantitativi e provvedendo alle necessarie registrazioni.
Addetto prove e collaudi (O).
Esegue su materiali, semilavorati e prodotti, prove e collaudi non
integrati nelle linee di produzione, con l'impiego di strumenti e
apparecchiature complesse, valutando i parametri funzionali, dimensionali
e/o chimico-fisici, correlati fra loro per la determinazione del livello
di qualità.
Addetto vigilanza (O).
Esegue compiti di presidio, protezione e salvaguardia del patrimonio
aziendale, effettuando controlli sul movimento di persone, mezzi e merci
nei luoghi aziendali.
Autista (O).
Oltre ad eseguire i normali compiti previsti per il fattorino, conduce
automezzi con possibilità di carico e scarico del mezzo, effettuando gli
interventi di ordinaria manutenzione e di riparazione.
Addetto all'area produttiva (O).
Oltre ad eseguire le normali attività produttive con i contenuti
professionali previsti dai profili operai descritti al livello H, provvede
alla sostituzione dell'operatore macchine di produzione in caso di
assenze.
Operatore macchine di produzione (O).
Provvede al funzionamento, predisposizione, controllo, messa a punto e
ordinaria manutenzione di una o più macchine, anche collegate fra loro e
facenti parte di una linea di produzione.
Individua i guasti ed effettua i necessari interventi correttivi e di rego
lazione, per assicurare la conformità del prodotto ai parametri di qualità
e quantità prefissati.
Esegue controlli di prodotto/processo, provvedendo alle prescritte
registrazioni.
Livello H
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
- sono in possesso di conoscenze specifiche articolate relative alle
operazioni e agli strumenti di lavoro, acquisite attraverso un
addestramento adeguato, per lo svolgimento di attività che richiedono
buona capacità ed abilità esecutiva;
- hanno la responsabilità dell'accuratezza nell'esecuzione dell'attività
assegnata e dell'accertamento della conformità dei risultati;
- operano in condizioni di autonomia esecutiva, sulla base di istruzioni
generali, nell'ambito di procedure e/o di processi standardizzati,
ricevendo un controllo sull'attività e sul risultato.
Profili professionali.
Addetto archivio (I).
Esegue, sulla base di istruzioni specifiche, compiti di archiviazione,
reperimento, riproduzione e smistamento di documenti.
Addetto macchine di produzione (O).
Oltre ad eseguire i normali compiti di addetto di produzione provvede alla
funzionalità di una o più macchine, effettuando semplici operazioni di
manutenzione e attrezzaggio senza l'intervento di personale tecnico di
livello superiore.
Addetto alle lavorazioni di preserie (O).
Oltre ad eseguire i normali compiti di addetto di produzione provvede alla
realizzazione, sulla base della documentazione di layout, con l'impiego
delle attrezzature prescritte, di assemblaggi completi di preserie di
prodotti.
Addetto a processi produttivi (O).
Oltre ad eseguire i normali compiti di addetto di produzione provvede ad
eseguire operazioni di mantenimento della regolarità del processo
produttivo, fornendo il necessario supporto tecnico-organizzativo al
responsabile operativo.
Livello I
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
- sono in possesso di conoscenze specifiche relative alle operazioni e
agli strumenti di lavoro, acquisite attraverso un addestramento
adeguato, per lo svolgimento di attività che richiedono una buona
capacità esecutiva;
- hanno la responsabilità dell'accuratezza nella esecuzione dei compiti
assegnati e dell'accertamento dei risultati dell'attività;
- operano in condizioni di autonomia esecutiva sulla base di istruzioni
dettagliate, nell'ambito di procedure e/o di processi standardizzati,
ricevendo un controllo sul modo di operare e sul risultato delle
attività.
Profili professionali.
Addetto a lavori semplici di ufficio (I).
Esegue, sulla base di istruzioni dettagliate, attività d'ufficio semplici.
Addetto al confezionamento (O).
Esegue operazioni manuali di confezionamento di prodotti finiti,
accertando la corrispondenza per quantità e tipo alle istruzioni ricevute;
provvede alla movimentazione dei materiali necessari.
Addetto al controllo (O).
Esegue sui prodotti, semilavorati e materiali, operazioni di controllo
visivo, dimensionale e di misura, secondo metodi prestabiliti, mediante
impiego di attrezzature e/o strumenti.
Addetto di produzione (O).
Esegue operazioni di alimentazione e scarico su macchine e linee di
produzione, di assemblaggio e di imballo, effettuando i prescritti
controlli e gli interventi di ripristino in caso di anomalia.
Addetto movimentazione (O).
Esegue, utilizzando carrelli a mano e/o con conduzione a bordo, operazioni
di trasporto, carico e scarico di materiali e prodotti in zone e posti
prestabiliti, nel rispetto delle istruzioni ricevute e delle norme d'uso
dei mezzi.
Fattorino (O).
Esegue operazioni di trasporto, consegna, ritiro di materiali e documenti
e/o commissioni di varia natura presso uffici interni e/o esterni, secondo
gli itinerari e la programmazione predefinita, anche con l'uso di
autovettura.
Livello L
Declaratoria.
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
- sono in possesso di conoscenze generiche per l'esecuzione di operazioni
manuali semplici e/o ripetitive;
- hanno la responsabilità dell'esecuzione accurata delle operazioni
assegnate;
- operano sulla base di semplici istruzioni, ricevendo un controllo sulle
modalità di esecuzione e sul risultato delle operazioni.
Profili professionali.
Addetto a lavori manuali semplici del ciclo produttivo .
(Tali lavoratori saranno inquadrati al livello "I", dopo un periodo di 6
mesi di effettiva prestazione nel livello "L").
Addetto a lavori ausiliari.
Esegue lavori di trasporto, carico e scarico a mano, pulizia e analoghi.
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Art. 13 - Passaggio di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali, il lavoratore può essere assegnato
temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al proprio livello,
purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento
sostanziale della sua posizione nei riguardi dell'Azienda.
Al lavoratore che venga destinato a compiere mansioni rientranti nel
livello superiore al suo si dovrà corrispondere un compenso di importo non
inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e il minimo del
predetto livello superiore.
L'esplicazione di mansioni di livello superiore in sostituzione di altro
lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare,
aspettativa, richiamo alle armi non superiore a 6 mesi, ecc., non dà luogo
al passaggio di livello salvo il caso della mancata riammissione del
lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Il lavoratore che disimpegni continuativamente mansioni superiori al
proprio livello - sempreché non si tratti di sostituzione temporanea di
cui al comma precedente - passa definitivamente nel livello superiore:
- dopo 1 mese se disimpegni mansioni proprie delle qualifiche operaie;
- dopo 3 mesi se disimpegni mansioni proprie delle qualifiche
impiegatizie.
Per gli appartenenti alle qualifiche impiegatizie, agli effetti del
passaggio di livello previsto nel comma precedente, il disimpegno delle
mansioni di livello superiore può essere effettuato anche non
continuativamente, purché la somma dei singoli periodi corrispondenti ai
termini predetti sia compresa in un massimo di 12 mesi per il passaggio al
livello "C" o livello "B" e di mesi 8 per il passaggio agli altri livelli.
In caso di svolgimento di mansioni di livello superiore che non sia
determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto
alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di Quadro
sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
Agli effetti del passaggio di parametro previsto dal comma precedente lo
svolgimento della mansione di quadro può essere effettuato anche non
continuativamente, purché la somma dei singoli periodi, corrispondenti al
termine predetto, sia compresa in un massimo di mesi 12.
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Art. 14 - Cumulo di mansioni.
Ai lavoratori ai quali vengono affidate, con carattere di continuità,
mansioni pertinenti a diversi livelli, sarà attribuito il livello
corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia
carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo.
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Art. 15 - Orario di lavoro.
La durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge
e nulla viene innovato rispetto a tali disposizioni.
La durata settimanale dell'orario normale di lavoro viene confermata in 40
ore e normalmente viene distribuita in 5 giorni. Eventuali distribuzioni
diverse dell'orario settimanale stesso potranno essere effettuate previo
accordo, da concludersi entro 20 giorni dalla richiesta aziendale, tra
Direzione e RSU. L'operatività della decisione aziendale sarà sospesa per
tale arco di tempo.
Le aziende verificheranno con la RSU la possibilità di adottare per i
lavoratori giornalieri, compatibilmente con le esigenze tecnico
organizzative aziendali, regimi di orario articolati su 39 ore settimanali
utilizzando, fino a concorrenza, i riposi aggiuntivi di cui all'art. 22,
le ore di riduzione di orario di cui al Protocollo di Intesa del 22.1.83,
nonché le riduzioni d'orario di lavoro di cui al presente articolo.
In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell'orario
contrattuale di lavoro, le Parti si danno atto che gli organici devono con
sentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto
altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni e altre assenze
retribuite.
Le Parti convengono di assicurare in tempo utile - mediante adeguata
calendarizzazione definita a livello aziendale con la RSU - l'effettivo
godimento dei riposi e delle riduzioni di orario di cui all'art. 22, al
Protocollo d'intesa 22.1.83 e alle riduzioni di orario di cui al presente
articolo, anche per la parte eventualmente non utilizzata ai fini indicati
dal comma 3.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale; esso
deve trovare giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili,
di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti
di organico.
Rientrano, ad esempio, in tali ipotesi le necessità di far fronte ad
esigenze di mercato legate a situazioni di punta e/o commesse con
vincolanti termini di consegna, a cambi di tipo di lavorazione, al
raggiungimento del programma settimanale di produzione ove non realizzato
per cause non dipendenti dalla volontà delle Parti, ad esigenze di
manutenzione delle macchine, nonché alla salvaguardia della efficienza
degli impianti e di far fronte ad adempimenti amministrativi e/o di legge
concentrati in particolari momenti dell'anno.
Le esigenze di cui sopra saranno comunicate alla RSU tempestivamente.
Al di fuori dei casi previsti dal comma 6, eventuali casi di lavoro
straordinario saranno contrattati preventivamente tra la Direzione
aziendale e la RSU.
Le Direzioni aziendali comunicheranno alla RSU i dati a consuntivo
concernenti le prestazioni straordinarie. In tale occasione saranno
altresì forniti elementi di obiettiva motivazione del ricorso al lavoro
straordinario di cui al comma 6.
L'orario normale di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo può
essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine
le aziende attueranno, previa contrattazione delle modalità operative da
effettuarsi anche tenendo conto delle informazioni sulle previsioni
produttive di mercato di cui all'art. 1, programmi comprendenti settimane
con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e settimane lavorative
inferiori a tale limite; le modalità operative dovranno essere definite
con tempestività e comunque entro 20 giorni dalla data della richiesta
aziendale; al termine di tale periodo il programma sarà attuato. Gli
scostamenti dal programma definito saranno tempestivamente portati a
conoscenza della RSU.
Nel caso sopra indicato non costituisce lavoro straordinario quello
attuato oltre le 40 ore settimanali. Tuttavia le ore di lavoro prestato
oltre le 8 giornaliere o nella giornata di sabato sono compensate con la
maggiorazione del 10% del minimo tabellare più contingenza. Tali
maggiorazioni non sono cumulabili con quelle di cui al successivo art. 16,
intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a
ciclo continuo (2x7 e 3x7) sarà pari a 234 giornate lavorative annue a
decorrere dall'1.1.94, a 233,5 giornate lavorative annue a decorrere
dall'1.7.02 e a 232,5 giornate lavorative annue a decorrere dall'1.1.06.
La collocazione rispettivamente dei 27, dei 27,5 e 28,5 giorni conseguenti
- che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli di cui
all'art. 22, sia le 40 ore di riduzione di orario di cui al Protocollo
d'intesa 22.1.83, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato
nelle aziende - sarà contrattata, a livello aziendale, senza operare
conguagli individuali tra i giorni in questione e il numero delle
festività lavorate.
I riposi di cui al comma precedente assorbono quanto a qualsiasi titolo
già concesso o concordato nelle aziende e quanto previsto da provvedimenti
di legge successivi alla data di stipulazione del presente contratto.
L'orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita
tabella da affiggersi secondo le norme di legge.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore,
dall'effettuare turni giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel
turno stabilito dall'Azienda.
Nei turni regolari periodici, là dove il mantenimento del flusso
produttivo lo richieda, il lavoratore del turno smontante non può
abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione del turno
montante, fermo restando il riconoscimento delle maggiorazioni stabilite
per il lavoro straordinario, nonché l'iniziativa dell'Azienda per la
ricerca del sostituto, nell'osservanza degli obblighi di legge.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
È lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. 20.
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla
legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario, notturno e
festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro
straordinario nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto e autorizzato
dalla Direzione aziendale.
Fermo restando la durata normale contrattuale dell'orario di lavoro di 40
ore settimanali e quanto stabilito dal Protocollo d'intesa 22.1.83, verrà
riconosciuta una ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, in ragione
d'anno, secondo le seguenti gradualità e misure:
a) turnisti 3x5 e 3x6 in turni ciascuno di 8 ore giornaliere:
- 4 ore a decorrere dall'1.1.88
- 8 ore a decorrere dall'1.1.89
- 8 ore e decorrere dall'1.1.90
- 4 ore a decorrere dall'1.1.93
- 4 ore a decorrere dall'1.1.94
- 4 ore a decorrere dall'1.7.94
b) giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6, turnisti 3x5 e 3x6 ciascuno di durata
inferiore alle 8 ore giornaliere:
- 4 ore a decorrere dall'1.1.88
- 8 ore a decorrere dall'1.1.89
- 4 ore a decorrere dall'1.1.90
- 4 ore a decorrere dall'1.1.93
- 4 ore a decorrere dall'1.1.94
* * * * * * * * *
Le Parti convengono di istituire il conto ore individuale nel quale
confluiscono le prestazioni straordinarie effettuate in aggiunta agli
orari di lavoro contrattualmente definiti, secondo quanto previsto ai due
commi successivi.
A partire dall'1.1.01 per le ore straordinarie (non determinate da messa a
punto di nuovi investimenti, mancato cambio turno, manutenzione
straordinaria non programmata comprese le esigenze di ripristino degli
impianti, casi di forza maggiore causati da eventi esterni al ciclo
produttivo), si provvederà, ferma restando la corresponsione della
maggiorazione dovuta:
- all'accantonamento delle quote orarie nella misura del 50% su apposito
conto ore individuale;
- al pagamento o all'accantonamento del restante 50% nel conto ore,
secondo la volontà manifestata dal lavoratore all'inizio di ogni anno.
Con cadenza semestrale, la Direzione aziendale e la RSU esamineranno le
modalità di utilizzo delle ore accantonate.
L'utilizzazione delle ore accantonate, che saranno evidenziate in busta
paga, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori
contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile
tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. I
lavoratori utilizzeranno i recuperi relativi alle ore maturate, sia per
necessità personali o familiari, sia per le esigenze di formazione
continua di cui all'art. 2, entro l'anno successivo a quello di
maturazione.
Chiarimenti a verbale.
1)
Conformemente al disposto dell'art. 20, legge 17.10.67 n. 977, si conviene
che il riposo intermedio del personale minorile può essere ridotto a
mezz'ora.
2)
Lavori preparatori e complementari - Le Parti convengono di perseguire
l'obiettivo del più ampio ed effettivo utilizzo degli impianti ai fini
produttivi. Al riguardo, fermo restando l'orario settimanale
contrattualmente previsto, a livello aziendale saranno individuati
mutamenti organizzativi e/o di distribuzione di orario atti a trovare le
soluzioni nel rispetto dei parametri qualitativi.
3)
La maggiorazione di cui al comma 12 non si applica nei casi di lavoro a
turni in cui l'orario contrattuale di 40 ore si realizzi in un ciclo
plurisettimanale.
4)
Le riduzioni d'orario sopra previste saranno assorbite sino a concorrenza,
alle scadenze previste, da riduzioni di orario di lavoro e/o riposi
aggiuntivi già concessi e/o concordati a livello aziendale, a qualsiasi
titolo e sotto qualsiasi forma e, pertanto, non troveranno applicazione.
5)
Nei confronti dei lavoratori turnisti 3x5 e 3x6 di cui al punto a), 4
delle 8 ore di riduzione dell'orario di lavoro che ricorreranno
dall'1.1.90 saranno riproporzionate secondo la seguente formula in
relazione al numero delle settimane effettivamente lavorate in turno
notturno: (47:3=15,66; 15,66:100=x:4h).
Nota a verbale comune agli artt. 15, 17 e 22.
Le riduzioni d'orario di lavoro di cui sopra devono intendersi
assorbibili, fino a concorrenza, in quote di riduzione d'orario definite
da provvedimenti di legge successivi alla data di stipula del presente
contratto, ivi compresi provvedimenti di reintroduzione di festività
soppresse. Per le situazioni di orario esistenti nelle aziende si fa
rinvio a quanto definito dal Protocollo d'intesa 22.1.83, punto 11.
Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti.
Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle
imprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che la crescita
dell'occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di
competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le Parti,
riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al
presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi
convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nella
Sezione I, Disciplina Generale del presente contratto, la corretta
attuazione delle norme del presente articolo.
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Art. 16 -Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni
- Maggiorazioni.
Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:
1) lavoro straordinario diurno (feriale):
a) dalla 41ª alla 48ª ora settimanale (su minimo 20%
tabellare e indennità contingenza)
26%
b) oltre la 48ª ora settimanale
2) 50%
lavoro straordinario notturno (feriale)
3) 65%
lavoro straordinario notturno (festivo)
4) 38%
lavoro notturno non compreso in turni avvicendati
5) 60%
lavoro in giorni festivi
6) 15%
lavoro domenicale con riposo compensativo
7) lavoro notturno compreso in turni avvicendati 40%
(fino al 30.6.04)
lavoro notturno compreso in turni avvicendati 41,5%
(dall'1.7.04)
8) 5%
lavoro diurno compreso in turni avvicendati
9) 15%
lavoro domenicale con riposo compensativo (turnisti)
10)
lavoro domenicale notturno compreso
in turni avvicendati 45%
Le maggiorazioni in percentuale sopraddette non sono cumulabili
intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate (ove non diversamente
previsto) sulla quota oraria della retribuzione di cui ai punti 1 e 2,
art. 24, comprensiva, per i cottimisti, della percentuale minima
contrattuale di cottimo.
Nel caso di lavoro straordinario e festivo, al lavoratore competono, per
le ore di lavoro prestato, oltre alla retribuzione mensile, le
corrispondenti quote di retribuzione oraria maggiorate secondo le
percentuali di cui sopra.
Dichiarazione a verbale.
Con gli incrementi delle maggiorazioni previste ai nn. 4 e 7 del presente
articolo s'intendono definiti, per la durata contrattuale, i trattamenti
economici relativi al lavoro notturno in turni avvicendati e al lavoro not
turno non compreso in turni avvicendati.
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Art. 17 - Lavoro in turni.
Le Parti convengono che tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati
beneficeranno di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di
presenza in azienda.
Benefici che discendono dalla presente norma verranno assorbiti fino a
concorrenza da eventuali trattamenti particolari, vigenti nelle aziende in
materia di intervallo per la refezione.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati i quali
già usufruiscono nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite
complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei
pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad
altro titolo.
A decorrere dall'1.1.04, al lavoratore turnista addetto da oltre 20 anni
in azienda a lavorazioni a ciclo continuo (2x7 e 3x7) e con un'anzianità
contributiva ai fini pensionistici di almeno 30 anni, che venga
definitivamente adibito dall'azienda, per esigenze tecnico-produttive, a
lavoro in regime d'orario giornaliero, sarà conservata in cifra fissa 'ad
personam' l'indennità media di turno ultimamente percepita, in ragione di
tanti 30simi quanti sono gli anni effettivamente prestati in turno a ciclo
continuo, con un massimo di 30/30.
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Art. 18 -Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti
degli istituti contrattuali.
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni
avvicendati, le relative maggiorazioni previste dal CCNL saranno computate
nella retribuzione agli effetti delle festività e delle ferie sulla base
della maggiorazione media relativa al ciclo completo dei turni al quale il
lavoratore partecipa.
Tale maggiorazione media sarà computata anche agli effetti della 13ª
mensilità, corrispondendo tanti 12simi per quanti sono i mesi per i quali
il lavoratore abbia prestato lavoro a turni, computando come mese intero
la frazione di mese superiore a 15 giorni.
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Art. 19 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le
eccezioni previste dalla legge.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo
domenicale, i lavoratori siano chiamati al lavoro in giorno di domenica,
essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che
dovrà essere prefissato. Nel caso di spostamento della normale giornata di
riposo prefissato, il lavoratore, non preavvertito entro il 2° giorno
precedente a quello stabilito per la giornata stessa, avrà diritto alla
maggiorazione per il lavoro festivo.
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Art. 20 - Festività.
Sono considerate festività:
(a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
(b) anniversario della Liberazione: 25 aprile; festa del Lavoro: 1°
maggio; fondazione della Repubblica: 2 giugno;
(c) Capodanno: 1° gennaio; Epifania: 6 gennaio; lunedì di Pasqua: mobile;
Assunzione: 15 agosto; Ognissanti: 1° novembre; Immacolata Concezione:
8 dicembre; Natale: 25 dicembre; S. Stefano: 26 dicembre;
(d) ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.
Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festività di
cui ai punti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di legge ed agli
accordi interconfederali vigenti in materia; uguali norme e trattamento
economico saranno osservati per la festività del S. Patrono di cui al
punto d).
Per gli appartenenti alla qualifica operaia il trattamento economico per
le festività è disciplinato nella relativa regolamentazione particolare.
Chiarimento a verbale.
Per le unità produttive aventi sede nel Comune di Roma, secondo quanto
disposto dal DPR 28.12.85 n. 792, la festività del S. Patrono coincide con
la ricorrenza dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno).
Per i lavoratori di tali unità produttive i riposi compensativi
retribuiti, di cui al successivo art. 22, sono pari a 8 ore per 3 giorni
in regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore per 4 giorni in regime di
prestazione su 6 giorni.
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Art. 21 - Ferie.
Nel corso di ogni anno il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo
(ferie), con decorrenza della retribuzione mensile, secondo i termini
sotto indicati.
Lavoratori con anzianità di servizio:
(a) fino a 15 anni compiuti: 4 settimane
(b) oltre 15 anni compiuti: 5 settimane
Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione
giornaliera di fatto s'intende riferita alla media di guadagno realizzata
nel mese precedente o nelle ultime 4 settimane.
Nella determinazione delle misure di cui sopra e del relativo trattamento
economico si è tenuto conto delle festività di cui ai punti b), c) e d),
art. 20 della parte Comune, cadenti in sabato che in tal modo s'intendono
interamente compensate. Pertanto i trattamenti di miglior favore al
riguardo eventualmente in atto vengono assorbiti fino a concorrenza.
In caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni, 5 giorni di ferie
equivarranno a 1 settimana; identico rapporto si applicherà in caso di
godimento di singole giornate.
In caso di distribuzione dell'orario normale di lavoro su un arco di più
settimane come previsto dall'art. 15, comma 11, le ferie eventualmente
godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di
lavoro fissato in azienda nello stesso periodo.
Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo.
Le festività infrasettimanali e nazionali di cui all'art. 20, Parte
Comune, cadenti nei giorni di ferie non sono computabili come ferie, ad
eccezione di quelle coincidenti con il sabato.
L'epoca delle ferie sarà stabilita tenuto conto delle esigenze
dell'azienda e dell'interesse dei lavoratori.
Il godimento delle ferie avverrà nell'anno feriale di maturazione. Qualora
ciò non risultasse praticabile, al fine di un effettivo godimento delle
ferie residue, è ammessa la possibilità di fruizione delle stesse entro 36
mesi dal termine dell'anno di maturazione. La relativa programmazione
dovrà essere realizzata entro 6 mesi dal termine dell'anno successivo a
quello di maturazione.
Con cadenza annuale la Direzione aziendale e la RSU esamineranno le
modalità di utilizzo delle ferie residue.
In caso di ferie collettive o individuali, al lavoratore che non abbia
maturato il diritto alle ferie intere competeranno tanti 12simi quanti
sono i mesi di anzianità di servizio.
Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come ferie.
In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, al lavoratore
spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai 12simi maturati. Le
frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate a questi
effetti come mese intero. Analogamente le eventuali giornate di ferie
maturate e non godute saranno compensate con un'indennità sostitutiva
corrispondente alla normale retribuzione, in atto al momento della
liquidazione.
Nel caso che il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo
di ferie, l'Azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per
il rientro in sede sia per l'eventuale ritorno nella località dove godeva
le ferie stesse.
Dichiarazione a verbale.
Particolare attenzione sarà prestata dall'azienda per permettere il
godimento dei periodi di ferie il più possibile continuativo ai lavoratori
immigrati che abbiano esigenze di rientrare nella nazione d'origine.
Chiarimenti a verbale.
1)
La somma da corrispondere all'inizio del periodo feriale potrà essere
calcolata con approssimazione e conguagliata nel periodo di paga
successivo.
2)
Le Parti si danno atto che intento comune è quello di realizzare un
maggior livello di produttività mediante un più intenso utilizzo degli
impianti. A tal fine le Parti riconoscono l'esigenza di contenere i
periodi di fermata collettiva.
Pertanto il godimento di ferie e di riposi aggiuntivi dovrà tener conto
dell'esigenza suindicata coerentemente con i criteri espressamente
enunciati al punto 11, Protocollo d'intesa 22.1.83.
Norma transitoria.
a)
Per i lavoratori in forza al 21.5.99 le eventuali condizioni di miglior
favore derivanti dal presente articolo trovano applicazione a decorrere
dall'1.1.01.
b)
Per i lavoratori in forza al 21.5.99 restano in vigore, qualora
costituiscano condizione di miglior favore, i periodi di ferie previsti
dal CCNL 16.12.94, di seguito riportati:
Quadri, impiegati, qualifiche speciali.
- 4 settimane per anzianità di servizio fino a 2 anni compiuti;
- 4 settimane più 1 giorno per anzianità di servizio oltre i 2 anni e fino
agli 8 anni compiuti;
- 4 settimane più 3 giorni per anzianità di servizio oltre gli 8 anni e
fino ai 18 anni compiuti;
- 5 settimane per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti.
Chiarimento a verbale alla norma transitoria.
Le dizioni "fino ai 2 anni compiuti", "oltre i 2 anni e fino agli 8 anni
compiuti", "oltre i 18 anni", significano che per i primi 2 periodi di
ferie vale lo scaglione di 4 settimane, per i successivi 6 periodi feriali
vale lo scaglione di 4 settimane più 1 giorno, per i successivi 10 periodi
lo scaglione di 4 settimane più 3 giorni e per i successivi periodi lo
scaglione di 5 settimane.
Nel caso in cui il quadro e l'impiegato abbiano goduto, nel corso del 1°
anno di anzianità di servizio, le frazioni di ferie dello scaglione di 4
settimane, le rimanenti frazioni del detto scaglione saranno corrisposte
nel periodo feriale del 3° anno di anzianità insieme alle frazioni dello
scaglione di 4 settimane più 1 giorno. Le rimanenti frazioni di questo
scaglione saranno godute nel periodo feriale del 9° anno di anzianità,
insieme alle frazioni di questo scaglione di 4 settimane più 3 giorni.
Così le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo
feriale del 19° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di
5 settimane.
Operai.
- 4 settimane per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti;
- 4 settimane più 3 giorni per anzianità di servizio oltre i 10 anni e
fino ai 18 anni compiuti;
- 5 settimane per anzianità dì servizio oltre i 18 anni.
Chiarimento a verbale alla norma transitoria.
Le dizioni "fino a 10 anni compiuti", "oltre i 10 anni e fino ai 18 anni
compiuti", "oltre i 18 anni", significano che per i primi 10 periodi feria
li vale lo scaglione di 4 settimane, per i successivi 8 periodi feriali
vale lo scaglione di 4 settimane più 3 giorni e per i successivi periodi
lo scaglione di 5 settimane.
Nel caso in cui l'operaio abbia goduto, nel 1° anno di anzianità di
servizio, le frazioni di ferie dello scaglione di 4 settimane, le
rimanenti frazioni del detto scaglione saranno corrisposte nel periodo
feriale dell'11° anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione
di 4 settimane più 3 giorni. Le rimanenti frazioni di questo scaglione
saranno godute nel periodo feriale del 19° anno di anzianità insieme alle
frazioni dello scaglione di 5 settimane.
L'eventuale mutamento di qualifica intervenuto dopo il 21.5.99 non dà
luogo all'attribuzione della condizione di miglior favore eventualmente
prevista dalla presente norma transitoria.
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Art. 22 - Riposi aggiuntivi.
Per effetto del DPR 28.12.85 n. 792 i lavoratori hanno diritto di godere
annualmente di quattro giornate di riposo in sostituzione di quanto
previsto dall'Accordo interconfederale 16.1.77 per le ex festività
religiose. Inoltre, in occasione del pagamento della retribuzione di
agosto, a fronte della ex festività del 4 novembre e in sostituzione del
trattamento per detta festività previsto dal precitato accordo
interconfederale, verrà erogato un trattamento aggiuntivo pari a 8 quote
orarie della retribuzione mensile.
I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni "semicontinue" (3 turni per
5 o 6 giorni settimanali) che prestino la loro attività nel turno notturno
hanno diritto di godere, in aggiunta ai 4 giorni di riposo di cui al comma
1, tante giornate di riposo quante sono le festività di cui all'art. 20,
effettivamente lavorate e 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate
al lavoro prestato in turno notturno.
I riposi di cui ai commi precedenti assorbono quanto a qualsiasi titolo
già concesso o concordato nelle aziende.
Norma transitoria.
Per quanto concerne il 2003, il trattamento aggiuntivo di cui al comma 1
del presente articolo è pari a 4 quote orarie.
Chiarimenti a verbale.
1)
Le lavorazioni "semicontinue" di cui al comma 2 sono quelle che si
svolgono ininterrottamente per 5 o 6 giorni settimanali ivi comprese le
festività di cui all'art. 20.
2)
Per i lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo il
trattamento di cui al presente articolo è sostituito da quello per essi
stabilito dall'art. 15.
3)
Le Parti si danno atto che intento comune è quello di realizzare un
maggior livello di produttività mediante un più intenso e razionale
utilizzo degli impianti. A tal fine le Parti riconoscono l'esigenza di
contenere i periodi di fermata collettiva. Pertanto il godimento di riposi
aggiuntivi dovrà tenere conto dell'esigenza suindicata, coerentemente con
quanto espressamente enunciato al punto 11, Protocollo d'intesa 22.1.83.
Nota a verbale.
Le Parti convengono che, in caso di provvedimenti di legge successivi alla
data di stipula del presente contratto nazionale di lavoro, che dispongano
riduzioni di orario, o reintroduzione di festività soppresse, il
trattamento aggiuntivo di cui al comma 1 del presente articolo sarà
assorbito fino a concorrenza.
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Art. 23 - Sospensione del lavoro.
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio
- nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono
l'anzianità di servizio agli effetti del presente contratto.
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Art. 24 - Elementi della retribuzione.
Sono elementi retributivi i seguenti:
(1) paga mensile o stipendio (minimo contrattuale e aumenti periodici di
anzianità, eventuali aumenti di merito e altre eccedenze sul minimo
contrattuale);
(2) indennità di contingenza.
Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
(a) compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo e a
turni;
(b) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze (alloggio,
ecc.);
(c) premio di produzione o indennità sostitutiva;
(d) eventuali provvigioni, interessenze, ecc.;
(e) 13ª mensilità, eventuali premi o gratifiche aventi carattere
continuativo;
(f) premio speciale.
Gli elementi retributivi sopraindicati trovano regolamentazione nei
relativi articoli contenuti nel presente contratto.
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Art. 25 - Minimi contrattuali.
I minimi contrattuali mensili afferenti a ciascun livello sono riportati
nella tabella allegata che è parte integrante del presente contratto
(allegato A).
I minimi tabellari sono comprensivi degli aumenti contrattuali di cui alla
seguente tabella e dell'importo dell'indennità di contingenza in atto al
31.1.77.
AUMENTO DEI MINIMI CONTRATTUALI (in euro)
liv. parametri incremento incremento incremento
incrementi contrattuale contrattuale contrattuale
1.2.03 1.3.03 1.3.04
A 214,9 39,76 39,76 39,76
B 191,0 35,34 35,34 35,34
C 172,6 31,94 31,94 31,94
D 153,0 28,31 28,31 28,31
E 149,3 27,62 27,62 27,62
F 138,9 25,70 25,70 25,70
G 126,0 23,31 23,31 23,31
H 117,0 21,65 21,65 21,65
I 114,6 21,20 21,20 21,20
L 100,0 18,50 18,50 18,50
(segue)
liv. totale una
incremento tantum
(*)
A 119,28 238,57
B 106,02 212,04
C 95,82 191,61
D 84,93 169,85
E 82,86 165,75
F 77,10 154,20
G 69,93 139,88
H 64,95 129,89
I 63,60 127,22
L 55,50 111,02
(*) Una tantum.
L'importo verrà erogato ai lavoratori in forza alla data di stipulazione
del presente CCNL con la retribuzione di febbraio 2003, in ragione del
servizio prestato nel periodo 1.9.02/31.1.03.
L'importo di cui sopra non ha riflessi su alcun istituto contrattuale, ivi
compreso il TFR, e sarà proporzionalmente ridotto in caso di assenze, nel
periodo 1.9.02/31.1.03, per servizio militare, aspettativa, Cassa
integrazione a zero ore, assenza facoltativa 'post partum', e sarà altresì
proporzionato in caso di attività a part-time.
Retribuzione utile per la determinazione dei minimi contrattuali del 2°
biennio (settembre 2004-agosto 2006): E 1.375,00 al livello "F"
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Art. 26 - Aumenti periodici di anzianità.
I lavoratori, per ogni biennio di anzianità maturata presso la stessa
azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale
facente capo alla stessa Società), avranno diritto mensilmente,
indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a un aumento retributivo
stabilito nella misura sottoindicata, fino a raggiungere l'importo
complessivo corrispondente a 5 aumenti periodici riferiti al livello
d'inquadramento:
liv. E
A 17,56
B 17,56
C 16,53
D 14,46
E 13,94
F 12,39
G 12,39
H 10,85
I 10,33
L 8,26
Ai fini suddetti sarà considerata utile esclusivamente l'anzianità
maturata successivamente all'1.1.80.
Gli aumenti periodici d'anzianità già maturati o da maturare non possono
comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né
gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici
maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal 1° giorno del mese
immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio.
In caso di passaggio di livello il lavoratore manterrà l'importo in cifra
degli aumenti periodici eventualmente maturati nel livello di provenienza.
Tale importo sarà proporzionato al valore dello scatto del nuovo livello
al fine dell'individuazione del numero di scatti che da quel momento si
considerano maturati dai lavoratore.
Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare ulteriori aumenti
periodici (o frazione) fino a raggiungere l'importo complessivo
corrispondente a 5 aumenti periodici riferiti all'ultimo livello
d'inquadramento; la frazione di biennio in corso al momento del passaggio
di livello verrà considerata utile agli effetti della maturazione del
successivo biennio di anzianità.
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Art. 27 - Premio speciale.
Alla fine di giugno di ogni anno sarà corrisposto ai lavoratori un premio
speciale nella misura del 9,5% del minimo tabellare mensile.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso
dell'anno, al lavoratore saranno concessi tanti 12simi di premio per
quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese
intero.
Non saranno detratti i ratei di premio afferenti a periodi di assenza dal
lavoro per gravidanza, puerperio, malattia e infortunio, entro i
rispettivi limiti della conservazione del posto.
Analoghe corresponsioni o gratificazioni a carattere collettivo a
qualsiasi titolo date, già in atto presso le aziende, saranno assorbite
fino a concorrenza.
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Art. 28 - Previdenza complementare - FONCHIM.
Le Parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura
previdenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, hanno
convenuto la seguente regolamentazione contrattuale e la costituzione del
Fondo pensione complementare a capitalizzazione FONCHIM.
A) Contribuzioni.
Aliquote contributive paritetiche a carico del lavoratore iscritto al
Fondo e dell'Azienda:
- 1,20% fino al 31.12.03
- 1,50% dall'1.1.04
della retribuzione utile per il calcolo del TFR, fino a concorrenza del
limite di esenzione fiscale vigente per il lavoratore.
Quota del TFR del lavoratore iscritto al Fondo da maturare nell'anno:
- 100% per i lavoratori di occupazione successiva alla data di entrata in
vigore del D.lgs. n. 124/93;
- 33% per tutti gli altri lavoratori.
B) Contratti a termine.
A decorrere dall'1.11.01 i diritti e gli obblighi previsti dal vigente
CCNL in materia di previdenza complementare sono estesi ai rapporti di
lavoro con CFL, contratto di apprendistato e contratto a tempo
determinato, di durata continuativa superiore a 6 mesi.
Diritti e obblighi si applicano dal momento del superamento del periodo di
prova.
C) Documentazione e informativa.
Le aziende porteranno a conoscenza di tutti i lavoratori le informazioni
con finalità conoscitive e di diffusione messe a disposizione da FONCHIM.
D) Permessi per i componenti dell'Assemblea.
Ai lavoratori eletti componenti dell'Assemblea di FONCHIM, per la
partecipazione alle riunioni di tale Organo vengono riconosciuti,
compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino a 1
giorno per ogni assemblea.
L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate
dagli Organi di FONCHIM.
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Art. 29 - Premio aziendale di partecipazione.
Premessa all'articolo.
Nel richiamare i principi e i criteri ispiratori del Protocollo
interconfederale 23.7.93 - in particolare quanto definito al punto 2) del
Protocollo stesso circa gli assetti contrattuali e le piccole imprese - le
Parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale riguarderà
materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del
presente CCNL.
Pertanto si conviene che lo strumento contrattuale a contenuto economico
idoneo per la realizzazione del secondo livello di contrattazione sarà, in
azienda, il premio denominato "di partecipazione".
Nel comune intento di migliorare l'efficienza delle aziende, le parti si
danno altresì atto che detto premio dovrà porsi come obiettivo incrementi
di produttività, di qualità, di redditività e altri elementi rilevanti ai
fini del miglioramento della competitività aziendale.
* * * * * * * * *
Coerentemente con i principi di cui alla premessa, in ciascuna unità
produttiva viene costituito, attraverso contrattazione con la RSU, un
premio variabile di partecipazione collegato ad obiettivi e programma
concordati.
La realizzazione degli obiettivi e il conseguimento dei risultati
determineranno, a consuntivo, l'entità della erogazione, che potrà essere
differenziata in modo da tener conto delle condizioni di lavoro e delle
diverse modalità della prestazione.
A tal fine, nelle unità produttive viene individuata la scala di
erogazioni in rapporto all'entità dei risultati conseguiti, adottando
opportune formule e parametri di riferimento.
Nel corso del negoziato, le parti valuteranno le condizioni produttive e
occupazionali dell'impresa e le relative prospettive; in tale contesto le
parti esamineranno la possibilità di utilizzare le risorse derivanti da
programmi di miglioramento della produttività e dell'andamento economico
dell'impresa, in funzione anche dell'occupazione.
L'accordo aziendale, nel fissare i parametri e gli indici da assumere come
base di riferimento, selezionerà - anche in rapporto alle diverse
caratteristiche delle unità produttive - le scelte sul peso che i
parametri di produttività e di andamento economico debbono rispettivamente
avere nel determinare le erogazioni e il grado di reciproca influenza dei
diversi parametri tra di loro ai fini del calcolo delle erogazioni.
Nel definire l'accordo aziendale, le parti potranno indicare forme, tempi
e altre clausole per la verifica dei risultati e per il riesame degli
obiettivi concordati in rapporto a rilevanti modificazioni delle
condizioni delle unità produttive e dell'impresa.
Le parti aziendali, per il successivo accordo da realizzare in relazione
alle nuove condizioni e obiettivi, definiranno gli indici da assumere come
base di riferimento.
Le disposizioni di cui alla norma transitoria dell'art. 25 (Premio di
produzione) del CCNL 13.12.90 continuano a trovare applicazione per le
imprese contemplate dalla norma transitoria stessa (vedi nota).
Salvo quanto previsto al comma precedente, dall'entrata in vigore del
presente CCNL, non trova più applicazione la disciplina di cui all'art.
25, CCNL 13.12.90. I premi di produzione di cui al citato art. 25 e gli
istituti retributivi analoghi, definiti a livello aziendale, non correlati
con elementi obiettivi, restano fissati definitivamente nelle cifre già
concordate.
All'atto dell'istituzione dei premi aziendali di partecipazione, eventuali
parti variabili dei premi di produzione e analoghi istituti collegati con
elementi obiettivi ancora in vigore, ove non sostituiti, saranno
armonizzati tenendo conto dei nuovi premi di partecipazione e delle loro
regole.
Gli accordi aziendali hanno durata quadriennale, secondo il principio
dell'autonomia dei cicli negoziali.
Dichiarazione a verbale.
Nel contesto della valutazione della situazione dell'impresa si farà
riferimento alle condizioni del settore lampade e cinescopi,
caratterizzato dalla necessità di investimenti ad alta intensità di
capitale, dalla presenza di aziende operanti a livello mondiale, da una
elevata concorrenzialità basata sulla competitività dei costi e da un
numero sempre più limitato di insediamenti produttivi sul territorio
nazionale, conseguenza di un processo di delocalizzazione degli impianti.
Note a verbale.
1)
Per realizzare gli impegni del Protocollo 23.7.93, gli accordi aziendali
conterranno clausole di adattamento alle norme di legge che dovessero
essere emanate in attuazione del protocollo. In particolare, tali clausole
prevederanno l'adeguamento delle soluzioni pattuite alle nuove normative
di legge, al fine di applicare lo specifico trattamento contributivo-
previdenziale di cui al citato protocollo.
2)
Le parti stipulanti hanno convenuto di dar vita ad incontri a livello
nazionale, con il compito di predisporre linee guida per la negoziazione
dei premi di partecipazione. Le linee guida così definite sono riportate
nell'allegato D.
A partire da tale data i risultati saranno portati a conoscenza, secondo
modalità da definire a livello nazionale tra le parti, delle imprese e
delle RSU per il loro necessario orientamento ai fini dell'impostazione di
negoziati coerenti con la normativa contrattuale.
Nota.
Norma transitoria.
Le disposizioni di cui all'art. 3, parte Comune del CCNL 17.3.70 (*)
riguardanti il premio di produzione resteranno in vigore finché saranno
definite le intese aziendali per l'attuazione di quanto previsto
all'articolo di cui sopra.
(*) Considerate le particolari difficoltà attinenti all'istituzione di un
premio di produzione a carattere collettivo e collegato ad elementi
obiettivi, l'indennità sostitutiva del premio di produzione è fissata
nella misura del 2,50% del minimo tabellare della categoria cui appartiene
ciascun lavoratore. Per gli operai a decorrere dall'1.7.72, tale misura
sarà pari al 2,10% del minimo tabellare di categoria.
L'indennità sostitutiva del premio di produzione di cui sopra da corrispon
dersi in 2 rate semestrali verrà computata sulle ore ordinarie di lavoro
effettivamente prestate da ciascun lavoratore ivi comprese le giornate di
ferie e festività godute, gratifica natalizia o 13ª mensilità, indennità
sostitutiva del preavviso o indennità di licenziamento.
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Art. 30 - Mensa.
Tenendo conto della varietà delle situazioni in atto che rendono difficile
una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense
esistenti o le indennità sostitutive finora corrisposte ai lavoratori,
salva la facoltà di eventuali accordi locali o aziendali.
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Art. 31 - Corresponsione della retribuzione.
La retribuzione sarà corrisposta nei termini e con le modalità in atto
nelle singole aziende.
In caso che l'Azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento,
decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in più
del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al
comma precedente: in tal caso il lavoratore avrà anche la facoltà di
risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennità di
mancato preavviso.
In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della
retribuzione al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte di
retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per il risarcimento di danni non potrà mai superare il
10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione
del rapporto.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata una apposita
busta o altro stampato su cui saranno specificati, oltre la ragione
sociale dell'azienda, i singoli elementi di competenza della retribuzione
e le trattenute che la gravano.
In tale documento dovranno inoltre essere indicati: il nome la qualifica e
la categoria del lavoratore e il periodo di paga a cui la retribuzione si
riferisce.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza tra la somma pagata e quella
indicata sulla busta paga, nonché sulla qualità della moneta dovrà essere
fatto all'atto del pagamento; gli errori di pura contabilità dovranno
essere contestati entro 5 giorni, affinché l'Ufficio competente possa
provvedere immediatamente alla regolarizzazione della differenza.
Trascorso il periodo di 5 giorni, le differenze segnalate in ritardo
saranno comprese nel periodo di paga successivo.
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Art. 32 - Tredicesima mensilità.
A norma di quanto stabilito dall'Accordo interconfederale 27.10.46,
l'Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della
ricorrenza natalizia, una 13a mensilità di importo ragguagliato all'intera
retribuzione di fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti 12simi dell'ammontare della
13ª mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi
effetti, come mese intero.
Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio del mese precedente
o delle ultime 4 settimane.
In aggiunta a quanto percepito a carico degli Istituti previdenziali e
assistenziali verrà inoltre assicurato al lavoratore un trattamento
integrativo a carico dell'Azienda tale da garantire il 100% dei ratei di
13a mensilità afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza,
puerperio e malattia entro i limiti della conservazione del posto e, per
l'infortunio, entro i limiti dei periodi in cui viene corrisposto il
trattamento integrativo contrattualmente a carico dell'Azienda.
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno atto che quanto previsto dall'ultimo comma del presente
articolo non ha carattere innovativo.
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Art. 33 - Trattenute per risarcimento danni.
I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere
contestati ai lavoratori non appena l'Azienda ne sia venuta a conoscenza.
Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che
la retribuzione percepita nel mese non subisca riduzioni superiori al 10%
del suo importo.
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Art. 34 - Passaggi di qualifica.
Il passaggio di qualifica non costituisce di per sé motivo per la
risoluzione del rapporto di lavoro.
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Art. 35 - Trasferimenti.
Il lavoratore può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra
solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
In caso di trasferimento individuale l'Azienda terrà conto,
compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, di particolari
situazioni familiari del lavoratore.
Al lavoratore che sia trasferito per ordine dell'Azienda da uno
stabilimento all'altro della stessa ditta, sempreché tale trasferimento
porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora,
verrà corrisposto l'importo, previamente concordato con l'Azienda della
spesa per i mezzi di trasporto per sé e familiari e per il trasloco degli
effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennità di trasferimento,
gli verrà corrisposta, se capo famiglia, una somma pari a 1 mensilità di
retribuzione; se senza congiunti a carico, una somma pari a mezza
mensilità di retribuzione.
Nel caso in cui l'Azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova
residenza l'alloggio in condizioni di abitabilità, dette indennità saranno
ridotte alla metà.
Qualora in relazione al trasferimento il lavoratore, per effetto
dell'anticipata risoluzione del contratto di affitto, sempreché questo sia
denunciato all'atto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei
singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba
corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'Azienda.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato,
al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva e ai ratei maturati
delle ferie e della 13a mensilità; diversamente il trasferimento s'intende
revocato.
Al lavoratore che chieda il trasferimento per sua necessità, non competono
le indennità di cui sopra.
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Art. 36 - Assenze.
Salvo quanto disposto dall'art. 44, le assenze, i cui motivi devono essere
comunicati all'Azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in
cui si verifica l'assenza stessa, devono essere giustificate entro il
giorno successivo a quello dall'inizio salvo il caso d'impedimento
giustificato.
In mancanza della giustificazione, l'assenza verrà considerata
ingiustificata.
L'assenza ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza
della retribuzione.
Il lavoratore che non avesse fatto, nei casi previsti, il regolare
movimento della scheda (o della medaglia) è considerato assente a meno che
possa far risultare, in modo sicuro e possibilmente prima dell'uscita, la
sua presenza nello stabilimento: in tale caso, però, sarà considerato
ritardatario.
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Art. 37 - Congedo matrimoniale.
Ai lavoratori che contraggono matrimonio sarà concesso un permesso di 16
giorni consecutivi con decorrenza della normale retribuzione.
Nei confronti degli appartenenti alla qualifica operaia e speciale, verrà
dedotto quanto corrisposto per tale titolo dall'INPS o da quanto potranno
disporre eventuali accordi interconfederali.
Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta
per contrarre matrimonio fermo restando l'obbligo di presentare il
documento comprovante l'avvenuto matrimonio.
Tale permesso non sarà computato quale periodo di ferie annuali, né potrà
essere considerato come periodo di preavviso.
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Art. 38 - Aspettativa.
L'azienda può concedere al lavoratore che abbia maturato un'anzianità di
servizio non inferiore ai 3 anni e che ne faccia richiesta per comprovate
e riconosciute necessità personali o familiari un periodo di aspettativa.
L'aspettativa di cui al comma precedente non comporta ad alcun effetto la
maturazione dell'anzianità sia per gli istituti contrattuali che
aziendali, né il diritto alla retribuzione.
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Art. 39 - Volontariato.
In materia di volontariato, le parti si richiamano alle disposizioni di
cui all'art.17, legge 11.8.91 n. 266.
In particolare le imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze
organizzative, ai lavoratori che facciano parte di Organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'art. 6, legge 11.8.91 n. 266, di usufruire delle
forme di flessibilità di orario di lavoro e delle turnazioni previste dal
presente contratto.
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Art. 40 - Permessi e congedi.
Sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze
di servizio, la Direzione potrà concedere al lavoratore, che ne faccia
richiesta per sue esigenze, brevi permessi non retribuiti.
Per quanto concerne i permessi e i congedi per ragioni inerenti:
- familiari portatori di handicap
- lo stato di tossicodipendenza
- familiari in condizioni di tossicodipendenza
- tutela della maternità
- la formazione
- decesso o grave infermità di coniuge, parenti, convivente
- eventi e cause particolari
si fa riferimento alle relative norme di legge.
Il lavoratore donatore di midollo osseo, a fronte della relativa
certificazione riceverà, per 3 giorni di permesso a partire dal giorno
della dimissione dall'ospedale, un trattamento integrativo di quello di
legge, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione netta.
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Art. 41 - Servizio militare.
Il caso d'interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere
agli obblighi di leva è disciplinato dal DL 13.9.46 n. 303, a norma del
quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo del
servizio militare e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il lavoratore ha
diritto, oltre che alla conservazione del posto, al trattamento previsto
dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.
Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, il
lavoratore è tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro
1 mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto può
essere considerato dimissionario.
Se il lavoratore chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di
lavoro, ha diritto a tutte le indennità competentigli a norma delle
disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre
l'obbligo del preavviso né il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Sia per quanto riguarda il richiamo alle armi, sia per la chiamata per
adempiere agli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo
s'intendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti in materia.
Ai fini del computo dell'anzianità utile per raggiungere i maggiori
scaglioni previsti dal presente contratto per la misura delle ferie e del
trattamento di malattia, il periodo trascorso sotto le armi sarà computato
come anzianità di servizio.
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Art. 42 - Trattamento per maternità.
Per la tutela fisica e economica della lavoratrice durante lo stato di
gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di
legge.
Inoltre la lavoratrice riceverà un trattamento di assistenza ad
integrazione del trattamento di legge, fino a raggiungere il 100% della
normale retribuzione netta per i primi 5 mesi di assenza.
Limitatamente al periodo di astensione obbligatoria, sarà anticipato
mensilmente alle lavoratrici il trattamento a carico dell'Istituto
assicuratore, a condizione che quest'ultimo sia abilitato dalla
lavoratrice a rimettere direttamente all'Azienda l'indennità da esso
istituto liquidata.
Ove durante l'assenza dal servizio dovuta a gravidanza e puerperio
sopravvenga malattia, si applicano le norme di cui all'art. 44, a partire
dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, sempreché dette norme
risultino più favorevoli alla lavoratrice.
Le aziende cureranno l'assunzione di iniziative per facilitare, in caso di
necessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori
a seguito di assenza per maternità, attraverso percorsi informativi e
formativi.
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Art. 43 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,
previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto
dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività
lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al
proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure
di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Nel caso di assenza per infortunio o malattia professionale il lavoratore
dovrà attenersi alle disposizioni previste alla lett. a), art. 44.
Al lavoratore sarà conservato il posto:
(a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il
quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista
dalla legge;
(b) in caso d'infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col
rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto
assicuratore.
Il lavoratore infortunato ha diritto all'intera retribuzione per la 1a
giornata nella quale abbandona il lavoro.
Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o
malattia professionale il trattamento economico di cui al comma 1, lett.
c), art. 44. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà
del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso.
Per l'eventuale periodo d'infortunio e di malattia professionale eccedente
quello per il quale percepisca il trattamento di cui sopra, al lavoratore
compete il normale trattamento assicurativo.
Ai fini del coordinamento del trattamento economico di cui al presente
articolo con quelli previsti dalla disciplina legislativa vigente in
materia, verrà assicurato il trattamento economico di cui ai precedenti
commi mediante integrazione della indennità corrisposta dall'INAIL. Tenuto
conto che la liquidazione dell'integrazione in parola può aver luogo solo
al momento della presentazione da parte del lavoratore della
documentazione relativa all'indennità liquidata da detto Istituto,
l'Azienda concede anticipazioni mensili sul complessivo trattamento
economico di infortunio o malattia professionale.
Il trattamento economico di cui sopra sarà corrisposto ai lavoratori
sempreché l'infortunio o la malattia professionale siano riconosciuti
dall'INAIL e vengano presentate entro i termini stabiliti le prescritte
certificazioni mediche.
L'Azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli
nel caso in cui l'erogazione dell'indennità da parte dell'INAIL non abbia
avuto luogo o venga a mancare per inadempienza del lavoratore stesso.
Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza
o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del
certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il
lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per avere disposizioni in
ordine alla ripresa del lavoro.
Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini di conservazione
del posto di cui ai punti a) e b), comma 4 non consenta al lavoratore di
riprendere servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro
senza obbligo di preavviso.
Ove ciò non avvenga e l'Azienda non provveda al licenziamento il rapporto
rimane sospeso a tutti gli effetti.
L'assenza per infortunio o per malattia professionale, nei limiti fissati
per la conservazione del posto, è considerata utile per il TFR e non
interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti
contrattuali.
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Art. 44 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
A) ASSENZA DAL LAVORO
La malattia e l'infortunio non sul lavoro che causano l'assenza del
lavoratore devono essere comunicate all'impresa il più presto possibile e
comunque entro 4 ore dall'inizio del normale orario di lavoro del giorno
in cui si verifica l'assenza stessa.
Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'Azienda, non
oltre il 3° giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico
attestante la malattia o l'infortunio non sul lavoro.
L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere
comunicata all'impresa il più presto possibile e comunque entro 4 ore
dall'inizio del normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore
avrebbe dovuto riprendere servizio. La prosecuzione dello stato di
inidoneità al servizio deve essere attestata da successivi certificati
medici, che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'impresa il
più presto possibile e comunque entro il 2° giorno dalla scadenza del
periodo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro indicata nel
certificato medico precedente.
In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini
sopra indicati, salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza si
considera ingiustificata.
L'Azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia
constatata l'assenza.
Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal 1°
giorno e per tutto il periodo della malattia, dalle ore 10 alle 12 e dalle
ore 17 alle 19 per consentire il controllo della incapacità lavorativa per
malattia, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano
effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia, in
orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri
organizzativi locali.
Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal
domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché
per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva
informazione all'Azienda.
Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione
sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso
é obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà
considerata ingiustificata e pertanto perseguibile con i provvedimenti
disciplinari di cui all'art. 56 graduabili in relazione alla ripetitività
delle infrazioni. Costituisce altresì grave inadempimento contrattuale lo
svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante
l'assenza.
Ogni mutamento d'indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non
sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'Azienda.
B) CONSERVAZIONE DEL POSTO
Verificatasi l'interruzione del servizio per malattia o infortunio non sul
lavoro, al lavoratore non in prova verrà conservato il posto, per un
periodo di:
(1) 8 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti
(2) 10 mesi per anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni compiuti
(3) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni compiuti
In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto suindicati
s'intendono riferiti ad un arco temporale di 36 mesi; tali periodi saranno
considerati nell'ambito di un periodo mobile da determinare con
riferimento ai 1.095 giorni di calendario immediatamente precedenti. Nel
caso di unico evento morboso, ai fini dei suddetti termini di
conservazione del posto non saranno tenuti in considerazione i periodi di
ricovero ospedaliero continuativo di durata superiore a 20 giorni e fino
ad un massimo di 60 giorni complessivi.
A decorrere dall'1.3.03 l'azienda comunicherà al lavoratore, con un
preavviso di almeno 30 giorni, l'imminente superamento del periodo di
conservazione del posto.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'Azienda risolva il
rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento previsto
dal presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa
l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non
consenta di riprendere servizio il lavoratore può risolvere il rapporto di
lavoro senza obbligo di preavviso.
Nel caso in cui un continuativo grave evento morboso determini il
superamento del sopra indicato periodo di conservazione del posto, il
lavoratore, su richiesta scritta presentata, anche tramite la RSU, prima
dello scadere del periodo stesso e debitamente documentata, potrà
usufruire - una sola volta nell'arco temporale di 36 mesi - di un periodo
di aspettativa, non retribuita e senza decorrenza di anzianità, della
durata massima di mesi 10.
Decorso anche detto periodo senza che il lavoratore abbia ripreso
servizio, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'Azienda non proceda al licenziamento il rapporto
rimane sospeso a tutti gli effetti.
L'assenza per malattia, nei limiti fissati per la conservazione del posto
è considerata utile per il TFR e non interrompe la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali. Per i
lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per la TBC valgono
le norme legislative in vigore.
C) TRATTAMENTO ECONOMICO
Durante i periodi di conservazione del posto di cui alla lettera b) del
presente articolo al lavoratore, non in prova e non in CIG, assente per
malattia o infortunio non sul lavoro, viene corrisposto un trattamento
economico pari alla:
- intera retribuzione netta per 4 mesi e alla metà di essa, per successivi
4 mesi, se ha un'anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
- intera retribuzione netta per 5 mesi e alla metà di essa per successivi
5 mesi, se ha un'anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni compiuti;
- intera retribuzione netta per 6 mesi e alla metà di essa per successivi
6 mesi, se ha un'anzianità di servizio oltre i 6 anni compiuti.
Per il lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, il
trattamento economico suindicato ricomincia 'ex novo' in caso di malattia
intervenuta dopo un periodo di 5 mesi senza alcuna assenza per malattia e
comunque per le assenze per malattia iniziate dopo 12 mesi dal giorno in
cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del
trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso.
Ai fini del coordinamento del trattamento economico di malattia di cui al
presente articolo con quelli previsti dalla disciplina legislativa vigente
in materia, verrà assicurato il trattamento economico di cui ai precedenti
commi mediante integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS. Tenuto
conto che la liquidazione dell'integrazione in parola può aver luogo solo
al momento della presentazione da parte del lavoratore della
documentazione relativa all'indennità liquidata da detto istituto,
l'Azienda concede anticipazioni mensili sul complessivo trattamento
economico di malattia.
Il trattamento economico di cui sopra sarà corrisposto ai lavoratori
sempreché la malattia o l'infortunio non sul lavoro siano riconosciuti
dall'INPS e vengano presentate entro i termini stabiliti le prescritte cer
tificazioni mediche; inoltre il suddetto trattamento cesserà a partire dal
1° giorno di malattia e per l'intera durata della stessa nel caso in cui
il medico non abbia potuto eseguire la visita di controllo entro le fasce
orarie di cui ai commi 6 e 7, lett. a) del presente articolo.
L'Azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli
nel caso in cui l'erogazione dell'indennità da parte dell'INPS non abbia
avuto luogo o venga a mancare per inadempienza del lavoratore stesso.
Chiarimento a verbale
Agli effetti di cui al 5° capoverso, lett. c), nel caso di più
certificazioni mediche consecutive, il 1° giorno di malattia s'intende
riferito a quello di prognosi dell'ultimo certificato fermo restando
quanto stabilito dall'ultimo capoverso della medesima lett. c).
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Art. 45 - Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
PREMESSA
Le parti individuano come valori condivisi lo sviluppo delle attività
produttive, la tutela della salute, la sicurezza sul luogo di lavoro, il
rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di consolidare e
diffondere l'applicazione consapevole e partecipata delle norme
contrattuali e di legge, con il coinvolgimento di tutti i soggetti
interessati a livello aziendale.
L'obiettivo comune è il miglioramento continuo del livello di sicurezza e
salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente tramite una gestione
preventiva dei fattori di rischio e con adeguata e sufficiente formazione
dei lavoratori.
Le parti ritengono utile e funzionale al raggiungimento di tale obiettivo
l'adozione volontaria da parte delle imprese di sistemi di gestione che
rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale, quali ISO 14000
ed EMAS.
Le parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione
equilibrata e dinamica dei principi della crescita economica e della
equità sociale è il punto di riferimento per la costruzione di una
coerente strategia ambientale.
In particolare, annualmente, in occasione della riunione periodica
prevista dall'art. 11, D.lgs. n. 626/94, verranno definiti i corretti
criteri di informazione dei lavoratori in materia di ambiente, igiene e
sicurezza del lavoro nel rispetto delle esigenze di riservatezza e in rela
zione alle caratteristiche della singola impresa mediante la formulazione
di un documento congiunto.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
All'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità
produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il RLS previsto
dal D.lgs. n. 626/94 nei seguenti numeri:
- 1 RLS nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200
dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- 3 RLS nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 600
dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- 4 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 601 a
1.000 dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni
assunti a tempo indeterminato.
Al RLS eletto dai lavoratori sono attribuiti i seguenti compiti previsti
dal D.lgs. n. 626/94:
(a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
(b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità
produttiva;
(c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso,
all'evacuazione dei lavoratori;
(d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui
all'art. 22, comma 5, D.lgs. n. 626/94;
(e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenti la
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché
quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli
impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e
le malattie professionali;
(f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
(g) riceve una formazione adeguata e comunque non inferiore a quella
prevista dall'art. 22, D.lgs. n. 626/94;
(h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure
di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori;
(i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate
dalle autorità competenti;
(l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11, D.lgs. n.
626/94;
(m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
(n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso
della sua attività;
(o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le
misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di
lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro;
(p) ha accesso al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4,
D.lgs. n. 626/94.
La riunione periodica prevista dal precedente punto l) è convocata con
almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere la convocazione con urgenza della riunione periodica
al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di
significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della
riunione viene redatto verbale, i cui contenuti saranno oggetto di un
apposito documento che verrà portato a conoscenza di tutti i lavoratori.
Vengono inoltre attribuiti al RLS i seguenti compiti:
- concordare con la Direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi
congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione d'indagini e accertamenti
sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione alla normativa
vigente delle ASL o, in alternativa, ad enti specializzati di diritto
pubblico scelti di comune accordo;
- l'Azienda assumerà a proprio carico l'onere di tali indagini. I medici e
i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di
produzione di cui possano venire a conoscenza nello svolgimento
dell'incarico affidato. Il RLS ha piena libertà di acquisizione e di
valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali;
- ricorrere in caso di mancato accordo sulla scelta dell'ente, a tecnici
particolarmente qualificati iscritti in albi professionali;
- verificare il costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e
biostatistici e del libretto personale di rischio;
- formulare valutazioni sul programma di sorveglianza sanitaria
comprendente esami chimici e biologici e indagini diagnostiche mirati al
rischio ritenuti necessari dal medico competente a seguito della
valutazione da parte aziendale o di situazioni di particolare rischio
emerse nel corso di indagini ambientali. I risultati dei suddetti
accertamenti saranno comunicati ai lavoratori interessati;
- partecipare, con le modalità definite a livello aziendale, ad eventuali
sopralluoghi con i responsabili aziendali, il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e il medico competente.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di
sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o
parziale degli stessi, l'Azienda provvederà ad utilizzare i lavoratori
interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e, ove ciò
non fosse possibile, ad esaminare con la RSU soluzioni alternative.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, i RLS, oltre ai permessi già
previsti per la RSU, utilizzeranno permessi retribuiti pari a 40 ore annue
per ogni rappresentante; tali permessi, che assorbono fino a concorrenza i
trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo, non vengono
utilizzati per l'espletamento degli adempimenti previsti ai predetti punti
b), c), d), g), i) ed l) del presente articolo. Le ore di pertinenza
dell'esercizio non utilizzate, potranno essere fruite entro il termine
dell'anno successivo.
Nella gestione delle agibilità previste dalla legge e dal CCNL saranno
assicurate le condizioni per l'adeguato svolgimento dell'attività dei RLS.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si
svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già
previsti per la loro attività. Tale formazione deve comunque prevedere un
programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti
inferiore a 16, si svolgerà in 2 moduli; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in
materia d'igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di
prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Nelle aziende superiori a 100 dipendenti, in aggiunta a quanto sopra
previsto, si effettueranno ulteriori 8 ore finalizzate alla formazione
congiunta e all'aggiornamento dei RLS con particolare riferimento alla
normativa in materia di sicurezza, igiene e ai rischi specifici presenti
nel proprio ambito di rappresentanza, attività che verrà integrata
ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini
della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Le Parti seguiranno la formazione dei RLS, attraverso un'anagrafe
aggiornata degli stessi, da realizzarsi con gli opportuni collegamenti con
gli organismi Paritetici istituiti dall'Accordo interconfederale 22.6.95 e
in conformità delle linee guida congiuntamente definite nell'ambito del
sistema di osservazione di cui all'art. 1, lett. o).
Le Aziende porteranno a conoscenza del RLS, su sua richiesta:
(a) programmi d'investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di
lavoro e sicurezza;
(b) per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze
immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate, in via
preventiva, informazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni
medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
(c) adempimenti e iniziative in materia di sicurezza riguardanti le
imprese appaltatrici.
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l'Azienda esaminerà
con il RLS la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi
continua o volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio sul
posto di lavoro.
In caso di appalto le aziende verificheranno l'idoneità tecnico-
professionale, con attenzione anche agli aspetti della sicurezza, delle
imprese appaltatrici in relazione ai lavori ad esse affidati e forniranno
alle imprese terze informazioni attinenti gli eventuali rischi, cui sono
esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate, rischi noti
sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale
che internazionale.
Per quanto concerne gli appalti nelle grandi manutenzioni, le Parti
confermano che l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza,
igiene e ambiente deve riguardare anche i lavoratori delle imprese
appaltatrici che operano nell'unità produttiva. A tale riguardo in
presenza di appalti significativi, su richiesta del RLS, verranno fornite
informazioni sulla gestione del programma dei lavori e sulle attività di
coordinamento concordate con le imprese appaltatrici.
PREVENZIONE E IGIENE
L'Azienda e i lavoratori sono tenuti all'osservanza delle norme di legge e
alle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela
dell'igiene e della prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo
del lavoro.
Con particolare riferimento al programma di sorveglianza sanitaria, le
Aziende pianificheranno i controlli sanitari in modo da limitare il più
possibile il disagio per i lavoratori.
Le Parti rilevano che è necessario eliminare le condizioni ambientali
nocive e tenere sotto controllo eventuali problemi relativi al microclima
e alla rumorosità.
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l'esposizione ai fattori di
rischio chimici, fisici e biologici risulti superiore ai livelli previsti
dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in mancanza, dalle tabelle
dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (TLV). Tale
documentazione e i relativi aggiornamenti sono messi a disposizione del
RLS su idoneo supporto.
Le Parti convengono di recepire contrattualmente l'elaborazione di nuove
tabelle con carattere cogente assunte dalle competenti autorità italiane.
Vengono istituiti:
(a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura
dell'Azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati
delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e
chimici che possano determinare situazioni di nocività o particolare
gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti
interessati;
(b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dei
servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni
reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami
periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e
malattia comune. Il registro sarà tenuto dall'Azienda a disposizione
del RLS e dei lavoratori;
(c) il libretto personale sanitario e di rischio tenuto e aggiornato a
cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto
professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle
visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami
clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati
i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli
eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione, nonché se il
lavoro è svolto o meno in turno.
Il lavoratore e il medico curante da lui autorizzato possono prendere
visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni
e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà
consegnato al lavoratore.
Per quanto riguarda il personale femminile, in conformità di quanto
previsto dal D.lgs. n. 645/96 in tema di miglioramento della sicurezza
e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento, l'Azienda, nell'ambito della valutazione del rischio
previsto dal D.lgs. n. 626/94, individua i rischi derivanti dalla
esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o
condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e
protezione da adottare;
(d) il registro di cui all'art. 69, D.lgs. n. 626/94 degli esposti alle
sostanze cancerogene, ove sussistano, nell'ambito del processo
produttivo;
(e) scheda delle caratteristiche di impianto, per gli impianti sottoposti
a rischi di esplosione, alta infiammabilità, scoppio ed emissione di
sostanze pericolose di cui al DM 17.12.77 e successive modifiche. La
scheda dovrà contenere i seguenti dati:
- fasi più significative del processo produttivo
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione
- mezzi di protezione individuale e collettivi e loro ubicazione
- interventi sull'impianto in caso di emergenza
È prevista inoltre la scheda di sicurezza per le sostanze e i preparati
pericolosi impiegati nel ciclo produttivo, il cui contenuto è disponibile
sui luoghi di lavoro.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio
Sanitario Nazionale e degli Enti di diritto pubblico preposti nell'ambito
delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
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Art. 46 - Istruzione professionale - facilitazioni per lavoratori studenti
Le Organizzazioni contraenti convengono sulla necessità di dare impulso
all'istruzione professionale, come mezzo per affinare le capacità tecniche
delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento
produttivo.
Le Associazioni territoriali cureranno l'attuazione pratica di tale
principio addivenendo, quando ve ne sia la possibilità e la necessità,
alla istituzione di corsi di istruzione professionale di categoria e al
potenziamento di quelli eventualmente esistenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali,
hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro
straordinario o durante i riposi settimanali.
In attuazione dell'art. 10, legge 20.5.70 n. 300, si conviene:
a) Lavoratori studenti universitari.
A tali lavoratori sarà concesso 1 giorno di permesso retribuito per ogni
esame sostenuto.
Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso
retribuito sono elevati a 4. Ai lavoratori che nel corso dell'anno devono
sostenere esami potranno essere concessi a richiesta permessi non
retribuiti sino ad un massimo di 20 giorni l'anno.
b) Lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole
professionali.
A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuiti
quanti sono i giorni degli esami di diploma.
Ai lavoratori predetti possono essere concessi permessi non retribuiti
fino ad un massimo di 15 giorni nel corso dell'anno. Ai lavoratori che nel
corso dell'anno debbano sostenere gli esami di diploma potranno essere
concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30
giorni.
Le Aziende potranno richiedere la produzione delle certificazioni
necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
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Art. 47 - Diritto allo studio.
I lavoratori che al fine di migliorare e ampliare la propria preparazione
anche in relazione all'attività aziendale, o al fine di conseguire la
licenza della scuola dell'obbligo, intendono frequentare, presso istituti
pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le
precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi
retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di
tutti i dipendenti.
Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili
anche in un solo anno.
All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione
dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore
10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda
o nell'unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in
relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o
dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno
superare il 2% del totale della forza occupata; dovrà essere comunque
garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva,
mediante accordi con la RSU.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore
'pro capite' per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché
il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un
numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal
fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta
all'Azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello
aziendale.
Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di 1/3 del monte
ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le
condizioni di cui al comma 4, la Direzione e la RSU stabiliranno, tenendo
presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei
corsi, i criteri obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei
permessi, fermo restando quanto previsto al comma 4, quali età, anzianità
di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc.
Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari
requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi
precedenti.
I lavoratori dovranno fornire all'Azienda un certificato d'iscrizione al
corso e successivamente certificati di frequenza con l'indicazione delle
ore relative.
Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal
presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e la
RSU.
Le Aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili
conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando
che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle
condizioni indicate al comma 4, è costituito dalla regolare frequenza
dell'intero corso.
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Art. 48 - Indumenti di lavoro.
L'Azienda dovrà fornire gratuitamente ai lavoratori, gli indumenti di
lavoro obbligatori a norma di legge e quelli dei quali essa ne prescrive
l'uso. Inoltre fornirà tute e vestaglie agli operai addetti:
- alla coloritura a spruzzo di lampade, alla spolveratura di tubi
fluorescenti, ai laboratori chimici, ai banchi trafilatura, al lavaggio
palloncini e virole, alla smerigliatura, all'argentatura, alla
carbonizzazione bulbi e valvole, alla tranciatura di metalli carburati,
alla saldatura e montaggio valvole, alla vetriatura a mano, alla sala
macchine centrale (compressori pompe), alla sabbiatura, alla conduttura
delle caldaie, all'officina produzione gas;
- inoltre ai tubisti addetti alla saldatura autogena e agli addetti
prevalentemente al trasporto o allo scarico di materiali o materie
imbrattanti.
L'Azienda provvederà al cambio degli indumenti a presentazione di quelli
ridotti inservibili e metterà i lavoratori in condizioni di poterli
custodire e conservare.
Per le lavorazioni oltre quelle sopra specificate, le quali data la loro
natura comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le
Aziende forniranno agli operai interessati gli indumenti stessi
partecipando nella spesa relativa in ragione del 50%.
L'Azienda inoltre fornirà tute e vestaglie a quegli impiegati tecnici le
cui prestazioni sono connesse con quelle degli operai, qualora il lavoro
cui sono addetti comporti un'usura eccezionale del vestiario e la
necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso.
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Art. 49 - Norme aziendali.
Oltre che al presente CCNL, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le
altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda,
purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al
lavoratore dal presente contratto. Tali norme devono essere portate a
conoscenza dei lavoratori interessati.
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Art. 50 - Reclami e controversie.
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere
individuale, si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento,
ricorrendo a trattative dirette tra le Parti o fra i rispettivi
rappresentanti.
In caso di mancato accordo tra le Parti il reclamo o la controversia sarà
sottoposto all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali,
per il tentativo di conciliazione. A seconda della natura, le controversie
collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto
saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni sindacali
provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro
definizione.
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Art. 51 - Relazioni sindacali.
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la
conflittualità, le Parti assumono l'impegno, anche in relazione a quanto
previsto dal Protocollo d'intesa 22.1.83, di favorire, in caso di
controversie collettive, l'esperimento di tentativi idonei per una
possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame
congiunto tra Direzione aziendale e RSU. In particolare, qualora la
controversia abbia ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme
contrattuali e di legge nonché l'informazione di cui alla Sezione I,
Disciplina Generale del presente CCNL, l'esame avverrà - a richiesta di
una delle Parti aziendali - con l'intervento delle Organizzazioni
stipulanti.
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Art. 52 - Visite di inventario e di controllo.
Il lavoratore non può rifiutare la visita di inventario e la visita
personale di controllo che, per ordine della ditta, venga fatta a verifica
degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli, nonché, la visita
personale di controllo all'uscita dello stabilimento.
Alle lavoratrici la visita sulla persona non può essere compiuta se non in
un locale appartato con l'intervento di personale femminile all'uopo
incaricato.
Tali visite dovranno essere effettuate tenendo conto di quanto previsto
dalla legge 20.5.70 n. 300.
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Art. 53 - Rapporti in azienda.
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella
organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Devono fra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la
conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui
essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o
implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo
sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando
nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli della
attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi
superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza
dell'organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in
modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che
dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a
rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
(1) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte
dall'azienda per il controllo delle presenze;
(2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni
assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le
disposizioni impartite dai superiori;
(3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non
trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto
delle mansioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli
interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il
contratto di lavoro, in forma di concorrenza sleale, delle notizie
attinte durante il servizio.
A sua volta l'azienda non può esigere che il lavoratore convenga a
restrizioni della sua attività, successiva alla risoluzione del rapporto
di lavoro, che eccedono i limiti di cui al comma precedente e comunque
previsti dall'art. 2125 CC.
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Art. 54 - Conservazione degli strumenti e del materiale.
Il lavoratore riceverà in consegna dall'Azienda gli utensili e i materiali
occorrenti al disimpegno delle sue mansioni e ne rilascerà ricevuta.
L'uso degli strumenti di proprietà del lavoratore dovrà essere
preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.
In tal caso l'Azienda corrisponderà al lavoratore un compenso o indennità
per l'uso degli strumenti stessi, da concordarsi tra datore di lavoro e
lavoratore interessato.
L'Azienda potrà in qualunque momento sostituire con strumenti propri
quelli di proprietà del lavoratore.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli
attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto come
strumento è affidato alla sua custodia.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare
quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria
responsabilità informandone tempestivamente la Direzione dell'Azienda.
Il lavoratore risponderà mediante trattenuta sulla retribuzione delle
perdite e dei danni eventuali che non derivino da uso o logorio,
sempreché, siano - dopo regolare accertamento - a lui imputabili.
Il lavoratore non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza
autorizzazione del suo superiore.
In caso di inosservanza, la Direzione potrà rivalersi sulla retribuzione
per i danni arrecati al materiale.
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Art. 55 - Procedura per i provvedimenti disciplinari.
L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 56,
escluso il richiamo verbale, deve essere preceduta dalla contestazione
scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi
dell'infrazione.
Qualora l'infrazione contestata sia di gravità tale da comportare
l'adozione del licenziamento di cui al successivo art. 57, l'Azienda potrà
disporre, con effetto immediato, la sospensione cautelare del lavoratore.
I provvedimenti non potranno essere emanati se non trascorsi 5 giorni
lavorativi dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà
presentare le proprie giustificazioni. Nel caso in cui il lavoratore
presenti tali giustificazioni, qualora il provvedimento disciplinare non
venisse adottato entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle
giustificazioni, queste si intenderanno accolte.
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche
verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante del sindacato
cui aderisce ovvero di un rappresentante sindacale aziendale.
L'adozione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per
iscritto.
I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere
impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali
relative alle vertenze.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2
anni dalla loro applicazione.
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Art. 56 - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto, al regolamento interno e alle altre
norme potranno essere punite:
(1) con richiamo verbale
(2) con l'ammonizione scritta
(3) con la multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione
(4) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni
(5) con il licenziamento
Le multe saranno versate alle istituzioni, anche aziendali, di previdenza
o assistenza a favore dei lavoratori.
Le multe potranno essere inflitte al lavoratore che:
(a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro
senza giustificati motivi;
(b) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
(c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua
con negligenza;
(d) arrechi lievi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento
o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
(e) sia trovato addormentato;
(f) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;
(g) introduca bevande alcoliche senza regolare permesso;
(h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
(i) fumi nei reparti o nei locali nei quali l'Azienda ravvisi per ragioni
di sicurezza, o di disciplina, l'opportunità di stabilire il divieto
di fumare;
(l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente
contratto di lavoro e ai regolamenti interni o commetta qualunque atto
che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla
sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, la Direzione ha facoltà di
infliggere la sospensione.
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Art. 57 - Licenziamento senza preavviso.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro, con la
perdita dell'indennità di preavviso, può essere adottato nei confronti del
lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel
lavoro o che provochi all'Azienda grave nocumento morale o materiale o che
compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di
lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti
infrazioni:
(a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di
regolamento interno, quando siano già stati adottati i provvedimenti
disciplinari di cui all'art. 55;
(b) danneggiamento colposo al materiale della fabbrica o al materiale di
lavorazione;
(c) danneggiamento volontario al materiale ed agli impianti dell'azienda;
(d) insubordinazione verso i superiori;
(e) furto nello stabilimento;
(f) trafugamento di schizzi, di disegni di macchine, di utensili, di
documenti dello stabilimento;
(g) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare grave pregiudizio
all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
(h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione;
(i) condanna a una pena detentiva, inflitta al lavoratore con sentenza
passata in giudicato per azione compiuta non in connessione con lo
svolgimento del rapporto di lavoro;
(l) assenza ingiustificata prolungatasi oltre 4 giorni consecutivi o
assenze ripetute per 4 volte in un anno nel giorno seguente ai festivi
o seguente alle ferie;
(m) esecuzione, senza permesso, di lavoro per proprio conto o di terzi nei
locali dell'azienda;
(n) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 55, quando
siano stati adottati 3 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso
articolo negli ultimi 2 anni.
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Art. 58 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Il TFR è regolato dalle norme della legge 29.5.82 n. 297 e successive
integrazioni.
La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti della
suddetta legge è composta esclusivamente dai seguenti elementi:
- minimo contrattuale;
- scatti di anzianità;
- aumenti di merito e altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale;
- indennità di contingenza;
- premio di produzione;
- compenso per lavoro discontinuo sino alle 50 ore settimanali;
- indennità per specifiche circostanze (indennità di alloggio, indennità
per lavorazioni nocive, indennità di mensa);
- provvigioni, interessenze, cottimo;
- 13ª mensilità e premio speciale;
- maggiorazioni per lavoro in turno svolto con carattere di continuità.
Il pagamento del TFR avverrà entro la fine del periodo di paga successivo
a quello di cessazione del rapporto di lavoro.
Ai sensi dell'art. 5, legge n. 297/82, il TFR spettante ai lavoratori con
qualifica operaia è commisurato all'aliquota di 30/30 a partire dal 1987;
fino al 31.12.86 si applicano le aliquote previste dai precedenti CCNL.
È ammessa la possibilità di chiedere anticipazioni del TFR secondo le
modalità previste dalla legge. In relazione all'acquisto della prima casa
di abitazione per sé o per i figli, effettuato prima della maturazione
degli 8 anni d'anzianità aziendale, sarà possibile ottenere
l'anticipazione al momento della effettiva maturazione di tale anzianità,
subordinatamente all'accoglimento in via preliminare da parte dell'azienda
delle altre richieste di anticipazione definite in applicazione delle
disposizioni di legge, e comunque nell'ambito delle percentuali previste
dalle stesse.
È ammessa la possibilità di richiedere l'anticipazione del TFR per una 2a
volta nel corso del rapporto di lavoro per una delle causali previste
dalla normativa vigente, purché diversa da quella di cui alla 1a
richiesta, subordinatamente all'accoglimento in via preliminare da parte
dell'azienda delle altre richieste di anticipazione definite in
applicazione delle disposizioni di legge, e comunque nell'ambito delle
percentuali previste dalle stesse.
Chiarimento a verbale.
È in facoltà dell'Azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre
dal TFR quanto l'impiegato percepisca per eventuali atti di previdenza
(Cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda.
Norma transitoria.
Si richiamano le disposizioni del CCNL 31.10.79 relative alle
anticipazioni sull'indennità di anzianità corrisposte ai lavoratori in for
za all'11.5.76 e al 31.10.79 secondo gli accordi stipulati in pari data.
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Art. 59 - Restituzione documenti di lavoro.
Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro
l'Azienda dovrà consegnare al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, i
documenti di lavoro regolarmente aggiornati.
Ai sensi dell'art. 2124 CC, l'Azienda dovrà rilasciare al lavoratore,
all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la
causa e sempreché non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un
certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore
stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso
esercitate.
Nel caso in cui l'Azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare
i documenti dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che
serva allo stesso di giustificazione.
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Art. 60 - Indennità in caso di morte.
Al riguardo dispongono le norme del Codice Civile (art. 2122) che
disciplinano la materia.
In base a queste norme, nel caso di morte del lavoratore, l'indennità
sostitutiva del preavviso e il TFR saranno liquidati a titolo di
"indennità in caso di morte" al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico
del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2°
grado, secondo le norme di ripartizione stabilite dal predetto articolo
del Codice Civile.
In mancanza delle persone indicate nel comma 2, le indennità sono
attribuite secondo le norme di legge in materia di successione legittima.
Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto i ratei di ferie e
di 13ª mensilità maturati e ogni altra competenza che sarebbe spettata al
lavoratore defunto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
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Art. 61 - Cessione, trasformazione, cessazione e fallimento dell'azienda.
In caso di cessione, trasformazione, cessazione o fallimento dell'azienda
si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
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Art. 62 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL e
UILCEM-UIL, in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti viene
costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori (RSU), di
cui all'Accordo interconfederale 20.12.93, secondo la disciplina della
elezione ivi prevista. Alla condizione che abbiano espresso formale
adesione al citato Accordo Interconfederale, l'iniziativa per la
costituzione della RSU può essere assunta anche dalle altre Associazioni
sindacali firmatarie del presente contratto ovvero dalle restanti
Associazioni previste al punto 4, parte II del richiamato accordo
interconfederale. In ogni caso le OOSS, dotate dei requisiti di cui
all'art. 19, legge 20.5.70 n.300, che siano firmatarie del presente
contratto o comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta,
partecipando alla procedura di elezione della RSU rinunciano formalmente
ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.
La RSU è composta, per 2/3, dai rappresentanti eletti tra le liste
presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto
precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e,
nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli
candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni firmatarie
del presente contratto e la relativa copertura avviene mediante elezione o
designazione, in base ai voti ricevuti. Per la composizione delle liste le
Associazioni sindacali terranno conto delle diverse qualifiche (operai,
impiegati e quadri) dei lavoratori in forza nell'unità produttiva.
Il numero dei componenti la RSU è pari a:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti
- 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti
- 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti
- 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti
- 11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti
- 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti
- 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti
- 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti
- 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti
- 27 componenti nelle unità di maggiori dimensioni
I componenti la RSU restano in carica 3 anni a decorrere dalla data delle
elezioni. I nominativi saranno comunicati per iscritto alla Direzione
aziendale per il tramite della Associazione industriale territoriale
competente.
Nelle unità produttive con almeno 9 componenti la RSU, per i rapporti con
la direzione aziendale, ferma restando la propria titolarità contrattuale,
decisionale e di indirizzo, si avvale di un Comitato esecutivo designato
tra i suoi componenti, i cui nominativi saranno comunicati per iscritto
dalla RSU alla Direzione aziendale.
La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui al CCNL 13.12.90 e i
suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti della RSA di cui alla
legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali,
compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale
per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente
contratto. Nei confronti di ciascun componente la RSU, eletto o designato
nell'ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al
precedente punto 3), si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22, legge
n. 300/70. Le Associazioni sindacali comunicheranno alla Direzione
aziendale i nominativi dei beneficiari per il tramite della Associazione
industriale territoriale.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di
permessi retribuiti per un monte ore annuo globale di 2 ore e mezza per
dipendente, compreso il personale con contratto a tempo determinato, in
forza nell'unità produttiva. Tale monte ore assorbe fino a concorrenza
eventuali condizioni di miglior favore in atto a livello aziendale. Di
tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad
affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti ad essa affidati. I permessi
di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti
della RSA ai sensi dell'art. 23, legge n. 300/70. Le Associazioni
sindacali FILCEA, FLERICA e UILCEM, per lo svolgimento della loro attività
associativa all'interno delle unità produttive, disporranno annualmente di
1/3 del monte ore di permessi retribuiti globalmente a disposizione della
RSU. Tali permessi, di norma, saranno usufruiti dai componenti la RSU
espressamente delegati dalle citate Associazioni. I permessi debbono
essere richiesti, di norma per iscritto e con un preavviso di 24 ore,
dagli Organi competenti della RSU ed eventualmente dai Sindacati
provinciali, alla Direzione aziendale, indicando il nominativo del
beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non
pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.
Le operazioni connesse con l'elezione della RSU saranno svolte
compatibilmente con le esigenze produttive. Allo scopo saranno presi
opportuni accordi con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo
e il calendario della votazione. La Direzione aziendale per parte sua
fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di voto, secondo la richiamata
disciplina prevista dall'Accordo interconfederale.
Chiarimento a verbale.
Le variazioni occupazionali dell'unità produttiva, comportanti un diverso
numero di componenti la RSU, ai sensi del punto 3 del presente articolo,
saranno considerate utili al momento della relativa nuova elezione.
Dichiarazioni a verbale.
1)
Per quanto non espressamente previsto al presente articolo s'intendono
richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.93.
2)
Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o
nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà
coordinata con le nuove norme.
Norma transitoria.
Le parti convengono sulla transitoria conferma, fino a scadenza del
mandato, del numero dei componenti la RSU delle unità produttive ove le
elezioni si siano svolte prima della definizione della presente norma. Ciò
subordinatamente al fatto che le elezioni stesse si siano svolte nel
rispetto di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 20.12.93.
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Art. 63 - Patronati.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, legge n. 300 del 20.5.70,
secondo cui gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere, su di un
piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, per quanto
riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione delle OOSS firmatarie del
presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato
potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1, DLCPS 29.7.47 n. 804
mediante propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati
preventivamente a conoscenza delle Aziende, muniti di documento di
riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni
provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare
eventuali variazioni.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende le
modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza
pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori
dell'orario di lavoro.
Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza i rappresentanti
del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un
dipendente dell'azienda per l'espletamento del mandato da questi
conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva
comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al
lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per
il tempo necessario, sempreché non ostino motivi di carattere tecnico e
organizzativo.
I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di appositi albi messi a
disposizione dalle Aziende per informazioni di carattere generale
attinenti alle proprie funzioni.
I Patronati esonereranno le Aziende da ogni e qualsiasi responsabilità
connessa con l'eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguenti
alle attività richiamate nel presente articolo.
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Art. 64 - Assemblee.
Nelle unità produttive nelle quali siano occupati normalmente più di 15
dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di
problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle OOSS
congiuntamente stipulanti il presente contratto.
La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni e
con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario di lavoro. Qualora la
convocazione sia unitaria, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche
durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell'anno
solare, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali
riunioni dovranno aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di
essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro
quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad
esse non interessati.
Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea
potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo
comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la
sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le modalità di cui ai 3 precedenti commi saranno definite a livello
aziendale.
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione
dall'Azienda nell'unità produttiva o, in caso di impossibilità con
particolare riguardo alle unità produttive con meno di 100 dipendenti, in
locali nelle immediate vicinanze di esse.
Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali o
provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacali da
essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati
all'Azienda.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10
dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite. Tali
assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
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Art. 65 - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche
pubbliche e sindacali è concessa, a richiesta, un'aspettativa per la
durata della carica.
Durante l'aspettativa non compete al lavoratore retribuzione alcuna,
mentre decorre anzianità non però agli effetti della 13ª mensilità e del
godimento delle ferie e del TFR.
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Art. 66 - Permessi per cariche sindacali.
Ai lavoratori membri di organi direttivi delle Confederazioni sindacali,
delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali e
aderenti saranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio,
permessi per l'espletamento delle loro funzioni.
Tali permessi sono retribuiti fino ad un massimo di 80 ore all'anno.
Il trattamento di cui al comma precedente non potrà in ogni caso
comportare per ogni singolo stabilimento avente non più di 300 dipendenti
un onere superiore a complessive 96 ore annuali per ognuna delle OOSS
congiuntamente firmatarie; per gli stabilimenti che occupano oltre 300
dipendenti il monte-ore annuo suddetto è proporzionalmente incrementato.
Il permesso deve venire espressamente richiesto per iscritto all'Azienda,
tramite l'Associazione provinciale dei datori di lavoro dalle
Organizzazioni dei lavoratori interessate.
L'appartenenza agli Organi di cui al comma 1 e le variazioni relative
dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle
Associazioni competenti dei datori di lavoro che provvederanno a
comunicarle all'Azienda interessata.
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Art. 67 - Affissioni.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di
categoria, aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto,
di far affiggere, in appositi albi, comunicazioni a firma dei Segretari
responsabili dei Sindacati medesimi.
Le Direzioni aziendali consentiranno altresì l'affissione negli albi, di
cui al comma 1, della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata
dalle competenti Autorità, trasmessa a firma dello stesso Segretario
responsabile.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti attinenti ai
rapporti sindacali.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente
inoltrate alla Direzione aziendale.
È consentita, all'interno delle unità produttive, fuori dai reparti di
produzione e dell'orario di lavoro e durante gli intervalli di tale
orario, la diffusione di materiale di informazione delle OOSS, anch'esso
tempestivamente inoltrato in copia alla Direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del
rispetto all'imprenditore e ai dirigenti dell'impresa.
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Art. 68 - Versamento dei contributi sindacali.
Per la riscossione dei contributi sindacali, l'azienda provvederà a
trattenere sulla retribuzione del lavoratore che ne faccia richiesta,
l'importo del contributo associativo su delega.
All'azienda verrà consegnata delega individuale da ritenersi con validità
annuale debitamente sottoscritta dal lavoratore.
Tale delega s'intenderà tacitamente rinnovata anno per anno, salvo
esplicita disdetta da parte dell'interessato, da comunicare almeno 30
giorni prima della normale scadenza, che sarà operativa dal 1° gennaio
dell'anno successivo.
La delega conterrà l'indicazione della OS a cui l'Azienda dovrà inviare il
contributo, il quale sarà commisurato a una percentuale da computarsi sui
minimi e sulla contingenza in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente.
Ogni modifica della percentuale stessa e delle modalità di riscossione e
versamento, non dà luogo al rinnovo delle deleghe già sottoscritte.
L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al Sindacato di spettanza
mediante versamento a un istituto bancario sul conto corrente indicato
dallo stesso Sindacato.
Le trattenute e i relativi versamenti dovranno essere effettuate
mensilmente.
Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già
concordati e in atto in sede aziendale, restano invariati.
Nota a verbale.
Le deleghe già rilasciate secondo le indicazioni dei CCNL precedenti
conservano la loro validità fino ad eventuale revoca e pertanto non devono
essere rinnovate.
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Art. 69 - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le Organizzazioni interessate alla definizione del presente CCNL hanno
concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina
collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi
economici, sia per quanto attiene alle norme generali o regolamentari,
deve essere conclusa esclusivamente tra le OOSS centrali degli industriali
e dei lavoratori.
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Art. 70 - Condizioni di miglior favore.
Le Parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto
non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal
lavoratore.
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Art. 71 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono
correlate e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro
trattamento.
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Art. 72 - Decorrenza e durata.
Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente
previste, decorre dal 1° settembre 2002 e sarà valido per la parte
retributiva fino al 31 agosto 2004 e per la parte normativa fino al 31
agosto 2006.
Il contratto s'intenderà rinnovato di anno in anno qualora non venga
disdetto da una delle parti contraenti con lettera raccomandata r/r almeno
3 mesi prima della scadenza per quanto riguarda la parte retributiva,
almeno 5 mesi prima della scadenza per quanto riguarda la parte normativa.
Durante tali periodi, secondo quanto previsto dall'Intesa 21.4.89, parte
integrante dell'Accordo interconfederale 25.1.90, la parte che ha ricevuto
le richieste di modifica del contratto dovrà dare riscontro entro 20
giorni dalle richieste medesime.
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Art. 73 - Esclusiva di stampa - Distribuzione del contratto.
Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle Parti
stipulanti le quali ne hanno insieme l'esclusiva a tutti gli effetti.
È vietata la riproduzione parziale e totale senza autorizzazione.
Le Aziende distribuiranno gratuitamente ai lavoratori in forza una copia
del presente contratto nell'edizione predisposta a cura delle Parti
stipulanti.
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DISCIPLINA SPECIALE
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Sezione I
REGOLAMENTAZIONE PER GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA OPERAIA
Art. 74 - Periodo di prova.
L'assunzione in servizio dell'operaio avviene con un periodo di prova non
superiore a:
- 1 mese e mezzo per gli operai appartenenti al livello E,F,G
- 1 mese per gli operai appartenenti al livello H,I
- mezzo mese di lavoro per gli operai appartenenti al livello L
Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che precedentemente abbiano
prestato servizio presso lo stesso stabilimento o altro stabilimento della
stessa Azienda con le stesse mansioni.
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Art. 75 -Personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa
o custodia.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la
durata dell'orario normale di lavoro è quella stabilita dalla legge nella
misura di 10 ore giornaliere o 60 settimanali, salvo per i discontinui con
alloggio negli stabilimenti o nelle immediate adiacenze, per i quali
vigono le norme contenute nell'Accordo interconfederale 23.5.46.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori
discontinui: addetti alla portineria, guardiani diurni e notturni,
uscieri, infermieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.
S'intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo
della pausa per la refezione.
Per gli operai discontinui la durata settimanale dell'orario contrattuale
di lavoro viene fissata come segue:
- discontinui già con orario normale di 72 ore settimanali: ore 60
- discontinui già con orario normale di 60 ore settimanali: ore 50
- discontinui già con orario normale di 54 ore settimanali: ore 45
La ripartizione dell'orario settimanale contrattuale potrà essere
determinata anche in modo non uniforme.
Per le ore prestate entro il limite del normale orario contrattuale
settimanale dell'operaio continuo, compete al discontinuo lo stesso
trattamento economico.
Le ore prestate oltre l'orario contrattuale degli altri lavoratori (40 ore
settimanali) saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale
se non eccedono l'orario contrattuale settimanale di cui al comma 4 del
presente articolo.
Nel caso in cui non sia possibile osservare i limiti dell'orario
contrattuale, per ogni ora di lavoro effettuata oltre il limite di cui al
comma 4 del presente articolo e fino agli orari settimanali di legge,
all'operaio sarà corrisposto, oltre la quota oraria della normale
retribuzione, un compenso pari al 20% del minimo di paga base e indennità
di contingenza del livello cui l'operaio appartiene.
Chiarimento a verbale.
Gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o
custodia sono considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni con
tinue, qualora il cumulo delle mansioni da essi normalmente espletate
tolga il carattere della discontinuità del lavoro.
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Art. 76 - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
In tutte le unità produttive è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo
che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta all'operaio sia
fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione
oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo
produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro come nel caso di
linee a catena o di linee a flusso continuo e sia richiesta all'operaio
una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la
realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello
conseguibile col lavoro ad economia, l'operaio o la squadra dovranno
essere retribuiti a cottimo o con altre forme a rendimento soggette alla
disciplina del lavoro a cottimo, anche per le linee a catena e a flusso
continuo.
Le relative norme che disciplinano l'istituto sono riportate qui di
seguito.
NORME RIGUARDANTI IL LAVORO A COTTIMO
1)
Le tariffe di cottimo (a tempo o a pezzo) devono essere fissate
dall'Azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati,
all'operaio di normale capacità e operosità, il conseguimento di un utile
di cottimo non inferiore all'importo percepito al 30.11.94. Tale
condizione si presume adempiuta quando la generalità (intendendosi per
tale almeno i 2/3) degli operai lavoranti a cottimo in un medesimo reparto
con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile
di cottimo non inferiore al suddetto, il che non esclude la revisione
delle tariffe nei casi in cui detto complesso di operai venga riconosciuto
di capacità e operosità superiore alla normale.
2)
Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento soggetto alla
disciplina del lavoro a cottimo, all'operaio dovrà essere garantita una
percentuale del minimo di paga corrispondente a quella minima di cottimo.
3)
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il
minimo previsto dal punto 2) per cause a lui non imputabili e salva
l'ipotesi di tempestiva richiesta di mutamento delle condizioni di
emissione della tariffa di cui al punto 14), la retribuzione gli verrà
integrata fino al raggiungimento del suddetto minimo di cottimo.
4)
L'Azienda comunicherà alla RSU i criteri generali dei sistemi di cottimo
in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi,
ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai
metodi di calcolo dell'utile di cottimo. L'Azienda comunicherà inoltre le
modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente
qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza. Per le
lavorazioni a catena (considerate tali le linee di produzione meccanizzate
e non i servizi ausiliari automatizzati) le comunicazioni saranno fatte
tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono. Tali
comunicazioni avranno finalità informative, essendo ammesse solo
contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la
procedura di cui al punto 22) (v. chiarimento in calce all'articolo).
5)
In caso d'introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di
cui al punto 4) potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra
l'Azienda e la RSU. Nel caso di modificazione rilevante in taluno dei
criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore la OS dei lavoratori
qualificata a ricevere le comunicazioni relative ai criteri di cui al
precedente punto 4) potrà chiedere l'esame congiunto di cui al comma 1 al
fine di accertare che si sia in presenza della introduzione di un nuovo
sistema. Nel caso in cui, nell'esame congiunto, insorgano divergenti
apprezzamenti di fatto circa la rilevanza delle modificazioni intervenute
o comunque divergenze su elementi di fatto, troverà applicazione la norma
di cui all'art. 50, Parte Comune.
6)
Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia
collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in
atto e delle modificazioni di cui al punto 4), comma 3, alle norme di cui
al presente articolo. Anche in questa ipotesi, ove insorgano divergenze su
elementi di fatto, troverà applicazione la norma di cui all'art. 50, Parte
Comune.
7)
Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza
all'inizio del lavoro per iscritto - o per affissione nei reparti in cui
lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro
da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a pezzo),
nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo
stesso.
8) L'Azienda, nel caso sorga controversia, comunicherà all'operaio gli
elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo
di paga. La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non
essere fornita per tariffe le quali, data la contemporaneità della loro
applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per
tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevità
della loro durata, normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi.
9)
S'intende per periodo di assestamento delle tariffe di cottimo il tempo
tecnico necessario perché le condizioni di lavoro possano ritenersi
sufficientemente stabilizzate: pertanto in caso di saltuario impiego della
tariffa i singoli periodi sono cumulabili al fine di stabilire la durata
complessiva del periodo di assestamento.
10)
Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo sarà concordato tra le
Parti direttamente interessate.
11)
Durante il periodo di assestamento sarà concessa all'operaio
un'integrazione del guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso
di assestamento, in modo che il guadagno stesso non sia inferiore all'80%
di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla variazione della
lavorazione; nei casi in cui il periodo di assestamento sarà determinato
per un periodo superiore ai 2 mesi, per il tempo eccedente tale periodo
l'integrazione prevista nel presente comma sarà dell'85%.
12)
Terminato il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà
all'operaio quando la nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti dal
presente articolo, salvo quanto disposto ai successivi punti 13) e 14).
13)
Le tariffe stabilite potranno essere variate, allorché sia superato il
periodo di assestamento, solo nel caso in cui vengano apportate modifiche
tecniche e organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro. In
tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di
tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato. La
tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del
periodo di assestamento.
14)
Qualora venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore
interessato, variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del
lavoro, difetti di lavorazione preesistenti, che abbiano influenzato
negativamente il rendimento della tariffa e delle quali non fu potuto
tener conto nelle condizioni di emissione della tariffa stessa, verranno
corrisposti benefici in proporzione al grado di variazione riscontrato e
limitatamente alla durata della variazione, tali che il lavoratore non
subisca perdite per cause a lui non imputabili.
15)
Quando si dovesse constatare una sensibile caduta nel guadagno medio di
cottimo la RSU potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente
accertarne le cause. Ove ricorra l'ipotesi di cui al punto 6) del presente
articolo, un esame di merito potrà essere effettuato in sede sindacale.
16)
Quando gli operai lavorino con tariffe già assestate, il conteggio dei
guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga
indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa. Agli effetti del
conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore di interruzione
dovute a cause non dipendenti dalla volontà dell'operaio, fermo quanto
previsto dal punto 8) circa la facoltà di richiedere la comunicazione dei
risultati delle singole tariffe.
17)
Non è ammessa la compensazione fra i risultati di tariffe assestate e
quelli di tariffe in corso di assestamento. Per queste ultime, ove i loro
risultati siano in parte eccedenti e in parte inferiori al minimo di
cottimo, l'eccedenza rispetto a detto minimo non potrà essere utilizzata
per l'integrazione prevista dal punto 3) del presente articolo.
18)
Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto
a cottimo ultimato ed all'operaio devono essere corrisposti, allo scadere
dei singoli periodi di paga, acconti di circa il 90% del presumibile
guadagno.
19)
L'operaio cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento
quando il cottimo è ancora in corso, ha diritto alla liquidazione
dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli fin dal momento in cui
lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il
cottimo sia ultimato, l'operaio avrà diritto ad un acconto sulla base
della presumibile liquidazione.
20)
Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella
stessa lavorazione, ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo,
ove rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione
individuale.
21)
I concottimisti, intesi per tali gli operai direttamente vincolati al
ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e che, pure essendo soggetti ad
una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad
economia, non possono essere retribuiti a cottimo, parteciperanno ai
benefici del cottimo in relazione al proprio contributo. La misura della
partecipazione di cui sopra s'intende riferita alle caratteristiche di
ciascuna azienda. L'Azienda comunicherà alla RSU i criteri generali di
determinazione della percentuale di partecipazione. L'Azienda porterà
tempestivamente a conoscenza dei concottimisti la misura della loro
partecipazione, nonché le sue variazioni, qualora trasformazioni della
situazione tecnica e organizzativa della produzione comportassero
modificazioni nei criteri di attribuzione.
22)
I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo e
in particolare quelli relativi:
- alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del minimo di cottimo;
- alle tariffe in assestamento;
- in caso di modifiche tecniche e organizzative nelle condizioni di
esecuzione di lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle
tariffe alle variazioni di tempo in più o in meno determinate dalle
modifiche stesse;
- alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di
cui al punto 14);
- al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
- al passaggio dal lavoro a cottimo a quelli ad economia
saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l'esito potrà
avanzare reclamo scritto alla Direzione tramite la RSU, perché venga
esperito il tentativo di conciliazione tra la RSU stessa e la Direzione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e
comunque non oltre 7 giorni lavorativi. Nel caso di mancato accordo la
controversia verrà esaminata entro i 15 giorni successivi tra le OOSS
territoriali rispettive.
PROTOCOLLO DI CHIARIMENTO ALL'ART. 76, PUNTO 4
Qualora l'Azienda non adotti il cronometraggio o altri sistemi di
misurazione dei tempi indicherà che le produzioni normali sono fissate in
base a stima. Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione
ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L'Azienda
indicherà inoltre i criteri generali per l'adozione dei coefficienti di
correzione dei tempi. L'Azienda indicherà altresì il metodo e il modo di
calcolo degli utili di cottimo (ad es. moltiplicazione della paga oraria
per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato
comunicato al lavoratore).
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Art. 77 - Inizio e cessazione del lavoro.
L'entrata degli operai nello stabilimento sarà regolata come segue:
- il 1° segnale verrà dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio
del lavoro: a questo segnale sarà aperto l'accesso allo stabilimento;
- il 2° segnale verrà dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio
del lavoro;
- il 3° segnale verrà dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro; a
quest'ultimo segnale l'operaio dovrà trovarsi al suo posto per iniziare
il lavoro.
Trascorsi 10 minuti dal 3° segnale, resta in facoltà della Direzione di
ammettere i ritardatari.
Al ritardatario, il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a
partire da un quarto d'ora o mezzora dopo l'inizio dell'orario di lavoro
che avrebbe dovuto osservare a seconda che il ritardo sia compreso nei
primi 15 minuti o oltre i 15 minuti e fino ai 30.
L'uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del lavoro: nessuno
operaio potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.
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Art. 78 - Interruzione del lavoro e sospensioni.
In caso di interruzioni di lavoro sarà riservato agli operai il seguente
trattamento:
(1) per le ore perdute, ma passate in stabilimento a disposizione della
azienda, sarà corrisposta la retribuzione di fatto con facoltà per
l'Azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
(2) per le ore perdute, per le quali gli operai, pur non essendo stati
trattenuti in stabilimento, non vennero preavvisati in termine utile
in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposto il 75%
della paga di fatto e indennità di contingenza per la 1a giornata
di
sospensione;
(3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati
tempestivamente preavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione.
Restano ferme le norme sulla Cassa integrazione salari per quanto
riguarda il rimborso da chiedersi dalle Aziende.
In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo
eventuali accordi tra le Organizzazioni locali per il prolungamento di
tale termine, l'operaio potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto
alla corresponsione dell'intera indennità di anzianità, indennità
sostitutiva del preavviso e ai ratei maturati di ferie e gratifica
natalizia.
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Art. 79 - Riduzione di lavoro e turni.
In caso di riduzione di lavoro, l'Azienda, compatibilmente con le esigenze
tecniche, prima di ridurre il personale procederà alla riduzione
dell'orario di lavoro e alla formazione di turni.
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Art. 80 - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa
di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti,
le quali converranno altresì i limiti giornalieri e il periodo di tempo
entro il quale potrà essere effettuato il recupero stesso.
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Art. 81 - Trattamento economico in caso di festività.
Il trattamento economico spettante ai lavoratori in occasione delle
festività di cui ai punti b), c) e d), art. 20 della Regolamentazione
Comune, è regolato come segue:
(a) nel caso che la festività cada dal lunedì al venerdì (nella ipotesi di
normale distribuzione dell'orario di lavoro), qualora non vi sia
prestazione d'opera il trattamento relativo è compreso nella
retribuzione mensile di cui al successivo art. 82;
(b) nel caso che la festività cada in sabato, s'intende compensata nel
trattamento per ferie stabilito all'art. 21 della Regolamentazione
Comune;
(c) nel caso che la festività coincida con la domenica, è dovuto in
aggiunta alla retribuzione mensile un compenso pari a 6,66 quote
orarie della stessa.
Il trattamento di cui al presente articolo per quanto riguarda i
lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di
compensi mobili non compresi nella retribuzione mensile di cui all'art.
82, comprenderà il valore di tali quote mobili calcolate sul guadagno
medio del mese precedente o delle ultime 4 settimane.
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Art. 82 - Modalità di corresponsione della retribuzione.
La retribuzione normale agli operai sarà corrisposta in misura mensile
fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai
giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle
ore effettivamente lavorate.
Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
(a) agli operai che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per
l'intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati
soltanto per ferie, festività o per altre cause che comportano il
diritto alla retribuzione, a parte quanto previsto agli artt. 43 e 44,
Parte Comune, verrà liquidata l'intera retribuzione mensile.
In tal modo s'intenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario, le
ferie, le festività di cui al punto a), art. 81 e le altre assenze
retribuibili;
(b) agli operai che abbiano prestato la loro opera per un periodo
inferiore a 1 mese, o comunque per parte dell'orario contrattuale,
verrà detratta una quota di retribuzione commisurata alle ore non
lavorate, riproporzionate applicando al suddetto numero di ore il
coefficiente risultante dal seguente rapporto (riferito al singolo
operaio):
173
-----------------------
ore lavorative del mese
Per ore lavorative s'intendono quelle che si sarebbero prestate secondo
l'intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun
genere (malattia, ferie, festività, ecc.).
In caso di distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro su un arco di
più settimane, come previsto al comma 11, art. 15, la retribuzione normale
mensile rimane ragguagliata all'orario di 40 ore settimanali, pertanto
anche ai fini della detrazione di cui ai precedenti commi le ore
lavorative del mese s'intendono riferite a tale durata.
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Art. 83 - Retribuzione oraria.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per
173.
Agli effetti di cui sopra s'intende per retribuzione mensile quella
prevista ai punti 1) e 2), art. 24, Parte Comune.
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Art. 84 - Trasferte.
All'operaio in missione per esigenze di servizio, l'Azienda corrisponderà,
oltre alla normale retribuzione di fatto:
(a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai
normali mezzi di trasporto impiegati;
(b) il rimborso di spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità
quando la durata della missione obblighi l'operaio ad incontrare tali
spese;
(c) il rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento
della missione sempreché siano autorizzate e comprovate;
(d) un'indennità di trasferta pari al 30% della normale retribuzione
giornaliera di fatto, comprensiva della contingenza. Tale indennità
non sarà dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non
superi le 24 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle
24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della
missione stessa.
Nel caso in cui l'operaio venga inviato in missione fuori sede, per
incarichi che richiedano la sua permanenza con pernottamento fuori della
normale residenza per periodi superiori ad 1 mese, l'indennità di cui alla
lett. d) dopo il 1° mese verrà corrisposta nella misura del 21%.
L'indennità di cui alla lett. d) verrà corrisposta nella misura del 21%
quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle
mansioni che l'operaio normalmente disimpegna (es: autista non adibito
alle altre mansioni).
Per gli operai inviati in trasferta per addestramento, aggiornamento e
formazione professionale, l'indennità verrà concordata di volta in volta
con l'Azienda.
Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle
prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale
giornaliero, o nel corso della missione si rendesse necessario
l'effettuazione di lavoro oltre il limite dell'orario normale giornaliero,
che possa essere comprovato e giustificato, tale prestazione supplementare
si considererà come straordinario.
L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun
effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti
aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio
la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
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Art. 85 - Preavviso.
Il licenziamento dell'operaio non in prova, attuato non ai sensi dell'art.
57, Parte Comune, o le dimissioni dell'operaio stesso possono aver luogo
in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
- 6 giorni di effettiva prestazione fino al 5° anno compiuto di anzianità
di servizio;
- 9 giorni di effettiva prestazione oltre al 5° e fino al 10° anno
compiuto di anzianità di servizio;
- 12 giorni di effettiva prestazione oltre il 10° anno compiuto di
anzianità di servizio.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini
di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo
della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse
effettuato il periodo di preavviso.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Per i permessi che venissero richiesti dall'operaio in preavviso per la
ricerca di nuova occupazione, interverranno accordi tra l'operaio e
l'azienda in base ai criteri normalmente seguiti dall'Azienda stessa.
Il periodo di preavviso retribuito spetta in ogni caso all'operaio che
all'atto del licenziamento si trovi sospeso dal lavoro.
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Art. 86 - Norma speciale per i settori produzione tubi fluorescenti.
Agli operai elettricisti montatori che facciano uso di scale aeree e di
ponti mobili viene riconosciuto il diritto a una maggiorazione del 7%
sulla paga effettivamente percepita (esclusa la contingenza) limitatamente
alle ore di lavoro durante le quali essi fanno uso dei mezzi di cui sopra.
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Sezione II
REGOLAMENTAZIONE PER GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA SPECIALE
Art. 87 - Criteri di appartenenza.
Quando la natura del lavoro sia tale che, non potendo dar luogo al
riconoscimento della qualifica impiegatizia, comporti tuttavia per il
lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a
quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e dei profili
pertinenti si applicherà il trattamento della presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del presente articolo, i lavoratori che
esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a
quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure
coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con
apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreché non
partecipino con ininterrotta continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza,
custodia e simili già regolate dalle classificazioni operaie.
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Art. 88 - Clausole di rinvio.
Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle
disposizioni normative stabilite dal presente contratto per gli impiegati
di pari livello, in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato
giuridico degli appartenenti alle categorie speciali.
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Sezione III
REGOLAMENTAZIONE PER GLI APPARTENENTI ALLE QUALIFICHE
QUADRI E IMPIEGATIZIA
Art. 89 - Periodo di prova.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi
per quadri ed impiegati di livello "B" e per impiegati di livello "C" e a
3 mesi per quelli degli altri livelli. Il periodo di prova è ridotto
rispettivamente a 3 mesi e a 2 mesi per i seguenti quadri e impiegati:
(a) per gli amministrativi che con analoghe mansioni abbiano prestato
servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
(b) per i tecnici che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio
almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa
attività.
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o
non seguito da conferma, l'Azienda è tenuta a retribuire il solo periodo
di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o
qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi 2 mesi nel
caso di quadro e impiegato di livello "B" e di impiegato di livello "C", o
durante il 1° mese nel caso dell'impiegato appartenente agli altri
livelli. In tutti gli altri casi l'Azienda è tenuta a corrispondere la
retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso a seconda che il
licenziamento o le dimissioni avvengano entro la 1a o entro la 2a
quindicina del mese stesso.
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Art. 90 -Disposizioni particolari per quadri e impiegati
con funzioni direttive.
Ai quadri e ai lavoratori che svolgono funzioni direttive per l'attuazione
delle disposizioni generali aziendali si riconosce la copertura delle
spese e l'assistenza legale, garantita attraverso la messa a disposizione,
da parte dell'azienda, di professionisti nell'ambito dei quali il
dipendente opererà la sua scelta. Quanto sopra verrà riconosciuto
nell'ambito di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da
colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con
l'esercizio delle funzioni svolte.
Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive che implicano la
responsabilità, il coordinamento e il controllo di unità organizzative di
notevole importanza, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione
dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, si conviene di
riconoscere, in caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, un
trattamento aggiuntivo al TFR pari a 1/3 indennità sostitutiva del
preavviso spettante in caso di licenziamento, sempre che, entro 90 giorni
dalla data legale dell'avvenuto cambiamento, procedano alla risoluzione
del rapporto di lavoro senza effettuazione del preavviso.
Nell'ambito dell'informativa di cui all'art. 1, parte B, lett. g) del
presente contratto, particolare attenzione sarà riservata alle iniziative
relative alla formazione destinata ai quadri e ai lavoratori con funzioni
direttive.
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Art. 91 - Computo della retribuzione.
Il quadro e l'impiegato possono anche essere remunerati, in tutto o in
parte, con provvigioni, con compartecipazioni agli utili nonché con premi
di produzione e in tali casi sarà loro garantito, come media annuale, il
minimo di retribuzione secondo il livello di inquadramento. In questi casi
la retribuzione da corrispondersi mensilmente all'impiegato non potrà
essere comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi
retributivi di cui all'art. 24, Parte Comune.
Per trattamento retributivo complessivo mensile s'intende la 12sima parte
dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui all'art. 24,
Parte Comune, corrisposti di fatto o comunque spettanti al quadro e
all'impiegato nel corso dell'anno.
Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria dello stipendio
mensile si divide lo stipendio stesso rispettivamente per 25 e per 173.
Agli effetti di cui sopra s'intende per retribuzione mensile quella
prevista dai punti 1) e 2), art. 24, Parte Comune.
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Art. 92 - Trasferta.
Al quadro e all'impiegato in missione per esigenze di servizio, l'Azienda
corrisponderà, oltre alla normale retribuzione mensile:
(a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai
normali mezzi di trasporto impiegati;
(b) il rimborso di spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità,
quando la durata della missione obblighi l'impiegato ad incontrare
tali spese;
(c) il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento della
missione, sempreché siano autorizzate e comprovate;
(d) un'indennità di trasferta pari al 40% della retribuzione giornaliera
(stipendio di fatto e contingenza).
L'indennità di cui al punto d) non sarà dovuta nel caso che l'assenza
dalla sede per missione non superi le 24 ore.
Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore tale indennità
verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa.
Nel caso in cui il quadro o l'impiegato venga inviato in missione per
incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla
normale residenza per periodi superiori a 1 mese l'indennità di cui alla
lett. d), dopo il 1° mese, verrà corrisposta nella misura del 30%.
Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria o
prevalente, l'eventuale indennità di missione potrà essere concordata
direttamente con l'Azienda.
Parimenti per il quadro o l'impiegato inviato in trasferta per
addestramento, aggiornamento o formazione professionale l'indennità verrà
concordata di volta in volta con l'Azienda.
L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun
effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti
aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al quadro e
all'impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più
favorevole.
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Art. 93 - Alloggio.
Qualora nella località ove il quadro o l'impiegato svolgano normalmente la
loro attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi
pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati
o il perimetro del più vicino centro disti oltre km. 5, l'Azienda che non
provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.
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Art. 94 - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Il quadro o l'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio
di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche
finanziario, ha diritto a una particolare indennità mensile pari all'8%
del minimo contrattuale di stipendio della categoria di appartenenza e
dell'indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste al quadro o all'impiegato a titolo di
cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del
garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore del quadro e dell'impiegato.
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Art. 95 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da
nessuna delle due Parti senza preavviso i cui termini sono stabiliti come
segue a seconda dell'anzianità e del livello cui appartengono il quadro e
l'impiegato.
liv. A-B-C D-E F-G H-I
fino a 5 anni 2 mesi 1 mese 1/2 1 mese 15 giorni
oltre i 5 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese 1/2 1 mese
e fino ai 10 anni
oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi 1/2 2 mesi 1 mese 1/2
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La Parte che risolve il rapporto di impiego senza l'osservanza dei
predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità
pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
È in facoltà della Parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1 di
troncare il rapporto sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che
da ciò derivi alcun obbligo d'indennizzo per il periodo di preavviso non
compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento,
l'Azienda concederà al quadro e all'impiegato dei permessi per la ricerca
di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi
saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per
iscritto.
ALLEGATI
Allegato A
MINIMI TABELLARI MENSILI (in euro)
minimo minimo minimo
liv. contrattuale contrattuale contrattuale parametri
1.2.03 1.3.03 1.3.04 a regime
A
1.042,67 1.082,43 1.122,19 209,3
B 950,76 986,10 1.021,44
190,5
C 858,22 890,16 922,10
172,0
D 780,63 808,94 837,25
156,1
E 737,54 765,16 792,78
147,8
F 682,12 707,82 733,52
136,8
G 622,92 646,23 669,54
124,9
H 597,03 618,68 640,33
119,4
I 572,36 593,56 614,76
114,6
L 499,22 517,72 536,22 100,0
Allegato B
INDENNITÀ DI CONTINGENZA
liv. indennità
di contingenza
A
531,73
B
530,32
C
526,74
D
521,23
E
521,23
F
518,46
G
516,48
H
514,95
I
514,95
L 512,27
Allegato C
DICHIARAZIONE COMUNE
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 12 del CCNL in tema di
Classificazione del personale, le Parti confermano di voler attivare la
Commissione Paritetica Nazionale, cui sono attribuiti i compiti previsti
dalla norma citata.
A tal fine, entro 6 mesi dalla stipulazione del CCNL 23.1.03, procederanno
all'individuazione dei rappresentanti della Commissione medesima e a
definire le modalità operative della stessa.
Roma, 23 gennaio 2003
ASSOLAMPADE
FULC
Allegato D
LINEE GUIDA CONGIUNTE SUL PREMIO DI PARTECIPAZIONE
Le parti, con l'Accordo di rinnovo del CCNL 16.12.94, hanno inteso
promuovere, in coerenza con le indicazioni del protocollo sul costo del
lavoro del luglio 1993, un assetto di relazioni industriali ispirato a
logiche di coinvolgimento, alle quali dovrà conformarsi anche la fase di
contrattazione aziendale che si effettuerà sulla base delle nuove regole
concordate.
Come per numerosi altri aspetti del contratto, per la negoziazione del
premio di partecipazione si assume a riferimento l'obiettivo del
miglioramento della produttività e competitività delle imprese che
verranno realizzati e che sono condizioni essenziali perché le stesse
possano concorrere a realizzare condizioni di sviluppo economico e
sociale.
La contrattazione aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non
ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta solo
per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL,
negli ambiti e in conformità ai criteri e alle procedure espressamente
indicati.
L'istituto del premio di partecipazione, di cui all'art. 26, CCNL
16.12.94, costituisce oggi un fattore determinante per nuove relazioni
industriali, in quanto assegna al livello di negoziazione aziendale il
compito di collegare al raggiungimento di obiettivi di
miglioramento/crescita della competitività dell'impresa l'acquisizione, da
parte dei lavoratori dipendenti, di erogazioni economiche aggiuntive
rispetto al trattamento fissato dal CCNL.
In considerazione della volontà politica che è stata congiuntamente
espressa dalle parti che hanno stipulato il CCNL e sintetizzata con la
particolare denominazione assunta, è fondamentale l'adozione a livello
aziendale di un metodo partecipativo per la contrattazione economica di 2°
livello.
Tale metodo può delinearsi come segue:
- trasparenza nella considerazione delle condizioni specifiche della
impresa e negli obiettivi di miglioramento;
- condivisione dei programmi di intervento da realizzare;
- chiarezza nei distinti ruoli tra le parti necessaria per un corretto
ruolo negoziale;
- credibilità reciproca e quindi coerenza di comportamenti.
La norma contrattuale indica espressamente come il premio di
partecipazione sia un istituto tipicamente aziendale. Le soluzioni
concrete vanno realizzate a livello di singole realtà, adattando le norme
e le indicazioni generali alle condizioni e caratteristiche specifiche.
Questa esigenza va tenuta ben presente anche per cogliere le
differenziazioni esistenti tra le imprese in termini di comparto di
appartenenza, struttura, mercati, condizioni di lavoro, ecc., anche in
relazione a quanto indicato nella Dichiarazione a verbale delle parti di
cui all'articolo del vigente CCNL sul premio di partecipazione.
Queste differenze incidono profondamente sul peso del costo del lavoro,
sulle scelte strategiche e sui comportamenti del management e dei
lavoratori e non possono pertanto non influenzare i negoziati sul premio
di partecipazione. Premessa l'esigenza di diversità applicative, vanno
però ribaditi alcuni concetti validi in ogni contesto. In particolare:
- il punto di riferimento per il premio di partecipazione è il
raggiungimento di obiettivi concordati di miglioramento della
produttività della singola realtà operativa e dell'andamento economico
della singola impresa.
Rientrano a pieno titolo nel concetto di miglioramento della
produttività programmi e azioni che accrescano e/o consolidino la
qualità dei prodotti, dei processi e servizi, riducano i costi e/o
migliorino l'efficienza dell'azienda. In settori tecnologicamente
avanzati e fortemente competitivi la ricerca della qualità assume
infatti un significato particolarmente rilevante.
In allegato (D1) vengono indicati, a titolo di esempio, alcuni parametri
di riferimento utili a misurare la produttività;
- lo sviluppo della logica partecipativa presuppone la piena
legittimazione dei soggetti aziendali e la capacità di:
* impostare confronti basati sui necessari elementi di conoscenza delle
strategie aziendali secondo quanto previsto nella parte generale,
sezione prima del CCNL;
* concordare gli obiettivi cui collegare il premio;
* seguire l'evoluzione dei conseguenti parametri di riferimento.
A tal fine a livello aziendale si potranno assumere iniziative di
carattere formativo rivolte alle parti negoziali.
Diversamente dagli altri istituti retributivi correlati esclusivamente
alla prestazione, il premio di partecipazione è per sua natura variabile
in rapporto al raggiungimento degli obiettivi concordati. La relativa
entità e la corrispondente erogazione è determinata a consuntivo, una
volta cioè che siano verificati il miglioramento della produttività e
dell'andamento economico aziendale.
Con riferimento alle sopra citate condizioni, nell'ambito di ciascun
accordo andranno definiti:
- gli indici di riferimento della produttività e dell'andamento economico
riferiti a uno specifico anno o a medie tra più anni, con le loro
correlazioni;
- le quantità di premio in rapporto alle quantità di miglioramento della
produttività e dell'andamento economico;
- il peso sul premio del miglioramento della produttività e del
miglioramento dell'andamento economico.
Si riportano in allegato (D2) esempi di possibili parametri di riferimento
per la determinazione dell'andamento economico.
Il Protocollo sul costo del lavoro del luglio 1993 e il CCNL enunciano
chiaramente che il contratto aziendale a contenuto economico ha validità
quadriennale. Nel confermare questa precisa indicazione, va tenuto
presente che diversi sopravvenienti fattori significativi per l'impresa
possono giustificare la variazione, previo accordo tra le parti, di
obiettivi/programmi e parametri all'interno del quadriennio, senza
pregiudicare il carattere quadriennale del negoziato.
Le erogazioni di cui sopra dovranno avere caratteristiche tali da
consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo
previsto dalla normativa di legge che verrà emanata in attuazione del
richiamato Protocollo 23.7.93 sottoscritto da Governo-Confindustria-
intersind-OOSS.
Qualora la suddetta normativa di legge entri in vigore successivamente
alla stipulazione degli accordi aziendali, verranno effettuati, laddove
necessari, gli adattamenti tecnici per ricondurre le relative erogazioni
economiche ai criteri della sopravvenuta normativa di legge, in coerenza
con gli obiettivi assunti dal citato Protocollo.
Roma, 18 aprile 1996
Allegato D1
ESEMPI DI PARAMETRI DI PRODUTTIVITÀ
- volume prodotto
- volume spedito
- quantità ore lavorate
- scarti di produzione
- reclami dai clienti
- prodotti a norma
- utilizzo impianti
- bilancio materiali (consumi energetici, consumi specifici)
- tempi progetti rispetto ai preventivi
- costo progetti ricerca rispetto ai piani
- tempi di attraversamento
- consumi energetici
- efficacia sistema prevenzione su sicurezza interna ed esterna
Allegato D2
ESEMPI DI PARAMETRI DI ANDAMENTO ECONOMICO
- fatturato (depurato da fattori esterni)
- margine operativo lordo (mol)
- risultato corrente
- utile
.OMISSIS. da pag. 133 a pag. 179. È riportata la seguente legislazione:
- D.lgs. 19.9.94 n. 626: Attuazione delle Direttive CEE nn. 89/391,
89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394 e 90/679 riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro (GU 12.11.94 n. 265);
- legge 20.5.70 n. 300 (Statuto dei lavoratori): Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della
attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme di collocamento (GU
27.5.70 n. 131);
- legge 8.3.00 n. 53: Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città (GU 13.3.00 n. 60).
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